(Sergio Briguglio 12/1/2015)
PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE,
ASILO E CITTADINANZA
(Aggiornamento al 31 Dicembre 2014)
Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti vigenti alla data del 31/12/2014 in materia di diritto dello straniero sono riportati in sinottico-normativa-46.html.
La versione del presente manuale aggiornata alla conclusione della XVI Legislatura e' riportata in manuale-normativa-27.html; la versione del quadro della normativa aggiornata alla stessa data, in sinottico-normativa-34.html.
1.
Ambito di applicazione, diritti fondamentali,
diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela
giurisdizionale, protezione diplomatica
4.
Ingresso, reingresso e uscita dallItalia
7.
Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
8.
Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato
9.
Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale
10.
Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
11. Formazione
di lavoratori all'estero
12.
Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con
quote specifiche
13.
Ingresso e soggiorno per studio, formazione o
tirocinio professionale e attivita' scientifica
14.
Ingresso e soggiorno per volontariato
15.
Professioni
16.
Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari
17.
Minori stranieri
18.
Protezione sociale, sicurezza pubblica, tutela del
lavoratore sfruttato, tutela rispetto alla violenza domestica
19.
Ingresso e soggiorno illegale
20.
Respingimento alla frontiera
21.
Espulsione
23.
Obblighi e sanzioni a carico di terzi
24.
Stranieri condannati o detenuti
27.
Assistenza sociale e misure fiscali
29.
Politiche di accoglienza e accesso all'alloggio
30.
Discriminazione
31.
Qualifica di titolare dello status di protezione internazionale
32.
Procedure per riconoscimento e revoca della
protezione internazionale
33.
Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale
34.
Contenuto della protezione internazionale
35.
Disposizioni particolari per i minori non
accompagnati
38.
Asilo costituzionale e ulteriori forme di protezione
39.
Cittadinanza
40.
Apolidia
41.
Norme a regime
42.
Neocomunitari
1.
Condizione giuridica dello straniero, ambito di applicazione, diritti
fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica
amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (torna all'indice)
-
Condizione giuridica dello straniero
-
Carta dei valori; compatibilita' con consuetudini
diverse
-
Diritti del cittadino straniero
-
Diritti del lavoratore straniero; attivita' riservate
al cittadino italiano
-
Rapporti con la pubblica amministrazione; certificazioni
-
Modalita' di adozione dei provvedimenti negativi
(amministrativi e giurisdizionali)
Condizione giuridica dello
straniero (torna all'indice del capitolo)
o un diritto al risarcimento e' riconosciuto dal diritto dell'Unione qualora siano soddisfatte tre condizioni: che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti alle persone, che si tratti di violazione sufficientemente qualificata e che sussista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi (punto 50)
o il criterio decisivo per considerare come sufficientemente qualificata una violazione del diritto dell'Unione e' quello della violazione manifesta e grave, da parte di uno Stato membro, dei limiti posti al suo potere discrezionale; i giudici nazionali, unici competenti ad accertare i fatti di cui ai procedimenti principali e a qualificare le violazioni del diritto dell'Unione di cui trattasi, possono tenere conto, a questo fine, di elementi quali il grado di chiarezza e di precisione della norma violata (punti 51)
o il semplice fatto di presentare una questione pregiudiziale non puo' limitare la liberta' del giudice del merito; la risposta alla questione se una violazione del diritto dell'Unione sia stata sufficientemente qualificata deriva infatti non dall'esercizio stesso della facolta' prevista dall'articolo 267 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, bensi' dall'interpretazione fornita dalla Corte (punto 53 e Concl. Avv. Gen. C-244/13, nelle quali si osserva come, se cosi' non fosse, il giudice nazionale che intendesse proporre una questione pregiudiziale per essere certo della sua interpretazione del diritto dell'Unione, prima di condannare lo Stato membro al risarcimento dei danni, potrebbe essere spinto ad astenersene, con l'effetto di una chiusura del dialogo tra giudice nazionale e Corte; significa, verosimilmente, che puo' esserci una violazione sufficientemente qualificata anche se il giudice nazionale ha ritenuto necessario adire la Corte di Giustizia per porre una questione pregiudiziale)
o quando si profili un contrasto tra una norma interna e una norma della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il giudice nazionale deve verificare la praticabilita' di un'interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale; se la verifica da' esito negativo il giudice, non potendo disapplicare la norma interna ne' applicarla (avendola ritenuta in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo), deve denunciare la rilevata incompatibilita' proponendo una questione di legittimita' costituzionale in riferimento allart. 117 co.1 Cost., ovvero ad art. 10 co. 1 Cost., ove si tratti di una norma convenzionale ricognitiva di una norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta
o il confronto tra tutela prevista dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato, dalla Corte Costituzionale, mirando alla massima espansione delle garanzie, concetto nel quale deve essere compreso il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, cioe' con altre norme costituzionali, che a loro volta garantiscano diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dall'espansione di una singola tutela
o benche' la Corte Costituzionale non possa sostituire la propria interpretazione di una disposizione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo a quella data in occasione della sua applicazione al caso di specie dalla CEDU, essa e' pero' tenuta a valutare come l'applicazione della Convenzione si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano; la norma della Convenzione, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell'art. 117 Cost., come norma interposta, diviene oggetto di bilanciamento, volto non all'affermazione della primazia dell'ordinamento nazionale, ma alla integrazione delle tutele
Ambito di applicazione (torna all'indice del capitolo)
o il principio in base al quale le disposizioni del T.U. si applicano, se piu' favorevoli, al cittadino comunitario (formulazione originale di art. 1, co. 2 T.U.) e' stato invocato con riferimento a
iscrizione anagrafica del genitore comunitario di minore italiano (Risposta Mininterno a quesito 16/11/2007)
iscrizione al SSN dei minori rumeni e bulgari (Circ. Regione Friuli Venezia Giulia)
erogazione temporanea delle prestazioni sanitarie per i cittadini neocomunitari a parita' con lo straniero illegalmente presente, a prescindere dal possesso del codice STP anteriore alla data di ingresso del paese nell'UE (Delibera Regione Toscana)
erogazione delle prestazioni sanitarie urgenti o essenziali a cittadini comunitari non iscritti al SSN e privi di assicurazione sanitaria (circ. Regione Marche 4/1/2008, circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008, circ. Regione Puglia 7/5/2008 e circ. Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008)
o non e' chiaro se tale principio possa legittimamente considerarsi superato o se valga implicitamente in base al diritto comunitario; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; in proposito
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali
o se continua a valere, dovrebbe essere previsto il divieto di allontanamento nei casi in cui e' previsto il divieto di espulsione per lo straniero, e dovrebbe essere rilasciato un titolo di soggiorno in tutti i casi in cui il cittadino comunitario o il suo familiare privi di diritto di soggiorno si trovino nelle condizioni che consentono il rilascio di permesso a cittadino straniero (es.: permesso per minore eta', permesso per motivi umanitari, anche ex art. 18, permesso per assistenza del minore, permesso per motivi di cura per la donna incinta o per la puerpera o per il marito convivente)
Carta dei valori; compatibilita' con consuetudini diverse (torna all'indice del capitolo)
Diritti del cittadino
straniero (torna all'indice del capitolo)
o una azione collettiva (class action) e' ammissibile, ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 198/2009, anche in caso di violazione di termini procedimentali, non solo dei terrmini di adozione di atti generali di carattere non normativo
o la class action in caso di silenzio dell'amministrazione consente di riunire azioni concernenti una stessa tipologia di provvedimento, anche se non altrimenti connesse; la sentenza non si spinge, in questi casi, a dichiarare l'obbligo di provvedere sulla singola domanda, ma da' indicazioni di massima perche' l'amministrazione ponga rimedio alla prassi di violazione del termine in modo generale (per esempio, mediante l'adozione di una circolare o con altro strumento che spetterebbe all'ammiistrazione stessa individuare)
o la violazione dei termini e' sanzionabile, all'esito di una class action, anche quando non riguardi atti generali; se coi' non fosse, art. 1 D. Lgs. 198/2009 renderebbe sanzionabile anche l'atto amministrativo adottato tardivamente (per violazione dei termini, anziche' per mancata adozione), il che e' escluso da art. 3 D. Lgs. 198/2009; l'interpretazione corretta e' quindi la seguente: il ricorso all'azione collettiva e' ammesso sia in caso di violazione generalizzata di termini procedimentali, sia in caso di mancata adozione di atti generali a contenuto non normativo
o azione di classe pubblica (class action) proposta da 46 persone di origine straniera, che avevano in precedenza proposto istanza di naturalizzazione, e da CGIL, Federconsumatori e INCA, contro la costante violazione dei termini di conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione
o ricorso accolto, limitatamente alla denunciata violazione generalizzata dei termini di conclusione del procedimento sull'istanza di rilascio della concessione della cittadinanza italiana; si condanna il Mininterno a porre rimedio a tale situazione mediante l'adozione degli opportuni provvedimenti, entro un anno dalla comunicazione della sentenza, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane gia' assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
o legittimo proporre l'azione collettiva contro la violazione sistematica dei termini per l'adozione di un provvedimento, in base ad art. 1 D. Lgs. 198/2009
o in caso di azione collettiva, diversamente dal caso di ricorso contro il silenzio-inadempimento, la domanda giudiziale non e' tesa ad ottenere la tempestiva conclusione del procedimento che riguarda il singolo ricorrente, bensi' ad ottenere che d'ora in poi quell'amministrazione ponga fine al comportamento costantemente violativo delle regole imposte dall'ordinamento sul rispetto dei termini procedimentali, pretendendosi dal giudice amministrativo l'emanazione di un provvedimento giudiziale idoneo a rimuovere ogni comportamento patologico; l'interesse ad agire permane anche quando, nelle more della decisione del giudice, il provvedimento di interesse del singolo ricorrente sia stato adottato
o l'obbligare le amministrazioni competenti ad attenersi scrupolosamente ai parametri normativi fissati per la tempestiva conclusione dei procedimenti volti ad ottenere il rilascio della cittadinanza italiana non configge, per definizione, col rispetto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione, dato che che la predeterminazione del termine si suppone sia stata effettuata, dal legislatore, gia' valutando la sussistenza di tali risorse
o i giudici nazionali debbono motivare il mancato rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia
dell'Unione europea; in caso contrario, si determina una violazione di art.
6 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo (diritto all'equo processo)
o l'esclusione dello straniero da
misure di sicurezza sociale di
carattere non contributivo e'
legittima solo se sorretta da una motivazione ragionevole e perseguita in modo proporzionato; pur essendo la motivazione di contenimento della
spesa pubblica legittima, non e' proporzionata l'esclusione dello straniero il cui soggiorno sia legale e non di breve durata
o Sent.
Cass. 450/2011 e Sent.
Cass. 1493/2012: poiche' costituiscono diritti inviolabili della persona
umana sia il diritto alla salute ed all'integrita' psicofisica sia il diritto
ai rapporti parentali-familiari, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo straniero in conseguenza della lesione di tali diritti inviolabili puo' essere fatto
valere con l'azione risarcitoria, indipendentemente
dalla condizione di reciprocita' di cui all'art. 16 Preleggi
(Sent.
Cass. 23432/2014: e a prescindere dal requisito di residenza in Italia del
soggetto da risarcire; nella fattispecie, i familiari di uno straniero morto in
Italia a seguito di incidente stradale), senza alcuna disparita' di trattamento rispetto al cittadino
italiano (nello stesso senso, Sent.
Cass. 19788/2013), e quindi non solo contro il danneggiante o contro il
soggetto tenuto al risarcimento per fatto altrui, ma anche (nello stesso senso,
Sent.
Cass. 10504/2009, Sent.
Cass. 23432/2014) con
l'azione diretta nei confronti di soggetti ulteriori quali l'assicuratore o il
Fondo di garanzia per le vittime della strada; nello stesso senso, riguardo al diritto al
risarcimento delle spese funerarie e a quello spettante per cessato lucro, Sent.
Cass. 5471/2009; in senso parzialmente diverso, Trib.
Roma e Trib.
Milano: applicabilita' della condizione di reciprocita' al risarcimento del
danno patrimoniale, non a quello del danno non patrimoniale; in senso drasticamente contrario, Trib.
Torino, che ha proceduto d'ufficio alla verifica della condizione di
reciprocita' ai fini del godimento del diritto al risarcimento del danno morale
per la morte del familiare in un incidente sul lavoro
o sull'entita' del risarcimento:
Trib.
Torino (che cita Sent.
Cass. 1637/2000): in caso di risarcimento del danno morale (non patrimoniale)
per la morte di un familiare per incidente sul lavoro, il valore monetario
espresso a titolo risarcitorio quale compensazione economica idonea a ristorare
la sofferenza dei danneggiati in via equitativa deve essere adattato al reale
potere di acquisto della moneta nel Paese estero in cui tale somma sara' spesa
Trib.
Roma e Trib.
Milano: il risarcimento del danno morale per la morte
di un familiare non puo'
essere commisurato al potere d'acquisto della moneta nel Paese estero, dal
momento che
- non si sa dove l'interessato spendera' il risarcimento
- il rientro in patria potrebbe essere stato deciso a causa della morte del familiare
- il creditore potrebbe spostare la propria residenza in luoghi a piu' alto tenore di vita allo scopo di massimizzare il risarcimento
- sarebbe possibile ridurre o azzerare il risarcimento nei casi in cui si
dimostri che il beneficiario poco o nulla spendera' del risarcimento, a causa
di caratteristiche psicologiche o fisiche o per la scelta di devolvere tutto in
beneficienza
Sent. Cass. 1637/2000 e Trib. Roma: il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla la morte di un familiare fa riferimento, invece, al contributo economico che la persona defunta avrebbe effettivamente apportato
Sent. Cass. 19788/2013: ancorare la quantificazione del danno da risarcire a considerazioni diverse dalla sofferenza patita dalla persona in quanto tale e collegate a etnia, razza, sesso, nazionalita' o diversita' di costumi e' manifestamente discriminatorio e in antitesi con i principi della Costituzione italiana; non e' ipotizzabile che la diversita' delle realta' socio-economiche possa produrre effetti sull'intensita' delle sofferenze patite dall'essere umano
o principi di diritto (Sent.
Cass. 10813/2011):
nel caso di direttiva comunitaria
sufficientemente precisa, ma non self-executing,
l'inadempimento statuale alla direttiva determina una condotta idonea a
cagionare in modo permanente un obbligo al risarcimento danni a favore dei
soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali
che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito i diritti da
essa riconosciuti, con la conseguenza che le prescrizione decennale del
relativo diritto risarcitorio non decorre, perche' la condotta di inadempimento
cagiona l'obbligo risarcitorio de die in
die
in caso di atto legislativo di
adempimento parziale, scatta il decorso della prescrizione decennale
dell'azione di risarcimento danni per la parte non adempiuta
il decorso non scatta, se
l'adempimento riguarda solo situazioni future o categorie accomunate solo dal
dato temporale della verificazione delle situazioni di fatto giustificative
dell'acquisto del diritto, per i soggetti per i quali permane l'inadempimento a
causa del dato temporale
o il risarcimento del danno conseguente a una lesione di interesse legittimo pretensivo e' subordinato (pur in presenza di tutti i requisiti dell'illecito aquiliano-condotta, colpa, nesso di causalita' ed evento dannoso) all'effettiva dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento sia in concreto destinata ad avere esito favorevole (Sent. Cons. Stato 3887/2011)
o in relazione ai danni da mancato tempestivo esercizio dell'attivita' amministrativa, spetta al ricorrente fornire in modo rigoroso la prova dell'esistenza del pregiudizio, non potendosi invocare il cosiddetto principio acquisitivo; e se anche puo' ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici per fornire la prova dell'esistenza del danno e della sua entita', e' comunque ineludibile l'obbligo di allegare circostanze di fatto precise (Sent. Cons. Stato 3405/2013)
o al rifugiato si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza riguardo allo status
personale (art. 19 co.1 L.
218/1995); se il
rifugiato e' domiciliato o residente in Italia,
non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta,
e l'ufficiale di stato civile si limita a verificare l'insussistenza di
impedimenti alla celebrazione del matrimonio sulla base dei documenti prodotti
e delle dichiarazioni rese dagli sposi
o non possono essere accettati
nulla-osta il cui contenuto sia costituito da un'autodichiarazione degli
interessati, sottoscritta dagli stessi o attestata davanti a un notaio
o in mancanza di nulla-osta,
l'ufficiale dello stato civile rifiuta le pubblicazioni, rilasciando un
certificato con le motivazioni del rifiuto, a meno che la mancata produzione
e/o emissione del nulla osta o la sussistenza di motivi ostativi alla
celebrazione del matrimonio secondo la legge straniera dipendano esclusivamente
da ragioni che contrastano con l'ordine pubblico italiano, quali la mancata
adesione di un nubendo alla religione dellaltro; nello stesso senso, Trib.
Piacenza (l'ufficiale di stato civile deve procedere alla pubblicazione di
matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti
la dichiarazione di nulla-osta alle
noze di cui all'art. 116 c.c.
proveniente dall'autorita' straniera, quando la mancanza di impedimenti risulti
comunque da altri documenti, come
pure nei casi in cui il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato o fondato su ragioni discriminatorie, costituendo
cosi' un'illegittima preclusione del diritto di contrarre matrimonio; in
proposito, l'ufficiale di stato civile non puo' limitarsi a considerare la
disposizione di legge in senso letterale, ma deve far riferimento
all'interpretazione costante ed uniforme che ne fa la giurisprudenza) e Trib.
Bari (per il titolare di protezione
sussidiaria non e' previsto l'esonero dalla presentazione del nulla-osta ai
fini della celebrazione del matrimonio, previsto invece per il rifugiato; tale
disparita' appare ingiustificata, stante l'assimilabilita' delle due
situazioni; negare le pubblicazioni di matrimonio per la mancanza del
nulla-osta sarebbe contrario ai diritti fondamentali delle persone e, quindi.
all'ordine pubblico; le pubblicazioni
sono quindi autorizzate sulla base
della documentazione presentata, attestante eta' e stato libero dei nubendi)
o quando il nulla-osta sia assoggettato
a condizioni, in esso menzionate, che contrastano con l'ordine pubblico
italiano, e' possibile effettuare le pubblicazioni ma non si tiene conto di
tali condizioni
o i nubendi possono impugnare il
rifiuto di effettuare le pubblicazioni in tribunale; se il tribunale autorizza
la pubblicazione anche in assenza del nulla osta, l'ufficiale dello stato
civile provvede in conformita'
o il matrimonio non puo' comunque
essere celebrato se uno dei nubendi ha meno di 16 anni; per eta' compresa tra
16 e 18 anni, occorre l'autorizzazione del competente tribunale per i minorenni
(art. 84 c.c.)
o Ord.
Corte Cost. 14/2003,
nel dichiarare l'inammissibilita' della questione di legittimita'
costituzionale di art. 116 c.c. nella parte in cui non prevede la
possibilita' dello straniero di far valere l'assenza o l'illegittimita' di
impedimenti matrimoniali secondo la propria legge nazionale, ha rilevato
l'erroneita' del presupposto interpretativo, potendo il tribunale ordinario
autorizzare il matrimonio in ipotesi di mancato rilascio del nulla osta o di
espresso diniego fondato su norme nazionali contrastanti con la Costituzione e,
dunque, con l'ordine pubblico, disapplicando la legge straniera ed applicando
quella italiana ex art. 16 L.
218/1995
o l'atto di "nulla-osta" puo'
assumere, nei diversi ordinamenti, un nome ed una forma differenti; quando si
fa riferimento ad un istituto giuridico che deve trovare una corrispondenza in
un ordinamento straniero, occorre guardare al contenuto effettivo dello stesso;
non si puo' quindi subordinare un diritto fondamentale dell'individuo, quale la
liberta' matrimoniale, ad elementi puramente formali, senza indagare
l'effettiva sussistenza del requisito richiesto ed e' necessario e sufficiente che la dichiarazione rilasciata
dall'autorita' estera accerti l'assenza di ostacoli al matrimonio, a prescindere
dalle formule testuali impiegate
o il capo dell'ufficio consolare
celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino
o la celebrazione del matrimonio puo'
essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non
risiedono nella circoscrizione
o le pubblicazioni matrimoniali, per il
cittadino che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio
consolare, sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione
egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente
o le pubblicazioni non sono dovute in
caso di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorita' straniere (Circ.
Mininterno 15/1/2013: da questa disposizione e dal fatto che la Convenzione di Monaco 5/9/1980 Convenzione dispone, a carico di ciascun
Stato contraente, che il certificato di capacita' matrimoniale debba rispondere
alla legge dello Stato che lo emette segue che ai fini del rilascio del certificato di
capacita' matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio
all'estero presso le autorita' locali dei paesi aderenti alla stessa
Convenzione non sussiste l'obbligo di effettuazione delle pubblicazioni di
matrimonio)
o la richiesta della pubblicazione di
matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi e'
trasmessa direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad
effettuare la pubblicazione
o in caso di nubendo straniero, va
presentato il nulla-osta all'autorita' diplomatica o consolare italiana
all'estero; il nulla-osta va richiesto dagli interessati all'autorita'
straniera (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o il capo dell'ufficio consolare, nei
limiti previsti dalla legge, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine delle
pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso gli
uffici consolari ed in Italia; l'atto di notorieta' di cui all'art. 100 co. 2 c.c.
e' effettuato presso lo
stesso o altro ufficio consolare; se ritiene mancanti i presupposti, il capo
dell'ufficio consolare trasmette la domanda per la riduzione del termine e per la
dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel cui circondario si trova il
Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza degli sposi
o il capo dell'ufficio consolare puo'
ammettere al matrimonio, per gravi motivi, il minorenne di eta' superiore a 16
anni, secondo quanto previsto da art. 84, co.2 c.c.;
se ritiene mancanti i
presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda di ammissione
al matrimonio al tribunale per i minorenni nel cui circondario si trova il
Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del minore
o in caso di matrimonio in imminente
pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del
codice civile
o il capo dell'ufficio consolare
celebra il matrimonio per procura quando uno degli sposi risiede fuori dello
Stato in cui ha sede l'ufficio consolare; il matrimonio per procura non puo'
essere celebrato quando lo sposo assente risiede in Italia
o Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi
e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, puo' essere sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che
rispondano a finalita' legittime, tra le quali il contrasto dei matrimoni di
comodo degli stranieri, ma tali limitazioni e restrizioni debbono rispondere a
criteri di proporzionalita' e non
possono privare una persona o
un'intera categoria della piena capacita'
di contrarre matrimonio (in
particolare, gli stranieri in condizioni di soggiorno irregolare)
o Sent.
Corte Cost. 245/2011: illegittimita' costituzionale dell'art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della
celebrazione del matrimonio dello
straniero in Italia, la
presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel
territorio italiano, per le seguenti ragioni:
lo straniero viene trattato in modo
differenziato rispetto alla tutela di diritti inviolabili, con violazione di
artt. 2 e 29 Cost.,
ben potendosi adottare altre disposizioni meno drastiche per contrastare i
matrimoni di comodo
dalle restrizioni introdotte dalla L.
94/2009 deriva una intollerabile compressione dei dirtti del cittadino italiano
che voglia sposare uno straniero illegalmente soggiornante, con violazione di
art. 29 Cost.
e' violato l'art. 12 (diritto al
matrimonio) della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, come interpretato da Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK; ne deriva la violazione di art.
117 Cost., in base
al quale la potesta' legislativa deve essere esercitata nel rispetto dei
vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui quelli derivanti dalla
Convenzione
europea dei diritti dell'uomo interpretata alla luce della giurisprudenza
della CEDU, a condizione che tali norme e la loro interpretazione non sia in
contrasto con la Costituzione (Sent.
Corte Cost. 348/2007 e Sent.
Corte Cost. 349/2007)
o ai fini del rilascio del certificato di capacita' matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio all'estero presso le autorita' locali dei paesi aderenti alla Convenzione di Monaco 5/9/1980 non sussiste l'obbligo di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio, dal momento che la stessa Convenzione dispone, a carico di ciascun Stato contraente, che il certificato di capacita' matrimoniale debba rispondere alla legge dello Stato che lo emette e che la legislazione italiana non prevede l'effettuazione delle pubblicazioni nell'ipotesi di matrimonio del cittadino italiano celebrato all'estero
o l'ufficiale dello stato civile che deve emettere detto certificato ha comunque l'obbligo di verificare previamente l'assenza di impedimenti di legge (artt. 84-89 c.c.), la cui presenza renderebbe invalido in ltalia il matrimonio e ne impedirebbe la trascrizione nei registri dello stato civile
o l'obbligo di effettuare le pubblicazioni continua invece a persistere nei casi di matrimonio da celebrare all'estero dinnanzi all'autorita' consolare italiana
o art. 117 Cost. riserva alla legislazione esclusiva dello Stato le materie della "condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea", della "immigrazione" e della "legislazione elettorale" di Comuni, Province e Citta' metropolitane (Parere Cons. Stato 6 Luglio 2005); sulla base di tale parere, annullate disposizioni dello statuto del Comune di Genova (con DPR 17/8/2005) che riconosceva il diritto di elettorato attivo e passivo a livello comunale, e delibere dei Comuni di Perugia, La Spezia e Cesena (con delibera PCM 31/8/2006) che riconoscevano tale diritto a livello circoscrizionale e di quartiere
o in base ad una modifica apportata allo Statuto del Comune di Milano, in occasione dei referendum comunali possono votare anche gli stranieri maggiorenni residenti nel Comune di Milano alla data di indizione del referendum e titolari di permesso di soggiorno UE slp (com. Stranieriinitalia)
o in Francia, Sent.
Corte Cass. Francese 536/2013 ha sancito che, nel settore lavorativo
privato, non e' legittimo il divieto, per i dipendenti, di indossare simboli e
capi d'abbigliamento religiosi, se tale clausola non e' giustificata dal lavoro
svolto; allo stesso tempo, Sent.
Corte Cass. Francese 537/2013 ha sancito che non e' discriminatorio vietare
di indossare simboli che mostrano l'appartenenza religiosa, politica o
ideologica in luoghi di lavoro dove si fornisce un servizio pubblico, e,
conseguentemente, e' legittimo il licenziamento del dipendente pubblico che
rifiuta di adeguarsi al divieto
o in Gran Bretagna, un giudice ha
stabilito che la donna di religione islamica non puo' deporre, come imputata, a
viso coperto, perche' questo impedisce alla giuria di valutarne la credibilita'
(da un comunicato
di Stranieriinitalia)
o il divieto di indossare nei luoghi
pubblici veli integrali sara' inserito nella Costituzione del Canton Ticino, a
seguito del risultato di un referendum (da un comunicato
di Stranieriinitalia)
o il divieto di indossare il velo integrale non puo' essere motivato sulla base di ragioni di pubblica sicurezza, se il divieto e' generalizzato e non associato alla necessita' di effettuare controlli o all'esistenza di una minaccia generalizzata
o il divieto non puo' essere motivato sulla base della difesa dei diritti della donna, soprattutto se ad impugnare le norme che impongono tale divieto e' una donna
o il divieto non puo' essere motivato dalla tutela della liberta' e della dignita' altrui, perche' l'indossare il velo non reca alcuna offesa a tale liberta' o dignita'
o il divieto puo' essere motivato dall'esigenza di socializzazione, che verrebbe impedita dall'impossibilita' per gli altri individui di vedere l'espressione del viso; rispetto a questo bilanciamento tra liberta' e diritti individuali e liberta' e diritti degli altri, gli Stati hanno ampio margine di discrezionalita'
o alla Corte europea dei diritti dell'uomo spetta valutare se le misure prese a livello nazionale siano giustificate in principio e proporzionate
o benche' non vi sia un'unica posizione, in Europa, rispetto al bando del velo integrale, non puo' essere considerata sproporzionata la misura adottata in Francia, considerato il margine di discrezionalita' che va concesso a ciascuno Stato (nota: solo Francia e Belgio adottato una simile misura; quale controllo esercita la Corte, se rimette tutto alla discrezionalita' degli Stati?)
o pur dando origine a una discriminazione indiretta nei confronti delle donne islamiche, tale discriminazione e' lecita perche' sorretta da una giustificazione obiettiva e ragionevole e perseguita in modo proporzionato (nota: la Corte non affronta in realta' il punto della proporzionalita')
o illegittimita' di art. 1, co. 2, lett. c) delle Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008 perche' impone di procedere all'identificazione attraverso rilievi segnaletici, comunque invasivi della liberta' personale, a prescindere dalla loro necessita' e anche quando gli interessati siano in grado di provare in altro modo la loro identita', anche nei confronti dei minori ed in assenza di una norma di legge che autorizzi il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici ovvero di una specifica autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali; viola cosi' i principi generali in materia di liberta' personale, le norme a tutela dei minori e' art. 20 D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati sensibili (nello stesso senso, TAR Lombardia)
o illegittimita' del Regolamento per la gestione dei campi attrezzati per le comunita' nomadi nella Regione Lazio, sotto i seguenti profili:
controllo degli accessi ai campi, identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con foto e dati anagrafici) e visitatori e obbligo di sottoscrizione, per chiunque acceda ai campi, di una dichiarazione di impegno al rispetto delle norme interne di disciplina, per violazione del principio di liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.
potere dell'Amministrazione di elaborare proposte di avviamento al lavoro e obbligo degli interessati di accettare dette proposte, per violazione della liberta' di scegliere la propria attivita' lavorativa
o illegittimita' del Regolamento delle aree destinate ai nomadi nel territorio del Comune di Milano, sotto i seguenti profili:
controllo degli accessi ai campi, identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con foto e dati anagrafici) e visitatori, per violazione del principio di liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.
limitazione dell'orario di visite e potere del Comitato di gestione del campo di sospendere lafflusso alle aree di sosta, per violazione della liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost., e del diritto alla vita di relazione
o riforma, in parte, TAR Lazio, aggiungendo le seguenti censure:
illegittimo il DPCM 21/5/2008, che dichiara lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti "nomadi" nel territorio delle Regioni Lombardia, Lazio e Campania, perche' non sorretto da adeguata analisi dell'incidenza sui territori considerati del fenomeno della presenza degli insediamenti, ma solo dal richiamo ad isolati episodi di criminalita', e per l'aver dato per scontata l'impossibilita' di affrontare il problema sociale con strumenti ordinari
conseguente illegittimita' di Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008, e di tutti i successivi atti commissariali
o l'illegittimita' non e' sanata dalle Linee guida Mininterno per l'attuazione delle ordinanze: non essendo queste vincolanti per i loro destinatari e neanche per la stessa Amministrazione che le ha emanate, e potendo da quest'ultima essere in qualsiasi momento disattese, derogate o modificate, risultano inidonee a precludere possibili interpretazioni e applicazioni illegittime della disposizione sovraordinata (coerentemente con Sent. Corte Giust. C-257/86, secondo cui una circolare e' atto inidoneo ad assicurare una valida trasposizione di direttive comunitarie nellordinamento interno)
o osserva come, benche' negli atti preparatori vi sia spesso il riferimento all'etnia Rom, anziche' alla qualita' del nomadismo, l'intera operazione non sembra di carattere discriminatorio, giacche' le misure si applicano a tutti coloro che si trovano nei campi nomadi
o rigettato il ricorso del Governo Italiano contro Sent. Cons. Stato 6050/2011
o Sent. Cons. Stato 6050/2011 non e' fondata solo su una valutazione (discutibile), nel merito, dell'effettiva portata della situazione emergenziale, ma anche sul fatto che l'atto del Presidente del Consiglio dei Ministri appariva viziato da un difetto di istruttoria, perche' in nessuna parte di esso era rinvenibile traccia di un pregresso infruttuoso tentativo di impiego degli strumenti ordinari per far fronte alla situazione di emarginazione e disagio sociale collegata agli insediamenti di "comunita' nomadi" nelle regioni interessate; quest'ultima motivazione era, di per se', atta a sostenere la decisione del Consiglio di Stato e, riguardando un vizio di legittimita', e' sottratta alle censure che potrebbero colpire la parte di motivazione fondata su una valutazione del merito
o il fatto che il Consiglio di Stato possa aver qualificato erroneamente il vizio di legittimita' in termini di illogicita' e contraddittorieta' della motivazione del provvedimento, anziche' in termini di insufficienza della motivazione non e' sindacabile dalla Cassazione
o non e' neanche sindacabile dalla Cassazione il fatto che il Consiglio di Stato abbia annullato, per invalidita' derivata, anche provvedimenti mai impugnati (in particolare, i decreti con cui lo stato di emergenza era stato esteso a Veneto e Piemonte e prorogato per due anni)
o a tutti i cittadini dei seguenti Stati: Albania (fino al 15/8/2014), Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Ecuador (fino al 12/3/2017), El Salvador (fino al 19/9/2014), Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Serbia (fino all'8/4/2018), Slovenia, Spagna, Sri Lanka (fino al 14/11/2016), Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay (fino al 12/12/2014
o ad alcune categorie di cittadini dei seguenti Stati: Canada (personale diplomatico e consolare), Cile (diplomatici e loro familiari), Stati Uniti (personale diplomatico e consolare e loro familiari), Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
o in vigore dal 14/11/2011 al 14/11/2016 l'Accordo Italia-Sri Lanka per la conversione di patenti di guida
o la conversione e' effettuata senza esami solo per i titolari di patente cingalese residenti in Italia da meno di 4 anni, al momento di presentazione dell'istanza
o in caso di richiedente con residenza superiore a 4 anni, l'Ufficio della motorizzazione informa il richiedente che il rilascio della patente italiana per conversione puo' essere effettuato solo dopo aver sostenuto, con esito positivo, gli esami di revisione; quindi, contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione), viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione; il richiedente e' informato del fatto che, in caso di mancato superamento degli esami di revisione, egli sara' privato dell'abilitazione alla guida, dal momento che la patente cingalese e' ritirata e restituita all'autorita' di rilascio a seguito della conversione (art. 7 Accordo Italia-Sri Lanka) e quella italiana e' revocata ex art. 130 co. 1 lett. b) del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992; nota: il rilascio della patente italiana dovrebbe seguire il superamento dell'esame di revisione, non precederlo!
o in allegato all'istanza di conversione, deve essere prodotto il certificato di autenticita' e validita' (che puo' essere illimitata) della patente di guida, rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari cingalesi
o sono irricevibili le richieste di conversione di patenti cingalesi conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia
o non possono essere convertite patenti cingalesi ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia
o in vigore dal 12/3/2012 al 12/3/2017 l'Accordo Italia-Ecuador per la conversione di patenti di guida
o a seguito dell'istanza di conversione, l'Ufficio della Motorizzazione Civile invia all'Autorita' centrale dell'Ecuador una richiesta di attestazione della patente di guida ecuadoriana, con la quale l'Autorita' ecuadoriana comunica i dati richiesti; ulteriori dati possono essere richiesti in casi di dubbi persistenti, tramite le rappresentanze consolari
o disposizioni analoghe, mutatis mutandis, a quelle riportate in Circ. Mintrasporti 19/10/2011 in relazione all'irricevibilita' di domande di conversione di patenti conseguite dopo l'acquisizione della residenza o ottenute in sostituzione di patenti di altri paesi non convertibili in Italia in Italia, e in relazione della conversione con esami di revisione
o dal 28/9/2012, gli allegati tecnici all'Accordo Italia-Macedonia sono sostituiti dai nuovi, contenenti quattro tabelle di equipollenza e un elenco di modelli di patenti di guida (macedoni e italiani) validi ai fini della conversione
o dal 19/1/2013 entrera' in vigore Direttiva 2006/126/CE, che obbliga gli Stati membri al rilascio delle patenti delle nuove categorie C1, C1E, D1 e D1E; i conducenti macedoni che abbiano ottenuto, prima del 19/1/2013, la conversione della patente macedone di tali categorie in una patente italiana di categoria diversa (le nuove categorie non erano previste dalle tabelle di equipollenza vigenti in precedenza) possono ottenere, su richiesta da presentare entro tre anni dalla prima conversione, una patente di guida italiana della categoria corrispondente; a tal fine dovra' essere prodotta unattestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica macedone, da cui risulti la categori di appartenenza all'atto della prima conversione
o in presenza di una patente macedone riportante il codice "70" (patente rilasciata per conversione di altra patente estera, senza indicazione, pero', dello Stato che ha rilasciato la patente originaria), l'Ufficio della Motorizzazione Civile, al fine di stabilire se la conversione possa essere effettuata, richiede alla Rappresentanza diplomatica macedone un'attestazione dalla quale sia rilevabile quello Stato
o in vigore dall'8/4/2013 all'8/4/2018 Accordo Italia-Serbia per la conversione delle patenti di guida
o conversione effettuata, senza esami, in conformita' alla III Tabella di equipollenza
o le patenti serbe redatte sul modello cartaceo non saranno piu' valide dal 10/6/2014
o all'istanza di conversione, oltre alla documentazione di rito, dovra' sempre essere prodotto il Certificato di validita' e autenticita' della patente di guida, rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari serbe presenti sul territorio italiano e redatto sul modello concordato di comune accordo con la parte serba e allegato all'Accordo Italia-Serbia
o le patenti serbe convertite in Italia sono restituite all'Ambasciata della Repubblica di Serbia in Italia
o le patenti estere presentate per la conversione non vanno ritirate all'atto del deposito dell'istanza (dato che, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente puo' condurre veicoli in Italia, nel rispetto dell'art. 135 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992, o all'estero con la propria patente), ma solo all'atto della consegna della patente italiana
o per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 Accordo Italia-Serbia)
o non e' possibile accettare richieste di conversione di patenti serbe conseguite dopo lacquisizione della residenza in Italia, ne' patenti serbe ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia
o la conversione senza esami e' consentita solo per i titolari di patente serba residenti in Italia da meno di 4 anni, al momento di presentazione dell'istanza
o ai richiedenti con residenza superiore a quattro anni, viene data informazione scritta (da far sottoscrivere all'interessato) che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) sara' disposto e notificato allinteressato un provvedimento di revisione (art. 128 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992) perche' possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici
o in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dell'abilitazione alla guida, poiche' la patente serba, dopo la conversione, e' ritirata e restituita all'Autorit di rilascio (art. 7 Accordo Italia-Serbia) e la patente italiana viene revocata ai sensi dellart. 130 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992
o con l'entrata nell'Unione Europea della Croazia e' possibile convertire le patenti di guida croate redatte anche sui due nuovi modelli che, prima dell'1/7/2013 non potevano ancora essere accettati
o le patenti rilasciate in Croazia potevano gia' essere convertite anteriormente all'1/7/2013, tranne nel caso di quelle redatte sui modelli piu' recenti per le quali si era in attesa della definizione di una procedura d'aggiornamento da concordarsi con le autorita' croate
o dovendosi applicare la normativa comunitaria, per le patenti croate, oltre alla "conversione", potra' essere effettuata la procedura per il "riconoscimento", che, con il rilascio del previsto tagliando, permette la gestione del documento senza convertirlo e quella per il "rilascio del duplicato", in caso di smarrimento o furto (art. 136-bis del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992)
o per le patenti di guida croate redatte sul vecchio modello (simbolo HR - categorie indicate A, B, C, D, E, F, G, H) potra' continuare ad essere applicata la tabella di equipollenza gia' in uso
o successivamente a tale modello in Croazia ne sono stati emessi altri due e introdotte altre categorie; pertanto per le patenti di guida redatte sui modelli piu' recenti si fara' riferimento alla tabella allegata alla circolare
o nel caso in cui uno straniero richieda il rilascio (inclusi conversione e duplicato) di un titolo abilitativo alla guida esibisca passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identita', gli uffici della motorizzazione procedono come segue:
nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno di tali documenti, esso e' riportato cosi' come e' scritto sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso
in caso contrario, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, e' iscritto lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti
o nei casi di discordanza sostanziale tra i dati anagrafici riportati nei suddetti documenti, gli Uffici Motorizzazione civile, al fine di garantire l'uniformita' dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida richiesto con quelli contenuti nei documenti esibiti dallo straniero, gli segnalano la necessita' di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della questura, che hanno rilasciato i documanti, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far rettificare le generalita' contenute nel permesso di soggiorno
o nei casi di indicazione di dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno, sulla documentazione utile al procedimento sono riportati quelli iscritti sul permesso di soggiorno
o veicoli intestati a soggetti nati all'estero (da dati Mintrasporti sui veicoli): 2.987.434 (di cui, 2.397.856 auto, 128 autobus, 9.208 autocaravan, 190.637 autocarri, 105.829 altri autoveicoli, 253.102 motocicli, 6.113 altri motoveicoli, 24.561 altri mezzi non classificati); prime nazionalita' degli intestatari: Romania (421.780), Marocco (365.050), Albania (261.472)
o patenti attive per non italiani (da dati Mintrasporti sulle patenti): 2.607.336; prime tre nazionalita': Romania (378.068), Marocco (229.193), Albania (225.126)
o coinvolgimento in incidenti in un anno (dati ACI riportati da com. Stranieriinitalia): 6,4% degli italiani, 13,5% degli stranieri; prime 10 nazionalita', per incidenti (dati ACI riportati in comunicato Stranieriinitalia): rumeni (4.753 sinistri), albanesi (3.504), marocchini (3.142), cinesi (1.215), moldavi (735), tunisini (700), peruviani (678), egiziani (675), serbi (607), ecuadoregni (586)
o gli apolidi, residenti in Italia in base ad una scelta ad essi non imposta, godono di un'ampia tutela, in tutti i campi diversi da quello della partecipazione politica, come prescritto dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 e dalla legislazione italiana, prescindendo dal legame stretto di cittadinanza; devono quindi ritenersi accolti in una comunita' che unisce tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri, la partecipazione alla quale ben puo' giustificare la sottoposizione a doveri funzionali alla sua difesa
o risulta conforme a quanto previsto da art. 2 Cost. permettere allo straniero residente in Italia di concorrere al progresso materiale e spirituale della societa' e all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale attraverso la sua partecipazione al servizio civile nazionale tenuto oltretutto conto che gli enti promotori perseguono finalita' del tutto estranee al concetto di difesa della patria
o l'evoluzione del servizio civile ha modificato un istituto originariamente sostitutivo del servizio militare di leva, con fondamento costituzionale da cercare certamente nell'art. 52 Cost., in un istituto a carattere volontario a cui si accede per pubblico concorso e avente finalita' piu' ampie, che includono i doveri inderogabili di solidarieta' sociale e i doveri di concorrere al progresso materiale e spirituale della societa' previsti dagli articoli 2 e 4 Cost., che gravano non solo sui cittadini italiani, ma anche sui cittadini stranieri che risiedono in Italia
o il servizio civile, pur non costituendo un rapporto di lavoro, va considerato quale esperienza formativa volta a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, in modo analogo al tirocinio, dovendosi, quindi, ritenere riconducibile alla categoria della formazione professionale
o la disposizione di cui all'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, il cui tenore letterale appare inequivocabile, dato l'espresso richiamo ai "cittadini italiani", e non suscettibile di un'interpretazione costituzionalmente orientata nel senso del riferimento del termine "cittadini" anche ai soggetti stranieri, va disapplicata, perche' incompatibile con il divieto, sancito dalla normativa dell'Unione europea, per gli Stati membri, di prevedere per i cittadini comunitari (nota: e per i loro familiari) o stranieri lungosoggiornanti o beneficiari di protezione internazionale, anche in ordine alla formazione professionale, un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i cittadini nazionali
o il Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'emanare i bandi per l'ammissione al servizio civile, disapplicando art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, deve consentire anche ai cittadini stranieri (nota: coerentemente con quanto detto in relazione alla normativa dell'Unione europea, il riferimento e' qui verosimilmente limitato a comunitari e loro familiari e stranieri lungosoggiornanti o beneficiari di protezione internazionale) di accedere al servizio civile, non tralasciando, a fronte della sopprimenda differenziazione basata sulla titolarita' o meno della cittadinanza italiana, di salvaguardare il principio di parita' di trattamento anche rispetto al possesso degli altri requisiti per l'accesso al servizio civile
o dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza italiana, esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti enllo Stato italiano dalla possibilita' di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale
o benche' sia cessata la materia del contendere (essendo diventato italiano, nel frattempo, il cittadino straniero che aveva presentato ricorso contro il bando che escludeva gli stranieri dal concorso per il servizio civile), la Corte di Cassazione intende comunque pronunciare un principio di diritto, in base ad art. 363 co. 3 c.p.c. (il principio di diritto puo' essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti e' dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa sia di particolare importanza)
o impossibile dare una interpretazione costituzionalmente orientata dell'espressione "cittadini italiani" contenuta nell'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, dato che l'interpretazione adeguatrice non puo' essere condotta oltre i limiti estremi segnati dall'univoco tenore della norma interpretata
o il servizio civile si colloca all'interno di art. 52 Cost., ma, avendo assunto nuovi significati il dovere di difesa della patria letto in connessione con art. 2 Cost., permette di partecipare in modo attivo alla costruzione di una democrazia sana e di nuove forme di cittadinanza, consente di colmare il divario creatosi tra bisogni collettivi e risorse pubbliche, costituisce istituto di integrazione, inclusione e coesione sociale
o l'esclusione dal servizio civile preclude quindi allo straniero il pieno sviluppo della sua persona e l'integrazione nella comunita' di accoglienza; la distinzione tra cittadino italiano e straniero non e' quindi, in questo caso, proporzionata ne' ragionevole
o il valore dello "stare insieme" in modo solidale e' il senso profondo di art. 2 Cost.: impedire a taluno, solo in ragione della mancanza di cittadinanza italiana, di cooperare a questo stare insieme e' irragionevole e viola il principio di uguaglianza
o l'esclusione e' discriminatoria perche' preclude al non cittadino regolarmente soggiornante in Italia la possibilita' di un pieno dispiegamento della liberta' e dell'uguaglianza, da intendersi anche quale possibilita' di costruzione dei rapporti sociali e dei legami tra le persone in una prospettiva di solidarieta' e di pace
o il significato di art. 52 Cost. e' quello di stabilire in positivo, non di circoscrivere in negativo, i limiti soggettivi del dovere costituzionale di difesa della patria (in altri termini: nessun cittadino puo' essere esentato dal dovere di difesa, ma questo non implica che lo straniero ne sia escluso)
o ulteriore profilo di incostituzionalita' rilevato: eccesso di delega (con conseguente violazione di art. 76 Cost.), basato sul rilievo che la legge delega faceva riferimento ai "cittadini" solo nella parte in cui si riferiva al periodo transitorio e residuo di leva obbligatoria, il che fa presumere, a contrario, che, cessato il periodo transitorio, la stessa legge delega, pur demandando al legislatore delegato il compito di individuare i requisiti di ammissione, non intendesse affatto consentirle anche l'esclusione degli stranieri
Diritti del lavoratore straniero; attivita' riservate al cittadino italiano (torna all'indice del capitolo)
o benche' il nostro ordinamento debba adeguarsi agli accordi internazionali, incluse le convenzioni OIL, da tali convenzioni non nascono posizioni soggettive direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale, dato che esse stabiliscono solo obblighi cui il legislatore nazionale deve attenersi e non diritti soggettivi in capo agli stranieri (Trib. Genova); le disposizioni contenute in tali accordi costituiscono comunque un parametro in base al quale interpretare le norme sullo straniero (Trib. Milano, che fa riferimento a Sent. Corte Cost. n. 376/2000)
o Sent. Corte Cost. 249/1995 riconosce il diritto dei lettori universitari stranieri all'assunzione a tempo indeterminato, con disapplicazione di art. 28 co. 3 DPR 382/1980 (che limitava al solo caso di contratto a termine la possibilita' di assunzione di lettori stranieri) sulla base del seguente argomento:
- Sent. Corte Giust. 269/92 (nota: poi rimossa dal registro) ha stabilito che il diritto comunitario impone che le normative nazionali dispongano la stipulazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro con i lettori universitari quando siano destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia obbligatorio o delle lingue notoriamente piu' richieste
- benche' il diritto comunitario non si applichi a situazioni puramente interne di uno Stato membro, tale condizione richiede la mancanza di qualsiasi fattore di collegamento a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario
- la connessione della situazione interna con una situazione contemplata dal diritto comunitario sussiste anche in caso di identita', come nel caso in specie, per contenuto e funzione, della situazione interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea
- in presenza di una tale connessione, il diritto comunitario si applica anche ai cittadini italiani, che non abbiano fruito della libera circolazione
- art. 1 L. 943/1986 (ora, art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998) prevede la parificazione del lavoratore straniero al lavoratore italiano
-
quando le norme interne prevedono
la parificazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri, le disposizioni derivanti
dal diritto comunitario si applicano
anche, per il tramite di quelle
norme interne, al cittadino straniero
o ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)
- dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
- con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dItalia
- dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato
- dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allart. 16 L. 56/1987
o alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lelaborazione, la decisione e lesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimita e di merito
o Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali
o Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva); tali attivita' corrispondono
o Ord. Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto presso gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale posizione comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono assumere qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte d'Appello ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi di posti cui si accede senza concorso, in base allart. 16 L. 56/1987, non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della scuola
o contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:
- il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:
l'art. 38 D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso del cittadino comunitario e (L. 97/2013), a parita' con il cittadino comunitario, del familiare di tale cittadino, del rifugiato, del beneficiario di protezione sussidiaria e del titolare di permesso UE slp, al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali
- prevalgono infatti
la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana
il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
il fatto che art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'
- il riferimento delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati
- gli intenti espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita' lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente modificativo di carattere normativo
- la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
- Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata
- dalla possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni
o a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena, Trib. Milano, Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma, Trib. Como, Trib. Trieste:
- l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.
- l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione di stranieri a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)
- l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)
- il principio dellaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.) appare maggiormente rispettato dallampliamento della base selettiva delle persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere preferito allo straniero piu' competente e titolato)
- in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)
- si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)
DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)
Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso UE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa, per il titolare di permesso UE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)
sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)
art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
art. 27-quater D. Lgs. 286/1998: ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico impiego, con le eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario
L. 97/2013: esplicita ammissione al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, per il familiare di tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario di protezione sussidiaria, il titolare di permesso UE slp
- in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici (Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
- la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
- la parita' di condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e' sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea
- dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato
- per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)
- certamente non possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a tempo determinato, della pubblica amministrazione
- non e' rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE
o lassunzione da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);
o il nulla-osta puo essere chiesto anche da societa di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lintera struttura o un suo reparto o un suo servizio; Lettera ASGI al Ministero dell'interno, confermata da successiva lettera: nella prassi, in provincia di Trieste, a differenza che in altre province, non consentita l'assunzione a tempo indeterminato se si tratta di agenzia di somministrazione o di cooperativa sociale operante in regime di appalto (nota: potrebbe trattarsi di appalto di servizi a tempo indeterminato)
o non e' consentita la stipula di un contratto di apprendistato o di inserimento (da modulo "o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)
o il riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero; a seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e' ammesso temporaneamente per sostenere prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l'esame, lo straniero si iscrive all'ordine professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di soggiorno per lavoro e puo' essere assunto (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
o nota: prima che venisse introdotta la laurea in scienze infermieristiche, lassunzione nella struttura pubblica era effettuata senza concorso, ai sensi dellart. 16 L. 56/1987; in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass. 24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo determinato, che non incide sull'organico: l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure, considerando il Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004; Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U., l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006 e L. 244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso senso, Trib. Biella: il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR); Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Trib. Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di permesso UE slp); Trib. Perugia: gli infermieri stranieri possono essere assunti anche a tempo indeterminato da strutture pubbliche in base ad art. 40 co. 21 DPR 394/1999, a prescindere dalla questione piu' generale dell'accesso degli stranieri ai concorsi pubblici (nello stesso senso, Trib. Oristano, che, pur dichiarando cessata la materia del contendere, essendo stato ammesso l'interessato "con riserva" al concorso, risultando non idoneo, applica il principio della soccombenza virtuale ai fini della condanna delle amministrazioni al pagamento delle spese processuali); Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge" (nota: tra le equiparazioni previste dalla legge dovrebbe rientrare per definizione, in base a quanto affermato dalla sentenza, quella dello straniero; in precedenza, l'ASGI, con una lettera all'Azienda Sanitaria delle Marche aveva chiesto la riapertura dei termini del bando; analoga Lettera dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellASL di Olbia in relazione ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri; nello stesso senso, Parere UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975)
o tali imprese si configurano come soggetti di diritto privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par. UNAR 26/10/2007)
o le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931 sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co. 2, L. 270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di cittadinanza
o secondo Par. UNAR 26/10/2007 (nello stesso senso, lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti), le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931
- sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.
- violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione
- violano la normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro
o sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD 148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U., che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord. Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte inammissibile perche' non rilevante nel giudizio principale (Ord. Corte Cost. 71/2009)
o Trib. Milano (richiamato anche da lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti; nello stesso senso, Trib. Torino):
- l'all. A RD 148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia' lavoratori" (coerentemente con sent. Corte Cost. 454/1998)
- la previsione del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata inviata ne', quindi, respinta
- attivita' che non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib. Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici; Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi)
o Trib. Torino: e' contraddittoria l'esclusione dello straniero e la contemporanea ammissione del cittadino comunitario da parte dell'azienda di trasporti pubblici urbani GTT s.p.a. di Torino
o Esposto dell'ASGI alla Commissione dell'Unione europea: la clausola di cittadinanza di cui all'all. A RD 148/1931 per le assunzioni da parte delle imprese del trasporto pubblico locale viola il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione sancito dal diritto dell'Unione europea con riferimento a familiari di cittadini comunitari, titolari di permesso UE slp e destinatari di protezione internazionale; si osserva come non si tratti neanche di pubblico impiego, al quale pure queste categorie sono state esplicitamente ammesse da L. 97/2013
o qualora i Tribunali (competenti per la registrazione, nell'ambito di un procedimento puramente amministrativo, privo di natura giurisdizionale) non dovessero adeguarsi, gli interessati potranno ottenere tutela giurisdizionale sulla base di Ord. Corte Cost. 170/2005 e Sent. Corte Cost. 212/1997
o nel corso di tale procedimento giurisdizionale potra' sempre essere proposto incidente di costituzionalita' (Sent. Corte Cost. 26/1999) in relazione ad art. 3 L. 47/1948 (nota: Ord. Corte Cost. 170/2005 aveva dichiarato inammissibile tale questione non essendo stata sollevata nell'ambito di un giudizio)
o art. 3 L. 47/1948, che impone che il direttore responsabile di un giornale sia cittadino italiano, non puo' considerarsi implicitamente abrogato da art. 2 D. Lgs. 286/1998 (parita' di diritti in materia civile tra italiano e straniero e parita' di diritti tra lavoratore italiano e lavoratore straniero), dato che art. 9 co. 12 lettera b D. Lgs. 286/1998 comunque esclude perfino il titolare di permesso UE slp dallo svolgimento di attivita' riservate all'italiano
o pur essendovi un possibile contrasto con art. 21 Cost., che sancisce la liberta' di stampa e il divieto di sottoporre la stessa ad autorizzazioni o censure, non puo' essere sollevata la questione di legittimita' costituzionale, dal momento che si tratta di un procedimento amministrativo e non giurisdizionale; ne', per lo stesso motivo, si puo' procedere ad adottare una interpretazione costituzionalmente orientata
o le violazioni riscontrate risultano di tre tipi:
alla voce "requisiti" viene indicato "cittadinanza italiana o comunitaria o equiparata", con una dizione in contrasto con gli obblighi di trasparenza della Pubblica amministrazione (essendo impossibile evincere da una tale dizione quali siano i soggetti effettivamente ammessi) e con il dettato legislativo, che non prevede un'equiparazione dello straniero appartenente a determinate categorie al cittadino italiano o comunitario, ma un suo diritto originario di accesso
e' indicato espressamente, come requisito, quello della cittadinanza italiana o comunitaria
l'inclusione di un requisito di cittadinanza tra i requisiti, in caso di societa' a partecipazione pubblica, che, non rientrando nella nozione di Pubblica amministrazione, non sono soggette ai limiti di cui all'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e che, pertanto, non dovrebbero porre nei bandi alcuna limitazione
o enti che hanno emesso bandi illegittimi:
Ferrovie Circumetnea
Banca d'Italia (60 coadiutori)
Ospedale Maggiore di Crema (collaboratore sanitario e educatori); bando poi modificato
Ordine degli avvocati di Milano (operatori amministrativi); bando poi modificato
Comune di Orgosolo (istruttore direttivo tecnico); bando poi modificato
Casa di riposo Cassinelli (cuoco); bando sospeso
ANAS (spalatori neve): ammessi solo cittadini italiani
MIUR (graduatorie per le supplenze di personale amministrativo); azione pendente ad Ascoli Piceno
Unione di Comuni Reno Galliera (funzionario tecnico)
Azienda regionale emergenza urgenza Regione Lombardia
Azienda ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate (medico con rapporto a tempo determinato)
Comune di Sant'Antonio Abate (profilo professionale di istruttore tecnico a tempo indeterminato e a tempo pieno): ammessi solo cittadini italiani e comunitari; bando poi revocato e sostituito da un nuovo bando, senza limitazioni
A.Di.S.U. "L'Orientale" Azienda pubblica della Regione Campania per il diritto allo studio universitario (profilo professionale di avvocato area affari legale); bando poi modificato
Munianum SPA, societa' partecipata del Comune di Mugnano di Napoli: ammessi solo cittadini italiani
Azienda sanitaria locale Caserta (dirigenti medici di igiene e sanita' pubblica e un dirigente veterinario): non si specifica in maniera chiara che il concorso e' aperto anche ai cittadini comunitari e non comunitari
Comune di Acerra (elenco/short list di esperti per l'affidamento di incarichi in affiancamento all'ufficio Piu' Europa "Citta' di Acerra - PO Fesr Campania 2007-2013): ammessi solo cittadini italiani o comunitari
o in tutti i casi di stranieri esplicitamente ammessi al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione puo' trattarsi di stranieri entrati in Italia da pochissimo tempo e, nel caso di familiari stranieri di cittadino comunitario e beneficiari di protezione internazionale, di stranieri entrati in elusione dei controlli di frontiera; se per tali stranieri non sussistono motivi di interesse nazionale atti a giustificare la loro esclusione da tale tipo di lavoro, non sembra possano sussisterne per il generico straniero titolare di un permesso che lo abiliti allo svolgimento di attivita' lavorativa
o il Ministro per gli affari europei ha dichiarato che gli ordini del giorno accolti dal governo in sede di approvazione della L. 97/2013 verranno tenuti in considerazione al momento della stesura della prossima legge europea in Consiglio dei Ministri (com. Dip. Politiche comunitarie 1/8/2013); tra questi, l'ordine del giorno Uras et al., presentato al Senato, impegna il Governo a chiarire con un'interpretazione autentica che l'accesso al pubblico impiego e' consentito, a parita' con il cittadino comunitario, per ogni lavoratore straniero titolare di permesso di soggiorno, mentre gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., presentati alla Camera, impegnano il Governo a valutare la possibilita' di fornire, in sede di applicazione delle disposizioni contenute nella L. 97/2013, un'interpretazione costituzionalmente orientata che espliciti definitivamente la parificazione, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, tra lo straniero legalmente soggiornante per motivi che consentono lo svolgimento di attivita' lavorativa e il cittadino comunitario
o il riferimento delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino dell'Unione Europea, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati
o gli intenti espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita' lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente modificativo di carattere normativo
o l'uguaglianza tra lavoratori non riguarda l'accesso al lavoro
o art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita' (nota: tutto cio' che non e' precluso ad alcune categorie di non italiani non puo' essere considerato "riservato all'italiano")
o se il comportamento di una amministrazione e' tenuto in esecuzione di disposizioni normative, non puo' configurarsi discriminazione, che, per definizione, e' comportamento illecito
o Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata
o dalla possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni
Rapporti con la pubblica amministrazione; certificazioni (torna all'indice del capitolo)
o per provvedimento si intende, di regola, l'atto che chiude il procedimento (iter che l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per arrivare ad una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e dunque pregiudizievole nei confronti del privato
o non e' chiaro se l'onere in capo allo straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza pubblica delegati a privati, ad esempio tramite concessione (dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega di poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi privilegiare un'interpretazione restrittiva)
o l'esibizione del titolo di soggiorno costituisce un onere, non un obbligo: la mancata esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello straniero (che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p.)
o l'esonero dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D. Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in questo senso, parere del Mininterno, citato da Com. Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo di stampa, prassi del Comune di Firenze, citata in articolo di stampa, e circ. Comune di Milano) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)
o l'onere di esibizione dovrebbe valere, in base a un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione a provvedimenti adottati nell'interesse del solo straniero che li richiede (non, quindi, quando sia rilevante l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per l'Italia); in questo senso sembra orientata circ. Mininterno 7/8/2009
o l'esibizione del titolo di soggiorno e' verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e gli atti di morte), e per i provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni fondamentali: servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i servizi pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua); tuttavia
per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e, verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto (circ. Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli atti di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria l'esibizione del titolo di soggiorno); note:
- nello stesso senso, Circ. Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come
la dichiarazione di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia espresso la volonta' di non essere nominata
lo straniero che effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura
l'eventuale segnalazione dello stato di abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano
- secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)
riguardo al diritto di accesso del minore straniero all'asilo nido, in esonero dall'esibizione, da parte del genitore, del titolo di soggiorno (consentita, a Milano, da circ. Comune di Milano), possono valere i seguenti argomenti:
- art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido
- l'iscrizione del minore all'asilo nido non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent. Corte Cost. 467/2002 e 370/2003: gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)
- Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art. 28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze, segnalata da articolo di stampa
il Ministro dell'interno ha affermato, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far s che la norma che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado
riguardo al diritto alla prosecuzione degli studi dopo i 18 anni, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (e a prescindere dall'applicazione delle sanzioni in relazione all'eventuale posizione irregolare), possono valere i seguenti argomenti:
- art. 34 Cost.: "La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent. Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli studenti divenuti maggiorenni
- art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua"
- art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:
tale diritto fa parte del diritto dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3 Trattato sull'Unione europea
Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallistruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti
- art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali
- Sent. Cons. Stato 5434/2009: il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost. e' diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione
- TAR Sicilia: il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non deve essere necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che debbono esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto
- art. 14, co. 1 Legge Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige: "E' in ogni caso garantito alle alunne e agli alunni stranieri maggiorenni, presenti sul territorio provinciale, il diritto a completare il proprio percorso scolastico o formativo"
- in relazione al caso di un neo-maggiorenne irregolare che deve sostenere gli esami di maturita', il MIUR riterrebbe che ci siano gli strumenti amministrativi per risolvere la questione e che, se l'unico ostacolo e' rappresentato dalla mancanza del permesso di soggiorno, il ragazzo vada ammesso allesame di maturita' (da comunicato Stranieriinitalia)
o l'onere di esibizione del permesso non sussiste per lo straniero che acceda alla struttura carceraria per visita al familiare detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ. DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)
o benche' la mancanza di titolo di soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non significa che lo straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa
o lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006)
o benche' art. 40 DPR 445/2000 (come modificato da art. 15 L. 183/2011) consenta l'uso di certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione solo nei rapporti tra privati, vietandolo nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi (circ. MIUR 19/1/2012: la violazione del divieto costituisce violazione dei doveri d'ufficio), resta invariata la disciplina speciale, di cui all'art. 3 DPR 445/2000, relativa allo straniero
o nei procedimenti amministrativi relativi agli stranieri, debbono quindi essere acquisite le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione quando tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel D. Lgs. 286/1998 o nel DPR 394/1999; ad esempio: certificato del casellario giudiziale ed certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (art. 16 DPR 349/1999), certificazione attestante la conformita' ai requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa dell'alloggio (art. 29 co. 3 e art. 30 D. Lgs. 286/1998), certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 e art. 37 co. 5 DPR 394/1999), certificazione attestante l'iscrizione ovvero la frequenza ad un corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (art. 39 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e art. 46 DPR 394/1999); Circ. Mininterno Dipartimento Pubblica Amministrazione 17/4/2012: in questi casi, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve essere apposta la dicitura: "il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi", ma la dicitura "certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione"
o le norme introdotte da art. 15 L. 183/2011 sulle dichiarazioni sostitutive e sulla acquisizione d'ufficio dei certificati rilasciati dalla pubbliche amministrazioni si applicano anche in materia di stato civile
o quando si tratti di dati che rientrano nella procedura relativa ad un cambiamento di status (ad esempio, cambiamento di cognome e/o di nome), l'estratto degli atti di stato civile, tenuti nei registri depositati in Italia o presso i Consolati italiani, deve sempre essere acquisito d'ufficio da parte dell'ufficiale dello stato civile procedente (e non mediante dichiarazione sostitutiva), anche ai fini della successiva archiviazione, tenuto conto della natura pubblicistica dell'atto da produrre, per il quale non e' sufficiente che l'accertamento del dato possa essere effettuato solo nei casi dubbi o a campione
o quando invece il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano, si procede all'acquisizione della certificazione prodotta dal paese straniero, legalizzata e tradotta nei termini di legge (ad esempio, il nulla-osta al matrimonio, di cui all'art. 116 c.c., o gli atti equipollenti previsti da specifici accordi internazionali)
o le trascrizioni di atti formati all'estero da stranieri residenti in Italia ai sensi di art. 19 DPR 396/2000 hanno carattere meramente riproduttivo al fine di agevolare tali cittadini nell'ottenimento delle copie integrali degli stessi
o possono pero' essere effettuate, su richiesta (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2012: anche del notaio), annotazioni, sugli atti matrimoniali registrati ex art. 19 DPR 396/2000, degli atti inerenti i rapporti patrimoniali tra coniugi; copie integrali dell'atto di matrimonio riportante detta annotazione possono essere rilasciate anche a soggetti terzi interessati che non siano menzionati nell'atto
o in relazione ai rapporti di parentela ai fini del ricongiungimento familiare, la dichiarazione sostitutiva si basa sul test del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da D. Lgs. 160/2008; gia' citato, come esempio, dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004); Corte App. Milano: il test del DNA va richiesto solo quando i rapporti di parentela non possono essere adeguatamente documentati o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, non potendosi in ogni caso prescindere dal principio per cui, in base ad art. 33 co. 3 L. 218/1995, lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale legge (Sent. Cass. 14545/2003)
o in relazione alle condizioni di eta', la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati, su test quali quello della densimetria ossea (dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent. Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio)
o definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del ministero dell'Interno, di durata non superiore a 90 gg (anziche', come per i procedimenti ordinari, 30 gg); in particolare (Allegato DPCM 10/10/2012),
nulla-osta all'ingresso per volontariato (art. 27-bis D. Lgs. 286/1998): 40 gg.
nulla-osta per ricerca scientifica (Art. 27-ter D. Lgs. 286/1998): 40 gg.
pagamento di sussidi per cittadini europei indigenti alle stesse condizioni previste per lassistenza dei cittadini italiani Convenzione europea di assistenza sociale dell'11 febbraio 1953, ratificata con L. 385/1958 (Carta Sociale Europea ratificata con L. 929/1965; DPR 9/1972): 90 gg.
pagamento dei contributi destinati allaccoglienza degli stranieri richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza e per i quali non sono disponibili posti nel sistema SPRAR e pagamento dei mezzi di trasporto (D. Lgs. 140/2005): 30 gg.
nulla-osta per l'assistenza religiosa ai detenuti da parte dei ministri di culto diversi dal cattolico (L. 354/1975; DPR 230/2000): 60 gg.
o abrogate le tabelle allegate al Decreto Mininterno 2/2/1993
o in fase di adozione anche un DPCM che considera i procedimenti i cui termini di conclusione siano superiori a 90 e non superiori a 180 gg
o non sono invece sottoposti alla disciplina del termine massimo di 180 gg i procedimenti relativi alle materie dellimmigrazione e dell'acquisto della cittadinanza italiana, in quanto la legge li esclude espressamente (nel senso della impossibilita' di applicare il limite dei 180 gg a procedimenti in materia di immigrazione - nel caso in specie, un procedimento di regolarizzazione - nei casi in cui il termine non sia fissato esplicitamente dalla legge, Sent. Cons. Stato 891/2014)
o definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del ministero dell'Interno, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio, di durata superiore a 90 giorni; in particolare (Allegato 1 DPCM 21/3/2013),
rimborso delle spese di patrocinio legale (art. 18 L. 135/1997): 180 gg.
accordo preventivo per il porto d'arma comune in territorio italiano rilasciato a cittadino comunitario (art. 5 D. Lgs. 527/1992): 120 gg
autorizzazione al rientro dello straniero espulso (art. 13 co. 13 D. Lgs. 286/1998): 180 gg (al fine di adempiere alle attivita' inerenti alla fase istruttoria devono essere interessate tutte le questure e le prefetture dei luoghi dove lo straniero espulso e' transitato durante la sua permanenza in Italia, prima dell'esecuzione del provvedimento espulsivo a suo carico; se l'istante chiede di rientrare in Italia adducendo una motivazione lavorativa, deve essere verificata l'esistenza e l'accoglibilita' dell'istanza di nulla-osta al lavoro presentata dal |datore di lavoro nei suoi confronti; nota: assurdo che le informazioni su un dato straniero non siano ottenibili dalla consultazione di un unico archivio)
pagamento di spedalita' per cittadini stranieri indigenti e privi di iscrizione al servizio sanitario nazionale (art. 35 D. Lgs. 286/1998; Convenzione europea di assistenza sociale 11/2/1953, ratificata con L. 385/1958; Carta Sociale Europea ratificata con L. 929/1965; DPR 9/1972): 180 gg (le strutture sanitarie che hanno erogato prestazioni urgenti o essenziali a favore di stranieri indigenti e non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno presentano alla prefettura competente le istanze di rimborso; la prefettura vaglia la documentazione prodotta da ciascuna struttura sanitaria per ognuno degli stranieri assistiti, escludendo le spese per le quali non puo' essere concesso il rimborso e chiedendo le eventuali integrazioni; successivamente, la direzione centrale provvede, nei limiti della disponibilita' finanziaria, ad emettere l'ordine di accreditamento a favore della prefettura; soprattutto con riferimento alla situazione delle province piu' vaste ed a quelle ove si registra un'alta presenza di stranieri irregolari, con conseguente elevato numero di interessati e di prestazioni erogate, il procedimento richiede la necessita' di disporre del termine massimo consentito; nota: non dovrebbe rilevare il numero di prestazioni erogate, ma l'eventuale concentrazione temporale di tali prestazioni)
acquisto e concessione della cittadinanza italiana (L. 91/1992; DPR 362/1994; Direttiva Mininterno 7/3/2012): 730 gg (necessario confermare il termine attualmente vigente, considerata la complessita' del procedimento, che richiede accertamenti sia con autorita' straniere che nazionali; nota: dal momento che il termine viene computato dal momento in cui la domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta, e' presentata, non si capisce dove risieda la complessita' del procedimento)
riconoscimento dello status di apolide (art. 17 DPR 572/1993): 180 gg (il riconoscimento dello status di apolide segue le stesse procedure richieste per la concessione della cittadinanza, ma il procedimento risulta aggravato da una serie di circostanze di fatto discendenti dalla difficolta' di accertare in via costitutiva lo status di apolide; occorre infatti verificare tutti i singoli passaggi in base ai quali l'interessato ha perso la cittadinanza e non ne ha acquistata un'altra; nota: dal momento che l'onere della prova spetta al richiedente, non si comprende in cosa consista l'aggravamento del procedimento)
riconoscimento giuridico degli enti del culto cattolico e diverso dal cattolico e relative modifiche (L. 449/1984; L. 222/1985; L. 516/1988; L. 517/1988; L. 101/1989; L. 116/1995; L. 520/1995; L. 1159/1929; RD 289/1930; Accordo Commissione Paritetica 24/2/1997 Italia-Santa Sede; nota: verosimilmente anche L. 126/2012, L. 127/2012, L. 128/2012, L. 245/2012, L. 246/2012): 180 gg (la prefettura che riceve l'istanza procede all'istruttoria, che comporta, oltre la verifica dei documenti prodotti, l'acquisizione delle informazioni necessarie anche da parte degli organi di polizia; l'istanza, con il parere del prefetto, viene trasmessa alla direzione centrale, che puo' a sua volta chiedere l'acquisizione di nuovi elementi; spesso possono essere coinvolte piu' prefetture ed essere altresi' attivate, per il tramite del Ministero degli esteri, le rappresentanze diplomatiche all'estero; per gli enti di culto diverso dal cattolico l'istruttoria puo' comportare un'ulteriore indagine volta ad accertare anche che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale per l'ente)
o i poteri sostitutivi da esercitare in caso di inerzia dell'amministrazione del Ministero dell'interno sono attribuiti, ai sensi di art. 2 co. 9-bis L. 241/1990, introdotto da art. 1, co. 1 L. 35/2012, al Capo dell'Ispettorato Generale di Amministrazione (IGA); sul sito del Mininterno e' pubblicato il nome del responsabile pro-tempore e l'indirizzo di e-mail utilizzabile per chiederne l'intervento sostitutivo (com. Mininterno 23/8/2012: il responsabile pro-tempore e' il prefetto Francescopaolo Di Menna; indirizzo di e-mail utilizzabile per chiederne l'intervento sostitutivo: ispettorato.generale@interno.it)
o l'Ispettorato Generale dell'Amministrazione da' comunicazione al Ministro dell'interno, entro il 30 gennaio di ogni anno, dei procedimenti, suddivisi per tipologia e struttura amministrativa, per i quali non stato rispettato il termine di conclusione (art. 2 co. 9-quater L. 241/1990, introdotto da art. 1, co. 1 L. 35/2012)
o nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato (art. 2 co. 9-quinquies L. 241/1990, introdotto da art. 1, co. 1 L. 35/2012)
o i dati relativi al richiedente un titolo di soggiorno che compaiono in un documento amministrativo, in cui viene esposta la motivazione addotta dal funzionario a sostegno della bozza di decisione che egli e' incaricato di redigere nell'ambito del procedimento precedente all'adozione di una decisione relativa alla domanda di un simile titolo, ed, eventualmente, i dati che figurano nell'analisi giuridica contenuta nel documento medesimo costituiscono "dati personali" ai sensi di tale disposizione, mentre detta analisi non puo' invece ricevere, di per se', la stessa qualificazione
o il richiedente un titolo di soggiorno dispone di un diritto di accesso a tutti i dati personali che lo riguardano che siano oggetto di trattamento da parte delle autorita' amministrative nazionali; perche' questo diritto sia soddisfatto, e' sufficiente che al richiedente sia consegnata un'esposizione completa di tali dati in forma intelligibile, ossia in una forma che gli permetta di prendere conoscenza dei dati medesimi e di verificare che siano esatti e trattati in modo conforme alla suddetta direttiva, cosi' da consentirgli di esercitare, se del caso, i diritti conferitigli dalla Direttiva 95/46/CE
o il richiedente un titolo di soggiorno non puo' invocare la disposizione di cui all'art. 41 par. 2 lettera b della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che sancisce, in particolare, il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale) nei confronti delle autorita' nazionali (la disposizione puo' essere invocata solo nei confronti di istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea)
Modalita' di adozione dei provvedimenti negativi (amministrativi e giurisdizionali) (torna all'indice del capitolo)
o per essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente puo' chiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purche' le sue pretese non risultino manifestamente infondate
o l'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell'ambito del processo civile (incluse le procedure di volontaria giurisdizione), nel processo amministrativo, contabile e tributario e nel processo penale
o l'ammissione dello straniero al gratuito patrocinio nell'ambito del processo civile, amministrativo, contabile e tributario e' condizionata alla regolarita' del soggiorno al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; Trib. Minorenni Roma: in caso di ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, non e' legittimo richiedere, per l'ammissione al gratuito patrocinio, la titolarita' di un permesso di soggiorno in base ad art. 190 D. Lgs. 115/2002, dal momento che il requisito richiesto in via generale per l'accesso degli stranieri al patrocinio a spese dello stato in questo caso si identifica proprio con il bene tutelato della disposizione che viene azionata in giudizio; Sent. Cons. Stato 3523/2013: la disposizione che limita l'ammissione dello straniero al patrocinio a spese dello Stato al solo caso di straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo solleva dubbi di costituzionalita'
o l'ammissione al gratuito patrocinio e' valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse; l'ammissione puo' essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed e' valida per tutti i successivi gradi del giudizio; salvo che in ambito penale, se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non puo' utilizzare il beneficio per proporre impugnazione; in ambito penale, nella fase dellesecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi allapplicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) va presentata autonoma richiesta di ammissione al beneficio; Sent. Cass. 1009/2014: in mancanza di una esplicita dichiarazione relativa al fatto di non volersi avvalere del patrocinio a spese dello Stato nella fase di regolamento di giurisdizione, in una causa introdotta, per la fase di merito, in tale regime, e' legittimo ritenere che il patrocinio a spese dello Stato sia chiesto, dall'interessato, anche per la fase di regolamento di giurisdizione, quando (come nel caso in esame) in tale fase la difesa sia assicurata da un avvocato appartenente allo stesso studio legale (o quantomeno a studio a questo collegato) dell'avvocato che ha curato la difesa nella prima fase e presso il quale il ricorrente eleggeva domicilio, ma anche iscritto, nel foro di appartenenza, nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (nota: mia interpretazione)
o in ambito penale il patrocinio a spese dello Stato e' escluso
nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte
se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore (salvo che nei procedimenti relativi a contravvenzioni)
per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti
o per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato e' necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.766,33 euro (Decr. Mingiustizia 2/7/2012); se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, rileva la somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia (con limite di reddito elevato, in ambito penale, di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi), salvo che siano oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi
o domanda di ammissione in ambito civile
si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale e' in corso il processo, ovvero rispetto al luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito (se il processo non e' ancora in corso), ovvero rispetto al luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti)
la domanda contiene l'autocertificazione dei redditi percepiti l'anno precedente la domanda
il Consiglio dell'Ordine valuta la fondatezza delle pretese da far valere ed emette entro 10 gg un provvedimento di accoglimento o di non ammissibilita' o di rigetto della domanda e ne trasmette copia all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati
se la domanda e' accolta, l'interessato puo' nominare un difensore, scegliendo il nominativo dagli elenchi degli avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato, approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di appello; Trib. Roma: in base ad art. 80 co. 3 DPR 115/2002, come modificato da L. 25/2005, il patrocinio a spese dello Stato puo' essere chiesto anche se il difensore nominato e' iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in un diverso distretto; Sent. Cass. 1009/2014: del fatto che il difensore prescelto sia iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato non occorre che vi sia specifica rappresentazione negli atti del giudizio, dato che il giudice, ricevuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la comunicazione dell'ammissione della parte in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, puo' verificare direttamente che la scelta sia caduta su un avvocato iscritto nel relativo elenco, che, in base ad art. 81 co. 4 DPR 115/2002, e' pubblico
se la domanda non e' accolta, l'interessato puo' proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto
o domanda di ammissione in ambito penale
si presenta alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari (se il procedimento e' nella fase delle indagini preliminari) ovvero del giudice che procede (se il procedimento e' nella fase successiva) ovvero del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (se il procedimento e' davanti alla Corte di Cassazione)
se il richiedente e' detenuto la domanda puo' essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede
se il richiedente e' straniero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorita' consolare competente che attesti la verita' di quanto dichiarato nella domanda; in caso di impossibilita', la certificazione puo' essere sostituita da autocertificazione (in questo senso, anche Sent. Cass. 21999/2009: in caso di impossibilita' di ottenimento della certificazione dell'autorita' consolare, che si intende dimostrata quando l'interessato si sia adoperato per ottenere la certificazione, il mancato rilascio essendo indipendente dalla sua volonta', e' sufficiente una dichiarazione sostitutiva dello straniero; nota: solo se regolarmente soggiornante?)
se il richiedente e' straniero ed e' detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare puo' essere prodotta, entro 20 gg dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure puo' essere sostituita da autocertificazione); nota: in base ad art. 94, co. 2 DPR 115/2002, trascorsi inutilmente 20 gg, il giudice revoca il decreto di ammissione al gratuito patrocinio (Sent. Corte Cost. 101/2012 ha respinto come manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni che fanno scattare tale revoca, per lo straniero sottoposto a limitazioni della liberta' personale, solo dopo il superamento del termine, ed escludono invece fin dal momento della presentazione dell'istanza lo straniero libero)
entro 10 gg dalla presentazione della domanda o da quando e' pervenuta, il giudice competente ne verifica l'ammissibilita' e, con decreto motivato depositato in cancelleria, la accoglie o la rigetta o la dichiara inammissibile
del deposito del decreto viene dato avviso all'interessato; se si tratta di detenuto, il decreto gli viene notificato; in ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati
in caso di accoglimento della domanda, l'interessato puo' scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente Corte di appello (Trib. Roma: in base ad art. 80 co. 3 DPR 115/2002, come modificato da L. 25/2005, il patrocinio a spese dello Stato puo' essere chiesto anche se il difensore nominato e' iscritto agli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in un diverso distretto) e, nei casi previsti dalle legge, puo' nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato; Sent. Cass. 1009/2014: del fatto che il difensore prescelto sia iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato non occorre che vi sia specifica rappresentazione negli atti del giudizio, dato che il giudice, ricevuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la comunicazione dell'ammissione della parte in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, puo' verificare direttamente che la scelta sia caduta su un avvocato iscritto nel relativo elenco, che, in base ad art. 81 co. 4 DPR 115/2002, e' pubblico
in caso di decisione negativa, l'interessato puo' presentare ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte di appello entro 20 gg dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza; il ricorso e' notificato all'Ufficio delle entrate; l'ordinanza che decide sul ricorso e' notificata entro 10 gg all'interessato e all'Ufficio delle entrate che, nei 20 gg successivi, possono proporre ricorso in Cassazione; il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato
o ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, in mancanza di codice fiscale, lo straniero puo' limitarsi a fornire generalita' e domicilio all'estero (Ord. Corte Cost. 144/2004)
o Circ. Mingiustizia 27/5/2011: il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ha effetto dal momento dell'ammissione, non da quello della presentazione dell'istanza, come nel processo penale
o in caso di procedimento relativo ad espulsione o a trattenimento in CIE l'accesso al gratuito patrocinio prescinde dal requisito di regolarita' del soggiorno e dal requisito di reddito (art. 13 co. 5-bis e 8 D. Lgs. 286/1998, art. 18 co. 4 D. Lgs. 150/2011, art. 14 co. 4 D. Lgs. 286/1998)
o l'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti (art. 104 co. 4-bis c.p.p., inserito da D. Lgs. 32/2014)
o Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali (art. 143 c.p.p., come modificato da D. Lgs. 32/2014):
l'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento (D. Lgs. 32/2014), da un interprete (D. Lgs. 32/2014) al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e (D. Lgs. 32/2014) lo svolgimento delle udienze cui partecipa; ha anche diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento (D. Lgs. 32/2014)[4]
l'autorita' procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facolta' della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna (D. Lgs. 32/2014)
la traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, puo' essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza (D. Lgs. 32/2014)
l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana e' compiuto dall'autorita' giudiziaria (D. Lgs. 32/2014); la conoscenza della lingua italiana e' presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano
l'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare
la prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore (D. Lgs. 32/2014) e' obbligatoria
le spese per interpreti e traduttori nominati in base ad art. 143 c.p.p. non rientrano tra le spese ripetibili (art. 5 DPR 115/2002, come modificato da D. Lgs. 32/2014)
o e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009) da permettere l'esercizio del diritto di difesa
o e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)
o e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale
Protezione diplomatica (torna all'indice del capitolo)
o lo straniero, esplicitamente interrogato (se possibile) dallautorita che deve procedere, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi dellautorita diplomatica o consolare del Paese di cui e cittadino; la rinuncia alla protezione consolare per minori di eta' inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul minore
o lo straniero abbia presentato domanda di asilo
o allo straniero sia stato riconosciuto lo status di rifugiato (o, verosimilmente, la protezione sussidiaria)
o nei confronti dello straniero siano state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari
o allo straniero o ai suoi familiari possa derivare il pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali
o il rilascio ed il rinnovo dei passaporti siriani a cittadini siriani puo' essere richiesto per posta, senza che il richiedente debba recarsi in Austria, allegando la fotocopia del vecchio passaporto
o riguardo alla legalizzazione e alla traduzione dei certificati rilasciati dalle competenti autorita' siriane per richiedere la cittadinanza italiana, il Ministero degli Esteri ed il Ministero della Giustizia siriani continuano ad emettere i certificati di stato civile o penali, anche se con notevoli difficolta' e lunghi tempi d'attesa
o riguardo alle traduzioni, in attesa della nomina da parte delle competenti Autorita' siriane di un nuovo traduttore giurato autorizzato, si suggerisce per il momento di far effettuare la traduzione presso i traduttori giurati indicati dall'Ambasciata italiana a Beirut
2. Categorie di ingresso (torna all'indice)
-
Categorie di ingresso; ordine di grandezza dei flussi;
presenze
Categorie di ingresso; ordine
di grandezza dei flussi; presenze (torna all'indice del
capitolo)
o Quote ammesse all'inserimento programmate con DPCM (lavoro), decreto ministeriale (formazione) o sullla base della disponibilita degli atenei (studio universitario, in base a L. 9/2014[5])
o Domande di ammissione accolte fino a raggiungimento della quota, se gli altri requisiti sono soddisfatti
o Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR
o Numeri recenti:
- lavoro non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010
- lavoro stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel 2006-2010, 60.000 nel 2011, 35.000 nel 2012, 30.000 nel 2013
- lavoro autonomo: circa 4.000 ingressi effettivi nel 2010 (Annuario MAE 2011-2012), circa 3.000 ingressi effettivi nel 2011, circa 2.500 ingressi effettivi nel 2012 (Annuario MAE 2013), circa 2.000 ingressi effettivi nel 2013 (Annuario MAE 2014)
- studio: circa 54.000 nel 2010 (Annuario MAE 2011-2012), circa 50.000 nel 2011 e nel 2012 (Annuario MAE 2013), circa 52.500 nel 2013 (Annuario MAE 2014)
o Ingressi non limitati numericamente
o Ingressi per soggiorni di breve o lunga durata
o Requisiti: non gravare sullassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio di ritorno)
o Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR
o Numeri (Annuario MAE 2013, Annuario MAE 2014):
- motivi religiosi: circa 9.000 nel 2012, circa 8.000 nel 2013
- turismo: circa 1.400.000 nel 2012, circa 1.600.000 nel 2013
- affari: circa 200.000 nel 2012, circa 200.000 nel 2013
- invito: circa 22.000 nel 2012, circa 19.000 nel 2013
- missione: circa 21.000 nel 2012, circa 20.000 nel 2013
- cure mediche: circa 3.000 nel 2012, circa 2.000 nel 2013
- residenza elettiva: circa 1.000 nel 2012, circa 1.000 nel 2013
- gara sportiva: circa 6.000 nel 2012, circa 5.000 nel 2013
- ricerca: circa 400 nel 2012, circa 400 nel 2013
- volontariato: circa 250 nel 2012, circa 300 nel 2013
o Nota: requisiti meno stringenti => numeri alti => possibile interferenza con controllo immigrazione (overstayers)
o Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, pero, degli ingressi per protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)
o Requisiti principali dipendenti dalla condizione soggettiva, non da un progetto dell'individuo: condizione di persecuzione, rapporto di parentela
o Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del familiare (ricongiungimento), etc.
o Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al Tribunale ordinario
o Numeri:
- ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel 2007, circa 125.000 nel 2008, circa 107.000 nel 2009 (da Rapp. Sopemi 2010), circa 91.000 nel 2010, circa 84.000 nel 2011, circa 81.000 nel 2012 (Annuario MAE 2013), circa 76.000 nel 2013 (Annuario MAE 2014)
- richiesta asilo (da Statistiche Mininterno sull'asilo 2013; nota: ciascuna domanda d'asilo puo' corrispondere a piu' richiedenti, in caso di nucleo familiare):
1990: 4573 richiedenti (3.617 domande); 1727 domande esaminate; 992 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 712 dinieghi; 0 irreperibili; 22 esiti diversi
1991: 28400 richiedenti (24.437 domande); 23464 domande esaminate; 1527 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4 casi di protezione umanitaria; 21877 dinieghi; 0 irreperibili; 56 esiti diversi
1992: 2970 richiedenti (2.586 domande); 8397 domande esaminate; 483 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 7909 dinieghi; 1 irreperibile; 3 esiti diversi
1993: 1736 richiedenti (1.564 domande); 2178 domande esaminate; 189 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 1977 dinieghi; 0 irreperibili; 11 esiti diversi
1994: 2259 richiedenti (1.841 domande); 2103 domande esaminate; 399 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 1703 dinieghi; 0 irreperibili; 0 esiti diversi
1995: 2039 richiedenti (1.744 domande); 2051 domande esaminate; 376 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2 casi di protezione umanitaria; 1653 dinieghi; 0 irreperibili; 20 esiti diversi
1996: 844 richiedenti (680 domande); 811 domande esaminate; 223 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 0 casi di protezione umanitaria; 574 dinieghi; 0 irreperibili; 14 esiti diversi
1997: 2595 richiedenti (1.875 domande); 2209 domande esaminate; 463 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5 casi di protezione umanitaria; 1707 dinieghi; 0 irreperibili; 34 esiti diversi
1998: 18496 richiedenti (13.193 domande); 5066 domande esaminate; 1438 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 26 casi di protezione umanitaria; 3523 dinieghi; 0 irreperibili; 79 esiti diversi
1999: 37318 richiedenti (24.810 domande); 11838 domande esaminate; 1118 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1192 casi di protezione umanitaria; 9489 dinieghi; 0 irreperibili; 39 esiti diversi
2000: 24296 richiedenti (18.363 domande); 36776 domande esaminate; 2356 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1407 casi di protezione umanitaria; 32785 dinieghi; 14 irreperibili; 214 esiti diversi
2001: 21575 richiedenti (17.406 domande); 17610 domande esaminate; 2988 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1653 casi di protezione umanitaria; 9258 dinieghi; 3622 irreperibili; 89 esiti diversi
2002: 18754 richiedenti (16.102 domande); 21552 domande esaminate; 1619 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1191 casi di protezione umanitaria; 5515 dinieghi; 13090 irreperibili; 137 esiti diversi
2003: 15274 richiedenti (13.931 domande); 13441 domande esaminate; 954 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2262 casi di protezione umanitaria; 2943 dinieghi; 7187 irreperibili; 95 esiti diversi
2004: 10869 richiedenti (9.817 domande); 9446 domande esaminate; 1011 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 3075 casi di protezione umanitaria; 2958 dinieghi; 2310 irreperibili; 92 esiti diversi
2005: 10704 richiedenti (9.583 domande); 14052 domande esaminate; 1072 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4281 casi di protezione umanitaria; 5378 dinieghi; 3142 irreperibili; 179 esiti diversi
2006: 10026 richiedenti (9.234 domande); 14254 domande esaminate; 1145 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5140 casi di protezione umanitaria; 4419 dinieghi; 3282 irreperibili; 268 esiti diversi
2007: 13310 richiedenti (12.451 domande); 21198 domande esaminate; 1627 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 10103 casi di protezione umanitaria; 5056 dinieghi; 4038 irreperibili; 374 esiti diversi
2008: 31723 richiedenti (31.100 domande); 23175 domande esaminate; 2009 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 6946 casi di protezione sussidiaria; 3621 casi di protezione umanitaria; 9219 dinieghi; 917 irreperibili; 463 esiti diversi
2009: 19090 richiedenti (15.918 domande); 25113 domande esaminate; 2328 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5331 casi di protezione sussidiaria; 2411 casi di protezione umanitaria; 11193 dinieghi; 1667 irreperibili; 2183 esiti diversi
2010: 12121 richiedenti (8.897 domande); 14042 domande esaminate; 2094 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1789 casi di protezione sussidiaria; 3675 casi di protezione umanitaria; 4698 dinieghi; 520 irreperibili; 1266 esiti diversi
2011: 37350 richiedenti (32.645 domande); 25626 domande esaminate; 2057 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2569 casi di protezione sussidiaria; 5662 casi di protezione umanitaria; 11131 dinieghi; 2339 irreperibili; 1868 esiti diversi
2012: 17.352 richiedenti (15.986 domande); 29.969 domande esaminate; 2.048 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4.497 casi di protezione sussidiaria; 15.486 casi di protezione umanitaria; 5.259 dinieghi; 1.196 irreperibili; 1.483 esiti diversi
o Nota: lammissione al riconoscimento del diritto dasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione
o Note:
al 31/12/2010, soggiornavano in Italia 56.397 rifugiati (contro 594.269 in Germania, 238.150 in Gran Bretagna, 200.687 in Francia, 74.961 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2010)
al 31/12/2012, soggiornavano in Italia 64.779 rifugiati (contro 589.737 in Germania, 149.765 in Gran Bretagna, 217.865 in Francia, 74.598 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2012)
al 31/12/2013, 78.061 (contro 187.567 in Germania, a seguito di un allineamento delle definizioni usate nel conteggio, 126.055 in Gran Bretagna, 232.487 in Francia, 74.707 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2013)
o 2001: 947.085, di cui 186.167 nazionali
o 2002: 852.347, di cui 153.830 nazionali
o 2003: 874.863, di cui 178.532 nazionali
o 2004: 1.154.558, di cui 196.825 nazionali
o 2005: 1.076.680, di cui 224.080 nazionali
o 2006: 1.198.167, di cui 217.875 nazionali
o 2007: 1.519.816, di cui 363.277 nazionali
o 2008: 1.563.567, di cui 318.872 nazionali
o 2009: 1.401.706, di cui 301.561 nazionali
o 2010: 1.543.408, di cui 218.318 nazionali
o 2006:
ricongiungimento familiare: 78.914
lavoro subordinato: 89.308
motivi religiosi: 7.655
studio: 46.860
lavoro autonomo: 4.706
residenza elettiva: 928
vacanze lavoro: 362
altro (adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 969.434
totale: 1.198.167
o 2007:
ricongiungimento familiare: 88.649
lavoro subordinato: 219.317
motivi religiosi: 8.365
studio: 49.775
lavoro autonomo: 5.012
residenza elettiva: 952
vacanze lavoro: 390
altro (adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 1.147.356
totale: 1.519.816
o 2008:
ricongiungimento familiare: 123.482
lavoro subordinato: 135.234
motivi religiosi: 7.942
studio: 53.523
lavoro autonomo: 4.967
residenza elettiva: 896
vacanze lavoro: 417
altro (adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 1.236.671
totale: 1.563.132
o 2009:
ricongiungimento familiare: 107.410
lavoro subordinato: 136.332
motivi religiosi: 8.433
studio: 52.359
lavoro autonomo: 4.570
residenza elettiva: 888
vacanze lavoro: 442
altro (adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 1.091.373
totale: 1.401.807
o 2010:
ricongiungimento familiare: 87.184
lavoro subordinato: 72.360
motivi religiosi: 9.762
studio: 54.246
lavoro autonomo: 4.163
residenza elettiva: 1.073
vacanze lavoro: 393
altro (adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 1.314.227
totale: 1.543.408
o 2011:
ricongiungimento familiare: 79.923
lavoro subordinato: 90.483
motivi religiosi: 8.685
studio: 49.942
lavoro autonomo: 3.364
residenza elettiva: 1.083
vacanze lavoro: 434
altro (adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 1.480.747
totale: 1.714.661
o popolazione totale in Italia: 60.340.300
o cittadini non italiani: 4.235.100 (7.0%); cittadini comunitari: 1.241.300 (2.1%); cittadini stranieri: 2.993.700 (5.0%); prime 5 nazionalita': Romania (887.800, 21.0%), Albania (466.700, 11.0%), Marocco (431.500, 10.2%), Cina (188.400, 4.4%), Ucraina (174.100, 4.1%)
o nati all'estero: 4.798.700 (8.0%); nati in uno Stato membro UE: 1.592.800 (2.6%); nati in uno Stato non UE: 3.205.900 (5.3%); prime 5 nazionalita': Romania (847.500, 17.7%), Albania (482.400, 10.1%), Marocco (355.900, 7.4%), Germania (209.200, 4.4%), Ucraina (149.900, 3.1%)
o eta' mediana: 44.3 (cittadini italiani); 32.5 (cittadini non italiani); 44.2 (nati in Italia); 36.4 (nati all'estero)
o eta' media (da Rapp. Eurostat 2010 su popolazione e condizioni sociali): 42.8 anni (popolazione complessiva); 43.9 (cittadini italiani); 32.3 (cittadini non italiani); 32.9 (cittadini comunitari); 32.0 (cittadini stranieri)
o provenienza, rispetto all'Indice di Sviluppo Umano: circa il 62% da paesi ad alto indice; circa il 36% da paesi a medio indice; circa il 2% da paesi a basso indice
o cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.536.062 (di cui, 48,4% donne, 21,5% minori, 4,4% anziani di eta' > 60 anni, 44,0% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (501.610), Albania (483.219), Cina (274.417), Ucraina (218.099), Moldavia (142.583)
o soggiornanti di lungo periodo: 1.638.734 (di cui, 49,0% donne, 26,9% minori, 4,6% anziani di eta' > 60 anni, 48,7% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (279.904), Albania (274.688), Cina (85.445), Ucraina (81.816), Tunisia (65.833)
o permessi di soggiorno ordinari: 1.897.328; prime 5 nazionalita': Marocco (221.706, di cui 119.504 per lavoro, 98.862 per motivi familiari), Albania (208.531, di cui 90.190 per lavoro, 109.598 per motivi familiari), Cina (188.972, di cui 125.982 per lavoro, 56.679 per motivi familiari), Ucraina (136.283, di cui 106.954 per lavoro, 27.272 per motivi familiari), Moldavia (103.633, di cui 69.670 per lavoro, 32.702 per motivi familiari)
o eta' media: 31,7 anni
o cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.637.724 (di cui, 49,54% donne, 23,9% minori); prime 5 nazionalita': Marocco (506.369), Albania (491.495), Cina (277.570), Ucraina (223.782) e Filippine (152.382)
o permessi di soggiorno UE slp: 1.896.223 (pari al 52,1% del totale)
o permessi ancora validi per stranieri entrati in Italia nel 2007: 66,7% (con il 19,8% rinnovati in una provincia diversa da quella di primo rilascio)
o cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.764.236 (di cui, 49,3% donne, 24,1% minori); prime 10 nazionalita': Marocco (513.374), Albania (497.761), Cina (304.768), Ucraina (224.588), Filippine (158.308), India (150.462), Moldova (149.231), Egitto (123.529), Tunisia (121.483), Bangladesh (113.811)
o permessi di soggiorno UE slp: 2.045.662 (pari al 54,3% del totale)
o permessi ancora validi per stranieri entrati in Italia nel 2007: 68,2% (nota: dato incoerente con quello riportato per i presenti all'1/1/2012), dei quali, il 22,4% in possesso di permesso di soggiorno UE slp
o cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.874.726 (di cui, 49,2% donne, 23,9% minori); prime 10 nazionalita': Marocco (524.775), Albania (502.546), Cina (320.794), Ucraina (233.726), Filippine (165.783), India (160.296), Moldova (150.021), Egitto (135.284), Bangladesh (127.861), Tunisia (122.354)
o permessi di soggiorno UE slp: 2.179.607 (pari al 56,3% del totale)
o stranieri regolarizzati nel 2002, ancora legalmente soggiornanti: 82% (l'analisi riguarda i 438.620 stranieri di paesi non diventati, nel frattempo, Stati membri, e dei quali si conosce il codice fiscale)
o 4.208.977 cittadini italiani iscritti all'AIRE (6,9% della popolazione italiana), di cui 2.017.163 donne, 664.666 minori, 798.619 ultra-65-enni
o per continente: Europa 2.306.769, America 1.672.414, Oceania 134.008, Africa 54.533, Asia 41.253
o primi 5 Paesi di residenza all'estero: Argentina (664.387), Germania (639.283), Svizzera (546.614), Francia (366.170), Brasile (298.370)
o prime 5 Regioni di partenza: Sicilia (674.572), Campania (431.830), Lazio (375.310), Calabria (360.312), Lombardia (332.403)
o iscrizioni dall'estero 2000-2010: 404.952
o cancellazioni per l'estero 2000-2010: 450.161
o flussi dal Meridione (2009): 109.000 verso il Centro-Nord (principalmente, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio); 12.000 verso l'estero (principalmente, Germania, Svizzera, Regno Unito)
o flussi (da Rapp. Eurostat sulle rimesse, Rapp. Eurostat rimesse 2010, Rapp. Eurostat rimesse 2011, Rapp. Eurostat rimesse 2012, Rapp. Fond. Moressa sulle rimesse):
2007:
6.047 milioni di euro (1.166 verso Stati membri UE; 4.881 verso Stati non UE)
2008:
6.382 milioni di euro (1.216 verso Stati membri UE; 5.166 verso Stati non UE)
2009:
6.753 milioni di euro (1.191 verso Stati membri UE; 5.563 verso Stati non UE)
2010:
6.572 milioni di euro (1.225 verso Stati membri UE; 5.347 verso Stati non UE)
2011:
7.394 milioni di euro (1.230 verso Stati membri UE; 6.165 verso Stati non UE)
2012:
6.833 milioni di euro (1.102 verso Stati membri UE; 5.731 verso Stati non UE)
2013:
5.502 milioni di euro
o flussi netti in uscita dall'Italia (da Rapp. Eurostat sulle rimesse): 2.476 milioni di euro (2004), 3.666 (2005), 4.279 (2006), 5.793 (2007), 6.191 (2008), 6.748 (2009; da Rapp. Fond. Moressa), 6.386 (2010, da Rapp. Fond. Moressa)
o Rapp. Eurostat sulle rimesse: il flusso da Italia a Cina (1.688 miliono di euro nel 2007, 2.202 nel 2008) e', nel biennio 2007-2008, il principale flusso da uno Stato membro UE verso uno Stato non UE; il flusso da Italia a Romania (2.013 miliono di euro nel 2007, 1.540 nel 2008) e' il principale flusso tra Stati membri UE
o Nel 2011, rimesse dall'Italia verso i principali paesi di destinazione (in milioni di euro); rimesse pro-capite (in euro); connazionali mantenuti in patria pro-capite (Rapp. Fond. Moressa rimesse 2012):
Cina 2.537; 12.085; 3,9
Romania 894; 924; 0,2
Filippine 601; 4.484; 2,9
Marocco 299; 663; 0,3
Bangladesh 290; 3.523; 7,6
Senegal 245; 3.030; 4,3
India 205; 1.699; 1,7
Peru' 194; 1.968; 0,5
Brasile 182; 3.916; 0,5
Ucraina 166; 829; 0,4
o Nel 2012, rimesse dall'Italia verso i principali paesi di destinazione, in milioni di euro (Rapp. Fondazione Moressa 2013 sull'apporto economico degli immigrati):
Cina: 2.674
Romania: 811
Filippine: 367
Marocco: 243
Bangladesh: 228
Senegal: 216
India: 198
Peru': 188
Ucraina: 153
Ecuador: 137
o Nel 2013, rimesse dall'Italia verso i principali paesi di destinazione, in milioni di euro (Rapp. Fond. Moressa sulle rimesse):
Cina: 1.098
Romania: 861
Bangladesh: 346
Filippine: 340
India: 243
Marocco: 241
Senegal: 232
Peru': 186
Sri Lanka: 156
Ucraina: 156
o flussi pro capite in euro, dall'Italia (da Rapp. Fond. Moressa, Rapp. Fond. Moressa rimesse 2012, Rapp. Fondazione Moressa 2013 sull'apporto economico degli immigrati, Rapp. Fond. Moressa sulle rimesse):
2000: 463
2001: 512
2002: 593
2003: 753
2004: 1.360
2005: 1.624
2006: 1.695
2007: 2.055
2008: 1.858
2009: 1.734
2010: 1.552
2011: 1.618
2012: 1.673
2013: 1.254
3.
Programmazione dei flussi (torna all'indice)
-
Documento programmatico; decreti di programmazione dei
flussi
-
Prassi e decisioni particolari
-
Contenuto dei decreti dal 1998
Documento programmatico;
decreti di programmazione dei flussi (torna
all'indice del capitolo)
o Albania, firmato nel 1997, in vigore dal 1998
o Algeria, firmato nel 2000, in vigore dal 2006
o Bosnia Erzegovina, firmato nel 2004, in vigore dal 2007
o Croazia, firmato nel 1997, in vigore dal 1998
o Egitto, firmato nel 2007
o Filippine, firmato nel 2004, in vigore dal 2005
o Georgia, firmato nel 1997
o Fyrom (Macedonia), firmato nel 1997, in vigore dal 1997
o Marocco, firmato nel 1998
o Serbia, firmato nel 2003, in vigore dal 2005
o Moldavia, firmato nel 2002, in vigore dal 2004
o Nigeria, firmato nel 2000
o Sri Lanka, firmato nel 2001, in vigore dal 2001
o Svizzera, firmato nel 1998, in vigore dal 2000
o Tunisia, firmato nel 1998, in vigore dal 1998; nuovo accordo firmato nel 2011, in vigore dal 2011 (comunicato Stranieriinitalia: l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato richiesto dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del Parlamento europeo)
o Ghana, Niger, Senegal, Gambia (secondo quanto affermato dal Sottosegretario all'interno in un'informativa fornita il 29/9/2011 al Senato)
o Federazione Russa, Accordo con la Comunita' europea firmato nel 2006, in vigore dal 2012; protocollo d'attuazione dell'Accordo sottoscritto da Governo italiano e Governo della Federazione Russa nel 2010 (circ. Mininterno 30/7/2012)
o interagire con le autorita' competenti ed i servizi per l'impiego locali per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Italia
o facilitare la realizzazione di programmi di formazione pre-partenza in accordo con le autorita' e le strutture formative locali
o fornire assistenza tecnica alle controparti finalizzata alla creazione di liste di candidati a lavorare in Italia sulla base dei fabbisogni del mercato italiano e dei criteri indicati dal Minlavoro
Prassi e decisioni
particolari (torna all'indice del capitolo)
Contenuto dei decreti dal
1998 (torna all'indice del capitolo)
o 1998:
- anticipazione (20.000 stagionali);
- DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)
o 1999:
- direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 4/8/1999: lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)
o 2000:
- anticipazione: Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000);
- DPCM 8/2/2000: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000 anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni nazionalita, 500 a lavoro autonomo);
- ulteriore anticipazione stagionali (20.000)
o 2001:
- DPCM: stagionali (33.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000), infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o subordinato, 3.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500), altri paesi con accordi di riammissione (4.000)
o 2002:
- Decreto Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con accordi (Tunisia e Albania) o candidati allingresso nellUE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria);
- Decreto Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la Circolare Minlavoro 23/2002, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilita di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento – ora soppressa – ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del decreto);
- Decreto Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.600);
- Decreto Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (10.000);
- DPCM 15/10/2002 (programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi (3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)
o 2003:
- DPCM 20/12/2002: proroga DPCM 15/10/2002 fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);
- DPCM 20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto; da circ. Minlavoro 3/2003)
- DPCM 6/6/2003 (programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi di cui al DPCM 20/12/2002; autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro autonomo); subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200 moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)
- Decreto Ministro Beni culturali (citato in Redattore sociale): 1850 sportivi professionisti
o 2004:
- DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi dopo il 30/6/2004, per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM standard, perche la programmazione transitoria non puo eccedere la quota complessiva di ingressi nellanno solare precedente)
- DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): 17500 lavoratori subordinati da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500, Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000 - 1.400 di questi riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004 ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500, Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare accordi - riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004 ad ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza per Romania e Bulgaria, e di badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori subordinati (da qualunque paese; altro paese, da Circ. Minlavoro 5/2004); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva, nella ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le Grandi opere (in parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale riserva per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ. Minlavoro 37/2004)
- DPCM 20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
- DPCM 8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro agricolo)
- Decreto Ministro Beni culturali (citato in Redattore sociale): 1691 sportivi professionisti
o 2005:
- DPCM 17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o badanti da qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000 dirigenti, 20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini, 2.000 egiziani, 2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500 bengalesi, 1.500 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi accordi -, 25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003 o 2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 120 gg.
- DPCM 17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
- Ordinanza PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno precedente, contra legem; sanata dalla L. 80/2005): 20.000 stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, e da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria, ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004
- Circ. Minlavoro 31/2005: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani, 700 cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati a Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350 albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, 80 egiziani, 800 moldavi, 270 srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e badanti, 400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste di autorizzazione al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore straniero
- Circ. Minlavoro 39/2005: Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati alle "nazionalita' privilegiate" (priorit per domande inevase di lavoro domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100 marocchini, 209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268 ingressi per le "altre nazionalit" (50 per lavoro domestico e assistenza alla persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi per lavoratori stagionali
o 2006:
- DPCM 15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini, 4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000 cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000 ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.
- DPCM 14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
- DPCM 14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005
- DPCM 25/10/2006: 350.000 ingressi, sulla base di domande di nulla-osta al presentate dai datori di lavoro entro il 21/7/2006
- Circ. Minsolidarieta' 29/12/2006: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 15/2/2006 (3.500 per grandi opere; 2.300 per pesca marittima; 1.500 per formazione all'estero; 1.400 per futuri accordi; 100 per nazionalita' privilegiate); nuova attribuzione: 1600 tra le nazionalita' privilegiate; 7.200 per altre nazionalita' (4.000 lavoro domestico e assistenza alla persona; 500 edilizia; 2.650 altri settori produttivi; 50 conversioni studio-lavoro); quote liberate da rumeni e bulgari utilizzabili per domande presentate entro il 21/7/2006 (nota: incomprensibile, alla luce di DPCM 25/10/2006)
o 2007:
- DPCM 9/1/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2004, 2005 o 2006; 2.000 lavoratori subordinati non stagionali formati all'estero
- DPCM 30/10/2007 (programmazione transitoria): 170.000, di cui 47.100 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 2.500 da paesi con nuovi accordi -; 110.900 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 65.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona, 14.200 edili, 1.000 dirigenti o personale altamente qualificato, 500 conducenti con patente europea per autotrasporto o movimentazione merci, 200 per il settore della pesca marittima, 30.000 per altri settori; 3.000 per la conversione studio-lavoro subordinato, 2.500 per la conversione tirocinio-lavoro subordinato, 1.500 per la conversione stagionale-lavoro suordinato (a tempo determinato o indeterminato, da circ. Minsolidarieta' 18/1/2008); 1.500 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento); 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo) -; 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; domande presentabili, entro 6 mesi dalla pubblicazione, a partire da date distinte per categoria; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.
- Circ. Minlavoro 18/2008: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 30/10/2007 (2.500 per futuri accordi; 1.300 per formazione all'estero; 450 per lavoratori di origine italiana); nuova attribuzione: 2.500 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 400 bengalesi, 700 filippini, 1.000 moldavi, 400 cingalesi -, 1.750 lavoratori da qualunque paese per lavoro domestico o di assistenza alla persona
- Circ. Minsolidarieta' 24/2008: quote del DPCM 30/10/2007 non utilizzate per la conversione tirocinio-lavoro utilizzabili per richieste di conversione studio-lavoro presentate entro il 31/5/2008
o 2008:
- DPCM 8/11/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 91.314 domande presentate
- DPCM 3/12/2008 (programmazione transitoria): 150.000 lavoratori subordinati, di cui 44.600 per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 100 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini) e 105.400 per lavoro domestico o di assistenza alla persona da altri paesi; domande attinte, in ordine cronologico, da quelle presentate da cittadini italiani o comunitari o da stranieri che, alla data di pubblicazione del decreto, abbiano gia' chiesto o ottenuto un permesso UE slp (o - da Circ. Mininterno 5/12/2008 - una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea), nell'ambito del DPCM 30/10/2007 (TAR Lazio: sospensione cautelare del DPCM 3/12/2008 e della Circ. Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione; confermata da Ord. Cons. Stato 3765/2009); i datori di lavoro stranieri, se persone fisiche, devono confermare (Circ. Mininterno 5/12/2008: per via telematica, anche con l'assistenza di associazioni ed enti firmatari di protocolli d'intesa) la richiesta e dimostrare il requisito relativo al titolo di soggiorno entro 20 gg a partire dal 15/12/2008; per le domande presentate da persone giuridiche con sede in Italia e legale rappresentante straniero non e' richiesta conferma (Com. Mininterno 11/12/2008) ne' si applica limitazione relativa al tipo di permesso di soggiorno (Circ. Mininterno 5/12/2008); Circ. Minlavoro 6/2009: 25.627 posti per lavoro domestico o di assistenza alla persona per lavoratori di qualunque provenienza, sicuramente in eccesso rispetto alle domande, destinati a futura ridistribuzione; Circ. Mininterno 25/5/2010: riassegnazione delle 25.627 quote del DPCM 3/12/2008, trattenute come riserva nazionale, e di 3.892 quote non utilizzate e restituite da alcune DPL, per complessive 29.519 quote, ora destinate a lavoro domestico e di cura alla persona, e cosi' suddivise: 9109 Bangladesh; 6530 Filippine; 1870 Ghana; 6310 Moldavia; 1000 Pakistan; 1000 Senegal; 3700 Sri Lanka
o 2009:
- DPCM 20/3/2009 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 99.418 domande presentate
o 2010:
- DPCM 1/4/2010 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009; 4.000 lavoratori autonomi - imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale (Circ. MAE 27/4/2010: valutazione di competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare; nello stesso senso, TAR Lazio, che dichiara anche legittima la restrizione operata in sede di programmazione; nota: discutibile pero' che, in presenza di una tale valutazione discrezionale, l'ammnistrazione abbia dimostrato, come affermato da TAR Lazio, il carattere vincolato del provvedimento di diniego del visto di ingresso; TAR Lazio: il requisito di interesse per leconomia nazionale riguarda solo gli ingressi di imprenditori), liberi professionisti (Sent. Cons. Stato 476/2013: l'attivita' di "supporto alle rappresentazioni artistiche - consulente" e' esclusa, mancando il requisito di alta qualificazione - nota: l'alta qualificazione non e' prevista per i liberi professionisti), soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, artigiani da paesi stranieri che contribuiscano finanziariamente agli investimenti fatti dai propri cittadini sul territorio nazionale -; nell'ambito della quota per lavoro autonomo, consentite 1.500 conversioni studio o formazione in lavoro autonomo (Circ. Mininterno 19/4/2010 include anche il rilascio di permessi per lavoro autonomo a titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro; nota: da Circ. MAE 27/4/2010 si evince che la quota di 1.500 posti e' riservata alle conversioni; Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura di rapporto di lavoro autonomo) e l'ammissione di 1.000 lavoratori autonomi dalla Libia; 2.000 lavoratori subordinati formati all'estero (Circ. Minlavoro 14/2010: solo per per lavoro subordinato non stagionale); Circ. Mininterno 19/4/2010: domande per stagionali, conversioni da permesso per studio o formazione a permesso per lavoro autonomo e rilascio di permesso per lavoro autonomo a titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro presentabili solo per via telematica; Circ. MAE 27/4/2010: e' escluso il rilascio di visto di ingresso per lavoro autonomo a titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto; Circ. Minlavoro 14/2010: una parte (4.000 su 80.000) degli ingressi per stagionali e' destinata, senza ripartizione tra regioni, a ingressi richiesti nell'ambito di progetti speciali da avviare a sostegno di programmi di migrazione circolare
- DPCM 30/11/2010: 98.000 lavoratori subordinati, di cui 52.080 lavoratori subordinati per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500 albanesi, 1.000 algerini, 2.400 bengalesi, 8.000 egiziani, 4.000 filippini, 2.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 5.200 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani, 2.000 senegalesi, 80 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 1.800 indiani, 1.800 peruviani, 1.800 ucraini, 1.000 nigerini, 1.000 gambiani, 1.000 cittadini di paesi che concludano accordi), 30.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona da altri paesi, 3.000 conversioni da studio a lavoro subordinato, 3.000 conversioni da tirocinio e/o formaziona a lavoro subordinato, 4.000 conversioni da lavoro stagionale a lavoro subordinato, 1.000 conversioni da permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri a lavoro subordinato, 500 conversioni da permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri a lavoro autonomo, 4.000 formati all'estero (quota incrementabile in caso di esaurimento), 500 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile; possibile diversa ripartizione dopo 120 gg dalla pubblicazione del decreto; Circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011: le richieste per conversioni studio/formazione in lavoro e per ingressi di formati all'estero nell'ambito del DPCM 1/4/2010 possono essere presentate, come quelle relative al DPCM 30/11/2010, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del secondo; nota: le domande presentate sono (dai dati forniti dal Mininterno il 3/2/2011) 324.851 (430.258, secondo Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, di cui 195.631 da parte di datori di lavoro stranieri; tra queste, 160.534 per lavoro domestico; le domande relative a nazionalita' privilegiate sono 348.549) per nazionalita' privilegiate (contro 52.080), 61.008 per colf o badanti di altra nazionalita' (contro 30.000), 3.215 per conversione da lavoro stagionale (contro 3.000 disponibili), 2.401 per conversione da studio o tirocinio/formazione (contro 6.000), 904 da parte di formati all'estero (contro 4.000), 135 per conversione da permesso UE slp in lavoro subordinato (contro 1.000), 16 per conversione da permesso UE slp in lavoro autonomo (contro 500), 72 da parte di lavoratori di origine italiana (contro 500); circ. Minlavoro 7/4/2011: attribuzione di quote non ancora assegnate (466 per conversioni da permessi per studio e tirocinio in permessi per lavoro subordinato; 806 per conversioni da permessi stagionali in permessi per lavoro subordinato; 44 per conversioni di permessi CE slp rilasciati da altri Stati membri in permessi per lavoro subordinato; 5 per conversioni da permessi CE slp rilasciati da altri Stati membri in permessi per lavoro autonomo); dati aggiornati sulle istanze di conversione presentate (all. 1 circ. Minlavoro 8/2/2011, all. 2 circ. Minlavoro 8/2/2011 e circ. Minlavoro 7/4/2011): 180 da permesso UE slp rilasciato altro Stato membro in lavoro subordinato, 21 da permesso UE slp rilasciato altro Stato membro in lavoro autonomo, 4096 da stagionale in lavoro subordinato, 2874 da studio o tirocinio/formazione in lavoro subordinato; circ. Minlavoro 7/4/2011 e circ. Minlavoro 25/7/2011 sollecitano la definizione delle istanze di conversione, per evitare che i vecchi permessi vadano a scadenza generando situazioni di irregolarita' di soggiorno e lavoro; circ. Minlavoro 25/7/2011: attribuzione, regione per regione, di ulteriori quote per conversione in lavoro subordinato da studio, tirocinio, formazione, permesso UE slp, lavoro stagionale (di norma, ma non in tutti i casi, in modo da recepire tutte le domande presentate); Rapp. Fond. Moressa: al Nord assegnato 15.8% dei lavoratori richiesti (al Veneto, il 7.5%), al Centro il 32.8%, al Sud il 31.4%
o 2011:
- DPCM 17/2/2011 (programmazione transitoria): 60.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Filippine, Kossovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger, Nigeria, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, inclusi coloro che abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; circ. Minlavoro 21/3/2011: quote gia' impegnate, ma non utilizzate (per esempio, per rinuncia del datore o rigettto dell'istanza), nell'ambito dei decreti scorsi possono essere riutilizzate dal Minlavoro; quelle non ancora impegnate al 25/3/2011 sono invece azzerate; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 77.957 domande presentate (7.248 domande di nulla-osta pluriennale)
o 2012:
- DPCM 13/3/2012 (programmazione transitoria): 35.000 ammessi per lavoro stagionale da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia (inclusi i lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla-osta pluriennale per lavoro stagionale); 4.000 stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione istituiti nel paese d'origine in base ad art. 23 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 5/4/2012: ripartita per regione la quota di 31.000 stagionali, mentre quella di 4.000 formati all'estero resta non suddivisa per regioni; azzeramento delle quote relative al DPCM 1/4/2010 non impegnate al 30/4/2012 (quelle impegnate, ma non utilizzate - ad esempio, per rigetto -, vengono restituite alla Direzione generale Minlavoro, dagli uffici periferici, per il loro recupero); Dati Mininterno stagionali 2012: le disposizioni sul silenzio-assenso di cui all'art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012, sono state utilizzate specialmente a Bolzano, Latina, Trento, Cuneo, Ravenna, Forli', Rimini, Verona; Nota Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM 13/3/2012: 77.775 domande presentate su una quota di 35.000 (24.657 hanno ottenuto parere positivo, 21.328 hanno ottenuto il nulla-osta, di cui 2.610 con silenzio-assenso; 7.998 hanno chiesto il permesso di soggiorno), di cui 7.629 richieste di nulla-osta pluriennale (1.751 hanno ottenuto parere positivo; 1.522 hanno chiesto il permesso di soggiorno); circ. Mininterno-Minlavoro 26/11/2012: le richieste relative ai 4.000 ingressi per formati all'estero previsti dal DPCM 13/3/2012 possono essere presentate fino al 30/6/2013
- DPCM 16/10/2012 (programmazione transitoria): 13.850 ammessi a svolgere attivita' di lavoro non stagionale, di cui 2.000 ingressi per lavoro autonomo (imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate o comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti, di societa' non cooperative; artisti, di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati), 100 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 10.500 conversioni in permesso per lavoro subordinato (4.000 da permesso per lavoro stagionale; 6.000 da permesso per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 500 da permessi di soggiorno UE slp rilasciati da altro Stato membro dell'Unione europea), 1.250 conversioni in permesso per lavoro autonomo (1.000 da permesso per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 250 da permessi di soggiorno UE slp rilasciati da altro Stato membro dell'Unione europea); possibile diversa ripartizione da parte del Minlavoro, in base alle esigenze riscontrate, una volta trascorsi 90 gg dalla pubblicazione del decreto; Dati Mininterno 13/12/2012: presentate, fino al 13/12/2012, 61 richieste per lavoro domestico, 18 per lavoro subordinato, 201 per lavoro autonomo, 175 per lavoro subordinato per formati all'estero, 56 per lavoro subordinato per titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, 63 per lavoro domestico per titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, 7 per lavoro autonomo per titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, 939 per conversione da studio o tirocinio a lavoro subordinato, 1412 per conversione da stagionale a lavoro subordinato; circ. Mininterno-Minlavoro 28/6/2013: quota di 4.000 ingressi per lavoratori formati all'estero utilizzata circa al 7%, quella di 500 conversioni da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato al 50%, quella di 250 conversioni da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro atonomo al 5% (prorogati fino al 31/12/2013 i termini per la presentazione delle domande); Nota Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM 16/10/2012: alla data del 15/10/2013 presentate 3.552 domande di conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato su una quota di 4.000 (3.100 hanno ottenuto parere positivo, 2.643 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 2.945 domande di conversione da studio o tirocinio a lavoro subordinato su una quota di 6.000 (2.402 hanno ottenuto parere positivo, 1.674 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 529 domande di conversione da studio o tirocinio a lavoro autonomo su una quota di 1.000 (400 hanno ottenuto parere positivo, 198 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 510 domande di conversione da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro a lavoro subordinato su una quota di 500 (281 hanno ottenuto parere positivo, 90 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 39 domande di conversione da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro a lavoro autonomo su una quota di 250 (19 hanno ottenuto parere positivo, 6 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 187 domande da parte di cittadini di origine italiana su una quota di 100 (5 hanno ottenuto parere positivo, 1 ha chiesto il permesso di soggiorno), 1.494 domande da parte di formati all'estero su una quota di 4.000 (438 hanno ottenuto parere positivo, 17 hanno chiesto il permesso di soggiorno); circ. Mininterno-Minlavoro 26/11/2012:
la spedizione di piu' domande con un unico invio sara' gestita come serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione
confermate le intese raggiunte in occasione della sottoscrizione dei protocolli di intesa con le associazioni e gli enti di categoria
per le domande di conversione, il lavoratore, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, dovra' presentare la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro, valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore, utilizzando il modello Q ricevuto insieme alla lettera di convocazione; successivamente, il datore sara' tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione
o 2013:
- DPCM 15/2/2013 (programmazione transitoria): 30.000 lavoratori stagionali - da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia; riservata, nell'ambito della quoa complessiva, una quota di 5.000 unita' per coloro che abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; Nota Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM 15/2/2013: 37.175 domande presentate su una quota di 30.000 (11.146 hanno ottenuto parere positivo, 8.544 hanno ottenuto il nulla-osta, di cui 1.937 con silenzio-assenso; 4.692 hanno chiesto il permesso di soggiorno; peggiori rapporti tra permessi richiesti e nulla-osta rilasciati: Campania 9%, Molise 9%, Calabria 14%, Puglia 24%, Basilicata 26%, Liguria 26%, Sicilia 26%), di cui 383 richieste di nulla-osta pluriennale (333 hanno ottenuto parere positivo; 211 hanno chiesto il permesso di soggiorno); circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013: possibile presentare la domanda anche per lavoratori di diversa nazionalita' che siano entrati per lavoro stagionale nell'anno precedente (diritto di precedenza); circ. Minlavoro 26/3/2013:
la riduzione della quota, rispetto agli anni precedenti, e' mirata ad incentivare l'utilizzo del meccanismo del silenzio-assenso, con reimpiego di lavoratori gia' presenti sul territorio nazionale, nell'ambito dei nove mesi di validita' del permesso di soggiorno stagionale, e fidelizzazione di lavoratori stagionali con esperienze pluriennali di lavoro in Italia
ripartizione territoriale predisposta sulla base del fabbisogno di manodopera stagionale non comunitaria segnalato (allegato circ. Minlavoro 26/3/2013); si e' operata una media tra il numero dei nulla osta rilasciati e il numero dei contratti di soggiorno effettivamente sottoscritti (o dei permessi di soggiorno effettivamente richiesti), con ulteriori riduzioni nei casi in cui sono emersi forti scostamenti tra i due dati, segno di elusione della normativa; ripartite 15.000 unita', con costituzione di una riserva nazionale di 10.000 unita'; distribuzione integrale della quota per lavoro stagionale pluriennale (5.000 unita'), al fine di potenziare l'utilizzo di questa procedura
chiusura delle pratiche relative ai flussi stagionali 2011: le quote assegnate e non impegnate entro il 30/4/2013 saranno azzerate; quelle gia' impegnate o che al termine dei procedimenti presso gli Sportelli unici per l'immigrazione risultino non utilizzate a livello provinciale (per esempio, per effetto di istanze chiuse con provvedimento di rigetto o per rinuncia del datore di lavoro) sono restituite alla Direzione generale del Minlavoro, che provvede al loro recupero tramite il SILEN
- DPCM 25/11/2013 (programmazione transitoria): 17.850 stranieri ammessi complessivamente per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo, di cui 3.000 stranieri residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi di art. 23 D. Lgs. 286/1998, 200 lavoratori subordinati di Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015 (modalita' di ingresso da definire con circolare congiunta Mininterno-Minlavoro, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, dell'Accordo di Sede 11/7/2012 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions, ratificato con L. 3/2013), 2.300 lavoratori autonomi stranieri residenti all'estero appartenenti a determinate categorie (imprenditori di societa' che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; figure societarie, di societa' non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi L. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa), 100 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 11.000 conversioni da altri permessi (4.000 permessi per lavoro stagionale; 6.000 permessi per studio, tirocinio o formazione; 1.000 permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso per lavoro subordinato, 1.250 conversioni da altro permesso (1.000 permessi per studio, tirocinio o formazione; 250 permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso per lavoro autonomo; le domande possono essere presentate fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (19/12/2013; circ. Mininterno-Minlavoro 10/7/2014: termini per la presentazione delle domande di conversione di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato o lavoro autonomo prorogati al 31/12/2014, essendo state utilizzate le relative quote, alla data di emanazione della circolare, rispettivamente, al 37,6% e al 20,4%); quote per lavoro subordinato ripartite dal Minlavoro tra le diverse Province (circ. Minlavoro 19/12/2013); trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (19/12/2013), quote significative non utilizzate possono essere diversamente ripartite dal Minlavoro sulla base delle effettive necessita' riscontrate; trascorsi 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (20/12/2013), un eventuale residuo della quota per lavoratori formati all'estero rientra nella disponibilita' della quota per lavoro subordinato (come previsto da art. 34 co. 7 DPR 394/1999; in contrasto con tale disposizione e con quanto previsto dal DPCM 25/11/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 10/7/2014 stabilisce che il termine per la presentazione delle domande relative a lavoratori formati all'estero sia prorogato al 31/12/2014, essendo stata utilizzata la relativa quota, alla data di emanazione della circolare, al 5,6%); circ. Mininterno-Minlavoro 16/12/2013:
i modelli relativi alla richiesta di nulla-osta all'ingresso di lavoratori dei paesi non comunitari partecipanti all'Esposizone Universale di Milano del 2015 saranno disponibili all'inizio di marzo 2014; le procedura operative saranno diramate con apposita circolare
gestione delle domande in ordine cronologico
gestione su base individuale (non "a pacchetto"), in base all'ordine di complazione, delle domande spedite con unico invio da associazioni o patronati (nota: come al solito)
per le conversioni in lavoro subordinato, il lavoratore, al momento della convocazioen presso lo Sportello Unico, deve presentare il modello Q sottoscritto dal datore di lavoro, quale impegno all'assunzione; successivamente, il datoe di lavoro dovra' effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione e darne copia al lavoratore; il lavoratore dovra' inserire la copia della comunicazione nel plico da inviare per la richiesta della conversioen del permesso
intese con associazioni ed enti firmatari di protocolli di intesa, confermate
o 2014:
- DPCM 12/3/2014 (programmazione transitoria): 15.000 lavoratori stagionali - da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, da ripartire, tra le regioni e le province autonome a cura del Minlavoro; riservata, nell'ambito della quoa complessiva, una quota di 3.000 unita' per i lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale - 9/4/2014 -, possibile una diversa ripartizione delle quote da parte del Minlavoro sulla base delle effettive necessita' riscontrate); 2.000 lavoratori subordinati di Paesi non appartenenti all'Unione europea partecipanti all'Esposizione Universale di Milano 2015, come definiti nell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions; circolari applicative:
circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014:
- confermate le procedure per l'invio delle domande di nulla-osta per l'ingresso di lavoratori stagionali e la verifica dello stato di avanzamento della pratica in vigore negli anni precedenti
- confermata la possibilita' di presentare domanda per lavorati stagionali di nazionalita' diverse da quelle elencate nel decreto che abbiano gia' fatto ingresso per lavoro stagionale negli anni precedenti, sulla base del diritto di precedenza maturato
- invio delle domande consentito fino al 31/12/2014
- confermate le istruzioni relative all'istruttoria di cui alle circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013 (in particolare, silenzio-assenso per lavoratori gia' entrati nell'anno precedente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro e obbligo di comunicazione di assunzione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno)
- confermate le istruzioni sulla stipula dei Protocolli di intesa
- accreditamenti gia' rilasciati agli operatori, confermati
- per l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni, sia di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione deve presentare, in formato elettronico, alle Prefetture-UTG il modello excel (all. 3 alla circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014), compilato in tutte le sue parti (con indicazione del codice fiscale degli operatori)
- ripartizione di 10.650 quote per lavoro stagionale e di 800 quote per richieste di nulla-osta pluriennale
- alla quota dedicata per nulla-osta pluriennale si attinge anche in caso di procedura di silenzio-assenso per le richieste di pluriennale (si deve intendere: di nulla-osta pluriennale) avanzate da stessi datori di lavoro a favore degli stranieri gia' autorizzati a entrare l'anno precedente a prestare lavoro stagionale
- in tutti i casi di richiesta pluriennale si procede alla verifica dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro nei due anni precedenti (nota: non necessariamente con lo stesso datore di lavoro), ai fini del parere di competenza da trasmettere allo Sportello Unico
- tenute per riserva 1.350 quote per lavoro stagionale e 2.200 quote per lavoro stagionale pluriennale
circ. Mininterno-Minlavoro 21/7/2014 (sugli ingressi di lavoratori per EXPO 2015:
- l'accesso al sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un "cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.; le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della Prefettura di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo del cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e societa' EXPO S.p.A.)
- per l'assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia, si compila, per la comunicazione, il modello EXPO-A (allegato)
- si procede al controllo di sicurezza da parte della questura e all'impegno, da parte della Direzione territoriale del lavoro, del posto nell'ambito della quota programmata (che avviene automaticamente)
- successivamente, la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione
- dopo l'ingresso, il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico
- si procede alla firma da parte del lavoratore del contratto di soggiorno, con cui si assolve anche all'obbligo di invio della comunicazione di assunzione
- e' rilasciato al lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (modello 209 EXPO 2015), che sovra' essere spedito dall'Ufficio postale
- DPCM 11/12/2014 (programmazione transitoria): oltre ai 2.000 lavoratori subordinati di Paesi non appartenenti all'Unione europea partecipanti all'Esposizione Universale di Milano 2015, previsti da DPCM 12/3/2014, sono ammessi 1.000 lavoratori formati all'estero, 2.400 lavoratori autonomi (imprenditori di societa' che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; titolari di cariche di amministrazione o di controllo di societa', di societa' non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi L. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa), 100 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 11.050 conversioni da altri permessi (4.050 permessi per lavoro stagionale; 6.000 permessi per studio, tirocinio o formazione; 1.000 permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso per lavoro subordinato, 1.300 conversioni da altro permesso (1.050 permessi per studio, tirocinio o formazione; 250 permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso per lavoro autonomo; le domande possono essere presentate fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (29/12/2014); quote per lavoro subordinato ripartite dal Minlavoro tra le diverse Province; trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (29/12/2014), quote significative non utilizzate possono essere diversamente ripartite dal Minlavoro sulla base delle effettive necessita' riscontrate; trascorsi 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (30/12/2014), un eventuale residuo della quota per lavoratori formati all'estero rientra nella disponibilita' della quota per lavoro subordinato (come previsto da art. 34 co. 7 DPR 394/1999); circ. Mininterno-Minlavoro 22/12/2014:
le quote saranno ripartite per province in base alle domande pervenute agli Sportelli unici
gestione delle domande in ordine cronologico
gestione su base individuale (non "a pacchetto"), in base all'ordine di compilazione, delle domande spedite con unico invio da associazioni o patronati (nota: come al solito)
per i formati all'estero, la quota e' attribuita previa verifica da parte della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Minlavoro del fatto che il nominativo dello straniero sia presente nelle liste appositamente formate a seguito dei programmi di formazione e istruzione; vengono trattate prioritariamente le domande degli enti che effettuino assunzioni sulla base di percorsi di formazione all'estero finanziati dal Minlavoro, ai finid ella migliore funzionalita' del sistema (nota: dubbia legittimita'; conseguenze probabilmente trascurabili, dato il rapporto, prevedibilmente bassissimo, tra richieste di assunzione presentate e quota appositamente autorizzata)
per le conversioni in lavoro subordinato, il lavoratore, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, deve presentare il modello Q sottoscritto dal datore di lavoro, quale impegno all'assunzione; successivamente, il datore di lavoro dovra' effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione e darne copia al lavoratore; il lavoratore dovra' inserire la copia della comunicazione nel plico da inviare per la richiesta della conversione del permesso
conversioni da lavoro stagionale consentite fin dalla prima stagione, purche' richieste prima della scadenza del permesso, ma solo a condizione che l'assunzione per lavoro stagionale abbia avuto regolarmente luogo; il nuovo rapporto si potra' instaurare solo dopo che sia concluso il primo periodo autorizzato di lavoro stagionale, di durata non inferiore a 3 mesi (si e' rilevato infatti che in molti casi la conversione viene chiesta per lavoratori che hanno effettuato un esiguo numero di giornate rispetto al periodo autorizzato; nota: non e' chiaro se il primo periodo di lavoro stagionale autorizzato debba essere stato coperto integralmente da rapporti di lavoro o se sia sufficiente il decorso del tempo)
per gli ingressi relativi a strat-up innovative si seguono le Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa
lo straniero che intenda chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una start-up innovativa deve chiedere al Comitato tecnico Italia startup visa il nulla-osta secondo le modalita' indicate nelle Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa ed esibire allo Sportello unico la certificazione di nulla-osta rilasciata dal Comitato (questa certificazione sostituisce la certificazione della Camera di commercio di cui all'art. 39 co. 3 D. Lgs. 286/1998); in questo caso, il Comitato non deve chiedere alla questura il nulla-osta provvisorio, dato che gli accertamenti verranno effettuati dall'Ufficio immigrazione della stessa questura nel corso dell'istruttoria preliminare all'emissione del permesso di soggiorno richiesto
intese con associazioni ed enti firmatari di protocolli di intesa, confermate
per quanto attiene ai flussi per lavoro non stagionale per il 2010 (DPCM 30/11/2010), si procede alla chiusura delle pratiche e le quote non utilizzate entro il 31/12/2014 vengono azzerate
Osservazioni generali (torna all'indice del capitolo)
o programmazione dei flussi = definizione di tetti massimi
o limitazione attiva solo se piu restrittiva dei criteri
o restrittivita dei criteri allentata dallaggiramento (rapporti nati illegalmente)
o programmazione gia prevista dalla legge Martelli (criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non sempre)
o casi interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote privilegiate non usate); Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione)
o programmazione transitoria: meno burocratica, ma con quote limitate superiormente da quelle stabilite per lanno precedente
o ad assumere iniziative per riformare l'intera disciplina dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini stranieri, riducendo a misura eccezionale, o comunque del tutto residuale, il trattenimento dello straniero ai fini del suo rimpatrio, a favorire l'opzione del rimpatrio volontario assistito prima di procedere a qualunque forma di allontanamento coatto e a mettere in atto programmi di assistenza al rimpatrio volontario e di reintegrazione nei Paesi di origine, assicurando una capillare informazione su questi programmi
o ad assumere iniziative per rivisitare le norme che sanzionano l'ingresso e il soggiorno irregolare, fermo restando il diritto del Paese, secondo le norme internazionali vigenti, all'espulsione come sanzione amministrativa quando non esistano i requisiti per il soggiorno regolare o per l'accoglimento dell'istanza di protezione umanitaria
o ad introdurre politiche migratorie atte a garantire effettive possibilita' di ingresso regolare e di inserimento sociale, nonche' a introdurre meccanismi di regolarizzazione ordinaria
o ad incentivare le politiche di integrazione dei migranti, legando il conferimento di permessi di soggiorno a rapporti di lavoro gia' esistenti, con la possibilita' di prorogarne gli effetti di pari passo con la durata del rapporto di lavoro medesimo
4.
Ingresso, reingresso e uscita dallItalia (torna
all'indice)
-
Visto di ingresso: obbligo ed esonero
-
Regolamento CE n. 810/2009 (codice dei visti)
- Documentazione richiesta per il visto, in generale
- Requisiti e condizioni per ciascun tipo di visto (Decreto MAE)
- Disposizioni particolari in relazione agli ingressi per l'evento Expo 2015
-
Modalita' di adozione del provvedimento; impugnazione
-
Ingresso nel territorio dello Stato
-
Uscita e reingresso; limite alla durata delle assenze
-
Cifre
Visto di ingresso: obbligo ed
esonero (torna all'indice del capitolo)
o ingresso (da qualunque paese) per soggiorni di durata superiore a 90 gg.
o ingresso (per soggiorni di qualunque durata) da determinati paesi (elenco definito e aggiornato con decreto del Ministro degli affari esteri); nota: il visto e' richiesto anche a rifugiati, apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalita' di alcun paese residenti in uno di questi paesi e titolari di un documento di viaggio rilasciato dal paese di residenza (Regolamento (CE) 539/2001; sono fatti comunque salvi gli obblighi che discendono dall'Accordo europeo di Strasburgo 20/4/1959, relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati, che prevede esonero dal visto per soggiorni di durata non superiore a tre mesi per il rifugiato che risieda legalmente in uno degli Stati-parte - al 10/6/2008, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Azzorre e Madera, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera - e sia titolare di documento di viaggio rilasciato da tale Stato)
o lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di altra autorizzazione al soggiorno rilasciati da altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di tale Stato
o lo straniero che non ottemperi all'obbligo o la cui partenza immediata sia richiesta da motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale si adotta una decisione di rimpatrio (verso il paese di appartenenza)
o permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi a norma del regolamento (CE) n. 1030/2002:
permessi di soggiorno con validita' temporanea, da 3 mesi a un massimo di 3 anni, rilasciati per
- affidamento (rilasciato al minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo)
- motivi umanitari (della durata superiore ai 3 mesi)
- motivi religiosi
- studio
- missione (rilasciato allo straniero entrato in Italia con un visto recante la menzione Missione ai fini di un soggiorno temporaneo)
- asilo politico (nota: in realta', il permesso per asilo politico e' rilasciato con durata di 5 anni)
- apolidia
- tirocinio formazione professionale
- riacquisto cittadinanza italiana (rilasciato allo straniero in attesa di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana)
- ricerca scientifica
- attesa occupazione
- lavoro autonomo
- lavoro subordinato
- lavoro subordinato stagionale
- famiglia
- famiglia minore 14-18 (permesso di soggiorno per motivi di famiglia del figlio minore di eta' compresa fra 14 e 18 anni)
- volontariato
- protezione sussidiaria (permesso di soggiorno rilasciato ai sensi di D. Lgs. 251/2007)
permesso di soggiorno UE slp con una validita' permanente
o permessi di soggiorno cartacei, rilasciati conformemente alla legislazione nazionale:
permesso di soggiorno per motivi specifici, ad es. motivi sanitari, giuridici, umanitari (valido fino a 3 mesi)
carta di soggiorno con validita' permanente, rilasciata prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 3/2007, ed equiparata al permesso di soggiorno UE slp
o carta di soggiorno per familiari stranieri di cittadini comunitari, con validita' fino a 5 anni
o carta d'identita' MAE, rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri (nota: i modelli 6 e 9 previsti rispettivamente per il personale delle organizzazioni internazionali che non gode di alcuna immunita' e per i consoli onorari stranieri non vengono piu' rilasciati e sono sostituiti dal modello 11; tali documenti sono comunque validi fino alla data di scadenza riportata sugli stessi; sul retro delle carte d'identita' e' indicato che la carta di identita' esonera il titolare dall'obbligo di detenere un permesso di soggiorno e, insieme a un documento di viaggio valido, autorizza il titolare a entrare nel territorio di qualsiasi Stato Schengen):
modello 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico
modello 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico
modello 3 (arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario
modello 4 (arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio
modello 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio
modello 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio
modello 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze consolari titolare di passaporto di servizio
modello 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo diplomatico e Organizzazioni internazionali titolari di passaporto ordinario
o elenco dei partecipanti a un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea
o transitoriamente, dall'1/8/2007 al 30/10/2007, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto (GUCE 18/8/2007)
o le norme sul respingimento degli stranieri di cui al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno o sulla sua domanda di asilo, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale
o uno Stato membro che rilascia allo straniero un visto di ritorno ai sensi di art. 5 par. 4 lettera a) Reg. CE/562/2006, non puo' limitare lingresso nello spazio Schengen ai soli punti del suo territorio nazionale; nota: significa che il visto di ritorno deve autorizzare lo straniero ad entrare a fini di transito nel territorio degli altri Stati membri, affinche' possa raggiungere lo Stato membro che ha rilasciato detto visto di ritorno
o rifugiati, apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalita' di alcun paese residenti in uno Stato membro UE e titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro
o cittadini titolari di lasciapassare per il traffico frontaliero locale rilasciati in applicazione del Reg. CE 1931/2006 se tali titolari esercitano il loro diritto nell'ambito di un regime di traffico frontaliero locale; principali disposizioni:
ai fini dell'applicazione del regime di traffico frontaliero locale, gli Stati membri sono autorizzati a concludere o a mantenere accordi bilaterali con paesi terzi limitrofi, purche' compatibili con le disposizioni del Reg. CE 1931/2006; salvo che con il paese in questione siano stati gia' conclusi accordi di riammissione, gli accordi per il traffico frontaliero prevedono misure per agevolare la riammissione degli stranieri in caso di abuso
gli accordi possono prevedere l'utilizzo, da parte dei frontalieri, di specifici valichi di frontiera; in questo caso, i frontalieri sono sottoposti a controlli a campione
per l'attraversamento della frontiera e' richiesto il possesso di un lasciapassare; gli accordi possono richiedere uno o piu' documenti di viaggio validi
l'ingresso dei frontalieri e' consentito, comunque, a condizione che non risultino pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri
la durata massima di ciascun soggiorno ininterrotto non deve superare i 3 mesi, o il limite piu' breve eventualmente previsto dagli accordi
non e' apposto alcun timbro di ingresso e di uscita sul lasciapassare
la validita' territoriale del lasciapassare e' limitata alla zona di frontiera dello Stato membro di rilascio
il rilascio del lasciapassare richiede che l'interessato sia in possesso del documento di viaggio richiesto per l'attraversamento delle frontiere esterne, non sia segnalato al SIS per la non ammissione, non risulti pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, ed esibisca documenti atti a provare lo status di residente frontaliero e l'esistenza di motivazioni legittime per l'attraversamento della frontiera in regime di traffico frontaliero locale
il lasciapassare per traffico frontaliero locale ha una validita' compresa tra uno e 5 anni
il lasciapassare per traffico frontaliero locale e' rilasciato dal consolato o da altra autorita' amministrativa dello Stato membro prevista dall'eventuale accordo bilaterale
o allievi di istituti scolastici residenti in uno Stato membro UE che applica la Dec. Cons. 94/795/GAI, quando partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto; principali disposizioni:
l'insegnante presenta un elenco, su apposito modulo, che identifichi gli scolari accompagnati e documenti scopo e circostanze del soggiorno o transito
lo scolaro presenta un documento di viaggio valido per attraversare la frontiera; in alternativa, e' funge da documento di viaggio l'elenco degli scolari, a condizione che
- sia corredato da una foto recente di ogni scolaro privo di carta di identita' con foto
- l'autorita' competente dello Stato membro di provenienza confermi lo status di residenza degli scolari e il loro diritto di rientrare, autentichi l'elenco stesso, e abbia preventivamente notificato agli altri Stati membri che desidera che i propri elenchi siano considerati documenti di viaggio validi
Tipi di visto (torna all'indice del capitolo)
o tipo A: transito aeroportuale; valido solo nelle zone internazionali di transito degli aeroporti (validita territoriale limitata)
o tipo B: transito, validita massima 5 gg.
o tipo C: per affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto, turismo (validi al massimo 90 gg.)
o tipo D: per adozione, cure mediche, diplomatico, per familiare al seguito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, volontariato (in base a D. Lgs. 154/2007; circ. Mininterno 21/2/2008: transitoriamente, rilasciato per "missione/V"), motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, vacanze-lavoro (visti di lunga durata); Reg. UE 265/2010: tali visti sono emessi in base al modello uniforme per i visti di cui al Reg. CE 1683/95, sono contrassegnati dalla lettera D nella dicitura indicante il tipo di visto e hano validita' non superiore a un anno (se il periodo di soggiorno autorizzato e' superiore a un anno, il visto e' sostituito prima della scadenza da un titolo di soggiorno)
Regolamento CE n. 810/2009 (codice dei visti) (torna all'indice del capitolo)
o lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di visto uniforme e per la decisione sul merito e' quello il cui territorio costituisce la destinazione principale del viaggio in termini di durata o di finalita' del soggiorno, o, se tale destinazione non puo' essere individuata, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri (art. 5); analoga disposizione si applica quando un cittadino di un paese terzo legalmente presente nel territorio di uno Stato membro debba chiedere il visto per entrare in altri Stati membri (art. 7)
o un consolato dello Stato membro competente esamina e decide in merito alla domanda presentata da un cittadino di un paese terzo legalmente residente nella giurisdizione del consolato, o anche da un cittadino presente legalmente ma non residente nella sua giurisdizione a condizione che il richiedente abbia giustificato la presentazione della domanda presso tale consolato (art. 6)
o uno Stato membro puo' accettare di rappresentarne un altro ai fini dell'esame delle richieste di visto (art. 8)
o la domanda di visto va presentata non prima di tre mesi dall'inizio del viaggio; se e' necessario fissare un appuntamento per la presentazione della domanda, tale appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla relativa richiesta (art. 9)
o il documento di viaggio deve essere stato rilasciato nel corso degli ultimi dieci anni e deve avere validita' estesa ad almeno tre mesi dopo la artenza dal territorio degli Stati membri, salva deroga in caso di emergenza (art. 12)
o vengono rilevate le impronte digitali del richiedente, salvo che si tratti di minore di eta' inferiore a 12 anni, ovvero di capo di Stato o di governo o ministro o consorte di questi o membro della loro delegazione o sovrano o importante membro di una famiglia reale, nell'ambito di missione ufficiale su invito del governo di uno Stato membro o di un'organizzazione internazionale (art. 13)
o il richiedente deve presentare documentazione relativa a finalita' del viaggio, disponibilita' di alloggio o dei mezzi necessari a procurarselo, disponibilita' di mezzi per il soggiorno e per il viaggio di ritorno, ovvero capacita' di ottenerli legalmente, informazioni che consentano di valutare l'intenzione del richiedente di rispettare la scadenza del visto; e' possibile derogare a questa disposizione quando il richiedente abbia dato prova di affidabilita'; gli Stati membri possono chiedere, in luogo della prova di disponibilita' diretta di mezzi e alloggio, la dimostrazione di prestazione di garanzia da parte di terzi (art. 14; in relazione a questa disposizione, Decreto MAE 11/5/2011: la rappresentanza diplomatico-consolare deve valutare, ai fini del rilascio dei visti di breve durata e di quelli di lunga durata per studio, il rischio di immigrazione illegale e la presenza di adeguate garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto; per tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza, puo' essere richiesta l'esibizione di documentazione relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente, e puo' essere effettuato un colloquio con questo; in caso di riscontri negativi sull'autenticita' o sull'attendibilita' degli elementi acquisiti, la rappresentanza si astiene dal rilascio; nota: verosimilmente, significa: "la rappresentanza rifiuta il visto")
o il richiedente deve essere titolare di un'assicurazione che copra le eventuali spese per rimpatrio per motivi di salute, cure urgenti, ricoveri d'urgenza o morte durante il soggiorno nel territorio degli Stati membri (massimale non inferiore a 30.000 euro); di norma l'assicurazione e' stipulata nel paese di residenza; il consolato accerta che le richieste di indennizzo nei confronti della compagnia assicuratrice siano riscuotibili negli Stati membri; deroga per i titolari di passaporto diplomatico (art. 15)
o il richiedente paga per il visto diritti pari a 60 euro (35 euro se minore tra 6 e 12 anni); l'ammontare e' rivisto periodicamente; non si riscuotono diritti per minori di eta' inferiore a 6 anni, studenti e insegnanti in viaggio di studio o di formazione pedagogica, ricercatori, rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di eta' non superiore a 25 anni che partecipino a iniziative organizzate da analoghe organizzazioni; possibile esentare dal pagamento dei diritti anche i minori tra i 6 e i 12 anni, i titolari di passaporti diplomatici e i partecipanti alle suddette iniziative; possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti in singoli casi, a scopo promozionale; i diritti non sono rimborsabili, salvo che in caso di irricevibilita' della domanda per incompetenza del consolato o per mancato rispetto delle disposizioni sulla presentazione (art. 16)
o diritti ulteriori non superiori al 50% dell'importo ordinario possono essere riscossi dal fornitore esterno di servizi; e' comunque consentita la presentazione della richiesta di visto direttamente al consolato, senza fruizione dei servizi prestati dal fornitore esterno (art. 17)
o si puo' derogare per motivi umanitari o di interesse nazionale alla dichiarazione di irricevibilita' della domanda motivata da mancato rispetto delle disposizioni sulla presentazione (art. 19)
o se la domanda e' ricevibile, nelle more della piena entrata in vigore del Sistema Informativo Visti (VIS, le cui operazioni sono state avviate l'11/10/2011 nei consolati dei paesi Schengen in Nord-Africa - da Risposte alle F.A.Q. sul VIS), viene apposto un timbro sul passaporto del richiedente, salvo che si tratti di passaporto diplomatico o di servizio o ufficiale o speciale (art. 20)
o nell'esaminare la domanda, il consolato controlla se vi siano state precedenti violazioni dei limiti di durata del soggiorno nel territorio degli Stati membri, senza rilievo pero' (e' vero?) dei soggiorni autorizzati sulla base di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno rilasciati da altro Stato membro (art. 21)
o la valutazione dei mezzi di sostentamento si effettua tenendo conto della durata delsoggiorno prevista in ciascuno Stato membro e degli importi di riferimento fissati da ciascuno Stato membro (art. 21)
o il richiedente puo' essere convocato dal consolato per un colloquio e per la richiesta di documenti ulteriori (art. 21)
o un precedente rifiuto del visto non comporta automaticamente il rigetto di una successiva domanda (art. 21)
o uno Stato membro puo' chiedere di essere sistematicamente consultato ai fini del rilascio di visti a cittadini di determinati paesi o da specifiche categorie di tali cittadini; eventuali obiezioni al rilascio devono essere presentate dallo Stato membro consultato entro 7 gg di calendario (art. 22)
o la decisione deve essere presa entro 15 gg di calendario dalla presentazione della domanda; il termine puo' essere portato a 30 gg in caso di necessita' di riesame o consultazione di altro Stato membro, a 60 gg in caso di necessita' di ulteriore documentazione (art. 23)
o la decisione puo' consistere nel rilascio del visto uniforme, nel rilascio di un visto a validita' territoriale limitata, nel rifiuto del visto, nella trasmissione della domanda allo Stato membro rappresentato ai fini del rifiuto formale del visto (art. 23)
o il visto puo' essere rilasciato anche per ingressi multipli, con validita' compresa tra 6 mesi e 5 anni, a condizione che il richiedente dimostri di averne bisogno per viaggi frequenti e risulti affidabile sulla base della sua situazione economica e dei precedenti comportamenti in relazione a visti uniformi o a validita' territoriale limitata (art. 24)
o un visto con validita' territoriale limitata puo' essere rilasciato quando (art. 25)
motivi umanitari inducano lo Stato membro a derogare dal rispetto delle condizioni di ingresso previste dal Reg. CE/562/2006, o a rilasciare un visto nonostante l'opposizione di altro Stato membro consultato o senza aver effettuato la consultazione prevista
il consolato intenda rilasciare allo straniero un nuovo visto nel corso del semestre gia' contenente un soggiorno di 3 mesi nel territorio degli Stati membri
il documento di viaggio di cui il richiedente e' titolare non sia riconosciuto da tutti gli Stati membri (validita' territoriale limitata ai soli Stati memebri che riconoscono il documento di viaggio, o al solo Stato membro che rilascia il visto qualora esso stesso non riconosca il documento di viaggio)
o il possesso del visto non conferisce automaticamente il diritto all'ingresso (art. 30); al titolare puo' essere di dimostrare il possesso dei requisiti anche all'atto dell'attraversamento della frontiera (art. 47)
o ragionevoli dubbi sull'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto sono atti a motivare il rifiuto del visto (art. 32)
o decisione e motivi del rifiuto sono notificati al richiedente sul modulo uniforme di cui all'Allegato VI al Regolamento CE n. 810/2009 (art. 32); nota: le motivazioni relative alla sicurezza degli Stati Schengen sono espresse in modo sintetico e privo di riferimenti alla situazione specifica
o il richiedente cui sia stato negato il visto ha diritto a ricorrere contro la decisione, con le modalita' indicate dallo Stato membro che adotta la decisione (art. 32)
o le informazioni sui visti rifiutati sono inserite nel VIS (art. 32)
o la validita' di un visto puo' essere prorogata dallo Stato membro sul cui teerritorio si trova il titolare per motivi di forza maggiore o ragioni umanitarie che impediscano di lasciare il territorio per tempo, ovvero per serie ragioni personali che richiedano la proroga (in questo caso, la proroga da' luogo a riscossione di diritti per un importo pari a 30 euro); la proroga assume la forma di un visto adesivo (art. 33)
o un visto puo' essere annullato quando risulti che le condizioni per il rilascio non erano soddisfatte al momento del rilascio stesso; puo' essere revocato quando vengano meno le condizioni per il rilascio o su richiesta del titolare (art. 34)
o la mancata presentazione alla frontiera della documentazione richiesta per il rilascio non costituisce automatico motivo di annullamento o revoca del visto (art. 34)
o la decisione di annullamento o revoca e i motivi su cui si basa sono notificati al titolare del visto su modulo uniforme (art. 34)
o il richiedente ha diritto a ricorrere contro la decisione con le modalita' indicate dallo Stato membro che l'ha adottata (art. 34)
o le informazioni sui visti annullati o revocati sono inserite nel VIS (art. 34)
o in casi eccezionali, puo' essere rilasciato un visto, di validita' massima di 15 gg, al valico di frontiera quando il richiedente non ha avuto tempo di chiederlo nei modi ordinari e presenta documenti atti a dimostrare l'esistenza di motivi imprevedibili e imperativi di ingresso; si puo' derogare, ai fini del rilascio, dal possesso di un'assicurazione sanitaria; si applicano le disposizioni sul rifiuto, sulla notifica e sul ricorso (art. 35)
o i consolati degli Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente; il personale dei consolati rispetta pienamente la dignita' umana e non applica discriminazioni; tutti i provvedimenti devono essere proporzionati agli obiettivi (art. 39)
o in particolari circostanze uno Sttao membro puo' avvalersi della cooperazione di un fornitore esterno di servizi (abilitato solo a fornire informazioni, raccogliere dati, impronte e domande, riscuotere diritti, trasmettere la domanda al consolato, gestire gli appuntamenti, ritirare i documenti di viaggio e le eventuali notifiche di rifiuto e restituirli al richiedente); salvo che in caso di convocazione per colloquio, il richiedente non puo' essere costretto a presentarsi di persona in piu' di una sede per la presentazione della domanda (artt. 40 e 43)
o gli Stati membri possono cooperare con intermediari commerciali (es.: agenzie turistiche) per la presentazione delle domande, ma non per la raccolta delle impronte (art. 45)
o i consolati forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti (art. 47)
o la cooperazione tra Stati membri include l'eventuale definizione di un elenco armonizzato di documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti e lo scambio di informazioni sui rischi migratori o sulla sicurezza, incluse le informazioni sui dinieghi di visto (art. 48)
o le autorita' competenti di uno Stato membro, in esito all'esame di una domanda di visto uniforme, possono rifiutare il rilascio di un simile visto a un richiedente soltanto nel caso in cui possa essergli opposto uno dei motivi di rifiuto di visto elencati in tali disposizioni; tali autorita', quando esaminano tale domanda, dispongono di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda le condizioni di applicazione di tali disposizioni e la valutazione dei fatti rilevanti, al fine di stabilire se al richiedente possa essere opposto uno di tali motivi di rifiuto
o l'obbligo delle autorita' competenti di uno Stato membro di rilasciare un visto uniforme presuppone che non vi siano ragionevoli dubbi circa l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, considerata la situazione generale del paese di residenza del richiedente e le sue caratteristiche proprie, accertate alla luce delle informazioni da lui fornite
o e' legittimo che, quando ricorrono le condizioni di rilascio previste da Regolamento CE n. 810/2009, le autorita' competenti rilascino un visto uniforme al richiedente, senza precisare che vi sono obbligate, purche' la disposizione che lo consente possa essere interpretata in modo conforme ad art. 23 par. 4, art. 32 par. 1 e art. 35 par. 6 Regolamento CE n. 810/2009
o art. 24 par. 1 e art. 34 Regolamento CE n. 810/2009 devono essere interpretati nel senso che l'annullamento, da parte di un'autorita' di un paese terzo, di un documento di viaggio non comporta, automaticamente, l'invalidita' di un visto uniforme apposto su tale documento
o il combinato disposto di art. 5 par. 1 e art. 13 par. 1 Reg. CE/562/2006 deve essere interpretato nel senso che l'ingresso di cittadini stranieri nel territorio degli Stati membri non e' subordinato alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido (nota: significa che il visto valido puo' essere apposto su un documento di viaggio diverso da quello valido, comunque esibito dallo straniero)
o il combinato disposto di art. 5 par. 1 e art. 13 par. 1 Reg. CE/562/2006 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che subordina l'ingresso di cittadini stranieri nel territorio dello Stato membro interessato alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido (nota: significa che il visto valido puo' essere apposto su un documento di viaggio diverso da quello valido, comunque esibito dallo straniero)
Documentazione richiesta per il visto, in generale (torna all'indice del capitolo)
o passaporto valido (o documento equivalente); note:
- i modelli A e B per le richieste di nulla-osta ll'ingresso per lavoro riportano la seguente lista dei documenti equivalenti:
documento di viaggio per apolidi
documento di viaggio per rifugiati (e, verosimilmente, per titolare di protezione sussidiaria)
titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorita' del paese di cui sono cittadini)
lasciapassare delle Nazioni Unite
documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO
libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l'esercizio della loro attivita' professionale
documento di navigazione aerea
carta d'identita' valida per l'espatrio per i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea
carta d'identita' ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all'Accordo Europeo sull'abolizione del passaporto (Parigi 13/12/1957)
- una lista dei documenti di viaggio idonei per l'ingresso, Stato per Stato, con le relative restrizioni e' riportata in una Nota MAE
o documentazione su
- finalita del viaggio
- mezzi di trasporto utilizzati
- disponibilita mezzi sufficienti (ai sensi della Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000; nota: non definiti per lavoro subordinato) per viaggio (anche di ritorno, salvo che per ingressi per lavoro e, verosimilmente, sulla base di quanto stabilito dal DPR 334/2004, per motivi familiari) e soggiorno
- condizioni di alloggio
- assicurazione sanitaria (con copertura fino a 30.000 euro), per soggiorni di breve durata (Decisione del Consiglio europeo 9/1/2004, Telex MAE 28/5/2004, Telegramma Mininterno 1/6/2004)
o documentazione relativa ai requisiti specifici per il tipo di visto richiesto, secondo quanto indicato dal Decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con altri ministri competenti, periodicamente aggiornato; in vigore: Decreto MAE 11/5/2011
o atto di assenso all'espatrio dei minori stranieri in possesso dei requisiti previsti per ciascuna tipologia di visto, sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potesta' genitoriale che non accompagnino il minore nel viaggio o, in loro assenza, dal tutore legale, e fornito secondo le norme vigenti nel paese di residenza del minore (Decreto MAE 11/5/2011); TAR Lazio: in caso di richiesta di visto di ingresso di un minore, e' necessario, ai fini dell'ammissibilita' dellistanza, che venga comprovata, nei modi consentiti dallordinamento del paese di appartenenza, anche diversi da quelli previsti nel nostro ordinamento, la provenienza della domanda dal soggetto che allo stato esercita la tutela nei confronti del minore, e che, come tale, e' l'unico legittimato in tal senso
o esplicita autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri, ai fini dell'ingresso di minori stranieri nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea (Decreto MAE 11/5/2011)
o la pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina dei passaporti rilasciati dagli Stati membri deve essere conforme alle specifiche applicabili in base al documento n. 9303 dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO), prima parte (passaporti leggibili a macchina)
o qualora il diritto di uno Stato membro preveda che il nome di una persona e' composto dai suoi nomi propri e dal suo cognome, detto Stato membro non e' autorizzato a prevedere inoltre l'iscrizione del cognome alla nascita, ne' a titolo di identificatore primario nella casella 06, ne' a titolo di identificatore secondario nella casella 07 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto
o qualora il cognome alla nascita non debba essere riportato nelle caselle 06 o 07 del passaporto, lo Stato membro ha tuttavia la facolta' di prevedere l'iscrizione del cognome alla nascita, quale dato anagrafico facoltativo, nella casella 13 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto, a condizione che sussista un interesse generale imperativo e che la menzione di tale iscrizione sia esplicitata mediante una designazione in francese, in inglese o in spagnolo nel titolo della casella 13
Requisiti e condizioni per ciascun tipo di visto (Decreto MAE) (torna all'indice del capitolo)
o Visto per adozione (VN):
consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, presso gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione, emesso dalla competente autorita' straniera in conformita' alla legislazione locale
e' rilasciato in presenza di specifica autorizzazione nominativa all'ingresso ed al soggiorno permanente in Italia del minore straniero, adottato o affidato a scopo di adozione, rilasciata dalla Commissione per le Adozioni internazionali, secondo quanto stabilito da art. 32 e 39, lettera h L. 184/1983; al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una sentenza di adozione di un Tribunale straniero delibata in Italia, il rilascio del visto e' subordinato al rilascio del nulla-osta da parte della Commissione per le Adozioni internazionali.
o Visto per affari (VSU):
consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalita' economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale
il cittadino straniero deve esibire sufficiente documentazione atta a comprovare:
- la propria condizione di operatore economico-commerciale
- la finalita' del viaggio per il quale richiesto il visto
- il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000
- la disponibilita' di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o straniero regolarmente residente in Italia
- assicurazione sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee-guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art. 15 Regolamento CE n. 810/2009)
se il cittadino straniero viaggia per affari invitato in Italia da Ente o impresa operante in territorio nazionale, l'istanza di rilascio del visto d'ingresso deve essere accompagnata da una dichiarazione d'invito sottoscritta dall'Ente o dalla stessa impresa italiana, con la quale si indichi il periodo ed il motivo del soggiorno richiesto, e l'attivita' che sara' svolta dallo straniero invitato
il visto, in presenza di analoghi requisiti, puo' essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente
o Visto per cure mediche (VSU o VN):
consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessita' di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate
requisiti e condizioni stabiliti da art. 36 D. Lgs. 286/1998 e art. 44 DPR 394/1999; in ogni caso, il cittadino straniero che richieda il visto per cure mediche deve essere in possesso di certificazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria italiana pubblica o privata accreditata, ovvero da struttura sanitaria straniera ritenuta idonea dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, corredata di traduzione in lingua italiana, che attesti la patologia sofferta
rilasciato anche nell'ambito dei programmi umanitari di cui all'art. 36, comma 2 D. Lgs. 286/1998
per le cure mediche da prestarsi nell'ambito dei programmi d'intervento umanitario delle Regioni previsti da art. 32, co. 15 L. 449/1997 il visto e' rilasciato in presenza di specifica e nominativa attestazione rilasciata dalla competente Autorita' regionale, che certifichi l'esistenza di apposita delibera per la copertura del singolo intervento sanitario
il visto puo' essere rilasciato anche all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000; TAR Lazio: nel caso in cui le cure riguardino un minore, non ha rilievo, ai fini del rilascio del visto per motivi di cure, il rapporto di parentela tra il minore e l'accompagnatore ne' lautorizzazione all'espatrio (verosimilmente, si deve intendere: da parte del paese di appartenenza) a favore dellaccompagnatore
o Visto diplomatico per accreditamento o notifica (VN):
consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato, allo straniero titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede
rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare
le richieste di visto devono essere avanzate per le vie diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto e' sempre subordinata al preventivo nulla-osta rilasciato dal Cerimoniale Diplomatico del MAE, il quale rilascia al titolare ed al suo stretto nucleo familiare una carta d'identita', che esime dalla richiesta di permesso di soggiorno, ai sensi di quanto disposto dalle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e sulle Relazioni Consolari del 1963 (ratificate con L. 804/1967)
il visto puo' essere concesso, in casi particolari, anche allo straniero titolare di passaporto ordinario, previa specifica autorizzazione del Cerimoniale Diplomatico del MAE
o Visto per gara sportiva (VSU):
consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero, agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi, ai preparatori atletici che intendano partecipare o siano invitati a partecipare, a carattere professionistico o dilettantistico, a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive organizzate dalle Federazioni sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Olimpico nazionale Italiano, in territorio nazionale
necessaria comunicazione del CONI che attesti la notorieta' della competizione, confermi l'invito a partecipare rivolto all'atleta o al gruppo sportivo, e richieda il rilascio del relativo visto d'ingresso
la rappresentanza diplomatico-consolare fa riferimento alle liste ufficiali di nominativi dei singoli componenti la squadra o il gruppo presentate da Federazioni sportive straniere o da enti sportivi stranieri riconosciuti, che devono riportare l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi
per il rilascio del visto e' in ogni caso richiesto il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000, la disponibilita' di un alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o straniero regolarmente residente in Italia), ed il possesso di un'assicurazione sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art. 15 Regolamento CE n. 810/2009)
- il visto per gara sportiva puo' essere richiesto per una durata pari alleffettivo periodo di svolgimento della manifestazione o fino ad un massimo di 90 giorni in caso di partecipazione ad una serie di manifestazioni
- la richiesta di visto per gara sportiva e' presentata dalle federazione sportiva nazionale e deve contenere
la lista dei nominativi di atleti, tecnici, medici e dirigenti (sono esclusi familiari, giornalisti, video operatori, fotografi, supporter, sponsor e chiunque non faccia espressamente parte della delegazione sportiva), con le rispettive date di nascita, i numeri dei passaporti e la loro validita', e il ruolo di ciascun componente la delegazione
la sistemazione alloggiativa
l'indicazione del soggetto responsabile delle spese di viaggio, soggiorno e assistenza sanitaria
- le eventuali rettifiche relative ai nominativi vanno presentate tempestivamente dalla federazione sportiva nazionale al CONI (Circ. CONI 16/4/2014: al fine di evitare il ritiro del visto da parte di coloro che non sono piu' autorizzati)
- la richiesta non puo' essere avanzata per eventi dedicati a categorie master
- le federazioni sportive nazionali informano il CONI nel caso in cui vengano a conoscenza di
mancato arrivo in Italia di tutte le persone per le quali e' stato richiesto il visto
mancato rientro nel Paese di provenienza al termine della manifestazione (Circ. CONI 16/4/2014)
- il ritiro del visto sportivo e', senza possibilita' di eccezioni, personale e diretto, previa presentazione della documentazione non scaduta e completa richiesta dalla Rappresentanza diplomatica
- non e' consentito svolgere attivita' sportiva a titolo continuativo a favore di una societa' sportiva italiana per quanti siano entrati in Italia con visto turistico o con visto per gara sportiva
- in caso di prolungamento del soggiorno in Italia rispetto alla durata del visto di ingresso, e' necessario darne comunicazione alla questura territorialmente competente (nota: non si capisce su quale base possa essere consentito un tale prolungamento, se non per motivi di salute)
Circ. CONI 16/4/2014: le richieste di visto devono essere trasmesse al CONI - Area Sport e Preparazione Olimpica, per posta elettronica (visti@coni.it) o per fax (06/32723738)
o Visto per invito (VSU):
consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di particolari eventi e manifestazioni di carattere politico, scientifico o culturale
se le spese di soggiorno non risultano essere a carico dell'ente invitante, lo straniero deve dimostrare il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000, e la disponibilita' di un alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o straniero regolarmente residente in Italia)
il visto e' rilasciato, ai sensi di art. 17 D. Lgs. 286/1998, per l'esercizio del diritto di difesa, allo straniero destinatario di esplicita autorizzazione all'ingresso (nota: per motivi di giustizia) rilasciata dal Questore competente
o Visto per lavoro autonomo (VSU o VN):
consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attivita' professionale o lavorativa a carattere non subordinato
per le attivita' di cui all'art. 26 D. Lgs. 286/1998, requisiti e condizioni stabiliti da quell'articolo e da art. 39 DPR 394/1999; in particolare
- per le attivita' in cui ricorrano le condizioni previste da art. 39, co. 1 DPR 394/1999 la dichiarazione richiesta e' resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali
- per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa all'individuazione delle risorse necessarie, riguardante le attivita' ancora da intraprendere, e' resa dalle Camere di commercio competenti per territorio; per le attivita' soggette ad iscrizione negli ordini professionali, l'attestazione e' resa dai competenti ordini stessi; l'attestazione e' d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale (nota: non e' chiaro se questa soglia si applichi)
- il visto puo essere richiesto, per lo svolgimento della propria attivita', anche a stranieri che rivestano, in societa' per azioni, a responsabilita' limitata o in accomandita per azioni, gia' in attivita' da almeno tre anni, la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti; in tali casi non e' richiesta l'attestazione circa i parametri finanziari (TAR Lazio: l'elencazione dei casi e' finalizzata solo all'esenzione dalla presentazione dell'attestazione relativa ai parametri finanziari, ma non esclude che si possa operare in Italia anche tramite societa' di persone costituite da meno di tre anni, dal momento che questo e' previsto da art. 26 D. Lgs. 286/1998), ma il possesso di
certificato di iscrizione della societ nel registro delle imprese
copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della societa' alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato
dichiarazione del rappresentante legale della societa' che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
- in tutti i casi precedenti, il lavoratore deve dimostrare il possesso di
alloggio idoneo, mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero stesso, ovvero mediante dichiarazione sostituitiva resa da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo
reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; tale requisito si considera soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza (TAR Lazio: non necessariamente nel Paese di provenienza), di un reddito analogo per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della dichiarazione del rappresentante legale della societa' relativa al compenso che sara' corrisposto
nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato dalla Questura territorialmente competente, alla quale dovra' anche essere consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate
- dichiarazioni, attestazioni e documentazione sopra indicate, unitamente al nulla-osta della Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, che provvede al rilascio del visto
per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) D. Lgs. 286/1998, si applicano le condizioni di cui all'art. 40, co. 22 DPR 394/1999 e i requisiti relativi ad alloggio, reddito e possesso di nulla-osta della Questura
per gli sportivi stranieri che, ai sensi di L. 91/1981 (nota: il testo riporta erroneamente L. 91/1991), sono chiamati a svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che, corredata di nulla-osta espresso dalla Questura territorialmente competente, deve indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della societ di destinazione; tali ingressi sono consentiti nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'art. 27, co. 5-bis D. Lgs. 286/1998
per il settore dello spettacolo, il visto per lavoro autonomo, di breve o lunga durata, e' concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, o di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla RAI, da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza (TAR Lazio: legittimo il diniego se l'amministrazione da' conto della propria valutazione circa l'assenza di tali requisiti); requisiti e condizioni sono i seguenti:
- copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore (verosimilmente: "non inferiore") a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili
- copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo
- nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da richiedere dietro esibizione del contratto di lavoro
- disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile con l'esibizione di prenotazione alberghiera o con una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero, o mediante dichiarazione sostitutiva resa dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo
per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote, e' sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale (nota: disposizione in evidente contraddizione con la precedente!)
per i visti di ingresso per lavoro autonomo startup, che possono essere rilasciati (verosimilmente, nell'ambito della quota fissata dal decreto-flussi) agli stranieri che intendono costituire ed avviare sul territorio italiano un'impresa startup innovativa ai sensi di L. 221/2012 (societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi di art. 73 DPR 917/1986, avente come business esclusivo o prevalente l'innovazione tecnologica), anche avvalendosi dei servizi di accoglienza offerti dagli incubatori certificati di cui all'art. 25 co. 5 L. 221/2012 (societa' di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che offrono servizi di incubazione e accelerazione miranti a sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative), la documentazione da esibire alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente e' la seguente (Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa):
- nulla-osta concesso dal Comitato tecnico Italia Startup Visa, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico; a questo fine l'interessato compila un apposito modulo; in alternativa, il nulla-osta puo' essere concesso in presenza di una dichiarazione di un incubatore certificato, firmata dal legale rappresentante, di disponibilita' ad accogliere l'interessato presso le proprie strutture per la costituzione di una startup innovativa; il rilascio del nulla-osta del Comitato (che deve essere concesso o negato entro 30 gg dalla data di presentazione della documentazione completa) attesta l'avvenuto rilascio da parte della questura competente del nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso; per una singola startup innovativa possono beneficiare del nulla-osta del Comitato fino a un massimo di 5 individui salvo che, per circostanze eccezionali legate alla natura del progetto imprenditoriale, il Comitato tecnico acconsenta a concedere un numero maggiore di nulla-osta (comunque non superiore a 10)
- documentazione attestante la disponibilita' di risorse finanziarie, dedicate alla startup innovativa, accertate o certificate, non inferiori a 50.000 euro (da allegare anche alla richiesta inoltrata al Comitato); la documentazione deve consistere in lettere di attestazione rilasciate dalle banche presso cui i fondi sono depositati o lettere degli investitori; in caso di investimento da parte di un incubatore, rilevano anche i beni in natura messi a disposizione dall'incubatore
- documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di idonea sistemazione alloggiativa
- documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un reddito, acquisito nel precedente esercizio finanziario nel Paese di residenza, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
in tutti i casi considerati, il rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente, ai fini dell'eventuale accertamento dell'effettiva natura giuridica del rapporto di lavoro
o Visto per lavoro subordinato (VSU o VN)
consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un'attivita' lavorativa a carattere subordinato
requisiti e condizioni sono stabiliti da art. 22, 24, 27 e 27-bis D. Lgs. 286/1998 e da art. 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 31, 38, 38-bis e 40 DPR 394/1999, fermi restando gli adempimenti richiesti da art. 49 e 50 DPR 394/1999 per l'esercizio di attivita' professionali
lo Sportello Unico per l'Immigrazione provvede a comunicare alla competente rappresentanza diplomatico-consolare, con modalita' telematiche, il nulla-osta; per il settore dello spettacolo il nulla-osta, fino all'attivazione dei collegamenti telematici, e' rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale Mercato del Lavoro Div. II e dall'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo, esclusivamente in forma cartacea; per gli sportivi, la dichiarazione nominativa d'assenso e' rilasciata, fino all'attivazione dei collegamenti telematici, dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale, esclusivamente in forma cartacea
il nulla-osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione; nei casi di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998, il termine e' di quattro mesi
il visto per lo svolgimento in Italia di lavoro nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' lavorativa deve rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari
per i lavoratori marittimi stranieri destinati ad imbarcare su navi battenti bandiera italiana, fatte salve le disposizioni in materia di visti di transito, e gli stranieri dipendenti da societa' estere, destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'art. 17 L. 856/1986, il visto e' rilasciato dietro formale richiesta delle societa' armatrice, documentata con contratto di lavoro nominativo, copia del contratto d'appalto, e certificato d'iscrizione della nave nel Registro Internazionale
i requisiti e le condizioni per il rilascio del visto per lavoro subordinato, stabiliti dall'art. 27, co. 1, lettera p) D. Lgs. 286/1998, e dall'art. 40, co. 16, 17 e 18 DPR 394/1999, debbono intendersi applicabili agli stranieri destinati a svolgere attivita' sportiva, anche presso societa' non professionistiche, diverse da quelle previste da L. 91/1981; ai fini del rilascio del visto d'ingresso, il CONI provvede a trasmettere alla competente rappresentanza diplomatico-consolare la propria dichiarazione nominativa d'assenso
agli stranieri di cui all'art. 27, co. 1, lettera r-bis) D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40, co. 21 DPR 394/1999 e' rilasciato un visto per lavoro subordinato della durata minima prevista per l'ottenimento di un permesso di soggiorno che, a seguito dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro, consenta la proroga o il rinnovo dello stesso
per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari, o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, ovvero di funzionari diplomatici o impiegati amministrativi e tecnici in servizio presso le rappresentane o gli Enti stessi, di cui all'articolo 40, co. 19 DPR 394/1999, le richieste di visto devono essere avanzate con nota verbale per le vie diplomatiche, e la concessione del visto e' subordinata all'acquisizione del preventivo nulla-osta del Ministero degli affari esteri, Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
ai fini del rilascio del visto d'ingresso in favore dei docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia e di cui alla L. 103/2002, lo Sportello Unico provvede a comunicare, con modalita' telematiche, alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il nulla-osta
o Visto per missione (VSU o VN)
consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato, allo straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica, governativa o di pubblica utilita' debba recarsi in territorio italiano
accedono a tale categoria di visto gli stranieri che rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni internazionali, inviati in Italia nell'espletamento delle loro funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro attivita' e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilita' per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia
il visto puo' essere rilasciato anche in favore di giornalisti corrispondenti ufficiali da accreditare in Italia; in tal caso, le richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche, e la concessione del visto e' subordinata all'acquisizione del preventivo nulla-osta del Ministero degli affari esteri, Servizio Stampa
analogo visto puo' essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche quando quest'ultimo sia esente dal visto
o Visto per motivi familiari (VN)
consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare
per familiare straniero di cittadino comunitario o di un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano, il visto e' rilasciato alle condizioni previste dal D. Lgs. 30/2007; il visto per motivi familiari sara' anche rilasciato, in presenza di un provvedimento definitivo adottato dall'Autorita' giudiziaria italiana competente, nel caso di adozione da parte di cittadini italiani di un cittadino straniero maggiorenne; in senso contrario, Circ. MAE 6/8/2013 (segnalata da circ. Mininterno 8/8/2013) stabilisce quanto segue, in linea con le censure mosse da Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4, in relazione ai familiari di cittadini comunitari:
- dato che, a seguito delle modifiche apportate da L. 129/2011, il visto di ingresso non e' condizione perche' valga il diritto di soggiorno (e di ingresso, secondo la circolare) del familiare straniero di cittadino comunitario, ne' per la sua iscrizione anagrafica, non si procede piu' al rilascio di visti nazionali di tipo D, ai fini di soggiorni di durata superiore a 90 gg, ai familiari (nel senso del D. Lgs. 30/2007) stranieri di cittadini comunitari o di cittadini italiani
- verificato il vincolo di parentela o coniugio, puo' essere rilasciato, gratuitamente, un visto Schengen di breve durata (fino a 90 gg, tipo C) per turismo con ingressi multipli
- analogo visto sara' rilasciato, come in precedenza, a seguito di un approfondito esame della situazione personale, ai familiari per i quali ingresso e soggiorno sono "agevolati" dallo Stato
- ai fini del rilascio non vanno verificate le condizioni di vivenza a carico ne' la sussistenza di unione registrata in altro Stato (i controlli verranno effettuati nel territorio nazionale ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno); andra' pero' documentata l'appartenenza al novero di familiare con diritto o familiare agevolato (nota: senza che tale documentazione venga verificata?)
- anche in assenza degli elementi che attestino l'appartenenza a tale novero, le richieste di visto turistico potranno essere accolte se sono soddisfatti gli ordinari requisiti per tale visto
ai fini dell'ingresso al seguito, il visto del familiare al seguito del quale si vuole effettuare l'ingresso deve essere di durata non inferiore a un anno
requisiti e condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti da art. 29, co. 3, 5, 6, 7 e 8 e 29-bis D. Lgs. 286/1998 e da art. 6 DPR 394/1999
il cittadino straniero deve risultare in possesso di nulla-osta per familiare al seguito o ricongiungimento familiare, rilasciato dallo Sportello Unico e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici consolari; il nulla-osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro 6 mesi dalla data di emissione
nel caso in cui il possesso dei requisiti e il soddisfacimento delle condizioni previste non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di un'autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di art. 49 DPR 200/1967 (ora, art. 52 D. Lgs. 71/2011), sulla base dell'esame del DNA e delle verifiche e controlli ritenuti necessari, disposti in base ad art. 2, co. 2-bis DPR 394/1999; Corte App. Milano: il test del DNA va richiesto solo quando i rapporti di parentela non possono essere adeguatamente documentati o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, non potendosi in ogni caso prescindere dal principio per cui, in base ad art. 33 co. 3 L. 218/1995, lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale legge (Sent. Cass. 14545/2003)
e' onere del richiedente comprovare l'eventuale assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza per i genitori a carico di cui all'art. 29, co. 1, lettera c) D. Lgs. 286/1998
o Visto per motivi religiosi (VSU o VN)
consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi ed ai ministri di culto stranieri appartenenti ad organizzazioni confessionali, che intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attivita' ecclesiastica, religiosa o pastorale
requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
- l'effettiva condizione di religioso, o di ministro di culto nell'ambito della propria organizzazione di appartenenza
- documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attivita' addotte a motivo del soggiorno in Italia
- nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di Enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000
- assicurazione sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art. 15 Regolamento CE n. 810/2009)
in caso di invito da parte di una associazione di culto, operante di fatto in Italia e non riferibile a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato italiano o ad enti di culto riconosciuti giuridicamente, il visto e' rilasciato solo previa verifica da parte del Ministero dell'Interno della natura di culto dell'ente e della conformita' del suo statuto ai principi dell'ordinamento italiano; note:
- riconosciuta la personalita' giuridica all'associazione "Chiesa d'Inghilterra", con sede a Roma (DPR 17 luglio 2014; comunicato Mininterno 13/10/2014)
- stipulate intese con
Tavola Valdese (L. 449/1984 e L. 409/1993)
Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo giorno (L. 516/1988 e L. 637/1996)
Assemblee di Dio in Italia (L. 517/1988)
Unione delle Comunita' Ebraiche italiane (L. 101/1989 e L. 638/1996)
Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (L. 116/1995)
Chiesa Evangelica Luterana in Italia (L. 520/1995)
Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (L. 126/2012)
Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni (L. 127/2012)
Chiesa apostolica in Italia (L. 128/2012)
Unione Buddhista Italiana (L. 245/2012)
Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (L. 246/2012)
o Visto di reingresso (VN)
consente l'ingresso in territorio nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta (nota: deve intendersi "permesso UE slp", ma il riferimento al documento scaduto e' privo di senso) o permesso di soggiorno la cui validita' risulti scaduta, ovvero titolari di permesso di soggiorno in corso di validita' ma che si trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare nel territorio italiano
requisiti e condizioni sono stabiliti da art. 8 DPR 394/1999; in particolare:
- il visto e' concesso allo straniero il cui documento di soggiorno risulti:
scaduto da non oltre 60 giorni (da estendersi fino a sei mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge) e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini; in tali casi non e' richiesto il nulla-osta della questura
scaduto da oltre 60 giorni (senza limiti di tempo) e del quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini, qualora si sia allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi militari (nota: discutibile che si imponga la condizione di avvenuta richiesta del rinnovo); solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto d'ingresso e' rilasciato previo nulla-osta della questura
- il visto e' concesso, previo nulla-osta della questura, anche allo straniero privo di documento di soggiorno, perche' smarrito o sottratto
- il visto e' rilasciato anche allo straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non oltre 60 giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini, previo nulla osta della questura competente
o Visto per residenza elettiva (VN)
consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attivita' lavorativa
richieste adeguate e documentate garanzie circa la disponibilita' di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuita' nel futuro; tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell'importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000, dovranno provenire dalla titolarita' di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprieta' immobiliari, dalla titolarita' di stabili attivita' economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato
il visto puo' essere rilasciato anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, a condizione che le capacita' finanziarie siano giudicate adeguate anche per tali familiari (verosimilmente, non autorizzati a svolgere in Italia alcuna attivita' lavorativa)
o Visto per ricerca (VSU o VN)
consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero, in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese in cui e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato, il quale sia chiamato in Italia per lo svolgimento di un'attivita' di ricerca da parte di un'universita' o di un istituto di ricerca aventi i requisiti previsti dall'art. 27-ter , co. 1 e 2 D. Lgs. 286/1998
requisiti e condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dall'art. 27-ter D. Lgs. 286/1998
lo Sportello Unico comunica per via telematica alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il nulla osta per ricerca; il nulla-osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione
il visto e' rilasciato con priorita' rispetto agli altri visti
il rilascio del visto per lo svolgimento in Italia di un'attivita' di ricerca nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di ricerca dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari
o Visto per studio (VSU o VN)
consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che (L. 9/2014)[6], alle condizioni stabilite dal provvedimento di cui all'art. 46, co. 2 DPR 394/1999, intenda seguire corsi universitari
e' concesso anche, alle medesime condizioni ed in presenza di analoghi requisiti, in favore degli studenti stranieri ammessi a frequentare corsi universitari presso universita' vaticane, universita' straniere presenti in territorio nazionale, o universita' private comunque diverse da quelle indicate dal provvedimento di cui all'art. 46, co. 2 DPR 394/1999, in favore dei quali sia stato espresso esplicito nulla-osta da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese
il visto, di breve o lunga durata, e' concesso anche agli studenti stranieri:
- maggiorenni ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore
- minorenni, di eta' superiore a 14 anni, che partecipino a programmi di scambio o ad iniziative culturali che abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per Promozione del Sistema Paese, e del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (o, in luogo di quest'ultimo, dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali), nonche' nelle ipotesi ed alle condizioni previste dall'articolo 39-bis lettera c) D. Lgs. 286/1998 e dall'art. 44-bis, co. 2 lettera b) DPR 394/1999
- stranieri chiamati a partecipare ad attivita' previste nel quadro di programmi di assistenza e cooperazione del Governo italiano, nell'ambito di quanto previsto da L. 49/1987, L. 180/1992, L. 212/1992 e L. 84/2001
- stranieri che intendano fare ingresso in Italia per attivita' di ricerca avanzata o di alta cultura, non ricompresi tra le categorie di cui all'art. 27-ter D. Lgs. 286/1998
- maggiorenni che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare tirocini formativi di cui all'art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 ed all'art. 40, co. 9 lettera a) e co. 10 DPR 394/1999, nell'ambito del contingente annuale stabilito dal decreto di cui all'art. 44-bis, co. 6 DPR 394/1999; in tali casi, per il rilascio del visto per studio, le Regioni rilasciano al cittadino straniero una specifica autorizzazione
- maggiorenni che intendano seguire corsi superiori di studio diversi da quelli di cui ai punti precedenti, ma coerenti con la precedente formazione della quale si dimostri l'avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza
- maggiorenni che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare corsi di formazione professionale di cui all'art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 e all'art. 44-bis, co. 5 DPR 394/1999, nell'ambito del contingente annuale stabilito dallo stesso articolo
nei casi di studio non universitario, requisiti e condizioni per l'ottenimento del visto sono
- documentate garanzie circa il corso superiore di studio, il corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo italiano da seguire, ovvero l'attivita' di ricerca da svolgere
- adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000, ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entita' non inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente erogatore
- polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtu' di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese
- disponibilita' di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia
il visto per la partecipazione ad attivita' di studio ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento medico-sanitario che comportino l'esercizio di attivita' sanitaria, e' subordinato anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di studio rilascia una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari
il visto e' rilasciato, per il periodo necessario, anche allo straniero che ha conseguito la laurea in Italia e intenda sostenervi gli esami di abilitazione
o Visto per transito aeroportuale (VTL)
consente allo straniero specificatamente soggetto a tale obbligo (allegato IV Regolamento CE n. 810/2009: cittadini di Afghanistan, Bangladesh, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sri Lanka; art. 3 par. 2 Regolamento CE n. 810/2009: l'obbligo di visto aeroportuale puo' essere imposto anche a cittadini di altri paesi terzi, su decisione dello Stato membro interessato, in casi urgenti di afflusso massiccio di immigrati illegali; art. 3 par. 5 Regolamento CE n. 810/2009: sono in ogni caso esentati dall'obbligo di visto di transito aeroportuale a) i titolari di un visto uniforme valido, di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro, b) i cittadini di paesi terzi in possesso dei titoli di soggiorno validi, menzionati nellallegato V Regolamento CE n. 810/2009, rilasciati da Andorra, Canada, Giappone, San Marino o Stati Uniti d'America, che garantiscono il ritorno incondizionato del titolare, c) i cittadini di paesi terzi titolari di un visto valido per uno Stato membro o per uno Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d'America o che ritornano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto, d) i familiari di cittadino dell'Unione titolari di diritto di libera circolazione, f) i membri dell'equipaggio di aerei che sono cittadini di una parte contraente della Convenzione di Chicago 7/12/1944) di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali, senza entrare nel territorio italiano; l'obbligo del visto costituisce un'eccezione al diritto generale di libero transito attraverso la zona internazionale di transito degli aeroporti
rilasciato a condizione di possesso di
- passaporto valido (o documento di viaggio equivalente) munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale
- biglietto aereo o prenotazione
o Visto per transito (VSU)
consente allo straniero di attraversare il territorio nazionale nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo
concesso a condizione che
- allo straniero sia garantito l'ingresso nello Stato di destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio nazionale
- sussistano i requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un visto di breve durata per turismo
- lo straniero possegga il visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale, se richiesto
rilasciato anche ai lavoratori marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi, battenti bandiera italiana o straniera, presso porti situati nel territorio nazionale o nello spazio Schengen, a fronte di conferma della presenza della nave rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto italiana
o Visto per trasporto (VSU)
consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in Italia per brevi periodi per lo svolgimento di un'attivita' professionale connessa con il trasporto di merci o di persone, per via terrestre (autotrasportatori), o per via aerea (equipaggi di voli civili, charter o privati, diversi da quelli di linea il cui status e' regolato dalla Convenzione di Chicago 7/12/1944)
requisiti e condizioni:
- documentazione attestante la condizione professionale del richiedente
- documentazione inerente la dettagliata attivita' da svolgere in occasione del soggiorno richiesto
- possesso di adeguati mezzi di sostentamento, in ogni caso non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000
- disponibilita' di un alloggio, dimostrabile mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o straniero regolarmente residente in Italia
- assicurazione sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art. 15 Regolamento CE n. 810/2009)
lo straniero autotrasportatore titolare del visto per trasporto non e' autorizzato a condurre veicoli immatricolati in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea
o Visto per turismo (VSU)
consente l'ingresso, per un soggiorno di breve durata in Italia e negli altri Paesi Schengen, al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici; il visto puo' essere concesso a sportivi anche per brevi periodi di allenamento, in presenza di esplicito invito di societa' sportive italiane, nonche' per la partecipazione a manifestazioni sportive diverse da quelle di cui al visto per gara sportiva, in presenza di un esplicito invito in tal senso
requisiti e condizioni:
- mezzi di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000
- il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero disponibilita' di autonomi mezzi di viaggio
- disponibilita' di un alloggio, dimostrabile mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia (verosimilmente, anche da cittadino comunitario), attestante la disponibilita' del dichiarante ad offrire un alloggio in territorio nazionale al richiedente il visto (la dichiarazione ha valore solo ai fini della dimostrazione della disponibilita' di alloggio, e non ai fini della dimostrazione della disponibilita' di mezzi di sostentamento)
- assicurazione sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003
se il visto e' richiesto da un cittadino italiano o da un cittadino comunitario residente in Italia in favore di parenti entro il II grado, in possesso dei requisiti previsti, il visto per turismo e' rilasciato prescindendo dalla valutazione sul rischio che l'ingresso sia finalizzato al prolungamento illegale del soggiorno (nota: non e' chiaro in che modo il visto possa essere richiesto dal cittadino italiano o comunitario)
per minori che partecipino a programmi di accoglienza a carattere turistico-umanitario approvati dal Comitato per i minori stranieri sono richiesti anche
- l'assenso all'espatrio da parte di chi eserciti la potesta' genitoriale o del tutore
- l'autorizzazione scritta del Comitato per i minori stranieri
o Visto per vacanze-lavoro (V.N.)
consente l'ingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi di art. 27 co. 1, lettera r) D. Lgs. 286/1998 e di art. 40 co. 20 DPR 394/1999
durata massima: un anno, ferme restando le limitazioni dell'attivita' lavorativa di cui all'art. 40 co. 20 DPR 394/1999
requisiti e condizioni previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto dei parametri stabiliti da art. 2 (esistenza di alloggio idoneo e disponibilita' di mezzi per il rimpatrio) e art. 4 (disponibilita' di una somma non inferiore alla meta' dellimporto annuo dell'assegno sociale e delle somme necessarie per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno) della Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000
o Visto per volontariato (VSU o VN)
consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, e comunque per un periodo non superiore ad un anno, allo straniero, di eta' compresa tra i 20 ed i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di volontariato, ai sensi di art. 27-bis D. Lgs. 286/1998, sulla base di una apposita convenzione stipulata tra lo straniero stesso ed una organizzazione promotrice ricompresa tra quelle indicate da art. 27-bis co. 2 lettera a) D. Lgs. 286/1998
concesso allo straniero titolare di nulla osta rilasciato e trasmesso telematicamente agli Uffici Consolari dallo Sportello unico per l'immigrazione che ne ha valutato le condizioni e i requisiti, secondo quanto previsto a art.. 27-bis D. Lgs. 286/1998 e nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto annuale emanato dal Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri; il nulla-osta deve essere utilizzato entro 6 mesi
concesso anche, in presenza di una specifica segnalazione dell'Agenzia nazionale per i giovani, ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro attivita' in Italia nell'ambito del Servizio Volontario Europeo
Disposizioni particolari in
relazione agli ingressi per l'evento Expo 2015 (torna
all'indice del capitolo)
o ingresso per missione
per le seguenti categorie:
- Commissari Generali di Sezione e dei loro vice, coniugi e figli di eta' inferiore a 21 anni degli stessi, e diretti dipendenti del Commissariato Generale di Sezione (per un massimo di 10 unita' per Sezione, salva deroga per comprovate esigenze), che facciano ingresso per un periodo non inferiore ai 6 mesi e non superiore alla scadenza dell'Accordo di sede (30/6/2016); sono rilasciati gratuitamente il visto per missione e la carta MAE (che attesta la qualifica del titolare e che lo esime dal rilascio del permesso di soggiorno e, per i cittadini comunitari, dagli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007)
- personale delle Sezioni direttamente dipendente dal Commissario Generale di Sezione che non abbia diritto alla carta MAE; e' rilasciato il visto per missione (gratuitamente) e, successivamente il permesso di soggiorno (se il soggiorno e' di durata superiore a 3 mesi)
- personale di organizzazioni senza fini di lucro o di Partecipanti non ufficiali con i quali l'Organizzatore (la societa' Expo 2015) abbia stipulato un contratto di partecipazione, fornitori di servizi dei Partecipanti ufficiali e dei Partecipanti non ufficiali, espositori dei Partecipanti ufficiali e dei Partecipanti non ufficiali, persone coinvolte negli eventi artistici e culturali organizzati, all'interno del Sito espositivo, dai Partecipanti ufficiali o non ufficiali o dall'Organizzatore, giornalisti al seguito di delegazioni straniere incaricati di seguire gli eventi organizzati dai Partecipanti all'Expo 2015 e personale coinvolto in attivita' commerciali nell'ambito dell'Esposizione, autorizzato dall'Organizzatore; sono rilasciati visto (e, sucessivamente, in caso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi, permesso di soggiorno) per missione per soggiorni compresi tra 1/4/2015 e 30/11/2015 o, comunque, strettamente legati al periodo espositivo
i Commissari Generali di Sezione e i Direttori dei Partecipanti non ufficiali di ciascuno Stato comunicano ufficialmente all'Organizzatore dell'evento le richieste inclusive dei nominativi delle persone rientranti tra le categorie che possono fare richiesta del visto
le liste sono trasmesse dall'Organizzatore alle competenti Direzioni del Ministero degli Affari Esteri, per gli adempimenti relativi al rilascio dei visti di ingresso
gli stranieri interessati all'ingresso richiedono il visto di ingresso con congruo anticipo rispetto alla data di partenza prevista, presentando
- copia del passaporto con validita che superi di almeno 3 mesi la data di scadenza del visto
- foto in formato tessera
- assicurazione sanitaria di viaggio con garanzia di copertura minima pari a 30.000 euro (solo in caso di visti Schengen con durata fino a 90 giorni)
- biglietto o prenotazione aerea (il possesso di tale requisito puo' essere attestato nella richiesta ufficiale del Commissario generale di Sezione e dei Direttori dei Partecipanti non ufficiali)
- dimostrazione di disponibilita' alloggio (il possesso di tale requisito puo' essere attestato nella richiesta ufficiale del Commissario generale di Sezione e dei Direttori dei Partecipanti non ufficiali)
il visto per missione e' rilasciato con l'annotazione "EXPO 2015"
rilascio della carta MAE (nei casi previsti):
- i Commissari generali di Sezione comunicano all'Organizzatore le liste di coloro per i quali la carta MAE e' richiesta
- le liste sono trasmesse dall'Organizzatore al Cerimoniale diplomatico e la richiesta di carta MAE e' effettuata, dallo stesso Organizzatore, mediante la piattaforma telematica Cerionline, con indicazione dei dati anagrafici e dell'incarico ricoperto, e allegazione di copia del passaporto, copia del visto per missione e foto in formato tessera
- il MAE trasmette le carte MAE all'Organizzatore
rilascio del permesso di soggiorno per missione (nei casi previsti):
- il kit EXPO 2015, per la richiesta di permesso, e' disponibile presso lo Sportello Immigrazione Expo della questura di Milano, appositamente istituito presso le strutture dell'Expo, e presso il Commissario Generale Expo 2015
- contestualmente alla spedizione della richiesta dall'Ufficio postale, e' fissata la convocazione per la presentazione dello straniero presso lo Sportello Immigrazione Expo della questura di Milano, per i rilievi foto-segnaletici
o ingresso per lavoro
lavoratori stranieri impegnati nella costruzione e nell'allestimento dei padiglioni Expo, che prestino la loro attivita' dall'1/1/2014 fino al 31/3/2015, e dall'1/12/2015 fino al completo smantellamento dei padiglioni e, comunque, non oltre il 30/6/2016; previste due possibilita':
- distacco di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere
- assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia
predisposta una procedura semplificata; si applica anche nel caso di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro di stranieri legalmente soggiornati in uno Stato membro dell'Unione europea
inoltro, da parte delle aziende di una comunicazione telematica allo Sportello Unico per l'immigrazione (mediante l'apposito modulo allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)
il Commissario generale dell'Expo, il Commissario di Sezione dei Partecipanti ufficiali o il Direttore dei Partecipanti non ufficiali si fanno garanti del rispetto, da parte delle aziende, della normativa italiana in materia di condizioni di lavoro, sicurezza sul lavoro e tutela assicurativa e previdenziale, sottoscrivendo la specifica clausola di adesione (mediante l'apposito modulo allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)
la comunicazione va inviata dal legale rappresentante dell'azienda distaccante o dell'azienda distaccataria, se questa e una succursale in Italia dell'azienda straniera, o dell'azienda che procede all'assunzione; a tal fine, il legale rappresentante richiede le credenziali di accesso al Commissario generale di Sezione, o al Direttore dei Partecipanti non ufficiali del padiglione del Paese presso il quale si svolgera' la prestazione lavorativa; nel caso in cui l'assunzione o il distacco venga richiesto direttamente dall'Organizzatore, la procedura di accreditamento e la successiva comunicazione e' gestita direttamente dal Commissario generale
il visto di ingresso e' rilasciato a seguito delle verifiche effettuate dalla questura e, in relazione al rispetto della quota di ingresso, per i soli casi di assunzione da parte di aziende italiane o stabilite in Italia, dalla Direzione territoriale del lavoro di Milano
la sottoscrizione del contratto di soggiorno e' effettuata presso l'apposita sezione dello Sportello Unico, collocato nelle strutture Expo; allo straniero e' rilasciato, all'atto della sottoscrizione, il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro (Modello 209 Expo 2015), spedire tramite l'ufficio postale
contestualmente alla spedizione della richiesta dall'Ufficio postale, e' fissata la convocazione per la presentazione dello straniero presso lo Sportello Immigrazione Expo della questura di Milano, per i rilievi foto-segnaletici
o ingresso per turismo; per stranieri che intendano visitare Expo 2015; e' rilasciato un visto per turismo; l'eventuale dichiarazione di presenza puo' essere presentata presso una apposita sezione distaccata dell'Ufficio immigrazione della questura di Milano
o l'accesso al sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un "cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.; le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della Prefettura di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo del cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e societa' EXPO S.p.A.)
o per l'assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia, si compila, per la comunicazione, il modello EXPO-A (allegato)
o per il distacco di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere, si compila, per la comunicazione, il modello EXPO-D (allegato); possibile il distacco da parte di azienda straniera presso la sede dell'azienda stabilita in Italia o il distacco da azienda straniera che non ha filiali in Italia
o si procede al controllo di sicurezza da parte della questura e, nel solo caso di assunzione, all'impegno, da parte della Direzione territoriale del lavoro, del posto nell'ambito della quota programmata (che avviene automaticamente)
o successivamente, la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione
o dopo l'ingresso, il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico
o nel solo caso di assunzione, si procede alla firma da parte del lavoratore del contratto di soggiorno, con cui si assolve anche all'obbligo di invio della comunicazione di assunzione
o in entrambi i casi viene rilasciato al lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (modello 209 EXPO 2015), che sovra' essere spedito dall'Ufficio postale
Motivi di diniego (torna all'indice del capitolo)
o mancanza dei requisiti previsti (Decreto MAE 11/5/2011: in base a Regolamento CE n. 810/2009, la rappresentanza diplomatico-consolare deve valutare, ai fini del rilascio dei visti di breve durata e di quelli di lunga durata per studio, il rischio di immigrazione illegale e la presenza di adeguate garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto; per tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza, puo' essere richiesta l'esibizione di documentazione relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente, e puo' essere effettuato un colloquio con questo; in caso di riscontri negativi sull'autenticita' o sull'attendibilita' degli elementi acquisiti, la rappresentanza si astiene dal rilascio; nota: verosimilmente, significa: "la rappresentanza rifiuta il visto"); note:
TAR Lazio: il diniego e' atto a contenuto vincolato quando manchino i requisiti previsti dalla normativa (verosimilmente, quando l'assenza dei requisiti e' incontestabile; tant'e' che, secondo TAR Lazio, il diniego di visto deve essere preceduto da preavviso di rigetto, a pena di nullita' in tutti i casi in cui non ha carattere vincolato)
TAR Lazio: legittimo il diniego quando esistano fondati dubbi sulla reale identita' del richiedente, e l'amministrazione ne dia conto nella motivazione (nello stesso senso, TAR Lazio in un caso di dato anagrafico alterato e sostituzione della foto sul passaporto)
TAR Lazio: illegittimo il diniego fondato sul fatto che lo straniero abbia presentato un passaporto diverso da quello prodotto in copia all'atto della richiesta di nulla-osta all'assunzione, se lo straniero stesso ha subito e denunciato il furto del vecchio passaporto
TAR Lazio: ai fini del rilascio di visto di ingresso, l'interessato deve fornire all'amministrazione la prova delle condizioni che giustificano le finalita' del soggiorno; in particolare, per il visto d'ingresso per turismo, deve fornire gli elementi dai quali si possa ragionevolmente ritenere il proprio interesse a fare rientro nel Paese d'origine e la conseguente assenza di "rischio migratorio" (es.: esistenza di significativi legami familiari, esercizio di attivita' economiche, possesso di fonti di reddito, titolarita' di beni immobili, etc.); in questo senso, TAR Lazio, TAR Lazio (che pero' si riferisce discutibilmente al diniego di visto al genitore invitato dal figlio soggiornante per lavoro in Italia!) e TAR Lazio (secondo cui non sono sufficienti mere affermazioni prive di documentazione; nota: nel caso in specie, viene negato il visto ad una neo-laureata ucraina benestante invitata in Italia dal cognato per il battesimo della nipotina!)
TAR Lazio: legittimo il diniego di visto per turismo quando l'amministrazione ravvisi un serio rischio migratorio, non essendo stato dimostrato un effettivo interesse del richiedente a fare rientro nel suo paese al termine del periodo di validita' del visto, e ne dia conto nella motivazione del diniego (nello stesso senso, TAR Lazio); per contro, in negativo, TAR Lazio: il diniego di visto non puo' essere motivato da un riferimento generico all'esistenza di un rischio migratorio senza alcuna indicazione relativa agli elementi specifici da cui l'esistenza dello stesso e' stata desunta dall'amministrazione
TAR Lazio: illegittimo il diniego del visto per turismo in nome del semplice sospetto di un rischio migratorio quando il richiedente abbia fornito elementi atti a provare ragionevolmente la volonta' di far ritorno nel paese d'origine, senza che la validita' di tali elementi sia contestata dall'amministrazione
TAR Lazio: la mancanza di un reddito proprio in patria per una minore ancora impegnato negli studi che chieda il visto di ingresso per turismo per andare a trovare la madre nelle vacanze di Natale non e' motivo adeguato per sospettare il rischio migratorio, a fronte della verosimiglianza della motivazione alla base del viaggio, quando non sia provata l'assoluta incapacita' di mantenimento da parte dei familiari cui la minore stessa e' affidata in patri
TAR Lazio: illegittimo negare un visto sulla base del presunto richio migratorio, se l'amministrazione ha desunto tale rischio dal fatto che lo straniero, dipendente a tempo indeterminato di un istituto di credito in Marocco, ha un reddito inferiore alla media dei dipendenti di tali istituti e dal fatto che non e' proprietario di immobili, trascurando invece di valutare la titolarita' di risparmi di ammontare non trascurabile, e convocando l'interessato per un'intervista solo dopo che il periodo per il quale si chiedeva l'ingresso era scaduto; amministrazione condannata al risarcimento dei danni, dal momento che ha adottato un atto illegittimo, senza che siano stati indicati elementi idonei a comprovare il difetto di dolo o colpa (non ricorrono pero' gli estremi per risarcire il danno in via equitativa, dato che il diniego di visto turistico lede un interesse legittimo del richiedente, e non un diritto costituzionalmente garantito)
TAR Lazio: legittimo il diniego di visto per turismo se la richiedente e', in patria, casalinga ed ha il marito in Italia titolare di permesso per lavoro, essendovi un forte rischio di elusione della normativa sul ricongiungimento familiare (nota: nella sentenza si afferma che l'amministrazione ha chiarito in giudizio come si trattasse di atto con contenuto vincolato; e' pero' discutibile che una valutazione discrezionale possa essere considerata a contenuto vincolato!)
TAR Lazio: legittimo il diniego di visto per turismo, per sussistenza di un rischio migratorio, quando le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non appaiano attendibili
TAR Lazio: legittimo il diniego di visto di ingresso per turismo in caso di mancanza di redditi rilevanti in patria e di certificazione sanitaria attestante le asserite gravi condizioni della figlia del richiedente, soggiornante in Italia per residenza elettiva
TAR Lazio: in mancanza di ampie, ed autonome, risorse economiche di cui si possa ragionevolmente supporre la continuita' nel futuro e' legittimo il diniego di visto prer residenza elettiva; in particolare, il semplice possesso di risparmi, anche in misura ragguardevole, ma non tale da creare una rendita sufficiente al sostentamento, non integra il requisito relativo alla disponibilita' di risorse
TAR Lazio: il diniego del visto di ingresso per turismo ha carattere vincolato se il richiedente, non disponendo di redditi propri ne' di un lavoro ne' di beni immobili, non ha dimostrato alcuna delle condizioni atte a comprovare che nel Paese di provenienza abbia il centro dei suoi interessi e che, per questo, vi fara' ritorno al termine del soggiorno in Italia
Sent. Cons. Stato 1027/2013: legittimo il diniego di visto turistico nei confronti dei genitori di straniero regolarmente soggiornante in Italia se le fonti di reddito degli stessi genitori in patria si fondano essenzialmente sulle rimesse effettuate dal figlio e l'effettuazione ha avuto luogo solo nel trimestre precedente la richiesta di visto
TAR Lazio: legittimo il diniego di visto di ingresso per turismo, fondato sull'esistenza di un rischio migratorio, se il richiedente mostra di non conoscere la localita' di residenza della persona che intenderebbe visitare e di ignorare le generalita' di chi ha stipulato a suo favore la fideiussione bancaria
TAR Lazio: legittimo il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato motivato dalla mancata conoscenza, da parte del lavoratore, di circostanze fondamentali del futuro rapporto d'impiego, quali tipo e luogo della prestazione lavorativa, dal momento che tale ignoranza e' indicativa della non veridicita' del rapporto e non puo' ritenersi sanata dalle risultanze documentali del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico
TAR Lazio: illegittimo il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, basato sul sospetto che il nulla osta sia stato richiesto in modo strumentale per favorire il solo ingresso in Italia e non al fine di instaurare un rapporto di lavoro subordinato, se l'amministrazione non espone gli elementi che sostanziano questo sospetto
Concl. Avv. Gen. C-84/12: in base ad art. 21 co. 1 e art. 32 co. 1 lettera b) Regolamento CE n. 810/2009, le autorita', per poter negare il visto perche' manca l'intenzione dello straniero di rientrare in patria, devono prendere in considerazione tutti gli elementi necessari per garantire una valutazione oggettiva, tra i quali rientrano sia gli elementi legati alla situazione specifica del paese d'origine, sia gli elementi relativi alla situazione individuale del richiedente e ai documenti giustificativi da lui prodotti; benche' il Regolamento CE n. 810/2009 non fondi, in capo ai richiedenti, un diritto soggettivo al rilascio di un visto Schengen, gli Stati membri devono decidere delle domande di visto Schengen al termine di una valutazione complessiva della situazione, tenendo debitamente conto, oltre che delle condizioni necessarie affinche' il visto spieghi i suoi effetti nei confronti di tutti gli Stati membri dell'area Schengen, del contesto personale e umano della situazione individuale alla base di ciascuna domanda, e al termine di una procedura pienamente rispettosa dei diritti fondamentali, primo fra tutti la dignita' umana, condotta in conformita' dei principi di proporzionalita' e di non discriminazione
Sent. Corte Giust. C-491/13: art. 12 Direttiva 2004/114/CE deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro e' tenuto ad ammettere nel suo territorio uno straniero che intenda soggiornare per piu' di tre mesi in tale territorio per motivi di studio, laddove tale cittadino soddisfi i requisiti di ammissione previsti in modo esaustivo dagli articoli 6 e 7 della stessa Direttiva e tale Stato membro non faccia valere nei suoi confronti uno dei motivi espressamente indicati dalla suddetta direttiva idonei a giustificare il diniego di un permesso di soggiorno (in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-491/13: diniego legittimo solo nel caso in cui lo straniero non soddisfi i requisiti previsti dalla direttiva o esistano elementi precisi e concreti dai quali emerga un impiego abusivo o improprio della procedura stabilita dalla direttiva stessa)
o pericolo per ordine pubblico
e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o
obblighi costituzionali o internazionali); Reg.
UE 265/2010: ai fini del rilascio di un visto di lunga durata, si procede
alla verifica dell'esistenza di segnalazione per la non ammissione e alla conseguente consultazione dello Stato Schengen che
ha effettuato la segnalazione si applica; in caso di rilascio, sulla base di seri motivi, del visto, lo Stato che ha
effettuato la segnalazione la ritira, iscrivendo eventualmente lo straniero nella lista dei propri
segnalati; note:
TAR Lazio: la segnalazione per la non ammissione comporta un effetto preclusivo automatico in relazione al rilascio del visto d'ingresso (TAR Lazio: anche in caso di visto di reingresso richiesto da titolare di permesso di soggiorno), in base ad art. 5 Reg. CE/562/2006, con esclusione, pertanto, di ogni discrezionalita' in capo all'amministrazione (nello stesso senso, TAR Lazio; nota: in realta' art. 5, co. 4 Reg. CE/562/2006 prevede che l'ingresso di persona segnalata per la non ammissione possa essere autorizzato per motivi umanitari o di interesse nazionale, o in virtu' di obblighi comunitari; in senso piu' debole, TAR Lazio: il diniego, in questi casi, e' da considerarsi atto vincolato, non annullabile per il mancato preavviso di rigetto, se l'interessato ha omesso di fornire in corso di causa gli ipotetici elementi che, se considerati e ponderati da parte dell'Organo diplomatico, avrebbero potuto condurre ad un diverso esito procedimentale); eventuali diritti dell'interessato all'accertamento della correttezza dell'inserimento del suo nominativo nel SIS possono essere fatti valere nell'ambito della specifica procedura di rettifica e cancellazione prevista dall'art. 111 della Conv. Appl. Accordo Schengen
TAR Lazio: il diniego del visto quando uno o piu' Stati Schengen abbiano dato parere negativo all'ingresso per motivi di sicurezza, ancorche' tali comunicazioni siano coperte da riservatezza e il diniego manchi, in base ad art. 4, co. 2 D. Lgs. 286/1998, di motivazione, e' legittimo; e' anche atto a contenuto vincolato; nello stesso senso, TAR Lazio: il diniego e' in questo caso provvedimento vincolato, a meno che sussistano motivi umanitari, interesse nazionale o obblighi nazionali atti a giustificare il rilascio; in senso contrario, sent. Cons. Stato 2/2012: l'indicazione di una segnalazione da parte di Stato Schengen per la non ammissione, priva dell'individuazione di tale Stato Schengen, non costituisce, per la sua genericita', una motivazione sufficiente del provvedimento di rigetto del visto, ne' puo' considerarsi sufficiente la mera indicazione della procedura per ottenere le relative informazioni, dal momento che fa ritenere che le stesse informazioni non siano in possesso dell'autorita' che emette l'atto, con la conseguente impossibilita', per tale autorita', di assicurare il dovuto grado di trasparenza dell'attivita' amministrativa (nel caso in esame, si trattava di uno scambio di persona)
TAR Lazio: legittimo, perche' adeguatamente motivato, il diniego di visto di ingresso fondato sul fatto che lo straniero e' stato ritenuto "una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o per le relazioni internazionali di uno degli Stati membri"; nota: una motivazione che riporti un motivo "o" un altro sembra assolutamente imprecisa
Ord. Cons. Stato 1232/2012: legittimo il diniego del visto fondato sul fatto che il richiedente costituisce una minaccia per uno degli Stati Schengen (art. 5, co. 1 lettera e, Reg. CE/562/2006), anche in mancanza di una segnalazione al SIS (art. 5, co. 1 lettera d, Reg. CE/562/2006)
TAR Lazio: legittimo il diniego di visto per lavoro subordinato in presenza di una segnalazione al SIS, dato che il rilascio del nulla-osta all'ingresso prescinde dall'esistenza di una tale segnalazione (nota: e' una sciocchezza, dato che la questura e' tenuta ad accertarsi dell'esistenza di motivi ostativi all'ingresso del lavoratore)
TAR Lazio: la correttezza della segnalazione al SIS e dei suoi effetti deve essere fatta valere contro l'autorita' che ha proceduto a tale segnalazione; entuali diritti dell'interessato all'accertamento di tale correttezza possono essere fatti valere nell'ambito della specifica procedura di rettifica e cancellazione prevista dall'art. 111 Conv. Appl. Accordo Schengen
TAR Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita' procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di scadenza), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa
o per ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, dall'ingresso al seguito; da D. Lgs. 5/2007), esistenza di condanne, anche con sentenza non definitiva (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) o in seguito a patteggiamento, per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, liberta sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione, ovvero di condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. in materia di vendita di marchi contraffatti (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009); note:
irrilevante, ai fini del diniego, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio) o che la pena si sia estinta a seguito di indulto (TAR Lazio; sent. Cons. Stato 5863/2011: il condono di una pena per indulto non elimna il carattere ostativo della condanna ai fini del soggiorno); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum) purche' si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione (TAR Lazio), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 5148/2010, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 1031/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008, TAR Lombardia, TAR Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del permesso) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso); sent. Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne derivano
legittimo il diniego in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012)
irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)
irrilevante, in presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)
irrilevanti, in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col fratello non gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013); in senso lievemente piu' debole, Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando la condotta tenuta dopo la condanna (che non e' idonea a configurare i "sopraggiunti nuovi elementi" richiesti da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa richiesta
irrilevante, in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)
per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost. 414/2006; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3756/2011 e, in relazione a condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011); in senso opposto, Sent. Cons. Stato 2225/2013: una condanna patteggiata per reati connessi agli stupefacenti ha natura ostativa al soggiorno anche se il patteggiamento e' avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009
Sent. Cons. Stato 4848/2014: ai fini dell'ostativita' automatica delle condanne, quelle per patteggiamento sono equiparate a quelle pronunciate a seguito di dibattimento, dato che art. 445 co. 1-bis c.p.p. sancisce tale equiparazione salvo che valgano diverse disposizioni di legge
TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p. motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa all'ingresso; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 206/2013)
essendo la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermata una giurisprudenza che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia, sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana); in quest'ultimo senso, TAR Lazio: l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento lavorativo dell'interessato
Sent. Cass. 10880/2010: l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale minaccia sia concreta e attuale (nota: interpretazione assurda, e in assoluto contrasto con Sent. Cons. Stato 2580/2014, dato che equivale a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale); in senso opposto, Corte App. Bari e Trib. Nola: non puo' essere negato il nulla-osta al ricongiungimento sulla sola base dell'esistenza di condanne per reati ordinariamente preclusivi se non e' stata operato un accertamento della effettiva pericolosita' dello straniero (cosi' anche Sent. Cass. 20522/2012, che ritiene insufficiente anche una segnalazione al SIS)
o pendenza di divieto di reingresso in seguito a espulsione; nota: il divieto non si applica allo straniero espulso per ingresso o soggiorno illegali per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007); Sent. Cons. Stato 2013/2013: legittimo il diniego di nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato per uno straniero sul quale gravi, a seguito di una espulsione risalente nel tempo, un divieto di reingresso di 10 anni (incompatibile con la normativa vigente), se non e' stata chiesta l'autorizzazione al reingresso e non e' dimostrato che siano trascorsi almeno 5 anni (si applica il limite massimo previsto dalla normativa vigente) dall'effettiva uscita dall'Italia; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4023/2014 e Sent. Cons. Stato 604/2013 (che sottolinea anche come la speciale autorizzazione al reingresso, in pendenza di un divieto, si configura come atto ampiamente discrezionale); Sent. Cons. Stato 4613/2014: legittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero e' rientrato in Italia prima che fosse scaduto il divieto di reingresso associato a un precedente provvedimento di espulsione adottato a suo carico con diverse generalita'; la sopravvenuta modifica della durata del divieto di reingresso, in attuazione della Direttiva 2008/115/CE, non puo' condurre a conclusioni diverse se il reingresso e' avvenuto addirittura prima che siano trascorsi 3 anni dall'allontanamento (durata minima del divieto di reingresso); il provevdimento di diniego ha in questo caso contenuto vincolato; irrilevante il fatto che il provvedimento di diniego sia stato adottato con grande ritardo, dal momento che non e' atto a fondare un qualche affidamento nel richiedente, il cui comportamento deve considerarsi volutamente diretto a eludere e violare la normativa; Sent. Cons. Stato 4856/2014: legittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato se lo straniero ha fatto ingresso in Italia, in presenza di un divieto di reingresso non revocato per una precedente espulsione, dopo aver cambiato nome (in corrispondenza al quale ha ottenuto il nulla-osta all'ingresso e il visto), ma senza aver informato del mutamento l'autorita' italiana; Sent. Cons. Stato 4072/2014: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa in precedenza, ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni, come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE, o ha ottemperato volontariamente all'intimazione di allontanamento, nel qual caso la Direttiva 2008/115/CE esclude l'applicazione del divieto (nota: in realta', art. 11 co. 1 Direttiva 2008/115/CE non esclude del tutto tale applicazione; art. 13 co. 13 D. Lgs. 286/1998 prevede l'applicazione del divieto ad ogni caso di espulsione, ma art. 13 co. 14 prevede che in caso di rispetto del termine per lasciare volontariamente l'Italia il divieto possa essere revocato su istanza dell'interessato)
o esistenza di motivi che richiederebbero lespulsione
o esistenza di segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; DPR 394/1999: qualunque motivo – incluso, quindi, allontanamento con divieto di reingresso; motivi diversi da pericolo per ordine pubblico e sicurezza degli Stati esclusi certamente per lo straniero che chieda il visto per ricongiungimento); nota: si tratta, piu' propriamente, di un motivi di divieto di ingresso, cui consegue il respingimento, ma, verosimilmente, e' anche motivo di diniego del visto (in questo senso, TAR Lazio)
Modalita' di adozione del
provvedimento; impugnazione (torna all'indice del capitolo)
o lavoro subordinato: 30 gg; TAR Lazio: illegittimo il silenzio-rifiuto della rappresentanza diplomatica italiana in relazione alla richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato quando sia stato rilasciato e non revocato il nulla-osta all'ingresso
o lavoro autonomo: 30 gg (art. 39, co. 7 Regolamento; in contrasto, art. 26, co. 7, T.U. prevede 120 gg)
o ricongiungimento familiare: 30 gg
o visto uniforme Schengen per soggiorni di durata non superiore a 3 mesi: 15 gg di calendario; 30 gg in caso di necessita' di riesame o consultazione di altro Stato membro 60 gg in caso di necessita' di ulteriore documentazione (art. 23 Regolamento CE n. 810/2009)
o per visti uniformi Schengen per soggiorni di durata non superiore a 3 mesi, non e' ammessa la deroga (art. 32 Regolamento CE n. 810/2009); tuttavia, la motivazione e' fornita in modo sintetico, secondo il modello di cui all'Allegato VI al Regolamento CE n. 810/2009
o il MAE interpreta la disposizione relativa all'omessa motivazione nel senso di considerare la deroga come motivata da ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato ed estesa a tutti i casi di diniego, a prescindere dal motivo di diniego (risposta del 12/7/2004 ad un quesito posto da un avvocato); l'interpretazione e' illogica:
se i motivi sussistessero permanentemente, dovrebbero essere certi, e dovrebbe essere usata diversa congiunzione: "sicurezza e ordine pubblico"
se non si tratta dei motivi di diniego, ma di motivi per la deroga, si dovrebbe prevedere solo la possibilita' di questa: "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego puo' non essere motivato" (anziche' "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato ")
o TAR Lazio: condizione necessaria per la legittimita' del diniego del visto e' che la motivazione consenta all'interessato di conoscere esattamente il procedimento logico seguito e di rimediare eventualmente a mancanze o lacune, anche ai fini dell'eventuale rinnovamento del procedimento; nello stesso senso, TAR Lazio: illegittimo il diniego di visto se dalla motivazione non si puo' evincere a quali delle ragioni stabilite dall'art. 4 co. 2 D. Lgs. 286/1998 essa faccia riferimento
o TAR Lazio: legittimo il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato motivato dalla mancata conoscenza, da parte del lavoratore, di circostanze fondamentali del futuro rapporto d'impiego, quali tipo e luogo della prestazione lavorativa, dal momento che tale ignoranza e' indicativa della non veridicita' del rapporto e non puo' ritenersi sanata dalle risultanze documentali del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico
o TAR Lazio: illegittimo il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, basato sul sospetto che il nulla osta sia stato richiesto in modo strumentale per favorire il solo ingresso in Italia e non al fine di instaurare un rapporto di lavoro subordinato, se l'amministrazione non espone gli elementi che sostanziano questo sospetto
o TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio: resta impregiudicato il potere del giudice di verificare la legittimita' del diniego, formulando, ove necessario, apposite richieste istruttorie; l'Amministrazione e' tenuta ad ottemperare alle ordinanze istruttorie fornendo spiegazioni in merito alla motivazione del diniego
o TAR Lazio: legittimo il diniego quando esistano fondati dubbi sulla reale identita' del richiedente, e l'amministrazione ne dia conto nella motivazione (nello stesso senso, TAR Lazio in un caso di dato anagrafico alterato e sostituzione della foto sul passaporto)
o TAR Lazio: la correttezza della segnalazione al SIS e dei suoi effetti deve essere fatta valere contro l'autorita' che ha proceduto a tale segnalazione; entuali diritti dell'interessato all'accertamento di tale correttezza possono essere fatti valere nell'ambito della specifica procedura di rettifica e cancellazione prevista dall'art. 111 Conv. Appl. Accordo Schengen
o TAR Lazio: in caso di diniego del visto basato sul parere negativo di uno Stato Schengen motivato dal pericolo per la propria sicurezza, l'accesso agli atti e' precluso quando sia in gioco la sicurezza nazionale o la correttezza delle relazioni internazionali (nota: in questo modo, si preclude all'interessato la possibilita' di far valere ragioni relative, per esempio, a uno scambio di persona!); in senso contrario, sent. Cons. Stato 2/2012: l'indicazione di una segnalazione da parte di Stato Schengen per la non ammissione, priva dell'individuazione di tale Stato Schengen, non costituisce, per la sua genericita', una motivazione sufficiente del provvedimento di rigetto del visto, ne' puo' considerarsi sufficiente la mera indicazione della procedura per ottenere le relative informazioni (nel caso in esame, si trattava di uno scambio di persona)
o TAR Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita' procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di scadenza), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa
Ingresso nel territorio dello Stato (torna all'indice del capitolo)
o possesso del passaporto valido (o documento equivalente) e del visto, se richiesto
o possesso dei requisiti generalmente previsti per il rilascio del visto (finalita del viaggio, mezzi per viaggio e soggiorno, condizioni di alloggio; eventuali altri requisiti per lo specifico visto, ove richiesto)
o assenza di motivi ostativi allingresso (pericolo per la sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen, segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen e, in caso di ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare - da D. Lgs. 5/2007 -, condanne ostative e divieti di reingresso pendenti)
o rispetto norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale
o art. 24 par. 1 e art. 34 Regolamento CE n. 810/2009 devono essere interpretati nel senso che l'annullamento, da parte di un'autorita' di un paese terzo, di un documento di viaggio non comporta, automaticamente, l'invalidita' di un visto uniforme apposto su tale documento
o il combinato disposto di art. 5 par. 1 e art. 13 par. 1 Reg. CE/562/2006 deve essere interpretato nel senso che l'ingresso di cittadini stranieri nel territorio degli Stati membri non e' subordinato alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido (nota: significa che il visto valido puo' essere apposto su un documento di viaggio diverso da quello valido, comunque esibito dallo straniero)
o il combinato disposto di art. 5 par. 1 e art. 13 par. 1 Reg. CE/562/2006 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che subordina l'ingresso di cittadini stranieri nel territorio dello Stato membro interessato alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido (nota: significa che il visto valido puo' essere apposto su un documento di viaggio diverso da quello valido, comunque esibito dallo straniero)
o spetta allo straniero (Sent. Cass. 7668/2004 e Sent. Cass. 21185/2009) l'onere della prova della data di ingresso ai fini della dimostrazione del rispetto dei termini per la richiesta del permesso; tale data e' certificabile mediante il timbro a data sul passaporto (di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen)
o l'esibizione del passaporto con il timbro a data apposto dalla polizia di frontiera italiana in caso di ingresso da paese non appartenente all'Area Schengen, ovvero dalla polizia del paese Schengen (unitamente a copia della dichiarazione di presenza) in caso di ingresso da tale paese puo' essere richiesta da ufficiali ed agenti della P.S. per verificare la regolarita' del soggiorno di durata < 3 mesi per turismo, affari, visite o studio (L. 68/2007, decr. Mininterno 26/7/2007, circ. Mininterno 7/8/2007, interpretata alla luce di art. 11 Reg. CE/562/2006)
o art. 11, co. 2 Reg. CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo recante le stesse informazioni)
o la mancanza di timbro a data sul passaporto non prova che l'ingresso sia avvenuto con elusione dei controlli di frontiera ove lo straniero sia in possesso di regolare documentazione per l'ingresso (Sent. Cass. 6590/2007)
o il possesso di visto uniforme Schengen esclude che possa essere adottato un provvedimento di espulsione per elusione dei controlli di frontiera (Sent. Cass. 21060/2010)
Uscita e reingresso; limite alla durata delle assenze (torna all'indice del capitolo)
o certificazione rilasciata dalle autorita' accademiche italiane attestante che la frequenza all'estero di particolari corsi rientra nel piano di studi approvato o e' complementare ad esso
o idonea certificazione comprovante la regolare permanenza nell'altro Stato membro (es.: copia del permesso di soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro; nota: se il soggiorno e' stato breve, non ci sara' alcun permesso di soggiorno)
o certificazione rilasciata dalle autorita' accademiche dell'altro Stato membro che attesti il regolare svolgimento di parte del programma di studi in quello Stato
Contraffazione (torna all'indice del capitolo)
Cifre (torna all'indice del capitolo)
o adozione:
2010: 3.612
2011: 3.464
2012: 4.670
2013: 2.386
o affari:
2010: 191.612
2011: 192.391
2012: 202.779
2013: 200.937
o cure mediche:
2010: 3.103
2011: 2.299
2012: 2.831
2013: 2.380
o diplomatico:
2010: 1.065
2011: 1.179
2012: 1.292
2013: 1.499
o gara sportiva:
2010: 6.437
2011: 7.054
2012: 5.774
2013: 5.030
o invito:
2010: 22.181
2011: 19.964
2012: 22.085
2013: 19.428
o lavoro autonomo:
2010: 4.163
2011: 3.364
2012: 2.669
2013: 1.853
o lavoro subordinato:
2010: 72.360
2011: 90.483
2012: 59.923
2013: 33.236
o missione:
2010: 19.587
2011: 21.115
2012: 20.826
2013: 20.227
o motivi familiari:
2010: 91.224
2011: 83.942
2012: 81.436
2013: 76.164
o motivi religiosi:
2010: 9.762
2011: 8.685
2012: 8.819
2013: 8.449
o reingresso:
2010: 4.825
2011: 3.441
2012: 3.518
2013: 3.469
o residenza elettiva:
2010: 1.073
2011: 1.083
2012: 984
2013: 1.005
o ricerca:
2011: 275
2012: 419
2013: 448
o studio:
2010: 54.246
2011: 49.942
2012: 49.800
2013: 52.498
o transito:
2010: 19.081
2011: 19.800
2012: 19.858
2013: 20.789
o transito aeroportuale:
2010: 933
2011: 1.104
2012: 859
2013: 1.635
o trasporto:
2010: 22.338
2011: 21.693
2012: 19.012
2013: 16.152
o turismo:
2010: 1.015.304
2011: 1.183.271
2012: 1.364.147
2013: 1.657.075
o vacanze lavoro:
2010: 393
2011: 434
2012: 432
2013: 505
o volontariato:
2011: 128
2012: 261
2013: 300
o totale:
2010: 1.543.408
2011: 1.714.661
2012: 1.872.394
2013: 2.125.465
5.
Permesso di soggiorno (torna all'indice)
-
Esonero dall'obbligo di richiesta del permesso
-
Rilevamento delle impronte digitali ai fini del
rilascio
-
Requisiti e documentazione necessaria per il rilascio
del permesso
-
Modalita' di presentazione della richiesta di rilascio
-
Durata del permesso rilasciato in corrispondenza a un
visto di ingresso
-
Permessi rilasciati senza corrispondenza a un visto di
ingresso
-
Facolta' nelle more del rilascio di alcuni permessi
-
Richiesta di rinnovo del permesso
-
Rilevamento delle impronte digitali ai fini del
rinnovo
-
Requisiti per il rinnovo del permesso
-
Limiti al rinnovo del permesso
-
Modalita' di presentazione della richiesta di rinnovo
-
Diritti e facolta' nelle more del rinnovo
- Durata del permesso rinnovato
- Provvedimenti negativi; impugnazione; conseguenze
-
Ulteriori adempimenti amministrativi
-
Limitazioni della liberta' di soggiorno
- Utilizzabilita' dei permessi di soggiorno
- Conversione del permesso di soggiorno
-
Termini per l'esito delle richieste di rilascio,
rinnovo e conversione
-
Cifre
Richiesta del permesso (torna all'indice
del capitolo)
o l'onere della prova della data di ingresso (certificabile mediante il timbro a data sul passaporto) spetta allo straniero (Sent. Cass. 7668/2004 e Sent. Cass. 21185/2009; di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen)
o art. 11, co. 2 Reg. CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo recante le stesse informazioni)
Esonero dall'obbligo di richiesta del permesso (torna all'indice del capitolo)
o all'autorita' di frontiera, al momento dell'ingresso, se questo e' effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen; l'adempimento e' attestato dal timbro a data posto sul passaporto (decr. Mininterno 26/7/2007)
o al questore della provincia in cui si trova, entro 8 gg. dall'ingresso, se questo e' effettuato da un paese appartenente all'Area Schengen; la dichiarazione e' effettuata su apposito modulo (sottoscritto, per i minori, da chi esercita la potesta' genitoriale o tutoria o dall'affidatario; da allegato decr. Mininterno 26/7/2007) o, se lo straniero e' alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui e' tenuta la struttura (decr. Mininterno 26/7/2007); l'adempimento e' attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S. (decr. Mininterno 26/7/2007) unitamente al passaporto con il timbro a data apposto dall'autorita' del paese Schengen (nota: interpretazione, alla luce di art. 11 Reg. CE/562/2006, di una formulazione ambigua adottata in circ. Mininterno 7/8/2007, in base alla quale non e' chiaro se l'esibizione del timbro a data sul passaporto sia richiesta solo in caso di ingresso da frontiera esterna)
Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rilascio (torna all'indice del capitolo)
Accesso agli atti (torna all'indice del capitolo)
o i dati relativi al richiedente un titolo di soggiorno che compaiono in un documento amministrativo, in cui viene esposta la motivazione addotta dal funzionario a sostegno della bozza di decisione che egli e' incaricato di redigere nell'ambito del procedimento precedente all'adozione di una decisione relativa alla domanda di un simile titolo, ed, eventualmente, i dati che figurano nell'analisi giuridica contenuta nel documento medesimo costituiscono "dati personali" ai sensi di tale disposizione, mentre detta analisi non puo' invece ricevere, di per se', la stessa qualificazione (nello stesso senso, TAR Lazio: l'accesso ai documenti della pubblica amministrazione non puo' ritenersi consentito quando l'attivita' amministrativa non sia ancora confluita in atti e la richiesta si manifesti come tentativo di ottenere dall'amministrazione informazioni circa la sua attivita' materiale o elaborazioni di dati in suo possesso)
o il richiedente un titolo di soggiorno dispone di un diritto di accesso a tutti i dati personali che lo riguardano che siano oggetto di trattamento da parte delle autorita' amministrative nazionali; perche' questo diritto sia soddisfatto, e' sufficiente che al richiedente sia consegnata un'esposizione completa di tali dati in forma intelligibile, ossia in una forma che gli permetta di prendere conoscenza dei dati medesimi e di verificare che siano esatti e trattati in modo conforme alla suddetta direttiva, cosi' da consentirgli di esercitare, se del caso, i diritti conferitigli dalla Direttiva 95/46/CE
o il richiedente un titolo di soggiorno non puo' invocare la disposizione di cui all'art. 41 par. 2 lettera b della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che sancisce, in particolare, il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale) nei confronti delle autorita' nazionali (la disposizione puo' essere invocata solo nei confronti di istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea)
Formato del permesso (torna all'indice del capitolo)
o caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno, rilasciato conformemente ad art. 2 Regolamento (CE) n. 1030/02, e contenente gli elementi biometrici di cui all'Allegato A: elementi primari (immagine del volto) e secondari (impronte digitali di indice destro e sinistro; in caso di qualita' insoddisfacente di tali impronte o di lesioni, subentrano quelle di medio, anulare, pollice)
o si seguono, per l'acquisizione degli elementi biometrici, le istruzioni di cui all'Allegato B
o il permesso e' rilasciato su supporto di materiale plastico con microprocessore
o i dati personali ed identificativi del permesso e gli elementi biometrici primari sono conservati nell'Archivio informatizzato di cui all'art. 2 co. 1 lett. g) DPR 242/2004, per un periodo non superiore a 10 anni
o non e' consentito l'utilizzo degli elementi biometrici primari per confronti di tipo "uno a molti"
o gli elementi biometrici secondari sono conservati per il tempo strettamente necessario al completamento dei procedimenti amministrativi di rilascio o rinnovo del permesso
o abrogato il Decr. Mininterno 28/9/2009 a partire dalla completa entrata in vigore delle nuove disposizioni (non oltre il 6/11/2014); nota: disposizione transitoria conforme al parere del Garante per la protezione dei dati personali
o titolari di permesso UE slp, rilasciato dall'Italia o da altro Stato membro
o che soggiornino per lavoro stagionale
o che soggiornino per lavoro autonomo
o ammessi al di fuori delle quote in qualita' di dirigenti o lavoratori altamente specializzati, lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, lavoratori marittimi, lavoratori alle dipendenze di appaltatore, persone che svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o collocate alla pari
o che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, o hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta
o che soggiornano per protezione internazionale o hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta
o che soggiornano per motivi di studio o formazione
Requisiti e documentazione necessaria per il rilascio del permesso (torna all'indice del capitolo)
o passaporto valido (o documento equivalente) con visto (se richiesto), da cui risulti nazionalita, anno e luogo di nascita del richiedente
o disponibilita di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi familiari)
o esigenza di soggiorno per il tempo richiesto
o disponibilita di mezzi di sostentamento (indicati dalla Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000; nota: non definiti per lavoro subordinato) rapportati al numero di persone a carico
o disponibilita di ulteriori risorse
o disponibilita di alloggio
o iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, per certi permessi
o iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi
o assicurazione privata per soggiorni di durata < 3 mesi
o 80 euro per i permessi di durata superiore a 3 mesi e non
superiore a un anno
o 100 euro per i permessi di durata superiore a un anno e non
superiore a 2 anni
o 200 euro per il rilascio del permesso di soggiorno nei casi di cui all'art. 27 co. 1 lettera a) D. Lgs. 286/1998 (dirigenti o personale altamente specializzato di societa' aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede principale in uno Stato membro dellOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea)
o minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto
ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini
autorizzati un precedente soggiorno legale)
o stranieri entrati in base all'art. 29 co. 1 lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del
coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro
genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; nota: l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla
precedente e' che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso
avvenga dopo il compimento della maggiore eta')
o stranieri che entrano
in Italia per ricevere cure mediche
in base ad art. 36 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e loro accompagnatori
o stranieri richiedenti rilascio o rinnovo di permessi per asilo, richiesta d'asilo, protezione
sussidiaria, motivi umanitari (L. 94/2009); circ.
Mininterno 2/4/2012: non gode dell'esonero il familiare maggiorenne di
destinatario di protezione internazionale, dal momento che i casi di esenzione
previsti dal Decr.
Mineconomia 6/10/2011 non sono suscettibili di interpretazioni di tipo
estensivo (nota: non si tiene conto
di art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007, in base al quale i familiari del
destinatario di protezione internazionale godono degli stessi diritti di tale
destinatario)
o stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validita'
o per il 50%, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza
o per il 50%, al finanziamento delle attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, cosi' suddiviso:
20% alla missione "Ordine pubblico e Sicurezza", di competenza del Dipartimento della Pubblica sicurezza
15% alla missione "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio", di competenza del Dipartimento per le politiche del personale, finalizzata alle attivita' di competenza degli Sportelli unici
15% alla missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", di competenza del Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, per l'attuazione del DPR 179/2011 sull'Accordo di integrazione
Accordo di integrazione (torna all'indice del capitolo)
Si applica
allo straniero di eta' superiore a 16
anni che fa ingresso in Italia per la prima volta successivamente
all'entrata in vigore del Regolamento in esame (10/3/2012: 120 gg dopo la pubblicazione in G.U.) e chiede il
rilascio del permesso di durata non inferiore a un anno
Stipula contestuale alla richiesta del permesso
Sottoscrizione presso lo Sportello
Unico, ovvero, nei casi in cui la normativa prevede che la richiesta di
permesso di soggiorno venga effettuata presso le questure, in questura (circ.
Mininterno 5/3/2012); nota:
secondo circ.
Mininterno 7/3/2012 e la Brochure
Mininterno sull'Accordo di integrazione, la sottoscrizione e' effettuata
presso lo Sportello Unico solo nei casi di permesso per lavoro subordinato o
per motivi familiari
Accordo
tradotto nella lingua indicata dallo straniero o, se questo non e' possibile,
in inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a
scelta dell'interessato
Parti:
lo straniero e lo Stato (per lo Stato l'accordo e' firmato dal prefetto o da un
suo delegato)
Per il minore, l'accordo e' firmato anche dai genitori o da chi esercita la potesta' genitoriale, regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato
Impegno dello straniero:
o acquisire conoscenza della lingua (livello A2)
o acquisire una sufficiente conoscenza dei principi
della Costituzione e
dell'organizzazione delle istituzioni
pubbliche
o acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile italiana (sanita', scuola,
servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali)
o garantire adempimento obbligo di istruzione dei figli minori
o assolvere agli obblighi
fiscali e contributivi
o aderire alla Carta dei valori (Decr. Mininterno 23/4/2007) e rispettarne i principi.
Nota:
il livello A2 di conoscenza della
lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici (dal Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):
o comprensione:
ascolto:
- riuscire a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a cio' che riguarda direttamente l'interessato (per es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro)
- riuscire ad afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari
lettura:
- riuscire a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicita', programmi, menu' e orari
- riuscire a capire lettere personali semplici e brevi.
o parlato:
interazione orale:
- riuscire a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attivita' consuete
- riuscire a partecipare a brevi
conversazioni, anche senza capire, di solito, abbastanza per riuscire a
sostenere la conversazione
produzione orale:
- riuscire ad usare una
serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la propria
famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di vita, la carriera
scolastica e il proprio lavoro attuale o il piu' recente
o scritto:
produzione scritta:
- riuscire a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati
- riuscire a scrivere una lettera personale molto semplice; per esempio, per ringraziare qualcuno
Impegno dello Stato:
o favorire l'integrazione
dello straniero con ogni idonea iniziativa in collegamento con regioni e enti
locali (che possono, anche in collaborazione con i centri di istruzione per
adulti, avvalersi delle organizzazioni del terzo settore) e con organizzazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell'ambito delle rispettive competenze
e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente; in
particolare (dal modello di Accordo riportato nell'allegato
A al DPR 179/2011):
assicurare il
godimento dei diritti fondamentali e
la pari dignita' delle persone senza
distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche e condizioni
personali e sociali, e con prevenzione
di ogni forma di razzismo e di discriminazione
agevolare
l'accesso alle informazioni che
aiutano gli stranieri a comprendere i principi della Costituzione e dell'ordinamento dello Stato
garantire, con regioni ed enti locali, le norme a tutela del lavoro dipendente
garantisce il
pieno accesso ai servizi sanitari e a quelli relativi
alla scuola dell'obbligo
o assicurare la partecipazione gratuita dello
straniero, entro un mese (dal
modello di Accordo riportato nell'allegato
A al DPR 179/2011; nel testo del DPR e' scritto: entro tre mesi) dalla
stipula dell'accordo, ad una sessione di formazione civica e di informazione
sulla vita in Italia della durata di un
giorno
Al titolare di
permesso di soggiorno che autorizzi l'esercizio di attivita' lavorativa secondo
le norme del D. Lgs. 286/1998 e del DPR 394/1999 e riporti la dicitura "perm.
unico lavoro" sono fornite le informazioni sui diritti connessi alla
titolarita' di tale permesso (D. Lgs. 40/2014); circ.
Mininterno 4/4/2014: l'informazione relativa ai diritti connessi alla
titolarita' del permesso unico e' fornita nell'ambito della "Sessione di
formazione civica e di informazione"
L'accordo e' gestito dallo Sportello unico, salvo il potere decisionale del prefetto al verificarsi dell'estinzione
dell'accordo stesso; gli accordi stipulati presso la questura sono trasmessi
allo Sportello unico per via informatica
o i percorsi
di istruzione per adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli
istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati nei percorsi di cui al DPR
263/2012: percorsi di istruzione di primo livello, percorsi di istruzione
di secondo livello, percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua
italiana
o ai percorsi di istruzione di primo livello,
destinati agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che
hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e che non sono in possesso del titolo
di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (Decr.
MIUR 139/2007); nota (da Nota
ASGI "Minori stranieri e diritto allistruzione alla formazione
professionale"): in base ad art. 3 co. 2 e 3 Decr.
MIUR 139/2007, i minori possono frequentare i Centri territoriali
permanenti solo dopo il compimento dei 16 anni; alcuni protocolli e accordi a
livello locale, tuttavia, consentono l'iscrizione a tali Centri di studenti
15-enni, in particolari casi e ad alcune condizioni - ad esempio, compimento
dei 16 anni in corso d'anno scolastico, per poter sostenere l'esame finale
presso il CTP, o iscrizione nella terza classe dell'Istituto scolastico di
provenienza, o in caso di allievi seguiti dai servizi sociali, non frequentanti
e, quindi, a rischio di dispersione scolastica, o in caso di progetto didattico
individualizzato condiviso fra Istituto Scolastico di provenienza e Centro
territoriale permanente, ed eventualmente anche Enti di formazione
professionale
o ai percorsi di istruzione di secondo livello (gia'
"corsi serali"), destinati agli adulti anche stranieri, possono
iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e che, gia'
in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione,
dimostrino di non poter frequentare il corso diurno
o ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento
della lingua italiana possono iscriversi gli stranieri anche in riferimento a
quanto previsto in attuazione delle disposizioni in materia di Accordo di
integrazione e test di consocenza della lingua italiana
Durata
dell'accordo: due anni, piu' un eventuale
anno di proroga
L'accordo decade in caso di provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno
Non si stipula accordo quando lo straniero e' affetto da patologie o disabilita'
che ne limitano l'autosufficienza o
la capacita' di apprendimento,
attestate da struttura sanitaria
pubblica o da medico convenzionato
col SSN
Per i minori non accompagnati affidati o
sottoposti a tutela l'accordo e' sostituito dal completamento del progetto di integrazione di cui
all'art. 32, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998
Per le vittime di tratta, violenza o grave
sfruttamento l'accordo e' sostituito dal completamento del programma di assistenza o integrazione
sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998
Note:
o a seguito delle modifiche apportate dalla L. 129/2011 all'art. 32 D. Lgs.
286/1998, per i minori non accompagnati che siano stati affidati o sottoposti a
tutela il completamento del progetto di
integrazione non e' piu' richiesto ai fini della conversione del permesso di soggiorno
al compimento della maggiore eta'.
o non e' previsto l'esonero per lo straniero analfabeta
o non e' prevista la sostituzione dell'accordo con il
completamento del programma integrazione sociale di cui all'art. 18 D. Lgs.
286/1998 per lo straniero che abbia ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi
dell'art. 18, co. 6 D. Lgs. 286/1998
essendo stato condannato a pena detentiva per un reato commesso nella minore eta'
Lo straniero
partecipa a un corso di educazione
civica entro i tre mesi successivi alla stipula
dell'accordo (nota: secondo il modello di Accordo riportato nell'allegato
A al DPR 179/2011, entro un mese), di 5-10
ore (in un unico giorno); nel corso gli vengono forniti, anche con
materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dall'interessato (o, se
questo non e' possibile, inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese,
russo o filippino, a scelta dell'interessato; circ.
Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: il materiale didattico sia stato
preparato in diciannove lingue diverse, incluse ovviamente quelle prescritte
dal DPR 179/2011) gli elementi essenziali su
o principi della Costituzione
o organizzazione delle istituzioni pubbliche
o vita
civile in Italia (sanita', scuola,
servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali)
o diritti e
doveri degli stranieri in Italia
o facolta'
e obblighi relativi al soggiorno
o diritti e
doveri reciproci dei coniugi
o doveri dei genitori
rispetto ai figli (incluso l'obbligo di
istruzione)
o iniziative a sostegno dell'integrazione a lui accessibili nella provincia di residenza
o normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Le sessioni di
formazione civica e di informazione hanno luogo esclusivamente presso i Centri provinciali per l'istruzione degli
adulti (art. 1, co. 632 L.
296/2006); in attesa della riorganizzazione dei
Centri, di cui all'articolo 64, comma 4, lettera f) L.
133/2008, la sessione di formazione civica e di
informazione si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti; oltre
al materiale didattico predisposto dal Mininterno, tali Centri potranno
avvalersi di ulteriori strumenti
formativi predisposti dal MIUR (circ.
Mininterno 6/11/2012)
Nota: scarsa efficacia didattica di un corso di 5-10 ore concentrato in un'unica
giornata e svolto entro tre mesi
dalla stipula dell'accordo - quando ancora, cioe', lo straniero ha una conoscenza molto rudimentale della societa'
italiana
All'atto della
sottoscrizione dell'accordo, allo straniero e' assegnata una dotazione iniziale di 16 crediti (corrispondenti al
raggiungimento del livello A1 di conoscenza della lingua italiana e ad una
conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia: vedi
sotto)
Nota:
il livello A1 di conoscenza della
lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici (dal Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):
o comprensione:
ascolto:
- riuscire a riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici riferite all'interessato, alla sua famiglia e al suo ambiente, purche' le persone parlino lentamente e chiaramente
lettura:
- riuscire a capire i nomi e le parole familiari e frasi molto semplici; per esempio, quelle di annunci, cartelloni, cataloghi
o parlato:
interazione orale:
- riuscire a interagire in modo semplice se l'interlocutoree e' disposto a ripetere o a riformulare piu' lentamente certe cose ed aiuta l'interessato a formulare cio' che cerca di dire
- riuscire a porre e a rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano bisogni immediati
produzione orale:
- riuscire a usare
espressioni e frasi semplici per descrivere il luogo dove si abita e la gente
che si conosce
o scritto:
produzione scritta:
- riuscire a scrivere una breve e semplice cartolina; per esempio, per mandare i saluti dalle vacanze
- riuscire a compilare moduli con dati personali scrivendo, per esempio, il proprio nome, la nazionalita' e l'indirizzo sulla scheda di registrazione di un albergo
La mancata partecipazione al corso di educazione civica comporta la perdita di 15 punti
Se al momento
della verifica dell'accordo non e'
stato raggiunto il livello A1 di conoscenza della lingua italiana e/o non e' stata
raggiunta una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia, i punti
corrispondenti vengono decurtati; se
invece, in una delle due discipline, si raggiunge un livello superiore al minimo, i punti corrispondenti a tale livello
dovrebbero essere sommati al bonus iniziale (nota: se cosi' non fosse, la dotazione iniziale sarebbe del tutto
priva di rilevanza; la formulazione di art. 4, co. 3 DPR 179/2011 e' pero',
riguardo al caso di raggiungimento di un livello superiore al minimo, oscura)
Lo straniero acquista crediti, oltre a quelli
ottenuti con la dotazione iniziale, in corrispondenza alle seguenti circostanze
(Allegato
B al DPR 179/2011):
o conoscenza della lingua italiana (crediti non cumulabili)
livello A1
(solo lingua parlata): 10 punti
livello A1: 14
punti
livello A2
(solo lingua parlata): 20 punti
livello A2: 24
punti
livello B1
(solo lingua parlata): 26 punti
livello B1: 28
punti
livello
superiore a B1: 30 punti
o conoscenza della cultura civica e della vita
civile in Italia (crediti non cumulabili)
livello
sufficiente: 6 punti
livello buono:
9 punti
livello
elevato: 12 punti
o percorsi di istruzione
per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi
di istruzione e formazione professionale
(crediti non cumulabili; dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di
crediti per conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o di
qualifica professionale)
frequenza con
profitto di un corso di almeno 80 ore: 4 punti
frequenza con
profitto di un corso di almeno 120 ore: 5 punti
frequenza con
profitto di un corso di almeno 250 ore: 10 punti
frequenza con
profitto di un corso di almeno 500 ore: 20 punti
frequenza con
profitto di anno scolastico: 30 punti
o percorsi degli istituti tecnici superiori o di istruzione e formazione tecnica superiore (crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di
crediti per conseguimento del diploma di tecnico superiore o del certificato di
specializzazione tecnica superiore)
frequenza con
profitto di ciascun semestre: 15 punti
o corsi di studi
universitari o di alta formazione in Italia (crediti dimezzati in caso di
ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento di laurea, laurea magistrale,
specializzazione, dottorato di ricerca o titoli equiparati):
frequenza di
un anno con superamento di 2 esami: 30 punti
frequenza di
un anno con superamento di 3 esami: 32 punti
frequenza di
un anno con superamento di 4 esami: 34 punti
frequenza di un
anno con superamento di 5 esami o piu': 36 punti
frequenza di
un anno di dottorato o corso equiparato, con valutazione positiva
dell'attivita' di ricerca: 50 punti
o conseguimento di titoli di studio con valore legale in Italia, al termine di uno dei
corsi o dei percorsi di istruzione o formazione precedenti:
diploma di
qualifica professionale: 35 punti
diploma di
istruzione secondaria superiore: 36 punti
diploma di
tecnico superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore: 37 punti
diploma di laurea
o titolo equiparato: 46 punti
diploma di
laurea magistrale o titolo equiparato: 48 punti
diploma di
specializzazione o titolo equiparato: 50 punti
dottorato di
ricerca o titolo equiparato: 64 punti
o attivita' di docenza:
abilitazione
all'insegnamento: 50 punti
svolgimento di
attivita' di docenza in universita' o istituti di alta formazione (nota: per
anno?): 54 punti
o corsi di integrazione
linguistica e sociale (crediti non cumulabili tra loro ne' con quelli di
alcune voci precedenti: quelle relative a istruzione per adulti, corsi di
istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione
professionale, istruzione tecnica superiore, studi universitari, titoli di
studio con valore legale, attivita' di docenza; concorre, in misura non
precisata, all'acquisto di crediti, per gli stranieri residenti nella Provincia
di Bolzano, lo svolgimento del test di conoscenza della lingua anche in lingua
tedesca):
frequenza con
profitto di un corso di almeno 80 ore: 4 punti
frequenza con
profitto di un corso di almeno 120 ore: 5 punti
frequenza con
profitto di un corso di almeno 250 ore: 10 punti
frequenza con
profitto di un corso di almeno 500 ore: 20 punti
frequenza con
profitto di un corso di almeno 800 ore: 30 punti
o onorificenze e benemerenze pubbliche:
conferimento
di onorificenze della Repubblica: 6 punti
conferimento
di altre benemerenze pubbliche: 2 punti
o attivita'
economico-imprenditoriali:
svolgimento di
attivita' economico-imprenditoriali: 4 punti
o scelta di un medico
di base:
scelta del
medico di base: 4 punti
o partecipazione alla vita sociale:
svolgimento di
attivita' di volontariato presso associazione iscritta nei pubblici registri: 4
punti
o abitazione:
contratto
pluriennale d'affitto o d'acquisto di abitazione o accensione di un mutuo per
l'acquisto di abitazione: 6 punti
o corsi di formazione
anche nel paese d'origine:
partecipazione
con profitto a tirocini formativi o di orientamento o corsi di formazione
professionale diversi da quelli per cui e' stato autorizzato l'ingresso: 2
punti
partecipazione con profitto a programma di formazione all'estero di cui all'art. 23 T.U.: 4 punti
Note:
o la conoscenza della lingua secondo i livelli
previsti dal Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue emanato dal
Consiglio d'Europa e' comprovata dalla certificazione rilasciata dagli enti
accreditati dal MIUR o dal MAE (dovrebbe trattarsi, allo stato attuale, di
Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri) o, a
conclusione di un corso, dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
o per corsi di
integrazione linguistica e sociale si intendono i corsi tenuti in Italia o
all'estero da amministrazioni pubbliche o da istituzioni private accreditate o
autorizzate dalle amministrazioni statali, dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e Bolzano, che si concludono con certificazione non avente
valore legale in Italia
o l'iscrizione e la frequenza ai corsi di integrazione linguistica e sociale e ai percorsi per il conseguimento del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, organizzati dalle
istituzioni scolastiche, sedi dei Centri territoriali permanenti, costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione di formazione civica e di
informazione; a tal fine, i corsi devono prevedere specifiche unita' di apprendimento della durata complessiva di 10
ore con l'utilizzo dei sussidi utilizzati nel caso ordinario, programmate in
modo da consentire allo straniero di frequentarle entro i tre mesi successivi a
quello di stipula dell'accordo di integrazione; l'avvenuta partecipazione a queste unita'
di apprendimento deve essere comunicata
alla Prefettura competente secondo le modalita' previste dal protocollo
allegato alla circ. Mininterno 6/11/2012
o il titolo attestante il raggiungimento di un
livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato ad
esito dei corsi di integrazione
linguistica e sociale, costituisce documentazione idonea ai fini della
verifica e consente, altresi', allo straniero il "raggiungimento" della soglia
di adempimento di cui all'art. 6 co. 5 lettera a) DPR 179/2011 (nota: si prescinde quindi dal computo
effettivo del punteggio; non si capisce perche' una buona conoscenza della
lingua italiana debba corrispondere a una buona conoscenza della cultura
civica)
o il titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione rilasciato ad esito dei percorsi appositi costituisce
documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all'art. 6 DPR 179/2011,
e, consente, altreasi', allo straniero il "pieno raggiungimento" della soglia di adempimento di cui
all'art. 6 co. 5 lettera a) DPR 179/2011 (nota:
si prescinde quindi dal computo effettivo del punteggio; non si capisce se
l'uso dell'espressione "pieno raggiungimento" in luogo di
"raggiungimento" intenda sminuire quest'ultima, utilizzata per il
caso dei corsi di integrazione linguistica e sociale)
o le istituzioni scolastiche sedi dei Centri
territoriali permanenti promuovono progetti
pilota per la realizzazione di corsi
di integrazione linguistica e sociale, organizzati secondo le Linee
guida MIUR per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di
apprendimento della lingua italiana; la frequenza
ai corsi costituisce partecipazione
alla sessione di formazione; il titolo attestante il raggiungimento di
un livello di conoscenza della lingua non inferiore al livello A2, rilasciato ad esito dei corsi, costituisce
documentazione idonea ad attestare anche il raggiungimento di un livello
elevato di conoscenza della cultura
civica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 7 DPR 179/2011 (che spettano in caso
di raggiungimento di un numero di crediti non inferiore a 40; nota: non si capisce perche' una buona
conoscenza della lingua italiana debba corrispondere a una buona conoscenza
della cultura civica); gli Sportelli unici, all'atto della sottoscrizione
dell'Accordo di integrazione, prospettano agli stranieri la possibilita' di
optare per la partecipazione a tali corsi ove siano organizzati
Completati i
piani regionali per la formazione civico-linguistica dei migranti; includono i
corsi di integrazione liguistica e sociale (com.
Mininterno 10/12/2013)
Lo straniero perde crediti in corrispondenza alle
seguenti circostanze (Allegato
C al DPR 179/2011):
o condanne (anche non definitive, anche patteggiate) per
reati:
ammenda non
inferiore a 10.000 euro: 2 punti
arresto
inferiore a 3 mesi anche congiunto con ammenda: 3 punti
arresto
superiore a 3 mesi (nota: non inferiore?): 5 punti
multa non
inferiore a 10.000 euro: 6 punti
reclusione
inferiore a 3 mesi anche congiunta con ammenda: 8 punti
reclusione non
inferiore a 3 mesi: 10 punti
reclusione non
inferiore a 1 anno: 15 punti
reclusione non
inferiore a 2 anni: 20 punti
reclusione non
inferiore a 3 anni: 25 punti
o misure di
sicurezza personali:
applicazione
provvisoria di una misura di sicurezza ai sensi dell'art. 206 c.p. (ricovero in un riformatorio, per il minore, o in
un manicomio giudiziario, per l'infermo di mente, o in una casa di cura e
custodia, per l'alcolizzato cronico o per il tossicodipendente): 6 punti
applicazione
(anche non definitiva) di una misura di sicurezza personale: 10 punti
o sanzioni (definitive) per illeciti amministrativi o tributari:
sanzione non
inferiore a 10.000 euro: 2 punti
sanzione non
inferiore a 30.000 euro: 4 punti
sanzione non
inferiore a 60.000 euro: 6 punti
sanzione non
inferiore a 100.000 euro: 8 punti
Ai fini dell'acquisto dei crediti lo straniero deve
presentare documentazione idonea; in
mancanza di documentazione attestante la conoscenza della lingua e della cultura
civica, e' possibile sostenere un test
effettuato a cura dello Sportello Unico (gratuito,
da circ.
Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012), anche presso i centri per
l'istruzione degli adulti (nota: Circ.
Mininterno 10/2/2014 indica solo i CTP quali sedi delle sessioni di test); circ.
Mininterno 6/11/2012: lo Sportello unico informa lo straniero della
facolta' di ricorrere al test
Il test per la
conoscenza della lingua si svolge secondo le modalita' previste, per il test finalizzato al rilascio del permesso
UE slp, da art. 5 dell'Accordo quadro Mininterno-MIUR 11/11/2010 allegato a circ.
Mininterno 16/11/2010 e le indicazioni operative del Vademecum
MIUR (circ.
Mininterno 6/11/2012)
o dall'1/7/2014 il costo delle sessioni di formazione
civica e di informazione di cui all'art. 3 del DPR 179/2011 sono a carico del MIUR
o le sessioni possono essere svolte anche presso
altri enti (ad esempio, aziende o Universita'; in particolare, per gli studenti
universitari, la sessione potrebbe essere organizzata gratuitamente dall'ateneo
di iscrizione, con successiva comunicazione dei dati relativi allo Sportello
Unico) attraverso accordi sottoscritti a livello locale tra Prefetture ed ente
o, eccezionalmente, in caso di esiguo numero di partecipanti, direttamente
presso le prefetture
o il procedimento di verifica e' avviato dallo
Sportello Unico della Prefettura presso il cui territorio lo straniero e'
residente; in caso di trasferimento di residenza da una provincia ad altra, e'
richiesto lo spostamento della pratica allo Sportello Unico di nuova residenza,
attraverso l'applicativo informatico
o una nuova funzione consente di modificare
automaticamente l'indirizzo di residenza dello straniero, nel caso in cui venga
indicato alla questura competente un nuovo indirizzo in fase di richiesta di
rinnovo del permesso di soggiorno; in caso di irreperibilita' dello straniero si
puo' procedere alla proroga d'ufficio dell'accordo per un anno, secondo quanto
previsto da art. 6 co. 5 lett. b DPR 179/2011
o e' comunque possibile per lo straniero modificare
la propria residenza accedendo, con le credenziali consegnate in fase di
sottoscrizione dell'accordo, alla sezione "Accordo" al link
apposito
o lo straniero puo' chiedere la prenotazione al test,
accedendo al link
apposito e scegliendo l'ultima voce del menu "Prenotazione Test";
la prenotazione sara' inserita nella prima sessione utile non appena lo
Sportello Unico avra' caricato, nell'applicativo informatico, le sedi di
svolgimento dei test; attraverso le stesse modalita' di accesso, l'interessato
potra' verificare nei giorni seguenti la data e la sede di convocazione
o il test di conoscenza della lingua, della cultura
civica e della vita civile si tiene nei Centri per l'istruzione degli adulti
(CPIA) o nei Centri territoriali permanenti (CTP), laddove i CPIA non siano
ancora attivi
o il test e' unico, articolato in due sezioni, con
svolgimento in un'unica giornata
o il raggiungimento di un livello sufficiente di
conoscenza della cultura civica e della vita civile comporta l'attribuzione del
livello A2 ("solo lingua parlata") di conoscenza della lingua
italiana, qualora tale livello non sia stato raggiunto nella sezione relativa
alla conoscenza della lingua e lo straniero non sia gia' in possesso di un
livello superiore
o ai fini della verifica del livello B1, il test si
svolge in non piu' di due sessioni annuali e in un'unica sede per regione,
secondo il calendario fissato dai protocolli di intesa di cui all'art. 4 comma
2 dell'Accordo quadro 7/8/2012 (nota: non ancora formalizzato, alla data di
emanazione della circolare); al test accedono solo coloro che siano in possesso
di un titolo attestante il raggiungimento del livello A2, rilasciato dalle
istituzioni di cui all'art. 12 co. 1 DPR 179/2011 o dai CPIA o dai CTP, o che
abbiano superato il test di conoscenza di livello A2
o dato l'esiguo numero di richieste di prenotazione,
si prevede di programmare una sola sessione prima della fine dell'anno 2014; la
sessione potra' essere organizzata anche quando non sia raggiunto il numero
minimo ordinario di 30 stranieri
o lo straniero puo' comunque richiedere la
prenotazione del test, dalla propria area riservata di Accordo (Circ.
Mininterno 10/2/2014: lo straniero puo' richiedere di sostenere il test,
tramite il portale http://accordointegrazione.dlci.interno.it
e con le credenziali fornitegli all'atto della sottoscrizione dell'Accordo,
nella sezione "Prenotazione Test", selezionando il tasto funzionale
"Richiesta Prenotazione"; le credenziali sono recuperabili tramite lo
Sportello Unico; al primo accesso, e' chiesto allo straniero di confermare le
credenziali variando l'utenza in un indirizzo di e-mail valido); la richiesta
puo' essere effettuata, in casi particolari, anche tramite gli operatori dello
Sportello Unico
o dovranno essere previste sessioni per entrambe le
tipologie di test ("italiano/cultura civica", o solo "cultura
civica"), al fine di consentire allo straniero che sia gia' in possesso di
attestato di conoscenza della lingua di prenotare solo il test di cultura
civica
o l'eventuale superamento del test di lingua italiana
da parte del richiedente il permesso di soggiorno UE slp non vale a dimostrare
la conoscenza della lingua italiana ai fini dell'adempimento dell'accordo di
integrazione, trattandosi di test con finalita' e contenuti diversi (nota:
rilevante solo per persone che comunque non abbiano poi ottenuto il permesso UE
slp; altrimenti, non si capisce che interesse abbiano ad adempiere all'Accordo
di integrazione)
Un mese prima
che siano trascorsi due anni, lo Sportello Unico sollecita lo straniero
a presentare entro 15 gg, qualora non abbia gia' provveduto, la documentazione relativa ai motivi di acquisto dei crediti e la
certificazione relativa all'adempimento
dell'obbligo di istruzione per i figli
minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per evitare
l'inadempimento, e procede all'acquisizione
d'ufficio della documentazione relativa ai motivi di decurtazione (Circ.
Mininterno 10/2/2014: in sede di acquisizione d'ufficio della
documentazione relativa a condanne e illeciti amministrativi ai fini della
decurtazione dei crediti, l'amministrazione tiene conto dell'eventuale
sopravvenienza di esiti favorevoli all'interessato in sede di ricorso)
In caso di
permesso di durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla
verifica della partecipazione dello straniero alla sessione di educazione
civica; in caso di mancata partecipazione, si procede alla decurtazione dei 15
punti, rinviando le altre determinazioni alla fase di verifica dell'accordo
Circ.
Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: dal momento che art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009, salva
dalla revoca del permesso per inadempimento dell'accordo, e dal conseguente
allontanamento, gli stranieri che rientrino nelle categorie
"protette" dal diritto dell'Unione europea (in tutti i casi relativi
a "straniero titolare di permesso di
soggiorno per asilo, per richiesta di
asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero
titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare"), va omessa
del tutto la verifica
dell'adempimento dell'accordo in tutti i casi in cui lo straniero, al momento
in cui la verifica dovrebbe aver luogo, risulti appartenere ad una di queste
categorie (vige pero', anche per queste categorie, l'onere della sottoscrizione
dell'accordo ai fini del rilascio del permesso); nota: verosimilmente, non si procede alla verifica neanche nei
casi, esonerati dalla possibile
revoca del permesso dal DPR 179/2011,
in cui valga un esplicito divieto di
espulsione; Circ.
Mininterno 10/2/2014: gli accordi esenti da verifica sono chiusi con la
causale "Chiuso per esenzione"
Note:
o l'accertamento dei risultati conseguiti dallo
straniero comportera' un aggravio notevole del lavoro dell'amministrazione
(aumento della documentazione da
esaminare; possibilita' che il test
di conoscenza della lingua e della cultura civica sia effettuato dallo Sportello unico)
o rischia di risultare preclusa la possibilita' di ricondurre il procedimento
amministrativo di rinnovo del
permesso entro i 60 giorni (D. Lgs.
40/2014)[9] previsti
dalla legge
L'accordo e'
risolto per inadempimento quando si
verifichi una di queste condizioni:
o inadempimento dell'obbligo
di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero provi di essersi
adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo
o conseguimento di un numero di crediti < 0
L'accordo e' prorogato per un anno, e la verifica
rinviata, quando si verifichi una o piu' delle seguenti condizioni:
o conseguimento di un numero di crediti > 0 e < 30
o mancato
raggiungimento del livello A2 della conoscenza della lingua
italiana parlata
o mancato
raggiungimento di un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia
L'accordo e'
estinto per adempimento negli altri casi
Le decisioni
di risoluzione o di estinzione dell'accordo sono adottate
dal prefetto o da un suo delegato
La risoluzione
dell'accordo per inadempimento
determina la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di
soggiorno e l'espulsione dello
straniero, salvo che lo straniero
appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di espulsione
Nei casi in
cui sia vietata l'espulsione, della risoluzione
dell'accordo per inadempimento
l'autorita' competente tiene conto
quando debba adottare provvedimenti
discrezionali di cui al Testo unico sull'immigrazione
Nota:
nel testo del DPR 179/2011 non e' disciplinato correttamente il caso di
esaurimento completo dei crediti: la legge prevede (art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) che non
si proceda ad allontanamento dello
straniero, non solo nei casi in cui valga un esplicito divieto di espulsione,
ma in tutti i casi relativi a "straniero titolare di permesso di soggiorno
per asilo, per richiesta di asilo, per protezione
sussidiaria, per motivi umanitari,
per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta
di soggiorno per familiare straniero
di cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero
titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare" (nota: si tratta di tutti i casi in cui la posizione dello
straniero e' regolata dalla legge in modo conforme a specifiche direttive
europee); tuttavia, circ.
Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012 fa riferimento corretto a tutte le categorie previste da art. 4-bis D. Lgs. 286/1998 e invita le prefetture ad omettere del tutto la verifica
dell'adempimento dell'accordo in tutti i casi in cui lo straniero, al momento
in cui la verifica dovrebbe aver luogo, risulti appartenere ad una di queste
categorie (vige pero', anche per queste categorie, l'onere della sottoscrizione
dell'accordo ai fini del rilascio del permesso)
Allo straniero
che raggiunga o superi i 40 crediti sono concesse, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per la partecipazione ad attivita' culturali o formative,
erogate da soggetti appositamente individuati dal Ministro del lavoro
Nota:
allo straniero che raggiunga risultati molto buoni si riservano vantaggi insignificanti piuttosto che facilitaziomi - per esempio - rispetto
all'ottenimento di un permesso di lunga
durata o alla naturalizzazione
In caso di proroga di un anno
o la decisione relativa alla proroga e' comunicata allo straniero
o un mese prima della scadenza dell'anno di proroga,
viene data comunicazione allo
straniero dell'avvio della verifica finale
o la valutazione
e' effettuata con riferimento all'intero
triennio (non e' chiaro, pero', se si proceda ancora alla verifica del
rispetto dell'obbligo scolastico)
o si applicano le disposizioni relative all'estinzione per adempimento e alla risoluzione per inadempimento
o se si verifica ancora una delle condizioni che in
sede di prima valutazione determinerebbero la proroga, il prefetto risolve
l'accordo decretandone l'inadempimento
parziale; di tale inadempimento parziale l'autorita' competente tiene conto quando debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al
D. Lgs. 286/1998
Nota:
se il livello A2 (20 crediti) e il
livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civica (6 crediti) sono alla portata dello
straniero, questi ottiene, con la semplice scelta del medico di base (4 crediti), 30 crediti (ne ottiene
addirittura 40 se e' corretta l'interpretazione data sopra di art. 4, co. 3);
in condizioni normali (assenza di sanzioni rilevanti), quindi, il discrimine tra adempimento e inadempimento
parziale e' rappresentato solo
dal raggiungimento dei livelli richiesti di conoscenza della lingua e di educazione civica
Note:
ai fini delle norme sull'immigrazione
o la discrezionalita' rileva solo ai fini
dell'applicazione dell'art. 9 (Permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), co. 4, 10 e 11 D. Lgs.
286/1998 o, piu' raramente, dell'applicazione di art. 9-bis (stranieri in
possesso di un permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro), co. 6 D. Lgs.
286/1998
o se lo straniero non e' pericoloso per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato, il livello di inserimento e' irrilevante,
e il rilascio del permesso UE slp e' automatico, in presenza dei requisiti
o la valutazione
discrezionale dell'inserimento puo' giocare solo quando vi sia una minaccia
per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o la sicurezza pubblica; in quel caso,
l'inadempimento parziale potrebbe favorire
l'adozione del provvedimento negativo
L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, su richiesta,
quando sussista un legittimo impedimento,
opportunamente documentato, derivante da
o gravi motivi di salute (certificati dalla struttura sanitaria pubblica o da medico
convenzionato con il SSN)
o gravi motivi di famiglia
o motivi di lavoro
o frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento o
orientamento professionale
o motivi di studio
all'estero
I dati
relativi all'accordo sono inseriti in una anagrafe
apposita presso il Ministero dell'interno, cui possono accedere gli sportelli
unici e le questure, gli uffici competenti per le regioni a statuto speciale e
per le province di Trento e Bolzano, i Ministeri competenti e altri soggetti
eventualmente indicati con decreto del Ministro dell'interno; si applicano le
misure a tutela della privacy
Lo straniero
ha la possibilita' di verificare lo stato dei crediti e aggiornare i dati
relativi ai recapiti per le comunicazioni (circ.
Mininterno 5/3/2012) attenendosi alle Istruzioni
Mininterno per la visualizzazione dello stato dell'accordo
Circ.
Mininterno 10/2/2014: se l'indirizzo di e-mail dello straniero non e' di
tipo PEC, la notifica dei provvedimenti e' effettuate con raccomandata con
ricevuta di ritorno
Il prefetto puo' stipulare accordi con istituzioni scolastiche e
universitarie, con le Regioni e con gli enti locali (anche con riferimento al
riconoscimento delle attivita' di formazione linguistica e di orienamento
civico) per la realizzazione delle sessioni
di educazione civica e per l'effettuazione dei test di conoscenza della lingua, della cultura civica e della vita
sociale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente
Il Consiglio territoriale e la Consulta per gli stranieri analizzano
il fabbisogno formativo degli stranieri, allo scopo di promuovere iniziative a sostegno dell'integrazione
Circ.
Mininterno 6/11/2012: il Consiglio territoriale promuove progetti pilota di informazione per
illustrare le modalita' di adempimento di quanto previsto dal DPR 179/2011
anche in collaborazione con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
Modalita' di presentazione
della richiesta di rilascio (torna all'indice del capitolo)
o richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso per adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, lavoro (autonomo, subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi familiari (salvo che in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio, tirocinio/formazione professionale, turismo
o richiesta presentata in questura nei casi di permesso per affari, asilo politico, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito, minore eta, motivi familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi umanitari, status apolidia, vacanze lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente menzionato
o assistenza gratuita da parte di Comuni e patronati per la predisposizione delle istanze
o in caso di ingresso per lavoro subordinato o per ricongiungimento familiare, l'istanza di rilascio del primo permesso e' predisposa dallo Sportello Unico
o si utilizza un apposito kit giallo-verde reperibile, gratuitamente, presso tutti gli uffici postali presenti sul territorio nazionale, contenente il Modello 209, modulo 1 (per la richiesta) e modulo 2 (per l'attestazione del reddito)
o la richiesta va spedita dall'interessato in busta (presentata aperta; da com. Mininterno 11/12/2006) contenente tutta la documentazione necessaria e, in caso di richiesta relativa al permesso in formato elettronico, la ricevuta di un versamento di euro 27.50 (Decr. Ministero dell'economia e delle finanze 4/4/2006; bollettino in distribuzione presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle domande); ulteriori costi: marca da bollo da euro 16,00 (art. 7-bis co. 3 L. 71/2013 e circ. Mininterno 27/6/2013)[10], euro 30 alle Poste (da Decr. Mininterno 12/10/2005)
o l'impiegato postale verifica che nella busta sia presente tutta la documentazione specificamente richiesta (da com. Mininterno 11/12/2006; circ. Poste 9/2/2011: a seguito di indicazioni del Mininterno, sufficiente inserire nel kit la fotocopia delle sole pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici dello straniero; richiesto comunque il controllo preliminare della presenza del visto sul passaporto) e, identificato lo straniero, gli rilascia ricevuta che, esibita con il passaporto o documento equipollente, dimostra la legittimita' del soggiorno
o moduli analizzati dal Centro Servizi amministrativi delle Poste e spediti alle questure competenti; dati elettronici inviati al centro informativo del Mininterno, che controlla i precedenti penali del richiedente (da com. Mininterno 11/12/2006)
o la questura controlla l'adeguatezza della documentazione; in caso di carenze, puo' chiedere all'interessato un'integrazione della documentazione (da com. Mininterno 11/12/2006); TAR Lazio: il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione non e' motivo sufficiente per il rifiuto del permesso quando essa sia da imputare ad un disguido nel deposito della documentazione presso l'ufficio competente
o lo straniero e' convocato in questura, mediante raccomandata, per la rilevazione delle impronte digitali (da com. Mininterno 11/12/2006; TAR Sicilia: legittima l'archiviazione della richiesta di permesso in caso di mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di ripetuta convocazione; TAR Campania: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per mancato ottemperamento all'invito a presentarsi per il fotosegnalamento, se l'amministrazione non prova di aver consegnato l'invito ne' espone i motivi che hanno reso impossibile la consegna, e se ha omesso di provvedere alla notifica della comunicazione di avvio del procedimento in ragione di una presunta irreperibilita' dell'interessato, non sostenuta da alcuna prova); nota: verosimilmente, solo per i soggiorni per cui e' prevista tale rilevazione
o in questura, lo straniero consegna 4 foto tessera su sfondo bianco, e gli viene notificata la data di una seconda convocazione per la consegna del permesso o la notificazione del diniego (da com. Mininterno 11/12/2006); Circ. Mininterno 24/7/2000: sono ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la liberta' di culto e di religione, le fotografie da inserire nei documenti di identita' o nei permessi di soggiorno in cui la persona e' ritratta con il capo coperto da indumenti indossati, purche' i tratti del viso siano ben visibili (il turbante, il chador o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono infatti parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, purche' mantenga il volto scoperto; occorre comunque verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno)
o ai figli minori di 14 anni, iscritti o da iscrivere sul permesso di soggiorno elettronico di uno dei genitori e' rilasciata una tessera complementare ("carta minore"), che costituisce un allegato del titolo del familiare (non e' assimilabile a documento di viaggio o di riconoscimento, e non costituisce, singolarmente, un titolo valido per il soggiorno in Italia, ne' per l'attraversamento delle frontiere; la mancata esibizione all'atto del reingresso in Italia non e' motivo di respingimento)
o lo straniero puo' controllare per via telematica lo stato di avanzamento della pratica
o corredate, nel caso di stranieri detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione
o depositate esclusivamente presso lufficio postale ubicato in prossimita della struttura stessa
o presentate da personale appositamente individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
Durata del permesso rilasciato in corrispondenza a un visto di ingresso (torna all'indice del capitolo)
o lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: < 2 anni
o lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari a durata del rapporto, ma comunque < 1 anno
o lavoro autonomo: < 2 anni
o studio e formazione: > durata del corso di studi presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o del corso di formazione debitamente certificata, salva la verifica annuale di profitto definita dal regolamento di attuazione (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013; in base ad art. 9 co. 2 L. 128/2013, la disposizione entrera' in vigore solo a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge; fino ad allora, il permesso sara' rilasciato con durata < 1 anno)
o familiari: come per il familiare (o affidatario) titolare del diritto al ricongiungimento, ma comunque < 2 anni (il limite di 2 anni non si applica nel caso di familiari del titolare di permesso per ricerca scientifica - da D. Lgs. 17/2008 - o di Carta Blu UE - D. Lgs. 108/2012 -; il limite si applica, pero', ai familiari del titolare di permesso UE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE", coerentemente col fatto che tale permesso UE slp e' di durata illimitata); al figlio minore ultra-14-enne e al titolare di permesso per affidamento (minore affidato a comunita familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/1983): fino al compimento dei 18 anni (?)
o lavoro stagionale: < 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo); dopo due anni di lavoro stagionale, possibilita di permesso per 3 annualita per lavoro stagionale (visto rilasciato ogni anno; durata per ciascun anno pari a quella dellultimo dei due anni precedenti), revocato in caso di abuso da parte dello straniero, ovvero in caso di mancata presentazione del titolare, al posto di frontiera esterna al termine della validita annuale e alla data di reingresso prevista dal visto (nota: disposizione troppo rigida)
o volontariato: di norma < 1 anno (al piu', comunque, 18 mesi; D. Lgs. 154/2007)
o ricerca scientifica: pari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008)
o altri motivi (es.: cura): < documentate esigenze
Permessi rilasciati senza
corrispondenza a un visto di ingresso (torna all'indice del
capitolo)
o richiesta asilo: 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di titolare di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale; rinnovabile per 6 mesi qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione e il ritardo non possa essere addebitato al richiedente asilo; rilasciabile e rinnovabile anche in caso di cessazione dello stato di ospitalita' obbligatoria in centro di accoglienza per richiedenti asilo, o di ricorso per il quale valga automaticamente o sia stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato
o asilo: 5 anni
o protezione sussidiaria: 5 anni (D. Lgs. 18/2014)[11]
o acquisto cittadinanza o dello status di apolide (per lo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo): durata procedimento concessione o riconoscimento
o emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti
o motivi di giustizia (su richiesta dellautorita giudiziaria, nel caso in cui la presenza dello straniero sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allart. 380 c.p.p. o allart. 3 L. 75/1958): 3 mesi, prorogabili (TAR Lombardia: la valutazione circa l'indispensabilita' della permanenza dello straniero per motivi connessi con il procedimento spetta all'autorita' giudiziaria, a quella amministrativa spettando solo il compito di prendere atto della circostanza e non rinnovare il permesso in caso di valutazione negativa; il permesso per motivi di giustizia non e' convertibile)
o per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6 (anche per vittime di violenza domestica, in base ad art. 18-bis, e per vittime di grave sfruttamento lavorativo, in base ad art. 22 co. 12-quater), art. 18 (per protezione sociale), art. 19, co. 1, T.U. o L. 155/05 (per sicurezza pubblica); il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore secondo le modalita' previste nel regolamento (L. 129/2011): previo parere della Commissione territoriale o acquisizione dallinteressato di documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono lallontanamento; note:
Relazione illustrativa del DPR 334/2004 e circ. Mininterno 4/3/2005 interpretano, illogicamente, che per il rilascio di permesso ex art. 5, co. 6 e necessario il parere della Commissione territoriale, la certificazione prodotta dallinteressato al di fuori della procedura di asilo essendo rilevante solo se relativa a persecuzione, non se relativa a motivi diversi, quali disastri naturali)
Trib. Torino: dato che art. 5 co. 6 d.lgs. 1998/286 fa riferimento a seri motivi, in particolare di carattere umanitario "o" risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, i motivi umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all'esigenza di tutela del diritti umani imposta in via generale da art. 2 Cost.; l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa ma nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessita' di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo (nel caso in esame, si trattava di un cittadino del Mali emigrato in Libia per ragioni economiche gravi, il quale, scoppiata la guerra in Libia, ha perso il lavoro ed e' venuto in Italia a cercarne: il suo rimpatrio lo metterebbe nell'impossibilita' di risolvere la sua gravissima situazione economica)
Trib. Prato: la ratio della protezione umanitaria va rintracciata, al di la' delle singole ipotesi contemplate, da considerarsi meramente esemplificative, in una condizione di particolare vulnerabilita' del richiedente che trovano nell'art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 una di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutti quei casi concreti che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa, ma nei quali ricorrono situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie, protette, in via generale, da art. 2 Cost.; la fattispecie di cui all'art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 e' assolutamente generica e si riempie di contenuti solo mediante rinvio a norme di diritto internazionale, costituzionali ed interne, che rappresentano il sistema di riferimento per i diritti umani fondamentali; non e' necessario, ai fini del rilascio di un permesso per motivi umanitari, adire la Commissione territoriale; in ordine all'onere della prova, si applica il regime probatorio attenuato, nell'ambito del quale particolarmente pregnante e' il potere officioso riconosciuto al giudice chiamato a cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione invocata; la condizione giuridica del richiedente un permesso per motivi umanitari e' parificabile a quella dello straniero regolarmente soggiornante;
Sent. Cass. S.U. 19393/2009: il rilascio del permesso per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6 (tra i quali rientrano quelli contemplati da artt. 18 e 19 D. Lgs. 286/1998) corrisponde alla tutela di un diritto fondamentale della persona e ha natura dichiarativa, non costitutiva (competenza del giudice ordinario; nello stesso senso, TAR Sicilia)
TAR Piemonte: un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998 puo' essere rilasciato a una cittadina di etnia Rom soggiornante da lunghissimo periodo in Italia e priva di legami col paese d'origine, alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali derivanti dalla tutela del diritto all'unita' familiare sancito da art. 29 Cost. e art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 (previa domanda di asilo, per consentire una pronuncia della Commissione territoriale, da Com. Prefettura Roma; nota: a prescindere dai motivi umanitari in gioco) potrebbe essere rilasciato ai Rom irregolarmente soggiornanti a Roma in base a un accordo raggiunto col Prefetto di Roma nell'ambito del Piano Nomadi del Comune di Roma (da un comunicato Integra)
un permesso per motivi umanitari e' stato rilasciato anche a stranieri che si erano resi benemeriti per atti di eroismo (comunicato Stranieriinitalia e comunicato Stranieriinitalia) o per aver sventato una rapina (comunicato Stranieriinitalia)
o per residenza elettiva, in presenza di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del DPR 334/2004) in Italia; nota: e' possibile, ovviamente, anche il rilascio di permesso per residenza elettiva in seguito a ingresso per questo motivo (che richiede la dimostrazione di disponibilita' di risorse cospicue, con previsione di diverse fonti possibili); TAR Emilia Romagna: lo straniero che percepisca una pensione (inclusa una rendita INAIL per infortunio sul lavoro) in Italia ha diritto ad ottenere un permesso per residenza elettiva, se non ricorrono motivi ostativi e sempre che si trovi in Italia in condizioni di soggiorno legale
o per assistenza minore, al familiare del minore soggiornante in Italia nei casi in cui il Tribunale per i minorenni ne autorizzi lingresso e/o il soggiorno per un periodo di durata determinata per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo unico (art. 31, co. 3, T.U. e D. Lgs. 5/2007)
o per integrazione del minore, previo parere del Comitato minori stranieri, ai minori che si trovino nelle condizioni di cui allart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U.:
essere stati identificati inizialmente come minori non accompagnati
essere stati affidati ai sensi della L. 184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) soddisfare le condizioni di integrazione (verosimilmente, arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio; rilevante linserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)
o per minore eta', al minore cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000)
o per motivi familiari, al coniuge o parente entro il secondo (L. 94/2009) grado conviventi di cittadino italiano (art. 28, co. 1, lettera b, Regolamento); circ. Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (in senso opposto, Sent. Cass. 4752/2012: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, per un familiare di italiano di grado superiore al secondo, l'amministrazione essendo tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo, quand'anche sopravvenuta, e non gia', salvo che espresse norme statuiscano diversamente, quella in vigore al momento dell'avvio del procedimento)
o per cure mediche alla donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi il bambino cui provvede (art. 28, co. 1, lettera c, Regolamento) e al marito convivente della donna (Sent. Corte Cost. n. 376/2000); lo straniero inespellibile per la necessita' di ricevere cure ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno idoneo a regolarizzare la propria situazione (TAR Veneto, con riferimento a persona necessitante di trattamento emodialitico; nello stesso senso, TAR Veneto, TAR Lazio, TAR Liguria, TAR Lombardia, TAR Sicilia); in senso parzialmente diverso, Sent. Cons. Stato 5286/2011, TAR Veneto e TAR Lazio, secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione atipica che lo renda inespellibile per il periodo durante il quale necessita di cure (TAR Lazio fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la questura di Roma ha rilasciato un permesso per motivi umanitari; Trib. Trieste riconosce il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente asilo, ritenuto non credibile, ma necessitante cure mediche; Trib. Milano: riconosciuta la protezione umanitaria a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine pubblico, desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto alla revoca della protezione sussidiaria); in senso ancora piu' forte, Trib. Prato: ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione territoriale e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato regolare, lo straniero che si trovi in grave situazione di salute e nell'impossibilita' di ricevere le cure adeguate in patria; in senso meno preciso, Sent. Cons. Stato 5328/2014: benche' art. 35 D. Lgs. 286/1998 non costituisca il presupposto per la necessaria concessione del permesso di soggiorno per cure mediche (se cosi' fosse, si potrebbe prestare ad un uso strumentale e opportunistico di un diritto fondamentale e anche all'aggiramento delle procedure previste per l'ingresso per cure mediche), e' compito dell'Amministrazione valutare attentamente tutte le circostanze che connotano casi cosi' complessi (nel caso in specie, uno straniero entrato in Italia illegalmente e necessitante un trapianto di rene) e comportarsi di conseguenza nei limiti della discrezionalita' che la legge consente e delle valvole di flessibilita' che le norme stesse presentano (in particolare, dando rilievo, come nel caso in esame, alla presenza di familiari in Italia ai fini del rilascio di un permesso per motivi familiari); in senso piu' debole, TAR Umbria: il rilascio del permesso non deve considerarsi automaticamente precluso per il fatto che lo straniero si trovi gia' sul territorio dello Stato, benche' possa esserlo per l'esistenza di un motivo ostativo; in senso molto piu' debole, Sent. Cons. Stato 3488/2014: allo straniero che non possa essere allontanato per la necessita' di ricevere cure mediche il permesso va rilasciato solo in circostanze eccezionali e gravissime connesse allo stato di salute dell'interessato, al tipo di intervento e ai tempi che esso richiede
o per affidamento, al minore straniero affidato a comunita di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/1983
o per ricerca scientifica, allo straniero soggiornante regolarmente ad altro titolo (diverso da richiesta di asilo o protezione temporanea) che abbia ottenuto il nulla-osta per ricerca scientifica ovvero allo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro dell'UE che intenda proseguire la ricerca iniziata in quello Stato (D. Lgs. 17/2008)
o Carta Blu UE, allo straniero legalmente soggiornante ad altro titolo (diverso da protezione temporanea o internazionale, richiesta di protezione temporanea o internazionale, ricerca scientifica, lavoro stagionale) che siano assunti come lavoratori altamente qualificati
o per qualunque motivo, allo straniero titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro che sia in possesso dei requisiti corrispondenti e, in caso di soggiorno per motivi diversi da lavoro, formazione o studio, di risorse non inferiori al doppio della soglia prevista per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
Facolta' nelle more del rilascio di alcuni permessi (torna all'indice del capitolo)
o puo' esercitare l'attivita'
lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 9-bis D.
Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche Mess.
INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess.
INPS 6449/2008), fino ad
eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro,
con l'indicazione dell'esistenza dei motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un
preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a
condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche da Direttiva
Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ.
Mininterno 9/2/2006, e par.
Mingiustizia)
abbia richiesto il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D. Lgs. 286/1998 non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve intendere, pero', sottinteso)
sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio
o puo' ottenere l'iscrizione
anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/4/2007)
il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)
o puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ. Minsalute 17/4/2007)
o puo' sostenere gli esami di guida
e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di
abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di esibizione della
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo
relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio
(circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso
in esonero dallobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso
avvengano con attraversamento di soli
valichi di frontiera esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi
tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del
soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di
frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
o puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/8/2007)
visto d'ingresso
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ. Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno
fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello unico
o puo' effettuare (a regime, da circ.
Mininterno 28/7/2008) il reingresso
in esonero dallobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso
avvengano con attraversamento di soli
valichi di frontiera esterna (Circ.
Mininterno 11/3/2009: anche diversi
tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del
soggiorno e la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di
frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ.
Mininterno 7/8/2007, circ.
Mininterno 12/12/2007 e circ.
Mininterno 28/7/2008)
o il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi
o in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno o sulla sua domanda di asilo, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale
Richiesta di rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)
Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rinnovo (torna all'indice del capitolo)
Requisiti per il rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)
o permanenza dei requisiti previsti per il rilascio; di norma:
possesso di passaporto valido o documento equivalente (salvo permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.; circ. Mininterno 24/2/2003); nota: secondo TAR Emilia Romagna, in base ad art. 13 DPR 394/1999, che prevede solo l'accertamento dell'identita' del richiedente, il possesso del pasaporto in corso di validita' non e' richiesto ai fini del rinnovo del permesso; TAR Toscana: la mancata presentazione dello straniero in questura per l'esibizione del passaporto non e' motivazione sufficiente per il diniego del rinnovo del permesso, dovendo l'amministrazione considerare le ragioni dell'interessato che incontri oggettive difficolta' nel rinnovo del passaporto dipendenti solo dal consolato del paese di appartenenza
mezzi di sostentamento (da lavoro o altra fonte lecita) per titolare e familiari conviventi a carico, quantificati come per ricongiungimento (circ. Mininterno 19/5/2001, che interpreta lart. 13, co. 2 Regolamento, in contrasto, per il soggiorno per lavoro autonomo, con art. 26, co. 3 T.U) e accertabili dufficio a seguito di dichiarazione temporaneamente sostitutiva; note:
- in caso di straniero senza familiari a carico, il reddito minimo dovrebbe corrispondere all'importo dellassegno sociale (per il 2014, 5.818,93 euro, da All. 4 circ. INPS 7/2014), in base ad art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008 (analoga determinazione si otteneva, estrapolando allindietro circ. Mininterno 19/5/2001);
- giurisprudenza:
la quantificazione riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da considerarsi indicativa, non tassativa (TAR Emilia Romagna); la normativa non individua, quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito, ma deve tenersi conto dell'inserimento sociale (TAR Piemonte)
illegittimo il diniego di rinnovo per mancanza di reddito sufficiente se l'amministrazione non ha tenuto conto del fatto che lo stesso reddito, benche' insufficiente, risultasse in crescita nell'ultimo anno, tanto che il nucleo familiare aveva potuto prendere in affitto un appartamento (Sent. Cons. Stato 3724/2014)
l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR Emilia Romagna); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo; nota: in base ad art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nel caso in cui il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio dello Stato, vanno comunque valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari, che possono prevalere perfino sull'ostativita' di condanne penali (in questo senso, Sent. Cons. Stato 5915/2013, Sent. Cons. Stato 3680/2014, Sent. Cons. Stato 3724/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 3871/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione adottato in relazione a uno straniero che abbia familiari in Italia senza tener conto della natura dei suoi legami socio-familiari della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale; TAR Puglia: la Pubblica amministrazione, chiamata a pronunciarsi in ordine ad una istanza diretta al rilascio di un titolo di soggiorno nei confronti di straniero precedentemente ricongiuntosi al nucleo familiare di origine nel territorio nazionale italiano e' tenuta ad effettuare una ponderazione complessiva degli interessi del richiedente al di la' della mera sussistenza di condizioni per il rinnovo o per l'aggiornamento di un titolo di permanenza in Italia, incluso il caso in cui la richiesta di conversione del permesso di soggiorno sia stata presentata molto tempo dopo la scadenza del precedente permesso - nel caso in esame, un permesso per motivi familiari, o, forse, per attesa occupazione, di straniera divenuta maggiorenne; secondo il TAR, la perdurante irregolare presenza della ricorrente e' dipesa verosimilmente non tanto dalla volonta' di trasgredire una disposizione nazionale quanto, piuttosto, dall'esigenza di non essere sradicata dal tessuto familiare di origine, una volta avvenuto il ricongiungimento al genitore, non rilevando in senso contrario l'allontanamento dal luogo di residenza del genitore medesimo, dato che si tratta di elemento legato alla ricerca di occupazione lavorativa piuttosto che al deliberato proposito di rescindere il vincolo familiare - e, laddove non siano rintracciabili elementi di pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico, l'interesse dello straniero, gia' soggiornante nel nostro territorio, al ripristino o al consolidamento di legami affettivi con il proprio nucleo familiare di origine deve ritenersi preponderante)
il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011, TAR Lazio)
la disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla stregua di un reddito, utile a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno (Trib. Bologna)
lo stato di disoccupazione non esclude di per se' che il requisito relativo al possesso di mezzi di sostentamento sufficienti possa essere soddisfatto, rilevando, a tal fine, per esempio, anche i risparmi accumulati ed eventuali promesse di assunzione (Sent. Cons. Stato 1755/2006, TAR Lazio, TAR Lombardia)
rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo a quello per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 256/2011, TAR Lombardia, TAR Liguria: illegittimo il diniego di rinnovo per insufficienza di reddito che non tenga conto di un nuovo contratto di lavoro; TAR Lombardia: la stipula di un nuovo contratto di soggiorno prevale sull'elemento negativo costituito da un periodo di disoccupazione; TAR Lazio: l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro va considerata anche quando vi siano delle irregolarita' sanabili quali la mancata comunicazione all'INPS; nello stesso senso con riferimento al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, Sent. Cons. Stato 6070/2014 (le disposizioni di cui all'art. 5 co. 5 e all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, benche' riferite al solo lavoro subordinato, devono essere sistematicamente interpretate nel senso di una ragionevole applicazione del necessario requisito di reddito durante il periodo di validita' dei permessi di soggiorno, anche per lavoro autonomo, senza che ci si spinga a prescrivere una regola di necessaria, assoluta e ininterrotta continuita' di quel livello di reddito; rilevano anche redditi ottenuti da forme di lavoro, subordinato o autonomo, non corrispondenti al titolo del permesso; purche' non si tratti di situazioni precarie o fittizie strumentalmente predisposte al solo fine del rinnovo del permesso, occorre attribuire maggiore rilevanza al sopravvenire di una situazione di lavoro e di reddito che faccia presumere una prospettiva di continuita' per il futuro rispetto a temporanee carenze di reddito verificatesi in passato, soprattutto se queste ultime appaiono motivate dal contesto di prolungata crisi economico-finanziaria); in senso contrario, TAR Marche (ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo) e Sent. Cons. Stato 4611/2014 (legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo, se lo straniero non dimostra di aver maturato, nel periodo di validita' del permesso in scadenza, un reddito pari almeno a quello previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; ai fini della valutazione delle risorse disponibili, il criterio prognostico legato a fatti sopravvenuti puo' assumere carattere integrativo solo nell'ipotesi in cui nel periodo di validita' del permesso scaduto emergano significative attivita' lavorative; resta ferma la possibilita' per l'appellante di presentare all'amministrazione una nuova istanza in base ad elementi sopravvenuti idonei a dimostrare la percezione di redditi sufficienti o di richiedere comunque il permesso di soggiorno per altri comprovati motivi); nel senso, pero', della rilevanza della sopravvenuta dichiarazione dei redditi, anche in mancanza di quelle relative agli anni di validita' del permesso precedenti, TAR Lombardia; nel senso poi della prevalenza della capacita' reddituale per il futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, TAR Piemonte)
insufficiente a provare la disponibilita' di reddito l'esibizione del solo contratto di soggiorno stipulato per il periodo trascorso, non corredato da buste paga, cedolini INPS o altre prove dell'effettiva instaurazione del rapporto e del suo proseguimento (TAR Lazio e TAR Lazio; nota: l'esistenza del contratto di soggiorno dovrebbe essere considerata, per il passato, prova del credito vantato dal lavoratore e dallo Stato, mentre, per il futuro, non ha valore minore della sopravvenuta stipula di un nuovo contratto di soggiorno)
la mancanza di documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di reddito sufficiente e' motivo valido di diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo (sent. Cons. Stato 5814/2011); in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: l'impossibilita' di produrre dichiarazioni dei redditi per gli anni passati, dovuta a negligenza del commercialista, non e' motivo sufficiente per negare il rinnovo sulla base della mancanza di reddito, se la dichiarazione dei redditi sopravvenuta dimostra che il requisito di reddito e' integrato; nel senso della prevalenza della capacita' reddituale per il futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, TAR Piemonte
legittima la revoca del permesso per lavoro autonomo in caso di cancellazione della ditta aperta dallo straniero, se l'interessato non fornisce elementi atti a dimostrare l'esistenza di altra attivita' e, quindi, una rinnovata capacita' reddituale e a motivare la prosecuzione del suo soggiorno (Sent. Cons. Stato 347/2014)
la sussistenza di reddito in misura almeno pari allassegno sociale, ai fini del rinnovo del permesso, puo' trovare conferma nell'estratto conto previdenziale (Sent. Cons. Stato 2813/2013)
la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il provvedimento (TAR Toscana)
legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se i redditi da lavoro maturati, al momento della decisione dell'amministrazione, risultano largamente inferiori al minimo; il fatto che nelle more della decisione sul ricorso l'interessato maturi redditi ulteriori e sufficienti non inficia la legittimita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 5321/2013)
legittimo il diniego di rinnovo in assenza di reddito e in presenza di condanne, anche lievi, per reati ostativi (TAR Lombardia)
legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se negli anni di validita' del permesso in scadenza l'attivita' di lavoro e' stata di trascurabile entita', non rilevando i redditi da lavoro nero al fine di integrare il requisito di mezzi sufficienti (sent. Cons. Stato 5094/2012)
legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero non ha presentato documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un reddito sufficiente da fonti lecite e l'assenza del requisito reddituale e' stata confermata dagli accertamenti effettuati dall'amministrazione (TAR Lombardia)
la soglia di reddito non e' commisurabile al periodo effettivamente trascorso in Italia, ma va raggiunta anche in caso di assenza (Sent. Cons. Stato 1238/2010, che riforma, sotto questo aspetto, TAR Liguria)
ai fini del rinnovo del permesso, si deve tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia o all'estero, che, in base ad accordi internazionali contro la doppia imposizione, scontano gli oneri fiscali in un paese estero (sent. Cons. Stato 5284/2012)
una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per mancanza di reddito pregresso e di contratto di lavoro se la richiedente e' stata soggetta a cure mediche certificate, che potevano giustificare la carenza di reddito (TAR Toscana); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3904/2014: in caso di straniero che si sia sottoposto a un trattamento disintossicante, e che per questa ragione, sia rimasto per un tempo prolungato privo di occupazione, l'amministrazione e' tenuta a valutare gli esiti del trattamento di disintossicazione e la attuale situazione dell'interessato con riferimento alla successiva ricerca di lavoro con l'assistenza dei centri per l'impiego, potendosi rinnovare il permesso per circostanze sopravvenute o rilasciare un permesso ad altro titolo
la norma sui requisiti relativi alle risorse economiche ha una valenza sostanziale e formale tale da non escludere affatto periodi nei quali tali requisiti possano mancare, purche' tali periodi siano limitati nel tempo e non determinino una definitiva perdita della capacita' di produrre reddito; queste situazioni devono essere considerate, anche se non sono segnalate ed emergono solo in occasione dei rinnovi, come irregolarita' amministrative sanabili, che possono essere regolate e sanate in base ai diversi strumenti che la normativa sulla immigrazione contempla, tra i quali deve assumere maggior rilievo la possibilita' di considerare elementi sopraggiunti e quella di ricorrere al permesso per attesa occupazione, di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, o ad altri tipi di permesso di soggiorno (Sent. Cons. Stato 3674/2014); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3904/2014: in caso di straniero che si sia sottoposto a un trattamento disintossicante, e che per questa ragione, sia rimasto per un tempo prolungato privo di occupazione, l'amministrazione e' tenuta a valutare gli esiti del trattamento di disintossicazione e la attuale situazione dell'interessato con riferimento alla successiva ricerca di lavoro con l'assistenza dei centri per l'impiego, potendosi rinnovare il permesso per circostanze sopravvenute o rilasciare un permesso ad altro titolo
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato da reddito insufficiente, se lo straniero, affetto da tubercolosi, ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L. 1088/1970 per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso per la durata di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoriale di cui all'art.5 L. 419/1975 (TAR Veneto)
illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto) o sussidi del Comune (TAR Piemonte); nello stesso senso, Trib. Ravenna
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato sulla base di insufficienza di reddito, se lo straniero non ha avuto il tempo di completare un anno di iscrizione al collocamento (TAR Liguria); nello stesso senso, TAR Liguria, che fa correttamente riferimento all'eventuale maggior durata, rispetto all'anno di iscrizione, delle eventuali misure a sostegno del reddito
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'assenza di un rapporto di lavoro e, quindi, di un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha rilasciato il permesso per attesa occupazione (alla scadenza del quale soltanto puo' applicare il criterio relativo alla sussistenza di un reddito sufficiente) e ha ritenuto, senza addurre alcun elemento probatorio, fittizio il rapporto di lavoro domestico recentemente avviato dall'interessato (Sent. Cons. Stato 3028/2014)
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sull'incerta esistenza di una attivita' lavorativa e sulla breve durata del periodo per cui il rinnovo e' richiesto, se l'amministrazione non tiene conto del fatto che il coniuge del richiedente e' in attesa di esito dell'istanza di regolarizzazione, dato che l'esito positivo potrebbe consentire il rinovo del permesso per motivi familiari (TAR Lazio)
legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia), e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di prostituzione; specularmente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto
legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se il rapporto di lavoro dichiarato e' fittizio; in questo caso, lo straniero non puo' far valere un diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione (Sent. Cons. Stato 2203/2014)
illegittimo il rifiuto del permesso per lavoro subordinato (nel caso, nell'ambito di una regolarizzazione) se tale diniego si basa sul sintetico parere della questura in cui si afferma che da accertamenti svolti da personale dell'ufficio immigrazione l'interessato non risulta svolgere attivita' di lavoro domestico all'indirizzo indicato nell'istanza, senza pero' che siano riportati riferimenti alle concrete attivita' di verifica condotte ai fini dell'accertamento, soprattutto se l'amministrazione, a fronte delle specifiche osservazioni formulate dal ricorrente con la memoria difensiva con riferimento alle modalita' di svolgimento dell'attivita' di lavoro domestico non ha fornito alcuna ulteriore deduzione per motivare l'adeguatezza ed esaustivita' delle verifiche (TAR Piemonte)
illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, motivato da presunta fittizieta' del rapporto di lavoro, se l'amministrazione ha fondato il proprio convincimento su informazioni ottenute da un vicino di casa con cui il datore di lavoro si limita a condividere le stesse pertinenze abitative, non costituendo tali elementi prova idonea a dimostrare la falsita' del contratto di lavoro depositato in atti, soprattutto perche' le informazioni sono state rese diverse settimane dopo la cessazione del rapporto di lavoro in questione, ritualmente comunicata all'amministrazione competente (TAR Campania)
insufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il fatto che sia in corso un'indagine a carico del datore di lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se non si accerta che il rapporto di lavoro con quello specifico lavoratore e' anch'esso fittizio (TAR Sicilia)
illegittimo il diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento penale a carico del datore di lavoro per presunta falsita' del rapporto di lavoro che aveva consentito la regolarizzazione dello straniero, dato che, in virtu' dei molti anni passati dal primo rilascio, andrebbero comunque tenuti in considerazione eventuali elementi sopravvenuti (TAR Lazio)
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato adottato solo sulla base del fatto che lo straniero e il suo datore di lavoro risultano indagati per evasione fiscale; in mancanza di accertamento giudiziale della falsita' delle buste paga prodotte dal primo, non e' dato considerare esclusa la sussistenza di reddito, restando nella responsabilita' del datore di lavoro l'eventuale mancato versamento dei contributi INPS (Sent. Cons. Stato 946/2014); nello stesso senso, TAR Campania, in relazione a un provvedimento di revoca del permesso; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 3182/2014: affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro
illegittimo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla base dell'inesistenza della ditta con cui il primo rapporto di lavoro allegato alla richiesta di rinnovo sarebbe stato stipulato, quando non risultino agli atti elementi che consentano di affermare che la condotta illegittima abbia condizionato l'ingresso nel Paese (nota: mia interpretazione di una sentenza non chiara); l'amministrazione deve tener conto dell'esistenza documentata di un nuovo rapporto di lavoro, non essendovi basi normative per qualificare tale comportamento illegittimo come ostativo, di per se', al rilascio/rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 2793/2013)
nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione l'eventuale assunzione da parte di altro datore di lavoro (TAR Friuli Venezia Giulia)
il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo (TAR Lombardia e TAR Veneto; nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base dell'allegazione di attivita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito sufficiente; in senso contrario, TAR Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima)
si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento; nel senso dell'inammissibilita', anche TAR Piemonte e Sent. Cons. Stato 2254/2014)
e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5239/2012, Sent. Cons. Stato 5387/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014)
ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un rapporto di lavoro, TAR Campania)
la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto, TAR Lombardia, TAR Toscana); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato su mancanza del requisito di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto in alcun modo in considerazione l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro domestico pochi giorni prima che il permesso scadesse (Sent. Cons. Stato 2254/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3596/2014, Sent. Cons. Stato 4116/2014); irrilevante il fatto che in sede di giudizio l'amministrazione abbia fatto riferimento a tale rapporto sostenendo che si trattava di un rapporto fittizio (cosa per altro confutata dal ricorrente con la dimostrazione del regolare versamento dei contributi), dal momento che la motivazione postuma e' inammissibile (Sent. Cons. Stato 2254/2014); l'eventuale pretestuosita' e strumentalita' del nuovo rapporto di lavoro dovrebbe essere argomentata sulla base di elementi, anche presuntivi, ma concreti e specifici, e non meramente postulata sulla base di un pregiudizio (Sent. Cons. Stato 4116/2014)
se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa disponibilita' reddituale; in caso di incapacita' dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato, salva verifica dei successivi sviluppi (TAR Emilia Romagna); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3246/2011, secondo il quale l'effettiva sussistenza di sufficienti mezzi di sostentamento deve essere provata per l'intero periodo di durata del permesso in scadenza, assumendo valore di indizio della mancanza di risorse il fatto che l'interessato abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio
anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib. Bologna); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009 e Sent. Cons. Stato 4652/2014: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore
dimostrazione di mezzi non richiesta in caso di rinnovo del permesso per motivi umanitari (TAR Liguria)
per uno straniero che abbia soggiornato a lungo regolarmente in Italia, puo' ben essere concesso un permesso per attesa occupazione allo scopo di verificare se l'interessato sia in grado di trovare una nuova occupazione (TAR Lombardia)
per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto, TAR Lombardia); tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR Veneto; nello stesso senso, ma con carattere piu' generale, TAR Liguria: ai fini del rinnovo del permesso per attesa occupazione deve essere presa in considerazione anche la possibilita' che al sostentamento dell'interessato provveda il nucleo familiare, sia pure tenendo conto, in negativo, di una durata assai prolungata del periodo di disoccupazione); la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR Friuli, TAR Piemonte, TAR Toscana); la presenza di figli minori va tenuta in considerazione ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR Toscana); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di inserimento (TAR Lazio)
il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2640/2012, TAR Liguria, Sent. Cons. Stato 3342/2014); in senso opposto, TAR Friuli Venezia Giulia: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato della straniera che non sia in grado di dimostrare individualmente un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha tenuto conto del reddito della sorella convivente (le due sorelle costituiscono da sole famiglia anagrafica), che si dichiara disponibile a sostenere l'interessata, dal momento che la norma derivante dal combinato disposto di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 non delimita la tipologia della fonte dei mezzi di sostentamento dello straniero, limitandosi a imporre che sia una fonte lecita
assolvimento obblighi in materia sanitaria; note:
- disposizioni contraddittorie:
art. 13, co. 3 DPR 394/1999: per il mantenimento delliscrizione al SSN e' richiesta lesibizione di copia della richiesta di rinnovo, con timbro datario e firma delladdetto che la riceve (secondo circ. Minsalute 17/4/2007, e' richiesta solo l'esibizione della ricevuta di richiesta di rinnovo rilasciata dall'ufficio postale)
art. 42, co. 4 DPR 394/1999: liscrizione al SSN permane in fase di rinnovo; liscrizione cessa in caso di diniego di rinnovo (comunicati alla ASL dalla questura), salvo esibizione da parte dello straniero di documentazione attestante la pendenza di ricorso
possibile interpretazione: la conferma e' richiesta solo nei casi in cui l'iscrizione non e' obbligatoria e, come tale, potrebbe essere sostituita da assicurazione privata
- non e' chiaro come si proceda, per i permessi che comportano al piu' iscrizione facoltativa al SSN, in caso di presentazione della richiesta tramite uffici postali autorizzati
- lo straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa al compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per motivi familiari del genitore ultra-65-enne
disponibilita di alloggio (in alcuni casi); Sent. Cons. Stato 1139/2011: illegittimo il diniego di rinnovo basato su indicazione falsa del luogo di residenza se, prima dell'adozione del provvedimento, il richiedente ha prodotto nuova documentazione relativa a nuova ed effettiva residenza; TAR Toscana: se la dimostrazione di disponibilita' di alloggio, ai fini della richiesta di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, e' stata documentata con un contratto di affitto non riportante la data di scadenza, e' legittima la richiesta da parte dell'amministrazione di una dichiarazione da parte del proprietario di casa a conferma della perdurante sussistenza del contratto, l'indicazione di residenza sul documento di identita' non rilevando ai fini di prova dell'effettiva disponibilita' di un alloggio idoneo
assenza di motivi ostativi; la denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare il diniego per minaccia all'ordine pubblico (Sent. Cons. Stato 410/2007); la condanna per uno dei reati ostativi allingresso non e pero motivo di automatico diniego del rinnovo, ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc. (Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 8637/2010 e Sent. Cons. Stato 980/2011, che ritengono il contenuto di tale Messaggio illegittimo); in caso di permesso per motivi familiari, i motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen, da valutarsi tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all'art. 380 c.p.p. (L. 94/2009) o all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p., ovvero per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale (da D. Lgs. 5/2007); la condanna per un reato di cui all'art. 380 o 381 c.p.p., per essere ostativa al soggiorno, richiede che il reato in questione rientrasse nelle previsioni di cui ai citati articoli del c.p.p. nel momento in cui la sentenza e' stata pronunciata (TAR Lombardia); TRGA Trento: sollevata la questione di legittimita' costituzionale di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui fanno derivare automaticamente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dalla pronuncia, nei confronti dello straniero, di una sentenza di condanna per reati per i quali l'art. 381 c.p.p. prevede l'arresto facoltativo in flagranza (in particolare, reati in materia di stupefacenti, di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990), senza consentire che la Pubblica Aministrazione provveda ad accertare che l'interessato rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (non paiono diverse, infatti, le condizioni di chi si sia trovato in Italia come lavoratore irregolare e di chi vi si trovi sulla base di precedenti atti autorizzatori regolarmente rilasciati; quest'ultimo meriterebbe semmai maggior tutela rispetto al primo; dovrebbero quindi potersi applicare gli stessi principi applicati in Sent. Corte Cost. 172/2012; in caso contrario, lo straniero, subito dopo aver beneficiato della procedura di regolarizzazione in virtu' della non autosufficienza della sentenza penale di condanna, si troverebbe poi ad essere allontanato dal territorio nazionale, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, in forza dell'autosufficienza della medesima condanna); Sent. Corte Cost. 277/2014: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale solelvata da TRGA Trento, dal momento che il Legislatore ha fatto uso della discrezionalita' che deve essergli riconosciuta attribuendo carattere ostativo sia alle condanne per reati gravi (art. 380 c.p.p.), sia a quelle per reati di un certo tipo (in materia di stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento dell'immigrazione illegale e dell'emigrazione illegale verso altri Stati, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite), a prescindere dalla gravita'; giurisprudenza:
- in senso contrario all'adozione del provvedimento negativo:
diniego di rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent. Cons. Stato 2683/2009; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost. 414/2006); Sent. Cons. Stato 3756/2011: per reati commessi prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, il diniego e' legittimo se la valutazione di pericolosita' sociale sia stata compiutamente effettuata; nello stesso senso, in relazione a condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011 (secondo Sent. Cons. Stato 1791/2009, Sent. Cons. Stato 859/2010, Sent. Cons. Stato 1894/2010 e TAR Lazio, perche' la condanna per reati contro il diritto d'autore abbia carattere automaticamente preclusivo rispetto al rinnovo del permesso e' necessario che il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L. 189/2002, non bastando che sia successiva a quella data la condanna); nello stesso senso, con affermazione riferita a tutti i reati ostativi, TAR Campania (secondo cui, pero', non e' chiaro se rilevi la data della sentenza o della commissione del reato), TAR Liguria, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4444/2010
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di una condanna per reato che all'epoca dell'adozione del provvedimento e, a maggior ragione, della condanna stessa, non era incluso tra quelli automaticamente ostativi (TAR Campania; nota: non e' chiaro se per il TAR rilevi il fatto che non fosse incluso al tempo del provvedimento o anche solo al tempo della condanna)
il carattere automaticamente preclusivo di determinate condanne vale solo rispetto all'ingresso, non rispetto al rinnovo del permesso di soggiorno; ai fini del rinnovo, il questore ha il potere-dovere di esaminare la situazione complessiva del richiedente, tenendo conto, in una prospettiva di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del livello del suo inserimento sociale e delle sue particolari condizioni familiari (TAR Lazio, TAR Lazio)
un precedente giudiziario non e', di per se', sufficiente a fondare un giudizio di concreta ed attuale pericolosita' sociale, che deve consistere in una prudente prognosi da svolgersi sulla base di elementi oggettivi, adeguatamente ponderati e di cui occorre dare puntualmente atto nella motivazione (TAR Campania; nota: non e' chiaro se il TAR faccia questa affermazione anche in relazione alle condanne per reati automaticamente ostativi)
in caso di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec. Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90); sent. Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne derivano
TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p. motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al rinnovo; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 206/2013)
rilevanti, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 1031/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord. Cons. Stato 2952/2008 e TAR Lazio, secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si deroga, sotto questo profilo, al principio del tempus regit actum, e TAR Lombardia -; TAR Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione; Sent. Cons. Stato 2525/2014, in relazione al rilascio di un permesso nell'ambito di una regolarizzazione: ove la riabilitazione sia un elemento in grado di far superare l'ostativa' di una condanna rispetto all'autorizzazione al soggiorno, e sia pendente la richiesta di riabilitazione, e' illegittimo il diniego adottato senza attendere l'esito della richiesta; nota: orientamento drasticamente contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009 e Sent. Cons. Stato 7572/2009, oltre che al principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008, TAR Lombardia, TAR Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del permesso) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)
la valutazione del questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna)
rilevante, ai fini della valutazioni di effettiva pericolosita', l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ordinario (Sent. Cons. Stato 2694/2014)
illegittimo il diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna ostativa, se lo straniero ha ottenuto, dal giudice dell'esecuzione, l'affidamento in prova al servizio sociale sulla base di una valutazione di assenza di pericolosita' (TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 2208/2014); il fatto che l'affidamento in prova fino a una certa data assuma la caratteristica di autorizzazione del soggiorno non esonera l'amministrazione dal valutare la richiesta di rinnovo del permesso per un periodo che superi quella data (TAR Lombardia)
le successive vicende giuridicamente rilevanti delle condanne considerate ostative sono rilevanti, dato che, per la stessa logica comunicante tra decisioni prese in ordini diversi, per la quale in sede di valutazione della pericolosita' sociale ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno il legislatore ha attribuito un valore determinante e immediato alla condanna ostativa, deve ritenersi che lo stesso legislatore non abbia inteso statuire l'indifferenza per le vicende successive alla stessa condanna (in particolare, l'intervento del giudice dell'esecuzione che intervenga nel campo della rilegittimazione sociale dell'interessato); se si ragionasse diversamente, attribuendo alla volonta' del legislatore un'assoluta predeterminazione di effetti, si determinerebbe un effetto illimitato nel tempo ed incondizionabile da qualsiasi circostanza, quale sia il tempo trascorso, la natura e la entita' del reato, in modo estraneo al metodo giuridico moderno, basato sul continuo bilanciamento degli interessi e dei valori e sulla proporzionalita' degli effetti giuridici in rapporto alle cause (TAR Lombardia)
la riabilitazione per una condanna precedentemente considerata ostativa al rinnovo del permesso, pur non operando automaticamente in senso opposto, supera la presunzione di pericolosita' sociale che, con meccanismo semplificatore, la legge attribuisce a tali condanne; l'intervento del giudice della riabilitazione, che e' un giudice specializzato in materia di recupero sociale come finalita' costituzionale, attenua infatti il peso della condanna nella valutazione di pericolosita', e tale mutamento non puo' lasciare integro l'effetto ostativo (Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4635/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014)
accolta l'istanza di sospensione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, adottato sulla base di esistenza di condanne automaticamente ostative, dal momento che gli episodi delittuosi si collocano in un arco temporale risalente nel tempo e rispetto al quale il ricorrente sembra mostrare un sostanziale cambiamento, come reso evidente dal comportamento tenuto durante la detenzione in carcere e il successivo periodo in misura alternativa alla detenzione (TAR Lombardia; nota: orientamento conforme a Sent. Cons. Stato 633/2014 e all'indirizzo di massima emerso da Sent. Corte Cost. 172/2012, benche' quest'ultimo sia riferito ad individuate figure di reato)
nel caso in cui il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio dello Stato, la scelta non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente preclusive, ma vanno valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari (TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova, Corte App. Catania, Trib. Genova, Sent. Cons. Stato 5432/2013, Sent. Cons. Stato 2207/2014, Sent. Cons. Stato 2208/2014, TAR Lombardia, TAR Campania, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3579/2014, Sent. Cons. Stato 3875/2014, Sent. Cons. Stato 4851/2014, Sent. Cons. Stato 5570/2014 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014), nonche' la gravita' del reato e la condotta processuale dello straniero (TAR Lombardia), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da quelli familiari (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio; in senso contrario, TAR Toscana) o il rinnovo sia stato chiesto per motivi diversi dai motivi familiari (Sent. Cons. Stato 4086/2014); tale bilanciamento va operato anche a vantaggio di stranieri che abbiano fatto ingresso al seguito del familiare (sent. Cons. Stato 4759/2011); Sent. Cons. Stato 3760/2010 (gia' prima di Sent. Corte Cost. 202/2013): il bilanciamento va operato anche nel caso in cui lo straniero abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso illegale) o abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5727/2011 e sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 5516/2012, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte, Sent. Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione - nello stesso senso, con riferimento a requisiti di reddito, TAR Lazio -, Sent. Cons. Stato 457/2014, Trib. Forli', e TAR Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; in senso contrario, TAR Campania); nel senso di dare rilievo anche alla presenza di familiari non conviventi, Sent. Cons. Stato 3661/2014; illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale rigetto non e' provvedimento vincolato (TAR Lazio; in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 4127/2014: il provvedimento motivato dall'esistenza di condanne normalmente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, e' nullo, dato che lo straniero avrebbe potuto produrre elementi, in relazione alla presenza di familiari in Italia e alla condizione di inserimento sociale, atti a condurre a una diversa determinazione); nota: secondo Sent. Cons. Stato 5742/2013, la Sent. Corte Cost. 202/2013 va interpretata nel senso che il beneficio dell'attenuazione dei motivi ostativi al soggiorno, di cui all'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, si estende anche al caso di legami familiari in Italia non dovuti a ricongiungimento, senza pero' che il novero dei legami sia piu' ampio di quello contemplato ai fini del ricongiungimento (in senso un po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare); Sent. Cons. Stato 1/2014, Sent. Cons. Stato 2694/2014, Sent. Cons. Stato 3680/2014: non e' necessaria la convivenza, dato che Sent. Corte Cost. 202/2013 parla di "legami familiari nel territorio dello Stato", e non di familiari conviventi, ne', riguardo ai figli, e' richiesto che siano attualmente minorenni, dato che la sentenza non fa riferimento alle sole persone che presentino attualmente i requisiti del ricongiungimento, ma anche a quelle che a tempo opportuno avrebbero avuto titolo al ricongiungimento, pur non avendo avuto necessita' di avvalersene (in senso sostanzialmente contrario, TRGA Trento: anche a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, la tutela dei rapporti familiari e' riservata all'esistenza e alla cura di un effettivo nucleo familiare, e non appare estensibile alle ipotesi di mera presenza nel territorio nazionale di parenti, per di piu' non conviventi con l'interessato); Sent. Cons. Stato 2580/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e Sent. Cons. Stato 5221/2014: la tutela della situazione familiare ed in particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli nati o comunque radicati nel nostro paese devono considerarsi, in base alla normativa vigente dopo Sent. Corte Cost. 202/2013, definitivamente prevalenti sui meri meccanismi automatici di valutazione della pericolosita' sociale in base alle cosiddette condanne ostative, dovendosi anzi applicare, in sede di valutazione di tale pericolosita', il principio enunciato da art. 4 co. 3, ultimo periodo, D. Lgs. 286/1998 in relazione all'ingresso, in base al quale rileva solo la minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen (nello stesso senso Sent. Cons. Stato 3713/2014, che pero' sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare); Sent. Cons. Stato 2915/2014, TAR Campania: l'eventuale prevalenza dell'elemento di pericolosita' sulla tutela del diritto all'unita' familiare deve essere motivata dall'amministrazione, non essendo sufficiente la semplice affermazione della sola pericolosita' dello straniero
illegittimi, in presenza di legami familiari in Italia, i provvedimenti negativi in materia di permesso di soggiorno adottati in presenza di condanne normalmente ostative, se, a dispetto dell'affermazione in essi contenuta di voler procedere ad una valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cadono nel difetto di creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del soggetto in questione per le condanne riportate) o si limitano a dedurre dalle condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 (Sent. Cons. Stato 6064/2014)
finche' il giudizio sul ricorso contro il rifiuto del permesso non e' definito, l'amministrazione e' chiamata a prendere in considerazione il percorso di inserimento sociale di uno straniero che abbia subito una condanna normalmente ostativa, quando siano presenti in Italia familiari (TAR Lazio)
semplici motivi di pericolosita' per la pubblica sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legittimano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare italiano (Ord. Cass. 20719/2011)
anche in presenza di condanne automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali fatti sopravvenuti che facciano venir meno le ragioni ostative (sent. Cons. Stato 4758/2011 e sent. Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento penale favorevole allo straniero); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011 e sent. Cons. Stato 2856/2012: il diniego di rinnovo basato sull'esistenza, al momento della richiesta, di elementi ostativi (incluse condanne normalmente ostative) non e' provvedimento vincolato, dovendo essere valutati eventuali elementi sopravvenuti, soprattutto se l'amministrazione non ha rispettato i termini per la decisione
il diniego di rinnovo motivato dall'esistenza di condanne risalenti nel tempo o per reati che all'epoca della condanna non erano automaticamente preclusivi del soggiorno richiede, per essere legittimo, una valutazione in ordine alla pericolosita' dello straniero (Sent. Cons. Stato 1250/2012, Sent. Cons. Stato 4685/2013), a maggior ragione, se l'amministrazione ha nel frattempo accolto precedenti richieste di rinnovo e si sia quindi determinata una situazione di ragionevole affidamento (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4421/2012, TAR Lazio)
precedenti e carichi pendenti risalenti nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent. Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente ostative, TAR Toscana, TAR Campania, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4522/2013 e Sent. Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e' formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno
condanne per reati in materia di diritto d'autore risalenti nel tempo non consentono automaticamente di concludere per la sussistenza di pericolosita' sociale dell'interessato, ne' risultano automaticamente preclusive se il rinnovo e' richiesto per motivi diversi dal lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 4021/2014); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4846/2014, da cui sembra si possa derivare che la condanna per reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti
in caso di condanna non automaticamente ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione non fornisce una adeguata motivazione in relazione alla pericolosita' del soggetto (sent. Cons. Stato 5053/2008, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4421/2012)
ove l'amministrazione effettui una valutazione della pericolosita' dello straniero, ai fini del diniego di rinnovo, deve tener conto anche degli eventuali elementi favorevoli allo straniero; una memoria prodotta dallo straniero e pervenuta all'amministrazione prima che il questore abbia adottato in modo definitivo il provvedimento deve essere tenuta in considerazione, sia pure con valutazione negativa, e messa a disposizione, dal responsabile del procedimento, dell'organo competente per l'adozione del provvedimento (TAR Toscana; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3722/2013)
illegittimo il diniego di rinnovo che si limiti a formulare un giudizio di pericolosita' sociale sulla base di un unico elemento negativo relativo a reati non ostativi al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale ancora non definitivo, senza addurre alcun argomento a sostegno della gravita' e della persistenza del pericolo (TAR Emilia); in senso ancora piu' forte, TAR Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dall'esistenza di deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da un giudizio di pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un procedimento pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato in maniera generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro oggettivo, ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'
ai fini del diniego di rinnovo non assumono alcun rilievo gli "ulteriori precedenti penali e di polizia", genericamente indicati nel provvedimento, se gli stessi non risultano altrimenti documentati o specificamente dettagliati (TAR Lombardia)
insufficienti a motivare il diniego di rinnovo condanne menzionate solo nel corso del giudizio, ma non nella motivazione del provvedimento, come pure procedimenti penali non conclusi al momento dell'adozione del provvedimento (TAR Lombardia; nota: nella sentenza si fa riferimento al fatto che il procedimento non si sia concluso neanche durante il corso del giudizio, lasciando intendere che, se si fosse concluso con esito sfavorevole allo straniero, avrebbe potuto avere rilievo; analoga ambiguita', in relazione alla possibile rilevanza di una sentenza di condanna passata in giudicato nelle more della decisione sul ricorso contro il provvedimento di diniego, TAR Campania)
una condanna per un reato non automaticamente ostativo non basta a motivare il diniego di rinnovo o di conversione del permesso, in mancanza di una valutazione della pericolosita' sociale dello straniero (TAR Campania)
se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un determinato reato, e nonostante la presenza di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo (TAR Sardegna, che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 7302/2010, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Toscana, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 3722/2013, TAR Campania); nello stesso senso, anche TAR Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della concessione di quel rinnovo; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 1495/2014, con riferimento al caso di presunte illegittimita' di un precedente atto di regolarizzazione (la questura deve comunque attribuire rilevanza alle circostanze attuali, quali l'esistenza di un rapporto di lavoro e di un reddito sufficiente), e TAR Lombardia, che da' rilievo a una situazione consolidata rispetto alla quale e' maturato un certo affidamento dell'interessato, tale da indurlo a non utilizzare provvedimenti di regolarizzazione che gli avrebbero consentito di ottenere altro permesso valido, senza che sia stato adombrato che il permesso di soggiorno a suo tempo concesso in favore dello straniero sia stato ottenuto con dolo o comunque inducendo in errore l'amministrazione, cosa che avrebbe effettivamente escluso la necessita di tutelare il suo affidamento (Sent. Corte Giust. C-337/07)
per uno straniero che soggiorni da molto tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e' sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 5148/2010 e TAR Lazio; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4822/2011 e sent. Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo richiesto per ottenere il permesso UE slp, e TAR Lombardia, che sospende il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione); TAR Lazio (con riferimento al caso di straniero giunto in Italia da minorenne e ormai privo di legami con il paese d'appartenenza) e Sent. Cons. Stato 1133/2010: la valutazione di pericolosita' sociale, prevista ai fini del rilascio del permesso UE slp, appare in qualche misura estesa anche ai meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, deve far rientrare fra i "nuovi elementi" da valutare le stesse circostanze rilevanti in caso di ricongiungimento familiare, non potendosi operare un trattamento differenziato di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non siano conseguenti a ricongiungimento; TAR Lazio e sent. Cons. Stato 5624/2009: la valutazione di pericolosita' va effettuata, in caso di soggiorno pregresso di lunga durata, a prescindere dalla presenza di familiari; Sent. Cons. Stato 1637/2014: l'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 vieta di ipotizzare un qualsivoglia automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo nella commissione dei reati legati alla tutela del diritto d'autore e dei marchi industriali (cosi' anche sent. Cons. Stato n. 2342/2009), senza valutare, in concreto (nella fattispecie, si trattava di vendita di 279 occhiali da vista pregraduati e di 137 carica-batteria per telefoni cellulari con marchio CE contraffatto), la pericolosita' di un soggetto che abbia richiesto il permesso UE slp o che abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio di tale permesso (coerentemente con Ord. Corte Cost. 58/2014, che, nel ritenere manifestamente infondata una questione di costituzionalita', convalida questo orientamento giurisprudenziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 5221/2014, Sent. Cons. Stato 5825/2014)
TAR Lazio: l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento lavorativo dell'interessato (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e Sent. Cons. Stato 4848/2014, che ritiene legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato)
legittimo il provvedimento dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro autonomo sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto d'autore, ma conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla base del lungo periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in presenza di familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento piu' favorevole allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo elemento assume al piu' carattere di irrilevante difetto formale (Sent. Cons. Stato 2244/2013)
ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso, la segnalazione da parte di altro Stato Schengen non e' motivo ostativo automatico, dovendosi dar luogo ad una valutazione accurata della situazione dello straniero ed eventualmente alla procedura di consultazione ex art. 25 Conv. Appl. Accordo Schengen (TAR Campania); TAR Toscana: il diniego del permesso per una segnalazione per la non ammissione dovuta ad una precedente espulsione e' illegittimo quando non sia stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento o di preavviso di diniego ex L. 241/1990 ed e' privo di effetti qualora l'amministrazione non dimostri che l'atto adottato aveva natura di provvedimento vincolato; TAR Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita' procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di scadenza), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa
TAR Lombardia: l'autorita' competente ha l'obbligo di verificare, in presenza di una segnalazione al SIS, l'origine e la natura dell'evento che ne costituisce il presupposto di fatto e di esplicitare tali elementi nel provvedimento finale, dal momento che nessuna segnalazione puo' ritenersi sufficiente e quindi opponibile agli Stati Schengen, e comunque non in sede di controllo di legittimita' dell'azione dell'amministrazione, se tale segnalazione non e' completa di tutti gli elementi utili per individuare il provvedimento sottostante, tra cui il tempo, il luogo, l'autorita' che lo ha adottato ed i motivi della dichiarazione di inammissibilita' (cosi' anche TAR Piemonte)
-
in senso favorevole all'adozione
del provvedimento negativo:
la condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso e al soggiorno
costituisce valido motivo per la revoca del permesso, a prescindere da
valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale (TAR
Veneto, Sent.
Cons. Stato 2544/2009 e TAR
Lazio) o lavorativo (TAR
Lombardia); nello stesso senso, con riferimento al diniego di rinnovo del
permesso, TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 5131/2011, sent.
Cons. Stato 6083/2011, sent.
Cons. Stato 5245/2012, Sent.
Cons. Stato 6140/2012 e TAR
Umbria (se non vi sono familiari in Italia), TAR
Lombardia (secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo
se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente
soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita'
familiare; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 3887/2014, secondo cui, perche' operi la tutela dell'unita'
familiare, e' necessario che risulti la sussistenza di rapporti affettivi dello
straniero con i familiari; nello stesso senso anche Sent.
Cons. Stato 5566/2014, secondo cui e' onere dello straniero allegare la
prova della presenza di familiari in Italia; in senso piu' debole, Sent.
Cons. Stato 3713/2014, che sottolinea come la tutela dei rapporti familiari
degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a
condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a
rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi
da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare), Sent.
Cons. Stato 3144/2012 (il lungo
soggiorno in Italia e' irrilevante, se non e' stato rilasciato il permesso UE
slp, dal momento che tale rilascio ha carattere costitutivo e non dichiarativo;
nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 5954/2012 e Sent.
Cons. Stato 6352/2012; nello stesso senso anche Sent.
Cons. Stato 4659/2014: l'amministrazione, ai fini dell'adozione di
provvedimenti negativi in merito al soggiorno, non e' obbligata, in assenza di
familiari, a tener conto della durata del soggiorno pregresso), TRGA
Trento
legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo
motivato dall'esistenza di una condanna per reati contro il diritto d'autore,
anche se il provvedimento indica in modo impreciso la data della sentenza di
condanna, non al punto, pero, da rendere incomprensibile sotto il profilo
sostanziale la motivazione (Sent.
Cons. Stato 4846/2014)
benche' reati contro il diritto d'autore commessi e puniti prima
dell'entrata in vigore della L. 189/2002 non abbiano effetti automaticamente
ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e una
condanna non definitiva per reato di ricettazione non rientri tra i motivi
automaticamente ostativi al rinnovo del permesso, e' legittimo il diniego di
rinnovo se l'amministrazione ha desunto, dalle vicende giudiziarie
dell'interessato, l'alta probabilita' di reiterazione del reato e lo scarso
inserimento nel tessuto sociale (Sent.
Cons. Stato 5147/2014)
una condanna patteggiata per reati connessi agli stupefacenti ha natura
ostativa al rinnovo anche se il patteggiamento e' avvenuto prima dell'entrata
in vigore della L. 94/2009 (Sent.
Cons. Stato 2225/2013)
legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per
lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto
d'autore, se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della
pericolosita' sociale dell'interessato (Sent.
Cons. Stato 4848/2014)
ai fini dell'ostativita' automatica delle condanne, quelle per patteggiamento sono equiparate a quelle pronunciate a seguito di dibattimento, dato che art. 445 co. 1-bis c.p.p. sancisce tale equiparazione salvo che valgano diverse disposizioni di legge (Sent. Cons. Stato 4848/2014)
irrilevante, in presenza di condanna per reati relativi agli
stupefacenti, la presenza in Italia dei genitori, se l'interessato non e'
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o
familiare ricongiunto (Sent.
Cons. Stato 1545/2013; nota: in
contrasto con Sent.
Corte Cost. 202/2013)
in presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti,
irrilevante, ai fini del rinnovo del permesso, l'esistenza di una relazione
affettiva con convivenza (Sent.
Cons. Stato 1336/2013)
una condana per reati in materia di stupefacenti e' automaticamente
ostativa al rinnovo, in assenza di familiari in Italia (sent.
Cons. Stato 5073/2013, Sent.
Cons. Stato 4087/2014); nello stesso senso, Sent.
Cons Stato 3453/2014, che considera irrilevante il fatto che lo straniero
abbia ottenuto la sospensione condizionale della pena
condanne per reati inerenti gli stupefacenti sono automaticamente
preclusive rispetto al soggiorno e, quindi, al rinnovo del permesso, a meno che
non siano sopravvenuti fatti rilevanti, quali il ricongiungimento familiare o
la riabilitazione (Sent.
Cons. Stato 4702/2014)
una condanna per reati in materia di liberta' sessuale e'
automaticamente ostativa al soggiorno (Sent.
Cons. Stato 4041/2013)
una pluralita' di precedenti penali gravi e' idonea a giustificare il
provvedimento di diniego di rinnovo anche nei casi in cui siano presenti
familiari in Italia (Sent.
Cons. Stato 6163/2012)
il diniego di rinnovo si applica anche in caso di condanna per reati
commessi prima che la corrispondente condanna fosse indicata dalla legge come
preclusiva del soggiorno (sent.
Cons. Stato 5420/2011, sent.
Cons. Stato 6287/2011, TAR
Lazio)
quando si tratti di condanna per un reato particolarmente grave, e'
sufficiente il richiamo a tale condanna nel provvedimento negativo, non essendo
necessario tenere espressamente conto delle condizioni di inserimento (sent.
Cons. Stato n. 3478/2009, TAR
Lombardia), ne' operare una valutazione di pericolosita', gia' effettuata
preventivamente dal Legislatore (TAR
Lombardia, Sent.
Cons. Stato 3996/2011, Sent.
Cons. Stato 2930/2012); una condanna in primo grado per aver introdotto in
Italia in un'unica soluzione un carico ingente di stupefacenti legittima il
diniego di rinnovo anche in presenza di familiari in Italia, a nulla rilevando
il fatto che nel corso del procedimento il magistrato di sorveglianza abbia
sostituito la misura cautelare della detenzione in carcere con gli arresti
domiciliari (Sent.
Cons. Stato 5089/2012)
il diniego di rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo e' un
atto strettamente vincolato; irrilevante, quindi, la tesi opposta sostenuta da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003, dal momento che le circolari sono
vincolanti per gli organi destinatari solo se legittime, dovendo essere
disapplicate qualora siano contra legem
(Sent.
Cons. Stato 8637/2010); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 980/2011, TAR
Piemonte, Sent.
Cons. Stato 125/2013 e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro
autonomo, TAR
Lazio, TAR
Piemonte, Sent.
Cons. Stato 1784/2012, Sent.
Cons. Stato 1395/2014 (in assenza di legami familiari in Italia); in senso
lievemente piu' debole, TAR
Lazio, secondo cui il mancato preavviso di rigetto non rende il
provvedimento annullabile se il ricorrente non ha prospettato in sede di
giudizio alcun elemento sopravvenuto che avrebbe potuto compensare la
valutazione di effettiva pericolosita'
il fatto di essere genitore di un minore per il quale si provvede al
mantenimento puo' essere fatto valere per ottenere un permesso di soggiorno per
assistenza del minore, ma non rende illegittimo il provvedimento di diniego del
rinnovo del permesso basato sull'esisteza di condanne ostative al soggiorno, in
presenza delle quali il diniego e' provvedimento vincolato, e non discrezionale
(TAR
Lombardia; nota: in contrasto
con Sent.
Corte Cost. 202/2013)
una condanna per reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso,
quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando il fatto che lo
straniero abbia fatto ingresso in Italia da minorenne, se non e' specificato
che si sia trattato di ricongiungimento (Sent.
Cons. Stato 3546/2014)
in presenza di condanna per reati in materia di stupefacenti, il lungo
soggiorno pregresso non e' rilevante se in discussione non e' la richiesta di permesso
UE slp (Sent.
Cons. Stato 1868/2013)
la revoca del permesso e' atto dovuto in presenza di condanna
irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti, anche se pende una richiesta
di permesso UE slp, il diniego del permesso UE slp essendo atto conseguente
alla revoca del permesso ordinario (TAR
Emilia Romagna)
la condanna per un reato preclusivo del soggiorno giustifica il diniego
di rinnovo del permesso e, se posta a base di una compiuta valutazione della
pericolosita' sociale del richiedente, il diniego di rilascio del permesso UE
slp (Sent.
Cons. Stato 3720/2011)
il diniego di rinnovo per pericolosita' non richiede alcun atto
monitorio intermedio (TAR
Veneto)
in presenza dei presupposti di cui all'art. 1 L.
1423/1956 per l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui
possono applicarsi misure di prevenzione, il diniego di rinnovo e' un
provvedimento vincolato; la mancata o incompleta comunicazione ex art. 10 bis L.
241/1990 non inficia la validita' del provvedimento (Sent.
Cons. Stato 6002/2010; sent.
Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L.
241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare
le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando
solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e'
riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre,
secondo TAR
Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da preavviso
di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale
inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento)
in sede di rinnovo, comunque, non deve essere riesaminata la
responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e' stato
condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del
processo (Tar
Umbria)
irrilevante, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio, Sent. Cons Stato 3453/2014), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio), che sia decorso il termine per l'estinzione del reato senza pero' che il giudice dell'esecuzione si sia pronunciato sulla sussistenza dei presupposti per l'estinzione (TAR Lazio), che sia stata avviata (Sent. Cons. Stato 6194/2009) la procedura di riabilitazione, senza pero' che questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione del provvedimento o quando tale procedura sia stata completata successivamente all'adozione dello stesso provvedimento (Sent. Cons. Stato 7572/2009; nota: entrambe le sentenze si pongono in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato), o che la pena si sia estinta a seguito di indulto (TAR Lazio; sent. Cons. Stato 5863/2011: il condono di una pena per indulto non elimina il carattere ostativo della condanna ai fini del soggiorno); il completamento della procedura di riabilitazione deve essere comunque valutato a seguito di eventuale istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4758/2011)
legittimo il diniego di rinnovo del permesso adottato sulla base di una condanna per reato ostativo (favoreggiamento dell'immigrazione illegale), in assenza di familiari in Italia, anche se la sentenza di condanna e' stata annullata per incompetenza territoriale dalla Cassazione, dal momento che tali vicende processuali (che comportano non il rinvio ad un giudice di appello, ma il semplice invio degli atti alla Procura competente, affinche' valuti se riprendere e come riprendere l'azione penale) non incidono sulla situazione soggettiva dello straniero, ma si riferiscono ad aspetti procedurali non suscettibili di modificare la sua situazione soggettiva (come potrebbe avvenire per una assoluzione o un provvedimento di riabilitazione); l'annullamento della sentenza per le ragioni e con i seguiti sopraindicati non determina una riqualificazione della condotta dell'appellante, tale che il giudice possa rivalutarla nel presente giudizio (nota: in assenza di valutazioen esplicita della pericolosita' dello straniero, non si vede come una sentenza di condanna annullata, sia pure per incompetenza territoriale, possa costituire motivo automaticamente ostativo al rinnovo del permesso); non e' escluso che possa essere sottoposta all'autorita' competente una motivata istanza di riesame alla luce dei seguiti del procedimento penale e di altre circostanze sopravvenute (Sent. Cons. Stato 4633/2014)
legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012)
se a seguito di condanne per motivi ostativi il permesso e' stato rinnovato, un successivo diniego di rinnovo (in luogo della revoca) e' comunque legittimo se non vengono prospettate dall'interessato circostanze che potrebbero condurre ad autorizzare ancora il soggiorno (Sent. Cons. Stato 5395/2014)
irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)
irrilevante, in presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)
legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanne, anche lievi, per reati ostativi e in assenza di reddito (TAR Lombardia)
irrilevanti, in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col fratello non gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013); in senso lievemente piu' debole, Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando la condotta tenuta dopo la condanna (che non e' idonea a configurare i "sopraggiunti nuovi elementi" richiesti da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa richiesta
irrilevante, in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)
la commissione di reati da parte di persona da molto tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico (Sent. Cons. Stato 980/2011, in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010)
il fatto che lo straniero corra rischi di persecuzione non rende illegittima la revoca del permesso a seguito della condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR Lombardia)
l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale minaccia sia concreta e attuale (Sent. Cass. 10880/2010; nota: interpretazione assurda, e in assoluto contrasto con Sent. Cons. Stato 2580/2014, dato che equivale a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale)
la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare (TAR Toscana); nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato
legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo fondato su una condanna per reato ostativo, se l'amministrazione ha operato il bilanciamento tra pericolosita' sociale e legami familiari in Italia (TAR Lombardia; nota: in realta', l'amministrazione ha considerato la presenza di legami familiari un elemento a sostegno della tesi della grave pericolosita' dello straniero, dal momento che tale presenza non avrebbe dissuaso lo straniero stesso dal commettere il reato)
in sede di conversione di permesso per lavoro subordinato in permesso per motivi familiari non si applica l'attenuazione relativa alla rilevanza delle condanne ostative prevista da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 ne' quella di cui all'art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che tali attenuazioni sono riservate all'ingresso per ricongiungimento e/o ai permessi ottenuti a seguito di ricongiungimento (sent. Cass. 13972/2011 e sent. Cass. 26573/2013; nota: interpretazione frutto di analfabetismo, in evidente contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013, che precede sent. Cass. 26573/2013!)
legittimo il diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio nato in Italia, se l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una valutazione relativa alla pericolosita' della persona e alla mancanza di inserimento lavorativo (TAR Piemonte; nota: anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere rilevante l'inserimento familiare)
legittimo il diniego di rinnovo del permesso, anche in presenza di familiari, se l'amministrazione ha espressamente motivato in ordine alla pericolosita' sociale dello straniero e alla prevalenza delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico su quelle familiari (TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 57/2014)
improcedibile il ricorso contro il diniego di rinnovo (ricorso fondato sulla mancata valutazione della presenza di familiari in Italia e sulla conseguente identificazione di una condanna per reati in materia di stupefacenti quale motivo automaticamente preclusivo del rinnovo) se, a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, la questura ha adottato un nuovo provvedimento di diniego motivato con la prevalenza della effettiva pericolosita' sociale sulle ragioni dell'unita' familiare (Sent. Cons. Stato 4637/2014)
la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare (Sent. Cons. Stato 57/2014)
gli episodi di esibizionismo offendono e mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sicurezza e la tranquillita' pubblica, provocano profondissimo turbamento nell'opinione pubblica, e possono, in caso di gravita' e reiterazione, far considerare il responsabile alla stregua di una minaccia per l'ordine pubblico, costituendo cosi' elemento preclusivo del rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 4652/2014)
una valutazione della pericolosita' sociale dello straniero fondata su fatti precisi (benche' non su condanne) e in base a parametri preordinati e oggettivi legittima il diniego di rinnovo; quando sia passato molto tempo dai fatti e dal diniego, circostanze ulteriori e successive capaci di determinare valutazioni diverse in ordine alla condotta dello straniero dovranno essere prese in considerazione dall'amministrazione qualora l'interessato presenti istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4337/2011)
legittimo il diniego di rinnovo del permesso per una persona che si trovi in custodia cautelare in carcere per diversi reati legati al favoreggiamento e sfruttamento del soggiorno illegale di stranieri, in relazione al quale non sia stato comunicato il preavviso di rigetto, se la persona interessata non ha prodotto in giudizio alcun elemento idoneo a far ritenere che il provvedimento avrebbe potuto avere un diverso contenuto (Sent. Cons. Stato 3586/2014)
legittimo il diniego di rinnovo del permesso in presenza di una segnalazione al SIS, non spettando all'amministrazione acquisire informazioni sui motivi di tale segnalazione, ed essendo invece onere dell'interessato addurre elementi che ne provino l'infondatezza (TAR Sicilia, Sent. Cons. Stato 3573/2013)
legittimo il diniego di rinnovo in presenza di segnalazione di altro Stato membro al SIS, anche se nel frattempo tale Stato ha avviato la procedura di consultazione con l'Italia per valutare se ritirare la segnalazione e iscrivere la persona nel proprio elenco nazionale di persone segnalate (Sent. Cons. Stato 422/2013)
in mancanza della revoca di un precedente ed efficace decreto di espulsione, il diniego del permesso di soggiorno ha carattere vincolato, non rilevando il fatto che successivamente ai decreti di espulsione la normativa in materia di durata del periodo in cui opera il divieto di reingresso e' stata ridotta, dato che tale modifica non comporta la decadenza dei provvedimenti di espulsione gia' adottati e delle prescrizioni con essi dettate (TAR Emilia e TAR Emilia; nello stesso senso, TAR Lazio e TAR Lazio, secondo cui la mancata richiesta della speciale autorizzazione non puo' essere qualificata quale mera irregolarita' amministrativa sanabile, dato che essa e' provvedimento ampiamente discrezionale e sicuramente di natura costitutiva); nel senso della rilevanza delle disposizioni vigenti al momento in cui il divieto e' stato adottato (ma, in quel caso, piu' favorevoli allo straniero rispetto alle modifiche successive), TAR Lazio
legittimo l'annullamento del permesso di soggiorno e il conseguente diniego di rinnovo adottati sulla base della vigenza di un divieto di reingresso non rispettato (Sent. Cons. Stato 18/2014)
quando sia stato adottato legittimamente un provvedimento di diniego di rinnovo in base alla pendenza di un'espulsione da altro Stato Schengen, la revoca di tale espulsione obbliga l'amministrazione a compiere una nuova valutazione della situazione in caso di richiesta di nuovo ingresso, non a riesaminare il precedente provvedimento di diniego del rinnovo, dal momento che l'amministrazione non ha l'obbligo di adottare un provvedimento in autotutela su istanza dell'interessato (TAR Piemonte)
un'espulsione pregressa subita sotto false generalita' e' motivo di legittimo diniego di rilascio di un permesso per attesa occupazione (sent. Cons. Stato 2199/2006); legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro stagionale se emerge che lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza di un divieto di reingresso per una espulsione subita in passato con l'indicazione di un nominativo lievemente diverso e, quindi, non rilevata in sede di autorizzazione all'ingresso (sent. Cons. Stato 5099/2012)
legittimo il diniego di rinnovo di un permesso ottenuto illegittimamente, essendo lo straniero rientrato in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso conseguente ad espulsione adottata a carico della stessa persona, con altre generalita' (Sent. Cons. Stato 4443/2014, Sent. Cons. Stato 4615/2014)
legittimo il diniego di rinnovo di un permesso se, dopo il rilascio del permesso in scadenza, e' emersa l'esistenza di un divieto di reingresso a seguito di precedente espulsione (non rilevata inizialmente, a causa di una diversa trascrizione del cognome), ancora vigente e per il quale non sia stata chiesta autorizzazione al reingresso in deroga; salvo il caso di sopraggiunta presenza di familiari, la rilevanza dei "sopraggiunti nuovi elementi" che consentono il rilascio del permesso deve intendersi limitata alla realizzazione dei presupposti mancanti al momento della richiesta e che vengono posti in essere o rappresentati all'Amministrazione in un momento successivo, prima dell'adozione del provvedimento; non puo' invece comportare la disapplicazione dei motivi tassativamente ostativi; l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno anche dopo l'espulsione non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la Questura motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneit quale presupposto del rinnovo (Sent. Cons. Stato 6059/2014)
legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione se successivamente al rilascio si verifica che l'interessato era stato espulso con altre generalita' ed era rientrato in violazione del divieto di reingresso, ove questa circostanza fosse ostativa alla regolarizzazione stessa (Sent. Cons. Stato 5899/2013)
o eventuali requisiti specifici
(es.: per studio universitario, esami superati)
o Argelato, Baricella, Bentivoglio, Castello dArgile, Castelmaggiore, Crevalcore, Galliera, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, SantAgata Bolognese (Provincia di Bologna)
o Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, SantAgostino, Vigarano Mainarda (Provincia di Ferrara)
o Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Nonantola, Novi, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera (Provincia di Modena)
o Boretto, Brescello, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, Campagnola Emilia (Provincia di Reggio Emilia)
o Bagnolo San Vito, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Castelbelforte, Castellucchio, Curtatone, Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Marcaria, Moglia, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Revere, Rodigo, Roncoferraro, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio (Provincia di Mantova)
o Bagnolo di Po, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara, Stienta, Trecenta (Provincia di Rovigo)
o 80 euro per i permessi di durata superiore a 3 mesi e non
superiore a un anno
o 100 euro per i permessi di durata superiore a un anno e non
superiore a 2 anni
o 200 euro per il permesso di soggiorno nei casi di cui all'art. 27 co.1 lettera a) D. Lgs. 286/1998 (dirigenti o personale altamente specializzato di societa' aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede principale in uno Stato membro dellOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea)
o minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto
ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini
autorizzati un precedente soggiorno legale)
o stranieri entrati in base all'art. 29 co. 1 lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del
coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro
genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; nota: l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla
precedente e' che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso
avvenga dopo il compimento della maggiore eta')
o stranieri che entrano
in Italia per ricevere cure mediche
in base ad art. 36 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e loro accompagnatori
o stranieri richiedenti rinnovo di permessi per asilo, richiesta d'asilo,
protezione sussidiaria, motivi umanitari (L. 94/2009); circ.
Mininterno 2/4/2012: non gode dell'esonero il familiare maggiorenne di
destinatario di protezione internazionale, dal momento che i casi di esenzione
previsti dal Decr.
Mineconomia 6/10/2011 non sono suscettibili di interpretazioni di tipo
estensivo (nota: non si tiene conto
di art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007, in base al quale i familiari del
destinatario di protezione internazionale godono degli stessi diritti di tale
destinatario)
o stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validita'
o per il 50%, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza
o per il 50%, al finanziamento delle attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, cosi' suddiviso:
20% alla missione "Ordine pubblico e Sicurezza", di competenza del Dipartimento della Pubblica sicurezza
15% alla missione "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio", di competenza del Dipartimento per le politiche del personale, finalizzata alle attivita' di competenza degli Sportelli unici
15% alla missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", di competenza del Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, per l'attuazione del DPR 179/2011 sull'Accordo di integrazione
Limiti al rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)
o dalla seconda stagione, in base ad art. 38 co. 7 DPR 394/1999, TAR Toscana, TAR Lombardia, TAR Sicilia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012, Sent. Cons. Stato 5002/2013 (salvo il fatto che in caso di erronea conversione dalla prima stagione, non puo' essere poi rifiutato per questo solo motivo il successivo rinnovo, dal momento che si e' costituita un'aspettativa di legittima permanenza, e il soggiorno derivante dal primo rinnovo puo' essere di fatto considerato equivalente al soggiorno associato a una seconda stagione lavorativa in Italia)
o fin dalla prima stagione, TAR Lazio, TAR Marche, TAR Umbria, TAR Piemonte, che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione, TAR Lombardia, TAR Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio (art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Lazio), Sent. Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella normativa), Sent. Cons. Stato 2882/2013 (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro subordinato, anche stagionale"), e, su ricorsi presentati prima dell'adozione della circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, Sent. Cons. Stato 3576/2014, Sent. Cons. Stato 3577/2014
Modalita' di presentazione
della richiesta di rinnovo (torna all'indice del capitolo)
o richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso per adozione, affidamento, asilo politico, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, motivi familiari (incluso il caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), lavoro (autonomo, subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, status apolidia, studio, tirocinio/formazione professionale
o richiesta presentata in questura in tutti i casi non esplicitamente menzionati (nota: tra questi, dovrebbero esservi i casi di permesso per cure mediche e per motivi umanitari)
o per il resto, come per la richiesta di rilascio del permesso, con le seguenti particolarita':
- nella busta va inserita copia del permesso in scadenza
- la legittimita' del soggiorno e' dimostrata con l'esibizione della ricevuta e dell'originale del permesso in scadenza
o corredate, nel caso di stranieri detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione
o depositate esclusivamente presso lufficio postale ubicato in prossimita della struttura stessa
o presentate da personale appositamente individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
Diritti e facolta' nelle more del rinnovo (torna all'indice del capitolo)
o puo' ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006; nota: dovrebbe essere possibile anche richiedere il nulla-osta, alla luce del fatto che, secondo F.A.Q. sul sito del Mininterno, lo straniero puo' presentare richiesta di assunzione di altro straniero)
o gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 16/6/2007) di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da consentire uscita e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008; verosimilmente, nel caso viaggino senza il genitore); ai fini dell'attraversamento delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ. Mininterno 7/8/2007) in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' da considerarsi equipollente al permesso di soggiorno dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE 18/8/2007); disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ. Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ. Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo
o puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ. Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ. Mintrasporti 14/9/2007)
o puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per l'espatrio (circ. Mininterno 2/4/2007)
o puo' ottenere il rilascio dell'attestato di conducente da parte della DPL (circ. Minlavoro 27/11/2007; circ. Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu' vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)
o puo' presentare richiesta di assunzione di altro straniero (F.A.Q. sul sito del Mininterno; nota: a maggior ragione dovrebbe valere la possibilita' di presentare richiesta di nulla-osta al ricongiungimento)
o puo' immatricolarsi all'universita', se questo rientra tra le facolta' associate al permesso (circ. MIUR 16/7/2009)
o la richiesta di rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza[12]
o sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo
Durata del permesso rinnovato (torna all'indice del capitolo)
Provvedimenti negativi; impugnazione; conseguenze (torna all'indice del capitolo)
o lo straniero che abbia ottenuto la sospensione ex art. 700 c.p.c. del provvedimento di espulsione e' da considerarsi regolarmente soggiornante; la richiesta di rilascio del permesso non puo' essere respinta per il semplice fatto che, nelle more dell'esame di tale richiesta, sia venuto meno l'effetto sospensivo del provvedimento cautelare, rilevando, a questo fine, la regolarita' del soggiorno al momento della richiesta (Corte App. Catania)
o illegittima l'omessa valutazione (nota: per irricevibilita'?) dell'istanza di rinnovo del permesso motivato dal fatto che nel frattempo l'interessato e' stato espulso per soggiorno illegale, se tale condizione di soggiorno illegale e' stata determinata, a sua volta, da un precedente diniego di rinnovo dichiarato illegittimo da una sentenza del TAR passata in giudicato (Sent. Cons. Stato 3222/2014)
o illegittimo il diniego di rilascio del permesso, fondato su argomentazioni generiche e non circostanziate oltre che prive di qualsivoglia elemento probatorio di riscontro (nel caso in specie, relative alla fittizieta' del rapporto di lavoro e della residenza, e sull'esistenza di motivi ostativi legati alla pericolosit' sociale), dato che cosi' risulta impedita ogni forma di controllo sulla veridicita' e corretta valutazione dei presupposti del provvedimento (TAR Campania)
o ai fini del diniego del rilascio del permesso, nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione l'eventuale assunzione da parte di altro datore di lavoro (TAR Friuli Venezia Giulia; nota: si assume evidentemente che il lavoratore possa avviare anche un rapporto diverso da quello originariamente autorizzato, nelle more del rilascio); in senso solo apparentemente piu' restrittivo, sent. Cons. Stato 4151/2011: legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se non vi e' prova della effettiva instaurazione del rapporto di lavoro originariamente autorizzato e se un nuovo rapporto di lavoro e' stato instaurato solo dopo l'adozione del provvedimento di diniego, nulla tuttavia impedendo all'interessato di presentare una nuova richiesta di permesso, che dovra' essere valutata alla luce dei nuovi fatti sopravvenuti
o la cessazione del rapporto di lavoro per il quale e' stato rilasciato il nulla-osta all'ingresso prima del rilascio del permesso priva lo straniero del necessario requisito per il rilascio; a maggior ragione, se lo straniero non e' insorto per lamentarne il mancato, tempestivo rilascio, e se non si e' iscritto nelle liste di collocamento (sent. Cons. Stato n. 4064/2009)
o Sent. Cass. 8598/2012: ai fini del rilascio del permesso di soggiorno richiesto a seguito del ricongiungimento, non deve essere effettuato il controllo relativo alla convivenza, posto che si tratta di un coniugio preesistente tra stranieri in ordine al controllo della cui effettivita' non si pone alcuna esigenza statuale di verifica; anche quando, al momento dell'ingresso del coniuge ricongiunto, sia gia' manifestata la volonta' di procedere alla separazione, il permesso va rilasciato, con possibilita' di successiva applicazione di art. 30 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che consente al ricongiunto di chiedere un permesso ad altro titolo in conversione; la revoca per mancata convivenza di cui all'art. 30 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998 si applica solo al caso di coesione familiare successiva a matrimonio celebrato in Italia, di cui all'art. 30 co. 1 lettera b D. Lgs. 286/1998
o l'annullamento del provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno del familiare in possesso dei requisiti per richiedere il ricongiungimento puo' essere invocato dagli altri familiari (nel caso, la moglie) per ottenere il riesame del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, adottato sulla base del primo provvedimento (Sent. Cons. Stato 4851/2014)
o diniego di rinnovo e revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondati sul fatto che il rapporto di lavoro originariamente autorizzato non sia mai stato instaurato sono illegittimi se la mancata instaurazione dipende, come nel caso di morte della persona destinataria dei servizi, da motivi non imputabili alla volonta' del lavoratore (TAR Veneto, che tiene conto di circ. Mininterno 20/8/2007)
o il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso o per irreperibilita' dello straniero all'indirizzo di residenza non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011)
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso dello straniero, motivato sulla base del fatto che l'interessato non ha mai ritirato il permesso frutto del precedente rinnovo, lasciando anche trascorrere i termini per la sua scadenza, quando l'amministrazione non sia in grado di provare come falsa l'affermazione dello straniero secondo la quale egli piu' volte si e' recato in questura per ottenere informazioni in relazione alla precedente richiesta di rinnovo, senza ottenerne (irrilevante l'affermazione dell'amministrazione secondo la quale l'interessato avrebbe dovuto accertarsi dello stato della pratica dal portale immigrazione.it), a maggior ragione per aver l'amministrazione violato l'obbligo di comunicazione di preavviso di rigetto (TAR Campania)
o la condanna per un reato di cui all'art. 380 o 381 c.p.p., per essere ostativa al soggiorno, richiede che il reato in questione rientrasse nelle previsioni di cui ai citati articoli del c.p.p. nel momento in cui la sentenza e' stata pronunciata (TAR Lombardia)
o sollevata la questione di legittimita' costituzionale di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui fanno derivare automaticamente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dalla pronuncia, nei confronti dello straniero, di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 c.p.p. prevede l'arresto facoltativo in flagranza (in particolare, reati in materia di stupefacenti, di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990), senza consentire che la Pubblica Aministrazione provveda ad accertare che l'interessato rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; non paiono diverse, infatti, le condizioni di chi si sia trovato in Italia come lavoratore irregolare e di chi vi si trovi sulla base di precedenti atti autorizzatori regolarmente rilasciati (quest'ultimo meriterebbe semmai maggior tutela rispetto al primo); dovrebbero quindi potersi applicare gli stessi principi applicati in Sent. Corte Cost. 172/2012; in caso contrario, lo straniero, subito dopo aver beneficiato della procedura di regolarizzazione in virtu' della non autosufficienza della sentenza penale di condanna, si troverebbe poi ad essere allontanato dal territorio nazionale, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, in forza dell'autosufficienza della medesima condanna (TRGA Trento); Sent. Corte Cost. 277/2014: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale solelvata da TRGA Trento, dal momento che il Legislatore ha fatto uso della discrezionalita' che deve essergli riconosciuta attribuendo carattere ostativo sia alle condanne per reati gravi (art. 380 c.p.p.), sia a quelle per reati di un certo tipo (in materia di stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento dell'immigrazione illegale e dell'emigrazione illegale verso altri Stati, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite), a prescindere dalla gravita'
o diniego di rinnovo illegittimo per il solo fatto che lo straniero eserciti attivita' di meretricio; legittimo pero' se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di prostituzione; specularmente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto
o legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se il rapporto di lavoro dichiarato e' fittizio; in questo caso, lo straniero non puo' far valere un diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione (Sent. Cons. Stato 2203/2014)
o illegittimo il rifiuto del permesso per lavoro subordinato (nel caso, nell'ambito di una regolarizzazione) se tale diniego si basa sul sintetico parere della questura in cui si afferma che da accertamenti svolti da personale dell'ufficio immigrazione l'interessato non risulta svolgere attivita' di lavoro domestico all'indirizzo indicato nell'istanza, senza pero' che siano riportati riferimenti alle concrete attivita' di verifica condotte ai fini dell'accertamento, soprattutto se l'amministrazione, a fronte delle specifiche osservazioni formulate dal ricorrente con la memoria difensiva con riferimento alle modalita' di svolgimento dell'attivita' di lavoro domestico non ha fornito alcuna ulteriore deduzione per motivare l'adeguatezza ed esaustivita' delle verifiche (TAR Piemonte)
o illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, motivato da presunta fittizieta' del rapporto di lavoro, se l'amministrazione ha fondato il proprio convincimento su informazioni ottenute da un vicino di casa con cui il datore di lavoro si limita a condividere le stesse pertinenze abitative, non costituendo tali elementi prova idonea a dimostrare la falsita' del contratto di lavoro depositato in atti, soprattutto perche' le informazioni sono state rese diverse settimane dopo la cessazione del rapporto di lavoro in questione, ritualmente comunicata all'amministrazione competente (TAR Campania)
o insufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il fatto che sia in corso un'indagine a carico del datore di lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se non si accerta che il rapporto di lavoro con quello specifico lavoratore e' anch'esso fittizio (TAR Sicilia)
o al fine di accertare se lo straniero possa essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza, l'amministrazione puo' fondare la propria valutazione anche su elementi di carattere puramente indiziario, a condizione che si tratti di indizi gravi, precisi e concordanti, incluse semplici denunce, purche' ripetute e circostanziate (Sent. Cons. Stato 4007/2013)
o la valutazione di pericolosita' non puo' fondarsi solo sull'aggressivita' dimostrata dallo straniero nei confronti delle forze dell'ordine (presunto tentativo di investire gli agenti con l'auto), se da tale episodio non e' disceso un procedimento penale atto a configurare e a qualificare con certezza il comportamento dello straniero (Sent. Cons. Stato 2206/2014)
o illegittimo il diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento penale a carico del datore di lavoro per presunta falsita' del rapporto di lavoro che aveva consentito la regolarizzazione dello straniero, dato che, in virtu' dei molti anni passati dal primo rilascio, andrebbero comunque tenuti in considerazione eventuali elementi sopravvenuti (TAR Lazio)
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato adottato solo sulla base del fatto che lo straniero e il suo datore di lavoro risultano indagati per evasione fiscale; in mancanza di accertamento giudiziale della falsita' delle buste paga prodotte dal primo, non e' dato considerare esclusa la sussistenza di reddito, restando nella responsabilita' del datore di lavoro l'eventuale mancato versamento dei contributi INPS (Sent. Cons. Stato 946/2014); nello stesso senso, TAR Campania, in relazione a un provvedimento di revoca del permesso; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 3182/2014: affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro
o illegittimo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla base dell'inesistenza della ditta con cui il primo rapporto di lavoro allegato alla richiesta di rinnovo sarebbe stato stipulato, quando non risultino agli atti elementi che consentano di affermare che la condotta illegittima abbia condizionato l'ingresso nel Paese (nota: mia interpretazione di una sentenza non chiara); l'amministrazione deve tener conto dell'esistenza documentata di un nuovo rapporto di lavoro, non essendovi basi normative per qualificare tale comportamento illegittimo come ostativo, di per se', al rilascio/rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 2793/2013)
o l'irreperibilita' dello straniero al domicilio indicato sul permesso di soggiorno non legittima l'amministrazione a negare il rinnovo motivandolo con il venir meno dell'interesse al rilascio del titolo di soggiorno e della presunta assenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo (TAR Lazio); nello stesso senso, TAR Lombardia
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso, se il preavviso di rigetto e' stato comunicato al domicilio indicato dallo straniero nell'istanza di rinnovo nonostante che lo straniero, a seguito di variazione di residenza, l'abbia tempestivamente comunicata all'Ufficio anagrafe, che avrebbe dovuto trasmettere la segnalazione alla questura, trattandosi di straniero regolarmente soggiornante; a maggior ragione se lo straniero, una volta venuto a conoscenza della inutile convocazione in questura, si e' attivato, senza esito, per richiedere una nuova convocazione (Sent. Cons. Stato 533/2014)
o dal mancato recapito del preavviso di diniego, in presenza dell'indicazione del numero di telefono cellulare nella domanda di rinnovo del permesso di soggiorno a mezzo del predisposto kit postale, non puo' ragionevolmente dedursi che lo straniero si sia reso irreperibile pur nell'eventuale inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni non anagrafiche di domicilio, peraltro non costituente casa di diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (Sent. Cons. Stato 3030/2014)
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dalla presunta falsa dichiarazione rispetto al luogo di residenza, se lo straniero risulta iscritto all'anagrafe in qualita' di residente in quello stesso luogo, e il diniego e' stato assunto sulla base dell'esito negativo di un unico controllo (TAR Campania)
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sulla presunta fittizieta' della residenza dichiarata, se dallo stesso contratto di soggiorno allegato dalla persona straniera alla richiesta di rinnovo e dalla corrispondente comunicazione di ospitalita' effettuata dal titolare dell'alloggio si evince come la persona viva e lavori in altro comune (TAR Campania)
o illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato, motivato sulla base della presunta irreperibilita' dello straniero all'indirizzo indicato (a maggior ragione se lo straniero si e' reso reperibile recandosi personalmente in questura), se tutte le altre condizioni sono soddisfatte, essendo l'irreperibilita' una mera irregolarita' amministrativa sanabile (TAR Puglia); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5125/2014
o illegittimo il diniego di conversione del permesso per affidamento in permesso per lavoro subordinato adottato sulla base della presunta falsificazione del passaporto, se non preceduto da preavviso di diniego, dato che il preavviso avrebbe consentito all'interessato di produrre un documento idoneo; la semplice segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione del documento (per altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto falso tentato, in base ad art. 489 c.p.) non basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal momento che non risulta provata la colpevolezza (Sent. Cons. Stato 3390/2014)
o la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato, come nel caso in esame (TAR Emilia Romagna)
o legittimo il diniego di rinnovo del permesso in presenza di una segnalazione al SIS, non spettando all'amministrazione acquisire informazioni sui motivi di tale segnalazione, ed essendo invece onere dell'interessato addurre elementi che ne provino l'infondatezza (TAR Sicilia, Sent. Cons. Stato 3573/2013); in senso opposto, TAR Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita' procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di scadenza), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa; in senso favorevole allo straniero, anche TAR Lombardia: l'autorita' competente ha l'obbligo di verificare, in presenza di una segnalazione al SIS, l'origine e la natura dell'evento che ne costituisce il presupposto di fatto e di esplicitare tali elementi nel provvedimento finale, dal momento che nessuna segnalazione puo' ritenersi sufficiente e quindi opponibile agli Stati Schengen, e comunque non in sede di controllo di legittimita' dell'azione dell'amministrazione, se tale segnalazione non e' completa di tutti gli elementi utili per individuare il provvedimento sottostante, tra cui il tempo, il luogo, l'autorita' che lo ha adottato ed i motivi della dichiarazione di inammissibilita' (cosi' anche TAR Piemonte)
o legittimo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto da persona espulsa dall'Italia tre anni prima e mai allontanatasi (Sent. Cons. Stato 3910/2014)
o legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa con altre generalita' in precedenza, non ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni (come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE) e non ha ottenuto autorizzazione al reingresso (Sent. Cons. Stato 4023/2014)
o legittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero e' rientrato in Italia prima che fosse scaduto il divieto di reingresso associato a un precedente provvedimento di espulsione adottato a suo carico con diverse generalita'; la sopravvenuta modifica della durata del divieto di reingresso, in attuazione della Direttiva 2008/115/CE, non puo' condurre a conclusioni diverse se il reingresso e' avvenuto addirittura prima che siano trascorsi 3 anni dall'allontanamento (durata minima del divieto di reingresso); il provevdimento di diniego ha in questo caso contenuto vincolato; irrilevante il fatto che il provvedimento di diniego sia stato adottato con grande ritardo, dal momento che non e' atto a fondare un qualche affidamento nel richiedente, il cui comportamento deve considerarsi volutamente diretto a eludere e violare la normativa (Sent. Cons. Stato 4613/2014)
o legittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato se lo straniero ha fatto ingresso in Italia, in presenza di un divieto di reingresso non revocato per una precedente espulsione, dopo aver cambiato nome (in corrispondenza al quale ha ottenuto il nulla-osta all'ingresso e il visto), ma senza aver informato del mutamento l'autorita' italiana (Sent. Cons. Stato 4856/2014)
o legittimo il diniego di rinnovo di un permesso per lavoro subordinato ottenuto illegittimamente, essendo lo straniero rientrato in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso conseguente ad espulsione adottata a carico della stessa persona, con altre generalita' (Sent. Cons. Stato 4443/2014, Sent. Cons. Stato 4615/2014)
o legittimo il diniego di rinnovo di un permesso per lavoro subordinato se, dopo il rilascio del permesso in scadenza, e' emersa l'esistenza di un divieto di reingresso a seguito di precedente espulsione (non rilevata inizialmente, a causa di una diversa trascrizione del cognome), ancora vigente e per il quale non sia stata chiesta autorizzazione al reingresso in deroga; salvo il caso di sopraggiunta presenza di familiari, la rilevanza dei "sopraggiunti nuovi elementi" che consentono il rilascio del permesso deve intendersi limitata alla realizzazione dei presupposti mancanti al momento della richiesta e che vengono posti in essere o rappresentati all'Amministrazione in un momento successivo, prima dell'adozione del provvedimento; non puo' invece comportare la disapplicazione dei motivi tassativamente ostativi; l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno anche dopo l'espulsione non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la Questura motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneita' quale presupposto del rinnovo (Sent. Cons. Stato 6059/2014)
o illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa in precedenza, ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni, come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE, o ha ottemperato volontariamente all'intimazione di allontanamento, nel qual caso la Direttiva 2008/115/CE esclude l'applicazione del divieto (Sent. Cons. Stato 4072/2014; nota: in realta', art. 11 co. 1 Direttiva 2008/115/CE non esclude del tutto tale applicazione; art. 13 co. 13 D. Lgs. 286/1998 prevede l'applicazione del divieto ad ogni caso di espulsione, ma art. 13 co. 14 prevede che in caso di rispetto del termine per lasciare volontariamente l'Italia il divieto possa essere revocato su istanza dell'interessato)
o legittimo il comportamento dell'amministrazione che, nel negare il permesso UE slp, esamini anche la possibilita' di rilasciare un permesso ordinario, pur pervenendo a conclusioni negative (TAR Lombardia; in senso diverso, Sent. Cass. n. 1690/2005 e Sent. Cons. Stato 3280/2012, secondo cui la richiesta di permesso UE slp non contiene in se' implicitamente la richiesta in subordine di rinnovo del permesso); l'amministrazione non puo', tuttavia, con lo stesso provvedimento con cui nega il permesso UE slp, negare anche il rinnovo del permesso di cui lo straniero e' in possesso senza una specifica e autonoma valutazione dei presupposti (TAR Liguria)
o perdita dei requisiti (salvo disoccupazione tollerata) o mancato soddisfacimento dei requisiti per il soggiorno in altro Paese Schengen (salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali; in questo caso, il permesso di soggiorno dovrebbe verosimilmente essere convertito dal questore in un permesso per motivi umanitari, in base alla modifica di art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 129/2011)
o condanna definitiva (successiva allentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; TAR Abruzzo e Sent. Cons. Stato 7302/2010: per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p., rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lentrata in vigore della L. 189/02); note:
per il TAR Puglia, la revoca e' possibile solo in caso di permesso per lavoro autonomo (nello stesso senso, TAR Toscana e apparentemente, sent. Cons. Stato 11/5/2007); nota: questo orientamento potrebbe venir meno a causa della modifica di art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 94/2009 (carattere preclusivo della condanna in questione rispetto a ingresso e soggiorno; la revoca potrebbe allora essere adottata, qualunque sia il tipo di permesso, in base ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998); tuttavia, secondo TAR Campania, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, ai fini del provvedimento negativo occorrerebbe valutare l'effettiva pericolosita' della persona
TAR Toscana, TAR Lazio: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si tiene conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e sociali e della durata del soggiorno in Italia
TAR Lombardia: illegittima la revoca del permesso per motivi familiari per il fatto che lo straniero non risiede piu', come affermato, presso l'abitazione del fratello, se lo stesso risiede invece con moglie e figlia, e l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di tali legami familiari
sollevata, dal TAR Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co. 7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano
la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata resa obbligatoria successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato, per condotte antecedenti l'entrata in vigore del DPCM 23/2/2009, dal momento che solo in quella data lo Stato italiano ha adottato la "regola tecnica" atta a garantire la compatibilita' della normativa italiana con le Direttiva 83/189/CEE, come interpretata da Sent. Corte Giust. C-20-05 (Sent. Cass. 1073/2009, TAR Lazio; nota: dovrebbe rilevare la data della notificazione della "regola tecnica" alla Commissione europea; in questo senso, Trib. Roma)
o adozione di un provvedimento di respingimento o espulsione da parte di altro Stato membro, salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione del divieto di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di carta di soggiorno (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir. 2001/40/CE); escluso anche il caso di titolare di permesso UE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro che non costituisca pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)
o risoluzione dell'accordo di integrazione per inadempimento (a causa di inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero provi di essersi adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo o di conseguimento di un numero di crediti < 0), salvo che lo straniero appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di espulsione (DPR 179/2011) o che si tratti di straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, ovvero di straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009; Circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: nei casi previsti da art. 4-bis D. Lgs. 286/1998 va omessa del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo; verosimilmente, non si procede alla verifica neanche nei casi, esonerati dalla possibile revoca del permesso dal DPR 179/2011, in cui valga un esplicito divieto di espulsione)
o Sent. Cons. Stato 9417/2010: la revoca del permesso e' legittima se adottata a seguito dell'adozione di un provvedimento di espulsione motivato da pericolosita' sociale finche' tale provvedimento non e' ritirato, anche se il Tribunale ha annullato il provvedimento di diniego del ritiro
o Sent. Cons. Stato 410/2007: la denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare la revoca per minaccia all'ordine pubblico
o Sent. Cons. Stato 4108/2006: la revoca del permesso motivata da comportamenti violenti dello straniero e' legittima, anche quando tali comportamenti non siano sfociati in procedimenti penali
o Sent. Cons. Stato 3982/2013: una continuita' della propensione dello straniero a condotte antisociali e' idoneo al suo inquadramento in una o piu' delle categorie previste da art. 1 L. 1423/1956 (persona abitualmente dedita a traffici delittuosi e che viva con i relativi proventi, mantenendo una condotta contraria alla legge e mettendo in pericolo la sicurezza e la tranquillita' pubblica), anche quando i comportamenti illeciti non arrivino al livello della commissione di reati, e legittima la revoca del permesso di soggiorno (nota: non e' chiaro cosa si intenda per illecito che non corrisponda alla commissione di un reato; si riferisce a semplici illeciti amministrativi?)
o Sent. Cons. Stato 6460/2011: legittimo il provvedimento di revoca del permesso a suo tempo rilasciato sulla base di false dichiarazioni dello straniero; nello stesso senso, TAR Toscana (legittima la revoca del permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, se emerge che il rapporto di lavoro dichiarato era inesistente, dal momento che una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo presupposto per l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno e non puo' essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile), Sent. Cons. Stato 5014/2014 (legittima la revoca del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione, se questa era stata ottenuta grazie a documenti falsi presentati dal datore di lavoro, a prescindere dal grado di partecipazione o di consapevolezza dello straniero in relazione al falso), Sent. Cons. Stato 5387/2014 (legittima la revoca del permesso per lavoro subordinato se l'amministrazione la motiva con le risultanze di un'indagine in sede penale che hanno rivelato la fittizieta' del rapporto di lavoro e se l'interessato non ha prodotto alcun elemento contrario alla tesi della fittizieta', a prescindere dal fatto che risulti provata la responsabilita' penale dello straniero)
o TAR Sicilia: illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso); nota: in ogni caso, se l'attivita' e' lecita, non dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla dimostrazione del requisito di reddito
o Sent. Cons. Stato 5918/2013: illegittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo motivato solo con l'esistenza di una indagine penale volta ad accertare la natura fittizia dell'attivita' per la quale lo stesso permesso e' stato rilasciato, se il procedimento penale si conclude con l'assoluzione dell'interessato
o TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato (come nel caso in esame)
o TAR Campania: illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato fondata su un procedimento penale avviato per presunta falsificazione delle buste-paga se tale falsificazione non e' stata accertata definitivamente in sede penale; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 3182/2014: affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro
o Sent. Cons. Stato 2882/2013: illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di conversione di un permesso per lavoro stagionale gia' alla prima stagione; tale conversione e' infatti autorizzabile fin dalla prima stagione
o Sent. Cons. Stato 347/2014: legittima la revoca del permesso per lavoro autonomo in caso di cancellazione della ditta aperta dallo straniero, se l'interessato non fornisce elementi atti a dimostrare l'esistenza di altra attivita' e, quindi, una rinnovata capacita' reddituale e a motivare la prosecuzione del suo soggiorno
o Sent. Cons. Stato 5914/2013: l'abbandono del programma di protezione e' automaticamente ostativo alla conservazione del permesso rilasciato ex art. 18 D. Lgs. 286/1998, ed e' sufficiente quindi a motivarne la revoca, senza che necessiti alcuna altra attivita' istruttoria da parte dellAmministrazione ne' alcuna valutazione discrezionale
o nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5 T.U.); giurisprudenza:
TAR Lazio: in assenza di esplicite preclusioni, il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio di un permesso e' un nuovo elemento da tenere in considerazione ai fini della conversione del permesso rilasciato ad altro titolo
TAR Lombardia: illegittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato adottato sulla base dell'esistenza di due provvedimenti di espulsione, se lo straniero nel frattempo ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e non ha in alcun modo manifestato sintomi di pericolosit sociale, ha svolto attivita' lavorativa, ha formato un nucleo familiare e si relaziona con un contesto parentale allargato, ossia con la famiglia del fratello (cosi' anche sent. Cons. Stato 808/2012)
Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo; tuttavia, se i redditi da lavoro maturati, al momento della decisione dell'amministrazione, risultano largamente inferiori al minimo, il fatto che nelle more della decisione sul ricorso l'interessato maturi redditi ulteriori e sufficienti non inficia la legittimita' del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 5321/2013)
TAR Veneto, TAR Lombardia, TAR Toscana: la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (attenuato, per il lavoratore subordinato che abbia un contratto in scadenza, il danno associato al termine, lontano dalla scadenza, fissato per la richiesta di rinnovo)
TAR Toscana: e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5387/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014; tuttavia, sent. Cons. Stato 256/2011: il mancato rispetto dell'obbligo di preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 rende illegittimo il diniego, dal momento che priva l'interessato della possibilita' di segnalare le sopravvenienze positive
TAR Lazio: illegittimo e annullabile il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato non preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 quando l'Amministrazione non ha fornito elementi idonei a dimostrare che il provvedimento adottato non avrebbe potuto avere un diverso contenuto (in particolare il rilascio di permesso ad altro titolo)
TAR Lazio e TAR Lombardia: la stipula di un contratto di lavoro nelle more dell'esame della richiesta di rinnovo costituisce un fatto nuovo; nello stesso senso, TAR Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia' rinnovato per attesa occupazione
TAR Friuli Venezia Giulia: nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione l'eventuale assunzione da parte di altro datore di lavoro
TAR Lombardia e TAR Veneto: il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo; nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base dell'allegazione di attivita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito sufficiente; in senso contrario, TAR Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima
TAR Lombardia: rilevano anche le sopravvenienze negative; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento; nel senso dell'inammissibilita', anche TAR Piemonte e Sent. Cons. Stato 2254/2014
Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: sopravvenienze successive alla data in cui l'Amministrazione si pronuncia possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U.; nello stesso senso, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011; piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale
TAR Veneto: in mancanza di reddito per il rilascio di permesso UE slp, vanno considerate comunque le condizioni di inserimento, ai fini del rinnovo del vecchio permesso
Sent. Cons. Stato 7188/2010 e Sent. Cons. Stato 7202/2010: illegittimo il provvedimento di revoca in sede di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il rilascio del permesso, adottato senza una previa valutazione circa l'effettivo interesse alla rimozione del permesso, le ragioni che avevano indotto, a suo tempo, al rilascio del permesso stesso e la sopravvenienza di nuovi elementi atti a giustificare la permanenza del permesso; nello stesso senso, il relazione al diniego del rinnovo, Sent. Cons. Stato 3760/2010 e Sent. Cons. Stato 7302/2010 (che fa riferimento anche alla sussistenza di condanne ostative)
Sent. Cons. Stato 1139/2011: illegittimo il diniego di rinnovo basato su indicazione falsa del luogo di residenza se, prima dell'adozione del provvedimento, il richiedente ha prodotto nuova documentazione relativa a nuova ed effettiva residenza
TAR Lazio: tra i nuovi elementi che l'amministrazione e' chiamata a prendere in considerazione, finche' il giudizio non e' definito, vi e' il percorso di inserimento sociale di uno straniero che abbia subito una condanna normalmente ostativa, quando siano presenti in Italia familiari
Sent. Cons. Stato 6059/2014: salvo il caso di sopraggiunta presenza di familiari, la rilevanza dei "sopraggiunti nuovi elementi" che consentono il rilascio del permesso deve intendersi limitata alla realizzazione dei presupposti mancanti al momento della richiesta e che vengono posti in essere o rappresentati all'Amministrazione in un momento successivo, prima dell'adozione del provvedimento; non puo' invece comportare la disapplicazione dei motivi tassativamente ostativi
o la sanabilita di eventuali irregolarita amministrative (art. 5, co. 5 T.U.); giurisprudenza:
TAR Lazio: tra le iregolarita' sanabili e' inclusa quella relativa alla presentazione tardiva della richiesta di rinnovo del permesso, dovendo quindi l'amministrazione accertare se sussistano i presupposti per tale rinnovo o se il ritardo sia indice rivelatore della loro mancanza (nota: diversamente da Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003, sembra prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo, rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati maturati; nello stesso senso, TAR Lombardia)
Sent. Cons. Stato 2594/2007: considera alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile la mancata stipulazione del contratto di lavoro corrispondente a una documentata dichiarazione di disponibilita' all'assunzione del lavoratore
TAR Lazio: il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione della documentazione non e' motivo sufficiente per il rifiuto del permesso quando essa sia da imputare ad un disguido nel deposito della documentazione presso l'ufficio competente
TAR Sicilia: e' pero' legittima l'archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso in caso di mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di convocazione, ripetuta, finalizzata alla procedura di identificazione
Sent. Cons. Stato 946/2012: la mancata rilevazione delle impronte dattiloscopiche, in presenza di giustificazioni e di una piena disponibilita' a sottoporvisi, costituisce una forma sanabile di irregolarita' amministrativa e non e', quindi, sufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso
TAR Liguria, TAR Lazio, TAR Lazio: e' irregolarita' sanabile la mancata segnalazione alla questura della variazione di domicilio
TAR Campania: la mancata comunicazione del mutamento del luogo di svolgimento dell'attivita' lavorativa integra una mera irregolarita' amministrativa, in parte almeno imputabile al datore di lavoro, e non e' sufficiente a motivare il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
TAR Toscana: una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo presupposto per l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno e non puo' essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile
o lesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.; in questo caso, il titolo del permesso dovrebbe comunque essere quello di permesso per motivi umanitari, in base alla modifica apportata da L. 129/2011); giurisprudenza:
TAR Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.
TAR Lombardia: quando lo straniero sia affetto da grave patologia, che renda necessarie cure in Italia, ha diritto ad ottenere, su richiesta, un permesso di soggiorno idoneo a sancire la sua condizione di inespellibilita' (nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo cui quando lo straniero sia soggetto a cure essenziali salva-vita, e' anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del permesso, dato che non tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il pertinente titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure mediche d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche trattamenti di mantenimento e controllo, e sent. Cons. Stato 4863/2010); in senso parzialmente diverso, TAR Veneto e TAR Lazio, secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione atipica che lo renda inespellibile per il periodo durante il quale necessita di cure (TAR Lazio fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la questura di Roma ha rilasciato un permesso per motivi umanitari; Trib. Trieste riconosce il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente asilo, ritenuto non credibile, ma necessitante cure mediche; Trib. Milano: riconosciuta la protezione umanitaria a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine pubblico, desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto alla revoca della protezione sussidiaria); in senso ancora piu' forte, Trib. Prato: ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione territoriale e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato regolare, lo straniero che si trovi in grave situazione di salute e nell'impossibilita' di ricevere le cure adeguate in patria; in senso meno preciso, Sent. Cons. Stato 5328/2014: benche' art. 35 D. Lgs. 286/1998 non costituisca il presupposto per la necessaria concessione del permesso di soggiorno per cure mediche (se cosi' fosse, si potrebbe prestare ad un uso strumentale e opportunistico di un diritto fondamentale e anche all'aggiramento delle procedure previste per l'ingresso per cure mediche), e' compito dell'Amministrazione valutare attentamente tutte le circostanze che connotano casi cosi' complessi (nel caso in specie, uno straniero entrato in Italia illegalmente e necessitante un trapianto di rene) e comportarsi di conseguenza nei limiti della discrezionalita' che la legge consente e delle valvole di flessibilita' che le norme stesse presentano (in particolare, dando rilievo, come nel caso in esame, alla presenza di familiari in Italia ai fini del rilascio di un permesso per motivi familiari; in ogni caso, in mancanza di adeguata motivazione, la revoca o il mancato rinnovo di un permesso di soggiorno gia' rilasciato, che ha consentito lo svolgimento delle terapie necessarie in attesa del trapianto, con la interruzione o la significativa limitazione del trattamento sanitario, e' manifestamente irragionevole, contrasta con la ratio e la finalita' primaria di art. 35 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e determina nei fatti conseguenze che possono essere irreparabili ai fini dei valori fondamentali che quella norma tutela); in senso diverso, TAR Sicilia (se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia per motivi di cure) e TAR Lazio (l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma deambulazione)
o lesistenza di requisiti per altro tipo di permesso (art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di fatto disatteso, salvo, con riferimento alla conversione di un permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, TAR Liguria e, con riferimento alla conversione di un permesso per motivi religiosi in permesso per lavoro entro quote, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio)
o ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso o della revoca del permesso per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia si tiene conto dei vincoli familiari e dell'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, della durata del suo soggiorno in Italia (art.. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, come modificato da D. Lgs. 5/2007); giurisprudenza:
Sent. Corte Cost. 202/2013: illegittimita' costituzionale di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che "ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato"; nella sentenza, la Corte Costituzionale
- censura la irragionevole disparita' di trattamento rispetto a chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento, non abbia formulato istanza in tal senso (nota: se ne puo' ricavare, con riferimento alle richieste di rilascio di permesso, una possibilita' di regolarizzazione sul posto del ricongiungimento familiare di fatto)
- afferma che la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosita' concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della condanna subita per determinati reati, dal momento che ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, e' decisione troppo grave perche' sia rimessa a presunzioni di pericolosita' assolute; nota: a maggior ragione non sembrano tollerabili automatismi legati a requisiti diversi per l'autorizzazione del soggiorno, quali quelli di natura economica o di possesso di determinati documenti
- richiama la giurisprudenza della CEDU (Sent. CEDU Cherif c. Italia), secondo la quale, pur non essendo garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese, tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti (art. 8 par. 1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo) con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce allordine pubblico; e' opportuno quindi valutare, in casi del genere, una serie di elementi, quali, ad esempio, la natura e la gravita' del reato commesso dal ricorrente, la durata del soggiorno dell'interessato, il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo, la nazionalita' delle diverse persone interessate, la situazione familiare del ricorrente (e in particolare, all'occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che testimonino l'effettivita' di una vita familiare in seno alla coppia), la circostanza che il coniuge fosse a conoscenza del reato all'epoca della creazione della relazione familiare, il fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e la loro eta', le difficolta' che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione, l'interesse e il benessere dei figli, la solidita' dei legami sociali, culturali e familiari con il paese
- ricorda come la discrezionalita' legislativa, benche' legittima, non e' assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione possa incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (Sent. Corte Cost. 172/2012, Sent. Corte Cost. 245/2011, Sent. Corte Cost. 299/2010, Sent. Corte Cost. 249/2010, Sent. Corte Cost. 148/2008, Ord. Corte Cost. 206/2006, Sent. Corte Cost. 78/2005)
Sent. Cons. Stato 5742/2013: Sent. Corte Cost. 202/2013 va interpretata nel senso che il beneficio dell'attenuazione dei motivi ostativi al soggiorno, di cui all'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, si estende anche al caso di legami familiari in Italia non dovuti a ricongiungimento, senza pero' che il novero dei legami sia piu' ampio di quello contemplato ai fini del ricongiungimento (in senso un po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare); Sent. Cons. Stato 1/2014, Sent. Cons. Stato 2694/2014, Sent. Cons. Stato 3680/2014: non e' necessaria la convivenza, dato che Sent. Corte Cost. 202/2013 parla di "legami familiari nel territorio dello Stato", e non di familiari conviventi, ne', riguardo ai figli, e' richiesto che siano attualmente minorenni, dato che la sentenza non fa riferimento alle sole persone che presentino attualmente i requisiti del ricongiungimento, ma anche a quelle che a tempo opportuno avrebbero avuto titolo al ricongiungimento, pur non avendo avuto necessita' di avvalersene (in senso sostanzialmente contrario, TRGA Trento: anche a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, la tutela dei rapporti familiari e' riservata all'esistenza e alla cura di un effettivo nucleo familiare, e non appare estensibile alle ipotesi di mera presenza nel territorio nazionale di parenti, per di piu' non conviventi con l'interessato)
Sent. Cons. Stato 2580/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e Sent. Cons. Stato 5221/2014: la tutela della situazione familiare ed in particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli nati o comunque radicati nel nostro paese devono considerarsi, in base alla normativa vigente dopo Sent. Corte Cost. 202/2013, definitivamente prevalenti sui meri meccanismi automatici di valutazione della pericolosita' sociale in base alle cosiddette condanne ostative, dovendosi anzi applicare, in sede di valutazione di tale pericolosita', il principio enunciato da art. 4 co. 3, ultimo periodo, D. Lgs. 286/1998 in relazione all'ingresso, in base al quale rileva solo la minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen (nello stesso senso Sent. Cons. Stato 3713/2014, che pero' sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare); Sent. Cons. Stato 2915/2014, TAR Campania: l'eventuale prevalenza dell'elemento di pericolosita' sulla tutela del diritto all'unita' familiare deve essere motivata dall'amministrazione, non essendo sufficiente la semplice affermazione della sola pericolosita' dello straniero
Sent. Cons. Stato 6064/2014: illegittimi, in presenza di legami familiari in Italia, i provvedimenti negativi in materia di permesso di soggiorno adottati in presenza di condanne normalmente ostative, se, a dispetto dell'affermazione in essi contenuta di voler procedere ad una valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cadono nel difetto di creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del soggetto in questione per le condanne riportate) o si limitano a dedurre dalle condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998
prima di Sent. Corte Cost. 202/2013, Sent. Cons. Stato 3760/2010: questo tipo di tutela si applica anche allo straniero che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso illegale) o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.; in questo senso, sent. Cons. Stato 4759/2011 (con riferimento a straniero che abbia fatto ingresso al seguito del familiare), Sent. Giudice di pace Treviso (che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al ricongiungimento), sent. Cons. Stato 5727/2011 e sent. Cons. Stato 6241/2011 (secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte), Sent. Cons. Stato 1834/2012 e TAR Lazio (che estendono la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione), Sent. Cons. Stato 457/2014, TAR Toscana (secondo cui la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa), Sent. Cons. Stato 3661/2014 (che da' rilievo anche alla presenza di familiari non conviventi) e Trib. Forli'; in senso contrario, TAR Campania
TAR Lombardia: illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento negativo adottato dall'Amministrazione senza una previa valutazione degli elementi relativi all'inserimento socio-familiare
Sent. Cons. Stato 4641/2014: in presenza di familiari in Italia non e' sufficiente, ai fini della revoca del permesso, la rilevazione di un precedente provvedimento di espulsione che avrebbe dovuto impedirne il rilascio, dovendosi tenere conto dell'inserimento socio-familiare dello straniero in Italia
Sent. Cons. Stato 995/2011: gli elementi relativi all'inserimento socio-familiare vanno tenuti in considerazione anche quando il provvedimento negativo sia fondato sull'esistenza di una pregressa espulsione; nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato adottato sulla base dell'esistenza di due provvedimenti di espulsione, se lo straniero nel frattempo ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e non ha in alcun modo manifestato sintomi di pericolosit sociale, ha svolto attivita' lavorativa, ha formato un nucleo familiare e si relaziona con un contesto parentale allargato, ossia con la famiglia del fratello (cosi' anche sent. Cons. Stato 808/2012); nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4641/2014: in presenza di familiari in Italia non e' sufficiente, ai fini della revoca del permesso, la rilevazione di un precedente provvedimento di espulsione che avrebbe dovuto impedirne il rilascio, dovendosi tenere conto dell'inserimento socio-familiare dello straniero in Italia
TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova, Corte App. Catania, Trib. Genova, Sent. Cons. Stato 5432/2013, Sent. Cons. Stato 2207/2014, Sent. Cons. Stato 2208/2014, TAR Lombardia, TAR Campania, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3579/2014, Sent. Cons. Stato 3875/2014, Sent. Cons. Stato 4851/2014, Sent. Cons. Stato 5570/2014 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014: il bilanciamento va effettuato anche in presenza di condanne generalmente preclusive; nello stesso senso, TAR Lombardia (vanno considerate anche la gravita' del reato e la condotta processuale dello straniero) e TAR Lazio (illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale rigetto non e' provvedimento vincolato; in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 4127/2014: il provvedimento motivato dall'esistenza di condanne normalmente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, e' nullo, dato che lo straniero avrebbe potuto produrre elementi, in relazione alla presenza di familiari in Italia e alla condizione di inserimento sociale, atti a condurre a una diversa determinazione); in senso contrario, TAR Lombardia (il diniego e' provvedimento vincolato, potendosi al piu' far valere la condizione di genitore di minore cui si provvede ai fini del rilascio di un permesso per assistenza del minore) e TAR Toscana (la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare; nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato); in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: in presenza di condanne preclusive, la situazione familiare non assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3887/2014, secondo cui, perche' operi la tutela dell'unita' familiare, e' necessario che risulti la sussistenza di rapporti affettivi dello straniero con i familiari; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5566/2014, secondo cui e' onere dello straniero allegare la prova della presenza di familiari in Italia; in senso piu' debole, Sent. Cons. Stato 3713/2014, che sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare); in senso contrario, anche sent. Cass. 13972/2011 e sent. Cass. 26573/2013: in sede di conversione di permesso per lavoro subordinato in permesso per motivi familiari non si applica l'attenuazione relativa alla rilevanza delle condanne ostative prevista da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 ne' quella di cui all'art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che tali attenuazioni sono riservate all'ingresso per ricongiungimento e/o ai permessi ottenuti a seguito di ricongiungimento (nota: interpretazione frutto di analfabetismo, in evidente contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013, che precede sent. Cass. 26573/2013!)
TAR Piemonte: legittimo il diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio nato in Italia, se l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una valutazione relativa alla pericolosita' della persona e alla mancanza di inserimento lavorativo (nota: anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere rilevante l'inserimento familiare)
TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 57/2014: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, anche in presenza di familiari, se l'amministrazione ha espressamente motivato in ordine alla pericolosita' sociale dello straniero e alla prevalenza delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico su quelle familiari
Sent. Cons. Stato 4637/2014: improcedibile il ricorso contro il diniego di rinnovo (ricorso fondato sulla mancata valutazione della presenza di familiari in Italia e sulla conseguente identificazione di una condanna per reati in materia di stupefacenti quale motivo automaticamente preclusivo del rinnovo) se, a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, la questura ha adottato un nuovo provvedimento di diniego motivato con la prevalenza della effettiva pericolosita' sociale sulle ragioni dell'unita' familiare
Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare
TAR Emilia Romagna: gli elementi relativi all'inserimento socio-familiare possono controbilanciare l'eventuale insufficienza di mezzi di sostentamento; nello stesso senso, TAR Lazio, secondo il quale possono controbilanciare anche prolungate assenze dal territorio nazionale; con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo; nota: in base ad art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nel caso in cui il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio dello Stato, vanno comunque valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari, che possono prevalere perfino sull'ostativita' di condanne penali; nello stesso senso,
- Sent. Cons. Stato 5915/2013, Sent. Cons. Stato 3680/2014, Sent. Cons. Stato 3724/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 3871/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione adottato in relazione a uno straniero che abbia familiari in Italia senza tener conto della natura dei suoi legami socio-familiari della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale
- TAR Puglia: la Pubblica amministrazione, chiamata a pronunciarsi in ordine ad una istanza diretta al rilascio di un titolo di soggiorno nei confronti di straniero precedentemente ricongiuntosi al nucleo familiare di origine nel territorio nazionale italiano e' tenuta ad effettuare una ponderazione complessiva degli interessi del richiedente al di la' della mera sussistenza di condizioni per il rinnovo o per l'aggiornamento di un titolo di permanenza in Italia (incluso il caso in cui la richiesta di conversione del permesso di soggiorno sia stata presentata molto tempo dopo la scadenza del precedente permesso; nel caso in esame, un permesso per motivi familiari, o, forse, per attesa occupazione, di straniera divenuta maggiorenne; secondo il TAR, la perdurante irregolare presenza della ricorrente e' dipesa verosimilmente non tanto dalla volonta' di trasgredire una disposizione nazionale quanto, piuttosto, dall'esigenza di non essere sradicata dal tessuto familiare di origine, una volta avvenuto il ricongiungimento al genitore, non rilevando in senso contrario l'allontanamento dal luogo di residenza del genitore medesimo, dato che si tratta di elemento legato alla ricerca di occupazione lavorativa piuttosto che al deliberato proposito di rescindere il vincolo familiare); laddove non siano rintracciabili elementi di pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico, l'interesse dello straniero, gia' soggiornante nel nostro territorio, al ripristino o al consolidamento di legami affettivi con il proprio nucleo familiare di origine deve ritenersi preponderante
TAR Veneto: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro di uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (nello stesso senso, TAR Lombardia); TAR Veneto: tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione
TAR Friuli, TAR Piemonte, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio: la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente; in senso contrario, TAR Toscana
Sent. Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da parte dello straniero, la domanda di rinnovo del permesso e' inammissibile, e il suo rigetto e' provvedimento vincolato, sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari con figli minori nati in Italia, non essendo sufficienti a far rimuovere la valutazione negativa
Sent. Cons. Stato 3390/2014: illegittimo il diniego di conversione del permesso per affidamento in permesso per lavoro subordinato adottato sulla base della presunta falsificazione del passaporto, se non preceduto da preavviso di diniego, dato che il preavviso avrebbe consentito all'interessato di produrre un documento idoneo; la semplice segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione del documento (per altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto falso tentato, in base ad art. 489 c.p.) non basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal momento che non risulta provata la colpevolezza
TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato (come nel caso in esame)
Ord. Cass. 20719/2011: semplici motivi di pericolosita' per la pubblica sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legittimano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare italiano
Sent. Cons. Stato 347/2014: l'amministrazione che abbia adottato un provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno, legittimamente motivato dalla mancanza dei requisiti, e' comunque tenuta, in presenza di nuova istanza di rilascio del permesso di soggiorno fondata su una valida e credibile documentazione, ad esaminarla, senza respingerla pregiudizialmente, se lo straniero ha familiari soggiornanti in Italia e ha omesso di rappresentare tale situazione prima dell'adozione del provvedimento negativo
Trib. Genova: illegittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro in permesso per motivi familiari, se l'amministrazione si e' limitata a motivarlo sulla base dell'inesistenza di un rapporto di coniugio con la convivente dello straniero, senza tener conto dei figli della coppia nati in Italia; l'amministrazione e' tenuta a riesaminare la situazione, valutando anche, ove non risulti possibile la conversione in permesso per motivi familiari, il rilascio di un permesso ad altro titolo per il quale sussistano i requisiti, allo scopo di tutelare il diritto all'unita' familiare; nota: ne' l'Amministrazione ne' il Tribunale sembrano tener conto del fatto che un permesso per coesione familiare potrebbe essere rilasciato anche al genitore naturale di minore straniero regolarmente soggiornante con l'altro genitore
o per il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp), la durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nei casi in cui il diniego o la revoca del permesso siano motivati dalla pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)
o in senso contrario all'adozione del provvedimento negativo:
TAR Abruzzo e Sent. Cons. Stato 7302/2010: per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti), rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lentrata in vigore della L. 189/02
diniego di rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent. Cons. Stato 2683/2009; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost. 414/2006); Sent. Cons. Stato 3756/2011: per reati commessi prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, il diniego e' legittimo se la valutazione di pericolosita' sociale sia stata compiutamente effettuata; nello stesso senso, in relazione a condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011 (secondo Sent. Cons. Stato 1791/2009, Sent. Cons. Stato 859/2010, Sent. Cons. Stato 1894/2010, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e TAR Lazio, perche' la condanna per reati contro il diritto d'autore abbia carattere automaticamente preclusivo rispetto al rinnovo del permesso e' necessario che il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L. 189/2002, non bastando che sia successiva a quella data la condanna); nello stesso senso, con affermazione riferita a tutti i reati ostativi, TAR Campania (secondo cui, pero', non e' chiaro se rilevi la data della sentenza o della commissione del reato), TAR Liguria, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4444/2010
condanne per reati in materia di diritto d'autore risalenti nel tempo non consentono automaticamente di concludere per la sussistenza di pericolosita' sociale dell'interessato (Sent. Cons. Stato 4021/2014)
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di una condanna per reato che all'epoca dell'adozione del provvedimento e, a maggior ragione, della condanna stessa, non era incluso tra quelli automaticamente ostativi (TAR Campania; nota: non e' chiaro se per il TAR rilevi il fatto che non fosse incluso al tempo del provvedimento o anche solo al tempo della condanna)
il carattere automaticamente preclusivo di determinate condanne vale solo rispetto all'ingresso, non rispetto al rinnovo del permesso di soggiorno; ai fini del rinnovo, il questore ha il potere-dovere di esaminare la situazione complessiva del richiedente, tenendo conto, in una prospettiva di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del livello del suo inserimento sociale e delle sue particolari condizioni familiari (TAR Lazio, TAR Lazio)
un precedente giudiziario non e', di per se', sufficiente a fondare un giudizio di concreta ed attuale pericolosita' sociale, che deve consistere in una prudente prognosi da svolgersi sulla base di elementi oggettivi, adeguatamente ponderati e di cui occorre dare puntualmente atto nella motivazione (TAR Campania; nota: non e' chiaro se il TAR faccia questa affermazione anche in relazione alle condanne per reati automaticamente ostativi)
in caso di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec. Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90); sent. Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne derivano
TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p. motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al soggiorno; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 206/2013)
rilevanti, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 1031/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord. Cons. Stato 2952/2008 e TAR Lazio, secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si deroga, sotto questo profilo, al principio del tempus regit actum, e TAR Lombardia -; TAR Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione; Sent. Cons. Stato 2525/2014, in relazione al rilascio di un permesso nell'ambito di una regolarizzazione: ove la riabilitazione sia un elemento in grado di far superare l'ostativa' di una condanna rispetto all'autorizzazione al soggiorno, e sia pendente la richiesta di riabilitazione, e' illegittimo il diniego adottato senza attendere l'esito della richiesta; nota: orientamento drasticamente contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009 e Sent. Cons. Stato 7572/2009, oltre che al principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008, TAR Lombardia, TAR Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del permesso) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)
la valutazione del questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna)
rilevante, ai fini della valutazioni di effettiva pericolosita', l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ordinario (Sent. Cons. Stato 2694/2014)
illegittimo il diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna ostativa, se lo straniero ha ottenuto, dal giudice dell'esecuzione, l'affidamento in prova al servizio sociale sulla base di una valutazione di assenza di pericolosita' (TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 2208/2014); il fatto che l'affidamento in prova fino a una certa data assuma la caratteristica di autorizzazione del soggiorno non esonera l'amministrazione dal valutare la richiesta di rinnovo del permesso per un periodo che superi quella data (TAR Lombardia)
le successive vicende giuridicamente rilevanti delle condanne considerate ostative sono rilevanti, dato che, per la stessa logica comunicante tra decisioni prese in ordini diversi, per la quale in sede di valutazione della pericolosita' sociale ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno il legislatore ha attribuito un valore determinante e immediato alla condanna ostativa, deve ritenersi che lo stesso legislatore non abbia inteso statuire l'indifferenza per le vicende successive alla stessa condanna (in particolare, l'intervento del giudice dell'esecuzione che intervenga nel campo della rilegittimazione sociale dell'interessato); se si ragionasse diversamente, attribuendo alla volonta' del legislatore un'assoluta predeterminazione di effetti, si determinerebbe un effetto illimitato nel tempo ed incondizionabile da qualsiasi circostanza, quale sia il tempo trascorso, la natura e la entita' del reato, in modo estraneo al metodo giuridico moderno, basato sul continuo bilanciamento degli interessi e dei valori e sulla proporzionalita' degli effetti giuridici in rapporto alle cause (TAR Lombardia)
la riabilitazione per una condanna precedentemente considerata ostativa al rinnovo del permesso, pur non operando automaticamente in senso opposto, supera la presunzione di pericolosita' sociale che, con meccanismo semplificatore, la legge attribuisce a tali condanne; l'intervento del giudice della riabilitazione, che e' un giudice specializzato in materia di recupero sociale come finalita' costituzionale, attenua infatti il peso della condanna nella valutazione di pericolosita', e tale mutamento non puo' lasciare integro l'effetto ostativo (Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4635/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014)
accolta l'istanza di sospensione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, adottato sulla base di esistenza di condanne automaticamente ostative, dal momento che gli episodi delittuosi si collocano in un arco temporale risalente nel tempo e rispetto al quale il ricorrente sembra mostrare un sostanziale cambiamento, come reso evidente dal comportamento tenuto durante la detenzione in carcere e il successivo periodo in misura alternativa alla detenzione (TAR Lombardia; nota: orientamento conforme a Sent. Cons. Stato 633/2014 e all'indirizzo di massima emerso da Sent. Corte Cost. 172/2012, benche' quest'ultimo sia riferito ad individuate figure di reato)
anche in presenza di condanne automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali fatti sopravvenuti che facciano venir meno le ragioni ostative (sent. Cons. Stato 4758/2011 e sent. Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento penale favorevole allo straniero); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011 e sent. Cons. Stato 2856/2012: il diniego di rinnovo basato sull'esistenza, al momento della richiesta, di elementi ostativi (incluse condanne normalmente ostative) non e' provvedimento vincolato, dovendo essere valutati eventuali elementi sopravvenuti, soprattutto se l'amministrazione non ha rispettato i termini per la decisione
il diniego di rinnovo motivato dall'esistenza di condanne risalenti nel tempo o per reati che all'epoca della condanna non erano automaticamente preclusivi del soggionro richiede, per essere legittimo, una valutazione in ordine alla pericolosita' dello straniero (Sent. Cons. Stato 1250/2012, Sent. Cons. Stato 4685/2013), a maggior ragione, se l'amministrazione ha nel frattempo accolto precedenti richieste di rinnovo e si sia quindi determinata una situazione di ragionevole affidamento (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4421/2012, TAR Lazio)
precedenti e carichi pendenti risalenti nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent. Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente ostative, TAR Toscana, TAR Campania, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4522/2013 e Sent. Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e' formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno
in caso di condanna non automaticamente ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione non fornisce una adeguata motivazione in relazione alla pericolosita' del soggetto (sent. Cons. Stato 5053/2008, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4421/2012)
ove l'amministrazione effettui una valutazione della pericolosita' dello straniero, ai fini del diniego di rinnovo, deve tener conto anche degli eventuali elementi favorevoli allo straniero; una memoria prodotta dallo straniero e pervenuta all'amministrazione prima che il questore abbia adottato in modo definitivo il provvedimento deve essere tenuta in considerazione, sia pure con valutazione negativa, e messa a disposizione, dal responsabile del procedimento, dell'organo competente per l'adozione del provvedimento (TAR Toscana; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3722/2013)
illegittimo il diniego di rinnovo che si limiti a formulare un giudizio di pericolosita' sociale sulla base di un unico elemento negativo relativo a reati non ostativi al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale ancora non definitivo, senza addurre alcun argomento a sostegno della gravita' e della persistenza del pericolo (TAR Emilia); in senso ancora piu' forte, TAR Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dall'esistenza di deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da un giudizio di pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un procedimento pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato in maniera generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro oggettivo, ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'
ai fini del diniego di rinnovo non assumono alcun rilievo gli "ulteriori precedenti penali e di polizia", genericamente indicati nel provvedimento, se gli stessi non risultano altrimenti documentati o specificamente dettagliati (TAR Lombardia)
insufficienti a motivare il diniego di rinnovo condanne menzionate solo nel corso del giudizio, ma non nella motivazione del provvedimento, come pure procedimenti penali non conclusi al momento dell'adozione del provvedimento (TAR Lombardia; nota: nella sentenza si fa riferimento al fatto che il procedimento non si sia concluso neanche durante il corso del giudizio, lasciando intendere che, se si fosse concluso con esito sfavorevole allo straniero, avrebbe potuto avere rilievo; analoga ambiguita', in relazione alla possibile rilevanza di una sentenza di condanna passata in giudicato nelle more della decisione sul ricorso contro il provvedimento di diniego, TAR Campania)
una condanna per un reato non automaticamente ostativo non basta a motivare il diniego di rinnovo o di conversione del permesso, in mancanza di una valutazione della pericolosita' sociale dello straniero (TAR Campania)
nel caso in cui il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio dello Stato, la scelta non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente preclusive, ma vanno valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari (TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova, Corte App. Catania, Trib. Genova, Sent. Cons. Stato 5432/2013, Sent. Cons. Stato 2207/2014, Sent. Cons. Stato 2208/2014, TAR Lombardia, TAR Campania, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3579/2014, Sent. Cons. Stato 3875/2014, Sent. Cons. Stato 4851/2014, Sent. Cons. Stato 5570/2014 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014), nonche' la gravita' del reato e la condotta processuale dello straniero (TAR Lombardia), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da quelli familiari (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio; in senso contrario, TAR Toscana) o il rinnovo sia stato chiesto per motivi diversi dai motivi familiari (Sent. Cons. Stato 4086/2014); tale bilanciamento va operato anche a vantaggio di stranieri che abbiano fatto ingresso al seguito del familiare (sent. Cons. Stato 4759/2011); Sent. Cons. Stato 3760/2010 (gia' prima di Sent. Corte Cost. 202/2013): il bilanciamento va operato anche nel caso in cui lo straniero abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso illegale) o abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011 e sent. Cons. Stato 5516/2012, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere caso mai piu' forte, Sent. Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione - nello stesso senso, TAR Lazio, con riferimento a requisiti di reddito -, Sent. Cons. Stato 457/2014, Trib. Forli', e TAR Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa; in senso contrario, TAR Campania; nel senso di dare rilievo anche alla presenza di familiari non conviventi, Sent. Cons. Stato 3661/2014); illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale rigetto non e' provvedimento vincolato (TAR Lazio; in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 4127/2014: il provvedimento motivato dall'esistenza di condanne normalmente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, e' nullo, dato che lo straniero avrebbe potuto produrre elementi, in relazione alla presenza di familiari in Italia e alla condizione di inserimento sociale, atti a condurre a una diversa determinazione); nota: secondo Sent. Cons. Stato 5742/2013, la Sent. Corte Cost. 202/2013 va interpretata nel senso che il beneficio dell'attenuazione dei motivi ostativi al soggiorno, di cui all'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, si estende anche al caso di legami familiari in Italia non dovuti a ricongiungimento, senza pero' che il novero dei legami sia piu' ampio di quello contemplato ai fini del ricongiungimento (in senso un po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare); Sent. Cons. Stato 1/2014, Sent. Cons. Stato 2694/2014, Sent. Cons. Stato 3680/2014: non e' necessaria la convivenza, dato che Sent. Corte Cost. 202/2013 parla di "legami familiari nel territorio dello Stato", e non di familiari conviventi, ne', riguardo ai figli, e' richiesto che siano attualmente minorenni, dato che la sentenza non fa riferimento alle sole persone che presentino attualmente i requisiti del ricongiungimento, ma anche a quelle che a tempo opportuno avrebbero avuto titolo al ricongiungimento, pur non avendo avuto necessita' di avvalersene (in senso sostanzialmente contrario, TRGA Trento: anche a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, la tutela dei rapporti familiari e' riservata all'esistenza e alla cura di un effettivo nucleo familiare, e non appare estensibile alle ipotesi di mera presenza nel territorio nazionale di parenti, per di piu' non conviventi con l'interessato); Sent. Cons. Stato 2580/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e Sent. Cons. Stato 5221/2014: la tutela della situazione familiare ed in particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli nati o comunque radicati nel nostro paese devono considerarsi, in base alla normativa vigente dopo Sent. Corte Cost. 202/2013, definitivamente prevalenti sui meri meccanismi automatici di valutazione della pericolosita' sociale in base alle cosiddette condanne ostative, dovendosi anzi applicare, in sede di valutazione di tale pericolosita', il principio enunciato da art. 4 co. 3, ultimo periodo, D. Lgs. 286/1998 in relazione all'ingresso, in base al quale rileva solo la minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen (nello stesso senso Sent. Cons. Stato 3713/2014, che pero' sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare); Sent. Cons. Stato 2915/2014, TAR Campania: l'eventuale prevalenza dell'elemento di pericolosita' sulla tutela del diritto all'unita' familiare deve essere motivata dall'amministrazione, non essendo sufficiente la semplice affermazione della sola pericolosita' dello straniero
illegittimi, in presenza di legami familiari in Italia, i provvedimenti negativi in materia di permesso di soggiorno adottati in presenza di condanne normalmente ostative, se, a dispetto dell'affermazione in essi contenuta di voler procedere ad una valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cadono nel difetto di creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del soggetto in questione per le condanne riportate) o si limitano a dedurre dalle condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 (Sent. Cons. Stato 6064/2014)
per uno straniero che soggiorni da molto tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e' sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 5148/2010 e TAR Lazio; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4822/2011 e sent. Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo richiesto per ottenere il permesso UE slp, e TAR Lombardia, che sospende il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione); TAR Lazio (con riferimento al caso di straniero giunto in Italia da minorenne e ormai privo di legami con il paese d'appartenenza) e Sent. Cons. Stato 1133/2010: la valutazione di pericolosita' sociale, prevista ai fini del rilascio del permesso UE slp, appare in qualche misura estesa anche ai meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, deve far rientrare fra i "nuovi elementi" da valutare le stesse circostanze rilevanti in caso di ricongiungimento familiare, non potendosi operare un trattamento differenziato di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non siano conseguenti a ricongiungimento; TAR Lazio e sent. Cons. Stato 5624/2009: la valutazione di pericolosita' va effettuata, in caso di soggiorno pregresso di lunga durata, a prescindere dalla presenza di familiari; Sent. Cons. Stato 1637/2014: l'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 vieta di ipotizzare un qualsivoglia automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo nella commissione dei reati legati alla tutela del diritto d'autore e dei marchi industriali (cosi' anche sent. Cons. Stato n. 2342/2009), senza valutare, in concreto (nella fattispecie, si trattava di vendita di 279 occhiali da vista pregraduati e di 137 carica-batteria per telefoni cellulari con marchio CE contraffatto), la pericolosita' di un soggetto che abbia richiesto il permesso UE slp o che abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio di tale permesso (coerentemente con Ord. Corte Cost. 58/2014, che, nel ritenere manifestamente infondata una questione di costituzionalita', convalida questo orientamento giurisprudenziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 5221/2014, Sent. Cons. Stato 5825/2014)
TAR Lazio: l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento lavorativo dell'interessato (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e Sent. Cons. Stato 4848/2014, che ritiene legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4846/2014, da cui sembra si possa derivare che la condanna per reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti
condanne per reati contro il diritto d'autore motivano automaticamente la revoca del permesso per lavoro autonomo e, a maggior ragione, precludono la conversione da lavoro subordinato a lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 4659/2014)
legittimo il provvedimento dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro autonomo sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto d'autore, ma conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla base del lungo periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in presenza di familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento piu' favorevole allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo elemento assume al piu' carattere di irrilevante difetto formale (Sent. Cons. Stato 2244/2013)
o in senso favorevole all'adozione del provvedimento negativo:
la condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso e al soggiorno
costituisce valido motivo per la revoca del permesso, a prescindere da
valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale (TAR
Veneto, Sent.
Cons. Stato 2544/2009 e TAR
Lazio) o lavorativo (TAR
Lombardia); nello stesso senso, con riferimento al diniego di rinnovo del
permesso, TAR
Lombardia, sent.
Cons. Stato 5131/2011, sent.
Cons. Stato 6083/2011, sent.
Cons. Stato 5245/2012, Sent.
Cons. Stato 6140/2012 e TAR
Umbria (se non vi sono familiari in Italia), TAR
Lombardia (secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo
se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente
soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita'
familiare; nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 3887/2014, secondo cui, perche' operi la tutela dell'unita'
familiare, e' necessario che risulti la sussistenza di rapporti affettivi dello
straniero con i familiari; nello stesso senso anche Sent.
Cons. Stato 5566/2014, secondo cui e' onere dello straniero allegare la
prova della presenza di familiari in Italia; in senso piu' debole, Sent.
Cons. Stato 3713/2014, che sottolinea come la tutela dei rapporti familiari
degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a
condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a
rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi
da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare), Sent.
Cons. Stato 3144/2012 (il lungo
soggiorno in Italia e' irrilevante, se non e' stato rilasciato il permesso UE
slp, dal momento che tale rilascio ha carattere costitutivo e non dichiarativo;
nello stesso senso, sent.
Cons. Stato 5954/2012 e Sent.
Cons. Stato 6352/2012; nello stesso senso anche Sent.
Cons. Stato 4659/2014: l'amministrazione, ai fini dell'adozione di
provvedimenti negativi in merito al soggiorno, non e' obbligata, in assenza di
familiari, a tener conto della durata del soggiorno pregresso), TRGA
Trento
una condanna patteggiata per reati connessi agli stupefacenti ha natura
ostativa al rinnovo anche se il patteggiamento e' avvenuto prima dell'entrata
in vigore della L. 94/2009 (Sent.
Cons. Stato 2225/2013)
legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore, se l'amministrazione
ha motivato il diniego sulla base della pericolosita'
sociale dell'interessato (Sent.
Cons. Stato 4848/2014)
ai fini dell'ostativita' automatica delle condanne, quelle per patteggiamento sono equiparate a quelle
pronunciate a seguito di dibattimento, dato che art. 445 co. 1-bis c.p.p.
sancisce tale equiparazione salvo che valgano diverse disposizioni di legge (Sent.
Cons. Stato 4848/2014)
irrilevante, in presenza di condanna per reati relativi agli
stupefacenti, la presenza in Italia dei genitori, se l'interessato non e'
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o
familiare ricongiunto (Sent.
Cons. Stato 1545/2013; nota: in
contrasto con Sent.
Corte Cost. 202/2013)
in presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti, irrilevante,
ai fini del rinnovo del permesso, l'esistenza di una relazione affettiva con
convivenza (Sent.
Cons. Stato 1336/2013)
una condana per reati in materia di stupefacenti e' automaticamente
ostativa al rinnovo, in assenza di familiari in Italia (sent.
Cons. Stato 5073/2013, Sent.
Cons. Stato 4087/2014); nello stesso senso, Sent.
Cons Stato 3453/2014, che considera irrilevante il fatto che lo straniero
abbia ottenuto la sospensione condizionale della pena
condanne per reati inerenti gli stupefacenti sono automaticamente
preclusive rispetto al soggiorno e, quindi, al rinnovo del permesso, a meno che
non siano sopravvenuti fatti rilevanti, quali il ricongiungimento familiare o
la riabilitazione (Sent.
Cons. Stato 4702/2014)
una condanna per reati in materia di liberta' sessuale e'
automaticamente ostativa al soggiorno (Sent.
Cons. Stato 4041/2013)
una pluralita' di precedenti penali gravi e' idonea a giustificare il
provvedimento di diniego di rinnovo anche nei casi in cui siano presenti
familiari in Italia (Sent.
Cons. Stato 6163/2012)
il diniego di rinnovo si applica anche in caso di condanna per reati
commessi prima che la corrispondente condanna fosse indicata dalla legge come
preclusiva del soggiorno (sent.
Cons. Stato 5420/2011, sent.
Cons. Stato 6287/2011, TAR
Lazio)
quando si tratti di condanna per un reato particolarmente grave, e'
sufficiente il richiamo a tale condanna nel provvedimento negativo, non essendo
necessario tenere espressamente conto delle condizioni di inserimento (sent.
Cons. Stato n. 3478/2009, TAR
Lombardia), ne' operare una valutazione di pericolosita', gia' effettuata
preventivamente dal Legislatore (TAR
Lombardia, Sent.
Cons. Stato 3996/2011, Sent.
Cons. Stato 2930/2012); una condanna in primo grado per aver introdotto in
Italia in un'unica soluzione un carico ingente di stupefacenti legittima il
diniego di rinnovo anche in presenza di familiari in Italia, a nulla rilevando
il fatto che nel corso del procedimento il magistrato di sorveglianza abbia
sostituito la misura cautelare della detenzione in carcere con gli arresti
domiciliari (Sent.
Cons. Stato 5089/2012)
il diniego di rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo e' un
atto strettamente vincolato; irrilevante, quindi, la tesi opposta sostenuta da Messaggio
telegrafico Mininterno del 9/9/2003, dal momento che le circolari sono
vincolanti per gli organi destinatari solo se legittime, dovendo essere
disapplicate qualora siano contra legem
(Sent.
Cons. Stato 8637/2010); nello stesso senso, Sent.
Cons. Stato 980/2011, Sent.
Cons. Stato 125/2013, TAR
Piemonte e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, TAR
Lazio, TAR
Piemonte, Sent.
Cons. Stato 1784/2012, Sent.
Cons. Stato 1395/2014 (in assenza di legami familiari in Italia); in senso
lievemente piu' debole, TAR
Lazio, secondo cui il mancato preavviso di rigetto non rende il
provvedimento annullabile se il ricorrente non ha prospettato in sede di
giudizio alcun elemento sopravvenuto che avrebbe potuto compensare la
valutazione di effettiva pericolosita'
il fatto di essere genitore di un minore per il quale si provvede al
mantenimento puo' essere fatto valere per ottenere un permesso di soggiorno per
assistenza del minore, ma non rende illegittimo il provvedimento di diniego del
rinnovo del permesso basato sull'esisteza di condanne ostative al soggiorno, in
presenza delle quali il diniego e' provvedimento vincolato, e non discrezionale
(TAR
Lombardia; nota: in contrasto
con Sent.
Corte Cost. 202/2013)
una condanna per reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso,
quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando il fatto che lo
straniero abbia fatto ingresso in Italia da minorenne, se non e' specificato
che si sia trattato di ricongiungimento (Sent.
Cons. Stato 3546/2014)
in presenza di condanna per reati in materia di stupefacenti, il lungo
soggiorno pregresso non e' rilevante se in discussione non e' la richiesta di permesso
UE slp (Sent.
Cons. Stato 1868/2013)
la revoca del permesso e' atto dovuto in presenza di condanna
irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti, anche se pende una richiesta
di permesso UE slp, il diniego del permesso UE slp essendo atto conseguente
alla revoca del permesso ordinario (TAR
Emilia Romagna)
la condanna per un reato preclusivo del soggiorno giustifica il diniego
di rinnovo del permesso e, se posta a base di una compiuta valutazione della
pericolosita' sociale dl richiedente, il diniego di rilascio del permesso UE
slp (Sent.
Cons. Stato 3720/2011)
in sede di rinnovo non deve essere riesaminata la responsabilita' dello
straniero in relazione ai fatti per cui e' stato condannato, neanche in
presenza di elementi non conosciuti al momento del processo (Tar
Umbria)
irrilevante, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, il fatto
che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della
sospensione condizionale della pena (TAR
Abruzzo, TAR
Emilia Romagna, TAR
Trentino, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia, TAR
Lazio), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR
Lombardia, TAR
Lazio), che sia decorso il termine per l'estinzione del reato senza pero'
che il giudice dell'esecuzione si sia pronunciato sulla sussistenza dei
presupposti per l'estinzione (TAR
Lazio), che sia stata avviata (Sent.
Cons. Stato 6194/2009) la procedura di riabilitazione senza pero' che
questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione
del provvedimento o che tale procedura sia stata completata successivamente
all'adozione dello stesso provvedimento (Sent.
Cons. Stato 7572/2009; nota: entrambe le sentenze si pongono in senso
drasticamente contrario a Sent.
Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva la
situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato); il completamento
della procedura di riabilitazione deve essere valutato a seguito di eventuale
istanza di riesame (sent.
Cons. Stato 4758/2011)
legittimo il diniego di rinnovo del permesso adottato sulla base di una
condanna per reato ostativo (favoreggiamento dell'immigrazione illegale), in
assenza di familiari in Italia, anche se la sentenza di condanna e' stata
annullata per incompetenza territoriale dalla Cassazione, dal momento che tali
vicende processuali (che comportano non il rinvio ad un giudice di appello, ma
il semplice invio degli atti alla Procura competente, affinche' valuti se
riprendere e come riprendere l'azione penale) non incidono sulla situazione
soggettiva dello straniero, ma si riferiscono ad aspetti procedurali non
suscettibili di modificare la sua situazione soggettiva (come potrebbe avvenire
per una assoluzione o un provvedimento di riabilitazione); l'annullamento della
sentenza per le ragioni e con i seguiti sopraindicati non determina una
riqualificazione della condotta dell'appellante, tale che il giudice possa
rivalutarla nel presente giudizio (nota: in assenza di valutazioen esplicita
della pericolosita' dello straniero, non si vede come una sentenza di condanna
annullata, sia pure per incompetenza territoriale, possa costituire motivo
automaticamente ostativo al rinnovo del permesso); non e' escluso che possa
essere sottoposta all'autorita' competente una motivata istanza di riesame alla
luce dei seguiti del procedimento penale e di altre circostanze sopravvenute (Sent.
Cons. Stato 4633/2014)
legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanne per reati
ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo
nel momento in cui viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da
una valutazione sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su
diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent.
Cons. Stato 523/2012)
se a seguito di condanne per motivi ostativi il permesso e' stato
rinnovato, un successivo diniego di rinnovo (in luogo della revoca) e' comunque
legittimo se non vengono prospettate dall'interessato circostanze che
potrebbero condurre ad autorizzare ancora il soggiorno (Sent.
Cons. Stato 5395/2014)
irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della
pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent.
Cass. 10880/2010, TAR
Toscana, Sent.
Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR
Toscana)
irrilevante, in presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e
il comportamento processuale dello straniero (Sent.
Cons. Stato 1336/2013)
irrilevanti, in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta
corretta di vita, la convivenza dello straniero col fratello non gravato da
precedenti penali, l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del
datore di lavoro, essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il
provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent.
Cons. Stato 1339/2013); in senso lievemente
piu' debole, Sent.
Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del
rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non
rilevando la condotta tenuta dopo la condanna (che non e' idonea a configurare
i "sopraggiunti nuovi elementi" richiesti da art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa richiesta
irrilevante, in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti,
una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai
Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della
pena (Sent.
Cons. Stato 3996/2011)
la commissione di reati da parte di persona da molto tempo inserita in
Italia non trova giustificazione nella necessita' di procacciarsi risorse
economiche ed e' di per se' idonea a costituire indice di pericolosita' sociale
e minaccia per lordine pubblico (Sent.
Cons. Stato 980/2011, in senso drasticamente contrario a Sent.
Cons. Stato 5148/2010)
il fatto che lo straniero corra rischi di persecuzione non rende
illegittima la revoca del permesso a seguito della condanna per reati ostativi
al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di espulsione e sempre che sia
presentata richiesta di asilo (TAR
Lombardia)
la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato ostativo
e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come
il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione
familiare (TAR
Toscana); nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati
commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe
proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la
costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza
o l'ingresso dell'autore del reato
legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo
fondato su una condanna per reato ostativo, se l'amministrazione ha operato il
bilanciamento tra pericolosita' sociale e legami familiari in Italia (TAR
Lombardia; nota: in realta',
l'amministrazione ha considerato la presenza di legami familiari un elemento a
sostegno della tesi della grave pericolosita' dello straniero, dal momento che
tale presenza non avrebbe dissuaso lo straniero stesso dal commettere il reato)
in sede di conversione di permesso per lavoro subordinato in permesso
per motivi familiari non si applica l'attenuazione relativa alla rilevanza
delle condanne ostative prevista da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 ne' quella di
cui all'art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che tali attenuazioni sono
riservate all'ingresso per ricongiungimento e/o ai permessi ottenuti a seguito
di ricongiungimento (sent.
Cass. 13972/2011 e sent.
Cass. 26573/2013; nota:
interpretazione frutto di analfabetismo, in evidente contrasto con Sent.
Corte Cost. 202/2013, che precede sent.
Cass. 26573/2013!)
legittimo il diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio nato in
Italia, se l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una valutazione
relativa alla pericolosita' della persona e alla mancanza di inserimento
lavorativo (TAR
Piemonte; nota: anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere
rilevante l'inserimento familiare)
legittimo il diniego di rinnovo del permesso, anche in presenza di
familiari, se l'amministrazione ha espressamente motivato in ordine alla
pericolosita' sociale dello straniero e alla prevalenza delle esigenze di
tutela dell'ordine pubblico su quelle familiari (TAR
Lombardia e Sent.
Cons. Stato 57/2014)
improcedibile il ricorso contro il diniego di rinnovo (ricorso fondato
sulla mancata valutazione della presenza di familiari in Italia e sulla
conseguente identificazione di una condanna per reati in materia di
stupefacenti quale motivo automaticamente preclusivo del rinnovo) se, a seguito
dell'accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, la
questura ha adottato un nuovo provvedimento di diniego motivato con la
prevalenza della effettiva pericolosita' sociale sulle ragioni dell'unita'
familiare (Sent.
Cons. Stato 4637/2014)
la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato
non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato
ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di
reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le
situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza
in materia intendono tutelare (Sent.
Cons. Stato 57/2014)
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso, se il preavviso di rigetto e' stato comunicato al domicilio indicato dallo straniero nell'istanza di rinnovo nonostante che lo straniero, a seguito di variazione di residenza, l'abbia tempestivamente comunicata all'Ufficio anagrafe, che avrebbe dovuto trasmettere la segnalazione alla questura, trattandosi di straniero regolarmente soggiornante; a maggior ragione se lo straniero, una volta venuto a conoscenza della inutile convocazione in questura, si e' attivato, senza esito, per richiedere una nuova convocazione (Sent. Cons. Stato 533/2014)
o dal mancato recapito del preavviso di diniego, in presenza dell'indicazione del numero di telefono cellulare nella domanda di rinnovo del permesso di soggiorno a mezzo del predisposto kit postale, non puo' ragionevolmente dedursi che lo straniero si sia reso irreperibile pur nell'eventuale inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni non anagrafiche di domicilio, peraltro non costituente casa di diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (Sent. Cons. Stato 3030/2014)
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dalla presunta falsa dichiarazione rispetto al luogo di residenza, se lo straniero risulta iscritto all'anagrafe in qualita' di residente in quello stesso luogo, e il diniego e' stato assunto sulla base dell'esito negativo di un unico controllo (TAR Campania)
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sulla presunta fittizieta' della residenza dichiarata, se dallo stesso contratto di soggiorno allegato dalla persona straniera alla richiesta di rinnovo e dalla corrispondente comunicazione di ospitalita' effettuata dal titolare dell'alloggio si evince come la persona viva e lavori in altro comune (TAR Campania)
o illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato, motivato sula base della presunta irreperibilita' dello straniero all'indirizzo indicato (a maggior ragione se lo straniero si e' reso reperibile recandosi personalmente in questura), se tutte le altre condizioni sono soddisfatte, essendo l'irreperibilita' una mera irregolarita' amministrativa sanabile (TAR Puglia); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5125/2014
o illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno (nello stesso senso, TAR Lazio), non avendo carattere di provvedimento l'invio di un fax che preannuncia gli eventuali motivi di un eventuale diniego mai esplicitato; il TAR non puo' decidere pero' sulla fondatezza della richiesta del permesso, a dispetto di art. 2, co. 5 L. 241/1990, che stabilisce, tra laltro, che nei ricorsi avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza dellistanza: tale accertamento non e' consentito, infatti, quando l'amministrazione debba esercitare un potere discrezionale rispetto al provvedimento richiesto (TAR Sicilia), ma solo quando si tratti di provvedimento vincolato o non residuino piu' margini per l'esercizio della discrezionalita' (art. 31 co. 3 c.p.a.); l'azione contro il silenzio-rifiuto serbato dall'amministrazione rispetto a una richiesta di rilascio del permesso non richiede la previa diffida a provvedere (TAR Puglia); tuttavia, e' irricevibile, ai sensi di art. 31 co. 2 c.p.a., il ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di rinnovo del permesso, presentato piu' di un anno oltre la scadenza del termine di conclusione del procedimento (TAR Sicilia, TAR Lombardia; in senso evidentemente contrario, TAR Lazio, che accoglie un ricorso depositato oltre due anni dopo il termine per il procedimento di rinnovo del permesso; in senso attenuato, TAR Lombardia: il termine di un anno e' soggetto alla regola generale della sospensione feriale, derogata dal legislatore solo in ipotesi specifiche e da ritenere tassative, dal momento che lo spirare di tale termine non comporta il venir meno dell'illegittimita' del ritardo ne' del potere-dovere dell'amministrazione di provvedere sull'istanza, ma solo della possibilita' per l'interessato di far valere quella illegittimita' attraverso lo specifico rimedio processuale dell'azione avverso il silenzio, a dmostrazione del fatto che il termine ha natura processuale, e non sostanziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4838/2013, secondo cui il termine annuale rimane sospeso per complessivi 46 giorni, in base a L. 742/1969)
o il preavviso di rigetto, essendo atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non e' idoneo ad assolvere all'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come sancito da art. 2 L. 241/1990; nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per la declaratoria dell'illegittimita' del silenzio-rifiuto, il giudice deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitivita' (Sent. Cons. Stato 3798/2011, Sent. Cons. Stato 5040/2013 e TAR Lombardia, che ordina all'amministrazione di provvedere, entro 60 gg dalla comunicazione o notificazione della sentenza, sull'istanza di conversione del permesso per studio in permesso per lavoro subordinato)
o l'omessa traduzione del provvedimento di diniego, riguardando la sua comunicazione, non costituisce vizio di legittimita' (sent. Cons. Stato 238/2002 e 6749/2004 citate in Sent. Tar Toscana, TAR Veneto; nello stesso senso, sent. Cass. 41404/2011), soprattutto se lo straniero mostra di aver compreso il contenuto del provvedimento presentando ricorso nei tempi prescritti (TAR Abruzzo) o con motivazioni non limitate da scarsa comprensione o se lo straniero soggiorna da molto tempo in Italia (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008) o se lo straniero soggiorna in Italia per studio universitario (Sent. Cons. Stato 3536/2011), ma puo' incidere sulla decorrenza del termine per limpugnazione (TAR Toscana, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, sent. Cons. Stato 5131/2011, TAR Lazio; nello stesso senso, sent. Cass. 41404/2011); nello stesso senso, in relazione all'omessa indicazione delle modalita' e del termine per l'impugazione, TAR Lazio
o secondo sent. Cons. Stato 94/2008 e TAR Lazio, il diniego di rinnovo di un permesso che e' stato rilasciato illegittimamente ha natura vincolata; non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato (art. 21-octies L. 241/1990; sent. Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L. 241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e' riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre, secondo TAR Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento; nello stesso senso, TAR Toscana: amministrazione condannata alle spese di giudizio, in base al principio della soccombenza virtuale, a causa della mancata comunicazione del preavviso di rigetto in assenza di motivi tali da rendere il rifiuto del permesso un provvedimento a contenuto vincolato); nello stesso senso, TAR Lombardia e TAR Lazio; in senso contrario, TAR Sardegna (che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005), Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 7302/2010, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Toscana, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 3722/2013, TAR Campania e, in relazione alla revoca del permesso in sede di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il rilascio, Sent. Cons. Stato 7188/2010, Sent. Cons. Stato 7202/2010, TAR Toscana: se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni ostative, e nonostante la presenza di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo; nello stesso senso, anche TAR Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della concessione di quel rinnovo; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 1495/2014, con riferimento al caso di presunte illegittimita' di un precedente atto di regolarizzazione (la questura deve comunque attribuire rilevanza alle circostanze attuali, quali l'esistenza di un rapporto di lavoro e di un reddito sufficiente), e TAR Lombardia, che da' rilievo a una situazione consolidata rispetto alla quale e' maturato un certo affidamento dell'interessato, tale da indurlo a non utilizzare provvedimenti di regolarizzazione che gli avrebbero consentito di ottenere altro permesso valido, senza che sia stato adombrato che il permesso di soggiorno a suo tempo concesso in favore dello straniero sia stato ottenuto con dolo o comunque inducendo in errore l'amministrazione, cosa che avrebbe effettivamente escluso la necessita di tutelare il suo affidamento (Sent. Corte Giust. C-337/07); in senso parzialmente diverso, sent. Cons. Stato 5090/2012, secondo cui e' inammissibile il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso assunto a seguito di revoca di un provvedimento di regolarizzazione (motivato dalla tardiva rilevazione di un requisito mancante), se non e' stato impugnato il provvedimento di revoca (e' in sede di impugnazione del provvedimento di revoca che il ricorrente avrebbe dovuto far valere le sopravvenienze a lui favorevoli ed il rispetto dei principi che disciplinano l'autotutela: necessita' che l'interesse al ripristino della legalita' venga adeguatamente comparato con la situazione sociale e familiare dello straniero); in senso ancora piu' negativo, Sent. Cons. Stato 6122/2012 (di fatti nuovi sopravvenuti si dovrebbe tener conto se questi sono capaci di sanare l'originaria carenza di requisito; se pero' la revoca ha agito, per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, su un permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, l'esistenza di un contratto di lavoro sopravvenuto non e' idonea a sanare quella carenza) e Sent. Cons. Stato 6059/2014 (l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno a dispetto dell'ancora vigente divieto di reingresso per una precedente espulsione adottata con diversa trascrizione del cognome non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la questura motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneita' quale presupposto del rinnovo)
o in presenza dei presupposti di cui all'art. 1 L. 1423/1956 per l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui possono applicarsi misure di prevenzione, il diniego di rinnovo e' un provvedimento vincolato; la mancata o incompleta comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 non inficia la validita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 6002/2010; sent. Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L. 241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e' riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre, secondo TAR Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento)
o ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana)
Contraffazione (torna all'indice del capitolo)
Ulteriori adempimenti
amministrativi (torna all'indice del capitolo)
o richiesta presentata in questura nei casi di duplicato o aggiornamento del permesso per affari, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito, minore eta, motivi umanitari, e vacanze lavoro
o richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati in tutti gli altri casi
o per il resto, come per la richiesta di rinnovo del permesso, mutatis mutandis (nota: sufficiente la ricevuta, in caso di smarrimento, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?)
Controlli (torna all'indice del capitolo)
o per provvedimento si intende, di regola, l'atto che chiude il procedimento (iter che l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per arrivare ad una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e dunque pregiudizievole nei confronti del privato
o non e' chiaro se l'onere in capo allo straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza pubblica delegati a privati, ad esempio tramite concessione (dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega di poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi privilegiare un'interpretazione restrittiva)
o l'esibizione del titolo di soggiorno costituisce un onere, non un obbligo: la mancata esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello straniero (che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p.)
o l'esonero dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D. Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in questo senso, parere del Mininterno, citato da Com. Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo di stampa, prassi del Comune di Firenze, citata in articolo di stampa, e circ. Comune di Milano) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)
o l'onere di esibizione dovrebbe valere, in base a un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione a provvedimenti adottati nell'interesse del solo straniero che li richiede (non, quindi, quando sia rilevante l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per l'Italia); in questo senso sembra orientata circ. Mininterno 7/8/2009
o l'esibizione del titolo di soggiorno e' verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e gli atti di morte), e per i provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni fondamentali: servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i servizi pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua); tuttavia
dovrebbero appare discutibile che possano essere inclusi i provvedimenti e gli atti adottati a tutela di un diritto, non trattandosi di adozione meramente "in favore dello straniero"; in questo senso, Circ. DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato
per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e, verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto (circ. Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli atti di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria l'esibizione del titolo di soggiorno); note:
- nello stesso senso, Circ. Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come
la dichiarazione di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia espresso la volonta' di non essere nominata
lo straniero che effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura
l'eventuale segnalazione dello stato di abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano
- secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)
riguardo al diritto di accesso del minore straniero all'asilo nido, in esonero dall'esibizione, da parte del genitore, del titolo di soggiorno (consentita, a Milano, da circ. Comune di Milano), possono valere i seguenti argomenti:
- art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido
- l'iscrizione del minore all'asilo nido non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent. Corte Cost. 467/2002 e 370/2003: gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)
- Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art. 28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze, segnalata da articolo di stampa
il Ministro dell'interno pro tempore ha affermato, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far si' che la norma che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado
riguardo al diritto alla prosecuzione degli studi dopo i 18 anni, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (e a prescindere dall'applicazione delle sanzioni in relazione all'eventuale posizione irregolare), possono valere i seguenti argomenti:
- art. 34 Cost.: "La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent. Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli studenti divenuti maggiorenni
- art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua"
- art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:
tale diritto fa parte del diritto dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3 Trattato sull'Unione europea
Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallistruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti
- art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali
- Sent. Cons. Stato 5434/2009: il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost. e' diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione
- TAR Sicilia: il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non deve essere necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che debbono esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto
- art. 14, co. 1 Legge Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige: "E' in ogni caso garantito alle alunne e agli alunni stranieri maggiorenni, presenti sul territorio provinciale, il diritto a completare il proprio percorso scolastico o formativo"
- in relazione al caso di un neo-maggiorenne irregolare che deve sostenere gli esami di maturita', il MIUR riterrebbe che ci siano gli strumenti amministrativi per risolvere la questione e che, se l'unico ostacolo e' rappresentato dalla mancanza del permesso di soggiorno, il ragazzo vada ammesso allesame di maturita' (da comunicato Stranieriinitalia)
o l'onere di esibizione del permesso non sussiste per lo straniero che acceda alla struttura carceraria per visita al familiare detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ. DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)
o benche' la mancanza di titolo di soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non significa che lo straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa
o lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006)
o Sent. Cass. SS. UU. Pen. 45801/2003 e Sent. Cass. 34068/2009: lo stato di clandestinita non costituisce giustificato motivo per la mancata presentazione del documento di identita'; lo e' invece per la mancata esibizione del titolo di soggiorno
o sent. Cass. SS. UU. 16453/2011: dal momento che la disposizione, come modificata da L. 94/2009, punisce chi non esibisce l'intero insieme di documenti costituito da un documento di identificazione (passaporto o altro) e da un documento attestante la condizione di regolare soggiorno (permesso di soggiorno o altro), lo straniero illegalmene soggiornante, essendo per definizione privo del secondo tipo di documento, non puo' essere incriminato per il reato di mancata esibizione dell'insieme dei documenti: si ha, cosi', una parziale abolitio criminis; nello stesso senso, in precedenza, Trib. Rovereto assolve uno straniero illegalmente soggiornante dal reato, e Trib. Bologna e Trib. Modena, secondo cui l'abolitio criminis si applica retroattivamente; nel senso dell'applicazione retroattiva del mutamento giurisprudenziale intervenuto con sent. Cass. SS. UU. 16453/2011, Trib. Alessandria e Trib. Torino, che revocano una condanna per lo stesso reato; in senso contrario a tale applicazione Sent. Corte Cost. 230/2012, che dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale di art. 673 c.p.p., nella parte in cui non include, tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna, del decreto penale e della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche il mutamento giurisprudenziale determinato da una decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in base al quale il fatto giudicato (nel caso si tratta dell'omessa esibizione di documenti, di cui all'art. 6 co. 3 D. Lgs. 286/1998) non e' previsto dalla legge come reato: un orientamento giurisprudenziale, per quanto autorevole, non ha la stessa efficacia della abrogazione o della dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una norma incriminatrice, stante il difetto di vincolativita' della decisione rispetto a quelle dei giudici chiamati ad occuparsi di fattispecie analoghe, cosicche' la nuova decisione delle Sezioni unite puo' essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice, sia pure con l'onere di adeguata motivazione
Limitazioni della liberta' di soggiorno (torna all'indice del capitolo)
o i presupposti di contingibilita' ed urgenza o la sussistenza di un'emergenza sanitaria costituiscono l'imprescindibile fondamento dell'esercizio del potere di ordinanza da parte dei sindaci; il provvedimento impugnato non evidenzia la sussistenza di alcuno di questi elementi (in particolare, dalla documentazione della ULSS n. 16 di Padova risulta da escludere la sussistenza di un'emergenza sanitaria)
o le argomentazioni contenute nella memoria del Comune circa l'esistenza di accurati ed efficaci controlli sanitari nei confronti dei profughi che sbarcano in Italia sembrano contraddire i presupposti fattuali sui quali si fonda l'ordinanza, mentre per quanto riguarda gli stranieri privi di titolo di soggiorno gia' presenti in Italia non sembra allo stato esservi un tasso di rischio diverso da quello riscontrabile per la generalita' della popolazione residente
o sussiste il requisito del periculum in mora perche' l'ordinanza e' rivolta anche nei confronti di categorie di soggetti che, non essendo nelle condizioni di poter adempiere tempestivamente agli obblighi imposti, soggiacciono al divieto di dimora anche occasionale nel territorio del Comune di Padova, e cio', oltre a costituire una limitazione all'esercizio delle misure di competenza del Prefetto, in mancanza di un'emergenza sanitaria e dei presupposti di contingibilita' ed urgenza, produce effetti lesivi privi di giustificazione
Utilizzabilita' dei permessi di soggiorno (torna all'indice del capitolo)
o motivi familiari: per lavoro subordinato, lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative), studio
o lavoro autonomo: per lavoro subordinato o studio
o lavoro subordinato: per lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative) o studio
o motivi umanitari: per lavoro autonomo o lavoro subordinato (e studio? certamente si' in caso di permesso rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007; verosimilmente anche negli altri casi: se cosi' non fosse, sarebbe individuabile il permesso per motivi umanitari rilasciato per protezione sociale)
o integrazione del minore: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio
o affidamento: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio
o minore eta': per studio (circ. Mininterno 13/11/2000; non per lavoro, da circ. Mininterno 13/11/2000; nota: il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione dovrebbe pero' rientrare nel diritto all'istruzione e formazione; nel senso della possibilita' di accesso del minore non accompagnato all'apprendistato, Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri non accompagnati)
o motivi di studio o formazione: per lavoro subordinato, per un massimo di 1040 ore per anno; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione; art. 39, co. 3, lettera b T.U. prevede che il Regolamento di attuazione disciplini l'esercizio di attivita' autonoma da parte degli studenti universitari: disciplina mai definita, nei fatti; Circ. Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito di quesito posto dall'INPS): nel limite delle 1040 ore, consentito lo svolgimento di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)
o motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): per lavoro subordinato o studio
o asilo: per lavoro subordinato o autonomo o studio
o protezione sussidiaria: per lavoro subordinato o autonomo o studio
o richiesta di asilo: per lavoro subordinato o autonomo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005), anche in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (D. Lgs. 25/2008; verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa)
o attesa riacquisto cittadinanza: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)
o adozione: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota della DPL Modena; verosimilmente, si deve intendere "attesa adozione", salvi i limiti di eta')
o assistenza minore, per lavoro subordinato o autonomo (da D. Lgs. 5/2007)
o ricerca scientifica, per attivita' di insegnamento collegata con il programma di ricerca e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto ospitante (D. Lgs. 17/2008)
o motivi religiosi, per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (Nota Minlavoro 16/4/2009)
o titolari di permesso UE slp, rilasciato dall'Italia o da altro Stato membro
o che soggiornino per lavoro stagionale
o che soggiornino per lavoro autonomo
o ammessi al di fuori delle quote in qualita' di dirigenti o lavoratori altamente specializzati, lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, lavoratori marittimi, lavoratori alle dipendenze di appaltatore, persone che svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o collocate alla pari
o che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, o hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta
o che soggiornano per protezione internazionale o hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta
o che soggiornano per motivi di studio o formazione
Conversione del permesso di soggiorno (torna all'indice del capitolo)
o senza vincolo di quote:
lavoro subordinato, in lavoro autonomo o residenza elettiva
lavoro autonomo, in lavoro subordinato o residenza elettiva
ogni permesso (incluso il permesso per cure mediche rilasciato a donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi o, verosimilmente, al marito convivente di questa - da circ. Mininterno 9/2/2009 - e il caso di permesso per assistenza minore - da circ. Mininterno 24/9/2009): in permesso per motivi familiari
motivi familiari, in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro (verosimilmente, attesa occupazione), esigenze sanitarie (?) o di cura, o residenza elettiva; Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione in lavoro subordinato o autonomo, attesa occupazione, residenza elettiva o, verosimilmente, studio o cura, possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana)
affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), in lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro (verosimilmente, attesa occupazione), studio, esigenze sanitarie (?) o di cura
integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati), in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro
motivi umanitari, in permesso per lavoro subordinato o autonomo (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: di per se', non appare ovvio che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili - rilasciati per protezione sociale, dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione temporanea, poi effettivamente dichiarati convertibili con DPCM 28/2/2013, e da quanto affermato da Circ. Mininterno 21/10/2013 in relazione alla convertibilita' dei permessi rilasciati a vittime di violenza domestica)
motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), in lavoro subordinato, lavoro autonomo (dubbio) o studio, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo
studio, in lavoro subordinato o autonomo, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo, per soggetti che al compimento della maggiore eta hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio (circ. Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR 394/1999)
studio, in lavoro subordinato o autonomo, per chi abbia conseguito in Italia il dottorato di ricerca o il master di I (L. 9/2014 e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o di II livello (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) ovvero la laurea specialistica o la laurea triennale (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[13], anche durante il periodo di durata massima di 12 mesi di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione; note:
- verosimilmente nella nozione di "laurea" devono essere inclusi laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)
- verosimilmente, la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia
- le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)
studio, in lavoro, per attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR
Lazio, che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello
spettacolo)
studio, in motivi religiosi (TAR Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e circ. Mininterno 24/5/2005 per analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)
motivi religiosi, in residenza elettiva (in luogo permesso UE slp, per persone che dispongano di un reddito da lavoro alle dipendenze di enti o organizzazioni del Vaticano; da circ. Mininterno 24/5/2005)
motivi religiosi, in lavoro, per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio, TAR Lazio; in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di attivita', TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lombardia)
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in lavoro subordinato o autonomo (D. Lgs. 251/2007)
o entro quote (conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; da Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto):
motivi di studio o formazione (anche per lo svolgimento di tirocinio formativo), in lavoro subordinato o autonomo (circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e' condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia; note:
- negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni); la richiesta deve essere presentata prima della scadenza del permesso (Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea)
- le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)
lavoro stagionale, in lavoro subordinato, fin dalla prima stagione (circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, che, a seguito di parere dell'Avvocatura dello Stato, aderisce alla giurisprudenza che ritiene convertibile fin dalla prima stagione il permesso per lavoro stagionale, senza bisogno di un ritorno in patria; conversione condizionata al rispetto delle quote - cosi' anche Sent. Cons. Stato 2898/2014 - e all'effettiva assunzione per lavoro stagionale per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro; circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998); in precedenza, giurisprudenza contrastante:
- dalla seconda stagione, in base ad art. 38 co. 7 DPR 394/1999, TAR Toscana, TAR Lombardia, TAR Sicilia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012, Sent. Cons. Stato 5002/2013 (salvo il fatto che in caso di erronea conversione dalla prima stagione, non puo' essere poi rifiutato per questo solo motivo il successivo rinnovo, dal momento che si e' costituita un'aspettativa di legittima permanenza, e il soggiorno derivante dal primo rinnovo puo' essere di fatto considerato equivalente al soggiorno associato a una seconda stagione lavorativa in Italia)
- fin dalla prima stagione, TAR Lazio, TAR Marche, TAR Umbria, TAR Piemonte, che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione, TAR Lombardia, TAR Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio (art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Lazio), Sent. Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella normativa), Sent. Cons. Stato 2882/2013 (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro subordinato, anche stagionale"), e, su ricorsi presentati prima dell'adozione della circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, Sent. Cons. Stato 3576/2014, Sent. Cons. Stato 3577/2014
motivi religiosi, in lavoro, per le attivita' lavorative diverse da quelle di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 1612/2013, TAR Toscana); nello stesso senso, Risposta Mininterno a quesito, che segnala la giurisprudenza del TAR Lazio e indica come, ai fini della conversione, sia necessaria la preventiva acquisizione del nulla-osta da parte dello Sportello Unico attestante il rispetto del limite delle quote
o richiesta presentata in questura nei casi di conversione del permesso per integrazione minore, minore eta, motivi umanitari
o richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati in tutti gli altri casi
o per il resto, come per la richiesta di rinnovo del permesso, mutatis mutandis (escluso, in ogni caso, il pagamento del contributo di 80-200 euro)
Termini per l'esito delle richieste di rilascio, rinnovo e conversione (torna all'indice del capitolo)
o TAR Puglia: in adempimento del dovere generale di agire con correttezza e buona fede nella azione amministrativa, la questura non deve tenere comportamenti che possano ostacolare i diritti che la legge attribuisce agli stranieri
o Tar Veneto ha accolto un ricorso contro il silenzio-inadempimento della questura, ordinando al questore di provvedere, e nominando il prefetto quale commissario ad acta affinche' provvedesse con adempimenti sostitutivi in caso di ulteriore inerzia di durata superiore a 60 gg.
o TAR Lazio: il termine per l'adozione di un provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno puo' essere protratto dall'amministrazione procedente solo per comprovate esigenze istruttorie; nello stesso senso, TAR Lazio: benche' il termine di 20 gg sia difficilmente sostenibile, esso deve essere rispettato, dal momento che nessuna riforma legislativa e' intervenuta a modificarlo (nota: il D. Lgs. 40/2014 ha portato il termine a 60 gg)
o Tar
Umbria ha dichiarato che, mentre e' legittima la
prassi di considerare di fatto prorogato il permesso nelle more del rinnovo, e'
illegittimo sospendere la decisione
sul rinnovo in attesa di accertamenti non meglio precisati,
anche in virtu' del fatto che, ove emergano elementi che avrebbero dovuto far
rifiutare il rinnovo, il permesso puo' essere revocato; ha ordinato alla
questura di provvedere e ha nominato lo stesso questore commissario ad acta
affinche' provvedesse con adempimenti sostitutivi in caso di ulteriore inerzia
di durata superiore a 30 gg.
o TAR Sicilia: illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno (nello stesso senso, TAR Lazio), non avendo carattere di provvedimento l'invio di un fax che preannuncia gli eventuali motivi di un eventuale diniego mai esplicitato; il TAR non puo' decidere pero' sulla fondatezza della richiesta del permesso, a dispetto di art. 2, co. 5 L. 241/1990, che stabilisce, tra laltro, che nei ricorsi avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza dellistanza: tale accertamento non e' consentito, infatti, quando l'amministrazione debba esercitare un potere discrezionale rispetto al provvedimento richiesto, ma solo quando si tratti di provvedimento vincolato o non residuino piu' margini per l'esercizio della discrezionalita' (art. 31 co. 3 c.p.a.)
o TAR Puglia: illegittimo il silenzio-rifiuto serbato dall'amministrazione rispetto a una richiesta di rilascio del permesso; obbligo per l'amministrazione di provvedere entro 30 gg; l'azione contro il silenzio-rifiuto non richiede la previa diffida a provvedere
o TAR Lombardia: illegittimo il silenzio-inadempimento opposto dall'amministrazione a un'istanza di rettifica del permesso di soggiorno
o TAR Lombardia: il preavviso di rigetto, essendo atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non e' idoneo ad assolvere all'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come sancito da art. 2 L. 241/1990; nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per la declaratoria dell'illegittimita' del silenzio-rifiuto, il giudice deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitivita' (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3798/2011, Sent. Cons. Stato 5040/2013); si ordina all'amministrazione di provvedere, entro 60 gg dalla comunicazione o notificazione della sentenza, sull'istanza di conversione del permesso per studio in permesso per lavoro subordinato
o TAR Sicilia, TAR Lombardia: irricevibile, ai sensi di art. 31 co. 2 c.p.a., il ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di rinnovo del permesso, presentato piu' di un anno oltre la scadenza del termine di conclusione del procedimento; in senso evidentemente contrario, TAR Lazio, che accoglie un ricorso depositato oltre due anni dopo il termine per il procedimento di rinnovo del permesso; in senso attenuato, TAR Lombardia: il termine di un anno e' soggetto alla regola generale della sospensione feriale (derogata dal legislatore solo in ipotesi specifiche e da ritenere tassative), dal momento che lo spirare di tale termine non comporta il venir meno dell'illegittimita' del ritardo ne' del potere-dovere dell'amministrazione di provvedere sull'istanza, ma solo della possibilita' per l'interessato di far valere quella illegittimita' attraverso lo specifico rimedio processuale dell'azione avverso il silenzio, a dmostrazione del fatto che il termine ha natura processuale, e non sostanziale (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4838/2013, secondo cui il termine annuale rimane sospeso per complessivi 46 giorni, in base a L. 742/1969)
o una azione collettiva (class action) e' ammissibile, ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 198/2009, anche in caso di violazione di termini procedimentali, non solo dei terrmini di adozione di atti generali di carattere non normativo
o la class action in caso di silenzio dell'amministrazione consente di riunire azioni concernenti una stessa tipologia di provvedimento, anche se non altrimenti connesse; la sentenza non si spinge, in questi casi, a dichiarare l'obbligo di provvedere sulla singola domanda, ma da' indicazioni di massima perche' l'amministrazione ponga rimedio alla prassi di violazione del termine in modo generale (per esempio, mediante l'adozione di una circolare o con altro strumento che spetterebbe all'ammiistrazione stessa individuare)
o la violazione dei termini e' sanzionabile, all'esito di una class action, anche quando non riguardi atti generali; se coi' non fosse, art. 1 D. Lgs. 198/2009 renderebbe sanzionabile anche l'atto amministrativo adottato tardivamente (per violazione dei termini, anziche' per mancata adozione), il che e' escluso da art. 3 D. Lgs. 198/2009; l'interpretazione corretta e' quindi la seguente: il ricorso all'azione collettiva e' ammesso sia in caso di violazione generalizzata di termini procedimentali, sia in caso di mancata adozione di atti generali a contenuto non normativo
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
o cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.874.726 (di cui, 49,2% donne, 23,9% minori); prime 10 nazionalita': Marocco (524.775), Albania (502.546), Cina (320.794), Ucraina (233.726), Filippine (165.783), India (160.296), Moldova (150.021), Egitto (135.284), Bangladesh (127.861), Tunisia (122.354)
o permessi di soggiorno UE slp: 2.179.607 (pari al 56,3% del totale)
o stranieri regolarizzati nel 2002, ancora legalmente soggiornanti: 82% (l'analisi riguarda i 438.620 stranieri di paesi non diventati, nel frattempo, Stati membri, e dei quali si conosce il codice fiscale)
o cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.764.236 (di cui, 49,3% donne, 24,1% minori); prime 10 nazionalita': Marocco (513.374), Albania (497.761), Cina (304.768), Ucraina (224.588), Filippine (158.308), India (150.462), Moldova (149.231), Egitto (123.529), Tunisia (121.483), Bangladesh (113.811)
o permessi di soggiorno UE slp: 2.045.662 (pari al 54,3% del totale)
o permessi ancora validi per stranieri entrati in Italia nel 2007: 68,2% (nota: dato incoerente con quello riportato per i presenti all'1/1/2012), dei quali, il 22,4% in possesso di permesso di soggiorno UE slp
o cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.637.724 (di cui, 49,54% donne, 23,9% minori); prime 5 nazionalita': Marocco (506.369), Albania (491.495), Cina (277.570), Ucraina (223.782) e Filippine (152.382)
o permessi di soggiorno UE slp: 1.896.223 (pari al 52,1% del totale)
o permessi ancora validi per stranieri entrati in Italia nel 2007: 66,7% (con il 19,8% rinnovati in una provincia diversa da quella di primo rilascio)
o cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.536.062 (di cui, 48,4% donne, 21,5% minori, 4,4% anziani di eta' > 60 anni, 44,0% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (501.610), Albania (483.219), Cina (274.417), Ucraina (218.099), Moldavia (142.583)
o permessi di soggiorno UE slp: 1.638.734 (di cui, 49,0% donne, 26,9% minori, 4,6% anziani di eta' > 60 anni, 48,7% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (279.904), Albania (274.688), Cina (85.445), Ucraina (81.816), Tunisia (65.833)
o permessi di soggiorno ordinari: 1.897.328; prime 5 nazionalita': Marocco (221.706, di cui 119.504 per lavoro, 98.862 per motivi familiari), Albania (208.531, di cui 90.190 per lavoro, 109.598 per motivi familiari), Cina (188.972, di cui 125.982 per lavoro, 56.679 per motivi familiari), Ucraina (136.283, di cui 106.954 per lavoro, 27.272 per motivi familiari), Moldavia (103.633, di cui 69.670 per lavoro, 32.702 per motivi familiari)
o eta' media: 31,7 anni
6.
Iscrizione anagrafica (torna all'indice)
-
Iscrizione anagrafica: condizioni, adempimenti
-
Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio di alcuni
permessi
-
Iscrizione anagrafica in casi particolari: discendente
di italiano, minore, detenuto
-
Iscrizione anagrafica quale requisito per l'accesso
al godimento di diritti e facolta'
-
Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario
-
Casi particolari di iscrizione anagrafica del cittadino
comunitario
-
Disposizioni transitorie per l'iscrizione anagrafica
del cittadino comunitario
-
Verifiche relative all'iscrizione anagrafica del
cittadino comunitario
-
Iscrizione anagrafica del familiare di cittadino
comunitario o italiano
-
Cancellazione anagrafica del cittadino comunitario o
del suo familiare
- Cifre
Iscrizione anagrafica:
condizioni, adempimenti (torna all'indice del capitolo)
o la dichiarazione di residenza e' inoltrabile (unitamente, per il cittadino non italiano, dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti) anche per fax e per raccomandata, o per via telematica se e' soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
la dichiarazione e' sottoscritta con firma digitale
l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identita' elettronica, o della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che ne consentano l'individuazione
la dichiarazione e' trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante
copia della dichiarazione (recante la firma autografa del dichiarante) e copia del documento di identita' del dichiarante sono acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice
o sul sito istituzionale del Comune sono pubblicati i recapiti cui inoltrare le dichiarazioni (postale, posta elettronica, fax)
o perche' la dichiarazione sia ricevibile, il modulo (allegato alla circ. mininterno 6/8/2014, che, a seguito dell'entrata in vigore di art. 5 L. 80/2014, inserisce un paragrafo in cui il richiedente dichiara di occupare legittimamente l'abitazione, consapevole che in caso di dichiarazione mendace l'iscrizione anagrafica sara' nulla, con decorrenza dalla data della stessa dichiarazione[15]) deve essere compilato nelle parti obbligatorie, e la dichiarazione stessa deve essere accompagnata dal documento di riconoscimento del dichiarante; in caso di straniero, devono essere presentati anche i documenti attestanti la regolarita' del soggiorno (all. A circ. Mininterno 27/4/2012); in caso di cittadino comunitario o di suo familiare straniero, i documenti attestanti il diritto all'iscrizione (all. B circ. Mininterno 27/4/2012)
o i documenti attestanti la regolarita' del soggiorno del cittadino straniero sono i seguenti (all. A circ. Mininterno 27/4/2012):
per cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di validita'
- copia del passaporto o documento equipollente in corso di validita'; Risposta Mininterno a quesito (riportata da Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale): nel caso dei richiedenti o beneficiari di protezione internazionale e simili, si puo' supplire alla mancanza di passaporto identificandoli (con conseguente registrazione dei dati agli atti anagrafici) mediante il titolo di soggiorno, che riveste la natura di documento di riconoscimento in quanto documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, atto a consentire l'identificazione personale del titolare
- copia del titolo di soggiorno in corso di validita'; Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale: ai fini dell'iscrizione anagrafica, il richiedente asilo che non abbia ottenuto ancora il permesso di soggiorno ne' l'attestato della questura dovrebbe comunque essere considerato regolarmente soggiornante, essendo titolare del diritto di soggiornare e di ricevere l'attestato (nota: resterebbe, in genere, insuperato il problema del possesso di un documento di identificazione idoneo)
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione); Parere della Commissione nazionale per il diritto d'asilo del 24/4/2009 (riportato da Linee guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale): in relazione alle difficolta' burocratiche incontrate da rifugiati per l'impossibilita' di esibire i certificati di nascita dei figli rilasciati dalle autorita' del paese di provenienza, si fa presente come la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali fano riferimento, per quanto attiene alle generalita' dei richiedenti e a quelle dei figli minori non coniugati, presenti sul territorio nazionale all'atto della presentazione della richiesta stessa, alle generalita' riportate sul verbale d'interrogatorio (modello C3) redatto dalla questura per la formalizzazione della richiesta d'asilo
per cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo
- copia del passaporto o documento equipollente in corso di validit
- copia del titolo di soggiorno scaduto
- ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)
per cittadino in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato
- copia del passaporto o documento equipollente in corso di validita'
- copia del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per limmigrazione
- ricevuta rilasciata dallufficio postale attestante lavvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno
- domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)
per cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare
- copia del passaporto o documento equipollente in corso di validita'
- ricevuta rilasciata dallufficio postale attestante lavvenuta presentazione della richiesta di permesso
- fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)
o i documenti attestanti il diritto all'iscrizione del cittadino comunitario o di suo familiare straniero sono i seguenti (all. B circ. Mininterno 27/4/2012):
per cittadino lavoratore subordinato o autonomo
- copia di un documento di identita' valido per l'espatrio in corso di validita' rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di cui si possiede la cittadinanza
- documentazione comprovante la qualita' di lavoratore subordinato o autonomo
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)
per cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)
- copia di un documento di identita' valido per l'espatrio in corso di validita' rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di cui si possiede la cittadinanza
- autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dellassistenza sociale dello Stato; nota: la somma di riferimento corrisponde allimporto dell'assegno sociale, ma ai fini dell'iscrizione anagrafica e' valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato
- copia di unassicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37); nota: la tessera TEAM e' utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente liscrizione nello schedario della popolazione temporanea
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)
per cittadino studente (non lavoratore)
- copia di un documento di identita' valido per l'espatrio in corso di validita' rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di cui si possiede la cittadinanza
- documentazione attestante liscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale
- autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dellassistenza sociale dello Stato; nota: la somma di riferimento corrisponde allimporto dell'assegno sociale, ma ai fini dell'iscrizione anagrafica e' valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato
- copertura dei rischi sanitari: per lo studente che chiede liscrizione nellanagrafe della popolazione residente, copia di unassicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore allanno o formulario comunitario; per lo studente che chiede liscrizione nello schedario della popolazione temporanea, tessera TEAM rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (solo se si chiede la registrazione nellanagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione)
per familiare comunitario di un cittadino comunitario di cui ai punti precedenti (nota: liscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino comunitario sia un lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all'art. 29 co.3, lett. b), D. Lgs. 286/1998)
- copia di un documento di identita' valido per l'espatrio in corso di validita' rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di cui si possiede la cittadinanza
- copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad esempio, certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternita' e maternita' per lascendente o il discendente)
- dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino comunitario in possesso di diritto di soggiorno (solo per gli ascendenti e i discendenti ultra-21-enni)
per familiare straniero di cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno
- copia del passaporto
- carta di soggiorno di familiare straniero di cittadino dellUnione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di tale carta di soggiorno
o la dichiarazione e' registrata entro 2 gg lavorativi, con effetto giuridico dalla data di presentazione
o in caso di iscrizione con provenienza da altro Comune, l'ufficiale d'anagrafe informa tempestivamente il Comune di provenienza, che provvede, entro 2 gg lavorativi dalla ricezione della comunicazione, alla cancellazione con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione; il Comune di provenienza cessa di rilasciare la certificazione anagrafica, ma provvede, entro 5 gg lavorativi dalla suddetta comunicazione, a comunicare i dati integrati e corretti riguardanti l'interessato; nelle more di tale trasmisisone, il Comune di nuova residenza rilascia solo certificazione relativa alla residenza, allo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate, e ai soli altri dati in possesso dell'ufficio; in mancanza di trasmissione dei dati entro i 5 gg prescritti, il Comune di nuova iscrizione la sollecita, informandone la prefettura
o accertamenti effettuati entro 45 gg in relazione al requisito di dimora abituale e, per quanto riguarda i cittadini non italiani, degli altri requisiti specifici previsti
o dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dalla posizione giuridica ottenuta ed eventuali sanzioni penali
o in caso di esito negativo degli accertamenti (anche in relazione ai requisiti previsti per il cittadino non italiano), si ripristina la posizione anagrafica precedente
o discordanze tra le dichiarazioni e gli esiti degli accertamenti sono comunicate all'autorita' di pubblica sicurezza
o accertamente possono essere effettuati, entro i 45 gg, anche dal Comune di provenienza; in caso di esito in contraddizione con la dichiarazione, ne viene data comunicazione al Comune di nuova iscrizione, che li valuta
o trascorsi 45 gg senza che sia stata effettuata comunicazione di requisiti mancanti, l'iscrizione o variazione si intende confermata
o consentita l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del DPR 223/1989 per
titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi di art. 2 DPCM 5/4/2011
stranieri che hanno chiesto asilo e sono in attesa della relativa decisione da parte delle competenti commissioni territoriali
o istanza di iscrizione presentata all'ufficio anagrafe del Comune presso il quale l'interessato dimora, unitamente ai seguenti documenti:
per i titolari di un permesso di soggiorno rilasciato in base a DPCM 5/4/2011, il permesso di soggiorno e il titolo di viaggio per stranieri
per i richiedenti asilo, attestato nominativo certificante la qualita' di richiedente asilo o permesso di soggiorno per richiesta asilo
se lo straniero e' ospitato presso un centro governativo o altro centro comunque presente sul territorio nazionale, anche dichiarazione del responsabile del centro
o per domicilio si intende (art. 43 co. 1 c.c.) il luogo in
cui la persona ha stabilito la sede
principale dei suoi affari e dei
suoi interessi, che non va
individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche
ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel
luogo ove la stessa vive con la propria famiglia; ne segue che il domicilio e'
individuato dall'intenzione di costituire in un determinato luogo il centro
principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche, dovendosi
quindi far riferimento alla volonta' della persona; gli eventuali accertamenti
di cui all'art. 2 L.
1228/1954 come modificato da L. 94/2009 devono
quindi riguardare la sussistenza o meno della sede principale degli affari e
interessi del richiedente e non la sua presenza fisica, che, nel caso del
domicilio, e' elemento accidentale (Linee
guida Mininterno sul diritto alla residenza dei richiedenti e dei beneficiari
di protezione internazionale)
o in un Parere ANUSCA riportato nella nota allegata a Lett. Regione Emilia Romagna a Province e Comuni si fa osservare come il rischio che lo straniero (in particolare, quello accolto nello SPRAR) regolarmente soggiornante senza fissa dimora non riesca a far valere il proprio diritto all'iscrizione anagrafica sia molto elevato
o il registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora e' tenuto dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici
o i Comuni, iscritto il soggetto nell'anagrafe della popolazione residente evidenziano la posizione anagrafica di senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'art. 1, co. 5 L. 1228/1954
o al registro accede esclusivamente il Ministero - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, mediante apposita funzione di ricerca, per le finalita' di tenuta e di conservazione del registro
o le modalita' tecniche di costituzione e funzionamento del registro sono fissate nell'allegato tecnico al Decr. Mininterno 6/7/2010 nel modo seguente:
la funzione di caricamento dati consente al Comune di individuare i soggetti presenti nell'Indice nazionale delle anagrafi e residenti nel proprio territorio (Circ. Mininterno 21/7/2010: le operazioni di caricamento iniziale dei dati devono essere completate entro il 30/9/2010; quelle di aggiornamento, con cadenza quotidiana)
i Comuni hanno accesso ai dati di
tali soggetti con modalita' di ricerca puntuale, per codice fiscale o per nome
e cognome
il campo relativo alla condizione di
"senza fissa dimora" non e' mai visualizzato, neanche nel caso in cui
il soggetto sia gia' stato inserito nell'Indice nazionale delle anagrafi come
"senza fissa dimora"
il Comune non ha la possibilita' di
visualizzare lo stato corrente del soggetto, ma puo' modificarlo
l'accesso al Registro dei senza fissa
dimora e' consentito solo al personale individuato e munito di specifiche
credenziali
la funzione consente di effettuare
ricerche per singolo soggetto (tramite il codice fiscale o il nome e cognome),
per Comune e per l'intero ambito nazionale, consentendo di visualizzare i dati
relativi a soggetti presenti nell'Indice nazionale delle anagrafi completi
dell'informazione relativa allo status di "senza fissa dimora"
il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici - effettua il controllo sugli accessi degli utenti abilitati al caricamento, all'aggiornamento e alla consultazione del Registro
o illegittima la richiesta (vedi, per esempio, Ord. Sindaco di Cantu' 17/12/2007) di documentazione comprovante lo svolgimento di attivita' lavorativa sul territorio comunale, di disponibilita' di un'abitazione che soddisfi determinati requisiti, di contemporanea iscrizione di tutti i componenti il nucleo familiare o l'assenza di precedenti penali a carico del richiedente l'iscrizione (circ. Mininterno 29/5/1995 e circ. Mininterno 15/1/1997)
o illegittima la richiesta di certificazione di idoneita' abitativa (Trib. Brescia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, Trib. Brescia)
o illegittima l'imposizione del requisito di assenza di precedenti penali o procedimenti penali in corso (Trib. Brescia, Trib. Brescia)
o illegittima l'imposizione di requisiti relativi alla condizione lavorativa e reddituale (Trib. Brescia, Trib. Bergamo, confermato da Trib. Bergamo, Trib. Bergamo, Trib. Brescia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, Trib. Brescia, Trib. Brescia)
o illegittima l'imposizione del requisito di possesso di passaporto con visto di ingresso (Trib. Bergamo, confermato da Trib. Bergamo, Trib. Brescia, TAR Lombardia, Trib. Brescia)
o illegittima l'imposizione del requisito di possesso di permesso UE slp (Trib. Brescia, Trib. Bergamo, confermato da Trib. Bergamo, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia, Trib. Brescia)
o illegittima la richiesta di certificazione corrispondente al casellario giudiziale del paese di provenienza (Trib. Brescia, Trib. Brescia)
o sospesa in via cautelare l'ordinanza del Sindaco del Comune di Brugherio che subordinava l'iscrizione anagrafica degli stranieri all'accertamento della salubrita' e del decoro dellalloggio (TAR Lombardia)
o Trib. Ancona ha ordinato al Comune di Falconara di effettuare l'iscrizione anagrafica di un senza-tetto per permettergli l'esercizio del diritto di voto
o gli uffici comunali "possono" controllare: non e' un obbligo
o i controlli, se effettuati, devono essere effettivi, non meramente cartacei
o non e' necessario appesantire i procedimenti con nuove produzioni documentali; ove lo si ritenga necessario, si dovra' fare ricorso, opportunamente, alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' attestanti la situazione igienico-sanitaria dell'immobile; questo non esclude il potere-dovere di controllo effettivo da parte degli uffici competenti (ASL e Polizia comunale)
o i controlli non possono riguardare selettivamente i non italiani o gli stranieri, ma possono essere fissati criteri neutri relativi, per esempio, ad esistenza di situazioni sociali di rischio o a notorio degrado di alcuni quartieri
o la mancanza dei requisiti igienico-sanitari non preclude, in linea di principio, la fissazione della residenza anagrafica nel luogo inidoneo, dal momento che l'iscrizione anagrafica rappresenta un diritto e un dovere per ogni italiano e per ogni straniero regolarmente soggiornante (nota: si afferma che il cambio di residenza viene denunciato dopo che si e' effettivamente verificato; l'iscrizione non e' preclusa se l'immobile non risultava essere inidoneo prima del trasferimento)
o si raccomanda prudenza rispetto al rigetto di iscrizione anagrafica, essendo tale rigetto produttivo di danni risarcibili (Sent. Cass. 15199/2004)
o in via transitoria il nome di mezzo e' incluso se esso e' riportato sul permesso di soggiorno del richiedente (nota: in contrasto con circ. Mininterno 25/7/2003, secondo cui prevale comunque il dato indicato sul passaporto)
o il cittadino filippino registato all'anagrafe col nome di mezzo che ottenga un permesso di soggiorno privo dell'indicazione del nome di mezzo dovra' chiedere la modifica della registrazione anagrafica (nota: in contrasto con circ. Mininterno 25/7/2003, secondo cui prevale comunque il dato indicato sul passaporto); la corrispondenza tra le due generalita' sara' riportata nella comunicazione di conclusione del procedimento; a richiesta, l'anagrafe rilascera', anche in seguito, attestazione sulla corrispondenza
o il Comune e' tenuto a verificare la corrispondenza tra dati anagrafici e codice fiscale; in mancanza di tale corrispondenza, il Comune provvede all'aggiornamento di tale codice e l'Agenzia delle entrate certifica l'unicita' del soggetto, facendo salvi gli atti nei quali il cittadino abbia indicato il precedente codice fiscale
Iscrizione anagrafica nelle
more del rilascio di alcuni permessi (torna all'indice del
capitolo)
o il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico
o ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
o domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)
o visto d'ingresso
o ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ. Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno
o fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello unico
Iscrizione anagrafica nelle more del rinnovo del permesso; rinnovo della dichiarazione di dimora; cancellazione (torna all'indice del capitolo)
o la disposizione relativa alla cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora si applica in caso di omessa richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o della carta, non nei casi in cui lo straniero sia in possesso di ricevuta della richiesta di rinnovo (circ. Mininterno n. 12/2005)
o ai fini della cancellazione anagrafica, la condizione di irreperibilita' puo' essere definita come l'allontanamento di una persona dal luogo di dimora abituale per un periodo sufficientemente lungo senza dare notizia di se', tale da far ritenere la persona trasferita in altro Comune o all'estero, senza che da altro Comune o dall'estero pervenga una richiesta di trasferimento di residenza, e senza che sia possibile accertarne d'ufficio il luogo di dimora attuale attraverso gli strumenti previsti dalla normativa anagrafica; l'irreperibilita' accertata si ha ogniqualvolta l'ufficiale dell'anagrafe abbia raggiunto la certezza dell'irreperibilita' del soggetto (mediante accertamenti e informazioni); ai fini della cancellazione per irreperibilita', non e' previsto un termine minimo temporale ne' rileva la validita' del permesso di soggiorno (Nota Regione Emilia Romagna sull'iscrizione anagrafica)
o il rischio di cancellazione per irreperibilita' in caso di censimento e' stato segnalato recentemente da una lettera di alcune istituzioni della Regione Emilia Romagna
ai fini della cancellazione delle persone risultate irreperibili in occasione del censimento, l'Ufficio anagrafe verifica che l'interessato non abbia effettuato alcuna azione presso gli uffici del Comune, ne' figuri in alcun altro elenco rilevante (persone ricoverate, bambini iscritti nelle scuole comunali, persone temporaneamente presenti in convivenze nel territorio del Comune), ne' sia assistita dai servizi sociali o da associazioni di volontariato come persona senza fissa dimora
al fine di rintracciare tali persone, il Comune puo' attivare forme di comunicazione ad hoc, quali sollecito postale, affissione di manifesti, etc.
deve essere data notizia all'interessato dell'avvio del procedimento di cancellazione
la cancellazione non puo' essere effettuata prima di 6 mesi dalla data di censimento (nel caso dell'ultimo censimento, non prima del 9/4/2012)
per persone iscritte prima del precedente censimento e risultate irreperibili anche in quello, senza che abbiano effettuato nel decennio intercensuario alcun accesso ai servizi, la cancellazione puo' essere effettuata immediatamente, previo avviso dell'avvio del procedimento
in caso di persona censita, ma non iscritta all'anagrafe, l'Ufficiale d'anagrafe invita l'interessato a rendere la dichiarazione anagrafica di cui all'art. 13 DPR 223/1989, verifica il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica e predispone gli accertamenti finalizzati alla verifica del requisito di dimora abituale
Iscrizione anagrafica in casi particolari: discendente di italiano, minore, detenuto (torna all'indice del capitolo)
Iscrizione anagrafica quale requisito
per l'accesso al godimento di diritti e facolta' (torna
all'indice del capitolo)
o l'accesso all'assistenza sociale e la concessione di eventuali sussidi o agevolazioni previsti da ogni comune (in particolre, quelle basate sulle condizioni di reddito, verificate mediante l'indicatore ISEE, erogati dalla pubblica amministrazione o da soggetti dalla stessa delegati)
o l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai sussidi per i canoni di locazione o l'acquisto della prima casa
o il godimento dei diritti di partecipazione popolare all'amministrazione locale, previsti dagli statuti comunali
o la presentazione di determinate dichiarazioni da rendersi davanti all'Ufficiale di Stato civile in materia di cittadinanza
o il rilascio della carta di identita' e delle certificazioni anagrafiche
o chiedere e ottenere il conseguimento della patente di guida italiana o la conversione della patente di guida estera
o in senso restrittivo
Sent. Cons. Stato 6143/2011: la residenza legale puo' essere dimostrata solo con riferimento alle risultanze dei registri dell'anagrafe dei residenti, non essendo consentito che, in presenza della precisa definizione di cui all'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, tale elemento, normativamente prescritto, sia surrogato con indizi di carattere presuntivo od elementi sintomatici indiretti; un periodo di tre mesi tra una cancellazione anagrafica e la successiva reiscrizione e' sufficiente a motivare il diniego di naturalizzazione
TAR Lazio: non e' sufficiente il mantenimento di un'interrotta situazione fattuale di residenza, ma e' necessario che la stessa sia stata accertata in conformita' alla disciplina interna in materia di anagrafe; l'iscrizione anagrafica rappresenta un requisito richiesto dalla legge, non surrogabile con la produzione di dati ed elementi atti a comprovare la presenza sul territorio
TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione adottato sulla base delle risultanze anagrafiche attestanti l'interruzione dell'iscrizione (circa 3 mesi); non si puo' prescindere, ai fini della dimostrazione del requisito di residenza legale ultradecennale richiesto per la naturalizzazione, dall'iscrizione anagrafica mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare altrimenti la presenza sul territorio, dato che L. 1228/1954 e DPR 223/1989 demandano ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione residente e, coerentemente, art. 1 del DPR 362/1994 e art. 1 co. 2 lettera a del DPR 572/1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso l'esibizione del certificato di iscrizione nell' anagrafe della popolazione residente; nota: nella sentenza, il TAR fa sempre riferimento alla necessita' di provare l'effettiva permanenza sul territorio, non adeguatamente provata dalla titolarita' del permesso di soggiorno (dal momento che la persona potrebbe allontanarsi dal territorio); non tiene conto del fatto che neanche l'iscrizione anagrafica prova alcunche' e che, anzi, il mantenimento del permesso di soggiorno e' condizionato molto piu' fortemente dell'iscrizione anagrafica alla brevita' delle eventuali assenze dal territorio
o in senso concessivo
Sent. Cons. Stato 1578/2013: una breve interruzione (alcuni mesi) dell'iscrizione anagrafica, dovuta a cancellazione da parte del Comune, non fa venir meno il requisito di residenza legale continuativa ai fini della naturalizzazione, se la presenza legale continuativa in Italia per quel periodo e' documentata da altri elementi che abbiano carattere di pubblicita' e certezza (cedolini degli stipendi, dichiarazione dei redditi, estratto conto INPS); in un caso del genere, la reiscrizione nei registri dell'anagrafe del Comune e' assimilabile ad un autoannullamento della cancellazione, di cui vale a rimuovere retroattivamente qualunque possibile effetto, ripristinando ex tunc la continuit dell'iscrizione anagrafica
Corte App. Napoli: non possono essere imputate al minore responsabilita' dei genitori in relazione al mancato adempimento di obblighi in materia di soggiorno o di iscrizione anagrafica; ai fini dell'acquisto della cittadinanza, rileva quindi la presenza effettiva (e, quindi, legale, se si guarda alla nozione di residenza di cui all'art. 43 c.c.) del minore e l'inserimento nel tessuto socio-culturale
Trib. Reggio Emilia: ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, rileva la presenza continuativa effettiva durante i primi 18 anni, a prescindere dalla durata dei periodi di mancata iscrizione anagrafica (applicazione estensiva di circ. Mininterno 7/11/2007: non e' richiesta la brevita' del periodo di mancata iscrizione)
Trib. Imperia: il requisito di residenza legale non puo' essere interpretato restrittivamente da disposizioni amministrative; la residenza legale di uno dei genitori al momento della nascita e' soltanto uno dei molteplici indici suscettibili di valutazione, ma non assume valore esclusivo; ai fini del requisito di residenza legale, non e' richiesta necessariamente l'iscrizione anagrafica, se e' provato o anche solo verosimile che il minore abbia vissuto ininterrottamente in Italia (in un contesto di soggiorno legale)
- la disposizione di cui all'art. 1 co. 2 lettera a del DPR 572/1993 non puo' trovare applicazione, dal momento che trasforma l'iscrizione anagrafica da semplice elemento presuntivo in requisito per l'acquisto della cittadinanza, in contrasto con il significato desumibile dalla fonte di legge di rango superiore (art. 43 c.c., che, definendo la residenza come il luogo dove la persona ha la sua dimora abituale, individua un dato di fatto che puo' essere provato dall'interessato con ogni mezzo)
- l'avverbio "legalmente" (introdotto, rispetto alla normativa precedente, da L. 91/1992), va inteso come "non illegale" e, quindi, come "autorizzato"
- l'introduzione, ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007, del requisito di dichiarazione di nascita effettuata da un genitore legalmente residente (iscritto all'anagrafe), di per se' volta ad evitare il pregiudizio per i minori iscritti tardivamente all'anagrafe ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, e' illegittima, dal momento che le circolari ministeriali non hanno alcun valore quale mezzo di interpretazione di una norma di legge (Sent. Cass. 1457/1973)
- data l'impossibilita' del minore di adempiere autonomamente alle prescrizioni in materia, il concetto di residenza legale ad esso riferito deve essere interpretato in senso piu' ampio, ovvero come assenza di motivi ostativi alla permanenza del suddetto minore nel territorio dello Stato e come diritto del medesimo di vivere con i suoi genitori soggiornanti in Italia legalmente o, addirittura, clandestinamente; il minore, infatti, vanta un diritto a risiedere in Italia ex se, indipendentemente dalla situazione di legalita' dei genitori, qualora sia nato sul territorio italiano e non vi siano motivi di ordine pubblico, originari o sopravvenuti, atti a giustificarne un'espulsione
Trib. Firenze: ai fini dell'elezione di cittadinanza iure soli non assumono rilievo, coerentemente con lo spirito di circ. Mininterno 7/11/2007, gli inadempimenti di natura amministrativa dei genitori in ordine alla regolarita' del soggiorno e all'iscrizione anagrafica, una volta che sia provata la residenza continuativa di fatto ai sensi dell'art. 43 c.c. (dimora abituale); nello stesso senso, Trib. Firenze
Trib. Lecce: non possono essere introdotti per via amministrativa (ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007) requisiti per l'acquisto della cittadinanza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla L. 91/1992 che ne frustrino di gli intenti; nel caso in esame, lo straniero, nato da madre irregolarmente soggiornante e da padre ignoto, e vissuto ininterrottamente in Italia, avrebbe avuto i requisiti per ottenere il titolo di soggiorno (all'epoca, anteriore all'entrata in vigore di DPR 573/1993, unico requisito corrispondente alla nozione di residenza legale), e il fatto che tale permesso non sia stato richiesto dagli organi presso i quali si trovava affidato non puo' ripercuotersi negativamente su di lui, precludendogli la possibilita' di effettuare utilmente la dichiarazione di elezione della cittadinanza ex art. 4 co. 2 L. 91/1992
Corte App. Milano: riconosciuto il diritto all'acquisto della cittadinanza da parte di un neo-diciottenne la cui dimora stabile e continuativa in Italia e' provata, anche se lo stesso non e' mai stato iscritto in anagrafe dai genitori; rileva il dato sostanziale, non quello formale, per altro imputabile al comportamento omissivo dei genitori
Trib. Roma: ha diritto alla cittadinanza il neo-diciottenne nato in Italia che possa produrre prove presuntive del suo soggiorno continuativo in Italia, a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e di una dichiarazione di nascita effettuata da genitori non iscritti all'anagrafe, benche' legalmente soggiornanti; non esiste infatti alcuna norma primaria che identifichi la residenza legale con quella anagrafica, e ne' il regolamento ne' le circolari possono introdurre requisiti aggiuntivi (residenza anagrafica del minore, residenza anagrafica del genitore, regolarita' del soggiorno del genitore) rispetto a quanto richiesto da art. 4 co. 2 L. 91/1992 (tuttavia, il fatto che l'amministrazione sia tenuta all'osservanza del Regolamento di cui al DPR 572/1993 giustifica la compensazione delle spese); per quanto riguarda i minori, poi, valgono i seguenti elementi in favore di una disciplina peculiare della residenza del minore:
- i minori stranieri nati in Italia destinatari di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria hanno il cosiddetto domicilio di soccorso (dimora di fatto)
- per i minori sottoposti a tutela, questa si apre, in base ad art. 343 c.c., presso il tribunale del circondario dove e' la sedi principale degli affari ed interessi del minore (concetto analogo a quello riportato da art. 43 c.c.)
- nella giurisprudenza in materia di minori, la residenza anagrafica e' mero indice presuntivo del luogo di dimora abituale
- art. 8 Regolamento CE n. 2201/2003 da' rilievo, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale di uno Stato membro, al solo criterio della residenza abituale del minore, inteso come luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita (Sent. Corte Giust. C-523/07: il luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare)
- da art. 3 Convenzione dell'Aja 25/10/1980 e art. 19 co. 2 D. Lgs. 286/1998 si evince che la residenza del minore e' sempre legale, a meno che si tratti di minore illecitamente trasferito
- Sent. Corte Giust. C-356/11 introduce il concetto di "relazione di dipendenza" per evidenziare come non si possa negare il diritto del minore (in quel caso alla residenza in uno Stato membro; in questo caso alla cittadinanza iure soli) in ragione della relazione di dipendenza con il genitore straniero
Trib. Siena: ha diritto alla cittadinanza la neo-diciottenne nata in Italia che possa produrre una ragionevole prova del suo soggiorno continuativo in Italia, a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e di una dichiarazione di nascita effettuata da genitore non iscritto all'anagrafe, benche' legalmente soggiornante (nota: nel caso in esame, l'iscrizione anagrafica era stata illegittimamente negata al genitore, prima della nascita della figlia, per il fatto che il genitore stesso era titolare di un permesso per studio); Comune di Monteriggioni condannato alle spese (nota: il Comune si e' basato, per adottare il diniego, sulla risposta fornita, ad uno specifico quesito, dal Mininterno)
Trib. Alessandria: ne' la mancata titolarita' di un permesso di soggiorno personale al compimento del quattordicesimo anno di eta', ne' il ritardo di iscrizione sul permesso di soggiorno dei genitori, ne' l'allontanamento dal territorio nazionale (per quattro mesi, a seguito di espulsione della madre) possono dirsi fatti idonei a far dubitare che la ricorrente abbia avuto stabile permanenza sul territorio nazionale fin dalla nascita, abbia ivi portato a compimento il suo processo di integrazione socioculturale e abbia quindi titolo per l'acquisto della cittadinanza italiana
o all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione (art. 33 co. 1 L. 98/2013); nota: questa disposizione non modifica direttamente la nozione di residenza legale contenuta nell'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, ma vanno lette alla luce dei provvedimenti amministrativi adottati allo scopo di non pregiudicare la condizione dei minori a causa di brevi interruzioni della presenza in Italia (circ. Mininterno 5/1/2007) o della regolarita' del soggiorno (circ. Mininterno 7/11/2007) o di ritardni nell'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 7/11/2007) e, soprattutto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, che fa coincidere la nozione di residenza legale con quella di residenza di fatto (la Relazione governativa del decreto-legge poi convertito dalla L. 98/2013 fa rifermento esplicito a Corte App. Napoli, Trib. Imperia, Trib. Reggio Emilia, Trib. Lecce e Trib. Firenze)
o l'ufficiale di stato civile e' tenuto a comunicare all'interessato, nel corso dei sei mesi che precedono il compimento del suo diciottesimo anno di eta', nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'; in mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data (art. 33 co. 2 L. 98/2013); note:
verosimilmente, l'estensione temporale riguarda anche i casi in cui, in assenza di iscrizione anagrafica, l'ufficiale di stato civile non sia in grado di effettuare la comunicazione
non e' chiaro se possano fruire dell'estensione temporale anche stranieri che abbiano gia' compiuto il 19-esimo anno di eta' alla data di entrata in vigore della L. 98/2013; in questo senso potrebbe farsi valere l'argomento secondo il quale una modifica legislativa sopravvenuta in tema di diritti soggettivi sia invocabile in tutti i procedimenti, amministrativi o giudiziari, che non siano gia' irretrattabilmente definiti (sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011, Sent. Cons. Stato 269/2013, Sent. Cons. Stato 270/2013) o quello, piu' debole, secondo cui, benche' valga il principio del tempus regit actum, sulla base dei principi di economicita' dell'azione amministrativa e di effettivita' della tutela giurisdizionale, non ha alcun senso "salvare" un provvedimento che l'Amministrazione stessa sarebbe costretta a revocare, sulla base della normativa sopravvenuta, in presenza di una nuova istanza dellinteressato (Sent. Cons. Stato 4545/2013, Sent. Cons. Stato 5200/2014); in ogni caso, la condizione di "straniero che non abbia ricevuto la comunicazione da parte dell'ufficiale di stato civile" e' certamente integrata anche da tali stranieri
o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della L. 98/2013, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso strumenti informatici (art. 33 co. 3 L. 98/2013)
Iscrizione anagrafica del
cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)
o in caso di cittadino soggiornante per lavoro, l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, svolta
o in caso di cittadino soggiornante per motivi diversi dal lavoro, la disponibilita' di risorse per se' e per i familiari, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero (da D. Lgs. 160/2008: non inferiore allimporto dell'assegno sociale - per il 2014, 5.818,93 euro, da All. 4 circ. INPS 7/2014 - aumentato di meta' di tale importo per ciascuno dei familiari; quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni in ogni caso limitata all'importo dell'assegno sociale, anche se il loro numero e' superiore a due), e di assicurazione sanitaria o di titolo equivalente, nonche', nel solo caso di cittadino soggiornante per studio o formazione, di iscrizione al corso di studio o formazione professionale
o la quantificazione delle risorse appare comunque contraria al disposto della Direttiva 2004/38/CE nel caso di cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla Direttiva dovrebbe limitarsi ad assicurare che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica (nello stesso senso, la risposta della Commissione europea ad interrogazione di una parlamentare europea e Sent. Trib. Napoli, che cita la stessa risposta)
o la generalizzazione della quantificazione delle risorse necessarie e quella della possibilita' di ricorrere all'autocertificazione fanno si' che i soggiornanti per studio o formazione non godano di alcun vantaggio specifico rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l'onere di certificazione dell'iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo su chi soggiorni per studio o formazione risulta cosi' immotivato
o per lavoro subordinato: ultima busta paga, ricevuta di versamenti di contributi all'INPS, contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego, ricevuta di denuncia allINPS del rapporto di lavoro o preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso, dichiarazione della filiale italiana della casa madre (solo in caso di lavoratore distaccato; nota: accezione restrittiva di "distacco", non coincidente con quella propria del diritto del lavoro italiano, in base alla quale non e' necessario il rapporto "casa madre - filiale" tra impresa distaccante e impresa distaccataria)
o per lavoro autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, attestazione di attribuzione di Partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, dimostrazione dell'iscrizione all'albo (per svolgimento di libere professioni)
o avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o formazione, se quest'ultima e' < 1 anno (circ.
Mininterno 18/7/2007; nota: circ.
Minsalute 3/8/2007 non contempla questa possibilita' di durata piu'
limitata; non sembra, per altro, che la questione sia di competenza del
Minsalute), con indicazione della decorrenza e della scadenza (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o essere valida in Italia (circ. Minsalute 3/8/2007)
o prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ. Minsalute 3/8/2007)
o indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ. Minsalute 3/8/2007)
o indicare le modalita' per la richiesta di rimborso e i recapiti del referente (circ. Minsalute 3/8/2007)
o essere rimpiazzata da una nuova
polizza in caso di variazione
del nucleo familiare (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o essere accompagnata, all'atto dell'iscrizione anagrafica, da una
traduzione in italiano (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o illegittimo subordinare l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che intendano trasferire la propria residenza da altro Comune nella cui anagrafe sono gia' iscritti alla prova del possesso dei requisiti previsti per la prima iscrizione da titolari di diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi
o illegittimo subordinare la prima iscrizione anagrafica del cittadino comunitario al possesso di un reddito superiore alla soglia di esenzione dal ticket, senza tener conto della situazione personale del richiedente (nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia)
o illegittimo ritardare la prima
iscrizione anagrafica del cittadino comunitario per procedere all'accertamento
della veridicita' delle sue dichiarazioni e della liceita' delle risorse
dichiarate; resta salva la possibilita' di procedere alla cancellazione in caso
di esito negativo dell'accertamento (nello stesso senso, TAR
Lombardia, TAR
Lombardia)
Casi particolari di
iscrizione anagrafica del cittadino comunitario (torna
all'indice del capitolo)
o cittadini comunitari che soggiornano in Italia per motivi religiosi: e' richiesta la dichiarazione del responsabile della Comunita' religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente autorita' religiosa presente in Italia; in luogo dell'assicurazione sanitaria puo' essere prodotta dichiarazione del responsabile della Comunita' di assunzione delle spese sanitarie (circ. Mininterno 18/7/2007); note:
in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o
comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e ad art. 34, co. 3
T.U. dovrebbe essere consentita anche l'iscrizione facoltativa al SSN
non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,
- presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
- Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti
fondamentali
o minori comunitari non accompagnati: sono iscritti all'anagrafe sulla base della decisione dell'autorita' giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela; l'iscrizione anagrafica del minore e' richiesta dal tutore o dall'affidatario, che esibisce a tal fine il provvedimento dell'autorita' giudiziaria (circ. Mininterno 18/7/2007)
o cittadini comunitari che manifestino l'intenzione di soggiornare solo per svolgere un'attivita' lavorativa stagionale: sono iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 32 del DPR 223/1989 (nota: questa disposizione appare illegittima, dal momento che pone i cittadini comunitari in questione in una posizione potenzialmente piu' debole, quanto meno per la necessita' di ripetere adempimenti burocratici, sulla base di una supposta diversita' del rapporto di lavoro di carattere stagionale; non si tiene conto del fatto che, in base ad art. 7, co. 3 e art. 13, co. 3 D. Lgs. 30/2007, ne' lo status di lavoratore ne' il diritto di soggiorno sono rigidamente collegati alla condizione di occupazione); l'attestazione di iscrizione anagrafica specifica che si tratta di iscrizione in tale schedario (circ. Mininterno 18/7/2007); l'iscrizione ha validita' per un anno; entro tale termine (verosimilmente, trascorso tale termine) si procede alla cancellazione d'ufficio (circ. Mininterno 18/7/2007); per una successiva iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, il cittadino comunitario dovra' dimostrare di avere conservato il possesso dei requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno per periodi di durata > 3 mesi (circ. Mininterno 18/7/2007)
o cittadino comunitario che non intenda trasferire la propria residenza, anche per soggiorni di durata superiore a 3 mesi (Circ. Mininterno 21/7/2009; comunicato Commissione UE: su istanza di uno studente bulgaro, la Commissione ha chiesto all'Italia di verificare che queste disposizioni siano effettivamente applicate dalle amministrazioni interessate); in questi casi (Circ. Mininterno 21/7/2009)
si procede all'iscrizione dell'interessato nello schedario della popolazione temporanea (art. 8 L. 1228/1954 e art. 32, co. 1, DPR 223/1989), dandone indicazione e indicandone i motivi (ad esempio: studio, distacco, etc.)
l'iscrizione, che esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche, puo' essere effettuata anche per periodi di soggiorno di durata superiore ad un anno, fermo restando l'obbligo di revisione annuale dello schedario (art. 32, co. 4 DPR 223/1989)
si applica comunque il termine di 3 mesi ai fini dell'iscrizione nello schedario in luogo del termine di 4 mesi previsto da art. 32, co. 4 DPR 223/1989 quale condizione d'iscrizione
ai fini della dimostrazione del requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria, si considera' sufficiente il possesso della tessera TEAM in corso di validita'
o genitore comunitario di minore italiano (con custodia del minore da risposte del Mininterno citate da Newsletter ASGI 26/3/2009): ai fini dell'iscrizione anagrafica del rilascio dell'attestato di regolarita' del soggiorno (verosimilmente, il riferimento e' all'attestazione di avvenuta richiesta di iscrizione) si prescinde dalla dimostrazione dei requisiti previsti per il familiare straniero di cittadino comunitario, onde evitare disparita' di trattamento rispetto al genitore straniero di minore italiano (Risposta Mininterno a quesito 16/11/2007); nota: il riferimento implicito e' ad art. 28, co. 2 T.U.
o coniuge comunitario di cittadino italiano e figli di prime nozze di tale coniuge: l'iscrizione anagrafica e' effettuata sulla base della sola verifica del legame familiare con il cittadino italiano, senza la verifica di ulteriori requisiti, al fine di garantire la tutela costituzionale della famiglia di cui all'art. 29 Cost. (da risposte del Mininterno citate da Newsletter ASGI 26/3/2009)
Disposizioni transitorie per
l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario (torna
all'indice del capitolo)
o cittadini della Romania e della Bulgaria che svolgano attivita' di lavoro subordinato diverse da quelle dei settori immediatamente aperti (agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale) e che non fossero gia' regolarmente soggiornanti (verosimilmente, per un motivo in corrispondenza al quale sia consentito lo svolgimento di attivita' lavorativa) in Italia al 31/12/2006 (circ. Mininterno 8/8/2007) devono esibire anche il nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico (circ. Mininterno 6/4/2007); condizione confermata da circ. Mininterno 19/1/2009 a seguito della proroga fino al 31/12/2009 del regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro (circ. Mininterno-Minlavoro 14/1/2009)
o cittadino comunitario in possesso, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, della carta di soggiorno in corso di validita' e gia' iscritto all'anagrafe: non ha, fino alla scadenza della carta di soggiorno, l'obbligo di integrare l'iscrizione ai sensi del D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); nota: circ. Mininterno 6/4/2007 recitava: "e quindi gia' iscritt[o] nei registri della popolazione residente"; in realta', al possesso della carta di soggiorno da parte del cittadino comunitario non era necessariamente associata la sua iscrizione anagrafica; verosimilmente, si deve intendere: "in virtu' di questo fatto"; a conferma di questo, e del fatto conseguente che chi e' in possesso di carta di soggiorno in corso di validita' senza essere iscritto all'anagrafe e' tenuto a richiedere l'iscrizione e' intervenuta implicitamente la circ. Mininterno 18/7/2007; si tenga comunque presente che l'iscrizione anagrafica ha valore ricognitivo, e non costitutivo, del diritto di soggiorno (art. 25 Direttiva 2004/38/CE e, con formulazione piu' debole, art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007)
o cittadino comunitario, gia' iscritto all'anagrafe in quanto titolare, sulla base della precedente disciplina, di un titolo di soggiorno attualmente scaduto, che non abbia ancora maturato il diritto di soggiorno permanente: e' tenuto a documentare all'Ufficio d'anagrafe il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno (circ. Mininterno 18/7/2007); non e' necessario accertare il requisito di dimora abituale (circ. Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007) e ritira il titolo di soggiorno scaduto, restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007)
o cittadino comunitario che, ancora privo di carta di soggiorno, abbia ottenuto l'iscrizione all'anagrafe in base alla circ. Mininterno 18/10/2006 prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, o che l'abbia richiesta senza che il procedimento sia stato ancora completato: e' tenuto a integrare, di propria iniziativa, l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, mediante autodichiarazione del possesso dei requisiti ed esibizione della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno, ovvero, nel caso di mancata richiesta della carta di soggiorno, mediante dimostrazione degli stessi requisiti (circ. Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007)
o cittadino comunitario in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato in base alla precedente disciplina e ancora in corso di validita': ai fini dell'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno si considera verificato (presunzione generosa, ma impropria, dal momento che con altre disposizioni - quelle sulla documentazione attestante l'attivita' lavorativa o la disponibilita' di risorse economiche - si tenta di rendere possibile un monitoraggio efficace del mantenimento dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; qui invece si da' per scontato che tali requisiti sussistano per il solo fatto che il titolo di soggiorno precedentemente rilasciato e' ancora in corso di validita'); si procede solo all'accertamento del requisito di dimora abituale (circ. Mininterno 18/7/2007); il Comune rilascia l'attestato di iscrizione angrafica e ritira il titolo di soggiorno, restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007)
o cittadino comunitario cha abbia chiesto la carta di soggiorno prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 e non l'abbia ancora ottenuta: e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, non potendo la Questura rilasciare la carta di soggiorno oltre quella data; e' sufficiente l'esibizione della ricevuta di richiesta della carta, rilasciata dalla questura o dalle Poste, con autodichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); la verifica di tale sussistenza e' svolta a campione dal Comune, utilizzando la documentazione in possesso della questura (circ. Mininterno 6/4/2007); il Comune ritira la ricevuta di richiesta della carta e la consegna alla Questura (circ. Mininterno 18/7/2007)
Verifiche relative
all'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario (torna
all'indice del capitolo)
Iscrizione anagrafica del
familiare di cittadino comunitario o italiano (torna
all'indice del capitolo)
o di un documento di identita', per il familiare comunitario, o del passaporto valido, per il familiare straniero (L. 129/2011)
o di un documento, rilasciato dall'autorita' competente del paese di origine o provenienza (L. 129/2011), che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare affetto da gravi problemi di salute; in caso di familiare cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (circ. Mininterno 6/4/2007); circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire
un estratto dellatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero
idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza latto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto
o della documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino comunitario, nel caso del partner il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (L. 97/2013)
o dell'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario; e' possibile omettere la presentazione di questo documento, quale che sia la nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti del Comune (circ. Mininterno 6/4/2007)
o
assicurazione
sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire
tutti i rischi in materia sanitaria nel territorio nazionale
o autodichiarazione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno della disponibilita' di risorse sufficienti per se' ed il familiare o il convivente, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero
Cancellazione anagrafica del cittadino comunitario o del suo familiare (torna all'indice del capitolo)
Mutamento di sesso (torna all'indice del capitolo)
Cifre (torna all'indice del capitolo)
o nel 2008: 576.659 (da Rapp. ISTAT natalita' 14/11/2012)
o nel 2009: 568.857, di cui stranieri: 13,6% (da Bilancio Demografico ISTAT 2009)
o nel 2010: 561.944, di cui stranieri: 13,9% (da Rapp. ISTAT natalita' 14/9/2011)
o nel 2011: 546.607, di cui stranieri: 14,5% (da Rapp. ISTAT natalita' 14/11/2012)
o nel 2012: 534.186, di cui stranieri: 15,0% (da Rapp. ISTAT natalita' 27/11/2013)
o nel 2013: 514.308, di cui stranieri: 15,1%, pari a 77.705 (da Rapp. ISTAT 16/6/2014)
o nel 2013: 600.744, di cui stranieri: 5.870 (da Rapp. ISTAT 16/6/2014)
o 2002: 33.593 (6,2% del totale dei nati in Italia)
o 2003: 33.691 (6,2% del totale dei nati in Italia)
o 2004: 48.925 (8,7% del totale dei nati in Italia)
o 2005: 51.971 (9,7% del totale dei nati in Italia)
o 2006: 57.765 (10,3% del totale dei nati in Italia)
o 2007: 64.049 (11,4% del totale dei nati in Italia)
o 2008: 72.472 (12,6% del totale dei nati in Italia)
o 2009: 77.109 (13,6% del totale dei nati in Italia)
o 2010: 78.082 (13,9% del totale dei nati in Italia)
o 2011: 79.261 (14,5% del totale dei nati in Italia)
o 2012: 79.894 (15,0% del totale dei nati in Italia)
o 2013: 77.705 (15,1% del totale dei nati in Italia)
o al 31/12/2013 (da Rapp. ISTAT 16/6/2014): 60.782.668, di cui 4.922.085 (8,1%) stranieri (dati ottenuti anche in base a rettifiche per revisione dell'anagrafe effettuata dai Comuni italiani tra il 2012 e il 2013)
o al 31/12/2012 (da Rapp. ISTAT 25/6/2013, Rapp. ISTAT 26/7/2013): 59.685.227, di cui 4.387.721 (7,4%) stranieri (di cui 53,1% femmine; dati ottenuti combinando i dati del censimento e i movimenti anagrafici dalla data del censimento)
o al 9/10/2011 (da Dati ISTAT Censimento, Dati ISTAT Censimento stranieri, Rapp. ISTAT 26/9/2013, Rapp ISTAT censimento stranieri): 60.785.753, di cui circa 4.790.000 stranieri (dalle liste anagrafiche); 59.433.744, di cui 4.027.627 stranieri (di cui 53,3% femmine; 2.918.693 da Paesi non UE, 1.108.934 comunitari; dalle rilevazioni del Censimento 2011)
o al 31/12/2010: 60.626.442; di cui 4.570.317 stranieri (di cui il 51,8% femmine), pari al 7,5% (da Scheda ISTAT Popolazione residente straniera); degli stranieri residenti, circa 1.334.800 sono comunitari (Rapp. Eurostat stranieri 2012); tra tutti i residenti, circa 5.350.400 sono nati all'estero, di cui 1.721.900 in uno Stato membro UE (Rapp. Eurostat stranieri 2012)
o al 31/12/2009: 60.340.328; di cui 4.235.059 stranieri (1.241.348 comunitari), pari al 7,0% (da Bilancio Demografico ISTAT 2009 e Nota ISTAT 12/10/2010)
o al 31/12/2008: 3.891.295 stranieri (da Rapp. Sopemi 2010)
o al 31/12/2007: 3.432.651 stranieri (da Rapp. Sopemi 2010)
o nel passato (Guida Minlavoro-Mininterno Comunicare l'immigrazione):
1861: 88.639 stranieri, pari al 0,4%
1921: 110.440 stranieri, pari al 0,3%
1951: 129.757 stranieri, pari al 0,3%
1991: 625.000 stranieri, pari a oltre l1%
2001: 1.334.889 stranieri, pari al 2,3%
2011: 4.027.627 stranieri, pari al 6.8% (Rapp.
ISTAT 26/9/2013)
o Italia: 608.623 (di cui, 103.185 comunitari)
o Stato membro UE diverso dall'Italia: 1.005.749
o Stato non appartenente alla UE: 2.413.255
o prima del 2002: 1.388.753
o 2002-2006: 886.597
o 2007-2009: 798.517
o 2010: 205.423
o 2011: 139.715
o un anno prima: 3.958.105, di cui
Italia: 3.788.896, di cui
- stesso alloggio: 3.314.061
- diverso alloggio nello stesso comune: 303.732
- diverso comune nella stessa provincia: 101.402
- diversa provincia nella stessa regione: 28.371
- diversa regione: 41.330
estero: 169.209
o 5 anni prima: 3.690.181, di cui
Italia: 2.714.670, di cui
- stesso alloggio: 1.533.302
- diverso alloggio nello stesso comune: 697.844
- diverso comune nella stessa provincia: 283.233
- diversa provincia nella stessa regione: 78.942
- diversa regione: 121.349
estero: 975.511
o stranieri nati all'estero da genitori entrambi nati all'estero: 3.180.401
o stranieri nati all'estero da genitori entrambi nati in Italia: 8.188
o stranieri nati in Italia da genitori entrambi nati all'estero: 563.424
o stranieri nati in Italia da genitori entrambi nati in Italia: 6.414
o italiani nati in Italia da genitori entrambi nati in Italia: 49.528.123
o italiani nati in Italia da genitori entrambi nati all'estero: 199.682
o italiani nati all'estero da genitori entrambi nati in Italia: 652.192
o italiani nati all'estero da genitori entrambi nati all'estero: 470.745
o italiani nati in Italia con almeno un genitore nato all'estero: 1.537.553
o italiani nati all'estero con almeno un genitore nato all'estero: 191.303
o stranieri nati in Italia con almeno un genitore nato all'estero: 10.886
o stranieri nati all'estero con almeno un genitore nato all'estero: 30.303
o mancate risposte: 3.054.530
o totale: 59.433.744
o all'1/1/2004, 412.432 (dato riportato da Focus
UIL)
o all'1/1/2010, 932.675 di cui 572.720 nati in Italia (Nota ISTAT 12/10/2010)
o nel 2011, 993.238 (Anticipazioni Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri), pari al 9,7% del totale dei minori e al 21,7% della popolazione straniera; di questi, il 71% e' nato in Italia
o al 9/10/2011 (da Rapp ISTAT censimento stranieri): 940.489, di cui 741.897 da Paesi non UE, 198.592 comunitari
o celibi/nubili: 1.915.689, di cui 507.559 comunitari
o coniugati: 1.811.597, di cui 483.895 comunitari
o separati: 46.088, di cui 16.609 comunitari
o divorziati: 144.050, di cui 67.530 comunitari
o vedovi: 110.203, di cui 33.341 comunitari
o all'1/1/2011, stranieri e comunitari (Scheda ISTAT Stranieri per cittadinanza d'origine):
Romania 968.576
Albania 482.627
Marocco 452.424
Cina 209.934
Ucraina 200.730
Filippine 134.154
Moldova 130.948
India 121.036
Polonia 109.018
Tunisia 106.291
Peru' 98.603
Ecuador 91.625
Egitto 90.365
Macedonia 89.900
Bangladesh 82.451
Sri Lanka 81.094
Senegal 80.989
Pakistan 75.720
Nigeria 53.613
Bulgaria 51.134
o al 9/11/2011, stranieri e comunitari (da Rapp ISTAT censimento stranieri):
Romania: 823.100, di cui maschi 357.315, femmine 465.785
Albania: 451.437, di cui maschi 235.616, femmine 215.821
Marocco: 407.097, di cui maschi 220.421, femmine 186.676
Cinese, Repubblica Popolare: 194.510, di cui maschi 98.814, femmine 95.696
Ucraina: 178.534, di cui maschi 36.604, femmine 141.930
Moldova: 130.619, di cui maschi 43.607, femmine 87.012
Filippine: 129.015, di cui maschi 55.312, femmine 73.703
India: 116.797, di cui maschi 69.450, femmine 47.347
Peru': 93.905, di cui maschi 37.525, femmine 56.380
Polonia: 84.619, di cui maschi 22.063, femmine 62.556
Tunisia: 82.066, di cui maschi 49.446, femmine 32.620
Ecuador: 80.645, di cui maschi 33.281, femmine 47.364
Bangladesh: 80.639, di cui maschi 53.921, femmine 26.718
Macedonia, Repubblica di: 73.407, di cui maschi 40.170, femmine 33.237
Senegal: 72.458, di cui maschi 52.941, femmine 19.517
Sri Lanka: 71.203, di cui maschi 38.998, femmine 32.205
Pakistan: 69.877, di cui maschi 43.697, femmine 26.180
Egitto: 65.985, di cui maschi 42.727, femmine 23.258
Nigeria: 47.338, di cui maschi 21.452, femmine 25.886
Ghana: 44.031, di cui maschi 24.902, femmine 19.129
o all'1/1/2012, stranieri (Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
Marocco 506.369
Albania 491.495
Cina 277.570
Ucraina 223.782
Filippine 152.382
Moldova 147.519
India 145.164
Tunisia 122.595
Egitto 117.145
Peru' 107.847
o italiani: 0-14 anni, 12,5%; 15-64 anni, 64,2%; > 65 anni, 22,2%
o stranieri: 0-14 anni, 18,9%; 15-64 anni, 78,8%; > 65 anni, 2,3%
o 2007: 527.123 iscritti (di cui 36.693 italiani; 312.484 comunitari; 177.946 stranieri); 51.113 cancellati (di cui 36.299 italiani; 6.957 comunitari; 7.857 stranieri)
o 2008: 494.394 iscritti (di cui 32.118 italiani; 198.092 comunitari; 264.184 stranieri); 61.671 cancellati (di cui 39.536 italiani; 12.485 comunitari; 9.650 stranieri)
o 2009: 421.859 iscritti (di cui 29.330 italiani; 130.434 comunitari; 262.095 stranieri); 64.921 cancellati (di cui 39.024 italiani; 13.469 comunitari; 12.428 stranieri)
o 2010: 447.744 iscritti (di cui 28.192 italiani; 117.040 comunitari; 302.512 stranieri); 67.501 cancellati (di cui 39.545 italiani; 12.205 comunitari; 15.751 stranieri)
o 2011: 385.793 iscritti (di cui 31.466 italiani; 113.808 comunitari; 240.519 stranieri); 82.461 cancellati (di cui 50.057 italiani; 14.396 comunitari; 18.008 stranieri)
o 2012: 350.772 iscritti (di cui 29.467 italiani; 104.078 comunitari; 217.227 stranieri); 106.216 cancellati (di cui 67.998 italiani; 16.467 comunitari; 21.751 stranieri)
o 2013: 307.454 iscritti (di cui 28.433 italiani; 77.483 comunitari; 201.538 stranieri); 125.735 cancellati (di cui 82.095 italiani; 19.035 comunitari; 24.605 stranieri)
o 2007: 1.379.531, di cui 1.175.628 italiani e 203.903 stranieri
o 2008: 1.388.747, di cui 1.175.893 italiani e 212.854 stranieri
o 2009: 1.312.763, di cui 1.097.586 italiani e 215.177 stranieri
o 2010: 1.345.466, di cui 1.120.005 italiani e 225.461 stranieri
o 2011: 1.358.037, di cui 1.119.683 italiani e 238.354 stranieri
o 2012: 1.556.327, di cui 1.276.940 italiani e 279.387 stranieri
o 2013: 1.362.299, di cui 1.113.155 italiani e 249.144 stranieri
o matrimoni con almeno uno sposo straniero: 14.236 (1998, pari al 5,1% del totale), 16.548 (1999), 20.001 (2000), 21.513 (2001), 25.590 (2002), 27.730 (2003), 30.662 (2004), 33.017 (2005), 34.396 (2006), 34.559 (2007), 36.918 (2008, pari al 15,0% del totale), 32.059 (2009, pari al 13,9% del totale), 25.082 (2010, pari al 11,5% del totale), 26.617 (2011, pari al 13,0% del totale), 30.724 (2012)
o matrimoni misti: 11.446 (1998), 13.304 (1999), 15.958 (2000), 17.127 (2001), 20.052 (2002), 20.402 (2003), 21.835 (2004), 23.303 (2005), 24.020 (2006), 23.560 (2007), 24.548 (2008; di cui 18.240 con sposa straniera e 6.308 con sposo straniero), 18.005 (2011; di cui 14.799 con sposa straniera e 3.206 con sposo straniero), 20.764 (2012, di cui 16.340 con sposa straniera, 4.424 con sposo straniero)
o totale matrimoni: 264.097 (2003), 248.969 (2004), 247.740 (2005), 245.992 (2006), 250.360 (2007), 246.613 (2008), 230.613 (2009), 217.700 (2010), 204.830 (2011), 207.138 (2012)
o prime dieci nazionalita' per matrimoni misti nel 2012: Romania (3.012), Ucraina (1.783), Brasile (1.277), Marocco (1.206), Albania (1.106), Russa (1.056), Polonia (864), Moldova (747), Germania (441), Peru' (406)
o prime dieci nazionalita' per matrimoni tra connazionali stranieri nel 2012: Romania (1.035), Cina (762), Nigeria (677), Moldova (375), Ucraina (306), Peru' (281), Albania (277), Marocco (249), Ecuador (165), Ghana (135)
o 2.465.000 cristiani (53,9%)
o 1.505.000 musulmani (32,9%)
o 120.000 induisti (2,6%)
o 89.000 buddhisti (1,9%)
o 61.000 fedeli di altre religioni orientali (1,3%)
o 46.000 religioni tradizionali (1%)
o 7.000 ebrei (0,1%)
o 83.000 altre appartenenze (1,8%)
o Rumeno, 798.364 (21,9%)
o Arabo, 476.721 (13,1%)
o Albanese, 380.361 (10,5%)
o Spagnolo, 255.459 (7,0%)
o Italiano, 162.148 (4,5%; tra questi, 139.510 minorenni, pari al 25,5% del totale)
o Cinese, 159.597 (4,4%)
o Russo, 126.849 (3,5%)
o Ucraino, 119.883 (3,3%)
o Francese, 116.287 (3,2%)
o Serbo, Croato, Bosniaco, Montenegrino, 93.289 (2,6%)
o altre lingue, 950.269 (26,1%)
o totale, 3.639.227 (100,0%)
o minorenni: italiano, 47,3%; altra lingua, 52,7%
o maggiorenni: italiano, 36,8%; altra lingua, 63,2%
o membri di famiglia con almeno un componente di cittadinanza italiana: italiano, 77,6%; altra lingua, 22,4%
o membri di famiglia con soli componenti non italiani: italiano, 27,9%; altra lingua, 72,1%
o membri di famiglia con almeno un componente minorenne: italiano, 37,3%; altra lingua, 62,7%
o membri di famiglia con soli componenti maggiorenni: italiano, 40,5%; altra lingua, 59,5%
o in famiglia: italiano, 38,5%; altra lingua, 61,5%
o con gli amici: italiano, 60,0%; altra lingua, 40,0%
o in famiglia: italiano, 91,3%; altra lingua, 8,7%
o Italiano, 83,8%
o Cinese, 18,5%
o Spagnolo, 40,6%
o Arabo, 32,4%
o Russo, 40,5%
o Francese, 51,7%
o Ucraino, 30,0%
o Rumeno, 42,7%
o Serbo, Croato, Bosniaco, Montenegrino, 47,6%
o Albanese, 43,4%
o altre lingue, 32,1%
7.
Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (torna all'indice)
-
Equivalenza tra permesso UE slp e carta di soggiorno
-
Richiesta del permesso UE slp: beneficiari, requisiti
-
Test di conoscenza della lingua italiana
-
Rilascio a "Ex titolare di Carta blu UE";
revoca
-
Rilascio in caso di collaborazione anti-terrorismo
-
Rilascio transitorio a familiari di cittadini
comunitari o italiani
- Validita' del permesso UE slp; rinnovo quale documento di identita'
-
Modalita' di presentazione delle richieste
- Termini per l'esito della richiesta
-
Carattere costitutivo o ricognitivo del rilascio del permesso
UE slp
-
Diritti e facolta' del titolare di permesso UE slp
-
Espulsione del titolare di permesso UE slp
- Modalita' di adozione dei provvedimenti negativi; impugnazione
-
Facolta' del titolare di permesso UE slp rilasciato da
altro Stato membro e dei suoi familiari
-
Cifre
Equivalenza tra permesso UE
slp e carta di soggiorno (torna all'indice del capitolo)
Richiesta del permesso UE
slp: beneficiari, requisiti (torna all'indice del capitolo)
o la richiesta puo' riguardare, verosimilmente, anche il familiare che si ricongiunga con uno straniero gia' titolare di permesso UE slp, a dispetto del fatto che il D. Lgs. 3/2007 ha soppresso il riferimento esplicito a tale caso in art. 30, co. 4 T.U.
o TAR Abruzzo: non e' necessario che i familiari per cui si chiede il permesso UE slp siano titolari di permesso per motivi familiari
o TAR Puglia: a dispetto della soppressione di art. 30 co. 4 D. Lgs. 286/1998, il familiare di titolare di permesso UE slp che soggiorni in Italia in tale qualita', anche a partire da un momento successivo al rilascio del permesso UE slp al titolare a titolo principale, ha diritto al rilascio del permesso UE slp, purche' siano soddisfatti i requisiti di reddito supplementari
o TAR Umbria: il familiare rimane esposto al rischio di perdita del permesso UE slp in caso di perdita da parte del richiedente o di scioglimento del vincolo familiare o della convivenza (in contrasto, circ. Mininterno 27/5/2009: il permesso UE slp non e' revocabile a seguito di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, a meno che non sia stato acquistato fraudolentemente mediante matrimonio di comodo)
o titolarita' di permesso in corso di validita', per motivi diversi da studio o formazione professionale (o ricerca scientifica in corrispondenza alla concessione di una borsa di addestramento alla ricerca; da D. Lgs. 17/2008), protezione temporanea, motivi umanitari, quelli relativi a soggiorni di breve durata, a soggiorni per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (da D. Lgs. 3/2007); escluso anche il caso di straniero che soggiorni in Italia in attesa di una decisione sulla richiesta di protezione internazionale (D. Lgs. 12/2014)[18] o sulla richiesta di permesso per protezione temporanea o per motivi umanitari (da D. Lgs. 3/2007); verosimilmente escluso anche il caso di straniero che soggiorni per volontariato (coerentemente con art. 27-bis co. 6 D. Lgs. 286/1998); note:
irrilevante il tipo di rapporto di lavoro eventualmente in corso (TAR Piemonte e TAR Piemonte: accolta l'istanza cautelare di sospensione di un diniego di permesso UE slp motivato dal fatto che il rapporto di lavoro e' a tempo determinato)
TAR Lombardia: permesso UE slp rilasciabile anche al titolare di permesso per assistenza minore, dato che questo fatto non e' esplicitamente escluso dalla legge; nota: la motivazione della sentenza e' debole e fa riferimento, in modo ambiguo, anche al fatto che nel caso in esame, l'interessato avesse avuto in passato permessi ad altro titolo, per i quali la legge non impedisce, come fa invece per il permesso per assistenza minore, la stabilizzazione mediante conversione in permesso per lavoro; nel senso della possibilita' di rilascio di altro permesso al titolare di permesso per assistenza del minore, Trib. Minorenni Napoli
Sent. Corte Giust. C-502/10: illegittimo escludere dal beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo, sulla base di art. 3 co. 2 Direttiva 2003/109/CE, il titolare di un permesso di soggiorno a tempo determinato, rilasciato ad una categoria specifica di persone, la cui validita' puo' essere prorogata illimitatamente (nota: al Punto 54 si fa riferimento a un permesso che risulti di fatto prorogabile per un periodo di piu' di 5 anni o, ma solo come caso particolare, per un periodo illimitato), senza tuttavia offrire alcuna prospettiva di ottenimento di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, nei limiti in cui tale limitazione formale non impedisca al cittadino di un paese terzo di insediarsi stabilmente nello Stato membro di cui trattasi (cosa che deve essere verificata dal giudice del rinvio); in precedenza le Concl. Avv. Gen. C-502/10 avevano indicato come illegittimo escludere dal beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo i titolari di un permesso di soggiorno formalmente limitato all'esercizio di un'attivita' o di una professione che implichi, per natura o a seguito del rinnovo e/o della proroga di tale permesso, un soggiorno legale e duraturo nel territorio dello Stato membro
la Relazione della Commissione UE sull'attuazione della Direttiva 2003/109/CE segnala come possano sorgere problemi di indebita esclusione, in Italia, di categorie ipropriamente considerate come "temporaneamente soggiornanti" (in particolare, quelle di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998)
Sent. Cons. Stato 4516/2013: il permesso UE slp e' rilasciabile anche allo straniero entrato in base ad art. 27 co. 1 lettera a D. Lgs. 286/1998 (dirigenti e personale altamente specializzato) quando lo straniero trasferito temporaneamente venga assunto a tempo determinato da parte dellazienda distaccataria, dato che il suo titolo di soggiorno non e' piu' sottoposto ad un limite di durata che lo renda non rinnovabile e non convertibile; nota: sembra cioe' che il rilascio del permesso UE slp sia possibile solo a condizione che il permesso sia diventato rinnovabile, in contrasto col dettato della norma
Circ. Mininterno 26/11/2013: gli infermieri professionali entrati in base ad art. 27 co. 1 lett. r-bis D. Lgs. 286/1998 possono accedere, se in possesso dei requisiti, al permesso UE slp, dal momento che non rientrano tra le categorie esplicitamente escluse da art. 9 co. 3 D. Lgs. 286/1998[19] (nota: si fa riferimento anche al fatto che tali infermieri possono essere assunti a tempo indeterminato, ma senza che appaia chiaro come questa possibilita' risulti determinante ai fini delle conclusioni raggiunte)
o 5 anni continuativi di possesso di permesso di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007; TAR Piemonte: anche da minorenne; TAR Lombardia: art. 4 co. 1 Direttiva 2003/109/CE fa riferimento, in realta', a 5 anni continuativi di soggiorno legale, dovendo quindi rilevare il periodo trascorso in attesa del rilascio del permesso di soggiorno dopo aver presentato la relativa richiesta nei termini previsti dalla legge); non rilevano, nel computo, i periodi trascorsi per soggiorni di breve durata (verosimilmente, di durata < 3 mesi), quelli per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (da D. Lgs. 3/2007) e quelli per volontariato (D. Lgs. 154/2007; nota: rilevano invece i periodi trascorsi con permessi per studio o formazione professionale (o ricerca scientifica in corrispondenza alla concessione di una borsa di addestramento alla ricerca - da D. Lgs. 17/2008 -, motivi umanitari, protezione temporanea); il calcolo del periodo di soggiorno, per il rilascio del permesso UE slp a stranieri cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale, e' effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la stessa protezione e' stata riconosciuta (D. Lgs. 12/2014); assenze di durata inferiore a 6 mesi consecutivi e a 10 mesi complessivi, o anche piu' lunghe se causate da gravi e comprovati motivi, inclusi motivi di salute e la necessita' di adempiere agli obblighi militari, non interrompono la durata del periodo di cinque anni di soggiorno legale richiesto, e sono incluse nel computo (da D. Lgs. 3/2007); nota: la durata minima e' ridotta a 3 anni in caso di straniero gia' titolare di permesso UE slp che ne abbia subito la revoca per assenza prolungata dall'Italia o dal territorio dell'Unione europea o per conferimento del permesso UE slp da parte di altro Stato membro (da D. Lgs. 3/2007); note:
TAR Toscana afferma, in contrasto col dettato della Direttiva 2003/109/CE, che i periodi di soggiorno per uno dei motivi in corrispondenza ai quali e' esclusa la possibilita' di rilascio del permesso UE slp non sono cumulabili ai fini del computo dei 5 anni di soggiorno
Trib. Verona pone le seguenti questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione europea:
- se art. 7 co. 1 Direttiva 2003/109/CE vada interpretato nel senso che la condizione del soggiorno legale ed ininterrotto per cinque anni nello stato membro, di cui deve essere documentata la sussistenza all'atto della presentazione della domanda di permesso di soggiorno di lungo periodo, possa essere riferita anche ad un soggetto diverso da colui che presenta la domanda e che sia a lui legato da rapporto familiare ai sensi di art. 2 lett. e) della direttiva
- se art. 13, primo periodo, Direttiva 2003/109/CE vada interpretato nel senso che tra le condizioni pi favorevoli alle quali gli stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno CE di lungo periodo permanenti o di validita' illimitata vi sia anche quella che consente di estendere, quale presupposto per il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo, il soggiorno legale ed ininterrotto per cinque anni nello stato interessato, di cui all'art. 4 co. 1 della stessa direttiva, di chi ha gia' acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo ai familiari dello stesso come definiti dall'art. 2, lett. e) della direttiva, a prescindere dalla durata del soggiorno di questi ultimi nel territorio dello Stato membro nel quale e' presentata l'istanza
- il familiare, quale definito all'articolo 2 lettera e) Direttiva 2003/109/CE, di persona che abbia gia' acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo, non puo' essere esentato dalla condizione prevista all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, secondo la quale, per ottenere tale status, lo straniero deve aver soggiornato legalmente e ininterrottamente nello Stato membro interessato per 5 anni immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda
- non e' consentito ad uno Stato membro di rilasciare a condizioni piu' favorevoli di quelle previste nella citata direttiva, ad un familiare come definito all'articolo 2 lettera e) di tale direttiva, un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (Punto 40: i titoli di soggiorno permanenti o di validita' illimitata rilasciati a condizioni piu' favorevoli rispetto a quelle previste da detta direttiva non danno accesso al diritto di soggiorno in altri Stati membri, in base al considerando 17 Direttiva 2003/109/CE)
in precedenza, si erano sviluppate prassi e giurisprudenza contrastanti:
- TAR Umbria: e' lo straniero in possesso del requisito di soggiorno pregresso almeno quinquennale a chiedere il permesso UE slp per i familiari, che non sono quindi tenuti a presentare personalmente la domanda; la verifica dei requisiti (in particolare, quello di durata del soggiorno pregresso) riguarda solo il richiedente, non i suoi familiari; nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Emilia, Trib. Rovereto, Trib. Verona, Corte App. Venezia, che cita l'esonero dal requisito come applicazione di art. 13 Direttiva 2003/109/CE, relativo alla possibilita' di rilasciare permessi a tempo indeterminato a condizioni piu' favorevoli (nota: tali permessi, in base ad art. 13 Direttiva 2003/109/CE non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri Stati membri; la circostanza che il permesso sia stato rilasciato a condizioni piu' favorevoli dovrebbe essere rilevabile dal permesso; questo fatto e' osservato da Trib. Rovereto, che pero', correttamente, si allinea all'orientamento prevalente: spetta infatti alla Commissione UE aprire la procedura di infrazione contro l'Italia, non potendo l'amministrazione o il giudice far valere l'effetto diretto di una Direttiva nei confronti di un individuo, ma solo nei confronti dello Stato; la questione e' affrontata anche da Trib. Verona, che aferma come il permesso UE slp rilasciato al familiare privo del requisito di soggiorno quinquennale pregresso non conferisce il diritto di soggiornare negli altri Stati membri), TAR Piemonte, Corte App. Venezia; in contrasto, prassi della questura di Bologna, segnalata da Melting-pot (il permesso UE slp e' rilasciato, al familiare, solo dopo 5 anni di soggiorno; in proposito, circ. Mininterno 30/9/2009 prometteva imminenti indicazioni), circ. Questura Milano 4/6/2012 e circ. Questura Milano 13/5/2014 (il requisito di soggiorno quinquennale si applica individualmente al familiare)
- TAR Lazio: inammissibile la pretesa che, all'esito di una class action, il giudice dichiari errata l'interpretazione secondo la quale il familiare deve maturare indipendentemente i cinque anni di soggiorno legale per ottenere il permesso UE slp
- TAR Puglia: a dispetto della soppressione di art. 30 co. 4 D. Lgs. 286/1998, il familiare di titolare di permesso UE slp che soggiorni in Italia in tale qualita', anche a partire da un momento successivo al rilascio del permesso UE slp al titolare a titolo principale, ha diritto al rilascio del permesso UE slp, senza dover maturare individualmente i requisiti purche' siano soddisfatti i requisiti di reddito supplementari
circ. Mininterno 23/7/2014 da' notizia di Sent. Corte Giust. C-469/13 sul rilascio del permesso UE slp ai familiari; si ritiene che la normativa italiana abbia recepito correttamente quella europea sopprimendo la previsione di rilascio del permesso UE slp al familiare ricongiunto di titolare di permesso UE slp (nota: non si tiene conto della disposizione che prevede esplicitamente il rilascio al familiare alla sola condizione di soddisfacimento dei requisiti di reddito e alloggio, e non di quello relativo al soggiorno pregresso)
o reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale (per il 2014, 5.818,93 euro, da All. 4 circ. INPS 7/2014), anche associato a potenziale - da Relazione illustrativa del DPR 334/2004 - trattamento pensionistico per invalidita (da Regolamento), o, in caso di richiesta per i familiari, all'importo previsto per il ricongiungimento (da D. Lgs. 3/2007): meta' dell'assegno sociale per ciascuno dei familiari; la quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni (da Circ. Mininterno 28/10/2008) e' in ogni caso limitata all'importo dell'assegno sociale (da D. Lgs. 5/2007), anche se il loro numero e' superiore a due; per gli stranieri cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale e che si trovano nelle condizioni di vulnerabilita' di cui all'art. 8 co. 1 D. Lgs. 140/2005, la disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre alla determinazione del reddito nella misura del 15% dell'importo richiesto (D. Lgs. 12/2014); TAR Veneto: il dato relativo al reddito deve poter essere aggiornato, in fase di contraddittorio, soprattutto quando il provvedimento intervenga con molto ritardo rispetto alla presentazione dell'istanza (nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego sulla base dell'allegazione di attivita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione che dimostri la disponibilita' di un reddito sufficiente derivante da regolare attivita' di lavoro subordinato); TAR Veneto: in mancanza di reddito per il rilascio di permesso UE slp (che pero', secondo la sentenza, dovrebbe sussistere per gli ultimi 5 anni!), vanno considerate comunque le condizioni di inserimento, ai fini del rinnovo del vecchio permesso; TAR Piemonte: non e' richiesta la documenazione dei redditi dell'anno in corso (effettuabile solo nell'anno seguente), ne' e' ammesso un pronostico da parte dell'Amministrazione sull'andamento delle condizioni economiche dello straniero; TAR Piemonte: il ravvedimento operoso relativo alla presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni passati e' atto a provare la disponibilita' di reddito sufficiente ai fini del rilascio del permesso UE slp (illegittimo il diniego se l'amministrazione non ha effettuato il riesame del provvedimento di diniego, cui era stata invitata dal TAR, per tener conto di tale nuovo elemento); TAR Umbria: non e' richiesto che il reddito sia prodotto in Italia o comunque assoggettato alla imposizione fiscale in Italia (e' da ritenersi idoneo un reddito derivante per la maggior parte da rimesse dallestero, quale quello derivante da una pensione erogata da un ente assicurativo estero); TAR Piemonte: qualunque fonte di reddito lecita (incluso l'assegno familiare mensile) concorre a integrare il requisito reddituale ai fini del rilascio del pds CE slp (in particolare, secondo TAR Piemonte, rileva anche il reddito derivante da un contratto a termine); TAR Lombardia: assume rilievo positivo anche un reddito molto esiguo maturato successivamente alla scarcerazione (nota: coerente con la nozione di reddito come flusso di denaro); Sent. Cons. Stato 2247/2013: legittimo il diniego di permesso UE slp se lo straniero ha omesso di documentare l'asserita percezione di una indennita' di disoccupazione, che avrebbe consentito di superare la soglia di reddito prevista in presenza di coniuge, e di dimostrare che l'esistenza di un contratto di lavoro in capo al coniuge abbia comportato effettivamente la percezione di reddito da lavoro subordinato da parte dello stesso coniuge; TAR Lazio: se lo straniero, al momento della richiesta del permesso UE slp, ha gia' presentato richiesta di riconoscimento dell'invalidita' civile per il fatto che e' affetto dal Morbo di Parkinson, l'amministrazione non puo' rifiutarlo (ma deve invece sospendere il procedimento in attesa dell'esito della richiesta di riconoscimento dell'invalidita') in base al fatto che l'interessato non ha presentato la dichiarazione dei redditi o il CUD per l'anno precedente, dal momento che, ove sia riconosciuta tale invalidita', essa sarebbe motivo valido per l'attribuzione dell'assegno di invalidita' (valutabile alla stregua di un reddito, ma di natura tale da non richiedere di dover essere dimostrato con l'esibizione della dichiarazione dei redditi o del CUD, essendo sufficiente l'accertamento della sua sussistenza all'atto dell'adozione del provvedimento)
o disponibilita', solo in caso di richiesta per i familiari, di alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalle leggi regionali per l'edilizia popolare o la cui idoneita' igienico-sanitaria sia certificata dalla ASL; la documentazione relativa all'idoneita' dell'alloggio non e' richiesta ai fini del rilascio del permesso UE slp allo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale, ferma restando la necessita' di indicare un luogo di residenza ai sensi di art. 16 co. 2 lettera c DPR 394/1999 (D. Lgs. 12/2014); la Relazione della Commissione UE sull'attuazione della Direttiva 2003/109/CE segnala come, non essendo la disponibilita' di alloggio inclusa tra le condizioni per l'ammissione allo status di soggiornante di lungo periodo, la mancanza di documentazione in relazione a tale disponibilita' non puo' essere motivo di rifiuto della domanda (nota: sembra non tener conto della formulazione di art. 7 Direttiva 2003/109/CE)
o superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, con modalita' di svolgimento da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno (Decr. Mininterno 4/6/2010) di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (art. 9, co. 2-bis T.U., inrodotto da L. 94/2009); nota (da Dossier Camera A.C. 2180): la Direttiva 2003/109/CE permette agli Stati membri di "esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale" (art. 5, co. 2), senza pero' operare alcuna discriminazione, incluse quelle fondate sulla lingua (punto 5 del preambolo)
o se il requisito di possesso di permesso di
soggiorno per un periodo di 5 anni
e' stato maturato in pendenza del
ricorso contro il provvedimento di diniego motivato dall'assenza di tale requisito
l'amministrazione e' tenuta a riattivare il procedimento amministrativo con
obbligo di verificare le condizioni esistenti alla data di deposito dell'ordinanza cautelare (fermo restando,
infatti, il modello impugnatorio, che induce, di norma, a valutare la
legittimita' dei provvedimenti impugnati alla data di adozione degli stessi,
senza attribuire rilevanza alle circostanze sopravvenute, il processo
amministrativo si e' evoluto in modo tale che il suo oggetto non e' solo l'atto
impugnato, ma si estende alla pretesa sostanziale posta alla base
dell'impugnazione; cosi' anche Sent.
Cons. Stato 3412/2006, richiamata da Ord.
Corte Cost. 143/2007)
o gli altri requisiti (in particolare, quello reddituale) devono sussistere al momento della maturazione dei requisiti e permanere in sede di esame della domanda fino alla data del provvedimento finale
Test di conoscenza della
lingua italiana (torna all'indice del capitolo)
o si applica rispetto ad ogni rilascio di permesso UE slp, salvo il caso di rilascio a
figli
minori (e, verosimilmente, minori
affidati) infra-14-enni
persone affette da gravi limitazioni alla capacita' di apprendimento linguistico per
eta', patologie o handicap, attestate da certificazione rilasciata dalla
struttura sanitaria pubblica; TAR
Lazio: se lo straniero, al momento della richiesta del permesso UE slp, ha
gia' presentato richiesta di riconoscimento dell'invalidita' civile per il
fatto che e' affetto dal Morbo di Parkinson, l'amministrazione non puo'
rifiutarlo (ma deve invece sospendere il procedimento in attesa dell'esito
della richiesta di riconoscimento dell'invalidita') in base al fatto che
l'interessato non ha sostenuto il test di conoscenza della lingua italiana, dal
momento che, ove sia riconosciuta tale invalidita', essa sarebbe motivo valido
per l'esonero dal test (nota: piu' propriamente, di inapplicabilita' delle
disposizioni relative alla necessita' di sostenere il test)
straniero cui sia stato riconosciuto il diritto
alla protezione internazionale (D.
Lgs. 12/2014); circ.
Mininterno 20/3/2014: l'esonero non vale per i familiari (nota: possibile
violazione dell'equiparazione tra titolare della protezione internazionale e
familiare ai fini del godimento di diritti, di cui all'art. 22 co. 2 D. Lgs.
251/2007)
o le disposizioni del decreto si applicano a partire dal 120-esimo giorno dalla
pubblicazione (11/6/2010) in G.U.
o ai fini del rilascio del permesso UE slp lo straniero deve effettuare un test dal quale risulti una conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa (comprensione di frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti); nota: il livello A2 di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici:
comprensione:
- ascolto:
riuscire a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a cio' che riguarda direttamente l'interessato (per es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro)
riuscire ad afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari
-
lettura:
riuscire a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicita', programmi, menu' e orari
riuscire a capire lettere personali semplici e brevi.
parlato:
-
interazione orale:
riuscire a comunicare affrontando
compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e
diretto di informazioni su argomenti e attivita' consuete
riuscire a partecipare a brevi
conversazioni, anche senza capire, di solito, abbastanza per riuscire a
sostenere la conversazione
-
produzione orale:
riuscire ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la propria famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di vita, la carriera scolastica e il proprio lavoro attuale o il piu' recente
scritto:
-
produzione scritta:
riuscire a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati
riuscire a scrivere
una lettera personale molto semplice, per es. per ringraziare qualcuno
o richiesta di partecipazione al test presentata dallo straniero per via telematica (com.
Mininterno 9/12/2010: dal sito http://testitaliano.interno.it; nota: circ.
Mininterno 16/11/2010 riporta erroneamente l'indirizzo
www.testitaliano.interno.it) alla prefettura competente per domicilio; Nota
Mininterno Ottobre 2010: la richiesta deve riportare, a pena di
inammissibilita', i dati seguenti:
generalita' del richiedente
dati relativi al permesso di soggiorno e data di
scadenza dello stesso
tipologia del permesso
dati relativi al documento di viaggio
l'indirizzo cui va recapitata la convocazione
o la prefettura
convoca lo straniero entro 60 gg
dalla richiesta, indicando giorno, ora e luogo dello svolgimento del test,
ovvero (circ.
Mininterno 16/11/2010), in caso di requisiti o di dati mancanti, invia una
comunicazione al richiedente sollecitando l'eventuale correzione; Nota
Mininterno Ottobre 2010: il giorno del test il personale procede al
controllo della convocazione a all'dentificazione dello straniero
o il test si basa sulla comprensione di brevi testi e sulla capacita' di interazione; e' definito in collaborazione con Enti
certificatori convenzionati col Ministero dell'interno (Universita' di Roma 3,
Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri, da circ.
Mininterno 16/11/2010); criteri forniti dagli Enti certificatori nel
"Sillabo di riferimento per i livelli di competenza in italiano L2"
(riportati da Vademecum
MIUR):
comprensione orale e scritta di brevi testi:
-
prova di comprensione
orale articolata in due parti (due testi brevi da ascoltare); ciascuna parte e'
riferita ad una delle sottoabilita' seguenti: comprensione orale di una
conversazione tra nativi, comprensione orale di annunci e istruzioni,
comprensione orale della radio e di audio-registrazioni, comprensione orale
della TV; livello richiesto: essere in grado di comprendere quanto basta per
soddisfare bisogni di tipo concreto nonche' espressioni riferite ad aree di
priorita' immediata (ad es. informazioni basilari sulla persona e sulla
famiglia, su acquisti, geografia locale e lavoro), purche' si parli lentamente
e chiaramente; durata: 25 minuti; punteggio massimo: 30 punti
-
prova di
comprensione scritta articolata in due parti (due testi brevi da leggere);
ciascuna parte e' riferita ad una delle sottoabilita' seguenti: lettura della
corrispondenza, lettura per orientarsi, lettura per informarsi e argomentare,
lettura di istruzioni; livello richiesto: essere in grado di comprendere testi
brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo concreto, formulati nel
linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni o sul
lavoro; durata: 25 minuti; punteggio massimo: 35 punti
capacita' di interazione:
-
prova in forma
scritta, relativa ad una delle sottoabilita' seguenti: corrispondenza, appunti,
messaggi, moduli; livello richiesto: essere in grado di scrivere brevi e
semplici appunti, relativi a bisogni immediati, usando formule convenzionali;
durata: 10 minuti; punteggio massimo: 35 punti
o il superamento
del test richiede il raggiungimento di un punteggio non inferiore all'ottanta per cento del punteggio
complessivo
o il test si svolge con modalita' informatiche o,
su richiesta dell'interessato, per
iscritto (comunque, a parita' di tempo con la modalita' informatica; Nota
Mininterno Ottobre 2010: anche a parita' di contenuti); nota: si chiede un
livello elementare di comprensione orale della lingua, e, allo stesso tempo, la
capacita' di utilizzare mezzi informatici e la capacita' di scrivere
o il risultato (com.
Mininterno 9/12/2010: consultabile da parte del richiedente su
http://testitaliano.interno.it) e' comunicato allo straniero e inserito nel
sistema informativo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione
del Ministero dell'interno, che lo mette a disposizione attraverso web service
alla questura per le verifiche finalizzate al rilascio del permesso di
soggiorno di lungo periodo (com.
Mininterno 9/12/2010)
o in caso di esito
negativo, lo straniero puo' chiedere, con le modalita' ordinarie, di ripetere il test
o circ.
Mininterno 3/2/2014: rilevato un gran numero di domande reiterate di
ammissione al test di conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del
permesso UE slp (mancata presentazione, spesso dovuta a mancato rintraccio
dello straniero, o reiterazione da parte di soggetti che non abbiano superato
il test); introdotte quindi alcune modifiche nella procedura:
reso obbligatorio il campo "indirizzo
e-mail"
in caso di assenza ingiustificata o di mancato
superamento del test, devono trascorrere, per
una nuova prenotazione, 90 gg
dalla data della mancata presentazione o del test non superato
l'assenza
e' giustificata solo per motivi di
salute attestati da certificato del medico di base o di un medico della ASL, da
produrre alla Commissione incaricata dello svolgimento del test presso il CTP
competente il giorno fissato per il test
resta ferma la possibilita', in caso di altro
impedimento, di richiedere in anticipo alla prefettura lo spostamento del test
opportuno (ma non obbligatorio) presentare la
richiesta di rilascio del permesso UE slp solo dopo aver superato il test
o e' esonerato
dal test lo straniero
in possesso di attestato
di conoscenza della lingua di livello non inferiore al livello A2, rilasciato da ente certificatore riconosciuto dal MIUR
e dal MAE (Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri)
che abbia conseguito un titolo che attesti un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 a seguito di un corso di lingua italiana presso i
Centri provinciali per l'istruzione
degli adulti, di cui all'art. 1, co. 632 L.
296/2006 (nota: circ.
Mininterno 16/11/2010 trascura questa categoria ai fini dell'esonero)
cha abbia ottenuto, nell'ambito della valutazione
per l'accordo di integrazione, un
numero di crediti corrispondente ad un livello non inferiore al livello A2
che abbia conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo livello in un
istituto italiano appartenente al sistema italiano di istruzione di cui
all'art. 1 L.
62/2000 o in un Centro provinciale per l'istruzione degli adulti
che frequenti un corso di studi presso un'universita'
italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, ovvero un corso di master o di dottorato
che sia entrato in Italia ai sensi di art. 27, co. 1, lettere a (dirigente o personale altamente
specializzato), c (professore
universitario), d (traduttore o
interprete) o q (giornalista
corrispondente) D. Lgs. 286/1998 e svolga in Italia la corrispondente attivita'
che svolga attivita'
di ricerca presso le universita' e gli enti vigilati dal MIUR di cui al D.
Lgs. 213/2009 (art. 9 co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L.
9/2014; nota:
la formulazione della disposizione fa riferimento, in modo impreciso allo
straniero cui il permesso UE slp sia rilasciato per lo svolgimento di tali
attivita' di ricerca)
o nei casi di inapplicabilita'
delle disposizioni per l'esistenza di gravi
limitazioni alla capacita' di apprendimento linguistico, lo straniero allega alla documentazione richiesta
per il rilascio del permesso UE slp certificazione
rilasciata dalla struttura sanitaria
o nei casi di esonero
dall'effettuazione del test, lo
straniero allega alla documentazione
richiesta per il rilascio del permesso UE slp
dichiarazione relativa al titolo di esonero posseduto, nei casi di acquisizione di crediti in
sede di valutazione per l'accordo di integrazione o di ingresso ex art. 27 D.
Lgs. 286/1998
copia autentica dei titoli di studio o professionali conseguiti o dei certificati di frequenza richiesti, negli altri casi
o ai fini del rilascio
del permesso UE slp, la questura acquisisce il dato relativo alla conoscenza della lingua, o esamina la documentazione attestante
l'appartenenza ad una categoria
esonerata
o il prefetto individua (nell'ambito della Provincia,
da Nota
Mininterno Ottobre 2010) le sedi per l'effettuazione dei test (circ.
Mininterno 16/11/2010: Centri di istruzione per adulti), anche in
collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche (circ.
Mininterno 16/11/2010: mediante stipula di convenzioni con il dirigente
dell'Ufficio scolastico regionale, finalizzate anche alla definizione del
calendario delle sessioni di esame)
o il Consiglio territoriale per l'immigrazione
promuove progetti di informazione sulle modalita' di attestazione della
conoscenza della lingua ai fini del rilascio del permesso UE slp e progetti per la preparazione al test
o Stipulato un Accordo
quadro MIUR-Mininterno per la definizione delle modalita' di effettuazione
del test; l'accordo e' finalizzato anche ad agevolare l'apprendimento della
lingua da parte degli stranieri e l'acquisto di competenze per l'orientamento
civico; il MIUR fornisce ai dirigenti degli uffici scolastici regionali le
linee di indirizzo, definite dagli Enti certificatori convenzionati col
Ministero dell'interno (Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante
Alighieri), realtive a contenuto della prova, criteri per l'assegnazione del
punteggio e durata della prova; gli uffici scolastici regionali fanno avere le
indicazioni ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che somministrano
il test, valutano i risultati e li comunicano alla prefettura
o i percorsi
di istruzione per adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli
istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati nei percorsi di cui al DPR
263/2012: percorsi di istruzione di primo livello, percorsi di istruzione
di secondo livello, percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua
italiana
o ai percorsi di istruzione di primo livello,
destinati agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che hanno
compiuto il 16-esimo anno di eta' e che non sono in possesso del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (Decr.
MIUR 139/2007); nota (da Nota
ASGI "Minori stranieri e diritto allistruzione alla formazione
professionale"): in base ad art. 3 co. 2 e 3 Decr.
MIUR 139/2007, i minori possono frequentare i Centri territoriali
permanenti solo dopo il compimento dei 16 anni; alcuni protocolli e accordi a livello
locale, tuttavia, consentono l'iscrizione a tali Centri di studenti 15-enni, in
particolari casi e ad alcune condizioni - ad esempio, compimento dei 16 anni in
corso d'anno scolastico, per poter sostenere l'esame finale presso il CTP, o
iscrizione nella terza classe dell'Istituto scolastico di provenienza, o in
caso di allievi seguiti dai servizi sociali, non frequentanti e, quindi, a
rischio di dispersione scolastica, o in caso di progetto didattico
individualizzato condiviso fra Istituto Scolastico di provenienza e Centro
territoriale permanente, ed eventualmente anche Enti di formazione
professionale
o ai percorsi di istruzione di secondo livello (gia'
"corsi serali"), destinati agli adulti anche stranieri, possono
iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e che, gia'
in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione,
dimostrino di non poter frequentare il corso diurno
o ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento
della lingua italiana possono iscriversi gli stranieri anche in riferimento a
quanto previsto in attuazione delle disposizioni in materia di Accordo di
integrazione e test di consocenza della lingua italiana
o prime 10 nazionalita' per prenotazioni (dati del Mininterno 3/10/2011): Albania 14.130 (21,55%), Marocco 12.787 (19,50%), Ucraina 10.525 (16,05%), Moldavia 6.163 (9,40%), Ecuador 4.065 (6,20%), Filippine 4.028 (6,14%), Cina Popolare 4.003 (6,11%), Tunisia 3.635 (5,54%), Peru' 3.271 (4,99%), Egitto 2.961 (4,52%)
o dati dal 9/12/2010 al 27/6/2011 (Newsletter FEI 7/2011):
richieste test: 69.647
richieste prenonotate per il test: 56.414
richieste rifiutate per irregolarita' del permesso di soggiorno: 5.535
sedi di test: 380
sessioni di test: 2.670
test sostenuti: 40.692
test superati: 28.301
test non superati: 4.562
non ammessi al test: 76
assenti al test: 7.753
o statistiche relative alla provincia di Padova (da un articolo pubblicato da Neodemos): tassi di successo:
per sesso: maschi, 59%; femmine, 73%
per provenienza: Europa orientale, 88%; Sudamerica, 82%; Africa, 48%; Asia, 42%
per eta': meno di 30 anni, 78%; tra 30 e 49 anni, 59%; piu' di 50, 67%
o dati al 31/12/2011 ((Direttiva Generale del Ministro dell'interno 2012): 99.777 test sostenuti
Motivi ostativi al rilascio (torna all'indice del capitolo)
o reati di cui allart. 380 c.p.p.: delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005), nel massimo a 20 anni; delitti contro la personalit dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumit pubblica, delitto di riduzione in schiavitu', furto aggravato (Sent. Cons. Stato 3536/2011, Sent. Cons. Stato 206/2013, Sent. Cons. Stato 2804/2013: rileva l'aggravante di uso di violenza sulle cose, non quella di uso di mezzi fraudolenti), rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalit di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere
o reati di cui allart. 381 c.p.p., non colposi: corruzione,
violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione
personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita,
alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
Documentazione richiesta (torna all'indice del capitolo)
o copia passaporto o documento di identita' rilasciato dall'autorita' italiana (del richiedente ed eventualmente dei familiari) da cui risulti la nazionalita', l'anno e il luogo di nascita del titolare (nota: assenza di necessita' del possesso di passaporto valido sottolineata da TAR Emilia Romagna)
o copia dichiarazione dei redditi o modello CUD (del richiedente ed eventualmente di familiari conviventi non a carico); Circ. Mininterno 23/10/2000: in caso di soggetti non tenuti alla dichiarazione dei redditi (es.: colf), sufficiente documentazione equivalente (buste-paga, ricevute versamenti INPS, etc.); note:
verosimilmente, in caso di straniero cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale e si trovi nelle condizioni di vulnerabilita' di cui all'art. 8 co. 1 D. Lgs. 140/2005, rileva anche la documentazione attestante l'eventuale disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito (valutata equivalente al 15% del reddito richiesto in base a D. Lgs. 12/2014)
secondo TAR Umbria, non e' richiesto che il reddito sia prodotto in Italia o comunque assoggettato alla imposizione fiscale in Italia (e' da ritenersi idoneo un reddito derivante per la maggior parte da rimesse dallestero, quale quello derivante da una pensione erogata da un ente assicurativo estero)
TAR Lazio: se lo straniero, al momento della richiesta del permesso UE slp, ha gia' presentato richiesta di riconoscimento dell'invalidita' civile per il fatto che e' affetto dal Morbo di Parkinson, l'amministrazione non puo' rifiutarlo (ma deve invece sospendere il procedimento in attesa dell'esito della richiesta di riconoscimento dell'invalidita') in base al fatto che l'interessato non ha presentato la dichiarazione dei redditi o il CUD per l'anno precedente, dal momento che, ove sia riconosciuta tale invalidita', essa sarebbe motivo valido per l'attribuzione dell'assegno di invalidita' (valutabile alla stregua di un reddito, ma di natura tale da non richiedere di dover essere dimostrato con l'esibizione della dichiarazione dei redditi o del CUD, essendo sufficiente l'accertamento della sua sussistenza all'atto dell'adozione del provvedimento)
o certificato casellario giudiziale (del richiedente ed eventualmente dei familiari); la Relazione della Commissione UE sull'attuazione della Direttiva 2003/109/CE ha criticato questo punto, dal momento che i documenti che possono essere richiesti sono indicati tassativamente dagli artt. 4 e 5 Direttiva 2003/109/CE
o foto tessera in 4 esemplari (del richiedente ed eventualmente dei familiari); Circ. Mininterno 24/7/2000: sono ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la liberta' di culto e di religione, le fotografie da inserire nei documenti di identita' o nei permessi di soggiorno in cui la persona e' ritratta con il capo coperto da indumenti indossati, purche' i tratti del viso siano ben visibili (il turbante, il chador o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono infatti parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, purche' mantenga il volto scoperto; occorre comunque verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno)
o eventuale documentazione che dimostri la minore eta e/o l'esistenza dei vincoli familiari; la documentazione
e tradotta e legalizzata dal consolato italiano, salvo che vigano convenzioni internazionali che escludano la necessita di legalizzazione dei documenti (es.: la Convenzione dellAja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia (in questo senso Circ. Mininterno 4/5/2010), Albania (da Nota dell'Ambasciata italiana in Albania e circ. Mininterno 15/7/2011) e Uruguay (da circ. Mininterno 15/11/2012; circ. Mininterno 12/12/2012: l'autorita' uruguayana competente ad apporre l'apostille e' il Ministero degli Affari Esteri), ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna dell8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali, o la Convenzione di Londra del 7/6/1968 per la soppressione della legalizzazione degli atti compilati da agenti diplomatici o consolari, cui hanno aderito, finora, Austria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia); note:
- traduzioni o certificazioni di conformita' al testo straniero possono essere effettuate dall'autorita' consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il documento o dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con legalizzazione della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010, che smentisce una Risposta del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe stata piu' ritenuta valida)
- Circ. Mininterno 6/4/2010: in presenza della legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, non deve essere richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatica straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalita' dei soggetti interessati all'atto
e' rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/1967 (ora, art. 52 D. Lgs. 71/2011) da parte dellautorita diplomatica o consolare italiana in mancanza di autorita straniera riconosciuta o in caso di presunta inaffidabilita dei documenti; la dichiarazione sostitutiva si basa sulle verifiche necessarie, effettuate a spese degli interessati:
- per i rapporti di parentela, sul test del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da D. Lgs. 160/2008; gia' citato, come esempio, dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004); Corte App. Milano: il test del DNA va richiesto solo quando i rapporti di parentela non possono essere adeguatamente documentati o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, non potendosi in ogni caso prescindere dal principio per cui, in base ad art. 33 co. 3 L. 218/1995, lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale legge (Sent. Cass. 14545/2003)
- per l'eta', su test quali quello della densimetria ossea (dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent. Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio), effettuato a condizione di consenso dell'interessato
non e richiesta per il figlio minore che abbia fatto ingresso per ricongiungimento (da DPR 334/2004; nota: dovrebbe essere esclusa in tutti i casi in cui sia stata gia' prodotta ai fini del ricongiungimento e nei casi in cui il familiare sia nato o abbia contratto matrimonio con il richiedente in Italia)
o certificazione di disponibilita' di alloggio con attestazione dellufficio comunale di conformita' con requisiti previsti dalle leggi regionali sulledilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana), o certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dallASL (solo in caso di richiesta di permesso UE slp anche per i familiari); la documentazione relativa all'idoneita' dell'alloggio non e' richiesta ai fini del rilascio del permesso UE slp allo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale, ferma restando la necessita' di indicare un luogo di residenza ai sensi di art. 16 co. 2 lettera c DPR 394/1999 (D. Lgs. 12/2014); la Relazione della Commissione UE sull'attuazione della Direttiva 2003/109/CE segnala come, non essendo la disponibilita' di alloggio inclusa tra le condizioni per l'ammissione allo status di soggiornante di lungo periodo, la mancanza di documentazione in relazione a tale disponibilita' non puo' essere motivo di rifiuto della domanda (nota: sembra non tener conto della formulazione di art. 7 Direttiva 2003/109/CE)
o minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto
ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati
un precedente soggiorno legale)
o stranieri entrati in base all'art. 29 co. 1 lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del
coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro
genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; nota: l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla
precedente e' che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso
avvenga dopo il compimento della maggiore eta')
o per il 50%, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza
o per il 50%, al finanziamento delle attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, cosi' suddiviso:
20% alla missione "Ordine pubblico e Sicurezza", di competenza del Dipartimento della Pubblica sicurezza
15% alla missione "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio", di competenza del Dipartimento per le politiche del personale, finalizzata alle attivita' di competenza degli Sportelli unici
15% alla missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei
diritti", di competenza del Dipartimento per le Liberta' civili e
l'immigrazione, per l'attuazione del DPR 179/2011 sull'Accordo di integrazione
o Sent. Corte Giust. C-242/06 e Sent. Corte Giust. C-92/07: illegittima, a partire dall'entrata in vigore della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia, l'introduzione di una normativa interna che condiziona rilascio o rinnovo di un permesso di soggiorno al pagamento di diritti, qualora l'importo dei diritti a carico dei cittadini turchi sia sproporzionato rispetto a quello richiesto ai cittadini comunitari
o Sent. Corte Giust. C-508/10: illegittima l'imposizione ai cittadini stranieri che chiedono di conseguire lo status di soggiornante di lungo periodo e ai cittadini stranieri che, avendo acquisito detto status in uno Stato membro, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno in altro Stato membro, nonche' ai loro familiari che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli, contributi eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla Direttiva 2003/109/CE; note: nella sentenza si afferma che
i cittadini di paesi terzi, qualora soddisfino le condizioni e rispettino le procedure previste dalla Direttiva 2003/109/CE, hanno il diritto di conseguire lo status di soggiornante di lungo periodo e gli altri diritti derivanti dalla concessione di tale status
l'importo dei contributi previsti per il rilascio del permesso non deve avere ne' per scopo ne' per effetto di creare un ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo (sull'illegittimita' dell'imposizione di condizioni ulteriori a quelle previste dalla Direttiva 2003/109/CE, anche Concl. Avv. Gen. C-508/10, che cita Sent. Corte Giust. C-578/08)
e' da ritenersi sproporzionato un contributo pari a sette volte l'importo dovuto per una carta nazionale d'identita' (la Corte di Giustizia non esamina l'argomento, proposto dalla Commissione UE e da Concl. Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva 2004/38/CE)
o TAR Lazio rimette alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se i principi fissati dalla Direttiva 2003/109/CE ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dall'art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui prescrive che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 euro e un massimo di 200 euro, pari, nel minimo, a circa otto volte il costo per il rilascio di una carta d'identita' nazionale
Rilascio a "Ex titolare
di Carta blu UE"; revoca (torna all'indice del capitolo)
Allo straniero titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, e come tale autorizzato a soggiornare in Italia con Carta Blu UE rilasciata dall'Italia, puo' essere rilasciato un permesso UE slp (recante annotazione "Ex titolare di Carta blu UE") a condizione che abbia completato un periodo di 5 anni di soggiorno ininterrotto nel territorio dell'Unione europea come titolare di Carta blu UE e che sia in possesso da almeno due anni di Carta blu UE rilasciata dall'Italia; sono computate utilmente le assenze dalla UE fino a 12 mesi consecutivi e a 18 mesi complessivi all'interno dei periodo di 5 anni
Ai fini della revoca del permesso UE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE" per assenza dalla UE sono richiesti 24 mesi di assenza, anziche' i 12 mesi previsti nel caso ordinario; nota: circ. Mininterno 26/7/2012 riporta erroneamente tra i motivi di revoca del permesso UE slp "Ex Titolare di Carta Blu UE" il venir meno delle condizioni per il rilascio; si tratta invece del venir meno delle condizioni per il rilascio relative all'assenza di pericolosita' sociale
I familiari del titolare di permesso UE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE" ottengono
o un ordinario permesso per motivi familiari di durata non superiore a 2 anni, a condizione che siano in possesso di un valido documento (verosimilmente, di viaggio) e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento (nota: queste disposizioni sembrano prescindere dal fatto che i familiari abbiano fatto ingresso con un visto per ricongiungimento)
o un permesso UE slp, se soggiornano legalmente e ininterrottamente nel territorio dell'Unione europea da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in Italia, e se sono soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il rilascio di tale permesso
Circ. Mininterno 26/7/2012: necessari, ai fini del rilascio dei titoli di soggiorno (permesso per motivi familiari e, verosimilmente, anche permesso UE slp), la sottoscrizione dell'accordo di integrazione e il versamento del contributo per il permesso
Rilascio in caso di
collaborazione anti-terrorismo (torna all'indice del
capitolo)
Rilascio transitorio a
familiari di cittadini comunitari o italiani (torna
all'indice del capitolo)
Formato del permesso (torna all'indice del capitolo)
o caratteristiche tecniche del permesso UE slp, rilasciato conformemente ad art. 2 Regolamento (CE) n. 1030/02, e contenente gli elementi biometrici di cui all'Allegato A: elementi primari (immagine del volto) e secondari (impronte digitali di indice destro e sinistro; in caso di qualita' insoddisfacente di tali impronte o di lesioni, subentrano quelle di medio, anulare, pollice)
o si seguono, per l'acquisizione degli elementi biometrici, le istruzioni di cui all'Allegato B
o il permesso e' rilasciato su supporto di materiale plastico con microprocessore
o i dati personali ed identificativi del permesso e gli elementi biometrici primari sono conservati nell'Archivio informatizzato di cui all'art. 2 co. 1 lett. g) DPR 242/2004, per un periodo pari alla durata del permesso UE slp (5 anni)
o non e' consentito l'utilizzo degli elementi biometrici primari per confronti di tipo "uno a molti"
o gli elementi biometrici secondari sono conservati per il tempo strettamente necessario al completamento dei procedimenti amministrativi di rilascio o rinnovo del permesso
o abrogato il Decr. Mininterno 28/9/2009 a partire dalla completa entrata in vigore delle nuove disposizioni (non oltre il 6/11/2014); nota: disposizione transitoria conforme al parere del Garante per la protezione dei dati personali
Validita' del permesso UE slp; rinnovo quale documento di identita' (torna all'indice del capitolo)
Formato del permesso UE slp (torna all'indice del capitolo)
Modalita' di presentazione
delle richieste (torna all'indice del capitolo)
o richiesta presentata in questura nei casi non esplicitamente menzionati (nota: verosimilmente incluso il caso di familiare straniero di cittadino italiano, nelle more dell'emanazione del decreto Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione)
o per il resto, come per le richieste relative agli altri permessi di soggiorno (nota: sufficiente la ricevuta, in caso di richiesta di duplicato, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?), con le seguenti particolarita':
- per i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e per i cittadini svizzeri e sanmarinesi si utilizza un apposito kit azzurro, contenente il modulo "carta di soggiorno UE" (nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007); lo stesso kit si utilizza, verosimilmente, per i familiari stranieri di cittadini comunitari nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare straniero di un cittadino dell'Unione (secondo fonte Mininterno, anche nel caso di familiari stranieri di cittadini italiani, non trattato esplicitamente; nota: Sent. Cass. 12745/2013 osserva come non sia mai stato adottato tale decreto del Mininterno), inserendo nella busta anche la foto del familiare straniero e il certificato attestante il vincolo familiare tra questi e il cittadino comunitario (o italiano)
- se la richiesta di permesso UE slp riguarda anche i familiari, si usa un unico kit, contenente i moduli prescritti per ciascuno degli interessati; in caso di familiari stranieri di cittadino straniero, va compilato anche il modulo 2 per ciascuno di quelli, tra gli interessati, che percepiscono un reddito; in caso di familiari stranieri di cittadino comunitario (nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione; nota: Sent. Cass. 12745/2013 osserva come non sia mai stato adottato tale decreto del Mininterno), vanno incluse anche, per ciascuno di essi, la foto e il certificato attestante il vincolo familiare con il cittadino comunitario; Circ. Mininterno 24/7/2000: sono ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la liberta' di culto e di religione, le fotografie da inserire nei documenti di identita' o nei permessi di soggiorno in cui la persona e' ritratta con il capo coperto da indumenti indossati, purche' i tratti del viso siano ben visibili (il turbante, il chador o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono infatti parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, purche' mantenga il volto scoperto; occorre comunque verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno)
- costi: per i cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e per i cittadini svizzeri e sanmarinesi, euro 30 alle Poste (in caso di richiesta per familiare straniero, verosimilmente, anche marca da bollo da euro 16,00[21], da art. 7-bis co. 3 L. 71/2013 e circ. Mininterno 27/6/2013, e versamento di euro 27.50 per il permesso UE slp in formato elettronico)
- verosimilmente, in caso di cittadini equiparati ai comunitari (cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o di cittadini svizzeri o sanmarinesi, il richiedente e' convocato in questura, mediante raccomandata, solo per la consegna della carta (nelle more della piena attuazione del D. Lgs. 30/2007); nell'occasione, consegna 4 fotografie, delle quali una e' apposta sulla carta di soggiorno; in caso di richiesta per familiare di cittadino straniero o, nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che definisce il modello della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione (nota: Sent. Cass. 12745/2013 osserva come non sia mai stato adottato tale decreto del Mininterno), per familiare straniero di cittadino italiano o comunitario, si procede invece, verosimilmente, ad una prima convocazione per consegna foto e per rilevamento impronte, e ad una seconda per la consegna del permesso UE slp in formato elettronico)
Contraffazione (torna all'indice del capitolo)
Termini per l'esito della richiesta (torna all'indice del capitolo)
Carattere costitutivo o
ricognitivo del rilascio del permesso UE slp (torna
all'indice del capitolo)
Diritti e facolta' del
titolare di permesso UE slp (torna all'indice del capitolo)
o godere delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione (prestazioni di
assistenza sociale e di previdenza sociale, erogazioni in materia sanitaria,
scolastica, sociale, accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, incluso
l'accesso alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica), salvo che sia espressamente disposto il contrario; il godimento e'
condizionato alla dimostrazione di effettiva residenza in Italia (da D. Lgs. 3/2007; Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: il titolare di
permesso UE slp e' iscritto obbligatoriamente al SSN)
o svolgere qualsiasi attivita' di lavoro subordinato o autonomo non espressamente riservata allitaliano o vietata
allo straniero (art. 9 co. 12 D. Lgs. 286/1998) e, in particolare, ad
accedere all'impiego alle dipendenze
della pubblica amministrazione a
parita' con il cittadino comunitario (art. 38 co. 3-bis D.
Lgs. 165/2001, come modificato da L. 97/2013; nota: la Direttiva
2003/109/CE consente solo l'esclusione delle attivita' che comportino
l'esercizio, anche occasionale, di pubblici
poteri); per l'instaurazione di un rapporto di lavoro non e' richiesta la
stipula di un contratto di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007, ma anche, in
precedenza, circ.
Mininterno 25/10/2005)
o Sent.
Corte Cost. 306/2008: illegittimita'
costituzionale dell'art. 80, co. 19
L. 388/2000 e dell'art. 9, co. 1
T.U. nella parte in cui escludono dal godimento dell'indennita' di accompagnamento di cui
all'art. l L.
18/1980 gli stranieri privi dei
requisiti di reddito previsti per il permesso UE slp (irragionevole,
secondo la Corte, condizionare alla titolarita' di un reddito superiore a una
certa soglia l'erogazione di una misura destinata a soggetti totalmente inabili
al lavoro)
o Sent.
Corte Cost. 11/2009: illegittimita'
costituzionale dell'art. 80, co. 19 L. 388/2000 e dell'art. 9, co. 1 T.U. nella parte in cui escludono
dal godimento della pensione di
inabilita' di cui all'art. 12 L.
118/1971 gli stranieri privi dei
requisiti di reddito previsti per il permesso UE slp (irragionevole,
secondo la Corte, condizionare alla titolarita' di un reddito superiore a una
certa soglia l'erogazione di una misura gia' condizionata al fatto che il
reddito non superi una determinata soglia; nota:
la Corte non esamina l'entita' delle due soglie, che potrebbe essere tale da
rendere compatibili le due condizioni)
o Sent.
Corte Cost. 187/2010: illegittimita'
costituzionale dell'art. 80, co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui subordina
al requisito della titolarita' di
permesso UE slp la concessione agli stranieri
legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidita' di cui
all'art. 13 L.
118/1971; la Corte Costituzionale ha ritenuto che l'imposizione di un
requisito di legale presenza sul territorio dello Stato da almeno 5 anni discrimina lo straniero, in violazione dell'art.
14 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo (il godimento dei diritti e delle liberta'
riconosciuti nella convezione deve essere assicurato senza alcuna distinzione,
inclusa quella basata sulla nazionalita') e dell'art. 1 del Protocollo
addizionale n. 1 (tra i diritti garantiti vi e' quello al rispetto dei beni
patrimoniali della persona), cosi' come interpretati dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo (tra i diritti patrimoniali devono essere incluse anche le
prestazioni sociali, anche quelle che non si basano su un precedente rapporto
di contribuzione), trattandosi di una misura,
l'assegno mensile di invalidita', mirata a fornire il sostentamento essenziale alla persona, e non una semplice
integrazione del reddito
o Sent.
Corte Cost. 61/2011: esclude che
possa essere richiesta la titolarita' di un particolare tipo di permesso
di soggiorno per fruire dei servizi
sociali (nota: ne esce rafforzato l'orientamento gia' enunciato in Sent.
Corte Cost. 187/2010)
o Sent.
Corte Cost. 329/2011: dichiara l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 80 co. 19,
L. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita'
del permesso UE slp la concessione
ai minori stranieri legalmente
soggiornanti della indennita' di
frequenza di cui all'art. 1 L.
289/1990 (in materia di assistenza economica agli invalidi); in
particolare,
si riconosce, sul solco di Sent.
Corte Cost. 187/2010, come non sia ammessa discriminazione quando una
provvidenza tuteli un diritto
fondamentale, ossia sia finalizzata a consentire il concreto soddisfacimento
di bisogni primari inerenti alla
sfera di tutela della persona umana, che e' compito della Repubblica promuovere
e salvaguardare (non solo il diritto
al sostentamento vitale)
si osserva come questo sia il caso
dell'indennita' di frequenza per il minore disabile, che mira a permettere al
minore, a dispetto delle condizioni disagiate della famiglia, di fequentare
attivita' riabilitative e terapeutiche e di effettuare percorsi formativi
finalizzati all'inserimento sociale, coerentemente con art. 7 Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L.
18/2009
si afferma come l'attesa del
compimento del termine di 5 anni di permanenza nel territorio nazionale, oltre
a negare l'effettivo godimento di diritti fondamentali del minore disabile, potrebbe,
in contrapposizione con la finalita' dell'istituto dell'indennita' di
frequenza, pregiudicare irreparabilmente gli obiettivi di riabilitazione ed
inserimento sociale del minore
si conclude che risulta quindi
violato l'art. 14 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo e, quindi, art. 117 Cost.
o Sent.
Corte Cost. 40/2013: dichiara l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 80 co. 19,
L. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita'
del permesso UE slp la concessione
agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'indennita' di accompagnamento di cui
all'art. l L.
18/1980 e della pensione di
inabilita' di cui all'art. 12 L.
118/1971; si ribadisce che, quando siano coinvolti valori di essenziale
risalto (quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di
solidarieta' rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di
assistenza per le famiglie), presidiati dalla Costituzione e da diverse
convenzioni internazionali, e' priva di giustificazione la previsione di un
regime restrittivo, sulla base di criteri temporali o di reddito, nei confronti
di stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo
apprezzabile ed in modo non episodico
o non vi e' grave negligenza da parte
della questura (tale da motivare il risarcimento del danno per ritardato
rilascio del permesso UE slp), se non e' provato che lo straniero, a
prescindere dal possesso ininterrotto di permesso di soggiorno, abbia soggiornato
nei fatti ininterrottamente, neanche l'iscrizione anagrafica essendo
sufficiente a dimostrare il soggiorno ininterrotto (nota: affermazioni
farneticanti!)
o lo straniero potrebbe comunque
recuperare le menslita' non corrisposte, sulla base delle sentenze della Corte
Costituzionale, che hanno stabilito come, ai fini del godimento delle
prestazioni assistenziali, sia sufficiente il soggiorno legale di carattere non
episodico
o il requisito si applica solo alle
prestazioni erogate a partire dall'1/1/2009 (domande presentate dall'1/12/2008)
e puo' essere stato maturato in passato (al momento della richiesta, deve
sussistere il requisito di residenza effettiva, stabile e continuativa in
Italia, ma non necessariamente ininterrotta da oltre dieci anni)
o ai fini della dimostrazione della
continuita' del soggiorno legale con riferimento a periodi pregressi, gli
interessati dovranno fornire ogni ulteriore documentazione utile (es.: copia
dei permessi/titoli di soggiorno ottenuti in precedenza)
o per il computo dei 10 anni si tiene
conto della continuita' tra le date di rilascio dei diversi documenti
attestanti il soggiorno legale nel territorio e quelle di scadenza di quelli
posseduti precedentemente; le date di rilascio dei documenti di soggiorno fanno
fede, salvo diversa attestazione dell'Autorita' competente, per
l'individuazione del periodo di soggiorno legale (nota: la data di rilascio
potrebbe risultare di molto successiva a quella della scadenza, a causa del
tempo impiegato dall'amministrazione per dare esito alla richiesta di rinnovo)
o requisiti:
eta' superiore a 65 anni o inferiore
a 3 anni
cittadinanza italiana o di uno Stato
membro dell'Unione europea, ovvero condizione di familiare titolare di diritto
di soggiorno di cittadino italiano o di cittadino comunitario, ovvero possesso
di permesso di soggiorno UE slp, ovvero condizione di beneficiario di
protezione internazionale
iscrizione anagrafica
trattamenti pensionistici o
assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, risultino di importo
inferiore a 6.781,76 euro per anno (9.042,34 euro per anno, se il beneficiario
e' di eta' pari o superiore a 70 anni)
ISEE (Indicatore della situazione
economica equivalente) inferiore a 6.781,76 euro
non essere, da solo o insieme al
coniuge indicato nella domanda, intestatario di piu' di una utenza elettrica
domestica, ne' di utenze elettriche non domestiche, ne' di piu' di una utenza
del gas
non essere, da solo o insieme al
coniuge indicato nella domanda, proprietario di piu' di un autoveicolo, ne' di
una quota superiore o uguale al 25%, di piu' di un immobile ad uso abitativo,
ne', con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo
(inclusi quelli ubicati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana o
di categoria catastale C7)
non essere, da solo o insieme al
coniuge indicato nella domanda, titolare di un patrimonio mobiliare, come
rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro, ovvero, se detenuto
all'estero e non gia' indicato nella dichiarazione ISEE, superiore alla
medesima soglia una volta convertito in euro al cambio vigente al 31/12
dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE
non fruire di vitto assicurato dallo
Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di
cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena
o la domanda si presenta compilando gli
appositi moduli (modulo
per beneficiario di eta' superiore a 65 anni, modulo
per beneficiario di eta' inferiore a 3 anni)
o se la domanda della carta acquisti
viene accettata, al beneficiario e' recapitata, presso l'indirizzo di residenza
indicato, una comunicazione con l'invito a recarsi presso un Ufficio Postale
abilitato per il ritiro della carta
o al momento del rilascio e'
disponibile e utilizzabile (successivamente alla ricezione dell'apposito codice
PIN recapitato, da Poste Italiane, all'indirizzo di residenza indicato sul
modulo di domanda) l'importo complessivo spettante nel bimestre in corso alla
data di presentazione della domanda;
o per effettuare il ritiro e'
necessario presentare la comunicazione in originale, la copia della richiesta e
un documento d'identita' in corso di validita' del beneficiario o della persona
delegata dallo stesso beneficiario come titolare della carta
o ove sia necessario procedere alla
variazione del titolare, del codice fiscale, delle dichiarazioni aggiuntive o
di qualsiasi altra informazione o dato riportato sui moduli, il beneficiario
deve recarsi presso gli Uffici territoriali dell'INPS, dove richiede la
variazione compilando e presentando gli appositi moduli (modulo
variazione dati, modulo
variazione titolare)
o l'amministrazione puo' procedere alla
verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti necessari, anche
successivamente alla consegna della carta, riservandosi di sospendere
tempestivamente l'erogazione dei contributi previsti e l'eventuale storno delle
somme indebitamente percepite, in caso di perdita o in presenza di attestazioni
recanti dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti
o per la richiesta di duplicato del PIN
o di sostituzione della carta si utilizzano gli appositi moduli (modulo
duplicato PIN, modulo
sostituzione carta)
o il Decr.
Minlavori-pubblici 4/8/2011, per il riparto delle
risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione relative al 2011 non fissa
i suddetti requisiti minimi)
o Lettera
ASGI al Sindaco di Grosseto, con cui si segnala
il carattere illegittimo, perche' direttamente discriminatorio e perche' non
rispettoso della esplicita equiparazione del soggiornante di lungo periodo, del
requisito di anzianita' di residenza almeno decennale in Italia o quinquennale
in Regione imposto dal bando per l'accesso ai contributi per i canoni di
locazione (nota: e' il requisito previsto da L. 133/2008)
o Sent
Corte Giust. C-571/10 (in relazione a un'ordinanza di rinvio del Trib.
Bolzano sulle disposizioni della Provincia di Bolzano in materia di
"sussidio casa"): art. 11, paragrafo 1, lettera d) Direttiva
2003/109/CE osta ad una normativa nazionale o regionale che, per quanto
riguarda la concessione di un sussidio per l'alloggio, riservi ad un cittadino
straniero, beneficiario dello status di soggiornante di lungo periodo conferito
conformemente alle disposizioni di tale direttiva, un trattamento diverso da
quello riservato ai cittadini nazionali residenti nella medesima provincia o
regione nell'ambito della distribuzione dei fondi destinati a quel sussidio, a
condizione che esso rientri in una delle tre categorie contemplate dalla
disposizione citata (la previdenza sociale, l'assistenza sociale e la protezione
sociale, cosi' come definite dalla legislazione nazionale; spetta al giudice
del rinvio, tenendo conto dell'obiettivo di integrazione perseguito da Direttiva
2003/109/CE, valutare se un sussidio per lalloggio, come quello previsto
dalla legge provinciale, rientri in una di queste categorie) e che non trovi
applicazione la deroga di cui ad articolo 11 paragrafo 4 Direttiva
2003/109/CE (nota: nella
sentenza si afferma come si possa invocare tale deroga solo qualora gli organi
competenti nello Stato membro interessato per l'attuazione di tale direttiva
abbiano chiaramente espresso lintenzione di avvalersene; si afferma anche che
non risulta che l'Italia abbia manifestato la propria intenzione di ricorrere
alla deroga)
o il requisito di soggiorno pregresso,
che apparentemente danneggia anche i titolari di permesso UE slp rispetto agli
italiani, potrebbe essere legittimo: e' possibile, infatti,
interpretare la disposizione nel senso che tali titolari concorrono
all'assegnazione degli alloggi a condizioni di parita' con l'italiano,
applicandosi il requisito di soggiorno pregresso solo agli altri stranieri
(questo renderebbe la disposizione compatibile con Sent
Corte Giust. C-571/10)
o presentato un esposto
alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti dei
cittadini comunitari e loro
famigliari e dei titolari di permesso UE
slp, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana
o nel senso della legittimita' del requisito di residenza
prolungata pregressa, Ord.
Corte Cost. 32/2008: legittimo il requisito di 5
anni di residenza o di attivita' lavorativa nella Regione Lombardia per l'accesso agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, a dispetto della possibile discriminazione indiretta ai
danni degli stranieri
o illegittimita' costituzionale di art.
19 co. 1 lettera b) Legge
Regione Valle d'Aosta 3/2013 nella parte in cui annovera, fra i requisiti
di accesso all'edilizia residenziale pubblica, quello della residenza nella Regione da almeno 8 anni, maturati anche non consecutivamente
o il requisito di residenza per almeno
8 anni quale presupposto necessario (e non, quindi, come mera regola di
preferenza) determina un'irragionevole
discriminazione sia nei confronti dei cittadini comunitari, sia nei confronti degli stranieri titolari di permesso UE slp
o per i titolari di permesso UE slp, la previsione di una certa anzianita'
di residenza sul territorio potrebbe trovare una ragionevole giustificazione
nella finalit di evitare che detti alloggi siano assegnati a persone che, non
avendo ancora un legame sufficientemente stabile con il territorio, possano poi
rinunciare ad abitarvi, rendendoli inutilizzabili per altri che ne avrebbero
diritto; tuttavia, una durata molto prolungata della residenza richiesta
risulta sproporzionata allo scopo ed incoerente con le finalita' stesse
dell'edilizia residenziale pubblica, dato che puo' finire col precludere tale
servizio proprio a coloro che si trovino in condizioni di maggiore difficolta'
e disagio abitativo, rientrando nella categoria dei soggetti in favore dei
quali la stessa Legge
Regione Valle d'Aosta 3/2013 prevede l'adozione di interventi, anche
straordinari, finalizzati a fronteggiare emergenze abitative
o esposti ASGI all'UNAR
e alla
Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario,
con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a favore dei
cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso UE slp, dei
rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini coperti
dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco,
Algeria
e Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche'
impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla
Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di
infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi
comunitari
o par.
UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare
illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le
prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale,
facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari
o la Regione Friuli Venezia Giulia si
impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario
relativo alla residenza pregressa (da lettera
UNAR all'ASGI)
o la Commissione UE, con Lettera
all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita'
italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di
incompatibilita' della Legge
Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva
2003/109/CE
o le procedure per l'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano
un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il
principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e
cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di
cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva
2003/109/CE
o le disposizioni regionali della
Regione Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli alloggi di
edilizia pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un determinato
numero di anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale, costituendo
una discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo in
violazione dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva
2003/109/CE
o sul
Comune di Verona: un criterio che discrimini direttamente il titolare di
permesso UE slp rispetto a quello italiano ai fini dell'assegnazione di alloggi
di edilizia popolare e' in contrasto con art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva
2003/109/CE
o sul
Comune di Romano d'Ezzelino: un bonus istruzione erogato da un Comune a
studenti italiani o comunitari, con esclusione
dei titolari di permesso UE slp, e' in contrasto art. 11, co. 1, lettera b) Direttiva
2003/109/CE
o ai posti (art. 1, DPCM
174/1994)
- dei livelli dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato individuati dallart. 6 D.
Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre
amministrazioni pubbliche
- con funzioni di vertice
amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche
dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni,
delle Regioni e della Banca dItalia
- dei magistrati e degli avvocati o
procuratori dello Stato
- dei ruoli civili e militari della
Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno,
della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello
Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello
della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allart. 16 L.
56/1987
o alle funzioni (art. 2, DPCM
174/1994) che comportino lelaborazione, la
decisione e lesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le
funzioni di controllo di legittimita e di merito
o Sent.
Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i
posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni
scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali
o Sent.
Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione
diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale
partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o
preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui
esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita'
amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche
obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e
di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri
decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva); tali attivita'
corrispondono
o Ord.
Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado aveva
respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto presso
gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale posizione
comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di vigilanza per
contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi
prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e verifica su
apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono assumere
qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte d'Appello
ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi di posti
cui si accede senza concorso, in base allart. 16 L.
56/1987, non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della
scuola
o contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:
- il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:
l'art. 38 D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso del cittadino comunitario e (L. 97/2013), a parita' con il cittadino comunitario, del familiare di tale cittadino, del rifugiato, del beneficiario di protezione sussidiaria e del titolare di permesso UE slp, al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali
- prevalgono infatti
la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana
il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
il fatto che art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'
- il riferimento delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati
- gli intenti espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita' lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente modificativo di carattere normativo
- la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
- Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata
- dalla possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni
o a favore:
TAR Liguria, Sent.
Corte dAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib.
Imperia 12/9/06, Ord.
Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord.
Trib. Milano 27/5/2008, Ord.
Trib. Milano 31/7/2008, Trib.
Rimini, Trib.
Biella, Trib.
Firenze, Ord.
Trib. Lodi, Trib.
Bologna, Trib.
Milano, Ord.
Trib. Milano, Parere
UNAR, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Dif.
Civ. Emilia-Romagna, Parere
UNAR, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Genova, Trib.
Trieste, Trib.
Trieste, Trib.
Milano, Parere
UNAR, Trib.
Milano, Trib.
Firenze, Trib.
Trieste, Trib.
Siena, Trib.
Milano, Trib.
Reggio Emilia, Trib.
Roma, Trib.
Como, Trib.
Trieste:
- l'art. 2 DPR
3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.
- l'art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR
487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi
frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato;
il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D.
Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR
487/1994); in ogni caso, tale disposizione
non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della
necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe
essere assicurata da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni
prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita
esplicitamente dalla legge l'assunzione di stranieri a termine; nota: Ord.
Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D.
Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib.
Milano, Trib.
Genova, Trib.
Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent.
Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con
l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando
cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione
costituzionalmente orientata)
- l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come
limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato
ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte
App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs.
29/1993, poi trasportato in art. 38 D.
Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima
un'interpretazione restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici"
che lo limiti al solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent.
Cass. 24170/2006)
- il principio dellaccesso al lavoro
pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.)
appare maggiormente rispettato dallampliamento della base selettiva delle
persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per
semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere
preferito allo straniero piu' competente e titolato)
- in assenza di specifico DPCM emanato
ai sensi di art. 38, co. 2 D.
Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM
174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude
infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il
possesso della cittadinanza italiana (in questo senso, Trib.
Milano)
- si registra un progressivo
afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
art. 38 D.
Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
art. 40, co. 21 DPR 394/1999
(assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di
infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche
in struttura pubblica)
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei
rifugiati al pubblico impiego)
DPR
220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui
all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib.
Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda
ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della
Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il
requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni
previste dalla legge"
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento,
incluso accesso, per settore pubblico e privato)
Direttiva
2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso UE slp,
salvo esercizio di pubblici poteri)
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni
attivita' lavorativa per i titolari di permesso UE slp, salvo quelle riservate
al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva
2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
sent.
Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
sent.
Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a
questa sentenza Trib.
Firenze)
art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei
familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
art. 27-quater D. Lgs. 286/1998:
ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico impiego, con le
eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario
L. 97/2013: esplicita ammissione al
pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, per il familiare di
tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario di protezioen sussidiaria, il
titolare di permesso UE slp
- in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione
OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici (Trib.
Milano: affermazione coerente con Direttiva
2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib.
Roma: art. 14 Convenzione
OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse
dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad
individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni
previste da art. 38 D.
Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
- la parita' di trattamento e la piena
uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione
OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
- la parita' di condizioni tra
lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e' sancita anche da
art. 15 co. 3 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Trib.
Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base
ad art. 6, co. 1 Trattato
sull'Unione europea
- dall'esclusione sistematica dello straniero
dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
- per le attivita' non precluse, lo
straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano
(con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la
sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta
del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o
di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una
compressione impropria dei diritti)
- certamente non possono rientrare
nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito allo straniero
lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a tempo determinato,
della pubblica amministrazione
- non e' rinvenibile in alcun dato
normativo il fondamento per discriminare, all'interno della categoria
costituzionale di "straniero", coloro che provengono da paesi non
appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE
Espulsione del titolare di permesso
UE slp (torna all'indice del capitolo)
Revoca del permesso UE slp (torna all'indice del capitolo)
o in caso di acquisizione fraudolenta
o quando il titolare venga a rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare come ai fini del rilascio del permesso UE slp)
o quando il titolare sia espulso
o in caso di assenza continuativa dal territorio dell'Unione europea di durata superiore a 12 mesi
o in caso di assenza (nota: continuativa?) dall'Italia di durata superiore a 6 anni (nota: il tentativo di conseguire il permesso UE slp in altro Stato membro mette a repentaglio la titolarita' di quello rilasciato dall'Italia; se la condizione fa riferimento ad assenza continuativa, dopo un tentativo fallito in uno Stato membro conviene rientrare temporaneamente in Italia prima di ritentare in altro Stato membro); TAR Lombardia: ai fini di tale revoca, trattandosi di provvedimento di autotutela a contenuto discrezionale, l'amministrazione e' tenuta a dare avviso dell'avvio del procedimento per consentire la partecipazione procedimentale allo straniero, che potrebbe illustrare le ragioni della sua assenza dal territorio nazionale (nel caso in specie, la necessita' di accudire un figlio in tenera eta', nelle more del rilascio del visto di ingresso in favore di questo)
o in caso di conferimento del permesso UE slp da parte di altro Stato membro dell'Unione europea (previa comunicazione da parte di questo)
Modalita' di adozione dei provvedimenti negativi; impugnazione (torna all'indice del capitolo)
Facolta' del titolare di permesso
UE slp rilasciato da altro Stato membro e dei suoi familiari (torna
all'indice del capitolo)
o siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp (nota: verosimilmente, il ricongiungimento con familiari che non soddisfino tali requisiti e' possibile, senza che essi pero' godano delle misure di favore previste per quelli che li soddisfano; nello stesso senso, circ. Mininterno 16/2/2007: familiari del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro ammessi previa semplice dimostrazione del rapporto familiare)
o siano verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento; la Relazione della Commissione UE sull'attuazione della Direttiva 2003/109/CE censura il condizionamento del diritto dei familiari a seguire il titolare del permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro alla disponibilita' di alloggio
o in caso di soggiorno di durata < 3 mesi non si applicano le disposizioni relative all'espulsione in caso di mancata dichiarazione di soggiorno entro 60 giorni dall'ingresso in Italia
o l'ingresso in Italia e' effettuato in esenzione di visto (nota: anche in vista di un soggiorno prolungato e anche se l'ingresso e' effettuato provenendo da Stato membro che non fa parte dell'Area Schengen; il permesso UE slp deve essere stato rilasciato, pero', da uno Stato membro autorizzato a farlo: esclusi Regno Unito, Irlanda o Danimarca e, transitoriamente, gli Stati membri neocomunitari, da circ. Mininterno 16/2/2007); circ. Mininterno 21/5/2012: questa misura non si applica a favore dei titolari di permessi di lunga durata o a tempo indeterminato rilasciati da Regno Unito, Irlanda e Danimarca (che non sono vincolati dalla Direttiva 2003/109/CE)
o ai fini del rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato si prescinde dal requisito di residenza all'estero (e' possibile, cioe', la ricerca di lavoro sul posto); nota: se i familiari hanno gia' ottenuto il permesso per motivi familiari in Italia, accedono ad attivita' lavorativa senza bisogno di nulla-osta; il prendere in considerazione per loro l'accesso al lavoro subordinato condizionato al rilascio di nulla-osta ha senso solo se essi possono intraprendere un rapporto di lavoro subordinato prima che il titolare di permesso UE rilasciato da altro Stato membro abbia ottenuto il rilascio di un permesso in Italia; TAR Liguria: nel rifiutare la conversione del permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato, a fronte di una proposta di lavoro da parte di datore di lavoro legalmente soggiornante in Italia, per uno straniero (che abbia, per di piu', i figli iscritti a scuola in Italia), l'amministrazione deve, si', tener conto dei limiti imposti dalla disciplina dei flussi per lavoro, ma e' tenuta a dar conto, nella giustificazione del provvedimento, degli ostacoli che, in concreto, si frappongono alla permanenza nel nostro Paese del richiedente (nota: in presenza di quote apposite esaurite, questa prescrizione potrebbe non essere puramente formale, atteso che si potrebbe procedere a una ridistribuzione delle diverse sotto-quote)
Provvedimenti
negativi in relazione al titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato
membro e ai suoi familiari (torna all'indice del capitolo)
o verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno, quando il provvedimento di espulsione e' adottato ai sensi di art. 13, co. 2, lettera b, T.U. (mancata richiesta di rilascio del permesso o del suo rinnovo o, a seguito della modifica apportata da L. 129/2011, rifiuto del permesso)
o verso il paese di origine, sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso, quando il provvedimento e' adottato ai sensi di art. 13, co. 1 T.U. (motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato) o di art. 3, co. 1 L. 155/2005 (motivi di prevenzione del terrorismo)
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
8.
Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato (torna
all'indice)
-
Aspetti generali: quote, Sportello unico
-
Richiesta di nulla-osta al lavoro
-
Modalita' di presentazione della richiesta di nulla-osta
al lavoro
-
Contenuto della richiesta e documentazione da allegare:
contratto di soggiorno
-
Richiesta di permesso per lavoro subordinato
-
Contraffazione, ingresso illegittimo, mancanza dei
requisiti per il rilascio del permesso
-
Stipula del contratto di lavoro
-
Sopravvenuta indisponibilita' del datore di lavoro
-
Facolta' del lavoratore nelle more del rilascio del
permesso
-
Durata del permesso per lavoro subordinato
-
Convalida delle dimissioni e della risoluzione
consensuale al di fuori della tutela della maternita'
-
Facolta' del lavoratore nelle more del rinnovo
-
Instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro
-
Obblighi di comunicazione relativi al rapporto di
lavoro
-
Diritti del lavoratore straniero
-
Diritti del titolare del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato
-
Accesso al lavoro subordinato per titolari di altri
permessi di soggiorno
-
Rilascio di permesso per lavoro subordinato a titolari
di altro permesso
-
Sanzioni
-
Cifre
Aspetti generali: quote,
Sportello unico (torna all'indice del capitolo)
o diretto da un dirigente della carriera prefettizia o della Direzione provinciale del lavoro
o composto da almeno un rappresentante della prefettura, almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, almeno uno della Polizia di Stato
o istituito con decreto del prefetto, che puo individuare anche piu unita operative di base
o nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, istituite forme di raccordo con gli uffici competenti in materia di lavoro
Richiesta di nulla-osta al
lavoro (torna all'indice del capitolo)
o eta' > 16 anni (art. 1, co. 622 L. 296/2006)
o assolvimento dellobbligo scolastico (secondo modelli A e B, tale assolvimento richiede frequenza scolastica > 8 anni); nota: si dovrebbe imporre, piu' propriamente, la compatibilita' con il dovere di istruzione e formazione, che si assolve con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta' (art. 1, co. 2 e 3 D. Lgs. 76/2005); di conseguenza, anche in caso di frequenza scolastica pregressa di durata > 8 anni, un contratto diverso da quello di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (D. Lgs. 276/2003) dovrebbe essere ammesso solo se consente al minore l'ulteriore frequenza scolastica o la formazione professionale (art. 68, L. 144/1999; art. 1, co. 4, DPR 257/2000)
o assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'
Modalita' di presentazione
della richiesta di nulla-osta al lavoro (torna all'indice del
capitolo)
o registrazione dell'utente tramite il sito del Mininterno; l'utente puo' corrispondere a un datore di lavoro ovvero a un patronato o a un'associazione preventivamente autorizzata; il singolo datore di lavoro puo' presentare al massimo 5 domande (nessun limite al numero complessivo di domande presentabili, a nome dei datori di lavoro, da patronati e associazioni), a prescindere dalla tipologia di lavoro (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
o scaricamento del software dal sito del Mininterno
o compilazione on-line della domanda (circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)
o spedizione della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno, a partire da un istante prefissato (differenziato per categorie); rileva, ai fini della graduatoria, l'istante di ricezione, direttamente visibile in sede di invio (circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011)
o le domande per lavoratori provenienti da paesi con quote privilegiate possono concorrere solo all'interno della relativa quota (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
o le domande vengono ricevute singolarmente e in caso di unico invio di piu' domande da parte dello stesso soggetto, rileva l'ordine assegnato da chi spedisce (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
o il TAR Lombardia ha accolto il ricorso contro il provvedimento del Prefetto di Milano con il quale viene definito l'insieme delle domande accettate nell'ambito della quota riservata alla Provincia di Milano con il decreto flussi per il 2007, a causa di errori nella procedura informatica, che avrebbero colpito selettivamente i soggetti abilitati all'invio cumulativo
Contenuto della richiesta e
documentazione da allegare: contratto di soggiorno (torna
all'indice del capitolo)
o generalita del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dellimpresa, la ragione sociale, la sede e lindicazione del luogo di lavoro; nota: per il lavoro domestico, puo' essere datore di lavoro sia il soggetto alle cui dipendenze si svolgera' il rapporto di lavoro sia il familiare che si obbliga in sostituzione del congiunto che utilizzera' la prestazione di lavoro (da modelli A e B)
o generalita e residenza allestero o, per chiamata numerica, numero (e nazionalita', da modelli A e B) dei lavoratori da assumere
o trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno (nota: e' una delle rare disposizioni di legge che impongono esplicitamente l'applicazione di un CCNL, per quanto riguarda il trattamento del lavoratore, anche a datori non associati; nota: non sarebbe richiesta l'applicazione dell'intera parte normativa del CCNL, ma nei modelli A e B non si distingue)
o impegno al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio (modelli A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo rispetto allo Stato), riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno
o dichiarazione di impegno a comunicare (entro 5 gg. dal verificarsi dellevento, da art. 36 bis Regolamento) ogni variazione concernente il rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza, da art. 36 bis Regolamento); l'obbligo di comunicazione si considera assolto quando sia stato inviato telematicamente al servizio competente per territorio (il Centro per l'impiego) il modello unificato (adottato con Decreto Minlavoro 30/10/2007) di cui all'art. 4 bis, co. 4, D. Lgs. 181/2000 (da L. 296/2006); per lavoro domestico, l'obbligo di comunicazione si considera assolto quando siano stati trasmessi all'INPS (art. 16 bis, co. 11 e 12 L. 2/2009, circ. Minlavoro 16/2/2009) i modelli semplificati per assunzione o variazione del rapporto (circ. INPS 17/2/2009), solo (circ. INPS 49/2011) mediante trasmissione telefonica dei dati ad apposito Contact Center (circ. INPS 17/2/2009) o trasmissione via Internet, in entrambi i casi previa acquisizione del PIN (circ. INPS 49/2011; Decreto Minlavoro 30/10/2007: quale data certa di comunicazione lINPS assume quella in cui la comunicazione e' stata ricevuta); circ. INPS 49/2011: l'annullamento di una denuncia di assunzione e' consentito entro 5 gg dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro (superato detto termine, dovra' essere comunicata la cessazione)
o garanzia della disponibilita di un alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali sulledilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena, Reggio Emilia e Bologna e nella Regione Toscana) o che sia fornito dei requisiti di abitabilita e idoneita igienico-sanitaria, contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; leventuale partecipazione alle spese per lalloggio e la corrispondente decurtazione del salario (< 1/3 salario; non ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellalloggio sia prevista, con corrispondente determinazione del salario, dal CCNL corrispondente) devono essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno
o eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari da parte dello Sportello unico
o autocertificazione delliscrizione dellimpresa alla Camera di commercio, per le attivita per cui liscrizione e richiesta
o autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale (istruzioni per i modelli A e B: relativa all'ultima dichiarazione presentata), atta a comprovare la capacita occupazionale e reddituale del datore di lavoro (determinata, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 1/2005: reddito netto > doppio dell'ammontare di retribuzione e contribuzione dovuta; rileva anche il cumulo dei redditi di parenti di primo grado non conviventi o di altri soggetti che autocertifichino di essere tenuti al mantenimento del datore; TAR Toscana: legittimo il diniego di nulla-osta se tale soglia non e' raggiunta; Sent. Cons. Stato 5397/2014: legittimo far riferimento, ai fini del rilascio di nulla-osta all'assunzione nell'ambito del decreto flussi, ai redditi conseguiti in annualita' concluse); non richiesta nel caso in cui il datore di lavoro sia affetto da patologie che ne limitano lautosufficienza e intenda assumere un lavoratore da adibire alla propria assistenza (nota: ratio incomprensibile); circ. Minlavoro 11/2/2011: ai fini della determinazione del reddito necessario per l'assunzione di lavoratore domestico e' possibile, per datore di lavoro che svolga attivita' agricola, far riferimento ad altri indici di ricchezza (ad esempio, i dati risultanti da dichiarazione IVA, considerato il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenuto conto dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori), mentre per datore di lavoro titolare di redditi esenti (es.: pensioni di guerra o borse di studio per dottorati di ricerca), la capacita' economica puo' essere desunta dalle attestazioni rilasciate dagli enti erogatori
o proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni, a tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (non inferiore a 20 ore settimanali; nota: contemplato solo il part-time orizzontale; inoltre, nei moduli distribuiti dai ministeri per la conversione da studio si afferma "superiore a 20 ore"; F.A.Q. sito Mininterno: il minimo di ore non puo' essere raggiunto con il cumulo di piu' rapporti) e, per il lavoro domestico, con retribuzione non inferiore allimporto dellassegno sociale (per il 2014, 5.818,93 euro, da All. 4 circ. INPS 7/2014; istruzioni per i modelli A e B: in caso di basso numero di ore, necessaria una retribuzione oraria sufficientemente alta per raggiungere la soglia; nota: i minimi tabellari definiti dal CCNL per il lavoro domestico 2007/2011 sono riportati nel Verbale di accordo 17/1/2012; i valori aggiornati per il 2013 sono riportati in un Comunicato Stranieriinitalia; quelli definiti dal CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-31/12/2016 sono riportati nelle tabelle allegate allo stesso CCNL; i relativi aggiornamenti per il 2014 sono riportati nel Verbale di accordo 6/2/2014; quelli definiti dal CCNL per il lavoro domestico 1/7/2013-30/6/2016 stipulato da altre organizzazioni sindacali sono riportati nelle tabelle allegate allo stesso CCNL); la proposta di contratto riporta limpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero (modelli A e B: solo in caso di espulsione dello straniero con accompagnamento coattivo alla frontiera; nota: cosi' limitato, l'impegno e' assunto solo rispetto allo Stato) e la garanzia per lalloggio (inclusa l'eventuale partecipazione del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione del salario)
o in caso di richiesta relativa a un minore, documentazione attestante (da istruzioni per i modelli A e B)
l'assolvimento dell'obbligo scolastico, rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza, e vistata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero
assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potesta'
Esame della richiesta (torna all'indice del capitolo)
o motivi ostativi allingresso e al soggiorno del lavoratore
o motivi ostativi allassunzione in capo al datore di lavoro o al legale rappresentante e ai componenti dellorgano di amministrazione della societa
condanne o denunce pendenti per reati di cui al T.U. o agli artt. 380 e 381 c.p.p., ovvero applicazione di misure di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione (art. 31, co. 1, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005
condanne negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, anche con patteggiamento, per (art. 22 co. 5-bis, introdotto da D. Lgs. 109/2012)
- favoreggiamento dell'immigrazione illegale verso l'Italia e (nota: dovrebbe essere "o") dell'emigrazione illegale verso altri paesi, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi di art. 603-bis c.p.
- occupazione alle proprie dipendenze di straniero privo di titolo di soggiorno abilitante al lavoro
o richiede allAgenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore (art. 31, co. 5, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005)
o convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (art. 31, co. 4, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005); e' possibile delegare il ritiro di nulla-osta e la firma del contratto di soggiorno in caso di impedimento del datore; necessaria dichiarazione, ai sensi di art.4, co. 2 DPR 445/2000, resa al pubblico ufficiale dal coniuge o, in assenza, da figlio o, in assenza, da altro parente in linea diretta o collaterale entro il terzo grado, attestante lo stato di impedimento temporaneo per motivi di salute; negli altri casi (assenza di familiari idonei?) necessaria una apposita procura (circ. Mininterno 8/11/2007); deve essere esibito il documento di identita' del datore di lavoro o, se questi e' straniero, il suo permesso di soggiorno (da istruzioni per i modelli A e B); per evitare che il visto di ingresso per lavoro subordinato sia rilasciato a persona diversa da quella per cui e' stato rilasciato il nulla-osta, ai datori di lavoro viene richiesto di produrre fotocopia a colori del passaporto del lavoratore (circ. Mininterno 27/1/2010; nota: con il lavoratore residente all'estero, come fa il datore a disporre di tale fotocopia?)
o spedisce lintera documentazione e il codice fiscale, se cosi richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare (art. 31, co. 6, DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005; in tutti i casi, secondo Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)
Ingresso del lavoratore (torna all'indice del capitolo)
o comunica al lavoratore la proposta di contratto di soggiorno per lavoro
o rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei requisiti, entro 30 gg.
o trasmette linformazione relativa allavvenuto rilascio a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL
Richiesta di permesso per
lavoro subordinato (torna all'indice del capitolo)
Disposizioni particolari in
relazione ai lavoratori che facciano ingresso in Italia nell'ambito di Expo
2015 (torna all'indice del capitolo)
o l'accesso al sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un "cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.; le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della Prefettura di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo del cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e societa' EXPO S.p.A.)
o per l'assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia, si compila, per la comunicazione, il modello EXPO-A (allegato)
o si procede al controllo di sicurezza da parte della questura e all'impegno, da parte della Direzione territoriale del lavoro, del posto nell'ambito della quota programmata (che avviene automaticamente)
o successivamente, la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione
o dopo l'ingresso, il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico
o si procede alla firma da parte del lavoratore del contratto di soggiorno, con cui si assolve anche all'obbligo di invio della comunicazione di assunzione
o e' rilasciato al lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (modello 209 EXPO 2015), che sovra' essere spedito dall'Ufficio postale
Contraffazione, ingresso
illegittimo, mancanza dei requisiti per il rilascio del permesso (torna all'indice del capitolo)
Stipula del contratto di
lavoro (torna all'indice del capitolo)
o l'obbligo di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanne per reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p. in materia di abusi e sfruttamento dei minori (D. Lgs. 39/2014) si applica in caso di rapporti di lavoro (anche autonomo o di collaborazione o di associazione in partecipazione, etc.) diversi dal lavoro domestico (protezione del minore che si trovi fuori dall'ambiente familiare); sono esclusi i rapporti di volontariato
o l'obbligo si applica in caso di attivita' svolta in contatto continuo con minori
o l'obbligo non si applica se l'attivita' ha una platea di destinatari indifferenziata, della quale sia semplicemente possibile che facciano parte minori
o in attesa del rilascio del certificato, e possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
o l'obbligo, di cui al D. Lgs. 39/2014, di richiesta del certificato penale dal quale risulti l'assenza di condanne per reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p. in materia di abusi e sfruttamento dei minori, non si applica ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione
o in caso di rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione o di un gestore di servizio pubblico e' sufficiente l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva
o il certificato penale puo' essere richiesto esclusivamente dal datore di lavoro (eventualmente tramite delegato), utilizzando l'apposito modello; vanno allegate le fotocopie del documento di identita' del datore di lavoro, del lavoratore e, se del caso, del delegato
o e' necessaria l'acquisizione del consenso del lavoratore mediante compilazione, da parte dell'interessato, di apposito modello e allegazione della fotocopia del documento di identita' dello stesso interessato
o il certificato puo' essere ritirato solo dal datore di lavoro o dal delegato, previa esibizione del documento di identita'
Sopravvenuta indisponibilita'
del datore di lavoro (torna all'indice del capitolo)
Facolta' del lavoratore nelle
more del rilascio del permesso (torna all'indice del capitolo)
o puo' esercitare l'attivita'
lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 9-bis D.
Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche Mess.
INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess.
INPS 6449/2008), fino ad
eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro,
con l'indicazione dell'esistenza dei motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un
preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a
condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L.
214/2011; in precedenza, anche da Direttiva
Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ.
Mininterno 9/2/2006, e par.
Mingiustizia)
abbia richiesto il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D. Lgs. 286/1998 non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve intendere, pero', sottinteso)
sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio
o puo' ottenere l'iscrizione
anagrafica a condizione che esibisca (circ.
Mininterno 2/4/2007)
il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)
o puo' iscriversi al SSN,
esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per
lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ.
Minsalute 17/4/2007)
o puo' sostenere gli esami di guida
e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di
abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di esibizione della
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo
relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio
(circ.
Mintrasporti 14/9/2007)
o puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il documento di viaggio sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); note:
il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi
in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale
Durata del permesso per
lavoro subordinato (torna all'indice del capitolo)
o < 2 anni per rapporto a tempo indeterminato
o durata del rapporto, ma comunque < 1 anno, per rapporto a tempo determinato
Divieto di licenziamento per
la lavoratrice madre; dimissioni della lavoratrice madre; lavoratrici
domestiche (torna all'indice del capitolo)
Convalida delle dimissioni e
della risoluzione consensuale al di fuori della tutela della maternita' (torna all'indice del capitolo)
o convalida non richiesta nelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro rientri nell'ambito di procedure di riduzione del personale svolte in una sede qualificata istituzionale o sindacale, dato che tali sedi offrono le necessarie garanzie di verifica della genuinita' del consenso
o le convalide non legate alla tutela della genitorialita' effettuate presso le Direzioni territoriali del lavoro sono effettuate senza particolari formalita' istruttorie, limitandosi i funzionari a raccogliere la genuina manifestazione di volonta' del lavoratore
Licenziamento e dimissioni (torna all'indice del capitolo)
o iscrizione del lavoratore, da parte del Centro per limpiego, nelle liste di mobilita (anche per corresponsione dellindennita di mobilita) per durata residua del permesso, ma comunque > 1 anno o, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012), se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento collettivo; nota: dovrebbero rilevare non solo le prestazioni previste da norme di legge, ma anche quelle erogate da altri soggetti (per esempio, borse lavoro o altri sussidi erogati discrezionalmente dal Comune, prestazioni erogate da enti bilaterali per il lavoro temporaneo, etc.)
o iscrizione del lavoratore nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000 (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per limpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 1 anno o, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012), in caso di licenziamento individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per liscrizione nelle liste di mobilita (previa presentazione del lavoratore al Centro per limpego, entro 40 gg. dalla conclusione del rapporto, con esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allattivita svolta e alla disponibilita immediata allo svolgimento di nuova attivita; TAR Lombardia: nelle more del rinnovo del permesso, sufficiente l'esibizione della ricevuta della richiesta di rinnovo); nota: dovrebbero rilevare non solo le prestazioni previste da norme di legge, ma anche quelle erogate da altri soggetti (per esempio, borse lavoro o altri sussidi erogati discrezionalmente dal Comune, prestazioni erogate da enti bilaterali per il lavoro temporaneo, etc.)
o rinnovo del permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata tale da completare il periodo di 1 anno o, se superiore, con la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012), previo accertamento delleffettiva iscrizione nelle liste di mobilita' o nell'elenco anagrafico; nota: TAR Campania sembra escludere che il rinnovo sia condizionato all'avvenuta iscrizione nell'elenco anagrafico (nel senso, invece, della necessita' dell'iscrizione, TAR Toscana e Sent. Cons. Stato 3342/2014; nel senso della necessita' di iscrizione o, in alternativa, di dimostrazione del possesso di risorse sufficienti, Sent. Cons. Stato 3405/2014); TAR Lazio: il ritardo nel rilascio del permesso per attesa occupazione non costituisce valido motivo per giustificare il rilascio di un permesso in deroga al periodo massimo di validita' del permesso stesso, dato che il possesso della ricevuta di richiesta del permesso non impedisce all'interessato il reperimento di nuova attivita' lavorativa; TAR Lombardia: il fatto che lo straniero non abbia presentato tempestivamente la richiesta di rinnovo per attesa occupazione lo espone al rischio di essere allontanato dal territorio nazionale in quanto privo di titolo, ma non preclude l'accoglimento della domanda del permesso per attesa occupazione; Sent. Cons. Stato 3030/2014: se, a seguito di accoglimento di un ricorso, l'amministrazione deve adottare un nuovo provvedimento in relazione all'stanza di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, essa deve tener conto del sopravvenuto prolungamento, ad opera della L 92/2012, del periodo minimo di disoccupazione tutelata, quale elemento nuovo sopraggiunto (art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998); Sent. Cons. Stato 3342/2014: la sussistenza dei presupposti per il rinnovo ulteriore per attesa occupazione (misure di sostegno al reddito o disponibilita' di mezzi sufficienti da fonte lecita) e' oggetto di riscontro vincolato da parte dell'Amministrazione, non potendo quindi l'omissione della fase di partecipazione procedimentale prevista dall'art. 10-bis L. 241/1990 inficiare, in applicazione di art. 21-octies L. 241/1990, il provvedimento; TAR Liguria: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato sulla base di insufficienza di reddito, se lo straniero non ha avuto il tempo di completare un anno di iscrizione al collocamento (nello stesso senso, TAR Liguria, che fa correttamente riferimento all'eventuale maggior durata, rispetto all'anno di iscrizione, delle eventuali misure a sostegno del reddito); Sent. Cons. Stato 3028/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'assenza di un rapporto di lavoro e, quindi, di un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha rilasciato il permesso per attesa occupazione (alla scadenza del quale soltanto puo' applicare il criterio relativo alla sussistenza di un reddito sufficiente) e ha ritenuto, senza addurre alcun elemento probatorio, fittizio il rapporto di lavoro domestico recentemente avviato dall'interessato
o per il lavoratore straniero che sia rimasto invalido, liscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio di cui allart. 8 L. 68/1999 equivale alliscrizione nelle liste di mobilita ovvero alla registrazione nellelenco anagrafico; nota: gli stranieri iscritti nelle liste per il collocamento obbligatorio son passati dai 7.073 nel 2008 agli 11.600 nel 2011 (dato contenuto nel Rapporto ISFOL e riportato in Rass. stampa Italia Razzismo)
o specificazione attesa occupazione sul permesso, ma conservazione delle facolta permesso per lavoro subordinato (circ. Mininterno 19/5/2001)
o ulteriore rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un contratto di lavoro (D. Lgs. 40/2014)[28]
o in mancanza di nuovo contratto di lavoro (D. Lgs. 40/2014)[29], alla scadenza del periodo di iscrizione (o del permesso, se liscrizione non ha avuto luogo), il permesso puo' essere ulteriormente rinnovato, previa dimostrazione di disponibilita' di un reddito annuo da fonti lecite non inferiore a quello prescritto ai fini del ricongiungimento, anche con il concorso del reddito di familiari conviventi (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012 e circ. Mininterno 9/7/2012); note:
oltre che il reddito dei familiari conviventi, rilevano certamente i redditi da lavoro accessorio (art. 70 co. 4 D. Lgs. 276/2003, come modificato da L. 92/2012; tali redditi, pero', non possono superare i 5.000 euro l'anno, in base ad art. 70 co. 1 D. Lgs. 276/2003, come modificato da L. 92/2012, e richiedono quindi di essere integrati da altri redditi; nota: circ. INPS 49/2013 interpreta tale limite come limite al reddito netto, pari a 6.666 euro lordi, facendo pero' osservare in modo contraddittorio come esso non sia sufficiente di per se' a consentire il rinnovo, non tenendo conto del fatto che l'importo lordo cosi' calcolato eccede il valore dell'assegno sociale), da contratti di lavoro autonomo o da contratti di lavoro subordinato ordinari (non appesantiti, cioe', dai requisiti aggiuntivi previsti per il contratto di soggiorno; nota: formalmente, non e' possibile procedere alla compilazione del modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, del modello per la comunicazione all'INPS senza assumere gli impegni peculiari del contratto di soggiorno per lavoro); non e' chiaro se concorrano anche le prestazioni di sostegno al reddito (certamente rilevano quelle che non siano considerate idonee, di per se', a motivare il rinnovo atto a garantire l'iscrizione al Centro per l'impiego e nelle liste di mobilita')
non e' chiaro se, in presenza di un reddito inferiore alla soglia prevista, in termini di reddito annuo, per il ricongiungimento, il permesso possa essere rinnovato per una durata, inferiore all'anno, commisurata al reddito effettivamente disponibile
non e' chiaro se si guardi al reddito maturato o anche, in alternativa, al reddito atteso (difficilmente quantificabile, pero', in caso di fonti di natura occasionale)
Sent. Cons. Stato 5915/2013, Sent. Cons. Stato 3680/2014, Sent. Cons. Stato 3724/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 3871/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione adottato in relazione a uno straniero che abbia familiari in Italia (nella fattispecie, avendo lui stesso fatto ingresso nella minore eta' per ricongiungimento familiare con il padre), senza tener conto della natura dei suoi legami socio-familiari della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale
TAR Puglia: la Pubblica amministrazione, chiamata a pronunciarsi in ordine ad una istanza diretta al rilascio di un titolo di soggiorno nei confronti di straniero precedentemente ricongiuntosi al nucleo familiare di origine nel territorio nazionale italiano e' tenuta ad effettuare una ponderazione complessiva degli interessi del richiedente al di la' della mera sussistenza di condizioni per il rinnovo o per l'aggiornamento di un titolo di permanenza in Italia (incluso il caso in cui la richiesta di conversione del permesso di soggiorno sia stata presentata molto tempo dopo la scadenza del precedente permesso; nel caso in esame, un permesso per motivi familiari, o, forse, per attesa occupazione, di straniera divenuta maggiorenne; secondo il TAR, la perdurante irregolare presenza della ricorrente e' dipesa verosimilmente non tanto dalla volonta' di trasgredire una disposizione nazionale quanto, piuttosto, dall'esigenza di non essere sradicata dal tessuto familiare di origine, una volta avvenuto il ricongiungimento al genitore, non rilevando in senso contrario l'allontanamento dal luogo di residenza del genitore medesimo, dato che si tratta di elemento legato alla ricerca di occupazione lavorativa piuttosto che al deliberato proposito di rescindere il vincolo familiare); laddove non siano rintracciabili elementi di pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico, l'interesse dello straniero, gia' soggiornante nel nostro territorio, al ripristino o al consolidamento di legami affettivi con il proprio nucleo familiare di origine deve ritenersi preponderante
Sent. Cons. Stato 2203/2014: se il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato e' stato adottato perche' il rapporto di lavoro dichiarato e' fittizio, lo straniero non puo' far valere un diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione
o in mancanza di contratto di lavoro (D. Lgs. 40/2014)[30], di prestazioni a sostegno del reddito e di reddito sufficiente, alla scadenza del periodo di iscrizione, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo in base alla normativa; nota: verosimilmente, l'obbligo scatta 60 gg. dopo la scadenza, durante i quali il rinnovo puo' comunque essere richiesto in presenza della sopravvenuta stipula di un contratto, del godimento sopravvenuto di prestazioni a sostegno del reddito o della sopravvenuta disponibilita' di reddito (in base a Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003); nota: se liscrizione non ha avuto luogo, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato entro 60 gg dalla scadenza del permesso per lavoro subordinato, a meno che non abbia stipulato un contratto di soggiorno o che possa ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo, non rilevando l'esistenza di prestazioni a sostegno del reddito o di reddito sufficiente; Sent. Cons. Stato 3182/2014: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, se il lavoratore ha gia' fruito del periodo di attesa occupazione senza riuscire a stipulare un nuovo contratto di lavoro o poter dimostrare disponibilita' di mezzi di sostentamento da fonte lecita, e ha allegato alla richiesta di rinnovo una dichiarazione falsa di una agenzia di somministrazione di lavoro (affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro); Sent. Cons. Stato 3405/2014: in mancanza di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione e di reddito sufficiente (verosimilmente, anche di prestazioni a sostegno del reddito), il diniego di rinnovo e' atto strettamente vincolato
o il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilita di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per ledilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso
o art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012, fissa
nel termine minimo di un anno la durata di un permesso per attesa occupazione
o il periodo minimo di un anno previsto art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 decorre dal momento della concessione o del rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 3677/2014: non, quindi, dal momento della perdita del lavoro), senza computare i periodi precedenti di mancanza di reddito da considerare, entro certi limiti, quali irregolarita' amministrative sanabili
o ai fini della concessione del permesso per attesa occupazione non possono richiedersi requisiti di reddito e, solo decorso il periodo minimo riconosciuto dalla legge ai fini della ricerca di nuova occupazione, tali requisiti possano tornare ad essere rilevanti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
o la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui situazione sia caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro; gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati
o il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi; la Commissione Politiche dellUnione europea della Camera aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere sono state ignorate; e' facilmente prevedibile che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia
Rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)
o il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilita di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per ledilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso
o in caso di scadenza del permesso simultanea alla scadenza di contratto a tempo determinato, il rinnovo legato a riassunzione a tempo determinato da parte dello stesso datore e formalmente impossibile, data la necessita di un intervallo minimo di 10 o 20 gg. tra un rapporto a termine e il successivo con lo stesso datore (art. 5, D. Lgs. 368/2001, che pero' prevede deroghe per le attivita' di carattere stagionale di cui al comma 4-ter dello stesso D. Lgs. 368/2001 e in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale), salvo ricorso allart. 5, co. 5 T.U., con produzione di nuovi elementi (la riassunzione a termine, che rende pero' sospettabile di illegittimita' l'apposizione del termine al contratto appena scaduto) nelle more della decisione sulla richiesta di rinnovo; possibile formalmente il rinnovo per lavoro a progetto (D. Lgs. 276/2003)
o da Lettera di ONG al questore di Trieste: presso alcune questure e' invalsa la prassi di esigere dallo straniero, ai fini del rinnovo del permesso per lavoro subordinato, la presentazione dell'originale del certificato di idoneita' alloggiativa e la ricevuta della dichiarazione di cessione di fabbricato (che riguarda adempimenti in capo al proprietario dell'alloggio)
o la quantificazione riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da considerarsi indicativa, non tassativa (TAR Emilia Romagna); la normativa non individua, quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito, ma deve tenersi conto dell'inserimento sociale (TAR Piemonte)
o la soglia di reddito non e' commisurabile al periodo effettivamente trascorso in Italia, ma va raggiunta anche in caso di assenza (Sent. Cons. Stato 1238/2010, che riforma, sotto questo aspetto, TAR Liguria)
o illegittimo il diniego di rinnovo per mancanza di reddito sufficiente se l'amministrazione non ha tenuto conto del fatto che lo stesso reddito, benche' insufficiente, risultasse in crescita nell'ultimo anno, tanto che il nucleo familiare aveva potuto prendere in affitto un appartamento (Sent. Cons. Stato 3724/2014)
o l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR Emilia Romagna); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo
o il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011, TAR Lazio)
o la sussistenza di reddito in misura almeno pari allassegno sociale, ai fini del rinnovo del permesso, puo' trovare conferma nell'estratto conto previdenziale (Sent. Cons. Stato 2813/2013)
o la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il provvedimento (TAR Toscana)
o legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se i redditi da lavoro maturati, al momento della decisione dell'amministrazione, risultano largamente inferiori al minimo; il fatto che nelle more della decisione sul ricorso l'interessato maturi redditi ulteriori e sufficienti non inficia la legittimita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 5321/2013)
o la disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla stregua di un reddito, utile a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno (Trib. Bologna)
o il fatto che l'interessato abbia totalizzato in due anni solari solo 100 giornate lavorative impedisce di ritenere che egli abbia una occupazione stabile e regolare, e questo motiva il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent. Cons. Stato 5954/2012)
o legittimo il diniego di rinnovo in assenza di reddito e in presenza di condanne, anche lievi, per reati ostativi (TAR Lombardia)
o legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se negli anni di validita' del permesso in scadenza l'attivita' di lavoro e' stata di trascurabile entita', non rilevando i redditi da lavoro nero al fine di integrare il requisito di mezzi sufficienti (sent. Cons. Stato 5094/2012)
o legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero non ha presentato documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un reddito sufficiente da fonti lecite e l'assenza del requisito reddituale e' stata confermata dagli accertamenti effettuati dall'amministrazione (TAR Lombardia)
o ai fini del rinnovo del permesso, si deve tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia o all'estero, che, in base ad accordi internazionali contro la doppia imposizione, scontano gli oneri fiscali in un paese estero (sent. Cons. Stato 5284/2012)
o una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per mancanza di reddito pregresso e di contratto di lavoro se la richiedente e' stata soggetta a cure mediche certificate, che potevano giustificare la carenza di reddito (TAR Toscana); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3904/2014: in caso di straniero che si sia sottoposto a un trattamento disintossicante, e che per questa ragione, sia rimasto per un tempo prolungato privo di occupazione, l'amministrazione e' tenuta a valutare gli esiti del trattamento di disintossicazione e la attuale situazione dell'interessato con riferimento alla successiva ricerca di lavoro con l'assistenza dei centri per l'impiego, potendosi rinnovare il permesso per circostanze sopravvenute o rilasciare un permesso ad altro titolo
o la norma sui requisiti relativi alle risorse economiche ha una valenza sostanziale e formale tale da non escludere affatto periodi nei quali tali requisiti possano mancare, purche' tali periodi siano limitati nel tempo e non determinino una definitiva perdita della capacita' di produrre reddito; queste situazioni devono essere considerate, anche se non sono segnalate ed emergono solo in occasione dei rinnovi, come irregolarita' amministrative sanabili, che possono essere regolate e sanate in base ai diversi strumenti che la normativa sulla immigrazione contempla, tra i quali deve assumere maggior rilievo la possibilita' di considerare elementi sopraggiunti e quella di ricorrere al permesso per attesa occupazione, di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, o ad altri tipi di permesso di soggiorno (Sent. Cons. Stato 3674/2014); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3904/2014: in caso di straniero che si sia sottoposto a un trattamento disintossicante, e che per questa ragione, sia rimasto per un tempo prolungato privo di occupazione, l'amministrazione e' tenuta a valutare gli esiti del trattamento di disintossicazione e la attuale situazione dell'interessato con riferimento alla successiva ricerca di lavoro con l'assistenza dei centri per l'impiego, potendosi rinnovare il permesso per circostanze sopravvenute o rilasciare un permesso ad altro titolo
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato da reddito insufficiente, se lo straniero, affetto da tubercolosi, ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L. 1088/1970 per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso per la durata di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoria di cui all'art.5 L. 419/1975 (TAR Veneto)
o illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto) o sussidi del Comune (TAR Piemonte)
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato sulla base di insufficienza di reddito, se lo straniero non ha avuto il tempo di completare un anno di iscrizione al collocamento (TAR Liguria); nello stesso senso, TAR Liguria, che fa correttamente riferimento all'eventuale maggior durata, rispetto all'anno di iscrizione, delle eventuali misure a sostegno del reddito
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'assenza di un rapporto di lavoro e, quindi, di un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha rilasciato il permesso per attesa occupazione (alla scadenza del quale soltanto puo' applicare il criterio relativo alla sussistenza di un reddito sufficiente) e ha ritenuto, senza addurre alcun elemento probatorio, fittizio il rapporto di lavoro domestico recentemente avviato dall'interessato (Sent. Cons. Stato 3028/2014)
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sull'incerta esistenza di una attivita' lavorativa e sulla breve durata del periodo per cui il rinnovo e' richiesto, se l'amministrazione non tiene conto del fatto che il coniuge del richiedente e' in attesa di esito dell'istanza di regolarizzazione, dato che l'esito positivo potrebbe consentire il rinovo del permesso per motivi familiari (TAR Lazio)
o legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di prostituzione; specularmente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto
o insufficiente a provare la disponibilita' di reddito l'esibizione del solo contratto di soggiorno stipulato per il periodo trascorso, non corredato da buste paga, cedolini INPS o altre prove dell'effettiva instaurazione del rapporto e del suo proseguimento (TAR Lazio e TAR Lazio; nota: l'esistenza del contratto di soggiorno dovrebbe essere considerata, per il passato, prova del credito vantato dal lavoratore e dallo Stato, mentre, per il futuro, non ha valore minore della sopravvenuta stipula di un nuovo contratto di soggiorno)
o legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se il rapporto di lavoro dichiarato e' fittizio; in questo caso, lo straniero non puo' far valere un diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione (Sent. Cons. Stato 2203/2014)
o illegittimo il rifiuto del permesso per lavoro subordinato (nel caso, nell'ambito di una regolarizzazione) se tale diniego si basa sul sintetico parere della questura in cui si afferma che da accertamenti svolti da personale dell'ufficio immigrazione l'interessato non risulta svolgere attivita' di lavoro domestico all'indirizzo indicato nell'istanza, senza pero' che siano riportati riferimenti alle concrete attivita' di verifica condotte ai fini dell'accertamento, soprattutto se l'amministrazione, a fronte delle specifiche osservazioni formulate dal ricorrente con la memoria difensiva con riferimento alle modalita' di svolgimento dell'attivita' di lavoro domestico non ha fornito alcuna ulteriore deduzione per motivare l'adeguatezza ed esaustivita' delle verifiche (TAR Piemonte)
o illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, motivato da presunta fittizieta' del rapporto di lavoro, se l'amministrazione ha fondato il proprio convincimento su informazioni ottenute da un vicino di casa con cui il datore di lavoro si limita a condividere le stesse pertinenze abitative, non costituendo tali elementi prova idonea a dimostrare la falsita' del contratto di lavoro depositato in atti, soprattutto perche' le informazioni sono state rese diverse settimane dopo la cessazione del rapporto di lavoro in questione, ritualmente comunicata all'amministrazione competente (TAR Campania)
o insufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il fatto che sia in corso un'indagine a carico del datore di lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se non si accerta che il rapporto di lavoro con quello specifico lavoratore e' anch'esso fittizio (TAR Sicilia)
o illegittimo il diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento penale a carico del datore di lavoro per presunta falsita' del rapporto di lavoro che aveva consentito la regolarizzazione dello straniero, dato che, in virtu' dei molti anni passati dal primo rilascio, andrebbero comunque tenuti in considerazione eventuali elementi sopravvenuti (TAR Lazio)
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato adottato solo sulla base del fatto che lo straniero e il suo datore di lavoro risultano indagati per evasione fiscale; in mancanza di accertamento giudiziale della falsita' delle buste paga prodotte dal primo, non e' dato considerare esclusa la sussistenza di reddito, restando nella responsabilita' del datore di lavoro l'eventuale mancato versamento dei contributi INPS (Sent. Cons. Stato 946/2014); nello stesso senso, TAR Campania, in relazione a un provvedimento di revoca del permesso; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 3182/2014: affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro
o illegittimo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla base dell'inesistenza della ditta con cui il primo rapporto di lavoro allegato alla richiesta di rinnovo sarebbe stato stipulato, quando non risultino agli atti elementi che consentano di affermare che la condotta illegittima abbia condizionato l'ingresso nel Paese (nota: mia interpretazione di una sentenza non chiara); l'amministrazione deve tener conto dell'esistenza documentata di un nuovo rapporto di lavoro, non essendovi basi normative per qualificare tale comportamento illegittimo come ostativo, di per se', al rilascio/rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 2793/2013)
o legittimo il diniego di rinnovo se lo straniero, dando indicazione di ditte risultate inesistenti, risulta incapace di dimostrare l'esistenza effettiva del rapporto di lavoro (TAR Piemonte)
o legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se, ai controlli dell'amministrazione, l'impresa da cui il lavoratore straniero sarebbe stato assunto risulta di fatto inesistente e non ha mai presentato dichiarazione dei redditi (Sent. Cons. Stato 5034/2013)
o lo stato di disoccupazione non esclude di per se' che il requisito relativo al possesso di un reddito sufficiente possa essere soddisfatto, rilevando, a tal fine, per esempio, anche i risparmi accumulati ed eventuali promesse di assunzione (Sent. Cons. Stato 1755/2006, TAR Lazio, TAR Lombardia)
o rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo a quello per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 256/2011, TAR Lombardia e TAR Liguria: illegittimo il diniego di rinnovo per insufficienza di reddito che non tenga conto di un nuovo contratto di lavoro; TAR Lombardia: la stipula di un nuovo contratto di soggiorno prevale sull'elemento negativo costituito da un periodo di disoccupazione; TAR Lazio: l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro va considerata anche quando vi siano delle irregolarita' sanabili quali la mancata comunicazione all'INPS
o si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento; nel senso dell'inammissibilita', anche TAR Piemonte e Sent. Cons. Stato 2254/2014)
o e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5239/2012, Sent. Cons. Stato 5387/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014)
o ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un rapporto di lavoro, TAR Campania)
o la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto, TAR Lombardia, TAR Toscana; nello stesso senso, TAR Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia' rinnovato per attesa occupazione); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato su mancanza del requisito di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto in alcun modo in considerazione l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro domestico pochi giorni prima che il permesso scadesse (Sent. Cons. Stato 2254/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3596/2014, Sent. Cons. Stato 4116/2014); irrilevante il fatto che in sede di giudizio l'amministrazione abbia fatto riferimento a tale rapporto sostenendo che si trattava di un rapporto fittizio (cosa per altro confutata dal ricorrente con la dimostrazione del regolare versamento dei contributi), dal momento che la motivazione postuma e' inammissibile (Sent. Cons. Stato 2254/2014); l'eventuale pretestuosita' e strumentalita' del nuovo rapporto di lavoro dovrebbe essere argomentata sulla base di elementi, anche presuntivi, ma concreti e specifici, e non meramente postulata sulla base di un pregiudizio (Sent. Cons. Stato 4116/2014)
o se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa disponibilita' reddituale; in caso di incapacita' dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato, salva verifica dei successivi sviluppi (TAR Emilia Romagna); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3246/2011, secondo il quale l'effettiva sussistenza di sufficienti mezzi di sostentamento deve essere provata per l'intero periodo di durata del permesso in scadenza, assumendo valore di indizio della mancanza di risorse il fatto che l'interessato abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio
o il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo (TAR Lombardia e TAR Veneto); nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base dell'allegazione di attivita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito sufficiente; in senso contrario, TAR Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima
o anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib. Bologna); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009 e Sent. Cons. Stato 4652/2014: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore
o per uno straniero che abbia soggiornato a lungo regolarmente in Italia, puo' ben essere concesso un permesso per attesa occupazione allo scopo di verificare se l'interessato sia in grado di trovare una nuova occupazione (TAR Lombardia)
o per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto, TAR Lombardia); tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR Veneto); la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR Friuli, TAR Piemonte, TAR Toscana); la presenza di figli minori va tenuta in considerazione ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR Toscana; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di inserimento (TAR Lazio)
o il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2640/2012, TAR Liguria, Sent. Cons. Stato 3342/2014); in senso opposto, TAR Friuli Venezia Giulia: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato della straniera che non sia in grado di dimostrare individualmente un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha tenuto conto del reddito della sorella convivente (le due sorelle costituiscono da sole famiglia anagrafica), che si dichiara disponibile a sostenere l'interessata, dal momento che la norma derivante dal combinato disposto di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 non delimita la tipologia della fonte dei mezzi di sostentamento dello straniero, limitandosi a imporre che sia una fonte lecita
o legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione se successivamente al rilascio si verifica che l'interessato era stato espulso con altre generalita' ed era rientrato in violazione del divieto di reingresso, ove questa circostanza fosse ostativa alla regolarizzazione stessa (Sent. Cons. Stato 5899/2013)
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato (con dicitura ambigua) "per lavoro subordinato, anche stagionale" (Sent. Cons. Stato 5437/2013)
o < 2 anni per rapporto a tempo indeterminato
o durata del rapporto, ma comunque < 1 anno, per rapporto a tempo determinato
Facolta' del lavoratore nelle more del rinnovo (torna all'indice del capitolo)
o puo' ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006; nota: il nulla-osta puo' essere anche richiesto dallo straniero in questa condizione?)
o gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 16/6/2007) di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da consentire uscita e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); ai fini dell'attraversamento delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ. Mininterno 7/8/2007) in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' stata considerata equipollente al permesso di soggiorno dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE 18/8/2007); disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ. Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ. Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo
o puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ. Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ. Mintrasporti 14/9/2007)
o puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per l'espatrio (circ. Mininterno 2/4/2007)
o puo' ottenere il rilascio dell'attestato di conducente da parte della DPL (circ. Minlavoro 27/11/2007; circ. Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu' vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)
o puo' presentare richiesta di assunzione di altro straniero (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
o puo' immatricolarsi all'universita' (circ. MIUR 16/7/2009)
o la richiesta di rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza[31]
o sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo
Instaurazione di un nuovo
rapporto di lavoro (torna all'indice del capitolo)
Obblighi di comunicazione
relativi al rapporto di lavoro (torna all'indice del capitolo)
o instaurazione del rapporto, entro il giorno precedente l'inzio del rapporto (L. 296/2006); si applica anche al lavoro domestico (circ. INPS 17/2/2009); eccezioni (circ. Minlavoro 28/11/2011):
per rapporti di lavoro che riguardino la pubblica amministrazione, il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione (L. 183/2010)
per rapporti che si svolgono su una nave, il modello e' Unimare e il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione (L. 133/2008)
per rapporti di somministrazione, il modello e' UniSOMM e il termine e' il giorno 20 del mese successivo all'assunzione (L. 296/2006)
o ogni variazione (proroga, trasformazione, cessazione; circ. Minlavoro 28/11/2011: incluse le variazioni del rapporto di lavoro conseguenti a una modifica aziendale, quali variazioni della denominazione sociale, cessione dell'azienda o di ramo di essa), entro 5 gg.
o per rapporti che si svolgono su una nave, il modello e' Unimare
o per rapporti di somministrazione, il modello e' UniSOMM
Diritti del lavoratore
straniero (torna all'indice del capitolo)
o benche' il nostro ordinamento debba adeguarsi agli accordi internazionali, incluse le convenzioni OIL, da tali convenzioni non nascono posizioni soggettive direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale, dato che esse stabiliscono solo obblighi cui il legislatore nazionale deve attenersi e non diritti soggettivi in capo agli stranieri (Trib. Genova)
o art. 10, co. 2 Cost. non assegna alle norme pattizie il rango di norme costituzionali, essendo queste sottoposte al vaglio di costituzionalita'; tuttavia, una volta superato questo vaglio, tali norme costituiscono un parametro in base al quale interpretare le norme sullo straniero (Trib. Milano, che fa riferimento a Sent. Corte Cost. n. 376/2000)
o Sent. Corte Cost. 249/1995 riconosce il diritto dei lettori universitari stranieri all'assunzione a tempo indeterminato, con disapplicazione di art. 28 co. 3 DPR 382/1980 (che limitava al solo caso di contratto a termine la possibilita' di assunzione di lettori stranieri) sulla base del seguente argomento:
- Sent. Corte Giust. 269/92 (nota: poi rimossa dal registro) ha stabilito che il diritto comunitario impone che le normative nazionali dispongano la stipulazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro con i lettori universitari quando siano destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia obbligatorio o delle lingue notoriamente piu' richieste
- benche' il diritto comunitario non si applichi a situazioni puramente interne di uno Stato membro, tale condizione richiede la mancanza di qualsiasi fattore di collegamento a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario
- la connessione della situazione interna con una situazione contemplata dal diritto comunitario sussiste anche in caso di identita', come nel caso in specie, per contenuto e funzione, della situazione interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea
- in presenza di una tale connessione, il diritto comunitario si applica anche ai cittadini italiani, che non abbiano fruito della libera circolazione
- art. 1 L. 943/1986 (ora, art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998) prevede la parificazione del lavoratore straniero al lavoratore italiano
- quando le norme interne prevedono la parificazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri, le disposizioni derivanti dal diritto comunitario si applicano anche, per il tramite di quelle norme interne, al cittadino straniero
o ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)
- dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
- con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dItalia
- dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato
- dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allart. 16 L. 56/1987
o alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lelaborazione, la decisione e lesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimita e di merito
o Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali
o Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva); tali attivita' corrispondono
o Ord. Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto presso gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale posizione comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono assumere qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte d'Appello ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi di posti cui si accede senza concorso, in base allart. 16 L. 56/1987, non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della scuola
o contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:
- il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:
l'art. 38 D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso del cittadino comunitario e (L. 97/2013), a parita' con il cittadino comunitario, del familiare di tale cittadino, del rifugiato, del beneficiario di protezione sussidiaria e del titolare di permesso UE slp, al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali
- prevalgono infatti
la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana
il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
il fatto che art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'
- il riferimento delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati
- gli intenti espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita' lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente modificativo di carattere normativo
- la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
- Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata
- dalla possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni
o a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena, Trib. Milano, Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma, Trib. Como, Trib. Trieste:
- l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.
- l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione di stranieri a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)
- l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)
- il principio dellaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.) appare maggiormente rispettato dallampliamento della base selettiva delle persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere preferito allo straniero piu' competente e titolato)
- in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)
- si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)
DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)
Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso UE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso UE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)
sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)
art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
art. 27-quater D. Lgs. 286/1998: ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico impiego, con le eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario
L. 97/2013: esplicita ammissione al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, per il familiare di tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario di protezioen sussidiaria, il titolare di permesso UE slp
- in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici (Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
- la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
- la parita' di condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e' sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea
- dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato
- per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)
- certamente non possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a tempo determinato, della pubblica amministrazione
- non e' rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE
o lassunzione da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);
o il nulla-osta puo essere chiesto anche da societa di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lintera struttura o un suo reparto o un suo servizio; Lettera ASGI al Ministero dell'interno, confermata da successiva lettera: nella prassi, in provincia di Trieste, a differenza che in altre province, non consentita l'assunzione a tempo indeterminato se si tratta di agenzia di somministrazione o di cooperativa sociale operante in regime di appalto (nota: potrebbe trattarsi di appalto di servizi a tempo indeterminato)
o non e' consentita la stipula di un contratto di apprendistato o di inserimento (da modulo "o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)
o il riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero; a seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e' ammesso temporaneamente per sostenere prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l'esame, lo straniero si iscrive all'ordine professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di soggiorno per lavoro e puo' essere assunto (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
o nota: prima che venisse introdotta la laurea in scienze infermieristiche, lassunzione nella struttura pubblica era effettuata senza concorso, ai sensi dellart. 16 L. 56/1987; in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass. 24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo determinato, che non incide sull'organico: l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure, considerando il Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004; Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U., l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006 e L. 244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso senso, Trib. Biella: il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR); Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Trib. Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di permesso UE slp); Trib. Perugia: gli infermieri stranieri possono essere assunti anche a tempo indeterminato da strutture pubbliche in base ad art. 40 co. 21 DPR 394/1999, a prescindere dalla questione piu' generale dell'accesso degli stranieri ai concorsi pubblici (nello stesso senso, Trib. Oristano, che, pur dichiarando cessata la materia del contendere, essendo stato ammesso l'interessato "con riserva" al concorso, risultando non idoneo, applica il principio della soccombenza virtuale ai fini della condanna delle amministrazioni al pagamento delle spese processuali); Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge" (nota: tra le equiparazioni previste dalla legge dovrebbe rientrare per definizione, in base a quanto affermato dalla sentenza, quella dello straniero; in precedenza, l'ASGI, con una lettera all'Azienda Sanitaria delle Marche aveva chiesto la riapertura dei termini del bando; analoga Lettera dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellASL di Olbia in relazione ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri; nello stesso senso, Parere UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975)
o tali imprese si configurano come soggetti di diritto privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par. UNAR 26/10/2007)
o le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931 sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co. 2, L. 270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di cittadinanza
o secondo Par. UNAR 26/10/2007 (nello stesso senso, lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti), le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931
- sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.
- violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione
- violano la normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro
o sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD 148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U., che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord. Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte inammissibile perche' non rilevante nel giudizio principale (Ord. Corte Cost. 71/2009)
o Trib. Milano (richiamato anche da lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti; nello stesso senso, Trib. Torino):
- l'all. A RD 148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia' lavoratori" (coerentemente con sent. Corte Cost. 454/1998)
- la previsione del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata inviata ne', quindi, respinta
- attivita' che non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib. Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici; Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi)
o Trib. Torino: e' contraddittoria l'esclusione dello straniero e la contemporanea ammissione del cittadino comunitario da parte dell'azienda di trasporti pubblici urbani GTT s.p.a. di Torino
o Esposto dell'ASGI alla Commissione dell'Unione europea: la clausola di cittadinanza di cui all'all. A RD 148/1931 per le assunzioni da parte delle imprese del trasporto pubblico locale viola il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione sancito dal diritto dell'Unione europea con riferimento a familiari di cittadini comunitari, titolari di permesso UE slp e destinatari di protezione internazionale; si osserva come non si tratti neanche di pubblico impiego, al quale pure queste categorie sono state esplicitamente ammesse da L. 97/2013
o qualora i Tribunali (competenti per la registrazione, nell'ambito di un procedimento puramente amministrativo, privo di natura giurisdizionale) non dovessero adeguarsi, gli interessati potranno ottenere tutela giurisdizionale sulla base di Ord. Corte Cost. 170/2005 e Sent. Corte Cost. 212/1997
o nel corso di tale procedimento giurisdizionale potra' sempre essere proposto incidente di costituzionalita' (Sent. Corte Cost. 26/1999) in relazione ad art. 3 L. 47/1948 (nota: Ord. Corte Cost. 170/2005 aveva dichiarato inammissibile tale questione non essendo stata sollevata nell'ambito di un giudizio)
o art. 3 L. 47/1948, che impone che il direttore responsabile di un giornale sia cittadino italiano, non puo' considerarsi implicitamente abrogato da art. 2 D. Lgs. 286/1998 (parita' di diritti in materia civile tra italiano e straniero e parita' di diritti tra lavoratore italiano e lavoratore straniero), dato che art. 9 co. 12 lettera b D. Lgs. 286/1998 comunque esclude perfino il titolare di permesso UE slp dallo svolgimento di attivita' riservate all'italiano
o pur essendovi un possibile contrasto con art. 21 Cost., che sancisce la liberta' di stampa e il divieto di sottoporre la stessa ad autorizzazioni o censure, non puo' essere sollevata la questione di legittimita' costituzionale, dal momento che si tratta di un procedimento amministrativo e non giurisdizionale; ne', per lo stesso motivo, si puo' procedere ad adottare una interpretazione costituzionalmente orientata
o le violazioni riscontrate risultano di tre tipi:
alla voce "requisiti" viene indicato "cittadinanza italiana o comunitaria o equiparata", con una dizione in contrasto con gli obblighi di trasparenza della Pubblica amministrazione (essendo impossibile evincere da una tale dizione quali siano i soggetti effettivamente ammessi) e con il dettato legislativo, che non prevede un'equiparazione dello straniero appartenente a determinate categorie al cittadino italiano o comunitario, ma un suo diritto originario di accesso
e' indicato espressamente, come requisito, quello della cittadinanza italiana o comunitaria
l'inclusione di un requisito di cittadinanza tra i requisiti, in caso di societa' a partecipazione pubblica, che, non rientrando nella nozione di Pubblica amministrazione, non sono soggette ai limiti di cui all'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e che, pertanto, non dovrebbero porre nei bandi alcuna limitazione
o enti che hanno emesso bandi illegittimi:
Ferrovie Circumetnea
Banca d'Italia (60 coadiutori)
Ospedale Maggiore di Crema (collaboratore sanitario e educatori); bando poi modificato
Ordine degli avvocati di Milano (operatori amministrativi); bando poi modificato
Comune di Orgosolo (istruttore direttivo tecnico); bando poi modificato
Casa di riposo Cassinelli (cuoco); bando sospeso
ANAS (spalatori neve): ammessi solo cittadini italiani
MIUR (graduatorie per le supplenze di personale amministrativo); azione pendente ad Ascoli Piceno
Unione di Comuni Reno Galliera (funzionario tecnico)
Azienda regionale emergenza urgenza Regione Lombardia
Azienda ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate (medico con rapporto a tempo determinato)
Comune di Sant'Antonio Abate (profilo professionale di istruttore tecnico a tempo indeterminato e a tempo pieno): ammessi solo cittadini italiani e comunitari; bando poi revocato e sostituito da un nuovo bando, senza limitazioni
A.Di.S.U. "L'Orientale" Azienda pubblica della Regione Campania per il diritto allo studio universitario (profilo professionale di avvocato area affari legale); bando poi modificato
Munianum SPA, societa' partecipata del Comune di Mugnano di Napoli: ammessi solo cittadini italiani
Azienda sanitaria locale Caserta (dirigenti medici di igiene e sanita' pubblica e un dirigente veterinario): non si specifica in maniera chiara che il concorso e' aperto anche ai cittadini comunitari e non comunitari
Comune di Acerra (elenco/short list di esperti per l'affidamento di incarichi in affiancamento all'ufficio Piu' Europa "Citta' di Acerra - PO Fesr Campania 2007-2013): ammessi solo cittadini italiani o comunitari
o in tutti i casi di stranieri esplicitamente ammessi al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione puo' trattarsi di stranieri entrati in Italia da pochissimo tempo e, nel caso di familiari stranieri di cittadino comunitario e beneficiari di protezione internazionale, di stranieri entrati in elusione dei controlli di frontiera; se per tali stranieri non sussistono motivi di interesse nazionale atti a giustificare la loro esclusione da tale tipo di lavoro, non sembra possano sussisterne per il generico straniero titolare di un permesso che lo abiliti allo svolgimento di attivita' lavorativa
o il Ministro per gli affari europei ha dichiarato che gli ordini del giorno accolti dal governo in sede di approvazione della L. 97/2013 verranno tenuti in considerazione al momento della stesura della prossima legge europea in Consiglio dei Ministri (com. Dip. Politiche comunitarie 1/8/2013); tra questi, l'ordine del giorno Uras et al., presentato al Senato, impegna il Governo a chiarire con un'interpretazione autentica che l'accesso al pubblico impiego e' consentito, a parita' con il cittadino comunitario, per ogni lavoratore straniero titolare di permesso di soggiorno, mentre gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., presentati alla Camera, impegnano il Governo a valutare la possibilita' di fornire, in sede di applicazione delle disposizioni contenute nella L. 97/2013, un'interpretazione costituzionalmente orientata che espliciti definitivamente la parificazione, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, tra lo straniero legalmente soggiornante per motivi che consentono lo svolgimento di attivita' lavorativa e il cittadino comunitario
o il riferimento delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino dell'Unione Europea, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati
o gli intenti espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita' lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente modificativo di carattere normativo
o l'uguaglianza tra lavoratori non riguarda l'accesso al lavoro
o art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita' (nota: tutto cio' che non e' precluso ad alcune categorie di non italiani non puo' essere considerato "riservato all'italiano")
o se il comportamento di una amministrazione e' tenuto in esecuzione di disposizioni normative, non puo' configurarsi discriminazione, che, per definizione, e' comportamento illecito
o Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata
o dalla possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni
Diritti del titolare del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato (torna
all'indice del capitolo)
o e iscritto obbligatoriamente al SSN
o accede alle misure di edilizia popolare e ai servizi di intermediazione per l'accesso alla locazione e al credito agevolato in materia di prima casa, a parita con litaliano se in possesso di permesso di durata > 2 anni e impegnato in regolare attivita lavorativa subordinata o autonoma
o e parificato allitaliano per le misure di assistenza sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente; questa eccezione, pero', e' stata dichiarata illegittima, con riferimento alle misure atte a tutelare un diritto fondamentale della persona da Sent. Corte Cost. 329/2011), se in possesso di permesso di durata > un anno
o accede allo studio a parita con litaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi)
o puo chiedere il ricongiungimento familiare (se in possesso di permesso di durata > 1 anno) e lingresso di familiari al seguito (se il contratto e di durata > 1 anno)
o puo svolgere attivita di lavoro subordinato diversa da quella originariamente autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.)
o puo svolgere attivita di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento degli altri requisiti previsti (leventuale riconoscimento di titolo professionale acquisito allestero e effettuato entro quote – art. 39, co. 1 Regolamento; leventuale iscrizione in albo professionale o elenco speciale e effettuata entro quote – art. 37, co. 3 T.U.; nella prassi, riconoscimento effettuato extra-quote per gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno che abiliti allo svolgimento di lavoro in Italia – es.: Decreto Mingiustizia 13/10/2003), o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza, se l'attivita' e' autonoma, e previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (con eccezione dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005; TAR Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma; Sent. Cons. Stato 3710/2013: legittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo, fondato sulla mancanza di un alloggio idoneo, ma legittimo anche riproporre l'istanza in caso di sopravvenuto reperimento di un tale alloggio)
o puo convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva, in caso di titolarita di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del DPR 334/2004) in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine
o accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a parita con litaliano (art. 22, co. 15, T.U.)
o accede ai servizi di patronato (art. 22, co. 14, T.U.)
Accesso al lavoro subordinato
per titolari di altri permessi di soggiorno (torna all'indice
del capitolo)
o permesso UE slp (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
o diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma autonoma o subordinata, che la legge non riservi al cittadino italiano (in base ad art. 38 D. Lgs. 165/2001, sono certamente riservate le attivita' nell'ambito della pubblica amministrazione che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale; tali attivita' corrispondono ai posti di cui all'art. 1, DPCM 174/1994 e alle funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/1994)
o permesso per lavoro autonomo (art. 6, co. 1, T.U.)
o permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)
o permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)
o permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non accompagnati, a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) che sia possibile soddisfare i requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011
o permesso per affidamento (circ. Mininterno 9/4/2001); nota: la sent. Corte Cost. 198/2003 parifica i minori comunque affidati, inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (la soppressione della parola "comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009, non esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore eta'; nella sent. Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale parola)
o permesso per minore eta', limitatamente al contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (che rientra nel diritto all'istruzione e formazione); nel senso della possibilita' di accesso del minore non accompagnato all'apprendistato, Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri non accompagnati; per il resto, escluso da circ. Mininterno 13/11/2000; nota: in presenza dei requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011, l'accesso al lavoro dovrebbe essere consentito a prescindere dal tipo di permesso, dal momento che, altrimenti, perderebbe di significato la menzione di un rapporto lavoro in corso tra quei requisiti
o permesso per studio o formazione (per < 1040 ore annuali; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione)
o permesso per asilo (art. 17 Convenzione di Ginevra del 1951 e D. Lgs. 251/2007)
o permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)
o permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)
o permesso per motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05)
o permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005), anche in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (D. Lgs. 25/2008; verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la Corte d'Appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa)
o permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)
o permesso per adozione (nella prassi - da nota della DPL Modena; verosimilmente, si deve intendere "attesa adozione", salvi i limiti di eta')
o permesso per motivi religiosi (almeno per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero - da Nota Minlavoro 16/4/2009; senza limitazioni, secondo TAR Lazio e TAR Lazio)
o titolari di permesso UE slp, rilasciato dall'Italia o da altro Stato membro
o che soggiornino per lavoro stagionale
o che soggiornino per lavoro autonomo
o ammessi al di fuori delle quote in qualita' di dirigenti o lavoratori altamente specializzati, lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, lavoratori marittimi, lavoratori alle dipendenze di appaltatore, persone che svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o collocate alla pari
o che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, o hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta
o che soggiornano per protezione internazionale o hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta
o che soggiornano per motivi di studio o formazione
o la possibilita' di iscrizione nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000, non citata esplicitamente - per esempio - nel caso di permesso per studio, formazione o affidamento, dovrebbe discendere dalla parita di diritti tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.)
o circ. Provincia Roma 19/7/2010: l'iscrizione alle liste di disoccupazione di richiedenti asilo (verosimilmente, prima che accedano alla possibilita' di svolgimento di attivita' lavorativa) e soggetti autorizzati a permanere sul territorio nazionale per motivi umanitari e' consentita esclusivamente in vista dell'adesione alle attivita' previste dagli Avvisi pubblici della Provincia di Roma di attuazione dei Programmi del Fondo Sociale Europeo
o circ. Provincia Roma 26/5/2010: prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo, il richiedente asilo puo' iscriversi alle liste di disoccupazione ai soli fini di partecipazione ai corsi di formazione
o circ. Provincia Roma 23/5/2011: consentita l'iscrizione ai Centro per l'impiego per i titolari di permesso per motivi umanitari rilasciato in base al DPCM 5/4/2011
o i redditi non possono superare i 5.000 euro l'anno (art. 70 co. 1 D. Lgs. 276/2003, come modificato da L. 92/2012) netti, pari a 6.666 euro lordi (circ. INPS 49/2013; nota: la stessa circolare fa osservare in modo contraddittorio come il reddito da lavoro accessorio non sia sufficiente di per se' a consentire il rinnovo, non tenendo conto del fatto che l'importo lordo eccede il valore dell'assegno sociale); il limite e' di 3.000 euro l'anno netti, pari a 4.000 lordi, per il 2013, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (L. 134/2012)
o le somme corrisposte dal singolo committente che sia professionista o imprenditore (circ. Minlavoro 18/1/2013: di qualunque tipo) non possono in ogni caso eccedere i 2.000 euro netti per anno, pari a 2.666 euro lordi; qualora vengano superati i limiti di retribuzione (anche quelli in capo al lavoratore), il rapporto e' trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in tutti i casi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali all'attivit di impresa o professionale; conviene che il committente chieda al prestatore una dichiarazione sostitutiva sui redditi gia' percepiti (circ. Minlavoro 18/1/2013)
o i voucher vanno utilizzati entro 30 gg dall'acquisto; la trasgressione comporta la qualificazione del rapporto di lavoro come "prestazione di fatto" non censita preventivamente, con le sanzioni conseguenti (circ. Minlavoro 18/1/2013)
o possono accedere anche
lavoratori disoccupati o inoccupati, senza alterazione della loro condizione di disoccupazione o inoccupazione
studenti, con i seguenti limiti:
- durante i periodi di vacanza ("natalizia", dall'1/12 al 10/1; "pasquale", dalla domenica delle Palme al martedi' dopo Pasqua; "estive", dall'1/6 al 30/9, nonche' tutti i sabati e le domeniche) per gli studenti iscritti a un ciclo di studi della scuola dell'obbligo
- in qualunque periodo dell'anno per gli studenti iscritti all'universita'
titolari di trattamenti di anzianita' o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilita', assegno sociale, assegno ordinario di invalidita' e pensione agli invalidi civili nonche' tutti gli altri trattamenti che risultano compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attivita' lavorativa (escluso, quindi, il trattamento di inabilita')
o in base ad art. 13 della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia, qualora una misura di uno Stato membro ospitante intenda definire i criteri di regolarita' della situazione dei cittadini turchi, adottando o modificando le condizioni sostanziali e/o procedurali in materia d'ingresso, di soggiorno e, eventualmente, di impiego, di tali cittadini nel suo territorio, e qualora tali condizioni costituiscano una nuova restrizione all'esercizio della liberta' di circolazione dei lavoratori turchi, ai sensi della clausola di stand still di cui al predetto articolo, il solo fatto che la misura abbia lo scopo di contrastare l'ingresso e il soggiorno illegali, precedenti alla presentazione di una domanda di permesso di soggiorno, non consente di escludere l'applicazione di tale clausola
o in base allo stesso articolo, il fatto di disporre di un permesso di soggiorno provvisorio che e' valido solo in attesa di una decisione definitiva sul diritto di soggiorno non costituisce una "situazione regolare quanto al soggiorno"; infatti (Punto 48), la nozione di "situazione regolare", ai sensi dell'articolo citato, si riferisce ad una situazione stabile e non precaria nel territorio dello Stato membro che presuppone che il diritto di soggiorno dell'interessato non sia contestato
o in senso diverso, in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-225/12: art. 13 della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia vieta di rifiutare automaticamente un permesso di lunga durata che consenta di lavorare per il solo fatto che il cittadino turco si trovi privo di un permesso di soggiorno temporaneo nel territorio dei Paesi Bassi, se tale condizione non era considerata preclusiva prima dell'entrata in vigore della decisione 1/80 e se le altre condizioni per il rilascio di un permesso di lunga durata sono soddisfatte; nota: "permesso temporaneo" presuppone che il diritto di soggiorno sia stato riconosciuto ed e' nozione diversa da "permesso provvisorio valido solo in attesa di una decisione definitiva sul diritto di soggiorno"
Rilascio di permesso per
lavoro subordinato a titolari di altro permesso (torna
all'indice del capitolo)
o extra quote o entro quote anno sucessivo, il titolare di permesso per
lavoro autonomo (art. 14, co. 1, lettera b, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato; nota: da Sent. Cons. Stato 4846/2014 sembra si possa derivare che la condanna per reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti
motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato (art. 14, co. 3 Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999), o al compimento della maggiore eta, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di eta per lo svolgimento dellattivita lavorativa); Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana)
studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 2814/2013: legittimo il diniego se la richiesta e' stata avanzata dopo la scadenza del permesso, anche quando sia pendente una richiesta di conversione in permesso per lavoro autonomo presentata prima della scadenza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea), salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, per le conversioni effettuate da soggetti che al compimento della maggiore eta hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio o formazione (circ. Mininterno 4/3/2005); la conversione e' effettuata in detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo (nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR 394/1999)
studio, per chi abbia conseguito in Italia il dottorato di ricerca o il master di I (L. 9/2014 e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o di II livello (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) ovvero la laurea specialistica o la laurea triennale (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[35], anche durante il periodo di durata massima di 12 mesi di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione; note:
- verosimilmente nella nozione di "laurea" devono essere inclusi laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)
- verosimilmente, la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia
- le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)
studio, per attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR Lazio, che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello spettacolo)
affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al compimento della maggiore eta, con detrazione dalle quote annuali per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)
integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati; TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella) al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L. 129/2011):
- il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere; in questo senso, TAR Liguria: la mancanza del parere del Comitato minori non e' motivo sufficiente per negare la conversione ai 18 anni, dato che si tratta di una fase endoprocedimentale attivabile dalla Pubblica amministrazione il cui onere non e' posto dalla norma a carico dell'istante); la richiesta di parere e' presentata utilizzando apposito modello
- che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore
e giunto in Italia da almeno tre anni
e stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio
dispone di un alloggio
svolge attivita lavorativa retribuita secondo legge, ovvero e in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato; nota: non e' chiaro come l'ipotesi di contratto di soggiorno relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato possa sopravvivere alla abolizione della comunicazione del Modello Q, sostituito dalla comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011)
motivi umanitari (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: di per se', non appare ovvio che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili - rilasciati per protezione sociale, dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione temporanea, poi effettivamente dichiarati convertibili con DPCM 28/2/2013, e da quanto affermato da Circ. Mininterno 21/10/2013 in relazione alla convertibilita' dei permessi rilasciati a vittime di violenza domestica)
motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo, con le modalita stabilite per il permesso per lavoro subordinato
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
motivi umanitari, se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
motivi religiosi, per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio, TAR Lazio; in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di attivita', TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lombardia)
o entro quote, il titolare di permesso per
formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 2814/2013: legittimo il diniego se la richiesta e' stata avanzata dopo la scadenza del permesso, anche quando sia pendente una richiesta di conversione in permesso per lavoro autonomo presentata prima della scadenza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea), salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, nei casi diversi da quelli (dottorato, master, laurea o conversione successiva ad una precedente conversione da motivi familiari a studio) per i quali la conversione e' operata extra quota o in detrazione dalle quote dell'anno successivo; note:
- la richiesta va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e' condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia
- negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni
- le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)
lavoro stagionale; TAR Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL certificazione del rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto); nota: si usa, per la richiesta di conversione del permesso, il modulo vb, che richiede l'indicazione del CCNL applicato; la conversione e' possibile fin dalla prima stagione (circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, che, a seguito di parere dell'Avvocatura dello Stato, aderisce alla giurisprudenza che ritiene convertibile fin dalla prima stagione il permesso per lavoro stagionale, senza bisogno di un ritorno in patria; conversione condizionata al rispetto delle quote - cosi' anche Sent. Cons. Stato 2898/2014 - e all'effettiva assunzione per lavoro stagionale per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro; circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998); in precedenza, giurisprudenza contrastante:
- dalla seconda stagione, in base ad art. 38 co. 7 DPR 394/1999, TAR Toscana, TAR Lombardia, TAR Sicilia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012, Sent. Cons. Stato 5002/2013 (salvo il fatto che in caso di erronea conversione dalla prima stagione, non puo' essere poi rifiutato per questo solo motivo il successivo rinnovo, dal momento che si e' costituita un'aspettativa di legittima permanenza, e il soggiorno derivante dal primo rinnovo puo' essere di fatto considerato equivalente al soggiorno associato a una seconda stagione lavorativa in Italia)
- fin dalla prima stagione, TAR Lazio, TAR Marche, TAR Umbria, TAR Piemonte, che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione, TAR Lombardia, TAR Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio (art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Lazio), Sent. Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella normativa), Sent. Cons. Stato 2882/2013 (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro subordinato, anche stagionale"), e, su ricorsi presentati prima dell'adozione della circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, Sent. Cons. Stato 3576/2014, Sent. Cons. Stato 3577/2014
motivi religiosi, per le attivita' diverse da quelle di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 (TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 1612/2013, TAR Toscana); nello stesso senso, Risposta Mininterno a quesito, che segnala la giurisprudenza del TAR Lazio e indica come, ai fini della conversione, sia necessaria la preventiva acquisizione del nulla-osta da parte dello Sportello Unico attestante il rispetto del limite delle quote
Sanzioni (torna
all'indice del capitolo)
o la punibilita' sussiste anche per rapporti meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005, citate in F.A.Q. Minsolidarieta'; massime riportate in articolo Notari; Sent. Cass. 35112/2008)
o ai fini della configurabilita' del reato, non rileva la delimitazione temporale dell'attivita' lavorativa, ne' l'ambito della collaborazione personale o familiare, ne' la remunerazione data al lavoratore (sent. Cass. 37703/2011)
o perche' la condotta del datore di lavoro sia punibile, e' necessario, in base ad art. 42, co. 2 c.p., il dolo, trattandosi di delitto (Sent. Cass. 25607/2013); la cosa si applica anche ai casi non ancora decisi relativi a fatti commessi prima della modifica legislativa che ha reso delitto cio' che era reato contravvenzionale (Sent. Cass. 21362/2013: ferma restando l'applicabilita' del trattamento sanzionatorio previgente, piu' favorevole); non e' quindi punibile il datore che abbia omesso di verificare per l'intera durata del rapporto, come richiesto dalla norma incriminatrice, se il lavoratore cittadino straniero fosse fornito del permesso di soggiorno (sent. Cass. 37703/2011); nota: la Direttiva 2009/52/CE (non recepita in modo adeguato, sotto questo aspetto, dal D. Lgs. 109/2012, prevede che il datore di lavoro sia obbligato a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto
o il fatto che il lavoratore straniero ottenga successivamente il permesso di soggiorno non esclude la sussistenza della condotta antigiuridica del datore di lavoro che l'abbia assunto in carenza di permesso ne' la punibilita' del reato (sent. Cass. 32934/2011, che cita sent. Cass 2451/2007); il fatto che il datore di lavoro abbia chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore assunto irregolarmente non esclude il reato ne' la sua punibilita' (sent. Cass. 27077/2011)
o e' punibile non soltanto chi effettua materialmente l'assunzione del lavoratore, ma anche chi (in particolare, il legale rappresentante della societa') se ne avvale tenendo alle proprie dipendenze il lavoratore assunto (Sent. Cass. 25615/2011, Sent. Cass. 21362/2013)
o il contratto di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione (salvo che l'oggetto del contratto non sia illecito) e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.); l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo retributivo (Sent. Cass. 7380/2010, Sent. Cass. 22559/2010); in caso di occupazione di straniero privo di titolo di soggiorno idoneo si presume, ai fini del pagamento di quanto dovuto a titolo retributivo, contributivo, fiscale e accessorio, che il rapporto sia durato almeno 3 mesi, salvo prova contraria fornita dal datore o dal lavoratore (D. Lgs. 109/2012); Sent. Corte Giust. C-311/13: non e' legittima una normativa nazionale che subordini il diritto per uno straniero di percepire una prestazione di insolvenza, in forza, in particolare, dei crediti salariali non pagati in caso di insolvenza del datore di lavoro, ad una condizione di regolarita' di soggiorno, pur riconoscendogli, a prescindere da tale regolarita', la qualita' di lavoratore subordinato in diritto civile avente diritto ad una retribuzione, che puo' costituire oggetto di ricorso contro il proprio datore di lavoro davanti agli organi giurisdizionali nazionali
o il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e' punibile
o il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)
- abbia richiesto il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D. Lgs. 286/1998 non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve intendere, pero', sottinteso)
- sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio
o la prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione di un nuovo rapporto nelle more dellaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso sono consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle seguenti condizioni (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)
- la richiesta di rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza
- sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo
o quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso UE slp
o il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivita lavorative (intra o extra-murarie) non e punibile ai sensi dellart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento di associazioni di Brescia)
o sono piu' di 3
o sono minori in eta' non lavorativa
o sono sottoposti alle altre condizioni di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p. (verosimilmente, le condizioni in cui i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro; le altre due condizioni di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p., infatti, coincidono con le precedenti: numero o eta' dei lavoratori); nota: "alle altre condizioni" puo' significare che anche le precedenti condizioni, relative a numero o eta' dei lavoratori, siano da considerarsi "condizioni di particolare sfruttamento"; la cosa e' significativa ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al rilascio del permesso
o 21.701 ispezioni
o 76.391 posizioni lavorative controllate
o 802 persone indagate per sfruttamento lavorativo di stranieri illegalmente soggiornanti
o 139.624 aziende ispezionate
o 73.514 aziende in posizione irregolare rilevate
o 115.919 lavoratori in posizione irregolare rilevati, di cui 44.652 in posizione totalmente irregolare
o 1.091 lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati
o 9.722 lavoratori controllati
o 4.809 lavoratori in posizione lavorativa irregolare rilevati, di cui 1.901 in posizione lavorativa totalmente irregolare
o 406 lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati
o si cumula con quelle previste
all'art. 22, co. 12 T.U., ove il raporto in nero riguardi un lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno
per rapporti di lavoro che violino le norme sul lavoro dei minorenni (L. 977/1977)
o si applica anche in caso di
utilizzazione in rapporti di tipo diverso del lavoratore con sui si e' formalizzato un raporto di lavoro domestico (circ. Minlavoro 38/2010)
rapporto di lavoro accessorio per il quale non sia stata effettuata la comunicazione all'INPS/INAIL connessa all'attivazione del rapporto (circ. Minlavoro 38/2010, circ. INPS 157/2010)
prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 4, co. 1, n. 6 e 7 DPR 1124/1965 (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro che prestino la loro opera con o senza retribuzione alle sue dipendenze; soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita o esercitata, che prestino la loro opera) senza che sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 23 DPR 1124/1965
asserita attivazione di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente l'accertamento; da circ. Minlavoro 38/2010)
somministrazione di lavoro, quando non si provveda alla comunicazione dovuta entro il ventesimo giorno del mese successivo all'assunzione (circ. Minlavoro 38/2010)
rapporto alle dipendenze di istituzioni scolastiche private (per il quale la comunicazione deve essere effettuata entro i 10 gg. successivi all'instaurazione), quando non sia dimostrabile la regolarita' dell'occupazione con la documentazione necessaria per inserire il lavoratore nell'organizzazione didattica e funzionale (circ. Minlavoro 38/2010)
o non si applica in caso di
rapporto di lavoro domestico (L. 183/2010)
rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro), neanche in caso di omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D. Lgs. 81/2008; da circ. Minlavoro 38/2010)
scorretta qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato (circ. Minlavoro 38/2010)
rapporto di lavoro nel settore turistico, se la comunicazione e' stata effettuata, nei tempi, in forma semplificata (priva di alcuni dati anagrafici del lavoratore, ma non della identificazione di tale lavoratore e della indicazione della tipologia contrattuale; da circ. Minlavoro 38/2010)
esonero dall'obbligo di comunicazione preventiva in corrispondenza ad assunzioni per cause di forza maggiore o eventi straordinari, previa verifica da parte del personale ispettivo della oggettiva impossibilita' di conoscere anticipatamente numero e nominativi dei lavoratori occupati (circ. Minlavoro 38/2010)
regolarizzazione spontanea dell'intero rapporto, da parte del datore di lavoro, prima di ispezioni o convocazioni per il tentativo di conciliazione monocratica (circ. Minlavoro 38/2010); in particolare,
- prima della scadenza per il primo adempimento contributivo, e' sufficiente la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva);
- dopo la scadenza per il primo adempimento contributivo, e' necessaria la denuncia, da parte del datore, della propria posizione debitoria entro 12 mesi ulteriori, nonche' il pagamento di quanto dovuto (inclusa la sanzione civile ex art. 116, co. 8, lettera b L. 388/2000) entro 30 gg. dalla denuncia e la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva)
affidamento del datore di lavoro, ai fini della comunicazione, a professionisti o associazioni di categoria abilitati, ma temporaneamente inattivi (es.: per ferie), purche' il datore di lavoro dimostri di aver effettuato la comunicazione preventiva via fax, al soggetto abilitato, tramite modello UniUrg e l'inattivita' dello stesso soggetto (circ. Minlavoro 38/2010)
evidente volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato; non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10, EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ. Minlavoro 38/2010)
o euro 3000 per lavoratore piu' 50 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto assolutamente irregolare (importo ulteriormente maggiorato del 30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)
o 2000 euro per lavoratore e 10 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato (importo ulteriormente maggiorato del 30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)
o il reato di riduzione in schiavitu' (art. 600 c.p.) richiede l'induzione o il mantenimento nella vittima di uno stato di soggezione continuativo, che deve tradursi in un effettivo pregiudizio della liberta' di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali; tale non puo' essere considerata l'adesione all'offerta di un lavoro pur gravoso, svolto in condizioni ambientali disagiate e mal retribuito, laddove tale offerta sia liberamente accettata dal lavoratore e quest'ultimo possa in ogni momento sottrarvisi; ne' la liberta' di scelta puo' ritenersi coartata dalla sola circostanza dell'essere il lavoratore straniero, per il fatto che questi ha necessita' di procurarsi i mezzi di sostentamento; occorre infatti che alla condizione di bisogno si aggiungano fattori di ulteriore e piu' stringente incidenza sulla liberta' personale e di circolazione della vittima, quali, per esempio, la necessita' di saldare il debito contratto con chi abbia agevolato il suo ingresso illegale; nello stesso senso, Sent. Cass. 16313/2013, secondo la quale la condizione sussiste se si impedisce alla persona di determinarsi liberamente nelle sue scelte esistenziali, per via o in costanza di una situazione di soggezione, ma che sembra dare rilievo alle privazioni materiali (trattenimento del provento dell'attivita', privazione della documentazione d'identita' e vita estremamente disagiata) quali fattori che concorrono con le minacce e le violenze ad elidere la liberta' di autodeterminazione; nello stesso senso anche, Sent. Cass. 24057/2014, secondo cui, quando non sia preclusa al soggetto debole la possibilita' di sottrarsi al condizionamento, il fatto di tenere alle proprie dipendenze lavorative persone in condizioni di estremo degrado materiale integra il reato meno grave di maltrattamenti in famiglia ai sensi di art. 572 c.p., se (come nel caso in esame) il rapporto lavorativo e' di natura "parafamiliare", poiche' caratterizzato da indici quali l'esistenza di relazioni abituali ed intense tra datore e prestatore di lavoro, consuetudini di vita tra i soggetti, soggezione, anche solo psicologica, degli uni nei confronti dell'altro, fiducia riposta dal soggetto piu' debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia
o la minaccia di licenziamento rivolta al dipendente al fine di fargli accettare condizioni di lavoro mal retribuite e comunque non corrispondenti alle leggi ed ai contratti collettivi configura il delitto di estorsione
o il datore di lavoro deve essere obbligato a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto; assolto questo obbligo, al datore non e' imputabile l'irregolarita' del soggiorno del lavoratore, salvo che il datore stesso fosse a conoscenza dell'eventuale falsita' del titolo
o nei casi in cui e' concesso al lavoratore di soggiornare nelle more del procedimento avviato contro il datore, e' consentito, a condizioni definite dallo Stato membro, di prolungare il periodo di soggiorno fino a che il lavoratore non abbia ottenuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate
o il datore di lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni, sussidi, appalti pubblici, con la restituzione degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di esercizio dell'attivita' (Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione della Direttiva 2009/52/CE)
o in caso di irregolarita' compiute da un subappaltatore, anche il committente del subappalto puo' essere ritenuto responsabile, qualora fosse a conoscenza delle irregolarita'
o l'appaltante che ha adempiuto ai suoi obblighi con la debita diligenza come previsto dalla legislazione nazionale non e' ritenuto responsabile; l'Italia non ha fornito una definizione di "debita diligenza" nella legislazione nazionale (Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione della Direttiva 2009/52/CE)
o i lavoratori stranieri irregolari devono essere messi in condizioni di poter denunciare il datore di lavoro, anche tramite soggetti terzi designati dalla legge
o l'assistenza fornita per la presentazione della denuncia non e' considerata favoreggiamento dell'immigrazione illegale
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
o retribuzione netta mensile media
nel 2012 (da Rapp. ISTAT 2013):
- italiani: 1.304 euro
- stranieri (comunitari e paesi terzi): 968 euro
nel 2011 (da Rapp. ISTAT 2013):
- italiani: 1.300 euro
- stranieri (comunitari e paesi terzi): 986 euro
quarto trimestre 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle retribuzioni 2012; in parentesi, la differenza percentuale rispetto alla retribuzione media dei lavoratori italiani):
- media: 973 (-24.5%)
- per Regione: Piemonte e Val d'Aosta, 937 (-26.9%); Lombardia, 1.073 (-21.6%); Trentino Alto Adige, 1.093 (-19.8%); Veneto, 1.048 (-19.6%); Friuli, 1.113 (-14.4%); Liguria, 956 (-30.5%); Emilia Romagna, 1.027 (-23.4%); Toscana, 957 (-25.7%); Umbria, 891 (-31.1%); Marche, 917 (-24.7%); Lazio, 898 (-33.0%); Abruzzo, 966 (-22.6%); Molise, 731 (-40.0%); Campania, 746 (-40.3%); Puglia, 747 (-35.1%); Basilicata, 749 (-38.9%); Calabria, 674 (-40.4%); Sicilia, 743 (-35.8%); Sardegna, 996 (-17.3%%)
- per sesso: maschi, 1.122 (-20.5%); femmine, 790 (-30.5%)
- per settore: trasporti/magazzini, 1.257 (-8.9%); costruzioni, 1.159 (-7.1%); istruzione e sanita', 1.159 (-16.7%); manifattura, 1.170 (-12.3%); commercio, 1.074 (-4.8%); alberghi e ristoranti, 923 (-0.9%); servizi alle imprese, 870 (-21.3%); agricoltura, 887 (-2.1%); servizi alle persone, 717 (-22.2%)
- per titolo di studio: nessun titolo, 936 (7,6%); licenza elementare, 923 (-9,0%); licenza media, 955 (-15,4%); diploma superiore, 963 (-24,8%); laurea, 1.139 (-30,0%)
- per eta': 15-24 anni, 852 (-3,9%); 25-34 anni, 978 (-14,5%); 35-44 anni, 1.005 (-23,0%); 45-54 anni, 983 (-28,9%); 55-64 anni, 894 (-38,8%)
- per tipologia contrattuale: tempo determinato, 884 (-6,0%); tempo indeterminato, 990 (-26,3%)
- per area di provenienza: Africa, 1.037; America, 887; Asia, 951; Europa non UE, 955; UE, 994
- retribuzione annua in Italia e, in parentesi, rapporto tra questa e PIL pro-capite in patria per alcune nazionalita': Romania, 12.417 (2,0); Albania, 13.368 (4,7); Ucraina, 10.395 (4,0); Filippine, 9.813 (6,1); Marocco, 13.224 (6,0)
nel 2011 (II trimestre; da Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati)
- italiani: 1.299 euro (in agricoltura, 907 euro; nelle costruzioni 1.241 euro; nell'industria 1.365; nei servizi 1.293)
- comunitari: 1.024 euro (in agricoltura, 814 euro; nelle costruzioni 1.113 euro; nell'industria 1.275; nei servizi 949)
- stranieri: 978 euro (in agricoltura, 904 euro; nelle costruzioni 1.164 euro; nell'industria 1.162; nei servizi 867)
quarto trimestre 2010 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle retribuzioni; in parentesi, la differenza percentuale rispetto alla retribuzione media dei lavoratori italiani):
- per Regione: Piemonte e Val d'Aosta, 978 (-23.9%); Lombardia, 1.069 (-21.7%); Trentino Alto Adige, 1.105 (-18.8%); Veneto, 1.074 (-16.7%); Friuli, 1.159 (-10.8%); Liguria, 901 (-32.4%); Emilia Romagna, 1.013 (-23.4%); Toscana, 972 (-25.3%); Umbria, 887 (-29.0%); Marche, 951 (-21.5%); Lazio, 913 (-30.6%); Abruzzo, 1.013 (-18.1%); Molise, 775 (-38.0%); Campania, 793 (-35.3%); Puglia, 785 (-32.9%); Basilicata, 718 (-42.0%); Calabria, 674 (-40.8%); Sicilia, 743 (-36.3%); Sardegna, 1.150 (-0.5%)
- per sesso: maschi, 1.135 (-19.0%); femmine, 797 (-29.4%)
- per settore: trasporti e comunicazioni, 1.348 (-2.4%); costruzioni, 1.165 (-5.6%); istruzione, sanita' e servizi sociali, 1.153 (-16.8%); manifattura, 1.146 (-13.0%); commercio, 1.071 (-4.8%); alberghi e ristoranti, 910 (-1.1%); servizi alle imprese, 889 (-23.6%); agricoltura e pesca, 858 (-7.2%); servizi alle persone, 724 (-26.4%)
- per titolo di studio: nessun titolo, 934 (2,5%); licenza elementare, 963 (-5,7%); licenza media, 949 (-15,2%); diploma superiore, 980 (-23,1%); laurea, 1.123 (-29,6%)
- per eta': 15-24 anni, 871 (-1,2%); 25-34 anni, 982 (-13,9%); 35-44 anni, 1.020 (-20,9%); 45-54 anni, 996 (-28,2%); 55-64 anni, 924 (-36,7%); 65-74 anni, 1.014 (-30,8%)
- per tipologia contrattuale: tempo determinato, 926 (-2,7%); tempo indeterminato, 998 (-24,9%); tempo pieno, 1.100 (-20,1%); tempo parziale, 618 (-17,6%)
- per area di provenienza: Africa, 1.055; America, 900; Asia, 928; Europa non UE, 968; UE, 1.024
nel 2010 (da un'indagine della CGIA Mestre, riportata da un comunicato Integra):
- italiani: 1.284 euro (in agricoltura, 936 euro; nelle costruzioni 1.208 euro; nella manifattura 1.318; nei servizi alle imprese 1.146; nellistruzione e sanita' 1.408)
- stranieri (verosimilmente, inclusi i comunitari): 965 euro (in agricoltura, 857 euro; nelle costruzioni 1.084 euro; nella manifattura 1.134; nei servizi alle imprese 901; nellistruzione e sanita' 1.104)
nel 2009 (da Sint. Doss. Caritas 2010):
- italiani: 1.258 euro
- stranieri (comunitari e paesi terzi): 971 euro
nel 2008 (da Rapp. ISTAT 2013):
- italiani: 1.239 euro
- stranieri (comunitari e paesi terzi): 973 euro
nel 2008-2009, correlazione reddito annuo da lavoro/titolo di studio (Rapp. ISTAT 22/12/2011):
- italiani: 13.405 euro (nessun titolo o elementare); 15.019 (media inferiore), 18.311 (media superiore), 26.257 (laurea)
- stranieri: 11.936 euro (nessun titolo o elementare); 11.893 (media inferiore), 12.360 (media superiore), 14.806 (laurea)
o partecipazione al mercato del lavoro,
nel 2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
italiani: 62,7%
comunitari: 74,9%
stranieri: 68,2%
- tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
italiani: 55,3%
comunitari: 63,0%
stranieri: 55,9%%
- tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
italiani: 11,5%
comunitari: 15,8%
stranieri: 18,0%
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
italiani: 62,9%
comunitari: 75,4%
stranieri: 68,4%
- tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
italiani: 56,4%
comunitari: 65,4%
stranieri: 58,6%%
- tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
italiani: 10,3%
comunitari: 13,3%
stranieri: 14,5%
- numero di occupati da Rapp. Fondazione Moressa 2013 sull'apporto economico degli immigrati):
italiani: 20.564.681
stranieri: 2.334.048
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
italiani: 61,4%
comunitari: 75,4%
stranieri: 68,9%
- tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
italiani: 56,5%
comunitari: 66,5%
stranieri : 60,4%%
- tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
italiani: 8,0%
comunitari: 11,8%
stranieri: 12,3%
nel 2010 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
italiani: 61,4%
comunitari: 76,3%
stranieri: 69,2%
- tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
italiani: 56,3%
comunitari: 68,2%
stranieri : 60,8%%
- tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
italiani: 8,1%
comunitari: 10,6%
stranieri: 12,1%
nel 2009 (da Terzo Rapporto EMN):
- tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
italiani: 61.6%
stranieri e comunitari: 72.7% (comunitari: 77.2%, stranieri: 70.7%)
- tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
italiani: 56.9%
stranieri e comunitari: 64.5% (comunitari: 68.8%, stranieri: 62.7%)
- tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
italiani: 7.5%
stranieri e comunitari: 11.2% (comunitari: 10.9%, stranieri: 11.3%)
nel 2008 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):
- tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
stranieri e comunitari: 73.3%
- tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
stranieri e comunitari: 71.2%
- tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
stranieri e comunitari: 8.5%
nel 2007 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):
- tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
stranieri e comunitari: 73.2%
- tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
stranieri e comunitari: 71.4%
- tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
stranieri e comunitari: 8.3%
nel 2006 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):
- tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
stranieri e comunitari: 73.7%
- tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
stranieri e comunitari: 71.7%
- tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
stranieri e comunitari: 8.6%
nel 2005 (da Scheda ISTAT sui tassi di occupazione straniera):
- tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
stranieri e comunitari: 72.9%
- tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
stranieri e comunitari: 69.8%
- tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
stranieri e comunitari: 10.2%
o sottoccupati (occupati per un numero di ore inferiore a quello desiderato) (Rapp. ISTAT 2011, Rapp. ISTAT 2013):
2008: italiani, 3,3%; stranieri, 7,0%
2010: italiani, 3,6%; stranieri, 10,4%
2011: italiani, 3,2%; stranieri, 8,6%
2012: italiani, 4,6%; stranieri, 10,7%
o percentuale di stranieri cassaintegrati sul totale di cassaintegrati nel primo semestre dell'anno (Elaborazione IRES di dati ISTAT):
2008: 4,3%
2009: 7,5%
2010: 10,1%
2011: 8,5%
2012: 11,4%
o occupati (in migliaia), in base alla qualifica, nel 2009 (da Terzo Rapporto EMN):
alta:
- italiani: 8.736
- comunitari (UE-15): 45
- comunitari (UE-10): 7
- comunitari (UE-2): 22
- stranieri da paesi terzi: 94
media:
- italiani: 10.533
- comunitari (UE-15): 18
- comunitari (UE-10): 31
- comunitari (UE-2): 273
- stranieri da paesi terzi: 716
bassa:
- italiani: 1.608
- comunitari (UE-15): 3
- comunitari (UE-10): 26
- comunitari (UE-2): 176
- stranieri da paesi terzi: 488
o occupati in base al tipo di rapporto contrattuale, nel 2009, in migliaia (da Rapp. Sopemi 2010):
lavoro subordinato a tempo indeterminato: 974 (75.1%)
lavoro subordinato a tempo determinato: 143 (11.0%)
collaborazione coordinata e continuativa: 8 (0.6%)
lavoro autonomo: 173 (13.3%)
o suddivisione degli occupati per titolo di studio,
nel 2009, in migliaia (da Rapp. Sopemi 2010):
- fino a licenza elementare: 185 (14.3%)
- licenza media: 497 (38.3%)
- diploma: 479 (36.9%)
- titolo universitario: 136 (10.5%)
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- nessun titolo: italiani 0,4%; comunitari 3,2%; stranieri 6,9%
- licenza elementare: italiani 4,2%; comunitari 2,1%; stranieri 6,7%
- licenza media: italiani 29,9%; comunitari 21,4%; stranieri 39,8%
- diploma: italiani 46,8%; comunitari 62,0%; stranieri 36,4%
- titolo universitario: italiani 18,6%; comunitari 11,3%; stranieri 10,5%
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- nessun titolo: italiani 0,3%; comunitari 2,5%; stranieri 6,7%
- licenza elementare: italiani 4,0%; comunitari 2,3%; stranieri 6,2%
- licenza media: italiani 28,4%; comunitari 23,0%; stranieri 38,9%
- diploma: italiani 46,6%; comunitari 60,3%; stranieri 37,4%
- titolo universitario: italiani 19,1%; comunitari 11,4%; stranieri 10,5%
nel 2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- nessun titolo o licenza elementare: italiani 3,8%; comunitari 5,7%; stranieri 12,7%
- licenza media: italiani 27,7%; comunitari 23,2%; stranieri 39,4%
- diploma: italiani 47,8%; comunitari 58,6%; stranieri 37,9%
- titolo universitario: italiani 20,7%; comunitari 12,4%; stranieri 10,1%
o grado di scolarizzazione della popolazione in eta' lavorativa (Scheda ISTAT sull'istruzione della popolazione straniera)
fino alla licenza media:
- 15-24 anni: 71,1% (stranieri e comunitari), 52,7% (italiani)
- 25-34 anni: 45,4% (stranieri e comunitari), 26,9% (italiani)
- 35-44 anni: 45,2% (stranieri e comunitari), 40,8% (italiani)
- 45-54 anni: 44,6% (stranieri e comunitari), 49,5% (italiani)
- 55-64 anni: 55,1% (stranieri e comunitari), 62,1% (italiani)
- totale (15-64 anni): 49,7% (stranieri e comunitari), 46,3% (italiani)
diploma
- 15-24 anni: 27,9% (stranieri e comunitari), 44,1% (italiani)
- 25-34 anni: 43,7% (stranieri e comunitari), 50,8% (italiani)
- 35-44 anni: 43,5% (stranieri e comunitari), 42,9% (italiani)
- 45-54 anni: 42,2% (stranieri e comunitari), 38,6% (italiani)
- 55-64 anni: 31,9% (stranieri e comunitari), 27,2% (italiani)
- totale (15-64 anni): 40,3% (stranieri e comunitari), 40,4% (italiani)
laurea
- 15-24 anni: 1,0% (stranieri e comunitari), 3,2% (italiani)
- 25-34 anni: 11,0% (stranieri e comunitari), 22,3% (italiani)
- 35-44 anni: 11,3% (stranieri e comunitari), 16,3% (italiani)
- 45-54 anni: 13,2% (stranieri e comunitari), 11,9% (italiani)
- 55-64 anni: 13,0% (stranieri e comunitari), 10,6% (italiani)
- totale (15-64 anni): 10,0% (stranieri e comunitari), 13,3% (italiani)
o sovraistruiti (in possesso di titolo di studio di livello piu' alto di quello richiesto per lo svolgimento della mansione; da Rapp. ISTAT 2011, Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni, Rapp. ISTAT 2013, Rapp. ISTAT 2014):
2008:
- italiani: 17,3%
- stranieri: 39,4%
2010:
- italiani: 19,0%
- stranieri: 42,3%
2011:
- italiani: 19,1,8%
- stranieri: 40,9% (Romania: 54,0%; Albania: 35,9%; Marocco: 23,0%; Ucraina: 60,9%; Filippine: 54,2%)
2012:
- italiani: 19,5%
- stranieri: 41,2%
2013:
- italiani: 22,0%
- stranieri: 40,9%
o sovraistruiti (in possesso di titolo di studio di livello piu' alto di quello richiesto per lo svolgimento della mansione) nel 2011 (Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati):
per sesso:
- maschi: italiani 20,9%, comunitari 47,0%, stranieri 32,4%
- femmine: italiane 21,0%, comunitarie 58,7%, straniere 46,3%
per eta':
- 15-24 anni: italiani 37,8%, comunitari 37,6%, stranieri 22,8%
- 25-34 anni: italiani 32,9%, comunitari 53,4%, stranieri 35,5%
- 35-44 anni: italiani 21,6%, comunitari 56,4%, stranieri 37,9%
- 45-54 anni: italiani 13,7%, comunitari 51,5%, stranieri 44,1%
- 55-64 anni: italiani 10,5%, comunitari 49,6%, stranieri 42,9%
o variazioni (in migliaia) nel biennio 2009-2010 (da Rapp. Minlavoro Immigrazione per lavoro 2011)
occupati
- italiani: -863
- stranieri: +309
disoccupati
- italiani: +281
- stranieri: +104
inattivi
- italiani: +519
- stranieri: +213
o correlazioni tra condizioni di occupazione nel 2008 e nel 2009 (da articolo Bonifazi):
maschi stranieri:
-
condizione nel 2009 degli occupati
nel 2008: 92,5% occupati, 4,6% disoccupati, 2,9% inattivi
-
condizione nel 2009 dei
disoccupati nel 2008: 32,7% occupati, 51,8% disoccupati, 15,5% inattivi
-
condizione nel 2009 degli inattivi
nel 2008: 13,3% occupati, 8,3% disoccupati, 78,5% inattivi
femmine straniere:
-
condizione nel 2009 delle occupate
nel 2008: 89,2% occupate, 4,8% disoccupate, 5,9% inattive
-
condizione nel 2009 delle
disoccupate nel 2008: 29,2% occupate, 30,8% disoccupate, 40,0% inattive
-
condizione nel 2009 delle inattive
nel 2008: 8,5% occupate, 7,7% disoccupate, 83,8% inattive
maschi italiani:
-
condizione nel 2009 degli occupati
nel 2008: 93,4% occupati, 2,4% disoccupati, 4,2% inattivi
-
condizione nel 2009 dei
disoccupati nel 2008: 26,7% occupati, 39,9% disoccupati, 33,4% inattivi
-
condizione nel 2009 degli inattivi
nel 2008: 8,0% occupati, 6,1% disoccupati, 85,9% inattivi
femmine italiane:
-
condizione nel 2009 delle occupate
nel 2008: 90,4% occupate, 2,4% disoccupate, 7,2% inattive
-
condizione nel 2009 delle
disoccupate nel 2008: 22,8% occupate, 30,7% disoccupate, 46,5% inattive
- condizione nel 2009 delle inattive nel 2008: 5,1% occupate, 4,3% disoccupate, 90,6% inattive
o correlazioni tra condizioni di occupazione nel 2012 e nel 2013 (da All. 2 a un articolo di C. Bonifazi):
maschi stranieri:
-
condizione nel 2013 degli occupati
nel 2012: 92,5% occupati, 4,5% disoccupati, 3,0% inattivi
-
condizione nel 2013 dei
disoccupati nel 2012: 37,6% occupati, 42,5% disoccupati, 19,9% inattivi
-
condizione nel 2013 degli inattivi
nel 2012: 15,3% occupati, 11,3% disoccupati, 73,4% inattivi
femmine straniere:
-
condizione nel 2013 delle occupate
nel 2012: 88,6% occupate, 4,2% disoccupate, 7,2% inattive
-
condizione nel 2013 delle
disoccupate nel 2012: 31,4% occupate, 32,7% disoccupate, 35,9% inattive
-
condizione nel 2013 delle inattive
nel 2012: 7,7% occupate, 8,8% disoccupate, 83,5% inattive
maschi italiani:
-
condizione nel 2013 degli occupati
nel 2012: 93,8% occupati, 2,1% disoccupati, 4,1% inattivi
-
condizione nel 2013 dei
disoccupati nel 2012: 30,9% occupati, 37,9% disoccupati, 31,2% inattivi
-
condizione nel 2013 degli inattivi
nel 2012: 9,0% occupati, 6,4% disoccupati, 84,6% inattivi
femmine italiane:
-
condizione nel 2013 delle occupate
nel 2012: 90,9% occupate, 2,2% disoccupate, 6,9% inattive
-
condizione nel 2013 delle
disoccupate nel 2012: 25,0% occupate, 31,0% disoccupate, 44,0% inattive
- condizione nel 2013 delle inattive nel 2012: 5,5% occupate, 4,5% disoccupate, 90,0% inattive
o durata della disoccupazione (da Rapp. Censis sugli immigrati nel mercato del lavoro):
2007:
- fino a 6 mesi: italiani 39,3%; non italiani 44,6%
- tra 6 mesi e 2 anni: italiani 38,7%; non italiani 44,7%
- oltre 2 anni: italiani 22,0%; non italiani 10,7%
2011:
- fino a 6 mesi: italiani 33,9%; non italiani 40,4%
- tra 6 mesi e 2 anni: italiani 42,6%; non italiani 46,3%
- oltre 2 anni: italiani 23,5%; non italiani 13,3%
o occupati in lavori manuali (da comunicato Censis):
variazione del numero di occupati (in migliaia) tra il 2005 e il 2010:
- italiani: -847
- stranieri: +718 (con variazione dell'incidenza dal 10% al 18,8%)
incidenza degli stranieri nel 2010: 52% nei servizi di pulizia, 32% nel settore edile, 30% nel turismo
o occupati nel lavoro domestico (dati INPS riportati da comunicato Stranieriinitalia):
2008: 530.701, di cui 410.765 non italiani (77,4%)
2009: 718.996, di cui 584.959 non italiani (81,4%)
2010: 721.316, di cui 583.510 non italiani (80,9%; dati in contrasto con quelli riportati da Rapp. Fondazione Moressa Lavoro domestico 2010: 871.834, di cui 200.514 comunitari e 510.424 stranieri; in contrasto anche con quelli riportati da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati: 920.484, di cui 519.293 stranieri)
2011: 698.957, di cui 555.750 non italiani (79,5%; dati in contrasto con quelli riportati da Rapp. Fondazione Moressa Lavoro domestico 2011: 881.702, di cui 707.832 non italiani; in contrasto anche con quelli riportati da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati: 886.638, di cui 472.834 stranieri)
2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati): 982.975, di cui 467.565 stranieri (47,6%; dai in contrasto con quelli riportati da Rivista Fondazione Leone Moressa n. 6: 993.719, di cui 807.304 stranieri; in particolare, 638.167 colf, di cui 496.635 stranieri, e 355.488 badanti, di cui 310.632 stranieri)
2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati): 944.634, di cui 485.480 stranieri
o lavoratori agricoli dipendenti (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati):
2010: 1.032.666, di cui 124.316 stranieri
2011: 1.021.020, di cui 131.786 stranieri
2012: 1.011.078, di cui 135.632 stranieri
2013: 140.611 stranieri, pari al 13,9% del totale
o giornate di occupazione in agricoltura per lavoratori stranieri (da Nota Coldiretti)
2011: 26.190.884 (23% del totale)
2012: 25.598.449 (25% del totale)
o occupati stranieri e comunitari nel 2010 (da Rapp. Fondazione Moressa sull'occupazione straniera): 2.081.282 (a fronte di 20.791.046 italiani), di cui
per settore:
- agricoltura: 88.992
- energia: 2.856
- manifattura: 403.907
- costruzioni: 348.602
- commercio: 170.102
- alberghi e ristoranti: 187.896
- trasporti e comunicazioni: 90.941
- intermediazione monetaria e attivita' immobiliari: 16.548
- servizi alle imprese e altre attivit professionali: 147.245
- pubblica amministrazione: 3.439
- istruzione, sanita', servizi sociali: 106.463
- altri servizi pubblici, sociali e alle persone: 514.292
per gruppi professionali:
- legislatori, dirigenti e imprenditori: 24.763
- professioni intellettuali, scientifiche e elevata specializzazione: 43.153
- professioni tecniche: 80.891
- impiegati: 39.456
- professionisti qualificati nelle attivita': 302.810
- artigiani operai specializzati: 589.188
- conduttori di impianti: 216.943
- professioni non qualificate: 783.989
- forze armate: 357
o occupati comunitari e stranieri, per professioni (prime 10) nel 2011 (Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):
complessivamente:
- personale non qualificato addetto ai servizi domestici: 15,2%
- artigiani e operai specializzati addetti alle costruzioni: 9,1%
- professioni qualificate nei servizi personali: 8,8%
- esercenti e addetti alle attivita' di ristorazione: 6,5%
- personale non qualificato nei servizi di pulizia: 5,0%
- personale non qualificato nello spostamento e consegna merci: 3,6%
- conduttori di veicoli a motore: 3,0%
- fonditori, saldatori, lattonieri, montatori: 2,8%
- personale non qualificato nell'agricoltura: 2,6%
- addetti alle vendite: 2,5%
- totale prime 10: 59,1%
maschi:
- artigiani e operai specializzati addetti alle costruzioni: 15,7%
- personale non qualificato nello spostamento e consegna merci: 5,4%
- esercenti e addetti alle attivita' di ristorazione: 5,3%
- conduttori di veicoli a motore: 5,1%
- fonditori, saldatori, lattonieri, montatori: 4,8%
- artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni: 4,0%
- personale non qualificato addetto ai servizi domestici: 3,8%
- personale non qualificato nei servizi di pulizia: 3,4%
- personale non qualificato nell'agricoltura: 3,4%
- personale non qualificato nelle costruzioni: 3,2%
- totale prime 10: 54,0%
femmine:
- personale non qualificato addetto ai servizi domestici: 30,6%
- professioni qualificate nei servizi personali: 19,7%
- esercenti e addetti alle attivita' di ristorazione: 8,2%
- personale non qualificato nei servizi di pulizia: 7,2%
- addetti alle vendite: 3,0%
- tecnici della salute: 2,4%
- professioni qualificate nei servizi sanitari: 1,9%
- personale non qualificato nell'agricoltura: 1,6%
- artigiani e operai specializzati nel tessile e abbigliamento: 1,5%
- esercenti delle vendite: 1,4%
- totale prime 10: 77,5%
o occupati nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati) per gruppi professionali
legislatori, dirigenti e imprenditori: italiani 2,9%, comunitari 1,0%, stranieri 0,4%
professioni intellettuali, scientifiche e elevata specializzazione: italiani 14,3%, comunitari 3,5%, stranieri 1,1%
professioni tecniche: italiani 19,3%, comunitari 6,0%, stranieri 2,2%
impiegati: italiani 12,9%, comunitari 2,4%, stranieri 2,3%
professionisti qualificati nelle attivita': italiani 17,6%, comunitari 23,2%, stranieri 22,4%
artigiani operai specializzati: italiani 15,9%, comunitari 25,8%, stranieri 23,2%
conduttori di impianti: italiani 7,9%, comunitari 8,8%, stranieri 11,3%
professioni non qualificate: italiani 8,0%, comunitari 29,4%, stranieri 37,1%
forze armate: italiani 3,0%, comunitari 0,0%, stranieri 0,0%
o occupati italiani, e non italiani (comunitari e stranieri) nel 2005-2008 (da Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati), in migliaia:
2005: 21.394 italiani, 1.169 non italiani
2006: 21.640 italiani, 1.348 non italiani
2007: 21.720 italiani, 1.502 non italiani
2008: 21.654 italiani, 1.751 non italiani
o occupati italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2009: 21.126.928 italiani, 600.090 comunitari, 1.297.975 stranieri
2010: 20.791.046 italiani, 697.761 comunitari, 1.383.521 stranieri
2011: 20.715.762 italiani, 740.541 comunitari, 1.510.940 stranieri
2012: 20.602.216 italiani, 775.075 comunitari, 1.574.064 stranieri
o tasso di occupazione per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2009: 56,9% italiani, 68,8% comunitari, 62,7% stranieri
2010: 56,3% italiani, 68,2% comunitari, 60,8% stranieri
2011: 56,4% italiani, 66,5% comunitari, 60,4% stranieri
2012: 56,4% italiani, 65,9% comunitari, 58,8% stranieri
o tasso di disoccupazione per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2009: 7,5% italiani, 10,9% comunitari, 11,3% stranieri
2010: 8,1% italiani, 10,6% comunitari, 12,1% stranieri
2011: 8,0% italiani, 11,8% comunitari, 12,3% stranieri
2012: 9,5% italiani, 10,8% comunitari, 12,5% stranieri
o tasso di attivita' per italiani, comunitari e stranieri nel 2009-2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2009: 61,6% italiani, 77,2% comunitari, 70,7% stranieri
2010: 61,4% italiani, 76,3% comunitari, 69,2% stranieri
2011: 61,4% italiani, 75,4% comunitari, 68,9% stranieri
2012: 62,5% italiani, 73,9% comunitari, 67,2% stranieri
o tasso di disoccupazione per comunitari e stranieri nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulla disoccupazione straniera):
tasso di disoccupazione dei non italiani: 12,1%
percentuale di disoccupati non italiani su totale disoccupati: 14,7%
o tasso di disoccupazione degli stranieri par Stato membro UE di residenza nel 2011 (dati Eurostat riportati in un articolo di Andrea Stuppini su Neodemos)
UE-27: 16,8%
Spagna: 32,9%
Portogallo: 22,1%
Estonia: 21,9%
Lettonia: 21,2%
Grecia: 20,7%
Svezia: 18,2%
Francia: 18,2%
Irlanda: 17,5%
Finlandia: 16,8%
Danimarca: 16,5%
Belgio: 15,6%
Italia: 12,2%
Slovenia: 11,9%
Germania: 11,3%
Cipro: 9,9%
Paesi Bassi: 9,7%
Regno Unito: 9,5%
Ungheria: 8,9%
Austria: 8,4%
Lussemburgo: 6,4%
Repubblica Ceca: 5,7%
o occupati comunitari e stranieri per sesso (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
2005: maschi, 734.000 circa; femmine, 431.000 circa
2006: maschi, 835.000 circa; femmine, 511.000 circa
2007: maschi, 921.000 circa; femmine, 577.000 circa
2008: maschi, 1.045.000 circa; femmine, 698.000 circa
2009: maschi, 1.107.000 circa; femmine, 784.000 circa
2010: maschi, 1.207.000 circa; femmine, 867.000 circa
2011: maschi, 1.286.000 circa; femmine, 954.000 circa
2012: maschi, 1.294.000 circa; femmine, 1.029.000 circa
o occupati comunitari e stranieri per classe di eta' nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):
15-24 anni: 166.274 (7,4%)
25-34 anni: 699.442 (31,1%)
35-44 anni: 782.363 (34,7%)
45-54 anni: 462.562 (20,5%)
55-64 anni: 129.101 (5,7%)
oltre 65 anni: 11.740 (0,5%)
o occupati per nazionalita' e per classe di eta' nel 2012 (da Rapp. semestr. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
15-34 anni: italiani 24,1%; comunitari 39,2%; stranieri 52,0%
35-44 anni: italiani 30,1%; comunitari 35,8%; stranieri 54,4%
45-54 anni: italiani 29,7%; comunitari 18,4%; stranieri 33,6%
oltre 55 anni: italiani 16,1%; comunitari 6,6%; stranieri 12,0%
o occupati per livello di specializzazione nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):
alta specializzazione: comunitari e stranieri 6,7%; italiani 37,5%
media specializzazione: comunitari e stranieri 60,2%; italiani 54,8%
bassa specializzazione: comunitari e stranieri 33,2%; italiani 7,7%
o correlazione tra scolarizzazione e livello di specializzazione nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulle professioni):
alta scolarizzazione:
- alta specializzazione: comunitari e stranieri 36,5%; italiani 84,0%
- media specializzazione: comunitari e stranieri 39,2%; italiani 15,5%
- bassa specializzazione: comunitari e stranieri 24,2%; italiani 0,5%
media scolarizzazione:
- alta specializzazione: comunitari e stranieri 5,2%; italiani 40,2%
- media specializzazione: comunitari e stranieri 63,6%; italiani 55,6%
- bassa specializzazione: comunitari e stranieri 31,2%; italiani 4,2%
bassa scolarizzazione:
- alta specializzazione: comunitari e stranieri 1,2%; italiani 9,3%
- media specializzazione: comunitari e stranieri 61,5%; italiani 74,4%
- bassa specializzazione: comunitari e stranieri 37,2%; italiani 16,3%
o occupati per settore
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- agricoltura: 3,6% degli italiani, 5,2% dei comunitari, 4,3% degli stranieri
- industria: 20,5% degli italiani, 15,5% dei comunitari, 22,2% degli stranieri
- costruzioni: 7,3% degli italiani, 19,3% dei comunitari, 12,8% degli stranieri
- commercio: 15,0% degli italiani, 6,2% dei comunitari, 10,2% degli stranieri
- altri servizi: 53,7% degli italiani, 53,8% dei comunitari, 50,4% degli stranieri
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- agricoltura: 3,6% degli italiani, 6,1% dei comunitari, 4,3% degli stranieri
- industria: 20,3% degli italiani, 14,5% dei comunitari, 20,9% degli stranieri
- costruzioni: 6,9% degli italiani, 18,0% dei comunitari, 12,4% degli stranieri
- commercio: 15,4% degli italiani, 6,3% dei comunitari, 10,2% degli stranieri
- altri servizi: 53,8% degli italiani, 55,1% dei comunitari, 52,2% degli stranieri
o occupati in azienda per rapporto di lavoro:
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- subordinato a tempo indeterminato: 64,2% degli italiani, 72,4% dei comunitari, 73,1% degli stranieri
- subordinato a termine: 9,6% degli italiani, 16,1% dei comunitari, 12,8% degli stranieri
- autonomo: 26,2% degli italiani, 11,5% dei comunitari, 14,2% degli stranieri
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- lavoro subordinato a tempo indeterminato: italiani 12.617.001 (61,4%); comunitari 500.308 (65,0%); stranieri 989.508 (63,2%)
- lavoro subordinato a tempo determinato: italiani 2.564.239 (12,5%); comunitari 178.968 (23,3%); stranieri 363.570 (23,2%)
- lavoro autonomo: italiani 5.383.440 (26,2%); comunitari 90.003 (11,7%); stranieri 211.691 (13,5%)
o occupati dipendenti per posizione lavorativa:
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- dirigente: 2,5% degli italiani, 0,9% dei comunitari, 0.1% degli stranieri
- quadro: 7,5% degli italiani, 1,5% dei comunitari, 0.5% degli stranieri
- impiegato: 49,3% degli italiani, 13,4% dei comunitari, 8,5% degli stranieri
- operaio: 39,6% degli italiani, 82,7% dei comunitari, 89,3% degli stranieri
- apprendista: 1,1% degli italiani, 1,3% dei comunitari, 1,5% degli stranieri
- lavoratore a domicilio per conto dell'impresa: 0.1% degli italiani, 0.1% dei comunitari, 0,1% degli stranieri
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- dirigente: 2,6% degli italiani, 0,8% dei comunitari, 0.1% degli stranieri
- quadro: 7,4% degli italiani, 1,1% dei comunitari, 0.2% degli stranieri
- impiegato: 48,3% degli italiani, 11,5% dei comunitari, 7,4% degli stranieri
- operaio: 40,7% degli italiani, 85,5% dei comunitari, 91,1% degli stranieri
- apprendista: 0,9% degli italiani, 1,1% dei comunitari, 1,2% degli stranieri
- lavoratore a domicilio per conto dell'impresa: 0.0% degli italiani, 0.1% dei comunitari, 0,0% degli stranieri
o occupati dipendenti per classe di retribuzione:
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- fino a 1000 euro: 27,9% degli italiani, 55,9% dei comunitari, 55,9% degli stranieri
- da 1001 a 2000: 64,5% degli italiani, 41,3% dei comunitari, 43,4% degli stranieri
- oltre 2001: 7,7% degli italiani, 2,8% dei comunitari, 0,6% degli stranieri
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- fino a 1000 euro: 27,6% degli italiani, 57,9% dei comunitari, 58,2% degli stranieri
- da 1001 a 2000: 61,3% degli italiani, 38,7% dei comunitari, 40,7% degli stranieri
- oltre 2001: 11,1% degli italiani, 3,4% dei comunitari, 1,1% degli stranieri
o occupati per dimensione dell'azienda nel 2011 (da Rapp.
Fondazione Moressa sui lavoratori stranieri in periodo di crisi):
fino a 10 persone: 31,6% degli italiani, 54,6% dei non italiani
da 11 a 19 persone: 14,9% degli italiani, 15,8% dei non italiani
oltre 19 persone: 48,3% degli italiani, 27,0% dei non italiani
non ricavabile: 5,2% degli italiani, 2,5% dei non italiani
o occupati per nazionalita nel 2011 (da Rapp. Fondazione Moressa sulla disoccupazione):
Romania 561.637
Albania 232.531
Marocco 147.105
Ucraina 132.217
Filippine 107.280
Moldavia 77.148
Polonia 68.128
Cina 66.956
Peru' 62.779
Ecuador 62.699
o caratteristiche della popolazione straniera in eta' lavorativa (eta'>15 anni) per durata del soggiorno pregresso (Rapp. CNEL sul lavoro degli immigrati):
eta' media: 31,9 (fino a 4 anni), 33,5 (5-9 anni), 40,0 (10 anni o piu')
percentuale donne: 60,4 (fino a 4 anni), 60,0 (5-9 anni), 47,1 (10 anni o piu')
tasso di attivita': 52,2 (fino a 4 anni), 68,5 (5-9 anni), 77,2 (10 anni o piu')
tasso di occupazione: 40,0 (fino a 4 anni), 60,0 (5-9 anni), 70,5 (10 anni o piu')
tasso di disoccupazione: 23,5 (fino a 4 anni), 12,4 (5-9 anni), 8,7 (10 anni o piu')
percentuale lavoratori dipendenti: 88,2 (fino a 4 anni), 90,3 (5-9 anni), 84,3 (10 anni o piu')
percentuale lavoratori autonomi: 11,8 (fino a 4 anni), 9,7 (5-9 anni), 15,7 (10 anni o piu')
percentuale lavoratori a termine tra i dipendenti: 26,7 (fino a 4 anni), 20,1 (5-9 anni), 13,0 (10 anni o piu')
percentuale lavoratori a tempo indeterminato tra i dipendenti: 73,3 (fino a 4 anni), 79,9 (5-9 anni), 87,0 (10 anni o piu')
percentuale altamente qualificati: 7,8 (fino a 4 anni), 6,0 (5-9 anni), 6,7 (10 anni o piu')
percentuale mediamente qualificati dia: 52,1 (fino a 4 anni), 52,0 (5-9 anni), 48,6 (10 anni o piu')
percentuale a bassa qualificazione: 40,1 (fino a 4 anni), 42,0 (5-9 anni), 44,7 (10 anni o piu')
percentuale con licenza medi o menoa: 48,9 (fino a 4 anni), 41,3 (5-9 anni), 44,0 (10 anni o piu')
percentuale diplomati: 40,1 (fino a 4 anni), 48,9 (5-9 anni), 45,3 (10 anni o piu')
percentuale laureati: 11,0 (fino a 4 anni), 9,7 (5-9 anni), 10,7 (10 anni o piu')
o rapporti di lavoro attivati per stranieri per tipo di contratto nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
maschi: 704.342 (33,4% tempo indeterminato, 61,2% tempo determinato, 3,3% apprendistato, 1,8% contratto di collaborazione, 0.3% altro)
femmine: 452.562 (48,2% tempo indeterminato, 46,5% tempo determinato, 2,4% apprendistato, 2,3% contratto di collaborazione, 0.6% altro)
o rapporti di lavoro cessati per stranieri per tipo di contratto
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- maschi: 660.315 (32,7% tempo indeterminato, 61,9% tempo determinato, 3,2% apprendistato, 1,8% contratto di collaborazione, 0,3% altro)
- femmine: 399.233 (43,8% tempo indeterminato, 50,4% tempo determinato, 2,6% apprendistato, 2,6% contratto di collaborazione, 0,7% altro)
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- maschi: 693.988 (32,6% tempo indeterminato, 52,6% tempo determinato, 2,6% apprendistato, 1,7% contratto di collaborazione, 6,5% altro)
- femmine: 436.365 (48,2% tempo indeterminato, 38,8% tempo determinato, 2,1% apprendistato, 2,3% contratto di collaborazione, 8,7% altro)
o rapporti di lavoro cessati per stranieri per durata effettiva
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- fino a 1 mese: 21,0%
- 2-3 mesi: 20,3%
- 4-12 mesi: 38,9%
- oltre 1 anno: 19,9%
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- fino a 1 mese: 20,0%
- 2-3 mesi: 19,8%
- 4-12 mesi: 37,9%
- oltre 1 anno: 22,3%
o rapporti di lavoro cessati per stranieri per motivo di cessazione
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- recesso del lavoratore (dimissioni, pensionamento): 29,7%
- recesso del datore: 17,0% (di cui, 1,6% cessazione attivita', 13,8% licenziamento, 1,6% altro)
- raggiungimento del termine: 43,0%
- altro (decesso, risoluzione consensuale, etc.): 10,3%
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- recesso del lavoratore (dimissioni, pensionamento): 27,7%
- recesso del datore: 19,5% (di cui, 1,3% cessazione attivita', 17,0% licenziamento, 1,2% altro)
- raggiungimento del termine: 41,1%
- altro (decesso, risoluzione consensuale, etc.): 11,7%
o beneficiari stranieri di misure previdenziali e assistenziali (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
nel 2010:
- cassa integrazione ordinaria: 99.155 (su un totale di 936.990)
- cassa integrazione straordinaria: 51.915 (su un totale di 737.394)
- indennita' di mobilita': 11.500 (su un totale di 227.964)
- indennita' di disoccupazione non agricola: 133.980 (su un totale di 1.177.985)
- indennita' di disoccupazione agricola: 46.987 (su un totale di 531.868; da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati)
- pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti: 22.627 (su un totale di 14.709.080)
- pensione assistenziale: 29.053 (su un totale di 3.614.154)
- indennita' maternita' obbligatoria: 34.009 (su un totale di 423.349)
- congedo parentale: 14.776 (su un totale di 292.104)
- assegno per il nucleo familiare: 308.742 (su un totale di 2.903.521)
nel 2011:
- cassa integrazione ordinaria: 75.361 (su un totale di 683.392)
- cassa integrazione straordinaria: 41.775 (su un totale di 657.411)
- indennita' di mobilita': 13.191 (su un totale di 248.212)
- indennita' di disoccupazione non agricola: 147.525 (su un totale di 1.227.286)
- indennita' di disoccupazione agricola: 55.171 (su un totale di 520.375)
- pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti: 26.498 (su un totale di 14.801.990)
- pensione assistenziale: 33.137 (su un totale di 3.561.770)
- indennita' maternita' obbligatoria: 34.465 (su un totale di 417.078)
- congedo parentale: 15.341 (su un totale di 299.884)
- assegno per il nucleo familiare: 318.354 (su un totale di 2.901.322)
nel 2012:
- cassa integrazione ordinaria: 72.705 (su un totale di 683.448)
- cassa integrazione straordinaria: 49.942 (su un totale di 731.721)
- indennita' di mobilita': 15.540 (su un totale di 281.256)
- indennita' di disoccupazione non agricola: 185.371 (su un totale di 1.424.929)
- pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti: 29.819 (su un totale di 14.635.669)
- pensione assistenziale: 38.021 (su un totale di 3.630.337)
- indennita' maternita' obbligatoria: 32.542 (su un totale di 388.869)
- congedo parentale: 14.933 (su un totale di 285.071)
- assegno per il nucleo familiare: 319.296 (su un totale di 2.876.053)
o canali di reperimento di un posto di lavoro:
Rapp. Censis Immigrazione e Lavoro (solo per i lavoratori stranieri):
- familiari, amici, conoscenti: 73,3%
- associazioni, Chiese/centri di culto: 6,1%
- sindacati, patronato: 2,9%
- agenzie/intermediari privati: 9,0%
- inserzioni sul giornale/internet: 3,5%
- Centri per limpiego: 1,9%
- altro: 1,7%
- senza intermediari: 1,6%
nel 2011 (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- parenti o amici: 31,5% degli italiani, 64,1% dei comunitari, 61,4% degli stranieri
- richiesta diretta a datore di lavoro: 21,1% degli italiani, 14,1% dei comunitari, 15,2% degli stranieri
- inizio di attivita' autonoma: 17,3% degli italiani, 6,7% dei comunitari, 9,8% degli stranieri
- annuncio sul giornale: 8,3% degli italiani, 2,2% dei comunitari, 1,0% degli stranieri
- precedente esperiena nella stessa impresa: 6,0% degli italiani, 4,6% dei comunitari, 3,9% degli stranieri
- agenzia interinale o altra struttura di intermediazione diversa da Centro per l'impiego: 1,7% degli italiani, 3,9% dei comunitari, 4,8% degli stranieri
- Centro per l'impiego: 2,0% degli italiani, 0,5% dei comunitari, 1,1% degli stranieri
- segnalazione di una istituzione formativa: 1,7% degli italiani, 0,4% dei comunitari, 0,7% degli stranieri
- Internet: 0,9% degli italiani, 0,9% dei comunitari, 0,4% degli stranieri
- altro: 9,4% degli italiani, 2,4% dei comunitari, 1,7% degli stranieri
nel 2012 (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati):
- parenti o amici: 23,9% degli italiani, 40,1% dei comunitari, 47,1% degli stranieri
- richiesta diretta a datore di lavoro: 21,2% degli italiani, 19,5% dei comunitari, 18,3% degli stranieri
- inizio di attivita' autonoma: 16,0% degli italiani, 4,3% dei comunitari, 6,8% degli stranieri
- annuncio sul giornale: 8,3% degli italiani, 6,6% dei comunitari, 4,8% degli stranieri
- precedente esperiena nella stessa impresa: 5,4% degli italiani, 4,6% dei comunitari, 3,9% degli stranieri
- agenzia interinale o altra struttura di intermediazione diversa da Centro per l'impiego: 4,2% degli italiani, 8,4% dei comunitari, 11,0% degli stranieri
- Centro per l'impiego: 3,3% degli italiani, 5,1% dei comunitari, 5,5% degli stranieri
- segnalazione di una istituzione formativa: 0,6% degli italiani, 0,3% dei comunitari, 0,4% degli stranieri
- Internet: 7,7% degli italiani, 8,7% dei comunitari, 0,4% degli stranieri
- altro: 9,4% degli italiani, 2,4% dei comunitari, 1,8% degli stranieri
o infortuni sul lavoro (da Rapp. Sopemi 2010; include gli incidenti occorsi a lavoratori comunitari):
2004: 127.281 (13,2% del totale degli infortuni)
2005: 124.828 (13,3%)
2006: 129.303 (13,9%)
2007: 139.908 (15,3%; solo stranieri: 11,9%; infortuni mortali: 174, pari a 14,4% del totale, di cui 9,6% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)
2008: 143.327 (16,4%; solo stranieri: 12,4%; infortuni mortali: 188, pari a 16,8% del totale, di cui 10,7% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)
2009: 118.764 (15,0%; solo stranieri: 11,2%; infortuni mortali: 144, pari a 13,7% del totale, di cui 8,5% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)
2010: 119.396 (15,4%; solo stranieri: 11,4%; infortuni mortali: 141, pari a 14,5% del totale, di cui l'8,8% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)
2011: 115.661 (15,9%; solo stranieri: 11,7%; infortuni mortali: 138, pari a 15,0% del totale, di cui l'8,8% relativo ai soli stranieri; da Rapp. INAIL 2011)
2012: 104.465 (15,9%; solo stranieri: 11,7%; infortuni mortali: 126, pari a 17,9% del totale, di cui il 10,6% relativo ai soli stranieri; da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati)
2013: 94.669 (15,6%; solo stranieri: 11,5%; infortuni mortali: 114, pari a 16,1% del totale, di cui il 11,5% relativo ai soli stranieri; da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
o malattie professionali per nazionalita' (da Rapp. Minlavoro 2013 sul mercato del lavoro degli immigrati, Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati):
2010: italiani 40.001, comunitari 671, stranieri 1.789
2011: italiani 43.994, comunitari 695, stranieri 1.972
2012: italiani 43.253, comunitari 783, stranieri 2.075
o giovani da 15 a 30 anni, a giugno 2011 (da Rapporto Fondazione Moressa occupazione giovani stranieri):
occupati:
- italiani: 2.762.159
- comunitari e stranieri: 455.609
disoccupati:
- italiani: 706.674
- comunitari e stranieri: 94.690
tasso di attivita' ("occupati + in cerca di lavoro"/"popolazione in eta' da lavoro"):
- italiani: 40.9%
- comunitari e stranieri: 53.7%
tasso di occupazione ("occupati"/"popolazione in eta' da lavoro"):
- italiani: 32.5%
- comunitari e stranieri: 44.5%
tasso di disoccupazione ("in cerca di lavoro"/"occupati + in cerca di lavoro"):
- italiani: 20.4%
- comunitari e stranieri: 17.2%
durata media della disoccupazione:
- italiani: 17.3 mesi
- comunitari e stranieri: 12.3 mesi
lavoro subordinato a tempo indeterminato:
- italiani: 53,3%
- comunitari e stranieri: 63,9%
lavoro subordinato a tempo determinato:
- italiani: 28,9%
- comunitari e stranieri: 24,8%
collaborazione coordinata e continuativa:
- italiani: 4,5%
- comunitari e stranieri: 1,8%
lavoro autonomo:
- italiani: 13,3%
- comunitari e stranieri: 9,5%
alta specializzazione:
- italiani: 42,3%
- comunitari e stranieri: 7,5%
media specializzazione:
- italiani: 51,1%
- comunitari e stranieri: 64,4%
bassa specializzazione:
- italiani: 6,6%
- comunitari e stranieri: 28,1%
alta scolarizzazione:
- italiani: 15,3%
- comunitari e stranieri: 5,9%
media scolarizzazione:
- italiani: 61,9%
- comunitari e stranieri: 45,8%
bassa scolarizzazione:
- italiani: 22,9%
- comunitari e stranieri: 48,3%
sotto-inquadramento:
- italiani: 27.7%
- comunitari e stranieri: 36.0%
o giovani tra 15 e 30 ne' occupati ne' impegnati nello studio nel 2013 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
italiani: 2.049.561 (di cui 50,3% maschi, 49,7% femmine)
comunitari: 106.657 (di cui 35,7% maschi, 64,3% femmine)
stranieri: 278.521 (di cui 32,7% maschi, 67,3% femmine)
o ispezioni (da Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati):
numero di ispezioni effettuate: 148.553 (totale); 54.430 (Nord); 36.081 (Centro); 58.042 (Sud)
numero di ispezioni nelle quali sono stati rilevati illeciti: 73.789 (totale); 26.203 (Nord); 17.333 (Centro); 30.253 (Sud)
posizioni lavorative verificate: 429.712 (totale); 165.886 (Nord); 98.875 (Centro); 164.951 (Sud)
posizioni lavorative irregolari: 164.473 (totale); 75.850 (Nord); 36.284 (Centro); 52.339 (Sud)
lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno: 2.095 (totale); 1.159 (Nord); 575 (Centro); 361 (Sud)
o attivita' ispettiva sullo sfruttamento lavorativo effettuata nel 2012 dalle autorita' competenti (da Rapp. OCSE sulla tratta in Italia):
21.701 ispezioni
76.391 posizioni lavorative controllate
802 persone indagate per sfruttamento lavorativo di stranieri illegalmente soggiornanti
o attivita' ispettiva sul lavoro nero effettuata nel 2013 dal Minlavoro (da una Relazione a congresso):
139.624 aziende ispezionate
73.514 aziende in posizione irregolare rilevate
115.919 lavoratori in posizione irregolare rilevati, di cui 44.652 in posizione totalmente irregolare
1.091 lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati
o attivita' ispettiva sul lavoratori stranieri effettuata nel 2013 dai Carabinieri (da una Relazione a congresso):
9.722 lavoratori controllati
4.809 lavoratori in posizione lavorativa irregolare rilevati, di cui 1.901 in posizione lavorativa totalmente irregolare
406 lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati
o lavoro accessorio nel 2011 (Rapp. Fondazione Moressa sul lavoro accessorio):
lavoratori stranieri coinvolti in attivita' di lavoro accessorio: 27.055 (13% del totale dei lavoratori coinvolti), di cui per il 48% maschi, per il 52% femmine; prime nazionalita': Romania, Albania, Marocco
numero di voucher (da 10 euro l'uno) corrisposti a stranieri: 1.684.400
committenti per stranieri:
- committenti pubblici: 1%, con 120,7 voucher pro-capite
- enti locali: 5,1%, con 100,1 voucher pro-capite
- imprese agricole: 20,2%, con 28,6 voucher pro-capite
- imprese familiari: 1%, con 38,2 voucher pro-capite
- imprese non familiari: 56,9%, con 70,8 voucher pro-capite
- famiglie: 15,7%, con 60,1 voucher pro-capite
- scuole e universita': 0,1%, con 62,4 voucher pro-capite
9.
Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale (torna
all'indice)
-
Procedura per richiesta e rilascio del nulla-osta al
lavoro
-
Permesso di soggiorno per lavoro stagionale
-
Diritto di precedenza per l'ingresso nell'anno
successivo
- Conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato
-
Permesso di soggiorno per piu' annualita'
-
Assistenza sanitaria e previdenza
- Sanzioni
Procedura per richiesta e
rilascio del nulla-osta al lavoro (torna all'indice del
capitolo)
o la richiesta di nulla-osta puo essere effettuata anche da associazioni di categoria, per conto degli associati, previa stipula di un protocollo d'intesa (com. Mininterno 27/12/2006 e 31/12/2007, Circ. Mininterno 9/4/2009, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014); al protocollo gia' stipulato possono aderire, con apposito atto, associazioni locali con autonomia statutaria (Circ. Mininterno 9/4/2009, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014); consentita la precompilazione delle domande, in attesa della pubblicazione del decreto-flussi (com. Mininterno 29/3/2010, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014); l'accreditamento degli operatori che agiscono per conto delle associazioni e' richiesto con apposito modello o confermato, se richiesto gia' per gli anni precedenti (Circ. Mininterno 19/4/2010, circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014)
o ai fini dell'accertamento del reddito del datore di lavoro che svolga attivita' agricola, e' possibile, in conformita' con le indicazioni fornite dall'Agenza delle entrate, far riferimento ad altri indici di ricchezza, quali, ad esempio, i dati risultanti da dichiarazione IVA, considerato il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenuto conto dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori (circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)
o domande trattate anche in base alla data di inizio dell'attivita', per evitare che venga meno l'interesse del datore di lavoro (Circ. Mininterno 19/4/2010 e Circ. Minlavoro 14/2010; verosimilmente, significa che le domande sono accolte in base alla data di presentazione, ma, una volta accolte, sono trattate in base al grado di urgenza)
o accertamento di indisponibilita (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da parte del centro per limpiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste (esclusa in caso di chiamata nominativa); nota: la procedura di accertamento di indisponibilita', disciplinata, per il lavoro stagionale, da art. 38 co. 1-bis e 1-ter DPR 394/1999, non dovrebbe essere alterata dalla modifica apportata, per il lavoro subordinato non stagionale, da L. 99/2013 ai commi 2 e 4 di art. 22 D. Lgs. 286/1998
o termine di 10 gg. per la trasmissione da parte del Centro per limpiego della segnalazioni di eventuali disponibilita' (nota: sono inclusi i 5 gg. di pubblicizzazione della domanda di manodopera)
o termine di 2 gg. per l'eventuale revoca da parte del datore di lavoro della richiesta di assunzione
o rilascio o diniego del nulla-osta al lavoro da parte dello Sportello unico entro 20 gg. dalla richiesta
o trascorsi i 20 gg senza che lo Sportello unico abbia comunicato il diniego al datore di lavoro, la richiesta si intende accolta, a condizione che (art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012, e circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014):
la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro
il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno
o inseriti nel modello C-stag i campi per specificare la sussistenza delle condizioni (autorizzazione con lo stesso datore di lavoro, regolare assunzione, rispetto delle condizioni di soggiorno) relative al lavoro nell'anno precedente ai fini dell'accoglimento automatico della domanda e della conseguente trasmissione dei dati al MAE, da parte del sistema informatico, in caso di superamento del termine di 20 gg; per il rilascio del visto non e' richiesto, in tal caso, il nulla-osta; il visto puo' essere richiesto appena appare, sul portale, la dicitura "richiesta di visto inoltrata"; il contratto di soggiorno sara' sottoscritto contestualmente da datore di lavoro e lavoratore presso lo Sportello Unico (circ. Minlavoro 20/3/2012)
o istruttoria accelerata in caso di imminente inizio dell'attivita' lavorativa o in caso di rientro di lavoratore gia' autorizzato nell'anno precedente (nota: per quest'ultimo caso, piu' efficace, se il datore di lavoro e' lo stesso dell'anno precedente, la previsione del silenzio-assenso di cui all'art. 24 co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 35/2012); in questo caso (Circ. Mininterno 9/4/2009) e in caso di datore di lavoro che abbia gia' ottenuto un nulla-osta per lavoro stagionale (Circ. Mininterno 19/4/2010), si ricorre alla documentazione gia' presentata per l'ingresso precedente
o non viene richiesta nuova documentazione relativa all'alloggio quando il nulla-osta e' per lavoratore gia' entrato nella passata stagione e l'alloggio e' lo stesso (Circ. Mininterno 19/4/2010, Circ. Minlavoro 14/2010, circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011)
o ai fini dellaccertamento del rispetto delle condizioni retributive e assicurative previste dai CCNL ci si conforma alle convenzioni eventualmente stipulate dalle parti a livello regionale
o opportuno valutare con attenzione situazioni in cui, in passato, il datore di lavoro non abbia proceduto all'assuzione dopo il rilascio del nulla-osta
o richiesta la presenza del datore di lavoro presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione congiunta del contratto di soggiorno (nota: la richiesta appare in contrasto con le disposizioni del DPR 394/1999, che prevedono che il datore di lavoro sottoscriva il contratto di soggiorno ai fini della presentazione della richiesta di nulla-osta, e consentono che il lavoratore si rechi da solo allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno)
o in caso di giustificata impossibilita' di procedere all'assunzione, al datore di lavoro puo' subentrare altro datore per la stessa tipologia e durata del contratto cessato
o alla revoca del nulla-osta si puo' procedere solo a condizione che non sia stato gia' rilasciato il visto di ingresso e solo in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate
o superato quanto stabilito con Circ. Mininterno e Minlavoro 18/6/2010 e Mess. INPS 23/5/2012, secondo le quali era richiesta l'effettuazione, da parte del datore di lavoro, della prescritta comunicazione di assunzione entro 48 ore dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno
o L. 296/2006 impone che le comunicazioni relative alla instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato siano effettuate al centro per limpiego competente almeno un giorno prima dell'instaurazione del rapporto; circ. INPS 49/2011: entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto
Permesso di soggiorno per
lavoro stagionale (torna all'indice del capitolo)
o abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro 8 gg. dall'ingresso
o abbia sottoscritto il contratto di soggiorno
o sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato
Diritto di precedenza per l'ingresso nell'anno successivo (torna all'indice del capitolo)
Conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato (torna all'indice del capitolo)
o art. 24, co. 4 D. Lgs. 286/1998 recita: "Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni."; il primo periodo riporta la condizione relativa al regolare rientro in patria come inciso tra virgole ("Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato ...,"), e non nella forma "Il lavoratore stagionale che abbia rispettato...."; soggetto del secondo periodo e' dunque "Il lavoratore stagionale", non "Il lavoratore stagionale che abbia rispettato..."; ne seguirebbe che la conversione non e' preclusa al lavoratore stagionale che stia ancora completando la sua prima stagione di lavoro in Italia; tuttavia, questa interpretazione contrasta con art. 38, co. 7 DPR 394/1999 (che pero' e' norma di rango inferiore)
o prima di circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, giurisprudenza contrastante: conversione possibile
dalla seconda stagione, in base ad art. 38 co. 7 DPR 394/1999, TAR Toscana, TAR Lombardia, TAR Sicilia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012, Sent. Cons. Stato 5002/2013 (salvo il fatto che in caso di erronea conversione dalla prima stagione, non puo' essere poi rifiutato per questo solo motivo il successivo rinnovo, dal momento che si e' costituita un'aspettativa di legittima permanenza, e il soggiorno derivante dal primo rinnovo puo' essere di fatto considerato equivalente al soggiorno associato a una seconda stagione lavorativa in Italia)
fin dalla prima stagione, TAR Lazio, TAR Marche, TAR Umbria, TAR Piemonte, che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione, TAR Lombardia, TAR Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio (art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Lazio), Sent. Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella normativa), Sent. Cons. Stato 2882/2013 (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro subordinato, anche stagionale"), e, su ricorsi presentati prima dell'adozione della circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, Sent. Cons. Stato 3576/2014, Sent. Cons. Stato 3577/2014
Permesso di soggiorno per piu' annualita' (torna all'indice del capitolo)
o il datore specifica che la richiesta e' finalizzata ad ottenere il nulla-osta pluriennale e precisa la durata temporale annuale del contratto (pari a quella usufruita nei due anni precedenti; nota: non e' chiaro quale sia la durata annuale in caso di richiesta avanzata da uno solo dei datori delle precedenti annualita' o da un datore diverso)
o la questura, oltre ai soliti adempimenti, verifica il rilascio/richiesta del permesso nei due anni precedenti (cosi' anche circ. Minlavoro 9/4/2014)
o la DPL verifica l'effettuazione nei due anni precedenti delle comunicazioni obbligatorie; in caso di esito negativo, la domanda e' respinta
o lo Sportello Unico rilascia il nulla-osta pluriennale, che viene trasmesso al MAE
o al momento del rilascio del nulla-osta il datore firma il contratto di soggiorno
o il lavoratore, entro 8 gg dall'ingresso, si reca allo Sportello unico, accompagnato dal datore, per la firma del contratto del soggiorno e la richiesta del permesso, che viene rilasciato ogni anno (non puo' essere rilasciato un permesso pluriennale, perche' nel formato elettronico non e' possibile inserire piu' date)
o per gli anni successivi al primo, il datore dovra' esprimere, per via telematica, l'intenzione di confermare l'assunzione (nota: in base ad art. 17 co. 4 L. 35/2012, la conferma potra' essere sostituita dalla richiesta presentata da un diverso datore)
o la conferma e l'ingresso prescindono dalla pubblicazione del decreto flussi, dato che la quota e' gia' assegnata dall'anno di rilascio del nulla-osta pluriennale
o la conferma telematica e' inviata al MAE per il rilascio del visto
o una copia del nulla osta pluriennale rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione dovrebbe essere inviata al lavoratore straniero, allo scopo di facilitare le procedure di rilascio del visto (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)
o lo straniero puo' presentare richiesta di visto d'ingresso non appena sul portale "Verifica avanzamento domande online" la pratica risulti nello stato di "nulla osta inviato all'autorita' consolare" (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)
o anche per gli anni successivi al primo, fatto ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore si reca entro 8 gg, col datore di lavoro, presso lo sportello unico competente per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno (circ. Mininterno-Minlavoro 30/12/2011)
Assistenza sanitaria e
previdenza (torna all'indice del capitolo)
o devono essere versati solo i contributi per le assicurazioni
- per linvalidita, la vecchiaia e i superstiti
- contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- contro le malattie
- di maternita
o non spettano
- lassegno per il nucleo familiare
- il trattamento di disoccupazione involontaria
o il datore di lavoro versa allINPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali); circ. INPS 140/2012: tale contributo e' fissato nella misura del 4,09% (verosimilmente, della retribuzione imponibile)
o non devono essere versati i contributi per l'Assicurazione Sociale per l-Impiego, di cui all'art. 2 L. 92/2012
Sanzioni (torna all'indice del capitolo)
o la punibilita' sussiste anche per rapporti meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005, citate in F.A.Q. Minsolidarieta'; massime riportate in articolo Notari; Sent. Cass. 35112/2008)
o ai fini della configurabilita' del reato, non rileva la delimitazione temporale dell'attivita' lavorativa, ne' l'ambito della collaborazione personale o familiare, ne' la remunerazione data al lavoratore (sent. Cass. 37703/2011)
o perche' la condotta del datore di lavoro sia punibile, e' necessario, in base ad art. 42, co. 2 c.p., il dolo, trattandosi di delitto (Sent. Cass. 25607/2013); la cosa si applica anche ai casi non ancora decisi relativi a fatti commessi prima della modifica legislativa che ha reso delitto cio' che era reato contravvenzionale (Sent. Cass. 21362/2013: ferma restando l'applicabilita' del trattamento sanzionatorio previgente, piu' favorevole); non e' quindi punibile il datore che abbia omesso di verificare per l'intera durata del rapporto, come richiesto dalla norma incriminatrice, se lavoratore cittadino straniero fosse fornito del permesso di soggiorno (sent. Cass. 37703/2011)
o il fatto che il lavoratore straniero ottenga successivamente il permesso di soggiorno non esclude la sussistenza della condotta antigiuridica del datore di lavoro che l'abbia assunto in carenza di permesso ne' la punibilita' del reato (sent. Cass. 32934/2011, che cita sent. Cass 2451/2007); il fatto che il datore di lavoro abbia chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore assunto irregolarmente non esclude il reato ne' la sua punibilita' (sent. Cass. 27077/2011)
o e' punibile non soltanto chi effettua materialmente l'assunzione del lavoratore, ma anche chi (in particolare, il legale rappresentante della societa') se ne avvale tenendo alle proprie dipendenze il lavoratore assunto (Sent. Cass. 25615/2011, Sent. Cass. 21362/2013)
o il contratto di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione (salvo che l'oggetto del contratto non sia illecito) e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.); l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo retributivo (Sent. Cass. 7380/2010, Sent. Cass. 22559/2010)
o il committente di una
prestazione di lavoro genuinamente
autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e' punibile
o il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)
- abbia richiesto il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D. Lgs. 286/1998 non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve intendere, pero', sottinteso)
- sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio
o la prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione di un nuovo rapporto nelle more dellaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso sono consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle seguenti condizioni (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)
- la richiesta di rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza
- sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo
o quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso UE slp
o il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivita lavorative (intra o extra-murarie) non e punibile ai sensi dellart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento di associazioni di Brescia)
o il datore di lavoro deve essere obbligato a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto; assolto questo obbligo, al datore non e' imputabile l'irregolarita' del soggiorno del lavoratore, salvo che il datore stesso fosse a conoscenza dell'eventuale falsita' del titolo
o nei casi in cui e' concesso al lavoratore di soggiornare nelle more del procedimento avviato contro il datore, e' consentito, a condizioni definite dallo Stato membro, di prolungare il periodo di soggiorno fino a che il lavoratore non abbia ottenuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate
o il datore di lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni, sussidi, appalti pubblici, con la restituzione degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di esercizio dell'attivita' (Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione della Direttiva 2009/52/CE)
o in caso di irregolarita' compiute da un subappaltatore, anche il committente del subappalto puo' essere ritenuto responsabile, qualora fosse a conoscenza delle irregolarita'
o l'appaltante che ha adempiuto ai suoi obblighi con la debita diligenza come previsto dalla legislazione nazionale non e' ritenuto responsabile; l'Italia non ha fornito una definizione di "debita diligenza" nella legislazione nazionale (Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione della Direttiva 2009/52/CE)
o i lavoratori stranieri irregolari devono essere messi in condizioni di poter denunciare il datore di lavoro, anche tramite soggetti terzi designati dalla legge
o l'assistenza fornita per la presentazione della denuncia non e' considerata favoreggiamento dell'immigrazione illegale
10.
Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo (torna
all'indice)
-
Aspetti generali: quote, attivita' consentite
-
Disposizioni particolari per l'ingresso di
imprenditori innovativi
-
Ingresso di alcune delle categorie di cui all'art. 27
T.U. per lavoro autonomo
-
Permesso di soggiorno per lavoro autonomo
-
Reati contro il diritto d'autore: revoca del permesso,
preclusione di ingresso e soggiorno
-
Diritti del titolare di permesso per lavoro autonomo
-
Svolgimento di attivita' di lavoro autonomo da parte
di titolari di altro permesso
-
Rilascio di permesso per lavoro autonomo a titolari di
altro permesso
-
Sanzioni
-
Cifre
Aspetti generali: quote,
attivita' consentite (torna all'indice del capitolo)
o ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)
- dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
- con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dItalia
- dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato
- dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allart. 16 L. 56/1987
o alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lelaborazione, la decisione e lesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimita e di merito
o Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali
o Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva); tali attivita' corrispondono
o Ord. Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto presso gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale posizione comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono assumere qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte d'Appello ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi di posti cui si accede senza concorso, in base allart. 16 L. 56/1987, non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della scuola
o contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:
- il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:
l'art. 38 D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso del cittadino comunitario e (L. 97/2013), a parita' con il cittadino comunitario, del familiare di tale cittadino, del rifugiato, del beneficiario di protezione sussidiaria e del titolare di permesso UE slp, al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali
- prevalgono infatti
la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana
il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
il fatto che art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'
- il riferimento delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati
- gli intenti espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita' lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente modificativo di carattere normativo
- la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
- Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata
- dalla possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni
o a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005, , Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Parere UNAR, Trib, Milano, Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena, Trib. Milano, Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma, Trib. Como, Trib. Trieste:
- l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.
- l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione di stranieri a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)
- l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)
- il principio dellaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.) appare maggiormente rispettato dallampliamento della base selettiva delle persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere preferito allo straniero piu' competente e titolato)
- in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)
- si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)
DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)
Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso UE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso UE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)
sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)
art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
art. 27-quater D. Lgs. 286/1998: ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico impiego, con le eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario
L. 97/2013: esplicita ammissione al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, per il familiare di tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario di protezioen sussidiaria, il titolare di permesso UE slp
- in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici (Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
- la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
- la parita' di condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e' sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea
- dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato
- per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)
- certamente non possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a tempo determinato, della pubblica amministrazione
- non e' rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE
Autorizzazione all'ingresso (torna all'indice del capitolo)
o dichiarazione, da parte dellautorita competente, di inesistenza di motivi ostativi (esclusa lassenza dello straniero) al rilascio delleventuale titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, richiesto per la specifica attivita (iscrizione in albo professionale – o, in mancanza, elenco speciale da istituirsi – o registro, rilascio di unautorizzazione o licenza, presentazione di una dichiarazione o denuncia)
o attestazione, da parte dellautorita competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellattivita; da richiedere anche (o solo?; nota: da modulo "z" distribuito dai ministeri per la conversione da studio a lavoro autonomo si evince "solo"; dalla circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005, si evince "anche") in caso di attivita per le quali non sia necessario il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori; tale attestazione fa riferimento alla disponibilita, in Italia, di un ammontare pari alla capitalizzazione, su base annua, dellimporto mensile dellassegno sociale (da art. 39, co. 3 Regolamento; verosimilmente, solo per attivita che non richiedano titoli abilitativi o autorizzatori); Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011: per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio o soggette ad iscrizione negli ordini professionali (verosimilmente, non per le altre attivita'), l'attestazione e' d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale; ai fini della dimostrazione della disponibilita' di risorse rileva solo la disponibilita' reale del denaro in Italia (escluse fideiussioni, polizze, etc. o risorse economiche in patria; da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005)
o il rispetto del limite delle quote, nei casi in cui e richiesta liscrizione in albo professionale o elenco speciale (art. 37, co. 3 T.U.)
o il riconoscimento del titolo abilitante o degli attestati relativi alle capacita professionali, se previsti, conseguiti allestero (entro le stesse quote, art. 39, co. 1 Regolamento; il limite si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco speciale: in presenza di questi, infatti, al riconoscimento non segue necessariamente liscrizione nellalbo o simili – art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento – e la doppia imposizione del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunita)
o per liberi professionisti non e' richiesta l'attestazione relativa alle risorse
o per imprenditore, commerciante e artigiano, richiesta anche copia del certificato di attribuzione della Partita IVA
o per titolari di contratto per prestazione dopera o di consulenza, sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a garantire il compenso, copia del contratto, copia della dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di subordinazione; TAR Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale, la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da intraprendere
o per soci prestatori d'opera e amministratori di societa', sono richiesti, in luogo di dichiarazione e attestazione, certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attivita' lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese, copia del bilancio o della dichiarazione dei redditi da cui risultino proventi atti a garantire il compenso, dichiarazione del rappresentante legale della societ che assicuri per l'interessato un reddito di importo superiore al minimo richiesto (il reddito al di sotto del quale e prevista lesenzione dal ticket), copia della dichiarazione inviata alla DPL che assicuri che il contratto stipulato non dara' luogo a un vincolo di subordinazione; TAR Lazio: se la societa' non ha ancora chiuso il suo primo esercizio sociale, la disciplina applicabile e' quella relativa alle attivita' ancora da intraprendere
o consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attivita' professionale o lavorativa a carattere non subordinato
o per le attivita' di cui all'art. 26 D. Lgs. 286/1998, requisiti e condizioni stabiliti da quell'articolo e da art. 39 DPR 394/1999; in particolare
per le attivita' in cui ricorrano le condizioni previste da art. 39, co. 1 DPR 394/1999 la dichiarazione richiesta e' resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali.
per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa all'individuazione delle risorse necessarie, riguardante le attivita' ancora da intraprendere, e' resa dalle Camere di commercio competenti per territorio; per le attivita' soggette ad iscrizione negli ordini professionali, l'attestazione e' resa dai competenti ordini stessi; l'attestazione e' d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale (nota: non e' chiaro se questa soglia si applichi solo al caso di attivita' soggette ad iscrizione negli ordini professionali)
il visto puo essere richiesto, per lo svolgimento della propria attivita', anche a stranieri che rivestano, in societa' per azioni, a responsabilita' limitata o in accomandita per azioni, gia' in attivita' da almeno tre anni, la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti; in tali casi non e' richiesta l'attestazione circa i parametri finanziari (TAR Lazio: l'elencazione dei casi e' finalizzata solo all'esenzione dalla presentazione dell'attestazione relativa ai parametri finanziari, ma non esclude che si possa operare in Italia anche tramite societa' di persone costituite da meno di tre anni, dal momento che questo e' previsto da art. 26 D. Lgs. 286/1998), ma il possesso di
- certificato di iscrizione della societ nel registro delle imprese
- copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della societa' alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato
- dichiarazione del rappresentante legale della societa' che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
in tutti i casi precedenti, il lavoratore deve dimostrare il possesso di
- alloggio idoneo, mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero stesso, ovvero mediante dichiarazione sostituitiva resa da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo
- reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; tale requisito si considera soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza (in questo senso, Sent. Cons. Stato 476/2013; TAR Lazio: non necessariamente nel Paese di provenienza), di un reddito analogo per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della dichiarazione del rappresentante legale della societa' relativa al compenso che sara' corrisposto
- nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato dalla Questura territorialmente competente, alla quale dovra' anche essere consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate
dichiarazioni, attestazioni e documentazione sopra indicate, unitamente al nulla-osta della Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, che provvede al rilascio del visto
o in tutti i casi considerati, il rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente, ai fini dell'eventuale accertamento dell'effettiva natura giuridica del rapporto di lavoro
Disposizioni particolari per l'ingresso di imprenditori innovativi (torna all'indice del capitolo)
o possono richiedere un visto d'ingresso per lavoro autonomo startup (verosimilmente, nell'ambito della quota fissata dal decreto-flussi) i cittadini stranieri che intendono costituire ed avviare sul territorio italiano un'impresa startup innovativa ai sensi di ai sensi di L. 221/2012, anche avvalendosi dei servizi di accoglienza offerti dagli incubatori certificati di cui all'art. 25 co. 5 L. 221/2012 (societa' di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che offrono servizi di incubazione e accelerazione miranti a sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative)
o la startup innovativa deve configurarsi (L. 221/2012) come la societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi di art. 73 DPR 917/1986, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
essere operativa da meno di 4 anni
avere la sede principale in Italia
avere meno di 5 milioni di euro di fatturato
non distribuire utili
avere come business esclusivo o prevalente l'innovazione tecnologica
non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda
soddisfare almeno uno dei seguenti ulteriori criteri
- almeno il 15% delle proprie spese e' in attivita' di ricerca e sviluppo
- il team e' composto o almeno per un terzo da dottorandi o dottori di ricerca o da personale che ha svolto attivita' di ricerca per almeno tre anni, oppure almeno per due terzi da detentori di laurea magistrale
- e' proprietaria, depositaria o licenziataria di un brevetto, di una privativa industriale o di un software originario registrato presso la SIAE
o documentazione richiesta per l'ottenimento del visto, da esibire alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente:
nulla-osta concesso dal Comitato tecnico Italia Startup Visa, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico; a questo fine l'interessato compila un apposito modulo; in alternativa, il nulla-osta puo' essere concesso in presenza di una dichiarazione di un incubatore certificato, firmata dal legale rappresentante, di disponibilita' ad accogliere l'interessato presso le proprie strutture per la costituzione di una startup innovativa
documentazione attestante la disponibilita' di risorse finanziarie, dedicate alla startup innovativa, accertate o certificate, non inferiori a 50.000 euro (da allegare anche alla richiesta inoltrata al Comitato); la documentazione deve consistere in lettere di attestazione rilasciate dalle banche presso cui i fondi sono depositati o lettere degli investitori; in caso di investimento da parte di un incubatore, rilevano anche i beni in natura messi a disposizione dall'incubatore
documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di idonea sistemazione alloggiativa
documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un reddito, acquisito nel precedente esercizio finanziario nel Paese di residenza, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
o il Comitato, su delega del richiedente, chiede in via telematica il nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso alla questura territorialmente competente per il luogo in cui lo straniero intende esercitare l'attivita'; il rilascio del nulla-osta del Comitato attesta l'avvenuto rilascio da parte della questura competente del nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso
o il nulla-osta del Comitato e' concesso o negato entro 30 gg dalla data di presentazione della documentazione completa
o il visto di lavoro autonomo startup e' rilasciato con durata di un anno
o per una singola startup innovativa possono beneficiare del nulla-osta del Comitato fino a un massimo di 5 individui salvo che, per circostanze eccezionali legate alla natura del progetto imprenditoriale, il Comitato tecnico acconsenta a concedere un numero maggiore di nulla-osta (comunque non superiore a 10)
o il permesso di soggiorno per lavoro autonomo puo' essere rinnovato, secondo le procedure informatizzate in uso per lavoro autonomo, previo inoltro da parte del richiedente alla questura competente per territorio dell'istanza corredata da
atto costitutivo e statuto della startup innovativa, e visura della sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25 co. 8 L. 221/2012
dimostrazione di avere un reddito lordo annuo sufficiente e proveniente da fonti lecite
o la perdita da parte della startup, dopo la conferma del visto, di uno o piu' dei requisiti di cui all'art. 25 co. 2 L. 221/2012 non comporta la revoca del permesso di soggiorno
Ingresso di alcune delle
categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo (torna
all'indice del capitolo)
o per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) D. Lgs. 286/1998, si applicano le condizioni di cui all'art. 40, co. 22 DPR 394/1999 e i requisiti relativi ad alloggio, reddito e possesso di nulla-osta della Questura
o per gli sportivi stranieri che, ai sensi di L. 91/1981 (nota: il testo riporta erroneamente L. 91/1991), sono chiamati a svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che, corredata di nulla-osta espresso dalla Questura territorialmente competente, deve indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della societ di destinazione; tali ingressi sono consentiti nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'art. 27, co. 5-bis D. Lgs. 286/1998
o per il settore dello spettacolo, il visto per lavoro autonomo, di breve o lunga durata, e' concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, o di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla RAI, da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza (TAR Lazio: legittimo il diniego se l'amministrazione da' conto della propria valutazione circa l'assenza di tali requisiti); requisiti e condizioni sono i seguenti:
copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore (verosimilmente: "non inferiore") a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili
copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo
nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da richiedere dietro esibizione del contratto di lavoro
disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile con l'esibizione di prenotazione alberghiera o con una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero, o mediante dichiarazione sostitutiva resa dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo
o per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote, e' sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale (nota: disposizione in evidente contraddizione con la precedente!)
Permesso di soggiorno per
lavoro autonomo (torna all'indice del capitolo)
o il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi
o in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale
Rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)
o atto costitutivo e statuto della startup innovativa, e visura della sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25 co. 8 L. 221/2012
o dimostrazione di avere un reddito lordo annuo sufficiente e proveniente da fonti lecite
o la soglia di reddito non e' commisurabile al periodo effettivamente trascorso in Italia, ma va raggiunta anche in caso di assenza (Sent. Cons. Stato 1238/2010, che riforma, sotto questo aspetto, TAR Liguria)
o illegittimo il diniego di rinnovo per mancanza di reddito sufficiente se l'amministrazione non ha tenuto conto del fatto che lo stesso reddito, benche' insufficiente, risultasse in crescita nell'ultimo anno, tanto che il nucleo familiare aveva potuto prendere in affitto un appartamento (Sent. Cons. Stato 3724/2014)
o l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR Emilia Romagna); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo
o il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011, TAR Lazio)
o rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo a quello per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6070/2014 (le disposizioni di cui all'art. 5 co. 5 e all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, benche' riferite al solo lavoro subordinato, devono essere sistematicamente interpretate nel senso di una ragionevole applicazione del necessario requisito di reddito durante il periodo di validita' dei permessi di soggiorno, anche per lavoro autonomo, senza che ci si spinga a prescrivere una regola di necessaria, assoluta e ininterrotta continuita' di quel livello di reddito; rilevano anche redditi ottenuti da forme di lavoro, subordinato o autonomo, non corrispondenti al titolo del permesso; purche' non si tratti di situazioni precarie o fittizie strumentalmente predisposte al solo fine del rinnovo del permesso, occorre attribuire maggiore rilevanza al sopravvenire di una situazione di lavoro e di reddito che faccia presumere una prospettiva di continuita' per il futuro rispetto a temporanee carenze di reddito verificatesi in passato, soprattutto se queste ultime appaiono motivate dal contesto di prolungata crisi economico-finanziaria); in senso contrario, TAR Marche (ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo; piu' drasticamente, con riferimento al rilascio del permesso UE slp, TAR Piemonte: non e' ammesso un pronostico da parte dell'Amministrazione sull'andamento delle condizioni economiche dello straniero) e Sent. Cons. Stato 4611/2014 (legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo, se lo straniero non dimostra di aver maturato, nel periodo di validita' del permesso in scadenza, un reddito pari almeno a quello previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; ai fini della valutazione delle risorse disponibili, il criterio prognostico legato a fatti sopravvenuti puo' assumere carattere integrativo solo nell'ipotesi in cui nel periodo di validita' del permesso scaduto emergano significative attivita' lavorative; resta ferma la possibilita' per l'appellante di presentare all'amministrazione una nuova istanza in base ad elementi sopravvenuti idonei a dimostrare la percezione di redditi sufficienti o di richiedere comunque il permesso di soggiorno per altri comprovati motivi); nel senso della rilevanza della sopravvenuta dichiarazione dei redditi, anche in mancanza di quelle relative agli anni di validita' del permesso precedenti, TAR Lombardia; nel senso poi della prevalenza della capacita' reddituale per il futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, TAR Piemonte
o la disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla stregua di un reddito, utile a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno (Trib. Bologna)
o la mancanza di documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di reddito sufficiente e' motivo valido di diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo (sent. Cons. Stato 5814/2011)
o legittima la revoca del permesso per lavoro autonomo in caso di cancellazione della ditta aperta dallo straniero, se l'interessato non fornisce elementi atti a dimostrare l'esistenza di altra attivita' e, quindi, una rinnovata capacita' reddituale e a motivare la prosecuzione del suo soggiorno (Sent. Cons. Stato 347/2014)
o l'impossibilita' di produrre dichiarazioni dei redditi per gli anni passati, dovuta a negligenza del commercialista, non e' motivo sufficiente per negare il rinnovo sulla base della mancanza di reddito, se la dichiarazione dei redditi sopravvenuta dimostra che il requisito di reddito e' integrato (TAR Lombardia)
o la sussistenza di reddito in misura almeno pari allassegno sociale, ai fini del rinnovo del permesso, puo' trovare conferma nell'estratto conto previdenziale (Sent. Cons. Stato 2813/2013)
o la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il provvedimento (TAR Toscana)
o i redditi da lavoro nero non rilevano al fine di integrare il requisito di mezzi sufficienti richiesto per il rinnovo del permesso (sent. Cons. Stato 5094/2012)
o ai fini del rinnovo del permesso, si deve tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia o all'estero, che, in base ad accordi internazionali contro la doppia imposizione, scontano gli oneri fiscali in un paese estero (sent. Cons. Stato 5284/2012)
o una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo basato sul mancato svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo per la quale il soggiorno era stato autorizzato, quando l'interessato sia stato affetto da tubercolosi: la patologia sofferta ben essere riguardata, infatti, come sostanziale sospensione di efficacia del termine di validita' del titolo di soggiorno entro il quale deve essere ricercato il conseguimento di quella attivita'; illegittimo a maggior ragione, se lo straniero ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L. 1088/1970 per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso per la durata di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoria di cui all'art.5 L. 419/1975 (TAR Veneto)
o illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto) o sussidi del Comune (TAR Piemonte)
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato sulla mancata certificazione dell'iscrizione alla Camera di commercio e dei redditi dell'anno precedente, quando la prima certificazione sia gia' in possesso dell'amministrazione e la seconda non sia ancora disponibile (TAR Lombardia)
o diniego di rinnovo illegittimo per il solo fatto che lo straniero eserciti attivita' di meretricio; legittimo pero' se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per lavoro se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di prostituzione; specularmente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto
o si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento; nel senso dell'inammissibilita', anche TAR Piemonte e Sent. Cons. Stato 2254/2014)
o e' onere dello straniero segnalare all''Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5239/2012, Sent. Cons. Stato 5387/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014)
o ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un rapporto di lavoro, TAR Campania)
o la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto, TAR Lombardia, TAR Toscana); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale
o anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib. Bologna); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009 e Sent. Cons. Stato 4652/2014: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore
o per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto, TAR Lombardia)
o ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, va tenuta in considerazione la presenza di figli minori, anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR Toscana; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di inserimento (TAR Lazio)
o il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2640/2012, TAR Liguria, Sent. Cons. Stato 3342/2014); in senso opposto, TAR Friuli Venezia Giulia: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato della straniera che non sia in grado di dimostrare individualmente un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha tenuto conto del reddito della sorella convivente (le due sorelle costituiscono da sole famiglia anagrafica), che si dichiara disponibile a sostenere l'interessata, dal momento che la norma derivante dal combinato disposto di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 non delimita la tipologia della fonte dei mezzi di sostentamento dello straniero, limitandosi a imporre che sia una fonte lecita
Reati contro il diritto d'autore: revoca del permesso, preclusione di ingresso e soggiorno (torna all'indice del capitolo)
o rilevano solo condanne successive allentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; nello stesso senso, sent. Cons. Stato n. 4075/2009
o condanne molto risalenti nel tempo, non accompagnate da elementi che indichino la pericolosita' dell'interessato, non sono sufficienti a motivare il diniego di rinnovo (Sent. Cons. Stato 2683/2009); nello stesso senso, TAR Lazio e Sent. Cons. Stato 4021/2014
o TAR Abruzzo e Sent. Cons. Stato 7302/2010: rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lentrata in vigore della L. 189/02
o essendo la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermato un orientamento giurisprudenziale che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia, sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana); tale orientamento potrebbe resistere alla modifica apportata ad art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 dalla L. 94/2009; in questo caso, resisterebbe anche l'orientamento secondo il quale la condanna non e' preclusiva rispetto al rilascio di permesso UE slp, ma puo' solo indurre l'amministrazione ad operare una valutazione sulla pericolosita' sociale e sulla condizione di inserimento dello straniero (sent. Cons. Stato n. 896/2009; nello stesso senso, TAR Campania); verrebbe invece certamente travolto l'orientamento corrispondente, che considerava le condanne in questione non automaticamente preclusive rispetto al rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2342/2009, sent. Cons. Stato 5624/2009; si veda, pero', in senso opposto, gia' prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Lazio) o alla conversione da lavoro autonomo a lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2711/2009); nel senso della automatica preclusivita' rispetto al rinnovo, TAR Toscana; nel senso, parzialmente contrario, dell'assenza di automatismo, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Campania, e, in modo piu' generale, per condanne anche recenti, TAR Lazio e Sent. Cons. Stato 4021/2014
o TAR Lazio, TAR Piemonte, Sent. Cons. Stato 1784/2012, Sent. Cons. Stato 1395/2014 (in assenza di legami familiari in Italia): il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo per lo straniero condannato per reati contro il diritto d'autore e' atto vincolato
o Sent Cons. Stato 1069/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo per reati contro il diritto d'autore, anche quando il permesso sia stato rilasciato prima dell'entrata in vigore della disposizione relativa al carattere ostativo al soggiorno di tali reati
o Sent. Cons. Stato 4846/2014: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato dall'esistenza di una condanna per reati contro il diritto d'autore, anche se il provvedimento indica in modo impreciso la data della sentenza di condanna, non al punto, pero, da rendere incomprensibile sotto il profilo sostanziale la motivazione (nota: dalla sentenza sembra si possa derivare che la condanna non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti)
o Sent. Cons. Stato 5147/2014: benche' reati contro il diritto d'autore commessi e puniti prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002 non abbiano effetti automaticamente ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e una condanna non definitiva per reato di ricettazione non rientri tra i motivi automaticamente ostativi al rinnovo del permesso, e' legittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione ha desunto, dalle vicende giudiziarie dell'interessato, l'alta probabilita' di reiterazione del reato e lo scarso inserimento nel tessuto sociale
o TAR Toscana, TAR Lazio: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si tiene conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e sociali e della durata del soggiorno in Italia
o Sent. Cons. Stato 2244/2013: legittimo il provvedimento dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro autonomo sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto d'autore, ma conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla base del lungo periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in presenza di familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento piu' favorevole allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo elemento assume al piu' carattere di irrilevante difetto formale
o sollevata, dal TAR Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co. 7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano; Ord. Corte Cost. 219/2009 ha dichiarato inammissibile la questione per carente descrizione della fattispecie; analogo verdetto in Ord. Corte Cost. 338/2010 sulla questione sollevata da TAR Puglia
o Sent. Cons. Stato 1637/2014: l'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 vieta di ipotizzare un qualsivoglia automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo nella commissione dei reati legati alla tutela del diritto d'autore e dei marchi industriali (cosi' anche sent. Cons. Stato n. 2342/2009), senza valutare, in concreto (nella fattispecie, si trattava di vendita di 279 occhiali da vista pregraduati e di 137 carica-batteria per telefoni cellulari con marchio CE contraffatto), la pericolosita' di un soggetto che abbia richiesto il permesso UE slp o che abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio di tale permesso (coerentemente con Ord. Corte Cost. 58/2014, che, nel ritenere manifestamente infondata una questione di costituzionalita', convalida questo orientamento giurisprudenziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 5221/2014, Sent. Cons. Stato 5825/2014)
o TAR Lazio: l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento lavorativo dell'interessato (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e Sent. Cons. Stato 4848/2014, che ritiene legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4846/2014, da cui sembra si possa derivare che la condanna per reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti
o Sent. Cons. Stato 4659/2014: condanne per reati contro il diritto d'autore motivano automaticamente la revoca del permesso per lavoro autonomo e, a maggior ragione, precludono la conversione da lavoro subordinato a lavoro autonomo
o la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata resa obbligatoria successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato, per condotte antecedenti l'entrata in vigore del DPCM 23/2/2009, dal momento che solo in quella data lo Stato italiano ha adottato la "regola tecnica" atta a garantire la compatibilita' della normativa italiana con le Direttiva 83/189/CEE, come interpretata da Sent. Corte Giust. C-20-05 (Sent. Cass. 1073/2009, TAR Lazio; nota: dovrebbe rilevare la data della notificazione della "regola tecnica" alla Commissione europea; in questo senso, Trib. Roma)
Diritti del titolare di permesso per lavoro autonomo (torna all'indice del capitolo)
o assistenza sanitaria
o edilizia popolare e servizi di intermediazione in materia di prima casa
o assistenza sociale
o studio
o ricongiungimento e ingresso di familiari al seguito (ma senza riferimento alla durata di un contratto)
o possibilita di svolgere attivita di lavoro autonomo (diversa da quella originariamente autorizzata); TAR Sicilia: illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso; nota: in ogni caso, se l'attivita' e' legittima, non dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla dimostrazione del requisito di reddito)
o possibilita di svolgere attivita di lavoro subordinato (previa iscrizione nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000 o, in caso di rapporto di lavoro gia in corso, comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; nota: l'onere e' assolto con la comunicazione al Centro per l'impiego - da L. 296/2006 - o, per lavoro domestico, all'INPS - da L. 2/2009) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato; in particolare: esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro); nota: le disposizioni sul rinnovo del permesso per attesa occupazione non si applicano nel caso in cui lo straniero sia titolare di permesso per lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 6296/2009; TAR Lazio pero' riguarda un caso in cui la questura ha optato per il rilascio di un permesso per attesa occupazione al titolare di un permesso per lavoro autonomo impossibilitato ad ottenerne il rinnovo)
o conversione del permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva
o formazione e riqualificazione
o accesso agli istituti di patronato
Svolgimento di attivita' di
lavoro autonomo da parte di titolari di altro permesso (torna
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o permesso UE slp rilasciato dall'Italia (art. 9, co. 12, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
o permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro (art. 9 bis, co. 1, lettera a, T.U., introdotto da D. Lgs. 3/2007); possesso dei requisiti per lingresso certificato dallo Sportello unico; lo svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da parte del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e' consentito solo entro quote, come si ricava da DPCM 30/11/2010, in analogia con quanto previsto per il lavoro subordinato da D. Lgs. 3/2007, che fa riferimento ad art. 22 T.U., e da circ. Mininterno 30/11/2007
o diritto di soggiorno, in quanto familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007); tali titolari hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica in forma autonoma che la legge non riservi al cittadino italiano (in base ad art. 38 D. Lgs. 165/2001, sono certamente riservate le attivita' nell'ambito della pubblica amministrazione che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale; tali attivita' corrispondono ai posti di cui all'art. 1, DPCM 174/1994 e alle funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/1994)
o permesso per lavoro subordinato (art. 6, co. 1, T.U.)
o permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)
o permesso per assistenza minore rilasciato in base ad art. 31, co. 3 T.U. (da D. Lgs. 5/2007)
o permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)
o permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non accompagnati, a condizione che siano stati affidati ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) che sia possibile soddisfare i requisiti di cui all'art. 32, co. 1-bis e 1-ter T.U., come modificati da L. 129/2011
o permesso per asilo (artt. 18 e 19, Convenzione di Ginevra del 1951 e D. Lgs. 251/2007)
o permesso per protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)
o permesso per affidamento (circ. Mininterno 9/4/2001); nota: la sent. Corte Cost. 198/2003 parifica i minori comunque affidati, inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il quarto grado, e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (la soppressione della parola "comunque" nell'art. 32, co. 1 T.U., apportata da L. 94/2009, non esclude i minori accompagnati sottoposti a tutela dalla possibilita' di ottenere il rilascio del permesso al compimento della maggiore eta'; nella sent. Corte Cost. 198/2003, infatti, l'equiparazione, a questo fine, dei minori sottoposti a tutela con i minori affidati prescinde dall'occorrenza di tale parola)
o permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005), anche in caso di proposizione di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (D. Lgs. 25/2008; verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa)
o permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)
o permesso per adozione (nella prassi - da nota della DPL Modena; verosimilmente, si deve intendere "attesa adozione", salvi i limiti di eta')
o permesso per motivi religiosi (almeno per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero; da Nota Minlavoro 16/4/2009)
Rilascio di permesso per
lavoro autonomo a titolari di altro permesso (torna
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o lavoro subordinato (art. 14, co. 1, lettera a, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (con eccezione dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005; TAR Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma; Sent. Cons. Stato 3710/2013: legittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro subordinato in permesso per lavoro autonomo, fondato sulla mancanza di un alloggio idoneo, ma legittimo anche riproporre l'istanza in caso di sopravvenuto reperimento di un tale alloggio)
o motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (art. 14, co. 3 Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999; TAR Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma), o al compimento della maggiore eta, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di eta per lo svolgimento dellattivita lavorativa); Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana)
o formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea) e a condizione del possesso dei requisiti per lingresso (inclusa l'attestazione relativa alle risorse necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999 e circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005) certificato dallo Sportello unico (anziche, come previsto in generale dal T.U., dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana) sulla base della documentazione presentata dallinteressato; Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura di rapporto di lavoro autonomo; TAR Piemonte: ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, in mancanza di una disponibililita' reddituale, che guarda al passato, rileva la capacita' reddituale, che guarda al futuro; istanza di conversione presentata con la compilazione del modulo z; conversione
extra quota, per chi abbia conseguito in Italia il dottorato di ricerca o il master di I (L. 9/2014 e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o di II livello (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) ovvero la laurea specialistica o la laurea triennale (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[37], anche durante il periodo di durata massima di 12 mesi di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione; note:
- verosimilmente nella nozione di "laurea" devono essere inclusi laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)
- verosimilmente, la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia
in detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo, per i soggetti che al compimento della maggiore eta hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio o formazione (circ. Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR 394/1999)
entro quote, negli altri casi; note:
- la richiesta va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro e dal paese di provenienza dello straniero; circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e' condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia
- negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni
- l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione entro quota (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia)
- TAR Lazio: la conversione da permesso per studio a permesso per lavoro non e' soggetta al vincolo di quota, per attivita' lavorative sottratte alle stesse quote (in particolare, per il lavoro nel settore dello spettacolo)
- le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)
o affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al compimento della maggiore eta, con detrazione dalle quote annuali per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)
o integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati; TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella) al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L. 129/2011):
il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere)
che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore
- e giunto in Italia da almeno tre anni
- e stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio
- dispone di un alloggio
- svolge attivita lavorativa retribuita secondo legge (da circ. Mininterno 25/10/2005)
o motivi umanitari (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: di per se', non appare ovvio che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili - rilasciati per protezione sociale, dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione temporanea, poi effettivamente dichiarati convertibili con DPCM 28/2/2013, e da quanto affermato da Circ. Mininterno 21/10/2013 in relazione alla convertibilita' dei permessi rilasciati a vittime di violenza domestica)
o motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: lavoro, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro subordinato")
o protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
o motivi umanitari, se rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)
o motivi religiosi, extra quote per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio, TAR Lazio; in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di attivita', TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lombardia); entro quote, per le altre attivita' (TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio)
Sanzioni (torna
all'indice del capitolo)
o si applica anche in caso di
asserita attivazione di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente l'accertamento; circ. Minlavoro 38/2010)
o non si applica in caso di
rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro), neanche in caso di omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D. Lgs. 81/2008; da circ. Minlavoro 38/2010)
scorretta qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato (circ. Minlavoro 38/2010)
evidente volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato; non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10, EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ. Minlavoro 38/2010)
o euro 3000 per lavoratore piu' 50 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto assolutamente irregolare (importo ulteriormente maggiorato del 30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)
o 2000 euro per lavoratore e 10 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato (importo ulteriormente maggiorato del 30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
o 2005: 116.713
o 2006: 140.090
o 2007: 167.181
o 2008: 188.121
o 2009: 208.891
o 2010: 229.436
o 2011: 249.464 (da dati CNA riportati da comunicato Stranieriinitalia)
o 2012: 232.664
o titolari e soci di impresa stranieri al 31/12/2010: 8,5% del totale
o imprenditori stranieri per area di residenza: 84.179 nel Nord-Ovest (36,7% del totale di imprenditori stranieri); 55.314 nel Nord-Est (24,1%); 60.617 nel Centro (26,4%); 29.326 nel Sud (12,8%)
o prime 4 nazionalita': Marocco (16,4% del totale), Romania (15,4%), Cina (14,7%), Albania (10,4%)
o agricoltura: 350
o manifattura: 12.185
o costruzioni: 10.173
o commercio: 12.467
o servizi alle imprese: 20.906
o servizi alle persone: 19.766
o agricoltura: 13.353 (166 in piu' rispetto al 2010, contro le 25.783 imprese italiane in meno)
o manifattura: 40.074 (689 in piu' rispetto al 2010, contro le 18.222 imprese italiane in meno)
o costruzioni: 124.763 (4.399 in piu' rispetto al 2010, contro le 17.561 imprese italiane in meno)
o commercio: 156.347 (6.600 in piu' rispetto al 2010, contro le 40.639 imprese italiane in meno)
o alberghi e ristoranti: 30.199 (353 in piu' rispetto al 2010, contro le 10.047 imprese italiane in meno)
o servizi: 89.293 (14.360 in piu' rispetto al 2010, contro le 83.532 imprese italiane in piu')
o titolari e soci di impresa stranieri sono 419.680, di cui 232.664 titolari
o titolari di impresa stranieri: 6,9% del totale dei titolari di impresa
o titolari di impresa straniere: 18,9% del totale dei titolari di impresa stranieri
o artigiani stranieri: 49,6% del totale dei titolari di impresa stranieri
o titolari di impresa stranieri per regione di residenza: 22,9% in Lombardia, 12,3% in Toscana, 11,1% nel Lazio, 11,1% in Emilia Romagna, 10,9% in Piemonte, 9,6% in Veneto, 3,3% in Sicilia, 3,1% in Campania, 2,6% nelle Marche, 2,6% in Liguria, 2,0% in Friuli Venezia Giulia, 2,0% in Calabria, 1,9% in Abruzzo, 1,3% in Sardegna, 1,2% in Trentino Alto Adige, 0,5% in Umbria, 0,2% in Valle D'Aosta, 0,1% in Basilicata, 0,1% in Molise
o titolari di impresa stranieri per paese di provenienza: Marocco, 16,4%, Romania 15,4%, Cina 14,7%, Albania 10,3%, Bangladesh 4,4%, Egitto 4,3%, Senegal 4,2% Tunisia 3,9%, Ex-Yugoslavia 3,5%, Pakistan 2,2%
o titolari di impresa stranieri per settore: costruzioni 37,2%, commercio 35,0%, altre attivita' di industria e servizi 9,8%, tessile e bbigliamento 6,6%, servizi edifici e imprese 4,1%, ristorazione 3,7%, trasporti e comunicazioni 2,2%, servizi per la persona 1,4%
o valore aggiunto attribuibile agli stranieri: 7,1% nel 2005; 12,0% nel 2010
o imprese di stranieri per forma
giuridica:
societa' di capitale: 46.239 su un
totale di 1.411.747
societa' di persone: 36.654 su un
totale di 1.133.660
imprese individuali: 385.769 su un
totale di 3.337.587
cooperative: 7.963 su un totale di
148.180
consorzi: 225 su un totale di 22.614
altre forme: 669 su un totale di
39.370
totale: 477.519 su un totale di
6.093.158
o imprese di stranieri per attivita':
commercio al dettaglio: 129.485
lavori di costruzione specializzati:
101.767
attivita' dei servizi di
ristorazione: 31.129
commercio all'ingrosso: 29.649
costruzione di edifici: 24.214
confezione di articoli di
abbigliamento: 13.980
coltivazioni agricole e produzione di
prodotti animali: 12.701
altre attivita' di servizi per la persona:
11.700
attivita' di servizi per edifici e
paesaggio: 9.666
attivita' di supporto per le funzioni
d'ufficio: 8.737
trasporto terrestre e mediante
condotte: 8.373
commercio all'ingrosso e al dettaglio
e riparazione di autoveicoli: 6.880
fabbricazione di prodotti in metallo
(esclusi macchinari): 6.584
attivita' immobiliari: 4.775
fabbricazione di articoli in pelle e
simili: 4.523
telecomunicazioni: 3.923
altre attivita' professionali,
scientifiche e tecniche: 3.730
magazzinaggio e attivit di supporto ai
trasporti: 2.612
altre industrie manifatturiere: 2.519
riparazione di computer e di beni per
uso personale: 2.417
o imprese di stranieri per incidenza
sul totale delle imprese:
telecomunicazioni 34,9%
confezione di articoli di
abbigliamento 24,0%
lavori di costruzione specializzati
18,9%
fabbricazione di articoli in pelle e
simili 17,1%
attivit di servizi per edifici e
paesaggio 15,8%
attivit di supporto per le funzioni
d'ufficio 15,3%
servizi postali e attivit di
corriere 15,1%
commercio al dettaglio 14,8%
attivit dei servizi di ristorazione
8,8%
magazzinaggio e supporto ai trasporti
8,6%
industrie tessili 8,0%
silvicoltura ed utilizzo di aree
forestali 7,5%
costruzione di edifici 7,0%
attivit dei servizi delle ag. di
viaggio, tour operator 6,8%
altre attivit di servizi per la
persona 6,3%
altre attivit professionali,
scientifiche e tecniche 6,0%
fabbricazione di altri mezzi di
trasporto 6,0%
trasporto terrestre e mediante
condotte 6,0%
riparazione, manutenzione ed
installazione di macchine 5,8%
commercio all'ingrosso 5,8%
o 2011: 454.029 da immigrati; 5.656.045 da nati in Italia
o 2012: 477.519 da immigrati; 5.615.639 da nati in Italia
o 2013: 497.080 da immigrati; 5.564.880 da nati in Italia
o 2010: 1.938.217, di cui 109.998 stranieri
o 2011: 1.928.417, di cui 115.737 stranieri
o 2012: 1.907.081, di cui 119.803 stranieri
o 2010: 2.236.027, di cui 130.607 stranieri
o 2011: 2.265.441, di cui 144.396 stranieri
o 2012: 2.290.869, di cui 159.317 stranieri
o imprenditori non italiani: 17.286 (di cui, 51,9% uomini, 48,1% donne), pari all'1,8% del totale degli imprenditori
o imprenditori stranieri per nazionalita':
Svizzera 2.768
Germania 2.629
Francia 1.332
Romania 916
Stati Uniti 755
Gran Bretagna 741
Belgio 570
Albania 541
Tunisia 486
Venezuela 481
Canada 464
Australia 354
Macedonia 352
Argentina 335
Austria 320
Marocco 259
Serbia e Montenegro 240
Paesi Bassi 230
Libia 220
Polonia 218
o imprenditori stranieri per classe di eta':
18-29: 6,0%
30-49: 55,4%
50-69: 31,2%
oltre 70: 7,4%
o imprenditori stranieri per carica societaria:
titolare: 72,0%
amministratore: 17,7%
socio: 8,4%
altra carica: 1,9%
o imprenditori stranieri per settore di attivita':
coltivazioni agricole e produzioni animali: 16.042, pari a 92,8% (di cui maschi 49,7%, femmine 50,3%)
silvicoltura e utilizzo di aree forestali: 937, pari a 5,4% (di cui maschi 84,2%, femmine 15,8%)
pesca e acquacoltura: 307, pari a 1,8% (di cui maschi 72,3%, femmine 27,7%)
totale: 17.286, pari a 1,8% (di cui maschi 51,9%, femmine 48,1%)
o imprese registrate: 13.353, su un totale di 837.624 (1,6%)
o imprese per grado di imprenditorialita' straniera:
esclusivo: 12.997
forte: 297
maggioritario: 59
o agricoltura: 13.786 (17 in meno rispetto al 2012, contro le 35.587 imprese italiane in meno)
o manifattura: 41.334 (47 in meno rispetto al 2012, contro le 17.251 imprese italiane in meno)
o costruzioni: 126.175 (1.184 in meno rispetto al 2012, contro le 25.319 imprese italiane in meno)
o commercio: 175.213 (5.269 in piu' rispetto al 2012, contro le 37.563 imprese italiane in meno)
o alberghi e ristoranti: 35.776 (260 in piu' rispetto al 2012, contro le 10.619 imprese italiane in meno)
o servizi: 104.796 (14.551 in piu' rispetto al 2012, contro le 77.020 imprese italiane in piu')
o totale: 497.080 (18.832 in piu' rispetto al 2012, contro le 49.319 imprese italiane in meno)
o agricoltura: 488
o manifattura: 16.051
o costruzioni: 12.253
o commercio: 16.765
o alberghi e ristoranti: 5.380
o servizi: 34.646
11.
Formazione di lavoratori allestero (torna all'indice)
-
Attivita' di formazione professionale nei paesi
d'origine
-
Liste di stranieri con titoli di prelazione; quote
riservate
Attivita' di formazione
professionale nei paesi d'origine (torna all'indice del
capitolo)
o programmi finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato o all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi d'origine o allo sviluppo delle attivita' produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi d'origine
o la partecipazione alle attivita' di istruzione e di formazione svolte nell'ambito dei programmi permette l'acquisizione delle attestazioni di frequenza ai fini dell'inserimento dei partecipanti nelle liste di cui all'art. 34 co. 2 DPR 394/1999
o i programmi possono prevedere percorsi di completamento in Italia anche presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (o, provvisoriamente, presso i Centri Territoriali Permanenti), al termine dei quali e' possibile conseguire attestati e titoli di studio conclusivi del primo ciclo, nonche' titoli attestanti il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue
o i cittadini stranieri che hanno partecipato a progetti su iniziativa o promozione del Minlavoro, sono inseriti nelle liste di cui all'art. 34 co. 2 DPR 394/1999
o i percorsi di istruzione e formazione devono necessariamente prevedere l'insegnamento della lingua italiana ed il superamento di un esame che attesti almeno il raggiungimento del livello A1
o i percorsi di istruzione e formazione devono prevedere anche nozioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro e di educazione civica e favorire una prima acquisizione delle competenze di base e delle competenze di cittadinanza connesse all'assolvimento dell'obbligo di istruzione
o i programmi possono essere presentati dai seguenti soggetti, singolarmente o in forma di partenariato:
regioni e province autonome e loro enti strumentali
enti locali e loro enti strumentali
organizzazioni nazionali di imprenditori e datori di lavoro e lavoratori
organismi internazionali finalizzati al trasferimento di lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi
enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni ed iscritti nel registro di cui all'art. 52 DPR 394/1999
agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 D. Lgs. 276/2003, nonche' gli altri soggetti autorizzati e accreditati ai sensi degli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 276/2003
Centri provinciali per l'istruzione degli adulti; in attesa della completa riorganizzazione dei Centri, in base ad art. 64 co. 4 lettera f L. 133/2008, i programmi possono essere presentati dai Centri Territoriali Permanenti (CTP)
o e' ammessa la partecipazione alle iniziative, in partenariato con uno dei soggetti autorizzati, anche di soggetti ulteriori previa documentata dichiarazione di compatibilita' dell'oggetto sociale o degli scopi statutari con l'attivita' contemplata nel programma nonche' l'assenza di cause ostative, in capo ad essi ed ai propri rappresentanti, rispetto all'attivita' prevista nel programma medesimo.
o i soggetti proponenti debbono indicare nel programma
l'individuazione della domanda puntuale di lavoro e la natura del rapporto di lavoro con riferimento al settore, all'area territoriale di impiego ed al profilo professionale
le modalita' dettagliate di svolgimento dell'attivita' di formazione e/o istruzione con la specificazione della durata e della data prevista di inizio
l'indicazione dell'organismo realizzatore e delle generalita' della persona designata quale responsabile didattico-organizzativo del programma, con la specificazione dei titoli professionali e dell'esperienza posseduta
le risorse umane con la specificazione dei titoli professionali e dell'esperienza rispettivamente posseduti
le risorse strumentali che saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attivita' e la disponibilita' di idonee sedi operative didattiche nel Paese ove intendono realizzare le azioni e le eventuali modalita' di raccordo con i referenti pubblici locali
le fonti di finanziamento che saranno utilizzate per lo svolgimento delle attivita'
o e' vietato esigere o, comunque, percepire direttamente o indirettamente, compensi dai partecipanti alle attivita' formative previste dai programmi
o i programmi di istruzione e formazione di rilevanza regionale devono essere presentati con modalita' informatiche ai Comitati regionali di valutazione, che procedono all'istruttoria, nonche', contestualmente, alla Direzione generale dell'immigrazione del Minlavoro ai fini dell'acquisizione da parte del MAE del parere previsto da art. 34 co. 1 DPR 334/1999
o i programmi di istruzione e formazione aventi valenza multiregionale devono essere presentati al Comitato di valutazione della Regione in cui risulta prevalente l'impatto occupazionale del programma
o i programmi sono valutati entro 30 gg dalla loro ricezione da parte dei Comitati regionali
o i Comitati regionali trasmettono i programmi approvati alla Direzione generale dell'immigrazione del Minlavoro, che svolge la funzione di raccordo e di supervisione dell' attivita' di formazione all'estero
o entro 10 gg dall'inizio delle attivita' il soggetto proponente ne da' comunicazione ai Comitati regionali
o entro 20 gg dalla conclusione delle attivita', il soggetto proponente trasmette ai competenti Comitati i nominativi dei partecipanti al programma, allegando in copia le attestazioni acquisite e l'elenco dei datori di lavoro disponibili all'assunzione; tali nominativi sono inseriti nelle apposite liste
o il Minlavoro procede, in raccordo con i Comitati regionali, alla verifica dei programmi approvati sia nel corso della loro realizzazione sia a conclusione delle attivita', onde valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma
o l'attivita' di verifica sull'effettivo inserimento nel mercato del lavoro italiano dei lavoratori formati all'estero e' effettuato dal Minlavoro attraverso il monitoraggio sulle comunicazioni obbligatorie, relative alle assunzioni, trasmesse dai datori di lavoro
o qualora all'esito della verifica sia accertato il mancato rispetto dei requisiti minimi dei percorsi di istruzione e formazione, i soggetti proponenti non possono presentare nuovi programmi per il biennio successivo e il Minlavoro non procede all'iscrizione dei lavoratori nelle liste
o allinserimento nelle attivita produttive in Italia
o allinserimento nelle attivita produttive italiane nei paesi dorigine
o allo sviluppo delle attivita produttive dei paesi dorigine
Liste di stranieri con titoli di prelazione; quote riservate (torna all'indice del capitolo)
12.
Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (torna all'indice)
-
Ingresso di lavoratori al di fuori delle quote
-
Procedure per richiesta e rilascio del nulla-osta
-
Visto di ingresso: disposizioni particolari
-
Disciplina speciale per le categorie di cui all'art.
27 T.U.
-
Disposizioni particolari per lavoratori distaccati
nell'ambito di Expo 2015
-
Ingresso di alcune delle categorie di cui all'art. 27
T.U. per lavoro autonomo
-
Ingresso e soggiorno, al di fuori delle quote, per
ricerca scientifica
-
Facilitazioni per lo straniero ammesso come
ricercatore in altro Stato membro
-
Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote per lavoratori
altamente qualificati (Carta blu UE)
-
Ingresso al di fuori delle quote per docenti di
istituzioni scolastiche straniere
-
Nulla-osta al lavoro, entro quote apposite, per
giovani e persone collocate "alla pari"
-
Ingresso, entro quote apposite, di sportivi
professionisti; ingresso di sportivi dilettanti
- Discipline speciali: dipendenti di rappresentanze diplomatiche; frontalieri
Ingresso di lavoratori al di
fuori delle quote (torna all'indice del capitolo)
o dirigenti o personale altamente specializzato (in possesso di conoscenze particolari che, secondo il CCNL applicato allazienda distaccataria, qualificano lattivita' come altamente specialistica) di societa con sede o filiali in Italia, o di uffici di rappresentanza di societa estere con sede principale in Stato membro del WTO ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa italiane o di Stato membro dellUE:
gli interessati devono essere stati impiegati nello stesso settore per almeno 6 mesi prima del loro trasferimento in Italia
il trasferimento puo essere effettuato per un periodo massimo di 5 anni
al termine, possibile lassunzione, a tempo determinato o indeterminato, da parte dellazienda presso cui il trasferimento e stato effettuato
se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla sottoscrizione da parte di imprese; sottoscritto analogo protocollo tra Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate), il nulla osta al lavoro per dirigenti o personale altamente specializzato e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CD) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010)
richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo di importo pari a 200 euro (art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009 e Decr. Mineconomia 6/10/2011)
o lettori e professori universitari:
la richiesta da parte delluniversita (anche privata), per lassunzione anche a tempo indeterminato, deve attestare il possesso dei requisiti professionali da parte dello straniero
nel caso dei lettori, richiesto di precisare la natura del rapporto di lavoro intercorso con l'universita' di provenienza del lettore (da moduli distribuiti dai ministeri; nota: perche' dovrebbe esserci un rapporto pregresso con un'universita' di provenienza?)
nota: presentazione delle istanze di rilascio o rinnovo dei permessi e rilevamento delle impronte per docenti stranieri della Sapienza presso il Commissariato di PS interno all'Universita' anziche' presso la questura (com. Mininterno 7/11/2006); nota: e' ancora vero, dopo l'entrata in vigore della procedura per l'inoltro delle istanze per via postale?
se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla sottoscrizione da parte delle e Universita'; circ. Mninterno 19/10/2010: sottoscritto un protocollo con l'Association of American College and University Programs in Italy per la semplificazione delle procedure di ingresso della categoria, cui universita' e colleges che facciano parte di questa associazione possono aderire, avvalendosi del modello allegato, ferma restando la possibilita' di stipulare un protocollo indipendente), il nulla osta al lavoro per professori universitari e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CF) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010)
- le universita' (statali o non statali legalmente riconosciute) possono stipulare convenzioni per consentire a professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attivita' didattica e di ricerca presso altro ateneo, monche' per istituire, in collaborazione con atenei stranieri, corsi di studio finalizzati al rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo
- le universita' possono anche stipulare con docenti e ricercatori di atenei stranieri o centri di ricerca stranieri contratti per attivita' di insegnamento ai sensi dell'art. 23 L. 240/2010
- convenzioni e contratti hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a cinque ani consecutivi in relazione allo stesso professore o ricercatore
- le convenzioni non possono riguardare professori o ricercatori la cui presenza nell'organico dell'universita' di appartenenza e' indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al Decr. MIUR 22/10/2004
o traduttori e interpreti:
necessaria anche la presentazione del titolo di studio o attestato professionale relativo alle lingue in corrispondenza alle quali e presentata la richiesta, rilasciato da ente legittimato (scuola statale, ente pubblico o altro istituto paritario - da moduli distribuiti dai ministeri) nel paese in cui il rilascio avviene, e vistato, previa verifica della legittimita dellente, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana
nulla-osta necessario anche per attivita autonoma (richiesta presentata dallo straniero, corredata da contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere)
o colf alle dipendenze, allestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscano in Italia:
deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato allestero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana (nota: presuppone la forma scritta del contratto; dovrebbe essere sufficiente documentazione che dimostri l'esistenza del contratto)
utilizzatore della prestazione di lavoro puo' anche essere un congiunto del datore di lavoro (da moduli distribuiti dai ministeri)
o lavoratori (in numero limitato – da Regolamento; nota: pleonastico) alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia (con proprie sedi, rappresentanze o filiali, da DPR 394/1999), ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici (prestazioni qualificate, da DPR 394/1999) per un tempo limitato
le condizioni retributive, previdenziali e assistenziali non devono essere inferiori a quelle previste, rispettivamente, dai contratti collettivi e dalla normativa italiana
se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un protocollo di intesa, con cui lo stesso datore di lavoro garantisce la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (circ. Mininterno 27/8/2009: per la sottoscrizione del protocollo, il datore di lavoro presenta richiesta al Mininterno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; circ. Mininterno 27/7/2010: predisposto uno schema di protocollo aperto alla sottoscrizione da parte di imprese ed enti; sottoscritto analogo protocollo tra Mininterno e Confindustria, cui possono aderire le imprese associate), il nulla osta al lavoro per lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; la comunicazione (circ. Mininterno 27/7/2010: modulo CL) e' presentata per via telematica allo Sportello unico, che la trasmette al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso (circ. Mininterno 27/7/2010: non e' previsto, invece, il parere delle Direzione provinciale del lavoro); in caso di esito favorevole della verifica, lo Sportello unico invia la comunicazione, per via telematica, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per il rilascio del visto; entro 8 gg. dall'ingresso in Italia lo straniero si reca, con il datore di lavoro, presso lo Sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (L. 94/2009 e circ. Mininterno 27/7/2010)
in materia di distacco trasnazionale, si applica il D. Lgs. 72/2000, relativo alle prestazioni di servizi in ambito comunitario ma applicabile anche nei confronti delle imprese stabilite in uno Stato non membro rientranti in una delle situazioni ivi previste (art. 1, D. Lgs. 72/2000): distacco da parte di unazienda straniera presso una propria filiale situata in Italia o presso una azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa (collegamento societario, unico gruppo internazionale-multinazionale, joint venture) o nell'ambito di un contratto commerciale (appalto di opera e servizi, trasporto, etc.) stipulato con un committente avente sede legale o operativa sul territorio italiano (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria)
non e' necessario che esista un contratto d'appalto tra impresa distaccante e impresa distaccataria (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria)
richiesta, ai fini del distacco, documentazione attestante sia il rapporto contrattuale di natura commerciale intercorrente tra il distaccante e il distaccatario, sia il limite temporale di svolgimento dell'attivita' lavorativa specializzata (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria; nota: il fatto che il DPR 394/1999 esiga che si tratti di impresa operante in Italia con proprie sedi, rappresentanze o filiali sembra imporre che, ammesso che di distacco si tratti, sia un distacco tra un'impresa-madre e una propria filiale; non si vede allora il fondamento della richiesta di esistenza di un contratto commerciale stipulato con un soggetto avente sede legale in Italia)
per "prestazioni qualificate" (art. 40, co. 11 DPR 394/1999), devono intendersi quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari per le quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria); i diplomi di qualifica professionale, di perfezionamento aziendale ovvero di abilitazione ad una specifica prestazione lavorativa sono da considerare titoli adeguati ad una efficace qualificazione del lavoratore, a condizione che la specializzazione raggiunta da questi sia coerente con l'esecuzione delle opere o servizi particolari che lo stesso e' tenuto a svolgere (Risp. Minlavoro a quesiti Confindustria)
o lavoratori marittimi dipendenti da societa straniere appaltatrici dellarmatore, chiamati allimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi complementari (nota: gli stranieri componenti lequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica sono gia esonerati, ex art. 5, co. 1, L. 88/2001, dallobbligo di munirsi di visto di ingresso, del permesso di soggiorno e dellautorizzazione al lavoro):
nulla-osta (nota: il Regolamento cita ancora lautorizzazione al lavoro) non richiesto
sufficiente il visto di ingresso per la permanenza sulla nave, anche in acque territoriali o in porto
in caso di sbarco, necessario chiedere il permesso di soggiorno entro 8 gg. lavorativi
o lavoratori alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche residenti o con sede allestero, con regolare contratto di lavoro, temporaneamente trasferiti per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi, nellambito di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in Italia e ivi operanti, nel rispetto dellart. 1655 c.c., della L. 1369/1960 (nota: legge abrogata dal D. Lgs. 276/2003) e delle norme internazionali e comunitarie
nulla-osta rilasciato, su richiesta dell'appaltante, previa comunicazione da parte del datore di lavoro agli organismi provinciali dei sindacati comparativamente piu rappresentativi del settore, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dellopera o alla prestazione del servizio
in caso di datore di lavoro residente o avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, nulla-osta sostituito da una comunicazione (in esenzione da imposta di bollo, da Ris. Agenzia delle entrate 18/3/2008), da parte dell'appaltante, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro, presentate, unicamente per via telematica (circ. Mininterno 13/5/2008), allo Sportello Unico ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (art. 27, co. 1 bis, T.U., inserito da L. 46/2007); nota: in questo caso, il regime di visto contrasta con la liberta' di prestazione di servizi (Sent. Corte Giust. C-440-2004)
nei casi in cui l'appaltatore sia costituito da un consorzio di imprese e il contratto di appalto preveda una pluralita' di commesse, il nulla-osta e' chiesto non per il tempo relativo alla singola commessa, ma per quello complessivo necessario al completamento dell'opera o servizio dedotti nel contratto di appalto (Risposta Minlavoro ad interpello di Confindustria)
obbligo per l'impresa di applicare ai dipendenti trasferiti i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria vigente in Italia e di versare i contributi previdenziali e assistenziali
note:
- possono essere a tempo indeterminato sia il contratto di appalto (prestazione di servizi a tempo indeterminato, ex D. Lgs. 276/2003), sia il rapporto alle dipendenze dell'appaltatore
- il nulla-osta e, quindi, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno, non possono avere durata superiore a 2 anni (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)
- in caso di datore di lavoro residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione (nulla-osta non richiesto, da L. 46/2007), il visto di ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo corrispondente alle documentate necessita' (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento)
- nulla-osta (se richiesto) e permesso sono rinnovabili in costanza di rapporto (art. 40, co. 23, Regolamento)
- nulla-osta prorogabile anche in caso di prolungamento dei lavori necessari a completare l'opera o servizio dedotti nel contratto (Risposta Minlavoro ad interpello di Confindustria; nota: tale prolungamento potrebbe causare la stipula di un nuovo contratto tra appaltatore e lavoratore, senza, quindi, che vi sia costanza di rapporto)
- il trasferimento di ciascun lavoratore deve avere pero' carattere temporaneo (art. 27, co. 1, lettera i, T.U.)
nota: nei moduli per la richiesta di nulla-osta distribuiti, prima dell'entrata in vigore della L. 46/2007, dai ministeri si fa confusione tra appalto e distacco (non nel caso dei neocomunitari, pero') e si assume che l'appaltante non possa che essere un'impresa; si stabilisce anche che il rapporto di lavoro intercorrente tra azienda distaccante e lavoratore va provato, se tra l'Italia ed il Paese estero esiste una convenzione di sicurezza sociale, mediante la documentazione prevista dalla stessa convenzione (se la richiede lo Sportello Unico), o, negli altri casi, con dichiarazione rilasciata dal distaccante e dichiarazione di responsabilita' del distaccatario
o lavoratori impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti allestero; artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto; artisti da impiegare in locali di intrattenimento; artisti da impiegare in manifestazioni culturali o folkloristiche da parte di enti musicali, teatrali o cinematografici o di imprese radiofoniche o televisive o di enti pubblici:
nulla-osta rilasciato
- con procedure stabilite con decreto (quale?) del Ministro del lavoro (L. 100/2010), unitamente al codice fiscale, dalla Direzione generale per limpiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma o dallUfficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo (L. 100/2010); si prescinde dall'iscrizione nelle liste o nell'elenco speciale originariamente istituiti presso queste istituzioni e abrogati da art. 39 L. 133/2008 (circ. Minlavoro 25/2008)
- previo accertamento d'ufficio presso l'ENPALS della regolarita' contributiva dell'impresa (circ. Minlavoro n. 34/2006)
- previo nulla-osta provvisorio dellautorita provinciale di pubblica sicurezza (da T.U., confermato da circ. Minlavoro n. 34/2006; o, come per gli altri casi, previo parere del questore?)
- prima dellingresso, salvo il caso di artisti o di impiego di durata < 3 mesi (da T.U., confermato da circ. Minlavoro n. 34/2006; in questi casi, possibile impiego di stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo, eventualmente previa conversione del permesso?)
- con durata iniziale < 12 mesi
- non piu' richiesta (L. 100/2010, circ. Minlavoro 19/1/2011 e Mess. ENPALS 16/3/2011) l'allegazione, alla domanda di primo ingresso da presentare a cura dei datori di lavoro interessati, del parere del Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i Beni e le Attivita' culturali ne' dell'attestazione di effettuazione della relativa richiesta; lo stesso vale per la licenza comunale che i circhi e gli spettacoli viaggianti dovevano presentare in alternativa a tale parere
per il settore dello spettacolo il nulla-osta, fino all'attivazione dei collegamenti telematici, e' rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale Mercato del Lavoro Div. II e dall'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo, esclusivamente in forma cartacea (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)
rilascio del nulla-osta comunicato allo Sportello unico della provincia dove ha sede limpresa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro
o giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti, regolarmente retribuiti, di organi di stampa o di emittenti televisive o radiofoniche straniere:
nulla-osta non richiesto
o infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente, extra quote; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno) assunti, anche a tempo indeterminato (circ. Mininterno 1/6/2004: se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; Nota Mininterno: consentita una sola proroga), presso strutture sanitarie pubbliche e private:
lassunzione da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);
il nulla-osta puo essere chiesto anche da societa di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lintera struttura o un suo reparto o un suo servizio; Lettera ASGI al Ministero dell'interno, confermata da successiva lettera: nella prassi, in provincia di Trieste, a differenza che in altre province, non consentita l'assunzione a tempo indeterminato se si tratta di agenzia di somministrazione o di cooperativa sociale operante in regime di appalto (nota: potrebbe trattarsi di appalto di servizi a tempo indeterminato)
non e' consentita la stipula di un contratto di apprendistato o di inserimento (da modulo "o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)
il riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero; a seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e' ammesso temporaneamente per sostenere prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l'esame, lo straniero si iscrive all'ordine professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di soggiorno per lavoro e puo' essere assunto (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
nota: prima che venisse introdotta la laurea in scienze infermieristiche, lassunzione nella struttura pubblica era effettuata senza concorso, ai sensi dellart. 16 L. 56/1987; in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass. 24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo determinato, che non incide sull'organico: l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure, considerando il Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004; Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U., l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006 e L. 244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso senso, Trib. Biella: il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR); Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Trib. Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di permesso UE slp); Trib. Perugia: gli infermieri stranieri possono essere assunti anche a tempo indeterminato da strutture pubbliche in base ad art. 40 co. 21 DPR 394/1999, a prescindere dalla questione piu' generale dell'accesso degli stranieri ai concorsi pubblici (nello stesso senso, Trib. Oristano, che, pur dichiarando cessata la materia del contendere, essendo stato ammesso l'interessato "con riserva" al concorso, risultando non idoneo, applica il principio della soccombenza virtuale ai fini della condanna delle amministrazioni al pagamento delle spese processuali); Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge" (nota: tra le equiparazioni previste dalla legge dovrebbe rientrare per definizione, in base a quanto affermato dalla sentenza, quella dello straniero; in precedenza, l'ASGI, con una lettera all'Azienda Sanitaria delle Marche aveva chiesto la riapertura dei termini del bando; analoga Lettera dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellASL di Olbia in relazione ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri; nello stesso senso, Parere UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975)
Attivita' precluse (torna all'indice del capitolo)
o ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)
- dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
- con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dItalia
- dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato
- dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allart. 16 L. 56/1987
o alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lelaborazione, la decisione e lesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimita e di merito
o Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali
o Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva); tali attivita' corrispondono
o Ord. Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto presso gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale posizione comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono assumere qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte d'Appello ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi di posti cui si accede senza concorso, in base allart. 16 L. 56/1987, non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della scuola
o contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:
- il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:
l'art. 38 D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso del cittadino comunitario e (L. 97/2013), a parita' con il cittadino comunitario, del familiare di tale cittadino, del rifugiato, del beneficiario di protezione sussidiaria e del titolare di permesso UE slp, al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali
- prevalgono infatti
la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana
il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
il fatto che art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'
- il riferimento delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati
- gli intenti espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita' lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente modificativo di carattere normativo
- la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
- Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata
- dalla possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni
o a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005, , Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena, Trib. Milano, Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma, Trib. Como, Trib. Trieste:
- l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.
- l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione di stranieri a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)
- l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)
- il principio dellaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.) appare maggiormente rispettato dallampliamento della base selettiva delle persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere preferito allo straniero piu' competente e titolato)
- in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)
- si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)
DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)
Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso UE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso UE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)
sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)
art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
art. 27-quater D. Lgs. 286/1998: ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico impiego, con le eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario
L. 97/2013: esplicita ammissione al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, per il familiare di tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario di protezioen sussidiaria, il titolare di permesso UE slp
- in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici (Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
- la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
- la parita' di condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e' sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea
- dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato
- per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)
- certamente non possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a tempo determinato, della pubblica amministrazione
- non e' rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE
Procedure per richiesta e
rilascio del nulla-osta (torna all'indice del capitolo)
o lavoratori dello spettacolo
o marittimi
o circensi
o artisti
o giornalisti corrispondenti
Visto di ingresso:
disposizioni particolari (torna all'indice del capitolo)
Disciplina speciale per le
categorie di cui all'art. 27 T.U. (torna all'indice del
capitolo)
o durata del nulla-osta:
pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque < 2 anni (proroga, se consentita, con durata < 2 anni; nota: anche piu' volte), per rapporti a tempo determinato
a tempo indeterminato, per rapporti a tempo indeterminato (consentiti per lettori, professori universitari e infermieri professionali e, verosimilmente, per colf di cittadini italiani o comunitari)
o durata del visto e del permesso:
pari alla durata del nulla-osta al lavoro (nota: piu vantaggioso, in caso di rapporto a tempo determinato di durata superiore a un anno, di art. 5, co. 3 bis, lettera b, T.U.); per nulla-osta a tempo indeterminato, < 2 anni (da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)
nei casi in cui il nulla-osta non e richiesto (marittimi, dipendenti dell'appaltatore con sede nell'Unione europea, giornalisti), validita limitata alle documentate esigenze (ma comunque < 2 anni, da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.)
o utilizzabilita e rinnovo di nulla-osta e permesso:
di norma non e consentito intraprendere rapporto di lavoro diverso da quello per cui e stato rilasciato il nulla-osta (art. 40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore dello spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.)
il rinnovo e consentito in costanza di rapporto di lavoro (nota: escluso il caso di riassunzione a termine da parte dello stesso datore, da art. 5 D. Lgs. 368/2001, salvo che si tratti di attivita' di carattere stagionale di cui al comma 4-ter dello stesso D. Lgs. 368/2001 o di attivita' relative alle ipotesi individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; in questo senso, sent. Cass. 21067/2007), previa presentazione della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellobbligo contributivo
disposizioni meno favorevoli:
- gli artisti per locali di intrattenimento non possono rinnovare il permesso; possono ottenerne la proroga solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro (nota: non possono quindi intraprendere nuovi spettacoli, neanche con lo stesso datore); tuttavia, lavoratori dello spettacolo che abbiano fatto ingresso anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 394/1999 (nota: non del DPR 334/2004) possono ottenere il rinnovo dell'autorizzazione e del permesso di soggiorno per rapporti di lavoro diversi, anche con altro datore di lavoro (circ. Minlavoro n. 34/2006)
- agli infermieri professionali e' rilasciato un visto per lavoro subordinato della durata minima prevista per l'ottenimento di un permesso di soggiorno che, a seguito dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro, consenta la proroga o il rinnovo dello stesso (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)
- durata massima quadriennale (due anni, piu' una sola proroga per altri due) del nulla-osta al lavoro per infermieri professionali in corrispondenza a rapporti di lavoro a tempo determinato, riferita al singolo datore di lavoro (Nota Mininterno)
disposizioni piu favorevoli: traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in Italia, infermieri professionali possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purche la qualifica di assunzione sia la stessa per cui e stato rilasciato il nulla-osta; si applica il periodo di disoccupazione garantito per la durata residua del permesso, ma comunque > 1 anno ovvero, se superiore, per tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore, nonche' la possibilita' di ulteriore rinnovo in presenza di reddito annuo da fonti lecite non inferiore a quello prescritto ai fini del ricongiungimento, anche con il concorso del reddito di familiari conviventi (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 92/2012); Nota Mininterno: la durata massima quadriennale (due anni, piu' proroga per altri due) del nulla-osta al lavoro per infermieri professionali in corrispondenza a rapporti di lavoro a tempo determinato deve intendersi riferita al singolo datore di lavoro; al termine di questo periodo e' comunque consentita l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con la stessa qualifica; ai fini del rinnovo del permesso e' richiesta solo l'esistenza di un contratto di soggiorno, non il rilascio di un nuovo nulla-osta (nello stesso senso, Nota Pref. Trieste); nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso la disposizione che condizionava il rinnovo del permesso per motivi di lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro (verosimilmente, e' sufficiente l'esistenza di un contratto di lavoro)
o convertibilita del permesso: il permesso non e convertibile
o accesso al permesso UE slp: non essendo esplicitamente escluso da alcuna disposizione, dovrebbe essere consentito a parita' di condizioni con i titolari di altri permessi; in questo senso, Sent. Corte Giust. C-502/10: illegittimo escludere dal beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo, sulla base di art. 3 co. 2 Direttiva 2003/109/CE, il titolare di un permesso di soggiorno a tempo determinato, rilasciato ad una categoria specifica di persone, la cui validita' puo' essere prorogata illimitatamente (nota: al Punto 54 si fa riferimento a un permesso che risulti di fatto prorogabile per un periodo di piu' di 5 anni o, ma solo come caso particolare, per un periodo illimitato), senza tuttavia offrire alcuna prospettiva di ottenimento di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, nei limiti in cui tale limitazione formale non impedisca al cittadino di un paese terzo di insediarsi stabilmente nello Stato membro di cui trattasi, cosa che deve essere verificata dal giudice del rinvio (in precedenza le Concl. Avv. Gen. C-502/10 avevano indicato come illegittimo escludere dal beneficio dello status di soggiornante di lungo periodo i titolari di un permesso di soggiorno formalmente limitato all'esercizio di un'attivita' o di una professione che implichi, per natura o a seguito del rinnovo e/o della proroga di tale permesso, un soggiorno legale e duraturo nel territorio dello Stato membro); nello stesso senso, anche la Relazione della Commissione UE sull'attuazione della Direttiva 2003/109/CE; in senso parzialmente concorde,
Sent. Cons. Stato 4516/2013: il permesso UE slp e' rilasciabile anche allo straniero entrato in base ad art. 27 co. 1 lettera a D. Lgs. 286/1998 (dirigenti e personale altamente specializzato) quando lo straniero trasferito temporaneamente venga assunto a tempo determinato da parte dellazienda distaccataria, dato che il suo titolo di soggiorno non e' piu' sottoposto ad un limite di durata che lo renda non rinnovabile e non convertibile (nota: sembra cioe' che il rilascio del permesso UE slp sia possibile solo a condizione che il permesso sia diventato rinnovabile, in contrasto col dettato della norma)
Circ. Mininterno 26/11/2013: gli infermieri professionali entrati in base ad art. 27 co. 1 lett. r-bis D. Lgs. 286/1998 possono accedere, se in possesso dei requisiti, al permesso UE slp, dal momento che non rientrano tra le categorie esplicitamente escluse da art. 9 co. 3 D. Lgs. 286/1998[39] (nota: si fa riferimento anche al fatto che tali infermieri possono essere assunti a tempo indeterminato, ma senza che appaia chiaro come questa possibilita' risulti determinante ai fini delle conclusioni raggiunte)
Disposizioni particolari per
lavoratori distaccati nell'ambito di Expo 2015 (torna
all'indice del capitolo)
o l'accesso al sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un "cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.; le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della Prefettura di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo del cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e societa' EXPO S.p.A.)
o per il distacco di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere, si compila, per la comunicazione, il modello EXPO-D (allegato); possibile il distacco da parte di azienda straniera presso la sede dell'azienda stabilita in Italia o il distacco da azienda straniera che non ha filiali in Italia
o si procede al controllo di sicurezza da parte della questura
o successivamente, la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione
o dopo l'ingresso, il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico
o e' rilasciato al lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (modello 209 EXPO 2015), che sovra' essere spedito dall'Ufficio postale
Ingresso di alcune delle
categorie di cui all'art. 27 T.U. per lavoro autonomo (torna
all'indice del capitolo)
o per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) D. Lgs. 286/1998, si applicano le condizioni di cui all'art. 40, co. 22 DPR 394/1999 e i requisiti relativi ad alloggio, reddito e possesso di nulla-osta della Questura
o per gli sportivi stranieri che, ai sensi di L. 91/1981 (nota: il testo riporta erroneamente L. 91/1991), sono chiamati a svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che, corredata di nulla-osta espresso dalla Questura territorialmente competente, deve indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della societ di destinazione; tali ingressi sono consentiti nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'art. 27, co. 5-bis D. Lgs. 286/1998
o per il settore dello spettacolo, il visto per lavoro autonomo, di breve o lunga durata, e' concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, o di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla RAI, da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza (TAR Lazio: legittimo il diniego se l'amministrazione da' conto della propria valutazione circa l'assenza di tali requisiti); requisiti e condizioni sono i seguenti:
copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore (verosimilmente: "non inferiore") a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili
copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo
nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da richiedere dietro esibizione del contratto di lavoro
disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile con l'esibizione di prenotazione alberghiera o con una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero, o mediante dichiarazione sostitutiva resa dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo
o per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote, e' sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale (nota: disposizione in evidente contraddizione con la precedente!)
Rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro a titolari di altri permessi per attivita' sottratte alle
quote (torna all'indice del capitolo)
Ingresso e soggiorno, al di
fuori delle quote, per ricerca scientifica (torna all'indice
del capitolo)
o la determinazione, per i soli istituti privati, della soglia minima di risorse finanziarie a disposizione per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito
o l'obbligo per l'istituto di farsi carico delle spese connesse con l'eventuale condizione di soggiorno illegale del ricercatore per un periodo di 6 mesi successivi alla cessazione della convenzione di accoglienza sulla cui base e' stato autorizzato l'ingresso
o le condizioni per la revoca dell'iscrizione in caso di inosservanza delle norme relative all'accoglienza di ricercatori stranieri
o il rapporto giuridico tra le parti
o le condizioni di lavoro del ricercatore e le risorse messe a sua disposizione in misura non inferiore al doppio dell'assegno sociale; la sussistenza delle risorse e' accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca fruisca del sostegno finanziario dell'Unione europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero assimilabile a un istituto di ricerca (L. 9/2014)
o la copertura delle spese di viaggio
o la stipula di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e i suoi familiari, ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al SSN
Facilitazioni per lo
straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro (torna
all'indice del capitolo)
o copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato membro, che preveda lo svolgimento di un periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse e di una polizza di assicurazione sanitaria valida sul territorio italiano per il periodo di soggiorno
o dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attivita' in Italia
Ingresso e soggiorno al di
fuori delle quote per lavoratori altamente qualificati (Carta blu UE) (torna all'indice del capitolo)
Ammissione fuori quota, per periodi di durata superiore a tre mesi, di lavoratori altamente qualificati che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di persona fisica o giuridica; nota: benche' sembri consentito lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (sulla base di un contratto di committenza o di collaborazione coordinata), disposizioni successive limitano il tipo di attivita' a quella di lavoro subordinato (e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato); nel senso del far salva la possibilita' di ingresso per lavoro autonomo in relazione a "collaborazioni o assimilati", una Guida della Prefettura di Firenze
Le disposizioni (art. 27-quater e 9-ter D. Lgs. 286/1998, introdotti da D. Lgs. 108/2012) si applicano
o a titolari di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro; nota: Regno Unito, Irlanda e Danimarca non partecipano all'attuazione della Direttiva sui lavoratori qualificati (circ. Mininterno 26/7/2012)
o a lavoratori residenti all'estero o regolarmente soggiornanti in Italia (circ. Mininterno 26/7/2012: anche sulla base della sola dichiarazione di presenza) in possesso di
titolo di istruzione superiore corrispondente a un percorso almeno triennale, rilasciato da autorita' competente nel paese in cui e' stato conseguito (secondo circ. Mininterno 26/7/2012, il paese di appartenenza), e di una (L. 9/2014)[40] qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza (verosimilmente, nel paese in cui e' stata conseguita) e riconosciuta dall'Italia
dei requisiti per l'esercizio della professione fissati dal D. Lgs. 206/2007, nel caso si tratti di professione regolamentata
Nota: l'espressione "anche se soggiornanti in altro Stato membro", contenuta in art. 27-quater co. 2 lettera a, deve essere interpretata nel senso di "anche se non soggiornanti in uno Stato non appartenente all'Unione europea" (con la conseguenza che possono essere certamente inclusi gli stranieri che soggiornano in uno Stato non appartenente all'Unione europea); l'altra possibile interpretazione ("anche se soggiornanti nella UE, ma non in Italia"), piu' restrittiva, deve essere scartata, dal momento che renderebbe pleonastica la successiva lettera c, che include esplicitamente gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia; inoltre, l'esclusione degli stranieri soggiornanti al di fuori dell'Unione europea sarebbe in evidente contrasto con la Direttiva 2009/50/CE; in questo senso, circ. Mininterno 26/7/2012 e circ. Mininterno 3/8/2012
Classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 (livelli 1, 2 e 3):
1.
legislatori,
imprenditori e alta dirigenza
1.1. membri dei corpi legislativi e di governo,
dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica, nella magistratura, nei
servizi di sanit, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse
nazionale e sovranazionale
1.1.1.
membri di
organismi di governo e di assemblee con potest legislativa e regolamentare
1.1.2.
direttori,
dirigenti ed equiparati dellamministrazione pubblica e nei servizi di sanit,
istruzione e ricerca
1.1.3.
dirigenti
della magistratura
1.1.4.
dirigenti
di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale
1.2. imprenditori, amministratori e direttori di
grandi aziende
1.2.1.
imprenditori
e amministratori di grandi aziende
1.2.2.
direttori
e dirigenti generali di aziende
1.2.3.
direttori
e dirigenti dipartimentali di aziende
1.3. imprenditori e responsabili di piccole aziende
2.
professioni
intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione
2.1. specialisti in scienze matematiche,
informatiche, chimiche, fisiche e naturali
2.1.1.
specialisti
in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali
2.2. ingegneri, architetti e professioni assimilate
2.2.1.
ingegneri
e professioni assimilate
2.2.2.
architetti,
pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del
territorio
2.3. specialisti nelle scienze della vita
2.3.1.
specialisti
nelle scienze della vita
2.4. specialisti della salute
2.4.1.
medici
2.5. specialisti in scienze umane, sociali,
artistiche e gestionali
2.5.1.
specialisti
delle scienze gestionali, commerciali e bancarie
2.5.2.
specialisti
in scienze giuridiche
2.5.3.
specialisti
in scienze sociali
2.5.4.
specialisti
in discipline linguistiche, letterarie e documentali
2.5.5.
specialisti
in discipline artistico-espressive
2.5.6.
specialisti
in discipline religiose e teologiche
2.6. specialisti della formazione e della ricerca
2.6.1.
docenti
universitari (ordinari e associati)
2.6.2.
ricercatori
e tecnici laureati nell'universit
2.6.3.
professori
di scuola secondaria, post-secondaria e professioni assimilate
2.6.4.
professori
di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate
2.6.5.
altri
specialisti dell'educazione e della formazione
3.
professioni
tecniche
3.1. professioni tecniche in campo scientifico,
ingegneristico e della produzione
3.1.1.
tecnici
delle scienze quantitative, fisiche e chimiche
3.1.2.
tecnici
informatici, telematici e delle telecomunicazioni
3.1.3.
tecnici in
campo ingegneristico
3.1.4.
tecnici
della conduzione di impianti produttivi in continuo e dell'esercizio di reti
idriche ed energetiche
3.1.5.
tecnici
della gestione dei processi produttivi di beni e servizi
3.1.6.
tecnici
del trasporto aereo, navale e ferroviario
3.1.7.
tecnici di
apparecchiature ottiche e audio-video
3.1.8.
tecnici
della sicurezza e della protezione ambientale
3.2. professioni tecniche nelle scienze della salute
e della vita
3.2.1.
tecnici
della salute
3.2.2.
tecnici
nelle scienze della vita
3.3. professioni tecniche nellorganizzazione,
amministrazione e nelle attivit finanziarie e commerciali
3.3.1.
tecnici
dellorganizzazione e dellamministrazione delle attivit produttive
3.3.2.
tecnici
delle attivit finanziarie ed assicurative
3.3.3.
tecnici
dei rapporti con i mercati
3.3.4.
tecnici
della distribuzione commerciale e professioni assimilate
3.4. professioni tecniche nei servizi pubblici e
alle persone
3.4.1.
professioni
tecniche delle attivit turistiche, ricettive ed assimilate
3.4.2.
insegnanti
nella formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti e professioni
assimilate
3.4.3.
tecnici
dei servizi ricreativi
3.4.4.
tecnici
dei servizi culturali
3.4.5.
tecnici
dei servizi sociali
3.4.6.
tecnici
dei servizi pubblici e di sicurezza
4.
professioni
esecutive nel lavoro d'ufficio
4.1. impiegati addetti alle funzioni di segreteria e
alle macchine da ufficio
4.1.1.
impiegati
addetti alla segreteria e agli affari generali
4.1.2.
impiegati
addetti alle macchine d'ufficio
4.2. impiegati addetti ai movimenti di denaro e
all'assistenza clienti
4.2.1.
impiegati
addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro
4.2.2.
impiegati
addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela
4.3. impiegati addetti alla gestione amministrativa,
contabile e finanziaria
4.3.1.
impiegati
addetti alla gestione amministrativa della logistica
4.3.2.
impiegati
addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria
4.4. impiegati addetti alla raccolta, controllo,
conservazione e recapito della documentazione
4.4.1.
impiegati
addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta
4.4.2.
impiegati
addetti all'archiviazione e conservazione della documentazione
5.
professioni
qualificate nelle attivita commerciali e nei servizi
5.1. professioni qualificate nelle attivit
commerciali
5.1.1.
esercenti
delle vendite
5.1.2.
addetti alle
vendite
5.1.3.
altre
professioni qualificate nelle attivit commerciali
5.2. professioni qualificate nelle attivit
ricettive e della ristorazione
5.2.1.
esercenti
nelle attivit ricettive
5.2.2.
esercenti
ed addetti nelle attivit di ristorazione
5.2.3.
assistenti
di viaggio e professioni assimilate
5.3. professioni qualificate nei servizi sanitari e
sociali
5.3.1.
professioni
qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4. professioni qualificate nei servizi culturali,
di sicurezza, di pulizia e alla persona
5.4.1.
maestri di
arti e mestieri
5.4.2.
professioni
qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati
5.4.3.
operatori
della cura estetica
5.4.4.
professioni
qualificate nei servizi personali ed assimilati
5.4.5.
addestratori
e custodi di animali
5.4.6.
esercenti
e addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche ed assimilate
5.4.7.
esercenti
e addetti di agenzie di pompe funebri
5.4.8.
professioni
qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia
6.
artigiani,
operai specializzati e agricoltori
6.1. artigiani e operai specializzati dell
industria estrattiva, delledilizia e della manutenzione degli edifici
6.1.1.
brillatori,
tagliatori di pietre, coltivatori di saline e professioni assimilate
6.1.2.
artigiani
ed operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture
edili
6.1.3.
artigiani
ed operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni
6.1.4.
artigiani
ed operai specializzati addetti alla pitturazione ed alla pulizia degli esterni
degli edifici ed assimilati
6.1.5.
artigiani
ed operai specializzati addetti alla pulizia ed alligiene degli edifici
6.2. artigiani ed operai metalmeccanici specializzati
e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche
6.2.1.
fonditori,
saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica e
professioni assimilate
6.2.2.
fabbri
ferrai costruttori di utensili ed assimilati
6.2.3.
meccanici
artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili
(esclusi gli addetti alle linee di montaggio industriale)
6.2.4.
artigiani
e operai specializzati dellinstallazione e della manutenzione di attrezzature
elettriche ed elettroniche
6.3. artigiani ed operai specializzati della
meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati
6.3.1.
artigiani
ed operai specializzati della meccanica di precisione su metalli e materiali
assimilati
6.3.2.
vasai,
soffiatori e formatori di vetrerie e professioni assimilate
6.3.3.
artigiani
delle lavorazioni artistiche del legno, del tessuto e del cuoio e dei materiali
assimilati
6.3.4.
artigiani
ed operai specializzati delle attivit poligrafiche
6.4. agricoltori e operai specializzati
dellagricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia
6.4.1.
agricoltori
e operai agricoli specializzati
6.4.2.
allevatori
e operai specializzati della zootecnia
6.4.3.
allevatori
e agricoltori
6.4.4.
operai
forestali specializzati
6.4.5.
pescatori
e cacciatori
6.5. artigiani e operai specializzati delle
lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle
pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo
6.5.1.
artigiani
ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari
6.5.2.
attrezzisti,
operai e artigiani del trattamento del legno ed assimilati
6.5.3.
artigiani
ed operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento
6.5.4.
artigiani
ed operai specializzati della lavorazione del cuoio, delle pelli e delle
calzature ed assimilati
6.5.5.
artigiani
ed operai specializzati dellindustria dello spettacolo
7.
conduttori
di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli
7.1. conduttori di impianti industriali
7.1.1.
conduttori
di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
7.1.2.
operatori
di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3.
conduttori
di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di
materiali assimilati
7.1.4.
conduttori
di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5.
operatori
di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti
petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di
prodotti derivati dalla chimica
7.1.6.
conduttori
di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero
dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.7.
operatori
di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali
7.1.8.
conduttori
di impianti per la trasformazione dei minerali
7.2. operai semiqualificati di macchinari fissi per
la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.2.1.
operai
addetti a macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e
per prodotti minerali
7.2.2.
operai dei
rivestimenti metallici, della galvanoplastica e per la fabbricazione di
prodotti fotografici
7.2.3.
conduttori
di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
7.2.4.
operai
addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di articoli in
legno
7.2.5.
conduttori
di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone
7.2.6.
operai
addetti a macchinari dell'industria tessile, delle confezioni ed assimilati
7.2.7.
operai
addetti all'assemblaggio di prodotti industriali
7.2.8.
operai
addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali
7.3. operatori di macchinari fissi in agricoltura e
nella industria alimentare
7.3.1.
operai
addetti a macchinari fissi nell'agricoltura e nella prima trasformazione dei
prodotti agricoli
7.3.2.
operai
addetti a macchinari fissi per l'industria alimentare
7.4. conduttori di veicoli, di macchinari mobili e
di sollevamento
7.4.1.
conduttori
di convogli ferroviari e altri manovratori di veicoli su rotaie e di impianti a
fune
7.4.2.
conduttori
di veicoli a motore e a trazione animale
7.4.3.
conduttori
di macchine agricole
7.4.4.
conduttori
di macchine per movimento terra, di macchine di sollevamento e di maneggio dei
materiali
7.4.5.
marinai di
coperta e operai assimilati
8.
professioni
non qualificate
8.1. professioni non qualificate nel commercio e nei
servizi
8.1.1.
venditori
ambulanti
8.1.2.
personale
non qualificato di ufficio
8.1.3.
personale
non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4.
personale
non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti,
aree pubbliche e veicoli
8.1.5.
personale
non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari
8.1.6.
personale
non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni
8.2. professioni non qualificate nelle attivit
domestiche, ricreative e culturali
8.2.1.
personale
non qualificato nei servizi ricreativi e culturali
8.2.2.
personale
non qualificato addetto ai servizi domestici
8.3. professioni non qualificate nell'agricoltura,
nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella
pesca
8.3.1.
personale
non qualificato nell'agricoltura e nella manutenzione del verde
8.3.2.
personale
non qualificato addetto alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e
alla caccia
8.4. professioni non qualificate nella manifattura,
nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni
8.4.1.
personale
non qualificato delle miniere e delle cave
8.4.2.
personale
non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate
8.4.3.
personale
non qualificato nella manifattura
9.
forze
armate
9.1. ufficiali delle forze armate
9.1.1.
ufficiali
delle forze armate
9.2. sergenti, sovraintendenti e marescialli delle
forze armate
9.2.1.
sergenti,
sovraintendenti e marescialli delle forze armate
9.3. truppa delle forze armate
9.3.1. truppa delle forze armate
Non si aplica
o a chi soggiorni per protezione temporanea o per motivi umanitari, o sia in attesa del permesso richiesto per tali motivi (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi, in caso di protezione temporanea, anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; in caso di protezione umanitaria, solo al soggiornante in Italia); circ. Mininterno 26/7/2012 cita, a mo' di esempio, i casi relativi a permessi ex art. 5 co. 6, art. 18, art. 20 D. Lgs. 286/1998, DPCM emergenziali, art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008
o a chi soggiorni per protezione internazionale, o sia in attesa di una decisione definitiva sul riconoscimento del corrispondente status (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera b D. Lgs. 286/1998, menzionando D. Lgs. 251/2007 e D. Lgs. 25/2008, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); circ. Mininterno 26/7/2012 cita, a mo' di esempio, i casi relativi a permessi per asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari ex art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008 (gia' citato in relazione alla protezione umanitaria), richiesta asilo e richiesta asilo - attivita' lavorativa
o a chi chieda di soggiornare in qualita' di ricercatore ai sensi dell'art. 27-ter D. Lgs. 286/1998 (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera c D. Lgs. 286/1998, menzionando art. 27-ter D. Lgs. 286/1998, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); secondo circ. Mininterno 3/8/2012, e' escluso anche chi sia gia' titolare di un permesso di soggiorno per ricerca scientifica
o ai familiari stranieri di cittadino dell'Unione europea che eserciti il diritto alla libera circolazione o che l'abbia esercitato (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in questa condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera d D. Lgs. 286/1998, menzionando il D. Lgs. 30/2007, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); nota: tali familiari non avrebbero vantaggi particolari ad accedere alla Carta Blu finche' permane il loro status di familiari; ove venga meno tale status, per morte o partenza del cittadino comunitario o divorzio, l'accesso, se necessario, non dovrebbe piu' essere precluso; circ. Mininterno 26/7/2012 include, a mo' di esempio, nella categoria dei soggiornanti quali familiari di cittadino dell'Unione europea i titolari di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE o di carta di soggiorno permanente per familiare straniero di cittadino UE
o al titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro che soggiorni in Italia per lavoro subordinato o autonomo (nota: in base alla Direttiva 2009/50/CE l'esclusione dovrebbe applicarsi anche a chi si trovi in analoga condizione in altro Stato membro; art. 27-quater co. 3, lettera e D. Lgs. 286/1998, menzionando art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, fa riferimento solo allo straniero soggiornante in Italia); nota: l'esclusione non si applica se tale titolare soggiorna in Italia per studio o formazione o per altri motivi
o a chi faccia ingresso in uno Stato membro in base ad un accordo internazionale che agevoli l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie in relazione a commercio e investimenti
o a chi soggiorni (verosimilmente, in base a Direttiva 2009/50/CE, anche in altro Stato membro) per lavoro stagionale
o a chi soggiorni in Italia come lavoratore distaccato ai sensi di art. 27 co. 1, lettere a (dirigenti o personale altamente specializzato), g (lavoratori alle dipendenze di imprese operanti in Italia, temporaneamente trasferiti per compiti specifici), i (dipendenti dell'appaltatore estero) D. Lgs. 286/1998, in conformita' con il D. Lgs. 72/2000
o a chi benefici del diritto di libera circolazione alla pari con il comunitario, in base ad accordi tra il Paese di appartenenza e l'Unione europea
o a chi sia destinatario di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso (circ. Mininterno 26/7/2012: anche se il provvedimento di espulsione e' stato adottato da altro Stato membro)
Nota: secondo circ. Mininterno 26/7/2012, le disposizioni non si applicano neanche allo straniero soggiornante in uno Stato membro per uno dei motivi per i quali l'applicazione e' esclusa in caso di soggiorno in Italia; questa specificazione, generalmente corretta, risulta eccessiva per alcune categorie, che, in base alla Direttiva 2009/50/CE, sono esclusi solo in caso di soggiorno in Italia: soggiornanti per protezione umanitaria e lavoratori distaccati
Requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinari per il rilascio del nulla-osta al datore di lavoro:
o proposta di contratto, ovvero offerta di lavoro vincolante, di durata non inferiore a un anno per attivita' che richieda una qualifica professionale superiore (rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni)
o indicazione del titolo di istruzione e della (L. 9/2014)[41] qualifica professionale superiore posseduti dallo straniero (circ. Mininterno 3/8/2012 specifica pero' che titoli di studio e altri atti formati all'estero devono essere debitamente tradotti e legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche italiane nel paese di provenienza del lavoratore; nota: verosimilmente, si deve intendere "nel paese in cui sono stati formati")
o importo dello stipendio annuale lordo non inferiore al triplo della soglia per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (circ. Mininterno 26/7/2012: 24.789 euro, in base ad art. 8 co. 16 L. 537/1993)
o necessario il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero, ai fini dello svolgimento, in qualita' di titolare di Carta Blu UE, di attivita' lavorativa in Italia
o per le professioni regolamentate, si applica art. 49 DPR 394/1999 (nota: si fa erroneamente riferimento allo "Stato membro d'origine", anziche' allo Stato estero in cui il titolo e' stato conseguito)
o per le professioni non regolamentate, lo straniero presenta domanda al MIUR, Direzione Generale per l'Universita', lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario, Ufficio IX, utilizzando il modello allegato alla circ. Mininterno 27/3/2013 (nota: non e' chiaro, sulla base di quanto riportato da Circ. Mininterno-Minlavoro 17/3/2014, se queste disposizioni sopravvivano all'entrata in vigore di L. 9/2014); nella domanda, che puo' essere presentata solo dall'azienda o societa' che intende assumere il lavoratore o dallo straniero in possesso di proposta di contratto o di offerta di lavoro da parte di azienda o societa' (circ. Mininterno 27/3/2013), va indicata l'attivita' che si intende svolgere; l'ufficio competente del MIUR puo' chiedere agli interessati, nell'ambito della valutazione dei titoli, l'integrazione di documentazione (circ. Mininterno 27/3/2013); alla domanda sono allegati:
copia autentica del titolo di studio estero tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore
copia autentica tradotta e legalizzata del piano degli studi compiuti, degli esami superati e della relativa votazione
copia della proposta di contratto o dell'offerta di lavoro da parte di azienda o societa', avente ad oggetto lo svolgimento di un'attivita' lavorativa che richiede il possesso di una qualifica superiore (circ. Mininterno 27/3/2013)
Circ. Mininterno-Minlavoro 17/3/2014: a seguito delle novita' apportate da L. 9/2014, che ha soppresso la condizione che qualifica professionale superiore e titolo di studi fossero correlati, non e' piu' necessario che il lavoratore acquisisca la certificazione di conformita' da parte del MIUR, essendo sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, effettuata presso la competente Rappresentanza diplomatica italiana nel paese di residenza dello straniero; nota: non e' chiaro se per "certificazione di conformita'" si intenda il riconoscimento della qualifica professionale per professione non regolamentata di cui alla Circ. Mininterno 7/12/2012, che, nel modello di domanda allegato contiene, effettivamente, la richiesta di nulla-osta allo svolgimento dell'attivita' lavorativa qualificata sulla base del possesso di un determinato titolo di studio
La presentazione della richiesta di nulla-osta deve essere preceduta dalla verifica di indisponibilita' di lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, come per i lavoratori ordinari (art. 27-quater co. 5 D. Lgs. 286/1998) [42]
Le richieste di nulla-osta si presentano attraverso un sistema informatizzato analogo a quello gia' utilizato per altre procedure di competenza dello Sportello unico, con registrazione on-line, scaricamento del Modulo BC per la richiesta di nulla-osta al lavoro per lavoratore altamente qualificato, compilazione, anche in piu' fasi, del modulo, invio telematico con rilascio di ricevuta (circ. Mininterno 3/8/2012)
Rilascio o diniego del nulla-osta entro 90 gg (circ. Mininterno 3/8/2012 osserva come tale termine sia piu' lungo di quello ordinario previsto da art. 22 co. 5 D. Lgs. 286/1998); si prescinde dal requisito di residenza all'estero per i lavoratori regolarmente soggiornanti in Italia
Il nulla-osta e' sostituito da comunicazione del datore relativo alla proposta di contratto o all'offerta vincolante, quando sia stato sottoscritto protocollo di intesa col Mininterno, col quale il datore garantisce la sussistenza dei requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinari (qualifica professionale superiore richiesta per l'attivita'; possesso, da parte del lavoratore, di titolo di istruzione e qualifica professionale adeguati; importo della retribuzione), la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria, e il datore dichiari di non aver subito condanne ostative; la comunicazione e' presentata, con modalita' informatiche, allo Sportello unico e trasmessa da questo al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero; in assenza di motivi ostativi, il questore la invia, con le stesse modalita' informatiche, alla rappresentanza diplomatico-consolare per il rilascio del visto di ingresso; entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo Sportello unico, con il datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (nota: non e' chiaro da quando decorra il termine in caso di lavoratore gia' regolarmente soggiornante in Italia); circ. Mininterno 3/8/2012: requisiti e modalita' di sottoscrizione dei protocolli di intesa tra datori di lavoro e Ministero dell'interno (distinti da quelli stipulati ai sensi di art. 27 co. 1-ter e 1-quater D. Lgs. 286/1998) saranno indicati con successiva circolare
Nulla-osta rifiutato
o in caso di frode o falsificazione o contraffazione di documenti
o quando il lavoratore non si rechi entro 8 gg dall'ingresso allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, salvo cause di forza maggiore (nota: si tratta, in questo caso, piu' propriamente, di revoca del nulla-osta; non e' chiaro, inoltre, da quando decorra il termine in caso di lavoratore gia' regolarmente soggiornante in Italia)
o quando il datore sia stato condannato, negli ultimi 5 anni, per
favoreggiamento dell'immigrazione illegale verso l'Italia e (nota: dovrebbe essere "o") dell'emigrazione illegale verso altri paesi, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi di art. 603-bis c.p.
occupazione alle proprie dipendenze di straniero privo di titolo di soggiorno abilitante al lavoro
A seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (nota: questo esclude la possibilita' di instaurazione di un contratto di lavoro autonomo) e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, rilascio di permesso Carta blu UE della durata di 2 anni in caso di contratto a tempo indeterminato o della durata del rapporto piu' 3 mesi in caso di contratto a termine; circ. Mininterno 26/7/2012: la compilazione della richiesta di Carta Blu UE e' effettuata presso lo Sportello Unico; verosimilmente, la richiesta e' inviata per posta (circ. Mininterno 26/7/2012 indica questa modalita' per l'invio della richiesta di rinnovo)
Permesso rifiutato o non rinnovato o revocato
o in caso di ottenimento fraudolento, falsificazione o contraffazione
o quando lo straniero non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di ingresso o soggiorno
o quando lo straniero soggiorni per fini diversi da quelli per i quali e' stato rilasciato il nulla-osta
o quando lo straniero non abbia risorse sufficienti per il mantenimento proprio e dei propri familiari senza far ricorso al sistema di assistenza sociale nazionale, salvo periodo di disoccupazione; note:
non e' chiaro se basti a motivare il provvedimento negativo in relazione al permesso la semplice incapacita' di dimostrare il possesso di risorse teoricamente sufficienti o se occorra l'effettivo ricorso al sistema di assistenza sociale nazionale (in questo caso non rileverebbe il ricorso all'assistenza da parte degli enti locali o di privati)
e' assai improbabile che si verifichi la condizione di insufficienza di risorse a fronte di una retribuzione non inferiore al triplo della soglia per l'esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria, salvo il caso di disoccupazione, per il quale pero' la condizione non si applica
Per i primi due anni di occupazione legale sul territorio, il tipo di attivita' e' vincolato ad essere analogo a quello per cui e' stato rilasciato il nulla-osta; il cambiamento di datore di lavoro deve essere autorizzato dalla Direzione territoriale del lavoro (dopo 15 gg dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro, si applica il silenzio-assenso); rifiuto di rilascio o di rinnovo o revoca del permesso in caso di trasgressione di questi limiti
Non consentito lo svolgimento di attivita' che comportino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale o che siano riservate ai cittadini italiani o della UE o del SEE; note:
o nella pubblica amministrazione, le attivita' riservate all'italiano corrispondono
ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)
- dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
- con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dItalia
- dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato
- dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allart. 16 L. 56/1987
alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lelaborazione, la decisione e lesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimita e di merito
o non esistono attivita' riservate ai cittadini UE o SEE
o Trib. Firenze: l'esclusione dai bandi per la selezione di dipendenti pubblici, per attivita' che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela dell'interesse nazionale, dei familiari stranieri del rifugiato o dei titolari di Carta Blu UE ha natura discriminatoria
Ad eccezione delle limitazioni previste per l'accesso al mercato del lavoro, i titolari di Carta blu UE godono dello stesso trattamento riservato ai cittadini
Il titolare di Carta blu UE ha diritto al ricongiungimento a prescindere dalla durata del suo permesso (per il resto si applicano le normali condizioni); i familiari ottengono un permesso della stessa durata residua di quello del titolare (nota: la durata del permesso puo', quindi, essere superiore a 2 anni, se il contratto di lavoro e' un contratto a termine di durata superiore a un anno e 9 mesi)
La richiesta di rinnovo della Carta Blu UE e' inviata per posta (circ. Mininterno 26/7/2012)
Dopo 18 mesi dal rilascio di Carta blu UE da parte di altro Stato membro, il titolare puo' entrare in Italia in esonero dal visto per esercitare attivita' lavorativa altamente qualificata; il datore di lavoro deve chiedere per lui entro un mese dall'ingresso il nulla-osta (puo' chiederlo, pero', anche mentre il lavoratore si trova all'estero); il nulla-osta e' concesso o rifiutato entro 60 gg (nota: termine piu' breve di quello di 90 gg previsto nel caso in cui il lavoratore qualificato non sia gia' titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, ma comunque piu' lungo di quello previsto nel caso ordinario da art. 22 co. 5 D. Lgs. 286/1998)
Nota: la ricerca di lavoro continuativa sul posto puo' protrarsi, in realta', fino a 90 gg (il limite per la libera circolazione in Area Schengen); qualora pero' la durata di tale ricerca ecceda il mese, il lavoratore non potra' fermarsi direttamente in Italia per lavoro, ma dovra' verosimilmente rientrare temporaneamente nello Stato membro di provenienza o, comunque, recarsi all'estero; sotto questo aspetto il titolare di Carta Blu UE rilasciato da altro Stato membro e' penalizzato rispetto al titolare di altro permesso di soggiorno
In caso di rilascio del nulla-osta, il lavoratore ottiene una Carta blu UE rilasciata dall'Italia (di questo e' informato lo Stato membro che aveva rilasciato la precedente Carta blu UE; circ. Mininterno 26/7/2012: tramite il punto di contatto nazionale, individuato nella Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri, II Divisione Stranieri); circ. Mininterno 26/7/2012: in analogia con quanto previsto per il permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, il rilascio di Carta Blu UE da parte dell'Italia a titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro non comporta il ritiro di quest'ultima (se ne acquisisce solo fotocopia)
I familiari del lavoratore, gia' titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, che abbia ottenuto una Carta Blu UE dall'Italia che dimostrino di aver soggiornato con lui in qualita' di familiari nell'altro Stato membro possono raggiungerlo e ottenere un ordinario permesso per motivi familiari (verosimilmente, senza bisogno di munirsi di visto di ingresso; su questo, pero', circ. Mininterno 26/7/2012 tace) della stessa durata residua della Carta Blu UE del titolare (nota: la durata del permesso puo', quindi, essere superiore a 2 anni, se il contratto di lavoro e' un contratto a termine di durata superiore a un anno e 9 mesi), a condizione che posseggano un valido titolo di soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro e un documento di viaggio valido e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento
In caso di provvedimento negativo rispetto al nulla-osta o al permesso di soggiorno, lo straniero e' allontanato verso lo Stato membro che gli aveva rilasciato la Carta blu UE, anche se questa non e' piu' valida (nota: sembra improprio parlare di allontanamento, a fronte di un semplice rifiuto di nulla-osta o di permesso; non e' chiaro, inoltre, se l'allontanamento avvenga verso l'altro Stato membro anche quando sia motivato da violazioni delle norme sul soggiorno o da pericolosita')
Il titolare di Carta blu UE rilasciata dall'Italia che sia allontanato verso l'Italia da altro Stato membro riceve, dal punto di vista del permesso di soggiorno, il trattamento previsto per il lavoratore straniero che rimanga disoccupato; circ. Mininterno 26/7/2012: gli viene rilasciato un permesso per lavoro subordinato - attesa occupazione (verosimilmente, solo se la Carta Blu UE rilasciata dall'Italia e' scaduta)
Si applicano, per quanto non esplicitamente previsto in materia di lavoro, le disposizioni applicabili nel caso di lavoratore straniero ordinario
Allo straniero titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, e come tale autorizzato a soggiornare in Italia con Carta Blu UE rilasciata dall'Italia, puo' essere rilasciato un permesso UE slp (recante annotazione "Ex titolare di Carta blu UE") a condizione che abbia completato un periodo di 5 anni di soggiorno ininterrotto nel territorio dell'Unione europea come titolare di Carta blu UE e che sia in possesso da almeno due anni di Carta blu UE rilasciata dall'Italia; sono computate utilmente le assenze dalla UE fino a 12 mesi consecutivi e a 18 mesi complessivi all'interno del periodo di 5 anni
Ai fini della revoca del permesso UE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE" per assenza dalla UE sono richiesti 24 mesi di assenza, anziche' i 12 mesi previsti nel caso ordinario; nota: circ. Mininterno 26/7/2012 riporta erroneamente tra i motivi di revoca del permesso UE slp "Ex Titolare di Carta Blu UE" il venir meno delle condizioni per il rilascio; si tratta invece del venir meno delle condizioni per il rilascio relative all'assenza di pericolosita' sociale
I familiari del titolare di permesso UE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE" ottengono
o un ordinario permesso per motivi familiari di durata non superiore a 2 anni, a condizione che siano in possesso di un valido documento (verosimilmente, di viaggio) e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento (nota: queste disposizioni sembrano prescindere dal fatto che i familiari abbiano fatto ingresso con un visto per ricongiungimento)
o un permesso UE slp, se soggiornano legalmente e ininterrottamente nel territorio dell'Unione europea da almeno 5 anni (nota: non necessariamente in qualita' di familiari del titolare in questione), di cui gli ultimi 2 anni in Italia, e se sono soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il rilascio di tale permesso
Circ. Mininterno 26/7/2012: necessari, ai fini del rilascio dei titoli di soggiorno (Carta Blu UE, permesso per motivi familiari e, verosimilmente, anche permesso UE slp), la sottoscrizione dell'accordo di integrazione e il versamento del contributo per il permesso (nota: in mancanza di diversa specificazione, sembra che per la Carta Blu UE non si applichi il contributo di 200 euro previsto per dirigenti e personale altamente qualificato che faccia ingresso ex art. 27 co. 1 D. Lgs. 286/1998)
Ingresso al di fuori delle
quote per docenti di istituzioni scolastiche straniere (torna
all'indice del capitolo)
o con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della L. 1636/1940, e del DPR 389/1994, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualita' dei rispettivi curricula
o con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri (art. 2 L. 4/1999)
Nulla-osta al lavoro, entro
quote apposite, per giovani e persone collocate "alla pari" (torna all'indice del capitolo)
o persone che svolgono, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lItalia, attivita di ricerca o un lavoro occasionale nellambito di programmi di scambio o mobilita di giovani:
il nulla-osta
- deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi
- ha durata < 1 anno, salvo che sia diversamente previsto dallaccordo
- in caso di ingresso per vacanze-lavoro, puo essere chiesto successivamente allingresso, con durata < 6 mesi in totale, e < 3 mesi con lo stesso datore di lavoro
o persone collocate alla pari secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lItalia (al di fuori di programmi di scambio e mobilita di giovani):
il nulla-osta
- deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi
- ha durata < 3 mesi
Ingresso, entro quote
apposite, di sportivi professionisti; ingresso di sportivi dilettanti (torna all'indice del capitolo)
o le quote includono anche gli sportivi gia' soggiornanti regolarmente (Circ. CONI 16/4/2014: con un regolare permesso di soggiorno per motivi sportivi o di lavoro o familiari, fatte salve le norme che regolano i vivai giovanili; nota: si trascurano i permessi che abilitano comunque allo svolgimento di lavoro); in caso di riconferma per la stagione successiva dello sportivo gia' tesserato, alla quota viene detratto un posto
o il posto assegnato col rilascio del visto e' riutilizzabile solo nel caso in cui lo straniero decida di non venire in Italia o di non sottoscrivere il contratto con la societa' sportiva, o nel caso in cui risulti non idoneo agli accertamenti sanitari e non abbia disputato alcuna gara
o la societa' sportiva che intende avvalersi delle prestazione di uno sportivo straniero formula una proposta di contratto di soggiorno, compilando il modello SP e una richiesta di dichiarazione nominativa dassenso per lavoro subordinato/sport alla federazione sportiva nazionale cui e' affiliata, dandone comunicazione alla questura competente, che invia l'eventuale nulla-osta al CONI
o la federazione sportiva nazionale, accertato il possesso dei requisiti previsti per il tesseramento da parte della societa', trasmette la proposta di contratto di soggiorno e la richiesta di dichiarazione nominativa dassenso al lavoro subordinato/sport al CONI – Direzione Sport e Preparazione Olimpica
o il CONI, effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilita' di posti nelle quote e acquisito il nulla-osta della questura, emette la dichiarazione nominativa dassenso e la inoltra via fax o via email esclusivamente alla Rappresentanza diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti; per motivi di sicurezza, non e' consentito allo sportivo entrare in possesso di tale dichiarazione (nota: non e' chiaro quali motivi di sicurezza possano sussistere)
o lo sportivo professionista, una volta in Italia, e' tenuto a sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico competente (Circ. CONI 16/4/2014: entro 8 gg dall'ingresso; in quella sede, lo sportivo richiede il codice fiscale e il modulo relativo alla richiesta di permesso di soggiorno)
o il permesso di soggiorno va richiesto tramite Poste
o la Societa' sportiva richiedente assolve gli obblighi riguardanti l'assunzione utilizzando il modello UNILAV (Circ. CONI 16/4/2014)
o la ricevuta della raccomandata con la quale viene richiesto il permesso consente il tesseramento e il reingresso in Italia attraverso frontiere esterne (nota: Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi; in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10, secondo la quale lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)
o la questura contatta lo sportivo per la consegna del permesso di soggiorno definitivo
o gli sportivi in attesa del permesso di soggiorno possono chiedere alla questura un permesso di soggiorno provvisorio nel caso in cui debbano essere impegnati in una gara in programma in uno Stato Schengen (nota: secondo Sent. Corte Giust. C-606/10, lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)
o una volta ottenuto il permesso di soggiorno, devono essere effettuati i prescritti adempimenti volti a regolarizzare la posizione dell'atleta sul piano fiscale, contributivo, assicurativo e sanitario
o il rinnovo dei permessi di soggiorno puo' essere richiesto solo se il visto di ingresso e' stato rilasciato per motivi sportivi (nota: questa previsione potrebbe impedire la prosecuzione dell'attivita' sportiva professionistica da parte di stranieri che l'abbiano iniziata quando erano in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo; in particolare, di permesso per motivi familiari)
o ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno
la richiesta va presentata tramite Poste (Circ. CONI 16/4/2014)
gli sportivi professionisti allegano alla documentazione contenuta nel kit postale copia del modello UNILAV, preventivamente inoltrato on line all'ufficio competente da parte di un consulente del lavoro (Circ. CONI 16/4/2014)[43], e inviano il tutto con raccomandata A/R allo Sportello Unico
la societa' sportiva invia tramite Poste la richiesta di rinnovo del permesso
il CONI trasmette il nulla-osta alla questura sulla base della richiesta presentata dalla federazione sportiva nazionale
o in caso di rinnovo del permesso la federazione sportiva nazionale presenta al CONI fotocopia del documento in cui sia leggibile la data di scadenza
o lo sportivo e' tenuto ad accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido (utilizzabile, quindi, per il reingresso) prima di lasciare il territorio nazionale
o nel caso in cui l'atleta non ritiri il visto o non intenda piu'
svolgere attivita' sportiva per la societa' richiedente, la federazione
sportiva nazionale ne da' tempestiva comunicazione al CONI, che predispone il
provvedimento di revoca per la Rappresentanza diplomatica, la questura e lo
Sportello Unico competenti
o la Societa' sportiva si impegna a fornire alloggio, assistenza e sostentamento e a sostenere le spese di rimpatrio; nota: verosimilmente e' richiesto, in particolare, l'impegno a stipulare una assicurazione in materia sanitaria
o il
CONI emette la dichiarazione nominativa
di assenso allo svolgimento di attivita' sportiva a titolo dilettantistico
o lo
Sportello unico richiede il rilascio del codice fiscale e trasmette la
dichiarazione alla rappresentanza diplomatica italiana
o i requisiti e le condizioni per il rilascio del visto per lavoro subordinato, stabiliti dall'art. 27, co. 1,
lettera p) D. Lgs. 286/1998, e dall'art. 40, co. 16, 17 e 18 DPR 394/1999, si
applicano agli stranieri destinati a svolgere attivita' sportiva, anche presso
societa' non professionistiche, diverse da quelle previste da L.
91/1981 (Allegato
A al Decreto
MAE 11/5/2011)
o lo
straniero, una volta entrato in Italia, si presenta allo Sportello per la
compilazione della richiesta di permesso di soggiorno, ma non sottoscrive contratto di soggiorno (Circ.
CONI 16/4/2014: entro 8 gg dall'ingresso; in quella sede, lo sportivo
richiede anche il codice fiscale)
o ai
fini del rinnovo dei permessi gia' rilasciati a sportivi dilettanti, il CONI
presenta il nulla-osta (verosimilmente, la dichiarazione
nominativa di assenso) alla questura; copia del
nulla-osta (verosimilmente, della dichiarazione nominativa
di assenso) e' allegata alla domanda spedita dall'ufficio postale
o la societa' sportiva che intende avvalersi delle prestazioni di uno sportivo straniero per attivita' dilettantistica formula una richiesta di dichiarazione nominativa dassenso allattivita' sportiva dilettantistica alla federazione sportiva nazionale cui e' affiliata, dandone comunicazione anche alla questura competente, che invia l'eventuale nulla-osta al CONI
o lo sportivo dilettante non e' tenuto a sottoscrivere un contratto di soggiorno; la societa' sportiva assume comunque gli oneri in materia di alloggio, assistenza, sostentamento e spese di rimpatrio (nota: verosimilmente e' richiesto, in particolare, l'impegno a stipulare una assicurazione in materia sanitaria)
o la federazione sportiva nazionale, accertato il possesso dei requisiti previsti per il tesseramento da parte della societa', trasmette la richiesta di dichiarazione nominativa dassenso all'attivita' dilettantistica al CONI – Area Sport e Preparazione Olimpica (Circ. CONI 16/4/2014)
o il CONI, effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilita' di posti nelle quote e acquisito il nulla-osta della questura, emette la dichiarazione nominativa dassenso e la inoltra via fax o via email esclusivamente alla Rappresentanza diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti; per motivi di sicurezza, non e' consentito allo sportivo entrare in possesso di tale dichiarazione (nota: non e' chiaro quali motivi di sicurezza possano sussistere)
o il permesso di soggiorno va richiesto tramite Poste
o la ricevuta della raccomandata con la quale viene richiesto il permesso consente il tesseramento e il reingresso in Italia attraverso frontiere esterne (nota: Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi; in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10, secondo la quale lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)
o la questura contatta lo sportivo per la consegna del permesso di soggiorno definitivo
o gli sportivi in attesa del permesso di soggiorno possono chiedere alla questura un permesso di soggiorno provvisorio nel caso in cui debbano essere impegnati in una gara in programma in uno Stato Schengen (nota: secondo Sent. Corte Giust. C-606/10, lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)
o una volta ottenuto il permesso di soggiorno, devono essere effettuati i prescritti adempimenti volti a regolarizzare la posizione dell'atleta sul piano assicurativo e sanitario
o il rinnovo dei permessi di soggiorno puo' essere richiesto solo se il visto di ingresso e' stato rilasciato per motivi sportivi
o ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno
la richiesta e' presentata dalla societa' sportiva, secondo il fac-simile del modello B, inoltrato al CONI tramite la federazione sportiva nazionale di appartenenza (richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno), unitamente alla copia leggibile del permesso di soggiorno in scadenza (Circ. CONI 16/4/2014)
il CONI predispone (Circ. CONI 16/4/2014) ed invia il nulla-osta (modello B) alla questura e alla societa' sportiva tramite la federazione sportiva nazionale
la societa' sportiva invia la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno tramite Poste, allegando il modello B restituito dal CONI
o in caso di rinnovo del permesso la federazione sportiva nazionale presenta al CONI fotocopia del documento in cui sia leggibile la data di scadenza
o lo sportivo e' tenuto ad accertarsi di essere munito di un permesso di soggiorno valido (utilizzabile, quindi, per il reingresso) prima di lasciare il territorio nazionale
o nel caso in cui l'atleta non ritiri il visto o non intenda piu' svolgere attivita' sportiva per la societa' richiedente, la federazione sportiva nazionale ne da' tempestiva comunicazione al CONI, che predispone il provvedimento di revoca per la Rappresentanza diplomatica, la questura e lo Sportello Unico competenti
o alle corse su strada o su pista in gare regionali/provinciali gli stranieri possono partecipare, come gli italiani, anche se sono tesserati per societa' di altra regione
o alle corse su strada o su pista in gare internazionali gli stranieri possono partecipare anche se sono tesserati solo per una federazione straniera (e non anche per la Fidal)
o alle corse su pista in gare nazionali per categorie esordienti, ragazzi, cadetti tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sezione Atletica), possono partecipare anche atleti comunitari o stranieri (e non solo italiani)
o per le corse su strada in gare regionali, i premi in denaro possono essere previsti anche per stranieri (e non solo per italiani) tesserati Fidal
o per le corse su strada in gare nazionali, i premi in denaro possono essere previsti anche per stranieri tesserati Fidal, senza il limite precedentemente previsto di tre atleti stranieri
o per gare nazionali e internazionali, e' riservato, per il 2012, con finalita' esplicita' di incentivazione della partecipazione italiana, il 25% del montepremi totale agli atleti italiani
Disciplina speciale per il
rilascio di nulla-osta al lavoro, al di fuori delle quote, di lavoratori in
addestramento (torna all'indice del capitolo)
Discipline speciali: dipendenti di rappresentanze diplomatiche; frontalieri (torna all'indice del capitolo)
o l'assunzione segue la normativa italiana
o si suggerisce di optare, riguardo alla copertura assicurativa in materia sanitaria, per l'iscrizione volontaria al SSN, stante la piu' ampia copertura da questa garantita; in caso di assicurazione privata, la polizza deve garantire le prestazioni di assistenza farmaceutica, l'assistenza specialistica ambulatoriale, l'assistenza ospedaliera, con copertura delle prestazioni sanitarie riconosciute in Italia secondo i livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa vigente
o per la conciliazione delle controversie, il contenzioso puo' essere segnalato al MAE - Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, che puo' avvalersi anche dell'assistenza del Ministero del lavoro per gli aspetti tecnico giuridici dal rapporto di lavoro, al fine di verificare la possibilita' di una soluzione bonaria della controversia, prima di un ricorso alle procedure previste dalla normativa
o visto per lavoro subordinato extra-quote per il personale straniero assunto dalle rappresentanze e per quello privato al seguito dei membri delle rappresentanze (nel limite di tre lavoratori per il Capo-missione, uno per gli altri membri)
o i lavoratori stranieri assunti in Italia devono essere in possesso di permesso che abiliti allo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato (nota: l'elenco di tali permessi non e' completo, mancando quello per integrazione del minore); non e' piu' rilasciata a tali lavoratori la carta di identita' del MAE (salvo il caso in cui tale carta serva a fini identificativi), che deve essere, per chi l'abbia gia' ottenuta, restituita e sostituita dal permesso di soggiorno
o ai lavoratori assunti all'estero e' rilasciata ancora la carta di identita' del MAE, su richiesta ad opera della rappresentanza, cui deve essere allegata copia del passaporto del lavoratore straniero (del documento di identita', in caso di lavoratore comunitario), di copia del modello Unificato-Lav (per i dipendenti della rappresentanza) o della comunicazione all'INPS (per i lavoratori domestici al seguito dei membri della rappresentanza), di documentazione attestante la copertura assicurativa in materia sanitaria, di dichiarazione della rappresentanza, che garantisce, per i lavoratori stranieri, il rientro in patria alla cessazione delle funzioni, e la copertura delle spese relative; la carta di identita' ha validita' pari a un anno, ed e' rinnovabile; il suo possesso esime lo straniero dall'obbligo di munirsi del permesso di soggiorno; va ritirata personalmente dagli interessati presso il MAE - Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica; il rinnovo va chiesto entro 30 gg dalla scadenza (verosimilmente, successivi), allegando la dimostrazione del rinnovo della copertura assicurativa; il rinnovo e' condizionato al fatto che i contributi previdenziali e assistenziali siano stati versati ininterrottamente
o cessato il rapporto di lavoro, la rappresentanza deve dare comunicazione (mediante il modello CF) al MAE entro 30 gg, restituendo la carta di identita' e specificando la data di partenza dall'Italia; in caso di mancata partenza o di mancata restituzione della carta di identita', il MAE puo' negare l'autorizzazione all'ingresso di ulteriore personale estero per i funzionari della rappresentanza (nota: si intende, verosimilmente: alle dipendenze dei funzionari); il MAE puo' pero' autorizzare l'assunzione del lavoratore privato al seguito di membri della rappresentanza da parte altri membri di rappresentanze estere
o se un lavoratore al seguito si rende irreperibile, il datore di lavoro deve fare immediata denuncia all'autorita' di polizia; la rappresentanza ne da' comunicazione tempestiva al MAE, allegando la denuncia in originale, ai fini dell'annullamento della carta di identita'
o ai fini dell'applicazione del regime di traffico frontaliero locale, gli Stati membri sono autorizzati a concludere o a mantenere accordi bilaterali con paesi terzi limitrofi, purche' compatibili con le disposizioni del Reg. CE 1931/2006; salvo che con il paese in questione siano stati gia' conclusi accordi di riammissione, gli accordi per il traffico frontaliero prevedono misure per agevolare la riammissione degli stranieri in caso di abuso
o gli accordi possono prevedere l'utilizzo, da parte dei frontalieri, di specifici valichi di frontiera; in questo caso, i frontalieri sono sottoposti a controlli a campione
o gli accordi possono richiedere, per l'attraversamento della frontiera, uno o piu' documenti di viaggio validi
o l'ingresso dei frontalieri e' consentito, comunque, a condizione che non risultino pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri
o la durata massima di ciascun soggiorno ininterrotto non deve superare i 3 mesi, o il limite piu' breve eventualmente previsto dagli accordi; Sent. Corte Giust. C-254/11:
al titolare di un lasciapassare per traffico frontaliero locale e' consentito, nei limiti previsti da Reg. CE 1931/2006 e dall'accordo bilaterale adottato per la sua applicazione, circolare liberamente nella zona di frontiera per 3 mesi se si tratta di soggiorno ininterrotto e beneficiare di un nuovo diritto di soggiorno di 3 mesi dopo ogni interruzione del proprio soggiorno
va inteso come interruzione del soggiorno, di cui all'art. 5 Reg. CE 1931/2006, il passaggio della frontiera tra lo Stato membro confinante e il paese terzo in cui risiede il titolare del lasciapassare per traffico frontaliero locale, indipendentemente dalla sua frequenza (anche qualora esso avvenga piu' volte al giorno)
o non e' apposto alcun timbro di ingresso e di uscita sul lasciapassare
o la validita' territoriale del lasciapassare e' limitata alla zona di frontiera dello Stato membro di rilascio
o il rilascio del lasciapassare richiede che l'interessato sia in possesso del documento di viaggio richiesto per l'attraversamento delle frontiere esterne, non sia segnalato al SIS per la non ammissione, non risulti pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, ed esibisca documenti atti a provare lo status di residente frontaliero e l'esistenza di motivazioni legittime per l'attraversamento della frontiera in regime di traffico frontaliero locale
o il lasciapassare per traffico frontaliero locale ha una validita' compresa tra uno e 5 anni
o il lasciapassare per traffico frontaliero locale e' rilasciato dal consolato o da altra autorita' amministrativa dello Stato membro prevista dall'eventuale accordo bilaterale
13.
Ingresso e soggiorno per studio, formazione o tirocinio professionale e
attivita scientifica (torna all'indice)
-
Ingresso per studio universitario
-
Richiesta di visto di ingresso
-
Ammissione ai corsi universitari
-
Permesso di soggiorno per studio universitario
-
Facilitazioni per il titolare di permesso per studio
rilasciato da altro Stato membro
-
Accesso allo studio universitario, senza limiti
numerici, per altri stranieri
-
Accesso ai corsi di specializzazione, di master o di
dottorato
-
Iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana
-
Soggiorno per studio in corrispondenza ad altri corsi
-
Riconoscimento dei titoli di studio
-
Cifre
-
Ingresso per studio non universitario
-
Ingresso per assegnatari di borse di studio
-
Ingresso per attivita' scientifica non retribuita da
istituzioni italiane
-
Ingresso, entro quote specifiche, per formazione
professionale o tirocinio formativo
-
Corsi di formazione professionale
- Determinazione del contingente; ingresso; permesso
-
Accesso al lavoro per il titolare di permesso per
studio o formazione
-
Diritti del titolare di permesso per studio (e
formazione?)
-
Conversione del permesso per studio o formazione in
permesso ad altro titolo
-
Rilascio di un permesso per studio a titolari di
altro permesso
-
Cifre
Ingresso per studio (torna all'indice del capitolo)
o consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che (L. 9/2014)[44], alle condizioni stabilite dal provvedimento di cui all'art. 46, co. 2 DPR 394/1999, intenda seguire corsi universitari
o e' concesso anche, alle medesime condizioni ed in presenza di analoghi requisiti, in favore degli studenti stranieri ammessi a frequentare corsi universitari presso universita' vaticane, universita' straniere presenti in territorio nazionale, o universita' private comunque diverse da quelle indicate dal provvedimento di cui all'art. 46, co. 2 DPR 394/1999, in favore dei quali sia stato espresso esplicito nulla-osta da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese
o il visto, di breve (Circ. Mininterno 23/8/2010: esonero per lo straniero di uno dei Paesi terzi elencati nell'Allegato II del Regolamento (CE) 539/2001 che faccia ingresso per soggiorni per motivi di studio fino a 90 giorni; nota: la circolare fa erroneamente riferimento al Regolamento (CE) 539/2000) o lunga durata, e' concesso anche agli studenti stranieri:
maggiorenni ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore
minorenni, di eta' superiore a 14 anni, che partecipino a programmi di scambio o ad iniziative culturali che abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per Promozione del Sistema Paese, e del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (o, in luogo di quest'ultimo, dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali), nonche' nelle ipotesi ed alle condizioni previste dall'articolo 39-bis lettera c) D. Lgs. 286/1998 e dall'art. 44-bis, co. 2 lettera b) DPR 394/1999
stranieri chiamati a partecipare ad attivita' previste nel quadro di programmi di assistenza e cooperazione del Governo italiano, nell'ambito di quanto previsto da L. 49/1987, L. 180/1992, L. 212/1992 e L. 84/2001
stranieri che intendano fare ingresso in Italia per attivita' di ricerca avanzata o di alta cultura, non ricompresi tra le categorie di cui all'art. 27-ter D. Lgs. 286/1998
maggiorenni che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare tirocini formativi di cui all'art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 ed all'art. 40, co. 9 lettera a) e co. 10 DPR 394/1999, nell'ambito del contingente annuale stabilito dal decreto di cui all'art. 44-bis, co. 6 DPR 394/1999; in tali casi, per il rilascio del visto per studio, le Regioni rilasciano al cittadino straniero una specifica autorizzazione
maggiorenni che intendano seguire corsi superiori di studio diversi da quelli di cui ai punti precedenti, ma coerenti con la precedente formazione della quale si dimostri l'avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza
maggiorenni che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare corsi di formazione professionale di cui all'art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 e all'art. 44-bis, co. 5 DPR 394/1999, nell'ambito del contingente annuale stabilito dallo stesso articolo
o nei casi di studio non universitario, requisiti e condizioni per l'ottenimento del visto sono
documentate garanzie circa il corso superiore di studio, il corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo italiano da seguire, ovvero l'attivita' di ricerca da svolgere
adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000, ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entita' non inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente erogatore
polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtu' di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese
disponibilita' di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia
o il visto per la partecipazione ad attivita' di studio ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento medico-sanitario che comportino l'esercizio di attivita' sanitaria, e' subordinato anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di studio rilascia una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari
o il visto e' rilasciato, per il periodo necessario, anche allo straniero che ha conseguito la laurea in Italia e intenda sostenervi gli esami di abilitazione
Ingresso per studio
universitario (torna all'indice del capitolo)
o Decr. MAE 9/3/2010: per l'anno accademico 2009-2010, rilasciabili in favore di cittadini stranieri residenti all'estero 51.420 visti di ingresso e permessi di soggiorno, di cui 45.210 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e 6.210 presso le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nazionali statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale
o Decr. MAE 3/8/2011: per l'anno accademico 2010-2011 rilasciabili in favore di cittadini stranieri residenti all'estero 48.877 visti di ingresso e permessi di soggiorno, di cui 42.482 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e 6.395 presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale
o Decr. MAE 9/1/2012: per l'anno accademico 2011-2012 rilasciabili in favore di cittadini stranieri residenti all'estero 48.806 visti di ingresso e permessi di soggiorno, di cui 41.930 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e 6.876 presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale
Richiesta di visto di
ingresso (torna all'indice del capitolo)
o domanda di preiscrizione, da presentare secondo il Modello A, ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilita di posti; in particolare (Nota MIUR 18/5/2011),
per corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, gli interessati
- indicano uno solo dei corsi di studi tra quelli per i quali le singole Universita' riservano uno specifico numero dei posti, se sono in possesso di uno dei titoli di studio, di cui all'All. 1 Nota MIUR 24/3/2014; per i corsi di studio che prevedono un test di accesso unico nazionale (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria e corsi finalizzati alla formazione di Architetto), la domanda di preiscrizione e' da considerarsi presentata anche per tutte le altre Universita' indicate al momento dell'iscrizione al test (Nota MIUR 24/3/2014)
- scelgono il corso indipendentemente dal numero dei posti riservati, se sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, o anche quadriennale, se conseguito presso le scuole italiane allestero (statali, paritarie, legalmente riconosciute), oppure di uno dei titoli finali di scuola secondaria di cui all'All. 2 Nota MIUR 24/3/2014
- in entrambi i casi, allegano alla domanda titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarita', oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da Dichiarazione di valore (Nota MIUR 24/3/2014: di competenza esclusiva della Rappresentanza italiana, non delegabile agli Istituti italiani di cultura), certificato attestante il superamento delleventuale prova di idoneita' accademica eventualmente prevista per l'accesso allUniversita' del Paese di provenienza, e due fotografie (di cui una autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio); non e' richiesto il superamento di esami in loco qualora essi siano previsti per l'accesso a corsi a numero programmato
- in caso di titolo degli studi secondari conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarita' (All. 1 Nota MIUR 24/3/2014), allegano certificato attestante gli studi accademici parziali gia' compiuti (in caso di richiesta di abbreviazione di corso il certificato deve specificare gli esami superati e contenere la documentazione ufficiale circa i programmi degli esami stessi; e' possibile verificare, al momento della pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, se e per quali lingue straniere vi sia esonero dalla traduzione del certificato) o titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario
per corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, gli interessati
- indicano uno dei corsi indicati dal sito del MIUR
- allegano il titolo di studio conseguito presso una Universita' o il titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo (solo se il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarita'), corredato da Dichiarazione di valore (Nota MIUR 24/3/2014: di competenza esclusiva della Rappresentanza italiana, non delegabile agli Istituti italiani di cultura), e il certificato rilasciato dalla competente Universita' (confermato dalla Rappresentanza diplomatica) attestante gli esami superati e i programmi dettagliati per il conseguimento dei predetti titoli (e' possibile verificare, al momento della pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, se e per quali lingue straniere vi sia esonero dalla traduzione del certificato); gli studi post secondari (esami e crediti) gia' compiuti e i diplomi di laurea possono essere attestati dal diploma supplement, ove adottato
- allegano due fotografie (di cui una autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio)
o documenti tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana, salvo esonero, nei casi in cui cosi dispongano convenzioni internazionali in vigore per lItalia; es.: la Convenzione dellAja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia (in questo senso Circ. Mininterno 4/5/2010), Albania (da Nota dell'Ambasciata italiana in Albania e circ. Mininterno 15/7/2011) e Uruguay (da circ. Mininterno 15/11/2012; circ. Mininterno 12/12/2012: l'autorita' uruguayana competente ad apporre l'apostille e' il Ministero degli Affari Esteri), ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna dell8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali, o la Convenzione di Londra del 7/6/1968 per la soppressione della legalizzazione degli atti compilati da agenti diplomatici o consolari (cui hanno aderito, finora, Austria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia); i documenti devono essere anche muniti della dichiarazione consolare di valore in loco; note:
per chiedere alla rappresentanza diplomatica italiana la legalizzazione consolare, la dichiarazione di valore in loco (Nota MIUR 24/3/2014: di competenza esclusiva della Rappresentanza italiana, non delegabile agli Istituti italiani di cultura) o la conferma della traduzione si usa il Modello C (Nota MIUR 18/5/2011)
la dichiarazione di valore in loco e' rilasciata secondo il Modello E, in relazione a diplomi; secondo il Modello L, in relazione ad altri titoli di studio (Nota MIUR 18/5/2011)
traduzioni o certificazioni di conformita' al testo straniero possono essere effettuate dall'autorita' consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il documento o dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con legalizzazione della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010, che smentisce una Risposta del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe stata piu' ritenuta valida)
Circ. Mininterno 6/4/2010: in presenza della legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, non deve essere richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatica straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalita' dei soggetti interessati all'atto
nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui il candidato risieda o nel quale il candidato abbia studiato, il titolo deve comunque essere munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (Nota MIUR 18/5/2011; Nota MIUR 24/3/2014: competenza della Rappresentanza non delegabile agli Istituti italiani di cultura)
in alternativa alla dichiarazione di valore, lo studente e' tenuto a produrre la documentazione indicata dall'Universita' ai fini della valutazione del titolo di studio (Nota MIUR 18/5/2011)
i documenti tradotti e legalizzati (salvi i casi di esonero) devono essere consegnati direttamente dallo studente all'Ateneo in sede di perfezionamento delle procedure di immatricolazione (Nota MIUR 18/5/2011)
fermo restando l'obbligo di traduzione per il titolo di studio, lo studente puo' verificare presso l'ateneo se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre anche gli altri documenti di studio da allegare (Nota MIUR 24/3/2014)
o dimostrazione di disponibilita di mezzi di sostentamento non inferiori ad assegno sociale (Nota MIUR 24/3/2014: per il 2014, 5.818,93 euro, da All. 4 circ. INPS 7/2014), mediante
- bonifico o versamento (Nota MIUR 18/5/2011: non mediante fidejussione)
- garanzie fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, comprese Universita', Governi locali, Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana (Nota MIUR norme 2011-2014); nota: art. 39 D. Lgs. 286/1998 impone che il Regolamento di attuazione disciplini anche la prestazione di garanzia da parte di cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ai fini della dimostrazione di disponibilita' di risorse per l'ingresso per studio universitario; art. 46 DPR 394/1999 da' attuazione a questa disposizione, con rinvio ad altra disposizione non piu' in vigore; il dettato di art. 39 D. Lgs. 286/1998 resta cosi' in parte inattuato
o indicazione di un alloggio idoneo (Nota MIUR norme 2011-2014) in Italia.
o disponibilita di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno.
o copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, della quale dimostrare la disponibilita' al momento della richiesta del permesso (Nota MIUR norme 2011-2014; nota: non si capisce il senso di questa ulteriore specificazione), che puo' predere una delle seguenti forme (Nota MIUR norme 2011-2014; nota: non e' contemplata, in fase di ingresso e di primo rilascio del permesso, l'iscrizione volontaria al SSN):
dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza
polizza assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validita' in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata
polizza assicurativa con Enti o societa' nazionali, quali ad esempio l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, che offre in Convenzione con il Minsalute una apposita polizza per la copertura di tali rischi; in caso di Enti o societa' diversi dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la polizza deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'ente assicuratore che specifichi l'assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata
o dimostrazione di adeguata conoscenza della lingua italiana provata dallo studente e/o accertata dalla Rappresentanza (Nota MIUR norme 2011-2014); lo straniero puo' dimostrare tale conoscenza attraverso l'esibizione di certificazioni/diplomi riconosciuti ai fini dell'esonero dalle prova di conoscenza della lingua italiana (diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o anche quadriennale, se conseguito presso le scuole italiane all'estero, oppure di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all'All. 2 Nota MIUR 24/3/2014; certificati complementari al titolo finale di Scuola media conseguito in Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo dell'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana; diploma di lingua e cultura italiana presso le Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena; certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Universita' degli studi di Roma, dalle Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena, dalla Universita' per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria e dalla Societa' Dante Alighieri, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura allestero o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre universit che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni; Certificazione Lingua Italiana di Qualita'); se non e' possibile il conseguimento in loco della suddetta certificazione, le Rappresentanze possono richiedere analoga certificazione rilasciata da altri soggetti operanti in loco; in mancanza di tale documentazione, la conoscenza della lingua italiana puo' essere verificata dalle Rappresentanze diplomatico-consolari, eventualmente in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura, tramite un colloquio o altro modo idoneo; le Rappresentanze diplomatico-consolari forniscono adeguate informazioni sulle certificazioni e sulle verifiche alle universita' di destinazione dei candidati, perche' queste possano valutarle, nella loro autonomia, ai fini dell'eventuale esonero dall'esame di competenza linguistica previsto in sede (Nota MIUR norme 2011-2014)
Ammissione ai corsi
universitari (torna all'indice del capitolo)
o corsi di laurea e di laurea magistrale direttamente finalizzati alla formazione di architetto
o corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia
o corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria
o corso di laurea magistrale in medicina veterinaria
o corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie
o corso di laurea in scienze della formazione primaria
o gli altri corsi specificamente individuati, in base alla normativa vigente, dai singoli atenei
o per corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico,
gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o anche quadriennale (Nota MIUR 24/3/2014: se conseguito presso le scuole italiane statali o paritarie all'estero), oppure di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all'All. 2 Nota MIUR 24/3/2014
gli studenti in possesso di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all'All. 2 Nota MIUR 24/3/2014
i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola media conseguito in Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo dell'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana
gli studenti che abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena
gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, emesse nellambito del sistema di Certificazione Lingua Italiana di Qualita' (CLIQ), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Universita' per stranieri di Perugia, Universita' per stranieri di Siena, Universita' Roma Tre e Societa' Dante Alighieri), anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti (Nota MIUR 24/3/2014)[45]
o per corsi di laurea magistrale non a ciclo unico,
gli studenti che abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena
gli studenti che abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena
gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, emesse nellambito del sistema di Certificazione Lingua Italiana di Qualita' (CLIQ), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Universita' per stranieri di Perugia, Universita' per stranieri di Siena, Universita' Roma Tre e Societa' Dante Alighieri), anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti (Nota MIUR 24/3/2014)[46]
o i posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria degli stranieri residenti all'estero sono utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e stranieri di cui all'art. 39 co. 5 D. Lgs. 286/1998 (stranieri titolari di permesso UE slp o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario o motivi religiosi; stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia; stranieri, ovunque residenti, titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studi) qualora previsto nei successivi specifici decreti di programmazione
o il Cineca, sulla base del punteggio conseguito, redige una graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia di cui all'art. 39 co. 5 D. Lgs. 286/1998; per i candidati stranieri residenti all'estero la graduatoria e' definita dalle Universita'; per i corsi relativi alle professioni sanitarie, entrambe le graduatorie sono stilate dalle Universita'
o la condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto; da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di laurea e di laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si e' sostenuta la prova i posti relativi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico destinati ai candidati comunitari e stranieri residenti in Italia di cui all'art. 39 co. 5 D. Lgs. 286/1998 sono ripartiti fra le Universita' secondo la tabella dell'allegato 4 al Decr. MIUR 5/2/2014; ai candidati stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente (fissato da ciascuna Universita') di cui alle disposizioni interministeriali contenute in Nota MIUR 18/5/2011 e Nota MIUR norme 2011-2014
o ammissione ad altro corso universitario presso la stessa sede (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto e' valido anche per tale corso)
o riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto sia valido anche per tale corso), ad altra sede, allegando attestazione del superamento delle prove sostenute dall'Universita' presso la sede prescelta originariamente; in questo caso, ogni Ateneo stabilisce autonomamente i criteri per l'accoglimento delle domande (comprese eventuali altre prove attitudinali) e provvede ad acquisire la documentazione relativa ai candidati ammessi, richiedendola all'Ateneo che ha trasmesso le domande stesse
Permesso di soggiorno per
studio universitario (torna all'indice del capitolo)
o in caso di iscrizione a un corso nella stessa sede di quello precedente o di iscrizione successiva al conseguimento del titolo relativo al corso precedente, e' richiesta la presentazione di documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al nuovo corso; in caso di accettazione provvisoria, viene prodotta la corrispondente documentazione, fermo restando l'obbligo di produrre successivamente la documentazione relativa all'iscrizione definitiva
o in caso di iscrizione in altra sede, senza che il titolo relativo al corso precedente sia stato conseguito,
la prima universita' rilascia allo studente nulla-osta al trasferimento e ne da' notizia all'universita' e alla questura subentranti
il rettore della seconda universita' conferma l'avvenuta iscrizione allo studente e alla questura subentrante
in caso di accettazione provvisoria, viene prodotta la corrispondente documentazione, fermo restando l'obbligo di produrre successivamente la documentazione relativa all'iscrizione definitiva
o la possibilita' di rinnovo e' esclusa nel caso in cui lo studente si iscriva, al termine del corso che ha reso possibile il suo ingresso in Italia, a un cosiddetto "corso singolo", che non e' riconducibile a un corso di laurea (Nota MIUR 18/5/2011: disposizione coerente con la Direttiva 2004/114/CE, che prevede la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di studio ai fini della prosecuzione degli studi con iscrizione ad un "corso di laurea")
o consentito invece il rinnovo allo studente che, al termine del corso singolo o dei diversi corsi singoli che hanno dato luogo al suo ingresso in Italia, si iscrive ad un corso di laurea attinente o conseguente al corso singolo terminato con profitto; l'attinenza o la conseguenzialita' dovranno essere documentati dall'interessato mediante certificazione rilasciata dall'ateneo
o consentito (in base ad art. 46, co. 4 DPR 394/1999) il rinnovo anche per gli studenti che, dopo il conseguimento della laurea, debbano frequentare corsi singoli non inseriti nei corsi di studio ai fini dell'accesso a scuole di specializzazione, dottorati di ricerca o master
o Nota MIUR 18/5/2011: la possibilita' riguarda solo i soli corsi universitari, con esclusione, quindi di passaggio a corsi privati
o TAR Lazio: il rinnovo e' consentito anche in caso di corso completamente diverso da quello per il quale e' stato autorizzato l'ingresso
o TAR Toscana: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per studio se lo straniero e' passato da un corso universitario a un corso di italiano o, in generale, a un corso di istruzione professionale; la limitazione prevista dalla normativa trova giustificazione nella necessita' di prefissare termini di durata certa della permanenza nel territorio nazionale degli studenti, laddove consentire rinnovi del permesso di soggiorno sul presupposto di altri corsi di studio equivarrebbe a permettere la permanenza nel territorio nazionale per un periodo di tempo illimitato; nello stesso senso, TAR Lazio: il Legislatore ha riconosciuto ai cittadini stranieri la possibilita' di fare ingresso e soggiornare nel territorio nazionale unicamente in relazione ad uno specifico corso di studi, senza possibilita', salvo giustificato motivo, di modificarlo o di ottenerne il rinnovo, con l'eccezione dei "corsi pluriennali" (quelli ab origine pluriennali, o quelli che costituiscono naturale prosecuzione dei primi, come nel caso dei corsi di studi universitari conseguenti alla ultimazione degli studi medio superiori)
o TAR Toscana: si applica comunque il limite di tre anni fuori corso ai fini del rinnovo, non potendo essere usata l'iscrizione a un corso diverso come escamotage per prolungare indefinitamente il soggiorno per studio), a condizione che la domanda sia presentata almeno 60 gg. prima della scadenza del permesso (circ. Mininterno 21/2/2008, alla luce della modifica introdotta ad art. 5, co. 4 T.U. da L. 94/2009)
o secondo Nota MIUR 18/5/2011, in caso di rinuncia agli studi, lo studente che richieda una nuova iscrizione presso la stessa o altra Universita' non puo' utilizzare lo specifico permesso di soggiorno per studio rilasciato in occasione della precedente immatricolazione; la rinuncia agli studi determina la revoca del titolo autorizzatorio
o certificazione rilasciata dalle autorita' accademiche italiane attestante che la frequenza all'estero di particolari corsi rientra nel piano di studi approvato o e' complementare ad esso
o idonea certificazione comprovante la regolare permanenza nell'altro Stato membro (es.: copia del permesso di soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro; nota: se il soggiorno e' stato breve, non ci sara' alcun permesso di soggiorno)
o certificazione rilasciata dalle autorita' accademiche dell'altro Stato membro che attesti il regolare svolgimento di parte del programma di studi in quello Stato
Facilitazioni
per il titolare di permesso per studio rilasciato da altro Stato membro (torna all'indice del capitolo)
o essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il soggiorno per studio
o corredare la richiesta di soggiorno (verosimilmente, "richiesta di permesso di soggiorno") con documentazione proveniente dalle autorita' accademiche del Paese in cui ha svolto il corso di studi e attestante che il programma di studi da svolgere e' effettivamente complementare rispetto a quello gia' svolto (verosimilmente, non nel caso di semplice prosecuzione degli studi cominciati nell'altro Stato membro)
o partecipare a un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato d'origine (si deve intendere: dello straniero) o essere stato ammesso a soggiornare per motivi di studio nell'altro Stato membro per > 2 anni, o essere tenuto a svolgere una parte del programma di studio in Italia; nota: la Direttiva 2004/114/CE prevede in realta' come condizione sufficiente, al riguardo, che lo studente sia tenuto a svolgere una parte del programma di studio in un diverso Stato membro; la condizione dovrebbe essere quindi soddisfatta anche quando lo studente abbia scelto l'Italia quale Stato membro in cui svolgere tale parte del programma, pur potendo optare per un diverso Stato membro
Nota: la Direttiva
2004/114/CE esclude dal proprio campo di applicazione
gli stranieri che soggiornino in uno Stato membro come richiedenti protezione
internazionale o nell'ambito di un programma di protezione temporanea, coloro a
carico dei quali sia stato adottato un provvedimento di espulsione, poi sospeso
de iure o de facto, i familiari di cittadini comunitari che abbiano
esercitato il diritto alla libera circolazione, i titolari di status di
residenti di lungo periodo che si trasferiscano in altro Stato membro per
frequentare corsi di studio o di formazione professionale, i lavoratori
Nota: non e' chiaro se la
richiesta di permesso di soggiorno debba essere presentata entro 8 gg.
dall'ingresso o dalla scadenza del periodo di 3 mesi; questa seconda
possibilita' consentirebbe allo studente di assumere decisioni riguardo alla
prosecuzione degli studi in Italia anche successivamente al proprio ingresso
Nota: dovrebbe essere
esplicitamente previsto che l'attesa del rilascio del permesso di soggiorno non
deve prolungarsi in modo tale da ostacolare la prosecuzione degli studi del
richiedente (art. 8, co. 1 Direttiva
2004/114/CE)
Accesso allo studio
universitario, senza limiti numerici, per altri stranieri (torna
all'indice del capitolo)
o titolari di permesso UE slp o permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico o umanitario (motivi umanitari?), protezione sussidiaria (o motivi umanitari, rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 251/2007), motivi religiosi; lo straniero e' ammesso se in possesso di titolo conseguito in Italia o equipollente (Nota MIUR 18/5/2011: richiesta la stessa documentazione relativa ai titoli di studio prevista per la preiscrizione dello studente straniero residente all'estero)
o stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno in possesso di titolo superiore conseguito in Italia (es.: per studio, o per richiesta asilo)
o stranieri ovunque soggiornanti e in possesso di titolo conseguito in scuole italiane allestero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento del titolo
o il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede - e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli (Nota MIUR 24/3/2014)
Diritto allo studio (torna all'indice del capitolo)
o
il libero accesso agli studi da
parte di tutti i cittadini non deve essere necessariamente stabilito in modo
esplicito; le uniche norme che debbono esserlo sono quelle che in qualche modo
limitano tale diritto
o
dell'art. 3 co. 1 lettera a, L.
264/1999, va data una interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso
che il riferimento al "fabbisogno di professionalita' del sistema sociale
e produttivo" (ossia, l'attenzione al profilo occupazionale), non puo' mai
prevalere sulla disponibilit strutturale delle universit ad assicurate il
diritto allo studio
Accesso ai corsi di
specializzazione, di master o di dottorato (torna all'indice
del capitolo)
o
la laurea (e, se richiesta,
l'abilitazione) conseguita in Italia
o il titolo accademico conseguito
all'estero riconosciuto dallateneo ai fini della sola iscrizione ai corsi
o
il superamento delle prove di ammissione
o
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (titolari di permesso UE slp o permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo,
motivi familiari, asilo politico o umanitario, protezione sussidiaria, motivi religiosi; stranieri regolarmente soggiornanti
ad altro titolo da almeno un anno e
in possesso di titolo superiore conseguito in Italia o, se conseguito
all'estero, equipollente, o stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia e in possesso
di titolo conseguito in scuole italiane
all'estero o in scuole straniere
oggetto di intese per il
riconoscimento del titolo; nota:
art. 39 co. 5 D. Lgs. 286/1998 imporrebbe, per la categoria degli stranieri
regolarmente soggiornanti da almeno un anno, il possesso di titolo conseguito
in Italia): presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Universita',
secondo le prescrizioni dell'ateneo; la documentazione e' corredata di
traduzione ufficiale in italiano e munita di legalizzazione e di dichiarazione
di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente (Nota
MIUR norme 2011-2014: i candidati impossibilitati a provvedere di persona o
tramite terzi, devono prendere diretto contatto con la Rappresentanza diplomatico-consolare
competente per concordare un idoneo mezzo che fornisca garanzie e procedere
quindi agli atti consolari richiesti; Nota
MIUR 24/3/2014: la competenza della Rappresentanza non e' delegabile agli
Istituti italiani di cultura); ai fini della traduzione, possono rivolgersi
al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali
o
stranieri residenti all'estero:
i
candidati presentano la domanda di partecipazione ad un corso di Dottorato o di
un Master (anche se istituito in collaborazione con altro ente) unitamente ad
una copia del titolo di studio, direttamente alle Universita' secondo le
prescrizioni dell'ateneo
a
seguito della conferma di accettazione da parte dell'Ateneo, i candidati
presentano il titolo di studio alla Rappresentanza Diplomatica, per ottenere legalizzazione
consolare, dichiarazione di valore in loco (Nota
MIUR 24/3/2014: di competenza esclusiva della Rappresentanza italiana, non
delegabile agli Istituti italiani di cultura) e conferma della traduzione
le Universita'
acquisiscono la dichiarazione di valore obbligatoriamente al momento
delliscrizione (Nota
MIUR 24/3/2014); la valutazione dei titoli, ai fini della partecipazione ai
master universitari, e' di esclusiva competenza degli Organi accademici
i candidati richiedono
alla Rappresentanza il rilascio del visto di ingresso per motivi
di studio di validita' correlata a quella del corso, ovvero il visto di
ingresso di soggiorno breve per motivi di studio
una
volta in Italia, i candidati presentano all'Universita' il titolo di studio,
corredato da traduzione in italiano, legalizzazione consolare, dichiarazione di
valore in
loco e conferma della traduzione
la
Rappresentanza diplomatica o consolare, tenuto conto della data di inizio dei
corsi, e dell'indicazione fornita dall'Universita' relativa alla durata del
corso al quale lo studente sia stato ammesso, rilasciano il visto d'ingresso
per studio/universita' di validita' correlata a quella del corso che lo
studente intende seguire quando non siano previste prove di ammissione o nel
caso in cui tali prove si siano svolte in modalita' remota e l'Universita' ne
attesti con idonea documentazione il superamento; la Rappresentanza rilascia
invece un visto di ingresso di soggiorno breve per studio, qualora il candidato
debba partecipare a prove di ammissione in Italia che abbiano luogo con molto
anticipo rispetto allinizio dei corsi; in questo caso, la Rappresentanza
rilascera' al candidato che sia rientrato nel proprio paese dopo aver superato
le prove un nuovo visto di ingresso, in tempo per l'inizio del corso (nota: e
se le date della prova e dell'inizio dei corsi sono ravvicinate?)
legalizzazione
consolare, dichiarazione di valore in loco e conferma della traduzione sono
effettuate solo nel caso in cui i candidati superino le prove di ammissione
la
valutazione dei titoli, ai fini della partecipazione ai master universitari, e'
di esclusiva competenza delle Universita'
o
comunitari e rifugiati accedono a
parita' con gli italiani: laurea e abilitazione riconosciuta dal Minsalute,
domanda presentata all'Universita' prescelta entro i termini previsti per gli
italiani
o
gli stranieri provenienti da Paesi
in via di sviluppo con borsa del Governo italiano partecipano al concorso per
posti in soprannumero, previa verifica della capacita' ricettiva delle
universita'; la domanda e' presentata alla Rappresentanza diplomatica italiana
ento il 30/4/3013 e trasmessa alle universita' entro il 10/5/2013; la domanda
e' corredata da documentazione attestante il possesso di laurea e abilitazione
conseguite in Italia, o abilitazione conseguita all'estero e riconosciuta in
Italia dal Minsalute; per coloro che si iscrivono al primo anno nell'anno
accademico 2012/2013, si applica il contratto di formazione specialistica, con
oneri a carico del MAE
o
stranieri titolari di permesso UE
slp (nota: la circolsre usa ancora il termine carta di soggiorno), permesso per
lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo, asilo umanitario, o
regolarmente soggiornanti con laurea e abilitazione conseguiti in Italia o con
titolo professionale riconosciuto in Italia accedono al concorso a parita' con
gli italiani
o
altri stranieri:
sono
ammessi al concorso, ai sensi di art. 1 co. 7 L.
4/1999 per i posti in soprannumero, previa verifica delle capacita'
ricettive delle strutture universitarie; la domanda e' presentata alla
Rappresentanza diplomatica italiana ento il 30/4/3013 e trasmessa alle
universita' entro il 10/5/2013; la domanda e' corredata da documentazione
attestante il possesso di laurea e abilitazione conseguite in Italia, o
abilitazione conseguita all'estero e riconosciuta in Italia dal Minsalute; va
verificata preventivamente la disponibilita' di risorse per la stipula del
contratto di formazione specialistica, con oneri (stimati in 25.000-26.000 euro
per anno) a carico del governo del paese di appartenenza o di una istituzione
italiana o straniera, riconosciuta idonea, rispettivamente, dal MIUR o dalla
Rappresentanza diplomatico-consolare italiana
in
presenza di validi motivi la trasmissione della documentazione ad opera della
Rappresentanza diplomatica potra' essere effettuata fino al termine di scadenza
per la presentazione delle domande previsto nel bando di concorso
l'ammissione
richiede che il candidato abbia superato le prove previste nel regolamento per
l'ammissione alle scuole di specializzazione medica, di cui al Decr.
MIUR 6/3/2006
Iscrizione a corsi singoli (torna all'indice del capitolo)
o
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (titolari di permesso UE slp o permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo,
motivi familiari, asilo politico o umanitario, protezione sussidiaria, motivi religiosi; stranieri regolarmente soggiornanti
ad altro titolo da almeno un anno e
in possesso di titolo superiore conseguito in Italia o, se conseguito
all'estero, equipollente, o stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia e in possesso
di titolo conseguito in scuole italiane
all'estero o in scuole straniere
oggetto di intese per il
riconoscimento del titolo; nota:
art. 39 co. 5 D. Lgs. 286/1998 imporrebbe, per la categoria degli stranieri
regolarmente soggiornanti da almeno un anno, il possesso di titolo conseguito
in Italia): i candidati
presentano
il libretto universitario o altro documento dell'Ateneo estero tradotto e
legalizzato, se immatricolati presso Atenei esteri
seguono
le modalita' autonomamente stabilite dallUniversita', se non immatricolati
presso Atenei esteri
o
stranieri residenti all'estero:
i
candidati presentano la domanda alle Rappresentanze Diplomatiche italiane nei
termini fissati nel calendario
pubblicato sul sito del MIUR
le
Rappresentanze inviano alle istituzioni universitarie, entro i termini previsti
nel calendario
pubblicato sul sito del MIUR, l'indicazione dei nominativi dei richiedenti
e degli estremi dei rispettivi libretti universitari o altri documenti
dell'Ateneo estero tradotti e legalizzati, ovvero di altra eventuale
documentazione atta a dimostrare l'interesse alla frequenza del corso da parte
di candidati non iscritti presso Atenei esteri
i
documenti sono consegnati dallo studente direttamente all'Universita' prescelto
lo
studente straniero non puo' ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ai
fini della prosecuzione degli studi per la frequenza di un ulteriore corso
singolo (circ.
Mininterno 22/2/2011, coerente con la Direttiva
2004/114/CE, che prevede la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per
motivi di studio ai fini della prosecuzione degli studi con iscrizione ad un
"corso di laurea"); lo studente straniero puo' ottenere il rinnovo
del permesso ai fini della prosecuzione degli studi per l'iscrizione ad un
corso di laurea attinente o conseguente al corso singolo concluso; attinenza o
consequenzialita' debbono essere certificate dall'Universita' interessata (circ.
Mininterno 22/2/2011)
in
nessun caso i corsi singoli o stage
possono essere valutati ai fini dell'iscrizione a normali corsi di laurea
Iscrizione ai corsi di lingua
e cultura italiana (torna all'indice del capitolo)
Soggiorno per studio in
corrispondenza ad altri corsi (torna all'indice del capitolo)
Riconoscimento dei titoli di
studio (torna all'indice del capitolo)
o i titolari di protezione internazionale che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo finale di studio in scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media o agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere, a parita' con i cittadini italiani (art. 26, co. 3 D. Lgs. 251/2007), l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani, a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero (art. 379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L. 29/2006)
o la competenza e' degli Uffici Scolastici regionali
o documentazione da presentare (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011):
domanda
di equipollenza diretta all'Ufficio Scolastico provinciale (Vademecum
Pro.Ri.Ti.S.: della provincia di residenza, in caso di riconoscimento di
titolo di scuola secondaria di primo grado; di qualunque provincia, per il
riconoscimento del titolo di scuola secondaria di secondo grado) su apposito modello
titolo
di studio rilasciato straniero, corredato da traduzione in italiano, conforme
al testo originale e certificata dall'autorita' diplomatico-consolare italiana
o da un traduttore giurato, legalizzazione da parte della stessa autorita'
diplomatico-consolare della firma dell'autorita' che ha emesso l'atto;
dichiarazione della'autorita' diplomatico-consolare con giurisdizione sul
territorio dove sono stati conseguiti i titoli relativa alla natura giuridica
della scuola, all'ordine e al grado degli studi ai quali si riferisce il titolo
secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso e' stato conseguito (con
eventuale specificazione del fatto che si tratti di titolo finale) e al valore
del diploma ai fini del proseguimento degli studi o a fini professionali (circ.
MIUR 20/4/2011: tale richiesta corrisponde pero' ad una mera prassi, che
non esclude il potere-dovere dell'amministrazione competente di compiere le
proprie valutazioni anche quando la rappresentanza diplomatica interessata non
abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od
insufficienti; in questo senso, sent.
Cons. Stato 4613/2007)
curriculum
degli studi, redatto e firmato dall'interessato, distinto per anni scolastici,
con indicazione dell'esito favorevole di esami finali sostenuti e di eventuali
esperienze di lavoro connesse con il titolo del quale e' richiesta
l'equipollenza, nonche', possibilmente, delle materie per ciascuna delle classi
frequentate con esito positivo, sia all'estero sia, eventualmente, in
precedenza in Italia
programma
delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza
all'estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua
italiana; quando, soprattutto per i titolari di protezione internazionale,
risulti troppo difficile produrre la documentazione relativa ai programmi delle
materie studiate all'estero, tali programmi possono essere desunti da quanto
pubblicato nei siti ufficiali delle istituzioni scolastiche straniere; qualora
neanche questa possibilita' risultasse praticabile, gli uffici cui e' stata
rivolta la richiesta sottoporranno gli interessati a prove integrative (circ.
MIUR 20/4/2011)
ogni
altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritenga utile a
provare i dati riportati nel curriculum, corredato da traduzione ufficiale in
italiano
eventuali
atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua
italiana; in mancanza, il richiedente e' sottoposto a prova integrativa di
lingua italiana
dichiarazione
della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al
criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese in cui il titolo e'
stato conseguito, da cui risultino il punteggio minimo per essere promossi e il
punteggio massimo
elenco
in duplice copia dei documenti e titoli presentati
o le prove integrative sono definite in base alla tabella allegato C al Decr. MIUR 1/2/1975 (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011); in caso di titolo corrispondente alla licenza elementare o media inferiore, le prove integrative sono limitate a quelle di lingua e cultura italiana (art. 379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L. 29/2006)
o l'Ufficio scolastico provinciale individua un istituto scolastico, equiparabile all'istituto straniero che ha rilasciato il titolo, adatto a valutare il titolo di cui si richiede il riconoscimento (da Vademecum Pro.Ri.Ti.S.)
o la dichiarazione di equipollenza e' rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale, accertata la sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio straniero e quello italiano, considerato l'esito positivo delle prove integrative eventualmente sostenute dal richiedente e tenuto conto delle eventuali esperienze lavorative maturate (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011)
o finalita': ottenere il riconoscimento dell'equipollenza accademica o proseguire gli studi universitari
o effettuato, in autonomia, dagli atenei, entro 90 giorni, piu' eventuali 30
o documentazione richiesta:
modulo di domanda compilato, reperibile sui siti dei singoli Atenei
diploma di maturita' in originale, corredato di dichiarazione di valore
titolo accademico in originale (se conseguito), corredato di dichiarazione di valore o diploma supplement
elenco degli esami sostenuti, attestante anche l'eventuale distinzione tra ore di attivita' teorica e ore di attivita' pratica
programma degli esami sostenuti presso l'Universita' in cui e' stato conseguito il titolo
o i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano, salvo che la lingua straniera sia tra quelle per le quali l'Ateneo prevede l'esonero dalla traduzione; la traduzione deve essere certificata conforme al testo originale dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente, oppure deve essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano
o i documenti in fotocopia possono essere autenticati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza o in Italia da un notaio o un cancelliere o presso gli uffici di qualunque Comune italiano
o i titolari di protezione internazionale e umanitaria possono avvalersi del supporto del MAE, ed in particolare di un servizio erogato dalla Direzione Generale per la Promozione del sistema Paese, Ufficio VII - Cooperazione interuniversitaria, borse di studio e titoli di studio
o esito possibile:
equipollenza totale (se il titolo e' stato gia' conseguito all'estero)
equipollenza parziale, con conseguente abbreviazione di corso (viene indicato l'anno di iscrizione, il numero di crediti formativi universitari riconosciuti e quelli da conseguire)
esito negativo
o il richiedente puo' appellarsi al MIUR entro 60 giorni dalla decisione
o dall'inutile scadenza del termine per la decisione; il MIUR puo' sollecitare
la decisione o la sua revisione; sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo
dello Stato
o per esigenze istruttorie prospettate dalle autorita' accademiche il termine possa essere prorogato di 30 gg
o in mancanza di riconoscimento, il richiedente possa appellarsi al MIUR entro 60 giorni e che il MIUR possa sollecitare la decisione o la sua revisione
o sia sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato
o accesso ai pubblici concorsi
o attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria in caso di pubblici concorsi
o progressione in carriera all'interno di una pubblica amministrazione
o determinazione di questioni previdenziali
o iscrizione ai Centri per l'impiego
o accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale
o registrazione del contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAE, per l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai sensi della L. 49/1987
o partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni
o partecipazione alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
Studenti stranieri iscritti
nell'anno accademico 2010-2011: 3,6% del totale (da confrontare con il 10,9% in
Germania, l'11,2% in Francia e il 20% circa in Gran Bretagna per l'anno
2009-2010; da un comunicato
Stranieriinitalia)
Studenti non italiani (Scheda
EMN studenti stranieri, Rapp.
EMN studenti stranieri):
o
2003/04: 8.997 immatricolati (2,7%
del totale); 25.246 iscritti (2,3%); 1.602 laureati (1,6%)
o
2004/05: 9.809 immatricolati
(2,9%); 32.470 iscritti (2,4%); 2.690 laureati (1,7%)
o
2005/06: 9.758 immatricolati
(3,0%); 38.474 iscritti (2,5%); 3.665 laureati (1,8%)
o
2006/07: 10.730 immatricolati
(3,5%); 44.294 iscritti (2,7%); 4.718 laureati (2,0%)
o
2007/08: 12.290 immatricolati
(4,0%); 50.249 iscritti (3,0%); 5.448 laureati (2,2%)
o
2008/09: 12.428 immatricolati
(4,2%); 55.424 iscritti (3,2%); 6.378 laureati (2,5%)
o
2009/10: 12.966 immatricolati
(4,4%); 60.122 iscritti (3,4%); 7.358 laureati (2,7%)
o
2010/11: 12.908 immatricolati
(4,5%); 63.573 iscritti (3,6%)
o
2011/2012: 12.931 immatricolati
(4,6%); 66.398 iscritti (3,8%)
Studenti iscritti ai corsi post
lauream per l'anno 2011-2012 (Rapp.
EMN studenti stranieri):
o
scuole di specializzazione:
stranieri: 461, comunitari: 214, totale: 34.344, percentuale non italiani: 2,0%
o
dottorati: stranieri: 3.215,
comunitari: 739, totale: 34.629, percentuale non italiani: 11,4%
o
master e corsi di perfezionamento:
stranieri: 2.294, comunitari: 1.160, totale: 37.281, percentuale non italiani:
9,3%
Studenti non italiani iscritti nell'anno 2010-2011 per luogo di conseguimento del diploma (Rapp.
EMN studenti stranieri):
o
totale: 63.573
o
diploma conseguito in Italia: 26.687
o
diploma conseguito all'estero: 36.886
Laureati
in Italia (Rapp.
EMN studenti stranieri):
o
2003-2004: italiani, 99.527; non
italiani, 1.602 (1,6% del totale)
o
2004-2005: italiani, 155.947; non
italiani, 2.690 (1,7% del totale)
o
2005-2006: italiani, 201.009; non
italiani, 3.665 (1,8% del totale)
o
2006-2007: italiani, 229.526; non
italiani, 4.718 (2,0% del totale)
o
2007-2008: italiani, 247.316; non
italiani, 5.448 (2,2% del totale)
o
2008-2009: italiani, 251.545; non
italiani, 6.378 (2,5% del totale)
o
2009-2010: italiani, 263.826; non
italiani, 7.358 (2,7% del totale)
o
2010-2011: italiani, 271.959; non
italiani, 8.059 (2,9% del totale)
Laureati
non italiani in Italia nell'anno 2010-2011 per area provenienza (Rapp.
EMN studenti stranieri): totale, 8.059; maschi, 3.015; femmine, 5.044
Laureati
non italiani in Italia nell'anno 2010-2011 per sesso (Rapp.
EMN studenti stranieri): totale, 8.059; stranieri, 5.996; comunitari, 2.063
Laureati
stranieri in Italia nell'anno 2010-2011 (primi 10 paesi) per studio e formazione nel 2011 (Rapp.
EMN studenti stranieri): Albania, 1.380; Cina, 656; Camerun, 354; Iran,
184; Russia, 182; Moldavia, 173; Marocco, 172; Croazia, 166; Ucraina, 160;
Turchia, 153
Atenei
col maggior numero di studenti non italiani nell'anno 2009/2010 (da Rapp.
Sopemi 2012-2013):
o
Roma La Sapienza: 6.227
o
Bologna: 5.001
o
Firenze: 3.051
o
Torino: 3.004
o
Torino Politecnico: 2.605
o
Milano Politecnico: 2.381
o
Padova: 2.319
o
Genova: 2.110
o
Milano: 1.986
o
Roma Tor Vergata: 1.762
o
Trieste: 1.565
o
Perugia: 1.515
o
Pisa: 1.471
o
Milano Bicocca: 1.372
o
Milano Bocconi: 1.228
o
Verona: 1.168
o
Parma: 1.156
o
Pavia: 1.112
o
Roma III: 1.001
Permessi
rilasciati per studio o per formazione (Rapp.
EMN studenti stranieri):
o
2008: studio, 25.098; formazione,
3.511
o
2009: studio, 24.219; formazione,
8.415
o
2010: studio, 17.559; formazione,
8.117
o
2011: studio, 24.066; formazione,
6.194
Permessi
in corso di validita' per studio e formazione (Rapp.
EMN studenti stranieri):
o
2008: 87.260
o
2009: 81.386
o
2010: 39.803
o
2011: 49.014
Permessi
convertiti da studio in altri motivi (Rapp.
EMN studenti stranieri):
o
2008: famiglia, 60; lavoro, 27;
altri motivi, 25
o
2009: famiglia, 69; lavoro, 44;
altri motivi, 37
o
2010: famiglia, 51; lavoro, 46;
altri motivi, 29
o
2011: famiglia, 210; lavoro, 825;
altri motivi, 30
Permessi
convertiti da altri motivi a studio (Rapp.
EMN studenti stranieri):
o
2008: famiglia, 79; lavoro, 4;
altri motivi, 55
o
2009: famiglia, 108; lavoro, 12;
altri motivi, 51
o
2010: famiglia, 61; lavoro, 25;
altri motivi, 51
o
2011: famiglia, 43; lavoro, 15;
altri motivi, 36
Permessi
in corso di validita' (primi 10 paesi) per
studio e formazione nel 2011 (Rapp.
EMN studenti stranieri): Cina, 7.950; Albania, 5.877; USA, 2.843; Iran,
2.523; Camerun, 2.086; Turchia, 1.501; Russia, 1.487; Israele, 1.309; Sud
Corea, 1.209; Giappone, 1.247
Interventi a sostegno del diritto allo studio per studenti stranieri (Rapp.
EMN studenti stranieri):
o
borse di studio: 15.477 (10,0% del
totale)
o
prestiti d'onore e simili: 27
(15,3% del totale)
o
contributi per mobilita'
internazionale: 161 (5,2% del totale)
o
interventi per studenti in
sitazioni di handicap: 23 (2,5% del totale)
o
collaborazioni a tempo parziale:
116 (5,9% del totale)
o
posti alloggio: 6.585 (20,0% del
totale)
o
contributi alloggio: 1.086 (10,6%
del totale)
o
premi per conseguimento titolo:
221 (3,4% del totale)
o
contributi per il trasporto: 2.111
(3,1% del totale)
o
altri sussidi: 430 (9,5% del
totale)
Ingresso per studio non
universitario (torna all'indice del capitolo)
Consentito lingresso per studio (e, verosimilmente, il rilascio del
corrispondente permesso di soggiorno), alle condizioni stabilite nel Decreto
MAE 11/5/2011 sui visti
o
di maggiorenni, per corsi superiori di studio o di
istruzione tecnico-professionale (circ.
Mininterno 21/2/2008: quali
cicli didattici non riconducibili a all'istruzione di base), a tempo pieno e di durata determinata, previa verifica della coerenza dei corsi con la
formazione acquisita nel Paese di provenienza, della disponibilita di mezzi di
sostentamento e della validita delliscrizione o pre-iscrizione al corso
o
di minori ultraquattordicenni, i cui genitori o tutori vogliano far seguire
corsi presso istituti e scuole
secondarie nazionali o paritarie o presso istituzioni accademiche,
nellambito di programmi di scambio approvati dal MAE, o dal Ministero
dellistruzione e delluniversita, o dal Ministero dei beni culturali; nota:
la Direttiva
2004/114/CE impone che ai fini dell'ammissione,
l'alunno esibisca la prova dell'accettazione da parte di un istituto di
istruzione secondaria, e che, in caso di programma di scambio culturale,
l'organizzazione promotrice si assuma la piena responsabilita' per le spese
relative a viaggio, sostentamento, studio e assistenza sanitaria (disposizioni
non recepite da D. Lgs. 154/2007)
o
di minori ultraquindicenni, accertata la
coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, la
disponibilita di mezzi di sostentamento, la validita delliscrizione o
pre-iscrizione al corso, la presenza di misure di adeguata tutela del minore e
la rispondenza del programma scolastico da seguire alle effettive esigenze
formative del minore stesso; circ.
Mininterno 21/2/2008: visto rilasciabile solo in caso di convivenza
con genitori titolari di visto per residenza elettiva
o
domanda di ammissione per la
classe richiesta, indirizzata al Dirigente scolastico
o
attestato scolastico (in originale
o fotocopia autenticata), accompagnato da
traduzione
autenticata in lingua italiana, redatta dall'autorita' diplomatico-consolare
italiana competente, oppure da un traduttore giurato in Italia, oppure dalla
rappresentanza diplomatico-consolare in Italia del Paese al quale si riferisce
il documento
legalizzazione
da parte della rappresentanza italiana
dichiarazione
di valore in loco (attestazione sulla
scolarita' complessiva come risulta dal documento, nonche' sul valore legale
della scuola in questione), rilasciata dalla rappresentanza
diplomatico-consolare italiana competente
o
eventuale (nota: non e' chiaro se
la presentazione di questo documento sia facoltativa) programma delle materie
seguite nella scuola di provenienza, con traduzione ufficiale
o
eventuali atti (anche in
fotocopia) idonei a provare la conoscenza della lingua italiana
o
elenco dei documenti presentati
Ingresso per assegnatari di
borse di studio (torna all'indice del capitolo)
o le borse sono concesse ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero, di Paesi selezionati
o le borse sono concesse per svolgere programmi di studio, formazione e/o ricerca presso istituzioni italiane statali o legalmente riconosciute (salve le deroghe ammesse per le borse assegnate nell'ambito di Progetti speciali) scelte dal candidato previa approvazione della Commissione di selezione
o per l'anno accademico 2014/2015, sono concesse borse di studio della durata di 3, 6 o 9 mesi; una diversa durata e' prevista solo per i Corsi di didattica dell'italiano, e potra' essere eccezionalmente approvata, per altri corsi, dal MAE, su richiesta delle Rappresentanze diplomatiche
o corsi per i quali sono concesse le borse:
corsi universitari di laurea (I ciclo) o laurea specialistica/magistrale (II ciclo); per iniziare gli studi in Italia, e' richiesto il possesso, rispettivamente, di un attestato comprovante la conclusione di un ciclo di studi a livello di scuola media superiore, valido in loco per l'accesso all'Universita', o di titoli universitari di I livello; alla conclusione dei corsi frequentati il borsista e' tenuto a sostenere i relativi esami
corsi di alta formazione professionale, artistica e musicale, della durata minima di 6 mesi, tenuti da Istituti di Alta Formazione Professionale, Artistica, Musicale e Coreutica (Accademie, Conservatori, ISIA, ecc.), dagli Istituti di Restauro e dalla Scuola Nazionale di Cinema; sono richiesti un attestato comprovante la conclusione di un ciclo di studi a livello di scuola media superiore, valido in loco per l'accesso alle Accademie o ai Conservatori statali o legalmente riconosciuti, e una lettera di accettazione dell'Istituzione italiana; alla conclusione dei corsi frequentati il borsista e' tenuto a sostenere i relativi esami
corsi di Master di I e II Livello di durata minima di 6 mesi; e' richiesto un titolo accademico corrispondente alla laurea breve o laurea magistrale italiana ed eventuale altra documentazione, secondo il tipo di Master, secondo quanto richiesto dall'istituzione italiana prescelta; non e' prevista l'esenzione dal pagamento delle tasse d'iscrizione; se il corso prevede un periodo di studio fuori dall'Italia, il pagamento della borsa e' interrotto per il periodo durante il quale il borsista svolge attivita' di studio o ricerca presso istituzioni aventi sede fuori d'Italia; la borsa copre solo il periodo di studio svolto entro il 31/12/2015; alla conclusione dei corsi frequentati il borsista e' tenuto a sostenere i relativi esami
dottorati di ricerca; e' richiesto il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione ai master e il soddisfacimento delle condizioni fissate dall'Ateneo scelto, per l'ammissione al dottorato
scuole di specializzazione non medica, con corsi della durata minima di 6 mesi; e' richiesto il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione ai master e il soddisfacimento delle condizioni fissate dall'Ateneo scelto, per l'ammissione alla scuola; alla conclusione dei corsi frequentati il borsista e' tenuto a sostenere i relativi esami
progetti di studio in co-tutela, per attivita' di ricerca della durata minima di 6 mesi, presso il CNR, l'Istituto Superiore di Sanita' o altri Enti statali universitari, museali, archivistici di analogo livello; e' richiesta l'allegazione del programma di ricerca previsto e di lettere di accettazione da parte del docente od esperto supervisore italiano del programma di ricerca predefinito dal borsista e dal responsabile dell'Ente o dell'Istituzione accademica italiana che ospitera' il borsista
corsi avanzati di lingua e cultura italiana; la borsa e' riservata agli studenti universitari iscritti nel Paese di provenienza almeno al secondo anno di un corso di laurea in lingua e cultura italiana o analogo, e che abbiano gia' superato almeno un esame universitario di lingua italiana (livello B1)
corsi di didattica dell'Italiano; la borsa e' riservata ai docenti stranieri che possono documentare l'attivita' di insegnamento della lingua italiana (come lingua straniera) presso il Paese di provenienza
o non sono concesse borse di studio per la frequenza di corsi singoli o per ricerche individuali
o la Rappresentanza Italiana nel Paese di appartenenza del candidato puo' limitare l'offerta solo ad alcuni dei tipi di borsa previsti
o requisiti per l'ottenimento della borsa:
possesso di titolo di studio utile all'iscrizione presso l'Ateneo o istituzione prescelta
conoscenza adeguata della lingua italiana, certificata da un attestato di livello intermedio o B2 (per esempio, CILS B2, CELI 3, PLIDA B2 o INT.IT Roma Tre) o da un attestato di competenza linguistica equivalente rilasciato da un Ente o scuola di lingue locale (per esempio, Istituto Italiano di Cultura o Sezione della Dante Alighieri), ovvero di livello A2 (o dichiarazione equivalente) per l'iscrizione ai Corsi di Alta Formazione Artistica o Musicale e ai corsi universitari che si svolgono interamente in lingua inglese
eta' superiore a 18 anni e non superiore ai 35 anni alla data di scadenza del bando (45 anni, per i corsi di Didattica dell'Italiano)
assenza di superamento della durata del corso di studi previsto
o la candidatura e' presentata compilando on-line il formulario
o sono ammesse le richieste di rinnovo per la prosecuzione o il completamento di un corso di studi pluriennale; la richiesta di rinnovo va presentata compilando on-line il formulario; la concessione del rinnovo e' subordinata alla dimostrazione del rendimento dello studente negli anni precedenti
o la selezione dei borsisti e' effettuata dalle Rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese di appartenenza del candidato tramite un Comitato misto, cui partecipano anche le Autorita' locali o tramite un Comitato ad hoc
o i candidati ammessi devono osservare le condizioni indicate dal Regolamento del borsista, pena la decadenza dal diritto alla borsa
o il borsista straniero chiede, per l'ingresso, un visto d'ingresso per motivi di studio valido per tutta la durata della borsa, salvo che appartenga a un Paese per il quale sia previsto l'esonero da un accordo bilaterale sottoscritto in materia con l'Italia
o i borsisti stranieri, per la sola durata della borsa di studio concessa dal Governo italiano, godono di una polizza assicurativa che copre le eventuali spese per malattie o infortuni
Ingresso per attivita'
scientifica non retribuita da istituzioni italiane (torna
all'indice del capitolo)
Ingresso, entro quote
specifiche, per formazione professionale o tirocinio formativo (torna all'indice del capitolo)
o per la frequenza di corsi di formazione professionale, di durata < 24 mesi, organizzati da enti accreditati secondo le disposizioni di cui allart. 142, co. 1, lettera d), D. Lgs. 112/1998 e finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite
o per lo svolgimento dei tirocini formativi, di cui all'art. 40, co. 9, lettera a, Regolamento, in unita' produttive in Italia, subordinato alla presentazione di un progetto formativo, redatto ai sensi dellart. 18 L. 196/1997, ed elaborato da uno dei soggetti di cui allarticolo 2, co. 1 Decr. Minlavoro 142/1998 (agenzie per l'impiego, sezioni circoscrizionali per l'impiego, ovvero analoghe strutture individuate dalle leggi regionali; universita e istituti di istruzione universitaria; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche; centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonche centri convenzionati o accreditati; comunita terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali; servizi di inserimento lavorativo per disabili), che preveda espressamente la partecipazione di stranieri residenti all'estero, vistato dall'assessore competente (circ. Mininterno 21/2/2008) della regione interessata
Corsi di formazione
professionale (torna all'indice del capitolo)
o certificato di iscrizione o pre-iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dallente italiano, con indicazione del numero di ore giornaliere e della durata del corso (nota: per molti corsi di formazione professionale, l'iscrizione e' condizionata alla previa iscrizione al Centro per l'impiego in qualita' di disoccupato; non e' chiaro se, una volta ammesso lo straniero in Italia sulla base di una preiscrizione, gli sia consentito di iscriversi al Centro per l'impiego)
o documentazione relativa alla formazione acquisita nel Paese di provenienza
Tirocini formativi (torna all'indice del capitolo)
o per stranieri residenti all'estero, la convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitamte ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del promotore, oltre a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante alloggio idoneo e vitto e quello di pagare le spese di rimpatrio; le regioni o il soggetto ospitante possono assumere a proprio carico i relativi oneri
o il progetto di tirocinio, redatto in conformita' alla disciplina regionale vigente o, in mancanza, ai modelli allegati al Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi, e' vistato dall'autorita' competente ai sensi della normativa regionale ed e' presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana ai fini del rilascio del visto d'ingresso
o il promotore, in caso di variazione della data di inizio del tirocinio o di rinuncia del tirocinante, ne da' comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio; restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini stranieri e all'instaurazione e variazione dei rapporti di lavoro (Nota Minlavoro 14/2/2007: escluso l'obbligo di comunicazione relativo a instaurazione e variazione dei rapporti di lavoro per i tirocini promossi da istituzioni formative a favore dei propri allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; negli altri casi di tirocinio, fermo restando lobbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro gia' tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie)
o i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime
o fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a 6 mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio (FAQ Minlavoro sui tirocini: lo svolgimento del tirocinio e' consentito anche dopo il conseguimento della laurea triennale e durante il corso di studi per conseguire la laurea specialistica)
o in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione art. 18 L. 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione
o tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati (mobilita' inclusa), e altre esperienze a favore degli inoccupati, la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni
o tirocini promossi a favore di categorie svantaggiate (Risp. Minlavoro a interp. 7/2010: attivati legittimamente in base ad art. 1322 c.c.) e quelli in favore degli immigrati nell'ambito del decreto-flussi (FAQ Minlavoro sui tirocini: anche per immigrati che si trovino gia' in Italia, a prescindere dal decreto-flussi), dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonche' quelli rivolti a ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento lavorativo promosse da Minlavoro, Regioni o Province
o tirocini promossi da istituzioni formative per realizzare momenti di alternanza studio-lavoro (tirocini curriculari promossi da Universita', istituzioni scolastiche che rilascino titoli aventi valore legale, centri di formazione professionale convenzionati con Regione o Provincia)
o tirocini comunque avviati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011)
o il tirocinio non puo' essere utilizzato per tipologie di attivita' lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo
o i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attivita', ne' possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternita' o ferie, ne' per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso soggetto
o sono configurabili le seguenti tipologie di tirocini:
tirocini formativi e di orientamento; finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilit dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi
tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro; finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro; rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilit) e inoccupati; tipologia attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali
tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'art. l co. l L. 68/1999, persone svantaggiate ai sensi di L. 381/1991 nonche' richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale
o la durata dei tirocini formativi e di orientamento non puo' essere superiore a 6 mesi, proroghe incluse
o la durata dei tirocini di inserimento e reinserimento non puo' essere superiore a 12 mesi, proroghe incluse
o la durata dei tirocini per soggetti svantaggiati non puo' essere superiore a 12 mesi, proroghe incluse, ma per soggetti disabili puo' arrivare a 24 mesi, proroghe incluse; le Regioni e le Province autonome potranno prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilita'
o il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternita' o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati
o salvi gli aspetti eventualmente ricadenti nelle materie di potesta' legislativa dello Stato, la regolamentazione in materia di tirocini e' di competenza delle amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano
o le Regioni e Province Autonome individuano soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne danno pubblicita' e visibilita' nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione
o salve integrazioni e modifiche da parte delle regioni e delle province autonome, i tirocini possono essere promossi da
servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro
istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici
istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale
centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, e centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati
comunita' terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purche' iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti
servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione
istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione
soggetti autorizzati alla intermediazione dal Minlavoro
o il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/1999 e successive modifiche, non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali piu' rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non avere procedure di Cassa integrazione straordinaria o in deroga in corso per attivita' equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unita' operativa
o i tirocini sono riservati a persone che abbiano gia' iniziato all'estero un percorso di formazione da completare in Italia
o la durata del tirocinio deve essere compresa tra 3 e 12 mesi; una durata inferiore richiede comprovata motivazione
o il tirocinio deve essere attivato entro 15 gg dalla richiesta di permesso di soggiorno
o i soggetti promotori e i soggetti ospitanti sono quelli indicati nelle Linee guida oggetto dell'Accordo Stato-Regioni in materia di tirocini formativi; Regioni e Province autonome pososno modificare i relativi elenchi; il Minlavoro promuove programmi che prevedono attivazione di tirocini
o il soggetto ospitante ha l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto e di provvedere alle spese di un eventuale rimpatrio coattivo, salvo diverso accordo col soggetto promotore; tali obblighi vanno esplicitamente previsti nella convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante e nel progetto formativo di tirocinio pre straniero residente all'estero
o le spese di vitto e alloggio non possono essere comprese nell'indennita' di partecipazione a favore del tirocinante stabilita dalle norme regionali
o nel progetto formativo deve essere esplicitato il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio; l'attestazione di frequenza all'estero di un corso di lingua italiana puo' rappresentare un indice della sussistenza di un percorso di formazione iniziato all'estero (da accertare tenendo conto anche della professionalita' specifica gia' acquisita dallo straniero e di quella che vuole acquisire in Italia); nota: in mancanza di formazione professionale intrapresa all'estero, non si vede come l'aver seguito il corso di lingua possa essere rilevante
o il tirocinio non puo' essere attivato per attivita' lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, ne' per professioni elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ne' per attivita' riconducibili alla sfera privata
o il progetto formativo deve prevedere unita' formative da svolgersi durante il tirocinio, a carico del soggetto ospitante (salvo diverso accordo), almeno finalizzate all'acquisizione del livello A1 di conoscenza della lingua italiana (se non gia' acquisito) e di competenze relative a organizzazione e sicurezza del lavoro e a diritti e doveri di lavoratori e imprese
o ai fini dell'ottenimento del visto sul progetto di tirocinio, i soggetto promotore invia, con la richiesta, due originali della convenzione stipulata col soggetto ospitate e due originali del progetto formativo, salvo che sia prevista diversa procedura informatica dalla Regione o Provincia autonoma
o Regioni e Province autonome individuano l'autorita' competente per il rilascio del visto, la documentazione da produrre e predispongono gli appositi modelli; in mancanza, si utilizzano i modelli allegati alle Linee guida
o il visto e' rilasciato o negato entro 60 gg dalla presentazione della domanda, salvo sospensione in caso di necessita' di integrazione di documentazione mancante; il diniego e' comunicato per iscritto al soggetto promotore
o l'ufficio competente per il rilascio del visto inserisce nell'apposita piattaforma informatica copia dell'atto amministrativo con cui si dispone l'apposizione del visto, del progetto formativo, della convenzione e del passaporto dello straniero
o il progetto formativo vistato e trasmesso dal soggetto promotore o ospitante allo straniero e' presentato da questo, con copia della convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dall'apposizione del visto sul progetto formativo
o l'eventuale revoca del visto sul progetto formativo e' segnalata dall'ufficio competente, caricando il relativo provvedimento sulla piattaforma informatica, ai fini del diniego o delle revoca del visto di ingresso; anche l'eventuale conseguente provvedimento di revoca del visto di ingresso e' caricato sulla piattaforma informatica
o il visto di ingresso e' rilasciato nei limiti del contingente triennale fissato ai sensi di art. 9 co. 8 L. 99/2013
o copertura delle spese di vitto e alloggio e indennita' di partecipazione concorrono alla dimostrazione della disponibilita' di mezzi di sostentamento
o il visto e' rilasciato o negato entro 90 gg dalla richiesta; il rilascio e' comunicato alle Regioni (verosimilmente, significa "alla Regione o Provincia autonoma"), al Minlavoro e al Mininterno, mediante la piattaforma informatica
o lo straniero e' informato dalla Rappresentanza dell'obbligo di chiedere il permesso di soggiorno per motivi di tirocinio entro 8 gg lavorativi dall'ingresso
o contrariamente a quanto affermato nel documento "Comunicazioni obbligatorie. Modelli e regole. Gennaio 2014 v. 1.0", allegato al Decreto Minalvoro, 10/1/2014 ai rapporti di tirocinio si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie per via telematica in relazione ad attivazione, cessazione, proroga ed eventuale trasformazione (L. 296/2006); saranno corrispondentemente modificati gli standard del modello Unificato Lav relativi al Quadro Tirocini
o Regioni e Province autonome si impegnano a promuovere controlli per evitare forme di abuso dell'istituto del tirocinio per stranieri residenti all'estero
o il soggetto promotore si impegna a inviare copia della convenzione e del progetto formativo ai servizi ispettivi e alle rappresentanze sindacali aziendali (verosimilmente, dell'azienda del soggetto ospitante); in caso di variazione della data di inizio del tirocinio, il soggetto promotore comunica la cosa ai servizi ispettivi e alle rappresentanze sindacali aziendali
o Regioni e Province autonome si impegnano a monitorare il funzionamento dell'istituto, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie e anche ai fini della programmazione triennale; il soggetto promotore comunica agli uffici competenti, ai fini del monitoraggio, rilascio o diniego del visto, arrivo in Italia del tirocinante, avvio dell'esperienza formativa e esito del tirocinio
o il soggetto formatore, in collaborazione col soggetto ospitante, si impegna a presentare a Regione o Provincia autonoma una relazione finale sull'andamento del tirocinio e sul raggiungimento degli obiettivi formativi entro 60 gg dal termine del tirocinio
o il MAE e il Mininterno mettono a disposizione sulla piattaforma informatica i dati relativa al rilascio di visti di ingresso (per Regione) e permessi di soggiorno (a livello territoriale)
o per tutto cio' che non e' previsto da queste Linee guida, si rinvia a quelle approvate con l'Accordo Stato-Regioni in materia di tirocini formativi
Determinazione del contingente; ingresso; permesso (torna all'indice del capitolo)
o Decr. Minlavoro 24/3/2006 (per il 2005; nota: in ritardo): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale
o Decr. Minsolidarieta' 24/7/2006 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale
o Decr. Minsolidarieta' 16/7/2007: 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale
o Decr. Minlavoro 9/7/2008 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale
o Decr. Minlavoro 29/7/2009 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale
o Decr. Minlavoro 6/7/2010 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome (All. Decr. MInlavoro 6/7/2010)
o Decr. Minlavoro 11/7/2011 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome, come da Allegato
o Decr. Minlavoro 12/7/2012 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome, come da Allegato
o Decr. Minlavoro 16/7/2013 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini formativi e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome, come da Allegato
o Decr. Minlavoro 25/6/2014: per il triennio 2014/2016 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio e' determinato in
7.500 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni 20/3/2008
7.500 unita' per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali in materia di tirocini extracurricolari e di orientamento cosi' come previsto dal Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale
Accesso al lavoro per il
titolare di permesso per studio o formazione (torna all'indice
del capitolo)
Diritti del titolare di permesso
per studio (e formazione?) (torna all'indice del capitolo)
o al ricongiungimento familiare (se il permesso ha durata > 1 anno)
o alliscrizione facoltativa al SSN
pagamento di contributo forfetario, che non copre i familiari; per estendere lassistenza e necessario il pagamento del contributo completo di 387,34 euro – da circ. Minsanita 24/3/2000
conservazione dell'iscrizione volontaria al SSN nella fase del rinnovo del permesso di soggiorno per studio, previo pagamento del contributo (circ. Minsalute 19/7/2007); lo studente straniero che risulta gia' iscritto obbligatoriamente al SSN in quanto prima del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi familiari non deve pagare il contributo, perche' conserva liscrizione precedente a titolo obbligatorio (circ. Minsalute 19/7/2007)
gli stranieri che soggiornano in Italia per motivi di studio per un periodo di durata < 3 mesi possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSN successivamente al loro ingresso presentando la copia della dichiarazione di presenza rilasciata all'autorita' di frontiera o al questore ai sensi della L. 68/2007 (circ. Minsalute 19/7/2007)
o allassistenza sociale a parita con gli italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti soggettivi ai sensi della legislazione in materia di assistenza sociale (questa eccezione, pero', e' stata dichiarata illegittima, con riferimento alle misure atte a tutelare un diritto fondamentale della persona da Sent. Corte Cost. 329/2011) se il permesso ha durata > 1 anno (si applica certamente anche in caso di permesso rilasciato per formazione professionale o tirocinio formativo)
Conversione del permesso per
studio o formazione in permesso ad altro titolo (torna
all'indice del capitolo)
o verosimilmente nella nozione di "laurea" devono essere inclusi laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)
o verosimilmente, la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia
o in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, entro quote; Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero
o in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per lingresso (inclusa l'attestazione relativa alle risorse necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999 e circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005; TAR Piemonte: in mancanza di una disponibililita' reddituale, che guarda al passato, rileva la capacita' reddituale, che guarda al futuro) certificato dallo Sportello unico (anziche dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale dal T.U.) sulla base della documentazione presentata dallinteressato; istanza di conversione presentata con la compilazione del modulo z; l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia); Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura di rapporto di lavoro autonomo
Rilascio di un permesso per
studio a titolari di altro permesso (torna all'indice del capitolo)
o titolare di permesso per motivi familiari (verosimilmente, in base a Circ. Mininterno 15/9/2009, incluso quello rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999; in particolare, ai familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana), in caso di morte del familiare (verosimilmente, anche dellaffidatario) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o di separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in cui, al compimento dei 18 anni, non sia possibile il rilascio di un permesso UE slp (art. 30, co. 5 T.U.)
o titolare di permesso per affidamento, al compimento dei 18 anni (art. 32, co. 1 T.U.); per coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati (art. 32, co. 1 T.U., come modificato da L. 94/2009), e' richiesto il previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011)
o minore affidato ai sensi della L. 184/1983, al compimento dei 18 anni (art. 32, co. 1 T.U.); sent. Corte Cost. 198/2003: incluso minore sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado; per coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati (TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella), e' richiesto il parere favorevole del Comitato per i minori stranieri (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere)
o titolare di permesso per integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come minori non accompagnati; TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella), al compimento dei 18 anni, a condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L. 129/2011):
il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere)
che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore
- e giunto in Italia da almeno tre anni
- e stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio
- dispone di un alloggio
- frequenta un corso di studio
o titolare di permesso per motivi umanitari per protezione sociale (art. 18, co. 5 T.U.) o sicurezza pubblica (L. 155/05)
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
o fino alla licenza media:
15-24 anni: 71,1% (stranieri e comunitari), 52,7% (italiani)
25-34 anni: 45,4% (stranieri e comunitari), 26,9% (italiani)
35-44 anni: 45,2% (stranieri e comunitari), 40,8% (italiani)
45-54 anni: 44,6% (stranieri e comunitari), 49,5% (italiani)
55-64 anni: 55,1% (stranieri e comunitari), 62,1% (italiani)
totale (15-64 anni): 49,7% (stranieri e comunitari), 46,3% (italiani)
o diploma:
15-24 anni: 27,9% (stranieri e comunitari), 44,1% (italiani)
25-34 anni: 43,7% (stranieri e comunitari), 50,8% (italiani)
35-44 anni: 43,5% (stranieri e comunitari), 42,9% (italiani)
45-54 anni: 42,2% (stranieri e comunitari), 38,6% (italiani)
55-64 anni: 31,9% (stranieri e comunitari), 27,2% (italiani)
totale (15-64 anni): 40,3% (stranieri e comunitari), 40,4% (italiani)
o laurea:
15-24 anni: 1,0% (stranieri e comunitari), 3,2% (italiani)
25-34 anni: 11,0% (stranieri e comunitari), 22,3% (italiani)
35-44 anni: 11,3% (stranieri e comunitari), 16,3% (italiani)
45-54 anni: 13,2% (stranieri e comunitari), 11,9% (italiani)
55-64 anni: 13,0% (stranieri e comunitari), 10,6% (italiani)
totale (15-64 anni): 10,0% (stranieri e comunitari), 13,3% (italiani)
14.
Ingresso e soggiorno per volontariato (torna
all'indice)
-
Determinazione del contingente annuale; condizioni per
l'ingresso
-
Richiesta di nulla-osta all'ingresso
-
Visto di ingresso per volontariato
-
Permesso di soggiorno per volontariato
Determinazione del
contingente annuale; condizioni per l'ingresso (torna
all'indice del capitolo)
o appartenenza dell'organizzazione promotrice alla categoria degli enti ecclesiastici riconosciuti ai sensi della L. 222/1985, o degli enti riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose, o delle ONG riconosciute ai sensi della L. 49/1987 o delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla L. 383/2000; note:
riconosciuta la personalita' giuridica all'associazione "Chiesa d'Inghilterra", con sede a Roma (DPR 17 luglio 2014; comunicato Mininterno 13/10/2014)
stipulate intese con
- Tavola Valdese (L. 449/1984 e L. 409/1993)
- Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo giorno (L. 516/1988 e L. 637/1996)
- Assemblee di Dio in Italia (L. 517/1988)
- Unione delle Comunita' Ebraiche italiane (L. 101/1989 e L. 638/1996)
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (L. 116/1995)
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia (L. 520/1995)
- Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (L. 126/2012)
- Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni (L. 127/2012)
- Chiesa apostolica in Italia (L. 128/2012)
- Unione Buddhista Italiana (L. 245/2012)
- Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (L. 246/2012)
o stipula di una convenzione
tra organizzazione promotrice e straniero, che specifichi le funzioni del volontario, le sue
condizioni di inquadramento, l'orario cui sara' tenuto, le risorse destinate alle sue spese di
viaggio, vitto e alloggio e alle piccole spese per la durata del soggiorno, e,
se necessario, l'indicazione del percorso di formazione relativo alla lingua
italiana (nota: la Direttiva
2004/114/CE fa riferimento, in modo
piu' ampio, alla formazione necessaria per lo svolgimento delle mansioni
previste)
o sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice, anche se
associazione di promozione sociale (in deroga, ove abbiano stipulato
convenzioni in base ad art. 30 L.
383/2000, a quanto previsto dal comma 5 di quell'articolo), di una polizza assicurativa per la copertura
delle spese relative all'assistenza
sanitaria e alla responsabilita'
civile verso terzi
o assunzione della piena responsabilita' da parte dell'organizzazione
promotrice per la copertura delle spese
di viaggio e di soggiorno dello straniero
Richiesta di nulla-osta
all'ingresso (torna all'indice del capitolo)
Visto di ingresso per
volontariato (torna all'indice del capitolo)
o consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, e comunque per un periodo non superiore ad un anno, allo straniero, di eta' compresa tra i 20 ed i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di volontariato, ai sensi di art. 27-bis D. Lgs. 286/1998, sulla base di una apposita convenzione stipulata tra lo straniero stesso ed una organizzazione promotrice ricompresa tra quelle indicate da art. 27-bis co. 2 lettera a) D. Lgs. 286/1998
o concesso allo straniero titolare di nulla osta rilasciato e trasmesso telematicamente agli Uffici Consolari dallo Sportello unico per l'immigrazione che ne ha valutato le condizioni e i requisiti, secondo quanto previsto a art.. 27-bis D. Lgs. 286/1998 e nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto annuale emanato dal Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri; il nulla-osta deve essere utilizzato entro 6 mesi
o concesso anche, in presenza di una specifica segnalazione dell'Agenzia
nazionale per i giovani, ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro
attivita' in Italia nell'ambito del Servizio Volontario Europeo
Permesso di soggiorno per
volontariato (torna all'indice del capitolo)
Servizio civile (torna all'indice del capitolo)
o gli apolidi, residenti in Italia in base ad una scelta ad essi non imposta, godono di un'ampia tutela, in tutti i campi diversi da quello della partecipazione politica, come prescritto dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 e dalla legislazione italiana, prescindendo dal legame stretto di cittadinanza; devono quindi ritenersi accolti in una comunita' che unisce tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri, la partecipazione alla quale ben puo' giustificare la sottoposizione a doveri funzionali alla sua difesa
o risulta conforme a quanto previsto da art. 2 Cost. permettere allo straniero residente in Italia di concorrere al progresso materiale e spirituale della societa' e all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale attraverso la sua partecipazione al servizio civile nazionale tenuto oltretutto conto che gli enti promotori perseguono finalita' del tutto estranee al concetto di difesa della patria
o l'evoluzione del servizio civile ha modificato un istituto originariamente sostitutivo del servizio militare di leva, con fondamento costituzionale da cercare certamente nell'art. 52 Cost., in un istituto a carattere volontario a cui si accede per pubblico concorso e avente finalita' piu' ampie, che includono i doveri inderogabili di solidarieta' sociale e i doveri di concorrere al progresso materiale e spirituale della societa' previsti dagli articoli 2 e 4 Cost., che gravano non solo sui cittadini italiani, ma anche sui cittadini stranieri che risiedono in Italia
o il servizio civile, pur non costituendo un rapporto di lavoro, va considerato quale esperienza formativa volta a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, in modo analogo al tirocinio, dovendosi, quindi, ritenere riconducibile alla categoria della formazione professionale
o la disposizione di cui all'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, il cui tenore letterale appare inequivocabile, dato l'espresso richiamo ai "cittadini italiani", e non suscettibile di un'interpretazione costituzionalmente orientata nel senso del riferimento del termine "cittadini" anche ai soggetti stranieri, va disapplicata, perche' incompatibile con il divieto, sancito dalla normativa dell'Unione europea, per gli Stati membri, di prevedere per i cittadini comunitari (nota: e per i loro familiari) o stranieri lungosoggiornanti o beneficiari di protezione internazionale, anche in ordine alla formazione professionale, un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i cittadini nazionali
o il Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'emanare i bandi per l'ammissione al servizio civile, disapplicando art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, deve consentire anche ai cittadini stranieri (nota: coerentemente con quanto detto in relazione alla normativa dell'Unione europea, il riferimento e' qui verosimilmente limitato a comunitari e loro familiari e stranieri lungosoggiornanti o beneficiari di protezione internazionale) di accedere al servizio civile, non tralasciando, a fronte della sopprimenda differenziazione basata sulla titolarita' o meno della cittadinanza italiana, di salvaguardare il principio di parita' di trattamento anche rispetto al possesso degli altri requisiti per l'accesso al servizio civile
o dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza italiana, esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti enllo Stato italiano dalla possibilita' di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale
o benche' sia cessata la materia del contendere (essendo diventato italiano, nel frattempo, il cittadino straniero che aveva presentato ricorso contro il bando che escludeva gli stranieri dal concorso per il servizio civile), la Corte di Cassazione intende comunque pronunciare un principio di diritto, in base ad art. 363 co. 3 c.p.c. (il principio di diritto puo' essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti e' dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa sia di particolare importanza)
o impossibile dare una interpretazione costituzionalmente orientata dell'espressione "cittadini italiani" contenuta nell'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, dato che l'interpretazione adeguatrice non puo' essere condotta oltre i limiti estremi segnati dall'univoco tenore della norma interpretata
o il servizio civile si colloca all'interno di art. 52 Cost., ma, avendo assunto nuovi significati il dovere di difesa della patria letto in connessione con art. 2 Cost., permette di partecipare in modo attivo alla costruzione di una democrazia sana e di nuove forme di cittadinanza, consente di colmare il divario creatosi tra bisogni collettivi e risorse pubbliche, costituisce istituto di integrazione, inclusione e coesione sociale
o l'esclusione dal servizio civile preclude quindi allo straniero il pieno sviluppo della sua persona e l'integrazione nella comunita' di accoglienza; la distinzione tra cittadino italiano e straniero non e' quindi, in questo caso, proporzionata ne' ragionevole
o il valore dello "stare insieme" in modo solidale e' il senso profondo di art. 2 Cost.: impedire a taluno, solo in ragione della mancanza di cittadinanza italiana, di cooperare a questo stare insieme e' irragionevole e viola il principio di uguaglianza
o l'esclusione e' discriminatoria perche' preclude al non cittadino regolarmente soggiornante in Italia la possibilita' di un pieno dispiegamento della liberta' e dell'uguaglianza, da intendersi anche quale possibilita' di costruzione dei rapporti sociali e dei legami tra le persone in una prospettiva di solidarieta' e di pace
o il significato di art. 52 Cost. e' quello di stabilire in positivo, non di circoscrivere in negativo, i limiti soggettivi del dovere costituzionale di difesa della patria (in altri termini: nessun cittadino puo' essere esentato dal dovere di difesa, ma questo non implica che lo straniero ne sia escluso)
o ulteriore profilo di incostituzionalita' rilevato: eccesso di delega (con conseguente violazione di art. 76 Cost.), basato sul rilievo che la legge delega faceva riferimento ai "cittadini" solo nella parte in cui si riferiva al periodo transitorio e residuo di leva obbligatoria, il che fa presumere, a contrario, che, cessato il periodo transitorio, la stessa legge delega, pur demandando al legislatore delegato il compito di individuare i requisiti di ammissione, non intendesse affatto consentirle anche l'esclusione degli stranieri
15.
Professioni (torna all'indice)
-
Accesso all'esercizio di professioni
-
Iscrizione agli albi o elenchi speciali
-
Ammissione agli esami di abilitazione
-
Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti
all'estero
-
Condizione speciale dei titolari di protezione
internazionale
-
Riconoscimento dei titoli di studio
-
Accesso alla prestazione di servizi
Accesso all'esercizio di
professioni (torna all'indice del capitolo)
o Conseguimento in Italia di titolo di studio (es.: laurea) e
titolo abilitante (es.: esame di Stato), ovvero riconoscimento dei titoli conseguiti allestero
o iscrizione nellalbo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento della professione
(es.: iscrizione allOrdine dei medici)
Attivita' precluse (torna all'indice del capitolo)
o ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)
- dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
- con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dItalia
- dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato
- dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allart. 16 L. 56/1987
o alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lelaborazione, la decisione e lesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimita e di merito
o Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali
o Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva); tali attivita' corrispondono
o Ord. Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto presso gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale posizione comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono assumere qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte d'Appello ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi di posti cui si accede senza concorso, in base allart. 16 L. 56/1987, non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della scuola
o contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:
- il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:
l'art. 38 D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso del cittadino comunitario e (L. 97/2013), a parita' con il cittadino comunitario, del familiare di tale cittadino, del rifugiato, del beneficiario di protezione sussidiaria e del titolare di permesso UE slp, al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana
l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali
- prevalgono infatti
la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana
il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
il fatto che art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'
- il riferimento delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati
- gli intenti espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita' lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente modificativo di carattere normativo
- la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
- Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata
- dalla possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni
o a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005, , Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena, Trib. Milano, Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma, Trib. Como, Trib. Trieste:
- l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.
- l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione di stranieri a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)
- l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)
- il principio dellaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.) appare maggiormente rispettato dallampliamento della base selettiva delle persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere preferito allo straniero piu' competente e titolato)
- in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)
- si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:
art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)
artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)
art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)
DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"
D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)
Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso UE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)
D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa per i titolari di permesso UE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)
sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero invalido di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)
art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
art. 27-quater D. Lgs. 286/1998: ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico impiego, con le eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario
L. 97/2013: esplicita ammissione al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, per il familiare di tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario di protezioen sussidiaria, il titolare di permesso UE slp
- in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici (Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
- la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
- la parita' di condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e' sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea
- dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato
- per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)
- certamente non possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a tempo determinato, della pubblica amministrazione
- non e' rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE
Iscrizione agli albi o
elenchi speciali (torna all'indice del capitolo)
o medici iscritti all'albo (2011; da Articolo di Caterina Francesca Guidi e Laura Bartolini su Neodemos): 370.000 italiani; 14.737 non italiani (4,4% del totale; di cui, 44,3% donne e 55,7% uomini)
o infermieri iscritti all'albo (2010; da Articolo di Caterina Francesca Guidi e Laura Bartolini su Neodemos): 375.185 italiani; 38.315 stranieri (10,2% del totale; di cui, 84,5% donne e 15,5% uomini)
Ammissione agli esami di
abilitazione (torna all'indice del capitolo)
Riconoscimento dei titoli
professionali conseguiti all'estero (torna all'indice del
capitolo)
o si applicano, per lo straniero, le disposizioni di cui al Titolo III (riconoscimento in regime di stabilimento) del D. Lgs. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007)
o sono escluse le professioni che comportino esercizio di pubblici poteri (in particolare, notaio)
o restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellaccesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione
o il riconoscimento delle qualifiche permette di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste dallordinamento italiano (incluso, per lo straniero, il vincolo di rispetto della quota)
o l'attivita', o linsieme delle attivita', il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se l'iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o allaccertamento delle specifiche professionalita'
o i rapporti di lavoro subordinato, se laccesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali
o l'attivita' esercitata con limpiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica professionale
o le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso
o la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo
o la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita' che riguardano il settore turistico
o il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, delliscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, salvo che per le professioni di esplicita competenza del Ministero delluniversita' e della ricerca
o la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo che per le professioni di competenza di Ministero della salute, Ministero della pubblica istruzione e Ministero delluniversita' e della ricerca
o il Ministero della salute, per le professioni sanitarie
o il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dellinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola
o il Ministero dell'universita' e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior
o il Ministero delluniversita' e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che non richiedono l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi
o il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali
o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di attestato di competenza o attestato o diploma che attesti il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a un anno (o assimilato)
o le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti
o procedura:
presentazione da parte del prestatore, almeno 30 gg. prima (salvo i casi di urgenza) della prestazione, di dichiarazione corredata da
- certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore
- documentazione attestante lo svolgimento della professione nello Stato di stabilimento
- documento comprovante il possesso delle qualifiche professionali
- dimostrazione di aver svolto la professione per 2 anni negli ultimi 10 (solo se la professione non e' regolamentata nello Stato di stabilimento)
- prova di assenza di condanne penali (solo per professioni nel settore della sicurezza)
possibile verifica delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da parte dell'autorita' competente deve essere adottata antro 30 gg. dalla ricezione della dichiarazione (60 gg., in caso di necessita' comunicata all'interessato); puo' prevedere lo svolgimento di una prova attitudinale da efettuarsi entro 30 gg. dalla decisione
iscrizione automatica del prestatore in apposita sezione dell'albo professionale, se esistente, per il tempo necessario
o il prestatore e' tenuto a
informare della prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente previdenziale competente (senza obbligo di contribuzione ne' di iscrizione)
comunicare al destinatario della prestazione i dati relativi a titolo professionale, autorizzazione e copertura assicurativa
o categorie:
riconoscimento sulla base dellesperienza professionale:
- per attivita' industriali, artigianali, commerciali, di intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva 2005/36/CE)
- se l'esercizio dell'attivita' e' subordinato in Italia al possesso di conoscenze e competenze, si considera prova di tale possesso l'aver esercitato l'attivita', a certe condizioni (durata, variabile a seconda delle attivita'), in altro Stato membro
riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione:
- per le professioni per le quali le condizioni minime di formazione sono coordinate tra gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)
- il titolo acquisito in altro Stato membro e' riconosciuto automaticamente ai fini dell'esercizio della professione; in caso di titoli acquisiti antecedentemente all'adozione di norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di svolgimento dell'attivita' per un certo tempo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo
regime generale di riconoscimento di titoli di formazione: per
- per
professioni che non rientrano nei casi precedenti
situazioni in cui, per una delle professioni con riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, il professionista non possegga il titolo che da' luogo a tale riconoscimento (nota: si applica, in particolare, allo straniero che abbia acquisito in un paese non appartenente all'UE il titolo corrispondente a una delle professioni in questione)
professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo di formazione professionale da uno Stato membro, avendo acquisito una qualifica professionale in uno Stato non appartenente all'UE ed esercitato la professione per almeno 3 anni nello Stato membro che ha riconosciuto il titolo
- se e' richiesto il possesso di una qualifica professionale (attestato di competenza, certificato di studi secondari, diplomi di studio post-secondari), l'accesso alla professione e' riconosciuto a chi possegga la qualifica professionale richiesta dallo Stato membro di provenienza (per lo straniero, eventualmente, nel paese di provenienza) per la stessa professione (o, in caso di professione non regolamentata nello Stato membro d'origine - per lo straniero, eventualmente, nel paese di provenienza -, esperienza professionale e qualifiche analoghe a quelle richieste in Italia)
- possibile imporre misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento, a scelta dell'interessato) in caso di durata o contenuti della formazione sensibilmente diversi nei due Stati; per lo straniero, la scelta della misura compensativa e' in ogni caso effettuata dall'autorita' competente (art. 60, co. 3 D. Lgs. 206/2007)
o procedura:
presentazione della richiesta corredata da
- certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore
- copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione ed eventuale attestato dellesperienza professionale (ed eventuale certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di provenienza attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione)
- attestato relativo alla natura ed alla durata dellattivita', rilasciato dallautorita' o dallorganismo competente dello Stato membro di provenienza (nei casi afferenti al regime di riconoscimento sulla base dellesperienza professionale)
- eventuali altri documenti relativi a onorabilita', moralita', sana e robusta costituzione fisica, etc., rilasciati dalle autorita' dello Stato membro di provenienza - per lo straniero, eventualmente, del paese di provenienza - se richiesti per la particolare professione
- in caso di straniero che abbia acquisito in un paese non appartenente all'UE, permesso di soggiorno (verosimilmente, solo se lo straniero soggiorna in Italia) e dichiarazione di valore in loco del titolo di cui si chiede il riconoscimento (Guida Dip. Pol. Comunitarie sul riconoscimento delle qualifiche professionali)
eventuale richiesta di integrazione, da parte dell'autorita' competente, entro 30 gg.
indizione di una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti con quelli gia' valutati in altro caso o con quelli per i quali il riconoscimento e' automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti dell'amministrazione competente, del Dipartimento per le politiche comunitarie e del MAE; e' sentito un rappresentante dellOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata
decisione adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di riconoscimento automatico) con decreto motivato e impugnabile (da Direttiva 2005/36/CE); il decreto fissa le condizioni relative all'eventuale misura compensativa
o rilascio della tessera professionale pilota (che in Italia e' effettuato dal Collegio Nazionale dei maestri di sci e trova applicazione per i soli maestri di sci alpino) condizionato al fatto che il richiedente sia maestro di sci professionale al massimo livello nello stato di appartenenza e che abbia superato l'Eurotest (allegato 1), abbia acquisito le competenze necessarie in materia di sicurezza accertate mediante l'esame di Eurosicurezza (allegato 2) e abbia le competenze pedagogiche didattiche e metodologiche incluse nel diploma di grado piu' elevato di qualifica di maestro di sci professionale
o la tessera professionale (rilasciata secondo i modelli riportati in allegato 4) consente al maestro di sci di beneficiare, in caso di richiesta di stabilimento della professione, del riconoscimento automatico della qualifica professionale (ai sensi della Direttiva 2005/36/CE) negli Stati membri firmatari del memorandum d'intesa, senza che si debbano confrontare le formazioni ed applicare eventuali misure compensative
o in caso di prestazione temporanea di servizi in Italia e' comunque necessario presentare la dichiarazione preventiva, come disposto dal D. Lgs. 206/2007
o per l'Italia, una apposita dichiarazione ha escluso, in una prima fase, la possibilita' di sperimentazione della tessera nelle Province di Trento e Bolzano; successivamente la Provincia autonoma di Trento ha aderito al progetto pilota per il periodo 1/7/2013-30/6/2014 (com. Dipartimento Politiche comunitarie 17/7/2013)
o non e' legittima una normativa nazionale che neghi l'accesso parziale alla professione di fisioterapista, regolamentata nello Stato membro ospitante, a un cittadino di questo stesso Stato il quale abbia conseguito in un altro Stato membro un titolo, come quello di massaggiatore-idroterapista, che gli consente di esercitare, in tale secondo Stato membro, una parte delle attivita' riconducibili alla professione di fisioterapista, quando le differenze tra gli ambiti di attivita' siano cosi' rilevanti che sarebbe in realta' necessario seguire una formazione completa per accedere alla professione di fisioterapista
o Punto 31: nei casi, invece, in cui il livello di somiglianza delle due professioni, nello Stato membro di provenienza e in quello ospitante, e' tale che esse possono essere considerate comparabili e, in sostanza, la stessa professione, le lacune nella formazione del richiedente rispetto alla formazione necessaria nello Stato membro ospitante possono essere efficacemente colmate con l'applicazione dei provvedimenti di compensazione previsti da art. 14 par. 1 Direttiva 2005/36/CE
o Punto 34: uno dei criteri decisivi che le autorita' nazionali devono esaminare e' se l'attivita' professionale che l'interessato intende svolgere nello Stato membro ospitante sia o meno oggettivamente separabile dall'insieme delle attivita' riconducibili alla professione corrispondente in tale Stato; indicativo, al riguardo, e' se tale attivita' possa essere esercitata in forma indipendente o autonoma nello Stato membro in cui la qualifica professionale in questione e' stata ottenuta; in caso affermativo, si deve concludere che l'effetto dissuasivo derivante dall'esclusione di qualunque possibilita' di riconoscimento parziale del titolo professionale in questione e' troppo rilevante perche' sia bilanciato dal timore di un pregiudizio per i diritti dei destinatari dei servizi
o legittima l'istituzione, da parte di uno Stato membro, di un ciclo di formazione specializzata, nei settori sia medico sia odontoiatrico, la cui denominazione sia diversa da quelle elencate, con riferimento a tale Stato membro, all'allegato V della Direttiva 2005/36/CE; tale formazione puo' essere aperta tanto a coloro che abbiano portato a termine soltanto una formazione di medico di base quanto a coloro che abbiano portato a termine e ottenuto la convalida soltanto per gli studi nell'ambito della formazione di dentista di base
o spetta al giudice nazionale stabilire
se la formazione specializzata, laddove non soddisfi i requisiti di cui agli artt. 24 e 34 Direttiva 2005/36/CE con riferimento alle formazioni di medico e di dentista di base, non possa condurre al rilascio di un titolo di medico con formazione di base o di un titolo di dentista con formazione di base
se il titolo rilasciato a seguito del compimento della formazione specializzata non abiliti a esercitare la professione di medico o dentista di base per coloro che non siano in possesso del titolo, rispettivamente, di medico con formazione di base o di dentista con formazione di base
o le materie rientranti nel settore medico possono far parte di una formazione specializzata nel settore odontoiatrico
Disciplina speciale per le
professioni sanitarie; sanitari al seguito di delegazioni sportive o di gruppi
organizzati (torna all'indice del capitolo)
o ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato in campo sanitario comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero competente; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' lavorativa deve rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011)
o presso il Minsalute sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale (iscrizione e cancellazione in base a Capo I del DPR 221/1950 e successive integrazioni e modificazioni)
o per liscrizione agli albi e agli elenchi speciali, necessaria la conoscenza della lingua italiana e delle disposizioni sullo svolgimento della professione (esonero dall'accertamento in caso di titolo abilitante conseguito in Italia; possibilita di sostenere una seconda prova in caso di esito negativo della prima; da circ. Min. Sanita 12/4/2000); accertamento effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Minsalute, con oneri a carico dell'interessato
o le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Calabria, Liguria, Campania, Piemonte, Sardegna, Toscana e le province autonome di Trento e Bolzano ricevono le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi relativi allo svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive strutture sanitarie?), ed effettuano listruttoria (Decreti Min. Salute 18/6/2002, 2/8/2002, 27/11/2002, 18/9/2003, 11/6/2009 e 29/9/2010)
o il decreto di riconoscimento di un titolo professionale sanitario perde efficacia se il professionista non si iscrive allalbo (o, in mancanza di albo, non svolge la professione) nei successivi 2 anni
o il Minsalute provvede, con le stesse modalita, al riconoscimento di titoli complementari (es.: titoli di specializzazioni e quelli di formazione complementare delle professioni sanitarie infermieristiche) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di attivita nellambito del SSN
o la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo, di per se, allo svolgimento della professione; per lo svolgimento della professione e necessaria la preventiva acquisizione del benestare del Minsalute (che fa, presumibilmente, riferimento al rispetto del vincolo delle quote, comunque applicabile ex art. 37, co. 3 T.U.); in mancanza, non e consentita liscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per lesercizio delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi dellUnione europea
o la disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari e in quelli non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere e' contenuta nel Decreto Minsalute 29/7/2010; nota: per alcune di queste professioni (medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dellassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista), le disposizioni dovrebbero applicarsi solo se il titolo e' stato conseguito al di fuori dell'ambito di applicazione del Principio di riconoscimento automatico (ad esempio, in uno Stato non appartenente all'Unione europea)
o nota: non sembra che queste disposizioni diano luogo ad una disciplina diversa da quella ordinaria
Condizione speciale dei
titolari di protezione internazionale (torna all'indice del
capitolo)
o iscrizione agli albi professionali (senza rispetto del vincolo di quota, che non dovrebbe quindi applicarsi neanche al riconoscimento dei titoli professionali)
o accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (nota: la rubrica - "Accesso all'istruzione" - di art. 26 D. Lgs. 251/2007 farebbe pensare che il riferimento sia in ogni caso al riconoscimento di titoli di studio; tuttavia, la disposizione da' attuazione a quella contenuta ora nell'art. 28 Direttiva 2011/95/UE, la cui rubrica recita "Accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche"); per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai benficiari di protezione internazionale, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi di art. 49 DPR 394/1999, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, se l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione (D. Lgs. 18/2014)
Riconoscimento dei titoli di
studio (torna all'indice del capitolo)
o per esigenze istruttorie prospettate dalle autorita' accademiche il termine possa essere prorogato di 30 gg
o in mancanza di riconoscimento, il richiedente possa appellarsi al MIUR entro 60 giorni e che il MIUR possa sollecitare la decisione o la sua revisione
o sia sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato
o accesso ai pubblici concorsi
o attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria in caso di pubblici concorsi
o progressione in carriera all'interno di una pubblica amministrazione
o determinazione di questioni previdenziali
o iscrizione ai Centri per l'impiego
o accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale
o registrazione del contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAE, per l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai sensi della L. 49/1987
o partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni
o partecipazione alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali
Accesso alla prestazione di
servizi (torna all'indice del capitolo)
o finalita': abbattere per quanto possibile le barriere burocratiche che ostacolano la libera prestazione di servizi ad opera di prestatori che siano cittadini di uno Stato membro o persone giuridiche costituite conformemente al diritto di uno Stato membro ("prestatori")
o servizio: qualunque prestazione, svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza vincolo di subordinazione, dietro retribuzione
o il decreto non si applica
ai servizi che implichino l'esercizio di pubblici poteri
ai servizi di interesse economico generale svolti in regime di esclusiva
ai servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno forniti da amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da associazioni che perseguono scopi caritatevoli
ai servizi finanziari
ai servizi di comunicazione
ai servizi di trasporto
ai servizi di somministrazione di lavoro
ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie
ai servizi audiovisivi
al gioco d'azzardo e di fortuna
ai servizi privati di sicurezza
ai servizi forniti da notai
o sono fatte salve le disposizioni relative al riconoscimento dei titoli professionali di cui al D. Lgs. 206/2007 (dal Considerando 31 della Direttiva 2006/123/CE: la disposizione sulla libera prestazione di servizi non incide su nessuna delle misure applicabili a norma della Direttiva 2005/36/CE nello Stato membro in cui viene fornito un servizio) e le altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attivita' di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attivita' esercitata
o l'accesso alla prestazione di servizi non puo' mai essere condizionato, direttamente o indirettamente, a requisiti relativi alla cittadinanza o alla residenza del prestatore, alla sottoscrizione di una assicurazione in Italia, a un periodo pregresso di iscrizione in un registro italiano o di svolgimento dell'attivita' in Italia, alla verifica di condizioni di opportunita' economica
o in presenza di motivi imperativi di interesse generale (tra i quali, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, lordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanit pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il mantenimento dellordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il benessere degli animali, la salvaguardia dellequilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dellambiente e dellambiente urbano, compreso lassetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprieta' intellettuale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libert di espressione dei vari elementi presenti nella societa' e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, la necessita' di assicurare un elevato livello di istruzione, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, e la politica veterinaria), l'accesso alla prestazione del servizio puo' essere condizionato a determinati requisiti (proporzionati e non discriminatori); in particolare, possono essere imposti il divieto di disporre di piu' stabilimenti sul territorio nazionale, restrizioni quantitative o territoriali, limitazioni sul numero minimo di dipendenti
o fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalita'; le corrispondenti condizioni devono essere facilmente e preventivamente conoscibili dagli interessati
o i requisiti comparabili, quanto a finalita', ai quali il prestatore sia gia' assoggettato in un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio, sempre che il prestatore o le autorita' competenti dell'altro Stato membro forniscano al riguardo le informazioni necessarie
o il numero delle autorizzazioni per l'accesso e l'esercizio di un'attivita' di servizi puo' essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche disponibili; in questi casi, si applica una procedura imparziale di selezione, sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici; l'autorizzazione e' rilasciata per una durata limitata e non puo' essere rinnovata automaticamente, ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o sulla base del'esistenza di particolari legami con questo
o quando sia previsto un regime autorizzatorio, il prestatore presenta dichiarazione di inizio attivita'; l'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione allamministrazione competente, a meno che si debba applicare, se cosi' e' previsto, la procedura di silenzio-assenso disciplinata da articolo 20 L. 241/1990
o qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, puo' essere imposto che il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso
o quando sia prevista un'autorizzazione, il suo rilascio permette al prestatore di accedere all'attivita' di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale; l'autorizzazione ha durata illimitata o e' rinnovata automaticamente, salvo che in presenza di motivi imperativi di interesse generale o il caso di limitazione del numero di autorizzazioni rilasciabili
o salve le disposizioni di cui al Titolo II del D. Lgs. 206/2007, la prestazione temporanea e occasionale di servizi da parte di prestatori, comunitari o meno (nota: e' vero?), stabiliti in altri Stati membri non e' soggetta, di norma, alla verifica dei requisiti eventualmente previsti per i prestatori stabiliti in Italia; tali requisiti possono essere imposti, comunque nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita', solo in presenza di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente (nota: le disposizioni di cui agli art. 20 e 21 del decreto legislativo sono scritte male: art. 21 co. 1 sembra vietare in modo assoluto l'imposizione di certi requisiti, anche quando sia possibile imporne altri sula base di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente; art. 21, co. 2, pero', dispone che sia possibile derogare a quel divieto quando occorra uno di tali motivi; in questo modo, il comma 1 e' pleonastico)
o le disposizioni a tutela della libera prestazione di servizi non incidono sulle disposizioni del D. Lgs. 30/2007 ne', per quanto riguarda i cittadini stranieri che si spostano nell'ambito di una prestazione di servizi, agli obblighi riguardanti il visto di ingresso e il permesso di soggiorno
o ai dipendenti distaccati in occasione di una prestazione di servizi in territorio nazionale italiano da prestatori stabiliti in un altro Stato membro si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo del distacco, in conformita' al D. Lgs. 72/2000
o i cittadini italiani e i soggetti giuridici costituiti conformemente alla legislazione nazionale che sono stabiliti in Italia possono invocare l'applicazione delle disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi (prestazioni trasfrontaliere di servizi a carattere occasionale e temporaneo) di cui al Titolo III del decreto e al Titolo II del D. Lgs. 206/2007
o la fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro non puo' essere subordinata all'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione dalle autorita' competenti o di presentare una dichiarazione presso di esse, ne' a limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore e' stabilito o di quello in cui il servizio e' prestato
o l'accesso a un servizio prestato in Italia non puo' essere subordinato a condizioni discriminatorie basate sulla nazionalita' o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilita' di prevedere condizioni d'accesso differenti allorche' queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi; sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con questa disposizione
o non puo' essere imposto l'obbligo di disporre di un'assicurazione di responsabilita' professionale al prestatore che si stabilisce sul territorio italiano se questi e' gia' coperto da una garanzia equivalente nello Stato membro in cui e' gia' stabilito; qualora l'equivalenza sia solo parziale, puo' essere richiesta una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi
o salvo che sia disposto diversamente dalle disposizioni di attuazione di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni, la domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate e' presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione; il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi, trascorsi i quali si applica l'art. 20 L. 241/1990 sul silenzio-assenso; il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che il richiedente e' stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente
o i cittadini comunitari sono equiparati agli italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate; costituisce titolo di iscrizione il decreto di riconoscimento della qualifica professionale rilasciato ai sensi del Titolo III del D. Lgs. 206/2007; il domicilio professionale e' equiparato alla residenza
16.
Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari (torna all'indice)
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Convenzione europea dei diritti dell'uomo
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Stranieri titolari del diritto all'unita' familiare
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Familiari per i quali e' consentito il
ricongiungimento con lo straniero
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Requisiti per il ricongiungimento
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Richiesta del nulla-osta al ricongiungimento
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Esame della richiesta di nulla-osta
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Richiesta di visto di ingresso
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Ingresso al seguito di cittadino straniero
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Ingresso del familiare di titolare di permesso UE slp
rilasciato da altro Stato membro
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Destinatari del permesso di soggiorno per motivi
familiari
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Richiesta e rilascio del permesso di soggiorno per
motivi familiari
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Durata del permesso di soggiorno per motivi familiari
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Rinnovo e conversione del permesso per motivi
familiari
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Ingresso e/o soggiorno per assistenza del minore
soggiornante in Italia
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Provvedimenti negativi in merito al soggiorno dello
straniero in presenza di familiari
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Impugnazione dei provvedimenti negativi
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Diritti del titolare di permesso per motivi familiari
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Diritti del familiare del titolare di protezione
internazionale
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Celebrazione e trascrizione del matrimonio in Italia
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Comunicazione della Commissione UE sugli
orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE
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Diritto all'unita' familiare del cittadino
comunitario
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Diritto all'unita' familiare del cittadino italiano
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Ingresso al seguito di cittadino italiano o
comunitario
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Carta di soggiorno per familiari di cittadino
italiano o comunitario
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Mantenimento del diritto di soggiorno del familiare
di cittadino italiano o comunitario
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Diritti del familiare di cittadino italiano o
comunitario
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Cifre
Convenzione europea dei
diritti dell'uomo (torna all'indice del capitolo)
o il termine di sei mesi per adire la CEDU, di cui all'art. 35 par. 1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non si applica a quelle situazioni che danno adito a una violazione continuata dei diritti sanciti dalla Convenzione
o il requisito del previo esaurimento delle vie di ricorso interne presuppone l'esistenza di vie di ricorso sufficientemente certe non solo in teoria ma anche in pratica, poiche' in caso contrario esse difetterebbero della necessaria accessibilita' ed efficacia
o nel caso in cui una via di ricorso sia stata esperita, ai fini dell'ammissibilita' del ricorso ex art. 35 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non e' richiesto l'esaurimento di un'altra via di ricorso avente essenzialmente lo stesso oggetto
o non costituisce violazione di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi positivi dello Stato, la mancata adozione da parte delle autorita' nazionali di misure volte a garantire ad un padre il diritto alle relazioni personali con il figlio quando il minore e' soggetto alla giurisdizione di un altro Stato
Stranieri titolari del
diritto all'unita' familiare (torna all'indice del capitolo)
o lo straniero titolare di permesso UE slp o di permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi, motivi familiari (D. Lgs. 5/2007; nota: di per se' questa disposizione rende possibile il ricongiungimento a catena) di durata > 1 anno (nota: rileva la durata di rilascio; altrimenti risulterebbe escluso, di fatto, il permesso per studio), nonche' lo straniero titolare di permesso per ricerca scientifica di qualsiasi durata (D. Lgs. 17/2008) o di Carta Blu UE di qualsiasi durata (D. Lgs. 108/2012)
o il cittadino italiano o comunitario o di Paese aderente allAccordo sullo spazio economico europeo - Islanda, Liechtenstein, Norvegia - (Decreto MAE 11/5/2011 sui visti)
Familiari per i quali e'
consentito il ricongiungimento con lo straniero (torna
all'indice del capitolo)
o coniuge di eta' non inferiore a 18 anni, purche' non sia intervenuta separazione legale (da D. Lgs. 160/2008; nota: secondo circ. Mininterno 16/2/2007, emanata con l'entrata in vigore di D. Lgs. 5/2007, che cancellava l'ostativita' della sopravvenuta separazione legale, la questione ha scarso peso sostanziale, non essendo previsto l'istituto della separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri) e purche' lo stesso coniuge non sia coniugato con straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (L. 94/2009; circ. Mininterno 27/8/2009: lo straniero in questione coincide con lo straniero richiedente il ricongiungimento e dimostra il soddisfacimento del requisito esibendo un certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza)
o figli minori del richiedente o del coniuge (il requisito di minore eta' deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza, da D. Lgs. 5/2007; gia' cosi', in precedenza, Trib. Padova; Sent. Cass. 11803/2009: la specificazione ha carattere interpretativo e, quindi, effetto retroattivo, applicandosi anche ai procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 5/2007) non coniugati (da D. Lgs. 5/2007; nota: la sopravvenuta separazione legale non e' motivo di inclusione; secondo circ. Mininterno 16/2/2007: modifica di carattere formale, non essendo previsto l'istituto della separazione nella maggior parte dei paesi di provenienza degli stranieri), anche nati fuori del matrimonio, a condizione che laltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso (istruzioni sul sito del Mininterno: l'atto di assenso da parte del genitore residente all'estero del minore da ricongiungere deve essere presentato presso la Rappresentanza italiana al momento della richiesta del visto e deve essere sottoscritto in presenza del funzionario addetto all'Ufficio visti della Rappresentanza)
o genitori a carico, se privi di altri figli nel
paese d'origine o di provenienza ovvero
se hanno piu' di 65 anni e gli altri figli sono impossibilitati
a mantenerli per gravi e documentati motivi di salute (F.A.Q.
sul sito del Mininterno: la verifica della condizione di "carico"
spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare, in base a parametri che
saranno individuati dal MAE), e se lo stesso genitore non e' coniugato con straniero regolarmente
soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (L. 94/2009); nota: priva di
senso lesclusione dei genitori a carico che abbiano, nel paese di origine,
solo figli impossibilitati a mantenerli, per il semplice fatto che essi siano
infra-65-enni (se non avessero alcun figlio nel paese dorigine, potrebbero
fare ingresso)
o figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione di uno stato di salute che ne comporti l'invalidita' totale
o genitore naturale del minore regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore (L. 94/2009); Sent. Cass. 12169/2005: il genitore che abbia a carico il figlio minore ha diritto a ricongiungersi con lui anche se e' stato privato, in base alla legge nazionale, della potesta' genitoriale
o ascendenti diretti di primo grado del beneficiario di protezione internazionale (D. Lgs. 18/2014)[59] minore non accompagnato (da D. Lgs. 5/2007; significa: anche se privati della potesta genitoriale?)
o il ricongiungimento con genitori e figli maggiorenni a carico puo' essere chiesto anche dal coniuge, in quanto titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari
o non e' chiaro se la possibilita' di richiedere il ricongiungimento con il figlio del coniuge valga solo se tale coniuge e' in vita e soggiornante in Italia
o definizione di familiare a carico: i criteri utilizzati dalla Corte di Gustizia dell'Unione europea per valutare la dipendenza nell'ambito dell'applicazione della Direttiva 2004/38/CE possono, mutatis mutandis, servire da guida per gli Stati membri nello stabilire i criteri per valutare la natura e la durata della dipendenza dell'interessato nel contesto della Direttiva 2003/86/CE
o ricongiungimento dei genitori a carico: la condizione e' soddisfatta se nessun altro familiare nel paese d'origine fornisce, per legge o di fatto, sostegno all'interessato, nessun altro potendo quindi sostituire il soggiornante o il suo coniuge nei doveri di assistenza quotidiana; nota: anche se i motivi per cui gli altri eventuali familiari non sono in grado di provvedere sono diversi dai motivi di salute
o ricongiungimento del coniuge:
la definizione di un'eta' minima puo' essere utilizzata solo per assicurare una migliore integrazione ed evitare i matrimoni forzati
se uno Stato membro impone un'eta' minima, deve comunque essere effettuata una valutazione, caso per caso, di tutte le circostanze pertinenti della singola domanda; il livello minimo di eta' puo' servire da riferimento, ma non puo' essere usato come soglia generale al di sotto della quale tutte le domande sono respinte sistematicamente, a prescindere dall'esame concreto della situazione del richiedente (Sent. Corte Giust. C-578/08)
se dalla valutazione individuale risulta che la giustificazione relativa al garantire una migliore integrazione ed evitare i matrimoni forzati, non e' applicabile, gli Stati membri devono prevedere un'eccezione e di conseguenza permettere il ricongiungimento familiare nei casi in cui la condizione dell'et minima non soddisfatta (ad esempio, quando risulta chiaro dalla valutazione individuale che non vi e' abuso, come nel caso di un figlio comune)
la condizione dell'eta' minima deve essere soddisfatta al momento dell'effettivo ricongiungimento familiare e non al momento della presentazione della domanda
o familiari di rifugiati: art. 10 co. 2 Direttiva 2003/86/CE consente agli Stati membri di autorizzare il ricongiungimento di altri familiari non previsti all'art. 4, qualora essi siano a carico del rifugiato; gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare la discrezionalita' nel modo piu' umanitario, dato che art. 10 co. 2 non prevede nessuna limitazione riguardo al grado di parentela degli "altri familiari"; la Commissione UE invita gli Stati membri a prendere in considerazione anche le persone che non sono biologicamente imparentate ma che sono accudite all'interno dell'unita' familiare, come i bambini in affido, anche se gli Stati membri mantengono la piena discrezionalita' al riguardo; l'elemento determinante e' la nozione di dipendenza
o la definizione di "coniuge" contenuta nella Direttiva 2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata come tale D. Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo la normativa del paese ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento ai "partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1 D. Lgs. 30/2007)
o art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni persona "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia", utilizzando un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito necessario per invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso dei soggetti del rapporto (nello stesso senso, Sent. Cass. 4184/2012)
o la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini dell'applicazione della Direttiva 2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo", menzionando espressamente le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei matrimoni poligami
o il diritto fondamentale della persona omosessuale di vivere liberamente una relazione di coppia deve trovare rilevanza giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e nell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto della giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione dellimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle banche di credito cooperativo)
o nel senso della progressiva rimozione delle discriminazioni, Sent. CEDU X. et al. c. Austria: solo ragioni particolarmente solide e convincenti possono giustificare una disparita' di trattamento basata esclusivamente sull'orientamento sessuale (nel caso, giudicato discriminatorio il divieto di adozione per cogenitorialita' per le coppie gay in Austria, rispetto a quanto previsto per le coppie eterosessuali non sposate)
o nel senso della eliminazione delle discriminazioni, nei casi in cui alla coppia dello stesso sesso sia precluso il matrimonio, Sent. Corte Giust. C-267/12: in base ad art. 2 par. 2 lettera a Direttiva 2000/78/CE illegittimo negare a un lavoratore dipendente unito in un patto civile di solidarieta' con una persona del medesimo sesso benefici (nella fattispecie, giorni di congedo straordinario e premio stipendiale concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio) se la normativa nazionale non consente alle persone del medesimo sesso di sposarsi, allorche', alla luce della finalita' e dei presupposti di concessione di tali benefici, tale lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un lavoratore che contragga matrimonio (nella fattispecie, la stipulazione del patto civile)
o giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso dei coniugi e' requisito minimo indispensabile per l'esistenza di un matrimonio; non e' trascrivibile un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, perche' non riconoscibile, in quanto inesistente, come atto di matrimonio nell'ordinamento italiano
o tuttavia (Sent. CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non fa riferimento esplicito a uomini e donne; ne segue che il diritto a contrarre matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione nazionale (che puo' anche vietare tali unioni); la stessa interpretazione deve essere data, ora, ad art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale rientra nella nozione di vita familiare (ai fini di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), non solo in quella di vita privata
o conseguenze:
i membri di una unione omosessuale, pur non avendo diritto a celebrare il matrimonio in Italia ne' alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, hanno diritto a ricorrere al giudice ordinario per far valere, in specifiche situazioni, il diritto a godere di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, e, in tale sede, sollevare le eccezioni di illegittimita' costituzionale (Sent. Corte Cost. 138/2010)
il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non e' trascrivibile in Italia non per la sua inesistenza o per la sua invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano; nel senso, invece, della capacita' di produrre effetti in relazione al diritto di ingresso e soggiorno, Trib. Reggio Emilia; nel senso della trascrivibilita', Trib. Grosseto: il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato in uno Stato nel cui ordinamento sia produttivo di effetti giuridici ha effetto in Italia in base ad art. 65 L. 218/1995, dal momento che non e' contrario all'ordine pubblico, ed e' quindi trascrivibile, non avendo la sua trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicita' di un atto gia' valido di per se'
o coerentemente con quanto affermato da Sent. Cass. 4184/2012, non sono trascrivibili i matrimoni con persone dello stesso sesso celebrati all'estero; infatti, nonostante la trascrizione abbia natura meramente certificativa e dlchtarativa, al di la' della validita' formale della celebrazione secondo la legge straniera, l'ufficiale di stato civile ha il dovere di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari affinche' la celebrazione possa produrre effetti giuridicamente rilevanti, ai sensi di art. 27 co. 1 L. 218/1995 ("la capacita' matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio") e art. 15 c.c. ("il cittadino e' soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite"), la diversita' di sesso dei nubendi rappresentando un requisito necessario affinche' il matrimonio produca effetti giuridici nell'ordinamento interno (art. 107 c.c.: l'ufficiale dello stato civile "riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio"); nota: questo argomento puo' valere, al piu', a precludere la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso quando almeno una delle due sia di cittadinanza italiana
o ove risultino adottate direttive dei Sindaci in materia di trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, e nel caso sia stata data loro esecuzione, il Prefetto deve rivolgere al Sindaco formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla cancellazione, ove effettuate, delle conseguenti trascrizioni, contestualmente avvertendo che, in caso di inerzia, si procedera' al successivo annullamento d'ufficio degli atti illegittimamente adottati, ai sensi del combinato disposto di art. 21-nonies L. 241/1990 e art. 54 co. 3 e 11 D. Lgs 267/2000 (spetta, infatti, al Prefetto, ai sensi di art. 9 DPR 396/2000, la vigilanza sugli uffici dello stato civile); nota: in sede di interrogazione parlamentare, e' stata sollevata l'obiezione secondo la quale la trascrizione del matrimonio, avendo carattere meramente certificativo e non costitutivo del matrimonio stesso, non ha natura provvedimentale, non essendo quindi invocabile l'intervento del Prefetto ai sensi della L. 241/1990 (nella risposta, il Ministro dell'interno, facendo riferimento a Sent. Cons. Stato 3076/2008, afferma la piena legittimita' dell'intervento prefettizio in ragione della pertinenza statale della materia e della conseguente sottoposizione degli atti del sindaco, ove illegittimi, al potere caducatorio del Prefetto)
o si invitano i prefetti a sensibilizzare i funzionari addetti alle verifiche anagrafiche a porre particolare attenzione, nello svolgimento di tali adempimenti, alla regolarita' degli archivi dello stato civile prescritta da art. 104 DPR 396/2000
o del diritto all'unita' familiare gode anche il transessuale straniero coniugato con cittadina italiana, quando il matrimonio e' ancora legalmente valido per mancanza di rettifica anagrafica del sesso e vi e' effettiva convivenza
o soltanto la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, puo' essere causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L. 898/1979, ma l'ipotesi di divorzio "d'ufficio" appare di dubbia legittimita' costituzionale per eccessiva e sproporzionata intrusione nella sfera della vita familiare (in questo senso, Sent. Corte Cost. 170/2014)
o infondata la tesi secondo la quale il mantenimento, in queste condizioni del legame coniugale dovrebbe essere assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo scopo esclusivo di permettere al cittadino straniero di soggiornare nel territorio dello Stato
o la questione dell'identita' di genere deve essere distinta dalla questione dell'orientamento sessuale (non infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel genere opposto mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto)
o Sent. CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello stesso sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita familiare protetta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
o illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 164/1982, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalit da statuirsi dal legislatore; conseguente illegittimita' costituzionale di art. 31 co. 6 D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal legislatore
o nota: la Corte afferma che non e' possibile la reductio ad legitimitatem delle norme censurate mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiche' cio' equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con art. 29 Cost.; sara' quindi compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza; e tal compito il legislatore e' chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimita' della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti
Requisiti per il
ricongiungimento (torna all'indice del capitolo)
o disponibilita' di alloggio dotato dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali (art. 29, co. 3 T.U., come modificato dal L. 94/2009; nota: interpretazione di un testo sgrammaticato); dal requisito di disponibilita' di alloggio e' esonerato lo straniero che faccia ingresso o soggiorni per ricerca scientifica (art. 27-ter co. 8 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 9/2014); circ. Mininterno 18/11/2009: i Comuni sono invitati, nel rispetto della loro autonomia e in coerenza con art. 7, co. 1, lettera a) Direttiva 2003/86/CE, a far riferimento ai requisiti igienico-sanitari definiti da Decr. Minsanita' 5/7/1975 (vedi sotto); ammesso anche il comodato o altra forma di disponibilita' (da moduli distribuiti dai ministeri); nel caso in cui il richiedente fruisca di ospitalita', necessaria la dichiarazione di disponibilita' da parte dell'ospitante ad ospitare i ricongiunti; circ. Mininterno 4/4/2008: l'alloggio puo' non coincidere con quello attualmente o successivamente occupato dal richiedente (contemplata la possibilita' di trasloco e quella di assenza di convivenza); in caso di ricongiungimento con un solo figlio di eta < 14 anni, al posto della dimostrazione di idoneita' dell'alloggio e sufficiente il consenso del titolare dellalloggio in cui il minore sara alloggiato ovvero titolo di disponibilita' dell'alloggio per > 6 mesi a partire dalla data di presentazione dell'istanza (dal modulo "S" distribuito dai ministeri; nota: art. 29, co. 2, lettera a T.U. prevede solo la prima alternativa, e per il solo caso di ingresso al seguito); note:
Delib. Giunta Comune di Montecchio ha reso piu' restrittivi (rispetto a quelli di cui al Decr. Minsanita' 5/7/1975) i criteri per la certificazione dell'idoneita' abitativa e li ha unificati ai fini di ricongiungimento familiare, rilascio del permesso UE slp e stipula del contratto di soggiorno, estendendoli anche al caso di ospitalita' di stranieri; una Lettera dell'UNAR censura tale delibera: in base a Sent. Corte Giust. C-578/08, la discrezionalita' lasciata agli Stati membri dalla Direttiva 2003/86/CE non puo' essere usata per vanificarne lo scopo che e' quello di favorire il ricongiungimento
Trib. Vicenza (confermata da Trib. Vicenza): discriminatorio il comportamento del Comune di Montecchio; con Delib. Giunta Comune di Montecchio, infatti, l'accesso all'abitazione risulta piu' gravoso per gli stranieri (costretti a reperire alloggi piu' ampi se volgiono esercitare attivita' di lavoro subordinato o effettuare il ricongiungimento o ottenere il permesso UE slp) che per gli italiani (che non sono tenuti a produrre certificato di idoneita' abitativa); censurato il mancato adeguamento alle raccomandazioni di circ. Mininterno 18/11/2009, che ha forza precettiva derivante dalla necessita' di dare certezza di diritto in materia di ricongiungimento familiare, con applicazione omogenea sul territorio nazionale della disciplina, come richiesto da Direttiva 2003/86/CE; censurati anche, come forma di ethnic profiling) i controlli mirati agli stranieri, per quanto riguarda il rispetto dei criteri in caso di ospitalita' (la violazione dei criteri potrebbe infatti essere commessa anche da italiani); accolta l'istanza di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dai ricorrenti, nelle forme del danno morale in senso stretto e nella misura di 500 euro per ciascun soggetto
Circ. Mininterno Dipartimento Pubblica Amministrazione 17/4/2012 e e circ. Mininterno 21/5/2012: al di la' del nome utilizzato (si parla, infatti, promiscuamente di certificato o di attestato di idoneita' abitativa), l'idoneita' abitativa finalizzata al ricongiungimento rappresenta un'attestazione di conformita' tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico; non ha quindi natura di certificato e non puo' pertanto (ne' potra' dal 30/6/2013) essere sostituita da un'autocertificazione; non deve quindi essere apposta la dicitura "il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"
ASGI, Camera del Lavoro CGIL e cooperativa Ruah, hanno depositato un ricorso antidiscriminazione dinanzi al tribunale di Bergamo contro il comune di Bolgare (Bergamo), che ha disposto, con delibera, di fissare il costo del certificato di idoneita' alloggiativa (principalmente richiesto ai cittadini stranieri per ottenere il permesso di soggiorno o il ricongiungimento familiare) in 500 euro, motivando tale scelta con l'aumento della criminalita' nel territorio comunale e con l'opportunita' di far ricadere i costi di tale aumento sugli stranieri (da un comunicato ASGI); il Mininterno ha sollecitato alla Prefettura di Bergamo un'ispezione sulla questione, dato che nella delibera il certificato e' stato erroneamente indicato come documento necessario addirittura per l'iscrizione anagrafica, non soggetta, invece, ad alcuna certificazione relativa all'idoneita' alloggiativa (comunicato ASGI)
condannato dal Trib. Bergamo il Comune di Bolgare per il carattere discriminatorio della delibera con cui era stato fissato in 500 euro il costo del certificato di idoneita' alloggiativa, dato che lo svantaggio cosi' imposto agli stranieri che di quel certificato hanno bisogno ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno o del nulla-osta al ricongiungimento familiare e' sproporzionato e ingiustificato; il Comune e' stato condannato a revocare la delibera, restituendo, come risarcimento in forma specifica, la somma di 350 euro a tutti gli stranieri che abbiano versato l'importo fissato dalla delibera nel periodo di vigenza della delibera, provvedendo anche alla pubblicazione del provvedimento sull'Eco di Bergamo e sulla home page del sito del comune (comunicato ASGI)
sottoscritto, tra Comune e Prefettura di Roma, un protocollo d'intesa finalizzato a semplificare la richiesta del certificato di idoneita' alloggiativa (da un comunicato Stranieriinitalia)
o disponibilita di un reddito da fonti lecite (anche dal cumulo dei redditi di familiari conviventi; circ. Mininterno 4/4/2008: anche "solo" da tale cumulo; nota: non rileva quello prevedibile in capo al familiare di cui si chiede l'ingresso) non inferiore allimporto dell'assegno sociale (per il 2014, 5.818,93 euro, da All. 4 circ. INPS 7/2014) aumentato di meta' di tale importo per ciascuno dei familiari che vengono a formare, con il richiedente, il nucleo familiare (art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008); la quota relativa ai figli di eta' inferiore a 14 anni (da Circ. Mininterno 28/10/2008) e' in ogni caso limitata all'importo dell'assegno sociale (da D. Lgs. 5/2007), anche se il loro numero e' superiore a due; Sent. Corte Giust. C-356/11: benche' gli Stati membri possano chiedere che il soggiornante dimostri di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, tale facolta' deve essere esercitata alla luce di artt. 7 e 24, co. 2 e 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che impongono agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento nell'interesse dei minori interessati e nell'ottica di favorire la vita familiare, senza pregiudicare l'obiettivo della Direttiva 2003/86/CE e il suo effetto utile; Corte App. Catania: ai fini del requisito del reddito, rileva quello dichiarato nel contratto di lavoro (al momento in cui il provvedimento viene adottato, a nulla rilevando fatti successivi), non l'ammontare dei contributi previdenziali effettivamente versati
o disponibilita' di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale per il genitore di eta' superiore a 65 anni, ovvero iscrizione del genitore stesso al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto Minlavoro-salute, di concerto con Mineconomia (art. 29, co. 3, lettera b-bis, introdotta da D. Lgs. 160/2008); nelle more dell'emanazione del decreto, necessaria la stipula di una assicurazione senza scadenza temporale che copra i rischi relativi a malattia, infortunio e maternita' (circ. Mininterno 17/2/2009; nota: rischio di maternita' per genitore ultra-65-enne!); in senso contrario, circ. Emilia Romagna 23/7/2010: nelle more della determinazione del contributo forfetario, consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di un contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa determinazione con decreto Minsalute (disposizioni analoghe emanate anche da circ. Lazio 17/7/2009, circ. Marche 12/8/2009, circ. Trentino Alto Adige 27/1/2010, circ. Veneto 27/10/2009, circ. Friuli Venezia Giulia 15/5/2013); Trib. Milano: condannato in quanto discriminatorio il comportamento omissivo dei Ministeri della salute e dell'economia, che non hanno adottato il decreto, sterilizzando di fatto la fruizione del diritto previsto dalla legge e costringendo gli interesati ad accontentarsi di una copertura, da assicurazione privata, nettamente inferiore a quella garantita dall'iscrizione al SSN e dipendente dalle condizioni di salute dell'assicurando (Regione Lombardia obbligata a consentire l'iscrizione al SSN, come fatto da Regione Emilia Romagna e Regione Veneto, previo versamento di un contributo di 387,34 euro, pari a quello minimo previsto dal Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986, salvo conguaglio a seguito di adozione del decreto Minsalute; misura adottata con circ. Lombardia 27/1/2013)
o altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione: m. 2.70 (m. 2.55 nei comuni al di sopra dei 1000 m s.l.m.), riducibili a m 2.40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli; altezze minime derogabili entro i limiti gia' esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunita' montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie a certe condizioni
o superficie abitabile non inferiore a mq 14 per abitante, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10 per abitante, per ciascuno dei successivi
o stanze da letto con superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone
o presenza di una stanza di soggiorno di almeno mq 14
o stanze da letto, soggiorno e cucina provvisti di finestra apribile
o in caso di alloggio monostanza, superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, per una persona; a mq 38, se per due persone
o presenza di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano
o temperatura dell'aria interna compresa tra i 18C e i 20C, uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli
o superfici interne delle parti opache delle pareti senza tracce di condensazione permanente
o illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso in tutti i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli
o per ciascun locale, ampiezza delle finestre proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento; superficie finestrata apribile comunque non essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento
o ventilazione meccanica centralizzata con aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti, in mancanza di ventilazione naturale
o aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.)
o eventuale posto di cottura annesso al locale di soggiorno dotato di ampia comunicazione con quest'ultimo e di adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli
o stanza da bagno fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica
o assenza di apparecchi a fiamma libera nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno
o vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo presenti in almeno una stanza da bagno
o adeguata protezione acustica agli ambienti riguardo a rumori da calpestio, da traffico e da impianti o apparecchi installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni
o i nuovi requisiti si applicano alle domande di ricongiungimento per le quali non sia stata ancora acquisita dallo Sportello unico la documentazione (circ. Mininterno 28/10/2008)
o ai fini della determinazione dei requisiti per il ricongiungimento, rileva la normativa vigente al momento in cui viene rilasciato il nulla-osta (Trib. Savona, Ord. Trib. Savona, Trib. Torino, Corte d'appello di Firenze, Corte d'appello di Milano)
o disponibilita' di alloggio:
i criteri relativi alla dimensione o alle norme sanitarie e di sicurezza non possono essere piu' severi di quelli relativi a un'abitazione situata nella stessa regione e destinata a una famiglia paragonabile dal punto di vista del numero delle persone e della situazione sociale
un contratto di acquisto o di locazione puo' servire da prova; un contratto di locazione di durata limitata puo' essere ritenuto insufficiente; qualora pero' il periodo di attesa e i tempi di esame della domanda siano lunghi, esigere che la condizione di un contratto di lunga durata sia soddisfatta al momento della presentazione della domanda puo' essere sproporzionato
o disponibilita' di risorse:
il precedente accesso a determinate somme per un certo periodo di tempo puo' sicuramente costituire un elemento di prova, ma non deve essere imposto come condizione
le risorse risorse possono consistere in redditi da lavoro dipendente, ma anche in altri mezzi, quali redditi da lavoro autonomo, mezzi privati a disposizione del soggiornante, pagamenti basati su diritti maturati mediante contributi precedenti del soggiornante o del familiare (ad esempio, pensioni di anzianita' o invalidita').
il riferimento al "ricorrere al sistema di assistenza sociale" non consente ad uno Stato membro di negare il ricongiungimento familiare a un soggiornante che dimostri di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, ma che, alla luce del livello del suo reddito, potra' nondimeno ricorrere all'assistenza speciale per provvedere a spese di sostentamento particolari e individualmente stabilite, a sgravi fiscali accordati da amministrazioni locali sulla base del reddito o a provvedimenti di sostegno del reddito (Sent. Corte Giust. C-578/08)
una domanda non puo' essere respinta per il solo motivo che le risorse del richiedente non raggiungono l'importo di riferimento, dovendosi invece effettuare una valutazione individuale di tutti gli elementi del caso di specie
Richiesta del nulla-osta al
ricongiungimento (torna all'indice del capitolo)
o registrazione tramite il sito del Mininterno
o scaricamento del software dal sito del Mininterno
o compilazione off-line della domanda; nota: i moduli consentono di presentare richiesta di nulla-osta per un massimo di 5 familiari (limite non dettato da alcuna disposizione)
o spedizione della domanda, tramite collegamento col sito del Mininterno
o la questura rilascia parere favorevole provvisorio
o lo Sportello Unico, dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti di alloggio e reddito (circ. Mininterno 17/2/2009), comunica telematicamente al richiedente la sospensione del procedimento e la necessita' che il famliare si rechi al consolato producendo documentazione attestante il legame familiare
o il consolato da' comunicazione alla questura, per via telematica, dell'avvenuta presentazione del familiare
o la questura provvede alla richiesta di cancellazione dal SIS
Documentazione da allegare (torna all'indice del capitolo)
o permesso di soggiorno che abiliti alla richiesta di ricongiungimento (incluso il permesso UE slp)
o documentazione attestante la disponibilita di reddito; in particolare (da moduli distribuiti dai ministeri):
lavoratori subordinati:
- ultima dichiarazione dei redditi
- comunicazione all'Ispettorato del Lavoro o INPS (verosimilmente, dopo l'entrata in vigore di Decreto Minlavoro 30/10/2007, comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego)
- ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro paga
- autocertificazione del datore di lavoro (Mod. S3 predisposto dal Mininterno) da cui risulti l'attualita' del rapporto di lavoro e, se il rapporto di lavoro e' iniziato da meno di un anno, e non vi e' ancora dichiarazione dei redditi, l'indicazione del reddito presunto del lavoratore
lavoratori domestici:
- ultima dichiarazione dei redditi o, in mancanza, comunicazione di assunzione all'INPS (L. 2/2009)
- bollettino di versamento dei contributi INPS relativi al trimestre precedente la data di presentazione della domanda
- autocertificazione del datore di lavoro (modulo "s2" predisposto dal Mininterno) da cui risulti l'attualita' del rapporto di lavoro
lavoratori autonomi:
- ditta individuale
certificato di Iscrizione alla Camera di commercio
fotocopia attribuzione Partita IVA
fotocopia licenza comunale ove prevista
modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso (se l'attivita'
e' stata avviata da piu' di un anno) o relazione contabile redatta dal
commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se l'attivita' e' stata
avviata da meno di un anno)
- societa'
visura camerale della societa' di data recente
fotocopia attribuzione Partita IVA della societa'
modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso (se l'attivita'
e' stata avviata da piu' di un anno) o una relazione contabile redatta dal
commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se l'attivita' e' stata
avviata da meno di un anno)
- collaborazione a progetto
fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la
durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo
dichiarazione del committente da cui risulti l'attualita' del contratto
di lavoro a progetto
dichiarazione di gestione separata all'INPS
modello Unico
- socio lavoratore
visura camerale della cooperativa
fotocopia attribuzione Partita IVA della cooperativa
dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulti
l'attualita' del rapporto di lavoro
fotocopia del libro soci
modello Unico
- libero professionista
iscrizione all'albo
modello Unico e ricevuta di presentazione dello stesso
o certificato delle autorita' comunali relativo alla conformita' dell'alloggio ai requisiti igienico-sanitari e alla sua idoneita' abitativa (art. 29, co. 3 T.U., come modificato dal L. 94/2009; circ. Mininterno 27/8/2009: per le sole istanze presentate dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009); in caso di ricongiungimento con un solo figlio di eta < 14 anni, al posto della dimostrazione di idoneita' dell'alloggio e sufficiente il consenso del titolare dellalloggio in cui il minore sara alloggiato ovvero titolo di disponibilita' dell'alloggio per > 6 mesi a partire dalla data di presentazione dell'istanza (dal modulo "s" distribuito dai ministeri; nota: art. 29, co. 2, lettera a T.U. prevede solo la prima alternativa)
o in caso di richiesta riguardante coniuge, certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza, allo scopo di dimostrare l'assenza di altri coniugi in Italia (circ. Mininterno 27/8/2009, da L. 94/2009)
o in caso di richiesta riguardante genitore a carico, certificato di matrimonio del genitore, per consentire la verifica dell'eventuale presenza di un suo coniuge in Italia; in caso di esito positivo, occorre verificare che quest'ultimo non abbia altri vincoli matrimoniali (circ. Mininterno 27/8/2009, da L. 94/2009); nota: verosimilmente, il riferimento ad altri vincoli matrimoniali va inteso nel senso di presenza di ulteriore coniuge in Italia
o in caso di richiesta riguardante genitore a carico di eta' > 65 anni e nelle more dell'emanazione del decreto Minlavoro-salute, di concerto con Mineconomia, per la determinazione del contributo forfetario per l'iscrizione al SSN, dichiarazione di impegno a stipulare una polizza assicurativa senza scadenza temporale che copra i rischi relativi a malattia, infortunio e maternita' e che dovra' essere poi stipulata entro 8 gg dall'ingresso, prima della presentazione allo Sportello Unico (circ. Mininterno 17/2/2009); in senso contrario, circ. Emilia Romagna 23/7/2010: nelle more della determinazione del contributo forfetario, sia consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di un contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa determinazione con decreto Minsalute (disposizioni analoghe emanate anche da circ. Lazio 17/7/2009, circ. Marche 12/8/2009, circ. Trentino Alto Adige 27/1/2010, circ. Veneto 27/10/2009, circ. Friuli Venezia Giulia 15/5/2013); Trib. Milano: condannato in quanto discriminatorio il comportamento omissivo dei Ministeri della salute e dell'economia, che non hanno adottato il decreto, sterilizzando di fatto la fruizione del diritto previsto dalla legge e costringendo gli interesati ad accontentarsi di una copertura, da assicurazione privata, nettamente inferiore a quella garantita dall'iscrizione al SSN e dipendente dalle condizioni di salute dell'assicurando (Regione Lombardia obbligata a consentire l'iscrizione al SSN, come fatto da Regione Emilia Romagna e Regione Veneto, previo versamento di un contributo di 387,34 euro, pari a quello minimo previsto dal Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986, salvo conguaglio a seguito di adozione del decreto Minsalute; misura adottata con circ. Lombardia 27/1/2013)
o secondo circ. MAE 21/8/2009, la disposizione che impedisce l'ingresso di coniuge o genitore a carico quando tali soggetti siano coniugati con persona gia' regolarmente soggiornante in Italia con altro coniuge (L. 94/2009) conferma il principio, gia' affermato da Circ. MAE 14/2001, in base al quale in favore di stranieri legittimamente coniugati in regime di poligamia nei Paesi di origine sia consentito di ricongiungersi, in maniera diretta od indiretta (ossia, in virtu' di una richiesta di ricongiungimento presentata da un figlio), soltanto per uno dei coniugi: il controllo sul ricostituirsi di un legame poligamico in Italia sarebbe cioe' gia' in atto in relazione al ricongiungimento di genitore naturale con figlio minore soggiornante in Italia (nota: la disposizione sul ricongiungimento del genitore naturale col figlio minore era nata proprio a tutela dei rapporti genitore-figlio all'interno delle unioni poligamiche)
o Sent. Cass. 4984/2013: il divieto di ricongiungimento in favore del coniuge di un cittadino straniero gia' regolarmente soggiornante con altro coniuge in Italia non distingue soggettivamente la provenienza della domanda e mira ad evitare l'insorgenza nel nostro ordinamento di una condizione di poligamia, contraria all'ordine pubblico; non e' condizionato, quindi, da condizioni di fatto quali la coabitazione o la vivenza a carico, ma opera in se' e perdura fino alla cessazione legale di uno dei vincoli coniugali
Esame della richiesta di nulla-osta
(torna all'indice del capitolo)
o quando un'amministrazione nazionale esamina una domanda, in particolare per stabilire se le condizioni di cui all'art. 7 co. 1 Direttiva 2003/86/CE sono soddisfatte, la Direttiva deve essere interpretata e applicata in funzione del rispetto della vita privata e della vita familiare (art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e dei diritti del minore (art. 24 co. 2 e 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) sanciti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (punto 80 Sent. Corte Giust. C-356/11); inoltre (punto 57 Sent. Corte Giust. C-540/03), il minore deve poter crescere, ai fini di un armonioso sviluppo della propria personalita', nell'ambiente familiare (sesto considerando del preambolo della Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo), che gli Stati membri devono provvedere affinche' il minore non venga separato dai genitori contro la loro volonta' (art. 9 co. 1 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo), e che qualsiasi richiesta effettuata da un minore o dai genitori al fine di fare ingresso in uno Stato membro o di lasciare il medesimo ai fini del ricongiungimento familiare dev'essere considerata dagli Stati membri, in uno spirito positivo, con umanita' e diligenza (art. 10 co. 1 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo)
o punto 58 Sent. Corte Giust. C-540/03 riconosce che il diritto al rispetto della vita privata o familiare dev'essere letto in correlazione con l'obbligo di prendere in considerazione il superiore interesse del minore (art. 24 co. 2 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), tenendo conto parimenti della necessita' per il minore di intrattenere regolarmente rapporti personali con i due genitori (art. 24 co. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea); di conseguenza, nell'esaminare la domanda, lo Stato membro deve garantire che il minore non venga separato dai genitori contro la loro volonta', a meno che lo Stato membro stesso appuri che la separazione e' nell'interesse superiore del minore conformemente alla normativa e alle procedure consolidate; i motivi di tale decisione devono essere comunicati al fine di garantire l'effettivo controllo giurisdizionale
Richiesta di visto di
ingresso (torna all'indice del capitolo)
o consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare
o per familiare straniero di cittadino comunitario o di un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano, il visto e' rilasciato alle condizioni previste dal D. Lgs. 30/2007; il visto per motivi familiari sara' anche rilasciato, in presenza di un provvedimento definitivo adottato dall'Autorita' giudiziaria italiana competente, nel caso di adozione da parte di cittadini italiani di un cittadino straniero maggiorenne
o per familiare straniero di cittadino comunitario o di un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano, il visto e' rilasciato alle condizioni previste dal D. Lgs. 30/2007; il visto per motivi familiari sara' anche rilasciato, in presenza di un provvedimento definitivo adottato dall'Autorita' giudiziaria italiana competente, nel caso di adozione da parte di cittadini italiani di un cittadino straniero maggiorenne; in senso contrario, Circ. MAE 6/8/2013 (segnalata da circ. Mininterno 8/8/2013) stabilisce quanto segue, in linea con le censure mosse da Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4, in relazione ai familiari di cittadini comunitari:
dato che, a seguito delle modifiche apportate da L. 129/2011, il visto di ingresso non e' condizione perche' valga il diritto di soggiorno (e di ingresso, secondo la circolare) del familiare straniero di cittadino comunitario, ne' per la sua iscrizione anagrafica, non si procede piu' al rilascio di visti nazionali di tipo D, ai fini di soggiorni di durata superiore a 90 gg, ai familiari (nel senso del D. Lgs. 30/2007) stranieri di cittadini comunitari o di cittadini italiani
verificato il vincolo di parentela o coniugio, puo' essere rilasciato, gratuitamente, un visto Schengen di breve durata (fino a 90 gg, tipo C) per turismo con ingressi multipli
analogo visto sara' rilasciato, come in precedenza, a seguito di un approfondito esame della situazione personale, ai familiari per i quali ingresso e soggiorno sono "agevolati" dallo Stato
ai fini del rilascio non vanno verificate le condizioni di vivenza a carico ne' la sussistenza di unione registrata in altro Stato (i controlli verranno effettuati nel territorio nazionale ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno); andra' pero' documentata l'appartenenza al novero di familiare con diritto o familiare agevolato (nota: senza che tale documentazione venga verificata?)
anche in assenza degli elementi che attestino l'appartenenza a tale novero, le richieste di visto turistico potranno essere accolte se sono soddisfatti gli ordinari requisiti per tale visto
o il cittadino straniero deve risultare in possesso di nulla-osta per ricongiungimento familiare, rilasciato dallo Sportello Unico e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici consolari; il nulla-osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro 6 mesi dalla data di emissione
o nel caso in cui il possesso dei requisiti e il soddisfacimento delle condizioni previste non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di un'autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di art. 49 DPR 200/1967 (ora art. 52 D. Lgs. 71/2011), sulla base dell'esame del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da ; gia' citato, come esempio, dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004) e delle verifiche e controlli ritenuti necessari, disposti in base ad art. 2, co. 2-bis DPR 394/1999 (che specificano: a spese degli interessati); Relazione illustrativa del DPR 334/2004: in relazione alle condizioni di eta', la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati, su test quali quello della densimetria ossea (nello stesso senso, sent. Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio); Corte App. Milano: il test del DNA va richiesto solo quando i rapporti di parentela non possono essere adeguatamente documentati o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, non potendosi in ogni caso prescindere dal principio per cui, in base ad art. 33 co. 3 L. 218/1995, lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale legge (Sent. Cass. 14545/2003)
o se a chiedere il ricongiungimento e' un titolare di status di protezione internazionale
quando tale status renda impossibile al richiedente (o, verosimilmente,
al suo familiare, se non ha ancora fatto ingresso in Italia) fornire i
documenti che provino i vincoli familiari (e, verosimilmente, gli altri
requisiti soggettivi), la documentazione prodotta in loco e rimpiazzata da
dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR
200/1967 (ora art. 52 D.
Lgs. 71/2011) da parte dellautorita diplomatica o consolare italiana
e' consentito anche il ricorso ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)
o e' onere del richiedente comprovare l'eventuale assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza per i genitori a carico di cui all'art. 29, co. 1, lettera c) D. Lgs. 286/1998
o documentazione attestante i rapporti di parentela o di coniugio ed eventualmente la minore eta
o documentazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza italiana relativa allo stato di salute che ne comporti l'invalidita' totale (per ricongiungimento con figlio maggiorenne); nota: verosimilmente, a seguito di entrata in vigore di D. Lgs. 160/2008, analoga documentazione dovra' essere presentata anche in relazione all'ingresso del genitore ultra-65-enne con figli in patria impossibilitati a mantenerlo per gravi motivi di salute
o familiari di rifugiati:
art. 11 co. 2 Direttiva 2003/86/CE dispone, senza lasciare alcuna discrezionalita', che l'assenza di documenti probatori non puo' essere l'unico motivo del rigetto della domanda, e fa obbligo agli Stati membri, in tali casi, di tener "conto anche di altri mezzi idonei a provare" l'esistenza di tali vincoli; poiche' tali "altri mezzi idonei a provare" devono essere valutati conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalita'; tuttavia essi dovrebbero adottare norme chiare che disciplinino tali condizioni in materia di prove; esempi di tali "altri mezzi" sono le dichiarazioni orali o scritte dei richiedenti, i colloqui con i familiari o le indagini sulla situazione all'estero; queste dichiarazioni possono poi, ad esempio, essere corroborate da elementi di prova, quali documenti, materiale audiovisivo, eventuali documenti o prove materiali (come diplomi o la prova di trasferimenti di denaro) o la conoscenza di fatti specifici
la valutazione individuale di cui all'art. 17 Direttiva 2003/86/CE esige che, nell'esaminare le prove fornite dal richiedente, gli Stati membri tengano conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui l'eta', il genere, il livello d'istruzione, l'origine familiare e lo status sociale, nonche' specifici aspetti culturali; la Commissione UE ritiene che se, nonostante l'esame di altri tipi di prova, permangono seri dubbi o se esistono forti indizi di intenzioni fraudolente, si puo' ricorrere all'esame del DNA come ultima ratio (tenendo presente, pero', che l'esame del DNA non puo' dimostrare il matrimonio e la condizione di familiare a carico o indiretto, ne' il rapporto di adozione; inoltre, non e' sempre economicamente sostenibile o disponibile nei luoghi accessibili ai rifugiati o ai loro familiari, e talvolta puo' causare notevoli ritardi); in tali casi, gli Stati membri dovrebbero osservare i principi esposti nella Nota ACNUR sul test del DNA per i rifugiati
Direttiva 2003/86/CE non impedisce agli Stati membri di far sostenere ai rifugiati o ai richiedenti i costi dell'esame del DNA o di altri esami; tuttavia il contributo richiesto non deve essere eccessivo o sproporzionato al punto da avere l'effetto di creare un ostacolo all'ottenimento dei diritti conferiti dalla direttiva e, pertanto, privarla del suo effetto utile; la Commissione UE ritiene che, nel fissare i potenziali contributi, gli Stati membri debbano tener conto della situazione particolare dei rifugiati, e li incoraggia a sostenere i costi dell'esame del DNA, soprattutto quando questo e' effettuato sul rifugiato o sui suoi familiari
nei casi in cui ai rifugiati e ai loro familiari sia impossibile ottenere i documenti di viaggio nazionali e i visti per soggiorno di lunga durata, gli Stati membri sono incoraggiati a riconoscere e accettare i documenti di viaggio provvisori emessi dal Comitato internazionale della Croce Rossa e i documenti di viaggio in conformita' alla convenzione, a rilasciare lasciapassare validi per un viaggio di sola andata e ad offrire ai familiari la possibilita' di ottenere il visto all'arrivo nello Stato membro
o traduzioni o certificazioni di conformita' al testo straniero possono essere effettuate dall'autorita' consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il documento o dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con legalizzazione della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010, che smentisce una Risposta del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe stata piu' ritenuta valida)
o Circ. Mininterno 6/4/2010: in presenza della legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, non deve essere richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatica straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalita' dei soggetti interessati all'atto
Ingresso al seguito di
cittadino straniero (torna all'indice del capitolo)
o ai fini dell'ingresso al seguito, il visto del familiare al seguito del quale si vuole effettuare l'ingresso deve essere di durata non inferiore a un anno
o il cittadino straniero deve risultare in possesso di nulla-osta per familiare al seguito, rilasciato dallo Sportello Unico e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici consolari; il nulla-osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro 6 mesi dalla data di emissione
o nel caso in cui il possesso dei requisiti e il soddisfacimento delle condizioni previste non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di un'autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di art. 49 DPR 200/1967 (ora art. 52 D. Lgs. 71/2011), sulla base dell'esame del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da ; gia' citato, come esempio, dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004) e delle verifiche e controlli ritenuti necessari, disposti in base ad art. 2, co. 2-bis DPR 394/1999 (che specificano: a spese degli interessati); Relazione illustrativa del DPR 334/2004: in relazione alle condizioni di eta', la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati, su test quali quello della densimetria ossea (nello stesso senso, sent. Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio); Corte App. Milano: il test del DNA va richiesto solo quando i rapporti di parentela non possono essere adeguatamente documentati o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, non potendosi in ogni caso prescindere dal principio per cui, in base ad art. 33 co. 3 L. 218/1995, lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale legge (Sent. Cass. 14545/2003)
o e' onere del richiedente comprovare l'eventuale assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza per i genitori a carico di cui all'art. 29, co. 1, lettera c) D. Lgs. 286/1998
Ingresso del familiare di
titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro (torna
all'indice del capitolo)
Destinatari del permesso di
soggiorno per motivi familiari (torna all'indice del capitolo)
o a chi ha fatto ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare; l'accertamento del fatto che matrimonio o adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia comportano il diniego del permesso, o la sua revoca se e' gia' stato rilasciato (art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998; Sent. Cass. 8598/2012: il venir meno o la mancata realizzazione della convivenza non e' motivo sufficiente per il diniego, non applicandosi al caso in specie la previsione di cui all'art. 30 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998); in caso di accertamento di violazione del divieto di ricongiungimento con coniuge o genitore a carico nei casi in cui tale familiare sia coniugato con straniero regolarmente soggiornante in Italia con altro coniuge, il permesso di soggiorno di detto coniuge o genitore a carico e' rifiutato o revocato (L. 94/2009)
o al minore iscritto nel permesso o nel permesso UE slp del genitore o dellaffidatario, al compimento dei 14 anni (da art. 31, co. 2 T.U.); il rilascio del permesso non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente (circ. Mininterno 28/3/2008)
o ai familiari del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro che abbia ottenuto un permesso di soggiorno in Italia, a condizione che
siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato
membro di provenienza (lo Stato membro che ha rilasciato il permesso UE slp, da
Direttiva
2003/109/CE) e dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in
qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp
siano verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento
o ai familiari del lavoratore, gia' titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro, che abbia ottenuto una Carta Blu UE dall'Italia, a condizione che
dimostrino di aver soggiornato con lui in qualita' di familiari nell'altro Stato membro
posseggano un valido titolo di soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro
posseggano un documento di viaggio valido (verosimilmente, senza bisogno di munirsi di visto di ingresso; su questo, pero', circ. Mininterno 26/7/2012 tace)
siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento
o ai familiari del titolare di permesso UE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE", a condizione che siano in possesso di un valido documento (verosimilmente, di viaggio; nota: la disposizione non fa riferimento esplicito al fatto che i familiari abbiano fatto ingresso con un visto per ricongiungimento) e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento (D. Lgs. 108/2012)
o allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno (nota: anche per effetto di successivi rinnovi – ad esempio, in caso di richiedente asilo –, e senza limiti riguardo alla durata residua del permesso) che abbia sposato in Italia un cittadino italiano o comunitario o uno straniero regolarmente soggiornante; il permesso e revocato se al matrimonio non e seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole (art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998); note:
la disposizione non fa riferimento al possesso dei requisiti per il ricongiungimento in capo al cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante con cui l'interessato abbia contratto matrimonio; in caso di matrimonio con cittadino comunitario, in particolare, la disposizione sopravvive quindi all'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 per i casi in cui tale cittadino non sia titolare di diritto di soggiorno - ad esempio, per mancanza sia della qualifica di lavoratore sia di risorse economiche o di assicurazione sanitaria
Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini
Sent. Cass. 19793/2009: il requisito di un anno di soggiorno legale pregresso va valutato al momento dell'adozione del provvedimento da parte dell'amministrazione
o allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo con permesso di durata residua > 1 anno (formulazione ambigua: F.A.Q. sul sito del Mininterno interpreta "permesso non scaduto da piu' di un anno"; nello stesso senso, Trib. Genova; in senso opposto, circ. Mininterno 9/2/2009 indica come requisito necessario la regolarita' del soggiorno), che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante; note:
la disposizione non fa riferimento al possesso dei requisiti in capo al cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante con cui l'interessato potrebbe effettuare il ricongiungimento se si trovasse all'estero, ma solo ai requisiti soggettivi in capo allo stesso interessato; la disposizione relativa al familiare di cittadino italiano o comunitario sopravvive all'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 per i casi in cui l'interessato non rientri tra i "familiari" per cui sussiste il diritto di soggiorno, ma solo tra quelli che possono fare ingresso per ricongiungimento in base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 - ad esempio: genitore naturale di minore comunitario -, e per i casi in cui il cittadino comunitario non sia titolare di diritto di soggiorno - ad esempio, per mancanza sia della qualifica di lavoratore sia di risorse economiche o di assicurazione sanitaria
circ. Mininterno 24/9/2009: la disposizione si applica solo se il vincolo familiare si e' formato prima dell'ingresso in Italia, dovendosi, in caso di matrimonio celebrato in Italia successivamente all'ingresso applicare la disposizione di cui all'art. 30, co. 1 lettera b D. Lgs. 286/1998 (nota: questa distinzione non e' imposta dalla normativa; per di piu', la disposizione di cui all'art. 30, co. 1 lettera b potrebbe risultare meno favorevole se non e' stato maturato un soggiorno di almeno un anno)
circ. Mininterno 9/2/2009: incluso il caso di titolare di permesso per cure mediche rilasciato a donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi o, verosimilmente, al marito convivente di questa
circ.
Mininterno 24/9/2009: incluso anche il caso di permesso per assistenza minore
TAR Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sull'incerta esistenza di una attivita' lavorativa e sulla breve durata del periodo per cui il rinnovo e' richiesto, se l'amministrazione non tiene conto del fatto che il coniuge del richiedente e' in attesa di esito dell'istanza di regolarizzazione, dato che l'esito positivo potrebbe consentire il rinovo del permesso per motivi familiari
Trib. Ravenna: l'indennita' di disoccupazione concorre ad integrare il requisito di reddito a disposizione del nucleo familiare ai fini del rilascio del permesso per motivi familiari a seguito di coesione familiare
Trib. Ravenna: disposta la conversione del permesso ad altro titolo in permesso per motivi familiari per genitore naturale di minore soggiornante legalmente in Italia con l'altro genitore, essendo soddisfatto il requisito di reddito sufficiente
Trib. Genova: illegittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro in permesso per motivi familiari, se l'amministrazione si e' limitata a motivarlo sulla base dell'inesistenza di un rapporto di coniugio con la convivente dello straniero, senza tener conto dei figli della coppia nati in Italia; l'amministrazione e' tenuta a riesaminare la situazione, valutando anche, ove non risulti possibile la conversione in permesso per motivi familiari, il rilascio di un permesso ad altro titolo per il quale sussistano i requisiti, allo scopo di tutelare il diritto all'unita' familiare; nota: ne' l'Amministrazione ne' il Tribunale sembrano tener conto del fatto che un permesso per coesione familiare potrebbe essere rilasciato anche al genitore naturale di minore straniero regolarmente soggiornante con l'altro genitore
o allo straniero, anche illegalmente soggiornante, che possegga i requisiti soggettivi richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con rifugiato
o al familiare, presente sul territorio nazionale in connessione con la domanda di protezione internazionale e facente parte di un nucleo familiare costituitosi prima dell'arrivo in Italia, del titolare dello status di protezione sussidiaria (nota: il riferimento dovrebbe essere qui limitato, in base alle definizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 251/2007, al coniuge e a figli minori e minori affidati a carico del richiedente), salvo che sussista per tale familiare una delle cause di esclusione dallo status di rifugiato o di diniego dello stesso ovvero di esclusione dallo status di protezione sussidiaria; nota: verosimilmente, solo quelle relative ai comportamenti illeciti:
sussistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere
- un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini
- un reato grave, nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo
- atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni unite
sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato
lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p.
o al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente soggiornante, di minore italiano residente in Italia, purche non privato della patria potesta (Sent. Cass. 2358/2005: senza riguardo alla condizione di convivenza)
o al coniuge convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento; note:
secondo la Corte d'appello di Padova, l'unico effetto di tale permesso e' inespellibilita'
mess. Mininterno 28/2/2005: in caso di matrimonio contratto dopo ladozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca; Trib. Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni; nello stesso senso, il Giudice di pace di Bologna e il Giudice di pace di Torino hanno annullato successivi provvedimenti di espulsione a carico di una straniera in procinto di sposarsi con italiano (da Rass. Stampa Italia Razzismo 4/2/2013); Sent. Cass. 32859/2013: lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall'ordinamento (nella fattispecie, il diritto di contrarre matrimonio con una cittadina italiana, come dimostrato dalle pubblicazioni gia' effettuate al momento dell'intercettazione: matrimonio poi effettivamente celebrato, a dimostrazione della serieta' di intenti), non commette il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso dei documenti validi per ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto); in senso opposto, Ord. Cass. 11582/2012: il divieto si applica a chi sia gia' coniugato, che' altrimenti si favorirebbe la celebrazione di matrimoni strumentali e si renderebbe inefficace ex post e per fatto sopravvenuto, in mancanza di una espressa previsione di legge, l'esercizio del potere espulsivo
Trib. Firenze: il permesso puo' essere rilasciato anche al convivente stabile del cittadino italiano, a maggior ragione nel caso in cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un provvedimento straniero avente efficacia nel nostro ordinamento; in senso opposto, Sent. Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei familiari oggetto di ricongiungimento - e quindi, verosimilmente, dal novero dei familiari inespellibili - non contrasta con alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Trib. Reggio Emilia: la persona che abbia contratto validamente all'estero matrimonio omosessuale con il cittadino comunitario (nel caso in esame, cittadino italiano) ha diritto di ingresso e soggiorno in Italia in quanto "coniuge", sulla base dei seguenti motivi:
- la definizione di "coniuge" contenuta nella Direttiva 2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata come tale D. Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo la normativa del paese ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento ai "partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1 D. Lgs. 30/2007)
- art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni persona "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia", utilizzando un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito necessario per invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso dei soggetti del rapporto (nello stesso senso, Sent. Cass. 4184/2012)
- la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini dell'applicazione della Direttiva 2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo", menzionando espressamente le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei matrimoni poligami
- il diritto fondamentale della persona omosessuale di vivere liberamente una relazione di coppia deve trovare rilevanza giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e nell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto della giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione dellimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle banche di credito cooperativo)
La questura di Milano, preso atto della sentenza Trib. Reggio Emilia, ha rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea ad un cittadino brasiliano coniugato in Spagna con un cittadino italiano (da un comunicato Rete Lenford); successivamente, ha rilasciato il titolo di soggiorno al coniuge di cittadino italiano dello stesso sesso (comunicato Certi Diritti); analoga prassi da parte della questura di Roma, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato in Norvegia (comunicato Stranieriinitalia), e della questura di Treviso, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato a Citta' del Messico (comunicato Stranieriinitalia); secondo comunicato Certi Diritti, hanno rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea a coniugi dello stesso sesso anche le questure di Rimini, Lucca, Varese, Cagliari, Firenze, Venezia, Genova, Bolzano, Brindisi, Palermo e Verona (nota: nel comunicato si confondono casi di matrimonio con casi di unione registrata)
Circ. Mininterno 26/10/2012: si da' notizia della sentenza Trib. Reggio Emilia sulla carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario al coniuge omosessuale, lasciando intendere che si tratta di provvedimento in linea con Sent. Cass. 1328/2011 (nozione di coniuge rilevante: quella dello Stato in cui il matrimonio e' stato celebrato) e Sent. Corte Cost. 138/2010 (diritto fondamentale dell'unione stabile omosessuale di vivere una condizione di coppia; diritto all'unita' della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, quale diritto fondamentale della persona); nello stesso senso di Trib. Reggio Emilia, Trib. Pescara, che cita anche Circ. Mininterno 26/10/2012
Trib. Firenze: il permesso puo' essere rilasciato anche al convivente stabile del cittadino italiano, a maggior ragione nel caso in cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un provvedimento straniero avente efficacia nel nostro ordinamento; in senso opposto, Sent. Cass. 15835/2009 (il convivente more uxorio di cittadino italiano non e' protetto dal divieto di espulsione, dal momento che le disposizioni di cui all'art. 19, co. 2 non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica) e Sent. Cass. 6441/2009 (l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei familiari oggetto di ricongiungimento - e quindi, verosimilmente, dal novero dei familiari inespellibili - non contrasta con alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
Sent. Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent. Corte Cost. 276/2010: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata da Trib. Venezia, delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c. laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche situazioni, con il controllo di ragionevolezza; note:
- nel senso della progressiva rimozione delle discriminazioni, Sent. CEDU X. et al. c. Austria: solo ragioni particolarmente solide e convincenti possono giustificare una disparita' di trattamento basata esclusivamente sull'orientamento sessuale (nel caso, giudicato discriminatorio il divieto di adozione per cogenitorialita' per le coppie gay in Austria, rispetto a quanto previsto per le coppie eterosessuali non sposate)
- nel senso della eliminazione delle discriminazioni, nei casi in cui alla coppia dello stesso sesso sia precluso il matrimonio, Sent. Corte Giust. C-267/12: in base ad art. 2 par. 2 lettera a Direttiva 2000/78/CE illegittimo negare a un lavoratore dipendente unito in un patto civile di solidarieta' con una persona del medesimo sesso benefici (nella fattispecie, giorni di congedo straordinario e premio stipendiale concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio) se la normativa nazionale non consente alle persone del medesimo sesso di sposarsi, allorche', alla luce della finalita' e dei presupposti di concessione di tali benefici, tale lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un lavoratore che contragga matrimonio (nella fattispecie, la stipulazione del patto civile)
- giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso dei coniugi e' requisito minimo indispensabile per l'esistenza di un matrimonio; non e' trascrivibile un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, perche' non riconoscibile, in quanto inesistente, come atto di matrimonio nell'ordinamento italiano
- tuttavia (Sent. CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non fa riferimento esplicito a uomini e donne; ne segue che il diritto a contrarre matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione nazionale (che puo' anche vietare tali unioni); la stessa interpretazione deve essere data, ora, ad art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale rientra nella nozione di vita familiare (ai fini di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), non solo in quella di vita privata
- conseguenze: i membri di una unione omosessuale, pur non avendo diritto a celebrare il matrimonio in Italia ne' alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, hanno diritto a ricorrere al giudice ordinario per far valere, in specifiche situazioni, il diritto a godere di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, e, in tale sede, sollevare le eccezioni di illegittimita' costituzionale (Sent. Corte Cost. 138/2010); inoltre, il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non e' trascrivibile in Italia non per la sua inesistenza o per la sua invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano; nel senso, invece, della capacita' di produrre effetti in relazione al diritto di ingresso e soggiorno, Trib. Reggio Emilia; nel senso della trascrivibilita', Trib. Grosseto: il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato in uno Stato nel cui ordinamento sia produttivo di effetti giuridici ha effetto in Italia in base ad art. 65 L. 218/1995, dal momento che non e' contrario all'ordine pubblico, ed e' quindi trascrivibile, non avendo la sua trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicita' di un atto gia' valido di per se'
- coerentemente con quanto affermato da Sent. Cass. 4184/2012, non sono trascrivibili i matrimoni con persone dello stesso sesso celebrati all'estero; infatti, nonostante la trascrizione abbia natura meramente certificativa e dlchtarativa, al di la' della validita' formale della celebrazione secondo la legge straniera, l'ufficiale di stato civile ha il dovere di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari affinche' la celebrazione possa produrre effetti giuridicamente rilevanti, ai sensi di art. 27 co. 1 L. 218/1995 ("la capacita' matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio") e art. 15 c.c. ("il cittadino e' soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite"), la diversita' di sesso dei nubendi rappresentando un requisito necessario affinche' il matrimonio produca effetti giuridici nell'ordinamento interno (art. 107 c.c.: l'ufficiale dello stato civile "riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio"); nota: questo argomento puo' valere, al piu', a precludere la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso quando almeno una delle due sia di cittadinanza italiana
- ove risultino adottate direttive dei Sindaci in materia di trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, e nel caso sia stata data loro esecuzione, il Prefetto deve rivolgere al Sindaco formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla cancellazione, ove effettuate, delle conseguenti trascrizioni, contestualmente avvertendo che, in caso di inerzia, si procedera' al successivo annullamento d'ufficio degli atti illegittimamente adottati, ai sensi del combinato disposto di art. 21-nonies L. 241/1990 e art. 54 co. 3 e 11 D. Lgs 267/2000 (spetta, infatti, al Prefetto, ai sensi di art. 9 DPR 396/2000, la vigilanza sugli uffici dello stato civile); nota: in sede di interrogazione parlamentare, e' stata sollevata l'obiezione secondo la quale la trascrizione del matrimonio, avendo carattere meramente certificativo e non costitutivo del matrimonio stesso, non ha natura provvedimentale, non essendo quindi invocabile l'intervento del Prefetto ai sensi della L. 241/1990 (nella risposta, il Ministro dell'interno, facendo riferimento a Sent. Cons. Stato 3076/2008, afferma la piena legittimita' dell'intervento prefettizio in ragione della pertinenza statale della materia e della conseguente sottoposizione degli atti del sindaco, ove illegittimi, al potere caducatorio del Prefetto)
- si invitano i prefetti a sensibilizzare i funzionari addetti alle verifiche anagrafiche a porre particolare attenzione, nello svolgimento di tali adempimenti, alla regolarita' degli archivi dello stato civile prescritta da art. 104 DPR 396/2000
Trib. Pesaro: si ordina la cancellazione (richiesta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale) della trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, in base agli argomenti di Sent. Cass. 4184/2012 (mancanza di effetti giuridici in Italia)
Trib. Rimini: le disposizioni sul diritto all'unita' familiare si applicano anche in caso di transessuale straniero che abbia sposato persona italiana nata uomo e diventata donna; nello stesso senso, Trib. Reggio Emilia:
- del diritto all'unita' familiare gode anche il transessuale straniero coniugato con cittadina italiana, quando il matrimonio e' ancora legalmente valido per mancanza di rettifica anagrafica del sesso e vi e' effettiva convivenza
- soltanto la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, puo' essere causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L. 898/1979, ma l'ipotesi di divorzio "d'ufficio" appare di dubbia legittimita' costituzionale per eccessiva e sproporzionata intrusione nella sfera della vita familiare (in questo senso, Sent. Corte Cost. 170/2014)
- infondata la tesi secondo la quale il mantenimento, in queste condizioni del legame coniugale dovrebbe essere assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo scopo esclusivo di permettere al cittadino straniero di soggiornare nel territorio dello Stato
- la questione dell'identita' di genere deve essere distinta dalla questione dell'orientamento sessuale (non infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel genere opposto mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto)
- Sent. CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello stesso sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita familiare protetta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
- illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 164/1982, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalit da statuirsi dal legislatore; conseguente illegittimita' costituzionale di art. 31 co. 6 D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal legislatore
- nota: la Corte afferma che non e' possibile la reductio ad legitimitatem delle norme censurate mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiche' cio' equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con art. 29 Cost.; sara' quindi compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza; e tal compito il legislatore e' chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimita' della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti
la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986)
o al familiare entro il secondo (L. 94/2009) grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento); circ. Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (in senso opposto, Sent. Cass. 4752/2012: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, per un familiare di italiano di grado superiore al secondo, l'amministrazione essendo tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo, quand'anche sopravvenuta, e non gia', salvo che espresse norme statuiscano diversamente, quella in vigore al momento dell'avvio del procedimento)
o al minore straniero di eta > 14 anni inespellibile, convivente con il genitore o con laffidatario regolarmente soggiornanti (Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000; ambiguita rispetto al caso di affidatario); nota: circ. Mininterno 28/3/2008 stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche in questo caso
o Sent. Cass. 8598/2012: ai fini del rilascio del permesso di soggiorno richiesto a seguito del ricongiungimento, non deve essere effettuato il controllo relativo alla convivenza, posto che si tratta di un coniugio preesistente tra stranieri in ordine al controllo della cui effettivita' non si pone alcuna esigenza statuale di verifica; anche quando, al momento dell'ingresso del coniuge ricongiunto, sia gia' manifestata la volonta' di procedere alla separazione, il permesso va rilasciato, con possibilita' di successiva applicazione di art. 30 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che consente al ricongiunto di chiedere un permesso ad altro titolo in conversione; la revoca per mancata convivenza di cui all'art. 30 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998 si applica solo al caso di coesione familiare successiva a matrimonio celebrato in Italia, di cui all'art. 30 co. 1 lettera b D. Lgs. 286/1998
o Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4:
ai fini dell'individuazione di un matrimonio di comodo la qualita' della relazione e' irrilevante
le misure adottate per combattere i matrimoni di comodo non possono minare l'effettivita' del diritto comunitario ne' discriminare sulla base della nazionalita'
accertamenti in caso di sospetto abuso sono consentiti, ma non devono avere carattere sistematico (vietati gli accertamenti su tutti i migranti, come pure quelli su intere categorie di migranti)
criteri utili per riconoscere un matrimonio genuino:
- il coniuge straniero ha gia' soggiornato legalmente o non avrebbe difficolta' ad ottenere l'autorizzazione a soggiornare legalmente
- la relazione tra i due coniugi e' o e' stata di lunga durata
- la coppia ha avuto un domicilio comune per molto tempo
- la coppia ha assunto impegni finanziari o legali comuni a lungo termine
criteri utili (solo indicativi) per individuare un possibile intento di abuso
- i coniugi non si sono mai incontrati prima del matrimonio
- i coniugi forniscono versioni incoerenti riguardo a dati personali rilevanti
- i coniugi non parlano alcuna lingua comprensibile per entrambi
- e' stata versata una somma di denaro allo scopo di celebrare il matrimonio (con eccezione della dote)
- uno o entrambi i coniugi hanno precedenti relativi a frodi o abusi finalizzate ad ottenere vantaggi in relazione al soggiorno
- la vita familiare si e' sviluppata solo dopo che l'ordine di allontanamento e' stato adottato
- la coppia divorzia poco tempo dopo che il coniuge straniero ha acquistato il diritto di soggiorno
l'onere della prova dell'abuso spetta alle autorita' dello Stato membro
il procedimento in corso per definire se il matrimonio sia di comodo non puo' portare a sospensione dei diritti associati alla condizione di coniuge; tali diritti possono essere revocati successivamente all'accertamento
il fatto che una persona si ponga deliberatamente in una situazione che gli conferisce un diritto non e' di per se' una base sufficiente per assumere che vi sia abuso (Sent. Corte Giust. C-212/97)
o Circ. Mininterno 2/2/2010: ai fini del rilevamento di frodi, quali i matrimoni di comodo, si possono effettuare indagini, che pero' non devono avere carattere sistematico; non ci si puo' basare su un unico aspetto, dovendo invece essere valutate tutte le circostanze del caso individuale
o l'art. 35 Direttiva 2004/38/CE stabilisce le garanzie procedurali da adottare in caso di revoca del diritto di soggiorno motivata da abuso (es.: matrimonio fittizio); in particolare, deve valere la disposizione che fissa un termine entro cui l'interessato e' tenuto ad allontanarsi, non inferiore a 30 gg. dalla notifica del provvedimento; il D. Lgs. 30/2007 non prende in considerazione il caso di revoca del diritto, ma omette di abrogare la disposizione di cui all'art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998, con riferimento al coniuge straniero di cittadino italiano o comunitario: dal combinato disposto dei commi 2, lettera b), e 4 dell'art. 13 D. Lgs. 286/1998, discende allora l'accompagnamento immediato alla frontiera del coniuge straniero, in apparente contrasto con la Direttiva; tuttavia, la disposizione che prevede il rilascio del permesso di soggiorno a chi abbia contratto matrimonio con cittadino italiano o comunitario puo' sopravvivere al D. Lgs. 30/2007 solo quando, in ipotesi, debba applicarsi a persone che, a seguito di tale matrimonio, non maturino il diritto di soggiorno; non si avrebbe quindi alcuna revoca di tale diritto in conseguenza del presunto abuso
o Trib. Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro il grado stabilito, ne' limitazioni in relazione all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che la rappresentano (nel senso della possibilita' che la manifestazione di volonta' a base della convivenza possa essere resa dal rappresentante legale del minore, sent. Cass. 567/2010, sent. Cass. 19464/2011, sent. Cass. 25963/2011, sent. Cass. 6694/2012); in precedenza, in senso contrario, Tar Emilia Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita' ex art. 19, co. 2, T.U. (nello stesso senso, Sent. Cass. n. 15246/2006)
o Ord. Cass. 111/2011: la prova della convivenza con familiare italiano entro il secondo grado, ai fini dell'inespellibilita', puo' essere fornita anche oralmente; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini
o Ord. Cass. 20719/2011: semplici motivi di pericolosita' per la pubblica sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legittimano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare italiano
o Ord. Cass. 6186/2012: legittimo il diniego di permesso per motivi familiari al cugino straniero di cittadino italiano, se la decisione viene assunta successivamente all'entrata in vigore della restrizione, apportata da L. 94/2009, ai soli familiari entro il secondo grado
o il convivente more uxorio di cittadino italiano non e' protetto dal divieto di espulsione, dal momento che le disposizioni di cui all'art. 19, co. 2 non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica (Sent. Cass. 15835/2009); nello stesso senso, Sent. Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei familiari oggetto di ricongiungimento - e quindi, verosimilmente, dal novero dei familiari inespellibili - non contrasta con alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; in senso opposto, Trib. Firenze: il permesso puo' essere rilasciato anche al convivente stabile del cittadino italiano, a maggior ragione nel caso in cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un provvedimento straniero avente efficacia nel nostro ordinamento
o il Tribunale di Trento ha accolto un ricorso avverso il provvedimento di espulsione di uno straniero illegalmente soggiornante, in presenza dei requisiti che avrebbero consentito il suo ingresso per ricongiungimento e il rilascio di un permesso per motivi familiari, considerando la violazione meramente procedimentale e formale
o ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare di cittadino comunitario si prescinde (Sent. Corte Giust. C-127-08) dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare; ove sussista il diritto di soggiorno di durata superiore a 3 mesi, quindi, al familiare straniero di cittadino comunitario (e, quindi, di cittadino italiano) deve essere rilasciata una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione; nello stesso senso, circ. Mininterno 28/8/2009, circ. Mininterno 10/11/2010 e art. 10 co. 3 lettera a) D. Lgs. 30/2007, come modificato dal L. 129/2011
o Circ. Mininterno 23/1/2009: la questura, valutata l'assenza di pericolosita' sociale dell'interessato, procede alla cancellazione del provvedimento di espulsione dalla banca dati interforze (SDI) eventualmente adottato a carico del coniuge o parente entro il secondo grado (alla luce della modifica apportata da L. 94/2009) conviventi con cittadino italiano, contestualmente al rilascio del titolo di soggiorno; la questura, previo accertamento dell'assenza di pericolosita', procede anche alla cancellazione dell'eventuale segnalazione al SIS dello straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento e che chieda il permesso di soggiorno per motivi familiari (nota: non e' chiaro come tale straniero abbia potuto fare ingresso senza che la segnalazione fosse preventivamente cancellata)
Caso di familiare di titolare
di permesso UE slp; caso particolare in cui il titolare di permesso UE slp e'
"Ex titolare di Carta blu UE" (torna all'indice del
capitolo)
o la richiesta puo' riguardare, verosimilmente, anche il familiare che si ricongiunga con uno straniero gia' titolare di permesso UE slp, a dispetto del fatto che il D. Lgs. 3/2007 ha soppresso il riferimento esplicito a tale caso in art. 30, co. 4 T.U.
o TAR Abruzzo: non e' necessario che i familiari per cui si chiede il permesso UE slp siano titolari di permesso per motivi familiari
o TAR Umbria: e' lo straniero in possesso del requisito di soggiorno pregresso almeno quinquennale a chiedere il permesso UE slp per i familiari, che non sono quindi tenuti a presentare personalmente la domanda; la verifica dei requisiti (in particolare, quello di durata del soggiorno pregresso) riguarda solo il richiedente, non i suoi familiari; nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Emilia, Trib. Rovereto, Trib. Verona, Corte App. Venezia, che cita l'esonero dal requisito come applicazione di art. 13 Direttiva 2003/109/CE, relativo alla possibilita' di rilasciare permessi a tempo indeterminato a condizioni piu' favorevoli (nota: tali permessi, in base ad art. 13 Direttiva 2003/109/CE non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri Stati membri; la circostanza che il permesso sia stato rilasciato a condizioni piu' favorevoli dovrebbe essere rilevabile dal permesso; questo fatto e' osservato da Trib. Rovereto, che pero', correttamente, si allinea all'orientamento prevalente: spetta infatti alla Commissione UE aprire la procedura di infrazione contro l'Italia, non potendo l'amministrazione o il giudice far valere l'effetto diretto di una Direttiva nei confronti di un individuo, ma solo nei confronti dello Stato; la questione e' affrontata anche da Trib. Verona, che aferma come il permesso UE slp rilasciato al familiare privo del requisito di soggiorno quinquennale), TAR Piemonte; in contrasto, prassi della questura di Bologna, segnalata da Melting-pot (il permesso UE slp e' rilasciato, al familiare, solo dopo 5 anni di soggiorno; in proposito, circ. Mininterno 30/9/2009 prometteva imminenti indicazioni), e circ. Questura Milano 4/6/2012 (il requisito di soggiorno quinquennale si applica individualmente al familiare)
o TAR Puglia: a dispetto della soppressione di art. 30 co. 4 D. Lgs. 286/1998, il familiare di titolare di permesso UE slp che soggiorni in Italia in tale qualita', anche a partire da un momento successivo al rilascio del permesso UE slp al titolare a titolo principale, ha diritto al rilascio del permesso UE slp, senza dover maturare individualmente i requisiti purche' siano soddisfatti i requisiti di reddito supplementari
o TAR Umbria: il familiare rimane esposto al rischio di perdita del permesso UE slp in caso di perdita da parte del richiedente o di scioglimento del vincolo familiare o della convivenza (in contrasto, circ. Mininterno 27/5/2009: il permesso UE slp non e' revocabile a seguito di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, a meno che non sia stato acquistato fraudolentemente mediante matrimonio di comodo)
Caso particolare di minore
adottato (con provvedimento straniero) da cittadino italiano o a questi
affidato (torna all'indice del capitolo)
o il provvedimento di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino italiano pronunciato all'estero non puo' essere trascritto dall'ufficiale di stato civile senza il preventivo riconoscimento in Italia della sua efficacia da parte del competente tribunale per i minorenni, ai fini dellaccertamento dei requisiti di cui all'art. 35 L. 184/1983; benche', infatti, le sentenze straniere debbano essere oggetto di riconoscimento diretto ai sensi della L. 218/1995, art. 41 co. 2 della stessa legge fa salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione di minori; se pero' l'adottato e' nel frattempo divenuto maggiorenne, e' possibile al riconoscimento diretto dell'efficacia del provvedimento straniero ai sensi di artt. 64, 65 e 66 L. 218/1995 e alla conseguente trascrizione (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o in caso di adottanti residenti all'estero (D. Lgs. 71/2011):
competente a decidere sulla dichiarazione di disponibilita' all'adozione di un minore straniero residente all'estero e' il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza; se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, e' competente il Tribunale per i minorenni di Roma
l'ufficio consolare territorialmente competente in base alla residenza degli adottanti puo' essere delegato dal Tribunale per i minorenni allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 29-bis L. 184/1983 (informazione e formazione degli aspiranti all'adozione e acquisizione di ogni elemento utile alla valutazione della loro capacita' di adozione), anche con il supporto di strutture adeguate
l'ufficio consolare, ricevuta formale comunicazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali in realzione all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore
o in caso di adozione internazionale pronunciata in uno Stato aderente alla Convenzione de L'Aja ma perfezionata in Italia dopo larrivo del minore (art. 35 co. 4 L. 184/1983), il Tribunale per i minorenni considera il provvedimento straniero come affidamento preadottivo (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o numero di autorizzazioni complessivo: 1.797 (2001), 2.225 (2002), 2.772 (2003), 3.402 (2004), 2.874 (2005), 3.188 (2006), 3.420 (2007), 3.977 (2008), 3.964 (2009), 4.130 (2010), 4.022 (2011), 3.106 (2012)
o autorizzazioni all'ingresso nel 2012 per sesso: 1.288 femmine, 1.818 maschi
o autorizzazioni all'ingresso nel 2012 per eta': eta' < 1 anno, 111; 1-5 anni, 1.177; 5-10 anni, 1.474; eta' > 10 anni: 344
o autorizzazioni all'ingresso nel 2012 per provenienza: Africa 507; America 786; Asia 330; Europa 1.483; Oceania: 0
o autorizzazioni all'ingresso nel 2012 per motivo di abbandono: perdita potesta' genitoriale 1.938; abbandono 756; rinuncia 277; morte 72; altro 63
o autorizzazioni all'ingresso nel 2012 per durata del periodo intercorrente tra il conferimento dell'incarico all'ente alla data di autorizzazione: fino a 12 mesi 768; 12-24 mesi 1.343; 24-36 mesi 468; oltre 36 mesi 527
Richiesta e rilascio del
permesso di soggiorno per motivi familiari (torna all'indice
del capitolo)
o minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto
ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini
autorizzati un precedente soggiorno legale)
o stranieri entrati in base all'art. 29 co. 1 lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; nota: l'unico motivo valido per distinguere questa categoria dalla precedente potrebbe essere che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della maggiore eta')
o puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/8/2007)
visto d'ingresso
ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ. Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno
fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello unico
o puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)
Durata del permesso di
soggiorno per motivi familiari (torna all'indice del capitolo)
Rinnovo e conversione del
permesso per motivi familiari (torna all'indice del capitolo)
o minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto
ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini
autorizzati un precedente soggiorno legale)
o stranieri entrati in base all'art. 29 co. 1 lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; nota: l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della maggiore eta')
o i coniugi possono scegliere, di comune accordo, la legge applicabile al divorzio tra quelle degli Stati di cittadinanza dei medesimi (art. 5 Regolamento UE n. 1259/2010, prevalente su art. 31 co. 1 L. 218/1995, che prevederebbe l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata; in questo senso,
Trib. Treviso: scioglimento del matrimonio di una coppia italo-messicana sulla base della legge messicana, che non richiede un periodo di separazione tra i coniugi
Trib. Milano (in relazione a una coppia di cittadini dell'Equador residenti in Italia):
- l'accordo che designa la legge applicabile puo' essere concluso o modificato al piu' tardi nel momento in cui e' adita l'autorita' giudiziaria, ma i coniugi, se previsto dalla legge del foro adito, possono designare la legge applicabile nel corso del procedimento innanzi all'autorita' giudiziaria, che fa mettere agli atti tale designazione in conformita' delle legge del foro (art. 5 co. 3 Regolamento UE n. 1259/2010)
- le parti devono essere informate sulla possibilita' di scegliere la legge applicabile (Considerando 18 Regolamento UE n. 1259/2010); ove non abbiano manifestato esplicitamente la volonta' sulla legge che intendevano fosse applicata, allegando agli atti di causa un accordo redatto nelle forme di cui all'art. 7 Regolamento UE n. 1259/2010, si puo' ritenere che siano stati fuorviati dal disposto di art. 31 co. 1 L. 218/1995, che non prevede alcuna opzione alternativa alla legge del paese di prevalente residenza; in tali casi, il Presidente indica alle parti, nell'ordinanza ex art. 709 c.p.c., che la memoria integrativa ovvero l'atto di costituzione contengano la manifestazione di volonta' sulla legge che le parti stesse intendono sia applicata nel giudizio di separazione o di divorzio
o Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011:
sussiste la giurisdizione del giudice straniero in relazione al divorzio, se tale giurisdizione sia stata accettata dalle parti (ad esempio in caso di istanza di divorzio congiunta) o quando il convenuto, costituitosi in giudizio nel processo straniero, non abbia eccepito il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo (art. 4 co. 1 L. 218/1995); in particolare, la sentenza di divorzio pronunciata all'estero riguardante un matrimonio a suo tempo celebrato fra due stranieri in Italia deve essere trascritta e annotata, dopo essere stata riconosciuta efficace ai sensi degli artt. 64 e seguenti L. 218/1995 dall'ufficiale di stato civile (non e' sufficiente l'acquisizione di un semplice certificato di divorzio, che non consente tale verifica)
le sentenze di divorzio pronunciate in uno Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute efficaci in Italia, salvo che siano manifestamente contrarie all'ordine pubblico, o siano pronunciate in contumacia ed il convenuto contumace non risulti essere stato messo in condizioni di presentare la propria difesa, o vi sia contrasto con altra decisione resa in un procedimento tra le medesime parti in Italia, o vi sia contrasto con altra sentenza, riguardante le medesime parti, resa precedentemente in un altro Stato membro (Regolamento CE n. 2201/2003)
la trascrizione della sentenza di divorzio pronunciata da un'autorita' straniera in relazione a un matrimonio celebrato all'estero deve essere richiesta al Comune che ha provveduto alla trascrizione dell'atto di matrimonio
in caso di divorzio consensuale emesso all'estero da autorita' non giurisdizionali, in conformita' alle leggi vigenti in quel paese, e' possibile procedere alla trascrizione solo quando ne sia stata verificata la conformita' ai principi di cui all'art. 64 L. 218/1995; in particolare, occorre verificare che il provvedimento non sia contrario all'ordine pubblico ed al rispetto dei diritti di difesa e comporti l'irreversibile dissoluzione dei vincolo matrimoniale; nello stesso senso, circ. Mininterno 12/7/2011: la pronuncia del divorzio da parte di un'autorita' straniera diversa da quella giurisdizionale non costituisce motivo di irriconoscibilita' dello stesso se nell'ordinamento giuridico di quel paese a tale divorzio vengono attribuiti gli stessi effetti di una sentenza di divorzio passata in giudicato, ferma restando la verifica dell' irreversibile dissoluzione del vincolo coniugale (circ. Mininterno 21/12/2011: e' il caso della disciplina del divorzio entrata in vigore in Brasile; ai fini della trascrizione del provvedimento di divorzio brasiliano non occorre la documentazione attestante il deposito dell'atto presso l'autorita' giudiziaria, dal momento che la validita' della scrittura pubblica di divorzio consensuale, ai fini civilistici, decorre gia' dalla data dell'atto notarile)
quando sia accertata tale irreversibile dissoluzione del vincolo matrimoniale, riconoscimento e trascrizione in Italia di una sentenza straniera di divorzio sono ammissibili anche quando l'ordinamento straniero non richieda, quale presupposto, un preventivo periodo di separazione
in mancanza di una legge in materia in Italia, non e' possibile trascrivere gli atti stranieri relativi alla esistenza o allo scioglimento di una convivenza registrata
l'istituto del ripudio e' contrario all'ordine pubblico, dal momento che il venir meno del vincolo coniugale viene imposto unilateralmente dal marito, e tale indicazione non e' mitigata dal fatto che la donna possa, eventualmente, aver manifestato una qualche forma di assenso; allo stesso modo, non puo' essere riconosciuta efficace una sentenza, emessa dalla competente autorita' giurisdizionale all'estero, che convalida un atto di ripudio precedentemente formato; tuttavia, chiunque vi abbia interesse puo' rimetetre la questione alla valutazione della competente Corte d'appello ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari alla trascrizione della sentenza in Italia, ai sensi di art. 67 L. 218/1995; note:
- Sent. Corte App. Cagliari: in base ad art. 10 della Convenzione dell'Aja 1/6/1970, lo Stato italiano puo' rifiutare di riconoscere un divorzio o una separazione solo se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico, da intendersi ridotto ai principi irrinunciabili; in particolare, non sussiste incompatibilita' per il divorzio egiziano (talaq), dato che il contraddittorio ed il diritto di difesa della moglie risultano assicurati e non vi e' violazione del principio di uguaglianza tra i generi, avendo la moglie un uguale diritto, "khola" di sciogliersi dal vincolo matrimoniale anche in mancanza del consenso del marito
- Corte App. Genova: una sentenza di divorzio del Tribunale di Casablanca e' riconoscibile in Italia anche se il diritto marocchino non prevede un secondo grado di giudizio ne' l'istituto dell'affido condiviso; inoltre, il giudice marocchino e' competente per una causa di divorzio relativa a un matrimonio celebrato in Marocco
- Sent. Cass. 5710/2014: la giurisdizione applicabile allo scioglimento di un matrimonio e', trattandosi di diritti di status, materia indisponibile; non puo' essere trascritta dall'Ufficiale di stato civile la sentenza straniera di divorzio tra due cittadini italiani residenti in Italia che abbiano celebrato il matrimonio in Italia (nemmeno nel caso si tratti di divorzio richiesto congiuntamente dalle parti)
la sentenza straniera che annulla un matrimonio per cause ulteriori rispetto a quelle contemplate, in modo inderogabile, dalla legge italiana produce effetti contrari all'ordine pubblico (art. 64 L. 218/1995) e non puo' essere riconosciuta in Italia; contro il rifiuto di trascrizione (che deve essere motivato per iscritto dall'ufficiale di stato civile) trova applicazione art. 67 L. 218/1995
o il rinnovo sembra essere consentito per una volta sola
o sembra precluso il ritorno a un permesso per motivi familiari a chi ne abbia ottenuto, ai 18 anni, la conversione in permesso ad altro titolo
o TAR Veneto: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per motivi familiari di un figlio neomaggiorenne, da poco ricongiunto e non privo di legami col paese d'origine, dato che circ. Mininterno 28/3/2008 intende dare attuazione ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998 e invita le questure a tener conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato oltre che della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale
o art. 15 co. 1 Direttiva 2003/86/CE dispone che, trascorso un periodo massimo di cinque anni di soggiorno e sempre che al familiare non sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi diversi dal ricongiungimento familiare, gli Stati membri devono rilasciare, previa domanda, al coniuge o al partner non coniugato e al figlio diventato maggiorenne un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del soggiornante
o art. 15 co. 3 Direttiva 2003/86/CE dispone che, quando situazioni particolarmente difficili (ad esempio, nei casi di violenza domestica contro le donne e i bambini, in alcuni casi di matrimonio forzato, in caso di rischio di mutilazioni genitali femminili o nel caso in cui l'interessato si troverebbe in una situazione familiare particolarmente difficile se fosse costretto a tornare nel paese di origine) lo richiedano, gli Stati membri devono rilasciare un permesso di soggiorno autonomo alle persone entrate per ricongiungimento familiare; gli Stati membri sono tenuti a stabilire le disposizioni legislative nazionali necessarie a tal fine
Ingresso e/o soggiorno per assistenza del minore soggiornante in Italia (torna all'indice del capitolo)
o Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 e Sent. Cass. 2647/2011: la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico di questo, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'eta' o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva o derivera' certamente al minore dall'allontanamento o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui e' cresciuto; si tratta di situazioni di per se' non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilita', che, pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili della vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo e del suo familiare
o nello stesso senso
Sent. Cass. 9535/2012: il giudice minorile e' tenuto ad accertare pregiudizialmente l'esercizio effettivo da parte dello straniero della funzione genitoriale e se la sua interruzione possa pregiudicare lo sviluppo psicofisico del minore
Ord. Cass. 15025/2012: cassata la sentenza del giudice di merito, che aveva negato l'autorizzazione ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 sulla base del fatto che la norma invocata non sarebbe finalizzata a tutelare l'interesse del minore alla convivenza con i genitori, che rappresenta una condizione destinata a durare stabilmente sino alla maggiore eta', bensi' a fronteggiare situazioni contingenti ed eccezionali; la Corte non solo si allinea a Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 riguardo alla sufficienza di una motivazione fondata su un danno grave che possa, in mancanza del provvedimento, derivare al minore, ma non si cura dell'obiezione relativa alla stabilita' della condizione di convivenza da tutelare; sembra cosi' implicitamente superata l'ambiguita' di Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 sulla durata e la stabilita' della situazione
Sent. Cass. 15676/2013: cassata la sentenza della Corte d'Appello, che aveva motivato la decisione negativa col fatto che non fosse stato prospettato nessun particolare pregiudizio psicofisico per il minore, se non il normale disagio determinato dal trasferimento in altro Stato con interruzione del processo educativo (i minori erano nati in Italia), e che aveva ritenuto che la tenera eta' dei due figli (in realta', 10 e 12 anni) rendeva meno traumatico il trasferimento; si censura l'assenza di una indagine volta all'apprezzamento del danno potenziale, trattando l'autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero alla stessa stregua della diversa fattispecie dell'autorizzazione all'ingresso
o in precedenza, orientamento contrastante:
Sent. Cass. 22080/2009 e Sent. Cass. 823/2010: l'art. 31 co. 3 T.U. fa riferimento non a motivi eccezionali relativi a condizioni patologiche di cui soffra il minore, ma a gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore - un dato, quindi, puramente fisiologico
Sent. Cass. 4197/2008 e Sent. Cass. 5856/2010: i gravi motivi vanno correlati alla sussistenza di condizioni di emergenza, transitorie ed eccezionali, che pongano in grave pericolo l'evoluzione normale della personalita' del minore, tanto da richiedere il sostegno del genitore, non essendo sufficienti la mera presenza di circostanze ordinarie, quali il bisogno di completare il ciclo scolastico del minore o l'opportunita' che questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto sociale in cui e' integrato
Ord. Cass. 8881/2010: rimessi gli atti relativi a un giudizio in materia di applicazione di art. 31, co. 3, al Primo Presidente per eventuale rimessione alle Sezioni Unite (nell'ordinanza si mantiene pero' un atteggiamento critico nei confronti dell'orientamento aperto)
o Sent. Cass. n. 22216/2006, Sent. Cass. 22080/2009 e Sent. Cass. 823/2010: il grave pregiudizio che puo' derivare al figlio minore dall'espulsione del genitore illegalmente presente e' un motivo valido per il rilascio di un permesso ex art. 31, co. 3 (la concreta e attuale esistenza di gravi motivi andrebbe dimostrata, al piu', in caso di autorizzazione dell'ingresso dell'adulto)
o Sent. Cass. 22080/2009: il fatto che uno dei genitori sia gia' legittimato a soggiornare in Italia (sia pure ex art. 31, co. 3 T.U.) non fa venir meno di gravi motivi che giustificano l'autorizzazione del soggiorno dell'altro genitore
o Corte App. Torino: un forte radicamento del minore fa si' il trasferimento nel paese d'origine, caratterizzato da altre abitudini di vita e da altra lingua, potrebbe risultare destabilizzante per l'equilibrio dello stesso minore, ed e' quindi un motivo valido per il rilascio del permesso al genitore; in senso opposto, Sent. Cass. 27330/2013: legittima la valutazione della Corte d'Appello che non ritiene fondato il rischio di un danno rilevante allo sviluppo psicofisico del minore che debba seguire in patria i genitori espulsi, e che nega quindi l'autorizzazione al soggiorno ai sensi di art. 31 co. 3
o Trib. Minorenni Firenze: il permesso ex art. 31, co. 3 puo' essere rilasciato anche quando sia in corso l'accertamento dello stato di abbandono del minore, allo scopo di accertare l'idoneita' del genitore
o Corte App. Bari: i diritti dei minori non possono subire alcuna compressione in nome del controllo dei flussi migratori; essendo la condizione del minore in continua evoluzione, il permanere dei gravi motivi va periodicamente rivalutato; solo se il legame familiare e' effettivo puo' esservi un trauma per il minore associato alla separazione; l'autorizzazione al soggiorno e' rinnovabile, se al termine del periodo autorizzato permangono i gravi motivi
o Trib. Minorenni Venezia: autorizzato transitoriamente, fino a definizione del ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, il soggiorno di una straniera, madre di minori soggiornanti e/o nati in Italia, in nome del danno irreparabile che discenderebbe sia dalla partenza nei termini concessi dal questore a seguito del diniego di rinnovo, sia dal protrarsi illegale del soggiorno
o Corte App. Venezia: ordinato il rilascio di visto di ingresso e di un permesso di soggiorno per un anno per assistenza del minore a una donna nigeriana per consentirle di opporsi al procedimento di adottabilita' della figlia avviato a causa dell'assenza della madre dal territorio italiano, a sua volta dovuta all'impossibilita' di rientrare con un visto di ingresso per lavoro subordinato negatole dal consolato italiano
o Trib. Minorenni Genova: autorizzato il soggiorno per un anno, ex art. 31 co. 3, sulla base del rapporto positivo con i figli minori soggiornanti in Italia e non sradicabili dall'Italia, di uno straniero che sta finendo di espiare una pena detentiva per reati ostativi al soggiorno, durante la quale ha intrapreso un proficuo percorso di recupero
o Corte App. Milano: autorizzato l'ingresso di straniero espulso in sostituzione dell'ammenda per soggiorno illegale (a vantaggio del quale non puo' quindi applicarsi la deroga al divieto di reingresso in presenza del nulla-osta al ricongiungimento) sulla base del fatto che i figli, soggiornanti in Italia con la madre regolare, sono positivamente inseriti a scuola ed avrebbero un grave danno sia dalla separazione col padre sia da un rientro in patria
o Trib. Minorenni Roma: concesso il rinnovo di un permesso ex art. 31 co. 3, arrivato a scadenza prima che fosse completato l'iter per la coesione familiare, a una straniera, moglie di uno straniero regolarmente soggiornante e madre di due figlie regolarmente soggiornanti in Italia e ben inserite sia nel contesto scolastico sia nel contesto familiare; l'allontanamento della madre provocherebbe comunque un danno alle figlie, messe di fronte all'alternativa tra un prolungato distacco e la prospettiva di lasciare anch'esse l'Italia; autorizzato il soggiorno fino al compimento della maggiore eta' delle figlie; nel frattempo la madre dovra' completare l'iter per l'ottenimento di un permesso non transitorio (nota: non e' chiaro se quest'ultima affermazione possa essere interpretata a sostegno di una generale convertibilita' in permesso diverso da quello per lavoro, o se sia riferita solo all'iter per la coesione familiare)
o Corte App. Milano: autorizzato per un biennio il soggiorno di una coppia di stranieri illegalmente soggiornanti, che mostrano una forte intenzione di radicarsi positivamente in Italia e i cui figli frequentano con buon inserimento la scuola dell'obbligo, sulla base del danno che soffrirebbero i figli in caso di allontanamento dell'intero nucleo o dei genitori dall'Italia
o Corte App. Napoli: autorizzato il soggiorno per almeno due anni, allo scopo di consentire quanto meno il completamento del ciclo di vaccinazioni, dei genitori di una minore cinese che, vivendo ormai stabilmente da quasi quattro anni in Italia ed avendo istaurato un solido rapporto affettivo con i genitori e con la sorella maggiorenne (che e' titolare di un autonomo permesso di soggiorno, frequenta la scuola superiore con profitto, ha raggiunto un ottimo livello di conoscenza della lingua italiana ed ama il paese ospitante, in cui vorrebbe rimanere), riceverebbe un grave pregiudizio per la sua salute psicofisica, nel caso fosse privata improvvisamente della presenza e del sostegno dei genitori, in conseguenza della loro espulsione dal territorio italiano, o nel caso fosse costretta ad allontanarsene, per raggiungere il paese di origine (nel quale, senza dubbio, godrebbe di condizioni ambientali ed economiche meno favorevoli per il suo processo di crescita), con conseguente separazione dalla sorella maggiore e aumento dei rischi per la sua salute psicologica; non ostano a questa decisione alcune condanne riportate dai genitori per ricettazione e vendita di merce contraffatta (che per altro non incidono sulla valutazione della capacita' genitoriale e del comportamento dei medesimi nellambito familiare), dal momento che il diritto del minore ad essere educato ed allevato dai genitori, garantito dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, prevale sulla tutela della collettivita'
o Ord. Cass. 25508/2014 stabilisce il seguente principio di diritto: quando il genitore non colpito da provvedimento di allontanamento per insorti problemi endofamiliari non possa occuparsi del figlio minore in tenera eta', la mancanza dell'altro genitore, straniero e privo del permesso di soggiorno, costituisce un pregiudizio ed un rischio grave per lo sviluppo psico-fisico del minore, con conseguente diritto nell'interesse del minore ad avere la temporanea autorizzazione al soggiorno prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 (nel caso in specie, si trattava del padre di una bambina al cui accudimento non poteva provvedere la madre, impegnata dalle cure richieste dall'altra figlia malata; nota: il giudice d'appello aveva ritenuto che, trattandosi di autorizzazione comunque temporanea, il concederla avrebbe solo ritardato il trauma, rendendolo piu' grave, dato il piu' forte legame col padre che, nel frattempo, si sarebbe stabilito!)
o Trib. Minorenni Napoli: autorizzata a soggiornare per 5 anni la madre di un bambino autistico per il quale e' in corso una terapia, non sostenibile in Ucraina, da parte della famiglia, in caso di rimpatrio per i costi elevatissimi (si afferma che il periodo di 5 anni e' ritenuto sufficiente per ottenere un miglioramento del ragazzo o per preparare il rimpatrio, ove la madre non riesca a regolarizzare la propria posizione in conformita' alle norme vigenti per l'immigrazione; nota: non potendo il giudice far riferimento a un provvedimento di sanatoria, non previsto dalla legge, sembra evidente che deve essere contemplata la possibilita' di ottenere sul posto altro permesso; in particolare, la cosa potrebbe riguardare il permesso UE slp)
Provvedimenti negativi in
merito al soggiorno dello straniero in presenza di familiari (torna
all'indice del capitolo)
o abusi e frodi:
non sono ammessi controlli e ispezioni generali di specifiche categorie di matrimonio, relazione stabile o adozione
per indicazioni sulle definizioni di matrimonio fittizio si puo' far riferimento, mutatis mutandis, alla Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sulla applicazione della Direttiva 2004/38/CE
o valutazione individuale:
nessuno dei requisiti fissati dalla normativa, preso separatamente, puo' portare automaticamente a una decisione: ciascuno va considerato come uno degli elementi pertinenti (punti 66, 87, 88, 99 e 100 Sent. Corte Giust. C-540/03)
esempi di altri elementi pertinenti sono la natura e la solidita' dei vincoli familiari della persona, la durata del suo soggiorno nello Stato membro, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, le condizioni di vita paese d'origine, l'eta' del minore in questione, il fatto che il familiare sia nato e/o cresciuto nello Stato membro, i legami economici, culturali o sociali con lo Stato membro, i familiari a carico, la protezione del matrimonio e/o del legame familiare
gli Stati membri sono limitati dal rispetto di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia di protezione della famiglia e rispetto della vita familiare, e della giurisprudenza della CEDU e della CGUE: devono essere individuate tutte le circostanze individuali della fattispecie, e la ponderazione degli interessi dell'individuo e della societa' deve essere analoga a quella in casi comparabili; inoltre, l'equilibrio dei pertinenti interessi dell'individuo e della societa' deve apparire ragionevole e proporzionato; gli Stati membri dovrebbero indicare esplicitamente i motivi delle decisioni di rifiuto della domanda
o Sent. Cons. Stato 3760/2010 (rafforzato ora da Sent. Corte Cost. 202/2013): la tutela dei legami socio-familiari si applica anche allo straniero che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso illegale) o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.; in questo senso, sent. Cons. Stato 4759/2011 (con riferimento a straniero che abbia fatto ingresso al seguito del familiare), Sent. Giudice di pace Treviso (che da' rilievo, nell'accogliere il ricorso contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al ricongiungimento), sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 5516/2012 e sent. Cons. Stato 5679/2012 (secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte), Sent. Cons. Stato 1834/2012 e TAR Lazio (che estendono la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione), TAR Toscana (secondo cui la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare), Sent. Cons. Stato 457/2014, e Trib. Forli'; in senso contrario, TAR Campania; nel senso di dare rilievo anche alla presenza di familiari non conviventi, Sent. Cons. Stato 3661/2014
o Sent. Cons. Stato 5742/2013: Sent. Corte Cost. 202/2013 va interpretata nel senso che il beneficio dell'attenuazione dei motivi ostativi al soggiorno, di cui all'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, si estende anche al caso di legami familiari in Italia non dovuti a ricongiungimento, senza pero' che il novero dei legami sia piu' ampio di quello contemplato ai fini del ricongiungimento (in senso un po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare); Sent. Cons. Stato 1/2014, Sent. Cons. Stato 2694/2014, Sent. Cons. Stato 3680/2014: non e' necessaria la convivenza, dato che Sent. Corte Cost. 202/2013 parla di "legami familiari nel territorio dello Stato", e non di familiari conviventi, ne', riguardo ai figli, e' richiesto che siano attualmente minorenni, dato che la sentenza non fa riferimento alle sole persone che presentino attualmente i requisiti del ricongiungimento, ma anche a quelle che a tempo opportuno avrebbero avuto titolo al ricongiungimento, pur non avendo avuto necessita' di avvalersene (in senso sostanzialmente contrario, TRGA Trento: anche a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, la tutela dei rapporti familiari e' riservata all'esistenza e alla cura di un effettivo nucleo familiare, e non appare estensibile alle ipotesi di mera presenza nel territorio nazionale di parenti, per di piu' non conviventi con l'interessato)
o Sent. Cons. Stato 2580/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e Sent. Cons. Stato 5221/2014: la tutela della situazione familiare ed in particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli nati o comunque radicati nel nostro paese devono considerarsi, in base alla normativa vigente dopo Sent. Corte Cost. 202/2013, definitivamente prevalenti sui meri meccanismi automatici di valutazione della pericolosita' sociale in base alle cosiddette condanne ostative, dovendosi anzi applicare, in sede di valutazione di tale pericolosita', il principio enunciato da art. 4 co. 3, ultimo periodo, D. Lgs. 286/1998 in relazione all'ingresso, in base al quale rileva solo la minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen (nello stesso senso Sent. Cons. Stato 3713/2014, che pero' sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare); Sent. Cons. Stato 2915/2014, TAR Campania: l'eventuale prevalenza dell'elemento di pericolosita' sulla tutela del diritto all'unita' familiare deve essere motivata dall'amministrazione, non essendo sufficiente la semplice affermazione della sola pericolosita' dello straniero
o Sent. Cons. Stato 6064/2014: illegittimi, in presenza di legami familiari in Italia, i provvedimenti negativi in materia di permesso di soggiorno adottati in presenza di condanne normalmente ostative, se, a dispetto dell'affermazione in essi contenuta di voler procedere ad una valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cadono nel difetto di creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del soggetto in questione per le condanne riportate) o si limitano a dedurre dalle condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998
o TAR Lombardia: illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento negativo adottato dall'Amministrazione senza una previa valutazione degli elementi relativi all'inserimento socio-familiare
o Sent. Cons. Stato 995/2011: gli elementi relativi all'inserimento socio-familiare vanno tenuti in considerazione anche quando il provvedimento negativo sia fondato sull'esistenza di una pregressa espulsione; nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato adottato sulla base dell'esistenza di due provvedimenti di espulsione, se lo straniero nel frattempo ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e non ha in alcun modo manifestato sintomi di pericolosita' sociale, ha svolto attivita' lavorativa, ha formato un nucleo familiare e si relaziona con un contesto parentale allargato, ossia con la famiglia del fratello (cosi' anche sent. Cons. Stato 808/2012); nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4641/2014: in presenza di familiari in Italia non e' sufficiente, ai fini della revoca del permesso, la rilevazione di un precedente provvedimento di espulsione che avrebbe dovuto impedirne il rilascio, dovendosi tenere conto dell'inserimento socio-familiare dello straniero in Italia
o TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova, Corte App. Catania, Trib. Genova, Sent. Cons. Stato 5432/2013, Sent. Cons. Stato 2207/2014, Sent. Cons. Stato 2208/2014, TAR Lombardia, TAR Campania, TAR Lombardia: il bilanciamento va effettuato anche in presenza di condanne generalmente preclusive; nello stesso senso, TAR Lombardia (vanno considerate anche la gravita' del reato e la condotta processuale dello straniero) e TAR Lazio (illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale rigetto non e' provvedimento vincolato; in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 4127/2014: il provvedimento motivato dall'esistenza di condanne normalmente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, e' nullo, dato che lo straniero avrebbe potuto produrre elementi, in relazione alla presenza di familiari in Italia e alla condizione di inserimento sociale, atti a condurre a una diversa determinazione); in senso contrario, TAR Lombardia (il diniego e' provvedimento vincolato, potendosi al piu' far valere la condizione di genitore di minore cui si provvede ai fini del rilascio di un permesso per assistenza del minore), TAR Toscana (la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare; nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato) e TAR Lombardia (legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo fondato su una condanna per reato ostativo, se l'amministrazione ha operato il bilanciamento tra pericolosita' sociale e legami familiari in Italia; nota: in realta', l'amministrazione ha considerato la presenza di legami familiari un elemento a sostegno della tesi della grave pericolosita' dello straniero, dal momento che tale presenza non avrebbe dissuaso lo straniero stesso dal commettere il reato); in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: in presenza di condanne preclusive, la situazione familiare non assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3887/2014, secondo cui, perche' operi la tutela dell'unita' familiare, e' necessario che risulti la sussistenza di rapporti affettivi dello straniero con i familiari; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5566/2014, secondo cui e' onere dello straniero allegare la prova della presenza di familiari in Italia; in senso piu' debole, Sent. Cons. Stato 3713/2014, che sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare); in senso contrario anche sent. Cass. 13972/2011 e sent. Cass. 26573/2013: in sede di conversione di permesso per lavoro subordinato in permesso per motivi familiari non si applica l'attenuazione relativa alla rilevanza delle condanne ostative prevista da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 ne' quella di cui all'art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che tali attenuazioni sono riservate all'ingresso per ricongiungimento e/o ai permessi ottenuti a seguito di ricongiungimento (nota: interpretazione frutto di analfabetismo, in evidente contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013, che precede sent. Cass. 26573/2013!)
o TAR Piemonte: legittimo il diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio nato in Italia, se l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una valutazione relativa alla pericolosita' della persona e alla mancanza di inserimento lavorativo (nota: anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere rilevante l'inserimento familiare)
o TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 57/2014: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, anche in presenza di familiari, se l'amministrazione ha espressamente motivato in ordine alla pericolosita' sociale dello straniero e alla prevalenza delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico su quelle familiari
o Sent. Cons. Stato 4637/2014: improcedibile il ricorso contro il diniego di rinnovo (ricorso fondato sulla mancata valutazione della presenza di familiari in Italia e sulla conseguente identificazione di una condanna per reati in materia di stupefacenti quale motivo automaticamente preclusivo del rinnovo) se, a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, la questura ha adottato un nuovo provvedimento di diniego motivato con la prevalenza della effettiva pericolosita' sociale sulle ragioni dell'unita' familiare
o Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare
o TAR Emilia Romagna: gli elementi relativi all'inserimento socio-familiare possono controbilanciare l'eventuale insufficienza di mezzi di sostentamento; nello stesso senso, TAR Lazio, secondo il quale possono controbilanciare anche prolungate assenze dal territorio nazionale; con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo
o Sent. Cons. Stato 5915/2013, Sent. Cons. Stato 3680/2014, Sent. Cons. Stato 3724/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 3871/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione adottato in relazione a uno straniero che abbia familiari in Italia (nella fattispecie, avendo lui stesso fatto ingresso nella minore eta' per ricongiungimento familiare con il padre), senza tener conto della natura dei suoi legami socio-familiari della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale
o TAR Puglia: la Pubblica amministrazione, chiamata a pronunciarsi in ordine ad una istanza diretta al rilascio di un titolo di soggiorno nei confronti di straniero precedentemente ricongiuntosi al nucleo familiare di origine nel territorio nazionale italiano e' tenuta ad effettuare una ponderazione complessiva degli interessi del richiedente al di la' della mera sussistenza di condizioni per il rinnovo o per l'aggiornamento di un titolo di permanenza in Italia (incluso il caso in cui la richiesta di conversione del permesso di soggiorno sia stata presentata molto tempo dopo la scadenza del precedente permesso; nel caso in esame, un permesso per motivi familiari, o, forse, per attesa occupazione, di straniera divenuta maggiorenne; secondo il TAR, la perdurante irregolare presenza della ricorrente e' dipesa verosimilmente non tanto dalla volonta' di trasgredire una disposizione nazionale quanto, piuttosto, dall'esigenza di non essere sradicata dal tessuto familiare di origine, una volta avvenuto il ricongiungimento al genitore, non rilevando in senso contrario l'allontanamento dal luogo di residenza del genitore medesimo, dato che si tratta di elemento legato alla ricerca di occupazione lavorativa piuttosto che al deliberato proposito di rescindere il vincolo familiare); laddove non siano rintracciabili elementi di pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico, l'interesse dello straniero, gia' soggiornante nel nostro territorio, al ripristino o al consolidamento di legami affettivi con il proprio nucleo familiare di origine deve ritenersi preponderante
o TAR Veneto: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro di uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (nello stesso senso, TAR Lombardia); TAR Veneto: tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione
o TAR Friuli, TAR Piemonte, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio: la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente; in senso contrario, TAR Toscana
o Sent. Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da parte dello straniero, la domanda di rinnovo del permesso e' inammissibile, e il suo rigetto e' provvedimento vincolato, sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari con figli minori nati in Italia, non essendo sufficienti a far rimuovere la valutazione negativa
o Sent. Cons. Stato 347/2014: l'amministrazione che abbia adottato un provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno, legittimamente motivato dalla mancanza dei requisiti, e' comunque tenuta, in presenza di nuova istanza di rilascio del permesso di soggiorno fondata su una valida e credibile documentazione, ad esaminarla, senza respingerla pregiudizialmente, se lo straniero ha familiari soggiornanti in Italia e ha omesso di rappresentare tale situazione prima dell'adozione del provvedimento negativo
o Trib. Genova: illegittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro in permesso per motivi familiari, se l'amministrazione si e' limitata a motivarlo sulla base dell'inesistenza di un rapporto di coniugio con la convivente dello straniero, senza tener conto dei figli della coppia nati in Italia; l'amministrazione e' tenuta a riesaminare la situazione, valutando anche, ove non risulti possibile la conversione in permesso per motivi familiari, il rilascio di un permesso ad altro titolo per il quale sussistano i requisiti, allo scopo di tutelare il diritto all'unita' familiare; nota: ne' l'Amministrazione ne' il Tribunale sembrano tener conto del fatto che un permesso per coesione familiare potrebbe essere rilasciato anche al genitore naturale di minore straniero regolarmente soggiornante con l'altro genitore
Impugnazione dei
provvedimenti negativi (torna all'indice del capitolo)
o tutela giurisdizionale:
la giurisprudenza della CGUE prevede che i mezzi di ricorso effettivo debbano essere concessi anche contro qualunque altra decisione che limiti i diritti soggettivi conferiti dalla Direttiva 2003/86/CE; art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si applica a tutti i diritti previsti dalla Direttiva 2003/86/CE, incluse le decisioni che limitano il diritto all'esercizio di un'attivita' lavorativa (art. 14 co. 2 dalla Direttiva 2003/86/CE) o la concessione del permesso di soggiorno autonomo (art. 15 Direttiva 2003/86/CE)
eventuali conseguenze della mancata decisione da parte di uno Stato membro in merito alla domanda di ricongiungimento familiare allo scadere del termine previsto, siano esse l'ammissione automatica o l'effettiva impugnazione del rigetto automatico, devono essere disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato (art. 5 co. 4 Direttiva 2003/86/CE)
la legislazione nazionale deve garantire una procedura effettiva di riparazione in caso di mancata decisione amministrativa tramite una procedura di reclamo amministrativo o, in mancanza di questa, una procedura giudiziaria
la Commissione UE incoraggia gli Stati membri ad accordare il diritto a proporre impugnativa tanto al soggiornante quanto al suo familiare o ai suoi familiari al fine di permettere l'esercizio effettivo di tale diritto
o interesse superiore del minore:
quando un'amministrazione nazionale esamina una domanda, in particolare per stabilire se le condizioni di cui all'art. 7 co. 1 Direttiva 2003/86/CE sono soddisfatte, la Direttiva deve essere interpretata e applicata in funzione del rispetto della vita privata e della vita familiare (art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e dei diritti del minore (art. 24 co. 2 e 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) sanciti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (punto 80 Sent. Corte Giust. C-356/11); inoltre (punto 57 Sent. Corte Giust. C-540/03), il minore deve poter crescere, ai fini di un armonioso sviluppo della propria personalita', nell'ambiente familiare (sesto considerando del preambolo della Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo), che gli Stati membri devono provvedere affinche' il minore non venga separato dai genitori contro la loro volonta' (art. 9 co. 1 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo), e che qualsiasi richiesta effettuata da un minore o dai genitori al fine di fare ingresso in uno Stato membro o di lasciare il medesimo ai fini del ricongiungimento familiare dev'essere considerata dagli Stati membri, in uno spirito positivo, con umanita' e diligenza (art. 10 co. 1 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo)
punto 58 Sent. Corte Giust. C-540/03 riconosce che il diritto al rispetto della vita privata o familiare dev'essere letto in correlazione con l'obbligo di prendere in considerazione il superiore interesse del minore (art. 24 co. 2 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), tenendo conto parimenti della necessita' per il minore di intrattenere regolarmente rapporti personali con i due genitori (art. 24 co. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea); di conseguenza, nell'esaminare la domanda, lo Stato membro deve garantire che il minore non venga separato dai genitori contro la loro volonta', a meno che lo Stato membro stesso appuri che la separazione e' nell'interesse superiore del minore conformemente alla normativa e alle procedure consolidate; i motivi di tale decisione devono essere comunicati al fine di garantire l'effettivo controllo giurisdizionale
Diritti del titolare di
permesso per motivi familiari (torna all'indice del capitolo)
o iscriversi a corsi di studio o di formazione
o svolgere attivita' di lavoro subordinato (previa iscrizione nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000 o comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro se il rapporto di lavoro e' in corso, e salvo il rispetto dei limiti di eta') o autonomo (previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti) e convertire corrispondentemente (su richiesta?) il permesso di soggiorno alla scadenza (art. 14, co. 3 Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999; nota: necessaria la stipula del contratto di soggiorno ai fini della conversione in permesso per lavoro subordinato); TAR Toscana: insufficiente, ai fini della conversione in permesso per lavoro autonomo, il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma
o convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva in caso di titolarita di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del DPR 334/2004) in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine
Diritti del familiare del
titolare di protezione internazionale (torna all'indice del
capitolo)
o sussistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere
un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini
un reato grave, nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo
atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni unite
o sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato
o lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p.
o il riferimento a tutte le cause di esclusione dallo status di rifugiato e' improprio, giacche' penalizza, senza ragione, anche i familiari che rientrano nella categoria di cui all'art. 10, co. 1 del D. Lgs. 251/2007 (destinatari di protezione o assistenza da parte di un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR)
o il riferimento alle cause di diniego dello status di rifugiato non e' previsto dalla Direttiva 2011/95/UE, che menziona solo le cause di esclusione (benche' sia consentito agli Stati membri di rifiutare, ridurre o revocare, per ragioni di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico - che, appunto, costituiscono motivi di dinego dello status di rifugiato -, i benefici in esame); da un punto di vista sostanziale, la conseguenza censurabile di tale riferimento risulterebbe essere, in caso di interpretazione rigida, la penalizzazione irragionevole di coloro che rientrino nella previsione di cui all'art. 12, co. 1, lettera a) del D. Lgs. 251/2007 - coloro cioe' che siano banalmente privi dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato
Detrazioni fiscali (torna all'indice del capitolo)
o per familiari non residenti in Italia, l'esistenza di tali familiari e' dimostrata da certificazione rilasciata dal consolato del paese di residenza, tradotta e asseverata dalla prefettura, ovvero da documentazione con apposizione dell'apostille (per soggetti provenienti da Paesi che abbiano sottoscritto la Convenzione dell'Aja 5/10/1961), ovvero da documentazione validamente formata dal Paese d'origine ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano (Decr. Mineconomia 2/8/2007; nota: art. 1, co. 1325-1328 L. 296/2006 dipone che per gli anni successivi al primo, finche' la situazione non varia, l'attestazione e' effettuata mediante autocertificazione)
o per figli (e verosimilmente, altri familiari a carico) residenti in Italia, e' sufficiente la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione (Circ. Agenzia delle entrate 16/3/2007, che colma un vuoto creato dall'entrata in vigore di art. 1, co. 1328 L. 296/2006)
o per coniuge residente in Italia, sufficiente il certificato di stato di famiglia in cui figuri, a seguito della trascrizione, il riconoscimento del matrimonio (da precisazione dell'Agenzia delle entrate segnalata da articolo)
o a seguito delle modifiche apportate da art. 15 L. 183/2011 all'art. 40 DPR 445/2000, dovrebbe essere richiesta, in luogo dello stato di famiglia, solo una dichiarazione sostitutiva, dal momento che l'uso di certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione e' vietata nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi
o traduzioni o certificazioni di conformita' al testo straniero possono essere effettuate dall'autorita' consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il documento o dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con legalizzazione della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010, che smentisce una Risposta del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe stata piu' ritenuta valida)
Celebrazione e trascrizione del matrimonio in Italia (torna all'indice del capitolo)
o al rifugiato si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza riguardo allo status
personale (art. 19 co.1 L.
218/1995); se il
rifugiato e' domiciliato o residente in
Italia, non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta, e l'ufficiale di stato
civile si limita a verificare l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione
del matrimonio sulla base dei documenti prodotti e delle dichiarazioni rese
dagli sposi
o non possono
essere accettati nulla-osta il cui contenuto sia costituito da un'autodichiarazione degli interessati,
sottoscritta dagli stessi o attestata davanti a un notaio
o in mancanza di nulla-osta,
l'ufficiale dello stato civile rifiuta
le pubblicazioni, rilasciando un
certificato con le motivazioni del rifiuto, salvo che la mancata produzione e/o emissione del nulla osta o la
sussistenza di motivi ostativi alla celebrazione del matrimonio secondo la
legge straniera dipendano esclusivamente da ragioni in contrasto con
l'ordine pubblico italiano (ad
esempio, la mancata adesione di un
nubendo alla religione dellaltro); nello stesso senso, Trib.
Piacenza (l'ufficiale di stato civile deve procedere alla pubblicazione di
matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti
la dichiarazione di nulla-osta alle
nozze di cui all'art. 116 c.c.
proveniente dall'autorita' straniera, quando la mancanza di impedimenti risulti
comunque da altri documenti, come
pure nei casi in cui il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato o fondato su ragioni discriminatorie, costituendo
cosi' un'illegittima preclusione del diritto di contrarre matrimonio; in
proposito, l'ufficiale di stato civile non puo' limitarsi a considerare la
disposizione di legge in senso letterale, ma deve far riferimento
all'interpretazione costante ed uniforme che ne fa la giurisprudenza) e Trib.
Bari (per il titolare di protezione
sussidiaria non e' previsto l'esonero dalla presentazione del nulla-osta ai fini della
celebrazione del matrimonio, previsto invece per il rifugiato; tale disparita'
appare ingiustificata, stante
l'assimilabilita' delle due situazioni; negare
le pubblicazioni di matrimonio per
la mancanza del nulla-osta sarebbe contrario
ai diritti fondamentali delle persone e, quindi. all'ordine pubblico; le pubblicazioni
sono quindi autorizzate sulla base
della documentazione presentata, attestante eta' e stato libero dei nubendi)
o quando il nulla-osta sia assoggettato a condizioni,
in esso menzionate, in contrasto con
l'ordine pubblico italiano (ad
esempio, l'appartenenza dell'altro sposo a una determinata
religione; da circ.
Mininterno 11/9/2007), e' possibile effettuare le pubblicazioni ma non si tiene conto di tali condizioni; nello stesso senso, Trib.
Treviso, Trib.
Piacenza, Trib.
Macerata
o i nubendi possono impugnare il rifiuto di effettuare le pubblicazioni
in tribunale; se il tribunale
autorizza la pubblicazione anche in assenza del nulla osta, l'ufficiale dello
stato civile provvede in conformita'
o il matrimonio non puo' comunque essere celebrato
se uno dei nubendi ha meno di 16 anni;
per eta' compresa tra 16 e 18 anni,
occorre l'autorizzazione del
competente tribunale per i minorenni (art. 84
c.c.)
o Ord.
Corte Cost. 14/2003,
nel dichiarare l'inammissibilita' della questione di legittimita'
costituzionale di art. 116 c.c. nella parte in cui non prevede la
possibilita' dello straniero di far valere l'assenza o l'illegittimita' di
impedimenti matrimoniali secondo la propria legge nazionale, ha rilevato
l'erroneita' del presupposto interpretativo, potendo il tribunale ordinario
autorizzare il matrimonio in ipotesi di mancato rilascio del nulla osta o di
espresso diniego fondato su norme nazionali contrastanti con la Costituzione e,
dunque, con l'ordine pubblico, disapplicando la legge straniera ed applicando
quella italiana ex art. 16 L.
218/1995
o l'atto di "nulla-osta" puo'
assumere, nei diversi ordinamenti, un nome ed una forma differenti; quando si
fa riferimento ad un istituto giuridico che deve trovare una corrispondenza in
un ordinamento straniero, occorre guardare al contenuto effettivo dello stesso;
non si puo' quindi subordinare un diritto fondamentale dell'individuo, quale la
liberta' matrimoniale, ad elementi puramente formali, senza indagare
l'effettiva sussistenza del requisito richiesto ed e' necessario e sufficiente che la dichiarazione rilasciata
dall'autorita' estera accerti l'assenza di ostacoli al matrimonio, a prescindere
dalle formule testuali impiegate
o Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi
e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, puo' essere sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che
rispondano a finalita' legittime,
tra le quali il contrasto dei matrimoni
di comodo degli stranieri, ma tali limitazioni e restrizioni debbono
rispondere a criteri di proporzionalita' e non
possono privare una persona o
un'intera categoria della piena capacita'
di contrarre matrimonio (in
particolare, gli stranieri in condizioni di soggiorno irregolare)
o Sent.
Corte Cost. 245/2011: illegittimita' costituzionale dell'art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della
celebrazione del matrimonio dello
straniero in Italia, la
presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel
territorio italiano, per le seguenti ragioni:
lo straniero viene trattato in modo
differenziato rispetto alla tutela di diritti inviolabili, con violazione di
artt. 2 e 29 Cost.,
ben potendosi adottare altre disposizioni
meno drastiche per contrastare i matrimoni
di comodo
dalle restrizioni introdotte dalla L.
94/2009 deriva una intollerabile compressione dei diritti del cittadino
italiano che voglia sposare uno straniero illegalmente soggiornante, con
violazione di art. 29 Cost.
e' violato l'art. 12 (diritto al
matrimonio) della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, come interpretato da Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK; ne deriva la violazione
di art. 117 Cost., in base
al quale la potesta' legislativa
deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli
derivanti dagli obblighi internazionali,
tra cui quelli derivanti dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo interpretata alla luce della giurisprudenza
della CEDU, a condizione che tali
norme e la loro interpretazione non
sia in contrasto con la Costituzione (Sent.
Corte Cost. 348/2007 e Sent.
Corte Cost. 349/2007)
o il comportamento dell'autorita' di pubblica sicurezza che si presenti sul
luogo dove sta per essere celebrato il
matrimonio tra uno straniero illegalmente soggiornante e un italiano, e che
prelevi ed espella lo straniero
prima della celebrazione del matrimonio ha carattere oggettivamente
discriminatorio, perche' lede il diritto fondamentale dello straniero a
celebrare il matrimonio
o non vale a giustificare l'operato
dell'autorita' di polizia la volonta' di evitare la regolarizzazione dello
straniero a seguito del matrimonio: non e' nell'interesse pubblico evitare
l'applicazione di una norma di legge
o riconosciuto ai ricorrenti il diritto
al risarcimento del danno, anche di
natura morale e non patrimoniale, anche in ragione sia del carattere plateale
dell'intervento degli agenti di polizia e dell'eco che la vicenda ha avuto
sulla stampa, che ha infondatamente alluso ad un matrimonio fittizio diretto ad
eludere l'espulsione del nubendo straniero
o Questura di Firenze e Mininterno
condannati al pagamento delle spese legali e al risarcimento del danno non
patrimoniale pari a euro 1.500 per ciascuno dei coniugi, nonche', a titolo di
danno patrimoniale, il rimborso delle spese del viaggio aereo sostenute dalla
cittadina italiana per recarsi in Siria e li' contrarre matrimonio con il
nubendo straniero che vi era stato espulso
o il capo dell'ufficio consolare
celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino
o la celebrazione del matrimonio puo' essere rifiutata quando vi si oppongono
le leggi locali o quando le parti
non risiedono nella circoscrizione
o le pubblicazioni matrimoniali, per il cittadino che intende contrarre
matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio consolare, sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente
o le pubblicazioni non sono dovute in caso di matrimonio contratto
all'estero dinanzi alle autorita' straniere (Circ.
Mininterno 15/1/2013: da questa disposizione e dal fatto che la Convenzione di Monaco 5/9/1980 Convenzione dispone, a carico di ciascun
Stato contraente, che il certificato di capacita' matrimoniale debba rispondere
alla legge dello Stato che lo emette segue che ai fini del rilascio del certificato di
capacita' matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio
all'estero presso le autorita' locali dei paesi aderenti alla stessa
Convenzione non sussiste l'obbligo di effettuazione delle pubblicazioni di
matrimonio)
o la richiesta della pubblicazione
di matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi
e' trasmessa direttamente dall'ufficio consolare celebrante a
quello competente ad effettuare la pubblicazione
o in caso di nubendo straniero, va presentato il nulla-osta all'autorita' diplomatica o consolare italiana
all'estero; il nulla-osta va richiesto dagli interessati all'autorita'
straniera (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o il capo dell'ufficio consolare, nei
limiti previsti dalla legge, puo' ridurre,
per gravi motivi, il termine delle pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause
gravissime, presso gli uffici consolari ed in Italia; l'atto di notorieta' di
cui all'art. 100 co. 2 c.c.
e' effettuato presso lo
stesso o altro ufficio consolare; se ritiene mancanti i presupposti, il capo
dell'ufficio consolare trasmette la domanda per la riduzione del termine e per
la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel cui circondario si trova il
Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza degli sposi
o il capo dell'ufficio consolare puo' ammettere al matrimonio, per gravi motivi, il minorenne di eta' superiore
a 16 anni, secondo quanto previsto da art. 84, co.2 c.c.;
se ritiene mancanti i
presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda di ammissione
al matrimonio al tribunale per i minorenni nel cui circondario si trova il
Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del minore
o in caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 c.c.
o il capo dell'ufficio consolare
celebra il matrimonio per procura
quando uno degli sposi risiede fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio consolare; il matrimonio per procura
non puo' essere celebrato se lo sposo assente risiede in Italia
o ai fini del rilascio del certificato di capacita' matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio all'estero presso le autorita' locali dei paesi aderenti alla Convenzione di Monaco 5/9/1980 non sussiste l'obbligo di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio, dal momento che la stessa Convenzione dispone, a carico di ciascun Stato contraente, che il certificato di capacita' matrimoniale debba rispondere alla legge dello Stato che lo emette e che la legislazione italiana non prevede l'effettuazione delle pubblicazioni nell'ipotesi di matrimonio del cittadino italiano celebrato all'estero
o l'ufficiale dello stato civile che deve emettere detto certificato ha comunque l'obbligo di verificare previamente l'assenza di impedimenti di legge (artt. 84-89 c.c.), la cui presenza renderebbe invalido in ltalia il matrimonio e ne impedirebbe la trascrizione nei registri dello stato civile
o l'obbligo di effettuare le pubblicazioni continua invece a persistere nei casi di matrimonio da celebrare all'estero dinnanzi all'autorita' consolare italiana
Convenzione di Istanbul (torna all'indice del capitolo)
o le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima (art. 32)
o le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette o e' complice di atti di violenza psicologica (art. 33), atti persecutori (art. 34), atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona (art. 35), atti sessuali non consensuali (art. 36), aborti o sterilizzazioni praticati senza il consenso informato della donna (art. 39)
o le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio (art. 37 co. 1)
o le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio (art. 37 co. 2)
o le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente le mutilzioni genitali femminili (art. 38)
o le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto "onore" non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti; rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato (art. 42 co. 1)
o le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di violenza, non sia per questo diminuita la responsabilita' penale di tale persona per gli atti commessi (art. 42 co. 2)
o le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della Convenzione, in particolare quando il reato e' commesso sul loro territorio o da uno loro cittadino o da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio (art. 44 co. 1)
o le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla Convenzione quando il reato e' commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio (art. 44 co. 2)
o per perseguire i reati di violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto o sterilizzazione non consensuali, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie perche' la loro competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono stati commessi (art. 44 co. 3)
o per perseguire i reati di violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto o sterilizzazione non consensuali, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie perche' la loro competenza in relazione a fatti commessi da uno loro cittadino o da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio non sia subordinata alla condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove e' stato commesso il reato (art. 44 co. 4)
o le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla Convenzione, nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte unicamente in base alla sua nazionalita' (art. 44 co. 5)
o le Parti adottano le misure necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravita', incluse eventualmente pene che possono comportare l'estradizione (art. 45 co. 1)
o le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali la privazione della patria podesta', se linteresse superiore del bambino, che puo' comprendere la sicurezza della vittima, non puo' essere garantito in nessun altro modo (art. 45 co. 2)
o le Parti adottano le misure necessarie per prevedere la possibilit di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla Convenzione (art. 47)
o le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati di violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto o sterilizzazione non consensuali non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato e' stato commesso in parte o in totalita' sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia (art. 55)
o le Parti adottano le misure necessarie a garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione (art. 59 co. 1)
o le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perche' il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno (art. 59 co. 2)
o le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime quando l'autorita' competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale o per la loro collaborazione con le autorita' competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali (art. 59 co. 3)
o le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status (art. 59 co. 4)
o le Parti adottano le misure necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare/sussidiaria (art. 60 co. 1)
o le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione di Ginevra del 1951, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione e' basato su uno o piu' di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili (art. 60 co. 2)
o le Parti adottano le misure necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo e linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, anche in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale (art. 60 co. 3)
o le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non refoulement (art. 61 co. 1)
o le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 61 co. 2)
o le Parti cooperano al fine di prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, proteggere e assistere le vittime, condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della Convenzione, applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorita' giudiziarie delle Parti, incluse le ordinanze di protezione (art. 62 co. 1)
o le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le vittime di un reato determinato ai sensi della Convenzione e commesso sul territorio di una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorita' competenti del loro Stato di residenza (art. 62 co. 2)
o le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime (art. 62 co. 4)
o quando una Parte ha seri motivi di ritenere che una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza di cui la Convenzione si occupa sul territorio di un'altra Parte, essa e' incoraggiata a trasmettere immediatamente le informazioni di cui e' in possesso allaltra Parte, al fine di garantire che siano prese le misure di protezione adeguate (art. 63); la Parte richiesta deve rapidamente informare la Parte richiedente dell'esito finale dell'azione intrapresa, inclusa qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione dell'azione ipotizzata o che possa ritardarla in modo significativo (art. 64 co. 1)
o la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla
scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui
almeno 8 Stati membri del Consiglio d'Europa, abbiano espresso il loro consenso
ad essere vincolati dalla Convenzione, mediante ratifica, accettazione o
approvazione (art. 75)
Comunicazione della Commissione UE sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE (torna all'indice del capitolo)
o definizione di familiare a carico: i criteri utilizzati dalla Corte di Gustizia dell'Unione europea per valutare la dipendenza nell'ambito dell'applicazione della Direttiva 2004/38/CE possono, mutatis mutandis, servire da guida per gli Stati membri nello stabilire i criteri per valutare la natura e la durata della dipendenza dell'interessato nel contesto della Direttiva 2003/86/CE
o ricongiungimento dei genitori a carico: la condizione e' soddisfatta se nessun altro familiare nel paese d'origine fornisce, per legge o di fatto, sostegno all'interessato, nessun altro potendo quindi sostituire il soggiornante o il suo coniuge nei doveri di assistenza quotidiana; nota: anche se i motivi per cui gli altri eventuali familiari non sono in grado di provvedere sono diversi dai motivi di salute
o ricongiungimento del coniuge:
la definizione di un'eta' minima puo' essere utilizzata solo per assicurare una migliore integrazione ed evitare i matrimoni forzati
se uno Stato membro impone un'eta' minima, deve comunque essere effettuata una valutazione, caso per caso, di tutte le circostanze pertinenti della singola domanda; il livello minimo di eta' puo' servire da riferimento, ma non puo' essere usato come soglia generale al di sotto della quale tutte le domande sono respinte sistematicamente, a prescindere dall'esame concreto della situazione del richiedente (Sent. Corte Giust. C-578/08)
se dalla valutazione individuale risulta che la giustificazione relativa al garantire una migliore integrazione ed evitare i matrimoni forzati, non e' applicabile, gli Stati membri devono prevedere un'eccezione e di conseguenza permettere il ricongiungimento familiare nei casi in cui la condizione dell'et minima non soddisfatta (ad esempio, quando risulta chiaro dalla valutazione individuale che non vi e' abuso, come nel caso di un figlio comune)
la condizione dell'eta' minima deve essere soddisfatta al momento dell'effettivo ricongiungimento familiare e non al momento della presentazione della domanda
o disponibilita' di alloggio:
i criteri relativi alla dimensione o alle norme sanitarie e di sicurezza non possono essere piu' severi di quelli relativi a un'abitazione situata nella stessa regione e destinata a una famiglia paragonabile dal punto di vista del numero delle persone e della situazione sociale
un contratto di acquisto o di locazione puo' servire da prova; un contratto di locazione di durata limitata puo' essere ritenuto insufficiente; qualora pero' il periodo di attesa e i tempi di esame della domanda siano lunghi, esigere che la condizione di un contratto di lunga durata sia soddisfatta al momento della presentazione della domanda puo' essere sproporzionato
o disponibilita' di risorse:
il precedente accesso a determinate somme per un certo periodo di tempo puo' sicuramente costituire un elemento di prova, ma non deve essere imposto come condizione
le risorse risorse possono consistere in redditi da lavoro dipendente, ma anche in altri mezzi, quali redditi da lavoro autonomo, mezzi privati a disposizione del soggiornante, pagamenti basati su diritti maturati mediante contributi precedenti del soggiornante o del familiare (ad esempio, pensioni di anzianita' o invalidita').
il riferimento al "ricorrere al sistema di assistenza sociale" non consente ad uno Stato membro di negare il ricongiungimento familiare a un soggiornante che dimostri di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, ma che, alla luce del livello del suo reddito, potra' nondimeno ricorrere all'assistenza speciale per provvedere a spese di sostentamento particolari e individualmente stabilite, a sgravi fiscali accordati da amministrazioni locali sulla base del reddito o a provvedimenti di sostegno del reddito (Sent. Corte Giust. C-578/08)
una domanda non puo' essere respinta per il solo motivo che le risorse del richiedente non raggiungono l'importo di riferimento, dovendosi invece effettuare una valutazione individuale di tutti gli elementi del caso di specie
o rilascio dei visti di ingresso: in circostanze eccezionali (ad esempio, il collasso di uno Stato o un paese con rischi di sicurezza interna elevati), gli Stati membri sono invitati ad accettare documenti di viaggio provvisori emessi dal Comitato internazionale della Croce rossa (CICR), emettere lasciapassare nazionali validi per un viaggio di sola andata oppure offrire ai familiari la possibilita' di ottenere il visto all'arrivo nello Stato membro
o permesso di soggiorno:
art. 15 co. 1 Direttiva 2003/86/CE dispone che, trascorso un periodo massimo di cinque anni di soggiorno e sempre che al familiare non sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi diversi dal ricongiungimento familiare, gli Stati membri devono rilasciare, previa domanda, al coniuge o al partner non coniugato e al figlio diventato maggiorenne un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del soggiornante
art. 15 co. 3 Direttiva 2003/86/CE dispone che, quando situazioni particolarmente difficili (ad esempio, nei casi di violenza domestica contro le donne e i bambini, in alcuni casi di matrimonio forzato, in caso di rischio di mutilazioni genitali femminili o nel caso in cui l'interessato si troverebbe in una situazione familiare particolarmente difficile se fosse costretto a tornare nel paese di origine) lo richiedano, gli Stati membri devono rilasciare un permesso di soggiorno autonomo alle persone entrate per ricongiungimento familiare; gli Stati membri sono tenuti a stabilire le disposizioni legislative nazionali necessarie a tal fine
o familiari di rifugiati:
art. 10 co. 2 Direttiva 2003/86/CE consente agli Stati membri di autorizzare il ricongiungimento di altri familiari non previsti all'art. 4, qualora essi siano a carico del rifugiato; gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare la discrezionalita' nel modo piu' umanitario, dato che art. 10 co. 2 non prevede nessuna limitazione riguardo al grado di parentela degli "altri familiari"; la Commissione UE invita gli Stati membri a prendere in considerazione anche le persone che non sono biologicamente imparentate ma che sono accudite all'interno dell'unita' familiare, come i bambini in affido, anche se gli Stati membri mantengono la piena discrezionalita' al riguardo; l'elemento determinante e' la nozione di dipendenza
art. 11 co. 2 Direttiva 2003/86/CE dispone, senza lasciare alcuna discrezionalita', che l'assenza di documenti probatori non puo' essere l'unico motivo del rigetto della domanda, e fa obbligo agli Stati membri, in tali casi, di tener "conto anche di altri mezzi idonei a provare" l'esistenza di tali vincoli; poiche' tali "altri mezzi idonei a provare" devono essere valutati conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalita'; tuttavia essi dovrebbero adottare norme chiare che disciplinino tali condizioni in materia di prove; esempi di tali "altri mezzi" sono le dichiarazioni orali o scritte dei richiedenti, i colloqui con i familiari o le indagini sulla situazione all'estero; queste dichiarazioni possono poi, ad esempio, essere corroborate da elementi di prova, quali documenti, materiale audiovisivo, eventuali documenti o prove materiali (come diplomi o la prova di trasferimenti di denaro) o la conoscenza di fatti specifici
la valutazione individuale di cui all'art. 17 Direttiva 2003/86/CE esige che, nell'esaminare le prove fornite dal richiedente, gli Stati membri tengano conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui l'eta', il genere, il livello d'istruzione, l'origine familiare e lo status sociale, nonche' specifici aspetti culturali; la Commissione UE ritiene che se, nonostante l'esame di altri tipi di prova, permangono seri dubbi o se esistono forti indizi di intenzioni fraudolente, si puo' ricorrere all'esame del DNA come ultima ratio (tenendo presente, pero', che l'esame del DNA non puo' dimostrare il matrimonio e la condizione di familiare a carico o indiretto, ne' il rapporto di adozione; inoltre, non e' sempre economicamente sostenibile o disponibile nei luoghi accessibili ai rifugiati o ai loro familiari, e talvolta puo' causare notevoli ritardi); in tali casi, gli Stati membri dovrebbero osservare i principi esposti nella Nota ACNUR sul test del DNA per i rifugiati
Direttiva 2003/86/CE non impedisce agli Stati membri di far sostenere ai rifugiati o ai richiedenti i costi dell'esame del DNA o di altri esami; tuttavia il contributo richiesto non deve essere eccessivo o sproporzionato al punto da avere l'effetto di creare un ostacolo all'ottenimento dei diritti conferiti dalla direttiva e, pertanto, privarla del suo effetto utile; la Commissione UE ritiene che, nel fissare i potenziali contributi, gli Stati membri debbano tener conto della situazione particolare dei rifugiati, e li incoraggia a sostenere i costi dell'esame del DNA, soprattutto quando questo e' effettuato sul rifugiato o sui suoi familiari
nei casi in cui ai rifugiati e ai loro familiari sia impossibile ottenere i documenti di viaggio nazionali e i visti per soggiorno di lunga durata, gli Stati membri sono incoraggiati a riconoscere e accettare i documenti di viaggio provvisori emessi dal Comitato internazionale della Croce Rossa e i documenti di viaggio in conformita' alla convenzione, a rilasciare lasciapassare validi per un viaggio di sola andata e ad offrire ai familiari la possibilita' di ottenere il visto all'arrivo nello Stato membro
o familiari di beneficiari di protezione sussidiaria o temporanea (nota: queste considerazioni dovrebbero potersi estendere ai destinatari di protezione umanitaria): in ogni caso, anche se una situazione non rientra nel campo di applicazione del diritto dell'Unione europea, gli Stati membri sono comunque tenuti a rispettare artt. 8 e 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (punto 72 Sent. Corte Giust. C-256/11 e punto 79 Sent. Corte Giust. C-127-08)
o interesse superiore del minore:
quando un'amministrazione nazionale esamina una domanda, in particolare per stabilire se le condizioni di cui all'art. 7 co. 1 Direttiva 2003/86/CE sono soddisfatte, la Direttiva deve essere interpretata e applicata in funzione del rispetto della vita privata e della vita familiare (art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e dei diritti del minore (art. 24 co. 2 e 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) sanciti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (punto 80 Sent. Corte Giust. C-356/11); inoltre (punto 57 Sent. Corte Giust. C-540/03), il minore deve poter crescere, ai fini di un armonioso sviluppo della propria personalita', nell'ambiente familiare (sesto considerando del preambolo della Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo), che gli Stati membri devono provvedere affinche' il minore non venga separato dai genitori contro la loro volonta' (art. 9 co. 1 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo), e che qualsiasi richiesta effettuata da un minore o dai genitori al fine di fare ingresso in uno Stato membro o di lasciare il medesimo ai fini del ricongiungimento familiare dev'essere considerata dagli Stati membri, in uno spirito positivo, con umanita' e diligenza (art. 10 co. 1 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo)
punto 58 Sent. Corte Giust. C-540/03 riconosce che il diritto al rispetto della vita privata o familiare dev'essere letto in correlazione con l'obbligo di prendere in considerazione il superiore interesse del minore (art. 24 co. 2 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), tenendo conto parimenti della necessita' per il minore di intrattenere regolarmente rapporti personali con i due genitori (art. 24 co. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea); di conseguenza, nell'esaminare la domanda, lo Stato membro deve garantire che il minore non venga separato dai genitori contro la loro volonta', a meno che lo Stato membro stesso appuri che la separazione e' nell'interesse superiore del minore conformemente alla normativa e alle procedure consolidate; i motivi di tale decisione devono essere comunicati al fine di garantire l'effettivo controllo giurisdizionale
o abusi e frodi:
non sono ammessi controlli e ispezioni generali di specifiche categorie di matrimonio, relazione stabile o adozione
per indicazioni sulle definizioni di matrimonio fittizio si puo' far riferimento, mutatis mutandis, alla Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sulla applicazione della Direttiva 2004/38/CE
o valutazione individuale:
nessuno dei requisiti fissati dalla normativa, preso separatamente, puo' portare automaticamente a una decisione: ciascuno va considerato come uno degli elementi pertinenti (punti 66, 87, 88, 99 e 100 Sent. Corte Giust. C-540/03)
esempi di altri elementi pertinenti sono la natura e la solidita' dei vincoli familiari della persona, la durata del suo soggiorno nello Stato membro, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, le condizioni di vita paese d'origine, l'eta' del minore in questione, il fatto che il familiare sia nato e/o cresciuto nello Stato membro, i legami economici, culturali o sociali con lo Stato membro, i familiari a carico, la protezione del matrimonio e/o del legame familiare
gli Stati membri sono limitati dal rispetto di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia di protezione della famiglia e rispetto della vita familiare, e della giurisprudenza della CEDU e della CGUE: devono essere individuate tutte le circostanze individuali della fattispecie, e la ponderazione degli interessi dell'individuo e della societa' deve essere analoga a quella in casi comparabili; inoltre, l'equilibrio dei pertinenti interessi dell'individuo e della societa' deve apparire ragionevole e proporzionato; gli Stati membri dovrebbero indicare esplicitamente i motivi delle decisioni di rifiuto della domanda
o tutela giurisdizionale:
la giurisprudenza della CGUE prevede che i mezzi di ricorso effettivo debbano essere concessi anche contro qualunque altra decisione che limiti i diritti soggettivi conferiti dalla Direttiva 2003/86/CE; art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si applica a tutti i diritti previsti dalla Direttiva 2003/86/CE, incluse le decisioni che limitano il diritto all'esercizio di un'attivita' lavorativa (art. 14 co. 2 dalla Direttiva 2003/86/CE) o la concessione del permesso di soggiorno autonomo (art. 15 Direttiva 2003/86/CE)
eventuali conseguenze della mancata decisione da parte di uno Stato membro in merito alla domanda di ricongiungimento familiare allo scadere del termine previsto, siano esse l'ammissione automatica o l'effettiva impugnazione del rigetto automatico, devono essere disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato (art. 5 co. 4 Direttiva 2003/86/CE)
la legislazione nazionale deve garantire una procedura effettiva di riparazione in caso di mancata decisione amministrativa tramite una procedura di reclamo amministrativo o, in mancanza di questa, una procedura giudiziaria
la Commissione UE incoraggia gli Stati membri ad accordare il diritto a proporre impugnativa tanto al soggiornante quanto al suo familiare o ai suoi familiari al fine di permettere l'esercizio effettivo di tale diritto
Diritto all'unita' familiare
del cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)
o il coniuge, a prescindere dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010); circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino comunitario dal cittadino straniero occorre esibire idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza (qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza latto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto); note:
Trib. Reggio Emilia: la persona che abbia contratto validamente all'estero matrimonio omosessuale con il cittadino comunitario (nel caso in esame, cittadino italiano) ha diritto di ingresso e soggiorno in Italia in quanto "coniuge", sulla base dei seguenti motivi:
- la definizione di "coniuge" contenuta nella Direttiva 2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata come tale D. Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo la normativa del paese ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento ai "partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1 D. Lgs. 30/2007)
- art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni persona "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia", utilizzando un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito necessario per invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso dei soggetti del rapporto (nello stesso senso, Sent. Cass. 4184/2012)
- la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini dell'applicazione della Direttiva 2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo", menzionando espressamente le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei matrimoni poligami
- il diritto fondamentale della persona omosessuale di vivere liberamente una relazione di coppia deve trovare rilevanza giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e nell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto della giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione dellimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle banche di credito cooperativo)
La questura di Milano, preso atto della sentenza Trib. Reggio Emilia, ha rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea ad un cittadino brasiliano coniugato in Spagna con un cittadino italiano (da un comunicato Rete Lenford); successivamente, ha rilasciato il titolo di soggiorno al coniuge di cittadino italiano dello stesso sesso (comunicato Certi Diritti); analoga prassi da parte della questura di Roma, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato in Norvegia (comunicato Stranieriinitalia), e della questura di Treviso, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato a Citta' del Messico (comunicato Stranieriinitalia); secondo comunicato Certi Diritti, hanno rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea a coniugi dello stesso sesso anche le questure di Rimini, Lucca, Varese, Cagliari, Firenze, Venezia, Genova, Bolzano, Brindisi, Palermo e Verona (nota: nel comunicato si confondono casi di matrimonio con casi di unione registrata)
Circ. Mininterno 26/10/2012: si da' notizia della sentenza Trib. Reggio Emilia sulla carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario al coniuge omosessuale, lasciando intendere che si tratta di provvedimento in linea con Sent. Cass. 1328/2011 (nozione di coniuge rilevante: quella dello Stato in cui il matrimonio e' stato celebrato) e Sent. Corte Cost. 138/2010 (diritto fondamentale dell'unione stabile omosessuale di vivere una condizione di coppia; diritto all'unita' della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, quale diritto fondamentale della persona); nello stesso senso di Trib. Reggio Emilia, Trib. Pescara, che cita anche Circ. Mininterno 26/10/2012
Sent. Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei familiari non contrasta con alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
Sent. Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent. Corte Cost. 276/2010: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata da Trib. Venezia, delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c. laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche situazioni, con il controllo di ragionevolezza; note:
- nel senso della progressiva rimozione delle discriminazioni, Sent. CEDU X. et al. c. Austria: solo ragioni particolarmente solide e convincenti possono giustificare una disparita' di trattamento basata esclusivamente sull'orientamento sessuale (nel caso, giudicato discriminatorio il divieto di adozione per cogenitorialita' per le coppie gay in Austria, rispetto a quanto previsto per le coppie eterosessuali non sposate)
- nel senso della eliminazione delle discriminazioni, nei casi in cui alla coppia dello stesso sesso sia precluso il matrimonio, Sent. Corte Giust. C-267/12: in base ad art. 2 par. 2 lettera a Direttiva 2000/78/CE illegittimo negare a un lavoratore dipendente unito in un patto civile di solidarieta' con una persona del medesimo sesso benefici (nella fattispecie, giorni di congedo straordinario e premio stipendiale concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio) se la normativa nazionale non consente alle persone del medesimo sesso di sposarsi, allorche', alla luce della finalita' e dei presupposti di concessione di tali benefici, tale lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un lavoratore che contragga matrimonio (nella fattispecie, la stipulazione del patto civile)
- giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso dei coniugi e' requisito minimo indispensabile per l'esistenza di un matrimonio; non e' trascrivibile un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, perche' non riconoscibile, in quanto inesistente, come atto di matrimonio nell'ordinamento italiano
- tuttavia (Sent. CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non fa riferimento esplicito a uomini e donne; ne segue che il diritto a contrarre matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione nazionale (che puo' anche vietare tali unioni); la stessa interpretazione deve essere data, ora, ad art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale rientra nella nozione di vita familiare (ai fini di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), non solo in quella di vita privata
- conseguenze: i membri di una unione omosessuale, pur non avendo diritto a celebrare il matrimonio in Italia ne' alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, hanno diritto a ricorrere al giudice ordinario per far valere, in specifiche situazioni, il diritto a godere di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, e, in tale sede, sollevare le eccezioni di illegittimita' costituzionale (Sent. Corte Cost. 138/2010); inoltre, il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non e' trascrivibile in Italia non per la sua inesistenza o per la sua invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano; nel senso, invece, della capacita' di produrre effetti in relazione al diritto di ingresso e soggiorno, Trib. Reggio Emilia; nel senso della trascrivibilita', Trib. Grosseto: il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato in uno Stato nel cui ordinamento sia produttivo di effetti giuridici ha effetto in Italia in base ad art. 65 L. 218/1995, dal momento che non e' contrario all'ordine pubblico, ed e' quindi trascrivibile, non avendo la sua trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicita' di un atto gia' valido di per se'
- coerentemente con quanto affermato da Sent. Cass. 4184/2012, non sono trascrivibili i matrimoni con persone dello stesso sesso celebrati all'estero; infatti, nonostante la trascrizione abbia natura meramente certificativa e dlchtarativa, al di la' della validita' formale della celebrazione secondo la legge straniera, l'ufficiale di stato civile ha il dovere di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari affinche' la celebrazione possa produrre effetti giuridicamente rilevanti, ai sensi di art. 27 co. 1 L. 218/1995 ("la capacita' matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio") e art. 15 c.c. ("il cittadino e' soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite"), la diversita' di sesso dei nubendi rappresentando un requisito necessario affinche' il matrimonio produca effetti giuridici nell'ordinamento interno (art. 107 c.c.: l'ufficiale dello stato civile "riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio"); nota: questo argomento puo' valere, al piu', a precludere la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso quando almeno una delle due sia di cittadinanza italiana
- ove risultino adottate direttive dei Sindaci in materia di trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, e nel caso sia stata data loro esecuzione, il Prefetto deve rivolgere al Sindaco formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla cancellazione, ove effettuate, delle conseguenti trascrizioni, contestualmente avvertendo che, in caso di inerzia, si procedera' al successivo annullamento d'ufficio degli atti illegittimamente adottati, ai sensi del combinato disposto di art. 21-nonies L. 241/1990 e art. 54 co. 3 e 11 D. Lgs 267/2000 (spetta, infatti, al Prefetto, ai sensi di art. 9 DPR 396/2000, la vigilanza sugli uffici dello stato civile); nota: in sede di interrogazione parlamentare, e' stata sollevata l'obiezione secondo la quale la trascrizione del matrimonio, avendo carattere meramente certificativo e non costitutivo del matrimonio stesso, non ha natura provvedimentale, non essendo quindi invocabile l'intervento del Prefetto ai sensi della L. 241/1990 (nella risposta, il Ministro dell'interno, facendo riferimento a Sent. Cons. Stato 3076/2008, afferma la piena legittimita' dell'intervento prefettizio in ragione della pertinenza statale della materia e della conseguente sottoposizione degli atti del sindaco, ove illegittimi, al potere caducatorio del Prefetto)
- si invitano i prefetti a sensibilizzare i funzionari addetti alle verifiche anagrafiche a porre particolare attenzione, nello svolgimento di tali adempimenti, alla regolarita' degli archivi dello stato civile prescritta da art. 104 DPR 396/2000
Trib. Pesaro: si ordina la cancellazione (richiesta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale) della trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, in base agli argomenti di Sent. Cass. 4184/2012 (mancanza di effetti giuridici in Italia)
Trib. Rimini: le disposizioni sul diritto all'unita' familiare si applicano anche in caso di transessuale straniero che abbia sposato persona italiana nata uomo e diventata donna; nello stesso senso, Trib. Reggio Emilia:
- del diritto all'unita' familiare gode anche il transessuale straniero coniugato con cittadina italiana, quando il matrimonio e' ancora legalmente valido per mancanza di rettifica anagrafica del sesso e vi e' effettiva convivenza
- soltanto la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, puo' essere causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L. 898/1979, ma l'ipotesi di divorzio "d'ufficio" appare di dubbia legittimita' costituzionale per eccessiva e sproporzionata intrusione nella sfera della vita familiare (in questo senso, Sent. Corte Cost. 170/2014)
- infondata la tesi secondo la quale il mantenimento, in queste condizioni del legame coniugale dovrebbe essere assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo scopo esclusivo di permettere al cittadino straniero di soggiornare nel territorio dello Stato
- la questione dell'identita' di genere deve essere distinta dalla questione dell'orientamento sessuale (non infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel genere opposto mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto)
- Sent. CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello stesso sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita familiare protetta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
- illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 164/1982, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalit da statuirsi dal legislatore; conseguente illegittimita' costituzionale di art. 31 co. 6 D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal legislatore
- nota: la Corte afferma che non e' possibile la reductio ad legitimitatem delle norme censurate mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiche' cio' equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con art. 29 Cost.; sara' quindi compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza; e tal compito il legislatore e' chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimita' della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti
la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986); nel cambiare il proprio orientamento, la Corte ha fatto riferimento a quello che ha definito come "the very essence of the right to marry" e all'artificiosita' dell'idea che i soggetti transessuali, dopo l'operazione, non sarebbero privati del diritto di sposarsi, potendo comunque sposare una persona del sesso opposto a quello loro originario: la Corte ha cioe' riconosciuto che non ha senso essere titolari di un diritto al matrimonio, se poi non si puo' scegliere con chi sposarsi
o il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato membro, ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione italiana (nota: attualmente non lo sono; Corte App. Milano: benefici previsti pre le unioni di fatto equiparabili a quelle scaturenti dal matrimonio, in quanto rientranti nella nozione comune di convivenza more uxorio, devono essere riconosciuti anche alle convivenze omosessuali, dal momento che anche a queste il sentimento socialmente diffuso riconosce il diritto alla vita familiare propriamente intesa; Sent. CEDU Vallianatos et al. c. Grecia: l'esclusione delle coppie omosessuali, anche non conviventi, dalla possibilita' di registrarsi quali unioni civili, in Grecia, viola i diritti garantiti da art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in materia di divieto di discriminazione, letto in combinato disposto con art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in materia di rispetto della vita familiare)
o i discendenti del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico, a prescindere dal grado di parentela (circ. Mininterno 18/7/2007) e dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010)
o gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana), a prescindere dal grado di parentela (circ. Mininterno 18/7/2007) e dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010); note:
in base a Sent. Corte Giust. C-200/02, ha diritto di soggiorno anche il genitore (anche straniero) di minore comunitario in tenera eta', titolare a sua volta di diritto di soggiorno in quanto coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed a carico dello stesso genitore, le cui risorse siano sufficienti affinche' il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante; nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di uno Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellUnione europea, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, ne' puo' negare al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dellUnione europea (nello stesso senso, Concl. Avv. Gen. C-86/12 e, sia pure con accento diverso, Sent. Corte Giust. C-86/12, che escludono si possa adottare una decisione tale da obbligare i minori comunitari a lasciare il territorio dell'Unione nel suo insieme); Trib. Roma: disposto il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE a uno straniero padre convivente di minori UE, a carico della madre, in base a Sent. Corte Giust. C-200/02, in nome del diritto dei minori stessi, che non gravano sulla finanza pubblica, di vivere con il proprio padre, e non solo col genitore di cui sono a carico (irrilevante, in base a Sent. Corte Giust. C-127-08, il pregresso soggiorno illegale; irrilevante una condanna grave espiata con buona condotta, non sussistendo piu' il pericolo per la sicurezza pubblica)
Corte App. Bari: illegittimo il rifiuto di trascrivere nei registri di stato civile italiano un provvedimento inglese di attribuzione della maternita' di un bambino anglo-italiano alla madre surrogata, anziche' alla madre biologica; la violazione dei principi di ordine pubblico esterno italiano non e' infatti ravvisabile, perche' l'ostacolo costituito dalla inammissibilita' delle pratiche di maternita' surrogata nell'ordinamento italiano deve comunque intendersi superato dalla necessita' di tutelare la liberta' di circolazione (che sarebbe ostacolata dalla impossibilita' di vedere riconosciute le relazioni familiari nel paese di soggiorno) e l'interesse del minore all'unicita' dello status familiae, almeno nell'ambito dell'Unione europea
o principio di diritto: non puo' essere rifiutato il nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell'interesse di minore straniero affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di kafalah pronunciato dal giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi personalmente assistito"
o un'interpretazione delle norme di D. Lgs. 30/2007 che escludesse in via assoluta la possibilita' per il cittadino italiano di ottenere il ricongiungimento con minore straniero affidatogli con provvedimento di kafalah farebbe sorgere il sospetto di illegittimita' costituzionale, per via della disparita' di trattamento nei confronti dei minori bisognosi di protezione cittadini di paesi islamici, aggravata da analoga disparita' in danno dei cittadini italiani rispetto ai cittadini stranieri (ai quali sarebbe consentito il ricongiungimento con i minori affidati in kafalah)
o la definizione normativa dei familiari stranieri per i quali il cittadino italiano residente in Italia puo' chiedere il ricongiungimento contenuta negli artt. 2 e 3 D. Lgs. 30/2007 non consente l'applicazione analogica a casi non previsti (non si tratta di colmare un vuoto legislativo), ma e' certamente possibile l'interpretazione estensiva dell'art. 3 co. 2 lettera a) D. Lgs. 30/2007 (la legge dice esplicitamente meno di quanto intenda dire), specialmente quando sia l'unica costituzionalmente orientata e conforme ai principi affermati nelle norme sovranazionali, pattizie o provenienti da fonti dell'Unione europea
o il principio della tutela dell'interesse prevalente del minore fa escludere che possa avere rilievo nel nostro ordinamento un affidamento derivante da una kafalah esclusivamente convenzionale, fondata cioe' su un accordo tra adulti, sia pure omologato, senza che l'idoneita' dell'affidatario sia stata previamente oggetto di valutazione da parte di un'autorita' giudiziaria o da parte di un'istituzione pubblica alla quale l'ordinamento straniero affidi la cura del minore bisognoso; nello stesso senso, Sent. Cass. 6204/2014 rimette la causa alla Corte d'Appello di Ancona, perche' questa provveda ad accertare la sussistenza dei presupposti indicati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite ai fini del rilascio del nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale e segnatamente di quello che pone, quale alternativa al provvedimento giurisdizionale di affidamento in kafalah, l'adozione di un provvedimento da parte di un'istituzione pubblica alla quale l'ordinamento straniero abbia affidato la cura del minore bisognoso
o il soddisfacimento di una delle condizioni di cui all'art. 3 co. 2 lettera a) D. Lgs. 30/2007 garantisce che non sussistano intenti elusivi della disciplina dell'adozione internazionale da parte del cittadino affidatario; il provvedimento di kafalah, anche dopo l'avvenuto ricongiungimento con il cittadino italiano, vale solo a giustificare l'attivita' di cura del minore, con esclusione di ogni vincolo di natura parentale o anche di sola rappresentanza legale
o note:
la sentenza ritiene che l'inclusione del minore affidato tra i familiari considerati da art. 3 co. 2 lettera a) D. Lgs. 30/2007 e' in linea con la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4, secondo cui, in caso di affidamento temporaneo, il diritto di soggiorno dipende dall'intensita' del legame nel caso specifico; la Comunicazione invece prende in esame l'inclusione della categoria tra i familiari aventi diritto di soggiorno
si ribadisce che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 riguarda solo le modalita' di ricongiungimento, non il novero dei familiari che possono essere ricongiunti; nota: interpretazione totalmente infondata!
o altri familiari a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di provenienza; circ. MAE 21/8/2009 restringe illegittimamente il novero dei familiari a quello dei parenti entro il secondo grado, in analogia con il divieto di espulsione dei familiari di italiano, come ridefinito da L. 94/2009 (nota: la circolare menziona, erroneamente, solo genitori e fratelli, dimenticando nonni e nipoti di discendenza diretta)
o altri familiari che per ragioni di salute debbano essere assistiti personalmente dal cittadino dell'Unione
o partner con relazione stabile con il cittadino dell'Unione attestata con documentazione ufficiale (art. 3 co. 2 lett. b, come modificato da L. 97/2013)[61]
o circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino comunitario dal cittadino straniero occorre esibire idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza (qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza latto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto)
o la Commissione europea, nel Rapporto sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE, ha affermato che la trasposizione nell'ordinamento italiano delle disposizioni sul trattamento dei familiari in frontiera (art. 5, co. 4 Direttiva 2004/38/CE) non e' stata effettuata (esagerazione evidente; si puo' discutere, eventualmente, se il termine di 24 ore sia sufficiente)
o e' lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato
o dispone, per se' e per i suoi familiari, di risorse economiche (nota: verosimilmente, per i familiari presenti in Italia) che consentano al nucleo familiare di non diventare un onere per l'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione sanitaria, o titolo equivalente, che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale; nel caso in cui l'attivita' principale del cittadino comunitario sia data dal seguire un corso di studio o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea (nota: la Direttiva 2004/38/CE richiede solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica)
o Sent. Corte Giust. C-267-1983: sempre che non si tratti di matrimonio di comodo, il coniuge resta tale, ai fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento formale dell'unione; non rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente; nelle conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia per la causa C-413-1999, l'interpretazione ampia, riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri familiari; nello stesso senso, con riferimento al coniuge straniero di cittadino italiano, Sent. Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e spirituali tra coniugi; Trib. Milano: ai fini della definizione di convivenza tra coniugi, rileva la comunione di vita e l'assistenza reciproca, anche quando manchi la coabitazione (nel caso, coniugi senza fissa dimora accolti da strutture assistenziali)
o Sent. Corte Giust. C-316-1985: la condizione di familiare a carico risulta da una situazione di fatto (Sent. Corte Giust. C-1-05: nel paese di provenienza, non nello Stato membro ospitante); coincide con quella di familiare il cui sostegno e' fornito dal cittadino, senza che sia necessario determinarne i motivi, ne' chiedersi se l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita' retribuita; tuttavia, secondo Sent. Corte Giust. C-1-05, il mero impegno di assumersi a carico il famigliare puo' non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo
o Sent. Corte Giust. C-423/12:
art. 2 punto 2 lettera c Direttiva 2004/38/CE deve essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro di esigere che il discendente diretto di eta' pari o superiore a 21 anni dimostri, per poter essere considerato a carico e rientrare, quindi, nella nozione di "familiare" contenuta in tale disposizione, di avere inutilmente tentato di trovare un lavoro o di ricevere un aiuto per il proprio sostentamento dalle autorita' del suo paese d'origine e/o di aver tentato con ogni altro mezzo di garantire il proprio sostentamento (in precedenza, nello stesso senso, le Concl. Avv. Gen. C-423/12, secondo cui, riguardo ai membri della famiglia nucleare considerati a carico, l'esistenza di tale situazione deve essere reale e puo' essere provata con ogni mezzo; il richiedente puo' pertanto fornire alle autorita' dello Stato membro ospitante sia elementi soggettivi riguardanti la propria situazione economica e sociale, sia altri elementi rilevanti, capaci d'illustrare in maniera utile a dette autorita', il contesto oggettivo nel quale si inserisce la domanda; in ogni caso, le autorita' dello Stato membro ospitante hanno il compito di curare la salvaguardia dell'effetto utile dei diritti indirettamente conferiti ai membri della famiglia nucleare da Direttiva 2004/38/CE e garantire che non venga reso eccessivamente difficile l'ingresso di tali familiari nel territorio dell'Unione europea, in particolare ponendo a carico dei richiedenti un onere della prova eccessivo)
art. 2 punto 2 lettera c Direttiva 2004/38/CE deve essere interpretato nel senso che il fatto che un familiare sia considerato, alla luce di circostanze personali quali l'eta', le qualifiche professionali e lo stato di salute, dotato di ragionevoli possibilita' di trovare un lavoro e, inoltre, intenda lavorare nello Stato membro ospitante resta irrilevante ai fini dell'interpretazione della condizione di essere "a carico", prevista da detta disposizione
o Sent. Corte Giust. C-157-03: non puo' essere imposto ai familiari stranieri di un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
o Sent. Corte Giust. C-503-03: l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica; nota: la nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, l'esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettivita' (giurisprudenza costante della Corte di Giustizia); nota: in disaccordo con la sentenza della Corte, Sent. Cass. n. 27224/2008 afferma, con riferimento al caso di coniuge straniero di cittadino italiano (e quindi, verosimilmente, anche in caso di coniuge di cittadino comunitario), che, perche' il giudice possa disporre il rilascio del visto ex art. 30, co. 6 T.U., e' il ricorrente a dover documentare il fatto che la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del visto
o Sent. Corte Giust. C-1-05: il diritto comunitario non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario che si e' avvalso della liberta' di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro
o Sent. Corte Giust. C-127-08: ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare
o Ord. Corte Giust. C-155-07: le disposizioni relative al diritto di soggiorno dei familiari di cittadini comunitari si applicano anche ai familiari che siano giunti nello Stato membro ospitante indipendentemente dal cittadino comunitario e abbiano acquisito la qualita' di suoi familiari ovvero abbiano intrapreso con tale cittadino una comunione di vita soltanto dopo il loro ingresso in detto Stato; e' irrilevante il fatto che al momento dell'acquisizione della qualita' di familiare ovvero della costituzione della comunione di vita un tale familiare soggiorni provvisoriamente nello Stato membro ospitante in base alla legislazione di tale Stato in materia di asilo: illegittima una normativa nazionale che precluda il rilascio della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione al familiare che si trovi in questa condizione
o Sent. Corte Giust. C-200/02: il cittadino minorenne in tenera eta' di uno Stato membro, coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore straniero, le cui risorse siano sufficienti affinche' il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, gode di un diritto di soggiorno di durata indeterminata sul territorio di quest'ultimo Stato; il genitore che ha effettivamente la custodia del minore, benche' non sia "ascendente a carico", ha anch'egli diritto di soggiornare con quest'ultimo nello Stato membro ospitante (se cosi' non fosse, risulterebbe svuotato di ogni effetto il diritto di soggiorno in capo al minore); Trib. Roma: disposto il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE a uno straniero padre convivente di minori UE, a carico della madre, in base a Sent. Corte Giust. C-200/02, in nome del diritto dei minori stessi, che non gravano sulla finanza pubblica, di vivere con il proprio padre, e non solo col genitore di cui sono a carico (irrilevante, in base a Sent. Corte Giust. C-127-08, il pregresso soggiorno illegale; irrilevante una condanna grave espiata con buona condotta, non sussistendo piu' il pericolo per la sicurezza pubblica)
o Sent. Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di uno Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellUnione europea, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, ne' puo' negare al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dellUnione europea
o Sent. Corte Giust. C-86/12: e' legittimo che uno Stato membro neghi a uno straniero un diritto di soggiorno sul suo territorio quando tale cittadino abbia a proprio carico esclusivo figli in tenera eta', cittadini comunitari, i quali sin dalla nascita soggiornano con lui in tale Stato membro senza possederne la cittadinanza e senza aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, purche' tali minori comunitari non soddisfino le condizioni fissate dalla Direttiva 2004/38/CE, e purche' tale diniego non li privi del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell'Unione europea, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; note:
Punto 30: in particolare, tale giudice deve verificare se i suddetti figli dispongano, da soli o grazie al genitore straniero, di risorse sufficienti e di un'assicurazione malattia completa, come prevede art. 7 par. 1 lettera b) Direttiva 2004/38/CE
Punto 34: il genitore straniero potrebbe godere di un diritto derivato ad accompagnarli e a soggiornare con loro sul territorio dello Stato membro di cui i minori sono cittadini
Punto 35: in linea di principio, il diniego da parte delle autorita' di concedere un diritto di soggiorno al genitore non puo' avere come conseguenza quella di obbligare i minori a lasciare il territorio dell'Unione nel suo insieme
in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-86/12:
- minori in tenera eta', cittadini dell'Unione europea, a carico di un ascendente diretto, non dipendente da loro, che ne ha l'affidamento effettivo, possono avvalersi delle disposizioni sulla libera circolazione al fine di permettere a tale ascendente, cittadino di un paese terzo, di beneficiare di un diritto di soggiorno derivato sul territorio di uno Stato membro di cui tali minori non possiedono la cittadinanza; occorre che siano soddisfatte le condizioni relative alla disponibilita' di risorse sufficienti per non divenire un onere per l'assistenza pubblica e di assicurazione sanitaria, da valutarsi prendendo in considerazione la situazione personale dei cittadini dell'Unione interessati, comprese, se del caso, le risorse future o potenziali provenienti da un'offerta di lavoro fatta al suddetto ascendente diretto
- una decisione di uno Stato membro, che ordina di lasciare il suo territorio a un cittadino di un paese terzo, ascendente diretto e che ha l'effettivo affidamento di figli in tenera eta', cittadini dell'Unione aventi la cittadinanza di un altro Stato membro, non puo' essere considerata tale da obbligare i suddetti cittadini a lasciare il territorio dell'Unione nel suo insieme, privandoli dell'effettivo godimento del nucleo essenziale dei diritti conferiti dal loro status, poiche' tali cittadini hanno un diritto incondizionato di recarsi e di soggiornare sul territorio dello Stato membro di cui sono cittadini, diritto che necessita, per mantenere la sua efficacia, che un diritto di soggiorno derivato in questultimo Stato membro sia riconosciuto al suddetto ascendente diretto quale persona che da sola ha il loro affidamento effettivo e con cui fin dalla nascita hanno condotto una vita familiare
o Sent. Corte Giust. C-256/11: e' legittimo che uno Stato membro neghi al cittadino di uno Stato terzo il soggiorno sul proprio territorio, quando detto cittadino e' intenzionato a risiedere con un suo familiare, cittadino dell'Unione e residente in tale Stato membro di cui possiede la cittadinanza, il quale non ha mai fatto uso del suo diritto alla libera circolazione, purche' un diniego siffatto non comporti, per il cittadino dell'Unione interessato, la privazione del godimento effettivo e sostanziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell'Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-87/12
o Sent. Corte Giust. C-40/11: al di fuori delle situazioni disciplinate dalla Direttiva 2004/38/CE e quando non esiste alcun altro nesso con le disposizioni del diritto dell'Unione relative alla cittadinanza, un cittadino straniero non puo' pretendere un diritto di soggiorno derivato da un cittadino dell'Unione europea; note:
nel caso specifico si chiedeva (Punto
33) se fosse invocabile, per un genitore cittadino straniero titolare della
potesta' genitoriale, al fine di mantenere contatti diretti col figlio, un
diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro d'origine del figlio,
cittadino dell'Unione, con conseguente rilascio di una carta di soggiorno per
familiare di cittadino dell'Unione, qualora il figlio, nell'esercizio del
proprio diritto alla libera circolazione, si trasferisca da tale Stato in un
altro Stato membro
l'ascendente straniero di cui il
cittadino UE sia a carico non rientra tra i familiari ai fini della libera
circolazione (Punti 55 e 56)
il vincolo coniugale non
puo' considerarsi sciolto fintantoche' non vi sia stato posto fine dalla competente autorita' e che cio' non avviene nel caso dei coniugi
che vivono semplicemente separati, nemmeno quando hanno l'intenzione di
divorziare in seguito, di modo che il coniuge non deve necessariamente
convivere con il cittadino dell'Unione per essere titolare di un diritto
derivato di soggiorno (Punto 58)
per essere qualificato come familiare avente diritto alla libera
circolazione si richiede che il familiare del cittadino dell'Unione che si reca
o soggiorna in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza accompagni o raggiunga il cittadino medesimo (Punto 61)
le disposizioni del Trattato relative
alla cittadinanza dell'Unione non
conferiscono alcun diritto autonomo
ai cittadini stranieri (Punto 66;
nota: i diritti di questi, quando sono garantiti, lo sono al fine di tutelare
il diritto del cittadino dell'Unione)
esistono situazioni molto particolari in cui, malgrado la circostanza che il diritto derivato relativo al diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi non sia applicabile e che il cittadino dell'Unione interessato non abbia fatto uso della propria liberta' di circolazione, non si puo' negare, in via eccezionale, il diritto di soggiorno al cittadino straniero, familiare di tale cittadino, a pena di trascurare l'efficacia pratica della cittadinanza dell'Unione di cui esso gode, se, come conseguenza di tale diniego, tale cittadino si trovasse obbligato, di fatto, ad abbandonare il territorio dell'Unione considerata nel suo complesso, venendo cosi' privato del godimento reale ed effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status suddetto (Punto 71 e Sent. Corte Giust. C-256/11)
o Sent. Corte Giust. C-356/11: e' legittimo che uno Stato membro neghi a un cittadino straniero un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (nota: in ragione della mancanza di risorse), sebbene tale cittadino intenda vivere con sua moglie, anch'essa straniera, residente legalmente in tale Stato membro e madre di un figlio, cittadino dell'Unione europea, nato da un primo matrimonio, nonche' con il figlio nato dalla loro unione, anch'egli straniero, a condizione che tale diniego non comporti, per il figlio cittadino dell'Unione, la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell'Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare
o Sent. Corte Giust. C-529/11:
il genitore di un figlio che abbia raggiunto la maggiore eta' e che abbia esercitato il diritto di accesso all'istruzione sul fondamento di Direttiva 2004/38/CE, puo' continuare a godere di un diritto derivato di soggiorno qualora la sua presenza e le sue cure permangano necessarie a tale figlio per consentirgli di proseguire e terminare i suoi studi
i periodi di soggiorno in uno Stato membro ospitante, conclusi dai familiari stranieri di un cittadino comunitario sul solo fondamento del diritto di accesso all'istruzione del cittadino comunitario, ed in assenza dei requisiti stabiliti da Direttiva 2004/38/CE per beneficiare di un autonomo diritto di soggiorno, non possono essere presi in considerazione ai fini dell'acquisizione, da parte di tali familiari, del diritto di soggiorno permanente
o Sent. Corte Giust. C-456/12: in una situazione in cui un cittadino dell'Unione abbia sviluppato o consolidato una vita familiare con uno straniero nel corso di un soggiorno effettivo, ai sensi e nel rispetto delle condizioni stabilite da Direttiva 2004/38/CE, in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza, le disposizioni della medesima direttiva si applicano per analogia quando detto cittadino dell'Unione ritorni, con il familiare interessato, nel proprio Stato membro d'origine; di conseguenza, le condizioni per la concessione di un diritto di soggiorno derivato al cittadino straniero, familiare del menzionato cittadino dell'Unione, nello Stato membro d'origine di quest'ultimo non dovrebbero, in linea di principio, essere piu' severe di quelle previste dalla citata direttiva per la concessione di un diritto di soggiorno derivato allo straniero, familiare di un cittadino dell'Unione, che si e' avvalso del proprio diritto di libera circolazione stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza
o Sent. Corte Giust. C-457/12:
e' legittimo che uno Stato membro rifiuti il diritto di soggiorno allo straniero, familiare di un cittadino dell'Unione, quando tale cittadino possiede la cittadinanza di detto Stato membro e risiede in questo medesimo Stato, ma si reca regolarmente in un altro Stato membro nell'ambito delle sue attivita' professionali
al familiare straniero di un cittadino dell'Unione e' attribuito un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui tale cittadino possiede la cittadinanza, allorche' detto cittadino risiede in quest'ultimo Stato, ma si reca regolarmente in un altro Stato membro in quanto lavoratore ai sensi della menzionata disposizione, quando il rifiuto di un siffatto diritto di soggiorno ha un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo dei diritti di libera circolazione dei lavoratori
o In precedenza, Concl. Avv. Gen. C-456/12 e C-457/12:
C-456/12:
- la Direttiva 2004/38/CE non si applica direttamente ai cittadini dell'Unione europea che ritornano nello Stato membro di cui possiedono la cittadinanza; tuttavia, lo Stato membro di cittadinanza non puo' riservare a tali cittadini un trattamento meno favorevole rispetto a quello spettante agli stessi ai sensi del diritto dell'Unione europea nello Stato membro dal quale si sono trasferiti per poi tornare al loro Stato membro di cittadinanza; di conseguenza, la Direttiva 2004/38/CE stabilisce indirettamente il livello minimo di trattamento di cui devono beneficiare un cittadino dell'Unione europea e i suoi familiari che ritornano nello Stato membro di cittadinanza del cittadino dell'Unione europea
- il diritto dell'Unione europea non esige che un cittadino dell'Unione europea abbia soggiornato per un periodo minimo di tempo in un altro Stato membro affinche' i suoi familiari cittadini di un paese terzo possano rivendicare un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui il cittadino dell'Unione europea possiede la cittadinanza e nel quale esso fa successivamente ritorno
- un cittadino dell'Unione europea esercita il proprio diritto di soggiorno in un altro Stato membro se rende tale Stato membro il centro abituale dei suoi interessi; purche' tale criterio sia soddisfatto, considerati tutti i fatti pertinenti, e' irrilevante in questo contesto se tale cittadino dell'Unione europea mantenga un'altra forma di soggiorno altrove o se la sua presenza fisica nello Stato membro di residenza venga meno regolarmente o di tanto in tanto
- qualora decorra del tempo tra il ritorno del cittadino dell'Unione europea nello Stato membro di cui e' cittadino e l'ingresso del familiare straniero in tale Stato membro, le pretese del familiare ad un diritto di soggiorno derivato in tale Stato membro non vengono meno, purche' la decisione di raggiungere il cittadino dell'Unione europea sia presa nell'esercizio del diritto alla vita familiare
C-457/12: qualora un cittadino dell'Unione europea che risiede nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza eserciti diritti di libera circolazione legati al suo lavoro, il diritto dei suoi familiari stranieri di soggiornare in detto Stato dipende dall'intensita' del loro legame familiare con il cittadino dell'Unione europea e dal nesso causale tra il luogo di residenza della famiglia e l'esercizio dei diritti di libera circolazione da parte del cittadino dell'Unione europea; in particolare, il familiare deve disporre di un diritto di soggiorno qualora il diniego di tale diritto indurrebbe il cittadino dell'Unione europea a cercare un'altra occupazione che non comporti l'esercizio di diritti di libera circolazione o lo obblighi a trasferirsi in un altro Stato membro; e' irrilevante, a tale riguardo, che il cittadino dell'Unione europea sia un lavoratore frontaliero o eserciti il suo diritto di libera circolazione allo scopo di adempiere al proprio contratto di lavoro, concluso con un datore di lavoro stabilito nel suo Stato membro di cittadinanza e di residenza; nota: il riferimento e' a una situazione in cui il cittadino dell'Unione europea esercita il suo diritto alla libera circolazione recandosi spesso per lavoro in altro Stato membro, senza pero' trasferire la propria residenza in tale altro Stato membro
Post scriptum: l'Avvocato Generale esorta in ogni caso la Corte a cogliere l'opportunita' offerta da questi due procedimenti pregiudiziali per fornire un orientamento chiaro e strutturato in merito alle circostanze in cui il cittadino straniero, familiare di un cittadino dell'Unione europea che risiede nel suo Stato membro d'origine, ma esercita i suoi diritti di libera circolazione, puo' rivendicare un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro d'origine in forza del diritto dell'Unione europea
Diritto all'unita' familiare
del cittadino italiano (torna all'indice del capitolo)
o Trib. Reggio Emilia: la persona che abbia contratto validamente all'estero matrimonio omosessuale con il cittadino comunitario (nel caso in esame, cittadino italiano) ha diritto di ingresso e soggiorno in Italia in quanto "coniuge", sulla base dei seguenti motivi:
la definizione di "coniuge" contenuta nella Direttiva 2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata come tale D. Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo la normativa del paese ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento ai "partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1 D. Lgs. 30/2007)
art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni persona "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia", utilizzando un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito necessario per invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso dei soggetti del rapporto (nello stesso senso, Sent. Cass. 4184/2012)
la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini dell'applicazione della Direttiva 2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo", menzionando espressamente le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei matrimoni poligami
il diritto fondamentale della persona omosessuale di vivere liberamente una relazione di coppia deve trovare rilevanza giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e nell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto della giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione dellimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle banche di credito cooperativo)
o la questura di Milano, preso atto della sentenza Trib. Reggio Emilia, ha rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea ad un cittadino brasiliano coniugato in Spagna con un cittadino italiano (da un comunicato Rete Lenford); successivamente, ha rilasciato il titolo di soggiorno al coniuge di cittadino italiano dello stesso sesso (comunicato Certi Diritti); analoga prassi da parte della questura di Roma, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato in Norvegia (comunicato Stranieriinitalia), e della questura di Treviso, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato a Citta' del Messico (comunicato Stranieriinitalia); secondo comunicato Certi Diritti, hanno rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea a coniugi dello stesso sesso anche le questure di Rimini, Lucca, Varese, Cagliari, Firenze, Venezia, Genova, Bolzano, Brindisi, Palermo e Verona (nota: nel comunicato si confondono casi di matrimonio con casi di unione registrata)
o Circ. Mininterno 26/10/2012: si da' notizia della sentenza Trib. Reggio Emilia sulla carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario al coniuge omosessuale, lasciando intendere che si tratta di provvedimento in linea con Sent. Cass. 1328/2011 (nozione di coniuge rilevante: quella dello Stato in cui il matrimonio e' stato celebrato) e Sent. Corte Cost. 138/2010 (diritto fondamentale dell'unione stabile omosessuale di vivere una condizione di coppia; diritto all'unita' della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, quale diritto fondamentale della persona); nello stesso senso di Trib. Reggio Emilia, Trib. Pescara, che cita anche Circ. Mininterno 26/10/2012
o secondo Trib. Firenze (prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007) il diritto di soggiorno va riconosciuto anche al convivente stabile del cittadino italiano, a maggior ragione nel caso in cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un provvedimento straniero avente efficacia nel nostro ordinamento (il D. Lgs. 30/2007 prevede, per questo caso, solo una agevolazione dell'ingresso e del soggiorno da parte dello Stato italiano, non un diritto); in senso contrario, Sent. Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei familiari titolari di diritto di soggiorno non contrasta con alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
o Sent.
Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent.
Corte Cost. 276/2010: inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale, sollevata da Trib.
Venezia, delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e
231 c.c.
laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di
orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso
sesso, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non
costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto
fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il
riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento
non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle
unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di
garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte
costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche
situazioni, con il controllo di ragionevolezza; note:
nel senso della progressiva rimozione delle discriminazioni, Sent. CEDU X. et al. c. Austria: solo ragioni particolarmente solide e convincenti possono giustificare una disparita' di trattamento basata esclusivamente sull'orientamento sessuale (nel caso, giudicato discriminatorio il divieto di adozione per cogenitorialita' per le coppie gay in Austria, rispetto a quanto previsto per le coppie eterosessuali non sposate)
nel senso della eliminazione delle discriminazioni, nei casi in cui alla coppia dello stesso sesso sia precluso il matrimonio, Sent. Corte Giust. C-267/12: in base ad art. 2 par. 2 lettera a Direttiva 2000/78/CE illegittimo negare a un lavoratore dipendente unito in un patto civile di solidarieta' con una persona del medesimo sesso benefici (nella fattispecie, giorni di congedo straordinario e premio stipendiale concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio) se la normativa nazionale non consente alle persone del medesimo sesso di sposarsi, allorche', alla luce della finalita' e dei presupposti di concessione di tali benefici, tale lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un lavoratore che contragga matrimonio (nella fattispecie, la stipulazione del patto civile)
giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso dei coniugi e' requisito minimo indispensabile per l'esistenza di un matrimonio; non e' trascrivibile un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, perche' non riconoscibile, in quanto inesistente, come atto di matrimonio nell'ordinamento italiano
tuttavia (Sent. CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non fa riferimento esplicito a uomini e donne; ne segue che il diritto a contrarre matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione nazionale (che puo' anche vietare tali unioni); la stessa interpretazione deve essere data, ora, ad art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale rientra nella nozione di vita familiare (ai fini di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), non solo in quella di vita privata
conseguenze: i membri di una unione omosessuale, pur non avendo diritto a celebrare il matrimonio in Italia ne' alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, hanno diritto a ricorrere al giudice ordinario per far valere, in specifiche situazioni, il diritto a godere di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, e, in tale sede, sollevare le eccezioni di illegittimita' costituzionale (Sent. Corte Cost. 138/2010); inoltre, il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non e' trascrivibile in Italia non per la sua inesistenza o per la sua invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano; nel senso, invece, della capacita' di produrre effetti in relazione al diritto di ingresso e soggiorno, Trib. Reggio Emilia; nel senso della trascrivibilita', Trib. Grosseto: il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato in uno Stato nel cui ordinamento sia produttivo di effetti giuridici ha effetto in Italia in base ad art. 65 L. 218/1995, dal momento che non e' contrario all'ordine pubblico, ed e' quindi trascrivibile, non avendo la sua trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicita' di un atto gia' valido di per se'
coerentemente con quanto affermato da Sent. Cass. 4184/2012, non sono trascrivibili i matrimoni con persone dello stesso sesso celebrati all'estero; infatti, nonostante la trascrizione abbia natura meramente certificativa e dlchtarativa, al di la' della validita' formale della celebrazione secondo la legge straniera, l'ufficiale di stato civile ha il dovere di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari affinche' la celebrazione possa produrre effetti giuridicamente rilevanti, ai sensi di art. 27 co. 1 L. 218/1995 ("la capacita' matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio") e art. 15 c.c. ("il cittadino e' soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite"), la diversita' di sesso dei nubendi rappresentando un requisito necessario affinche' il matrimonio produca effetti giuridici nell'ordinamento interno (art. 107 c.c.: l'ufficiale dello stato civile "riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio"); nota: questo argomento puo' valere, al piu', a precludere la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso quando almeno una delle due sia di cittadinanza italiana
ove risultino adottate direttive dei Sindaci in materia di trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, e nel caso sia stata data loro esecuzione, il Prefetto deve rivolgere al Sindaco formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla cancellazione, ove effettuate, delle conseguenti trascrizioni, contestualmente avvertendo che, in caso di inerzia, si procedera' al successivo annullamento d'ufficio degli atti illegittimamente adottati, ai sensi del combinato disposto di art. 21-nonies L. 241/1990 e art. 54 co. 3 e 11 D. Lgs 267/2000 (spetta, infatti, al Prefetto, ai sensi di art. 9 DPR 396/2000, la vigilanza sugli uffici dello stato civile); nota: in sede di interrogazione parlamentare, e' stata sollevata l'obiezione secondo la quale la trascrizione del matrimonio, avendo carattere meramente certificativo e non costitutivo del matrimonio stesso, non ha natura provvedimentale, non essendo quindi invocabile l'intervento del Prefetto ai sensi della L. 241/1990 (nella risposta, il Ministro dell'interno, facendo riferimento a Sent. Cons. Stato 3076/2008, afferma la piena legittimita' dell'intervento prefettizio in ragione della pertinenza statale della materia e della conseguente sottoposizione degli atti del sindaco, ove illegittimi, al potere caducatorio del Prefetto)
si invitano i prefetti a sensibilizzare i funzionari addetti alle verifiche anagrafiche a porre particolare attenzione, nello svolgimento di tali adempimenti, alla regolarita' degli archivi dello stato civile prescritta da art. 104 DPR 396/2000
o Trib. Pesaro: si ordina la cancellazione (richiesta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale) della trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, in base agli argomenti di Sent. Cass. 4184/2012 (mancanza di effetti giuridici in Italia)
o Trib. Rimini: le disposizioni sul diritto all'unita' familiare si applicano anche in caso di transessuale straniero che abbia sposato persona italiana nata uomo e diventata donna; nello stesso senso, Trib. Reggio Emilia:
del diritto all'unita' familiare gode anche il transessuale straniero coniugato con cittadina italiana, quando il matrimonio e' ancora legalmente valido per mancanza di rettifica anagrafica del sesso e vi e' effettiva convivenza
soltanto la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, puo' essere causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L. 898/1979, ma l'ipotesi di divorzio "d'ufficio" appare di dubbia legittimita' costituzionale per eccessiva e sproporzionata intrusione nella sfera della vita familiare (in questo senso, Sent. Corte Cost. 170/2014)
infondata la tesi secondo la quale il mantenimento, in queste condizioni del legame coniugale dovrebbe essere assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo scopo esclusivo di permettere al cittadino straniero di soggiornare nel territorio dello Stato
la questione dell'identita' di genere deve essere distinta dalla questione dell'orientamento sessuale (non infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel genere opposto mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto)
Sent. CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello stesso sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita familiare protetta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 164/1982, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalit da statuirsi dal legislatore; conseguente illegittimita' costituzionale di art. 31 co. 6 D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal legislatore
nota: la Corte afferma che non e' possibile la reductio ad legitimitatem delle norme censurate mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiche' cio' equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con art. 29 Cost.; sara' quindi compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza; e tal compito il legislatore e' chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimita' della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti
o la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986)
o coniuge di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso convivente (mess. Mininterno 28/2/2005: in caso di matrimonio contratto dopo ladozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca; Trib. Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni; Sent. Cass. 32859/2013: lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall'ordinamento (nella fattispecie, il diritto di contrarre matrimonio con una cittadina italiana, come dimostrato dalle pubblicazioni gia' effettuate al momento dell'intercettazione: matrimonio poi effettivamente celebrato, a dimostrazione della serieta' di intenti), non commette il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso dei documenti validi per ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto); nello stesso senso, Trib. Firenze: il comportamento dell'autorita' di pubblica sicurezza che si presenti sul luogo dove sta per essere celebrato il matrimonio tra uno straniero illegalmente soggiornante e un italiano, e che prelevi ed espella lo straniero prima della celebrazione del matrimonio ha carattere oggettivamente discriminatorio, perche' lede il diritto fondamentale dello straniero a celebrare il matrimonio, ne' vale a giustificare l'operato dell'autorita' di polizia la volonta' di evitare la regolarizzazione dello straniero a seguito del matrimonio: non e' nell'interesse pubblico evitare l'applicazione di una norma di legge; in senso opposto, Ord. Cass. 11582/2012: il divieto si applica a chi sia gia' coniugato, che' altrimenti si favorirebbe la celebrazione di matrimoni strumentali e si renderebbe inefficace ex post e per fatto sopravvenuto, in mancanza di una espressa previsione di legge, l'esercizio del potere espulsivo); note:
Trib. Rimini: la disposizione si applica anche in caso di transessuale straniero che abbia sposato persona italiana nata uomo e diventata donna
- del diritto all'unita' familiare gode anche il transessuale straniero coniugato con cittadina italiana, quando il matrimonio e' ancora legalmente valido per mancanza di rettifica anagrafica del sesso e vi e' effettiva convivenza
- soltanto la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, puo' essere causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L. 898/1979, ma l'ipotesi di divorzio "d'ufficio" appare di dubbia legittimita' costituzionale per eccessiva e sproporzionata intrusione nella sfera della vita familiare (in questo senso, Sent. Corte Cost. 170/2014)
- infondata la tesi secondo la quale il mantenimento, in queste condizioni del legame coniugale dovrebbe essere assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo scopo esclusivo di permettere al cittadino straniero di soggiornare nel territorio dello Stato
- la questione dell'identita' di genere deve essere distinta dalla questione dell'orientamento sessuale (non infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel genere opposto mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto)
- Sent. CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello stesso sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita familiare protetta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
- illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 164/1982, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalit da statuirsi dal legislatore; conseguente illegittimita' costituzionale di art. 31 co. 6 D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal legislatore
- nota: la Corte afferma che non e' possibile la reductio ad legitimitatem delle norme censurate mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiche' cio' equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con art. 29 Cost.; sara' quindi compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza; e tal compito il legislatore e' chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimita' della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti
o familiari entro il secondo (L. 94/2009) grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi; Tar Emilia Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita'; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 15246/2006; in senso contrario, Trib. Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro il grado stabilito, ne' limitazioni in relazione all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che la rappresentano (nel senso della possibilita' che la manifestazione di volonta' a base della convivenza possa essere resa dal rappresentante legale del minore, sent. Cass. 567/2010, sent. Cass. 19464/2011, sent. Cass. 25963/2011, sent. Cass. 6694/2012); Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Ord. Cass. 111/2011: la prova della convivenza con familiare italiano entro il secondo grado, ai fini dell'inespellibilita', puo' essere fornita anche oralmente
o gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente Tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore
o il Tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicita' del riconoscimento
o nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il riconoscimento debba essere impugnato, il Tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264 co. 2 c.c. (autorizzazione dell'impugnazione e nomina di un curatore speciale)
Ingresso al seguito di
cittadino italiano o comunitario (torna all'indice del capitolo)
o art. 6, co. 2 D. Lgs. 30/2007, come modificato da L. 129/2011, non richiede il possesso del visto di ingresso ai fini del godimento del diritto di soggiorno, coerentemente con Direttiva 2004/38/CE e Sent. Corte Giust. C-157-03
o secondo circ. Mininterno 20/8/2010, al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino italiano dal cittadino straniero occorre esibire un estratto dellatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano
Carta di soggiorno per
familiari di cittadino italiano o comunitario (torna
all'indice del capitolo)
o passaporto valido o documento equivalente (L. 129/2011)
o documento, rilasciato dall'autorita' competente del paese di origine o provenienza (L. 129/2011), che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare affetto da gravi problemi di salute; in caso di familiare cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (circ. Mininterno 6/4/2007); circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire
un estratto dellatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero
idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza latto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto
o documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino comunitario, nel caso del partner il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (L. 97/2013)
o attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario
o 4 foto in formato tessera
o il provvedimento di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino italiano pronunciato all'estero non puo' essere trascritto dall'ufficiale di stato civile senza il preventivo riconoscimento in Italia della sua efficacia da parte del competente tribunale per i minorenni, ai fini dellaccertamento dei requisiti di cui all'art. 35 L. 184/1983; benche', infatti, le sentenze straniere debbano essere oggetto di riconoscimento diretto ai sensi della L. 218/1995, art. 41 co. 2 della stessa legge fa salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione di minori; se pero' l'adottato e' nel frattempo divenuto maggiorenne, e' possibile al riconoscimento diretto dell'efficacia del provvedimento straniero ai sensi di artt. 64, 65 e 66 L. 218/1995 e alla conseguente trascrizione (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o in caso di adottanti residenti all'estero (D. Lgs. 71/2011):
competente a decidere sulla dichiarazione di disponibilita' all'adozione di un minore straniero residente all'estero e' il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza; se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, e' competente il Tribunale per i minorenni di Roma
l'ufficio consolare territorialmente competente in base alla residenza degli adottanti puo' essere delegato dal Tribunale per i minorenni allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 29-bis L. 184/1983 (informazione e formazione degli aspiranti all'adozione e acquisizione di ogni elemento utile alla valutazione della loro capacita' di adozione), anche con il supporto di strutture adeguate
l'ufficio consolare, ricevuta formale comunicazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali in realzione all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore
o in caso di adozione internazionale pronunciata in uno Stato aderente alla Convenzione de L'Aja ma perfezionata in Italia dopo larrivo del minore (art. 35 co. 4 L. 184/1983), il Tribunale per i minorenni considera il provvedimento straniero come affidamento preadottivo (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
Mantenimento del diritto di
soggiorno del familiare di cittadino italiano o comunitario (torna
all'indice del capitolo)
o esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia
o far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente (nota: per chi soddisfi questa condizione si dovrebbe prescindere dalla condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso; si pensi al figlio appena nato)
o l'interessato dimostri di soddisfare una delle seguenti condizioni:
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia
far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente
o sia verificata, contemporaneamente, una delle seguenti ulteriori condizioni:
il matrimonio (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) e' durato almeno 3 anni, di cui almeno un anno in Italia, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento (o di scioglimento dell'unione registrata); nota: disposizione applicata da Ord. Cass. 19893/2010; in senso meno restrittivo, Trib. Pistoia: illegittima la revoca della carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea a seguito di cessazione del rapporto coniugale prima che siano trascorsi 3 anni di coniugio, se il carattere non fraudolento del matrimonio risulta provato per altra via, dal momento che esigere in modo rigido la durata triennale costituirebbe un inammissibile vincolo costrittivo alla permanenza di una unione ritenuta ormai intollerabile, in contrasto con i principi di autodeterminazione e liberta' della persona
il coniuge straniero (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso del partner, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino italiano o comunitario in base ad accordo tra i coniugi (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria
il familiare straniero risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nellambito familiare (nota: la Direttiva 2004/38/CE fa riferimento, in modo molto piu' generale, all'esistenza di "situazioni particolarmente difficili")
il coniuge straniero (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi (nota: o tra i conviventi, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate in Italia, e fino a quando esse sono considerate necessarie
o i coniugi possono scegliere, di comune accordo, la legge applicabile al divorzio tra quelle degli Stati di cittadinanza dei medesimi (art. 5 Regolamento UE n. 1259/2010, prevalente su art. 31 co. 1 L. 218/1995, che prevederebbe l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata; in questo senso,
Trib. Treviso: scioglimento del matrimonio di una coppia italo-messicana sulla base della legge messicana, che non richiede un periodo di separazione tra i coniugi
Trib. Milano (in relazione a una coppia di cittadini dell'Equador residenti in Italia):
- l'accordo che designa la legge applicabile puo' essere concluso o modificato al piu' tardi nel momento in cui e' adita l'autorita' giudiziaria, ma i coniugi, se previsto dalla legge del foro adito, possono designare la legge applicabile nel corso del procedimento innanzi all'autorita' giudiziaria, che fa mettere agli atti tale designazione in conformita' delle legge del foro (art. 5 co. 3 Regolamento UE n. 1259/2010)
- le parti devono essere informate sulla possibilita' di scegliere la legge applicabile (Considerando 18 Regolamento UE n. 1259/2010); ove non abbiano manifestato esplicitamente la volonta' sulla legge che intendevano fosse applicata, allegando agli atti di causa un accordo redatto nelle forme di cui all'art. 7 Regolamento UE n. 1259/2010, si puo' ritenere che siano stati fuorviati dal disposto di art. 31 co. 1 L. 218/1995, che non prevede alcuna opzione alternativa alla legge del paese di prevalente residenza; in tali casi, il Presidente indica alle parti, nell'ordinanza ex art. 709 c.p.c., che la memoria integrativa ovvero l'atto di costituzione contengano la manifestazione di volonta' sulla legge che le parti stesse intendono sia applicata nel giudizio di separazione o di divorzio
o Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011:
sussiste la giurisdizione del giudice straniero in relazione al divorzio, se tale giurisdizione sia stata accettata dalle parti (ad esempio in caso di istanza di divorzio congiunta) o quando il convenuto, costituitosi in giudizio nel processo straniero, non abbia eccepito il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo (art. 4 co. 1 L. 218/1995); in particolare, la sentenza di divorzio pronunciata all'estero riguardante un matrimonio a suo tempo celebrato fra due stranieri in Italia deve essere trascritta e annotata, dopo essere stata riconosciuta efficace ai sensi degli artt. 64 e seguenti L. 218/1995 dall'ufficiale di stato civile (non e' sufficiente l'acquisizione di un semplice certificato di divorzio, che non consente tale verifica)
le sentenze di divorzio pronunciate in uno Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute efficaci in Italia, salvo che siano manifestamente contrarie all'ordine pubblico, o siano pronunciate in contumacia ed il convenuto contumace non risulti essere stato messo in condizioni di presentare la propria difesa, o vi sia contrasto con altra decisione resa in un procedimento tra le medesime parti in Italia, o vi sia contrasto con altra sentenza, riguardante le medesime parti, resa precedentemente in un altro Stato membro (Regolamento CE n. 2201/2003)
la trascrizione della sentenza di divorzio pronunciata da un'autorita' straniera in relazione a un matrimonio celebrato all'estero deve essere richiesta al Comune che ha provveduto alla trascrizione dell'atto di matrimonio
in caso di divorzio consensuale emesso all'estero da autorita' non giurisdizionali, in conformita' alle leggi vigenti in quel paese, e' possibile procedere alla trascrizione solo quando ne sia stata verificata la conformita' ai principi di cui all'art. 64 L. 218/1995; in particolare, occorre verificare che il provvedimento non sia contrario all'ordine pubblico ed al rispetto dei diritti di difesa e comporti l'irreversibile dissoluzione dei vincolo matrimoniale
quando sia accertata tale irreversibile dissoluzione del vincolo matrimoniale, riconoscimento e trascrizione in Italia di una sentenza straniera di divorzio sono ammissibili anche quando l'ordinamento straniero non richieda, quale presupposto, un preventivo periodo di separazione
in mancanza di una legge in materia in Italia, non e' possibile trascrivere gli atti stranieri relativi alla esistenza o allo scioglimento di una convivenza registrata
l'istituto del ripudio e' contrario all'ordine pubblico, dal momento che il venir meno del vincolo coniugale viene imposto unilateralmente dal marito, e tale indicazione non e' mitigata dal fatto che la donna possa, eventualmente, aver manifestato una qualche forma di assenso; allo stesso modo, non puo' essere riconosciuta efficace una sentenza, emessa dalla competente autorita' giurisdizionale all'estero, che convalida un atto di ripudio precedentemente formato; tuttavia, chiunque vi abbia interesse puo' rimetetre la questione alla valutazione della competente Corte d'appello ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari alla trascrizione della sentenza in Italia, ai sensi di art. 67 L. 218/1995
la sentenza straniera che annulla un matrimonio per cause ulteriori rispetto a quelle contemplate, in modo inderogabile, dalla legge italiana produce effetti contrari all'ordine pubblico (art. 64 L. 218/1995) e non puo' essere riconosciuta in Italia; contro il rifiuto di trascrizione (che deve essere motivato per iscritto dall'ufficiale di stato civile) trova applicazione art. 67 L. 218/1995
o secondo Sent. Corte App. Cagliari, in base ad art. 10 della Convenzione dell'Aja 1/6/1970, lo Stato italiano puo' rifiutare di riconoscere un divorzio o una separazione solo se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico, da intendersi ridotto ai principi irrinunciabili; in particolare, non sussiste incompatibilita' per il divorzio egiziano (talaq), dato che il contraddittorio ed il diritto di difesa della moglie risultano assicurati e non vi e' violazione del principio di uguaglianza tra i generi, avendo la moglie un uguale diritto di sciogliersi dal vincolo matrimoniale anche in mancanza del consenso del marito (khola)
o secondo Corte App. Genova, una sentenza di divorzio del Tribunale di Casablanca e' riconoscibile in Italia anche se il diritto marocchino non prevede un secondo grado di giudizio ne' l'istituto dell'affido condiviso; inoltre, il giudice marocchino e' competente per una causa di divorzio relativa a un matrimonio celebrato in Marocco
o Sent. Cass. 5710/2014: la giurisdizione applicabile allo scioglimento di un matrimonio e', trattandosi di diritti di status, materia indisponibile; non puo' essere trascritta dall'Ufficiale di stato civile la sentenza straniera di divorzio tra due cittadini italiani residenti in Italia che abbiano celebrato il matrimonio in Italia (nemmeno nel caso si tratti di divorzio richiesto congiuntamente dalle parti)
o circ. Mininterno 12/7/2011: la pronuncia del divorzio da parte di un'autorita' straniera diversa da quella giurisdizionale (come nel caso della disciplina del divorzio entrata in vigore in Brasile; circ. Mininterno 21/12/2011: ai fini della trascrizione del provvedimento di divorzio brasiliano non occorre la documentazione attestante il deposito dell'atto presso l'autorita' giudiziaria, dal momento che la validita' della scrittura pubblica di divorzio consensuale, ai fini civilistici, decorre gia' dalla data dell'atto notarile) non costituisce motivo di irriconoscibilita' dello stesso se nell'ordinamento giuridico di quel paese a tale divorzio vengono attribuiti gli stessi effetti di una sentenza di divorzio passata in giudicato, ferma restando la verifica dell' irreversibile dissoluzione del vincolo coniugale
o Sent. Cass. 24256/2010: all'affidamento condiviso puo' derogarsi solo nel caso in cui questa crei pregiudizio al minore, non sulla sola basa della distanza tra i luoghi di residenza dei due genitori, se questa non si traduce in un comportamento di uno dei genitori che lo escluda dall'esercizio della pari potesta' genitoriale; l'affidamento condiviso non osta alla collocazione del minore presso l'abitazione di uno dei due genitori, purche' sia salvaguardato il legame con l'altro genitore con la previsione di adeguate modalita' di incontro periodico
Acquisizione del diritto di
soggiorno permanente da parte del familiare di cittadino italiano o comunitario
(torna all'indice del capitolo)
o ha soggiornato legalmente in Italia per 5 anni continuativi unitamente al cittadino comunitario (nota: l'art. 14, co. 2 del D. Lgs. 30/2007, a differenza di art. 16, co. 2 Direttiva 2004/38/CE, sembra richiedere solo la contemporaneita' del soggiorno, non la convivenza; la cosa e' rilevante, per es., per il figlio del coniuge straniero che risieda per studio in altra citta' italiana)
o soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro); nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare straniero di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino
o soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno continuativo in Italia
o soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata
o soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, e il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto
o ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito del decesso del cittadino comunitario di cui era familiare, essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni
o ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana), per il verificarsi di una delle condizioni previste (durata del matrimonio, affidamento dei figli, procedimento penale, diritto di visita) ed essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni
Limitazione del diritto di
ingresso e soggiorno del familiare straniero di cittadino italiano o
comunitario; allontanamento per mancanza dei requisiti; impugnazione (torna all'indice del capitolo)
o motivi di sicurezza dello Stato
(inclusa l'appartenenza ad associazioni sovversive o terroristiche o
l'agevolazione di associazioni terroristiche); si tiene conto anche di condanne in Italia per delitti contro
la personalita' dello Stato (L. 129/2011)
o motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero lincolumita' pubblica); si tiene conto, se ricorrono tali motivi (L. 129/2011), di
condanne, in Italia o all'estero, per
- delitti non colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona (anche con patteggiamento?)
- delitti di cui all'art. 8 L. 69/2005 (anche con patteggiamento)
appartenenza a categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione
avvenuta adozione di misure di prevenzione
avvenuta adozione di provvedimenti di allontanamento (verosimilmente, per motivi imperativi di pubblica sicurezza) da parte di autorita' straniere
o altri motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza; tra i motivi di ordine pubblico e' incluso il non aver ottemperato all'ordine di allontanamento adottato per mancanza di requisiti e l'essere rintracciati nel territorio dello Stato oltre il termine fissato col provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato italiano (L. 129/2011; nota: la congiunzione "e" rende piu' stringente la condizione, impedendo di applicare questa disposizione quando non sia provato il mancato ottemperamento all'ordine di allontanamento)
o per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita' siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)
I titolari di diritto di soggiorno permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008); Sent. Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di tale disposizione, la lotta contro le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti rientra nella nozione di gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 10 anni (verosimilmente, per tutti i 10 anni, salve le assenze da tollerare nel senso indicato da Sent. Corte Giust. C-145/09) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza
Sent. Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di una protezione rafforzata contro l'allontanamento
o occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti nel caso in esame; in particolare, la durata di ciascuna delle assenze dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, le ragioni che hanno motivato le assenze e che possono determinare se esse comportino o meno lo spostamento verso un altro Stato del centro degli interessi personali, familiari o professionali dell'interessato
o la lotta contro le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti puo' rientrare nella nozione di motivi imperativi di pubblica sicurezza
Concl. Avv. Gen. C-348/09: un cittadino comunitario (nota: verosimilmente, anche il suo familiare straniero) non puo' invocare il diritto a una protezione rafforzata contro l'allontanamento in forza della durata del suo soggiorno pregresso quando e' dimostrato che il prolungamento e' dovuto all'aver tenuto nascosto un comportamento delittuoso che costituisce una grave turbativa per l'ordine pubblico dello Stato membro
o il periodo di soggiorno decennale previsto ai fini di una protezione rafforzata contro l'allontanamento deve essere, in linea di principio, continuativo e calcolato a ritroso, a partire dalla data della decisione di allontanamento della persona di cui trattasi
o un periodo di detenzione della persona e', in linea di principio, idoneo ad interrompere la continuita' del soggiorno e ad incidere sulla concessione della protezione rafforzata contro l'allontanamento, compreso il caso in cui l'interessato abbia soggiornato nello Stato membro ospitante duranti i dieci anni precedenti la sua detenzione; tuttavia, tale circostanza puo' essere presa in considerazione nella valutazione globale richiesta per determinare se i legami di integrazione precedentemente creatisi con lo Stato membro ospitante siano stati o meno infranti
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia necessario a tutela del loro interesse
Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),
o si rispetta il principio di proporzionalita' (Sent. Corte Giust. C-33-07: il provvedimento restrittivo deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non eccedere quanto necessario per conseguirlo)
o rilevano comportamenti personali che rappresentino rilevano comportamenti personali che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave (L. 129/2011) per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non giustificandone automaticamente l'adozione (in questo senso, Trib. Torino e Trib. Firenze)
o si tiene conto di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 20, co. 17 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:
a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)
il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)
o si tiene conto di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine
o non si tiene conto di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione economica del paese, non a quella dell'interessato, come invece interpretato da Trib. Torino)
Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009:
o l'interpretazione delle misure che garantiscono la liberta' di circolazione deve essere ampia; quella delle misure che la limitano, restrittiva
o la nozione di sicurezza (interna ed esterna) fa riferimento alla preservazione dell'integrita' dello Stato e delle istituzioni; la nozione di ordine pubblico, alla prevenzione del disturbo dell'ordine sociale
o i cittadini comunitari e i loro familiari con diritto di soggiorno possono essere allontanati solo per condotte punite dalla legge o rispetto alle quali sono state adottate misure di contrasto effettive (Sent. Corte Giust. C-268-99)
o la mancata registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico (Sent. Corte Giust. C-48-75)
o comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando vi e' concreta possibilita' di reiterazione; la minaccia deve esistere al momento in cui la misura viene adottata o rivista dall'autorita' giudiziaria (Sent. Corte Giust. C-482-01 e Sent. Corte Giust. C-493-01); la sospensione della pena suggerisce che la minaccia non sia attuale
o l'appartenenza ad una organizzazione pericolosa per la sicurezza o per l'ordine pubblico e' rilevante se l'interessato prende parte alle attivita' di essa e si identifica con i suoi obiettivi o progetti (Sent. Corte Giust. C-482/01 and C-493/01)
o la commissione continuata di piccoli crimini puo' rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico; si deve tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust. C-349-06)
o la buona condotta tenuta in prigione e' elemento rilevante nella valutazione della proporzionalita' delle restrizioni imposte
o occorre distinguere nettamente tra motivi ordinari, gravi e imperativi, ai fini dell'allontanamento di categorie protette (titolari di diritto di soggiorno permanente, residenti da oltre dieci anni, minori)
o nel computo del soggiorno pregresso, non e' necessario includere i periodi trascorsi in detenzione se l'interessato non ha stabilito legami con l'Italia
Ai fini dell'allontanamento per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto
o di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 21, co. 2 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:
a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)
il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)
circ. Mininterno 6/4/2007: il Comune, qualora nel corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione al Prefetto
o di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine
Diritti del familiare di
cittadino italiano o comunitario (torna all'indice del
capitolo)
o il familiare straniero del cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; nota: non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile
o il familiare straniero titolare di uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:
E106, e in particolare
- familiari di lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea
- familiare di disoccupato
E109 o E37: familiari (verosimilmente, anche stranieri) residenti in Italia di lavoratore (verosimilmente, comunitario, benche' circ. Minsalute 3/8/2007 reciti: "straniero") occupato in un altro Stato membro
E120: familiari di richiedenti la pensione di altro Stato UE, residenti in Italia
E121 o E33: familiari di pensionati di altro Stato UE, residenti in Italia
o il familiare straniero titolare di diritto di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di soggiorno in Italia
o il familiare (verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino italiano; note:
non si tiene conto del familiare entro il secondo (L. 94/2009) grado convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19, co. 2, lettera c, T.U.
non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino italiano abbia una relazione stabile
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
o figli: 28.279
Marocco: 3.090
Albania: 2.757
Cina: 2.158
Stati Uniti: 1.978
Egitto: 1.957
Pakistan: 1.410
India: 1.316
Moldova: 1.223
Bangladesh: 1.094
Filippine: 963
Senegal: 947
Macedonia: 853
Ucraina: 804
Peru': 693
Tunisia: 644
o coniuge: 52.883
Marocco: 8.742
Albania: 8.379
Cina: 5.287
Moldova: 3.343
India: 2.816
Sri Lanka: 2.708
Filippine: 2.526
Ucraina: 2.231
Bangladesh: 2.213
Egitto: 1.916
Tunisia: 1.856
Per: 1.797
Pakistan: 1.737
Brasile: 1.730
Senegal: 1.461
o altri familiari: 38.784
o totale: 119.946
o stranieri nati all'estero da genitori entrambi nati all'estero: 3.180.401
o stranieri nati all'estero da genitori entrambi nati in Italia: 8.188
o stranieri nati in Italia da genitori entrambi nati all'estero: 563.424
o stranieri nati in Italia da genitori entrambi nati in Italia: 6.414
o italiani nati in Italia da genitori entrambi nati in Italia: 49.528.123
o italiani nati in Italia da genitori entrambi nati all'estero: 199.682
o italiani nati all'estero da genitori entrambi nati in Italia: 652.192
o italiani nati all'estero da genitori entrambi nati all'estero: 470.745
o italiani nati in Italia con almeno un genitore nato all'estero: 1.537.553
o italiani nati all'estero con almeno un genitore nato all'estero: 191.303
o stranieri nati in Italia con almeno un genitore nato all'estero: 10.886
o stranieri nati all'estero con almeno un genitore nato all'estero: 30.303
o mancate risposte: 3.054.530
o totale: 59.433.744
o il 22% e' mista (composta sia da italiani sia da stranieri)
o il 58,7% vive in affitto (contro il 16% delle famiglie di soli italiani); il 23,1% vive in abitazione di proprieta' (contro il 71,6 delle famiglie di soli italiani); il 20% dispone di un alloggio gratuito (contro il 12,5% delle famiglie di soli italiani), nel 60% dei casi messo a disposizione dal datore di lavoro
o il 61,2% dispone di un'auto (contro il 78,9% delle famiglie di soli italiani)
o il 23,4% si e' trovato in arretrato almeno una volta nell'ultimo anno con il pagamento delle bollette (contro l8,3% delle famiglie di soli italiani); il 26,3% e' stata in arretrato con il pagamento dell'affitto (contro il 10,5% delle famiglie di soli italiani); il 28,1% non ha avuto i soldi per i vestiti necessari (contro il 15,9% delle famiglie di soli italiani); il 64,9% si trova in difficolta' nel far fronte a una spesa imprevista di 750 euro (contro 31,4% delle famiglie di soli italiani)
o percentuale di individui che vive sotto la soglia di poverta':
straniere: 42,2%
italiane: 12,6%
o reddito:
straniere: 18.674 euro
italiane: 33.588 euro
o consumo:
straniere: 18.038 euro
italiane: 25.608 euro
o risparmio:
straniere: 636 euro
italiane: 7.980 euro
o struttura del reddito:
da lavoro dipendente:
- straniere: 84,3%
- italiane: 38,0%
da pensione e trasferimenti:
- straniere: -1,1%
- italiane: 26,4%
da lavoro autonomo:
- straniere: 8,2%
- italiane: 13,0%
da capitale:
- straniere: 8,7%
- italiane: 22,7%
o peso sul reddito di
affitto:
- straniere: 27,4%
- italiane: 12,5%
mutuo:
- straniere: 36,1%
- italiane: 19,2%
o titolo di godimento dell'abitazione di residenza:
proprieta':
- straniere: 13,8%
- italiane: 71,8%
affitto:
- straniere: 72,8%
- italiane: 17,8%
altro titolo:
- straniere: 13,4%
- italiane: 10,4%
o disagio economico:
arrivano con grande difficolta' a fine mese:
- straniere: 21,6%
- italiane: 14,5%
sono state in arretrato con le bollette:
- straniere: 23,4%
- italiane: 8,2%
non riescono a sostenere spese impreviste di 750 euro:
- straniere: 60,1%
- italiane: 31,4%
non possono permettersi una settimana di ferie:
- straniere: 53,6%
- italiane: 39,2%
o 11,0% del totale
o prime 10 nazionalita':
Romania (21,1% della domanda non italiana)
Albania (5,9% della domanda non italiana)
Marocco (5,4% della domanda non italiana)
Germania (4,1% della domanda non italiana)
Filippine (4,0% della domanda non italiana)
Svizzera (4,0% della domanda non italiana)
Peru' (2,9% della domanda non italiana)
Moldavia (2,8% della domanda non italiana)
Sri Lanka (2,6% della domanda non italiana)
Ucraina (2,5% della domanda non italiana)
o 9,8% del totale
o prime 10 nazionalita' (percentuale della domanda da parte di non italiani):
Romania: 16%
Germania: 8%
Moldavia: 7%
Albania: 7%
Svizzera: 6%
Ucraina: 3%
Francia: 3%
Brasile: 3%
Ecuador: 3%
Gran Bretagna: 3%
o matrimoni con almeno uno sposo straniero: 14.236 (1998, pari al 5,1% del totale), 16.548 (1999), 20.001 (2000), 21.513 (2001), 25.590 (2002), 27.730 (2003), 30.662 (2004), 33.017 (2005), 34.396 (2006), 34.559 (2007), 36.918 (2008, pari al 15,0% del totale), 32.059 (2009, pari al 13,9% del totale), 25.082 (2010, pari al 11,5% del totale), 26.617 (2011, pari al 13,0% del totale), 30.724 (2012)
o matrimoni misti: 11.446 (1998), 13.304 (1999), 15.958 (2000), 17.127 (2001), 20.052 (2002), 20.402 (2003), 21.835 (2004), 23.303 (2005), 24.020 (2006), 23.560 (2007), 24.548 (2008; di cui 18.240 con sposa straniera e 6.308 con sposo straniero), 18.005 (2011; di cui 14.799 con sposa straniera e 3.206 con sposo straniero), 20.764 (2012, di cui 16.340 con sposa straniera, 4.424 con sposo straniero)
o totale matrimoni: 264.097 (2003), 248.969 (2004), 247.740 (2005), 245.992 (2006), 250.360 (2007), 246.613 (2008), 230.613 (2009), 217.700 (2010), 204.830 (2011), 207.138 (2012)
o prime dieci nazionalita' per matrimoni misti nel 2012: Romania (3.012), Ucraina (1.783), Brasile (1.277), Marocco (1.206), Albania (1.106), Russa (1.056), Polonia (864), Moldova (747), Germania (441), Peru' (406)
o prime dieci nazionalita' per matrimoni tra connazionali stranieri nel 2012: Romania (1.035), Cina (762), Nigeria (677), Moldova (375), Ucraina (306), Peru' (281), Albania (277), Marocco (249), Ecuador (165), Ghana (135)
o 2004: italiane 1,26; straniere: 2,61
o 2005: italiane 1,24; straniere: 2,45
o 2006: italiane 1,26; straniere: 2,50
o 2007: italiane 1,37; straniere: 2,40
o 2008: italiane 1,32; straniere: 2,31
o 2009: italiane 1,31; straniere: 2,23
o 2010: italiane 1,32; straniere: 2,11
o 2011: italiane 1,30; straniere: 2,04
o 2008: italiane 31,7; straniere: 27,9
o 2009: italiane 31,8; straniere: 28,0
o 2010: italiane 31,9; straniere: 28,2
o 2011: italiane 32,0; straniere: 28,3
17.
Minori stranieri (torna all'indice)
-
Cifre
-
Possibilita' di ingresso di minori stranieri
-
Limiti all'allontanamento del minore straniero;
accertamento della minore eta'
-
Condizione del minore straniero rispetto al rapporto
con adulti
-
Adempimenti relativi al minore in stato di abbandono
-
Adempimenti relativi al minore non accompagnato
-
Minori non accompagnati vittime di tratta
-
Richiesta di protezione internazionale da parte di
minore non accompagnato
-
Divieto di trattenimento dei minori non accompagnati
-
Provvedimenti adottabili a tutela del minore non
accompagnato
-
Rinuncia alla protezione consolare
-
Comitato per i minori stranieri
-
Sezione speciale del Consiglio territoriale
-
Provvedimento di rimpatrio assistito
-
Titoli di soggiorno rilasciabili a minori stranieri
-
Caso particolare: permesso per il minore non
accompagnato
-
Esonero dal contributo per il rilascio e il rinnovo
del permesso
-
Provvedimenti negativi in relazione al permesso di
soggiorno
-
Utilizzabilita' dei permessi rilasciati a minori
-
Convertibilita' dei permessi rilasciati a minori
-
Accesso del minore al permesso UE slp o alla carta di
soggiorno per familiare di comunitario
-
Onere di esibizione del permesso; interesse del
minore
-
Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio
naturale
-
Tutela del diritto all'unita' familiare
-
Assistenza sociale: Sent. Corte Cost. 329/2011
-
Altre misure di integrazione
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
o 2002: 33.593 (6,2% del totale dei nati in Italia)
o 2003: 33.691 (6,2% del totale dei nati in Italia)
o 2004: 48.925 (8,7% del totale dei nati in Italia)
o 2005: 51.971 (9,7% del totale dei nati in Italia)
o 2006: 57.765 (10,3% del totale dei nati in Italia)
o 2007: 64.049 (11,4% del totale dei nati in Italia)
o 2008: 72.472 (12,6% del totale dei nati in Italia)
o 2009: 77.109 (13,6% del totale dei nati in Italia)
o 2010: 78.082 (13,9% del totale dei nati in Italia)
o 2011: 79.261 (14,5% del totale dei nati in Italia)
o 2012: 79.894 (15,0% del totale dei nati in Italia)
o 2013: 77.705 (15,1% del totale dei nati in Italia)
o censiti: 12.164 (0-6 anni: 18, 7-14 anni: 1.222, 15 anni: 1.630, 16 anni: 3.626, 17 anni: 5.668; maschi: 11.365, femmine: 799)
o presenti: 9.001 (0-6 anni: 18, 7-14 anni: 881, 15 anni: 1.109, 16 anni: 2.654, 17 anni: 4.339; maschi: 8.449, femmine: 552)
o irreperibili : 3.163 (0-6 anni: 0, 7-14 anni: 341, 15 anni: 521, 16 anni: 972, 17 anni: 1.329; maschi: 2.916, femmine: 247)
o censiti: 7.066 (0-6 anni: 27, 7-14 anni: 524, 15 anni: 637, 16 anni: 1.612, 17 anni: 4.266; maschi: 6.638, femmine: 428; collocamento in struttura: 5.990, presso privato: 714, non comunicato: 362)
o presenti: 5.626 (0-6 anni: 27, 7-14 anni: 394, 15 anni: 459, 16 anni: 1.234, 17 anni: 3.512; maschi: 5.294, femmine: 332; collocamento in struttura: 4.587, presso privato: 706, non comunicato: 333)
o irreperibili : 1.465 (0-6 anni: 0, 7-14 anni: 130, 15 anni: 178, 16 anni: 378, 17 anni: 754; maschi: 1.334, femmine: 96; collocamento in struttura: 1.403, presso privato: 8, non comunicato: 29)
o censiti: 7.750 (0-6 anni: 72, 7-14 anni: 648, 15 anni: 817, 16 anni: 2006, 17 anni: 4207; maschi: 7.333, femmine: 417)
o irreperibili : 1.791 (0-6 anni: 2, 7-14 anni: 154, 15 anni: 221, 16 anni: 461, 17 anni: 953; maschi: 1.724, femmine: 67)
o 2006: 7.870 (di cui 251 richiedenti asilo)
o 2007: 5.543 (di cui 482 richiedenti asilo)
o 2008: 7.216 (di cui 879 richiedenti asilo)
o 2009: 5.879 (di cui 567 richiedenti asilo)
o 2010: 4.588 (di cui 556 richiedenti asilo)
o 2011: 9.197 (di cui 1.582 richiedenti asilo)
o 2012: 9.104 (di cui 1.496 richiedenti asilo)
o 8.307 nel 2000
o 8.146 nel 2001
o 7.040 (di cui 5.883 non identificati) nel 2002
o 8.194 (di cui 7.313 non identificati) nel 2003
o 8.100 (di cui 5.949 non identificati) nel 2004
o 7.583 (di cui 5.549 non identificati) nel 2005
o 6.453 (di cui 4.273 non identificati) nel 2006
o 7.548 (di cui 5.631 non identificati) nel 2007
o 7.797 (di cui 6.000 non identificati e 2.124 sbarcati sulle coste nel
corso dell'anno, da com.
Mininterno 25/2/2009) nel 2008
o 2006: 7.870 (di cui 3.804 resisi irreperibili e 3.515 passati alla seconda accoglienza; tra questi, 1.433 hanno avuto il permesso di soggiorno)
o 2007: 5.543 (di cui 1.952 resisi irreperibili e 2.795 passati alla seconda accoglienza)
o 2008: 7.216 (di cui 1.676 resisi irreperibili e 3.841 passati alla seconda accoglienza; per 1.391 di questi ultimi, aperta la tutela; 1.644 hanno avuto il permesso di soggiorno)
o 2009: 5.879 (di cui 1.303 resisi irreperibili e 3.084 passati alla seconda accoglienza; per 2.009 di questi ultimi, aperta la tutela)
o 2010: 4.588 (di cui 1.050 resisi irreperibili e 2.523 passati alla seconda accoglienza; per 1.649 di questi ultimi, aperta la tutela; 2.272 hanno avuto il permesso di soggiorno)
o 2011: 9.197 (di cui 1.999 resisi irreperibili e 3.213 passati alla seconda accoglienza; per 2.775 di questi ultimi, aperta la tutela)
o 2012: 9.104 (di cui 1.730 resisi irreperibili e 2.819 passati alla seconda accoglienza; per 2.981 di questi ultimi, aperta la tutela; 2.551 hanno avuto il permesso di soggiorno)
o fino a 10 anni: 0,8%
o 10-14 anni: 6,7%
o 15 anni: 8,6%
o 16 anni: 23,8%
o 17 anni: 59,7%
o eta' non specificata: 0,4%
o 6 anni: 0,04%
o 7 anni: 0,04%
o 8 anni: 0,19%
o 9 anni: 0,22%
o 10 anni: 0,34%
o 11 anni: 0,52%
o 12 anni: 1,27%
o 13 anni: 2,17%
o 14 anni: 5,64%
o 15 anni: 13,78%
o 16 anni: 31,86%
o 17 anni: 43,93%
o nel 2008: 576.659; figli per donna straniera: 2,65 (contro 1,34 per donna italiana; da Rapp. ISTAT natalita' 27/11/2013)
o nel 2009: 568.857, di cui stranieri: 13,6% (da Bilancio Demografico ISTAT 2009); figli per donna straniera: 2,55 (contro 1,33 per donna italiana; da Rapp. ISTAT natalita' 27/11/2013)
o nel 2010: 561.944, di cui stranieri: 13,9% (da Rapp. ISTAT natalita' 14/9/2011); figli per donna straniera: 2,43 (contro 1,34 per donna italiana; da Rapp. ISTAT natalita' 27/11/2013)
o nel 2011: 546.607, di cui stranieri: 14,5% (da Rapp. ISTAT natalita' 14/11/2012); figli per donna straniera: 2,36 (contro 1,32 per donna italiana; da Rapp. ISTAT natalita' 27/11/2013)
o nel 2012: 534.186, di cui stranieri: 15,0%; figli per donna straniera: 2,37 (contro 1,29 per donna italiana; da Rapp. ISTAT natalita' 27/11/2013)
o nel 2013: 514.308, di cui stranieri: 15,1% (da Rapp. ISTAT 16/6/2014); figli per donna straniera: 2,10 (contro 1,29 per donna italiana; da Rapp. ISTAT 27/11/2014)
o all'1/1/2004, 412.432 (dato riportato da Focus
UIL)
o all'1/1/2010, 932.675 di cui 572.720 nati in Italia (Nota ISTAT 12/10/2010)
o nel 2011, 993.238 (Anticipazioni Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri), pari al 9,7% del totale dei minori e al 21,7% della popolazione straniera; di questi, il 71% e' nato in Italia
o al 9/10/2011 (da Rapp ISTAT censimento stranieri): 940.489, di cui 741.897 da Paesi non UE, 198.592 comunitari
o 2000: 229.851, di cui immigrati 111.679, nati in Italia 118.171
o 2001: 277.976, di cui immigrati 130.146, nati in Italia 147.830
o 2002: 284.224, di cui immigrati 102.801, nati in Italia 181.423
o 2003: 353.139, di cui immigrati 138.025, nati in Italia 215.114
o 2004: 412.432, di cui immigrati 148.393, nati in Italia 264.039
o 2005: 501.792, di cui immigrati 185.782, nati in Italia 316.010
o 2006: 585.496, di cui immigrati 211.721, nati in Italia 373.775
o 2007: 665.625, di cui immigrati 227.801, nati in Italia 437.824
o 2008: 767.060, di cui immigrati 256.764, nati in Italia 510.296
o 2009: 862.453, di cui immigrati 275.048, nati in Italia 587.405
o 2010: 933.693, di cui immigrati 268.206, nati in Italia 665.487
o 2002: 353.139
o 2003: 412.432
o 2004: 501.792
o 2005: 585.496, di cui nati in Italia 398.205
o 2006: 665.625, di cui nati in Italia 457.345
o 2007: 767.060, di cui nati in Italia 518.700
o 2008: 862.453, di cui nati in Italia 572.720
o 2009: 932.675, di cui nati in Italia 650.802
o 2010: 993.238, di cui nati in Italia 730.063
o 2001: 19,0% degli stranieri; 2,8% dei minori
o 2002: 21,3% degli stranieri; 2,9% dei minori
o 2003: 22,8% degli stranieri; 3,6% dei minori (0-5 anni: 9,4%; 6-13 anni: 6,1%; 14-17 anni: 2,6%)
o 2004: 20,7% degli stranieri; 4,2% dei minori (0-5 anni: 10,8%; 6-13 anni: 7,1%; 14-17 anni: 3,2%)
o 2005: 20,9% degli stranieri; 5,0% dei minori (0-5 anni: 13,0%; 6-13 anni: 8,6%; 14-17 anni: 3,8%)
o 2006: 21,9% degli stranieri; 5,9% dei minori (0-5 anni: 14,9%; 6-13 anni: 10,2%; 14-17 anni: 4,5%)
o 2007: 22,6% degli stranieri; 6,6% dei minori (0-5 anni: 16,7%; 6-13 anni: 11,6%; 14-17 anni: 5,1%)
o 2008: 22,3% degli stranieri; 7,5% dei minori (0-5 anni: 18,6%; 6-13 anni: 13,3%; 14-17 anni: 5,6%)
o 2009: 22,2% degli stranieri; 8,4% dei minori (0-5 anni: 20,8%; 6-13 anni: 14,9%; 14-17 anni: 6,4%)
o 2010: 22,0% degli stranieri; 9,1% dei minori (0-5 anni: 22,8%; 6-13 anni: 16,0%; 14-17 anni: 7,1%)
o 2011: 21,7% degli stranieri; 9,7% dei minori (0-5 anni: 24,4%; 6-13 anni: 16,9%; 14-17 anni: 7,9%)
o 2000: 6,7% (solo madre straniera: 1,7%; solo padre straniero: 0,5%)
o 2001: 7,3% (solo madre straniera: 1,8%; solo padre straniero: 0,6%)
o 2002: 8,1% (solo madre straniera: 2,0%; solo padre straniero: 0,6%)
o 2003: 9,1% (solo madre straniera: 2,4%; solo padre straniero: 0,7%)
o 2004: 11,7% (solo madre straniera: 2,6%; solo padre straniero: 0,7%)
o 2005: 12,9% (solo madre straniera: 2,9%; solo padre straniero: 0,8%)
o 2006: 14,1% (solo madre straniera: 3,2%; solo padre straniero: 0,8%)
o 2007: 15,5% (solo madre straniera: 3,3%; solo padre straniero: 0,9%)
o 2008: 16,5% (solo madre straniera: 3,3%; solo padre straniero: 0,8%)
o 2009: 17,8% (solo madre straniera: 3,6%; solo padre straniero: 0,8%)
o 2010: 18,4% (solo madre straniera: 3,8%; solo padre straniero: 1,0%)
o 2011: 19,4% (solo madre straniera: 3,9%; solo padre straniero: 1,0%)
o 2012: 20,1%
o 2013: 20,2%
o stranieri: 8.632 (+807 rispetto al 31/12/2010), di cui per
allontanamento da istituto o comunita': 2.911 (+731 rispetto al 31/12/2010), di cui 2.056 nella fascia 15-17 anni
allontanamento volontario: 727 (+73 rispetto al 31/12/2010), di cui 514 nella fascia 15-17 anni
motivo non determinato: 4.855 (-23 rispetto al 31/12/2010), di cui 2.741 nella fascia 15-17 anni
possibile reato subito: 12 (+1 rispetto al 31/12/2010)
possibili disturbi psicologici: 3 (+1 rispetto al 31/12/2010)
sottrazione da congiunto: 124 (+24 rispetto al 31/12/2010)
o italiani: 1.687 (+2 rispetto al 31/12/2010), di cui per
allontanamento da istituto o comunita': 433 (+38 rispetto al 31/12/2010)
allontanamento volontario: 283 (+0 rispetto al 31/12/2010)
motivo non determinato: 811 (-43 rispetto al 31/12/2010)
possibile reato subito: 10 (+1 rispetto al 31/12/2010)
possibili disturbi psicologici: 4 (+3 rispetto al 31/12/2010)
sottrazione da congiunto: 146 (+3 rispetto al 31/12/2010)
o 2011 (Rapp. Minlavoro sull'accoglienza temporanea dei minori stranieri): 17.823 (Bielorussia 12.729, Ucraina 3.060, Bosnia-Eerzegovina 737, Federazione Russa 560, Algeria 333, Kazakhistan 160, Serbia-Montenegro 105, Giappone 42, Moldavia 31, Croazia 29, Macedonia 27, Brasile 9, Bulgaria 1)
o 2012 (Rapp. Minlavoro sull'accoglienza temporanea dei minori stranieri 2013): 15.957 (Bielorussia 11.438, Ucraina 2.619, Bosnia-Eerzegovina 643, Federazione Russa 539, Algeria-Sharawi 335, Kazakhistan 156, Serbia 110, Moldavia 37, Macedonia 36, Giappone 34, Afghanistan 10)
Possibilita' di ingresso di
minori stranieri (torna all'indice del capitolo)
o per ricongiungimento con genitore straniero
o per esercitare il proprio diritto di soggiorno in quanto figlio che accompagna o raggiunge il genitore italiano o comunitario (il diritto di ingresso permane fino ai 21 anni; da D. Lgs. 30/2007)
o per ricongiungimento con affidatario straniero, italiano o comunitario (non disciplinato da D. Lgs. 30/2007; deriva pero' da art. 28, co. 2 T.U., che stabilisce l'applicabilita' delle disposizioni del T.U. al cittadino italiano o comunitario se piu' favorevoli; il Kafil e' assimilato all'affidatario ai fini dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent. Cass. 7472/2008, Sent. Cass, n. 19734/2008, Trib. Venezia); si applica anche al caso di Kafalah consensuale (accordo diretto, in assenza di condizione di abbandono del minore, tra famiglia d'origine e famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e omologato da un giudice) e in assenza di convivenza (Trib. Rovereto, confermata da Corte App. Trento: l'omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria del paese d'origine dimostra come l'istituto della Kafalah consensuale non sia contrario all'ordinamento di quel paese; ne' tale istituto e' contrario all'ordine pubblico interno, anche perche' ricompreso tra le misure di protezione sostitutiva dei minori dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; e' irrilevante il fatto che il minore affidato con la Kafalah non si trovasse in stato di abbandono; nello stesso senso, Trib. Firenze); una volta provata la sussistenza dellistituto della Kafalah, e' illegittimo un provvedimento di diniego di visto di ingresso a favore del minore fondato sull'assenza dei requisiti relativi al legame familiare (Trib. Brescia); nota: Sent. Cass. 4868/2010 esclude che l'affidamento in base alla Kafalah sia assimilabile all'affidamento quando l'affidatario sia italiano, dal momento che in tal caso l'affidamento puo' e deve essere effettuato conformemente alla L. 184/1983 (nello stesso senso, Trib. Verona, che ritiene la Kafalah contraria all'ordine pubblico, perche' priva di limiti temporali e interuttiva dei rapporti con la famiglia d'origine, non equiparabile all'affidamento italiano perche' non attribuisce vincoli di filiazione ne' diritti successori in capo al minore, contraria ai principi costituzionali perche' riguarda solo appartenenti alla fede islamica e produce effetti diversi a seconda che si riferisca a un uomo, a una donna o a un portatore di handicap; in senso opposto, Corte d'App. Venezia: l'istituto della Kafalah, cosi' come regolato dal diritto marocchino, prevede una procedura giudiziaria, e' idoneo ad assicurare la funzione di protezione del fanciullo, ed e' assimilabile all'affidamento previsto dal diritto italiano, e deve dar luogo almeno alla facilitazione dell'ingresso di cui all'art. 3, co. 2, lettera a D. Lgs. 30/2007, con rilascio di un visto di ingresso per ricongiungimento familiare; nel senso dell'idoneita' a dar luogo a tale facilitazione dell'ingresso anche in caso di Kafalah consensuale, che non richiede lo stato di abbandono del minore, e con affidamento a cittadino italiano, Trib. Firenze; nota: Ord. Cass. 996/2012 rimette alle Sezioni Unite della Cassazione la questione della applicabilita' delle norme in materia di ricongiungimento di cui al D. Lgs. 286/1998 al caso di ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario in base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 e, in particolare, del diritto al ricongiungimento del minore affidato con Kafalah); illegittimo negare il visto per ricongiungimento familiare al minore affidato alla nonna soggiornante in Italia con decisione dell'autorita' giudiziaria del paese di provenienza, essendo certamente tale decisione non contraria all'ordine pubblico, dato che il nostro ordinamento consente l'affidamento di fatto ai familiari entro il quarto grado, e non essendo richiesto il requisito di previa convivenza ai fini del ricongiungimento (Trib. Genova e Corte d'App. Genova); Sent. SS. UU. Cass. 21108/2013 stabilisce il seguente principio di diritto: non puo' essere rifiutato il nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell'interesse di minore straniero affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di kafalah pronunciato dal giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi personalmente assistito", e ribadisce che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 riguarda solo le modalita' di ricongiungimento, non il novero dei familiari che possono essere ricongiunti (nota: interpretazione totalmente infondata!)
o al seguito di genitore o affidatario straniero (nota: possibilita' di ingresso al seguito di italiano o comunitario, soppressa da D. Lgs. 5/2007); il Kafil e' assimilato all'affidatario ai fini dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent. Cass. 7472/2008, Sent. Cass, n. 19734/2008, Trib. Venezia); si applica anche al caso di Kafalah consensuale (accordo diretto, in assenza di condizione di abbandono del minore, tra famiglia d'origine e famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e omologato da un giudice) e in assenza di convivenza (Trib. Rovereto, confermata da Corte App. Trento: l'omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria del paese d'origine dimostra come l'istituto della Kafalah consensuale non sia contrario all'ordinamento di quel paese; ne' tale istituto e' contrario all'ordine pubblico interno, anche perche' ricompreso tra le misure di protezione sostitutiva dei minori dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; e' irrilevante il fatto che il minore affidato con la Kafalah non si trovasse in stato di abbandono; nello stesso senso, Trib. Firenze); una volta provata la sussistenza dellistituto della Kafalah, e' illegittimo un provvedimento di diniego di visto di ingresso a favore del minore fondato sull'assenza dei requisiti relativi al legame familiare (Trib. Brescia)
o per richiesta di protezione internazionale
o per adozione (in caso di affidamento pre-adottivo)
o
per studio, presso istituti e scuole secondarie o presso istituzioni
accademiche, nellambito di programmi di scambio (solo se di eta > 14 anni, e col consenso di
genitori o tutori)
o
per studio, per corsi scolastici
adeguati alle esigenze formative (solo
se di eta > 15 anni, in presenza
di iscrizione o pre-iscrizione, e previa dimostrazione di disponibilita di
mezzi)
o per esercizio di attivita sportiva professionistica, (con richiesta della dichiarazione di assenso del CONI accompagnata da autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ex art. 6, co. 2, D. Lgs. 345/1999, sulla base dellistruttoria effettuata dalla Federazione sportiva corrispondente)
o nellambito di programmi solidaristici, previa approvazione, da parte del Comitato minori stranieri, di apposita richiesta
Limiti all'allontanamento del
minore straniero; accertamento della minore eta' (torna
all'indice del capitolo)
o sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in cui non attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di sospendere il decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore oggetto del giudizio dello stato di abbandono; Ord. Corte Cost. 455/2007 ha disposto la restituzione degli atti perche' il caso riguardava una madre rumena diventata nel frattempo comunitaria
o sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in cui non prevede che, prima di eseguire l'espulsione, l'autorita' procedente debba chiedere il nulla osta al Tribunale per i minorenni quando destinatario del provvedimento di espulsione sia il genitore di un minore nei confronti del quale il Tribunale ha emesso provvedimento incidente sulla potesta' ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. (si lamenta che l'alternativa e' tra il riaffidamento del minore al genitore, con rischio di riproposizione del pregiudizio che aveva portato alla limitazione della potesta' genitoriale, e la separazione del minore dal genitore); Ord. Corte Cost. 59/2011 ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della questione per assenza di rilevanza nel giudizio principale
o presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
o Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali
o con leta' deve essere indicato il margine di errore; in caso di dubbio si deve presumere minore eta'
o occorre perseguire il maggiore interesse della persona minore, nel rispetto di eventuali esigenze di giustizia
o l'accertamento dell'eta' deve essere eseguito solo su richiesta dell'autorita' giudiziaria
o deve avere un'importanza centrale la visita pediatrica, nel corso della quale, con l'aiuto di un traduttore/mediatore, devono essere rilevati tutti i paramteri utili a fornire l'indicazione dell'eta'
Condizione del minore
straniero rispetto al rapporto con adulti (torna all'indice
del capitolo)
o in stato di abbandono, se e privo di assistenza morale e materiale (nota: non coincide con minore non accompagnato); Sent. Cass. 9276/2009: la custodia e' delegabile, da parte di chi e' responsabile del minore, solo a soggetto maggiorenne e capace
o non accompagnato, se e privo di assistenza e rappresentanza (nota: si richiede che sussistano entrambe le condizioni) da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili secondo la legge italiana (Regolamento del Comitato per i minori stranieri, DPCM 535/99); nota: in caso di affidamento (in senso atecnico) ad adulti, il minore si considera non accompagnato ove manchino tutela e affidamento formale (dubbi in caso di parenti entro il quarto grado, per laffidamento ai quali la legge non richiede un provvedimento formale; nel senso dell'estensione della nozione di minore accompagnato al caso dell'affidamento di fatto a parente entro il quarto grado, tra le altre, Sent. Cons. Stato 1478/2010, Ord. TAR Puglia e TAR Lombardia, coerenti con Sent. Corte Cost. 198/2003); Linee guida del Comitato minori: il minore e accompagnato solo se affidato a genitori regolarmente soggiornanti (nota: in presenza di genitori irregolari il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autorita del paese di provenienza; in senso contrario, le Linee-guida MIUR 2006, che non fanno riferimento alla regolarita' del soggiorno dei genitori) o, con atto di affidamento legale ai sensi della L. 184/1983, a familiare entro il terzo grado regolarmente soggiornante (TAR Piemonte: costituisce atto di affidamento legale una delega dei genitori di affidamento del minore alla sorella)
o gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente Tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore
o il Tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicita' del riconoscimento
o nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il riconoscimento debba essere impugnato, il Tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264 co. 2 c.c. (autorizzazione dell'impugnazione e nomina di un curatore speciale)
o l'Unione europea conserva la competenza esclusiva per le disposizioni della convenzione che sono parte della normativa relativa alla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilita' genitoriale (Regolamento CE n. 2201/2003); gli Stati membri continueranno ad applicare il diritto comunitario nell'ambito dell'Unione per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di uno Stato membro relative alla convenzione
o la convenzione si applica ai minori di eta' inferiore a 18 anni, per determinare
lo Stato competente ad adottare misure per proteggere il minore o i suoi beni
la legge applicabile nell'esercizio di tale competenza
la legge applicabile alla responsabilita' genitoriale
il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti
la cooperazione tra gli Stati contraenti
o le misure di protezione di un minore riguardano:
la responsabilita' genitoriale
il diritto di affidamento
la tutela
la rappresentanza del minore
il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o altra assistenza
la supervisione delle cure fornite al minore
l'amministrazione dei beni del minore
o in generale, lo Stato contraente di residenza abituale del minore e' competente ad adottare misure di protezione; per i minori rifugiati o trasferiti a livello internazionale o per i minori la cui residenza abituale non puo' essere accertata, la competenza e' esercitata dallo Stato sul cui territorio tali minori si vengono a trovare
o eccezionalmente, quando si ritenga che un altro Stato sia piu' adatto a valutare l'interesse superiore del minore, tale Stato puo' assumere la competenza; nei casi di urgenza, e' competente ad adottare le misure di protezione necessarie lo Stato sul cui territorio si trovino il minore o i suoi beni
o nell'esercizio della competenza lo Stato contraente applica la propria legge; in via eccezionale, esso puo' applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato col quale la situazione presenti uno stretto legame, tenuto conto dell'interesse superiore del minore; la legge individuata dalla Convenzione puo' non essere applicata solo se contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore
o le misure adottate da uno Stato contraente per proteggere un minore o i suoi beni sono riconosciute in tutti gli altri Stati contraenti; il riconoscimento puo' essere negato in casi particolari, individuati dalla Convenzione; le misure di protezione dichiarate esecutive in un altro Stato sono eseguite in quest'ultimo come se fossero state adottate dallo stesso e conformemente alla propria legge
Adempimenti relativi al
minore in stato di abbandono (torna all'indice del capitolo)
Adempimenti relativi al
minore non accompagnato (torna all'indice del capitolo)
o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
o al Giudice tutelare (per leventuale apertura della tutela)
o al Comitato, da parte di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o enti (art. 5, co. 1, DPCM 535/99 e circ. Mininterno 16/3/2000) tramite prefettura o ente locale; la segnalazione al Comitato non esime dallobbligo delle ulteriori segnalazioni (completate comunque dal Comitato in caso di inadempienza)
o pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio ed enti, in particolare quelli che svolgono attivita' sanitaria o di assistenza, sono tenuti a darne immediata notizia alla Direzione Generale (che ha sostituito il Comitato per i minori stranieri) quando vengano a conoscenza dell'ingresso o della presenza di un minore straniero non accompagnato (art. 5 co. 1 DPCM 535/1999)
o le informazioni relative all'anagrafica del minore sono trasmesse attraverso l'invio telematico della Scheda A (allegata) all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it, allegando (se presenti) copia del documento di identita', copia dell'eventuale accertamento dell'eta', copia del permesso di soggiorno o del cedolino attestante l'avvenuta richiesta
o le informazioni relative all'accoglienza del minore sono trasmesse attraverso l'invio telematico della Scheda B (allegata) all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it, allegando (se presenti) relazione sociale e copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi di L. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del Giudice tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela
o quando si debbano trasmettere contestualmente entrambi i tipi di informazioni, si trasmette la Scheda C (allegata), allegando (se presenti) tutti i documenti precedentemente elencati
o il Comune che abbia preso in carico il minore non accompagnato e' tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Direzione Generale, tramite l'invio telematico della Scheda D (allegata), allegando (se presenti) relazione sociale e copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi di L. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del Giudice tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela
o i dati raccolti confluiscono nella banca dati istituita ai sensi dell'art. 4 co. 2 DPCM 535/1999
o la Direzione Generale garantisce la riservatezza delle informazioni inerenti i minori stranieri e tratta i dati personali nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)
o la Direzione generale pubblica i dati anonimi in forma aggregata, con cadenza bimestrale, sul sito del Ministero del lavoro
o l'accesso ai dati e' assicurato nel rispetto dei limiti e delle condizioni sancite da art. 4 co. 3 DPCM 535/1999
o se si verifica una condizione per la quale lo straniero esce dalla competenza della Direzione Generale (rilevazione di cittadinanza UE, accertamento di eta' maggiore di 18 anni, presentazione di domanda di asilo, rintraccio di genitori o di altri adulti legalmente responsabili del minore), essa e' comunicata immediatamente alla Direzione Generale per via telematica mediante la Scheda H (allegata), allegando la documentazione che attesti la condizione che ha determinato l'uscita dalla competenza della Direzione Generale
o quando si verifichi il rientro del minore nella competenza della Direzione Generale, la comunicazione e' effettuata, per via telematica, allegando la Scheda A e la documentazione di riferimento
o ogni altra comunicazione relativa a minori stranieri non accompagnati deve essere trasmessa per via telematica alla Direzione Generale, all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it
o attivazione di strutture governative di primissima accoglienza ad alta
specializzazione, che accolgano i minori stranieri non accompagnati nella fase
del primo rintraccio, con funzioni di identificazione, eventuale accertamento dell'eta' e dello
status, anche al fine di accelerare l'eventuale ricongiungimento con parenti
presenti anche in altri Stati membri dell'Unione europea
o pianificazione dell'accoglienza di secondo livello di tutti i minori
stranieri non accompagnati nell'ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato e
finanziato
o nelle more della piena realizzazione del sistema di presa in carico, il
Mininterno coordina la costituzione di strutture temporanee per l'accoglienza
di minori stranieri non accompagnati, individuate ed autorizzate dalle Regioni,
di concerto con le Prefetture e gli Enti Locali, e si impegna ad aumentare in
maniera congrua la capienza di posti nella rete dello SPRAR specificamente
dedicati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, con sostegno da
parte del Minlavoro, che utilizza, a questo scopo, le risorse aggiuntive e
dedicate del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati; il Governo si impegna ad incrementare la dotazione finanziaria
del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui
all'art. 23 della L.
135/2012 per garantire la piena copertura degli interventi di cui sopra, a
partlre dall'1/1/2014
Minori non accompagnati
vittime di tratta (torna all'indice del capitolo)
Richiesta di protezione
internazionale da parte di minore non accompagnato (torna
all'indice del capitolo)
o le linee-guida non si applicano in caso di presentazione di domanda di protezione internazionale (che si considera coincidente con la formalizzazione della richiesta effettuata attraverso le procedure e la modulistica predisposte dal Ministero dell'interno)
o se si verifica una condizione per la quale lo straniero esce dalla competenza della Direzione Generale (in particolare, presentazione di domanda di asilo), essa e' comunicata immediatamente alla Direzione Generale per via telematica mediante la Scheda H (allegata), allegando la documentazione che attesti la condizione che ha determinato l'uscita dalla competenza della Direzione Generale
o quando si verifichi il rientro del minore nella competenza della Direzione Generale, la comunicazione e' effettuata, per via telematica, allegando la Scheda A e la documentazione di riferimento
o sospende il procedimento;
o da' immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni (nota: la comunicazione al Tribunale per i minorenni e' finalizzata, verosimilmente, alla valutazione dell'eventuale stato di abbandono del minore e all'adozione dei conseguenti provvedimenti di affidamento) e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e segg. c.c. (nota: art. 31, co. 2 Direttiva 2011/95/UE prevede che le autorita' competenti procedano a periodiche verifiche del fatto che il tutore o rappresentante legale del minore ne soddisfi le esigenze)
o informa il Comitato per i minori stranieri.
o la questura affida temporaneamente il minore non accompagnato ai Servizi sociali del Comune in cui il minore si trova e informa il Tribunale per i minorenni e il giudice tutelare ai fini delladozione dei provvedimenti relativi alla nomina di un tutore e allaccoglienza del minore, oltre che il Comitato per i minori stranieri (art. 5, co. 1 DPCM 535/99, art. 2, co. 5 DPR 303/2004); la procedura e sospesa (prima della verbalizzazione delle dichiarazioni)
o il Comune, se non fa gia' parte della rete degli enti locali aderenti al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, segnala il minore al Servizio centrale del Sistema di protezione (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), nell'ambito del quale possono essere previsti, dagli enti locali interessati, specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, cofinanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (D. Lgs. 140/05)
o il Servizio centrale indirizza il minore all'ente locale segnalante o di quello piu' vicino che abbia posti disponibili per minori nell'ambito del Sistema di protezione o, in subordine, nell'ambito di strutture per minori cofinanziate dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006); una volta verificata la disponibilita' di posti presso uno dei progetti afferenti alla rete, il Servizio Centrale comunica tale disponibilita' all'ente locale segnalante e, per conoscenza, a quello di destinazione (circ. Mininterno 11/4/2007); dopo il trasferimento, il Servizio Centrale informa il Dipartimento per le Liberta' Civili e lImmigrazione dellavvenuto trasferimento del minore e del suo inserimento nel progetto di assistenza-accoglienza (circ. Mininterno 11/4/2007)
o l'ente locale di destinazione effettua, d'intesa con il Servizio Centrale, il trasferimento del minore, tenendo conto della sua eta' e del suo grado di vulnerabilita' (circ. Mininterno 11/4/2007)
o l'ente locale avverte il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare, nonche' il Servizio centrale, dell'avvenuta presa in carico del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o l'inserimento e' confermato, se conforme all'interesse del minore, dal Tribunale per i minorenni o dal giudice tutelare con i provvedimenti relativi all'accoglienza del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o i Servizi sociali del Comune in cui il minore e' stato inserito assistono il minore nella presentazione della domanda, con la collaborazione dell'ACNUR e degli organismi che operano nell'ambito della protezione dei richiedenti asilo, compilando il modello C3 presso la questura competente, ascoltato il minore e tenuta in considerazione la sua opinione, se egli e' in eta' di discernimento (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o il tutore, tenendo conto dell'opinione del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), decide se confermare la domanda di asilo e prende contatto con la questura competente per la riattivazione del procedimento
Disposizioni relative ai
minori stranieri non accompagnati nell'ambito della protezione temporanea di
cui al DPCM 5/4/2011 (emergenza sbarchi dal Nord Africa) (torna
all'indice del capitolo)
o circ. Protezione civile 7/5/2011: in presenza di un minore non accompagnato, le forze di polizia ne danno comunicazione all'autorita' giudiziaria competente, collocano in luogo sicuro il minore e informano il Comitato per i minori stranieri
o decr. Protezione civile 18/5/2011: il Direttore generale del Minlavoro e' nominato Soggetto attuatore per l'assistenza dei minori non accompagnati
o procedura collocamento minori stranieri non accompagnati:
il minore che arriva in territorio italiano viene identificato dalle autorita' di pubblica sicurezza, che fanno un primo accertamento dell'eta' e ne segnalano la presenza al Soggetto attuatore e al Comitato per i minori stranieri (Scheda 1), al Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare.
se non riescono ad individuare una struttura per l'accoglienza nel distretto di appartenenza, le autorita' di pubblica sicurezza richiedono al Comitato per i minori stranieri, tramite il Soggetto attuatore (Scheda 2), di indicare (Scheda 3) le strutture alle quali possono rivolgersi per una prima accoglienza; queste "strutture ponte" vengono preventivamente censite su tutto il territorio nazionale dal Soggetto attuatore in accordo con Anci (circ. Protezione civile 7/5/2011); si tratta di strutture che si faranno carico solo della prima fase dell'accoglienza, in attesa di trasferire i minori nelle strutture che li ospiteranno fino al raggiungimento della maggiore eta'; le "strutture ponte" consentono di collocare immediatamente in luogo sicuro i minori e al tempo stesso di effettuare gli approfondimenti necessari a definire, nel superiore interesse del minore, il successivo percorso di integrazione
individuata la struttura ponte le autorita' di pubblica sicurezza si occupano del trasferimento dei minori segnalandone i nominativi ai Servizi sociali territoriali del Comune dove si trova la struttura, al Tribunale dei minorenni e al Giudice tutelare
le autorita' di pubblica sicurezza e il Sindaco del Comune dove si trova la comunita' di accoglienza segnalano (Scheda 4 e Scheda 5, rispettivamente) l'avvenuto inserimento anche al Soggetto attuatore (da Nota Minlavoro)
il Sindaco (o un suo delegato) procede nel piu' breve tempo possibile a:
- richiedere alle autorita' di pubblica sicurezza di perfezionare l'identificazione e accertare la minore eta'
- verificare l'effettivo status di non accompagnato
- raccogliere le informazioni su eventuali parenti presenti in Italia
- informare il minore sull'opportunita' di chiedere protezione internazionale
- assicurare uno screening sanitario, attraverso le strutture sanitarie locali
ultimate le procedure, il Sindaco (o un delegato) segnala i minori al Comitato per i minori stranieri, tramite il Soggetto attuatore
il Sindaco comunica i dati raccolti a Soggetto attuatore, Comitato minori stranieri, Procura presso il Tribunale per i minorenni e Giudice tutelare (da Nota Minlavoro, Scheda 6)
il Comune di accoglienza presenta eventuale richiesta di trasferimento del minore straniero non accompagnato presso altra comunita' di accoglienza (da Nota Minlavoro, Scheda 7); il Comitato minori stranieri indica, in questo caso, attraverso la segreteria tecnica del Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, le comunita' di accoglienza che hanno disponibilita' di posti (Scheda 8)
la "struttura ponte" assicura il trasferimento nei tempi e modi concordati con i comuni di destinazione
il Sindaco del Comune che ha effettuato la richiesta di trasferimento (o un suo delegato) comunica l'avvenuto trasferimento (da Nota Minlavoro, Scheda 9)
all'arrivo nella nuova comunita' di accoglienza il minore viene preso in carico dai servizi sociali che avviano tutte le procedure previste dalla legge, aggiornano il Comitato per i minori stranieri, il Soggetto attuatore, il Tribunale per i minorenni e il Giudice tutelare territorialmente competenti
il Sindaco del Comune di destinazione o un suo delegato comunicano l'avvenuta presa in carico (da Nota Minlavoro, Scheda 10)
o Nota Minlavoro: al compimento dei 18 anni da parte del minore straniero non accompagnato, il Sindaco (o un suo delegato) comunica al Commissario Delegato per l'emergenza immigrazione dal Nord Africa e ai Soggetti attuatori regionali territorialmente competenti (di cui all'Ord. PCM 13/4/2011), il raggiungimento della maggiore eta' ai fini della individuazione di una nuova collocazione dello straniero maggiorenne
o chiusura dell'Emergenza Nord Africa e rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale
o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' l'amministrazione competente in via ordinaria a coordinare le attivita' gia' di competenza del Soggetto attuatore per i minori stranieri non accompagnati, fatte salve le competenze attribuite in via ordinaria ad altre amministrazioni (Circ. Mininterno 28/12/2012)
Tutela del diritto all'unita' familiare del minore non accompagnato titolare di protezione internazionale (torna all'indice del capitolo)
Divieto di trattenimento dei
minori non accompagnati (torna all'indice del capitolo)
Provvedimenti adottabili a
tutela del minore non accompagnato (torna all'indice del
capitolo)
o tutela:
- presupposto: che nessuno dei due genitori possa esercitare la potesta genitoriale
- procedimento: tutela aperta dal Giudice tutelare presso il Tribunale circondariale del luogo dove ha sede linteresse principale del minore
- tutore: designato, se possibile, dal genitore; in caso contrario, scelto tra ascendenti del minore o tra parenti o affini prossimi; nelle more della nomina, la tutela e esercitata dallistituto di pubblica assistenza o, per minore inserito in comunita di tipo familiare o in istituto di assistenza, dai legali rappresentanti degli stessi (che entro 30 gg. chiedono la nomina di tutore esterno)
- compiti: cura del minore, rappresentanza negli atti civili e amministrazione dei beni
- obbligatoria lapertura della tutela per il minore non accompagnato? controversia: si (circ. Mininterno 9/4/2001), solo in caso di necessita (DPCM 535/1999)
o affidamento
- presupposto: temporanea mancanza di un idoneo ambiente familiare (nota: relativo allo stato di abbandono, piu che alla condizione di non accompagnato)
- affidatario:
se possibile, famiglia, preferibilmente con figli minori, o persona singola
altrimenti, comunita di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o privato
- procedimento: affidamento disposto da
servizio sociale locale (reso esecutivo dal Giudice tutelare), in caso di consenso di chi esercita la potesta genitoriale o la tutela (affidamento consensuale)
Tribunale per i minorenni, in caso di mancanza di tale consenso (affidamento giudiziale); seguono le limitazioni della potesta genitoriale
- compiti: accoglimento del minore e esercizio dei poteri connessi con la potesta parentale nei rapporti con listituzione scolastica e lautorita sanitaria
- il minore straniero in stato di abbandono deve essere affidato (art. 37 bis, L. 184/1983); poca chiarezza (anche sulla scelta tra affidamento consensuale e affidamento giudiziale) e molta disomogeneita; attribuzione al Comitato della responsabilita dellaffidamento (Regolamento L. 476/1998, DPR 492/1999; in contrasto con L. 184/1983; disposizione applicata comunque da alcuni Tribunali per i minorenni)
- laffidamento del minore non accompagnato dovrebbe poter essere disposto anche prima della decisione del Comitato sul rimpatrio (in contrasto con circ. Mininterno 9/4/2001; nota: secondo il Mininterno, tale circolare e' da considerarsi abrogata con l'entrata in vigore del DPR 334/2004 - da nota di Elena Rozzi del 13/6/2006), eventualmente a valle delle indagini, disposte dal Comitato, che accertano se la famiglia costituisca ambiente familiare idoneo (purche queste siano completate in tempi brevi); laffidamento, in ogni caso, non dovrebbe di per se precludere il rimpatrio; laffidatario dovrebbe, in base alla L. 184/1983, essere ascoltato ai fini della decisione sul rimpatrio
- difficolta di interpretazione in relazione alla formalizzazione dellaffidamento (di fatto) a parenti entro il quarto grado: alcuni Tribunali e Giudici tutelari si dichiarano incompetenti a procedere (ad es.: per mancanza di pregiudizio per la condizione del minore), con danno per la posizione (sostanziale e giuridica) del minore
o pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio ed enti, in particolare quelli che svolgono attivita' sanitaria o di assistenza, sono tenuti a darne immediata notizia alla Direzione Generale (che ha sostituito il Comitato per i minori stranieri) quando vengano a conoscenza dell'ingresso o della presenza di un minore straniero non accompagnato (art. 5 co. 1 DPCM 535/1999)
o le informazioni relative all'anagrafica del minore sono trasmesse attraverso l'invio telematico della Scheda A (allegata) all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it, allegando (se presenti) copia del documento di identita', copia dell'eventuale accertamento dell'eta', copia del permesso di soggiorno o del cedolino attestante l'avvenuta richiesta
o le informazioni relative all'accoglienza del minore sono trasmesse attraverso l'invio telematico della Scheda B (allegata) all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it, allegando (se presenti) relazione sociale e copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi di L. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del Giudice tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela
o quando si debbano trasmettere contestualmente entrambi i tipi di informazioni, si trasmette la Scheda C (allegata), allegando (se presenti) tutti i documenti precedentemente elencati
o il Comune che abbia preso in carico il minore non accompagnato e' tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Direzione Generale, tramite l'invio telematico della Scheda D (allegata), allegando (se presenti) relazione sociale e copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi di L. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del Giudice tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela
o se si verifica una condizione per la quale lo straniero esce dalla competenza della Direzione Generale (in particolare, rintraccio di genitori o di altri adulti legalmente responsabili del minore), essa e' comunicata immediatamente alla Direzione Generale per via telematica mediante la Scheda H (allegata), allegando la documentazione che attesti la condizione che ha determinato l'uscita dalla competenza della Direzione Generale
o quando si verifichi il rientro del minore nella competenza della Direzione Generale, la comunicazione e' effettuata, per via telematica, allegando la Scheda A e la documentazione di riferimento
o ogni altra comunicazione relativa a minori stranieri non accompagnati deve essere trasmessa per via telematica alla Direzione Generale, all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it
Rinuncia alla protezione
consolare (torna all'indice del capitolo)
Comitato per i minori
stranieri (torna all'indice del capitolo)
o opera per tutelare, in conformita con la Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, i minori stranieri non accompagnati e i minori accolti nel territorio italiano
o in particolare,
- vigila sulle modalita di soggiorno dei minori
- definisce criteri per lammissione di minori accolti, delibera sulle corrispondenti richieste, sullaffidamento temporaneo di tali minori e sul loro rimpatrio
- censisce i minori accolti e i minori non accompagnati
- accerta lo status di minore non accompagnato
- promuove, anche mediante convenzioni, le ricerche dei familiari dei minori non accompagnati
o puo trattare dati sensibili in relazione ai minori
o e composto da 9 rappresentanti: Presidenza del Consiglio, Ministero della solidarieta' sociale, MAE, Mininterno, Mingiustizia, ANCI, Unione province italiane, Organizzazioni attive nel settore della famiglia (2); per ogni membro e nominato un supplente
o opera presso il Ministero della solidarieta' sociale; circ. Mininterno 6/8/2012 e circ. Mininterno 29/8/2012: in base ad art. 12 co. 20 L. 135/2012, le attivita' svolte dal Comitato per i minori stranieri sono traferite, senza modifica delle prassi, alla Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso la quale tale organismo collegiale era collocato; le comunicazioni inerenti le attivita' svolte dal Comitato, vanno inviate, a seguito di tale trasferimento di attivita', ai seguenti recapiti (com. Minlavoro 4/9/2012):
- per minori stranieri non accompagnati, tel.: 06-46834389; fax: 06-46834216; e-mail: minoristranieri@lavoro.gov.it
- per minori accolti temporaneamente nel contesto di programmi solidaristici, tel.: 06-46834750; fax: 06-46834753; e-mail: minoriaccolti@lavoro.gov.it
o e presieduto dal rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale
o definizione di minore: persona di eta' inferiore ai 18 anni, in base ad art. 2 co. 1 c.c.
o in mancanza di documenti o in presenza di documenti la cui autenticita' sia oggetto di indagine guidiziaria, e quando esista un fondato dubbio sull'eta' dichiarata dall'interessato, l'eta' e' accertata dagli organi competenti, nel rispetto dei diritti e delle tutele previste per i minori; ove, a seguito dell'accertamento, permangano dubbi sulla minore eta', la si presume
o le linee-guida non si applicano in caso di presentazione di domanda di protezione internazionale (che si considera coincidente con la formalizzazione della richiesta effettuata attraverso le procedure e la modulistica predisposte dal Ministero dell'interno)
o condizione di minore "non accompagnato": assenza di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili (nota: formalmente, e' richiesta l'assenza di entrambe le cose)
o pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio ed enti, in particolare quelli che svolgono attivita' sanitaria o di assistenza, sono tenuti a darne immediata notizia alla Direzione Generale (che ha sostituito il Comitato per i minori stranieri) quando vengano a conoscenza dell'ingresso o della presenza di un minore straniero non accompagnato (art. 5 co. 1 DPCM 535/1999)
o le informazioni relative all'anagrafica del minore sono trasmesse attraverso l'invio telematico della Scheda A (allegata) all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it, allegando (se presenti) copia del documento di identita', copia dell'eventuale accertamento dell'eta', copia del permesso di soggiorno o del cedolino attestante l'avvenuta richiesta
o le informazioni relative all'accoglienza del minore sono trasmesse attraverso l'invio telematico della Scheda B (allegata) all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it, allegando (se presenti) relazione sociale e copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi di L. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del Giudice tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela
o quando si debbano trasmettere contestualmente entrambi i tipi di informazioni, si trasmette la Scheda C (allegata), allegando (se presenti) tutti i documenti precedentemente elencati
o il Comune che abbia preso in carico il minore non accompagnato e' tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Direzione Generale, tramite l'invio telematico della Scheda D (allegata), allegando (se presenti) relazione sociale e copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi di L. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del Giudice tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela
o i dati raccolti confluiscono nella banca dati istituita ai sensi dell'art. 4 co. 2 DPCM 535/1999
o la Direzione Generale garantisce la riservatezza delle informazioni inerenti i minori stranieri e tratta i dati personali nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)
o la Direzione generale pubblica i dati anonimi in forma aggregata, con cadenza bimestrale, sul sito del Ministero del lavoro
o l'accesso ai dati e' assicurato nel rispetto dei limiti e delle condizioni sancite da art. 4 co. 3 DPCM 535/1999
o l'indagine familiare e' un'indagine socio-economica che, sulla base dell'incontro e del colloquio con i familiari, offre un quadro del contesto familiare e locale di provenienza del minore, allo scopo di fornire elementi utili, a Comuni, assistenti sociali e operatori responsabili per l'accoglienza e la protezione dei minori, per
conoscere storia familiare e motivazioni della migrazione
approfondire criticita' o vulnerabilita' eventualmente emerse dai colloqui col minore
adattare il percorso di accoglienza e integrazione a bisogni e motivazioni del minore
valutare le possibilita' di reintegrazione del minore nel contesto socio familiare, nel paese di origine o in altro paese, in un'ottica di sostenibilita' e di tutela del superiore interesse del minore
o l'indagine e' svolta nel rispetto delle norme internazionali e nazionali di tutela dei diritti del minore, ed e' effettuata nel superiore interesse del minore stesso, tenendo in considerazione, come previsto da art. 12 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, la sua opinione
o la richiesta di indagini familiari e' inviata telematicamente mediante la Scheda E (allegata), che deve contenere il maggior numero di informazioni richieste; ulteriori informazioni e documentazione possono essere riportate nella sezione "note" della Scheda E
o all'esito dell'indagine, la Direzione Generale inoltra al soggetto richiedente la relazione contenente le informazioni acquisite, nel rispetto dei diritti di riservatezza e tutela della protezione dei dati personali previsti dalla normativa internazionale e nazionale
o condizione necessaria perche' sia adottato il provvedimento di rimpatrio assistito e' la volonta' manifesta ed espressa del minore (se capace di discernimento) in tal senso (nota: si presume, discutibilmente, che l'interesse superiore del minore coincida con la realizzazione della volonta' dello stesso minore)
o si tiene conto anche dell'opinione e del tutore o di altre persone legalmente responsabili del minore in Italia
o la richiesta di rimpatrio assistito e' inoltratata telematicamente mediante la Scheda F (allegata)
o in caso di rimpatrio assistito, la Direzione Generale ne sostiene i costi, garantendo al minore un piano di reinserimento socio-familiare, elaborato di concerto con le autorita' competenti, in base alle caratteristiche del minore; obiettivo principale del piano e' avviare, finanziare e monitorare un percorso educativo, scolastico e/o lavorativo che permetta al minore di raggiungere l'indipendenza economica dalla famiglia in tempi relativamente brevi
o nei casi in cui, ai fini della conversione ai 18 anni, e' richiesto il parere della Direzione Generale, questo deve essere esibito dall'interessato gia' al momento della presentazione dell'istanza di conversione; il parere puo' essere acquisito, per tempo, da parte del soggetto che ha in carico il minore
o la richiesta di parere e' inoltrata per via telematica mediante la Scheda G (allegata), preferibilmente nei tre mesi precedenti il raggiungimento della maggiore eta', allegando
copia del passaporto e/o attestato di identita' rilasciato e/o convalidato dall'Ambasciata/Consolato competente (solo la parte che riporta generalita', data di rilascio/convalida e scadenza della validita')
copia del permesso di soggiorno/cedolino
copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi di L. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del Giudice tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela
documentazione a supporto del percorso di integrazione seguito dal minore e del percorso che potra' essere proseguito a seguito dell'emissione del parere
qualunque altro documento ritenuto utile ai fini dell'esame della domanda
o la Direzione Generale emette il parere entro 20 gg dal ricevimento della domanda; il termine puo' essere sospeso per una sola volta e per un massimo di 30 gg nel caso in cui la richiesta sia incompleta e sia necessario integrare la documentazione presentata
o la Direzione Generale puo' richiedere ogni altra informazione necessaria all'esame della domanda; in tal caso, il termine di 20 gg puo' essere interrotto per una sola volta, e il parere e' emesso entro 15 gg dalla ricezione degli elementi richiesti
o se si verifica una condizione per la quale lo straniero esce dalla competenza della Direzione Generale (rilevazione di cittadinanza UE, accertamento di eta' maggiore di 18 anni, presentazione di domanda di asilo, rintraccio di genitori o di altri adulti legalmente responsabili del minore), essa e' comunicata immediatamente alla Direzione Generale per via telematica mediante la Scheda H (allegata), allegando la documentazione che attesti la condizione che ha determinato l'uscita dalla competenza della Direzione Generale
o quando si verifichi il rientro del minore nella competenza della Direzione Generale, la comunicazione e' effettuata, per via telematica, allegando la Scheda A e la documentazione di riferimento
o ogni altra comunicazione relativa a minori stranieri non accompagnati deve essere trasmessa per via telematica alla Direzione Generale, all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it
Sezione speciale del
Consiglio territoriale (torna all'indice del capitolo)
o monitorare la presenza di minori nelle strutture di accoglienza della provincia
o invitare i responsabili delle strutture a comunicare tempestivamente l'eventuale allontanamento dei minori dalla struttura
o verificare gli standard di accoglienza, con attenzione particolare alla fase antecedente la nomina del tutore, durante la quale gli oneri dell'accoglienza sono a carico del Mininterno
o valutare la congruita' del prezzo pagato alle strutture con la qualita' dell'accoglienza offerta
Provvedimento di rimpatrio
assistito (torna all'indice del capitolo)
o indagini (svolte da ONG convenzionate) per individuare i familiari o per verificare le possibilita di affidamento alle autorita in patria, nonche lassenza di rischi per il minore, e per definire, possibilmente, un progetto di reinserimento; nota: data la definizione di "minore non accompagnato" adottata dal Comitato (Linee guida del Comitato minori), il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autorita del paese di provenienza anche in presenza di genitori irregolari in Italia!; nota: nella prassi, il Comitato avvia le indagini solo per i minori gia' identificati
o nomina da parte del giudice tutelare di un tutore provvisorio
o audizione del minore da parte dei servizi sociali del Comune di dimora, per accertarne lopinione in merito al rimpatrio
o l'indagine familiare e' un'indagine socio-economica che, sulla base dell'incontro e del colloquio con i familiari, offre un quadro del contesto familiare e locale di provenienza del minore, allo scopo di fornire elementi utili, a Comuni, assistenti sociali e operatori responsabili per l'accoglienza e la protezione dei minori, per
conoscere storia familiare e motivazioni della migrazione
approfondire criticita' o vulnerabilita' eventualmente emerse dai colloqui col minore
adattare il percorso di accoglienza e integrazione a bisogni e motivazioni del minore
valutare le possibilita' di reintegrazione del minore nel contesto socio familiare, nel paese di origine o in altro paese, in un'ottica di sostenibilita' e di tutela del superiore interesse del minore
o l'indagine e' svolta nel rispetto delle norme internazionali e nazionali di tutela dei diritti del minore, ed e' effettuata nel superiore interesse del minore stesso, tenendo in considerazione, come previsto da art. 12 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, la sua opinione
o la richiesta di indagini familiari e' inviata telematicamente mediante la Scheda E (allegata), che deve contenere il maggior numero di informazioni richieste; ulteriori informazioni e documentazione possono essere riportate nella sezione "note" della Scheda E
o all'esito dell'indagine, la Direzione Generale inoltra al soggetto richiedente la relazione contenente le informazioni acquisite, nel rispetto dei diritti di riservatezza e tutela della protezione dei dati personali previsti dalla normativa internazionale e nazionale
o condizione necessaria perche' sia adottato il provvedimento di rimpatrio assistito e' la volonta' manifesta ed espressa del minore (se capace di discernimento) in tal senso (nota: si presume, discutibilmente, che l'interesse superiore del minore coincida con la realizzazione della volonta' dello stesso minore)
o si tiene conto anche dell'opinione e del tutore o di altre persone legalmente responsabili del minore in Italia
o la richiesta di rimpatrio assistito e' inoltratata telematicamente mediante la Scheda F (allegata)
o in caso di rimpatrio assistito, la Direzione Generale ne sostiene i costi, garantendo al minore un piano di reinserimento socio-familiare, elaborato di concerto con le autorita' competenti, in base alle caratteristiche del minore; obiettivo principale del piano e' avviare, finanziare e monitorare un percorso educativo, scolastico e/o lavorativo che permetta al minore di raggiungere l'indipendenza economica dalla famiglia in tempi relativamente brevi
o ogni altra comunicazione relativa a minori stranieri non accompagnati deve essere trasmessa per via telematica alla Direzione Generale, all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it
o 22 nel 2000
o 142 nel 2001
o 199 nel 2002
o 218 nel 2003
o 126 nel 2004
o 108 nel 2005
o 8 nel 2006
o 1 nel 2007
o 2 nel 2008 (dato incompleto)
Titoli di soggiorno rilasciabili
a minori stranieri (torna all'indice del capitolo)
o sia titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostri di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiare dello straniero titolare del permesso UE slp
o siano verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento
o il caso di minore straniero convivente con affidatario cittadino italiano o comunitario ovvero coniuge di tale cittadino non e' disciplinato esplicitamente da D. Lgs. 30/2007 (per il caso di affidamento pre-adottivo a cittadino italiano, vedi pero' punto seguente); in base ad art. 28, co. 2 e art. 29, co. 2 T.U., dovrebbe essere rilasciato almeno un permesso per motivi familiari
o l'istituto di diritto islamico della Kafalah e' assimilabile all'affidamento ai fini dell'applicazione di art. 29, co. 2 T.U. (sent. Cass. 7472/2008, Sent. Cass, n. 19734/2008, Trib. Venezia); si applica anche al caso di Kafalah consensuale (accordo diretto, in assenza di condizione di abbandono del minore, tra famiglia d'origine e famiglia di accoglienza, siglato davanti a un notaio e omologato da un giudice) e in assenza di convivenza (Trib. Rovereto, confermata da Corte App. Trento: l'omologazione da parte dell'autorita' giudiziaria del paese d'origine dimostra come l'istituto della Kafalah consensuale non sia contrario all'ordinamento di quel paese; ne' tale istituto e' contrario all'ordine pubblico interno, anche perche' ricompreso tra le misure di protezione sostitutiva dei minori dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo; e' irrilevante il fatto che il minore affidato con la Kafalah non si trovasse in stato di abbandono; nello stesso, Trib. Firenze); una volta provata la sussistenza dellistituto della Kafalah, e' illegittimo un provvedimento di diniego di visto di ingresso a favore del minore fondato sull'assenza dei requisiti relativi al legame familiare (Trib. Brescia); Sent. SS. UU. Cass. 21108/2013 stabilisce il seguente principio di diritto: non puo' essere rifiutato il nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell'interesse di minore straniero affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di kafalah pronunciato dal giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi personalmente assistito", e ribadisce che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 riguarda solo le modalita' di ricongiungimento, non il novero dei familiari che possono essere ricongiunti (nota: interpretazione totalmente infondata!)
o TAR Lazio: illegittimo, in mancanza di preavviso di diniego, il diniego del permesso di soggiorno per affidamento (nota: dovrebbe trattarsi di permesso per motivi familiari) al dicianovenne egiziano affidato con provvedimento del giudice tutelare allo zio titolare di permesso UE slp, se il provvedimento, basato sul fatto che lo straniero ha raggiunto la maggiore eta', non tiene conto del fatto che il giudice ordinario ha dichiarato aperta la tutela e nominato un tutore al ricorrente proprio sul presupposto della sua ritenuta minore eta' (secondo la legge egiziana), in applicazione di art. 42 L. 218/1995 (che stabilisce che la protezione dei minori e' in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja 5/10/1961, resa esecutiva con L. 742/1980, e che le disposizioni di tale Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonche' alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti); il provvedimento di affidamento ha determinato nell'interessato un'aspettativa al rilascio del permesso, che merita di essere tutelata; la partecipazione al procedimento gli avrebbe consentito di rappresentare le proprie ragioni e gli ulteriori elementi relativi all'inserimento lavorativo intervenuto nel frattempo, che avrebbero potuto sovvertire l'esito del procedimento in contestazione o consentire all'interessato di richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo
o e iscritto nel permesso del genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornante con cui convive, se e di eta < 14 anni
o ottiene un permesso per motivi familiari se e di eta > 14 anni e convivente con il genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornanti (Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000; ambiguita riguardo allaffidatario; possibile il rilascio di permesso UE slp in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?); nota: circ. Mininterno 28/3/2008 stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche in questo caso
o ottiene un permesso per affidamento su richiesta dei servizi sociali (circ. Mininterno 9/4/2001), se e affidato a comunita di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/1983
o ottiene, verosimilmente, il riconoscimento del diritto di soggiorno (con diritto/dovere di iscrizione anagrafica e rilascio di carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione) se convive con genitore comunitario con diritto di soggiorno o italiano (non disciplinato esplicitamente, dal D. Lgs. 30/2007, il caso di affidatario italiano o comunitario; il rilascio, quanto meno, di un permesso per motivi familiari, deriva da art. 28, co. 2 T.U. e art. 28, co. 1 DPR 394/1999)
Caso particolare: permesso per il minore non accompagnato (torna all'indice del capitolo)
o ottiene un permesso per minore eta, a seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri nei casi in cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000); il permesso e valido per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle indagini finalizzate al rimpatrio assistito; anche in seguito alladozione di un provvedimento di tutela di comunita di tipo familiare e rilasciato (o mantenuto) il permesso per minore eta (circ. Mininterno 13/11/2000); nota: nella prassi, il permesso per minore eta e rilasciato (o mantenuto) anche quando il minore sia sottoposto a tutela di cittadino straniero o italiano o comunitario, e quando sia affidato di fatto (senza un provvedimento formale, non richiesto dalla legge) a parente entro il quarto grado straniero o italiano o comunitario (discutibile: potrebbe essere rilasciato un permesso per motivi familiari, se non, addirittura, una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione)
o ottiene un permesso per integrazione del minore, previo parere del Comitato minori stranieri, purche' sia stato affidato ai sensi della L. 184/1983 o sottoposto a tutela, ovvero (L. 129/2011) soddisfi le condizioni di integrazione (verosimilmente, arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio; rilevante linserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)
Esonero dal contributo per il
rilascio e il rinnovo del permesso (torna all'indice del
capitolo)
o minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto
ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini
autorizzati un precedente soggiorno legale)
o stranieri entrati in base all'art. 29 co. 1 lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; nota: l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della maggiore eta')
Provvedimenti negativi in
relazione al permesso di soggiorno (torna all'indice del
capitolo)
Utilizzabilita' dei permessi
rilasciati a minori (torna all'indice del capitolo)
o motivi familiari: lavoro, studio o formazione professionale (art. 30, co. 2, T.U.)
o affidamento: lavoro o studio (circ. Mininterno 9/4/2001)
o integrazione del minore: lavoro (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) o studio
o minore eta: studio (ma non lavoro, da circ. Mininterno 13/11/2000);
o motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05): lavoro subordinato o studio (art. 18, co. 5 T.U.)
o richiesta asilo: studio (art. 45, co. 1 DPR 394/1999), lavoro (se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e la responsabilita' del ritardo non possa essere attribuita al richiedente (D. Lgs. 140/2005)
Convertibilita' dei permessi
rilasciati a minori (torna all'indice del capitolo)
o motivi familiari (Circ. Mininterno 15/9/2009: inclusi quelli rilasciati in base ad art. 28 DPR 394/1999; in particolare, ai familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana): in permesso
per lavoro subordinato o autonomo (extra quote, salvi i requisiti di eta) o per studio, in caso di morte del familiare (verosimilmente, anche dellaffidatario) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o di separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in cui, al compimento dei 18 anni, non sia possibile il rilascio di una carta di soggiorno (art. 30, co. 5); nota: circ. Mininterno 4/3/2005 interpreta l'art. 14, co. 5 Regolamento nel senso di ritenere extra quote anche la successiva conversione in permesso per lavoro di un permesso per studio o per formazione ottenuto al compimento dei 18 anni
per lavoro subordinato o autonomo (extra quote), in caso di svolgimento, alla scadenza, di regolare attivita lavorativa
per accesso al lavoro anche senza requisiti (verosimilmente, lavoro subordinato - attesa occupazione; nota: Sent. Cons. Stato n. 2437/2008 interpreta l'assenza dei requisiti quale assenza di previa autorizzazione al lavoro da parte della Direzione provinciale del lavoro), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni, se il titolare e un minore affidato, ma, verosimilmente, anche se e minore convivente con i genitori (nota: la rubrica dellart. 32 T.U. fa riferimento ai minori affidati; le disposizioni contenute, pero, riguardano anche minori non affidati; sarebbe inammissibile, in ogni caso, la penalizzazione, rispetto al minore affidato ex L. 184/1983, del minore iscritto fino a 14 anni nel permesso del genitore anziche dellaffidatario e del minore che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari senza essere mai stato iscritto nel permesso del genitore)
o affidamento: in permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di eta), per accesso al lavoro, anche senza requisiti (verosimilmente, lavoro subordinato - attesa occupazione; nota: Sent. Cons. Stato n. 2437/2008 interpreta l'assenza dei requisiti quale assenza di previa autorizzazione al lavoro da parte della Direzione provinciale del lavoro), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), per studio o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni (TAR Lazio: la mancanza di un formale permesso di soggiorno per affidamento, in caso di minore che ne possedesse i requisiti, non e' in alcun modo a lui imputabile); per coloro che siano stati identificati come minori non accompagnati (TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella), e' richiesto il parere favorevole del Comitato per i minori stranieri (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011 e Linee-guida sui minori stranieri non accompagnati (Decr. Minlavoro 19/12/2013): il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere; in questo senso, TAR Liguria: illegittimo il diniego di conversione per la semplice mancanza del parere del Comitato per i minori stranieri, dal momento che, trattandosi di fase endoprocedimentale, la richiesta del parere compete all'amministrazione procedente, anche in considerazione della formulazione della norma); TAR Lombardia: quando il richiedente la conversione abbia continuato a soggiornare per un considerevole periodo di tempo nel territorio nazionale, il parere del Comitato per i minori stranieri e' assorbito dalle valutazioni aggiornate che la questura e' tenuta a svolgere sulla condotta del ricorrente prima del rilascio del titolo richiesto
o integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati; TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella): in permesso per studio, lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L. 129/2011):
il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere; in questo senso, TAR Liguria: la mancanza del parere del Comitato minori non e' motivo sufficiente per negare la conversione ai 18 anni, dato che si tratta di una fase endoprocedimentale attivabile dalla Pubblica amministrazione il cui onere non e' posto dalla norma a carico dell'istante); la richiesta di parere e' presentata utilizzando apposito modello
che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore
- e giunto in Italia da almeno tre anni
- e stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio
- dispone di un alloggio
- frequenta un corso di studio o svolge attivita lavorativa retribuita secondo legge, ovvero e in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato; nota: non e' chiaro come l'ipotesi di contratto di soggiorno relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato possa sopravvivere alla abolizione della comunicazione del Modello Q, sostituito dalla comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011)
o minore eta: in permesso per affidamento, in caso di affidamento del minore ai sensi della L. 184/1983 (circ. Mininterno 9/4/2001, che pero', secondo il Mininterno, deve considerarsi abrogata dopo l'entrata in vigore del DPR 334/2004 - da nota di Elena Rozzi del 13/6/2006; verosimilmente, anche per motivi familiari in caso di affidamento a cittadino straniero; affidamento a cittadino italiano o comunitario non espressamente disciplinato, ma il rilascio di un permesso per motivi familiari e' adottabile in base ad art. 28, co. 2 T.U.)
o motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05):
in permesso per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999), in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo (art. 27, co. 3 bis, DPR 394/1999) o per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis DPR 394/1999: lavoro, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro subordinato"), o in permesso per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi
o nei casi in cui, ai fini della conversione ai 18 anni, e' richiesto il parere della Direzione Generale, questo deve essere esibito dall'interessato gia' al momento della presentazione dell'istanza di conversione; il parere puo' essere acquisito, per tempo, da parte del soggetto che ha in carico il minore
o la richiesta di parere e' inoltrata per via telematica mediante la Scheda G (allegata)[64], preferibilmente nei tre mesi precedenti il raggiungimento della maggiore eta', allegando
copia del passaporto e/o attestato di identita' rilasciato e/o convalidato dall'Ambasciata/Consolato competente (solo la parte che riporta generalita', data di rilascio/convalida e scadenza della validita')
copia del permesso di soggiorno/cedolino
copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi di L. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del giudice tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del Giudice tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela
documentazione a supporto del percorso di integrazione seguito dal minore e del percorso che potra' essere proseguito a seguito dell'emissione del parere
qualunque altro documento ritenuto utile ai fini dell'esame della domanda
o la Direzione Generale emette il parere entro 20 gg dal ricevimento della domanda; il termine puo' essere sospeso per una sola volta e per un massimo di 30 gg nel caso in cui la richiesta sia incompleta e sia necessario integrare la documentazione presentata
o la Direzione Generale puo' richiedere ogni altra informazione necessaria all'esame della domanda; in tal caso, il termine di 20 gg puo' essere interrotto per una sola volta, e il parere e' emesso entro 15 gg dalla ricezione degli elementi richiesti
o ogni altra comunicazione relativa a minori stranieri non accompagnati deve essere trasmessa per via telematica alla Direzione Generale, all'indirizzo minoristranieri@lavoro.gov.it
o i minori sottoposti a tutela
o i minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziario)
o i minori affidati con provvedimento dei servizi sociali e del Giudice Tutelare (affidamento amministrativo)
o i minori affidati a parenti entro il quarto grado senza che sia stato disposto alcun provvedimento formale (affidamento di fatto; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1478/2010, Ord. TAR Puglia e TAR Lombardia)
o la formulazione dell'art. 32, co. 1 D. Lgs. 286/1998, cosi' come modificato da L. 94/2009 ("Al compimento della maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui allarticolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dellarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno...") ha un significato razionale solo se si interpreta nel modo seguente: "il rilascio del permesso e' condizionato alla verifica delle condizioni previste da art. 32, co. 1-bis per tutti e soli i minori stranieri non accompagnati"; l'altra interpretazione formalmente possibile ("a tutti i minori affidati si applicano comunque le condizioni ulteriori previste da art. 32, co. 1-bis"), che sembra trovare seguito in alcune sentenze (Ord. TAR Toscana, Ord. Cons. Stato 4232/2010, Ord. Cons. Stato 4234/2010 e Ord. Cons. Stato 1547/2011), e' priva di senso, dato che rende incomprensibile il riferimento, nel comma 1-bis, ai minori stranieri non accompagnati, meno che non si debba interpretare l'inciso del comma 1-bis "ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela" come l'elencazione di tre distinte categorie (in questo senso, Ord. Corte Cost. 222/2011 e Ord. Corte Cost. 326/2011); quest'ultima possibilita' va scartata perche' contrasta con la spiegazione della disposizione fornita dal relatore di maggioranza in sede di dibattito parlamentare nella seduta della Commissioni riunite I e II della Camera del 10/3/2009; l'obiezione relativa all'intrinseca contraddizione tra le nozioni di "minore non accompagnato" e "minore affidato o sottoposto a tutela" si supera nel modo seguente: si definisce "minore non accompagnato", ai fini dell'applicazione dell'art. 32 D. Lgs. 286/1998, il minore che era "non accompagnato" al momento in cui l'amministrazione ne ha avuto contezza per la prima volta (nel senso di "giunto in Italia come minore non accompagnato", TAR Friuli, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 270/2013); nota: TAR Lombardia interpreta invece art. 32 co. 1 D. Lgs. 286/1998, come applicabile a tutte le ipotesi di minori comunque affidati ad altro soggetto o a un istituto o ente, anche in assenza di intervento del giudice tutelare, anche quando l'interessato sia giunto in Italia da minore non accompgagnato
o Sent. Cons. Stato 270/2013: le disposizioni relative alla conversione del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni, che prevedono condizioni diverse, per il minore affidato o sottoposto a tutela a seconda che abbia fatto ingresso in Italia da minore accompagnato o da minore non accompagnato non possono essere interpretate nel senso che l'equiparazione a figlio del minore affidato o sottoposto a tutela valga ai soli fini del ricongiungimento familiare; sarebbe infatti paradossale se tali minori potessero essere portati in Italia con il complesso procedimento di ricongiungimento familiare, ma non potessero avvalersi dell'assai piu' semplice trattenimento in Italia presso l'affidatario o il tutore; alla necessita' di introdurre controlli piu' accurati, ai fini del prolungamento del soggiorno, per stranieri che abbiano fatto ingresso da minori non accompagnati, per evitare un uso strumentale di affidamenti e tutele, risponde la modifica introdotta da L. 129/2011, che non concede l'automatico rinnovo del permesso di soggiorno, ma lo sottopone al parere del Comitato per i minori stranieri
o gli effetti della modifica normativa apportata da L. 129/2011 in materia di conversione ai 18 anni si estendono anche alla regolazione delle situazioni preesistenti e non ancora definite, fungendo da disposizioni interpretative; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 270/2013, Sent. Cons. Stato 1368/2014; in senso un po' piu' debole Sent. Cons. Stato 4545/2013 e Sent. Cons. Stato 5200/2014: benche' valga il principio del tempus regit actum, sulla base dei principi di economicita' dell'azione amministrativa e di effettivita' della tutela giurisdizionale, non ha alcun senso "salvare" un provvedimento che l'Amministrazione stessa sarebbe costretta a revocare, sulla base della normativa sopravvenuta, in presenza di una nuova istanza dellinteressato
o l'entrata in vigore della modifica costituisce un elemento sopravvenuto da prendere obbligatoriamente in considerazione ai fini del riesame dei provvedimenti pur validamente adottati sulla base della precedente normativa, ai sensi di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998; nello stesso senso, in precedenza, TAR Lazio (che aveva annullato il provvedimento di diniego del permesso, adottato prima della data di entrata in vigore di tali modifiche e motivato dall'assenza dei requisiti temporali, affinche' l'amministrazione possa effettuare una nuova valutazione) e Sent. Cons. Stato 179/2013; in senso opposto, TAR Lazio, che, sia pure in modo favorevole allo straniero, decide su un provvedimento di diniego di conversione adottato nell'aprile 2012, ignorando la modifica apportata da L. 129/2011
o per i minori stranieri affidati o sottoposti a tutela, e' sufficiente che sia stato avviato un percorso di integrazione sociale e civile apprezzabile dal Comitato per i minori stranieri
o la disposizione si applica anche al minore che sia entrato dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, senza avere il tempo di completare il pecorso di integrazione
o TAR Friuli: queste disposizioni si applicano in tutti i casi in cui l'amministrazione e' chiamata a decidere dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009; nello stesso senso, formalmente, Ord. TAR Piemonte, che pero' solleva la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni in questione per il fatto che esse andrebbero a incidere su posizioni preesistenti consolidate, avendo i minori entrati in Italia prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 fatto affidamento sulle diverse disposizioni al tempo vigenti (nota: l'ordinanza di rinvio e', sotto molti aspetti, farneticante, ritenendo che con le nuove disposizioni siano trattati nello stesso modo minori non accompagnati veri e propri e minori affidati o sottoposti a tutela - i primi, invece, risultando del tutto esclusi dalla conversione - e che la definizione di minore non accompagnato sia diversa da quella contenuta nella Direttiva Direttiva 2003/9/CE - la definizione essendo, invece, la stessa, ma rilevando al momento dell'intercettazione); nota: Ord. Corte Cost. 222/2011 ha rigettato il ricorso proposto con Ord. TAR Piemonte per manifesta inammissibilita', non avendo il giudice remittente adempiuto l'obbligo di cercare una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame: in particolare, riguardo all'inapplicabilita' delle restrizioni apportate dalla L. 94/2009 ai casi in cui ragioni oggettive di tempo rendano del tutto impossibile la maturazione dei requisiti al minore straniero che con le vecchie norme avrebbe potuto ottenere la conversione del permesso
o in senso contrario, Sent. Cons. Stato 2919/2010: anche in base ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, si deve privilegiare l'interpretazione secondo cui la L. 94/2009 non puo' trovare applicazione a coloro che hanno maturato i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno anteriormente alla sua entrata in vigore, pur essendo stata adottata la decisione dopo tale data
o nel senso della non applicabilita' delle disposizioni modificate ai minori non accompagnati che abbiano fatto ingresso in Italia prima della data di entrata in vigore di disposizioni piu' restrittive di quelle precedentemente vigenti e che si trovino, per ragioni temporali, nell'assoluta impossibilita' di maturare i requisiti imposti da tali disposizioni, Sent. Cons. Stato 3690/2007 e Sent. Cons. Stato n. 2951/2009; ulteriore giurisprudenza:
nello stesso senso, con riferimento ai requisiti introdotti da L. 94/2009,
- TAR Umbria, Ord. Cons. Stato 3749/2010 e Ord. TAR Toscana accolgono la richiesta di sospensiva su dinieghi di conversione per minori entrati in Italia poco prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009
- Ord. TAR Toscana, Ord. Cons. Stato 4232/2010, Ord. Cons. Stato 4234/2010 e Ord. Cons. Stato 1547/2011 accolgono analoga richiesta per minori entrati in Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 che abbiano compiuto la maggiore eta' prima che siano trascorsi due anni da quella data (nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 3987/2011, Sent. Cons. Stato 1785/2012, Sent. Cons. Stato 4277/2012, TAR Lazio, che accolgono il ricorso, e TAR Lazio, che nega l'applicabilita' dei requisiti di cui alla L. 94/2009 anche nel caso di ingresso di ultra-quindicenne; nello stesso senso anche TAR Piemonte, che prende atto della cessazione della materia del contendere)
- Ord. TAR Toscana e Ord. TAR Toscana accolgono la richiesta di sospensiva, e TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Toscana accolgono il ricorso, per minori entrati in Italia prima della data di entrata in vigore della L. 94/2009 e portatori di aspettativa in relazione alla posizione maturata ai sensi della legislazione anteriore; lo stesso fanno Ord. Cons. Stato 5367/2010, Ord. Cons. Stato 5368/2010 e Ord. Cons. Stato 5369/2010, secondo le quali, pero', resta fermo in capo al ricorrente l'onere di chiedere immediatamente l'ammissione al programma di integrazione
- Sent. Cons. Stato 179/2013 afferma che per i soggetti entrati in Italia prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, che alla data di entrata in vigore di tale legge si trovassero, per eta', nell'impossibilita' di soddisfare i requisiti temporali imposti da tale legge per la conversione ai 18 anni, e' sufficiente dimostrare che, alla suddetta data di entrata in vigore, si trovassero nelle condizioni per essere ammessi allo svolgimento del programma e che esso sia stato successivamente attuato
- TAR Lazio dichiara improcedibile un ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso, perche' la questura lo ha annullato, nel frattempo, in autotutela, dato l'orientamento giurisprudenziale dominante formatosi in materia
- TAR Lombardia, con riferimento a un minore non accompagnato che aveva chiesto la conversione del permesso prima che entrasse in vigore la riforma apportata dalla L. 129/2011, avendo fatto ingresso in Italia prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 ma dopo il compimento dei 15 anni
- Sent. Cons. Stato 5144/2014: inapplicabilita delle disposizioni di cui alla L. 94/2009 nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno prima della sua entrata in vigore; quelle disposizioni si applicano solo ai minori affidati dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, o anche affidati prima, ma che compiano la maggior eta' almeno due anni dopo l'entrata in vigore della legge, affinche' sia consentito loro di partecipare efficacemente al progetto biennale d'integrazione
in senso ancora piu' drastico (ma privo di fondamento!),
- TAR Marche, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4545/2013: la disciplina modificata da L. 94/2009 va applicata solo ai minori che, alla data dell'entrata in vigore di tale legge, avevano meno di 16 anni e quindi la possibilita' di concludere il percorso di integrazione sociale e civile per almeno 2 anni (nel caso considerato, si tratta probabilmente di minore entrato dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009)
- TAR Lazio e TAR Lazio: i requisiti di durata introdotti da L. 94/2009 non vanno applicati al minore che, alla data dell'entrata in vigore di tale legge, aveva un'eta' tale da precludergli la maturazione di quei requisiti, anche nel caso in cui lo stesso minore sia entrato in Italia dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009
in senso piu' debole,
- TAR Lazio: in caso di minore che, alla data dell'entrata in vigore della L. 94/2009, avesse un'eta' tale da precludergli la maturazione dei requisiti introdotti da tale legge, e' sufficiente (e, verosimilmente, necessario) dimostrare che, al compimento della maggiore eta', l'interessato fosse nelle condizioni di essere ammesso allo svolgimento del programma e che esso sia stato successivamente attuato
in senso opposto,
- Ord. TAR Toscana rigetta la richiesta di sospensiva in base alla tesi secondo la quale i requisiti di durata si applicavano al minore non accompagnato anche prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, non incidendo quindi le modifiche su posizioni pregresse consolidate
- Ord. TAR Toscana rigetta analoga richiesta per un minore che non poteva aver maturato aspettative legittime, essendo stati disposti affidamento e tutela dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009
di orientamento non chiaro,
- TAR Lazio accoglie la richiesta di sospensiva e TAR Lazio e TAR Lazio accolgono il ricorso con motivazioni che sembrano ignorare l'entrata in vigore della L. 94/2009
- TAR Emilia accoglie la richiesta di sospensiva senza esplicitare le motivazioni
Accesso del minore al permesso
UE slp o alla carta di soggiorno per familiare di comunitario (torna
all'indice del capitolo)
o in quanto figlio di straniero titolare di permesso UE slp o in quanto minore a lui affidato (art. 9, co. 1 e art. 32, T.U.; verosimilmente, in presenza dei requisiti di reddito e alloggio)
o in quanto titolare dei normali requisiti (in particolare, di un reddito)
Onere di esibizione del
permesso; interesse del minore (torna all'indice del capitolo)
Dichiarazione di nascita e
riconoscimento del figlio naturale (torna all'indice del
capitolo)
o l'attestazione sanitaria di nascita (art. 30, co. 2 DPR 396/2000) riguarda il fatto fisiologico dell'avvenuto parto e va compilata (presumibilmente dal sanitario che ha assistito al parto) sia nel caso di filiazione legittima che in quello di filiazione naturale; l'attestazione deve necessariamente contenere il dato relativo al nome della puerpera, che va intesa come partoriente e non come madre e che diventera' tale (nel caso di filiazione naturale) solo se effettuera' lei stessa la dichiarazione di nascita o consentira' con atto pubblico di esservi nominata; il nome del neonato non puo' essere indicato, ma devono essere indicati i dati relativi alla nascita (luogo, giorno, ora e sesso) ed al sanitario che ha assistito al parto; l'attestazione costituisce allegato alla dichiarazione di nascita, non e' accessibile ai privati diversi dai genitori e, per questi ultimi, solamente per il fine della dichiarazione di nascita; il diritto alla riservatezza viene meno trascorsi 100 anni (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2012)
o la dichiarazione di nascita (art. 30, co. 1 DPR 396/2000) e' resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto
o va rispettata l'eventuale volonta'
della madre di non essere nominata (art. 30 co. 1 DPR
396/2000); la
facolta' di non essere nominato, nell'ambito della filiazione naturale, vale
anche per il padre; la volonta' di non essere nominati si evince, di fatto,
dall'omissione di riconoscimento del minore con le modalita' previste dalla
legge; note:
come deve procedere la puerpera per non riconoscere un figlio naturale nato in costanza di matrimonio?
Sent. Corte Cost. 278/2013: illegittimita' costituzionale di art. 28 co. 7 L. 184/1983 nella parte in cui non prevede, attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza, la possibilita' per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi di art. 30 co. 1 DPR 396/2000, su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione
o la dichiarazione puo' essere resa, entro 10 giorni dalla nascita, presso il comune di residenza dei genitori (art. 30, co. 7 DPR 396/2000; nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, la dichiarazione di nascita e' resa nel comune di residenza della madre, salvo che i genitori si accordino perche' sia resa in quello del padre) o presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto o in alternativa, entro 3 giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita (art. 30, co. 4 DPR 396/2000); in quest'ultimo caso la dichiarazione puo' contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente all'attestazione di nascita, e' trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio e' situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza (o, in mancanza di uno stesso comune di residenza, a quello individuato nel modo indicato in precedenza), nei 10 giorni successivi (art. 30, co. 4 DPR 396/2000)
o nei casi di dichiarazione resa direttamente da uno dei genitori presso il comune, se il dichiarante non esibisce l'attestazione sanitaria di nascita, il comune deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto e' avvenuto, salvo che la nascita sia avvenuta senza assistenza sanitaria (art. 30, co. 7 DPR 396/2000); in questo caso, il dichiarante produce un'attestazione di constatazione di avvenuto parto, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (art. 30, co. 3 DPR 396/2000)
o se i genitori, con residenze diverse, concordano di rendere la dichiarazione di nascita presso il comune di residenza del padre, tale comune trasmette copia dell'atto per la trascrizione al comune di residenza della madre, che provvede anche all'iscrizione anagrafica del minore
o la registrazione della nascita costituisce un diritto della persona, riconosciuto dal nostro ordinamento: fino a quando non esiste l'atto di nascita, non esistono per la persona i diritti civili che la collegano con l'ordinamento giuridico (diritto al nome, all'identita' personale), pur sussistendo i diritti fondamentali della persona, come quello alla vita, alla salute, alla dignita'; la dichiarazione di nascita deve quindi essere accettata: in presenza di una attestazione di nascita o di una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 30, co. 3 DPR 396/2000, lufficiale di stato civile forma il relativo atto, dopo aver accertato lidentita' del dichiarante o dei dichiaranti
o i diritti della personalita' sono quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore e' cittadino (art. 24 L. 218/1995): il cognome e il nome spettanti ad un bambino nato in Italia da genitori stranieri saranno quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore diviene cittadino (Trib. Lamezia: il minore che nasca con cittadinanza italiana e brasiliana ha diritto al doppio cognome); se, dopo la formazione dell'atto di nascita secondo le indicazioni del dichiarante, nome o cognome risultassero non conformi all'ordinamento straniero di appartenenza, e' possibile provvedere, ex art. 98, co. 1 DPR 396/2000, alla correzione sulla base di apposita attestazione rilasciata dall'autorita' diplomatica o consolare dello Stato di appartenenza
o se la dichiarazione e' fatta dopo piu' di 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo; in questo caso l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne da' segnalazione al procuratore della Repubblica (art. 31, co. 1 DPR 396/2000); se il dichiarante non produce l'attestazione di nascita o di avvenuto parto o la dichiaraziome sostitutiva, ovvero non indica le ragioni del ritardo, la dichiarazione di nascita puo' essere ricevuta solo in forza di decreto dato con il procedimento della rettificazione (art. 31, co. 2 DPR 396/2000); a questo fine l'ufficiale dello stato civile informa il procuratore della Repubblica per il promovimento del relativo giudizio (art. 31, co. 2 DPR 396/2000)
o quando l'ufficiale dello stato civile viene a conoscenza che la dichiarazione di nascita non e' stata fatta neppure tardivamente, ne riferisce al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione (art. 32 DPR 396/2000)
o nella dichiarazione di nascita saranno indicate dal dichiarante le modalita' della nascita e si dira' se i genitori sono coniugati o se si tratti di filiazione naturale; in questo caso, si dira' anche se il denunciante attribuisca a se' la paternita' (o la maternita') o se entrambi i genitori denuncianti si dichiarino tali, ponendo in essere il riconoscimento unilaterale o bilaterale della prole; anche la cittadinanza dei genitori sara' iscritta nei registri, secondo quanto dichiarato
o se la dichiarazione risulta in contrasto con altra documentazione successivamente pervenuta o ricevuta dall'ufficiale dello stato civile, questi lo comunica al pubblico ministero per l'eventuale promovimento dell'azione di rettificazione; non si deroga pero' al principio secondo cui negli atti dello stato civile, che sono atti pubblici, debbono essere ricevute ed iscritte le dichiarazioni cosi' come vengono fatte
o in mancanza di riconoscimento, il figlio risultera' di genitori non conosciuti e l'ufficiale dello stato civile gli attribuisce nome e cognome ed effettua la comunicazione al pubblico ministero presso il competente tribunale per i minorenni
o per evitare la formazione di atti di nascita non rispondenti alla effettiva volonta' dei genitori del minore, i quali talvolta non provvedono agli adempimenti previsti dalla legge per scarsa conoscenza della stessa oppure, per quanto riguarda la madre, a causa della situazione di difficolta' fisica contingente, e' opportuno che i genitori venissero sensibilizzati a rendere tempestivamente le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione alla struttura sanitaria presso la quale l'evento si e' verificato
o per l'ordinamento italiano, non vige il principio che l'avere una donna partorito un figlio (al di fuori del matrimonio) ne determina la maternita', soprattutto con riguardo agli effetti giuridici che scaturirebbero da tale rapporto; il solo atto di nascita, quindi, non ha valore di titolo di stato della filiazione naturale nei confronti della madre; per la giuridica costituzione del rapporto occorre che esso formi oggetto di riconoscimento formale e solenne da parte della madre (art. 250 c.c.) o di accertamento giudiziale (art. 269 c.c.)
o una persona non puo' essere indicata negli atti dello stato civile come figlio naturale di un genitore che non abbia, nei modi stabiliti da art. 254 c.c. e con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 250 c.c., espresso la sua chiara e manifesta volonta' di riconoscimento
o e' legittimo il figlio concepito durante il matrimonio e nato durante la sua vigenza (artt. 231 e segg. c.c.)
o il mutamento della qualita' di figlio naturale in quella di figlio legittimo puo' anche avvenire per l'intervenuto matrimonio dei genitori o per provvedimento del giudice (legittimazione)
o il marito e' padre del figlio concepito durante il matrimonio (art. 231 c.c.); si tratta di una presunzione iuris tantum, che vale fino all'eventuale dimostrazione, in sede giudiziaria, dell'insussistenza della paternita'
o la presunzione di paternita' non opera quando nell'atto di nascita il figlio venga dichiarato come naturale
o si presume concepito durante il matrimonio il figlio che sia nato decorso il termine di 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio, ovvero quando non siano ancora decorsi 300 giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento, della cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 232 c.c.); il figlio nato prima che siano decorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e' reputato (non: "si presume") legittimo: assume cioe' e mantiene la qualita' di legittimo, nonostante l'insussistenza dei requisiti di legge, se uno dei coniugi o il figlio stesso non propongano con esito positivo l'azione di disconoscimento della paternita' (art. 233 c.c.)
o la donna coniugata puo' riconoscere come figlio naturale anche un
figlio nato in costanza di matrimonio, ma dall'unione con un uomo diverso dal
marito; la procreazione da una donna coniugata non e' un elemento sufficiente
per la presunzione di paternita' ex art. 231 c.c.,
ma e' indispensabile che vi sia anche un atto di nascita che dichiari quel
figlio come legittimo (sent. Cass. 11073/1992); lo status di figlio legittimo
si acquisisce con la formazione dell'atto di nascita nel quale viene dichiarato
tale; nota: quando la madre sappia
che si tratta di figlio naturale e non voglia riconoscerlo, come deve procedere?
o non e' ammissibile il riconoscimento del figlio naturale nascituro da parte del padre prima del riconoscimento da parte della madre e senza il consenso di questa (nota: riferimento, non chiaro, ad art. 258 c.c.); il consenso prestato dalla gestante al riconoscimento del nascituro da parte del padre si configura, tuttavia, quale partecipazione al riconoscimento medesimo
o la cittadinanza di un bambino nato in
Italia da genitori stranieri e' determinata dalle leggi vigenti nello Stato di
appartenenza degli stessi ed e' registrata dall'ufficiale dello stato civile
come dichiarata dalle parti; quando il paese di appartenenza dei genitori non
ammette l'acquisto della cittadinanza iure
sanguinis, i genitori, ai fini del riconoscimento della cottadinanza
italiana, presentano al comune di residenza istanza documentata, che e'
trasmessa al Ministero dell'interno, che si esprime in proposito restituendo
l'esito degli accertamenti
o nello stesso senso, Circ. Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come
la dichiarazione di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia espresso la volonta' di non essere nominata
lo straniero che effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura
l'eventuale segnalazione dello stato di abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano
o secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)
Tutela del diritto all'unita'
familiare (torna all'indice del capitolo)
o figli minori non coniugati, anche nati fuori del matrimonio, a condizione che laltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso
o figli minori del coniuge, non coniugati, a condizione che laltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso
o art. 6, co. 2 D. Lgs. 30/2007, come modificato da L. 129/2011, non richiede il possesso del visto di ingresso ai fini del godimento del diritto di soggiorno, coerentemente con Direttiva 2004/38/CE e Sent. Corte Giust. C-157-03
o secondo circ. Mininterno 20/8/2010, al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino italiano dal cittadino straniero occorre esibire un estratto dellatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano
o quando un'amministrazione nazionale esamina una domanda, in particolare per stabilire se le condizioni di cui all'art. 7 co. 1 Direttiva 2003/86/CE sono soddisfatte, la Direttiva deve essere interpretata e applicata in funzione del rispetto della vita privata e della vita familiare (art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e dei diritti del minore (art. 24 co. 2 e 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) sanciti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (punto 80 Sent. Corte Giust. C-356/11); inoltre (punto 57 Sent. Corte Giust. C-540/03), il minore deve poter crescere, ai fini di un armonioso sviluppo della propria personalita', nell'ambiente familiare (sesto considerando del preambolo della Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo), che gli Stati membri devono provvedere affinche' il minore non venga separato dai genitori contro la loro volonta' (art. 9 co. 1 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo), e che qualsiasi richiesta effettuata da un minore o dai genitori al fine di fare ingresso in uno Stato membro o di lasciare il medesimo ai fini del ricongiungimento familiare dev'essere considerata dagli Stati membri, in uno spirito positivo, con umanita' e diligenza (art. 10 co. 1 Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo)
o punto 58 Sent. Corte Giust. C-540/03 riconosce che il diritto al rispetto della vita privata o familiare dev'essere letto in correlazione con l'obbligo di prendere in considerazione il superiore interesse del minore (art. 24 co. 2 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), tenendo conto parimenti della necessita' per il minore di intrattenere regolarmente rapporti personali con i due genitori (art. 24 co. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea); di conseguenza, nell'esaminare la domanda, lo Stato membro deve garantire che il minore non venga separato dai genitori contro la loro volonta', a meno che lo Stato membro stesso appuri che la separazione e' nell'interesse superiore del minore conformemente alla normativa e alle procedure consolidate; i motivi di tale decisione devono essere comunicati al fine di garantire l'effettivo controllo giurisdizionale
o Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 e Sent. Cass. 2647/2011: la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico di questo, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'eta' o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva o derivera' certamente al minore dall'allontanamento o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui e' cresciuto; si tratta di situazioni di per se' non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilita', che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili della vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo e del suo familiare
o nello stesso senso
Sent. Cass. 9535/2012: il giudice minorile e' tenuto ad accertare pregiudizialmente l'esercizio effettivo da parte dello straniero della funzione genitoriale e se la sua interruzione possa pregiudicare lo sviluppo psicofisico del minore
Ord. Cass. 15025/2012: cassata la sentenza del giudice di merito, che aveva negato l'autorizzazione ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 sulla base del fatto che la norma invocata non sarebbe finalizzata a tutelare l'interesse del minore alla convivenza con i genitori, che rappresenta una condizione destinata a durare stabilmente sino alla maggiore eta', bensi' a fronteggiare situazioni contingenti ed eccezionali; la Corte non solo si allinea a Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 riguardo alla sufficienza di una motivazione fondata su un danno grave che possa, in mancanza del provvedimento, deirivare al minore, ma non si cura dell'obiezione relativa alla stabilita' della condizione di convivenza da tutelare; sembra cosi' implicitamente superata l'ambiguita' di Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 sulla durata e la stabilita' della situazione
Sent. Cass. 15676/2013: cassata la sentenza della Corte d'Appello, che aveva motivato la decisione negativa col fatto che non fosse stato prospettato nessun particolare pregiudizio psicofisico per il minore, se non il normale disagio determinato dal trasferimento in altro Stato con interruzione del processo educativo (i minori erano nati in Italia), e che aveva ritenuto che la tenera eta' dei due figli (in realta', 10 e 12 anni) rendeva meno traumatico il trasferimento; si censura l'assenza di una indagine volta all'apprezzamento del danno potenziale, trattando l'autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero alla stessa stregua della diversa fattispecie dell'autorizzazione all'ingresso
o in senso opposto, Ord. Cass. 4721/2013: e' legittimo il diniego dell'autorizzazione al soggiorno se nel ricorso non vengono indicati fattori specifici di grave disagio psico fisico per i minori, diversi da quelli che normalmente conseguono ad un rimpatrio dei minori medesimi, o ad un allontanamento paterno (nota: orientamento totalmente irrispettoso di quello definito da Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010)
o in precedenza, orientamento contrastante:
Sent. Cass. 22080/2009 e Sent. Cass. 823/2010: l'art. 31 co. 3 T.U. fa riferimento non a motivi eccezionali relativi a condizioni patologiche di cui soffra il minore, ma a gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore - un dato, quindi, puramente fisiologico
Sent. Cass. 4197/2008 e Sent. Cass. 5856/2010: i gravi motivi vanno correlati alla sussistenza di condizioni di emergenza, transitorie ed eccezionali, che pongano in grave pericolo l'evoluzione normale della personalita' del minore, tanto da richiedere il sostegno del genitore, non essendo sufficienti la mera presenza di circostanze ordinarie, quali il bisogno di completare il ciclo scolastico del minore o l'opportunita' che questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto sociale in cui e' integrato
Ord. Cass. 8881/2010: rimessi gli atti relativi a un giudizio in materia di applicazione di art. 31, co. 3, al Primo Presidente per eventuale rimessione alle Sezioni Unite (nell'ordinanza si mantiene pero' un atteggiamento critico nei confronti dell'orientamento aperto)
o Sent. Cass. n. 22216/2006, Sent. Cass. 22080/2009 e Sent. Cass. 823/2010: il grave pregiudizio che puo' derivare al figlio minore dall'espulsione del genitore illegalmente presente e' un motivo valido per il rilascio di un permesso ex art. 31, co. 3 (la concreta e attuale esistenza di gravi motivi andrebbe dimostrata, al piu', in caso di autorizzazione dell'ingresso dell'adulto)
o Sent. Cass. 22080/2009: il fatto che uno dei genitori sia gia' legittimato a soggiornare in Italia (sia pure ex art. 31, co. 3 T.U.) non fa venir meno di gravi motivi che giustificano l'autorizzazione del soggiorno dell'altro genitore
o Corte App. Torino: un forte radicamento del minore fa si' il trasferimento nel paese d'origine, caratterizzato da altre abitudini di vita e da altra lingua, potrebbe risultare destabilizzante per l'equilibrio dello stesso minore, ed e' quindi un motivo valido per il rilascio del permesso al genitore; in senso opposto, Sent. Cass. 27330/2013: legittima la valutazione della Corte d'Appello che non ritiene fondato il rischio di un danno rilevante allo sviluppo psicofisico del minore che debba seguire in patria i genitori espulsi, e che nega quindi l'autorizzazione al soggiorno ai sensi di art. 31 co. 3
o Trib. Minorenni Firenze: il permesso ex art. 31, co. 3 puo' essere rilasciato anche quando sia in corso l'accertamento dello stato di abbandono del minore, allo scopo di accertare l'idoneita' del genitore
o Corte App. Bari: i diritti dei minori non possono subire alcuna compressione in nome del controllo dei flussi migratori; essendo la condizione del minore in continua evoluzione, il permanere dei gravi motivi va periodicamente rivalutato; solo se il legame familiare e' effettivo puo' esservi un trauma per il minore associato alla separazione; l'autorizzazione al soggiorno e' rinnovabile, se al termine del periodo autorizzato permangono i gravi motivi
o Trib. Minorenni Venezia: autorizzato transitoriamente, fino a definizione del ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, il soggiorno di una straniera, madre di minori soggiornanti e/o nati in Italia, in nome del danno irreparabile che discenderebbe sia dalla partenza nei termini concessi dal questore a seguito del diniego di rinnovo, sia dal protrarsi illegale del soggiorno
o Corte App. Venezia: ordinato il rilascio di visto di ingresso e di un permesso di soggiorno per un anno per assistenza del minore a una donna nigeriana per consentirle di opporsi al procedimento di adottabilita' della figlia avviato a causa dell'assenza della madre dal territorio italiano, a sua volta dovuta all'impossibilita' di rientrare con un visto di ingresso per lavoro subordinato negatole dal consolato italiano
o Trib. Minorenni Genova: autorizzato il soggiorno per un anno, ex art. 31 co. 3, sulla base del rapporto positivo con i figli minori soggiornanti in Italia e non sradicabili dall'Italia, di uno straniero che sta finendo di espiare una pena detentiva per reati ostativi al soggiorno, durante la quale ha intrapreso un proficuo percorso di recupero
o Corte App. Milano: autorizzato l'ingresso di straniero espulso in sostituzione dell'ammenda per soggiorno illegale (a vantaggio del quale non puo' quindi applicarsi la deroga al divieto di reingresso in presenza del nulla-osta al ricongiungimento) sulla base del fatto che i figli, soggiornanti in Italia con la madre regolare, sono positivamente inseriti a scuola ed avrebbero un grave danno sia dalla separazione col padre sia da un rientro in patria
o Trib. Minorenni Roma: concesso il rinnovo di un permesso ex art. 31 co. 3, arrivato a scadenza prima che fosse completato l'iter per la coesione familiare, a una straniera, moglie di uno straniero regolarmente soggiornante e madre di due figlie regolarmente soggiornanti in Italia e ben inserite sia nel contesto scolastico sia nel contesto familiare; l'allontanamento della madre provocherebbe comunque un danno alle figlie, messe di fronte all'alternativa tra un prolungato distacco e la prospettiva di lasciare anch'esse l'Italia; autorizzato il soggiorno fino al compimento della maggiore eta' delle figlie; nel frattempo la madre dovra' completare l'iter per l'ottenimento di un permesso non transitorio (nota: non e' chiaro se quest'ultima affermazione possa essere interpretata a sostegno di una generale convertibilita' in permesso diverso da quello per lavoro, o se sia riferita solo all'iter per la coesione familiare)
o Corte App. Milano: autorizzato per un biennio il soggiorno di una coppia di stranieri illegalmente soggiornanti, che mostrano una forte intenzione di radicarsi positivamente in Italia e i cui figli frequentano con buon inserimento la scuola dell'obbligo, sulla base del danno che soffrirebbero i figli in caso di allontanamento dell'intero nucleo o dei genitori dall'Italia
o Corte App. Napoli: autorizzato il soggiorno per almeno due anni, allo scopo di consentire quanto meno il completamento del ciclo di vaccinazioni, dei genitori di una minore cinese che, vivendo ormai stabilmente da quasi quattro anni in Italia ed avendo istaurato un solido rapporto affettivo con i genitori e con la sorella maggiorenne (che e' titolare di un autonomo permesso di soggiorno, frequenta la scuola superiore con profitto, ha raggiunto un ottimo livello di conoscenza della lingua italiana ed ama il paese ospitante, in cui vorrebbe rimanere), riceverebbe un grave pregiudizio per la sua salute psicofisica, nel caso fosse privata improvvisamente della presenza e del sostegno dei genitori, in conseguenza della loro espulsione dal territorio italiano, o nel caso fosse costretta ad allontanarsene, per raggiungere il paese di origine (nel quale, senza dubbio, godrebbe di condizioni ambientali ed economiche meno favorevoli per il suo processo di crescita), con conseguente separazione dalla sorella maggiore e aumento dei rischi per la sua salute psicologica; non ostano a questa decisione alcune condanne riportate dai genitori per ricettazione e vendita di merce contraffatta (che per altro non incidono sulla valutazione della capacita' genitoriale e del comportamento dei medesimi nellambito familiare), dal momento che il diritto del minore ad essere educato ed allevato dai genitori, garantito dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, prevale sulla tutela della collettivita'
o Ord. Cass. 25508/2014 stabilisce il seguente principio di diritto: quando il genitore non colpito da provvedimento di allontanamento per insorti problemi endofamiliari non possa occuparsi del figlio minore in tenera eta', la mancanza dell'altro genitore, straniero e privo del permesso di soggiorno, costituisce un pregiudizio ed un rischio grave per lo sviluppo psico-fisico del minore, con conseguente diritto nell'interesse del minore ad avere la temporanea autorizzazione al soggiorno prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 (nel caso in specie, si trattava del padre di una bambina al cui accudimento non poteva provvedere la madre, impegnata dalle cure richieste dall'altra figlia malata; nota: il giudice d'appello aveva ritenuto che, trattandosi di autorizzazione comunque temporanea, il concederla avrebbe solo ritardato il trauma, rendendolo piu' grave, dato il piu' forte legame col padre che, nel frattempo, si sarebbe stabilito!)
o Trib. Minorenni Napoli: autorizzata a soggiornare per 5 anni la madre di un bambino autistico per il quale e' in corso una terapia, non sostenibile in Ucraina, da parte della famiglia, in caso di rimpatrio per i costi elevatissimi (si afferma che il periodo di 5 anni e' ritenuto sufficiente per ottenere un miglioramento del ragazzo o per preparare il rimpatrio, ove la madre non riesca a regolarizzare la propria posizione in conformita' alle norme vigenti per l'immigrazione; nota: non potendo il giudice far riferimento a un provvedimento di sanatoria, non previsto dalla legge, sembra evidente che deve essere contemplata la possibilita' di ottenere sul posto altro permesso; in particolare, la cosa potrebbe riguardare il permesso UE slp)
o Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa
o Corte App. Bari: illegittimo il rifiuto di trascrivere nei registri di stato civile italiano un provvedimento inglese di attribuzione della maternita' di un bambino anglo-italiano alla madre surrogata, anziche' alla madre biologica; la violazione dei principi di ordine pubblico esterno italiano non e' infatti ravvisabile, perche' l'ostacolo costituito dalla inammissibilita' delle pratiche di maternita' surrogata nell'ordinamento italiano deve comunque intendersi superato dalla necessita' di tutelare la liberta' di circolazione (che sarebbe ostacolata dalla impossibilita' di vedere riconosciute le relazioni familiari nel paese di soggiorno) e l'interesse del minore all'unicita' dello status familiae, almeno nell'ambito dell'Unione europea
o Sent. CEDU Zhou c. Italia: condannata l'Italia per violazione dell'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo per aver dichiarato adottabile un minore cinese, sottratto alla madre a causa della condizione di poverta' di lei e della conseguente presunta incapacita di provvedere al figlio, senza contemplare la possibilita' di una "adozione aperta" capace di consentire il mantenimento della relazione madre-figlio (nota: l'istituto e' stato abrogato dalla L. 184/1983, ma la stessa Corte d'Appello di Venezia aveva ritenuto, in relazione al caso in esame, che il provvedimento potesse essere adottato in base ad una interpretazione estensiva di art. 44 co. 1 lettera d L. 184/1983); riconosciuto il diritto a un risarcimento dei danni morali pari a 40.000 euro oltre al rimborso spese, agli oneri accessori ed agli interessi legali
Assistenza sanitaria (torna all'indice del capitolo)
o diritto al pediatra di libera scelta attestato dal rilascio di una tessera sanitaria cartacea (allegata)
o tessera valida esclusivamente sul territorio regionale
o partecipazione alla spesa: prestazioni e assistenza farmaceutica erogate senza oneri per bambini fino a 6 anni di eta', qualora il bambino appartenga a un nucleo familiare che rilasci dichiarazione di indigenza (conformemente con circ. Minsanita 24/3/2000); prestazioni e assistenza farmaceutica erogate con partecipazione alla spesa ed esenzioni in vigore per bambini dai 6 ai 14 anni, qualora il bambino appartenga a un nucleo familiare che rilasci dichiarazione di indigenza; in assenza di dichiarazione di indigenza, prestazioni e assistenza farmaceutica erogate previo pagamento delle relative tariffe
o iscrizione dei minori irregolari (di eta' inferiore ai 14 anni) al SSR, senza assegnazione del pediatra di libera scelta
o ammissione dei minori irregolari al regime delle visite occasionali del pediatra di libera scelta; l'eventuale reiterazione di visite e notazioni non e' ostativa al rimborso al pediatra di libera scelta, cosi' da favorire la possibile continuita' assistenziale
o attivazione da parte delle ASL di iniziative per l'assistenza di minori irregolari, anche in collaborazione con organizzazioni del volontariato, non profit, etc.
o accesso diretto dei minori irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture accreditate (non solo tramite pronto soccorso)
o l'accertamento dell'eta' avviene nei modi resi possibili dalle singole circostanze e in base a canoni di buon senso pratico
o l'iscrizione al SSR non comporta l'emissione della TEAM ne' della TS/CNS (nota: che cos'e'?)
o l'iscrizione scade al compimento del 14-esimo anno d'eta'
o e' rilasciato un documento cartaceo attestante l'iscrizione, con il quale il minore puo' accedere gratuitamente alle visite occasionali del pediatra di libera scelta
o l'accesso diretto dei minori irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture accreditate non richiede prescrizione del pediatra di libera scelta
o anche per i minori irregolari iscritti al SSR vale l'esenzione dal ticket (esenzione E11)
o sono inclusi anche i minori comunitari privi di copertura sanitaria da parte del paese di provenienza e dei requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)
o per irregolare si intende qualunque straniero la cui presenza in Italia non sia conforme alle norme relative all'ingresso e soggiorno (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)
o le indicazioni per l'accesso dei minori irregolari agli ambulatori del SSR per le prestazioni gia' previste dalla normativa vigente sono da intendersi come semplice estensione alla categoria di una modalita' di accesso al servizio sanitario in vigore per i minori regolari (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)
Assistenza sociale: Sent.
Corte Cost. 329/2011 (torna all'indice del capitolo)
o si riconosce, sul solco di Sent. Corte Cost. 187/2010, come non sia ammessa discriminazione quando una provvidenza tuteli un diritto fondamentale, ossia sia finalizzata a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari inerenti alla sfera di tutela della persona umana, che e' compito della Repubblica promuovere e salvaguardare (non solo il diritto al sostentamento vitale)
o si osserva come questo sia il caso dell'indennita' di frequenza per il minore disabile, che mira a permettere al minore, a dispetto delle condizioni disagiate della famiglia, di fequentare attivita' riabilitative e terapeutiche e di effettuare percorsi formativi finalizzati all'inserimento sociale, coerentemente con art. 7 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L. 18/2009
o si afferma come l'attesa del compimento del termine di 5 anni di permanenza nel territorio nazionale, oltre a negare l'effettivo godimento di diritti fondamentali del minore disabile, potrebbe, in contrapposizione con la finalita' dell'istituto dell'indennita' di frequenza, pregiudicare irreparabilmente gli obiettivi di riabilitazione ed inserimento sociale del minore
o si conclude che risulta quindi violato l'art. 14 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo e, quindi, art. 117 Cost.
o la questione della legittimita' costituzionale della disposizione che
impone il requisito di un soggiorno quinquennale pregresso era stata sollevata
anche con riferimento all'indennita' di
frequenza di cui all'art. 1 L.
289/1990; la Corte Costituzionale, con Ord.
Corte Cost. 285/2009, aveva restituito gli atti, anche per consentire di
tener conto dell'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L.
18/2009; Corte d'App. Torino, interpretando la restituzione operata da Ord.
Corte Cost. 285/2009 nel senso dell'illegittimita' dell'imposizione del
requisito di soggiorno quinquennale, ha riconosciuto che l'accesso dei minori
disabili stranieri alla indennita' di frequenza non puo' essere subordinato al
possesso del permesso UE slp (nello stesso senso, Trib.
Montepulciano)
o Trib.
Genova riconosce il diritto all'indennita' di frequenza a un minore
straniero titolare di ordinario permesso di soggiorno in applicazione di Sent.
Corte Cost. 329/2011
o Trib.
Pavia: riconosciuto il carattere collettivamente discriminatorio posto in
essere dall'INPS nel continuare a non dare attuazione alla Sent.
Corte Cost. 329/2011 in relazione all'assegnazione dell'indennita' di
frequenza a prescindere dal possesso del permesso UE slp; si ordina all'INPS di
far cessare tale condotta discriminatoria, comunicando il provvedimento
giudiziario a tutte le sedi periferiche INPS e ai patronati sindacali, e di
modificare la propria pagina Internet, precisando che a seguito di Sent.
Corte Cost. 329/2011 l'indennita' di frequenza richiede solo il possesso
del permesso di soggiorno di validita' non inferiore a un anno, ai sensi di
art. 41 D. Lgs. 286/1998
Accesso all'istruzione (torna all'indice del capitolo)
o alunni non italiani iscritti (scuola di infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado, totale):
1996/97: 12.809, 26.752, 11.991, 7.837, 59.389 (0,7% dell'intera popolazione)
1999/00: 24.103, 52.973, 28.891, 13.712, 119.679 (1,5% dell'intera popolazione)
2001/02: 39.445, 84.122, 45.253, 27.594, 196.414 (2,2% dell'intera popolazione)
2002/03: 48.072, 100.939, 55.907, 34.890, 239.808 (2,7% dell'intera popolazione)
2003/04: 59.500, 123.814, 71.447, 52.380, 307.141 (3,5% dell'intera popolazione)
2004/05: 74.348, 147.633, 84.989, 63.833, 370.803 (4,2% dell'intera popolazione)
2005/06: 84.058, 165.951, 98.150, 83.052, 431.211 (4,8% dell'intera popolazione)
2006/07: 94.712, 190.803, 113.076, 102.829, 501.420 (5,6% dell'intera popolazione)
2007/08: 111.044, 217.716, 126.396, 118.977, 574.133 (6,4% dell'intera popolazione)
2008/09: 125.092, 234.206, 140.050, 130.012, 629.360 (7,0% dell'intera popolazione)
2009/10: 135.840, 244.457, 150.279, 143.224, 673.800 (7,5% dell'intera popolazione)
2010/11: 144.628, 254.653, 157.559, 153.423, 710.263 (7,9% dell'intera popolazione)
2011/12: 156.701, 268.671, 166.043, 164.524, 755.939 (8,4% dell'intera popolazione)
2012/13: 164.589, 276.129, 170.792, 175.120, 786.630 (8,8% dell'intera popolazione)
o 2007/08:
scuola di infanzia: 71,2%
primaria: 41,1%
secondaria di I grado: 17,8%
secondaria di II grado: 6,8%
totale: 34,7%
o 2008/09:
scuola di infanzia: 73,3%
primaria: 45,0%
secondaria di I grado: 18,8%
secondaria di II grado: 7,5%
totale: 37,0%
o 2009/10:
scuola di infanzia: 74,9%
primaria: 48,6%
secondaria di I grado: 20,5%
secondaria di II grado: 8,7%
totale: 39,1%
o 2010/11:
scuola di infanzia: 78,3%
primaria: 52,9%
secondaria di I grado: 23,8%
secondaria di II grado: 9,0%
totale: 42,1%
o 2011/12:
scuola di infanzia: 80,4%
primaria: 54,1%
secondaria di I grado: 27,9%
secondaria di II grado: 10,2%
totale: 44,2%
o 2012/13:
scuola di infanzia: 79,9%
primaria: 59,4%
secondaria di I grado: 31,8%
secondaria di II grado: 12,2%
totale: 47,2%
o 2008/09:
primaria: 19.029 (0,7% del totale; 8,1% dei non italiani)
secondaria di I grado: 11.289 (0,6% del totale; 8,1% dei non italiani)
secondaria di II grado: 10.638 (0,4% del totale; 8,2% dei non italiani)
totale: 40.956 (0,6% del totale; 8,1% dei non italiani)
o 2009/10:
primaria: 15.493 (0,5% del totale; 6,3% dei non italiani)
secondaria di I grado: 9.996 (0,6% del totale; 6,7% dei non italiani)
secondaria di II grado: 9.839 (0,4% del totale; 6,9% dei non italiani)
totale: 35.328 (0,5% del totale; 6,6% dei non italiani)
o 2010/11:
primaria: 13.673 (0,5% del totale; 5,4% dei non italiani)
secondaria di I grado: 8.136 (0,5% del totale; 5,2% dei non italiani)
secondaria di II grado: 5.763 (0,2% del totale; 3,8% dei non italiani)
totale: 27.572 (0,4% del totale; 4,9% dei non italiani)
o 2011/12:
primaria: 14.667 (0,5% del totale; 5,5% dei non italiani)
secondaria di I grado: 7.728 (0,4% del totale; 4,7% dei non italiani)
secondaria di II grado: 6.159 (0,2% del totale; 3,7% dei non italiani)
totale: 28.554 (0,4% del totale; 4,8%
dei non italiani)
o 2012/13:
primaria: 10.594 (0,4% del totale; 3,8% dei non italiani)
secondaria di I grado: 6.112 (0,3% del totale; 3,6% dei non italiani)
secondaria di II grado: 6.130 (0,2% del totale; 3,5% dei non italiani)
totale: 22.836 (0,3% del totale; 3,7% dei non italiani)
o 2007/08: infanzia 2.061, primaria 6.801, secondaria I grado 3.299, secondaria II grado 181, totale 12.342
o 2008/09: infanzia 2.171, primaria 7.005, secondaria I grado 3.467, secondaria II grado 195, totale 12.838
o 2009/10: infanzia 1.952, primaria 6.628, secondaria I grado 3.359, secondaria II grado 150, totale 12.089
o 2010/11: infanzia 2.054, primaria 6.764, secondaria I grado 3.401, secondaria II grado 158, totale 12.377
o 2011/12: infanzia 1.942, primaria 6.416, secondaria I grado 3.407, secondaria II grado 134, totale 11.899
o 2012/13: infanzia 1.906, primaria 6.253, secondaria I grado 3.215, secondaria II grado 107, totale 11.481
o 2011/12:
infanzia:
- non italiani: statale 102.336 (65,3%), 54.365 non statale (34,7%)
- italiani: statale 910.782 (59,2%), 627.429 non statale (40,8%)
primaria:
- non italiani: statale 257.443 (95,8%), 11.228 non statale (4,2%)
- italiani: statale 2.306.544 (90,5%), 242.526 non statale (9,5%)
secondaria di I grado:
- non italiani: statale 160.600 (96.7%), 5.443 non statale (3,3%)
- italiani: statale 1.522.475 (93,6%), 103.861 non statale (6,4%)
secondaria di II grado:
- non italiani: statale 158.368 (96,3%), 6.156 non statale (3,7%)
- italiani: statale 2.311.378 (92,8%), 179.332 non statale (7,2%)
totale:
- non italiani: statale 678.747 (89,8%), 77.192 non statale (10,2%)
- italiani: statale 7.051.179 (85,9%), 1.153.048 non statale (14,1%)
o 2012/13:
infanzia:
- non italiani: statale 108.129 (65,7%), 56.460 non statale (34,3%)
- italiani: statale 906.013 (68,4%), 417.816 non statale (31,6%)
primaria:
- non italiani: statale 264.528 (95,8%), 11.601 non statale (4,2%)
- italiani: statale 2.310.132 (90,6%), 239.139 non statale (9,4%)
secondaria di I grado:
- non italiani: statale 165.141 (96.7%), 5.651 non statale (3,3%)
- italiani: statale 1.508.423 (93,8%), 100.543 non statale (6,2%)
secondaria di II grado:
- non italiani: statale 168.826 (96,4%), 6.294 non statale (3,6%)
- italiani: statale 2.306.447 (93,1%), 170.533 non statale (6,9%)
totale:
- non italiani: statale 706.624 (89,8%), 80.006 non statale (10,2%)
- italiani: statale 7.031.015 (88,3%), 928.031 non statale (11,7%)
o 2010/11:
licei: 28.675 (70,3% femmine; 29,7% maschi)
istituti tecnici: 58.340 (44,2% femmine; 55,8% maschi)
istituti professionali: 62.080 (45,7% femmine; 54,3% maschi)
istruzione artistica: 4.418 (66,7% femmine; 33,3% maschi)
totale: 153.513 (50,3% femmine; 49,7% maschi)
o 2011/12:
liceo classico: 6.051 (75,4% femmine; 24,6% maschi)
liceo scientifico: 16.936 (58,9% femmine; 41,1% maschi)
liceo linguistico: 504 (69,6% femmine; 30,4% maschi)
istituto ex magistrale: 8.240 (82,8% femmine; 17,2% maschi)
istituti tecnici: 62.981 (43,2% femmine; 56,7% maschi)
istituti professionali: 64.852 (45,4% femmine; 54,6% maschi)
istruzione artistica: 4.960 (63,8% femmine; 36,2% maschi)
totale: 164.524 (49,5% femmine; 50,5% maschi)
o 2012/13:
liceo classico: 6.782 (78,0% femmine; 22,0% maschi)
liceo scientifico: 18.631 (60,6% femmine; 39,4% maschi)
liceo linguistico: 480 (77,9% femmine; 22,1% maschi)
istituto ex magistrale: 8.743 (84,4% femmine; 15,6% maschi)
istituti tecnici: 67.481 (43,1% femmine; 56,9% maschi)
istituti professionali: 67.611 (44,8% femmine; 55,2% maschi)
istruzione artistica: 5.392 (65,2% femmine; 34,8% maschi)
totale: 175.120 (49,8% femmine; 50,2% maschi)
o 2010/11:
licei: 54,8% (italiane); 25,2% (straniere); 32,8% (italiani); 10,7% (stranieri)
istituti tecnici: 23,1% (italiane); 33,2% (straniere); 43,1% (italiani); 42,2% (stranieri)
istituti professionali: 17,3% (italiane); 37,9% (straniere); 21,6% (italiani); 45,1% (stranieri)
istruzione artistica: 4,8% (italiane); 3,7% (straniere); 2,4% (italiani); 2,0% (stranieri)
o 2011/12:
liceo classico: 11,1% (italiani); 4,7% (non italiani nati in Italia); 3,6% (non italiani nati all'estero)
liceo scientifico: 23,8% (italiani); 14,3% (non italiani nati in Italia); 9,8% (non italiani nati all'estero)
liceo linguistico: 0,7% (italiani); 0,7% (non italiani nati in Italia); 0,3% (non italiani nati all'estero)
istituto ex magistrale: 8,4% (italiani); 5,4% (non italiani nati in Italia); 5,0% (non italiani nati all'estero)
istituti tecnici: 33,3% (italiani); 40,8% (non italiani nati in Italia); 38,0% (non italiani nati all'estero)
istituti professionali: 18,9% (italiani); 30,6% (non italiani nati in Italia); 40,4% (non italiani nati all'estero)
istruzione artistica: 3,8% (italiani); 3,6% (non italiani nati in Italia); 2,9% (non italiani nati all'estero)
o 2012/13:
liceo classico: 11,1% (italiani); 5,1% (non italiani nati in Italia); 3,7% (non italiani nati all'estero)
liceo scientifico: 23,9% (italiani); 14,8% (non italiani nati in Italia); 10,1% (non italiani nati all'estero)
liceo linguistico: 0,6% (italiani); 0,4% (non italiani nati in Italia); 0,3% (non italiani nati all'estero)
istituto ex magistrale: 8,3% (italiani); 5,5% (non italiani nati in Italia); 4,9% (non italiani nati all'estero)
istituti tecnici: 33,4% (italiani); 41,1% (non italiani nati in Italia); 38,2% (non italiani nati all'estero)
istituti professionali: 18,9% (italiani); 29,8% (non italiani nati in Italia); 39,8% (non italiani nati all'estero)
istruzione artistica: 3,9% (italiani); 3,3% (non italiani nati in Italia); 3,0% (non italiani nati all'estero)
o 2011/12:
scuola di infanzia: statali 10,1%; non statali 8,0%; totale delle scuole 9,2%
primaria: statali 10,0%; non statali 4,4%; totale delle scuole 9,5%
secondaria di I grado: statali 9,4%; non statali 5,9%; totale delle scuole 9,3%
secondaria di II grado: statali 6,4%; non statali 3,3%; totale delle scuole 6,2%; in particolare,
- licei: statali 2,9%; non statali 2,4%; totale delle scuole 2,8%
- istituti tecnici: statali 7,3%; non statali 3,6%; totale delle scuole 7,1%
- istituti professionali: statali 12,2%; non statali 8,2%; totale delle scuole 12,1%
- istruzione artistica: statali 5,1%; non statali 3,3%; totale delle scuole 5,0%
totale: statali 8,8%; non statali 6,4%; totale delle scuole 8,4%
o 2012/13:
scuola di infanzia: statali 10,7%; non statali 8,4%; totale delle scuole 9,8%
primaria: statali 10,3%; non statali 4,6%; totale delle scuole 9,8%
secondaria di I grado: statali 9,9%; non statali 5,3%; totale delle scuole 9,6%
secondaria di II grado: statali 6,8%; non statali 3,6%; totale delle scuole 6,6%; in particolare,
- licei: statali 3,1%; non statali 2,5%; totale delle scuole 3,1%
- istituti tecnici: statali 7,8%; non statali 4,2%; totale delle scuole 7,6%
- istituti professionali: statali 12,8%; non statali 7,8%; totale delle scuole 12,6%
- istruzione artistica: statali 5,4%; non statali 3,5%; totale delle scuole 5,3%
totale: statali 9,1%; non statali 6,6%; totale delle scuole 8,8%
o 2011/12:
Romania: 141.050
Albania: 102.719
Marocco: 95.912
Cina: 34.080
Moldavia: 23.103
India: 21.994
Filippine: 21.281
Ecuador: 19.473
Tunisia: 18.674
Ucraina: 18.374
Peru': 18.011
Macedonia: 17.333
Pakistan: 15.572
Egitto: 12.706
Bangladesh: 11.662
o 2012/13:
Romania: 148.602
Albania: 104.710
Marocco: 98.106
Cina: 36.043
Moldavia: 24.196
Filippine: 22.973
India: 22.940
Ucraina: 19.330
Ecuador: 18.973
Peru': 18.396
Tunisia: 18.341
Pakistan: 17.154
Macedonia: 16.819
Egitto: 13.663
Bangladesh: 12.382
o scuola non statale:
totale: 17.821
non italiani: 1.285
o scuola statale:
totale: 205.097
non italiani: 22.854
o totale:
totale: 222.918
non italiani: 24.139
o licei: 26,3%
o istituti tecnici: 40,0%
o istituti professionali: 30,1%
o istruzione artistica: 3,6%
o 2011/12:
scuola primaria: non italiani 17,4%, italiani 0,8%
scuola secondaria di I grado: non italiani 46,0%, italiani 4,8%
scuola secondaria di II grado: non italiani 68,9%, italiani 24,6%
o 2012/13:
scuola primaria: non italiani 16,3%, italiani 2,0%
scuola secondaria di I grado: non italiani 44,1%, italiani 8,0%
scuola secondaria di II grado: non italiani 67,1%, italiani 23,9%
o scuola primaria:
non italiani: 96,5%
italiani: 99,8%
o scuola secondaria di I grado:
non italiani: 87,8%
italiani: 96,0%
o scuola secondaria di II grado:
non italiani: 70,6%
italiani: 85,9%
o ammessi dal primo al secondo anno:
non italiani: 85,4%
italiani: 96,2%
o ammessi dal secondo al terzo anno:
non italiani: 89,0%
italiani: 96,9%
o ammessi all'esame finale:
non italiani: 90,4% (nati in Italia: 94,6%; nati all'estero: 89,2%)
italiani: 96,9%
o licenziati (tra gli ammessi):
non italiani: 99,1% (nati in Italia: 98,7%; nati all'estero: 99,2%)
italiani: 99,6%
o voto medio nella prova d'esame di italiano:
non italiani: 6,9 (nati in Italia: 7; nati all'estero: 6,9)
italiani: 7,5
o voto medio nella prova d'esame di matematica:
non italiani: 6,6 (nati in Italia: 6,7; nati all'estero: 6,5)
italiani: 7,4
o voto medio nella prova d'esame di prima lingua:
non italiani: 6,9 (nati in Italia: 7; nati all'estero: 6,8)
italiani: 7,3
o voto medio nella prova d'esame di seconda lingua:
non italiani: 6,9 (nati in Italia: 6,9; nati all'estero: 6,8)
italiani: 7,3
o voto medio nella prova Invalsi:
non italiani: 5,7 (nati in Italia: 5,9; nati all'estero: 5,7)
italiani: 6,5
o voto medio nel colloquio:
non italiani: 7,0 (nati in Italia: 7,1; nati all'estero: 7)
italiani: 7,7
o voto d'esame medio finale:
non italiani: 6,8 (nati in Italia: 6,9; nati all'estero: 6,8)
italiani: 7,4
o voto medio nella prova d'esame di italiano:
non italiani: nati in Italia 7,1; nati all'estero 7
italiani: 7,6
o voto medio nella prova d'esame di matematica:
non italiani: nati in Italia 6,8; nati all'estero 6,6
italiani: 7,4
o voto medio nella prova d'esame di prima lingua:
non italiani: nati in Italia 7,1; nati all'estero 6,9
italiani: 7,4
o voto medio nella prova d'esame di seconda lingua:
non italiani: nati in Italia 7; nati all'estero 6,9
italiani: 7,4
o voto medio nella prova Invalsi:
non italiani: nati in Italia 5,6; nati all'estero 5,4
italiani: 6,3
o voto medio nel colloquio:
non italiani: nati in Italia 7,1; nati all'estero 7,1
italiani: 7,7
o voto d'esame medio finale:
non italiani: nati in Italia 6,9; nati all'estero 6,8
italiani: 7,5
o anno scolastico 2008/2009:
stranieri:
- II elementare: -15,5%
- V elementare: -11,5%
o anno scolastico 2009/2010:
stranieri nati all'estero:
- II elementare: -27,4%
- V elementare: -21,7%
- I media: -20,2%
stranieri nati in Italia:
- II elementare: -21,5%
- V elementare: -11,7%
- I media: -9,7%
o anno scolastico 2010/2011:
stranieri nati all'estero:
- II elementare: -18,8%
- V elementare: -13,7%
- I media: -21,1%
- III media: -9,5%
- II anno superiore: -15,3%
stranieri nati in Italia:
- II elementare: -14,1%
- V elementare: -7,3%
- I media: -11,1%
- III media: -5,7%
- II anno superiore: -7,7%
o italiano:
stranieri nati all'estero:
- II elementare: 23 punti
- V elementare: 28 punti
- I media: 35 punti
- III media: 20 punti
- II anno superiore: 28 punti
stranieri nati in Italia:
- II elementare: 16 punti
- V elementare: 16 punti
- I media: 16 punti
- III media: 7 punti
- II anno superiore: 10 punti
o matematica:
stranieri nati all'estero:
- II elementare: 16 punti
- V elementare: 18 punti
- I media: 20 punti
- III media: 11 punti
- II anno superiore: 16 punti
stranieri nati in Italia:
- II elementare: 12 punti
- V elementare: 11 punti
- I media: 7 punti
- III media: 3 punti
- II anno superiore: 7 punti
o italiano:
stranieri nati all'estero:
- II elementare: 27 punti
- V elementare: 29 punti
- I media: 34 punti
- III media: 22 punti
- II anno superiore: 26 punti
stranieri nati in Italia:
- II elementare: 15 punti
- V elementare: 11 punti
- I media: 16 punti
- III media: 6 punti
- II anno superiore: 13 punti
o matematica:
stranieri nati all'estero:
- II elementare: 22 punti
- V elementare: 18 punti
- I media: 22 punti
- III media: 12 punti
- II anno superiore: 13 punti
stranieri nati in Italia:
- II elementare: 13 punti
- V elementare: 7 punti
- I media: 7 punti
- III media: 0 punti
- II anno superiore: 6 punti
o scuola secondaria di I grado:
non italiani: 0,49% (di cui il 15,5% nati in Italia, 84,5% nati all'estero)
italiani: 0,17%
totale: 0,20%
o scuola secondaria di II grado:
non italiani: 2,42% (di cui il 8,1% nati in Italia, 91,9% nati all'estero)
italiani: 1,16%
totale: 1,24%
o I anno scuola primaria:
non italiani: 2,1%
italiani: 0,4%
o II anno scuola primaria:
non italiani: 1,0%
italiani: 0,2%
o III anno scuola primaria:
non italiani: 0,7%
italiani: 0,1%
o IV anno scuola primaria:
non italiani: 0,6%
italiani: 0,1%
o V anno scuola primaria:
non italiani: 0,7%
italiani: 0,2%
o I anno scuola secondaria I grado:
non italiani: 10,2%
italiani: 4,1%
o II anno scuola secondaria I grado:
non italiani: 7,3%
italiani: 3,4%
o III anno scuola secondaria I grado:
non italiani: 6,5%
italiani: 2,8%
o I anno scuola secondaria II grado:
non italiani: 12,2%
italiani: 8,6%
o II anno scuola secondaria II grado:
non italiani: 8,6%
italiani: 5,9%
o III anno scuola secondaria II grado:
non italiani: 7,8%
italiani: 6,6%
o IV anno scuola secondaria II grado:
non italiani: 6,2%
italiani: 5,4%
o V anno scuola secondaria II grado:
non italiani: 4,0%
italiani: 3,3%
o I anno scuola primaria:
non italiani: 4,2%
italiani: 0,5%
o II anno scuola primaria:
non italiani: 2,2%
italiani: 0,3%
o III anno scuola primaria:
non italiani: 1,5%
italiani: 0,2%
o IV anno scuola primaria:
non italiani: 1,2%
italiani: 0,1%
o V anno scuola primaria:
non italiani: 1,3%
italiani: 0,3%
o I anno scuola secondaria I grado:
non italiani: 11,1%
italiani: 3,6%
o II anno scuola secondaria I grado:
non italiani: 8,0%
italiani: 3,0%
o III anno scuola secondaria I grado:
non italiani: 8,2%
italiani: 2,5%
o I anno scuola secondaria II grado:
non italiani: 35,9%
italiani: 18,0%
o II anno scuola secondaria II grado:
non italiani: 22,8%
italiani: 11,3%
o III anno scuola secondaria II grado:
non italiani: 22,6%
italiani: 11,1%
o IV anno scuola secondaria II grado:
non italiani: 19,3%
italiani: 9,3%
o V anno scuola secondaria II grado:
non italiani: 8,6%
italiani: 4,3%
o non italiani: 32,8%
o italiani: 21,5%
o nazionalita' dei compagni di classe:
solo italiani: 45,2% (nel 2008); 40,8% (nel 2011)
in maggioranza italiani: 54,0% (nel 2008); 58,3% (nel 2011)
in maggioranza stranieri: 0,8% (nel 2008); 1,0% (nel 2011)
o compagni di scuola incontrati al di fuori dell'orario scolastico:
solo italiani: 70,9% (nel 2008); 65,0% (nel 2011)
italiani e stranieri: 22,5% (nel 2008); 28,7% (nel 2011)
solo stranieri: 0,5% (nel 2008); 0,1% (nel 2011)
ne' italiani ne' stranieri: 6,1% (nel 2008); 6,2% (nel 2011)
o scuola dell'infanzia
o primo ciclo: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
o secondo ciclo: sistema dei licei e sistema dell'istruzione e della formazione professionale
o il dovere di istruzione e formazione si assolve con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta' (art. 1, co. 2 e 3 D. Lgs. 76/2005); note:
il dovere viene meno solo col conseguimento del titolo o della qualifica, o al compimento della maggiore eta'
la disposizione di cui all'art. 1, co. 622 L. 296/2006 ("L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria") non aggiunge nulla al disposto di cui all'art. 1, co. 2 e 3 D. Lgs. 76/2005: lo stesso comma, modificato da L. 133/2008, specifica, infatti, che l'obbligo di istruzione "si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale" di cui al Capo III D. Lgs. 226/2005; non ne deriva quindi un obbligo decennale di "istruzione" (distinta da "formazione") che imponga un biennio di istruzione obbligatoria all'inizio del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione
o il minore straniero (anche irregolarmente soggiornante) deve quindi poter accedere all'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (artt. 47 e 48 D. Lgs. 276/2003)
o le modalita' per adempiere all'obbligo di istruzione e al dovere di istruzione e formazione, per le diverse fasce d'eta', possono essere sintetizzate nel modo seguente (da Nota ASGI "Minori stranieri e diritto allistruzione alla formazione professionale"):
obbligo di istruzione:
- dal compimento dei 6 anni al compimento dei 10 anni: scuola primaria
- dal compimento degli 11 anni al compimento dei 14 anni: scuola secondaria di primo grado
- dal compimento dei 14 anni al compimento dei 16 anni:
primi due anni di scuola secondaria di secondo grado
primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale (corsi triennali e con crediti in ingresso)
- dal compimento dei 14 anni al compimento dei 16 anni (per chi e' privo del diploma di scuola secondaria di primo grado e deve, quindi, conseguirlo per completare il percorso di istruzione e formazione): laboratori scuola e formazione per 14/16-enni (attivati in alcune Province; nota: in base ad art. 3 co. 2 e 3 Decr. MIUR 139/2007, i minori possono frequentare i Centri territoriali permanenti solo dopo il compimento dei 16 anni; alcuni protocolli e accordi a livello locale, tuttavia, consentono l'iscrizione a tali Centri di studenti 15-enni, in particolari casi e ad alcune condizioni - ad esempio, compimento dei 16 anni in corso d'anno scolastico, per poter sostenere l'esame finale presso il CTP, o iscrizione nella terza classe dell'Istituto scolastico di provenienza, o in caso di allievi seguiti dai servizi sociali, non frequentanti e, quindi, a rischio di dispersione scolastica, o in caso di progetto didattico individualizzato condiviso fra Istituto Scolastico di provenienza e Centro territoriale permanente, ed eventualmente anche Enti di formazione professionale)
dovere di istruzione e formazione:
- dal compimento dei 16 anni al compimento dei 18 anni
completamento del percorso di istruzione scuola secondaria di secondo grado con eventuale acquisizione di una qualifica (al terzo anno degli Istituti Professionali) o di un diploma di maturita' (al quinto anno del liceo, dell'Istituto tecnico o professionale)
completamento dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale con l'acquisizione di una qualifica professionale
apprendistato
- dal compimento dei 16 anni al compimento dei 18 anni (per chi e' privo di diploma di scuola secondaria di primo grado e deve, quindi, conseguirlo per completare il percorso di istruzione e formazione)
Centri territoriali permanenti (dall'anno scolastico 2014-201515, Centri provinciali di istruzione per adulti)
laboratori scuola e formazione per 16-enni, con i Centri territoriali permanenti - Centri provinciali di istruzione per adulti (attivati in alcune Province)
o responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione da parte dei minori sono i genitori, i quali sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative (art. 5 co. 1 D. Lgs. 76/2005); alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione provvedono, ai sensi di art. 5 co. 2 D. Lgs. 76/2005 (da Nota ASGI "Minori stranieri e diritto allistruzione alla formazione professionale")
il Comune ove hanno la residenza i minori soggetti a tale dovere
il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere
la Provincia, attraverso i Servizi per l'Impiego, in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale
i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato, i giovani tenuti all'assolvimento del dovere all'istruzione e alla formazione, il tutore aziendale e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro
o art. 34 Cost.: "La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent. Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli studenti divenuti maggiorenni
o art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua"
o art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:
tale diritto fa parte del diritto dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3 Trattato sull'Unione europea
Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallistruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti
o art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali
o Sent. Cons. Stato 5434/2009: il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost. e' diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione
o TAR Sicilia: il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non deve essere necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che debbono esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto
o art. 14, co. 1 Legge Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige: "E' in ogni caso garantito alle alunne e agli alunni stranieri maggiorenni, presenti sul territorio provinciale, il diritto a completare il proprio percorso scolastico o formativo"
o in relazione al caso di un neo-maggiorenne irregolare che deve sostenere gli esami di maturita', il MIUR riterrebbe che ci siano gli strumenti amministrativi per risolvere la questione e che, se l'unico ostacolo e' rappresentato dalla mancanza del permesso di soggiorno, il ragazzo vada ammesso allesame di maturita' (da comunicato Stranieriinitalia); nello stesso senso, con riferimento a una studentessa neo-maggiorenne priva di codice fiscale, Nota MIUR 7/6/2009: benche' tra i dati raccolti nell'Anagrafe degli studenti figuri anche il codice fiscale, la mancanza di questo non pregiudica la possibilita' di conseguire il titolo di studio ne' la privacy dello studente
o l'esonero dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D. Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in questo senso, parere del Mininterno, citato da Com. Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo di stampa, prassi del Comune di Firenze, citata in articolo di stampa, e circ. Comune di Milano) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)
o il Ministro dell'interno ha affermato, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far si' che la norma che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado
o in caso di eventuale discrepanza tra i dati di due documentazioni distinte – di per se' valide – (ad es. per quanto concerne i dati anagrafici), saranno ritenuti validi i dati del permesso di soggiorno
o in caso di minori stranieri non accompagnati (ossia che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela; nota: non sembra rilevare la regolarita' del soggiorno dell'adulto) la scuola ne da' subito segnalazione all'autorita' pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio assistito
o i dirigenti degli istituti di istruzione statale o non statale sono tenuti ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione: la mancanza di vaccinazioni non preclude l'ingresso a scuola, ne' la regolare frequenza; se il minore non e' vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il Capo distituto comunica la circostanza alla ASL di competenza (Circ. Ministero della Sanita' e della Pubblica Istruzione 23/9/1998; ribadito da Linee-guida MIUR 2014)
o e' richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel paese d'origine, o la dichiarazione del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilita' del minore, attestante la classe e il tipo d'istituto frequentato; il dirigente scolastico puo' prendere contatto con la rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno (ribadito da Linee-guida MIUR 2014); il documento scolastico puo' essere tradotto, se necessario, da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale; nota: Guida MIUR 22/10/2008 sembra richiedere, in modo tassativo (e, per minori gia' soggiornanti in Italia, incompatibile con l'obbligo di iscrizione), l'attestato scolastico, accompagnato da traduzione autenticata e legalizzata e da dichiarazione di valore in loco, nonche' l'eventuale (nota: presentazione facoltativa?) programma svolto all'estero, accompagnato da traduzione ufficiale
o ai fini della prosecuzione del percorso formativo nel II ciclo di istruzione (scuola superiore) e' necessario (D. Lgs. 226/2005) il conseguimento del titolo di scuola secondaria di I grado (scuola media); tuttavia, lo studente di eta' > 15 anni e con almeno 9 anni di scolarita' ha diritto a frequentare la scuola secondaria di II grado (verosimilmente, senza poter conseguire il titolo); l'istituto attiva contestualmente un percorso atto a fargli acquisire anche il titolo di scuola secondaria di I grado; Nota MIUR 27/1/2012: per gli studenti, di eta' non inferiore a 16 anni, che siano stati inseriti nella scuola secondaria di II grado a seguito di ingresso in Italia successivo al compimento di studi regolari nel proprio paese, il consiglio di classe puo' consentire liscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per lidoneita' alla classe cui aspirano, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe (art. 192 co. 3 D. Lgs. 297/1994); per tali studenti non e' consentito quindi subordinare (come viene fatto impropriamente in alcuni territori) l'ammissione come candidati interni all'esame di Stato conclusivo del II ciclo al superamento dell'esame conclusivo del I ciclo; in caso, invece, di ammissione come candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 co. 7 L. 425/1997
o per gli alunni non italiani si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni italiani
o necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l'Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando, di norma, limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana (cosi' anche circ. MIUR 2/1/2010)
o gli studenti figli di cittadini comunitari, residenti in Italia, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza (art. 115 co. 1 D. Lgs. 297/1994)
o i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso, come anche i minori stranieri non accompagnati, agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalita' previste per i cittadini italiani (nota: a parte l'imprecisione sulla titolarita' dello status - e' sufficiente che siano familiari di titolare -, non si capisce perche' si insista col distinguere queste categorie di minori stranieri dagli altri minori stranieri, che hanno il medesimo diritto di accesso)
o per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale e' consentito effettuare la domanda di iscrizione on line; una funzione di sistema consente la creazione di un cosiddetto "codice provvisorio", che, appena possibile, l'istituzione scolastica dovra' sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo
o distribuzione nelle scuole: e' auspicabile che sia equilibrata e che favorisca l'eterogeneita' delle cittadinanze
o iscrizione all'inizio dell'anno; e' effettuata on-line; moduli tradotti in inglese; imminente la traduzione in altre lingue; in mancanza di collegamento a Internet, possibile rivolgersi a qualunque scuola; in caso di irregolarita' (e di conseguente mancanza del codice fiscale) la domanda e' compilata dalla scuola (cosi' anche FAQ MIUR; Circ. MIUR 10/1/2014: possibile, in questi casi, la creazione di un cosiddetto "codice provvisorio", che, appena possibile, l'istituzione scolastica dovra' sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo)
o iscrizione in corso d'anno: se si tratta di minore straniero non accompagnato, la scuola ne da' comunicazione immediata all'autorita' competente
o dati anagrafici autocertificabili da parte dei cittadini stranieri (nota: e' corretto solo se si tratta di stranieri regolarmente soggiornanti)
o la scuola, successivamente alla presentazione della domanda d'iscrizione, richiede i seguenti documenti:
permesso di soggiorno (o ricevuta di richiesta) e documenti anagrafici; in caso di irregolarita' di soggiorno, si procede comunque all'iscrizione (in questo senso, anche Errata-Corrige relativa alle Linee-guida MIUR 2014), senza obbligo di denuncia della posizione irregolare (nota: affermazione molto debole)
documentazione sanitaria relativa alle vaccinazioni; in mancanza, si procede comunque all'iscrizione e si consente la regolare frequenza, e i genitori vengono facilitati nel contatto con i servizi sanitari perche' si eseguano gli opportuni interventi; se la famiglia non intende provvedere alle vaccinazioni, la scuola informa la ASL
documentazione scolastica, che specifichi gli studi compiuti; in mancanza, la scuola chiede informazioni ai genitori, e puo' contattare la rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di provenienza, che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola di provenienza e sugli studi effettuati (nota: non e' chiaro cosa debba dichiarare la rappresentanza in merito agli studi effettuati)
o gestione delle iscrizioni:
il limite orientativo del 30% (Circ. MIUR 2/1/2010) puo' essere, con provvedimento motivato del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, innalzato, in caso di alunni stranieri con sufficiente competenza linguistica, o abbassato nel caso opposto (e in tutti gli altri casi in cui si riscontrino particolari livelli di complessita')
gli uffici scolastici regionali promuovono azioni e intese tra scuole ed enti territoriali competenti mirati a garantire, di norma, il rispetto del limite del 30%; le istituzioni scolastiche prendono in considerazione la possibile revisione del proprio bacino di utenza (non piu' vincolante, ma in alcuni ancora utilizzato come indicazione per i cittadino o come criterio per l'attribuzione del punteggio in caso di esubero di domande rispetto alla capienza della scuola); va fornita ai genitori un'informazione puntuale sull'offerta scolastica, in modo da prevenire lo sforamento del limite del 30%
o coinvolgimento delle famiglie: possibile avvalersi di mediatori e interpreti; utile la creazione di un foglio informativo per le famiglie
o valutazione degli alunni: gli alunni stranieri sono valutati nelle forme e nei modi previsti per gli alunni italiani (art. 45 DPR 394/1999 e DPR 122/2009); in particolare, si applicano le seguenti disposizioni:
diritto alla valutazione periodica e finale
assegnazione di voti espressi in decimi (per la scuola primaria, giudizi)
ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato in presenza di voto non inferiore al 6 in tutte le materie
rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e dell'obbligo di istruzione
attribuzione delle tutele specifiche se lo studente e' affetto da disabilita' certificata ai sensi della D. Lgs. 104/2012 o da disturbo specifico di apprendimento (DSA) certificato ai sensi della L. 170/2010, o presenta altre difficolta' ricomprese nella Direttiva MIUR 27/12/2012
o possibile un adattamento dei programmi per i singoli alunni in modo da garantire agli alunni stranieri una valutazione che tenga conto del percorso individuale (di norma, comunque, sono necessari interventi transitori relativi all'apprendimento della lingua, e solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato)
o esami:
le prove d'esame possono essere differenziate solo per studenti con bisogni educativi speciali certificati o in presenza di un piano didattico personalizzato
per l'esame al termine del primo ciclo e' possibile, in caso di notevoli difficolta' di comunicazione, prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine dello studente
nel caso sia stato consentito allo studente di utilizzare la lingua d'origine per alcune discipline potra' essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate (nota: verosimilmente, con uso della stessa lingua)
per l'esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerare crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine
nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del paese d'origine
o orientamento:
va stimolata la partecipazione dei bambini stranieri alla scuola d'infanzia, quale strumento di integrazione
la scelta della scuola e' libera, ma va orientata con attenzione speciale alle famiglie di alunni stranieri
andrebbero evitati, allo stesso, sia l'eccessiva concentrazione di alunni stranieri, sia un eccessivo nomadismo dei bambini sul territorio (nota: le due esigenze possono essere in contrasto)
l'orientamento per la scelta della scuola secondaria di secondo grado deve cominciare almeno all'inizio dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado
c'e' il rischio che l'orientamento prevalente verso il settore tecnico-professionale sia dovuto, oltre che alla situazione socioeconomica delle famiglie, ai pregiudizi dei docenti
attenzione particolare va dedicata all'orientamento dei neo-arrivati
tra le buone prassi, va annoverato il coinvolgimento di studenti stranieri delle ultime classi della scuola secondaria di secondo grado o di ex studenti transitati in altri percorsi formativi o attivi nel mercato del lavoro
o ritardo scolastico:
lo strumento dell'iscrizione a una classe inferiore rispetto a quella associata all'eta' e della ripetenza non puo' surrogare il sostegno dello studente straniero nell'apprendimento della lingua italiana come lingua "per lo studio"; in mancanza di questo sostegno, si accumulano svantaggi anche in altre discipline
e' opportuno consigliare agli studenti neo-arrivati di sostenere comunque l'esame del primo ciclo, in modo da avere un titolo di studio valido in caso di successiva interruzione o abbandono degli studi
o lingua italiana L2
ogni docente deve assumere il ruolo di "facilitatore di apprendimento" per il proprio ambito di apprendimento
l'acquisizione dell'italiano come lingua di comunicazione e' facilitata dalla situazione di apprendimento mista (inclusi gli ambiti di gioco e di scambio con i coetanei italofoni)
un intervento efficace a sostegno dei non italofoni, richiede 8-10 ore settimanali, nella forma di laboratori linguistici per piccoli gruppi, per 3-4 mesi, da effettuarsi nei pomeriggi o nel corso delle mattine (nota: se "nel corso delle mattine" significa in competizione con altre ore scolastiche, e' una scelta molto discutibile)
necessario favorire le interazioni con i pari eta'
opportuno utilizzare, per certe discipline in cui le competenze gia' sviluppate durante la scolarizzazione all'estero possono essere gia' ragguardevoli, anche supporti non verbali (nota: in modo da favorire un piu' rapido inserimento dell'alunno nel processo di apprendimento)
o plurilinguismo: tra le iniziative utili,
quella di predisporre, in ingresso, questionari bilingue, allo scopo di saggiare nella lingua madre le competenze e le capacita' dell'alunno
il ricorso a fiabe universali, da esporre nelle diverse lingue, facilitando per l'alunno non italofono la comprensione del testo italiano
l'insegnamento di lingue non comunitarie, aperto anche agli studenti italofoni
o formazione del personale: opportuna la formazione interculturale del personale gia' in servizio, oltre che del personale in ingresso
Accesso all'asilo nido (torna all'indice del capitolo)
o art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido
o l'iscrizione del minore all'asilo nido non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent. Corte Cost. 467/2002 e 370/2003: gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)
o Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art. 28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze, segnalata da articolo di stampa
Accesso al lavoro (torna all'indice del capitolo)
o eta' > 16 anni (art. 1, co. 622 L. 296/2006)
o compatibilita' con l'assolvimento del dovere di istruzione e formazione, nel sistema scolastico, nel sistema della formazione professionale o nell'apprendistato (nota: il dovere si assolve, in base ad art. 1, co. 2 e 3 D. Lgs. 76/2005, con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'; secondo modelli A e B, e' sufficiente frequenza scolastica > 8 anni); un contratto diverso da quello di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (D. Lgs. 276/2003) e' ammesso solo se consente al minore la frequenza scolastica o la formazione professionale (art. 68, L. 144/1999; art. 1, co. 4, DPR 257/2000)
o possesso di un titolo di soggiorno che abiliti al lavoro: permesso UE slp, motivi familiari, affidamento, integrazione del minore (e minore eta? no, secondo la circ. Mininterno 13/11/2000; dubbia costituzionalita), lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo; ovvero, condizione di minore affidato ai sensi della L. 184/1983 (sent. Corte Cost. 198/2003, incluso minore sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado)
Altre misure di integrazione
(torna all'indice del capitolo)
Acquisto della cittadinanza (torna all'indice del capitolo)
o lo straniero nato e legalmente residente in Italia ininterrottamente fino ai 18 anni acquista la cittadinanza italiana (per beneficio di legge) se la sceglie prima di compiere 19 anni
o lo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato e legalmente residente in Italia da almeno tre anni puo chiedere la concessione (discrezionale) della cittadinanza italiana (per naturalizzazione)
o il rifugiato e lapolide (anche minorenni?) possono chiedere la naturalizzazione dopo 5 anni di residenza legale in Italia
o i figli minori conviventi di uno straniero che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana la acquistano anchessi (nota: la convivenza deve essere stabile ed effettiva al momento dellacquisto o del riacquisto della cittadinanza, e deve essere adeguatamente documentata; da art. 12 DPR 572/93, Regolamento L. 91/1992); Corte App. Salerno: il requisito di convivenza con il genitore si considera integrato anche in caso di separazione dei genitori con affidamento all'altro genitore, a condizione che sia stabile la frequentazione del figlio da parte del genitore divenuto cittadino
o il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana; la perde se ladozione e revocata per sua responsabilita, sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza; circ. Mininterno 5/1/2007: acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato all'atto della sentenza di adozione anche se nel frattempo l'interessato e' diventato maggiorenne (la cittadinanza e' riconosciuta pero' dalla data della sentenza, che ha valore costitutivo)
o in senso restrittivo
Sent. Cons. Stato 6143/2011: la residenza legale puo' essere dimostrata solo con riferimento alle risultanze dei registri dell'anagrafe dei residenti, non essendo consentito che, in presenza della precisa definizione di cui all'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, tale elemento, normativamente prescritto, sia surrogato con indizi di carattere presuntivo od elementi sintomatici indiretti; un periodo di tre mesi tra una cancellazione anagrafica e la successiva reiscrizione e' sufficiente a motivare il diniego di naturalizzazione
TAR Lazio: non e' sufficiente il mantenimento di un'interrotta situazione fattuale di residenza, ma e' necessario che la stessa sia stata accertata in conformita' alla disciplina interna in materia di anagrafe; l'iscrizione anagrafica rappresenta un requisito richiesto dalla legge, non surrogabile con la produzione di dati ed elementi atti a comprovare la presenza sul territorio
TAR Lazio: non si puo' prescindere, ai fini della dimostrazione del requisito di residenza legale, dall'iscrizione anagrafica mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare altrimenti la presenza sul territorio, dato che L. 1228/1954 e DPR 223/1989 demandano ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione residente e, coerentemente, art. 1 del DPR 362/1994 e art. 1 co. 2 lettera a del DPR 572/1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso l'esibizione del certificato di iscrizione nell' anagrafe della popolazione residente; nota: nella sentenza, il TAR fa sempre riferimento alla necessita' di provare l'effettiva permanenza sul territorio, non adeguatamente provata dalla titolarita' del permesso di soggiorno (dal momento che la persona potrebbe allontanarsi dal territorio); non tiene conto del fatto che neanche l'iscrizione anagrafica prova alcunche' e che, anzi, il mantenimento del permesso di soggiorno e' condizionato molto piu' fortemente dell'iscrizione anagrafica alla brevita' delle eventuali assenze dal territorio
o in senso concessivo
Sent. Cons. Stato 1578/2013: una breve interruzione (alcuni mesi) dell'iscrizione anagrafica, dovuta a cancellazione da parte del Comune, non fa venir meno il requisito di residenza legale continuativa, se la presenza legale continuativa in Italia per quel periodo e' documentata da altri elementi che abbiano carattere di pubblicita' e certezza; in un caso del genere, la reiscrizione nei registri dell'anagrafe del Comune e' assimilabile ad un autoannullamento della cancellazione, di cui vale a rimuovere retroattivamente qualunque possibile effetto, ripristinando ex tunc la continuit dell'iscrizione anagrafica
Corte App. Napoli: non possono essere imputate al minore responsabilita' dei genitori in relazione al mancato adempimento di obblighi in materia di soggiorno o di iscrizione anagrafica; ai fini dell'acquisto della cittadinanza, rileva quindi la presenza effettiva (e, quindi, legale, se si guarda alla nozione di residenza di cui all'art. 43 c.c.) del minore e l'inserimento nel tessuto socio-culturale
Trib. Reggio Emilia: ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, rileva la presenza continuativa effettiva durante i primi 18 anni, a prescindere dalla durata dei periodi di mancata iscrizione anagrafica (applicazione estensiva di circ. Mininterno 7/11/2007: non e' richiesta la brevita' del periodo di mancata iscrizione)
Trib. Imperia: il requisito di residenza legale non puo' essere interpretato restrittivamente da disposizioni amministrative; la residenza legale di uno dei genitori al momento della nascita e' soltanto uno dei molteplici indici suscettibili di valutazione, ma non assume valore esclusivo; ai fini del requisito di residenza legale, non e' richiesta necessariamente l'iscrizione anagrafica, se e' provato o anche solo verosimile che il minore abbia vissuto ininterrottamente in Italia (in un contesto di soggiorno legale)
- la disposizione di cui all'art. 1 co. 2 lettera a del DPR 572/1993 non puo' trovare applicazione, dal momento che trasforma l'iscrizione anagrafica da semplice elemento presuntivo in requisito per l'acquisto della cittadinanza, in contrasto con il significato desumibile dalla fonte di legge di rango superiore (art. 43 c.c., che, definendo la residenza come il luogo dove la persona ha la sua dimora abituale, individua un dato di fatto che puo' essere provato dall'interessato con ogni mezzo)
- l'avverbio "legalmente" (introdotto, rispetto alla normativa precedente, da L. 91/1992), va inteso come "non illegale" e, quindi, come "autorizzato"
- l'introduzione, ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007, del requisito di dichiarazione di nascita effettuata da un genitore legalmente residente (iscritto all'anagrafe), di per se' volta ad evitare il pregiudizio per i minori iscritti tardivamente all'anagrafe ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, e' illegittima, dal momento che le circolari ministeriali non hanno alcun valore quale mezzo di interpretazione di una norma di legge (Sent. Cass. 1457/1973)
- data l'impossibilita' del minore di adempiere autonomamente alle prescrizioni in materia, il concetto di residenza legale ad esso riferito deve essere interpretato in senso piu' ampio, ovvero come assenza di motivi ostativi alla permanenza del suddetto minore nel territorio dello Stato e come diritto del medesimo di vivere con i suoi genitori soggiornanti in Italia legalmente o, addirittura, clandestinamente; il minore, infatti, vanta un diritto a risiedere in Italia ex se, indipendentemente dalla situazione di legalita' dei genitori, qualora sia nato sul territorio italiano e non vi siano motivi di ordine pubblico, originari o sopravvenuti, atti a giustificarne un'espulsione
Trib. Firenze: ai fini dell'elezione di cittadinanza iure soli non assumono rilievo, coerentemente con lo spirito di circ. Mininterno 7/11/2007, gli inadempimenti di natura amministrativa dei genitori in ordine alla regolarita' del soggiorno e all'iscrizione anagrafica, una volta che sia provata la residenza continuativa di fatto ai sensi dell'art. 43 c.c. (dimora abituale); nello stesso senso, Trib. Firenze
Trib. Lecce: non possono essere introdotti per via amministrativa (ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007) requisiti per l'acquisto della cittadinanza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla L. 91/1992 che ne frustrino di gli intenti; nel caso in esame, lo straniero, nato da madre irregolarmente soggiornante e da padre ignoto, e vissuto ininterrottamente in Italia, avrebbe avuto i requisiti per ottenere il titolo di soggiorno (all'epoca, anteriore all'entrata in vigore di DPR 573/1993, unico requisito corrispondente alla nozione di residenza legale), e il fatto che tale permesso non sia stato richiesto dagli organi presso i quali si trovava affidato non puo' ripercuotersi negativamente su di lui, precludendogli la possibilita' di effettuare utilmente la dichiarazione di elezione della cittadinanza ex art. 4 co. 2 L. 91/1992
Corte App. Milano: riconosciuto il diritto all'acquisto della cittadinanza da parte di un neo-diciottenne la cui dimora stabile e continuativa in Italia e' provata, anche se lo stesso non e' mai stato iscritto in anagrafe dai genitori; rileva il dato sostanziale, non quello formale, per altro imputabile al comportamento omissivo dei genitori
Trib. Roma: ha diritto alla cittadinanza il neo-diciottenne nato in Italia che possa produrre prove presuntive del suo soggiorno continuativo in Italia, a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e di una dichiarazione di nascita effettuata da genitori non iscritti all'anagrafe, benche' legalmente soggiornanti; non esiste infatti alcuna norma primaria che identifichi la residenza legale con quella anagrafica, e ne' il regolamento ne' le circolari possono introdurre requisiti aggiuntivi (residenza anagrafica del minore, residenza anagrafica del genitore, regolarita' del soggiorno del genitore) rispetto a quanto richiesto da art. 4 co. 2 L. 91/1992 (tuttavia, il fatto che l'amministrazione sia tenuta all'osservanza del Regolamento di cui al DPR 572/1993 giustifica la compensazione delle spese); per quanto riguarda i minori, poi, valgono i seguenti elementi in favore di una disciplina peculiare della residenza del minore:
- i minori stranieri nati in Italia destinatari di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria hanno il cosiddetto domicilio di soccorso (dimora di fatto)
- per i minori sottoposti a tutela, questa si apre, in base ad art. 343 c.c., presso il tribunale del circondario dove e' la sedi principale degli affari ed interessi del minore (concetto analogo a quello riportato da art. 43 c.c.)
- nella giurisprudenza in materia di minori, la residenza anagrafica e' mero indice presuntivo del luogo di dimora abituale
- art. 8 Regolamento CE n. 2201/2003 da' rilievo, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale di uno Stato membro, al solo criterio della residenza abituale del minore, inteso come luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita (Sent. Corte Giust. C-523/07: il luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare)
- da art. 3 Convenzione dell'Aja 25/10/1980 e art. 19 co. 2 D. Lgs. 286/1998 si evince che la residenza del minore e' sempre legale, a meno che si tratti di minore illecitamente trasferito
- Sent. Corte Giust. C-356/11 introduce il concetto di "relazione di dipendenza" per evidenziare come non si possa negare il diritto del minore (in quel caso alla residenza in uno Stato membro; in questo caso alla cittadinanza iure soli) in ragione della relazione di dipendenza con il genitore straniero
Trib. Siena: ha diritto alla cittadinanza la neo-diciottenne nata in Italia che possa produrre una ragionevole prova del suo soggiorno continuativo in Italia, a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e di una dichiarazione di nascita effettuata da genitore non iscritto all'anagrafe, benche' legalmente soggiornante (nota: nel caso in esame, l'iscrizione anagrafica era stata illegittimamente negata al genitore, prima della nascita della figlia, per il fatto che il genitore stesso era titolare di un permesso per studio); Comune di Monteriggioni condannato alle spese (nota: il Comune si e' basato, per adottare il diniego, sulla risposta fornita, ad uno specifico quesito, dal Mininterno)
Trib. Alessandria: ne' la mancata titolarita' di un permesso di soggiorno personale al compimento del quattordicesimo anno di eta', ne' il ritardo di iscrizione sul permesso di soggiorno dei genitori, ne' l'allontanamento dal territorio nazionale (per quattro mesi, a seguito di espulsione della madre) possono dirsi fatti idonei a far dubitare che la ricorrente abbia avuto stabile permanenza sul territorio nazionale fin dalla nascita, abbia ivi portato a compimento il suo processo di integrazione socioculturale e abbia quindi titolo per l'acquisto della cittadinanza italiana
o all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione (art. 33 co. 1 L. 98/2013); nota: questa disposizione non modifica direttamente la nozione di residenza legale contenuta nell'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, ma vanno lette alla luce dei provvedimenti amministrativi adottati allo scopo di non pregiudicare la condizione dei minori a causa di brevi interruzioni della presenza in Italia (circ. Mininterno 5/1/2007) o della regolarita' del soggiorno (circ. Mininterno 7/11/2007) o di ritardni nell'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 7/11/2007) e, soprattutto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, che fa coincidere la nozione di residenza legale con quella di residenza di fatto (la Relazione governativa del decreto-legge poi convertito dalla L. 98/2013 fa rifermento esplicito a Corte App. Napoli, Trib. Imperia, Trib. Reggio Emilia, Trib. Lecce e Trib. Firenze)
o l'ufficiale di stato civile e' tenuto a comunicare all'interessato, nel corso dei sei mesi che precedono il compimento del suo diciottesimo anno di eta', nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'; in mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data (art. 33 co. 2 L. 98/2013); note:
verosimilmente, l'estensione temporale riguarda anche i casi in cui, in assenza di iscrizione anagrafica, l'ufficiale di stato civile non sia in grado di effettuare la comunicazione
non e' chiaro se possano fruire dell'estensione temporale anche stranieri che abbiano gia' compiuto il 19-esimo anno di eta' alla data di entrata in vigore della L. 98/2013; in questo senso potrebbe farsi valere l'argomento secondo il quale una modifica legislativa sopravvenuta in tema di diritti soggettivi sia invocabile in tutti i procedimenti, amministrativi o giudiziari, che non siano gia' irretrattabilmente definiti (sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011, Sent. Cons. Stato 269/2013, Sent. Cons. Stato 270/2013) o quello, piu' debole, secondo cui, benche' valga il principio del tempus regit actum, sulla base dei principi di economicita' dell'azione amministrativa e di effettivita' della tutela giurisdizionale, non ha alcun senso "salvare" un provvedimento che l'Amministrazione stessa sarebbe costretta a revocare, sulla base della normativa sopravvenuta, in presenza di una nuova istanza dellinteressato (Sent. Cons. Stato 4545/2013, Sent. Cons. Stato 5200/2014); in ogni caso, la condizione di "straniero che non abbia ricevuto la comunicazione da parte dell'ufficiale di stato civile" e' certamente integrata anche da tali stranieri
o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della L. 98/2013, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso strumenti informatici (art. 33 co. 3 L. 98/2013)
Programmi solidaristici (torna all'indice del capitolo)
o gli enti e le associazioni che intendono promuovere programmi solidaristici di accoglienza temporanea a favore di minori stranieri hanno l'obbligo di
richiedere alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione l'approvazione del programma solidaristico che intendono realizzare (art. 8 co. 1, 3 e 5 DPCM 535/1999)
richiedere alle rappresentanze diplomatico-consolari italiane allestero il rilascio del visto di ingresso (per i Paesi per i quali e' previsto) presentando la documentazione necessaria al suo rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalita' richiesti dalle autorita' diplomatico-consolari (art. 8 co. 2 DPCM 535/1999)
inviare alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione la documentazione relativa all'avvenuto ingresso dei minori beneficiari, alla loro effettiva collocazione in Italia ed alla loro uscita dal territorio nazionale (art. 8 co. 6 DPCM 535/1999)
inviare alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione richiesta e relativa documentazione per un'eventuale estensione della durata del soggiorno (art. 9 DPCM 535/1999)
o le famiglie che intendono ottenere il nulla osta per l'ospitalita' in Italia di minori stranieri ai fini dell'ingresso e del soggiorno temporaneo in Italia di minori stranieri non accompagnati ma accolti a fini turistici o turistico-solidaristici (art. 2 lettera h DPCM 535/1999) devono inoltrare alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione una richiesta di nulla osta redatta in carta semplice, completa di
documentazione relativa al progetto
originale dello specifico nulla osta rilasciato dalla competente questura (in alternativa, la questura potra' apporre il proprio nulla osta sull'originale dell'istanza diretta alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione)
certificato di stato di famiglia in carta semplice (o dichiarazione sostitutiva) del proponente
fotocopia dell'atto di assenso all'espatrio rilasciato dai genitori o legali tutori del minore, corredato di traduzione in lingua italiana debitamente vidimata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana; nel testo dell'atto devono essere indicati nominativo e comune di residenza del proponente, periodo indicativo di soggiorno e autorizzazione a viaggiare e soggiornare senza accompagnatore
fotocopia del passaporto del minore (la sola parte contenente dati e foto)
foglio dati debitamente compilato
in caso di mezzo aereo, copia della prenotazione del viaggio di andata e di ritorno
o lo Stato italiano si impegna a garantire, tramite il Comitato minori stranieri, la competenza di enti e associazioni; si impegna inoltre a che enti e associazioni garantiscano l'idoneita' di strutture e famiglie a svolgere i compiti relativi all'accoglienza
o tutti i minori accolti che siano orfani o con genitori privati della potesta' genitoriale hanno un tutore o curatore nominato dalle autorita' bielorusse, e non possono essere considerati quindi in stato di abbandono o privi della tutela dei rappresentanti legali
o le famiglie, gli enti e le associazioni si impegnano a far rientrare senza ritardo in Bielorussia i minori accolti e a non assumere in modo pretestuoso iniziative al fine di trattenere il minore in Italia; la violazione di tali impegni preclude la partecipazione a futuri programmi solidaristici e comporta la segnalazione da parte del Comitato minori stranieri della famiglia eventualmente responsabile alla Commissione adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che trasmette le informazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori competente per le valutazioni del caso
18.
Protezione sociale, sicurezza pubblica, tutela del lavoratore
sfruttato, tutela rispetto alla violenza domestica (torna
all'indice)
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Rilascio di un permesso di soggiorno quale misura di
protezione sociale
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Diniego e revoca del permesso
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Diritti e facolta' del titolare del permesso
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Rinnovabilita' e convertibilita' del permesso
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Rilascio del permesso allo straniero condannato per
reato commesso nella minore eta'
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Applicazione del regime di protezione sociale a
cittadini comunitari
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Enti autorizzati all'attuazione di programmi di
integrazione
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Elementi della Direttiva 2011/36/UE non
adeguatamente recepiti dalla normativa italiana
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Rilascio del permesso per motivi di sicurezza pubblica
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Rilascio del permesso in caso di sfruttamento del
lavoro
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Rilascio del permesso in caso di violenza
domestica; sanzioni
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Cifre
Rilascio di un permesso di
soggiorno quale misura di protezione sociale (torna
all'indice del capitolo)
o per il quale emerga, nel corso di indagini o di procedimenti penali per uno dei delitti di cui all'art. 3 L. 75/1958 o all'art. 380 c.p.p., o di interventi assistenziali dellente locale, una grave condizione di sfruttamento o di violenza e che corra rischi concreti per la propria incolumita in seguito alla decisione di sottrarsi al condizionamento di organizzazioni criminali o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini o del giudizio
o che possa essere inserito in un programma di integrazione sociale gestito dallente locale, anche in convenzione con ente privato iscritto nel registro apposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
o il reato di riduzione in schiavitu' (art. 600 c.p.) richiede l'induzione o il mantenimento nella vittima di uno stato di soggezione continuativo, che deve tradursi in un effettivo pregiudizio della liberta' di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali; tale non puo' essere considerata l'adesione all'offerta di un lavoro pur gravoso, svolto in condizioni ambientali disagiate e mal retribuito, laddove tale offerta sia liberamente accettata dal lavoratore e quest'ultimo possa in ogni momento sottrarvisi; ne' la liberta' di scelta puo' ritenersi coartata dalla sola circostanza dell'essere il lavoratore straniero, per il fatto che questi ha necessita' di procurarsi i mezzi di sostentamento; occorre infatti che alla condizione di bisogno si aggiungano fattori di ulteriore e piu' stringente incidenza sulla liberta' personale e di circolazione della vittima, quali, per esempio, la necessita' di saldare il debito contratto con chi abbia agevolato il suo ingresso illegale; nello stesso senso, Sent. Cass. 16313/2013, secondo la quale la condizione sussiste se si impedisce alla persona di determinarsi liberamente nelle sue scelte esistenziali, per via o in costanza di una situazione di soggezione, ma che sembra dare rilievo alle privazioni materiali (trattenimento del provento dell'attivita', privazione della documentazione d'identita' e vita estremamente disagiata) quali fattori che concorrono con le minacce e le violenze ad elidere la liberta' di autodeterminazione; nello stesso senso anche, Sent. Cass. 24057/2014, secondo cui, quando non sia preclusa al soggetto debole la possibilita' di sottrarsi al condizionamento, il fatto di tenere alle proprie dipendenze lavorative persone in condizioni di estremo degrado materiale integra il reato meno grave di maltrattamenti in famiglia ai sensi di art. 572 c.p., se (come nel caso in esame) il rapporto lavorativo e' di natura "parafamiliare", poiche' caratterizzato da indici quali l'esistenza di relazioni abituali ed intense tra datore e prestatore di lavoro, consuetudini di vita tra i soggetti, soggezione, anche solo psicologica, degli uni nei confronti dell'altro, fiducia riposta dal soggetto piu' debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia
o la minaccia di licenziamento rivolta al dipendente al fine di fargli accettare condizioni di lavoro mal retribuite e comunque non corrispondenti alle leggi ed ai contratti collettivi configura il delitto di estorsione
o il reato di riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu' (art. 600 c.p. come modificato da D. Lgs. 24/2014) e' quello commesso da chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprieta' o riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attivita' illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi; la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di vulnerabilita', di inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di necessita', o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita' sulla persona
o il reato di tratta di persone (art. 601 c.p., come modificato da D. Lgs. 24/2014) e' quello commesso da chiunque recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca anche al di fuori di esso, trasporti, ceda l'autorita' sulla persona, ospiti una o piu' persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p., ovvero realizzi le stesse condotte su una o piu' persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di vulnerabilita', di inferiorita' fisica, psichica o di necessita', o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attivita' illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi (nota: non e' chiaro in cosa si differenzi dalla precedente la condotta descritta dalla parola "ovvero" in poi), o da chi, con qualunque modalita', realizzi tali condotte nei confronti di un minore
Diniego e revoca del permesso
(torna all'indice del capitolo)
o interruzione della partecipazione al programma di inserimento (TAR Emilia: non si procede alla revoca se vi e' adesione a un nuovo programma)
o condotta incompatibile con il programma di inserimento
o cessazione delle ragioni che ne hanno motivato il rilascio (nota: da un fatto intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione, successiva alla revoca del permesso, dell'interessato)
Diritti e facolta' del
titolare del permesso (torna all'indice del capitolo)
o e iscritto obbligatoriamente al SSN (come titolare di permesso per asilo umanitario - da circ. Minsanita 24/3/2000)
o accede ai servizi assistenziali
o accede a corsi di studio
o puo iscriversi nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000)
o puo esercitare attivita di lavoro subordinato
Rinnovabilita' e
convertibilita' del permesso (torna all'indice del capitolo)
o per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, Regolamento), con le modalita stabilite per il permesso per lavoro subordinato, in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lanno successivo (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)
o per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: lavoro, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro subordinato")
o per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi
Risarcimento del danno (torna all'indice del capitolo)
o l'indennizzo e' corrisposto nella misura di 1.500 euro per ogni vittima, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali del Fondo per le misure anti-tratta, detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici; in caso di insufficienza delle disponibilita' finanziarie annuali del Fondo, le richieste di indennizzo accolte e non soddisfatte sono poste a carico, con precedenza sulle altre, del successivo esercizio finanziario
o la domanda di accesso all'indennizzo e' presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a pena di decadenza, entro 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ovvero dalla pronuncia di sentenza non definitiva al pagamento di una provvisionale, emesse successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 24/2014; la vittima deve dimostrare di non avere ricevuto risarcimento dall'autore del reato, nonostante abbia esperito l'azione civile e le procedure esecutive
o in caso di colpevole ignoto, la domanda deve essere presentata entro un anno dal deposito del provvedimento di archiviazione, emesso successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 24/2014
o trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda (cui sono allegate, in copia autentica, la sentenza e la documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione civile e delle procedure esecutive, ovvero il provvedimento di archiviazione) senza che ne sia stato comunicato l'accoglimento, la vittima puo' agire nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di ottenere l'indennizzo
o all'indennizzo non accedono coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, ovvero, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407 co. 2 lettera a) c.p.p.
o la Presidenza del Consiglio dei ministri si rivale, fino all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di indennizzo, verso il soggetto condannato al risarcimento del danno
Rilascio del permesso allo
straniero condannato per reato commesso nella minore eta' (torna
all'indice del capitolo)
Applicazione del regime di
protezione sociale a cittadini comunitari (torna all'indice
del capitolo)
o disposizione pleonastica, in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli; nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali
o la limitazione al caso di pericolo farebbe escludere (salvo applicazione diretta del principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli) la possibilita' di autorizare il soggiorno (anche in mancanza dei requisiti per il diritto di soggiorno) del comunitario che abbia espiato una pena detentiva per reati commessi nella minore eta' (art. 18, co. 6)
Enti autorizzati
all'attuazione di programmi di integrazione (torna all'indice
del capitolo)
o disponibilita di operatori competenti
o disponibilita di strutture logistiche adeguate
o esistenza di rapporti con lente locale o con altre istituzioni rilevanti
o definizione di un programma di integrazione adeguato (tutela fisica e psicologica, formazione professionale finalizzata a sbocchi lavorativi, e, se necessario, alfabetizzazione e insegnamento della lingua italiana)
o adozione di procedure per la tutela dei dati personali
o assenza di misure di prevenzione ovvero denunce o condanne per reati di cui al T.U. o per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. a carico dei responsabili
o rispondenza dei programmi ai requisiti fissati con decreto del Ministro delle pari opportunita
o sussistenza dei requisiti di professionalita e organizzativi necessari per la realizzazione del programma
o comunicano al Sindaco linizio del programma
o rappresentano, se necessario, lo straniero in tutti gli adempimenti amministrativi
o presentano un rapporto semestrale allente locale
o tutelano la sicurezza dello straniero e, anche a programma concluso, la riservatezza dei dati personali
o comunicano a Sindaco e Questore eventuali interruzioni della partecipazione al programma da parte dello straniero
Elementi della Direttiva
2011/36/UE non adeguatamente recepiti dalla normativa italiana (torna all'indice del capitolo)
o espressa previsione del fatto che il consenso della vittima allo sfruttamento e' irrilevante in presenza di uno dei metodi coercitivi previsti (art. 2 Direttiva 2011/36/UE)
o previsione di una aggravante, in relazione ai delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p., riferita alla condizione di particolare vulnerabilita' delle vittime (art. 4 Direttiva 2011/36/UE)
o non punibilita' per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto come conseguenza diretta di uno degli atti di cui agli artt. 600 e 601 c.p. (art. 8 Direttiva 2011/36/UE)
o adeguata e completa assistenza alle vittime, sotto il profilo della precocita' dell'assistenza stessa (offerta sin dai primi indizi in cui vi sia ragionevole motivo di ritenere che l'interessato sia vittima di tratta), della garanzia dell'assistenza e tutela a prescindere dalla collaborazione (norma non presente nell'ordinamento italiano come fonte di natura primaria), dell'introduzione di adeguati meccanismi di rapida identificazione delle vittime (art. 11 Direttiva 2011/36/UE)
o sospensione dell'esecuzione del respingimento o dell'espulsione di persone per cui vi sia ragionevole motivo di ritenere che siano vittime di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. o comunque di una situazione di grave sfruttamento, finche' non sia accertata la eventuale sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/98 (in linea con art. 11 Direttiva 2011/36/UE, non essendo previsto nell'ordinamento italiano il "periodo di riflessione")
o accesso al patrocinio a spese dello Stato delle vittime prive di risorse finanziarie sufficienti non condizionato alla certificazione dell'Autorita' Consolare del paese di origine, spesso nella prassi non rilasciata, ma solo alla autocertificazione della persona offesa (in linea con art. 12 Direttiva 2011/36/UE)
o assicurare una piena applicazione di art. 18 D. Lgs. 286/1998, con particolare riguardo alla protezione delle presunte vittime di tratta, indipendentemente dal fatto che esse collaborino con magistratura o forze dell'ordine
o analizzare l'impatto delle procedure di rimpatrio sull'accesso delle vittime di tratta alla giustizia e alle forme di riparazione, incluso il risarcimento, e promuovere, a questo scopo, accordi bilaterali con i paesi d'origine
o prevenire ogni abuso dell'immunita' diplomatica finalizzato allo sfruttamento dei lavoratori domestici, impedendo che lo status diplomatico dei datori di lavoro precluda l'accesso delle vittime all'assistenza; regolare e monitorare la procedura di rilascio di visti e permessi di soggiorno per i lavoratori domestici alle dipendenze di personale diplomatico e informare personalmente tali lavoratori riguardo ai loro diritti
o permettere ai lavoratori domestici stranieri alle dipendenze di diplomatici di cambiare datore di lavoro, allo scopo di ridurre la loro dipendenza dai datori di lavoro originali, almeno nei casi di abuso e sfruttamento
Rilascio del permesso per
motivi di sicurezza pubblica (torna all'indice del capitolo)
o su iniziativa del questore
o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza
o su richiesta del procuratore della Repubblica
o in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o dagli altri organi che ne avevano chiesto il rilascio o comunque accertate dal questore
o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio
o accesso ai servizi assistenziali
o accesso allo studio
o iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione
o svolgimento di attivita' lavorativa subordinata
o conversione del permesso, alla scadenza, in permesso per lavoro subordinato (verosimilmente, entro quote anno successivo) o studio
Rilascio del permesso in caso
di sfruttamento del lavoro (torna all'indice del capitolo)
o il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p. e' quello compiuto da chi svolga un'attivita' organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attivita' lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessit dei lavoratori; costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di almeno una delle seguenti circostanze:
la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato
la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie
la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumita' personale
la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o situazioni alloggiative particolarmente degradanti
o secondo art. 9, par. 1, lettera e della Direttiva, andrebbe disciplinato anche il caso in cui il fatto riguardi l'assunzione illegale di un minore; tuttavia, se si interpreta l'espressione "altre condizioni", di cui al comma 12-bis, nel senso di individuare come condizioni di particolare sfruttamento anche quelle relative a numero o eta' dei lavoratori, la disposizione della Direttiva risulta recepita in modo piu' che adeguato (D. Lgs. 109/2012)
Convenzione di Istanbul (torna all'indice del capitolo)
o le Parti adottano le misure necessarie a garantire che le vittime di reati di violenza psicologica, atti persecutori, violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto o sterilizzazione non consensuali, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione (art. 59 co. 1)
o le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perche' il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno (art. 59 co. 2)
o le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime quando l'autorita' competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale o per la loro collaborazione con le autorita' competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali (art. 59 co. 3)
o le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status (art. 59 co. 4)
Rilascio del permesso in caso
di violenza domestica; sanzioni (torna all'indice del
capitolo)
o non e' chiaro se questa disposizione si applichi solo in caso di condanna per delitti commessi nel territorio nazionale (una volta data attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, uno straniero potrebbe essere condannato anche per delitti commessi all'estero, ai sensi di art. 44 della Convenzione e di art. 7 c.p.)
o l'eventuale espulsione e' adottata ai sensi di art. 13 D. Lgs. 286/1998 (dal prefetto, quindi, e non con le modalita' previste per l'espulsione quale misura di sicurezza)
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
o vittime di tratta inserite nei progetti ex art. 18 fra il 2000 e il 2012: 21.795, di cui 1.171 minori
o vittime di tratta assistite nellambito dei progetti ex art. 13 L. 228/2003 fra il 2000 e il 2012: 3.862, di cui 208 minori
o vittime identificate o presunte in Italia nel 2010: 2.381
o vittime di tratta inserite nei progetti ex art. 18 fra il 2000 e il 2008: 14.689, di cui 986 minori
o permessi di soggiorno per vittime di tratta nel 2011: 1.078 rilasciati, 608 rinnovati
o nuove vittime di tratta identificate e assistite nel 2011: 724
o vittime di tratta assistite nel 2011, ma entrate nei programmi negli anni precedenti: 836
o vittime di sfruttamento identificate o presunte:
2008: 1.624
2009: 2.421
2010: 2.381
o vittime identificate o presunte nel 2008, per tipo di sfruttamento
sessuale: 1.166
lavorativo: 261
altro: 197
o vittime che hanno ottenuto assistenza nel 2008: 99 su 1.624
o permessi rilasciati a vittime di tratta nel 2010: 429
o vittime assistite:
2011: 1.955 (di cui 1.417 donne, 446 uomini, 63 minori); tipo di sfruttamento identificato:
- sessuale: 1.359
- lavorativo: 377 (346, secondo Rapp. OCSE sulla tratta in Italia)
- accattonaggio o criminalita' forzati: 127
- tratta di esseri umani per servitu' domestica: 31
- espianto d'organi: 3
2012: 1.650 (di cui 1.094 donne, 420 uomini, 114 minori) tipo di sfruttamento identificato:
- sessuale: 1.067
- lavorativo: 296 (271, secondo Rapp. OCSE sulla tratta in Italia)
- accattonaggio o criminalita' forzati: 116
- tratta di esseri umani per servitu' domestica: 25
- espianto d'organi: 3
2013: 925 (di cui 650 donne, 230 uomini, 45 minori) tipo di sfruttamento identificato:
- sessuale: 570
- lavorativo: 163
- accattonaggio o criminalita' forzati: 72
o 21.701 ispezioni
o 76.391 posizioni lavorative controllate
o 802 persone indagate per sfruttamento lavorativo di stranieri illegalmente soggiornanti
o 139.624 aziende ispezionate
o 73.514 aziende in posizione irregolare rilevate
o 115.919 lavoratori in posizione irregolare rilevati, di cui 44.652 in posizione totalmente irregolare
o 1.091 lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati
o 9.722 lavoratori controllati
o 4.809 lavoratori in posizione lavorativa irregolare rilevati, di cui 1.901 in posizione lavorativa totalmente irregolare
o 406 lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno rilevati
19.
Ingresso e soggiorno illegale (torna all'indice)
- Cifre
-
Reato di ingresso e soggiorno illegale
Cifre (torna all'indice del capitolo)
o 2001: 90.160
o 2002: 92.823
o 2003: 59.535
o 2004: 61.024
o 2005: 83.809
o 2006: 92.029
o 2007: 54.140
o 2008: 68.175
o 2009: 53.440
o 2010: 46.955
o 2005: 119.923 (19.646 respinti, 34.660 effettivamente espulsi, 65.617 inottemperanti)
o 2006: 124.383 (20.547 respinti, 24.902 effettivamente espulsi, 78.934 inottemperanti)
o 2007: 74.762 (9.592 respinti, 17.187 effettivamente espulsi, 47.983 inottemperanti)
o 2008: 70.629 (6.358 respinti, 17.880 effettivamente espulsi, 46.391 inottemperanti)
o 2009: 52.823 (4.298 respinti, 14.063 effettivamente espulsi, 34.462 inottemperanti)
o 2010: 50.717 (4.201 respinti, 16.086 effettivamente espulsi, 30.430 inottemperanti)
o 2011: 47.152 (8.921 respinti, 16.242 effettivamente espulsi, 21.989 inottemperanti)
o 2012: 35.872 (6.764 respinti, 11.828 effettivamente espulsi, 17.280 inottemperanti)
o 2013: 30.011 (7.713 respinti, 8.769 effettivamente espulsi, 13.529 inottemperanti)
Reato di ingresso e soggiorno illegale (torna all'indice del capitolo)
o la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilita' del condannato si converte, a richiesta del condannato e a condizione che il lavoro sia svolto nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato (Sent. Corte Cost. 179/2013: o in altra provincia, se l'interessato lo richiede; la finalita' di evitare al condannato eccessivi spostamenti territoriali rispetto al luogo di dimora abituale perseguita dal legislatore e' gia' garantita, infatti, dalla necessita del consenso dell'interessato), in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a 6 mesi (un giorno di lavoro essendo equivalente a 12,91 euro di pena pecuniaria); in caso di straniero illegalmente soggiornante, la sostituzione non sarebbe applicabile, in quanto lo straniero non e' residente (nota: la nozione di residenza potrebbe coincidere con quella di residenza di fatto)
o se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo (o, verosimilmente, se la conversione in lavoro non puo' essere accordata), le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare
o ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a 25,82 euro di pena pecuniaria e la durata della permanenza non puo' essere superiore a 45 gg (nota: nel caso del reato di ingresso e/o soggiorno illegale, anche con applicazione dell'ammenda minima, la durata della permanenza risulta essere pari a 45 gg)
o la mera mancanza di titolo di soggiorno non implica necessariamente l'irregolarita' del soggiorno; in tutti i casi in cui il rilascio del permesso e' previsto in corrispondenza a un diritto soggettivo da tutelare, tale rilascio ha natura ricognitiva, e non costitutiva, del diritto; il soggiorno e' da considerare regolare dal momento in cui si realizzano i presupposti che danno luogo al diritto; tra i permessi in questione dovrebbero rientrare certamente i permessi rilasciati in base ad art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998, ad art. 19 D. Lgs. 286/1998 e art. 28 DPR 394/1999, ad art. 20 e ad art. 31, co. 3 D. Lgs. 286/1998, quelli per richiesta asilo, per riconoscimento status di apolide e, forse, quello per acquisto cittadinanza; nel senso della natura ricognitiva del diritto del rilascio di permesso in base ad art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998, ad art. 19 D. Lgs. 286/1998 e art. 28 DPR 394/1999, Sent. Cass. S.U. 19393/2009; nello stesso senso, Decr. GIP Bari e Trib. Bologna (non si configura il reato di soggiorno illegale per il minore, per il quale la legge prevede la condizione di inespellibilita' e l'art. 28 DPR 394/1999 il rilascio di un permesso di soggiorno) e Sent. Cass. 23453/2011 (lo straniero inespellibile in quanto familiare entro il secondo grado di cittadino italiano non commette reato di soggiorno illegale dal momento in cui si realizzano i presupposti dell'inespellibilita'; nel caso in specie, dal momento in cui il fratello e' diventato cittadino italiano); in senso ancora piu' generale, Sent. Cass. 32859/2013: lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall'ordinamento (nella fattispecie, il diritto di contrarre matrimonio con una cittadina italiana, come dimostrato dalle pubblicazioni gia' effettuate al momento dell'intercettazione: matrimonio poi effettivamente celebrato, a dimostrazione della serieta' di intenti), non commette il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso dei documenti validi per ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto); in senso contrario, Sent. Cass. 38157/2010: la donna che non abbia chiesto il permesso di soggiorno entro 8 gg dall'ingresso e che, rimasta incinta, chieda il rilascio di un permesso di soggiorno in base ad art. 28 DPR 394/1999, si trova, nel momento in cui viene identificata, nella condizione punita dalla legge, ed e' quindi da punire con l'ammenda
o di per se', il fatto che lo straniero sia contumace non impedisce la sostituzione dell'ammenda con l'espulsione, purche' siano verificate le altre condizioni
o Sent. Cons. Stato 5960/2014: Ord. Corte Cost. 226/2004, ha chiarito che l'espulsione disposta dal giudice penale quale misura sostitutiva della detenzione (o, nel caso di specie, della semplice ammenda), si configura come una misura di carattere amministrativo (non e' quindi un effetto penale della condanna)
o l'introduzione del reato di ingreso e soggiorno illegale, trattandosi di reato perserguibile d'ufficio, fa scattare, in capo al pubblico ufficiale e all'incaricato di pubblico servizio che vengano a conoscenza della commissione di tale reato nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, l'obbligo di denuncia scritta, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato e' attribuito (art. 331, co. 1 c.p.p.)
o la denuncia deve essere presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 331, co. 2 c.p.p.)
o quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto (art. 331, co. 3 c.p.p.)
o se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo' configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita' che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero (art. 331, co. 4 c.p.p.)
o il mancato ottemperamento all'obbligo di denuncia del reato di cui si sia avuta notizia e' sanzionato con la multa da lire 60.000 a un milione, se si tratta di pubblico ufficiale (art. 361 c.p.), con la multa fino a lire 200.000 se si tratta di incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.; la sanzione non si applica ai responsabili delle comunita' terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico)
o note:
agli effetti
della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una
pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; e' pubblica la
funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti
autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della
volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.)
agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio: un'attivita' disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 c.p.)
non e' chiaro se la sanzione di cui all'art. 361 c.p. si applichi anche al mancato ottemperamento all'obbligo di denuncia di cui all'art. 331, co. 4 c.p.p. - in caso, cioe', di emersione di un fatto nel quale possa (semplicemente) configurarsi un reato; in senso negativo sembra porsi Sent. Cass. 26081/2006 (citata in Nota ASGI sul diritto all'istruzione dopo l'entrata in vigore della L. 94/1990): il pubblico ufficiale e' tenuto a rispettare l'obbligo di denuncia solo quando abbia elementi sicuri che un reato sia stato commesso
o Giudice di pace di Bologna (su richiesta della Procura), Giudice di pace di Agrigento (su richiesta della Procura), Giudice di pace di Torino, Giudice di pace di Pordenone, Trib. Trento, Trib. Pesaro, Giudice di pace di Cuneo, per
violazione del principio di uguaglianza: vengono trattate nello stesso modo situazioni di diversa gravita', che vanno dalla commissione deliberata corrispondente all'ingresso successivo alla data di entrata in vigore all'omissione condizionata corrispondente al mancato allontanamento dopo la stessa data; vengono inoltre trattate in modo diverso situazioni analoghe, in relazione all'espulsione sostitutiva, non potendo il giudice di pace sospendere la pena, come invece puo' fare il giudice ordinario in caso di condanna inferiore a due anni; non e' prevista, inoltre, l'esimente per giustificato motivo, con discriminazione rispetto ai casi di cui all'art. 14. co. 5 ter T.U.; non e' consentita l'oblazione con estinzione del reato contravvenzionale; vi e' disparita' di trattamento dello straniero per il quale si riesca a eseguire l'espulsione prima della condanna, senza che questo dipenda dal comportamento dell'interessato
violazione dell'art. 24, co. 2 Cost. (principio del "nemo tenetur se detengere") per impossibilita' di allontanarsi legalmente all'entrata in vigore della legge e per il rischio di subire denuncia in caso di adempimento dell'obbligo scolastico dei figli, anche a seguito di richiesta di permesso per assistenza minore; in quest'ultimo caso e' violato anche il principio di eguaglianza per disparita' di trattamento con il richiedente protezione internazionale, per il quale il procedimento penale e' sospeso dalla richiesta)
violazione del diritto alla difesa (art. 24 Cost.) per il fatto che il Giudice di pace dichiara estinto il procedimento in caso di avvenuta espulsione amministrativa, negando allo straniero la possibilita' di far valere ragioni di merito che potrebbero condurre all'assoluzione; la cosa equivale ad un avallo giurisdizionale vincolato del comportamento della pubblica amministrazione, con evidente presunzione di colpevolezza (in contrasto con art. 27 co. 2 Cost.)
limitazione della regolarizzazione a soli colf e badanti
uso del magistero penale per conseguire un risultato amministrativo (l'espulsione)
violazione del principio di ragionevolezza e di quello di buon andamento della pubblica amministrazione (per la duplicazione del procedimento amministrativo/penale)
violazione del principio di ragionevolezza (per l'impossibilita' strutturale di adottare l'espulsione sostitutiva)
assenza di lesione di un bene giuridico (in violazione di artt. 25 e 27 Cost.): la sicurezza pubblica non e' violata dalla condizione di soggiorno illegale; di fatto si sanziona uno status
assenza di necessita' di una sanzione penale, data la volonta' del legislatore di privilegiare la sanzione amministrativa
violazione delle disposizioni del Protocollo addizionale alla Convenzione ONU contro la criminalita' organizzata trasnazionale sul traffico di migranti per l'incriminazione di soggetti vittime del traffico (con violazione di art. 117 Cost.)
elusione del dettato della Direttiva 2008/115/CE
o Trib. Voghera: perche' non prevede una deroga all'obbligo di denuncia per l'autorita' giudiziaria adita a tutela di diritti di rango costituzionale (nel caso, accertamento di un rapporto di lavoro, pagamento dei differenziali retributivi, risarcimento danni per infortunio subito sul lavoro e per licenziamento intimato verbalmente); nota: secondo Sent. Cass. 32859/2013, lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall'ordinamento non commette il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso dei documenti validi per ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto)
o infondata, sulla base dei motivi seguenti:
la penalizzazione di una condotta e' scelta del Legislatore, non censurabile dalla Corte Costituzionale, a meno che si tratti di scelta manifestamente irragionevole o arbitraria
non viene punito, in questo caso, un semplice modo di essere della persona (in particolare, l'essere indigente), ma una condotta attiva (l'ingresso) o omissiva (il mancato allontanamento); nello stesso senso, Ord. Corte Cost. 321/2010
la norma tutela un bene giuridico: l'interesse dello Stato al controllo dei flussi migratori, con conseguente tutela della collettivita' e di coloro che hanno rispettato le norme in materia
la norma non presume nulla sulla pericolosita' del soggetto incriminato, ma si limita a reprimere un comportamento antigiuridico
data la competenza del giudice di pace, resta applicabile, nei casi opportuni (es.: lo straniero che diventa overstayer solo per aver perso l'aereo), l'istituto dell'esclusione della procedibilita' per particolare tenuita' del fatto (art. 34 D. Lgs. 274/2000); nell'applicazione di questo istituto si fa riferimento all'esiguita' dell'offesa all'interesse tutelato, all'occasionalita' della violazione, al ridotto grado di colpevolezza e al pregiudizio recato dal procedimento penale alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato; nello stesso senso, Ord. Corte Cost. 321/2010
non vi e' duplicazione della misura amministrativa dell'espulsione con quella di natura penale (ne', quindi, violazione del principio di ragionevolezza), dal momento che la misura dell'ammenda non e' un duplicato dell'espulsione e costituisce sanzione efficace quando non possa essere eseguita tale misura; nello stesso senso, Ord. Corte Cost. 321/2010
la Corte Costituzionale non e' legittimata a sindacare la norma sotto il profilo del rapporto costi/benefici o dell'efficacia (in particolare, per il fatto che si applichi la sanzione dell'ammenda a soggetti tipicamente impossidenti); nello stesso senso,
- Ord. Corte Cost. 321/2010, che osserva anche come, paradossalmente, il censurare la scarsa efficacia rieducativa, per persone impossidenti, di una misura come l'ammenda condurrebbe a prevedere la sanzione della detenzione
- Ord. Corte Cost. 32/2011, che osserva come sanzioni pecuniarie, alternative o congiunte alla pena detentiva, siano previste dalle legislazioni tedesca, francese e del Regno Unito, mentre la legge spagnola contempla, per il soggiorno irregolare, la sola sanzione amministrativa pecuniaria
l'assenza dell'esimente del giustificato motivo, prevista invece riguardo al reato di mancato ottemperamento all'ordine del questore, di cui all'art. 14 co. 5-ter D. Lgs. 286/1998, trova fondamento nel fatto che tale ordine viene impartito in situazioni in cui lo Stato non e' stato in grado di procedere all'allontanamento, e c'e' il rischio che gli impedimenti gravino anche sul destinatario dell'ordine; nello stesso senso, Ord. Corte Cost. 321/2010, che osserva anche come la mancata previsione di un termine per l'allontanamento, previsto invece da art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998, trova fondamento nella diversa gravita' della sanzione prevista nei due casi
l'assenza dell'esimente esplicita relativa all'occorrenza di un "giustificato motivo" per l'ingresso e/o il soggiorno illegale non preclude l'applicazione delle scriminanti comuni (in particolare, di quella dello stato di necessita' di cui all'art. 54 c.p.) e delle cause di esclusione della colpevolezza (compresa l'ignoranza inevitabile della legge penale di cui all'art. 5 c.p., alla luce della sent. Corte Cost. n. 364/1988); si applica inoltre il principio "ad impossibilia nemo tenetur" (es.: straniero privo, per cause indipendenti dalla sua volonta', dei documenti necessari per lasciare l'Italia)
o inammissibile, con riferimento
alla mancata previsione di una disciplina transitoria che salvaguardi gli stranieri illegalmente presenti nel territorio dello Stato al momento dellentrata in vigore della norma incriminatrice: occorrerebbe infatti una pronuncia additiva dai contenuti indefiniti e non costituzionalmente obbligati, dato che la definizione di una tale disciplina e' di esclusiva competenza del legislatore (nello stesso senso, Ord. Corte Cost. 318/2010 e Ord. Corte Cost. 321/2010)
al rischio di autodenuncia per lo straniero illegalmente soggiornante responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico per il figlio minore; il problema, in questo caso, deriverebbe dalla mancata previsione di un divieto di segnalazione del tipo previsto nel caso del ricorso alle prestazioni sanitarie, e non quindi, di per se', dalla disposizione in esame
al contrasto con la Direttiva 2008/115/CE nella parte in cui questultima prefigura come modalita' ordinaria di esecuzione delle decisioni di rimpatrio dei cittadini stranieri in condizioni di soggiorno irregolare la fissazione di un termine per la partenza volontaria; il contrasto non deriverebbe comunque dall'introduzione del reato di cui all'art. 10-bis, quanto piuttosto, eventualmente, dal mantenimento delle norme che individuano nellaccompagnamento coattivo alla frontiera la modalita' normale di esecuzione dei provvedimenti espulsivi: norme diverse da quella impugnata
o della facolta' del giudice di sostituire la pena pecuniaria con la misura, piu' grave, dellespulsione: tale facolta' deriva infatti da art. 16, co. 1 D. Lgs. 286/1998 e art. 62-bis D. Lgs. 274/2000, come modificato e, rispettivamente, introdotto da L. 94/2009, non da art 10-bis
o preclusione della sospensione condizionale della pena: tale preclusion deriva infatti da art. 4, co. 2, lettera s-bis) D. Lgs. 274/2000, che attribuisce la competenza per il reato in esame al giudice di pace, rendendo cosi' operante il disposto di art.. 60 D. Lgs. 274/2000
o Gdp Torino: a causa della primazia delle disposizioni della Direttiva 2008/115/CE, il soggiorno irregolare e il corrispondente reato si configurano solo dopo che sia scaduto il termine fissato per il rimpatrio volontario
o Gdp Mestre: rinvio pregiudiziale alla CGUE con richiesta di chiarire
se la Direttiva
2008/115/CE osti a una disposizione che consideri reato il semplice
ingresso o soggiorno illegale
se la deroga di cui all'art. 2, co. 2 lettera b) Direttiva
2008/115/CE sia applicabile al caso di espulsione sostitutiva della
sanzione prevista per il reato di semplice ingresso o soggiorno illegale
o Trib. Roma: la deroga basata su art. 2, co. 2, lettera b) Direttiva 2008/115/CE deve essere interpretata in modo restrittivo, cosi' che non possano rientrarvi quelle espulsioni che sono connesse con un reato che sanziona lo stesso comportamento sanzionato nella Direttiva con un'espulsione, come l'ingresso e il soggiorno irregolare degli stranieri (in questo senso, Sent. Corte Cost. 250/2010 osserva come il legislatore consideri l'allontanamento dello straniero piu' importante rispetto alla irrogazione della sanzione penale: non vi e' quindi una finalita' punitiva a se' stante, ma solo l'individuazione di un meccanismo per eludere le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE); per la complessita' della questione e l'orientamento contrastante della giurisprudenza, piuttosto che la semplice disapplicazione di disposizioni interne in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE, si preferisce il rinvio pregiudiziale alla CGUE, con la formulazione delle seguenti questioni di interpretazione del diritto dellUnione:
se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile
delle direttive, gli articoli 2, 4, 6, 7, 8 della Direttiva
2008/115/CE ostino alla possibilita' che uno straniero il cui soggiorno e'
irregolare venga sanzionato con una pena pecuniaria sostituita come sanzione
penale dalla detenzione domiciliare (nota: senza che questo faciliti in alcun
modo l'allontanamento) in conseguenza del suo mero ingresso e permanenza
irregolare, ancora prima della inosservanza di un ordine di allontanamento
emanato dall'autorita' amministrativa
se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile
delle direttive, gli articoli 2, 15 e 16 della Direttiva
2008/115/CE ostino alla possibilita' che, successivamente all'emanazione
della Direttiva, uno Stato membro possa adottare una norma che prevede che un
cittadino straniero il cui soggiorno irregolare venga sanzionato con una pena
pecuniaria sostituita dall'espulsione immediatamente eseguibile (nota: non
preceduta dalla concessione di un termine per il rimpatrio) come sanzione penale,
senza il rispetto della procedura e dei diritti dello straniero previsti dalla
Direttiva
se il principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3, Trattato
sull'Unione europea, osti ad una norma nazionale adottata in pendenza del
termine di attuazione di una direttiva per eludere o, comunque, limitare
l'applicazione della direttiva, e quali provvedimenti debba adottare il giudice
nel caso rilevi siffatta finalita' (nota: Sent.
Corte Giust. C-212/04 afferma che in questo caso e' dovere del giudice
disapplicare la norma interna)
o la sentenza riconosce (Punto 40) che il meccanismo espulsivo di cui all'art. 16 D. Lgs. 286/1998 non lascia alcuna possibilita' all'interessato di vedersi concedere un termine per la partenza volontaria, ma si limita ad osservare (Punto 41) come il art. 7 co. 4 Direttiva 2008/115/CE consente agli Stati membri di astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria, in particolare, qualora esista il rischio che linteressato fugga per sottrarsi alla procedura di rimpatrio (nota: il problema sussiste per i casi che verrebbero colpiti dallo stesso meccanismo senza che vi sia rischio di fuga!)
o la sentenza afferma (Punto 42) che, affinche' la disposizione di cui all'art. 16 D. Lgs. 286/1998 sia conforme alla Direttiva 2008/115/CE, occorre che la durata del divieto di ingresso da essa imposto corrisponda a quella prevista da art. 11 co. 2 della Direttiva (determinata caso per caso e, di norma, non superiore a 5 anni, potendo superare tale limite solo per stranieri che costituiscano una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale)
o gli stranieri imputati o condannati per il reato di soggiorno irregolare previsto dalla normativa di uno Stato membro non possono, sulla base del solo reato di soggiorno irregolare, essere sottratti all'ambito di applicazione della Direttiva 2008/115/CE
o la Direttiva 2008/115/CE non osta alla normativa di uno Stato membro che sanzioni il soggiorno irregolare di cittadini stranieri con un'ammenda sostituibile con la pena dell'espulsione, ma tale facolta' di sostituzione puo' essere esercitata solo se la situazione dell'interessato corrisponde a una di quelle previste da art. 7 par. 4 di tale Direttiva (se sussiste il rischio di fuga o se una domanda di soggiorno regolare e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se linteressato costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale); nota: conclusione richiamata da Sent. Cass. 24877/2013 e da Sent. Cass. 40359/2013 (anche se questa sembra fa riferimento, in modo non del tutto preciso, a Sent. Corte Giust. C-430/11)
20.
Respingimento alla frontiera (torna all'indice)
- Presupposti del respingimento
-
Trattenimento per impossibilita' di respingimento
immediato
-
Modalita' di esecuzione del provvedimento di
respingimento
-
Obblighi e sanzioni per i vettori
-
Respingimento e protezione internazionale
-
Collaborazione con i paesi di provenienza
-
Cifre
Presupposti del respingimento (torna all'indice del capitolo)
o non soddisfa alcuna delle seguenti condizioni:
- e' in possesso dei normali requisiti previsti per lingresso (documentazione relativa a finalita e durata del soggiorno, mezzi di sostentamento sufficienti, eventuali mezzi per la copertura delle spese di rimpatrio, passaporto valido o documento equivalente e, se richiesto, visto di ingresso)
- e' in possesso di visto di reingresso
- e' in possesso di altro permesso di soggiorno in corso di validita (esclusi quelli per richiesta di asilo, cure mediche o motivi di giustizia; da Istruzione consolare C2005/326/01), incluso il permesso UE slp
- e' in possesso del permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta attestante la richiesta di rinnovo (Direttiva Mininterno 5/8/2006)
- e' in possesso della ricevuta di rilascio del permesso per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari, nonche' del visto per questi motivi (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008; nota: a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008)
- e' in possesso di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea (in questo caso, esonerati dal visto di ingresso anche i familiari del titolare del permesso che siano in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp)
o rappresenta un pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)
o e stato condannato, anche con sentenza non definitiva (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) o in seguito a patteggiamento, per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, liberta sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione ovvero con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009), salvo che si tratti di ingresso per ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, per ingresso al seguito); note:
irrilevante, ai fini del diniego, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio, Sent. Cons Stato 3453/2014) o che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum) purche' si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione (TAR Lazio), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 1031/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord. Cons. Stato 2952/2008 e TAR Lazio, secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si deroga, sotto questo profilo, al principio del tempus regit actum, e TAR Lombardia; TAR Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione; Sent. Cons. Stato 2525/2014, in relazione al rilascio di un permesso nell'ambito di una regolarizzazione: ove la riabilitazione sia un elemento in grado di far superare l'ostativa' di una condanna rispetto all'autorizzazione al soggiorno, e sia pendente la richiesta di riabilitazione, e' illegittimo il diniego adottato senza attendere l'esito della richiesta; nota: orientamento drasticamente contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009 e Sent. Cons. Stato 7572/2009, oltre che al principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008, TAR Lombardia, TAR Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del permesso) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)
legittimo il diniego in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012)
irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)
irrilevante, in presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)
irrilevanti, in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col fratello non gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013); in senso lievemente piu' debole, Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando la condotta tenuta dopo la condanna (che non e' idonea a configurare i "sopraggiunti nuovi elementi" richiesti da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa richiesta
irrilevante, in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)
per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost. 414/2006; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3756/2011 e, in relazione a condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011)
ai fini dell'ostativita' automatica delle condanne, quelle per patteggiamento sono equiparate a quelle pronunciate a seguito di dibattimento, dato che art. 445 co. 1-bis c.p.p. sancisce tale equiparazione salvo che valgano diverse disposizioni di legge (Sent. Cons. Stato 4848/2014)
TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p. motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa all'ingresso; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 206/2013, TAR Lazio)
essendo la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermato un orientamento giurisprudenziale che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia, sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana); nota: tale orientamento potrebbe resistere alla modifica apportata ad art. 4, co. 3 dalla L. 94/2009; in ogni caso, secondo TAR Campania, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, ai fini del provvedimento negativo occorrerebbe valutare l'effettiva pericolosita' della persona
o e gravato da un divieto di reingresso in seguito a espulsione; tuttavia, secondo TAR Puglia, e' illegittimo il provvedimento di respingimento alla frontiera sulla base di una espulsione remota, cui lo straniero avrebbe ottemperato solo recentemente, se risulta che lo straniero e' gia' uscito e rientrato legalmente diverse volte tra il vecchio provvedimento di espulsione e quello di respingimento impugnato
o sussistono i presupposti per la sua espulsione
o e stato segnalato per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; Regolamento: qualunque motivo, incluso allontanamento con divieto di reingresso)
o non soddisfa norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale
o tenta di fare ingresso da un valico non autorizzato (a meno che questo non avvenga per cause di forza maggiore) o e' fermato subito dopo tale ingresso
o e' stato ammesso temporaneamente nel territorio dello Stato perche bisognoso di soccorso (come nel caso tipico di intercettazioine in acque teritoriali)
Limiti al respingimento (torna all'indice del capitolo)
o possa essere perseguitato per motivi di
- razza
- sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)
- lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)
- cittadinanza
- religione
- opinioni politiche
- condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)
- condizioni sociali
o possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione
o nel 2010, su 715 stranieri arrivati nel porto di Venezia, 627 sono stati respinti, con affidamento al comandante della nave; di questi, 419 non avrebbero potuto esporre la propria situazione personale agli operatori competenti
o nel 2011 su 331 arrivi, 265 sono stati respinti; di questi, 155 non avrebbero potuto incontrare operatori competenti
o nel 2012 su 283 arrivi, 238 sono stati respinti verso la Grecia; di questi, 146 non avrebbero potuto incontrare operatori competenti
o di essere state respinte da porti italiani (Ancona, Brindisi, Venezia, Bari) verso la Grecia
o di provenire da Afghanistan (30%), Siria (26%), Sudan (14%), Eritrea (12%), Algeria (4,5%), Sud Sudan (3%), Iran (3%), Tunisia (3%), altre nazionalita' (4,5%)
o di non aver notato la presenza di operatori socio-legali ne' di aver ricevuto informazioni e orientamento legale nei porti italiani (solo in sei casi sarebbero stati presenti interpreti)
o di aver cercato inutilmente, nell'80% dei casi, di comunicare alle autorita' italiane la propria volonta' di richiedere protezione internazionale o comunque di voler rimanere in Italia per il timore di quanto sarebbe potuto loro accadere in caso di respingimento
o di essere stati reimbarcati sulla stessa nave con cui erano arrivati e di essere stati rimandati in Grecia nel giro di poche ore, nell85% dei casi
o di essere stati trattenuti in Italia alcuni giorni, in 15 casi, all'interno delle stesse navi con cui erano arrivati o in ambienti all'interno del porto
o di non aver ricevuto alcuna informativa in merito alle procedure cui sono stati sottoposti ne' la notifica di alcun provvedimento
o di aver subito violenze in un caso su cinque: nel 60% dei casi da parte della polizia italiana per mezzo di percosse, abusi e trattamenti degradanti; negli altri casi, dal personale di sicurezza delle navi o dalla polizia greca al momento della riammissione in Grecia
o che in dieci casi non sono stati rispettati standard minimi per assicurare un viaggio di ritorno in Grecia dignitoso
o che 22 persone erano minori al momento della riammissione (di questi, 15 erano minori non accompagnati); solo in quattro casi sarebbe stata eseguita la determinazione delleta', attraverso la radiografia del polso (in nessun caso e' stato consegnato all'interessato un certificato con l'attribuzione dell'eta' ne' altro documento attestante la procedura adottata)
o dopo Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia, denunciato, dall'Agenzia Habeshia, un solo caso di respingimento verso la Libia, che sarebbe avvenuto il 29 giugno 2012; 76 persone, per lo piu' eritree, sarebbero state intercettate in acque internazionali da un pattugliamento congiunto Italia e Libia, per poi essere riconsegnati alle autorita' militari libiche; la Guardia di Finanza esclude che questo corrisponda al vero
o nel 2012, presso gli scali marittimi di Ancona, Bari, Brindisi e Venezia, sono stati identificati 1.809 stranieri in posizione irregolare (691 ad Ancona, 662 a Bari, 173 a Brindisi, 283 a Venezia), provenienti dalla Grecia; di questi, 1.646 sono stati rinviati in Grecia
o sembra che i migranti egiziani e tunisini, soccorsi in mare o intercettati lungo le coste meridionali, vengano spesso separati dagli altri migranti e collocati, senza alcuna convalida giurisdizionale e senza aver avuto la possibilita' di accedere ala procedura di richiesta di asilo, in Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA, adibiti a strutture di detenzione pur non essendo CIE) o in altri centri chiusi; sarebbero poi rimpatriati entro 48 ore dal loro ingresso in Italia, a seguito di identificazione eseguita dalla rispettive autorita' consolari
o le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non refoulement nei confronti di vittime di violenza psicologica, atti persecutori, violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto o sterilizzazione non consensuali (art. 61 co. 1)
o le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 61 co. 2)
Trattenimento per impossibilita' di respingimento immediato (torna all'indice del capitolo)
o per la necessita di soccorrere lo straniero
o per necessita di accertamenti su identita o nazionalita
o per necessita di acquisire documenti per il viaggio
o per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo
o per l'esistenza di un rischio di fuga (L. 129/2011; note: a rigore, il rischio di fuga non si configura come una situazione transitoria che impedisca l'esecuzione immediata del respingimento)
Modalita' di esecuzione del
provvedimento di respingimento (torna all'indice del capitolo)
o polizia di frontiera, nei casi in cui lo straniero si presenti a un valico di frontiera autorizzato
o questore, nei casi in cui lo straniero
- sia fermato subito dopo aver fatto ingresso da un valico di frontiera non autorizzato
- sia stato ammesso temporaneamente nel territorio dello Stato perche bisognoso di soccorso (come nel caso tipico di intercettazioine in acque teritoriali)
Tutela giurisdizionale (torna all'indice del capitolo)
Assistenza alla frontiera (torna all'indice del capitolo)
Obblighi e sanzioni per i
vettori (torna all'indice del capitolo)
o dello straniero che debba essere respinto
o dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia, e lo straniero non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)
Respingimento e protezione
internazionale (torna all'indice del capitolo)
o nel 2010, su 715 stranieri arrivati nel porto di Venezia, 627 sono stati respinti, con affidamento al comandante della nave; di questi, 419 non avrebbero potuto esporre la propria situazione personale agli operatori competenti
o nel 2011 su 331 arrivi, 265 sono stati respinti; di questi, 155 non avrebbero potuto incontrare operatori competenti
o nel 2012 su 283 arrivi, 238 sono stati respinti verso la Grecia; di questi, 146 non avrebbero potuto incontrare operatori competenti
o di essere state respinte da porti italiani (Ancona, Brindisi, Venezia, Bari) verso la Grecia
o di provenire da Afghanistan (30%), Siria (26%), Sudan (14%), Eritrea (12%), Algeria (4,5%), Sud Sudan (3%), Iran (3%), Tunisia (3%), altre nazionalita' (4,5%)
o di non aver notato la presenza di operatori socio-legali ne' di aver ricevuto informazioni e orientamento legale nei porti italiani (solo in sei casi sarebbero stati presenti interpreti)
o di aver cercato inutilmente, nell'80% dei casi, di comunicare alle autorita' italiane la propria volonta' di richiedere protezione internazionale o comunque di voler rimanere in Italia per il timore di quanto sarebbe potuto loro accadere in caso di respingimento
o di essere stati reimbarcati sulla stessa nave con cui erano arrivati e di essere stati rimandati in Grecia nel giro di poche ore, nell85% dei casi
o di essere stati trattenuti in Italia alcuni giorni, in 15 casi, all'interno delle stesse navi con cui erano arrivati o in ambienti all'interno del porto
o di non aver ricevuto alcuna informativa in merito alle procedure cui sono stati sottoposti ne' la notifica di alcun provvedimento
o di aver subito violenze in un caso su cinque: nel 60% dei casi da parte della polizia italiana per mezzo di percosse, abusi e trattamenti degradanti; negli altri casi, dal personale di sicurezza delle navi o dalla polizia greca al momento della riammissione in Grecia
o che in dieci casi non sono stati rispettati standard minimi per assicurare un viaggio di ritorno in Grecia dignitoso
o che 22 persone erano minori al momento della riammissione (di questi, 15 erano minori non accompagnati); solo in quattro casi sarebbe stata eseguita la determinazione delleta', attraverso la radiografia del polso (in nessun caso e' stato consegnato all'interessato un certificato con l'attribuzione dell'eta' ne' altro documento attestante la procedura adottata)
o dopo Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia, denunciato, dall'Agenzia Habeshia, un solo caso di respingimento verso la Libia, che sarebbe avvenuto il 29 giugno 2012; 76 persone, per lo piu' eritree, sarebbero state intercettate in acque internazionali da un pattugliamento congiunto Italia e Libia, per poi essere riconsegnati alle autorita' militari libiche; la Guardia di Finanza esclude che questo corrisponda al vero
o nel 2012, presso gli scali marittimi di Ancona, Bari, Brindisi e Venezia, sono stati identificati 1.809 stranieri in posizione irregolare (691 ad Ancona, 662 a Bari, 173 a Brindisi, 283 a Venezia), provenienti dalla Grecia; di questi, 1.646 sono stati rinviati in Grecia
o sembra che i migranti egiziani e tunisini, soccorsi in mare o intercettati lungo le coste meridionali, vengano spesso separati dagli altri migranti e collocati, senza alcuna convalida giurisdizionale e senza aver avuto la possibilita' di accedere ala procedura di richiesta di asilo, in Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA, adibiti a strutture di detenzione pur non essendo CIE) o in altri centri chiusi; sarebbero poi rimpatriati entro 48 ore dal loro ingresso in Italia, a seguito di identificazione eseguita dalla rispettive autorita' consolari
o ospitato obbligatoriamente in un centro di accoglienza richiedenti asilo se ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera (nota: il D. Lgs. 25/2008 aggiunge: "o subito dopo"; l'aggiunta e' pleonastica, rientrando nel caso di avvenuta elusione)
o trattenuto in un Centro di identificazione ed espulsione (CIE) se ha presentato domanda essendo gia' destinatario di un provvedimento di respingimento (da D. Lgs. 159/2008)
o trattandosi di un diritto soggettivo, la possibilita' di presentare ricorso al tribunale non sembra condizionabile al rispetto di un termine; questo puo' avere efficacia solo ai fini della richiesta di sospensione di allontanamento
o la compressione dei tempi per la presentazione del ricorso non sembra rientri nell'accelerazione dell'esame che gli Stati membri potrebbero prevedere, in base ad art. 23, co. 4 Direttiva 2005/85/CE, per richiedenti che entrino o soggiornino illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, omettono di presentarsi tempestivamente alle autorita' o di presentare domanda di asilo al piu' presto
Operazioni in mare (torna all'indice del capitolo)
o nelle acque territoriali o in quelle contigue (nota: a tutt'oggi non istituite per l'Italia)
o in alto mare, nei limiti consentiti dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali: salvo il caso di accordo bilaterale (es.: Accordo Italia-Albania 25/3/1997, con Protocollo di attuazione del 2/4/1997), che consenta l'adozione immediata delle misure in questione,
- la possibilita' di fermo e ispezione (diritto di visita) e' consentita (art. 100 Convenzione di Montego Bay)
per navi nazionali o da considerare come nazionali a dispetto della diversa bandiera o della mancanza di bandiera
per navi prive di nazionalita'
per navi straniere, nel caso in cui vi sia il fondato sospetto che siano impegnate in tratta degli schiavi (o altro, qui irrilevante); negli altri casi, solo previa autorizzazione dello Stato di bandiera (cosi' prevede anche l'art. 7, co. 3 Decreto Mininterno 14/7/2003)
- la possibilita' di adottare misure conseguenti alla conferma dei sospetti e' consentita solo
per navi italiane
per navi di qualunque nazionalita' nell'ambito del diritto di inseguimento (per reati commessi nelle acque territoriali o contigue)
per navi di qualunque nazionalita' il cui comportamento dimostri che lo Stato di bandiera non ha esercitato un effettivo controllo in materia di sicurezza (interpretazione dubbia)
per navi straniere, previa autorizzazione dello Stato di bandiera (nota: per navi prive di bandiera non sembrano esistere previsioni precise); nota: l'adozione di misure a seguito dei controlli per navi straniere o prive di bandiera in acque internazionali non e' disciplinata in dettaglio dal Decreto Mininterno 14/7/2003; deve considerarsi esclusa?)
o possibilita' di fermo in acque internazionali e di dirottamento in porti albanesi, da parte di unita' militari italiane, di imbarcazioni albanesi che effettuino tarsporto illegale di albanesi verso l'Italia
o possibilita' di fermo in acque albanesi (incluse le acque interne) da parte di unita' militari italiane di imbarcazioni di qualunque nazionalita' impegnate in analogo trasporto
o le armi possono essere utilizzate dalle unita' militari italiane solo per difesa o per avvertimento
o l'Albania si impegna ad mettere in atto tutte le misure necessarie (inclusi inchiesta di bandiera, fermo, visita e dirottamento) nei confronti del naviglio albanese allo scopo di contenere il flusso illegale di migranti verso l'Italia
o il Governo responsabile per la regione Search And Rescue (SAR) in cui sono stati recuperati i sopravvissuti e' tenuto a fornire un luogo sicuro o ad assicurare che tale luogo venga fornito
o per "luogo sicuro" si intende una localita' dove
le operazioni di soccorso si considerano concluse e la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non e' minacciata
le necessita' umane primarie (cibo, alloggio, servizi medici) possono essere soddisfatte e puo' essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale
o gli Stati costieri dovrebbero assicurare che il sevizio di ricerca e soccorso (SAR) o le altre autorita' nazionali competenti coordinino gli sforzi con tutte le altre entita' responsabili per le questioni riguardanti lo sbarco di persone soccorse in mare
o dovrebbe essere assicurato che tutte le operazioni e le procedure per l'accertamento dello status delle persone soccorse siano eseguite dopo lo sbarco in un luogo sicuro; normalmente, al comandante dovrebbe essere chiesto soltanto di contribuire a queste procedure ottenendo informazioni riguardo a nome, eta', sesso, stato apparente di salute, condizioni mediche e specifiche necessita' mediche delle persone soccorse
o se una persona soccorsa manifesta l'intenzione di chiedere asilo, dovrebbe essere riservata particolare attenzione alla sua sicurezza; tale informazione non deve essere quindi condivisa con il paese di origine del richiedente o con qualunque altro paese in cui la persona possa essere minacciata
o tutte le parti coinvolte, inclusi il Governo responsabile dellarea di ricerca e soccorso (SAR) in cui le persone sono state soccorse, gli altri Stati costieri sulla rotta prevista della nave soccorritrice, lo Stato di bandiera, gli armatori ed i loro rappresentanti, lo Stato di nazionalita' o di residenza delle persone soccorse, lo Stato da cui le persone soccorse erano partite, se conosciuto, e l'ACNUR, dovrebbero cooperare in modo da assicurare che lo sbarco delle persone soccorse sia eseguito rapidamente, tenendo in considerazione la soluzione preferita dal comandante ed i bisogni primari delle persone soccorse; il Governo responsabile dell'area SAR in cui le persone sono state soccorse dovrebbe avere la responsabilita' principale di assicurare che tale cooperazione avvenga
o se lo sbarco dalla nave soccorritrice non puo' essere predisposto rapidamente altrove, il Governo responsabile dell'area SAR dovrebbe acconsentire allo sbarco delle persone soccorse, in conformita' con le norme sull'immigrazione dello Stato membro, in un luogo sicuro sotto il suo controllo dove le persone soccorse possano avere tempestivamente accesso al supporto successivo al salvataggio
o tutte le parti coinvolte dovrebbero cooperare con il Governo dell'area in cui le persone soccorse sono sbarcate al fine di facilitarne il ritorno o il rimpatrio; i richiedenti asilo soccorsi dovrebbero essere indirizzati all'autorita' competente per l'esame della loro richiesta d'asilo
o i principii internazionali di protezione (incluso il divieto di respingimento verso un paese nel quale vi sia rischio di persecuzione o di tortura) stabiliti dagli strumenti internazionali dovrebbero essere rispettati
o 6–7 Maggio; autori: Guardia costiera e Guardia di Finanza; respinti: 231 (191 uomini, 40 donne); provenienza: inclusi Somalia (11) ed Eritrea (13); destinazione: Libia
o 8 Maggio; autori: Piattaforma ENI; respinti: 77; destinazione: Libia
o 9–10 Maggio; autori: Guardia costiera e Marina militare; respinti: 163 (141 uomini, 20 donne, 2 bambini); destinazione: Libia
o 14 Giugno; autori: Guardia di Finanza; respinti: 23 (23 uomini); destinazione: Algeria 23/0/0
o 18–19 Giugno; autori: Guardia di Finanza; respinti: 72 (44 uomini, 28 donne); destinazione: Libia
o 1 Luglio; autori: Marina militare; respinti: 82 (70 uomini, 9 donne, 3 bambini); provenienza: inclusi Eritrea (76), Etiopia, Egitto e Marocco; destinazione: Libia
o 4 Luglio; autori: Guardia di Finanza; respinti: 40 (22 uomini, 16 donne); destinazione: Libia
o 29–30 Luglio; autori: Guardia di Finanza; respinti: 14; destinazione: Libia
o 30–31 Agosto; autori: Marina militare e Guardia di Finanza; respinti: 75 (57 uomini, 15 donne, 3 bambini); provenienza: Somalia; destinazione: Libia
o rintracciare i ricorrenti e liquidare le somme dovute attraverso procedure semplificate, in particolare per i ricorrenti che risiedono all'estero
o garantire la possibilita' di reingresso dei ricorrenti e di accesso alla procedura d'asilo
o distribuire la sentenza a tutte le autorita' coinvolte nella gestione di soccorso in mare, flussi migratori e frontiere
o inserire negli accordi finalizzati al contrasto dell'immigrazione illegale e nel Decreto Mininterno 14/7/2003 misure per la tutela dei diritti fondamentali
o porre in essere misure efficaci affinche' le persone soccorse o intercettate in alto mare siano adeguatamente informate sulla possibilita' di chiedere protezione internazionale; estendere i servizi di cui all'art. 11 co. 6 D. Lgs. 286/1998 alle aree interessate dallarrivo di persone che raggiungono l'Italia nel quadro di flussi migratori misti via mare; rendere i servizi di informazione disponibili a tutte le persone potenzialmente bisognose di una forma di protezione internazionale, e non soltanto a coloro che hanno gia' espresso in maniera esplicita l'intenzione di chiedere asilo
o applicare quanto previsto dall'art. 10 co. 1 Manuale pratico per le guardie di frontiera 6/11/2006: "Un cittadino di un paese terzo deve essere considerato un richiedente asilo/protezione internazionale se esprime in un qualsiasi modo il timore di subire un grave danno facendo ritorno al proprio Paese di origine o nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. L'intenzione di chiedere protezione non deve essere manifestata in una forma particolare. Non occorre che la parola "asilo" sia pronunciata espressamente; l'elemento determinante e' l'espressione del timore di quanto potrebbe accadere in caso di ritorno."
o fornire al personale che per primo viene a contatto con i migranti istruzioni e formazione adeguata a far emergere eventuali bisogni di protezione internazionale
o valutare d'ufficio, soprattutto in sede di operazioni di soccorso in mare, l'eventuale presenza di motivi ostativi al respingimento, al rinvio o ad altra forma di allontanamento verso un paese terzo potenzialmente non sicuro (Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia: qualora fonti autorevoli documentino, rispetto al paese verso il quale si intende effettuare il rinvio, una situazione "ben nota" di violazioni "sistematiche" dei diritti umani, caratterizzata in particolare dalla mancanza di rispetto per il principio di non-refoulement e l'assenza di una protezione effettiva, si realizza un'inversione dellonere della prova, per cui e' lo Stato che esegue l'operazione di respingimento-rinvio-allontanamento ad avere l'obbligo positivo di verificare l'inesistenza di eventuali rischi per gli individui in questione)
o effettuare tutte le operazioni e le procedure, come lo screening e l'accertamento dello status delle persone soccorse, che vadano oltre l'assistenza alle persone in pericolo, soltanto dopo lo sbarco in un luogo sicuro, in modo da garantire un esame ragionevole e oggettivo di ciascuna situazione individuale.
o evitare l'adozione, nel corso di operazioni di soccorso o di intercettamento in mare, di misure di respingimento, rinvio o di allontanamento, dalle conseguenze potenzialmente irreparabili
o si raccomanda agli uffici sanitari della Polizia di Stato di prestare la massima attenzione alle eventuali segnalazioni effettuate da sanitari degli Uffici di Sanita' Marittima, Aerea e di Frontiera o della Croce Rossa in relazione a rischi di contagio determinati dal contatto con stranieri arrivati in Italia
o ai fini dell'informazione del personale addetto alle operazioni che comportino contatto con stranieri appena giunti in Italia si allega un apposito vademecum
o si raccomanda l'uso di guanti e, se sere, di mascherine a protezione dal contatto, e l'adozione di misure precauzionali quali il frequente lavaggio delle mani o la disinfezione con soluzioni apposite
o si danno rassicurazioni di massima in relazione al rischio di arrivo di persone affette dal virus dell'Ebola, dato il breve periodo di incubazione e l'assenza di casi nei paesi di imbarco
o disposizioni vertenti sull'attribuzione alle guardie di frontiera di poteri di pubblico imperio come quelli conferiti nella decisione impugnata, tra i quali figurano l'arresto delle persone fermate, il sequestro di navi e il rimpatrio delle persone fermate verso un determinato luogo, permettono ingerenze talmente incisive nei diritti fondamentali delle persone coinvolte da rendere necessario l'intervento del legislatore dell'Unione europea (punto 77)
o tali disposizioni, a dispetto del fatto che vengano denominate "orientamenti", sono necessariamente destinate a produrre effetti giuridici vincolanti (punto 82)
Collaborazione con i paesi di
provenienza (torna all'indice del capitolo)
o che si intensifichi la collaborazione gia' avviata con i precedenti accordi
o la promozione di un sistema di controllo delle frontiere da affidare a societa' italiane, finanziato al 50% dall'Italia; per la parte restante si chiedera' il finanziamento della Unione europea (in base a precedenti intese tra Libia e Unione europea)
o che le parti collaborino alla definizione di iniziative bilaterali o in ambito regionale per la prevenzione dei flussi di immigrazione clandestina dagli altri paesi
o l'incremento delle capacita' di ricerca e soccorso di migranti nel deserto e in mare aperto
o la garanzia di un trattamento umanitario degli immigrati illegali intercettati o riammessi o abbandonati in Libia, con attenzione particolare alle categorie vulnerabili (minori non accompagnati, persone trafficate, donne incinte, famiglie con bambini piccoli), anche in collaborazione con ONG e organizzazioni internazionali
o rafforzamento della collaborazione della Libia con i paesi vicini, finalizzato alla prevenzione dei flussi illegali di migranti
o sostegno alla Libia per lo sviluppo di un sistema di protezione di rifugiati e richiedenti asilo adeguato agli standard internazionali e in collaborazione con gli organismi internazionali competenti, anche tramite la consulenza mirata al varo di una legislazione in materia di asilo in linea con la Convenzione OUA sui Rifugiati
o assistenza alla Libia per le operazioni di individuazione, tra i migranti, di coloro bisognosi di protezione internazionale, suddivisione dei carichi relativi, con il reinsediamento in Europa di una parte dei rifugiati e il rimpatrio assistito di coloro cui viene negato lo status, e allargamento delle capacita' ricettive del sistema di accoglienza libico per rifugiati e richiedenti asilo
o a svolgere un ruolo di stimolo, avvalendosi dell'esperienza maturata nei rapporti con la Libia e dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali, sulla tematica del rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, anche nell'ambito del negoziato per la conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e la Libia
o a sollecitare con forza le autorita' libiche affinche' ratifichino la Convenzione di Ginevra del 1951 e riaprano l'ufficio dell'ACNUR a Tripoli, quale premessa per continuare le politiche dei respingimenti dei migranti in Libia
o ad assumere iniziative presso il Governo libico volte a verificare che sia garantita l'attuazione di misure in materia di immigrazione pienamente rispettose delle norme di diritto internazionale relative alla protezione dei rifugiati e sia agevolata l'attivita' di monitoraggio sulle politiche in materia di immigrazione in Libia da parte dell'ACNUR
o ad assumere un ruolo propositivo nella tutela e nella verifica del rispetto dei diritti umani in Libia
o ad assumere le necessarie iniziative sul piano politico-diplomatico volte a consentire che le operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina siano pienamente conformi alle norme di diritto internazionale, in particolare per quel che concerne i richiedenti asilo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e in linea con gli obblighi internazionali dell'Italia; a definire gli intendimenti in merito a quanti sono dovuti scappare a seguito del conflitto libico e provvisoriamente accolti dalle varie istituzioni regionali italiane in quanto rifugiati; ad attivarsi nelle sedi opportune e a livello bilaterale affinche', quanto prima, la nuova dirigenza libica si adoperi per ratificare la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (mozione non accettata dal Governo, ma approvata dall'Assemblea)
o a definire con le autorita' libiche, in riferimento a coloro cui non spetta lo status di rifugiato, modalita' operative per un piano di rimpatri nel pieno rispetto dei principi europei, stabiliti nella direttiva "rimpatri", e delle convenzioni internazionali
o ad avviare una cooperazione tra Italia e Libia in materia di asilo e immigrazione basata sul rispetto dei diritti umani, sul concetto di protezione internazionale e sulla gestione del fenomeno migratorio conforme agli obblighi internazionali; a sollecitare il Governo libico affinche' venga ratificata la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati; a prevedere un programma di ritorno volontario assistito in Libia per i cittadini stranieri accolti in Italia, e un sistema di monitoraggio indipendente sul trattamento di queste persone dopo il loro rientro in Libia
o ad affrontare con le autorita' libiche il tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento ai cittadini stranieri giunti nel nostro Paese in seguito ai conflitti e alle rivolte nel bacino del Mediterraneo, e ad attivarsi per la definizione di regole comuni per il diritto di asilo; a prevedere che le procedure di rimpatrio e le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare vengano effettuate all'interno di un quadro complessivo di riorganizzazione della gestione del fenomeno migratorio, nel rispetto della legalit internazionale e delle normative comunitarie in materia; a farsi promotore e ad avviare modelli efficienti di partenariato europeo con i Paesi del bacino del Mediterraneo, come Libia, Tunisia, Egitto e Marocco, volti alla gestione del fenomeno dell'immigrazione e ad una politica di contrasto dell'immigrazione irregolare che passi dalla cooperazione e dall'aiuto allo sviluppo dei Paesi partner, e da una regolamentazione ragionevole dei flussi regolari che tenga in considerazione anche i nuovi scenari legati alla crisi economica internazionale
o ad adoperarsi per far si' che sia garantita la protezione internazionale, e nei casi consentiti, il diritto di asilo, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge italiana, alle persone giunte dalla Libia nel corso degli ultimi mesi che provengano da paesi dove sono in corso conflitti o crisi umanitarie, o dove comunque la loro incolumita' sarebbe a rischio; a non riprendere in nessun caso, anche di fronte a nuovi arrivi di migranti, le politiche di respingimento, ne' verso la Libia, ne' verso altri paesi; a chiedere alla Libia che il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione, sia adeguato, in tempi e modi da concordare con la controparte, al rispetto dei diritti umani fondamentali, compresi quelli dei migranti; a chiedere che il nuovo governo libico, come ha peraltro fatto quello tunisino appena insediatosi, ratifichi tutti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani, a partire dalla convenzione Onu sui rifugiati e dallo statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale, e attui la moratoria legale della pena di morte (mozione non accettata dal Governo, ma approvata dall'Assemblea)
o confermano l'impegno ad una gestione condivisa del fenomeno migratorio, attraverso l'applicazione dell'Accordo Italia-Libia del 2000, del Protocollo Italia-Libia del 2007, del Protocollo aggiuntivo Italia-Libia del 2007, con i relativi Atti aggiuntivi del 4/2/2009 e del 7/12/2010
o procederanno allo scambio di informazioni sui flussi di immigrazione illegale, sulle organizzazioni criminali che li favoriscono, sui modus operandi e sugli itinerari seguiti e sulle organizzazioni specializzate nella falsificazione di documenti e di passaporti, nonche' alla reciproca assistenza e cooperazione nella lotta all'immigrazione illegale, incluso il rimpatrio di immigrati in posizione irregolare
o trattandosi di accordo di natura politica esso non puo' essere concluso in forma semplificata, ma deve essere prima sottoposto al Parlamento per l'approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 Cost.
o non e' stato definito il destino del Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L. 7/2009, del quale nel febbraio 2011 il Governo italiano ha dichiarato la sospensione; non e' chiaro in particolare se gli obblighi di quel trattato siano sospesi soltanto per il territorio governato dai gruppi lealisti o anche per quelli controllati dal Consiglio Nazionale Transitorio libico
o riguardo alle procedure di rimpatrio degli stranieri irregolarmente partiti dalla Libia, l'accordo sembra violare le norme del diritto internazionale, anche perche' si applicherebbe per lo piu' a stranieri partiti dalla Tripolitania, amministrata da Gheddafi e sottoposta alle operazioni militari: non e' chiaro se si voglia riportare in Cirenaica chi fugge dalla Tripolitania
o il rispetto dell'accordo stipulato con l'Italia e' stato confermato dal Consiglio nazionale transitorio libico anche dopo la fine del conflitto, in particolare per quel che riguarda il controllo della frontiera e per la questione dell'immigrazione clandestina (secondo quanto riferito dal Ministro della difesa; da comunicato Stranieriinitalia)
o il Ministero dell'interno italiano proseguira' nell'opera di addestramento in favore di ufficiali di polizia libici in settori relativi il controllo delle frontiere, con l'istituzione di un centro di individuazione di falso documentale e un centro di addestramento nautico
o ciascuna parte invitera', quando necessario, la controparte a inviare esperti nel settore della lotta contro l'immigrazione illegale
o vengono riavviate le attivita' per la costruzione di un centro sanitario di primo soccorso per migranti a Kufra
o la Commissione UE sara' richiesta di fornire il proprio sostegno al ripristino dei centri di accoglienza per migranti illegali in Libia
o sara' rafforzato (anche con forniture di materiale da parte dell'Italia) il controllo delle frontiere terrestri e marittime libiche
o verra' ripreso il progetto di monitoraggio dei confini meridionali della Libia, con il sostegno della Commissione UE
o verranno individuati punti di contatto delle due parti per lo scambio in tempo reale di informazioni relative ai traffici di esseri umani
o saranno programmate attivita' in mare, negli ambiti di rispettiva competenza e in ambito internazionale, secondo quanto previsto dagli accordi bilaterali (nota: quali?) e in conformita' con il diritto internazionale
o le azioni di contrasto dell'immigrazione illegale e la gestione dei centri di accoglienza per immigrati illegali saranno effettuati nel rispetto dei diritti umani, tutelati dagli Accordi e dalle Convenzioni internazionali vigenti
o vanno avviate le procedure piu' idonee a favorire il rimpatrio volontario, coordinando le azioni con l'OIM
o va coordinato il rimpatrio dei cittadini di ciascuna delle parti che si trovino illegalmente nell'altra
o devono essere riprese le attivita' per la realizzazione di un sistema di gestione dati per anagrafe civile
o vanno individuati i canali piu' idonei (in particolare, organismi misti) per la collaborazione tra le autorita' di sicurezza delle due parti in materia di traffico di migranti e per la gestione di rimpatrio volontario, reintegrazione sociale ed economica, rispetto dei diritti dell'uomo, e l'individuazione di soluzioni al fenomeno dell'immigrazione illegale
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
o 38.134 nel 1998
o 49.999 nel 1999
o 26.817 nel 2000
o 20.143 nel 2001
o 23.719 nel 2002; 236 vittime
o 14.331 nel 2003; 413 vittime
o 13.635 nel 2004; 206 vittime
o 23.054 nel 2005; 437 vittime
o 22.016 nel 2006; 302 vittime
o 20.455 nel 2007; 556 vittime
o 36.951 nel 2008; 1.274 vittime
o 9.573 nel 2009; 425 vittime
o 4.406 nel 2010; 20 vittime
o 62.692 nel 2011; 1.822 vittime
o 13.267 nel 2012; 281 vittime
o 42.925 nel 2013, di cui 3.818 minori non accompagnati, 37.258 soccorsi in mare (Audizione Sottosegretario all'Interno davanti alla commissione migrazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa); 669 vittime
o 2011:
Sicilia: 57.181 (Lampedusa, Linosa, Lampione: 51.753; altre localita' in provincia di Agrigento: 806; altre localita' siciliane: 4.622
Puglia: 3.325
Calabria: 1.944
altre regioni: 242
o 2012:
Sicilia: 8.488 (Lampedusa, Linosa, Lampione: 5.202; altre localita' in provincia di Agrigento: 551; altre localita' siciliane: 2.735
Puglia: 2.719
Calabria: 2.056
altre regioni: 4
o 2013:
Sicilia: 37.886 (Lampedusa, Linosa, Lampione: 14.753; altre localita' in provincia di Agrigento: 2.937; altre localita' siciliane: 20.196
Puglia: 1.030
Calabria: 3.980
altre regioni: 29
o 468.500 intercettazioni di stranieri in condizioni di soggiorno illegale negli Stati membri UE
o 190.000 rimpatri di stranieri
o attraversamenti illegali delle frontiere marittime e terrestri dell'Unione europea:
2010: 104.049
2011: 141.051
2012: 72.437
o rilevamenti di soggiorni illegali sul territorio:
2009: 412.125
2010: 353.077
2011: 350.948
2012: 344.928
o respingimenti da Stati membri UE:
2009: 113.029
2010: 108.651
2011: 118.111
2012: 115.305
o rilevamenti di documenti falsi alle frontiere esterne dell'Unione europea:
2010: 9.439
2011: 5.288
2012: 7.888
o decisioni di rimpatrio adottate da Stati membri UE:
2011: 231.385, di cui 149.045 effettivamente eseguite (57.170 rimpatri volontari, 80.809 rimpatri coattivi, 11.066 non specificati)
2012: 269.949, di cui 159.490 effettivamente eseguite (65.562 rimpatri volontari, 82.630 rimpatri coattivi, 11.228 non specificati)
o 2012: rintracciati: 1.809; respinti verso la Grecia: 1.606; minori: 172
o 2013: rintracciati: 1.317; respinti verso la Grecia: 1.097; minori: 178; richiedenti asilo: 117
o controllo delle frontiere: 250
o rifugiati: 36
21.
Espulsione (torna all'indice)
-
Espulsione a titolo di misura di sicurezza
-
Espulsione sostitutiva della pena
-
Espulsione alternativa alla pena
-
Espulsione a titolo di misura di prevenzione
-
Espulsione per soggiorno illegale
-
Destinazione dello straniero espulso
-
Assistenza agli stranieri da espellere
-
Trattenimento in caso di impossibilita' di esecuzione
immediata
-
Misure alternative al trattenimento in CIE
-
Imposibilita' o inutilita' del trattenimento: ordine
del questore
-
Violazione dell'ordine del questore
-
Rimpatrio volontario assistito
-
Sent. Corte Cost. 22/2007 (precedente l'entrata in
vigore della L. 129/2011)
-
L'effetto del recepimento tardivo della Direttiva
2008/115/CE
-
Esecuzione dell'espulsione per straniero detenuto
-
Destinazione dello straniero espulso; transito
atraverso altro paese
-
Rilascio di permessi di soggiorno nei casi di divieto
di espulsione
-
Ulteriori casi di rilascio di permesso di soggiorno
(giurisprudenza)
-
Omissione, sospensione e revoca dei provvedimenti di
espulsione
-
Espulsione e protezione internazionale
-
Cifre
-
Reingresso a seguito dell'allontanamento di familiare
straniero con diritto di soggiorno
-
Disposizioni comuni sui ricorsi
Presupposti dell'espulsione (torna all'indice del capitolo)
o per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o in azioni di contrasto delle attivita' terroristiche (L. 155/2005)
o a titolo di misura di sicurezza aggiuntiva alla pena
o a titolo di sanzione sostitutiva della pena detentiva (allatto della pronuncia della sentenza) o alternativa alla detenzione (in fase di espiazione)
o come misura di prevenzione
o per soggiorno illegale
Espulsione per motivi di
ordine pubblico, sicurezza dello Stato o contrasto di attivita' terroristiche (torna all'indice del capitolo)
o disposta con decreto del Ministro dellinterno (amministrativa), o dal Tribunale per i minorenni (giudiziaria) in caso di espulsione di minore
o l'espulsione in azioni di contrasto delle attivita' terroristiche puo' riguardare persone appartenenti a categorie di cui all'art. 18 L. 152/1975 o per le quali si possa ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali; puo' essere disposta anche dal prefetto, su delega del Ministro dell'interno (L. 155/2005)
o ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione a carico del titolare di permesso UE slp, i motivi devono essere gravi, e si tiene conto anche dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno pregresso, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di vincoli con il paese di origine (da art. 9, co. 11, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007)
o eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera; non si procede all'esecuzione coattiva quando lo straniero sia identificato durante i controlli in uscita dalla polizia di frontiera (L. 129/2011)
o ricorso al TAR del Lazio, disciplinato dal Codice di procedura amministrativa (c.p.a.), o, in caso di espulsione di minore, alla Corte d'Appello; in caso di contrasto delle attivita' terroristiche (sent. Corte Cost. 432/2007: non escluso che il riferimento sia solo al caso di condotte agevolatrici di organizzazioni terroristiche), non puo' essere concessa la sospensiva (L. 155/2005; sent. Corte Cost. 432/2007 osserva, di passaggio, come potrebbero sorgere dubbi sulla legittimita' costituzionale di questa eccezione)
o nota: fino al 31/12/2007 si applicavano le seguenti disposizioni transitorie:
se la decisione sul ricorso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al TAR; se la sospensione supera i 2 anni, il TAR puo' fissare un termine entro il quale l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi o a revocare l'espulsione; trascorso il termine, il TAR decide allo stato degli atti (L. 155/2005); sent. Corte Cost. 432/2007: non escluso che il riferimento sia solo al caso di condotte agevolatrici di organizzazioni terroristiche
non si applicano, in questi casi, le procedure sull'espulsione di persona sottoposta a procedimento penale (vedi sotto), salvo che sia detenuta, ne' quelle relative alla convalida dell'accompagnamento immediato alla frontiera
Espulsione a titolo di misura
di sicurezza (torna all'indice del capitolo)
o disposta dal giudice (giudiziaria)
o per straniero che intendeva commettere un delitto e che e' stato assolto perche' la sua condotta non ne ha poi integrato la fattispecie (art. 59 c.p.), o per straniero che si e' accordato con almeno un'altra persona per commettere un delitto poi non commesso (art. 115 c.p.), o per straniero condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni (art. 235 c.p., modificato da L. 125/2008), o per lo straniero condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (art. 312 c.p.), o per straniero condannato per uno dei delitti in materia di stupefacenti previsti dal DPR 309/1990 (art. 86 co. 2 dello stesso DPR), o per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente pericoloso:
- art. 380: delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005), nel massimo a 20 anni; delitti contro la personalit dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumit pubblica, delitto di riduzione in schiavitu', furto aggravato (Sent. Cons. Stato 3536/2011, Sent. Cons. Stato 206/2013, Sent. Cons. Stato 2804/2013: rileva l'aggravante di uso di violenza sulle cose, non quella di uso di mezzi fraudolenti), rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalit di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere
- art. 381 (non colposi): corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
o non puo' essere disposta, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando la pena patteggiata non superiore a 2 anni di reclusione, anche sommati a pena pecuniaria (art. 445, co. 1 c.p.p.); Sent. Cass. 10857/2007: puo' essere disposta invece in caso di "patteggiamento allargato" (pena patteggiata compresa tra 2 e 5 anni)
o divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, per un periodo di durata non inferiore a 3 anni (da art. 13, co. 14, T.U., come modificato da L. 129/2011)
o in caso di provvedimento adottato per straniero condannato,
- l'espulsione e' eseguita, successivamente allespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autorita consolare sono avvertiti per tempo
- la revoca o la non applicazione puo essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellinteressato e a seguito di udienza; diritto a rimanere in Italia fino a decisione del magistrato
- provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)
o e' eseguita con le modalita' previste dal D. Lgs. 30/2007 quando si tratti di familiare straniero di cittadino comunitario incluso nel novero dei familiari per i quali vale il diritto di soggiorno o dei familiari il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (L. 97/2013: incluso il partner legato da unione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale)
o Sent. Cass. 20514/2010: l'espulsione quale misura di sicurezza dovra' essere sostituita, al momento dell'esecuzione, da altra misura se risultera' pendente una interim measure di sospensione adottata dalla CEDU (al rispetto delle cui decisioni, anche provvisorie, sono tenute tutte le istituzioni della Repubblica, inclusi gli organi giurisdizionali) e/o se permane il rischio, per gli espellendi, di subire nel paese di destinazione tortura o trattamenti inumani o degradanti; nello stesso senso, Ord. Mag. Sorv. Nuoro: conversione della misura di sicurezza dell'espulsione per un terrorista tunisino, non attuabile se non a prezzo di una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quella della casa di lavoro per un anno, con possibilita' di adozione di diversa misura all'atto del riesame della pericolosita' del soggetto; nello stesso senso, Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata l'espulsione di un nigeriano quale misura alternativa alla detenzione in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio d'Europa
o Mag. sorv. Novara: l'espulsione quale misura di sicurezza e' una misura di sicurezza non detentiva che viene disposta dal giudice della cognizione penale (o dal magistrato di sorveglianza, d'ufficio, previo accertamento della concreta ed attuale pericolosita' sociale dello straniero, qualora emergano, successivamente alla sentenza di condanna, elementi da cui indurre laccresciuta pericolosita' sociale del condannato) e viene concretamente applicata , terminata lespiazione della pena detentiva (art. 211 c.p.), dal magistrato di sorveglianza previo esame dell'attualita' e della concretezza della pericolosita' sociale dello straniero, alla luce degli elementi indicati da art. 133 c.p. e congruamente motivato, in esito al procedimento camerale avanti a se' (artt. 666 e 678 c.p.p.) e con le garanzie difensive proprie di quella procedura; la valutazione di permanente pericolosita' e' effettuata anche quando lo straniero sia stato gia' espulso come misura alternativa alla detenzione
o Sent. Cass. 50379/2014: le norme che disciplinano la valutazione della pericolosita' sociale quale presupposto fondante l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione devono essere applicate senza tralasciare l'esame comparativo, con gli altri criteri di valutazione indicati da art. 133 c.p., della condizione familiare dell'imputato ove ritualmente prospettata; la questione relativa alla presenza di familiari e' pero' inammissibile se non dedotta, pur essendo deducibile, in sede di primo ricorso (non in sede di rinvio al giudice da parte della Cassazione); va invece considerata se e' sopravvenuta (non essendo deducibile in sede di primo ricorso)
o Sent. Cass. 12741/2014: se lo straniero e' condannato per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, il giudice di merito ha il dovere di accertare in concreto, non sussistendo a seguito di Sent. Corte Cost. 58/1995 la presunzione assoluta di pericolosita', la sussistenza della pericolosita' sociale del condannato per i suddetti reati ed alla stregua di tale accertamento, compiuto alla luce degli elementi indicati da art. 133 c.p., e congruamente motivato, deliberare l'applicabilita' o meno dell'ordine di espulsione dello straniero dallo Stato quale misura di sicurezza; e' sufficiente a motivare l'espulsione il fatto che lo straniero, nonostante la giovanissima eta', abbia dimostrato di sfruttare la stanzialita' in territorio estero massimamente per intessere trame criminose complesse, per intrecciare plurimi rapporti delittuosi e per gestire disinvoltamente traffici illeciti in materia di stupefacenti, sicche' ogni altra considerazione (stato di incensuratezza e presenza di familiari in Italia) deve cedere di fronte ad un tale giudizio di ritenuta pericolosita' sociale e condurre alla definitivita' del provvedimento di rimpatrio
o dovrebbero comunque essere esclusi i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso UE slp; in questo senso, con riferimento al caso di coniuge o di familiare di italiano, Sent. Cass. 18527/2010, Sent. Cass. 22100/2011 (che pero' afferma come spetti all'interessato provare l'effettiva convivenza), Sent. Cons. Stato 3607/2013 e Mag. Sorv. Alessandria; in senso contrario, Sent. Cass. 34562/2007
o Mag. Sorv. Alessandria: ove perduri la pericolosita' dello straniero, ma la misura di sicurezza dell'espulsione non sia eseguibile per un divieto posto dalla normativa (nella fattispecie, il fatto che lo straniero conviva con i figli italiani), la stessa misura deve essere sostituita dal magistrato di sorveglianza con altra misura di sicurezza idonea (nela fattispecie, la liberta' vigilata per tre anni)
Espulsione sostitutiva della
pena (torna all'indice del capitolo)
o disposta (facoltativamente) dal giudice
o per straniero
che debba essere condannato, o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione < 2 anni senza possibilita di sospensione, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lespulsione, ai sensi dellart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allinvito allallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione; la misura ha quindi, in questo caso, natura amministrativa (Ord. Corte Cost. 369/1999)
che debba essere condannato per il reato di ingresso o soggiorno illegale di cui all'art. 10-bis T.U. (L. 94/2009)
che debba essere condannato per i reati di mancato ottemperamento all'ordine del questore, di cui all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater D. Lgs. 286/1998 (art. 16, co. 1 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011)
o escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni (esclusa quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a violazione del divieto di reingresso)
o nota: nel caso in cui il giudice non voglia o non possa applicare l'espulsione quale misura sostitutiva della pena, in relazione a un reato per il quale l'espulsione non sia esclusa a priori ne' come misura sostitutiva della pena ne' come misura alternativa alla detenzione, il magistrato di sorveglianza sara' tenuto ad adottare, dal primo giorno di detenzione, un provvedimento di espulsione come misura alternativa alla detenzione; in questo senso, Trib. Torino, che, allo scopo di evitare il contrasto con l'effetto utile della Direttiva 2008/115/CE, condanna alla pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione lo straniero colpevole di reingresso in violazione del divieto (reato di cui al Testo Unico punito con una pena edittale superiore nel massimo a 2 anni ), ma sostituisce la pena (che non puo' essere sospesa per la pendenza di altra condanna sospesa per spaccio di stupefacenti) con l'espulsione, in base ad art. 16 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e, quindi, disapplica il divieto di sostituzione di cui all'art. 16 co. 3 D. Lgs. 286/1998 (nota: la sentenza afferma, in proposito: "Limitazione che peraltro risulta anche di dubbia razionalita', posto che analoga preclusione non e' contemplata, allorche' il successivo comma 5 dell'art. 16 disciplina le ipotesi di espulsione quale sanzione alternativa alla pena detentiva")
o nota: la condanna per uno dei reati ostativi allingresso e motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso e motivo di espulsione ai sensi dellart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali e esclusa lapplicazione della misura dellespulsione sotitutiva della pena detentiva, il responsabile puo essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido
o esclusi (Ord. Corte Cost. 226/2004) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso UE slp (in questo senso, anche se in relazione ad espulsione quale misura alternativa alla detenzione, Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata l'espulsione di un nigeriano in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio d'Europa)
o condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CIE)
o espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile
o divieto di reingresso per il periodo > 5 anni, stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di reingresso illegale prima della scadenza del divieto; nota: la previsione di un divieto di reingresso non inferiore a 5 anni, quando si tratti di straniero condannato per il reato di ingresso e/o soggiorno illegale o per mancato ottemperamento all'ordine del questore, senza che si tenga conto della situazione specifica e' in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE, a meno che non si consideri legittimo invocare la deroga di cui all'art. 2 della Direttiva in un caso del genere; nel senso dell'incompatibilita', in relazione al caso di straniero condannato per il reato di soggiorno illegale, Sent. Corte Giust. C-430/11 (Punto 42): affinche' la disposizione di cui all'art. 16 D. Lgs. 286/1998 sia conforme alla Direttiva 2008/115/CE, occorre che la durata del divieto di ingresso da essa imposto corrisponda a quella prevista da art. 11 co. 2 della Direttiva (determinata caso per caso e, di norma, non superiore a 5 anni, potendo superare tale limite solo per stranieri che costituiscano una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale)
o ricorso, come per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)
o note:
non e' chiaro come sia compatibile con il dettato della Direttiva 2008/115/CE la situazione che si determina, ove allo straniero in condizioni di soggiorno illegale sia stato concesso un termine per il rimpatrio volontario, nel caso in cui il giudice competente per l'accertamento del reato di ingresso e/o soggiorno illegale arrivi a sentenza prima dell'avvenuto rimpatrio volontario (che puo' essere temporalmente lontano dall'avvio del procedimento per ingresso e/o soggiorno illegale anche in mancanza di elementi ostativi all'allontanamento immediato) e della corrispondente comunicazione della questura che determina la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere (art. 13 co. 5 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011), e decida di sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione sostitutiva, da eseguirsi con accompagnamento coattivo, in base ad art. 13, co. 4 lettera f) D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 129/2011
punto 41 Sent. Corte Giust. C-329/11 afferma che i cittadini di paesi terzi i quali, oltre ad aver commesso il reato di soggiorno irregolare, si siano resi colpevoli di uno o piu' altri reati, possono, alloccorrenza, ai sensi dellart. 2 co. 2, lett. b) Direttiva 2008/115/CE, essere esclusi dalla sua sfera di applicazione; e' escluso, quindi, che l'espulsione sostitutiva della pena per il reato di soggiorno illegale possa essere sottratta alla sfera di applicazione della Direttiva 2008/115/CE
Espulsione alternativa alla
pena (torna all'indice del capitolo)
o disposta (obbligatoriamente; Sent. Cass. 10752/2009: quando ricorrono i presupposti dell'espulsione alternativa alla detenzione, lo straniero ha diritto a tale misura, senza che il giudice possa esercitare alcun potere discrezionale o che spetti al PM concedere il nulla-osta ex art. 13, co. 3 T.U.) dal magistrato di sorveglianza
o per straniero, gia identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua, < 2 anni, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lespulsione, ai sensi dellart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allinvito allallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione; la misura ha quindi natura amministrativa (Ord. Corte Cost. 226/2004)
o non e' disposta nel caso in cui si tratti di delitti previsti da art. 12 co. 1, 3, 3-bis e 3-ter (favoreggiamento dell'immigrazione illegale) D. Lgs. 286/1998 (D. Lgs. 10/2014)[68] o di delitti di cui allart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale) diversi da quelli di cui all'art. 628 co. 3 (rapina aggravata) e all'art. 629 co. 2 (estorsione aggravata) c.p. (D. Lgs. 10/2014)
o in caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, lespulsione e' disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono
o nota: la condanna per uno dei reati ostativi allingresso e motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso e motivo di espulsione ai sensi dellart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali e esclusa lapplicazione della misura dellespulsione alternativa alla pena detentiva, il responsabile puo essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido
o nota: lo straniero originariamente in possesso di un permesso di soggiorno rientra nella categoria di cui allart. 13, co. 2 se non chiede il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza anche durante la detenzione (in senso contrario, Sent. Cass. 20143/2011: la condizione di detenzione giustifica la mancata richiesta di rinnovo; in ogni caso, e' illegittima l'espulsione del detenuto quale misura alternativa se la mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e' dovuta al fatto che l'amministrazione non ne ha mai comunicato all'interessato l'avvenuto rilascio, dal momento che il decorso della validita' del permesso non puo' iniziare se non successivamente alla consegna del provvedimento ed il termine del rinnovo non puo' decorrere se il provvedimento non stato mai consegnato)
o esclusi (Ord. Corte Cost. 226/2004) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano (in questo senso, Sent. Cass. 20143/2011), donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso UE slp (Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata l'espulsione di un nigeriano quale misura alternativa alla detenzione in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio d'Europa)
o nota: la sanzione non puo' essere disposta nei confronti dello straniero per il quale debba essere disposta una misura alternativa alla detenzione in carcere o che stia espiando la pena in regime extra-murario, dato che non sussiste lo stato di detenzione (Sent. Cass. n. 14500/2006); il fatto che al detenuto sia stata concessa la liberazione anticipata non osta a che la sanzione venga applicata, mentre ancora si trova in stato di detenzione (Sent. Cass. n. 17255/2008)
o all'ingresso in carcere di uno straniero che rientri nel campo di applicazione della misura dell'espulsione alternativa alla pena, la direzione dell'istituto penitenziario chiede al questore del luogo le informazioni su identita' e nazionalita' dello straniero (che vengono poi inserite nella cartella personale del detenuto di cui all'art. 26 DPR 230/2000); il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati (nota: verosimilmente, solo dopo che la misura dell'espulsione alternativa sia stata adottata dal Magistrato di sorveglianza); a questo fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento (D. Lgs. 10/2014)
o salvo che il questore comunichi che non e' stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente (D. Lgs. 10/2014)
o il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato, che e' comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore (D. Lgs. 10/2014)[69], i quali, entro 10 gg, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza
o se lo straniero non e' assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio (D. Lgs. 10/2014)
o il tribunale di sorveglianza decide entro 20 gg
o espulsione eseguita solo dopo la scadenza dei termini per lopposizione o di quello per la decisione
o Sent. Cass. 10752/2009: in caso di diniego rispetto all'istanza dello straniero mirata ad ottenere l'adozione del provvedimento di espulsione, ammesso, in base ad art. 111 Cost. e art. 568, co. 2 c.p.p., il ricorso per cassazione
o stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari (salvo, verosimilmente, che nel frattempo la pena venga interamente espiata)
o accompagnamento immediato alla frontiera
o pena estinta dopo 10 anni, salvo che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato illegittimamente (legittimo, ad esempio, lingresso per richiesta di asilo o lingresso altrimenti autorizzato); detenzione ripristinata in caso di reingresso illegittimo
o Mag. sorv. Novara: l'espulsione alternativa alla pena, pur se disposta dal giudice, si configura come una misura di carattere amministrativo, in quanto da un lato, la sua esecuzione e' affidata al questore anziche' al pubblico ministero, dall'altro art. 16 co. 1 D. Lgs. 286/1998 richiede, per l'adozione del provvedimento, le condizioni che costituiscono il presupposto delle dell'espulsione per soggionro illegale, rendendo cosi' evidente la sostanziale sovrapposizione fra le due misure e la conseguente necessita' di una loro armonizzazione sistematica (Ord. Corte Cost. 226/2004); al Magistrato di sorveglianza non e richiesta ne' consentita alcuna valutazione sulla meritevolezza del soggetto e sulla sua pericolosita' sociale
o Decr. Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge di cittadino comunitario, in quanto titolare di diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato rilevanza a seguito di Sent. Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano)
o Sent. Cass. 20143/2011: illegittima l'espulsione quale misura alternativa alla pena nel caso in cui violi il diritto all'unita' familiare di figlio minore italiano; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa
Espulsione a titolo di misura
di prevenzione (torna all'indice del capitolo)
o disposta dal prefetto (amministrativa), previa valutazione della condizione particolare dello straniero (L. 129/2011)
o per straniero appartenente a una delle categorie di cui
- allart. 1 L. 1423/1956, come sostituito dallart. 2 L. 327/88: straniero ritenuto dallautorita di PS, sulla base di elementi di fatto, dedito ad attivita delittuose
- allart. 1 L. 575/1965, come sostituito dallart. 13 L. 646/82: straniero indiziato di appartenere ad associazione mafiosa
o eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera; non si procede all'esecuzione coattiva quando lo straniero sia identificato durante i controlli in uscita dalla polizia di frontiera (L. 129/2011)
o note:
le misure di prevenzione differiscono dalle sanzioni penali per il fatto che per le sanzioni penali la commissione del reato deve essere certa e la colpevolezza del soggetto provata, mentre per le misure di prevenzione e' sufficiente una ragionevole sospettabilita'; mentre, pero', la sanzione penale va sempre applicata, anche se si tratti di un episodio assolutamente isolato, le misure di prevenzione richiedono labitualita' del comportamento (sent. Cons. Stato 3451/2011, sent. Cons. Stato 123/2012); nel senso della possibile sufficienza di un unico episodio, purche' significativo, Sent. Cons. Stato 3128/2014
il fatto che su uno straniero penda un provvedimento di espulsione non eseguito non osta a che, in presenza dei presupposti, sia adottata a carico dello stesso straniero una misura di prevenzione (Sent. Cass. 12004/2013)
in caso di espulsione per motivi di prevenzione, il giudice di pace, nell'esaminare il ricorso, e' tenuto a valutare l'effettiva pericolosita' dello straniero e il suo grado di inserimento sociale, non potendosi fondare il provvedimento sul semplice nomen iuris del reato ascritto allo straniero medesimo (Ord. Cass. 18482/2011, ribadita da Sent. Cass. 21796/2013)
la mancanza di ogni motivazione del provvedimento di espulsione per motivi di prevenzione comporta l'omesso controllo dal giudice di pace della sussistenza dei presupposti di fatto dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose e rende illegittimo il provvedimento di convalida (sent. Cass. 24389/2011)
ai fini dell'accertamento della commissione del reato di cui all'art. 2 L. 1423/1956 (inottemperanza al foglio di via obbligatorio emanato dal questore quale misura di prevenzione), il giudice penale ben puo' sindacare la legittimita' del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio al fine di verificare la sua conformita' alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi indicativi della pericolosita' sociale della persona; il provvedimento amministrativo deve, infatti, specificamente enunciare gli elementi di fatto dai quali viene desunta la pericolosita' sociale del soggetto e, quindi, la sua riconducibilita' ad una delle categorie indicate da art. 1 L. 1423/1956 (Sent. Cass. 38701/2014)
agli effetti dell'inclusione di una persona nella categoria di soggetti socialmente pericolosi di cui all'art. 1 L. 1423/1956 non e' sufficiente il mero svolgimento abituale di attivita' contrarie alla morale pubblica e al buon costume (tra le quali, la prostituzione), ma occorre che siano acquisiti, sulla base della condotta tenuta dal soggetto, elementi di fatto dimostrativi della commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica; il mero esercizio dell'attivita' di prostituzione, non costituendo di per se' reato (salvo che trascenda in una condotta penalmente rilevante), non puo' legittimamente fondare l'appartenenza alla categoria di persone socialmente pericolose cui puo' essere applicata una misura di prevenzione e, quindi, non puo' giustificare l'adozione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio; ne' possono essere posti a carico del soggetto che si prostituisce reati o comportamenti pericolosi commessi da terzi, anche se occasionati dall'attivita' di meretricio (Sent. Cass. 38701/2014)
Espulsione per soggiorno
illegale (torna all'indice del capitolo)
o disposta dal prefetto (amministrativa), previa valutazione della condizione particolare dello straniero (L. 129/2011); Gdp Nuoro: legittimo il decreto di espulsione firmato dal viceprefetto vicario, anche senza espressa menzione dell'impedimento o dell'assenza del prefetto (Sent. Cass. 2664/2012, Ord. Cass. 4638/2012), mentre, se a firmare e' altro soggetto delegato, e' sufficiente la menzione della delega, che si presume esistente
o per straniero
- che abbia eluso i controlli di frontiera e non sia stato fermato subito dopo (e respinto); nota: la mancanza di timbro a data sul passaporto non prova che l'ingresso sia avvenuto con elusione dei controlli di frontiera ove lo straniero sia in possesso di regolare documentazione per l'ingresso (Sent. Cass. 6590/2007); Sent. Cass. 21060/2010: il possesso di visto uniforme Schengen esclude che possa essere adottato un provvedimento di espulsione per elusione dei controlli di frontiera
- che non abbia richiesto il rilascio del permesso entro 8 gg lavorativi dall'ingresso, salvo cause di forza maggiore (nota: l'art. 13, co. 2, lettera b T.U., come modificato da L. 46/2007, menziona anche la mancata presentazione allo Sportello unico della comunicazione del committente relativa a lavoratori stranieri dipendenti da appaltatore residente o con sede in uno Stato membro dell'Unione europea; tale presentazione e' pero' proprio finalizzata alla richiesta di permesso di soggiorno e, comunque, la sua effettuazione prescinde dai comportamenti dello straniero); l'onere della prova della data di ingresso, certificabile mediante il timbro a data sul passaporto, spetta allo straniero (Sent. Cass. 7668/2004 e Sent. Cass. 21185/2009; nota: di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen; art. 11, co. 2 Reg. CE/562/2006 stabilisce pero' che, ove lo straniero privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo recante le stesse informazioni); non costituisce causa di forza maggiore un intervento chirurgico di molto posteriore alla data di ingresso o del quale non sia provato il carattere impeditivo (Sent. Cass. 21185/2009) nota: verosimilmente, il termine per la richiesta di permesso di soggiorno per lo straniero titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp) e' l'ottavo giorno successivo alla scadenza del periodo di soggiorno breve di 3 mesi (in base a da D. Lgs. 3/2007)
- che non abbia richiesto il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza, salva la sussistenza di cause di forza maggiore (Gdp Napoli: tra queste, la necessita' di ricevere cure per se' o per i propri familiari soggiornanti in Italia); nota: secondo Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003, Sent. Cons. Stato 2594/2007, Gdp Terni, Ord. Cass. 15129/2012, in presenza di richiesta tardiva vanno comunque valutati i requisiti prima di rigettarla (la richiesta va respinta se il ritardo e' stato indispensabile per rientrare in possesso di requisiti altrimenti mancanti); in senso piu' aperto, TAR Lazio e TAR Lombardia, che sembrano prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo, rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati maturati; Ord. Cass. 18480/2011: anche quando lo straniero sia in possesso di un permesso di per se' non rinnovabile, ma per il quale possa essere chiesta, in linea di principio, la conversione (nella fattispecie, in permesso per motivi familiari, essendo stato maturato un anno di soggiorno in Italia anche come risultante dalla successione di diversi periodi), il provvedimento di espulsione per soggiorno illegale non e' adottabile prima che siano trascorsi 60 gg dalla scadenza senza che sia stata presentata istanza di conversione
- che abbia subito la revoca o lannullamento del permesso di soggiorno; incluso (art. 18-bis co. 4-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 119/2013) lo straniero cui il permesso sia stato revocato a causa di condanna, anche con sentenza non definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per uno dei delitti previsti dagli artt. 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis c.p. o da art. 380 c.p.p., commessi in ambito di violenza domestica (nota: non e' chiaro se questa disposizione si applichi solo in caso di condanna per delitti commessi nel territorio nazionale; una volta data attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, uno straniero potrebbe essere condannato anche per delitti commessi all'estero, ai sensi di art. 44 della Convenzione e di art. 7 c.p.)
- che abbia subito il rifiuto di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (L. 129/2011); nota: non e' chiaro se il provvedimento sia adottato immediatamente o se continui ad applicarsi art. 12, co. 2 DPR 394/1999, in base al quale lo straniero riceve dal questore, contestualmente al rifiuto, l'invito a lasciare il territorio dello Stato entro un termine non superiore a 15 gg (questa seconda soluzione appare preferibile, salvo che in caso di richiesta del permesso non manifestamente infondata o fraudolenta, dal momento che nella prima ipotesi, se anche venisse concesso dal prefetto un termine per il rimpatrio volontario, sostanzialmente equivalente all'invito del questore, lo straniero sarebbe gravato di un divieto di reingresso non inferiore a 3 anni; questo fatto renderebbe la sua posizione ingiustamente equivalente a quella dello straniero che abbia completamente omesso di chiedere il rilascio o il rinnovo del permesso); giurisprudenza precedente la modifica apportata da L. 129/2011: per il Giudice di pace di Bologna: legittima l'espulsione con intimazione gia' al momento del diniego (orientamento minoritario, pero': vedi altro Giudice di pace di Bologna e Giudice di pace di Roma); Sent. Cass. 14727/2013: legittima l'espulsione dello straniero che si sia trattenuto in Italia successivamente al diniego di rinnovo, essendo irrilevante il fatto che la sentenza del giudice amministrativo sul ricorso contro tale diniego non sia ancora definitiva
- che abbia omesso di effettuare la dichiarazione di presenza, in caso di ingresso per soggiorno di durata < 3 mesi per turismo, affari, visita o studio, ovvero che si sia trattenuto oltre il termine di 3 mesi (verosimilmente, dall'ingresso in Area Schengen) o quello piu' breve indicato nel visto di ingresso (L. 68/2007 e L. 129/2011)
- che, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare (L. 161/2014)[70] rilasciati da altro Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia (Sent. Cass. 10383/2013: se il giudice di pace dubita della autenticita' di un permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato membro che lo straniero espellendo abbia prodotto solo in copia e' onere del giudice di pace chiedere l'esibizione del permesso di soggiorno in originale; in mancanza di tale accertamento, non e' legittimo il negarne l'autenticita'), si sia trattenuto in Italia per piu' di 3 mesi dall'ingresso (o, verosimilmente, non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di soggiorno di breve durata di cui all'art. 5 co. 1, lettere a, c, e Reg. CE/562/2006: titolarita' di un documento di viaggio valido; disponibilita' di risorse adeguate per il soggiorno e per viaggio di ritorno o di transito, nella misura indicata da ciascuno Stato membro, o capacita' di ottenerle in modo lecito; assenza di pericolosita' e di segnalazione per la non ammissione nell'Area Schengen) e abbia violato l'intimazione del questore a recarsi immediatamente, e comunque non oltre 7 gg dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validita' (L. 161/2014)[71]; nota: per lo straniero in possesso di un tale titolo di soggiorno, la mancata dichiarazione di presenza e' punita solo con un'ammenda da 103 a 309 euro (L. 161/2014)[72]
- che abbia violato il termine per il rimpatrio volontario o una delle misure limitative della liberta' personale adottate dal questore in caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE, o si sia sottratto a un programma di rimpatrio assistito cui era stato ammesso (L. 129/2011); nota: non e' chiaro se sia adottato, in questi casi, un nuovo provvedimento di espulsione da parte del prefetto o se sia semplicemente adottato, da parte del questore, un provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera (la prima ipotesi sembra logicamente preferibile, dal momento che consente una rideterminazione della durata del divieto di reingresso); nel caso pero' di sottrazione al programma di rimpatrio assistito da parte dello straniero originariamente destinatario di un provvedimento di espulsione coattiva, si tratta certamente del semplice ripristino di un provvedimento sospeso a seguito dell'ammissione al programma
- che, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato allordine di allontanamento impartito per limpossibilita di dar luogo o prolungare il trattenimento in CIE; Sent. Corte Cost. 5/2004: ampia accezione della nozione di giustificato motivo, inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita' diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente richiesti dall'interessato e l'indigenza; Sent. Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta di soggiornare illegalmente in Italia; Trib. Modena: incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze ingiustamente lesive dei diritti fondamentali della persona - applicato al caso di omosessuale marocchino (sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita'); circ. Mininterno 15/1/2005: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo; Sent. Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio con cittadino italiano non integra il giustificato motivo, soprattutto quando tale matrimonio sia celebrato a grande distanza di tempo dall'ordine del questore; note:
lo straniero ha solo l'onere di allegare i motivi, mentre e' il giudice che deve valutarli (Sent. Cass. n. 30774/2006)
per esservi reato l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo straniero; spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent. Corte Cost. n. 257/2004)
- che non abbia rispettato il divieto di reingresso a seguito di espulsione
- che sia stato sottoposto a un provvedimento di respingimento o espulsione da parte di altro Stato membro; previa revoca del permesso di soggiorno, ove ne sia in possesso; esclusi (ovviamente) i casi in cui l'espulsione contrasti con le Convenzioni internazionali in vigore in materia di diritti dell'uomo o si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso UE slp (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir. 2001/40/CE e, pleonasticamente, per il caso di titolare di permesso UE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro che non costituisca pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, D. Lgs. 3/2007)
o non adottata per lo straniero identificato durante i controlli in uscita dalla polizia di frontiera esterna (nota: in caso di tentativo di attraversamento di frontiera interna, lo Stato italiano non potrebbe agevolare l'ingresso illegale in altro paese Schengen); nella stessa ipotesi, qualora il provvedimento di espulsione sia stato gia' adottato, ma non ancora eseguito, non si procede all'esecuzione coattiva (L. 129/2011); nota: agevolazione dell'overstaying
o adottata, in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia (Sent. Cons. Stato 3760/2010, rafforzata, ora, da Sent. Corte Cost. 202/2013: anche per quello che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso illegale) o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.; in questo senso, anche sent. Cons. Stato 4759/2011, con riferimento a straniero che abbia fatto ingresso al seguito del familiare, Sent. Giudice di pace Treviso, che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al ricongiungimento, e sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011 e sent. Cons. Stato 5516/2012, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte, Sent. Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione - nello stesso senso, con riferimento a un diniego di rinnovo, TAR Lazio -, Sent. Cons. Stato 457/2014, Trib. Forli', e TAR Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa; in senso contrario, TAR Campania; nel senso di dare rilievo anche alla presenza di familiari non conviventi, Sent. Cons. Stato 3661/2014), tenendo conto dei vincoli familiari, della durata del suo soggiorno in Italia e dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali col paese d'origine (art. 13, co. 2 bis T.U., come modificato da D. Lgs. 5/2007; disposizione richiamata da Sent. Giudice di pace Treviso e da Ord. Cass. 12006/2014)
o adottata anche su segnalazione all'autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza della condizione di soggiorno illegale effettuata dal sindaco (art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008); art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010: il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale
o esecuzione del provvedimento (L. 129/2011)
esecuzione coattiva quando
- lo straniero non abbia chiesto l'assegnazione di un termine per il rimpatrio volontario; nota: sarebbe piu' giusto assumere una richiesta implicita, salvo rinuncia esplicita; Gdp Torino oppone un argomento ridicolo alla contestazione del ricorrente in relazione alla mancata informazione riguardo alla possibilita' di chiedere un termine per il rimpatrio volontario ("Gli stranieri sono informati, anche tramite mass media, del fatto che, se non tornano nel loro paese d'origine spontaneamente, verranno ristretti nei vari CIE italiani per un considerevole periodo di tempo")
- la richiesta di permesso di soggiorno sia stata respinta perche' manifestamente infondata o fraudolenta
-
l'espulsione sia stata adottata
per pericolosita' (ordine pubblico,
sicurezza dello Stato, terrorismo ex L. 155/2005, prevenzione)
- l'espulsione sia stata adottata dal giudice (inclusa quella per violazione dell'ordine del questore); note:
a rigore, sarebbe incluso il caso di espulsione sostitutiva della pena per il reato di soggiorno illegale
punto 41 Sent. Corte Giust. C-329/11: i cittadini di paesi terzi i quali, oltre ad aver commesso il reato di soggiorno irregolare (nota: non a seguito del solo reato di soggiorno illegale, quindi), si siano resi colpevoli di uno o piu' altri reati, possono, alloccorrenza, ai sensi dellart. 2 co. 2, lett. b) Direttiva 2008/115/CE, essere esclusi dalla sua sfera di applicazione
- sussita il rischio di fuga;
tale rischio si ritiene presente quando ricorra almeno una delle seguenti circostanze (e il prefetto ne ricavi,
dall'esame del caso specifico, il
pericolo che lo straniero si sottragga al rimpatrio volontario; Gdp
Firenze: art. 13 co. 4-bis D. Lgs. 286/1998 viola la Direttiva
2008/115/CE e deve
essere quindi disapplicato, dal momento che per "tentare la
fuga" art. 3 della Direttiva non puo' intendere il semplice rischio che lo
straniero si sottragga all'esecuzione di un ordine di allontanamento, che'
altrimenti non sarebbe giustificata la possibilita' di applicazione, prevista
dalla Direttiva, di misure limitative della liberta' personale nelle more del
rimpatrio volontario; Gdp
Lucca: nullo il provvedimento di espulsione coattiva fondato sulla presunta
esistenza di rischio di fuga, valutata in modo automatico per il verificarsi di
alcune delle condizioni previste dall'art. 13 co. 4-bis, senza dar rilievo alla
situazione specifica dello straniero; Gdp
Genova: annullato il provvedimento di espulsione notificato con contestuale
ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, sulla base del fatto
che non appare motivata la scelta di procedere con allontanamento coattivo,
invece che con la concessione di un termine per il rimpatrio volontario):
lo straniero non
abbia un documento di viaggio valido
lo straniero non
possa documentare la disponibilita' di un alloggio dove sia facilmente reperibile
(nota: difficile documentare la disponibilita'
di alloggio); Gdp.
Caltanissetta: non appare fondata l'adozione di un provvedimento di
accompagnamento coattivo se lo straniero ha documentato la disponibilita' di
alloggio (nota: verosimilmente, in assenza di altri motivi per ritenere fondato
il rischio di fuga)
lo straniero
abbia in precedenza dichiarato false
generalita'
lo straniero abbia violato il termine per il rimpatrio volontario o il divieto di reingresso o una delle misure limitative della liberta' impostegli in relazione al rimpatrio (incluse quelle adottate dal questore in caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE, il trattenimento in CIE e l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale in caso di trattenimento in CIE impraticabile)
- siano stati violati il termine per il rimpatrio volontario o una delle misure limitative della liberta' personale adottate dal questore in caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE (nota: costituisce gia' elemento per ritenere sussistente il rischio di fuga)
- sia stato eluso il programma di rimpatrio assistito
negli altri casi,
- lo straniero puo' chiedere al prefetto la concessione di un termine per il rimpatrio volontario e l'eventuale inserimento in un programma di rimpatrio assistito (L. 129/2011); a questo scopo, la questura informa adeguatamente, mediante schede informative plurilingue, lo straniero della facolta' di richiedere tale termine (in mancanza di richiesta, lo straniero e' espulso con accompagnamento coattivo); nota: Gdp Torino oppone un argomento ridicolo alla contestazione del ricorrente in relazione alla mancata informazione riguardo alla possibilita' di chiedere un termine per il rimpatrio volontario ("Gli stranieri sono informati, anche tramite mass media, del fatto che, se non tornano nel loro paese d'origine spontaneamente, verranno ristretti nei vari CIE italiani per un considerevole periodo di tempo")
- il prefetto, valutato il caso specifico, con lo stesso provvedimento di espulsione intima allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro un termine compreso tra 7 e 30 gg (prorogabile, se necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola o di altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio assistito)
- se e' concesso il termine,
il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita' di risorse da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilita' dell'assegno sociale (nota: non e' chiaro quali siano le conseguenze della mancata dimostrazione; trattandosi di solito di risorse provenienti da lavoro nero, sara' arduo, poi, dimostrarne la provenienza lecita)
il questore impone allo straniero, con provvedimento motivato, almeno una misura limitativa della liberta' personale (consegna del documento di viaggio, che sara' restituito al momento della partenza; obbligo di dimora in un luogo determinato, dove possa essere agevolmente rintracciato; obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica competente per territorio); il provvedimento e' notificato all'interessato con le modalita' con cui vengono notificati i provvdimenti di espulsione (in relazione alla lingua, all'indicazione delle modalita' di impugnazione e al diritto di avvalersi del difensore di fiducia o, in mancanza, del difensore d'ufficio) e con l'avviso che lo straniero puo' presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida; il provvedimento e' comunicato entro 48 ore al giudice di pace, per la convalida, che deve aver luogo entro le 48 ore successive; le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace; la violazione di una delle misure adottate e' punita con multa da 3.000 a 18.000 euro; si procede in questo caso ad espulsione coattiva (per la quale non e' richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato; nota: in questo modo si applica una misura - l'espulsione coattiva - conseguente alla commissione di un reato - la violazione della misura limitativa - prima che il giudice lo abbia accertato), previo trattenimento in CIE (o ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato in caso di trattenimento impossibile o non prorogabile), se necessario; competente per il reato di violazione della misura limitativa della liberta' personale e' il giudice di pace
acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio, la questura avvisa l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato di soggiorno illegale, perche' pronunci sentenza di non luogo a procedere (salva la riproposizione dell'azione penale in caso di reingresso in violazione dell'eventuale relativo divieto); nota: benche' sia evidente, da questa disposizione, come il Legislatore mantenendo in vigore le disposizioni relative al reato di ingresso e/o soggiorno illegale non abbia inteso eludere le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE, non e' chiaro come sia compatibile con queste ultime la situazione che si determina nel caso in cui il giudice competente per l'accertamento del reato di ingresso e/o soggiorno illegale arrivi a sentenza prima dell'avvenuto rimpatrio volontario (che puo' essere temporalmente lontano dall'avvio del procedimento per ingresso e/o soggiorno illegale anche in mancanza di elementi ostativi all'allontanamento immediato) e decida di sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione sostitutiva, da eseguirsi con accompagnamento coattivo, in base ad art. 13, co. 4 lettera f) D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 129/2011
Elementi comuni ai provvedimenti
di espulsione amministrativa: comunicazione; nulla-osta; convalida; ricorso (torna all'indice del capitolo)
o decreto di espulsione comunicato allo straniero, con indicazione delle modalita di impugnazione, con traduzione (da Regolamento: sintesi) in lingua da lui conosciuta (da Regolamento: a lui comprensibile) o, se non e possibile per indisponibilita di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o spagnolo; Sent. Cass. citata da Trib. Ancona: il ricorso a lingua diversa da quella pienamente comprensibile allo straniero e' legittimo ove non sia possibile identificare tale lingua o si tratti di lingua rarissima; Sent. Cass. 5732/2002, 5465/2002, 879/2002, 13817/2001, 12851/2001, 9264/2001, 6978/2007: il ricorso a lingua diversa va motivato; altrimenti, la nullita' non e' sanata dalla presentazione del ricorso da parte dell'interessato (nello stesso senso, Ord. Cass. 16962/2011, che fa riferimento a un provvedimento di espulsione tradotto in arabo per straniero di lingua spagnola, privo di attestazione di irreperibilita' di traduttore in spagnolo e addirittura di traduzione spagnola prevista dalla legge quale lingua veicolare; Trib. Lecce e, nello stesso senso, Ord. GDP Avellino: obbligo di motivazione eluso non solo in caso di assenza assoluta di motivazione, ma anche quando la motivazione sia meramente basata su formule di stile, quali ad esempio l'impossibilita' di reperire un interprete; Sent. Cass. 7564/2008: traduzione non necessaria se lo straniero conosce l'italiano, ma tale conoscenza deve essere accertata dal giudice di pace; Sent. Cass. 3678/2012: non e' sufficiente a integrare la condizione di "impossibilita'" di traduzione del decreto di espulsione nella lingua dello straniero, con conseguente legittimita' dell'uso della lingua "veicolare", che sia attestata l'irreperibilita' nell'immediato di un traduttore, ma occorre che, allo stesso tempo, risulti plausibile l'impossibilita' di disporre di un testo predisposto nella lingua dello straniero o l'inidoneita' di un tale testo a comunicare la decisione assunta nel caso specifico; nello stesso senso, Ord. Cass. 15129/2012, Trib. Pisa, Gdp Bologna, secondo cui occorre anche provare che lo straniero abbia scelto la lingua veicolare usata, e sent. Cass. 12065/2012, secondo cui la dichiarazione, resa verbalmente dall'interessato nel ricevere la notifica dell'espulsione, di essere a conoscenza del contenuto del provvedimento non equivale ad ammissione della conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari in cui il provvedimento sia stato tradotto e non puo' dunque valere a surrogare la traduzione mancante); Ord. Cass. 15232/2013: l'errore nella indicazione delle generalita' del destinatario del provvedimento di espulsione, ove non sia contestata l'identita' del destinatario stesso, ma solo la corretta trascrizione del suo nome, non comporta la nullita' del provvedimento, ma la semplice rettificabilita' dell'errore materiale
o la consegna allo straniero espellendo di copia del decreto espulsivo priva di attestazione di conformita' all'originale dell'atto, di cui all'art. 18 co. 2 DPR 445/2000, determina la nullita' dell'atto espulsivo, trattandosi di carenza di un requisito di esternazione essenziale ai fini della validita' del procedimento comunicatorio (Ord. Cass. 17572/2010; nello stesso senso, Ord. Cass. 3489/2012, Gdp Bari, Gdp Ragusa, Gdp Matera, Gdp Pisa, Gdp L'Aquila, Gdp Nuoro); se si fosse in presenza di una redazione dell'atto in piu' copie originali, senza bisogno quindi di autentica, l'autorita' amministrativa deve dare atto di tale redazione in piu' originali (uno dei quali deve essere consegnato all'espellendo) nel corpus stesso del decreto di espulsione (Gdp Pisa); se l'amministrazione sanasse la nullita' reiterando l'atto con corretta formula di conformita', i termini per l'impugnazione decorrerebbero dalla nuova comunicazione (Sent. Cass. 1796/2004, Sent. Cass. 17857/2002, Sent. Cass. 13781/2001, Gdp L'Aquila)
o vietata l'espulsione collettiva (art. 4, Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; Sent. Cass. 16571/2005: l'espulsione plurima non si configura come espulsione collettiva, e percio' illegittima, quando consegue al vaglio individuale delle posizioni di ciascun destinatario); Sent. Cass. 5714/2008: legittimo il ricorso collettivo di piu' stranieri contro un provvedimento di espulsione quando si ritenga che questo si configuri quale espulsione collettiva, in violazione di art. 4, Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; Sent. CEDU Sharifi c. Italia e Grecia: Italia condannata per violazione del divieto di espulsione collettiva di cui all'art. 4 Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver allontanato verso la Grecia trentadue afghani, due sudanesi e un eritreo, da porti sull'Adriatico
o in caso di straniero sottoposto a procedimento penale (nota: non e' considerato il caso in cui sussistano comunque esigenze processuali)
- il questore richiede il nulla-osta allespulsione allautorita giudiziaria; se lo straniero si trova in stato di custodia cautelare in carcere, la richiesta e' effettuata dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta la misura di custodia cautelare
- il nulla-osta e negato solo (L. 155/2005) in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allinteresse della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo caso, l'esecuzione dellespulsione e' sospesa fino a comunicazione della cessazione delle esigenze processuali
- lautorita giudiziaria decide allatto della convalida dellarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con cui si dichiara revocata o estinta la custodia cautelare (nota: questa disposizione non sembra compatibile con il fatto che la richiesta del questore e' effettuata dopo l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi, entro 7 gg. (L. 125/2008) dalla richiesta del questore (silenzio-assenso dopo i 7 gg. L. (125/2008); possibile il trattenimento in CIE in attesa della decisione)
- sentenza di non luogo a procedere in caso di avvenuta espulsione prima del rinvio a giudizio; e' sempre disposta la confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.; Sent. Cass. 9874/2011: la sentenza di non luogo a procedere non puo' essere pronunciato in caso di allontanamento spontaneo dello straniero (in caso contrario, lo straniero, ottenuta la tale sentenza, potrebbe rientrare in Italia senza essere sanzionato, come avviene invece in caso di espulsione)
- applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dellart. 345 c.p.p. in caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine (se successivo) per la prescrizione del reato piu grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini
o ai fini dell'espulsione dello straniero denunciato per il reato di ingresso o soggiorno illegale non e' richiesto il nulla-osta dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato; il questore comunica l'avvenuta espulsione o respingimento alla stessa autorita', che dichiara il non luogo a procedere; l'azione penale si ripropone se lo straniero rientra prima della scadenza del termine del divieto di reingresso (art. 10-bis T.U., introdotto da L. 94/2009; nota: il divieto di reingresso si applica, cosi', anche al caso di respingimento di straniero che abbia fatto ingresso da valico non autorizzato); il nulla-osta non e' richiesto, ai fini dell'espulsione, neanche in relazione al reato di violazione di una delle misure limitative della liberta' personale adottate dal questore in caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE o dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale in caso di trattenimento in CIE impraticabile
o convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera (da L. 271/2004):
- comunicazione al giudice di pace territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento entro 48 ore dalladozione; la competenza e' del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente (nota: all'atto dell'adozione del provvedimento o all'atto della convalida?) un giudizio in materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U. (nota: vige ancora questa disposizione dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2011?)
- esecuzione del provvedimento sospesa fino alla decisione sulla convalida
- lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale
- lo straniero e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato (art. 13 co. 5-bis), e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui ad art. 29 D. Lgs. 271/1989
- lo straniero e' ammesso, se necessario, all'assistenza di un interprete; Sent. Corte Cost. 254/2007: illegittimita' costituzionale di art. 102 DPR 115/2002, nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilita' di nominare un proprio interprete; il legislatore dovra' disciplinare la materia (nota: ha omesso di farlo nella stesura di D. Lgs. 150/2011)
- l'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati
- udienza in camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti; Ord. Corte Cost. 109/2010: inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della disposizione che prevede che il locale sia messo a disposizione dalla questura (rilevanza nel caso specifico indeterminata; evidenziazione di sempici inconvenienti di fatto dovuti all'applicazione della disposizione, estranei al controllo di costituzionalita')
- nelle more della convalida, lo straniero e' trattenuto in un CIE, salvo che il procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento
- il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore successive alla comunicazione del provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata losservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti per i provvedimenti di espulsione e di accompagnamento; in caso contrario, il provvedimento perde efficacia; Ord. Cass. 12609/2014: il giudice della convalida del trattenimento in CIE o dell'accompagnamento immediato ha il potere di rilevare incidentalmente l'eventuale manifesta illegittimita' del provvedimento di espulsione, che, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, si ha quando l'autorita' abbia agito al di fuori della propria sfera di competenza o, per esempio, quando abbia agito, in mala fede, in violazione di un preciso divieto di espulsione, essendo onere dell'interessato allegare la sussistenza di una ipotesi di tale manifesta illegittimita' (nello stesso senso, Sent. Cass. 17407/2014)
- una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo; Sent. Cass. 15294/2012: espulsione eseguibile anche quando sia pendente il giudizio di impugnazione del diniego di rilascio del permesso di soggiorno
- decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lesecuzione dellallontanamento
o ricorso avverso il provvedimento di espulsione al giudice di pace (da L. 271/2004) del luogo dove ha sede il prefetto che ha adottato il provvedimento; la competenza e' del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente (nota: all'atto dell'adozione del provvedimento o all'atto della presentazione del ricorso?) un giudizio in materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U. (da L. 271/2004; nota: vige ancora questa disposizione dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2011?); note:
- Sent. Cass. 8381/2000 (citata in Guida MD-ASGI), Sent. Cass. 8512/2002, Sent. Cass. 22217/2006 e Sent. Cass. 20331/2013 stabiliscono che in sede di ricorso contro lespulsione non e invocabile lillegittimita dellatto amministrativo (rifiuto, revoca, etc.) che ha dato origine al provvedimento
- Sent. Cass. 5714/2008: legittimo il ricorso collettivo di piu' stranieri contro un provvedimento di espulsione quando si ritenga che questo si configuri quale espulsione collettiva, in violazione di art. 4, Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
- Trib. Modena: nominato un amministratore di sostegno per straniera affetta da schizofrenia paranoide, al fine del compimento degli atti necessari per l'impugnazione di un provvedimento di espulsione
- in Gdp Genova si dice che il provvedimento di espulsione oggetto del ricorso e' stato sospeso dallo stesso giudice ai sensi di art. 13 co. 2 Direttiva 2008/115/CE e Sent. Corte Cost. 161/2000 ("In questi casi particolari ed eccezionali, venendo meno la contiguita' temporale fra l'introduzione del giudizio e la sua definizione, la tutela cautelare non sarebbe superflua, per cui non e' inibito al giudice dell'opposizione di individuare lo strumento piu' idoneo, nell'ambito dell'ordinamento, per sospendere l'efficacia del decreto prefettizio impugnato"); in senso opposto, Gdp Ragusa respinge l'istanza di sospensione cautelare, perche', per legge, la presentazione del ricorso non sospende il provvedimento di espulsione impugnato
- lo straniero che abbia ottenuto la sospensione ex art. 700 c.p.c. del provvedimento di espulsione e' da considerarsi regolarmente soggiornante; la richiesta di rilascio del permesso non puo' essere respinta per il semplice fatto che, nelle more dell'esame di tale richiesta, sia venuto meno l'effetto sospensivo del provvedimento cautelare, rilevando, a questo fine, la regolarita' del soggiorno al momento della richiesta (Corte App. Catania)
- Ord. Cass. 15130/2012: legittima la dichiarazione del giudice di pace di inammissibilita' di un ricorso avverso il decreto di espulsione basata sul fatto che la ricorrente aveva allegato al ricorso una copia scarsamente leggibile del decreto di espulsione
o il ricorso deve essere presentato entro 30 gg. dalla notificazione del provvedimento o 60 gg. se il ricorrente risiede all'estero (D. Lgs. 150/2011); ricorso inammissibile se presentato oltre i termini (il giudice deve pero' valutare se la comunicazione del provvedimento con idonea traduzione sia stata efficace ai fini dell'esercizio del diritto di difesa; da Sent. Corte Cost. 198/2000 e 227/2000)
o il ricorso e' depositabile per posta (D. Lgs. 150/2011; coerente con Sent. Corte Cost. 278/2008: utilizzabile il servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identita' del ricorrente in applicazione della normativa vigente) o tramite una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in quest'ultimo caso, autenticazione della sottoscrizione e inoltro all'autorita' giudiziaria sono effettuati dalla rappresentanza, le comunicazioni sono effettuate presso la rappresentanza (D. Lgs. 150/2011), la procura speciale al difensore e' rilasciata davanti all'autorita' consolare (D. Lgs. 150/2011)
o il ricorso e' notificato dalla cancelleria al prefetto che ha adottato il provvedimento, almeno 5 gg prima dell'udienza (D. Lgs. 150/2011); il prefetto puo' costituirsi fino alla prima udienza e puo' stare in giudizio personalmente o avvalendosi di funzionari appositamente delegati (D. Lgs. 150/2011)
o si applica il rito sommario di cognizione (D. Lgs. 150/2011)
o il giudizio e' definito, con ordinanza inappellabile (nota: a dispetto dell'abrogazione di art. 13-bis D. Lgs. 286/1998, la possibilita' di ricorso per cassazione e' comunque consentita da art. 111 Cost.), in ogni caso entro 20 gg. dal deposito del ricorso (D. Lgs. 150/2011); il provvedimento del giudice di pace deve essere comunque motivato (sent. Cass. 19068/2007)
o il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato (D. Lgs. 150/2011); quando sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore d'ufficio (D. Lgs. 150/2011) e, se necessario, da un interprete (verosimilmente, anche nei casi in cui sia gia' provvisto di difensore); circ. Mingiustizia 27/5/2011: il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ha effetto dal momento dell'ammissione, non da quello della presentazione dell'istanza, come nel processo penale; Sent. Corte Cost. 254/2007: illegittimita' costituzionale di art. 102 DPR 115/2002, nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilita' di nominare un proprio interprete; il legislatore dovra' disciplinare la materia (nota: ha omesso di farlo in sede di stesura del D. Lgs. 150/2011)
o gli atti del procedimento e la decisione dono esenti da tasse e imposte (D. Lgs. 150/2011)
o nota: le disposizioni del D. Lgs. n. 150/2011 si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo (6 ottobre 2011); alle controversie pendenti in tale data si applicano le disposizioni previgenti
o TAR Lombardia: e' di competenza del giudice di pace anche il ricorso avverso il provvedimento prefettizio di diniego di revoca del provvedimento di espulsione (nello stesso senso, in precedenza, Sent. Cons. Stato 2828/2009)
Sent. Corte Giust. C-166/13: il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento, quale si applica nell'ambito della Direttiva 2008/115/CE e, in particolare, dell'articolo 6 della stessa, non osta a che un'autorita' nazionale non ascolti il cittadino straniero specificamente in merito a una decisione di rimpatrio allorche', dopo aver constatato liirregolarita' del suo soggiorno nel territorio nazionale in esito a una procedura che ha pienamente rispettato il suo diritto di essere ascoltato, intenda adottare nei suoi confronti una decisione di tale tipo, a prescindere dal fatto che tale decisione di rimpatrio sia successiva o no a un diniego del permesso di soggiorno
o il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento, quale applicabile nell'ambito della Direttiva 2008/115/CE e, in particolare, dell'articolo 6 di questa, include, per un cittadino straniero il cui soggiorno sia irregolare, il diritto di manifestare, prima dell'adozione di una decisione di rimpatrio che lo riguarda, il proprio punto di vista sulla regolarita' del suo soggiorno, sull'eventuale applicabilita' degli articoli 5 e 6, paragrafi da 2 a 5, di tale direttiva, e sulle modalita' del suo rimpatrio
o per contro, lo stesso diritto non impone all'autorita' nazionale competente l'obbligo di avvertire tale cittadino, prima dell'audizione organizzata in vista di detta adozione, del fatto che essa prevede di adottare nei suoi confronti una decisione di rimpatrio, ne' di comunicargli gli elementi sui quali essa intende fondare la medesima, ne' di concedergli un periodo di riflessione prima di ricevere le sue osservazioni, qualora il cittadino interessato abbia la possibilita' di esprimere, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista sull'irregolarita' del suo soggiorno e sui motivi che possano giustificare, in forza del diritto nazionale, che tale autorita' si astenga dall'adottare una decisione di rimpatrio
o lo stesso diritto comporta che il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare puo' ricorrere, prima dell'adozione da parte dell'autorita' amministrativa nazionale competente di una decisione di rimpatrio che lo riguardi, ad un legale per usufruire dell'assistenza di quest'ultimo durante la sua audizione da parte di detta autorita', purche' l'esercizio di tale diritto non pregiudichi il regolare svolgimento della procedura di rimpatrio e non comprometta l'efficace attuazione della Direttiva 2008/115/CE; non impone pero' agli Stati membri l'obbligo di assumere l'onere della suddetta assistenza nell'ambito del gratuito patrocinio
Allontanamento dello
straniero che non soddisfi le condizioni per la libera circolazione in Area
Schengen (torna all'indice del capitolo)
Allo straniero in permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, che si sia trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre 7 gg dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno; in caso di violazione dell'intimazione e' adottato il provvedimento di espulsione per soggiorno illegale; l'allontanamento e' eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno; se sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o in azioni di contrasto delle attivita' terroristiche (L. 155/2005), il provvedimento e' adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento e' eseguito con destinazione esterna al territorio dell'Unione europea (L. 161/2014)[73]
E' autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validita', a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (L. 161/2014)
In caso di straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di altra autorizzazione al soggiorno rilasciati da altro Stato membro straniero che non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di soggiorno di breve durata di cui all'art. 5 co. 1, lettere a), c) ed e), del Reg. CE/562/2006 (titolarita' di un documento di viaggio valido; disponibilita' di risorse adeguate per il soggiorno e per viaggio di ritorno o di transito, nella misura indicata da ciascuno Stato membro, o capacita' di ottenerle in modo lecito; assenza di pericolosita' e di segnalazione per la non ammissione nell'Area Schengen) si applicano le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE (art. 21 Direttiva 2008/115/CE, che ha sostituito le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 Conv. Appl. Accordo Schengen); in particolare (art. 6, co. 2 Direttiva 2008/115/CE):
o lo straniero deve recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o l'autorizzazione al soggiorno
o in caso di straniero che non ottemperi all'obbligo o la cui partenza immediata sia richiesta da motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale si adotta una decisione di rimpatrio (verosimilmente, un provvedimento di espulsione, secondo la disciplina modificata da L. 129/2011) verso il paese di appartenenza
Accordo di riammissione Italia-Francia 3/10/1997
o ciascuna delle parti si impegna a riammettere sul proprio territorio un cittadino di paese terzo che non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di sogggiorno, qualora sia dimostrato che questi abbia fatto ingresso nella parte richiedente dopo aver soggiornato o essere transitato nel territorio della parte richiesta, o qualora la parte richiesta abbia rilasciato un visto di ingresso o un permesso di soggiorno.
o la richiesta deve essere trasmessa entro 3 mesi dalla rilevazione della condizione di soggiorno irregolare
o l'obbligo di riammissione non sussiste se
il paese terzo ha una frontiera comune con la parte richiedente
la parte richiedente ha a sua volta rilasciato al cittadino straniero un visto o permesso di soggiorno
il cittadino straniero soggiorna per piu' di 6 mesi nel territorio della parte richiedente successivamente alla richiesta di riammissione
al cittadino straniero e' stato riconosciuto lo status di rifugiato o di apolide dalla parte richiedente
allo straniero si applica Reg. UE n. 604/2013 (nota: il testo fa riferimento alla Convenzione di Dublino del 1990)
il cittadino straniero sia stato effettivamente allontanato verso lo Stato di origine o altro Stato terzo dalla parte richiesta
lo straniero e' titolare di un titolo di soggiorno o di una autorizzazione temporanea rlasciata da altra parte contraente la Conv. Appl. Accordo Schengen
o le parti cercano prioritariamente di inviare lo straniero nel paese d'origine
o elementi di prova per l'accertamento dell'ingresso e soggiorno dello straniero nel territorio della parte richiesta:
timbri di ingresso o uscita
titoli di soggiorno scaduti da meno di 2 anni
visti scaduti da meno di 6 mesi
titolo di trasporto nominativo
timbro di uno Stato terzo con una delle parti, tenendo conto dell'itinerario seguito e della data di attraversamento della frontiera
o indizi utili all'accertamento dell'ingresso e soggiorno dello straniero nel territorio della parte richiesta:
documenti rilasciati dalla parte richiesta
titoli di soggiorno scaduti da oltre 2 anni
fotocopie di documenti
titoli di trasporto
conti d'albergo
immatricolazione di mezzi di trasporto
carte di accesso a istituzioni pubbliche o private
biglietti di appuntamento per visite mediche e simili
ricevute di operazioni di cambio
dichiarazioni di pubblici ufficiali o di testimoni o dell'interessato
dati relativi al ricorso a un'agenzia di viaggio o a un passatore
o prevista anche l'ammissione per transito dello straniero a carico del quale sia stato adottato un provvedimento di allontanamento o rifiuto di ingresso; tale ammissione e' negata, oltre che in caso di rischio di persecuzione o di trattamento inumano o degradante, quando lo straniero possa essere imputato o condananto in un procedimento penale per fatti commessi prima del transito
Destinazione dello straniero
espulso (torna all'indice del capitolo)
Salvo il divieto di allontanamento verso un paese in cui lo straniero corra un rischio di persecuzione o dal quale possa essere rinviato verso altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione (art. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998), lo straniero espulso e' rinviato, di norma, allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cio non sia possibile, allo Stato di provenienza (art. 13 co. 12 D. Lgs. 286/1998)
In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13/1/2009, lo straniero per il quale sia adottato il provvedimento di espulsione da parte del prefetto puo' essere rinviato verso tali Stati (art. 13 co. 14-ter D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 161/2014)
L'allontanamento dello straniero in permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, che sia espulso per essersi trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso e che abbia violato l'intimazione del questore, e' eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno; se sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o in azioni di contrasto delle attivita' terroristiche (L. 155/2005), l'allontanamento e' eseguito con destinazione esterna al territorio dell'Unione europea (L. 161/2014)
In caso di straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di altra autorizzazione al soggiorno rilasciati da altro Stato membro straniero che non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di soggiorno di breve durata di cui all'art. 5 co. 1 lettere a, c, e Reg. CE/562/2006 si applicano le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE (art. 21 Direttiva 2008/115/CE, che ha sostituito le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 Conv. Appl. Accordo Schengen); in particolare (art. 6, co. 2 Direttiva 2008/115/CE):
o lo straniero deve recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o l'autorizzazione al soggiorno
o in caso di straniero che non ottemperi all'obbligo o la cui partenza immediata sia richiesta da motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale si adotta una decisione di rimpatrio (verosimilmente, un provvedimento di espulsione, secondo la disciplina modificata da L. 129/2011) verso il paese di appartenenza
Divieto di reingresso (torna all'indice del capitolo)
Divieto di reingresso (esteso, tramite segnalazione al SIS, a tutti i paesi Schengen) per lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione (L. 129/2011; verosimilmente, si intende sottolineare come il divieto si applichi anche al caso di straniero ammesso a un programma di rimpatrio assistito o che, dopo l'adozione del provvedimento di espulsione, si allontani dall'Italia volontariamente, sia a seguito della concessione di un termine, sia in caso di adozione di un provvedimento coattivo non eseguito):
o durata compresa tra 3 e 5 anni, determinata tenendo conto della situazione specifica; puo' essere di durata superiore a 5 anni, con determinazione effettuata tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico, nei casi di espulsione per pericolosita' (L. 129/2011); note:
art. 11, co. 2 Direttiva 2008/115/CE, consente una durata del divieto d'ingresso superiore a 5 anni, solo quando lo straniero costituisca una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale
Gdp Napoli ha dichiarato illegittima l'imposizione di un divieto di reingresso di 10 anni in assenza di pericolosita'
TAR Emilia e TAR Emilia: in mancanza della revoca di un precedente ed efficace decreto di espulsione, non rileva il fatto che successivamente ai decreti di espulsione la normativa in materia di durata del periodo in cui opera il divieto di reingresso e' stata ridotta, dato che tale modifica non comporta la decadenza dei provvedimenti di espulsione gia' adottati e delle prescrizioni con essi dettate (nello stesso senso, TAR Lazio e TAR Lazio, nonche' Sent. Cons. Stato 5244/2012, Sent. Cons. Stato 18/2013 e Sent. Cons. Stato 18/2014, che, pero', fanno riferimento a un reingresso anteriore al decorso di cinque anni); nel senso della rilevanza delle disposizioni vigenti al momento in cui il divieto e' stato adottato (ma, in quel caso, piu' favorevoli allo straniero rispetto alle modifiche successive), TAR Lazio; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 1611/2013 (illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato, adottato a seguito di revoca del nulla-osta all'ingresso, basata su una pregressa espulsione di cui lo straniero era stato destinatario con diverso nominativo, se il reingresso e' avvenuto dopo che fossero trascorsi 5 anni dall'allontanamento, non potendo sussistere piu' un divieto di durata superiore in assenza di pericolosita'), TAR Lazio (illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato motivato dall'esistenza di una pregressa espulsione se il reingresso in Italia e' avvenuto, sulla base del rilascio del visto da parte della rappresentanza consolare italiana, successivamente allo spirare del termine di cinque anni e l'amministrazione non ha addotto a giustificazione del diniego motivi relativi alla pericolosita' sociale dello straniero), Sent. Cons. Stato 3988/2013 (illegittima la revoca del nulla-osta all'assunzione di un lavoratore straniero precedentemente espulso, se l'amministrazione non ha effettuato un esame del caso specifico, dato che l'amministrazione stessa avrebbe dovuto interpretare le disposizioni sulla durata del divieto di reingresso in modo conforme alla Direttiva 2008/115/CE, anche se questa non era stata ancora recepita nell'ordinamento italiano; nota: si tratta di un provvedimento adottato prima che scadessero i termini per il recepimento della Direttiva)
Sent. Cons. Stato 2013/2013: legittimo il diniego di nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato per uno straniero sul quale gravi, a seguito di una espulsione risalente nel tempo, un divieto di reingresso di 10 anni (incompatibile con la normativa vigente), se non e' stata chiesta l'autorizzazione al reingresso e non e' dimostrato che siano trascorsi almeno 5 anni (si applica il limite massimo previsto dalla normativa vigente) dall'effettiva uscita dall'Italia; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4023/2014 e Sent. Cons. Stato 604/2013 (che sottolinea anche come la speciale autorizzazione al reingresso, in pendenza di un divieto, si configura come atto ampiamente discrezionale)
Sent. Cons. Stato 4613/2014: legittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero e' rientrato in Italia prima che fosse scaduto il divieto di reingresso associato a un precedente provvedimento di espulsione adottato a suo carico con diverse generalita'; la sopravvenuta modifica della durata del divieto di reingresso, in attuazione della Direttiva 2008/115/CE, non puo' condurre a conclusioni diverse se il reingresso e' avvenuto addirittura prima che siano trascorsi 3 anni dall'allontanamento (durata minima del divieto di reingresso); il provevdimento di diniego ha in questo caso contenuto vincolato; irrilevante il fatto che il provvedimento di diniego sia stato adottato con grande ritardo, dal momento che non e' atto a fondare un qualche affidamento nel richiedente, il cui comportamento deve considerarsi volutamente diretto a eludere e violare la normativa
Sent. Cons. Stato 4856/2014: legittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato se lo straniero ha fatto ingresso in Italia, in presenza di un divieto di reingresso non revocato per una precedente espulsione, dopo aver cambiato nome (in corrispondenza al quale ha ottenuto il nulla-osta all'ingresso e il visto), ma senza aver informato del mutamento l'autorita' italiana
Sent. Cons. Stato 4443/2014, Sent. Cons. Stato 4615/2014: legittimo il diniego di rinnovo di un permesso per lavoro subordinato ottenuto illegittimamente, essendo lo straniero rientrato in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso conseguente ad espulsione adottata a carico della stessa persona, con altre generalita'
Sent. Cons. Stato 6059/2014: legittimo il diniego di rinnovo di un permesso se, dopo il rilascio del permesso in scadenza, e' emersa l'esistenza di un divieto di reingresso a seguito di precedente espulsione (non rilevata inizialmente, a causa di una diversa trascrizione del cognome), ancora vigente e per il quale non sia stata chiesta autorizzazione al reingresso in deroga; salvo il caso di sopraggiunta presenza di familiari, la rilevanza dei "sopraggiunti nuovi elementi" che consentono il rilascio del permesso deve intendersi limitata alla realizzazione dei presupposti mancanti al momento della richiesta e che vengono posti in essere o rappresentati all'Amministrazione in un momento successivo, prima dell'adozione del provvedimento; non puo' invece comportare la disapplicazione dei motivi tassativamente ostativi; l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno anche dopo l'espulsione non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la Questura motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneita' quale presupposto del rinnovo
Sent. Cons. Stato 4072/2014: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa in precedenza, ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni, come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE, o ha ottemperato volontariamente all'intimazione di allontanamento, nel qual caso la Direttiva 2008/115/CE esclude l'applicazione del divieto (nota: in realta', art. 11 co. 1 Direttiva 2008/115/CE non esclude del tutto tale applicazione; art. 13 co. 13 D. Lgs. 286/1998 prevede l'applicazione del divieto ad ogni caso di espulsione, ma art. 13 co. 14 prevede che in caso di rispetto del termine per lasciare volontariamente l'Italia il divieto possa essere revocato su istanza dell'interessato)
TAR Lazio: illegittimo il diniego di rilascio di permesso per motivi di lavoro subordinato fondato sull'esistenza di un divieto di reingresso pendente per precedente espulsione, dal momento che le sopravvenienze normative (L. 129/2011) contemplano un regime piu' favorevole, con possibilita' per lo straniero espulso che rispetti il termine per il rimpatrio volontario di chiedere la revoca del divieto di reingresso; e' opportuno che l'amministrazione si ridetermini sull'istanza del ricorrente alla luce della disciplina sopravvenuta (sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011: invocabile finche' il rapporto cui l'atto inerisce sia irretrattabilmente definito), soprattutto al fine di potergli consentire di chiedere la revoca del divieto di reingresso previa dimostrazione di aver spontaneamente ottemperato al decreto di espulsione
Gdp Ravenna: se un provvedimento di espulsione, adottato in passato, e' gravato da un divieto di reingresso decennale senza che sussistano pericoli per la sicurezza, il divieto va revocato, su richiesta, se sono trascorsi piu' di cinque anni
Sent. Cass. 7912/2013: il matrimonio con una cittadina italiana, contratto in Albania dopo la terza espulsione dall'Italia, non giustifica il rientro in Italia senza alcuna autorizzazione nell'anno successivo, essendo necessario l'ulteriore presupposto della convivenza con il coniuge
o il divieto decorre dalla data documentata (col timbro a data o con altro documento) di uscita dallItalia (DPR 394/1999); in caso di rimpatrio volontario, il divieto decorre invece dalla scadenza del termine concesso per il rimpatrio e lo straniero puo' chiederne la revoca, fornendo la prova di aver rispettato tale termine concessogli (L. 129/2011); Gdp Ravenna: se lo straniero ha osservato il termine per il rimpatrio volontario e chiede la revoca del divieto di reingresso, l'eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato in relazione alla sussistenza di motivi di pubblica sicurezza o di altri motivi ostativi all'ingresso; TAR Puglia: illegittimo il provvedimento di respingimento alla frontiera sulla base di una espulsione remota, cui lo straniero avrebbe ottemperato solo recentemente, se risulta che lo straniero e' gia' uscito e rientrato legalmente diverse volte tra il vecchio provvedimento di espulsione e quello di respingimento impugnato
o il divieto e' registrato dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel SIS (art. 13 co. 14-bis D. Lgs. 286/1998, inserito da L. 161/2014)
o il divieto non opera (essendo sospeso il provvedimento di espulsione) per lo straniero ammesso al programma di rimpatrio assistito (circ. Mininterno 7/1/2013)
o il divieto non si applica allo straniero espulso per ingresso o soggiorno illegale per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007); nota: la deroga al divieto di reingresso non si applica in caso di espulsione sostitutiva dell'ammenda per soggiorno illegale, disposta ai sensi di art. 16 D. Lgs. 286/1998 (Corte App. Milano)
Alla scadenza del divieto, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante lassenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza italiana (nel senso dell'attribuzione di tale onere probatorio allo straniero, Sent. Cons. Stato 9029/2010, TAR Emilia, Sent. Cons. Stato 5955/2012); la rappresentanza inoltra la documentazione al Mininterno; il Ministero dell'Interno, verificata la sussistenza dei requisiti per il reingresso in Italia a conclusione del divieto di reingresso, provvede all'aggiornamento degli archivi di polizia e dell'archivio Schengen (circ. Mininterno 4/3/2005)
o la questura rilascia parere favorevole provvisorio
o lo Sportello Unico, dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti di alloggio e reddito (circ. Mininterno 17/2/2009), comunica telematicamente al richiedente la sospensione del procedimento e la necessita' che il famliare si rechi al consolato producendo documentazione attestante il legame familiare
o il consolato da' comunicazione alla questura, per via telematica, dell'avvenuta presentazione del familiare
o la questura provvede alla richiesta di cancellazione dal SIS
Circ. Mininterno 23/1/2009: la questura, previo accertamento dell'assenza di pericolosita', procede alla cancellazione dell'eventuale segnalazione al SIS dello straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento e che chieda il permesso di soggiorno per motivi familiari (nota: non e' chiaro come tale straniero abbia potuto fare ingresso senza che la segnalazione fosse preventivamente cancellata)
Possibile lingresso anticipato, rispetto alla scadenza del divieto di reingresso, previa autorizzazione da parte del Ministro dellinterno, su istanza presentata dallo straniero alla rappresentanza italiana, accompagnata da documentazione relativa al motivo per cui si chiede lautorizzazione; la rappresentanza inoltra listanza al Mininterno e, successivamente, notifica la decisione allo straniero; giurisprudenza:
o TAR Lazio: il provvedimento di espulsione non puo' costituire di per se' ragione sufficiente al diniego di autorizzazione al reingresso, dato che la legge stessa prevede la possibilita' per gli stranieri espulsi dal territorio nazionale di presentare istanza di autorizzazione; illegittimo il diniego dell'autorizzazione fondato solo sull'incolpevole decorso del termine di validita' del nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato, dovuto agli ostacoli frapposti dall'autorita' consolare italiana, sussistendo invece intatta la disponibilita' all'assunzione da parte del datore di lavoro richiedente; nello stesso senso, TAR Lazio, per un caso in cui il nulla-osta all'ingresso era stato negato in base alla sola esistenza di un divieto di rengresso
o TAR Lazio: il provvedimento di autorizzazione anticipata del reingresso dello straniero espulso e' altamente discrezionale; la partecipazione dell'interessato al provvedimento e' quindi imprescindibile
o TAR Lazio: l'aver trascurato illegittimamente, ai fini dell'autorizzazione al reingresso, l'esistenza di una richiesta di nulla-osta all'assunzione da parte di un datore di lavoro obbliga l'amministrazione a riesaminare la questione nel contesto allora presente (in particolare, rispetto all'esistenza di quota disponibile)
Reclusione, con arresto obbligatorio anche fuor di flagranza (da L. 271/2004), e rito direttissimo, in caso di reingresso in violazione del divieto:
o da 1 a 4 anni (da L. 271/2004) se l'espulsione era stata disposta dal prefetto; nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera;
o da 1 a 4 anni, se l'espulsione era stata disposta dal giudice
o da 1 a 5 anni (da L. 271/2004), se il fatto e' commesso da persona denunciata (e, di fatto, espulsa una seconda volta) per una precedente violazione del divieto di reingresso
Ord. Corte Cost. 41/2009: nei casi in cui sussistano ragioni di tale cogenza da non consentire l'attesa connessa al procedimento di autorizzazione, risultera' verosimilmente integrata una delle cause di giustificazione ordinarie, con conseguente esclusione della rilevanza penale della condotta
Trib. Mondovi': non e' condannabile per violazione del divieto di reingresso lo straniero rintracciato in Italia prima che sia scaduto il divieto associato a una precedente espulsione, se non e' provato che egli abbia lasciato l'Italia a seguito di tale espulsione (ne' quindi che vi sia rientrato)
Trib. Agrigento: lo straniero e' penalmente responsabile per reingresso non autorizzato a seguito di espulsione, anche quando nel frattempo abbia sposato una cittadina comunitaria, quando non si sia attivato per veder riconosciuto il proprio diritto di ingresso e di soggiorno
Circ. Mininterno 13/8/2009: in caso di ingresso nell'ambito dei flussi di straniero gia' espulso sotto false generalita', declinate dolosamente, prevale l'interesse a mantenere il divieto di reingresso rispetto a quello di considerare l'avvenuto inserimento nel tessuto sociale (in senso contrario, TAR Emilia, citata nella stessa circolare)
Sent. Cons. Stato 5093/2012: le disposizioni che puniscono con la reclusione la violazione del divieto di reingresso non sono state dichiarate in contrasto con la Direttiva 2008/115/CE da Sent. Corte Giust. C-61/11; nello stesso senso, Nota Proc. Repubblica Caltagirone: dope le modifiche apportate da L. 129/2011 alla disciplina del divieto di reingresso, sono ancora configurabili i delitti di violazione del divieto, almeno in ordine alla trasgressione dei provvedimenti successivi all'entrata in vigore della riforma, e di conseguenza conformi alla normativa comunitaria; in senso opposto,
o Corte App. Milano: la disposizione che prevede la pena della reclusione in caso di violazione del divieto di reingresso deve essere disapplicata in quanto, ostacolando l'allontanamento dello straniero, si pone in contrasto insanabile con la Direttiva 2008/115/CE
o Ord. Trib. Agrigento: sollevata la questione di legittimita' costituzionale della norma che prevede l'arresto obbligatorio in flagranza dello straniero espulso che faccia reingresso non autorizzato; tale misura ostacolerebbe l'allontanamento e, quindi, la tutela del bene che si vuole preservare; potrebbe aver senso se non fosse possibile il trattenimento in CIE, ma, allora, dovrebbe essere prevista solo in via residuale; per di piu', la misura, piu' tenue, dell'arresto facoltativo e' prevista in casi in cui la pericolosia' del soggetto e' certamente provata (come nel caso del reato di evasione, anche se commesso usando violenza o mnaccia contro le persone, ai sensi di art. 385, co. 2 c.p.)
o Trib. Torino: si condanna alla pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione lo straniero colpevole di reingresso in violazione del divieto, ma si sostituisce la pena (che non puo' essere sospesa per la pendenza di altra condanna sospesa per spaccio di stupefacenti) con l'espulsione, in base ad art. 16 co. 1 D. Lgs. 286/1998, evitando il contrasto con l'effetto utile della Direttiva 2008/115/CE; a questo scopo, si disapplica il divieto di sostituzione di cui all'art. 16 co. 3 D. Lgs. 286/1998, che avrebbe dovuto agire in caso di straniero condannato per un reato di cui al Testo Unico punito con una pena edittale superiore nel massimo a 2 anni (nota: la sentenza afferma, in proposito: "Limitazione che peraltro risulta anche di dubbia razionalita', posto che analoga preclusione non e' contemplata, allorche' il successivo comma 5 dell'art. 16 disciplina le ipotesi di espulsione quale sanzione alternativa alla pena detentiva")
Giurisprudenza in materia di perseguibilita' della violazione di divieti di reingresso non piu' compatibili con le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE:
o nel senso della non punibilita'
Trib. Milano: illegittima l'applicazione di sanzioni in caso di violazione di un divieto di reingresso che risulta oggi in contrasto con le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE, anche quando il provvedimento di espulsione che ne e' presupposto sia stato adottato prima dell'entrata in vigore della Direttiva stessa; il principio del tempus regit actum non e' applicabile in questo caso, in quanto tale principio esplica la propria efficacia allorche' il rapporto cui l'atto inerisce sia irretrattabilmente definito, laddove, nel caso considerato, l'assetto prodotto dagli atti permane per il solo fatto di costituire il presupposto applicativo di fattispecie incriminatrici capaci di determinare l'irrogazione di sanzioni penali
Sent. Cass. 12220/2012: la disposizione che prevede un divieto di reingresso di durata non inferiore a 5 anni e' in contrasto insanabile con la Direttiva 2008/115/CE e deve essere disapplicata a seguito della scadenza dei termini per il recepimento della stessa direttiva; una volta trascorsi 5 anni dall'allontanamento, la violazione di un divieto del genere, comminato in precedenza, non e' quindi previsto dalla legge come reato e non e' punibile; nello stesso senso, Trib. Voghera, Sent. Cass. 12004/2013
Trib. Bari: la violazione di un divieto di reingresso adottato in modo automatico in base alla normativa pre-vigente non costituisce reato
Trib. Rimini: revocata la sentenza di condanna per il reato di illecito reingresso nel territorio dello Stato, dal momento che il reingresso e' avvenuto a piu' di cinque anni dall'effettiva espulsione e che la normativa penale deve essere disapplicata, non potendosi attribuire rilevanza penale all'inosservanza di un divieto di rientro oltre i cinque anni non piu' legittimo alla stregua dell'ordinamento interno e comunitario
Sent. Cass. 7912/2013: la condotta di reingresso senza autorizzazione dello straniero gia' destinatario di un provvedimento di rimpatrio conserva rilevanza penale, anche dopo l'emissione della Direttiva 2008/115/CE, ad eccezione del fatto che il divieto non puo' superare i 5 anni (e' pero' reato rientrare, in presenza di un vecchio divieto di reingresso prima che siano trascorsi 5 anni); nello stesso senso, Sent. Cass. 28465/2013
o in senso ancora piu' forte
Trib. Roma, Trib. Rimini: se il provvedimento di espulsione accompagnato dal divieto di reingresso e l'ordine di allontanamento del questore sono stati emessi nel rispetto di disposizioni dettate da art. 13 D. Lgs. 286/1998, in materia di immediata esecutivita' del decreto di espulsione mediante accompagnamento coattivo e di divieto di reingresso nello Stato prima di 10 anni senza autorizzazione del Ministro dell'interno, incompatibili con la sopravvenuta Direttiva 2008/115/CE, direttamente applicabile nell'ordinamento italiano, l'Autorita' giudiziaria deve disapplicare quegli atti amministrativi, facendo venir meno l'integrazione del fatto materiale tipico del delitto di reingresso non autorizzato, di cui essi costituiscono il presupposto
o nel senso della punibilita'
TAR Emilia e TAR Emilia: in mancanza della revoca di un precedente ed efficace decreto di espulsione, non rileva il fatto che successivamente ai decreti di espulsione la normativa in materia di durata del periodo in cui opera il divieto di reingresso e' stata ridotta, dato che tale modifica non comporta la decadenza dei provvedimenti di espulsione gia' adottati e delle prescrizioni con essi dettate
TAR Lazio e TAR Lazio: la mancata richiesta della speciale autorizzazione non puo' essere qualificata quale mera irregolarita' amministrativa sanabile, dato che essa e' provvedimento ampiamente discrezionale e sicuramente di natura costitutiva; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5244/2012 e Sent. Cons. Stato 18/2013, Sent. Cons. Stato 18/2014, che, pero', fanno riferimento a un reingresso anteriore al decorso di cinque anni
o rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia:
Trib. Firenze: si chiede alla Corte di giustizia dell'Unione se le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE ostino all'esistenza di norme nazionali degli Stati membri che prevedano la pena della reclusione sino a 4 anni di uno straniero che, dopo essere stato rimpatriato non a titolo di sanzione penale ne' in conseguenza di una sanzione penale, abbia fatto nuovamente ingresso nel territorio dello Stato in violazione di un legittimo divieto di reingresso, senza che tale cittadino sia stato previamente sottoposto alle misure coercitive previste da art. 8 Direttiva 2008/115/CE ai fini del suo pronto ed efficace allontanamento
o non e' legittimo subordinare la limitazione della durata del divieto d'ingresso alla presentazione da parte dello straniero interessato di una domanda volta a ottenere il beneficio di tale limitazione
o non e' legittimo prevedere che una violazione di un divieto d'ingresso e di soggiorno nel territorio di uno Stato membro, emesso oltre cinque anni prima della data di reingresso dellostraniero in tale territorio o dell'entrata in vigore della normativa nazionale che recepisce la Direttiva 2008/115/CE, comporti una sanzione penale, a meno che tale cittadino non costituisca una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale
o non e' legittimo prevedere che un provvedimento di espulsione o di allontanamento anteriore di cinque o piu' anni al periodo compreso tra la data in cui la Direttiva 2008/115/CE avrebbe dovuto essere recepita e la data effettiva del recepimento possa successivamente servire per fondare azioni penali, per il fatto che tale provvedimento si basava su una sanzione penale a norma di art. 2 par. 2 lettera b) Direttiva 2008/115/CE e lo Stato membro ha fatto uso della facolta' di deroga prevista da tale disposizione; nota: significa che se uno Stato tarda ad attuare la direttiva, nel periodo tra il termine ultimo per il recepimento e l'effettiva attuazione della direttiva, chi abbia gia' scontato un divieto di reingresso di almeno cinque anni, puo' rientrare senza incorrere in sanzioni penali (si applicano in modo diretto le disposizioni della direttiva non ancora recepita, e che lo Stato membro, ove in sede di attuazione tardiva della direttiva si avvalga della deroga di cui all'art. 2 par. 2, non puo' opporre tale deroga a chi si trovasse nella predetta condizione, neanche quando il reingresso sia avvenuto dopo l'attuazione della direttiva, dato che l'interessato avrebbe potuto fare ingresso non sanzionabile penalmente nel periodo intermedio tra scadenza del termine e attuazione della direttiva, e che l'applicazione al suo caso della deroga introdotta aggraverebbe la sua situazione
Assistenza agli stranieri da
espellere (torna all'indice del capitolo)
Trattenimento in caso di
impossibilita' di esecuzione immediata (torna all'indice del
capitolo)
o per la necessita di soccorrere lo straniero
o per necessita di accertamenti su identita o nazionalita
o per necessita di acquisire documenti per il viaggio
o per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo
o per l'esistenza di un rischio di fuga (L. 129/2011; nota: a rigore, il rischio di fuga non si configura come una situazione transitoria che impedisca l'esecuzione immediata dell'espulsione coattiva)
Misure alternative al
trattenimento in CIE (torna all'indice del capitolo)
Imposibilita' o inutilita'
del trattenimento: ordine del questore (torna all'indice del
capitolo)
o l'impossibilita' deve essere motivata, sia pure in modo succinto, con indicazione dei fatti che nel caso specifico hanno reso impossibile sia l'accompagnamento immediato alla frontiera, sia il trattenimento, non bastando che il decreto si limiti a riprodurre letteralmente la formula della legge (Sent. Cass. 394/2009, Trib. Lecce e Trib. Brindisi)
o l'impossibilita' puo' essere motivata anche da mancanza di posti (sent. Cass. 33486/2007)
o la motivazione deve dar conto del perche' le cause che hanno impedito all'amministrazione di eseguire l'allontanamento non costituiscano impedimento per lo straniero (Sent. Cass. 23812/2009)
o non richiesta la convalida della misura, dato che essa non incide sulla liberta' personale dell'interesato (Ord. Corte Cost. 357/2007)
o per essere legittimo, l'ordine del questore deve essere eseguibile almeno astrattamente e in forma legale (Trib. Pesaro)
o Trib. Torino (anteriore alla modifica apportata da L. 161/2014): negata la proroga del trattenimento in CIE per ulteriori 30 gg, dopo i primi 60, stante l'assoluta improbabilita', sulla base di precedenti tentativi dell'amministrazione, di pervenire all'identificazione certa della persona trattenuta (nella fattispecie, persdona che afferma di essere nata in Serbia, ma che la Serbia rifiuta di riconoscere come propria cittadina; nota: nel caso in specie, e' competente il Tribunale perche' l'interessato ha nel frattempo presentato domanda di asilo)
TAR Lazio: il ricorso contro l'ordine del questore e' di competenza del giudice ordinario; nota: non e' chiaro se sia di competenza del TAR quando derivi da un procedimento di espulsione adottato in base alla L. 155/2005
Violazione dell'ordine del
questore (torna all'indice del capitolo)
o la multa da 10.000 a 20.000 euro in caso di respingimento o espulsione coattiva o quando lo straniero si sia sottratto al programma di rimpatrio assistito cui era stato ammesso
o la multa da 6.000 a 15.000 euro nel caso in cui allo straniero fosse stato concesso il termine per il rimpatrio volontario (nota: non si comprende come in questo caso si sia potuto considerare adottabile il trattenimento in CIE)
La competenza per il reato di violazione dell'ordine del questore e' del giudice di pace (L. 129/2011)
Al procedimento penale si applicano le disposizioni in materia di presentazione immediata a giudizio dell'imputato, citazione contestuale dell'imputato in udienza e svolgimento del giudizio a presentazione immediata (art. 20-bis, 20-ter e 32-bis D. Lgs. 274/2000, introdotti da L. 94/2009); in particolare, l'imputato e' avvisato della facolta' di chiedere un termine a difesa non superiore a 7 giorni (48 ore, se l'imputato e' sottoposto a misure limitative della liberta' personale); quando l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine (L. 129/2011)
Il giudice di pace tiene conto, nel valutare la condotta dello straniero, dell'eventuale consegna allo straniero della documentazione utile a lasciare il territorio dello Stato e della cooperazione fornita dallo stesso straniero all'esecuzione dell'allontanamento (in particolare, mediante l'esibizione di idonea documentazione; da L. 129/2011)
La sanzione della multa puo' essere sostituita con la misura dell'espulsione coattiva, solo se immediatamente eseguibile (L. 129/2011); ai fini dell'esecuzione dell'espulsione non e' richiesto il rilascio del nulla-osta da parte dell'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato (L. 129/2011; nota: in questo modo si applica una misura - l'espulsione coattiva - conseguente alla commissione di un reato - la violazione della misura limitativa - prima che il giudice lo abbia accertato); si applica un divieto di reingresso di durata determinata in base ad art. 13 co. 14 D. Lgs. 286/1998 (art. 16 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 161/2014)[74]; eseguita l'espulsione, il questore avvisa l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato di trasgressione dell'ordine del questore, che pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salva la riproposizione dell'azione penale in caso di reingresso in violazione dell'eventuale relativo divieto (L. 129/2011)
o la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilita' del condannato si converte, a richiesta del condannato e a condizione che il lavoro sia svolto nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato (Sent. Corte Cost. 179/2013: o in altra provincia, se l'interessato lo richiede; la finalita' di evitare al condannato eccessivi spostamenti territoriali rispetto al luogo di dimora abituale perseguita dal legislatore e' gia' garantita, infatti, dalla necessita del consenso dell'interessato), in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a 6 mesi (un giorno di lavoro essendo equivalente a 12,91 euro di pena pecuniaria); in caso di straniero illegalmente soggiornante, la sostituzione non sarebbe applicabile, in quanto lo straniero non e' residente (nota: la nozione di residenza potrebbe coincidere con quella di residenza di fatto)
o se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo (o, verosimilmente, se la conversione in lavoro non puo' essere accordata), le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare
o ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a 25,82 euro di pena pecuniaria e la durata della permanenza non puo' essere superiore a 45 gg (nota: nel caso del reato di ingresso e/o soggiorno illegale, anche con applicazione dell'ammenda minima, la durata della permanenza risulta essere pari a 45 gg)
Nota: in base a queste disposizioni, l'allontanamento dello straniero non dovrebbe essere intralciato dal procedimento penale in corso (con conseguente superamento della relativa censura formulata, con riferimento alla sanzione della reclusione prevista in precedenza, da Sent. Corte Giust. C-61/11)
A carico del trasgressore e' adottato un nuovo provvedimento di espulsione coattiva (art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011; nota: la disposizione e' ambigua, dal momento che fa riferimento alla necessita' di valutare il caso specifico e di tener conto anche delle disposizioni relative alla concessione di un termine per il rimpatrio volontario), salvo che lo straniero si trovi in condizioni di detenzione in carcere, con nuova possibilita' di trattenimento e di ordine del questore ed eventuale applicazione delle disposizioni relative alla richiesta di nulla-osta all'autorita' giudiziaria
La violazione del nuovo eventuale ordine del questore priva di giustificato motivo e' punita con la multa da 15.000 a 30.000 euro (L. 129/2011)
La sanzione della multa puo' essere sostituita con la misura dell'espulsione coattiva, solo se immediatamente eseguibile (L. 129/2011); ai fini dell'esecuzione dell'espulsione non e' richiesto il rilascio del nulla-osta da parte dell'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato (L. 129/2011; nota: in questo modo si applica una misura - l'espulsione coattiva - conseguente alla commissione di un reato - la violazione della misura limitativa - prima che il giudice lo abbia accertato); si applica un divieto di reingresso di durata determinata in base ad art. 13 co. 14 D. Lgs. 286/1998 (art. 16 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 161/2014)[75]; eseguita l'espulsione, il questore avvisa l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato di trasgressione dell'ordine del questore, che pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salva la riproposizione dell'azione penale in caso di reingresso in violazione dell'eventuale relativo divieto (L. 129/2011)
In caso di conversione della pena pecuniaria ad opera del magistrato di sorveglianza nelle misure del lavoro sostitutivo o dell'obbligo di perrnanenza domiciliare (art. 55 D. Lgs. 274/2000; nota: resa per altro difficile dalla mancanza di un domicilio stabile), l'espulsione dello straniero e' eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati da art. 55 co. 2 e 6 D. Lgs. 274/2000 (art. 13 co. 3-septies D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 161/2014; nota: discutibile che si dia luogo a una conversione di segno opposto a quella prima effettuata)
La procedura puo' essere iterata senza limiti (nota: lo si ricava dal riferimento piuttosto ambiguo, di cui all'art. 14 co. 5-quater D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 129/2011, alle misure applicabili in caso di impossibilita' di procedere all'accompagnamento alla frontiera)
Nota: Ord. Cass. 11050/2011 ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea in via pregiudiziale se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15, par. 4, 5 e 6, della Direttiva 2008/115/CE, devono essere interpretati, anche alla luce dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essi sono d'ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non e' oggettivamente possibile o non e' piu' possibile il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della liberta' che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni; la modifica apportata dalla L. 129/2011 lascerebbe inalterata la possibilita' di una tale spirale, pur facendola dipendere dall'adozione di successivi provvedimenti di espulsione
Per esservi reato nel mancato rispetto dell'ordine l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo straniero; spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent. Corte Cost. n. 257/2004)
Sent. Cass. 33486/2007: essendo sanzionata penalmente l'inottemperanza all'ordine del questore, il giudice deve verificare la legittimita' del provvedimento del questore sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale, con riferimento alla possibilita' che esso sia viziato per violazione di legge, per incompetenza o per eccesso di potere; Trib. Pesaro: per essere legittimo, l'ordine del questore deve essere eseguibile almeno astrattamente e in forma legale
Sulla nozione di giustificato motivo:
o Sent. Corte Cost. 5/2004: ampia accezione della nozione di giustificato motivo, inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita' diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente richiesti dall'interessato e l'indigenza
o Sent. Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta di soggiornare illegalmente in Italia; Trib. Trento: inclusa la situazione in cui la somma di cui dispone lo straniero gli consente di mantenersi, ma non di acquistare il biglietto aereo (nota: la consegna da parte del questore del biglietto di viaggio e', in base a L. 129/2011, opzionale)
o Trib. Modena: incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze ingiustamente lesive dei diritti fondamentali della persona - applicato al caso di omosessuale marocchino (sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')
o circ. Mininterno 15/1/2005: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo
o Sent. Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio con cittadino italiano non integra il giustificato motivo, soprattutto quando tale matrimonio sia celebrato a grande distanza di tempo dall'ordine del questore
o Sent. Cass. n. 30774/2006: lo straniero ha solo l'onere di allegare i motivi, mentre e' il giudice che deve valutarli
Sent. Cass. 480/2013: non risponde del reato previsto da art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dellautorita') lo straniero che non ottemperi all'invito a presentarsi presso un ufficio di Pubblica Sicurezza ai fini dell'espulsione dal territorio nazionale, dato che l'ordine di allontanamento del questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita da art. 14 Dlgs 286/1998 non possono essere validamente surrogati da altri atti
Sent. Corte Giust. C-329/11 (torna all'indice del capitolo)
o la Direttiva 2008/115/CE deve essere interpretata nel senso che essa:
osta alla normativa di uno Stato membro che reprime il soggiorno irregolare mediante sanzioni penali, laddove detta normativa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo che, pur soggiornando in modo irregolare nel territorio di detto Stato membro e non essendo disposto a lasciare tale territorio volontariamente, non sia stato sottoposto alle misure coercitive di cui allart. 8 Direttiva 2008/115/CE, e per il quale, nel caso in cui egli sia stato trattenuto al fine di preparare e realizzare il suo allontanamento, la durata massima del trattenimento non sia stata ancora superata
non osta a siffatta normativa laddove essa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo cui sia stata applicata la procedura di rimpatrio stabilita da Direttiva 2008/115/CE e che soggiorni in modo irregolare in detto territorio senza che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio (nota: se e' esaurita, quindi, la procedura prevista Direttiva 2008/115/CE, si puo' prevedere la reclusione, se nulla impedisce allo straniero di lasciare lo Stato membro)
o punti 30 e 31 della sentenza:
la finalita' della Direttiva 2008/115/CE (l'efficace rimpatrio dei cittadini stranieri il cui soggiorno e' irregolare) risulterebbe compromessa se gli Stati membri non potessero evitare, mediante una privazione di liberta' come il fermo di polizia, che una persona sospettata di soggiornare irregolarmente fugga ancora prima che la sua situazione abbia potuto essere chiarita
o punto 41:
i cittadini di paesi terzi i quali, oltre ad aver commesso il reato di soggiorno irregolare (nota: non a seguito del solo reato di soggiorno illegale, quindi), si siano resi colpevoli di uno o piu' altri reati, possono, alloccorrenza, ai sensi dellart. 2 co. 2, lett. b) Direttiva 2008/115/CE, essere esclusi dalla sua sfera di applicazione
Rimpatrio volontario
assistito (torna all'indice del capitolo)
o possibili attivita':
divulgazione delle informazioni sulla possibilita' di usufruire di sostegno al rimpatrio e sulle modalita' di partecipazione ai relativi programmi
assistenza allo straniero nella fase di presentazione della richiesta e negli adempimenti necessari per il rimpatrio, compreso il raccordo con la rappresentanza consolare del Paese d'origine ai fini dell'acquisizione dei documenti di viaggio
informazione sui diritti e doveri dello straniero connessi con la partecipazione al programma di rimpatrio
organizzazione dei trasferimenti
assistenza dello straniero, con particolare riguardo ai soggetti vulnerabili di cui all'art. 19 co. 2-bis D. Lgs. 286/1998 (disabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali), nelle fasi precedenti la partenza
corresponsione di un contributo economico per le prime esigenze nonche' assistenza ed eventuale sostegno dello straniero, con particolare riguardo per i soggetti vulnerabili, al momento dell'arrivo nel Paese di destinazione
collaborazione con i Paesi di destinazione dello straniero, al fine di promuovere adeguate condizioni di inserimento
o priorita':
soggetti vulnerabili, di cui all'art. 19 co. 2-bis D. Lgs. 286/1998 (disabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali)
vittime di tratta, soggetti affetti da gravi patologie, richiedenti la protezione internazionale e titolari di protezione internazionale o umanitaria
stranieri che non soddisfino piu' le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno
stranieri, gia' destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento, trattenuti in CIE
stranieri, gia' destinatari di un provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, ai sensi di art. 13 co. 5 D. Lgs. 286/1998
o programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'art. 2 promossi ed attuati dal Mininterno anche avvalendosi di
organizzazioni internazionali e intergovernative con comprovata esperienza almeno triennale in programmi di rimpatrio (e, se richiesto dal programma, esperienza almeno triennale nella collaborazione con i Paesi di destinazione)
regioni
enti locali, come definiti da art. 2 D. Lgs. 267/2000
associazioni iscritte nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, operanti nel settore dell'immigrazione con comprovata esperienza almeno triennale in programmi di rimpatrio (e, se richiesto dal programma, esperienza almeno triennale nella collaborazione con i Paesi di destinazione, nonche' adeguata capacta' finanziaria)
associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 L. 383/2000, iscritte nei Registri di cui all'art. 7 della stessa legge, operanti nel settore dell'immigrazione con comprovata esperienza almeno triennale in programmi di rimpatrio (e, se richiesto dal programma, esperienza almeno triennale nella collaborazione con i Paesi di destinazione, nonche' adeguata capacta' finanziaria)
associazioni iscritte nel Registro di cui all'art. 42 D. Lgs. 286/1998 con comprovata esperienza almeno triennale in programmi di rimpatrio (e, se richiesto dal programma, esperienza almeno triennale nella collaborazione con i Paesi di destinazione, nonche' adeguata capacta' finanziaria)
o pianificazione da parte del Mininterno delle attivita' per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, secondo le priorita' indicate
o selezione e aggiudicazione, da parte del Mininterno, dei soggetti incaricati della attuazione dei programmi di rimpatrio, sulla base della pianificazione
o collaborazione tra i Consigli territoriali e i soggetti terzi potenzialmente coinvolgibili nei programmi di rimpatrio finalizzata alla promozione di tali programmi
o procedura di ammissione al programma di rimpatrio:
lo straniero presenta alla Prefettura della provincia nella quale si trova istanza di accesso al programma di rimpatrio volontario e assistito, corredata della documentazione e delle informazioni di cui e' in possesso; la presentazione dell'istanza non sospende l'esecuzione del provvedimento di respingimento o di espulsione gia' adottato
la Prefettura informa della presentazione dell'istanza la questura competente, che verifica che non ricorrano i casi di esclusione dal programma di rimpatrio e che lo straniero sia in possesso di un valido documento di riconoscimento o, in mancanza, che ne sia stata accertata l'identita'; in caso di esito favorevole degli accertamenti di cui al precedente periodo, la Prefettura ammette l'interessato al programma di rimpatrio, fino a concorrenza della disponibilita' dei posti in relazione al finanziamento del programma
la Prefettura comunica, senza ritardo, l'ammissione al programma alla questura competente, anche in via telematica, ai sensi e per gli effetti (sospensione dei provvedimenti di respingimento, di espulsione, di ordine di lasciare l'Italia in caso di trattenimento impraticabile, e delle eventuali misure limitative della liberta' personale adottate) di cui all'art. 14-ter co. 3 D. Lgs. 286/1998, e informa dell'ammissione l'interessato ed il soggetto incaricato dell'attuazione del programma; in caso di mancata ammissione al programma, la Prefettura ne da' tempestiva comunicazione alla questura competente, anche in via telematica, all'interessato ed al soggetto incaricato dell'attuazione
il soggetto incaricato dell'attuazione del programma comunica alla Prefettura l'avvenuto rimpatrio ai fini degli adempimenti previsti cui da art. 14-ter co. 3 D. Lgs. 286/1998 (comunicazione all'autorita' giudiziaria ai fini della pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per il reato di soggiorno illegale) nonche' l'eventuale presentazione dell'istanza di revoca del divieto di reingresso (nota: in caso di ammissione al programma di rimpatrio assistito, il provvedimento di espulsione e' sospeso; ne deriva che non opera il divieto di reingresso conseguente a tale provvedimento; in queso senso, sebbene in modo non esplicito, circ. Mininterno 7/1/2013:)
o configurandosi il rimpatrio assistito come elemento favorevole allo straniero, lascia perplesso il fatto che venga privilegiata la categoria dei trattenuti in CIE rispetto a quella, piu' "meritevole", di coloro che hanno ottenuto la concessione di un termine per il rimpatrio volontario); tuttavia, la finalita' puo' essere quella di incentivare in modo marcato la collaborazione (anche tardiva) di chi sia trattenuto in CIE (quella di chi abbia ottenuto il termine per il rimpatrio volontario e' cosa gia' acquisita, per definizione), allo scopo di rendere efficace la procedura di rimpatrio ed abbreviare i tempi del (costoso) trattenimento; condizione necessaria per l'ammissione al rimpatrio assistito e' infatti che sia accertata l'identita' dello straniero (cosa che richiede la collaborazione dell'interessato)
o e' stata dimenticata una categoria intermedia tra quella dei trattenuti in CIE e quella di coloro che abbiano ottenuto un termine per il rimpatrio volontario: gli stranieri che, destinatari di un provvedimento di espulsione coattiva, sono immediatamente allontanabili, senza che si debba ricorrere al loro trattenimento in CIE; il rimpatrio assistito puo' comportare vantaggi economici per lo straniero in fase di inserimento in patria, e non c'e' motivo per escludere chi appartenga a questo gruppo intermedio; questa esclusione colpisce in particolare lo straniero in possesso di passaporto, ma privo di risorse e di alloggio (questi non gode della concessione di un termine per il rimpatrio volontario, essendo considerato "a rischio di fuga", ed e' allontanabile immediatamente), e potrebbe indurlo ad occultare, in una prima fase, il passaporto, in modo da poter subire il trattenimento e, successivamente, godere dell'ammissione al programma di rimpatrio!
o ne abbia gia' fruito in passato
o sia destinatario di un provvedimento di espulsione coattiva per pericolosita' (ordine pubblico, sicurezza dello Stato, terrorismo, prevenzione) o per violazione del termine per il rimpatrio volontario o a seguito di sentenza, o di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale
o abbia violato il termine per il rimpatrio volontario o il divieto di reingresso o una delle misure limitative della liberta' impostegli in relazione al rimpatrio (incluse quelle adottate dal questore in caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE, il trattenimento in CIE e l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale in caso di impossibilita' di dar luogo o di prolungare la detenzione in CIE)
o sono sospesi i provvedimenti di respingimento, di espulsione, di ordine di lasciare l'Italia in caso di trattenimento impraticabile e le misure limitative della liberta' personale eventualmente adottate dal questore (ma non il trattenimento in CIE); nota: e' evidente, da queste disposizioni, come al programma di rimpatrio assistito possa essere ammesso anche uno straniero destinatario di un provvedimento di espulsione coattiva (non e' chiaro, pero', in quale contesto tale straniero possa chiedere l'ammissione al programma, dal momento che l'unica possibilita' sembra essere quella di richiesta contestuale alla richiesta di concessione del termine per il rimpatrio volontario, di cui all'art. 13, co. 5 D. Lgs. 286/1998, e tale richiesta puo' essere presentata solo quando sia gia' stato escluso che si debba procedere obbligatoriamente ad espulsione coattiva)
o la prefettura comunica alla questura l'avvenuto rimpatrio dello straniero; la questura avvisa avvisa l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato di soggiorno illegale, perche' pronunci sentenza di non luogo a procedere (salva la riproposizione dell'azione penale in caso di reingresso in violazione dell'eventuale relativo divieto)
o il sottrarsi al programma di rimpatrio assistito da parte dello straniero comporta la sua espulsione coattiva e l'eventuale trattenimento in CIE (o l'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, in caso di trattenimento impraticabile)
o con supporto reintegrazione: 748
o senza supporto reintegrazione: 528
o totale: 1.276
o 2009: 162
o 2010: 160
o 2011: 480
o 2012: 773
o 2013: 1.036
Sent. Corte Cost. 22/2007
(precedente l'entrata in vigore della L. 129/2011) (torna
all'indice del capitolo)
Direttiva 2008/115/CE (torna all'indice del capitolo)
o la direttiva disciplina il rimpatrio degli stranieri in posizione irregolare rispetto al soggiorno (nota: non la loro condizione complessiva)
o gli Stati membri possono decidere (nota: in sede di attuazione della direttiva) di non applicare la direttiva ai casi che nella normativa italiana prevedono il respingimento ad opera del questore, a quelli di rimpatrio come sanzione penale o conseguenza di sanzione penale, e a quelli di estradizione
o la direttiva non si applica ai cittadini comunitari e ai loro familiari che esercitino il diritto di liberta' di circolazione in area Schengen, ne' ai cittadini di paesi terzi e ai loro familiari che esercitino un diritto equivalente in base ad accordi tra la Comunita' europea e gli Stati membri da una parte e quei paesi dall'altra (Norvegia, Islanda e Liechtstein, Svizzera e Repubblica di San Marino)
o se la direttiva non viene applicata ai casi di respingimento, gli interessati devono godere di un trattamento non peggiore di quelli cui la direttiva si applica in materia di limiti sull'uso di misure coercitive, differimento dell'allontanamento, cure di emergenza e trattamento di persone vulnerabili, condizioni di trattenimento; e' rispettato inoltre il principio di non refoulement
o si tiene nel dovuto conto l'interesse superiore del minore, il rispetto della vita familiare, lo stato di salute dell'interessato, il principio di non refoulement
o lo straniero in condizioni di soggiorno illegale e' soggetto a decisione di rimpatrio; se pero' e' titolare di permesso rilasciato da altro Stato membro e' inviatto a recarvisi ed e' soggetto a decisione di rimpatrio solo se non ottempera o se sussistono ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico
o se lo straniero e' ripreso da altro Stato membro in virtu' di accordi o intese bilaterali vigenti alla data di entrata in vigore della direttiva, e' il secondo Stato membro ad adottare la decisione di rimpatrio (nota: solo se lo straniero e' in posizione irregolare anche sul territorio di tale Stato)
o possibile, per uno Stato membro, sospendere o revocare una decisione di rimpatrio o astenersi dall'adottarla se si ritiene di voler autorizzare il soggiorno per qualunque ragione
o se e' pendente una procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, lo Stato membro terra' in considerazione la possibilita' di sospendere l'allontanamento fino a conclusione della procedura
o una decisione di rimpatrio (come pure di allontanamento e di divieto di reingresso) puo' essere adottata anche contestualmente alla decisione che pone fine al soggiorno legale (rifiuto o revoca del permesso)
o di norma, lo straniero da rimpatriare deve avere la possibilita' di farlo volontariamente entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni; se lo Stato membro condiziona questa possibilita' all'esistenza di una specifica richiesta da parte dello straniero, questi deve essere informato della possibilita' di presentarla
o il termine per il rimpatrio volontario e' prorogato in caso di necessita' e di circostanze particolari (soggiorno pregresso prolungato, figli che frequentano la scuola, esistenza di legami familiari o sociali)
o possono essere imposte delle misure atte a scongiurare il rischio di fuga da parte dello straniero (quali obbligo di firma, obbligo di dimora, costituzione di una garanzia finanziaraia, consegna di documenti)
o il termine puo' essere ridotto o non concesso in presenza di rischio di fuga (da valutarsi sulla base di criteri oggettivi stabiliti dalla legge) o di pericolo per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, o quando la decisione di allontanamento consegua a una richiesta di permesso manifestamente infondata o fraudolenta (nota: non si vede perche' l'aver presentato una richiesta di permesso manifestamente infondata debba essere considerato piu' grave del non averla presentata affatto)
o si da' luogo all'allontanamento (inteso come esecuzione della decisione di rimpatrio da parte dello Stato) quando non sia stato concesso un termine per il rimpatrio volontario o, se tale termine e' stato concesso, quando lo straniero non abbia ottemperato all'obbligo di rimpatriare entro il termine concesso, ovvero quando emergano, prima della scadenza del termine, motivi che avrebbero giustificato la mancata concessione del termine
o se lo straniero resiste alle misure di allontanamento, e' possibile adottare misure coercitive, ma senza adoperare la forza in modo eccessivo e nel rispetto dei diritti fondamentali, della dignita' e dell'integrita' fisica dell'interessato
o gli Stati membri effettueranno un monitoraggio degli allontanamenti coattivi
o l'allontanamento e' differito nei casi in cui esso comporterebbe la violazione del principio di non refoulement e in quelli in cui e' accordata la sospensione del provvedimento da parte dell'autorita' competente per il ricorso
o l'allontanamento puo' essere differito quando questo sia richiesto dalle circostanze particolari; in particolare, a causa di situazioni di salute fisica o mentale, o per ragioni tecniche, quali la mancanza di mezzi di trasporto o la difficolta' nel pervenire all'identificazione; in questi casi possono essere imposte misure atte a scongiurare il rischio di fuga da parte dello straniero (quali obbligo di firma, obbligo di dimora, costituzione di una garanzia finanziaraia, consegna di documenti)
o prima di adottare una decisione di rimpatrio a carico di un minore non accompagnato, lo Stato membro garantira' che gli venga fornita assistenza da un organismo diverso da quello competente per il provvedimento, con riguardo al suo superiore interesse; lo Stato membro si accertera' che il minore sia ricongiunto con un membro della propria famiglia o un tutore o una adeguata struttura di accoglienza nello Stato di rimpatrio
o i provvedimenti di rimpatrio devono essere accompagnati da divieto di reingresso quando non e' stato concesso il termine per il rimpatrio volontario o quando il termine per questo non e' stato rispettato; il divieto di reingresso puo' essere imposto anche in altri casi (nota: la direttiva non pone restrizioni rispetto agli "altri casi" in cui il divieto puo' essere imposto)
o il divieto di reingresso sara' determinato in considerazione della situazione personale; puo' comunque superare i cinque anni se lo straniero rappresenta una seria minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale (in inglese: "it may however exceed five years if the third-country national represents a serious threat to public policy, public security or national security" ; nota: l'uso della parola "comunque" lascia spazio all'interpretazione secondo la quale il limite dei 5 anni potrebbe essere superato anche in altri casi, non determinati)
o lo Stato membro prendera' in considerazione la possibilita di revocare o sospendere il divieto di reingresso adottato in casi diversi da quelli in cui l'imposizione del divieto e' obbligatoria quando lo straniero possa dimostrare di aver rispettato il termine per il rimpatrio volontario
o le vittime di tratta che abbiano ottenuto un permesso di soggiorno ai sensi della Direttiva 2004/81/CE non saranno soggette a un divieto di reingresso, salvo che in caso di mancato rispetto del termine per il rimpatrio volontario o quando rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale (nota: previsione priva di senso)
o lo Stato membro puo' astenersi dall'adottare un divieto di reingresso o puo' revocarlo o sospenderlo per ragioni umanitarie (nota: testo ufficiale sgrammaticato); puo' anche revocarlo o sospenderlo per altre ragioni in casi individuali o per particolari categorie
o quando uno Stato membro intende autorizzare il soggiorno di uno straniero gravato da divieto di reingresso da parte di un altro Stato membro, il primo Stato consulta il secondo e tiene conto degli interessi di questo
o i provvedimenti di rimpatrio (e quelli eventuali di allontanamento e di divieto di reingresso) sono adottati in forma scritta, sono motivati e riportano l'informazione relativa alle possibilita' di impugnazione; le informazioni relative alla motivazione possono essere limitate se questa possibilita' e' prevista, in generale, dalla legge nazionale (ad esempio, per tutelare la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza e per la prevenzione, le indagini, l'accertamento e il perseguimento di reati)
o il provvedimento deve riportare anche una traduzione in una lingua che si puo' ragionevolmente presumere comprensibile per l'interessato; gli Stati membri possono stabilire che, per chi sia entrato illegalmente, la comunicazione sia data in formato standard definito dalla legge e dai contenuti pubblicizzati nelle lingue piu' usate dai migranti che entrano illegalmente
o lo straniero ha diritto a ricorrere contro i provvedimenti associati al rimpatrio (o di chiederne la revisione) davanti a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali e indipendenti
o l'autorita' o organo competente puo' riformare il provvedimento, ma anche sospenderlo temporaneamente (se la sospensione non e' gia' prevista dalla legge)
o lo straniero ha diritto all'assistenza legale e linguistica e, se privo di mezzi sufficienti, al gratuito patrocinio
o gli Stati membri possono limitare l'accesso al gratuito patrocinio nei casi di ricorso giurisdizionale e/o in caso di indigenza e/o con riferimento ad avvocati specificamente designati e/o se il ricorso non e' palesemente infondato; possono prevedere tetti di spesa e di tempo per il gratuito patrocinio e che il trattamento non sia piu' favorevole di quello previsto per i propri cittadini; possono esigere un rimborso totale o parziale delle spese se la condizione economica dello straniero non e' o non e' piu' tale da impedirgli di sostenere le spese
o nelle more del rimpatrio volontario o in caso di differimento del rimpatrio, sono garantiti l'unita' familiare, le cure urgenti o essenziali e l'accesso all'istruzione per i minori (tenuto conto della durata del soggiorno); si tiene conto delle esigenze delle persone vulnerabili
o in caso di estensione dei termini per il rimpatrio volontario o di sospensione dell'esecuzione del rimpatrio, l'interessato e' informato per iscritto
o il trattenimento e' consentito solo per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento (in particolare, se vi e' rischio di fuga o se lo straniero evita o intralcia i preparativi per l'allontanamento) e se non e' possibile alcuna altra misura efficace ma meno coercitiva
o il trattenimento deve essere piu' breve possibile e puo' durare solo finche' i preparativi per l'allontanamento sono in corso ed effettuati con la dovuta diligenza
o il provvedimento di trattenimento puo' essere adottato (in forma scritta e motivata) da un'autorita' giudiziaria o amministrativa; nel secondo caso, lo straniero ha diritto ad un controllo di legittimita' (da concludersi nel piu' breve tempo possibile) da parte del giudice; il controllo puo' avvenire d'ufficio o su ricorso dello straniero; in questo secondo caso, lo straniero e' informato del diritto di presentare tale istanza
o lo straniero ha diritto alla revisione periodica del provvedimento, d'ufficio o su istanza; in caso di trattenimento prolungato, le revisioni saranno soggette al controllo dell'autorita' giudiziaria
o quando i presupposti del trattenimento vengono meno o e' evidente che non vi e' piu' una ragionevole prospettiva di allontanamento, lo straniero e' rilasciato immediatamente
o la durata massima del trattenimento e' prefissata e non puo' eccedere 6 mesi; una proroga non superiore a 12 mesi puo' essere adottata quando la procedura di allontanamento e' ritardata, a dispetto del compimento di ogni ragionevole sforzo, dalla mancanza di cooperazione dello straniero o dal ritardo nell'ottenere la documentazione necessaria da paesi terzi
o il trattenimento e' effettuato in centri appositi o, se questo non e' possibile, con separazione dai detenuti comuni
o lo straniero detenuto ha il diritto di contattare, su richiesta, legali, familiari e autorita' consolari
o le esigenze delle persone vulnerabili trattenute sono tenute in considerazione; sono assicurate le cure urgenti o essenziali
o organizzazioni rilevanti e competenti, nazionali, internazionali o non governative sono ammesse a visitare i centri di trattenimento; le visite possono essere condizionate alla autorizzazione preventiva
o gli stranieri trattenuti ricevono informazione relativa alle condizioni di trattenimento e ai loro diritti, incluso il diritto di contattare gli organismi ammessi a visitare i centri
o minori non accompagnati e famiglie con minori possono essere trattenuti solo se non vi sono alternative e per il tempo piu' breve possibile
o le famiglie trattenute devono godere di sistemazione separata e di tutela della vita privata; i minori trattenuti devono accedere ad attivita' ricreative e di gioco e, se detenuti per tempi lunghi, all'istruzione
o i minori non accompagnati devono ottenere, per quanto possibile, sistemazione presso istituzioni dotate di personale e di strumenti adeguati alle esigenze delle persone di quell'eta'
o nel contesto del trattenimento di minori si tiene conto in modo primario del loro superiore interesse
o nei casi in cui vi sia un numero eccezionalmente grande di stranieri da sottoporre a trattenimento, lo Stato membro puo' derogare alle disposizioni relative ai termini per la convalida giudiziaria del trattenimento, alla separazione degli stranieri da espellere dai detenuti comuni e all'accomodamento di famiglie in locali separati; lo Stato membro informa la Commissione dell'adozione di tale regime eccezionale e della sua conclusione; lo Stato non e' esonerato dall'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni della direttiva
o lo straniero irregolarmente soggiornante titolare di un permesso valido (o di altra analoga autorizzazione) in altro Stato membro deve avere la possibilita' di recarsi immediatamente in tale Stato (verosimilmente, immediatamente dopo che il suo soggiorno irregolare e' stato rilevato) prima che si proceda all'allontanamento, salvo che si tratti di straniero pericoloso (art. 6, co. 2)
o per il divieto di reingresso non dovrebbe essere prevista una durata minima, dal momento che l'eventuale divieto dovrebbe essere commisurato alle esigenze proprie del caso particolare
o attualmente, non sono previste deroghe al divieto di reingresso per chi sia stato autorizzato a soggiornare in quanto vittima di tratta (art. 11, co. 3)
o la normativa vigente non prevede la possibilita' di sospensione del provvedimento di espulsione da parte del giudice competente per l'esame del ricorso (art. 13, co. 2)
o la normativa attuale non prevede esplicitamente misure per garantire il diritto allo studio per i minori, nelle more dell'allontanamento dei genitori (art. 14, co. 1, lettera c); il rispetto dei diritti dei minori e' previsto solo dalla Direttiva Mininterno 14/4/2000 (che, pero', non e' chiaro se debba considerarsi abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014)
o la normativa vigente non prevede un riesame periodico della legittimita' del trattenimento, ne' su richiesta dell'interesato, ne' d'ufficio (art. 15, co. 3); attualmente si rinnova l'esame solo in caso di proroga del trattenimento
o la normativa vigente non prevede che si ponga fine al trattenimento quando siano venuti meno i presupposti, quali, ad esempio, gli ostacoli frapposti dallo straniero (art. 15, co. 4)
o la normativa vigente non prevede misure per la tutela delle persone vulnerabili trattenute (art. 16, co. 3)
o l'accesso ai centri di trattenimento di rappresentanti di organismi (art. 16, co. 4) e' attualmente disciplinato solo da Decr. Mininterno 20/10/2014[76]; il DPR 394/1999 prevede la possibilita' di accesso per enti e associazioni solo nell'ambito di progetti autorizzati o di affidamento di servizi
o il diritto dello straniero di essere informato riguardo ai propri diritti (art. 16, co. 4) e' sancito solo dalla Carta dei diritti e dei doveri dello straniero nel CIE (Allegato 1a al Decr. Mininterno 20/10/2014)
o la normativa vigente non prevede alcuna disposizione che subordini il trattenimento di una famiglia alla condizione che non esistano soluzioni alternative (art. 17, co. 1)
o il rispetto dei diritti dei minori (art. 17, co. 3) e' previsto solo dalla Direttiva Mininterno 14/4/2000 (che, pero', non e' chiaro se debba considerarsi abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014)
o la durata massima del trattenimento prevista dalla Direttiva 2008/115/CE deve includere il periodo di trattenimento subito nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile
o non va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti asilo
o va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in pendenza di un procedimento giurisdizionale avviato dallo straniero avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera
o solo una concreta prospettiva di esecuzione dell'allontanamento corrisponde ad una prospettiva ragionevole di allontanamento e tale prospettiva non sussiste quando risulti poco probabile che l'interessato sia accolto in un paese terzo entro il termine massimo del trattenimento
o quando il periodo massimo di trattenimento previsto dalla Direttiva e' scaduto, l'interessato deve essere liberato immediatamente, anche se non e' in possesso di validi documenti, tiene un comportamento aggressivo o non dispone di mezzi di sussistenza propri ne' di un alloggio o di mezzi forniti dallo Stato membro a tale fine
o qualsiasi decisione adottata dalle autorita' competenti, al termine del periodo massimo iniziale di trattenimento di uno straniero, e vertente sull'esito da riservare al trattenimento stesso deve essere effettuata in forma scritta con esposizione della relativa motivazione in fatto e in diritto
o il riesame che e' chiamata a compiere l'autorita' giudiziaria cui sia sottoposta una domanda di proroga del trattenimento di uno straniero deve consentire all'autorita' medesima di pronunciarsi nel merito, caso per caso, sulla proroga del trattenimento del cittadino interessato, sulla possibilita' di sostituire al trattenimento una misura meno coercitiva e sul rilascio di tale straniero; detta autorita' e' quindi legittimata a fondarsi sui fatti e sulle prove addotti dall'autorita' amministrativa che l'abbia adita nonche' sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni eventualmente ad essa sottoposti nel corso del procedimento stesso
o e' illegittimo prorogare il periodo iniziale di trattenimento per il solo fatto che lo straniero sia privo di documenti di identita'; spetta al solo giudice del rinvio valutare, caso per caso, le circostanze di fatto della fattispecie in esame al fine di stabilire se a tale straniero possa essere efficacemente applicata una misura meno coercitiva o se sussista un rischio di fuga di quest'ultimo
o e' legittimo ritenere che uno straniero il quale non abbia ottenuto un documento di identita' che ne consentisse l'allontanamento dallo Stato membro interessato abbia dato prova di "mancata cooperazione" soltanto qualora dall'esame del comportamento del medesimo straniero nel corso del periodo di trattenimento emerga la sua mancata collaborazione all'esecuzione delle operazioni di allontanamento nonche' la probabilita' che, a causa di tale comportamento, dette operazioni durino piu' del previsto (aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare)
o uno Stato membro non puo' essere obbligato al rilascio di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare ad uno straniero privo di documenti di identita' e che non abbia ottenuto tali documenti dal proprio paese d'origine, successivamente al rilascio del medesimo straniero disposto dal giudice nazionale in considerazione dell'insussistenza di ragionevole prospettiva di allontanamento; tuttavia, tale Stato membro deve, in un caso del genere, rilasciare allo straniero una conferma scritta della sua situazione
L'effetto del recepimento
tardivo della Direttiva 2008/115/CE (torna all'indice del
capitolo)
o nell'intervista cui lo straniero e' sottoposto prima di avviarlo al rimpatrio, volontario o coatto, andra' verificato se sussistono le condizioni affinche' allo stesso sia possibile rilasciare un permesso di soggiorno umanitario o ad altro titolo
o qualora sia esclusa la possibilita' di rilascio di permesso, si deve accertare se sussistano motivi che impediscono di concedere allo straniero un termine per la partenza volontaria; tali motivi impeditivi sono configurabili qualora lo straniero
abbia presentato una domanda di soggiorno che e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta
sia pericoloso per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale
sia a rischio di fuga, ossia ricorra il pericolo che egli possa sottrarsi al rimpatrio, qualora venisse a lui concesso un termine per la partenza volontaria
o per valutare se sussista il rischio di fuga potra' essere utile chiedere allo straniero di dimostrare, con adeguata documentazione
la disponibilita' di adeguate garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite, idonee allo scopo (ai fini della quantificazione della garanzia da prestare, si puo' tenere conto della Direttiva del Ministro dellinterno 1/3/2000)
il possesso di un documento utile all'espatrio, in corso di validita'
l'utilizzabilita' di un alloggio stabile non precario, ove egli possa essere rintracciato senza alcuna difficolta' (Gdp Cremona: anche in assenza degli adempimenti obbligatori in caso di ospitalita' agli stranieri, l'indicazione di un domicilio effettivo e' sufficiente ai fini della reperibilita' dello straniero soggetto alla procedura di rimpatrio)
la linearita' della sua condotta pregressa
il proprio concreto interesse a tornare quanto prima nel Paese d'origine o in un altro Paese terzo, senza piu' prolungare la permanenza irregolare sul territorio italiano (Gdp Cremona: la semplice dichiarazione dello straniero di non avere intenzione di lasciare l'Italia non significa che egli intenda sottrarsi all'obbligo di rimpatrio, potendo significare semplicemente che intende esperire tutti gli strumenti che la legge gli mette a disposizione per ottenere una diversa decisione; nota: se non valesse questo principio, l'eventuale rilascio di un permesso dovrebbe essere consentito solo per lo straniero che non intenda continuare a soggiornare in Italia!)
ogni altro elemento utile ad evidenziare la presenza o meno del pericolo che egli si sottragga volontariamente al rimpatrio, qualora gli venisse concesso un termine per la partenza volontaria (Gdp Cremona: l'inserimento in un ente riconosciuto dallo Stato, quale l'Unione induista italiana, e' sintomatico di inserimento sociale, e va valutato ai fini della determinazione della procedura applicabile in applicazione della Direttiva 2008/115/CE)
o in base ad art. 9, co. 2 Direttiva 2008/115/CE, e' possibile, ma non obbligatorio, rinviare l'allontanamento, in particolare, a causa delle condizioni fisiche o mentali dello straniero, ovvero per ragioni tecniche, come l'assenza di mezzi di trasporto o l'assenza di identificazione; tale assenza va intesa come mancanza assoluta, e non semplicemente transitoria, del vettore o dell'identificazione da parte della Rappresentanza diplomatica
o la misura del trattenimento potra' essere adottata nei casi attualmente consentiti dalla legislazione nazionale; dalla lettura del provvedimento di trattenimento dovra' emergere, pero', che, nel caso concreto, non risulti possibile applicare altre misure meno coercitive, proprio a causa della particolare situazione che caratterizza la posizione dello straniero (ad esempio, per il pericolo che egli si sottragga all'esecuzione del rimpatrio, per la mancanza di risorse economiche adeguate e provenienti da fonti lecite, per l'assenza di documento utile all'espatrio e in corso di validita', per la mancanza di luogo di domicilio o di dimora stabile e non precario ove possa essere immediatamente rintracciato, etc.)
o la durata del divieto di ingresso deve essere sempre motivata, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti ciascun caso
o dai provvedimenti deve emergere come
la posizione dello straniero sia stata oggetto di approfondita valutazione
le decisioni discrezionali (quale, ad esempio, la mancata concessione allo straniero del termine per la partenza volontaria, la durata del divieto di ingresso o il suo trattenimento nel CIE) siano corredate da adeguata motivazione e non siano state adottate in virtu' di meccanismi automatici di rimpatrio
sia stato osservato il principio dell'adozione di provvedimenti "ad intensita' graduale crescente"
o in senso favorevole alla disapplicazione delle disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale:
Trib. Torino (in un procedimento relativo al mancato ottemperamento allordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-quater; nello stesso senso, Trib. Torino, Trib. Torino):
- art. 14, co. 5-ter e 5-quater sanzionano con la reclusione fino a 4 anni o, rispettivamente, fino a 5 anni il mancato ottemperamento all'ordine del questore; tale ordine e' parte integrante della procedura di rimpatrio e ricade, quindi, nella sfera di applicazione della Direttiva 2008/115/CE; questa prevede come extrema ratio il trattenimento in un centro apposito per un periodo massimo di 18 mesi e con le garanzie previste dagli artt. 15 e 16 della Direttiva stessa; Trib. Torino osserva anche come la legislazione italiana preveda, mediante il meccanismo della reiterazione degli ordini di allontanamento, la possibilita' di una compressione tendenzialmente illimitata della liberta' personale del soggetto
- secondo Sent. Corte Giust. C-357/09, la Direttiva 2008/115/CE obbliga a liberare immediatamente lo straniero trattenuto quando il periodo massimo di trattenimento sia scaduto, non consentendo quindi di dar luogo a reclusione
- non si vede quale utilita' ai fini del ritorno in patria del rimpatriando si possa trarre dal trattenerlo in carcere, quando nessuno piu' si occupa in sede amministrativa del suo allontanamento
- la norma incriminatrice in questione deve, quindi, essere disapplicata da questo giudice, senza che occorra sollevare incidente di legittimit costituzionale dal momento che compete al giudice comune dirimere la questione di compatibilit di una norma nazionale con le disposizioni di una direttiva provvista di effetto diretto
- si ha incompatibilita' parziale fra norma penale interna e diritto comunitario, dal momento che la fattispecie penale in oggetto resta perfettamente compatibile con la Direttiva 2008/115/CE quando si tratti di respingimento
- anche se la condotta dello straniero ha avuto inizio quando era ancora illecita (prima della scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva), nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato (art. 2 co.2 c.p.); quest'ultima disposizione non si applica quando il cambiamento avvenuto nella normativa extrapenale, modificando il contesto giuridico, ha determinato una diversita' del fatto e non della fattispecie (sent. Cass 2451/2007, relativa al caso dell'ingresso della Romania nella UE; Trib. Torino: in quel caso il disvalore penale della fattispecie rimaneva invariato, non essendo piu' applicabile solo ad un gruppo limitato di soggetti); in questo caso, invece, e' intervenuta una restrizione della fattispecie incriminatrice: non tutte le condotte astrattamente rientranti nella fattispecie di reato restano tali, una parte essendo diversamente regolata dalla Direttiva 2008/115/CE (Proc. Trib. Pinerolo: la situazione e' analoga a quella - menzionata da sent. Cass 2451/2007 - verificatasi con la riduzione della soglia della maggiore eta' da 21 a 18 anni, che ha fatto venir meno la punibilita' dei fatti di sottrazione consensuale di minorenni commessi nei confronti di persone di eta' tra 18 e 21 anni prima che il limite della maggiore eta' venisse ridotto; si puo' parlare di modificazioni mediate della norma incriminatrice, da trattare, alla stregua di art. 2 c.p., come una successione di norme penali); nello stesso senso, Trib. Cagliari
Trib. Torino (in un procedimento relativo al mancato ottemperamento all'ordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-quater): l'ordine del questore con termine inferiore a 7 gg e' divenuto illegittimo, non rilevando il fatto che si tratti di condotta permanente; il fatto si configura quindi come violazione di un ordine illegittimo, e non e' piu' punibile, oggi, neanche se e' stato commesso quando l'ordine era legittimo
Proc. Trib. Pinerolo: la Direttiva 2008/115/CE fa venir meno la natura delittuosa della fattispecie del mancato ottemperamento all'ordine del questore (art. 14, co. 5-ter), a prescindere dal fatto che l'ordine fosse legittimo; il fatto non e' piu' punibile neanche se e' stato commesso prima del 24/12/2010; nello stesso senso, Corte App. Bologna, Ord. Trib. Modena, Ord. Trib. Modena, che revocano la misura cautelare applicata, e Trib. Bologna, che non la convalida
Trib. Bologna, Trib. Roma: in applicazione di art. 673 c.p.p., revoca la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter, sulla base dell'intervenuta abolitio criminis dovuta al contrasto insanabile con la Direttiva 2008/115/CE
Proc. Trib. Firenze e Trib. Modena:
- art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998 sanziona con la pena della reclusione (fino a 4 anni) la mancata partenza volontaria nonostante la notifica di un ordine di allontanamento che, secondo la Direttiva 2008/115/CE puo' giustificare al piu' la detenzione amministrativa attraverso la misura del trattenimento per un periodo non superiore a diciotto mesi
- ne consegue la disapplicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 14, co. 5 ter
Proc. Trib. Firenze: abrogazione implicita della fattispecie di cui allart. 14, co. 5 ter, sia per l'illegittimita' dell'ordine del questore (per l'inversione della successione dei provvedimenti, rispetto a quanto previsto da Direttiva 2008/115/CE), sia per quella della sanzione penale (non prevista dalla Direttiva); nello stesso senso, Nota Proc. Firenze, che segnala anche come
- l'amministrazione possa immediatamente conformarsi ai principi della Direttiva 2008/115/CE, definendo un termine personalizzato per il rimpatrio volontario
- l'arresto ai sensi dell'art. 14, co. 5 ter sia da considerarsi eseguito al di fuori dei casi previsti dalla legge
- il contrasto tra normativa nazionale e Direttiva 2008/115/CE possa essere considerato giustificato motivo per il mancato allontanamento
Proc. Rovereto: il contrasto tra norme interne e norme della Direttiva 2008/115/CE non lascia alcun ragionevole dubbio interpretativo, e quindi esime dal dover sollecitare lintervento pregiudiziale della Corte di Giustizia; ne segue la disapplicazione della fattispecie incriminatrice interna incompatibile con la Direttiva
- le norme del D. Lgs. 286/1998 che disciplinano il procedimento di espulsione sono in radicale ed insanabile contrasto con le norme con effetto diretto della Direttiva 2008/115/CE; in particolare, nell'ambito dell'ordinamento nazionale,
tutte le espulsioni siano immediatamente esecutive e che esse siano eseguite dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, salvo il caso di espulsione per mancata richiesta di rinnovo
non e' prevista alcuna proroga, neanche nell'unico caso in cui l'espulsione e' attuata con l'intimazione a lasciare il territorio entro 15 gg
tutte le modalita' di esecuzione delle espulsioni contemplano il ricorso (diretto o eventuale) a misure coercitive, senza alcuna limitazione allo straniero che oppone resistenza, essendo sufficiente la difficolta' nellidentificazione, la mancanza di documenti per il viaggio o del vettore (fattori chiaramente estranei alla volonta' dello straniero e non riconducibili a condotte resistenti)
la sospensione dell'allontanamento non e' prevista (ad eccezione dei richiedenti asilo ex art. 37, co. 6, D. Lgs. 25/2008)
- tali norme non debbono quindi essere applicate, con conseguenti effetti caducatori sul provvedimento amministrativo emanato, dopo il 24/12/2010, nell'esercizio della potesta' amministrativa attribuita da tali norme, rimanendo esso del tutto sprovvisto di base legale
- un provvedimento anteriore al 24/12/2010 e' stato adottato in modo legittimo; tuttavia, i suoi effetti non possono ritenersi esauriti fino a quando esso possa determinare l'applicazione di una conseguenza giuridica, sia pure in maniera mediata dalla fattispecie incriminatrice; con le norme della legislazione interna vanno quindi disapplicati anche i provvedimenti amministrativi in contrasto con la norma europea, anche quando essi siano stati adottati anteriormente alla vigenza della norma europea (Sent. Corte Giust. C-224/97)
- il mancato ottemperamento all'ordine del questore perde la sua natura di lesione di un interesse sostanziale, dal momento che la funzione amministrativa (l'allontanamento) alla cui tutela era preposta la sanzione penale non puo' piu' estrinsecarsi nella forma originariamente prevista
- in presenza di una sequenza di provvedimenti amministrativi chiaramente illegittimi, ancorche' per effetto del sopraggiungere della norma europea confliggente con le norme che fondano la potesta' amministrativa, non si puo' che procedere alla inapplicazione delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo di espulsione (contenute in particolare agli artt. 13 e 14 D. Lgs. 286/1998) e, conseguentemente, alla disapplicazione amministrativa del decreto di espulsione .e dell'ordine del questore; la disapplicazione di entrambi i provvedimenti impedisce quindi di ritenere integrato il fatto materiale tipico del delitto contestato
- in relazione alla retroattivita' si fa riferimento ad art. 2, co. 2 c.p., dal momento che tale disposizione puo' trovare applicazione rispetto a norme extrapenali che siano esse stesse, esplicitamente o implicitamente, retroattive, quando nella fattispecie penale non rilevano solo per la qualificazione di un elemento ma per l'assetto giuridico che realizzano (sent. Cass 2451/2007)
Ord. Cons. Stato 912/2011: non si puo' non tener conto della giurisprudenza penale che si e' andata sviluppando, in relazione alla dubbia sopravvivenza del reato di cui all'art. 14, co. 5-ter, a seguito della scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE
Gdp Milano (citato da un comunicato del NAGA): diniego di convalida del trattenimento in CIE, sulla base della Direttiva 2008/115/CE, per straniero inserito nel contesto familiare per il quale non risultano elementi di pericolosita'
Gdp Ravenna: annullato un provvedimento di espulsione basato sulla mera scadenza del termine di 60 gg per la richiesta di rinnovo ed eseguito, con intimazione, senza dar luogo a un contraddittorio con l'interessato finalizzato a valutare se fosse possibile concedere un termine per il rimpatrio volontario, coerentemente con la Direttiva 2008/115/CE (nota: il provvedimento e' di dubbia sensatezza, a meno che non intenda censurare l'automatica fissazione di un termine di 15 gg e l'automatica applicazione di un divieto di reingresso)
- illegittimo il provvedimento di espulsione eseguito concedendo allo straniero un termine di 5 gg per lasciare il territorio dello Stato sulla base di un presunto (e non sufficientemente dimostrato) rischio di fuga, se l'autorita' competente contestualmente non applica provvedimenti contenitivi (quali l'obbligo di presentarsi periodicamente all'autorita' o l'obbligo di dimora) atti a scongiurare tale rischio (nota: il questore aveva tentato di applicare a suo modo Circ. Mininterno 17/12/2010); nello stesso senso, Gdp Milano, che osserva come l'infondatezza della prospettazione del questore e la conseguente illegittimita' per eccesso di potere produca l'illegittimita' del provvedimento di espulsione
- anche in assenza degli adempimenti obbligatori in caso di ospitalita' agli stranieri, l'indicazione di un domicilio effettivo e' sufficiente ai fini della reperibilita' dello straniero soggetto alla procedura di rimpatrio
- l'inserimento in un ente riconosciuto dallo Stato (quale l'Unione induista italiana) e' sintomatico di inserimento sociale, e va valutato ai fini della determinazione della procedura applicabile in applicazione della Direttiva 2008/115/CE
- la semplice dichiarazione dello straniero di non avere intenzione di lasciare l'Italia non significa che egli intenda sottrarsi all'obbligo di rimpatrio, potendo significare semplicemente che intende esperire tutti gli strumenti che la legge gli mette a disposizione per ottenere una diversa decisione (nota: se non valesse questo principio, l'eventuale rilascio di un permesso dovrebbe essere consentito solo per lo straniero che non intenda continuare a soggiornare in Italia!)
- il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter risulta incompatibile con la Direttiva 2008/115/CE
- si applica, riguardo alla retroattivita', art. 2, co. 2 c.p.
Gdp Milano: annullato un provvedimento di espulsione coattiva per contrasto con la Direttiva 2008/115/CE, non essendo motivata l'affermazione in base alla quale lo straniero sarebbe a rischio di fuga e non risultando precedenti penali che possano far supporre la pericolosita' dell'interessato; nello stesso senso, Trib. Varese, che osserva come non spetti allo straniero dimostrare l'assenza del rischio
Gdp Napoli: annullato un decreto di espulsione per contrasto con la Direttiva (verosimilmente perche' il divieto di reingresso di dieci anni imposto non sembra proporzionato al caso di straniero non pericoloso; nota: motivazione confusa)
Gdp Alessandria: annullato un decreto di espulsione fissato in confromita' con Circ. Mininterno 17/12/2010, dal momento che i criteri per valutare il rischio di fuga non possono essere fissati con circolare
- assoluzione dell'imputato dal reato di violazione del divieto di reingresso perche' il fatto non sussiste, previa disapplicazione dell'atto amministrativo complesso e presupposto, costituito dal decreto di espulsione contenente il divieto di reingresso e dall'ordine di allontanamento del questore, emessi entrambi prima della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE; tali atti sono divenuti illegittimi perche' emessi nel rispetto di disposizioni, in materia di immediata esecutivita' del decreto di espulsione mediante accompagnamento coattivo e di divieto di reingresso nello Stato prima di dieci anni senza autorizzazione del Ministro dell'Interno, incompatibili con disposizioni direttamente applicabili della Direttiva 2008/115/CE
- per tali atti non e' applicabile il principio amministrativistico del tempus regit actum, dal momento che il rapporto cui essi ineriscono non e' irretrattabilmente definito (e quindi insensibile ai successivi mutamenti della normativa); l'assetto prodotto da detti atti permane, infatti, per il solo fatto di costituire il presupposto applicativo di fattispecie incriminatici capaci di determinare l'irrogazione di sanzioni penali (sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011)
Gdp Bari: annullato il decreto di espulsione emanato ai sensi della vecchia normativa e in dispregio della Direttiva 2008/115/CE senza motivare la mancata concessione di un termine per il rimpatrio volontario
Sent. Cass. 18481/2011: illegittimo un provvedimento di espulsione adottato automaticamente per violazione dell'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 5 gg, dal momento che la Direttiva 2008/115/CE impone di prevedere per legge i casi in cui non e' possibile concedere un termine per il rimpatrio volontario (nota: il provvedimento in questione era stato adottato il 18/3/2010, quando ancora non erano spirati i termini per il recepimento della Direttiva!)
o in senso contrario (o parzialmente contrario) alla disapplicazione delle disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale:
- il reato di cui all'art. 14, co. 5-ter non e' abrogato, dato che non ha carattere di misura equivalente al trattenimento finalizzato all'espulsione (lo straniero condannato non puo' essere espulso finche' sconta la pena); nota: in seguito, la sentenza richiama l'art. 8 Direttiva 2008/115/CE (possibilita' che lo Stato adotti tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio), senza rilevare che questo equivale ad affermare che la sanzione penale e' finalizzata a eseguire il rimpatrio
- una detenzione disposta per sanzionare una condotta che lo Stato ritiene integri un reato non puo' essere equiparata al trattenimento a fini di allontanamento (analogamente a quanto stabilito per il trattenimento del richiedente asilo da Sent. Corte Giust. C-357/09)
- l'introduzione del reato di cui all'art. 10-bis non e' incontrasto con la Direttiva 2008/115/CE, essendolo al piu' le modalita' di esecuzione dell'espulsione (Sent. Corte Cost. 250/2010); in modo analogo, la direttiva non osta a che permanga il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter
- le decisioni di rimpatrio seguite dalla fissazione di un termine per la partenza non sono classificabili come decreti di espulsione; l'inottemperanza ad esse non e' sanzionabile ai sensi di art. 14 co. 5 ter ma puo' esclusivamente legittimare un successivo decreto di espulsione
- nei casi, pero', di mancata concessione del termine per la partenza volontaria, lo Stato puo' provvedere all'immediato accompagnamento alla frontiera ovvero, quando cio' non sia possibile, all'emissione di un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato ai sensi di art. 14 co. 5 bis; l'eventuale inottemperanza a quest'ultimo ordine continua ad integrare il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter (nota: orientamento di segno contrario a quello prevalente)
- i decreti emessi dopo il 24/12/2010 devono, per essere legittimi, essere motivati con l'indicazione di un rischio di fuga o di un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza oppure devono essere preceduti da un invito (non ottemperato) al rimpatrio volontario con un termine non inferiore a 7 gg
- restano legittimi gli ordini del questore emanati prima del 24/12/2010 e, in relazione ad essi, resta ferma lincriminazione di cui all'art.14 co. 5 ter (nello stesso senso, Trib. Bologna; nota: orientamento di segno contrario a quello prevalente)
o rinvii alla Corte di Giustizia:
- la previsione dei reati di cui all'art. 14 co. 5-ter e 5-quater elude le garanzie stabilite dalla Direttiva 2008/115/CE, consentendo una limitazione della liberta' personale in forza di un titolo formalmente distinto dal trattenimento, per periodi potenzialmente piu' lunghi di quelli massimi consentiti dalla Direttiva, e a condizioni diverse da quelle prescritte dagli articoli 15 e 16 della Direttiva medesima
- tale valutazione di incompatibilita' non discende pero' dal dato letterale degli articoli 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE, ma da un'argomentazione che fa leva sul principio dell'effetto utile, alla luce dello scopo di tutela della liberta' personale dello straniero perseguito dalla Direttiva
- di conseguenza, si rinviano gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, formulando la seguente questione di interpretazione del diritto dellUnione: se gli articoli 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilita' che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno e' irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con la reclusione sino a 4 anni nell'ipotesi di inosservanza al primo ordine del questore e con la reclusione sino a 5 anni per l'inosservanza agli ordini successivi (con contestuale obbligo per la polizia giudiziaria di procedere allarresto in flagranza) in conseguenza della sua mera mancata cooperazione nella procedura di espulsione ed in particolare a seguito della mera inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall'autorita' amministrativa
- la Direttiva 2008/115/CE non chiarisce se possa essere previsto, in forza di un titolo autonomo (quale una disposizione penale che sanzioni il comportamento non collaborativo dello straniero da allontanare) una forma diversa di limitazione della liberta' personale durante la procedura di rimpatrio, che abbia caratteristiche e garanzie difformi rispetto al trattenimento, sotto il profilo
della durata
dell'assenza del riesame periodico della privazione della liberta'
della previsione di arresto obbligatorio e condanna, a prescindere da qualunque valutazione sulla possibilita' di adottare misure meno coercitive o dell'esistenza di rischio di fuga o di condotta ostruzionistica
dell'esecuzione della sanzione in un istituto penitenziario senza separazione dagli altri detenuti
- si rinviano gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, formulando la seguente questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dellUnione: se gli artt. 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE precludano la possibilita' di sanzionare l'inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dalla competente autorita' amministrativa a norma dellart. 8, co. 3 della Direttiva con la privazione della liberta' personale, sulla base di titoli diversi dal trattenimento e qualificati ai sensi della legge nazionale, in assenza dei presupposti e delle garanzie di cui ai citati artt. 15 e 16
- se il risultato voluto dalla Direttiva 2008/115/CE e' l'escludere che lo straniero irregolare sia sottoposto ad una spirale senza fine di intimazioni e restrizioni della liberta', collegate solo alla mancanza di cooperazione al rimpatrio volontario, la riforma apportata con la L. 94/2009 all'art. 14 D. Lgs. 286/1998 costituirebbe una violazione dell'obbligo di astenersi durante la pendenza del termine di trasposizione dall'adottare disposizioni che seriamente compromettano posizioni giuridiche soggettive garantite, la cui tutela costituisce il risultato prescrittivo della direttiva da trasporre
- sembra ragionevole la tesi secondo la quale l'esclusione dall'applicazione della Direttiva 2008/115/CE sancita da art. 2, par. 2, lettera b), non puo' essere riferita alle espulsioni che conseguono alla semplice condizione di irregolarita' o a reati associati a comportamenti di mancata collaborazione al rimpatrio, considerati dalla stessa Direttiva sanzionabili (soltanto) mediante il prolungamento per ulteriori dodici mesi del trattenimento (art. 15, par. 6);
- tale tesi pero' non corrisponde all'unica interpretazione possibile delle norme della Direttiva 2008/115/CE: la Direttiva potrebbe essere compatibile con la previsione di sanzioni penali quali quelle previste dall'ordinamento italiano, o, in ulteriore alternativa, potrebbe esserlo a condizione che le sanzioni siano proporzionate conformemente alla disciplina del trattenimento contenuta nella Direttiva o equiparate alle sanzioni previste per qualunque altro cittadino per fatti di mera disobbedienza all'ordine dell'autorita'
- si richiede, quindi, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea di chiarire, in via pregiudiziale,
se l'art. 7, par. 1 e 4, l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, della Direttiva, precludono allo Stato membro, invertendo le priorita' e l'ordine procedurale indicato da tali norme, di intimare allo straniero irregolare di lasciare il territorio nazionale quando non e' possibile dare corso all'allontanamento coattivo, immediato o previo trattenimento
se l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, della Direttiva, preclude allo Stato membro fare conseguire alla ingiustificata mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio volontario, e per questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di delitto e una sanzione detentiva (reclusione) quantitativamente superiore (fino a dieci volte) rispetto al gia' esaurito o oggettivamente impossibile trattenimento a fini di allontanamento
se l'art. 2, par. 2, lettera b), della Direttiva, puo' essere interpretato, anche alla luce dell'art. 8 della Direttiva medesima e degli ambiti della politica comune individuati in particolare dall'art. 79 TFUE, nel senso che basta che lo Stato membro decida di configurare come reato la mancata cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario, perche' la Direttiva non trovi applicazione
se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15, par. 4, 5 e 6, della Direttiva, devono essere all'inverso interpretati, anche alla luce dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essi sono d'ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non e' oggettivamente possibile o non e' piu' possibile il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della liberta' che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni
se, conclusivamente, anche alla luce del decimo considerando, del previgente art. 23 C.A.A.S., delle raccomandazioni e degli orientamenti richiamati in premessa dalla Direttiva, dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e' possibile affermare che l'art. 7, par. 1 e 4, l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, conferiscono valore di regola ai principi che la restrizione della liberta' ai fini del rimpatrio va considerata alla stregua di extrema ratio e che nessuna misura detentiva e' giustificata se collegata a una procedura espulsiva in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di rimpatrio
o rinvio alla Corte Costituzionale:
Ord. Trib. Modica: si rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimita' di art. 14, co. 5 quater; rilevanza: se si ritenesse che la Direttiva 2008/115/CE non consente in caso di inottemperanza all'invito ad allontanarsi di affiancare la sanzione penale alla detenzione amministrativa finalizzata al rimpatrio, l'imputato dovrebbe essere assolto perche' il fatto non e' piu' previsto come reato; nel caso in cui la si ritenga compatibile con la disciplina comunitaria a condizione di riportare la sanzione ai limiti massimi previsti dalla Direttiva, l'imputato subirebbe una sanzione piu' mite di quella attualmente prevista
o la Corte afferma esplicitamente che la normativa italiana in materia di espulsioni e' in netto conflitto con le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE
o riguardo alla disposizione sotto esame fa le affermazioni seguenti
gli Stati membri conservano la competenza in materia penale
essi non possono pero' applicare una normativa di natura penale in modo da compromettere la realizzazione degli obiettivi di una direttiva
la Direttiva 2008/115/CE subordina espressamente l'uso di misure coercitive al rispetto dei principi di proporzionalita' e di efficacia
una norma come quella in esame pecca sotto il profilo dell'efficacia; infatti, la detenzione finisce per ritardare l'allontanamento dello straniero (nota: la sentenza non affronta la questione della proporzionalita')
o non sembra che ci si possa attendere, in futuro, analoga censura per le disposizioni di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 (reato di ingresso e/o soggiorno illegale); la pena dell'ammenda non sembra censurabile sotto il profilo della proporzionalita', ne' rischia di dar luogo a un ritardo dell'allontanamento (questo procede indipendentemente e, se eseguito, provoca la pronuncia di non luogo a procedere, per il reato, da parte del giudice); potrebbe pero' cadere, con la gran parte delle vigenti disposizioni sull'espulsione, l'astratta possibilita' di sostituire la pena dell'ammenda con quella dell'espulsione coattiva, senza preventiva valutazione della situazione particolare
o non sembra che una censura per le disposizioni di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 si possa derivare neanche dall'affermazione della Corte secondo la quale (punto 33) la Direttiva 2008/115/CE non permette agli Stati membri di applicare norme piu' severe nell'ambito che essa disciplina; la Direttiva disciplina infatti (art. 1) le sole procedure di rimpatrio degli stranieri in posizione di soggiorno irregolare, non l'intera condizione di tali stranieri, nulla impedendo, quindi, che disposizioni nazionali aggiungano sanzioni a carico di tali stranieri, purche' esse non rendano piu' severa la disciplina del loro rimpatrio
o la Corte, facendo riferimento alla Posizione dell'Avvocato generale nella Causa C-61/11, afferma (punto 49) che, benche' lart. 2, n. 2, lett. b), della Direttiva 2008/115/CE, preveda che gli Stati membri possano decidere di non applicare la Direttiva agli stranieri sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o in conseguenza di una sanzione penale, le sanzioni penali cui si fa riferimento in tale disposizione non sono quelle previste per l'inosservanza del termine impartito per la partenza volontaria; in realta', l'Avvocato generale si limita a distinguere causa ed effetto tra ordine di allontanamento e sanzione penale, concludendo che e' il mancato rispetto dell'ordine (amministrativo) di allontanamento a provocare la sanzione penale, e non la sanzione penale a comportare l'ordine di allontanamento; sulla base di questo argomento, nulla si puo' dire sulla possibilita' che si deroghi alla Direttiva nei casi in cui l'espulsione sia stabilita dal giudice come sanzione penale del soggiorno illegale; e' possibile pero' che la Corte voglia affermare, piu' profondamente, che nessuna sanzione penale che sia motivata dalla sola illegalita' del soggiorno sia idonea a motivare la deroga alla Direttiva
o Sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011:
abolitio criminis in relazione al reato di cui all'art. 14, co. 5 ter, a seguito della Sent. Corte Giust. C-61/11
art. 164 del Trattato di C.E.E impone al giudice nazionale, e non solo a quello del rinvio, di attenersi alla conclusione raggiunta dalla Corte di Giustizia, in quanto l'interpretazione del diritto dell'Unione europea da parte di tale Corte ha efficacia vincolante per tutte le autorita' (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, perche' si incorpora nella norma interpretata e ne integra il precetto con efficacia immediata e retroattiva, come avviene a seguito dell'accoglimento di una questione di legittimita' costituzionale
similmente a quanto accade a seguito dell'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale, e' da ritenere che le disposizioni espunte dall'ordinamento per effetto della diretta applicabilita' di norme comunitarie non possano piu' essere oggetto di applicazione, anche indiretta, nella definizione di rapporti ancora sub judice
il principio tempus regit actum esplica la propria efficacia allorche' il rapporto cui l'atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento; questa circostanza certamente non si verifica quando siano stati esperiti gli idonei rimedi giudiziari volti a contestare l'assetto prodotto dall'atto impugnato
o Trib. Roma: assoluzione dal reato di cui all'art. 14 co. 5 ter a seguito della abolitio criminis in relazione a tale fattispecie derivante da Sent. Corte Giust. C-61/11
o Sent. Cass. 18586/2011: annullamento di una sentenza di condanna per il mancato ottemperamento all'ordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-ter, a causa della abolitio criminis della fattispecie, conseguente alla Sent. Corte Giust. C-61/11; nello stesso senso, Trib. Siracusa; nello stesso senso, ma sulla base della semplice scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE (senza alcun riferimento a Sent. Corte Giust. C-61/11), Sent. Cass. 26027/2011
o Corte App. Palermo: in applicazione di art. 673 c.p.p., revoca la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter, sulla base dell'intervenuta abolitio criminis dovuta al contrasto insanabile con la Direttiva 2008/115/CE; nello stesso senso, Trib. Cosenza, che considera comunqe non applicabili le disposizioni di cui all'art. 14 co. 5-ter, come modificato da L. 129/2011, alle condotte iniziate prima dell'entrata in vigore della stessa L. 129/2011
o Sent. Cass. 22105/2011: a seguito della Sent. Corte Giust. C-61/11, si deve ritenere che neanche il fatto di cui all'art. 14, co. 5-quater possa essere previsto dalla legge come reato (si e', anche in questo caso, di fronte a una sorta di abolitio criminis); la sentenza di condanna deve essere annullata, se il giudicato formale non si e' ancora formato, anche qualora l'imputato abbia rinunziato al ricorso; il principio della applicazione della pena piu' mite, richiamato da Sent. Corte Giust. C-61/11, investe qualunque sistema sanzionatorio o afflittivo (anche di tipo amministrativo, e non "penale" secondo l'ordinamento italiano)
o Ord. Cass. 6312/2012: annullata l'espulsione adottata ai sensi di art. 14 co. 5-ter sulla base del mancato ottemperamento all'ordine del questore adottato in base ad art. 14 co. 5-bis nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della Direttiva 2008/115/CE, in quanto quell'ordine e' incompatibile con la Direttiva ed e' presupposto necessario per l'adozione del secondo provvedimento di espulsione
o Sent. Cass. 4753/2012, il provvedimento di espulsione adottato sulla base della normativa vigente prima del termine per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE non richiede, per essere legittimo, di essere adottato in modo coerente con le disposizioni della Direttiva stessa (il fatto che la scadenza del termine faccia venir meno il reato di cui all'art. 14 co. 5-ter D. Lgs. 286/1998 incide sugli aspetti penali e sulla espulsione conseguente alla condanna, non sulla validita' del provvedimento amministrativo originale)
o Nota del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione: si sollecitano le procure generali presso le corti d'appello e le procure della repubblica presso i tribunali a procedere alla scarcerazione, in esecuzione degli artt. 665 e 673 c.p.p., di quanti siano detenuti solo per i reati di cui all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater, a seguito dell'intervenuta abolitio criminis
o Corte App. Bologna: illegittimo mantenere in esecuzione l'ordine di carcerazione per il reato di cui all'art. 14 co. 5-ter D. Lgs. 286/1998; la prosecuzione dell'esecuzione dopo la scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE deve ritenersi priva di presupposti e configura l'ingiusta detenzione; nota: un articolo di Luca Masera fa osservare come
si tratti di una applicazione analogica di art. 314 c.p.p., che fa riferimento all'ipotesi di custodia cautelare risultata ingiustificata all'esito del giudizio (mentre, nel caso in specie, la detenzione era fondata su una sentenza definitiva, non su un provvedimento di custodia cautelare)
Sent. Corte Cost. 310/1996 abbia esteso il diritto all'equa riparazione anche ai casi di detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, e dunque anche ad ipotesi in cui il titolo della detenzione non fosse una misura cautelare (ma, in questo caso, l'ordine di esecuzione non era affatto erroneo, ma anzi era perfettamente legittimo al momento della sua esecuzione)
data per valida l'applicazione analogica, si tratti di individuare analogicamente un termine da cui far decorrere i due anni utili per la presentazione dell'istanza di riparazione (art. 315 c.p.p.), risultando preferibile, tra tutte le soluzioni possibili, il momento in cui l'interessato sia effettivamente venuto a conoscenza dei motivi che hanno reso illegittima la detenzione (e, quindi, dal momento della sua liberazione)
Esecuzione dell'espulsione
per straniero detenuto (torna all'indice del capitolo)
o la polizia procede al fotosegnalamento dattiloscopico dello straniero subito dopo l'arresto e, comunque, prima che questi venga condotto in udienza per la convalida; TAR Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero, che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei redditi allegata allistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013
o copia del cartellino fotodattiloscopico e' inviata alla polizia penitenziaria dell'istituto ove lo straniero e' detenuto e all'Ufficio immigrazione della questura della provincia ove ha sede l'istituto penitenziario
o la questura competente avvia la procedura di identificazione immediatamente dopo l'emanazione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna, interessando le autorita' diplomatiche dei paesi di possibile provenienza dello straniero
o l'Amministrazione penitenziaria cerca di acquisire elementi utili all'identificazione (ad esempio osservando i rapporti intrattenuti con altri detenuti stranieri) e li fornisce alla questura
o l'Amministrazione penitenziaria, su richiesta delle questure, provvede a concentrare gruppi di stranieri della medesima nazionalita' presso gli istituti penitenziari situati nelle vicinanze delle presunte rispettive rappresentanze diplomatiche allo scopo di facilitare i colloqui tra gli stranieri e l'autorita' diplomatica del presunto paese di origine
o dopo la procedura di identificazione, lo straniero e' trasferito in un istituto penitenziario quanto piu' possibile vicino al luogo di partenza del vettore prescelto
o il direttore dell'istituto di pena, su richiesta del questore competente all'esecuzione dell'espulsione, provvede ad assicurare la scarcerazione in orario utile e compatibile con quello dell'orario di partenza del vettore
o ogni bimestre, ciascun istituto comunica l'elenco dei detenuti i cui termini di scarcerazione sono in scadenza entro il successivo semestre; analoga comunicazione viene fatta tempestivamente nel caso in cui il magistrato di sorveglianza disponga l'anticipazione della scarcerazione ai sensi delle vigenti disposizioni
Destinazione dello straniero
espulso; transito atraverso altro paese (torna all'indice del
capitolo)
o lo straniero da espellere risulti in Italia imputato ovvero condannato, anche a seguito di patteggiamento, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2 c.p.p. e, in ogni caso, per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, ovvero destinatario di provvedimenti restrittivi della liberta' personale
o sussistono impedimenti al transito attraverso altri Stati o alla riammissione da parte dello Stato di destinazione ovvero dello Stato richiedente
o il provvedimento richiede un cambio di aeroporto nel territorio nazionale
o l'assistenza non puo' essere fornita al momento della richiesta (in questo caso, l'autorizzazione e' soltanto differita)
o lo straniero e' considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
o l'autorizzazione al transito per via aerea sia stata rifiutata o ritirata
o lo straniero sia uscito, senza autorizzazione, dalla zona aeroportuale di transito
o l'espulsione dello straniero in un altro Paese di transito o nel Paese di destinazione o l'imbarco sul volo di connessione siano falliti
o non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, condurre a termine le operazioni di transito con la partenza dello straniero per un altro Paese di transito ovvero per il Paese di destinazione
Accordi di riammissione (torna all'indice del capitolo)
o Albania, firmato nel 1997, in vigore dal 1998
o Algeria, firmato nel 2000, in vigore dal 2006
o Bosnia Erzegovina, firmato nel 2004, in vigore dal 2007
o Croazia, firmato nel 1997, in vigore dal 1998
o Egitto, firmato nel 2007
o Filippine, firmato nel 2004, in vigore dal 2005
o Georgia, firmato nel 1997
o Fyrom (Macedonia), firmato nel 1997, in vigore dal 1997
o Marocco, firmato nel 1998
o Serbia, firmato nel 2003, in vigore dal 2005
o Moldavia, firmato nel 2002, in vigore dal 2004
o Nigeria, firmato nel 2000
o Sri Lanka, firmato nel 2001, in vigore dal 2001
o Svizzera, firmato nel 1998, in vigore dal 2000
o Tunisia, firmato nel 1998, in vigore dal 1998; nuovo accordo firmato nel 2011, in vigore dal 2011 (comunicato Stranieriinitalia: l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato richiesto dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del Parlamento europeo)
o Ghana, Niger, Senegal, Gambia (secondo quanto affermato dal Sottosegretario all'interno in un'informativa fornita il 29/9/2011 al Senato)
o Federazione Russa, Accordo con la Comunita' europea firmato nel 2006, in vigore dal 2012; protocollo d'attuazione dell'Accordo sottoscritto da Governo italiano e Governo della Federazione Russa nel 2010 (circ. Mininterno 30/7/2012)
o la Tunisia si impegna a riprendere in tempi brevissimi (4 gg, inclusi quelli festivi, per il rilascio di un lasciapassare) le persone da allontanare, a condizione che sia dimostrata la loro nazionalita' (nota: non la provenienza, come buon senso vorrebbe)
o rileva, ai fini dell'accertamento dell'identita', anche la dichiarazione dell'interessato
o l'autorita' consolare puo' decidere di procedere ad audizione dell'interessato, da effettuare entro 4 gg (inclusi festivi)
o l'audizione puo' essere anche sollecitata dal paese ospite, se vi sono elementi per ritenere che la nazionalita' sia quella dell'altra parte
o trasmissione di impronte e foto all'autorita' dell'altra parte quando non sia possibile stabilire in altro modo l'identita'; risposta entro 15 gg
o in mancanza di documento valido, l'autorita' del paese rilascia un lasciapassare in caso di possesso di documento scaduto
o riammissione di cittadini di paesi terzi, Unione Maghreb Arabo esclusa, se e' provato che siano transitati attraverso l'altra parte
o allo scopo di evitare coinvolgimento dei mezzi di comunicazione, si avitera' qualunque rimpatrio di massa o speciale
Trattato di Prum (torna all'indice del capitolo)
o le Parti contraenti si sostengono reciprocamente durante le misure di allontanamento nell'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini stranieri illegalmente presenti nel territorio di due o piu' Stati membri e nell'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea; si informano reciprocamente in tempo utile sulle misure di allontanamento previste ed offrono, per quanto possibile, alle altre Parti contraenti la possibilita' di parteciparvi; durante le misure di allontanamento comuni, le Parti contraenti concordano sull'accompagnamento delle persone da allontanare e sulle misure di sicurezza
o una parte contraente puo' allontanare persone che transitano attraverso il territorio di un'altra Parte contraente nella misura in cui cio' risulti necessario; la Parte contraente attraverso il cui territorio deve avvenire l'allontanamento, decide sull'attuazione dell'allontanamento e ne stabilisce le modalita' e applica i mezzi coercitivi autorizzati dal proprio diritto nazionale nei confronti della persona da allontanare
Limiti all'espulsione (torna all'indice del capitolo)
o possa essere perseguitato per motivi di
- razza
- sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)
- lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)
- cittadinanza
- religione; Gdp Roma: accolto il ricorso contro l'espulsione di un nigeriano, sulla base del rischio di persecuzione che subirebbe in patria, a dispetto del fatto che la domanda di asilo e' stata rigettata dalla Commissione territoriale e in considerazione del fatto che successivamente e' stato vittima di un tentato omicidio da parte di connazionali (possibilmente correlato con le tensioni interreligiose in atto in Nigeria)
- opinioni politiche
- condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951; applicato da Trib. Firenze e Trib. Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, dal giudice di pace di Torino e dal Giudice di pace di Genova al caso di omosessuali; sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')
- condizioni sociali
o rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione
o minori (salvo il diritto di seguire il genitore o laffidatario espulsi); la minore eta' deve essere presunta qualora la perizia di accertamento indichi un margine di errore; nelle more dell'accertamento dell'eta', allo straniero dovranno essere comunque applicate le disposizioni relative alla protezione dei minori (circ. Mininterno 9/7/2007, coerente con punto 31 del Commento Generale n. 6 del 3/6/2005 alla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo e con art. 8, co. 2, DPR 448/1988); Gdp Ravenna: a fronte di un certificato di nascita dal quale si ricavi la minore eta' dello straniero e per il quale non sussistano elementi che lo facciano ritenere falso o contraffatto, il risultato dell'esame auxologico (fondato sull'analisi dello sviluppo osseo) non e' sufficiente a far considerare maggiorenne lo straniero stesso, dato il margine di incertezza intrinseco in tale esame (nello stesso senso, Gdp Genova: documenti di identita' fanno fede, ai fini della determinazione dell'eta' dello straniero, fino a prova contraria, non potendosi considerare sufficiente una radiografia cui non sia seguita una perizia auxologica); comunicato Stranieriinitalia: il Giudice di Pace di Roma ha annullato un provvedimento di espulsione adottato a carico di stranieri che dichiaravano di essere minorenni, riconoscendo l'impossibilita' di stabilire con certezza l'eta' dei ricorrenti; Gdp Roma: annullata l'espulsione di cittadino egiziano di 18 anni compiuti, in quanto trova applicazione anche in Italia la normativa egiziana secondo cui la maggiore eta' viene raggiunta al 21-esimo anno
o donne incinte o che abbiano partorito da meno di 6 mesi un figlio cui provvedono; Sent. Corte Cost. n. 376/2000 il divieto di espulsione e' esteso al marito convivente (Sent. Cass. n. 5220/2006, citata in Ansa 13/3/2006: purche' il matrimonio trovi riconoscimento nell'ordinamento giuridico italiano o dello Stato di appartenenza); Ord. Corte Cost. n. 192/2006: il divieto non si estende allo straniero che afferma di essere padre naturale di un nascituro; note:
Sent. Cass. 22305/2013: il matrimonio Rom non e' assimilabile a un matrimonio riconosciuto da un ordinamento straniero, e non rende inespellibile l'uomo che lo abbia contratto in caso di gravidanza in corso della donna
Gdp Agrigento applica la Sent. Corte Cost. n. 376/2000 per annullare un provvedimento di respingimento
Sent. CEDU Sefreovic c. Italia: condannata l'Italia per detenzione illegale di una cittadina bosniaca di origine Rom, a carico della quale era stato adottato un provvedimento di espulsione e di conseguente trattenimento, nonostante avesse dato da poche settimane alla luce un figlio (nota: il neonato era deceduto pochi giorni dopo il parto; la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto applicabile il divieto di espulsione anche in questo caso, benche' non sia soddisfatta la condizione, di cui all'art. 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998, relativa al "provvedere al figlio")
Gdp Torino: legittima l'espulsione del convivente (non coniugato) di donna incinta, in base ad Ord. Corte Cost. n. 192/2006
o coniuge di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso convivente (mess. Mininterno 28/2/2005: in caso di matrimonio contratto dopo ladozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca; Trib. Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni; nello stesso senso, il Giudice di pace di Bologna e il Giudice di pace di Torino hanno annullato successivi provvedimenti di espulsione a carico di una straniera in procinto di sposarsi con italiano (da Rass. Stampa Italia Razzismo 4/2/2013); Sent. Cass. 32859/2013: lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall'ordinamento (nella fattispecie, il diritto di contrarre matrimonio con una cittadina italiana, come dimostrato dalle pubblicazioni gia' effettuate al momento dell'intercettazione: matrimonio poi effettivamente celebrato, a dimostrazione della serieta' di intenti), non commette il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso dei documenti validi per ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto); nello stesso senso, Trib. Firenze: il comportamento dell'autorita' di pubblica sicurezza che si presenti sul luogo dove sta per essere celebrato il matrimonio tra uno straniero illegalmente soggiornante e un italiano, e che prelevi ed espella lo straniero prima della celebrazione del matrimonio ha carattere oggettivamente discriminatorio, perche' lede il diritto fondamentale dello straniero a celebrare il matrimonio, ne' vale a giustificare l'operato dell'autorita' di polizia la volonta' di evitare la regolarizzazione dello straniero a seguito del matrimonio: non e' nell'interesse pubblico evitare l'applicazione di una norma di legge; in senso opposto, Ord. Cass. 11582/2012: il divieto si applica a chi sia gia' coniugato, che' altrimenti si favorirebbe la celebrazione di matrimoni strumentali e si renderebbe inefficace ex post e per fatto sopravvenuto, in mancanza di una espressa previsione di legge, l'esercizio del potere espulsivo); nello stesso senso, in caso di cessata convivenza, TAR Lombardia; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Sent. Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e spirituali tra coniugi e non fa decadere il divieto di espulsione del coniuge straniero di cittadino italiano; Trib. Milano: ai fini della definizione di convivenza tra coniugi, rileva la comunione di vita e l'assistenza reciproca, anche quando manchi la coabitazione (nel caso, coniugi senza fissa dimora accolti da strutture assistenziali); note:
Trib. Rimini: la disposizione si applica anche in caso di transessuale straniero che abbia sposato persona italiana nata uomo e diventata donna
- del diritto all'unita' familiare gode anche il transessuale straniero coniugato con cittadina italiana, quando il matrimonio e' ancora legalmente valido per mancanza di rettifica anagrafica del sesso e vi e' effettiva convivenza
- soltanto la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, puo' essere causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L. 898/1979, ma l'ipotesi di divorzio "d'ufficio" appare di dubbia legittimita' costituzionale per eccessiva e sproporzionata intrusione nella sfera della vita familiare (in questo senso, Sent. Corte Cost. 170/2014)
- infondata la tesi secondo la quale il mantenimento, in queste condizioni del legame coniugale dovrebbe essere assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo scopo esclusivo di permettere al cittadino straniero di soggiornare nel territorio dello Stato
- la questione dell'identita' di genere deve essere distinta dalla questione dell'orientamento sessuale (non infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel genere opposto mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto)
- Sent. CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello stesso sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita familiare protetta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
- illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 164/1982, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalit da statuirsi dal legislatore; conseguente illegittimita' costituzionale di art. 31 co. 6 D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal legislatore
- nota: la Corte afferma che non e' possibile la reductio ad legitimitatem delle norme censurate mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiche' cio' equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con art. 29 Cost.; sara' quindi compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza; e tal compito il legislatore e' chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimita' della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti
o familiari entro il secondo (L. 94/2009) grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi; Tar Emilia Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita'; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 15246/2006; in senso contrario, Trib. Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro il grado stabilito, ne' limitazioni in relazione all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che la rappresentano (nel senso della possibilita' che la manifestazione di volonta' a base della convivenza possa essere resa dal rappresentante legale del minore, sent. Cass. 567/2010, sent. Cass. 19464/2011, sent. Cass. 25963/2011, sent. Cass. 6694/2012); Ord. Cass. 111/2011: la prova della convivenza con familiare italiano entro il secondo grado, ai fini dell'inespellibilita', puo' essere fornita anche oralmente; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini
o titolari di permesso UE slp rilasciato dall'Italia, salvo il caso in cui sia applicata, anche in via cautelare, una misura di prevenzione di cui all'art. 14 L. 55/1990, o in cui l'espulsione sia adottata per i motivi di prevenzione del terrorismo di cui all'art. 3, L. 155/2005 (da D. Lgs. 3/2007); nota: i motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato devono essere gravi
o apolidi (Convenzione di New York del 1954, art. 31)
o lo straniero che abbia necessita' di ricorrere a cure per il completamento di un trattamento terapeutico urgente o essenziale (Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006); secondo Sent. Cass. 15830/2001, non rientrano tra tali cure quelle di cui necessita un tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta, in contrasto con circ. Minsanita 24/3/2000; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di patologia cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson; TAR Lombardia: fino alla completa guarigione; in senso parzialmente contrario, Sent. Cass. 1531/2008: solo il trattamento necessario a dare compimento o efficacia all'intervento urgente, non quello di mantenimento o di controllo, ancorche' indispensabili ad assicurare speranza di vita; secondo TAR Sicilia, se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia per motivi di cure; Sent. Cass. 7615/2012: spetta al giudice che decide sul ricorso contro l'espulsione dello straniero affetto da HIV accertare se sussista una terapia antiretrovirale in atto, se la cura antiretrovirale somministrata prima della espulsione non sia sospendibile senza esporre a rischio della vita lo straniero, se vi siano rischi nel caso in cui all'interruzione delle terapie faccia seguito l'impossibilita' di una loro prosecuzione nel paese di rimpatrio e se tale impossibilita' sia provata o quantomeno presumibile; TAR Lazio: l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma deambulazione; Sent. Cass. SS. UU. Civ. 14500/2013: il giudice di pace deve accertare se le cure alle quali e' sottoposto il ricorrente in Italia (incluso il trattamento retrovirale per l'HIV) siano essenziali alta luce del principio secondo cui per tali debbono intendersi anche le semplici somministrazioni di farmaci quando si tratti di terapie necessarie a eliminare rischi per la vita o il verificarsi di maggiori danni alla salute, in relazione all'indisponibilita' dei farmaci nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe essere espulso, e in presenza di valutazioni mediche dei consulenti tecnici e del medico curante, il giudice di pace deve indicare se siano condivisibili ovvero per quali ragioni non siano condivisibili; TAR Lombardia: quando lo straniero sia soggetto a cure essenziali salva-vita, e' anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del permesso, dato che non tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il pertinente titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure mediche d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche trattamenti di mantenimento e controllo
o sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato
o rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo
o espulsione di un cittadino straniero con gravi problemi di salute, con impossibilita' di ricevere cure adeguate nel paese d'origine (D. v. Regno Unito, 2/5/1997); in senso contrario, pero', Bensaid c. Regno Unito 21 febbraio 2000 (lespulsione del ricorrente affetto da schizofrenia in Algeria non rappresenta un rischio reale di subire un trattamento degradante a seguito del rimpatrio) e Grande Chambre N. c. Regno Unito 27/5/2008 (non prevedendo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo alcun diritto d'asilo, sullo Stato non incombe l'obbligo di curare uno straniero gravemente malato, anche ove vi sia rischio di morte, in caso di rimpatrio, per mancanza delle cure necessarie)
o espulsione di straniero a rischio di persecuzione da parte di agenti non statali (Ahmed c. Austria, 17/12/1996; H.L.R. c. Francia, 29/4/1997; N. c. Finlandia, 26/7/2005)
o espulsione di richiedente asilo siriano a rischio di possibile esecuzione, in assenza di garanzie circa un processo equo (Bader e a. c. Svezia, 22/11/2005)
o prevalenza del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti anche rispetto alle esigenze di sicurezza dello Stato e al pericolo di terrorismo (Ramirez Sanchez c. Francia, 4/7/2006; Chahal c. Regno Unito, 15/11/1996: la protezione offerta da art. 3, co. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e' piu' ampia di quella garantita dagli articoli 32 e 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, sia perche' non ammette deroghe relative alla sicurezza, sia perche' non limita la protezione al caso di chi rischi trattamenti inumani o degradanti per certi motivi)
o i richiedenti sono invitati a non utilizzare in modo improprio la richiesta di misure provvisorie in sostituzione dei rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento
o gli Stati sono invitati a garantire il diritto al ricorso effettivo rispetto alle misure di allontanamento, prevedendo la sospensione dei provvedimenti
o le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non refoulement nei confronti di vittime di violenza psicologica, atti persecutori, violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto o sterilizzazione non consensuali (art. 61 co. 1)
o le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 61 co. 2)
o le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di violenza psicologica, atti persecutori, violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto o sterilizzazione non consensuali possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perche' il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno (art. 59 co. 2)
Rilascio di permessi di
soggiorno nei casi di divieto di espulsione (torna all'indice
del capitolo)
o e iscritto nel titolo di soggiorno (permesso o carta) del genitore o dellaffidatario regolarmente soggiornante, se e di eta < 14 anni
o ottiene un permesso per motivi familiari se e di eta > 14 anni e convivente con il genitore o con laffidatario regolarmente soggiornanti (Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000, con ambiguita riguardo allaffidatario; possibile il rilascio di permesso UE slp in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?); nota: circ. Mininterno 28/3/2008 stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche in questo caso
o ottiene un permesso per minore eta, negli altri casi
o circ. Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009; in senso opposto, Sent. Cass. 4752/2012: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, per un familiare di italiano di grado superiore al secondo, l'amministrazione essendo tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo (quand'anche sopravvenuta) e non gia', salvo che espresse norme statuiscano diversamente, quella in vigore al momento dell'avvio del procedimento
o circ. Mininterno 15/9/2009: i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso) possono fruire anche della conversione, prevista per il permesso per motivi familiari, in permesso per lavoro subordinato o autonomo o attesa occupazione (o, verosimilmente, per studio); nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia: il permesso e' convertibile, in presenza dei presupposti, in permesso per lavoro (e, presumibilmente, per studio o attesa occupazione), anche quando al momento della richiesta sia venuto meno il requisito di convivenza; in senso contrario, in precedenza, Corte d'appello di Padova: l'unico effetto del permesso rilasciato a familiare di italiano e' l'inespellibilita'; Cons. Giust. Ammin. Sicilia: l'avvio di procedimento di separazione giudiziale da cittadino italiano non scioglie certamente il vincolo coniugale e non puo' quindi ritenersi di per se' ostativo al rinnovo del permesso; Sent. Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e spirituali tra coniugi e non fa decadere il divieto di espulsione del coniuge straniero di cittadino italiano; Trib. Milano: ai fini della definizione di convivenza tra coniugi, rileva la comunione di vita e l'assistenza reciproca, anche quando manchi la coabitazione (nel caso, coniugi senza fissa dimora accolti da strutture assistenziali); Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; TAR Toscana: legittima la revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo
o Ord. Cass. 6186/2012: legittimo il diniego di permesso per motivi familiari al cugino straniero di cittadino italiano, se la decisione viene assunta successivamente all'entrata in vigore della restrizione, apportata da L. 94/2009, ai soli familiari entro il secondo grado
Ulteriori casi di rilascio di
permesso di soggiorno (giurisprudenza) (torna all'indice del
capitolo)
Omissione, sospensione e
revoca dei provvedimenti di espulsione (torna all'indice del
capitolo)
o che non conferisce effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione che ordina a un cittadino straniero affetto da una grave malattia di lasciare il territorio di uno Stato membro, quando l'esecuzione di tale decisione puo' esporre tale cittadino a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, e
o che non prevede la presa in carico, per quanto possibile, delle necessita' primarie di detto cittadino, al fine di garantire che le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie possano effettivamente essere forniti nel periodo durante il quale tale Stato membro e' tenuto a rinviare l'allontanamento del medesimo cittadino di paese terzo in seguito alla proposizione di tale ricorso
o sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in cui non attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di sospendere il decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore oggetto del giudizio dello stato di abbandono; Ord. Corte Cost. 455/2007 ha disposto la restituzione degli atti perche' il caso riguardava una madre rumena diventata nel frattempo comunitaria
o sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in cui non prevede che, prima di eseguire l'espulsione, l'autorita' procedente debba chiedere il nulla osta al Tribunale per i minorenni quando destinatario del provvedimento di espulsione sia il genitore di un minore nei confronti del quale il Tribunale ha emesso provvedimento incidente sulla potesta' ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. (si lamenta che l'alternativa e' tra il riaffidamento del minore al genitore, con rischio di riproposizione del pregiudizio che aveva portato alla limitazione della potesta' genitoriale, e la separazione del minore dal genitore); Ord. Corte Cost. 59/2011 ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della questione per assenza di rilevanza nel giudizio principale
Espulsione e protezione
internazionale (torna all'indice del capitolo)
o ospitato obbligatoriamente in un centro di accoglienza richiedenti asilo se ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizione di soggiorno illegale
o trattenuto in un Centro di identificazione ed espulsione (CIE) se ha presentato domanda essendo gia' destinatario di un provvedimento di espulsione (da D. Lgs. 159/2008)
o trattandosi di un diritto soggettivo, la possibilita' di presentare ricorso al tribunale non sembra condizionabile al rispetto di un termine; questo puo' avere efficacia solo ai fini della richiesta di sospensione di allontanamento
o la compressione dei tempi per la presentazione del ricorso non sembra rientri nell'accelerazione dell'esame che gli Stati membri potrebbero prevedere, in base ad art. 23, co. 4 Direttiva 2005/85/CE, per richiedenti che entrino o soggiornino illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, omettono di presentarsi tempestivamente alle autorita' o di presentare domanda di asilo al piu' presto
o la Direttiva 2008/115/CE non e' applicabile ad un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di protezione internazionale, durante tutto il periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l'adozione della decisione dell'autorita' di primo grado che si pronuncia su tale domanda o, eventualmente, fino all'esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale decisione
o e' legittimo che il cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale dopo che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi di art. 15 Direttiva 2008/115/CE, continui ad essere trattenuto in base ad una norma del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio e che e' oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che linteressato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio
o art. 7 par. 3 Direttiva 2003/9/CE consente ad uno Stato membro di prevedere nella propria normativa interna in materia di asilo la possibilita', a determinate condizioni, di confinare il richiedente asilo in un determinato luogo, ove risulti necessario, ad esempio, per motivi legali o di ordine pubblico; in tal caso, l'autorita' nazionale dispone di un breve termine, limitato allo stretto necessario, per adottare una decisione di trattenimento in base alle disposizioni nazionali in materia di asilo, prima di porre termine al trattenimento dell'interessato in base alla Direttiva 2008/115/CE
o in caso di abuso del diritto di asilo (quando, cioe', sussistano indizi chiari e concordanti di strumentalizzazione della normativa in materia di concessione dellasilo al fine di rendere inefficace lapplicazione della Direttiva 2008/115/CE) l'interessato puo' continuare ad essere trattenuto in forza di tale Direttiva e possono essere proseguiti i preparativi del suo allontanamento, purche' esso non venga eseguito prima della conclusione della procedura di asilo, il principio di non refoulement venga applicato in modo rigoroso e la domanda di asilo venga esaminata e trattata conformemente a tutte le regole prescritte, in particolare dalla Direttiva 2005/85/CE, rispettando tutte le garanzie accordate in proposito ai richiedenti asilo; cio' implica anche che il mantenimento del trattenimento sulla base della Direttiva 2008/115/CE deve rispettare tutte le garanzie contemplate dagli articoli 15-18 di tale Direttiva, anche per quanto riguarda la durata massima del trattenimento
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
o 64.444, di cui 23.955 seguite da effettivo allontanamento, nel 1999
o 88.570, di cui 23.836 seguite da effettivo allontanamento, nel 2000
o 92.597, di cui 34.390 seguite da effettivo allontanamento, nel 2001
o 105.988, di cui 44.706 seguite da effettivo allontanamento, nel 2002
o 78.342, di cui 37.756 seguite da effettivo allontanamento, nel 2003
o 81.134, di cui 35.437 seguite da effettivo allontanamento, nel 2004
o 96.045, di cui 30.428 seguite da effettivo allontanamento, nel 2005
o 103.836, di cui 24.902 seguite da effettivo allontanamento, nel 2006
o 63.663, di cui 15.680 seguite da effettivo allontanamento, nel 2007
o 64.271, di cui 17.880 seguite da effettivo allontanamento, nel 2008
o 48.525, di cui 14.063 seguite da effettivo allontanamento, nel 2009 (da Rapp. Sopemi 2010)
o 2005: 119.923 (19.646 respinti, 34.660 effettivamente espulsi, 65.617 inottemperanti)
o 2006: 124.383 (20.547 respinti, 24.902 effettivamente espulsi, 78.934 inottemperanti)
o 2007: 74.762 (9.592 respinti, 17.187 effettivamente espulsi, 47.983 inottemperanti)
o 2008: 70.629 (6.358 respinti, 17.880 effettivamente espulsi, 46.391 inottemperanti)
o 2009: 52.823 (4.298 respinti, 14.063 effettivamente espulsi, 34.462 inottemperanti)
o 2010: 50.717 (4.201 respinti, 16.086 effettivamente espulsi, 30.430 inottemperanti)
o 2011: 47.152 (8.921 respinti, 16.242 effettivamente espulsi, 21.989 inottemperanti)
o 2012: 35.872 (6.764 respinti, 11.828 effettivamente espulsi, 17.280 inottemperanti)
o 2013: 30.011 (7.713 respinti, 8.769 effettivamente espulsi, 13.529 inottemperanti)
o con supporto reintegrazione: 748
o senza supporto reintegrazione: 528
o totale: 1.276
o 2009:
voli di linea: 2.019
voli charter: 393
totale: 2.412
o 2010:
voli di linea: 5.872
voli charter: 548
totale: 6.420
o 2011:
voli di linea: 5.479
voli charter: 5.097
totale: 10.576
o Roma: su 67 provvedimenti relativi ad accompagnamento o primo trattenimento, 53 convalide e 14 dinieghi; su 75 provvedimenti relativi a proroga del trattenimento, 73 proroghe e 2 dinieghi
o Bari: su 96 provvedimenti relativi ad accompagnamento o primo trattenimento, 84 convalide e 12 dinieghi; su 99 provvedimenti relativi a proroga del trattenimento, 75 proroghe e 24 dinieghi
o Bologna: su 82 provvedimenti relativi ad accompagnamento o primo trattenimento, 70 convalide e 12 dinieghi; su 17 provvedimenti relativi a proroga del trattenimento, 14 proroghe e 3 dinieghi
Allontanamento del familiare
straniero con diritto di soggiorno di cittadino italiano o comunitario:
presupposti e limiti (torna all'indice del capitolo)
o motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni sovversive o terroristiche o l'agevolazione di associazioni terroristiche); si tiene conto anche di condanne in Italia per delitti contro la personalita' dello Stato (L. 129/2011)
o motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero lincolumita' pubblica); si tiene conto, se ricorrono tali motivi (L. 129/2011), di
condanne, in Italia o all'estero, per
- delitti non colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona (anche con patteggiamento?)
- delitti di cui all'art. 8 L. 69/2005 (anche con patteggiamento)
appartenenza a categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione
avvenuta adozione di misure di prevenzione
avvenuta adozione di provvedimenti di allontanamento (verosimilmente, per motivi imperativi di pubblica sicurezza) da parte di autorita' straniere
o altri motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza; tra i motivi di ordine pubblico e' incluso il non aver ottemperato all'ordine di allontanamento adottato per mancanza di requisiti e l'essere rintracciati nel territorio dello Stato oltre il termine fissato col provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato italiano (L. 129/2011; nota: la congiunzione "e" rende piu' stringente la condizione, impedendo di applicare questa disposizione quando non sia provato il mancato ottemperamento all'ordine di allontanamento)
o per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita' siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)
Sono previsti esplicitamente, quali misure di sicurezza, l'espulsione per lo straniero o l'allontanamento per il cittadino comunitario, quando l'interessato sia stato condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni (art. 235 c.p., modificato da L. 125/2008) o condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (art. 312 c.p.); il diritto di soggiorno puo' essere limitato, in questi casi, sia per il cittadino comunitario sia per il suo familiare straniero; si applicano le modalita' previste dal D. Lgs. 30/2007 per l'allontanamento basato sulla pericolosita' della persona, sia per il cittadino comunitario sia per qualunque familiare del cittadino comunitario che rientri tra coloro il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (art. 183-ter D. Lgs. 271/1989, come modificato da L. 97/2013: incluso il partner legato da un'unione stabile attestata con documentazione ufficiale); nota: in quanto misure di sicurezza, in ogni caso, sono applicabili, in base ad artt. 202 e 203 c.p., solo a seguito della valutazione di effettiva pericolosita')
Decr. Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge di cittadino comunitario, in quanto titolare di diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato rilevanza a seguito di Sent. Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano); Gdp Agrigento: annullato un provvedimento ordinario di espulsione per soggiorno illegale del coniuge straniero di cittadina comunitaria presente in Italia (nota: motivazione confusa, che fa riferimento improprio al possesso da parte dello straniero di un visto Schengen rilasciato dall'Olanda, per altro successivamente all'adozione del decreto di espulsione)
I titolari di diritto di soggiorno permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008)
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 10 anni (verosimilmente, per tutti i 10 anni, salve le assenze da tollerare nel senso indicato da Sent. Corte Giust. C-145/09) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza
Sent. Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di una protezione rafforzata contro l'allontanamento
o occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti nel caso in esame; in particolare, la durata di ciascuna delle assenze dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, le ragioni che hanno motivato le assenze e che possono determinare se esse comportino o meno lo spostamento verso un altro Stato del centro degli interessi personali, familiari o professionali dell'interessato
o la lotta contro le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti puo' rientrare nella nozione di motivi imperativi di pubblica sicurezza
Concl. Avv. Gen. C-348/09: un cittadino comunitario (nota: verosimilmente, anche il suo familiare straniero) non puo' invocare il diritto a una protezione rafforzata contro l'allontanamento in forza della durata del suo soggiorno pregresso quando e' dimostrato che il prolungamento e' dovuto all'aver tenuto nascosto un comportamento delittuoso che costituisce una grave turbativa per l'ordine pubblico dello Stato membro
o il periodo di soggiorno decennale previsto ai fini di una protezione rafforzata contro l'allontanamento deve essere, in linea di principio, continuativo e calcolato a ritroso, a partire dalla data della decisione di allontanamento della persona di cui trattasi
o un periodo di detenzione della persona e', in linea di principio, idoneo ad interrompere la continuita' del soggiorno e ad incidere sulla concessione della protezione rafforzata contro l'allontanamento, compreso il caso in cui l'interessato abbia soggiornato nello Stato membro ospitante duranti i dieci anni precedenti la sua detenzione; tuttavia, tale circostanza puo' essere presa in considerazione nella valutazione globale richiesta per determinare se i legami di integrazione precedentemente creatisi con lo Stato membro ospitante siano stati o meno infranti
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia necessario a tutela del loro interesse
Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),
o si rispetta il principio di proporzionalita' (Sent. Corte Giust. C-33-07: il provvedimento restrittivo deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non eccedere quanto necessario per conseguirlo)
o rilevano comportamenti personali che rappresentino rilevano comportamenti personali che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave (L. 129/2011) per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non giustificandone automaticamente l'adozione (in questo senso, Trib. Torino e Trib. Firenze)
o si tiene conto di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 20, co. 17 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:
a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)
il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)
o si tiene conto di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine
o non si tiene conto di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione economica del paese, non a quella dell'interessato, come invece interpretato da Trib. Torino)
Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009:
o l'interpretazione delle misure che garantiscono la liberta' di circolazione deve essere ampia; quella delle misure che la limitano, restrittiva
o la nozione di sicurezza (interna ed esterna) fa riferimento alla preservazione dell'integrita' dello Stato e delle istituzioni; la nozione di ordine pubblico, alla prevenzione del disturbo dell'ordine sociale
o i cittadini comunitari e i loro familiari con diritto di soggiorno possono essere allontanati solo per condotte punite dalla legge o rispetto alle quali sono state adottate misure di contrasto effettive (Sent. Corte Giust. C-268-99)
o la mancata registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico (Sent. Corte Giust. C-48-75)
o comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando vi e' concreta possibilita' di reiterazione; la minaccia deve esistere al momento in cui la misura viene adottata o rivista dall'autorita' giudiziaria (Sent. Corte Giust. C-482-01 e Sent. Corte Giust. C-493-01); la sospensione della pena suggerisce che la minaccia non sia attuale
o l'appartenenza ad una organizzazione pericolosa per la sicurezza o per l'ordine pubblico e' rilevante se l'interessato prende parte alle attivita' di essa e si identifica con i suoi obiettivi o progetti (Sent. Corte Giust. C-482/01 and C-493/01)
o la commissione continuata di piccoli crimini puo' rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico; si deve tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust. C-349-06)
o la buona condotta tenuta in prigione e' elemento rilevante nella valutazione della proporzionalita' delle restrizioni imposte
o occorre distinguere nettamente tra motivi ordinari, gravi e imperativi, ai fini dell'allontanamento di categorie protette (titolari di diritto di soggiorno permanente, residenti da oltre dieci anni, minori)
o nel computo del soggiorno pregresso, non e' necessario includere i periodi trascorsi in detenzione se l'interessato non ha stabilito legami con l'Italia
Modalita' di adozione ed
esecuzione del provvedimento di allontanamento del familiare straniero di
cittadino comunitario fondato sulla pericolosita' della persona di adozione (torna all'indice del capitolo)
o e' adottato dal Ministro dell'interno,
quando e' basato su motivi di sicurezza dello Stato (L. 129/2011)
quando e' basato su motivi imperativi di pubblica sicurezza e riguarda un titolare di diritto di soggiorno soggiornante da piu' di 10 anni o minorenne
o e' adottato dal Prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario negli altri casi
o e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009) da permettere l'esercizio del diritto di difesa
o e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)
o e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale
o nel caso in cui l'allontanamento risulti urgente perche' l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza (L. 129/2011)
o nel caso in cui l'interessato si sia trattenuto in Italia in violazione del termine prescrittogli con il provvedimento di allontanamento per lasciare l'Italia
o nel caso in cui il prefetto adotti un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico nei confronti del soggetto che non abbia ottemperato all'ordine di allontanamento adottato per mancanza di requisiti "e" sia stato rintracciato nel territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato (L. 129/2011); nota: la congiunzione "e" impone una condizione piu' stringente e impedisce di far rientrare questa previsione nella precedente
o comunicazione al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento entro 48 ore dalladozione
o esecuzione del provvedimento sospesa fino alla decisione sulla convalida
o l'interessato e' informato del suo diritto di essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di essere ammesso al gratuito patrocinio
o udienza in camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti
o nelle more della convalida, l'interessato e' trattenuto in un CIE, salvo che il procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento
o il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore successive alla comunicazione del provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata losservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti per i provvedimenti di allontanamento e di accompagnamento; in caso contrario, il provvedimento perde efficacia
o una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo
o decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lesecuzione dellallontanamento
o il questore richiede il nulla-osta allespulsione allautorita giudiziaria; se l'interessato si trova in stato di custodia cautelare in carcere (o, nel caso si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p., sottoposto, per qualunque motivo, a misura cautelare detentiva; inclusi, quindi, gli arresti domiciliari), la richiesta e' effettuata dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta la misura cautelare
o il nulla-osta e negato solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allinteresse della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo caso, l'esecuzione dellespulsione e' sospesa fino a comunicazione della cessazione delle esigenze processuali
o lautorita giudiziaria decide allatto della convalida dellarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con cui si dichiara revocata o estinta la custodia cautelare (nota: questa disposizione non sembra compatibile con il fatto che la richiesta del questore e' effettuata dopo l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi, entro 7 gg. (L. 125/2008) dalla richiesta del questore (silenzio-assenso dopo i 7 gg. L. (125/2008); possibile il trattenimento in CIE in attesa della decisione)
o sentenza di non luogo a procedere in caso di avvenuta espulsione prima del rinvio a giudizio, salvo che si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p.; e' sempre disposta la confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.; Sent. Cass. 9874/2011: la sentenza di non luogo a procedere non puo' essere pronunciato in caso di allontanamento spontaneo dello straniero (in caso contrario, lo straniero, ottenuta la tale sentenza, potrebbe rientrare in Italia senza essere sanzionato, come avviene invece in caso di espulsione)
o applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dellart. 345 c.p.p. in caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine (se successivo) per la prescrizione del reato piu grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini
o Sent. Cass. 41095/2014: non si applicano le disposizioni relative all'improcedibilita' al caso di procedimento penale instaurato per il delitto di reingresso illegale di cui all'art. 20 co. 14 D. Lgs. 30/2007 contro un soggetto precedentemente allontanato per motivi imperativi di pubblica sicurezza che sia stato intercettato in fase di rientro in Italia e immediatamente respinto (non trovandosi quindi piu' nel territorio dello Stato al tempo dell'emissione della citazione in giudizio)
Reingresso a seguito
dell'allontanamento di familiare straniero con diritto di soggiorno (torna all'indice del capitolo)
o 10 anni, per motivi di sicurezza dello Stato
o 5 anni, negli altri casi
Allontanamento del familiare
straniero di cittadino italiano o comunitario per mancanza dei requisiti (torna all'indice del capitolo)
o in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, tuttavia, dovrebbe essere autorizzato il soggiorno in tutti i casi in cui sussistano le condizioni richieste per il soggiorno dello straniero; in particolare, andrebbero disciplinati i casi di familiare straniero di cittadino italiano o comunitario
il cui soggiorno debba essere autorizzato in base a seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)
che sia non allontanabile per rischio di persecuzione, anche indiretta (art. 19, co. 1 T.U.)
che sia non allontanabile in quanto minore, o donna incinta o puerpera o marito di questa con lei convivente, o familiare entro il secondo (L. 94/2009) grado di italiano con lui convivente (art. 19, co. 2 T.U.), o necessitante di cure urgenti o essenziali (Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006; secondo Sent. Cass. 15830/2001, non rientrano tra tali cure quelle di cui necessita un tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta, in contrasto con circ. Minsanita 24/3/2000; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di patologia cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson; TAR Lombardia: fino alla completa guarigione; in senso parzialmente contrario, Sent. Cass. 1531/2008: solo il trattamento necessario a dare compimento o efficacia all'intervento urgente, non quello di mantenimento o di controllo, ancorche' indispensabili ad assicurare speranza di vita; secondo TAR Sicilia, se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia per motivi di cure; Sent. Cass. 7615/2012: spetta al giudice che decide sul ricorso contro l'espulsione dello straniero affetto da HIV accertare se sussista una terapia antiretrovirale in atto, se la cura antiretrovirale somministrata prima della espulsione non sia sospendibile senza esporre a rischio della vita lo straniero, se vi siano rischi nel caso in cui all'interruzione delle terapie faccia seguito l'impossibilita' di una loro prosecuzione nel paese di rimpatrio e se tale impossibilita' sia provata o quantomeno presumibile; TAR Lazio: l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma deambulazione; Sent. Cass. SS. UU. Civ. 14500/2013: il giudice di pace deve accertare se le cure alle quali e' sottoposto il ricorrente in Italia, incluso il trattamento retrovirale per l'HIV, siano essenziali alta luce del principio secondo cui per tali debbono intendersi anche le semplici somministrazioni di farmaci quando si tratti di terapie necessarie a eliminare rischi per la vita o il verificarsi di maggiori danni alla salute, in relazione all'indisponibilita' dei farmaci nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe essere espulso, e in presenza di valutazioni mediche dei consulenti tecnici e del medico curante, il giudice di pace deve indicare se siano condivisibili ovvero per quali ragioni non siano condivisibili); TAR Lombardia: quando lo straniero sia soggetto a cure essenziali salva-vita, e' anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del permesso, dato che non tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il pertinente titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure mediche d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche trattamenti di mantenimento e controllo
che sia genitore naturale di un minore regolarmente soggiornante in Italia (art. 29, co. 6 T.U.) con l'altro genitore (L. 94/2009)
la cui presenza sia necessaria per lo sviluppo psicofisico di un minore soggiornante in Italia (art. 31, co. 3 T.U.);
che sia affidato a comunita di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/1983 (art. 32 co. 1 T.U.);
che sia uno dei familiari di cui all'art. 29, co. 1 di titolare di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario (art. 28, co. 1 D. Lgs. T.U.)
la cui presenza sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allart. 380 c.p.p. o allart. 3 L. 75/1958 (art. 11, co. 1, lettera c-bis DPR 394/1999);
che debba espletare una misura compensativa per il riconoscimento di un titolo professionale (art. 49, co. 3 bis DPR 394/1999)
o riguardo al diritto all'unita' familiare, il principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e' sancito da art. 28, co. 2 T.U.; in generale, non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, esso possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali
Ai fini dell'allontanamento per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto
o di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 21, co. 2 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:
a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)
il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)
circ. Mininterno 6/4/2007: il Comune, qualora nel corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione al Prefetto
o di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine
o il limite dei 3 mesi continuativi di soggiorno deve essere verificato al momento dell'adozione del provvedimento
o non rilevano le intenzioni dello stesso cittadino in relazione alla durata del soggiorno
o e' necessario il rilievo formale del superamento del termine (in senso opposto, Trib. Roma: spetta all'interessato provare che la durata del soggiorno non ha superato i 3 mesi)
o non rileva la mancata iscrizione anagrafica, ma solo i requisiti sostanziali
o il provvedimento di allontanamento deve comunque essere proporzionato all'interesse da tutelare
o non si dovrebbe procedere ad allontanamento se la persona non e' diventata un onere eccessivo per lo Stato (la Corte d'appello richiama i criteri relativi a durata, situazione personale e importo contenuti in Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4)
o una persona che viva di lavori saltuari e di assistenza privata non costituisce onere eccessivo per l'assistenza sociale
Modalita' di adozione e di esecuzione del provvedimento di allontanamento del familiare straniero per mancanza dei requisiti (torna all'indice del capitolo)
o e' adottato, con atto motivato, dal Prefetto, territorialmente competente in base alla residenza o alla dimora del destinatario (nota: rileva la dimora, per esempio, in caso di familiare straniero di cittadino comunitario che prolunghi il suo soggiorno, senza averne i requisiti, per piu' di 3 mesi senza essere iscritto all'anagrafe)
o e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana, in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)
o e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, del termine per lasciare l'Italia (almeno un mese dalla data della notifica)
o non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale (nota: un provvedimento che non preveda un divieto di reingresso ha il solo effetto di interrompere la continuita' del soggiorno e, quindi, di ostacolare la maturazione del diritto di soggiorno permanente)
Obbligo di presentazione al consolato a seguito di allontanamento del familiare straniero per mancanza dei requisiti (torna all'indice del capitolo)
Impugnazione dei
provvedimenti di allontanamento del familiare straniero di cittadino italiano o
comunitario per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico; istanza
di sospensione (torna all'indice del capitolo)
Impugnazione dei
provvedimenti di allontanamento del familiare straniero di cittadino italiano o
comunitario per motivi di pubblica sicurezza o per assenza delle condizioni che
determinano il diritto di soggiorno; istanza di sospensione (torna
all'indice del capitolo)
Disposizioni comuni sui
ricorsi (torna all'indice del capitolo)
22.
Trattenimento nei CIE (torna all'indice)
-
Presupposti del trattenimento
-
Misure alternative al trattenimento in CIE
-
Luogo e durata del trattenimento
-
Modalita' di adozione del provvedimento di
trattenimento; convalida
-
Divieto di trattenimento dei minori non accompagnati
-
Imposibilita' o inutilita' del trattenimento: ordine
del questore
-
Violazione dell'ordine del questore
-
Sent. Corte Cost. 22/2007 (precedente l'entrata in
vigore della L. 129/2011)
-
Vigilanza e gestione dei CIE
-
Diritti e doveri dello straniero trattenuto
-
Garante nazionale dei diritti delle persone
detenute o private della liberta' personale
-
Regolamento per l'organizzazione e la gestione dei
CIE
-
L'effetto del recepimento tardivo della Direttiva
2008/115/CE
-
Cifre
Presupposti del trattenimento
(torna all'indice del capitolo)
o per la necessita di soccorrere lo straniero
o per necessita di accertamenti su identita o nazionalita
o per necessita di acquisire documenti per il viaggio
o per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo
o per l'esistenza di un rischio di fuga (L. 129/2011; note: a rigore, il rischio di fuga non si configura come una situazione transitoria che impedisca l'esecuzione immediata dell'espulsione coattiva o del respingimento)
o a ripensare gli attuali strumenti di gestione dell'immigrazione irregolare che risultano inefficaci (per quanto attiene all'effettivita' dei provvedimenti di espulsione) e costosi (tenendo conto che l'aumento dei costi e' incongruo rispetto agli obiettivi) e ad abbattere i tempi di permanenza nei centri di identificazione ed espulsione, oggi inaccettabili per durata e inutili, oltre il periodo iniziale, all'effettiva identificazione delle persone trattenute
o ad assumere iniziative per riformare l'intera disciplina dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini stranieri, riducendo a misura eccezionale, o comunque del tutto residuale, il trattenimento dello straniero ai fini del suo rimpatrio, a favorire l'opzione del rimpatrio volontario assistito prima di procedere a qualunque forma di allontanamento coatto e a mettere in atto programmi di assistenza al rimpatrio volontario e di reintegrazione nei Paesi di origine, assicurando una capillare informazione su questi programmi
o ad assumere iniziative per rivisitare le norme che sanzionano l'ingresso e il soggiorno irregolare, fermo restando il diritto del Paese, secondo le norme internazionali vigenti, all'espulsione come sanzione amministrativa quando non esistano i requisiti per il soggiorno regolare o per l'accoglimento dell'istanza di protezione umanitaria
o ad intervenire sulla disciplina di permanenza, per evitare il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione di coloro che hanno bisogno di protezione, come le vittime di tratta, i minori, i richiedenti asilo
o a evitare il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione di coloro che, dopo un periodo di detenzione penale, non siano gia' stati identificati in carcere come previsto e come e' da incentivare come prassi ordinaria
o a garantire che le pratiche necessarie ai fini dell'identificazione e delle eventuali procedure di rimpatrio avvengano nel massimo della trasparenza, garantendo ai profughi (a maggior ragione se minorenni) un'adeguata ospitalita' presso centri appositi in cui sia garantita l'assistenza psicologica e legale
o ad assumere le opportune iniziative per dare concrete risposte a tale fenomeno ponendo termine alla continua mancata applicazione della Direttiva Mingiustizia-Mininterno del 25/11/2007 (allegata a Documento programmatico Mininterno sui CIE) che eviterebbe tempi lunghi con la identificazione degli immigrati durante la carcerazione detentiva e favorirebbe una riduzione dei CIE presenti sul nostro territorio nazionale; nota: tale Direttiva stabiliva che, per lo straniero che sia stato detenuto e identificato, il trattenimento e ammesso per non piu di 15 gg e al solo scopo di aspettare la disponibilita del vettore, essendo invece escluso in caso di straniero detenuto per oltre 60 gg e non ancora identificato (nota: non era chiaro come ci si dovesse comportare in caso di straniero non identificato che sia stato detenuto per meno di 15 gg; il termine di 60 gg faceva riferimento al limite massimo di durata del trattenimento vigente al tempo in cui la Direttiva era stata adottata); un Provvedimento del Questore di Terni si adegua a questa indicazione ordinando allo straniero interessato di lasciare l'Italia, anziche' disporne il trattenimento in CIE
Misure alternative al
trattenimento in CIE (torna all'indice del capitolo)
Luogo e durata del
trattenimento (torna all'indice del capitolo)
Rete di CIE (torna
all'indice del capitolo)
o Bari-Palese, area aeroportuale: 196 posti (numero effettivo: 112, a seguito di class action)
o Bologna, Caserma Chiarini: 95 posti (numero effettivo: 75, a causa di danneggiamenti a seguito di rivolta)
o Brindisi, Localita' Restinco: 83 posti (chiuso dal 29/5/2012)
o Caltanissetta, Contrada Pian del Lago: 96 posti (numero effettivo: 96)
o Catanzaro, Lamezia Terme: 80 posti (60, secondo Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa; chiuso dal 9/11/2012)
o Crotone, S. Anna: 124 posti (numero effettivo: 62, a causa di danneggiamenti a seguito di rivolta)
o Gorizia, Gradisca d'Isonzo: 248 posti (numero effettivo: 74, a causa di lavori straordinari di manutenzione)
o Milano, Via Corelli: 132 posti (numero effettivo: 76, a causa della chiusura di alcuni moduli)
o Modena, Localita' Sant'Anna: 60 posti (numero effettivo: 50, a causa di danneggiamenti a seguito di rivolta); disposta la chiusura con Decr. Mininterno 23/12/2013 (da comunicato Mininterno 28/12/2013)
o Roma, Ponte Galeria: 360 posti (numero effettivo: 316, a causa di danneggiamenti a seguito di rivolta)
o Torino, Corso Brunelleschi: 180 posti (210, secondo Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa; numero effettivo: 131, a causa di danneggiamenti a seguito di rivolta)
o Trapani, Serraino Vulpitta: 43 posti (chiuso dal 25/6/2012)
o Trapani, Localita' Milo: 204 posti (numero effettivo: 198)
o Bari-Palese, area aeroportuale: 196 posti (numero effettivo: 112, a seguito di danneggiamenti)
o Bologna, Caserma Chiarini: 95 posti (numero effettivo: 0; chiuso per lavori di ristrutturazione)
o Brindisi, Localita' Restinco: 83 posti (numero effettivo: 0; chiuso per lavori di ristrutturazione)
o Caltanissetta, Contrada Pian del Lago: 96 posti (numero effettivo: 96)
o Crotone, S. Anna: 124 posti (numero effettivo: 0; chiuso per lavori di ristrutturazione)
o Gorizia, Gradisca d'Isonzo: 248 posti (numero effettivo: 0; chiuso per lavori di ristrutturazione)
o Milano, Via Corelli: 132 posti (numero effettivo: 0; chiuso per lavori di ristrutturazione)
o Roma, Ponte Galeria: 360 posti (numero effettivo: 360)
o Torino, Corso Brunelleschi: 210 posti (numero effettivo: 77, a causa di danneggiamenti)
o Trapani, Serraino Vulpitta: 43 posti (numero effettivo: 0; chiuso per lavori di ristrutturazione)
o Trapani, Localita' Milo: 204 posti (numero effettivo: 204)
Modalita' di adozione del
provvedimento di trattenimento; convalida (torna all'indice
del capitolo)
o Sent. Cass. 17575/2010, Sent. Cass. 24166/2010 e Sent. Cass. 2731/2013: in sede di convalida del trattenimento, al giudice spetta solo il compito di valutare se sussista il presupposto costituito da un provvedimento valido ed efficace, spettando invece il sindacato sulla legittimita' del provvedimento di espulsione al giudice dell'opposizione contro tale provvedimento (sistema di doppia tutela)
o Sent. Cass. 20869/2011: il giudice ha un obbligo di indagine d'ufficio estesa alla validita' dell'espulsione, se l'efficacia del provvedimento di espulsione e' stata indebitamente sospesa
o Ord. Cass. 12609/2014: in sede di convalida del trattenimento (o dell'accompagnamento immediato alla frontiera) il giudice ha il potere di rilevare incidentalmente l'eventuale manifesta illegittimita' del provvedimento di espulsione, che, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, si ha quando l'autorita' abbia agito al di fuori della propria sfera di competenza o, per esempio, quando abbia agito, in mala fede, in violazione di un preciso divieto di espulsione, essendo onere dell'interessato allegare la sussistenza di una ipotesi di tale manifesta illegittimita'
o Sent. Cass. 17407/2014 (coerente con Sent. Corte Cost. 105/2001, Sent. CEDU Hokic e Hrustic c. Italia e Sent. CEDU Sefreovic c. Italia):
il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento (e, verosimilmente, dell'accompagnamento immediato alla frontiera) del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nell'art. 13 co. 4-bis - in realta', co. 4 - e art 14 co. 1 D. Lgs. 286/1998, ma deve essere esteso, oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica della sussistenza di condizioni di manifesta illegittimita' del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della liberta' personale
se il giudice dell'opposizione contro il provvedimento di espulsione non ha avuto il tempo di pronunciarsi, il sistema di doppia tutela e' inficiato, dato che si puo' produrre una lesione dei diritti della persona, soprattutto perche' l'eventuale allontanamento dal territorio pregiudica la possibilita' di far valere le proprie ragioni contro il provvedimento di espulsione (nota: la questione sembra riferirsi all'accompagnamento, piuttosto che al trattenimento)
va distinto il caso in cui la detenzione sia giustificata sulla base di un provvedimento di espulsione prima facie efficace (Sent. CEDU Hokic e Hrustic c. Italia) e quello in cui il provvedimento di espulsione sia manifestamente illegittimo (Sent. CEDU Sefreovic c. Italia); il trattenimento e' illegittimo nel secondo caso, non nel primo; nota: nel caso di cui alla Sent. CEDU Sefreovic c. Italia, l'illegittimita' dell'espulsione era fondata sul fatto che la straniera aveva partorito di recente, anche se il neonato era deceduto; la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto applicabile il divieto di espulsione anche in questo caso, benche' non sia soddisfatta la condizione, di cui all'art. 19 co. 2 lett. d D. Lgs. 286/1998, relativa al "provvedere al figlio")
nel caso in esame ("caso Shalabayeva"), il provvedimento di espulsione era manifestamente illegittimo (irruzione notturna avente finalita' diversa da quella della repressione dell'immigrazione illegale, conoscenza della effettiva identita' dell'interessata, validita' ed efficacia del passaporto centroafricano, possesso di due titoli di soggiorno validi, mancanza delle condizioni temporali e linguistiche per poter chiarire le condizioni di soggiorno)
Proroghe del trattenimento (torna all'indice del capitolo)
o la durata massima del trattenimento prevista dalla Direttiva 2008/115/CE deve includere il periodo di trattenimento subito nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile
o non va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti asilo
o va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in pendenza di un procedimento giurisdizionale avviato dallo straniero avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera
o solo una concreta prospettiva di esecuzione dell'allontanamento corrisponde ad una prospettiva ragionevole di allontanamento e tale prospettiva non sussiste quando risulti poco probabile che l'interessato sia accolto in un paese terzo entro il termine massimo del trattenimento
o quando il periodo massimo di trattenimento previsto dalla Direttiva e' scaduto, l'interessato deve essere liberato immediatamente, anche se non e' in possesso di validi documenti, tiene un comportamento aggressivo o non dispone di mezzi di sussistenza propri ne' di un alloggio o di mezzi forniti dallo Stato membro a tale fine
o qualsiasi decisione adottata dalle autorita' competenti, al termine del periodo massimo iniziale di trattenimento di uno straniero, e vertente sull'esito da riservare al trattenimento stesso deve essere effettuata in forma scritta con esposizione della relativa motivazione in fatto e in diritto
o il riesame che e' chiamata a compiere l'autorita' giudiziaria cui sia sottoposta una domanda di proroga del trattenimento di uno straniero deve consentire all'autorita' medesima di pronunciarsi nel merito, caso per caso, sulla proroga del trattenimento del cittadino interessato, sulla possibilita' di sostituire al trattenimento una misura meno coercitiva e sul rilascio di tale straniero; detta autorita' e' quindi legittimata a fondarsi sui fatti e sulle prove addotti dall'autorita' amministrativa che l'abbia adita nonche' sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni eventualmente ad essa sottoposti nel corso del procedimento stesso
o e' illegittimo prorogare il periodo iniziale di trattenimento per il solo fatto che lo straniero sia privo di documenti di identita'; spetta al solo giudice del rinvio valutare, caso per caso, le circostanze di fatto della fattispecie in esame al fine di stabilire se a tale straniero possa essere efficacemente applicata una misura meno coercitiva o se sussista un rischio di fuga di quest'ultimo
o e' legittimo ritenere che uno straniero il quale non abbia ottenuto un documento di identita' che ne consentisse l'allontanamento dallo Stato membro interessato abbia dato prova di "mancata cooperazione" soltanto qualora dall'esame del comportamento del medesimo straniero nel corso del periodo di trattenimento emerga la sua mancata collaborazione all'esecuzione delle operazioni di allontanamento nonche' la probabilita' che, a causa di tale comportamento, dette operazioni durino piu' del previsto (aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare)
o uno Stato membro non puo' essere obbligato al rilascio di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare ad uno straniero privo di documenti di identita' e che non abbia ottenuto tali documenti dal proprio paese d'origine, successivamente al rilascio del medesimo straniero disposto dal giudice nazionale in considerazione dell'insussistenza di ragionevole prospettiva di allontanamento; tuttavia, tale Stato membro deve, in un caso del genere, rilasciare allo straniero una conferma scritta della sua situazione
Divieto di trattenimento dei
minori non accompagnati (torna all'indice del capitolo)
Imposibilita' o inutilita'
del trattenimento: ordine del questore (torna all'indice del
capitolo)
o l'impossibilita' deve essere motivata, sia pure in modo succinto, con indicazione dei fatti che nel caso specifico hanno reso impossibile sia l'accompagnamento immediato alla frontiera, sia il trattenimento, non bastando che il decreto si limiti a riprodurre letteralmente la formula della legge (Sent. Cass. 394/2009, Trib. Lecce e Trib. Brindisi)
o l'impossibilita' puo' essere motivata anche da mancanza di posti (sent. Cass. 33486/2007)
o la motivazione deve dar conto del perche' le cause che hanno impedito all'amministrazione di eseguire l'allontanamento non costituiscano impedimento per lo straniero (Sent. Cass. 23812/2009)
o non richiesta la convalida della misura, dato che essa non incide sulla liberta' personale dell'interesato (Ord. Corte Cost. 357/2007)
o per essere legittimo, l'ordine del questore deve essere eseguibile almeno astrattamente e in forma legale (Trib. Pesaro)
o Trib. Torino (anteriore alla modifica apportata da L. 161/2014): negata la proroga del trattenimento in CIE per ulteriori 30 gg, dopo i primi 60, stante l'assoluta improbabilita', sulla base di precedenti tentativi dell'amministrazione, di pervenire all'identificazione certa della persona trattenuta (nella fattispecie, persdona che afferma di essere nata in Serbia, ma che la Serbia rifiuta di riconoscere come propria cittadina; nota: nel caso in specie, e' competente il Tribunale perche' l'interessato ha nel frattempo presentato domanda di asilo)
TAR Lazio: il ricorso contro l'ordine del questore e' di competenza del giudice ordinario; nota: non e' chiaro se sia di competenza del TAR quando derivi da un procedimento di espulsione adottato in base alla L. 155/2005
Violazione dell'ordine del
questore (torna all'indice del capitolo)
o la multa da 10.000 a 20.000 euro in caso di respingimento o espulsione coattiva o quando lo straniero si sia sottratto al programma di rimpatrio assistito cui era stato ammesso
o la multa da 6.000 a 15.000 euro nel caso in cui allo straniero fosse stato concesso il termine per il rimpatrio volontario (nota: non si comprende come in questo caso si sia potuto considerare adottabile il trattenimento in CIE)
La competenza per il reato di violazione dell'ordine del questore e' del giudice di pace (L. 129/2011)
Al procedimento penale si applicano le disposizioni in materia di presentazione immediata a giudizio dell'imputato, citazione contestuale dell'imputato in udienza e svolgimento del giudizio a presentazione immediata (art. 20-bis, 20-ter e 32-bis D. Lgs. 274/2000, introdotti da L. 94/2009); in particolare, l'imputato e' avvisato della facolta' di chiedere un termine a difesa non superiore a 7 giorni (48 ore, se l'imputato e' sottoposto a misure limitative della liberta' personale); quando l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine (L. 129/2011)
Il giudice di pace tiene conto, nel valutare la condotta dello straniero, dell'eventuale consegna allo straniero della documentazione utile a lasciare il territorio dello Stato e della cooperazione fornita dallo stesso straniero all'esecuzione dell'allontanamento (in particolare, mediante l'esibizione di idonea documentazione; da L. 129/2011)
La sanzione della multa puo' essere sostituita con la misura dell'espulsione coattiva, solo se immediatamente eseguibile (L. 129/2011); ai fini dell'esecuzione dell'espulsione non e' richiesto il rilascio del nulla-osta da parte dell'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato (L. 129/2011; nota: in questo modo si applica una misura - l'espulsione coattiva - conseguente alla commissione di un reato - la violazione della misura limitativa - prima che il giudice lo abbia accertato); si applica un divieto di reingresso di durata determinata in base ad art. 13 co. 14 D. Lgs. 286/1998 (art. 16 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 161/2014)[78]; eseguita l'espulsione, il questore avvisa l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato di trasgressione dell'ordine del questore, che pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salva la riproposizione dell'azione penale in caso di reingresso in violazione dell'eventuale relativo divieto (L. 129/2011)
o la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilita' del condannato si converte, a richiesta del condannato e a condizione che il lavoro sia svolto nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato (Sent. Corte Cost. 179/2013: o in altra provincia, se l'interessato lo richiede; la finalita' di evitare al condannato eccessivi spostamenti territoriali rispetto al luogo di dimora abituale perseguita dal legislatore e' gia' garantita, infatti, dalla necessita del consenso dell'interessato), in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a 6 mesi (un giorno di lavoro essendo equivalente a 12,91 euro di pena pecuniaria); in caso di straniero illegalmente soggiornante, la sostituzione non sarebbe applicabile, in quanto lo straniero non e' residente (nota: la nozione di residenza potrebbe coincidere con quella di residenza di fatto)
o se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo (o, verosimilmente, se la conversione in lavoro non puo' essere accordata), le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare
o ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a 25,82 euro di pena pecuniaria e la durata della permanenza non puo' essere superiore a 45 gg (nota: nel caso del reato di ingresso e/o soggiorno illegale, anche con applicazione dell'ammenda minima, la durata della permanenza risulta essere pari a 45 gg)
Nota: in base a queste disposizioni, l'allontanamento dello straniero non dovrebbe essere intralciato dal procedimento penale in corso (con conseguente superamento della relativa censura formulata, con riferimento alla sanzione della reclusione prevista in precedenza, da Sent. Corte Giust. C-61/11)
A carico del trasgressore e' adottato un nuovo provvedimento di espulsione coattiva (art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011; nota: la disposizione e' ambigua, dal momento che fa riferimento alla necessita' di valutare il caso specifico e di tener conto anche delle disposizioni relative alla concessione di un termine per il rimpatrio volontario), salvo che lo straniero si trovi in condizioni di detenzione in carcere, con nuova possibilita' di trattenimento e di ordine del questore ed eventuale applicazione delle disposizioni relative alla richiesta di nulla-osta all'autorita' giudiziaria
La violazione del nuovo eventuale ordine del questore priva di giustificato motivo e' punita con la multa da 15.000 a 30.000 euro (L. 129/2011)
La sanzione della multa puo' essere sostituita con la misura dell'espulsione coattiva, solo se immediatamente eseguibile (L. 129/2011); ai fini dell'esecuzione dell'espulsione non e' richiesto il rilascio del nulla-osta da parte dell'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato (L. 129/2011; nota: in questo modo si applica una misura - l'espulsione coattiva - conseguente alla commissione di un reato - la violazione della misura limitativa - prima che il giudice lo abbia accertato); si applica un divieto di reingresso di durata determinata in base ad art. 13 co. 14 D. Lgs. 286/1998 (art. 16 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 161/2014)[79]; eseguita l'espulsione, il questore avvisa l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato di trasgressione dell'ordine del questore, che pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salva la riproposizione dell'azione penale in caso di reingresso in violazione dell'eventuale relativo divieto (L. 129/2011)
In caso di conversione della pena pecuniaria ad opera del magistrato di sorveglianza nelle misure del lavoro sostitutivo o dell'obbligo di permanenza domiciliare (art. 55 D. Lgs. 274/2000; nota: resa per altro difficile dalla mancanza di un domicilio stabile), l'espulsione dello straniero e' eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati da art. 55 co. 2 e 6 D. Lgs. 274/2000 (art. 13 co. 3-septies D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 161/2014; nota: discutibile che si dia luogo a una conversione di segno opposto a quella prima effettuata)
La procedura puo' essere iterata senza limiti (nota: lo si ricava dal riferimento piuttosto ambiguo, di cui all'art. 14 co. 5-quater D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 129/2011, alle misure applicabili in caso di impossibilita' di procedere all'accompagnamento alla frontiera)
Nota: Ord. Cass. 11050/2011 ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea in via pregiudiziale se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15, par. 4, 5 e 6, della Direttiva 2008/115/CE, devono essere interpretati, anche alla luce dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essi sono d'ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non e' oggettivamente possibile o non e' piu' possibile il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della liberta' che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni; la modifica apportata dalla L. 129/2011 lascerebbe inalterata la possibilita' di una tale spirale, pur facendola dipendere dall'adozione di successivi provvedimenti di espulsione
Per esservi reato nel mancato rispetto dell'ordine l'atto del questore deve essere pienamente conoscibile dallo straniero; spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto dell'effettiva conoscibilita' dell'atto (Sent. Corte Cost. n. 257/2004)
Sent. Cass. 33486/2007: essendo sanzionata penalmente l'inottemperanza all'ordine del questore, il giudice deve verificare la legittimita' del provvedimento del questore sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale, con riferimento alla possibilita' che esso sia viziato per violazione di legge, per incompetenza o per eccesso di potere; Trib. Pesaro: per essere legittimo, l'ordine del questore deve essere eseguibile almeno astrattamente e in forma legale
Sulla nozione di giustificato motivo:
o Sent. Corte Cost. 5/2004: ampia accezione della nozione di giustificato motivo, inclusi il mancato rilascio, da parte della competente autorita' diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente richiesti dall'interessato e l'indigenza
o Sent. Cass. n. 30774/2006: inclusa l'indigenza derivante dalla libera scelta di soggiornare illegalmente in Italia; Trib. Trento: inclusa la situazione in cui la somma di cui dispone lo straniero gli consente di mantenersi, ma non di acquistare il biglietto aereo (nota: la consegna da parte del questore del biglietto di viaggio e', in base a L. 129/2011, opzionale)
o Trib. Modena: incluso il rischio di esporsi nel proprio paese a conseguenze ingiustamente lesive dei diritti fondamentali della persona - applicato al caso di omosessuale marocchino (sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')
o circ. Mininterno 15/1/2005: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo
o Sent. Cass. n. 6605/2008: il fatto che lo straniero si accinga a celebrare matrimonio con cittadino italiano non integra il giustificato motivo, soprattutto quando tale matrimonio sia celebrato a grande distanza di tempo dall'ordine del questore
o Sent. Cass. n. 30774/2006: lo straniero ha solo l'onere di allegare i motivi, mentre e' il giudice che deve valutarli
Sent. Cass. 480/2013: non risponde del reato previsto da art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dellautorita') lo straniero che non ottemperi all'invito a presentarsi presso un ufficio di Pubblica Sicurezza ai fini dell'espulsione dal territorio nazionale, dato che l'ordine di allontanamento del questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita da art. 14 Dlgs 286/1998 non possono essere validamente surrogati da altri atti
Sent. Corte Giust. C-329/11 (torna all'indice del capitolo)
o la Direttiva 2008/115/CE deve essere interpretata nel senso che essa:
osta alla normativa di uno Stato membro che reprime il soggiorno irregolare mediante sanzioni penali, laddove detta normativa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo che, pur soggiornando in modo irregolare nel territorio di detto Stato membro e non essendo disposto a lasciare tale territorio volontariamente, non sia stato sottoposto alle misure coercitive di cui allart. 8 Direttiva 2008/115/CE, e per il quale, nel caso in cui egli sia stato trattenuto al fine di preparare e realizzare il suo allontanamento, la durata massima del trattenimento non sia stata ancora superata
non osta a siffatta normativa laddove essa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo cui sia stata applicata la procedura di rimpatrio stabilita da Direttiva 2008/115/CE e che soggiorni in modo irregolare in detto territorio senza che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio (nota: se e' esaurita, quindi, la procedura prevista Direttiva 2008/115/CE, si puo' prevedere la reclusione, se nulla impedisce allo straniero di lasciare lo Stato membro)
o punti 30 e 31 della sentenza:
la finalita' della Direttiva 2008/115/CE (l'efficace rimpatrio dei cittadini stranieri il cui soggiorno e' irregolare) risulterebbe compromessa se gli Stati membri non potessero evitare, mediante una privazione di liberta' come il fermo di polizia, che una persona sospettata di soggiornare irregolarmente fugga ancora prima che la sua situazione abbia potuto essere chiarita
o punto 41:
i cittadini di paesi terzi i quali, oltre ad aver commesso il reato di soggiorno irregolare (nota: non a seguito del solo reato di soggiorno illegale, quindi), si siano resi colpevoli di uno o piu' altri reati, possono, alloccorrenza, ai sensi dellart. 2 co. 2, lett. b) Direttiva 2008/115/CE, essere esclusi dalla sua sfera di applicazione
Sent. Corte Cost. 22/2007
(precedente l'entrata in vigore della L. 129/2011) (torna
all'indice del capitolo)
Allontanamento dal CIE (torna all'indice del capitolo)
Vigilanza e gestione dei CIE
(torna all'indice del capitolo)
o stipulate convenzioni con enti locali o con soggetti pubblici o privati per la gestione o lo svolgimento delle attivita di promozione nel CIE; i soggetti convenzionati possono avvalersi dellattivita di altri organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarieta sociale)
o concordati progetti di collaborazione con organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarieta sociale) costituiti da almeno 2 anni (da Carta dei diritti contenuta nella Direttiva Mininterno 14/4/2000, che, pero', non e' chiaro se debba considerarsi abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014; nota: non previsti termini per la decisione del prefetto sui progetti di collaborazione, ne' obbligo di motivazione, ne' possibilita' di impugnazione), per lo svolgimento di attivita di assistenza, incluse attivita di
- interpretariato
- informazione legale
- mediazione culturale
- supporto psicologico
- assistenza sociale
- formazione degli operatori (riportata solo da Direttiva Mininterno 14/4/2000)
- ricreazione (Decr. Mininterno 20/10/2014)
o Bari: Associazione Operatori Emergenza Radio; 25 euro
o Bologna: Consorzio Oasi; 28,5 euro
o Caltanissetta: Cooperativa Albatros 1973
o Crotone: Misericordie d'Italia; 21,4 euro
o Gorizia: Consorzio Connecting People; 42 euro
o Lamezia Terme: Cooperativa Malgrado Tutto; 46 euro
o Milano: Croce Rossa Italiana; 60 euro
o Modena: Consorzio Oasi; 29 euro
o Roma: Cooperativa Auxilium; 41 euro
o Torino: Croce Rossa Italiana; 47 euro
o Trapani Milo: Consorzio Oasi; 27 euro
Accesso ai CIE (torna all'indice del capitolo)
o personale addetto alla gestione dei centri
o appartenenti alla forza pubblica
o giudice competente
o autorita di pubblica sicurezza
o familiari conviventi (nota: Decr. Mininterno 20/10/2014 non limita il novero ai familiari conviventi)
o difensore dello straniero
o ministri di culto
o personale della rappresentanza diplomatica o consolare
o membri degli organismi ammessi a svolgervi attivita di assistenza
o personale della ASL competente (Decr. Mininterno 20/10/2014)
o personale della prefettura (Decr. Mininterno 20/10/2014)
o dipendenti delle ditte appaltatrici di servizi (Decr. Mininterno 20/10/2014)
o membri del Governo e del Parlamento o del Parlamento europeo, anche accompagnati da un assistente (Decr. Mininterno 20/10/2014)
o magistrati nell'esercizio delle loro funzioni (Decr. Mininterno 20/10/2014)
o il delegato ACNUR o suoi rappresentanti autorizzati (Decr. Mininterno 20/10/2014)
o il Garante nazionale per la tutela delle persone detenute (Decr. Mininterno 20/10/2014)
o garanti regionali per la tutela dei diritti dei detenuti con riferimento ai CIE situati nel territorio di competenza (Decr. Mininterno 20/10/2014)
o giornalisti, foto-operatori e cine-operatori (Direttiva Mininterno, citata da com. Mininterno 24/4/2007, e Decr. Mininterno 20/10/2014)
o altri soggetti che ne facciano motivata richiesta (Decr. Mininterno 20/10/2014); nota: Direttiva Mininterno 14/4/2000 (che, pero', non e' chiaro se debba considerarsi abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014) disciplina l'accesso, su richiesta dello straniero, di cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti che intendano far visita agli stranieri trattenuti
o rappresentanti delle organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali, come OIM e Croce Rossa Italiana (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)
o Sindaci, Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio regionale (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)
o le liste dei nominativi delle persona ammesse quali membri dell'Ente gestore, dipendenti da ditte appaltatrici o membri degli organismi ammessi a prestare assistenza, curate e aggiornate dall'Ente gestore, sono messe a disposizione del responsabile della vigilanza
o tutto il personale ammesso al CIE deve portare in modo visibile il cartellino di riconoscimento recante la mansione o funzione svolta, ed e' soggetto agli eventuali controlli da parte degli addetti alla vigilanza
o membri del Governo e del Parlamento o del Parlamento europeo, anche accompagnati da un assistente, magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, delegato ACNUR o suoi rappresentanti autorizzati e Garante nazionale per la tutela delle persone detenute possono accedere ai CIE in qualunque momento, senza alcuna autorizzazione e previa tempestiva (nota: se e' "previa", che vuol dire "tempestiva"?) segnalazione alla prefettura (nota: se si tratta di attivita' di controllo, che senso ha condizionarla alla previa segnalazione all'autorita' responsabile dell'andamento del CIE?); le loro visite possono comprendere colloqui con i trattenuti che ne facciano richiesta (nota: dovrebbe trattarsi di colloqui riservati), se il responsabile della vigilanza non rileva rischi per la sicurezza degli ospiti (nota: verosimilmente, si riferisce alla sicurezza dei visitatori; si dovrebbe prevedere al piu' che in questo caso il responsabile segnali il rischio al visitatore); i visitatori sono accompagnati dal personale dell'Ente gestore, ed eventualmente da un funzionario di prefettura, per tutta la durata della visita (nota: dovrebbe essere prevista solo la disponibilita' all'accompagnamento, lasciando liberta' di movimento ai visitatori)
o membri degli organismi ammessi a svolgervi attivita' di assistenza e garanti regionali per la tutela dei diritti dei detenuti possono accedere ai CIE, previa autorizzazione della prefettura (nota: assurdo che l'ingresso dei garanti regionali sia condizionato alla preventiva autorizzazione della prefettura)
o l'accesso di giornalisti, foto-operatori e cine-operatori, ministri di culto (su richiesta del trattenuto), familiari dello straniero, personale della rappresentanza diplomatica o consolare del paese di origine (su richiesta dello straniero; nota: verosimilmente, del paese di appartenenza) e di altri soggetti che ne facciano motivata richiesta e' consentito previa richiesta di autorizzazione inviata con congruo anticipo alla prefettura (nota: improprio prevedere un congruo anticipo per la richiesta di autorizzazione del ministro di culto) e acquisizione da parte di questa del nulla-osta della questura (nota: assurdo prevedere che la questura debba rilasciare il nulla-osta per l'ingresso di familiari o di personale della rappresentanza diplomatico-consolare) e di parere favorevole del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno (in caso di concessione dell'autorizzazione, la prefettura comunica al gestore i nominativi delle persone autorizzate); riprese video-fotografiche e registrazioni audio non sono consentite, salvo espressa autorizzazione della prefettura (nota: verosimilmente, tale autorizzazione dovrebbe essere concessa normalmente, sia pure con limitazioni, in caso di accesso di foto-operatori e cine-operatori; non si vede, altrimenti, il senso dell'autorizzarne l'accesso al CIE); nota: Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007, in relazione all'accesso dei giornalisti e dei fotocineoperatori che li accompagnano, prevede che il Prefetto, sentito l'ente gestore, determini modalita' e tempi delle visite sulla base delle esigenze di tutela della privacy degli stranieri trattenuti e della necessita' di non creare intralcio alle attivita' svolte all'interno del CIE
o l'ente gestore assicura che le visite siano effettuate in tutti i giorni della settimana, nelle fasce orarie stabilite dal prefetto, d'intesa col questore, con turni, sia al mattino, sia al pomeriggio, di durata non inferiore a due ore (verosimilmente, significa che ciascuna visita deve poter durare almeno due ore)
o per esigenze di carattere organizzativo, le visite possono essere ritardate, salvi casi particolari di autorizzazione in deroga; in presenza di tali esigenza, il personale addetto alla vigilanza le comunica ai funzionari competenti della prefettura e della Pubblica Sicurezza, che, valutatane la fondatezza, adottano, di intesa, le misure necessarie
o i visitatori, con eccezione di membri del Governo e del Parlamento o del Parlamento europeo, ed eventuale assistente, magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, delegato ACNUR o suoi rappresentanti autorizzati e Garante nazionale per la tutela delle persone detenute, sono sottoposti a controllo per evitare l'introduzione nel CIE di armi o strumenti atti ad offendere; i visitatori devono essere muniti di documento di identita' e, se stranieri, di permesso di soggiorno in corso di validita', sono registrati in apposito registro custodito dal responsabile per la vigilanza e devono rispettare gli orari stabiliti
o i colloqui devono avvenire in spazi appositamente individuati in modo da evitare eccessivo affollamento che possa compromettere la sicurezza
o i ministri di culto possono accedere a eventuali luoghi riservati al culto (nota: dovrebbe essere prevista in tutti i casi la presenza di questi luoghi) e incontrare anche piu' persone contemporaneamente, compatibilmente con le esigenze di sicurezza valutate, volta per volta, dal responsabile della vigilanza
o i rappresentanti degli enti e delle associazioni autorizzati a fornire assistenza informativa e legale possono accedere anche ai locali destinati ad alloggio
o ai fini del colloquio col legale, il personale addetto alla vigilanza verifica se il trattenuto ha conferito apposito mandato (nota: come fa il trattenuto a conferire mandato se non ha avuto modo di valutare il legale?); condotte dei legali non conformi al codice deontologico sono comunicate al Consiglio dell'Ordine degli avvocati
o la vigilanza, durante i colloqui riservati, deve essere discreta, effettuata con modalita' tali da rispettare il diritto alla riservatezza e da garantire la sicurezza dei visitatori e dei trattenuti
o al termine del colloquio il trattenuto e' sottoposto a controllo, prima del rientro nell'area di alloggio, per verificare che non vengano introdotti oggetti vietati
o la violazione delle regole del regolamento o la rilevazione di condotte mirate solo a vanificare le finalita' del trattenimento o a creare turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, formalmente segnalate dalla questura alla prefettura, determinano la perdita dell'autorizzazione all'accesso
o su richiesta dello straniero trattenuto e previa autorizzazione da parte del prefetto, l'accesso al CIE a cittadini italiani e a stranieri regolarmente soggiornanti che intendano far visita agli stranieri trattenuti; orari di visita di durata > 2 ore al giorno; diniego dellautorizzazione comunicato per iscritto entro 48 ore dal ricevimento dellistanza, ai fini di eventuale impugnazione (davanti a chi?); lautorizzazione puo essere chiesta anche tramite gli organismi ammessi al CIE (se previsto dallaccordo di collaborazione)
o il delegato ACNUR e i suoi rappresentati autorizzati e muniti di permesso del Mininterno possono accedere al CIE in qualunque momento (salve esigenze di sicurezza e di funzionamento del CIE) e intrattenersi in colloquio riservato con lo straniero, se consenziente (nota: sembra cioe' contemplata la possibiita' di colloquio su iniziativa del rappresentante ACNUR, non solo su richiesta dello straniero)
o revocate le disposizioni di cui alla circ. Mininterno 1/4/2011, che limitavano l'accesso ai Centri di accoglienza, ai CID (Centri di identificazione) e ai CIE
o ripristinato il contenuto della Direttiva 24/4/2007 (com. Mininterno 24/4/2007)
o le istanze di accesso, accompagnate dalle valutazioni del prefetto competente, vengono inoltrate al Dipartimento Liberta' civili e immigrazione e, per conoscenza, al Gabinetto del Ministro
o oltre che per motivi di ordine pubblico, l'accesso puo' essere differito anche per ragioni di sicurezza in caso di lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria
o scopo del Protocollo e' l'istituzione di un sistema di visite regolari svolte da organismi indipendenti nazionali e internazionali nei luoghi in cui le persone sono private della liberta', al fine di prevenire tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 1)
o e' istituito un Sottocomitato in seno al Comitato contro la tortura per svolgere le funzioni definite nel Protocollo (art. 2)
o ciascuno Stato Parte mantiene, costituisce o crea, al massimo entro un anno dall'entrata in vigore del Protocollo o dal momento della sua ratifica o adesione, uno o piu' meccanismi nazionali indipendenti (eventualmente, a livello locale) di prevenzione della tortura a livello interno (artt. 3 e 17)
o ciascuno Stato Parte autorizza le visite da parte del Sottocomitato e dei meccanismi nazionali in tutti i luoghi di detenzione (ossia, luoghi sotto custodia che le persone trattenute non possono lasciare volontariamente, in base ad un ordine dell'autorita' pubblica oppure nel quadro di indagini da essa condotte o con il consenso o l'acquiescenza di una pubblica autorita'; art. 4)
o gli Stati Parte del presente Protocollo si impegnano ad assicure al Sottocomitato e agli organismi nazionali
accesso illimitato ad ogni informazione circa il numero di persone private della liberta' nei luoghi di detenzione, nonche' sul numero di tali luoghi e sulla loro dislocazione
accesso illimitato ad ogni informazione circa le condizioni di detenzione
accesso illimitato a tutti i luoghi di detenzione, alle loro strutture e servizi annessi (salvo limitazioni per il Sottocomitato basate su ragioni impellenti e cogenti riguardanti la difesa nazionale, la sicurezza pubblica, il verificarsi di un disastro naturale o di gravi disordini nel luogo oggetto della visita che impediscano temporaneamente di compiere la visita stessa; art. 14 e 20)
la possibilita' di avere colloqui riservati con le persone private della liberta', senza testimoni, direttamente o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonche' con qualunque altra persona che possa fornire informazioni rilevanti
la liberta' di scegliere i luoghi da visitare e le persone con cui avere un colloquio
il diritto, per i meccanismi nazionali, di avere contatti con il Sottocomitato sulla prevenzione, di trasmettergli informazioni e di incontrarlo
o non sono tollerate sanzioni o pregiudizi contro una persona o un'organizzazione per aver comunicato al Sottocomitato o ai suoi delegati o ai meccanismi nazionali informazioni vere o false (art. 15)
o le informazioni riservate raccolte dai meccanismi nazionali di prevenzione sono protette; nessun dato personale puo' essere reso pubblico senza il consenso espresso dell'interessato (art. 21)
o il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o adesione (art. 28)
o a garantire il periodico monitoraggio da parte delle prefetture delle reali condizioni di vita nei centri, verificando la congruenza dei servizi offerti con le convenzioni in essere e ad uniformare ed armonizzare i regolamenti e le convenzioni su tutto il territorio nazionale, cosi' da assicurare unita' di trattamento nei centri di identificazione ed espulsione
o a eliminare ogni restrizione e difficolta' al normale ingresso di associazioni umanitarie e organizzazioni non governative all'interno dei centri, al fine di umanizzare le condizioni di vita, sostenere un clima di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, individuare e sciogliere eventuali problemi sociali non identificabili al momento dell'ingresso, favorire, laddove possibile, il reinserimento sociale, nonche' prevenire tensioni
Diritti e doveri dello
straniero trattenuto (torna all'indice del capitolo)
o durante il periodo di permanenza il trattenuto ha diritto
alla tutela della salute psico-fisica
ad esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota o comunque in inglese, francese, spagnolo e arabo, con particolare riguardo ai colloqui con gli organi di polizia, con la direzione del CIE e col difensore, eventualmente utilizzando il servizio di mediazione linguistica
ad ottenere assistenza da personale dello stesso sesso
ad essere informato, al momento dell'ingresso nel CIE, sui motivi del trattenimento e sulla possibilita' di chiedere asilo
ad essere informato della possibilita' di ricevere assistenza di un difensore di fiducia, con eventuale ammissione al gratuito patrocinio o, in mancanza, di un difensore d'ufficio
a comunicare con l'autorita' consolare del paese di appartenenza e di segnalare l'avvenuto trattenimento a familiari o conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati; nota: Direttiva Mininterno 14/4/2000 (non e' chiaro se si debba considerare abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014) prevede che l'eventuale comunicazione allautorita consolare sia effettuata, di norma, successivamente alla convalida
al colloquio, durante tutto il periodo di trattenimento, con il personale dell'Ufficio immigrazione
alla liberta' di colloquio all'interno del CIE e con visitatori provenienti dall'esterno, nei giorni e negli orari stabiliti, a seguito di autorizzazione della prefettura
al colloquio (solo in presenza di consenso del trattenuto) con rappresentanti istituzionali, con il rappresentante dell'ACNUR e con il personale specializzato dell'Ente gestore e con le associazioni che operano nel CIE con fini di assistenza legale, sociale e psicologica; nota: Direttiva Mininterno 14/4/2000 (non e' chiaro se si debba considerare abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014) prevede che lo straniero debba avere accesso ai servizi di interpretariato e alla possibilita di colloquio con i membri degli organismi ammessi al CIE prima o nelle more della procedura di convalida del trattenimento, che ogni elemento a tutela dei diritti dello straniero possa essere sottoposto alla questura e al difensore dello straniero, e che ogni nuovo elemento di rilievo possa essere comunicato anche successivamente alla convalida
alla liberta' di corrispondenza epistolare e telefonica, tramite gli apparecchi telefonici installati nel CIE, e alla riservatezza di colloqui (verosimilmente, della corrispondenza epistolare e telefonica)
alla liberta' di culto e all'assistenza religiosa; nota: Direttiva Mininterno 14/4/2000 (non e' chiaro se si debba considerare abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014) prevede che sia garantito il rispetto delle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita la cui compressione possa determinare una lesione dellidentita'
alla tutela del rischio di pregiudizio derivante dall'identita' sessuale
al recupero degli effetti e dei risparmi personali
ad ottenere dall'Ente gestore colazione, pranzo e cena (con possibilita' di chiedere il rispetto delle prescrizioni legate al culto religioso), assistenza medica e infermieristica e fornitura di medicinali (se autorizzati dal personale medico), fornitura di prodotti per l'igiene (periodicamente ripristinati), materiale per il riposo e la cura della persona (coperte, federe, lenzuola e biancheria da bagno, e capi di vestiario tali da soddisfare le normali esigenze di vita, date le condizioni climatiche), servizio di lavanderia e barberia, servizio telefonico, postale e telegrafico (al momento dell'ingresso e' fornita una tessera telefonica del valore di 15 euro (nota: indipendentemente dalla durata del trattenimento?); e' possibile inviare, tramite il gestore, tre lettere e tre telegrammi per un ammontare complessivo non superiore a 15,50 euro)
ad effettuare acquisiti di vari generi mediante il buono economico fornito dal gestore o a proprie spese
o durante il periodo di trattenimento il trattenuto ha il dovere di
non allontanarsi dal CIE (verosimilmente, in modo indebito)
rispettare le regole di convivenza civile ed avere un atteggiamento di collaborazione con gli operatori del Centro
rispettare l'igiene personale e la pulizia dei locali
rispettare le regole di organizzazione del CIE
rispettare i beni e le strutture del CIE
risarcire eventuali danni arrecati a persone o cose
o che sia garantita la tutela dellunitaa' familiare e dei diritti del minore
o che il minore puo essere trattenuto, e con trattamento adeguato alle sue esigenze, solo a tutela del suo diritto allunita familiare, a condizione che vi sia la richiesta di un genitore o la decisione del Tribunale per i minorenni; negli altri casi il minore e affidato a struttura protetta indicata dal Tribunale per i minorenni; nello stesso senso, Sent. CEDU Muskhadzhiyeva c. Belgio: Belgio condannato per la detenzione di quattro bambini (con la loro madre, a seguito del rigetto della domanda di asilo di questa) in un centro chiuso non adatto ad ospitarli (violazione di art. 3 e 5co.1 CEDU: divieto di trattamenti inumani e degradanti e divieto di detenzione illegale)
o rilevati problemi relativi all'igiene, all'assistenza sanitaria (affidata all'ente gestore e limitata a misure elementari, inadeguate per un soggiorno prolungato), alla difficolta' di trasmissione della documentazione clinica nel passaggio dal carcere al CIE, ai problemi psicologici vissuti dagli stranieri trattenuti
o si raccomanda che il SSN prenda in carico i CIE o che, almeno, siano immediatamente attivati accordi e convenzioni, perche' siano fornite prestazione adeguate, sia controllato lo stato dei locali, dei servizi e dell'igiene, e il regime di vita sia adeguato a requisiti di rispetto della dignita' delle persone
o ad intervenire sulla disciplina di permanenza, per evitare il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione di coloro che hanno bisogno di protezione, come le vittime di tratta, i minori, i richiedenti asilo
o a garantire il periodico monitoraggio da parte delle prefetture delle reali condizioni di vita nei centri, verificando la congruenza dei servizi offerti con le convenzioni in essere e ad uniformare ed armonizzare i regolamenti e le convenzioni su tutto il territorio nazionale, cosi' da assicurare unita' di trattamento nei centri di identificazione ed espulsione
o a eliminare ogni restrizione e difficolta' al normale ingresso di associazioni umanitarie e organizzazioni non governative all'interno dei centri, al fine di umanizzare le condizioni di vita, sostenere un clima di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, individuare e sciogliere eventuali problemi sociali non identificabili al momento dell'ingresso, favorire, laddove possibile, il reinserimento sociale, nonche' prevenire tensioni
o a fare quanto in suo potere per dotare i centri di identificazione ed espulsione dei finanziamenti necessari per il loro corretto funzionamento e per la loro messa in sicurezza
o ad assumere iniziative per fornire adeguati poteri di intervento organizzativo e finanziario al capo del dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in modo da poter gestire al meglio i centri esistenti
Garante nazionale dei diritti
delle persone detenute o private della liberta' personale (torna
all'indice del capitolo)
o vigila, affinche' l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della liberta' personale sia attuata in conformita' alle norme vigenti e ai principi stabiliti dalla Costituzione
o visita, senza necessita' di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunita' terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunita' di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, nonche', previo avviso e senza che da cio' possa derivare danno per le attivita' investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive (nota: non prevista esplicitamente la visita senza autorizzazione preventiva ai CIE); richiede alle amministrazioni responsabili di tali strutture le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui lamministrazione non fornisca risposta nel termine di 30 gg, informa il magistrato di sorveglianza competente e puo' richiedere lemissione di un ordine di esibizione
o prende visione, previo consenso anche verbale dellinteressato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della liberta' personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della liberta'
o verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 DPR 394/1999, presso i CIE, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale (nota: non e' chiaro se l'ingresso al CIE richieda comunque autorizzazione preventiva)
o formula raccomandazioni allamministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi di art. 35 L. 354/1975; l'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di 30 gg
o trasmette annualmente una relazione sull'attivita' svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia
Regolamento per l'organizzazione
e la gestione dei CIE (torna all'indice del capitolo)
o allo straniero o comunitario trattenuto in CIE sono assicurati la necessaria assistenza e il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione di provenienza, religione, salute, fermo restando il divieto di allontanarsi dal centro
o al momento dell'ingresso nel CIE, la persona trattenuta e' informata dall'Ente gestore, con l'aiuto del mediatore linguistico-culturale, in una lingua comprensibile al trattenuto, su diritti e doveri, modalita' del trattenimento e regole di convivenza
o l'Ente gestore affigge e consegna al trattenuto (con comunicazione effettuata in una lingua a lui comprensibile) il materiale seguente (in ogni caso tradotto in inglese, francese, spagnolo e arabo)
la Carta dei diritti e dei doveri (Allegato 1a al Decr. Mininterno 20/10/2014)
l'elenco, fornito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, su richiesta della Prefettura, degli avvocati che prestano patrocinio gratuito
l'opuscolo informativo di cui all'art. 10 D. Lgs. 25/2008, per i richiedenti asilo
altro materiale eventualmente fornito dalla prefettura
o disposizioni in materia sanitaria:
il trattenuto accede al CIE previa visita medica da parte del medico della ASL o dall'azienda ospedaliera, che accerta l'assenza di patologie evidenti incompatibili col trattenimento
successivamente all'ingresso, e durante la permanenza nel CIE, il trattenuto e' sottoposto a controllo medico da parte del medico responsabile della struttura sanitaria del CIE; se necessario vengono predisposti visite specialistiche o percorsi diagnostici o terapeutici presso le strutture pubbliche; quando emergano elementi incompatibili con la vita in comunita' ristretta, il trattenuto e' alloggiato in una stanza di osservazione, in attesa di una nuova valutazione da parte della ASL o dell'azienda ospedaliera
le visite mediche si svolgono nel presidio sanitario in modo da rispettare la privacy e la dignita' personale
il presidio sanitario e' allestito in conformita' alle prescrizioni seguenti:
- le aree destinate all'assistenza sanitaria devono comprendere la stanza destinata alla visita medica e spazi destinati per l'isolamento e la breve osservazione, essere dotati di servizi igienici e rispondere alle norme strutturali degli ambulatori aperti al pubblico (DPR 14/1/1997, e successive deliberazioni della Regione di ubicazione del CIE); in particolare, devono essere dotate di lavandino con rubinetto a pedale, superfici resistenti a lavaggio e disinfezione, pavimento antisdrucciolo resistente ad agenti chimici e fisici con raccordo arrotondato alla parete, finestre per adeguata ventilazione naturale,
- servizio igienico riservato, farmacia con farmaci salvavita e con farmaci di uso comune
- gli ambulatori devono essere dotati di lettino per visita (due per i CIE con capienza superiore a 50 persone), bilancia pesapersone, frigorifero, schedario con serratura, armadio per stupefacenti con serratura, armadio per altri farmaci con serratura, carrello per medicazioni, barella, scrivania, sedia e paravento
il presidio sanitario e' dotato delle attrezzature riportate di seguito (alla cui dotazione provvede l'Ente gestore; Circ. Mininterno 25/11/2014: in caso di insufficiente dotazione dell'ambulatorio, si chiede al prefetto competente di inoltrare tempestiva richiesta al Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno):
- registro visite
- sfigmomanometro
- fonendoscopio
- termometri
- otoscopio con coni monouso
-
glucostick
- multistick per urine
- materiale necessario per lo svolgimento di test ematici (nota: verosimilmente, non solo ematici) rapidi (glicemia, esame delle urine, test di gravidanza, ricerca di oppioidi nelle urine, test su saliva per HIV)
- materiale necessario per prelievi ematici e per invio al laboratorio
- carrello per la gestione di emergenze dotato di saturimetro, defibrillatore semiautomatico, pallone Ambu con adattatore per adulti, bombola di ossigeno con riduttore di pressione ed erogatori, farmaci e dispositivi medici idonei per il primo soccorso, set per suture, materiale monouso sterile (guanti, telini, agocannule)
per ogni trattenuto e' predisposta una scheda sanitaria; copia della scheda e' rilasciata allo straniero al momento dell'uscita dal CIE; in caso di trasferimento in altra struttura, copia e' trasmessa al responsabile sanitario della struttura di destinazione
il personale medico e' presente nel CIE nell'orario giornaliero; la reperibilita' e' assicurata per tutte le 24 ore; la presenza di personale infermieristico e' assicurata per tutte le 24 ore
l'Ente gestore nomina il medico responsabile e individua il personale paramedico
in caso di necessita' di trasferimento del trattenuto in una struttura ospedaliera, il medico responsabile informa il direttore del CIE, che provvede tempestivamente con la scorta della forza pubblica; in caso di necessita' di cure urgenti, il medico responsabile o il personale paramedico avvertono la struttura pubblica per la prestazione del pronto soccorso allo straniero o per il suo trasferimento in ospedale
il prefetto stipula protocolli di intesa, secondo lo schema di cui all'Allegato 1d al Decr. Mininterno 20/10/2014, con strutture sanitarie pubbliche per la prestazione delle cure e dei serivizi specialistici di cui all'art. 35 D. Lgs. 286/1998
o ulteriori compiti dell'Ente gestore:
assicurare la custodia di effetti e risparmi del trattenuto; non e' consentito detenere oggetti potenzialmente pericolosi (inclusi specchi, rasoi, occhiali da sole, accendini, fiammiferi, materiale infiammabile, cinture, bretelle, sciarpe); penne e matite non possono essere usate nei moduli abitativi, e devono essere ritirate al cessare delle esigenze; in sostituzione di accendini e fiammiferi, la struttura deve essere dotata di strumenti di accensione piezoelettrica a muro
curare la custodia dei bagagli del trattenuto e la loro predisposizione, nei limiti consentiti dal vettore, in vista del rimpatrio
attivare, in collaborazione con la prefettura, procedure per il recupero delle retribuzioni spettanti per il lavoro eventualmente svolto in un istituto carcerario
assicurare il servizio di mensa, tenendo conto dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche; i pasti sono serviti in locali adibiti a mensa e in fasce orarie predeterminate, anche articolate in piu' turni; al termine del pasto, il trattenuto rientra senza indugio nel proprio alloggio; le modalita' di somministrazione dei pasti possono essere modificate temporaneamente, su richiesta del responsabile della vigilanza, per ragioni di sicurezza; i materiali utilizzati nella mensa sono scelti in modo da evitare rischi per la sicurezza a causa di un uso improprio
individuare i locali destinati ad alloggio e assegna nominativamente il posto letto al trattenuto, con separazione dei locali per sesso e, se necessario in base a esigenze di sicurezza, per etnia; l'assistenza e' assicurata da persone dello stesso sesso; se possibile, e' riservato uno spazio alloggiativo per richiedenti asilo, per portatori di esigenze particolari, per nuclei familiari composti da coppie di coniugi (nota: e in caso di nuclei monoparentali?); quando non possa essere garantito uno spazio apposito per un tale nucleo familiare, neanche col trasferimento in altro CIE, e' assicurata ai coniugi la possibilita' di colloqui diretti secondo modalita' da concordare col responsabile della vigilanza (nota: Direttiva Mininterno 14/4/2000, che non e' chiaro se debba considerarsi abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014, non prevedeva deroghe al trasferimento, in mancanza di uno spazio apposito per il nucleo familiare)
curare il servizio di corrispondenza epistolare e telefonica, garantendo la spedizione quotidiana, secondo le modalita' fissate col decreto interministeriale previsto da art. 21 co. 3 DPR 394/1999 (nota: gia' adottato?); la corrispondenza in arrivo e' consegnata in presenza di personale di polizia; sono assicurate le comunicazioni telefoniche con l'esterno mediante apparecchi fissi installati in luoghi di libero accesso in numero non inferiore ad uno per quindici trattenuti; al trattenuto e' consegnata, al momento dell'ingresso e comunque prima della convalida, una tessera telefonica secondo le modalita' fissate dal citato decreto interministeriale; su richiesta del trattenuto, l'Ente gestore comunica il trattenimento ai familiari, avvalendosi anche del personale di associazioni ammesse a svolgere attivita' di assistenza presso il CIE ai sensi di art. 21 DPR 394/1999
fornire un buono di 5 euro ogni due giorni al trattenuto, spendibile all'interno del CIE per l'acquisto di schede telefoniche, affrancature postali, bibite, alimentari, giornali, sigarette, libri, etc., in conformita' con quanto previsto dal contratto di appalto per la gestione del CIE
organizzare le attivita' ricreative, sociali e religiose, in modo da consentirne la fruizione giornaliera in spazi appositi; il calendario settimanale delle attivita' e' portato a conoscenza di tutti i trattenuti; e' consentita in ogni caso la fruibilita' di spazi all'aperto; l'utilizzo di campi di gioco interni alla struttura e' effettuata secondo modalita' fissate dal direttore del CIE d'intesa con prefettura e questura; i campi da gioco sono fruibili quotidianamente, secondo turni determinati, salva la possibilita' di sospensione temporanea della fruibilita' per ragioni di ordine e sicurezza del CIE
verificare costantemente il buon funzionamento del CIE, con obbligo di segnalazione immediata alla prefettura di guasti o danni arrecati alla struttura o agli oggetti
o disposizioni in materia di accesso ai CIE:
l'accesso al CIE e' consentito
- alle forze dell'ordine, al giudice competente, al personale della ASL competente e al personale della prefettura, per motivi di servizio e previa esibizione della tessera di riconoscimento
- ai membri dell'Ente gestore, per ragioni di servizio, previa identificazione
- ai dipendenti delle ditte appaltatrici di servizi, previa identificazione
- ai membri di enti, associazioni di volontariato e cooperative di solidarieta' sociale ammessi a svolgere attivita' di assistenza, sulla base di accordi di collaborazione stipulati con la prefettura; in particolare, le collaborazioni possono riguardare servizi di interpretariato, informazione legale, mediazione culturale, supporto psicologico, assistenza sociale, attivita' ricreativa; tali attivita' possono integrare, ma non sostituire, quelle assicurate dall'Ente gestore in base al contratto d'appalto
le liste dei nominativi delle persona ammesse quali membri dell'Ente gestore, dipendenti da ditte appaltatrici o membri degli organismi ammessi a prestare assistenza, curate e aggiornate dall'Ente gestore, sono messe a disposizione del responsabile della vigilanza
tutto il personale ammesso al CIE deve portare in modo visibile il cartellino di riconoscimento recante la mansione o funzione svolta, ed e' soggetto agli eventuali controlli da parte degli addetti alla vigilanza
possono accedere ai CIE in qualunque momento, senza alcuna autorizzazione e previa tempestiva (nota: se e' "previa", che vuol dire "tempestiva"?) segnalazione alla prefettura (nota: se si tratta di attivita' di controllo, che senso ha condizionarla alla previa segnalazione all'autorita' responsabile dell'andamento del CIE?)
- i membri del Governo e del Parlamento o del Parlamento europeo, che possono essere accompagnati da un assistente
- i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni
- il delegato ACNUR o suoi rappresentanti autorizzati
- il Garante nazionale per la tutela delle persone detenute
le visite dei sogegtti ammessi senza bisogno di autorizzazione possono comprendere colloqui con i trattenuti che ne facciano richiesta (nota: dovrebbe trattarsi di colloqui riservati), se il responsabile della vigilanza non rileva rischi per la sicurezza degli ospiti (nota: verosimilmente, si riferisce alla sicurezza dei visitatori; si dovrebbe prevedere al piu' che in questo caso il responsabile segnali il rischio al visitatore); i visitatori sono accompagnati dal personale dell'Ente gestore, ed eventualmente da un funzionario di prefettura, per tutta la durata della visita (nota: dovrebbe essere prevista solo la disponibilita' all'accompagnamento, lasciando liberta' di movimento ai visitatori)
e' consentito l'accesso ai CIE, previa autorizzazione della prefettura, di
- rappresentanti di enti, associazioni di volontariato o cooperative di solidarieta' sociale ammessi a svolgere attivita' di assistenza sulla base di accordi di collaborazione stipulati col Mininterno o con la prefettura (l'autorizzazione puo' avere validita' pari a tutta la durata della collaborazione)
- garanti regionali per la tutela dei diritti dei detenuti con riferimento ai CIE situati nel territorio di competenza (nota: assurdo che l'ingresso sia condizionato alla preventiva autorizzazione della prefettura)
e' consentito l'accesso, previa richiesta di autorizzazione inviata con congruo anticipo alla prefettura e acquisizione da parte di questa del nulla-osta della questura e di parere favorevole del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno (in caso di concessione dell'autorizzazione, la prefettura comunica al gestore i nominativi delle persone autorizzate), di
- giornalisti, foto-operatori e cine-operatori
- ministri di culto, su richiesta del trattenuto (nota: improprio prevedere un congruo anticipo per la richiesta di autorizzazione)
- coniuge e familiari dello straniero (nota: assurdo prevedere che la questura debba rilasciare il nulla-osta)
- personale della rappresentanza diplomatica o consolare del paese di origine (nota: verosimilmente, del paese di appartenenza), su richiesta dello straniero (nota: assurdo prevedere che la questura debba rilasciare il nulla-osta)
- altri soggetti che ne facciano motivata richiesta
riprese video-fotografiche e registrazioni audio non sono consentite, salvo espressa autorizzazione della prefettura (nota: verosimilmente, tale autorizzazione dovrebbe essere concessa normalmente, sia pure con limitazioni, in caso di accesso di foto-operatori e cine-operatori; non si vede, altrimenti, il senso dell'autorizzarne l'accesso al CIE)
l'ente gestore assicura che le visite siano effettuate in tutti i giorni della settimana, nelle fasce orarie stabilite dal prefetto, d'intesa col questore, con turni, sia al mattino, sia al pomeriggio, di durata non inferiore a due ore (verosimilmente, significa che ciascuna visita deve poter durare almeno due ore)
per esigenze di carattere organizzativo, le visite possono essere ritardate, salvi casi particolari di autorizzazione in deroga; in presenza di tali esigenza, il personale addetto alla vigilanza le comunica ai funzionari competenti della prefettura e della Pubblica Sicurezza, che, valutatane la fondatezza, adottano, di intesa, le misure necessarie
i visitatori, con eccezione di membri del Governo e del Parlamento o del Parlamento europeo, ed eventuale assistente, magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, delegato ACNUR o suoi rappresentanti autorizzati e Garante nazionale per la tutela delle persone detenute, sono sottoposti a controllo per evitare l'introduzione nel CIE di armi o strumenti atti ad offendere; i visitatori devono essere muniti di documento di identita' e, se stranieri, di permesso di soggiorno in corso di validita', sono registrati in apposito registro custodito dal responsabile per la vigilanza e devono rispettare gli orari stabiliti
i colloqui devono avvenire in spazi appositamente individuati in modo da evitare eccessivo affollamento che possa compromettere la sicurezza
i ministri di culto possono accedere a eventuali luoghi riservati al culto (nota: dovrebbe essere prevista in tutti i casi la presenza di questi luoghi) e incontrare anche piu' persone contemporaneamente, compatibilmente con le esigenze di sicurezza valutate, volta per volta, dal responsabile della vigilanza
i rappresentanti degli enti e delle associazioni autorizzati a fornire assistenza informativa e legale possono accedere anche ai locali destinati ad alloggio
ai fini del colloquio col legale, il personale addetto alla vigilanza verifica se il trattenuto ha conferito apposito mandato (nota: come fa il trattenuto a conferire mandato se non ha avuto modo di valutare il legale?); condotte dei legali non conformi al codice deontologico sono comunicate al Consiglio dell'Ordine degli avvocati
la vigilanza, durante i colloqui riservati, deve essere discreta, effettuata con modalita' tali da rispettare il diritto alla riservatezza e da garantire la sicurezza dei visitatori e dei trattenuti
al termine del colloquio il trattenuto e' sottoposto a controllo, prima del rientro nell'area di alloggio, per verificare che non vengano introdotti oggetti vietati
la violazione delle regole del regolamento o la rilevazione di condotte mirate solo a vanificare le finalita' del trattenimento o a creare turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, formalmente segnalate dalla questura alla prefettura, determinano la perdita dell'autorizzazione all'accesso
o controllo della gestione:
il prefetto individua le modalita' per il monitoraggio e la vigilanza sulla gestione attuata dall'Ente gestore e sugli interventi di manutenzione del CIE; a questo scopo vengono effettuati sopralluoghi non preannunciati, nel corso dei quali possono essere effettuati colloqui con il personale in servizio e con i trattenuti
il prefetto istituisce un servizio di segnalazione da parte dei trattenuti, garantendone l'anonimato
l'esito del monitoraggio e' comunicato al Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno
o vigilanza:
per ogni CIE e' istituito un presidio permanente di vigilanza esterna, e il questore, d'intesa col prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, adotta i provvedimenti e le misure occorrenti per la tutela dell'ordine e la sicurezza all'interno del CIE, per impedire indebiti allontanamenti e ripristinare la misura del trattenimento nel caso in cui essa venga violata
il servizio di vigilanza e' svolto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza, ed eventualmente, se previsto, di altre Forze Armate, ed e' sottoposto alla supervisione, per tutte le 24 ore, di un ufficiale di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato, collegato via radio con il responsabile interno della vigilanza, in raccordo con la Centrale operativa della questura
il servizio di vigilanza esterna
- controlla l'ingresso del CIE
- tiene sotto controllo visivo la recinzione perimetrale in modo da evitare allontanamenti indebiti
- controlla gli accessi al CIE
- consente l'ingresso ai soli automezzi autorizzati, previa identificazione delle persone a bordo e del titolo all'ingresso e, in caso di veicoli di imprese impegnate in lavori o forniture, accurato controllo, a fini di sicurezza, in ingresso e in uscita
pattuglie su auto sono utilizzate per il controllo lungo il perimetro esterno del CIE
e' interdetto l'accesso al CIE di chi non accetti di sottoporsi a perquisizioni e ispezioni
il questore adotta eventuali altre misure necessarie, con riferimento alle caratteristiche strutturali del CIE
il servizio di vigilanza interna, disposto dal questore, e' svolto, sull'arco delle 24 ore, da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza, ed eventualmente, se previsto, di altre Forze Armate, ed e' sottoposto alla supervisione di un ufficiale di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato
il servizio di vigilanza interna
- controlla l'ingresso del CIE, identifica i visitatori non istituzionali in modo da evitare l'introduzione di armi o strumenti atti ad offendere e sostanze alcoliche o psicotrope (a questo scopo il servizio controlla il contenuto di tutti i pacchi e i bagagli destinati ai trattenuti)
- interviene immediatamente quando vi sia rischio per l'ordine o la sicurezza pubblica
- fornisce assistenza all'Ente gestore, se richiesta, in presenza di atti che turbino l'ordine o la sicurezza pubblica
- richiede, se necessario, la collaborazione dell'Ente gestore, che e tenuto a fornirla
responsabile della vigilanza e' l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato, individuato dal questore
il responsabile della vigilanza fa effettuare ad inizio turno e a intervalli regolari un controllo degli apparati di controllo disponibili (radio, telecamere, etc.), segnalando ogni anomalia; in un apposito registro vengono annotate le attivita' svolte durante ciascun turno, con evidenza particolare per gli episodi significativi; gli episodi particolarmente rilevanti vengono segnalati dal responsabile della vigilanza, con apposita relazione, alla questura, che ne informa la prefettura; se necessario, questura e prefettura informano il Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere e il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno - Direzione centrale per l'immigrazione e per l'asilo
il cambio del personale a fine turno avviene sul posto, in modo da garantire la continuita' della vigilanza
il responsabile della vigilanza dispone periodiche attivita' di bonifica all'interno del CIE, in modo da evitare la presenza di oggetti pericolosi per l'incolumita' delle persone
il responsabile effettua opera di sensibilizzazione nei confronti del personale preposto alla vigilanza perche' non vengano raccolte eventuali provocazioni da parte dei trattenuti; in occasione di proteste, devono essere assolutamente evitati provvedimenti ritorsivi nei confronti dei trattenuti, privilegiando l'attivita' di mediazione e dialogo, anche col supporto del personale dell'Ente gestore
in occasione dell'esecuzione dell'allontanamento del trattenuto, il responsabile per la vigilanza fornisce al personale che effettua il rimpatrio ogni informazione utile sul comportamento tenuto dal trattenuto durante il trattenimento; se necessario, individua il personale dell'Ente gestore che deve coadiuvare l'operatore della scorta nell'attivita' di fuoriuscita del trattenuto dal settore al quale era stato assegnato
ai fini del controllo dei pacchi e della posta recapitati,
- se il pacco e' recapitato da Poste, si verifica che sia munito del sigillo attestante l'avvenuto controllo radiogeno da parte di Poste
- se il pacco non e' stato sottoposto al controllo da parte di Poste, o e' recapitato da altri corrieri, e' sottoposto al controllo dell'unita' cinofila, se presente, e/o al controllo col metal detector
- se non e' possibile effettuare nessuno di tali controlli, il personale addetto alla consegna attende che il destinatario riconosca il mittente e accetti la consegna; in caso contrario, il pacco e respinto
- una volta consegnato al destinatario, il pacco e aperto dal destinatario in presenza da un operatore dell'Ente gestore e da un membro del servizio di vigilanza
ai fini del controllo del materiale recapitato direttamente da visitatori,
- il materiale e' sottoposto al controllo dell'unita' cinofila, se presente, e/o al controllo col metal detector (nota: non si vede come metal detector e unita' cinofile possano individuare oggetti proibiti quali cinture o bretelle, se prive di parti in metallo)
- in mancanza di unita' cinofila o di metal detector, il visitatore apre il contenitore sotto il controllo di un operatore delle forze dell'ordine e d alla presenza di un operatore dell'Ente gestore, che selezionano gli oggetti che possono essere consegnati all'ospite, distinguendo cio' che puo' restare nella disponibilita' dell'interessato da cio' che puo' essere custodito dall'Ente gestore
o il personale dell'Ufficio immigrazione distaccato presso il CIE cura la gestione amministrativa del trattenuto, in raccordo con l'Ufficio immigrazione della questura, e provvede, in particolare a
registrare il provvedimento di trattenimento al momento dell'ingresso, custodendo la documentazione trasmessa dalla questura in apposito fascicolo, in cui sono inserite tutte le notizie rilevanti per pervenire all'identificazione del trattenuto nel piu' breve tempo possibile (SDI, AFIS, Stranieri web)
informare il trattenuto dei motivi del trattenimento, la cui durata e' connessa all'identificazione, cui puo' collaborare
interessare tempestivamente le competenti autorita' diplomatico-consolari
raccogliere tempestivamente le istanze di protezione internazionale avanzate dagli interessati e la segnalazione di eventuali situazioni di vulnerabilita', per il successivo inoltro all'Ufficio immigrazione della questura
assicurare il colloquio (nota: con lo stesso Ufficio?) con i trattenuti che lo richiedano durante il periodo di permanenza al centro
pianificare e assicurare gli eventuali accompagnamenti del trattenuto presso gli uffici giudiziari o consolari, le commissioni territoriali e i posti di frontiera per l'esecuzione del rimpatrio
presenziare alle udienze di convalida e alle eventuali audizioni della Commissione territoriale, se tali audizioni si svolgono all'interno del CIE (nota: la condizione si applica anche alle udienze?); prima delle udienze e delle audizioni, il personale dell'Ufficio immigrazione prepara tutta la documentazione necessaria e, nel corso delle stesse, cura che lo straniero entri in contatto solo con il funzionario consolare o diplomatico, il giudice, l'interprete e il difensore, sempre sotto la supervisione del personale di vigilanza (nota: non e' citato il personale della Commissione territoriale)
o gestione delle emergenze:
l'Ente gestore predispone il Piano di emergenza ed attua tutte le procedure di sicurezza, in raccordo con il responsabile della vigilanza
l'Ente gestore nomina il Responsabile per la Gestione dell'Emergenza e i componenti delle Squadre di Emergenza Antincendio e Primo Soccorso e individua il personale da destinare, con continuita', al rispetto delle prescrizioni di sicurezza (in particolare, al deflusso dei trattenuti nei cosiddetti "luoghi sicuri")
Ingiusta detenzione (torna all'indice del capitolo)
Direttiva 2008/115/CE (torna all'indice del capitolo)
o gli Stati membri possono decidere (nota: in sede di attuazione della direttiva) di non applicare la direttiva ai casi che nella normativa italiana prevedono il respingimento ad opera del questore, a quelli di rimpatrio come sanzione penale o conseguenza di sanzione penale, e a quelli di estradizione
o se la direttiva non viene applicata ai casi di respingimento, gli interessati devono godere di un trattamento non peggiore di quelli cui la direttiva si applica in materia di limiti sull'uso di misure coercitive, differimento dell'allontanamento, cure di emergenza e trattamento di persone vulnerabili, condizioni di trattenimento; e' rispettato inoltre il principio di non refoulement
o se lo straniero resiste alle misure di allontanamento, e' possibile adottare misure coercitive, ma senza adoperare la forza in modo eccessivo e nel rispetto dei diritti fondamentali, della dignita' e dell'integrita' fisica dell'interessato
o l'allontanamento e' differito nei casi in cui esso comporterebbe la violazione del principio di non refoulement e in quelli in cui e' accordata la sospensione del provvedimento da parte dell'autorita' competente per il ricorso
o l'allontanamento puo' essere differito quando questo sia richiesto dalle circostanze particolari; in particolare, a causa di situazioni di salute fisica o mentale, o per ragioni tecniche, quali la mancanza di mezzi di trasporto o la difficolta' nel pervenire all'identificazione; in questi casi possono essere imposte misure atte a scongiurare il rischio di fuga da parte dello straniero (quali obbligo di firma, obbligo di dimora, costituzione di una garanzia finanziaraia, consegna di documenti)
o il trattenimento e' consentito solo per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento (in particolare, se vi e' rischio di fuga o se lo straniero evita o intralcia i preparativi per l'allontanamento) e se non e' possibile alcuna altra misura efficace ma meno coercitiva
o il trattenimento deve essere piu' breve possibile e puo' durare solo finche' i preparativi per l'allontanamento sono in corso ed effettuati con la dovuta diligenza
o il provvedimento di trattenimento puo' essere adottato (in forma scritta e motivata) da un'autorita' giudiziaria o amministrativa; nel secondo caso, lo straniero ha diritto ad un controllo di legittimita' (da concludersi nel piu' breve tempo possibile) da parte del giudice; il controllo puo' avvenire d'ufficio o su ricorso dello straniero; in questo secondo caso, lo straniero e' informato del diritto di presentare tale istanza
o lo straniero ha diritto alla revisione periodica del provvedimento, d'ufficio o su istanza; in caso di trattenimento prolungato, le revisioni saranno soggette al controllo dell'autorita' giudiziaria
o quando i presupposti del trattenimento vengono meno o e' evidente che non vi e' piu' una ragionevole prospettiva di allontanamento, lo straniero e' rilasciato immediatamente
o la durata massima del trattenimento e' prefissata e non puo' eccedere 6 mesi; una proroga non superiore a 12 mesi puo' essere adottata quando la procedura di allontanamento e' ritardata, a dispetto del compimento di ogni ragionevole sforzo, dalla mancanza di cooperazione dello straniero o dal ritardo nell'ottenere la documentazione necessaria da paesi terzi
o il trattenimento e' effettuato in centri appositi o, se questo non e' possibile, con separazione dai detenuti comuni
o lo straniero detenuto ha il diritto di contattare, su richiesta, legali, familiari e autorita' consolari
o le esigenze delle persone vulnerabili trattenute sono tenute in considerazione; sono assicurate le cure urgenti o essenziali
o organizzazioni rilevanti e competenti, nazionali, internazionali o non governative sono ammesse a visitare i centri di trattenimento; le visite possono essere condizionate alla autorizzazione preventiva
o gli stranieri trattenuti ricevono informazione relativa alle condizioni di trattenimento e ai loro diritti, incluso il diritto di contattare gli organismi ammessi a visitare i centri
o minori non accompagnati e famiglie con minori possono essere trattenuti solo se non vi sono alternative e per il tempo piu' breve possibile
o le famiglie trattenute devono godere di sistemazione separata e di tutela della vita privata; i minori trattenuti devono accedere ad attivita' ricreative e di gioco e, se detenuti per tempi lunghi, all'istruzione
o i minori non accompagnati devono ottenere, per quanto possibile, sistemazione presso istituzioni dotate di personale e di strumenti adeguati alle esigenze delle persone di quell'eta'
o nel contesto del trattenimento di minori si tiene conto in modo primario del loro superiore interesse
o nei casi in cui vi sia un numero eccezionalmente grande di stranieri da sottoporre a trattenimento, lo Stato membro puo' derogare alle disposizioni relative ai termini per la convalida giudiziaria del trattenimento, alla separazione degli stranieri da espellere dai detenuti comuni e all'accomodamento di famiglie in locali separati; lo Stato membro informa la Commissione dell'adozione di tale regime eccezionale e della sua conclusione; lo Stato non e' esonerato dall'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni della direttiva
o la normativa vigente non prevede un riesame periodico della legittimita' del trattenimento, ne' su richiesta dell'interesato, ne' d'ufficio (art. 15, co. 3); attualmente si rinnova l'esame solo in caso di proroga del trattenimento
o la normativa vigente non prevede che si ponga fine al trattenimento quando siano venuti meno i presupposti, quali, ad esempio, gli ostacoli frapposti dallo straniero (art. 15, co. 4)
o la normativa vigente non prevede misure per la tutela delle persone vulnerabili trattenute (art. 16, co. 3)
o l'accesso ai centri di trattenimento di rappresentanti di organismi (art. 16, co. 4) e' attualmente disciplinato solo da Decr. Mininterno 20/10/2014[80]; il DPR 394/1999 prevede la possibilita' di accesso per enti e associazioni solo nell'ambito di progetti autorizzati o di affidamento di servizi
o il diritto dello straniero di essere informato riguardo ai propri diritti (art. 16, co. 4) e' sancito solo dalla Carta dei diritti e dei doveri dello straniero nel CIE (Allegato 1a al Decr. Mininterno 20/10/2014)
o la normativa vigente non prevede alcuna disposizione che subordini il trattenimento di una famiglia alla condizione che non esistano soluzioni alternative (art. 17, co. 1)
o il rispetto dei diritti dei minori (art. 17, co. 3) e' previsto solo dalla Direttiva Mininterno 14/4/2000 (che, pero', non e' chiaro se debba considerarsi abrogata con l'entrata in vigore di Decr. Mininterno 20/10/2014)
o la durata massima del trattenimento prevista dalla Direttiva 2008/115/CE deve includere il periodo di trattenimento subito nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile
o non va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti asilo
o va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in pendenza di un procedimento giurisdizionale avviato dallo straniero avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera
o solo una concreta prospettiva di esecuzione dell'allontanamento corrisponde ad una prospettiva ragionevole di allontanamento e tale prospettiva non sussiste quando risulti poco probabile che l'interessato sia accolto in un paese terzo entro il termine massimo del trattenimento
o quando il periodo massimo di trattenimento previsto dalla Direttiva e' scaduto, l'interessato deve essere liberato immediatamente, anche se non e' in possesso di validi documenti, tiene un comportamento aggressivo o non dispone di mezzi di sussistenza propri ne' di un alloggio o di mezzi forniti dallo Stato membro a tale fine
o qualsiasi decisione adottata dalle autorita' competenti, al termine del periodo massimo iniziale di trattenimento di uno straniero, e vertente sull'esito da riservare al trattenimento stesso deve essere effettuata in forma scritta con esposizione della relativa motivazione in fatto e in diritto
o il riesame che e' chiamata a compiere l'autorita' giudiziaria cui sia sottoposta una domanda di proroga del trattenimento di uno straniero deve consentire all'autorita' medesima di pronunciarsi nel merito, caso per caso, sulla proroga del trattenimento del cittadino interessato, sulla possibilita' di sostituire al trattenimento una misura meno coercitiva e sul rilascio di tale straniero; detta autorita' e' quindi legittimata a fondarsi sui fatti e sulle prove addotti dall'autorita' amministrativa che l'abbia adita nonche' sui fatti, sulle prove e sulle osservazioni eventualmente ad essa sottoposti nel corso del procedimento stesso
o e' illegittimo prorogare il periodo iniziale di trattenimento per il solo fatto che lo straniero sia privo di documenti di identita'; spetta al solo giudice del rinvio valutare, caso per caso, le circostanze di fatto della fattispecie in esame al fine di stabilire se a tale straniero possa essere efficacemente applicata una misura meno coercitiva o se sussista un rischio di fuga di quest'ultimo
o e' legittimo ritenere che uno straniero il quale non abbia ottenuto un documento di identita' che ne consentisse l'allontanamento dallo Stato membro interessato abbia dato prova di "mancata cooperazione" soltanto qualora dall'esame del comportamento del medesimo straniero nel corso del periodo di trattenimento emerga la sua mancata collaborazione all'esecuzione delle operazioni di allontanamento nonche' la probabilita' che, a causa di tale comportamento, dette operazioni durino piu' del previsto (aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare)
o uno Stato membro non puo' essere obbligato al rilascio di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare ad uno straniero privo di documenti di identita' e che non abbia ottenuto tali documenti dal proprio paese d'origine, successivamente al rilascio del medesimo straniero disposto dal giudice nazionale in considerazione dell'insussistenza di ragionevole prospettiva di allontanamento; tuttavia, tale Stato membro deve, in un caso del genere, rilasciare allo straniero una conferma scritta della sua situazione
L'effetto del recepimento
tardivo della Direttiva 2008/115/CE (torna all'indice del
capitolo)
o la misura del trattenimento potra' essere adottata nei casi attualmente consentiti dalla legislazione nazionale; dalla lettura del provvedimento di trattenimento dovra' emergere, pero', che, nel caso concreto, non risulti possibile applicare altre misure meno coercitive, proprio a causa della particolare situazione che caratterizza la posizione dello straniero (ad esempio, per il pericolo che egli si sottragga all'esecuzione del rimpatrio, per la mancanza di risorse economiche adeguate e provenienti da fonti lecite, per l'assenza di documento utile all'espatrio e in corso di validita', per la mancanza di luogo di domicilio o di dimora stabile e non precario ove possa essere immediatamente rintracciato, etc.)
o dai provvedimenti deve emergere come
la posizione dello straniero sia stata oggetto di approfondita valutazione
le decisioni discrezionali (quale, ad esempio, il suo trattenimento nel CIE) siano corredate da adeguata motivazione e non siano state adottate in virtu' di meccanismi automatici di rimpatrio
sia stato osservato il principio dell'adozione di provvedimenti "ad intensita' graduale crescente"
o in senso favorevole alla disapplicazione delle disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale:
Trib. Torino (in un procedimento relativo al mancato ottemperamento allordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-quater; nello stesso senso, Trib. Torino, Trib. Torino):
- art. 14, co. 5-ter e 5-quater sanzionano con la reclusione fino a 4 anni o, rispettivamente, fino a 5 anni il mancato ottemperamento all'ordine del questore; tale ordine e' parte integrante della procedura di rimpatrio e ricade, quindi, nella sfera di applicazione della Direttiva 2008/115/CE; questa prevede come extrema ratio il trattenimento in un centro apposito per un periodo massimo di 18 mesi e con le garanzie previste dagli artt. 15 e 16 della Direttiva stessa; Trib. Torino osserva anche come la legislazione italiana preveda, mediante il meccanismo della reiterazione degli ordini di allontanamento, la possibilita' di una compressione tendenzialmente illimitata della liberta' personale del soggetto
- secondo Sent. Corte Giust. C-357/09, la Direttiva 2008/115/CE obbliga a liberare immediatamente lo straniero trattenuto quando il periodo massimo di trattenimento sia scaduto, non consentendo quindi di dar luogo a reclusione
- non si vede quale utilita' ai fini del ritorno in patria del rimpatriando si possa trarre dal trattenerlo in carcere, quando nessuno piu' si occupa in sede amministrativa del suo allontanamento
- la norma incriminatrice in questione deve, quindi, essere disapplicata da questo giudice, senza che occorra sollevare incidente di legittimit costituzionale dal momento che compete al giudice comune dirimere la questione di compatibilit di una norma nazionale con le disposizioni di una direttiva provvista di effetto diretto
- si ha incompatibilita' parziale fra norma penale interna e diritto comunitario, dal momento che la fattispecie penale in oggetto resta perfettamente compatibile con la Direttiva 2008/115/CE quando si tratti di respingimento
- anche se la condotta dello straniero ha avuto inizio quando era ancora illecita (prima della scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva), nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato (art. 2 co.2 c.p.); quest'ultima disposizione non si applica quando il cambiamento avvenuto nella normativa extrapenale, modificando il contesto giuridico, ha determinato una diversita' del fatto e non della fattispecie (sent. Cass 2451/2007, relativa al caso dell'ingresso della Romania nella UE; Trib. Torino: in quel caso il disvalore penale della fattispecie rimaneva invariato, non essendo piu' applicabile solo ad un gruppo limitato di soggetti); in questo caso, invece, e' intervenuta una restrizione della fattispecie incriminatrice: non tutte le condotte astrattamente rientranti nella fattispecie di reato restano tali, una parte essendo diversamente regolata dalla Direttiva 2008/115/CE (Proc. Trib. Pinerolo: la situazione e' analoga a quella - menzionata da sent. Cass 2451/2007 - verificatasi con la riduzione della soglia della maggiore eta' da 21 a 18 anni, che ha fatto venir meno la punibilita' dei fatti di sottrazione consensuale di minorenni commessi nei confronti di persone di eta' tra 18 e 21 anni prima che il limite della maggiore eta' venisse ridotto; si puo' parlare di modificazioni mediate della norma incriminatrice, da trattare, alla stregua di art. 2 c.p., come una successione di norme penali); nello stesso senso, Trib. Cagliari
Trib. Torino (in un procedimento relativo al mancato ottemperamento allordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-quater): l'ordine del questore con termine inferiore a 7 gg e' divenuto illegittimo, non rilevando il fatto che si tratti di condotta permanente; il fatto si configura quindi come violazione di un ordine illegittimo, e non e' piu' punibile, oggi, neanche se e' stato commesso quando l'ordine era legittimo
Proc. Trib. Pinerolo: la Direttiva 2008/115/CE fa venir meno la natura delittuosa della fattispecie del mancato ottemperamento all'ordine del questore (art. 14, co. 5-ter), a prescindere dal fatto che l'ordine fosse legittimo; il fatto non e' piu' punibile neanche se e' stato commesso prima del 24/12/2010
Trib. Bologna, Trib. Roma: in applicazione di art. 673 c.p.p., revoca la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter, sulla base dell'intervenuta abolitio criminis dovuta al contrasto insanabile con la Direttiva 2008/115/CE
- art. 14, co. 5-ter D. Lgs. 286/1998 sanziona con la pena della reclusione (fino a 4 anni) la mancata partenza volontaria nonostante la notifica di un ordine di allontanamento che, secondo la Direttiva 2008/115/CE puo' giustificare al piu' la detenzione amministrativa attraverso la misura del trattenimento per un periodo non superiore a diciotto mesi
- ne consegue la disapplicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 14, co. 5 ter
Proc. Trib. Firenze: abrogazione implicita della fattispecie di cui allart. 14, co. 5 ter, sia per l'illegittimita' dell'ordine del questore (per l'inversione della successione dei provvedimenti, rispetto a quanto previsto da Direttiva 2008/115/CE), sia per quella della sanzione penale (non prevista dalla Direttiva); nello stesso senso, Nota Proc. Firenze, che segnala anche come
- l'amministrazione possa immediatamente conformarsi ai principi della Direttiva 2008/115/CE, definendo un termine personalizzato per il rimpatrio volontario
- l'arresto ai sensi dell'art. 14, co. 5 ter sia da considerarsi eseguito al di fuori dei casi previsti dalla legge
- il contrasto tra normativa nazionale e Direttiva 2008/115/CE possa essere considerato giustificato motivo per il mancato allontanamento
Proc. Rovereto: il contrasto tra norme interne e norme della Direttiva 2008/115/CE non lascia alcun ragionevole dubbio interpretativo, e quindi esime dal dover sollecitare lintervento pregiudiziale della Corte di Giustizia; ne segue la disapplicazione della fattispecie incriminatrice interna incompatibile con la Direttiva
- le norme del D. Lgs. 286/1998 che disciplinano il procedimento di espulsione sono in radicale ed insanabile contrasto con le norme con effetto diretto della Direttiva 2008/115/CE; in particolare, nell'ambito dell'ordinamento nazionale,
tutte le espulsioni siano immediatamente esecutive e che esse siano eseguite dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, salvo il caso di espulsione per mancata richiesta di rinnovo
non e' prevista alcuna proroga, neanche nell'unico caso in cui l'espulsione e' attuata con l'intimazione a lasciare il territorio entro 15 gg
tutte le modalita' di esecuzione delle espulsioni contemplano il ricorso (diretto o eventuale) a misure coercitive, senza alcuna limitazione allo straniero che oppone resistenza, essendo sufficiente la difficolta' nellidentificazione, la mancanza di documenti per il viaggio o del vettore (fattori chiaramente estranei alla volonta' dello straniero e non riconducibili a condotte resistenti)
la sospensione dell'allontanamento non e' prevista (ad eccezione dei richiedenti asilo ex art. 37, co. 6, D. Lgs. 25/2008)
- tali norme non debbono quindi essere applicate, con conseguenti effetti caducatori sul provvedimento amministrativo emanato, dopo il 24/12/2010, nell'esercizio della potesta' amministrativa attribuita da tali norme, rimanendo esso del tutto sprovvisto di base legale
- un provvedimento anteriore al 24/12/2010 e' stato adottato in modo legittimo; tuttavia, i suoi effetti non possono ritenersi esauriti fino a quando esso possa determinare l'applicazione di una conseguenza giuridica, sia pure in maniera mediata dalla fattispecie incriminatrice; con le norme della legislazione interna vanno quindi disapplicati anche i provvedimenti amministrativi in contrasto con la norma europea, anche quando essi siano stati adottati anteriormente alla vigenza della norma europea (Sent. Corte Giust. C-224/97)
- il mancato ottemperamento all'ordine del questore perde la sua natura di lesione di un interesse sostanziale, dal momento che la funzione amministrativa (l'allontanamento) alla cui tutela era preposta la sanzione penale non puo' piu' estrinsecarsi nella forma originariamente prevista
- in presenza di una sequenza di provvedimenti amministrativi chiaramente illegittimi, ancorche' per effetto del sopraggiungere della norma europea confliggente con le norme che fondano la potesta' amministrativa, non si puo' che procedere alla inapplicazione delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo di espulsione (contenute in particolare agli artt. 13 e 14 D. Lgs. 286/1998) e, conseguentemente, alla disapplicazione amministrativa del decreto di espulsione .e dell'ordine del questore; la disapplicazione di entrambi i provvedimenti impedisce quindi di ritenere integrato il fatto materiale tipico del delitto contestato
- in relazione alla retroattivita' si fa riferimento ad art. 2, co. 2 c.p., dal momento che tale disposizione puo' trovare applicazione rispetto a norme extrapenali che siano esse stesse, esplicitamente o implicitamente, retroattive, quando nella fattispecie penale non rilevano solo per la qualificazione di un elemento ma per l'assetto giuridico che realizzano (sent. Cass 2451/2007)
Ord. Cons. Stato 912/2011: non si puo' non tener conto della giurisprudenza penale che si e' andata sviluppando, in relazione alla dubbia sopravvivenza del reato di cui all'art. 14, co. 5-ter, a seguito della scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE
Gdp Milano (citato da un comunicato del NAGA): diniego di convalida del trattenimento in CIE, sulla base della Direttiva 2008/115/CE, per straniero inserito nel contesto familiare per il quale non risultano elementi di pericolosita'
- il reato di cui all'art. 14, co. 5 ter risulta incompatibile con la Direttiva 2008/115/CE
- si applica, riguardo alla retroattivita', art. 2, co. 2 c.p.
o in senso contrario (o parzialmente contrario) alla disapplicazione delle disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale:
- il reato di cui all'art. 14, co. 5-ter non e' abrogato, dato che non ha carattere di misura equivalente al trattenimento finalizzato all'espulsione (lo straniero condannato non puo' essere espulso finche' sconta la pena); nota: in seguito, la sentenza richiama l'art. 8 Direttiva 2008/115/CE (possibilita' che lo Stato adotti tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio), senza rilevare che questo equivale ad affermare che la sanzione penale e' finalizzata a eseguire il rimpatrio
- una detenzione disposta per sanzionare una condotta che lo Stato ritiene integri un reato non puo' essere equiparata al trattenimento a fini di allontanamento (analogamente a quanto stabilito per il trattenimento del richiedente asilo da Sent. Corte Giust. C-357/09)
- l'introduzione del reato di cui all'art. 10-bis non e' incontrasto con la Direttiva 2008/115/CE, essendolo al piu' le modalita' di esecuzione dell'espulsione (Sent. Corte Cost. 250/2010); in modo analogo, la direttiva non osta a che permanga il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter
- le decisioni di rimpatrio seguite dalla fissazione di un termine per la partenza non sono classificabili come decreti di espulsione; l'inottemperanza ad esse non e' sanzionabile ai sensi di art. 14 co. 5 ter ma puo' esclusivamente legittimare un successivo decreto di espulsione
- nei casi, pero', di mancata concessione del termine per la partenza volontaria, lo Stato puo' provvedere all'immediato accompagnamento alla frontiera ovvero, quando cio' non sia possibile, all'emissione di un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato ai sensi di art. 14 co. 5 bis; l'eventuale inottemperanza a quest'ultimo ordine continua ad integrare il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter (nota: orientamento di segno contrario a quello prevalente)
- i decreti emessi dopo il 24/12/2010 devono, per essere legittimi, essere motivati con l'indicazione di un rischio di fuga o di un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza oppure devono essere preceduti da un invito (non ottemperato) al rimpatrio volontario con un termine non inferiore a 7 gg
- restano legittimi gli ordini del questore emanati prima del 24/12/2010 e, in relazione ad essi, resta ferma lincriminazione di cui all'art.14 co. 5 ter (nello stesso senso, Trib. Bologna; nota: orientamento di segno contrario a quello prevalente)
o rinvii alla Corte di Giustizia:
- la previsione dei reati di cui all'art. 14 co. 5-ter e 5-quater elude le garanzie stabilite dalla Direttiva 2008/115/CE, consentendo una limitazione della liberta' personale in forza di un titolo formalmente distinto dal trattenimento, per periodi potenzialmente piu' lunghi di quelli massimi consentiti dalla Direttiva, e a condizioni diverse da quelle prescritte dagli articoli 15 e 16 della Direttiva medesima
- tale valutazione di incompatibilita' non discende pero' dal dato letterale degli articoli 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE, ma da un'argomentazione che fa leva sul principio dell'effetto utile, alla luce dello scopo di tutela della liberta' personale dello straniero perseguito dalla Direttiva
- di conseguenza, si rinviano gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, formulando la seguente questione di interpretazione del diritto dellUnione: se gli articoli 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilita' che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno e' irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con la reclusione sino a 4 anni nell'ipotesi di inosservanza al primo ordine del questore e con la reclusione sino a 5 anni per l'inosservanza agli ordini successivi (con contestuale obbligo per la polizia giudiziaria di procedere allarresto in flagranza) in conseguenza della sua mera mancata cooperazione nella procedura di espulsione ed in particolare a seguito della mera inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall'autorita' amministrativa
- la Direttiva 2008/115/CE non chiarisce se possa essere previsto, in forza di un titolo autonomo (quale una disposizione penale che sanzioni il comportamento non collaborativo dello straniero da allontanare) una forma diversa di limitazione della liberta' personale durante la procedura di rimpatrio, che abbia caratteristiche e garanzie difformi rispetto al trattenimento, sotto il profilo
della durata
dell'assenza del riesame periodico della privazione della liberta'
della previsione di arresto obbligatorio e condanna, a prescindere da qualunque valutazione sulla possibilita' di adottare misure meno coercitive o dell'esistenza di rischio di fuga o di condotta ostruzionistica
dell'esecuzione della sanzione in un istituto penitenziario senza separazione dagli altri detenuti
- si rinviano gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, formulando la seguente questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dellUnione: se gli artt. 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE precludano la possibilita' di sanzionare l'inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dalla competente autorita' amministrativa a norma dellart. 8, co. 3 della Direttiva con la privazione della liberta' personale, sulla base di titoli diversi dal trattenimento e qualificati ai sensi della legge nazionale, in assenza dei presupposti e delle garanzie di cui ai citati artt. 15 e 16
- se il risultato voluto dalla Direttiva 2008/115/CE e' l'escludere che lo straniero irregolare sia sottoposto ad una spirale senza fine di intimazioni e restrizioni della liberta', collegate solo alla mancanza di cooperazione al rimpatrio volontario, la riforma apportata con la L. 94/2009 all'art. 14 D. Lgs. 286/1998 costituirebbe una violazione dell'obbligo di astenersi durante la pendenza del termine di trasposizione dall'adottare disposizioni che seriamente compromettano posizioni giuridiche soggettive garantite, la cui tutela costituisce il risultato prescrittivo della direttiva da trasporre
- sembra ragionevole la tesi secondo la quale l'esclusione dall'applicazione della Direttiva 2008/115/CE sancita da art. 2, par. 2, lettera b), non puo' essere riferita alle espulsioni che conseguono alla semplice condizione di irregolarita' o a reati associati a comportamenti di mancata collaborazione al rimpatrio, considerati dalla stessa Direttiva sanzionabili (soltanto) mediante il prolungamento per ulteriori dodici mesi del trattenimento (art. 15, par. 6);
- tale tesi pero' non corrisponde all'unica interpretazione possibile delle norme della Direttiva 2008/115/CE: la Direttiva potrebbe essere compatibile con la previsione di sanzioni penali quali quelle previste dall'ordinamento italiano, o, in ulteriore alternativa, potrebbe esserlo a condizione che le sanzioni siano proporzionate conformemente alla disciplina del trattenimento contenuta nella Direttiva o equiparate alle sanzioni previste per qualunque altro cittadino per fatti di mera disobbedienza all'ordine dell'autorita'
- si richiede, quindi, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea di chiarire, in via pregiudiziale,
se l'art. 7, par. 1 e 4, l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, della Direttiva, precludono allo Stato membro, invertendo le priorita' e l'ordine procedurale indicato da tali norme, di intimare allo straniero irregolare di lasciare il territorio nazionale quando non e' possibile dare corso all'allontanamento coattivo, immediato o previo trattenimento
se l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, della Direttiva, preclude allo Stato membro fare conseguire alla ingiustificata mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio volontario, e per questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di delitto e una sanzione detentiva (reclusione) quantitativamente superiore (fino a dieci volte) rispetto al gia' esaurito o oggettivamente impossibile trattenimento a fini di allontanamento
se l'art. 2, par. 2, lettera b), della Direttiva, puo' essere interpretato, anche alla luce dell'art. 8 della Direttiva medesima e degli ambiti della politica comune individuati in particolare dall'art. 79 TFUE, nel senso che basta che lo Stato membro decida di configurare come reato la mancata cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario, perche' la Direttiva non trovi applicazione
se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15, par. 4, 5 e 6, della Direttiva, devono essere all'inverso interpretati, anche alla luce dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel senso che essi sono d'ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non e' oggettivamente possibile o non e' piu' possibile il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della liberta' che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni
se, conclusivamente, anche alla luce del decimo considerando, del previgente art. 23 C.A.A.S., delle raccomandazioni e degli orientamenti richiamati in premessa dalla Direttiva, dell'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e' possibile affermare che l'art. 7, par. 1 e 4, l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, conferiscono valore di regola ai principi che la restrizione della liberta' ai fini del rimpatrio va considerata alla stregua di extrema ratio e che nessuna misura detentiva e' giustificata se collegata a una procedura espulsiva in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di rimpatrio
o rinvio alla Corte Costituzionale:
Ord. Trib. Modica: si rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimita' di art. 14, co. 5 quater; rilevanza: se si ritenesse che la Direttiva 2008/115/CE non consente in caso di inottemperanza all'invito ad allontanarsi di affiancare la sanzione penale alla detenzione amministrativa finalizzata al rimpatrio, l'imputato dovrebbe essere assolto perche' il fatto non e' piu' previsto come reato; nel caso in cui la si ritenga compatibile con la disciplina comunitaria a condizione di riportare la sanzione ai limiti massimi previsti dalla Direttiva, l'imputato subirebbe una sanzione piu' mite di quella attualmente prevista
o la Corte afferma esplicitamente che la normativa italiana in materia di espulsioni e' in netto conflitto con le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE
o riguardo alla disposizione sotto esame fa le affermazioni seguenti
gli Stati membri conservano la competenza in materia penale
essi non possono pero' applicare una normativa di natura penale in modo da compromettere la realizzazione degli obiettivi di una direttiva
la Direttiva 2008/115/CE subordina espressamente l'uso di misure coercitive al rispetto dei principi di proporzionalita' e di efficacia
una norma come quella in esame pecca sotto il profilo dell'efficacia; infatti, la detenzione finisce per ritardare l'allontanamento dello straniero (nota: la sentenza non affronta la questione della proporzionalita')
o non sembra che ci si possa attendere, in futuro, analoga censura per le disposizioni di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 (reato di ingresso e/o soggiorno illegale); la pena dell'ammenda non sembra censurabile sotto il profilo della proporzionalita', ne' rischia di dar luogo a un ritardo dell'allontanamento (questo procede indipendentemente e, se eseguito, provoca la pronuncia di non luogo a procedere, per il reato, da parte del giudice); potrebbe pero' cadere, con la gran parte delle vigenti disposizioni sull'espulsione, l'astratta possibilita' di sostituire la pena dell'ammenda con quella dell'espulsione coattiva, senza preventiva valutazione della situazione particolare
o non sembra che una censura per le disposizioni di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 si possa derivare neanche dall'affermazione della Corte secondo la quale (punto 33) la Direttiva 2008/115/CE non permette agli Stati membri di applicare norme piu' severe nell'ambito che essa disciplina; la Direttiva disciplina infatti (art. 1) le sole procedure di rimpatrio degli stranieri in posizione di soggiorno irregolare, non l'intera condizione di tali stranieri, nulla impedendo, quindi, che disposizioni nazionali aggiungano sanzioni a carico di tali stranieri, purche' esse non rendano piu' severa la disciplina del loro rimpatrio
o la Corte, facendo riferimento alla Posizione dell'Avvocato generale nella Causa C-61/11, afferma (punto 49) che, benche' lart. 2, n. 2, lett. b), della Direttiva 2008/115/CE, preveda che gli Stati membri possano decidere di non applicare la Direttiva agli stranieri sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o in conseguenza di una sanzione penale, le sanzioni penali cui si fa riferimento in tale disposizione non sono quelle previste per l'inosservanza del termine impartito per la partenza volontaria; in realta', l'Avvocato generale si limita a distinguere causa ed effetto tra ordine di allontanamento e sanzione penale, concludendo che e' il mancato rispetto dell'ordine (amministrativo) di allontanamento a provocare la sanzione penale, e non la sanzione penale a comportare l'ordine di allontanamento; sulla base di questo argomento, nulla si puo' dire sulla possibilita' che si deroghi alla Direttiva nei casi in cui l'espulsione sia stabilita dal giudice come sanzione penale del soggiorno illegale; e' possibile pero' che la Corte voglia affermare, piu' profondamente, che nessuna sanzione penale che sia motivata dalla sola illegalita' del soggiorno sia idonea a motivare la deroga alla Direttiva
o Sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011:
abolitio criminis in relazione al reato di cui all'art. 14, co. 5 ter, a seguito della Sent. Corte Giust. C-61/11
art. 164 del Trattato di C.E.E impone al giudice nazionale, e non solo a quello del rinvio, di attenersi alla conclusione raggiunta dalla Corte di Giustizia, in quanto l'interpretazione del diritto dell'Unione europea da parte di tale Corte ha efficacia vincolante per tutte le autorita' (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, perche' si incorpora nella norma interpretata e ne integra il precetto con efficacia immediata e retroattiva, come avviene a seguito dell'accoglimento di una questione di legittimita' costituzionale
similmente a quanto accade a seguito dell'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale, e' da ritenere che le disposizioni espunte dall'ordinamento per effetto della diretta applicabilita' di norme comunitarie non possano piu' essere oggetto di applicazione, anche indiretta, nella definizione di rapporti ancora sub judice
il principio tempus regit actum esplica la propria efficacia allorche' il rapporto cui l'atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento; questa circostanza certamente non si verifica quando siano stati esperiti gli idonei rimedi giudiziari volti a contestare l'assetto prodotto dall'atto impugnato
o Trib. Roma: assoluzione dal reato di cui all'art. 14 co. 5 ter a seguito della abolitio criminis in relazione a tale fattispecie derivante da Sent. Corte Giust. C-61/11
o Sent. Cass. 18586/2011: annullamento di una sentenza di condanna per il mancato ottemperamento all'ordine del questore di cui all'art. 14, co. 5-ter, a causa della abolitio criminis della fattispecie, conseguente alla Sent. Corte Giust. C-61/11; nello stesso senso, Trib. Siracusa; nello stesso senso, ma sulla base della semplice scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE (senza alcun riferimento a Sent. Corte Giust. C-61/11), Sent. Cass. 26027/2011
o Corte App. Palermo: in applicazione di art. 673 c.p.p., revoca la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 14 co. 5-ter, sulla base dell'intervenuta abolitio criminis dovuta al contrasto insanabile con la Direttiva 2008/115/CE; nello stesso senso, Trib. Cosenza, che considera comunqe non applicabili le disposizioni di cui all'art. 14 co. 5-ter, come modificato da L. 129/2011, alle condotte iniziate prima dell'entrata in vigore della stessa L. 129/2011
o Sent. Cass. 22105/2011: a seguito della Sent. Corte Giust. C-61/11, si deve ritenere che neanche il fatto di cui all'art. 14, co. 5-quater possa essere previsto dalla legge come reato (si e', anche in questo caso, di fronte a una sorta di abolitio criminis); la sentenza di condanna deve essere annullata, se il giudicato formale non si e' ancora formato, anche qualora l'imputato abbia rinunziato al ricorso; il principio della applicazione della pena piu' mite, richiamato da Sent. Corte Giust. C-61/11, investe qualunque sistema sanzionatorio o afflittivo (anche di tipo amministrativo, e non "penale" secondo l'ordinamento italiano)
o Ord. Cass. 6312/2012: annullata l'espulsione adottata ai sensi di art. 14 co. 5-ter sulla base del mancato ottemperamento all'ordine del questore adottato in base ad art. 14 co. 5-bis nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della Direttiva 2008/115/CE, in quanto quell'ordine e' incompatibile con la Direttiva ed e' presupposto necessario per l'adozione del secondo provvedimento di espulsione
o Nota del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione: si sollecitano le procure generali presso le corti d'appello e le procure della repubblica presso i tribunali a procedere alla scarcerazione, in esecuzione degli artt. 665 e 673 c.p.p., di quanti siano detenuti solo per i reati di cui all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater, a seguito dell'intervenuta abolitio criminis
o Corte App. Bologna: illegittimo mantenere in esecuzione l'ordine di carcerazione per il reato di cui all'art. 14 co. 5-ter D. Lgs. 286/1998; la prosecuzione dell'esecuzione dopo la scadenza dei termini per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE deve ritenersi priva di presupposti e configura l'ingiusta detenzione; nota: un articolo di Luca Masera fa osservare come
si tratti di una applicazione analogica di art. 314 c.p.p., che fa riferimento all'ipotesi di custodia cautelare risultata ingiustificata all'esito del giudizio (mentre, nel caso in specie, la detenzione era fondata su una sentenza definitiva, non su un provvedimento di custodia cautelare)
Sent. Corte Cost. 310/1996 abbia esteso il diritto all'equa riparazione anche ai casi di detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, e dunque anche ad ipotesi in cui il titolo della detenzione non fosse una misura cautelare (ma, in questo caso, l'ordine di esecuzione non era affatto erroneo, ma anzi era perfettamente legittimo al momento della sua esecuzione)
data per valida l'applicazione analogica, si tratti di individuare analogicamente un termine da cui far decorrere i due anni utili per la presentazione dell'istanza di riparazione (art. 315 c.p.p.), risultando preferibile, tra tutte le soluzioni possibili, il momento in cui l'interessato sia effettivamente venuto a conoscenza dei motivi che hanno reso illegittima la detenzione (e, quindi, dal momento della sua liberazione)
Proposte del Ministero
dell'interno di modifica dell'organizzazione dei CIE; Risoluzione della
Commissione diritti umani del Senato (torna all'indice del
capitolo)
o gestione dei centri:
affidamento a gestore unico su scala nazionale (eventualmente strutturato nella forma del raggruppamento temporaneo di imprese)
creazione di un corpo di operatori professionall, cui affldare la gestione delle attivita' che prevedono un contatto diretto con gli ospiti dei Centri, che affiancherebbero le forze dell'ordine, cui resterebbe comunque affidata la sicurezza dei luoghi, la tutela delle persone e il potere discrezionale di intervento preventivo e repressivo di eventuali condotte illegittime
o tempi di permanenza: riduzione da 18 a 12 mesi
o accesso ai centri:
mantenimento del regime reintrodotto con Direttiva Mininterno 13/12/2011:
maggiore autonomia decisionale dei prefetti, ai quali potrebbe essere attribuito il potere di decidere direttamente sull'istanza di accesso (nota: dei giornalisti?), con provvedimento motivato da comunicarsi senza indugio al Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, e per conoscenza al Gabinetto del Ministro
o standard sanitari omogenei:
presenza di un medico con responsabilita' direzionali e di alcuni specialisti
predisposizione di protocolli operativi e stipulazione di accordi con le varie ASL di appartenenza per garantire assistenza all'interno del CIE o, se necessario, in strutture esterne
adozione di criteri oggettivi di esclusione degli ospiti dal CIE per motivi sanitari univoci
considerazione della possibilita' di una modifica del capitolato di appalto che accresca il numero delle ore di attivita' del personale medico e di sostegno psicologico
o eterogeneita' degli status giuridici (ex detenuti che vengono trasferiti dalle carceri in attesa di perfezionare la procedura inerente la loro identificazione ed espulsione; immigrati irregolari non ancora identificati; immigrati che continuano a rimanere sui territorio dopo la scadenza del permesso di soggiorno):
elaborazione di criteri di selezione per l'ingresso nei CIE al fine di scongiurare una eccessiva promiscuita' tra le diverse categorie di ospiti
collaborazione tra Mingiustizia, Mininterno e MAE, affinche' si proceda all'espletamento, gia' in carcere, dell'attivita' di identificazione (oggi i provvedimenti di liberazione anticipata e/o il trasferimento di detenuti stranieri da una struttura penitenziaria all'altra influiscono sui tempi di comunicazione e di registrazione dell'imminente rilascio di persone destinate all'espulsione, non consentendo alle forze di polizia di organizzarsi di conseguenza; inoltre, la mancata identificazione durante il periodo di detenzione in carcere dipende dalla difficolta' dei funzionari di alcuni Consolati a recarsi presso tali strutture)
realizzazione all'interno delle carceri di strutture miste, composte da personale della polizia penitenziaria e della polizia di Stato, per l'identificazione dei detenuti, in attuazione della Direttiva Mingiustizia-Mininterno del 25/11/2007 (allegata a Documento programmatico Mininterno sui CIE)
agevolazione delle orze di Polizia nelle operazioni necessarie per il fotosegnalamento dattiloscopico dei cittadini stranieri subito dopo I'arresto e prima che questi vengano condotti in udienza per la convalida
monitoraggio dei passaggi relativi alia spedizione del cartellino foto dattiloscopico ai competenti destinatari
agevolazione della Questura nell'avvio della procedura di identificazione con interessamento delle autorita' diplomatiche dei paesi di possibile provenienza dopo l'emanazione del provvedimento di custodia cautelare
creazione delle condizioni affinche' il colloquio con l'autorita' diplomatica del presunto paese di origine dello straniero venga effettuato nel piu' breve tempo possibile
facilitazione del trsferimento di gruppi di stranieri della (presunta) medesima nazionalita' in carceri limitrofi ai Centri situati nelle vicinanze delle rispettive rappresentanze diplomatiche
o tutela della pacifica convivenza all'interno dei centri:
isolamento dei violenti
frazionamento dei gruppi violenti ed eventuale trasferimento parziale in altri CIE
eventuale introduzione, nel D. Lgs. 286/1998, di norme idonee a configurare una specifica aggravante per i reati commessi all'interno dei CIE caratterizzati da condotta violenta per poter attribuire ad autorita' amministrative singole (il prefetto o il questore) o collegiali (costituite all'interno dei CIE, come, ad esempio, consigli di disciplina partecipati da prefetto e questore) il potere di intervenire in caso di episodi, attuali o potenziali, di insurrezione o di grave danneggiamento disponendo in via cautelativa con provvedimento motivato, di carattere amministrativo, sottoposto al controllo di legittimita' del giudice di pace, il trattenimento degli autori, per brevi periodi di tempo, in aree differenziate della struttura quando, sulla base di riscontri oggettivi, il provvedimento stesso risulti ragionevolmente idoneo a prevenire il danneggiamento delle strutture e a garantire la sicurezza degli ospiti ovvero a scongiurare la reiterazione degli atti compiuti
trattamento premiale per buona condotta
incremento delle attivita' di impiego del tempo, in attuazione di quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'allegato 1D dello Schema di Capitolato per la gestione dei Centri di accoglienza, riguardanti i servizi generici alla persona soggiornante nei CIE (l'associazione/cooperativa che si occupa della gestione del centro e' tenuta a "organizzare attivita' di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari, nonche' quelle dedicate all'espletamento delle funzioni religiose. Ai fini dell'espletamento del servizio e' necessario garantire uno spazio fisico adeguato come luogo di riferimento tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili")
predisposizione di un sistema di difese passive all'interno di ogni CIE, in modo da scongiurare sui nascere i tentativi di fuga, attualmente assai frequenti, e da consentire cosi', senza rischio di fuga, l'uso degli impianti sportivi all'aperto
o autorita' giudiziaria in loco: disponibilita' all'interno dei centri di aula idonea per il giudice di pace
o modalita' di trattenimento:
responsabilizzazione di tutti gli operatori interessati affinche' all'interno dei Centri sia sempre garantita la liberta' di circolazione, la liberta' di colloquio, tra gli ospiti e con i visitatori provenienti dall'esterno, la liberta' di corrispondenza, anche telefonica, la liberta' religiosa, anche con la predisposizione di appositi luoghi di preghiera e di culto, compatibilmente con la disponibilita' delle strutture e relativamente alle religioni maggiormente professate, e, in generale, siano rigorosamente tutelati tutti i diritti fondamentali della persona, riservando inoltre particolare attenzione al diritto a ricevere una libera, corretta e trasparente assistenza legale
informazione degli interessati sulle procedure di espulsione e sui provvedimenti che li riguardano
previsione di appositi momenti informativi sulla possibilita' di scegliere, ove ne ricorrano i presupposti, la partenza volontaria e il rimpatrio assistito
garanzia di uso, anche a fronte della permanente disponibilita' di apparecchi telefonici fissi a scheda, di telefoni cellulari personali, purche' non dotati di foto/video camera; restrizioni possono tuttavia essere disposte, come eccezione alla regola, per periodi di tempo determinati e, ove possibile, con riferimento a singoli individui, nei casi di abuso nell'utilizzo di tali apparecchi, che possa favorire il compimento di atti di rivolta, tentativi di evasione o contatti con l'esterno idonei a compromettere la sicurezza del centro
eventuale definizione di protocolli o convenzioni con i locali Consigli degli ordini degli avvocati o con associazioni di categoria, allo scopo di garantire maggiore trasparenza e regolarita' nel rapporto tra straniero e professionista incaricato e di scongiurare fenomeni di alterazione della libera concorrenza all'interno della categoria professionale
o presenza delleforze di polizia: incremento dell'attivita' di mediazione svolta dagli operatori dell'ente gestore, in modo da prevenire situazioni di tensione
o riorganizzazione della distribuzione dei CIE sul territorio: in prospettiva di una revisione piu' completa, dislocazione dei CIE presso citta' sedi di autorita' diplomatiche, allo scopo di ridurre i tempi di spostamento e semplificare l'organizzazione degli incontri dei funzionari delle rappresentanze con gli stranieri da identificare
o a rivedere la disciplina dei tempi di permanenza all'interno dei CIE riducendo il trattenimento a 30 gg, con eventuale proroga a 60 gg
o a rendere effettiva l'identificazione in carcere dei detenuti stranieri, dando luogo all'eventuale espulsione o accompagnamento alla frontiera alla fine della pena, escludendo quindi il passaggio nei CIE
o a redigere protocolli di collaborazione con le rappresentanze diplomatiche in Italia dei paesi dai quali in passato piu' consistenti sono stati i flussi migratori, per velocizzare la procedura di identificazione dei detenuti stranieri in carcere e dei trattenuti nei CIE ed evitare identificazioni sommarie e superficiali
o a chiudere definitivamente i CIE attualmente svuotati e non agibili per ristrutturazione, soprattutto quando tali strutture si trovano in localita' difficilmente raggiungibili dalle autorita' consolari, evitando inutili ritardi dei tempi di trattenimento dello straniero in attesa di essere riconosciuto, ed eventualmente, a mantenere i centri esclusivamente nelle localita' in cui hanno sede le rappresentanze diplomatiche
o a garantire che venga rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari direttamente dalla questura, senza attivare la procedura della protezione internazionale, per gli stranieri irregolari particolarmente vulnerabili (casi psichiatrici, malati o immigrati che risiedono in Italia da molto tempo)
o a rafforzare gli strumenti della partenza volontaria e del rimpatrio volontario assistito
o a prevedere la cancellazione automatica del divieto di reingresso nel caso di collaborazione all'identificazione dello straniero irregolare che si trovi nel CIE
o a prevedere una distribuzione dei trattenuti all'interno di ogni struttura che tenga conto della diversita' degli status giuridici e delle diverse provenienze
o a garantire il periodico monitoraggio da parte delle prefetture delle reali condizioni di vita nei CIE
o a rivedere i criteri di assegnazione della gestione dei CIE, affidando a un ente gestore unico su scala nazionale tutti i centri attraverso un'unica procedura a evidenza pubblica, con definizione di un canone annuo forfetario
o a intervenire sulla disciplina relativa alla gestione adottando un regolamento unico che disciplini la vita degli immigrati all'interno dei CIE su tutto il territorio nazionale
o a definire standard sanitari omogenei assicurando la predisposizione di protocolli operativi e di accordi con le ASL del territorio, l'incremento delle misure di sostegno nei confronti delle situazioni vulnerabili, la stipula di convenzioni con associazioni e organizzazioni umanitarie che operano in campo sanitario
o ad assumere iniziative in merito alla formazione specifica delle figure professionali (forze dell'ordine, giudici di pace) coinvolte nelle procedure di trattenimento, identificazione, espulsione e rimpatrio per evitare che il trattenimento diventi una prassi automatica e per assicurare un'accurata valutazione di ogni singolo caso
o a definire protocolli e convenzioni con il Consiglio dell'ordine degli avvocati o con le associazioni di categoria per garantire maggiore trasparenza e regolarita' nell'assistenza legale dello straniero
o a eliminare ogni restrizione all'accesso ai centri (CIE, CARA e CDA), garantendo la possibilita' di ingresso anche ai rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali e delle associazioni che operano nel sociale, nonche' ai garanti per l'infanzia e ai garanti per i diritti delle persone private della liberta'
o a considerare il trattenimento dello straniero come una misura eccezionale, o comunque del tutto residuale, finalizzata esclusivamente al rimpatrio
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
o Bari-Palese, area aeroportuale: 1.347 (2008), 1.124 (2009), 820 (2010), 784 (2011)
o Bologna, Caserma Chiarini: 1.017 (2008), 1.086 (2009), 645 (2010), 662 (2011)
o Brindisi, Localita' Restinco: 0 (2008), 210 (2009), 417 (2010), 364 (2011)
o Caltanissetta, Contrada Pian del Lago: 889 (2008), 755 (2009), 0 (2010), 0 (2011)
o Catanzaro, Lamezia Terme: 897 (2008), 853 (2009), 558 (2010), 396 (2011)
o Crotone, S. Anna: 338 (2009), 265 (2010), 0 (2011)
o Gorizia, Gradisca d'Isonzo: 1.414 (2008), 1.103 (2009), 1.399 (2010), 390 (2011)
o Milano, Via Corelli: 1.311 (2008), 1.044 (2009), 1.213 (2010), 1.104 (2011)
o Modena, Localita' Sant'Anna: 595 (2008), 574 (2009), 463 (2010), 603 (2011)
o Roma, Ponte Galeria: 2.886 (2008), 3.543 (2009), 1.739 (2010), 2.124 (2011)
o Torino, Corso Brunelleschi: 1.095 (2008), 1.089 (2009), 728 (2010), 1.140 (2011)
o Trapani, Serraino Vulpitta: 284 (2008), 393 (2009), 399 (2010), 576 (2011)
o Trapani, Localita' Milo: 171 (2011)
o 2011: 43 giorni (Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa)
o 2012: 38 giorni (Documento programmatico Mininterno sui CIE)
o trattenuti: 7.735, di cui maschi: 6.832, femmine: 903
o riconoscimento asilo: 200, di cui maschi: 161, femmine: 39
o rimpatriati: 3.880, di cui maschi: 3.546, femmine: 334
o dimessi per scadenza termini: 723, di cui maschi: 576, femmine: 147
o allontanatisi: 787, di cui maschi: 784, femmine: 3
o trattenimento non convalidato: 609, di cui maschi: 408, femmine: 201
o dimessi per altri motivi (salute, gravidanza, accoglimento ricorso, motivi di giustizia): 1.392, di cui maschi: 1.216, femmine: 176
o arrestati: 144, di cui maschi: 141, femmine: 3
o trattenuti: 7.944, di cui maschi: 7.012, femmine: 932
o riconoscimento asilo: 120, di cui maschi: 95, femmine: 25
o rimpatriati: 4.015, di cui maschi: 3.666, femmine: 349
o dimessi per scadenza termini: 415, di cui maschi: 330, femmine: 85
o allontanatisi: 1.049, di cui maschi: 1.048, femmine: 1
o trattenimento non convalidato: 948, di cui maschi: 688, femmine: 260
o dimessi per altri motivi (salute, gravidanza, accoglimento ricorso, motivi di giustizia): 1.274, di cui maschi: 1.062, femmine: 212
o arrestati: 123, di cui maschi: 123, femmine: 0
o trattenuti: 6.016, di cui maschi: 5.431, femmine: 585
o riconoscimento asilo: 150, di cui maschi: 131, femmine: 19
o rimpatriati: 2.749, di cui maschi: 2.499, femmine: 250
o dimessi per scadenza termini: 300, di cui maschi: 269, femmine: 31
o allontanatisi: 909, di cui maschi: 909, femmine: 0
o trattenimento non convalidato: 646, di cui maschi: 501, femmine: 145
o dimessi per altri motivi (salute, gravidanza, accoglimento ricorso, motivi di giustizia): 1.165, di cui maschi: 1.030, femmine: 135
o arrestati: 96, di cui maschi: 91, femmine: 5
o deceduti: 1, di cui maschi 1, femmine 0
o dal 1/1/05 al 31/12/07: 9.647 trattenuti; esito: 1.1% usciti per richiesta asilo, 46.2% rimpatriati, 33.2% dimessi per superamento dei termini massimi di trattenimento, 2.5% irreperibili, 5.2% usciti per mandata convalida, 10.9% usciti per altri motivi, 0.9% arrestati
o nel 2008: 10.539 trattenuti; esito: 15.1% usciti per richiesta asilo, 41.0% rimpatriati, 29.0% dimessi per superamento dei termini massimi di trattenimento, 1.5% irreperibili, 4.7% usciti per mandata convalida, 7.6% usciti per altri motivi, 1.1% arrestati
o nel 2009: 10.913 trattenuti; esito: 38,0% rimpatriati
o nel 2010: 7.039 trattenuti; esito: 48,3% rimpatriati
o nel 2011: 7.735 trattenuti; esito: 2,6% richiedenti asilo, 50,2% rimpatriati, 9,3% dimessi perche' non identificati allo scadere dei termini, 10,2% allontanatisi arbitrariamente, 7,9% trattenimento non convalidato, 18% dimessi per altri motivi (es.: salute, gravidanza, etc.), 1,9% arrestati
o nel 2012: 7.944 trattenuti; esito: 1,5% richiedenti asilo, 50,5% rimpatriati, 5,2% dimessi perche' non identificati allo scadere dei termini, 13,2% allontanatisi arbitrariamente, 11,9% trattenimento non convalidato, 16% dimessi per altri motivi (es.: salute, gravidanza, etc.), 1,6% arrestati
o nel 2013: 6.016 trattenuti; esito: 2,5% richiedenti asilo, 45,7% rimpatriati, 5,0% dimessi perche' non identificati allo scadere dei termini, 15,1% allontanatisi arbitrariamente, 10,7% trattenimento non convalidato, 19,4% dimessi per altri motivi (es.: salute, gravidanza, etc.), 0.01% arrestati, 0,01% deceduti
o nel 2009: 1.548 rimpatriati su 3.206 detenuti (48%)
o nel 2010: 1.031 rimpatriati su 2.172 detenuti (47%)
o nel 2011: 802 rimpatriati su 2.049 detenuti (39%)
o Bari: 25%
o Bologna: 15%
o Caltanissetta: 50%
o Crotone: 10%
o Gorizia: 50%
o Lamezia Terme: 90%
o Milano: 95%
o Modena: 21%
o Roma: 80%
o Torino: 50%
o Trapani Milo: 80%
o Bari: 40%
o Bologna: 66%
o Caltanissetta: 10%
o Crotone: 40%
o Gorizia: 50%
o Milano: 90%
o Roma: 50%
o Torino: 33%
o Trapani Milo: 60%
o Francia: numero di centri, 27; durata massima del trattenimento, 45 gg; numero di trattenuti, 51.385; percentuale di rimpatri, 40,1%
o Germania: numero di centri, 34; durata massima del trattenimento, 18 mesi; numero di trattenuti, 3.457; percentuale di rimpatri, 47,6%
o Regno Unito: numero di centri, 10; durata massima del trattenimento, indeterminata; numero di trattenuti, 27.089; percentuale di rimpatri, 61,9%
o Spagna: numero di centri, 7; durata massima del trattenimento, 60 gg; numero di trattenuti, 13.241; percentuale di rimpatri, 51,5%
o Svezia: numero di centri, 5; durata massima del trattenimento, 12 mesi; numero di trattenuti, 2.244; percentuale di rimpatri, 59%
o Roma: su 67 provvedimenti relativi ad accompagnamento o primo trattenimento, 53 convalide e 14 dinieghi; su 75 provvedimenti relativi a proroga del trattenimento, 73 proroghe e 2 dinieghi
o Bari: su 96 provvedimenti relativi ad accompagnamento o primo trattenimento, 84 convalide e 12 dinieghi; su 99 provvedimenti relativi a proroga del trattenimento, 75 proroghe e 24 dinieghi
o Bologna: su 82 provvedimenti relativi ad accompagnamento o primo trattenimento, 70 convalide e 12 dinieghi; su 17 provvedimenti relativi a proroga del trattenimento, 14 proroghe e 3 dinieghi
23.
Obblighi e sanzioni a carico di terzi (torna
all'indice)
-
Vettori
-
Favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione
illegale
-
Favoreggiamento della prostituzione
- Sottrazione di minore all'estero
-
Priorita' di politica giudiziaria
Contraffazione (torna all'indice del capitolo)
Omesse comunicazioni (torna all'indice del capitolo)
o la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del DPR 131/1986, assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza previsto da art. 12 L. 191/1978 (circ. Mininterno 31/5/2011: analogo assorbimento e' previsto, in caso di vendita di immobile registrato, da art. 5, co. 1 lettera d, e co. 4 L. 106/2011)
o questa disposizione non si applica all'obbligo di comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, relativo all'ospitalita' di stranieri, previsto da art. 7 D. Lgs. 286/1998; con Decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalita' di trasmissione della comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico
Lavoro nero (torna
all'indice del capitolo)
o la punibilita' sussiste anche per rapporti meramente occasionali (Sent. Cass. n. 41479/2005 e n. 42220/2005, citate in F.A.Q. Minsolidarieta'; massime riportate in articolo Notari; Sent. Cass. 35112/2008)
o ai fini della configurabilita' del reato, non rileva la delimitazione temporale dell'attivita' lavorativa, ne' l'ambito della collaborazione personale o familiare, ne' la remunerazione data al lavoratore (sent. Cass. 37703/2011)
o perche' la condotta del datore di lavoro sia punibile, e' necessario, in base ad art. 42, co. 2 c.p., il dolo, trattandosi di delitto (Sent. Cass. 25607/2013); la cosa si applica anche ai casi non ancora decisi relativi a fatti commessi prima della modifica legislativa che ha reso delitto cio' che era reato contravvenzionale (Sent. Cass. 21362/2013: ferma restando l'applicabilita' del trattamento sanzionatorio previgente, piu' favorevole); non e' quindi punibile il datore che abbia omesso di verificare per l'intera durata del rapporto, come richiesto dalla norma incriminatrice, se lavoratore cittadino straniero fosse fornito del permesso di soggiorno (sent. Cass. 37703/2011)
o il fatto che il lavoratore straniero ottenga successivamente il permesso di soggiorno non esclude la sussistenza della condotta antigiuridica del datore di lavoro che l'abbia assunto in carenza di permesso ne' la punibilita' del reato (sent. Cass. 32934/2011, che cita sent. Cass 2451/2007); il fatto che il datore di lavoro abbia chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore assunto irregolarmente non esclude il reato ne' la sua punibilita' (sent. Cass. 27077/2011)
o e' punibile non soltanto chi effettua materialmente l'assunzione del lavoratore, ma anche chi (in particolare, il legale rappresentante della societa') se ne avvale tenendo alle proprie dipendenze il lavoratore assunto (Sent. Cass. 25615/2011, Sent. Cass. 21362/2013)
o il contratto di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione (salvo che l'oggetto del contratto non sia illecito) e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.); l'obbligo contributivo sussiste se c'e' obbligo retributivo (Sent. Cass. 7380/2010, Sent. Cass. 22559/2010)
o il committente di una
prestazione di lavoro genuinamente
autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggiorno non e' punibile
o il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a condizione che (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)
- abbia richiesto il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 9-bis D. Lgs. 286/1998 non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve intendere, pero', sottinteso)
- sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio
o la prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione di un nuovo rapporto nelle more dellaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso sono consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle seguenti condizioni (art. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)
- la richiesta di rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza
- sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo
o quanto e' consentito nelle more dell'accoglimento della richiesta di rinnovo dovrebbe esserlo, a fortiori, anche nelle more dell'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso UE slp
o il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivita lavorative (intra o extra-murarie) non e punibile ai sensi dellart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento di associazioni di Brescia)
o sono piu' di 3
o sono minori in eta' non lavorativa
o sono sottoposti alle altre condizioni di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p. (verosimilmente, le condizioni in cui i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro; le altre due condizioni di cui all'art. 603-bis co. 3 c.p., infatti, coincidono con le precedenti: numero o eta' dei lavoratori); nota: "alle altre condizioni" puo' significare che anche le precedenti condizioni, relative a numero o eta' dei lavoratori, siano da considerarsi "condizioni di particolare sfruttamento"; la cosa e' significativa ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al rilascio del permesso
o si cumula con quelle previste
all'art. 22, co. 12 T.U., ove il raporto in nero riguardi un lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno
per rapporti di lavoro che violino le norme sul lavoro dei minorenni (L. 977/1977)
o si applica anche in caso di
utilizzazione in rapporti di tipo diverso del lavoratore con sui si e' formalizzato un raporto di lavoro domestico (circ. Minlavoro 38/2010)
rapporto di lavoro accessorio per il quale non sia stata effettuata la comunicazione all'INPS/INAIL connessa all'attivazione del rapporto (circ. Minlavoro 38/2010, circ. INPS 157/2010)
prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 4, co. 1, n. 6 e 7 DPR 1124/1965 (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro che prestino la loro opera con o senza retribuzione alle sue dipendenze; soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita o esercitata, che prestino la loro opera) senza che sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 23 DPR 1124/1965
asserita attivazione di prestazione occasionale ex art. 2222 c.c. in assenza di documentazione utile a verificare la pretesa autonomia del rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente l'accertamento; da circ. Minlavoro 38/2010)
somministrazione di lavoro, quando non si provveda alla comunicazione dovuta entro il ventesimo giorno del mese successivo all'assunzione (circ. Minlavoro 38/2010)
rapporto alle dipendenze di istituzioni scolastiche private (per il quale la comunicazione deve essere effettuata entro i 10 gg. successivi all'instaurazione), quando non sia dimostrabile la regolarita' dell'occupazione con la documentazione necessaria per inserire il lavoratore nell'organizzazione didattica e funzionale (circ. Minlavoro 38/2010)
o non si applica in caso di
rapporto di lavoro domestico (L. 183/2010)
rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro), neanche in caso di omessa comunicazione (che resta pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D. Lgs. 81/2008; da circ. Minlavoro 38/2010)
scorretta qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato (circ. Minlavoro 38/2010)
rapporto di lavoro nel settore turistico, se la comunicazione e' stata effettuata, nei tempi, in forma semplificata (priva di alcuni dati anagrafici del lavoratore, ma non della identificazione di tale lavoratore e della indicazione della tipologia contrattuale; da circ. Minlavoro 38/2010)
esonero dall'obbligo di comunicazione preventiva in corrispondenza ad assunzioni per cause di forza maggiore o eventi straordinari, previa verifica da parte del personale ispettivo della oggettiva impossibilita' di conoscere anticipatamente numero e nominativi dei lavoratori occupati (circ. Minlavoro 38/2010)
regolarizzazione spontanea dell'intero rapporto, da parte del datore di lavoro, prima di ispezioni o convocazioni per il tentativo di conciliazione monocratica (circ. Minlavoro 38/2010); in particolare,
- prima della scadenza per il primo adempimento contributivo, e' sufficiente la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva);
- dopo la scadenza per il primo adempimento contributivo, e' necessaria la denuncia, da parte del datore, della propria posizione debitoria entro 12 mesi ulteriori, nonche' il pagamento di quanto dovuto (inclusa la sanzione civile ex art. 116, co. 8, lettera b L. 388/2000) entro 30 gg. dalla denuncia e la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva)
affidamento del datore di lavoro, ai fini della comunicazione, a professionisti o associazioni di categoria abilitati, ma temporaneamente inattivi (es.: per ferie), purche' il datore di lavoro dimostri di aver effettuato la comunicazione preventiva via fax, al soggetto abilitato, tramite modello UniUrg e l'inattivita' dello stesso soggetto (circ. Minlavoro 38/2010)
evidente volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato; non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo (DM10, EMENS o UNIEMENS), quale documentazione assicurativa o fiscale, il contratto di lavoro, il tesserino di riconoscimento, etc. (circ. Minlavoro 38/2010)
o euro 3000 per lavoratore piu' 50 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto assolutamente irregolare (importo ulteriormente maggiorato del 30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)
o 2000 euro per lavoratore e 10 euro di maggiorazione giornaliera, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato (importo ulteriormente maggiorato del 30% in base ad art. 14 co. 1 lettera b L. 9/2014)
o il reato di riduzione in schiavitu' (art. 600 c.p.) richiede l'induzione o il mantenimento nella vittima di uno stato di soggezione continuativo, che deve tradursi in un effettivo pregiudizio della liberta' di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali; tale non puo' essere considerata l'adesione all'offerta di un lavoro pur gravoso, svolto in condizioni ambientali disagiate e mal retribuito, laddove tale offerta sia liberamente accettata dal lavoratore e quest'ultimo possa in ogni momento sottrarvisi; ne' la liberta' di scelta puo' ritenersi coartata dalla sola circostanza dell'essere il lavoratore straniero, per il fatto che questi ha necessita' di procurarsi i mezzi di sostentamento; occorre infatti che alla condizione di bisogno si aggiungano fattori di ulteriore e piu' stringente incidenza sulla liberta' personale e di circolazione della vittima, quali, per esempio, la necessita' di saldare il debito contratto con chi abbia agevolato il suo ingresso illegale; nello stesso senso, Sent. Cass. 16313/2013, secondo la quale la condizione sussiste se si impedisce alla persona di determinarsi liberamente nelle sue scelte esistenziali, per via o in costanza di una situazione di soggezione, ma che sembra dare rilievo alle privazioni materiali (trattenimento del provento dell'attivita', privazione della documentazione d'identita' e vita estremamente disagiata) quali fattori che concorrono con le minacce e le violenze ad elidere la liberta' di autodeterminazione; nello stesso senso anche, Sent. Cass. 24057/2014, secondo cui, quando non sia preclusa al soggetto debole la possibilita' di sottrarsi al condizionamento, il fatto di tenere alle proprie dipendenze lavorative persone in condizioni di estremo degrado materiale integra il reato meno grave di maltrattamenti in famiglia ai sensi di art. 572 c.p., se (come nel caso in esame) il rapporto lavorativo e' di natura "parafamiliare", poiche' caratterizzato da indici quali l'esistenza di relazioni abituali ed intense tra datore e prestatore di lavoro, consuetudini di vita tra i soggetti, soggezione, anche solo psicologica, degli uni nei confronti dell'altro, fiducia riposta dal soggetto piu' debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia
o la minaccia di licenziamento rivolta al dipendente al fine di fargli accettare condizioni di lavoro mal retribuite e comunque non corrispondenti alle leggi ed ai contratti collettivi configura il delitto di estorsione
o il datore di lavoro deve essere obbligato a chiedere il titolo di soggiorno allo straniero che intende assumere e a conservare copia di tale titolo per tutta la durata del rapporto; assolto questo obbligo, al datore non e' imputabile l'irregolarita' del soggiorno del lavoratore, salvo che il datore stesso fosse a conoscenza dell'eventuale falsita' del titolo
o nei casi in cui e' concesso al lavoratore di soggiornare nelle more del procedimento avviato contro il datore, e' consentito, a condizioni definite dallo Stato membro, di prolungare il periodo di soggiorno fino a che il lavoratore non abbia ottenuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate
o il datore di lavoro e' sanzionato anche con l'esclusione da prestazioni, sussidi, appalti pubblici, con la restituzione degli aiuti ricevuti nei dodici mesi precedenti la constatazione dell'assunzione illegale, e, in casi gravi, con l'eventuale chiusura dello stabilimento dove la violazione ha avuto luogo o con il ritiro della licenza di esercizio dell'attivita' (Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione della Direttiva 2009/52/CE)
o in caso di irregolarita' compiute da un subappaltatore, anche il committente del subappalto puo' essere ritenuto responsabile, qualora fosse a conoscenza delle irregolarita'
o l'appaltante che ha adempiuto ai suoi obblighi con la debita diligenza come previsto dalla legislazione nazionale non e' ritenuto responsabile; l'Italia non ha fornito una definizione di "debita diligenza" nella legislazione nazionale (Comunicazione della Commissione UE sull'applicazione della Direttiva 2009/52/CE)
o i lavoratori stranieri irregolari devono essere messi in condizioni di poter denunciare il datore di lavoro, anche tramite soggetti terzi designati dalla legge
o l'assistenza fornita per la presentazione della denuncia non e' considerata favoreggiamento dell'immigrazione illegale
Vettori (torna
all'indice del capitolo)
o dello straniero che debba essere respinto
o dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia, e lo straniero non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)
Favoreggiamento e
sfruttamento dell'immigrazione illegale (torna all'indice del
capitolo)
o il responsabile e punito con la reclusione da 1 a 5 anni (da L. 271/2004), e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona
o il responsabile e punito con la reclusione da 5 a 15 anni, e con la multa di 15.000 euro per ogni persona ed e' applicata la custodia cautelare in carcere (durata massima delle indagini preliminari: 2 anni) quando sussistono gravi indizi di colpevolezza, salvo che risulti che non sussistono esigenze cautelari (art. 12, co. 4-bis D. Lgs. 286/1998; Sent. Corte Cost. 331/2011 ha sancito l'illegittimita' costituzionale di tale disposizione nella parte in cui non fa salva anche l'ipotesi che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure; le fattispecie alle quali si applica quella disposizione sono infatti molto varie, e non sono caratterizzate da una comune caratteristica di collegamento permanente ad una organizzazione criminale, che giustificherebbe la presunzione assoluta relativa alla idoneita' della sola custodia cautelare in carcere a soddisfare le esigenze cautelari; la gravita' del reato e' significativa ai fini della determinazione della sanzione irrogata a seguito del raggiungimento della certezza circa la colpevolezza dell'imputato, ma e' inidonea a precludere la verifica del grado delle esigenze cautelari e lindividuazione della misura concretamente idonea a farvi fronte), se
il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale di 5 o piu persone (Sent. Cass. 47761/2011: anche azioni immediatamente successive all'ingresso, quali l'offrire ospitalita', mirate a garantire il buon esito dell'operazione; nota: in mancanza di elementi quali il profitto o il collegamento con chi ha favorito l'ingresso, tali attivita' potrebbero rientrare in quelle a carattere umanitario fatte salve da art. 12 co. 2 D. Lgs. 286/1998)
per procurare l'ingresso o la permanenza illegale, la persona e' stata esposta a rischi per la vita o per lincolumita, o e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; nota: secondo la Corte di Cassazione, risponde di omicidio colposo chi organizza il trasporto illegale finito con la morte di stranieri trasportati, la prevedibilita' dell'evento dannoso, senza che abbia rilievo l'eventuale consenso preventivo degli interessati (da un comunicato Stranieriinitalia)
il fatto e' commesso da 3 o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi di trasporto internazionali o documenti contraffatti o alterati o ottenuti illegalmente
gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti
o la pena e' aumentata se ricorre piu'
di una delle circostanze aggravanti; se, in questa circostanza, si ha associazione per delinquere (3 o piu'
persone associate al fine di commettere piu' delitti), la pena
e' della reclusione da 4 a 9 anni per il fatto di partecipare all'associazione,
della reclusione da 5 a 15 anni per il fatto di promuoverla, costituirla o
organizzarla (art. 416 c.p.)
o la pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni
persona se
i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o (L. 94/2009) lavorativo, ovvero riguardano lingresso di minori da impiegare in attivita' illecite per favorirne lo sfruttamento
i fatti sono commesso per trarne profitto, anche indiretto
o le circostanze aggravanti prevalgono su quelle attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e (da L. 34/2003) 114 c.p.; la diminuzione di pena si applica sulla quantita risultante dallapplicazione delle aggravanti
o diminuzione della pena fino alla meta per chi collabora con lautorita di polizia o con lautorita giudiziaria
o arresto obbligatorio in flagranza e confisca del mezzo di trasporto utilizzato
o Trib. Agrigento ha assolto dal reato di agevolazione di ingresso illegale i comandanti e i marinai di alcuni pescherecci tunisini che avevano preso a bordo alcuni immigrati clandestini in difficolta'; ha condannato pero' i comandanti dei pescherecci per il reato di resistenza a pubblico ufficiale per avere proseguito la rotta verso Lampedusa malgrado i tentativi di blocco navale messi in atto dalle unita' militari italiane (sentenza riformata, con assoluzione completa, da Corte App. Palermo, in quanto nell'azione di salvataggio ricorreva un evidente stato di necessita'; da comunicato Melting-Pot)
o la Procura di Agrigento nega di aver mai ipotizzato di sottoporre ad indagini chi ha prestato, da civile, soccorsi ai migranti, dal momento che ha ritenuto sempre applicabile, in casi del genere, la disposizione di cui all'art. 12 co. 2 D. Lgs. 286/1998; e' invece necessaria l'iscrizione degli stranieri soccorsi in mare nel registro ex art. 335 c.p.p., anche per la necessita', ex art. 210 c.p.p., di assumere le loro dichiarazioni con l'assistenza del difensore, in modo che tali dichiarazioni possano essere utilizzate nei confronti dei soggetti indagati per favoreggiamento dell'immigrazione illegale (da una lettera di un magistrato della Procura di Agrigento al sito della rivista "Diritto penale contemporaneo")
o la giurisdizione dello Stato italiano va riconosciuta, laddove in ipotesi di traffico di migranti dalle coste africane alla Sicilia, questi siano abbandonati in mare in acque extraterritoriali su natanti del tutto inadeguati, allo scopo di provocare l'intervento del soccorso in mare e far si' che i trasportati siano accompagnati nel tratto di acque territoriali dalle navi dei soccorritori, operanti sotto la copertura della scriminate dello stato di necessita', poiche' l'azione di messa in grave pericolo per le persone, integrante lo stato di necessita', e' direttamente riconducibile ai trafficanti (ancorche' materialmente questi abbiano operato solo in ambito extraterritoriale) per averlo provocato e si lega, senza soluzione di continuita', al primo segmento della condotta commessa in acque extraterritoriali, venendo cosi' a ricadere nella previsione di art. 6 c.p.
o sussiste la giurisdizione dello Stato italiano anche in relazione al reato di associazione a delinquere trasnazionale per la commissione di reati in materia di immigrazione (art. 7 c.p., in forza di art. 15 co. 2 lettera c Convenzione ONU contro la criminalita' organizzata trasnazionale, che rinvia all'art. 5 co. 1 della stessa Convenzione), dal momento che si tratta di reati commessi in uno Stato da gruppo criminale organizzato che producono effetti in un altro (art. 3 della L. 146/2006)
o il fatto di essere alla guida del natante su cui gli stranieri sono stati trasbordati non prova, di per se', l'appartenenza all'associazione a delinquere, dal momento che il responsabile potrebbe essere stato cooptato dall'organizzazione a questa sola azione, in assenza di un collegamento stabile con l'organizzazione
o si ha ingiusto profitto quando vi e' sproporzione discriminatoria tra le prestazioni (Sent. Cass. 46070/2003 e Trib. Milano: canone d'affitto esorbitante; Circ. Confedilizia: anche depositi cauzionali esagerati, obblighi di manutenzione straordinaria, clausole penali eccessive, etc.), determinata dall'abuso del potere contrattuale del contraente regolare rispetto al minimo potere contrattuale del contraente irregolare in quanto clandestino; nello stesso senso, Sent. Cass. 26457/2013
o all'ingiusto profitto concorre anche l'introito corrispondente alla sicura elusione fiscale che si realizza mediante locazione a stranieri che, per la loro condizione di illegalita' nel territorio dello Stato non potranno mai chiedere la registrazione o la regolarizzazione del contratto locativo (Sent. Cass. 15646/2010, citata in Rass. stampa Italia Razzismo 5/5/2010)
o e' irrilevante che un profitto ingiusto sia realizzato, dal medesimo locatore, anche a danno di stranieri non irregolari, e percio' non profittando della loro condizione di illegalita' sul territorio, ma solo di altre situazioni produttive di imparita' nel rapporto negoziale (Sent. Cass. 15646/2010, citata in Rass. stampa Italia Razzismo 5/5/2010); in senso opposto, Sent. Cass. 39550/2011
o ai fini della configurazione del reato relativo alla locazione a straniero irregolarmente soggiornante a condizioni incongrue rispetto a quelle di mercato rileva il fatto che il contratto sia stato predisposto senza alcuna clausola che consentisse al locatore di esser certo della regolarita' del soggiorno dello straniero, nonche' il canone pattuito, anche se piu' alto di quello asseritamente percepito (Sent. Cass. 45033/2012)
o in precedenza, la cessione in affitto a condizioni contrattuali eccessivamente onerose rispetto ai prezzi di mercato a straniero clandestino di locali ad uso di abitazione era stata punita quale favoreggiamento della permanenza illegale finalizzato a trarne un ingiusto profitto (sent. Cass. 46066/2003 e 46070/2003, citate in Trib. Milano, e Sent. Cass. 26457/2013)
o Trib. Brescia: la finalita' di ingiusto profitto e' necessaria a che si configuri il reato solo nel caso in cui si dia alloggio a titolo oneroso, non nel caso in cui si ceda l'immobile in locazione; nota: contrasta sia con la lettera della disposizione, sia con la volonta' del legislatore, per come la si desume dall'esame degli atti parlamentari (intervento del Relatore nella seduta d'Aula del Senato 11/6/2008; intervento della Relatrice nella seduta delle Commissioni I e II del Senato 30/6/2008)
o Sent. Cass. 19171/2009: l'affitto a canone di mercato non ricade sotto la sanzione prevista per chi cede alloggio o lo affitta (fattispecie unica) allo scopo di trarne ingiusto profitto; nello stesso senso, Trib. Milano e Sent. Cass. 39550/2011, secondo cui il fatto che il canone sia lo stesso per stranieri regolari e irregolari esclude che si configuri l'ingiusto profitto, nella forma di sfruttamento della debolezza dello straniero irregolare
o Delib. Giunta Comune Cantu': istituito un ufficio della Polizia locale con lo scopo di verificare le situazioni di possibile violazione di art. 12, co. 5 bis T.U. individuate dall'Amministrazione o segnalate, anche in forma riservata, dai cittadini
o in una risposta a interrogazione parlamentare, il Ministro dell'interno ha dichiarato che la ratio della norma sulle sanzioni contro la cessione a titolo oneroso di alloggio e' quella di colpire tutte le forme di cessione, non solo quelle a prezzi superiori a quelli di mercato
o la situazione di ingiusto profitto puo' verificarsi anche in caso di ospitalita' nei confronti di colf o badante (Circ. Confedilizia)
o la locazione a straniero privo di titolo puo' configurarsi anche quando la durata della stessa ecceda quella del titolo di soggiorno; opportuno stipulare contratti transitori non eccedenti la durata del permesso, rinnovabili (Circ. Confedilizia)
Tratta di persone (torna all'indice del capitolo)
Favoreggiamento della
prostituzione (torna all'indice del capitolo)
Sottrazione di minore all'estero (torna all'indice del capitolo)
Discriminazione (torna all'indice del capitolo)
o reclusione fino ad un anno e 6 mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993 e L. 85/2006)
o reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993 e L. 85/2006)
o vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993); chi partecipa a tali organizzazioni o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per questo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993); chi le promuove o dirige e' punito, per questo, con la reclusione da 1 a 6 anni (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993) con arresto obbligatorio in flagranza; reclusione fino a 3 anni e multa da duecentomila a cinquecentomila lire per chi in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori ovvero ostenti emblemi o simboli propri o usuali di tali organizzazioni; arresto da 3 mesi a 1 anno per chi acceda con tali simboli a luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche
o con la sentenza di condanna puo' essere irrogata anche una sanzione accessoria, che puo' consistere nello svolgimento di lavori di pubblica utilita', nell'obbligo di permanenza nella propria abitazione in una fascia oraria comprendente la notte, sospensione della patente o del passaporto o di altro documento di identita' valido per l'espatrio, divieto di partecipazione ad attivita' di propaganda elettorale
o per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attivita' di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalita', la pena e' aumentata fino alla meta'; in questi casi si procede d'ufficio
o divieto di accesso per 5 anni ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime (art. 6 L. 401/1989) per chi sia stato denunciato o condannato per uno dei reati in materia di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o aggravati da tali finalita', salvo il caso di di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, proscioglimento o riabilitazione; per gli stessi reati, quando siano commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive, sono consentiti l'arresto in flagranza e quello differito, per esigenze di sicurezza o incolumita' pubblica, di non piu' di 48 ore, senza perdita della condizione di flagranza (art. 8 L. 401/1989, come modificato da L. 146/2014)
o quando si procede per uno dei reati in materia di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o aggravati da tali finalita', puo' essere disposta la sospensione cautelativa di ogni attivita' dell'associazione concretamente sospettabile di favorire la commissione dei reati; scioglimento e confisca dei beni dell'associazione in caso di condanna con sentenza definitiva
o reclusione da 1 a 3 anni e della multa da 1 a 2 milioni di lire per chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalita' antidemocratiche con riguardo a idee o metodi razzisti (L. 645/1952, modificata da L. 205/1993)
o facilitazione delle perquisizioni di immobili per i quali esista il sospetto che abbiano fatto da base per le attivita' connesse ai reati connessi con discriminazione e odio etnico, nazionale, razziale o religioso o aggravati da tali finalita'
o sequestro e, nei casi di particolare gravita', dopo condanna o patteggiamento della pena, confisca dell'immobile nel quale siano rinvenuti materiali vietati; se l'immobile e' nella disponibilita' di persona estranea al reato, il sequestro non puo' protrarsi oltre i 30 gg e non si procede a confisca
o arresto facoltativo in flagranza per porto d'armi o di arma impropria abusivo, se aggravati dalla finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso
o Sent. Cass. 2798/2010: l'espressione "sporco negro" pronunciata in un contesto nel quale la pretesa del danaro e' collegata a una ragione discriminatoria ha finalita' di discriminazione e di odio razziale
o Sent. Cass. 49694/2009: l'aggravante della finalita' di discriminazione e di odio etnico, nazionale, razziale o religioso e' configurabile quando essa si rapporti al pregiudizio manifesto di inferiorita' di una sola razza; non e' invece necessario che la condotta incriminata sia potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacche' questo varrebbe ad escludere in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in assenza di terzi
o Trib. Padova: condannati due imprenditori per ingiuria, minacce continuate e diffamazione, con aggravante della finalita' di discriminazione o di odio razziale ai sensi di art. 3 L. 205/1993, per aver aggredito con ingiurie riferite al colore della pelle e minacce due sindacalisti di colore, recatisi presso l'impresa per informare i lavoratori in materia di sicurezza del lavoro; uno degli imprenditori aveva successivamente rilasciato un'intervista con carattere diffamatorio a un quotidiano, affermando "un sindacalista negro e' una barzelletta"; il tribunale ha ritenuto sufficiente ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di odio razziale che l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile nel contesto in cui e' maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore, per cui la discriminazione consiste nel disconoscimento d'eguaglianza, ovvero nellaffermazione d'inferiorita' sociale o giuridica altrui; l'utilizzo del termine "negro" in presenza della persona vittima del comportamento, di per se' ha portata dispregiativa, non connotando semplicemente il colore della pelle, ma designando, sotto il profilo storico dellepoca coloniale e della segregazione razziale, una condizione della persona quale appartenente ad una razza asseritamente inferiore, e dunque di per se' appare suscettibile di configurare la sussistenza dell'aggravante, soprattutto se abbinato ad un attributo ugualmente offensivo, quale "sporco negro"
o Sent. Cass. 54694/2011: offendere lo straniero con affermazioni quali: "Africano, torna a mangiare banane! Scimmia!" configura in astratto l'aggravante della finalita' di odio etnico-razziale di cui all'art. 3 L. 205/1993, che rende il reato perseguibile d'ufficio e di competenza del Tribunale collegiale; la Corte di Cassazione rinvia al giudizio di merito la valutazione del fatto
o Trib. Venezia: condannato con rito abbreviato un militante della Lega, per lesioni e danneggiamento aggravati dall'odio razziale per aver fatto irruzione in un ristorante di Venezia, assalendo e picchiando due camerieri, procurando loro lesioni volontarie e accompagnando l'azione con insulti ed espressioni di stampo razzista; il giudice ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 3 L. 205/1993, per il fatto che l'azione si e' svolta in un contesto che rendeva evidente l'odio etnico, idoneo a incitare il resto del gruppo ad agire violentemente nei confronti delle vittime straniere; comunicato ASGI: condannati da Trib. Venezia anche gli altri due militanti che avevano partecipato all'azione e che avevano optato per il rito ordinario
o Trib. Varese: risarcimento del danno non patrimoniale in un caso di straniero sottoposto ad atti di violenza con motivazioni razziale; la lesione del diritto alla salute e la lesione del diritto a non subire discriminazioni, costituiscono autonomi strappi a situazioni giuridiche soggettive e meritano separato risarcimento (nel caso in esame, alla luce della gravissima modalita' con cui e' avvenuto il fatto, si riconosce un risarcimento per violazione del diritto a non ricevere discriminazioni di misura pari a quello alla salute)
o Sent. Cass. 16328/2012: sussiste l'aggravante della finalita' di discriminazione razziale quando illeciti penali siano commessi nei confronti di vittime identificate sulla base di indiscutibili evidenze etniche e costrette a subire violenze gratuite , espressione di un atteggiamento spregiativo eccedente il mero fine patrimoniale, anche in assenza di esplicite manifestazioni verbali di razzismo
o Sent. Cass. 19265/2012: l'aggravante di odio razziale non richiede che l'atto sia effettuato in presenza di terzi, potendo sssistere anche in caso di corrispondenza privata
o Sent. Cass. 25184/2012: il "saluto romano" acquista un significato di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi quando, per il contesto o per l'ambiente in cui viene compiuto, e' inequivocabilmente diretto a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorita' o sull'odio etnico-razziale
o Sent. Cass. 47894/2012: commette il reato di propaganda di odio razziale il consigliere comunale che esprime nellaula consiliare (in seduta aperta al pubblico e, tipicamente, oggetto di resoconti di stampa) pesanti pregiudizi razziali nei confronti di Rom e Sinti; il fatto di svolgere una funzione di rappresentanza politica, lungi dal consentire un margine di esercizio della liberta' di espressione piu' ampio rispetto all'ordinario, deve indurre una maggiore prudenza nellesercizio della liberta' di espressione e ad un maggiore rispetto dei diritti fondamentali alla dignita' dei gruppi sociali minoritari, facendo scattare, in caso di lesione dei medesimi, una circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.9 c.p.; perche' si configuri il reato, non e' necessaria la reiterazione delle affermazioni di odio razziale, essendo sufficiente anche un'isolata manifestazione a connotazione razzista; una frase che mostri ostilita' verso un determinato gruppo, senza che venga fatto riferimento a soggetti ben individuati, e' evidentemente discriminatoria, dal momento che e' fondata su un pregiudizio (Sent. Cass. 41819/2009)
o Un consigliere comunale leghista ha patteggiato una pena di 8 mesi di reclusione (pena sospesa) per aver scritto su Facebook, a proposito degli immigrati, "Servono i forni" (da un comunicato Stranieriinitalia)
o Giancarlo Gentilini, vicesindaco di Treviso, condannato ad una pena pecuniaria di 4 mila euro e al divieto di tenere comizi per tre anni (con sospensione condizipnale della pena), per istigazione all'odio razziale dalla Corte D'Appello di Venezia, per un intervento contro nomadi, musulmani e immigrati alla "Festa dei popoli padani", che si tenne a Venezia nel 2008 (da un comunicato Stranieriinitalia)
Priorita' di politica
giudiziaria (torna all'indice del capitolo)
24.
Stranieri condannati o detenuti (torna all'indice)
-
Soggiorno illegale quale aggravante: illegittimita'
costituzionale
-
Espulsione a titolo di misura di sicurezza
-
Espulsione dello straniero condannato per violenza
domestica
- Espulsione sostitutiva della pena
-
Espulsione alternativa alla pena
-
Esecuzione dell'espulsione per straniero detenuto
- Forme di tutela rispetto a comunicazione dei provvedimenti e ammissione al gratuito patrocinio
-
Estradizione e trasferimento di persone condannate o
sospettate
-
Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno durante
la detenzione; iscrizione anagrafica
-
Diritto di visita: esonero dall'esibizione del
permesso
-
Garante nazionale dei diritti delle persone
detenute o private della liberta' personale
-
Accesso alle misure alternative alla detenzione
-
Assistenza sanitaria per i detenuti stranieri
-
Rilascio della patente di guida
- Permesso per motivi di giustizia
- Permesso per motivi di protezione sociale
-
Reati quali motivi ostativi all'ingresso, al
soggiorno e all'acquisto della cittadinanza
-
Cifre
Soggiorno illegale quale
aggravante: illegittimita' costituzionale (torna all'indice
del capitolo)
o illegittimita' costituzionale di art. 61, numero 11-bis c.p. (come modificato da L. 125/2008), che stabiliva come l'aver commesso il reato in condizioni di soggiorno illegale nel territorio dello Stato fosse da considerarsi circostanza aggravante comune; note:
l'aggravante associata alla
condizione di soggiorno illegale si riferiva solo ai cittadini stranieri
e agli apolidi, non ai cittadini comunitari
(in base alla modifica ulteriore introdotta da L. 94/2009); nota: la Commissione
europea aveva censurato (nel Comunicato
23/9/2008 e nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE) la norma che introduceva, anche
con riferimento ai cittadini comunitari, l'aggravante di soggiorno illegale;
restavano, pero', inclusi, anche a
seguito dell'entrata in vigore di L. 94/2009, i familiari stranieri di
cittadini comunitari
questione di legittimita' costituzionale sollevata da Trib. Latina, Trib. Ferrara e Trib. Livorno
prima della sentenza in esame, Ord. Corte Cost. 277/2009 e Ord. Corte Cost. 66/2010: l'introduzione del reato di ingresso o soggiorno illegale rende necessaria una rivalutazione, da parte del giudice a quo, della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
con la sentenza in esame, la Corte ha ritenuto irragionevole la discriminazione posta dall'aggravante in questione nei confronti dello straniero; paradossalmente, hanno giocato a sfavore della disposizione censurata due novita' introdotte dalla L. 94/2009: l'esonero dall'aggravante per il cittadino comunitario che soggiorni illegalmente (ad esempio, per non aver ottemperato ad un ordine di allontanamento) e l'introduzione del reato di soggiorno illegale; il primo rende evidente come l'aggravante non intenda colpire la violazione delle norme su ingresso e soggiorno dei non cittadini, ma piuttosto la condizione stessa di straniero; la seconda da' luogo a un rischio di violazione del principio "ne bis in idem", traducendosi in una doppia punizione per la medesima infrazione
Sent. Cass. 40836/2010 ha dichiarato illegittima una sentenza del Tribunale di Modena con cui veniva applicata la pena su richiesta, calcolata in base all'agravante di soggiorno illegale censurata da Sent. Corte Cost. 249/2010
o illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, di art. 656, co. 9, lettera a) c.p.p. (modificato da L. 125/2008), limitatamente alle parole "e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,"; tale disposizione stabiliva come la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non superiore, anche come residuo di maggior pena, a tre anni (quattro, nei casi di reati di cui agli artt. 90 e 94 DPR 309/1990), non fosse disposta in presenza della circostanza aggravante costituita dall'aver commesso il fatto in condizioni di soggiorno illegale nel territorio dello Stato
Espulsione a titolo di misura
di sicurezza (torna all'indice del capitolo)
o disposta dal giudice (giudiziaria)
o per straniero che intendeva commettere un delitto e che e' stato assolto perche' la sua condotta non ne ha poi integrato la fattispecie (art. 59 c.p.), o per straniero che si e' accordato con almeno un'altra persona per commettere un delitto poi non commesso (art. 115 c.p.), o per straniero condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni (art. 235 c.p., modificato da L. 125/2008), o per lo straniero condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (art. 312 c.p.), o per straniero condannato per uno dei delitti in materia di stupefacenti previsti dal DPR 309/1990 (art. 86 co. 2 dello stesso DPR), o per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente pericoloso:
- art. 380: delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a 4 anni (L. 155/2005), nel massimo a 20 anni; delitti contro la personalit dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumit pubblica, delitto di riduzione in schiavitu', furto aggravato (Sent. Cons. Stato 3536/2011, Sent. Cons. Stato 206/2013, Sent. Cons. Stato 2804/2013: rileva l'aggravante di uso di violenza sulle cose, non quella di uso di mezzi fraudolenti), rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalit di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere
- art. 381 (non colposi): corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
o non puo' essere disposta, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando la pena patteggiata non superiore a 2 anni di reclusione, anche sommati a pena pecuniaria (art. 445, co. 1 c.p.p.); Sent. Cass. 10857/2007: puo' essere disposta invece in caso di "patteggiamento allargato" (pena patteggiata compresa tra 2 e 5 anni)
o divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, per un periodo di durata non inferiore a 3 anni (da art. 13, co. 14, T.U., come modificato da L. 129/2011)
o in caso di provvedimento adottato per straniero condannato,
- l'espulsione e' eseguita, successivamente allespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autorita consolare sono avvertiti per tempo
- la revoca o la non applicazione puo essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellinteressato e a seguito di udienza; diritto a rimanere in Italia fino a decisione del magistrato
- provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)
o e' eseguita con le modalita' previste dal D. Lgs. 30/2007 quando si tratti di familiare straniero di cittadino comunitario incluso nel novero dei familiari per i quali vale il diritto di soggiorno o dei familiari il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (L. 97/2013: incluso il partner legato da unione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale)
o Mag. sorv. Novara: l'espulsione quale misura di sicurezza e' una misura di sicurezza non detentiva che viene disposta dal giudice della cognizione penale (o dal magistrato di sorveglianza, d'ufficio, previo accertamento della concreta ed attuale pericolosita' sociale dello straniero, qualora emergano, successivamente alla sentenza di condanna, elementi da cui indurre laccresciuta pericolosita' sociale del condannato) e viene concretamente applicata , terminata lespiazione della pena detentiva (art. 211 c.p.), dal magistrato di sorveglianza previo esame dell'attualita' e della concretezza della pericolosita' sociale dello straniero, alla luce degli elementi indicati da art. 133 c.p. e congruamente motivato, in esito al procedimento camerale avanti a se' (artt. 666 e 678 c.p.p.) e con le garanzie difensive proprie di quella procedura; la valutazione di permanente pericolosita' e' effettuata anche quando lo straniero sia stato gia' espulso come misura alternativa alla detenzione
o Sent. Cass. 50379/2014: le norme che disciplinano la valutazione della pericolosita' sociale quale presupposto fondante l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione devono essere applicate senza tralasciare l'esame comparativo, con gli altri criteri di valutazione indicati da art. 133 c.p., della condizione familiare dell'imputato ove ritualmente prospettata; la questione relativa alla presenza di familiari e' pero' inammissibile se non dedotta, pur essendo deducibile, in sede di primo ricorso (non in sede di rinvio al giudice da parte della Cassazione); va invece considerata se e' sopravvenuta (non essendo deducibile in sede di primo ricorso)
o Sent. Cass. 12741/2014: se lo straniero e' condannato per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, il giudice di merito ha il dovere di accertare in concreto, non sussistendo a seguito di Sent. Corte Cost. 58/1995 la presunzione assoluta di pericolosita', la sussistenza della pericolosita' sociale del condannato per i suddetti reati ed alla stregua di tale accertamento, compiuto alla luce degli elementi indicati da art. 133 c.p., e congruamente motivato, deliberare l'applicabilita' o meno dell'ordine di espulsione dello straniero dallo Stato quale misura di sicurezza; e' sufficiente a motivare l'espulsione il fatto che lo straniero, nonostante la giovanissima eta', abbia dimostrato di sfruttare la stanzialita' in territorio estero massimamente per intessere trame criminose complesse, per intrecciare plurimi rapporti delittuosi e per gestire disinvoltamente traffici illeciti in materia di stupefacenti, sicche' ogni altra considerazione (stato di incensuratezza e presenza di familiari in Italia) deve cedere di fronte ad un tale giudizio di ritenuta pericolosita' sociale e condurre alla definitivita' del provvedimento di rimpatrio
o dovrebbero comunque essere esclusi i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso UE slp; in questo senso, con riferimento al caso di coniuge o di familiare di italiano, Sent. Cass. 18527/2010, Sent. Cass. 22100/2011 (che pero' afferma come spetti all'interessato provare l'effettiva convivenza), Sent. Cons. Stato 3607/2013 e Mag. Sorv. Alessandria; in senso contrario, Sent. Cass. 34562/2007
o Mag. Sorv. Alessandria: ove perduri la pericolosita' dello straniero, ma la misura di sicurezza dell'espulsione non sia eseguibile per un divieto posto dalla normativa (nella fattispecie, il fatto che lo straniero conviva con i figli italiani), la stessa misura deve essere sostituita dal magistrato di sorveglianza con altra misura di sicurezza idonea (nela fattispecie, la liberta' vigilata per tre anni)
o i richiedenti sono invitati a non utilizzare in modo improprio la richiesta di misure provvisorie in sostituzione dei rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento
o gli Stati sono invitati a garantire il diritto al ricorso effettivo rispetto alle misure di allontanamento, prevedendo la sospensione dei provvedimenti
Espulsione dello straniero
condannato per violenza domestica (torna all'indice del
capitolo)
o non e' chiaro se questa disposizione si applichi solo in caso di condanna per delitti commessi nel territorio nazionale (una volta data attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, uno straniero potrebbe essere condannato anche per delitti commessi all'estero, ai sensi di art. 44 della Convenzione e di art. 7 c.p.)
o l'eventuale espulsione e' adottata ai sensi di art. 13 D. Lgs. 286/1998 (dal prefetto, quindi, e non con le modalita' previste per l'espulsione quale misura di sicurezza)
Espulsione sostitutiva della pena (torna all'indice del capitolo)
o disposta (facoltativamente) dal giudice
o per straniero
che debba essere condannato, o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione < 2 anni senza possibilita di sospensione, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lespulsione, ai sensi dellart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allinvito allallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione; la misura ha quindi, in questo caso, natura amministrativa (Ord. Corte Cost. 369/1999)
che debba essere condannato per il reato di ingresso o soggiorno illegale di cui all'art. 10-bis T.U. (L. 94/2009)
che debba essere condannato per i reati di mancato ottemperamento all'ordine del questore, di cui all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater D. Lgs. 286/1998 (art. 16, co. 1 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011)
o escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui obbligatorio l'arresto in flagranza; dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni (esclusa quindi l'adozione della misura nei casi di condanna conseguente a violazione del divieto di reingresso)
o nota: nel caso in cui il giudice non voglia o non possa applicare l'espulsione quale misura sostitutiva della pena, in relazione a un reato per il quale l'espulsione non sia esclusa a priori ne' come misura sostitutiva della pena ne' come misura alternativa alla detenzione, il magistrato di sorveglianza sara' tenuto ad adottare, dal primo giorno di detenzione, un provvedimento di espulsione come misura alternativa alla detenzione; in questo senso, Trib. Torino, che, allo scopo di evitare il contrasto con l'effetto utile della Direttiva 2008/115/CE, condanna alla pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione lo straniero colpevole di reingresso in violazione del divieto (reato di cui al Testo Unico punito con una pena edittale superiore nel massimo a 2 anni ), ma sostituisce la pena (che non puo' essere sospesa per la pendenza di altra condanna sospesa per spaccio di stupefacenti) con l'espulsione, in base ad art. 16 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e, quindi, disapplica il divieto di sostituzione di cui all'art. 16 co. 3 D. Lgs. 286/1998 (nota: la sentenza afferma, in proposito: "Limitazione che peraltro risulta anche di dubbia razionalita', posto che analoga preclusione non e' contemplata, allorche' il successivo comma 5 dell'art. 16 disciplina le ipotesi di espulsione quale sanzione alternativa alla pena detentiva")
o nota: la condanna per uno dei reati ostativi allingresso e motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso e motivo di espulsione ai sensi dellart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali e esclusa lapplicazione della misura dellespulsione sotitutiva della pena detentiva, il responsabile puo essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido
o esclusi (Ord. Corte Cost. 226/2004) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso UE slp (in questo senso, anche se in relazione ad espulsione quale misura alternativa alla detenzione, Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata l'espulsione di un nigeriano in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio d'Europa)
o condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CIE)
o espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile
o divieto di reingresso per il periodo > 5 anni, stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di reingresso illegale prima della scadenza del divieto; nota: la previsione di un divieto di reingresso non inferiore a 5 anni, quando si tratti di straniero condannato per il reato di ingresso e/o soggiorno illegale o per mancato ottemperamento all'ordine del questore, senza che si tenga conto della situazione specifica e' in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE, a meno che non si consideri legittimo invocare la deroga di cui all'art. 2 della Direttiva in un caso del genere
o ricorso, come per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)
o nota: non e' chiaro come sia compatibile con il dettato della Direttiva 2008/115/CE la situazione che si determina, ove allo straniero in condizioni di soggiorno illegale sia stato concesso un termine per il rimpatrio volontario, nel caso in cui il giudice competente per l'accertamento del reato di ingresso e/o soggiorno illegale arrivi a sentenza prima dell'avvenuto rimpatrio volontario (che puo' essere temporalmente lontano dall'avvio del procedimento per ingresso e/o soggiorno illegale anche in mancanza di elementi ostativi all'allontanamento immediato) e della corrispondente comunicazione della questura che determina la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere (art. 13 co. 5 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011), e decida di sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione sostitutiva, da eseguirsi con accompagnamento coattivo, in base ad art. 13, co. 4 lettera f) D. Lgs. 286/1998, modificato da L. 129/2011
Espulsione alternativa alla pena (torna all'indice del capitolo)
o disposta (obbligatoriamente; Sent. Cass. 10752/2009: quando ricorrono i presupposti dell'espulsione alternativa alla detenzione, lo straniero ha diritto a tale misura, senza che il giudice possa esercitare alcun potere discrezionale o che spetti al PM concedere il nulla-osta ex art. 13, co. 3 T.U.) dal magistrato di sorveglianza
o per straniero, gia identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua, < 2 anni, e che dovrebbe comunque, in mancanza di pena, subire lespulsione, ai sensi dellart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allinvito allallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione; la misura ha quindi natura amministrativa (Ord. Corte Cost. 226/2004)
o non e' disposta nel caso in cui si tratti di delitti previsti da art. 12 co. 1, 3, 3-bis e 3-ter (favoreggiamento dell'immigrazione illegale) D. Lgs. 286/1998 (D. Lgs. 10/2014)[82] o di delitti di cui allart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale) diversi da quelli di cui all'art. 628 co. 3 (rapina aggravata) e all'art. 629 co. 2 (estorsione aggravata) c.p. (D. Lgs. 10/2014)
o in caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, lespulsione e' disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono
o nota: la condanna per uno dei reati ostativi allingresso e motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso e motivo di espulsione ai sensi dellart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali e esclusa lapplicazione della misura dellespulsione alternativa alla pena detentiva, il responsabile puo essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido
o nota: lo straniero originariamente in possesso di un permesso di soggiorno rientra nella categoria di cui allart. 13, co. 2 se non chiede il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza anche durante la detenzione (in senso contrario, Sent. Cass. 20143/2011: la condizione di detenzione giustifica la mancata richiesta di rinnovo; in ogni caso, e' illegittima l'espulsione del detenuto quale misura alternativa se la mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e' dovuta al fatto che l'amministrazione non ne ha mai comunicato all'interessato l'avvenuto rilascio, dal momento che il decorso della validita' del permesso non puo' iniziare se non successivamente alla consegna del provvedimento ed il termine del rinnovo non puo' decorrere se il provvedimento non stato mai consegnato)
o esclusi (Ord. Corte Cost. 226/2004) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano (in questo senso, Sent. Cass. 20143/2011), donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di permesso UE slp (Trib. Bologna e Trib. Bologna: coerentemente con Sent. CEDU Sellem c. Italia, Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia, Sent. CEDU Saadi c. Italia, Sent. CEDU Cherif c. Italia, Sent. CEDU Abdelhedi c. Italia, Sent. CEDU Hussun c. Italia, e con circ. Mingiustizia 25/2/2010, revocata l'espulsione di un nigeriano quale misura alternativa alla detenzione in virtu' dei rischi di trattamenti inumani e degradanti per l'espellendo, quali emergono dai rapporti annuali di Amnesty International e HRW, oltre che del Commisario per i diritti umani del Consiglio d'Europa)
o nota: la sanzione non puo' essere disposta nei confronti dello straniero per il quale debba essere disposta una misura alternativa alla detenzione in carcere o che stia espiando la pena in regime extra-murario, dato che non sussiste lo stato di detenzione (Sent. Cass. n. 14500/2006); il fatto che al detenuto sia stata concessa la liberazione anticipata non osta a che la sanzione venga applicata, mentre ancora si trova in stato di detenzione (Sent. Cass. n. 17255/2008)
o all'ingresso in carcere di uno straniero che rientri nel campo di applicazione della misura dell'espulsione alternativa alla pena, la direzione dell'istituto penitenziario chiede al questore del luogo le informazioni su identita' e nazionalita' dello straniero (che vengono poi inserite nella cartella personale del detenuto di cui all'art. 26 DPR 230/2000); il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati (nota: verosimilmente, solo dopo che la misura dell'espulsione alternativa sia stata adottata dal Magistrato di sorveglianza); a questo fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento (D. Lgs. 10/2014)
o salvo che il questore comunichi che non e' stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente (D. Lgs. 10/2014)
o il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato, che e' comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore (D. Lgs. 10/2014)[83], i quali, entro 10 gg, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza
o se lo straniero non e' assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio (D. Lgs. 10/2014)
o il tribunale di sorveglianza decide entro 20 gg
o espulsione eseguita solo dopo la scadenza dei termini per lopposizione o di quello per la decisione
o Sent. Cass. 10752/2009: in caso di diniego rispetto all'istanza dello straniero mirata ad ottenere l'adozione del provvedimento di espulsione, ammesso, in base ad art. 111 Cost. e art. 568, co. 2 c.p.p., il ricorso per cassazione
o stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari (salvo, verosimilmente, che nel frattempo la pena venga interamente espiata)
o accompagnamento immediato alla frontiera
o pena estinta dopo 10 anni, salvo che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato illegittimamente (legittimo, ad esempio, lingresso per richiesta di asilo o lingresso altrimenti autorizzato); detenzione ripristinata in caso di reingresso illegittimo
o Mag. sorv. Novara: l'espulsione alternativa alla pena, pur se disposta dal giudice, si configura come una misura di carattere amministrativo, in quanto da un lato, la sua esecuzione e' affidata al questore anziche' al pubblico ministero, dall'altro art. 16 co. 1 D. Lgs. 286/1998 richiede, per l'adozione del provvedimento, le condizioni che costituiscono il presupposto delle dell'espulsione per soggionro illegale, rendendo cosi' evidente la sostanziale sovrapposizione fra le due misure e la conseguente necessita' di una loro armonizzazione sistematica (Ord. Corte Cost. 226/2004); al Magistrato di sorveglianza non e richiesta ne' consentita alcuna valutazione sulla meritevolezza del soggetto e sulla sua pericolosita' sociale
o Decr. Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge di cittadino comunitario, in quanto titolare di diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato rilevanza a seguito di Sent. Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano)
o Sent. Cass. 20143/2011: illegittima l'espulsione quale misura alternativa alla pena nel caso in cui violi il diritto all'unita' familiare di figlio minore italiano
Esecuzione dell'espulsione
per straniero detenuto (torna all'indice del capitolo)
Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identita' e sulla nazionalita' dello stesso; il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche; ai soli fini dell'identificazione, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni; a questo scopo il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento (L. 161/2014)
o la polizia procede al fotosegnalamento dattiloscopico dello straniero subito dopo l'arresto e, comunque, prima che questi venga condotto in udienza per la convalida; TAR Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero, che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei redditi allegata allistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013
o copia del cartellino fotodattiloscopico e' inviata alla polizia penitenziaria dell'istituto ove lo straniero e' detenuto e all'Ufficio immigrazione della questura della provincia ove ha sede l'istituto penitenziario
o la questura competente avvia la procedura di identificazione immediatamente dopo l'emanazione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna, interessando le autorita' diplomatiche dei paesi di possibile provenienza dello straniero
o l'Amministrazione penitenziaria cerca di acquisire elementi utili all'identificazione (ad esempio osservando i rapporti intrattenuti con altri detenuti stranieri) e li fornisce alla questura
o l'Amministrazione penitenziaria, su richiesta delle questure, provvede a concentrare gruppi di stranieri della medesima nazionalita' presso gli istituti penitenziari situati nelle vicinanze delle presunte rispettive rappresentanze diplomatiche allo scopo di facilitare i colloqui tra gli stranieri e l'autorita' diplomatica del presunto paese di origine
o dopo la procedura di identificazione, lo straniero e' trasferito in un istituto penitenziario quanto piu' possibile vicino al luogo di partenza del vettore prescelto
o il direttore dell'istituto di pena, su richiesta del questore competente all'esecuzione dell'espulsione, provvede ad assicurare la scarcerazione in orario utile e compatibile con quello dell'orario di partenza del vettore
o ogni bimestre, ciascun istituto comunica l'elenco dei detenuti i cui termini di scarcerazione sono in scadenza entro il successivo semestre; analoga comunicazione viene fatta tempestivamente nel caso in cui il magistrato di sorveglianza disponga l'anticipazione della scarcerazione ai sensi delle vigenti disposizioni
Lo straniero che sia gia' stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di 90 gg puo' essere trattenuto presso il CIE per un periodo massimo di 30 gg (L. 161/2014); nota: seguito delle modifiche apportate da L. 161/2014 in relazione alla durata massima del trattenimento in CIE, predisposti modelli per l'istanza di remissione in liberta' per stranieri trattenuti per oltre 30 gg dopo aver trascorso un periodo di detenzione di durata superiore a 90 gg in una struttura carceraria (com. Antigone)
Nota: prima dell'entrata in vigore della L. 161/2014, l'Assemblea della Camera, nella seduta del 9/12/2013, aveva approvato, con parere favorevole del Governo, due mozioni e una risoluzione (primi firmatari, rispettivamente, gli Onorevoli Zampa, Costa, Di Lello), che impegnano lo stesso Governo, tra le altre cose, ad assumere le opportune iniziative per dare concrete risposte a tale fenomeno ponendo termine alla continua mancata applicazione della Direttiva Mingiustizia-Mininterno del 25/11/2007 (allegata a Documento programmatico Mininterno sui CIE) che eviterebbe tempi lunghi con la identificazione degli immigrati durante la carcerazione detentiva e favorirebbe una riduzione dei CIE presenti sul nostro territorio nazionale; tale Direttiva stabiliva che, per lo straniero che sia stato detenuto e identificato, il trattenimento e ammesso per non piu di 15 gg e al solo scopo di aspettare la disponibilita del vettore, essendo invece escluso in caso di straniero detenuto per oltre 60 gg e non ancora identificato (nota: non era chiaro come ci si dovesse comportare in caso di straniero non identificato che sia stato detenuto per meno di 15 gg; il termine di 60 gg faceva riferimento al limite massimo di durata del trattenimento vigente al tempo in cui la Direttiva era stata adottata); un Provvedimento del Questore di Terni si adegua a questa indicazione ordinando allo straniero interessato di lasciare l'Italia, anziche' disporne il trattenimento in CIE
Forme di tutela rispetto a comunicazione dei provvedimenti e ammissione al gratuito patrocinio (torna all'indice del capitolo)
o per essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente puo' chiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purche' le sue pretese non risultino manifestamente infondate
o l'ammissione al gratuito patrocinio e' valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse; l'ammissione puo' essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed e' valida per tutti i successivi gradi del giudizio; in ambito penale, nella fase dellesecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi allapplicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) va presentata autonoma richiesta di ammissione al beneficio; Sent. Cass. 1009/2014: in mancanza di una esplicita dichiarazione relativa al fatto di non volersi avvalere del patrocinio a spese dello Stato nella fase di regolamento di giurisdizione, in una causa introdotta, per la fase di merito, in tale regime, e' legittimo ritenere che il patrocinio a spese dello Stato sia chiesto, dall'interessato, anche per la fase di regolamento di giurisdizione, quando (come nel caso in esame) in tale fase la difesa sia assicurata da un avvocato appartenente allo stesso studio legale (o quantomeno a studio a questo collegato) dell'avvocato che ha curato la difesa nella prima fase e presso il quale il ricorrente eleggeva domicilio, ma anche iscritto, nel foro di appartenenza, nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (nota: mia interpretazione)
o in ambito penale il patrocinio a spese dello Stato e' escluso
nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte
se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore (salvo che nei procedimenti relativi a contravvenzioni)
per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti
o per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato e' necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.766,33 euro (Decr. Mingiustizia 2/7/2012); se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, rileva la somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia (con limite di reddito elevato, in ambito penale, di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi), salvo che siano oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi
o domanda di ammissione in ambito penale
si presenta alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari (se il procedimento e' nella fase delle indagini preliminari) ovvero del giudice che procede (se il procedimento e' nella fase successiva) ovvero del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (se il procedimento e' davanti alla Corte di Cassazione)
se il richiedente e' detenuto la domanda puo' essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede
se il richiedente e' straniero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorita' consolare competente che attesti la verita' di quanto dichiarato nella domanda; in caso di impossibilita', la certificazione puo' essere sostituita da autocertificazione (in questo senso, anche Sent. Cass. 21999/2009: in caso di impossibilita' di ottenimento della certificazione dell'autorita' consolare, che si intende dimostrata quando l'interessato si sia adoperato per ottenere la certificazione, il mancato rilascio essendo indipendente dalla sua volonta', e' sufficiente una dichiarazione sostitutiva dello straniero; nota: solo se regolarmente soggiornante?)
se il richiedente e' straniero ed e' detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare puo' essere prodotta, entro 20 gg dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure puo' essere sostituita da autocertificazione); nota: in base ad art. 94, co. 2 DPR 115/2002, trascorsi inutilmente 20 gg, il giudice revoca il decreto di ammissione al gratuito patrocinio (Sent. Corte Cost. 101/2012 ha respinto come manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni che fanno scattare tale revoca, per lo straniero sottoposto a limitazioni della liberta' personale, solo dopo il superamento del termine, ed escludono invece fin dal momento della presentazione dell'istanza lo straniero libero)
entro 10 gg dalla presentazione della domanda o da quando e' pervenuta, il giudice competente ne verifica l'ammissibilita' e, con decreto motivato depositato in cancelleria, la accoglie o la rigetta o la dichiara inammissibile
del deposito del decreto viene dato avviso all'interessato; se si tratta di detenuto, il decreto gli viene notificato; in ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati
in caso di accoglimento della domanda, l'interessato puo' scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente Corte di appello (Trib. Roma: in base ad art. 80 co. 3 DPR 115/2002, come modificato da L. 25/2005, il patrocinio a spese dello Stato puo' essere chiesto anche se il difensore nominato e' iscritto agli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in un diverso distretto) e, nei casi previsti dalle legge, puo' nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato; Sent. Cass. 1009/2014: del fatto che il difensore prescelto sia iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato non occorre che vi sia specifica rappresentazione negli atti del giudizio, dato che il giudice, ricevuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la comunicazione dell'ammissione della parte in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, puo' verificare direttamente che la scelta sia caduta su un avvocato iscritto nel relativo elenco, che, in base ad art. 81 co. 4 DPR 115/2002, e' pubblico
in caso di decisione negativa, l'interessato puo' presentare ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte di appello entro 20 gg dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza; il ricorso e' notificato all'Ufficio delle entrate; l'ordinanza che decide sul ricorso e' notificata entro 10 gg all'interessato e all'Ufficio delle entrate che, nei 20 gg successivi, possono proporre ricorso in Cassazione; il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato
o ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, in mancanza di codice fiscale, lo straniero puo' limitarsi a fornire generalita' e domicilio all'estero (Ord. Corte Cost. 144/2004)
o il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale ha effetto dal momento della presentazione dell'istanza (Circ. Mingiustizia 27/5/2011)
Estradizione e trasferimento
di persone condannate o sospettate (torna all'indice del
capitolo)
o la persona e' cittadina del secondo Stato
o la sentenza e' definitiva
o la condanna e' a tempo indeterminato o, al momento in cui viene ricevuta la richiesta di trasferimento, restano da scontare almeno sei mesi (salvo casi eccezionali di durata minore per i quali vi sia l'accordo degli Stati contraenti; nota: tutti?)
o i due Stati danno il proprio consenso al trasferimento
o la persona (o il suo rappresentante legale, in ragione dell'eta' o delle condizioni di salute di essa) da' il suo consenso; si prescinde dal consenso (Prot. Add. 18/12/1997 alla Conv. Strasburgo 21/3/1983)
in caso di fuga, prima dell'esecuzione della sentenza, nel territorio del secondo Stato
in caso di adozione di un provvedimento di espulsione o di allontanamento (il consenso del secondo Stato puo' essere dato, in questo caso, solo dopo aver preso in considerazione l'opinione della persona)
o il fatto per cui la persona e' stata condannata costituisce crimine per la legge del secondo Stato
o le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi gli articoli 6, 48 e 52, fanno parte del diritto primario dell'Unione; i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti sanciti dagli articoli 5, paragrafi 1, 3, 4 e 6, paragrafi 2 e 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, costituiscono principi generali del diritto dell'Unione
o la privazione della liberta' e la consegna coercitiva della persona ricercata insite nella procedura di esecuzione di un mandato d'arresto europeo costituiscono un'ingerenza nel diritto alla liberta' della persona ricercata ai sensi dellarticolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonche' dellarticolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
o di regola, tale ingerenza sara' giustificata quale misura "necessaria in una societa' democratica" in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; ciononostante, la detenzione ai sensi di tale disposizione, non deve essere arbitraria; per evitare di incorrere nell'arbitrarieta', tale detenzione deve essere disposta in buona fede, deve essere strettamente collegata ai motivi di detenzione cui fa riferimento l'autorita' giudiziaria dell'esecuzione; il luogo e le condizioni di detenzione devono essere adeguati e la durata della detenzione non puo' eccedere quanto sia ragionevolmente richiesto per conseguire l'obiettivo perseguito (deve cioe' superare l'esame di proporzionalita'); l'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato alla stregua dell'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
o la competente autorita' giudiziaria dello Stato membro di esecuzione di un mandato d'arresto europeo puo' respingere la richiesta di consegna, senza con cio' violare gli obblighi sanciti dai Trattati istitutivi e dalle altre norme di diritto dell'Unione, qualora venga dimostrato che i diritti umani della persona di cui e' chiesta la consegna sono stati violati o saranno violati, durante o in seguito al procedimento di consegna; tuttavia, tale rifiuto sara' giustificato solamente in circostanze eccezionali; nei casi riguardanti gli articoli 5 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e/o gli articoli 6, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la violazione in questione deve essere talmente grave da minare sostanzialmente l'equita' del processo; la persona che deduce una violazione deve convincere l'autorita' chiamata a decidere che le sue obiezioni sono fondate nel merito; le violazioni pregresse che siano sanabili non possono costituire il fondamento di una tale obiezione
o l'autorita' giudiziaria competente dello Stato di esecuzione di un mandato d'arresto europeo non puo' respingere la richiesta di consegna per mancata o errata trasposizione della decisione quadro da parte dello Stato di emissione del mandato d'arresto europeo senza con cio' violare gli obblighi sanciti dai Trattati istitutivi e dalle altre disposizioni del diritto dell'Unione
o nota (Punto 103): anche se, in linea di principio, le questioni riguardanti ladeguatezza della pena esulano ampiamente dal campo di applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, una condanna che risulti largamente sproporzionata potrebbe essere considerata un maltrattamento vietato dall'articolo 3, ma e' solamente in occasioni speciali e rare che tale condizione verrebbe soddisfatta (Sent. CEDU Vinter et al. c. Regno Unito)
o la Corte precisa come
il motivo di rifiuto mira ad accrescere le opportunita' di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa stata condannata; alla luce di questo intento, lo Stato membro e' legittimato a limitare il rifiuto alle "persone che abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento nella societa' di detto Stato membro" (Sent. Corte Giust. C-123/08)
gli Stati membri avevano la facolta' di prevedere o meno il rifiuto di consegna; una volta operata la scelta di prevedere il rifiuto, pero', una discriminazione in base alla nazionalita' e' legittima solo se ha una giustificazione legittima, ragionevole e proporzionata; un requisito relativo alla durata della residenza del cittadino di altro Stato membro puo' essere legittimo; non lo e' invece, perche' non proporzionata, la sua esclusione assoluta
spetti all'autorita' giudiziaria accertare la sussistenza del presupposto della residenza o della dimora (soggiorno prolungato atto a stabilire legami di intensita' pari a quelli che si instaurano nel caso di residenza; da Sent. Corte Giust. C-66/08), sulla base di durata, natura e modalita' della presenza in territorio italiano, nonche' dei legami familiari ed economici in Italia
spetti al legislatore la valutazione dell'opportunita' di precisare le condizioni di applicabilita' al non cittadino del rifiuto di consegna ai fini dellesecuzione della pena in Italia
o giurisprudenza precedente:
Sent. Cass. 46299/2009: art. 18, co. 1, lettera r, L. 69/2005, che prevede la possibilita' di scontare la pena detentiva in Italia in relazione a condanne penali subite allestero, e' applicabile al solo cittadino italiano e non anche al cittadino straniero residente in Italia; questo vale anche nei confronti dei cittadini comunitari, dato che la Decisione quadro 2002/584/GAI da' facolta', ma non obbliga gli Stati membri dell'Unione europea ad ampliare le garanzie riconosciute ai propri cittadini anche agli soggetti residenti sul loro territorio
questione di legittimita' costituzionale di art. 18, co. 1, lettera r, L. 69/2005 nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del residente non cittadino sollevata da Ord. Cass. 34213/2009
Sent.
Cass. 14710/2010 (ora anche Sent.
Cass. 45667/2010): la questione di legittimita' si pone solo con
riferimento al caso di persona effettivamente residente (nel senso del radicamento, non del mero dato
anagrafico, coerentemente con Sent.
Corte Giust. C-66/08); il dato anagrafico sarebbe rilevante solo in caso di
diritto di soggiorno permanente (Sent.
Corte Giust. C-123/08)
o una delle cause di rifiuto della consegna a seguito di mandato d'arresto europeo e' la "litispendenza internazionale", ossia la pendenza di un processo penale nei confronti della persona ricercata, per gli stessi fatti che costituiscono oggetto del mandato d'arresto europeo (art 18 lettera o L. 69/2005), che presuppone la coincidenza tra il fatto oggetto della richiesta di consegna, considerato in relazione ai suoi aspetti temporali, spaziali e fattuali, e quello per il quale pende un procedimento in Italia
o deve essere rifiutata la consegna anche quando almeno una parte della condotta criminosa si sia verificata nel territorio dello Stato (art. 18 lettera p L. 69/2005), purche' essa integri gli estremi di una notizia di reato e consenta all'Autorita' giudiziaria italiana l'esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti per i quali si procede nello Stato membro di emissione; non si radica invece la giurisdizione italiana, e deve dunque essere eseguito il mandato d'arresto europeo, se i fatti posti in essere in Italia si esauriscono nel proposito generico e privo di concretezza e specificita', di perpetrare all'estero fatti delittuosi, poi effettivamente realizzati, per intero, nel territorio di un altro Stato; laddove poi sia contestato un reato associativo, occorre verificare il luogo in cui e' operativa, in tutto o in parte, la struttura organizzativa, mentre ha un'importanza secondaria il luogo in cui sono stati realizzati i singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso, a meno che essi, per numero e consistenza, rivelino il luogo di operativita' dell'associazione
Rilascio e rinnovo del
permesso di soggiorno durante la detenzione; iscrizione anagrafica (torna all'indice del capitolo)
o corredate di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione
o depositate esclusivamente presso lufficio postale ubicato in prossimita della struttura stessa
o presentate da personale appositamente individuato da chi presiede gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
o Mess. Mininterno alla questura di Vercelli 4/9/2001: listanza di rinnovo del permesso non puo essere accolta perche la verifica della sussistenza dei requisiti e superata dal provvedimento dellAutorita giudiziaria in forza del quale lo straniero e detenuto (nota: il fatto che sia superata la necessita di verifica dei requisiti avrebbe dovuto facilitare il rinnovo, non precluderlo; lintepretazione era pero' coerente con l'orientamento giurisprudenziale in materia di accesso alle misure alternative affermato da Sent. Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500)
Diritto di visita: esonero
dall'esibizione del permesso (torna all'indice del capitolo)
Condizioni di detenzione (torna all'indice del capitolo)
o scopo del Protocollo e' l'istituzione di un sistema di visite regolari svolte da organismi indipendenti nazionali e internazionali nei luoghi in cui le persone sono private della liberta', al fine di prevenire tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 1)
o e' istituito un Sottocomitato in seno al Comitato contro la tortura per svolgere le funzioni definite nel Protocollo (art. 2)
o ciascuno Stato Parte mantiene, costituisce o crea, al massimo entro un anno dall'entrata in vigore del Protocollo o dal momento della sua ratifica o adesione, uno o piu' meccanismi nazionali indipendenti (eventualmente, a livello locale) di prevenzione della tortura a livello interno (artt. 3 e 17)
o ciascuno Stato Parte autorizza le visite da parte del Sottocomitato e dei meccanismi nazionali in tutti i luoghi di detenzione (ossia, luoghi sotto custodia che le persone trattenute non possono lasciare volontariamente, in base ad un ordine dell'autorita' pubblica oppure nel quadro di indagini da essa condotte o con il consenso o l'acquiescenza di una pubblica autorita'; art. 4)
o gli Stati Parte del presente Protocollo si impegnano ad assicure al Sottocomitato e agli organismi nazionali
accesso illimitato ad ogni informazione circa il numero di persone private della liberta' nei luoghi di detenzione, nonche' sul numero di tali luoghi e sulla loro dislocazione
accesso illimitato ad ogni informazione circa le condizioni di detenzione
accesso illimitato a tutti i luoghi di detenzione, alle loro strutture e servizi annessi (salvo limitazioni per il Sottocomitato basate su ragioni impellenti e cogenti riguardanti la difesa nazionale, la sicurezza pubblica, il verificarsi di un disastro naturale o di gravi disordini nel luogo oggetto della visita che impediscano temporaneamente di compiere la visita stessa; art. 14 e 20)
la possibilita' di avere colloqui riservati con le persone private della liberta', senza testimoni, direttamente o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonche' con qualunque altra persona che possa fornire informazioni rilevanti
la liberta' di scegliere i luoghi da visitare e le persone con cui avere un colloquio
il diritto, per i meccanismi nazionali, di avere contatti con il Sottocomitato sulla prevenzione, di trasmettergli informazioni e di incontrarlo
o non sono tollerate sanzioni o pregiudizi contro una persona o un'organizzazione per aver comunicato al Sottocomitato o ai suoi delegati o ai meccanismi nazionali informazioni vere o false (art. 15)
o le informazioni riservate raccolte dai meccanismi nazionali di prevenzione sono protette; nessun dato personale puo' essere reso pubblico senza il consenso espresso dell'interessato (art. 21)
o il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o adesione (art. 28)
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale (torna all'indice del capitolo)
o vigila, affinche' l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della liberta' personale sia attuata in conformita' alle norme vigenti e ai principi stabiliti dalla Costituzione
o visita, senza necessita' di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunita' terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunita' di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, nonche', previo avviso e senza che da cio' possa derivare danno per le attivita' investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive (nota: non prevista esplicitamente la visita senza autorizzazione preventiva ai CIE); richiede alle amministrazioni responsabili di tali strutture le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui lamministrazione non fornisca risposta nel termine di 30 gg, informa il magistrato di sorveglianza competente e puo' richiedere lemissione di un ordine di esibizione
o prende visione, previo consenso anche verbale dellinteressato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della liberta' personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della liberta'
o verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 DPR 394/1999, presso i CIE, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale (nota: non e' chiaro se l'ingresso al CIE richieda comunque autorizzazione preventiva)
o formula raccomandazioni allamministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi di art. 35 L. 354/1975; l'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di 30 gg
o trasmette annualmente una relazione sull'attivita' svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia
Accesso alle misure alternative alla detenzione (torna all'indice del capitolo)
o laccesso a misure alternative (incluse le attivita lavorative extra-murarie e laffidamento in prova ai servizi sociali) non richiede ne consente il rilascio di un permesso di soggiorno ad hoc (per motivi di giustizia o altro), costituendo lordinanza del Magistrato di sorveglianza, di per se, unautorizzazione a permanere nel territorio dello Stato (Circ. Mingiustizia 23/3/1993, Circ. Mingiustizia 16/3/1999, Circ. Mingiustizia 12/4/1999, Circ. Mininterno 2/12/2000, citate in un documento di associazioni di Brescia, e Mess. Mininterno alla questura di Vercelli 4/9/2001)
o la Direzione provinciale del lavoro rilascia un apposito atto di avviamento al lavoro allo straniero ammesso a svolgere attivita lavorativa extra-muraria, tassativamente obbligato a permanere sul territorio dello Stato e a svolgere attivita lavorativa da unordinanza del Tribunale di sorveglianza o da un provvedimento di ammissione al lavoro esterno (Circ. Minlavoro n. 27/1993, richiamata da Circ. DAP 23/3/1993 e da Nota Minlavoro 11/1/2001 e confermata da Circ. Mininterno 2/12/2000, secondo quanto riportato da un documento di associazioni di Brescia)
o il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivita lavorative (intra o extra-murarie) non e punibile ai sensi dellart. 22, co. 12 T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99, citate in un documento di associazioni di Brescia)
o esclusa, di fatto, la possibilita di conversione del permesso per motivi di giustizia (non piu rilasciabile, da Circ. Mininterno 2/12/00, citata in un documento di associazioni di Brescia) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato al termine della misura alternativa
o orientamento iniziale:
- Sent. Cass. 20/5/2003, Sent. Cass. 5/6/2003, Sent. Cass. 17/7/2003, n. 30130, Sent. Cass. 11/11/2004, Sent. Cass. 22/12/2004 (citate in Sent. Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500): laccesso allaffidamento in prova al servizio sociale e alle altre misure alternative extra-murarie e precluso allo straniero clandestino perche comporterebbe la permanenza illegale di uno straniero nel teritorio dello Stato; nota: verosimilmente dovrebbe applicarsi anche al caso di straniero privo di permesso di soggiorno in corso di validita (dovrebbe essere quindi, a maggior ragione, contemplata la possibilita di rinnovo del permesso anche in condizioni di detenzione); nota: la Cassazione dimentica che la normativa prevede, negli altri casi in cui uno straniero in posizione originariamente illegale non possa o non debba essere espulso, il rilascio di un permesso (es.: cura, art. 31 co. 3)
o orientamento recente:
- Sent. Cass. 14/12/2004: anche il detenuto straniero privo del permesso di soggiorno ha diritto ad usufruire della semiliberta'
- Sent. Cass. 18/5/2005 n. 22161, Sent. Cass. 18/10/2005, Sent. Cass. 24/11/2005, Sent. Cass. Pen. SS.UU. 27/4/2006 n. 14500 (che cita le precedenti): anche il detenuto straniero privo del permesso di soggiorno ha diritto ad usufruire delle misure alternative alla detenzione per la pari dignita col cittadino italiano
- Sent. Corte Cost. 78/2007: illegittimita' costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 L. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), se interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste
Assistenza sanitaria per i
detenuti stranieri (torna all'indice del capitolo)
Rilascio della patente di
guida (torna all'indice del capitolo)
Permesso per motivi di giustizia (torna all'indice del capitolo)
Permesso per motivi di protezione sociale (torna all'indice del capitolo)
Reati quali motivi ostativi
all'ingresso, al soggiorno e all'acquisto della cittadinanza (torna
all'indice del capitolo)
o in caso di ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, dall'ingresso al seguito; da D. Lgs. 5/2007), l'esistenza di condanne, anche con sentenza non definitiva (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) o in seguito a patteggiamento, per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, liberta sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione ovvero con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) e' motivo di diniego del visto di ingresso; note:
irrilevante, ai fini del diniego di visto, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio, Sent. Cons Stato 3453/2014) o che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum) purche' si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione (TAR Lazio), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 5148/2010, TAR Lombardia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 1031/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008, TAR Lombardia e TAR Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)
per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost. 414/2006; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3756/2011 e, in relazione a condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011); in senso opposto, Sent. Cons. Stato 2225/2013: una condanna patteggiata per reati connessi agli stupefacenti ha natura ostativa al rinnovo anche se il patteggiamento e' avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009
legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore, se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato (Sent. Cons. Stato 4848/2014)
ai fini dell'ostativita' automatica delle condanne, quelle per patteggiamento sono equiparate a quelle pronunciate a seguito di dibattimento, dato che art. 445 co. 1-bis c.p.p. sancisce tale equiparazione salvo che valgano diverse disposizioni di legge (Sent. Cons. Stato 4848/2014)
legittimo il diniego in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012)
irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)
irrilevante, in presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)
irrilevanti, in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col fratello non gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013); in senso lievemente piu' debole, Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando la condotta tenuta dopo la condanna (che non e' idonea a configurare i "sopraggiunti nuovi elementi" richiesti da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa richiesta
irrilevante, in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)
TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p. motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa all'ingresso; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 206/2013, TAR Lazio)
essendo la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermato un orientamento giurisprudenziale che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia, sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana); nota: tale orientamento potrebbe resistere alla modifica apportata ad art. 4, co. 3 dalla L. 94/2009; in questo senso, TAR Lazio: l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento lavorativo dell'interessato
l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale minaccia sia concreta e attuale (Sent. Cass. 10880/2010; nota: interpretazione assurda, e in assoluto contrasto con Sent. Cons. Stato 2580/2014, dato che equivale a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale); in senso opposto, Corte App. Bari e Trib. Nola: non puo' essere negato il nulla-osta al ricongiungimento sulla sola base dell'esistenza di condanne per reati ordinariamente preclusivi se non e' stata operato un accertamento della effettiva pericolosita' dello straniero (cosi' anche Sent. Cass. 20522/2012, che ritiene insufficiente anche una segnalazione al SIS)
o di norma, la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti per l'ingresso, comporta
- rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno
- rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno
- revoca del permesso di soggiorno
o sollevata la questione di legittimita' costituzionale di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui fanno derivare automaticamente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dalla pronuncia, nei confronti dello straniero, di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 c.p.p. prevede l'arresto facoltativo in flagranza (in particolare, reati in materia di stupefacenti, di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990), senza consentire che la Pubblica Aministrazione provveda ad accertare che l'interessato rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; non paiono diverse, infatti, le condizioni di chi si sia trovato in Italia come lavoratore irregolare e di chi vi si trovi sulla base di precedenti atti autorizzatori regolarmente rilasciati (quest'ultimo meriterebbe semmai maggior tutela rispetto al primo); dovrebbero quindi potersi applicare gli stessi principi applicati in Sent. Corte Cost. 172/2012; in caso contrario, lo straniero, subito dopo aver beneficiato della procedura di regolarizzazione in virtu' della non autosufficienza della sentenza penale di condanna, si troverebbe poi ad essere allontanato dal territorio nazionale, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, in forza dell'autosufficienza della medesima condanna (TRGA Trento); Sent. Corte Cost. 277/2014: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale solelvata da TRGA Trento, dal momento che il Legislatore ha fatto uso della discrezionalita' che deve essergli riconosciuta attribuendo carattere ostativo sia alle condanne per reati gravi (art. 380 c.p.p.), sia a quelle per reati di un certo tipo (in materia di stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento dell'immigrazione illegale e dell'emigrazione illegale verso altri Stati, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite), a prescindere dalla gravita'
o la condanna per uno dei reati ostativi allingresso non e motivo di automatico rifiuto del rinnovo (ne', verosimilmente, della revoca), ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc. (da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003); Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005, Sent. Cons. Stato 2683/2009, TAR Lazio: rifiuto del rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita'; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006, Sent. Cons. Stato 3756/2011 e Sent. Corte Cost. 414/2006, e, in relazione a condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011 (secondo Sent. Cons. Stato 1791/2009, Sent. Cons. Stato 859/2010, Sent. Cons. Stato 1894/2010 e TAR Lazio, perche' la condanna per reati contro il diritto d'autore abbia carattere automaticamente preclusivo rispetto al rinnovo del permesso e' necessario che il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L. 189/2002, non bastando che sia successiva a quella data la condanna); nello stesso senso, con affermazione riferita a tutti i reati ostativi, TAR Campania (secondo cui, pero', non e' chiaro se rilevi la data della sentenza o della commissione del reato), TAR Liguria, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4444/2010; in senso contrario, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio: il diniego di rinnovo si applica anche in caso di condanna per reati commessi prima che la corrispondente condanna fosse indicata dalla legge come preclusiva del soggiorno; Sent. Cons. Stato 2225/2013: una condanna patteggiata per reati connessi agli stupefacenti ha natura ostativa al rinnovo anche se il patteggiamento e' avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009; Sent. Cons. Stato 4848/2014: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore, se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato; Sent. Cons. Stato 4848/2014: ai fini dell'ostativita' automatica delle condanne, quelle per patteggiamento sono equiparate a quelle pronunciate a seguito di dibattimento, dato che art. 445 co. 1-bis c.p.p. sancisce tale equiparazione salvo che valgano diverse disposizioni di legge; TAR Veneto: la condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso e al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale (cosi' anche Sent. Cons. Stato 2544/2009, TAR Lombardia, TRGA Trento, e TAR Lazio; Sent. Cons. Stato 8637/2010 e Sent. Cons. Stato 980/2011, che ritengono il contenuto di Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003 illegittimo e, quindi, da disapplicare; sent. Cons. Stato n. 3478/2009, quando si tratti di condanna per un reato particolarmente grave; TAR Lombardia, anche quando lo straniero sia genitore di un minore cui provvede, cosa che potra' essere fatta valere pero' ai fini del rilascio di un permesso per assistenza del minore; TAR Lombardia, quando si tratti di reato relativo a stupefacenti; Sent. Cons. Stato 3546/2014, quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando il fatto che lo straniero abbia fatto ingresso in Italia da minorenne, se non e' specificato che si sia trattato di ricongiungimento; Sent. Cons. Stato 1868/2013, in presenza di condanna per reati in materia di stupefacenti, anche quando vi sia un lungo soggiorno pregresso se in discussione non e' la richiesta di permesso UE slp; TAR Emilia Romagna, quando si tratti di reato inerente gli stupefacenti, anche se pende una richiesta di permesso UE slp, il diniego del permesso UE slp essendo atto conseguente alla revoca del permesso ordinario; (Sent. Cons. Stato 4041/2013, quando si tratti di una condanna per reati in materia di liberta' sessuale; Sent. Cons. Stato 3720/2011, secondo il quale la condanna per un reato preclusivo del soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso e, se posta a base di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale dl richiedente, il diniego di rilascio del permesso UE slp; sent. Cons. Stato 5245/2012, Sent. Cons. Stato 6140/2012 e TAR Umbria, secondo cui il diniego di rinnovo e' automatico se non vi sono familiari in Italia; TAR Lombardia, secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3887/2014, secondo cui, perche' operi la tutela dell'unita' familiare, e' necessario che risulti la sussistenza di rapporti affettivi dello straniero con i familiari; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5566/2014, secondo cui e' onere dello straniero allegare la prova della presenza di familiari in Italia; in senso piu' debole, Sent. Cons. Stato 3713/2014, che sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare); Sent. Cons. Stato 1336/2013: in presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti, irrilevante, ai fini del rinnovo del permesso, l'esistenza di una relazione affettiva con convivenza; sent. Cons. Stato 5073/2013 e Sent. Cons. Stato 4087/2014: una condana per reati in materia di stupefacenti e' automaticamente ostativa al rinnovo, in assenza di familiari in Italia (nello stesso senso, Sent. Cons Stato 3453/2014, che considera irrilevante il fatto che lo straniero abbia ottenuto la sospensione condizionale della pena); Sent. Cons. Stato 4702/2014: condanne per reati inerenti gli stupefacenti sono automaticamente preclusive rispetto al soggiorno e, quindi, al rinnovo del permesso, a meno che non siano sopravvenuti fatti rilevanti, quali il ricongiungimento familiare o la riabilitazione; Sent. Cons. Stato 6163/2012, secondo cui una pluralita' di precedenti penali gravi e' idonea a giustificare il provvedimento di diniego di rinnovo anche nei casi in cui siano presenti familiari in Italia; Sent. Cons. Stato 3144/2012, sent. Cons. Stato 5954/2012 e Sent. Cons. Stato 6352/2012, secondo le quali il lungo soggiorno in Italia e' irrilevante, se non e' stato rilasciato il permesso UE slp, dal momento che tale rilascio ha carattere costitutivo e non dichiarativo; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4659/2014: l'amministrazione, ai fini dell'adozione di provvedimenti negativi in merito al soggiorno, non e' obbligata, in assenza di familiari, a tener conto della durata del soggiorno pregresso) e da una specifica valutazione di pericolosita', gia' effettuata preventivamente dal Legislatore (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3996/2011, Sent. Cons. Stato 2930/2012); nota: Dec. Cons. Stato 4714/2005 (che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90) stabilisce che in caso di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della condanna (sembra quindi da escludere la revoca automatica); sent. Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne derivano; Tar Umbria: in sede di rinnovo, comunque, non deve essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e' stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del processo; la valutazione del questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna)
o legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato dall'esistenza di una condanna per reati contro il diritto d'autore, anche se il provvedimento indica in modo impreciso la data della sentenza di condanna, non al punto, pero, da rendere incomprensibile sotto il profilo sostanziale la motivazione (Sent. Cons. Stato 4846/2014)
o benche' reati contro il diritto d'autore commessi e puniti prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002 non abbiano effetti automaticamente ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e una condanna non definitiva per reato di ricettazione non rientri tra i motivi automaticamente ostativi al rinnovo del permesso, e' legittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione ha desunto, dalle vicende giudiziarie dell'interessato, l'alta probabilita' di reiterazione del reato e lo scarso inserimento nel tessuto sociale (Sent. Cons. Stato 5147/2014)
o un precedente giudiziario non e', di per se', sufficiente a fondare un giudizio di concreta ed attuale pericolosita' sociale, che deve consistere in una prudente prognosi da svolgersi sulla base di elementi oggettivi, adeguatamente ponderati e di cui occorre dare puntualmente atto nella motivazione (TAR Campania; nota: non e' chiaro se il TAR faccia questa affermazione anche in relazione alle condanne per reati automaticamente ostativi)
o rilevante, ai fini della valutazioni di effettiva pericolosita', l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ordinario (Sent. Cons. Stato 2694/2014)
o illegittimo il diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna ostativa, se lo straniero ha ottenuto, dal giudice dell'esecuzione, l'affidamento in prova al servizio sociale sulla base di una valutazione di assenza di pericolosita' (TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 2208/2014); il fatto che l'affidamento in prova fino a una certa data assuma la caratteristica di autorizzazione del soggiorno non esonera l'amministrazione dal valutare la richiesta di rinnovo del permesso per un periodo che superi quella data (TAR Lombardia)
o le successive vicende giuridicamente rilevanti delle condanne considerate ostative sono rilevanti, dato che, per la stessa logica comunicante tra decisioni prese in ordini diversi, per la quale in sede di valutazione della pericolosita' sociale ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno il legislatore ha attribuito un valore determinante e immediato alla condanna ostativa, deve ritenersi che lo stesso legislatore non abbia inteso statuire l'indifferenza per le vicende successive alla stessa condanna (in particolare, l'intervento del giudice dell'esecuzione che intervenga nel campo della rilegittimazione sociale dell'interessato); se si ragionasse diversamente, attribuendo alla volonta' del legislatore un'assoluta predeterminazione di effetti, si determinerebbe un effetto illimitato nel tempo ed incondizionabile da qualsiasi circostanza, quale sia il tempo trascorso, la natura e la entita' del reato, in modo estraneo al metodo giuridico moderno, basato sul continuo bilanciamento degli interessi e dei valori e sulla proporzionalita' degli effetti giuridici in rapporto alle cause (TAR Lombardia)
o la riabilitazione per una condanna precedentemente considerata ostativa al rinnovo del permesso, pur non operando automaticamente in senso opposto, supera la presunzione di pericolosita' sociale che, con meccanismo semplificatore, la legge attribuisce a tali condanne; l'intervento del giudice della riabilitazione, che e' un giudice specializzato in materia di recupero sociale come finalita' costituzionale, attenua infatti il peso della condanna nella valutazione di pericolosita', e tale mutamento non puo' lasciare integro l'effetto ostativo (Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4635/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014)
o accolta l'istanza di sospensione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, adottato sulla base di esistenza di condanne automaticamente ostative, dal momento che gli episodi delittuosi si collocano in un arco temporale risalente nel tempo e rispetto al quale il ricorrente sembra mostrare un sostanziale cambiamento, come reso evidente dal comportamento tenuto durante la detenzione in carcere e il successivo periodo in misura alternativa alla detenzione (TAR Lombardia; nota: orientamento conforme a Sent. Cons. Stato 633/2014 e all'indirizzo di massima emerso da Sent. Corte Cost. 172/2012, benche' quest'ultimo sia riferito ad individuate figure di reato)
o condanne normalmente preclusive non lo sono in relazione al soggiorno per motivi familiari, dovendosi valutare l'effettiva pericolosita' (Trib. Genova, Corte App. Catania)
o irrilevante, ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio) o che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum) purche' si sia pronunciato il giudice del'esecuzione (TAR Lazio), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 1031/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord. Cons. Stato 2952/2008 e TAR Lazio, secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si deroga, sotto questo profilo, al principio del tempus regit actum, e TAR Lombardia; TAR Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione; Sent. Cons. Stato 2525/2014, in relazione al rilascio di un permesso nell'ambito di una regolarizzazione: ove la riabilitazione sia un elemento in grado di far superare l'ostativa' di una condanna rispetto all'autorizzazione al soggiorno, e sia pendente la richiesta di riabilitazione, e' illegittimo il diniego adottato senza attendere l'esito della richiesta; nota: orientamento drasticamente contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009 e Sent. Cons. Stato 7572/2009, oltre che al principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008, TAR Lombardia e TAR Emilia Romagna, che cita Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso); possibilmente rilevante l'avvio della procedura di riabilitazione, purche' questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 6194/2009; nota: in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato)
o legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012)
o se a seguito di condanne per motivi ostativi il permesso e' stato rinnovato, un successivo diniego di rinnovo (in luogo della revoca) e' comunque legittimo se non vengono prospettate dall'interessato circostanze che potrebbero condurre ad autorizzare ancora il soggiorno (Sent. Cons. Stato 5395/2014)
o irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)
o irrilevante, in presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)
o legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanne, anche lievi, per reati ostativi e in assenza di reddito (TAR Lombardia)
o irrilevanti, in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col fratello non gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013); in senso lievemente piu' debole, Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando la condotta tenuta dopo la condanna (che non e' idonea a configurare i "sopraggiunti nuovi elementi" richiesti da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa richiesta
o irrilevante, in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)
o il fatto che lo straniero corra rischi di persecuzione non rende illegittima la revoca del permesso a seguito della condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR Lombardia)
o legittimo il diniego di rinnovo del permesso per una persona che si trovi in custodia cautelare in carcere per diversi reati legati al favoreggiamento e sfruttamento del soggiorno illegale di stranieri, in relazione al quale non sia stato comunicato il preavviso di rigetto, se la persona interessata non ha prodotto in giudizio alcun elemento idoneo a far ritenere che il provvedimento avrebbe potuto avere un diverso contenuto (Sent. Cons. Stato 3586/2014)
o TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p. motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al soggiorno; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 206/2013, TAR Lazio)
o anche in presenza di condanne automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali fatti sopravvenuti che facciano venir meno le ragioni ostative (sent. Cons. Stato 4758/2011 e sent. Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento penale favorevole allo straniero); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011 e sent. Cons. Stato 2856/2012: il diniego di rinnovo basato sull'esistenza, al momento della richiesta, di elementi ostativi (incluse condanne normalmente ostative) non e' provvedimento vincolato, dovendo essere valutati eventuali elementi sopravvenuti, soprattutto se l'amministrazione non ha rispettato i termini per la decisione
o il diniego di rinnovo motivato dall'esistenza di condanne risalenti nel tempo o per reati che all'epoca della condanna non erano automaticamente preclusivi del soggionro richiede, per essere legittimo, una valutazione in ordine alla pericolosita' dello straniero (Sent. Cons. Stato 1250/2012, Sent. Cons. Stato 4685/2013), a maggior ragione, se l'amministrazione ha nel frattempo accolto precedenti richieste di rinnovo e si sia quindi determinata una situazione di ragionevole affidamento (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4421/2012, TAR Lazio)
o illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di una condanna per reato che all'epoca dell'adozione del provvedimento e, a maggior ragione, della condanna stessa, non era incluso tra quelli automaticamente ostativi (TAR Campania; nota: non e' chiaro se per il TAR rilevi il fatto che non fosse incluso al tempo del provvedimento o anche solo al tempo della condanna)
o precedenti e carichi pendenti risalenti nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent. Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente ostative, TAR Toscana, TAR Campania, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4522/2013 e Sent. Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e' formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno
o in caso di condanna non automaticamente ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione non fornisce una adeguata motivazione in relazione alla pericolosita' del soggetto (sent. Cons. Stato 5053/2008, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4421/2012)
o illegittimo il diniego di rinnovo che si limiti a formulare un giudizio di pericolosita' sociale sulla base di un unico elemento negativo non relativo a reati non ostativi al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale ancora non definitivo, senza addurre alcun argomento a sostegno della gravita' e della persistenza del pericolo (TAR Emilia); in senso ancora piu' forte, TAR Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dall'esistenza di deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da un giudizio di pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un procedimento pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato in maniera generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro oggettivo, ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'
o ai fini del diniego di rinnovo non assumono alcun rilievo gli "ulteriori precedenti penali e di polizia", genericamente indicati nel provvedimento, se gli stessi non risultano altrimenti documentati o specificamente dettagliati (TAR Lombardia)
o insufficienti a motivare il diniego di rinnovo condanne menzionate solo nel corso del giudizio, ma non nella motivazione del provvedimento, come pure procedimenti penali non conclusi al momento dell'adozione del provvedimento (TAR Lombardia; nota: nella sentenza si fa riferimento al fatto che il procedimento non si sia concluso neanche durante il corso del giudizio, lasciando intendere che, se si fosse concluso con esito sfavorevole allo straniero, avrebbe potuto avere rilievo; analoga ambiguita', in relazione alla possibile rilevanza di una sentenza di condanna passata in giudicato nelle more della decisione sul ricorso contro il provvedimento di diniego, TAR Campania)
o una condanna per un reato non automaticamente ostativo non basta a motivare il diniego di rinnovo o di conversione del permesso, in mancanza di una valutazione della pericolosita' sociale dello straniero (TAR Campania)
o TAR Sardegna (che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005), Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 7302/2010, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Toscana, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 3722/2013, TAR Campania e, in relazione alla revoca del permesso in sede di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il rilascio, Sent. Cons. Stato 7188/2010, Sent. Cons. Stato 7202/2010, TAR Toscana: se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un determinato reato, e nonostante la presenza di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo; nello stesso senso, anche TAR Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della concessione di quel rinnovo; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 1495/2014, con riferimento al caso di presunte illegittimita' di un precedente atto di regolarizzazione (la questura deve comunque attribuire rilevanza alle circostanze attuali, quali l'esistenza di un rapporto di lavoro e di un reddito sufficiente), e TAR Lombardia, che da' rilievo a una situazione consolidata rispetto alla quale e' maturato un certo affidamento dell'interessato, tale da indurlo a non utilizzare provvedimenti di regolarizzazione che gli avrebbero consentito di ottenere altro permesso valido, senza che sia stato adombrato che il permesso di soggiorno a suo tempo concesso in favore dello straniero sia stato ottenuto con dolo o comunque inducendo in errore l'amministrazione, cosa che avrebbe effettivamente escluso la necessita di tutelare il suo affidamento (Sent. Corte Giust. C-337/07); in senso parzialmente diverso, sent. Cons. Stato 5090/2012, secondo cui e' inammissibile il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso assunto a seguito di revoca di un provvedimento di regolarizzazione (motivato dalla tardiva rilevazione di un requisito mancante), se non e' stato impugnato il provvedimento di revoca (e' in sede di impugnazione del provvedimento di revoca che il ricorrente avrebbe dovuto far valere le sopravvenienze a lui favorevoli ed il rispetto dei principi che disciplinano l'autotutela: necessita' che l'interesse al ripristino della legalita' venga adeguatamente comparato con la situazione sociale e familiare dello straniero); in senso ancora piu' negativo, Sent. Cons. Stato 6122/2012 (di fatti nuovi sopravvenuti si dovrebbe tener conto se questi sono capaci di sanare l'originaria carenza di requisito; se pero' la revoca ha agito, per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, su un permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, l'esistenza di un contratto di lavoro sopravvenuto non e' idonea a sanare quella carenza) e Sent. Cons. Stato 6059/2014 (l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno a dispetto dell'ancora vigente divieto di reingresso per una precedente espulsione adottata con diversa trascrizione del cognome non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la questura motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneita' quale presupposto del rinnovo)
o per uno straniero che soggiorni da molto tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e' sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 5148/2010 e TAR Lazio; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4822/2011 e sent. Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo richiesto per ottenere il permesso UE slp, e TAR Lombardia, che sospende il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione); TAR Lazio (con riferimento al caso di straniero giunto in Italia da minorenne e ormai privo di legami con il paese d'appartenenza) e Sent. Cons. Stato 1133/2010: la valutazione di pericolosita' sociale, prevista ai fini del rilascio del permesso UE slp, appare in qualche misura estesa anche ai meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, deve far rientrare fra i "nuovi elementi" da valutare le stesse circostanze rilevanti in caso di ricongiungimento familiare, non potendosi operare un trattamento differenziato di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non siano conseguenti a ricongiungimento; TAR Lazio e sent. Cons. Stato 5624/2009: la valutazione di pericolosita' va effettuata, in caso di soggiorno pregresso di lunga durata, a prescindere dalla presenza di familiari; Sent. Cons. Stato 1637/2014: l'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 vieta di ipotizzare un qualsivoglia automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo nella commissione dei reati legati alla tutela del diritto d'autore e dei marchi industriali (cosi' anche sent. Cons. Stato n. 2342/2009), senza valutare, in concreto (nella fattispecie, si trattava di vendita di 279 occhiali da vista pregraduati e di 137 carica-batteria per telefoni cellulari con marchio CE contraffatto), la pericolosita' di un soggetto che abbia richiesto il permesso UE slp o che abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio di tale permesso (coerentemente con Ord. Corte Cost. 58/2014, che, nel ritenere manifestamente infondata una questione di costituzionalita', convalida questo orientamento giurisprudenziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 5221/2014, Sent. Cons. Stato 5825/2014); in senso contrario, Sent. Cons. Stato 980/2011: la commissione di reati da parte di persona da molto tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico
o condanne per reati in materia di diritto d'autore risalenti nel tempo non consentono automaticamente di concludere per la sussistenza di pericolosita' sociale dell'interessato (Sent. Cons. Stato 4021/2014)
o l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento lavorativo dell'interessato (TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e Sent. Cons. Stato 4848/2014, che ritiene legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4846/2014, da cui sembra si possa derivare che la condanna per reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti
o condanne per reati contro il diritto d'autore motivano automaticamente la revoca del permesso per lavoro autonomo e, a maggior ragione, precludono la conversione da lavoro subordinato a lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 4659/2014)
o legittimo il provvedimento dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro autonomo sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto d'autore, ma conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla base del lungo periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in presenza di familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento piu' favorevole allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo elemento assume al piu' carattere di irrilevante difetto formale (Sent. Cons. Stato 2244/2013)
o legittimo il diniego di rinnovo anche in presenza di semplice denuncia per uno dei reati ostativi; in tal caso, pero', l'amministrazione deve tener conto dell'inserimento sociale e motivare adeguatamente il giudizio di pericolosita' sociale (Sent. Cons. Stato 1480/2010; nello stesso senso, TAR Lazio, con riferimento all'insufficienza di un'isolata denuncia per maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza scaturita in un contesto di liti coniugali)
o l'introduzione dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti tra quelli preclusivi rispetto all'ingresso e al soggiorno (art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) travolge l'orientamento giurisprudenziale che, ritenendo che la revoca a seguito di condanna per uno di tali reati dovesse applicarsi solo in caso di permesso per lavoro autonomo, considerava una tale condanna non automaticamente preclusiva rispetto al rinnovo del permesso per lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2342/2009, sent. Cons. Stato 5624/2009; si veda, pero', in senso opposto, gia' prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Lazio) o alla conversione da lavoro autonomo a lavoro subordinato (sent. Cons. Stato n. 2711/2009); nel senso della automatica preclusivita' rispetto al rinnovo, TAR Toscana e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, TAR Lazio, TAR Piemonte, Sent. Cons. Stato 1784/2012 (Sent Cons. Stato 1069/2013: anche quando il permesso sia stato rilasciato prima dell'entrata in vigore della disposizione relativa al carattere ostativo al soggiorno di tali reati), Sent. Cons. Stato 1395/2014 (in assenza di legami familiari in Italia); nel senso, parzialmente contrario, dell'assenza di automatismo, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, TAR Campania
o ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso o della revoca del permesso per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia si tiene conto dei vincoli familiari e dell'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, della durata del suo soggiorno in Italia (art.. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, come modificato da D. Lgs. 5/2007); giurisprudenza:
Sent. Corte Cost. 202/2013: illegittimita' costituzionale di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che "ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato"; nella sentenza, la Corte Costituzionale
- censura la irragionevole disparita' di trattamento rispetto a chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento, non abbia formulato istanza in tal senso (nota: se ne potrebbe ricavare, con riferimento alle richieste di rilascio di permesso, una possibilita' di regolarizzazione sul posto del ricongiungimento familiare di fatto)
- afferma che la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosita' concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati, dal momento che ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, e' decisione troppo grave perche' sia rimessa a presunzioni di pericolosita' assolute; nota: a maggior ragione non sembrano tollerabili automatismi legati a requisiti diversi per l'autorizzazione del soggiorno, quali quelli di natura economica o di possesso di determinati documenti
- richiama la giurisprudenza della CEDU (Sent. CEDU Cherif c. Italia), secondo la quale, pur non essendo garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese, tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti (art. 8 par. 1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo) con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce allordine pubblico; e' opportuno quindi valutare, in casi del genere, una serie di elementi, quali, ad esempio, la natura e la gravita' del reato commesso dal ricorrente, la durata del soggiorno dell'interessato, il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo, la nazionalita' delle diverse persone interessate, la situazione familiare del ricorrente (e in particolare, all'occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che testimonino l'effettivita' di una vita familiare in seno alla coppia), la circostanza che il coniuge fosse a conoscenza del reato all'epoca della creazione della relazione familiare, il fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e la loro eta', le difficolta' che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione, l'interesse e il benessere dei figli, la solidita' dei legami sociali, culturali e familiari con il paese
- ricorda come la discrezionalita' legislativa, benche' legittima, non e' assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione possa incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (Sent. Corte Cost. 172/2012, Sent. Corte Cost. 245/2011, Sent. Corte Cost. 299/2010, Sent. Corte Cost. 249/2010, Sent. Corte Cost. 148/2008, Ord. Corte Cost. 206/2006, Sent. Corte Cost. 78/2005)
Sent. Cons. Stato 2580/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e Sent. Cons. Stato 5221/2014: la tutela della situazione familiare ed in particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli nati o comunque radicati nel nostro paese devono considerarsi, in base alla normativa vigente dopo Sent. Corte Cost. 202/2013, definitivamente prevalenti sui meri meccanismi automatici di valutazione della pericolosita' sociale in base alle cosiddette condanne ostative, dovendosi anzi applicare, in sede di valutazione di tale pericolosita', il principio enunciato da art. 4 co. 3, ultimo periodo, D. Lgs. 286/1998 in relazione all'ingresso, in base al quale rileva solo la minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen (nello stesso senso Sent. Cons. Stato 3713/2014, che pero' sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare); Sent. Cons. Stato 2915/2014, TAR Campania: l'eventuale prevalenza dell'elemento di pericolosita' sulla tutela del diritto all'unita' familiare deve essere motivata dall'amministrazione, non essendo sufficiente la semplice affermazione della sola pericolosita' dello straniero
Sent. Cons. Stato 6064/2014: illegittimi, in presenza di legami familiari in Italia, i provvedimenti negativi in materia di permesso di soggiorno adottati in presenza di condanne normalmente ostative, se, a dispetto dell'affermazione in essi contenuta di voler procedere ad una valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cadono nel difetto di creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del soggetto in questione per le condanne riportate) o si limitano a dedurre dalle condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998
prima di Sent. Corte Cost. 202/2013, Sent. Cons. Stato 3760/2010: questo tipo di tutela si applica anche allo straniero che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso illegale) o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.; in questo senso, sent. Cons. Stato 4759/2011 (con riferimento a straniero che abbia fatto ingresso al seguito del familiare), Sent. Giudice di pace Treviso (che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al ricongiungimento), sent. Cons. Stato 5727/2011 e sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 5516/2012, sent. Cons. Stato 5679/2012 (secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte), Sent. Cons. Stato 1834/2012 e TAR Lazio (che estendono la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione), Sent. Cons. Stato 457/2014, TAR Toscana (secondo cui la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa) e Trib. Forli'; in senso contrario, TAR Campania; nel senso di dare rilievo anche alla presenza di familiari non conviventi, Sent. Cons. Stato 3661/2014
Sent. Cons. Stato 995/2011: questi elementi vanno tenuti in considerazione anche quando il provvedimento negativo sia fondato sull'esistenza di una pregressa espulsione; nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato adottato sulla base dell'esistenza di due provvedimenti di espulsione, se lo straniero nel frattempo ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e non ha in alcun modo manifestato sintomi di pericolosit sociale, ha svolto attivita' lavorativa, ha formato un nucleo familiare e si relaziona con un contesto parentale allargato, ossia con la famiglia del fratello (cosi' anche sent. Cons. Stato 808/2012); nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4641/2014: in presenza di familiari in Italia non e' sufficiente, ai fini della revoca del permesso, la rilevazione di un precedente provvedimento di espulsione che avrebbe dovuto impedirne il rilascio, dovendosi tenere conto dell'inserimento socio-familiare dello straniero in Italia
in questo caso, la scelta dell'amministrazione non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente preclusive (TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova, Sent. Cons. Stato 5432/2013, Sent. Cons. Stato 2207/2014, TAR Lombardia, TAR Campania, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 2208/2014, secondo cui vanno considerate anche la gravita' del reato e la condotta processuale dello straniero, TAR Lazio, secondo cui il diniego deve essere preceduto da preavviso di rigetto), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da quelli familiari (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio; in senso contrario, TAR Toscana) o il rinnovo sia stato chiesto per motivi diversi dai motivi familiari (Sent. Cons. Stato 4086/2014)
in senso sfavorevole allo straniero,
- Sent. Cass. 10880/2010: l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale minaccia sia concreta e attuale (nota: interpretazione assurda, e in assoluto contrasto con Sent. Cons. Stato 2580/2014, dato che equivale a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale)
- TAR Toscana: la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare (nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato)
- TAR Lombardia: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo fondato su una condanna per reato ostativo, se l'amministrazione ha operato il bilanciamento tra pericolosita' sociale e legami familiari in Italia; nota: in realta', l'amministrazione ha considerato la presenza di legami familiari un elemento a sostegno della tesi della grave pericolosita' dello straniero, dal momento che tale presenza non avrebbe dissuaso lo straniero stesso dal commettere il reato
- sent. Cass. 13972/2011 e sent. Cass. 26573/2013: in sede di conversione di permesso per lavoro subordinato in permesso per motivi familiari non si applica l'attenuazione relativa alla rilevanza delle condanne ostative prevista da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 ne' quella di cui all'art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che tali attenuazioni sono riservate all'ingresso per ricongiungimento e/o ai permessi ottenuti a seguito di ricongiungimento (nota: interpretazione frutto di analfabetismo, in evidente contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013, che precede sent. Cass. 26573/2013!)
- Sent. Cons. Stato 1545/2013: irrilevante, in presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti, la presenza in Italia dei genitori, se l'interessato non e' straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o familiare ricongiunto
o ai fini del diniego o della revoca del permesso di soggiorno nei confronti del titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro o dei suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp) motivati dalla pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, si tiene conto della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato (da D. Lgs. 3/2007)
o il permesso UE slp non puo' essere rilasciato allo straniero che sia considerato un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, da valutare anche con riferimento all'appartenenza dello straniero a categorie cui possono essere applicate misure di prevenzione e all'esistenza di condanne, anche non definitive, per reati di cui agli artt. 380 e 381 (limitatamente ai reati non colposi) c.p.p., e alla luce della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (da D. Lgs. 3/2007; disposizione richiamata da TAR Piemonte); giurisprudenza:
TAR Toscana: la condanna per uno dei reati indicativi di pericolosita' sociale non e' di per se' motivo sufficiente per il diniego del permesso UE slp; nello stesso senso, TAR Veneto: non si applicano automatismi, ne' sono sufficienti elementi relativi a comportamenti molto risalenti nel tempo e privi di rilievo significativo attuale; TAR Lazio: occorre considerare l'effettiva pericolosita' del richiedente (nello stesso senso, TAR Campania, TAR Sardegna, TAR Lombardia, TAR Lombardia), alla luce della condotta successiva, non potendosi presumere il perdurare della condotta criminosa; TAR Lombardia: illegittimo il il diniego del permesso UE slp su una valutazioni di pericolosita', legata a una condanna per reato normalmente ostativo, che prescinda da quella operata dal giudice dell'esecuzione; TAR Piemonte: illegittimo il diniego del permesso UE slp fondato sul considerare automaticamente preclusiva una sentenza di condanna, senza tenere in considerazione durata del soggiorno pregresso e inserimento sociale e familiare (nello stesso senso, TAR Toscana e TAR Lazio); TAR Lombardia: illegittimo il diniego di permesso UE slp sulla base di una condanna, per un reato non particolarmente grave, al minimo della pena con sospensione della stessa, senza una adeguata valutazione della effettiva pericolosita'; Sent. Cons. Stato 5647/2014: illegittimo il diniego di permesso UE slp se il giudizio di pericolosita' e' stato effettuato sulla base dell'esistenza di un'unica condanna per reati in materia di stupefacenti, senza considerarne l'applicazione della pena su richiesta, il riconoscimento della lieve entita' del reato, la prognosi che l'imputato si asterra' dal commettere ulteriori reati, data la sua incensuratezza, l'assenza di pendenze giudiziarie e di precedenti di polizia, il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato, la condotta tenuta dal richiedente nel frattempo, la richiesta di riabilitazione da lui avanzata, la durata del soggiorno, la situazione sociale, familiare e lavorativa dell'interessato (paradossalmente assunta quale elemento a carico del medesimo piuttosto che in senso favorevole); TAR Lombardia: il giudizio di pericolosita' non puo' prescindere dalla tipologia di reati per i quali lo straniero e' stato condannato (nel caso, violenza sessuale); Sent. Cons. Stato 2801/2012 e Sent. Cons. Stato 3095/2011: la valutazione della pericolosita' deve essere effettuata anche in relazione a provvedimenti adottati in vigenza delle disposizioni precedenti, che rendevano sufficiente ai fini della revoca la semplice esistenza della condanna per certi reati, qualora la decisione dell'amministrazione sia ancora sub judice, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum; sent. Cons. Stato n. 896/2009: una condanna per reati contro il diritto d'autore o di vendita di marchi contraffatti non e' preclusiva rispetto al rilascio di permesso UE slp, stante la rilevanza della condizione di inserimento sociale dello straniero e quella di effettiva pericolosita' (nello stesso senso, TAR Campania); nello stesso senso, ma in positivo, Sent. Cons. Stato 3720/2011: la condanna per un reato preclusivo del soggiorno, se posta a base di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale dl richiedente, giustifica il diniego di rilascio del permesso UE slp contestuale al diniego di rinnovo del permesso; nel senso, invece, dell'automatica ostativita' delle condanne di cui all'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 (nel caso specifico, una condanna per maltrattamenti di minore ed esercizio abusivo della professione medica), TAR Lombardia, secondo il quale la valutazione di pericolosita' e' stata operata preventivamente dal Legislatore (nello stesso senso, TAR Umbria); in senso negativo, ma piu' debole, Sent. Cons. Stato 5013/2014: una condanna per reati in materia di stupefacenti (ancorche' relativi ad art. 73 co. 5 DPR 309/1990) compiuti in prossimita' della richiesta di permesso UE slp e' atta a motivarne il diniego in mancanza di elementi significativi di segno contrario, soprattutto se dalla sentenza penale che riguarda l'appellante si evince anche la confisca di significative somme di denaro considerate dal giudice penale derivanti dal traffico di droga e dunque in grado di dimostrare il carattere non occasionale del reato (l'eccessiva stringatezza della motivazione cotituendo al piu' irregolarita' formale, se lo straniero ha avuto modo di produrre osservazioni a seguito della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990)
Nota: anche in assenza di pericolosita' e a prescindere dalla condizione di inserimento, una condanna per reati ostativi all'ingresso e al soggiorno (inclusi quelli in materia di diritto d'autore e di vendita di marchi contraffatti, a seguito della modifica di art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 94/2009) giustificherebbe la revoca di qualunque permesso diverso dal permesso UE slp, in base ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998, precludendo cosi' il rilascio del permesso UE slp per il venir meno della regolarita' del soggiorno del richiedente; in questo senso, TAR Emilia Romagna: il diniego del permesso UE slp e' atto conseguente alla revoca del permesso ordinario quando si sia in presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti (con riferimento a condanna per altro reato, TAR Emilia Romagna); nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5013/2014 (sul piano sistematico, e' dubbio che, in mancanza dei presupposti sostanziali di validita' del permesso di soggiorno per la quale mancanza il permesso stesso dovrebbe essere revocato, possa avanzarsi validamente una istanza per ottenere il permesso UE slp, che richiede requisiti superiori e non inferiori all'ordinario permesso di soggiorno sottoposto a scadenza periodica); in senso opposto, TAR Puglia: e' illegittimo l'automatico diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo sulla base della semplice esistenza di una condanna per reato contro il diritto d'autore, se lo straniero ha avviato nel frattempo, col superamento del test di italiano, la procedura per ottenere il permesso UE slp
o titolare di permesso UE slp espellibile solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o se sottoposto a misura di prevenzione, ovvero (da D. Lgs. 3/2007) per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3, L. 155/2005); nell'adottare un provvedimento di espulsione a carico del titolare di permesso UE slp si tiene conto dell'eta' dello straniero, della durata del suo soggiorno in Italia, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e per i suoi familiari, dei legami sociali e familiari in Italia e dell'eventuale assenza di tali legami con il paese d'origine (da D. Lgs. 3/2007)
o revoca del permesso UE slp (da D. Lgs. 3/2007) in caso di acquisizione fraudolenta, ovvero quando il titolare venga a rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare come ai fini del rilascio del permesso UE slp), ovvero quando il titolare sia espulso; allo straniero cui sia stato revocato il permesso UE slp e' rilasciato, se non si deve procedere a espulsione, altro permesso in applicazione del T.U. (da D. Lgs. 3/2007; verosimilmente, a condizione che siano soddisfatti i requisiti); TAR Toscana: illegittima la revoca di permesso UE slp in mancanza di valutazione dei legami familiari e della durata del soggiorno in Italia (TAR Piemonte: legittima, tuttavia, se l'amministrazione rende conto, sia pure in termini sintetici, di una valutazione complessiva della situazione personale e sociale del ricorrente, sulla base della quale viene formulato un conclusivo giudizio di pericolosita' per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato); TAR Lazio: la tutela dell'unita' familiare non recede per la sola considerazione che lo straniero abbia commesso un reato in concorso con altro parente non appartenente al suo nucleo familiare ristretto; TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 5515/2012, TAR Lazio, TAR Veneto: la revoca del permesso UE slp fondata sulla sola esistenza del precedente penale del ricorrente, senza accertamento della pericolosita' dello straniero e' illegittima, in quanto l'automatismo preclusivo non opera nei confronti dei lungo soggiornanti; TAR Veneto: appare contraddittorio definire il ricorrente socialmente pericoloso ai fini della revoca del permesso UE slp e contestualmente non pericoloso ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno ordinario (come ha fatto l'amministrazione nel caso in esame); TRGA Trento, Sent. Cons. Stato 4539/2013, Sent. Cons. Stato 2869/2014: non sussiste automaticita' fra condanna penale e revoca del permesso UE slp, posto che occorre bilanciare la pericolosita' sociale del ricorrente con la sua integrazione sociale e situazione familiare; Sent. Cons. Stato 19/2013: illegittimo il provvedimento di revoca del permesso UE slp che dia per scontata la pericolosita' sulla base di una condanna per reato di cui all'art. 381 c.p.c. (alla luce di Sent. Corte Cost. 172/2012, benche' questa faccia riferimento ai motivi ostativi a una procedura di regolarizzazione) e che consideri i legami familiari dello straniero alla stregua di aggravante (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2205/2014, che contempla pero', senza alcun fondamento giuridico, la possibilita' di una motivata degradazione del permesso UE slp in altro tipo di permesso, e Sent. Cons. Stato 2206/2014); in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 6064/2014: illegittimo il provvedimento di revoca del permesso UE slp adottata in presenza di condanne normalmente ostative, se, a dispetto dell'affermazione in esso contenuta di voler procedere ad una valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cade nel difetto di creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del soggetto in questione per le condanne riportate) o si limita a dedurre dalle condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 9 co. 4 D. Lgs. 286/1998; Sent. Cons. Stato 2206/2014: la revoca del permesso UE slp non puo' essere motivata da una valutazione di pericolosita' fondata solo sull'aggressivita' dimostrata dallo straniero nei confronti delle forze dell'ordine (presunto tentativo di investire gli agenti con l'auto), se da tale episodio non e' disceso un procedimento penale atto a configurare e a qualificare con certezza il comportamento dello straniero; Sent. Cons. Stato 5429/2013: illegittima la revoca del permesso UE slp e il diniego di altro permesso di soggiorno se fondati solo sulla condanna per sfruttamento della prostituzione riportata dall'interessato, senza che si sia tenuto conto della durata del soggiorno pregresso, delle condizioni di inserimento e della condotta successiva alla commissione del reato; Sent. Cons. Stato 19/2014: illegittima la revoca del permesso UE slp, basata solo su una condanna ostativa, in mancanza di ulteriori e convergenti accertamenti e di ogni riferimento alla attuale situazione del nucleo familiare e al pregresso ricongiungimento, mentre la durata del soggiorno e il radicamento sociale e lavorativo vengono utilizzati, contra legem, come circostanze aggravanti del comportamento sanzionato con la condanna; TAR Piemonte: illegittimo il provvedimento di diniego di rinnovo (verosimilmente, dovrebbe trattarsi di revoca) del permesso UE slp fondato sull'esistenza di condanne normalmente ostative, se e' mancata ogni valutazione sia ordine alla concreta ed attuale pericolosita' sociale del richiedente, sia in ordine a durata del soggiorno in Italia, radicamento sociale, familiare e lavorativo dello straniero sul territorio nazionale; Sent. Cons. Stato 4125/2014: ai fini della revoca del permesso UE slp e' necessario un giudizio di pericolosita' sociale complessivo, che tenga conto non solo dei precedenti penali o del fatto che lo straniero, per reati in materia di stupefacenti, sia stato destinatario di misure di prevenzione in base ad art. 1 L. 1423/1956, ma anche delle condizioni di inserimento socio-familiare dell'interessato; Sent. Cons. Stato 3452/2014: illegittima la revoca del permesso UE slp, se il questore si e' limitato ad esprimere un giudizio meramente formale e apodittico in ordine alla sussistenza della concreta pericolosita' del titolare, sulla base della sola condanna penale riportata, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo che la disposizione di cui all'art. 9 co. 4 D. Lgs. 286/1998 mira a scongiurare in riferimento al diniego di tale permesso (e' necessaria invece una motivazione articolata con riguardo non solo alla condanna, ma a piu' elementi, inclusi la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato); TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso UE slp (nota: equivalente a revoca, dato che non devono essere verificati nuovamente i requisiti per il rilascio) motivato da una condanna per la quale sia intervenuta la riabilitazione; la riabilitazione, infatti, estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, compreso l'effetto ostativo al soggiorno (cio' assume rilievo anche se una tale evenienza si verifica in corso di causa); Sent. Cons. Stato 420/2013: legittima la revoca del permesso UE slp in caso di straordinaria entita' della pena irrogata allo straniero, dato che tale entita' dimostra da sola leccezionale gravita' dei reati a lui addebitati, non rilevando, ai fini della decisione, l'affidamento in prova ai servizi sociali del condannato; TAR Liguria: legittima la revoca del permesso UE slp fondata su una condanna a pena detentiva di notevole entita' per reati relativi agli stupefacenti, se l'amministrazione ha dato conto della gravita' della condotta antigiuridica accertata in sede processuale e della scarsa collaborazione fornita dal prevenuto in sede di indagini, ed ha tenuto conto dell'insussistenza delle esigenze familiari, per il tempo in cui l'interessato sara' liberato dal carcere; Sent. Cons. Stato 2381/2013: legittima la revoca del permesso UE slp se lo straniero ha accumulato in poco tempo diverse condanne per reati di rilievo, inclusi reati contro la persona, anche se ha legami familiari in Italia; Sent. Cons. Stato 5032/2013: varie sentenze di condanna per reati commessi in un ampio periodo di tempo e di rilevante gravita' (violenza sessuale continuata, lesioni e rapina continuata, guida in stato di ebbrezza e rifiuto al test, spaccio di sostanze stupefacenti) sono sufficienti a motivare la revoca del permesso UE slp e il diniego di rilascio di altro permesso; Sent. Cons. Stato 1300/2014: legittima la revoca del permesso UE slp se l'Amministrazione ha preso in considerazione l'interesse all'unita' familiare dello straniero, giungendo pero' alla conclusione che tale interesse, nella fattispecie, e' recessivo rispetto all'interesse dello Stato all'allontanamento di un soggetto socialmente pericoloso in quanto dedito abitualmente al traffico di stupefacenti (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3911/2014, che pero' afferma che, se, come nel caso in esame, la situazione e' nel frattempo mutata, l'amministrazione puo' rivalutarla, tornando a valutare, a distanza di tempo dall'accertamento iniziale, la compatibilita' della permanenza in Italia dello straniero); TAR Toscana: illegittima la revoca del permesso UE slp a seguito di una condanna per ricettazione e per l'esistenza di denunce a carico del titolare per violazione della normativa che regola la sua attivita' imprenditoriale, quando non si sia tenuto conto adeguatamente della durata del soggiorno dello straniero, nonche' del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo; TAR Lombardia: una condanna per maltrattamenti, lesioni e violenza privata nei confronti della moglie non e' indicativa di pericolosita' sociale, tale da giustificare la revoca del permesso UE slp, per uno straniero altrimenti ben inserito, se il fatto e' stato motivato dalla scoperta di una relazione extra-coniugale della moglie ed e' stata seguita da riconciliazione tra i coniugi; Sent. Cons. Stato 4524/2013: legittimo il diniego di aggiornamento del permesso UE slp (in realta', dovrebbe trattarsi di revoca) se lo straniero e' stato condannato per spaccio di stupefacenti e il questore lo ritiene pericoloso, anche quando il magistrato di sorveglianza abbia concesso l'espiazione della pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale, dal momento che la valutazione del magistrato di sorveglianza opera nel piu' ristretto ambito dell'esecuzione della pena, soggetta comunque a controlli, e non puo' essere assunta a termine di raffronto della valutazione del questore che investe il grado di inserimento dello straniero nel contesto sociale
o condizione per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio e' l'assenza di condanne (salvo il caso di successiva riabilitazione; TAR Lombardia: benche' la riabilitazione faccia cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione della cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita' giudiziaria; TAR Piemonte: una condanna per reato ostativo patteggiata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e' comunque automaticamente preclusiva dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio, dal momento che, in base ad art. 445, comma 1-bis c.p.p., presuppone, pur sempre, l'implicito riconoscimento della responsabilita' dei fatti ascritti allimputato; Trib. Roma: qualora sia decorso il termine di due anni dalla presentazione dell'istanza, l'emanazione del decreto di rigetto fondato sull'esistenza di uno dei motivi ostativi, sia quelli relativi alla sicurezza dello stato, sia quelli relativi a condanne, e' precluso, e il giudice decide in base alla sussistenza degli altri requisiti - nota: sentenza farneticante; mentre in relazione alla sicurezza dello Stato si puo' affermare che, in caso di inerzia, si deve presumere l'assenza di pericolosita', la sussistenza di condanne ostative e' un fatto oggettivo, insuperabile, che preclude l'acquisito, a prescindere da ogni valutazione dell'amministrazione e dall'eventuale inerzia di questa)
per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice penale (delitti contro la personalita interna ed internazionale dello Stato – spionaggio, attivita sovversiva, distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. – o diretti ad impedire lesercizio dei diritti politici dei cittadini italiani)
per un reato non colposo per il quale la legge preveda una pena massima > 3 anni di reclusione
allestero (con sentenza riconosciuta dallo Stato italiano) ad una pena detentiva > 1 anno per un reato non politico
o ai fini della concessione della cittadinanza per naturalizzazione si tiene conto anche dell'assenza di precedenti penali; rileva anche la commissione di reati successiva alla presentazione dell'istanza; giurisprudenza relativa all'ostativita' dei reati:
TAR Lazio (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): l'esistenza di condanne per reati contravvenzionali a carico dello straniero non e' sufficiente a motivare il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana
Sent. TAR Piemonte: il Ministro dell'interno, se decide di valorizzare, ai fini della decisione, la semplice esistenza di un precedente penale, senza tener conto della valutazione positiva resa dalla questura, e' tenuto a motivare, in modo congruo e adeguato, le ragioni di questa scelta
Sent. Cons. Stato 2920/2013: illegittimo il diniego di naturalizzazione che tenga conto solo degli illeciti penali commessi dallo straniero nel periodo di dimora in Italia, prescindendo da un giudizio globale sulla personalita' dello stesso straniero e, soprattutto, dal giudizio sulla modesta gravita' della vicenda penale, a fronte di ogni altro comportamento del soggetto (nel caso in esame, il diniego era fondato sull'esistenza di un decreto penale del GIP di Verona, in data 18/9/2007, recante la condanna per guida in stato d'ebbrezza: fatto isolato e ritenuto "risalente" rispetto alla decisione dell'amministrazione)
Sent. Cons. Stato 5544/2014: illegittimo il diniego di naturalizzazione fondato su una condanna risalente nel tempo e per un fatto di particolare tenuita' (falso ideologico relativo ai lavori per i quali si chiedeva la licenza edilizia), se l'amministrazione non ha tenuto conto ne' della risalenza del fatto, ne' dell'assenza di ulteriori carichi pendenti, ne' della pendenza del procedimento per la riabilitazione (poi favorevolmente concluso), ne' della regolarita' dello stile di vita dell'interessato
TAR Veneto (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una sentenza penale di patteggiamento (antecedente alle riforme del codice di procedura penale)
TAR Piemonte e TAR Trento (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): la sentenza di condanna per patteggiamento per il reato di violazione di domicilio rende legittimo il diniego di concessione della cittadinanza
Sent. Consiglio di Stato 3456/2006 (citata in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una denuncia per atti osceni poi archiviata
TAR Campania (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una condanna non grave ed oramai estinta
TAR Lazio: benche' in linea generale ed astratta la commissione di reati, anche di lieve entita', possa essere sufficiente motivo ostativo alla naturalizzazione, l'Amministrazione, specie quando si pronunci a distanza di molto tempo dalla presentazione dell'istanza, deve dare conto dei motivi che fanno ritenere immutata la valutazione negativa sul comportamento tenuto nel passato dall'interessato, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto, tra cui anche l'intervenuto acquisto della cittadinanza italiana da parte di alcuni componenti della sua famiglia e l'intervenuta dichiarazione di estinzione del reato
TAR Lazio: l'avvenuta riabilitazione non e' motivo sufficiente per l'accoglimento dell'istanza, ma l'amministrazione deve tenerne conto; in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: benche' la riabilitazione faccia cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione della cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita' giudiziaria
TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione fondato su una condanna per reato grave, anche se questo e' estinto
TAR Lazio: le condanne per certi reati sono atte a motivare il diniego di naturalizzazione, a prescindere dall'eventuale estinzione, proprio in quanto si tratta di reati indicativi di una personalita' non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza (nella fattispecie, guida in stato di ebbrezza)
TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione motivato sulla base di un precedente per lesioni in concorso; il fatto che lo straniero fosse stato condannato in contumacia e difeso da un avvocato d'ufficio potrebbe essere preso in considerazione per una eventuale richiesta di remissione in termini per l'impugnazione della sentenza di condanna, ma non inficia il provvedimento di diniego
TAR Lazio: il fatto che il reato per il quale era stata disposta la condanna a seguito di patteggiamento sia estinto non rende illegittimo il diniego di naturalizzazione, se l'amministrazione l'ha motivato sulla base di una valutazione complessiva della non rispondenza all'interesse pubblico della concessione della cittadinanza e del rischio che essa possa agevolare il richiedentenello svolgimento di attivita' illecite prospettate dall'autorita' di pubblica sicurezza
TAR Lazio: illegittimo il diniego di naturalizzazione motivato ad una condanna assai risalente nel tempo, con sentenza revocata trattandosi di reato ormai depenalizzato
Sent. Cons. Stato 4080/2009: un semplice sospetto relativo alla pericolosita' del soggetto, contraddetto da una serie di elementi positivi, non puo' essere motivo sufficiente per il diniego della naturalizzazione
TAR Sicilia (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): la pendenza di procedimenti penali puo' essere considerata quale indice di personalita' non affidabile
Tar Lazio: l'esistenza di elementi che evidenzino una personalita' non completamente affidabile sotto il profilo dellordine pubblico e della convivenza civile (nel caso in specie: denunce risalenti a oltre dieci anni prima del decreto di rigetto non sfociate in condanne, un'ammenda per mancato ottemperamento all'ordine dell'autorita' di P.S. e partecipazione a un convegno dell'UCOII) e' motivo sufficiente per il rigetto di istanza di naturalizzazione
TAR Toscana (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): illegittimo il provvedimento di diniego alla concessione della cittadinanza fondato sulle denunce penali a carico della moglie
Sent. Consiglio di Stato 3907/2008: il diniego non puo' far riferimento a precedenti pregiudizievoli non comprovati e, comunque, molto risalenti nel tempo; deve invece tener conto della condotta piu' recente tenuta dallinteressato; in senso sostanzialmente contrario, Sent. Cons. Stato 52/2011: legittimo il diniego di naturalizzazione motivato da un comportamento violento, anche se privo di conseguenze penali (nella fattispecie, aver dato in escandescenze alla richiesta da parte del gestore di un locale pubblico di liberare il posto troppo a lungo occupato), messo in atto dallo straniero 7 anni prima della decisione da parte dell'amministrazione (meno, quindi, di 10 anni; condotte risalenti a piu' di 10 anni prima della decisione potrebbero legittimamente essere ritenute ostative solo se particolarmente gravi)
TAR Lazio: illegittimo il diniego di naturalizzazione fondato sulla esistenza di una mera denunzia per un fatto risalente nel tempo, per il quale e' stata pronunciata una sentenza dichiarativa del non doversi procedere per prescrizione
TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione per una condanna risalente nel tempo per guida in stato di ebbrezza (anche se si tratta di reato contravvenzionale)
TAR Lazio: legittimo il diniego fondato su un precedente penale, spettando all'amministrazione la valutazione della rilevanza di tale precedente
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
o Marocco, 4.449
o Romania, 3.715
o Tunisia, 2.905
o Albania, 2.896
o Nigeria, 1.007
o Algeria, 604
o Egitto, 480
o Bulgaria, 325
o Peru', 235
o Repubblica Dominicana, 233
o istituti: 206
o capienza regolamentare: 45.742
o detenuti presenti: 66.632 (donne: 2.846; stranieri: 24.069), di cui
imputati: 26.989 (11.217 stranieri), di cui
- in attesa di primo giudizio: 13.628 (5.446 stranieri)
- appellanti: 7.130 (3.253 stranieri)
- ricorrenti: 4.699 (2.202 stranieri)
- imputati con piu' procedimenti a carico, ma senza condanna definitiva: 1.532 (316 stranieri)
condannati definitivi: 38.195 (12.676 stranieri)
internati: 1.385 (157 stranieri); nota: si tratta di persone che hanno espiato la pena, ma rimangono detenute a scopo preventivo (ad esempio, in ospedali psichiatrici giudiziari, case di lavoro e case di cura e custodia)
da catalogare: 63 (19 stranieri)
o detenuti presenti in semiliberta': 901 (102 stranieri)
o suicidi nel 2011: 63 (25 stranieri)
o contro il patrimonio: 22,5%
o produzione e spaccio stupefacenti: 29,0%
o contro la persona: 18,0%
o legge sulle armi: 2,1%
o contro la pubblica amministrazione: 7,6%
o associazione di stampo mafioso: 0,2%
o contro l'amministrazione della giustizia: 2,2%
o contro la fede pubblica: 4,2%
o legge sull'immigrazione: 5,6%
o contro l'ordine pubblico: 2,2%
o contro l'incolumita' pubblica: 0,5%
o contro la famiglia: 1,1%
o prostituzione: 2,1%
o contro il sentimento religioso: 0,3%
o contro la moralita' pubblica: 0,1%
o contro la personalita' dello Stato: 0,1%
o altri delitti: 0,6%
o contravvenzioni :1,5%
o 2007: stranieri 18.252, italiani 30.441
o 2008: stranieri 21.562, italiani 36.565
o 2009: stranieri 24.067, italiani 40.724
o 2010: stranieri 24.954, italiani 43.007
o 2011: stranieri 24.174, italiani 42.723
o 2012: stranieri 23.492, italiani 42.209
o 2013: stranieri 21.854, italiani 40.682
o 2008: stranieri 2.269, italiani 88
o 2009: stranieri 2.952, italiani 114
o 2010: stranieri 4.019, italiani 144
o 2011: stranieri 2.329, italiani 113
o 2012: stranieri 1.825, italiani 124
o 2013: stranieri 1.072, italiani 102
o 2008: assoluzioni 3.959, condanne 12.946 (di cui 6.707 con espulsione giudiziaria)
o 2009: assoluzioni 3.437, condanne 11.511 (di cui 5.680 con espulsione giudiziaria)
o 2010: assoluzioni 3.574, condanne 12.415 (di cui 5.724 con espulsione giudiziaria)
o 2011: assoluzioni 4.808, condanne 4.885 (di cui 1.987 con espulsione giudiziaria)
o 2012: assoluzioni 301, condanne 511 (di cui 112 con espulsione giudiziaria)
o contro il patrimonio: stranieri 9.752, italiani 24.213
o legge droga: stranieri 9.732, italiani 14.541
o contro la persona: stranieri 7.375, italiani 16.522
o contro la pubblica amministrazione: stranieri 3.075, italiani 5.034
o fede pubblica: stranieri 1.723, italiani 2.888
o contro l'amministrazione della giustizia: stranieri 1.112, italiani 5.716
o legge stranieri: stranieri 1.072, italiani 102
o legge armi: stranieri 968, italiani 9.522
o ordine pubblico: stranieri 918, italiani 2.248
o contravvenzioni: stranieri 687, italiani 3.578
o prostituzione: stranieri 682, italiani 198
o contro la famiglia: stranieri 538, italiani 1.543
o altri reati: stranieri 695, italiani 13.005
o 18-20: totale 910, stranieri 543
o 21-24: totale 4.371, stranieri 2.315
o 25-29: totale 8.578, stranieri 4.808
o 30-34: totale 10.200, stranieri 4.879
o 35-39: totale 9.970, stranieri 3.714
o 40-44: totale 9.157, stranieri 2.611
o 45-49: totale 7.319, stranieri 1.638
o 50-59: totale 8.472, stranieri 1.133
o 60-69: totale 2.943, stranieri 181
o 70 o piu': totale 597, stranieri 15
o omicidi volontari consumati:
2009: 793 (italiani); 249 (stranieri)
2010: 816 (italiani); 240 (stranieri)
2011: 787 (italiani); 257 (stranieri)
o violenze sessuali:
2009: 2.670 (italiani); 1.764 (stranieri)
2010: 2.707 (italiani); 1.827 (stranieri)
2011: 3.105 (italiani); 1.979 (stranieri)
o furti in abitazione:
2009: 3.837 (italiani); 3.333 (stranieri)
2010: 4.772 (italiani); 3.740 (stranieri)
2011: 6.013 (italiani); 5.702 (stranieri)
o furti in esercizio commerciale:
2009: 9.680 (italiani); 13.578 (stranieri)
2010: 11.001 (italiani); 15.682 (stranieri)
2011: 12.343 (italiani); 18.124 (stranieri)
o rapine in abitazione:
2009: 666 (italiani); 619 (stranieri)
2010: 802 (italiani); 721 (stranieri)
2011: 1.089 (italiani); 1.035 (stranieri)
o rapine in banca:
2009: 2.071 (italiani); 102 (stranieri)
2010: 1.978 (italiani); 136 (stranieri)
2011: 1.865 (italiani); 168 (stranieri)
o rapine in esercizio commerciale:
2009: 2.316 (italiani); 1.144 (stranieri)
2010: 2.498 (italiani); 1.275 (stranieri)
2011: 2.943 (italiani); 1.712 (stranieri)
o totale generale delitti:
2009: 562.523 (italiani); 260.883 (stranieri)
2010: 593.478 (italiani); 274.364 (stranieri)
2011: 634.736 (italiani); 295.785 (stranieri)
25.
Assistenza sanitaria (torna all'indice)
- Iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale
-
Obbligo di contribuzione per lo straniero iscritto
obbligatoriamente
-
Durata dell'iscrizione obbligatoria
-
Diritti dello straniero iscritto obbligatoriamente
-
Caso particolare: studenti soggiornanti per meno di
tre mesi
- Obbligo di contribuzione per lo straniero iscritto volontariamente
-
Durata dell'iscrizione volontaria
-
Diritti dello straniero iscritto volontariamente
-
Copertura dei familiari degli iscritti
-
Assistenza all'estero per gli iscritti
-
Assistenza sanitaria per minori accolti nell'ambito
di programmi solidaristici
-
Obbligo assicurativo per gli stranieri non ammessi
all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale
-
Prestazioni sanitarie per stranieri espellendi
-
Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e
Province autonome
-
Ingresso di stranieri per motivi di cure
-
Dati
Iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale (torna all'indice del capitolo)
o i titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno (in corso di validita o del quale sia stato chiesto il rinnovo):
- lavoro subordinato (anche stagionale)
-
lavoro autonomo
- motivi familiari; note:
certamente escluso il genitore a carico che abbia fatto ingresso per ricongiungimento ad eta' > 65 anni, dato che per il suo ingresso per ricongiungimento e' richiesta la disponibilita' di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero la sua iscrizione al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto Minlavoro-salute, di concerto con Mineconomia (art. 29, co. 3, lettera b-bis, introdotta da D. Lgs. 160/2008; nello stesso senso, Nota Minlavoro 4/5/2009); circ. Emilia Romagna 23/7/2010: nelle more della determinazione del contributo forfetario, consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di un contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa determinazione con decreto Minsalute (disposizioni analoghe emanate anche da circ. Lazio 17/7/2009, circ. Marche 12/8/2009, circ. Trentino Alto Adige 27/1/2010, circ. Veneto 27/10/2009, circ. Friuli Venezia Giulia 15/5/2013); Trib. Milano: condannato in quanto discriminatorio il comportamento omissivo dei Ministeri della salute e dell'economia, che non hanno adottato il decreto, sterilizzando di fatto la fruizione del diritto previsto dalla legge e costringendo gli interesati ad accontentarsi di una copertura, da assicurazione privata, nettamente inferiore a quella garantita dall'iscrizione al SSN e dipendente dalle condizioni di salute dell'assicurando (Regione Lombardia obbligata a consentire l'iscrizione al SSN, come fatto da Regione Emilia Romagna e Regione Veneto, previo versamento di un contributo di 387,34 euro, pari a quello minimo previsto dal Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986, salvo conguaglio a seguito di adozione del decreto Minsalute; misura adottata con circ. Lombardia 27/1/2013)
lo straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa al compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per motivi familiari del genitore ultra-65-enne
non dovrebbe esservi dubbio sul fatto che lo straniero che entri, anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008, quale genitore a carico infra-65-enne conservi, anche dopo il compimento dei 65 anni, il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN
-
asilo politico; secondo circ.
Minsanita 24/3/2000, ai fini delliscrizione al SSN, il riferimento e al titolare di
asilo politico – ai sensi della Costituzione? –, di status di rifugiato o di permesso rilasciato ex
art. 19, co. 1 T.U. a straniero inespellibile per rischio di persecuzione
-
protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007)
-
motivi umanitari, se il permesso e' stato
rilasciato su richiesta della Commissione
territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007 (D. Lgs.
251/2007)
- asilo umanitario; secondo circ. Minsanita 24/3/2000, ai fini delliscrizione al SSN, per permesso per asilo umanitario si intende il permesso rilasciato in base ad una delle seguenti disposizioni (nota: manca il riferimento al permesso rilasciato ex art. 5, co. 6 T.U.; l'inclusione di tale caso sembra implicitamente prevista da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
art. 18, co. 1 T.U. per protezione sociale (e, verosimilmente, quello rilasciato ex L. 155/2005, per sicurezza pubblica)
art. 19, co. 2, lettera a, T.U. a minore inespellibile
art. 19, co. 2, lettera d, T.U. a donna in stato di gravidanza o di puerperio (verosimilmente, a seguito di Sent. Corte Cost. n. 376/2000, anche al marito convivente di questa)
art. 20, co. 1 T.U. per protezione temporanea; nota: circ. sanita' Emilia Romagna 15/4/2011 prevede, per gli stranieri titolari di permesso rilasciato in base a DPCM 5/4/2011, il rilascio, da parte delle ASL della Regione Emilia Romagna, di un tesserino con dati anagrafici e codice alfanumerico PSU (Permesso di Soggiorno per motivi Umanitari), riconoscendo il diritto alle prestazioni previste in caso di codice STP, senza alcun onere a carico dell'interessato
art. 40, co. 1 T.U. (nota: disposizione soppressa e ripresa, con modifiche da art. 34, co. 4 L. 189/02) a straniero illegalmente soggiornante ospitato in centro di accoglienza (il riferimento e comunque improprio, perche non viene rilasciato alcun permesso);
- richiesta di asilo (per tutto il tempo dalla presentazione dellistanza alla definizione della procedura, incluso leventuale ricorso giurisdizionale); non si applica ai richiedenti asilo trattenuti in CIE o ospitati obbligatoriamente in centro di accoglienza per richiedenti asilo, privi di permesso di soggiorno; Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: iscrizione obbligatoria anche per richiedenti "Convenzione di Dublino" (non e' chiaro se si riferisca ai richiedenti inviati in Italia in base a Reg. UE n. 604/2013[84] o a quanti sono in attesa di determinazione dello Stato competente in base allo stesso Regolamento)
- affidamento (per il minore affidato a comunita familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/1983)
-
attesa adozione
-
acquisto della cittadinanza
o gli stranieri che abbiano in corso una regolare attivita lavorativa subordinata o autonoma (per definizione, da circ. Minsanita 24/3/2000: non subordinata) o siano iscritti nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000); note (Nota Minlavoro 16/4/2009 e Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012):
- questa disposizione riguarda, tra gli altri, i titolari di permesso per studio, assistenza minore o per ricerca scientifica che svolgano attivita' lavorativa
- i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi che svolgono un'attivita' remunerata soggetta alle ritenute fiscali previste per il reddito da lavoro dipendente, possono ottenere l'iscrizione obbligatoria al SSN, producendo un'attestazione del datore di lavoro o dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero
- l'esibizione della certificazione attestante lo svolgimento di attivita' lavorativa e' necessaria solo nei casi in cui lo straniero svolga attivita' lavorativa pur non essendo in possesso di titolo di soggiorno per cui e' prevista l'iscrizione obbligatoria al SSN
o i titolari di permesso UE slp (nota: non citati esplicitamente! deriva pero' da art. 9, co. 12, lettera c, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007; in questo senso, Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o minori a prescindere dal possesso di un permesso
o titolari di permesso per attesa occupazione
o stranieri in attesa di conclusione delle procedure di regolarizzazione; in questo senso, Circ. Minsalute 24/10/2013 (segnalata da Circ. Mininterno 30/10/2013):
lo straniero regolarizzando in base ad art. 5 D. Lgs. 109/2012, ha diritto all'iscrizione al SSN
l'Agenzia delle entrate rilascia un codice fiscale provvisorio (numerico, di 11 cifre) sulla base dei dati trasmessi dal Mininterno; tale codice verra' poi convertito nel codice alfanumerico definitivo tramite lo Sportello Unico a conclusione della procedura di regolarizzazione
allo straniero in possesso del codice provvisorio viene rilasciato, in luogo della tessera sanitaria un certificato sostitutivo, nonche', se ha diritto alla TEAM, un certificato sotitutivo di questo con validita' mensile
o titolari di permessi per motivi di giustizia
o titolare dello status di apolide
o titolare di permesso per residenza elettiva con titolarita' di pensione contributiva italiana
o titolare di permesso per motivi di salute o per motivi umanitari (ad esclusione dei soggiornanti a seguito di ingresso per cure mediche) rilasciato
in caso di scadenza di precedente permesso di soggiorno e sopraggiunta malattia o infortunio che non permettano di lasciare il territorio nazionale
a stranieri (in precedente condizione di irregolarita') affetti da gravi patologie incompatibili con il viaggio o con i livelli di tutela sanitaria nei paesi di provenienza
o il marito convivente della donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi (nota: nel testo si fa riferimento, impropriamente, al padre del bambino), a prescindere dal tipo di permesso di soggiorno
o permesso ex art. 27, co. 1, lettere a) (dirigenti o personale altamente specializzato), i) (dipendenti da appaltatore con sede allestero) e q) (giornalisti o dipendenti da mezzi di informazione stranieri), salvo che siano tenuti a versare lIRPEF in Italia
o permesso per affari
Obbligo di contribuzione per lo straniero iscritto obbligatoriamente (torna all'indice del capitolo)
Durata dell'iscrizione
obbligatoria (torna all'indice del capitolo)
Diritti dello straniero
iscritto obbligatoriamente (torna all'indice del capitolo)
Obbligo assicurativo per gli altri stranieri soggiornanti per piu' di tre mesi; possibilita' di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale (torna all'indice del capitolo)
o stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternita, con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale
o iscriversi al SSN
Caso particolare: studenti
soggiornanti per meno di tre mesi (torna all'indice del
capitolo)
Obbligo di contribuzione per lo straniero iscritto volontariamente (torna all'indice del capitolo)
o titolari di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani (149,77 euro per anno, non frazionabili); conservazione dell'iscrizione volontaria al SSN nella fase del rinnovo del permesso di soggiorno per studio, previo pagamento del contributo (circ. Minsalute 19/7/2007); lo studente straniero che risulta gia' iscritto obbligatoriamente al SSN in quanto prima del compimento di 18 anni era titolare di permesso per motivi familiari non deve pagare il contributo, perche' conserva liscrizione precedente a titolo obbligatorio (circ. Minsalute 19/7/2007)
o stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari (219,49 euro per anno, non frazionabili), ai sensi dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari del 24/11/1969 (ratificato con L. 304/1973)
Durata dell'iscrizione
volontaria (torna all'indice del capitolo)
Diritti dello straniero
iscritto volontariamente (torna all'indice del capitolo)
Luogo di iscrizione (torna all'indice del capitolo)
o la persona senza fissa dimora si considera residente nel comune ove ha il domicilio
o per i richiedenti asilo, si prescinde dallindicazione di domicilio riportata nel permesso di soggiorno e, in assenza di residenza, si fa riferimento all'autocertificazione di effettiva dimora o alla dichiarazione di ospitalita' (in questo senso, Nota Regione Lazio 5/4/2006)
o gli stranieri in possesso di richiesta (verosimilmente, significa: stranieri che abbiano presentato richiesta di asilo) o di permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria o motivi umanitari, in fase di prima iscrizione possono iscriversi al SSN temporaneamente, per la durata del permesso di soggiorno, nella ASL in cui dichiarano di domiciliare, con l'obbligo, nella fase di rinnovo del permesso di richiedere la variazione di domicilio alla questura competente e di presentare alla ASL il permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo
o nel caso in cui lo straniero sia in possesso di titolo di soggiorno in formato elettronico e questo non riporti il motivo di soggiorno e la residenza (o il domicilio) l'Ufficio anagrafico della ASL rileva i dati necessari all'iscrizione al SSN dalle dichiarazioni sostitutive dello straniero
o lo straniero iscritto volontariamente al SSN e' tenuto a comunicare alla ASL il cambio di residenza (verosimilmente, in mancanza, quello di effettiva dimora)
Documentazione richiesta (torna all'indice del capitolo)
o autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora
o permesso di soggiorno in corso di validita o ricevuta della richiesta di rinnovo
o autocertificazione del codice fiscale o copia del tesserino relativo
o dichiarazione con la quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL le variazioni del proprio status
o eventuale autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di famiglia
o eventuale autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di familiare a carico
o eventuale autocertificazione o certificazione di iscrizione nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000); di richiesta della cittadinanza italiana; di iscrizione a corso di studio
o eventuale dichiarazione da parte della famiglia ospitante attestante la posizione di straniero collocato alla pari
o ricevuta del versamento sul c/c della Regione ovvero, per chi e tenuto alla dichiarazione dei redditi, autocertificazione o certificazione dellavvenuto pagamento delladdizionale IRPEF (nel solo caso di iscrizione volontaria)
Copertura dei familiari degli
iscritti (torna all'indice del capitolo)
o la copertura dei familiari a carico non si applica al genitore che ha fatto ingresso per ricongiungimento ad eta' > 65 anni successivamente alla data di entrata in vigore di D. Lgs. 160/2008, dato che tale ingresso e' richiesta la disponibilita' di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero la sua iscrizione al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto Minlavoro-salute, di concerto con Mineconomia (art. 29, co. 3, lettera b-bis, introdotta da D. Lgs. 160/2008); circ. Emilia Romagna 23/7/2010: nelle more della determinazione del contributo forfetario, consentita l'iscrizione volontaria al SSR previo pagamento di un contributo di 387,34, salvo conguaglio in caso di successiva diversa determinazione con decreto Minsalute (disposizioni analoghe emanate anche da circ. Lazio 17/7/2009, circ. Marche 12/8/2009, circ. Trentino Alto Adige 27/1/2010, circ. Veneto 27/10/2009, circ. Friuli Venezia Giulia 15/5/2013); Trib. Milano: condannato in quanto discriminatorio il comportamento omissivo dei Ministeri della salute e dell'economia, che non hanno adottato il decreto, sterilizzando di fatto la fruizione del diritto previsto dalla legge e costringendo gli interesati ad accontentarsi di una copertura, da assicurazione privata, nettamente inferiore a quella garantita dall'iscrizione al SSN e dipendente dalle condizioni di salute dell'assicurando (Regione Lombardia obbligata a consentire l'iscrizione al SSN, come fatto da Regione Emilia Romagna e Regione Veneto, previo versamento di un contributo di 387,34 euro, pari a quello minimo previsto dal Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986, salvo conguaglio a seguito di adozione del decreto Minsalute; misura adottata con circ. Lombardia 27/1/2013)
o lo straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa al compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per motivi familiari del genitore ultra-65-enne
o non dovrebbe esservi dubbio sul fatto che lo straniero che entri, anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008, quale genitore a carico infra-65-enne conservi, anche dopo il compimento dei 65 anni, il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN
o sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nell'anno precedente non abbiano avuto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51 (nota: la cifra era stata fissata ai fini della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2010), al lordo degli oneri deducibili
o possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di eta' e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito
i seguenti altri familiari a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali)
o lo stato di famiglia, rilasciato dall'ufficio anagrafe o autocertificato, non definisce i familiari a carico, ma attesta unicamente le persone iscritte nella "scheda di famiglia" (l'insieme delle persone abitanti nello stesso alloggio e che sono legate da vincoli di parentela, o anche semplicemente da vincoli affettivi)
Assistenza all'estero per gli
iscritti (torna all'indice del capitolo)
o in caso di trasferimento allestero per cure presso centri ad altissima specializzazione, possibile solo lassistenza in forma indiretta (con pagamento da parte dellinteressato, e successivo rimborso da parte del SSN; necessaria lautorizzazione preventiva, salvo cure urgenti) ai sensi del Decreto del Ministro della sanita 3/11/1989
o in caso di temporaneo soggiorno in paese dellUnione europea, modello E111 (che consente lassistenza diretta; verosilmente, ora TEAM) rilasciabile solo a familiari stranieri di lavoratore italiano, a lavoratori apolidi o rifugiati e a loro familiari
o in caso di soggiorno allestero per lavoro, ammessa solo lassistenza in forma indiretta: si applicano le disposizioni del DPR 618/1980
o l'assistenza sanitaria transfrontaliera e' l'assistenza sanitaria prestata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione
o l'assistenza riguarda
le persone, compresi i loro familiari e i loro superstiti, individuate da art. 2 Regolamento CE 883/2004 (cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, loro familiari o superstiti, superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri), e che hanno diritto alle prestazioni di sicurezza sociale in base a tale regolamento
gli stranieri, cui si applica il Regolamento CEE n. 859/2003 o il Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro) o che soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione per quanto concerne il diritto alle prestazioni
o per Stato membro di affiliazione si intende
per le persone individuate da art. 2 Regolamento CE 883/2004, lo Stato membro dell'Unione europea competente a concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza, ai sensi del Regolamento CE 883/2004, e del Regolamento CE 987/2009
per gli stranieri, lo Stato membro competente a concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate in un altro Stato membro ai sensi del Regolamento CEE n. 859/2003 o del Regolamento UE 1231/2010; se nessuno Stato membro e' competente ai sensi di tali regolamenti, lo Stato membro di affiliazione e' lo Stato membro dell'Unione europea in cui la persona e' assicurata o ha diritto alle prestazioni di malattia conformemente alla legislazione di tale Stato membro
o le disposizioni sulla fruizione di assistenza transfrontaliera non si applicano
ai servizi assistenziali di lunga durata il cui scopo e' sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine
all'assegnazione e all'accesso agli organi ai fini dei trapianti d'organo
ai programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose, volti esclusivamente a proteggere la salute della popolazione nel territorio nazionale, e subordinati ad una pianificazione e a misure di attuazione specifiche
o lo Stato non e' tenuto a rimborsare i costi dell'assistenza sanitaria prestata da prestatori di assistenza sanitaria stabiliti sul territorio nazionale se detti prestatori non fanno parte del sistema di sicurezza sociale o del Sistema Sanitario Nazionale
o i pazienti di un altro Stato membro che hanno ricevuto assistenza sanitaria nel territorio italiano presso prestatori di assistenza sanitaria operanti nel territorio italiano hanno diritto alla cartella clinica, in formato cartaceo o elettronico, in cui si e' registrato il trattamento in questione, nonche' all'accesso ad almeno una copia di tale cartella clinica
o i prestatori di assistenza sanitaria applicano ai pazienti di un altro Stato membro le stesse tariffe o gli stessi onorari applicati ai pazienti nazionali in una situazione clinica comparabile, ovvero fissano un prezzo calcolato in base a criteri oggettivi e non discriminatori qualora non esista un prezzo comparabile con quello previsto per i pazienti nazionali
o qualora sia giustificato da motivi imperativi di interesse generale, con decreto Minsalute, possono essere adottate misure (verosimilmente, limitative) sull'accesso alle cure, che vengono tempestivamente pubblicate sul portale del Ministero della salute e sui siti web delle regioni e delle province autonome interessate
o le persone assicurate in Italia hanno diritto al rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera (salva l'eventuale necessita' di autorizzazione preventiva e i limiti sull'importo rimborsabile)
o le persone assicurate in Italia hanno diritto di ricevere dal Punto di Contatto Nazionale, istituito ai sensi di art. 7 D. Lgs. 38/2014, le informazioni sui loro diritti riguardo alla possibilita' di ricevere assistenza sanitaria transfrontaliera e sulla distinzione tra tali diritti e quelli derivanti dal Regolamento CE 883/2004
o qualora un paziente abbia ricevuto assistenza sanitaria transfrontaliera e risulti necessario un controllo medico in Italia, detto controllo medico e' disponibile allo stesso modo in cui lo sarebbe stato se l'assistenza sanitaria fosse stata prestata sul territorio nazionale
o le persone assicurate in Italia che richiedono di fruire o fruiscono dell'assistenza sanitaria transfrontaliera hanno diritto all'accesso remoto o ad ottenere almeno una copia della cartella clinica
o i costi sostenuti da una persona assicurata in Italia che si e' avvalsa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati se e nella misura in cui la prestazione erogata sia compresa nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui ad art. 1 D. Lgs. 502/1992 (e' fatta salva la possibilita' per le regioni di rimborsare, con proprie risorse, gli eventuali livelli di assistenza regionali ulteriori); tuttavia, se l'assistenza sanitaria transfrontaliera prestata non e' soggetta ad autorizzazione preventiva, non e' prestata a norma del Cap. 1 del Titolo III del Regolamento CE 883/2004 ed e' prestata nel territorio dello Stato membro che e' responsabile del rimborso dei costi a norma di tale regolamento e del Regolamento CE 987/2009, i costi sono a carico di tale Stato membro
o se ai pensionati e ai loro familiari residenti in un altro Stato membro e' riconosciuto in base a Regolamento CE 883/2004 il diritto alle prestazioni di malattia, l'assistenza sanitaria transfrontaliera e' prestata senza anticipazione di costi, durante il soggiorno in Italia conformemente alla legislazione in vigore, come se gli interessati fossero residenti nel territorio nazionale
o i costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati in misura corrispondente alle tariffe regionali vigenti, al netto della compartecipazione alla spesa secondo la normativa vigente; in ogni caso, tale copertura non puo' superare il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta; per motivi imperativi di interesse generale, con decreto Minsalute, possono essere adottate misure (proporzionate e non tali da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione di merci, persone o servizi) volte a limitare l'applicazione di queste disposizioni (le misure adottate sono tempestivamente pubblicate sul portale del Ministero della salute e sui siti web delle regioni e delle province autonome interessate)
o e' fatta salva la facolta' per le regioni e le province autonome di rimborsare eventuali altri costi afferenti all'assistenza sanitaria transfrontaliera usufruita da una persona assicurata in Italia (quali le spese di viaggio, alloggio e i costi supplementari eventualmente sostenuti a causa di una o piu' disabilita' da una persona disabile che riceve assistenza sanitaria in un altro Stato), a condizione che detti costi siano adeguatamente documentati
o le ASL applicano alla persona assicurata in Italia che chiede il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, compresa quella ottenuta grazie alla telemedicina, le condizioni relative alla prescrizione della prestazione, i criteri di ammissibilita' e le formalita' di natura normativa ed amministrativa stabilite dalla legislazione in vigore
o le regioni e le province autonome provvedono affinche' l'assistenza sanitaria transfrontaliera per la quale e' stata concessa un'autorizzazione preventiva sia rimborsata conformemente all'autorizzazione
o l'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva e' limitata all'assistenza sanitaria che
e' soggetta ad esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio nazionale, qualita' ed economicita' delle cure, e comporta il ricovero del paziente per almeno una notte o richiede l'utilizzo di infrastrutture o apparecchiature altamente specializzate e costose (comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale)
richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione
e' prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualita' o alla sicurezza dell'assistenza
o se la richiesta di autorizzazione preventiva presentata da una persona assicurata in Italia al fine di ricevere assistenza sanitaria transfrontaliera soddisfa le condizioni di cui al Regolamento CE 883/2004, l'autorizzazione preventiva e' concessa conformemente al medesimo regolamento, a meno che la persona assicurata non chieda diversamente
o quando un paziente colpito da una malattia rara, o per il quale un medico specialista abbia formulato un sospetto diagnostico di malattia rara, chiede l'autorizzazione preventiva, puo' essere sottoposto ad una valutazione clinica da esperti del settore operanti presso un Presidio della rete nazionale per le malattie rare; se non possono essere reperiti esperti all'interno del territorio nazionale o se il parere dell'esperto non e' conclusivo, puo' essere richiesto un parere scientifico alla struttura estera presso cui il paziente intende recarsi per usufruire della prestazione
o l'autorizzazione preventiva e' negata nei seguenti casi:
in base ad una valutazione clinica, il paziente sarebbe esposto con ragionevole certezza a un rischio per la sua sicurezza che non puo' essere considerato accettabile, tenuto conto del potenziale beneficio per il paziente stesso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera richiesta
a causa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarebbe esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza
l'assistenza sanitaria in questione e' prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla qualita' dell'assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla vigilanza, indipendentemente dal fatto che tali standard e orientamenti siano stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento istituiti dallo Stato membro di cura
l'assistenza sanitaria in questione puo' essere prestata in Italia entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia
o entro 60 gg dall'entrata in vigore del D. Lgs. 38/2014, con decreto Minsalute, sono individuate le prestazioni sottoposte ad autorizzazione preventiva in quanto soggette ad esigenze di pianificazione, e le modalita' per l'aggiornamento delle stesse; nelle more dell'adozione del decreto, sono soggette ad autorizzazione preventiva le prestazioni che comportano il ricovero del paziente per almeno una notte e quelle che richiedono l'utilizzo di infrastrutture o apparecchiature altamente specializzate e costose; resta salva la possibilita', per le regioni e le province autonome, di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni in quanto soggette ad esigenze di pianificazione
o in ogni caso, la persona assicurata che intende beneficiare dell'assistenza transfrontaliera e del conseguente rimborso presenta apposita domanda alla ASL territorialmente competente affinche' sia verificato se la medesima prestazione debba essere sottoposta ad autorizzazione preventiva (nota: di fatto, in questo modo, una forma di autorizzazione va richiesta per tutte le prestazioni!); l'esito di tale verifica e' comunicato al soggetto interessato entro 10 giorni e, ove sia positivo, la domanda si intende quale richiesta di autorizzazione preventiva, e i termini per concessione o diniego decorrono dalla sua ricezione
o la domanda per la richiesta di autorizzazione preventiva deve essere presentata dalla persona assicurata alla ASL di residenza su apposito modulo fornito dalla stessa ASL e deve essere corredata da certificazione medica; nella domanda devono essere riportate almeno
l'indicazione diagnostica o terapeutica e la prestazione sanitaria di cui si intende usufruire
l'indicazione del luogo prescelto per la prestazione e del prestatore di assistenza sanitaria presso cui la persona assicurata intende recarsi
o la ASL, entro 30 gg, comunica alla persona assicurata il provvedimento di concessione o il diniego all'autorizzazione preventiva; il termine e' ridotto a 15 gg nei casi di particolare urgenza, che devono essere adeguatamente motivati nella domanda di autorizzazione
o nel provvedimento di autorizzazione la ASL specifica il costo della prestazione dell'assistenza sanitaria ammesso al rimborso; il diniego dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivato; se il diniego e' fondato sul fatto che la prestazione puo' essere erogata in Italia, l'ASL individua e comunica all'interessato il prestatore di assistenza sanitaria in grado di erogare sul territorio nazionale la prestazione richiesta
o oltre agli ordinari strumenti di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale, avverso il provvedimento di diniego e' sempre possibile proporre istanza al direttore generale della ASL entro 15 gg dal ricevimento dello stesso; il direttore generale della ASL si esprime entro 15 gg dalla ricezione dell'istanza
o la persona assicurata, entro 60 gg dall'erogazione della prestazione, salvo comprovati casi eccezionali, presenta apposita domanda di rimborso alla ASL di appartenenza, allegando originale della certificazione medica e la fattura in originale emessa dal prestatore di assistenza sanitaria
o la ASL e' tenuta a corrispondere il rimborso entro 60 gg dal ricevimento della richiesta
o i medicinali, di cui e' autorizzato il commercio in Italia (con esclusione dei medicinali soggetti a prescrizione medica speciale), prescritti in un altro Stato membro, sono dispensati in Italia conformemente alle norme vigenti, salvo che non sussistano fondate esigenze di tutela della salute umana o dubbi legittimi e giustificati circa l'autenticita', il contenuto o la comprensibilita' di una singola prescrizione
o il riconoscimento delle prescrizioni non pregiudica le norme nazionali che regolano la prescrizione e la fornitura di medicinali, compresa la normativa in materia di sostituzione del medicinale prescritto con medicinali generici o di altro tipo
o il riconoscimento di una prescrizione non pregiudica il diritto del farmacista, ove previsto dalla normativa vigente, di rifiutarsi, per ragioni etiche, di dispensare il medicinale prescritto nello Stato membro di affiliazione (nota: non in qualunque altro Stato membro), qualora in quello Stato membro sia riconosciuto al farmacista lo stesso diritto
o il rimborso delle spese per i medicinali dispensati in un altro Stato membro e' disciplinato in base alle disposizioni sull'assistenza sanitaria transfrontaliera
o con decreto Minsalute, da emanarsi entro 60 gg dall'entrata in vigore del D. Lgs. 38/2014, sono definite le caratteristiche ed i contenuti delle prescrizioni che verranno rilasciate nel territorio italiano su richiesta di un paziente che intenda utilizzarle in un altro Stato membro (dovranno comunque contenere almeno i dati stabiliti nell'allegato al D. Lgs. 38/2014)
o Luno Stato membro e' obbligato ad autorizzare la prestazione (nota: in altro Stato membro) di un servizio compreso nel regime delle prestazioni dispensate nel caso in cui una carenza di carattere temporaneo e transitorio in un determinato centro ospedaliero in detto Stato membro renda effettivamente impossibile la prestazione di uno di tali servizi
o per contro, uno Stato membro non e' obbligato ad autorizzare la prestazione di un servizio compreso nel regime delle prestazioni dispensate in caso di carenze nei centri ospedalieri di carattere strutturale e prolungato nel tempo, anche se cio' possa comportare l'impossibilita' di praticare effettivamente talune prestazioni sanitarie, eccezion fatta per i casi in cui la citata autorizzazione non metta in pericolo la sostenibilita' economica del sistema di previdenza sociale di detto Stato membro
Assistenza sanitaria per minori
accolti nell'ambito di programmi solidaristici (torna
all'indice del capitolo)
Obbligo assicurativo per gli
stranieri non ammessi all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (torna all'indice del capitolo)
Accesso degli stranieri non
iscritti regolarmente soggiornanti alle prestazioni del Servizio sanitario
nazionale (torna all'indice del capitolo)
o immediatamente, le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day-hospital); il pagamento delle tariffe regionali ha luogo al momento delle dimissioni (in caso di insolvibilita, gli oneri sono a carico del Minstero dellinterno; Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: le strutture sanitarie devono rivolgersi, per il rimborso, all'Ufficio Territoriale del Governo)
o previo pagamento delle tariffe regionali (determinate in base ad art. 8 D. Lgs. 502/1992), le altre prestazioni (nota: incluse le prestazioni essenziali ma non urgenti; dubbia legittimita' costituzionale della discriminazione in pejus rispetto allo straniero illegalmente soggiornante; in ogni caso, allo straniero basta prolungare il soggiorno oltre i limiti consentiti per avere diritto alle prestazioni essenziali in quanto irregolarmente soggiornante)
Accesso dei richiedenti asilo
trattenuti alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale (da aggiornare) (torna all'indice del capitolo)
o il richiedente asilo trattenuto nel Centro di identificazione (privo quindi di permesso di soggiorno) sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali garantite dallart. 35, co. 5, T.U. allo straniero irregolarmente soggiornante (vedi punto seguente)
o allinterno dei centri con piu di 100 richiedenti asilo sono attivati servizi di prima assistenza medico-generica
Accesso degli stranieri non
iscritti illegamente soggiornanti alle prestazioni del Servizio sanitario
nazionale (torna all'indice del capitolo)
o alla tutela della gravidanza e della maternita (L. 405/1975, L. 194/1978, Decr. Minsanita 6/3/1995 e successive modificazioni e integrazioni; nota: Decreto sostituito da Decr. Minsanita' 10/9/1998)
o alla tutela della salute del minore (Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con L. 176/1991)
o a vaccinazioni nellambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni
o a interventi di profilassi internazionale
o a profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai
o a cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da circ. Minsanita 24/3/2000: Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/1990); nota: in contrasto, secondo Sent. Cass. 15830/2001, non rientrano tra le cure urgenti o comunque essenziali tali da giustificare la sospensione dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione quelle di cui necessita un tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta (nello stesso senso, Sent. Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di patologia cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson)
o a disagio mentale (sicuramente, nella Regione Lazio)
o per l'assistenza protesica che rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza, le Regioni sono tenute ad individuare i percorsi piu' idonei per fornire le prestazioni necessarie; nota: le Regioni Lazio e Piemonte hanno ricompreso tali prestazioni di assistenza protesica tra le cure essenziali con apposite deliberazioni, ai sensi del DPCM 29/11/2001
o ai fini dei trapianti, compreso il trapianto di midollo osseo, considerati terapie essenziali, lo straniero illegalmente soggiornante gode della parita' con il cittadino italiano; note:
Sent. Cons. Stato 4887/2014 indica come i criteri di iscrizione in lista di attesa per trapianto di organi, dettati dalla Regione Toscana (Nota dell'Organizzazione Toscana Trapianti dell'1/6/2006), richiedono il possesso del permesso di soggiorno da parte del paziente
Sent. Cons. Stato 5328/2014: la Nota dell'Organizzazione Toscana Trapianti dell'1/6/2006 reca una condizione illegittima (quella, appunto, del possesso del permesso di soggiorno), se viene applicata in modo incompatibile con art. 35 co. 3 D. Lgs. 286/1998 (nota: nel procedimento in esame, pero', la stessa Nota non e' stata impugnata); in mancanza di adeguata motivazione, la revoca o il mancato rinnovo di un permesso di soggiorno gia' rilasciato (nel caso, per motivi di cure a uno straniero entrato illegalmente e necessitante un trapianto di rene), che ha consentito lo svolgimento delle terapie necessarie in attesa del trapianto, con la interruzione o la significativa limitazione del trattamento sanitario, e' manifestamente irragionevole, contrasta con la ratio e la finalita' primaria di art. 35 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e determina nei fatti conseguenze che possono essere irreparabili ai fini dei valori fondamentali che quella norma tutela; benche' art. 35 D. Lgs. 286/1998 non costituisca il presupposto per la necessaria concessione del permesso di soggiorno per cure mediche (se cosi' fosse, si potrebbe prestare ad un uso strumentale e opportunistico di un diritto fondamentale e anche all'aggiramento delle procedure previste per l'ingresso per cure mediche), e' compito dell'Amministrazione valutare attentamente tutte le circostanze che connotano casi cosi' complessi e comportarsi di conseguenza nei limiti della discrezionalita' che la legge consente e delle valvole di flessibilita' che le norme stesse presentano (in particolare, dando rilievo, come nel caso in esame, alla presenza di familiari in Italia ai fini del rilascio di un permesso per motivi familiari)
o accertamento eventuali responsabilita dei sanitari
o comunicazione alle autorita diplomatiche del paese di appartenenza
o notifica obbligatoria di malattie infettive e diffusive
o non si applica l'onere di esibizione dei documenti inerenti al soggiorno, trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto (circ. Mininterno 7/8/2009)
o secondo Circ. Sanita' Regione Piemonte,
la dichiarazione di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000, puo' essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia espresso la volonta' di non essere nominata
lo straniero che effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non puo' essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura
l'eventuale segnalazione dello stato
di abbandono deve essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino
italiano
o secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando si debba effettuare la dichiarazione di nascita con contestuale riconoscimento del figlio, e' richiesta l'identificazione della madre, sulla base di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)
o per prestazioni sanitarie di primo livello ad accesso senza impegnativa o appuntamento (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012; ad esempio, quelle di medicina generale, Servizi per le Tossicodipendenze, Dipartimenti di Salute mentale, Consultori Familiari) agli ambulatori di prima accoglienza in strutture pubbliche o di volontariato nellambito di protocolli dintesa; nota: lo straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico di base
o per prestazioni di urgenza erogate presso il Pronto Soccorso, secondo i criteri di esenzione definiti per i cittadini italiani (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o per malattie croniche (Decr. Minsanita 28/5/1999, n. 329, ex art. 5, co. 1, lettera a, D. Lgs. 124/1998)
o per malattie rare (Decr. Minsanita' 18/5/2001 e corrispondente elenco)
o per diagnosi precoce di alcuni tumori (art. 85 co. 4 L. 388/2000); in particolare, l'esonero si applica a
mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in eta' compresa tra 45 e 69 anni; qualora lesame mammografico lo richieda sono eseguite gratuitamente anche le prestazioni di secondo livello
esame citologico cervico-vaginale (PAP Test), ogni tre anni, a favore delle donne in eta' compresa tra 25 e 65 anni
colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di eta' superiore a 45 anni
o per invalidita' (Decr. Minsanita' 1/2/1991); in particolare, l'esonero si applica a
tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per
- invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V
- invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacita' lavorativa superiore ai due terzi
- invalidi civili con indennita' di accompagnamento
- ciechi e sordomuti
- ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (categoria equiparata dalla legge agli invalidi e mutilati di guerra)
- vittime di atti di terrorismo o di criminalita' organizzata
le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante per
- invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII
- invalidi per lavoro con una riduzione della capacita' lavorativa inferiore ai due terzi
- coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale
i medicinali appartenenti alla classe C su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilita', per invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia
o per prestazioni erogate a tutela della gravidanza e della maternita' (Decr. Minsanita' 10/9/1998); in particolare, l'esonero si applica a
le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche
analisi, elencate nell'Allegato A Decr. Minsanita' 10/9/1998, da eseguire prima del concepimento, per escludere la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza; se la storia clinica o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto, possono essere eseguite in esenzione tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dal medico specialista
gli accertamenti diagnostici per il controllo della gravidanza fisiologica indicati, per ciascun periodo di gravidanza, dallAllegato B Decr. Minsanita' 10/9/1998; in caso di minaccia d'aborto, sono da includere tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dellevoluzione della gravidanza
tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale in gravidanza, nelle specifiche condizioni di rischio per il feto indicate nellAllegato C Decr. Minsanita' 10/9/1998, prescritte dallo specialista
tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per il trattamento di malattie (preesistenti o insorte durante la gravidanza) che comportino un rischio per la donna o per il feto, prescritte di norma dallo specialista
o per prestazioni di prevenzione erogabili attraverso le articolazioni territoriali del Dipartimento di Prevenzione (piano nazionale e regionale dei vaccini, screening, prevenzione HIV; da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 e Decr. Minsanita' 1/2/1991)
o per reddito (L. 537/1993); si applica alle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e altre prestazioni specialistiche ambulatoriali, ed eventualmente, in base alle norme specifiche di carattere regionale, ai medicinali; categorie esenti:
cittadini di eta' inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (codice E01)
disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice E02)
titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (codice E03)
titolari di pensioni al minimo di eta' superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice E04)
o per terapia del dolore severo (Allegato 12 al Decr. Mineconomia 17/3/2008)
o al Ministero dell'interno il rimborso relativo allonere delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, per malattia ed infortunio, e cioe' quelle urgenti erogate tramite pronto soccorso e quelle essenziali, ancorche' continuative, erogate in regime di ricovero, compreso il ricovero diurno (day hospital), o in via ambulatoriale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); le procedure di rimborso sono effettuate in forma anonima, mediante il codice STP, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso (art. 45 co. 3 DPR 394/1999)
o alla Regione il rimborso relativo all'onere delle prestazioni di cui all'art 35 co. 3 lettere a)-f) D. Lgs. 286/1998 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o il codice STP puo' essere rilasciato dalle ASL, dalle Aziende Ospedaliere, dai Policlinici Universitari e dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS); puo' essere rilasciato anche prima che lo straniero ricorra a una prestazione, al fine di facilitare l'accesso alle cure (in particolare ai programmi di prevenzione)
o il codice STP e' composto da 16 caratteri:
tre caratteri costituiti dalla sigla STP
tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione
tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla ASL (Azienda Sanitaria) che attribuisce il codice
sette caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio
o le informazioni richieste dalla ASL/struttura sanitaria per il rilascio del codice STP sono nome, cognome, sesso, data di nascita, nazionalita'
o qualora non sia possibile allo straniero esibire un documento di identita' e' sufficiente la registrazione delle generalita' da lui dichiarate
o i dati registrati dalla ASL/struttura sanitaria sono riservati (D. Lgs. 196/2003) e possono essere comunicati solo su richiesta ufficiale scritta da parte dellautorita' giudiziaria (nota: questa previsione sembra in netto contrasto con il divieto di segnalazione di cui all'art. 35 co. 5 D. Lgs. 286/1998)
o Legge Regione Puglia stabilisce che lo straniero STP ha diritto a scegliere il medico di fiducia e che il minore accompagnato da adulto STP ha diritto al codice STP e al pediatra di libera scelta (Sent. Corte Cost. 299/2010, respingendo il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato legittima questa disposizione, in quanto non altera l'individuazione delle cure garantite allo straniero irregolarmente soggiornante)
o Delibera Regione Friuli 23/2/2007 garantisce a tutti i minori di eta' < 14 anni, comunque presenti sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia, in possesso del codice STP, l'assistenza sanitaria di base, tramite l'accesso al pediatra di libera scelta
o l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 afferma che per garantire l'assistenza essenziale, le Regioni e le Province Autonome possono prevedere l'assegnazione al Medico di Medicina Generale e al Pediatra di Libera Scelta, dal momento che art. 43 co. 8 DPR 394/1999 delega alle Regioni italiane la definizione di chi deve fornire l'assistenza sanitaria di base; nota: al termine del 2012, il pediatra di libera scelta era garantito da Toscana, Umbria, provincia autonoma di Trento, Emilia Romagna, Marche e Puglia (da un Rapporto di Cittadinanzattiva, segnalato da un comunicato Stranieriinitalia)
o Delibera della Giunta regionale Emilia Romagna in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: pediatra di libera scelta anche per i bambini figli di stranieri illegalmente soggiornanti; la scelta del pediatra ha validita' annuale dal momento dell'iscrizione ed e' rinnovabile di anno in anno fino al compimento del 14-esimo anno di eta', purche' il bambino sia presente nel territorio regionale; le eventuali prescrizioni del pediatra si applicano esclusivamente alle prestazioni sanitarie effettuate nelle strutture sanitarie pubbliche dell'Emilia Romagna e all'assistenza farmaceutica; Circ. Regione Emilia Romagna 23/1/2014:
diritto al pediatra di libera scelta attestato dal rilascio di una tessera sanitaria cartacea (allegata)
tessera valida esclusivamente sul territorio regionale
partecipazione alla spesa: prestazioni e assistenza farmaceutica erogate senza oneri per bambini fino a 6 anni di eta', qualora il bambino appartenga a un nucleo familiare che rilasci dichiarazione di indigenza (conformemente con circ. Minsanita 24/3/2000); prestazioni e assistenza farmaceutica erogate con partecipazione alla spesa ed esenzioni in vigore per bambini dai 6 ai 14 anni, qualora il bambino appartenga a un nucleo familiare che rilasci dichiarazione di indigenza; in assenza di dichiarazione di indigenza, prestazioni e assistenza farmaceutica erogate previo pagamento delle relative tariffe
o la Regione Sicilia ha pubblicato una circolare che garantisce il pediatra a minori figli di STP o ENI (da Nagazzetta 5/2014)
o Circ. Regione Lombardia 21/1/2014: la Giunta regionale della Lombardia ha approvato, in relazione all'assistenza sanitaria dei minori di eta' inferiore a 14 anni di cittadinanza non italiana, una sperimentazione per tre anni con i seguenti contenuti:
iscrizione dei minori irregolari (di eta' inferiore ai 14 anni) al SSR, senza assegnazione del pediatra di libera scelta
ammissione dei minori irregolari al regime delle visite occasionali del pediatra di libera scelta; l'eventuale reiterazione di visite e notazioni non e' ostativa al rimborso al pediatra di libera scelta, cosi' da favorire la possibile continuita' assistenziale
attivazione da parte delle ASL di iniziative per l'assistenza di minori irregolari, anche in collaborazione con organizzazioni del volontariato, non profit, etc.
accesso diretto dei minori irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture accreditate (non solo tramite pronto soccorso)
l'accertamento dell'eta' avviene nei modi resi possibili dalle singole circostanze e in base a canoni di buon senso pratico
l'iscrizione al SSR non comporta l'emissione della TEAM ne' della TS/CNS (nota: che cos'e'?)
l'iscrizione scade al compimento del 14-esimo anno d'eta'
e' rilasciato un documento cartaceo attestante l'iscrizione, con il quale il minore puo' accedere gratuitamente alle visite occasionali del pediatra di libera scelta
l'accesso diretto dei minori irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture accreditate non richiede prescrizione del pediatra di libera scelta
anche per i minori irregolari iscritti al SSR vale l'esenzione dal ticket (esenzione E11)
sono inclusi anche i minori comunitari privi di copertura sanitaria da parte del paese di provenienza e dei requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)
per irregolare si intende qualunque straniero la cui presenza in Italia non sia conforme alle norme relative all'ingresso e soggiorno (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)
le indicazioni per l'accesso dei minori irregolari agli ambulatori del SSR per le prestazioni gia' previste dalla normativa vigente sono da intendersi come semplice estensione alla categoria di una modalita' di accesso al servizio sanitario in vigore per i minori regolari (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)
o i presupposti di contingibilita' ed urgenza o la sussistenza di un'emergenza sanitaria costituiscono l'imprescindibile fondamento dell'esercizio del potere di ordinanza da parte dei sindaci; il provvedimento impugnato non evidenzia la sussistenza di alcuno di questi elementi (in particolare, dalla documentazione della ULSS n. 16 di Padova risulta da escludere la sussistenza di un'emergenza sanitaria)
o le argomentazioni contenute nella memoria del Comune circa l'esistenza di accurati ed efficaci controlli sanitari nei confronti dei profughi che sbarcano in Italia sembrano contraddire i presupposti fattuali sui quali si fonda l'ordinanza, mentre per quanto riguarda gli stranieri privi di titolo di soggiorno gia' presenti in Italia non sembra allo stato esservi un tasso di rischio diverso da quello riscontrabile per la generalita' della popolazione residente
o sussiste il requisito del periculum in mora perche' l'ordinanza e' rivolta anche nei confronti di categorie di soggetti che, non essendo nelle condizioni di poter adempiere tempestivamente agli obblighi imposti, soggiacciono al divieto di dimora anche occasionale nel territorio del Comune di Padova, e cio', oltre a costituire una limitazione all'esercizio delle misure di competenza del Prefetto, in mancanza di un'emergenza sanitaria e dei presupposti di contingibilita' ed urgenza, produce effetti lesivi privi di giustificazione
Prestazioni sanitarie per
stranieri espellendi (torna all'indice del capitolo)
o che non conferisce effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione che ordina a un cittadino straniero affetto da una grave malattia di lasciare il territorio di uno Stato membro, quando l'esecuzione di tale decisione puo' esporre tale cittadino a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, e
o che non prevede la presa in carico, per quanto possibile, delle necessita' primarie di detto cittadino, al fine di garantire che le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie possano effettivamente essere forniti nel periodo durante il quale tale Stato membro e' tenuto a rinviare l'allontanamento del medesimo cittadino di paese terzo in seguito alla proposizione di tale ricorso
o rilevati problemi relativi all'igiene, all'assistenza sanitaria (affidata all'ente gestore e limitata a misure elementari, inadeguate per un soggiorno prolungato), alla difficolta' di trasmissione della documentazione clinica nel passaggio dal carcere al CIE, ai problemi psicologici vissuti dagli stranieri trattenuti
o si raccomanda che il SSN prenda in carico i CIE o che, almeno, siano immediatamente attivati accordi e convenzioni, perche' siano fornite prestazione adeguate, sia controllato lo stato dei locali, dei servizi e dell'igiene, e il regime di vita sia adeguato a requisiti di rispetto della dignita' delle persone
Assistenza sanitaria per
cittadini comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno di durata
inferiore a tre mesi (torna all'indice del capitolo)
o la tessera ha sostituito (da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012) i modelli comunitari E111 (temporaneo soggiorno per turismo), E128 (temporaneo soggiorno per studio e per lavoratori distaccati), E110 (trasporto stradale internazionale), E119 (temporaneo soggiorno finalizzato alla ricerca di un posto di lavoro; solo per la sezione relativa alle prestazioni sanitarie)
o ha diritto alla tessera chiunque abbia stipulato un'assicurazione sanitaria o sia coperto dal sistema sanitario nazionale in uno Stato Membro dell'Unione Europea o in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera; in Italia, la tessera TEAM spetta a (Nota Minsalute)
cittadini italiani, residenti in Italia e a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), salvo i pensionati in possesso di un modello E121 e il loro familiari e i familiari, in possesso di modello E109, di lavoratori residenti in altro Stato membro
cittadini comunitari e stranieri iscritti al SSN e non a carico di istituzioni estere (nota: i cittadini stranieri iscritti e a carico del SSN non possono utilizzare la TEAM in Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein in quanto non previsto dal Regolamento CEE n. 859/2003)
o la tessera copre l'assistenza sanitaria pubblica che si rende necessaria all'estero per proseguire senza interruzioni il soggiorno, incluse le cure mediche collegate alla gravidanza e quelle relative al trattamento di condizioni croniche o preesistenti
o sono erogabili solo prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o la valutazione sulla necessita' delle prestazioni sotto il profilo medico, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata del soggiorno" e' effettuata in scienza e coscienza dal prestatore di cure; un principio guida puo' consistere nel considerare non necessarie, e quindi non erogabili, tutte le prestazioni sanitarie normalmente rinviabili senza il minimo rischio per l'assicurato fino al rientro in patria dal soggiorno temporaneo programmato in Italia per motivi non sanitari (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o non sono erogabili le prestazioni sanitarie che, pur essendo necessarie, costituiscono lo scopo stesso del viaggio in Italia; per fruire di tali prestazioni permane la esigenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Istituzione estera competente notificata alla ASL mediante presentazione del modello E112/S2 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o le donne hanno diritto ai controlli in gravidanza e al parto qualora non programmato (urgente, prematuro); per il parto programmato e' da richiedere il modello E112/S2 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o alla cittadina comunitaria in possesso della tessera TEAM che debba partorire d'urgenza in uno Stato membro in cui si trovi temporaneamente non possono essere accollate spese sanitarie in eccesso rispetto al pagamento del ticket, a parta' con i cittadini di quello Stato, neanche in relazione all'assistenza al neonato: questi e' infatti coperto dalle disposizioni di cui all'art. 19 Regolamento CE 883/2004 e all'art. 25 Regolamento CE 987/2009, che assicurano copertura anche ai familiari del titolare di tessera TEAM, dovendosi considerare familiare ai sensi di articolo 1, lettera i Regolamento CE 883/2004, "qualsiasi persona definita o riconosciuta come componente il nucleo familiare" (caso risolto da SOLVIT, segnalato da com. Dipartimento Politiche comunitarie 27/3/2012)
o l'interruzione di gravidanza e' garantita solamente se medicalmente necessaria; in tal caso, se l'interessata e' fornita di un idoneo attestato di diritto rilasciato dal proprio paese, la prestazione e gratuita, salva eventuale partecipazione alla spesa (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o la tessera non copre i costi dell'assistenza sanitaria privata ne' i costi di rimpatrio, ad esempio quelli dovuti all'uso di un'eliambulanza (da Nota Minsalute)
o i cittadini comunitari che usufruiscono dei servizi sanitari avvalendosi della TEAM in un Paese diverso da quello di residenza sono comunque tenuti al pagamento della quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito in base alla legislazione vigente nel Paese di temporaneo soggiorno (Com. Politiche comunitarie 16/7/2010)
o le prestazioni effettuate dai Medici di Medicina Generale o dai Pediatri di Libera Scelta vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla ASL e non dagli interessati sui quali non grava alcun onere (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o qualora siano presenti i servizi della Medicina della continuita' assistenziale e della Medicina turistica, l'assistito e' tenuto al pagamento del contributo alla spesa, ove previsto, con possibilita' di richiedere il rimborso alla propria istituzione competente al rientro nel proprio paese d'origine (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o la prescrizione delle visite mediche, specialistiche e l'erogazione dei farmaci per i cittadini in temporaneo soggiorno in Italia titolari della TEAM, avvengono attraverso la nuova ricetta, compilata sia sulla parte anteriore dove, accanto ai dati anagrafici, viene riportata la sigla "UE", sia sul retro, predisposto per rilevare i dati dellistituzione estera competente (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o in caso di temporanea mancanza della TEAM (Nota Minsalute: solo in caso di furto o smarrimento, previa presentazione di copia della relativa denuncia, o in caso di partenza in tempi troppo brevi per poter ottenere la tessera, se non la si e' ancora ricevuta), e' possibile chiedere all'ente assicurativo (mediante il modello S044, da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012) di inviare per fax o e-mail un certificato sostitutivo provvisorio, che offre lo stesso grado di tutela della tessera (da una Nota informativa della Commissione UE); Circ. Regione Lazio 2010: il certificato sostitutivo provvisorio della TEAM per cittadini rumeni, che puo' essere chiesto dall'interessato al National Health Insurance House di Bucarest, e ha valore di copertura retroattiva per le prestazioni effettuate nei tre anni precedenti il suo rilascio
o per importi modesti (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012) o se l'attestato di diritto non perviene entro la scadenza del soggiorno breve, il pagamento delle prestazioni e' richiesto per intero direttamente all'interessato, che ne puo' chiedere il rimborso all'istituzione competente del proprio Stato (circ. Minsalute 3/8/2007)
o a seconda della legislazione vigente nello Stato membro in cui si soggiorna, l'assistenza sanitaria per il titolare di TEAM e' erogata in modo diretto oppure in forma indiretta (viene rimborsata successivamente, nel corso del soggiorno o qualora non si riesca a completare la procedura di rimborso, dopo il ritorno nel Paese di residenza; Nota Minsalute: l'assistenza indiretta e' in vigore in Francia e in Svizzera; il rimborso puo' essere chiesto sul posto alla LAMal, per la Svizzera, alla CPAM competente, per la Francia; altrimenti potra' essere richiesto alla ASL al rientro in Italia, presentando le ricevute e la documentazione sanitaria) da parte dell'ente assicurativo competente (da una Nota informativa della Commissione UE)
o ogni membro della famiglia deve avere la propria tessera
o ogni paese e' responsabile per la produzione e la distribuzione della tessera a livello nazionale
o in Italia, la TEAM e' rilasciata dall'Agenzia delle entrate con validita' di 6 anni (Decr. Mineconomia 25/2/2010, che aggiorna Decr. Mineconomia 11/3/2004), eccetto diversa indicazione da parte della Regione/ASL di appartenenza; nell'imminenza della scadenza, l'Agenzia delle entrate provvede automaticamente ad inviare la nuova tessera; il Minsalute non ha alcuna competenza nell'emissione e distribuzione della TEAM (Nota Minsalute); la tessera e' ora assorbita nella TS-CNS (Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi; Decr. Ministro Pubblica amministrazione 20/6/2011), da consegnare al rinnovo delle tessere in scadenza (art. 11 Decreto-legge 78/2010); in caso di richiesta per partenza ravvicinata, le ASL possono anche richiedere on line la tessera all'Agenzia delle entrate (ferma restando la possibilita' di rilascio di certificato sostitutivo (Nota Minsalute)
o l'assistenza sanitaria transfrontaliera e' l'assistenza sanitaria prestata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione
o l'assistenza riguarda
le persone, compresi i loro familiari e i loro superstiti, individuate da art. 2 Regolamento CE 883/2004 (cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, loro familiari o superstiti, superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri), e che hanno diritto alle prestazioni di sicurezza sociale in base a tale regolamento
gli stranieri, cui si applica il Regolamento CEE n. 859/2003 o il Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro) o che soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione per quanto concerne il diritto alle prestazioni
o per Stato membro di affiliazione si intende
per le persone individuate da art. 2 Regolamento CE 883/2004, lo Stato membro dell'Unione europea competente a concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza, ai sensi del Regolamento CE 883/2004, e del Regolamento CE 987/2009
per gli stranieri, lo Stato membro competente a concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate in un altro Stato membro ai sensi del Regolamento CEE n. 859/2003 o del Regolamento UE 1231/2010; se nessuno Stato membro e' competente ai sensi di tali regolamenti, lo Stato membro di affiliazione e' lo Stato membro dell'Unione europea in cui la persona e' assicurata o ha diritto alle prestazioni di malattia conformemente alla legislazione di tale Stato membro
o le disposizioni sulla fruizione di assistenza transfrontaliera non si applicano
ai servizi assistenziali di lunga durata il cui scopo e' sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine
all'assegnazione e all'accesso agli organi ai fini dei trapianti d'organo
ai programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose, volti esclusivamente a proteggere la salute della popolazione nel territorio nazionale, e subordinati ad una pianificazione e a misure di attuazione specifiche
o lo Stato non e' tenuto a rimborsare i costi dell'assistenza sanitaria prestata da prestatori di assistenza sanitaria stabiliti sul territorio nazionale se detti prestatori non fanno parte del sistema di sicurezza sociale o del Sistema Sanitario Nazionale
o i pazienti di un altro Stato membro che hanno ricevuto assistenza sanitaria nel territorio italiano presso prestatori di assistenza sanitaria operanti nel territorio italiano hanno diritto alla cartella clinica, in formato cartaceo o elettronico, in cui si e' registrato il trattamento in questione, nonche' all'accesso ad almeno una copia di tale cartella clinica
o i prestatori di assistenza sanitaria applicano ai pazienti di un altro Stato membro le stesse tariffe o gli stessi onorari applicati ai pazienti nazionali in una situazione clinica comparabile, ovvero fissano un prezzo calcolato in base a criteri oggettivi e non discriminatori qualora non esista un prezzo comparabile con quello previsto per i pazienti nazionali
o qualora sia giustificato da motivi imperativi di interesse generale, con decreto Minsalute, possono essere adottate misure (verosimilmente, limitative) sull'accesso alle cure, che vengono tempestivamente pubblicate sul portale del Ministero della salute e sui siti web delle regioni e delle province autonome interessate
o le persone assicurate in Italia hanno diritto al rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera (salva l'eventuale necessita' di autorizzazione preventiva e i limiti sull'importo rimborsabile)
o le persone assicurate in Italia hanno diritto di ricevere dal Punto di Contatto Nazionale, istituito ai sensi di art. 7 D. Lgs. 38/2014, le informazioni sui loro diritti riguardo alla possibilita' di ricevere assistenza sanitaria transfrontaliera e sulla distinzione tra tali diritti e quelli derivanti dal Regolamento CE 883/2004
o qualora un paziente abbia ricevuto assistenza sanitaria transfrontaliera e risulti necessario un controllo medico in Italia, detto controllo medico e' disponibile allo stesso modo in cui lo sarebbe stato se l'assistenza sanitaria fosse stata prestata sul territorio nazionale
o le persone assicurate in Italia che richiedono di fruire o fruiscono dell'assistenza sanitaria transfrontaliera hanno diritto all'accesso remoto o ad ottenere almeno una copia della cartella clinica
o i costi sostenuti da una persona assicurata in Italia che si e' avvalsa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati se e nella misura in cui la prestazione erogata sia compresa nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui ad art. 1 D. Lgs. 502/1992 (e' fatta salva la possibilita' per le regioni di rimborsare, con proprie risorse, gli eventuali livelli di assistenza regionali ulteriori); tuttavia, se l'assistenza sanitaria transfrontaliera prestata non e' soggetta ad autorizzazione preventiva, non e' prestata a norma del Cap. 1 del Titolo III del Regolamento CE 883/2004 ed e' prestata nel territorio dello Stato membro che e' responsabile del rimborso dei costi a norma di tale regolamento e del Regolamento CE 987/2009, i costi sono a carico di tale Stato membro
o se ai pensionati e ai loro familiari residenti in un altro Stato membro e' riconosciuto in base a Regolamento CE 883/2004 il diritto alle prestazioni di malattia, l'assistenza sanitaria transfrontaliera e' prestata senza anticipazione di costi, durante il soggiorno in Italia conformemente alla legislazione in vigore, come se gli interessati fossero residenti nel territorio nazionale
o i costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati in misura corrispondente alle tariffe regionali vigenti, al netto della compartecipazione alla spesa secondo la normativa vigente; in ogni caso, tale copertura non puo' superare il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta; per motivi imperativi di interesse generale, con decreto Minsalute, possono essere adottate misure (proporzionate e non tali da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione di merci, persone o servizi) volte a limitare l'applicazione di queste disposizioni (le misure adottate sono tempestivamente pubblicate sul portale del Ministero della salute e sui siti web delle regioni e delle province autonome interessate)
o e' fatta salva la facolta' per le regioni e le province autonome di rimborsare eventuali altri costi afferenti all'assistenza sanitaria transfrontaliera usufruita da una persona assicurata in Italia (quali le spese di viaggio, alloggio e i costi supplementari eventualmente sostenuti a causa di una o piu' disabilita' da una persona disabile che riceve assistenza sanitaria in un altro Stato), a condizione che detti costi siano adeguatamente documentati
o le ASL applicano alla persona assicurata in Italia che chiede il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, compresa quella ottenuta grazie alla telemedicina, le condizioni relative alla prescrizione della prestazione, i criteri di ammissibilita' e le formalita' di natura normativa ed amministrativa stabilite dalla legislazione in vigore
o le regioni e le province autonome provvedono affinche' l'assistenza sanitaria transfrontaliera per la quale e' stata concessa un'autorizzazione preventiva sia rimborsata conformemente all'autorizzazione
o l'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva e' limitata all'assistenza sanitaria che
e' soggetta ad esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio nazionale, qualita' ed economicita' delle cure, e comporta il ricovero del paziente per almeno una notte o richiede l'utilizzo di infrastrutture o apparecchiature altamente specializzate e costose (comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale)
richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione
e' prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualita' o alla sicurezza dell'assistenza
o se la richiesta di autorizzazione preventiva presentata da una persona assicurata in Italia al fine di ricevere assistenza sanitaria transfrontaliera soddisfa le condizioni di cui al Regolamento CE 883/2004, l'autorizzazione preventiva e' concessa conformemente al medesimo regolamento, a meno che la persona assicurata non chieda diversamente
o quando un paziente colpito da una malattia rara, o per il quale un medico specialista abbia formulato un sospetto diagnostico di malattia rara, chiede l'autorizzazione preventiva, puo' essere sottoposto ad una valutazione clinica da esperti del settore operanti presso un Presidio della rete nazionale per le malattie rare; se non possono essere reperiti esperti all'interno del territorio nazionale o se il parere dell'esperto non e' conclusivo, puo' essere richiesto un parere scientifico alla struttura estera presso cui il paziente intende recarsi per usufruire della prestazione
o l'autorizzazione preventiva e' negata nei seguenti casi:
in base ad una valutazione clinica, il paziente sarebbe esposto con ragionevole certezza a un rischio per la sua sicurezza che non puo' essere considerato accettabile, tenuto conto del potenziale beneficio per il paziente stesso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera richiesta
a causa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarebbe esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza
l'assistenza sanitaria in questione e' prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla qualita' dell'assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla vigilanza, indipendentemente dal fatto che tali standard e orientamenti siano stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento istituiti dallo Stato membro di cura
l'assistenza sanitaria in questione puo' essere prestata in Italia entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia
o entro 60 gg dall'entrata in vigore del D. Lgs. 38/2014, con decreto Minsalute, sono individuate le prestazioni sottoposte ad autorizzazione preventiva in quanto soggette ad esigenze di pianificazione, e le modalita' per l'aggiornamento delle stesse; nelle more dell'adozione del decreto, sono soggette ad autorizzazione preventiva le prestazioni che comportano il ricovero del paziente per almeno una notte e quelle che richiedono l'utilizzo di infrastrutture o apparecchiature altamente specializzate e costose; resta salva la possibilita', per le regioni e le province autonome, di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni in quanto soggette ad esigenze di pianificazione
o in ogni caso, la persona assicurata che intende beneficiare dell'assistenza transfrontaliera e del conseguente rimborso presenta apposita domanda alla ASL territorialmente competente affinche' sia verificato se la medesima prestazione debba essere sottoposta ad autorizzazione preventiva (nota: di fatto, in questo modo, una forma di autorizzazione va richiesta per tutte le prestazioni!); l'esito di tale verifica e' comunicato al soggetto interessato entro 10 giorni e, ove sia positivo, la domanda si intende quale richiesta di autorizzazione preventiva, e i termini per concessione o diniego decorrono dalla sua ricezione
o la domanda per la richiesta di autorizzazione preventiva deve essere presentata dalla persona assicurata alla ASL di residenza su apposito modulo fornito dalla stessa ASL e deve essere corredata da certificazione medica; nella domanda devono essere riportate almeno
l'indicazione diagnostica o terapeutica e la prestazione sanitaria di cui si intende usufruire
l'indicazione del luogo prescelto per la prestazione e del prestatore di assistenza sanitaria presso cui la persona assicurata intende recarsi
o la ASL, entro 30 gg, comunica alla persona assicurata il provvedimento di concessione o il diniego all'autorizzazione preventiva; il termine e' ridotto a 15 gg nei casi di particolare urgenza, che devono essere adeguatamente motivati nella domanda di autorizzazione
o nel provvedimento di autorizzazione la ASL specifica il costo della prestazione dell'assistenza sanitaria ammesso al rimborso; il diniego dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivato; se il diniego e' fondato sul fatto che la prestazione puo' essere erogata in Italia, l'ASL individua e comunica all'interessato il prestatore di assistenza sanitaria in grado di erogare sul territorio nazionale la prestazione richiesta
o oltre agli ordinari strumenti di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale, avverso il provvedimento di diniego e' sempre possibile proporre istanza al direttore generale della ASL entro 15 gg dal ricevimento dello stesso; il direttore generale della ASL si esprime entro 15 gg dalla ricezione dell'istanza
o la persona assicurata, entro 60 gg dall'erogazione della prestazione, salvo comprovati casi eccezionali, presenta apposita domanda di rimborso alla ASL di appartenenza, allegando originale della certificazione medica e la fattura in originale emessa dal prestatore di assistenza sanitaria
o la ASL e' tenuta a corrispondere il rimborso entro 60 gg dal ricevimento della richiesta
o i medicinali, di cui e' autorizzato il commercio in Italia (con esclusione dei medicinali soggetti a prescrizione medica speciale), prescritti in un altro Stato membro, sono dispensati in Italia conformemente alle norme vigenti, salvo che non sussistano fondate esigenze di tutela della salute umana o dubbi legittimi e giustificati circa l'autenticita', il contenuto o la comprensibilita' di una singola prescrizione
o il riconoscimento delle prescrizioni non pregiudica le norme nazionali che regolano la prescrizione e la fornitura di medicinali, compresa la normativa in materia di sostituzione del medicinale prescritto con medicinali generici o di altro tipo
o il riconoscimento di una prescrizione non pregiudica il diritto del farmacista, ove previsto dalla normativa vigente, di rifiutarsi, per ragioni etiche, di dispensare il medicinale prescritto nello Stato membro di affiliazione (nota: non in qualunque altro Stato membro), qualora in quello Stato membro sia riconosciuto al farmacista lo stesso diritto
o il rimborso delle spese per i medicinali dispensati in un altro Stato membro e' disciplinato in base alle disposizioni sull'assistenza sanitaria transfrontaliera
o con decreto Minsalute, da emanarsi entro 60 gg dall'entrata in vigore del D. Lgs. 38/2014, sono definite le caratteristiche ed i contenuti delle prescrizioni che verranno rilasciate nel territorio italiano su richiesta di un paziente che intenda utilizzarle in un altro Stato membro (dovranno comunque contenere almeno i dati stabiliti nell'allegato al D. Lgs. 38/2014)
o Luno Stato membro e' obbligato ad autorizzare la prestazione (nota: in altro Stato membro) di un servizio compreso nel regime delle prestazioni dispensate nel caso in cui una carenza di carattere temporaneo e transitorio in un determinato centro ospedaliero in detto Stato membro renda effettivamente impossibile la prestazione di uno di tali servizi
o per contro, uno Stato membro non e' obbligato ad autorizzare la prestazione di un servizio compreso nel regime delle prestazioni dispensate in caso di carenze nei centri ospedalieri di carattere strutturale e prolungato nel tempo, anche se cio' possa comportare l'impossibilita' di praticare effettivamente talune prestazioni sanitarie, eccezion fatta per i casi in cui la citata autorizzazione non metta in pericolo la sostenibilita' economica del sistema di previdenza sociale di detto Stato membro
Assistenza sanitaria per
cittadini comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno di durata
superiore a tre mesi (torna all'indice del capitolo)
o il cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo in Italia; e' richiesta l'esibizione del contratto di lavoro, per il lavoratore subordinato, ovvero il certificato di iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o ordine professionale e (verosimilmente, si deve intendere "o": dovrebbe cioe' essere sufficiente uno solo dei documenti elencati, in analogia a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica da circ. Mininterno 8/8/2007) l'attestazione di attribuzione di Partita IVA o la certificazione di apertura di posizione INPS, per il lavoratore autonomo (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' effettuata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: questa disposizione rende la posizione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per lavoro; per quest'ultimo, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare, in base ad art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999; in base a queste disposizioni e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro dell'interno)
a tempo indeterminato per rapporti di lavoro a tempo indeterminato (verosimilmente, anche in caso di svolgimento di attivita' di lavoro autonomo);
per la durata del rapporto, se < 1 anno, o per un anno, rinnovabile, per durata residua superiore, per rapporti di lavoro a tempo determinato (non e' chiaro se questa previsione si applichi anche in caso di svolgimento di una collaborazione a progetto), affinche' non venga corrisposta impropriamente la quota capitaria al medico di base in caso di lavoratori che lascino l'Italia senza che alla ASL ne sia data notizia
o il familiare, comunitario o straniero, del cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; l'iscrizione e' effettuata con la stessa durata di quella del lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta la certificazione attestante il vincolo familiare e, per il familiare straniero, il possesso della carta di soggiorno di familiare straniero di cittadino comunitario (circ. Minsalute 3/8/2007); note:
non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:
- in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia;
- qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
il diritto all'iscrizione al SSN del familiare, comunitario o straniero, del cittadino comunitario che, dopo aver esercitato attivita' lavorativa in Italia, si trovi in stato di disoccupazione involontaria o sia iscritto a un corso di formazione professionale sembra assicurato dalla previsione dello stesso diritto per la piu' ampia categoria dei familiari di cittadino comunitario disoccupato, che fa parte, a sua volta, degli aventi diritto al modello E106; si noti comunque che la disposizione in esame rende la posizione del familiare di cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per motivi familiari a seguito di ricongiungimento con straniero soggiornante per motivi di lavoro; nel caso del familiare straniero di lavoratore straniero, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare (art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999); in base a queste disposizioni e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno del familiare, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro dell'interno
per i figli minori del cittadino comunitario o del coniuge si dovrebbe prevedere che l'assistenza sia erogata anche nelle more dell'iscrizione al SSN, in base ad art. 34, co. 2 e, per minori comunitari, al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
o il cittadino comunitario che sia stato lavoratore subordinato o autonomo in Italia e che si trovi in una delle seguenti condizioni (nota: tra le condizioni, che corrispondono a quelle previste da art. 7, co. 3 Direttiva 2004/38/CE e, piu' debolmente, da art. 7, co. 3 D. Lgs. 30/2007 per la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, non e' inclusa, incomprensibilmente, la temporanea inabilita' per infortunio o malattia; l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 menziona pero' questa condizione tra quelle che impongono l'iscrizione):
e' in stato di disoccupazione involontaria ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; e' richiesto il certificato di iscrizione al Centro per l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)
e' in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto a termine di durata < 1 anno o si e' trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno in Italia, ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; l'iscrizione e' effettuata per un anno, durante il quale il cittadino comunitario conserva la qualita' di lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesto il certificato di iscrizione al centro per l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede, nel caso di disoccupazione involontaria occorsa durante il primo anno di soggiorno, che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)
e' iscritto nelle liste di mobilita'; l'iscrizione al SSN e' effettuata per la durata della mobilita' (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
segue un corso di formazione professionale che, salvo il caso di disoccupazione involontaria, sia collegato con l'attivita' precedentemente svolta; e' richiesto il certificato di iscrizione al corso professionale (nota: circ. Minsalute 3/8/2007, pur menzionando la condizione di collegamento tra corso di formazione e attivita' precedentemente svolta, salvi i casi di disoccupazione involontaria, non fa cenno ad alcun controllo da effettuare al riguardo), la certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (nota: richiesta inappropriata, dal momento che la durata e il carattere - subordinato o autonomo - dell'attivita' pregressa sono irrilevanti nel caso in esame) e l'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica o la carta di identita' (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il diritto all'iscrizione al SSN e' conseguenza dello status di lavoratore, gia' sufficientemente provato dagli altri documenti richiesti, laddove l'iscrizione anagrafica ha carattere meramente ricognitivo rispetto a tale status; risulta violata la disposizione di cui all'art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, in base alla quale lo status di titolare del diritto di soggiorno puo' essere provato con qualunque mezzo di prova previsto dalla normativa); l'iscrizione e' effettuata per la durata del corso (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o il titolare di uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:
E106/S1 o SED072, e in particolare
- lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea e loro familiari; gli oneri sono a carico della Cassa dello Stato estero dove vengono versati i contributi (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di 1 anno (nota: l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 afferma che la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E106/S1), ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del distacco (circ. Minsalute 3/8/2007); la TEAM e' rilasciata dallo Stato estero (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il "documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
- studenti che seguono in Italia un corso di studi o di formazione (nota: l'inclusione del caso di corso di formazione si evince dalla documentazione richiesta dalla circ. Minsalute 3/8/2007 e deriva comunque dalla nozione di studente nella legislazione comunitaria); l'iscrizione al SSN ha la durata del corso frequentato (da altra affermazione riportata dalla circ. Minsalute 3/8/2007 sembra si debba invece intendere, in analogia con il caso dei lavoratori distaccati, che l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di un anno, ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del corso; l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 afferma che la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E106/S1), riportata nel modello E106 (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il "documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); note:
riguardo ai familiari dello studente, dovrebbe essere quanto meno consentita, in base al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e a quanto stabilito per i familiari di studenti stranieri da circ. Minsanita 24/3/2000, l'iscrizione volontaria al SSN (con versamento dell'intero contributo), quale modalita' per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria
ove l'interessato non sia in posesso del modello E106, questo dovrebbe essere chiesto d'ufficio all'istituzione dello Stato di provenienza; questo dovrebbe assicurare il diritto all'iscrizione al SSN anche per il cittadino comunitario che abbia deciso solo dopo il suo ingresso in Italia di prolungare il proprio soggiorno per seguire un corso di studio o formazione; circ. Minsalute 3/8/2007 non e' esplicita in proposito
- familiare di disoccupato; la TEAM e' rilasciata dal paese di provenienza (circ. Minsalute 3/8/2007); la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E106/S1 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il "documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); nota: questa categoria sembra includere il familiare di cittadino comunitario che si trovi nella fase di prima ricerca di occupazione in Italia, oltre a quello del lavoratore comunitario in condizioni di disoccupazione sopravvenuta; se e' effettivamente cosi', ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; occorrerebbe, pero', la verifica del requisito, richiesto perche' il disoccupato in fase di prima ricerca di occupazione sia titolare di diritto di soggiorno, relativo all'iscrizione al Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi o all'aver reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; circ. Minsalute 3/8/2007 tace su questo punto
E109 (o E37)/S1 o SED072: familiari (verosimilmente, anche stranieri; la cosa e' rilevante nei casi di assenza breve dall'Italia del cittadino comunitario che trovi occupazione in altro Stato membro) residenti in Italia di lavoratore (verosimilmente, comunitario, benche' circ. Minsalute 3/8/2007 reciti: "straniero") occupato in un altro Stato membro; puo' essere interessato anche lo studente comunitario, se rientra nella categoria (circ. Minsalute 3/8/2007); e' rilasciata anche la TEAM (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E109/S1 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale e con rilascio della tessera sanitaria a parita' di condizioni con i cittadini italiani residenti (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il "documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
E120/S1 o SED072: richiedenti la pensione di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); la TEAM e rilasciata dallo Stato estero, ai fini di un eventuale uso in un terzo Stato membro (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E120/S1 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il "documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
E121 (o E33)/S1 o SED072: pensionati di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); e' rilasciata anche la TEAM (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); la durata dell'iscrizione e' illimitata (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il "documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno rilasciati la TEAM (nota: circ. Minsalute 3/8/2007 affermava il contrario), ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o il titolare di diritto di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di soggiorno in Italia (nota: la specificazione relativa ai cinque anni di soggiorno, che esclude dall'iscrizione al SSN coloro che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente prima di tale termine, ai sensi di art. 15 D. Lgs. 30/2007, e' priva di senso); l'iscrizione e' effettuata a tempo indeterminato (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta l'esibizione dell'attestazione di soggiorno permanente (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: in contrasto con art. 25, co. 1 Direttiva 2004/38/CE, che stabilisce esplicitamente che il possesso di un attestato di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno non puo' costituire in nessun caso prerequisito per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una formalita' amministrativa, e, dopo la modifica apportata da L. 129/2011, con art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007); nota: Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 osserva come i figli minori siano iscritti nello stesso attestato dei genitori, anche se soggiornano da meno di 5 anni (verosimilmente, intendendo che debbano essere iscritti comunque al SSN)
o minori affidati a famiglie o istituti (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o il cittadino comunitario ammesso ad un programma di assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 T.U., ai sensi di art. 6, co. 4, L. 17/2007 (circ. Minsalute 3/8/2007 e circ. Minsalute 19/2/2008); e' richiesta una attestazione rilasciata dal questore o, nelle more, una dichiarazione dell'ente che gestisce il programma (circ. Minsalute 3/8/2007); al termine del programma, l'interessato mantiene l'iscrizione al SSN se rientra in una delle altre categorie per le quali essa e' prevista (circ. Minsalute 3/8/2007)
o vittime di tratta o di schiavitu' (L. 17/2007 e circ. Minsalute 19/2/2008); l'iscrizione e' effettuata per la durata del programma di assistenza (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o internati in ospedali psichiatrici giudiziari e detenuti, anche se in regime di semiliberta' o sottoposti a misure alternative alla pena; l'iscrizione permane finche' perdura la pena (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o genitore comunitario di minore italiano; iscrizione rinnovata ogni anno (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o il familiare (verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino italiano; l'iscrizione e' a tempo indeterminato (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); e' richiesta la certificazione della condizione di familiare a carico (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: in caso di familiare cittadino comunitario dovrebbe essere possibile l'autodichiarazione della condizione di carico, ai sensi di art. 46 DPR 445/2000); note:
la natura obbligatoria dell'iscrizione al SSN del genitore a carico (anche ultra-65-enne) di cittadino italiano e' ribadita da Nota Minlavoro 4/5/2009
non si tiene conto del familiare entro il secondo (L. 94/2009) grado convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19, co. 2, lettera c, T.U.; il problema non si pone se si tratta di straniero cui viene rilasciato un permesso per motivi familiari ai sensi di art. 28, co. 1, lettera b, DPR 394/1999, dato che in questo caso ha diritto all'iscrizione al SSN; se pero' si tratta di cittadino comunitario o se gli viene rilasciata una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario, le disposizioni risultano imprecise
non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino italiano abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:
- in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia;
- qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
o il cittadino comunitario e' iscritto negli elenchi degli assistibili della ASL nel cui territorio ha la residenza o ne ha fatto richiesta o, in assenza di essa, nel territorio in cui dichiara di avere l'effettiva dimora/domicilio
o in tutti i casi di iscrizione al SSN di cittadini comunitari e' necessario acquisire il numero di codice fiscale italiano; gli Uffici centrali e periferici della Agenzia delle Entrate rilasciano, a domanda, il codice fiscale a tutti i cittadini dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera, su presentazione di un documento di riconoscimento valido e comprensibile
o per l'individuazione dei familiari a carico fa riferimento alle disposizioni normative che regolano il percepimento degli assegni familiari o le detrazioni fiscali per carichi di famiglia; in particolare (da Provv. Agenzia delle Entrate 12293/2010)
sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nell'anno precedente non abbiano avuto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51 (nota: la cifra era stata fissata ai fini della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2010), al lordo degli oneri deducibili
possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di eta' e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito
- i seguenti altri familiari a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali)
lo stato di famiglia, rilasciato dall'ufficio anagrafe o autocertificato, non definisce i familiari a carico, ma attesta unicamente le persone iscritte nella "scheda di famiglia" (l'insieme delle persone abitanti nello stesso alloggio e che sono legate da vincoli di parentela, o anche semplicemente da vincoli affettivi)
o avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o formazione, se quest'ultima e' < 1 anno (circ.
Mininterno 18/7/2007; nota: circ.
Minsalute 3/8/2007 non contempla questa
possibilita' di durata piu' limitata; non sembra, per altro, che la questione
sia di competenza del Minsalute), con indicazione della decorrenza e della
scadenza (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o essere valida in Italia (circ. Minsalute 3/8/2007)
o prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ. Minsalute 3/8/2007)
o indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ. Minsalute 3/8/2007)
o indicare le modalita' per la richiesta di rimborso e i recapiti del referente (circ. Minsalute 3/8/2007)
o essere rimpiazzata da una nuova
polizza in caso di variazione
del nucleo familiare (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o essere accompagnata, all'atto dell'iscrizione anagrafica, da una
traduzione in italiano (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o in alternativa alla stipulazione di una assicurazione privata, una volta acquisita la residenza anagrafica (nota: possibile solo dopo averla stipulato comunque l'assicurazione privata), gli interessati possono iscriversi volontariamente al SSN, previo versamento degli importi previsti dal Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986
o ai fini dell'iscrizione volontaria al SSN, per i comunitari iscritti a un corso di studi si prescinde dall'iscrizione anagrafica, essendo sufficiente la dichiarazione di domicilio
o presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
o Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
o per l'iscrizione volontaria dei cittadini comunitari, contributo minimo di 387,34 euro; in generale, calcolata applicando l'aliquota del 7,5% al reddito fino a 20.658,27 euro, e del 4% per la parte eccedente, fino al tetto di 51.645,69 euro (Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986)
o per gli studenti comunitari, senza familiari a carico e privi di reddito diverso da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani, importo di 149,77 euro; per eventuali familiari a carico, contributo calcolato come per il comunitario non studente
o le prestazioni relative al parto comportano il pagamento delle prestazioni, qualora l'interessata non sia in possesso della TEAM ne' assicurata privatamente;
o l'interruzione volontaria di gravidanza e' a totale carico dell'interessata, salvo che sia ritenuta prestazione medicalmente necessaria; in tal caso, se l'interessata e' fornita di idoneo attestato di diritto del paese di provenienza (verosimilmente, TEAM o modello cartaceo), la prestazione e' gratuita, salvo eventuale quota di partecipazione alla spesa
o tra i titolari degli attestati di diritto che danno luogo all'iscrizione al SSN vi sono alcune figure vincolate alla copertura assicurativa: evidentemente, quindi, l'esistenza di questo vincolo non esclude in modo automatico e generale l'iscrizione al SSN
o in base al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, quanto meno su base volontaria, a tutti i cittadini comunitari che abbiano diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi, con copertura estesa a tutti i loro familiari regolarmente soggiornanti (eventualmente a condizione di integrazione del contributo nel caso di familiari di studenti - vedi circ. Minsanita 24/3/2000); nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
o il Decreto Minsanita' 18/3/1999 disponeva l'iscrizione obbligatoria al SSN per tutti i comunitari iscritti in anagrafe, in un contesto in cui l'iscrizione in anagrafe poteva non corrispondere all'effettiva permanenza dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; ora che l'iscrizione anagrafica risulta addirittura "rafforzata" dalla richiesta di dimostrazione dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno, sembra improprio indebolirne le conseguenze in materia di iscrizione al SSN
Assistenza sanitaria per
cittadini comunitari privi dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno (torna all'indice del capitolo)
o circ. Regione Marche 4/1/2008 (confermata da circ. Regione Marche 9/3/2010) e circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008 (nota: antecedenti la circ. Minsalute 19/2/2008): si applicano ai comunitari tutte le disposizioni maggiormente favorevoli applicabili agli stranieri; in particolare, erogazione di tutte le prestazioni urgenti o essenziali (tra le quali quelle relative a gravidanza, maternita', minori), ancorche' continuative per coloro che soggiornano irregolarmente (codice anonimo ENI: Europeo Non In regola; richiesta esibizione del titolo di viaggio; necessario un domicilio dichiarato nel territorio della Regione); prestazioni ENI erogate negli ambulatori STP
o Delibera della Regione Toscana 3/3/2008: sembra limitare a rumeni e bulgari non aventi titolo all'iscrizione al SSN, e per il solo 2008, l'erogazione delle prestazioni (prevista, con riferimento a prestazioni urgenti e indifferibili, dalla circ. Minsalute 19/2/2008); include, d'altra parte, in base al principio del trattamento non meno favorevole del comunitario rispetto allo straniero, le prestazioni "comunque essenziali"; nella lettera di accompagnamento, pero', ribadisce, non tenendo conto della circ. Minsalute 19/2/2008, che le interruzioni di gravidanza non medicalmente necessaria sono erogate a titolo oneroso; Delibera Regione Toscana 23/2/2009: prorogata fino al 31/12/2009 lefficacia delle disposizioni della Delibera della Regione Toscana 3/3/2008; circ. Regione Toscana 8/1/2010: anticipa un'imminente delibera intesa a prorogare gli effetti delle delibere precedenti anche per il 2010, e invita le ASL a garantire l'accesso, col codice STP (nota!), per bulgari e rumeni privi di altro titolo
o circ. Regione Lazio 7/3/2008 include le prestazioni "comunque essenziali", prevede il rilascio del codice ENI (Europeo Non Iscritto) analogo al codice STP
o circ. Regione Lazio 2010: il codice ENI e' attribuito a tutti i comunitari non iscritti al SSR, privi di TEAM e in condizioni di fragilita' sociale; esenzione dal ticket come per italiano (per prestazioni di I livello, eta', gravidanza e interruzione volontaria di gravidanza, patologie e interventi di prevenzione collettiva)
o circ. Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008: include le prestazioni essenziali per il comunitario non iscritto; codice ENI (Europei Non Iscritti) rilasciato previa esibizione di documento di identita' (per i minori, anche fotocopia di documento che attesti la relazione di parentela col genitore) e dichiarazione (per il minore, resa dal genitore) di mancanza di requisiti per iscrizione al SSN, mancanza assicurazione e mancanza risorse sufficienti
o circ. Regione Sicilia 17/4/2008: prevede solo il rilascio del codice ENI (Europei Non Iscritti) in luogo del codice STP per i neocomunitari non iscritti (verosimilmente, anche il rilascio di codice ENI per tutti i comunitari non iscritti)
o circ. Regione Puglia 7/5/2008: include le prestazioni comunque essenziali, ai sensi di art. 35 T.U., per il comunitario non iscritto; richiesta esibizione del pasaporto, dichiarazione di domicilio nel territorio regionale e dichiarazione di momentanea impossibilita' di iscrizione al SSR; attribuzione del codice ENI (Europeo Non In regola); Delibera Regione Puglia: esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e alla spesa per la medicina specialistica per i comunitari aventi diritto al codice ENI, a prescindere da requisiti di eta'
o circ. Provincia di Bolzano 14/5/2008: prestazioni indifferibili ed urgenti per comunitari non iscritti; rilascio del codice CTA
o circ. Regione Emilia 27/4/2009: attribuzione del codice ENI e modalita' di rendicontazione analoghe a quelle previste per gli STP
o circ. Regione Molise 8/5/2008: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente, dichiarazione di domicilio nella Regione Molise e di mancanza dei requisiti per l'iscrizione al SSR; garantite anche le cure essenziali
o circ. Regione Lombardia Aprile 2008: precisazione che le disposizioni in materia di assistenza sanitaria di coloro che sono privi del diritto di soggiorno riguardano cittadini comunitari di qualunque provenienza, non solo neocomunitari; Rapp. NAGA sull'assistenza sanitaria per i comunitari in Lombardia: nei fatti, i cittadini comunitari privi di copertura assicurativa, se affetti da patologie rilevanti ma non tali da richiedere prestazioni urgenti (ad esempio, diabete, ipertensione, asma, epilessia, cardiopatie), possono ricevere assistenza sanitaria solo presso gli ambulatori gestiti dalle associazioni di volontariato
o circ. Regione Liguria 7/9/2009: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Liguria; garantite anche le cure essenziali
o Direttiva Regione Basilicata: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Basilicata; si fa riferimento solo a cure urgenti e indifferibili, e solo a bulgari e rumeni
o circ. Regione Sardegna 2008: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Sardegna; si fa riferimento solo a cure urgenti e indifferibili; si fa riferimento solo a bulgari e rumeni
o delib. Prov. Trento 13/5/2010, come modificata da delib. Prov. Trento 20/5/2011: ai cittadini comunitari stabilmente dimoranti nel territorio della Provincia, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSP, sprovvisti di assicurazione sanitaria privata e di attestazione di diritto rilasciata dallo Stato membro di provenienza e indigenti sono assicurate le prestazioni previste da circ. Minsalute 19/2/2008, senza oneri a carico dei richiedenti, inclusa l'interruzione volontaria di gravidanza, a parita' di trattamento con le donne iscritte al SSN; eventuali ulteriori prestazioni non incluse neanche nei regolamenti comunitari e che rivestano carattere umanitario, potranno essere considerate nell'ambito della disciplina prevista dal art. 6, co. 3-bis della Legge sul servizio sanitario provinciale; iscrizione obbligatoria al SSP dei minori comunitari affidati ai servizi sociali ed inseriti in comunita' o famiglie di accoglienza
o la Regione Sicilia ha pubblicato una circolare che garantisce il pediatra a minori figli di STP o ENI (da Nagazzetta 5/2014)
o Circ. Regione Lombardia 21/1/2014: la Giunta regionale della Lombardia ha approvato, in relazione all'assistenza sanitaria dei minori di eta' inferiore a 14 anni di cittadinanza non italiana, una sperimentazione per tre anni con i seguenti contenuti:
iscrizione dei minori irregolari (di eta' inferiore ai 14 anni) al SSR, senza assegnazione del pediatra di libera scelta
ammissione dei minori irregolari al regime delle visite occasionali del pediatra di libera scelta; l'eventuale reiterazione di visite e notazioni non e' ostativa al rimborso al pediatra di libera scelta, cosi' da favorire la possibile continuita' assistenziale
attivazione da parte delle ASL di iniziative per l'assistenza di minori irregolari, anche in collaborazione con organizzazioni del volontariato, non profit, etc.
accesso diretto dei minori irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture accreditate (non solo tramite pronto soccorso)
l'accertamento dell'eta' avviene nei modi resi possibili dalle singole circostanze e in base a canoni di buon senso pratico
l'iscrizione al SSR non comporta l'emissione della TEAM ne' della TS/CNS (nota: che cos'e'?)
l'iscrizione scade al compimento del 14-esimo anno d'eta'
e' rilasciato un documento cartaceo attestante l'iscrizione, con il quale il minore puo' accedere gratuitamente alle visite occasionali del pediatra di libera scelta
l'accesso diretto dei minori irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture accreditate non richiede prescrizione del pediatra di libera scelta
anche per i minori irregolari iscritti al SSR vale l'esenzione dal ticket (esenzione E11)
sono inclusi anche i minori comunitari privi di copertura sanitaria da parte del paese di provenienza e dei requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)
per irregolare si intende qualunque straniero la cui presenza in Italia non sia conforme alle norme relative all'ingresso e soggiorno (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)
le indicazioni per l'accesso dei minori irregolari agli ambulatori del SSR per le prestazioni gia' previste dalla normativa vigente sono da intendersi come semplice estensione alla categoria di una modalita' di accesso al servizio sanitario in vigore per i minori regolari (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)
o se il cittadino comunitario non residente ne' in possesso dei requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN ne' assistito dallo Stato di provenienza e' impossibilitato a pagare la prestazione perche' indigente, autocertifica alla ASL l'assenza dei requisiti assistenziali (nota: l'autocertificazione e' possibile solo se si tratta di dati in possesso dell'amministrazione italiana) e dichiara la propria condizione di indigenza
o in questo caso viene rilasciato un tesserino, che consente l'erogazione delle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali (nota: in precedenza, circ. Minsalute 19/2/2008 faceva riferimento alle prestazioni "indifferibili ed urgenti"), anche se continuative, per malattia e infortunio, e delle prestazioni programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva
o in particolare, sono garantite le prestazioni esplicitamente previste da art. 35 D. Lgs. 286/1998 (prestazioni a tutela di minori, tutela della maternita', interruzione volontaria di gravidanza, vaccinazioni, interventi di profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive; da circ. Minsalute 19/2/2008)
o la prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti dei cittadini comunitari di cui sopra vengono effettuate con l'utilizzo di un codice regionale a sigla ENI (Europeo Non Iscritto), composto da 16 caratteri:
tre caratteri costituiti dalla sigla ENI
tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione
tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla ASL (Azienda Sanitaria) che attribuisce il codice
sette caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio
o il tesserino puo' essere rilasciato in occasione della prima erogazione delle prestazioni o, al fine di favorire l'accesso alle cure, su richiesta dell'interessato, a seguito di:
esibizione di documento di identita' ai sensi della normativa europea
dichiarazione sostitutiva di domicilio nel territorio regionale (da piu' di tre mesi; nota: dovrebbe essere da piu' di tre mesi nel territorio nazionale)
dichiarazione di non essere iscritto allanagrafe dei residenti
dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSN, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza
sottoscrizione della dichiarazione di indigenza
o il tesserino ha validita' semestrale sul territorio regionale di emissione ed e' rinnovabile
o il tesserino puo' essere utilizzato per
prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinico- strumentali, visite specialistiche)
prescrizione di farmaci erogabili, a parita' di condizioni di partecipazione alla spesa con cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate
la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle strutture del SSR
o le prestazioni sono erogate a parita' di condizioni con i cittadini italiani per quel che riguarda l'eventuale partecipazione alla spesa
o nel rispetto del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, di art. 34, co. 1 D. Lgs. 286/1998 e delle corrispondenti disposizioni applicative (circ. Minsanita 24/3/2000), dovrebbe essere prevista l'iscrizione obbligatoria al SSN del cittadino comunitario che, anche privo diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi, rientri in una delle seguenti categorie:
minore inespellibile
donna in stato di gravidanza o di puerperio, o marito di questa con essa convivente
persona che soggiorni per riacquisto cittadinanza
o non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
Recepimento dell'Accordo tra
Governo, Regioni e Province autonome (torna all'indice del
capitolo)
o in alternativa al contratto di assicurazione sanitaria, il cittadino comunitario residente nel territorio della Regione puo' iscriversi al Servizio sanitario previo versamento degli importi previsti dal Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986; l'iscrizione ha validita' per l'anno solare, non e' frazionabile e non ha decorrenza retroattiva; per i cittadini comunitari iscritti ad un corso di studio, ai fini dell'iscrizione volontaria si prescinde dal requisito della residenza, essendo sufficiente la dichiarazione di domicilio; Circ. Regione Emilia Romagna 23/1/2014:
per l'iscrizione volontaria dei cittadini comunitari, contributo minimo di 387,34 euro; in generale, calcolata applicando l'aliquota del 7,5% al reddito fino a 20.658,27 euro, e del 4% per la parte eccedente, fino al tetto di 51.645,69 euro (Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986)
per gli studenti comunitari, senza familiari a carico e privi di reddito diverso da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani, importo di 149,77 euro; per eventuali familiari a carico, contributo calcolato come per il comunitario non studente
o pediatra di libera scelta anche per i bambini figli di stranieri illegalmente soggiornanti; la scelta del pediatra ha validita' annuale dal momento dell'iscrizione ed e' rinnovabile di anno in anno fino al compimento del 14-esimo anno di eta', purche' il bambino sia presente nel territorio regionale; le eventuali prescrizioni del pediatra si applicano esclusivamente alle prestazioni sanitarie effettuate nelle strutture sanitarie pubbliche dell'Emilia Romagna e all'assistenza farmaceutica; Circ. Regione Emilia Romagna 23/1/2014:
diritto al pediatra di libera scelta attestato dal rilascio di una tessera sanitaria cartacea (allegata)
tessera valida esclusivamente sul territorio regionale
partecipazione alla spesa: prestazioni e assistenza farmaceutica erogate senza oneri per bambini fino a 6 anni di eta', qualora il bambino appartenga a un nucleo familiare che rilasci dichiarazione di indigenza (conformemente con circ. Minsanita 24/3/2000); prestazioni e assistenza farmaceutica erogate con partecipazione alla spesa ed esenzioni in vigore per bambini dai 6 ai 14 anni, qualora il bambino appartenga a un nucleo familiare che rilasci dichiarazione di indigenza; in assenza di dichiarazione di indigenza, prestazioni e assistenza farmaceutica erogate previo pagamento delle relative tariffe
Ingresso di stranieri per
motivi di cure (torna all'indice del capitolo)
o sulla base di richiesta di visto apposito da parte dello straniero; condizioni:
- dichiarazione da parte della struttura sanitaria prescelta, che indichi tipo di cura, data di inizio e durata dellintervento e della degenza prevista
- attestazione del versamento, a favore della struttura, di una cauzione del 30% del costo previsto (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: in euro o in dollari USA)
- dimostrazione di disponibilita di mezzi (anche mediante prestazione di garanzia; da circ. Minsanita 24/3/2000) per la copertura delle spese sanitarie complessive, di quelle per vitto e alloggio per il paziente (durante la fase di convalescenza) e per leventuale accompagnatore (durante lintero soggiorno), e di quelle per il loro rimpatrio
- certificazione, rilasciata allestero e tradotta in italiano, attestante, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, la patologia del richiedente
o nellambito di interventi umanitari decisi dal Ministro della sanita di concerto col Ministro degli affari esteri (art. 12, co. 2, lettera c, D. Lgs. 502/1992, come modificato da D. Lgs. 517/1993):
- il Ministero della sanita individua, sulla base della documentazione acquisita, la struttura idonea a erogare le prestazioni
- il Ministero della sanita rimborsa le prestazioni sanitarie (degenza inclusa), ma non le spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura
- l'individuazione dei soggetti beneficiari dell'intervento rientra nell'ambito della discrezionalita' politica dei due ministri (circ. Minsanita 24/3/2000)
o nellambito di programmi di intervento umanitario decisi dalle Regioni (L. 449/1997):
- le Regioni, nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della Sanita', le ASL, le Aziende Ospedaliere e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) a erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino nellambito di programmi assistenziali approvati dalle Regioni stesse, a favore di stranieri provenienti da Paesi privi delle competenze necessarie (o con competenze difficilmente accessibili) e di accordi di reciprocita sullassistenza sanitaria, ovvero da Paesi nei quali laccordo non sia applicabile per ragioni contingenti (in presenza di accordi applicabili non vi sarebbe bisogno di autorizzazione da parte della Regione)
Dati (torna
all'indice del capitolo)
o nel 2008:
- numero di figli per donna: 2,31 per straniera; 1,32 per italiana
- eta' media al parto: 27,9 per straniera; 31,7 per italiana
o nel 2009:
- numero di figli per donna: 2,23 per straniera; 1,31 per italiana
- eta' media al parto: 28,0 per straniera; 31,8 per italiana
o nel 2010:
- numero di figli per donna: 2,11 per straniera; 1,32 per italiana
- eta' media al parto: 28,2 per straniera; 31,9 per italiana
o nel 2011:
- numero di figli per donna: 2,04 per straniera; 1,30 per italiana
- eta' media al parto: 28,3 per straniera; 32,0 per italiana
o numero di aborti in Italia:
- 1983: 233.976
- 1991: 160.494
- 2009: 118.579
- 2010: 115.981
- 2011: 109.538
o tasso di abortivita': per 1000 donne tra 15 e 49 anni
- 1983: 16,9
- 1991: 11,0
- 2009: 8,5
- 2010: 8,3
- 2011: 7,8
o rapporto di abortivita': per 1000 nati
- 1983: 381,7
- 1991: 286,9
- 2009: 210,0
- 2010: 208,3
- 2011: 202,5
o percentuale di aborti per numero di nati vivi:
- 1983: 24,6 (0), 22,0 (1), 31,5 (2), 13,6 (3), 8,3 (4 o piu')
- 1991: 35,1 (0), 19,5 (1), 29,3 (2), 11,4 (3), 4,8 (4 o piu')
- 2009: 41,0 (0), 23,5 (1), 25,6 (2), 7,6 (3), 2,3 (4 o piu')
- 2010: 40,6 (0), 23,8 (1), 25,7 (2), 7,6 (3), 2,3 (4 o piu')
o percentuale di aborti luogo di rilascio del documento:
- 1983: 52,9 (medico di fiducia), 21,4 (Servizio ostetrico-ginecologico), 24,2 (Consultorio), 1,4 (altro)
- 1991: 52,4 (medico di fiducia), 29,1 (Servizio ostetrico-ginecologico), 21,4 (Consultorio), 1,7 (altro)
- 2009: 27,5 (medico di fiducia), 31,2 (Servizio ostetrico-ginecologico), 39,4 (Consultorio), 1,9 (altro)
- 2010: 26,0 (medico di fiducia), 30,9 (Servizio ostetrico-ginecologico), 40,4 (Consultorio), 2,6 (altro)
o distribuzione degli aborti per stato civile (2010):
- coniugate: italiane 41,2%, straniere 48,6%
- gia' coniugate: italiane 7,1%, straniere 6,4%
- nubili: italiane 51,7%, straniere 44,9%
o distribuzione degli aborti per titolo di studio (2010):
- nessuno o licenza elementare: italiane 3,3%, straniere 11,4%
- licenza media: italiane 41,7%, straniere 48,2%
- licenza superiore: italiane 45,5%, straniere 34,7%
- laurea: italiane 9,6%, straniere 5,6%
o distribuzione degli aborti per stato di occupazione (2010):
- occupata: italiane 48,5%, straniere 45,1%
- disoccupata: italiane 14,3%, straniere 24,0%
- casalinga: italiane 23,1%, straniere 25,8%
- studentessa o altra condizione: italiane 14,1%, straniere 5,1%
o distribuzione degli aborti per numero di altri figli nati vivi (2010):
- 0: italiane 44,6%, straniere 31,6%
- 1: italiane 20,7%, straniere 30,3%
- 2: italiane 25,3%, straniere 27,0%
- 3 o piu': italiane 9,4%, straniere 11,1%
o distribuzione del tasso di abortivita' per 1000 donne per fascia di eta' (2009):
- 15-19: italiane 5,6; straniere 21,5
- 20-24: italiane 9,6; straniere 44,1
- 25-29: italiane 9,2; straniere 35,4
- 30-34: italiane 9,0; straniere 30,8
- 35-39: italiane 7,8; straniere 24,7
- 40-44: italiane 3,6; straniere 10,4
- 45-49: italiane 0,4; straniere 0,9
- 15-49: italiane 6,6; straniere 24,1
o distribuzione degli aborti per settimane di gestazione (2010):
- meno di 8: italiane 44,4%, straniere 33,2%
- 9-10: italiane 38,5%, straniere 44,7%
- 11-12: italiane 12,9%, straniere 20,5%
- piu' di 12: italiane 4,2%, straniere 1,6%
o nel 2010:
- nuove diagnosi di infezione da HIV: 1.081 per stranieri, di cui 984 residenti in Italia (0,0234% del totale degli stranieri residenti); 2.738 per italiani, di cui 2.644 residenti in Italia (0,0048% del totale degli italiani residenti)
- principali modalita' di trasmissione: rapporti eterosessuali (64,9% degli stranieri, 39,5% degli italiani), rapporti omosessuali tra maschi (15,5% degli stranieri, 36,3% degli italiani), iniezione di droghe (3,6% degli stranieri, 11,5% degli italiani)
o nel 2011:
- nuove diagnosi di infezione da HIV: 1.091 per stranieri, di cui 951 residenti in Italia (0,0210% del totale degli stranieri residenti); 2.364 per italiani, di cui 2.283 residenti in Italia (0,0039% del totale degli italiani residenti)
- principali modalita' di trasmissione: rapporti eterosessuali (63,3% degli stranieri, 39,0% degli italiani), rapporti omosessuali tra maschi (15,9% degli stranieri, 39,6% degli italiani), iniezione di droghe (3,0% degli stranieri, 5,3% degli italiani)
26.
Previdenza sociale (torna all'indice)
-
Diritti previdenziali del lavoratore straniero e dei
suoi familiari
-
Obbligo contributivo in caso di lavoro subordinato
-
Diritti previdenziali in caso di rimpatrio
-
Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza
sociale (Regolamento CE 883/2004)
-
Lavoratori distaccati in Italia
-
Cifre
Diritti previdenziali del
lavoratore straniero e dei suoi familiari (torna all'indice
del capitolo)
o ai lavoratori stagionali non spettano l'assegno per il nucleo familiare e il trattamento di disoccupazione involontaria (il datore di lavoro e' pero' tenuto a versare un contributo equivalente all'INPS destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie, confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali; circ. INPS 140/2012: tale contributo e' fissato nella misura del 4,09%; verosimilmente, della retribuzione imponibile)
o con decreto Minlavoro puo' essere esonerata dall'obbligo del versamento dei contributi un'impresa straniera appartenente a un Paese che concede analogo esonero alle imprese italiane operanti sul proprio territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze (art. 3, co. 8, L. 398/1987; nota: il decreto riguarda una specifica impresa ed e' adottato su richiesta dell'imprenditore)
o per lavoratori distaccati da imprese comunitarie si applica, in base ad art. 12 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), il principio di personalita', anziche' quello di territorialita': si applica la legislazione previdenziale del Paese di residenza dell'impresa, qualora il lavoratore non abbia dimora abituale in Italia o sia distaccato per periodi di durata < 24 mesi; Circ. INPS 82/2010: queste disposizioni si applicano a cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, nonche' ai ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri; Regolamento UE 1231/2010 estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) ai cittadini degli Stati terzi che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro
o la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui situazione sia caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro; gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati; possono anche decidere, per quanto concerne i sussidi familiari, che la parita' non si applichi ai cittadini di paesi terzi che siano stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi, ai cittadini di paesi terzi che siano stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui sia consentito lavorare in forza di un visto
o il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi; la Commissione Politiche dellUnione europea della Camera aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere sono state ignorate; e' facilmente prevedibile che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia
Obbligo contributivo in caso
di lavoro subordinato (torna all'indice del capitolo)
o nei confronti dellINPS (per i rapporti privati), in parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro (responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, RDL 1827/1935; artt. 17 e 19, L. 218/1952); relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione
- per linvalidita, la vecchiaia e i superstiti
- contro il rischio di malattia e tubercolosi
- per maternita
- contro il rischio di disoccupazione involontaria
o nei confronti dellINAIL, a carico del datore di lavoro; relativo ad assicurazione contro il rischio di
-
infortunio sul lavoro
- malattie professionali
Trattamenti previdenziali (torna all'indice del capitolo)
o per lavoratrici dipendenti, 62 anni dal 1/1/2012 con adeguamenti annuali per arrivare, nel 2018, a 66 anni
o per lavoratrici autonome o iscritte alla Gestione separata, 63 anni e 6 mesi dal 1/1/2012 con adeguamenti annuali per arrivare, nel 2018, a 66 anni
o lavoratrici del settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi, 66 anni dal 1/1/2012
o lavoratori del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, 66 anni e 3 mesi dal 1/1/2013 (e successivi incrementi per speranza di vita, in base a L. 214/2011)
o pensione anticipata: per lanno 2012, 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini
o requisito di anzianita' contributiva minima: 20 anni
o requisito di importo minimo: 1,5 per l'importo dell'assegno sociale
o per le pensioni di reversibilita' decorrenti dal 1/1/2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti e' ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il coniuge defunto sia stato contratto ad eta' di tale coniuge superiore a 70 anni e la differenza di eta' tra i coniugi sia superiore a 20 anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10; nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale e' proporzionalmente rideterminata; queste disposizioni non si applicano nei casi di presenza di figli di minore eta', studenti, ovvero inabili (L. 111/2011)
o fonti: artt. 31 e 37 Cost.; art. 2110 c.c.; D. Lgs. 151/2001
o congedo di maternita (art. 16 D. Lgs. 151/2001; vale anche per il lavoro domestico):
- 2 mesi precedenti data presunta del parto
- eventuale periodo tra data presunta e parto in ritardo
- 3 mesi dopo il parto
- eventuali giorni tra parto in anticipo e data presunta (aggiunti ai 3 mesi successivi)
o Sent. Corte Cost. 116/2011: illegittimo non consentire, nellipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data dingresso del bambino nella casa familiare
o facolta di far slittare in avanti di 1 mese lastensione, in mancanza di rischi per madre e nascituro
o possibilita di estensione del periodo in caso di lavori pericolosi o faticosi
o applicazione del congedo anche in caso di adozione (tre mesi successivi allingresso in famiglia delladottato di eta < 6 anni)
o possibilita di astensione facoltativa e dellastensione in caso di malattia del figlio nei primi 8 anni di vita del bambino (fino a 10 mesi complessivi)
o possibilita di fruizione dellastensione facoltativa e dellastensione in caso di malattia del figlio estesa al padre (art. 34 D. Lgs. 151/2001)
o diritto allastensione obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o grave malattia della madre o di abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre (art. 28 D. Lgs. 151/2001)
o indennita durante lastensione obbligatoria: 80% dellultimo stipendio; durante lastensione facoltativa: 30% dellultimo stipendio
o l'indennita' e' corrisposta anche (art. 24 D. Lgs. 151/2001)
- nei casi in cui si abbia risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del termine o cessazione dell'attivita' dell'azienda durante il periodo di congedo di maternita'
- nei casi in cui la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, sospesa dal lavoro, assente senza retribuzione o disoccupata, purche' dal verificarsi di tale condizione non siano trascorsi piu' di 60 gg
- nei casi in cui la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, disoccupata da piu' di 60 gg, ma in godimento dell'indennita' di disoccupazione o del trattamento di integrazione guadagni o di mobilita' (questi trattamenti vengono sostituiti dall'indennita' di maternita')
- nei casi in cui la lavoratrice, all'inizio del periodo di congedo sia disoccupata da piu' di 60 gg e priva dell'indennita' di disoccupazione (come pure del trattamento di integrazione guadagni e di mobilita'), ma dalla risoluzione del rapporto non siano trascorsi piu' di 180 gg e nell'ultimo biennio siano stati versati a suo favore almeno 26 contributi settimanali per l'assicurazione obbligatoria per le indennita' di maternita'
o periodo di astensione obbligatoria computato ai fini di anzianita e maturazione ferie
o trattamento esteso a lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone mezzadre, artigiane e commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi, registri o albi
o assegno di maternita: indennita pari all80% delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e continuative o libere professioniste non iscritte in albi o casse); riconosciuto (per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, L. 488/99, Legge Finanziaria per il 2000) anche alla donna (purche titolare di permesso UE slp e residente legalmente in Italia, se straniera) per cui siano stati versati almeno 3 mesi di contributi e che sia priva di sufficiente tutela previdenziale della maternita
o lassegno di maternita non spetta al padre (ne al padre adottivo, ne allaffidatario) lavoratore autonomo
o circ. INPS 114/2012: in tutti i casi (incluso il caso di lavoratori a progetto e categorie assimilate, associati in partecipazione e liberi professionisti che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati) in cui vi e' diritto alla copertura figurativa per maternita', sia che si tratti di congedo di maternita' (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento di cui al D. Lgs. 151/2001) sia che si tratti di congedo di paternita', e' riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare
o indennita di disoccupazione (Sent. Cass. n. 22151/2008: non per i periodi in cui il lavoratore si e' allontanato dal territorio italiano; in precedenza, in senso contrario, ordinanza Tribunale di Ravenna 25/9/02: anche per periodi in cui lo straniero sia assente dal territorio italiano); nota: gli stranieri cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009), direttamente (apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, familiari o superstiti di cittadini comunitari) o in base al Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro; nota: la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui situazione sia caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro; gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati; il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi) godono, alle condizioni previste da tale Regolamento dell'esportabilita' delle misure relative al trattamento di disoccupazione; Mess. INPS 11292/2008: nelle more del rinnovo del permesso, richiesta la presentazione del cedolino (verosimilmente, della ricevuta) attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo e della copia del permesso in scadenza (non di copia della domanda di rinnovo) ai fini della erogazione dell'indennita'; per il cittadino comunitario si prescinde dall'iscrizione anagrafica e dall'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (Mess. INPS 11662/2010); la presentazione delle domande e' presentata via Internet (circ. INPS 171/2010)
o cassa integrazione guadagni
o trattamento di mobilita; la presentazione delle domande e' presentata via Internet (circ. INPS 171/2010)
o tutela contro linsolvenza del datore di lavoro
o lassicurazione per linvalidita ha per scopo lassegnazione di una pensione in caso di sopravvenuta invalidita al lavoro, la concessione di un assegno ai superstiti in caso di morte e la prevenzione e la cura dellinvalidita (art. 45, RDL 1827/1935)
o provvidenze previste (L. 222/1984):
- pensione dinabilita (assoluta e permanente inabilita al lavoro; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)
- assegno ordinario dinvalidita (riduzione di almeno due terzi della capacita lavorativa; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)
o norme di riferimento: art. 2, Decreto-legge 69/88 (convertito con modificazioni con L. 153/1988), DPR 797/1955 (T.U. norme su assegni familiari)
o diritto del capofamiglia lavoratore subordinato agli assegni per
- figli (legittimi o legittimati, naturali o legalmente riconosciuti)
- figli dellaltro coniuge (nati da precedente matrimonio)
- coniuge
- genitori a carico
- fratelli, sorelle, nipoti (se il padre ha invalidita permanente al lavoro e la madre non fruisce di assegni di invalidita), a carico
o gli assegni per i figli sono corrisposti fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o professionale o occupati come apprendisti; 26 se iscritti alluniversita o altro corso superiore riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di secondo grado; senza limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale)
o circ. INPS 114/2012: il diritto all'assegno per il nucleo familiare e' riconosciuto in tutti i casi (incluso il caso di lavoratori a progetto e categorie assimilate, associati in partecipazione e liberi professionisti che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati) in cui vi e' diritto alla copertura figurativa per maternita', sia che si tratti di congedo di maternita' (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento di cui al D. Lgs. 151/2001) sia che si tratti di congedo di paternita'
o lo straniero fruisce degli assegni per i familiari residenti (requisito dimostrabile con documentazione certa, anche in assenza di certificazione anagrafica; da Sent. Cass. 16795/2004, citata in articolo Sole 24 Ore 27/8/2004 e circ. INPS n. 61/2004)
o per i familiari allestero lo straniero fruisce degli assegni solo se rifugiato (da art. 24, co. 1, lettera b, Convenzione di Ginevra del 1951, art. 27 D. Lgs. 251/2007, circ. INPS n. 62/2004 e Mess. INPS 12712/2007 e 4932/2007), titolare di protezione sussidiaria (art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess. INPS 2226/2008) o cittadino di uno Stato che riservi un trattamento di reciprocita al cittadino italiano o col quale sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia
o nessun riconoscimento per il matrimonio poligamico
applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio naturale, dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non autosufficienza economica del figlio naturale (redditi di questultimo non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di mantenimento abituale del figlio naturale da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti domanda
coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore
applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata
o le soglie di reddito e il corrispondente importo dell'assegno applicabili dall'1/7/2014 al 30/6/2015 sono riportate dall'Allegato della Circ. INPS 76/2014
o fonti: DPR 1124/1965 e D. Lgs. 38/2000
o il datore di lavoro e obbligato ad assicurare presso lINAIL tutti coloro che prestano attivita retribuita alle sue dipendenze
o obbligo assicurativo anche in caso di collaborazione coordinata e continuativa (quando la prestazione rientri tra quelle indicate dalla legge come esposte a rischio; da art. 5 D. Lgs. 38/2000)
o obblighi di comunicazione:
il lavoratore deve informare il datore di lavoro
- immediatamente, in caso di infortunio sul lavoro
- entro 15 gg, in caso di malattia professionale
il datore di lavoro, avuta notizia dell'evento, deve inviare all'INAIL, entro 2 gg in caso di infortunio o 5 gg in caso di malattia professionale, la relativa denuncia; e si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegramma entro 24 ore dallevento
o trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale (da Guida INAIL):
indennita' per inabilita' temporanea assoluta: pari al
- 100% della retribuzione, per il giorno dell'infortunio (a carico del datore di lavoro)
- 60% della retribuzione, per i 3 giorni successivi (a carico del datore di lavoro)
- 60% della retribuzione, dal quarto al novantesimo giorno (a carico delllINAIL)
- 75% dal novantunesimo giorno fino alla guarigione clinica (a carico delllINAIL, salvo migliori condizioni contrattuali)
cure mediche gratuite dal SSN presso ambulatori e pronto soccorso
cure mediche specialistiche gratuite, presso i centri sanitari specializzati del SSN e presso i Centri medico legali attivi presso le Sedi INAIL
Diritti previdenziali in caso
di rimpatrio (torna all'indice del capitolo)
o conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocita, e puo goderne al compimento dei 66 anni e 3 mesi, con conseguente applicazione degli incrementi per speranza di vita, previsto per la generalita dei lavoratori (circ. INPS 35/2012, in base a L. 214/2011), anche in deroga al requisito di contribuzione minima previsto dallart. 1, co. 20 L. 335/1995 (5 anni di contribuzione effettiva; nota: il requisito e' stato innalzato a 20 anni da L. 214/2011; non e' chiaro se la deroga al requisito di contribuzione minima si applichi ancora ne' se si estenda anche al requisito di importo minimo della pensione risultante, non inferiore a 1.5 per l'importo dell'assegno sociale, previsto dalla stessa legge; secondo Nota Minlavoro sulla normativa in materia di sicurezza sociale per gli stranieri, la deroga si estende al requisito relativo all'importo minimo); la deroga si applica ai soli casi di pensione liquidata in regime contributivo (Nota INPS sulle prestazioni pensionistiche in caso di rimpatrio: la pensione di vecchiaia calcolata con il sistema retributivo o misto, per gli stranieri assunti prima del 1996, puo' essere percepita, anche in caso di rimpatrio, solo con 20 anni di contribuzione); la soglia di godimento e fissata a 66 anni e 3 mesi dal 1/1/2013 (e successivi incrementi per speranza di vita; da circ. INPS 35/2012, in base a L. 214/2011), a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso (da circ. INPS n. 45 del 28/2/03); i superstiti hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso del lavoratore successivo al compimento del 65-esimo anno deta (circ. INPS n. 45 del 28/2/03; verosimilmente, ora, al compimento del 66-esimo anno e 3 mesi di eta', in base a L. 214/2011)
o qualora vi siano accordi o convenzioni stipulati dallItalia e dallo Stato di provenienza del lavoratore, gode delle misure previste dagli accordi
o Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)
o Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Citta' del Vaticano, Corea del Sud, Isole di Capo Verde, Israele, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kossovo[85]), Messico, Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)
o Turchia (Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dEuropa)
o le prestazioni erogate sulla base di questi accordi includono i seguenti ambiti assicurativi:
vecchiaia, superstiti e invalidita'
infortuni sul lavoro e malattie professionali
assegni familiari
malattia e maternita'
disoccupazione
o l'importo della pensione viene determinato dal singolo Paese in base al proprio sistema di calcolo dei contributi e in proporzione ai periodi assicurativi maturati ai sensi della normativa interna
o devono essere versati solo i contributi per le assicurazioni
- per linvalidita, la vecchiaia e i superstiti
- contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- contro le malattie
- di maternita
o non spettano
- lassegno per il nucleo familiare
- il trattamento di disoccupazione involontaria
o il datore di lavoro versa allINPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie (confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali)
Coordinamento dei sistemi
nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004) (torna
all'indice del capitolo)
o si applicano a cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti
o si applicano ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri
o si applicano ai cittadini degli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) dall'1/6/2012, in base alla Decisione Comitato misto SEE 76/2011, e ai cittadini della Svizzera dal 1/4/2012, in base alla Decisione Comitato misto CE-Svizzera 1/2012 (circ. INPS 111/2012; nota: Sent. Corte Giust. C-656/11 ha respinto un ricorso del Regno Unito, che, contestando la base giuridica della Decisione 2011/863/UE del Consiglio in merito alla sostituzione dell'Allegato II dell'Accordo tra la Comunita' europea e Confederazione svizzera riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mirava a consentire a Regno Unito e Irlanda di non essere vincolati dalla decisione); nota: le modifiche apportate da Regolamento UE 465/2012 saranno applicabili a tali Stati solo in seguito all'adozione della Decisione di rito da parte dei Comitati misti (circ. INPS 115/2012); non si applicano pero' nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati SEE, non essendo quindi cumulabili i periodi maturati in Svizzera con quelli maturati in uno degli Stati SEE (cumulabili tra loro, invece, i periodi maturati in piu' Stati SEE)
o non si applicano ai cittadini di Groenlandia, ai quali continuano ad applicarsi, fino a revisione degli accordi corrispondenti, le disposizioni contenute in Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972
o non si applicano per i cittadini stranieri nei rapporti con il Regno Unito, che continua ad applicare il Regolamento CEE n. 859/2003 (che ha esteso a determinate condizioni le disposizioni di Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972 ai cittadini stranieri cui tali disposizioni non erano gia' applicabili unicamente a causa della loro nazionalita') e, quindi, Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972
o la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui situazione sia caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro; gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati; possono anche decidere, per quanto concerne i sussidi familiari, che la parita' non si applichi ai cittadini di paesi terzi che siano stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi, ai cittadini di paesi terzi che siano stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui sia consentito lavorare in forza di un visto
o il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi; la Commissione Politiche dellUnione europea della Camera aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere sono state ignorate; e' facilmente prevedibile che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia
o si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
le prestazioni di malattia
le prestazioni di maternita' e paternita' assimilate
le prestazioni di invalidita'
le prestazioni di vecchiaia
le prestazioni per i superstiti
le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali
gli assegni in caso di morte
le prestazioni di disoccupazione
le prestazioni di pensionamento anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)
le prestazioni familiari
i regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi
le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione locale)
o non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da funzionari di Stato durante ladempimento dei loro obblighi, o a favore di coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per ragioni di discendenza
o il Regolamento CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dallINPS (Circ. INPS 82/2010):
assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi
la gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 L. 335/1995
regimi speciali di assicurazione per linvalidita', la vecchiaia e i superstiti
assicurazione obbligatoria per la tubercolosi
assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lindennit di mobilit, nonche' per la C.I.G.
prestazioni familiari
assicurazioni obbligatorie per la malattia e la maternita'
o le prestazioni elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:
pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)
pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971, L. 18/1980 e L. 508/1988)
pensioni e indennita' per i sordomuti (L. 381/1970 e L. 508/1988)
pensioni e indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970 e L. 508/1988)
integrazione delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952, L. 638/1983 e L. 407/1990)
integrazione dellassegno di invalidita' (L. 222/1984)
assegno sociale (L. 335/1995)
maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)
o l'assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilita' (art. 5 L. 222/1984), che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione speciale non contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla giurisprudenza della Corte di giustizia (circ. INPS 110/2012)
o l'ambito oggettivo di applicazione e' piu' esteso rispetto a quello del Regolamento CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ. INPS 82/2010)
o legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata o autonoma
o legislazione dello Stato membro a cui appartiene l'amministrazione dalla quale la persona dipende, se tale persona e' un pubblico dipendente (anche quando svolga ulteriori attivita' subordinate o autonome in uno o piu' Stati membri)
o legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita la sua attivita' subordinata per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attivita', se la persona e' distaccata in altro Stato membro, purche' il distacco abbia durata prevedibile non superiore a 24 mesi e non sia finalizzato alla sostituzione di altra persona distaccata
o legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita la sua attivita' autonoma, se la persona si trasferisce in altro Stato membro per svolgervi attivita' autonoma affine per un periodo di durata prevedibile non superiore a 24 mesi
o legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata, se la persona esercita anche un'attivita' autonoma in altro Stato membro
o legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri) ed esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza
o legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro
o legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro
o legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno e' lo Stato membro di residenza
o legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza
o legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attivita'
o legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle attivita' della persona, se questa, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, esercita una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato membro
o legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata, qualora essa eserciti un'attivita' subordinata in uno Stato membro ed una autonoma in altro Stato membro
o legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona riceve un'indennita' di disoccupazione a norma di art. 65 Regolamento CE 883/2004 in base alla legislazione di tale Stato
o legislazione dello Stato membro da cui la persona e' chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile, se questo e' il caso
o legislazione dello Stato membro di residenza, negli altri casi
o se la persona interessata esercita attivita' subordinata o autonoma in due o piu' Stati membri e svolge parte della sua o delle sue attivita' nello Stato membro di residenza, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza
o se la persona interessata non esercita alcuna attivita' subordinata o autonoma, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza
o in tutti gli altri casi, se la persona esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati membri, si applica legislazione dello Stato membro al quale e' stata inoltrata per prima la richiesta
o durata e continuita' della presenza nel territorio degli Stati membri
o situazione dell'interessato, con riferimento particolare a
natura e caratteristiche specifiche di qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e' esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi contratto di lavoro
situazione familiare e legami familiari
esercizio di attivita' non retribuita
per gli studenti, fonte del reddito
alloggio; con riguardo, in particolare, alla stabilita'
Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale
o volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi
o Regolamento CEE 1408/1971 osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente a concedere una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel territorio di detto Stato membro, senza che la medesima e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro; osta anche a che uno Stato membro, che non sia lo Stato competente nei confronti della persona di cui trattasi, conceda prestazioni familiari a quest'ultima, a meno che non sussista un collegamento preciso e particolarmente stretto tra la situazione in esame e il territorio di tale primo Stato membro (punto 28: in base a Sent. Corte Giust. C-611/10, uno Stato membro non competente conserva la possibilita' di concedere prestazioni familiari se sussiste un collegamento preciso e particolarmente stretto tra il territorio di tale Stato e la situazione di cui trattasi, a condizione di non incidere smisuratamente sulla prevedibilita' ed effettivita' delle norme di coordinamento del suddetto regolamento)
o Regolamento CE 883/2004, come modificato Regolamento CE 988/2009, osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente per la concessione di una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel territorio di tale Stato membro senza che essa e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro
o indennita' di malattia:
le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato, indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ. INPS 87/2010)
le prestazioni in natura (cure, farmaci, ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; linteressato deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza, richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma, l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ. INPS 87/2010)
se l'interessato si reca all'estero appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent. Corte Giust. C-173/09:
- l'autorizzazione non puo' essere negata quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato di salute
- il rimborso puo' essere chiesto anche quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego dell'autorizzazione risulti illegittimo
in Italia, di norma il diritto alla prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ. INPS 87/2010)
la totalizzazione si applica, in Italia, anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un contributo sia stato versato in Italia (circ. INPS 87/2010)
o prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:
il soggetto ha diritto a prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1 rilasciato dall'ente assicuratore
le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale, indipendentemente da residenza e soggiorno
o pensione di invalidita':
se la persona soggiorna o risiede in uno Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a tali visite, se le condizioni di salute lo permettono
in caso di assicurazione pregressa in piu' Stati,
- se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare invalido
- se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di assicurazione
- se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'
- se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore
o pensione di vecchiaia:
i contributi gia' versati in uno Stato membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato
ogni Stato membro in cui la persona e' stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla prestazione (circ. INPS 88/2010)
se la durata del periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba l'obbligo
se in tutti gli Stati membri risultassero individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione, tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la legislazione di quello Stato (circ. INPS 88/2010)
quando si raggiunge l'eta' pensionabile, la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita' lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione
un "organismo di contatto" (normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro in merito ai diritti maturati
e' possibile chiedere un riesame entro un certo termine
Sent. Corte Giust. C-282/11: non e' legittima una normativa di uno Stato membro in forza della quale l'importo teorico della pensione di vecchiaia del lavoratore autonomo, emigrante o meno, e' sempre calcolato a partire dalle basi contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene applicato un divisore fisso, senza che ne' la durata di tale periodo ne' detto divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione
Sent. Corte Giust. C-127/11: e' legittima una clausola in forza della quale una pensione per superstiti percepita in uno Stato membro viene ridotta a seguito dell'aumento di una pensione di vecchiaia percepita in forza della legislazione di un altro Stato membro, fatto salvo che
- la prestazione dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro sia ridotta entro i limiti dell'importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei redditi acquisiti sul territorio dell'altro Stato membro
- non si determini, in capo all'interessato, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale o che, nel caso in cui l'esistenza di un tale svantaggio si verificasse, la sua misura sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale
Sent. Corte Giust. C-548/11: non e' legittimo che, nel calcolo della pensione di vecchiaia in uno Stato membro, un periodo di inabilita' lavorativa, durante il quale una prestazione di assicurazione malattia, sulla quale sono stati trattenuti contributi a titolo di assicurazione vecchiaia, sia stata versata in un altro Stato membro a un lavoratore migrante, non sia considerato dalla normativa di tale altro Stato membro quale "periodo di assicurazione", sulla base del rilievo che l'interessato non e' residente in quest'ultimo Stato e/o ha beneficiato, in forza della normativa del primo Stato membro, di una prestazione simile che non poteva essere cumulata con detta prestazione di assicurazione malattia
Sent. Corte Giust. C-589/10: ai fini dell'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno dell'Unione europea una persona non puo' disporre contemporaneamente di due luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti; un ente competente di uno Stato membro non puo' sopprimere retroattivamente il diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso delle indennita' pensionistiche gia' versate per il fatto che il beneficiario percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza; l'importo di tale pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro puo' subire una riduzione nel limite dell'importo delle prestazioni corrisposte nell'altro Stato membro in forza dell'applicazione di un'eventuale norma anticumulo nazionale, purche' tale riduzione non determini, in capo al beneficiario, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenti alcun elemento transnazionale, ovvero, nel caso in cui si produca un tale svantaggio, purche' esso sia giustificato da considerazioni oggettive e sia proporzionato rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale
o indennita' in caso di morte:
l'indennita' e' erogata dall'ente dello Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei beneficiari
o trattamento di disoccupazione:
l'ente dello Stato presso cui l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ. INPS 85/2010),
- l'INPS accerta se, per la qualifica rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia
- la totalizzazione puo' essere effettuata ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola
- la totalizzaione non si applica ai fini del perfezionamento del diritto allindennita' di mobilita', salvo che per il raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'
- la totalizzazione si applica ai fini del conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L. 223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L. 451/1994)
- la totalizzazione si applica ai fini dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L. 533/1959
- l'INPS calcola in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle retribuzioni percepite per lattivita' svolta nello Stato competente
l'interessato puo' richiedere all'ente competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ. INPS 85/2010)
l'interessato deve richiedere le indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita' lavorativa subordinata
lo Stato responsabile dellerogazione e' quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa
se l'importo dell'indennita' di disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ. INPS 85/2010)
per un soggetto che riceve l'indennita' di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia, pensioni, prestazioni familiari, etc.)
in caso di disoccupazione parziale o intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello di lavoro, a prescindere dalla residenza
in caso di ricerca di lavoro in uno Stato membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo' essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte dell'ente competente dello stato erogatore; circ. INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti condizioni:
- il disoccupato deve mettersi a disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo
- l'ente preposto al collocamento nello Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui lo autorizza ad esportare l'indennita'
- entro 7 giorni dalla partenza, il disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in cui si e' recato in cerca di nuova occupazione
in caso di esportazione dell'indennita', quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della scadenza del periodo di esportazione autorizzato
o prestazioni familiari:
se i familiari non risiedono nello Stato in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non prioritariamente competente
la priorita' spetta, nell'ordine, allo Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la eroga sulla base della residenza; Decisione F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per
- malattia, maternita', infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'
- congedo retribuito, sciopero o serrata
- congedo non retribuito per allevare un bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa in conformita' alla legislazione pertinente)
in caso di stessa base in diversi Stati,
- se la base e' l'attivita' lavorativa, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato limporto superiore
- se la base e' la ricezione di una pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo
- se la base e' la residenza, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori
i disoccupati che ricevono le prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro
i pensionati ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico
in Italia, le prestazioni familiari cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 sono (circ. INPS 86/2010):
- l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e domestici
- gli assegni familiari e le quote di maggiorazione
Sent. Corte Giust. C-4/13: art. 76 par. 2 Regolamento CEE 1408/1971 autorizza lo Stato membro di occupazione a prevedere nella propria legislazione una sospensione, da parte dell'istituzione competente, del diritto alle prestazioni familiari in caso di mancata presentazione di una domanda di prestazioni familiari nello Stato membro di residenza; in questi casi, se lo Stato membro di occupazione prevede tale sospensione del diritto alle prestazioni familiari nella sua legislazione nazionale, l'istituzione competente e' tenuta ad applicare tale sospensione, in forza del predetto articolo 76 par. 2, purche' ricorrano i presupposti per l'applicazione di quest'ultima fissati dalla suddetta legislazione, senza disporre a tal riguardo di un potere discrezionale
applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio naturale, dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non autosufficienza economica del figlio naturale (redditi di questultimo non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di mantenimento abituale del figlio naturale da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti domanda
coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore
applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata
o una cittadina straniera che abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un'unione registrata, con un cittadino comunitario di un altro Stato membro (lui solo avente status di lavoratore), dal quale essa ha avuto un figlio avente la cittadinanza di quest'ultimo Stato membro, e che abbia poi posto fine alla coabitazione col cittadino comunitario, mantenendo nel proprio nucleo familiare il figlio comune e altra figlia straniera, non rientra nella sfera di applicazione di Regolamento CEE 1408/1971, ne' vi rientra la figlia straniera, salvo che detta cittadina straniera o sua figlia possano essere considerate, ai sensi della legge nazionale e ai fini dell'applicazione di quest'ultima, quali familiari del summenzionato cittadino comunitario, o, in caso contrario, che possano essere considerate come prevalentemente a carico di costui
o e' legittima una normativa di uno Stato membro che imponga ad una cittadina straniera, nella situazione appena descritta, un requisito di residenza quinquennale ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, non imposto ai cittadini di tale Stato membro
o lavoratori frontalieri:
per i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di disoccupazione completa (nota: in base a Decisione U3 12/6/2009, la disoccupazione si classifica come parziale in base al mantenimento di un rapporto contrattuale di lavoro tra le parti, non alla durata della sospensione dell'attivita' del lavoratore), lo Stato erogatore e' quello di residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai contributi relativi all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri previsti, con priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore
i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza (con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza esportando la propria indennit di disoccupazione
circ. INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellINPS; l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo stato di occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione
per le prestazioni in natura, per malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora si era lavoratori frontalieri
- nel caso di un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e abbia conservato con lo Stato membro di ultima occupazione legami personali e professionali tali da fargli ivi disporre di maggiori opportunita' di reinserimento professionale, e' consentito a tale lavoratore di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in via supplementare, non gia' per poter ottenere da quest'ultimo indennita' di disoccupazione, ma unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di ricollocamento
- e' legittimo che lo Stato membro dell'ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto nazionale, di concedere il beneficio dell'indennita' di disoccupazione a un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga all'interno di tale Stato membro di migliori opportunita' di reinserimento professionale, per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che la normativa applicabile e' quella dello Stato membro di residenza
- art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) si applica a lavoratori frontalieri che si trovano in disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da quest'ultimo indennita' di disoccupazione sulla base della legislazione di tale Stato membro, in forza di art. 71 Regolamento CEE 1408/1971
- la nozione di "situazione invariata" ai sensi di art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) deve essere interpretata con riferimento alla normativa nazionale in materia di previdenza sociale; spetta al giudice nazionale accertare se il lavoratore soddisfi i requisiti previsti da tale normativa per chiedere la ripresa del versamento delle indennita' di disoccupazione di cui beneficiavano in forza della suddetta normativa, conformemente ad art. 71 Regolamento CEE 1408/1971
o lavoratori distaccati all'estero:
i lavoratori distaccati rimangono assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dinvio
i lavoratori distaccati hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco
in caso di disoccupazione essi hanno diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio; tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato
o pensionati:
i pensionati hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti la pensione
o persone non attive:
sono le persone che non svolgono attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della legislazione di uno Stato membro
sono soggette alla legislazione dello Stato di residenza
o A1: certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)
o S1: registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e E121)
o S2: diritto alle cure programmate (sostituisce attestato E112)
o S3: cure mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione
o DA1: diritto alla copertura sanitaria con lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le malattie professionali (sostituisce attestato E123)
o P1: sintesi delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205, E207 e E211)
o U1: periodi da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E301)
o U2: conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E303)
o U3: situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione
o Accordo sulle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dellallegato XIV del trattato di pace, concluso con lo scambio di note del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)
o art. 45, co. 3 Convenzione sulla sicurezza sociale 7/7/997 relativa allex zona B del Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)
o a decorrere dall'1/7/2013, Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009 si applicano anche alla Croazia
o e' possibile acquisire il diritto a prestazioni in virtu' della regolamentazione dell'Unione eueopea anche se tale diritto si riferisce ad eventi verificatisi anteriormente all'1/7/2013; la decorrenza del diritto e dei relativi effetti economici non puo' pero' essere fissata in data anteriore all'1/7/2013
o dall'1/7/2013 non possono essere corrisposte alle persone residenti in Croazia le maggiorazioni sociali, sia che si tratti di pensioni in regime nazionale, sia che si tratti di pensioni in regime internazionale, a prescindere dalla cittadinanza del beneficiario; tali prestazioni sono divenute infatti inesportabili anche in Croazia; restano, invece, esportabili gli assegni per l'assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilita'
o le disposizioni relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi non sono comprese nel coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale di Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009; pertanto, quanto previsto dalla Convenzione italo-croata in merito alla totalizzazione dei periodi di Stati terzi, continua ad essere applicabile dopo l'1/7/2013, anche se non indicato nell'allegato II del Regolamento CE 883/2004 relativo alle disposizioni di convenzioni mantenute in vigore; ne consegue che le norme riguardanti la totalizzazione ai fini pensionistici dei periodi assicurativi italiani, croati e degli Stati terzi, continuano a essere in vigore dopo l'1/7/2013 nei confronti dei soggetti cui era applicabile la convenzione italo-croata
Lavoratori distaccati in
Italia (torna all'indice del capitolo)
Fondo rimpatri (torna all'indice del capitolo)
o attivata la modalita' di presentazione telematica (mediante l'uso del PIN) delle domande di trattamento per il rimpatrio dei lavoratori provenienti da paesi extra-UE; in alternativa, e' possibile presentare la domanda tramite Contact center o Patronati
o la domanda puo' riguardare il lavoratore richiedente o un lavoratore deceduto
o condizione necessaria: il conseguimento, nell'anno della richiesta del trattamento di rimpatrio, di un reddito inferiore a quello necessario per lottenimento dell'assegno sociale
o le domande sono accolte nei limiti della residua capienza del Fondo per il rimpatrio previsto dalla L. 943/1986
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
o vecchiaia: 114.814
o invalidita': 19.994
o superstiti: 100.735
o italiani: 23,5%
o stranieri: 3,3%
o integrazione salariale ordinaria:
2009: totale 1.296.212, di cui stranieri 119.999
2010: totale 936.990, di cui stranieri 99.155
2011: totale 683.392, di cui stranieri 75.361
2012: totale 683.448, di cui stranieri 72.705
2013: totale 619.514, di cui stranieri 69.460 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
o integrazione salariale straordinaria:
2009: totale 530.043, di cui stranieri 40.473
2010: totale 737.394, di cui stranieri 51.915
2011: totale 657.411, di cui stranieri 41.775
2012: totale 731.721, di cui stranieri 49.942
o indennita' di mobilita':
2009: totale 183.872, di cui stranieri 7.479
2010: totale 227.964, di cui stranieri 11.500
2011: totale 248.212, di cui stranieri 13.191
2012: totale 281.256, di cui stranieri 15.540
2013: totale 314.441, di cui stranieri 17.618 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
o disoccupazione ordinaria non agricola e speciale edile:
2009: totale 1.070.242, di cui stranieri 119.555
2010: totale 1.177.985, di cui stranieri 133.980
2011: totale 1.227.286, di cui stranieri 147.525
2012: totale 1.424.929, di cui stranieri 185.371
2013: totale 1.620.316, di cui stranieri 212.806 (incude ASpl per lavoratori licenziati dopo l'1/1/2013; da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
o disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti:
2011: totale 552.985, di cui stranieri 53.420
2012: totale 515.659, di cui stranieri 52.070 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
o disoccupazione agricola:
2011: totale 520.375, di cui stranieri 55.171
2012: totale 507.495, di cui stranieri 59.565 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
o pensioni contributive per vecchiaia:
2009: totale 9.323.813, di cui stranieri 7.328
2010: totale 9.419.742, di cui stranieri 8.955
2011: totale 9.574.947, di cui stranieri 10.577
2012: totale 9.520.515, di cui stranieri 12.038
o pensioni contributive per invalidita':
2009: totale 1.593.270, di cui stranieri 5.563
2010: totale 1.491.447, di cui stranieri 6.464
2011: totale 1.389.360, di cui stranieri 7.379
2012: totale 1.297.651, di cui stranieri 8.057
o pensioni contributive per superstiti:
2009: totale 3.807.188, di cui stranieri 6.120
2010: totale 3.797.891, di cui stranieri 7.208
2011: totale 3.837.683, di cui stranieri 8.542
2012: totale 3.817.503, di cui stranieri 9.724
o maternita' obbligatoria:
2009: totale 423.475, di cui stranieri 31.969
2010: totale 423.349, di cui stranieri 34.009
2011: totale 417.078, di cui stranieri 34.465
2012: totale 388.869, di cui stranieri 32.542
2013: totale 378.300, di cui stranieri 32.406 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
o congedi parentali:
2009: totale 281.301, di cui stranieri 13.960
2010: totale 292.104, di cui stranieri 14.776
2011: totale 299.884, di cui stranieri 15.341
2012: totale 285.071, di cui stranieri 14.933
2013: totale 281.863, di cui stranieri 15.286 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
o assegno per il nucleo familiare di lavoratori dipendenti:
2009: totale 2.916.536, di cui stranieri 290.960
2010: totale 2.903.521, di cui stranieri 308.742
2011: totale 2.901.322, di cui stranieri 318.354
2012: totale 2.876.053, di cui stranieri 319.296
2013: totale 2.839.352, di cui stranieri 320.122 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
o assegno per il nucleo familiare di pensionati:
2009: totale 1.531.552, di cui stranieri 3.054
2010: totale 1.568.309, di cui stranieri 3.885
2011: totale 1.479.199, di cui stranieri 4.173
2012: totale 1.392.378, di cui stranieri 4.387
2013: totale 1.329.426, di cui stranieri 4.823 (da Rapp. Minlavoro 2014 sul mercato del lavoro degli immigrati)
27.
Assistenza sociale e misure fiscali (torna all'indice)
-
Diritto costituzionale all'assistenza sociale
-
Fruizione delle misure di assistenza sociale da parte
dello straniero
-
Reazione dell'INPS alla giurisprudenza
costituzionale
-
Misure assistenziali non precluse allo straniero privo
di permesso UE slp
-
Cifre
Diritto costituzionale
all'assistenza sociale (torna all'indice del capitolo)
Fruizione delle misure di
assistenza sociale da parte dello straniero (torna all'indice
del capitolo)
o pensione sociale
o prestazioni per invalidi civili, ciechi civili, sordomuti
o soggetti affetti da morbo di Hansen
o soggetti affetti da TBC
o invalidi civili
o ciechi civili
o sordomuti
o indigenti
Successive limitazioni (torna all'indice del capitolo)
o
la donna
lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela
previdenziale della maternita' e possa far valere almeno tre mesi di
contribuzione nel periodo che va dai diciotto al nove mesi antecedenti alla
nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare
o
il periodo
intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali
o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita'
lavorativa e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel
nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni,
e comunque non sia superiore a nove mesi
o vi e' stato recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita
o Circ. INPS 29/2012: per il 2012, l'importo dell'assegno e' pari a 135,43 euro; il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da 5 componenti, di cui almeno 3 figli minori, e' pari a 24.377,39 euro
o Circ. INPS 34/2013 e Com. PCM 20/2/2013: per il 2013, l'importo dell'assegno e' pari a 139,49 euro; il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da 5 componenti, di cui almeno 3 figli minori, e' pari a 25.108,71 euro
o Com. PCM 20/2/2014: per il 2014, l'importo dell'assegno e' pari a 141,02 euro; il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da 5 componenti, di cui almeno 3 figli minori, e' pari a 25.384,91 euro; per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal D. Lgs. 109/1998 (art. 65 co. 1 L. 448/1998)
o assegno sociale (gia pensione sociale; All. 1 circ. INPS 167/2010: per 2011, l'importo mensile e' di 417,3 euro, pari a 5.424,9 euro per anno):
- disciplinato da art. 3, co. 6 e 7, L. 335/1995 e da art. 20, co. 10 L. 133/2008
- concesso in presenza di condizioni di bisogno economico a persone di eta > 65 anni, sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge, e con soggiorno legale pregresso continuativo di almeno 10 anni (art. 20, co. 10 L. 133/2008, a partire dall'1/1/2009); Circ. INPS 2/12/2008:
il requisito si applica solo alle prestazioni erogate a partire dall'1/1/2009 (domande presentate dall'1/12/2008) e puo' essere stato maturato in passato (al momento della richiesta, deve sussistere il requisito di residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia, ma non necessariamente ininterrotta da oltre dieci anni)
ai fini della dimostrazione della continuita' del soggiorno legale con riferimento a periodi pregressi, gli interessati dovranno fornire ogni ulteriore documentazione utile (es.: copia dei permessi/titoli di soggiorno ottenuti in precedenza)
per il computo dei 10 anni si tiene conto della continuita' tra le date di rilascio dei diversi documenti attestanti il soggiorno legale nel territorio e quelle di scadenza di quelli posseduti precedentemente; le date di rilascio dei documenti di soggiorno fanno fede, salvo diversa attestazione dell'Autorita' competente, per l'individuazione del periodo di soggiorno legale (nota: la data di rilascio potrebbe risultare di molto successiva a quella della scadenza, a causa del tempo impiegato dall'amministrazione per dare esito alla richiesta di rinnovo)
i cittadini comunitari che siano o siano stati, in quanto persone attive o inattive (Circ. INPS 82/2010: non solo lavoratori o studenti, ma anche, ad esempio, casalinghe o disoccupati non indennizzati), soggetti alla legislazione di piu' di uno Stato membro, e i loro familiari, accedono, nello Stato membro in cui risiedono, anche alle prestazioni di carattere non contributivo di cui all'art. 70, co. 1 Regolamento CE 883/2004 ed elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); tra le prestazioni erogate in Italia figura l'assegno sociale (lettera g dell'Allegato X); art. 6 Regolamento CE 883/2004 prevede che, ove l'accesso alla prestazione sia subordinato al compimento di un certo numero di anni di lavoro o di residenza, per il cittadino comunitario e per il suo familiare debbano essere considerati validi, ai fini del computo, i periodi di lavoro o di residenza trascorsi in altro Stato membro
- erogato dallINPS: 13 mensilita
- non reversibile
- non esportabile in caso di rimpatrio o trasferimento allestero dello straniero (chiarimento INPS, citato in com. AGI 25/11/2002; Mess. INPS n. 12886/2008); sospensione dell'erogazione in caso di permanenza allestero per un periodo superiore ad un mese, salvo che l'assenza sia dovuta a gravi motivi sanitari opportunamente documentati da parte dellinteressato (Mess. INPS n. 12886/2008); revoca dopo un anno di sospensione, previa verifica del permanere della situazione di assenza (Mess. INPS n. 12886/2008)
- spetta anche al genitore ricongiunto se non gode di alcun reddito proprio e trae il suo sostentamento dalla convivenza con il nucleo familiare del figlio, dal momento che, ai sensi di art. 3 co. 6 L. 335/1995, il reddito da prendere a riferimento e' quello esclusivo della persona che richiede la prestazione, considerato eventualmente il reddito del coniuge ed altri redditi ivi specificamente indicati, che non includono il sostentamento da parte del figlio (Sent. Cass. 13576/2013)
o prestazioni per minorati civili:
- previste per
invalidi civili (persone, residenti in Italia, di eta < 65 anni che abbiano perduto, totalmente o parzialmente la capacita lavorativa, per affezioni congenite o acquisite, ma non per causa di lavoro):
pensione di inabilita (perdita totale della capacita di lavoro)
assegno mensile (perdita parziale della capacita di lavoro)
indennita di accompagnamento (invalidita totale e incapacita di deambulazione o di altre funzioni fondamentali)
indennita mensile di frequenza (per invalidi di eta < 18 anni, incapaci di svolgere funzioni tipiche della propria eta o con deficit uditivo, che frequentino scuole, centri di formazione, centri diurni, etc.)
ciechi civili :
pensione per ciechi assoluti
pensione per ciechi parziali
indennita di accompagnamento per ciechi assoluti
indennita speciale per ciechi parziali
sordomuti:
pensione
indennita di comunicazione
- concesse a persone sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge
- erogate dallINPS o (per la parte in eccesso rispetto a quella stabilita con legge dello Stato) dalle Regioni (art. 130, D. Lgs. 112/1998; DPCM 26/5/2000)
- le provvidenze erogate a stranieri privi di carta di soggiorno prima dellentrata in vigore della L. 388/2000 non devono ovviamente essere restituite; quelle erogate, per errore, successivamente, sono soggette alle decisioni dellamministrazione sulla restituzione, assunte secondo equita (parere 76/01, sez. I, Consiglio di Stato); la restrizione non e' retroattiva, e chi, in possesso dei requisiti, ha presentato domanda prima dell'entrata in vigore della L. 388/2000, ha diritto al trattamento (Sent. Corte Cost. 324/2006 e, in precedenza, Trib. Udine, Corte d'appello Torino, Trib. Torino, citate da Diritto Immigrazione Cittadinanza 1/2006)
- il reddito che deriverebbe (dalla Relazione introduttiva al DPR 334/2004) dal trattamento pensionistico per invalidita (anche per ciechi e sordomuti?) e computabile, in presenza dei requisiti per la concessione del trattamento stesso, ai fini del rilascio della carta di soggiorno (da Regolamento)
o ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni gia' in pagamento collegate al reddito, si tiene conto
dei redditi derivanti da prestazioni per le quali sussiste lobbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al DPR 1388/1971 e conseguiti nello stesso anno
dei redditi diversi da questi, conseguiti nell'anno precedente
o se al titolare di assegno sociale ovvero di una pensione o assegno d'invalidita' civile nel corso dell'anno viene liquidata una nuova prestazione per la quale sussiste lobbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, e il reddito rilevante che ne risulta supera il limite massimo di reddito personale o coniugale previsto per l'anno in corso, si procede alla revoca della prestazione collegata al reddito e al recupero delle rate riscosse e non dovute; nota: Sent. Cass. 14733/2011 considera rilevante, ai fini dell'assegnazione della pensione di inabilita', anche l'eventuale reddito del coniuge
o per la verifica del diritto al mantenimento dell'assegno sociale, l'importo della nuova prestazione liquidata al titolare ovvero al coniuge, e' attribuito a partire dall'anno di decorrenza di quest'ultima; per le prestazioni d'invalidita' civile collegate al reddito, l'importo della nuova pensione liquidata al titolare rileva dall'anno di corresponsione degli arretrati
o resta escluso il destinatario di protezione internazionale, in contrasto con art. 23 Convenzione di Ginevra del 1951 e art. 29 Direttiva 2011/95/UE (prima della modifica apportata da L. 147/2013, tuttavia, Trib. Brescia aveva dichiarato cessata la materia del contendere, in relazione al ricorso di un rifugiato per il mancato accesso al godimento della "carta acqusiti", in quanto l'Amministrazione aveva deciso di erogare il beneficio
o le restrizioni nell'assegnazione del beneficio appaiono comunque in contrasto con i principi di non discriminazione sanciti da Sent. Corte Cost. 187/2010, Sent. Corte Cost. 329/2011 e Sent. Corte Cost. 40/2013 e dagli Accordi euromediterranei tra le Comunita' Europee e i loro Stati membri, da un lato, e, rispettivamente, Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia
o requisiti:
eta' superiore a 65 anni o inferiore a 3 anni
cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero condizione di familiare titolare di diritto di soggiorno di cittadino italiano o di cittadino comunitario, ovvero possesso di permesso di soggiorno UE slp, ovvero condizione di beneficiario di protezione internazionale
iscrizione anagrafica
trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, risultino di importo inferiore a 6.781,76 euro per anno (9.042,34 euro per anno, se il beneficiario e' di eta' pari o superiore a 70 anni)
ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a 6.781,76 euro
non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, intestatario di piu' di una utenza elettrica domestica, ne' di utenze elettriche non domestiche, ne' di piu' di una utenza del gas
non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, proprietario di piu' di un autoveicolo, ne' di una quota superiore o uguale al 25%, di piu' di un immobile ad uso abitativo, ne', con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo (inclusi quelli ubicati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana o di categoria catastale C7)
non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, titolare di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro, ovvero, se detenuto all'estero e non gia' indicato nella dichiarazione ISEE, superiore alla medesima soglia una volta convertito in euro al cambio vigente al 31/12 dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE
non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena
o la domanda si presenta compilando gli appositi moduli (modulo per beneficiario di eta' superiore a 65 anni, modulo per beneficiario di eta' inferiore a 3 anni)
o se la domanda della carta acquisti viene accettata, al beneficiario e' recapitata, presso l'indirizzo di residenza indicato, una comunicazione con l'invito a recarsi presso un Ufficio Postale abilitato per il ritiro della carta
o al momento del rilascio e' disponibile e utilizzabile (successivamente alla ricezione dell'apposito codice PIN recapitato, da Poste Italiane, all'indirizzo di residenza indicato sul modulo di domanda) l'importo complessivo spettante nel bimestre in corso alla data di presentazione della domanda;
o per effettuare il ritiro e' necessario presentare la comunicazione in originale, la copia della richiesta e un documento d'identita' in corso di validita' del beneficiario o della persona delegata dallo stesso beneficiario come titolare della carta
o ove sia necessario procedere alla variazione del titolare, del codice fiscale, delle dichiarazioni aggiuntive o di qualsiasi altra informazione o dato riportato sui moduli, il beneficiario deve recarsi presso gli Uffici territoriali dell'INPS, dove richiede la variazione compilando e presentando gli appositi moduli (modulo variazione dati, modulo variazione titolare)
o l'amministrazione puo' procedere alla verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti necessari, anche successivamente alla consegna della carta, riservandosi di sospendere tempestivamente l'erogazione dei contributi previsti e l'eventuale storno delle somme indebitamente percepite, in caso di perdita o in presenza di attestazioni recanti dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti
o per la richiesta di duplicato del PIN o di sostituzione della carta si utilizzano gli appositi moduli (modulo duplicato PIN, modulo sostituzione carta)
o se una determinata prestazione di assistenza sociale e' prevista dalla legge statale o regionale e (verosimilmente, "o") da altri provvedimenti statali, regionali o locali ad essa automaticamente accedono, oltre che i cittadini, anche gli stranieri indicati dall'art. 41 D. Lgs. 286/1998 (titolari di permesso di durata non inferiore a un anno e minori iscritti nel loro permesso)
o l'imposizione del requisito di residenza duratura e' censurabile sulla base di una possibile violazione del criterio di proporzionalita' e ragionevolezza (Corte Giust.) e sulla base di Sent. Corte Cost. 40/2011, nella quale tale requisito viene dichiarato illegittimo per il fatto che non appare correlato con i requisiti corrispondenti al diritto soggettivo che la misura assistenziale intende tutelare (nota: la Corte Cost., pur riconoscendo legittima la restrizione di una misura in ragione della limitazione delle risorse finanziarie, non coglie come il requisito di residenza non sia arbitrario, restringendo la platea dei beneficiari alla parte della popolazione piu' radicata e, quindi, evitando l'effetto richiamo)
o Trib. Trieste: la clausola di cittadinanza italiana contenuta nelle normative nazionali e regionali (nel caso in specie, art. 10 co. 78 Legge Friuli Venezia Giulia 17/2008) in materia di "carta acquisti" viola il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione tra cittadini comunitari e va quindi disapplicata
o Trib. Brescia dichiara cessata la materia del contendere, in relazione al ricorso di un rifugiato per il mancato accesso al godimento della "carta acqusiti", in quanto l'Amministrazione ha deciso di erogare il beneficio
o art. 81 co. 32 L. 133/2008 e' stato poi modificato da L. 147/2013, con l'estensione del beneficio ai residenti cittadini comunitari ovvero cittadini stranieri titolari di permesso UE slp o familiari di cittadino italiano o comunitario che siano titolari del diritto di soggiorno; restano comunque esclusi i destinatari di protezione internazionale
o le restrizioni nell'assegnazione del beneficio appaiono comunque in contrasto con i principi di non discriminazione sanciti da Sent. Corte Cost. 187/2010, Sent. Corte Cost. 329/2011 e Sent. Corte Cost. 40/2013 e dagli Accordi euromediterranei tra le Comunita' Europee e i loro Stati membri, da un lato, e, rispettivamente, Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia
Sent. Corte Cost. 306/2008 e
11/2009: illegittimita' costituzionale di art. 80, co. 19 L. 388/2000 e di art.
9, co. 1 T.U., con riferimento al requisito di reddito (torna
all'indice del capitolo)
Sent. Corte Cost. 187/2010:
illegittimita' costituzionale di art. 80, co. 19 L. 388/2000 con riferimento al
requisito di soggiorno quinquennale pregresso (torna
all'indice del capitolo)
o l'imposizione del requisito di soggiorno quinquennale potrebbe continuare ad essere considerato legittimo con riferimento al godimento delle sole misure di mera integrazione del reddito; al godimento di queste misure lo straniero accederebbe, quindi, se ha tutti i requisiti per il rilascio del permesso UE slp, ad eccezione del reddito
o la questione della legittimita' costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno quinquennale pregresso era stata sollevata anche con riferimento all'indennita' di frequenza di cui all'art. 1 L. 289/1990; la Corte Costituzionale, con Ord. Corte Cost. 285/2009, aveva restituito gli atti, anche per consentire di tener conto dell'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L. 18/2009; Corte d'App. Torino, interpretando la restituzione operata da Ord. Corte Cost. 285/2009 nel senso dell'illegittimita' dell'imposizione del requisito di soggiorno quinquennale, ha riconosciuto che l'accesso dei minori disabili stranieri alla indennita' di frequenza non puo' essere subordinato al possesso del permesso UE slp (nello stesso senso, Trib. Montepulciano)
o la questione della legittimita' costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno quinquennale pregresso e' stata sollevata anche con riferimento all'indennita' di accompagnamento da Ord. Trib. Urbino e da Ord. Trib. Cuneo
o la questione della legittimita' costituzionale della disposizione che impone il requisito di un soggiorno quinquennale pregresso e' stata sollevata anche con riferimento alla pensione di inabilita' da Ord. Trib. Cuneo
o Trib. Pisa, seguendo Sent. Corte Cost. 187/2010, applica il divieto di discriminazione sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo per il godimento dei diritti fondamentali garantiti dalla stessa Convenzione a un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento con carattere di prestazione vitale a vantaggio di un disabile privo di reddito, e disapplica la disposizione nazionale che richiederebbe, al solo straniero, un soggiorno pregresso di almeno cinque anni per l'accesso al beneficio; piu' drasticamente, Sent. Cass. 14733/2011, in un caso relativo all'erogazione dell'indennita' di accompagnamento a vamtaggio di straniero non privo di reddito, fa riferimento a Sent. Corte Cost. 306/2008 per negare la legittimita' di discriminazioni relative a diritti fondamentali quali il diritto alla salute (inteso anche come diritto ai rimedi possibili per le menomazioni prodotte da patologie rilevanti), quando il soggiorno dello straniero non abbia carattere meramente episodico (nello stesso senso, Trib. Milano)
o Trib. Brindisi: accolto, in base a Sent. Corte Cost. 187/2010, il ricorso presentato da un cittadino straniero privo di permesso UE slp avverso il diniego dellINPS a riconoscergli il diritto allassegno sociale; nello stesso senso, Sent. Cass. 10460/2013 (che ribadisce il principio della sufficienza del carattere non episodico del soggiorno dello straniero, pur riguardando, in effetti, il caso di uno straniero titolare di permesso UE slp) e Trib. Bologna
o Trib. Verona: riconoscimento del diritto alla pensione di inabilita' civile con indennita' di accompagnamento a straniera titolare di permesso di soggiorno ordinario (soggiorno comunque non episodico; si allinea, per lo piu' implicitamente, alla giurisprudenza costituzionale); nello stesso senso, Trib. Lucca
o Sent. Cass. 26380/2013: a seguito di Sent. Corte Cost. 306/2008, Sent. Corte Cost. 11/2009 e Sent. Corte Cost. 187/2010, lo straniero accede a pensione di inabilita', indennita' di accompagnamento e assegno di invalidita', se sussistono le condizioni, anche se non e' titolare di permesso UE slp, purche' il suo soggiorno non abbia carattere episodico o di breve durata
o Ord. Cass. 11053/2014, non ritenendo le sentenze della Corte Costituzionale applicabili a misure diverse da quelle specificamente considerate nelle sentenze stesse e considerando che le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo costituiscono parametro di interpretazione, ma non hanno efficacia diretta nel nostro ordinamento, rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimita' di art. 80 co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui subordina al possesso di permesso UE slp la concessione allo straniero legalmente soggiornante della pensione di inabilita' per ciechi assoluti (art. 8 L. 66/1962), dell'indennita' di accompagnamento per ciechi assoluti (art. 1 L. 406/1968) e dell'assegno sociale maggiorato (art. 38 L. 448/2001); in senso piu' forte, Trib. Urbino: la giurisprudenza costituzionale sulle misure assistenziali non puo' non valere con riferimento alla inabilita' per ciechi assoluti di cui all'art. 8 L. 66/1962 e all'indennita' di accompagnamento per ciechi assoluti di cui all'art. 1 L. 406/1968 (diversa dalla indennita' di accompagnamento prevista per coloro nei cui confronti sia stata accertata una totale inabilita' per affezioni fisiche o psichiche e l'impossibilit di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti della vita, di avere bisogno di assistenza continua, e con quella cumulabile), dal momento che entrambe attengono ai diritti fondamentali, presupponendo una condizione fisica gravemente menomata e costituiscono uno strumento previdenziale di carattere essenziale agli effetti della tutela degli interessi coinvolti, ed un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento dei bisogni primari inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che e' compito della Repubblica promuovere e salvaguardare (possibile quindi un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme interessate)
o in precedenza, prima della Sent. Corte Cost. 187/2010, giurisprudenza oscillante sull'argomento:
riconosciuto il diritto all'assegno
sociale (Trib. Pistoia, citato da Newsletter
Leader 7/2007) e all'assegno di invalidita'
civile (Corte App. Firenze, citato da Diritto
Immigrazione Cittadinanza 3/2007) a stranieri legalmente soggiornanti ma
privi del permesso UE slp, dichiarando la normativa interna disapplicabile, in
quanto incompatibile con gli obblighi internazionali scaturenti da art. 14
della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo e da art. 1 del Protocollo
addizionale n. 1, cosi' come interpretati
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo
Trib. Genova: il requisito di soggiorno pregresso di 5 anni rimane in vigore ai fini delle prestazioni di assistenza sociale che costituiscano diritto soggettivo
ambiguita', rispetto al requisito di soggiorno pregresso, in Trib. Ravenna
Trib. Genova, in altra ordinanza, considera le prestazioni quali la pensione di inabilita' e l'assegno di invalidita', finalizzate a garantire un reddito a chi sia, altrimenti, incapace di produrlo, condizionate al solo possesso del permesso di durata non inferiore a un anno
Sent. Corte Cost. 61/2011,
Sent. Corte Cost. 329/2011 e Sent. Corte Cost. 40/2013: rafforzamento
dell'orientamento enunciato da Sent. Corte Cost. 187/2010; Sent. CEDU Dhahbi c.
Italia (torna all'indice del capitolo)
o ribadisce che gli interventi legislativi delle Regioni volti a dare concreta attuazione alla parita' di tutte le persone, a prescindere dalla regolarita' della loro condizione di soggiorno, in materia di diritti fondamentali sono legittimi; tra gli ambiti in cui le Regioni sono autorizzate a concorrere a tale attuazione vi sono senz'altro quelli dell'assistenza sociale, dell'istruzione, della salute, dell'abitazione
o ricorda come il diritto ad una sistemazione alloggiativa, sia pur precaria e temporanea, e' da ritenersi incluso tra i diritti inviolabili dell'uomo, di cui all'art. 2 Cost. (Sent. Corte Cost. 209/2009, Sent. Corte Cost. 404/1988, Ord. Corte Cost. 76/2010)
o esclude che possa essere richiesta la titolarita' di un particolare tipo di permesso di soggiorno per fruire dei servizi sociali (nota: ne esce rafforzato l'orientamento gia' enunciato in Sent. Corte Cost. 187/2010)
o si riconosce, sul solco di Sent. Corte Cost. 187/2010, come non sia ammessa discriminazione quando una provvidenza tuteli un diritto fondamentale, ossia sia finalizzata a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari inerenti alla sfera di tutela della persona umana, che e' compito della Repubblica promuovere e salvaguardare (non solo il diritto al sostentamento vitale)
o si osserva come questo sia il caso dell'indennita' di frequenza per il minore disabile, che mira a permettere al minore, a dispetto delle condizioni disagiate della famiglia, di fequentare attivita' riabilitative e terapeutiche e di effettuare percorsi formativi finalizzati all'inserimento sociale, coerentemente con art. 7 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L. 18/2009
o si afferma come l'attesa del compimento del termine di 5 anni di permanenza nel territorio nazionale, oltre a negare l'effettivo godimento di diritti fondamentali del minore disabile, potrebbe, in contrapposizione con la finalita' dell'istituto dell'indennita' di frequenza, pregiudicare irreparabilmente gli obiettivi di riabilitazione ed inserimento sociale del minore
o si conclude che risulta quindi violato l'art. 14 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo e, quindi, art. 117 Cost.
o la questione della legittimita' costituzionale della disposizione che
impone il requisito di un soggiorno quinquennale pregresso era stata sollevata
anche con riferimento all'indennita' di
frequenza di cui all'art. 1 L.
289/1990; la Corte Costituzionale, con Ord.
Corte Cost. 285/2009, aveva restituito gli atti, anche per consentire di
tener conto dell'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L.
18/2009; Corte d'App. Torino, interpretando la restituzione operata da Ord.
Corte Cost. 285/2009 nel senso dell'illegittimita' dell'imposizione del
requisito di soggiorno quinquennale, ha riconosciuto che l'accesso dei minori
disabili stranieri alla indennita' di frequenza non puo' essere subordinato al
possesso del permesso UE slp (nello stesso senso, Trib.
Montepulciano)
o Trib.
Genova riconosce il diritto all'indennita' di frequenza a un minore
straniero titolare di ordinario permesso di soggiorno in applicazione di Sent.
Corte Cost. 329/2011
o Ord.
Cass. 11053/2014, non ritenendo le sentenze della Corte Costituzionale
applicabili a misure diverse da quelle specificamente considerate nelle
sentenze stesse e considerando che le norme della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo costituiscono parametro di interpretazione,
ma non hanno efficacia diretta nel nostro ordinamento, rimette alla Corte
Costituzionale la questione di
legittimita' di art. 80 co. 19 L.
388/2000 nella parte in cui subordina al possesso di permesso UE slp la
concessione allo straniero legalmente soggiornante della pensione di inabilita' per ciechi assoluti (art. 8 L.
66/1962), dell'indennita' di
accompagnamento per ciechi assoluti (art. 1 L.
406/1968) e dell'assegno sociale
maggiorato (art. 38 L.
448/2001); in senso piu' forte, Trib.
Urbino: la giurisprudenza costituzionale sulle misure assistenziali non
puo' non valere con riferimento alla inabilita' per ciechi assoluti di cui
all'art. 8 L.
66/1962 e all'indennita' di accompagnamento per ciechi assoluti di cui
all'art. 1 L.
406/1968 (diversa dalla indennita' di accompagnamento prevista per coloro
nei cui confronti sia stata accertata una totale inabilita' per affezioni fisiche
o psichiche e l'impossibilit di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti della vita, di
avere bisogno di assistenza continua, e con quella cumulabile), dal momento che
entrambe attengono ai diritti fondamentali, presupponendo una condizione fisica
gravemente menomata e costituiscono uno strumento previdenziale di carattere
essenziale agli effetti della tutela degli interessi coinvolti, ed un rimedio
destinato a consentire il concreto soddisfacimento dei bisogni primari inerenti
alla stessa sfera di tutela della persona umana, che e' compito della
Repubblica promuovere e salvaguardare (possibile quindi un'interpretazione costituzionalmente
orientata delle norme interessate)
Reazione dell'INPS alla
giurisprudenza costituzionale (torna all'indice del capitolo)
o al fine di ottemperare a quanto statuito dalla Corte Costituzionale, l'indennita' di accompagnamento, la pensione di inabilita', l'assegno mensile di invalidita' e l'indennita' mensile di frequenza dovranno essere concesse, in presenza dei normali requisiti, a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso UE slp, alla sola condizione che siano titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno (art. 41 D. Lgs. 286/1998)
o le pronunce della Corte non potranno trovare applicazione nelle situazioni ormai consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato; pertanto, eventuali domande di riesame potranno essere accolte, nei limiti della prescrizione decennale, e in assenza di giudicato
Categorie che fruiscono
comunque delle misure di assistenza sociale, anche in mancanza del permesso UE
slp (torna all'indice del capitolo)
o circ. Mininterno 12/4/1983: i rifugiati hanno diritto, in presenza dei requisiti, alle prestazioni assistenziali per invalidi e a quelle per indigenti (a quel tempo, pensione sociale)
o circ. INPS n. 62/2004 e Mess. INPS 12712/2007 e 4932/2007 chiariscono che il rifugiato e' parificato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla L. 153/1988 (esteso quindi ai familiari residenti all'estero); nota: l'equiparazione si estende al destinatario di protezione sussidiaria (art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess. INPS 2226/2008)
o circ. INPS 9/2010 afferma che, in base ad art. 27 D. Lgs. 251/2007, il rifugiato e il destinatario di protezione sussidiaria e' equiparato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 65, L. 448/1998, correggendo da quanto precedentemente affermato da circ. INPS n. 62/2004, che escludeva il rifugiato, e da Mess. INPS 2226/2008, che escludeva il destinatario di protezione sussidiaria)
o Trib. Milano: il rifugiato fruisce dell'indennita' di accompagnamento per invalidi civili
o Trib. Firenze: in base a Sent. Corte Cost. 187/2010, l'assegno di maternita' di cui all'art. 66 L. 448/1998 va riconosciuto anche a chi sia privo di permesso UE slp, trattandosi di prestazione essenziale (nello stesso senso, Trib. Monza)
o una cittadina straniera che abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un'unione registrata, con un cittadino comunitario di un altro Stato membro (lui solo avente status di lavoratore), dal quale essa ha avuto un figlio avente la cittadinanza di quest'ultimo Stato membro, e che abbia poi posto fine alla coabitazione col cittadino comunitario, mantenendo nel proprio nucleo familiare il figlio comune e altra figlia straniera, non rientra nella sfera di applicazione di Regolamento CEE 1408/1971, ne' vi rientra la figlia straniera, salvo che detta cittadina straniera o sua figlia possano essere considerate, ai sensi della legge nazionale e ai fini dell'applicazione di quest'ultima, quali familiari del summenzionato cittadino comunitario, o, in caso contrario, che possano essere considerate come prevalentemente a carico di costui
o e' legittima una normativa di uno Stato membro che imponga ad una cittadina straniera, nella situazione appena descritta, un requisito di residenza quinquennale ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, non imposto ai cittadini di tale Stato membro
Misure assistenziali non
precluse allo straniero privo di permesso UE slp (torna
all'indice del capitolo)
o assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le imprese private:
- benefici (a partire dalla possibilita di iscriversi nelle liste per il collocamento obbligatorio degli invalidi di cui alla L. 68/1999) estesi agli stranieri, in nome delluguaglianza di diritti in materia civile tra straniero regolarmente soggiornante e cittadino italiano (art. 2, co. 2, T.U.) e tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.), da Sent. Corte Cost. 454/1998 (si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)
- richiesto il possesso di permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento stabile di attivita lavorativa subordinata
o prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali (art. 2, co. 1 L. 328/2000; la fruizione e' garantita nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalita' e nei limiti definiti dalle leggi regionali); Sent. Corte Cost. 432/2005: illegittimita' costituzionale dell'art. 8, co. 2, Legge Regione Lombardia 1/2002, come modificato da art. 5, co. 7, Legge Regione Lombardia 25/2003, nella parte in cui non include gli stranieri residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili (violato il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.: la cittadinanza non e' discrimine ragionevole);
o bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti destinato a tutti i soggetti residenti (art. 1 L. 2/2009); circ. Agenzia delle entrate 3/2/2009:
sufficiente che il solo richiedente straniero sia residente in Italia
per i componenti del proprio nucleo familiare residenti all'estero, il richiedente deve essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo status di familiare a carico, che puo' essere costituita da
- documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese dorigine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio
- documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja 5/10/1961
- documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese dorigine
o reddito minimo di inserimento (in fase di sperimentazione in determinati comuni); condizioni:
- 3 anni di residenza legale
- reddito inferiore a una determinata soglia
- iscrizione al collocamento (verosimilmente, nellelenco anagrafico di cui allart. 4 DPR 442/2000), salvo iscrizione a corsi di recupero o di formazione o cura di handicappati o di figli di eta < 3 anni
o reddito minimo per disoccupati, inoccupati e precariamente occupati (Legge Regione Lazio); condizioni:
- 2 anni di residenza nella Regione Lazio
- iscrizione al Centro per l'impiego
- eta' compresa tra 30 e 44 anni
- reddito annuo non superiore a 8.000 euro
o Trib. Udine (confermato da Trib. Udine): e' indirettamente discriminatorio, ma anche manifestamente sproporzionato e ingiustificato (la necessita' di contenere la spesa pubblica non giustificando la discriminazione indiretta, secondo Sent. Corte Giust. C-187/00) e, quindi, incompatibile col diritto comunitario, che un cittadino comunitario che abbia usufruito della liberta' di circolazione e si sia stabilito in Friuli Venezia Giulia debba risiedervi per 5 anni (10 nel territorio nazionale) per poter soddisfare il criterto di collegamento con la societa' ospitante richiesto dalla Legge Regionale Friuli 11/2006, come modificata da Legge Regionale Friuli 17/2008 e da Legge Regionale Friuli 18/2009 ai fini del godimento dell'assegno una-tantum di natalita'; il divieto di discriminazione tra lavoratori si estende ai vantaggi sociali che facilitano la mobilita' intra-europea, incluse le agevolazioni in occasione della nascita di un figlio (Sent. Corte Giust. C-65/81 e Sent. Corte Giust. C-111/91) e quelle a carattere assistenziale e non contributivo (Sent. Corte Giust. C-32/75); le "prestazioni familiari" sono incluse tra le prestazioni di sicurezza sociale (diritti soggettivi, non lasciati alla valutazione discrezionale della situazione di bisogno da parte delle amministrazioni) di cui godono tutti i lavoratori e gli studenti circolanti, salvo che non siano escluse esplicitamente dallo Stato membro che le eroga (con la menzione nell'allegato II al Regolamento CEE 1408/1971; l'Italia non ne ha esclusa nessuna); il Comune di Latisana, che ha rifiutato l'erogazione dell'assegno avrebbe dovuto disapplicare la disposizione in contrasto con il diritto dell'Unione europea (Sent. Corte Giust. C-103/88 e Sent. Corte Cost. 389/1989)
o Trib. Gorizia: si dichiara cessata la materia del contendere, per un caso analogo, relativo al diniego della concessione di assegno di natalita' ad una cittadina straniera titolare di permesso UE slp priva dei requisiti di anzianita' di residenza decennale in Italia e quinquennale nella Regione Friuli Venezia Giulia, avendo il Comune di Gorizia ha provveduto a disapplicare la disciplina regionale nella parte ritenuta discriminatoria, assegnando il beneficio sociale alla cittadina straniera ricorrente
o esposti ASGI all'UNAR e alla Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a favore dei cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso UE slp, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini coperti dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche' impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari
o par. UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale, facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari
o la Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario relativo alla residenza pregressa (da lettera UNAR all'ASGI)
o la Commissione UE, con Lettera all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita' italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di incompatibilita' della Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva 2003/109/CE
o le procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva 2003/109/CE; la Commissione UE ha successivamente manifestato l'intenzione di proseguire nella procedura di infrazione in relazione a queste disposizioni e ad art. 2 co. 1 lettera a), Legge Regione Veneto 10/1996, che impone, per l'accesso all'edilizia popolare dello straniero, la sussistenza di una condizione di reciprocita' o di un requisito di svolgimento nel corso dell'ultimo anno di attivita' lavorativa (da una Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri)
o le disposizioni regionali della Regione Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un determinato numero di anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale, costituendo una discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo in violazione dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva 2003/109/CE
o illegittimita' costituzionale di art. 2 e art. 8 co. 2 Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 nella parte in cui subordinano l'accesso alle prestazioni ivi indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno 24 mesi anziche' al solo requisito della residenza, e di art. 9 della stessa legge nella parte in cui, per gli stranieri di cui all'art. 41 D. Lgs. 286/1998, subordina l'accesso alle prestazioni indicate da art. 2 e art. 8 co. 2 al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno 24 mesi; la provvidenza di cui all'art. 2, infatti, alla luce della scarsita' delle risorse destinabili alle politiche sociali nell'attuale contesto storico, non potra' che venire riservata a casi di indigenza, ed e' quindi manifestamente irragionevole ed incongruo negarla a chiunque abbia la (sola) residenza nella Regione, non essendovi alcuna correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni primari dell'essere umano, insediatosi nel territorio regionale, e la protrazione nel tempo di tale insediamento (Sent. Corte Cost. 40/2011 e Sent. Corte Cost. 187/2010); cosi' pure, la provvidenza di cui all'art. 8 e' relativa all'erogazione di assegni a sostegno del diritto allo studio, che non ha alcun rapporto con la durata della residenza (Sent. Corte Cost. 2/2013)
o illegittimita' costituzionale di art. 9 Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011, limitatamente alle parole "nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e"; a fronte del pregiudizio che puo' derivare dall'esclusione indiscriminata dalla prestazione sociale dello straniero che, pur privo dello status di soggiornante di lungo periodo, abbia tuttavia legittimamente radicato un forte legame con la comunit presso la quale risiede e di cui sia divenuto parte, per avervi insediato una prospettiva stabile di vita lavorativa, familiare ed affettiva, occorre particolare cura nella identificazione del legame che congiunge la provvidenza allo status di cittadino, anziche' al contributo offerto dall'individuo alla societa' in cui si e' inserito; combinando la natura indiscriminata della restrizione, che non viene apprezzata nelle sue ragioni giustificatrici, provvidenza per provvidenza, con lo sproporzionato rilievo attribuito al requisito della residenza, per un periodo di tempo significativo e comunque largamente superiore a quello indicato da art. 41 D. Lgs. 286/1998, il legislatore regionale ha violato art. 3 Cost.
o legittima, invece, l'imposizione di requisiti relativi alla durata della residenza per misure a sostegno della natalita' o per l'accesso ad abitazioni in locazione o per il reinserimento lavorativo dei genitori, non trattandosi di misure che vengono incontro ad un bisogno primario dell'individuo
o legittima anche l'imposizione di requisiti di durata della residenza per misure mirate al soddisfacimento dei bisogni abitativi, dal momento che l'accesso a un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l'abitazione si colloca a conclusione del percorso di integrazione della persona presso la comunita' locale e puo' richiedere garanzie di stabilita', che, nell'ambito dellassegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l'azione amministrativa e riducendone lefficacia
o art. 1, co. 3, lettera g), secondo periodo, limitatamente alle parole "e alla relativa durata", e art. 10, co. 2 e 3, L. Prov. Bolzano 12/2011; le disposizioni prevedono che, per l'accesso alle prestazioni di assistenza sociale aventi natura economica, e' richiesto ai cittadini stranieri un periodo minimo di cinque anni di ininterrotta residenza e dimora stabile in provincia di Bolzano e che per tali stranieri l'accesso alle prestazioni che vanno oltre le prestazioni essenziali puo' essere condizionato alla residenza, alla dimora stabile e alla relativa durata; violazione di art. 3 Cost., dato che, mentre il requisito di dimora stabile e' legittimo per una prestazione regionale, quello di residenza prolungata non lo e', non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilita' delle provvidenze in questione (Sent. Corte Cost. 40/2011)
o art. 12, co. 4, L. Prov. Bolzano 12/2011; la disposizione stabilisce che i requisiti igienico-sanitari, quelli di idoneita' abitativa degli alloggi, nonche' i requisiti inerenti al reddito minimo annuo richiesti, all'atto della domanda, ai fini del ricongiungimento familiare degli stranieri, sono quelli applicati per i cittadini residenti nel territorio provinciale; violazione di art. 117 Cost., dato che la materia e' di competenza statale
o art. 14, co. 3 e 5, e art. 16, co. 3 (limitatamente alle parole "da almeno cinque anni"), L. Prov. Bolzano 12/2011; le disposizioni richiedono, per i cittadini stranieri, un periodo minimo di cinque anni di residenza ininterrotta nel territorio provinciale ai fini dell'accesso, rispettivamente, alle agevolazioni per la frequenza di una scuola fuori della provincia di Bolzano e alle prestazioni di natura economica per il diritto allo studio universitario, e includono tra gli aventi diritti alle provvidenze considerate anche gli stranieri, ma solo se residenti nella Provincia da almeno cinque anni; violazione di art. 3 Cost., dato che, benche' sia legittima la previsione di forme di graduazione tra gli aventi diritto, tali forme devono sempre avere un nesso con il bisogno e la meritevolezza dello studente (il che non puo dirsi per la durata della residenza in Provincia)
Rimpatrio della salma (torna all'indice del capitolo)
Misure fiscali (torna all'indice del capitolo)
o per familiari non residenti in Italia, l'esistenza di tali familiari e' dimostrata da certificazione rilasciata dal consolato del paese di residenza, tradotta e asseverata dalla prefettura, ovvero da documentazione con apposizione dell'apostille (per soggetti provenienti da Paesi che abbiano sottoscritto la Convenzione dell'Aja 5/10/1961), ovvero da documentazione validamente formata dal Paese d'origine ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano (Decr. Mineconomia 2/8/2007; nota: art. 1, co. 1325-1328 L. 296/2006 dipone che per gli anni successivi al primo, finche' la situazione non varia, l'attestazione e' effettuata mediante autocertificazione)
o per figli (e verosimilmente, altri familiari a carico) residenti in Italia, e' sufficiente la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione (Circ. Agenzia delle entrate 16/3/2007, che colma un vuoto creato dall'entrata in vigore di art. 1, co. 1328 L. 296/2006)
o per coniuge residente in Italia, sufficiente il certificato di stato di famiglia in cui figuri, a seguito della trascrizione, il riconoscimento del matrimonio (da precisazione dell'Agenzia delle entrate segnalata da articolo)
o a seguito delle modifiche apportate da art. 15 L. 183/2011 all'art. 40 DPR 445/2000, dovrebbe essere richiesta, in luogo dello stato di famiglia, solo una dichiarazione sostitutiva, dal momento che l'uso di certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione e' vietata nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi
o traduzioni o certificazioni di conformita' al testo straniero possono essere effettuate dall'autorita' consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il documento o dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con legalizzazione della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010, che smentisce una Risposta del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe stata piu' ritenuta valida)
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
o totale redditi dichiarati da stranieri: 40.174 milioni di euro
o reddito medio dichiarato da stranieri: 12.507 euro (contro 19.580 euro per gli italiani)
o totale IRPEF versata da stranieri: 5.942 milioni di euro
o IRPEF pro-capite versata da stranieri: 2.810 euro
o numero di contribuenti nati allestero che pagano l'imposta netta: 2.117.261
o ammontare dell'imposta netta pagata dai nati all'estero: 5,9 miliardi di euro
o percentuale di contribuenti nati allestero che pagano l'imposta netta sul totale dei contribuenti che pagano l'imposta netta: 6,8%
o percentuale dell'ammontare di imposta netta pagata dai nati all'estero sul totale dell'ammontare dell'imposta netta pagata: 4,1%
o imposta netta media pagata da ciascun contribuente nato allestero: 2.810 euro
o percentuale di contribuenti nati all'estero che pagano l'imposta netta sul totale dei contribuenti stranieri: 64,9%; analoga percentuale per nati in Italia: 75,5%
o numero di contribuenti stranieri: 3.389.651 (prime 3 tre nazionalita': Romania, Albania, Marocco)
o numero di contribuenti nati allestero che pagano l'imposta netta: 2.096.310
o redditi dichiarati dagli stranieri: 41.665.575.000 euro
o percentuale di contribuenti stranieri sul totale: 8,2%
o percentuale di donne straniere sul totale di contribuenti stranieri: 42,2%
o percentuale di redditi degli stranieri sul totale: 5,3%
o percentuale di redditi delle donne straniere sul totale dei redditi di stranieri: 34,7%
o reddito medio dichiarato da stranieri: 12.481 euro (maschi: 14.100 euro; femmine: 10.247 euro)
o differenza con reddito medio degli italiani: -7.367 euro (maschi: -9.122 euro; femmine: -4.743 euro)
o percentuale di contribuenti con reddito inferiore a 10.000 euro: 51,8% degli stranieri, 33,8% degli italiani
o ammontare dell'imposta netta pagata dai nati all'estero: 6,196 miliardi di euro
o percentuale di contribuenti nati allestero che pagano l'imposta netta sul totale dei contribuenti che pagano l'imposta netta: 6,8%
o percentuale dell'ammontare di imposta netta pagata dai nati all'estero sul totale dell'ammontare dell'imposta netta pagata: 4,1%
o imposta netta media pagata da ciascun contribuente nato allestero: 2.956 euro
o percentuale di contribuenti nati all'estero che pagano l'imposta netta sul totale dei contribuenti stranieri: 61,8%; analoga percentuale per nati in Italia: 75,5%
o numero di contribuenti stranieri: 3.438.078
o redditi dichiarati dagli stranieri: 43.600.861.000 euro
o percentuale di contribuenti stranieri sul totale: 8,3%
o percentuale di redditi degli stranieri sul totale: 5,4%
o reddito medio dichiarato da stranieri: 12.880 euro
o differenza con reddito medio degli italiani: -6.780 euro
o numero di contribuenti nati allestero che pagano l'imposta netta: 2.236.248
o ammontare dell'imposta netta pagata dai nati all'estero: 6.568,155 miliardi di euro
o percentuale di contribuenti nati allestero che pagano l'imposta netta sul totale dei contribuenti che pagano l'imposta netta: 7,1%
o percentuale dell'ammontare di imposta netta pagata dai nati all'estero sul totale dell'ammontare dell'imposta netta pagata: 4,3%
o imposta netta media pagata da ciascun contribuente nato allestero: 2.937 euro
o percentuale di contribuenti nati all'estero che pagano l'imposta netta sul totale dei contribuenti stranieri: 65,0%
o tutti i contribuenti:
minore o uguale a 0: stranieri 2,2%, italiani 0,3%
da 0 a 10.000: stranieri 48,5%%, italiani 31,1%
da 10.000 a 15.000: stranieri 16,0%%, italiani 14,7%
da 15.000 a 25.000: stranieri 24,9%%, italiani 28,2%
da 25.000 a 50.000: stranieri 6,8%%, italiani 20,6%
da 50.000 a 70.000: stranieri 0,8%%, italiani 2,5%
da 70.000 a 120.000: stranieri 0,6%%, italiani 1,9%
maggiore di 120.000: stranieri 0,3%%, italiani 0,7%
o lavoratori dipendenti:
minore o uguale a 0: stranieri 0,0%, italiani 0,1%
da 0 a 10.000: stranieri 48,1%%, italiani 21,1%
da 10.000 a 15.000: stranieri 16,8%%, italiani 11,9%
da 15.000 a 25.000: stranieri 26,8%%, italiani 33,8%
da 25.000 a 50.000: stranieri 6,7%%, italiani 23,0%
da 50.000 a 70.000: stranieri 0,7%%, italiani 5,8%
da 70.000 a 120.000: stranieri 0,5%%, italiani 3,0%
maggiore di 120.000: stranieri 0,3%%, italiani 1,3%
o entrate: 11,7
contributi previdenziali: 7,5
- lavoratori dipendenti: 6,5
- lavoratori autonomi: 0,7
- lavoratori parasubordinati: 0,3
gettito fiscale: 4,2
- gettito IRPEF: 2,5
lavoratori dipendenti: 1,9
lavoratori autonomi: 0,3
altri redditi: 0,3
- imposta sui consumi (IVA): 1,0
- imposte sugli oli minerali: 0,4
- lotto e lotterie: 0,2
- tasse, permessi e cittadinanza: 0,1
o uscite: 10,5
sanita': 3,1
- per stranieri regolari: 3,0
- per stranieri irregolari: 0,1
spese scolastiche: 3,0
servizi sociali dei comuni: 0,5
casa: 0,4
- edilizia residenziale pubblica: 0,2
- fondo sociale per l'affitto: 0,2
spese Ministero della Giustizia (tribunale e carceri): 1,5
spese Ministero dell'Interno (centri espulsione e accoglienza): 0,5
trasferimenti monetari: 1,5
- sostegno al reddito: 0,4
- assegni familiari: 0,4
- pensioni: 0,7
o entrate: 16,5
contributi previdenziali: 8,9
gettito fiscale: 7,6
- gettito IRPEF: 4,9
- imposta sui consumi (IVA): 1,4
- imposte sugli oli minerali: 0,84
- lotto e lotterie: 0,21
- tasse e permessi: 0,25
o uscite: 12,6
sanita': 3,7
scuola: 3,5
servizi sociali: 0,6
casa: 0,4
spese Ministero della Giustizia: 1,8
spese Ministero dell'Interno: 1,0
trasferimenti economici: 1,6
o assegni sociali: 20.692
o invalidita' civile: 37.790
o assegno sociale:
2009: totale 827.800, di cui stranieri 12.925
2010: totale 830.795, di cui stranieri 14.770
2011: totale 827.800, di cui stranieri 16.843
2012: totale 848.716, di cui stranieri 18.764
o invalidita' civile:
2009: totale 841.725, di cui stranieri 6.871
2010: totale 849.455, di cui stranieri 9.053
2011: totale 841.725, di cui stranieri 10.558
2012: totale 857.725, di cui stranieri 12.493
o indennita' di accompagnamento:
2009: totale 1.892.245, di cui stranieri 4.274
2010: totale 1.933.904, di cui stranieri 5.230
2011: totale 1.892.245, di cui stranieri 5.736
2012: totale 1.923.896, di cui stranieri 6.764
28.
Enti di patronato (torna all'indice)
-
Accesso ai servizi offerti dagli enti di patronato
Accesso ai servizi offerti
dagli enti di patronato (torna all'indice del capitolo)
o danno assistenza gratuita a coloro che debbano presentare istanze o domande per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali
o esercitano attivita di informazione, assistenza e tutela, anche con poteri di rappresentanza, di lavoratori subordinati e autonomi o pensionati, italiani, stranieri o apolidi presenti nel territorio dello Stato, e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento delle prestazioni in materia di sicurezza sociale, immigrazione ed emigrazione
o danno informazione e consulenza per ladempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilita civile, anche per eventi infortunistici (art. 7, L. 152/2001)
o danno assistenza gratuita per la predisposizione delle istanze di rilascio, rinnovo, duplicato (in caso di smarrimento) e aggiornamento (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto) di permesso di soggiorno e permesso UE slp (circ. Mininterno 7/12/2006)
29.
Politiche di accoglienza e accesso allalloggio (torna
all'indice)
-
Fondi per le politiche di accoglienza
-
Centri di accoglienza per stranieri in attesa di
identificazione
-
Accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica
-
Sent. Corte Cost. 61/2011, diritti inviolabili
-
Contratti di locazione non registrati o registrati in
modo mendace: sanzioni
-
Cifre
Fondi per le politiche di
accoglienza (torna all'indice del capitolo)
o Fondo Nazionale per le politiche migratorie (art. 45 T.U.), per il finanziamento delle iniziative di cui agli art. 20 T.U. (misure straordinarie di accoglienza), art. 38 T.U. (istruzione degli stranieri, educazione interculturale), art. 40 ( centri di accoglienza, accesso allabitazione) e art. 42 T.U. (misure di integrazione sociale) e art. 46 T.U. (commissione per le politiche di integrazione)
o Fondo per le misure anti-tratta (art. 13 L 228/2003): finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione in favore di vittime di tratta e delle misure di protezione sociale previste da art.18 T.U
o Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (art. 1 –septies della L. 39/90, introdotto da L. 189/2002): prevede un bando annuale rivolto ai Comuni per sostenere progetti di accoglienza e tutela per richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria (D. Lgs. 251/2007), titolari di protezione umanitaria
o Fondo per linclusione sociale degli immigrati (L. 296/2006): affrontare situazioni di degrado sociale ed abitativo
o Fondo politiche della famiglia (L. 296/2006): tra gli obiettivi, promuovere un accordo tra Stato e Regioni per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari
Centri di accoglienza per
stranieri in attesa di identificazione (torna all'indice del
capitolo)
o Bari Palese, area aeroportuale (744 posti)
o Brindisi, Restinco (180 posti)
o Cagliari, Elmas (200 posti; Centro di primo soccorso e accoglienza)
o Caltanissetta, Contrada Pian del Lago (360 posti)
o Crotone, localit SantAnna (1202 posti)
o Foggia, Borgo Mezzanone (342 posti)
o Gorizia, Gradisca dIsonzo (112 posti)
o Siracusa, Cassibile (200 posti)
o Trapani, Pantelleria (25 posti; Centro di soccorso e prima accoglienza)
o Agrigento, Lampedusa: (381 posti, Centro di primo soccorso e accoglienza)
o Cagliari, Elmas: (220 posti, Centro di primo soccorso e accoglienza)
o Caltanissetta, Contrada Pian del Lago: (360 posti, CDA)
o Lecce - Otranto (Centro di primissima accoglienza)
o Ragusa Pozzallo (172 posti, Centro di primo soccorso e accoglienza; 180 posti, secondo Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa)
o Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA):
Agrigento, Lampedusa (Centro di primo soccorso e accoglienza)
Cagliari, Elmas (Centro di primo soccorso e accoglienza, con funzioni di CARA)
Lecce, Otranto (Centro di primissima accoglienza)
Ragusa, Pozzallo (Centro di primo soccorso e accoglienza)
o Centri con doppia natura di Centri di accoglienza (CDA) e Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA):
Bari Palese, Area aeroportuale
Brindisi, Restinco
Caltanissetta, Contrada Pian del Lago
Catania, Mineo
Crotone, localit SantAnna
Foggia, Borgo Mezzanone
Gorizia, Gradisca dIsonzo
Roma, Castelnuovo di Porto
Trapani, Salina Grande
o Agrigento, Lampedusa: 31.250 (2008), 1.864 (2009), 156 (2010), 50.403 (2011)
o Cagliari, Elmas: 1.403 (2008), 352 (2009), 247 (2010), 443 (2011)
o Ragusa Pozzallo: 46 (2010), 3.369 (2011)
o Lecce - Otranto: 2.397 (2011)
Centri di accoglienza per
stranieri legalmente soggiornanti; accoglienza per stranieri illegalmente
soggiornanti; pensionati (torna all'indice del capitolo)
o i presupposti di contingibilita' ed urgenza o la sussistenza di un'emergenza sanitaria costituiscono l'imprescindibile fondamento dell'esercizio del potere di ordinanza da parte dei sindaci; il provvedimento impugnato non evidenzia la sussistenza di alcuno di questi elementi (in particolare, dalla documentazione della ULSS n. 16 di Padova risulta da escludere la sussistenza di un'emergenza sanitaria)
o le argomentazioni contenute nella memoria del Comune circa l'esistenza di accurati ed efficaci controlli sanitari nei confronti dei profughi che sbarcano in Italia sembrano contraddire i presupposti fattuali sui quali si fonda l'ordinanza, mentre per quanto riguarda gli stranieri privi di titolo di soggiorno gia' presenti in Italia non sembra allo stato esservi un tasso di rischio diverso da quello riscontrabile per la generalita' della popolazione residente
o sussiste il requisito del periculum in mora perche' l'ordinanza e' rivolta anche nei confronti di categorie di soggetti che, non essendo nelle condizioni di poter adempiere tempestivamente agli obblighi imposti, soggiacciono al divieto di dimora anche occasionale nel territorio del Comune di Padova, e cio', oltre a costituire una limitazione all'esercizio delle misure di competenza del Prefetto, in mancanza di un'emergenza sanitaria e dei presupposti di contingibilita' ed urgenza, produce effetti lesivi privi di giustificazione
Accesso agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica (torna all'indice del
capitolo)
o titolare di permesso UE slp
o legalmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di durata > 2 anni, impegnato in regolare attivita lavorativa subordinata o autonoma
o il Decr. Minlavori-pubblici 4/8/2011, per il riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al 2011 non fissa i suddetti requisiti minimi)
o Lettera ASGI al Sindaco di Grosseto, con cui si segnala il carattere illegittimo, perche' direttamente discriminatorio e perche' non rispettoso della esplicita equiparazione del soggiornante di lungo periodo, del requisito di anzianita' di residenza almeno decennale in Italia o quinquennale in Regione imposto dal bando per l'accesso ai contributi per i canoni di locazione (nota: e' il requisito previsto da L. 133/2008)
o Sent Corte Giust. C-571/10 (in relazione a un'ordinanza di rinvio del Trib. Bolzano sulle disposizioni della Provincia di Bolzano in materia di "sussidio casa"): art. 11, paragrafo 1, lettera d) Direttiva 2003/109/CE osta ad una normativa nazionale o regionale che, per quanto riguarda la concessione di un sussidio per l'alloggio, riservi ad un cittadino straniero, beneficiario dello status di soggiornante di lungo periodo conferito conformemente alle disposizioni di tale direttiva, un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini nazionali residenti nella medesima provincia o regione nell'ambito della distribuzione dei fondi destinati a quel sussidio, a condizione che esso rientri in una delle tre categorie contemplate dalla disposizione citata (la previdenza sociale, l'assistenza sociale e la protezione sociale, cosi' come definite dalla legislazione nazionale; spetta al giudice del rinvio, tenendo conto dell'obiettivo di integrazione perseguito da Direttiva 2003/109/CE, valutare se un sussidio per lalloggio, come quello previsto dalla legge provinciale, rientri in una di queste categorie) e che no trovi applicazione la derogadi cui ad articolo 11 paragrafo 4 Direttiva 2003/109/CE (nota: nella sentenza si afferma come si possa invocare tale deroga solo qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l'attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso lintenzione di avvalersene; si afferma anche che non risulta che l'Italia abbia manifestato la propria intenzione di ricorrere alla deroga)
o il requisito di soggiorno pregresso, che apparentemente danneggia anche i titolari di permesso UE slp rispetto agli italiani, e' probabilmente legittimo: e' possibile interpretare la disposizione nel senso che tali titolari concorrono all'assegnazione degli alloggi a condizioni di parita' con l'italiano, applicandosi il requisito di soggiorno pregresso solo agli altri stranieri (questo renderebbe la disposizione compatibile con Sent Corte Giust. C-571/10)
o l'adozione di criteri che favoriscano direttamente i cittadini italiani nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare rappresenta un atto di discriminazione diretta
o l'adozione di criteri che favoriscono persone residenti da almeno 10 anni nel territorio del Comune, atti di discriminazione indiretta (nota: possibilmente legittimi in base ad Ord. Corte Cost. 32/2008)
o legittima, invece, l'imposizione di requisiti relativi alla durata della residenza per misure per l'accesso ad abitazioni in locazione, non trattandosi di misure che vengono incontro ad un bisogno primario dell'individuo
o legittima anche l'imposizione di requisiti di durata della residenza per misure mirate al soddisfacimento dei bisogni abitativi, dal momento che l'accesso a un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l'abitazione si colloca a conclusione del percorso di integrazione della persona presso la comunita' locale e puo' richiedere garanzie di stabilita', che, nell'ambito dellassegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l'azione amministrativa e riducendone lefficacia
o si raccomanda agli Enti locali di evitare di inserire, tra i requisiti richiesti per laccesso alledilizia pubblica residenziale o ad altri benefici legati alla abitazione, il requisito della cittadinanza italiana o di requisiti ulteriori o aggiuntivi (come quello della residenza temporalmente protratta) rispetto a quelli previsti dallarticolo 40 D. Lgs. 286/1998, attenendosi ai seguenti principi enunciati dalla Corte Costituzionale (Sent. Corte Cost. 187/2010, Sent. Corte Cost. 40/2011, Sent. Corte Cost. 61/2011):
la ragionevolezza di subordinare l'erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di breve durata
l'esclusione di particolari limitazioni per il godimento di diritti fondamentali della persona una volta che sia riconosciuto il diritto a soggiornare
l'esistenza e la tutela di diritti fondamentali della persona, destinati a soddisfare bisogni primari inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, in relazione ai quali esiste un parametro di ineludibile uguaglianza di trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato
o nota: si mette in discussione la legittimita' costituzionale
di art. 11, co. 13 L.133/2008, che impone come condizione per l'accesso dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti al "Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione" il requisito di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 nella Regione
del requisito di residenza di lungo periodo per poter accedere all'edilizia pubblica residenziale o ai benefici legati comunque all'abitazione, previsto da molte leggi regionali
o illegittimita' costituzionale di art. 19 co. 1 lettera b) Legge Regione Valle d'Aosta 3/2013 nella parte in cui annovera, fra i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, quello della residenza nella Regione da almeno 8 anni, maturati anche non consecutivamente
o il requisito di residenza per almeno 8 anni quale presupposto necessario (e non, quindi, come mera regola di preferenza) determina un'irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini comunitari, sia nei confronti degli stranieri titolari di permesso UE slp
o riguardo ai cittadini comunitari, il requisito censurato non risulta proporzionato al pur legittimo scopo di assicurare che a beneficiare della provvidenza siano soggetti che abbiano dimostrato un livello sufficiente di integrazione nella comunita' presso la quale risiedono (Sent. Corte Giust. C-138/02), anche al fine di evitare oneri irragionevoli per il sistema locale di assistenza sociale (Sent. Corte Giust. C-259/91, C-331/91 e C-332/91); non si puo' presumere, infatti, che i cittadini comunitari che risiedano nel territorio regionale da meno di 8 anni, ma che siano pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, e che quindi abbiano instaurato un legame con la comunita' locale, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da piu' anni e, per cio' stesso siano estromessi dalla possibilita' di accedere al beneficio
o per i titolari di permesso UE slp, la previsione di una certa anzianita' di residenza sul territorio potrebbe trovare una ragionevole giustificazione nella finalit di evitare che detti alloggi siano assegnati a persone che, non avendo ancora un legame sufficientemente stabile con il territorio, possano poi rinunciare ad abitarvi, rendendoli inutilizzabili per altri che ne avrebbero diritto; tuttavia, una durata molto prolungata della residenza richiesta risulta sproporzionata allo scopo ed incoerente con le finalita' stesse dell'edilizia residenziale pubblica, dato che puo' finire col precludere tale servizio proprio a coloro che si trovino in condizioni di maggiore difficolta' e disagio abitativo, rientrando nella categoria dei soggetti in favore dei quali la stessa Legge Regione Valle d'Aosta 3/2013 prevede l'adozione di interventi, anche straordinari, finalizzati a fronteggiare emergenze abitative
Sent. Corte Cost. 61/2011,
diritti inviolabili (torna all'indice del capitolo)
o ribadisce che gli interventi legislativi delle Regioni volti a dare concreta attuazione alla parita' di tutte le persone, a prescindere dalla regolarita' della loro condizione di soggiorno, in materia di diritti fondamentali sono legittimi; tra gli ambiti in cui le Regioni sono autorizzate a concorrere a tale attuazione vi e' senz'altro quello dell'abitazione
o ricorda come il diritto ad una sistemazione alloggiativa, sia pur precaria e temporanea, e' da ritenersi incluso tra i diritti inviolabili dell'uomo, di cui all'art. 2 Cost. (Sent. Corte Cost. 209/2009, Sent. Corte Cost. 404/1988, Ord. Corte Cost. 76/2010)
o esclude che possa essere richiesta la titolarita' di un particolare tipo di permesso di soggiorno per fruire dei servizi sociali (nota: ne esce rafforzato l'orientamento gia' enunciato in Sent. Corte Cost. 187/2010)
o legittima, invece, l'imposizione di requisiti relativi alla durata della residenza per misure per l'accesso ad abitazioni in locazione, non trattandosi di misure che vengono incontro ad un bisogno primario dell'individuo
o legittima anche l'imposizione di requisiti di durata della residenza per misure mirate al soddisfacimento dei bisogni abitativi, dal momento che l'accesso a un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l'abitazione si colloca a conclusione del percorso di integrazione della persona presso la comunita' locale e puo' richiedere garanzie di stabilita', che, nell'ambito dellassegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l'azione amministrativa e riducendone l'efficacia
o Rom e Sinti: si considera molto favorevolmente l'adozione da parte italiana della Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020; occorrono pero' obiettivi quantitativi e risorse ben definite; importante la partecipazione di Rom e Sinti, il monitoraggio, la sensibilizzazione pubblica
o Emergenza nomadi e sgomberi: le politiche dei campi segregati e degli sgomberi forzati, che hanno caratterizzato l'approccio dell'Emergenza nomadi, siano diametralmente opposte alla Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020, e che vadano pertanto relegate definitivamente nel passato; il ricorso del governo italiano, contro Sent. Cons. Stato 6050/2011 rischia di dare l'impressione di voler sancire lapproccio adottato in precedenza, che va invece accantonato a prescindere dall'esito del ricorso stesso
o ha ritenuto che
la realizzazione del nuovo campo nomadi esclude di fatto le comunita' rom e sinte di Roma dalla possibilita' di accesso a soluzioni abitative propriamente dette con l'effetto di determinarne, ovvero incentivarne, l'isolamento e la separazione dal restante contesto urbano e di comprometterne la pari dignita' sociale
all'interno delle azioni del Piano Nomadi di Roma la soluzione di un campo nomadi viene prospettata a un solo gruppo etnico che vive un particolare disagio abitativo, e non risulta parimenti predisposta o offerta ad individui presenti sul territorio del Comune di Roma non appartenenti a tali comunita'
il codice comportamentale imposto agli abitanti del nuovo villaggio attrezzato La Barbuta appare lesivo del diritto della liberta' personale, alla vita privata e familiare e alla liberta' di riunione
o ha ordinato la sospensione delle procedure di assegnazione degli alloggi all'interno del villaggio attrezzato Nuova Barbuta fino alla definizione del procedimento sommario di cognizione
o non e' fondata la tesi secondo cui sarebbe evidente il carattere discriminatorio dell'azione del Comune, eseguita in ottemperanza di un piano governativo d'emergenza, poi censurato dal Consiglio di Stato, ma non in quanto discriminatorio
o appare anche evidente, dai documenti depositati dal Comune, come non vi siano trasferimenti coatti, ma solo assegnazioni temporaneee di alloggi in comodato a persone consenzienti, senza obbligo di permanenza nel villaggio
o il villaggio e' dotato almeno dei servizi sociali minimi (scuole, in particolare) di cui gli attuali insediamenti sono sprovvisti
o il criterio alla base dell'assegnazione degli alloggi e' relativo alla mancanza di una sistemazione alloggiativa migliore, non all'origine etnica
Reato di prestazione di
ospitalita' o cessione di alloggio a straniero irregolare; favoreggiamento
della prostituzione (torna all'indice del capitolo)
o si ha ingiusto profitto quando vi e' sproporzione discriminatoria tra le prestazioni (Sent. Cass. 46070/2003, Trib. Milano: canone d'affitto esorbitante; Circ. Confedilizia: anche depositi cauzionali esagerati, obblighi di manutenzione straordinaria, clausole penali eccessive, etc.), determinata dall'abuso del potere contrattuale del contraente regolare rispetto al minimo potere contrattuale del contraente irregolare in quanto clandestino; nello stesso senso, Sent. Cass. 26457/2013
o all'ingiusto profitto concorre anche l'introito corrispondente alla sicura elusione fiscale che si realizza mediante locazione a stranieri che, per la loro condizione di illegalita' nel territorio dello Stato non potranno mai chiedere la registrazione o la regolarizzazione del contratto locativo (Sent. Cass. 15646/2010, citata in Rass. stampa Italia Razzismo 5/5/2010)
o e' irrilevante che un profitto ingiusto sia realizzato, dal medesimo locatore, anche a danno di stranieri non irregolari, e percio' non profittando della loro condizione di illegalita' sul territorio, ma solo di altre situazioni produttive di imparita' nel rapporto negoziale (Sent. Cass. 15646/2010, citata in Rass. stampa Italia Razzismo 5/5/2010); in senso opposto, Sent. Cass. 39550/2011
o ai fini della configurazione del reato relativo alla locazione a straniero irregolarmente soggiornante a condizioni incongrue rispetto a quelle di mercato rileva il fatto che il contratto sia stato predisposto senza alcuna clausola che consentisse al locatore di esser certo della regolarita' del soggiorno dello straniero, nonche' il canone pattuito, anche se piu' alto di quello asseritamente percepito (Sent. Cass. 45033/2012)
o in precedenza, la cessione in affitto a condizioni contrattuali eccessivamente onerose rispetto ai prezzi di mercato a straniero clandestino di locali ad uso di abitazione era stata punita quale favoreggiamento della permanenza illegale finalizzato a trarne un ingiusto profitto (sent. Cass. 46066/2003 e 46070/2003, citate in Trib. Milano, e Sent. Cass. 26457/2013)
o Trib. Brescia: la finalita' di ingiusto profitto e' necessaria a che si configuri il reato solo nel caso in cui si dia alloggio a titolo oneroso, non nel caso in cui si ceda l'immobile in locazione; nota: contrasta sia con la lettera della disposizione, sia con la volonta' del legislatore, per come la si desume dall'esame degli atti parlamentari (intervento del Relatore nella seduta d'Aula del Senato 11/6/2008; intervento della Relatrice nella seduta delle Commissioni I e II del Senato 30/6/2008)
o Sent. Cass. 19171/2009: l'affitto a canone di mercato non ricade sotto la sanzione prevista per chi cede alloggio o lo affitta (fattispecie unica) allo scopo di trarne ingiusto profitto; nello stesso senso, Trib. Milano e Sent. Cass. 39550/2011, secondo cui il fatto che il canone sia lo stesso per stranieri regolari e irregolari esclude che si configuri l'ingiusto profitto, nella forma di sfruttamento della debolezza dello straniero irregolare
o Delib. Giunta Comune Cantu': istituito un ufficio della Polizia locale con lo scopo di verificare le situazioni di possibile violazione di art. 12, co. 5 bis T.U. individuate dall'Amministrazione o segnalate, anche in forma riservata, dai cittadini
o in una risposta a interrogazione parlamentare, il Ministro dell'interno ha dichiarato che la ratio della norma sulle sanzioni contro la cessione a titolo oneroso di alloggio e' quella di colpire tutte le forme di cessione, non solo quelle a prezzi superiori a quelli di mercato
o la situazione di ingiusto profitto puo' verificarsi anche in caso di ospitalita' nei confronti di colf o badante (Circ. Confedilizia)
o la locazione a straniero privo di titolo puo' configurarsi anche quando la durata della stessa ecceda quella del titolo di soggiorno; opportuno stipulare contratti transitori non eccedenti la durata del permesso, rinnovabili (Circ. Confedilizia)
Contratti di locazione non
registrati o registrati in modo mendace: sanzioni (torna
all'indice del capitolo)
o ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:
la durata della locazione e' stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio
al rinnovo si applica la disciplina di cui ad art. 2, co. 1 L. 431/1998
a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai; se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti
o tale disciplina si applica, insieme alle disposizioni di cui all'art. 1, co. 346 L. 311/2004 (nullita' del contratto), anche ai casi in cui
nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo
sia stato registrato un contratto di comodato fittizio
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
o proprieta':
straniere: 13,8%
italiane: 71,8%
o affitto:
straniere: 72,8%
italiane: 17,8%
o altro titolo:
straniere: 13,4%
italiane: 10,4%
30.
Discriminazione (torna all'indice)
-
Repressione della discriminazione razziale, etnica e
religiosa ("Legge Mancino")
-
Comportamenti discriminatori
-
Discriminazione basata su razza o origine etnica
-
Tutela giurisdizionale contro la discriminazione
-
UNAR
-
OSCAD
-
Giurisprudenza, iniziative e pareri in materia di
discriminazione
-
Relazione tra principio di parita' di trattamento e
divieto di discriminazione
Fonti normative (torna all'indice del capitolo)
o L. 654/1975: ratifica della Conv. Intern. sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, New York 7/3/1966
o L. 205/1993 ("Legge Mancino"): misure contro la discriminazione razziale, etnica e religiosa
o art. 43 T.U.: discriminazione fondata su razza, colore, origine nazionale o etnica, religione o cittadinanza
o D. Lgs. 215/2003: discriminazione fondata su razza o origine etnica (nota: non da nazionalita'!)
o CEDU: divieto di discriminazione (anche rispetto a nazionalita') in materia di diritti fondamentali
o art. 44 T.U. e art. 28 D. Lgs. 150/2011: tutela giurisdizionale
o art. 14-bis L. 11/2005 (come modificata da art. 6 L. 88/2009): divieto di discriminazione del cittadino italiano rispetto al cittadino comunitario
Repressione della
discriminazione razziale, etnica e religiosa ("Legge Mancino") (torna all'indice del capitolo)
o reclusione fino ad un anno e 6 mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993 e L. 85/2006)
o reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993 e L. 85/2006)
o vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993); chi partecipa a tali organizzazioni o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per questo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993); chi le promuove o dirige e' punito, per questo, con la reclusione da 1 a 6 anni (L. 654/1975, modificata da L. 205/1993) con arresto obbligatorio in flagranza; reclusione fino a 3 anni e multa da duecentomila a cinquecentomila lire per chi in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori ovvero ostenti emblemi o simboli propri o usuali di tali organizzazioni; arresto da 3 mesi a 1 anno per chi acceda con tali simboli a luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche
o con la sentenza di condanna puo' essere irrogata anche una sanzione accessoria, che puo' consistere nello svolgimento di lavori di pubblica utilita', nell'obbligo di permanenza nella propria abitazione in una fascia oraria comprendente la notte, sospensione della patente o del passaporto o di altro documento di identita' valido per l'espatrio, divieto di partecipazione ad attivita' di propaganda elettorale
o per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attivita' di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalita', la pena e' aumentata fino alla meta'; in questi casi si procede d'ufficio
o divieto di accesso per 5 anni ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime (art. 6 L. 401/1989) per chi sia stato denunciato o condannato per uno dei reati in materia di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o aggravati da tali finalita', salvo il caso di di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, proscioglimento o riabilitazione; per gli stessi reati, quando siano commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive, sono consentiti l'arresto in flagranza e quello differito, per esigenze di sicurezza o incolumita' pubblica, di non piu' di 48 ore, senza perdita della condizione di flagranza (art. 8 L. 401/1989, come modificato da L. 146/2014)
o quando si procede per uno dei reati in materia di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, o aggravati da tali finalita', puo' essere disposta la sospensione cautelativa di ogni attivita' dell'associazione concretamente sospettabile di favorire la commissione dei reati; scioglimento e confisca dei beni dell'associazione in caso di condanna con sentenza definitiva
o reclusione da 1 a 3 anni e della multa da 1 a 2 milioni di lire per chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalita' antidemocratiche con riguardo a idee o metodi razzisti (L. 645/1952, modificata da L. 205/1993)
o facilitazione delle perquisizioni di immobili per i quali esista il sospetto che abbiano fatto da base per le attivita' connesse ai reati connessi con discriminazione e odio etnico, nazionale, razziale o religioso o aggravati da tali finalita'
o sequestro e, nei casi di particolare gravita', dopo condanna o patteggiamento della pena, confisca dell'immobile nel quale siano rinvenuti materiali vietati; se l'immobile e' nella disponibilita' di persona estranea al reato, il sequestro non puo' protrarsi oltre i 30 gg e non si procede a confisca
o arresto facoltativo in flagranza per porto d'armi o di arma impropria abusivo, se aggravati dalla finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso
o antiziganismo: le autorita' italiane dovrebbero adottare misure concrete in conformita' con la Raccomandazione di politica generale n. 13 dell'ECRI in materia di contrasto all'antiziganismo e alla discriminazione dei Rom, e ristabilire pene adeguate contro l'istigazione alla discriminazione ed alla violenza razziali
o crimini d'odio: le autorita' italiane dovrebbero anche intensificare il monitoraggio dei crimini d'odio, e di far si' che la magistratura inquirente e giudicante tenga in debito conto la dimensione razzista dei reati commessi.
o Sent. Cass. 2798/2010: l'espressione "sporco negro" pronunciata in un contesto nel quale la pretesa del danaro e' collegata a una ragione discriminatoria ha finalita' di discriminazione e di odio razziale
o Sent. Cass. 49694/2009: l'aggravante della finalita' di discriminazione e di odio etnico, nazionale, razziale o religioso e' configurabile quando essa si rapporti al pregiudizio manifesto di inferiorita' di una sola razza; non e' invece necessario che la condotta incriminata sia potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacche' questo varrebbe ad escludere in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in assenza di terzi; nello stesso senso, Sent. Cass. 25870/2013, che conferma la condanna per i reati di ingiuria e violenza privata e di ingiuria continuata, aggravati dalla finalita' di discriminazione o odio etnico di cui all'art. 3 L. 205/1993, per un ragazzo che aveva, al termine di una partita, schernito, fatto oggetto di sputi e portato a forza e costretto a restare nel locale docce, con i rubinetti aperti, un compagno di classe di origine nigeriana, abitualmente apostrofato, nel corso dell'anno scolastico, con espressioni quali "negro di merda"
o Trib. Padova: condannati due imprenditori per ingiuria, minacce continuate e diffamazione, con aggravante della finalita' di discriminazione o di odio razziale ai sensi di art. 3 L. 205/1993, per aver aggredito con ingiurie riferite al colore della pelle e minacce due sindacalisti di colore, recatisi presso l'impresa per informare i lavoratori in materia di sicurezza del lavoro; uno degli imprenditori aveva successivamente rilasciato un'intervista con carattere diffamatorio a un quotidiano, affermando "un sindacalista negro e' una barzelletta"; il tribunale ha ritenuto sufficiente ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di odio razziale che l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile nel contesto in cui e' maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore, per cui la discriminazione consiste nel disconoscimento d'eguaglianza, ovvero nellaffermazione d'inferiorita' sociale o giuridica altrui; l'utilizzo del termine "negro" in presenza della persona vittima del comportamento, di per se' ha portata dispregiativa, non connotando semplicemente il colore della pelle, ma designando, sotto il profilo storico dellepoca coloniale e della segregazione razziale, una condizione della persona quale appartenente ad una razza asseritamente inferiore, e dunque di per se' appare suscettibile di configurare la sussistenza dell'aggravante, soprattutto se abbinato ad un attributo ugualmente offensivo, quale "sporco negro"
o Sent. Cass. 54694/2011: offendere lo straniero con affermazioni quali: "Africano, torna a mangiare banane! Scimmia!" configura in astratto l'aggravante della finalita' di odio etnico-razziale di cui all'art. 3 L. 205/1993, che rende il reato perseguibile d'ufficio e di competenza del Tribunale collegiale; la Corte di Cassazione rinvia al giudizio di merito la valutazione del fatto
o Trib. Venezia: condannato con rito abbreviato un militante della Lega, per lesioni e danneggiamento aggravati dall'odio razziale per aver fatto irruzione in un ristorante di Venezia, assalendo e picchiando due camerieri, procurando loro lesioni volontarie e accompagnando l'azione con insulti ed espressioni di stampo razzista; il giudice ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 3 L. 205/1993, per il fatto che l'azione si e' svolta in un contesto che rendeva evidente l'odio etnico, idoneo a incitare il resto del gruppo ad agire violentemente nei confronti delle vittime straniere; Trib. Venezia: condannati anche gli altri due militanti che avevano partecipato all'azione e che avevano optato per il rito ordinario, per lesioni aggravate dall'odio razziale, dal momento che tutte le fasi della condotta posta in essere dagli imputati, dal diverbio iniziale al ritorno nella calle alla ricerca della vittima intonando cori razzisti contro meridionali e musulmani, all'irruzione in massa all'interno del ristorante per consumare l'aggressione fisica della vittima, e' stata scandita ed accompagnata da espressioni ingiuriose e pesantemente denigratorie implicanti, secondo il comune sentire, un giudizio di disvalore nei confronti della persona del cameriere riguardo alla razza dello stesso e, piu' in generale, intolleranza e preconcetta ostilita' nei confronti degli stranieri
o Trib. Varese: risarcimento del danno non patrimoniale in un caso di straniero sottoposto ad atti di violenza con motivazioni razziale; la lesione del diritto alla salute e la lesione del diritto a non subire discriminazioni, costituiscono autonomi strappi a situazioni giuridiche soggettive e meritano separato risarcimento (nel caso in esame, alla luce della gravissima modalita' con cui e' avvenuto il fatto, si riconosce un risarcimento per violazione del diritto a non ricevere discriminazioni di misura pari a quello alla salute)
o Sent. Cass. 16328/2012: sussiste l'aggravante della finalita' di discriminazione razziale quando illeciti penali siano commessi nei confronti di vittime identificate sulla base di indiscutibili evidenze etniche e costrette a subire violenze gratuite , espressione di un atteggiamento spregiativo eccedente il mero fine patrimoniale, anche in assenza di esplicite manifestazioni verbali di razzismo
o Sent. Cass. 19265/2012: l'aggravante di odio razziale non richiede che l'atto sia effettuato in presenza di terzi, potendo sussistere anche in caso di corrispondenza privata
o Sent. Cass. 30525/2013: la mozione soggettiva dell'agente, ovvero i motivi iniziali che possono avere scatenato la sua condotta, non hanno rilievo, poiche' quando l'agente sceglie, nel commettere il reato, modalita' riconducibili al disprezzo razziale, deve ritenersi che persegua comunque quelle finalita' di odio razziale che caratterizzano l'aggravante di cui all'art. 3 L. 205/1993; il ricorso a frasi ingiuriose collegate all'elemento razziale, quali "sporco negro" o "stronzo negro", mettono in evidenza l'orientamento razziale dellaggressione, ovvero la volonta' di discriminare la vittima in ragione della sua identita' razziale
o Sent. Cass. 17004/2014: sussiste l'aggravante dell'odio razziale quando i responsabili del delitto di violenza sessuale di gruppo abbiano accompagnato la loro azione con affermazioni che denotano un pregiudizio manifesto di inferiorita' di una sola razza
o Sent. Cass. 25184/2012: il "saluto romano" acquista un significato di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi quando, per il contesto o per l'ambiente in cui viene compiuto, e' inequivocabilmente diretto a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorita' o sull'odio etnico-razziale
o Sent. Cass. 47894/2012: commette il reato di propaganda di odio razziale il consigliere comunale che esprime nellaula consiliare (in seduta aperta al pubblico e, tipicamente, oggetto di resoconti di stampa) pesanti pregiudizi razziali nei confronti di Rom e Sinti; il fatto di svolgere una funzione di rappresentanza politica, lungi dal consentire un margine di esercizio della liberta' di espressione piu' ampio rispetto all'ordinario, deve indurre una maggiore prudenza nellesercizio della liberta' di espressione e ad un maggiore rispetto dei diritti fondamentali alla dignita' dei gruppi sociali minoritari, facendo scattare, in caso di lesione dei medesimi, una circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.9 c.p.; perche' si configuri il reato, non e' necessaria la reiterazione delle affermazioni di odio razziale, essendo sufficiente anche un'isolata manifestazione a connotazione razzista; una frase che mostri ostilita' verso un determinato gruppo, senza che venga fatto riferimento a soggetti ben individuati, e' evidentemente discriminatoria, dal momento che e' fondata su un pregiudizio (Sent. Cass. 41819/2009)
costituisce un'associazione a delinquere finalizzata all'incitamento ed alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi, anche una struttura che utilizzi la gestione di un blog per tenere i contatti tra gli aderenti, fare proselitismo, anche mediante diffusione di documenti e testi inneggianti al razzismo, programmare azioni dimostrative o violente, raccogliere elargizioni economiche a favore del forum, censire episodi o persone ("traditori" e "delinquenti italiani", perche' avevano operato a favore dell'uguaglianza e dell'integrazione degli immigrati)
il reato di propaganda ed istigazione alla discriminazione e all'odio razziale costituisce reato di mera condotta, che si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che la propaganda o la istigazione siano raccolte dai destinatari del messaggio; ugualmente, la norma configura un delitto con dolo generico, integrato dalla mera coscienza e volonta' di propagandare idee razziste o di istigare alla discriminazione razzista
la "comunita' virtuale in internet" e' idonea a configurare una fattispecie associativa, ove possano essere riscontrati requisiti di stabilita' e di organizzazione nella regolamentazione delle comunicazioni sul web, dettata da un responsabile, e l'elemento soggettivo della partecipazione all'associazione, quando gli aderenti al gruppo vengono edotti e condividono le finalita' del gruppo medesimo; il minimum organizzatorio necessario ad integrare l'associazione a delinquere si modula in maniera specifica per le realta' associative "in rete", non potendosi per tali strutture ricercare quella fisicita' di contatti tra i partecipi tipica dell'associazione a delinquere di tipo classico
non ha rilievo il fatto che il sito internet-madre sia stato costituito all'estero, ed operi su un server estero; trova applicazione art. 6 c.p., che sintetizza l'interesse dello Stato a punire coloro che abbiano posto in essere un'attivita' illecita che abbia violato le norme penali, quando almeno una frazione di tale attivita' si sia svolta nel territorio dello Stato
o Sent. Cass. 39860/2013: e' sanzionabile con la contravvenzione prevista da L. 205/1993 l'accesso a manifestazioni sportive con simboli o emblemi fascisti o di organizzazioni razziste, senza che nulla rilevi che a tali gruppi o organizzazioni l'interessato sia effettivamente iscritto o meno
o Trib. Padova:
Dolores Valandro, consigliera di quartiere di Padova della Lega Nord, condannata alla pena di un anno ed un mese di reclusione con applicazione della sospensione condizionale per il reato di istigazione alla violenza per motivi razziali di cui all'art. 3 co. 1 lettera b) L. 654/1975, con l'aggravante comune della commissione del reato nei confronti di un pubblico ufficiale (art. 61 co. 10 c.p.), per aver scritto su Facebook, a proposito della Ministra Kyenge, "Ma mai nessuno che se la stupri, cosi' tanto per capire cosa puo' provare la vittima di questo efferato reato? Vergogna" (verosimilmente significa "per farle capire"); pena accessoria, prevista da art. 1 co. 1-bis lettera d) L. 205/1993, del divieto di partecipare ad attivita' di propaganda elettorale per elezioni politiche o locali, per un periodo di tre anni
l'accostamento tra la figura del ministro Kyenge e quella dell'immigrato autore del fatto criminoso a Genova rivela un evidente pregiudizio razzista da parte dell'autrice del fatto, e veicola l'idea che il ministro dovesse essere valutato non come persona in se', ma solo in ragione della sua provenienza geografica africana e del colore della sua pelle, associando ulteriormente a tali caratteristiche etnico-razziali comportamenti criminosi e fortemente negativi
espressioni quali quelle utilizzate dall'imputata non possono trovare la protezione assicurata dal diritto costituzionale alla liberta' di espressione, in quanto questa trova dei limiti legittimi nella protezione di altri beni di rilevanza costituzionale, quali il diritto alla dignita' e all'incolumita' della persona (Sent. Corte Cost. 65/1970)
il mezzo dei social-network e' certamente idoneo a realizzare la fattispecie istigatrice, in quanto assicura una capillare diffusione ed un dibattito pubblico
o un consigliere comunale leghista ha patteggiato una pena di 8 mesi di reclusione (pena sospesa) per aver scritto su Facebook, a proposito degli immigrati, "Servono i forni" (da un comunicato Stranieriinitalia)
o Giancarlo Gentilini, vicesindaco di Treviso, condannato ad una pena pecuniaria di 4 mila euro e al divieto di tenere comizi per tre anni (con sospensione condizipnale della pena), per istigazione all'odio razziale dalla Corte D'Appello di Venezia, per un intervento contro nomadi, musulmani e immigrati alla "Festa dei popoli padani", che si tenne a Venezia nel 2008 (da un comunicato Stranieriinitalia)
o condannato a due mesi di reclusione, per diffamazione aggravata da discriminazione etnico razziale, Agostino Pedrali, ex assessore leghista del Comune di Coccaglio (Brescia) che aveva pubblicato sul suo profilo Facebook la foto della Ministra Kyenge accanto a quella di una scimmia, con la didascalia "Separate alla nascita" (da un comunicato Stranieriinitalia)
o rinviato a giudizio l'On. Calderoli per diffamazione aggravata dall'odio e dalla discriminazione razziale, per aver detto, in un comizio: "Quando viene fuori la Kyenge resto secco. Io sono amante degli animali, pero' quando vedo uscire delle sembianze da orango, io resto ancora sconvolto" (da un comunicato Stranieriinitalia)
o Fabio Ranieri, segretario della Lega Nord in Emilia-Romagna, e' stato rinviato a giudizio per aver paragonato, sulla sua pagina Facebook, la Ministra Kyenge ad una scimmia (da un comunicato Stranieriinitalia)
o Trib. Trento: condannato a una multa di 2.500 euro e al risarcimento del danno alle associazioni costituitesi parti civili, oltre al pagamento delle spese processuali, il consigliere circoscrizionale di Trento Paolo Serafini per il reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p. aggravato dalle finalita' di odio razziale di cui all'art. 3 L. 205/1993, per avere pubblicato sul proprio profilo Facebook un commento gravemente lesivo della reputazione dell'allora ministra dell'integrazione Cecile Kyenge, invitandola a tornare "nella giungla dalla quale e' uscita"; il limite della continenza nel diritto di critica e' superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato o in un attacco personale lesivo della dignita' morale ed intellettuale dell'avversario; sussiste l'aggravante della finalita' di odio razziale, dato che la frase pubblicata sul profilo Facebook dal condannato costituisce una consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui e' maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore (ossia, di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parita')
o la UEFA ha condannato Carlo Tavecchio, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, a sei mesi di squalifica per la battuta su "Opti Poba che in Africa mangiava le banane", considerandola una dichiarazione razzista (comunicato Stranieriinitalia); il procuratore federale della FIGC Stefano Palazzi aveva invece disposto l'archiviazione del procedimento a carico di Tavecchio, ritenendo che non fossero emersi fatti di rilievo disciplinare a carico del presidente, ne' sotto il profilo oggettivo ne' sotto il profilo soggettivo (comunicato Stranieriinitalia); il Comitato disciplinare della FIFA ha inflitto una squalifica di sei mesi al presidente della FIGC Carlo Tavecchio, che lo rende ineleggibile per qualsiasi incarico FIFA per un periodo di sei mesi a partire dal 7/10/2014 (comunicato Stranieriinitalia)
Comportamenti discriminatori
(torna all'indice del capitolo)
o Corte Cost.: legittime le differenze di
trattamento (anche direttamente discriminatorie)
giustificate oggettivamente da finalita'
legittime perseguite attraverso mezzi
proporzionati
o CGUE:
legittime, a queste condizioni, solo
le discriminazioni indirette
o un pubblico ufficiale, nellesercizio della sua funzione, omette o compie atti a danno di uno straniero
o un commerciante o il gestore di un locale rifiuta di erogare a uno straniero il servizio che eroga agli altri avventori o impone condizioni piu svantaggiose
o il proprietario di una casa in affitto rifiuta di stipulare il contratto con uno straniero alle stesse condizioni alle quali lo stipulerebbe con qualsiasi altra persona
o un impiegato di un ente pubblico ostacola laccesso dello straniero alloccupazione, allistruzione, alla formazione, ai servizi sociali e socio-assistenziali, ai servizi di pubblica necessita, o gli impedisce lo svolgimento di una legittima attivita economica
o un datore di lavoro compie un atto o adotta un comportamento che danneggi, direttamente o indirettamente, il lavoratore rispetto agli altri lavoratori
Discriminazione basata su
razza o origine etnica (torna all'indice del capitolo)
o accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo sia dipendente, compresi i criteri di
selezione e le condizioni di assunzione
o occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento
o accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione
professionale, inclusi i tirocini professionali
o affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni
o protezione sociale, inclusa la sicurezza
sociale
o assistenza sanitaria
o prestazioni sociali
o istruzione
o accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio
o l'uso dell'espressione "zingaropoli" quale slogan durante la campagna elettorale a Milano da Lega Nord e PDL ha valore dispregiativo e ha l'effetto di favorire un clima ostile nei confronti di rom e sinti; costituisce pertanto comportamento discriminatorio
o sulla liberta' di espressione prevale la tutela della pari dignita' delle persone
o costituisce invece legittimo esercizio della liberta di pensiero la critica alla prospettiva che a Milano venga edificata la piu' grande moschea d'Europa
o Lega Nord e PDL condannate alle spese giudiziarie e a quelle della pubblicazione della sentenza sul Corriere della Sera
o illegittimo il DPCM 21/5/2008, che dichiara lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti "nomadi" nel territorio delle Regioni Lombardia, Lazio e Campania, perche' non sorretto da adeguata analisi dell'incidenza sui territori considerati del fenomeno della presenza degli insediamenti, ma solo dal richiamo ad isolati episodi di criminalita', e per l'aver dato per scontata l'impossibilita' di affrontare il problema sociale con strumenti ordinari
o conseguente illegittimita' di Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008, e di tutti i successivi atti commissariali
o l'illegittimita' non e' sanata dalle Linee guida Mininterno per l'attuazione delle ordinanze: non essendo queste vincolanti per i loro destinatari e neanche per la stessa Amministrazione che le ha emanate, e potendo da quest'ultima essere in qualsiasi momento disattese, derogate o modificate, risultano inidonee a precludere possibili interpretazioni e applicazioni illegittime della disposizione sovraordinata (coerentemente con Sent. Corte Giust. C-257/86, secondo cui una circolare e' atto inidoneo ad assicurare una valida trasposizione di direttive comunitarie nellordinamento interno)
o benche' negli atti preparatori vi sia spesso il riferimento all'etnia Rom, anziche' alla qualita' del nomadismo, l'intera operazione non sembra di carattere discriminatorio, giacche' le misure si applicano a tutti coloro che si trovano nei campi nomadi
o rigettato il ricorso del Governo Italiano contro Sent. Cons. Stato 6050/2011
o Sent. Cons. Stato 6050/2011 non e' fondata solo su una valutazione (discutibile), nel merito, dell'effettiva portata della situazione emergenziale, ma anche sul fatto che l'atto del Presidente del Consiglio dei Ministri appariva viziato da un difetto di istruttoria, perche' in nessuna parte di esso era rinvenibile traccia di un pregresso infruttuoso tentativo di impiego degli strumenti ordinari per far fronte alla situazione di emarginazione e disagio sociale collegata agli insediamenti di "comunita' nomadi" nelle regioni interessate; quest'ultima motivazione era, di per se', atta a sostenere la decisione del Consiglio di Stato e, riguardando un vizio di legittimita', e' sottratta alle censure che potrebbero colpire la parte di motivazione fondata su una valutazione del merito
o il fatto che il Consiglio di Stato possa aver qualificato erroneamente il vizio di legittimita' in termini di illogicita' e contraddittorieta' della motivazione del provvedimento, anziche' in termini di insufficienza della motivazione non e' sindacabile dalla Cassazione
o non e' neanche sindacabile dalla Cassazione il fatto che il Consiglio di Stato abbia annullato, per invalidita' derivata, anche provvedimenti mai impugnati (in particolare, i decreti con cui lo stato di emergenza era stato esteso a Veneto e Piemonte e prorogato per due anni)
Tutela giurisdizionale contro
la discriminazione (torna all'indice del capitolo)
o Trib. Brescia, secondo cui una discriminazione diretta fondata sulla cittadinanza a danno degli stranieri in quanto tali costituisce allo stesso tempo una discriminazione indiretta fondata sull'elemento etnico-razziale
o Corte App. Brescia: D. Lgs. 215/2003 fa salve le disposizioni precedenti ,contenute nel D. Lgs. 286/1998, che riguardano anche il contrasto alle discriminazioni fondate sulla nazionalita', da intendersi come cittadinanza; ne segue che la legittimazione attiva delle associazioni deve ritenersi estensibile anche ai casi di discriminazione che riguardano lo straniero in generale
o possono richiedere il contributo
le vittime di discriminazioni per motivi di razza o origine etnica, religione, convinzioni personali, eta', disabilita', orientamento sessuale e identita' di genere; a condizione che non usufruiscano del patrocinio a spese dello Stato
le associazioni di settore legittimate a stare in giudizio in rappresentanza delle vittime, ai sensi di art. 5 D. Lgs. 215/2003;
le organizzazioni sindacali, associazioni e organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso ai sensi di art. 5 D. Lgs. 216/2003
associazioni ed enti di cui all'art. 4 L. 67/2006
o la domanda, da presentare al Consiglio Nazionale Forense, devono contenere, a pena di inammissibilita'
descrizione sommaria dei fatti che configurino ipotesi di discriminazione
copia del documenti di identita' e codice fiscale
la dichiarazione di non usufruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato (se il richiedente e' una persona)
la documentazione utile alla prova dei fatti che rientrano nei criteri di ammissibilita' della domanda
l'indicazione del nominativo e dei recapiti dell'avvocato al quale si affida la tutela giurisdizionale
o e' consentita la presentazione di un massimo di 3 domande per anno
o puo' essere presentata una domanda per ogni grado di giudizio
o un apposito Comitato delibera sull'ammissibilita' della richiesta, tenendo conto della rilevanza della questione (in relazione alla diffusione del comportamento lesivo e all'interesse ad ottenere una pronuncia favorevole applicabile a fattispecie analoghe), alla gravita' dell'episodio discriminaotrio (in relazione alla natura dei diritti violati e alla natura del soggetto che la pone in essere), alla fragilita' della vittima (da comprovare con documentazione idonea), alla ricorrenza della discriminazione, alla situazione di disagio socio-economico della vittima
o in caso di vittoria con soccombenza della controparte alle spese, l'avvocato del beneficiario del contributo e' tenuto a restituire la somma erogata entro un anno dalla pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio
o la somma va restituita anche in caso di rinuncia al mandato, entro 30 gg dalla rinuncia
o per consentire il monitoraggio dell'attivita' del Fondo, il beneficiario e' tenuto, durante il corso del processo, a spedire un rapporto di aggiornamento all'anno al Consiglio nazionale forense, e, nei tre anni successivi alla conclusione del processo, a spedire l'intero fascicolo al Consiglio nazionale forense o all'UNAR, a spese di questi, se richiesto
UNAR (torna
all'indice del capitolo)
o 2009 (da Newsletter ASGI discriminazione n.8):
- eventi di discriminazione segnalati: 383, di cui 243 pertinenti
o 2010 (Rel. UNAR alla Presidenza del Consiglio del Ministri):
- richieste di informazione: 90
- eventi di discriminazione segnalati: 766, di cui 540 pertinenti
o 2011 (Rel. UNAR alla Presidenza del Consiglio del Ministri):
- richieste di informazione: 64
- eventi di discriminazione segnalati: 1000, di cui 799 pertinenti
OSCAD (torna
all'indice del capitolo)
o mantiene rapporti con associazioni rappresentative e UNAR
o riceve (via e-mail o via fax) le segnalazioni di atti discriminatori attinenti alla sfera della sicurezza, da parte di istituzioni, associazioni di categoria e privati cittadini, per monitorare efficacemente i fenomeni di discriminazione determinati da origine etnica o razziale, credo religioso, orientamento sessuale, handicap
o attiva, alla luce delle segnalazioni ricevute, interventi mirati sul territorio, da parte delle forze dell'ordine
o segue l'evoluzione delle denunce di atti discriminatori presentate direttamente alle forze di polizia
o propone idonee misure di prevenzione e contrasto
Giurisprudenza, iniziative e
pareri in materia di discriminazione (torna all'indice del
capitolo)
o Sent. Corte Cost. 62/1994: riguardo al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo, il principio costituzionale di eguaglianza in generale non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero
o Sent. Corte dAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 26/6/04, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006 hanno ordinato la rimozione del comportamento discriminatorio di pubbliche amministrazioni che avevano escluso lavoratori stranieri da concorsi pubblici
o Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008 e Trib. Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e) T.U., l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006 e L. 244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso senso, Trib. Biella: il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR); Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Trib. Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di permesso UE slp); Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge" (nota: tra le equiparazioni previste dalla legge dovrebbe rientrare per definizione, in base a quanto affermato dalla sentenza, quella dello straniero; in precedenza, l'ASGI, con una lettera all'Azienda Sanitaria delle Marche aveva chiesto la riapertura dei termini del bando; analoga Lettera dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellASL di Olbia in relazione ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri; nello stesso senso, Parere UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975)
o La CGIL di Genova, intervenendo nel giudizio "contro la discriminazione" iniziato da una infermiera straniera esclusa da graduatoria per posti di infermiere pubblico, ha ottenuto che fosse ordinato dal Giudice all'Ospedale Galliera di Genova di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate; ne e' seguito un accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera, che prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure (nota: riservate a stranieri?), considerando il contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004
o Ord. Cass. SS. UU. Civili 20661/2014 (sul ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la sentenza Corte App. Milano):
dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza italiana, esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti enllo Stato italiano dalla possibilita' di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale
benche' sia cessata la materia del contendere (essendo diventato italiano, nel frattempo, il cittadino straniero che aveva presentato ricorso contro il bando che escludeva gli stranieri dal concorso per il servizio civile), la Corte di Cassazione intende comunque pronunciare un principio di diritto, in base ad art. 363 co. 3 c.p.c. (il principio di diritto puo' essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti e' dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa sia di particolare importanza)
impossibile dare una interpretazione costituzionalmente orientata dell'espressione "cittadini italiani" contenuta nell'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, dato che l'interpretazione adeguatrice non puo' essere condotta oltre i limiti estremi segnati dall'univoco tenore della norma interpretata
il servizio civile si colloca all'interno di art. 52 Cost., ma, avendo assunto nuovi significati il dovere di difesa della patria letto in connessione con art. 2 Cost., permette di partecipare in modo attivo alla costruzione di una democrazia sana e di nuove forme di cittadinanza, consente di colmare il divario creatosi tra bisogni collettivi e risorse pubbliche, costituisce istituto di integrazione, inclusione e coesione sociale
l'esclusione dal servizio civile preclude quindi allo straniero il pieno sviluppo della sua persona e l'integrazione nella comunita' di accoglienza; la distinzione tra cittadino italiano e straniero non e' quindi, in questo caso, proporzionata ne' ragionevole
il valore dello "stare insieme" in modo solidale e' il senso profondo di art. 2 Cost.: impedire a taluno, solo in ragione della mancanza di cittadinanza italiana, di cooperare a questo stare insieme e' irragionevole e viola il principio di uguaglianza
l'esclusione e' discriminatoria perche' preclude al non cittadino regolarmente soggiornante in Italia la possibilita' di un pieno dispiegamento della liberta' e dell'uguaglianza, da intendersi anche quale possibilita' di costruzione dei rapporti sociali e dei legami tra le persone in una prospettiva di solidarieta' e di pace
il significato di art. 52 Cost. e' quello di stabilire in positivo, non di circoscrivere in negativo, i limiti soggettivi del dovere costituzionale di difesa della patria (in altri termini: nessun cittadino puo' essere esentato dal dovere di difesa, ma questo non implica che lo straniero ne sia escluso)
ulteriore profilo di incostituzionalita' rilevato: eccesso di delega (con conseguente violazione di art. 76 Cost.), basato sul rilievo che la legge delega faceva riferimento ai "cittadini" solo nella parte in cui si riferiva al periodo transitorio e residuo di leva obbligatoria, il che fa presumere, a contrario, che, cessato il periodo transitorio, la stessa legge delega, pur demandando al legislatore delegato il compito di individuare i requisiti di ammissione, non intendesse affatto consentirle anche l'esclusione degli stranieri
o Trib. Brescia: discriminatorio il comportamento del Comune di Brescia consistente nella delibera con cui si riserva un bonus ai neonati italiani, senza che vi siano motivazioni oggettivamente legittime perseguite con mezzi appropriati e necessari; Comune di Brescia condannato ad estendere i benefici a tutti i neonati in possesso dei requisiti diversi dalla cittadinanza (ordinanza confermata in secondo grado, che afferma, in particolare, che il giudice ordinario ha il potere di incidere sull'atto amministrativo al fine di eliminare gli effetti della discriminazione); Trib. Brescia: discriminatoria anche la nuova delibera che revoca la precedente, negando cosi' il bonus anche ai cittadini italiani; il Comune deve ripristinare la vecchia delibera, eliminando il requisito della cittadinanza italiana (legittimita' della seconda delibera posta in dubbio anche da esposto alla Commissione europea e da interrogazione di una parlamentare europea alla Commissione; risposta del Commissario UE, all'interrogazione riportata da ANSA: se il bonus per i neonati corrisponde a una prestazione familiare, deve essere erogato conformemente al diritto comunitario, affinche' siano rispettati i principi della parita' di trattamento e della non discriminazione); Trib. Brescia: la revoca ha natura ritorsiva, dato che crea pregiudizio (anche) a coloro che avevano agito per ristabilire la parita' di trattamento, quale reazione al loro tentativo e costituisce quindi un provvedimento illecito, essendo irrilevante il fatto che ristabilisca formalmente la parita'; Trib. Brescia: Comune di Brescia condannato al risarcimento del danno non patrimoniale causato dal comportamento dilatorio posto in essere dall'amministrazione, che ha prolungato gli effetti della condotta discriminatoria (tanto che al momento della sentenza il bonus e' attribuito "con riserva di ripetizione") e che, neppure quando ha constatato che le somme originariamente stanziate erano sufficienti a pagare sia italiani che stranieri, e' stata indotta a scelte piu' aderenti a uno spirito pacificatore (liquidata la somma di 3.000 euro a ciascuno degli stranieri che, vedendo disatteso il bisogno sociale posto a ragione dell'emolumeno, hanno dovuto agire per il rispetto dei loro diritti, e la somma di 15.000 euro allASGI, quale risarcimento della lesione alla generalit dei consociati)
o Sanzionabie anche la discriminazione "per associazione", ossia quella motivata dalla relazione del discriminato con persona appartenente al gruppo protetto (Conclusioni dell'Avv. Generale nella causa Causa C-303/06; citato in Newsletter Leader 14/2008)
o Trib. Brescia: costituisce comportamento discriminatorio l'imposizione di requisiti ulteriori, rispetto a quelli previsti per gli italiani, per l'iscrizione anagrafica dello straniero regolarmente soggiornante; in particolare, e' illegittima la richiesta di certificazione corrispondente al casellario giudiziale del paese di provenienza e l'esclusione dall'iscrizione di chi abbia riportato condanne o di chi sia privo di permesso UE slp (Trib. Brescia, Trib. Bergamo, confermato da Trib. Bergamo, Trib. Brescia, Trib. Brescia) o di passaporto e visto (Trib. Bergamo e Trib. Brescia, Trib. Brescia), come pure la richiesta di documentazione relativa alla condizione lavorativa e reddituale (Trib. Brescia, Trib. Bergamo, confermato da Trib. Bergamo, Trib. Bergamo, Trib. Brescia, Trib. Brescia, Trib. Brescia) o di certificazione di idoneita' abitativa (Trib. Brescia, Trib. Brescia)
o Trib. Brescia: discriminatorie le disposizioni di un'ordinanza comunale che impongono, oltre alla comunicazione di ospitalita' allo straniero, la comunicazione di informazioni relative alla capienza abitativa dell'alloggio e alla certificazione della sua idoneita' alloggiativa; discriminatoria anche la previsione di controlli relativi dell'abitabilita' degli alloggi (di per se' legittimi, con possibilita' di intervento in caso di carenze igienico-sanitarie degli alloggi in base ad art. 4 DPR 425/1994 o in caso di superamento dei limiti di capienza stabiliti da Decr. Minsanita' 5/7/1975) se rivolti selettivamente a quelli abitati dagli stranieri
o Trib. Vicenza (confermata da Trib. Vicenza): discriminatorio il comportamento del Comune di Montecchio, che, con Delib. Giunta Comune di Montecchio, ha reso piu' restrittivi (rispetto a quelli di cui al Decr. Minsanita' 5/7/1975) i criteri per la certificazione dell'idoneita' abitativa e li ha unificati ai fini di ricongiungimento familiare, rilascio del permesso UE slp e stipula del contratto di soggiorno, estendendoli anche al caso di ospitalita' di stranieri; in tal modo, infatti, l'accesso all'abitazione risulta piu' gravoso per gli stranieri (costretti a reperire alloggi piu' ampi se volgiono esercitare attivita' di lavoro subordinato o effettuare il ricongiungimento o ottenere il permesso UE slp) che per gli italiani (che non sono tenuti a produrre certificato di idoneita' abitativa); censurato il mancato adeguamento alle raccomandazioni di circ. Mininterno 18/11/2009, che ha forza precettiva derivante dalla necessita' di dare certezza di diritto in materia di ricongiungimento familiare, con applicazione omogenea sul territorio nazionale della disciplina, come richiesto da Direttiva 2003/86/CE; censurati anche, come forma di ethnic profiling) i controlli mirati agli stranieri, per quanto riguarda il rispetto dei criteri in caso di ospitalita' (la violazione dei criteri potrebbe infatti essere commessa anche da italiani); accolta l'istanza di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dai ricorrenti, nelle forme del danno morale in senso stretto e nella misura di 500 euro per ciascun soggetto
o Trib. Milano (richiamato anche da lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti; nello stesso senso, Trib. Torino):
- l'all. A RD 148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia' lavoratori" (coerentemente con sent. Corte Cost. 454/1998)
- la previsione del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata inviata ne', quindi, respinta
- attivita' che non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib. Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici; Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi)
- la convinzione soggettiva di aver agito in conformita' con la legge puo' escludere la responsabilita' ai fini del risarcimento del danno, ma non la natura discriminatoria del comportamento
o Trib. Torino: e' contraddittoria l'esclusione dello straniero e la contemporanea ammissione del cittadino comunitario da parte dell'azienda di trasporti pubblici urbani GTT s.p.a. di Torino
o TAR Lombardia: illegittimo precludere il godimento di prestazioni assistenziali che non costituiscono diritto soggettivo, ma sono erogate in modo discrezionale dall'amministrazione locale (nel caso, un bonus per il sostegno delle famiglie), allo straniero privo di permesso UE slp, come pure (in base a Sent. Corte Cost. 306/2008 e Sent. Corte Cost. 11/2009) condizionarne il godimento al possesso di un reddito superiore a una certa soglia
o Trib. Verona e Trib. Verona (nello stesso senso, Trib. Alessandria): riconosciuto il diritto all'assegno di maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs. 151/2001 (gia' art. 66, L. 448/1998) a straniere titolari di ordinario permesso di soggiorno, sulla base delle disposizioni di Direttiva 2011/98/UE, di da Sent. Corte Cost. 187/2010, Sent. Corte Cost. 40/2013, Sent. Corte Cost. 222/2013 e di Sent. CEDU Dhahbi c. Italia; discriminatorio il comportamento di INPS e Comune di Verona, che avevano rifiutato di riconoscere il diritto; cessata materia del contendere a seguito di Determinazione dirigenziale del Comune di Verona, con cui si estende, in base a Direttiva 2011/98/UE, anche alle cittadine straniere in possesso di permesso di soggiorno ordinario, l'accesso alla prestazione sociale (Nota Comune di Verona); nota: di per se' le disposizioni di Direttiva 2011/98/UE si applicano agli stranieri che abbiano accesso al mercato del lavoro
o Trib.
Ivrea: discriminatorio il comportamento del Comune di Castellamonte, che
aveva negato l'assegno per famiglie con alemno tre figli di cui all'art. 65 L.
448/1998 a uno straniero regolarmente
soggiornante, ma privo di permesso UE slp; l'assegno spetta infatti, in base ad
una applicazione diretta di art. 14 Convenzione
europea dei diritti dell'uomo e ad art. 21 Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche allo straniero il cui
soggiorno sia regolare e non episodico, dal momento che esso va collocato, in
base ad art. 34 Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra le prestazioni essenziali
destinate al sostentamento della persona e alla salvaguardia di condizioni di
vita accettabili per il contesto familiare (nota: la sentenza sembra dare
rilievo al fatto che uno straniero appartenga alla categoria di coloro che
contribuiscono al finanziamento dei servizi pubblici, il che appare
inappropriato in relazione al godimento di una misura assistenziale)
o Trib. Bolzano: la mancata equiparazione dei titolari di permesso UE slp ai comunitari riguardo a sovvenzioni o bandi di concorso indetti dalla Provincia autonoma di Bolzano relativi a istruzione e formazione professionale, compresi assegni scolastici e borse di studio, viola l'art. 11 Direttiva 2003/109/CE (che ha carattere immediatamente precettivo) e assume carattere discriminatorio
o Il Tribunale di Padova ha condannato il titolare di un bar a risarcire per danno non patrimoniale alcuni stranieri per aver praticato prezzi differenziati in modo discriminatorio
o Trib. Brescia: l'esclusione di studenti non italiani da un premio per studenti meritevoli e' priva di giustificazioni e, quindi, illegittimamente discriminatoria (sentenza confermata da Trib. Brescia sulla base del fatto che il provvedimento discriminatorio, benche' di carattere premiale, afferisce al diritto all'istruzione)
o Trib. Milano: illegittimamente discriminatorio il bando della Provincia di Sondrio che richiede il requisito di cittadinanza italiana e di residenza quinquennale pregressa nel territorio della provincia ai fini dell'assegnazione di alloggi per studenti universitari; riguardo allo stesso provvedimento era stata aperta dalla Commissione europea una procedura di infrazione contro l'Italia sulla base del fatto che il requisito di cittadinanza italiana da' luogo a discriminazione diretta nei confronti dei cittadini stranieri e comunitari, mentre quello di residenza quinquennale pregressa puo' dar luogo a discriminazione indiretta (com. Commissione europea)
o Trib. Lodi: e' illegittima, perche' discriminatoria, la disposizione di cui all'art. 40, co. 11 delle Norme Organizzative Interne FIGC, nella parte in cui esige, ai fini del tesseramento di uno straniero in una squadra della Lega Nazionale Dilettanti, una durata particolare del permesso, e non la sola regolarita' del soggiorno; il requisito di durata non ha infatti alcuna giustificazine apprezzabile; d'altra parte, il dirito allo svolgimento di un'attivita' sportiva rientra tra le liberta' fondamentali di cui all'art. 43 T.U.; Trib. Varese: il giocatore straniero gia' residente in Italia puo' essere tesserato, in quanto protetto dal principio di parita' di trattamento e non discriminazione, per partecipare al campionato di serie B, non potendosi applicare il divieto di tesseramento di cui alla deliberazione del 5/7/2010 della FIGC; in senso contrario, Trib. Brescia: legittima la disciplina fissata dalla FIGC in base alla quale (deliberazione FIGC 5/7/2010) l'accesso dei calciatori professionisti stranieri per le societa' di serie B e Lega Pro (I e II divisione, gia' serie C1 e C2) e' limitato esclusivamente a coloro che rientrino nel contingente autorizzato annualmente o abbiano gia' lo status di calciatori professionisti, non essendo sufficiente il fatto che il calciatore straniero sia gia' regolarmente soggiornante per motivi che consentono lo svolgimento di attivita' lavorativa (nota: benche' si tratti di discriminazione diretta, il giudice, facendo improprio riferimento ad art. 3 co. 4 D. Lgs. 215/2003, la considera legittima perche' sorretta da motivazione ragionevole - quella di tutelare i vivai nazionali -, perseguita in modo proporzionato: il divieto di tesseramento non e' assoluto, non riguardando la serie A e riferendosi solo a coloro che non abbiano gia' lo status di professionisti in Italia; per di piu', il giudice comclude dando rassicurazioni sul fatto che il ricorrente non e' affatto discriminato rispetto agli altri giovani calciatori stranieri!)
o Trib. Udine (confermato da Trib. Udine): e' indirettamente discriminatorio, ma anche manifestamente sproporzionato e ingiustificato (la necessita' di contenere la spesa pubblica non giustificando la discriminazione indiretta, secondo Sent. Corte Giust. C-187/00) e, quindi, incompatibile col diritto comunitario, che un cittadino comunitario che abbia usufruito della liberta' di circolazione e si sia stabilito in Friuli Venezia Giulia debba risiedervi per 5 anni (10 nel territorio nazionale) per poter soddisfare il criterto di collegamento con la societa' ospitante richiesto dalla Legge Regionale Friuli 11/2006, come modificata da Legge Regionale Friuli 17/2008 e da Legge Regionale Friuli 18/2009 ai fini del godimento dell'assegno una-tantum di natalita'; il divieto di discriminazione tra lavoratori si estende ai vantaggi sociali che facilitano la mobilita' intra-europea, incluse le agevolazioni in occasione della nascita di un figlio (Sent. Corte Giust. C-65/81 e Sent. Corte Giust. C-111/91) e quelle a carattere assistenziale e non contributivo (Sent. Corte Giust. C-32/75); le "prestazioni familiari" sono incluse tra le prestazioni di sicurezza sociale (diritti soggettivi, non lasciati alla valutazione discrezionale della situazione di bisogno da parte delle amministrazioni) di cui godono tutti i lavoratori e gli studenti circolanti, salvo che non siano escluse esplicitamente dallo Stato membro che le eroga (con la menzione nell'allegato II al Regolamento CEE 1408/1971; l'Italia non ne ha esclusa nessuna); il Comune di Latisana, che ha rifiutato l'erogazione dell'assegno avrebbe dovuto disapplicare la disposizione in contrasto con il diritto dell'Unione europea (Sent. Corte Giust. C-103/88 e Sent. Corte Cost. 389/1989)
o Trib. Gorizia: si dichiara cessata la materia del contendere, per un caso analogo, relativo al diniego della concessione di assegno di natalita' ad una cittadina straniera titolare di permesso UE slp priva dei requisiti di anzianita' di residenza decennale in Italia e quinquennale nella Regione Friuli Venezia Giulia, avendo il Comune di Gorizia ha provveduto a disapplicare la disciplina regionale nella parte ritenuta discriminatoria, assegnando il beneficio sociale alla cittadina straniera ricorrente
o Trib. Bergamo: discriminatorio e irragionevole (quindi, illegittimo) il regolamento del Comune di Palazzago che assegna dei contributi economici ai neonati e ai minori adottati purche' almeno uno dei genitori sia di cittadinanza italiana oppure l'abbia richiesta al momento della presentazione dell'istanza; la finalita' dichiarata di promuovere la coesione sociale e la famiglia attraverso l'esclusione dei cittadini stranieri dalle misure assistenziali e' inconciliabile ed irragionevole in relazione ai principi fondamentali del diritto internazionale, europeo e costituzionale italiano; la finalita' di incentivare l'accesso degli stranieri alla cittadinanza italiana non puo' essere legittimamente perseguita discriminando chi ne e' privo e non puo' o non vuole acquisirla, ne' e' ragionevole ritenere che gli stranieri possano essere sollecitati ad acquistarla in virtu' del modesto contributo erogato dal Comune
o Trib Bergamo: discriminatoria e priva di una giustificazione e, quindi, illegittima, la delibera del Comune di Villa dOgna che istituisce un sussidio comunale di disoccupazione per i soli cittadini italiani residenti nel Comune da almeno 5 anni
o Trib. Milano: la delibera del Comune di Milano che subordina l'erogazione di un sussidio integrativo al minimo vitale a favore degli anziani ultra-60-enni, per quanto concerne gli stranieri, al possesso del permesso UE slp e' discriminatoria e quindi, trattandosi di un sussidio funzionale al diritto fondamentale della sopravvivenza, illegittima; e' contrario al diritto anti-discriminatorio e al sistema dei diritti umani di fonte costituzionale ed europea subordinare l'erogazione di benefici finalizzati alla sopravvivenza della persona a motivazioni di carattere economico e di bilancio (nota: secondo Sent. Corte Giust. C-503/09, uno Stato membro puo' condizionare la concessione di una prestazione di sicurezza sociale di carattere non contributivo a requisiti che dimostrino l'esistenza di un nesso reale tra richiedente e Stato membro come pure ai vincoli di bilancio del sistema previdenziale, purche' la restrizione sia proporzionata)
o Trib. Brescia: discriminatori e privi di giustificazione ragionevole (non lo e' la motivazione secondo la quale il criterio corrisponde alla linea di governo locale premiata dal corpo elettorale locale) e, quindi, illegittimi, i regolamenti del Comune di Adro che assegnano contributi di natalita' per i neonati solo quando entrambi i genitori siano di cittadinanza italiana o comunitaria e contributi per le locazioni solo quanto i conduttori degli immobili siano cittadini italiani o comunitari; Trib. Brescia: respinge il reclamo del Comune di Adro contro il precedente provvedimento, non potendo gli atti amministrativi comunali violare le leggi dello Stato, tra cui quelle inerenti al principio di parita' di trattamento in materia di assistenza sociale tra cittadini stranieri e nazionali (art. 41 D. Lgs. 286/1998) e al divieto di discriminazioni (art. 43 D. Lgs. 286/1998); nota: Trib. Brescia respinge anche il reclamo incidentale col quale si chiedeva di ordinare al Comune di Adro di pagare i benefici agli stranieri esclusi, non solo a partire dall'anno 2009, ma anche per gli anni precedenti (l'accesso ai benefici presupponeva la presentazione di una formale istanza, che nessuno dei ricorrenti aveva inoltrato prima del 2009, ne' il procedimento di natura cautelare consente il risarcimento del danno patrimoniale e non; Newsletter ASGI Discriminazione n. 4 osserva come sia stato il requisito preteso dai regolamenti censurati a scoraggiare la presentazione delle domande e come, in base ad art. 4 co. 4 D. Lgs. n. 215/2003, il giudice sia legittimato a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale); sulla questione degli effetti dei giudizi in fatto di discriminazione, e' rilevante Sent. Corte Giust. C-24/86: una norma di diritto comunitario interpretata dalla Corte di Giustizia puo' e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d' interpretazione, salvo che la Corte stessa in base al principio di certezza del diritto neghi la possibilita' di far valere la disposizione cosi' interpretata per rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede; TAR Lombardia: sospensione cautelare della delibera del Comune di Adro con cui era stata richiesta la restituzione dei contributi gia' erogati per il sostegno dell'affitto, a seguito della condanna, da parte di Trib. Brescia (confermata da Trib. Brescia), per il carattere discriminatorio del bando originale, riservato unicamente ai cittadini italiani e comunitari (quando le situazioni dei beneficiari originari si siano gia' consolidate e possano essere definite quali acquisite, anche in relazione al mancato avvertimento del carattere precario del contributo, al decorso di un significativo intervallo di tempo, alla consumazione del contributo per esigenze fondamentali della vita e al rischio di grave disagio economico nel caso di restituzione, gli interessi di tali privati cittadini devono ritenersi prevalenti su quelli dell'amministrazione pubblica); Corte App. Brescia: accolto il ricorso in appello presentato da un cittadino straniero avverso Trib. Brescia, che, pur confermando il carattere discriminatorio del comportamento del Comune di Adro, aveva condannato lo stesso Comune a pagare al ricorrente una somma inferiore a quella che era stata riconosciuta ed erogata ai cittadini italiani, dal momento che la riapertura dei termini del bando aveva portato alla presentazione di altre 44 domande da parte di stranieri, a fronte delle quali il Comune aveva deciso di rideterminare l'importo del contributo, chiedendo ai beneficiari italiani la restituzione della quota necessaria per ridistribuire l'importo complessivo invariato su una platea piu' vasta (in caso di attribuzione discriminatoria di un beneficio assistenziale ai soli italiani il giudice, al fine di ripristinare la parita', deve attribuire agli stranieri il medesimo importo gia' assegnato agli italiani, la rideterminazione dell'importo, a seguito dell'ampliamento dei beneficiari, essendo legittimo solo se il beneficio non e' stato ancora erogato; la rideterminazione di un contributo gia' erogato ad una platea ristretta appare incompatibile con il divieto di ritorsioni previsto dalla Direttiva 2000/43/CE, per cui nessuno puo' subire un danno dalla promozione di un'azione a tutela della parita' di trattamento); nota: l'amministrazione puo' reperire ulteriori risorse per far fronte ai nuovi richiedenti, con le modalita' previste da art. 194 co. 1 D. Lgs. 267/2000, secondo il quale, con deliberazione consiliare o con diversa periodicita' stabilita dai regolamenti di contabilita', gli enti locali riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive
o Trib. Milano: discriminatorio e privo di qualsiasi giustificazione ragionevole e, quindi, illegittimo, l'aver riservato, con decreto ministeriale, i buoni vacanze ai soli cittadini italiani (discriminazione poi rimossa con Decr. Minturismo 9/7/2010, che estende ai cittadini comunitari residenti in Italia e agli stranieri regolarmente residenti i benefici del buono vacanze)
o Trib. Bergamo: incostituzionale, in quanto discriminatorio e del tutto privo di giustificazione ragionevole, il regolamento del Comune di Alzano Lombardo che riserva ai soli cittadini italiani i benefici sociali (concessione gratuita di un posto auto nello spazio pubblico, nell'esonero dal pagamento di tasse comunali e da contributi di sostegno alla ristrutturazione o al pagamento della locazione) per laccesso agevolato alla prima casa nei centri storici da parte delle giovani coppie; nello stesso senso, Trib. Brescia, in relazione al Regolamento comunale del Comune di Ghedi, che prevedeva l'assegnazione ad equo canone degli alloggi di proprieta' comunale ai soli residenti italiani (cessata la materia del contendere, per via di una nuova delibera che ha eliminato il requisito della cittadinanza; il giudice si e' pronunciato ugualmente sull'accertamento della discriminazione, in base al principio della soccombenza virtuale, anche al fine di decidere sulle spese legali)
o Trib. Padova: la scuola che non attiva l'insegnamento alternativo all'ora di religione cattolica commette una discriminazione religiosa; l'istituzione di insegnamenti alternativi a quello religioso deve considerarsi obbligatoria per la scuola, dato che altrimenti la scelta di seguire l'ora di religione potrebbe essere pesantemente condizionata dall'assenza di alternative formative (sent. Cons. Stato 2749/2010); stante l'obbligo, il mancato adempimento determina a danno degli interessati una discriminazione indiretta fondata sul credo religioso; l'istituto condannato anche al pagamento della somma in favore dei genitori dell'alunna discriminata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto
o TAR Campania: accolto il ricorso proposto dall'Unione degli atei e degli agnostici razionalisti contro il Comune di Torre del Greco in relazione all'avviso pubblico diffuso per l'erogazione di un "premio di maritaggio a favore di fanciulle bisognose" nella parte in cui prescrive il matrimonio religioso cattolico quale condizione per la concessione del suddetto contributo; irrilevante il fatto che l'erogazione del sussidio derivi dal fatto che il Comune e' subentrato nella gestione dei fondi e delle attivita' di una congregazione, e che tali attivita' erano determinate dall'esecuzione della volonta' testamentaria di un privato: lonere illecito deve considerarsi, infatti, non apposto, e l'illiceita' sopravvenuta dell'onere testamentario produce l'estinzione dell'obbligazione che ne derivava
o Trib. Roma: non e' discriminatoria la condotta del direttore responsabile di Porta Portese per il fatto che alcuni degli annunci pubblicati hanno contenuto discriminatorio; rileva la mancanza di volontarieta'
o Trib. Milano: l'amministratore pubblico che invita pubblicamente, con un articolo sul sito del Comune, la cittadinanza a non affittare agli stranieri commette un atto di discriminazione, anche se non si tratta di un atto amministrativo; la condotta discriminatoria puo' consistere infatti anche solo in un invito ad adottare comportamenti discriminatori; il contenuto discriminatorio di una condotta deve essere valutato in considerazione del pregiudizio che una categoria di soggetti puo' subire in termini di maggior difficolta' nell'ottenere beni o servizi rispetto ad altri (Sent. Corte Giust. C-54/07)
la diffusione di dichiarazioni quali quelle propagandistico-elettorali contenute nel manifesto del PDL, che accumunano i Rom di Pescara ai delinquenti, vale ad integrare un comportamento discriminatorio, con effetti di offesa ed ostilita' nei confronti dei Rom residenti a Pescara, e, quindi, la fattispecie di cui all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 215/2003; ordinata la cessazione del comportamento
respinta la domanda di risarcimento del danno, non avendo le Associazioni ricorrenti allegato il pregiudizio in concreto derivato dagli atti discriminatori in questione (il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce "danno conseguenza", che deve essere allegato e provato, e non "danno evento", ossia danno coincidente con l'evento dannoso); per provare il danno si puo' fare ricorso anche alla prova presuntiva, dato che il pregiudizio (non biologico) attiene ad un bene immateriale, ma il danneggiato dovra' allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto
o Sent. Cass. 13332/2010: enunciazione del principio di diritto secondo il quale "Il decreto di idoneita' all'adozione pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi di art. 30 L. 184/1983 non puo' essere emesso sulla base di riferimenti all'etnia dei minori adottandi, ne' puo' contenere indicazioni relative a tale etnia; ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione dell'idoneita' degli stessi all'adozione internazionale"; i particolari desideri degli adottanti cedono infatti di fronte al superiore interesse del minore; inoltre, un criterio selettivo contrasta con il principio di non discrimnazione; nello stesso senso, sent. Cass. 29424/2011: preclusioni relative all'origine etnica o religiosa o al colore della pelle del minore da adottare sono motivo per negare l'idoneita' di una coppia all'adozione internazionale
o Sent. Cass. 29338/2010: non e' reato dare del "razzista" a un poliziotto che limiti in modo illegittimo la liberta' di uno straniero dopo averlo sottoposto a controllo; il comportamento del poliziotto e' infatti discriminatorio, e il termine "razzista" perfettamente adeguato
o Trib. Milano: la delibera della Giunta comunale del Comune di Tradate, che condiziona l'erogazione di un bonus bebe' alla cittadinanza italiana di entrambi i genitori, e' discriminatoria e priva di qualsiasi giustificazione ragionevole (e, quindi, da ritenere illegittima, conformemente con Sent. Corte Cost. 432/2005), dal momento che, essendo lo scopo perseguito il sostegno della natalita', non esiste alcun valido motivo per escludere lo straniero in quanto tale dalla fruizione del beneficio; dato che i soggetti lesi dala discriminazione sono individuabili solo mediante indagine nei registri anagrafici del Comune, e non in modo diretto e immediato, le associazioni iscritte nell'apposito elenco approvato con decreto dei Ministri del lavoro e delle pari opportunita' (Decr. Minlavoro e Pari opportunita' 9/4/2010) sono legittimate ad agire; oltre a ordinare la rimozione della disposizione della delibera che condiziona l'erogazione alla cittadinanza italiana di entrambi i genitori, si ordina l'automatica erogazione a tutti i neonati che abbiano almeno un genitore residente nel Comune di Tradate da almeno 5 anni; Ord. Cass. 9740/2012: inammissibile, in base ad art. 669 co. 8 c.p.c., il ricorso per cassazione del Comune di Tradate contro tale provvedimento del Tribunale di Milano; nota: il Consiglio comunale di Tradate ha approvato a maggioranza una mozione che sembra impegnare la giunta a non ottemperare alla decisione del Trib. Milano (con possibile configurazione del reato di cui all'art. 388 co. 1 c.p.: mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, punibile con la reclusione fino a 3 anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032)
o Trib. Milano (confermato da Trib. Milano): discriminatorio il comportamento del Comune di Milano, che, dopo aver sottoscritto una convenzione con il Prefetto e alcune ONLUS per l'assegnazione di 25 alloggi in affitto ad altrettante famiglie Rom dimoranti presso il campo nomadi di Triboniano, si e' rifiutato di assegnare gli alloggi, per mutato orientamento politico, sulla base della appartenenza all'etnia Rom dei beneficiari; si ordina al Comune di Milano e al Commissario straordinario - Prefetto di Milano di attuare la Convenzione, mettendo a disposizione dei ricorrenti, titolari dei contratti di locazione debitamente sottoscritti, entro un termine prefissato, gli appartamenti
o Trib. Brescia: discriminatorio il comportamento del Comune di Roccafranca per la delibera con cui condiziona l'accesso delle coppie straniere al contributo per la retta discrizione alle scuole materne paritarie di Roccafranca e Rudiano per lanno scolastico 2009/2010 al possesso da parte di entrambi i membri della coppia di un titolo di soggiorno e alla residenza almeno decennale nel Comune di Roccafranca (in violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998), e per la delibera con cui ammette al bando per l'assegnazione di alloggi comunali per anziani solo cittadini italiani (in violazione del divieto di discriminazione diretta) residenti a Roccafranca da almeno 10 anni (che si tradurrebbe in discriminazione indiretta, se anche venisse rimosso il requisito di cittadinanza)
o TAR Lombardia: la norma secondo cui lo straniero che non esercita un lavoro autonomo o un lavoro di subordinato in Italia non puo' accedere ai benefici di edilizia residenziale pubblica appare di dubbia costituzionalita', se intesa come ostacolo di natura soggettiva alla concessione di alloggi pubblici, poiche' introdurrebbe un'ingiustificata discriminazione tra soggetti in eguali condizioni di bisogno sulla sola base della diversa nazionalita'
o Trib. Pavia: riconosciuto il carattere collettivamente discriminatorio posto in essere dall'INPS nel continuare a non dare attuazione alla Sent. Corte Cost. 329/2011 in relazione all'assegnazione dell'indennita' di frequenza a prescindere dal possesso del permesso UE slp; si ordina all'INPS di far cessare tale condotta discriminatoria, comunicando il provvedimento giudiziario a tutte le sedi periferiche INPS e ai patronati sindacali, e di modificare la propria pagina Internet, precisando che a seguito di Sent. Corte Cost. 329/2011 l'indennita' di frequenza richiede solo il possesso del permesso di soggiorno di validita' non inferiore a un anno, ai sensi di art. 41 D. Lgs. 286/1998
o Trib. Torino: discriminatorio il comportamento del Comune di Varallo (Vercelli) che, con ordinanza, aveva disposto il divieto, con previsione di relativa sanzione amministrativa in caso di violazione, di indossare il burkini (secondo il Tribunale, sostanzialmente corrispondente, tranne che per il materiale da fabbricazione, ad una muta da subacqueo, certamente mai vietata nelle strutture finalizzate alla balneazione) su tutto il territorio comunale nelle strutture finalizzate alla balneazione, nonche' il divieto di abbigliamento che possa impedire o rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, come caschi motociclistici al di fuori di quanto previsto dal codice della strada e qualunque altro copricapo che nasconda integralmente il volto; l'ordinanza era stata accompagnata dall'installazione, sulle vie di accesso al paese, di cartelli riportanti il divieto mediante l'uso del simbolo di divieto di sosta opportunamente modificato con la raffigurazione di una donna che indossa il burkini; ne risultava una focalizzazione del messaggio negativo sulla minoranza femminile islamica, di carattere certamente discriminatorio
o Trib. Vercelli: in relazione alla controversia decisa da Trib. Torino (comportamento discriminatorio tenuto dal Comune di Varallo con l'affissione di manifesti recanti il divieto di accesso per le donne che indossino il burkini), condannati per comportamento ritorsivo contro chi abbia agito contro la discriminazione Gianluca Buonanno, al momento europarlamentare, sindaco di Borgosesia e assessore a Varallo, e il sindaco di Varallo Eraldo Botta per aver affisso manifesti (pubblicati anche sul Corriere della Valsesia e sulla pagina Facebook del Buonanno) in cui si deridevano i quattro cittadini che avevano agito in giudizio contro la discriminazione; condannata anche l'amministrazione comunale per aver prestato il proprio logo ai manifesti; irrilevante, per il Tribunale, il fatto che il soggetto che ha subito la ritorsione fosse o meno vittima della discriminazione contro cui aveva agito (la rubrica dell'articolo recante le disposizioni rilevanti, "Protezione delle vittime", fa riferimento anche alle vittime della ritorsione e, in ogni caso, rubrica legis non est lex); Buonanno, Botta e l'amministrazione comunale del Comune di Varallo condannati a pubblicare parte dell'ordinanza e il dispositivo della stessa sul Corriere della Valsesia e sui siti web del Comune e sulla pagina Facebook di Gianluca Buonanno, oltre che a risarcire il danno (6 mila euro a una ricorrente, 5.500 euro all'altro) e a pagare le spese legali
o comunque discutibile la legittimita', sotto questo profilo, delle disposizioni di cui all'art. 11 L. 133/2008, che, con riferimento agli immigrati, condizionano l'accesso ai nuovi alloggi di edilizia popolare previsti dal piano-casa e l'erogazione di contributi integrativi al requisito di residenza da almeno 10 anni in Italia ovvero da almeno 5 anni nella Regione, e appaiono cosi' direttamente discriminatorie
o verosimilmente legittima la disposizione di cui all'art. 20, co. 10 L. 133/2008, che ha aggiunto ai requisiti previsti per l'attribuzione dell'assegno sociale, a partire dall'1/1/2009, il soggiorno legale pregresso continuativo di almeno 10 anni (nota: dubbi sulla legittimita' costituzionale per violazione dell'art. 38 Cost.)
o verosimilmente legittime, sotto questo profilo, le disposizioni della Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 16/2008, che, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha dato maggior peso, tra i vari criteri, alla durata del periodo di residenza anagrafica nel territorio della Regione e ha introdotto una soglia di almeno 10 anni di residenza anagrafica o attivita' lavorativa, anche non continuativa, in Italia, di cui almeno 5 anni nel territorio della Regione; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti dei cittadini comunitari e loro famigliari e dei titolari di permesso UE slp, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana
o se una determinata prestazione di assistenza sociale e' prevista dalla legge statale o regionale e (verosimilmente, "o") da altri provvedimenti statali, regionali o locali ad essa automaticamente accedono, oltre che i cittadini, anche gli stranieri indicati dall'art. 41 D. Lgs. 286/1998 (titolari di permesso di durata non inferiore a un anno e minori iscritti nel loro permesso)
o l'imposizione del requisito di residenza duratura e' censurabile sulla base di una possibile violazione del criterio di proporzionalita' e ragionevolezza (Corte Giust.) e sulla base di Sent. Corte Cost. 40/2011, nella quale tale requisito viene dichiarato illegittimo per il fatto che non appare correlato con i requisiti corrispondenti al diritto soggettivo che la misura assistenziale intende tutelare (nota: la Corte Cost., pur riconoscendo legittima la restrizione di una misura in ragione della limitazione delle risorse finanziarie, non coglie come il requisito di residenza non sia arbitrario, restringendo la platea dei beneficiari alla parte della popolazione piu' radicata e, quindi, evitando l'effetto richiamo)
o Par. UNAR 26/10/2007 relativo all'accesso all'impiego alle dipendenze delle imprese di trasporto pubblico locale (nello stesso senso, lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti): le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931
sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.
violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione
violano la normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro
o Esposto dell'ASGI alla Commissione dell'Unione europea: la clausola di cittadinanza di cui all'all. A RD 148/1931 per le assunzioni da parte delle imprese del trasporto pubblico locale viola il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione sancito dal diritto dell'Unione europea con riferimento a familiari di cittadini comunitari, titolari di permesso UE slp e destinatari di protezione internazionale; si osserva come non si tratti neanche di pubblico impiego, al quale pure queste categorie sono state esplicitamente ammesse da L. 97/2013
o l'adozione di criteri che favoriscano direttamente i cittadini italiani nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare rappresenta un atto di discriminazione diretta
o l'adozione di criteri che favoriscono persone residenti da almeno 10 anni nel territorio del Comune, rappresenta un atto di discriminazione indiretta (nota: parere superato dall'Ord. Corte Cost. 32/2008)
o nota: aperta dalla Commissione UE una procedura di infrazione contro l'Italia in relazione alle procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva 2003/109/CE
o Trib. Trieste: la clausola di cittadinanza italiana contenuta nelle normative nazionali e regionali (nel caso in specie, art. 10 co. 78 Legge Friuli Venezia Giulia 17/2008) in materia di "carta acquisti" viola il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione tra cittadini comunitari e va quindi disapplicata
o Trib. Brescia dichiara cessata la materia del contendere, in relazione al ricorso di un rifugiato per il mancato accesso al godimento della "carta acqusiti", in quanto l'Amministrazione ha deciso di erogare il beneficio
o art. 81 co. 32 L. 133/2008 e' stato poi modificato da L. 147/2013, con l'estensione del beneficio ai residenti cittadini comunitari ovvero cittadini stranieri titolari di permesso UE slp o familiari di cittadino italiano o comunitario che siano titolari del diritto di soggiorno; restano comunque esclusi i destinatari di protezione internazionale
o le restrizioni nell'assegnazione del beneficio appaiono comunque in contrasto con i principi di non discriminazione sanciti da Sent. Corte Cost. 187/2010, Sent. Corte Cost. 329/2011 e Sent. Corte Cost. 40/2013 e dagli Accordi euromediterranei tra le Comunita' Europee e i loro Stati membri, da un lato, e, rispettivamente, Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia
o si raccomanda agli Enti locali di evitare di inserire, tra i requisiti richiesti per laccesso alledilizia pubblica residenziale o ad altri benefici legati alla abitazione, il requisito della cittadinanza italiana o di requisiti ulteriori o aggiuntivi (come quello della residenza temporalmente protratta) rispetto a quelli previsti dallarticolo 40 D. Lgs. 286/1998, attenendosi ai seguenti principi enunciati dalla Corte Costituzionale (Sent. Corte Cost. 187/2010, Sent. Corte Cost. 40/2011, Sent. Corte Cost. 61/2011):
la ragionevolezza di subordinare l'erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di breve durata
l'esclusione di particolari limitazioni per il godimento di diritti fondamentali della persona una volta che sia riconosciuto il diritto a soggiornare
l'esistenza e la tutela di diritti fondamentali della persona, destinati a soddisfare bisogni primari inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, in relazione ai quali esiste un parametro di ineludibile uguaglianza di trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato
o nota: si mette in discussione la legittimita' costituzionale
di art. 11, co. 13 L.133/2008, che impone come condizione per l'accesso dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti al "Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione" il requisito di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 nella Regione
del requisito di residenza di lungo periodo per poter accedere all'edilizia pubblica residenziale o ai benefici legati comunque all'abitazione, previsto da molte leggi regionali
o in Francia, Sent.
Corte Cass. Francese 536/2013 ha sancito che, nel settore lavorativo
privato, non e' legittimo il divieto, per i dipendenti, di indossare simboli e
capi d'abbigliamento religiosi, se tale clausola non e' giustificata dal lavoro
svolto; allo stesso tempo, Sent.
Corte Cass. Francese 537/2013 ha sancito che non e' discriminatorio vietare
di indossare simboli che mostrano l'appartenenza religiosa, politica o
ideologica in luoghi di lavoro dove si fornisce un servizio pubblico, e,
conseguentemente, e' legittimo il licenziamento del dipendente pubblico che
rifiuta di adeguarsi al divieto
o in Gran Bretagna, un giudice ha stabilito che la donna di religione
islamica non puo' deporre, come imputata, a viso coperto, perche' questo
impedisce alla giuria di valutarne la credibilita' (da un comunicato
di Stranieriinitalia)
o il divieto di indossare nei luoghi
pubblici veli integrali sara' inserito nella Costituzione del Canton Ticino, a seguito del risultato
di un referendum (da un comunicato
di Stranieriinitalia)
o il divieto di indossare il velo integrale non puo' essere motivato sulla base di ragioni di pubblica sicurezza, se il divieto e' generalizzato e non associato alla necessita' di effettuare controlli o all'esistenza di una minaccia generalizzata
o il divieto non puo' essere motivato sulla base della difesa dei diritti della donna, soprattutto se ad impugnare le norme che impongono tale divieto e' una donna
o il divieto non puo' essere motivato dalla tutela della liberta' e della dignita' altrui, perche' l'indossare il velo non reca alcuna offesa a tale liberta' o dignita'
o il divieto puo' essere motivato dall'esigenza di socializzazione, che verrebbe impedita dall'impossibilita' per gli altri individui di vedere l'espressione del viso; rispetto a questo bilanciamento tra liberta' e diritti individuali e liberta' e diritti degli altri, gli Stati hanno ampio margine di discrezionalita'
o alla Corte europea dei diritti dell'uomo spetta valutare se le misure prese a livello nazionale siano giustificate in principio e proporzionate
o benche' non vi sia un'unica posizione, in Europa, rispetto al bando del velo integrale, non puo' essere considerata sproporzionata la misura adottata in Francia, considerato il margine di discrezionalita' che va concesso a ciascuno Stato (nota: solo Francia e Belgio adottato una simile misura; quale controllo esercita la Corte, se rimette tutto alla discrezionalita' degli Stati?)
o pur dando origine a una discriminazione indiretta nei confronti delle donne islamiche, tale discriminazione e' lecita perche' sorretta da una giustificazione obiettiva e ragionevole e perseguita in modo proporzionato (nota: la Corte non affronta in realta' il punto della proporzionalita')
o Trib. Udine (confermato da Trib. Udine): e' indirettamente discriminatorio, ma anche manifestamente sproporzionato e ingiustificato (la necessita' di contenere la spesa pubblica non giustificando la discriminazione indiretta, secondo Sent. Corte Giust. C-187/00) e, quindi, incompatibile col diritto comunitario, che un cittadino comunitario che abbia usufruito della liberta' di circolazione e si sia stabilito in Friuli Venezia Giulia debba risiedervi per 5 anni (10 nel territorio nazionale) per poter soddisfare il criterto di collegamento con la societa' ospitante richiesto dalla Legge Regionale Friuli 11/2006, come modificata da Legge Regionale Friuli 17/2008 e da Legge Regionale Friuli 18/2009 ai fini del godimento dell'assegno una-tantum di natalita'; il divieto di discriminazione tra lavoratori si estende ai vantaggi sociali che facilitano la mobilita' intra-europea, incluse le agevolazioni in occasione della nascita di un figlio (Sent. Corte Giust. C-65/81 e Sent. Corte Giust. C-111/91) e quelle a carattere assistenziale e non contributivo (Sent. Corte Giust. C-32/75); le "prestazioni familiari" sono incluse tra le prestazioni di sicurezza sociale (diritti soggettivi, non lasciati alla valutazione discrezionale della situazione di bisogno da parte delle amministrazioni) di cui godono tutti i lavoratori e gli studenti circolanti, salvo che non siano escluse esplicitamente dallo Stato membro che le eroga (con la menzione nell'allegato II al Regolamento CEE 1408/1971; l'Italia non ne ha esclusa nessuna); il Comune di Latisana, che ha rifiutato l'erogazione dell'assegno avrebbe dovuto disapplicare la disposizione in contrasto con il diritto dell'Unione europea (Sent. Corte Giust. C-103/88 e Sent. Corte Cost. 389/1989)
o Trib. Gorizia: si dichiara cessata la materia del contendere, per un caso analogo, relativo al diniego della concessione di assegno di natalita' ad una cittadina straniera titolare di permesso UE slp priva dei requisiti di anzianita' di residenza decennale in Italia e quinquennale nella Regione Friuli Venezia Giulia, avendo il Comune di Gorizia ha provveduto a disapplicare la disciplina regionale nella parte ritenuta discriminatoria, assegnando il beneficio sociale alla cittadina straniera ricorrente
o esposti ASGI all'UNAR e alla Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a favore dei cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso UE slp, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini coperti dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche' impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari
o par. UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale, facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari
o la Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario relativo alla residenza pregressa (da lettera UNAR all'ASGI)
o la Commissione UE, con Lettera all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita' italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di incompatibilita' della Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva 2003/109/CE
o le procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva 2003/109/CE
o le disposizioni regionali della Regione Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un determinato numero di anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale, costituendo una discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo in violazione dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva 2003/109/CE
o istruzione: si dedica attenzione particolare alle iniziative previste per accrescere le opportunita' educative, favorendo l'aumento del numero degli iscritti a scuola, la frequenza, il successo scolastico e la piena istruzione, anche attraverso processi di pre-scolarizzazione che puntino alla partecipazione dei giovani allistruzione universitaria, all'alta formazione e formazione-lavoro anche mediante prestiti d'onore, borse di studio e altre agevolazioni previste dalla legge; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero essere integrate con obiettivi quantitativi e identificazione delle risorse necessarie
o alloggio: si indica come priorita' quella di aumentare l'accesso ad un ampio ventaglio di soluzioni abitative in un'ottica partecipativa di superamento definitivo di logiche emergenziali e di grandi insediamenti monoetnici e nel rispetto delle opportunita' locali, dell'unita' familiare e di una strategia fondata sull'equa dislocazione; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 considera difficile la quantificazione delle risorse necessarie, dal momento che mancano obiettivi quantitativi precisi
o lavoro: si da' spazio alla promozione della formazione professionale, come strumento per superare situazioni di irregolarita' o precarieta' del lavoro e favorire lo sviluppo di attivita' imprenditoriali autonome e percorsi di inserimento specifici per donne e giovani al di sotto dei 35 anni; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero essere integrate con obiettivi quantitativi e identificazione delle risorse necessarie, e come la mancanza di cifre e indicatori rendera' arduo il monitoraggio
o salute: particolare attenzione e' dedicata all'accesso ai servizi sociali e sanitari sul territorio, all'implementazione della prevenzione medico-sanitaria con particolare riguardo a donne, bambini, anziani e disabili; si vuol favorire la salute riproduttiva e coinvolgere i servizi sociali nei programmi di cura medica mediante l'inserimento di mediatori culturali; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero essere integrate con obiettivi quantitativi, identificazione delle risorse necessarie e individuazione di una tabella dei tempi di realizzazione
o Rom e Sinti: si considera molto favorevolmente l'adozione da parte italiana della Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020; occorrono pero' obiettivi quantitativi e risorse ben definite; importante la partecipazione di Rom e Sinti, il monitoraggio, la sensibilizzazione pubblica
o Emergenza nomadi e sgomberi: le politiche dei campi segregati e degli sgomberi forzati, che hanno caratterizzato l'approccio dell'Emergenza nomadi, siano diametralmente opposte alla Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020, e che vadano pertanto relegate definitivamente nel passato; il ricorso del governo italiano, contro Sent. Cons. Stato 6050/2011 rischia di dare l'impressione di voler sancire lapproccio adottato in precedenza, che va invece accantonato a prescindere dall'esito del ricorso stesso
o invita gli Stati membri ad eliminare la segregazione spaziale, fermare gli sgomberi forzati illeciti e prevenire il fenomeno dei senzatetto con cui sono ora confrontati i Rom, pertanto a istituire politiche efficaci e inclusive per la casa, compresa la fornitura di alloggi adeguati e di assistenza sociale e sanitaria in caso di sgomberi
o invita gli Stati membri a porre fine alla segregazione nel settore dell'istruzione e l'illecita collocazione degli alunni Rom in scuole speciali, se del caso, e a creare l'infrastruttura e i meccanismi necessari al fine di facilitare l'accesso a un'istruzione di qualita' per tutti i minori Rom, ad affrontare la questione dell'abbandono scolastico precoce tra gli allievi Rom, a promuovere l'accesso dei bambini Rom al ciclo di istruzione scolastica precoce, ad assicurare l'accesso degli studenti Rom al programma Erasmus e a promuovere opportunita' di tirocini allo scopo di metterli in condizione di maturare adeguate esperienze lavorative
o invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare gli elevati tassi di disoccupazione tra i Rom e a rimuovere tutte le barriere per l'accesso all'occupazione
o invita gli Stati membri a predisporre meccanismi antidiscriminazione, e programmi per facilitare l'accesso al mercato del lavoro, compresa una rappresentanza proporzionata dei Rom nei servizi pubblici
o invita le istituzioni europee a istituire programmi di tirocini e assumere Rom in tutte le istituzioni
o invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la generale discriminazione in relazione all'accesso dei Rom all'assistenza sanitaria
o ha ritenuto che
la realizzazione del nuovo campo nomadi esclude di fatto le comunita' rom e sinte di Roma dalla possibilita' di accesso a soluzioni abitative propriamente dette con l'effetto di determinarne, ovvero incentivarne, l'isolamento e la separazione dal restante contesto urbano e di comprometterne la pari dignita' sociale
all'interno delle azioni del Piano Nomadi di Roma la soluzione di un campo nomadi viene prospettata a un solo gruppo etnico che vive un particolare disagio abitativo, e non risulta parimenti predisposta o offerta ad individui presenti sul territorio del Comune di Roma non appartenenti a tali comunita'
il codice comportamentale imposto agli abitanti del nuovo villaggio attrezzato La Barbuta appare lesivo del diritto della liberta' personale, alla vita privata e familiare e alla liberta' di riunione
o ha ordinato la sospensione delle procedure di assegnazione degli alloggi all'interno del villaggio attrezzato Nuova Barbuta fino alla definizione del procedimento sommario di cognizione
o non e' fondata la tesi secondo cui sarebbe evidente il carattere discriminatorio dell'azione del Comune, eseguita in ottemperanza di un piano governativo d'emergenza, poi censurato dal Consiglio di Stato, ma non in quanto discriminatorio
o appare anche evidente, dai documenti depositati dal Comune, come non vi siano trasferimenti coatti, ma solo assegnazioni temporaneee di alloggi in comodato a persone consenzienti, senza obbligo di permanenza nel villaggio
o il villaggio e' dotato almeno dei servizi sociali minimi (scuole, in particolare) di cui gli attuali insediamenti sono sprovvisti
o il criterio alla base dell'assegnazione degli alloggi e' relativo alla mancanza di una sistemazione alloggiativa migliore, non all'origine etnica
o illegittimita' costituzionale di art. 19 co. 1 lettera b) Legge Regione Valle d'Aosta 3/2013 nella parte in cui annovera, fra i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, quello della residenza nella Regione da almeno 8 anni, maturati anche non consecutivamente
o il requisito di residenza per almeno 8 anni quale presupposto necessario (e non, quindi, come mera regola di preferenza) determina un'irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini comunitari, sia nei confronti degli stranieri titolari di permesso UE slp
o riguardo ai cittadini comunitari, il requisito censurato non risulta proporzionato al pur legittimo scopo di assicurare che a beneficiare della provvidenza siano soggetti che abbiano dimostrato un livello sufficiente di integrazione nella comunita' presso la quale risiedono (Sent. Corte Giust. C-138/02), anche al fine di evitare oneri irragionevoli per il sistema locale di assistenza sociale (Sent. Corte Giust. C-259/91, C-331/91 e C-332/91); non si puo' presumere, infatti, che i cittadini comunitari che risiedano nel territorio regionale da meno di 8 anni, ma che siano pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, e che quindi abbiano instaurato un legame con la comunita' locale, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da piu' anni e, per cio' stesso siano estromessi dalla possibilita' di accedere al beneficio
o per i titolari di permesso UE slp, la previsione di una certa anzianita' di residenza sul territorio potrebbe trovare una ragionevole giustificazione nella finalit di evitare che detti alloggi siano assegnati a persone che, non avendo ancora un legame sufficientemente stabile con il territorio, possano poi rinunciare ad abitarvi, rendendoli inutilizzabili per altri che ne avrebbero diritto; tuttavia, una durata molto prolungata della residenza richiesta risulta sproporzionata allo scopo ed incoerente con le finalita' stesse dell'edilizia residenziale pubblica, dato che puo' finire col precludere tale servizio proprio a coloro che si trovino in condizioni di maggiore difficolta' e disagio abitativo, rientrando nella categoria dei soggetti in favore dei quali la stessa Legge Regione Valle d'Aosta 3/2013 prevede l'adozione di interventi, anche straordinari, finalizzati a fronteggiare emergenze abitative
o una differenziazione tra gruppi fondata su rilevazioni statistiche e' legittima in campo assicurativo
o art. 56 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (libera circolazione dei servizi) e' applicabile, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, nei casi in cui vengano posti ostacoli alla liberta' di fruire di prestazioni da misure poste da un'autorita' pubblica o da pratiche messe in atto da organismi privati; in questo caso non sembra esserci ruolo dell'autorita' pubblica, ma art. 56 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea potrebbe essere fatto valere davanti al giudice nazionale
o una differenziazione dei premi assicurativi basata sulla cittadinanza
puo' rappresentare una restrizione discriminatoria della libert di fruire di
un servizio che non appare giustificata, poiche' la cittadinanza non ha (a
differenza dellesperienza di guida, ad esempio) un impatto sulla capacit di
guida degli utenti e, quindi, non costituisce un fattore da prendere in
considerazione nel calcolo dei premi assicurativi
Relazione tra principio di
parita' di trattamento e divieto di discriminazione (torna
all'indice del capitolo)
o a) principio della retribuzione sufficiente a consentire una vita libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia (art. 36 Cost.), da cui si puo' far derivare (prescindendo dall'applicazione data dalla giurisprudenza) solo la fissazione di un minimo, commisurato non alla qualita' o alla quantita' della prestazione, ma, piuttosto, al grado di bisogno (in relazione - per esempio - a carichi familiari, handicap, eta', costo della vita, etc.)
o b) principio del proporzionamento della retribuzione a qualita' e quantita' della prestazione (art. 36, Cost.), da cui si puo' far derivare la necessita' dell'adozione (anche non esclusiva), nei sistemi di inquadramento, di criteri attinenti al contenuto della prestazione; il precetto costituzionale, pero', non fissa il grado di proporzionalita', che va, anzi, probabilmente, inteso in senso atecnico; e', quindi, probabilmente legittimo qualunque andamento della retribuzione monotonamente crescente in senso lato con quantita' o qualita' della prestazione crescenti (ceteris paribus); risulta cosi' legittimo un sistema di inquadramento che sia scarsamente sensibile a certi differenziali di qualita' o quantita', come pure, al limite, un sistema di inquadramento piatto o localmente piatto (un sistema di questo genere e' quello fondato solo sulle mansioni dedotte in contratto - che prescinda, cioe', dalle differenze di qualita' e quantita' di prestazione tra lavoratori impiegati nella stessa mansione); certamente, pero', e' legittimo un sistema di inquadramento che valorizzi (col segno giusto) qualunque differenza di qualita' e quantita'; e' quindi legittima, a meno che entri in conflitto con altre disposizioni, l'adozione di qualunque criterio attinente al contenuto della prestazione; alla luce di questa considerazione, la Sent. Corte Cost. 103/1989, laddove afferma che il giudice deve verificare che retribuzione e inquadramento del lavoratore corrispondano alle mansioni svolte, puo' essere salvata solo se si interpreta tale verifica come orientata ad escludere che il lavoratore sia retribuito meno del minimo previsto per quelle mansioni
o c) principio di parita' di trattamento (art. 41 Cost.), che potrebbe astrattamente (non in riferimento all'art. 41 Cost.) essere enunciato in modi molto diversi, ordinabili per grado di rigidita': dal livello piu' basso (divieto di differenziazione di trattamento immotivata), a quello piu' alto (divieto di differenziazione di trattamento comunque motivata); l'art. 41 Cost. (correttamente interpretato da Sent. Corte Cost. 103/1989) lo prescrive in una forma molto vicina a quella meno rigida, che puo' essere cosi' sintetizzata: divieto di differenziazione di trattamento immotivata o fondata su motivazioni futili (indicando, per semplicita', come "futile" qualunque motivazione non intesa a proteggere un interesse apprezzabile); qualunque differenziazione fondata su motivazioni non futili e' compatibile con art. 41 Cost., potendo, naturalmente, non esserlo con altri precetti; potrebbe, ad esempio, essere incompatibile con divieti di discriminazione; oppure - cosa non meno delicata - potrebbe travolgere il proporzionamento con qualita' e quantita' per il rilievo eccessivo dato ad elementi estranei al contenuto della prestazione (prevalenza, nel sistema di inquadramento, di criteri attinenti alla capacita' professionale del lavoratore indipendentemente dal suo debito contrattuale - c.d. qualifica soggettiva - ovvero non attinenti ne' al contenuto delle prestazioni ne' alle capacita' soggettive del lavoratore - es.: anzianita' - rispetto ai criteri attinenti al contenuto della prestazione)
o d1) divieto di discriminazione diretta (L. 125/1991, D. Lgs. 286/98, D. Lgs. 215/03, D. Lgs. 216/03, etc.), che esclude la legittimita' di differenziazioni fondate sull'appartenenza o meno al gruppo che si vuol proteggere
o d2) divieto di discriminazione indiretta (L. 125/1991, D. Lgs. 286/98, D. Lgs. 215/03, D. Lgs. 216/03, etc.), che esclude la legittimita' di differenziazioni fondate su criteri non attinenti al contenuto della prestazione (o addirittura, stando alla Sent. Corte Giust. 17/10/89 C. 109/88, delle differenziazioni fondate su criteri non strettamente attinenti a caratteristiche "essenziali" per la prestazione lavorativa), qualora ne risulti complessivamente danneggiato il gruppo svantaggiato
o il divieto di discriminazione diretta puo' essere visto come conseguenza dell'applicazione dell'art. 41 Cost. in un contesto sociale in cui la motivazione di una differenza di trattamento basata sull'appartenenza a un certo gruppo non puo' che essere considerata - secondo il Legislatore - come futile; e' evidente come il ragionamento del Legislatore, in materia, sia frutto di una acquisizione solida, ma molto recente e molto poco diffusa: se cosi' non fosse - se, cioe', la futilita' della motivazione in esame fosse riconosciuta in modo generale, non vi sarebbe nessun bisogno di un esplicito divieto di natura legislativa; la futilita' del criterio ha quindi carattere contingente
o il divieto di discriminazione indiretta sara' riconducibile all'art. 41 Cost. in una situazione in cui il Legislatore ritenga talmente rilevante l'interesse della societa' a rimuovere le disparita' oggettivamente esistenti tra gruppi da etichettare come "futile" un criterio di differenziazione che non sia relativo al contenuto della prestazione o, addirittura, ad aspetti essenziali di tale contenuto, ogni volta che la sua adozione contribuisca al permanere della condizione di disparita'; anche in questo caso la futilita' del criterio ha carattere contingente e relativo; si trattera' infatti, in generale, di un criterio orientato a tutelare un interesse apprezzabile (se cosi' non fosse, sarebbe censurabile anche senza la prova statistica di un impatto sperequato) - un criterio del tutto accettabile, cioe', se non vi fosse un contesto caratterizzato dalla presenza di un gruppo svantaggiato (si pensi ad una differenziazione "per conoscenza della lingua" in un'Italia degli anni '70, non ancora meta di flussi migratori)
31.
Qualifica di titolare dello status di protezione internazionale (torna all'indice)
-
Bisogno di protezione internazionale insorto dopo la
partenza
-
Responsabili della persecuzione o del danno grave;
soggetti che offrono protezione
-
Status di rifugiato: atti di persecuzione
-
Cessazione dello status di rifugiato
-
Esclusione dallo status di rifugiato
-
Riconoscimento e diniego dello status di rifugiato
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Revoca dello status di rifugiato
-
Protezione sussidaria: danni gravi
-
Cessazione dello status di protezione sussidiaria
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Esclusione dallo status di protezione sussidiaria
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Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria
-
Revoca dello status di protezione sussidiaria
Definizioni (torna
all'indice del capitolo)
o protezione internazionale: lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
o beneficiario di protezione internazionale: lo straniero cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o il diritto alla protezione sussidiaria
o rifugiato: chiunque, nel giustificato timore dessere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trovi fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non possa o, per tale timore, non voglia domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio, non possa o, per il timore sopra indicato, non voglia ritornarvi
o protezione sussidiaria: lo status che puo' essere riconosciuto allo straniero o apolide privo dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, rispetto al quale sussistano fondati motivi per ritenere che in caso di ritorno nel Paese d'origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che, a causa di questo rischio, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale paese
o paese d'origine: il paese o i paesi di cui lo straniero richiedente protezione e' cittadino o, se si tratta di apolide, il paese di precedente dimora abituale;
o paese di origine sicuro: un paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all'articolo 29 della Direttiva 2005/85/CE; gli Stati membri dell'Unione europea si considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri (Protocollo 24 al Trattato sull'Unione europea) e la domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro puo' essere presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame in un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi:
se lo Stato membro d'origine procede all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
se e' stata avviata, nei confronti dello Stato membro d'origine, la procedura di cui all'art. 7 Trattato sull'Unione europea e finche' il Consiglio o il Consiglio europeo non abbiano preso una decisione al riguardo
se il Consiglio o il Consiglio europeo anno adottato una decisione in base ad art. 7 Trattato sull'Unione europea nei riguardi dello Stato membro d'origine
se uno Stato membro lo decide unilateralmente, informandone immediatamente il Consiglio; la domanda e' esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata, senza che cio' pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro
o domanda di protezione internazionale: una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dalla L. 39/1990 e dal DPR 303/2004 per le domande di asilo; nota: da art. 34, co. 2 D. Lgs. 251/2007 si evince che il riferimento alle procedure previste dalla L. 39/1990 e dal DPR 303/2004 si applica fino all'entrata in vigore del Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2005/85/CE; la Direttiva 2011/95/UE, inoltre, specifica che la definizione in esame si applica a condizione che lo straniero non abbia chiesto esplicitamente altro tipo di protezione, non contemplato nel campo di applicazione della Direttiva stessa, che possa essere richiesto con domanda separata (si pensi alla richiesta di asilo ai sensi di art. 10 Cost.)
o richiedente: lo straniero che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non e' ancora stata adottata una decisione definitiva
o familiari del beneficiario dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria: i seguenti membri del nucleo familiare, costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, che si trovino nel territorio nazionale in connessione alla domanda di protezione internazionale:
il coniuge; nota: la Direttiva 2011/95/UE include anche il partner non sposato, avente con l'interessato una relazione stabile, se la legislazione o la prassi equipara le coppie non sposate a quelle sposate, nel quadro della legge sugli stranieri; questa formulazione andrebbe conservata, risultando direttamente applicabile in caso di riforma in materia di unioni di fatto
i figli minori (D. Lgs. 18/2014)[90], purche' non coniugati, anche naturali o adottati, essendo equiparati a figli anche i minori affidati o sottosposti a tutela
il genitore o altro adulto legalmente responsabile, ai sensi degli artt. 343 e seguenti c.c., del minore beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria
o non e' ravvisabile un atto di persecuzione, nell'accezione di art. 9 par. 1 lettera a) Direttiva 2004/83/CE, in qualunque lesione del diritto alla liberta' di religione che violi art. 10 par. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
o l'esistenza di un atto di persecuzione puo' risultare da una violazione della manifestazione esteriore di tale liberta'
o per valutare se una lesione del diritto alla liberta' di religione che viola art. 10 par. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea possa costituire un atto di persecuzione, le autorita' competenti devono verificare, alla luce della situazione personale dell'interessato, se questi, a causa dell'esercizio di tale liberta' nel paese d'origine, corra un rischio effettivo, in particolare, di essere perseguitato, o di essere sottoposto a trattamenti o a pene inumani o degradanti ad opera di uno dei soggetti potenzialmente responsabili di persecuzione, di cui all'art. 6 Direttiva 2004/83/CE (Stati, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o parte di esso, agenti non statali se chi e' tenuto a fornire protezione non lo fa)
o il timore del richiedente di essere perseguitato e' fondato quando le autorita' competenti, alla luce della situazione personale del richiedente, considerano ragionevole ritenere che, al suo ritorno nel paese d'origine, egli compira' atti religiosi che lo esporranno ad un rischio effettivo di persecuzione; nell'esaminare su base individuale una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, tali autorita' non possono ragionevolmente aspettarsi che il richiedente rinunci a tali atti religiosi
o gli stranieri provenienti dal Nordafrica cui sia stata negata la protezione internazionale e che siano ancora ospiti del sistema di accoglienza (nota: non sembra legittimo che i non accolti possano essere esclusi) puo' far riesaminare la propria posizione, eventualmente rinunciando ad essere audito
o le Commisisoni territoriali procedono entro 20 giorni (in caso di rinuncia all'audizione) alle determinazioni di competenza (verosimilmente, col riconoscimento di una delle forme di protezione)
o le Commissioni territoriali sono chiamate, in sede di esame delle domande non ancora esaminate e di riesame di quelle rigettate, a prendere in considerazione le rilevanti esigenze umanitarie connesse alla rescissione dei legami col paese d'origine e alla perdurante instabilita' della situazione libica
o l'individuazione degli stranieri titolati ad accedere al riesame e' effettuata dalle questure in collaborazione con i soggetti attuatori (nota: su cosa si basa la selezione?)
o gli stranieri in accoglienza sono informati dai soggetti attuatori della possibilita' di riesame (nota: e gli altri?)
o lo svolgimento del riesame prescinde dalla pendenza di eventuali ricorsi; in caso di riconoscimento di una forma di protezione, la Commissione territoriale informa l'ufficio giudiziario presso il quale pende l'eventuale ricorso
o lo straniero in accoglienza che voglia far riesaminare la propria domanda di protezione si reca presso la questura, secondo un piano di date concordato tra questure e soggetti attuatori
o non viene compilato un nuovo modello C3, ma si utilizza quello gia' memorizzato
o in caso di rinuncia all'audizione, lo straniero viene riconvocato in questura dopo 20 gg per la notifica della decisione della Commissione territoriale e il rilascio del permesso (nota: sembra dato per scontato il rilascio di un permesso)
o la procedura "Vestanet C3 emergenza Nord Africa", finalizzata al riesame delle posizioni dei richiedenti la protezione internazionale destinatari di una decisione di diniego da parte delle Commissioni territoriali, rimane operante per gli stranieri giunti in Italia entro il 31/12/2012
o per assicurare l'espletamento delle attivita' di riesame delle posizioni dei richiedenti la protezione internazionale e garantire la regolare chiusura dello stato di emergenza, le cinque sezioni istituite nell'ambito delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi di art. 2 Ord. PCM 10/8/2011, continuano ad operare fino alla conclusione della procedura e comunque non oltre il 30/6/2013
Esame dei fatti (torna all'indice del capitolo)
o di tutti i fatti pertinenti relativi al paese d'origine al momento in cui viene adottata la decisione di merito, incluse le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e le corrispondenti modalita' di applicazione; nel senso della necessita' di far riferimento a informazioni aggiornate, Sent. Cass. 26056/2010
o della dichiarazione e della documentazione pertinente presentata dal richiedente, che deve rendere noto se ha gia' subito persecuzione o danni gravi o se rischia di subirne
o della situazione personale, inclusi condizione sociale, sesso ed eta', al fine di valutare se, in base a tale situazione, gli atti cui e' stato o rischia di essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave
o dell'eventualita' che le attivita' svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine siano state mirate, esclusivamente o principalmente, ad esporlo a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel paese stesso, al fine di presentare una domanda di protezione internazionale
o dell'eventualita' che si possa presumere che il richiedente sia in grado di ricorrere alla protezione di altro paese del quale possa dichiararsi cittadino.
o il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda
o ha prodotto tutti gli elementi in suo possesso e motivato l'eventuale mancanza di altri elementi significativi (verosimilmente, si intende: "l'eventuale mancanza di tutti gli altri elementi significativi")
o le dichiarazioni del richiedente sono coerenti, plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali o specifiche pertinenti di cui si dispone
o la domanda e' stata presentata al piu' presto, o il richiedente ha fornito un motivo valido per l'eventuale ritardo
o dai riscontri effettuati, il richiedente appare attendibile; nel valutare l'attendibilita' del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturita' e di sviluppo personale (D. Lgs. 18/2014)
o il richiedente ha l'onere di provare, almeno presuntivamente, il concreto pericolo cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio (nello stesso senso Sent. Cass. n. 26822/2007, n. 18353/2006, n. 28775/2005, n. 26278/2005, n. 2091/2005); nello stesso senso, Trib. Roma: lo straniero che fugga precipitosamente dal proprio paese ha un'oggettiva difficolta' nel reperire prove inconfutabili del rischio di persecuzione
o la Commissione e, in sede di ricorso, il giudice devono cooperare all'accertamento dei fatti, in applicazione della Direttiva 2004/83/CE, anche per procedimenti instaurati nelle more del suo recepimento (nello stesso senso Sent. Cass. 17576/2010, Sent. Cass. 19187/2010, Sent. Cass. 20637/2012, Trib. Roma, che considera utili ad assumere la decisione le informazioni raccolte dai siti del MAE e dal dell'Istituto per commercio estero e da ONG quali Amnesty International, Ord. Cass. 20912/2011, che stabilisce come, a fronte di una esposizione dei fatti ritenuta attendibile, la constatazione di una carenza probatoria in ordine alla sussistenza della persecuzione avrebbe dovuto portare la Corte di appello all'esercizio dei poteri istruttori di ufficio, Trib. Catanzaro, che fonda la valutazione del rischio di persecuzione in Ucraina sui rapporti delle organizzazioni per i diritti umani, quali Amnesty International, e sulla coerenza delle risposte all'intervista rilasciata alla Commissione territoriale dall'interessato, Corte App. Catania, che considera rilevante la Posizione ACNUR sul Mali)
o le disposizioni sul regime di prova fondato sul beneficio del dubbio contenute nella Direttiva 2004/83/CE sono applicabili anche per procedimenti instaurati nelle more del suo recepimento
o ininfluenti, di per se', le raccomandazioni contenute nel Manuale ACNUR sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, perche' prive di valore normativo
Bisogno di protezione internazionale
insorto dopo la partenza (torna all'indice del capitolo)
Responsabili della
persecuzione o del danno grave; soggetti che offrono protezione (torna all'indice del capitolo)
o nell'adozione di adeguate misure atte ad impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, anche basate su un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire tali atti
o nella possibilita', per il richiedente, di accedere a tali misure
Status di rifugiato: atti di
persecuzione (torna all'indice del capitolo)
o rappresentare, per natura o frequenza, una violazione grave dei diritti umani fondamentali - in particolare, dei diritti non derogabili ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto alla vita, del diritto a non essere sottoposto a tortura ne' a pene o trattamenti inumani o degradanti, del diritto a non essere tenuto in condizioni di schiavitu' o di servitu', del diritto a non essere condannati sulla base di un'applicazione retroattiva di norme penali)
o costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni di diritti umani, il cui impatto eserciti sulla persona un effetto analogo a quello di una violazione grave dei diritti umani fondamentali
o atti di violenza fisica o psichica, inclusa la violenza sessuale
o provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per natura o per modalita' di attuazione; Sent. Cass. 17576/2010: si ha persecuzione politica anche quando una sentenza di condanna sia stata adottata in base alla legge, purche' la condotta punita (della quale conta la sostanza effettiva, non il nomen iuris) consista nella mera espressione di opinioni politiche e non, per esempio, nell'incitamento alla violenza (Sent. CEDU Bingol c. Turchia)
o azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; Ord. Cass. 17362/2012: il giudice di merito ha il dovere di esaminare se il reato per il quale il richiedente asilo e' perseguito dalle autorita' del proprio paese abbia natura politica o meno
o rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici, con conseguente carattere sproporzionato o discriminatorio della sanzione
o azioni giudiziarie o sanzioni penali conseguenti al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo possa comportare la commissione di crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanita', reati gravi o atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, tali da rientrare tra le clausole di esclusione dallo status di rifugiato
o azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale (D. Lgs. 18/2014)
o atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia
o non e' ravvisabile un atto di persecuzione, nell'accezione di art. 9 par. 1 lettera a) Direttiva 2004/83/CE, in qualunque lesione del diritto alla liberta' di religione che violi art. 10 par. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
o l'esistenza di un atto di persecuzione puo' risultare da una violazione della manifestazione esteriore di tale liberta'
o per valutare se una lesione del diritto alla liberta' di religione che viola art. 10 par. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea possa costituire un atto di persecuzione, le autorita' competenti devono verificare, alla luce della situazione personale dell'interessato, se questi, a causa dell'esercizio di tale liberta' nel paese d'origine, corra un rischio effettivo, in particolare, di essere perseguitato, o di essere sottoposto a trattamenti o a pene inumani o degradanti ad opera di uno dei soggetti potenzialmente responsabili di persecuzione, di cui all'art. 6 Direttiva 2004/83/CE (Stati, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o parte di esso, agenti non statali se chi e' tenuto a fornire protezione non lo fa)
o l'ambito di applicazione di art. 9 par. 2 lettera e) Direttiva 2004/83/CE si estende al personale militare che non partecipa direttamente ai combattimenti, ove tale personale possa, nel prestare servizio militare, essere indotto ad istigare o altrimenti concorrere alla commissione di crimini o atti analoghi menzionati in tale disposizione
o nel valutare se cio' si sia verificato, le autorita' nazionali devono considerare se vi sia una connessione diretta tra gli atti della persona interessata e la ragionevole probabilita' che possano essere commessi crimini di guerra, in quanto le sue azioni costituiscono un elemento necessario di tali crimini e senza il suo contributo, o tutti gli altri contributi forniti da coloro che si trovino nella sua situazione, i crimini o gli atti di guerra non potrebbero verificarsi, e se vi siano ragioni obiettive per ritenere che la persona interessata possa essere coinvolta nella commissione di crimini di guerra; a tal proposito, e' in contrasto con art. 9 par. 2, lettera e) Direttiva 2004/83/CE l'applicazione di un grado di rilevanza penale della prova (quale "al di la' di ogni ragionevole dubbio"), o di principi derivati dal diritto penale internazionale
o il fatto che le autorita' del paese di cittadinanza del richiedente perseguano crimini di guerra non preclude a quest'ultimo di invocare art. 9 par. 2 Direttiva 2004/83/CE; e' irrilevante, al riguardo, che un'azione giudiziaria penda dinanzi alla Corte penale internazionale
o l'esistenza di un mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite relativo al conflitto in questione non preclude la proposizione di domande volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato fondate su art. 9 par. 2, lettera e) Direttiva 2004/83/CE
o una persona che rifiuta di prestare servizio militare non puo' ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi di art. 9 par. 2, lettera e) Direttiva 2004/83/CE senza avere previamente esperito, senza successo, ogni procedura disponibile per ottenere il riconoscimento dello status di obiettore di coscienza, o a meno che tali procedure non fossero plausibilmente disponibili
o nel valutare se una persona che rifiuta di prestare servizio militare possa essere considerata membro di un particolare gruppo sociale ai sensi di art. 10 par. 1, lettera d) Direttiva 2004/83/CE, e' necessario prendere in considerazione: se professi una convinzione di sufficiente rigore, serieta', fermezza e rilevanza, se la sua obiezione sorga da una convinzione fondamentale per la sua coscienza, e se le persone che professano tale convinzione siano percepite come diverse nel loro paese di origine ai sensi del secondo trattino di art. 10 par. 1, lettera d)
o nei limiti in cui il richiedente si basi su art. 9 par. 2, lettera b) e art. 10 par. 1, lettera d) Direttiva 2004/83/CE, e' necessario che le autorita' nazionali competenti valutino se la degradazione militare e la condanna ad una pena detentiva siano discriminatorie in quanto egli e' membro di un particolare gruppo sociale; nell'effettuare tale valutazione e' necessario considerare se vi siano gruppi sociali nel paese interessato comparabili a quello cui il richiedente afferma di appartenere, ossia che si trovino in una situazione analoga, e se e' probabile che il gruppo del richiedente sia soggetto ad un trattamento diverso per la ragione che questi potrebbe essere sottoposto a un procedimento di corte marziale e/o alla degradazione militare e se possa essere giustificata un'apparente disparita' di trattamento
o nei limiti in cui il richiedente si basi su art. 9 par. 2, lettera c) Direttiva 2004/83/CE, e' necessario che le autorita' nazionali competenti valutino se l'azione giudiziaria o la sanzione penale per diserzione siano sproporzionate; a tal proposito e' necessario considerare se tali atti vadano oltre quanto necessario allo Stato interessato per esercitare il suo legittimo diritto di mantenere le forze armate
o riconosciuto lo status di rifugiato a un omosessuale del Gambia; il fatto che l'omosessualita' sia punita nel paese d'origine (nel caso, Gambia) come reato, costituisce un elemento di oggettiva persecuzione, tale da giustificare la protezione internazionale; irrilevante il fatto che di fatto queste sanzioni non siano applicate
o irrilevanti i dettagli elencati dalla Commissione territoriale a sostegno della tesi della inattendibilita'; ingiustificato lo scetticismo mostrato dal Tribunale di primo grado riguardo a elementi credibilissimi addotti dallo straniero
o nota: si afferma che le motivazioni economiche sono atte a giustificare na richiesta di asilo in caso di catastrofe (ad esempio, grave carestia)
o riconosciuto lo status di rifugiato a una cittadina nigeriana fuggita dal proprio paese per sottrarsi al rischio di subire mutilazioni genitali femminili, dal momento che tali mutilazioni costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza un determinato gruppo sociale, e che si deve ritenere accertato il fondato timore che tali atti siano specificatamente riferibili alla persona della richiedente
o la gravita' di tale forma di violenza e' considerata presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale dalla CEDU (Sent. CEDU Emily Collins and Ashley Akaziebie c. Svezia, che dichiara inammissibile la domanda solo perche' la persecuzione non era risultata riferibile personalmente alla richiedente), ed e' certamente possibile un'interpretazione della norma di cui all'art. 2 lettera e) D. Lgs. 251/2007 conforme a questa sentenza, dato che la rappresentazione della mutilazione genitale femminile quale atto di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e' palesemente compatibile con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in art. 2 e art. 3 Cost., con particolare riguardo alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e al principio di uguaglianza e di pari dignita' sociale, senza distinzioni di sesso
o benche' l'agente di persecuzione sia agente non statale, si puo' ritenere che, rispetto agli standard offerti dai diritti umani a livello internazionale, nel Paese di origine della richiedente non vi sia un sufficiente grado di protezione dagli atti di persecuzione rappresentati dalle mutilazioni genitali femminili
o il riconoscimento dello status non puo' essere escluso, nel nostro ordinamento, in considerazione della ragionevole possibilita' del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine, dove egli non possa temere di essere perseguitato, dal momento che la condizione contenuta in art. 8 Direttiva 2004/83/CE non e' stata recepita nel D. Lgs. 251/2007 (Sent. Cass. 2294/2012, Sent. Cass. 13172/2013, Corte App. Catanzaro, Sent. Cass. 15781/2014; in senso opposto, Sent. Cass. 6879/2011 e Trib. Catanzaro ritengono spetti al giudice di valutare se sia possibile la protezione del richiedente in altra parte del paese di provenienza; nota: art. 8 Direttiva 2011/95/UE pone ora una condizione piu' debole: che l'interessato non abbia motivo di temere persecuzione o danni gravi, ovvero che egli abbia accesso alla protezione contro persecuzione o danni gravi)
o la mancanza di elementi probatori, quali eventuali certificati medici, e' giustificata dall'ambito familiare nel quale e' stata subita la violenza, dalla necessita' di allontanarsi dal proprio luogo di residenza a seguito del timore di subire la mutilazione genitale e dalla conseguente impossibilita' di mantenere contatti con l'ambiente di provenienza
o l'esistenza di una legislazione penale che riguardi in modo specifico le persone omosessuali consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale
o il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per se', un atto di persecuzione; una pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d'origine dev'essere invece considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione
o solo gli atti omosessuali penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri sono esclusi dall'ambito di applicazione di art. 10 par. 1 lettera d) Direttiva 2004/83/CE, in combinato disposto con art. 2 lettera c) della stessa direttiva; in sede di valutazione di una domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato, le autorita' competenti non possono ragionevolmente attendersi che, per evitare il rischio di persecuzione, il richiedente asilo nasconda la propria omosessualita' nel suo paese d'origine o dia prova di riservatezza nell'esprimere il proprio orientamento sessuale
o i richiedenti lo status di rifugiato che hanno un orientamento omosessuale, a seconda delle circostanze nel loro paese di origine, possono costituire un particolare gruppo sociale ai sensi di art. 10 par. 1 lettera d) Direttiva 2004/83/CE; spetta al giudice nazionale valutare se tale gruppo possieda una "identita' distinta", nel caso del paese di origine di ciascun richiedente, "perche' vi e' percepito come diverso dalla societa' circostante", ai sensi del secondo comma di tale disposizione
o il fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce di per se' un atto di persecuzione ai sensi di art. 9 par. 1 Direttiva 2004/83/CE; spetta alle autorita' nazionali competenti valutare se sia probabile che un determinato richiedente venga assoggettato a misure sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, o ad una somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo, alla luce delle circostanze pertinenti nel paese d'origine del richiedente, con riferimento, in particolare
al rischio e alla frequenza della persecuzione
in caso di condanna, alla severita' della sanzione normalmente inflitta
a qualsiasi altra misura e prassi sociale a cui il richiedente puo' ragionevolmente temere di essere sottoposto
o nel valutare se il fatto di qualificare come reato la manifestazione dell'omosessualita' come espressione di un orientamento sessuale sia un atto di persecuzione ai sensi di art. 9 par. 1 Direttiva 2004/83/CE, le autorita' competenti di uno Stato membro devono considerare se sia probabile che il richiedente sia soggetto a misure, o ad una somma di diverse misure, per loro natura o frequenza sufficientemente gravi da rappresentare una grave violazione dei diritti umani fondamentali
Motivi di persecuzione (torna all'indice del capitolo)
o razza: si riferisce, in particolare, a considerazioni relative al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico
o religione: include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste o ateiste, la partecipazione a riti di culto celebrati in privato o in pubblico, singolarmente o in comunita', l'astensione da tali riti di culto, le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte
o nazionalita': oltre che al possesso o alla mancanza di una cittadinanza, si riferisce all'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identita culturale, etnica o linguistica, da comuni origini geografiche o dall'affinita' con la popolazione di un altro Stato (nota: formulazione ambigua; dalla versione inglese della Direttiva 2011/95/UE, pero', si desume in modo inequivocabile che l'affinita' con la popolazione di un altro Stato e' presa in considerazione quale caratteristica del gruppo al quale il richiedente appartiene o e' considerato appartenente, piuttosto che dell'individuo stesso)
o appartenenza ad un determinato gruppo sociale: si riferisce all'appartenenza ad un gruppo costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non possono essere mutate, o una caratteristica o una fede cosi' fondamentali per l'identita' o la coscienza da non doversi costringere una persona a rinunciarvi, ovvero ad un gruppo che possiede, nel paese d'origine, un'identita' distinta, perche' percepito come diverso dalla societa' circostante (nota: la Direttiva 2011/95/UE pone le due condizioni come concorrenti, non come alternative: devono, cioe', sussistere allo stesso tempo la caratteristica del gruppo e la percezione sociale della diversita' del gruppo stesso); in funzione della situazione del paese d'origine, tale identita' distinta puo' essere costituita dall'orientamento sessuale, sempre che tale orientamento non includa la commissione di atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana (nota: alla luce della formulazione adottata dalla Direttiva 2011/95/UE, il significato di questa disposizione e' verosimilmente il seguente: non si puo' far passare per "orientamento sessuale" la commissione di atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana); ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene conto delle considerazioni di genere, compresa l'identita' di genere (D. Lgs. 18/2014)
o opinione politica: si riferisce alla professione di un'opinione, di un pensiero o di una convinzione su una questione relativa ai potenziali persecutori e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti
o riconosciuto lo status di rifugiato a un omosessuale del Gambia; il fatto che l'omosessualita' sia punita nel paese d'origine (nel caso, Gambia) come reato, costituisce un elemento di oggettiva persecuzione, tale da giustificare la protezione internazionale; irrilevante il fatto che di fatto queste sanzioni non siano applicate
o irrilevanti i dettagli elencati dalla Commissione territoriale a sostegno della tesi della inattendibilita'; ingiustificato lo scetticismo mostrato dal Tribunale di primo grado riguardo a elementi credibilissimi addotti dallo straniero
o nota: si afferma che le motivazioni economiche sono atte a giustificare na richiesta di asilo in caso di catastrofe (ad esempio, grave carestia)
o riconosciuto lo status di rifugiato a una cittadina nigeriana fuggita dal proprio paese per sottrarsi al rischio di subire mutilazioni genitali femminili, dal momento che tali mutilazioni costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza un determinato gruppo sociale, e che si deve ritenere accertato il fondato timore che tali atti siano specificatamente riferibili alla persona della richiedente
o la gravita' di tale forma di violenza e' considerata presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale dalla CEDU (Sent. CEDU Emily Collins and Ashley Akaziebie c. Svezia, che dichiara inammissibile la domanda solo perche' la persecuzione non era risultata riferibile personalmente alla richiedente), ed e' certamente possibile un'interpretazione della norma di cui all'art. 2 lettera e) D. Lgs. 251/2007 conforme a questa sentenza, dato che la rappresentazione della mutilazione genitale femminile quale atto di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e' palesemente compatibile con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in art. 2 e art. 3 Cost., con particolare riguardo alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e al principio di uguaglianza e di pari dignita' sociale, senza distinzioni di sesso
o benche' l'agente di persecuzione sia agente non statale, si puo' ritenere che, rispetto agli standard offerti dai diritti umani a livello internazionale, nel Paese di origine della richiedente non vi sia un sufficiente grado di protezione dagli atti di persecuzione rappresentati dalle mutilazioni genitali femminili
o il riconoscimento dello status non puo' essere escluso, nel nostro ordinamento, in considerazione della ragionevole possibilita' del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine, dove egli non possa temere di essere perseguitato, dal momento che la condizione contenuta in art. 8 Direttiva 2004/83/CE non e' stata recepita nel D. Lgs. 251/2007 (Sent. Cass. 2294/2012, Sent. Cass. 13172/2013, Corte App. Catanzaro, Sent. Cass. 15781/2014; in senso opposto, Sent. Cass. 6879/2011 e Trib. Catanzaro ritengono spetti al giudice di valutare se sia possibile la protezione del richiedente in altra parte del paese di provenienza; nota: art. 8 Direttiva 2011/95/UE pone ora una condizione piu' debole: che l'interessato non abbia motivo di temere persecuzione o danni gravi, ovvero che egli abbia accesso alla protezione contro persecuzione o danni gravi)
o la mancanza di elementi probatori, quali eventuali certificati medici, e' giustificata dall'ambito familiare nel quale e' stata subita la violenza, dalla necessita' di allontanarsi dal proprio luogo di residenza a seguito del timore di subire la mutilazione genitale e dalla conseguente impossibilita' di mantenere contatti con l'ambiente di provenienza
o l'esistenza di una legislazione penale che riguardi in modo specifico le persone omosessuali consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale
o il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per se', un atto di persecuzione; una pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d'origine dev'essere invece considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione
o solo gli atti omosessuali penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri sono esclusi dall'ambito di applicazione di art. 10 par. 1 lettera d) Direttiva 2004/83/CE, in combinato disposto con art. 2 lettera c) della stessa direttiva; in sede di valutazione di una domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato, le autorita' competenti non possono ragionevolmente attendersi che, per evitare il rischio di persecuzione, il richiedente asilo nasconda la propria omosessualita' nel suo paese d'origine o dia prova di riservatezza nell'esprimere il proprio orientamento sessuale
o i richiedenti lo status di rifugiato che hanno un orientamento omosessuale, a seconda delle circostanze nel loro paese di origine, possono costituire un particolare gruppo sociale ai sensi di art. 10 par. 1 lettera d) Direttiva 2004/83/CE; spetta al giudice nazionale valutare se tale gruppo possieda una "identita' distinta", nel caso del paese di origine di ciascun richiedente, "perche' vi e' percepito come diverso dalla societa' circostante", ai sensi del secondo comma di tale disposizione
o il fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce di per se' un atto di persecuzione ai sensi di art. 9 par. 1 Direttiva 2004/83/CE; spetta alle autorita' nazionali competenti valutare se sia probabile che un determinato richiedente venga assoggettato a misure sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, o ad una somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo, alla luce delle circostanze pertinenti nel paese d'origine del richiedente, con riferimento, in particolare
al rischio e alla frequenza della persecuzione
in caso di condanna, alla severita' della sanzione normalmente inflitta
a qualsiasi altra misura e prassi sociale a cui il richiedente puo' ragionevolmente temere di essere sottoposto
o nel valutare se il fatto di qualificare come reato la manifestazione dell'omosessualita' come espressione di un orientamento sessuale sia un atto di persecuzione ai sensi di art. 9 par. 1 Direttiva 2004/83/CE, le autorita' competenti di uno Stato membro devono considerare se sia probabile che il richiedente sia soggetto a misure, o ad una somma di diverse misure, per loro natura o frequenza sufficientemente gravi da rappresentare una grave violazione dei diritti umani fondamentali
o art. 4 par. 3, lettera c) Direttiva 2004/83/CE e art. 13 par. 3, lettera a) Direttiva 2005/85/CE ostano a che, nell'ambito dell'esame effettuato dalle autorita' nazionali competenti, che agiscono sotto il controllo del giudice, dei fatti e delle circostanze riguardanti l'asserito orientamento sessuale di un richiedente asilo, la cui domanda e' fondata su un timore di persecuzione a causa di tale orientamento, le dichiarazioni di tale richiedente nonche' gli elementi di prova documentali o di altro tipo presentati a sostegno della sua domanda siano oggetto di una valutazione, da parte di dette autorita', mediante interrogatori fondati unicamente su nozioni stereotipate riguardo agli omosessuali (nota: in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-148/13 escludeva anche che la valutazione potesse basarsi su esami medici o pseudo-medici)
o art. 4 Direttiva 2004/83/CE, interpretato alla luce di art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osta a che, nell'ambito di tale esame, le autorita' nazionali competenti procedano a interrogatori dettagliati sulle pratiche sessuali di un richiedente asilo
o art. 4 Direttiva 2004/83/CE, interpretato alla luce di art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osta a che, nell'ambito di tale esame, le predette autorita' accettino elementi di prova, quali il compimento di atti omosessuali da parte del richiedente asilo considerato, il suo sottoporsi a "test" per dimostrare la propria omosessualita' o ancora la produzione da parte dello stesso di registrazioni video di tali atti
o art. 4 par. 3 Direttiva 2004/83/CE e art. 13 par. 3, lettera a) Direttiva 2005/85/CE ostano a che, nell'ambito del predetto esame, le autorita' nazionali competenti concludano che le dichiarazioni del richiedente asilo considerato manchino di credibilita' per il solo motivo che il suo asserito orientamento sessuale non e' stato fatto valere da tale richiedente alla prima occasione concessagli per esporre i motivi di persecuzione
o l'orientamento sessuale e/o l'identita' di genere sono aspetti fondamentali dell'identita' umana che una persona non dovrebbe vedersi costretta ad abbandonare o a nascondere
o l'orientamento sessuale e/o l'identita' di genere di una persona possono trasparire dal comportamento sessuale o da un atto sessuale, dall'aspetto esteriore o dal modo di vestire, o da altri fattori, ivi compreso il modo in cui il richiedente vive in societa' e il modo in cui esprime (o vorrebbe esprimere) la sua identita'
o la discriminazione costituisce persecuzione se le misure discriminatorie, prese singolarmente oppure considerate cumulativamente, hanno conseguenze di natura fondamentalmente pregiudizievole per la persona interessata
o i tentativi volti a cambiare con la forza o la coercizione l'orientamento sessuale o l'identita' di genere di un soggetto possono costituire tortura o trattamento inumano o degradante, e possono comportare altre gravi violazioni dei diritti umani, fra cui i diritti alla liberta' e alla sicurezza personale
o la detenzione, anche in istituti psicologici o medici, sulla sola base dell'orientamento sessuale e/o dell'identita' di genere e' considerata una violazione dei divieti internazionali contro la privazione arbitraria di liberta', e di norma costituisce persecuzione; anche la detenzione amministrativa o l'isolamento della persona solo perche' LGBTI potrebbero provocare un danno psicologico grave
o se la disapprovazione della famiglia o della comunita' si manifesta attraverso minacce di violenze fisiche gravi va considerata una forma di persecuzione
o se l'identita' LGBTI rende altamente improbabile trovare una professione remunerativa nel paese di origine anche il licenziamento puo' costituire persecuzione
o provvedimenti penali che puniscano relazioni consensuali tra persone dello stesso sesso sono discriminatori e violano le norme internazionali in materia di diritti umani; il loro carattere persecutorio e' particolarmente evidente laddove le persone in questione rischino persecuzioni o punizioni quali la pena di morte, pene detentive o gravi punizioni corporali, ivi compresa la fustigazione; anche qualora le disposizioni che proibiscono le relazioni tra persone dello stesso sesso fossero applicate in modo irregolare, sporadico, o non trovassero affatto applicazione, queste disposizioni potrebbero far sorgere per un soggetto LGBTI una situazione intollerabile tale da costituire persecuzione
o anche qualora le relazioni consensuali tra persone dello stesso sesso non fossero sanzionate penalmente con provvedimenti specifici, alcune leggi di applicazione generale, come quelle in materia di moralita' pubblica o di ordine pubblico potrebbero essere applicate selettivamente contro persone LGBTI in modo discriminatorio, rendendo la vita insopportabile al richiedente, costituendo persecuzione
o nel caso in cui siano coinvolti agenti di persecuzione non statali, la protezione dello Stato da cio' che i richiedenti affermano di temere deve essere accessibile ed efficace; la presenza di leggi che sanzionano penalmente le relazioni tra persone dello stesso sesso e' solitamente indice del fatto che non viene garantita protezione alle persone LGBTI
o nei casi in cui nel paese d'origine la situazione legale e socio-economica delle persone LGBTI fosse in via di miglioramento, e' comunque necessario che avvenga non solamente un cambiamento de iure, ma anche un cambiamento de facto
o si puo' essere vittima di persecuzione anche a causa di quelli che sono percepiti essere il proprio orientamento sessuale e la propria identita' di genere (ad esempio, donne e uomini che non hanno un aspetto e un ruolo conformi allo stereotipo potrebbero essere percepiti come LGBTI)
o nei casi in cui si ritenga che una persona non si conformi agli insegnamenti di una particolare religione a causa del suo orientamento sessuale o della sua identita' di genere, e sia conseguentemente soggetta a gravi offese o punizioni, la persona in questione potrebbe avere un fondato motivo di persecuzione per motivi religiosi
o nei casi di identita' ancora in evoluzione, il richiedente potrebbe descrivere il proprio orientamento sessuale e/o la propria identita' di genere come fluida, oppure potrebbe esprimere confusione o incertezza rispetto alla propria sessualita' e/o alla propria identita'; in queste situazioni, tali caratteristiche vanno considerate in ogni caso come fondamentali per lidentita' in evoluzione, e pertanto saranno correttamente ascrivibili al motivo dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale
o si puo' avere un un fondato motivo di persecuzione per opinioni politiche, quando l'espressione di un diverso orientamento sessuale e di una diversa identita' di genere sia considerata come un modo di mettere in discussione le politiche di governo, o sia percepita come una minaccia alle norme sociali e ai valori prevalenti
o potrebbero essere presentate richieste di riconoscimento sur place (ossia, dopo l'arrivo del richiedente nel paese di asilo) a causa dei cambiamenti che hanno interessato l'identita' personale o l'espressione di genere del richiedente dopo il suo arrivo nel paese di asilo
o le persone LGBTI necessitano di un ambiente in cui possano trovare sostegno durante tutta la procedura di determinazione dello status di rifugiato, ivi compreso il pre-esame, di modo che possano presentare la propria richiesta in modo completo e senza timori
o nel caso in cui una persona presenti la sua richiesta di asilo in un paese in cui le relazioni tra persone dello stesso sesso sono sottoposte a sanzione penale, queste leggi potrebbero impedirle di accedere alle procedure di asilo, o disincentivarla dal menzionare il suo orientamento sessuale o la sua identita' di genere nel corso delle interviste necessarie alla determinazione dello status; in tali situazioni puo' rendersi necessario che lACNUR venga direttamente coinvolto, ad esempio per condurre la procedura di determinazione dello status di rifugiato sotto il suo mandato
o l'ACNUR considera la mutilazione genitale femminile una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico sia mentale, e costituisce persecuzione
o la mutilazione genitale femminile inoltre costituisce tortura e trattamento crudele, inumano o degradante
o la mutilazione genitale femminile puo' essere considerata una forma di persecuzione specifica su minori poiche' colpisce in maniera sproporzionata le bambine: le azioni o minacce che potrebbero non qualificarsi come persecuzione nel caso di un adulto, potrebbero invece esserlo per un minore
o e' compito dei decisori effettuare una valutazione oggettiva del rischio affrontato dal minore, indipendentemente dal fatto che il minore sia in grado di esprimere timore; quando tale timore e' espresso da un genitore o da un adulto di riferimento per conto del minore, puo' ritenersi che il timore di persecuzione esista
o a un genitore puo' essere riconosciuto uno status derivativo sulla base dello status di rifugiato di sua figlia
o la nascita di una figlia puo' dare origine a una domanda sul posto
o per una persona che sia stata gia' sottoposta a mutilazione genitale femminile, non e' necessario che la futura persecuzione temuta assuma una forma identica a quella vissuta in precedenza affinche' essa possa essere collegata a una fattispecie prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1951; inoltre, la persecuzione patita potrebbe essere considerata particolarmente atroce e la potrebbe vivere ancora perduranti effetti traumatici o psicologici, che rendono intollerabile il rinvio nel paese dorigine
o benche' la mutilazione genitale femminile sia praticata per lo piu' da individui privati, puo' sussistere un fondato timore di persecuzione se le autorita' interessate non sono in grado o non intendono proteggere ragazze e donne dalla pratica
o non e' necessario che vi sia intento doloso o "punitivo" da parte dell'agente perche' il danno in questione sia considerato come persecuzione
o anche quando la persona si sottoponga con entusiasmo alla pratica, al fine di conformarsi a valori e norme della comunita', non dovrebbe necessariamente ritenersi che ella abbia preso una decisione informata, libera da coercizione
o nel caso in cui la procedura sia effettuata in strutture gestite dal governo e dal suo personale medico, lo stesso Stato potrebbe essere considerato come l'agente di persecuzione
o la mancanza di un'efficace protezione legislativa (inclusa l'adozione di sanzioni effettive), la mancanza del controllo universale da parte dello Stato e la pervasiva influenza di pratiche consuetudinarie sono indice della inadeguatezza della protezione da parte dello Stato
o il timore di una ragazza o di una donna di essere sottoposta a mutilazione genitale femminile puo' avere luogo per ragioni di appartenenza a un determinato gruppo sociale, ma anche di opinione politica o religione; la mutilazione genitale femminile viene inflitta a ragazze e donne perche' sono di genere femminile, per affermare potere su di loro e per controllare la loro sessualita'
o per "determinato gruppo sociale" l'ACNUR intende un "un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitati, o che sono percepite come un gruppo dalla societa" (in questo caso, ad esempio, "giovani ragazze" o "donne" o "ragazze appartenenti a gruppi etnici che praticano la mutilazione genitale femminile"); la dimensione del gruppo e' irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione
o donne e ragazze che si oppongono alla mutilazione genitale femminile pososno essere viste come oppositrici della persecuzione a causa della loro opinione politica; in particolare, un'opposizione alla mutilazione genitale femminile potrebbe essere considerata come equivalente a una richiesta di liberta' dall'oppressione e per una maggiore indipendenza delle donne, minacciando pertanto la struttura di base dalla quale scaturisce il potere politico
o alcuni leader religiosi possono considerare la mutilazione genitale femminile come un atto religioso o ritenerla radicata nella dottrina religiosa; in questi contesti, una persona che, rifiutandosi di sottoporsi o di far sottoporre le proprie figlie alla mutilazione genitale femminile, non si conformi a questa visione potrebbe avere un fondato timore di essere perseguitata per ragioni di religione
o quando la richiedente provenga da un paese con una universale (o quasi universale) pratica di mutilazione genitale femminile, la fuga interna normalmente non e' considerata unalternativa rilevante; la mancanza di efficace protezione da parte dello Stato in una parte del paese e' indicativa del fatto che lo Stato non sara' in grado o propenso a proteggere la ragazza o la donna in alcuna altra parte del paese
o anche quando vi siano zone del paese esenti dalla pratica della mutilazione genitale femminile, occorre valutare se la persona corra rischio di essere perseguitata, nella forma originaria (dai primi agenti di persecuzione) o in qualsiasi nuova forma di persecuzione o grave danno (ad esempio, anche in considerazione della giovane eta', abusi, violenze e deprivazione di altri diritti umani fondamentali)
o il trasferimento non e' proponibile come mezzo di fuga dalla persecuzione se la persona possa venire a trovarsi senza sostegno famigliare (come puo' assumersi nei casi in cui la minaccia di mutilazione genitale femminile emana dai membri della sua famiglia immediata), senza mezzi di sostentamento o in condizioni di difficolta' eccessiva giovane
o le Parti adottano le misure necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere (in particolare, violenza psicologica, atti persecutori, violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto o sterilizzazione non consensuali) possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare/sussidiaria (art. 60 co. 1)
o le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione di Ginevra del 1951, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione e' basato su uno o piu' di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili (art. 60 co. 2)
o le Parti adottano le misure necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo e linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, anche in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale (art. 60 co. 3)
o le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non refoulement (art. 61 co. 1)
o le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 61 co. 2)
Cessazione dello status di
rifugiato (torna all'indice del capitolo)
o si sia nuovamente e volontariamente avvalso della protezione del paese di cui ha la cittadinanza
o avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata
o abbia acquistato la cittadinanza di altro paese, inclusa l'Italia, e goda della protezione di tale paese
o si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno (nota: si deve intendere, verosimilmente: "in cui non poteva o non voleva far ritorno") per timore di essere perseguitato
o non puo' piu' rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza o, se apolide, puo' far ritorno nel paese in cui aveva dimora abituale, essendo venute meno, in modo non meramente temporaneo, le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato; e' escluso il caso in cui il rifugiato possa addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da giustificare il rifiuto di avvalersi della protezione del paese in questione (D. Lgs. 18/2014)
o ai fini della cessazione dello status di rifugiato per il venir meno delle circostanze che ne hanno determinato il riconoscimento, e' necessario che non sussistano altri motivi che giustifichino il timore di persecuzione; il criterio di probabilita' per l'esame del rischio derivante da eventuali altre circostanze e' lo stesso applicato ai fini della concessione dello status di rifugiato
o ai fini della cessazione dello status di rifugiato, il mutamento delle condizioni deve includere l'adozione di adeguate misure per impedire atti persecutori, l'esistenza di un sistema giuridico effettivo atto a punire gli atti persecutori e la possibilita' per l'interessato di accedere a tale protezione
o i soggetti atti ad offrire protezione possono comprendere organizzazioni internazionali che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, anche per mezzo della presenza di una forza multinazionale su tale territorio
o la rilevanza di atti o minacce precedenti di persecuzione sussiste quando, in sede di valutazione della possibilita' di dar luogo alla cessazione dello status di rifugiato, l'interessato faccia valere circostanze diverse da quelle sulla cui base era stato riconosciuto come rifugiato; di norma, tali atti o minacce saranno rilevanti solo quando siano collegati al diverso motivo di persecuzione esaminato in tale fase
Esclusione dallo status di
rifugiato (torna all'indice del capitolo)
o se rientra nel campo di applicazione dell'art. 1D della Convenzione di Ginevra del 1951, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR; quando tale protezione o assistenza cessa per qualunque motivo, senza che la posizione dello straniero sia stata definita in conformita' delle pertinenti risoluzioni adottate dall'Assemblea generale della Nazioni unite, l'interessato accede alle forme di protezione previste dal D. Lgs. 251/2007; nota: la Direttiva 2011/95/UE chiarisce che l'accesso alla protezione e' automatico
o quando sussistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere
un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini
fuori del territorio italiano e prima di esservi ammesso in qualita' di richiedente (D. Lgs. 18/2014)[91], un reato grave o atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con chiaro obiettivo politico, che possano essere classificati come reati gravi; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo (nota: questa specificazione non e' prevista dalla Direttiva 2011/95/UE)
atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni unite
o art. 12, n. 2, lett. b e c Direttiva 2004/83/CE deve essere interpretato nel senso che il fatto che una persona abbia fatto parte di un'organizzazione iscritta nell'elenco delle organizzazioni terroristiche di cui all'allegato della Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC, per il suo coinvolgimento in atti terroristici e abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta da detta organizzazione non costituisce automaticamente un motivo per ritenere che la persona abbia commesso un reato grave di diritto comune o atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite; occorre valutare, caso per caso, fatti precisi al fine di determinare la gravita' degli atti commessi dall'organizzazione e se sussista una responsabilita' individuale della persona
o l'esclusione dallo status di rifugiato in applicazione dellart. 12, n. 2, lett. b o c Direttiva 2004/83/CE non e' subordinata alla circostanza che la persona considerata rappresenti un pericolo attuale per lo Stato membro di accoglienza
o l'esclusione dallo status di rifugiato ai sensi dellart. 12, n. 2, lett. b o c Direttiva 2004/83/CE non e' subordinata ad un esame di proporzionalita' relativa al rischio di persecuzione sofferto dal richiedente (la questione del rimpatrio della persona e' comunque distinta da quella della sua esclusione dallo status di rifugiato)
o art. 3 Direttiva 2004/83/CE deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono riconoscere un diritto d'asilo in forza del loro diritto nazionale ad una persona esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'art. 12, n. 2, di tale direttiva, purche' tale tipo di protezione non comporti un rischio di confusione con lo status di rifugiato ai sensi della stessa direttiva
o la cessazione della protezione o dell'assistenza da parte di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'ACNUR "per qualsiasi motivo" riguarda anche la situazione di una persona che, dopo essere ricorsa effettivamente a tale protezione o assistenza, non vi e' piu' ammessa per un motivo che esula dalla sua sfera di controllo e prescinde dalla sua volonta'; spetta alle autorita' nazionali competenti dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda di asilo presentata da un tale soggetto accertare, con una valutazione su base individuale della domanda, se quest'ultimo e' stato obbligato a lasciare l'area di operazioni di detto organo o agenzia, il che si verifica qualora si sia trovato in uno stato personale di grave insicurezza e l'organo o l'agenzia di cui trattasi non sia stato in grado di garantirgli, in detta area, condizioni di vita conformi ai compiti spettanti a tale organo o agenzia
o ove le autorita' competenti dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda di asilo abbiano accertato che, per quanto riguarda il richiedente, ricorre il presupposto relativo alla cessazione della protezione o dell'assistenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA), il fatto di essere ipso facto ammesso ai benefici della Direttiva 2004/83/CE implica il riconoscimento, da parte dello Stato membro, della qualifica di rifugiato e la concessione automatica dello status di rifugiato al richiedente, sempre che tuttavia a quest'ultimo non si applichi una delle clausole di esclusione previste dalla Direttiva
Riconoscimento e diniego
dello status di rifugiato (torna all'indice del capitolo)
o non sussitono i presupposti
o sussiste una delle cause di esclusione
o sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato
o lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalit di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale)
Revoca dello status di
rifugiato (torna all'indice del capitolo)
Protezione sussidaria: danni
gravi (torna all'indice del capitolo)
o la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte
o la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (nota: sia la Direttiva 2011/95/UE sia il D. Lgs. 251/2007 aggiungono, in modo pleonastico, "ai danni del richiedente nel suo paese d'origine")
o la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (Sent. Corte Giust. C-465/07: l'esistenza di una tale minaccia non e' subordinata alla condizione che il richiedente sia interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; in mancanza di un indizio specifico di rischio accentuato dalla condizione personale, sara' semplicemente piu' alto il livello di violenza indiscriminata richiesto perche' si consideri provata la minaccia grave; tale minaccia puo' essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata sia cosi' alto che un civile correrebbe, per il solo fato di rientrare nel territorio interessato, un rischio effettivo di subire tale minaccia; nello stesso senso, Trib. Roma; Sent. Corte Giust. C-285/12: si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o piu' gruppi armati o quando due o piu' gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensita' degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione)
o la situazione in Mali e' grave a causa del conflitto interno (Rapp. Amnesty International sul Mali, Posizione ACNUR sul Mali), e tale da giustificare, in linea di principio, la concessione della protezione sussidiaria
o l'audizione va comunque effettuata, salvo casi eccezionali, allo scopo di valutare se vi siano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato (nota: testo confuso)
o esistono i presupposti per la reiterazione di domande gia' rigettate; le domande reiterate vanno trattate con priorita' rispetto alle altre
o espulsione di un cittadino straniero con gravi problemi di salute, con impossibilita' di ricevere cure adeguate nel paese d'origine (D. v. Regno Unito, 2/5/1997); in senso contrario, pero', Bensaid c. Regno Unito 21 febbraio 2000 (lespulsione del ricorrente affetto da schizofrenia in Algeria non rappresenta un rischio reale di subire un trattamento degradante a seguito del rimpatrio) e Grande Chambre N. c. Regno Unito 27/5/2008 (non prevedendo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo alcun diritto d'asilo, sullo Stato non incombe l'obbligo di curare uno straniero gravemente malato, anche ove vi sia rischio di morte, in caso di rimpatrio, per mancanza delle cure necessarie)
o espulsione di straniero a rischio di persecuzione da parte di agenti non statali (Ahmed c. Austria, 17/12/1996; H.L.R. c. Francia, 29/4/1997; N. c. Finlandia, 26/7/2005)
o espulsione di richiedente asilo siriano a rischio di possibile esecuzione, in assenza di garanzie circa un processo equo (Bader e a. c. Svezia, 22/11/2005)
o prevalenza del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti anche rispetto alle esigenze di sicurezza dello Stato e al pericolo di terrorismo (Ramirez Sanchez c. Francia, 4/7/2006; Chahal c. Regno Unito, 15/11/1996: la protezione offerta da art. 3, co. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e' piu' ampia di quella garantita dagli articoli 32 e 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, sia perche' non ammette deroghe relative alla sicurezza, sia perche' non limita la protezione al caso di chi rischi trattamenti inumani o degradanti per certi motivi)
o i richiedenti sono invitati a non utilizzare in modo improprio la richiesta di misure provvisorie in sostituzione dei rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento
o gli Stati sono invitati a garantire il diritto al ricorso effettivo rispetto alle misure di allontanamento, prevedendo la sospensione dei provvedimenti
Cessazione dello status di
protezione sussidiaria (torna all'indice del capitolo)
Esclusione dallo status di
protezione sussidiaria (torna all'indice del capitolo)
o abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere
un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini
un reato grave, al di fuori del territorio nazionale (D. Lgs. 18/2014)[92], prima di esservi ammesso in qualita' di richiedente (D. Lgs. 18/2014); la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo
atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni unite
o costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, ovvero o per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti da art. 407 co. 2 lettera a c.p.p. (D. Lgs. 18/2014)
o la Direttiva 2011/95/UE consentirebbe anche l'esclusione dello straniero che prima dell'ingresso nello Stato membro ha commesso uno o piu' reati, che sarebbero puniti con la reclusione se commessi nello Stato membro, e abbia lasciato il paese d'origine solo per evitare di incorrere nelle sanzioni corrispondenti; il D. Lgs. 251/2007 non prevede questa causa di esclusione
o diversamente dal caso dello status di rifugiato, ma coerentemente con le disposizioni della Direttiva 2011/95/UE, l'essere ritenuto un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica e' considerato causa di esclusione dalla protezione sussidiaria anziche' di diniego; alla luce, pero', delle disposizioni riguardanti la revoca dello status di rifugiato, che accomunano cause di esclusione e cause di diniego, la differenza non sembra essere significativa
o la formulazione adoperata, coerentemente con le disposizioni della Direttiva 2011/95/UE, consente all'amministrazione di effettuare una valutazione discrezionale, oltre che in relazione alla pericolosita' per la sicurezza dello Stato, anche in relazione a quella per l'ordine e la sicurezza pubblica; ai fini del diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, invece, il fatto che lo straniero debba essere considerato un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica discende, senza spazio per valutazioni discrezionali, dall'esistenza di una condanna con sentenza definitiva per uno dei reati dall'articolo 407, co. 2, lettera a), c.p.p.
o Sent. CEDU Ben Khemais v. Italia: col rimpatrio forzato, a dispetto dell'adozione di una interim measure da parte della CEDU, di un cittadino tunisino condannato a 5 anni di reclusione per un reato grave l'Italia ha violato sia art. 3 (divieto di sottoporre la persona a trattamenti inumani o degradanti) sia art. 34 (diritto a un rimedio giudiziario effettivo contro l'espulsione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, avendo posto lo straniero fuori dalla giurisdizione della Corte con riduzione irreversibile del livello di protezione che tale giurisdizione avrebbe potuto garantire; nello stesso senso, Sent. CEDU Toumi c. Italia (per l'espulsione in Tunisia, nel 2009, di una persona accusata di terrorismo, nonostante l'adozione da parte della CEDU di una interim measure e l'indicazione della Corte del fatto che l'esecuzione della misura di allontanamento avrebbe rischiato di privare di ogni effetto utile l'istanza pendente davanti alla Corte stessa) e Sent. Cass. 20514/2010: al rispetto delle decisioni della CEDU, anche provvisorie, sono tenute tutte le istituzioni della Repubblica, inclusi gli organi giurisdizionali
o Sent. CEDU Saadi c. Italia: l'esistenza di leggi nazionali e l'adesione a trattati nello Stato di destinazione dell'espulso non sono sufficienti ad assicurare protezione adeguata contro il rischio di maltrattamento; eventuali assicurazioni diplomatiche da parte dello Stato di destinazione non esonerano la Corte dall'obbligo di esaminare se, in concreto, tali assicurazioni siano sufficienti a garantire la protezione del ricorrente dal rischio di trattamenti vietati; nello stesso senso, Sent. CEDU Trabelsi c. Italia, con riferimento a un cittadino tunisino condannato in Tunisia per terrorismo (Italia condannata per aver espulso Trabelsi nonostante la Corte europea dei diritti dell'uomo le avesse vietato di farlo)
o Sent. CEDU 24/3/2009: lespulsione di otto cittadini tunisini regolarmente residenti in Italia, decretata dal Ministro dell'interno per ragioni di sicurezza nazionale, viola l'art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dato che gli interessati, sottoposti a procedimento penale in Tunisia perche' sospettati di appartenere ad organizzazioni terroristiche di matrice islamica, correrebbero il rischio, stando ai rapporti di organismi internazionali, di tortura o trattamenti inumani e degradanti (nello stesso senso, per un'espulsione disposta dal Prefetto per soggiorno illegale, Sent. CEDU Sellem c. Italia); le rassicurazioni fornite dalle autorita' tunisine, su sollecitazione delle autorita' italiane, non sono in grado di offrire una protezione effettiva contro il rischio, data limpossibilita' accertata per gli interessati di avere diretto accesso a rappresentanti legali internazionali, in caso di detenzione in Tunisia
o Sent. Cass. 20514/2010: l'espulsione quale misura di sicurezza dovra' essere sostituita, al momento dell'esecuzione, da altra misura se risultera' pendente una interim measure di sospensione adottata dalla CEDU e/o se permane il rischio, per gli espellendi, di subire nel paese di destinazione tortura o trattamenti inumani o degradanti
o Corte App. Palermo: in mancanza di elementi di giudizio dimostrativi di un'attivita' di prostituzione esercitata con modalita' oggettivamente scandalose o con un consapevole inserimento in un contesto di sfruttamento criminale, tale arttivita', ancorche' contrastante con la morale col pubblico decoro, non costituisce, di per se' sola, una minaccia all'ordine pubblico; nello stesso senso, Sent. Cass. 38701/2014: agli effetti dell'inclusione di una persona nella categoria di soggetti socialmente pericolosi di cui all'art. 1 L. 1423/1956 non e' sufficiente il mero svolgimento abituale di attivita' contrarie alla morale pubblica e al buon costume (tra le quali, la prostituzione), ma occorre che siano acquisiti, sulla base della condotta tenuta dal soggetto, elementi di fatto dimostrativi della commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica; il mero esercizio dell'attivita' di prostituzione, non costituendo di per se' reato (salvo che trascenda in una condotta penalmente rilevante), non puo' legittimamente fondare l'appartenenza alla categoria di persone socialmente pericolose cui puo' essere applicata una misura di prevenzione e, quindi, non puo' giustificare l'adozione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio; ne' possono essere posti a carico del soggetto che si prostituisce reati o comportamenti pericolosi commessi da terzi, anche se occasionati dall'attivita' di meretricio
Riconoscimento dello status
di protezione sussidiaria (torna all'indice del capitolo)
Revoca dello status di
protezione sussidiaria (torna all'indice del capitolo)
32. Procedure per riconoscimento
e revoca della protezione internazionale (torna all'indice)
- Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
-
Commissione nazionale per il diritto d'asilo
- Presentazione
della domanda; verbalizzazione
-
Limiti protezione diplomatica
-
Informazione del richiedente
-
Determinazione dello Stato competente (Dublino III)
-
Determinazione dello Stato competente (ulteriori
disposizioni)
-
Adempimenti del questore; attestato nominativo o
permesso di soggiorno
- Eventuale
limitazione della liberta' di circolazione
-
Trattenimento e ospitalita' obbligatoria
-
Dichiarazione di inammissibilita' della domanda
-
Sospensione dell'esame nelle more della
determinazione dello Stato competente
-
Ritiro della domanda; estinzione del procedimento
-
Assistenza legale del richiedente; accesso alle
informazioni e agli atti
-
Limiti alla raccolta e alla diffusione di
informazioni
-
Esame prioritario delle domande
-
Termini per l'esame della domanda
-
Acquisizione di nuovi elementi
-
Decisione della Commissione territoriale
-
Conseguenze delle decisioni negative
-
Procedimenti di revoca e cessazione dello status di
protezione internazionale: garanzie
-
Ricorso contro le decisioni della Commissione
territoriale o della Commissione nazionale
-
Effetto sospensivo automatico del ricorso; richiesta
di sospensione
-
Rinuncia alla protezione internazionale
-
Cifre
Controllo delle frontiere:
limiti al respingimento; sopensione del procedimento penale per ingresso o
soggiorno illegale; rischi di interferenze (torna all'indice
del capitolo)
o nel 2010, su 715 stranieri arrivati nel porto di Venezia, 627 sono stati respinti, con affidamento al comandante della nave; di questi, 419 non avrebbero potuto esporre la propria situazione personale agli operatori competenti
o nel 2011 su 331 arrivi, 265 sono stati respinti; di questi, 155 non avrebbero potuto incontrare operatori competenti
o nel 2012 su 283 arrivi, 238 sono stati respinti verso la Grecia; di questi, 146 non avrebbero potuto incontrare operatori competenti
o di essere state respinte da porti italiani (Ancona, Brindisi, Venezia, Bari) verso la Grecia
o di provenire da Afghanistan (30%), Siria (26%), Sudan (14%), Eritrea (12%), Algeria (4,5%), Sud Sudan (3%), Iran (3%), Tunisia (3%), altre nazionalita' (4,5%)
o di non aver notato la presenza di operatori socio-legali ne' di aver ricevuto informazioni e orientamento legale nei porti italiani (solo in sei casi sarebbero stati presenti interpreti)
o di aver cercato inutilmente, nell'80% dei casi, di comunicare alle autorita' italiane la propria volonta' di richiedere protezione internazionale o comunque di voler rimanere in Italia per il timore di quanto sarebbe potuto loro accadere in caso di respingimento
o di essere stati reimbarcati sulla stessa nave con cui erano arrivati e di essere stati rimandati in Grecia nel giro di poche ore, nell85% dei casi
o di essere stati trattenuti in Italia alcuni giorni, in 15 casi, all'interno delle stesse navi con cui erano arrivati o in ambienti all'interno del porto
o di non aver ricevuto alcuna informativa in merito alle procedure cui sono stati sottoposti ne' la notifica di alcun provvedimento
o di aver subito violenze in un caso su cinque: nel 60% dei casi da parte della polizia italiana per mezzo di percosse, abusi e trattamenti degradanti; negli altri casi, dal personale di sicurezza delle navi o dalla polizia greca al momento della riammissione in Grecia
o che in dieci casi non sono stati rispettati standard minimi per assicurare un viaggio di ritorno in Grecia dignitoso
o che 22 persone erano minori al momento della riammissione (di questi, 15 erano minori non accompagnati); solo in quattro casi sarebbe stata eseguita la determinazione delleta', attraverso la radiografia del polso (in nessun caso e' stato consegnato all'interessato un certificato con l'attribuzione dell'eta' ne' altro documento attestante la procedura adottata)
o dopo Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia, denunciato, dall'Agenzia Habeshia, un solo caso di respingimento verso la Libia, che sarebbe avvenuto il 29 giugno 2012; 76 persone, per lo piu' eritree, sarebbero state intercettate in acque internazionali da un pattugliamento congiunto Italia e Libia, per poi essere riconsegnati alle autorita' militari libiche; la Guardia di Finanza esclude che questo corrisponda al vero
o nel 2012, presso gli scali marittimi di Ancona, Bari, Brindisi e Venezia, sono stati identificati 1.809 stranieri in posizione irregolare (691 ad Ancona, 662 a Bari, 173 a Brindisi, 283 a Venezia), provenienti dalla Grecia; di questi, 1.646 sono stati rinviati in Grecia
o sembra che i migranti egiziani e tunisini, soccorsi in mare o intercettati lungo le coste meridionali, vengano spesso separati dagli altri migranti e collocati, senza alcuna convalida giurisdizionale e senza aver avuto la possibilita' di accedere ala procedura di richiesta di asilo, in Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA, adibiti a strutture di detenzione pur non essendo CIE) o in altri centri chiusi; sarebbero poi rimpatriati entro 48 ore dal loro ingresso in Italia, a seguito di identificazione eseguita dalla rispettive autorita' consolari
o se la causa di non punibilita' personale di cui all'art. 31 si applichi, oltre il tenore letterale, anche nel caso di una falsificazione di documenti realizzata esibendo un passaporto alterato a un funzionario di polizia in occasione dell'ingresso (nella fattispecie, in Germania), per via aerea, qualora tale uso del passaporto alterato non sia per niente necessario per avere asilo in detto Stato
o se il ricorso ai servizi di passatori precluda la possibilita' di invocare art. 31
o se l'elemento della fattispecie di cui all'art. 31, costituito dalla provenienza diretta dal Paese in cui la vita e la liberta' della persona interessata erano minacciate, debba essere interpretato nel senso che tale condizione e' soddisfatta anche qualora la persona interessata sia entrata inizialmente in uno Stato membro dell'Unione europea (nella fattispecie, la Grecia) e da li' abbia proseguito il viaggio verso un altro Stato membro (nella fattispecie, la Germania), dove abbia chiesto asilo
o che si intensifichi la collaborazione gia' avviata con i precedenti accordi
o la promozione di un sistema di controllo delle frontiere da affidare a societa' italiane, finanziato al 50% dall'Italia; per la parte restante si chiedera' il finanziamento della Unione europea (in base a precedenti intese tra Libia e Unione europea)
o che le parti collaborino alla definizione di iniziative bilaterali o in ambito regionale per la prevenzione dei flussi di immigrazione clandestina dagli altri paesi
o il Governo responsabile per la regione Search And Rescue (SAR) in cui sono stati recuperati i sopravvissuti e' tenuto a fornire un luogo sicuro o ad assicurare che tale luogo venga fornito
o per "luogo sicuro" si intende una localita' dove
le operazioni di soccorso si considerano concluse e la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non e' minacciata
le necessita' umane primarie (cibo, alloggio, servizi medici) possono essere soddisfatte e puo' essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale
o gli Stati costieri dovrebbero assicurare che il sevizio di ricerca e soccorso (SAR) o le altre autorita' nazionali competenti coordinino gli sforzi con tutte le altre entita' responsabili per le questioni riguardanti lo sbarco di persone soccorse in mare
o dovrebbe essere assicurato che tutte le operazioni e le procedure per l'accertamento dello status delle persone soccorse siano eseguite dopo lo sbarco in un luogo sicuro; normalmente, al comandante dovrebbe essere chiesto soltanto di contribuire a queste procedure ottenendo informazioni riguardo a nome, eta', sesso, stato apparente di salute, condizioni mediche e specifiche necessita' mediche delle persone soccorse
o se una persona soccorsa manifesta l'intenzione di chiedere asilo, dovrebbe essere riservata particolare attenzione alla sua sicurezza; tale informazione non deve essere quindi condivisa con il paese di origine del richiedente o con qualunque altro paese in cui la persona possa essere minacciata
o tutte le parti coinvolte, inclusi il Governo responsabile dellarea di ricerca e soccorso (SAR) in cui le persone sono state soccorse, gli altri Stati costieri sulla rotta prevista della nave soccorritrice, lo Stato di bandiera, gli armatori ed i loro rappresentanti, lo Stato di nazionalita' o di residenza delle persone soccorse, lo Stato da cui le persone soccorse erano partite, se conosciuto, e l'ACNUR, dovrebbero cooperare in modo da assicurare che lo sbarco delle persone soccorse sia eseguito rapidamente, tenendo in considerazione la soluzione preferita dal comandante ed i bisogni primari delle persone soccorse; il Governo responsabile dell'area SAR in cui le persone sono state soccorse dovrebbe avere la responsabilita' principale di assicurare che tale cooperazione avvenga
o se lo sbarco dalla nave soccorritrice non puo' essere predisposto rapidamente altrove, il Governo responsabile dell'area SAR dovrebbe acconsentire allo sbarco delle persone soccorse, in conformita' con le norme sull'immigrazione dello Stato membro, in un luogo sicuro sotto il suo controllo dove le persone soccorse possano avere tempestivamente accesso al supporto successivo al salvataggio
o tutte le parti coinvolte dovrebbero cooperare con il Governo dell'area in cui le persone soccorse sono sbarcate al fine di facilitarne il ritorno o il rimpatrio; i richiedenti asilo soccorsi dovrebbero essere indirizzati all'autorita' competente per l'esame della loro richiesta d'asilo
o i principii internazionali di protezione (incluso il divieto di respingimento verso un paese nel quale vi sia rischio di persecuzione o di tortura) stabiliti dagli strumenti internazionali dovrebbero essere rispettati
o 6–7 Maggio; autori: Guardia costiera e Guardia di Finanza; respinti: 231 (191 uomini, 40 donne); provenienza: inclusi Somalia (11) ed Eritrea (13); destinazione: Libia
o 8 Maggio; autori: Piattaforma ENI; respinti: 77; destinazione: Libia
o 9–10 Maggio; autori: Guardia costiera e Marina militare; respinti: 163 (141 uomini, 20 donne, 2 bambini); destinazione: Libia
o 14 Giugno; autori: Guardia di Finanza; respinti: 23 (23 uomini); destinazione: Algeria 23/0/0
o 18–19 Giugno; autori: Guardia di Finanza; respinti: 72 (44 uomini, 28 donne); destinazione: Libia
o 1 Luglio; autori: Marina militare; respinti: 82 (70 uomini, 9 donne, 3 bambini); provenienza: inclusi Eritrea (76), Etiopia, Egitto e Marocco; destinazione: Libia
o 4 Luglio; autori: Guardia di Finanza; respinti: 40 (22 uomini, 16 donne); destinazione: Libia
o 29–30 Luglio; autori: Guardia di Finanza; respinti: 14; destinazione: Libia
o 30–31 Agosto; autori: Marina militare e Guardia di Finanza; respinti: 75 (57 uomini, 15 donne, 3 bambini); provenienza: Somalia; destinazione: Libia
o l'incremento delle capacita' di ricerca e soccorso di migranti nel deserto e in mare aperto
o la garanzia di un trattamento umanitario degli immigrati illegali intercettati o riammessi o abbandonati in Libia, con attenzione particolare alle categorie vulnerabili (minori non accompagnati, persone trafficate, donne incinte, famiglie con bambini piccoli), anche in collaborazione con ONG e organizzazioni internazionali
o rafforzamento della collaborazione della Libia con i paesi vicini, finalizzato alla prevenzione dei flussi illegali di migranti
o sostegno alla Libia per lo sviluppo di un sistema di protezione di rifugiati e richiedenti asilo adeguato agli standard internazionali e in collaborazione con gli organismi internazionali competenti, anche tramite la consulenza mirata al varo di una legislazione in materia di asilo in linea con la Convenzione OUA sui Rifugiati
o assistenza alla Libia per le operazioni di individuazione, tra i migranti, di coloro bisognosi di protezione internazionale, suddivisione dei carichi relativi, con il reinsediamento in Europa di una parte dei rifugiati e il rimpatrio assistito di coloro cui viene negato lo status, e allargamento delle capacita' ricettive del sistema di accoglienza libico per rifugiati e richiedenti asilo
o a svolgere un ruolo di stimolo, avvalendosi dell'esperienza maturata nei rapporti con la Libia e dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali, sulla tematica del rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, anche nell'ambito del negoziato per la conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e la Libia
o a sollecitare con forza le autorita' libiche affinche' ratifichino la Convenzione di Ginevra del 1951 e riaprano l'ufficio dell'ACNUR a Tripoli, quale premessa per continuare le politiche dei respingimenti dei migranti in Libia
o ad assumere iniziative presso il Governo libico volte a verificare che sia garantita l'attuazione di misure in materia di immigrazione pienamente rispettose delle norme di diritto internazionale relative alla protezione dei rifugiati e sia agevolata l'attivita' di monitoraggio sulle politiche in materia di immigrazione in Libia da parte dell'ACNUR
o ad assumere un ruolo propositivo nella tutela e nella verifica del rispetto dei diritti umani in Libia
o ad assumere le necessarie iniziative sul piano politico-diplomatico volte a consentire che le operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina siano pienamente conformi alle norme di diritto internazionale, in particolare per quel che concerne i richiedenti asilo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e in linea con gli obblighi internazionali dell'Italia; a definire gli intendimenti in merito a quanti sono dovuti scappare a seguito del conflitto libico e provvisoriamente accolti dalle varie istituzioni regionali italiane in quanto rifugiati; ad attivarsi nelle sedi opportune e a livello bilaterale affinche', quanto prima, la nuova dirigenza libica si adoperi per ratificare la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (mozione non accettata dal Governo, ma approvata dall'Assemblea)
o a definire con le autorita' libiche, in riferimento a coloro cui non spetta lo status di rifugiato, modalita' operative per un piano di rimpatri nel pieno rispetto dei principi europei, stabiliti nella direttiva "rimpatri", e delle convenzioni internazionali
o ad avviare una cooperazione tra Italia e Libia in materia di asilo e immigrazione basata sul rispetto dei diritti umani, sul concetto di protezione internazionale e sulla gestione del fenomeno migratorio conforme agli obblighi internazionali; a sollecitare il Governo libico affinche' venga ratificata la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati; a prevedere un programma di ritorno volontario assistito in Libia per i cittadini stranieri accolti in Italia, e un sistema di monitoraggio indipendente sul trattamento di queste persone dopo il loro rientro in Libia
o ad affrontare con le autorita' libiche il tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento ai cittadini stranieri giunti nel nostro Paese in seguito ai conflitti e alle rivolte nel bacino del Mediterraneo, e ad attivarsi per la definizione di regole comuni per il diritto di asilo; a prevedere che le procedure di rimpatrio e le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare vengano effettuate all'interno di un quadro complessivo di riorganizzazione della gestione del fenomeno migratorio, nel rispetto della legalit internazionale e delle normative comunitarie in materia; a farsi promotore e ad avviare modelli efficienti di partenariato europeo con i Paesi del bacino del Mediterraneo, come Libia, Tunisia, Egitto e Marocco, volti alla gestione del fenomeno dell'immigrazione e ad una politica di contrasto dell'immigrazione irregolare che passi dalla cooperazione e dall'aiuto allo sviluppo dei Paesi partner, e da una regolamentazione ragionevole dei flussi regolari che tenga in considerazione anche i nuovi scenari legati alla crisi economica internazionale
o ad adoperarsi per far si' che sia garantita la protezione internazionale, e nei casi consentiti, il diritto di asilo, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge italiana, alle persone giunte dalla Libia nel corso degli ultimi mesi che provengano da paesi dove sono in corso conflitti o crisi umanitarie, o dove comunque la loro incolumita' sarebbe a rischio; a non riprendere in nessun caso, anche di fronte a nuovi arrivi di migranti, le politiche di respingimento, ne' verso la Libia, ne' verso altri paesi; a chiedere alla Libia che il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione, sia adeguato, in tempi e modi da concordare con la controparte, al rispetto dei diritti umani fondamentali, compresi quelli dei migranti; a chiedere che il nuovo governo libico, come ha peraltro fatto quello tunisino appena insediatosi, ratifichi tutti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani, a partire dalla convenzione Onu sui rifugiati e dallo statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale, e attui la moratoria legale della pena di morte (mozione non accettata dal Governo, ma approvata dall'Assemblea)
o confermano l'impegno ad una gestione condivisa del fenomeno migratorio, attraverso l'applicazione dell'Accordo Italia-Libia del 2000, del Protocollo Italia-Libia del 2007, del Protocollo aggiuntivo Italia-Libia del 2007, con i relativi Atti aggiuntivi del 4/2/2009 e del 7/12/2010
o procederanno allo scambio di informazioni sui flussi di immigrazione illegale, sulle organizzazioni criminali che li favoriscono, sui modus operandi e sugli itinerari seguiti e sulle organizzazioni specializzate nella falsificazione di documenti e di passaporti, nonche' alla reciproca assistenza e cooperazione nella lotta all'immigrazione illegale, incluso il rimpatrio di immigrati in posizione irregolare
o trattandosi di accordo di natura politica esso non puo' essere concluso in forma semplificata, ma deve essere prima sottoposto al Parlamento per l'approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 Cost.
o non e' stato definito il destino del Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L. 7/2009, del quale nel febbraio 2011 il Governo italiano ha dichiarato la sospensione; non e' chiaro in particolare se gli obblighi di quel trattato siano sospesi soltanto per il territorio governato dai gruppi lealisti o anche per quelli controllati dal Consiglio Nazionale Transitorio libico
o riguardo alle procedure di rimpatrio degli stranieri irregolarmente partiti dalla Libia, l'accordo sembra violare le norme del diritto internazionale, anche perche' si applicherebbe per lo piu' a stranieri partiti dalla Tripolitania, amministrata da Gheddafi e sottoposta alle operazioni militari: non e' chiaro se si voglia riportare in Cirenaica chi fugge dalla Tripolitania
o il rispetto dell'accordo stipulato con l'Italia e' stato confermato dal Consiglio nazionale transitorio libico anche dopo la fine del conflitto, in particolare per quel che riguarda il controllo della frontiera e per la questione dell'immigrazione clandestina (secondo quanto riferito dal Ministro della difesa; da comunicato Stranieriinitalia)
o il Ministero dell'interno italiano proseguira' nell'opera di addestramento in favore di ufficiali di polizia libici in settori relativi il controllo delle frontiere, con l'istituzione di un centro di individuazione di falso documentale e un centro di addestramento nautico
o ciascuna parte invitera', quando necessario, la controparte a inviare esperti nel settore della lotta contro l'immigrazione illegale
o vengono riavviate le attivita' per la costruzione di un centro sanitario di primo soccorso per migranti a Kufra
o la Commissione UE sara' richiesta di fornire il proprio sostegno al ripristino dei centri di accoglienza per migranti illegali in Libia
o sara' rafforzato (anche con forniture di materiale da parte dell'Italia) il controllo delle frontiere terrestri e marittime libiche
o verra' ripreso il progetto di monitoraggio dei confini meridionali della Libia, con il sostegno della Commissione UE
o verranno individuati punti di contatto delle due parti per lo scambio in tempo reale di informazioni relative ai traffici di esseri umani
o saranno programmate attivita' in mare, negli ambiti di rispettiva competenza e in ambito internazionale, secondo quanto previsto dagli accordi bilaterali (nota: quali?) e in conformita' con il diritto internazionale
o le azioni di contrasto dell'immigrazione illegale e la gestione dei centri di accoglienza per immigrati illegali saranno effettuati nel rispetto dei diritti umani, tutelati dagli Accordi e dalle Convenzioni internazionali vigenti
o vanno avviate le procedure piu' idonee a favorire il rimpatrio volontario, coordinando le azioni con l'OIM
o va coordinato il rimpatrio dei cittadini di ciascuna delle parti che si trovino illegalmente nell'altra
o devono essere riprese le attivita' per la realizzazione di un sistema di gestione dati per anagrafe civile
o vanno individuati i canali piu' idonei (in particolare, organismi misti) per la collaborazione tra le autorita' di sicurezza delle due parti in materia di traffico di migranti e per la gestione di rimpatrio volontario, reintegrazione sociale ed economica, rispetto dei diritti dell'uomo, e l'individuazione di soluzioni al fenomeno dell'immigrazione illegale
o rintracciare i ricorrenti e liquidare le somme dovute attraverso procedure semplificate, in particolare per i ricorrenti che risiedono all'estero
o garantire la possibilita' di reingresso dei ricorrenti e di accesso alla procedura d'asilo
o distribuire la sentenza a tutte le autorita' coinvolte nella gestione di soccorso in mare, flussi migratori e frontiere
o inserire negli accordi finalizzati al contrasto dell'immigrazione illegale e nel Decreto Mininterno 14/7/2003 misure per la tutela dei diritti fondamentali
o porre in essere misure efficaci affinche' le persone soccorse o intercettate in alto mare siano adeguatamente informate sulla possibilita' di chiedere protezione internazionale; estendere i servizi di cui all'art. 11 co. 6 D. Lgs. 286/1998 alle aree interessate dallarrivo di persone che raggiungono l'Italia nel quadro di flussi migratori misti via mare; rendere i servizi di informazione disponibili a tutte le persone potenzialmente bisognose di una forma di protezione internazionale, e non soltanto a coloro che hanno gia' espresso in maniera esplicita l'intenzione di chiedere asilo
o applicare quanto previsto dall'art. 10 co. 1 Manuale pratico per le guardie di frontiera 6/11/2006: "Un cittadino di un paese terzo deve essere considerato un richiedente asilo/protezione internazionale se esprime in un qualsiasi modo il timore di subire un grave danno facendo ritorno al proprio Paese di origine o nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. L'intenzione di chiedere protezione non deve essere manifestata in una forma particolare. Non occorre che la parola "asilo" sia pronunciata espressamente; l'elemento determinante e' l'espressione del timore di quanto potrebbe accadere in caso di ritorno."
o fornire al personale che per primo viene a contatto con i migranti istruzioni e formazione adeguata a far emergere eventuali bisogni di protezione internazionale
o valutare d'ufficio, soprattutto in sede di operazioni di soccorso in mare, l'eventuale presenza di motivi ostativi al respingimento, al rinvio o ad altra forma di allontanamento verso un paese terzo potenzialmente non sicuro (Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia: qualora fonti autorevoli documentino, rispetto al paese verso il quale si intende effettuare il rinvio, una situazione "ben nota" di violazioni "sistematiche" dei diritti umani, caratterizzata in particolare dalla mancanza di rispetto per il principio di non-refoulement e l'assenza di una protezione effettiva, si realizza un'inversione dellonere della prova, per cui e' lo Stato che esegue l'operazione di respingimento-rinvio-allontanamento ad avere l'obbligo positivo di verificare l'inesistenza di eventuali rischi per gli individui in questione)
o effettuare tutte le operazioni e le procedure, come lo screening e l'accertamento dello status delle persone soccorse, che vadano oltre l'assistenza alle persone in pericolo, soltanto dopo lo sbarco in un luogo sicuro, in modo da garantire un esame ragionevole e oggettivo di ciascuna situazione individuale.
o evitare l'adozione, nel corso di operazioni di soccorso o di intercettamento in mare, di misure di respingimento, rinvio o di allontanamento, dalle conseguenze potenzialmente irreparabili
o disposizioni vertenti sull'attribuzione alle guardie di frontiera di poteri di pubblico imperio come quelli conferiti nella decisione impugnata, tra i quali figurano l'arresto delle persone fermate, il sequestro di navi e il rimpatrio delle persone fermate verso un determinato luogo, permettono ingerenze talmente incisive nei diritti fondamentali delle persone coinvolte da rendere necessario l'intervento del legislatore dell'Unione europea (punto 77)
o tali disposizioni, a dispetto del fatto che vengano denominate "orientamenti", sono necessariamente destinate a produrre effetti giuridici vincolanti (punto 82)
Autorita' competenti (torna all'indice del capitolo)
o per l'esame della domanda di protezione internazionale, le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
o per la ricezione della domanda, l'ufficio di polizia di frontiera e la questura
o per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, l'Unita' Dublino presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (torna all'indice del capitolo)
o un funzionario di carriera prefettizia, con funzioni di presidente
o un funzionario della polizia di Stato
o un rappresentante dellente territoriale designato dalla Conferenza unificata Stato-citta' ed autonomie locali o, in situazioni di urgenza, dal Ministro dell'interno, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale (da D. Lgs. 159/2008)
o un rappresentante designato dall'ACNUR (L. 146/2014)[96]
Per ogni membro e' nominato un supplente
La Commissione territoriale puo' essere integrata, su richiesta del Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo, da un funzionario del MAE, con funzioni di componente a tutti gli effetti, ove richiesto da afflussi particolari di richiedenti per l'esame delle cui domande occorrano competenze specifiche del MAE
I rappresentanti delle amministrazioni o degli enti locali possono essere scelti anche tra il personale collocato a riposo da non piu' di due anni
Il Ministro dell'interno puo' istituire, con proprio decreto, nell'ambito di ciascuna Commissione territoriale, una sezione composta dai membri supplenti della Commissione, rispetto a cui si applica la normativa vigente relativa a quest'ultimo organismo (Ord. Presidente del Consiglio dei Ministri 12/9/2008)
A presidente e membri effettivi o supplenti e' corrisposto, per ogni seduta cui prendono parte, un gettone di presenza di importo fissato con decreto Mininterno di concerto con Mineconomia
Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione (L. 146/2014)
La Commissione territoriale e' costituita validamente se e' presente la maggioranza dei suoi componenti, e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti (nota: questo da' luogo, di fatto, a un potere di veto in capo al singolo membro, nelle sedute in cui siano presenti solo tre componenti; sarebbe stato piu' sensato prevedere che si deliberi a maggioranza dei membri presenti); in caso di parita', prevale il voto del presidente (nota: essendo necessario il voto favorevole di almeno tre componenti, non e' possibile che si verifichi una situazione di parita', giacche' questo richiederebbe la presenza di almeno sei componenti, laddove questi sono, al piu', cinque)
La competenza delle commissioni territoriali e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda, salvo che nei casi di richiedenti accolti in centri di accoglienza richiedenti asilo o trattenuti in CIE, per i quali la competenza e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui e' collocato il centro
Se, nel corso della procedura, si rende necessario il trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui e' accolto o trattenuto, la competenza dell'esame della domanda e' assunta dalla commissione nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro di nuova destinazione; se, pero', il richiedente ha sostenuto il colloquio prima del trasferimento, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio (L. 146/2014)
Ferma restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale puo' essere individuata diversamente, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato (L. 146/2014)
o sono istituite, presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, le seguenti Commissioni territoriali, ciascuna delle quali ha competenza a conoscere delle domande presentate nei territori rispettivamente indicati[97]:
Ancona (Regioni Marche e Abruzzo)
Bari (province di Bari e Matera)
Bologna (Regione Emilia-Romagna)
Brescia (province di Brescia, Cremona, Mantova e Bergamo)
Cagliari (Regione Sardegna)
Caserta (province di Caserta, Benevento e Avellino)
Catania (province di Catania ed Enna)
Crotone (Regione Calabria)
Firenze (Regioni Toscana e Umbria)
Foggia (province di Foggia e Barletta-Andria-Trani)
Gorizia (Regione Friuli-Venezia Giulia)
Lecce (province di Lecce, Brindisi e Taranto)
Milano (province di Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Lecco, Como, Lodi e Monza-Brianza)
Palermo (province di Palermo e Messina)
Roma (Regione Lazio)
Salerno (Regione Molise, province di Salerno, Napoli e Potenza)
Siracusa (province di Siracusa, Caltanissetta e Ragusa)
Torino (Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria)
Trapani (province di Trapani e Agrigento)
Verona (Regioni Veneto e Trentino-Alto Adige)
o sono istituite fino al 31/12/2015, nell'ambito di alcune Commissioni territoriali, le seguenti sezioni, composte dai membri supplenti della rispettiva Commissione territoriale:
commissione territoriale di Bari: sezione di Bari, con competenza nelle province di Bari e Matera
commissione territoriale di Bologna: sezione di Forli', con competenza prioritaria nelle province di Forli'-Cesena, Ravenna, Rimini
commissione territoriale di Catania: sezione di Catania, con competenza nella provincia di Catania, e sezione di Enna, con competenza prioritaria nella provincia di Enna
commissione territoriale di Crotone: sezione di Crotone, con competenza prioritaria nelle province di Crotone e Catanzaro, e sezione di Reggio Calabria, con competenza prioritaria nelle province di Reggio Calabria, Cosenza, eVibo-Valentia
commissione territoriale di Firenze: sezione di Perugia, con competenza prioritaria nella Regione Umbria e nella provincia di Arezzo
commissione territoriale di Milano: sezione di Milano, con competenza nelle province di Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Lecco, Como, Lodi e Monza-Brianza
commissione territoriale di Roma: sezione di Roma I, sezione di Roma II, sezione di Roma III, con competenza nella Regione Lazio e competenza prioritaria nelle province di Roma, Viterbo e Rieti, e sezione di Frosinone, con competenza prioritaria nelle province di Frosinone e Latina
commissione territoriale di Salerno: sezione di Campobasso, con competenza prioritaria nella Regione Molise
commissione territoriale di Siracusa: sezione di Caltanissetta, con competenza prioritaria nella provincia di Caltanissetta, e sezione di Ragusa, con competenza prioritaria nella provincia di Ragusa
commissione territoriale di Torino: sezione di Torino, con competenza prioritaria nella nella Regione Valle d'Aosta e nelle province di Torino, Cuneo, Asti, Verbania, Biella, Vercelli e Novara, e sezione di Genova, con competenza prioritaria nella Regione Liguria e nella provincia di Alessandria
commissione territoriale di Trapani: sezione di Trapani, con competenza prioritaria nella provincia di Trapani, e sezione di Agrigento, con competenza prioritaria nella provincia di Agrigento
commissione territoriale di Verona: sezione di Padova, con competenza prioritaria nelle province di Padova, Venezia e Rovigo
o le Commissioni territoriali e le sezioni istituite ai sensi del presente decreto sostituiscono le esistenti Commissioni territoriali (fissate con Decr. Mininterno 6/3/2008) e relative sezioni (istituite con successivi Decreti Mininterno, in parte autorizzati da Ord. PCM 10/8/2011)[98]
Ciascuna Commissione territoriale ha altresi' competenza per le domande presentate da richiedenti ammessi alle misure di accoglienza presso strutture che abbiano sede in tale circoscrizione (D. Lgs. 140/2005), nonche', verosimilmente, per quelle presentate da richiedenti trattenuti in centri di identificazione con sede nella circoscrizione stessa (la disposizione e' contenuta in art. 12 DPR 303/2004, e appare compatibile con D. Lgs. 25/2008; dovrebbe quindi restare in vigore fino all'emanazione del Regolamento relativo a tale Decreto legislativo, coerentemente con art. 38, co. 2 D. Lgs. 25/2008 e circ. Mininterno 11/3/2008); nota: secondo il TAR Friuli, la disposizione sulla competenza per le domande dei richiedenti trattenuti in centri di identificazione si applica solo se la domanda e' stata presentata dallo straniero gia' trattenuto: interpretazione assurda, dato che quella disposizione risulterebbe pleonastica
Commissione nazionale per il diritto d'asilo (torna all'indice del capitolo)
La Commissione nazionale per il diritto d'asilo e' competente in materia di revoca e cessazione dello status di protezione internazionale e ha compiti di
o indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali
o formazione e aggiornamento dei componenti delle commissioni territoriali; i componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipano a un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale, anche in collaborazione con ACNUE ed EASO (L. 146/2014)
o costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica per il monitoraggio delle richieste di asilo
o costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione della situazione socio-politico-economica dei paesi di origine dei richiedenti
o monitoraggio dei flussi di richiedenti, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove commissioni territoriali e di fornire, se necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione del decreto di protezione temporanea ex art. 20, T.U.
o un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
o un funzionario della carriera diplomatica
o
un funzionario di carriera prefettizia in servizio presso il
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno
o
un dirigente del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Mininterno
Ciascuna amministrazione designa
un supplente
L'incarico ha durata triennale ed
e' rinnovabile
Alle riunioni della Commissione
partecipa un rappresentante del delegato ACNUR,
con funzioni consultive
La Commissione nazionale si avvale
del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta' civili
e l'immigrazione del Mininterno
La Commissione nazionale e' costituita validamente se e' presente
la maggioranza dei suoi componenti,
e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti (nota: questo da' luogo,
di fatto, a un potere di veto in capo al singolo membro, nelle sedute in cui
siano presenti solo tre componenti; sarebbe stato piu' sensato prevedere che si
deliberi a maggioranza dei membri presenti)
Con DPCM possono essere istituite una o piu' sezioni della Commissione nazionale; si applicano le stesse
disposizioni previste per la Commissione nazionale riguardo a individuazione e
nomina dei componenti, validita' delle sedute e modalita' delle deliberazioni
Presentazione della domanda;
verbalizzazione (torna all'indice del capitolo)
La domanda di protezione internazionale e' presentata personalmente
dal richiedente all'ufficio di polizia di frontiera, all'atto
dell'ingresso nel territorio dello Stato, o alla questura competente in base al luogo di dimora del richiedente; nota: non sembra che si tenga nella dovuta
considerazione art. 6, co. 5 Direttiva
2005/85/CE, che
prevede che le autorita' cui lo straniero potrebbe rivolgersi per presentare
domanda dovrebbero essere in grado di fornire indicazioni sulle sedi in cui la
domanda puo' essere effettivamente presentata
Sent.
Cass. 27/10/2009: illegittimo
l'allontanamento dello straniero che abbia manifestato
inutilmente alla polizia di
frontiera l'intenzione di presentare
domanda di asilo; la polizia di
frontiera ha l'obbligo di segnalare l'intenzione al questore; il
giudice ha un obbligo di cooperazione istruttoria: in caso di asserita mancanza
di collaborazione da parte dell'autorita' di polizia di frontiera, il giudice,
valutata solo la verosimiglianza della asserzione, deve svolgere adeguata istruttoria,
non potendo esigere di tale asserzione prova documentale, che il soggetto
debole non e' in grado di fornire
Limiti protezione diplomatica
(torna all'indice del capitolo)
Informazione del richiedente
(torna all'indice del capitolo)
o fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale
o principali diritti e doveri del richiedente durante la permanenza in Italia
o prestazioni sanitarie e di accoglienza e modalita' di accesso
o indirizzo e recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale
o alle modalita di iscrizione del minore alla scuola dellobbligo
o allaccesso ai servizi di accoglienza per richiedenti asilo indigenti erogati dallente locale
o allacceso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale (possono includere tirocini formativi?) di durata non superiore a quella residua del permesso di soggiorno
Determinazione dello Stato
competente (Dublino III) (torna all'indice del capitolo)
o disposizioni applicabili alle richieste presentate a partire dall'1/1/2014; alle richieste presentate prima di tale data si applicano le disposizioni del Reg. CE n. 343/2003
o per familiari del richiedente si intendono, ai fini dell'applicazione del Regolamento,
il coniuge o il partner con relazione stabile, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri
i figli minori del richiedente (anche adottivi) non coniugati a carico
i genitori del richiedente minorenne non coniugato o un altro adulto responsabile per lui in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto (art. 2 Reg. UE n. 604/2013)[100]
o per parenti del richiedente si intendono, ai fini dell'applicazione del Regolamento, gli zii o i nonni adulti del richiedente (anche tramite filiazione naturale o adozione) che si trovino nel territorio di uno Stato membro (art. 2 Reg. UE n. 604/2013)
o per minore si intende, ai fini dell'applicazione del Regolamento, la persona di eta' inferiore a 18 anni (art. 2 Reg. UE n. 604/2013)
o ogni domanda di asilo presentata alla frontiera o sul territorio di uno Stato membro e' esaminata da uno e un solo Stato membro: quello competente in base al Regolamento in esame, ovvero lo Stato membro che decide di esaminare la domanda pur non essendo lo Stato membro competente
o il richiedente asilo e' informato per iscritto, in lingua a lui comprensibile o che ragionevolmente si ritiene possa comprendere[101], in relazione all'applicazione del Regolamento e, in particolare, ai criteri che saranno adottati per la determinazione dello Stato membro competente (art. 4 Reg. UE n. 604/2013)
o la determinazione dello Stato membro competente spetta allo Stato membro nel cui territorio si trova il richiedente nel momento in cui ha presentato la prima domanda, anche se la domanda e' stata presentata ad altro Stato membro; in tal caso, lo Stato membro in cui si trova il richiedente e' informato tempestivamente della presenza del richiedente dallo Stato membro che ha ricevuto la domanda; da quel momento, lo Stato membro nel cui territorio si trova il richiedente si considera lo Stato membro cui la domanda e' stata presentata; il richiedente e' informato della modifica
o lo Stato membro nel quale e' stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale e' tenuto, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato li' una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente; l'obbligo viene meno qualora lo Stato membro tenuto a portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro tenuto alla determinazione possa stabilire che il richiedente ha lasciato nel frattempo il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o che un altro Stato membro gli ha rilasciato un titolo di soggiorno
o lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua, prima di adottare una decisione, un colloquio personale con il richiedente in lingua a lui comprensibile; si puo' prescindere dal colloquio quando il richiedente e' fuggito o quando abbia gia' fornito le indicazioni utili alla determinazione dello Stato membro competente; anche in questi casi al richiedente e' data la possibilita' di fornire ogni informazione rilevante prima che il trasferimento sia effettuato (art. 5 Reg. UE n. 604/2013)
o un rappresentante rappresenta e assiste il minore non accompagnato in tutte le procedure per la determinazione dello Stato membro competente (art. 6 Reg. UE n. 604/2013)
o si tiene conto dell'interesse superiore del minore (art. 6 4 Reg. UE n. 604/2013), con riferimento, in particolare, a
possibilita' di ricongiungimento familiare
benessere e sviluppo sociale del minore
considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani
opinione del minore, secondo la sua eta e maturita'
o lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato una domanda di protezione internazionale adotta al piu' presto disposizioni per identificare i familiari, i fratelli o i parenti del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore (art. 6 Reg. UE n. 604/2013)
o la competenza si determina mediante l'applicazione successiva dei seguenti criteri, sulla base della situazione esistente al momento della presentazione della prima domanda di asilo da parte del richiedente:
se il richiedente e' un minore non accompagnato, e' competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello del minore non accompagnato, purche questo sia nell'interesse superiore del minore; se il richiedente e' un minore coniugato il cui coniuge non e' legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente e' lo Stato membro in cui si trova legalmente un genitore o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di quello Stato membro, o un fratello se legalmente presente; se il richiedente e' un minore non accompagnato che ha un parente che possa occuparsi di lui presente legalmente in un altro Stato membro, tale Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il parente ed e' lo Stato membro competente, purche questo sia nellinteresse superiore del minore; in caso di familiari, fratelli o parenti presernti legalmente in piu' Stati membri, la determinazione segue l'interesse superiore del minore (art. 8 Reg. UE n. 604/2013); in mancanza, e' responsabile lo Stato membro in cui e' stata presentata la domanda, purche' questo sia nell'interesse superiore del minore (art. 8 Reg. UE n. 604/2013); art. 12 Regolamento CE 1560/2003:
- se la decisione di affidamento di un minore non accompagnato a un familiare che non sia il padre, la madre o il tutore rischia di creare difficolta' particolari, specie quando il familiare risieda fuori dallo Stato membro in cui il minore ha chiesto asilo, e' agevolata la cooperazione tra le autorita' competenti degli Stati membri (in particolare, le autorita' o gli organi giurisdizionali preposti alla tutela dei minori) e sono assunte le misure necessarie perche' tali autorita' possano pronunciarsi con cognizione di causa sulla capacita' delladulto o degli adulti interessati di prendersi carico del minore nellinteresse di questultimo
- si tiene conto delle possibilita' previste nellambito della cooperazione giudiziaria civile
se un familiare del richiedente (a prescindere dal fatto che la famiglia fosse gia' costituita nel paese d'origine) e' beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro, questo e' lo Stato membro competente, purche' gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto (art. 9 Reg. UE n. 604/2013); TAR Lazio: il riferimento e' solo ai "familiari" stretti, come definiti in Reg. UE n. 604/2013
se un familiare del richiedente (verosimilmente, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse gia' costituita nel paese d'origine) ha presentato domanda di protezione internazionale in uno Stato membro ed e' in attesa della prima decisione di merito, la competenza spetta a tale Stato, purche' gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto (art. 10 Reg. UE n. 604/2013)
in caso di procedimenti per la determinazione dello Stato membro competente contemporanei realtive a domande presentate simultaneamente o in tempi ravvicineti da diversi familiari e/o fratelli minori non coniugati (art. 11 Reg. UE n. 604/2013) che porterebbero a determinazioni diverse, e' competente per l'esame di tutte le domande lo Stato membro al quale ne toccherebbe il maggior numero; in mancanza, lo e' quello competente per l'esame della domanda del componente piu' anziano della famiglia
se il richiedente e' in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validita', e' competente lo Stato membro che ha rilasciato il titolo
se il richiedente e' in possesso di un visto in corso di validita', e' competente lo Stato membro che ha rilasciato, ovvero quello per conto del quale il visto e' stato rilasciato
se il richiedente e' in possesso di piu' titoli di soggiorno o visti, e' competente, nell'ordine
- lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno di validita' piu' lunga o, a parita' di validita', con scadenza piu' lontana
- lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza e' piu' lontana, se i visti sono della stessa natura
- lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validita' piu' lunga o, a parita' di validita', con scadenza piu' lontana, se i visti sono di natura diversa
- lo Stato membro determinato in base ai precedenti criteri, se il richiedente e' in possesso solo di titoli di soggiorno scaduti da meno di 2 anni o di visti scaduti da meno di 6 mesi e non ha lasciato il territorio degli Stati membri
- lo Stato membro nel cui territorio e' stata presentata la domanda, se il richiedente e' in possesso solo di titoli di soggiorno scaduti da oltre 2 anni o di visti scaduti da oltre 6 mesi e non ha lasciato il territorio degli Stati membri
se il richiedente e' entrato illegalmente nel territorio degli Stati membri, e' competente, per 12 mesi, lo Stato membro la cui frontiera esterna e' stata attraversata illegalmente
se lo Stato membro non puo' (o non puo' piu') essere considerato competente in base alla responsabilita' dell'attraversamento illegale della frontiera esterna (eventualmente perche' non esiste la prova di tale attraversamento), e se il richiedente ha trascorso piu' di 5 mesi nel territorio di uno Stato membro, questo e' competente; in caso di piu' Stati membri inquesta condizione, la competenza e' di quello nel quale tale soggiorno prolungato si sia verificato piu' recentemente
se l'ingresso del richiedente e' avvenuto in uno Stato membro in cui lo stesso richiedente e' dispensato dal visto, la competenza e' di tale Stato; se pero' la domanda viene presentata in altro Stato membro, nel quale pure il richiedente sia dispensato dal visto, la competenza e' di quest'ultimo Stato
se la domanda e' presentata nella zona di transito internazionale di un aeroporto di uno Stato membro, tale Stato e' quello competente
se a causa di gravidanza, maternita' recente, malattia grave, grave disabilita' o eta' avanzata un richiedente e' dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri, ovvero, se un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri e' dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto (art. 16 Reg. UE n. 604/2013; TAR Lazio: questa disposizione non si applica se non vi e' rischio che col trasferimento il neonato sia separato dai genitori); se pero' la salute del richiedente impedisce di recarsi, per un tempo significativo, nello Stato membro dove il figlio, il fratello o il genitore risiedono legalmente, lo Stato membro competente e' lo Stato membro in cui si trova il richiedente, ma tale Stato membro non e' obbligato a condurre il figlio, il fratello o il genitore del richiedente nel suo territorio (art. 16 Reg. UE n. 604/2013); art. 11 Regolamento CE 1560/2003:
- i casi di dipendenza sono valutati, per quanto possibile, in base ad elementi obiettivi quali certificati medici; in mancanza, i motivi umanitari possono fondarsi solo su informazioni convincenti addotte dagli interessati; si tiene conto della situazione familiare preesistente nel paese di origine, delle circostanze allorigine della separazione degli interessati, dello stato delle varie procedure esperite in materia di asilo o di diritto applicabile agli stranieri negli Stati membri
- condizione necessaria e' comunque limpegno assunto dal richiedente asilo o dal familiare a provvedere effettivamente allassistenza necessaria
- gli Stati membri interessati determinano di comune accordo lo Stato membro del ricongiungimento e la data del trasferimento, tenendo conto della capacita' di spostarsi della persona dipendente e dello status delle persone interessate con riguardo al soggiorno, in modo da privilegiare, se possibile, il ricongiungimento del richiedente asilo con il familiare che sia gia' titolare di permesso di soggiorno e disponga di risorse nello Stato membro di soggiorno
se i precedenti criteri non consentono di determinare lo Stato membro competente, la competenza spetta al primo Stato membro nel quale e' stata presentata la domanda
o uno Stato membro puo' sempre decidere di esaminare la domanda pur non essendo lo Stato membro competente; in questo caso, tale Stato membro informa della propria decisione lo Stato membro precedentemente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale e' stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente
o lo Stato membro nel quale e' manifestata la volonta' di chiedere la protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente o lo Stato membro competente possono, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non e' competente in base ai criteri previsti; le persone interessate debbono esprimere il loro consenso per iscritto; un rifiuto da parte dello Stato richiesto deve essere motivato (art. 17 Reg. UE n. 604/2013)[102]
o si tiene conto di tutti gli elementi di prova relativi alla presenza, nel territorio degli Stati membri, di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela con il richiedente, a condizione che tali prove siano prodotte prima che un altro Stato membro accolga la richiesta di presa o ripresa in carico dellinteressato e che le precedenti domande di protezione internazionale del richiedente non siano state ancora oggetto di una prima decisione sul merito (art. 7 Reg. UE n. 604/2013)
o se e' impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente per carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente (art. 3 Reg. UE n. 604/2013)
o se non e' possibile eseguire il trasferimento verso lo Stato membro designato come competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente
o la situazione del minore familiare del richiedente asilo, che lo accompagna, e' indissociabile da quella del richiedente, purche' questo sia nell'interesse superiore del minore; lo stesso vale per i figli nati dopo l'ingresso nel territorio degli Stati membri
o lo Stato membro competente e' tenuto a prendere in carico (per avviare l'esame della domanda) il richiedente che non si trovi gia' sul suo territorio e ad effettuare l'esame della domanda e l'esperimento dei mezzi di impugnazione; se pero' altro Stato membro rilascia un titolo di soggiorno al richiedente, l'obbligo di presa in carico ricade su tale Stato (art. 19 Reg. UE n. 604/2013)[103]; nota: non e' chiaro se, in caso di rilascio di permesso da altro Stato membro, l'esame della domanda resti di competenza del primo Stato membro
o lo Stato membro competente e' tenuto a riprendere in carico (quando l'esame sia stato gia' avviato o concluso negativamente) il richiedente che non si trovi piu' sul suo territorio; lo Stato membro competente e' tenuto a garantire in ogni caso il completamento dell'esame della domanda (eventualmente sotto forma di nuova domanda, che non verra' considerata domanda reiterata) e l'esperimento dei mezzi di impugnazione; se pero' altro Stato membro rilascia un titolo di soggiorno al richiedente, l'obbligo di ripresa in carico ricade su tale Stato (art. 19 Reg. UE n. 604/2013)[104]; nota: non e' chiaro se, in caso di rilascio di permesso da altro Stato membro, il completamento dell'esame della domanda (inclusa l'impugnazione) resti di competenza del primo Stato membro
o gli obblighi di ripresa in carico (art. 19 Reg. UE n. 604/2013)[105] dello Stato membro competente, in relazione al richiedente che si trovi illegalmente in altro Stato membro o che abbia presentato in altro Stato membro una domanda dopo aver ritirato quella del quale era in corso l'esame o dopo che quella domanda era stata respinta, vengono meno in caso di assenza del richiedente dal territorio degli Stati membri per oltre 3 mesi, a meno che lo stesso Stato membro gli abbia rilasciato un titolo di soggiorno, ovvero, in caso di ritiro o rigetto della domanda, quando il richiedente sia stato effettivamente allontanato dal territorio degli Stati membri
o la domanda presentata dal richiedente dopo un'assenza dal territorio degli Stati membri per oltre 3 mesi o dopo che abbia avuto luogo un allontanamento effettivo e' considerata nuova domanda e si procede ad una nuova determinazione dello Stato emembro competente (art. 19 Reg. UE n. 604/2013)
o la presa in carico di un richiedente (da parte dello Stato membro individuato come competente per l'esame della domanda di asilo) e' disciplinata nel modo seguente:
lo Stato membro che abbia ricevuto una domanda di asilo e ritenga che la competenza spetti ad altro Stato membro deve interpellare tale Stato membro entro 3 mesi perche' prenda in carico il richiedente; nel caso pero' di una risposta pertinente di Eurodac (ossia, la constatazione della corrispondenza tra i dati relativi alle impronte digitali registrati nella banca dati centrale e quelli trasmessi dallo Stato membro) con dati registrati ai sensi dellarticolo 14 Reg. UE n. 603/2013, il termine e' di 2 mesi dal ricevimento di tale risposta; in caso di mancato rispetto dei termini, la competenza dell'esame spetta al primo dei due Stati (art. 21 Reg. UE n. 604/2013); nota: TAR Lazio respinge un ricorso motivato dalla tardiva richiesta di presa in carico, confondendo questa procedura con quella di "ripresa in carico" (confusione presente anche in TAR Lazio, ma non in Sent. Cons. Stato 5159/2012, che correttamente distingue le due fattispecie)
in caso di domanda presentata a seguito di un diniego di autorizzazione all'ingresso o al soggiorno, di un arresto per soggiorno irregolare o della notificazione o dell'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, lo Stato membro che interpella il presunto Stato competente puo' chiedere, motivando la richiesta, una risposta urgente, accordando un termine non inferiore a una settimana
lo Stato membro interpellato e' tenuto a rispondere entro due mesi o, in caso di urgenza, entro il termine posto dallo Stato membro richiedente; in caso di necessita', lo Stato membro interpellato puo' decidere, comunicandolo allo Stato membro richiedente, di differire la risposta urgente, senza tuttavia superare il termine di un mese; la mancata risposta entro i termini applicabili equivale all'accettazione della richiesta di presa in carico del richiedente; il superamento dei termini per la risposta dovuto alla durata delle procedure per laffidamento di un minore non accompagnato non osta pero' necessariamente al proseguimento della procedura di determinazione dello Stato membro competente (art. 12 Regolamento CE 1560/2003); TAR Lazio: illegittimo il trasferimento del richiedente nello Stato membro richiesto di ripresa in carico, quando non sia trascorso il termine previsto per l'accettazione (nota: nella sentenza si fa riferimento a ripresa in carico, mentre si tratta di presa in carico)
o la ripresa in carico di un richiedente (da parte dello Stato membro che ha gia' avviato o concluso l'esame della domanda di asilo) e' disciplinata nel modo seguente:
la richiesta di ripresa in carico e' presentata quanto prima e in ogni caso entro 2 mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac ai sensi di Reg. UE n. 603/2013; se la richiesta di ripresa in carico e' basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, e' inviata allo Stato membro richiesto entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale (artt. 23 e 24 Reg. UE n. 604/2013)
se la richiesta di ripresa in carico non e' presentata entro i termini, la competenza per l'esame della nuova domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro nel cui territorio il richiedente si trova; se il richiedente non ha presentato una nuova domanda, tale Stato membro gli offre la possibilita' di farlo (artt. 23 e 24 Reg. UE n. 604/2013)
se la domanda del richiedente e' stata gia' respinta dallo Stato membro competente con decisione definitiva, lo Stato membro nel cui territorio il richiedente si trova senza un titolo di soggiorno puo' chiedere al primo Stato membro di riprendere in carico l'interessato o avviare una procedura di rimpatrio ai sensi della Direttiva 2008/115/CE (art. 24 Reg. UE n. 604/2013; nota: il testo italiano e' errato: riporta "o di avviare", come se ad avviarla fosse il primo Stato membro; dal testo inglese si evince che la traduzione corretta e' "o avviare")
lo Stato membro richiesto deve rispondere entro un mese (due settimane se la richiesta e' basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac); scaduto il termine, si assume che la richiesta sia stata accettata; TAR Lazio: in caso di ripresa in carico, il provvedimento di trasferimento, anche se adottato prima che siano scaduti i termini concessi allo Stato membro di destinazione per contestare la richiesta di ripresa in carico, ha natura vincolata se tale termine e' poi trascorso senza contestazioni e non e' quindi annullabile in sede giurisdizionale
o la decisione di trasferire, per presa in carico o ripresa in carico, il richiedente ad altro Stato membro e' notificata, con la motivazione, al richiedente (in lingua a lui comprensibile) o al suo legale (art. 26 Reg. UE n. 604/2013), unitamente alle informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili, compreso quello sul diritto di chiedere l'effetto sospensivo (art. 26 Reg. UE n. 604/2013), se applicabile, sui termini per esperirli e sui termini relativi all'esecuzione del trasferimento, e alle informazioni sulle persone o sugli enti che possono fornire assistenza legale (art. 26 Reg. UE n. 604/2013)
o deve essere prevista una sospensione automatica del trasferimento in caso di ricorso, o la possibilita' di chiedere la sospensione all'autorita' giurisdizionale competente per il ricorso (art. 27 Reg. UE n. 604/2013)[106]
o il richiedente ha diritto, in sede di ricorso, all'assistenza legale e linguistica e al gratuito patrocinio, su richiesta, in caso di necessita', a meno che l'autorita' competente non ritenga che tale ricorso sia privo di concrete prospettive di successo; se tale autorita' non e' un organo giurisdizionale, deve essere possibile un ricorso giurisdizionale contro tale decisione (art. 27)
o il richiedente da trasferire puo' essere trattenuto solo se sussiste un rischio notevole di fuga (determinato in base a criteri previsti dalla legge) e per il tempo piu' breve possibile; quando una persona sia trattenuta, il periodo per presentare una richiesta di presa o di ripresa in carico non puo' superare un mese dalla presentazione della domanda; lo Stato membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede una risposta urgente in tali casi; tale risposta e' fornita entro 2 settimane dal ricevimento della richiesta; l'assenza di risposta entro tale termine equivale all'accettazione della richiesta; il trasferimento deve avvenire entro 6 settimane dall'accettazione implicita o esplicita della richiesta o dal momento in cui il ricorso o la revisione non hanno piu' effetto sospensivo; in caso di mancato rispetto dei termini, il trattenimento cessa (art. 28 Reg. UE n. 604/2013)
o il trasferimento del richiedente deve aver luogo entro 6 mesi dall'accettazione della richiesta di presa o ripresa in carico o della decisione sull'eventuale ricorso o revisione, in caso di sospensione del provvedimento
o lo Stato membro competente e' informato immediatamente dell'eventuale rinvio del trasferimento dovuto a un ricorso o a una revisione aventi effetto sospensivo, ovvero a motivi materiali quali lo stato di salute del richiedente, lindisponibilita' del mezzo di trasporto o il fatto che il richiedente si sia sottratto allesecuzione del trasferimento (art. 9 Regolamento CE 1560/2003)
o il trasferimento verso lo Stato competente puo' avvenire su iniziativa del richiedente con fissazione di un termine ultimo, con accompagnamento allimbarco da parte di un agente dello Stato richiedente o sotto scorta; nei primi due casi (e nel terzo, in caso di mancanza di documenti di identita') il richiedente e' provvisto di un lasciapassare; lo Stato membro che esegue il trasferimento provvede affinche' tutti i documenti del richiedente siano restituiti al titolare prima della partenza o affidati ai membri della scorta o trasmessi per altre vie appropriate (Art. 7 Regolamento CE 1560/2003)
o se il trasferimento non avviene entro il termine di 6 mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale la domanda d'asilo e' stata presentata; il termine puo' essere prorogato fino a un massimo di un anno se il trasferimento non e' possibile a causa della detenzione del richiedente, o di 18 mesi qualora il richiedente sia fuggito (art. 29 Reg. UE n. 604/2013[107]; in questo senso, TAR Lazio; TAR Lazio: il limite dei 6 mesi si applica certamente al caso di un richiedente asilo ospitato in CARA, ne' detenuto, quindi, ne' irreperibile); il superamento dei termini per il trasferimento dovuto alla durata delle procedure per laffidamento di un minore non accompagnato non osta pero' necessariamente all'esecuzione del trasferimento (art. 12 Regolamento CE 1560/2003)
o se una persona e' stata trasferita erroneamente o se la decisione di trasferimento e' riformata in appello o in seguito a revisione dopo l'esecuzione del trasferimento, lo Stato membro che ha provveduto al trasferimento lo riprende in carico immediatamente (art. 29 Reg. UE n. 604/2013)
o gli Stati membri si scambiano dati utili alla tutela della salute e delle altre necessita' della persona da trasferire, utilizzabili solo a questo scopo (art. 31 Reg. UE n. 604/2013)
o gli Stati membri interessati si scambiano informazioni relative ai dati personali riguardanti il richiedente necessari alla determinazione dello Stato membro competente, all'esame della domanda di protezione internazionale e all'attuazione degli altri obblighi connessi alla determinazione dello Stato competente; in particolare, lo Stato membro competente puo' chiedere a un altro Stato membro di comunicargli, previo consenso scritto del richiedente protezione internazionale (edotto sulle informazioni la cui trasmissione autorizzerebbe col proprio consenso; da art. 34 Reg. UE n. 604/2013), le ragioni invocate dal richiedente a sostegno della sua domanda e le ragioni dell'eventuale decisione adottata nei suoi confronti; il richiedente ha diritto di conoscere, su richiesta, quali siano i dati che lo riguardano e, in caso di trattamento scorretto, di ottenerne la rettifica, la cancellazione (art. 34 Reg. UE n. 604/2013)[108]
o il trasferimento verso lo Stato competente puo' avvenire su iniziativa del richiedente con fissazione di un termine ultimo, con accompagnamento allimbarco da parte di un agente dello Stato richiedente o sotto scorta; nei primi due casi (e nel terzo, in caso di mancanza di documenti di identita') il richiedente e' provvisto di un lasciapassare; lo Stato membro che esegue il trasferimento provvede affinche' tutti i documenti del richiedente siano restituiti al titolare prima della partenza o affidati ai membri della scorta o trasmessi per altre vie appropriate (Art. 7 Regolamento CE 1560/2003)
o lo Stato membro competente e' informato immediatamente dell'eventuale rinvio del trasferimento dovuto a un ricorso o a una revisione aventi effetto sospensivo, ovvero a motivi materiali quali lo stato di salute del richiedente, lindisponibilita' del mezzo di trasporto o il fatto che il richiedente si sia sottratto allesecuzione del trasferimento (art. 9 Regolamento CE 1560/2003)
o nel 2009, le richieste di asilo multiple, nell'Unione europea, sono state il 23.3%, contro il 17.5% registrato nel 2008 (Rapp. Commissione UE sull'attivita' dell'Unita' Centrale Eurodac 2009)
o Richieste di presa/ripresa in carico e trasferimenti ai sensi di Reg. CE n. 343/2003 (Rapp. Dublin Transn. Network)
nel 2008: richieste dall'Italia ad altri Stati membri, 1.562; richieste da altri Stati membri all'Italia, 5.710; trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri, 125; trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 1.098
nel 2009: richieste dall'Italia ad altri Stati membri, 1.377; richieste da altri Stati membri all'Italia, 10.596; trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri, 47; trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 2.658
nel 2010: richieste dall'Italia ad altri Stati membri, 1.607; richieste da altri Stati membri all'Italia, 9.673; trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri, 113; trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 2.739
nel 2011: richieste dall'Italia ad altri Stati membri, 1.275; richieste da altri Stati membri all'Italia, 13.715; trasferimenti dall'Italia ad altri Stati membri, 14; trasferimenti da altri Stati membri all'Italia, 4.645
Giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione europea sull'applicazione del Regolamento Dublino II (torna all'indice del capitolo)
o il diritto dellUnione osta all'applicazione di una presunzione assoluta secondo la quale lo Stato membro che art. 3 co. 1 Reg. CE n. 343/2003 designa come competente rispetta i diritti fondamentali dell'Unione europea
o gli Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente ai sensi di Reg. CE n. 343/2003, quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono per il richiedente un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti
o l'impossibilita' di trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente in base a Reg. CE n. 343/2003 impone allo Stato membro che doveva effettuare tale trasferimento di verificare se uno dei criteri ulteriori dettati dallo stesso regolamento permetta di identificare un altro Stato membro come competente a esaminare la domanda di asilo
o e' necessario, tuttavia, che lo Stato membro nel quale si trova il richiedente asilo non aggravi la situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente con una procedura di determinazione dello Stato membro competente di durata irragionevole; all'occorrenza, detto Stato e' tenuto a esaminare esso stesso la domanda conformemente alle modalit previste da art. 3 co. 2 Reg. CE n. 343/2003
o uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo e' tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione di Reg. CE n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo di tale richiedente
o l'obbligo di assistenza del primo Stato membro nei confronti di tale richiedente, ai sensi di Direttiva 2003/9/CE, cessa al momento del trasferimento effettivo del richiedente nel secondo Stato membro, venendo a gravare, unitamente all'onere finanziario corrispondente, su quest'ultimo Stato membro
o quando nello Stato nel quale sia stata presentata una domanda di asilo si trovi la nuora della richiedente, gravemente ammalata ed esposta a grave minaccia per motivi culturali, o vi si trovino i nipoti minori, bisognosi di essere accuditi a causa della malattia della nuora, e la richiedente asilo sia disposta a, ed in condizione di, prestare aiuto alla nuora o ai nipoti, uno Stato membro che non e' competente per l'esame di una domanda d'asilo in base ai criteri elencati da Reg. CE n. 343/2003 lo diventa e ne informa lo Stato membro anteriormente competente, a prescindere dal fatto che quest'ultimo abbia presentato richiesta in tal senso (Punto 48: per non pregiudicare lobiettivo di un rapido espletamento delle domande dasilo)
o Punti 29 e 30: il solo fatto che il richiedente asilo non si trovi piu' nel territorio dello Stato membro anteriormente competente, ma sia gia' presente nel territorio dello Stato membro in cui cerca di ottenere un ricongiungimento familiare facendo valere ragioni umanitarie, non puo' avere l'effetto di escludere di per se' lapplicazione di art. 15 co. 2 Reg. CE n. 343/2003, dal momento che tale disposizione riguarda non soltanto le situazioni nelle quali gli Stati membri "ricongiungono" il richiedente asilo e un altro parente, ma anche quelle in cui li "lasciano" insieme, trovandosi le persone interessate gia' nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente ai sensi dei criteri dettati al capo III Reg. CE n. 343/2003
o Punti 33 e 34: art. 15 co. 2 Reg. CE n. 343/2003 non si riferisce espressamente alla situazione di un richiedente asilo che sia dipendente dall'assistenza di un'altra persona; l'uso in tale disposizione della locuzione "la persona interessata" per indicare quella che dipende dall'assistenza dell'altra lascia intendere, infatti, che tanto la nozione di "persona interessata" quanto quella di "altra" possono riferirsi al richiedente asilo; questa interpretazione non e' invalidata dal fatto che, al comma 1, seconda frase, di art. 15, utilizzando i termini "la domanda d'asilo della persona interessata", lo stesso legislatore abbia creato, in questa disposizione specifica, un nesso tra il richiedente asilo e i termini "la persona interessata", dato che nella frase successiva dello stesso paragrafo il richiedente asilo e l'altra persona sono qualificati come "persone interessate"
o Punto 41: tenuto conto della sua finalita' umanitaria, art. 15 co. 2 Reg. CE n. 343/2003 delimita, sulla base di un criterio di dipendenza fondato in particolare su una malattia o un handicap gravi, una cerchia di familiari del richiedente asilo necessariamente piu' ampia di quella definita all'art. 2 lettera i) Reg. CE n. 343/2003
o in circostanze eccezionali, uno Stato membro puo' essere obbligato ad esercitare il suo diritto a valutare una domanda di asilo per ragioni umanitarie ai sensi di art. 15 Reg. CE n. 343/2003, qualora dovesse essere accertato che altrimenti incomberebbe il serio pericolo di un attentato illegittimo ad uno dei diritti del richiedente asilo garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; se in un caso del genere non dovesse essere presentata alcuna richiesta di trasferimento di competenza ai sensi di art. 15, paragrafo 1, seconda frase, Reg. CE n. 343/2003, lo Stato membro obbligato alla avocazione sarebbe tenuto ad informare l'altro Stato membro coinvolto nella procedura di asilo sulla situazione di fatto e di diritti e a domandargli il consenso all'avocazione della procedura di asilo
o lo Stato membro in cui si trova il richiedente asilo, non competente ad esaminare la domanda di asilo secondo le regole stabilite da Reg. CE n. 343/2003, e' tenuto a non trasferire il richiedente asilo verso lo Stato membro competente, quando non puo' ignorare che cio' porterebbe ad una violazione dei diritti garantiti a tale richiedente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; in tal caso lo Stato membro in cui si trova il richiedente asilo, ferma restando la facolta' di esaminare esso stesso la domanda ai sensi di art. 3, paragrafo 2 Reg. CE n. 343/2003, non deve seguire il criterio ai sensi del quale e' competente l'altro Stato membro, e deve verificare se uno dei criteri ulteriori permetta di identificare un altro Stato membro come competente a esaminare la domanda di asilo, verso il quale puo' essere trasferito il richiedente asilo senza violazione dei suoi diritti fondamentali; e' necessario, tuttavia, che lo Stato membro nel quale si trova il richiedente asilo badi a non aggravare una situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente con una procedura di determinazione dello Stato membro competente che abbia durata irragionevole; all'occorrenza, detto Stato e' tenuto a esaminare esso stesso la domanda conformemente alle modalita' previste all'art. 3, paragrafo 2 Reg. CE n. 343/2003
o ai fini della valutazione se il trasferimento della ricorrente verso lo Stato membro competente ad esaminare la sua domanda di asilo ai sensi del Reg. CE n. 343/2003 comporti una limitazione illegittima di art. 4 o art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i concetti di "trattamenti inumani" e di "famiglia" ai sensi di artt. 3 e 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rispettivamente, non sono diversi da quelli di cui agli artt. 3 e 8 CEDU, rispettivamente, utilizzati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
o quando gli Stati membri non possono ignorare che le carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nello Stato membro identificato inizialmente come competente in base ai criteri enunciati nel capo III Reg. CE n. 343/2003 costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente asilo corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi di art. 4 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cosa che spetta al giudice del rinvio verificare), lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente e' tenuto a non trasferire il richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente e, ferma restando la facolta' di esaminare esso stesso la domanda, a proseguire l'esame dei criteri di detto capo per verificare se un altro Stato membro possa essere identificato come competente in base ad uno di tali criteri o, in mancanza, in base all'ar. 13 Reg. CE n. 343/2003 (nel caso in esame, lo Stato responsabile era la Grecia; l'altro Stato membro, la Germania)
o per contro, in una situazione del genere, l'impossibilita' di trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente non implica, di per se', che lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente sia tenuto ad esaminare esso stesso la domanda di asilo sul fondamento ddi art. 3 par. 2 Reg. CE n. 343/2003 (nota: Concl. Avv. Gen. C-4/11 chiariva che i richiedenti asilo non hanno un diritto soggettivo a che un determinato Stato membro esamini le loro domande di asilo)
o art. 3 par. 2 Reg. CE n. 343/2003 consente a uno Stato membro, che non ' quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III di tale regolamento, di esaminare una domanda d'asilo anche in assenza delle circostanze che rendono applicabile la clausola umanitaria di cui all'art. 15 di detto regolamento; tale possibilita' non dipende dal fatto che lo Stato membro competente in forza di detti criteri non abbia risposto a una domanda di ripresa in carico del richiedente asilo
o lo Stato membro in cui si trova il richiedente asilo non e' tenuto, nel corso del procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a chiedere il parere dell'ACNUR, qualora dagli atti di tale Ufficio emerga che lo Stato membro individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III Reg. CE n. 343/2003 (la Grecia, nel caso in esame) viola le norme di diritto dell'Unione europea in materia di asilo
o il richiedente asilo puo' avvalersi del ricorso o, eventualmente, della revisione di cui ad art. 19 par. 2 Reg. CE n. 343/2003 per contestare un'applicazione dei criteri del regolamento la quale conduca alla determinazione di uno Stato membro che non e' in grado di garantire al richiedente asilo un trattamento compatibile con il rispetto dei diritti fondamentali, o la disapplicazione di criteri di determinazione basati su diritti soggettivi specificamente riconosciuti al richiedente asilo dallo stesso regolamento; in altri termini: il richiedente asilo non vanta un diritto soggettivo alla corretta applicazione del regolamento in tutti i suoi aspetti, ma solo all'applicazione corretta di quei criteri concreti basati su diritti soggettivi specificamente riconosciuti dal regolamento
o la constatazione, da parte del giudice nazionale, di carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in un determinato Stato membro non comporta l'esclusione di quest'ultimo dal sistema creato dal Reg. CE n. 343/2003, tale per cui detto Stato membro rimanga escluso a priori dal suo ambito di applicazione; tale constatazione implica soltanto l'esclusione della competenza che potrebbe spettare a tale Stato in sede di applicazione dei criteri stabiliti da detto regolamento, con la conseguenza che si dovra' procedere all'individuazione di un altro Stato membro competente mediante l'applicazione dei criteri successivi a quello inizialmente applicato
Determinazione dello Stato
competente (ulteriori disposizioni) (torna all'indice del
capitolo)
o il Tribunale di Stoccarda ha deciso di esaminare la richiesta di asilo di una famiglia proveniente dalla Siria, che era approdata in Italia prima di giungere in Germania, motivando la decisione con il fatto che in Italia e' riservato un trattamento inumano e umiliante ai richiedenti asilo, messi in condizione di vivere al di sotto della soglia di poverta' e, spesso, senza alcuna forma di ospitalita' (Focus UIL 27/2012)
o Trib. Francoforte accoglie il ricorso di un richiedente asilo afghano contro la decisione di trasferimento in Italia, sulla base del rischio che in Italia subisca maltrattamenti
o Corte d'appello di Inghilterra e Galles: non vi sono elementi per ritenere che le condizioni di asilo in Italia siano tanto dure da impedire il trasferimento di richiedenti asilo dal Regno Unito all'Italia; rileva infatti il trattamento sistematico dei richiedenti, non il rischio prospettato nel singolo caso; in proposito, il parere dell'ACNUR e' piu' rilevante delle segnalazioni delle ONG
Adempimenti del questore;
attestato nominativo o permesso di soggiorno (torna
all'indice del capitolo)
o TAR Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.
o TAR Marche: non puo' essere posto alla base del rilascio o del diniego del permesso di soggiorno il rigetto della domanda di protezione internazionale nel caso in cui sia stato tempestivamente proposto ricorso, dato l'effetto sospensivo dell'efficacia del provvedimento impugnato
o Sent. Cons. Stato 4996/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per richiesta asilo se l'interessato e' in attesa dell'esito del ricorso presentato contro la decisione negativa della Commissione centrale, dato che la procedura include l'eventuale fase giurisdizionale e che e che art. 33 Convenzione di Ginevra del 1951 vieta agli Stati contraenti di espellere coloro che richiedono asilo verso il Paese dove possono essere oggetto di persecuzione (nota: sentenza relativa a un provevdimento adottato prima cdell'entrata in vigore del D. Lgs. 25/2008)
Garanzie per il richiedente (torna all'indice del capitolo)
Il richiedente ha diritto a rimanere nel territorio dello
Stato fino alla decisione della Commissione territoriale sulla domanda, salvo che
o debba essere estradato verso altro Stato a seguito di un mandato di arresto europeo
o debba essere consegnato a una Corte o a un Tribunale penale internazionale
o debba essere avviato verso un altro Stato membro per l'esame della richiesta di protezione internazionale
Eventuale limitazione della
liberta' di circolazione (torna all'indice del capitolo)
Obblighi del richiedente (torna all'indice del capitolo)
o consegnare i documenti in suo possesso rilevanti in relazione alla domanda, incluso il passaporto e comparire davanti alla Commissione territoriale, se convocato (da D. Lgs. 159/2008); nota: Trib. Roma ha incluso il possesso di un passaporto rilasciato dallo Stato di appartenenza tra i motivi di rigetto del ricorso contro il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato
o informare senza indugio l'autorita' competente riguardo a cambiamenti di residenza o di domicilio
o agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza
Trattenimento e ospitalita'
obbligatoria (torna all'indice del capitolo)
o che si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra del 1951 (condizioni di esclusione dall'applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951: aver commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini; aver commesso un crimine grave di diritto comune fuori dal paese ospitante prima di esservi ammessi; essersi resi colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite)
o che e' stato condannato in Italia per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite o per uno dei delitti indicati dall'art. 380, co. 1 e 2 c.p.p. (delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni, nel massimo a venti anni; delitti contro la personalita' dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumita' pubblica, delitto di riduzione in schiavitu', furto aggravato (Sent. Cons. Stato 3536/2011, Sent. Cons. Stato 206/2013, Sent. Cons. Stato 2804/2013: rileva l'aggravante di uso di violenza sulle cose, non quella di uso di mezzi fraudolenti), rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere)
o e' destinatario di un provvedimento di respingimento o di espulsione (da D. Lgs. 159/2008; nota: verosimilmente, e' incluso il caso in cui il provvedimento di espulsione sia stato adottato successivamente alla presentazione della domanda di protezione internazionale; ad esempio, quale misura di prevenzione, a causa del comportamento del richiedente)
o sembrerebbe piu' logico che la proroga sia chiesta al giudice competente per la convalida nel caso di richiedente non gia' trattenuto - ossia, nel caso ordinario, al Giudice di pace
o non disciplinato il caso in cui scada il periodo di trattenimento senza che sia stata adottata la decisione
o in mancanza di un pericolo di fuga o di pericolosita' sociale, non e' legittimo il trattenimento in CIE di un richiedente asilo per il semplice fatto di aver presentato la domanda di asilo dopo che a suo carico sia stato adottato un provvedimento di espulsione; l'automatismo renderebbe la condizione del richiedente asilo peggiore di quella dello straniero in generale, alla luce dell'effetto diretto della Direttiva 2008/115/CE (note: il Tribunale ritiene che la conclusione di Sent. Corte Giust. C-357/09, secondo cui non va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti asilo, intende proprio distinguere i regimi applicabili a richiedenti asilo e stranieri in condizioni di soggiorno irregolare; omette pero' di completare rafforzare l'argomento col richiamo ad art. 20, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che stabilisce come il richiedente asilo non possa essere trattenuto al solo scopo di esaminare la sua domanda, con la conseguenza che un trattenimento non adottabile a carico dello straniero in mancanza della richiesta di asilo non puo' essere adottato per il solo fatto che tale richiesta e' stata presentata)
o la proroga del trattenimento in CIE del richiedente asilo puo' essere concessa, in quanto l'art. 21 D.Lgs. 25/08 richiama integralmente il 14 D. Lgs. 286/1998, consentendo quindi anche piu' di una proroga sino alla definizione del procedimento (nota: verosimilmente, entro il limite massimo dei 6 mesi); nello stesso senso, Trib. Torino (che pero' nega la proroga del trattenimento in CIE per ulteriori 30 gg, dopo i primi 60, stante l'assoluta improbabilita', sulla base di precedenti tentativi dell'amministrazione, di pervenire all'identificazione certa della persona trattenuta, che afferma di essere nata in Serbia, ma che la Serbia rifiuta di riconoscere come propria cittadina); in senso opposto, Trib. Roma: il trattenimento in CIE di un richiedente asilo che abbia presentato domanda di asilo quando il trattenimento era gia' in corso puo' essere prorogato una sola volta in base ad art. 21 co. 2 D. Lgs. 25/2008
o quando e' necessario determinare o verificare la sua nazionalita' o identita', mancando il richiedente dei documenti di viaggio o di identita', ovvero quando all'arrivo nel territorio dello Stato egli abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti
o quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera (nota: il D. Lgs. 25/2008 aggiunge: "o subito dopo"; l'aggiunta e' pleonastica, rientrando nel caso di avvenuta elusione)
o quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizione di soggiorno illegale
o al richiedente asilo trattenuto nel centro sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali erogate dal SSN ai sensi dellart. 35, co. 5, T.U. allo straniero irregolarmente soggiornante; allinterno dei centri con piu di 100 richiedenti asilo sono attivati servizi di prima assistenza medico-generica
o e' consentito l'accesso ai CDI dei rappresentanti delle organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali, come OIM e Croce Rossa Italiana (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)
o sono ammessi ai CDI, su richiesta, anche Sindaci, Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio regionale (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)
o il Prefetto, sentito l'ente gestore, autorizza l'accesso ai CDI di giornalisti e dei fotocineoperatori che li accompagnano, determinando modalita' e tempi delle visite sulla base delle esigenze di tutela della privacy degli stranieri ospitati e della necessita' di non creare intralcio alle attivita' svolte all'interno del CDI (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)
o Ancona (nota: indicazione ambigua): 68, secondo Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa
o Bari Palese, Area aeroportuale: 744 posti
o Brindisi, Restinco: 128 posti
o Caltanissetta, Contrada Pian del Lago: 96 posti (456, secondo Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa)
o Crotone, Localita' Sant'Anna: 875 posti (802, secondo Rapp. A Buon Diritto su Lampedusa)
o Foggia, Borgo Mezzanone: 856 posti
o Gorizia, Gradisca d'Isonzo: 138 posti
o Roma, Castelnuovo di Porto: 650 posti
o Trapani, Salina Grande: 260 posti
o Centri con doppia natura di Centri di accoglienza (CDA) e Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA):
Bari Palese, Area aeroportuale
Brindisi, Restinco
Caltanissetta, Contrada Pian del Lago
Catania, Mineo
Crotone, localit SantAnna
Foggia, Borgo Mezzanone
Gorizia, Gradisca dIsonzo
Roma, Castelnuovo di Porto
Trapani, Salina Grande
o Centri con doppia natura di Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA) e Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA): Cagliari, Elmas
o la Direttiva 2008/115/CE non e' applicabile ad un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di protezione internazionale, durante tutto il periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l'adozione della decisione dell'autorita' di primo grado che si pronuncia su tale domanda o, eventualmente, fino all'esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale decisione
o e' legittimo che il cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale dopo che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi di art. 15 Direttiva 2008/115/CE, continui ad essere trattenuto in base ad una norma del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio e che e' oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che linteressato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio
o art. 7 par. 3 Direttiva 2003/9/CE consente ad uno Stato membro di prevedere nella propria normativa interna in materia di asilo la possibilita', a determinate condizioni, di confinare il richiedente asilo in un determinato luogo, ove risulti necessario, ad esempio, per motivi legali o di ordine pubblico; in tal caso, l'autorita' nazionale dispone di un breve termine, limitato allo stretto necessario, per adottare una decisione di trattenimento in base alle disposizioni nazionali in materia di asilo, prima di porre termine al trattenimento dell'interessato in base alla Direttiva 2008/115/CE
o in caso di abuso del diritto di asilo (quando, cioe', sussistano indizi chiari e concordanti di strumentalizzazione della normativa in materia di concessione dellasilo al fine di rendere inefficace lapplicazione della Direttiva 2008/115/CE) l'interessato puo' continuare ad essere trattenuto in forza di tale Direttiva e possono essere proseguiti i preparativi del suo allontanamento, purche' esso non venga eseguito prima della conclusione della procedura di asilo, il principio di non refoulement venga applicato in modo rigoroso e la domanda di asilo venga esaminata e trattata conformemente a tutte le regole prescritte, in particolare dalla Direttiva 2005/85/CE, rispettando tutte le garanzie accordate in proposito ai richiedenti asilo; cio' implica anche che il mantenimento del trattenimento sulla base della Direttiva 2008/115/CE deve rispettare tutte le garanzie contemplate dagli articoli 15-18 di tale Direttiva, anche per quanto riguarda la durata massima del trattenimento
Dichiarazione di
inammissibilita' della domanda (torna all'indice del
capitolo)
o il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra del 1951 e puo' ancora avvalersi della protezione di tale Stato
o il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione dalla Commissione stessa (o, verosimilmente, da una qualunque altra Commissione territoriale), senza addurre nuovi elementi relativi alla sua sitiazione personale o alla situazione del paese d'origine (nota: l'inammissibilita' non dovrebbe riguardare i casi in cui la prima domanda sia stata esaminata alla luce della normativa precedente, dato l'ampliamento della nozione di protezione internazionale apportato dal Decreto in esame e da D. Lgs. 251/2007)
o la situazione in Mali e' grave a causa del conflitto interno (Rapp. Amnesty International sul Mali, Posizione ACNUR sul Mali), e tale da giustificare, in linea di principio, la concessione della protezione sussidiaria
o esistono i presupposti per la reiterazione di domande gia' rigettate; le domande reiterate vanno trattate con priorita' rispetto alle altre
Sospensione dell'esame nelle
more della determinazione dello Stato competente (torna
all'indice del capitolo)
Ritiro della domanda;
estinzione del procedimento (torna all'indice del capitolo)
Audizione del richiedente (torna all'indice del capitolo)
o quando ritenga di avere elementi sufficienti per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato
o quando sia certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN l'incapacita' o imposibilita' del richiedente di sostenere un colloquio personale (nota: in base ad art. 12, co. 3 Direttiva 2005/85/CE deve trattarsi di incapacita' o impossibilita' dovute a circostanze persistenti che sfuggono al controllo dell'interessato; se cosi' non fosse, tra l'altro, la disposizione risulterebbe in contrasto con quella successiva, relativa al rinvio del colloquio; sembra trascurata, comunque, la disposizione di cui allo stesso art. 12, co. 3, in base alla quale in caso di impossibilita' di colloquio personale devono essere compiuti ragionevoli sforzi per consentire all'interessato di produrre ulteriori informazioni; si noti infine che e' escluso che il colloquio possa essere omesso dalla Commissione nazionale)
o qualora le condizioni di salute del richiedente, certificate dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, non lo rendano possibile
o qualora l'interessato lo richieda per gravi motivi
Assistenza legale del
richiedente; accesso alle informazioni e agli atti (torna
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Ruolo dell'ACNUR (torna all'indice del capitolo)
o il ruolo dell'ACNUR rispetto alla Commissione territoriale e' discutibile, avendo il suo rappresentante diritto di voto all'interno di quella commissione
o non sembra recepita la disposizione di cui all'art. 21, co. 1, lettera a, Direttiva 2005/85/CE, in base alla quale l'ACNUR deve avere accesso, previo consenso del richiedente asilo, alle informazioni sulla domanda, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese
Limiti alla raccolta e alla
diffusione di informazioni (torna all'indice del capitolo)
o art. 25, co. 1 D. Lgs. 25/2008 stabilisce che "in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione"; questa disposizione va interpretata nel senso qui dato coerentemente con art. 22, lettera b, Direttiva 2005/85/CE, dato che la disposizione di cui ad art. 22, lettera a, Direttiva 2005/85/CE e' gia' recepita da art. 25, co. 2 del D. Lgs. 25/2008
o la Direttiva 2005/85/CE vieta solo l'acquisizione di informazioni effettuata con modalita' tali da rivelare che il richiedente ha presentato domanda e da procurare danno a lui, alle persone a suo carico o ai familiari; la disposizione del D. Lgs. 25/2008, essendo piu' favorevole al richiedente, e' comunque legittima
o scopo di questa disposizione e' quello di evitare che sia messa a repentaglio la sicurezza del richiedente (la Direttiva 2005/85/CE fa riferimento anche a persone a carico e suoi familiari), piuttosto che quello di evitare il ricorso a informazioni di parte e, per questo, non credibili
o la Direttiva 2005/85/CE vieta solo la rivelazione diretta di informazioni rilevanti ai presunti responsabili; la disposizione del D. Lgs. 25/2008, essendo piu' favorevole al richiedente, e' comunque legittima
o non e' chiaro se il divieto riguardi qualunque informazione sulla domanda di protezione internazionale o solo quelle che possono nuocere all'incolumita' del richiedente o delle persone a suo carico o alla liberta' e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine
o il recepimento delle disposizioni della Direttiva 2005/85/CE da parte del D. Lgs. 25/2008 e' piuttosto impreciso: la Direttiva vieta all'art. 22, lettera a, la rivelazione di informazioni rilevanti ai presunti responsabili della persecuzione e, all'art. 22, lettera b, la richiesta di informazioni a tali presunti responsabili con modalita' che potrebbero nuocere al richiedente, alle persone a suo carico o ai suoi familiari; curiosamente, l'asimmetria che caratterizza queste disposizioni (il riferimento alle persone a carico e ai familiari figura in una sola delle disposizioni) e' speculare rispetto a quella delle corrispondenti disposizioni del D. Lgs. 25/2008
o con riferimento allo status di protezione sussidiaria, dovrebbe essere esclusa anche la possibilita' di attingere informazioni da (o fornirne a) coloro che possono recare un danno grave al richiedente
Esame prioritario delle
domande (torna all'indice del capitolo)
o la domanda e' palesemente fondata
o il richiedente appartiene a una delle categorie vulnerabili indicate all'art. 8 D. Lgs. 140/2005 (minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale)
o sono stati disposti, per il richiedente, l'accoglienza obbligatoria in centro di accoglienza richiedenti asilo (nota: a seguito di presentazione della domanda successiva all'intercettazione in condizioni di ingresso o soggiorno illegali) ovvero il trattenimento in CIE; nota: sembra piuttosto imprecisa la corrispondenza tra la categoria dei richiedenti trattenuti in CIE e quella di cui all'art. 23, co. 4, lettera m, Direttiva 2005/85/CE, per la quale il riferimento e' all'esistenza di un pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico, come pure la corrispondenza tra la categoria dei richiedenti accolti obbligatoriamente in centro di accoglienza per i motivi considerati e quelle di cui all'art. 23, co. 4, lettere j o l, Direttiva 2005/85/CE, per le quali rilevano l'intenzionalita' nel ritardare l'allontanamento o il ritardo ingiustificato nel presentare la domanda
Termini per l'esame della domanda
(torna all'indice del capitolo)
Acquisizione di nuovi
elementi (torna all'indice del capitolo)
Decisione della Commissione
territoriale (torna all'indice del capitolo)
o se lo Stato membro d'origine procede all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
o se e' stata avviata, nei confronti delloStato membro d'origine, la procedura di cui all'art. 7 Trattato sull'Unione europea e finche' il Consiglio o il Consiglio europeo non abbiano preso una decisione al riguardo
o se il Consiglio o il Consiglio europeo anno adottato una decisione in base ad art. 7 Trattato sull'Unione europea nei riguardi dello Stato membro d'origine
o se uno Stato membro lo decide unilateralmente, informandone immediatamente il Consiglio; la domanda e' esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata, senza che cio' pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro
o in base a Direttiva 2011/95/UE, lo Stato e' tenuto ad esaminare, in cooperazione con il richiedente, tutti gli elementi significativi (in questo senso, Sent. Cass. n. 27310/2008, Trib. Genova, Trib. Trieste, Ord. Cass. 20912/2011, Sent. Cass. 20637/2012)
o L. 146/2014 prevede lo stesso dovere di acquisizione d'ufficio delle informazioni necessarie a integrazione del quadro probatorio a carico del giudice, in caso di impugnazione della decisione della Commissione territoriale
o riconosce lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
o rigetta la domanda, quando non sussitano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero quando ricorra una delle cause di cessazione o di esclusione dalla protezione internazionale previste dal D. Lgs. 251/2007, o quando il richiedente provenga da un paese di origine sicuro e non abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova
o rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando l'insussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale risulti palese ovvero quando risulti che la domanda stessa sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione (da D. Lgs. 159/2008); nota: circ. Mininterno 3/11/2008 non menziona l'ipotesi di presentazione meramente strumentale della domanda
o Sent. Cass. 11535/2009: la Commissione territoriale, nel valutare l'esistenza delle condizioni per il rilascio del permesso per motivi umanitari, non puo' effettuare alcuna valutazione politica, discrezionale, sulla situazione del paese di provenienza (e' organo tecnico e non autorita' di governo); al questore resta solo l'accertamento degli altri requisiti (in questo senso, il rilascio e' "eventuale"); la competenza a decidere sul ricorso contro il provvedimento di diniego del permesso per motivi umanitari e' quindi del giudice ordinario (nello stesso senso, Corte App. Catania, TAR Lazio, Trib. Verona, sent. Cons. Stato 5125/2011, sent. Cons. Stato 522/2012, Corte App. Palermo)
o TAR Lazio: in base ad art. 2, co. 3 D. Lgs. 25/2008, al questore non spetta un potere di riesame o rinnovata valutazione dei presupposti per il rilascio, ma unicamente l'individuazione di altri elementi eventualmente ostativi, di ordine pubblico, o espressamente indicati nelle norme vigenti ed applicabili ai richiedenti asilo
o Trib. Roma: il potere discrezionale della questura va esercitato nei limiti posti dalle norme nazionali e internazionali relative al rispetto dei diritti fondamentali, dovendo quindi cedere il rischio di per la sicurezza pubblica di fronte al rischio, per lo straniero, di subire trattamenti inumani o degradanti in patria
o Sent. Cons. Stato 5619/2009 e Trib. Verona: non spetta al questore il potere d'ufficio di accertare la sussisenza dei motivi umanitari
o Sent. Cass. 6879/2011 afferma - con scarsissimo fondamento - che il rilascio del permesso per motivi umanitari spetta quando le ragioni di protezione, di gravita' pari a quelle sottese alla tutela maggiore, siano temporalmente limitate, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione nel paese, per i mutamenti attesi nella posizione personale del richiedente; nello stesso senso, Ord. Cass. 10686/2012
o Trib. Roma: a fronte della decisione della Commissione territoriale relativa al rilascio di un permesso per motivi umanitari, al questore non spetta la verifica dei requisiti relativi all'assenza di motivi di sicurezza o di ordine pubblico, ma solo quella degli altri requisiti per il rilascio del permesso, inclusa la possibilita' di disporre l'allontanamento verso uno Stato disposto ad accordare protezione (nota: affermazione confusa e difficilmente comprensibile)
o Trib. Prato: la ratio della protezione umanitaria va rintracciata, al di la' delle singole ipotesi contemplate, da considerarsi meramente esemplificative, in una condizione di particolare vulnerabilita' del richiedente che trovano nell'art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 una di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutti quei casi concreti che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa, ma nei quali ricorrono situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie, protette, in via generale, da art. 2 Cost.; la fattispecie di cui all'art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 e' assolutamente generica e si riempie di contenuti solo mediante rinvio a norme di diritto internazionale, costituzionali ed interne, che rappresentano il sistema di riferimento per i diritti umani fondamentali; non e' necessario, ai fini del rilascio di un permesso per motivi umanitari, adire la Commissione territoriale; in ordine all'onere della prova, si applica il regime probatorio attenuato, nell'ambito del quale particolarmente pregnante e' il potere officioso riconosciuto al giudice chiamato a cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione invocata; la condizione giuridica del richiedente un permesso per motivi umanitari e' parificabile a quella dello straniero regolarmente soggiornante
o Sent. Cass. S.U. 19393/2009 (nello stesso senso, TAR Sicilia): i permessi per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6 corrispondono alla tutela di un diritto fondamentale; il bilanciamento di tale tutela con altri beni costituzionalmente tutelati puo' essere effettuato solo dal legislatore, non (discrezionalmente) dall'amministrazione; all'amministrazione spetta solo l'accertamento dei presupposti (nello stesso senso, Trib. Roma: il potere discrezionale della questura va esercitato nei limiti posti dalle norme nazionali e internazionali relative al rispetto dei diritti fondamentali, dovendo quindi cedere il rischio di per la sicurezza pubblica di fronte al rischio, per lo straniero, di subire trattamenti inumani o degradanti in patria); il rilascio del permesso ha, in questi casi, natura dichiarativa, non costitutiva, del diritto; giurisdizione del giudice ordinario (nello stesso senso, TAR Sicilia, TAR Lazio, TAR Piemonte, TAR Lazio); ne dovrebbe derivare che la semplice mancanza di titolo, nei casi in cui sussistano i presupposti del diritto a soggiornare per uno di questi motivi non configura il reato di soggiorno illegale; in un caso analogo, Decr. GIP Bari e Trib. Bologna (non si configura il reato di soggiorno illegale per il minore, per il quale la legge prevede la condizione di inespellibilita' e l'art. 28 DPR 394/1999 il rilascio di un permesso di soggiorno) e Sent. Cass. 23453/2011 (lo straniero inespellibile in quanto familiare entro il secondo grado di cittadino italiano non commette reato di soggiorno illegale dal momento in cui si realizzano i presupposti dell'inespellibilita'; nel caso in specie, dal momento in cui il fratello e' diventato cittadino italiano); in senso ancora piu' generale, Sent. Cass. 32859/2013: lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall'ordinamento (nella fattispecie, il diritto di contrarre matrimonio con una cittadina italiana, come dimostrato dalle pubblicazioni gia' effettuate al momento dell'intercettazione: matrimonio poi effettivamente celebrato, a dimostrazione della serieta' di intenti), non commette il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso dei documenti validi per ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto); in senso contrario, Sent. Cass. 38157/2010: la donna che non abbia chiesto il permesso di soggiorno entro 8 gg dall'ingresso e che, rimasta incinta, chieda il rilascio di un permesso di soggiorno in base ad art. 28 DPR 394/1999, si trova, nel momento in cui viene identificata, nella condizione punita dalla legge, ed e' quindi da punire con l'ammenda
o TAR Piemonte: sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno, all'esito del rigetto da parte della Commissione territoriale della domanda di asilo, quando la motivazione del diniego verte sull'assenza di validi motivi umanitari (nota: mia interpretazione di una formulazione confusa)
o TAR Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.
o Sent. Cass. 10636/2010: in sede di esame del ricorso contro il provvedimento di espulsione dello straniero, il giudice di pace e' tenuto ad accertare la prospettata sussistenza di situazioni ostative all'espulsione di cui all'art. 19, co. 1 D. Lgs. 286/1998, anche se la Commissione territoriale ha negato ogni forma di protezione all'interessato; il diritto in gioco e' infatti un diritto fondamentale della persona, rispetto al quale il rilascio di un permesso di soggiorno da parte dell'amministrazione ha carattere ricognitivo, non costitutivo
o Sent. Cass. 4230/2013: in caso di diniego di riconoscimento, da parte della Commissione territoriale competente, dello status di rifugiato, che non venga impugnato dal richiedente, l'opposizione all'espulsione proposta ai sensi di art.. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998 deve fondarsi su ragioni umanitarie nuove o diverse da quelle che hanno formato oggetto del procedimento relative alla domanda di protezione internazionale; integrano il requisito della novita' non soltanto i fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione di rigetto non impugnata, ma anche quelli ignorati in sede di valutazione della Commissione territoriale perche' non allegati dal richiedenti o non accertati officiosamente dalla autorita' decidente; il giudice di pace e' quindi tenuto ad accertare, mediante l'esercizio dell'obbligo di cooperazione istruttoria cui e' assoggettato al pari del giudice della protezione internazionale, circostanze non emerse davanti alla Commissione territoriale perche' il richiedente non e' stato in grado d'indicarle o allegarle e la Commissione non e' stata in grado di accertarle
o Sent. Cass. 5089/2013: i nuovi elementi alla cui allegazione l'art. 29 lett. b) D. Lgs. 25/2008 subordina l'ammissibilita' della reiterazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente commisisone, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, a condizione che il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza ne' davanti alla commissione in sede amministrativa, ne' davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all'art. 35 D. Lgs. 25/2008; nuovi elementi di prova incolpevolmente non presentati in sede procedura di asilo devono essere tenuti in considerazione anche ai fini dell'applicazione del divieto di allontanamento di cui all'art. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998
o Trib. Roma: disposto il rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998 a un cittadino del Ghana che ha subito in patria ritorsioni gravi per il fatto che professa la religione cattolica in un contesto di fede animista e che rischierebbe di subire persecuzione a seguito della decisione di fuggire dal proprio nucleo familiare
o Trib. Verona: rilasciato, coerentemente con l'indicazione della Commissione territoriale, il permesso per motivi umanitari ad un cittadino ucraino omosessuale, in ragione del fatto che l'interessato non saprebbe come vivere nel proprio paese per mancanza di lavoro e familiari, senza riferimento al fatto che il codice penale ucraino non prevede come reato l'omosessualita' e che la stessa non e' perseguita penalmente
o Trib. Roma: ai fini del rilascio di un permesso per motivi umanitari, il rischio di per la sicurezza pubblica di fronte al rischio, per un omosessuale o un transessuale egiziano, di subire trattamenti inumani o degradanti in patria
o Trib. Bari: concessa la protezione umanitaria per il rischio di pregiudizio derivante dalla situazione politico-sociale presente in Tunisia a un omosessuale tunisino cui era stata negata la protezione internazionale per mancanza di elementi atti a rendere credibile l'esistenza di un rischio di persecuzione in patria
o Trib. Napoli: concesso un permesso per motivi umanitari a un richiedente asilo nigeriano, in base alla tensione presente tra musulmani e cristiani in Nigeria
o Trib. Firenze: concessa la protezione umanitaria a un ex omosessuale ghanese che dichiara di essere minacciato di morte da una associazione di difesa dei diritti dei gay, per averla lasciata a seguito di conversione religiosa, a dispetto della mancanza di credibilita' del richiedente, sulla base del rischio che potrebbe correre in un paese in cui l'omosessualita' attuale o passata e' mal tollerata
o Trib. Roma: concessa la protezione umanitaria (per il rischio di persecuzione dovuto a condizione personale) a un cittadino del Benin ricercato per aver messo incinta la figlia di un Imam
o Trib. Trieste: il recente peggioramento della situazione relativa all'ordine pubblico in Costa d'Avorio, pur non delineando un grado di violenza indiscriminata necessaria come presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giustifica il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria
o Trib. Trieste: riconosciuta la protezione umanitaria a un profugo ghanese fuggito dalla Libia durante il conflitto
o Trib. Trieste: il timore di subire violazione di diritti fondamentali a causa del soccorso prestato ad un esponente politico, senza pero' che l'interessato abbia mai svolto attivita' politica, non giustifica il riconoscimento dello status di rifugiato, ma quello della protezione umanitaria (nella fattispecie, riconosciuta a un cittadino del Togo)
o Trib. Trieste: riconosciuta, a un cittadino del Mali, la protezione umanitaria in luogo di quella sussidiaria, non risultando la situazione del paese caratterizzata da un grado di violenza generalizzato a livello tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria; nello stesso senso, Trib. Trieste
o Trib. Trieste: riconosciuta la protezione umanitaria a un cittadino pakistano sciita, a dispetto della scarsa credibilita' del suo racconto, a motivo del rischio di violazione di diritti umani che potrebbe subire nel suo paese, in un contesto di contrasti interreligiosi, non caratterizzato pero' da un livello di violenza generalizzata tale da giustificare il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria
o Trib. Trieste: riconosciuta la protezione umanitaria a un cittadino pakistano perseguitato politico (appartenente pero' al partito che oggi esprime il primo ministro del paese; in un contesto, quindi, in cui le autorita' statali dovrebbero essere in grado di garantire protezione), sulla base del rischio di subire ancora persecuzioni; nota: decisione contraddittoria
o Corte App. Bari: riconosciuta la protezione umanitaria a una cittadina nigeriana, maltrattata dai familiari, sulla base del fatto che il rimpatrio la metterebbe in una condizione di particolare vulnerabilita' rispetto alla possibilita' di esercitare diritti fondamentali, e che la richiedente si trova in Italia da 5 anni ed e' ormai qui integrata
o Trib. Bologna: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a una donna tunisina fuggita dal proprio paese a causa delle violenze domestiche subite dal compagno della madre
o Trib. Torino: riconosciuta la protezione umanitaria a un pakistano fuggito dal proprio paese a causa di violenze messe in atto dalla criminalita' comune; nota: si ravvisano le ragioni umanitarie nel fatto che, essendosi ben integrato in Italia, lo straniero subirebbe un grave pregiudizio a seguito del rimpatrio (non, quindi, sulla base del pericolo che corre in patria)
o Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un bengalese per il quale sussiste il rischio di persecuzione, ma che si e' reso responsabile di detenzione illegale di armi, reato grave e tale da precludere il riconoscimento della protezione internazionale (nota: si trattava di mera denuncia, non di condanna, a quanto si evince dalla sentenza)
o Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente asilo pakistano giudicato non credibile in relazione ai motivi addotti a sostegno della domanda di protezione internazionale, ma necessitante di cure mediche per le gravi difficolta' di deambulazione
o Trib. Prato: ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione territoriale e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato regolare, lo straniero che si trovi in grave situazione di salute e nell'impossibilita' di ricevere le cure adeguate in patria
o Trib. Milano: riconosciuta la protezione umanitaria a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine pubblico, desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto alla revoca della protezione sussidiaria
o Trib. Trieste: sentenza farneticante, con cui si riconosce il diritto alla protezione umanitaria, ma non a quella internazionale (nemmeno a quella sussidiaria!), ad un cittadino nigeriano che afferma, senza che la cosa sia considerata non credibile, di essere stato coinvolto in prima persona, quale vittima, in un attentato incendiario effettuato da Boko Haram nei confronti di una chiesa cristiana
Conseguenze delle decisioni
negative (torna all'indice del capitolo)
o con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, nei confronti del richiedente accolto obbligatoriamente in centro di accoglienza richiedenti asilo o trattenuto in CIE;
o con possibile concessione di un termine per il rimpatrio volontario ed eventuale ammissione ad un programma di rimpatrio assistito, nei confronti del richiedente cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo
o non e' chiaro se il riferimento ai commi 4 e 5 dell'art. 13 T.U. contenuto in art. 32, co. 4 D. Lgs. 25/2008 intenda solo disciplinare la modalita' di allontanamento dal territorio o sottintenda l'adozione di un provvedimento di espulsione
o l'automatica applicazione dell'accompagnamento coattivo, senza valutazione della situazione specifica, al caso del richiedente trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA appare comunque in contrasto con Direttiva 2008/115/CE
o l'adozione di un provvedimento di espulsione (in generale gravato da un divieto di reingresso) appare sproporzionata nel caso del richiedente a carico del quale non siano stati disposti ne' il trattenimento in CIE, ne' l'accoglienza obbligatoria in centro di accoglienza richiedenti asilo, dal momento che mancano perfino i presupposti per l'espulsione (non si e' neanche in presenza di un rifiuto di permesso di soggiorno, che giustificherebbe l'espulsione ai sensi di art. 13, co. 2, lettera b D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011)
o in relazione al caso di rigetto della domanda e del conseguente obbligo di lasciare, scaduti i termini per l'impugnazione, il territorio dello Stato, circ. Mininterno 11/3/2008 non fa menzione dell'adozione di un provvedimento di espulsione
o TAR Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.
o TAR Marche: dato che la proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di protezione internazionale sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, il provvedimento di rigetto non puo' essere posto a base del diniego di permesso di soggiorno
o TAR Lombardia: il ricorso contro il provvedimento con cui la questura revoca il permesso per richiesta di asilo a seguito della determinazione della Commissione territoriale e' di competenza del giudice ordinario (nello stesso senso, TAR Veneto, TAR Lazio, TAR Lombardia); l'accertato difetto di giurisdizione comporta l'applicazione dell'istituto della translatio iudicii: sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo e' riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza (art. 11 c.p.a.)
o la Direttiva 2008/115/CE non e' applicabile ad un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di protezione internazionale, durante tutto il periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l'adozione della decisione dell'autorita' di primo grado che si pronuncia su tale domanda o, eventualmente, fino all'esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale decisione
o e' legittimo che il cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale dopo che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi di art. 15 Direttiva 2008/115/CE, continui ad essere trattenuto in base ad una norma del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio e che e' oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che linteressato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio
Procedimenti di revoca e
cessazione dello status di protezione internazionale: garanzie (torna all'indice del capitolo)
o essere informato per iscritto del fatto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento dello status e dei motivi di tale nuovo esame
o avere la possibilita' di esporre in un colloquio personale o in una dichiarazione scritta (verosimilmente, con scelta tra le due opzioni lasciata all'interessato) i motivi che militano contro la revoca o la cessazione dello status
Ricorso contro le decisioni
della Commissione territoriale o della Commissione nazionale (torna
all'indice del capitolo)
o la Commissione territoriale, se la controversia e' relativa a un provvedimento adottato da tale Commissione
o la Commissione territoriale che ha adottato il provvedimento di riconoscimento della protezione di cui la Commissione nazionale ha poi dichiarato la revoca o la cessazione, se la controversia e' relativa a tale revoca o cessazione
o il centro ove il ricorrente e' accolto o trattenuto, nei casi di accoglienza obbligatoria o trattenimento in CIE (D. Lgs. 150/2011)
o trattandosi di un diritto soggettivo, la possibilita' di presentare ricorso al tribunale non sembra condizionabile al rispetto di un termine (in questo senso, Trib. Catania); questo puo' avere efficacia solo ai fini della richiesta di sospensione di allontanamento
o la compressione dei tempi per la presentazione del ricorso non sembra rientri nell'accelerazione dell'esame che gli Stati membri potrebbero prevedere, in base ad art. 23, co. 4 Direttiva 2005/85/CE, per richiedenti che entrino o soggiornino illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, omettono di presentarsi tempestivamente alle autorita' o di presentare domanda di asilo al piu' presto
o D. Lgs. 150/2011 prevedeva gia', ma piu' debolmente, che il giudice possa procedere anche d'ufficio agli atti istruttori necessari alla definizione della controversia
o in base a Direttiva 2011/95/UE, lo Stato e' tenuto ad esaminare, in cooperazione con il richiedente, tutti gli elementi significativi (in questo senso, Sent. Cass. n. 27310/2008, Trib. Genova, Trib. Trieste, Ord. Cass. 20912/2011, Sent. Cass. 20637/2012); L. 146/2014 prevede lo stesso dovere di acquisizione d'ufficio delle informazioni necessarie a integrazione del quadro probatorio a carico della Commisisone territoriale
Effetto sospensivo automatico
del ricorso; richiesta di sospensione (torna all'indice del
capitolo)
o la decisione e' stata assunta sulla base della sola documentazione presentata essendosi il richiedente allontanato ingiustificatamente dal centro accoglienza richiedenti asilo
o la domanda e' stata rigettata per manifesta infondatezza (da D. Lgs. 159/2008)
o il ricorso riguardi la dichiarazione di inammissibilita' della domanda di protezione internazionale
o il ricorrente e' ospitato obbligatoriamente in centro di accoglienza richiedenti asilo avendo presentato la domanda dopo essere stato fermato in fase di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale (D. Lgs. 150/2011); in difetto di adeguata motivazione del provvedimento di ospitalita' presso il centro di accoglienza richiedenti asilo, il richiedente asilo gode dell'effetto sospensivo automatico del ricorso di cui all'art. 35 D. Lgs. 25/2008 (Trib. Roma)
o il ricorrente e' trattenuto in CIE (D. Lgs. 150/2011)
o la Direttiva 2008/115/CE non e' applicabile ad un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di protezione internazionale, durante tutto il periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l'adozione della decisione dell'autorita' di primo grado che si pronuncia su tale domanda o, eventualmente, fino all'esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale decisione
o e' legittimo che il cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale dopo che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi di art. 15 Direttiva 2008/115/CE, continui ad essere trattenuto in base ad una norma del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio e che e' oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che linteressato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio
Decisione del giudice (torna all'indice del capitolo)
Gradi di ricorso ulteriori (torna all'indice del capitolo)
o disciplinato da art. 702-quater c.p.c.)
o deve essere proposto, a pena di decadenza, entro il 30 gg dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza che definisce il giudizio di primo grado; Corte App. Catania: se il ritardo nella proposizione del ricorso e' causato da un comportamento omissivo dell'avvocato, e l'avvocato stesso ha omesso di indicare la data in cui ha ricevuto il mandato, ma non contesta che tale data sia anteriore alla scadenza dei termini, il ricorrente ha diritto alla rimessione in termini
o non e' specificato se l'atto introduttivo debba essere nella forma di citazione o di ricorso (quest'ultima forma appare preferibile in virtu' del principio di ultrattivita' del rito seguito in primo grado)
o la proposizione dell'atto di appello non sospende automaticamente l'efficacia dell'ordinanza impugnata; la Corte d'Appello adita, tuttavia, su istanza del richiedente asilo, e comunque in presenza di gravi e circostanziate ragioni, puo' disporne la sospensione
o la Corte d'Appello puo' ascoltare nuovamente il richiedente asilo, assumere nuove prove e nuovi documenti se li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero quando la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile (art. 702-quater c.p.c.).
o la Corte d'Appello decide con sentenza, accogliendo o rigettando il gravame proposto
o deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 60 gg dalla notificazione del provvedimento impugnato (Ord. Cass. 10546/2012: non opera il termine di decadenza dalla notifica della sentenza di appello se la sentenza non e' stata notificata nel suo testo integrale ma solo nel dispositivo; trova in questo caso piena applicazione il termine annuale residualmente operante)
o il ricorso per Cassazione non ha efficacia sospensiva del provvedimento impugnato: l'effetto sospensivo puo' comunque essere decretato dal Giudice d'Appello su istanza di parte
Accoglienza del ricorrente (torna all'indice del capitolo)
Rinuncia alla protezione
internazionale (torna all'indice del capitolo)
o verificare che la dichiarazione di rinuncia provenga effettivamente dal titolare e sia, comunque, valida ed efficace
o comunicare l'efficacia della rinuncia alla questura che, ove non vi abbia gia' provveduto (nota: sembra incoerente che la questura possa agire prima della comunicazione della Commissione territoriale!), procede a ritirare il relativo permesso di soggiorno, il documento di viaggio ed ogni altro documento connesso allo status di protezione internazionale
Riservatezza (torna all'indice del capitolo)
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
o da Statistiche Mininterno sull'asilo 2013 (nota: ciascuna domanda d'asilo puo' corrispondere a piu' richiedenti, in caso di nucleo familiare):
1990: 4573 richiedenti (3.617 domande); 1727 domande esaminate; 992 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 712 dinieghi; 0 irreperibili; 22 esiti diversi
1991: 28400 richiedenti (24.437 domande); 23464 domande esaminate; 1527 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4 casi di protezione umanitaria; 21877 dinieghi; 0 irreperibili; 56 esiti diversi
1992: 2970 richiedenti (2.586 domande); 8397 domande esaminate; 483 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 7909 dinieghi; 1 irreperibile; 3 esiti diversi
1993: 1736 richiedenti (1.564 domande); 2178 domande esaminate; 189 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 1977 dinieghi; 0 irreperibili; 11 esiti diversi
1994: 2259 richiedenti (1.841 domande); 2103 domande esaminate; 399 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 1703 dinieghi; 0 irreperibili; 0 esiti diversi
1995: 2039 richiedenti (1.744 domande); 2051 domande esaminate; 376 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2 casi di protezione umanitaria; 1653 dinieghi; 0 irreperibili; 20 esiti diversi
1996: 844 richiedenti (680 domande); 811 domande esaminate; 223 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 0 casi di protezione umanitaria; 574 dinieghi; 0 irreperibili; 14 esiti diversi
1997: 2595 richiedenti (1.875 domande); 2209 domande esaminate; 463 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5 casi di protezione umanitaria; 1707 dinieghi; 0 irreperibili; 34 esiti diversi
1998: 18496 richiedenti (13.193 domande); 5066 domande esaminate; 1438 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 26 casi di protezione umanitaria; 3523 dinieghi; 0 irreperibili; 79 esiti diversi
1999: 37318 richiedenti (24.810 domande); 11838 domande esaminate; 1118 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1192 casi di protezione umanitaria; 9489 dinieghi; 0 irreperibili; 39 esiti diversi
2000: 24296 richiedenti (18.363 domande); 36776 domande esaminate; 2356 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1407 casi di protezione umanitaria; 32785 dinieghi; 14 irreperibili; 214 esiti diversi
2001: 21575 richiedenti (17.406 domande); 17610 domande esaminate; 2988 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1653 casi di protezione umanitaria; 9258 dinieghi; 3622 irreperibili; 89 esiti diversi
2002: 18754 richiedenti (16.102 domande); 21552 domande esaminate; 1619 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1191 casi di protezione umanitaria; 5515 dinieghi; 13090 irreperibili; 137 esiti diversi
2003: 15274 richiedenti (13.931 domande); 13441 domande esaminate; 954 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2262 casi di protezione umanitaria; 2943 dinieghi; 7187 irreperibili; 95 esiti diversi
2004: 10869 richiedenti (9.817 domande); 9446 domande esaminate; 1011 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 3075 casi di protezione umanitaria; 2958 dinieghi; 2310 irreperibili; 92 esiti diversi
2005: 10704 richiedenti (9.583 domande); 14052 domande esaminate; 1072 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4281 casi di protezione umanitaria; 5378 dinieghi; 3142 irreperibili; 179 esiti diversi
2006: 10026 richiedenti (9.234 domande); 14254 domande esaminate; 1145 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5140 casi di protezione umanitaria; 4419 dinieghi; 3282 irreperibili; 268 esiti diversi
2007: 13310 richiedenti (12.451 domande); 21198 domande esaminate; 1627 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 10103 casi di protezione umanitaria; 5056 dinieghi; 4038 irreperibili; 374 esiti diversi
2008: 31723 richiedenti (31.100 domande); 23175 domande esaminate; 2009 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 6946 casi di protezione sussidiaria; 3621 casi di protezione umanitaria; 9219 dinieghi; 917 irreperibili; 463 esiti diversi
2009: 19090 richiedenti (15.918 domande); 25113 domande esaminate; 2328 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5331 casi di protezione sussidiaria; 2411 casi di protezione umanitaria; 11193 dinieghi; 1667 irreperibili; 2183 esiti diversi
2010: 12121 richiedenti (8.897 domande); 14042 domande esaminate; 2094 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1789 casi di protezione sussidiaria; 3675 casi di protezione umanitaria; 4698 dinieghi; 520 irreperibili; 1266 esiti diversi
2011: 37350 richiedenti (32.645 domande); 25626 domande esaminate; 2057 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2569 casi di protezione sussidiaria; 5662 casi di protezione umanitaria; 11131 dinieghi; 2339 irreperibili; 1868 esiti diversi
2012: 17.352 richiedenti (15.986 domande); 29.969 domande esaminate; 2.048 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4.497 casi di protezione sussidiaria; 15.486 casi di protezione umanitaria; 5.259 dinieghi; 1.196 irreperibili; 1.483 esiti diversi
o da altre fonti:
nel 2004, 9.630 domande di protezione internazionale presentate; 8.584 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 771; protezione umanitaria: 2.366; diniego senza protezione o altro esito: 5.447 (da Secondo Rapporto EMN)
nel 2005, 9.345 domande di protezione internazionale presentate; 20.055 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 940; protezione umanitaria: 4.355; diniego senza protezione o altro esito: 7.285 (da Secondo Rapporto EMN)
nel 2006, 10.350 domande di protezione internazionale presentate; 9.260 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 880; protezione umanitaria: 4.340; diniego senza protezione o altro esito: 4.044 (da Secondo Rapporto EMN)
nel 2007 (da Secondo Rapporto EMN), 14.055 domande di protezione internazionale presentate; domande esaminate: 13.509; casi di riconoscimento dello status di rifugiato: 1.408 (10.4%); diniego dello status, con protezione umanitaria: 6.318 (46.8%); dinego dello status, senza protezione: 4.908 (36.3%); altro esito (rinunce; casi Dublino; irreperibili): 875 (6.5%)
nel 2008, 30.145 domande di protezione internazionale presentate; 21.150 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 1.806; protezione sussidiaria: 6.312; protezione umanitaria: 2.236; diniego senza protezione o altro esito: 10.487 (da Secondo Rapporto EMN)
nel 2009, 17.469 domande di protezione internazionale presentate; 22.663 domande esaminate, riconoscimento dello status di rifugiato: 2.113; protezione sussidiaria: 4.847; protezione umanitaria: 2.143; diniego senza protezione o altro esito: 13.560 (da Sint. Secondo Rapporto EMN)
nel 2010 (dati provvisori), circa 8.200 domande di protezione internazionale presentate (da comunicato ACNUR); 11.325 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato: 1.615; protezione sussidiaria: 1.465; protezione umanitaria: 1.225; diniego senza protezione o altro esito: 7.015 (da Rapp. Eurostat 5/2011 sull'asilo)
nel 2011 (dati provvisori), circa 34.120 domande di protezione internazionale presentate (da Rapp. ACNUR trends nei paesi industrializzati); 25.626 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato: 2.057; protezione sussidiaria: 2.569; protezione umanitaria: 5.562; diniego senza protezione o altro esito: 11.131 (dati del Mininterno segnalati da com. Stranieriinitalia)
nel 2012, 17.350 domande di protezione internazionale presentate; 13.650 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato: 2.050; protezione sussidiaria: 4.410; protezione umanitaria: 1.935; diniego senza protezione: 5.260 (da Rapp. EASO 2012)
nel 2013, 27.930 domande di protezione internazionale presentate; 25.245 domande esaminate; riconoscimento dello status di rifugiato: 3.110; protezione sussidiaria: 5.550; protezione umanitaria: 7.525; diniego senza protezione: 9.060 (da Rapp. Eurostat 3/2014 sull'asilo); dati diversi (da Rapp. Eurostat 19/6/2014 sull'asilo): riconoscimento dello status di rifugiato: 3.085; protezione sussidiaria: 5.625; protezione umanitaria: 5.755; riconoscimento dello status di rifugiato: 3.144; protezione sussidiaria: 5.654; protezione umanitaria: 7.450 (comunicato Integra); Rapp. AIDA 2013-2014: 23.565 prime decisioni assunte in via amministrativa (14.390 con esito positivo), 95 prime decisioni su ricorsi (di cui 75 con esito positivo)
o rifugiati presenti in Italia
al 31/12/2010, 56.397 (contro 594.269 in Germania, 238.150 in Gran Bretagna, 200.687 in Francia, 74.961 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2010)
al 31/12/2012, 64.779 (contro 589.737 in Germania, 149.765 in Gran Bretagna, 217.865 in Francia, 74.598 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2012)
al 31/12/2013, 78.061 (contro 187.567 in Germania, a seguito di un allineamento delle definizioni usate nel conteggio, 126.055 in Gran Bretagna, 232.487 in Francia, 74.707 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2013)
33. Accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale (torna all'indice)
-
Servizi di accoglienza per richiedenti asilo
-
Accoglienza relativa al flusso straordinario di
stranieri
-
Accesso alle misure di accoglienza
-
Adozione delle misure di accoglienza
-
Impossibilita' di accoglienza: contributo
assistenziale
-
Notifica e comunicazione degli atti al destinatario
delle misure di accoglienza
-
Modalita' di effettuazione dell'accoglienza
-
Revoca delle misure di accoglienza
-
Accesso al lavoro del richiedente asilo; attivita' di
volontariato
-
Durata dell'accoglienza; accoglienza in fase di
ricorso
-
Accoglienza nelle more della determinazione dello
Stato competente
-
Iscrizione anagrafica del richiedente asilo
Assistenza sanitaria (torna all'indice del capitolo)
o per i richiedenti asilo, si prescinde dallindicazione di domicilio riportata nel permesso di soggiorno e, in assenza di residenza, si fa riferimento all'autocertificazione di effettiva dimora o alla dichiarazione di ospitalita' (in questo senso, Nota Regione Lazio 5/4/2006)
o gli stranieri in possesso di richiesta o di permesso di soggiorno per protezione internazionale (verosimilmente, significa: stranieri che abbiano presentato richiesta di asilo), in fase di prima iscrizione possono iscriversi al SSN temporaneamente, per la durata del permesso di soggiorno, nella ASL in cui dichiarano di domiciliare, con l'obbligo, nella fase di rinnovo del permesso di richiedere la variazione di domicilio alla questura competente e di presentare alla ASL il permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo
o si raccomanda agli uffici sanitari della Polizia di Stato di prestare la massima attenzione alle eventuali segnalazioni effettuate da sanitari degli Uffici di Sanita' Marittima, Aerea e di Frontiera o della Croce Rossa in relazione a rischi di contagio determinati dal contatto con stranieri arrivati in Italia
o ai fini dell'informazione del personale addetto alle operazioni che comportino contatto con stranieri appena giunti in Italia si allega un apposito vademecum
o si raccomanda l'uso di guanti e, se sere, di mascherine a protezione dal contatto, e l'adozione di misure precauzionali quali il frequente lavaggio delle mani o la disinfezione con soluzioni apposite
o si danno rassicurazioni di massima in relazione al rischio di arrivo di persone affette dal virus dell'Ebola, dato il breve periodo di incubazione e l'assenza di casi nei paesi di imbarco
Servizi di accoglienza per
richiedenti asilo (torna all'indice del capitolo)
o nel 2007, 6284 beneficiari, da Compendio statistico SPRAR 2007)
o nel 2008, messi a disposizione 2541 posti da parte dello SPRAR e 1847 da parte degli enti locali, con 8.412 beneficiari, di cui 2.112 donne, 1.091 minori (Rapp. SPRAR 2008-2009
o nel 2009, messi a disposizione 3.694 posti da parte dello SPRAR, con 7.845 beneficiari, di cui 1.996 donne, 1.067 minori; coinvolti 103 comuni, 17 province, 3 unioni di comuni; coperte 68 province su 109, 19 regioni su 20 (Rapp. SPRAR 2009-2010)
o nel 2010, messi a disposizione 3.146 posti da parte dello SPRAR, di cui 647 per categorie vulnerabili, con 6.855 beneficiari, di cui 1.646 donne, 927 minori; per status: 2.161 richiedenti asilo (contro 1.642 sul territorio e 2.194 nei CARA al 31/12/2010), 1.240 rifugiati (contro 435 sul territorio e 102 nei CARA al 31/12/2010), 2.560 destinatari di protezione sussidiaria (contro 1.193 sul territorio e 141 nei CARA al 31/12/2010), 894 destinatari di protezione umanitaria (contro 338 sul territorio e 55 nei CARA al 31/12/2010); per modalita' di ingresso: sbarco 60,0%; frontiera aeroportuale 15,0%, frontiera terrestre 9,0%, nascita in Italia 4,0%, frontiera portuale 7,0%, Dublino 5,0%; coinvolti 103 comuni, 17 province, 3 unioni di comuni; coperte 68 province su 109, 19 regioni su 20 (Rapp. SPRAR 2010-2011)
o nel 2011, messi a disposizione 3.979 posti da parte dello SPRAR (3.000 finanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellasilo, 816 della rete SPRAR per le misure di accoglienza straordinaria e 163 posti in strutture implementate grazie alle risorse Otto per Mille), di cui 500 per categorie vulnerabili (di cui 50 riservati alle situazioni di disagio mentale), con 7.598 beneficiari, di cui il 20,5% femmine, 14% minori; per modalita' di ingresso: sbarco 59%; frontiera aeroportuale 2%, frontiera terrestre 1%, frontiera portuale 22%, Dublino 1%, altro 11%; coinvolti 110 comuni, 16 province, 2 unioni di comuni; coperte 71 province su 110, 19 regioni su 20 (Rapp. SPRAR 2011-2012)
o nel 2012, messi a disposizione 3.979 posti da parte dello SPRAR (3.000 finanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellasilo, 816 della rete SPRAR per le misure di accoglienza straordinaria e 163 posti in strutture implementate grazie alle risorse Otto per Mille), di cui 500 per categorie vulnerabili (di cui 50 riservati alle situazioni di disagio mentale), con 7.823 beneficiari, di cui 30% richiedenti protezione internazionale, 20% rifugiati, 26% beneficiari di protezione sussidiaria, 24% beneficiari di protezione umanitaria; 19,1% femmine, 14% minori; per titolo di studio: nessun titolo 9%, elementare 23%, media 25%, superiore 30%, universitario 13%; per modalita' di ingresso: sbarco 56%; frontiera aeroportuale 17%, frontiera terrestre 11%, frontiera portuale 9%, Dublino 5%, nascita in Italia 2%; %; coinvolti 110 comuni, 16 province, 2 unioni di comuni; coperte 71 province su 110, 19 regioni su 20 (Rapp. SPRAR 2012-2013)
o per il triennio 2011-2013, messi a disposizione 3000 posti da parte dello SPRAR, di cui 500 per le categorie piu' vulnerabili (Decr. Mininterno 22/4/2010)
o per il triennio 2014-2016, la capacita' ricettiva dello SPRAR e' stabilita in 16.000 posti(Decr. Mininterno 17/9/2013)
o 2004: 80% richiedenti asilo, 11.7% protezione umanitaria, 8.1% rifugiati
o 2005: 52.9% richiedenti asilo, 31.5% protezione umanitaria, 15.6% rifugiati
o 2006: 42.9% richiedenti asilo, 43.1% protezione umanitaria, 14.0% rifugiati
o 2007: 41% richiedenti asilo, 46% protezione umanitaria, 13% rifugiati
o 2008: 43% richiedenti asilo, 33% protezione umanitaria, 11% protezione sussidiaria, 13% rifugiati
o 2009: 32% richiedenti asilo, 23% protezione umanitaria, 27% protezione sussidiaria, 18% rifugiati
o 2010: 32% richiedenti asilo, 13% protezione umanitaria, 37% protezione sussidiaria, 18% rifugiati
o 2011: 28% richiedenti asilo, 16% protezione umanitaria, 38% protezione sussidiaria, 18% rifugiati
o accoglienza
strutture, adeguate alle esigenze delle eventuali categorie vulnerabili da accogliere, ubicate in centri abitati o in luoghi prossimi a centri abitati e ben collegati da trasporto pubblico e/o privato
condizioni materiali di accoglienza: garantiti vitto (possibilmente atto a rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte), vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantita' sufficiente, "pocket money"
servizi minimi garantiti: facilitazione dell'accesso ai servizi erogati sul territorio, assistenza sanitaria con obbligo di screening medico in ingresso, inserimento scolastico dei minori, iscrizione a corsi di istruzione per adulti (in particolare, di lingua italiana) e successivo monitoraggio della frequentazione, orientamento alla conscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.), mediazione linguistico-culturale finalizzata alla rimozione degli ostacoli burocratici, linguistici e sociali
o tutela
servizi garantiti: sostegno nelle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo e sulle regole che sorreggono la comunita' ospitante, sostegno nelle procedure burocratico-amministrative, supporto sanitario specialistico se necessario, supporto psico-sociale specifico (in particolare, per categorie vulnerabili), orientamento in materia di protezione sociale e previdenza, informazione sui programmi di rimpatrio avviati dall'OIM o da altri organismi a carattere umanitario, mediazione linguistico-culturale finalizzata a facilitare l'espletamento dei servizi di tutela
o i percorsi
di istruzione per adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli
istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati nei percorsi di cui al DPR
263/2012: percorsi di istruzione di primo livello, percorsi di istruzione
di secondo livello, percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua
italiana
o ai percorsi di istruzione di primo livello,
destinati agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che
hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e che non sono in possesso del titolo
di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (Decr.
MIUR 139/2007); nota (da Nota
ASGI "Minori stranieri e diritto allistruzione alla formazione
professionale"): in base ad art. 3 co. 2 e 3 Decr.
MIUR 139/2007, i minori possono frequentare i Centri territoriali
permanenti solo dopo il compimento dei 16 anni; alcuni protocolli e accordi a
livello locale, tuttavia, consentono l'iscrizione a tali Centri di studenti
15-enni, in particolari casi e ad alcune condizioni - ad esempio, compimento
dei 16 anni in corso d'anno scolastico, per poter sostenere l'esame finale
presso il CTP, o iscrizione nella terza classe dell'Istituto scolastico di
provenienza, o in caso di allievi seguiti dai servizi sociali, non frequentanti
e, quindi, a rischio di dispersione scolastica, o in caso di progetto didattico
individualizzato condiviso fra Istituto Scolastico di provenienza e Centro territoriale
permanente, ed eventualmente anche Enti di formazione professionale
o ai percorsi di istruzione di secondo livello (gia'
"corsi serali"), destinati agli adulti anche stranieri, possono
iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e che, gia'
in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione,
dimostrino di non poter frequentare il corso diurno
o ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento
della lingua italiana possono iscriversi gli stranieri anche in riferimento a
quanto previsto in attuazione delle disposizioni in materia di Accordo di
integrazione e test di consocenza della lingua italiana
o il Tribunale di Stoccarda ha deciso di esaminare la richiesta di asilo di una famiglia proveniente dalla Siria, che era approdata in Italia prima di giungere in Germania, motivando la decisione con il fatto che in Italia e' riservato un trattamento inumano e umiliante ai richiedenti asilo, messi in condizione di vivere al di sotto della soglia di poverta' e, spesso, senza alcuna forma di ospitalita' (Focus UIL 27/2012)
o Trib. Francoforte accoglie il ricorso di un richiedente asilo afghano contro la decisione di trasferimento in Italia, sulla base del rischio che in Italia subisca maltrattamenti
o Corte d'appello di Inghilterra e Galles: non vi sono elementi per ritenere che le condizioni di asilo in Italia siano tanto dure da impedire il trasferimento di richiedenti asilo dal Regno Unito all'Italia; rileva infatti il trattamento sistematico dei richiedenti, non il rischio prospettato nel singolo caso; in proposito, il parere dell'ACNUR e' piu' rilevante delle segnalazioni delle ONG
o controllo delle frontiere: 250
o rifugiati: 36
Accoglienza relativa al
flusso straordinario di stranieri (torna all'indice del
capitolo)
o soccorso e prima assistenza
soddisfacimento delle primarie esigenze connesse a ricovero e vitto, procedure di identificazione, screening sanitario, risposta ai bisogni materiali (igiene, abbigliamento, etc.), attivita' informativa, prima individuazione di nuclei familiari o persone vulnerabili
interventi realizzati in strutture governative con tempi di permanenza contenuti, al fine garantire la massima rotazione delle presenze, evitando cosi' la saturazione dei Centri stessi, e favorendo il pronto invio degli stranieri nelle strutture di "prima accoglienza" dislocate sui-territori regionali; a questo scopo il Mininterno valuta la possibilita' di diversa utilizzazione, anche parziale, degli attuali CARA (in particolare, dei Centri di Mineo, Crotone e Bari)
o prima accoglienza e
qualificazione
allo scopo di consentire il regolare afflusso verso il Sistema SPRAR delle persone provenienti dalla fase di soccorso, attivazione di Centri/Hub di livello regionale e/o interregional, dimensionati in base alle caratteristiche socio-economiche del territorio e delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica, con le seguenti caratteristiche e funzioni:
- capienza adeguata al bacino di riferimento regionale o interregionale e in linea con le funzioni da svolgere
- accoglienza riferita a stranieri che siano gia' stati sottoposti alle procedure di fotosegnalamento e al primo screening sanitario e che abbiano espresso, nella fase di soccorso, la volonta' di richiedere protezione
- tempo di permanenza limitato al periodo necessario alla formalizzazione della domanda di protezione (modello C3), alla conclusione delle procedure di esame delle domande da parte della Commissione o della Sezione territoriale competente e alla individuazione della migliore collocazione possibile nel Sistema SPRAR
- assorbimento da parte dei Centri/Hub di livello regionale di tutte le altre attivita' attualmente effettuate nei CARA
o seconda accoglienza e
integrazione
si conferma lo SPRAR come sistema unico di accoglienza delle persone richiedenti o titolari di protezione internazionale, estendendo tale Sistema anche all'accoglienza di secondo livello di tutti i minori non accompagnati
si provvedera' ad un ampliamento dello SPRAR, anche mediante il riassorbimento graduale dei progetti di accoglienza attivati in via di urgenza dalle Prefetture
in caso di indisponibilita' di posti nello SPRAR, si procede alla distribuzione dei migranti giunti sulle coste italiane, secondo contingenti progressivi di 10.000 unita', ed in relazione alle esigenze di accoglienza, secondo i seguenti criteri di ripartizione regionale:
- percentuale della quota di accesso al Fondo nazionale per le politiche sociali
- esclusione dei Comuni, in zone colpite da terremoto, che rientrino nel cratere sismico e dei Comuni interessati da situazioni di emergenza
- quote determinate in base alla effettiva permanenza sul territorio anziche' in base all'assegnazione iniziale
registrazione e monitoraggio in tempo reale della presenza delle persone sul territorio
o sistema di coordinamento
coordinamento assicurato dal Mininterno, con il supporto del Tavolo di coordinamento nazionale, cui partecipano rappresentanti dei vari livelli di governo, nazionale e locale
in ambito regionale, il Prefetto del Comune capoluogo attiva e presiede "Tavoli di coordinamento regionali" ai quali partecipano Regione, Province e Comuni, per la realizzazione delle strategie operative definite dal Tavolo di coordinamento nazionale
o accoglienza minori stranieri
non accompagnati
attivazione di strutture governative di primissima accoglienza ad alta specializzazione, che accolgano i minori stranieri non accompagnati nella fase del primo rintraccio, con funzioni di identificazione, eventuale accertamento dell'eta' e dello status, anche al fine di accelerare l'eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri Stati membri dell'Unione europea
pianificazione dell'accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri non accompagnati nell'ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato e finanziato
nelle more della piena realizzazione del sistema di presa in carico, il Mininterno coordina la costituzione di strutture temporanee per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, individuate ed autorizzate dalle Regioni, di concerto con le Prefetture e gli Enti Locali, e si impegna ad aumentare in maniera congrua la capienza di posti nella rete dello SPRAR specificamente dedicati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, con sostegno da parte del Minlavoro, che utilizza, a questo scopo, le risorse aggiuntive e dedicate del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; il Governo si impegna ad incrementare la dotazione finanziaria del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 23 della L. 135/2012 per garantire la piena copertura degli interventi di cui sopra, a partlre dall'1/1/2014
Accesso alle misure di
accoglienza (torna all'indice del capitolo)
Adozione delle misure di
accoglienza (torna all'indice del capitolo)
Impossibilita' di
accoglienza: contributo assistenziale (torna all'indice del
capitolo)
o qualora uno Stato membro abbia scelto di concedere le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, questi sussidi devono essere forniti dal momento di presentazione della domanda di asilo e devono garantire una qualita' di vita adeguata, anche con riferimento alla specifica situazione della persona; in particolare, l'importo totale dei sussidi economici deve essere tale da consentire al richiedente asilo di disporre di un alloggio, eventualmente idoneo alla tutela delle persone portatrici di particolari esigenze; l'importo dei sussidi deve essere inoltre sufficiente a consentire ai figli minori di convivere con i genitori in modo da poter mantenere l'unita' familiare dei richiedenti asilo
o in caso di saturazione delle strutture d'alloggio destinate ai richiedenti asilo, lo Stato membro puo' affidare questi ultimi ad organismi appartenenti al sistema generale di assistenza pubblica, purche' tale sistema garantisca ai richiedenti asilo il rispetto delle norme minime previste da Direttiva 2003/9/CE
Notifica e comunicazione
degli atti al destinatario delle misure di accoglienza (torna
all'indice del capitolo)
Modalita' di effettuazione
dell'accoglienza (torna all'indice del capitolo)
o qualora uno Stato membro abbia scelto di concedere le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, questi sussidi devono essere forniti dal momento di presentazione della domanda di asilo e devono garantire una qualita' di vita adeguata, anche con riferimento alla specifica situazione della persona; in particolare, l'importo totale dei sussidi economici deve essere tale da consentire al richiedente asilo di disporre di un alloggio, eventualmente idoneo alla tutela delle persone portatrici di particolari esigenze; l'importo dei sussidi deve essere inoltre sufficiente a consentire ai figli minori di convivere con i genitori in modo da poter mantenere l'unita' familiare dei richiedenti asilo
o in caso di saturazione delle strutture d'alloggio destinate ai richiedenti asilo, lo Stato membro puo' affidare questi ultimi ad organismi appartenenti al sistema generale di assistenza pubblica, purche' tale sistema garantisca ai richiedenti asilo il rispetto delle norme minime previste da Direttiva 2003/9/CE
Revoca delle misure di
accoglienza (torna all'indice del capitolo)
o mancata presentazione presso la struttura individuata
o abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura
o mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza
o accertamento dell'avvenuta presentazione in Italia di una precedente domanda di asilo
o accertamento della disponibilita' del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti
o violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo o comportamenti gravemente violenti
Accesso al lavoro del
richiedente asilo; attivita' di volontariato (torna
all'indice del capitolo)
o presentazione di documenti e certificazioni false
o rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita'
o mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)
o circ. Provincia Roma 19/7/2010 prevede la possibilita' di iscrizione alle liste di disoccupazione di richiedenti asilo (verosimilmente, prima che accedano alla possibilita' di svolgimento di attivita' lavorativa) e soggetti autorizzati a permanere sul territorio nazionale per motivi umanitari esclusivamente in vista dell'adesione alle attivita' previste dagli Avvisi pubblici della Provincia di Roma di attuazione dei Programmi del Fondo Sociale Europeo
o circ. Provincia Roma 26/5/2010 prevede che, prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo, il richiedente asilo puo' iscriversi alle liste di disoccupazione ai soli fini di partecipazione ai corsi di formazione
o le attivita' devono essere svolte esclusivamente su base volontaria e gratuita
o le attivita' devono avere uno scopo sociale e non lucrativo
o deve essere stipulata una assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi e contro gli infortuni, non a carico dell'amministrazione dell'interno
o gli interessati devono ricevere adeguata formazione
o gli interessati devono aderire liberamente e volontariamente ad una associazione e/o ad un'organizzazione di volontariato
Durata dell'accoglienza;
accoglienza in fase di ricorso (torna all'indice del capitolo)
o quelle relative al caso di ricorso presentato da richiedente non trattenuto ne' ospitato obbligatoriamente appaiono in contrasto con art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che dispone l'applicazione dell'intero art. 11 D. Lgs. 140/2005, inclusa (art. 11, co. 4) la possibilita' di continuare ad usufruire dell'accoglienza a condizione di contribuire alle spese
o quelle relative al caso di ricorso presentato da richiedente trattenuto o ospitato obbligatoriamente fanno riferimento all'Allegato A del Decreto Mininterno 28/11/2005, che pero'
contiene disposizioni di rango inferiore a quelle contenute in D. Lgs. 25/2008 e in D. Lgs. 140/2005
non tiene conto del fatto che la possibilita' di accesso allo svolgimento di attivita' lavorativa e' compatibile, in base ad art. 11 D. Lgs. 140/2005, con la prosecuzione dell'accoglienza
fa comunque salvo il caso in cui le condizioni di salute del richiedente non consentano lo svolgimento di attivita' lavorativa
Accoglienza nelle more della
determinazione dello Stato competente (torna all'indice del
capitolo)
o uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo e' tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione di Reg. CE n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo di tale richiedente
o l'obbligo di assistenza del primo Stato membro nei confronti di tale richiedente, ai sensi di Direttiva 2003/9/CE, cessa al momento del trasferimento effettivo del richiedente nel secondo Stato membro, venendo a gravare, unitamente all'onere finanziario corrispondente, su quest'ultimo Stato membro
Iscrizione anagrafica del
richiedente asilo (torna all'indice del capitolo)
o se lo straniero ha nel Comune la propria dimora abituale, l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e' un diritto-dovere; se vi ha solo dimora temporanea, l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente non e' un dovere, ma continua ad essere un diritto
o raccomandabile l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, anziche' in quello della popolazione temporanea, degli stranieri ospitati da lungo tempo in ambito SPRAR
o il rischio che lo straniero
(in particolare, quello accolto nello SPRAR) regolarmente soggiornante senza fissa dimora non riesca a far
valere il proprio diritto all'iscrizione anagrafica e' molto elevato
34. Contenuto della protezione
internazionale (torna all'indice)
-
Rispetto della Convenzione di Ginevra
-
Esigenze di persone particolarmente vulnerabili
-
Limiti all'allontanamento del titolare dello status di
protezione internazionale
-
Informazione su diritti e doveri
-
Tutela del diritto all'unita' familiare
-
Permesso di soggiorno; accesso al permesso UE slp;
acquisto della cittadinanza
-
Iscrizione anagrafica del beneficiario di protezione
internazionale
-
Limiti protezione diplomatica
-
Diritti in materia di lavoro, assistenza, previdenza
e studio
-
Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza
sociale (Regolamento CE 883/2004)
Rispetto della Convenzione di
Ginevra (torna all'indice del capitolo)
Esigenze di persone
particolarmente vulnerabili (torna all'indice del capitolo)
Limiti all'allontanamento del
titolare dello status di protezione internazionale (torna
all'indice del capitolo)
o possa essere perseguitato per motivi di
- razza
- sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)
- lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)
- cittadinanza
- religione
- opinioni politiche
- condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951; applicato da Trib. Firenze e Trib. Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, dal giudice di pace di Torino e dal Giudice di pace di Genova al caso di omosessuali; sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')
- condizioni sociali
o rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione
o sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato
o rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo
Informazione su diritti e
doveri (torna all'indice del capitolo)
Tutela del diritto all'unita'
familiare (torna all'indice del capitolo)
o quando tale status renda impossibile al richiedente (o, verosimilmente, al suo familiare, se non ha ancora fatto ingresso in Italia) fornire i documenti che provino i vincoli familiari (e, verosimilmente, gli altri requisiti soggettivi), la documentazione prodotta in loco e rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/1967 (ora art. 52 D. Lgs. 71/2011) da parte dellautorita diplomatica o consolare italiana (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)
o e' consentito anche il ricorso ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)
o il rigetto della domanda non puo' essere motivato solo dalla mancanza di documenti che provino l'esistenza dei vincoli familiari (o, verosimilmente, il possesso degli altri requisiti da parte dei familiari); nota: si tratta, verosimilmente, della domanda di visto di ingresso o di rilascio di permesso di soggiorno al familiare, dato che il rilascio del nulla-osta prescinde dalla certificazione dei vincoli familiari (da D. Lgs. 5/2007 e D. Lgs. 251/2007)
o familiari di rifugiati:
art. 10 co. 2 Direttiva 2003/86/CE consente agli Stati membri di autorizzare il ricongiungimento di altri familiari non previsti all'art. 4, qualora essi siano a carico del rifugiato; gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare la discrezionalita' nel modo piu' umanitario, dato che art. 10 co. 2 non prevede nessuna limitazione riguardo al grado di parentela degli "altri familiari"; la Commissione UE invita gli Stati membri a prendere in considerazione anche le persone che non sono biologicamente imparentate ma che sono accudite all'interno dell'unita' familiare, come i bambini in affido, anche se gli Stati membri mantengono la piena discrezionalita' al riguardo; l'elemento determinante e' la nozione di dipendenza
art. 11 co. 2 Direttiva 2003/86/CE dispone, senza lasciare alcuna discrezionalita', che l'assenza di documenti probatori non puo' essere l'unico motivo del rigetto della domanda, e fa obbligo agli Stati membri, in tali casi, di tener "conto anche di altri mezzi idonei a provare" l'esistenza di tali vincoli; poiche' tali "altri mezzi idonei a provare" devono essere valutati conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalita'; tuttavia essi dovrebbero adottare norme chiare che disciplinino tali condizioni in materia di prove; esempi di tali "altri mezzi" sono le dichiarazioni orali o scritte dei richiedenti, i colloqui con i familiari o le indagini sulla situazione all'estero; queste dichiarazioni possono poi, ad esempio, essere corroborate da elementi di prova, quali documenti, materiale audiovisivo, eventuali documenti o prove materiali (come diplomi o la prova di trasferimenti di denaro) o la conoscenza di fatti specifici
la valutazione individuale di cui all'art. 17 Direttiva 2003/86/CE esige che, nell'esaminare le prove fornite dal richiedente, gli Stati membri tengano conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui l'eta', il genere, il livello d'istruzione, l'origine familiare e lo status sociale, nonche' specifici aspetti culturali; la Commissione UE ritiene che se, nonostante l'esame di altri tipi di prova, permangono seri dubbi o se esistono forti indizi di intenzioni fraudolente, si puo' ricorrere all'esame del DNA come ultima ratio (tenendo presente, pero', che l'esame del DNA non puo' dimostrare il matrimonio e la condizione di familiare a carico o indiretto, ne' il rapporto di adozione; inoltre, non e' sempre economicamente sostenibile o disponibile nei luoghi accessibili ai rifugiati o ai loro familiari, e talvolta puo' causare notevoli ritardi); in tali casi, gli Stati membri dovrebbero osservare i principi esposti nella Nota ACNUR sul test del DNA per i rifugiati
Direttiva 2003/86/CE non impedisce agli Stati membri di far sostenere ai rifugiati o ai richiedenti i costi dell'esame del DNA o di altri esami; tuttavia il contributo richiesto non deve essere eccessivo o sproporzionato al punto da avere l'effetto di creare un ostacolo all'ottenimento dei diritti conferiti dalla direttiva e, pertanto, privarla del suo effetto utile; la Commissione UE ritiene che, nel fissare i potenziali contributi, gli Stati membri debbano tener conto della situazione particolare dei rifugiati, e li incoraggia a sostenere i costi dell'esame del DNA, soprattutto quando questo e' effettuato sul rifugiato o sui suoi familiari
nei casi in cui ai rifugiati e ai loro familiari sia impossibile ottenere i documenti di viaggio nazionali e i visti per soggiorno di lunga durata, gli Stati membri sono incoraggiati a riconoscere e accettare i documenti di viaggio provvisori emessi dal Comitato internazionale della Croce Rossa e i documenti di viaggio in conformita' alla convenzione, a rilasciare lasciapassare validi per un viaggio di sola andata e ad offrire ai familiari la possibilita' di ottenere il visto all'arrivo nello Stato membro
o familiari di beneficiari di protezione sussidiaria o temporanea (nota: queste considerazioni dovrebbero potersi estendere ai destinatari di protezione umanitaria): in ogni caso, anche se una situazione non rientra nel campo di applicazione del diritto dell'Unione europea, gli Stati membri sono comunque tenuti a rispettare artt. 8 e 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (punto 72 Sent. Corte Giust. C-256/11 e punto 79 Sent. Corte Giust. C-127-08)
o il riferimento a tutte le cause di esclusione dallo status di rifugiato e' improprio, giacche' penalizza, senza ragione, anche i familiari che rientrano nella categoria di cui all'art. 10, co. 1 del D. Lgs. 251/2007 (destinatari di protezione o assistenza da parte di un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'ACNUR)
o il riferimento alle cause di diniego dello status di rifugiato non e' previsto dalla Direttiva 2011/95/UE, che menziona solo le cause di esclusione (benche' sia consentito agli Stati membri di rifiutare, ridurre o revocare, per ragioni di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico - che, appunto, costituiscono motivi di dinego dello status di rifugiato -, i benefici in esame); da un punto di vista sostanziale, la conseguenza censurabile di tale riferimento risulta essere la penalizzazione irragionevole di coloro che rientrino nella previsione di cui all'art. 12, co. 1, lettera a) del D. Lgs. 251/2007 - coloro cioe' che siano banalmente privi dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato
Permesso di soggiorno;
accesso al permesso UE slp; acquisto della cittadinanza (torna
all'indice del capitolo)
o il calcolo del periodo di
soggiorno e' effettuato a partire
dalla data di presentazione della
domanda di protezione internazionale in base alla quale la stessa protezione
e' stata riconosciuta
o la documentazione relativa all'idoneita'
dell'alloggio non e' richiesta, ferma restando la necessita'
di indicare un luogo di residenza ai sensi di art. 16 co. 2 lettera c DPR
394/1999
o in caso di stranieri che si trovino nelle condizioni di vulnerabilita' di cui all'art. 8 co. 1
D. Lgs. 140/2005, la disponibilita'
di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o
caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre alla
determinazione del reddito nella misura del 15% dell'importo richiesto
o non e'
richiesto il test di conoscenza della lingua;
circ.
Mininterno 20/3/2014: l'esonero non vale per i familiari (nota: possibile
violazione dell'equiparazione tra titolare della protezione internazionale e
familiare ai fini del godimento di diritti, di cui all'art. 22 co. 2 D. Lgs.
251/2007)
Titolo di viaggio (torna all'indice del capitolo)
o la tassa per rilascio o rinnovo dei passaporti deve essere corrisposta anche per i titoli di viaggio rilasciati ai rifugiati o destinatari di protezione sussidiaria
o la tassa e' dovuta solo quando il titolare si rechi in paesi non appartenenti all'Unione europea
o la tassa non e' dovuta negli anni solari in cui il passaporto non sia utilizzato
o la tassa non puo' essere corrisposta in un'unica soluzione, per l'intero quinquennio di validita' del titolo di viaggio
Iscrizione anagrafica del
beneficiario di protezione internazionale (torna all'indice
del capitolo)
o se lo straniero ha nel Comune la propria dimora abituale, l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e' un diritto-dovere; se vi ha solo dimora temporanea, l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente non e' un dovere, ma continua ad essere un diritto
o raccomandabile l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, anziche' in quello della popolazione temporanea, degli stranieri ospitati da lungo tempo in ambito SPRAR
o il rischio che lo straniero (in particolare, quello accolto nello SPRAR) regolarmente soggiornante senza fissa dimora non riesca a far valere il proprio diritto all'iscrizione anagrafica e' molto elevato
Libera circolazione (torna all'indice del capitolo)
Limiti protezione diplomatica
(torna all'indice del capitolo)
Diritti in materia di lavoro,
assistenza, previdenza e studio (torna all'indice del
capitolo)
o lavoro subordinato o autonomo (nota: la parita' si estende a tutto il trattamento; incluso quindi quello previdenziale); nota: per l'instaurazione di un rapporto di lavoro non e' richiesta la stipula di un contratto di soggiorno (circ. Mininterno 25/10/2005)
o iscrizione agli albi professionali
o formazione professionale, compresi i corsi di aggiornamento (D. Lgs. 18/2014), e tirocinio sul luogo di lavoro
o servizi resi dai Centri per l'impiego (D. Lgs. 18/2014)
o accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (nota: la rubrica - "Accesso all'istruzione" - di art. 26 D. Lgs. 251/2007 farebbe pensare che il riferimento sia in ogni caso al riconoscimento di titoli di studio; tuttavia, la disposizione da' attuazione a quella contenuta ora nell'art. 28 Direttiva 2011/95/UE, la cui rubrica recita "Accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche"); per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai benficiari di protezione internazionale, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi di art. 49 DPR 394/1999, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, se l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione (D. Lgs. 18/2014); per quanto riguarda i titoli di studio, e' possibile ottenere la dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero alle stesse condizioni dei cittadini italiani:
in
caso di titoli di studio scolastici
- richiesto
il superamento delle prove integrative eventualmente ritenute necessarie per
ciascun tipo di titolo di studio straniero (art. 379 D.
Lgs. 297/1994, come modificato da L.
29/2006); le prove integrative sono definite in base alla tabella allegato
C al Decr. MIUR 1/2/1975 (All.
1 circ. MIUR 20/4/2011); in caso di titolo corrispondente alla licenza
elementare o media inferiore, le prove integrative sono limitate a quelle di
lingua e cultura italiana (art. 379 D.
Lgs. 297/1994, come modificato da L.
29/2006, che prevede l'esonero in caso di frequenza con profitto dei corsi
istituiti dal MAE o di titolo straniero che preveda l'apprendimento
dell'italiano)
- la
competenza e' degli Uffici Scolastici regionali
- documentazione
da presentare (All.
1 circ. MIUR 20/4/2011; nota: e' improbabile che il titolare di protezione
internazionale sia in grado di procurarsi la documentazione completa):
domanda
di equipollenza diretta all'Ufficio Scolastico provinciale (Vademecum
Pro.Ri.Ti.S.: della provincia di residenza, in caso di riconoscimento di
titolo di scuola secondaria di primo grado; di qualunque provincia, per il
riconoscimento del titolo di scuola secondaria di secondo grado) su apposito modello
titolo
di studio rilasciato straniero, corredato da traduzione in italiano, conforme
al testo originale e certificata dall'autorita' diplomatico-consolare italiana
o da un traduttore giurato, legalizzazione da parte della stessa autorita'
diplomatico-consolare della firma dell'autorita' che ha emesso l'atto;
dichiarazione della'autorita' diplomatico-consolare con giurisdizione sul
territorio dove sono stati conseguiti i titoli relativa alla natura giuridica
della scuola, all'ordine e al grado degli studi ai quali si riferisce il titolo
secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso e' stato conseguito (con
eventuale specificazione del fatto che si tratti di titolo finale) e al valore
del diploma ai fini del proseguimento degli studi o a fini professionali (circ.
MIUR 20/4/2011: tale richiesta corrisponde pero' ad una mera prassi, che
non esclude il potere-dovere dell'amministrazione competente di compiere le
proprie valutazioni anche quando la rappresentanza diplomatica interessata non
abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od
insufficienti; in questo senso, sent.
Cons. Stato 4613/2007)
curriculum
degli studi, redatto e firmato dall'interessato, distinto per anni scolastici,
con indicazione dell'esito favorevole di esami finali sostenuti e di eventuali
esperienze di lavoro connesse con il titolo del quale e' richiesta
l'equipollenza, nonche', possibilmente, delle materie per ciascuna delle classi
frequentate con esito positivo, sia all'estero sia, eventualmente, in
precedenza in Italia
programma
delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza
all'estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua
italiana; quando, soprattutto per i titolari di protezione internazionale,
risulti troppo difficile produrre la documentazione relativa ai programmi delle
materie studiate all'estero, tali programmi possono essere desunti da quanto
pubblicato nei siti ufficiali delle istituzioni scolastiche straniere; qualora
neanche questa possibilita' risultasse praticabile, gli uffici cui e' stata
rivolta la richiesta sottoporranno gli interessati a prove integrative (circ.
MIUR 20/4/2011)
ogni
altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritenga utile a
provare i dati riportati nel curriculum, corredato da traduzione ufficiale in
italiano
eventuali
atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua
italiana; in mancanza, il richiedente e' sottoposto a prova integrativa di
lingua italiana
dichiarazione
della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al
criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese in cui il titolo e'
stato conseguito, da cui risultino il punteggio minimo per essere promossi e il
punteggio massimo
elenco
in duplice copia dei documenti e titoli presentati
- l'Ufficio
scolastico provinciale individua un istituto scolastico, equiparabile
all'istituto straniero che ha rilasciato il titolo, adatto a valutare il titolo
di cui si richiede il riconoscimento (da Vademecum
Pro.Ri.Ti.S.)
- la
dichiarazione di equipollenza e' rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio
Scolastico provinciale, accertata la sostanziale corrispondenza tra il titolo
di studio straniero e quello italiano, considerato l'esito positivo delle prove
integrative eventualmente sostenute dal richiedente e tenuto conto delle
eventuali esperienze lavorative maturate (All.
1 circ. MIUR 20/4/2011)
ai
fini del riconoscimento dei titoli
accademici o degli studi accademici
parziali, si applicano le disposizioni valide per i cittadini stranieri
i
titolari di protezione internazionale
e umanitaria possono avvalersi, ai
fini del riconoscimento di titoli, di un servizio erogato dal MAE, Direzione
Generale per la Promozione del sistema Paese, Ufficio VII - Cooperazione
interuniversitaria, borse di studio e titoli di studio (da Vademecum
Pro.Ri.Ti.S.)
o assistenza sociale; e' prevista la possibilita di fruizione di interventi specificamente previsti nell'ambito di progetti di integrazione dei rifugiati (Circ. Ministero dell'Interno 26/3/98):
assistenziali e di sostentamento
per riconosciuta fragilita sociale
per casi gravi e urgenti
di sostegno allo studio
di sostegno allattivita lavorativa
di prima assistenza
o assistenza sanitaria; il Minsalute adotta linee
guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione
e per il trattamento dei disturbi
psichici dei beneficiari di protezione internazionale che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza
psicologica, fisica o sessuale, inclusi eventuali programmi di formazione e
aggiornamento specifici rivolti al personale sanitario (D. Lgs. 18/2014)
o circ. Mininterno 12/4/1983: i rifugiati hanno diritto, in presenza dei requisiti, alle prestazioni assistenziali per invalidi e a quelle per indigenti (a quel tempo, pensione sociale); Circ. INPS 2/12/2008: ai fini della decorrenza del beneficio dell'assegno sociale per i titolari di status di protezione internazionale e per i coniugi ricongiunti si tiene conto, salvo diversa attestazione dell'Autorita' competente, della data di rilascio della documentazione relativa al riconoscimento dello status
o circ. INPS n. 62/2004 e Mess. INPS 12712/2007 e 4932/2007 chiariscono che il rifugiato e' parificato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla L. 153/1988 (esteso quindi ai familiari residenti all'estero); nota: l'equiparazione si estende al destinatario di protezione sussidiaria (art. 27 D. Lgs. 251/2007 e Mess. INPS 2226/2008)
o circ. INPS 9/2010 afferma che, in base ad art. 27 D. Lgs. 251/2007, il rifugiato e il destinatario di protezione sussidiaria e' equiparato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 65, L. 448/1998, correggendo da quanto precedentemente affermato da circ. INPS n. 62/2004, che escludeva il rifugiato, e da Mess. INPS 2226/2008, che escludeva il destinatario di protezione sussidiaria)
o Trib. Milano: il rifugiato fruisce dell'indennita' di accompagnamento per invalidi civili
o Trib. Firenze: in base a Sent. Corte Cost. 187/2010, l'assegno di maternita' di cui all'art. 66 L. 448/1998 va riconosciuto anche a chi sia privo di permesso UE slp, trattandosi di prestazione essenziale (nello stesso senso, Trib. Monza)
o requisiti:
eta' superiore a 65 anni o inferiore a 3 anni
cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero condizione di familiare titolare di diritto di soggiorno di cittadino italiano o di cittadino comunitario, ovvero possesso di permesso di soggiorno UE slp, ovvero condizione di beneficiario di protezione internazionale
iscrizione anagrafica
trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, risultino di importo inferiore a 6.781,76 euro per anno (9.042,34 euro per anno, se il beneficiario e' di eta' pari o superiore a 70 anni)
ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a 6.781,76 euro
non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, intestatario di piu' di una utenza elettrica domestica, ne' di utenze elettriche non domestiche, ne' di piu' di una utenza del gas
non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, proprietario di piu' di un autoveicolo, ne' di una quota superiore o uguale al 25%, di piu' di un immobile ad uso abitativo, ne', con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo (inclusi quelli ubicati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana o di categoria catastale C7)
non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, titolare di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro, ovvero, se detenuto all'estero e non gia' indicato nella dichiarazione ISEE, superiore alla medesima soglia una volta convertito in euro al cambio vigente al 31/12 dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE
non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena
o la domanda si presenta compilando gli appositi moduli (modulo per beneficiario di eta' superiore a 65 anni, modulo per beneficiario di eta' inferiore a 3 anni)
o se la domanda della carta acquisti viene accettata, al beneficiario e' recapitata, presso l'indirizzo di residenza indicato, una comunicazione con l'invito a recarsi presso un Ufficio Postale abilitato per il ritiro della carta
o al momento del rilascio e' disponibile e utilizzabile (successivamente alla ricezione dell'apposito codice PIN recapitato, da Poste Italiane, all'indirizzo di residenza indicato sul modulo di domanda) l'importo complessivo spettante nel bimestre in corso alla data di presentazione della domanda;
o per effettuare il ritiro e' necessario presentare la comunicazione in originale, la copia della richiesta e un documento d'identita' in corso di validita' del beneficiario o della persona delegata dallo stesso beneficiario come titolare della carta
o ove sia necessario procedere alla variazione del titolare, del codice fiscale, delle dichiarazioni aggiuntive o di qualsiasi altra informazione o dato riportato sui moduli, il beneficiario deve recarsi presso gli Uffici territoriali dell'INPS, dove richiede la variazione compilando e presentando gli appositi moduli (modulo variazione dati, modulo variazione titolare)
o l'amministrazione puo' procedere alla verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti necessari, anche successivamente alla consegna della carta, riservandosi di sospendere tempestivamente l'erogazione dei contributi previsti e l'eventuale storno delle somme indebitamente percepite, in caso di perdita o in presenza di attestazioni recanti dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti
o per la richiesta di duplicato del PIN o di sostituzione della carta si utilizzano gli appositi moduli (modulo duplicato PIN, modulo sostituzione carta)
o per il rifugiato l'equiparazione al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e' garantito anche da art. 23 Convenzione di Ginevra del 1951 e da art. 29 Direttiva 2011/95/UE; dubbia legittimita' di art. 81 L. 133/2008, che, anche dopo la modifica apportata da L. 147/2013[117], prevede il rilascio di una "carta acquisti" solo per i residenti cittadini italiani o comunitari ovvero cittadini stranieri titolari di permesso UE slp o familiari di cittadino italiano o comunitario che siano titolari del diritto di soggiorno, e di art. 19, co. 8 L. 2/2009 che prevede il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati italiani di eta < 3 mesi; note:
Esposto ASGI alla Commissione europea: si denuncia la violazione del diritto dell'Unione europea derivante dalla preclusione dell'accesso dei rifugiati e titolari della protezione sussidiaria, regolarmente residenti in Italia, al beneficio della "carta acquisti" (art. 81 co. 32 L. 133/2008)
Trib. Brescia dichiara cessata la materia del contendere, in relazione al ricorso di un rifugiato per il mancato accesso al godimento della "carta acqusiti", in quanto l'Amministrazione ha deciso di erogare il beneficio
art. 60 L. 35/2012 avvia una sperimentazione, di durata non superiore a 12 mesi, nei comuni con oltre 250.000 abitanti della carta acquisti, con fruizione estesa a comunitari e a stranieri titolari di permesso UE slp o familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario titolari di diritto di soggiorno (Decr. Minlavoro 10/1/2013), ma non ai destinatari di protezione internazionale (benche' tale destinatario risulti incluso nel modulo apposito approntato dal Comune di Verona)
o Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 9/2008: esclude gli stranieri dall'accesso alle prestazioni assistenziali garantite dal Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e di disagio sociale, mentre per quelli italiani e comunitari prevedono il requisito della residenza triennale sul territorio regionale; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in particolare, dei rifugiati, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana
o Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 17/2008: subordina l'accesso all'assegno di natalita' a requisiti di residenza di lungo periodo; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in particolare, dei rifugiati, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana
o Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 24/2009: esclude gli stranieri dalla fruizione degli interventi e dai servizi del sistema integrato per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, e prevede, per italiani e comunitari, il requisito della residenza triennale sul territorio regionale (salvi l'istituto dell'affido e gli interventi per persone non autosufficienti, minori, donne in difficolta' e disabili); nota: presentato un esposto alla Regione Friuli e all'UNAR per il rischio di discriminazione ai danni, tra gli altri, dei destinatari di protezione internazionale; ricorso del Governo, davanti alla Corte Costituzionale: benche' la L. 328/2000 deleghi alle regioni di determinare modalita' e limiti di accesso, nel rispetto degli accordi internazionali, per comunitari e stranieri, tale non si puo' tradurre in una esclusione di intere categorie di persone, indiscriminata ed ingiustificata (violazione di artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.); Sent. Corte Cost. 40/2011: illegittimita' costituzionale di art. 4 Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 6/2006 come modificato da art. 9, co. 51-53 Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 24/2009 (e' irragionevole l'esclusione assoluta di intere categorie di persone solo perche' straniere o mancanti del requisito di residenza pregressa 36 mesi nel territorio, non essendovi correlabilita' tra quei requisiti e quelli, relativi alle condizioni di bisogno, che costituiscono il presupposto di fruibilita' di provvidenze che, per loro natura, non tollerano distinzioni basate sulla cittadinanza ne' su particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio i piu' esposti al bisogno; nota: beneche' la disposizione sia stata successivamente modificata, essendo stata in vigore, non si puo' ritenere che sia cessata la materia del contendere)
o Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 introduce un criterio generale di priorita' a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in Italia da almeno otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso a interventi e benefici a sostegno delle famiglie (art. 39, che introduce art. 12-bis nella Legge Friuli Venezia Giulia 6/2006); note:
esposti ASGI all'UNAR e alla Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto, in particolare, a favore dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche' impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari
par. UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale, facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari
la Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario relativo alla residenza pregressa (da lettera UNAR all'ASGI)
la Commissione UE, con Lettera all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita' italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di incompatibilita' della Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva 2003/109/CE
o con Esposto alla Commissione europea, l'ASGI e la Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia hanno segnalato le norme regionali approvate nel corso dell'attuale legislatura che contengono clausole discriminatorie dirette o indirette (tipicamente basate sull'anzianita' di residenza; vedi Tavola riepilogativa) a danno dei comunitari o degli stranieri protetti dal diritto comunitario; la Commissione UE, con Lettera alla Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia, prende atto della denuncia e informa che contattera' le autorita' italiane per chiedere informazioni in merito o cercare soluzioni
o la Commissione UE ha chiesto, con una lettera alle autorita' italiane, informazioni su presunte violazioni di art. 24 Direttiva 2004/38/CE da parte dell'Italia, a causa di molte disposizioni di leggi regionali della Regione Friuli Venezia Giulia
o aperta dalla Commissione UE una procedura di infrazione contro l'Italia in relazione ai punti seguenti:
le procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva 2003/109/CE; la Commissione UE ha successivamente manifestato l'intenzione di proseguire nella procedura di infrazione in relazione a queste disposizioni e ad art. 2 co. 1 lettera a), Legge Regione Veneto 10/1996, che impone, per l'accesso all'edilizia popolare dello straniero, la sussistenza di una condizione di reciprocita' o di un requisito di svolgimento nel corso dell'ultimo anno di attivita' lavorativa (da una Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri)
le disposizioni regionali della Regione Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un determinato numero di anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale, costituendo una discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo in violazione dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva 2003/109/CE
o approvata la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 per adeguare la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia alla normativa europea; l'art. 9 prevede, ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali, un requisito di residenza di 24 mesi nel territorio regionale per italiani, comunitari e loro familiari, titolari di permesso UE slp, rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria, e un requisito di residenza quinquennale in Italia per gli altri stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno; l'ASGI, con un esposto, ha chiesto che il Governo promuova il giudizio di legittimita' costituzionale ai sensi di art. 127 Cost.; Delibera del Consiglio dei Ministri: impugnata davanti alla Corte Costituzionale la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011, per la presunta illegittimita' delle disposizioni che prevedono requisiti di residenza prolungata per l'accesso alle prestazioni sociali (violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998, con conseguente violazione dei limiti di competenza legislativa della regione e di art. 117 Cost., nonche' di art. 3 Cost., dal momento che vengono trattate in modo deteriore proprio categorie che avrebbero maggior bisogno delle misure in questione); la Commissione UE ha invece ritenuto superati, con l'approvazione di tali modifiche, gli addebiti mossi nell'ambito della procedura di infrazione (da una Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri; una Lettera ASGI alla Regione Friuli fa osservare pero' come rimanga aperta la procedura di infrazione per violazione del principio di libera circolazione dei comunitari per discriminazione indiretta, e come penda contro la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte Costituzionale); Sent. Corte Cost. 222/2013:
illegittimita' costituzionale di art. 2 e art. 8 co. 2 Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 nella parte in cui subordinano l'accesso alle prestazioni ivi indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno 24 mesi anziche' al solo requisito della residenza, e di art. 9 della stessa legge nella parte in cui, per gli stranieri di cui all'art. 41 D. Lgs. 286/1998, subordina l'accesso alle prestazioni indicate da art. 2 e art. 8 co. 2 al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno 24 mesi; la provvidenza di cui all'art. 2, infatti, alla luce della scarsita' delle risorse destinabili alle politiche sociali nell'attuale contesto storico, non potra' che venire riservata a casi di indigenza, ed e' quindi manifestamente irragionevole ed incongruo negarla a chiunque abbia la (sola) residenza nella Regione, non essendovi alcuna correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni primari dell'essere umano, insediatosi nel territorio regionale, e la protrazione nel tempo di tale insediamento (Sent. Corte Cost. 40/2011 e Sent. Corte Cost. 187/2010); cosi' pure, la provvidenza di cui all'art. 8 e' relativa all'erogazione di assegni a sostegno del diritto allo studio, che non ha alcun rapporto con la durata della residenza (Sent. Corte Cost. 2/2013)
illegittimita' costituzionale di art. 9 Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011, limitatamente alle parole "nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e"; a fronte del pregiudizio che puo' derivare dall'esclusione indiscriminata dalla prestazione sociale dello straniero che, pur privo dello status di soggiornante di lungo periodo, abbia tuttavia legittimamente radicato un forte legame con la comunit presso la quale risiede e di cui sia divenuto parte, per avervi insediato una prospettiva stabile di vita lavorativa, familiare ed affettiva, occorre particolare cura nella identificazione del legame che congiunge la provvidenza allo status di cittadino, anziche' al contributo offerto dall'individuo alla societa' in cui si e' inserito; combinando la natura indiscriminata della restrizione, che non viene apprezzata nelle sue ragioni giustificatrici, provvidenza per provvidenza, con lo sproporzionato rilievo attribuito al requisito della residenza, per un periodo di tempo significativo e comunque largamente superiore a quello indicato da art. 41 D. Lgs. 286/1998, il legislatore regionale ha violato art. 3 Cost.
legittima, invece, l'imposizione di requisiti relativi alla durata della residenza per misure a sostegno della natalita' o per l'accesso ad abitazioni in locazione o per il reinserimento lavorativo dei genitori, non trattandosi di misure che vengono incontro ad un bisogno primario dell'individuo
legittima anche l'imposizione di requisiti di durata della residenza per misure mirate al soddisfacimento dei bisogni abitativi, dal momento che l'accesso a un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l'abitazione si colloca a conclusione del percorso di integrazione della persona presso la comunita' locale e puo' richiedere garanzie di stabilita', che, nell'ambito dellassegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l'azione amministrativa e riducendone lefficacia
o approvata la Legge Friuli Venezia Giulia 22/2013, che sostituisce, per gli stranieri, il requisito della residenza pregressa nel territorio della Regione con quello, di cui all'art. 41 D. Lgs. 286/1998, del possesso di permesso di durata non inferiore a un anno
o Parere UNAR relativo alla delibera della Giunta regionale della Regione Veneto 3/8/2011, che dispone la realizzazione, tramite i Comuni, di un programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie numerose e di quelle con parti plurigemellari, purche' la domanda sia presentata da cittadino italiano residente in Veneto da almeno 5 anni: secondo l'UNAR tali requisiti costituiscono elementi di distinzione arbitrari, e quindi illegittimi, se riferiti all'accesso a prestazioni sociali finalizzate all'inclusione sociale ovvero alla tutela di bisogni primari della persona, ed e', in particolare, illegittima l'esclusione di comunitari e loro familiari con diritto di soggiorno, titolari di permesso UE slp o di permesso di durata non inferiore a un anno e minori iscritti in tali permessi, destinatari di protezione internazionale e loro familiari, apolidi, minori che siano entrati regolarmente in Italia a seguito di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione; nota: l'ASGI, con nota inviata a UNAR e Commissione UE, aveva sottolineato il carattere discriminatorio della delibera
o Ord. Corte Cost. 29/2012: il Presidente del Consliglio ha rinunciato, per le modifiche sopravvenute, al ricorso contro la legge regionale del Molise 5/2011, che limitava il godimento di misure per il sostegno di soggetti privi di accesso al credito per vie ordinarie a persone residenti da almeno un anno nel territorio della Regione, con discriminazione non fondata su criteri di necessita', e violazione del principio di libera circolazione sul territorio nazionale
o Sent. Corte Cost. 4/2013: illegittimita' costituzionale di art. 2, co. 3, Legge Regione Calabria 44/2011 ("Norme per il sostegno di persone non autosufficienti - Fondo per la non autosufficienza"), nella parte in cui stabilisce che i cittadini stranieri, per beneficiare degli interventi previsti dalla medesima legge, debbano essere in possesso di "regolare carta di soggiorno" (la sentenza osserva come il riferimento non possa che essere al permesso UE slp e non, come sostenuto dalla difesa della Regione Calabria, all'ordinario permesso di soggiorno); violazione di art. 3 Cost., dato che benche' sia legittimo attuare, da parte del legislatore regionale, una disciplina differenziata per l'accesso a prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale, al fine di conciliare la massima fruibilita' dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse economiche da destinare al maggior onere conseguente, i criteri selettivi adottati risultano irragionevoli: non vi e' infatti alcuna ragionevole correlazione tra il possesso di un titolo di soggiorno che presuppone un soggiorno pregresso quinquennale e la condizione di bisogno o di disagio che costituisce il presupposto della misura assistenziale; nota: il Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come illegittima l'esclusione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, equiparati da art. 41 D. Lgs. 286/1998, ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale
o Sent. Corte Cost. 133/2013: illegittimita' costituzionale di art. 3 co. 3 Legge Regione Trentino-Alto Adige 8/2011, nella parte in cui richiede, quale condizione per l'erogazione agli stranieri dell'assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati, il possesso della residenza in regione "da almeno cinque anni"; in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, mentre la residenza costituisce, rispetto ad una provvidenza regionale, un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio (Sent. Corte Cost. 432/2005), non altrettanto puo' dirsi quanto alla previsione di un requisito basato sulla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo, non essendo possibile presumere, in termini assoluti, che gli stranieri immigrati nel territorio regionale o provinciale da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da piu' anni (Sent. Corte Cost. 2/2013 e Sent. Corte Cost. 4/2013); nota: il Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come illegittima la norma sui requisiti di accesso al beneficio dell'assegno regionale familiare, che opera una distinzione tra cittadini italiani per i quali e' richiesta la sola residenza nella regione Trentino Alto Adige e cittadini stranieri per i quali e' richiesto, invece, il possesso della residenza in regione da almeno 5 anni, con violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998, e conseguente violazione dei limiti di competenza legislativa della regione e di art. 117 Cost.
o Sent. Corte Cost. 172/2013: illegittimita' costituzionale di art. 9 co. 1 Legge Provincia autonoma di Trento 15/2012 nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' del permesso UE slp la concessione dell'assegno di cura agli stranieri legalmente residenti nella Provincia autonoma di Trento, nonche' di art. 9 co. 1 lettera a) della stessa Legge Provincia autonoma di Trento 15/2012, limitatamente alle parole "da almeno tre anni continuativi"; i requisiti per il permesso UE slp non si raccordano, infatti, con la generale previsione di cui all'art. 41 D. Lgs. 286/1998, e non e' possibile presumere che i titolari di tale permesso versino in stato di bisogno o disagio maggiore rispetto agli stranieri regolarmente soggiornanti che ne sono privi; una volta che il diritto di soggiornare non sia in discussione, l'accesso a una misura sociale non puo' essere differenziato in ragione della necessita' di uno specifico titolo di soggiorno (Sent. Corte Cost. 61/2011), che di fatto porti ad escludere proprio coloro che potrebbero risultare i soggetti piu' esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che la misura sociale si propone di superare (Sent. Corte Cost. 40/2011); non rileva, ai fini dell'applicazione del principio di parita' di trattamento, la denominazione o l'inquadramento formale della singola provvidenza (nel caso, misura integrativa dell'indennita' di accompagnamento), quanto, piuttosto, la natura e di rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari; quanto, poi, al requisito di residenza continuativa triennale nella Provincia ai fini dell'accesso all'assegno di cura, esso non appare ragionevolmente correlato con gli altri requisiti che condizionano l'accesso alla prestazione, definendone la finalita', non rilevando il fatto che si tratti di una prestazione assistenziale ulteriore e facoltativa, che si pone al di sopra dei livelli minimi essenziali; nota: il Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come illegittima la norma che subordina il diritto all'assegno di cura per le persone non autosufficienti al requisito della residenza nel territorio della Provincia da almeno 3 anni continuativi e, con riferimento ai cittadini stranieri, al possesso del permesso UE slp, in quanto norma in cpontrasto col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., con il diritto alla libera circolazione e alla non discriminazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari e con art. 41 D. Lgs. 286/1998, con violazione di art. 117 co. 1 Cost.
Coordinamento dei sistemi
nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004) (torna
all'indice del capitolo)
o la Direttiva 2011/98/UE estende l'applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) anche ai cittadini degli Stati terzi la cui situazione sia caratterizzata da elementi tutti collocati all'interno di un solo Stato membro; gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi in materia di sicurezza sociale, senza restringerli pero' per i lavoratori di paesi terzi che svolgano un'attivita' lavorativa o che l'abbiano svolta per un periodo minimo di 6 mesi e siano registrati come disoccupati; possono anche decidere, per quanto concerne i sussidi familiari, che la parita' non si applichi ai cittadini di paesi terzi che siano stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi, ai cittadini di paesi terzi che siano stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui sia consentito lavorare in forza di un visto
o il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi; la Commissione Politiche dellUnione europea della Camera aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere sono state ignorate; e' facilmente prevedibile che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia
o si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
le prestazioni di malattia
le prestazioni di maternita' e paternita' assimilate
le prestazioni di invalidita'
le prestazioni di vecchiaia
le prestazioni per i superstiti
le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali
gli assegni in caso di morte
le prestazioni di disoccupazione
le prestazioni di pensionamento anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)
le prestazioni familiari
i regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi
le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione locale)
o non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da funzionari di Stato durante ladempimento dei loro obblighi, o a favore di coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per ragioni di discendenza
o il Regolamento CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dallINPS (Circ. INPS 82/2010):
assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi
la gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 L. 335/1995
regimi speciali di assicurazione per linvalidita', la vecchiaia e i superstiti
assicurazione obbligatoria per la tubercolosi
assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lindennit di mobilit, nonche' per la C.I.G.
prestazioni familiari
assicurazioni obbligatorie per la malattia e la maternita'
o le prestazioni elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:
pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)
pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971, L. 18/1980 e L. 508/1988)
pensioni e indennita' per i sordomuti (L. 381/1970 e L. 508/1988)
pensioni e indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970 e L. 508/1988)
integrazione delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952, L. 638/1983 e L. 407/1990)
integrazione dellassegno di invalidita' (L. 222/1984)
assegno sociale (L. 335/1995)
maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)
o l'assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilita' (art. 5 L. 222/1984), che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione speciale non contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla giurisprudenza della Corte di giustizia (circ. INPS 110/2012)
o l'ambito oggettivo di applicazione e' piu' esteso rispetto a quello del Regolamento CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ. INPS 82/2010)
o legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata o autonoma
o legislazione dello Stato membro a cui appartiene l'amministrazione dalla quale la persona dipende, se tale persona e' un pubblico dipendente (anche quando svolga ulteriori attivita' subordinate o autonome in uno o piu' Stati membri)
o legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita la sua attivita' subordinata per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attivita', se la persona e' distaccata in altro Stato membro, purche' il distacco abbia durata prevedibile non superiore a 24 mesi e non sia finalizzato alla sostituzione di altra persona distaccata
o legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita la sua attivita' autonoma, se la persona si trasferisce in altro Stato membro per svolgervi attivita' autonoma affine per un periodo di durata prevedibile non superiore a 24 mesi
o legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata, se la persona esercita anche un'attivita' autonoma in altro Stato membro
o legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri) ed esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza
o legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro
o legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro
o legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno e' lo Stato membro di residenza
o legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza
o legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attivita'
o legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle attivita' della persona, se questa, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, esercita una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato membro
o legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata, qualora essa eserciti un'attivita' subordinata in uno Stato membro ed una autonoma in altro Stato membro
o legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona riceve un'indennita' di disoccupazione a norma di art. 65 Regolamento CE 883/2004 in base alla legislazione di tale Stato
o legislazione dello Stato membro da cui la persona e' chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile, se questo e' il caso
o legislazione dello Stato membro di residenza, negli altri casi
o se la persona interessata esercita attivita' subordinata o autonoma in due o piu' Stati membri e svolge parte della sua o delle sue attivita' nello Stato membro di residenza, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza
o se la persona interessata non esercita alcuna attivita' subordinata o autonoma, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza
o in tutti gli altri casi, se la persona esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati membri, si applica legislazione dello Stato membro al quale e' stata inoltrata per prima la richiesta
o durata e continuita' della presenza nel territorio degli Stati membri
o situazione dell'interessato, con riferimento particolare a
natura e caratteristiche specifiche di qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e' esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi contratto di lavoro
situazione familiare e legami familiari
esercizio di attivita' non retribuita
per gli studenti, fonte del reddito
alloggio; con riguardo, in particolare, alla stabilita'
Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale
o volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi
o Regolamento CEE 1408/1971 osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente a concedere una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel territorio di detto Stato membro, senza che la medesima e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro; osta anche a che uno Stato membro, che non sia lo Stato competente nei confronti della persona di cui trattasi, conceda prestazioni familiari a quest'ultima, a meno che non sussista un collegamento preciso e particolarmente stretto tra la situazione in esame e il territorio di tale primo Stato membro (punto 28: in base a Sent. Corte Giust. C-611/10, uno Stato membro non competente conserva la possibilita' di concedere prestazioni familiari se sussiste un collegamento preciso e particolarmente stretto tra il territorio di tale Stato e la situazione di cui trattasi, a condizione di non incidere smisuratamente sulla prevedibilita' ed effettivita' delle norme di coordinamento del suddetto regolamento)
o Regolamento CE 883/2004, come modificato Regolamento CE 988/2009, osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente per la concessione di una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel territorio di tale Stato membro senza che essa e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro
o indennita' di malattia:
le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato, indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ. INPS 87/2010)
le prestazioni in natura (cure, farmaci, ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; linteressato deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza, richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma, l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ. INPS 87/2010)
se l'interessato si reca all'estero appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent. Corte Giust. C-173/09:
- l'autorizzazione non puo' essere negata quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato di salute
- il rimborso puo' essere chiesto anche quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego dell'autorizzazione risulti illegittimo
in Italia, di norma il diritto alla prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ. INPS 87/2010)
la totalizzazione si applica, in Italia, anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un contributo sia stato versato in Italia (circ. INPS 87/2010)
o prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:
il soggetto ha diritto a prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1 rilasciato dall'ente assicuratore
le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale, indipendentemente da residenza e soggiorno
o pensione di invalidita':
se la persona soggiorna o risiede in uno Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a tali visite, se le condizioni di salute lo permettono
in caso di assicurazione pregressa in piu' Stati,
- se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare invalido
- se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di assicurazione
- se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'
- se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore
o pensione di vecchiaia:
i contributi gia' versati in uno Stato membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato
ogni Stato membro in cui la persona e' stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla prestazione (circ. INPS 88/2010)
se la durata del periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba l'obbligo
se in tutti gli Stati membri risultassero individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione, tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la legislazione di quello Stato (circ. INPS 88/2010)
quando si raggiunge l'eta' pensionabile, la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita' lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione
un "organismo di contatto" (normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro in merito ai diritti maturati
e' possibile chiedere un riesame entro un certo termine
Sent. Corte Giust. C-282/11: non e' legittima una normativa di uno Stato membro in forza della quale l'importo teorico della pensione di vecchiaia del lavoratore autonomo, emigrante o meno, e' sempre calcolato a partire dalle basi contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene applicato un divisore fisso, senza che ne' la durata di tale periodo ne' detto divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione
Sent. Corte Giust. C-127/11: e' legittima una clausola in forza della quale una pensione per superstiti percepita in uno Stato membro viene ridotta a seguito dell'aumento di una pensione di vecchiaia percepita in forza della legislazione di un altro Stato membro, fatto salvo che
- la prestazione dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro sia ridotta entro i limiti dell'importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei redditi acquisiti sul territorio dell'altro Stato membro
- non si determini, in capo all'interessato, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale o che, nel caso in cui l'esistenza di un tale svantaggio si verificasse, la sua misura sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale
Sent. Corte Giust. C-548/11: non e' legittimo che, nel calcolo della pensione di vecchiaia in uno Stato membro, un periodo di inabilita' lavorativa, durante il quale una prestazione di assicurazione malattia, sulla quale sono stati trattenuti contributi a titolo di assicurazione vecchiaia, sia stata versata in un altro Stato membro a un lavoratore migrante, non sia considerato dalla normativa di tale altro Stato membro quale "periodo di assicurazione", sulla base del rilievo che l'interessato non e' residente in quest'ultimo Stato e/o ha beneficiato, in forza della normativa del primo Stato membro, di una prestazione simile che non poteva essere cumulata con detta prestazione di assicurazione malattia
Sent. Corte Giust. C-589/10: ai fini dell'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno dell'Unione europea una persona non puo' disporre contemporaneamente di due luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti; un ente competente di uno Stato membro non puo' sopprimere retroattivamente il diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso delle indennita' pensionistiche gia' versate per il fatto che il beneficiario percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza; l'importo di tale pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro puo' subire una riduzione nel limite dell'importo delle prestazioni corrisposte nell'altro Stato membro in forza dell'applicazione di un'eventuale norma anticumulo nazionale, purche' tale riduzione non determini, in capo al beneficiario, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenti alcun elemento transnazionale, ovvero, nel caso in cui si produca un tale svantaggio, purche' esso sia giustificato da considerazioni oggettive e sia proporzionato rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale
o indennita' in caso di morte:
l'indennita' e' erogata dall'ente dello Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei beneficiari
o trattamento di disoccupazione:
l'ente dello Stato presso cui l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ. INPS 85/2010),
- l'INPS accerta se, per la qualifica rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia
- la totalizzazione puo' essere effettuata ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola
- la totalizzaione non si applica ai fini del perfezionamento del diritto allindennita' di mobilita', salvo che per il raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'
- la totalizzazione si applica ai fini del conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L. 223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L. 451/1994)
- la totalizzazione si applica ai fini dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L. 533/1959
- l'INPS calcola in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle retribuzioni percepite per lattivita' svolta nello Stato competente
l'interessato puo' richiedere all'ente competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ. INPS 85/2010)
l'interessato deve richiedere le indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita' lavorativa subordinata
lo Stato responsabile dellerogazione e' quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa
se l'importo dell'indennita' di disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ. INPS 85/2010)
per un soggetto che riceve l'indennita' di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia, pensioni, prestazioni familiari, etc.)
in caso di disoccupazione parziale o intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello di lavoro, a prescindere dalla residenza
in caso di ricerca di lavoro in uno Stato membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo' essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte dell'ente competente dello stato erogatore; circ. INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti condizioni:
- il disoccupato deve mettersi a disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo
- l'ente preposto al collocamento nello Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui lo autorizza ad esportare l'indennita'
- entro 7 giorni dalla partenza, il disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in cui si e' recato in cerca di nuova occupazione
in caso di esportazione dell'indennita', quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della scadenza del periodo di esportazione autorizzato
o prestazioni familiari:
se i familiari non risiedono nello Stato in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non prioritariamente competente
la priorita' spetta, nell'ordine, allo Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la eroga sulla base della residenza; Decisione F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per
- malattia, maternita', infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'
- congedo retribuito, sciopero o serrata
- congedo non retribuito per allevare un bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa in conformita' alla legislazione pertinente)
in caso di stessa base in diversi Stati,
- se la base e' l'attivita' lavorativa, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato limporto superiore
- se la base e' la ricezione di una pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo
- se la base e' la residenza, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori
i disoccupati che ricevono le prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro
i pensionati ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico
in Italia, le prestazioni familiari cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 sono (circ. INPS 86/2010):
- l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e domestici
- gli assegni familiari e le quote di maggiorazione
Sent. Corte Giust. C-4/13: art. 76 par. 2 Regolamento CEE 1408/1971 autorizza lo Stato membro di occupazione a prevedere nella propria legislazione una sospensione, da parte dell'istituzione competente, del diritto alle prestazioni familiari in caso di mancata presentazione di una domanda di prestazioni familiari nello Stato membro di residenza; in questi casi, se lo Stato membro di occupazione prevede tale sospensione del diritto alle prestazioni familiari nella sua legislazione nazionale, l'istituzione competente e' tenuta ad applicare tale sospensione, in forza del predetto articolo 76 par. 2, purche' ricorrano i presupposti per l'applicazione di quest'ultima fissati dalla suddetta legislazione, senza disporre a tal riguardo di un potere discrezionale
applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio naturale, dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non autosufficienza economica del figlio naturale (redditi di questultimo non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di mantenimento abituale del figlio naturale da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti domanda
coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore
applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata
o lavoratori frontalieri:
per i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di disoccupazione completa, lo Stato erogatore e' quello di residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai contributi relativi all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri previsti, con priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore
i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza (con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza esportando la propria indennit di disoccupazione
circ. INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellINPS; l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo stato di occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione
per le prestazioni in natura, per malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora si era lavoratori frontalieri
- nel caso di un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e abbia conservato con lo Stato membro di ultima occupazione legami personali e professionali tali da fargli ivi disporre di maggiori opportunita' di reinserimento professionale, e' consentito a tale lavoratore di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in via supplementare, non gia' per poter ottenere da quest'ultimo indennita' di disoccupazione, ma unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di ricollocamento
- e' legittimo che lo Stato membro dell'ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto nazionale, di concedere il beneficio dell'indennita' di disoccupazione a un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga all'interno di tale Stato membro di migliori opportunita' di reinserimento professionale, per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che la normativa applicabile e' quella dello Stato membro di residenza
- art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) si applica a lavoratori frontalieri che si trovano in disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da quest'ultimo indennita' di disoccupazione sulla base della legislazione di tale Stato membro, in forza di art. 71 Regolamento CEE 1408/1971
- la nozione di "situazione invariata" ai sensi di art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) deve essere interpretata con riferimento alla normativa nazionale in materia di previdenza sociale; spetta al giudice nazionale accertare se il lavoratore soddisfi i requisiti previsti da tale normativa per chiedere la ripresa del versamento delle indennita' di disoccupazione di cui beneficiavano in forza della suddetta normativa, conformemente ad art. 71 Regolamento CEE 1408/1971
o lavoratori distaccati all'estero:
i lavoratori distaccati rimangono assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dinvio
i lavoratori distaccati hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco
in caso di disoccupazione essi hanno diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio; tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato
o pensionati:
i pensionati hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti la pensione
o persone non attive:
sono le persone che non svolgono attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della legislazione di uno Stato membro
sono soggette alla legislazione dello Stato di residenza
o A1: certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)
o S1: registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e E121)
o S2: diritto alle cure programmate (sostituisce attestato E112)
o S3: cure mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione
o DA1: diritto alla copertura sanitaria con lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le malattie professionali (sostituisce attestato E123)
o P1: sintesi delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205, E207 e E211)
o U1: periodi da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E301)
o U2: conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E303)
o U3: situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione
Integrazione (torna all'indice del capitolo)
Alloggio e accoglienza (torna all'indice del capitolo)
o accoglienza
strutture, adeguate alle esigenze delle eventuali categorie vulnerabili da accogliere, ubicate in centri abitati o in luoghi prossimi a centri abitati e ben collegati da trasporto pubblico e/o privato
condizioni materiali di accoglienza: garantiti vitto (possibilmente atto a rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte), vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantita' sufficiente, "pocket money"
servizi minimi garantiti: facilitazione dell'accesso ai servizi erogati sul territorio, assistenza sanitaria con obbligo di screening medico in ingresso, inserimento scolastico dei minori, iscrizione a corsi di istruzione per adulti (in particolare, di lingua italiana) e successivo monitoraggio della frequentazione, orientamento alla conscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, associazioni, etc.), mediazione linguistico-culturale finalizzata alla rimozione degli ostacoli burocratici, linguistici e sociali
o integrazione
servizi garantiti: accesso a corsi di lingua italiana o, in mancanza, orientamento lingustico di base, sostegno alla rivalutazione del retroterra e all'identificazione delle aspettative, sostegno alla formazione e riqualificazione professionale, accesso all'istruzione scolastica e universitaria, sostegno nelle procedure per il riconoscimento dei titoli di studio e professionali e per la certificazione delle competenze, sostegno all'inserimento nel mercato del lavoro, sostegno all'acquisizione dell'autosufficienza alloggiativa, promozione di attivita' di sensibilizzazione mirate ad evitare l'isolamento dei beneficiari, promozione di attivita' di animazione socio-culturale, sostegno nelle procedure per il ricongiungimento familiare, mediazione linguistico-culturale finalizzata a favorire l'inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale
o tutela
servizi garantiti: sostegno nelle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo e sulle regole che sorreggono la comunita' ospitante, sostegno nelle procedure burocratico-amministrative, supporto sanitario specialistico se necessario, supporto psico-sociale specifico (in particolare, per categorie vulnerabili), orientamento in materia di protezione sociale e previdenza, informazione sui programmi di rimpatrio avviati dall'OIM o da altri organismi a carattere umanitario, mediazione linguistico-culturale finalizzata a facilitare l'espletamento dei servizi di tutela
o riconoscere, in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo per lattuazione della Direttiva 2011/95/UE, a tutti i beneficiari di protezione internazionale il diritto di usufruire di un periodo minimo di accoglienza attraverso misure specifiche di sostegno al lavoro e all'alloggio
o a riformare il sistema d'accoglienza, includendo anche, tra le prestazioni essenziali da garantire, il sostegno ai rifugiati nelle fasi successive al riconoscimento dello status di rifugiato
o i percorsi
di istruzione per adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli
istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati nei percorsi di cui al DPR
263/2012: percorsi di istruzione di primo livello, percorsi di istruzione
di secondo livello, percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua
italiana
o ai percorsi di istruzione di primo livello,
destinati agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che
hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e che non sono in possesso del titolo
di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (Decr.
MIUR 139/2007); nota (da Nota
ASGI "Minori stranieri e diritto allistruzione alla formazione
professionale"): in base ad art. 3 co. 2 e 3 Decr.
MIUR 139/2007, i minori possono frequentare i Centri territoriali
permanenti solo dopo il compimento dei 16 anni; alcuni protocolli e accordi a
livello locale, tuttavia, consentono l'iscrizione a tali Centri di studenti
15-enni, in particolari casi e ad alcune condizioni - ad esempio, compimento
dei 16 anni in corso d'anno scolastico, per poter sostenere l'esame finale
presso il CTP, o iscrizione nella terza classe dell'Istituto scolastico di
provenienza, o in caso di allievi seguiti dai servizi sociali, non frequentanti
e, quindi, a rischio di dispersione scolastica, o in caso di progetto didattico
individualizzato condiviso fra Istituto Scolastico di provenienza e Centro
territoriale permanente, ed eventualmente anche Enti di formazione
professionale
o ai percorsi di istruzione di secondo livello (gia'
"corsi serali"), destinati agli adulti anche stranieri, possono
iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e che, gia'
in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione,
dimostrino di non poter frequentare il corso diurno
o ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento
della lingua italiana possono iscriversi gli stranieri anche in riferimento a
quanto previsto in attuazione delle disposizioni in materia di Accordo di
integrazione e test di consocenza della lingua italiana
Rimpatrio assistito (torna all'indice del capitolo)
Parificazione del titolare di
permesso per motivi umanitari rilasciato su richiesta
della Commissione territoriale con il titolare di protezione sussidiaria (torna all'indice del capitolo)
35. Disposizioni particolari per
i minori non accompagnati (torna all'indice)
-
Accesso alla procedura di richiesta della protezione
internazionale
-
Adempimenti in caso di presentazione di domanda da
parte di un minore non accompagnato
-
Casi di mancata conferma della domanda o di diniego
dello status
-
Tutela del diritto all'unita' familiare del minore non
accompagnato
-
Formazione del personale (Direttiva 2011/95/UE)
-
Cifre
Accesso alla procedura di
richiesta della protezione internazionale (torna all'indice
del capitolo)
Adempimenti in caso di
presentazione di domanda da parte di un minore non accompagnato (torna all'indice del capitolo)
o sospende il procedimento;
o da' immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni (nota: la comunicazione al Tribunale per i minorenni e' finalizzata, verosimilmente, alla valutazione dell'eventuale stato di abbandono del minore e all'adozione dei conseguenti provvedimenti di affidamento) e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e segg. c.c. (nota: art. 31 co. 2 Direttiva 2011/95/UE prevede che le autorita' competenti procedano a periodiche verifiche del fatto che il tutore o rappresentante legale del minore ne soddisfi le esigenze)
o informa il Comitato per i minori stranieri.
o la questura affida temporaneamente il minore non accompagnato ai Servizi sociali del Comune in cui il minore si trova e informa il Tribunale per i minorenni e il giudice tutelare ai fini delladozione dei provvedimenti relativi alla nomina di un tutore e allaccoglienza del minore, oltre che il Comitato per i minori stranieri (art. 5, co. 1 DPCM 535/99, art. 2, co. 5 DPR 303/2004); la procedura e sospesa (prima della verbalizzazione delle dichiarazioni)
o il Comune, se non fa gia' parte della rete degli enti locali aderenti al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, segnala il minore al Servizio centrale del Sistema di protezione (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), nell'ambito del quale possono essere previsti, dagli enti locali interessati, specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, cofinanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (D. Lgs. 140/05)
o il Servizio centrale indirizza il minore all'ente locale segnalante o di quello piu' vicino che abbia posti disponibili per minori nell'ambito del Sistema di protezione o, in subordine, nell'ambito di strutture per minori cofinanziate dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006); una volta verificata la disponibilita' di posti presso uno dei progetti afferenti alla rete, il Servizio Centrale comunica tale disponibilita' all'ente locale segnalante e, per conoscenza, a quello di destinazione (circ. Mininterno 11/4/2007); dopo il trasferimento, il Servizio Centrale informa il Dipartimento per le Liberta' Civili e lImmigrazione dellavvenuto trasferimento del minore e del suo inserimento nel progetto di assistenza-accoglienza (circ. Mininterno 11/4/2007); l'accoglienza del minore non accompagnato richiedente asilo o titolare di protezione internazionale o umanitaria, puo' protrarsi fino a 6 mesi dal compimento della maggiore eta' (da Allegato A al Decreto Mininterno 22/7/2008)
o l'ente locale di destinazione effettua, d'intesa con il Servizio Centrale, il trasferimento del minore, tenendo conto della sua eta' e del suo grado di vulnerabilita' (circ. Mininterno 11/4/2007)
o l'ente locale avverte il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare, nonche' il Servizio centrale, dell'avvenuta presa in carico del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o l'inserimento e' confermato, se conforme all'interesse del minore, dal Tribunale per i minorenni o dal giudice tutelare con i provvedimenti relativi all'accoglienza del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o i Servizi sociali del Comune in cui il minore e' stato inserito assistono il minore nella presentazione della domanda, con la collaborazione dell'ACNUR e degli organismi che operano nell'ambito della protezione dei richiedenti asilo, compilando il modello C3 presso la questura competente, ascoltato il minore e tenuta in considerazione la sua opinione, se egli e' in eta' di discernimento (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006)
o il tutore, tenendo conto dell'opinione del minore (da Direttiva Mininterno e Mingiustizia 7/12/2006), decide se confermare la domanda di asilo e prende contatto con la questura competente per la riattivazione del procedimento
Divieto di trattenimento (torna all'indice del capitolo)
Audizione (torna
all'indice del capitolo)
Casi di mancata conferma
della domanda o di diniego dello status (torna all'indice
del capitolo)
Tutela del diritto all'unita'
familiare del minore non accompagnato (torna all'indice del
capitolo)
Formazione del personale
(Direttiva 2011/95/UE) (torna all'indice del capitolo)
Cifre (torna
all'indice del capitolo)
o nel 2009: 409, di cui 361 maschi e 48 femmine; 14 tra 0 e 13 anni, 51 tra 13 e 15 anni, 344 tra 15 e 18; principali nazionalita': Afghanistan (90), Nigeria (72), Somalia (39), Eritrea (36), Gambia (28), Costa d'Avorio (22), Ghana (18), Turchia (14)
o nel 2010: 306, di cui 280 maschi e 26 femmine; 14 tra 0 e 13 anni, 33 tra 13 e 15 anni, 259 tra 15 e 18; principali nazionalita': Afghanistan (124), Turchia (24), Eritrea (16), Guinea Conakry (16), Nigeria (12), Costa d'Avorio (13), Somalia (7), Algeria (7)
o 2006: 251
o 2007: 482
o 2008: 879
o 2009: 567
o 2010: 556
o 2011: 1.582
o 2012: 1.496
36.
Norme transitorie (torna all'indice)
-
Norme transitorie: procedure, regolamenti, Commissioni
territoriali, CDI, ricorsi
Norme transitorie: procedure,
regolamenti, Commissioni territoriali, CDI, ricorsi (torna
all'indice del capitolo)
o la trasmissione delle informazioni circa la situazione dei paesi d'origine e di transito del richiedente, da parte della Commissione nazionale, alle commissioni territoriali e agli organi giurisdizionali competenti per i ricorsi
o la redazione dell'opuscolo informativo
o la definizione di caratteristiche e modalita' di gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo
o l'accesso dei rappresentanti dell'ACNUR ai centri di accoglienza per richiedenti asilo
37. Protezione temporanea (torna all'indice)
-
Misure straordinarie di accoglienza
-
Deroghe in materia di ingresso, soggiorno e protezione
diplomatica
-
Applicazione in occasione del conflitto in Kossovo
-
Applicazione in occasione dell'afflusso straordinario
dal Nord Africa nei primi mesi del 2011
-
Regime di protezione a seguito di decisione del
Consiglio europeo
-
Esclusione dalla protezione temporanea
-
Tutela del diritto all'unita' familiare
-
Trasferimenti da uno Stato membro ad un altro
-
Incompatibilita' della protezione temporanea con
l'effettuazione dell'esame di una domanda di asilo
-
Diniego della protezione; impugnazione
-
Limiti alla liberta' di circolazione
Misure straordinarie di accoglienza
(torna all'indice del capitolo)
Deroghe in materia di
ingresso, soggiorno e protezione diplomatica (torna
all'indice del capitolo)
Applicazione in occasione del
conflitto in Kossovo (torna all'indice del capitolo)
Applicazione in occasione
dell'afflusso straordinario dal Nord Africa nei primi mesi del 2011 (torna all'indice del capitolo)
o il questore, verificata la provenienza e la nazionalita' degli interessati, rilascia a titolo gratuito, prescindendo dai requisiti relativi al possesso di documento di viaggio e alla disponibilita' di risorse per soggiorno e viaggio di ritorno (art. 9, co. 6 DPR 394/1999), un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di 6 mesi, di cui all'art. 11, co. 1, lettera c-ter DPR 394/1999 (nota: il permesso consente lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e autonomo, in base ad art. 14, co. 1, lettera c DPR 394/1999 e, verosimilmente, la conversione, alla scadenza, in permesso per lavoro subordinato o autonomo, in base ad art. 14, co. 3 DPR 394/1999; di fatto, il permesso e' stato effettivamente dichiarato convertibile con DPCM 28/2/2013; circ. Provincia Roma 23/5/2011 prevede la possibilita' di iscrizione ai Centro per l'impiego per i titolari del permesso); Circ. Mininterno 8/4/2011: ai fini del riconoscimento che lo straniero richiedente rientri o meno nella categoria definita dal DPCM 5/4/2011 si tiene conto della data del fotosegnalamento effettuato al momento dello sbarco sulle coste siciliane "o di ogni altra documentazione fornita dallo straniero" (nota: per provare che l'arrivo sia avvenuto nel periodo valido, lo straniero non fotosegnalato dovrebbe produrre due documenti, emessi entrambi in quel periodo, il piu' remoto nel paese di provenienza, il piu' recente in Italia)
o motivi di esclusione: l'interessato
e' entrato prima dell'1/1/2011 o dopo il 5/4/2011
appartiene ad una delle categorie cui possono essere applicate misure di prevenzione
e' destinatario di un provvedimento di espulsione ancora efficace, notificato prima dell'1/1/2011
e' stato denunciato per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. (esclusi quelli di cui all'artt. 13 co. 13 e all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater D. Lgs. 286/1998), salvo che il procedimento si sia concluso con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato; Trib. Pisa: il diniego di rinnovo del permesso rilasciato in base a DPCM 5/4/2011 fondato sull'esistenza di una mera denuncia contrasta coi principi costituzionali di eguaglianza e di presunzione di non colpevolezza; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 708/2014: legittima, tsante il carattere eccezionale della misura, adottata in un contesto in cui non sarebeb stato possibile attendere il vaglio giurisdizionale di ogni singola denuncia, la revoca del permesso per motivi umanitari rilasciato in base a DPCM 5/4/2011 grazie alla dichiarazione, da parte dell'interessato, di false generalita', anche quando la denuncia per tale reato (ostativa al rilascio dello stesso permesso) sia intervenuta successivamente al rilascio (il rilascio non sana una condotta antigiuridica)
e' stato destinatario di una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione
e' stato condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., esclusi quelli di cui all'artt. 13 co. 13 e all'art. 14, co. 5-ter e 5-quater D. Lgs. 286/1998
o richiesta del permesso entro 8 gg dalla pubblicazione del decreto (nota: termine molto breve; in questo senso, Trib. Lecce, che ha autorizzato uno straniero a ripresentare la domanda, allo scopo di non vanificare gli intenti umanitari del provvedimento) con le modalita' ordinarie per questo tipo di permesso (se ne deduce: direttamente in questura, non tramite Poste; in questo senso, circ. Mininterno 8/4/2011; verosimilmente, si tratta, in base ad art. 9 co1 DPR 394/1999, della questura della provincia in cui lo straniero intende soggiornare)
o gli stranieri destinatari del provvedimento, gia' titolari di permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, compreso quello per la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, possono chiederne la conversione in permesso di soggiorno per motivi umanitari (nota: cosa senz'altro vantaggiosa per chi abbia ricevuto un permesso per cure, che non consente lo svolgimento di attivita' lavorativa ne' libera circolazione intraeuropea, o per chi abbia presentato una domanda di asilo sapendo che la richiesta e' infondata: il permesso per richiesta asilo non consente, per i primi 6 mesi, lo svolgimento di attivita' lavorativa, e anche quando lo svolgimento di tale attivita' diventa legittimo il permesso non puo' essere convertito in un permesso per lavoro)
o al richiedente la protezione internazionale, pero', il permesso di soggiorno per motivi umanitari puo' essere rilasciato solo previa presentazione di rinuncia all'istanza di riconoscimento della protezione internazionale o se la medesima istanza e' stata rigettata; non vale il viceversa: il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari non preclude la presentazione dell'istanza di riconoscimento della protezione internazionale (nota: scopo di queste disposizioni e' sgombrare il campo da domande di protezione strumentali; tuttavia, esse possono danneggiare coloro che abbiano presentato immediatamente domanda di protezione, rispetto a quanti abbiano temporeggiato in proposito)
o lo straniero al quale non e' stato rilasciato o e' stato revocato il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' respinto o espulso; l'espulsione e' disposta con l'accompagnamento immediato alla frontiera qualora, dall'esame del singolo caso, emerga il rischio che l'interessato possa sottrarsi all'effettivo rimpatrio (nota: si tiene conto delle disposizioni della Direttiva 2008/115/CE); circ. Mininterno 8/4/2011: l'eventuale allontanamento dello straniero e' effettuato seguendo le indicazionei della circ. Mininterno 17/12/2010
o il permesso di soggiorno rilasciato consente all'interessato, titolare di un documento di viaggio, la libera circolazione nell'Area Schengen, conformemente alle previsioni della Conv. Appl. Accordo Schengen e della normativa comunitaria (nota: affermazione inutile e imprecisa; oltre al possesso del permesso, e' necessario, ai fini della libera circolazione per soggiorni di breve durata in Area Schengen, che il passaporto sia in corso di validita' e che l'interessato sia in possesso delle risorse previste, per il soggiorno e per il viaggio di ritorno, dal paese in cui vuole recarsi, non sia stato segnalato per la non ammissione in Area Schengen, per esempio a seguito di vecchie espulsioni, e non risulti pericoloso); circ. Mininterno 8/4/2011 richiama, rispetto al rilascio di un documento di viaggio, le disposizioni che prevedono il rilascio di un documento di viaggio agli stranieri (verosimilmente, si tratta delle disposizioni di cui alla circ. Mininterno 24/2/2003: allo straniero privo di documento di viaggio cui viene rilasciato un permesso per motivi umanitari e' rilasciato un documento di viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto da circ. MAE 48/1961)
o circ. Protezione civile 7/5/2011: in presenza di un minore non accompagnato, le forze di polizia ne danno comunicazione all'autorita' giudiziaria competente, collocano in luogo sicuro il minore e informano il Comitato per i minori stranieri
o decr. Protezione civile 18/5/2011: il Direttore generale del Minlavoro e' nominato Soggetto attuatore per l'assistenza dei minori non accompagnati
o procedura collocamento minori stranieri non accompagnati:
il minore che arriva in territorio italiano viene identificato dalle autorita' di pubblica sicurezza, che fanno un primo accertamento dell'eta' e ne segnalano la presenza al Soggetto attuatore e al Comitato per i minori stranieri (Scheda 1), al Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare.
se non riescono ad individuare una struttura per l'accoglienza nel distretto di appartenenza, le autorita' di pubblica sicurezza richiedono al Comitato per i minori stranieri, tramite il Soggetto attuatore (Scheda 2), di indicare (Scheda 3) le strutture alle quali possono rivolgersi per una prima accoglienza; queste "strutture ponte" vengono preventivamente censite su tutto il territorio nazionale dal Soggetto attuatore in accordo con Anci (circ. Protezione civile 7/5/2011); si tratta di strutture che si faranno carico solo della prima fase dell'accoglienza, in attesa di trasferire i minori nelle strutture che li ospiteranno fino al raggiungimento della maggiore eta'; le "strutture ponte" consentono di collocare immediatamente in luogo sicuro i minori e al tempo stesso di effettuare gli approfondimenti necessari a definire, nel superiore interesse del minore, il successivo percorso di integrazione
individuata la struttura ponte le autorita' di pubblica sicurezza si occupano del trasferimento dei minori segnalandone i nominativi ai Servizi sociali territoriali del Comune dove si trova la struttura, al Tribunale dei minorenni e al Giudice tutelare
le autorita' di pubblica sicurezza e il Sindaco del Comune dove si trova la comunita' di accoglienza segnalano (Scheda 4 e Scheda 5, rispettivamente) l'avvenuto inserimento anche al Soggetto attuatore (da Nota Minlavoro)
il Sindaco (o un suo delegato) procede nel piu' breve tempo possibile a:
- richiedere alle autorita' di pubblica sicurezza di perfezionare l'identificazione e accertare la minore eta'
- verificare l'effettivo status di non accompagnato
- raccogliere le informazioni su eventuali parenti presenti in Italia
- informare il minore sull'opportunita' di chiedere protezione internazionale
- assicurare uno screening sanitario, attraverso le strutture sanitarie locali
ultimate le procedure, il Sindaco (o un delegato) segnala i minori al Comitato per i minori stranieri, tramite il Soggetto attuatore
il Sindaco comunica i dati raccolti a Soggetto attuatore, Comitato minori stranieri, Procura presso il Tribunale per i minorenni e Giudice tutelare (da Nota Minlavoro, Scheda 6)
il Comune di accoglienza presenta eventuale richiesta di trasferimento del minore straniero non accompagnato presso altra comunita' di accoglienza (da Nota Minlavoro, Scheda 7); il Comitato minori stranieri indica, in questo caso, attraverso la segreteria tecnica del Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, le comunita' di accoglienza che hanno disponibilita' di posti (Scheda 8)
la "struttura ponte" assicura il trasferimento nei tempi e modi concordati con i comuni di destinazione
il Sindaco del Comune che ha effettuato la richiesta di trasferimento (o un suo delegato) comunica l'avvenuto trasferimento (da Nota Minlavoro, Scheda 9)
all'arrivo nella nuova comunita' di accoglienza il minore viene preso in carico dai servizi sociali che avviano tutte le procedure previste dalla legge, aggiornano il Comitato per i minori stranieri, il Soggetto attuatore, il Tribunale per i minorenni e il Giudice tutelare territorialmente competenti
il Sindaco del Comune di destinazione o un suo delegato comunicano l'avvenuta presa in carico (da Nota Minlavoro, Scheda 10)
o Nota Minlavoro: al compimento dei 18 anni da parte del minore straniero non accompagnato, il Sindaco (o un suo delegato) comunica al Commissario Delegato per l'emergenza immigrazione dal Nord Africa e ai Soggetti attuatori regionali territorialmente competenti (di cui all'Ord. PCM 13/4/2011), il raggiungimento della maggiore eta' ai fini della individuazione di una nuova collocazione dello straniero maggiorenne
o la richiesta di rinnovo del permesso e' opzionale
o in caso di richiesta, si procede, ove necessario, al rinnovo del titolo di viaggio per stranieri (nota: il rinnovo del permesso e, se del caso, del titolo di viaggio, e' necessario ai fini della libera circolazione in Area Schengen e del reingresso in Italia)
o e' garantita l'accoglienza dei richiedenti per il periodo necessario alla procedura di rinnovo (nota: questa specificazione fa pensare che la procedura di rinnovo richieda la consegna del permesso in scadenza; forse e' cosi', trattandosi di permesso in formato elettronico)
o consentita l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del DPR 223/1989 per
titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi di art. 2 DPCM 5/4/2011
stranieri che hanno chiesto asilo e sono in attesa della relativa decisione da parte delle competenti commissioni territoriali
o istanza di iscrizione presentata all'ufficio anagrafe del Comune presso il quale l'interessato dimora, unitamente ai seguenti documenti:
per i titolari di un permesso di soggiorno rilasciato in base a DPCM 5/4/2011, il permesso di soggiorno e il titolo di viaggio per stranieri
per i richiedenti asilo, attestato nominativo certificante la qualita' di richiedente asilo o permesso di soggiorno per richiesta asilo
se lo straniero e' ospitato presso un centro governativo o altro centro comunque presente sul territorio nazionale, anche dichiarazione del responsabile del centro
o il rimpatrio volontario puo' essere richiesto dagli stranieri destinatari di assistenza che appartengano a una delle categorie seguenti
richiedenti protezione internazionale
richiedenti protezione internazionale denegati fino alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso
titolari di protezione internazionale che rinuncino allo status
stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validita' di cui al DPCM 5/4/2011
stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari
o agli stranieri ammessi al rimpatrio sono forniti il biglietto aereo e un'indennita' di viaggio individuale di 200 euro da corrispondere una volta valicata la frontiera
o il rimpatrio puo' riguardare al massimo 600 stranieri
o si deroga alle procedure di cui all'art. 14-ter D. Lgs. 286/1998
o lo straniero ammesso alla procedura di rimpatrio non puo' fruire di altri programmi di rimpatrio e puo' essere ammesso alla procedura una sola volta
o il rimpatrio e' effettuato dall'OIM (nota: approntata apposita scheda di segnlazione)
o gli stranieri provenienti dal Nordafrica cui sia stata negata la protezione internazionale e che siano ancora ospiti del sistema di accoglienza (nota: non sembra legittimo che i non accolti possano essere esclusi) puo' far riesaminare la propria posizione, eventualmente rinunciando ad essere audito
o le Commisisoni territoriali procedono entro 20 giorni (in caso di rinuncia all'audizione) alle determinazioni di competenza (verosimilmente, col riconoscimento di una delle forme di protezione)
o le Commissioni territoriali sono chiamate, in sede di esame delle domande non ancora esaminate e di riesame di quelle rigettate, a prendere in considerazione le rilevanti esigenze umanitarie connesse alla rescissione dei legami col paese d'origine e alla perdurante instabilita' della situazione libica
o l'individuazione degli stranieri titolati ad accedere al riesame e' effettuata dalle questure in collaborazione con i soggetti attuatori (nota: su cosa si basa la selezione?)
o gli stranieri in accoglienza sono informati dai soggetti attuatori della possibilita' di riesame (nota: e gli altri?)
o lo svolgimento del riesame prescinde dalla pendenza di eventuali ricorsi; in caso di riconoscimento di una forma di protezione, la Commissione territoriale informa l'ufficio giudiziario presso il quale pende l'eventuale ricorso
o lo straniero in accoglienza che voglia far riesaminare la propria domanda di protezione si reca presso la questura, secondo un piano di date concordato tra questure e soggetti attuatori
o non viene compilato un nuovo modello C3, ma si utilizza quello gia' memorizzato
o in caso di rinuncia all'audizione, lo straniero viene riconvocato in questura dopo 20 gg per la notifica della decisione della Commissione territoriale e il rilascio del permesso (nota: sembra dato per scontato il rilascio di un permesso)
o intensificata l'attivita' di divulgazione di informazioni, di orientamento e supporto sulle possibilita' di rimpatrio assistito nel paese d'origine
o attivata la procedura "Vestanet C3 - gestione emergenza Nord Africa" attraverso cui, su impulso dello straniero interessato, le questure "ripropongono" on-line alla Commissione territoriale competente il modello C3 per il riesame della domanda, allo scopo di definire la posizione degli stranieri giunti in Italia dalla Libia, da cui sono stati costretti a fuggire in conseguenza dei noti eventi bellici
o chiusura dell'Emergenza Nord Africa e rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale
o l'OIM e' autorizzata, sino al 30/6/2013, a proseguire le attivita' di rimpatrio assistito di cui all'Ord. PCM 10/8/2011
o la procedura "Vestanet C3 emergenza Nord Africa", finalizzata al riesame delle posizioni dei richiedenti la protezione internazionale destinatari di una decisione di diniego da parte delle Commissioni territoriali, rimane operante per gli stranieri giunti in Italia entro il 31/12/2012
o per assicurare l'espletamento delle attivita' di riesame delle posizioni dei richiedenti la protezione internazionale e garantire la regolare chiusura dello stato di emergenza, le cinque sezioni istituite nell'ambito delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi di art. 2 Ord. PCM 10/8/2011, continuano ad operare fino alla conclusione della procedura e comunque non oltre il 30/6/2013
o il Mininterno e' l'amministrazione competente in via ordinaria, dall'1/1/2013, per il coordinamento delle attivita' gia' di competenza del Commissario delegato di cui all'Ord. PCM 13/4/2011 (Circ. Mininterno 28/12/2012)
o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' l'amministrazione competente in via ordinaria a coordinare le attivita' gia' di competenza del Soggetto attuatore per i minori stranieri non accompagnati, fatte salve le competenze attribuite in via ordinaria ad altre amministrazioni (Circ. Mininterno 28/12/2012)
o cessano di funzionare le Sezioni delle Commissioni Territoriali operanti a Bari, Crotone, Foggia, Milano, Mineo, Torino, Trapani, Verona, e quella di Firenze, le cui funzioni saranno esercitate dalla seconda Sezione di Roma
o mantengono operativita' fino al 30/6/2013 le Sezioni di Caserta, Roma I e Roma II, nonche' la Sezione della Commissione Territoriale di Siracusa, operante in sede distaccata a Caltanissetta, e la Sezione della Commissione Territoriale di Torino, operante in sede distaccata a Bologna
o e' trasferita alla Commissione Territoriale di Roma fino al 30/6/2013 la competenza per l'esame delle istanze di protezione internazionale presentate nelle regioni Abruzzo e Marche, precedentemente assegnate alla Commissione Territoriale di Caserta
o i cittadini stranieri beneficiari delle misure di protezione umanitaria concesse ai sensi del DPCM 5/4/2011 possono presentare entro il 31/3/2013 domanda di rimpatrio assistito nel Paese di provenienza o di origine; si applicano le disposizioni di cui all'art. 14-ter co. 3 D. Lgs. 286/1998 (sospensione dei procedimenti in caso di rimpatrio assistito di straniero irregolarmente soggiornante); tali cittadini possono essere ammessi a uno dei programmi di rimpatrio volontario e assistito promossi dal Mininterno attraverso il Fondo europeo per i rimpatri, nell'ambito della programmazione annuale 2011 e 2012; la domanda di adesione a tali programmi e' presentata dall'interessato, entro il 31/3/2013, al soggetto incaricato dell'attuazione degli interventi di rimpatrio, che assicura l'informazione sulle procedure da seguire
o entro lo stesso termine, gli stessi cittadini stranieri possono presentare domanda di conversione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari in permessi per lavoro, famiglia, studio e formazione professionale
o la validita' dei permessi di soggiorno per motivi umanitari e' automaticamente prorogata sino alla data di conclusione delle procedure di rimpatrio assistito o conversione
o nei confronti di coloro che non abbiano presentato entro i termini su indicati domanda di rimpatrio assistito, ovvero richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sono adottati, caso per caso, i provvedimenti di espulsione ed allontanamento dal territorio nazionale previsti dalla legislazione vigente, salvo che si tratti di
soggetti inespellibili ai sensi di art. 19 co. 2 D. Lgs. 286/1998 (minori, donne incinte o che abbiano partorito da meno di sei mesi e relativo coniuge convivente, coniugi o familiari entro il secondo grado di italiani con questi conviventi)
soggetti che possono dimostrare la sussistenza di gravi motivi di salute che ne impediscono il rientro nel Paese di origine, per il periodo in cui perdura tale stato
soggetti che possono dimostrare la sussistenza di gravi ragioni di carattere umanitario che rendono impossibile o non ragionevole il rimpatrio
componenti di nuclei familiari con minori che frequentano la scuola fino al termine dell'anno scolastico
o "categorie vulnerabili", da intendersi come quelle indicate dal D. Lgs. 140/2005 e da art. 1 co. 2 Decreto Mininterno 22/7/2008: minori (si specifica, diversamente da quanto previsto da D. Lgs. 140/2005: non accompagnati), disabili, anziani, donne (singole) in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale; sono da considerarsi vulnerabili anche i soggetti che necessitano di assistenza sanitaria e domiciliare specialistica e/o prolungata e coloro che presentano una disabilita' anche temporanea
o coloro che sono in attesa di essere sentiti dalle Commissioni territoriali o in attesa della decisione sul ricorso, e quanti siano in attesa del rilascio del permesso e/o del titolo di viaggio
o Documento di indirizzo della Conferenza Unificata: coinvolti nell'accoglienza 64.717 stranieri, di cui 26.490 risultano presenti in Italia alla data di stesura del Documento (4.833 in CARA, 18.271 accoglienza diffusa presso le Regioni, 1.737 nel centro di Mineo, 1.649 ospitati dai comuni presso le comunita' accreditate/autorizzate dalle Regioni per minori stranieri non accompagnati)
o avanzate, entro il 31/3/2013, 6.438 richieste di conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per altri motivi (dati del Mininterno riportati da comunicato Stranieriinitalia)
Regime di protezione a
seguito di decisione del Consiglio europeo (torna all'indice
del capitolo)
o la data di inizio del regime di protezione
o le categorie di sfollati a cui si applica
o la disponibilita di accoglienza
o le procedure per il rilascio di eventuali visti di ingresso e di un permesso di soggiorno (per motivi di protezione temporanea?) utilizzabile per studio e lavoro
o la disciplina relativa al ricongiungimento familiare degli sfollati
o le misure assistenziali (incluse le misure per le categorie con esigenze particolari)
o le procedure per leventuale trasferimento di sfollati in altro Stato membro dellUnione europea
o le procedure da applicare in caso di presentazione di domande dasilo da parte di sfollati (incluso leventuale differimento della decisione sulla domanda al termine del periodo di protezione e le modalita di soggiorno dei richiedenti nel lasso di tempo che intercorre tra cessazione della protezione e decisione sulla domanda di asilo)
o le modalita per attuare il rimpatrio volontario o assistito e, nel rispetto della dignita umana, quello coattivo
o le modalita per consentire la permanenza temporanea, al termine del periodo di protezione, di sfollati che non possano essere rimpatriati per ragioni di salute o motivi umanitari, ovvero per la necessita di consentire che un familiare minorenne completi lanno scolastico in corso
Minori non accompagnati (torna all'indice del capitolo)
Esclusione dalla protezione
temporanea (torna all'indice del capitolo)
o di un crimine contro la pace, o un crimine di guerra o un crimine contro lumanita
o di un reato grave non politico commesso, prima dellammissione al regime di protezione, al di fuori del territorio dello Stato, inclusi i delitti particolarmente crudeli, anche se commessi per un presunto obiettivo politico (la gravita del reato e valutata tenendo conto dei rischi cui andrebbe incontro lo sfollato in caso di rimpatrio)
o di un atto contrario ai principi e alle finalita delle Nazioni Unite
Tutela del diritto all'unita'
familiare (torna all'indice del capitolo)
o ricongiungimento con genitore a carico condizionato allo stato di convivenza nel paese di provenienza nel periodo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato lesodo e al fatto che il genitore si trovi ancora fuori dallUnione europea (nota: la Direttiva 2001/55/CE pone, alla base della decisione discrezionale sullautorizzazione al ricongiungimento con altri parenti stretti a carico, la loro necessita di protezione e la valutazione del danno che subirebbero in caso di diniego, non discriminando tra coloro che hanno gia avuto protezione in altro Stato membro e coloro che si trovino ancora fuori dal territorio dellUnione europea)
o ricongiungimento con figlio maggiorenne totalmente invalido, condizionato allo stato di convivenza e di carico (anche parziale) nel paese di provenienza nel periodo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato lesodo (nota: trascurate le condizioni relative allesistenza di necessita di protezione e alla valutazione del danno in caso di diniego, posta dalla Direttiva 2001/55/CE per il ricongiungimento con altri parenti stretti a carico)
o escluso il ricongiungimento col genitore naturale del minore sfollato regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore (L. 94/2009)
Trasferimenti da uno Stato
membro ad un altro (torna all'indice del capitolo)
Incompatibilita' della
protezione temporanea con l'effettuazione dell'esame di una domanda di asilo (torna all'indice del capitolo)
Informazione dello sfollato (torna all'indice del capitolo)
Diniego della protezione;
impugnazione (torna all'indice del capitolo)
I provvedimenti di diniego della protezione temporanea o comunque ad essa correlati sono adottati con atto scritto e motivato, recante le modalita di impugnazione; contro di essi e ammesso il ricorso al TAR (eccezione per i provvedimenti relativi al ricongiungimento familiare: ricorso al giudice ordinario)
Limiti alla liberta' di
circolazione (torna all'indice del capitolo)
Il beneficiario della protezione temporanea non puo allontanarsi dallItalia (dubbia la coerenza con le disposizioni della Direttiva 2001/55/CE), salvo il caso di accordi in tal senso con altri Stati membri o di autorizzazione da parte di chi ha rilasciato il permesso di soggiorno (?)
Nota: testo italiano dellart. 11 Direttiva 2001/55/CE ambiguo; fa riferimento alla persona che soggiorni o tenti di entrare illegalmente nel territorio di un altro Stato membro; sembra cosi che il semplice soggiorno faccia scattare la riammissione; il testo inglese recita pero: ... remains or seeks to enter without authorisation on the territory of another Member State; e il rimanere (il prolungamento non autorizzato, cioe) a far scattare la sanzione, non il soggiornare; linterpretazione corretta sembra essere quindi quella che fa riferimento alla persona che soggiorni illegalmente o tenti di entrare illegalmente nel territorio di un altro Stato membro; se e cosi, la disposizione che vieta l'allontanamento dall'Italia e eccessiva
Lo sfollato accolto da altro Stato membro che entri illegalmente in Italia e respinto verso lo Stato che lha accolto; nota: lingresso in Italia non puo essere considerato automaticamente illegale; dovrebbero pertanto essere sanzionati col rinvio verso lo Stato membro che ha accordato la protezione solo
o lingresso attraverso un valico non autorizzato
o lingresso da valico autorizzato da Paese non Schengen in mancanza dei requisiti ordinari
o lingresso in violazione delle disposizioni della Conv. Appl. Accordo Schengen (es.: lingresso troppo ravvicinato rispetto a un precedente soggiorno tale da esaurire la durata limite consentita, di tre mesi nellarco di un semestre a partire dal primo ingresso)
o il soggiorno illegale (es.: il soggiorno successivo a ingresso da Paese Schengen prolungato oltre i tre mesi, il caso di omessa dichiarazione di presenza, etc.)
38.
Asilo costituzionale e ulteriori forme di protezione (torna
all'indice)
-
Principio di non
refoulement
-
Permesso per motivi umanitari
-
Diritto d'asilo costituzionale
-
Giurisprudenza recente sul diritto d'asilo
costituzionale
-
Diritti in materia di assistenza, lavoro, studio,
unita' familiare
Principio di non refoulement (torna
all'indice del capitolo)
Divieto di allontanamento (art. 19, co. 1, T.U.; senza considerazione delle clausole di esclusione, di diniego, di cessazione o di revoca) verso un paese in cui lo straniero
o possa essere perseguitato per motivi di
- razza
- sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)
- lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)
- cittadinanza
- religione
- opinioni politiche
- condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951; applicato da Trib. Firenze e Trib. Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, dal giudice di pace di Torino e dal Giudice di pace di Genova al caso di omosessuali; sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')
- condizioni sociali
o rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione
Sent. Cass. 10636/2010: in sede di esame del ricorso contro il provvedimento di espulsione dello straniero, il giudice di pace e' tenuto ad accertare la prospettata sussistenza di situazioni ostative all'espulsione di cui all'art. 19, co. 1 D. Lgs. 286/1998, anche se la Commissione territoriale ha negato ogni forma di protezione all'interessato; il diritto in gioco e' infatti un diritto fondamentale della persona, rispetto al quale il rilascio di un permesso di soggiorno da parte dell'amministrazione ha carattere ricognitivo, non costitutivo
Sent. Cass. 4230/2013: in caso di diniego di riconoscimento, da parte della Commissione territoriale competente, dello status di rifugiato, che non venga impugnato dal richiedente, l'opposizione all'espulsione proposta ai sensi di art.. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998 deve fondarsi su ragioni umanitarie nuove o diverse da quelle che hanno formato oggetto del procedimento relative alla domanda di protezione internazionale; integrano il requisito della novita' non soltanto i fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione di rigetto non impugnata, ma anche quelli ignorati in sede di valutazione della Commissione territoriale perche' non allegati dal richiedenti o non accertati officiosamente dalla autorita' decidente; il giudice di pace e' quindi tenuto ad accertare, mediante l'esercizio dell'obbligo di cooperazione istruttoria cui e' assoggettato al pari del giudice della protezione internazionale, circostanze non emerse davanti alla Commissione territoriale perche' il richiedente non e' stato in grado d'indicarle o allegarle e la Commissione non e' stata in grado di accertarle
Sent. Cass. 5089/2013: i nuovi elementi alla cui allegazione l'art. 29 lett. b) D. Lgs. 25/2008 subordina l'ammissibilita' della reiterazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente commisisone, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, a condizione che il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza ne' davanti alla commissione in sede amministrativa, ne' davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all'art. 35 D. Lgs. 25/2008; nuovi elementi di prova incolpevolmente non presentati in sede procedura di asilo devono essere tenuti in considerazione anche ai fini dell'applicazione del divieto di allontanamento di cui all'art. 19 co. 1 D. Lgs. 286/1998
Ord. Cass. 18748/2011: in presenza di una domanda di protezione internazionale, l'espulsione dello straniero per soggiorno illegale deve essere annullata; e' tuttavia onere dello straniero esibire prova documentale dell'avvenuta presentazione della domanda, non essendo sufficiente la semplice affermazione in proposito (nota: si tratta di un dato in possesso dell'amministrazione; non si vede perche' la cosa debba essere documentata dallo straniero)
Gdp Varese: nullo il provvedimento di espulsione di un richiedente asilo, adottato dopo aver fatto firmare all'interessato una rinuncia alla richiesta di protezione, se tale richiesta non e' stata comunicata alla Commissione e questa non ha dichiarato estinto il procedimento
Ord. Cass. 11586/2012: e' illegittimo il rigetto del ricorso avverso il diniego della protezione internazionale e umanitaria motivato dall'assenza di prova del rischio di persecuzione (nella fattispecie, fondato sull'omosessualita' e l'appartenenza religiosa del ricorrente) se e' passata in giudicato la sentenza di altro giudice con cui si accoglie, per l'esistenza di tale rischio, il ricorso avverso il provvedimento di espulsione dell'interessato, e non sono stati accertati ne' dedotti fatti successivi che superino tale giudicato (nota: testo dell'ordinanza pressoche' incomprensibile)
TAR Sicilia: prima di negare un permesso di soggiorno per motivi umanitari a una persona di etnia rom proveniente dal Kossovo, la questura deve tener conto di quanto emerge dai rapporti stilati da organizzazioni di tutela dei diritti umani riguardo alla condizione di tale etnia in Kossovo
L'ACNUR ha denunciato, con OIM e Save the children Italia, di non aver potuto incontrare un gruppo di 150 migranti sbarcati a Bari dopo essere stati intercettati a largo delle coste pugliesi; 71 di questi sono stati rimpatriati senza che fosse consentito alcun contatto con le tre organizzazioni, che pure avevano richiesto di poter incontrare i migranti a conclusione delle attivita' ispettive e di identificazione, prima che fossero adottati provvedimenti sul loro status giuridico ed eventuali misure di allontanamento dal territorio italiano (comunicato ACNUR, OIM, Save the children)
Rapp. Osservatorio veneziano contro le discriminazioni razziali e comunicato Melting-Pot riportato da Rassegna stampa Italia Razzismo 14/6/2013: secondo i dati della Prefettura di Venezia
o nel 2010, su 715 stranieri arrivati nel porto di Venezia, 627 sono stati respinti, con affidamento al comandante della nave; di questi, 419 non avrebbero potuto esporre la propria situazione personale agli operatori competenti
o nel 2011 su 331 arrivi, 265 sono stati respinti; di questi, 155 non avrebbero potuto incontrare operatori competenti
o nel 2012 su 283 arrivi, 238 sono stati respinti verso la Grecia; di questi, 146 non avrebbero potuto incontrare operatori competenti
Il Rapp.
Pro Asyl e Greek Council for refugees raccoglie le testimonianze di
cinquanta cittadini stranieri, intercettati
nei porti italiani e riammessi in Grecia, a dispetto della dichiarata intenzione di richiedere asilo
Rapp. MEDU sui respingimenti in Grecia 2013: intervistate 66 persone, che dichiarano
o di essere state respinte da porti italiani (Ancona, Brindisi, Venezia, Bari) verso la Grecia
o di provenire da Afghanistan (30%), Siria (26%), Sudan (14%), Eritrea (12%), Algeria (4,5%), Sud Sudan (3%), Iran (3%), Tunisia (3%), altre nazionalita' (4,5%)
o di non aver notato la presenza di operatori socio-legali ne' di aver ricevuto informazioni e orientamento legale nei porti italiani (solo in sei casi sarebbero stati presenti interpreti)
o di aver cercato inutilmente, nell'80% dei casi, di comunicare alle autorita' italiane la propria volonta' di richiedere protezione internazionale o comunque di voler rimanere in Italia per il timore di quanto sarebbe potuto loro accadere in caso di respingimento
o di essere stati reimbarcati sulla stessa nave con cui erano arrivati e di essere stati rimandati in Grecia nel giro di poche ore, nell85% dei casi
o di essere stati trattenuti in Italia alcuni giorni, in 15 casi, all'interno delle stesse navi con cui erano arrivati o in ambienti all'interno del porto
o di non aver ricevuto alcuna informativa in merito alle procedure cui sono stati sottoposti ne' la notifica di alcun provvedimento
o di aver subito violenze in un caso su cinque: nel 60% dei casi da parte della polizia italiana per mezzo di percosse, abusi e trattamenti degradanti; negli altri casi, dal personale di sicurezza delle navi o dalla polizia greca al momento della riammissione in Grecia
o che in dieci casi non sono stati rispettati standard minimi per assicurare un viaggio di ritorno in Grecia dignitoso
o che 22 persone erano minori al momento della riammissione (di questi, 15 erano minori non accompagnati); solo in quattro casi sarebbe stata eseguita la determinazione delleta', attraverso la radiografia del polso (in nessun caso e' stato consegnato all'interessato un certificato con l'attribuzione dell'eta' ne' altro documento attestante la procedura adottata)
Rapp. CIR sull'accesso alla protezione:
o dopo Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia, denunciato, dall'Agenzia Habeshia, un solo caso di respingimento verso la Libia, che sarebbe avvenuto il 29 giugno 2012; 76 persone, per lo piu' eritree, sarebbero state intercettate in acque internazionali da un pattugliamento congiunto Italia e Libia, per poi essere riconsegnati alle autorita' militari libiche; la Guardia di Finanza esclude che questo corrisponda al vero
o nel 2012, presso gli scali marittimi di Ancona, Bari, Brindisi e Venezia, sono stati identificati 1.809 stranieri in posizione irregolare (691 ad Ancona, 662 a Bari, 173 a Brindisi, 283 a Venezia), provenienti dalla Grecia; di questi, 1.646 sono stati rinviati in Grecia
o sembra che i migranti egiziani e tunisini, soccorsi in mare o intercettati lungo le coste meridionali, vengano spesso separati dagli altri migranti e collocati, senza alcuna convalida giurisdizionale e senza aver avuto la possibilita' di accedere ala procedura di richiesta di asilo, in Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA, adibiti a strutture di detenzione pur non essendo CIE) o in altri centri chiusi; sarebbero poi rimpatriati entro 48 ore dal loro ingresso in Italia, a seguito di identificazione eseguita dalla rispettive autorita' consolari
Possibilita, ove ne ricorrano i presupposti (di fatto, solo in presenza di accordo bilaterale), di rinvio nel porto di provenienza delle navi adibite al trasporto di migranti clandestini (art. 7, co. 2 Decreto Mininterno 14/7/2003; nota: senza riguardo per il divieto di respingimento)
Il Protocollo Italia-Libia del 2007 prevede che la Libia si coordini con i paesi di provenienza ai fini del rimpatrio degli immigrati, senza alcun riferimento al divieto di respingimento; la riconsegna in mare e il trasbordo dei migranti irregolari da unita' militari italiane a unita' militari libiche non sono pero' autorizzati da alcuno degli accordi tra Italia e Libia (Accordo Italia-Libia del 2000, Protocollo Italia-Libia del 2007, Protocollo aggiuntivo Italia-Libia del 2007, Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L. 7/2009); in particolare, Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L. 7/2009, si limita a prevedere, all'art. 19,
o che si intensifichi la collaborazione gia' avviata con i precedenti accordi
o la promozione di un sistema di controllo delle frontiere da affidare a societa' italiane, finanziato al 50% dall'Italia; per la parte restante si chiedera' il finanziamento della Unione europea (in base a precedenti intese tra Libia e Unione europea)
o che le parti collaborino alla definizione di iniziative bilaterali o in ambito regionale per la prevenzione dei flussi di immigrazione clandestina dagli altri paesi
Le navi e gli aeromobili italiani che si trovino in luogo non soggetto, in base al diritto internazionale, alla sovranita' di altro Stato sono considerati come territorio dello Stato (art. 4 c.p. e artt. 4-6 del Codice della navigazione)
Parere UNHCR 26/1/2007: secondo la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (cfr. Cedu Loizidou v. Turkey appl. 15318/89 sent. 23/2/1995; Ocalan v. Tureky appl. 46221/99 sent. 12/3/2003; Issa et al. v. Turkey appl. 3821/96 sent. 16/11/2004) la giurisdizione si individua "non se una persona si trovi all'interno del territorio dello Stato interessato, ma se, rispetto al presunto comportamento, egli o ella si trovi o meno sotto l'effettivo controllo dello Stato, o sia colpito da coloro che agiscono per conto dello Stato in questione"
Risoluzione MSC.167(78) 20/5/2004 (Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare):
o il Governo responsabile per la regione Search And Rescue (SAR) in cui sono stati recuperati i sopravvissuti e' tenuto a fornire un luogo sicuro o ad assicurare che tale luogo venga fornito
o per "luogo sicuro" si intende una localita' dove
le operazioni di soccorso si considerano concluse e la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non e' minacciata
le necessita' umane primarie (cibo, alloggio, servizi medici) possono essere soddisfatte e puo' essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale
Nota: ACNUR, OIM e Save he children Italia hanno espresso preoccupazione per la decisione delle autorita' italiane di dichiarare Lampedusa porto non sicuro, dal momento che l'impossibilita' di attraccare a Lampedusa e la grande distanza (120 miglia nautiche) dal porto sicuro piu' vicino compromettera' l'effettiva capacita' di soccorso della Guardia costiera e della Guardia di finanza; com. Mininterno 16/5/2012: la decisione se mantenere o no questa definizione sara' adottata a seguito di una valutazione delle strutture disponibili a Lampedusa; Raccomandazioni ACNUR sulla protezione dei rifugiati in Italia: benche' disapplicata, la dichiarazione di Lampedusa come luogo di sbarco di migranti soccorsi in mare "non sicuro" dovrebbe essere revocata
Circ. Org. Marittima Internazionale n. 194/2009:
o gli Stati costieri dovrebbero assicurare che il sevizio di ricerca e soccorso (SAR) o le altre autorita' nazionali competenti coordinino gli sforzi con tutte le altre entita' responsabili per le questioni riguardanti lo sbarco di persone soccorse in mare
o dovrebbe essere assicurato che tutte le operazioni e le procedure per l'accertamento dello status delle persone soccorse siano eseguite dopo lo sbarco in un luogo sicuro; normalmente, al comandante dovrebbe essere chiesto soltanto di contribuire a queste procedure ottenendo informazioni riguardo a nome, eta', sesso, stato apparente di salute, condizioni mediche e specifiche necessita' mediche delle persone soccorse
o se una persona soccorsa manifesta l'intenzione di chiedere asilo, dovrebbe essere riservata particolare attenzione alla sua sicurezza; tale informazione non deve essere quindi condivisa con il paese di origine del richiedente o con qualunque altro paese in cui la persona possa essere minacciata
o tutte le parti coinvolte, inclusi il Governo responsabile dellarea di ricerca e soccorso (SAR) in cui le persone sono state soccorse, gli altri Stati costieri sulla rotta prevista della nave soccorritrice, lo Stato di bandiera, gli armatori ed i loro rappresentanti, lo Stato di nazionalita' o di residenza delle persone soccorse, lo Stato da cui le persone soccorse erano partite, se conosciuto, e l'ACNUR, dovrebbero cooperare in modo da assicurare che lo sbarco delle persone soccorse sia eseguito rapidamente, tenendo in considerazione la soluzione preferita dal comandante ed i bisogni primari delle persone soccorse; il Governo responsabile dell'area SAR in cui le persone sono state soccorse dovrebbe avere la responsabilita' principale di assicurare che tale cooperazione avvenga
o se lo sbarco dalla nave soccorritrice non puo' essere predisposto rapidamente altrove, il Governo responsabile dell'area SAR dovrebbe acconsentire allo sbarco delle persone soccorse, in conformita' con le norme sull'immigrazione dello Stato membro, in un luogo sicuro sotto il suo controllo dove le persone soccorse possano avere tempestivamente accesso al supporto successivo al salvataggio
o tutte le parti coinvolte dovrebbero cooperare con il Governo dell'area in cui le persone soccorse sono sbarcate al fine di facilitarne il ritorno o il rimpatrio; i richiedenti asilo soccorsi dovrebbero essere indirizzati all'autorita' competente per l'esame della loro richiesta d'asilo
o i principi internazionali di protezione (incluso il divieto di respingimento verso un paese nel quale vi sia rischio di persecuzione o di tortura) stabiliti dagli strumenti internazionali dovrebbero essere rispettati
Nota: una Proposta di Decisione del Consiglio in materia di sorveglianza delle frontiere, avanzata dalla Commissione europea, stabilisce che nessuno puo' essere sbarcato o altrimenti consegnato alle autorita' di un paese nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che l'interessato possa essere oggetto di persecuzione o tortura o di altre forme di pene o trattamenti inumani o degradanti, o nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un tale paese; alle persone intercettate o soccorse devono essere fornite informazioni adeguate affinche' possano esprimere qualunque motivo induca a ritenere che possano essere oggetto di un tale trattamento nel luogo di sbarco proposto
Operazioni di respingimento in mare effettuate dall'Italia nel 2009 (Rapp. FRA sulla gestione dei confini meridionali della UE):
o 6–7 Maggio; autori: Guardia costiera e Guardia di Finanza; respinti: 231 (191 uomini, 40 donne); provenienza: inclusi Somalia (11) ed Eritrea (13); destinazione: Libia
o 8 Maggio; autori: Piattaforma ENI; respinti: 77; destinazione: Libia
o 9–10 Maggio; autori: Guardia costiera e Marina militare; respinti: 163 (141 uomini, 20 donne, 2 bambini); destinazione: Libia
o 14 Giugno; autori: Guardia di Finanza; respinti: 23 (23 uomini); destinazione: Algeria 23/0/0
o 18–19 Giugno; autori: Guardia di Finanza; respinti: 72 (44 uomini, 28 donne); destinazione: Libia
o 1 Luglio; autori: Marina militare; respinti: 82 (70 uomini, 9 donne, 3 bambini); provenienza: inclusi Eritrea (76), Etiopia, Egitto e Marocco; destinazione: Libia
o 4 Luglio; autori: Guardia di Finanza; respinti: 40 (22 uomini, 16 donne); destinazione: Libia
o 29–30 Luglio; autori: Guardia di Finanza; respinti: 14; destinazione: Libia
o 30–31 Agosto; autori: Marina militare e Guardia di Finanza; respinti: 75 (57 uomini, 15 donne, 3 bambini); provenienza: Somalia; destinazione: Libia
Rapp. Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio dEuropa: si sottolinea come l'Italia sia vincolata dal principio di non refoulement indipendentemente dal luogo in cui eserciti la sua giurisdizione e come tutte le persone che rientrano sotto la sua giurisdizione dovrebbero essere messi in condizione di richiedere la protezione internazionale e di fruire delle strutture di accoglienza; secondo le informazioni a disposizione del Comitato, tra maggio e luglio 2009, le autorita' italiane non hanno offerto ai migranti intercettati in mare tali possibilita' (con un Rapporto del Governo italiano si risponde alle osservazioni del Comitato, definendo le operazioni effettuate lo scorso anno "rinvio di migranti intercettati in acque internazionali, su richiesta di Algeria e Libia", nonche' operazioni di ricerca e salvataggio; le autorita' italiane dichiarano che nel corso di queste operazioni, durante il periodo esaminato dal Comitato, nessun migrante, una volta a bordo di una nave italiana, ha espresso l'intenzione di presentare richiesta di asilo; precisano inoltre che a bordo delle navi italiane era prevista la presenza di personale di lingua francese e inglese per fornire ai migranti informazioni in caso di richiesta d'asilo e, eventualmente, condurre il migrante sulla terra ferma)
Preoccupazione espressa dal Commissario per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, in una lettera al Ministro dell'interno italiano e in una lettera al Ministro dell'interno maltese, per il mancato soccorso ad una imbarcazione carica di migranti, per la maggior parte morti prima di raggiungere le coste italiane
Risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e Rapporto del Comitato su Migrazioni, Rifugiati e Profughi del Consiglio d'Europa: si accerta la corresponsabilita' dell'Italia rispetto alla morte di alcuni naufraghi nella zona SAR della Libia, per la mancata assunzione di responsabilita' nelle operazioni di soccorso, pur essendo il primo Stato avvertito riguardo al naufragio ed essendo noto che la zona SAR libica non era presidiata; Nota Sidi-Isil: dall'esistenza di un diritto individuale ad essere salvati per le persone in mare, quale conseguenza dell'applicazione del diritto alla vita, o meglio del diritto alla sopravvivenza, segue che la comprovata negligenza delle autorita' competenti puo' implicare una violazione di tale diritto e la responsabilita' internazionale degli Stati interessati
Archiviata dal Tribunale dei Ministri la procedura contro il ministro dell'interno, indagato per il respingimento di 227 migranti salvati in acque internazionali nel maggio del 2009 perche' il respingimento "e' un atto politico non sindacabile in sede penale" (da com. Integra)
Sent. CEDU Hussun c. Italia: respinto il ricorso di stranieri allontanati verso la Libia; secondo la Corte, la totale mancanza di collegamento tra i difensori e i ricorrenti e' tale da impedire di conoscere la situazione personale di ciascuno di loro e quindi anche la violazione dell'art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; nota: ne segue che i governi possono trarre vantaggio da un respigimento piu' rapido possibile verso un paese dal comportamento non trasparente, in modo da rendere impossibile il mantenimento dei rapporti tra respinto e difensore (da una nota di Chiara Favilli)
Rinviati a giudizio il direttore centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere del Mininterno e un generale della guardia di finanza per aver ricondotto in Libia un gruppo di migranti intercettati in mare; il reato ipotizzato si sarebbe configurato nel momento in cui i migranti, fatti salire su una nave militare italiana (territorio italiano), non sono stati messi in condizione di presentare domanda di protezione internazionale o di far valere altre ragioni ostative al loro respingimento (da un articolo di stampa)
Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia: condannata l'Italia per il respingimento in mare di cittadini somali ed eritrei avvenuto al largo di Lampedusa il 6/5/2009 (le persone furono intercettate in mare e trasferite su una nave militare italiana, senza procedere alla loro identificazione e senza informarle della destinazione); in particolare, la Corte rileva la violazione di art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di trattamenti inumani e degradanti), a causa del rischio di subire maltrattamenti in Libia e rimpatrio verso la Somalia e l'Eritrea, dell'art. 4 del Protocollo 4 alla Convenzione medesima (divieto di espulsioni collettive), e dell'art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo ( diritto ad un ricorso effettivo), in connessione con i precedenti due articoli
Con lettere al Ministro degli esteri e al Ministro dell'interno italiani, il Commissario per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, chiede all'Italia di adoperarsi con la Libia per chiarire la posizione degli eritrei detenuti in Libia e a rischio di deportazione, dal momento che risulta che alcuni di essi siano stati riconsegnati alle autorita' libiche da quelle italiane, senza che sia stata data loro la possibilita' di chiedere protezione internazionale
Protection policy paper UNHCR sull'esame extraterritoriale delle domande di protezione in caso di operazione in mare: non e' possibile condurre un esame completo e adeguato delle domande di protezione a bordo di una nave; le persone intercettate dovrebbero nella maggior parte dei casi sbarcare sul territorio dello Stato per l'espletamento delle procedure previste dalla normativa in caso di richiesta di asilo
Firmato un Accordo UE-Libia, che dovrebbe portare a
o l'incremento delle capacita' di ricerca e soccorso di migranti nel deserto e in mare aperto
o la garanzia di un trattamento umanitario degli immigrati illegali intercettati o riammessi o abbandonati in Libia, con attenzione particolare alle categorie vulnerabili (minori non accompagnati, persone trafficate, donne incinte, famiglie con bambini piccoli), anche in collaborazione con ONG e organizzazioni internazionali
o rafforzamento della collaborazione della Libia con i paesi vicini, finalizzato alla prevenzione dei flussi illegali di migranti
o sostegno alla Libia per lo sviluppo di un sistema di protezione di rifugiati e richiedenti asilo adeguato agli standard internazionali e in collaborazione con gli organismi internazionali competenti, anche tramite la consulenza mirata al varo di una legislazione in materia di asilo in linea con la Convenzione OUA sui Rifugiati
o assistenza alla Libia per le operazioni di individuazione, tra i migranti, di coloro bisognosi di protezione internazionale, suddivisione dei carichi relativi, con il reinsediamento in Europa di una parte dei rifugiati e il rimpatrio assistito di coloro cui viene negato lo status, e allargamento delle capacita' ricettive del sistema di accoglienza libico per rifugiati e richiedenti asilo
Approvate, nel corso della seduta della Camera del 9/11/2010, tre mozioni che impegnano il Governo
o a svolgere un ruolo di stimolo, avvalendosi dell'esperienza maturata nei rapporti con la Libia e dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali, sulla tematica del rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, anche nell'ambito del negoziato per la conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e la Libia
o a sollecitare con forza le autorita' libiche affinche' ratifichino la Convenzione di Ginevra del 1951 e riaprano l'ufficio dell'ACNUR a Tripoli, quale premessa per continuare le politiche dei respingimenti dei migranti in Libia
o ad assumere iniziative presso il Governo libico volte a verificare che sia garantita l'attuazione di misure in materia di immigrazione pienamente rispettose delle norme di diritto internazionale relative alla protezione dei rifugiati e sia agevolata l'attivita' di monitoraggio sulle politiche in materia di immigrazione in Libia da parte dell'ACNUR
o ad assumere un ruolo propositivo nella tutela e nella verifica del rispetto dei diritti umani in Libia
Approvate, nel corso della seduta della Camera del 18/1/2012, cinque mozioni che impegnano il Governo
o ad assumere le necessarie iniziative sul piano politico-diplomatico volte a consentire che le operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina siano pienamente conformi alle norme di diritto internazionale, in particolare per quel che concerne i richiedenti asilo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e in linea con gli obblighi internazionali dell'Italia; a definire gli intendimenti in merito a quanti sono dovuti scappare a seguito del conflitto libico e provvisoriamente accolti dalle varie istituzioni regionali italiane in quanto rifugiati; ad attivarsi nelle sedi opportune e a livello bilaterale affinche', quanto prima, la nuova dirigenza libica si adoperi per ratificare la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (mozione non accettata dal Governo, ma approvata dall'Assemblea)
o a definire con le autorita' libiche, in riferimento a coloro cui non spetta lo status di rifugiato, modalita' operative per un piano di rimpatri nel pieno rispetto dei principi europei, stabiliti nella direttiva "rimpatri", e delle convenzioni internazionali
o ad avviare una cooperazione tra Italia e Libia in materia di asilo e immigrazione basata sul rispetto dei diritti umani, sul concetto di protezione internazionale e sulla gestione del fenomeno migratorio conforme agli obblighi internazionali; a sollecitare il Governo libico affinche' venga ratificata la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati; a prevedere un programma di ritorno volontario assistito in Libia per i cittadini stranieri accolti in Italia, e un sistema di monitoraggio indipendente sul trattamento di queste persone dopo il loro rientro in Libia
o ad affrontare con le autorita' libiche il tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento ai cittadini stranieri giunti nel nostro Paese in seguito ai conflitti e alle rivolte nel bacino del Mediterraneo, e ad attivarsi per la definizione di regole comuni per il diritto di asilo; a prevedere che le procedure di rimpatrio e le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare vengano effettuate all'interno di un quadro complessivo di riorganizzazione della gestione del fenomeno migratorio, nel rispetto della legalit internazionale e delle normative comunitarie in materia; a farsi promotore e ad avviare modelli efficienti di partenariato europeo con i Paesi del bacino del Mediterraneo, come Libia, Tunisia, Egitto e Marocco, volti alla gestione del fenomeno dell'immigrazione e ad una politica di contrasto dell'immigrazione irregolare che passi dalla cooperazione e dall'aiuto allo sviluppo dei Paesi partner, e da una regolamentazione ragionevole dei flussi regolari che tenga in considerazione anche i nuovi scenari legati alla crisi economica internazionale
o ad adoperarsi per far si' che sia garantita la protezione internazionale, e nei casi consentiti, il diritto di asilo, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge italiana, alle persone giunte dalla Libia nel corso degli ultimi mesi che provengano da paesi dove sono in corso conflitti o crisi umanitarie, o dove comunque la loro incolumita' sarebbe a rischio; a non riprendere in nessun caso, anche di fronte a nuovi arrivi di migranti, le politiche di respingimento, ne' verso la Libia, ne' verso altri paesi; a chiedere alla Libia che il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione, sia adeguato, in tempi e modi da concordare con la controparte, al rispetto dei diritti umani fondamentali, compresi quelli dei migranti; a chiedere che il nuovo governo libico, come ha peraltro fatto quello tunisino appena insediatosi, ratifichi tutti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani, a partire dalla convenzione Onu sui rifugiati e dallo statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale, e attui la moratoria legale della pena di morte (mozione non accettata dal Governo, ma approvata dall'Assemblea)
Firmato, dopo l'inizio del conflitto in Libia, un Memorandum di intesa tra Governo italiano e il Consiglio Nazionale Transitorio libico; le parti
o confermano l'impegno ad una gestione condivisa del fenomeno migratorio, attraverso l'applicazione dell'Accordo Italia-Libia del 2000, del Protocollo Italia-Libia del 2007, del Protocollo aggiuntivo Italia-Libia del 2007, con i relativi Atti aggiuntivi del 4/2/2009 e del 7/12/2010
o procederanno allo scambio di informazioni sui flussi di immigrazione illegale, sulle organizzazioni criminali che li favoriscono, sui modus operandi e sugli itinerari seguiti e sulle organizzazioni specializzate nella falsificazione di documenti e di passaporti, nonche' alla reciproca assistenza e cooperazione nella lotta all'immigrazione illegale, incluso il rimpatrio di immigrati in posizione irregolare
Note:
o trattandosi di accordo di natura politica esso non puo' essere concluso in forma semplificata, ma deve essere prima sottoposto al Parlamento per l'approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 Cost.
o non e' stato definito il destino del Trattato di amicizia tra Italia e Libia del 2008, ratificato con L. 7/2009, del quale nel febbraio 2011 il Governo italiano ha dichiarato la sospensione; non e' chiaro in particolare se gli obblighi di quel trattato siano sospesi soltanto per il territorio governato dai gruppi lealisti o anche per quelli controllati dal Consiglio Nazionale Transitorio libico
o riguardo alle procedure di rimpatrio degli stranieri irregolarmente partiti dalla Libia, l'accordo sembra violare le norme del diritto internazionale, anche perche' si applicherebbe per lo piu' a stranieri partiti dalla Tripolitania, amministrata da Gheddafi e sottoposta alle operazioni militari: non e' chiaro se si voglia riportare in Cirenaica chi fugge dalla Tripolitania
o il rispetto dell'accordo stipulato con l'Italia e' stato confermato dal Consiglio nazionale transitorio libico anche dopo la fine del conflitto, in particolare per quel che riguarda il controllo della frontiera e per la questione dell'immigrazione clandestina (secondo quanto riferito dal Ministro della difesa; da comunicato Stranieriinitalia)
Sottoscritta una Dichiarazione di intesa bilaterale Italia-Libia, con la quale i rispettivi governi sototlineano il desiderio di rafforzare amicizia e cooperazine tra i due paesi; nota: si rischia una ripresa della cooperazione sui controlli dei flussi migratori irregolari con l'Italia, senza che la Libia abbia prima posto in essere un programma globale di riforme nel campo dei diritti umani
Sottoscritta un'intesa tra Governo italiano e Governo libico, che prevede iniziative di collaborazione in materia di sicurezza (in particolare nel contrasto alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico dei migranti) e di formazione per le forze di polizia, per il controllo delle coste e il rafforzamento della sorveglianza delle frontiere libiche, per favorire il rientro volontario dei migranti nei paesi di origine anche in collaborazione con l'OIM, e per la realizzazione di un sistema di gestione dei dati per lanagrafe civile (com. Mininterno 3/4/2012)
Firmato a Tripoli, il 3/4/2012, un Processo verbale tra Governo italiano e Governo libico:
o il Ministero dell'interno italiano proseguira' nell'opera di addestramento in favore di ufficiali di polizia libici in settori relativi il controllo delle frontiere, con l'istituzione di un centro di individuazione di falso documentale e un centro di addestramento nautico
o ciascuna parte invitera', quando necessario, la controparte a inviare esperti nel settore della lotta contro l'immigrazione illegale
o vengono riavviate le attivita' per la costruzione di un centro sanitario di primo soccorso per migranti a Kufra
o la Commissione UE sara' richiesta di fornire il proprio sostegno al ripristino dei centri di accoglienza per migranti illegali in Libia
o sara' rafforzato (anche con forniture di materiale da parte dell'Italia) il controllo delle frontiere terrestri e marittime libiche
o verra' ripreso il progetto di monitoraggio dei confini meridionali della Libia, con il sostegno della Commissione UE
o verranno individuati punti di contatto delle due parti per lo scambio in tempo reale di informazioni relative ai traffici di esseri umani
o saranno programmate attivita' in mare, negli ambiti di rispettiva competenza e in ambito internazionale, secondo quanto previsto dagli accordi bilaterali (nota: quali?) e in conformita' con il diritto internazionale
o le azioni di contrasto dell'immigrazione illegale e la gestione dei centri di accoglienza per immigrati illegali saranno effettuati nel rispetto dei diritti umani, tutelati dagli Accordi e dalle Convenzioni internazionali vigenti
o vanno avviate le procedure piu' idonee a favorire il rimpatrio volontario, coordinando le azioni con l'OIM
o va coordinato il rimpatrio dei cittadini di ciascuna delle parti che si trovino illegalmente nell'altra
o devono essere riprese le attivita' per la realizzazione di un sistema di gestione dati per anagrafe civile
o vanno individuati i canali piu' idonei (in particolare, organismi misti) per la collaborazione tra le autorita' di sicurezza delle due parti in materia di traffico di migranti e per la gestione di rimpatrio volontario, reintegrazione sociale ed economica, rispetto dei diritti dell'uomo, e l'individuazione di soluzioni al fenomeno dell'immigrazione illegale
Nota: il Ministro dell'interno italiano ha escluso che possano riprendere pattugliamenti misti italo-libici (com. Stranieriinitalia)
Firmati due accordi tecnici tra i ministri della difesa italiano e libico per l'impiego di mezzi aerei italiani a pilotaggio remoto in missioni a supporto delle autorita' libiche per le attivita' di controllo del confine sud della Libia e per l'addestramento di personale libico, da effettuarsi in Italia o in Libia; nel corso dei colloqui e' emersa anche la possibilita' di imbarcare ufficiali libici a bordo delle unita' navali italiane impegnate nell'Operazione "Mare Nostrum" e di avviare corsi di addestramento sull'impiego del Virtual Maritime Traffic Centre, un rete che collega le Marine di diversi Paesi sulla quale viaggiano informazioni relative al traffico di navi mercantili (com. Stranieriinitalia)
Raccomandazioni ACNUR sull'esecuzione di Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia:
o rintracciare i ricorrenti e liquidare le somme dovute attraverso procedure semplificate, in particolare per i ricorrenti che risiedono all'estero
o garantire la possibilita' di reingresso dei ricorrenti e di accesso alla procedura d'asilo
o distribuire la sentenza a tutte le autorita' coinvolte nella gestione di soccorso in mare, flussi migratori e frontiere
o inserire negli accordi finalizzati al contrasto dell'immigrazione illegale e nel Decreto Mininterno 14/7/2003 misure per la tutela dei diritti fondamentali
o porre in essere misure efficaci affinche' le persone soccorse o intercettate in alto mare siano adeguatamente informate sulla possibilita' di chiedere protezione internazionale; estendere i servizi di cui all'art. 11 co. 6 D. Lgs. 286/1998 alle aree interessate dallarrivo di persone che raggiungono l'Italia nel quadro di flussi migratori misti via mare; rendere i servizi di informazione disponibili a tutte le persone potenzialmente bisognose di una forma di protezione internazionale, e non soltanto a coloro che hanno gia' espresso in maniera esplicita l'intenzione di chiedere asilo
o applicare quanto previsto dall'art. 10 co. 1 Manuale pratico per le guardie di frontiera 6/11/2006: "Un cittadino di un paese terzo deve essere considerato un richiedente asilo/protezione internazionale se esprime in un qualsiasi modo il timore di subire un grave danno facendo ritorno al proprio Paese di origine o nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. L'intenzione di chiedere protezione non deve essere manifestata in una forma particolare. Non occorre che la parola "asilo" sia pronunciata espressamente; l'elemento determinante e' l'espressione del timore di quanto potrebbe accadere in caso di ritorno."
o fornire al personale che per primo viene a contatto con i migranti istruzioni e formazione adeguata a far emergere eventuali bisogni di protezione internazionale
o valutare d'ufficio, soprattutto in sede di operazioni di soccorso in mare, l'eventuale presenza di motivi ostativi al respingimento, al rinvio o ad altra forma di allontanamento verso un paese terzo potenzialmente non sicuro (Sent. CEDU Hirsi et al. c. Italia: qualora fonti autorevoli documentino, rispetto al paese verso il quale si intende effettuare il rinvio, una situazione "ben nota" di violazioni "sistematiche" dei diritti umani, caratterizzata in particolare dalla mancanza di rispetto per il principio di non-refoulement e l'assenza di una protezione effettiva, si realizza un'inversione dellonere della prova, per cui e' lo Stato che esegue l'operazione di respingimento-rinvio-allontanamento ad avere l'obbligo positivo di verificare l'inesistenza di eventuali rischi per gli individui in questione)
o effettuare tutte le operazioni e le procedure, come lo screening e l'accertamento dello status delle persone soccorse, che vadano oltre l'assistenza alle persone in pericolo, soltanto dopo lo sbarco in un luogo sicuro, in modo da garantire un esame ragionevole e oggettivo di ciascuna situazione individuale.
o evitare l'adozione, nel corso di operazioni di soccorso o di intercettamento in mare, di misure di respingimento, rinvio o di allontanamento, dalle conseguenze potenzialmente irreparabili
Amnesty international ha denunciato, in un Rapporto sui centri di detenzione per migranti in Libia, le condizioni deplorevoli in cui sono detenuti a tempo indeterminato rifugiati, richiedenti asilo e migranti, e ha chiesto all'Unione europea di non rendersi complice di queste violazioni dei diritti umani
Avviata l'operazione militare e umanitaria "Mare Nostrum", che prevede il rafforzamento del dispositivo di sorveglianza e soccorso in alto mare, con capacita' ospedaliera e spazi ampi di ricovero per i naufraghi; l'operazione utilizzera' una nave anfibia per il comando e controllo delle operazioni, elicotteri a lungo raggio, altre quattro navi della Marina, due pattugliatori e due fregate e diversi velivoli (comunicato Governo 14/10/2013)
Raccomandazione del Mediatore UE su Frontex, a seguito di una indagine iniziata nel 2012: Frontex dovrebbe stabilire un meccanismo per trattare le denunce relative alla violazioni dei diritti fondamentali in tutte le operazioni congiunte sotto la sigla Frontex; il meccanismo dovrebbe ricevere denunce da persone che dichiarano di aver subito personalmente conseguenze, o che procedono in nome dell'interesse pubblico; il ruolo potrebbe essere giocato dal Responsabile per i diritti fondamentali, che dovrebbe ottenere corrispondentemente risorse adeguate (da Rapp. Mediatore UE su Frontex)
Istituita la rete di comunicazione Eurosur, finalizzata a migliorare l'individuazione, la prevenzione e la lotta contro l'immigrazione clandestina e la criminalita' transfrontaliera ed a contribuire ad assicurare la protezione e la salvezza dei migranti (Regolamento UE n. 1052/2013)
Dal 2/12/2013 Bulgaria, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia inizieranno ad applicare la rete di comunicazione Eurosur, intensificando lo scambio d'informazioni tra i paesi europei e con l'agenzia europea per la gestione delle frontiere Frontex; gli altri Stati membri cominceranno ad utilizzare Eurosur dall'1/12/2014 (com. Parlamento Europeo)
Sent. Corte Giust. C-355/10: annullata, a seguito di un ricorso del Parlamento UE, Dec. Consiglio 2010/252/UE, che integra Reg. CE/562/2006 per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (i suoi effetti sono pero' mantenuti fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di una nuova normativa); le disposizioni della decisione impugnata avrebbero dovuto essere adottate, infatti, in applicazione della procedura legislativa ordinaria e non avvalendosi della procedura di comitologia fondata su art. 12 co. 5 Reg. CE/562/2006, dal momento che
o disposizioni vertenti sull'attribuzione alle guardie di frontiera di poteri di pubblico imperio come quelli conferiti nella decisione impugnata, tra i quali figurano l'arresto delle persone fermate, il sequestro di navi e il rimpatrio delle persone fermate verso un determinato luogo, permettono ingerenze talmente incisive nei diritti fondamentali delle persone coinvolte da rendere necessario l'intervento del legislatore dell'Unione europea (punto 77)
o tali disposizioni, a dispetto del fatto che vengano denominate "orientamenti", sono necessariamente destinate a produrre effetti giuridici vincolanti (punto 82)
Permesso per motivi umanitari
(torna all'indice del capitolo)
Permesso per motivi umanitari in caso di impossibilita di allontanamento (art. 11, co. 1, lettera c ter, e art. 28 Regolamento, in applicazione di art. 5, co. 6 e art. 19, co. 1, T.U.), previa acquisizione dallinteressato di documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono lallontanamento (Relazione illustrativa del DPR 334/2004 e circ. Mininterno 4/3/2005 interpretano, illogicamente, che per il rilascio di permesso ex art. 5, co. 6 la certificazione prodotta dallinteressato al di fuori della procedura di asilo e' rilevante solo se relativa a persecuzione, non se relativa a motivi diversi)
Nei casi in cui rigetti la domanda di protezione internazionale ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi di art. 5, co. 6 T.U. (TAR Lazio: in base ad art. 2, co. 3 D. Lgs. 25/2008, al questore non spetta un potere di riesame o rinnovata valutazione dei presupposti per il rilascio, ma unicamente l'individuazione di altri elementi eventualmente ostativi, di ordine pubblico, o espressamente indicati nelle norme vigenti ed applicabili ai richiedenti asilo; Trib. Roma: il potere discrezionale della questura va esercitato nei limiti posti dalle norme nazionali e internazionali relative al rispetto dei diritti fondamentali, dovendo quindi cedere il rischio di per la sicurezza pubblica di fronte al rischio, per lo straniero, di subire trattamenti inumani o degradanti in patria; Sent. Cons. Stato 5619/2009: non spetta al questore il potere d'ufficio di accertare la sussisenza dei motivi umanitari); nota: Sent. Cass. 6879/2011 afferma - con scarsissimo fondamento - che il rilascio del permesso per motivi umanitari spetta quando le ragioni di protezione, di gravita' pari a quelle sottese alla tutela maggiore, siano temporalmente limitate, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione nel paese, per i mutamenti attesi nella posizione personale del richiedente (nello stesso senso, Ord. Cass. 10686/2012)
Trib. Roma: a fronte della decisione della Commissione territoriale relativa al rilascio di un permesso per motivi umanitari, al questore non spetta la verifica dei requisiti relativi all'assenza di motivi di sicurezza o di ordine pubblico, ma solo quella degli altri requisiti per il rilascio del permesso, inclusa la possibilita' di disporre l'allontanamento verso uno Stato disposto ad accordare protezione (nota: affermazione confusa e difficilmente comprensibile)
Trib. Torino: dato che art. 5 co. 6 d.lgs. 1998/28 fa riferimento a seri motivi, in particolare di carattere umanitario "o" risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, i motivi umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all'esigenza di tutela del diritti umani imposta in via generale da art. 2 Cost.; l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa ma nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessita' di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo; nel caso in specie, si tratta di un cittadino del Mali emigrato in Libia per ragioni economiche gravi (assoluta impossibilita' di sopravvivere in Mali, se non mendicando), il quale, scoppiata la guerra in Libia, ha perso il lavoro ed e' venuto in Italia a cercarne: il suo rimpatrio lo metterebbe nell'impossibilita' di risolvere la sua gravissima situazione economica; nel senso della necessita' di adottare soluzioni analoghe per coloro che sono fuggiti dal conflitto in Libia ma che tuttavia non posseggono i requisiti per ottenere la protezione internazionale, non essendo cittadini libici, un Appello del Tavolo Asilo
Trib. Prato: la ratio della protezione umanitaria va rintracciata, al di la' delle singole ipotesi contemplate, da considerarsi meramente esemplificative, in una condizione di particolare vulnerabilita' del richiedente che trovano nell'art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 una di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutti quei casi concreti che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa, ma nei quali ricorrono situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie, protette, in via generale, da art. 2 Cost.; la fattispecie di cui all'art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 e' assolutamente generica e si riempie di contenuti solo mediante rinvio a norme di diritto internazionale, costituzionali ed interne, che rappresentano il sistema di riferimento per i diritti umani fondamentali; non e' necessario, ai fini del rilascio di un permesso per motivi umanitari, adire la Commissione territoriale; in ordine all'onere della prova, si applica il regime probatorio attenuato, nell'ambito del quale particolarmente pregnante e' il potere officioso riconosciuto al giudice chiamato a cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione invocata; la condizione giuridica del richiedente un permesso per motivi umanitari e' parificabile a quella dello straniero regolarmente soggiornante
Sent. Cass. S.U. 19393/2009 (nello stesso senso, Sent. Cass. 11535/2009, Corte App. Catania, TAR Sicilia, TAR Sicilia, TAR Lazio, Trib. Verona, sent. Cons. Stato 5125/2011, sent. Cons. Stato 522/2012): i permessi per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6 (tra questi rientrano quelli ex art. 19 D. Lgs. 286/1998) corrispondono alla tutela di un diritto fondamentale; il bilanciamento di tale tutela con altri beni costituzionalmente tutelati puo' essere effettuato solo dal legislatore, non (discrezionalmente) dall'amministrazione; all'amministrazione spetta solo l'accertamento dei presupposti; il rilascio del permesso ha, in questi casi, natura dichiarativa, non costitutiva, del diritto; giurisdizione del giudice ordinario; ne dovrebbe derivare che la semplice mancanza di titolo, nei casi in cui sussistano i presupposti del diritto a soggiornare per uno di questi motivi o per altro motivo, non configura il reato di soggiorno illegale; in questo senso, Corte App. Palermo e Trib. Roma (il potere discrezionale della questura va esercitato nei limiti posti dalle norme nazionali e internazionali relative al rispetto dei diritti fondamentali, dovendo quindi cedere il rischio per la sicurezza pubblica di fronte al rischio, per lo straniero, di subire trattamenti inumani o degradanti in patria); nello stesso senso anche, Decr. GIP Bari e Trib. Bologna: (non si configura il reato di soggiorno illegale per il minore, per il quale la legge prevede la condizione di inespellibilita' e l'art. 28 DPR 394/1999 il rilascio di un permesso di soggiorno) e Sent. Cass. 23453/2011 (lo straniero inespellibile in quanto familiare entro il secondo grado di cittadino italiano non commette reato di soggiorno illegale dal momento in cui si realizzano i presupposti dell'inespellibilita'; nel caso in specie, dal momento in cui il fratello e' diventato cittadino italiano); in senso ancora piu' generale, Sent. Cass. 32859/2013: lo straniero che ha fatto ingresso e si trattiene nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall'ordinamento (nella fattispecie, il diritto di contrarre matrimonio con una cittadina italiana, come dimostrato dalle pubblicazioni gia' effettuate al momento dell'intercettazione: matrimonio poi effettivamente celebrato, a dimostrazione della serieta' di intenti), non commette il reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998, anche se non in possesso dei documenti validi per ingresso e soggiorno, dovendosi applicare art. 51 c.p. (esimente dell'esercizio di un diritto); in senso contrario, Sent. Cass. 38157/2010: la donna che non abbia chiesto il permesso di soggiorno entro 8 gg dall'ingresso e che, rimasta incinta, chieda il rilascio di un permesso di soggiorno in base ad art. 28 DPR 394/1999, si trova, nel momento in cui viene identificata, nella condizione punita dalla legge, ed e' quindi da punire con l'ammenda
TAR Piemonte: sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno, all'esito del rigetto da parte della Commissione territoriale della domanda di asilo, quando la motivazione del diniego verte sull'assenza di validi motivi umanitari (nota: mia interpretazione di una formulazione confusa)
TAR Lazio: sussiste la giurisdizione del giudice ordinario anche in relazione al diniego di rinnovo del permesso rilasciato in ambito Emergenza Nord Africa, motivato dall'esistenza di una denuncia per rapinaa mano armata
Trib. Roma: disposto il rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998 a un cittadino del Ghana che ha subito in patria ritorsioni gravi per il fatto che professa la religione cattolica in un contesto di fede animista e che rischierebbe di subire persecuzione a seguito della decisione di fuggire dal proprio nucleo familiare
Trib. Verona: rilasciato, coerentemente con l'indicazione della Commissione territoriale, il permesso per motivi umanitari ad un cittadino ucraino omosessuale, in ragione del fatto che l'interessato non saprebbe come vivere nel proprio paese per mancanza di lavoro e familiari, senza riferimento al fatto che il codice penale ucraino non prevede come reato l'omosessualita' e che la stessa non e' perseguita penalmente
Trib. Roma: ai fini del rilascio di un permesso per motivi umanitari, il rischio di per la sicurezza pubblica di fronte al rischio, per un omosessuale o un transessuale egiziano, di subire trattamenti inumani o degradanti in patria
Trib. Bari: concessa la protezione umanitaria per il rischio di pregiudizio derivante dalla situazione politico-sociale presente in Tunisia a un omosessuale tunisino cui era stata negata la protezione internazionale per mancanza di elementi atti a rendere credibile l'esistenza di un rischio di persecuzione in patria
Trib. Napoli: concesso un permesso per motivi umanitari a un richiedente asilo nigeriano, in base alla tensione presente tra musulmani e cristiani in Nigeria
Trib. Firenze: concessa la protezione umanitaria a un ex omosessuale ghanese che dichiara di essere minacciato di morte da una associazione di difesa dei diritti dei gay, per averla lasciata a seguito di conversione religiosa, a dispetto della mancanza di credibilita' del richiedente, sulla base del rischio che potrebbe correre in un paese in cui l'omosessualita' attuale o passata e' mal tollerata
Trib. Roma: concessa la protezione umanitaria (per il rischio di persecuzione dovuto a condizione personale) a un cittadino del Benin ricercato per aver messo incinta la figlia di un Imam
Trib. Trieste: il recente peggioramento della situazione relativa all'ordine pubblico in Costa d'Avorio, pur non delineando un grado di violenza indiscriminata necessaria come presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giustifica il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria
Trib. Trieste: riconosciuta la protezione umanitaria a un profugo ghanese fuggito dalla Libia durante il conflitto
Trib. Trieste: il timore di subire violazione di diritti fondamentali a causa del soccorso prestato ad un esponente politico, senza pero' che l'interessato abbia mai svolto attivita' politica, non giustifica il riconoscimento dello status di rifugiato, ma quello della protezione umanitaria (nella fattispecie, riconosciuta a un cittadino del Togo)
Trib. Trieste: riconosciuta, a un cittadino del Mali, la protezione umanitaria in luogo di quella sussidiaria, non risultando la situazione del paese caratterizzata da un grado di violenza generalizzato a livello tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria; nello stesso senso, Trib. Trieste
Trib. Trieste: riconosciuta la protezione umanitaria a un cittadino pakistano sciita, a dispetto della scarsa credibilita' del suo racconto, a motivo del rischio di violazione di diritti umani che potrebbe subire nel suo paese, in un contesto di contrasti interreligiosi, non caratterizzato pero' da un livello di violenza generalizzata tale da giustificare il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria
Trib. Trieste: riconosciuta la protezione umanitaria a un cittadino pakistano perseguitato politico (appartenente pero' al partito che oggi esprime il primo ministro del paese; in un contesto, quindi, in cui le autorita' statali dovrebbero essere in grado di garantire protezione), sulla base del rischio di subire ancora persecuzioni; nota: decisione contraddittoria
Corte App. Bari: riconosciuta la protezione umanitaria a una cittadina nigeriana, maltrattata dai familiari, sulla base del fatto che il rimpatrio la metterebbe in una condizione di particolare vulnerabilita' rispetto alla possibilita' di esercitare diritti fondamentali, e che la richiedente si trova in Italia da 5 anni ed e' ormai qui integrata
Trib. Bologna: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a una donna tunisina fuggita dal proprio paese a causa delle violenze domestiche subite dal compagno della madre
Trib. Torino: riconosciuta la protezione umanitaria a un pakistano fuggito dal proprio paese a causa di violenze messe in atto dalla criminalita' comune; nota: si ravvisano le ragioni umanitarie nel fatto che, essendosi ben integrato in Italia, lo straniero subirebbe un grave pregiudizio a seguito del rimpatrio (non, quindi, sulla base del pericolo che corre in patria)
Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un bengalese per il quale sussiste il rischio di persecuzione, ma che si e' reso responsabile di detenzione illegale di armi, reato grave e tale da precludere il riconoscimento della protezione internazionale (nota: si trattava di mera denuncia, non di condanna, a quanto si evince dalla sentenza)
Trib. Trieste: riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente asilo pakistano giudicato non credibile in relazione ai motivi addotti a sostegno della domanda di protezione internazionale, ma necessitante di cure mediche per le gravi difficolta' di deambulazione
Trib. Prato: ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione territoriale e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato regolare, lo straniero che si trovi in grave situazione di salute e nell'impossibilita' di ricevere le cure adeguate in patria
Trib. Milano: riconosciuta la protezione umanitaria a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine pubblico, desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto alla revoca della protezione sussidiaria
Trib. Trieste: sentenza farneticante, con cui si riconosce il diritto alla protezione umanitaria, ma non a quella internazionale (nemmeno a quella sussidiaria!), ad un cittadino nigeriano che afferma, senza che la cosa sia considerata non credibile, di essere stato coinvolto in prima persona, quale vittima, in un attentato incendiario effettuato da Boko Haram nei confronti di una chiesa cristiana
Nota: un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 potrebbe essere rilasciato ai Rom irregolarmente soggiornanti a Roma in base a un accordo raggiunto col Prefetto di Roma nell'ambito del Piano Nomadi del Comune di Roma (da un comunicato Integra); TAR Piemonte: un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998 puo' essere rilasciato a una cittadina di etnia Rom soggiornante da lunghissimo periodo in Italia e priva di legami col paese d'origine, alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali derivanti dalla tutela del diritto all'unita' familiare sancito da art. 29 Cost. e art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Un permesso per motivi umanitari e' stato rilasciato anche a stranieri che si erano resi benemeriti per atti di eroismo (comunicato Stranieriinitalia e comunicato Stranieriinitalia) o per aver sventato una rapina (comunicato Stranieriinitalia)
Il permesso per motivi umanitari consente lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato o autonomo (art. 14 co. 2 lettera c DPR 394/1999)
Verosimilmente il permesso per motivi umanitari e' utilizzabile anche per studio; se cosi' non fosse, sarebbe individuabile il permesso per motivi umanitari rilasciato per protezione sociale
Alla scadenza, il permesso e' verosimilmente convertibile nel permesso per lavoro corrispondente alla attivita' effettivamente svolta, in presenza dei requisiti (art. 14 co. 3 DPR 394/1999; nota: di per se', non appare ovvio che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili - rilasciati per protezione sociale, dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione temporanea, poi effettivamente dichiarati convertibili con DPCM 28/2/2013, e da quanto affermato da Circ. Mininterno 21/10/2013 in relazione alla convertibilita' dei permessi rilasciati a vittime di violenza domestica); nel senso della convertibilita', anche prima delle modifiche apportate all'art. 14 DPR 394/1999, TAR Liguria, che faceva riferimento ad art. 5, co. 9 D. Lgs. 286/1998 (in senso contrario, all'epoca, Nota del Mininterno in risposta a quesito della Prefettura di Udine), e, forse, circ. Mininterno 25/10/2005, che sembra condizionare la conversione in permesso per lavoro subordinato alla stipula di contratto di soggiorno per lavoro
Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilita di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per ledilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso; non e' neanche chiaro se la stipulazione del contratto di soggiorno rimanga condizioen necessaria ai fini della conversione di un permesso ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato
Circ. Mininterno 31/10/2013: ai fini del rinnovo dei permessi per motivi umanitari (verosimilmente, quelli rilasciati su indicazione della Commissione territoriale), la Questura invia la richiesta di parere alla Commissione territoriale competente, allegando eventuali note relative alla posizione dello straniero (in particolare, in materia di sicurezza) ulteriori rispetto a quelle precedentemente fornite; in assenza di segnalazioni ulteriori, la Commissione ha 15 gg di tempo per trasmettere il parere, trascorsi inutilmente i quali la Questura procede al rinnovo interpretando il silenzio della Commissione quale silenzio-assenso; in presenza di segnalazioni ulteriori, la Commissione trasmette il parere entro 30 gg, ma la Questura e' tenuta in ogni caso, ai fini dell'adozione del provvedimento, ad attendere il parere, anche in caso di ritardo
Dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sotentamento non richiesta ai fini del rinnovo del permesso per motivi umanitari (TAR Liguria)
Nota: prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 251/2007, il permesso per motivi umanitari era rilasciabile anche (art. 1 quater, co. 4, L. 39/90, introdotto da L. 189/02) a stranieri ai quali debba essere rifiutato il riconoscimento dello status di rifugiati e che non siano allontanabili in base alle convenzioni internazionali ratificate dallItalia (in particolare, dellart. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato; il D. Lgs. 251/2007 stabilisce che allo straniero che abbia ottenuto cosi' il permesso di soggiorno per motivi umanitari prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007 e' rilasciato, al momento del rinnovo, un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (nota: se il permesso per motivi umanitari era stato rilasciato per ragioni diverse da quelle che consentono di accordare la protezione sussidiaria, l'ulteriore rinnovo per protezione sussidiaria non sara' possibile); nelle more, allo straniero sono riconosciuti gli stessi diritti riconosciuti al titolare di protezione sussidiaria
Deroga alle restrizioni derivanti dalla Conv. Appl. Accordo Schengen per rilascio o rinnovo del permesso, per motivi umanitari, obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6, T.U.; in questo caso, il titolo del permesso dovrebbe comunque essere quello di permesso per motivi umanitari, in base alla modifica apportata da L. 129/2011)
Resettlement (torna all'indice del capitolo)
Il governo italiano ha disposto l'accoglienza in Italia di due famiglie di eritrei ed etiopi, a cui l'ACNUR aveva gi riconosciuto lo status di rifugiati e che correvano il rischio di essere rimpatriate nei paesi di origine dalla Giordania, dove erano giunti in fuga dallo Yemen (comunicato ACNUR)
Diritto d'asilo
costituzionale (torna all'indice del capitolo)
Diritto dasilo costituzionale (art. 10 Cost.): lo straniero al quale sia effettivamente impedito lesercizio delle liberta democratiche garantite dalla Costituzione (quelle della I Parte Cost.) ha diritto dasilo nel territorio dello Stato alle condizioni stabilite dalla legge; nota: per il Trib. Milano e' il mancato rispetto dei diritti fondamentali a fondare la richiesta di asilo, non essendo richiesto l'elemento di persecuzione
Problema: le condizioni rinviate alla legge attuativa possono restringere la categoria degli aventi diritto o solo imporre delle modalita di riconoscimento?
Immediata precettivita del diritto costituzionale:
o contro: Consiglio di Stato 27/2/52, 2/5/58, Tribunale di Roma 13/2/97
o a favore: TAR Lazio 15/5/86, TAR Friuli 19/2/92
o risolutivo: Cassazione a sezioni riunite (19/2/97): la giustificazione del diritto sta nellimpedimento; il criterio di accertamento della situazione consiste nelleffettivita dellimpedimento; categoria dei rifugiati piu ristretta: L. 39 non applicabile, in mancanza di legge attuativa, alle richieste di asilo costituzionale, ma non incostituzionale perche non pretende di disciplinare tale diritto
Conseguenze della sentenza:
o la legge non puo essere considerata attuativa se pone restrizioni (?)
o competenza per il riconoscimento del diritto dasilo (diritto soggettivo perfetto): giudice ordinario; attribuita al giudice ordinario anche la competenza per il ricorso nellambito del riconoscimento dello status di rifugiato (ora, piu' in generale, per lo staus di protezione internazionale); non vi sono termini di prescrizione ne' di decadenza (Trib. Catania)
o nota: riguardo al tribunale competente, Trib. Catania ritiene che, dovendo essere trattato il giudizio col rito ordinario, e non con quello camerale, la competenza e' quella per territorio, derogabile dalle parti: non puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice in mancanza di eccezione da parte dell'amministrazione convenuta; anche Trib. Milano esclude che in caso di richiesta di asilo costituzionale la competenza sia automaticamente quella del Tribunale di Roma (ritenuto, dalla Corte di Cassazione, prima dell'entrata in vigore del DPR 303/2004, competente invece per i ricorsi avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato)
o necessaria la richiesta di permesso di soggiorno, al fine di evitare l'espulsione, non essendo sufficiente la proposizione della domanda di asilo (Sent. Cass. 8423/2004; in senso contrario, Trib. Catania)
Giudice di pace di Genova: il rischio di persecuzione in patria per la propria condizione di omosessuale fonda la richiesta di asilo costituzionale, dato che la Costituzione riconosce il diritto alla liberta' sessuale
Giurisprudenza recente sul
diritto d'asilo costituzionale (torna all'indice del
capitolo)
Sent. Cass. 18549/2006, il diritto d'asilo costituzionale comporta solo il diritto di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo per consentire di esperire la procedura di riconoscimento dello status di rifugiato (nello stesso senso, Corte App. Milano e Corte App. Napoli, che spiega il significato di questa affermazione nel modo seguente: una volta negata la protezione internazionale, il permesso rilasciato in base al diritto d'asilo costituzionale deve essere ritirato, e non residua spazio per la richiesta di riconoscimento dell'asilo costituzionale)
Ord. Cass. 10686/2012 e Sent. Cass. 25873/2013: il diritto di asilo e' oggi interamente attuato e regolato, attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti di protezione (riconoscimento dello status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria), cosicche' non residua alcun margine di diretta applicazione della norma costituzionale di cui all'art. 10 Cost.; superata la giurisprudenza di cui alla Sent. Cass. 18549/2006, per la quale il diritto di asilo costituzionale degraderebbe a mera posizione processuale o strumentale, propria di chi ha diritto all'esame della sua domanda alla stregua delle vigenti norme sulla protezione
Trib. Roma: accordata la protezione sussidiaria anche se formalmente la ricorrente aveva chiesto, in subordine al riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento dell'asilo ex art. 10 Cost., dal momento che, secondo il Tribunale, la protezione sussidiaria e' una delle forme in cui si declina tale diritto d'asilo
Diritti in materia di
assistenza, lavoro, studio, unita' familiare (torna
all'indice del capitolo)
Iscrizione obbligatoria al SSN per il titolare di permesso per asilo politico o umanitario, con parita di diritti e doveri con il cittadino italiano (art. 34, co. 1, lettera b, T.U.); circ. Minsanita 24/3/2000 assimila a permesso per asilo politico il caso di permesso rilasciato ex art. 19, co. 1 T.U. a straniero inespellibile per rischio di persecuzione
Nota: benche' la circ. Minsanita 24/3/2000 non includa i titolari di permesso per motivi umanitari rilasciato ai sensi di art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 nella categoria dei destinatari di "asilo umanitario" prevista da art. 34 co. 1 lettera b D. Lgs. 286/1998, l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 prevede che gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari, in fase di prima iscrizione possono iscriversi al SSN temporaneamente, per la durata del permesso di soggiorno, nella ASL in cui dichiarano di domiciliare, con l'obbligo, nella fase di rinnovo del permesso di richiedere la variazione di domicilio alla questura competente e di presentare alla ASL il permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo; da questa indicazione si evince come tali stranieri sano iscritti obbligatoriamente al SSN
Possibilita' di svolgere attivita' lavorativa subordinata o autonoma per i titolari di permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)
La stipula di contratto di soggiorno in caso di assunzione di stranieri titolari di permesso per motivi umanitari e' richiesta solo ai fini dell'eventuale conversione del permesso (circ. Mininterno 25/10/2005, che contraddice circ. Minlavoro 9/2005; nota: formalmente, non e' possibile procedere alla compilazione del modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, del modello per la comunicazione all'INPS senza assumere gli impegni peculiari del contratto di soggiorno per lavoro; non e' neanche chiaro se il riferimento alla conversione si estenda intenzionalmente, nella circolare, al caso di permesso per motivi umanitari); le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, attestandolo con la comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011); il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della comunicazione, che va esibita ai fini della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012); TAR Lombardia: se e' provato dalle buste paga il fatto che lo straniero ha un rapporto di lavoro in corso, il fatto che non sia stato spedito allo Sportello Unico il contratto di soggiorno o che non siano stati versati i contributi non sono elementi sufficienti a negare la conversione del permesso
Nota: il D. Lgs. 40/2014 ha soppresso art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999, che condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato all'esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della autocertificazione del datore relativa alla disponibilita di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per ledilizia residenziale pubblica, e l'art. 36-bis DPR 394/1999, che imponeva la stipulazione di un contratto di soggiorno in corrispondenza alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; gli impegni assunti dal datore di lavoro ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro, tuttavia, sono richiamati nel modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, nella comunicazione di assunzione all'INPS, tant'e' che circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012 indicavano come la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, ai fini del rinnovo del permesso, fosse da documentare con copia del modello Unificato-Lav o, rispettivamente, della comunicazione all'INPS; non e' chiaro se la soppressione di art. 13 co. 2-bis DPR 394/1999 ad opera del D. Lgs. 40/2014 si tradurra' in una modifica del modello Unificato-Lav e della comunicazione di assunzione all'INPS, o se, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto di soggiorno per lavoro saranno ancora di fatto necessari ai fini del rinnovo del permesso; non e' neanche chiaro se la stipulazione del contratto di soggiorno rimanga condizioen necessaria ai fini della conversione di un permesso ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato
Accesso ai corsi universitari se in possesso del titolo di studio necessario (art. 39, co. 5, T.U.)
Ricongiungimento familiare per il titolare di permesso per motivi umanitari escluso da art. 29 T.U., come modficato da D. Lgs. 5/2007 (salvo che il permesso sia stato rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007); in precedenza, in senso contrario, Trib. Firenze, citato da Diritto Immigrazione Cittadinanza 1/2006: diritto al ricongiungimento familiare per il titolare di permesso per motivi umanitari (interpretazione costituzionalmente orientata); nota: dubbia, in base ad art. 3 Direttiva 2003/86/CE, la legittimita' dell'esclusione dei titolari di permesso per motivi umanitari dal diritto al ricongiungimento, dato che in molti casi e' prevedibile che il permesso, di durata di un anno possa essere rinnovato; nota: la Comunicazione Commissione UE 3/4/2014 sugli orientamenti per l'applicazione della Direttiva 2003/86/CE, afferma, riguardo ai beneficiari di protezione temporanea (ma identiche considerazioni dovrebbero potersi estendere ai destinatari di protezione umanitaria), che gli Stati membri sono comunque tenuti, in ogni caso, a rispettare artt. 8 e 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (punto 72 Sent. Corte Giust. C-256/11 e punto 79 Sent. Corte Giust. C-127-08)
39.
Cittadinanza (torna all'indice)
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Cittadinanza per nascita e per adozione
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Nozione di residenza legale ai fini dell'acquisto
della cittadinanza
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Riconoscimento della cittadinanza per discendenza da
ex cittadini italiani
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Riconoscimento della cittadinanza per ius soli
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Discendenti di cittadini di origine ebraica divenuti
italiani
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Acquisto della cittadinanza per matrimonio
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Concessione della cittadinanza per naturalizzazione
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Svincolo dalla cittadinanza d'origine; cittadinanza
plurima
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Giuramento di fedelta' alla Repubblica
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Comunicazione da parte del Comune
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Acquisto della cittadinanza da parte di disabile
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Permesso di soggiorno per acquisto cittadinanza
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Conseguenze, per i figli, dell'acquisto della
cittadinanza
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Competenze degli uffici consolari italiani
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Dati
Cittadinanza per nascita e
per adozione (torna all'indice del capitolo)
E cittadino italiano per nascita
o chi e nato da un genitore italiano
o chi e nato in Italia da genitori ignoti o apolidi
o chi e nato in Italia da genitori stranieri che, in base alla legge dello Stato di appartenenza, non gli trasmettano la cittadinanza (nota: possibile il caso di minore italiano con entrambi i genitori stranieri)
E considerato cittadino italiano per nascita chi e trovato in Italia come figlio di ignoti, se non puo essere provato il possesso di altra cittadinanza
Se il riconoscimento della paternita o maternita avviene successivamente alla nascita, si applicano le stesse norme che valgono in caso di riconoscimento alla nascita (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010: viene emessa, in questo caso, attestazione del sindaco per l'acquisto iure sanguinis derivante dal riconoscimento paterno, ai sensi di art. 2 L. 91/1992 e art. 16, co. 8, DPR 572/1993); se il riconoscimento avviene quando e stata gia raggiunta la maggiore eta, linteressato mantiene il proprio stato di cittadinanza, ma puo scegliere, entro un anno dal riconoscimento, la cittadinanza che ne deriva
Se la paternita o la maternita non possono essere dichiarate, ma e stato riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti, si applicano le stesse disposizioni che valgono nel caso di avvenuto riconoscimento
Trib. Roma: condannato alle spese processuali il Mininterno per aver serbato il silenzio per otto anni rispetto a un'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte del figlio di un cittadino, nato e vissuto in Brasile, rispetto al quale era stata effettuata la dichiarazione giudiziale di filiazione naturale da cittadino italiano e che aveva effettuato dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana; il tribunale dichiara che il ricorrente e' cittadino italiano e ordina al Mininterno e, per il tramite di questo, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle corrispondenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge
La semplice indicazione della maternita' (italiana) di un minore nato all'estero, in assenza di un atto formale di riconoscimento, non permette di ritenere che il minore sia cittadino italiano; tuttavia, quando l'atto di nascita e' formato in uno Stato in cui non e' contemplato il riconoscimento materno e contiene l'annotazione del riconoscimento paterno effettuato con il consenso della madre, tale consenso puo' produrre (nota: produce?) nell'ordinamento italiano gli effetti propri di un riconoscimento formalmente effettuato
Il minore adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana (la acquista anche lo straniero che sia stato adottato nella minore eta prima dellentrata in vigore della L. 91/1992); circ. Mininterno 5/1/2007: acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato all'atto della sentenza di adozione anche se nel frattempo l'interessato e' diventato maggiorenne (la cittadinanza e' riconosciuta pero' dalla data della sentenza, che ha valore costitutivo)
Secondo l'ACNUR, art. 16 co. 2 L. 91/1992, equiparando il rifugiato riconosciuto in Italia all'apolide, ai fini dell'applicazione della stessa legge, implica che chi nasce in Italia da genitori rifugiati sia cittadino italiano per nascita (da un comunicato Stranieriinitalia)
Nota ACNUR sull'apolidia: la capacita' di trasmettere la cittadinanza e' negata alla donna dalle legislazioni di 27 Stati (in Brunei Darussalam, Qatar, Iran, Kuwait, Somalia, Libano, Swaziland, la madre non e' in grado di trasmetterla neanche se il padre e' ignoto o apolide); questo puo' far si' che il figlio non riceva cittadinanza dai genitori, quando
o il padre e' apolide
o la legge del paese del padre non gli permette di trasmettere la cittadinanza in certe circostanze (esempio: nascita del figlio all'estero)
o il padre e' ignoto o non sposato con la madre al momento della nascita
o il padre non e' stato in grado di effettuare gli adempimenti amministrativi necessari per il conferimento della cittadinanza al figlio (per esempio, perche' e' morto o e' stato separato forzatamente dalla famiglia o perche' e' troppo oneroso produrre la documentazione richiesta), o non ha voluto effettuarli (per esempio, perche' ha abbandonato la famiglia)
o il provvedimento di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino italiano pronunciato all'estero non puo' essere trascritto dall'ufficiale di stato civile senza il preventivo riconoscimento in Italia della sua efficacia da parte del competente tribunale per i minorenni, ai fini dellaccertamento dei requisiti di cui all'art. 35 L. 184/1983; benche', infatti, le sentenze straniere debbano essere oggetto di riconoscimento diretto ai sensi della L. 218/1995, art. 41 co. 2 della stessa legge fa salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione di minori (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o in caso di adottanti residenti all'estero (D. Lgs. 71/2011):
competente a decidere sulla dichiarazione di disponibilita' all'adozione di un minore straniero residente all'estero e' il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza; se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, e' competente il Tribunale per i minorenni di Roma
l'ufficio consolare territorialmente competente in base alla residenza degli adottanti puo' essere delegato dal Tribunale per i minorenni allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 29-bis L. 184/1983 (informazione e formazione degli aspiranti all'adozione e acquisizione di ogni elemento utile alla valutazione della loro capacita' di adozione), anche con il supporto di strutture adeguate
l'ufficio consolare, ricevuta formale comunicazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali in realzione all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore
o in caso di adozione internazionale pronunciata in uno Stato aderente alla Convenzione de L'Aja ma perfezionata in Italia dopo larrivo del minore (art. 35 co. 4 L. 184/1983), il Tribunale per i minorenni considera il provvedimento straniero come affidamento preadottivo; l'effetto costitutivo, ai fini dell'acquisto automatico della cittadinanza, si ha con la decisione del Tribunale per i minorenni pronunciata dopo un anno dall'affidamento e gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data della pubblicazione del provvedimento italiano divenuto esecutivo (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010: quando il paese di appartenenza dei genitori non ammette l'acquisto da parte del bambino della cittadinanza iure sanguinis, i genitori, ai fini del riconoscimento della cottadinanza italiana, presentano al comune di residenza istanza documentata, che e' trasmessa al Ministero dell'interno, che si esprime in proposito restituendo l'esito degli accertamenti
Nota: art. 1, co. 1 L. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis da parte del solo padre; Sent. Corte Cost. 30/1983 ha dichiarato illegittima questa disposizione nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina; giurisprudenza oscillante:
o Sent. Cass. S.U. n. 12061/1998 ha chiarito che la cittadinanza italiana in derivazione materna possa attribuirsi nei casi di nascita successiva all'1/1/1948, data di entrata in vigore della Costituzione (in precedenza, in senso contrario, Sent. Cass. n. 6297/1996, riportata in Dossier del Servizio studi della Camera)
o Sent. Cass. S.U. 4466/2009 e Sent. Cass. 17548/2009: per effetto di Sent. Corte Cost. 87/1975 (illegittimita' della disposizione della L. 555/1912 che prevedeva la perdita della cittadinanza per l'italiana che sposava uno straniero) e Sent. Corte Cost. 30/1983 (illegittimita' della disposizione della L. 555/1912 che prevedeva la trasmisisone della cittadinanza solo da parte del padre), deve essere riconosciuto, in sede giudiziale ed automaticamente (e indipendentemente dal fatto che sia stata resa dichiarazione ai sensi dell'art. 219 L. 151/1975), il diritto allo status di cittadino italiano alla donna che l'abbia perduta per essersi coniugata con cittadino straniero anteriormente all'1/1/1948, come pure al figlio di tale donna, anche se nato prima di tale data e nel vigore della L. 555/1912, e ai discendenti diretti, anche in caso di morte dell'ascendente da cui deriva il riconoscimento (in precedenza, in senso contrario, riguardo ai fatti avvenuti anteriormente all'1/1/1948, Sent. Cass. 3331/2004); nota: pur condividendo il principio dellincostituzionalita' sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalita' delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1/1/1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la sentenza afferma che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, e' giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante (situazione non esaurita) anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale; nello stesso senso, Corte App. Genova riconosce la cittadinanza per nascita a un cittadino albanese (e alle sue figlie e nipoti, costituite in giudizio) nato da madre italiana e padre albanese nel 1944, dal momento che le situazioni relative alla cittadinanza e, in particolare, alla filiazione di madre italiana, non possono ritenersi "consumate definitivamente" con il momento fattuale della nascita, poiche' lo status civitatis costituisce una situazione giuridica costituzionalmente protetta caratterizzata da assolutezza, originarieta', indisponibilita' e imprescrittibilita', con la conseguenza che ogni modificazione dell'ordinamento giuridico che incida sulla sua disciplina non puo' non esplicare effetti nei confronti di tutti coloro cui compete tale posizione, a prescindere da ogni riferimento temporale (a determinare l'acquisto della cittadinanza per nascita non e' l'evento nascita in quella specifica data ma la situazione di filiazione da padre o madre cittadini); Trib. Roma, allineandosi a Sent. Cass. S.U. 4466/2009, riconosce la cittadinanza italiana a figlie, nate prima dell'1/1/1948, di cittadina italiana per nascita che ha perso la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero (nota: viene citata solo Sent. Corte Cost. 30/1983, che sancisce l'illegittimita' della disposizione che non riconosceva la trasmissione della cittadinanza da parte della madre, e non Sent. Corte Cost. 87/1975, che sancisce l'illegittimita' della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per l'italiana che sposa uno straniero; rilevano invece entrambe); Trib. Firenze, applicando gli stessi argomenti di Sent. Cass. S.U. 4466/2009, a un caso di trasmissione di cittadinanza (in assenza di rinuncia) attraverso antenati di sesso femminile, anche se il motivo dell'interruzione, ai sensi di L. 555/1912, e' diverso (sesso dell'antenato italiano anziche' perdita della cittadinanza per matrimonio della donna italiana con straniero), riconosce al ricorrente lo status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria
non puo' essere negata la cittadinanza ai figli di una donna, italiana per nascita, che abbia perduto la cittadinanza italiana a seguito di rinuncia "volontaria", in vista del matrimonio con cittadino libanese (non, quindi, automaticamente) se non e' si e' proceduto ad accertamenti sulla natura, libera, od obbligata dell'acquisto della cittadinanza libanese da parte della madre, l'approfondimento dovendo consistere nella richiesta puntuale d'informazioni alle Ambasciate competenti e al Ministero degli Esteri, al fine di verificare se all'epoca del matrimonio della madre la cittadinanza del marito si comunicava, ex lege o in presenza di peculiari presupposti, al coniuge o poteva ritenersi il frutto di una libera scelta della medesima
la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 L. 151/1975, ai fini del riacquisto della cittadinanza ad opera della donna che l'aveva persa a causa delle norme incostituzionali della L. 555/1912, opera ex tunc e non ha carattere costitutivo, in quanto l'autorita' amministrativa svolge una funzione meramente ricognitiva, tesa a riconoscere un diritto soggettivo preesistente e, una volta rimossa l'incostituzionale discriminazione di genere, sempre esercitabile e giustiziabile senza soluzione di continuita' (Sent. Cass. S.U. 4466/2009)
Nozione di residenza legale
ai fini dell'acquisto della cittadinanza (torna all'indice
del capitolo)
Ai fini dell'acquisto della cittadinanza, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica (art. 1, co. 2, lettera a, DPR 572/1993)
Nota: il non considerare rigidamente la definizione di residenza legale data da art. 1, co. 2, lettera a, DPR 572/1993 e' in linea con la nozione di residenza data da art. 43, co. 2, c.c.: "la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale", dove l'abitualita' della dimora e' da intendersi come stabilita' della permanenza nel luogo; la residenza anagrafica non ha quindi, di per se', valore costitutivo, presumendosi, solo fino a prova contraria (iuris tantum), la coincidenza fra residenza anagrafica e residenza effettiva della persona (art. 44 c.c. e 31 Disposizioni di attuazione del c.c.; in questo senso, Sent. Cons. Stato 3410/2011); e' consentito provare con ogni mezzo che l'effettiva residenza non coincide con quella anagrafica (Cass. 4705/1989, Cass. 4518/1998, Cass. 2814/2000, Cass. 6101/2006, citate in TAR Puglia); a maggior ragione, dovrebbe essere consentito provare che vi sia residenza effettiva anche in assenza di residenza anagrafica
Nota: si fa riferimento al soddisfacimento delle condizioni e degli adempimenti da parte dello straniero; se ne dovrebbe ricavare che l'eventuale esito negativo dovuto a un rifiuto illegittimo - per esempio - dell'iscrizione anagrafica non comporta il venir meno della condizione di residenza legale
Nota (da una Relazione di Paolo Morozzo della Rocca): il significato di "residenza legale" nella L. 91/1992 non puo 'essere quello definito da art. 1, co. 2, lettera a, DPR 572/1993; se cosi' fosse art. 16 L. 91/1992 (assoggettamento dell'apolide alla legge italiana in relazione all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare) consentirebbe l'elusione di obblighi dell'apolide verso lo Stato e dello Stato verso l'apolide
Giurisprudenza in materia di "residenza legale":
o in senso restrittivo
Sent. Cons. Stato 6143/2011: la residenza legale puo' essere dimostrata solo con riferimento alle risultanze dei registri dell'anagrafe dei residenti, non essendo consentito che, in presenza della precisa definizione di cui all'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, tale elemento, normativamente prescritto, sia surrogato con indizi di carattere presuntivo od elementi sintomatici indiretti; un periodo di tre mesi tra una cancellazione anagrafica e la successiva reiscrizione e' sufficiente a motivare il diniego di naturalizzazione
TAR Lazio: non e' sufficiente il mantenimento di un'interrotta situazione fattuale di residenza, ma e' necessario che la stessa sia stata accertata in conformita' alla disciplina interna in materia di anagrafe; l'iscrizione anagrafica rappresenta un requisito richiesto dalla legge, non surrogabile con la produzione di dati ed elementi atti a comprovare la presenza sul territorio
TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione adottato sulla base delle risultanze anagrafiche attestanti l'interruzione dell'iscrizione (circa 3 mesi); non si puo' prescindere, ai fini della dimostrazione del requisito di residenza legale ultradecennale richiesto per la naturalizzazione, dall'iscrizione anagrafica mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare altrimenti la presenza sul territorio, dato che L. 1228/1954 e DPR 223/1989 demandano ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione residente e, coerentemente, art. 1 del DPR 362/1994 e art. 1 co. 2 lettera a del DPR 572/1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso l'esibizione del certificato di iscrizione nell' anagrafe della popolazione residente; nota: nella sentenza, il TAR fa sempre riferimento alla necessita' di provare l'effettiva permanenza sul territorio, non adeguatamente provata dalla titolarita' del permesso di soggiorno (dal momento che la persona potrebbe allontanarsi dal territorio); non tiene conto del fatto che neanche l'iscrizione anagrafica prova alcunche' e che, anzi, il mantenimento del permesso di soggiorno e' condizionato molto piu' fortemente dell'iscrizione anagrafica alla brevita' delle eventuali assenze dal territorio
o in senso concessivo
Sent. Cons. Stato 1578/2013: una breve interruzione (alcuni mesi) dell'iscrizione anagrafica, dovuta a cancellazione da parte del Comune, non fa venir meno il requisito di residenza legale continuativa ai fini della naturalizzazione, se la presenza legale continuativa in Italia per quel periodo e' documentata da altri elementi che abbiano carattere di pubblicita' e certezza (cedolini degli stipendi, dichiarazione dei redditi, estratto conto INPS); in un caso del genere, la reiscrizione nei registri dell'anagrafe del Comune e' assimilabile ad un autoannullamento della cancellazione, di cui vale a rimuovere retroattivamente qualunque possibile effetto, ripristinando ex tunc la continuit dell'iscrizione anagrafica
Corte App. Napoli: non possono essere imputate al minore responsabilita' dei genitori in relazione al mancato adempimento di obblighi in materia di soggiorno o di iscrizione anagrafica; ai fini dell'acquisto della cittadinanza, rileva quindi la presenza effettiva (e, quindi, legale, se si guarda alla nozione di residenza di cui all'art. 43 c.c.) del minore e l'inserimento nel tessuto socio-culturale
Trib. Reggio Emilia: ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, rileva la presenza continuativa effettiva durante i primi 18 anni, a prescindere dalla durata dei periodi di mancata iscrizione anagrafica (applicazione estensiva di circ. Mininterno 7/11/2007: non e' richiesta la brevita' del periodo di mancata iscrizione)
Trib. Imperia: il requisito di residenza legale non puo' essere interpretato restrittivamente da disposizioni amministrative; la residenza legale di uno dei genitori al momento della nascita e' soltanto uno dei molteplici indici suscettibili di valutazione, ma non assume valore esclusivo; ai fini del requisito di residenza legale, non e' richiesta necessariamente l'iscrizione anagrafica, se e' provato o anche solo verosimile che il minore abbia vissuto ininterrottamente in Italia (in un contesto di soggiorno legale)
- la disposizione di cui all'art. 1 co. 2 lettera a del DPR 572/1993 non puo' trovare applicazione, dal momento che trasforma l'iscrizione anagrafica da semplice elemento presuntivo in requisito per l'acquisto della cittadinanza, in contrasto con il significato desumibile dalla fonte di legge di rango superiore (art. 43 c.c., che, definendo la residenza come il luogo dove la persona ha la sua dimora abituale, individua un dato di fatto che puo' essere provato dall'interessato con ogni mezzo)
- l'avverbio "legalmente" (introdotto, rispetto alla normativa precedente, da L. 91/1992), va inteso come "non illegale" e, quindi, come "autorizzato"
- l'introduzione, ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007, del requisito di dichiarazione di nascita effettuata da un genitore legalmente residente (iscritto all'anagrafe), di per se' volta ad evitare il pregiudizio per i minori iscritti tardivamente all'anagrafe ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, e' illegittima, dal momento che le circolari ministeriali non hanno alcun valore quale mezzo di interpretazione di una norma di legge (Sent. Cass. 1457/1973)
- data l'impossibilita' del minore di adempiere autonomamente alle prescrizioni in materia, il concetto di residenza legale ad esso riferito deve essere interpretato in senso piu' ampio, ovvero come assenza di motivi ostativi alla permanenza del suddetto minore nel territorio dello Stato e come diritto del medesimo di vivere con i suoi genitori soggiornanti in Italia legalmente o, addirittura, clandestinamente; il minore, infatti, vanta un diritto a risiedere in Italia ex se, indipendentemente dalla situazione di legalita' dei genitori, qualora sia nato sul territorio italiano e non vi siano motivi di ordine pubblico, originari o sopravvenuti, atti a giustificarne un'espulsione
Trib. Firenze: ai fini dell'elezione di cittadinanza iure soli non assumono rilievo, coerentemente con lo spirito di circ. Mininterno 7/11/2007, gli inadempimenti di natura amministrativa dei genitori in ordine alla regolarita' del soggiorno e all'iscrizione anagrafica, una volta che sia provata la residenza continuativa di fatto ai sensi dell'art. 43 c.c. (dimora abituale); nello stesso senso, Trib. Firenze
Trib. Lecce: non possono essere introdotti per via amministrativa (ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007) requisiti per l'acquisto della cittadinanza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla L. 91/1992 che ne frustrino di gli intenti; nel caso in esame, lo straniero, nato da madre irregolarmente soggiornante e da padre ignoto, e vissuto ininterrottamente in Italia, avrebbe avuto i requisiti per ottenere il titolo di soggiorno (all'epoca, anteriore all'entrata in vigore di DPR 573/1993, unico requisito corrispondente alla nozione di residenza legale), e il fatto che tale permesso non sia stato richiesto dagli organi presso i quali si trovava affidato non puo' ripercuotersi negativamente su di lui, precludendogli la possibilita' di effettuare utilmente la dichiarazione di elezione della cittadinanza ex art. 4 co. 2 L. 91/1992
Corte App. Milano: riconosciuto il diritto all'acquisto della cittadinanza da parte di un neo-diciottenne la cui dimora stabile e continuativa in Italia e' provata, anche se lo stesso non e' mai stato iscritto in anagrafe dai genitori; rileva il dato sostanziale, non quello formale, per altro imputabile al comportamento omissivo dei genitori
Trib. Roma: ha diritto alla cittadinanza il neo-diciottenne nato in Italia che possa produrre prove presuntive del suo soggiorno continuativo in Italia, a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e di una dichiarazione di nascita effettuata da genitori non iscritti all'anagrafe, benche' legalmente soggiornanti; non esiste infatti alcuna norma primaria che identifichi la residenza legale con quella anagrafica, e ne' il regolamento ne' le circolari possono introdurre requisiti aggiuntivi (residenza anagrafica del minore, residenza anagrafica del genitore, regolarita' del soggiorno del genitore) rispetto a quanto richiesto da art. 4 co. 2 L. 91/1992 (tuttavia, il fatto che l'amministrazione sia tenuta all'osservanza del Regolamento di cui al DPR 572/1993 giustifica la compensazione delle spese); per quanto riguarda i minori, poi, valgono i seguenti elementi in favore di una disciplina peculiare della residenza del minore:
- i minori stranieri nati in Italia destinatari di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria hanno il cosiddetto domicilio di soccorso (dimora di fatto)
- per i minori sottoposti a tutela, questa si apre, in base ad art. 343 c.c., presso il tribunale del circondario dove e' la sedi principale degli affari ed interessi del minore (concetto analogo a quello riportato da art. 43 c.c.)
- nella giurisprudenza in materia di minori, la residenza anagrafica e' mero indice presuntivo del luogo di dimora abituale
- art. 8 Regolamento CE n. 2201/2003 da' rilievo, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale di uno Stato membro, al solo criterio della residenza abituale del minore, inteso come luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita (Sent. Corte Giust. C-523/07: il luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare)
- da art. 3 Convenzione dell'Aja 25/10/1980 e art. 19 co. 2 D. Lgs. 286/1998 si evince che la residenza del minore e' sempre legale, a meno che si tratti di minore illecitamente trasferito
- Sent. Corte Giust. C-356/11 introduce il concetto di "relazione di dipendenza" per evidenziare come non si possa negare il diritto del minore (in quel caso alla residenza in uno Stato membro; in questo caso alla cittadinanza iure soli) in ragione della relazione di dipendenza con il genitore straniero
Trib. Siena: ha diritto alla cittadinanza la neo-diciottenne nata in Italia che possa produrre una ragionevole prova del suo soggiorno continuativo in Italia, a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e di una dichiarazione di nascita effettuata da genitore non iscritto all'anagrafe, benche' legalmente soggiornante (nota: nel caso in esame, l'iscrizione anagrafica era stata illegittimamente negata al genitore, prima della nascita della figlia, per il fatto che il genitore stesso era titolare di un permesso per studio); Comune di Monteriggioni condannato alle spese (nota: il Comune si e' basato, per adottare il diniego, sulla risposta fornita, ad uno specifico quesito, dal Mininterno)
Trib. Alessandria: ne' la mancata titolarita' di un permesso di soggiorno personale al compimento del quattordicesimo anno di eta', ne' il ritardo di iscrizione sul permesso di soggiorno dei genitori, ne' l'allontanamento dal territorio nazionale (per quattro mesi, a seguito di espulsione della madre) possono dirsi fatti idonei a far dubitare che la ricorrente abbia avuto stabile permanenza sul territorio nazionale fin dalla nascita, abbia ivi portato a compimento il suo processo di integrazione socioculturale e abbia quindi titolo per l'acquisto della cittadinanza italiana
Art. 33 L. 98/2013:
o ai fini dell'acquisto della cittadinanza per ius soli, da parte dello straniero nato in Italia che sia stato legalmente residente per tutti i primi 18 anni di vita, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione (art. 33 co. 1 L. 98/2013); nota: questa disposizione non modifica direttamente la nozione di residenza legale contenuta nell'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, ma vanno lette alla luce dei provvedimenti amministrativi adottati allo scopo di non pregiudicare la condizione dei minori a causa di brevi interruzioni della presenza in Italia (circ. Mininterno 5/1/2007) o della regolarita' del soggiorno (circ. Mininterno 7/11/2007) o di ritardni nell'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 7/11/2007) e, soprattutto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, che fa coincidere la nozione di residenza legale con quella di residenza di fatto (la Relazione governativa del decreto-legge poi convertito dalla L. 98/2013 fa rifermento esplicito a Corte App. Napoli, Trib. Imperia, Trib. Reggio Emilia, Trib. Lecce e Trib. Firenze)
o l'ufficiale di stato civile e' tenuto a comunicare all'interessato, nel corso dei sei mesi che precedono il compimento del suo diciottesimo anno di eta', nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'; in mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data (art. 33 co. 2 L. 98/2013); note:
verosimilmente, l'estensione temporale riguarda anche i casi in cui, in assenza di iscrizione anagrafica, l'ufficiale di stato civile non sia in grado di effettuare la comunicazione
non e' chiaro se possano fruire dell'estensione temporale anche stranieri che abbiano gia' compiuto il 19-esimo anno di eta' alla data di entrata in vigore della L. 98/2013; in questo senso potrebbe farsi valere l'argomento secondo il quale una modifica legislativa sopravvenuta in tema di diritti soggettivi sia invocabile in tutti i procedimenti, amministrativi o giudiziari, che non siano gia' irretrattabilmente definiti (sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011, Sent. Cons. Stato 269/2013, Sent. Cons. Stato 270/2013) o quello, piu' debole, secondo cui, benche' valga il principio del tempus regit actum, sulla base dei principi di economicita' dell'azione amministrativa e di effettivita' della tutela giurisdizionale, non ha alcun senso "salvare" un provvedimento che l'Amministrazione stessa sarebbe costretta a revocare, sulla base della normativa sopravvenuta, in presenza di una nuova istanza dellinteressato (Sent. Cons. Stato 4545/2013, Sent. Cons. Stato 5200/2014); in ogni caso, la condizione di "straniero che non abbia ricevuto la comunicazione da parte dell'ufficiale di stato civile" e' certamente integrata anche da tali stranieri
o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della L. 98/2013, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso strumenti informatici (art. 33 co. 3 L. 98/2013)
TAR Sicilia: illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione a una richiesta di accesso agli atti relativa a una cancellazione anagrafica presentata da un cittadino straniero che aspiri alla naturalizzazione, e, in quanto tale, titolare di un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante
Acquisto della cittadinanza (torna all'indice del capitolo)
Il cittadino straniero o apolide puo acquisire la cittadinanza italiana per
o beneficio di legge:
- discendenza da ex cittadini italiani
-
ius soli
-
provenienza dai territori di Istria, Fiume o
Dalmazia o discendenza da ex
cittadini italiani provenienti da quei territori
-
provenienza dai territori appartenuti
all'Impero Austro-ungarico e successivamente ceduti all'Italia o discendenza da cittadini provenienti da
quei territori
o matrimonio con cittadino italiano
o naturalizzazione
Riconoscimento della
cittadinanza per discendenza da ex cittadini italiani (torna
all'indice del capitolo)
Condizioni per acquistare la cittadinanza per discendenza da ex cittadini italiani:
o avere un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita
o soddisfare una delle seguenti condizioni ulteriori:
aver prestato effettivamente (salvo il caso di interruzione dipendente da cause di forza maggiore; art. 1 DPR 572/93, Regolamento L. 91/1992) servizio militare o civile in Italia e aver dichiarato preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana
ricoprire un impiego statale, anche all'estero, e aver dichiarato preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana
essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni e dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni
Lo straniero discendente da cittadino italiano per nascita, in possesso della ricevuta (verosimilmente, si deve intendere, attestazione) di dichiarazione di presenza ex L. 68/2007 (ovvero, transitoriamente, della ricevuta postale della richiesta di permesso di soggiorno per turismo), puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 13/6/2007) necessaria per lacquisto della cittadinanza
Il documento di viaggio e la documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio, mezzi di sostentamento e alloggio non sono richiesti per il rilascio, allo straniero gia regolarmente soggiornante, del permesso di soggiorno per acquisto cittadinanza; iscrizione obbligatoria al SSN e possibilita' di svolgere attivita' lavorativa (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento) per titolare di permesso per acquisto cittadinanza; Trib. Trento (citata in Diritto Immigrazione Cittadinanza 4/2005), Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: diritto al ricongiungimento familiare per il titolare di permesso per acquisto cittadinanza (interpretazione costituzionalmente orientata)
Nel caso di naturalizzazione per discendenza da ex cittadini italiani, il termine fissato per i provvedimenti di competenza della rappresentanza diplomatica italiana e' di 240 gg. (Decr. MAE 3/3/1995); TAR Lazio: tale termine include il tempo necessario per la legalizzazione della documentazione da parte del consolato italiano; la calendarizzazione automatica mediante procedura di prenotazione on line a data abbondantemente successiva rispetto alla scadenza del termine corrisponde a silenzio-inadempimento da parte dell'amministrazione, tale situazione non venendo meno in presenza di atti meramente interlocutori o a contenuto informativo da parte dell'amministrazione, ma privi di contenuto provvedimentale e non recanti alcuna statuizione decisoria in merito all'istanza
L'obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis L. 241/1990 si applica anche ai procedimenti amministrativi relativi alla concessione della cittadinanza (TAR Liguria e TAR Lazio); nello stesso senso, TAR Lazio, con riferimento a un caso di rigetto motivato dall'uso di alias da parte della richiedente, tale da rendere incerta la sua identificazione: la comunicazione avrebbe consentito alla ricorrente di collaborare con lautorita' al fine di scongiurare scambi di persona e di rappresentare elementi utili a superare gli eventuali motivi ostativi riscontrati
Riconoscimento della
cittadinanza per ius soli (torna all'indice del capitolo)
Condizioni per acquistare la cittadinanza per ius soli (nota: attenuato):
o essere nato in Italia
o essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei 18 anni
o dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni; Trib. Imperia: rileva la data di presentazione della dichiarazione, non quella del timbro del deposito
Brevi periodi di assenza dall'Italia per comprovati motivi (es.: studio, lavoro, scambio o arricchimento culturale, assistenza alla famiglia, cure, etc.) non interrompono il periodo di residenza legale (purche' permanga l'iscrizione anagrafica e la regolarita' del soggiorno; da circ. Mininterno 5/1/2007)
L'iscrizione anagrafica tardiva del minore non pregiudica la maturazione del requisito di residenza legale continuativa, a condizione che sia documentata l'effettiva presenza del minore in Italia nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, etc.), che l'iscrizione anagrafica sia ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e che la stessa nascita sia stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia (circ. Mininterno 7/11/2007)
Brevi interruzioni della regolarita' del soggiorno successive alla nascita non pregiudicano la maturazione del requisito di residenza legale continuativa, a condizione che la presenza in Italia nei corrispondenti periodi sia documentata mediante certificazione scolastica, medica o altro (circ. Mininterno 7/11/2007)
Trib. Lecce: il ricorso contro l'eventuale rifiuto da parte dell'ufficiale di stato civile di procedere alle iscrizioni conseguenti alla dichiarazione di elezione della cittadinanza resa ai sensi di art. 4 co. 2 L. 91/1992 va proposto al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento (art. 95 DPR 396/2000)
Giurisprudenza in materia di "residenza legale":
o in senso restrittivo
Sent. Cons. Stato 6143/2011: la residenza legale puo' essere dimostrata solo con riferimento alle risultanze dei registri dell'anagrafe dei residenti, non essendo consentito che, in presenza della precisa definizione di cui all'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, tale elemento, normativamente prescritto, sia surrogato con indizi di carattere presuntivo od elementi sintomatici indiretti; un periodo di tre mesi tra una cancellazione anagrafica e la successiva reiscrizione e' sufficiente a motivare il diniego di naturalizzazione
TAR Lazio: non e' sufficiente il mantenimento di un'interrotta situazione fattuale di residenza, ma e' necessario che la stessa sia stata accertata in conformita' alla disciplina interna in materia di anagrafe; l'iscrizione anagrafica rappresenta un requisito richiesto dalla legge, non surrogabile con la produzione di dati ed elementi atti a comprovare la presenza sul territorio
TAR Lazio: non si puo' prescindere, ai fini della dimostrazione del requisito di residenza legale, dall'iscrizione anagrafica mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare altrimenti la presenza sul territorio, dato che L. 1228/1954 e DPR 223/1989 demandano ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione residente e, coerentemente, art. 1 del DPR 362/1994 e art. 1 co. 2 lettera a del DPR 572/1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso l'esibizione del certificato di iscrizione nell' anagrafe della popolazione residente; nota: nella sentenza, il TAR fa sempre riferimento alla necessita' di provare l'effettiva permanenza sul territorio, non adeguatamente provata dalla titolarita' del permesso di soggiorno (dal momento che la persona potrebbe allontanarsi dal territorio); non tiene conto del fatto che neanche l'iscrizione anagrafica prova alcunche' e che, anzi, il mantenimento del permesso di soggiorno e' condizionato molto piu' fortemente dell'iscrizione anagrafica alla brevita' delle eventuali assenze dal territorio
o in senso concessivo
Sent. Cons. Stato 1578/2013: una breve interruzione (alcuni mesi) dell'iscrizione anagrafica, dovuta a cancellazione da parte del Comune, non fa venir meno il requisito di residenza legale continuativa, se la presenza legale continuativa in Italia per quel periodo e' documentata da altri elementi che abbiano carattere di pubblicita' e certezza; in un caso del genere, la reiscrizione nei registri dell'anagrafe del Comune e' assimilabile ad un autoannullamento della cancellazione, di cui vale a rimuovere retroattivamente qualunque possibile effetto, ripristinando ex tunc la continuit dell'iscrizione anagrafica
Corte App. Napoli: non possono essere imputate al minore responsabilita' dei genitori in relazione al mancato adempimento di obblighi in materia di soggiorno o di iscrizione anagrafica; ai fini dell'acquisto della cittadinanza, rileva quindi la presenza effettiva (e, quindi, legale, se si guarda alla nozione di residenza di cui all'art. 43 c.c.) del minore e l'inserimento nel tessuto socio-culturale
Trib. Reggio Emilia: ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, rileva la presenza continuativa effettiva durante i primi 18 anni, a prescindere dalla durata dei periodi di mancata iscrizione anagrafica (applicazione estensiva di circ. Mininterno 7/11/2007: non e' richiesta la brevita' del periodo di mancata iscrizione)
Trib. Imperia: il requisito di residenza legale non puo' essere interpretato restrittivamente da disposizioni amministrative; la residenza legale di uno dei genitori al momento della nascita e' soltanto uno dei molteplici indici suscettibili di valutazione, ma non assume valore esclusivo; ai fini del requisito di residenza legale, non e' richiesta necessariamente l'iscrizione anagrafica, se e' provato o anche solo verosimile che il minore abbia vissuto ininterrottamente in Italia (in un contesto di soggiorno legale)
- la disposizione di cui all'art. 1 co. 2 lettera a del DPR 572/1993 non puo' trovare applicazione, dal momento che trasforma l'iscrizione anagrafica da semplice elemento presuntivo in requisito per l'acquisto della cittadinanza, in contrasto con il significato desumibile dalla fonte di legge di rango superiore (art. 43 c.c., che, definendo la residenza come il luogo dove la persona ha la sua dimora abituale, individua un dato di fatto che puo' essere provato dall'interessato con ogni mezzo)
- l'avverbio "legalmente" (introdotto, rispetto alla normativa precedente, da L. 91/1992), va inteso come "non illegale" e, quindi, come "autorizzato"
- l'introduzione, ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007, del requisito di dichiarazione di nascita effettuata da un genitore legalmente residente (iscritto all'anagrafe), di per se' volta ad evitare il pregiudizio per i minori iscritti tardivamente all'anagrafe ai fini dell'acquisto di cittadinanza iure soli, e' illegittima, dal momento che le circolari ministeriali non hanno alcun valore quale mezzo di interpretazione di una norma di legge (Sent. Cass. 1457/1973)
- data l'impossibilita' del minore di adempiere autonomamente alle prescrizioni in materia, il concetto di residenza legale ad esso riferito deve essere interpretato in senso piu' ampio, ovvero come assenza di motivi ostativi alla permanenza del suddetto minore nel territorio dello Stato e come diritto del medesimo di vivere con i suoi genitori soggiornanti in Italia legalmente o, addirittura, clandestinamente; il minore, infatti, vanta un diritto a risiedere in Italia ex se, indipendentemente dalla situazione di legalita' dei genitori, qualora sia nato sul territorio italiano e non vi siano motivi di ordine pubblico, originari o sopravvenuti, atti a giustificarne un'espulsione
Trib. Firenze: ai fini dell'elezione di cittadinanza iure soli non assumono rilievo, coerentemente con lo spirito di circ. Mininterno 7/11/2007, gli inadempimenti di natura amministrativa dei genitori in ordine alla regolarita' del soggiorno e all'iscrizione anagrafica, una volta che sia provata la residenza continuativa di fatto ai sensi dell'art. 43 c.c. (dimora abituale); nello stesso senso, Trib. Firenze
Trib. Lecce: non possono essere introdotti per via amministrativa (ad opera di circ. Mininterno 7/11/2007) requisiti per l'acquisto della cittadinanza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla L. 91/1992 che ne frustrino di gli intenti; nel caso in esame, lo straniero, nato da madre irregolarmente soggiornante e da padre ignoto, e vissuto ininterrottamente in Italia, avrebbe avuto i requisiti per ottenere il titolo di soggiorno (all'epoca, anteriore all'entrata in vigore di DPR 573/1993, unico requisito corrispondente alla nozione di residenza legale), e il fatto che tale permesso non sia stato richiesto dagli organi presso i quali si trovava affidato non puo' ripercuotersi negativamente su di lui, precludendogli la possibilita' di effettuare utilmente la dichiarazione di elezione della cittadinanza ex art. 4 co. 2 L. 91/1992
Corte App. Milano: riconosciuto il diritto all'acquisto della cittadinanza da parte di un neo-diciottenne la cui dimora stabile e continuativa in Italia e' provata, anche se lo stesso non e' mai stato iscritto in anagrafe dai genitori; rileva il dato sostanziale, non quello formale, per altro imputabile al comportamento omissivo dei genitori
Trib. Roma: ha diritto alla cittadinanza il neo-diciottenne nato in Italia che possa produrre prove presuntive del suo soggiorno continuativo in Italia, a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e di una dichiarazione di nascita effettuata da genitori non iscritti all'anagrafe, benche' legalmente soggiornanti; non esiste infatti alcuna norma primaria che identifichi la residenza legale con quella anagrafica, e ne' il regolamento ne' le circolari possono introdurre requisiti aggiuntivi (residenza anagrafica del minore, residenza anagrafica del genitore, regolarita' del soggiorno del genitore) rispetto a quanto richiesto da art. 4 co. 2 L. 91/1992 (tuttavia, il fatto che l'amministrazione sia tenuta all'osservanza del Regolamento di cui al DPR 572/1993 giustifica la compensazione delle spese); per quanto riguarda i minori, poi, valgono i seguenti elementi in favore di una disciplina peculiare della residenza del minore:
- i minori stranieri nati in Italia destinatari di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria hanno il cosiddetto domicilio di soccorso (dimora di fatto)
- per i minori sottoposti a tutela, questa si apre, in base ad art. 343 c.c., presso il tribunale del circondario dove e' la sedi principale degli affari ed interessi del minore (concetto analogo a quello riportato da art. 43 c.c.)
- nella giurisprudenza in materia di minori, la residenza anagrafica e' mero indice presuntivo del luogo di dimora abituale
- art. 8 Regolamento CE n. 2201/2003 da' rilievo, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale di uno Stato membro, al solo criterio della residenza abituale del minore, inteso come luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita (Sent. Corte Giust. C-523/07: il luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare)
- da art. 3 Convenzione dell'Aja 25/10/1980 e art. 19 co. 2 D. Lgs. 286/1998 si evince che la residenza del minore e' sempre legale, a meno che si tratti di minore illecitamente trasferito
- Sent. Corte Giust. C-356/11 introduce il concetto di "relazione di dipendenza" per evidenziare come non si possa negare il diritto del minore (in quel caso alla residenza in uno Stato membro; in questo caso alla cittadinanza iure soli) in ragione della relazione di dipendenza con il genitore straniero
Trib. Siena: ha diritto alla cittadinanza la neo-diciottenne nata in Italia che possa produrre una ragionevole prova del suo soggiorno continuativo in Italia, a dispetto di una iscrizione anagrafica tardiva e di una dichiarazione di nascita effettuata da genitore non iscritto all'anagrafe, benche' legalmente soggiornante (nota: nel caso in esame, l'iscrizione anagrafica era stata illegittimamente negata al genitore, prima della nascita della figlia, per il fatto che il genitore stesso era titolare di un permesso per studio); Comune di Monteriggioni condannato alle spese (nota: il Comune si e' basato, per adottare il diniego, sulla risposta fornita, ad uno specifico quesito, dal Mininterno)
Trib. Alessandria: ne' la mancata titolarita' di un permesso di soggiorno personale al compimento del quattordicesimo anno di eta', ne' il ritardo di iscrizione sul permesso di soggiorno dei genitori, ne' l'allontanamento dal territorio nazionale (per quattro mesi, a seguito di espulsione della madre) possono dirsi fatti idonei a far dubitare che la ricorrente abbia avuto stabile permanenza sul territorio nazionale fin dalla nascita, abbia ivi portato a compimento il suo processo di integrazione socioculturale e abbia quindi titolo per l'acquisto della cittadinanza italiana
Art. 33 L. 98/2013:
o all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione (art. 33 co. 1 L. 98/2013); nota: questa disposizione non modifica direttamente la nozione di residenza legale contenuta nell'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, ma vanno lette alla luce dei provvedimenti amministrativi adottati allo scopo di non pregiudicare la condizione dei minori a causa di brevi interruzioni della presenza in Italia (circ. Mininterno 5/1/2007) o della regolarita' del soggiorno (circ. Mininterno 7/11/2007) o di ritardni nell'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 7/11/2007) e, soprattutto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, che fa coincidere la nozione di residenza legale con quella di residenza di fatto (la Relazione governativa del decreto-legge poi convertito dalla L. 98/2013 fa rifermento esplicito a Corte App. Napoli, Trib. Imperia, Trib. Reggio Emilia, Trib. Lecce e Trib. Firenze)
o l'ufficiale di stato civile e' tenuto a comunicare all'interessato, nel corso dei sei mesi che precedono il compimento del suo diciottesimo anno di eta', nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'; in mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data (art. 33 co. 2 L. 98/2013); note:
verosimilmente, l'estensione temporale riguarda anche i casi in cui, in assenza di iscrizione anagrafica, l'ufficiale di stato civile non sia in grado di effettuare la comunicazione
non e' chiaro se possano fruire dell'estensione temporale anche stranieri che abbiano gia' compiuto il 19-esimo anno di eta' alla data di entrata in vigore della L. 98/2013; in questo senso potrebbe farsi valere l'argomento secondo il quale una modifica legislativa sopravvenuta in tema di diritti soggettivi sia invocabile in tutti i procedimenti, amministrativi o giudiziari, che non siano gia' irretrattabilmente definiti (sent. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2011, Sent. Cons. Stato 269/2013, Sent. Cons. Stato 270/2013) o quello, piu' debole, secondo cui, benche' valga il principio del tempus regit actum, sulla base dei principi di economicita' dell'azione amministrativa e di effettivita' della tutela giurisdizionale, non ha alcun senso "salvare" un provvedimento che l'Amministrazione stessa sarebbe costretta a revocare, sulla base della normativa sopravvenuta, in presenza di una nuova istanza dellinteressato (Sent. Cons. Stato 4545/2013, Sent. Cons. Stato 5200/2014); in ogni caso, la condizione di "straniero che non abbia ricevuto la comunicazione da parte dell'ufficiale di stato civile" e' certamente integrata anche da tali stranieri
o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della L. 98/2013, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso strumenti informatici (art. 33 co. 3 L. 98/2013)
L'ANCI, con una lettera ai sindaci dei comuni italiani, ha trasmesso uno schema di lettera informativa per gli stranieri nati in Italia che si apprestino a compiere 18 anni in relazione al diritto di eleggere la cittadinanza italiana
Alla fine del 2013, erano 246 i Comuni italiani che hanno concesso simbolicamente la cittadinanza onoraria a minori stranieri nati in Italia (comunicato Integra); anche il Comune di Genova l'ha concessa (comunicato Stranieriinitalia)
Riconoscimento della
cittadinanza per ex cittadini residenti in Istria, Fiume o Dalmazia, e loro
discendenti (torna all'indice del capitolo)
Diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per
o soggetti che siano stati cittadini italiani, gia' residenti nei territori ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di pace di Parigi o del Trattato di Osimo (Istria, Fiume, Dalmazia), in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo
o persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta di tali soggetti
Condizione:
o presentazione di una istanza all'autorita' comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti (nota: residenza all'estero?), all'autorita' consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, secondo quanto disposto con circolare del Mininterno (quale?), emanata di intesa con il MAE, e comunque di
- certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori in questione (per i soli soggetti che siano stati cittadini italiani)
- i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta (per i soli discententi)
- la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione, attestante la cittadinanza italiana dell'ascendente in linea retta e la residenza dello stesso nei territori in questione (per i soli discendenti)
- la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane (per i soli discendenti)
Riconoscimento della
cittadinanza per nati e residenti in territori dell'Impero Austro-ungarico, e
loro discendenti (torna all'indice del capitolo)
Diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana (L. 379/2000) per
o persone emigrate all'estero (in un paese diverso dall'Austria) prima del 16/7/1920, dopo essere nate ed essere state residenti nei territori, appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16/7/1920, e oggi appartenenti allo Stato italiano o ceduti dall'Italia alla Jugoslavia in forza del Trattato di pace di Parigi o del Trattato di Osimo
o discendenti di tali soggetti
Discendenti di cittadini di
origine ebraica divenuti italiani (torna all'indice del
capitolo)
Circ. Mininterno 15/6/2009: i cittadini di origine ebraica divenuti italiani con provvedimenti di concessione adottati dopo l'1/1/1919, furono privati della cittadinanza in base ad art. 3 RDL 1381/1938 e art. 23 RDL 1728/1938; il RDL 25/1944 abrogo' queste disposizioni, restituendo la cittadinanza ex tunc; non beneficiarono di queste disposizioni, pero', coloro che avevano acquistato la cittadinanza del Paese di emigrazione; dal momento che non si tratto' di una scelta volontaria, costoro, salvo che abbiano espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, non l'hanno mai persa, trasmettendola dunque ai loro discendenti
Acquisto della cittadinanza
per matrimonio (torna all'indice del capitolo)
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo' acquistare (L. 94/2009) la cittadinanza italiana, se, al momento delladozione del decreto di riconoscimento della cittadinanza, non vi e' stata separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da (L. 94/2009) almeno due anni (un anno, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi) nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio (un anno e mezzo, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi), qualora risieda allestero
Nota: una lettera
del Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio osserva come,
con la modifica apportata da L. 94/2009 ("puo' acquistare" anziche'
"acquista") si definisca una fattispecie concessoria, senza aver individuato i criteri in base ai quai la
concessione e' data o negata; nel senso di un afflievolimento dell'acquisto
della cittadinanza per matrimonio da diritto soggettivo ad interesse legittimo,
anche a prescindere dal decorso del termine biennale per il diniego da parte
del Ministero dell'interno, sembra doversi leggere la sentenza di Trib.
Genova
o in caso di separazione sia seguita da riconciliazione espressa (art. 157 c.c.) il periodo di residenza legale in Italia o quello successivo al matrimonio in caso di residenza all'estero decorrono dalla data di riconciliazione espressa, annotata a margine dell'atto di matrimonio ai sensi di art. 63, co. 1 lettera g) DPR 396/2000 (orientamento conforme con sent. Cons. Stato 6526/2007, secondo il quale e' richiesta, oltre al dato formale della celebrazione del matrimonio, l'effettiva instaurazione di un rapporto coniugale, con le tipiche connotazioni di fedelta', assistenza, coabitazione e cooperazione, tale da dimostrare l'effettiva integrazione dello straniero)
o la domanda e' inammissibile in caso di sola riconciliazione tacita o di mancata maturazione del requisito di durata successivo alla riconciliazione espressa
o qualora le condizioni di scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione tra i coniugi, preesistenti alla data di adozione del decreto di conferimento della cittadinanza, vengano accertate prima della notifica del decreto stesso, viene dichiarata l'inammissibilita' dell'istanza; qualora esse (comunque preesistenti all'adozione del decreto) emergano successivamente alla notifica o al momento della prestazione del giuramento, verra' dichiarata la nullita' del decreto ai sensi di art. 21 nonies L. 241/1990; l'occorrenza di una di queste condizioni ostative dopo l'adozione del decreto non ha rilevanza (ai sensi di art. 5 L. 91/1992)
La richiesta di acquisto della cittadinanza puo' essere avanzata anche dal coniuge di chi abbia acquistato la cittadinanza italiana successivamente alla data del matrimonio, sempre che al momento della presentazione della domanda abbia maturato i requisiti previsti dalla norma (circ. Mininterno 7/10/2009); circ. Mininterno 2/11/2009: ai fini dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio, il periodo di residenza in Italia o di coniugio va computato da quando uno dei coniugi possiede il requisito di cittadinanza italiana
Il coniuge straniero del cittadino italiano che si sia trasferito in Italia dopo tre anni di matrimonio trascorsi all'estero puo' presentare istanza presso la Prefettura senza attendere il maturare del termine di due anni di residenza legale nel territorio italiano, purche', al momento della presentazione della domanda, lo stesso coniuge sia regolarmente soggiornante (nota: requisito generalmente pleonastico, essendo l'interessato titolare di diritto di soggiorno, salvo motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o pubblica sicurezza) e iscritto all'anagrafe (circ. Mininterno 7/10/2009)
Precludono l'acquisto della cittadinanza per matrimonio
o la sussistenza di comprovati motivi relativi alla sicurezza dello Stato
o le condanne (a meno di successiva riabilitazione)
- per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice penale (delitti contro la personalita interna ed internazionale dello Stato – spionaggio, attivita sovversiva, distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. – o diretti ad impedire lesercizio dei diritti politici dei cittadini italiani)
- per un reato non colposo per il quale la legge preveda una pena massima > 3 anni di reclusione
- allestero (con sentenza riconosciuta dallo Stato italiano) ad una pena detentiva > 1 anno per un reato non politico
Il riconoscimento della sentenza straniera e richiesto alla Corte dappello, anche solo per accertare che non sussistano motivi ostativi allacquisto della cittadinanza, dal Procuratore generale del distretto dove ha sede lufficio di stato civile in cui e iscritto o trascritto il matrimonio
In caso di procedimento penale in corso per uno dei reati per i quali puo essere negata la cittadinanza, ovvero in pendenza di riconoscimento di una sentenza straniera di condanna, il procedimento di acquisto della cittadinanza e sospeso, fino a definizione dei procedimenti suddetti
TAR Lazio: il rifiuto della cittadinanza (nel caso, per naturalizzazione) per ragioni di sicurezza dello Stato, pur potendo essere motivato in termini essenziali, deve esserlo in misura tale da consentire all'interessato l'eventuale confutazione della motivazione
TAR Lazio: il provvedimento di rifiuto della cittadinanza (nel caso, per naturalizzazione) puo' limitarsi a richiamare un precedente atto dell'Amministrazione (ad esempio, una nota dell'autorita' di P.S.), purche' tale atto venga messo a disposizione, ad istanza di parte, nel corso del giudizio (nello stesso senso, TAR Lazio); Sent. Cons. Stato 1173/2009: qualora le note dell'autorita' siano coperte da segreto di Stato, esse possono anche essere non esplicitate nell'atto di diniego
Sent. Cons. Stato 6046/2011: legittimo il diniego della cittadinanza (nel caso, per naturalizzazione) adottato sulla base di motivi di pericolo per la sicurezza dello Stato, anche se la motivazione e' sintetica e richiama per relationem il contenuto di informative riservate; l'esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall'ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele e garanzie previste per la tutela dei documenti classificati (Sent. Cons. Stato 1173/2009)
Sent. Cons. Stato 154/2012: ai fini del diniego della cittadinanza (nel caso, per naturalizzazione) sulla base di una nota riservata che segnala la pericolosita' per la sicurezza dello Stato del richiedente
o si applica art. 42, co. 8 L. 124/2007: qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorita' richiedente, che ne cura la conservazione con modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia (la qualifica "riservato" non giustifica, quindi, il rifiuto di esibizione dei documenti richiesti dall'autorita' giudiziaria)
o l'amministrazione destinataria dell'ordine di esibizione di documenti riservati deve individuare la documentazione da esibire, giustificando eventuali omissioni
o il plico e' depositato presso la segreteria del giudice in doppia busta, che sara' aperta di fronte ai difensori delle parti (che hanno diritto di prenderne visione ma non di estrarne copia) e successivamente richiusa, con verbalizzazione delle operazioni compiute
o la busta e' nuovamente aperta dal giudicante in camera di consiglio, onde consentire la decisione
Sent. Cons. Stato 4528/2013: illegittimo il diniego della cittadinanza (nel caso, per naturalizzazione) fondato su una presunta pericolosita' per la sicurezza dello Stato, se l'amministrazione non comunica al giudice, sia pure in modo riservato, elementi tali da rendere plausibile la propria valutazione (nel caso, la nota informativa prodotta dal Ministero dell'interno si limitava a far riferimento indiretto alla vicinanza, per altro assai risalente nel tempo, dell'interessato ad un movimento politico del paese d'origine, senza alcuna indicazione riguardo al coinvolgimento in attivita' sospette); dovendo l'amministrazione procedere ad un nuovo esame in ottemperanza al giudicato, essa potra' e dovra' necessariamente riferirsi allo stato attuale
TAR Lazio: anche il legame di parentela con soggetti appartenenti a movimenti, che per posizioni estremistiche, possano incidere sulle condizioni di ordine e di sicurezza pubblica e' atto a fondare la motivazione di pericolosita' per la sicurezza dello Stato
TAR Lombardia: benche' la riabilitazione faccia cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione della cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita' giudiziaria
TAR Piemonte: una condanna per reato ostativo patteggiata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e' comunque automaticamente preclusiva dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio, dal momento che, in base ad art. 445, comma 1-bis c.p.p., presuppone, pur sempre, l'implicito riconoscimento della responsabilita' dei fatti ascritti allimputato; in senso opposto, Corte App. Genova:
o riguardo all'equivalenza tra condanna irrogata a seguito di patteggiamento e condanna irrogata a seguito di dibattimento, e' opportuno identificare le finalita' perseguite dalla disciplina sostanziale applicabile, che in alcuni casi richiede l'accertamento del fatto-reato e della responsabilita' penale dell'imputato; in altri, il mero fatto giuridico della condanna, a prescindere dai presupposti e dalle modalita' procedimentali con cui e' stata adottata
o ai fini dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio, l'effetto preclusivo dipende non tanto dalla mera irrogazione della sanzione penale, quanto dall'accertamento della responsabilita' e dal giudizio di colpevolezza; non puo' quindi derivare dalla pronuncia della sentenza a seguito di patteggiamento (diverso e' il caso dell'ingresso dello straniero, per il quale una condanna patteggiata puo' essere automaticamente ostativa, la differenza essendo giustificata sulla base del maggior livello di tutela che spetta a chi abbia contratto matrimonio con cittadino italiano rispetto a chi chieda solo l'ingresso, non avendo sviluppato con il nostro paese legami consolidati come quello rappresentato dal vincolo familiare)
Istanza di acquisto della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano presentata al Prefetto o, per lo straniero residente allestero, al consolato italiano
Direttiva Mininterno 7/3/2012:
o l'accoglimento dell'istanza di acquisto della cittadinanza per matrimonio presentata dal coniuge straniero legalmente residente in Italia e la sua reiezione motivata dall'esistenza di condanne ostative sono di competenza del Prefetto; se il coniuge straniero e' residente all'estero, la competenza e' del capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno
o resta di competenza del Ministro dell'interno il diniego dell'acquisto di cittadinanza per matrimonio per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica o l'accoglimento dell'istanza di acquisto se il Consiglio di Stato, interrogato in proposito dal Ministro dell'interno, ritiene che tali ragioni non sussistano
Ai fini dellapplicazione della L. 241/1990, il termine per la definizione dei procedimenti relativi allesame delle istanze di acquisto di cittadinanza per matrimonio e fissato in 730 gg. (Regolamento, DPR 362/94 e Decr. Mininterno 24/3/1995); termine confermato da DPCM 21/3/2013 e da DPCM 17/1/2014, considerata la complessita' del procedimento, che richiede accertamenti sia con autorita' straniere che nazionali (Allegato 1 DPCM 21/3/2013); nota: dal momento che il termine viene computato dal momento in cui la domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta, e' presentata, non si capisce dove risieda la complessita' del procedimento
Lemanazione del decreto di rigetto dellistanza di acquisto di cittadinanza per matrimonio e preclusa se dalla data di presentazione dellistanza corredata della prescritta documentazione sono trascorsi 2 anni (Art. 8, L. 91/1992); TAR Lazio: il termine biennale riguarda l'emanazione dell'atto (la cui data formale di emanazione fa fede, in quanto si tratta di atto pubblico dotato di fede privilegiata), non la sua comunicazione; TAR Lazio: il provvedimento di diniego tardivo e' illegittimo (nello stesso senso, TAR Lazio: diniego tardivo non valido; nota: non e' chiaro, da questa sentenza, se sia legittimo invocare, da parte dell'amministrazione, una sospensione del decorso di tale termine quando sia necessario acquisire il parere del Consiglio di Stato; TAR Lazio: non si applica, in questo caso, la possibilita' di sospendere il termine biennale durante il periodo necessario per l'accertamento della responsabilita' penale dellinteressato prevista da art. 6 co. 4 L. 91/1992, che richiede l'avvenuta proposizione dell'azione penale); TAR Lazio: l'aver fornito, in passato, generalita' false giustifica il ritardo dell'Amministrazione, nell'ambito di un procedimento di acquisto della cittadinanza per matrimonio, nell'accertare l'esistenza di motivi legati alla sicurezza nazionale, e impedisce il decorso del termine biennale per l'eventuale rifiuto; tuttavia, non e' motivo sufficiente per il diniego dell'acquisto ove sia violato l'art. 10 bis L. 241/1990, dal momento che la convocazione dell'interessata le consentirebbe di chiarire la propria situazione ed eventualmente sottoporsi agli accertamenti preliminari necessari per raccogliere informazioni utili per la decisione; TAR Lazio: l'eventuale necessita' dell'amministrazione di approfondire le indagini sulla posizione del richiedente non impedisce il decorso del termine
In caso di acquisto per matrimonio, trascorso il termine di 730 gg. senza che sia intervenuto il rigetto dell'istanza, l'interessato matura un diritto soggettivo all'emanazione del decreto di accoglimento dell'istanza, con possibilita' di adire il giudice per la dichiarazione relativa, previa verifica dei requisiti (da Sent. Cass. 7441/1993 e Sent. Cass. 1000/1995; nello stesso senso, TAR Marche e TAR Lombardia)
Trib. Roma: qualora sia decorso il termine di due anni dalla presentazione dell'istanza, l'emanazione del decreto di rigetto fondato sull'esistenza di uno dei motivi ostativi, sia quelli relativi alla sicurezza dello stato, sia quelli relativi a condanne, e' precluso, e il giudice decide in base alla sussistenza degli altri requisiti (nota: sentenza farneticante; mentre in relazione alla sicurezza dello Stato si puo' affermare che, in caso di inerzia, si deve presumere l'assenza di pericolosita', la sussistenza di condanne ostative e' un fatto oggettivo, insuperabile, che preclude l'acquisito, a prescindere da ogni valutazione dell'amministrazione e dall'eventuale inerzia di questa)
TAR Campania: il ricorso contro un diniego di acquisto di cittadinanza per matrimonio che non sia motivato dalla valutazione discrezionale relativa alla sicurezza dello Stato e di competenza del giudice ordinario; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1355/2007, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio e TAR Lazio, che indicano come unica causa preclusiva demandata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione quella relativa all'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Corte App. Genova: il rigetto di una richiesta di acquisto della cittadinanza per matrimonio fondato sulla valutazione discrezionale dell'amministrazione in relazione all'esistenza di pericoli per la sicurezza dello Stato o l'ordine pubblico puo' essere adottato solo entro 2 anni; trascorso tale termine, non residua alcuno spazio per una valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione, che puo' rigettare l'istanza di acquisito solo sulla base di un motivo ostativo oggettivo, e competente per l'eventuale ricorso diventa il giudice ordinario
Parere Cons. Stato 2482/1992 (citato in Nota Asgi su circ. Mininterno 6/8/2009): il decreto di accoglimento dell'istanza di acquisto della cittadinanza per matrimonio ha natura di accertamento costitutivo della cittadinanza, con efficacia ex nunc e non ex tunc
Disciplina applicabile alle istanze per matrimonio (circ. Mininterno 6/8/2009):
o istanze presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009:
istanze per le quali e' decorso il termine biennale per la conclusione del procedimento: si applica la normativa vigente all'atto della presentazione
istanze presentate in assenza del requisito di residenza biennale, ma per le quali la decisione sia adottata successivamente alla maturazione di tale requisito: si applica la normativa vigente all'atto della presentazione (circ. Mininterno 17/5/2011)
altre istanze: si applicano le disposizioni introdotte dalla L. 94/2009; occorre, acquisendo la necessaria documentazione, verificare se alla data di entrata in vigore della legge sussisteva il requisito di residenza, e accertare se all'atto di adozione del decreto non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi (circ. Mininterno 7/10/2009); nota: in senso contrario, Trib. Genova
o istanze presentate dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009: occorre presentare documentazione comprovante
regolarita' della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il tempo richiesto
certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
eventuale stato di famiglia attestante la presenza di figli nati o adottati dai coniugi
o per tutte le istanze soggette alla L. 94/2009:
occorre presentare la seguente documentazione, aggiornata alla data di adozione del decreto (circ. Mininterno 7/10/2009):
- atto integrale di matrimonio
- certificato di esistenza in vita del coniuge italiano (il decesso del coniuge determina, in base ad art. 149 c.c., lo scioglimento del matrimonio e la cessazione dei suoi effetti civili)
quando l'amministrazione venga a conoscenza di separazione o divorzio intervenuti tra i coniugi prima della data di adozione del decreto ma non ancora annotati e trascritti a quella data, si procede alla revoca del decreto
Trib. Genova: se la domanda di riconoscimento dell'acquisito di cittadinanza e' stata presentata prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009, si applica il requisito dei sei mesi di residenza, dal momento che la vecchia formulazione della disposizione ("acquista" anziche' "puo' acquistare") fa ritenere che, in quel contesto, sussista un diritto in capo al richiedente, rispetto al quale alla pubblica amministrazione spetta solo un potere di accertamento; tale diritto permane durante il procedimento a meno che l'amministrazione eserciti il suo potere discrezionale in relazione alla sicurezza dello Stato; nota: se questa lettura e' corretta, la nuova formulazione ("puo' acquistare") da' al provvedimento un carattere discrezionale e all'acquisto della cittadinanza per matrimonio il carattere di mero interesse legittimo
Concessione della
cittadinanza per naturalizzazione (torna all'indice del
capitolo)
La cittadinanza per naturalizzazione puo essere concessa (dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dellinterno)
o allo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato in Italia, o che abbia un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita, e che sia legalmente residente in Italia da almeno 3 anni
o allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, che risieda legalmente in Italia, successivamente alladozione, per almeno 5 anni (dossier Mininterno sulla cittadinanza: nonche' al figlio maggiorenne di straniero che acquisiti la cittadinanza italiana, dopo 5 anni di residenza legale successivi all'acquisto)
o allo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche allestero, per almeno 5 anni (sufficiente la permanenza del rapporto alle dipendenze dello Stato italiano al momento della presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza - da Parere Cons. Stato 7/2/2001, che evidenzia le contraddizioni tra norma di legge e norma regolamentare)
o al cittadino di uno Stato membro dellUnione europea che risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni
o a un apolide o a uno straniero rifugiato che risiedano legalmente in Italia da almeno 5 anni
o a uno straniero che risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni
o allo straniero che abbia reso servizi di particolare valore allItalia
o nei casi in cui vi sia un particolare interesse per lo Stato italiano
Su proposta del Ministro
dell'interno il Consiglio dei Ministri ha conferito
la cittadinanza italiana ai signori
Moustapha Dieng, Cheikh Mbengue, e Mor Sougou, sopravvissuti ai gravissimi fatti di matrice razziale
verificatisi in Firenze il
13/12/2011 (com.
PCM 26/2/2013)
Su proposta del ministro
dellInterno Angelino Alfano, il consiglio dei ministri ha approvato questa
mattina il conferimento della cittadinanza italiana alla signora Charlene Edith Magali Guignard,
cittadina francese e campionessa di pattinaggio sul ghiaccio, che ha
manifestato il desiderio di partecipare come italiana alle prossime Olimpiadi
invernali del 2014 (com.
Mininterno 23/8/2013)
Raccomandazioni
ACNUR sulla protezione dei rifugiati in Italia: occorrerebbe eliminare, ai
fini della naturalizzazione, l'esercizio di un potere discrezionale da parte
dell'amministrazione ed estendere al destinatario di protezione sussidiaria le
previsioni in materia di naturalizzazione applicabili al rifugiato
Lo straniero discendente da
cittadino italiano per nascita, in possesso della ricevuta (verosimilmente, si
deve intendere, attestazione) di dichiarazione di presenza ex L. 68/2007
(ovvero, transitoriamente, della ricevuta postale della richiesta di permesso
di soggiorno per turismo), puo' ottenere l'iscrizione
anagrafica (circ.
Mininterno 13/6/2007) necessaria per lacquisto
della cittadinanza
Tipico percorso per l'acquisto della cittadinanza nei casi in cui rileva la discendenza e la residenza legale in Italia:
o ingresso per turismo
o presentazione della dichiarazione di presenza ex L. 68/2007
o iscrizione anagrafica a condizioni semplificate (circ. Mininterno 23/12/2002 e circ. Mininterno 13/6/2007), previa dimostrazione dei requisiti relativi alla discendenza
o ottenimento, ai sensi di art. 11, co. 1, lettera c, DPR 394/1999 (da applicare, verosimilmente, anche a vantaggio dello straniero che ha effettuato dichiarazione di presenza ex L. 68/2007), di un permesso per acquisto cittadinanza, che consente il prolungamento legale del soggiorno e, quindi, la maturazione del requisito di residenza
Istanza di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione presentata al Prefetto o, per lo straniero residente allestero, al consolato italiano
Nota: in base a Protocollo Provincia di Pistoia predisposti punti decentrati per la presentazione delle istanze
Brevi periodi di assenza dall'Italia per comprovati motivi (es.: studio, lavoro, scambio o arricchimento culturale, assistenza alla famiglia, cure, etc.) non interrompono il periodo di residenza legale (purche' permanga l'iscrizione anagrafica e la regolarita' del soggiorno; da circ. Mininterno 5/1/2007)
Il requisito di residenza legale ultradecennale ininterrotta deve essere posseduto al momento della presentazione dell'istanza di naturalizzazione, non essendo sufficiente la maturazione pregressa di tale requisito nel caso in cui la condizione di residenza legale ininterrotta sia successivamente venuta meno (TAR Veneto)
Giurisprudenza in materia di "residenza legale":
o in senso restrittivo
Sent. Cons. Stato 6143/2011: la residenza legale puo' essere dimostrata solo con riferimento alle risultanze dei registri dell'anagrafe dei residenti, non essendo consentito che, in presenza della precisa definizione di cui all'art. 1 co. 2, lettera a, DPR 572/1993, tale elemento, normativamente prescritto, sia surrogato con indizi di carattere presuntivo od elementi sintomatici indiretti; un periodo di tre mesi tra una cancellazione anagrafica e la successiva reiscrizione e' sufficiente a motivare il diniego di naturalizzazione
TAR Lazio: non e' sufficiente il mantenimento di un'interrotta situazione fattuale di residenza, ma e' necessario che la stessa sia stata accertata in conformita' alla disciplina interna in materia di anagrafe; l'iscrizione anagrafica rappresenta un requisito richiesto dalla legge, non surrogabile con la produzione di dati ed elementi atti a comprovare la presenza sul territorio
TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione adottato sulla base delle risultanze anagrafiche attestanti l'interruzione dell'iscrizione (circa 3 mesi); non si puo' prescindere, ai fini della dimostrazione del requisito di residenza legale ultradecennale richiesto per la naturalizzazione, dall'iscrizione anagrafica mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare altrimenti la presenza sul territorio, dato che L. 1228/1954 e DPR 223/1989 demandano ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione residente e, coerentemente, art. 1 del DPR 362/1994 e art. 1 co. 2 lettera a del DPR 572/1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso l'esibizione del certificato di iscrizione nell' anagrafe della popolazione residente; nota: nella sentenza, il TAR fa sempre riferimento alla necessita' di provare l'effettiva permanenza sul territorio, non adeguatamente provata dalla titolarita' del permesso di soggiorno (dal momento che la persona potrebbe allontanarsi dal territorio); non tiene conto del fatto che neanche l'iscrizione anagrafica prova alcunche' e che, anzi, il mantenimento del permesso di soggiorno e' condizionato molto piu' fortemente dell'iscrizione anagrafica alla brevita' delle eventuali assenze dal territorio
o in senso concessivo
Sent. Cons. Stato 1578/2013: una breve interruzione (alcuni mesi) dell'iscrizione anagrafica, dovuta a cancellazione da parte del Comune, non fa venir meno il requisito di residenza legale continuativa ai fini della naturalizzazione, se la presenza legale continuativa in Italia per quel periodo e' documentata da altri elementi che abbiano carattere di pubblicita' e certezza (cedolini degli stipendi, dichiarazione dei redditi, estratto conto INPS); in un caso del genere, la reiscrizione nei registri dell'anagrafe del Comune e' assimilabile ad un autoannullamento della cancellazione, di cui vale a rimuovere retroattivamente qualunque possibile effetto, ripristinando ex tunc la continuit dell'iscrizione anagrafica
La concessione della cittadinanza e' atto pienamente discrezionale (Sent. Cons. Stato 798/1999), basato su una valutazione complessiva e insindacabile della persona dello straniero e della sua integrazione nella comunita' nazionale, che tiene conto dellautosufficienza economica, dellassenza di precedenti penali, dellaffidabilita dal punto di vista fiscale, nonche' delle ragioni della richiesta di naturalizzazione e delle possibilita' per lo straniero di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunita' nazionale, inclusi quelli di solidarieta' economica e sociale (Sent. Cons. Stato 1474/1999); Sent. Cons. Stato 4748/2009: in materia di naturalizzazione non si configura alcun diritto soggettivo; Sent. Cons. Stato 4080/2009: in sede giurisdizionale di legittimita', pero', linteressato puo' contestare l'eccesso di potere che risulti basato su una motivazione non giustificata dagli atti cui si richiami; Sent. Cons. Stato 5103/2007: dato che il provvedimento di attribuzione della cittadinanza non e' revocabile e che, d'altra parte non viene limitata la liberta' del richiedente, e' ragionevole che l'amministrazione eserciti con cautela il proprio potere di concedere la cittadinanza (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6289/2011); TAR Lazio: si tratta di un procedimento "concessorio" (e non "autorizzatorio") del tutto particolare, in quanto non e' volto tanto ad un ampliamento di un elemento della sfera giuridica del destinatario, attribuendogli una qualche particolare utilita', quanto piuttosto ad un'attribuzione di uno status, e quindi di una qualita' generale, che ha fatto giustamente dubitare della correttezza della classificazione di tali procedimenti tra quelli concessori
Circ. Mininterno 27/3/2013: le questure, superando la prassi del colloquio con lo straniero richiedente la cittadinanza (al fine di velocizzare il disbrigo delle pratiche), ai fini della acquisizione degli elementi essenziali per l'istruttoria, pososno limitarsi a fornire le informazioni riguardanti la regolare presenza sul territorio dello straniero e dei familiari, la posizione giudiziaria, nonche' ogni altra notizia rilevante sotto il profilo della sicurezza, anche mediante attento controllo delle risultanze nelle banche dati di Polizia (segnalazioni di reato inoltrate alla competente Autorita' giudiziaria e eventuali procedimenti penali avviati da quest'ultima nei confronti dello straniero, segnalazioni per la non ammissione al SIS); resta ferma la necessita' di segnalare anche il verificarsi di eventuali ulteriori situazioni penalmente rilevanti a carico dell'interessato, rispetto a quanto gia' comunicato (ritiro del permesso di soggiorno, denunce, notizie di reato, sottoposizione a misure di sicurezza), da valutare prima dell'emanazione del provvedimento finale o, comunque, prima della notifica dello stesso
Requisiti di reddito (orientamento del Consiglio di Stato, condiviso da Mininterno, da circ. Mininterno 5/1/2007): non inferiore alla soglia al di sotto della quale vi e' esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.263,31 euro per anno circa; 3.098,74 in piu' per il coniuge a carico; 516,46 euro in piu' per ogni figlio a carico)
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di reddito, richiesta la presentazione di copia autenticata della dichiarazione dei redditi o del Modello 101 (ora, CUD) ovvero certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte Dirette (ora Agenzia delle entrate) circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda (Decreto Mininterno 22/11/1994)
Circ. Mininterno 5/1/2007: il reddito va valutato con riferimento all'intero nucleo familiare (possibile soddisfacimento del requisito, quindi, anche nel caso in cui il richiedente sia a carico del coniuge; es.: casalinga); in caso di reddito prodotto da un familiare, esso non e' autocertificabile, ma occorre produrre CUD, mod. 730 o mod. Unico del familiare
Consentito l'aggiornamento dei dati relativi al reddito, nel caso sia trascorso molto tempo dalla presentazione dell'istanza (da circ. Mininterno 5/1/2007)
Giurisprudenza in materia di reddito:
o Sent. Cons. Stato 974/2011, TAR Friuli e TAR Friuli: legittimo imporre il requisito di reddito non inferiore alla soglia per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; nello stesso senso, TAR Lazio: il reddito non inferiore a quello previsto per l'esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria costituisce un requisito minimo indefettibile, in assenza di particolari benemerenze, che possano compensare l'insufficienza del reddito dichiarato
o Sent. Cons. Stato 1175/2009: illegittima l'imposizione di una precisa soglia di reddito ai fini della naturalizzazione, dovendosi valutare l'inserimento complessivo; il fatto che la persona possa fruire dell'esonero dalla partecipazione alla spesa sanitaria puo' costituire una giusta compensazione del contributo dato, nel corso degli anni, dalla stessa persona all'erario
o TAR Lazio:
per la concessione della cittadinanza non e' necessaria la percezione di un reddito di carattere retributivo o stabile, essendo sufficiente provare il possesso di mezzi di sussistenza idonei (n questo senso, con riferimento ad una borsa di studio, sent. Cons. Stato 3829/2001); illegittimo omettere di prendere in considerazione, ai fini della valutazione del requisito reddituale, le somme percepite a titolo di una tantum a seguito della conciliazione stragiudiziale con i propri datori di lavoro, dato che si tratta di somme corrisposte in seguito a vertenza di lavoro e derivanti dalla prestazione lavorativa, integranti quindi esse stesse una idonea fonte reddituale
per quanto discrezionale, la valutazione relativa ai mezzi di sussistenza per il richiedente e per la sua famiglia deve sottostare a criteri di logicita' e ragionevolezza (sent. Cons. Stato 7583/2005, che censura il giudizio di non sufficienza formulato in relazione ad un reddito pari a quello dei metalmeccanici)
illegittimo il diniego di concessione della cittadinanza fondato solo su insufficienza reddituale in annate remote; scopo dell'accertamento della capacita' reddituale e' quello di verificare se il cittadino straniero disponga di mezzi di sussistenza per se' e per la propria famiglia tali da evitare che possa gravare sul bilancio dello Stato in caso di acquisizione della cittadinanza italiana
o TAR Friuli: l'amministrazione e' tenuta a decidere in base alla situazione reddituale esistente al momento dell'adozione della decisione, cosi' come rappresentata dal richiedente, spettando allo stesso richiedente, in caso di modifica di tale situazione, l'onere di indicare e dimostrare tempestivamente all'amministrazione gli elementi a lui favorevoli; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3306/2012: in caso di accoglimento del ricorso contro il diniego di naturalizzazione, la nuova pronuncia deve tener conto della situazione nel momento in cui essa viene adottata, non essendo concepibile una pronuncia "ora per allora" in considerazione della natura concessoria e costitutiva (non dichiarativa) del provvedimento
o Sent. Cons. Stato 1175/2009: rilevano i redditi dei familiari; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3306/2012:
occorre tener conto delle condizioni reddituali e patrimoniali dell'intera famiglia, dando risalto, oltre alla pari dignita' del lavoro domestico della casalinga, anche al diritto di famiglia, che garantisce alla donna coniugata sprovvista di un reddito proprio un adeguato sostentamento economico, sia in costanza di matrimonio, sia in caso di scioglimento dello stesso (Sent. Cons. Stato 5207/2005)
l'amministrazione deve valutare discrezionalmente anche se il reddito familiare sia prevedibilmente stabile
o Tar Lazio: rileva solo il reddito personale, dato che l'accertamento e' finalizzato a garantire che la persona non solo non gravi sull'assistenza pubblica, ma sia capace di ottemperare al dovere di solidarieta' economica e sociale (in particolare, irrilevante il reddito di familiare straniero, non tenuto a tale a rispettare tale dovere); nello stesso senso, TAR Lazio
o TAR Lazio:
il requisito reddituale dell'aspirante membro della Comunita' nazionale va valutato tenendo conto dei redditi personali, attuali, nonche' dell'attitudine potenziale a mantenere il livello minimo prescritto anche in futuro
irrilevante il contributo proveniente da terzi sulla base di una scelta volontaria e, percio', reversibile
irrilevante il possesso di un immobile, se non si dimostra che questo e' fonte di reddito
irrilevante il fatto di essere stati indicati come eredi nel testamento di persona vivente, data la revocabilita' di questo atto
Ai fini della concessione della cittadinanza rilevano anche la commissione di reati o il verificarsi di situazioni di irregolarita' del soggiorno successivi alla presentazione dell'istanza
Giurisprudenza in materia di integrazione e pericolosita':
o TAR Lazio: per diventare cittadini italiani non occorre abbandonare le tradizioni del paese dorigine; nello stesso senso, TAR Piemonte: le valutazioni discrezionali circa l'esistenza di un'avvenuta integrazione nella comunita' nazionale (legittime, secondo Sent. Cons. Stato 1474/1999), non possono riguardare elementi relativi a scelte e convinzioni di natura personale
o TAR Lazio: illegittimo il diniego di naturalizzazione per assenza di integrazione fondato sul semplice fatto che la persona mantenga le consuetudini tipiche del proprio paese d'origine (a fronte di un pieno inserimento lavorativo e dell'inserimento scolastico dei figli)
o TAR Lazio: illegittimo il diniego di naturalizzazione fondato sulla scarsa conoscenza della lingua italiana, se la persona ha conseguito la patente di guida in Italia
o TAR Lazio: illegittimo il diniego di naturalizzazione fondato solo su una nota della questura secondo la quale l'interessato avrebbe una accettabile conoscenza della sola lingua italiana parlata, e non anche della lingua scritta; l'amministrazione avrebbe dovuto approfondire l'istruttoria (la conoscenza della lingua e la integrazione nella comunita' cittadina risultano dagli atti di causa e, in particolare, dalla dichiarazione del Sindaco del comune di residenza del ricorrente)
o TAR Lazio (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): l'esistenza di condanne per reati contravvenzionali a carico dello straniero non e' sufficiente a motivare il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana
o Sent. Cons. Stato 1037/2011: illegittimo il diniego di naturalizzazione adottato sulla base dell'esistenza di elementi tali da far ritenere inopportuno l'accoglimento dell'istanza, se nell'adottare il provvedimento non si e' dato conto del parere ampiamente favorevole espresso dal Prefetto (nel caso particolare, del Commissario del Governo di Trento) a sostegno della richiesta dellinteressato, e se a fondamento dell'atto e' stato unicamente richiamato un decreto penale di condanna, emesso molti anni prima per la commissione di una contravvenzione
o Sent. TAR Piemonte: il Ministro dell'interno, se decide di valorizzare, ai fini della decisione, la semplice esistenza di un precedente penale, senza tener conto della valutazione positiva resa dalla questura, e' tenuto a motivare, in modo congruo e adeguato, le ragioni di questa scelta
o Sent. Cons. Stato 2920/2013: illegittimo il diniego di naturalizzazione che tenga conto solo degli illeciti penali commessi dallo straniero nel periodo di dimora in Italia, prescindendo da un giudizio globale sulla personalita' dello stesso straniero e, soprattutto, dal giudizio sulla modesta gravita' della vicenda penale, a fronte di ogni altro comportamento del soggetto (nel caso in esame, il diniego era fondato sull'esistenza di un decreto penale del GIP di Verona, in data 18/9/2007, recante la condanna per guida in stato d'ebbrezza: fatto isolato e ritenuto "risalente" rispetto alla decisione dell'amministrazione)
o Sent. Cons. Stato 5544/2014: illegittimo il diniego di naturalizzazione fondato su una condanna risalente nel tempo e per un fatto di particolare tenuita' (falso ideologico relativo ai lavori per i quali si chiedeva la licenza edilizia), se l'amministrazione non ha tenuto conto ne' della risalenza del fatto, ne' dell'assenza di ulteriori carichi pendenti, ne' della pendenza del procedimento per la riabilitazione (poi favorevolmente concluso), ne' della regolarita' dello stile di vita dell'interessato
o TAR Veneto (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una sentenza penale di patteggiamento (antecedente alle riforme del codice di procedura penale)
o Sent. Consiglio di Stato 3456/2006 (citata in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una denuncia per atti osceni poi archiviata
o TAR Lazio: illegittimo il diniego di naturalizzazione fondato sulla esistenza di una mera denunzia per un fatto risalente nel tempo, per il quale e' stata pronunciata una sentenza dichiarativa del non doversi procedere per prescrizione
o TAR Campania (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una condanna non grave ed oramai estinta
o TAR Lazio: benche' in linea generale ed astratta la commissione di reati, anche di lieve entita', possa essere sufficiente motivo ostativo alla naturalizzazione, l'Amministrazione, specie quando si pronunci a distanza di molto tempo dalla presentazione dell'istanza, deve dare conto dei motivi che fanno ritenere immutata la valutazione negativa sul comportamento tenuto nel passato dall'interessato, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto, tra cui anche l'intervenuto acquisto della cittadinanza italiana da parte di alcuni componenti della sua famiglia e l'intervenuta dichiarazione di estinzione del reato
o TAR Lazio: illegittimo il diniego di naturalizzazione motivato ad una condanna assai risalente nel tempo, con sentenza revocata trattandosi di reato ormai depenalizzato
o TAR Toscana (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): illegittimo il provvedimento di diniego alla concessione della cittadinanza fondato sulle denunce penali a carico della moglie
o Sent. Cons. Stato 4080/2009: un semplice sospetto relativo alla pericolosita' del soggetto, contraddetto da una serie di elementi positivi, non puo' essere motivo sufficiente per il diniego della naturalizzazione; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 154/2012
o TAR Lazio: il rifiuto della concessione della cittadinanza per ragioni di sicurezza dello Stato, pur potendo essere motivato in termini essenziali, deve esserlo in misura tale da consentire all'interessato l'eventuale confutazione della motivazione
o Sent. Cons. Stato 5913/2011: illegittimo il diniego di naturalizzazione se l'amministrazione non evidenzia elementi dai quali risulti il motivo per il quale non e' opportuna la concessione della cittadinanza, nonostante uno specifico ordine del giudice abbia chiesto di conoscere, con le cautele del caso, le ragioni del diniego
o TAR Lazio: l'avvenuta riabilitazione non e' motivo sufficiente per l'accoglimento dell'istanza, ma l'amministrazione deve tenerne conto; in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: benche' la riabilitazione faccia cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione della cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita' giudiziaria
o TAR Piemonte e TAR Trento (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): la sentenza di condanna per patteggiamento per il reato di violazione di domicilio rende legittimo il diniego di concessione della cittadinanza
o Sent. Cons. Stato 4748/2008: legittimo il diniego della naturalizzazione quando lamministrazione, mediante un giudizio prognostico, ritenga che l'interessato non sia in grado di inserirsi in modo duraturo nella comunita' o possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale
o TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione fondato su una condanna per reato grave, anche se questo e' estinto
o TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione per una condanna risalente nel tempo per guida in stato di ebbrezza (anche se si tratta di reato contravvenzionale)
o TAR Lazio: le condanne per certi reati sono atte a motivare il diniego di naturalizzazione, a prescindere dall'eventuale estinzione, proprio in quanto si tratta di reati indicativi di una personalita' non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza (nella fattispecie, guida in stato di ebbrezza)
o TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione motivato sulla base di un precedente per lesioni in concorso; il fatto che lo straniero fosse stato condannato in contumacia e difeso da un avvocato d'ufficio potrebbe essere preso in considerazione per una eventuale richiesta di remissione in termini per l'impugnazione della sentenza di condanna, ma non inficia il provvedimento di diniego
o TAR Lazio: legittimo il diniego fondato su un precedente penale, spettando all'amministrazione la valutazione della rilevanza di tale precedente
o TAR Lazio: il fatto che il reato per il quale era stata disposta la condanna a seguito di patteggiamento sia estinto non rende illegittimo il diniego di naturalizzazione, se l'amministrazione l'ha motivato sulla base di una valutazione complessiva della non rispondenza all'interesse pubblico della concessione della cittadinanza e del rischio che essa possa agevolare il richiedentenello svolgimento di attivita' illecite prospettate dall'autorita' di pubblica sicurezza
o TAR Sicilia (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): la pendenza di procedimenti penali puo' essere considerata quale indice di personalita' non affidabile
o Tar Lazio: l'esistenza di elementi che evidenzino una personalita' non completamente affidabile sotto il profilo dellordine pubblico e della convivenza civile (nel caso in specie: denunce risalenti a oltre dieci anni prima del decreto di rigetto non sfociate in condanne, un'ammenda per mancato ottemperamento all'ordine dell'autorita' di P.S. e partecipazione a un convegno dell'UCOII) e' motivo sufficiente per il rigetto di istanza di naturalizzazione
o Sent. Cons. Stato 5572/2014: legittimo il diniego di naturalizzazione fondato sulla inaffidabilita' dell'interessato, messa in luce dalle attivita' informative, che hanno evidenziato in particolare la gestione di call center e la connessa attivita' finanziaria con trasferimento di valuta all'estero (nota: verosimilmente, non autorizzate)
o Sent. Cons. Stato 6465/2007: legittimo il diniego di naturalizzazione basato su una nota della questura, di contenuto noto all'interessato, da cui si evince come il richiedente risulti militante ed affiliato ad un'organizzazione terroristica segreta Sikh e, dunque, in palese contrasto con il divieto di cui all'art. 18 Cost. (divieto di far parte di associazioni segrete)
o TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione fondato sulle frequentazioni del richiedente con ambienti dell'integralismo islamico; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6046/2011, TAR Lazio (secondo cui e' irrilevante la mancata partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo se lo stesso interessato non ha fatto emergere, in giudizio, elementi atti a dimostrare errata la valutazione dell'amministrazione), TAR Lazio (in relazione a uno straniero che, da indagini svolte dall'autorita' di pubblica sicurezza, risulti essere stato in collegamento con frange estremistiche di un'organizzazione islamica ed avere fornito a queste un supporto logistico nel suo Comune di residenza), Sent. Cons. Stato 5571/2014 (dal momento che, come affermato da Sent. Corte Cost. 86/1977, la sicurezza dello Stato costituisce interesse sostanziale, insopprimibile della collettivita', con potere di assoluta preminenza su ogni altro, in quanto tocca l'esistenza stessa dello Stato)
o Sent. Cons. Stato 1404/2014: legittimo il diniego di naturalizzazione fondato sul sospetto di rapporti dell'interessato con organizzazioni politiche che, per modalita' di azione e principi ispiratori si configurano, nell'attuale contingenza politica ed internazionale, potenzialmente offensive della sicurezza della Repubblica, se lo stesso interessato non ha fornito alcun principio di prova o anche semplici argomentazioni difensive, in ordine ad un ipotetico travisamento dei fatti; l'amministrazione, per ragioni di sicurezza di coloro che hanno compiuto gli accertamenti in ordine alla sospetta appartenenza dell'istante ad un'organizzazione eversiva dell'ordine democratico, puo' limitarsi a ravvisare la sussistenza del sospetto, senza esporre le specifiche circostanze che abbiano indotto alla valutazione sull'esistenza dei medesimi contatti, tanto piu' che gli accertamenti riservati non sono stati posti a base di misure limitative della liberta' o di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma hanno dato luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini
o TAR Lazio: anche il legame di parentela con soggetti appartenenti a movimenti, che per posizioni estremistiche, possano incidere sulle condizioni di ordine e di sicurezza pubblica e' atto a fondare la motivazione di pericolosita' per la sicurezza dello Stato
o Sent. Consiglio di Stato 3907/2008: il diniego non puo' far riferimento a precedenti pregiudizievoli non comprovati e, comunque, molto risalenti nel tempo, dovendo invece tener conto della condotta piu' recente tenuta dallinteressato; in senso sostanzialmente contrario, Sent. Cons. Stato 52/2011: legittimo il diniego di naturalizzazione motivato da un comportamento violento, anche se privo di conseguenze penali (nella fattispecie, aver dato in escandescenze alla richiesta da parte del gestore di un locale pubblico di liberare il posto troppo a lungo occupato), messo in atto dallo straniero 7 anni prima della decisione da parte dell'amministrazione (meno, quindi, di 10 anni; condotte risalenti a piu' di 10 anni prima della decisione potrebbero legittimamente essere ritenute ostative solo se particolarmente gravi)
o Sent. Cons. Stato 6046/2011: legittimo il diniego di naturalizzazione adottato sulla base di motivi di pericolo per la sicurezza dello Stato, anche se la motivazione e' sintetica e richiama per relationem il contenuto di informative riservate; l'esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall'ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele e garanzie previste per la tutela dei documenti classificati (Sent. Cons. Stato 1173/2009)
o Sent. Cons. Stato 154/2012: ai fini del diniego di naturalizzazione sulla base di una nota riservata che segnala la pericolosita' per la sicurezza dello Stato del richiedente
si applica art. 42, co. 8 L. 124/2007: qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorita' richiedente, che ne cura la conservazione con modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia (la qualifica "riservato" non giustifica, quindi, il rifiuto di esibizione dei documenti richiesti dall'autorita' giudiziaria)
l'amministrazione destinataria dell'ordine di esibizione di documenti riservati deve individuare la documentazione da esibire, giustificando eventuali omissioni
il plico e' depositato presso la segreteria del giudice in doppia busta, che sara' aperta di fronte ai difensori delle parti (che hanno diritto di prenderne visione ma non di estrarne copia) e successivamente richiusa, con verbalizzazione delle operazioni compiute
la busta e' nuovamente aperta dal giudicante in camera di consiglio, onde consentire la decisione
o TAR Lazio: in mancanza di produzione in giudizio della documentazione acquisita in sede istruttoria, il provvedimento di diniego di naturalizzazione, adottato sulla base di tale documentazione (una nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera, non allegata al provvedimento, ne' resa accessibile all'interessato), risulta del tutto sfornito di motivazione e, quindi, illegittimo
o Sent. Cons. Stato 6289/2011: comunicazioni da parte dei servizi di sicurezza dello Stato circa i rapporti dello straniero con servizi segreti stranieri sono da presumere frutto di investigazione adeguata e sono sufficienti a motivare il diniego della naturalizzazione
o Sent. Cons. Stato 4528/2013: illegittimo il diniego di naturalizzazione fondato su una presunta pericolosita' per la sicurezza dello Stato, se l'amministrazione non comunica al giudice, sia pure in modo riservato, elementi tali da rendere plausibile la propria valutazione (nel caso, la nota informativa prodotta dal Ministero dell'interno si limitava a far riferimento indiretto alla vicinanza, per altro assai risalente nel tempo, dell'interessato ad un movimento politico del paese d'origine, senza alcuna indicazione riguardo al coinvolgimento in attivita' sospette); dovendo l'amministrazione procedere ad un nuovo esame in ottemperanza al giudicato, essa potra' e dovra' necessariamente riferirsi allo stato attuale
TAR Piemonte: illegittimo il diniego di naturalizzazione per lo straniero che risulti identificato dall'amministrazione con lievi scostamenti del nome o con omissioni di parti di questo, se l'identificazione certa e' resa possibile dai documenti di identita' prodotti dallo stesso straniero
Ai fini dellapplicazione della L. 241/1990, il termine per la definizione dei procedimenti relativi allesame delle istanze di concessione della cittadinanza per naturalizzazione e fissato in 730 gg. (Regolamento, DPR 362/94 e Decr. Mininterno 24/3/1995); termine confermato da DPCM 21/3/2013 e da DPCM 17/1/2014, considerata la complessita' del procedimento, che richiede accertamenti sia con autorita' straniere che nazionali (Allegato 1 DPCM 21/3/2013) nota: dal momento che il termine viene computato dal momento in cui la domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta, e' presentata, non si capisce dove risieda la complessita' del procedimento
o per procedere alla consultazione dello stato della pratica relativa alla richiesta di acquisto della cittadinanza, l'interessato
effettua una registrazione gratuita sul sito web del servizio, fornendo un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante e i propri dati anagrafici
associa alla propria utenza il codice assegnato alla domanda di cittadinanza (K10/... o K10C/...)
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o per garantire un piu' efficace riscontro alle diverse comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione (solleciti, diffide, richieste di accesso e altro), i legali rappresentanti degli istanti, sono invitati a corrispondere con la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata area3citt@pecdlci.interno.it (per pratiche con ultima cifra del numero di protocollo 0,1,2), area3biscitt@pecdlci.interno.it (ultima cifra del numero di protocollo 3,4,5,6), area3tercitt@pecdlci.interno.it (ultima cifra del numero di protocollo 7,8,9), specificando con esattezza nelloggetto il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/C.); la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze invita i legali rappresentanti dei richiedenti la cittadinanza italiana, ad effettuare le diverse comunicazioni dirette ai propri uffici attraverso posta elettronica certificata
Sent. Cons. Stato 3306/2012: la concessione della cittadinanza italiana e' un atto di "alta amministrazione" e di natura concessoria, incompatibile con il silenzio-assenso
TAR Lazio: la violazione del termine di 730 gg consente all'interessato (senza necessita' di previa intimazione e/o diffida ad adempiere) di adire direttamente (art. 2 L. 241/1990, come modificata da L. 80/2005) il TAR per far dichiarare l'illegittimita' del silenzio-inadempimento ed ordinare all'amministrazione di provvedere, pena la nomina di un Commissario ad acta, nel termine imposto (nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio; piu' radicalmene, TAR Lazio, oltre a dichiarare illegittimo il silenzio-inadempimento, con conseguente obbligo del Mininterno di pronunciarsi entro 30 gg, nomina, contestualmente il commissario ad acta, al fine di evitare all'interessato linutile aggravio di una ulteriore autonoma istanza giurisdizionale, e ne pone il compenso a carico del Mininterno); TAR Lazio: il fatto che il decreto di concessione, non firmato, sia stato gia' approntato non e' sufficiente a scongiurare dichiarazione di illegittimita' e ordine di adempiere; il superamento del termine non comporta, pero', l'illegittimita' del provvedimento conclusivo
Sent. Cons. Stato 5696/2012: l'inadempimento e' sempre imputabile allautorita' cui spetta emanare l'atto conclusivo, l'unico di rilevanza esterna; non rileva, quindi, il fatto che una certa fase del procedimento sia amministrato dalla Prefettura
Sent. Cons. Stato 3727/2012: competente a sindacare la legittimita' del silenzio serbato dall'amministrazione rispetto all'istanza di naturalizzazione e a dichiarare l'eventuale obbligo di provvedere e' il TAR Lazio (ossia, lo stesso competente a sindacare il provvedimento una volta che esso sia stato emanato); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5696/2012, Sent. Cons. Stato 6648/2012 (benche' la fase iniziale del procedimento si svolga in sede locale, l'inadempimento e' sempre imputabile allautorita' cui spetta emanare l'atto conclusivo, l'unico di rilevanza esterna); tuttavia, Sent. Cons. Stato 3113/2013 esclude che il difetto di giurisdizione di un TAR diverso dal TAR Lazio, in relazione a tale silenzio-inadempimento, possa essere sollevato dall'Amministrazione in appello davanti al Consiglio di Stato, se la stessa amministrazione non ha provveduto a sollevarlo in primo grado
TAR Lazio: irricevibile il ricorso contro il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione alla richiesta di naturalizzazione, depositato oltre un anno dalla scadenza del termine per provvedere (art. 31 co. 2 c.p.a.); TAR Lombardia: il termine di un anno e' soggetto alla regola generale della sospensione feriale (derogata dal legislatore solo in ipotesi specifiche e da ritenere tassative), dal momento che lo spirare di tale termine non comporta il venir meno dell'illegittimita' del ritardo ne' del potere-dovere dell'amministrazione di provvedere sull'istanza, ma solo della possibilita' per l'interessato di far valere quella illegittimita' attraverso lo specifico rimedio processuale dell'azione avverso il silenzio, a dmostrazione del fatto che il termine ha natura processuale, e non sostanziale (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4838/2013, secondo cui il termine annuale rimane sospeso per complessivi 46 giorni, in base a L. 742/1969)
TAR Lazio: e' irricevibile il ricorso contro il silenzio-inadempimento in relazione ad un'istanza di naturalizzazione, se il deposito del ricorso e' tardivo rispetto al termine di 15 gg dalla notifica del ricorso stesso, previsto dal combinato disposto di artt. 45 co.1 e 87 co. 3 c.p.a. (per i procedimenti in camera di consiglio, ad esclusione di quelli per l'adozione e l'esecuzione di misure cautelari, i termini, ad eccezione di quello per la notifica, sono dimezzati)
Sent. Cons. Stato 3113/2013: e' esente da censure la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del Ministero (TAR Abruzzo), in base al principio della soccombenza virtuale, quando sia stata dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito del successivo conferimento della cittadinanza italiana, dal momento che proprio tale circostanza (il riconoscimento che non vi fossero motivi ostativi al conferimento) ha comportato la soccombenza dell'Amministrazione
Sent. Cons. Stato 3682/2014: accolto l'appello contro la sentenza di primo grado, che, avendo condananto l'Amministrazione per il silenzio tenuto per oltre tre anni e nove mesi su una istanza di naturalizzazione, aveva disposto la compensazione delle spese di lite; la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti, postulata dal giudice di primo grado come fatto notorio, ma non sostenuta da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entita', alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento, non puo' ritenersi elemento di per se' sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (ne', quindi, la compensazione delle spese di lite)
Sent. Cons. Stato 4526/2013: se l'amministrazione, avendo nel frattempo emesso il provvedimento, vuole evitare la condanna per l'illegittimo silenzio serbato su un'istanza di naturalizzazione, e' tenuta a produrre in sede di giudizio la prova dell'avvenuto adempimento, non essendo sufficiente una dichiarazione verbale
TAR Lombardia: il preavviso di rigetto, essendo atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non e' idoneo ad assolvere all'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come sancito da art. 2 L. 241/1990; nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per la declaratoria dell'illegittimita' del silenzio-rifiuto, il giudice deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitivita' (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3798/2011, Sent. Cons. Stato 5040/2013)
Sent. Cons. Stato 4584/2013: improcedibile il ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di naturalizzazione se nel frattempo l'amministrazione ha trasmesso alla segreteria del TAR una nota di comunicazione relativa alla emanazione del decreto di concessione della cittadinanza
TAR Lazio: pur essendo illegittimo il silenzio-inadempimento opposto dall'amministrazione ad un'istanza di naturalizzazione, il danno che deriva dal ritardo non e' risarcibile; art. 2 bis L. 241/1990 non consente, infatti, il risarcimento del danno da ritardo fine a se' stesso, ma in relazione ad un bene della vita ingiustamente sottratto a colui che poteva nutrire una legittima aspettativa di conseguirlo (Sent. Cons. Stato Ad. plen. 7/2005); al fine del risarcimento, allora, il soggetto dovrebbe dimostrare di essere in possesso dei requisiti per la concessione del titolo; cosa, questa, impossibile stante il carattere altamente discrezionale della concessione della cittadinanza per naturalizzazione (Sent. Cons. Stato 766/2011)
TAR Lazio: rigettata la richiesta di risarcimento del danno derivante dal diniego di naturalizzazione (annullato) fondato su un errore di persona (che aveva fatto ritenere il richiedente gravato da un precedente penale sotto altro nome), dato che
o il risarcimento del danno conseguente a una lesione di interesse legittimo pretensivo e' subordinato (pur in presenza di tutti i requisiti dell'illecito aquiliano-condotta, colpa, nesso di causalita' ed evento dannoso) all'effettiva dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento sia in concreto destinata ad avere esito favorevole (Sent. Cons. Stato 3887/2011)
o in relazione ai danni da mancato tempestivo esercizio dell'attivita' amministrativa, spetta al ricorrente fornire in modo rigoroso la prova dell'esistenza del pregiudizio, non potendosi invocare il cosiddetto principio acquisitivo; e se anche puo' ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici per fornire la prova dell'esistenza del danno e della sua entita', e' comunque ineludibile l'obbligo di allegare circostanze di fatto precise (Sent. Cons. Stato 3405/2013)
o azione di classe pubblica (class action) proposta da 46 persone di origine straniera, che avevano in precedenza proposto istanza di naturalizzazione, e da CGIL, Federconsumatori e INCA, contro la costante violazione dei termini di conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione
o ricorso accolto, limitatamente alla denunciata violazione generalizzata dei termini di conclusione del procedimento sull'istanza di rilascio della concessione della cittadinanza italiana; si condanna il Mininterno a porre rimedio a tale situazione mediante l'adozione degli opportuni provvedimenti, entro un anno dalla comunicazione della sentenza, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane gia' assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
o legittimo proporre l'azione collettiva contro la violazione sistematica dei termini per l'adozione di un provvedimento, in base ad art. 1 D. Lgs. 198/2009
o in caso di azione collettiva, diversamente dal caso di ricorso contro il silenzio-inadempimento, la domanda giudiziale non e' tesa ad ottenere la tempestiva conclusione del procedimento che riguarda il singolo ricorrente, bensi' ad ottenere che d'ora in poi quell'amministrazione ponga fine al comportamento costantemente violativo delle regole imposte dall'ordinamento sul rispetto dei termini procedimentali, pretendendosi dal giudice amministrativo l'emanazione di un provvedimento giudiziale idoneo a rimuovere ogni comportamento patologico; l'interesse ad agire permane anche quando, nelle more della decisione del giudice, il provvedimento di interesse del singolo ricorrente sia stato adottato
o l'obbligare le amministrazioni competenti ad attenersi scrupolosamente ai parametri normativi fissati per la tempestiva conclusione dei procedimenti volti ad ottenere il rilascio della cittadinanza italiana non configge, per definizione, col rispetto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione, dato che che la predeterminazione del termine si suppone sia stata effettuata, dal legislatore, gia' valutando la sussistenza di tali risorse
Trib. Perugia: gli effetti negativi e pregiudizievoli ricollegabili al lasso temporale di due anni indicato come necessario per il perfezionamento della pratica di concessione della cittadinanza italiana non possono pregiudicare la posizione del richiedente rispetto allammissione a concorsi nei quali sia richiesta la cittadinanza italiana
Nel caso di naturalizzazione per discendenza da ex cittadini italiani, il termine fissato per i provvedimenti di competenza della rappresentanza diplomatica italiana e' di 240 gg. (Decr. MAE 3/3/1995); TAR Lazio: tale termine include il tempo necessario per la legalizzazione della documentazione da parte del consolato italiano; la calendarizzazione automatica mediante procedura di prenotazione on line a data abbondantemente successiva rispetto alla scadenza del termine corrisponde a silenzio-inadempimento da parte dell'amministrazione, tale situazione non venendo meno in presenza di atti meramente interlocutori o a contenuto informativo da parte dell'amministrazione, ma privi di contenuto provvedimentale e non recanti alcuna statuizione decisoria in merito all'istanza
L'obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis L. 241/1990 si applica anche ai procedimenti amministrativi relativi alla concessione della cittadinanza (TAR Liguria e TAR Lazio); nello stesso senso, TAR Lazio, con riferimento a un caso di rigetto motivato dall'uso di alias da parte della richiedente, tale da rendere incerta la sua identificazione: la comunicazione avrebbe consentito alla ricorrente di collaborare con lautorita' al fine di scongiurare scambi di persona e di rappresentare elementi utili a superare gli eventuali motivi ostativi riscontrati
Competente per il diniego della naturalizzazione e' il Ministro dell'interno, non il Capo dello Stato (TAR Lazio); legittimo il diniego sottoscritto dal Sottosegretario di Stato, in luogo del Ministro dell'interno (TAR Lazio)
TAR Lazio: il provvedimento di diniego della naturalizzazione puo' limitarsi a richiamare un precedente atto dell'Amministrazione (ad esempio, una nota dell'autorita' di P.S.), purche' tale atto venga messo a disposizione, ad istanza di parte, nel corso del giudizio (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6046/2011, TAR Lazio); Sent. Cons. Stato 1173/2009: qualora le note dell'autorita' siano coperte da segreto di Stato, esse possono anche essere non esplicitate nell'atto di diniego
TAR Friuli: in caso di diniego per insufficienza di reddito, e' sempre possibile, in caso di miglioramento delle condizioni reddituali, la presentazione di una nuova istanza, che sara' esaminata con riferimento ai nuovi elementi forniti
Il decreto di conferimento della cittadinanza, per cittadini comunitari, reca le generalita' attribuite all'interessato al momento della nascita (in particolare, il doppio cognome per cittadini spagnoli e portoghesi), senza che sia necessaria un'esplicita richiesta: si presuppone la volonta' dell'interessato di scegliere il mantenimento delle generalita' originarie (Circ. Mininterno 12/6/2008, coerente con Sent. Corte Giust. C-148-02)
Disciplina applicabile alle istanze per naturalizzazione (circ. Mininterno 6/8/2009):
o istanze presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009: la certificazione dovra' essere presentata all'atto del colloquio o, se questo e' stato gia' sostenuto, prima della notifica del provvedimento
o istanze presentate dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009: occorre presentare documentazione comprovante
regolarita' della residenza legale (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno) per il tempo richiesto
composizione del nucleo familiare
certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali
Svincolo dalla cittadinanza
d'origine; cittadinanza plurima (torna all'indice del
capitolo)
Non piu' richiesto lo svincolo dalla cittadinanza d'origine (Decreto Mininterno 7/10/2004)
A seguito della denuncia da parte dell'Italia del Capitolo I della Convenzione di Strasburgo del 6/5/1963, riguardante la riduzione dei casi di cittadinanza plurima, ratificata con L. 876/1966, a decorrere dal 4/10/2010, il cittadino italiano che acquista la cittadinanza di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo non incorrera' piu' nella perdita della cittadinanza italiana (circ. Mininterno 28/10/2009); per il periodo tra il 4/6/2009 e il 4/6/2010, la conservazione della cittadinanza italiana e' subordinata al preventivo consenso dello Stato di cui si chiede di acquisire la cittadinanza; per gli Stati che hanno gia' proceduto alla denuncia della Convenzione (Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo) tale consenso e' da considerarsi espresso a priori
Giuramento di fedelta' alla
Repubblica (torna all'indice del capitolo)
Il DPR di concessione della cittadinanza per naturalizzazione o di conferimento della cittadinanza per matrimonio non ha effetto se linteressato non presta, entro 6 mesi dalla notifica del Decreto, giuramento di fedelta alla Repubblica
L'acquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo alla prestazione del giuramento (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
In caso di impedimento fisico o linguistico, si fa ricorso a un interprete o all'uso di mezzi idonei, in base ad art. 13 DPR 396/2000 (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
All'atto del giuramento e' consegnata all'interessato copia della Costituzione (circ. Mininterno 15/10/2007)
A ricevere il giuramento puo' essere delegato anche un consigliere comunale o assessore comunale o cittadino italiano con i requisiti per l'elezione a consigliere comunale (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2012)
Rinviato il giuramento da parte di un cittadino marocchino cui era stato notificato il Decreto, per il fatto che non era in grado di pronunciare la formula di rito (dal Corriere della Sera, riportato da Rassegna stampa Italia Razzismo 30/1/2013); accolto, alcune settimane dopo, il giuramento (da un comunicato Stranieriinitalia)
Sottoscritto, nella prefettura di Bologna, un protocollo d'intesa per semplificare le procedure di notifica dei decreti di cittadinanza, consentendo all'interessato di ricevere l'atto presso il Comune e prestare contestualmente giuramento
Comunicazione da parte del
Comune (torna all'indice del capitolo)
Le informazioni relative all'acquisto della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia sono comunicate dal Comune alla questura territorialmente competente, per l'aggiornamento della banca dati interforze (circ. Mininterno 12/4/2011 e circ. Mininterno 7/10/2011)
Presentazione delle istanze (torna all'indice del capitolo)
Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di 200 euro (L. 94/2009); gettito destinato per meta' alla realizzazione di progetti di cooperazione in materia di immigrazione, per l'altra meta', alla copertura delle spese dell'amministrazione dell'interno per le istruttorie relative ai procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza
L'imposizione del contributo non si applica (FAQ Mininterno) alle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ne' alle forme di automatismo previste da L. 91/1992:
o nato in Italia da ignoti o apolidi o da genitori che non trasmettano la cittadinanza (art. 1 co. 1 lettera b)
o trovato sul territorio dello Stato, senza che sia provato il possesso di altra cittadinanza (art.1 co. 2)
o riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione nella minore eta' (art. 2 co. 1)
o minore adottato da italiano (art. 3 co. 1)
o riacquisto a seguito di ristabilimento della residenza in Italia da un anno (art. 13 co. 1 lettera d)
o figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza (art. 14)
Il contributo, applicandosi alle istanze e non al provvedimento conclusivo, e' dovuto solo per le istanze presentate dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009 (Circ. Mininterno 6/8/2009)
Predisposti i bollettini per il pagamento del contributo; il pagamento puo' essere effettuato anche dall'estero (Circ. Mininterno 2/9/2009); le istanze presentate prima che venissero indicate le modalita' di pagamento, ricevute con riserva, devono essere regolarizzate antro 60 gg. dalla presentazione (Circ. Mininterno 6/8/2009)
Nota
Consolato italiano di Buenos Aires (corente con art. 7-bis della tabella
dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari,
allegata al D.
Lgs. 71/2011, come modificato da L.
89/2014):
o per la trattazione della domanda di riconoscimento, a qualunque titolo, della cittadinanza italiana di ogni persona maggiorenne, si applicano percepiti diritti consolari pari a 300 euro
o trattandosi di contributo dovuto per la trattazione della pratica, esso deve essere pagato obbligatoriamente al momento della presentazione della domanda anche se la documentazione ad essa allegata sia incompleta e a prescindere dall'esito dell'accertamento
o rimangono a titolo gratuito tutte le richieste di riconoscimento di cittadinanza presentate in favore di minori
o le istanze o dichiarazioni finalizzate all'elezione, acquisto, riacquisto o concessione della cittadinanza rimangono invece soggette al pagamento del contributo di 200 euro previsto da art. 9-bis L. 91/1992
Al procedimento relativo alla cittadinanza si applicano le diposizioni, di cui all'art. 40 DPR 445/2000 (come modificato da art. 15 L. 183/2011), che consente l'uso di certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione solo nei rapporti tra privati, vietandolo nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi; non si applica, infatti, la disciplina speciale, di cui all'art. 3 DPR 445/2000, relativa allo straniero, dal momento che l'allegazione dei certificati in materia di cittadinanza e' prevista non solo per gli stranieri, ma anche per i cittadini o ex-cittadini italiani che intendono rinunciare alla cittadinanza italiana o che la vogliano riacquistare dopo averla perduta, e che la L. 94/2009 non ha dettato una disciplina specifica per l'acquisizione della documentazione in caso di riconoscimento della cittadinanza allo straniero; sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta quindi, a pena di nullita', la dicitura "il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"; se pero' il dato richiesto attiene ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un consolato italiano si procede all'acquisizione della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta all'estero nei termini di legge (Circ. Mininterno Dipartimento Pubblica Amministrazione 17/4/2012)
o sono esenti dall'imposta sul bollo i certificati di stato civile mentre i certificati anagrafici devono essere prodotti in bollo (art. 7 L. 405/1990)
o tutti i documenti devono essere richiesti ad "uso cittadinanza"
o se nello stato di famiglia non e' indicata la cittadinanza italiana del coniuge, soprattutto per le ipotesi in cui la stessa deriva da naturalizzazione, e' opportuno che sia prodotto anche il certificato di cittadinanza del consorte
Acquisto della cittadinanza
da parte di disabile (torna all'indice del capitolo)
Art. 18, co. 1 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L. 18/2009, prevede che gli Stati parte riconoscano il diritto delle persone con disabilita' di acquisire e cambiare la cittadinanza, su base di eguaglianza con gli altri; note:
o la naturalizzazione di persone con disabilita' dovrebbe, in conformita' con questa disposizione, essere concessa sulla base di una valutazione che tenga conto della difficolta' o impossibilita' di tali persone di maturare i requisiti relativi a reddito e affidabilita' fiscale normalmente richiesti
o non e' chiaro, in caso di persona interdetta, chi possa compiere, per essa, gli atti necessari all'acquisto della cittadinanza (sia per naturalizzazione, sia iure soli, per lo straniero nato in Italia che abbia compiuto la maggiore eta'); verosimilmente, se tali atti si configurano come "atti personalissimi" (atti che coinvolgono interessi strettamente legati alla persona, che sola e' legittimata, in condizioni normali, a scegliere le determinazioni da adottare), a compierli non puo' essere il tutore, che puo' solo chiedere, a questo fine, la nomina di un curatore speciale (in questo senso, Sent. Cass. 9582/2000 e Sent. Cass. 8291/2005; quest'ultima osserva come le numerose norme rinvenibili nell'ordinamento che conferiscono al tutore specifici poteri in materie attinenti ad interessi strettamente personali dimostrano come non si configuri, in mancanza di specifiche disposizioni, un generale potere di rappresentanza in capo al tutore con riferimento ai cosiddetti atti personalissimi)
o illegittimo il rigetto dell'istanza di concessione di cittadinanza (per naturalizzazione) sottoscritta, per conto di disabile, dall'amministratore di sostegno, se tale amministratore di sotegno e' stato autorizzato dal giudice tutelare a gestire i rapporti con ogni amministrazione pubblica o privata, per promuovere la cura ed i diritti del disabile, assolvendo agli oneri ed adempimenti formali e fiscali; dato che le istanze di riconoscimento della cittadinanza non possono che essere presentate per iscritto, questo puo' essere considerato un adempimento formale inerente ai rapporti con una pubblica amministrazione
o l'amministrazione non puo' ritenere causa di inammissibilita' dellistanza la mera circostanza che essa fosse stata firmata dall'amministratore di sostegno anziche' dal disabile (impossibilitato ad apporre la propria firma); al piu', potrebbe richiedere prova della preventiva comunicazione o autorizzazione del giudice tutelare sul punto
o la manifestazione di volonta' di diventare cittadino italiano costituisce un atto personalissimo e pertanto non surrogabile; se, pero', il disabile non e' stato privato della capacita' di agire (nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno non e' stato menzionato questo profilo), e' giuridicamente in grado di manifestare tale volonta', anche dovendosi poi verificare se disponga della capacita' naturale per farlo in concreto
o la carenza del linguaggio verbale non puo' essere motivo per ritenere una persona incapace di manifestare la propria volonta' ne' per sostenere che essa non possa in altro modo dimostrare di quanto meno comprendere la lingua italiana (requisito necessario, secondo l'amministrazione, ai fini della naturalizzazione); la capacita' di comprensione della lingua puo' essere valutata, con l'ausilio di personale specializzato, rivolgendole, ad esempio, semplici ordini e verificando se essi vengono eseguiti, o comunque osservando le sue reazioni alle frasi che si pronunciano in lingua italiana
o l'amministrazione deve valutare in concreto, all'esito di un accertamento approfondito e condotto con l'ausilio di personale specializzato, se, alla luce delle limitazioni espressive e cognitive della persona disabile, sussista effettivamente per essa l'impossibilita' di manifestare la volonta' di diventare cittadina italiana
o nota: TAR Lazio, pur facendo riferimento ad art. 18, co. 1 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L. 18/2009, non sembra, tuttavia, trarne conclusioni adeguate a tutela del disabile eventualmente privo perfino della capacita' elementare di espressione della propria volonta'
Un articolo del Corriere della sera (riportato da Rassegna Stampa Italia-razzismo) da notizia dell'acquisito della cittadinanza da parte di un ragazzo affetto dalla Sindrome di Down, nato in Italia, cui inizialmente la possibilita' di eleggere la cittadinanza italiana al compimento della maggiore eta' era stato negato sulla base della presunta incapacita' di intendere e volere
Nota: nel Regno Unito, le Istruzioni per l'implementazione della legge sulla cittadinanza britannica del 2006, Allegato A al capitolo 18 (citato da articolo di Walter Citti) riportano quanto segue: nei casi in cui il richiedente non possa essere considerato in possesso della piena capacita', si dovrebbe considerare se sia corrispondente al suo supremo interesse esentarlo dal requisito; risultera' appropriato in questi casi tenere conto dei seguenti fattori:
o il punto di vista del richiedente, qualora e nella misura in cui sia in grado di esprimerlo
o il punto di vista delle persone che, dal punto di vista professionale o meno, si assumono la responsabilita' del benessere e dellassistenza del richiedente;
o lo status di cittadinanza degli altri familiari, e specialmente di coloro che risiedono con il richiedente o si trovano in contatto regolare con esso
TAR Lazio: dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del TAR, il ricorso contro il provvedimento di diniego opposto all'istanza di naturalizzazione di uno straniero interdetto presentata dal suo tutore, fondato sul fatto che un'istanza intesa al conseguimento di un nuovo status, quale quello di cittadino italiano, richiede una manifestazione consapevole della relativa volonta' che l'interdetto non e', ovviamente, in grado di rendere e non puo' essere surrogata, nell'interesse del rappresentato, dal tutore; in particolare,
o il ricorrente (tutore dell'interdetto) osserva che
la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' 13/12/2006, ratificata con L. 18/2009, riconosce ai disabili il diritto alla scelta della residenza ed all'acquisto ed al mutamento della cittadinanza
esiste, nell'ordinamento italiano, una norma che consente all'interdetto di optare, tramite il tutore, per l'acquisto della cittadinanza (art.17 D. Lgs. 23/1948; nota: il D. Lgs. 23/1948 consenti' ai cittadini italiani che, in base alla L. 1241/1939 e agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni seguenti, avevano optato per la cittadinanza germanica, ma non avevano conseguito il rilascio del certificato di naturalizzazione previsto dalla legge medesima, ovvero a coloro che, pur avendo conseguito detto certificato, non avevano trasferito la loro residenza all'estero, di dichiarare di revocare l'opzione per la cittadinanza tedesca e di voler conservare la cittadinanza italiana; l'art.17 prevedeva che per l'interdetto la dichiarazione di revoca potesse essere esercitata dal tutore)
egli stesso ha chiesto al Giudice tutelare competente l'autorizzazione per presentare la domanda di naturalizzazione, ottenendola
o Ord. Cons. Stato 4976/2013 ha accolto l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento
addebitando allo stesso provvedimento un inammissibile automatismo, in quanto assume che la mera condizione di incapacita' di intendere dell'interdetto comporti, di per se', la inidoneita' del medesimo a formulare una consapevole manifestazione di volonta' diretta all'acquisto della cittadinanza italiana (compete all'amministrazione sincerarsi con una adeguata istruttoria e mediante una scrupolosa verifica della documentazione medica relativa allo stato dell'appellante, se il soggetto che richiede la cittadinanza, per quanto interdetto, abbia espresso, tramite il suo tutore l'effettiva e consapevole volonta' di acquisire la cittadinanza)
ritenendo che il legale rappresentante dell'interdetto puo' presentare istanza di naturalizzazione; se cosi' non fosse, si affermerebbe un'incapacita' speciale del rappresentato che necessiterebbe di un chiaro ed inequivocabile fondamento normativo, di cui, per quanto concerne l'acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione, non e' dimostrata dimostrata la sussistenza
o il TAR ritiene che
i doveri e gli obblighi di facere richiesti al neo-cittadino, rendano la dichiarazione di elezione della cittadinanza un atto personalissimo, che puo' essere compiuto solo dalla persona e richiede, quindi, il possesso della capacita' di agire
trattandosi di atto personalissimo, la legittimazione del tutore (e/o del legale rappresentante dell'interdetto) non puo' derivarsi dall'assenza di una norma specifica che privi il tutore del potere di chiedere la naturalizzazione del rappresentato; opera, invece, il principio opposto: la naturalizzazione a favore dell'interdetto puo' essere richiesta solo se apposita e preesistente norma lo consenta (e' il caso di art.17 D. Lgs. 23/1948)
non si vede in che modo l'amministrazione debba accertare se l'interdetto, abbia espresso, tramite il suo tutore l'effettiva e consapevole volonta' di acquisire la cittadinanza, se un giudice l'ha gia' dichiarato, con sentenza passata in giudicato, interdetto e, quindi, incapace di esprimere una volonta' (per di piu', trovandosi la persona in questo stato dalla nascita e non potendosi quindi far riferimento a una volonta' eventualmente espressa prima di perdere la relativa capacita')
l'accertamento del diritto dell'interdetto di chiedere la concessione di una cittadinanza diversa da quella di origine, esercitabile tramite il suo legale rappresentante, costituisce non una questione pregiudiziale o incidentale relativa a diritti conoscibile, in base ad art. 8 del c.p.a., dal giudice amministrativo senza efficacia di giudicato, ma costituisce l'oggetto principale del giudizio, che, per essere definito, richiede, in via principale, la definizione di una questione concernente la capacita' di un soggetto privato (art. 8 co. 2 c.p.a.); richiede, cioe', la definizione di una questione riservata in base alla legge al giudice ordinario
o note:
in un caso di persona incapace, Trib. Bologna ha esonerato (attraverso un'interpretazione estensiva di art. 411 c.c.) l'interessata dal prestare giuramento di fedelta' alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato, che la legge pone quale condizione di efficacia degli effetti del decreto concessorio della cittadinanza, avendo rilevato che il giuramento non avrebbe avuto valore se prestato da persona neppure consapevole dell'impegno assunto, e non ha autorizzato l'amministratore di sostegno (attesa la natura di atto personalissimo del giuramento di cui trattasi) a renderlo in luogo della persona incapace
mentre in condizioni ordinarie, il presentare istanza di naturalizzazione e' un atto personalissimo (dal momento che dall'accoglimento dell'istanza derivano non solo obblighi per lo Stato, ma anche doveri per il naturalizzato, che nessuno puo' addossargli senza il suo esplicito consenso), nel caso di un interdetto privo di qualunque ragionevole chance di superamento della condizione di infermita', cosi' non e', dato che nessun dovere puo' derivargli dall'acquisizione della cittadinanza; non vi e' quindi il rischio che il legale rappresentante operi secondo una linea contraria all'interesse dell'interdetto
se il TAR avesse ragione nel sostenere che occorrerebbe una norma esplicita per consentire al legale rappresentante di sostituirsi all'interdetto ai fini della presentazione dell'istanza di naturalizzazione, l'assenza di una previsione di legge esplicita dovrebbe impedire al legale rappresentante dell'interdetto di sostituirlo anche in una situazione speculare: quella relativa alla rinuncia alla cittadinanza italiana, al compimento della maggiore eta', da parte della persona che l'abbia acquistata automaticamente in quanto figlio minore di un naturalizzato (art. 14 co. 1 L. 91/1992); ora, se e vero che la cittadinanza ha una natura ambivalente di vantaggio-onere, tanto che a) il richiederla attraverso la naturalizzazione e' atto personalissimo e b) il minorenne che l'abbia acquisita per la scelta di un genitore puo' rinunciarvi appena entrato nella maggiore eta', la tesi del TAR non e' logica: per un verso, infatti, impedisce allo straniero interdetto di accedere alla cittadinanza in nome dell'impossibilita' di conoscere la sua effettiva volonta' e di individuare il suo interesse in proposito; per l'altro verso, impedisce all'interdetto figlio minore di un naturalizzato di disfarsi, da maggiorenne, dell'onere connesso all'essere cittadino, rendendo cosi' immodificabile la scelta operata, per quella persona, da altri; l'unico modo per risolvere questa contraddizione sembra ammettere che l'assenza di una norma esplicita che vieti l'intervento surrogatorio da parte del legale rappresentante dell'interdetto rende legittimo questo intervento
Cognome; nome (torna all'indice del capitolo)
Art. 1 Convenzione di Monaco 5/9/1980 sulla legge da applicare ai nomi e cognomi (ratificata con L. 950/1984):
o i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui e' cittadina
o in caso di cambiamento di nazionalita' (da intendersi come "cittadinanza"), viene applicata la legge dello Stato di nuova nazionalita'
Trib. Reggio Emilia: l'applicazione della legge dello Stato di nuova cittadinanza successiva al cambiamento di cittadinanza cui fa riferimento art. 1 Convenzione di Monaco 5/9/1980 e' relativa solo alle vicende che possono incidere sul cognome (o nome) verificatesi dopo l'acquisizione della corrispondente cittadinanza, non potendosi invece modificare arbitrariamente e retroattivamente il nome del nuovo cittadino (cosi' anche anche Trib. Cagliari; Trib. Torino, Corte App. Torino, TAR Veneto)
Par. Cons. Stato (ripreso da circ. Mininterno 15/5/2008): in caso di soggetti nati all'estero ed in possesso sia della cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, l'ufficiale di stato civile procede ad iscrivere l'atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato all'atto di nascita; nello stesso senso, Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010:
o l'art. 98 DPR 396/2000, che prevede la correzione d'ufficio del cognome da parte dell'ufficiale di stato civile nel caso in cui cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello spettante per la legge italiana (quello paterno), si applica unicamente in caso di persona in possesso della sola cittadinanza italiana (anche a seguito di acquisizione)
o quando la persona nata all'estero sia in possesso anche di altra cittadinanza, la modifica richiede il consenso dell'interessato (o, per il minore, del genitore); in mancanza di richiesta esplicita di applicazione della legge italiana (attribuzione del solo cognome paterno), l'ufficiale di stato civile trascrive l'atto di nascita attribuendo il cognome li' indicato (circ. Mininterno 15/5/2008)
o in caso di correzioni effettuate in passato sulla base di disposizioni superate, l'ufficiale di stato civile procede, su istanza di parte (una modifica d'ufficio potrebbe comportare una violazione del principio di tutela dell'identita'), a ulteriore correzione del cognome, restituendogli la forma originariamente attribuita alla nascita
Circ. Mininterno 24/11/1999: la registrazione delle generalita' del cittadino straniero residente in Italia, anche se coniuge di cittadino italiano, devono tener conto dei criteri di identificazione degli ordinamenti di appartenenza, salvo che il cognome originario, in base alla normativa vigente in Italia, non possa essere mantenuto (nota: eccezioni non esplicitamente identificate); nello stesso senso, TAR Veneto: illegittimo il decreto di concessione della cittadinanza nella parte in cui modifica il cognome della ricorrente per violazione di art. 1 co. 1 della Convenzione di Monaco 5/9/1980
Sent. Corte Cost. 13/1994: illegittimita' costituzionale dell'art. 165 del vecchio ordinamento dello stato civile nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rettifica degli atti dello stato civile intervenuta per ragioni indipendenti dalla volonta' dell'interesato, questi potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo fosse da ritenersi acquisito come autonomo segno distintivo della sua identita' personale; nello stesso senso, con riferimento ai cittadini comunitari, Sent. Corte Giust. C-148-02: l'ordinamento interno deve consentire la possibilita' di richiedere alle autorita' amministrative competenti un provvedimento che consenta di conservare il cognome acquisito al momento della nascita
Trib. Lamezia: il minore che nasca con cittadinanza italiana e brasiliana ha diritto al doppio cognome
Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011: al soggetto in possesso di piu' di una cittadinanza, che abbia perso quella o quelle straniere e conservi solo quella italiana, spetta di portare il cognome cosi' come attribuito secondo il nostro ordinamento; l'ufficiale di stato civile, venuto a conoscenza della perdita della cittadinanza straniera tramite valida documentazione prodotta dall'interessato o acquisita anche attraverso l'autorita' diplomatica o consolare, provvede alla correzione dell'atto di nascita e degli atti a questo collegati o derivati, ai sensi di art. 98 co. 2 DPR 396/2000; questo criterio si applica a prescindere dall'eta' del soggetto; l'interessato puo' comunque chiedere di mantenere il cognome originario, se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identita' personale (art. 95 DPR 396/2000)
Sent. Corte Giust. C-353/06: nonostante il fatto che le norme che disciplinano lattribuzione del nome di una persona rientrino nella competenza degli Stati membri, le autorita' di uno Stato membro non possono, in applicazione del diritto nazionale, rifiutare di riconoscere il cognome di un figlio cosi' come esso e' stato determinato e registrato in un altro Stato membro in cui tale figlio, che, al pari dei genitori, possiede solo la cittadinanza del primo Stato membro, e' nato e risiede sin dalla nascita; gli Stati membri, infatti, nellesercizio della propria competenza, devono rispettare il diritto comunitario e, in particolare, la liberta' dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri
Circ. Mininterno 21/5/2012: quando la persona con doppia citadinanza, cui, all'atto della concessione della cittadinanza italiana, sia stato soppresso il doppio cognome paterno e materno, con conservazione del solo cognome paterno, intenda ripristinare il cognome originario, si puo' adottare il procedimento di cambiamento di cognome, senza che possano esservi, in linea di massima, preclusioni di sorta (coerentemente con Sent. Corte Giust. C-353/06); in caso di minore, e' opportuno, salvi casi particolari, acquisire il consenso di entrambi i genitori; si puo' procedere con il cambiamento di cognome anche nei casi in cui la donna cui, a seguito di matrimonio, fosse stato imposto il cognome del marito in luogo di quello paterno, abbia subito il ripristino di quello paterno in conseguenza dell'acquisto della cittadinanza italiana; in questo senso, Trib. Reggio Emilia (disapplicato il decreto di conferimento della cittadinanza, con il quale e' stato modificato il cognome dell'interessato e accolta listanza di rettificazione avanzata dalla ricorrente ex art. 95 DPR 396/2000, dal momento che la variazione del cognome non puo' avvenire per atto dell'autorita'), Sent. Cass. 17462/2013 (il nome e' incontrovertibilmente un diritto della personalita', tutelato anche a livello costituzionale, oltre che da art. 6 c.c.; una modifica coattiva del cognome potrebbe quindi essere consentita solo in presenza di diritti di rango parimenti elevato; art. 1 Convenzione di Monaco 5/9/1980 deve essere interpretato alla luce di questa tutela, tenendo anche conto del fatto che l'acquisizione di una doppia cittadinanza non implica il cambiamento di nazionalita' originaria; accolto pertanto il ricorso di un cittadino peruviano che, col decreto di conferimento della cittadinanza per naturalizzazione, si era visto modificare il proprio cognome originario, e i figli del quale avevano subito la rettifica del cognome, a seguito dello stesso decreto, da parte dell'Ufficiale di stato civile, in asserita applicazione di art. 98 co. 2 DPR 396/2000), Trib. Reggio Emilia (in applicazione del principio in base al quale sussiste un diritto assoluto e costituzionalmente tutelato al nome nella sua globalita' in quanto espressione dell'identita' personale, alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto di identificarsi con il solo cognome assunto dopo il matrimonio e con il quale ha presentato istanza per ottenere la cittadinanza italiana)
o la tutela del nome, sancita da Sent. Corte Giust. C-353/06 e Sent. Corte Giust. C-148-02 per i comunitari, si estende agli stranieri, sulla base di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e artt. 1 e 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
o Parere del Consiglio di Stato 850/2013 allegato: la normativa italiana va disapplicata, non perche' in contrasto con la normativa europea, ma perche' attuativa di accordi internazionali in contrasto con il diritto comunitario (successivo), nella parte in cui quest'ultimo assicura una tutela piu' ampia (art. 351 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)
o deve essere quindi disapplicata la disposizione secondo cui "in caso di cambiamento di nazionalita' viene applicata la legge dello Stato della nuova nazionalita'" (art. 1 L. 950/1984) nella parte in cui rinvia a norme in contrasto con i principi comunitari
o deve essere consentito, di conseguenza, allo straniero che presenti istanza di acquisto della cittadinanza di indicare il proprio nome cosi' come specificato dall'atto di nascita, e il decreto di conferimento deve riportare lo stesso nome
o in caso di alfabeti con segni grafici o lessicali sconosciuti in Italia, si fa comunque riferimento alla traslitterazione contenuta nel passaporto o nelle traduzioni italiane conformi all'originale di atti stranieri
o i segni diacritici vano mantenuti, ove possibile
Trib. Reggio Emilia: in applicazione del principio in base al quale sussiste un diritto assoluto e costituzionalmente tutelato al nome nella sua globalita' in quanto espressione dell'identita' personale, e coerentemente con Sent. Corte Cost. 13/1994, art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Parere del Consiglio di Stato 850/2013 e Circ. Mininterno 23/12/2014, alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto di identificarsi con il solo cognome assunto dopo il matrimonio e con il quale ha presentato istanza per ottenere la cittadinanza italiana
Sent. Corte Giust. C-391/09: le autorita competenti di uno Stato membro possono legittimamente, in applicazione di una normativa nazionale secondo cui il cognome e i nomi di una persona possono essere registrati negli atti di stato civile di tale Stato esclusivamente in una forma che rispetti le regole di grafia della lingua ufficiale nazionale, rifiutare di modificare nei certificati di nascita e di matrimonio di uno dei suoi cittadini il cognome e il nome di detta persona secondo le regole di grafia di un altro Stato membro; il rifiuto puo' essere opposto, in analoga situazione, anche alla richiesta di modifica del cognome comune a una coppia coniugata di cittadini dell'Unione europea, a condizione che tale rifiuto non provochi, per i cittadini interessati, seri inconvenienti di ordine amministrativo, professionale e privato, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare (qualora cio' accadesse, sarebbe compito del giudice del rinvio verificare se il diniego di modifica sia necessario alla tutela degli interessi che la normativa nazionale mira a garantire e se sia proporzionato all'obiettivo legittimamente perseguito
TAR Lombardia: la richiesta dello straniero che abbia conseguito la cittadinanza italiana di modificare il proprio nome (assumendo il nome italiano con cui viene gia' di fatto chiamato nella vita quotidiana) merita di essere accolta, essendo espressione della volonta' di una ancora maggiore integrazione non soltanto nell'ambiente di lavoro o nei rapporti interpersonali, ma nella stessa collettivita' nazionale
Permesso di soggiorno per
acquisto cittadinanza (torna all'indice del capitolo)
Il documento di viaggio e la documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio, mezzi di sostentamento e alloggio non sono richiesti per il rilascio, allo straniero gia regolarmente soggiornante, del permesso di soggiorno per acquisto cittadinanza
Iscrizione obbligatoria al SSN per il titolare di permesso per acquisto cittadinanza
Possibilita' di svolgere attivita' lavorativa per il titolare di permesso per acquisto cittadinanza (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)
Trib. Trento (citata in Diritto Immigrazione Cittadinanza 4/2005), Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: anche il titolare di permesso per attesa acquisto cittadinanza ha diritto al ricongiungimento (interpretazione costituzionalmente orientata); infatti, il permesso per acquisto cittadinanza e' un permesso che da' luogo ad un soggiorno di lunga durata (e' rinnovabile per tutta la durata del procedimento amministrativo); inoltre, consente lo svolgimento di attivita' lavorativa, che' altrimenti non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; il fatto che il procedimento si possa concludere con un diniego della cittadinanza e', poi, irrilevante, dato che il diritto al ricongiungimento e' riconosciuto anche al lavoratore a termine
Tutela giurisdizionale (torna all'indice del capitolo)
Avverso il provvedimento di rigetto dellistanza di naturalizzazione e possibile il ricorso al TAR del Lazio
Nel caso in cui lacquisto o il riconoscimento di configuri come un diritto (es.: beneficio di legge o, nei limiti in cui non vi sia spazio per valutazioni discrezionali dell'amministrazione, matrimonio), il ricorso e' di competenza del giudice ordinario; in questo senso, TAR Lazio, in relazione all'acquisto "automatico" (se pure condizionato da una espressa manifestazione di volonta' del soggetto) della cittadinanza da parte di persone nate in Italia da stranieri, per il quale art. 4 L. 91/1992 non prevede alcun provvedimento di conferimento adottato sulla base di valutazioni riservate all'autorita' procedente, riconoscendo all'interessato un vero e proprio diritto a vedersi riconosciuto lo status di cittadino sulla base della mera allegazione dell'esistenza dei presupposti di legge sopra indicati e della dichiarazione di volonta'
In materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, sussiste la legittimazione passiva del Mininterno, in quanto si tratta di diritto soggettivo, e il Mininterno ha, tra i suoi compiti, la tutela dei diritti civili (Trib. Firenze)
In caso di acquisto per matrimonio, trascorso il termine di 730 gg. senza che sia intervenuto il rigetto dell'istanza, l'interessato matura un diritto soggettivo all'emanazione del decreto di accoglimento dell'istanza, con possibilita' di adire il giudice per la dichiarazione relativa, previa verifica dei requisiti (da Sent. Cass. 7441/1993 e Sent. Cass. 1000/1995; nello stesso senso, TAR Marche e TAR Lombardia; Sent. TAR Piemonte estende discutibilmente l'ambito di applicazione di questa interpretazione al caso di concessione per naturalizzazione); nota: l'esistenza di condanne preclusive e' comunque essere ostativa, essendo la valutazione discrezionale dell'Amministrazione limitata a valutare la presenza di pericoli per la sicurezza dello Stato
TAR Campania: il ricorso contro un diniego di acquisto di cittadinanza per matrimonio che non sia motivato dalla valutazione discrezionale relativa alla sicurezza dello Stato e di competenza del giudice ordinario; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1355/2007, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio e TAR Lazio, che indicano come unica causa preclusiva demandata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione quella relativa all'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Il ricorso per lannullamento del silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione sull'istanza di acquisto della cittadinanza italiana e' di competenza del TAR del Lazio (Sent. Cons. Stato 2815/2010)
Conseguenze, per i figli,
dell'acquisto della cittadinanza (torna all'indice del
capitolo)
I figli minori (anche adottati) conviventi di uno straniero che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana la acquistano anchessi, a condizione (art. 12 DPR 572/93) di convivenza stabile ed effettiva al momento dellacquisto o del riacquisto della cittadinanza e adeguatamente documentata; nota: in mancanza del requisito di convivenza, e' possibile essere figlio minore straniero di cittadino italiano; Corte App. Salerno: il requisito di convivenza con il genitore si considera integrato anche in caso di separazione dei genitori con affidamento all'altro genitore, a condizione che sia stabile la frequentazione del figlio da parte del genitore divenuto cittadino; Trib. Padova: ai fini dell'acquisto di cittadinanza da parte del figlio minore all'atto dell'acquisto da parte del genitore con cui convive, rileva anche la convivenza all'estero, non essendo questa inficiata da assenze, purche' la continuita' sia sufficiente a mantenere un legame anche fisico
Il figlio maggiorenne di straniero che acquisiti la cittadinanza italiana, la puo' ottenere, per naturalizzazione, dopo 5 anni di residenza legale successivi all'acquisto (interpretazione proposta da dossier Mininterno sulla cittadinanza per evitare discriminazione di tale figlio rispetto al maggiorenne adottato da cittadino italiano)
Perdita della cittadinanza (torna all'indice del capitolo)
Il cittadino perde la cittadinanza
o se decide di rinunciarvi, essendo in possesso di altra cittadinanza ed avendo stabilito la residenza allestero; la riacquista
- se ristabilisce per almeno un anno la residenza in Italia
- se dichiara di volerla riacquistare e, entro un anno dalla dichiarazione, ristabilisce la residenza in Italia o presta servizio militare o assume un impiego pubblico (anche allestero) per lo Stato italiano
o se, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale cui lItalia non partecipi, o prestando servizio militare per uno Stato estero, non obbedisce alleventuale intimazione, da parte del Governo italiano, a lasciare limpiego o la carica o il servizio militare; la riacquista se dimostra di aver abbandonato limpiego o la carica o il servizio militare e se ha ristabilito da almeno 2 anni la residenza in Italia
o se, in caso di guerra tra lItalia e uno Stato estero, accetta o mantiene un impiego pubblico o una carica pubblica o se presta, senza esservi costretto, servizio militare per quello Stato, o ne acquista volontariamente la cittadinanza (la perdita della cittadinanza decorre dalla cessazione dello stato di guerra); in questo caso non e possibile riacquistare la cittadinanza
o se lha acquistata in quanto minore adottato da italiano e ladozione e revocata per sua responsabilita, sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza (art. 3 L. 91/1992); note:
- l'adozione legittimante non puo' essere revocata (Sent. Corte Cost. 344/1992)
- l'adozione del minore puo' essere revocata, per responsabilita' dell'adottato, quando essa sia stata effettuata in uno dei casi particolari di cui all'art. 44 L. 184/1983 e il minore commetta uno dei delitti gravi previsti dall'art. 51 della stessa legge (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
La perdita della cittadinanza da parte del genitore non comporta analoga perdita per il figlio (salvo il caso di acquisto di cittadinanza di uno Stato contraente la Convenzione di Strasburgo del 1963, riguardante la riduzione dei casi di cittadinanza plurima; nota: circ. Mininterno 28/10/2009 chiarisce che, a seguito della denuncia da parte dell'Italia del Capitolo I della Convenzione di Strasburgo del 6/5/1963, a decorrere dal 4/10/2010, il cittadino italiano che acquista la cittadinanza di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo non incorrera' piu' nella perdita della cittadinanza italiana; per il periodo tra il 4/6/2009 e il 4/6/2010, la conservazione della cittadinanza italiana e' subordinata al preventivo consenso dello Stato di cui si chiede di acquisire la cittadinanza; per Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo, Stati che hanno gia' proceduto alla denuncia della Convenzione, tale consenso e' da considerarsi espresso a priori); nota: possibile il caso di minore italiano con entrambi i genitori stranieri
Circ. Mininterno 15/6/2009: i cittadini di origine ebraica divenuti italiani con provvedimenti di concessione adottati dopo l'1/1/1919, furono privati della cittadinanza in base ad art. 3 RDL 1381/1938 e art. 23 RDL 1728/1938; il RDL 25/1944 abrogo' queste disposizioni, restituendo la cittadinanza ex tunc; non beneficiarono di queste disposizioni, pero', coloro che avevano acquistato la cittadinanza del Paese di emigrazione; dal momento che non si tratto' di una scelta volontaria, costoro, salvo che abbiano espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, non l'hanno mai persa, trasmettendola dunque ai loro discendenti
Sent. Corte Giust. C-135/08: il diritto dellUnione europea, e in particolare lart. 17 Trattato CE, non osta a che uno Stato membro revochi ad un cittadino dell'Unione europea la cittadinanza acquisita per naturalizzazione in maniera fraudolenta, neanche quando l'interessato non sia in grado di recuperare la cittadinanza del suo Stato membro di origine, a condizione che la decisione di revoca rispetti il principio di proporzionalita'; tale principio puo' richiedere che, prima che la revoca divenga efficace, venga concesso allinteressato un termine ragionevole affinche' egli possa tentare di recuperare la cittadinanza del suo Stato membro di origine
Competenze degli uffici
consolari italiani (torna all'indice del capitolo)
Funzioni
degli uffici consolari in relazione a cittadinanza e passaporto (D.
Lgs. 71/2011):
o il capo dell'ufficio consolare accerta il possesso della cittadinanza italiana con ogni mezzo utile e rilascia il relativo certificato ai cittadini residenti; a tal fine, esperisce le opportune indagini d'ufficio, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, salvo, per questi, la sua discrezionale valutazione sulla loro forza probatoria
o l'ufficio consolare da' comunicazione ai competenti uffici in Italia di tutti gli atti o fatti suscettibili di influire sullo stato di cittadinanza dei cittadini residenti nella circoscrizione, ai fini dei conseguenti provvedimenti
o l'ufficio consolare rilascia, rinnova, ritira il passaporto e ne estende la validita'
o in caso di dubbi sulla cittadinanza o sull'identita' del titolare di un passaporto, o di chi ne ha chiesto il rilascio, il capo dell'ufficio consolare, con decreto, puo' circoscrivere a determinati Stati la validita' territoriale del passaporto e limitarne la validita' temporale per un periodo non superiore a 6 mesi, eventualmente prorogabile di altri 6 mesi, in attesa dei necessari accertamenti; venuti meno i dubbi, i decreti sono revocati
Nota
Consolato italiano di Buenos Aires (corente con art. 7-bis della tabella
dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari,
allegata al D.
Lgs. 71/2011, come modificato da L.
89/2014):
o per la trattazione della domanda di riconoscimento, a qualunque titolo, della cittadinanza italiana di ogni persona maggiorenne, si applicano percepiti diritti consolari pari a 300 euro
o trattandosi di contributo dovuto per la trattazione della pratica, esso deve essere pagato obbligatoriamente al momento della presentazione della domanda anche se la documentazione ad essa allegata sia incompleta e a prescindere dall'esito dell'accertamento
o rimangono a titolo gratuito tutte le richieste di riconoscimento di cittadinanza presentate in favore di minori
o le istanze o dichiarazioni finalizzate all'elezione, acquisto, riacquisto o concessione della cittadinanza rimangono invece soggette al pagamento del contributo di 200 euro previsto da art. 9-bis L. 91/1992
Dati (torna
all'indice del capitolo)
Acquisizioni della cittadinanza italiana nel 2013 (Rapp. ISTAT 16/6/2014): 100.712
Acquisizioni della cittadinanza italiana nel 2012 (Rapp. ISTAT 26/7/2013): 65.383 (Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti 5/8/2014: 60.060 da parte di stranieri; tra queste, 22.844 per naturalizzazione, 17.835 per matrimonio)
Acquisizioni della cittadinanza italiana nel 2011 (Rapp. ISTAT 26/7/2013): circa 56.000
Acquisizioni della cittadinanza italiana nel 2010 (da Guida Mininterno cittadinanza): 45.358 provvedimenti (40.223 concessioni - di cui 18.593 per matrimonio, da Dati Mininterno -, 1.634 dinieghi e 3.501 inammissibili); in contrasto, Rapp. Eurostat sull'acquisizione della cittadinanza 2012: circa 65.900 acquisizioni, di cui 12,7% da parte di comunitari, 87,3% da parte di stranieri
Nota: le statistiche relative alle acquisizioni della cittadinanza per matrimonio non distinguono tra coniuge italiano per nascita e coniuge italiano per naturalizzazione (da articolo di C. Conti e S. Strozza su Neodemos)
Acquisizioni della cittadinanza italiana nel 2009 (da Guida Mininterno cittadinanza: 42.521 provvedimenti (40.084 concessioni, 859 dinieghi e 1.578 inammissibili); in contrasto, Nota ISTAT 12/10/2010: 59.369 (Rapp. Eurostat sull'acquisizione della cittadinanza 2011: 9,7% da parte di comunitari, 90,3% da parte di stranieri)
Acquisizioni della cittadinanza italiana nel 2008 (da Guida Mininterno cittadinanza: 40.902 provvedimenti (39.484 concessioni, 739 dinieghi e 679 inammissibili); in contrasto, Rapp. Eurostat sulla acquisizione della cittadinanza nell'Unione europea: 53.696, di cui 6.402 da Stati membri dell'Unione europea (2.857 dalla Romania); 47.294 da Stati terzi (9 .156 dal Marocco)
Acquisizioni della cittadinanza italiana nel 2007 (da All. Resoconto seduta Comm. Aff. cost. Camera 18/12/2008; nota: sembra trascurato il dato relativo all'acquisizione al compimento dei 18 anni):
istanze presentate: 46.518, di cui 21.257 per matrimonio, 25.261 per naturalizzazione
istanze definite: 39.177, di cui 31.925 per matrimonio, 7.252 per naturalizzazione
istanze accolte: 38.466 (35.766 nel 2006), di cui 31.609 per matrimonio, 6.857 per naturalizzazione
istanze dichiarate inammissibili: 564, di cui 232 per matrimonio, 332 per naturalizzazione
istanze respinte: 147, di cui 84 per matrimonio, 63 per naturalizzazione
Acquisizioni della cittadinanza italiana nel 2006: 35.766 (Com. Mininterno 14/4/2008)
Acquisizioni della cittadinanza negli anni 2003-2005 (da Rapp. Eurostat 2010 su popolazione e condizioni sociali): 13.400 (2003), 19.100 (2004); 28.700 (2005)
Acquisizioni della cittadinanza italiana dal 1980 al 2007: 246.213
Principali nazionalita' di provenienza:
o nel 2010 (Dati Mininterno): Marocco (6.952), Albania (5.628), Romania (2.929), Peru' (1.377), Brasile (1.313), Tunisia (1.215), Ucraina (1.033), Polonia (974), Egitto (912), Russia (861)
o nel 2007 (dati Istat e Mininterno, riportati in Statistiche stranieri):
complessivamente: Marocco (3.850), Romania (3.509), Albania (2.605), Argentina (2.410), Brasile (1.928)
per naturalizzazione: Marocco (1.975), Albania (736), Tunisia (414), Egitto (286), Ghana (259)
per matrimonio: Romania (3.373), Argentina (2.363), Brasile (1.881), Marocco (1.875), Albania (1.869)
Titolo di studio per le acquisizioni per motivi diversi dal matrimonio, nel 2010 (Dati Mininterno):
o laurea: 1964
o media superiore: 8384
o professionale: 271
o licenza media: 6567
o licenza elementare: 1163
o nessuno: 1024
o non disponibile: 2236
40.
Apolidia (torna all'indice)
-
Status di apolide; esclusione
-
Certificazione dello status di apolide
-
Contenuto dello status di apolide
-
Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza
sociale (Regolamento CE 883/2004)
- Cifre
Status di apolide; esclusione
(torna all'indice del capitolo)
Norme di riferimento: Convenzione di New York del 1954 (L. 306/1962), art. 17 DPR 572/93; nota: l'Italia non ha ancora firmato la Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961 (vedi l'elenco delle firme e delle ratifiche), ma il Consiglio dei Ministri ha approvato nella seduta dell'1/12/2014 un disegno di legge per l'adesione dell'Italia alla Convenzione (com. PCM 1/12/2014)
Tra gli Stati membri dell'Unione europea, Cipro, Estonia, Malta e Polonia non hanno ancora ratificato la Convenzione di New York del 1954 (vedi l'elenco delle firme e delle ratifiche)
E apolide la persona che nessuno Stato riconosce come proprio cittadino (Corte App. Firenze: non e' cittadino italiano ne' del Paese di nascita ed e' privo dei requisiti rispettivamente previsti per il riconoscimento della cittadinanza nei due paesi; risulta privo di collegamenti con altri Stati in vista di una possibile cittadinanza alternativa)
Nota ACNUR sull'apolidia: la capacita' di trasmettere la cittadinanza e' negata alla donna dalle legislazioni di 27 Stati (in Brunei Darussalam, Qatar, Iran, Kuwait, Somalia, Libano, Swaziland, la madre non e' in grado di trasmetterla neanche se il padre e' ignoto o apolide); questo puo' far si' che il figlio non riceva cittadinanza dai genitori, quando
o il padre e' apolide
o la legge del paese del padre non gli permette di trasmettere la cittadinanza in certe circostanze (esempio: nascita del figlio all'estero)
o il padre e' ignoto o non sposato con la madre al momento della nascita
o il padre non e' stato in grado di effettuare gli adempimenti amministrativi necessari per il conferimento della cittadinanza al figlio (per esempio, perche' e' morto o e' stato separato forzatamente dalla famiglia o perche' e' troppo oneroso produrre la documentazione richiesta), o non ha voluto effettuarli (per esempio, perche' ha abbandonato la famiglia)
Motivi di esclusione dallapplicazione della Convenzione: essere seriamente indiziati di aver commesso
o un crimine contro la pace
o un crimine di guerra
o un crimine contro lumanita
o un crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di residenza, prima di esservi ammessi
o azioni contrarie alle finalita delle Nazioni Unite
Riguardo al problema della cittadinanza di molti esponenti delle comunita' Rom provenienti dai paesi dell'ex Jugoslavia, i quali si trovano una condizione di apolidia di fatto, il Ministero dell'interno ha istituito un gruppo di lavoro che dovra' al piu' presto fornire indicazioni giuridiche e operative (dichiarazioni del Ministro dell'interno nel corso di una audizione parlamentare, riportate da un comunicato ASGI)
Sent. CEDU Kuric et al. c. Slovenia: violazione di art. 8 (diritto al rispetto della vita privata o familiare), art. 13 (diritto a un rimedio effettivo), art. 14 (divieto di discriminazione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, da parte della Slovenia nei confronti dei ricorrenti, che appartengono a gruppi di persone "cancellate"; ossia, persone che hanno perso, con la dichiarazione di indipendenza della Slovenia, il loro status di residenti permanenti; la Slovenia non ha riparato con prontezza le gravi consegenze di tale cancellazione; il Governo Sloveno deve, entro un anno, definire uno schema di compensazione per i "cancellati" (applicazione da parte della CEDU della procedura di causa-pilota)
Rapp. Commissario per i diritti umani Consiglio d'Europa:
o si esortano le autorita' italiane ad assicurare che il tavolo tecnico con la partecipazione dei ministeri competenti, dell'ACNUR, dei rappresentanti dei rom e dei sinti, e delle Ong, prefigurato dalla Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020, definisca in maniera tempestiva le possibili soluzioni per superare la questione dell'apolidia di fatto, e a mettere in pratica le soluzioni individuate, al fine di consentire alle persone interessate di godere almeno degli stessi diritti riconosciuti alle persone apolidi, con particolare riguardo alle relative norme del Consiglio d'Europa concernenti i figli di genitori apolidi
Certificazione dello status
di apolide (torna all'indice del capitolo)
La certificazione dello status puo essere effettuata (art. 17 DPR 572/93) dal Mininterno, su istanza dellinteressato corredata da
o atto di nascita (tradotto e asseverato, se la persona e' nata all'estero)
o documentazione relativa alla residenza (nota: nella prassi, residenza legale) in Italia
o ogni documento idoneo a dimostrare lo status di apolide (Sent. Tribunale Roma, citata in Com. Gruppo Abele 7/5/2004, e Corte App. Firenze: non necessaria la dimostrazione di mancanza di cittadinanza per ciascuno Stato; Trib. Vicenza e Trib. Roma: sufficiente dimostrazione in relazione ai soli Stati con cui potrebbe esservi, in astratto, un collegamento; Corte dAppello di Roma, citata in Com. Gruppo Abele 7/5/2004: sufficienti indizi; Corte App. Firenze: in particolare, un quadro indiziario e' sufficiente in caso di asserita mancanza di collegamento con ogni Stato); nota: nella prassi, viene chiesta dichiarazione del consolato del paese di nascita della persona (o dei genitori, se la persona e' nata in Italia) da cui risulti che l'interessato non e' cittadino di quel paese; nello stesso senso, Trib. Roma (secondo l'orientamento pressoche' unanime in materia di apolidia, e' sufficiente la prova indiziaria; nel caso, la prova che l'interessato non e' cittadino del paese d'origine dei genitori, e che risiede stabilmente in Italia, dove e' nato) e Trib. Roma (sufficiente la prova indiziaria; nel caso, la prova che la persona, nata in Italia, vi e' vissuta ininterrottamente, e che non e' cittadino della Croazia, paese di origine della madre, unico genitore noto)
o copia del permesso di soggiorno (nella prassi)
In caso di richiesta di riconoscimento dello status di apolide, viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa riconoscimento status di apolidia; Ord. Trib. Roma ha disposto in via cautelare, a vantaggio di una persona che aveva chiesto il riconoscimento dello status di apolide per via giudiziale e che era priva di permesso di soggiorno, il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione del giudizio
La dichiarazione dello status e' ottenibile anche per via giudiziale, dal momento che lo status di apolide e' solo riconosciuto e certificato dall'autorita' amministrativa, ma non da essa conferito (Sent. Cass. 28873/2008; nello stesso senso Trib. Roma), e l'assenza di certificazione amministrativa non puo' precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti dell'apolide (Sent. Corte Cost. 293/2003); nello stesso senso, Circ. Mininterno n. K.60.1, Trib. Roma e, ad esempio, Trib. Firenze (citati da Corte d'Appello Firenze) e Trib. Vicenza; in senso piu' limitato, Corte d'Appello Firenze (coerentemente con sent. Cass. Civ. Sez. II n. 3157/2001): accertamento giudiziale possibile solo quando questo sia indispensabile per eliminare una situazione pregiudizievole e di incertezza in relazione a diritti o rapporti giuridici (verosimilmente, in caso di inerzia da parte del Mininterno)
Competente per l'accertamento giudiziale e' il giudice ordinario, dal momento che, in quanto accertamento negativo di ogni cittadinanza, esso incide sui diritti soggettivi dell'istante (Sent. Corte Cost. 293/2003, Sent. Cass. S.U. 46/2001, Sent. Cass. 14918/2007 e Sent. Cass. 28873/2008); il giudice ordinario che puo' avvalersi di ogni strumento istruttorio per accertare lo stato del ricorrente (Sent. Cass. 28873/2008 e Corte App. Firenze)
Nel giudizio contenzioso relativo alla domanda volta ad ottenere l'accertamento dello stato di apolidia sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell'interno, in quanto lo straniero fa valere nel processo un diritto che gli puo' essere riconosciuto anche in via amministrativa dal Ministero, il quale, quindi, da una ricognizione giudiziale dell'apolidia, puo' restare vincolato a certificarla (Sent. Cass. 28873/2008)
L'onere della prova della sussistenza della qualita' di apolide grava sul richiedente, che puo' darla in ogni modo; il contenuto della prova richiestagli deve essere ricostruito pero' considerando che egli si trova nella impossibilita' di dare la prova negativa quanto all'essere cittadino di un qualche Stato del mondo; in particolare, un quadro indiziario e' sufficiente in caso di asserita mancanza di collegamento con ogni Stato (Corte App. Firenze); nello stesso senso,
o Trib. Roma: secondo l'orientamento pressoche' unanime in materia di apolidia, e' sufficiente la prova indiziaria (nel caso, la prova che l'interessato non e' cittadino del paese d'origine dei genitori, e che risiede stabilmente in Italia, dove e' nato)
o Trib. Roma: al richiedente lo status di apolide non si puo' chiedere la prova che nessuno Stato lo consideri suo cittadino, ne' di dimostrare con riferimento alla normativa attualmente in vigore nei Paesi con cui egli stesso dichiara di avere legami di appartenenza, di non essere in possesso e di non poter acquistare la cittadinanza di quegli Stati (altrimenti si introdurrebbe un regime probatorio particolarmente gravoso per una persona che, da tempo, non ha piu' legami con il Paese di origine e che richiede il riconoscimento dello status di apolide in ragione di eventi quali la successione, lo smembramento o la scissione dello Stato di originaria appartenenza); deve ritenersi che l'onere della prova di cui e' onerato il richiedente debba poter essere circoscritto alla allegazione e conseguente prova della stabile residenza nel territorio dello Stato cui si inoltra l'istanza e alle circostanze di fatto che, secondo la legge dello Stato di originaria appartenenza (nota: in senso lato), hanno comportato la perdita della prima cittadinanza od il suo mancato acquisto
Il decreto con cui la Corte di appello abbia dichiarato improponibile il ricorso proposto per l'accertamento dello stato di apolidia e' ricorribile per cassazione, poiche' si tratta di procedimento contenzioso volto all'accertamento di uno stato personale, relativo a posizioni soggettive con natura di diritti, che si conclude con una pronuncia che ha natura decisoria e definitiva (Sent. Cass. 28873/2008)
Principio di diritto (Sent. Cass. 7614/2011): in difetto di diversa esplicita previsione del legislatore, le controversie afferenti lo status di apolide devono essere proposte e decise, nel contrraddittorio del Ministro dell'interno, nelle forme proprie dell'ordinario giudizio di cognizione (invece che nelle forme del rito camerale, previsto per lo status di rifugiato); in precedenza, in senso contrario, Corte App. Firenze (nota: l'applicazione del rito camerale avrebbe come conseguenza lo spostamento della competenza territoriale dal domicilio del convenuto a quello dellinteressato, renderebbe non necessaria l'assistenza tecnica di un legale e accrescerebbe i poteri inquisitori del giudice)
Una volta ottenuta la dichiarazione della condizione di apolide dal giudice, e' onere dell'interessato inoltrare alla competente autorita' amministrativa istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno, diritto che discende dallo status di apolide (Corte App. Firenze)
Trib. Roma: riconosciuto lo status di apolide a una cittadina di nascita azera, trasferitasi in Italia prima della dissoluzione dell'Unione Sovietica; con l'entrata in vigore delle leggi sulla cittadinanza dei singoli Stati ex sovietici, la signora ha perso sia la cittadinanza azera sia quella sovietica per il mutamento dell'assetto delle realta' statuali, ma non ha potuto acquistare ne' quella russa ne' quella della nuova Repubblica di Azerbaijan a causa dell'assenza prolungata dal territorio di ciascuno Stato (nota: lo status e' stato riconosciuto pur riconoscendo che la signora potrebbe riacquistare la cittadinanza azera o russa, risiedendo legalmente ed ininterrottamente sul territorio della Repubblica di Azerbaijan per 5 anni o, rispettivamente, su quello della Federazione Russa per 3 anni)
Trib. Roma: riconosciuto lo status di apolide a un cittadino della ex-Jugoslavia, di etnia Rom, nato da cittadini della Repubblica di Serbia Montenegro, che da anni non riesce ad ottenere risposta in relazione al possesso della cittadinanza rispettiva ne' dalla Serbia ne' dal Kossovo; al di la' del possedere o meno lo status giuridico di cittadino di uno di questi paesi, rileva il fatto che quel paese riconosca la persona come proprio cittadino
Trib. Roma: riconosciuto lo status di apolide a un cittadino nato in Italia nel 1985 da genitori di origine Rom serbo-bosniaci, cittadini della ex Jugoslavia, e sempre vissuto in Italia; dopo la dissoluzione dello Stato della Jugoslavia, i genitori avevano chiesto e ottenuto la cittadinanza della neocostituita Repubblica di Croazia, ma non avevano chiesto la cittadinanza per il figlio, ne' al momento della sua nascita ne' in seguito; la vigente legislazione della Croazia stabilisce che la cittadinanza puo' essere acquistata anche per origine dal bambino nato all'estero, se almeno uno dei genitori e' cittadino croato, a condizione che si rivolga, entro il diciottesimo anno di eta', alle competenti autorita' consolari croate per l'iscrizione nel registro dei cittadini (e l'interessato non l'ha fatto, ne' alcuno lo ha fatto per lui) o, sempre entro il diciottesimo anno di eta', si stabilisca in Croazia (ma l'interessato non ha mai soggiornato in Croazia); ne' lo status di cittadino croato puo' derivargli dalla mera discendenza da cittadini croati (come sostenuto dal Minininterno), non essendo i suoi genitori di etnia croata
Contenuto dello status di
apolide (torna all'indice del capitolo)
Lapolide conserva i diritti maturati prima del riconoscimento dello status, purche si tratti di diritti di cui avrebbe continuato a godere in mancanza di riconoscimento
Lapolide riceve un trattamento non meno favorevole di quello riservato allo straniero in generale, in materia di
o esercizio di professioni salariate
o esercizio di professioni non salariate e creazioni di societa commerciali e industriali
o esercizio di professioni liberali (previo riconoscimento dei titoli abilitanti)
Nota: verosimilmente, il trattamento deve corrispondere a quello riservato al titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo
Allapolide regolarmente residente nel territorio dello Stato e rilasciata la carta di identita e, salvo motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, un titolo di viaggio
Il titolo di viaggio puo essere rilasciato anche allapolide comunque presente; in particolare, in caso di impossibilita, per lapolide, di ottenerne uno dal paese di regolare residenza
Esonero dall'obbligo di visto, ai fini dell'ingresso per soggiorno di durata non superiore a 90 gg, per apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalita' di alcun paese residenti in uno Stato membro UE e titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro (Regolamento (CE) 539/2001)
Il titolare dello status di apolide e' iscritto obbligatoriamente al SSN (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
Possibilita di chiedere la cittadinanza per naturalizzazione dopo 5 anni (anziche 10) di residenza legale
Chi nasce in Italia da genitori apolidi e' cittadino italiano
Coordinamento dei sistemi
nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004) (torna
all'indice del capitolo)
Le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale si applicano anche agli apolidi residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, nonche' ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, se tali superstiti sono apolidi residenti in uno degli Stati membri
Nota: l'ambito di applicazione del Regolamento CE 883/2004 risulta piu' esteso rispetto al Regolamento CEE 1408/1971, non essendo destinato soltanto ai lavoratori ed agli studenti ma, in generale, alle persone attive ed inattive (ad esempio, le casalinghe o i disoccupati non indennizzati), a condizione che siano state soggette alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro (da Circ. INPS 82/2010)
o si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
le prestazioni di malattia
le prestazioni di maternita' e paternita' assimilate
le prestazioni di invalidita'
le prestazioni di vecchiaia
le prestazioni per i superstiti
le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali
gli assegni in caso di morte
le prestazioni di disoccupazione
le prestazioni di pensionamento anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)
le prestazioni familiari
i regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi
le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione locale)
o non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da funzionari di Stato durante ladempimento dei loro obblighi, o a favore di coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per ragioni di discendenza
Note:
o il Regolamento CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dallINPS (Circ. INPS 82/2010):
assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi
la gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 L. 335/1995
regimi speciali di assicurazione per linvalidita', la vecchiaia e i superstiti
assicurazione obbligatoria per la tubercolosi
assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lindennit di mobilit, nonche' per la C.I.G.
prestazioni familiari
assicurazioni obbligatorie per la malattia e la maternita'
o le prestazioni elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:
pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)
pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971, L. 18/1980 e L. 508/1988)
pensioni e indennita' per i sordomuti (L. 381/1970 e L. 508/1988)
pensioni e indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970 e L. 508/1988)
integrazione delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952, L. 638/1983 e L. 407/1990)
integrazione dellassegno di invalidita' (L. 222/1984)
assegno sociale (L. 335/1995)
maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)
o l'assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilita' (art. 5 L. 222/1984), che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione speciale non contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla giurisprudenza della Corte di giustizia (circ. INPS 110/2012)
o l'ambito oggettivo di applicazione e' piu' esteso rispetto a quello del Regolamento CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ. INPS 82/2010)
Le persone alle quali si applica il Regolamento CE 883/2004 godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato; nota: si prescinde, in generale, dal requisito di residenza nel territorio di uno degli Stati membri (Circ. INPS 82/2010, che fa riferimento a Circ. INPS 137/2006)
Si applica una sola legislazione, determinata in base ai seguenti criteri (Regolamento CE 883/2004, come modificato da Regolamento UE 465/2012):
o legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata o autonoma
o legislazione dello Stato membro a cui appartiene l'amministrazione dalla quale la persona dipende, se tale persona e' un pubblico dipendente (anche quando svolga ulteriori attivita' subordinate o autonome in uno o piu' Stati membri)
o legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita la sua attivita' subordinata per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attivita', se la persona e' distaccata in altro Stato membro, purche' il distacco abbia durata prevedibile non superiore a 24 mesi e non sia finalizzato alla sostituzione di altra persona distaccata
o legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita la sua attivita' autonoma, se la persona si trasferisce in altro Stato membro per svolgervi attivita' autonoma affine per un periodo di durata prevedibile non superiore a 24 mesi
o legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata, se la persona esercita anche un'attivita' autonoma in altro Stato membro
o legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri) ed esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza
o legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro
o legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro
o legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno e' lo Stato membro di residenza
o legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza
o legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attivita'
o legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle attivita' della persona, se questa, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, esercita una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato membro
o legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata, qualora essa eserciti un'attivita' subordinata in uno Stato membro ed una autonoma in altro Stato membro
o legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona riceve un'indennita' di disoccupazione a norma di art. 65 Regolamento CE 883/2004 in base alla legislazione di tale Stato
o legislazione dello Stato membro da cui la persona e' chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile, se questo e' il caso
o legislazione dello Stato membro di residenza, negli altri casi
Per "sede legale o domicilio" s'intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale (art. 14, co. 5-bis Regolamento CE 987/2009, come modificato da Regolamento UE 465/2012)
In caso di disaccordo tra le istituzioni o le autorita' di due o piu' Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile, si applica provvisoriamente la legislazione determinata utilizzando nell'ordine i criteri seguenti (Regolamento CE 987/2009, come modificato da Regolamento UE 465/2012):
o se la persona interessata esercita attivita' subordinata o autonoma in due o piu' Stati membri e svolge parte della sua o delle sue attivita' nello Stato membro di residenza, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza
o se la persona interessata non esercita alcuna attivita' subordinata o autonoma, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza
o in tutti gli altri casi, se la persona esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati membri, si applica legislazione dello Stato membro al quale e' stata inoltrata per prima la richiesta
In caso di disaccordo tra le istituzioni o le autorita' di due o piu' Stati membri circa la determinazione dell'istituzione chiamata ad erogare le prestazioni, l'interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza o, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione a cui la domanda e' stata presentata per prima (Regolamento CE 987/2009)
Se, in base alla legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, tale Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale
Se la legislazione di uno Stato membro prevede il requisito di determinati periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza per il diritto o la durata delle prestazioni, per l'iscrizione allassicurazione (obbligatoria, volontaria o facoltativa continuata) o per l'ammissione ad un beneficio previsto dalla legislazione nazionale, l'istituzione competente considera gli analoghi periodi svolti sotto la legislazione di altri Stati membri come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica (disposizione applicata in Sent. Corte Giust. C-257/10); Sent. Cass. 5361/2012: ai fini del computo del numero di contributi necessari per la maturazione di una prestazione previdenziale, il principio di totalizzazione dei contributi versati in diversi Stati membri (o altri paesi per i quali viga il Regolamento CEE 1408/1971) si applica anche ai contributi figurativi per i periodi di astensione obbligatoria per maternita' versati in altro paese
Sent. Corte Giust. C-522/10: se uno Stato membro tiene conto, ai fini della concessione della pensione di vecchiaia, dei periodi dedicati all'educazione dei figli in quello stesso Stato membro, listituzione competente di quello Stato membro deve prendere in considerazione, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi dedicati alleducazione di un figlio, maturati in un secondo Stato membro, come se tali periodi fossero maturati sul suo territorio nazionale, da parte di una persona che ha svolto unattivit professionale unicamente nel primo Stato membro e che, al momento della nascita dei propri figli, aveva smesso temporaneamente di lavorare e, per motivi strettamente familiari, aveva stabilito la propria residenza nel territorio del secondo Stato membro
Sent. Corte Giust. C-233/12: e' legittima una normativa di uno Stato membro che non consenta ai suoi cittadini, dipendenti di un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, di trasferire al regime previdenziale di tale organizzazione il capitale che rappresenta i diritti a pensione da essi maturati in precedenza nel territorio del loro Stato membro d'origine, in assenza di un accordo tra tale Stato membro e detta organizzazione internazionale che preveda la possibilita' di tale trasferimento; nel caso in cui il meccanismo di trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati in precedenza in uno Stato membro verso il regime pensionistico di un nuovo datore di lavoro in un altro Stato membro non sia applicabile, non e' legittima una normativa di uno Stato membro che non consenta di prendere in considerazione i periodi di lavoro che un cittadino dell'Unione europea ha compiuto presso un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia
Ai fini della determinazione della residenza delle persone a cui si applica il Regolamento CE 883/2004, rileva (Regolamento CE 987/2009) il "centro degli interessi" della persona interessata, determinato in base ad una valutazione complessiva di
o durata e continuita' della presenza nel territorio degli Stati membri
o situazione dell'interessato, con riferimento particolare a
natura e caratteristiche specifiche di qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e' esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi contratto di lavoro
situazione familiare e legami familiari
esercizio di attivita' non retribuita
per gli studenti, fonte del reddito
alloggio; con riguardo, in particolare, alla stabilita'
Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale
o volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi
Concl. Avv. Gen. C-255/13: sulla base di un'interpretazione corretta di art. 1 lettera k Regolamento CE 883/2004, ai sensi degli artt. 19 e 20 del medesimo, la dimora forzata per un periodo superiore ad 11 anni di una persona assicurata in uno Stato membro diverso da quello di residenza a causa di una grave patologia manifestatasi per la prima volta mentre detta persona si trovava in vacanza in quello Stato membro, laddove la persona di cui trattasi sia stata effettivamente costretta, a causa della gravita' della sua malattia e della conveniente vicinanza di cure mediche specialistiche, a rimanere fisicamente in quello Stato membro per tale periodo, non comporta di per se' che le persona non possa piu' essere considerata come semplice dimorante nello Stato membro di cura; il giudice del rinvio deve determinare il luogo di residenza di tale persona sulla base di una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti, ivi inclusa la circostanza per la quale la persona di cui trattasi sia costretta, per ragioni di ordine medico, a rimanere nello Stato membro di cura al fine di ricevere i trattamenti necessari
o Regolamento CEE 1408/1971 osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente a concedere una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel territorio di detto Stato membro, senza che la medesima e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro; osta anche a che uno Stato membro, che non sia lo Stato competente nei confronti della persona di cui trattasi, conceda prestazioni familiari a quest'ultima, a meno che non sussista un collegamento preciso e particolarmente stretto tra la situazione in esame e il territorio di tale primo Stato membro (punto 28: in base a Sent. Corte Giust. C-611/10, uno Stato membro non competente conserva la possibilita' di concedere prestazioni familiari se sussiste un collegamento preciso e particolarmente stretto tra il territorio di tale Stato e la situazione di cui trattasi, a condizione di non incidere smisuratamente sulla prevedibilita' ed effettivita' delle norme di coordinamento del suddetto regolamento)
o Regolamento CE 883/2004, come modificato Regolamento CE 988/2009, osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente per la concessione di una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel territorio di tale Stato membro senza che essa e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro
Le prestazioni in denaro dovute in virtu' della legislazione di uno o piu' Stati membri o sulla base del Regolamento CE 883/2004 non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice (principio di esportabilita' delle prestazioni); e' fatta salva la deroga relativa alle prestazioni di cui all'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009); Sent. Corte Giust. C-503/09: prestazioni, anche di carattere non contributivo, non esplicitamente incluse nell'Allegato X non possono essere oggetto di deroga al principio di esportabilita'
L'interessato puo' presentare le domande e la documentazione relative a prestazioni di sicurezza nella propria lingua, se lingua ufficiale dellUE (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale)
Disposizioni relative alle diverse prestazioni (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):
o indennita' di malattia:
le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato, indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ. INPS 87/2010)
le prestazioni in natura (cure, farmaci, ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; linteressato deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza, richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma, l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ. INPS 87/2010)
se l'interessato si reca all'estero appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent. Corte Giust. C-173/09:
- l'autorizzazione non puo' essere negata quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato di salute
- il rimborso puo' essere chiesto anche quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego dell'autorizzazione risulti illegittimo
in Italia, di norma il diritto alla prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ. INPS 87/2010)
la totalizzazione si applica, in Italia, anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un contributo sia stato versato in Italia (circ. INPS 87/2010)
o prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:
il soggetto ha diritto a prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1 rilasciato dall'ente assicuratore
le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale, indipendentemente da residenza e soggiorno
o pensione di invalidita':
se la persona soggiorna o risiede in uno Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a tali visite, se le condizioni di salute lo permettono
in caso di assicurazione pregressa in piu' Stati,
- se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare invalido
- se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di assicurazione
- se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'
- se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore
o pensione di vecchiaia:
i contributi gia' versati in uno Stato membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato
ogni Stato membro in cui la persona e' stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla prestazione (circ. INPS 88/2010)
se la durata del periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba l'obbligo
se in tutti gli Stati membri risultassero individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione, tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la legislazione di quello Stato (circ. INPS 88/2010)
quando si raggiunge l'eta' pensionabile, la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita' lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione
un "organismo di contatto" (normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro in merito ai diritti maturati
e' possibile chiedere un riesame entro un certo termine
Sent. Corte Giust. C-282/11: non e' legittima una normativa di uno Stato membro in forza della quale l'importo teorico della pensione di vecchiaia del lavoratore autonomo, emigrante o meno, e' sempre calcolato a partire dalle basi contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene applicato un divisore fisso, senza che ne' la durata di tale periodo ne' detto divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione
Sent. Corte Giust. C-127/11: e' legittima una clausola in forza della quale una pensione per superstiti percepita in uno Stato membro viene ridotta a seguito dell'aumento di una pensione di vecchiaia percepita in forza della legislazione di un altro Stato membro, fatto salvo che
- la prestazione dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro sia ridotta entro i limiti dell'importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei redditi acquisiti sul territorio dell'altro Stato membro
- non si determini, in capo all'interessato, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale o che, nel caso in cui l'esistenza di un tale svantaggio si verificasse, la sua misura sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale
Sent. Corte Giust. C-548/11: non e' legittimo che, nel calcolo della pensione di vecchiaia in uno Stato membro, un periodo di inabilita' lavorativa, durante il quale una prestazione di assicurazione malattia, sulla quale sono stati trattenuti contributi a titolo di assicurazione vecchiaia, sia stata versata in un altro Stato membro a un lavoratore migrante, non sia considerato dalla normativa di tale altro Stato membro quale "periodo di assicurazione", sulla base del rilievo che l'interessato non e' residente in quest'ultimo Stato e/o ha beneficiato, in forza della normativa del primo Stato membro, di una prestazione simile che non poteva essere cumulata con detta prestazione di assicurazione malattia
Sent. Corte Giust. C-589/10: ai fini dell'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno dell'Unione europea una persona non puo' disporre contemporaneamente di due luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti; un ente competente di uno Stato membro non puo' sopprimere retroattivamente il diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso delle indennita' pensionistiche gia' versate per il fatto che il beneficiario percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza; l'importo di tale pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro puo' subire una riduzione nel limite dell'importo delle prestazioni corrisposte nell'altro Stato membro in forza dell'applicazione di un'eventuale norma anticumulo nazionale, purche' tale riduzione non determini, in capo al beneficiario, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenti alcun elemento transnazionale, ovvero, nel caso in cui si produca un tale svantaggio, purche' esso sia giustificato da considerazioni oggettive e sia proporzionato rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale
o indennita' in caso di morte:
l'indennita' e' erogata dall'ente dello Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei beneficiari
o trattamento di disoccupazione:
l'ente dello Stato presso cui l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ. INPS 85/2010),
- l'INPS accerta se, per la qualifica rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia
- la totalizzazione puo' essere effettuata ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola
- la totalizzaione non si applica ai fini del perfezionamento del diritto allindennita' di mobilita', salvo che per il raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'
- la totalizzazione si applica ai fini del conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L. 223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L. 451/1994)
- la totalizzazione si applica ai fini dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L. 533/1959
- l'INPS calcola in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle retribuzioni percepite per lattivita' svolta nello Stato competente
l'interessato puo' richiedere all'ente competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ. INPS 85/2010)
l'interessato deve richiedere le indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita' lavorativa subordinata
lo Stato responsabile dellerogazione e' quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa
se l'importo dell'indennita' di disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ. INPS 85/2010)
per un soggetto che riceve l'indennita' di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia, pensioni, prestazioni familiari, etc.)
in caso di disoccupazione parziale o intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello di lavoro, a prescindere dalla residenza
in caso di ricerca di lavoro in uno Stato membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo' essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte dell'ente competente dello stato erogatore; circ. INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti condizioni:
- il disoccupato deve mettersi a disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo
- l'ente preposto al collocamento nello Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui lo autorizza ad esportare l'indennita'
- entro 7 giorni dalla partenza, il disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in cui si e' recato in cerca di nuova occupazione
in caso di esportazione dell'indennita', quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della scadenza del periodo di esportazione autorizzato
o prestazioni familiari:
se i familiari non risiedono nello Stato in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non prioritariamente competente
la priorita' spetta, nell'ordine, allo Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la eroga sulla base della residenza; Decisione F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per
- malattia, maternita', infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'
- congedo retribuito, sciopero o serrata
- congedo non retribuito per allevare un bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa in conformita' alla legislazione pertinente)
in caso di stessa base in diversi Stati,
- se la base e' l'attivita' lavorativa, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato limporto superiore
- se la base e' la ricezione di una pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo
- se la base e' la residenza, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori
i disoccupati che ricevono le prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro
i pensionati ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico
in Italia, le prestazioni familiari cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 sono (circ. INPS 86/2010):
- l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e domestici
- gli assegni familiari e le quote di maggiorazione
Sent. Corte Giust. C-4/13: art. 76 par. 2 Regolamento CEE 1408/1971 autorizza lo Stato membro di occupazione a prevedere nella propria legislazione una sospensione, da parte dell'istituzione competente, del diritto alle prestazioni familiari in caso di mancata presentazione di una domanda di prestazioni familiari nello Stato membro di residenza; in questi casi, se lo Stato membro di occupazione prevede tale sospensione del diritto alle prestazioni familiari nella sua legislazione nazionale, l'istituzione competente e' tenuta ad applicare tale sospensione, in forza del predetto articolo 76 par. 2, purche' ricorrano i presupposti per l'applicazione di quest'ultima fissati dalla suddetta legislazione, senza disporre a tal riguardo di un potere discrezionale
Disposizioni di coordinamento:
applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio naturale, dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non autosufficienza economica del figlio naturale (redditi di questultimo non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di mantenimento abituale del figlio naturale da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti domanda
coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore
applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata
Sent. Corte Giust. C-503/09: benche' uno Stato membro possa condizionare la concessione di una prestazione di sicurezza sociale di carattere non contributivo a requisiti che dimostrino l'esistenza di un nesso reale tra richiedente e Stato membro come pure ai vincoli di bilancio del sistema previdenziale, e' contrario al diritto alla libera circolazione, una disposizione nazionale che individui quei requisiti nel solo soggiorno pregresso del richiedente sul territorio dello Stato membro e che subordini la concessione della prestazione all'effettivo soggiorno sullo stesso territorio al momento della presentazione della domanda (salvo che questa prestazione sia esplicitamente inclusa tra quelle elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004)
Disposizioni relative a particolari categorie (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):
o lavoratori frontalieri:
per i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di disoccupazione completa, lo Stato erogatore e' quello di residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai contributi relativi all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri previsti, con priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore
i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza (con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza esportando la propria indennit di disoccupazione
circ. INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellINPS; l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo stato di occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione
per le prestazioni in natura, per malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora si era lavoratori frontalieri
- nel caso di un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e abbia conservato con lo Stato membro di ultima occupazione legami personali e professionali tali da fargli ivi disporre di maggiori opportunita' di reinserimento professionale, e' consentito a tale lavoratore di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in via supplementare, non gia' per poter ottenere da quest'ultimo indennita' di disoccupazione, ma unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di ricollocamento
- e' legittimo che lo Stato membro dell'ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto nazionale, di concedere il beneficio dell'indennita' di disoccupazione a un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga all'interno di tale Stato membro di migliori opportunita' di reinserimento professionale, per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che la normativa applicabile e' quella dello Stato membro di residenza
- art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) si applica a lavoratori frontalieri che si trovano in disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da quest'ultimo indennita' di disoccupazione sulla base della legislazione di tale Stato membro, in forza di art. 71 Regolamento CEE 1408/1971
- la nozione di "situazione invariata" ai sensi di art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) deve essere interpretata con riferimento alla normativa nazionale in materia di previdenza sociale; spetta al giudice nazionale accertare se il lavoratore soddisfi i requisiti previsti da tale normativa per chiedere la ripresa del versamento delle indennita' di disoccupazione di cui beneficiavano in forza della suddetta normativa, conformemente ad art. 71 Regolamento CEE 1408/1971
o lavoratori distaccati all'estero:
i lavoratori distaccati rimangono assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dinvio
i lavoratori distaccati hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco
in caso di disoccupazione essi hanno diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio; tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato
o pensionati:
i pensionati hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti la pensione
o persone non attive:
sono le persone che non svolgono attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della legislazione di uno Stato membro
sono soggette alla legislazione dello Stato di residenza
Documenti "portatili" per la certificazione delle condizioni rilevanti in materia di sicurezza sociale (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):
o A1: certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)
o S1: registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e E121)
o S2: diritto alle cure programmate (sostituisce attestato E112)
o S3: cure mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione
o DA1: diritto alla copertura sanitaria con lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le malattie professionali (sostituisce attestato E123)
o P1: sintesi delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205, E207 e E211)
o U1: periodi da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E301)
o U2: conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E303)
o U3: situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione
Limiti all'allontanamento (torna all'indice del capitolo)
Lapolide non puo essere espulso, se non per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (Convenzione di New York del 1954, art. 31); salvo motivi di sicurezza dello Stato, deve poter presentare ricorso ed avere un tempo adeguato per cercare paese sicuro di destinazione (escluso laccompagnamento immediato)
Cifre (torna all'indice del capitolo)
Al 31/12/2010, soggiornavano in Italia 854 apolidi (da Rapp. ACNUR Global Trends 2010)
Al 31/12/2012, soggiornavano in Italia 470 apolidi sotto mandato ACNUR (da Rapp. ACNUR Global Trends 2012)
Al 31/12/2013, soggiornavano in Italia 350 apolidi sotto mandato ACNUR (da Rapp. ACNUR Global Trends 2013)
41.
Norme a regime (torna all'indice)
-
Normativa di riferimento; ambito di applicazione
-
Familiari di cittadino comunitario; tutela dell'unita'
familiare
-
Diritto di uscita dal territorio dello Stato
-
Diritto di ingresso nel territorio dello Stato
-
Diritto di soggiorno per periodi di durata non
superiore a tre mesi
-
Diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a
tre mesi
-
Giurisprudenza della Corte di Giustizia europea
-
Condizioni per la celebrazione del matrimonio in
Italia
-
Conservazione del diritto di soggiorno in situazioni
di disoccupazione
-
Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario
-
Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario:
disponibilita' di risorse
-
Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario:
attivita' lavorativa
-
Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario: assicurazione
sanitaria
-
Casi particolari di iscrizione anagrafica di
cittadino comunitario
-
Disposizioni transitorie sull'iscrizione anagrafica
del cittadino comunitario
-
Verifica dei requisiti; diniego e revoca del diritto
di soggiorno; impugnazione; cancellazione
-
Iscrizione anagrafica del familiare di cittadino
comunitario
-
Dichiarazioni di residenza ai fini dell'iscrizione o
della variazione anagrafica
-
Carta di soggiorno di familiare straniero di un
cittadino dell'Unione
-
Conseguenze di decesso, partenza o divorzio sul
diritto di soggiorno del familiare
-
Mantenimento del diritto di soggiorno per periodi di
durata non superiore a tre mesi
-
Mantenimento del diritto di soggiorno per periodi di
durata superiore a tre mesi
-
Diritto di soggiorno permanente
-
Dimostrazione della titolarita' del diritto di
soggiorno e dei requisiti corrispondenti
-
Riconoscimento o valutazione dei titoli di studio
-
Guida
-
Accesso alla prestazione di servizi
-
Parita' di trattamento in materia di assistenza
sociale, previdenza e accesso all'alloggio
-
Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza
sociale (Regolamento CE 883/2004)
-
Assistenza sanitaria per soggiorni di durata non
superiore a tre mesi
-
Assistenza sanitaria per soggiorni di durata
superiore a tre mesi: persone non iscritte al SSN
-
Assistenza sanitaria per persone prive dei requisiti
previsti per il diritto di soggiorno
-
Assistenza sanitaria: recepimento dell'Accordo tra
Governo, Regioni e Province autonome
-
Misure di protezione sociale
-
Denuncia alla Commissione europea di inadempimenti
del diritto comunitario
-
SOLVIT
-
Limiti al diritto di soggiorno
-
Scambio di informazioni tra Stati membri sulla
pericolosita' della persona
-
Reingresso a seguito di allontanamento fondato sulla
pericolosita' della persona
-
Allontanamento del cittadino comunitario o del suo
familiare per mancanza dei requisiti
-
Cancellazione anagrafica a seguito di allontanamento
-
Disposizioni comuni sui ricorsi
-
Soggiorno illegale quale aggravante: illegittimita'
costituzionale
-
Consultazione da parte di altro Stato membro riguardo
alla pericolosita'
-
Trasferimento di persone condannate
-
Concessione della cittadinanza
-
Dati
Normativa di riferimento;
ambito di applicazione (torna all'indice del capitolo)
Stati membri dell'UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia (dall'1/7/2013) Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
Riferimento normativo: D. Lgs. 30/2007, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE, e abroga il DPR 54/2002, il D. Lgs. 52/2002 e l'art. 30, co. 4 D. Lgs. 286/1998 (relativo al rilascio di carta di soggiorno al familiare straniero che si ricongiunga con cittadino italiano o comunitario)
o secondo sent. Cass. 17346/2010, le disposizioni di cui al D. Lgs. 30/2007 sono invocabili, dal familiare straniero di cittadino italiano solo dopo che egli abbia ottenuto la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, dovendosi fino a quel momento applicare invece il D. Lgs. 286/1998; nello stesso senso Ord. Cass. 6315/2012 (che ne deriva come, in mancanza di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, il coniuge straniero di cittadino italiano deve soddisfare il requisito di convivenza per poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 28 DPR 394/1999 o il rilascio e il mantenimento di quello per coesione familiare), Sent. Corte Cost. 202/2013 (che cita sent. Cass. 17346/2010) e Sent. Cass. 10383/2013; questa interpretazione contrasta con art. 25, co. 1 Direttiva 2004/38/CE, in base al quale il possesso di una carta di soggiorno non puo' in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto, in quanto la qualita' di beneficiario dei diritti puo' essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova, e, dopo la modifica apportata da L. 129/2011, con art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, nonche' con art. 14 bis, co. 1 L. 11/2005 (l'attuazione del diritto dell'Unione europea assicura la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale) e con Sent. Corte Giust. C-127-08; in senso solo apparentemente conforme con sent. Cass. 17346/2010, ma in realta' conforme con Sent. Corte Giust. C-127-08, Sent. Cass. 12745/2013, che dichiara, in base a D. Lgs. 30/2007, non applicabile il requisito di convivenza; in senso intermedio, Sent. Cass. 5303/2014, che enuncia il seguente principio di diritto: "Il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari in favore del cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano e' disciplinato dal D. Lgs. 30/2007, che non prevede il requisito della convivenza tra il cittadino italiano e il richiedente (salve le conseguenze dell'accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza ai sensi dell'art. 35 della Direttiva 2004/38/CE e dell'art. 30, comma 1 bis, D. Lgs. 286/1998), ne' il requisito di pregresso regolare soggiorno del richiedente e, nel caso di sopravvenuto decesso del coniuge cittadino italiano, e' subordinato alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 11, comma 2, D. Lgs. 30/2007"
o l'estensione ai familiari stranieri di cittadini italiani non deriva dal diritto comunitario, ma e' propria dell'ordinamento italiano; Sent. Corte Giust. C-434/09 stabilisce che art. 21 TFUE non e' applicabile ad un cittadino dell'Unione europea che non abbia mai esercitato il proprio diritto di libera circolazione, che abbia sempre soggiornato in uno Stato membro del quale possiede la cittadinanza e che possegga, inoltre, la cittadinanza di un altro Stato membro (nota: a maggior ragione, quindi, non e' applicabile in caso di possesso della sola cittadinanza italiana), purche' la situazione di tale cittadino non comporti l'applicazione di misure di uno Stato membro che abbiano l'effetto di privare costui del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dellUnione ovvero l'effetto di ostacolare lesercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
Familiari di cittadino
comunitario; tutela dell'unita' familiare (torna all'indice
del capitolo)
Ai fini del godimento dei diritti in materia di ingresso e soggiorno, sono considerati "familiari" del cittadino comunitario
o il coniuge, a prescindere dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010); note:
Trib. Reggio Emilia: la persona che abbia contratto validamente all'estero matrimonio omosessuale con il cittadino comunitario (nel caso in esame, cittadino italiano) ha diritto di ingresso e soggiorno in Italia in quanto "coniuge", sulla base dei seguenti motivi:
- la definizione di "coniuge" contenuta nella Direttiva 2004/38/CE senza alcuna ulteriore specificazione, e riportata come tale D. Lgs. 30/2007, non puo' essere interpretata secondo la normativa del paese ospitante (cosi' come invece espressamente previsto con riferimento ai "partner" di "unioni registrate" di cui all'art. 2 co. 1 D. Lgs. 30/2007)
- art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha individuato in capo ad ogni persona "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia", utilizzando un'espressione diversa da quella contenuta in art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non richiedendo piu' come requisito necessario per invocare la garanzia della norma medesima la diversita' di sesso dei soggetti del rapporto (nello stesso senso, Sent. Cass. 4184/2012)
- la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 sottolinea che "ai fini dell'applicazione della Direttiva 2004/38/CE devono essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni contratti validamente in qualsiasi parte del mondo", menzionando espressamente le sole eccezioni dei matrimoni forzati e dei matrimoni poligami
- il diritto fondamentale della persona omosessuale di vivere liberamente una relazione di coppia deve trovare rilevanza giuridica anche nel diritto dell'immigrazione e nell'attuazione della Direttiva 2004/38/CE, cosi' come avvenuto in altri ambiti per effetto della giurisprudenza (risarcimento del danno da morte, subentro nella locazione dellimmobile, diritto del convivente ad astenersi dal testimoniare, diritto di iscrizione del convivente omosessuale alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle banche di credito cooperativo)
La questura di Milano, preso atto della sentenza Trib. Reggio Emilia, ha rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea ad un cittadino brasiliano coniugato in Spagna con un cittadino italiano (da un comunicato Rete Lenford); successivamente, ha rilasciato il titolo di soggiorno al coniuge di cittadino italiano dello stesso sesso (comunicato Certi Diritti); analoga prassi da parte della questura di Roma, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato in Norvegia (comunicato Stranieriinitalia), e della questura di Treviso, in un caso relativo a un matrimonio gay celebrato a Citta' del Messico (comunicato Stranieriinitalia); secondo comunicato Certi Diritti, hanno rilasciato la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea a coniugi dello stesso sesso anche le questure di Rimini, Lucca, Varese, Cagliari, Firenze, Venezia, Genova, Bolzano, Brindisi, Palermo e Verona (nota: nel comunicato si confondono casi di matrimonio con casi di unione registrata)
Circ. Mininterno 26/10/2012: si da' notizia della sentenza Trib. Reggio Emilia sulla carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario al coniuge omosessuale, lasciando intendere che si tratta di provvedimento in linea con Sent. Cass. 1328/2011 (nozione di coniuge rilevante: quella dello Stato in cui il matrimonio e' stato celebrato) e Sent. Corte Cost. 138/2010 (diritto fondamentale dell'unione stabile omosessuale di vivere una condizione di coppia; diritto all'unita' della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, quale diritto fondamentale della persona); nello stesso senso di Trib. Reggio Emilia, Trib. Pescara, che cita anche Circ. Mininterno 26/10/2012
Sent. Cass. 6441/2009: l'esclusione del convivente di fatto dal novero dei familiari non contrasta con alcuna norma costituzionale ne' con art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
Sent. Corte Cost. 138/2010, confermata da Sent. Corte Cost. 276/2010: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata da Trib. Venezia, delle norme di cui agli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 c.c. laddove, sistematicamente interpretate, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, perche' diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; all'unione omosessuale spetta infatti il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; tale riconoscimento non deve pero' necessariamente avvenire attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio; spetta al Parlamento individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche situazioni, con il controllo di ragionevolezza; note:
- nel senso della progressiva rimozione delle discriminazioni, Sent. CEDU X. et al. c. Austria: solo ragioni particolarmente solide e convincenti possono giustificare una disparita' di trattamento basata esclusivamente sull'orientamento sessuale (nel caso, giudicato discriminatorio il divieto di adozione per cogenitorialita' per le coppie gay in Austria, rispetto a quanto previsto per le coppie eterosessuali non sposate)
- nel senso della eliminazione delle discriminazioni, nei casi in cui alla coppia dello stesso sesso sia precluso il matrimonio, Sent. Corte Giust. C-267/12: in base ad art. 2 par. 2 lettera a Direttiva 2000/78/CE illegittimo negare a un lavoratore dipendente unito in un patto civile di solidarieta' con una persona del medesimo sesso benefici (nella fattispecie, giorni di congedo straordinario e premio stipendiale concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio) se la normativa nazionale non consente alle persone del medesimo sesso di sposarsi, allorche', alla luce della finalita' e dei presupposti di concessione di tali benefici, tale lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un lavoratore che contragga matrimonio (nella fattispecie, la stipulazione del patto civile)
- giurisprudenza precedente della Cassazione: la diversita' di sesso dei coniugi e' requisito minimo indispensabile per l'esistenza di un matrimonio; non e' trascrivibile un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, perche' non riconoscibile, in quanto inesistente, come atto di matrimonio nell'ordinamento italiano
- tuttavia (Sent. CEDU Schalk e Kopf c. Austria), mentre in origine art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo si riferiva a matrimoni eterosessuali, art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non fa riferimento esplicito a uomini e donne; ne segue che il diritto a contrarre matrimonio e' garantito anche per coppie dello stesso sesso, ma l'esercizio di tale diritto e' lasciato alla legislazione nazionale (che puo' anche vietare tali unioni); la stessa interpretazione deve essere data, ora, ad art. 12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo; inoltre, un'unione stabile omosessuale rientra nella nozione di vita familiare (ai fini di art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), non solo in quella di vita privata
- conseguenze: i membri di una unione omosessuale, pur non avendo diritto a celebrare il matrimonio in Italia ne' alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, hanno diritto a ricorrere al giudice ordinario per far valere, in specifiche situazioni, il diritto a godere di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, e, in tale sede, sollevare le eccezioni di illegittimita' costituzionale (Sent. Corte Cost. 138/2010); inoltre, il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non e' trascrivibile in Italia non per la sua inesistenza o per la sua invalidita', ma per la sua inidoneita' a produrre, quale atto di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano; nel senso, invece, della capacita' di produrre effetti in relazione al diritto di ingresso e soggiorno, Trib. Reggio Emilia; nel senso della trascrivibilita', Trib. Grosseto: il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato in uno Stato nel cui ordinamento sia produttivo di effetti giuridici ha effetto in Italia in base ad art. 65 L. 218/1995, dal momento che non e' contrario all'ordine pubblico, ed e' quindi trascrivibile, non avendo la sua trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicita' di un atto gia' valido di per se'
- coerentemente con quanto affermato da Sent. Cass. 4184/2012, non sono trascrivibili i matrimoni con persone dello stesso sesso celebrati all'estero; infatti, nonostante la trascrizione abbia natura meramente certificativa e dlchtarativa, al di la' della validita' formale della celebrazione secondo la legge straniera, l'ufficiale di stato civile ha il dovere di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari affinche' la celebrazione possa produrre effetti giuridicamente rilevanti, ai sensi di art. 27 co. 1 L. 218/1995 ("la capacita' matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio") e art. 15 c.c. ("il cittadino e' soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite"), la diversita' di sesso dei nubendi rappresentando un requisito necessario affinche' il matrimonio produca effetti giuridici nell'ordinamento interno (art. 107 c.c.: l'ufficiale dello stato civile "riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio"); nota: questo argomento puo' valere, al piu', a precludere la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso quando almeno una delle due sia di cittadinanza italiana
- ove risultino adottate direttive dei Sindaci in materia di trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, e nel caso sia stata data loro esecuzione, il Prefetto deve rivolgere al Sindaco formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla cancellazione, ove effettuate, delle conseguenti trascrizioni, contestualmente avvertendo che, in caso di inerzia, si procedera' al successivo annullamento d'ufficio degli atti illegittimamente adottati, ai sensi del combinato disposto di art. 21-nonies L. 241/1990 e art. 54 co. 3 e 11 D. Lgs 267/2000 (spetta, infatti, al Prefetto, ai sensi di art. 9 DPR 396/2000, la vigilanza sugli uffici dello stato civile); nota: in sede di interrogazione parlamentare, e' stata sollevata l'obiezione secondo la quale la trascrizione del matrimonio, avendo carattere meramente certificativo e non costitutivo del matrimonio stesso, non ha natura provvedimentale, non essendo quindi invocabile l'intervento del Prefetto ai sensi della L. 241/1990 (nella risposta, il Ministro dell'interno, facendo riferimento a Sent. Cons. Stato 3076/2008, afferma la piena legittimita' dell'intervento prefettizio in ragione della pertinenza statale della materia e della conseguente sottoposizione degli atti del sindaco, ove illegittimi, al potere caducatorio del Prefetto)
- si invitano i prefetti a sensibilizzare i funzionari addetti alle verifiche anagrafiche a porre particolare attenzione, nello svolgimento di tali adempimenti, alla regolarita' degli archivi dello stato civile prescritta da art. 104 DPR 396/2000
Trib. Pesaro: si ordina la cancellazione (richiesta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale) della trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso, in base agli argomenti di Sent. Cass. 4184/2012 (mancanza di effetti giuridici in Italia)
Trib. Rimini: le disposizioni sul diritto all'unita' familiare si applicano anche in caso di transessuale straniero che abbia sposato persona italiana nata uomo e diventata donna; nello stesso senso, Trib. Reggio Emilia:
- del diritto all'unita' familiare gode anche il transessuale straniero coniugato con cittadina italiana, quando il matrimonio e' ancora legalmente valido per mancanza di rettifica anagrafica del sesso e vi e' effettiva convivenza
- soltanto la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, puo' essere causa di divorzio in base ad art. 3 co. 2 L. 898/1979, ma l'ipotesi di divorzio "d'ufficio" appare di dubbia legittimita' costituzionale per eccessiva e sproporzionata intrusione nella sfera della vita familiare (in questo senso, Sent. Corte Cost. 170/2014)
- infondata la tesi secondo la quale il mantenimento, in queste condizioni del legame coniugale dovrebbe essere assimilato ad un matrimonio di comodo, volto allo scopo esclusivo di permettere al cittadino straniero di soggiornare nel territorio dello Stato
- la questione dell'identita' di genere deve essere distinta dalla questione dell'orientamento sessuale (non infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel genere opposto mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto)
- Sent. CEDU H. c. Finlandia ha ribadito che le relazioni tra persone dello stesso sesso conviventi, inclusa la prosecuzione del matrimonio tra una persona divenuta del sesso opposto e il coniuge, rientrano nella nozione di vita familiare protetta da art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
- illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 164/1982, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalit da statuirsi dal legislatore; conseguente illegittimita' costituzionale di art. 31 co. 6 D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal legislatore
- nota: la Corte afferma che non e' possibile la reductio ad legitimitatem delle norme censurate mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiche' cio' equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con art. 29 Cost.; sara' quindi compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza; e tal compito il legislatore e' chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimita' della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti
la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato (Goodwin c. Regno unito, 17/7/2002) contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall'art.12 Convenzione europea dei diritti dell'uomo potesse essere riferito solo a persone di sesso biologico opposto (Rees c. Regno Unito, 17/10/1986); nel cambiare il proprio orientamento, la Corte ha fatto riferimento a quello che ha definito come "the very essence of the right to marry" e all'artificiosita' dell'idea che i soggetti transessuali, dopo l'operazione, non sarebbero privati del diritto di sposarsi, potendo comunque sposare una persona del sesso opposto a quello loro originario: la Corte ha cioe' riconosciuto che non ha senso essere titolari di un diritto al matrimonio, se poi non si puo' scegliere con chi sposarsi
o il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato membro, ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione italiana (nota: attualmente non lo sono; Corte App. Milano: benefici previsti pre le unioni di fatto equiparabili a quelle scaturenti dal matrimonio, in quanto rientranti nella nozione comune di convivenza more uxorio, devono essere riconosciuti anche alle convivenze omosessuali, dal momento che anche a queste il sentimento socialmente diffuso riconosce il diritto alla vita familiare propriamente intesa; Sent. CEDU Vallianatos et al. c. Grecia: l'esclusione delle coppie omosessuali, anche non conviventi, dalla possibilita' di registrarsi quali unioni civili, in Grecia, viola i diritti garantiti da art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in materia di divieto di discriminazione, letto in combinato disposto con art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in materia di rispetto della vita familiare)
o i discendenti del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico, a prescindere dal grado di parentela (circ. Mininterno 18/7/2007) e dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010)
o gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana), a prescindere dal grado di parentela (circ. Mininterno 18/7/2007) e dalla convivenza (circ. Mininterno 2/2/2010); note:
in base a Sent. Corte Giust. C-200/02, ha diritto di soggiorno anche il genitore (anche straniero) di minore comunitario in tenera eta', titolare a sua volta di diritto di soggiorno in quanto coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed a carico dello stesso genitore, le cui risorse siano sufficienti affinche' il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante; nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di uno Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellUnione europea, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, ne' puo' negare al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dellUnione europea (nello stesso senso, Concl. Avv. Gen. C-86/12 e, sia pure con accento diverso, Sent. Corte Giust. C-86/12, che escludono si possa adottare una decisione tale da obbligare i minori comunitari a lasciare il territorio dell'Unione nel suo insieme); Trib. Roma: disposto il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE a uno straniero padre convivente di minori UE, a carico della madre, in base a Sent. Corte Giust. C-200/02, in nome del diritto dei minori stessi, che non gravano sulla finanza pubblica, di vivere con il proprio padre, e non solo col genitore di cui sono a carico (irrilevante, in base a Sent. Corte Giust. C-127-08, il pregresso soggiorno illegale; irrilevante una condanna grave espiata con buona condotta, non sussistendo piu' il pericolo per la sicurezza pubblica)
Corte App. Bari: illegittimo il rifiuto di trascrivere nei registri di stato civile italiano un provvedimento inglese di attribuzione della maternita' di un bambino anglo-italiano alla madre surrogata, anziche' alla madre biologica; la violazione dei principi di ordine pubblico esterno italiano non e' infatti ravvisabile, perche' l'ostacolo costituito dalla inammissibilita' delle pratiche di maternita' surrogata nell'ordinamento italiano deve comunque intendersi superato dalla necessita' di tutelare la liberta' di circolazione (che sarebbe ostacolata dalla impossibilita' di vedere riconosciute le relazioni familiari nel paese di soggiorno) e l'interesse del minore all'unicita' dello status familiae, almeno nell'ambito dell'Unione europea
o un estratto dellatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero
o idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza latto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto
Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4: la nozione di familiari ascendenti e discendenti diretti include le relazioni adottive e di affidamento di minori a un affidatario permanente; in caso di affidamento temporaneo, il diritto di soggiorno dipende dall'intensita' del legame nel caso specifico; nota: orientamento non esplicitamente recepito dalla normativa italiana; nel senso dell'inclusione implicita, riguardo all'adozione e all'affidamento preadottivo conforme alla L. 184/1983 (escluso invece il caso di minore affidato a cittadino italiano in base alla Kafalah), Sent. Cass. 4868/2010 (nello stesso senso, Trib. Verona, che ritiene la Kafalah contraria all'ordine pubblico, perche' priva di limiti temporali e interuttiva dei rapporti con la famiglia d'origine, non equiparabile all'affidamento italiano perche' non attribuisce vincoli di filiazione ne' diritti successori in capo al minore, contraria ai principi costituzionali perche' riguarda solo appartenenti alla fede islamica e produce effetti diversi a seconda che si riferisca a un uomo, a una donna o a un portatore di handicap; in senso opposto, Corte d'App. Venezia: l'istituto della Kafalah, cosi' come regolato dal diritto marocchino, prevede una procedura giudiziaria, e' idoneo ad assicurare la funzione di protezione del fanciullo, ed e' assimilabile all'affidamento previsto dal diritto italiano, e deve dar luogo almeno alla facilitazione dell'ingresso di cui all'art. 3, co. 2, lettera a D. Lgs. 30/2007, con rilascio di un visto di ingresso per ricongiungimento familiare; nel senso dell'idoneita' a dar luogo a tale facilitazione dell'ingresso anche in caso di Kafalah consensuale, che non richiede lo stato di abbandono del minore, e con affidamento a cittadino italiano, Trib. Firenze); nota: Ord. Cass. 996/2012 rimette alle Sezioni Unite della Cassazione la questione della applicabilita' delle norme in materia di ricongiungimento di cui al D. Lgs. 286/1998 al caso di ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario in base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 e, in particolare, del diritto al ricongiungimento del minore affidato con Kafalah
Sent. SS. UU. Cass. 21108/2013:
o principio di diritto: non puo' essere rifiutato il nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell'interesse di minore straniero affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di kafalah pronunciato dal giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi personalmente assistito"
o un'interpretazione delle norme di D. Lgs. 30/2007 che escludesse in via assoluta la possibilita' per il cittadino italiano di ottenere il ricongiungimento con minore straniero affidatogli con provvedimento di kafalah farebbe sorgere il sospetto di illegittimita' costituzionale, per via della disparita' di trattamento nei confronti dei minori bisognosi di protezione cittadini di paesi islamici, aggravata da analoga disparita' in danno dei cittadini italiani rispetto ai cittadini stranieri (ai quali sarebbe consentito il ricongiungimento con i minori affidati in kafalah)
o la definizione normativa dei familiari stranieri per i quali il cittadino italiano residente in Italia puo' chiedere il ricongiungimento contenuta negli artt. 2 e 3 D. Lgs. 30/2007 non consente l'applicazione analogica a casi non previsti (non si tratta di colmare un vuoto legislativo), ma e' certamente possibile l'interpretazione estensiva dell'art. 3 co. 2 lettera a) D. Lgs. 30/2007 (la legge dice esplicitamente meno di quanto intenda dire), specialmente quando sia l'unica costituzionalmente orientata e conforme ai principi affermati nelle norme sovranazionali, pattizie o provenienti da fonti dell'Unione europea
o il principio della tutela dell'interesse prevalente del minore fa escludere che possa avere rilievo nel nostro ordinamento un affidamento derivante da una kafalah esclusivamente convenzionale, fondata cioe' su un accordo tra adulti, sia pure omologato, senza che l'idoneita' dell'affidatario sia stata previamente oggetto di valutazione da parte di un'autorita' giudiziaria o da parte di un'istituzione pubblica alla quale l'ordinamento straniero affidi la cura del minore bisognoso; nello stesso senso, Sent. Cass. 6204/2014 rimette la causa alla Corte d'Appello di Ancona, perche' questa provveda ad accertare la sussistenza dei presupposti indicati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite ai fini del rilascio del nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale e segnatamente di quello che pone, quale alternativa al provvedimento giurisdizionale di affidamento in kafalah, l'adozione di un provvedimento da parte di un'istituzione pubblica alla quale l'ordinamento straniero abbia affidato la cura del minore bisognoso
o il soddisfacimento di una delle condizioni di cui all'art. 3 co. 2 lettera a) D. Lgs. 30/2007 garantisce che non sussistano intenti elusivi della disciplina dell'adozione internazionale da parte del cittadino affidatario; il provvedimento di kafalah, anche dopo l'avvenuto ricongiungimento con il cittadino italiano, vale solo a giustificare l'attivita' di cura del minore, con esclusione di ogni vincolo di natura parentale o anche di sola rappresentanza legale
o note:
la sentenza ritiene che l'inclusione del minore affidato tra i familiari considerati da art. 3 co. 2 lettera a) D. Lgs. 30/2007 e' in linea con la Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4, secondo cui, in caso di affidamento temporaneo, il diritto di soggiorno dipende dall'intensita' del legame nel caso specifico; la Comunicazione invece prende in esame l'inclusione della categoria tra i familiari aventi diritto di soggiorno
si ribadisce che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 riguarda solo le modalita' di ricongiungimento, non il novero dei familiari che possono essere ricongiunti; nota: interpretazione totalmente infondata!
o il provvedimento di adozione di un minore straniero da parte di un cittadino italiano pronunciato all'estero non puo' essere trascritto dall'ufficiale di stato civile senza il preventivo riconoscimento in Italia della sua efficacia da parte del competente tribunale per i minorenni, ai fini dellaccertamento dei requisiti di cui all'art. 35 L. 184/1983; benche', infatti, le sentenze straniere debbano essere oggetto di riconoscimento diretto ai sensi della L. 218/1995, art. 41 co. 2 della stessa legge fa salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione di minori; se pero' l'adottato e' nel frattempo divenuto maggiorenne, e' possibile al riconoscimento diretto dell'efficacia del provvedimento straniero ai sensi di artt. 64, 65 e 66 L. 218/1995 e alla conseguente trascrizione (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o in caso di adottanti residenti all'estero (D. Lgs. 71/2011):
competente a decidere sulla dichiarazione di disponibilita' all'adozione di un minore straniero residente all'estero e' il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza; se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, e' competente il Tribunale per i minorenni di Roma
l'ufficio consolare territorialmente competente in base alla residenza degli adottanti puo' essere delegato dal Tribunale per i minorenni allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 29-bis L. 184/1983 (informazione e formazione degli aspiranti all'adozione e acquisizione di ogni elemento utile alla valutazione della loro capacita' di adozione), anche con il supporto di strutture adeguate
l'ufficio consolare, ricevuta formale comunicazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali in realzione all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore
o in caso di adozione internazionale pronunciata in uno Stato aderente alla Convenzione de L'Aja ma perfezionata in Italia dopo larrivo del minore (art. 35 co. 4 L. 184/1983), il Tribunale per i minorenni considera il provvedimento straniero come affidamento preadottivo (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente Tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore
o il Tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicita' del riconoscimento
o nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il riconoscimento debba essere impugnato, il Tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264 co. 2 c.c. (autorizzazione dell'impugnazione e nomina di un curatore speciale)
o altri familiari a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di provenienza; circ. MAE 21/8/2009 restringe illegittimamente il novero dei familiari a quello dei parenti entro il secondo grado, in analogia con il divieto di espulsione dei familiari di italiano, come ridefinito da L. 94/2009 (nota: la circolare menziona, erroneamente, solo genitori e fratelli, dimenticando nonni e nipoti di discendenza diretta)
o altri familiari che per ragioni di salute debbano essere assistiti personalmente dal cittadino dell'Unione
o partner con relazione stabile con il cittadino dell'Unione attestata con documentazione ufficiale (art. 3 co. 2 lett. b, come modificato da L. 97/2013)[120]
o gli Stati membri non sono tenuti ad accogliere qualsiasi domanda d'ingresso o di soggiorno presentata da familiari di un cittadino dell'Unione non rientranti nella definizione di cui all'art. 2 co. 2 Direttiva 2004/38/CE, anche qualora detti familiari dimostrino, conformemente ad art. 10 co. 2 Direttiva 2004/38/CE, di essere a carico di tale cittadino
o gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad assicurarsi che la loro legislazione contenga criteri che consentono alle suddette persone di ottenere una decisione sulla loro domanda di ingresso e di soggiorno che sia fondata su un esame approfondito della loro situazione personale e che sia motivata in caso di rifiuto (nota: l'Avvocato Generale, nelle sue Conclusioni, aveva affermato, piu' radicalmente, che uno Stato membro non puo' vietare ad un cittadino straniero che rientri nell'ambito di applicazione di art. 3 co. 2 Direttiva 2004/38/CE di soggiornare sul suo territorio, nel caso in cui tale cittadino intenda vivere con un suo familiare cittadino dell'Unione europea, quando un simile rifiuto leda in modo ingiustificato l'esercizio del diritto del cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri o pregiudichi in modo sproporzionato il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare)
o gli Stati membri hanno un ampio potere discrezionale nella scelta di tali criteri, i quali, tuttavia, devono essere conformi al significato comune del termine "agevola" nonche' dei termini relativi alla dipendenza utilizzati all'art. 3 co. 2 Direttiva 2004/38/CE e non devono privare tale disposizione del suo effetto utile
o ogni richiedente ha il diritto di far verificare da un giudice se la legislazione nazionale e la sua applicazione soddisfino tali condizioni
o per rientrare nella categoria dei familiari a carico di un cittadino dell'Unione europea prevista all'art. 3 co. 2 Direttiva 2004/38/CE la situazione di dipendenza deve sussistere nel paese di provenienza del familiare interessato, quanto meno nel momento in cui egli chiede di raggiungere il cittadino dell'Unione di cui e' a carico (nota: il punto 33 afferma che i vincoli di dipendenza possono esistere senza che il familiare del cittadino dellUnione abbia soggiornato nello stesso Stato di tale cittadino o sia stato a carico di questultimo poco tempo prima o al momento del trasferimento di questo nello Stato membro ospitante)
o gli Stati membri, nell'esercizio del loro potere discrezionale, possono prescrivere particolari requisiti relativamente alla natura o alla durata della dipendenza (punto 38: in particolare, al fine di assicurarsi che questa situazione sia reale e stabile e non sia stata determinata dal solo scopo di ottenere l'ingresso e il soggiorno nello Stato membro ospitante), a condizione che tali requisiti siano conformi al significato comune dei termini relativi alla dipendenza di cui all'art. 3 co. 2 Direttiva 2004/38/CE e non privino tale disposizione del suo effetto utile (nota: la legittimita' dell'imposizione di condizioni di durata e' motivata col fatto che non ci si trova di fronte a un diritto automatico; non sembra, quindi, che analoga imposizione possa essere legittima in relazione ai familiari a carico con diritto pieno di soggiorno; in ogni caso, nei fatti, questi familiari otterrebbero una carta di soggiorno della durata di 5 anni, durante i quali sarebbe improbabile una verifica del perdurare dei requisiti, e trascorsi i quali i titolari avrebbero gia' maturato il diritto di soggiorno permanente)
o la questione se il rilascio della carta di soggiorno previsto da art. 10 Direttiva 2004/38/CE possa essere subordinato al requisito che la situazione di dipendenza si sia protratta nello Stato membro ospitante esula dall'ambito di applicazione di tale direttiva, dal momento che il legislatore non ha disciplinato tale questione (punto 44)
In ogni caso, il ricongiungimento puo essere chiesto dal cittadino comunitario regolarmente soggiornante in tutti i casi previsti per lo straniero, e a condizioni non meno favorevoli (art. 28, co. 2, T.U.); nota: si applica, ad esempio, al ricongiungimento tra minore comunitario regolarmente soggiornante con un genitore (L. 94/2009) e l'altro genitore naturale e al ricongiungimento del minore affidato al cittadino o al coniuge (nota: in generale, il primo caso non corrisponde a un diritto di soggiorno; il secondo, in base a Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4, si', almeno nei casi di affidamento permanente, ma questo orientamento non e' stato finora esplicitamente recepito dalla normativa italiana)
Corte d'App. Venezia e Corte d'App. Venezia: art. 28, co. 2 D. Lgs. 286/1998 fa salve, per i familiari di italiani di qualunque grado di parentela o affinita', le disposizioni piu' favorevoli applicabili ai familiari di stranieri
Diritto di uscita dal
territorio dello Stato (torna all'indice del capitolo)
o e' illegittima una disposizione nazionale che prevede limposizione di una limitazione al diritto alla libera circolazione nellUnione europea di un cittadino di uno Stato membro per il solo fatto che ha un debito non garantito, superiore ad un determinato importo stabilito dalla legge, nei confronti di una persona giuridica di diritto privato
o e' illegittima una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale il procedimento amministrativo che ha portato all'adozione di un divieto di lasciare il territorio, come quello di cui al procedimento principale, divenuto definitivo e non impugnato in sede giudiziaria, puo' essere riaperto, nel caso in cui detto divieto sia manifestamente contrario al diritto dell'Unione, solo in casi tassativamente previsti dalla legge, a dispetto del fatto che un siffatto divieto continui a produrre effetti giuridici nei confronti del suo destinatario
Diritto di ingresso nel
territorio dello Stato (torna all'indice del capitolo)
o dato che, a seguito delle modifiche apportate da L. 129/2011, il visto di ingresso non e' condizione perche' valga il diritto di soggiorno (e di ingresso, secondo la circolare) del familiare straniero di cittadino comunitario, ne' per la sua iscrizione anagrafica, non si procede piu' al rilascio di visti nazionali di tipo D, ai fini di soggiorni di durata superiore a 90 gg, ai familiari (nel senso del D. Lgs. 30/2007) stranieri di cittadini comunitari o di cittadini italiani
o verificato il vincolo di parentela o coniugio, puo' essere rilasciato, gratuitamente, un visto Schengen di breve durata (fino a 90 gg, tipo C) per turismo con ingressi multipli
o analogo visto sara' rilasciato, come in precedenza, a seguito di un approfondito esame della situazione personale, ai familiari per i quali ingresso e soggiorno sono "agevolati" dallo Stato
o ai fini del rilascio non vanno verificate le condizioni di vivenza a carico ne' la sussistenza di unione registrata in altro Stato (i controlli verranno effettuati nel territorio nazionale ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno); andra' pero' documentata l'appartenenza al novero di familiare con diritto o familiare agevolato (nota: senza che tale documentazione venga verificata?)
o anche in assenza degli elementi che attestino l'appartenenza a tale novero, le richieste di visto turistico potranno essere accolte se sono soddisfatti gli ordinari requisiti per tale visto
Dichiarazione di presenza (torna all'indice del capitolo)
Diritto di soggiorno per
periodi di durata non superiore a tre mesi (torna
all'indice del capitolo)
Diritto di soggiorno per
periodi di durata superiore a tre mesi (torna all'indice
del capitolo)
o e' lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato
o dispone, per se' e per i suoi familiari (nota: verosimilmente, per i familiari presenti in Italia), di risorse economiche che consentano al nucleo familiare di non diventare un onere per l'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione sanitaria, o titolo equivalente, che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale; nel caso in cui l'attivita' principale del cittadino comunitario sia data dal seguire un corso di studio o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea (nota: la Direttiva 2004/38/CE richiede solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica); note:
in base al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quale forma di assicurazione sanitaria dovrebbe essere contemplata l'iscrizione facoltativa al SSN
non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,
- presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
- Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
o Sent. Corte Giust. C-86/12: e' legittimo che uno Stato membro neghi a uno straniero un diritto di soggiorno sul suo territorio quando tale cittadino abbia a proprio carico esclusivo figli in tenera eta', cittadini comunitari, i quali sin dalla nascita soggiornano con lui in tale Stato membro senza possederne la cittadinanza e senza aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, purche' tali minori comunitari non soddisfino le condizioni fissate dalla Direttiva 2004/38/CE, e purche' tale diniego non li privi del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell'Unione europea, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; note:
Punto 30: in particolare, tale giudice deve verificare se i suddetti figli dispongano, da soli o grazie al genitore straniero, di risorse sufficienti e di un'assicurazione malattia completa, come prevede art. 7 par. 1 lettera b) Direttiva 2004/38/CE
Punto 34: il genitore straniero potrebbe godere di un diritto derivato ad accompagnarli e a soggiornare con loro sul territorio dello Stato membro di cui i minori sono cittadini
Punto 35: in linea di principio, il diniego da parte delle autorita' di concedere un diritto di soggiorno al genitore non puo' avere come conseguenza quella di obbligare i minori a lasciare il territorio dell'Unione nel suo insieme
in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-86/12:
- minori in tenera eta', cittadini dell'Unione europea, a carico di un ascendente diretto, non dipendente da loro, che ne ha l'affidamento effettivo, possono avvalersi delle disposizioni sulla libera circolazione al fine di permettere a tale ascendente, cittadino di un paese terzo, di beneficiare di un diritto di soggiorno derivato sul territorio di uno Stato membro di cui tali minori non possiedono la cittadinanza; occorre che siano soddisfatte le condizioni relative alla disponibilita' di risorse sufficienti per non divenire un onere per l'assistenza pubblica e di assicurazione sanitaria, da valutarsi prendendo in considerazione la situazione personale dei cittadini dell'Unione interessati, comprese, se del caso, le risorse future o potenziali provenienti da un'offerta di lavoro fatta al suddetto ascendente diretto
- una decisione di uno Stato membro, che ordina di lasciare il suo territorio a un cittadino di un paese terzo, ascendente diretto e che ha l'effettivo affidamento di figli in tenera eta', cittadini dell'Unione aventi la cittadinanza di un altro Stato membro, non puo' essere considerata tale da obbligare i suddetti cittadini a lasciare il territorio dell'Unione nel suo insieme, privandoli dell'effettivo godimento del nucleo essenziale dei diritti conferiti dal loro status, poiche' tali cittadini hanno un diritto incondizionato di recarsi e di soggiornare sul territorio dello Stato membro di cui sono cittadini, diritto che necessita, per mantenere la sua efficacia, che un diritto di soggiorno derivato in questultimo Stato membro sia riconosciuto al suddetto ascendente diretto quale persona che da sola ha il loro affidamento effettivo e con cui fin dalla nascita hanno condotto una vita familiare
o durata dell'assistenza pregressa, di quella prevedibile per il futuro e della residenza nello Stato membro ospitante
o situazione personale (legami sociali nello Stato membro ospitante, eta', salute, situazione familiare ed economica)
o ammontare degli aiuti forniti, storia pregressa di affidamento all'assistenza, storia pregressa di contribuzione al sistema di assistenza da parte del cittadino
o Punto 68: gli Stati membri non possono imporre un importo di reddito minimo al di sotto del quale si possa presumere che l'interessato non disponga di risorse economiche sufficienti, indipendentemente da un esame concreto della situazione di ogni interessato
o Punto 69: per stabilire se il beneficiario di una prestazione di assistenza sociale costituisca un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, quest'ultimo, prima di adottare una misura di allontanamento, deve esaminare se l'interessato incontri difficolta' temporanee e tener conto della durata del soggiorno e della sua situazione personale, cosi' come dell'ammontare dell'aiuto concessogli (dal considerando 16 della Direttiva 2004/38/CE)
o Punto 72: nel subordinare il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi alla circostanza che l'interessato non divenga un onere "eccessivo" per il "sistema" di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, art. 7 par. 1 lettera b) Direttiva 2004/38/CE implica che le autorita' nazionali competenti dispongono del potere di valutare, in considerazione del principio di proporzionalita', se la concessione di una prestazione sociale possa rappresentare un onere per l'insieme dei regimi di assistenza sociale di tale Stato membro; la Direttiva 2004/38/CE ammette quindi una certa solidarieta' finanziaria dei cittadini dello Stato membro ospitante verso quelli degli altri Stati membri, in particolare se le difficolta' incontrate dal beneficiario del diritto di soggiorno sono temporanee
Giurisprudenza della Corte di
Giustizia europea (torna all'indice del capitolo)
Le disposizioni relative al diritto di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari vanno interpretate alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (Sent. Corte Cost. 170/1984, Sent. Corte Giust. C-158/78, Sent. Corte Giust. C-168/85, Sent. Corte Giust. C-104/86: l'applicazione della normativa comunitaria direttamente efficace produce la disapplicazione delle norme e prassi interne in contrasto; Sent. Corte Giust. C-103/88: l'obbligo di disapplicazione incombe anche sull'amministrazione; Sent. Corte Cost. 113/1985: il principio dell'immediata applicabilita' delle disposizioni comunitarie si applica, oltre che ai regolamenti, anche alle statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia; Sent. Corte Cost. 389/1989: l'immediata applicabilita' si estende, sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche alle norme dei trattati istitutivi; Sent. Corte Cost. 64/1990 e Sent. Corte Cost. 168/1991: le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise, possono essere richiamate, in mancanza di provvedimenti di attuazione adottati entro i termini, per opporsi a qualunque disposizione di diritto interno non conforme)
Sent. Corte Giust. C-140/12: la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non puo' essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa disposizione ne' si puo' attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche (Punto 74)
Sent. Corte Giust. C-430/11: legittimo imporre restrizioni al diritto di un cittadino di uno Stato membro di spostarsi sul territorio di un altro Stato membro a causa, in particolare, di una condanna penale subita dal cittadino medesimo in un altro Stato per traffico di stupefacenti, subordinatamente alla condizione, in primo luogo, che il comportamento personale di tale cittadino costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della societa', in secondo luogo, che la misura restrittiva prevista sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non ecceda quanto sia necessario al suo conseguimento, e, in terzo luogo, che la misura medesima possa costituire oggetto di sindacato giurisdizionale effettivo che consenta di verificarne la legittimita', in fatto e in diritto, con riguardo alle esigenze del diritto dell'Unione
Sent. Corte Giust. C-94-07: secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di "lavoratore subordinato" non deve essere interpretata in modo restrittivo; deve essere considerato lavoratore ogni persona che svolga attivita' reali ed effettive, ad esclusione di attivita' talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie, fornendo, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in cambio di retribuzione (Sent. Corte Giust. C-66/85, che qualifica come lavoratore, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto di impiego, il tirocinante che compia attivita' retribuita sotto la direzione di un responsabile, Sent. Corte Giust. C-197-86, Sent. Corte Giust. C-138-02, Sent. Corte Giust. C-456-02)
Sent. Corte Giust. C-22-08: ne' il livello limitato della retribuzione stessa (anche se al di sotto del minimo vitale; Sent. Corte Giust. C-317-93), ne' il fatto che il lavoratore cerchi di integrare il reddito con altri mezzi di sussistenza (inclusi aiuti pubblici; Sent. Corte Giust. C-139/85), ne' lorigine delle risorse per la retribuzione (incluse sovvenzioni pubbliche, a causa di scarsa produttivita'; Sent. Corte Giust. C-344-87, Sent. Corte Giust. C-10-05), ne' la breve durata (Sent. Corte Giust. C-413-01) o l'orario limitato dell'attivita' lavorativa (Sent. Corte Giust. C-317-93) inficiano la qualita' di "lavoratore" ai sensi del diritto comunitario
Sent. Corte Giust. C-46/12: a un cittadino comunitario che segua degli studi in uno Stato membro ospitante e vi svolga in parallelo un'attivita' subordinata reale ed effettiva, tale da conferirgli la qualita' di lavoratore, non possono essere negati aiuti di mantenimento agli studi concessi ai cittadini di tale Stato membro; spetta al giudice del rinvio procedere agli accertamenti di fatto necessari al fine di valutare se le attivita' subordinate del cittadino comunitario siano sufficienti per conferirgli tale qualita'; il fatto che l'interessato abbia fatto ingresso sul territorio dello Stato membro ospitante con l'intento precipuo di seguirvi i propri studi non e' rilevante al fine di determinare se egli abbia la qualita' di lavoratore e, di conseguenza, se abbia diritto a siffatti aiuti alle stesse condizioni di un cittadino dello Stato membro ospitante
o Punto 68: gli Stati membri non possono imporre un importo di reddito minimo al di sotto del quale si possa presumere che l'interessato non disponga di risorse economiche sufficienti, indipendentemente da un esame concreto della situazione di ogni interessato
o Punto 69: per stabilire se il beneficiario di una prestazione di assistenza sociale costituisca un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, quest'ultimo, prima di adottare una misura di allontanamento, deve esaminare se l'interessato incontri difficolta' temporanee e tener conto della durata del soggiorno e della sua situazione personale, cosi' come dell'ammontare dell'aiuto concessogli (dal considerando 16 della Direttiva 2004/38/CE)
o Punto 72: nel subordinare il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi alla circostanza che l'interessato non divenga un onere "eccessivo" per il "sistema" di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, art. 7 par. 1 lettera b) Direttiva 2004/38/CE implica che le autorita' nazionali competenti dispongono del potere di valutare, in considerazione del principio di proporzionalita', se la concessione di una prestazione sociale possa rappresentare un onere per l'insieme dei regimi di assistenza sociale di tale Stato membro; la Direttiva 2004/38/CE ammette quindi una certa solidarieta' finanziaria dei cittadini dello Stato membro ospitante verso quelli degli altri Stati membri, in particolare se le difficolta' incontrate dal beneficiario del diritto di soggiorno sono temporanee
In materia di diritto di soggiorno dei familiari rilevano:
o Sent. Corte Giust. C-267-1983: sempre che non si tratti di matrimonio di comodo, il coniuge resta tale, ai fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento formale dell'unione; non rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente; nelle conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia per la causa C-413-1999, l'interpretazione ampia, riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri familiari; nello stesso senso, con riferimento al coniuge straniero di cittadino italiano, Sent. Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e spirituali tra coniugi; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Trib. Milano: ai fini della definizione di convivenza tra coniugi, rileva la comunione di vita e l'assistenza reciproca, anche quando manchi la coabitazione (nel caso, coniugi senza fissa dimora accolti da strutture assistenziali)
o Sent. Corte Giust. C-316-1985: la condizione di familiare a carico risulta da una situazione di fatto (Sent. Corte Giust. C-1-05: nel paese di provenienza, non nello Stato membro ospitante); coincide con quella di familiare il cui sostegno e' fornito dal cittadino, senza che sia necessario determinarne i motivi, ne' chiedersi se l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita' retribuita; tuttavia, secondo Sent. Corte Giust. C-1-05, il mero impegno di assumersi a carico il famigliare puo' non essere considerato come comprovante l'esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest'ultimo
o Sent. Corte Giust. C-423/12:
art. 2 punto 2 lettera c Direttiva 2004/38/CE deve essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro di esigere che il discendente diretto di eta' pari o superiore a 21 anni dimostri, per poter essere considerato a carico e rientrare, quindi, nella nozione di "familiare" contenuta in tale disposizione, di avere inutilmente tentato di trovare un lavoro o di ricevere un aiuto per il proprio sostentamento dalle autorita' del suo paese d'origine e/o di aver tentato con ogni altro mezzo di garantire il proprio sostentamento (in precedenza, nello stesso senso, le Concl. Avv. Gen. C-423/12, secondo cui, riguardo ai membri della famiglia nucleare considerati a carico, l'esistenza di tale situazione deve essere reale e puo' essere provata con ogni mezzo; il richiedente puo' pertanto fornire alle autorita' dello Stato membro ospitante sia elementi soggettivi riguardanti la propria situazione economica e sociale, sia altri elementi rilevanti, capaci d'illustrare in maniera utile a dette autorita', il contesto oggettivo nel quale si inserisce la domanda; in ogni caso, le autorita' dello Stato membro ospitante hanno il compito di curare la salvaguardia dell'effetto utile dei diritti indirettamente conferiti ai membri della famiglia nucleare da Direttiva 2004/38/CE e garantire che non venga reso eccessivamente difficile l'ingresso di tali familiari nel territorio dell'Unione europea, in particolare ponendo a carico dei richiedenti un onere della prova eccessivo)
art. 2 punto 2 lettera c Direttiva 2004/38/CE deve essere interpretato nel senso che il fatto che un familiare sia considerato, alla luce di circostanze personali quali l'eta', le qualifiche professionali e lo stato di salute, dotato di ragionevoli possibilita' di trovare un lavoro e, inoltre, intenda lavorare nello Stato membro ospitante resta irrilevante ai fini dell'interpretazione della condizione di essere "a carico", prevista da detta disposizione
o Sent. Corte Giust. C-200/02: il cittadino minorenne in tenera eta' di uno Stato membro, coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore straniero, le cui risorse siano sufficienti affinche' il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, gode di un diritto di soggiorno di durata indeterminata sul territorio di quest'ultimo Stato; il genitore che ha effettivamente la custodia del minore, benche' non sia "ascendente a carico", ha anch'egli diritto di soggiornare con quest'ultimo nello Stato membro ospitante (se cosi' non fosse, risulterebbe svuotato di ogni effetto il diritto di soggiorno in capo al minore); Trib. Roma: disposto il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE a uno straniero padre convivente di minori UE, a carico della madre, in base a Sent. Corte Giust. C-200/02, in nome del diritto dei minori stessi, che non gravano sulla finanza pubblica, di vivere con il proprio padre, e non solo col genitore di cui sono a carico (irrilevante, in base a Sent. Corte Giust. C-127-08, il pregresso soggiorno illegale; irrilevante una condanna grave espiata con buona condotta, non sussistendo piu' il pericolo per la sicurezza pubblica)
o Sent. Corte Giust. C-34/09: uno Stato membro non puo' negare al cittadino di uno Stato terzo che si faccia carico dei propri figli in tenera eta', cittadini dellUnione europea, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, ne' puo' negare al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dellUnione europea
o Sent. Corte Giust. C-86/12: e' legittimo che uno Stato membro neghi a uno straniero un diritto di soggiorno sul suo territorio quando tale cittadino abbia a proprio carico esclusivo figli in tenera eta', cittadini comunitari, i quali sin dalla nascita soggiornano con lui in tale Stato membro senza possederne la cittadinanza e senza aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, purche' tali minori comunitari non soddisfino le condizioni fissate dalla Direttiva 2004/38/CE, e purche' tale diniego non li privi del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell'Unione europea, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; note:
Punto 30: in particolare, tale giudice deve verificare se i suddetti figli dispongano, da soli o grazie al genitore straniero, di risorse sufficienti e di un'assicurazione malattia completa, come prevede art. 7 par. 1 lettera b) Direttiva 2004/38/CE
Punto 34: il genitore straniero potrebbe godere di un diritto derivato ad accompagnarli e a soggiornare con loro sul territorio dello Stato membro di cui i minori sono cittadini
Punto 35: in linea di principio, il diniego da parte delle autorita' di concedere un diritto di soggiorno al genitore non puo' avere come conseguenza quella di obbligare i minori a lasciare il territorio dell'Unione nel suo insieme
in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-86/12:
- minori in tenera eta', cittadini dell'Unione europea, a carico di un ascendente diretto, non dipendente da loro, che ne ha l'affidamento effettivo, possono avvalersi delle disposizioni sulla libera circolazione al fine di permettere a tale ascendente, cittadino di un paese terzo, di beneficiare di un diritto di soggiorno derivato sul territorio di uno Stato membro di cui tali minori non possiedono la cittadinanza; occorre che siano soddisfatte le condizioni relative alla disponibilita' di risorse sufficienti per non divenire un onere per l'assistenza pubblica e di assicurazione sanitaria, da valutarsi prendendo in considerazione la situazione personale dei cittadini dell'Unione interessati, comprese, se del caso, le risorse future o potenziali provenienti da un'offerta di lavoro fatta al suddetto ascendente diretto
- una decisione di uno Stato membro, che ordina di lasciare il suo territorio a un cittadino di un paese terzo, ascendente diretto e che ha l'effettivo affidamento di figli in tenera eta', cittadini dell'Unione aventi la cittadinanza di un altro Stato membro, non puo' essere considerata tale da obbligare i suddetti cittadini a lasciare il territorio dell'Unione nel suo insieme, privandoli dell'effettivo godimento del nucleo essenziale dei diritti conferiti dal loro status, poiche' tali cittadini hanno un diritto incondizionato di recarsi e di soggiornare sul territorio dello Stato membro di cui sono cittadini, diritto che necessita, per mantenere la sua efficacia, che un diritto di soggiorno derivato in questultimo Stato membro sia riconosciuto al suddetto ascendente diretto quale persona che da sola ha il loro affidamento effettivo e con cui fin dalla nascita hanno condotto una vita familiare
o Sent. Corte Giust. C-157-03: non puo' essere imposto ai familiari stranieri di un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
o Sent. Corte Giust. C-503-03: l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica; nota: la nozione di ordine pubblico presuppone, in ogni caso, l'esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettivita' (giurisprudenza costante della Corte di Giustizia); nota: in disaccordo con la sentenza della Corte, Sent. Cass. n. 27224/2008 afferma, con riferimento al caso di coniuge straniero di cittadino italiano (e quindi, verosimilmente, anche in caso di coniuge di cittadino comunitario), che, perche' il giudice possa disporre il rilascio del visto ex art. 30, co. 6 T.U., e' il ricorrente a dover documentare il fatto che la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del visto
o Sent. Corte Giust. C-1-05: il diritto comunitario non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario che si e' avvalso della liberta' di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro
o Sent. Corte Giust. C-127-08: ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare; nello stesso senso, circ. Mininterno 28/8/2009, circ. Mininterno 10/11/2010 e art. 10 co. 3 lettera a) D. Lgs. 30/2007, come modificato dal L. 129/2011
o Ord. Corte Giust. C-155-07: le disposizioni relative al diritto di soggiorno dei familiari di cittadini comunitari si applicano anche ai familiari che siano giunti nello Stato membro ospitante indipendentemente dal cittadino comunitario e abbiano acquisito la qualita' di suoi familiari ovvero abbiano intrapreso con tale cittadino una comunione di vita soltanto dopo il loro ingresso in detto Stato; e' irrilevante il fatto che al momento dell'acquisizione della qualita' di familiare ovvero della costituzione della comunione di vita un tale familiare soggiorni provvisoriamente nello Stato membro ospitante in base alla legislazione di tale Stato in materia di asilo: illegittima una normativa nazionale che precluda il rilascio della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione al familiare che si trovi in questa condizione
o Sent. Corte Giust. C-256/11: e' legittimo che uno Stato membro neghi al cittadino di uno Stato terzo il soggiorno sul proprio territorio, quando detto cittadino e' intenzionato a risiedere con un suo familiare, cittadino dell'Unione e residente in tale Stato membro di cui possiede la cittadinanza, il quale non ha mai fatto uso del suo diritto alla libera circolazione, purche' un diniego siffatto non comporti, per il cittadino dell'Unione interessato, la privazione del godimento effettivo e sostanziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell'Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-87/12
o Sent. Corte Giust. C-40/11: al di fuori delle situazioni disciplinate dalla Direttiva 2004/38/CE e quando non esiste alcun altro nesso con le disposizioni del diritto dell'Unione relative alla cittadinanza, un cittadino straniero non puo' pretendere un diritto di soggiorno derivato da un cittadino dell'Unione europea; note:
nel caso specifico si chiedeva (Punto
33) se fosse invocabile, per un genitore cittadino straniero titolare della
potesta' genitoriale, al fine di mantenere contatti diretti col figlio, un
diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro d'origine del figlio,
cittadino dell'Unione, con conseguente rilascio di una carta di soggiorno per
familiare di cittadino dell'Unione, qualora il figlio, nell'esercizio del
proprio diritto alla libera circolazione, si trasferisca da tale Stato in un
altro Stato membro
l'ascendente straniero di cui il
cittadino UE sia a carico non rientra tra i familiari ai fini della libera
circolazione (Punti 55 e 56)
il vincolo coniugale non
puo' considerarsi sciolto fintantoche' non vi sia stato posto fine dalla competente autorita' e che cio' non avviene nel caso dei coniugi
che vivono semplicemente separati, nemmeno quando hanno l'intenzione di
divorziare in seguito, di modo che il coniuge non deve necessariamente
convivere con il cittadino dell'Unione per essere titolare di un diritto
derivato di soggiorno (Punto 58)
per essere qualificato come familiare avente diritto alla libera
circolazione si richiede che il familiare del cittadino dell'Unione che si reca
o soggiorna in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza accompagni o raggiunga il cittadino medesimo (Punto 61)
le disposizioni del Trattato relative
alla cittadinanza dell'Unione non
conferiscono alcun diritto autonomo
ai cittadini stranieri (Punto 66;
nota: i diritti di questi, quando sono garantiti, lo sono al fine di tutelare
il diritto del cittadino dell'Unione)
esistono situazioni molto particolari in cui, malgrado la circostanza che il diritto derivato relativo al diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi non sia applicabile e che il cittadino dell'Unione interessato non abbia fatto uso della propria liberta' di circolazione, non si puo' negare, in via eccezionale, il diritto di soggiorno al cittadino straniero, familiare di tale cittadino, a pena di trascurare l'efficacia pratica della cittadinanza dell'Unione di cui esso gode, se, come conseguenza di tale diniego, tale cittadino si trovasse obbligato, di fatto, ad abbandonare il territorio dell'Unione considerata nel suo complesso, venendo cosi' privato del godimento reale ed effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status suddetto (Punto 71 e Sent. Corte Giust. C-256/11)
o Sent. Corte Giust. C-356/11: e' legittimo che uno Stato membro neghi a un cittadino straniero un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (nota: in ragione della mancanza di risorse), sebbene tale cittadino intenda vivere con sua moglie, anch'essa straniera, residente legalmente in tale Stato membro e madre di un figlio, cittadino dell'Unione europea, nato da un primo matrimonio, nonche' con il figlio nato dalla loro unione, anch'egli straniero, a condizione che tale diniego non comporti, per il figlio cittadino dell'Unione, la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell'Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare
o Sent. Corte Giust. C-529/11:
il genitore di un figlio che abbia raggiunto la maggiore eta' e che abbia esercitato il diritto di accesso all'istruzione sul fondamento di Direttiva 2004/38/CE, puo' continuare a godere di un diritto derivato di soggiorno qualora la sua presenza e le sue cure permangano necessarie a tale figlio per consentirgli di proseguire e terminare i suoi studi
i periodi di soggiorno in uno Stato membro ospitante, conclusi dai familiari stranieri di un cittadino comunitario sul solo fondamento del diritto di accesso all'istruzione del cittadino comunitario, ed in assenza dei requisiti stabiliti da Direttiva 2004/38/CE per beneficiare di un autonomo diritto di soggiorno, non possono essere presi in considerazione ai fini dell'acquisizione, da parte di tali familiari, del diritto di soggiorno permanente
o Sent. Corte Giust. C-457/12:
e' legittimo che uno Stato membro rifiuti il diritto di soggiorno allo straniero, familiare di un cittadino dell'Unione, quando tale cittadino possiede la cittadinanza di detto Stato membro e risiede in questo medesimo Stato, ma si reca regolarmente in un altro Stato membro nell'ambito delle sue attivita' professionali
al familiare straniero di un cittadino dell'Unione e' attribuito un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui tale cittadino possiede la cittadinanza, allorche' detto cittadino risiede in quest'ultimo Stato, ma si reca regolarmente in un altro Stato membro in quanto lavoratore ai sensi della menzionata disposizione, quando il rifiuto di un siffatto diritto di soggiorno ha un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo dei diritti di libera circolazione dei lavoratori
o In precedenza, Concl. Avv. Gen. C-456/12 e C-457/12:
C-456/12:
- la Direttiva 2004/38/CE non si applica direttamente ai cittadini dell'Unione europea che ritornano nello Stato membro di cui possiedono la cittadinanza; tuttavia, lo Stato membro di cittadinanza non puo' riservare a tali cittadini un trattamento meno favorevole rispetto a quello spettante agli stessi ai sensi del diritto dell'Unione europea nello Stato membro dal quale si sono trasferiti per poi tornare al loro Stato membro di cittadinanza; di conseguenza, la Direttiva 2004/38/CE stabilisce indirettamente il livello minimo di trattamento di cui devono beneficiare un cittadino dell'Unione europea e i suoi familiari che ritornano nello Stato membro di cittadinanza del cittadino dell'Unione europea
- il diritto dell'Unione europea non esige che un cittadino dell'Unione europea abbia soggiornato per un periodo minimo di tempo in un altro Stato membro affinche' i suoi familiari cittadini di un paese terzo possano rivendicare un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui il cittadino dell'Unione europea possiede la cittadinanza e nel quale esso fa successivamente ritorno
- un cittadino dell'Unione europea esercita il proprio diritto di soggiorno in un altro Stato membro se rende tale Stato membro il centro abituale dei suoi interessi; purche' tale criterio sia soddisfatto, considerati tutti i fatti pertinenti, e' irrilevante in questo contesto se tale cittadino dell'Unione europea mantenga un'altra forma di soggiorno altrove o se la sua presenza fisica nello Stato membro di residenza venga meno regolarmente o di tanto in tanto
- qualora decorra del tempo tra il ritorno del cittadino dell'Unione europea nello Stato membro di cui e' cittadino e l'ingresso del familiare straniero in tale Stato membro, le pretese del familiare ad un diritto di soggiorno derivato in tale Stato membro non vengono meno, purche' la decisione di raggiungere il cittadino dell'Unione europea sia presa nell'esercizio del diritto alla vita familiare
C-457/12: qualora un cittadino dell'Unione europea che risiede nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza eserciti diritti di libera circolazione legati al suo lavoro, il diritto dei suoi familiari stranieri di soggiornare in detto Stato dipende dall'intensita' del loro legame familiare con il cittadino dell'Unione europea e dal nesso causale tra il luogo di residenza della famiglia e l'esercizio dei diritti di libera circolazione da parte del cittadino dell'Unione europea; in particolare, il familiare deve disporre di un diritto di soggiorno qualora il diniego di tale diritto indurrebbe il cittadino dell'Unione europea a cercare un'altra occupazione che non comporti l'esercizio di diritti di libera circolazione o lo obblighi a trasferirsi in un altro Stato membro; e' irrilevante, a tale riguardo, che il cittadino dell'Unione europea sia un lavoratore frontaliero o eserciti il suo diritto di libera circolazione allo scopo di adempiere al proprio contratto di lavoro, concluso con un datore di lavoro stabilito nel suo Stato membro di cittadinanza e di residenza; nota: il riferimento e' a una situazione in cui il cittadino dell'Unione europea esercita il suo diritto alla libera circolazione recandosi spesso per lavoro in altro Stato membro, senza pero' trasferire la propria residenza in tale altro Stato membro
Post scriptum: l'Avvocato Generale esorta in ogni caso la Corte a cogliere l'opportunita' offerta da questi due procedimenti pregiudiziali per fornire un orientamento chiaro e strutturato in merito alle circostanze in cui il cittadino straniero, familiare di un cittadino dell'Unione europea che risiede nel suo Stato membro d'origine, ma esercita i suoi diritti di libera circolazione, puo' rivendicare un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro d'origine in forza del diritto dell'Unione europea
Condizioni per la
celebrazione del matrimonio in Italia (torna all'indice del
capitolo)
Lo straniero (o comunitario)
che vuole contrarre matrimonio in Italia
deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita'
competente del proprio paese, dalla quale risulti che in base alle leggi cui e'
sottoposto nulla osta al matrimonio
Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011:
o al rifugiato si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza riguardo allo status
personale (art. 19 co.1 L.
218/1995); se il
rifugiato e' domiciliato o residente in
Italia, non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta, e l'ufficiale di stato
civile si limita a verificare l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione
del matrimonio sulla base dei documenti prodotti e delle dichiarazioni rese
dagli sposi
o non possono essere accettati
nulla-osta il cui contenuto sia costituito da un'autodichiarazione degli
interessati, sottoscritta dagli stessi o attestata davanti a un notaio
o in mancanza di nulla-osta,
l'ufficiale dello stato civile rifiuta le pubblicazioni, rilasciando un
certificato con le motivazioni del rifiuto, a meno che la mancata produzione
e/o emissione del nulla osta o la sussistenza di motivi ostativi alla celebrazione
del matrimonio secondo la legge straniera dipendano esclusivamente da ragioni
che contrastano con l'ordine pubblico italiano, quali la mancata adesione di un
nubendo alla religione dellaltro; nello stesso senso, Trib.
Piacenza (l'ufficiale di stato civile deve procedere alla pubblicazione di
matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti
la dichiarazione di nulla-osta alle
noze di cui all'art. 116 c.c.
proveniente dall'autorita' straniera, quando la mancanza di impedimenti risulti
comunque da altri documenti, come
pure nei casi in cui il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato o fondato su ragioni discriminatorie, costituendo
cosi' un'illegittima preclusione del diritto di contrarre matrimonio; in
proposito, l'ufficiale di stato civile non puo' limitarsi a considerare la
disposizione di legge in senso letterale, ma deve far riferimento
all'interpretazione costante ed uniforme che ne fa la giurisprudenza) e Trib.
Bari (per il titolare di protezione
sussidiaria non e' previsto l'esonero dalla presentazione del nulla-osta ai
fini della celebrazione del matrimonio, previsto invece per il rifugiato; tale
disparita' appare ingiustificata, stante l'assimilabilita' delle due
situazioni; negare le pubblicazioni di matrimonio per la mancanza del
nulla-osta sarebbe contrario ai diritti fondamentali delle persone e, quindi.
all'ordine pubblico; le pubblicazioni
sono quindi autorizzate sulla base
della documentazione presentata, attestante eta' e stato libero dei nubendi)
o quando il nulla-osta sia assoggettato
a condizioni, in esso menzionate, che contrastano con l'ordine pubblico
italiano, e' possibile effettuare le pubblicazioni ma non si tiene conto di
tali condizioni
o i nubendi possono impugnare il
rifiuto di effettuare le pubblicazioni in tribunale; se il tribunale autorizza
la pubblicazione anche in assenza del nulla osta, l'ufficiale dello stato
civile provvede in conformita'
o il matrimonio non puo' comunque
essere celebrato se uno dei nubendi ha meno di 16 anni; per eta' compresa tra
16 e 18 anni, occorre l'autorizzazione del competente tribunale per i minorenni
(art. 84 c.c.)
Ord. Corte Cost. 14/2003: e' di competenza del giudice ordinario il ricorso dello straniero contro il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni
Circ. Mininterno 4/12/2013: secondo l'allegato Parere del Cons. Stato 9/10/2013 sul nulla-osta al matrimonio ex art. 116 c.c.,
o Ord.
Corte Cost. 14/2003,
nel dichiarare l'inammissibilita' della questione di legittimita'
costituzionale di art. 116 c.c. nella parte in cui non prevede la
possibilita' dello straniero di far valere l'assenza o l'illegittimita' di
impedimenti matrimoniali secondo la propria legge nazionale, ha rilevato
l'erroneita' del presupposto interpretativo, potendo il tribunale ordinario
autorizzare il matrimonio in ipotesi di mancato rilascio del nulla osta o di
espresso diniego fondato su norme nazionali contrastanti con la Costituzione e,
dunque, con l'ordine pubblico, disapplicando la legge straniera ed applicando
quella italiana ex art. 16 L.
218/1995
o l'atto di "nulla-osta" puo' assumere, nei diversi ordinamenti, un nome ed una forma differenti; quando si fa riferimento ad un istituto giuridico che deve trovare una corrispondenza in un ordinamento straniero, occorre guardare al contenuto effettivo dello stesso; non si puo' quindi subordinare un diritto fondamentale dell'individuo, quale la liberta' matrimoniale, ad elementi puramente formali, senza indagare l'effettiva sussistenza del requisito richiesto ed e' necessario e sufficiente che la dichiarazione rilasciata dall'autorita' estera accerti l'assenza di ostacoli al matrimonio, a prescindere dalle formule testuali impiegate
Celebrazione del matrimonio davanti
all'autorita' consolare italiana (D.
Lgs. 71/2011)
o il capo dell'ufficio consolare
celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino
o la celebrazione del matrimonio puo'
essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non
risiedono nella circoscrizione
o le pubblicazioni matrimoniali, per il
cittadino che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio
consolare, sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione
egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente
o le pubblicazioni non sono dovute in
caso di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorita' straniere
o la richiesta della pubblicazione di
matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi e'
trasmessa direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad
effettuare la pubblicazione
o in caso di nubendo straniero, va
presentato il nulla-osta all'autorita' diplomatica o consolare italiana
all'estero; il nulla-osta va richiesto dagli interessati all'autorita'
straniera (Massimario
Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o il capo dell'ufficio consolare, nei
limiti previsti dalla legge, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine delle pubblicazioni
o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso gli uffici consolari ed
in Italia; l'atto di notorieta' di cui all'art. 100 co. 2 c.c.
e' effettuato presso lo
stesso o altro ufficio consolare; se ritiene mancanti i presupposti, il capo
dell'ufficio consolare trasmette la domanda per la riduzione del termine e per
la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel cui circondario si trova il
Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza degli sposi
o il capo dell'ufficio consolare puo'
ammettere al matrimonio, per gravi motivi, il minorenne di eta' superiore a 16
anni, secondo quanto previsto da art. 84, co.2 c.c.;
se ritiene mancanti i
presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda di ammissione
al matrimonio al tribunale per i minorenni nel cui circondario si trova il
Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del minore
o in caso di matrimonio in imminente
pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del
codice civile
o il capo dell'ufficio consolare
celebra il matrimonio per procura quando uno degli sposi risiede fuori dello
Stato in cui ha sede l'ufficio consolare; il matrimonio per procura non puo'
essere celebrato quando lo sposo assente risiede in Italia
La L. 94/2009 aveva modificato art.
116 c.c.
imponendo, ai fini della celebrazione del matrimonio
dello straniero in Italia, anche la
presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio
italiano; sono intervenute pero', successivamente a questa modifica, due
sentenze
o Sent.
CEDU O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi
e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, puo' essere sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che
rispondano a finalita' legittime, tra le quali il contrasto dei matrimoni di
comodo degli stranieri, ma tali limitazioni e restrizioni debbono rispondere a
criteri di proporzionalita' e non
possono privare una persona o
un'intera categoria della piena capacita'
di contrarre matrimonio (in
particolare, gli stranieri in condizioni di soggiorno irregolare)
o Sent.
Corte Cost. 245/2011: illegittimita' costituzionale dell'art. 116 c.c.,
come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della
celebrazione del matrimonio dello
straniero in Italia, la
presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel
territorio italiano, per le seguenti ragioni:
lo straniero viene trattato in modo
differenziato rispetto alla tutela di diritti inviolabili, con violazione di
artt. 2 e 29 Cost.,
ben potendosi adottare altre disposizioni meno drastiche per contrastare i
matrimoni di comodo
dalle restrizioni introdotte dalla L.
94/2009 deriva una intollerabile compressione dei dirtti del cittadino italiano
che voglia sposare uno straniero illegalmente soggiornante, con violazione di
art. 29 Cost.
e' violato l'art. 12 (diritto al matrimonio) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato da Sent. CEDU O'Donoghue c. UK; ne deriva la violazione di art. 117 Cost., in base al quale la potesta' legislativa deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo interpretata alla luce della giurisprudenza della CEDU, a condizione che tali norme e la loro interpretazione non sia in contrasto con la Costituzione (Sent. Corte Cost. 348/2007 e Sent. Corte Cost. 349/2007)
Trib. Brescia: illegittima l'imposizione, con ordinanza sindacale del Sindaco di Chiari, dell'esibizione del permesso di soggiorno ai fini delle pubblicazioni matrimoniali, non implicando tali pubblicazioni alcuna autorizzazione (non puo' quindi applicarsi l'onere di esibizione di cui all'art. 6 co. 2 D. Lgs. 286/1998) ed essendo stata dichiarata illegittima da Sent. Corte Cost. 245/2011 l'analoga previsione contenuta nell'art. 116 c.c. (confermata da Corte App. Brescia, che sottolinea come i compiti del Sindaco come ufficiale di Stato civile siano strettamente applicativi delle norme vigenti in tema di stato civile, senza alcun margine di discrezionalita' amministrativa, in quanto il Sindaco agisce come ufficiale di governo ed esecutore di direttive ministeriali); non e' invece discriminatoria la disposizione, contenuta nell'ordinanza sindacale, che impone al funzionario comunale la segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza la presenza di uno straniero illegalmente soggiornante (nota: il funzionario, in realta', non puo' esigere l'esibizione del permesso); Accordo tra ASGI e Fondazione Guido Piccini per i diritti dellUomo ONLUS e il Comune di Chiari sulla sanzione per l'ordinanza comunale discriminatoria contro i matrimoni degli stranieri in condizione irregolare: rinuncia del Comune al ricorso in Cassazione e sostituzione della condanna alla pubblicazione su Repubblica con elargizioni a favore di enti e associazioni attive nel campo sociale
Il sindaco di Terno d'Isola ha rifiutato di celebrare le nozze di uno straniero irregolare, e ha denunciato lo straniero ai carabinieri; il provvedimento di espulsione e' stato pero' sospeso dal Giudice di pace, e questo ha consentito di celebrare il matrimonio (da articolo Repubblica)
Una cittadina straniera che avrebbe dovuto sposarsi al Comune di Milano e' stata denunciata all'autorita' giudiziaria per il fatto che il funzionario del Comune aveva accertato l'assenza di un permesso di soggiorno (comunicato Stranieriinitalia)
Lo Stato e' stato condannato a risarcire la coppia per cui il sindaco di Tradate si rifiuto', nel 2008, in assenza di norme che glielo consentissero, di celebrare le nozze per l'irregolarita' del soggiorno del nubendo, con la conseguenza che lo stesso nubendo fu accompagnato dai vigili in questura, dove gli fu notificato un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato (comunicato Stranieriinitalia)
Il matrimonio di un cittadino italiano celebrato in Italia presso il consolato di uno Stato estero e' privo di validita' per l'ordinamento italiano, in quanto celebrato in violazione del principio della sovranita' territoriale (art. 6 della Convenzione dell'Aja 12/6/1902, ratificata con L. 523/1905, ancora vigente e pienamente applicabile): non puo' essere trascritto nei registri di stato civile ne' registrato in anagrafe; vanno invece trascritti gli atti dei matrimoni celebrati dinnanzi all'autorita' diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia (art. 63, lettera d, DPR 396/2000), purche' tali matrimoni non contrastino con l'ordine pubblico italiano (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010)
Il matrimonio contratto in uno Stato estero dal cittadino italiano e' valido e trascrivibile in Italia se sono state rispettate le forme stabilite dalla legislazione matrimoniale di quello Stato (art. 28 L. 218/1995), non rilevando il fatto che tale legislazione preveda, in astratto, istituti, quali la poligamia o il ripudio, contrari per il nostro paese all'ordine pubblico (Sent. Cass. 1739/1999); non e' invece trascrivibile il matrimonio, contratto all'estero dal cittadino italiano, che sia concretamente in contrasto con l'ordine pubblico, come nel caso di matrimonio poligamico o successivo ad altro matrimonio sciolto per ripudio unilaterale (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
Non puo' essere trascritto il matrimonio tra un italiano ed uno straniero celebrato all'estero quando uno od entrambi i nubendi avevano meno di 16 anni al momento della celebrazione (limite di ordine pubblico); se l'eta' di uno o di entrambi gli sposi al momento della celebrazione e' compresa tra 16 e 18 anni, il matrimonio puo' essere trascritto se sono rispettate le condizioni previste dalla legge del paese di appartenenza del minorenne; in tutti i casi, essendo improponibile l'azione di annullamento quando sia decorso un anno dal raggiungimento della maggiore eta' (art. 117 co. 2 c.c.), il matrimonio e' trascrivibile quando la richiesta sia effettuata dopo tale scadenza (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
o ai fini del rilascio del certificato di capacita' matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio all'estero presso le autorita' locali dei paesi aderenti alla Convenzione di Monaco 5/9/1980 non sussiste l'obbligo di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio, dal momento che la stessa Convenzione dispone, a carico di ciascun Stato contraente, che il certificato di capacita' matrimoniale debba rispondere alla legge dello Stato che lo emette e che la legislazione italiana non prevede l'effettuazione delle pubblicazioni nell'ipotesi di matrimonio del cittadino italiano celebrato all'estero
o l'ufficiale dello stato civile che deve emettere detto certificato ha comunque l'obbligo di verificare previamente l'assenza di impedimenti di legge (artt. 84-89 c.c.), la cui presenza renderebbe invalido in ltalia il matrimonio e ne impedirebbe la trascrizione nei registri dello stato civile
o l'obbligo di effettuare le pubblicazioni continua invece a persistere nei casi di matrimonio da celebrare all'estero dinnanzi all'autorita' consolare italiana
E' possibile trascrivere nei registri relativi agli atti di matrimonio quelli celebrati in Italia presso i consolati stranieri fra cittadini stranieri quando tra l'Italia e lo Stato straniero sia stata stipulata una convenzione consolare che permette al console di celebrare matrimoni nello Stato in cui ha sede il consolato straniero, o lo Stato straniero abbia aderito alla Convenzione dellAja del 12 giugno 1902, per regolare i conflitti di legge in materia di matrimonio (art. 63 co. 2 DPR 396/2000; Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)
Conservazione del diritto di
soggiorno in situazioni di disoccupazione (torna all'indice
del capitolo)
o e' temporaneamente inabile al lavoro per infortunio o malattia
o e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa (ai sensi di art. 2, co. 1 D. Lgs. 181/2000, come modificato da D. Lgs. 297/2002); in caso di disoccupazione sopravvenuta al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata < 1 anno o prima che sia stato maturato un anno di soggiorno, lo status di lavoratore subordinato permane per un anno (nota: la Direttiva 2004/38/CE limita, per questo caso, il diritto di soggiorno ai soli coniuge, o partner registrato, e figli, imponendo solo agli Stati membri di trattare con favore l'ammissione degli ascendenti a carico; Sent. Corte Giust. C-138-02: l'interessato non puo' comunque essere obbligato a lasciare il territorio dello Stato membro ospitante se dimostra di essere effettivamente in cerca di lavoro con effettive possibilita' di trovarlo)
o segue un corso di formazione professionale (nota: verosimilmente, anche di riqualificazione professionale); salvo il caso di disoccupazione involontaria, lo status di lavoratore subordinato permane a condizione che esista un collegamento tra il corso di formazione e l'attivita' precedentemente svolta (nota: l'inciso "salvo il caso di disoccupazione involontaria" significa che la condizione si applica, per esempio, in caso di dimissioni?)
o per determinare se il periodo intercorso tra il parto e la ripresa del lavoro possa essere considerato ragionevole, e' compito del giudice nazionale interessato tenere conto di tutte le circostanze specifiche del procedimento principale e delle norme nazionali applicabili che disciplinano la durata del congedo di maternita' (Punto 42)
o non si puo affermare che art. 7 par. 3 Direttiva 2004/38/CE elenchi in maniera esaustiva le circostanze nelle quali un lavoratore migrante che non si trovi piu' in un rapporto di lavoro possa tuttavia continuare a beneficiare dello status di lavoratore (Punto 38)
o in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-507/12: una donna, che si possa considerare temporaneamente inabile al lavoro a causa delle limitazioni fisiche delle ultime fasi della gravidanza, mantiene lo status di lavoratrice sino al momento in cui e' ragionevole che l'interessata torni al lavoro o cerchi un'occupazione, dopo la nascita del figlio; per garantire l'osservanza del principio di non discriminazione in base alla nazionalita', tale periodo non puo' essere inferiore al periodo previsto dalla normativa nazionale che disciplina il periodo durante il quale le donne incinte sono dispensate dall'obbligo di essere disponibili sul mercato del lavoro o di cercare attivamente un'occupazione
Iscrizione anagrafica del
cittadino comunitario (torna all'indice del capitolo)
o in caso di cittadino soggiornante per lavoro, l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, svolta
o in caso di cittadino soggiornante per motivi diversi dal lavoro, la disponibilita' di risorse per se' e per i familiari, e di assicurazione sanitaria o di titolo equivalente, nonche', nel solo caso di cittadino soggiornante per studio o formazione, di iscrizione al corso di studio o formazione professionale
o illegittimo subordinare l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che intendano trasferire la propria residenza da altro Comune nella cui anagrafe sono gia' iscritti alla prova del possesso dei requisiti previsti per la prima iscrizione da titolari di diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi
o illegittimo ritardare la prima iscrizione anagrafica del cittadino comunitario per procedere all'accertamento della veridicita' delle sue dichiarazioni; resta salva la possibilita' di procedere alla cancellazione in caso di esito negativo dell'accertamento (nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia)
Iscrizione anagrafica del
cittadino comunitario: disponibilita' di risorse (torna
all'indice del capitolo)
o la quantificazione delle risorse appare comunque contraria al disposto della Direttiva 2004/38/CE nel caso di cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla Direttiva dovrebbe limitarsi ad assicurare che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica (nello stesso senso, la risposta della Commissione europea ad interrogazione di una parlamentare europea e Sent. Trib. Napoli, che cita la stessa risposta)
o la generalizzazione della quantificazione delle risorse necessarie e quella della possibilita' di ricorrere all'autocertificazione fanno si' che i soggiornanti per studio o formazione non godano di alcun vantaggio specifico rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l'onere di certificazione dell'iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo su chi soggiorni per studio o formazione risulta cosi' immotivato
o illegittimo subordinare la prima iscrizione anagrafica del cittadino comunitario al possesso di un reddito superiore alla soglia di esenzione dal ticket, senza tener conto della situazione personale del richiedente (nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia)
o illegittimo ritardare la prima iscrizione anagrafica del cittadino comunitario per procedere all'accertamento della liceita' delle risorse dichiarate (nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lombardia)
Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario: attivita' lavorativa (torna all'indice del capitolo)
o per lavoro subordinato: ultima busta paga, ricevuta di versamenti di contributi all'INPS, contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego (Mess. INPS 4602/2008: modello Unificato Lav-assunzione, ai sensi del Decreto Minlavoro 30/10/2007; verosimilmente, in base a L. 2/2009, circ. Minlavoro 16/2/2009 e circ. INPS 17/2/2009, per lavoro domestico comunicazione di assunzione all'INPS su modello semplificato per l'assunzione), ricevuta di denuncia allINPS del rapporto di lavoro o preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso, dichiarazione della filiale italiana della casa madre (solo in caso di lavoratore distaccato; nota: accezione restrittiva di "distacco", non coincidente con quella propria del diritto del lavoro italiano, in base alla quale non e' necessario il rapporto "casa madre - filiale" tra impresa distaccante e impresa distaccataria)
o per lavoro autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, attestazione di attribuzione di Partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, dimostrazione dell'iscrizione all'albo (per svolgimento di libere professioni)
Iscrizione anagrafica del
cittadino comunitario: assicurazione sanitaria (torna
all'indice del capitolo)
o avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o formazione, se quest'ultima e' < 1 anno (circ.
Mininterno 18/7/2007; nota: circ.
Minsalute 3/8/2007 non contempla questa
possibilita' di durata piu' limitata; non sembra, per altro, che la questione
sia di competenza del Minsalute), con indicazione della decorrenza e della
scadenza (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o essere valida in Italia (circ. Minsalute 3/8/2007)
o prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ. Minsalute 3/8/2007)
o indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ. Minsalute 3/8/2007)
o indicare le modalita' per la richiesta di rimborso e i recapiti del referente (circ. Minsalute 3/8/2007)
o essere rimpiazzata da una nuova
polizza in caso di variazione
del nucleo familiare (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o essere accompagnata, all'atto dell'iscrizione anagrafica, da una
traduzione in italiano (circ.
Minsalute 3/8/2007)
Casi particolari di
iscrizione anagrafica di cittadino comunitario (torna
all'indice del capitolo)
o cittadini comunitari che soggiornano in Italia per motivi religiosi: e' richiesta la dichiarazione del responsabile della Comunita' religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente autorita' religiosa presente in Italia; in luogo dell'assicurazione sanitaria puo' essere prodotta dichiarazione del responsabile della Comunita' di assunzione delle spese sanitarie (circ. Mininterno 18/7/2007); note:
in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli dovrebbe essere consentita anche l'iscrizione facoltativa al SSN, quale forma di assicurazione sanitaria dovrebbe essere contemplata l'iscrizione facoltativa al SSN
non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,
- presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
- Sent.
Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,
la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia,
della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L.
133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato
infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio
su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge
Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini
neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni
della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la
Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent.
Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
della salute, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti
fondamentali
o minori comunitari non accompagnati: sono iscritti all'anagrafe sulla base della decisione dell'autorita' giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela; l'iscrizione anagrafica del minore e' richiesta dal tutore o dall'affidatario, che esibisce a tal fine il provvedimento dell'autorita' giudiziaria (circ. Mininterno 18/7/2007)
o cittadini comunitari che manifestino l'intenzione di soggiornare solo per svolgere un'attivita' lavorativa stagionale: sono iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 32 del DPR 223/1989 (nota: questa disposizione appare illegittima, dal momento che pone i cittadini comunitari in questione in una posizione potenzialmente piu' debole, quanto meno per la necessita' di ripetere adempimenti burocratici, sulla base di una supposta diversita' del rapporto di lavoro di carattere stagionale; non si tiene conto del fatto che, in base ad art. 7, co. 3 e art. 13, co. 3 D. Lgs. 30/2007, ne' lo status di lavoratore ne' il diritto di soggiorno sono rigidamente collegati alla condizione di occupazione); l'attestazione di iscrizione anagrafica specifica che si tratta di iscrizione in tale schedario (circ. Mininterno 18/7/2007); l'iscrizione ha validita' per un anno; entro tale termine (verosimilmente, trascorso tale termine) si procede alla cancellazione d'ufficio (circ. Mininterno 18/7/2007); per una successiva iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, il cittadino comunitario dovra' dimostrare di avere conservato il possesso dei requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno per periodi di durata > 3 mesi (circ. Mininterno 18/7/2007)
o cittadino comunitario che non intenda trasferire la propria residenza, anche per soggiorni di durata superiore a 3 mesi (circ. Mininterno 21/7/2009; comunicato Commissione UE: su istanza di uno studente bulgaro, la Commissione ha chiesto all'Italia di verificare che queste disposizioni siano effettivamente applicate dalle amministrazioni interessate); in questi casi
si procede all'iscrizione dell'interessato nello schedario della popolazione temporanea (art. 8 L. 1228/1954 e art. 32, co. 1, DPR 223/1989), dandone indicazione e indicandone i motivi (ad esempio: studio, distacco, etc.)
l'iscrizione, che esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche, puo' essere effettuata anche per periodi di soggiorno di durata superiore ad un anno, fermo restando l'obbligo di revisione annuale dello schedario (art. 32, co. 4 DPR 223/1989)
si applica comunque il termine di 3 mesi ai fini dell'iscrizione nello schedario in luogo del termine di 4 mesi previsto da art. 32, co. 4 DPR 223/1989 quale condizione d'iscrizione
ai fini della dimostrazione del requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria, si considera' sufficiente il possesso della tessera TEAM in corso di validita'
o genitore comunitario di minore italiano (con custodia del minore da risposte del Mininterno citate da Newsletter ASGI 26/3/2009): ai fini dell'iscrizione anagrafica del rilascio dell'attestato di regolarita' del soggiorno (verosimilmente, il riferimento e' all'attestazione di avvenuta richiesta di iscrizione) si prescinde dalla dimostrazione dei requisiti previsti per il familiare straniero di cittadino comunitario, onde evitare disparita' di trattamento rispetto al genitore straniero di minore italiano (Risposta Mininterno a quesito 16/11/2007); nota: il riferimento implicito e' ad art. 28, co. 2 T.U.
o coniuge comunitario di cittadino italiano e figli di prime nozze di tale coniuge: l'iscrizione anagrafica e' effettuata sulla base della sola verifica del legame familiare con il cittadino italiano, senza la verifica di ulteriori requisiti, al fine di garantire la tutela costituzionale della famiglia di cui all'art. 29 Cost. (da risposte del Mininterno citate da Newsletter ASGI 26/3/2009)
Disposizioni transitorie
sull'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario (torna
all'indice del capitolo)
o cittadino comunitario in possesso, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, della carta di soggiorno in corso di validita' e gia' iscritto all'anagrafe: non ha, fino alla scadenza della carta di soggiorno, l'obbligo di integrare l'iscrizione ai sensi del D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); nota: circ. Mininterno 6/4/2007 recitava: "e quindi gia' iscritt[o] nei registri della popolazione residente"; in realta', al possesso della carta di soggiorno da parte del cittadino comunitario non era necessariamente associata la sua iscrizione anagrafica; verosimilmente, si deve intendere "quindi" nel senso di "in virtu' di questo fatto"; a conferma di questo, e del fatto conseguente che chi e' in possesso di carta di soggiorno in corso di validita' senza essere iscritto all'anagrafe e' tenuto a richiedere l'iscrizione e' intervenuta implicitamente la circ. Mininterno 18/7/2007; si tenga comunque presente che l'iscrizione anagrafica ha valore ricognitivo, e non costitutivo, del diritto di soggiorno (art. 25 Direttiva 2004/38/CE e, con formulazione piu' debole, art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007)
o cittadino comunitario, gia' iscritto all'anagrafe in quanto titolare, sulla base della precedente disciplina, di un titolo di soggiorno attualmente scaduto, che non abbia ancora maturato il diritto di soggiorno permanente: e' tenuto a documentare all'Ufficio d'anagrafe il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno (circ. Mininterno 18/7/2007); non e' necessario accertare il requisito di dimora abituale (circ. Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007) e ritira il titolo di soggiorno scaduto, restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007)
o cittadino comunitario che, ancora privo di carta di soggiorno, abbia ottenuto l'iscrizione all'anagrafe in base alla circ. Mininterno 18/10/2006 prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, o che l'abbia richiesta senza che il procedimento sia stato ancora completato: e' tenuto a integrare, di propria iniziativa, l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, mediante autodichiarazione del possesso dei requisiti ed esibizione della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno, ovvero, nel caso di mancata richiesta della carta di soggiorno, mediante dimostrazione degli stessi requisiti (circ. Mininterno 8/8/2007); il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione (circ. Mininterno 8/8/2007)
o cittadino comunitario in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato in base alla precedente disciplina e ancora in corso di validita': ai fini dell'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno si considera verificato (presunzione generosa, ma impropria, dal momento che con altre disposizioni - quelle sulla documentazione attestante l'attivita' lavorativa o la disponibilita' di risorse economiche - si tenta di rendere possibile un monitoraggio efficace del mantenimento dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; qui invece si da' per scontato che tali requisiti sussistano per il solo fatto che il titolo di soggiorno precedentemente rilasciato e' ancora in corso di validita'); si procede solo all'accertamento del requisito di dimora abituale (circ. Mininterno 18/7/2007); il Comune rilascia l'attestato di iscrizione angrafica e ritira il titolo di soggiorno, restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007)
o cittadino comunitario che abbia chiesto la carta di soggiorno prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 e non l'abbia ancora ottenuta: e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, non potendo la Questura rilasciare la carta di soggiorno oltre quella data; e' sufficiente l'esibizione della ricevuta di richiesta della carta, rilasciata dalla questura o dalle Poste, con autodichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007); la verifica di tale sussistenza e' svolta a campione dal Comune, utilizzando la documentazione in possesso della questura (circ. Mininterno 6/4/2007); il Comune ritira la ricevuta di richiesta della carta e la consegna alla Questura (circ. Mininterno 18/7/2007)
Verifica dei requisiti;
diniego e revoca del diritto di soggiorno; impugnazione; cancellazione (torna all'indice del capitolo)
o il rischio di cancellazione per irreperibilita' in caso di censimento e' stato segnalato recentemente da una lettera di alcune istituzioni della Regione Emilia Romagna
ai fini della cancellazione delle persone risultate irreperibili in occasione del censimento, l'Ufficio anagrafe verifica che l'interessato non abbia effettuato alcuna azione presso gli uffici del Comune, ne' figuri in alcun altro elenco rilevante (persone ricoverate, bambini iscritti nelle scuole comunali, persone temporaneamente presenti in convivenze nel terriotrio del Comune), ne' sia assistita dai servizi sociali o da associazioni di volontariato come persona senza fissa dimora
al fine di rintracciare tali persone, il Comune puo' attivare forme di comunicazione ad hoc, quali sollecito postale, affissione di manifesti, etc.
deve essere data notizia all'interessato dell'avvio del procedimento di cancellazione
la cancellazione non puo' essere effettuata prima di 6 mesi dalla data di censimento (nel caso dell'ultimo censimento, non prima del 9/4/2012)
per persone iscritte prima del precedente censimento e risultate irreperibili anche in quello, senza che abbiano effettuato nel decennio intercensuario alcun accesso ai servizi, la cancellazione puo' essere effettuata immediatamente, previo avviso dell'avvio del procedimento
in caso di persona censita, ma non risultante iscritta all'anagrafe, l'Ufficiale d'anagrafe invita l'interessato a rendere la dichiarazione anagrafica di cui all'art. 13 DPR 223/1989, verifica il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica e predispone gli accertamenti finalizzati alla verifica del requisito di dimora abituale
Iscrizione anagrafica del
familiare di cittadino comunitario (torna all'indice del
capitolo)
o di un documento di identita', per il familiare comunitario, o del passaporto valido, per il familiare straniero (L. 129/2011)
o di un documento, rilasciato dall'autorita' competente del paese di origine o provenienza (L. 129/2011), che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare affetto da gravi problemi di salute; in caso di familiare cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (circ. Mininterno 6/4/2007); circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire
un estratto dellatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero
idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza latto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto
o della documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino comunitario, nel caso del partner il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (L. 97/2013)
o dell'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario; e' possibile omettere la presentazione di questo documento, quale che sia la nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti del Comune (circ. Mininterno 6/4/2007)
o
assicurazione
sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire
tutti i rischi in materia sanitaria nel territorio nazionale
o autodichiarazione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno della disponibilita' di risorse sufficienti per se' ed il familiare o il convivente, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero
Dichiarazioni di residenza ai
fini dell'iscrizione o della variazione anagrafica (torna
all'indice del capitolo)
o la dichiarazione di residenza e' inoltrabile (unitamente, per il cittadino non italiano, dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti) anche per fax e per raccomandata, o per via telematica se e' soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
la dichiarazione e' sottoscritta con firma digitale
l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identita' elettronica, o della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che ne consentano l'individuazione
la dichiarazione e' trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante
copia della dichiarazione (recante la firma autografa del dichiarante) e copia del documento di identita' del dichiarante sono acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice
o sul sito istituzionale del Comune sono pubblicati i recapiti cui inoltrare le dichiarazioni (postale, posta elettronica, fax)
o perche' la dichiarazione sia ricevibile, il modulo (allegato alla circ. mininterno 6/8/2014, che, a seguito dell'entrata in vigore di art. 5 L. 80/2014, inserisce un paragrafo in cui il richiedente dichiara di occupare legittimamente l'abitazione, consapevole che in caso di dichiarazione mendace l'iscrizione anagrafica sara' nulla, con decorrenza dalla data della stessa dichiarazione[123]) deve essere compilato nelle parti obbligatorie, e la dichiarazione stessa deve essere accompagnata dal documento di riconoscimento del dichiarante; in caso di cittadino comunitario o di suo familiare straniero, i documenti attestanti il diritto all'iscrizione (all. B circ. Mininterno 27/4/2012)
o la dichiarazione e' registrata entro 2 gg lavorativi, con effetto giuridico dalla data di presentazione
o in caso di iscrizione con provenienza da altro Comune, l'ufficiale d'anagrafe informa tempestivamente il Comune di provenienza, che provvede, entro 2 gg lavorativi dalla ricezione della comunicazione, alla cancellazione con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione; il Comune di provenienza cessa di rilasciare la certificazione anagrafica, ma provvede, entro 5 gg lavorativi dalla suddetta comunicazione, a comunicare i dati integrati e corretti riguardanti l'interessato; nelle more di tale trasmisisone, il Comune di nuova residenza rilascia solo certificazione relativa alla residenza, allo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate, e ai soli altri dati in possesso dell'ufficio; in mancanza di trasmisisone dei dati entro i 5 gg prescritti, il Comune di nuova iscrizione la sollecita, informandone la prefettura
o accertamenti effettuati entro 45 gg in relazione al requisito di dimora abituale e degli altri requisiti specifici previsti per i cittadini comunitari e per il loro familiari stranieri
o dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dalla posizione giuridica ottenuta ed eventuali sanzioni penali
o in caso di esito negativo degli accertamenti (anche in relazione ai requisiti previsti per il cittadino non italiano), si ripristina la posizione anagrafica precedente
o discordanze tra le dichiarazioni e gli esiti degli accertamenti sono comunicate all'autorita' di pubblica sicurezza
o accertamente possono essere effettuati, entro i 45 gg, anche dal Comune di provenienza; in caso di esito in contraddizione con la dichiarazione, ne viene data comunicazione al Comune di nuova iscrizione, che li valuta
o trascorsi 45 gg senza che sia stata effettuata comunicazione di requisiti mancanti, l'iscrizione o variazione si intende confermata
Carta di soggiorno di
familiare straniero di un cittadino dell'Unione (torna
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o passaporto valido o documento equivalente (L. 129/2011)
o documento, rilasciato dall'autorita' competente del paese d'origine o di provenienza (L. 129/2011), che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico, ovvero (L. 129/2011) di membro del nucleo familiare o familiare affetto da gravi problemi di salute; circ. Mininterno 20/8/2010: al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio celebrato all'estero con cittadino italiano o comunitario dal cittadino straniero occorre esibire
un estratto dellatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero
idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza latto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto
o documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino comunitario, nel caso del partner il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (L. 97/2013)
o attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario
o 4 foto in formato tessera
Conseguenze di decesso,
partenza o divorzio sul diritto di soggiorno del familiare (torna
all'indice del capitolo)
o il familiare straniero maturi il diritto di soggiorno permanente in conseguenza del decesso del cittadino comunitario ancora impegnato in attivita' lavorativa
o il figlio del cittadino comunitario (nota: verosimilmente, anche il figlio del coniuge) sia iscritto in un istituto scolastico: in questo caso, il figlio (anche straniero) e il genitore (anche straniero) affidatario di tale figlio mantengono il diritto di soggiorno fino al termine degli studi (Sent. Corte Giust. C-310/08 e Sent. Corte Giust. C-480/08: a prescindere dal possesso dei requisiti normalmente richiesti); Sent. Corte Giust. C-480/08: il diritto del genitore affidatario viene meno con la maggiore eta' del figlio, salvo che il figlio continui a necessitare della presenza e delle cure del genitore per poter proseguire e terminare gli studi; il diritto del genitore non e' subordinato alla condizione che quando il figlio ha intrapreso gli studi in Italia uno dei genitori vi avesse gia' svolto attivita' lavorativa in quello Stato
o il familiare straniero ha soggiornato legalmente in Italia per almeno un anno prima del decesso del cittadino comunitario (nota: non e' chiaro se rilevi solo il periodo trascorso in quanto familiare del cittadino comunitario; es.: cittadino straniero che abbia sposato il cittadino comunitario poco prima del decesso di questi, dopo aver soggiornato legalmente per oltre un anno in Italia) e soddisfa una delle seguenti due condizioni:
- essere gia' titolare di diritto di soggiorno permanente
- esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia
- far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente (nota: per chi soddisfi questa condizione si dovrebbe prescindere dalla condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso; si pensi al figlio appena nato)
o l'interessato dimostri di soddisfare una delle seguenti condizioni:
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero; nota: la mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia
far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente
o e sia verificata, contemporaneamente, una delle seguenti altre condizioni:
il matrimonio (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) e' durato almeno 3 anni, di cui almeno un anno in Italia, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento (o, secondo la Direttiva 2004/38/CE, di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana); nota: disposizione applicata da Ord. Cass. 19893/2010; in senso meno restrittivo, Trib. Pistoia: illegittima la revoca della carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea a seguito di cessazione del rapporto coniugale prima che siano trascorsi 3 anni di coniugio, se il carattere non fraudolento del matrimonio risulta provato per altra via, dal momento che esigere in modo rigido la durata triennale costituirebbe un inammissibile vincolo costrittivo alla permanenza di una unione ritenuta ormai intollerabile, in contrasto con i principi di autodeterminazione e liberta' della persona
il coniuge straniero (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso del partner, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino comunitario in base ad accordo tra i coniugi (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria
il familiare straniero risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nellambito familiare (nota: la Direttiva 2004/38/CE fa riferimento, in modo molto piu' generale, all'esistenza di "situazioni particolarmente difficili")
il coniuge straniero (nota: o partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi (nota: o tra i conviventi, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana) o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate in Italia, e fino a quando esse sono considerate necessarie
Note:
o i coniugi possono scegliere, di comune accordo, la legge applicabile al divorzio tra quelle degli Stati di cittadinanza dei medesimi (art. 5 Regolamento UE n. 1259/2010, prevalente su art. 31 co. 1 L. 218/1995, che prevederebbe l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata; in questo senso,
Trib. Treviso: scioglimento del matrimonio di una coppia italo-messicana sulla base della legge messicana, che non richiede un periodo di separazione tra i coniugi
Trib. Milano (in relazione a una coppia di cittadini dell'Equador residenti in Italia):
- l'accordo che designa la legge applicabile puo' essere concluso o modificato al piu' tardi nel momento in cui e' adita l'autorita' giudiziaria, ma i coniugi, se previsto dalla legge del foro adito, possono designare la legge applicabile nel corso del procedimento innanzi all'autorita' giudiziaria, che fa mettere agli atti tale designazione in conformita' delle legge del foro (art. 5 co. 3 Regolamento UE n. 1259/2010)
- le parti devono essere informate sulla possibilita' di scegliere la legge applicabile (Considerando 18 Regolamento UE n. 1259/2010); ove non abbiano manifestato esplicitamente la volonta' sulla legge che intendevano fosse applicata, allegando agli atti di causa un accordo redatto nelle forme di cui all'art. 7 Regolamento UE n. 1259/2010, si puo' ritenere che siano stati fuorviati dal disposto di art. 31 co. 1 L. 218/1995, che non prevede alcuna opzione alternativa alla legge del paese di prevalente residenza; in tali casi, il Presidente indica alle parti, nell'ordinanza ex art. 709 c.p.c., che la memoria integrativa ovvero l'atto di costituzione contengano la manifestazione di volonta' sulla legge che le parti stesse intendono sia applicata nel giudizio di separazione o di divorzio
o Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011:
sussiste la giurisdizione del giudice straniero in relazione al divorzio, se tale giurisdizione sia stata accettata dalle parti (ad esempio in caso di istanza di divorzio congiunta) o quando il convenuto, costituitosi in giudizio nel processo straniero, non abbia eccepito il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo (art. 4 co. 1 L. 218/1995); in particolare, la sentenza di divorzio pronunciata all'estero riguardante un matrimonio a suo tempo celebrato fra due stranieri in Italia deve essere trascritta e annotata, dopo essere stata riconosciuta efficace ai sensi degli artt. 64 e seguenti L. 218/1995 dall'ufficiale di stato civile (non e' sufficiente l'acquisizione di un semplice certificato di divorzio, che non consente tale verifica)
le sentenze di divorzio pronunciate in uno Stato membro dell'Unione europea sono riconosciute efficaci in Italia, salvo che siano manifestamente contrarie all'ordine pubblico, o siano pronunciate in contumacia ed il convenuto contumace non risulti essere stato messo in condizioni di presentare la propria difesa, o vi sia contrasto con altra decisione resa in un procedimento tra le medesime parti in Italia, o vi sia contrasto con altra sentenza, riguardante le medesime parti, resa precedentemente in un altro Stato membro (Regolamento CE n. 2201/2003)
la trascrizione della sentenza di divorzio pronunciata da un'autorita' straniera in relazione a un matrimonio celebrato all'estero deve essere richiesta al Comune che ha provveduto alla trascrizione dell'atto di matrimonio
in caso di divorzio consensuale emesso all'estero da autorita' non giurisdizionali, in conformita' alle leggi vigenti in quel paese, e' possibile procedere alla trascrizione solo quando ne sia stata verificata la conformita' ai principi di cui all'art. 64 L. 218/1995; in particolare, occorre verificare che il provvedimento non sia contrario all'ordine pubblico ed al rispetto dei diritti di difesa e comporti l'irreversibile dissoluzione dei vincolo matrimoniale
quando sia accertata tale irreversibile dissoluzione del vincolo matrimoniale, riconoscimento e trascrizione in Italia di una sentenza straniera di divorzio sono ammissibili anche quando l'ordinamento straniero non richieda, quale presupposto, un preventivo periodo di separazione
in mancanza di una legge in materia in Italia, non e' possibile trascrivere gli atti stranieri relativi alla esistenza o allo scioglimento di una convivenza registrata
l'istituto del ripudio e' contrario all'ordine pubblico, dal momento che il venir meno del vincolo coniugale viene imposto unilateralmente dal marito, e tale indicazione non e' mitigata dal fatto che la donna possa, eventualmente, aver manifestato una qualche forma di assenso; allo stesso modo, non puo' essere riconosciuta efficace una sentenza, emessa dalla competente autorita' giurisdizionale all'estero, che convalida un atto di ripudio precedentemente formato; tuttavia, chiunque vi abbia interesse puo' rimetetre la questione alla valutazione della competente Corte d'appello ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari alla trascrizione della sentenza in Italia, ai sensi di art. 67 L. 218/1995
la sentenza straniera che annulla un matrimonio per cause ulteriori rispetto a quelle contemplate, in modo inderogabile, dalla legge italiana produce effetti contrari all'ordine pubblico (art. 64 L. 218/1995) e non puo' essere riconosciuta in Italia; contro il rifiuto di trascrizione (che deve essere motivato per iscritto dall'ufficiale di stato civile) trova applicazione art. 67 L. 218/1995
o secondo Sent. Corte App. Cagliari, in base ad art. 10 della Convenzione dell'Aja 1/6/1970, lo Stato italiano puo' rifiutare di riconoscere un divorzio o una separazione solo se sono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico, da intendersi ridotto ai principi irrinunciabili; in particolare, non sussiste incompatibilita' per il divorzio egiziano (talaq), dato che il contraddittorio ed il diritto di difesa della moglie risultano assicurati e non vi e' violazione del principio di uguaglianza tra i generi, avendo la moglie un uguale diritto di sciogliersi dal vincolo matrimoniale anche in mancanza del consenso del marito (khola)
o secondo Corte App. Genova, una sentenza di divorzio del Tribunale di Casablanca e' riconoscibile in Italia anche se il diritto marocchino non prevede un secondo grado di giudizio ne' l'istituto dell'affido condiviso; inoltre, il giudice marocchino e' competente per una causa di divorzio relativa a un matrimonio celebrato in Marocco
o Sent. Cass. 5710/2014: la giurisdizione applicabile allo scioglimento di un matrimonio e', trattandosi di diritti di status, materia indisponibile; non puo' essere trascritta dall'Ufficiale di stato civile la sentenza straniera di divorzio tra due cittadini italiani residenti in Italia che abbiano celebrato il matrimonio in Italia (nemmeno nel caso si tratti di divorzio richiesto congiuntamente dalle parti)
o circ. Mininterno 12/7/2011: la pronuncia del divorzio da parte di un'autorita' straniera diversa da quella giurisdizionale (come nel caso della disciplina del divorzio entrata in vigore in Brasile; circ. Mininterno 21/12/2011: ai fini della trascrizione del provvedimento di divorzio brasiliano non occorre la documentazione attestante il deposito dell'atto presso l'autorita' giudiziaria, dal momento che la validita' della scrittura pubblica di divorzio consensuale, ai fini civilistici, decorre gia' dalla data dell'atto notarile) non costituisce motivo di irriconoscibilita' dello stesso se nell'ordinamento giuridico di quel paese a tale divorzio vengono attribuiti gli stessi effetti di una sentenza di divorzio passata in giudicato, ferma restando la verifica dell' irreversibile dissoluzione del vincolo coniugale
o Sent. Cass. 24256/2010: all'affidamento condiviso puo' derogarsi solo nel caso in cui questa crei pregiudizio al minore, non sulla sola basa della distanza tra i luoghi di residenza dei due genitori, se questa non si traduce in un comportamento di uno dei genitori che lo escluda dall'esercizio della pari potesta' genitoriale; l'affidamento condiviso non osta alla collocazione del minore presso l'abitazione di uno dei due genitori, purche' sia salvaguardato il legame con l'altro genitore con la previsione di adeguate modalita' di incontro periodico
Mantenimento del diritto di
soggiorno per periodi di durata non superiore a tre mesi (torna
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Mantenimento del diritto di
soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi (torna
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o il cittadino comunitario ha lo status di lavoratore autonomo o subordinato;
o il cittadino comunitario ha fatto ingresso in cerca di lavoro, ed e' iscritto al Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi (nota: questa quantificazione non e' prevista dalla Direttiva 2004/38/CE, che fa piuttosto riferimento alla possibilita' di dimostrare di avere buone possibilita' di trovare occupazione; inoltre, non e' chiaro se si richieda la condizione che si sia iscritto entro i primi di tre mesi di soggiorno o immediatamente dopo) ovvero, avendo reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa ai sensi di art. 2, co. 1 D. Lgs. 181/2000, come modificato da D. Lgs. 297/2002, non e' stato escluso dallo stato di disoccupazione ai sensi di art. 4 D. Lgs. 181/2000, come modificato da art. 5 D. Lgs. 297/2002 (nota: art. 13, co. 3 lettera b D. Lgs. 30/2007 fa erroneamente riferimento ad art. 4 D. Lgs. 297/2002); nota: i criteri sono stabiliti dalle Regioni, sulla base dei seguenti principi: lo stato di disoccupazione si conserva a seguito di attivita' lavorativa che garantisca un reddito non superiore a quello escluso da imposizione; lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di accettazione di offerte di lavoro di durata inferiore a 8 mesi; lo stato di disoccupazione si perde in caso di mancata e ingiustificata presentazione alla convocazione del servizio competente fnalizzata all'applicazione di una misura di prevenzione della disoccupazione di lunga durata e in caso di rifiuto ingiustificato di un'offerta di lavoro di durata superiore a 8 mesi
Diritto di soggiorno permanente
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o ha soggiornato legalmente in Italia per cinque anni continuativi; nota: secondo Sent. Corte Giust. C-325/09 e Sent. Corte Giust. C-529/11 (e, in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-529/11), per soggiorno legale deve intendersi un soggiorno con il perdurante possesso dei requisiti che consentono di beneficiare di un diritto di soggiorno, avendo il rilascio di qualunque titolo di soggiorno carattere dichiarativo, ma non costitutivo (Sent. Corte Giust. C-408/03); nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-424/10, che afferma anche, d'altra parte, come rilevino, ai fini del conseguimento del diritto di soggiorno permanente, i periodi di soggiorno anteriori all'adesione all'Unione europea dello Stato di appartenenza, purche' siano stati caratterizzati dal possesso dei requisiti che consentono di beneficiare del diritto di soggiorno; Sent. Corte Giust. C-378/12: la continuita' del soggiorno e interrotta da periodi di detenzione nello Stato membro ospitante di un cittadino straniero, familiare di un cittadino comunitario che ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in tale Stato membro, e non possono essere presi in considerazione ai fini dell'acquisizione, da parte dello straniero, del diritto di soggiorno permanente
o cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma, avendo maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, ovvero avendo raggiunto l'eta' di 60 anni se appartiene ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia (circ. Mininterno 6/4/2007 da' a quest'ultima condizione il significato seguente: "se non ha diritto a tale pensione"; la Direttiva 2004/38/CE fa riferimento al solo caso delle particolari categorie di lavoratori autonomi cui la legge nazionale non riconosca il diritto alla pensione di vecchiaia; l'interpretazione data da circ. Mininterno 6/4/2007, coprendo anche i lavoratori che non sono riusciti a maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, e' piu' generosa)
o cessa l'attivita' lavorativa subordinata a seguito di pensionamento anticipato, dopo aver lavorato in Italia almeno negli ultimi 12 mesi (inclusi i periodi di iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla volonta' dell'interessato, di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, e la cessazione di attivita' per motivi di malattia o infortunio) e aver soggiornato continuativamente in Italia almeno negli ultimi 3 anni (sono considerati trascorsi in Italia anche i periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro)
o cessa l'attivita' lavorativa subordinata a seguito di pensionamento anticipato ed e' coniugato con persona in possesso di cittadinanza italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana)
o cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente, dopo aver soggiornato continuativamente in Italia per almeno 2 anni (sono considerati trascorsi in Italia anche i periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro)
o cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente ed e' coniugato con persona in possesso di cittadinanza italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana)
o cessa l'attivita' lavorativa subordinata o autonoma a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente, dovuta a infortunio sul lavoro o malattia professionale che gli conferiscano il diritto ad una prestazione assicurativa a carico, almeno in parte, di una istituzione dello Stato
o esercita attivita' lavorativa subordinata o autonoma in altro Stato membro, continuando a risiedere in Italia, con permanenza delle condizioni per l'iscrizione anagrafica (nota: la Direttiva 2004/38/CE prescrive la condizione di ritorno in Italia almeno una volta alla settimana), dopo aver soggiornato e lavorato continuativamente in Italia per almeno 3 anni (inclusi, ai fini del computo del periodo di occupazione, i periodi di iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla volonta' dell'interessato, di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, e la cessazione di attivita' per motivi di malattia o infortunio)
o soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro); nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare comunitario di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino
o soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno continuativo in Italia
o soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata
o soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, avendo perso il coniuge superstite la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto
o ha soggiornato legalmente in Italia per 5 anni continuativi unitamente al cittadino comunitario (nota: l'art. 14, co. 2 del D. Lgs. 30/2007, a differenza di art. 16, co. 2 Direttiva 2004/38/CE, sembra richiedere solo la contemporaneita' del soggiorno, non la convivenza; la cosa e' rilevante, per es., per il figlio del coniuge straniero che risieda per studio in altra citta' italiana; in questo senso, Sent. Corte Giust. C-244/13)
o soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro); nota: non gode dello stesso vantaggio il familiare straniero di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino
o soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno continuativo in Italia
o soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata
o soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre ancora svolge attivita' lavorativa autonoma o subordinata, avendo perso il coniuge superstite la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto
o ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito del decesso del cittadino comunitario di cui era familiare, essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni
o ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio col cittadino comunitario (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana), per il verificarsi di una delle condizioni previste (durata del matrimonio, affidamento dei figli, procedimento penale, diritto di visita) ed essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni
Continuita' del soggiorno (torna all'indice del capitolo)
o Sent. Corte Giust. C-162/09: i periodi di soggiorno ininterrotti di 5 anni, compiuti anteriormente alla data di scaenza per la trasposizione della Direttiva 2004/38/CE (30/4/2006) sulla base di strumenti del diritto dell'Unione europea anteriori a tale data, devono essere presi in considerazione ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente; assenze dallo Stato membro ospitante, inferiori a 2 anni consecutivi, intervenute anteriormente al 30/4/2006 e successivamente ad un soggiorno legale ininterrotto di 5 anni compiuto prima di tale data, non sono idonee a pregiudicare l'acquisizione del diritto permanente
o Sent. Corte Giust. C-325/09:
per
soggiorno legale deve intendersi un soggiorno con il perdurante possesso dei requisiti che consentono di beneficiare
di un diritto di soggiorno, avendo
il rilascio di qualunque titolo di soggiorno carattere dichiarativo, ma non
costitutivo (Sent.
Corte Giust. C-408/03); nello stesso senso, Sent.
Corte Giust. C-529/11 (e, in precedenza, Concl.
Avv. Gen. C-529/11) e Sent.
Corte Giust. C-424/10, che afferma anche, d'altra parte, come rilevino, ai fini del conseguimento del
diritto di soggiorno permanente, i periodi
di soggiorno anteriori all'adesione all'Unione europea dello
Stato di appartenenza, purche' siano
stati caratterizzati dal possesso dei
requisiti che consentono di beneficiare del diritto di soggiorno (prendere
in considerazione tali periodi ha come conseguenza non di conferire ad art. 16 Direttiva
2004/38/CE un effetto retroattivo, ma solo di attribuire un effetto
presente a situazioni createsi anteriormente alla data di trasposizione di tale
direttiva; in questo senso, Sent.
Corte Giust. C-162/09, punto 38); nota:
in caso di cittadino straniero che acquisisca la cittadinanza di uno Stato
membro UE (ad esempio: moldavo che acquisisca la cittadinanza rumena) i periodi
pregressi di soggiorno legale in uno Stato membro possono essere computati ai
fini della maturazione del diritto di soggiorno permanente?
i
periodi di soggiorno compiuti anteriormente alla data di scadenza per
la trasposizione della Direttiva
2004/38/CE (30/4/2006)
unicamente sulla base di un permesso di
soggiorno validamente rilasciato ai sensi della normativa alora vigente, ma
senza che fossero soddisfatti i requisiti per poter beneficiare di un
qualsivoglia diritto di soggiorno, non possono essere considerati legalmente
compiuti ai fini dell'acquisizione del diritto
di soggiorno permanente; tali periodi sono da considerare alla stregua di
"assenze": se di durata inferiore a 2 anni consecutivi e compiuti
successivamente ad un soggiorno legale ininterrotto di 5 anni, non incidono
sull'acquisizione del diritto permanente
o Sent. Corte Giust. C-378/12: la continuita' del soggiorno e interrotta da periodi di detenzione nello Stato membro ospitante di un cittadino straniero, familiare di un cittadino comunitario che ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in tale Stato membro, e non possono essere presi in considerazione ai fini dell'acquisizione, da parte dello straniero, del diritto di soggiorno permanente
Dimostrazione della
titolarita' del diritto di soggiorno e dei requisiti corrispondenti (torna all'indice del capitolo)
o un estratto dellatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano, quando si tratti di matrmonio tra italiano e straniero
o idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza, quando si tratti di matrmonio tra cittadino comunitario e straniero; qualora uno dei coniugi sia residente in Italia e abbia fatto trascrivere nel comune di residenza latto di matrimonio ai sensi di art. 19 DPR 396/2000, puo' essere esibita, in sostituzione, la copia integrale del suddetto atto trascritto
Riconoscimento o valutazione
dei titoli di studio (torna all'indice del capitolo)
o i cittadini italiani o comunitari, i cittadini degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e i cittadini svizzeri, che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo finale di studio in scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media o agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani, a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero (art. 379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L. 29/2006)
o il riconoscimento puo' riguardare anche i titoli acquisiti in Paesi non appartenenti alla UE
o la competenza e' degli Uffici Scolastici regionali
o documentazione da presentare (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011):
domanda
di equipollenza diretta all'Ufficio Scolastico provinciale (Vademecum
Pro.Ri.Ti.S.: della provincia di residenza, in caso di riconoscimento di
titolo di scuola secondaria di primo grado; di qualunque provincia, per il
riconoscimento del titolo di scuola secondaria di secondo grado) su apposito modello
titolo
di studio rilasciato straniero, corredato da traduzione in italiano, conforme
al testo originale e certificata dall'autorita' diplomatico-consolare italiana
o da un traduttore giurato, legalizzazione da parte della stessa autorita'
diplomatico-consolare della firma dell'autorita' che ha emesso l'atto;
dichiarazione della'autorita' diplomatico-consolare con giurisdizione sul territorio
dove sono stati conseguiti i titoli relativa alla natura giuridica della
scuola, all'ordine e al grado degli studi ai quali si riferisce il titolo
secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso e' stato conseguito (con
eventuale specificazione del fatto che si tratti di titolo finale) e al valore
del diploma ai fini del proseguimento degli studi o a fini professionali (circ.
MIUR 20/4/2011: tale richiesta corrisponde pero' ad una mera prassi, che
non esclude il potere-dovere dell'amministrazione competente di compiere le
proprie valutazioni anche quando la rappresentanza diplomatica interessata non
abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od
insufficienti; in questo senso, sent.
Cons. Stato 4613/2007)
certificato
di cittadinanza europea (o, verosimilmente, di cittadinanza svizzera o di un
Paese parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo)
curriculum
degli studi, redatto e firmato dall'interessato, distinto per anni scolastici,
con indicazione dell'esito favorevole di esami finali sostenuti e di eventuali
esperienze di lavoro connesse con il titolo del quale e' richiesta
l'equipollenza, nonche', possibilmente, delle materie per ciascuna delle classi
frequentate con esito positivo, sia all'estero sia, eventualmente, in
precedenza in Italia
programma
delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza
all'estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua
italiana; quando risulti troppo difficile produrre la documentazione relativa
ai programmi delle materie studiate all'estero, tali programmi possono essere
desunti da quanto pubblicato nei siti ufficiali delle istituzioni scolastiche
straniere; qualora neanche questa possibilita' risultasse praticabile, gli
uffici cui e' stata rivolta la richiesta sottoporranno gli interessati a prove
integrative (circ.
MIUR 20/4/2011)
ogni
altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritenga utile a
provare i dati riportati nel curriculum, corredato da traduzione ufficiale in
italiano
eventuali
atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua
italiana; in mancanza, il richiedente e' sottoposto a prova integrativa di
lingua italiana
dichiarazione
della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al
criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese in cui il titolo e'
stato conseguito, da cui risultino il punteggio minimo per essere promossi e il
punteggio massimo
elenco
in duplice copia dei documenti e titoli presentati
o le prove integrative sono definite in base alla tabella allegato C al Decr. MIUR 1/2/1975 (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011); in caso di titolo corrispondente alla licenza elementare o media inferiore, le prove integrative sono limitate a quelle di lingua e cultura italiana (art. 379 D. Lgs. 297/1994, come modificato da L. 29/2006)
o l'Ufficio scolastico provinciale individua un istituto scolastico, equiparabile all'istituto straniero che ha rilasciato il titolo, adatto a valutare il titolo di cui si richiede il riconoscimento (da Vademecum Pro.Ri.Ti.S.)
o la dichiarazione di equipollenza e' rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale, accertata la sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio straniero e quello italiano, considerato l'esito positivo delle prove integrative eventualmente sostenute dal richiedente e tenuto conto delle eventuali esperienze lavorative maturate (All. 1 circ. MIUR 20/4/2011)
o fotocopia del documento di identita'
o fotocopia del bando del corso
o copia autentica del titolo di studio estero
o copia autentica, tradotta e legalizzata (legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del titolo di studio estero
o copia autentica, tradotta e legalizzata (legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del piano degli studi compiuti, con indicazione degli esami superati e dei voti conseguiti, rilasciato dalla Scuola o Universita'
o nel caso di procedimenti in cui sia richiesto in Italia, a cittadini appartenenti a Stati membri dellUnione europea o a Stati aderenti allAccordo europeo o alla Confederazione elvetica, il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi esperienze professionali acquisite dall'interessato, l'"ente responsabile" valuta, su richiesta dell'interessato (presentata mediante apposito modello) e previa acquisizione del parere favorevole del MIUR, la corrispondenza dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo europeo o nella Confederazione elvetica (art. 12 L. 29/2006)
o "ente responsabile": ente con natura privatistica, che abbia interesse a reclutare, tramite corso o concorso, personale con titolo di studio europeo; enti o amministrazioni pubbliche, con riferimento ai casi non disciplinati dall'art. 38 D. Lgs. 165/2001 (quali, a titolo esemplificativo, partecipazione a corsi, seminari, ecc., ad esclusione dei concorsi pubblici)
o ai fini dell'accesso di cittadini comunitari ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche non riservati agli italiani, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 38 D. Lgs. 165/2001); con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e alla nomina; i cittadini comunitari che non siano in possesso di un decreto di equipollenza al corrispondente titolo italiano, possono chiedere il riconoscimento del titolo, limitatamente ai fini di quello specifico concorso, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 (Guida MIUR 22/10/2008); la domanda puo' essere presentata utilizzando l'apposito modulo
o nota: nel Vademecum Pro.Ri.Ti.S. si afferma che
la
domanda deve essere presentata al Dipartimento della Funzione pubblica e al
MIUR (in caso di titolo universitario, all'Ufficio IX della DG per
l'Universit, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario; in caso di
titolo di scuola secondaria di secondo grado, all'Ufficio VI del Dipartimento
per lIstruzione - DG Ordinamenti Scolastici)
la
valutazione del MIUR e' vincolante, nel caso in cui la procedura sia stata attivata
ai fini della partecipazione a un concorso bandito da un ente pubblico; non
vincolante, nel caso in cui sia stata attivata a partire dalla richiesta di
consulenza di un privato
ottenuta
la valutazione del MIUR ed entro 2 mesi dalla data di inoltro della domanda, il
Dipartimento della Funzione Pubblica emette il Decreto di riconoscimento
o subordinatamente al requisito dell'eta', che non puo' essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nelle istituzioni scolastiche del territorio nazionale, a partire dai 10 anni, il consiglio di classe puo' consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante accertamento, di possedere adeguata preparazione sullintero programma prescritto per l'idoneita' alla classe cui aspirano (art. 192, co. 3 D. Lgs. 297/1994)
o in caso di iscrizione ad una istituzione scolastica secondaria di secondo grado, l'interessato puo' alternativamente richiedere l'emanazione di un decreto di equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione; se cittadino straniero, il Consiglio di Classe dell'istituzione scolastica puo' subordinare l'accoglimento della richiesta al superamento di prove integrative
o finalita': ottenere il riconoscimento dell'equipollenza accademica o proseguire gli studi universitari
o effettuato, in autonomia, dagli atenei, entro 90 giorni, piu' eventuali 30
o documentazione richiesta:
modulo di domanda compilato, reperibile sui siti dei singoli Atenei
diploma di maturita' in originale, corredato di dichiarazione di valore
titolo accademico in originale (se conseguito), corredato di dichiarazione di valore o diploma supplement
elenco degli esami sostenuti, attestante anche l'eventuale distinzione tra ore di attivita' teorica e ore di attivita' pratica
programma degli esami sostenuti presso l'Universita' in cui e' stato conseguito il titolo
o i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano, salvo che la lingua straniera sia tra quelle per le quali l'Ateneo prevede l'esonero dalla traduzione; la traduzione deve essere certificata conforme al testo originale dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente, oppure deve essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano
o i documenti in fotocopia possono essere autenticati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza o in Italia da un notaio, un cancelliere o presso gli uffici di qualunque Comune italiano
o esito possibile:
equipollenza totale (se il titolo e' stato gia' conseguito all'estero)
equipollenza parziale, con conseguente abbreviazione di corso (viene indicato l'anno di iscrizione, il numero di crediti formativi universitari riconosciuti e quelli da conseguire)
esito negativo
o il richiedente puo' appellarsi al MIUR entro 60 giorni dalla decisione o dall'inutile scadenza del termine per la decisione; il MIUR puo' sollecitare la decisione o la sua revisione; sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato
o per esigenze istruttorie prospettate dalle autorita' accademiche il termine possa essere prorogato di 30 gg
o in mancanza di riconoscimento, il richiedente possa appellarsi al MIUR entro 60 giorni e che il MIUR possa sollecitare la decisione o la sua revisione
o sia sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato
o accesso ai pubblici concorsi
o attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria in caso di pubblici concorsi
o progressione in carriera all'interno di una pubblica amministrazione
o determinazione di questioni previdenziali
o iscrizione ai Centri per l'impiego
o accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale
o registrazione del contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAE, per l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai sensi della L. 49/1987
o partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni
o partecipazione alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali
Studio universitario (torna all'indice del capitolo)
o
presentano il libretto
universitario o altro documento dell'Ateneo estero tradotto e legalizzato, se
immatricolati presso Atenei esteri
o
seguono le modalita' autonomamente
stabilite dallUniversita', se non immatricolati presso Atenei esteri
o
si tratta di una discriminazione
indiretta
o
solamente gli aiuti per il
compimento degli studi concessi sotto forma di borse di studio o di prestiti
ricadono nella deroga al principio di parita' di trattamento prevista da art.
24 co. 2 Direttiva 2004/38/CE (Punto 55)
o
e' legittimo per lo Stato membro
ospitante assicurarsi dell'esistenza di un collegamento reale tra il
richiedente di una prestazione e detto Stato (Punto 59); tuttavia, la prova
richiesta per poter far valere l'esistenza di tale collegamento effettivo non
deve avere carattere troppo preclusivo, privilegiando indebitamente un elemento
non necessariamente rappresentativo del grado reale ed effettivo di collegamento
(Punto 62); sarebbe legittimo far riferimento al requisito di effettiva
iscrizione in un istituto riconosciuto dallo Stato membro (Punto 64)
Guida (torna
all'indice del capitolo)
o una differenziazione tra gruppi fondata su rilevazioni statistiche e' legittima in campo assicurativo
o art. 56 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (libera circolazione dei servizi) e' applicabile, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, nei casi in cui vengano posti ostacoli alla liberta' di fruire di prestazioni da misure poste da un'autorita' pubblica o da pratiche messe in atto da organismi privati; in questo caso non sembra esserci ruolo dell'autorita' pubblica, ma art. 56 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea potrebbe essere fatto valere davanti al giudice nazionale
o una differenziazione dei premi assicurativi basata sulla cittadinanza
puo' rappresentare una restrizione discriminatoria della libert di fruire di
un servizio che non appare giustificata, poiche' la cittadinanza non ha (a
differenza dellesperienza di guida, ad esempio) un impatto sulla capacit di
guida degli utenti e, quindi, non costituisce un fattore da prendere in
considerazione nel calcolo dei premi assicurativi
Accesso ad attivita'
economiche, alla formazione professionale e all'esercizio delle professioni;
riconoscimento delle qualifiche professionali (torna
all'indice del capitolo)
o Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali
o Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o fotocopia del documento di identita'
o fotocopia del bando di concorso
o copia autentica del titolo di studio estero
o copia autentica, tradotta e legalizzata (legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del titolo di studio estero
o copia autentica, tradotta e legalizzata (legalizzazione sostituita da apposizione dell'Apostille in caso di titolo rilasciato da Paesi che aderiscano alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961; esonero pieno, in caso di titolo rilasciato da istituzioni tedesche o dai Paesi - Belgio, Danimarca, Francia e Irlanda - che aderiscono, con l'Italia, alla Convenzione europea di Bruxelles 25/5/1987), con allegata dichiarazione di valore, del piano degli studi compiuti, con indicazione degli esami superati e dei voti conseguiti, rilasciato dalla Scuola o Universita'
o il datore di lavoro italiano o straniero che intenda assumere o trasferire lavoratori italiani o comunitari residenti in Italia per eseguire opere, commesse o attivita' lavorative in paesi non appartenenti all'Unione europea deve chiedere il rilascio di una autorizzazione del Minlavoro (art. 1 co. 1 e art. 2 L. 398/1987); la disposizione non si applica ai lavoratori autonomi, ai dipendenti della Pubblica amministrazione, ai marittimi e al personale di volo, ai dipendenti inviati all'estero in missione o trasferta
o l'autorizzazione e' subordinata all'accertamento (anche mediante le informazioni fornite dal MAE) della sussistenza di condizioni minime di tutela, non solo economica
o l'autorizzazione e' concessa entro 75 gg (90 gg, in caso di domanda presentata dall'estero); si applica il silenzio-assenso dopo 30 gg per il datore che abbia depositato un contratto-tipo concordato con le organizzazioni sindacali piu' rappresentative o vi abbia aderito
o in caso di comprovata urgenza, il datore che abbia depositato un contratto-tipo concordato con le organizzazioni sindacali piu' rappresentative o via abbia aderito puo' assumere o trasferire lavoratori senza attendere l'autorizzazione, ma dandone comunicazione al Minlavoro e al MAE almeno 3 gg prima dell'assunzione o trasferimento
o l'autorizzazione puo' essere utilizzata solo per lavoratori iscritti in una apposita lista
o la comunicazione di assunzione, mediante UNILAV, deve essere effettuata anche se l'assunzione avviene direttamente nel paese non appartenente all'Unione europea
o iscrizione nella lista e richieste di autorizzazione effettuate solo per via telematica
o tener conto dell'esperienza professionale e dell'anzianita' maturate dai medici in altro Stato membro all'atto di determinare il loro inquadramento o le loro condizioni di lavoro (salario, grado, sviluppo della carriera) nel settore pubblico
o evitare che gli insegnanti che detengono qualifiche ottenute in Italia ricevono punti addizionali all'atto di determinare la loro graduatoria nelle liste di riserva per i posti di insegnamento
Approvate modifiche agli artt. 7 e 8 delle Norme per lOrganizzazione delle Manifestazioni 2012 della Fidal in relazione alle corse su strada e le manifestazioni su pista:
o alle corse su strada o su pista in gare regionali/provinciali gli stranieri possono partecipare, come gli italiani, anche se sono tesserati per societa' di altra regione
o alle corse su strada o su pista in gare internazionali gli stranieri possono partecipare anche se sono tesserati solo per una federazione straniera (e non anche per la Fidal)
o alle corse su pista in gare nazionali per categorie esordienti, ragazzi, cadetti tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sezione Atletica), possono partecipare anche atleti comunitari o stranieri (e non solo italiani)
o per le corse su strada in gare regionali, i premi in denaro possono essere previsti anche per stranieri (e non solo per italiani) tesserati Fidal
o per le corse su strada in gare nazionali, i premi in denaro possono essere previsti anche per stranieri tesserati Fidal, senza il limite precedentemente previsto di tre atleti extracomunitari
o per gare nazionali e internazionali, e' riservato, per il 2012, con finalita' esplicita' di incentivazione della partecipazione italiana, il 25% del montepremi totale agli atleti italiani
o sono escluse le professioni che comportino esercizio di pubblici poteri (in particolare, notaio)
o restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellaccesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione
o il riconoscimento delle qualifiche permette di accedere alla professione e di esercitarla alle condizioni previste dallordinamento italiano
o l'attivita', o linsieme delle attivita', il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o allaccertamento delle specifiche professionalita'
o i rapporti di lavoro subordinato, se laccesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali
o l'attivita' esercitata con limpiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica professionale
o le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso
o la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo
o la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita' che riguardano il settore turistico
o il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, delliscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, salvo che per le professioni di esplicita competenza del Ministero delluniversita' e della ricerca
o la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo che per le professioni di competenza di Ministero della salute, Ministero della pubblica istruzione e Ministero delluniversita' e della ricerca
o il Ministero della salute, per le professioni sanitarie
o il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dellinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola
o il Ministero dell'universita' e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior
o il Ministero delluniversita' e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di diplomi che attestano il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a 3 anni, ma che non richiedono l'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi
o il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali
o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di attestato di competenza o attestato o diploma che attesti il superamento di un corso di studi post-secondario di durata non inferiore a un anno (o assimilato)
o le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti
o procedura:
presentazione da parte del prestatore, almeno 30 gg. prima (salvo i casi di urgenza) della prestazione, di dichiarazione corredata da
- certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore
- documentazione attestante lo svolgimento della professione nello Stato di stabilimento
- documento comprovante il possesso delle qualifiche professionali
- dimostrazione di aver svolto la professione per 2 anni negli ultimi 10 (solo se la professione non e' regolamentata nello Stato di stabilimento, occorre)
- prova di assenza di condanne penali (solo per professioni nel settore della sicurezza)
possibile verifica delle qualifiche per professioni che incidano sulla sicurezza o sulla salute pubblica: la decisione da parte dell'autorita' competente deve essere adottata antro 30 gg. dalla ricezione della dichiarazione (60 gg., in caso di necessita' comunicata all'interessato); puo' prevedere lo svolgimento di una prova attitudinale da efettuarsi entro 30 gg. dalla decisione
iscrizione automatica del prestatore in apposita sezione dell'albo professionale, se esistente, per il tempo necessario
o il prestatore e' tenuto a
informare della prestazione (preventivamente o, in caso di urgenza, successivamente) l'ente previdenziale competente (senza obbligo di contribuzione ne' di iscrizione)
comunicare al destinatario della prestazione dei dati relativi a titolo professionale, autorizzazione e copertura assicurativa
o categorie:
riconoscimento sulla base dellesperienza professionale:
- per attivita' industriali, artigianali, commerciali, di intermediazione, etc. (Allegato IV Direttiva 2005/36/CE)
- se l'esercizio dell'attivita' e' subordinato in Italia al possesso di conoscenze e competenze, si considera prova di tale possesso l'aver esercitato l'attivita', a certe condizioni (durata, variabile a seconda delle attivita'), in altro Stato membro
riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione:
- per le professioni per le quali le condizioni minime di formazione sono coordinate tra gli Stati membri (medici, ostetrici, infermieri, farmacisti, architetti)
- il titolo acquisito in altro Stato membro e' riconosciuto automaticamente ai fini dell'esercizio della professione; in caso di titoli acquisiti antecedentemente all'adozione di norme comuni, e' richiesta la dimostrazione di svolgimento dell'attivita' per un certo tempo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo
regime generale di riconoscimento di titoli di formazione: per
- per
professioni che non rientrano nei casi precedenti
situazioni in cui, per una delle professioni con riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, il professionista non possegga il titolo che da' luogo a tale riconoscimento
professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo di formazione professionale da uno Stato membro, avendo acquisito una qualifica professionale in uno Stato non appartenente all'UE ed esercitato la professione per almeno 3 anni nello Stato membro che ha riconosciuto il titolo
- se e' richiesto il possesso di una qualifica professionale (attestato di competenza, certificato di studi secondari, diplomi di studio post-secondari), l'accesso alla professione e' riconosciuto a chi possegga la qualifica professionale richiesta dallo Stato membro di provenienza per la stessa professione (o, in caso di professione non regolamentata nello Stato membro d'origine, esperienza professionale e qualifiche analoghe a quelle richieste in Italia); possibile imporre misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio di adattamento) in caso di durata o contenuti della formazione sensibilmente diversi nei due Stati; la scelta della misura compensativa e' lasciata al richiedente, salvo che in certi casi
o procedura:
presentazione della richiesta corredata da
- certificato o copia di documento che attesti la nazionalita' del prestatore
- copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione ed eventuale attestato dellesperienza professionale (ed eventuale certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di provenienza attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione)
- attestato relativo alla natura ed alla durata dellattivita', rilasciato dallautorita' o dallorganismo competente dello Stato membro di provenienza (nei casi afferenti al regime di riconoscimento sulla base dellesperienza professionale)
- eventuali altri documenti relativi a onorabilita', moralita', sana e robusta costituzione fisica, etc., rilasciati dalle autorita' dello Stato membro di provenienza se richiesti per la particolare professione
eventuale richiesta di integrazione, da parte dell'autorita' competente, entro 30 gg.
indizione di una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli (se non coincidenti con quelli gia' valutati in altro caso o con quelli per i quali il riconoscimento e' automatico); alla conferenza partecipano rappresentanti dell'amministrazione competente, del Dipartimento per le politiche comunitarie e del MAE; e' sentito un rappresentante dellOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata
decisione adottata entro 4 mesi (3 nei casi afferenti al regime di riconoscimento automatico) con decreto motivato e impugnabile (da Direttiva 2005/36/CE); il decreto fissa le condizioni relative all'eventuale misura compensativa
la disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari e in quelli non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere e' contenuta nel Decreto Minsalute 29/7/2010; nota: per alcune di queste professioni (medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dellassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista), le disposizioni dovrebbero applicarsi solo se il titolo e' stato conseguito al di fuori dell'ambito di applicazione del Principio di riconoscimento automatico
o l'abilitazione e' valida su tutto il territorio nazionale; ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attivita', il riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi di D. Lgs. 206/2007, conseguita da un cittadino comunitario in altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale
o fermo restando quanto previsto da D. Lgs. 206/2007, i cittadini comunitari abilitati allo svolgimento dell'attivita' in altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione
o con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da adottare entro 90 gg dalla data di entrata in vigore della L. 97/2013, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione
o rilascio della tessera professionale pilota (che in Italia e' effettuato dal Collegio Nazionale dei maestri di sci e trova applicazione per i soli maestri di sci alpino) condizionato al fatto che il richiedente sia maestro di sci professionale al massimo livello nello stato di appartenenza e che abbia superato l'Eurotest (allegato 1), abbia acquisito le competenze necessarie in materia di sicurezza accertate mediante l'esame di Eurosicurezza (allegato 2) e abbia le competenze pedagogiche didattiche e metodologiche incluse nel diploma di grado piu' elevato di qualifica di maestro di sci professionale
o la tessera professionale (rilasciata secondo i modelli riportati in allegato 4) consente al maestro di sci di beneficiare, in caso di richiesta di stabilimento della professione, del riconoscimento automatico della qualifica professionale (ai sensi della Direttiva 2005/36/CE) negli Stati membri firmatari del memorandum d'intesa, senza che si debbano confrontare le formazioni ed applicare eventuali misure compensative
o in caso di prestazione temporanea di servizi in Italia e' comunque necessario presentare la dichiarazione preventiva, come disposto dal D. Lgs. 206/2007
o per l'Italia, una apposita dichiarazione ha escluso, in una prima fase, la possibilita' di sperimentazione della tessera nelle Province di Trento e Bolzano; successivamente la Provincia autonoma di Trento ha aderito al progetto pilota per il periodo 1/7/2013-30/6/2014 (com. Dipartimento Politiche comunitarie 17/7/2013)
o non e' legittima una normativa nazionale che neghi l'accesso parziale alla professione di fisioterapista, regolamentata nello Stato membro ospitante, a un cittadino di questo stesso Stato il quale abbia conseguito in un altro Stato membro un titolo, come quello di massaggiatore-idroterapista, che gli consente di esercitare, in tale secondo Stato membro, una parte delle attivita' riconducibili alla professione di fisioterapista, quando le differenze tra gli ambiti di attivita' siano cosi' rilevanti che sarebbe in realta' necessario seguire una formazione completa per accedere alla professione di fisioterapista
o Punto 31: nei casi, invece, in cui il livello di somiglianza delle due professioni, nello Stato membro di provenienza e in quello ospitante, e' tale che esse possono essere considerate comparabili e, in sostanza, la stessa professione, le lacune nella formazione del richiedente rispetto alla formazione necessaria nello Stato membro ospitante possono essere efficacemente colmate con l'applicazione dei provvedimenti di compensazione previsti da art. 14, par. 1 Direttiva 2005/36/CE
o Punto 34: uno dei criteri decisivi che le autorita' nazionali devono esaminare e' se l'attivita' professionale che l'interessato intende svolgere nello Stato membro ospitante sia o meno oggettivamente separabile dall'insieme delle attivita' riconducibili alla professione corrispondente in tale Stato; indicativo, al riguardo, e' se tale attivita' possa essere esercitata in forma indipendente o autonoma nello Stato membro in cui la qualifica professionale in questione e' stata ottenuta; in caso affermativo, si deve concludere che l'effetto dissuasivo derivante dall'esclusione di qualunque possibilita' di riconoscimento parziale del titolo professionale in questione e' troppo rilevante perche' sia bilanciato dal timore di un pregiudizio per i diritti dei destinatari dei servizi
o legittima l'istituzione, da parte di uno Stato membro, di un ciclo di formazione specializzata, nei settori sia medico sia odontoiatrico, la cui denominazione sia diversa da quelle elencate, con riferimento a tale Stato membro, all'allegato V della Direttiva 2005/36/CE; tale formazione puo' essere aperta tanto a coloro che abbiano portato a termine soltanto una formazione di medico di base quanto a coloro che abbiano portato a termine e ottenuto la convalida soltanto per gli studi nell'ambito della formazione di dentista di base
o spetta al giudice nazionale stabilire
se la formazione specializzata, laddove non soddisfi i requisiti di cui agli artt. 24 e 34 Direttiva 2005/36/CE con riferimento alle formazioni di medico e di dentista di base, non possa condurre al rilascio di un titolo di medico con formazione di base o di un titolo di dentista con formazione di base
se il titolo rilasciato a seguito del compimento della formazione specializzata non abiliti a esercitare la professione di medico o dentista di base per coloro che non siano in possesso del titolo, rispettivamente, di medico con formazione di base o di dentista con formazione di base
o le materie rientranti nel settore medico possono far parte di una formazione specializzata nel settore odontoiatrico
o non puo' costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui e' cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale e' stata acquisita
o non si e' evidenziato, nel caso in esame, alcun elemento tale da inficiare la validita' di art. 3 Direttiva 98/5/CE; note:
i ricorrenti hanno chiesto l'iscrizione nella "sezione speciale dell'albo degli avvocati", raggruppa gli avvocati in possesso di un titolo rilasciato in uno Stato membro diverso dall'Italia (nella fattispecie, la Spagna), ma stabiliti in Italia
il Consiglio Nazionale Forense ritiene che art. 3 Direttiva 98/5/CE, consentendo ai cittadini italiani che ottengano il loro titolo professionale di avvocato in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana di esercitare la loro professione nella Repubblica italiana, abbia l'effetto di aggirare art. 33 par. 5 Cost. (che subordina l'accesso alla professione di avvocato al superamento di un esame di Stato) e violi quindi art. 4 par. 2 Trattato sull'Unione europea, dovendo cosi' essere considerata invalida (Punto 55)
tuttavia, art. 3 Direttiva 98/5/CE riguarda unicamente il diritto di stabilirsi in uno Stato membro per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro di origine, non disciplinando l'accesso alla professione di avvocato ne' l'esercizio di tale professione con il titolo professionale rilasciato nello Stato membro ospitante (Punto 56)
o l'espressione "ragione specifica ed eccezionale" di cui ad art. 10 Direttiva 2005/36/CE si riferisce esclusivamente alle lettere da a) a g) di tale articolo; un richiedente non e' tenuto a fornire una "ragione specifica ed eccezionale" oltre a quelle li' indicate
o il termine "architetti" di cui ad art. 10 lettera c) Direttiva 2005/36/CE fa riferimento alla professione a cui un richiedente chiede di avere accesso; esso non deve essere interpretato in modo da limitare l'ambito di applicazione del regime di riconoscimento dei titoli di formazione ai sensi del titolo III, capo I, della Direttiva 2005/36/CE
Accesso alla prestazione di
servizi (torna all'indice del capitolo)
o finalita': abbattere per quanto possibile le barriere burocratiche che ostacolano la libera prestazione di servizi ad opera di prestatori che siano cittadini di uno Stato membro o persone giuridiche costituite conformemente al diritto di uno Stato membro ("prestatori")
o servizio: qualunque prestazione, svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza vincolo di subordinazione, dietro retribuzione
o il decreto non si applica
ai servizi che implichino l'esercizio di pubblici poteri
ai servizi di interesse economico generale svolti in regime di esclusiva
ai servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno forniti da amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da associazioni che perseguono scopi caritatevoli
ai servizi finanziari
ai servizi di comunicazione
ai servizi di trasporto
ai servizi di somministrazione di lavoro
ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie
ai servizi audiovisivi
al gioco d'azzardo e di fortuna
ai servizi privati di sicurezza
ai servizi forniti da notai
o sono fatte salve le disposizioni relative al riconoscimento dei titoli professionali di cui al D. Lgs. 206/2007 (dal Considerando 31 della Direttiva 2006/123/CE: la disposizione sulla libera prestazione di servizi non incide su nessuna delle misure applicabili a norma della Direttiva 2005/36/CE nello Stato membro in cui viene fornito un servizio) e le altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attivita' di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attivita' esercitata
o l'accesso alla prestazione di servizi non puo' mai essere condizionato, direttamente o indirettamente, a requisiti relativi alla cittadinanza o alla residenza del prestatore, alla sottoscrizione di una assicurazione in Italia, a un periodo pregresso di iscrizione in un registro italiano o di svolgimento dell'attivita' in Italia, alla verifica di condizioni di opportunita' economica
o in presenza di motivi imperativi di interesse generale (tra i quali, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, lordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanit pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il mantenimento dellordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il benessere degli animali, la salvaguardia dellequilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dellambiente e dellambiente urbano, compreso lassetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprieta' intellettuale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libert di espressione dei vari elementi presenti nella societa' e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, la necessita' di assicurare un elevato livello di istruzione, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, e la politica veterinaria), l'accesso alla prestazione del servizio puo' essere condizionato a determinati requisiti (proporzionati e non discriminatori); in particolare, possono essere imposti il divieto di disporre di piu' stabilimenti sul territorio nazionale, restrizioni quantitative o territoriali, limitazioni sul numero minimo di dipendenti
o fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalita'; le corrispondenti condizioni devono essere facilmente e preventivamente conoscibili dagli interessati
o i requisiti comparabili, quanto a finalita', ai quali il prestatore sia gia' assoggettato in un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio, sempre che il prestatore o le autorita' competenti dell'altro Stato membro forniscano al riguardo le informazioni necessarie
o il numero delle autorizzazioni per l'accesso e l'esercizio di un'attivita' di servizi puo' essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche disponibili; in questi casi, si applica una procedura imparziale di selezione, sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici; l'autorizzazione e' rilasciata per una durata limitata e non puo' essere rinnovata automaticamente, ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o sulla base del'esistenza di particolari legami con questo
o quando sia previsto un regime autorizzatorio, il prestatore presenta dichiarazione di inizio attivita'; l'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione allamministrazione competente, a meno che si debba applicare, se cosi' e' previsto, la procedura di silenzio-assenso disciplinata da articolo 20 L. 241/1990
o qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, puo' essere imposto che il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso
o quando sia prevista un'autorizzazione, il suo rilascio permette al prestatore di accedere all'attivita' di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale; l'autorizzazione ha durata illimitata o e' rinnovata automaticamente, salvo che in presenza di motivi imperativi di interesse generale o il caso di limitazione del numero di autorizzazioni rilasciabili
o salve le disposizioni di cui al Titolo II del D. Lgs. 206/2007, la prestazione temporanea e occasionale di servizi da parte di prestatori, comunitari o meno (nota: e' vero?), stabiliti in altri Stati membri non e' soggetta, di norma, alla verifica dei requisiti eventualmente previsti per i prestatori stabiliti in Italia; tali requisiti possono essere imposti, comunque nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita', solo in presenza di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente (nota: le disposizioni di cui agli art. 20 e 21 del decreto legislativo sono scritte male: art. 21 co. 1 sembra vietare in modo assoluto l'imposizione di certi requisiti, anche quando sia possibile imporne altri sula base di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente; art. 21, co. 2, pero', dispone che sia possibile derogare a quel divieto quando occorra uno di tali motivi; in questo modo, il comma 1 e' pleonastico)
o le disposizioni a tutela della libera prestazione di servizi non incidono sulle disposizioni del D. Lgs. 30/2007 ne', per quanto riguarda i cittadini stranieri che si spostano nell'ambito di una prestazione di servizi, agli obblighi riguardanti il visto di ingresso e il permesso di soggiorno
o ai dipendenti distaccati in occasione di una prestazione di servizi in territorio nazionale italiano da prestatori stabiliti in un altro Stato membro si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo del distacco, in conformita' al D. Lgs. 72/2000
o i cittadini italiani e i soggetti giuridici costituiti conformemente alla legislazione nazionale che sono stabiliti in Italia possono invocare l'applicazione delle disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi (prestazioni trasfrontaliere di servizi a carattere occasionale e temporaneo) di cui al Titolo III del decreto e al Titolo II del D. Lgs. 206/2007
o la fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro non puo' essere subordinata all'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione dalle autorita' competenti o di presentare una dichiarazione presso di esse, ne' a limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore e' stabilito o di quello in cui il servizio e' prestato
o l'accesso a un servizio prestato in Italia non puo' essere subordinato a condizioni discriminatorie basate sulla nazionalita' o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilita' di prevedere condizioni d'accesso differenti allorche' queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi; sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con questa disposizione
o non puo' essere imposto l'obbligo di disporre di un'assicurazione di responsabilita' professionale al prestatore che si stabilisce sul territorio italiano se questi e' gia' coperto da una garanzia equivalente nello Stato membro in cui e' gia' stabilito; qualora l'equivalenza sia solo parziale, puo' essere richiesta una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi
o salvo che sia disposto diversamente dalle disposizioni di attuazione di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni, la domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate e' presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione; il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi, trascorsi i quali si applica l'art. 20 L. 241/1990 sul silenzio-assenso; il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che il richiedente e' stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente
o i cittadini comunitari sono equiparati agli italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate; costituisce titolo di iscrizione il decreto di riconoscimento della qualifica professionale rilasciato ai sensi del Titolo III del D. Lgs. 206/2007; il domicilio professionale e' equiparato alla residenza
o fermo restando quanto previsto da D. Lgs. 206/2007, i cittadini comunitari abilitati allo svolgimento dell'attivita' in altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione
o con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da adottare entro 90 gg dalla data di entrata in vigore della L. 97/2013, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione
o illegittimita' costituzionale di art. 6 co. 1 lett. b Legge Regione Molise 25/2012, che prevede, tra gli altri requisiti richiesti per liscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale), che i soggetti che aspirino all'iscrizione medesima debbano essere residenti in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno ed avere la sede legale dellimpresa nel territorio regionale
o la disposizione si traduce in una limitazione al libero ingresso di lavoratori o imprese nel bacino lavorativo regionale, in danno dei cittadini dellUnione europea, nonche' dei cittadini italiani residenti in altre Regioni, senza che vi sia alcuna ragionevole giustificazione in rapporto alla esigenza (chiaramente desumibile dalla natura degli altri numerosi requisiti richiesti, dal medesimo art. 6, per l'iscrizione) di garantire e comprovare, anche a tutela dell'utenza, le specifiche idoneita' tecniche e le attitudini morali del soggetto al corretto futuro svolgimento dell'attivita' in questione
o violato il divieto, posto da art. 14 Direttiva 2006/123/CE, di subordinare laccesso ad una attivita' di servizi o il suo esercizio in uno Stato membro al requisito della residenza sul territorio per il prestatore, e, di conseguenza, art. 117 Cost.
Parita' di trattamento in
materia di assistenza sociale, previdenza e accesso all'alloggio (torna all'indice del capitolo)
Nota: le misure di natura assistenziale (non contributiva) garantite dall'Italia sono le seguenti (allegato X Regolamento CE 883/2004):
o pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)
o pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971, L. 18/1980 e L. 508/1988)
o pensioni e indennita' per i sordomuti (L. 381/1970 e L. 508/1988)
o pensioni e indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970 e L. 508/1988)
o integrazione delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952, L. 638/1983 e L. 407/1990)
o integrazione dellassegno di invalidita' (L. 222/1984)
o assegno sociale (L. 335/1995)
o maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988); nota (circ. INPS 110/2012): l'assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilita' (art. 5 L. 222/1984), che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione speciale non contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla giurisprudenza della Corte di giustizia
o una cittadina straniera che abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un'unione registrata, con un cittadino comunitario di un altro Stato membro (lui solo avente status di lavoratore), dal quale essa ha avuto un figlio avente la cittadinanza di quest'ultimo Stato membro, e che abbia poi posto fine alla coabitazione col cittadino comunitario, mantenendo nel proprio nucleo familiare il figlio comune e altra figlia straniera, non rientra nella sfera di applicazione di Regolamento CEE 1408/1971, ne' vi rientra la figlia straniera, salvo che detta cittadina straniera o sua figlia possano essere considerate, ai sensi della legge nazionale e ai fini dell'applicazione di quest'ultima, quali familiari del summenzionato cittadino comunitario, o, in caso contrario, che possano essere considerate come prevalentemente a carico di costui
o e' legittima una normativa di uno Stato membro che imponga ad una cittadina straniera, nella situazione appena descritta, un requisito di residenza quinquennale ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, non imposto ai cittadini di tale Stato membro
o Punto 68: gli Stati membri non possono imporre un importo di reddito minimo al di sotto del quale si possa presumere che l'interessato non disponga di risorse economiche sufficienti, indipendentemente da un esame concreto della situazione di ogni interessato
o Punto 69: per stabilire se il beneficiario di una prestazione di assistenza sociale costituisca un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, quest'ultimo, prima di adottare una misura di allontanamento, deve esaminare se l'interessato incontri difficolta' temporanee e tener conto della durata del soggiorno e della sua situazione personale, cosi' come dell'ammontare dell'aiuto concessogli (dal considerando 16 della Direttiva 2004/38/CE)
o Punto 72: nel subordinare il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi alla circostanza che l'interessato non divenga un onere "eccessivo" per il "sistema" di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, art. 7 par. 1 lettera b) Direttiva 2004/38/CE implica che le autorita' nazionali competenti dispongono del potere di valutare, in considerazione del principio di proporzionalita', se la concessione di una prestazione sociale possa rappresentare un onere per l'insieme dei regimi di assistenza sociale di tale Stato membro; la Direttiva 2004/38/CE ammette quindi una certa solidarieta' finanziaria dei cittadini dello Stato membro ospitante verso quelli degli altri Stati membri, in particolare se le difficolta' incontrate dal beneficiario del diritto di soggiorno sono temporanee
o sullo Stato membro che imponga tale requisito grava non soltanto l'onere di dimostrare, con elementi idonei a suffragare la dimostrazione, che la misura nazionale in questione e' proporzionata all'obiettivo perseguito (paragrafo 82 della sentenza)
o il finanziamento degli studi concesso da uno Stato membro ai figli dei lavoratori costituisce per il lavoratore migrante un vantaggio sociale ai sensi della normativa dell'Unione europea, qualora egli continui a provvedere al mantenimento del figlio
o
si tratta di una discriminazione
indiretta
o
solamente gli aiuti per il
compimento degli studi concessi sotto forma di borse di studio o di prestiti
ricadono nella deroga al principio di parita' di trattamento prevista da art.
24 co. 2 Direttiva 2004/38/CE (Punto 55)
o
e' legittimo per lo Stato membro
ospitante assicurarsi dell'esistenza di un collegamento reale tra il
richiedente di una prestazione e detto Stato (Punto 59); tuttavia, la prova
richiesta per poter far valere l'esistenza di tale collegamento effettivo non
deve avere carattere troppo preclusivo, privilegiando indebitamente un elemento
non necessariamente rappresentativo del grado reale ed effettivo di
collegamento (Punto 62); sarebbe legittimo far riferimento al requisito di
effettiva iscrizione in un istituto riconosciuto dallo Stato membro (Punto 64)
o
non
e' legittima, in linea di principio, una normativa di uno Stato
membro che subordini la concessione di un sussidio
economico per il compimento di studi
superiori a un requisito di
residenza dello studente nello Stato membro medesimo ed operi una
disparita' di trattamento, costitutiva di una discriminazione indiretta, tra le persone residenti nello Stato
membro di cui trattasi e quelle che, senza risiedere in detto Stato membro,
siano figli di lavoratori frontalieri
svolgenti un'attivita' nello Stato membro stesso
o
se e' vero che l'obiettivo volto
ad incrementare la percentuale dei residenti titolari di un diploma di
istruzione superiore al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia del
medesimo Stato membro costituisce un legittimo obiettivo idoneo a giustificare
tale disparita' di trattamento e che un requisito di residenza e' idoneo a
garantire la realizzazione di tale obiettivo, un siffatto requisito eccede, tuttavia, quanto necessario ai fini del raggiungimento dell'obiettivo
perseguito, considerato che impedisce di tener conto di altri elementi potenzialmente rappresentativi del reale grado di collegamento del richiedente il
sussidio economico con la societa' o
con il mercato del lavoro dello
Stato membro interessato, quali il fatto che uno dei genitori, che continui a
provvedere al mantenimento dello studente, sia un lavoratore frontaliero, sia stabilmente occupato in tale Stato
membro ed abbia ivi gia' lavorato per un significativo periodo di tempo
o carta di soggiorno per cittadini UE non ancora scaduta
o attestato di diritto di soggiorno permanente (eventualmente risultante dalla carta di identita' elettronica)
o iscrizione anagrafica
o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione (o permesso UE slp)
o carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei; in senso meno restrittivo, Trib. Bergamo: in base ad art. 19 co. 4 D. Lgs. 30/2007, la qualita' di titolare di diritto di soggiorno puo' essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione per l'esercizio di un diritto (nel caso, proprio il diritto all'assegno di maternita' di cui all'art. 74 D. Lgs. 151/2001), rilevando solo l'integrazione delle condizioni che ne consentirebbero il rilascio
L'assegno di maternita' e' riconosciuto, per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, di cui all'art. 49, co. 8, L. 488/99 (Legge finanziaria per il 2000) anche alle cittadine straniere prive di ogni forma di tutela previdenziale e in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (anche in quanto familiari di cittadino italiano) o della carta di soggiorno permanente (Circ. INPS 35/2010); se la donna, al momento della presentazione della domanda, non e' ancora in possesso della carta di soggiorno deve allegare alla domanda la la ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta della carta (Circ. INPS 35/2010); il Comune puo' tenere in sospeso la domanda fino al completamento del procedimento (Circ. INPS 35/2010); disposizioni analoghe per l'assegno di maternita' previsto dall'art. 66, L. 448/1998 (tuttavia, secondo Trib. Firenze, in base a Sent. Corte Cost. 187/2010, l'assegno di maternita' di cui all'art. 66 L. 448/1998 va riconosciuto anche a chi sia privo di permesso UE slp, trattandosi di prestazione essenziale; nello stesso senso, Trib. Monza)
o requisiti:
eta' superiore a 65 anni o inferiore a 3 anni
cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero condizione di familiare titolare di diritto di soggiorno di cittadino italiano o di cittadino comunitario, ovvero possesso di permesso di soggiorno UE slp, ovvero condizione di beneficiario di protezione internazionale
iscrizione anagrafica
trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, risultino di importo inferiore a 6.781,76 euro per anno (9.042,34 euro per anno, se il beneficiario e' di eta' pari o superiore a 70 anni)
ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a 6.781,76 euro
non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, intestatario di piu' di una utenza elettrica domestica, ne' di utenze elettriche non domestiche, ne' di piu' di una utenza del gas
non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, proprietario di piu' di un autoveicolo, ne' di una quota superiore o uguale al 25%, di piu' di un immobile ad uso abitativo, ne', con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo (inclusi quelli ubicati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana o di categoria catastale C7)
non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nella domanda, titolare di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro, ovvero, se detenuto all'estero e non gia' indicato nella dichiarazione ISEE, superiore alla medesima soglia una volta convertito in euro al cambio vigente al 31/12 dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE
non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena
o la domanda si presenta compilando gli appositi moduli (modulo per beneficiario di eta' superiore a 65 anni, modulo per beneficiario di eta' inferiore a 3 anni)
o se la domanda della carta acquisti viene accettata, al beneficiario e' recapitata, presso l'indirizzo di residenza indicato, una comunicazione con l'invito a recarsi presso un Ufficio Postale abilitato per il ritiro della carta
o al momento del rilascio e' disponibile e utilizzabile (successivamente alla ricezione dell'apposito codice PIN recapitato, da Poste Italiane, all'indirizzo di residenza indicato sul modulo di domanda) l'importo complessivo spettante nel bimestre in corso alla data di presentazione della domanda;
o per effettuare il ritiro e' necessario presentare la comunicazione in originale, la copia della richiesta e un documento d'identita' in corso di validita' del beneficiario o della persona delegata dallo stesso beneficiario come titolare della carta
o ove sia necessario procedere alla variazione del titolare, del codice fiscale, delle dichiarazioni aggiuntive o di qualsiasi altra informazione o dato riportato sui moduli, il beneficiario deve recarsi presso gli Uffici territoriali dell'INPS, dove richiede la variazione compilando e presentando gli appositi moduli (modulo variazione dati, modulo variazione titolare)
o l'amministrazione puo' procedere alla verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti necessari, anche successivamente alla consegna della carta, riservandosi di sospendere tempestivamente l'erogazione dei contributi previsti e l'eventuale storno delle somme indebitamente percepite, in caso di perdita o in presenza di attestazioni recanti dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti
o per la richiesta di duplicato del PIN o di sostituzione della carta si utilizzano gli appositi moduli (modulo duplicato PIN, modulo sostituzione carta)
o art. 20, co. 10 L. 133/2008 ha aggiunto ai requisiti previsti per l'attribuzione dell'assegno sociale, a partire dall'1/1/2009, il soggiorno legale pregresso continuativo di almeno 10 anni; la questione della legittimita' di tale disposizione sotto il profilo della compatibilita' con la normativa comunitaria in materia di diritto alla parita' di trattamento per i cittadini comunitari che esercitino il diritto alla libera circolazione sollevata da un'interrogazione di una parlamentare europea alla Commissione UE (risposta della Commissione: necessaria acquisizione di informazioni piu' dettagliate sulla L. 133/2008)
o i cittadini comunitari che siano o siano stati, in quanto persone attive o inattive (Circ. INPS 82/2010: non solo lavoratori o studenti, ma anche, ad esempio, casalinghe o disoccupati non indennizzati), soggetti alla legislazione di piu' di uno Stato membro, e i loro familiari, accedono, nello Stato membro in cui risiedono, anche alle prestazioni di carattere non contributivo di cui all' art. 70, co. 1 Regolamento CE 883/2004 ed elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); tra le prestazioni erogate in Italia figura l'assegno sociale (lettera g dell'Allegato X); art. 6 Regolamento CE 883/2004 prevede che, ove l'accesso alla prestazione sia subordinato al compimento di un certo numero di anni di lavoro o di residenza, per il cittadino comunitario e per il suo familiare debbano essere considerati validi, ai fini del computo, i periodi di lavoro o di residenza trascorsi in altro Stato membro
o Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 9/2008: esclude gli stranieri dall'accesso alle prestazioni assistenziali garantite dal Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta' e di disagio sociale, mentre per quelli italiani e comunitari prevedono il requisito della residenza triennale sul territorio regionale; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in particolare, dei cittadini comunitari e dei loro familiari, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana
o Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 17/2008: subordina l'accesso all'assegno di natalita' a requisiti di residenza di lungo periodo; nota: presentato un esposto alla Commissione europea perche', ove rilevi discriminazione nei confronti, in particolare, dei cittadini comunitari e dei loro familiari, avvii procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana; Trib. Udine (confermato da Trib. Udine): e' indirettamente discriminatorio, ma anche manifestamente sproporzionato e ingiustificato (la necessita' di contenere la spesa pubblica non giustificando la discriminazione indiretta, secondo Sent. Corte Giust. C-187/00) e, quindi, incompatibile col diritto comunitario, che un cittadino comunitario che abbia usufruito della liberta' di circolazione e si sia stabilito in Friuli Venezia Giulia debba risiedervi per 5 anni (10 nel territorio nazionale) per poter soddisfare il criterto di collegamento con la societa' ospitante richiesto dalla Legge Regionale Friuli 11/2006, come modificata da Legge Regionale Friuli 17/2008 e da Legge Regionale Friuli 18/2009 ai fini del godimento dell'assegno una-tantum di natalita'; il divieto di discriminazione tra lavoratori si estende ai vantaggi sociali che facilitano la mobilita' intra-europea, incluse le agevolazioni in occasione della nascita di un figlio (Sent. Corte Giust. C-65/81 e Sent. Corte Giust. C-111/91) e quelle a carattere assistenziale e non contributivo (Sent. Corte Giust. C-32/75); le "prestazioni familiari" sono incluse tra le prestazioni di sicurezza sociale (diritti soggettivi, non lasciati alla valutazione discrezionale della situazione di bisogno da parte delle amministrazioni) di cui godono tutti i lavoratori e gli studenti circolanti, salvo che non siano escluse esplicitamente dallo Stato membro che le eroga (con la menzione nell'allegato II al Regolamento CEE 1408/1971; l'Italia non ne ha esclusa nessuna); il Comune di Latisana, che ha rifiutato l'erogazione dell'assegno avrebbe dovuto disapplicare la disposizione in contrasto con il diritto dell'Unione europea (Sent. Corte Giust. C-103/88 e Sent. Corte Cost. 389/1989)
o Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 24/2009: esclude gli stranieri dalla fruizione degli interventi e dai servizi del sistema integrato per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, e prevede, per italiani e comunitari, il requisito della residenza triennale sul territorio regionale (salvi l'istituto dell'affido e gli interventi per persone non autosufficienti, minori, donne in difficolta' e disabili); nota: presentato un esposto alla Regione Friuli e all'UNAR per il rischio di discriminazione ai danni, tra gli altri, di cittadini comunitari; ricorso del Governo, davanti alla Corte Costituzionale: benche' la L. 328/2000 deleghi alle regioni di determinare modalita' e limiti di accesso, nel rispetto degli accordi internazionali, per comunitari e stranieri, tale non si puo' tradurre in una esclusione di intere categorie di persone, indiscriminata ed ingiustificata (violazione di artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.); Sent. Corte Cost. 40/2011: illegittimita' costituzionale di art. 4 Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 6/2006 come modificato da art. 9, co. 51-53 Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 24/2009 (e' irragionevole l'esclusione assoluta di intere categorie di persone solo perche' straniere o mancanti del requisito di residenza pregressa 36 mesi nel territorio, non essendovi correlabilita' tra quei requisiti e quelli, relativi alle condizioni di bisogno, che costituiscono il presupposto di fruibilita' di provvidenze che, per loro natura, non tollerano distinzioni basate sulla cittadinanza ne' su particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio i piu' esposti al bisogno; nota: beneche' la disposizione sia stata successivamente modificata, essendo stata in vigore, non si puo' ritenere che sia cessata la materia del contendere)
o Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 introduce un criterio generale di priorita' a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in Italia da almeno otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso a interventi e benefici a sostegno delle famiglie (art. 39, che introduce art. 12-bis nella Legge Friuli Venezia Giulia 6/2006); note:
esposti ASGI all'UNAR e alla Commissione dell'Unione europea: possibile violazione del diritto comunitario, con riferimento al principio di parita' di trattamento previsto a favore dei cittadini comunitari e loro familiari, dei titolari di permesso UE slp, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria, dei cittadini coperti dagli Accordi euromediterranei tra CEE e Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia; si chiede all'UNAR di intervenire presso il Governo affinche' impugni la normativa regionale dinanzi alla Corte costituzionale, e alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare il procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi comunitari
par. UNAR: il criterio ha natura di discriminazione indiretta, ed appare illegittimo perche' privo di giustificazione oggettiva e ragionevole; le prestazioni in oggetto hanno inoltre carattere di prestazione essenziale, facendo fronte al soddisfacimento di bisogni primari
la Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a dare una applicazione "mitigata" del criterio prioritario relativo alla residenza pregressa (da lettera UNAR all'ASGI)
la Commissione UE, con Lettera all'ASGI, ha comunicato di avere ufficialmente chiesto alle autorita' italiane di trasmettere le loro osservazioni in merito ai possibili profili di incompatibilita' della Legge Friuli Venezia Giulia 7/2010 con Direttiva 2003/109/CE
o con Esposto alla Commissione europea, l'ASGI e la Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia hanno segnalato le norme regionali approvate nel corso dell'attuale legislatura che contengono clausole discriminatorie dirette o indirette (tipicamente basate sull'anzianita' di residenza; vedi Tavola riepilogativa) a danno dei comunitari o degli stranieri protetti dal diritto comunitario; la Commissione UE, con Lettera alla Comunita' dei cittadini romeni residenti in Friuli-Venezia Giulia, prende atto della denuncia e informa che contattera' le autorita' italiane per chiedere informazioni in merito o cercare soluzioni
o la Commissione UE ha chiesto, con una lettera alle autorita' italiane, informazioni su presunte violazioni di art. 24 Direttiva 2004/38/CE da parte dell'Italia, a causa di molte disposizioni di leggi regionali della Regione Friuli Venezia Giulia
o aperta dalla Commissione UE una procedura di infrazione contro l'Italia in relazione ai punti seguenti:
le procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettando il principio della parita' di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali, in materia di procedura per l'ottenimento dell'alloggio di cui all'art. 11 paragrafo 1 lettera f) Direttiva 2003/109/CE; la Commissione UE ha successivamente manifestato l'intenzione di proseguire nella procedura di infrazione in relazione a queste disposizioni e ad art. 2 co. 1 lettera a), Legge Regione Veneto 10/1996, che impone, per l'accesso all'edilizia popolare dello straniero, la sussistenza di una condizione di reciprocita' o di un requisito di svolgimento nel corso dell'ultimo anno di attivita' lavorativa (da una Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri)
le disposizioni regionali della Regione Friuli Venezia Giulia che subordinano l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica e a diverse misure di politica familiare ad un determinato numero di anni di residenza sul territorio nazionale e/o regionale, costituendo una discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo in violazione dell'articolo 11 paragrafo 1, lettere d) e f) Direttiva 2003/109/CE
o Trib. Trieste: indirettamente discriminatorio il comportamento messo in atto da Comune di Trieste e Regione Friuli-Venezia Giulia nell'indire un bando di concorso per l'assegnazione dei contributi a sostegno delle locazioni, previsti da art. 12 della Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 6/2003 subordinandoli ad un requisito di anzianita' di residenza decennale in Italia per effetto degli art. 4 e 5 Legge Regione Friuli-Venezia-Giulia 18/2009; la finalita' di contenimento della spesa pubblica, addotta dal Legislatore regionale, non puo' legittimare la limitazione alla fruizione di diritti fondamentali collegati alla cittadinanza europea; Comune di Trieste e Regione Friuli Venezia-Giulia sono tenuti, in via solidale, a risarcire ai ricorrenti il danno patrimoniale subito, versando loro le somme di cui avrebbero beneficiato se non fossero stati ingiustamente esclusi dalla graduatoria (nota: Regione Friuli-Venezia Giulia condannata ai sensi di art. 2 Direttiva 2000/43/CE, che assimila all'atto discriminatorio anche l'ordine di discriminare)
o approvata la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 per adeguare la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia alla normativa europea; l'art. 9 prevede, ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali, un requisito di residenza di 24 mesi nel territorio regionale per italiani, comunitari e loro familiari, titolari di permesso UE slp, rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria, e un requisito di residenza quinquennale in Italia per gli altri stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno; l'ASGI, con un esposto, ha chiesto che il Governo promuova il giudizio di legittimita' costituzionale ai sensi di art. 127 Cost.; Delibera del Consiglio dei Ministri: impugnata davanti alla Corte Costituzionale la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011, per la presunta illegittimita' delle disposizioni che prevedono requisiti di residenza prolungata per l'accesso alle prestazioni sociali (violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998, con conseguente violazione dei limiti di competenza legislativa della regione e di art. 117 Cost., nonche' di art. 3 Cost., dal momento che vengono trattate in modo deteriore proprio categorie che avrebbero maggior bisogno delle misure in questione); la Commissione UE ha invece ritenuto superati, con l'approvazione di tali modifiche, gli addebiti mossi nell'ambito della procedura di infrazione (da una Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri; una Lettera ASGI alla Regione Friuli fa osservare pero' come rimanga aperta la procedura di infrazione per violazione del principio di libera circolazione dei comunitari per discriminazione indiretta, e come penda contro la Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte Costituzionale); Sent. Corte Cost. 222/2013:
illegittimita' costituzionale di art. 2 e art. 8 co. 2 Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011 nella parte in cui subordinano l'accesso alle prestazioni ivi indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno 24 mesi anziche' al solo requisito della residenza, e di art. 9 della stessa legge nella parte in cui, per gli stranieri di cui all'art. 41 D. Lgs. 286/1998, subordina l'accesso alle prestazioni indicate da art. 2 e art. 8 co. 2 al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno 24 mesi; la provvidenza di cui all'art. 2, infatti, alla luce della scarsita' delle risorse destinabili alle politiche sociali nell'attuale contesto storico, non potra' che venire riservata a casi di indigenza, ed e' quindi manifestamente irragionevole ed incongruo negarla a chiunque abbia la (sola) residenza nella Regione, non essendovi alcuna correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni primari dell'essere umano, insediatosi nel territorio regionale, e la protrazione nel tempo di tale insediamento (Sent. Corte Cost. 40/2011 e Sent. Corte Cost. 187/2010); cosi' pure, la provvidenza di cui all'art. 8 e' relativa all'erogazione di assegni a sostegno del diritto allo studio, che non ha alcun rapporto con la durata della residenza (Sent. Corte Cost. 2/2013)
illegittimita' costituzionale di art. 9 Legge Friuli Venezia Giulia 16/2011, limitatamente alle parole "nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e"; a fronte del pregiudizio che puo' derivare dall'esclusione indiscriminata dalla prestazione sociale dello straniero che, pur privo dello status di soggiornante di lungo periodo, abbia tuttavia legittimamente radicato un forte legame con la comunit presso la quale risiede e di cui sia divenuto parte, per avervi insediato una prospettiva stabile di vita lavorativa, familiare ed affettiva, occorre particolare cura nella identificazione del legame che congiunge la provvidenza allo status di cittadino, anziche' al contributo offerto dall'individuo alla societa' in cui si e' inserito; combinando la natura indiscriminata della restrizione, che non viene apprezzata nelle sue ragioni giustificatrici, provvidenza per provvidenza, con lo sproporzionato rilievo attribuito al requisito della residenza, per un periodo di tempo significativo e comunque largamente superiore a quello indicato da art. 41 D. Lgs. 286/1998, il legislatore regionale ha violato art. 3 Cost.
legittima, invece, l'imposizione di requisiti relativi alla durata della residenza per misure a sostegno della natalita' o per l'accesso ad abitazioni in locazione o per il reinserimento lavorativo dei genitori, non trattandosi di misure che vengono incontro ad un bisogno primario dell'individuo
legittima anche l'imposizione di requisiti di durata della residenza per misure mirate al soddisfacimento dei bisogni abitativi, dal momento che l'accesso a un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l'abitazione si colloca a conclusione del percorso di integrazione della persona presso la comunita' locale e puo' richiedere garanzie di stabilita', che, nell'ambito dellassegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l'azione amministrativa e riducendone lefficacia
o Ord. Corte Cost. 29/2012: il Presidente del Consliglio ha rinunciato, per le modifiche sopravvenute, al ricorso contro la legge regionale del Molise 5/2011, che limitava il godimento di misure per il sostegno di soggetti privi di accesso al credito per vie ordinarie a persone residenti da almeno un anno nel territorio della Regione, con discriminazione non fondata su criteri di necessita', e violazione del principio di libera circolazione sul territorio nazionale
o Sent. Corte Cost. 4/2013: illegittimita' costituzionale di art. 2, co. 3, Legge Regione Calabria 44/2011 ("Norme per il sostegno di persone non autosufficienti - Fondo per la non autosufficienza"), nella parte in cui stabilisce che i cittadini stranieri, per beneficiare degli interventi previsti dalla medesima legge, debbano essere in possesso di "regolare carta di soggiorno" (la sentenza osserva come il riferimento non possa che essere al permesso UE slp e non, come sostenuto dalla difesa della Regione Calabria, all'ordinario permesso di soggiorno); violazione di art. 3 Cost., dato che benche' sia legittimo attuare, da parte del legislatore regionale, una disciplina differenziata per l'accesso a prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale, al fine di conciliare la massima fruibilita' dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse economiche da destinare al maggior onere conseguente, i criteri selettivi adottati risultano irragionevoli: non vi e' infatti alcuna ragionevole correlazione tra il possesso di un titolo di soggiorno che presuppone un soggiorno pregresso quinquennale e la condizione di bisogno o di disagio che costituisce il presupposto della misura assistenziale; nota: il Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come illegittima l'esclusione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, equiparati da art. 41 D. Lgs. 286/1998, ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale
o Sent. Corte Cost. 133/2013: illegittimita' costituzionale di art. 3 co. 3 Legge Regione Trentino-Alto Adige 8/2011, nella parte in cui richiede, quale condizione per l'erogazione agli stranieri dell'assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati, il possesso della residenza in regione "da almeno cinque anni"; in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, mentre la residenza costituisce, rispetto ad una provvidenza regionale, un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio (Sent. Corte Cost. 432/2005), non altrettanto puo' dirsi quanto alla previsione di un requisito basato sulla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo, non essendo possibile presumere, in termini assoluti, che gli stranieri immigrati nel territorio regionale o provinciale da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da piu' anni (Sent. Corte Cost. 2/2013 e Sent. Corte Cost. 4/2013); nota: il Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come illegittima la norma sui requisiti di accesso al beneficio dell'assegno regionale familiare, che opera una distinzione tra cittadini italiani per i quali e' richiesta la sola residenza nella regione Trentino Alto Adige e cittadini stranieri per i quali e' richiesto, invece, il possesso della residenza in regione da almeno 5 anni, con violazione di art. 41 D. Lgs. 286/1998, e conseguente violazione dei limiti di competenza legislativa della regione e di art. 117 Cost.
o Sent. Corte Cost. 172/2013: illegittimita' costituzionale di art. 9 co. 1 Legge Provincia autonoma di Trento 15/2012 nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' del permesso UE slp la concessione dell'assegno di cura agli stranieri legalmente residenti nella Provincia autonoma di Trento, nonche' di art. 9 co. 1 lettera a) della stessa Legge Provincia autonoma di Trento 15/2012, limitatamente alle parole "da almeno tre anni continuativi"; i requisiti per il permesso UE slp non si raccordano, infatti, con la generale previsione di cui all'art. 41 D. Lgs. 286/1998, e non e' possibile presumere che i titolari di tale permesso versino in stato di bisogno o disagio maggiore rispetto agli stranieri regolarmente soggiornanti che ne sono privi; una volta che il diritto di soggiornare non sia in discussione, l'accesso a una misura sociale non puo' essere differenziato in ragione della necessita' di uno specifico titolo di soggiorno (Sent. Corte Cost. 61/2011), che di fatto porti ad escludere proprio coloro che potrebbero risultare i soggetti piu' esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che la misura sociale si propone di superare (Sent. Corte Cost. 40/2011); non rileva, ai fini dell'applicazione del principio di parita' di trattamento, la denominazione o l'inquadramento formale della singola provvidenza (nel caso, misura integrativa dell'indennita' di accompagnamento), quanto, piuttosto, la natura e di rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari; quanto, poi, al requisito di residenza continuativa triennale nella Provincia ai fini dell'accesso all'assegno di cura, esso non appare ragionevolmente correlato con gli altri requisiti che condizionano l'accesso alla prestazione, definendone la finalita', non rilevando il fatto che si tratti di una prestazione assistenziale ulteriore e facoltativa, che si pone al di sopra dei livelli minimi essenziali; nota: il Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri aveva stigmatizzato come illegittima la norma che subordina il diritto all'assegno di cura per le persone non autosufficienti al requisito della residenza nel territorio della Provincia da almeno 3 anni continuativi e, con riferimento ai cittadini stranieri, al possesso del permesso UE slp, in quanto norma in cpontrasto col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., con il diritto alla libera circolazione e alla non discriminazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari e con art. 41 D. Lgs. 286/1998, con violazione di art. 117 co. 1 Cost.
o Sent. Corte Cost. 2/2013: illegittimita' costituzionale di art. 16, co. 4 (limitatamente alle parole "da cinque anni") e co. 2 (limitatamente alle parole "ininterrottamente per un anno"), L. Prov. Bolzano 12/2011; le disposizioni prevedono che i comunitari che abbiano assolto l'obbligo scolastico possono usufruire delle sovvenzioni previste per l'apprendimento delle lingue straniere solo se residenti ininterrottamente per un anno nella Provincia di Bolzano; violazione di art. 3 Cost., dato che la mera durata della residenza non puo' essere ritenuta una circostanza idonea a differenziare in modo ragionevole le posizioni dei potenziali interessati alla provvidenza in questione
o Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale degli artt. 24 e 34 Legge regionale Umbria 15/2012: tali norme prevedono quali requisiti generali dei beneficiari dei contributi a sostegno del diritto all'abitazione e, in particolare, quali requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica, la residenza o l'attivita' lavorativa nella regione per un periodo di 5 anni, con esonero per i cittadini italiani residenti all'estero che intendano rientrare in Italia entro un anno dalla presentazione dell'istanza: discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini comunitari, discriminazione diretta nei confronti dei cittadini comunitari e dei titolari di permesso UE slp, violazione delel norme statali sulla parita' di trattamento in materia di accessi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica anche a favore dei titolari di un permesso di soggiorno della durata almeno biennale e che esercitano un'attivita' lavorativa, contradditorieta' rispetto ai principi di eguaglianza e ragionevolezza richiamati dalla giurisprudenza costituzionale anche con riferimento al diritto sociale all'abitazione (Sent. Corte Cost. 40/2011, Sent. Corte Cost. 61/2011)
illegittimita' costituzionale di art. 19 co. 1 lettera b) Legge Regione Valle d'Aosta 3/2013 nella parte in cui annovera, fra i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, quello della residenza nella Regione da almeno 8 anni, maturati anche non consecutivamente
il requisito di residenza per almeno 8 anni quale presupposto necessario (e non, quindi, come mera regola di preferenza) determina un'irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini comunitari, sia nei confronti degli stranieri titolari di permesso UE slp
riguardo ai cittadini comunitari, il requisito censurato non risulta proporzionato al pur legittimo scopo di assicurare che a beneficiare della provvidenza siano soggetti che abbiano dimostrato un livello sufficiente di integrazione nella comunita' presso la quale risiedono (Sent. Corte Giust. C-138/02), anche al fine di evitare oneri irragionevoli per il sistema locale di assistenza sociale (Sent. Corte Giust. C-259/91, C-331/91 e C-332/91); non si puo' presumere, infatti, che i cittadini comunitari che risiedano nel territorio regionale da meno di 8 anni, ma che siano pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, e che quindi abbiano instaurato un legame con la comunita' locale, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da piu' anni e, per cio' stesso siano estromessi dalla possibilita' di accedere al beneficio
Ai fini del godimento del trattamento di malattia corrisposto dallINPS, i cittadini comunitari non hanno l'onere di fare pervenire la certificazione di malattia in lingua italiana, ma possono presentarla, sempre nei termini dovuti, in lingua originaria (mess. INPS 28978, citato in un comunicato)
Il diritto del lavoratore, cittadino comunitario, alle prestazioni di disoccupazione (indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola ed agricola, trattamenti speciali agricoli), in presenza dei requisiti, e' riconosciuto indipendentemente dall'iscrizione angrafica (o dell'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea) dell'interessato; le norme sull'iscrizione anagrafica hanno infatti esclusivo rilievo in materia di sicurezza interna e la loro applicazione in materia previdenziale contrasterebbe con i principi di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dellUnione europea (Mess. INPS 11662/2010)
Sent. Corte Giust. C-237/94: non e' legittima una disposizione che subordini la concessione di indennita' a copertura delle spese funerarie sostenute da un lavoratore migrante alla condizione che l'inumazione o la cremazione si sia svolta nel territorio dello Stato membro la cui legislazione prevede la concessione di dette indennita'
Sent. Corte Giust. C-106/11: uno Stato membro non puo' escludere dall'affiliazione al proprio sistema di sicurezza sociale una persona che abbia la cittadinanza di tale Stato membro, non risieda nel medesimo, sia occupato su una nave di dragaggio battente bandiera di tale Stato membro e svolga le sue attivita' al di fuori del territorio dell'Unione europea; nota: al punto 14 si afferma che le norme del diritto dell'Unione europea sulla libera circolazione dei lavoratori si applicano anche alle attivita' esercitate fuori dal territorio dell'Unione europea quando il rapporto di lavoro conserva un nesso abbastanza stretto con tale territorio (Sent. Corte Giust. C-60/93, Sent. Corte Giust. C-9/88)
Trattamento fiscale (torna all'indice del capitolo)
Sent. Corte Giust. C-39/10: uno Stato membro non puo' escludere da un beneficio fiscale una persona che, avendo esercitato il diritto di libera circolazione, percepisca pensioni in diversi Stati membri, se di quel beneficio la stessa persona godrebbe nell'ipotesi che tutte le pensioni fossero erogate dallo Stato membro in questione (nota: mia interpretazione)
Concl. Avv. Gen. C-303/12: non e' legittima una normativa fiscale di uno Stato membro che ha per effetto di impedire a una coppia residente in detto Stato, che percepisce redditi sia in detto Stato sia in un altro Stato membro, di beneficiare di una determinata agevolazione fiscale, a causa delle sue modalita' di imputazione, mentre detta coppia vi avrebbe diritto se i membri della stessa percepissero la totalita' o la parte principale dei loro redditi nello Stato membro di residenza
Cittadini Rom (torna all'indice del capitolo)
Comunicazione della Commissione UE sul quadro dell'Unione europea per le strategie nazionali di integrazione dei Rom: gli obiettivi del piano sono
o garantire che tutti i bambini Rom portino a termine il ciclo della scuola primaria: attualmente la percentuale e' inferiroe al 42%
o pieno accesso alla formazione professionale, al mercato del lavoro e ai piani per il lavoro autonomo: il tasso di occupazione, soprattutto tra le donne, e' attualmente molto inferiore alla media europea
o parita' di accesso all'assistenza sanitaria, alle cure preventive e ai servizi sociali; scopo prioritario: ridurre il tasso di mortalita' infantile
o parita' di accesso agli alloggi, compresi gli alloggi sociali; allacciamento delle comunita' Rom alla rete idrica ed elettrica
o istruzione: si dedica attenzione particolare alle iniziative previste per accrescere le opportunita' educative, favorendo l'aumento del numero degli iscritti a scuola, la frequenza, il successo scolastico e la piena istruzione, anche attraverso processi di pre-scolarizzazione che puntino alla partecipazione dei giovani allistruzione universitaria, all'alta formazione e formazione-lavoro anche mediante prestiti d'onore, borse di studio e altre agevolazioni previste dalla legge; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero essere integrate con obiettivi quantitativi e identificazione delle risorse necessarie
o alloggio: si indica come priorita' quella di aumentare l'accesso ad un ampio ventaglio di soluzioni abitative in un'ottica partecipativa di superamento definitivo di logiche emergenziali e di grandi insediamenti monoetnici e nel rispetto delle opportunita' locali, dell'unita' familiare e di una strategia fondata sull'equa dislocazione; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 considera difficile la quantificazione delle risorse necessarie, dal momento che mancano obiettivi quantitativi precisi
o lavoro: si da' spazio alla promozione della formazione professionale, come strumento per superare situazioni di irregolarita' o precarieta' del lavoro e favorire lo sviluppo di attivita' imprenditoriali autonome e percorsi di inserimento specifici per donne e giovani al di sotto dei 35 anni; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero essere integrate con obiettivi quantitativi e identificazione delle risorse necessarie, e come la mancanza di cifre e indicatori rendera' arduo il monitoraggio
o salute: particolare attenzione e' dedicata all'accesso ai servizi sociali e sanitari sul territorio, all'implementazione della prevenzione medico-sanitaria con particolare riguardo a donne, bambini, anziani e disabili; si vuol favorire la salute riproduttiva e coinvolgere i servizi sociali nei programmi di cura medica mediante l'inserimento di mediatori culturali; nota: il Documento di lavoro 133 allegato alla Comunicazione della Commissione 226 UE 21/5/2012 osserva come queste misure dovrebbero essere integrate con obiettivi quantitativi, identificazione delle risorse necessarie e individuazione di una tabella dei tempi di realizzazione
o invita gli Stati membri ad eliminare la segregazione spaziale, fermare gli sgomberi forzati illeciti e prevenire il fenomeno dei senzatetto con cui sono ora confrontati i Rom, pertanto a istituire politiche efficaci e inclusive per la casa, compresa la fornitura di alloggi adeguati e di assistenza sociale e sanitaria in caso di sgomberi
o invita gli Stati membri a porre fine alla segregazione nel settore dell'istruzione e l'illecita collocazione degli alunni Rom in scuole speciali, se del caso, e a creare l'infrastruttura e i meccanismi necessari al fine di facilitare l'accesso a un'istruzione di qualita' per tutti i minori Rom, ad affrontare la questione dell'abbandono scolastico precoce tra gli allievi Rom, a promuovere l'accesso dei bambini Rom al ciclo di istruzione scolastica precoce, ad assicurare l'accesso degli studenti Rom al programma Erasmus e a promuovere opportunita' di tirocini allo scopo di metterli in condizione di maturare adeguate esperienze lavorative
o invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare gli elevati tassi di disoccupazione tra i Rom e a rimuovere tutte le barriere per l'accesso all'occupazione
o invita gli Stati membri a predisporre meccanismi antidiscriminazione, e programmi per facilitare l'accesso al mercato del lavoro, compresa una rappresentanza proporzionata dei Rom nei servizi pubblici
o invita le istituzioni europee a istituire programmi di tirocini e assumere Rom in tutte le istituzioni
o invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la generale discriminazione in relazione all'accesso dei Rom all'assistenza sanitaria
o illegittimita' di art. 1, co. 2, lett. c) delle Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008 perche' impone di procedere all'identificazione attraverso rilievi segnaletici, comunque invasivi della liberta' personale, a prescindere dalla loro necessita' e anche quando gli interessati siano in grado di provare in altro modo la loro identita', anche nei confronti dei minori ed in assenza di una norma di legge che autorizzi il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici ovvero di una specifica autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali; viola cosi' i principi generali in materia di liberta' personale, le norme a tutela dei minori e' art. 20 D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati sensibili (nello stesso senso, TAR Lombardia)
o illegittimita' del Regolamento per la gestione dei campi attrezzati per le comunita' nomadi nella Regione Lazio, sotto i seguenti profili:
controllo degli accessi ai campi, identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con foto e dati anagrafici) e visitatori e obbligo di sottoscrizione, per chiunque acceda ai campi, di una dichiarazione di impegno al rispetto delle norme interne di disciplina, per violazione del principio di liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.
potere dell'Amministrazione di elaborare proposte di avviamento al lavoro e obbligo degli interessati di accettare dette proposte, per violazione della liberta' di scegliere la propria attivita' lavorativa
o illegittimita' del Regolamento delle aree destinate ai nomadi nel territorio del Comune di Milano, sotto i seguenti profili:
controllo degli accessi ai campi, identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con foto e dati anagrafici) e visitatori, per violazione del principio di liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.
limitazione dell'orario di visite e potere del Comitato di gestione del campo di sospendere lafflusso alle aree di sosta, per violazione della liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost., e del diritto alla vita di relazione
o riforma, in parte, TAR Lazio, aggiungendo le seguenti censure:
illegittimo il DPCM 21/5/2008, che dichiara lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti "nomadi" nel territorio delle Regioni Lombardia, Lazio e Campania, perche' non sorretto da adeguata analisi dell'incidenza sui territori considerati del fenomeno della presenza degli insediamenti, ma solo dal richiamo ad isolati episodi di criminalita', e per l'aver dato per scontata l'impossibilita' di affrontare il problema sociale con strumenti ordinari
conseguente illegittimita' di Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008, e di tutti i successivi atti commissariali
o l'illegittimita' non e' sanata dalle Linee guida Mininterno per l'attuazione delle ordinanze: non essendo queste vincolanti per i loro destinatari e neanche per la stessa Amministrazione che le ha emanate, e potendo da quest'ultima essere in qualsiasi momento disattese, derogate o modificate, risultano inidonee a precludere possibili interpretazioni e applicazioni illegittime della disposizione sovraordinata (coerentemente con Sent. Corte Giust. C-257/86, secondo cui una circolare e' atto inidoneo ad assicurare una valida trasposizione di direttive comunitarie nellordinamento interno)
o osserva come, benche' negli atti preparatori vi sia spesso il riferimento all'etnia Rom, anziche' alla qualita' del nomadismo, l'intera operazione non sembra di carattere discriminatorio, giacche' le misure si applicano a tutti coloro che si trovano nei campi nomadi
o rigettato il ricorso del Governo Italiano contro Sent. Cons. Stato 6050/2011
o Sent. Cons. Stato 6050/2011 non e' fondata solo su una valutazione (discutibile), nel merito, dell'effettiva portata della situazione emergenziale, ma anche sul fatto che l'atto del Presidente del Consiglio dei Ministri appariva viziato da un difetto di istruttoria, perche' in nessuna parte di esso era rinvenibile traccia di un pregresso infruttuoso tentativo di impiego degli strumenti ordinari per far fronte alla situazione di emarginazione e disagio sociale collegata agli insediamenti di "comunita' nomadi" nelle regioni interessate; quest'ultima motivazione era, di per se', atta a sostenere la decisione del Consiglio di Stato e, riguardando un vizio di legittimita', e' sottratta alle censure che potrebbero colpire la parte di motivazione fondata su una valutazione del merito
o il fatto che il Consiglio di Stato possa aver qualificato erroneamente il vizio di legittimita' in termini di illogicita' e contraddittorieta' della motivazione del provvedimento, anziche' in termini di insufficienza della motivazione non e' sindacabile dalla Cassazione
o non e' neanche sindacabile dalla Cassazione il fatto che il Consiglio di Stato abbia annullato, per invalidita' derivata, anche provvedimenti mai impugnati (in particolare, i decreti con cui lo stato di emergenza era stato esteso a Veneto e Piemonte e prorogato per due anni)
Lett. European Roma Rights Center al Governo italiano e ai Sindaci di Roma e Milano: si sostiene che la politica degli sgomberi dei campi informali attuati a Milano e Roma e la contemporanea apertura di campi autorizzati di grosse dimensioni, come quello di La Barbuta a Roma, situati in luoghi inadeguati tali da favorire l'ulteriore segregazione sociale di Rom e Sinti, contrastano gli obiettivi di inclusione sociale assunti dal governo italiano con l'adozione della Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020
Il Difensore civico della Regione Emilia Romagna ha promosso una ricerca regionale mirata ad una lettura comparata delle sperimentazioni effettuate in diversi comuni della regione (Reggio Emilia, Bologna, Modena, Ferrara, Piacenza e altri) per il superamento dei campi nomadi attraverso altre forme di accoglienza (comunicato Difensore civico Regione Emilia Romagna)
Trib. Roma: accolta l'istanza cautelare, presentata nell'ambito dell'azione civile contro la discriminazione, con la quale si chiede che venga accertato il carattere discriminatorio della prosecuzione dei lavori di ultimazione e assegnazione del villaggio attrezzato La Barbuta da parte del Comune di Roma; il giudice
o ha ritenuto che
la realizzazione del nuovo campo nomadi esclude di fatto le comunita' rom e sinte di Roma dalla possibilita' di accesso a soluzioni abitative propriamente dette con l'effetto di determinarne, ovvero incentivarne, l'isolamento e la separazione dal restante contesto urbano e di comprometterne la pari dignita' sociale
all'interno delle azioni del Piano Nomadi di Roma la soluzione di un campo nomadi viene prospettata a un solo gruppo etnico che vive un particolare disagio abitativo, e non risulta parimenti predisposta o offerta ad individui presenti sul territorio del Comune di Roma non appartenenti a tali comunita'
il codice comportamentale imposto agli abitanti del nuovo villaggio attrezzato La Barbuta appare lesivo del diritto della liberta' personale, alla vita privata e familiare e alla liberta' di riunione
o ha ordinato la sospensione delle procedure di assegnazione degli alloggi all'interno del villaggio attrezzato Nuova Barbuta fino alla definizione del procedimento sommario di cognizione
Trib. Roma: accolto il reclamo del Comune di Roma contro l'ordinanza di sospensione dell'assegnazione degli alloggi all'interno del villaggio attrezzato de La Barbuta nell'attesa della definitiva pronuncia del giudice di merito; secondo il Tribunale
o non e' fondata la tesi secondo cui sarebbe evidente il carattere discriminatorio dell'azione del Comune, eseguita in ottemperanza di un piano governativo d'emergenza, poi censurato dal Consiglio di Stato, ma non in quanto discriminatorio
o appare anche evidente, dai documenti depositati dal Comune, come non vi siano trasferimenti coatti, ma solo assegnazioni temporaneee di alloggi in comodato a persone consenzienti, senza obbligo di permanenza nel villaggio
o il villaggio e' dotato almeno dei servizi sociali minimi (scuole, in particolare) di cui gli attuali insediamenti sono sprovvisti
o il criterio alla base dell'assegnazione degli alloggi e' relativo alla mancanza di una sistemazione alloggiativa migliore, non all'origine etnica
Trib. Roma: accolta l'istanza cautelare presentata da alcune famiglie Rom del quartiere di Tor de Cenci, con cui si chiedeva di sospendere l'esecuzione dell'ordinanza del Sindaco di Roma che prevedeva lo sgombero di "persone e cose" dal campo attrezzato; l'amministrazione ha il dovere, nel frattempo, di adottare tutte le misure idonee a ripristinare, almeno temporaneamente, adeguate condizioni igienico-sanitarie nel campo e nelle aree circostanti
TAR Lombardia: accoglie il ricorso contro i provvedimenti con cui il comitato di gestione del campo nomadi di Triboniano ha disposto la revoca dellautorizzazione alla permanenza di alcune famiglie nel campo e l'ordine di rilascio dell'unita' abitativa dagli stessi occupata, motivati in base sulla base di condanne divenute definitive prima del rilascio della stessa autorizzazione
Censurato dal Commissario per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, il comportamento delle autorita' italiane riguardo all'allontanamento di rom e sinti dai loro insediamenti, per le violazioni del diritto all'alloggio e all'istruzione dei minori; censurati anche il ricorso alla violenza nei confronti dei rom da parte di esponenti delle forze dell'ordine e la scarsa efficacia nel rispondere ad episodi di violenza scatenati da altri con motivazioni razziali (comunicato ASGI)
In una Risoluzione approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 4/7/2012, a seguito del monitoraggio da parte degli organismi europei dell'assolvimento degli degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, si afferma che che nonostante il fatto che il governo italiano sostiene le popolazioni Rom e Sinti attraverso una strategia nazionale per la loro inclusione sociale ed altre misure, appare necessaria l'adozione di un quadro legislativo specifico a livello nazionale per la protezione degli appartenenti ai gruppi etnici Rom e Sinti in Italia (comunicato ASGI)
Rapp. Consiglio d'Europa 2012 sui diritti umani di rom e nomadi in Europa: la mancanza di documenti d'identita' personali e l'apolidia sono uno dei problemi fondamentali per rom e nomadi, privati del diritto all'accesso all'educazione, alla salute, all'assistenza sociale e al diritto di voto
Riguardo al problema della cittadinanza di molti esponenti delle comunita' Rom provenienti dai paesi dell'ex Jugoslavia, i quali si trovano una condizione di apolidia di fatto, il Ministero dell'interno ha istituito un gruppo di lavoro che dovra' al piu' presto fornire indicazioni giuridiche e operative (dichiarazioni del Ministro dell'interno nel corso di una audizione parlamentare, riportate da un comunicato ASGI)
Rapp. Commissario per i diritti umani Consiglio d'Europa:
o Rom e Sinti: si considera molto favorevolmente l'adozione da parte italiana della Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020; occorrono pero' obiettivi quantitativi e risorse ben definite; importante la partecipazione di Rom e Sinti, il monitoraggio, la sensibilizzazione pubblica; preoccupante il taglio di risorse destinate ad UNAR
o Emergenza nomadi e sgomberi: le politiche dei campi segregati e degli sgomberi forzati, che hanno caratterizzato l'approccio dell'Emergenza nomadi, siano diametralmente opposte alla Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020, e che vadano pertanto relegate definitivamente nel passato; il ricorso del governo italiano, contro Sent. Cons. Stato 6050/2011 rischia di dare l'impressione di voler sancire lapproccio adottato in precedenza, che va invece accantonato a prescindere dall'esito del ricorso stesso
o antiziganismo: le autorita' italiane dovrebbero adottare misure concrete in conformita' con la Raccomandazione di politica generale n. 13 dell'ECRI in materia di contrasto all'antiziganismo e alla discriminazione dei Rom, e ristabilire pene adeguate contro l'istigazione alla discriminazione ed alla violenza razziali
o crimini d'odio: le autorita' italiane dovrebbero anche intensificare il monitoraggio dei crimini d'odio, e di far si' che la magistratura inquirente e giudicante tenga in debito conto la dimensione razzista dei reati commessi.
o apolidia: si esortano le autorita' italiane ad assicurare che il tavolo tecnico con la partecipazione dei ministeri competenti, dell'ACNUR, dei rappresentanti dei rom e dei sinti, e delle Ong, prefigurato dalla Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti 2012-2020, definisca in maniera tempestiva le possibili soluzioni per superare la questione dell'apolidia di fatto, e a mettere in pratica le soluzioni individuate, al fine di consentire alle persone interessate di godere almeno degli stessi diritti riconosciuti alle persone apolidi, con particolare riguardo alle relative norme del Consiglio d'Europa concernenti i figli di genitori apolidi
Sent. CEDU Kuric et al. c. Slovenia: violazione di art. 8 (diritto al rispetto della vita privata o familiare), art. 13 (diritto a un rimedio effettivo), art. 14 (divieto di discriminazione) Convenzione europea dei diritti dell'uomo, da parte della Slovenia nei confronti dei ricorrenti, che appartengono a gruppi di persone "cancellate"; ossia, persone che hanno perso, con la dichiarazione di indipendenza della Slovenia, il loro status di residenti permanenti; la Slovenia non ha riparato con prontezza le gravi consegenze di tale cancellazione; il Governo Sloveno deve, entro un anno, definire uno schema di compensazione per i "cancellati" (applicazione da parte della CEDU della procedura di causa-pilota)
Le associazioni Articolo 3, 21 Luglio e Naga hanno chiesto al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti lombardo di verificare eventuali illeciti deontologici in relazione alla pubblicazione sul Giornale di due articoli inerenti un fatto di cronaca nera nei quali, senza prova alcuna, viene riportata la presunta appartenenza dell'aggressore all'etnia rom e si sostiene questi "avrebbe tentato" di rapire una bambina (comunicato Naga)
Coordinamento dei sistemi
nazionali di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004) (torna
all'indice del capitolo)
Le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009 e attuato da Regolamento CE 987/2009) in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale
o si applicano ai cittadini comunitari residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, ai loro familiari o superstiti, nonche' ai superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, se tali superstiti sono comunitari residenti in uno degli Stati membri
o si applicano ai cittadini degli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) dall'1/6/2012, in base alla Decisione Comitato misto SEE 76/2011, e ai cittadini della Svizzera dal 1/4/2012, in base alla Decisione Comitato misto CE-Svizzera 1/2012 (circ. INPS 111/2012; nota: Sent. Corte Giust. C-656/11 ha respinto un ricorso del Regno Unito, che, contestando la base giuridica della Decisione 2011/863/UE del Consiglio in merito alla sostituzione dell'Allegato II dell'Accordo tra la Comunita' europea e Confederazione svizzera riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mirava a consentire a Regno Unito e Irlanda di non essere vincolati dalla decisione); nota: le modifiche apportate da Regolamento UE 465/2012 saranno applicabili a tali Stati solo in seguito all'adozione della Decisione di rito da parte dei Comitati misti (circ. INPS 115/2012); non si applicano pero' nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati SEE, non essendo quindi cumulabili i periodi maturati in Svizzera con quelli maturati in uno degli Stati SEE (cumulabili tra loro, invece, i periodi maturati in piu' Stati SEE)
o non si applicano ai cittadini di Groenlandia, ai quali continuano ad applicarsi, fino a revisione degli accordi corrispondenti, le disposizioni contenute in Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972
o non si applicano per i cittadini stranieri nei rapporti con il Regno Unito, che continua ad applicare il Regolamento CEE n. 859/2003 (che ha esteso a determinate condizioni le disposizioni di Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972 ai cittadini stranieri cui tali disposizioni non erano gia' applicabili unicamente a causa della loro nazionalita') e, quindi, Regolamento CEE 1408/1971 e Reg. CEE/574/1972
Nota: l'ambito di applicazione del Regolamento CE 883/2004 risulta piu' esteso rispetto al Regolamento CEE 1408/1971, non essendo destinato soltanto ai lavoratori ed agli studenti ma, in generale, alle persone attive ed inattive (ad esempio, le casalinghe o i disoccupati non indennizzati), a condizione che siano state soggette alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro (da Circ. INPS 82/2010)
o si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
le prestazioni di malattia
le prestazioni di maternita' e paternita' assimilate
le prestazioni di invalidita'
le prestazioni di vecchiaia
le prestazioni per i superstiti
le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali
gli assegni in caso di morte
le prestazioni di disoccupazione
le prestazioni di pensionamento anticipato (senza totalizzazione, pero', dei periodi assicurativi, dato che si tratta di prestazioni di tipo prevalentemente pensionistico, in alcuni Stati membri, o di prestazione per disoccupazione, in altri)
le prestazioni familiari
i regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi
le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell'Allegato X dello stesso Regolamento (inserito da Regolamento CE 988/2009); per tali prestazioni, pero', continua ad applicarsi il criterio di residenza (prestazioni erogate solo nello Stato membro di residenza, in base alla relativa legislazione e a carico dell'istituzione locale)
o non si applica all'assistenza sociale e sanitaria, ne' alle prestazioni a favore delle vittime di conflitti bellici e di azioni militari o delle loro conseguenze, di reati, di omicidi o di atti terroristici, di danni causati da funzionari di Stato durante ladempimento dei loro obblighi, o a favore di coloro che hanno subito discriminazioni per motivi politici o religiosi o per ragioni di discendenza
Note:
o il Regolamento CE 883/2004 si applica quindi, per quanto riguarda l'Italia, a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dallINPS (Circ. INPS 82/2010):
assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi
la gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 L. 335/1995
regimi speciali di assicurazione per linvalidita', la vecchiaia e i superstiti
assicurazione obbligatoria per la tubercolosi
assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e lindennita' di mobilita', nonche' per la C.I.G.
prestazioni familiari
assicurazioni obbligatorie per la malattia e la maternita'
o le prestazioni elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009) sono, per l'Italia, le seguenti:
pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (L. 153/1969)
pensioni, assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili (L. 118/1971, L. 18/1980 e L. 508/1988)
pensioni e indennita' per i sordomuti (L. 381/1970 e L. 508/1988)
pensioni e indennita' per i ciechi civili (L. 382/1970 e L. 508/1988)
integrazione delle pensioni al trattamento minimo (L. 218/1952, L. 638/1983 e L. 407/1990)
integrazione dellassegno di invalidita' (L. 222/1984)
assegno sociale (L. 335/1995)
maggiorazione sociale (articolo 1, co. 1 e 12 L. 544/1988)
o l'assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilita' (art. 5 L. 222/1984), che figurava nel corrispondente allegato II bis Regolamento CEE 1408/1971, non essendo piu' considerato quale prestazione speciale non contributiva, e' divenuto esportabile a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE 647/2005, che ha adeguato il contenuto dell'allegato alla giurisprudenza della Corte di giustizia (circ. INPS 110/2012)
o l'ambito oggettivo di applicazione e' piu' esteso rispetto a quello del Regolamento CEE 1408/1971, comprendendo, oltre ai settori gia' previsti, anche le legislazioni nazionali in materia di "prestazioni per maternita' e per paternita' assimilate" e quelle relative ai "pensionamenti anticipati" (prepensionamenti) ai quali, pero', non e' applicabile il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (da Circ. INPS 82/2010)
Le persone alle quali si applica il Regolamento CE 883/2004 godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato; nota: si prescinde, in generale, dal requisito di residenza nel territorio di uno degli Stati membri (Circ. INPS 82/2010, che fa riferimento a Circ. INPS 137/2006)
Si applica una sola legislazione, determinata in base ai seguenti criteri (Regolamento CE 883/2004, come modificato da Regolamento UE 465/2012):
o legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata o autonoma
o legislazione dello Stato membro a cui appartiene l'amministrazione dalla quale la persona dipende, se tale persona e' un pubblico dipendente (anche quando svolga ulteriori attivita' subordinate o autonome in uno o piu' Stati membri)
o legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita la sua attivita' subordinata per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attivita', se la persona e' distaccata in altro Stato membro, purche' il distacco abbia durata prevedibile non superiore a 24 mesi e non sia finalizzato alla sostituzione di altra persona distaccata
o legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita la sua attivita' autonoma, se la persona si trasferisce in altro Stato membro per svolgervi attivita' autonoma affine per un periodo di durata prevedibile non superiore a 24 mesi
o legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata, se la persona esercita anche un'attivita' autonoma in altro Stato membro
o legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri) ed esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza
o legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro
o legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro
o legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno e' lo Stato membro di residenza
o legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona esercita abitualmente un'attivita' subordinata in due o piu' Stati membri (ed eventualmente anche un'attivita' autonoma in uno o piu' Stati membri), non esercita una parte sostanziale della sua attivita' nell' Stato membro di residenza ed e' alle dipendenze di due o piu' imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza
o legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attivita'
o legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle attivita' della persona, se questa, impegnata abitualmente in un'attivita' autonoma in piu' Stati membri, esercita una parte sostanziale della sua attivita' in tale Stato membro
o legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita un'attivita' subordinata, qualora essa eserciti un'attivita' subordinata in uno Stato membro ed una autonoma in altro Stato membro
o legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona riceve un'indennita' di disoccupazione a norma di art. 65 Regolamento CE 883/2004 in base alla legislazione di tale Stato
o legislazione dello Stato membro da cui la persona e' chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile, se questo e' il caso
o legislazione dello Stato membro di residenza, negli altri casi
Per "sede legale o domicilio" s'intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale (art. 14, co. 5-bis Regolamento CE 987/2009, come modificato da Regolamento UE 465/2012)
In caso di disaccordo tra le istituzioni o le autorita' di due o piu' Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile, si applica provvisoriamente la legislazione determinata utilizzando nell'ordine i criteri seguenti (Regolamento CE 987/2009, come modificato da Regolamento UE 465/2012):
o se la persona interessata esercita attivita' subordinata o autonoma in due o piu' Stati membri e svolge parte della sua o delle sue attivita' nello Stato membro di residenza, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza
o se la persona interessata non esercita alcuna attivita' subordinata o autonoma, si applica la legislazione dello Stato membro di residenza
o in tutti gli altri casi, se la persona esercita una o piu' attivita' in due o piu' Stati membri, si applica legislazione dello Stato membro al quale e' stata inoltrata per prima la richiesta
In caso di disaccordo tra le istituzioni o le autorita' di due o piu' Stati membri circa la determinazione dell'istituzione chiamata ad erogare le prestazioni, l'interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza o, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione a cui la domanda e' stata presentata per prima (Regolamento CE 987/2009)
Se, in base alla legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, tale Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale
Se la legislazione di uno Stato membro prevede il requisito di determinati periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza per il diritto o la durata delle prestazioni, per l'iscrizione allassicurazione (obbligatoria, volontaria o facoltativa continuata) o per l'ammissione ad un beneficio previsto dalla legislazione nazionale, l'istituzione competente considera gli analoghi periodi svolti sotto la legislazione di altri Stati membri come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica (disposizione applicata in Sent. Corte Giust. C-257/10); Sent. Cass. 5361/2012: ai fini del computo del numero di contributi necessari per la maturazione di una prestazione previdenziale, il principio di totalizzazione dei contributi versati in diversi Stati membri (o altri paesi per i quali viga il Regolamento CEE 1408/1971) si applica anche ai contributi figurativi per i periodi di astensione obbligatoria per maternita' versati in altro paese
Sent. Corte Giust. C-522/10: se uno Stato membro tiene conto, ai fini della concessione della pensione di vecchiaia, dei periodi dedicati all'educazione dei figli in quello stesso Stato membro, listituzione competente di quello Stato membro deve prendere in considerazione, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi dedicati alleducazione di un figlio, maturati in un secondo Stato membro, come se tali periodi fossero maturati sul suo territorio nazionale, da parte di una persona che ha svolto unattivit professionale unicamente nel primo Stato membro e che, al momento della nascita dei propri figli, aveva smesso temporaneamente di lavorare e, per motivi strettamente familiari, aveva stabilito la propria residenza nel territorio del secondo Stato membro
Sent. Corte Giust. C-233/12: e' legittima una normativa di uno Stato membro che non consenta ai suoi cittadini, dipendenti di un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, di trasferire al regime previdenziale di tale organizzazione il capitale che rappresenta i diritti a pensione da essi maturati in precedenza nel territorio del loro Stato membro d'origine, in assenza di un accordo tra tale Stato membro e detta organizzazione internazionale che preveda la possibilita' di tale trasferimento; nel caso in cui il meccanismo di trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati in precedenza in uno Stato membro verso il regime pensionistico di un nuovo datore di lavoro in un altro Stato membro non sia applicabile, non e' legittima una normativa di uno Stato membro che non consenta di prendere in considerazione i periodi di lavoro che un cittadino dell'Unione europea ha compiuto presso un'organizzazione internazionale, quale l'Ufficio europeo dei brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia
Ai fini della determinazione della residenza delle persone a cui si applica il Regolamento CE 883/2004, rileva (Regolamento CE 987/2009) il "centro degli interessi" della persona interessata, determinato in base ad una valutazione complessiva di
o durata e continuita' della presenza nel territorio degli Stati membri
o situazione dell'interessato, con riferimento particolare a
natura e caratteristiche specifiche di qualsiasi attivita' esercitata, in particolare il luogo in cui l'attivita' e' esercitata abitualmente, la stabilita' dell'attivita' e la durata di qualsiasi contratto di lavoro
situazione familiare e legami familiari
esercizio di attivita' non retribuita
per gli studenti, fonte del reddito
alloggio; con riguardo, in particolare, alla stabilita'
Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale
o volonta' dell'interessato, quale risulta dalla situazione concreta, con particolare riferimento alle ragioni che hanno indotto la medesima a trasferirsi
Concl. Avv. Gen. C-255/13: sulla base di un'interpretazione corretta di art. 1 lettera k Regolamento CE 883/2004, ai sensi degli artt. 19 e 20 del medesimo, la dimora forzata per un periodo superiore ad 11 anni di una persona assicurata in uno Stato membro diverso da quello di residenza a causa di una grave patologia manifestatasi per la prima volta mentre detta persona si trovava in vacanza in quello Stato membro, laddove la persona di cui trattasi sia stata effettivamente costretta, a causa della gravita' della sua malattia e della conveniente vicinanza di cure mediche specialistiche, a rimanere fisicamente in quello Stato membro per tale periodo, non comporta di per se' che le persona non possa piu' essere considerata come semplice dimorante nello Stato membro di cura; il giudice del rinvio deve determinare il luogo di residenza di tale persona sulla base di una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti, ivi inclusa la circostanza per la quale la persona di cui trattasi sia costretta, per ragioni di ordine medico, a rimanere nello Stato membro di cura al fine di ricevere i trattamenti necessari
o Regolamento CEE 1408/1971 osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente a concedere una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel territorio di detto Stato membro, senza che la medesima e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro; osta anche a che uno Stato membro, che non sia lo Stato competente nei confronti della persona di cui trattasi, conceda prestazioni familiari a quest'ultima, a meno che non sussista un collegamento preciso e particolarmente stretto tra la situazione in esame e il territorio di tale primo Stato membro (punto 28: in base a Sent. Corte Giust. C-611/10, uno Stato membro non competente conserva la possibilita' di concedere prestazioni familiari se sussiste un collegamento preciso e particolarmente stretto tra il territorio di tale Stato e la situazione di cui trattasi, a condizione di non incidere smisuratamente sulla prevedibilita' ed effettivita' delle norme di coordinamento del suddetto regolamento)
o Regolamento CE 883/2004, come modificato Regolamento CE 988/2009, osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente per la concessione di una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel territorio di tale Stato membro senza che essa e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro
Le prestazioni in denaro dovute in virtu' della legislazione di uno o piu' Stati membri o sulla base del Regolamento CE 883/2004 non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice (principio di esportabilita' delle prestazioni); e' fatta salva la deroga relativa alle prestazioni di carattere non contributivo di cui all'Allegato X Regolamento CE 883/2004 (inserito da Regolamento CE 988/2009); Sent. Corte Giust. C-503/09: prestazioni, anche di carattere non contributivo, non esplicitamente incluse nell'Allegato X non possono essere oggetto di deroga al principio di esportabilita'
o Regolamento CE 883/2004 deve essere interpretato nel senso che le "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo" ai sensi di art. 3 par. 3 e art. 70 di detto regolamento ricadono nella sfera di applicazione di art. 4 del regolamento stesso (principio di parita' di trattamento tra tutti i soggetti cui il regolamento si applica)
o art. 24 par. 1 Direttiva 2004/38/CE, in combinato disposto con art. 7 par. 1 lettera b della direttiva stessa, e art. 4 Regolamento CE 883/2004 non ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale cittadini di altri Stati membri sono esclusi dal beneficio di talune "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo" ai sensi di art. 70 par. 2 Regolamento CE 883/2004, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello Stato membro ospitante che si trovano nella medesima situazione, se tali cittadini di altri Stati membri non godono di un diritto di soggiorno in forza della Direttiva 2004/38/CE nello Stato membro ospitante
o la Corte di giustizia dell'Unione europea non e' competente a rispondere alla quarta questione (il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 1, 20 e 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vadano interpretati nel senso che impongono agli Stati membri di concedere ai cittadini dellUnione prestazioni assicurative di base in denaro di carattere non contributivo tali da consentire un soggiorno permanente o che tali Stati possono limitare tale concessione alla messa a disposizione dei mezzi necessari per il rientro nello Stato di origine), dal momento che nel fissare le condizioni e la portata della concessione delle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, gli Stati membri non attuano il diritto dellUnione
L'interessato puo' presentare le domande e la documentazione relative a prestazioni di sicurezza nella propria lingua, se lingua ufficiale dellUE (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale)
Disposizioni relative alle diverse prestazioni (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):
o indennita' di malattia:
le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto e' assicurato, indipendentemente dallo Stato in cui risiede o soggiorna; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in denaro e' di competenza dell'INPS (circ. INPS 87/2010)
le prestazioni in natura (cure, farmaci, ricovero ospedaliero) vengono erogate in base alla legislazione dello Stato di residenza o soggiorno, alle condizioni previste da quello Stato; linteressato deve iscriversi presso l'assicurazione malattia del luogo di residenza, richiedendo all'organismo presso cui e' assicurato un documento S1; di norma, l'organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall'ente corrispondente presso cui il soggetto e' assicurato; in Italia, l'erogazione delle prestazioni in natura e' di competenza del Ministero della Salute e delle ASL (circ. INPS 87/2010)
se l'interessato si reca all'estero appositamente per ricevere delle cure, deve chiedere preventivamente, a fini di rimborso, l'autorizzazione (documento S2) al proprio ente assicurativo; Sent. Corte Giust. C-173/09:
- l'autorizzazione non puo' essere negata quando le cure figurino fra quelle previste dalla legislazione dello Stato dell'assicurato, ma non siano disponibili nei termini richiesti dal suo stato di salute
- il rimborso puo' essere chiesto anche quando non si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione, quando il diniego dell'autorizzazione risulti illegittimo
in Italia, di norma il diritto alla prestazione di malattia o di maternita' si acquisice con l'inizio stesso del rapporto di lavoro; in alcuni casi (indennita' di malattia per lavoratori a tempo determinato, indennita' giornaliera di maternita' per lavoratori domestici, indennita' di maternita' per lavoratrici autonome, indennita' a titolo di congedo d maternita' e indennita' per congedo parentale per lavoratori agricoli a tempo determinato), pero', rilevano fatti avvenuti anche prima dell'eventuale rapporto di lavoro in Italia; in tali casi si procede alla totalizzazione dei periodi maturati in altro Stato membro, a condizione che il requisito sia stato maturato almeno parzialmente in Italia (circ. INPS 87/2010)
la totalizzazione si applica, in Italia, anche ai fini della maturazione del requisito di 3 mesi di contributi necessario per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternita' a carico dello Stato di cui all'art. 49, co. 8 L. 488/99, a condizione che almeno un contributo sia stato versato in Italia (circ. INPS 87/2010)
o prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale:
il soggetto ha diritto a prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato di residenza; se risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui e' assicurato, l'ente dello Stato di residenza gli fornisce tutte le prestazioni in natura ai sensi della propria legislazione, ed e' poi rimborsato dall'ente competente dello Stato in cui il soggetto e' assicurato; il diritto puo' essere certificato da un documento DA1 rilasciato dall'ente assicuratore
le prestazioni in denaro sono corrisposte in base alla legislazione dello Stato in cui il soggetto era assicurato quando ha subito l'infortunio sul lavoro o ha contratto la malattia professionale, indipendentemente da residenza e soggiorno
o pensione di invalidita':
se la persona soggiorna o risiede in uno Stato diverso da quello erogatore, questo Stato lo sottoporra' a visite di controllo, o gli chiedera' di recarsi nello Stato erogatore per sottoporsi a tali visite, se le condizioni di salute lo permettono
in caso di assicurazione pregressa in piu' Stati,
- se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A), riceve una pensione dal solo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare invalido
- se il soggetto e' stato assicurato solo in Stati membri in cui l'importo del trattamento pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) riceve pensioni distinte da ciascuno di tali Stati, commisurate al relativo periodo di assicurazione
- se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato membro in cui l'importo della pensione d'invalidita' dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo A), riceve due pensioni, una commisurata ai periodi di assicurazione completati in base alla legislazione nazionale del primo Stato, e l'altra (di fatto, spesso incompleta) erogata dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidita'
- se il soggetto e' stato assicurato prima in uno Stato in cui l'importo della pensione non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo (legislazioni di tipo A) e poi in uno Stato in cui vale la regola inversa (legislazioni di tipo B; nota, da circ. INPS 88/2010: la legislazione italiana e' di tipo B), riceve due pensioni distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei rispettivi Stati, con grado di invalidita' stabilito da ciascuno Stato assicuratore
o pensione di vecchiaia:
i contributi gia' versati in uno Stato membro non sono trasferiti in altro Stato membro ne' restituiti all'interessato
ogni Stato membro in cui la persona e' stata assicurata per almeno un anno e' tenuto a corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile, calcolata in base alla relativa anzianita' contributiva; l'obbligo sussiste anche in caso di periodo complessivo di durata inferiore a un anno se, in base alla legislazione applicabile, tale periodo e' sufficiente a far maturare un diritto alla prestazione (circ. INPS 88/2010)
se la durata del periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato Stato membro non e' sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, questa si cumula con la durata del periodo maturato in altro Stato membro sul quale incomba l'obbligo
se in tutti gli Stati membri risultassero individualmente esonerati per il fatto che in nessuno di essi e' stato raggiunto un periodo di durata non inferiore a un anno o tale, se di durata inferiore, a dare comunque luogo all'obbligo di erogazione della prestazione, tale obbligo incombe sull'ultimo Stato nel quale il lavoratore sia stato assicurato, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti negli altri Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati compiuti sotto la legislazione di quello Stato (circ. INPS 88/2010)
quando si raggiunge l'eta' pensionabile, la domanda va presentata nello Stato di residenza, se si e' stati assicurati in tale Stato; altrimenti, nell'ultimo Stato in cui si e' svolta attivita' lavorativa che abbia dato luogo ad assicurazione
un "organismo di contatto" (normalmente nello Stato di residenza) trasmette all'interessato una nota riepilogativa (documento P1) delle decisioni adottate da ciascun Stato membro in merito ai diritti maturati
e' possibile chiedere un riesame entro un certo termine
Sent. Corte Giust. C-282/11: non e' legittima una normativa di uno Stato membro in forza della quale l'importo teorico della pensione di vecchiaia del lavoratore autonomo, emigrante o meno, e' sempre calcolato a partire dalle basi contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene applicato un divisore fisso, senza che ne' la durata di tale periodo ne' detto divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione
Sent. Corte Giust. C-127/11: e' legittima una clausola in forza della quale una pensione per superstiti percepita in uno Stato membro viene ridotta a seguito dell'aumento di una pensione di vecchiaia percepita in forza della legislazione di un altro Stato membro, fatto salvo che
- la prestazione dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro sia ridotta entro i limiti dell'importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei redditi acquisiti sul territorio dell'altro Stato membro
- non si determini, in capo all'interessato, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale o che, nel caso in cui l'esistenza di un tale svantaggio si verificasse, la sua misura sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale
Sent. Corte Giust. C-548/11: non e' legittimo che, nel calcolo della pensione di vecchiaia in uno Stato membro, un periodo di inabilita' lavorativa, durante il quale una prestazione di assicurazione malattia, sulla quale sono stati trattenuti contributi a titolo di assicurazione vecchiaia, sia stata versata in un altro Stato membro a un lavoratore migrante, non sia considerato dalla normativa di tale altro Stato membro quale "periodo di assicurazione", sulla base del rilievo che l'interessato non e' residente in quest'ultimo Stato e/o ha beneficiato, in forza della normativa del primo Stato membro, di una prestazione simile che non poteva essere cumulata con detta prestazione di assicurazione malattia
Sent. Corte Giust. C-589/10: ai fini dell'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno dell'Unione europea una persona non puo' disporre contemporaneamente di due luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti; un ente competente di uno Stato membro non puo' sopprimere retroattivamente il diritto alla pensione di vecchiaia del beneficiario e richiedere il rimborso delle indennita' pensionistiche gia' versate per il fatto che il beneficiario percepisce una pensione per i superstiti in un altro Stato membro nel cui territorio tale soggetto ha del pari avuto una residenza; l'importo di tale pensione di vecchiaia percepita nel primo Stato membro puo' subire una riduzione nel limite dell'importo delle prestazioni corrisposte nell'altro Stato membro in forza dell'applicazione di un'eventuale norma anticumulo nazionale, purche' tale riduzione non determini, in capo al beneficiario, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenti alcun elemento transnazionale, ovvero, nel caso in cui si produca un tale svantaggio, purche' esso sia giustificato da considerazioni oggettive e sia proporzionato rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale
o indennita' in caso di morte:
l'indennita' e' erogata dall'ente dello Stato in cui il defunto era assicurato indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei beneficiari
o trattamento di disoccupazione:
l'ente dello Stato presso cui l'interessato fa domanda di indennita' di disoccupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi di assicurazione o di occupazione (anche da lavoratori autonomi) completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, a condizione che si tratti di periodi che sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile dallo Stato membro che eroga l'indennita'; in Italia (circ. INPS 85/2010),
- l'INPS accerta se, per la qualifica rivestita o per l'attivita' svolta dal lavoratore, i periodi di occupazione e di attivita' autonoma svolti all'estero non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione sarebbero stati assicurati contro la disoccupazione se svolti in Italia
- la totalizzazione puo' essere effettuata ai fini del perfezionamento del diritto ai trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali e ridotti, e di disoccupazione ordinaria agricola, con requisiti normali e ridotti, e ai trattamenti speciali di disoccupazione agricola
- la totalizzaione non si applica ai fini del perfezionamento del diritto allindennita' di mobilita', salvo che per il raggiungimento del requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni) necessario per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'
- la totalizzazione si applica ai fini del conseguimento del diritto al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini, con esclusione dei trattamenti speciali TS/DS edile (art. 11, co. 2 e 3 L. 223/1991) e TS/EDILE (art. 3, co. 3 e 4 L. 451/1994)
- la totalizzazione si applica ai fini dell'accertamento del requisito contributivo richiesto per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 L. 533/1959
- l'INPS calcola in ogni caso le prestazioni in base alle retribuzioni corrispondenti ai periodi assicurativi italiani, dato che il calcolo delle prestazioni avviene in base alle retribuzioni percepite per lattivita' svolta nello Stato competente
l'interessato puo' richiedere all'ente competente dello Stato in cui ha lavorato un documento U1 che certifichi i periodi di assicurazione o di occupazione; in Italia, se il lavoratore non esibisce tale documento, l'INPS richiede le informazioni necessarie alla competente istituzione estera, sempre che il periodo di lavoro all'estero dichiarato dall'interessato sia utile ai fini della totalizzazione (circ. INPS 85/2010)
l'interessato deve richiedere le indennita' di disoccupazione nell'ultimo Stato in cui ha svolto attivita' lavorativa subordinata
lo Stato responsabile dellerogazione e' quello in cui l'interessato svolge la sua attivita' lavorativa
se l'importo dell'indennita' di disoccupazione e' commisurato con il numero dei membri del nucleo familiare, si tiene conto anche dei familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello erogatore; questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona della famiglia ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (circ. INPS 85/2010)
per un soggetto che riceve l'indennita' di disoccupazione dallo Stato di residenza, quello Stato e' responsabile anche per le altre prestazioni di sicurezza sociale (prestazioni di malattia, pensioni, prestazioni familiari, etc.)
in caso di disoccupazione parziale o intermittente, lo Stato erogatore dell'indennita' di disoccupazione e' quello di lavoro, a prescindere dalla residenza
in caso di ricerca di lavoro in uno Stato membro diverso da quello che eroga l'indennita' di disoccupazione, questa puo' essere esportata per un periodo di 3 mesi (prorogabile fino a 6 mesi da parte dell'ente competente dello stato erogatore; circ. INPS 85/2010: per l'Italia, l'INPS non accorda proroghe) alle seguenti condizioni:
- il disoccupato deve mettersi a disposizione, per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro, dell'ente preposto al collocamento dello Stato che gli eroga l'indennita' di disoccupazione, salvo che tale ente gli consenta di partire in anticipo
- l'ente preposto al collocamento nello Stato erogatore dell'indennita' rilascia al lavoratore un documento U2, con cui lo autorizza ad esportare l'indennita'
- entro 7 giorni dalla partenza, il disoccupato si iscrive presso l'ente preposto al collocamento dello Stato in cui si e' recato in cerca di nuova occupazione
in caso di esportazione dell'indennita', quando la condizione di disoccupazione permanga, il lavoratore mantiene il diritto all'indennita' solo se rientra nello Stato membro erogatore prima della scadenza del periodo di esportazione autorizzato
o prestazioni familiari:
se i familiari non risiedono nello Stato in cui il lavoratore e' assicurato, essi sono trattati in base alla legislazione piu' favorevole tra quelle in base alle quali hanno diritto al trattamento, con eventuale integrazione dell'assegno da parte dello Stato non prioritariamente competente
la priorita' spetta, nell'ordine, allo Stato che eroga la prestazione in base all'attivita' lavorativa e a quello che la eroga sulla base di un trattamento pensionistico, rispetto allo Stato che la eroga sulla base della residenza; Decisione F1 12/6/1999 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: le prestazioni familiari si considerano erogate in base all'attivita' lavorativa, in caso di effettiva attivita' subordinata o autonoma o in caso di sospensione temporanea di una tale attivita' per
- malattia, maternita', infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purche' la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione a queste eventualita'
- congedo retribuito, sciopero o serrata
- congedo non retribuito per allevare un bambino (per il periodo in cui il congedo e' assimilato ad attivita' lavorativa in conformita' alla legislazione pertinente)
in caso di stessa base in diversi Stati,
- se la base e' l'attivita' lavorativa, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che vi lavori un genitore; altrimenti, allo Stato dove viene erogato limporto superiore
- se la base e' la ricezione di una pensione, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori, a condizione che questo Stato eroghi anche la pensione; altrimenti, spetta allo Stato dove la persona interessata e' stata assicurata o ha soggiornato piu' a lungo
- se la base e' la residenza, la priorita' spetta allo Stato dove risiedono i minori
i disoccupati che ricevono le prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di uno Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei componenti del nucleo familiare che risiedono in altro Stato membro
i pensionati ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico
in Italia, le prestazioni familiari cui si applicano le disposizioni del Regolamento CE 883/2004 sono (circ. INPS 86/2010):
- l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, agricoli e domestici
- gli assegni familiari e le quote di maggiorazione
Sent. Corte Giust. C-4/13: art. 76 par. 2 Regolamento CEE 1408/1971 autorizza lo Stato membro di occupazione a prevedere nella propria legislazione una sospensione, da parte dell'istituzione competente, del diritto alle prestazioni familiari in caso di mancata presentazione di una domanda di prestazioni familiari nello Stato membro di residenza; in questi casi, se lo Stato membro di occupazione prevede tale sospensione del diritto alle prestazioni familiari nella sua legislazione nazionale, l'istituzione competente e' tenuta ad applicare tale sospensione, in forza del predetto articolo 76 par. 2, purche' ricorrano i presupposti per l'applicazione di quest'ultima fissati dalla suddetta legislazione, senza disporre a tal riguardo di un potere discrezionale
Disposizioni di coordinamento:
applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto da art. 1 punto 3) Regolamento CE 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali (anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti risiedano in Italia): in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme, si puo' procedere all'erogazione della prestazione familiare al genitore che abbia "sostanzialmente a carico" il figlio naturale, dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di non autosufficienza economica del figlio naturale (redditi di questultimo non eccedenti il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di una dichiarazione di mantenimento abituale del figlio naturale da parte del genitore; nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perche' entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, l'erogazione della prestazione fa riferimento al primo di essi che presenti domanda
coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con art. 68 par. 1 Regolamento CE 883/2004: in base alla normativa italiana, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di esso sia titolare l'altro coniuge (art. 211 L. 151/1975); tuttavia, ove il coniuge affidatario presti attivita' lavorativa o sia disoccupato o pensionato, non puo' far valere il proprio diritto all'assegno in connessione con il rapporto tutelato dell'altro coniuge, anche nei casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circ. INPS 85/1977); nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano accesso alla sola prestazione italiana, si utilizza il criterio della posizione tutelata; nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione di altro Stato membro, il criterio non deve essere applicato, e va accolta quindi, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l'eventuale domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione dell'altro genitore
applicazione di art. 60 par. 1) Regolamento CE 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta: il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata puo' usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore; le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell'altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata
Sent. Corte Giust. C-611/10: nulla osta a che uno Stato membro, che non sia designato come Stato competente per le prestazioni di sicurezza sociale, conceda prestazioni per figli a carico conformemente al suo diritto nazionale ad un lavoratore emigrante che svolga un lavoro temporaneo sul suo territorio, anche qualora venga accertato che il lavoratore non ha subito nessuno svantaggio sul piano giuridico per aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, dato che ha conservato il suo diritto a prestazioni familiari della stessa natura nello Stato membro competente, e, in secondo luogo, che ne' tale lavoratore ne' il figlio per il quale viene richiesta la suddetta prestazione risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro in cui e' stato svolto il lavoro temporaneo; non e' legittima, in tale situazione, una normativa che comporti non una diminuzione dellimporto della prestazione a concorrenza di quello di una prestazione equiparabile percepita in un altro Stato, bensi' lesclusione di tale prestazione
Sent. Corte Giust. C-503/09: benche' uno Stato membro possa condizionare la concessione di una prestazione di sicurezza sociale di carattere non contributivo a requisiti che dimostrino l'esistenza di un nesso reale tra richiedente e Stato membro come pure ai vincoli di bilancio del sistema previdenziale, e' contrario al diritto alla libera circolazione, una disposizione nazionale che individui quei requisiti nel solo soggiorno pregresso del richiedente sul territorio dello Stato membro e che subordini la concessione della prestazione all'effettivo soggiorno sullo stesso territorio al momento della presentazione della domanda (salvo che questa prestazione sia esplicitamente inclusa tra quelle elencate nell'Allegato X Regolamento CE 883/2004)
o una cittadina straniera che abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un'unione registrata, con un cittadino comunitario di un altro Stato membro (lui solo avente status di lavoratore), dal quale essa ha avuto un figlio avente la cittadinanza di quest'ultimo Stato membro, e che abbia poi posto fine alla coabitazione col cittadino comunitario, mantenendo nel proprio nucleo familiare il figlio comune e altra figlia straniera, non rientra nella sfera di applicazione di Regolamento CEE 1408/1971, ne' vi rientra la figlia straniera, salvo che detta cittadina straniera o sua figlia possano essere considerate, ai sensi della legge nazionale e ai fini dell'applicazione di quest'ultima, quali familiari del summenzionato cittadino comunitario, o, in caso contrario, che possano essere considerate come prevalentemente a carico di costui
o e' legittima una normativa di uno Stato membro che imponga ad una cittadina straniera, nella situazione appena descritta, un requisito di residenza quinquennale ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, non imposto ai cittadini di tale Stato membro
Disposizioni relative a particolari categorie (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):
o lavoratori frontalieri:
per i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza almeno una volta alla settimana che si trovino in stato di disoccupazione completa, lo Stato erogatore e' quello di residenza, ma si fa riferimento ai parametri e ai contributi relativi all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato membro; i lavoratori potranno iscriversi al collocamento in entrambi gli Stati, sottostando a tutti gli oneri previsti, con priorita' per gli oneri previsti nello Stato erogatore
i lavoratori che rientrano nello Stato di residenza meno di una volta alla settimana (transfrontalieri) che siano in stato di disoccupazione completa possono scegliere se iscriversi al collocamento e chiedere l'indennita' di disoccupazione nello Stato di residenza (con parametri riferiti all'attivita' lavorativa svolta nell'altro Stato) o in quello di lavoro; possono anche in un primo momento iscriversi e richiedere l'indennita' nello Stato di lavoro e poi rientrare nello Stato di residenza esportando la propria indennit di disoccupazione
circ. INPS 136/2010: i lavoratori frontalieri agricoli che siano rimasti disoccupati dopo aver svolto attivita' in Italia mantengono comunque, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il diritto all'indennita' di disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dellINPS; l'erogazione del trattamento avviene infatti in un'unica soluzione, nell'anno successivo al verificarsi dello stato di disoccupazione e a prescindere dallo stato di occupazione o disoccupazione al momento del pagamento; non sussiste alcun obbligo, ai fini dell'erogazione, di attestare lo status di disoccupazione al CPI, ne' di adempiere agli oneri normalmente previsti per l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione
per le prestazioni in natura, per malattia e infortunio sul lavoro il lavoratore puo' optare per le prestazioni nello Stato di residenza o quelle nello Stato in cui lavora; una volta raggiunta la, si perde la condizione di frontaliero e il diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nello Stato in cui precedentemente si lavorava; si mantiene pero' il diritto a continuare un trattamento cominciato quando ancora si era lavoratori frontalieri
- nel caso di un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e abbia conservato con lo Stato membro di ultima occupazione legami personali e professionali tali da fargli ivi disporre di maggiori opportunita' di reinserimento professionale, e' consentito a tale lavoratore di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in via supplementare, non gia' per poter ottenere da quest'ultimo indennita' di disoccupazione, ma unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di ricollocamento
- e' legittimo che lo Stato membro dell'ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto nazionale, di concedere il beneficio dell'indennita' di disoccupazione a un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga all'interno di tale Stato membro di migliori opportunita' di reinserimento professionale, per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che la normativa applicabile e' quella dello Stato membro di residenza
- art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) si applica a lavoratori frontalieri che si trovano in disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da quest'ultimo indennita' di disoccupazione sulla base della legislazione di tale Stato membro, in forza di art. 71 Regolamento CEE 1408/1971
- la nozione di "situazione invariata" ai sensi di art. 87 par. 8 Regolamento CE 883/2004 (come modificato da Regolamento CE 988/2009) deve essere interpretata con riferimento alla normativa nazionale in materia di previdenza sociale; spetta al giudice nazionale accertare se il lavoratore soddisfi i requisiti previsti da tale normativa per chiedere la ripresa del versamento delle indennita' di disoccupazione di cui beneficiavano in forza della suddetta normativa, conformemente ad art. 71 Regolamento CEE 1408/1971
o lavoratori distaccati all'estero:
i lavoratori distaccati rimangono assicurati nello Stato di invio, in cui normalmente lavorano; questa condizione viene certificata da un documento A1 rilasciato dall'ente dello Stato dinvio
i lavoratori distaccati hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nello Stato di distacco
in caso di disoccupazione essi hanno diritto alle indennita' di disoccupazione erogate nello Stato di invio; tuttavia, se hanno trasferito la residenza nello Stato di distacco possono aver diritto alle indennita' di disoccupazione di quello Stato
o pensionati:
i pensionati hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura nello Stato membro di residenza, anche se non sono mai stati assicurati in tale Stato mentre lavoravano, a condizione di aver acquisito titolo a tali prestazioni in almeno uno degli Stati membri eroganti la pensione
o persone non attive:
sono le persone che non svolgono attivita' lavorativa, ma sono o sono state assicurate nell'ambito della legislazione di uno Stato membro
sono soggette alla legislazione dello Stato di residenza
Documenti "portatili" per la certificazione delle condizioni rilevanti in materia di sicurezza sociale (da Guida sulle disposizioni UE sulla sicurezza sociale):
o A1: certificato relativo alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al possessore (sostituisce attestati E101 e E103)
o S1: registrazione per copertura sanitaria (sostituisce attestati E106, E109, E120 e E121)
o S2: diritto alle cure programmate (sostituisce attestato E112)
o S3: cure mediche per ex lavoratori frontalieri nel precedente paese di occupazione
o DA1: diritto alla copertura sanitaria con lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro le malattie professionali (sostituisce attestato E123)
o P1: sintesi delle decisioni sulle pensioni adottate dagli enti negli Stati membri dove la persona ha maturato i suoi diritti alla pensione (sostituisce attestati E205, E207 e E211)
o U1: periodi da tenere in considerazione per garantire le prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E301)
o U2: conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione (sostituisce attestato E303)
o U3: situazioni che possono influire sul diritto alle prestazioni di disoccupazione
Rimangono in vigore le seguenti disposizioni relative ai rapporti Italia-Slovenia:
o Accordo sulle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dellallegato XIV del trattato di pace, concluso con lo scambio di note del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)
o art. 45, co. 3 Convenzione sulla sicurezza sociale 7/7/997 relativa allex zona B del Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956; con applicazione limitata alle persone coperte da tale Accordo)
o a decorrere dall'1/7/2013, Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009 si applicano anche alla Croazia
o e' possibile acquisire il diritto a prestazioni in virtu' della regolamentazione dell'Unione eueopea anche se tale diritto si riferisce ad eventi verificatisi anteriormente all'1/7/2013; la decorrenza del diritto e dei relativi effetti economici non puo' pero' essere fissata in data anteriore all'1/7/2013
o dall'1/7/2013 non possono essere corrisposte alle persone residenti in Croazia le maggiorazioni sociali, sia che si tratti di pensioni in regime nazionale, sia che si tratti di pensioni in regime internazionale, a prescindere dalla cittadinanza del beneficiario; tali prestazioni sono divenute infatti inesportabili anche in Croazia; restano, invece, esportabili gli assegni per l'assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilita'
o le disposizioni relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi non sono comprese nel coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale di Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009; pertanto, quanto previsto dalla Convenzione italo-croata in merito alla totalizzazione dei periodi di Stati terzi, continua ad essere applicabile dopo l'1/7/2013, anche se non indicato nell'allegato II del Regolamento CE 883/2004 relativo alle disposizioni di convenzioni mantenute in vigore; ne consegue che le norme riguardanti la totalizzazione ai fini pensionistici dei periodi assicurativi italiani, croati e degli Stati terzi, continuano a essere in vigore dopo l'1/7/2013 nei confronti dei soggetti cui era applicabile la convenzione italo-croata
Concl. Avv. Gen. C-171/13: la Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunita' europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, non e' applicabile nel caso in cui le persone interessate abbiano ottenuto la cittadinanza dello Stato membro ospitante pur mantenendo la cittadinanza turca; in tali circostanze, la determinazione del momento in cui far cessare il versamento della prestazione integrativa e' una questione di diritto nazionale che pertanto spetta al giudice nazionale decidere
Concl. Avv. Gen. C-401/13: non si puo' derogare all'applicazione del Regolamento CEE 1408/1971 nel caso in cui i lavoratori ricompresi nella sfera di applicazione di una convenzione internazionale in materia previdenziale si siano avvalsi del loro diritto alla libera circolazione prima dell'entrata in vigore della convenzione medesima; in subordine, qualora la Corte decidesse di applicare la Sent. Corte Giust. C-227/89, spetterebbe al giudice nazionale valutare se gli interessati traggano un diritto acquisito ad una prestazione piu' favorevole dall'accordo bilaterale rispetto al diritto risultante dall'applicazione degli articoli 45, 46 e 94, par. 2, del Regolamento CEE 1408/1971 nei due Stati
Raccomandazione P1 12/6/2009 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in applicazione di Sent. Corte Giust. C-55/00): i vantaggi di tipo pensionistico goduti dai lavoratori (subordinati e autonomi) di uno Stato membro ai sensi di una convenzione sulla sicurezza sociale con un paese terzo vanno concessi, in linea di principio, anche ai lavoratori (subordinati e autonomi) comunitari che si trovano nella stessa situazione oggettiva, in conformita' del principio di parita' di trattamento e di non discriminazione tra cittadini di uno Stato membro e cittadini di altri Stati membri che hanno esercitato il diritto di libera circolazione
L'Italia ha stipulato accordi e convenzioni che coinvolgono i seguenti Stati non appartenenti allUnione europea:
o Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)
o Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Citta' del Vaticano, Corea del Sud, Isole di Capo Verde, Israele, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kossovo[127]), Messico, Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)
o Turchia (Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dEuropa)
In generale questi accordi sono applicabili ai cittadini degli Stati contraenti, ma nel caso di Argentina, Canada, San Marino, Stati Uniti, Uruguay e Venezuela gli accordi si applicano a tutti coloro che siano assoggettati alle gestioni previdenziali in entrambi i Paesi, qualunque sia la loro cittadinanza (Nota Minlavoro sulla normativa in materia di sicurezza sociale per gli stranieri)
Tipicamente, gli accordi e le convenzioni prevedono il principio di esportabilita' della prestazione previdenziale e quello del cumulo dei periodi di assicurazione e contribuzione; le convenzioni stipulate con Israele, Corea del Sud e Messico, pero', non prevedono il principio del cumulo (da una Guida della Camera di commercio di Firenze); secondo Nota Minlavoro sulla normativa in materia di sicurezza sociale per gli stranieri,
o le prestazioni erogate sulla base di questi accordi includono i seguenti ambiti assicurativi:
vecchiaia, superstiti e invalidita'
infortuni sul lavoro e malattie professionali
assegni familiari
malattia e maternita'
disoccupazione
o l'importo della pensione viene determinato dal singolo Paese in base al proprio sistema di calcolo dei contributi e in proporzione ai periodi assicurativi maturati ai sensi della normativa interna
Assistenza sanitaria per
soggiorni di durata non superiore a tre mesi (torna
all'indice del capitolo)
o la tessera ha sostituito (da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012) i modelli comunitari E111 (temporaneo soggiorno per turismo), E128 (temporaneo soggiorno per studio e per lavoratori distaccati), E110 (trasporto stradale internazionale), E119 (temporaneo soggiorno finalizzato alla ricerca di un posto di lavoro; solo per la sezione relativa alle prestazioni sanitarie)
o ha diritto alla tessera chiunque abbia stipulato un'assicurazione sanitaria o sia coperto dal sistema sanitario nazionale in uno Stato Membro dell'Unione Europea o in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera; in Italia, la tessera TEAM spetta a (Nota Minsalute)
cittadini italiani, residenti in Italia e a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), salvo i pensionati in possesso di un modello E121 e il loro familiari e i familiari, in possesso di modello E109, di lavoratori residenti in altro Stato membro
cittadini comunitari e stranieri iscritti al SSN e non a carico di istituzioni estere (nota: i cittadini stranieri iscritti e a carico del SSN non possono utilizzare la TEAM in Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein in quanto non previsto dal Regolamento CEE n. 859/2003)
o la tessera copre l'assistenza sanitaria pubblica che si rende necessaria all'estero per proseguire senza interruzioni il soggiorno, incluse le cure mediche collegate alla gravidanza e quelle relative al trattamento di condizioni croniche o preesistenti
o sono erogabili solo prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o la valutazione sulla necessita' delle prestazioni sotto il profilo medico, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata del soggiorno" e' effettuata in scienza e coscienza dal prestatore di cure; un principio guida puo' consistere nel considerare non necessarie, e quindi non erogabili, tutte le prestazioni sanitarie normalmente rinviabili senza il minimo rischio per l'assicurato fino al rientro in patria dal soggiorno temporaneo programmato in Italia per motivi non sanitari (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o non sono erogabili le prestazioni sanitarie che, pur essendo necessarie, costituiscono lo scopo stesso del viaggio in Italia; per fruire di tali prestazioni permane la esigenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Istituzione estera competente notificata alla ASL mediante presentazione del modello E112/S2 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o le donne hanno diritto ai controlli in gravidanza e al parto qualora non programmato (urgente, prematuro); per il parto programmato e' da richiedere il modello E112/S2 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o alla cittadina comunitaria in possesso della tessera TEAM che debba partorire d'urgenza in uno Stato membro in cui si trovi temporaneamente non possono essere accollate spese sanitarie in eccesso rispetto al pagamento del ticket, a parta' con i cittadini di quello Stato, neanche in relazione all'assistenza al neonato: questi e' infatti coperto dalle disposizioni di cui all'art. 19 Regolamento CE 883/2004 e all'art. 25 Regolamento CE 987/2009, che assicurano copertura anche ai familiari del titolare di tessera TEAM, dovendosi considerare familiare ai sensi di articolo 1, lettera i Regolamento CE 883/2004, "qualsiasi persona definita o riconosciuta come componente il nucleo familiare" (caso risolto da SOLVIT, segnalato da com. Dipartimento Politiche comunitarie 27/3/2012)
o l'interruzione di gravidanza e' garantita solamente se medicalmente necessaria; in tal caso, se l'interessata e' fornita di un idoneo attestato di diritto rilasciato dal proprio paese, la prestazione e gratuita, salva eventuale partecipazione alla spesa (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o la tessera non copre i costi dell'assistenza sanitaria privata ne' i costi di rimpatrio, ad esempio quelli dovuti all'uso di un'eliambulanza (da Nota Minsalute)
o i cittadini comunitari che usufruiscono dei servizi sanitari avvalendosi della TEAM in un Paese diverso da quello di residenza sono comunque tenuti al pagamento della quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito in base alla legislazione vigente nel Paese di temporaneo soggiorno (Com. Politiche comunitarie 16/7/2010)
o le prestazioni effettuate dai Medici di Medicina Generale o dai Pediatri di Libera Scelta vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla ASL e non dagli interessati sui quali non grava alcun onere (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o qualora siano presenti i servizi della Medicina della continuita' assistenziale e della Medicina turistica, l'assistito e' tenuto al pagamento del contributo alla spesa, ove previsto, con possibilita' di richiedere il rimborso alla propria istituzione competente al rientro nel proprio paese d'origine (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o la prescrizione delle visite mediche, specialistiche e l'erogazione dei farmaci per i cittadini in temporaneo soggiorno in Italia titolari della TEAM, avvengono attraverso la nuova ricetta, compilata sia sulla parte anteriore dove, accanto ai dati anagrafici, viene riportata la sigla "UE", sia sul retro, predisposto per rilevare i dati dellistituzione estera competente (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o in caso di temporanea mancanza della TEAM (Nota Minsalute: solo in caso di furto o smarrimento, previa presentazione di copia della relativa denuncia, o in caso di partenza in tempi troppo brevi per poter ottenere la tessera, se non la si e' ancora ricevuta), e' possibile chiedere all'ente assicurativo (mediante il modello S044, da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012) di inviare per fax o e-mail un certificato sostitutivo provvisorio, che offre lo stesso grado di tutela della tessera (da una Nota informativa della Commissione UE); Circ. Regione Lazio 2010: il certificato sostitutivo provvisorio della TEAM per cittadini rumeni, che puo' essere chiesto dall'interessato al National Health Insurance House di Bucarest, e ha valore di copertura retroattiva per le prestazioni effettuate nei tre anni precedenti il suo rilascio
o per importi modesti (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012) o se l'attestato di diritto non perviene entro la scadenza del soggiorno breve, il pagamento delle prestazioni e' richiesto per intero direttamente all'interessato, che ne puo' chiedere il rimborso all'istituzione competente del proprio Stato (circ. Minsalute 3/8/2007)
o a seconda della legislazione vigente nello Stato membro in cui si soggiorna, l'assistenza sanitaria per il titolare di TEAM e' erogata in modo diretto oppure in forma indiretta (viene rimborsata successivamente, nel corso del soggiorno o qualora non si riesca a completare la procedura di rimborso, dopo il ritorno nel Paese di residenza; Nota Minsalute: l'assistenza indiretta e' in vigore in Francia e in Svizzera; il rimborso puo' essere chiesto sul posto alla LAMal, per la Svizzera, alla CPAM competente, per la Francia; altrimenti potra' essere richiesto alla ASL al rientro in Italia, presentando le ricevute e la documentazione sanitaria) da parte dell'ente assicurativo competente (da una Nota informativa della Commissione UE)
o ogni membro della famiglia deve avere la propria tessera
o ogni paese e' responsabile per la produzione e la distribuzione della tessera a livello nazionale
o in Italia, la TEAM e' rilasciata dall'Agenzia delle entrate con validita' di 6 anni (Decr. Mineconomia 25/2/2010, che aggiorna Decr. Mineconomia 11/3/2004), eccetto diversa indicazione da parte della Regione/ASL di appartenenza; nell'imminenza della scadenza, l'Agenzia delle entrate provvede automaticamente ad inviare la nuova tessera; il Minsalute non ha alcuna competenza nell'emissione e distribuzione della TEAM (Nota Minsalute); la tessera e' ora assorbita nella TS-CNS (Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi; Decr. Ministro Pubblica amministrazione 20/6/2011), da consegnare al rinnovo delle tessere in scadenza (art. 11 Decreto-legge 78/2010); in caso di richiesta per partenza ravvicinata, le ASL possono anche richiedere on line la tessera all'Agenzia delle entrate (ferma restando la possibilita' di rilascio di certificato sostitutivo (Nota Minsalute)
o l'assistenza sanitaria transfrontaliera e' l'assistenza sanitaria prestata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione
o l'assistenza riguarda
le persone, compresi i loro familiari e i loro superstiti, individuate da art. 2 Regolamento CE 883/2004 (cittadini comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno Stato membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato membro, loro familiari o superstiti, superstiti delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di almeno uno Stato membro, purche' tali superstiti siano comunitari o apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri), e che hanno diritto alle prestazioni di sicurezza sociale in base a tale regolamento
gli stranieri, cui si applica il Regolamento CEE n. 859/2003 o il Regolamento UE 1231/2010 (stranieri che si trovino in condizioni di soggiorno legale e in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro) o che soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione per quanto concerne il diritto alle prestazioni
o per Stato membro di affiliazione si intende
per le persone individuate da art. 2 Regolamento CE 883/2004, lo Stato membro dell'Unione europea competente a concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza, ai sensi del Regolamento CE 883/2004, e del Regolamento CE 987/2009
per gli stranieri, lo Stato membro competente a concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate in un altro Stato membro ai sensi del Regolamento CEE n. 859/2003 o del Regolamento UE 1231/2010; se nessuno Stato membro e' competente ai sensi di tali regolamenti, lo Stato membro di affiliazione e' lo Stato membro dell'Unione europea in cui la persona e' assicurata o ha diritto alle prestazioni di malattia conformemente alla legislazione di tale Stato membro
o le disposizioni sulla fruizione di assistenza transfrontaliera non si applicano
ai servizi assistenziali di lunga durata il cui scopo e' sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine
all'assegnazione e all'accesso agli organi ai fini dei trapianti d'organo
ai programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose, volti esclusivamente a proteggere la salute della popolazione nel territorio nazionale, e subordinati ad una pianificazione e a misure di attuazione specifiche
o lo Stato non e' tenuto a rimborsare i costi dell'assistenza sanitaria prestata da prestatori di assistenza sanitaria stabiliti sul territorio nazionale se detti prestatori non fanno parte del sistema di sicurezza sociale o del Sistema Sanitario Nazionale
o i pazienti di un altro Stato membro che hanno ricevuto assistenza sanitaria nel territorio italiano presso prestatori di assistenza sanitaria operanti nel territorio italiano hanno diritto alla cartella clinica, in formato cartaceo o elettronico, in cui si e' registrato il trattamento in questione, nonche' all'accesso ad almeno una copia di tale cartella clinica
o i prestatori di assistenza sanitaria applicano ai pazienti di un altro Stato membro le stesse tariffe o gli stessi onorari applicati ai pazienti nazionali in una situazione clinica comparabile, ovvero fissano un prezzo calcolato in base a criteri oggettivi e non discriminatori qualora non esista un prezzo comparabile con quello previsto per i pazienti nazionali
o qualora sia giustificato da motivi imperativi di interesse generale, con decreto Minsalute, possono essere adottate misure (verosimilmente, limitative) sull'accesso alle cure, che vengono tempestivamente pubblicate sul portale del Ministero della salute e sui siti web delle regioni e delle province autonome interessate
o le persone assicurate in Italia hanno diritto al rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera (salva l'eventuale necessita' di autorizzazione preventiva e i limiti sull'importo rimborsabile)
o le persone assicurate in Italia hanno diritto di ricevere dal Punto di Contatto Nazionale, istituito ai sensi di art. 7 D. Lgs. 38/2014, le informazioni sui loro diritti riguardo alla possibilita' di ricevere assistenza sanitaria transfrontaliera e sulla distinzione tra tali diritti e quelli derivanti dal Regolamento CE 883/2004
o qualora un paziente abbia ricevuto assistenza sanitaria transfrontaliera e risulti necessario un controllo medico in Italia, detto controllo medico e' disponibile allo stesso modo in cui lo sarebbe stato se l'assistenza sanitaria fosse stata prestata sul territorio nazionale
o le persone assicurate in Italia che richiedono di fruire o fruiscono dell'assistenza sanitaria transfrontaliera hanno diritto all'accesso remoto o ad ottenere almeno una copia della cartella clinica
o i costi sostenuti da una persona assicurata in Italia che si e' avvalsa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati se e nella misura in cui la prestazione erogata sia compresa nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui ad art. 1 D. Lgs. 502/1992 (e' fatta salva la possibilita' per le regioni di rimborsare, con proprie risorse, gli eventuali livelli di assistenza regionali ulteriori); tuttavia, se l'assistenza sanitaria transfrontaliera prestata non e' soggetta ad autorizzazione preventiva, non e' prestata a norma del Cap. 1 del Titolo III del Regolamento CE 883/2004 ed e' prestata nel territorio dello Stato membro che e' responsabile del rimborso dei costi a norma di tale regolamento e del Regolamento CE 987/2009, i costi sono a carico di tale Stato membro
o se ai pensionati e ai loro familiari residenti in un altro Stato membro e' riconosciuto in base a Regolamento CE 883/2004 il diritto alle prestazioni di malattia, l'assistenza sanitaria transfrontaliera e' prestata senza anticipazione di costi, durante il soggiorno in Italia conformemente alla legislazione in vigore, come se gli interessati fossero residenti nel territorio nazionale
o i costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati in misura corrispondente alle tariffe regionali vigenti, al netto della compartecipazione alla spesa secondo la normativa vigente; in ogni caso, tale copertura non puo' superare il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta; per motivi imperativi di interesse generale, con decreto Minsalute, possono essere adottate misure (proporzionate e non tali da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione di merci, persone o servizi) volte a limitare l'applicazione di queste disposizioni (le misure adottate sono tempestivamente pubblicate sul portale del Ministero della salute e sui siti web delle regioni e delle province autonome interessate)
o e' fatta salva la facolta' per le regioni e le province autonome di rimborsare eventuali altri costi afferenti all'assistenza sanitaria transfrontaliera usufruita da una persona assicurata in Italia (quali le spese di viaggio, alloggio e i costi supplementari eventualmente sostenuti a causa di una o piu' disabilita' da una persona disabile che riceve assistenza sanitaria in un altro Stato), a condizione che detti costi siano adeguatamente documentati
o le ASL applicano alla persona assicurata in Italia che chiede il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, compresa quella ottenuta grazie alla telemedicina, le condizioni relative alla prescrizione della prestazione, i criteri di ammissibilita' e le formalita' di natura normativa ed amministrativa stabilite dalla legislazione in vigore
o le regioni e le province autonome provvedono affinche' l'assistenza sanitaria transfrontaliera per la quale e' stata concessa un'autorizzazione preventiva sia rimborsata conformemente all'autorizzazione
o l'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva e' limitata all'assistenza sanitaria che
e' soggetta ad esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio nazionale, qualita' ed economicita' delle cure, e comporta il ricovero del paziente per almeno una notte o richiede l'utilizzo di infrastrutture o apparecchiature altamente specializzate e costose (comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale)
richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione
e' prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualita' o alla sicurezza dell'assistenza
o se la richiesta di autorizzazione preventiva presentata da una persona assicurata in Italia al fine di ricevere assistenza sanitaria transfrontaliera soddisfa le condizioni di cui al Regolamento CE 883/2004, l'autorizzazione preventiva e' concessa conformemente al medesimo regolamento, a meno che la persona assicurata non chieda diversamente
o quando un paziente colpito da una malattia rara, o per il quale un medico specialista abbia formulato un sospetto diagnostico di malattia rara, chiede l'autorizzazione preventiva, puo' essere sottoposto ad una valutazione clinica da esperti del settore operanti presso un Presidio della rete nazionale per le malattie rare; se non possono essere reperiti esperti all'interno del territorio nazionale o se il parere dell'esperto non e' conclusivo, puo' essere richiesto un parere scientifico alla struttura estera presso cui il paziente intende recarsi per usufruire della prestazione
o l'autorizzazione preventiva e' negata nei seguenti casi:
in base ad una valutazione clinica, il paziente sarebbe esposto con ragionevole certezza a un rischio per la sua sicurezza che non puo' essere considerato accettabile, tenuto conto del potenziale beneficio per il paziente stesso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera richiesta
a causa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarebbe esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza
l'assistenza sanitaria in questione e' prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla qualita' dell'assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla vigilanza, indipendentemente dal fatto che tali standard e orientamenti siano stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento istituiti dallo Stato membro di cura
l'assistenza sanitaria in questione puo' essere prestata in Italia entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia
o entro 60 gg dall'entrata in vigore del D. Lgs. 38/2014, con decreto Minsalute, sono individuate le prestazioni sottoposte ad autorizzazione preventiva in quanto soggette ad esigenze di pianificazione, e le modalita' per l'aggiornamento delle stesse; nelle more dell'adozione del decreto, sono soggette ad autorizzazione preventiva le prestazioni che comportano il ricovero del paziente per almeno una notte e quelle che richiedono l'utilizzo di infrastrutture o apparecchiature altamente specializzate e costose; resta salva la possibilita', per le regioni e le province autonome, di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni in quanto soggette ad esigenze di pianificazione
o in ogni caso, la persona assicurata che intende beneficiare dell'assistenza transfrontaliera e del conseguente rimborso presenta apposita domanda alla ASL territorialmente competente affinche' sia verificato se la medesima prestazione debba essere sottoposta ad autorizzazione preventiva (nota: di fatto, in questo modo, una forma di autorizzazione va richiesta per tutte le prestazioni!); l'esito di tale verifica e' comunicato al soggetto interessato entro 10 giorni e, ove sia positivo, la domanda si intende quale richiesta di autorizzazione preventiva, e i termini per concessione o diniego decorrono dalla sua ricezione
o la domanda per la richiesta di autorizzazione preventiva deve essere presentata dalla persona assicurata alla ASL di residenza su apposito modulo fornito dalla stessa ASL e deve essere corredata da certificazione medica; nella domanda devono essere riportate almeno
l'indicazione diagnostica o terapeutica e la prestazione sanitaria di cui si intende usufruire
l'indicazione del luogo prescelto per la prestazione e del prestatore di assistenza sanitaria presso cui la persona assicurata intende recarsi
o la ASL, entro 30 gg, comunica alla persona assicurata il provvedimento di concessione o il diniego all'autorizzazione preventiva; il termine e' ridotto a 15 gg nei casi di particolare urgenza, che devono essere adeguatamente motivati nella domanda di autorizzazione
o nel provvedimento di autorizzazione la ASL specifica il costo della prestazione dell'assistenza sanitaria ammesso al rimborso; il diniego dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivato; se il diniego e' fondato sul fatto che la prestazione puo' essere erogata in Italia, l'ASL individua e comunica all'interessato il prestatore di assistenza sanitaria in grado di erogare sul territorio nazionale la prestazione richiesta
o oltre agli ordinari strumenti di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale, avverso il provvedimento di diniego e' sempre possibile proporre istanza al direttore generale della ASL entro 15 gg dal ricevimento dello stesso; il direttore generale della ASL si esprime entro 15 gg dalla ricezione dell'istanza
o la persona assicurata, entro 60 gg dall'erogazione della prestazione, salvo comprovati casi eccezionali, presenta apposita domanda di rimborso alla ASL di appartenenza, allegando originale della certificazione medica e la fattura in originale emessa dal prestatore di assistenza sanitaria
o la ASL e' tenuta a corrispondere il rimborso entro 60 gg dal ricevimento della richiesta
o i medicinali, di cui e' autorizzato il commercio in Italia (con esclusione dei medicinali soggetti a prescrizione medica speciale), prescritti in un altro Stato membro, sono dispensati in Italia conformemente alle norme vigenti, salvo che non sussistano fondate esigenze di tutela della salute umana o dubbi legittimi e giustificati circa l'autenticita', il contenuto o la comprensibilita' di una singola prescrizione
o il riconoscimento delle prescrizioni non pregiudica le norme nazionali che regolano la prescrizione e la fornitura di medicinali, compresa la normativa in materia di sostituzione del medicinale prescritto con medicinali generici o di altro tipo
o il riconoscimento di una prescrizione non pregiudica il diritto del farmacista, ove previsto dalla normativa vigente, di rifiutarsi, per ragioni etiche, di dispensare il medicinale prescritto nello Stato membro di affiliazione (nota: non in qualunque altro Stato membro), qualora in quello Stato membro sia riconosciuto al farmacista lo stesso diritto
o il rimborso delle spese per i medicinali dispensati in un altro Stato membro e' disciplinato in base alle disposizioni sull'assistenza sanitaria transfrontaliera
o con decreto Minsalute, da emanarsi entro 60 gg dall'entrata in vigore del D. Lgs. 38/2014, sono definite le caratteristiche ed i contenuti delle prescrizioni che verranno rilasciate nel territorio italiano su richiesta di un paziente che intenda utilizzarle in un altro Stato membro (dovranno comunque contenere almeno i dati stabiliti nell'allegato al D. Lgs. 38/2014)
o Luno Stato membro e' obbligato ad autorizzare la prestazione (nota: in altro Stato membro) di un servizio compreso nel regime delle prestazioni dispensate nel caso in cui una carenza di carattere temporaneo e transitorio in un determinato centro ospedaliero in detto Stato membro renda effettivamente impossibile la prestazione di uno di tali servizi
o per contro, uno Stato membro non e' obbligato ad autorizzare la prestazione di un servizio compreso nel regime delle prestazioni dispensate in caso di carenze nei centri ospedalieri di carattere strutturale e prolungato nel tempo, anche se cio' possa comportare l'impossibilita' di praticare effettivamente talune prestazioni sanitarie, eccezion fatta per i casi in cui la citata autorizzazione non metta in pericolo la sostenibilita' economica del sistema di previdenza sociale di detto Stato membro
Assistenza sanitaria per
soggiorni di durata superiore a tre mesi: iscrizione obbligatoria al Servizio
sanitario nazionale (torna all'indice del capitolo)
o il cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo in Italia; e' richiesta l'esibizione del contratto di lavoro, per il lavoratore subordinato, ovvero il certificato di iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o ordine professionale e (verosimilmente, si deve intendere "o": dovrebbe cioe' essere sufficiente uno solo dei documenti elencati, in analogia a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica da circ. Mininterno 8/8/2007) l'attestazione di attribuzione di Partita IVA o la certificazione di apertura di posizione INPS, per il lavoratore autonomo (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' effettuata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: questa disposizione rende la posizione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per lavoro; per quest'ultimo, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare, in base ad art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999; per il combinato disposto di queste disposizioni e del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro dell'interno)
a tempo indeterminato per rapporti di lavoro a tempo indeterminato (verosimilmente, anche in caso di svolgimento di attivita' di lavoro autonomo);
per la durata del rapporto, se < 1 anno, o per un anno, rinnovabile, per durata residua superiore, per rapporti di lavoro a tempo determinato (non e' chiaro se questa previsione si applichi anche in caso di svolgimento di una collaborazione a progetto), affinche' non venga corrisposta impropriamente la quota capitaria al medico di base in caso di lavoratori che lascino l'Italia senza che alla ASL ne sia data notizia
o il familiare, comunitario o straniero, del cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; l'iscrizione e' effettuata con la stessa durata di quella del lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta la certificazione attestante il vincolo familiare e, per il familiare straniero, il possesso della carta di soggiorno di familiare straniero di cittadino comunitario (circ. Minsalute 3/8/2007); note:
non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:
- in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia
- qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli il diritto all'iscrizione al SSN del familiare, comunitario o straniero, del cittadino comunitario che, dopo aver esercitato attivita' lavorativa in Italia, si trovi in stato di disoccupazione involontaria o sia iscritto a un corso di formazione professionale sembra assicurato dalla previsione dello stesso diritto per la piu' ampia categoria dei familiari di cittadino comunitario disoccupato, che fa parte, a sua volta, degli aventi diritto al modello E106; si noti comunque che la disposizione in esame rende la posizione del familiare di cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per motivi familiari a seguito di ricongiungimento con straniero soggiornante per motivi di lavoro; nel caso del familiare straniero di lavoratore straniero, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare (art. 34, co. 1, lettera b, T.U. e art. 42, co. 4 DPR 394/1999); in base a queste disposizioni e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno del familiare, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro dell'interno
per i figli minori del cittadino comunitario o del coniuge si dovrebbe prevedere che l'assistenza sia erogata anche nelle more dell'iscrizione al SSN, in base ad art. 34, co. 2 e, per minori comunitari, al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
o il cittadino comunitario che sia stato lavoratore subordinato o autonomo in Italia e che si trovi in una delle seguenti condizioni (nota: tra le condizioni, che corrispondono a quelle previste da art. 7, co. 3 Direttiva 2004/38/CE e, piu' debolmente, da art. 7, co. 3 D. Lgs. 30/2007 per la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, non e' inclusa, incomprensibilmente, la temporanea inabilita' per infortunio o malattia; l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 menziona pero' questa condizione tra quelle che impongono l'iscrizione):
e' in stato di disoccupazione involontaria ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; e' richiesto il certificato di iscrizione al Centro per l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)
e' in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto a termine di durata < 1 anno o si e' trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno in Italia, ed e' iscritto al Centro per l'impiego (verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000) o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; l'iscrizione e' effettuata per un anno, durante il quale il cittadino comunitario conserva la qualita' di lavoratore (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesto il certificato di iscrizione al centro per l'impiego e certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (circ. Minsalute 3/8/2007; quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede, nel caso di disoccupazione involontaria occorsa durante il primo anno di soggiorno, che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato)
e' iscritto nelle liste di mobilita'; l'iscrizione al SSN e' effettuata per la durata della mobilita' (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
segue un corso di formazione professionale che, salvo il caso di disoccupazione involontaria, sia collegato con l'attivita' precedentemente svolta; e' richiesto il certificato di iscrizione al corso professionale (nota: circ. Minsalute 3/8/2007, pur menzionando la condizione di collegamento tra corso di formazione e attivita' precedentemente svolta, salvi i casi di disoccupazione involontaria, non fa cenno ad alcun controllo da effettuare al riguardo), la certificazione da parte del datore di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata (nota: richiesta inappropriata, dal momento che la durata e il carattere - subordinato o autonomo - dell'attivita' pregressa sono irrilevanti nel caso in esame) e l'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica o la carta di identita' (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: quest'ultima richiesta e' inappropriata, dal momento che il diritto all'iscrizione al SSN e' conseguenza dello status di lavoratore, gia' sufficientemente provato dagli altri documenti richiesti, laddove l'iscrizione anagrafica ha carattere meramente ricognitivo rispetto a tale status; risulta violata la disposizione di cui all'art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, in base alla quale lo status di titolare del diritto di soggiorno puo' essere provato con qualunque mezzo di prova previsto dalla normativa); l'iscrizione e' effettuata per la durata del corso (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o il titolare di uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:
E106/S1 o SED072, e in particolare
- lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea e loro familiari; gli oneri sono a carico della Cassa dello Stato estero dove vengono versati i contributi (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di 1 anno (nota: l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 afferma che la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E106/S1), ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del distacco (circ. Minsalute 3/8/2007); la TEAM e' rilasciata dallo Stato estero (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il "documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
- studenti che seguono in Italia un corso di studi o di formazione (nota: l'inclusione del caso di corso di formazione si evince dalla documentazione richiesta dalla circ. Minsalute 3/8/2007 e deriva comunque dalla nozione di studente nella legislazione comunitaria); l'iscrizione al SSN ha la durata del corso frequentato (da altra affermazione riportata dalla circ. Minsalute 3/8/2007 sembra si debba invece intendere, in analogia con il caso dei lavoratori distaccati, che l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di un anno, ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del corso; l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 afferma che la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E106/S1), riportata nel modello E106 (circ. Minsalute 3/8/2007); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il "documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); note:
riguardo ai familiari dello studente, dovrebbe essere quanto meno consentita, in base al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e a quanto stabilito per i familiari di studenti stranieri da circ. Minsanita 24/3/2000, l'iscrizione volontaria al SSN (con versamento dell'intero contributo), quale modalita' per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria
ove l'interessato non sia in posesso del modello E106, questo dovrebbe essere chiesto d'ufficio all'istituzione dello Stato di provenienza; questo dovrebbe assicurare il diritto all'iscrizione al SSN anche per il cittadino comunitario che abbia deciso solo dopo il suo ingresso in Italia di prolungare il proprio soggiorno per seguire un corso di studio o formazione; circ. Minsalute 3/8/2007 non e' esplicita in proposito
- familiare di disoccupato; la TEAM e' rilasciata dal paese di provenienza (circ. Minsalute 3/8/2007); la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E106/S1 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il "documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); nota: questa categoria sembra includere il familiare di cittadino comunitario che si trovi nella fase di prima ricerca di occupazione in Italia, oltre a quello del lavoratore comunitario in condizioni di disoccupazione sopravvenuta; se e' effettivamente cosi', ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; occorrerebbe, pero', la verifica del requisito, richiesto perche' il disoccupato in fase di prima ricerca di occupazione sia titolare di diritto di soggiorno, relativo all'iscrizione al Centro per l'impiego da non piu' di 6 mesi o all'aver reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; circ. Minsalute 3/8/2007 tace su questo punto
E109 (o E37)/S1 o SED072: familiari (verosimilmente, anche stranieri; la cosa e' rilevante nei casi di assenza breve dall'Italia del cittadino comunitario che trovi occupazione in altro Stato membro) residenti in Italia di lavoratore (verosimilmente, comunitario, benche' circ. Minsalute 3/8/2007 reciti: "straniero") occupato in un altro Stato membro; puo' essere interessato anche lo studente comunitario, se rientra nella categoria (circ. Minsalute 3/8/2007); e' rilasciata anche la TEAM (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E109/S1 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale e con rilascio della tessera sanitaria a parita' di condizioni con i cittadini italiani residenti (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il "documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
E120/S1 o SED072: richiedenti la pensione di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); la TEAM e rilasciata dallo Stato estero, ai fini di un eventuale uso in un terzo Stato membro (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); la durata dell'iscrizione e' pari alla durata di validita' del modello E120/S1 (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il "documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno rilasciati la TEAM, ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
E121 (o E33)/S1 o SED072: pensionati di altro Stato UE e loro familiari, residenti in Italia (nota: ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria; evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN; la cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, in base ad art. 34, co. 3 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); e' rilasciata anche la TEAM (circ. Minsalute 3/8/2007); richiesta l'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica o la certificazione di tale iscrizione (circ. Minsalute 3/8/2007); la durata dell'iscrizione e' illimitata (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); l'iscrizione avviene con scelta del Medico di Medicina Generale (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); va rilasciato il "documento informativo" (circ. Minsalute 18/11/2004); non vanno rilasciati la TEAM (nota: circ. Minsalute 3/8/2007 affermava il contrario), ne' altri formulari, ma la TS asteriscata, senza valenza TEAM (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o il titolare di diritto di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di soggiorno in Italia (nota: la specificazione relativa ai cinque anni di soggiorno, che esclude dall'iscrizione al SSN coloro che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente prima di tale termine, ai sensi di art. 15 D. Lgs. 30/2007, e' priva di senso); l'iscrizione e' effettuata a tempo indeterminato (circ. Minsalute 3/8/2007); e' richiesta l'esibizione dell'attestazione di soggiorno permanente (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: in contrasto con art. 25, co. 1 Direttiva 2004/38/CE, che stabilisce esplicitamente che il possesso di un attestato di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno non puo' costituire in nessun caso prerequisito per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una formalita' amministrativa, e, dopo la modifica apportata da L. 129/2011, con art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007); nota: Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 osserva come i figli minori siano iscritti nello stesso attestato dei genitori, anche se soggiornano da meno di 5 anni (verosimilmente, intendendo che debbano essere iscritti comunque al SSN)
o minori affidati a famiglie o istituti (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o il cittadino comunitario ammesso ad un programma di assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 T.U., ai sensi di art. 6, co. 4, L. 17/2007 (circ. Minsalute 3/8/2007 e circ. Minsalute 19/2/2008); e' richiesta una attestazione rilasciata dal questore o, nelle more, una dichiarazione dell'ente che gestisce il programma (circ. Minsalute 3/8/2007); al termine del programma, l'interessato mantiene l'iscrizione al SSN se rientra in una delle altre categorie per le quali essa e' prevista (circ. Minsalute 3/8/2007)
o vittime di tratta o di schiavitu' (L. 17/2007 e circ. Minsalute 19/2/2008); l'iscrizione e' effettuata per la durata del programma di assistenza (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o internati in ospedali psichiatrici giudiziari e detenuti, anche se in regime di semiliberta' o sottoposti a misure alternative alla pena; l'iscrizione permane finche' perdura la pena (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o genitore comunitario di minore italiano; iscrizione rinnovata ogni anno (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012)
o il familiare (verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007) di cittadino italiano; l'iscrizione e' a tempo indeterminato (Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012); e' richiesta la certificazione della condizione di familiare a carico (circ. Minsalute 3/8/2007; nota: in caso di familiare cittadino comunitario dovrebbe essere possibile l'autodichiarazione della condizione di carico, ai sensi di art. 46 DPR 445/2000); note:
la natura obbligatoria dell'iscrizione al SSN del genitore a carico (anche ultra-65-enne) di cittadino italiano e' ribadita da Nota Minlavoro 4/5/2009
non si tiene conto del familiare entro il secondo (L. 94/2009) grado convivente con il cittadino italiano e inespellibile ai sensi di art. 19, co. 2, lettera c, T.U.; il problema non si pone se si tratta di straniero cui viene rilasciato un permesso per motivi familiari ai sensi di art. 28, co. 1, lettera b, DPR 394/1999, dato che in questo caso ha diritto all'iscrizione al SSN; se pero' si tratta di cittadino comunitario o se gli viene rilasciata una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario, le disposizioni risultano imprecise
non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino italiano abbia una relazione stabile; questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni in quanto familiari di comunitari; sorgono pero' due problemi:
- in base ad art. 34, co. 2 T.U. e al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia
- qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli
o presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
o Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
o il cittadino comunitario e' iscritto negli elenchi degli assistibili della ASL nel cui territorio ha la residenza o ne ha fatto richiesta o, in assenza di essa, nel territorio in cui dichiara di avere l'effettiva dimora/domicilio
o in tutti i casi di iscrizione al SSN di cittadini comunitari e' necessario acquisire il numero di codice fiscale italiano; gli Uffici centrali e periferici della Agenzia delle Entrate rilasciano, a domanda, il codice fiscale a tutti i cittadini dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera, su presentazione di un documento di riconoscimento valido e comprensibile
o per l'individuazione dei familiari a carico fa riferimento alle disposizioni normative che regolano il percepimento degli assegni familiari o le detrazioni fiscali per carichi di famiglia; in particolare (da Provv. Agenzia delle Entrate 12293/2010)
sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nell'anno precedente non abbiano avuto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51 (nota: la cifra era stata fissata ai fini della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2010), al lordo degli oneri deducibili
possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di eta' e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito
- i seguenti altri familiari a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali)
lo stato di famiglia, rilasciato dall'ufficio anagrafe o autocertificato, non definisce i familiari a carico, ma attesta unicamente le persone iscritte nella "scheda di famiglia" (l'insieme delle persone abitanti nello stesso alloggio e che sono legate da vincoli di parentela, o anche semplicemente da vincoli affettivi)
Assistenza sanitaria per
soggiorni di durata superiore a tre mesi: persone non iscritte al SSN (torna all'indice del capitolo)
o avere durata > 1 anno o a quella del corso di studio o formazione, se quest'ultima e' < 1 anno (circ.
Mininterno 18/7/2007; nota: circ.
Minsalute 3/8/2007 non contempla questa
possibilita' di durata piu' limitata; non sembra, per altro, che la questione
sia di competenza del Minsalute), con indicazione della decorrenza e della
scadenza (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o essere valida in Italia (circ. Minsalute 3/8/2007)
o prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ. Minsalute 3/8/2007)
o indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ. Minsalute 3/8/2007)
o indicare le modalita' per la richiesta di rimborso e i recapiti del referente (circ. Minsalute 3/8/2007)
o essere rimpiazzata da una nuova
polizza in caso di variazione
del nucleo familiare (circ.
Minsalute 3/8/2007)
o essere accompagnata, all'atto dell'iscrizione anagrafica, da una traduzione in italiano (circ. Minsalute 3/8/2007)
o in alternativa alla stipulazione di una assicurazione privata, una volta acquisita la residenza anagrafica (nota: possibile solo dopo averla stipulato comunque l'assicurazione privata), gli interessati possono iscriversi volontariamente al SSN, previo versamento degli importi previsti dal Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986
o ai fini dell'iscrizione volontaria al SSN, per i comunitari iscritti a un corso di studi si prescinde dall'iscrizione anagrafica, essendo sufficiente la dichiarazione di domicilio
o presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
o Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
o per l'iscrizione volontaria dei cittadini comunitari, contributo minimo di 387,34 euro; in generale, calcolata applicando l'aliquota del 7,5% al reddito fino a 20.658,27 euro, e del 4% per la parte eccedente, fino al tetto di 51.645,69 euro (Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986)
o per gli studenti comunitari, senza familiari a carico e privi di reddito diverso da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani, importo di 149,77 euro; per eventuali familiari a carico, contributo calcolato come per il comunitario non studente
o le prestazioni relative al parto comportano il pagamento delle prestazioni, qualora l'interessata non sia in possesso della TEAM ne' di attestato E112 (per parto programmato), ne' assicurata privatamente;
o l'interruzione volontaria di gravidanza e' a totale carico dell'interessata, salvo che sia ritenuta prestazione medicalmente necessaria; in tal caso, se l'interessata e' fornita di idoneo attestato di diritto del paese di provenienza (verosimilmente, TEAM o modello cartaceo), la prestazione e' gratuita, salvo eventuale quota di partecipazione alla spesa (e in mancanza di attestato?)
o tra i titolari degli attestati di diritto che danno luogo all'iscrizione al SSN vi sono alcune figure vincolate alla copertura assicurativa: evidentemente, quindi, l'esistenza di questo vincolo non esclude in modo automatico e generale l'iscrizione al SSN
o in base al principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, quanto meno su base volontaria, a tutti i cittadini comunitari che abbiano diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi, con copertura estesa a tutti i loro familiari regolarmente soggiornanti (eventualmente a condizione di integrazione del contributo nel caso di familiari di studenti - vedi circ. Minsanita 24/3/2000); nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
o il Decreto Minsanita' 18/3/1999 disponeva l'iscrizione obbligatoria al SSN per tutti i comunitari iscritti in anagrafe, in un contesto in cui l'iscrizione in anagrafe poteva non corrispondere all'effettiva permanenza dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; ora che l'iscrizione anagrafica risulta addirittura "rafforzata" dalla richiesta di dimostrazione dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno, sembra improprio indebolirne le conseguenze in materia di iscrizione al SSN
Assistenza sanitaria per
persone prive dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno (torna all'indice del capitolo)
o circ. Regione Marche 4/1/2008 (confermata da circ. Regione Marche 9/3/2010) e circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008 (nota: antecedenti la circ. Minsalute 19/2/2008): si applicano ai comunitari tutte le disposizioni maggiormente favorevoli applicabili agli stranieri; in particolare, erogazione di tutte le prestazioni urgenti o essenziali (tra le quali quelle relative a gravidanza, maternita', minori), ancorche' continuative per coloro che soggiornano irregolarmente (codice anonimo ENI: Europeo Non In regola; richiesta esibizione del titolo di viaggio; necessario un domicilio dichiarato nel territorio della Regione); prestazioni ENI erogate negli ambulatori STP
o Delibera della Regione Toscana 3/3/2008: sembra limitare a rumeni e bulgari non aventi titolo all'iscrizione al SSN, e per il solo 2008, l'erogazione delle prestazioni (prevista, con riferimento a prestazioni urgenti e indifferibili, dalla circ. Minsalute 19/2/2008); include, d'altra parte, in base al principio del trattamento non meno favorevole del comunitario rispetto allo straniero, le prestazioni "comunque essenziali"; nella lettera di accompagnamento, pero', ribadisce, non tenendo conto della circ. Minsalute 19/2/2008, che le interruzioni di gravidanza non medicalmente necessaria sono erogate a titolo oneroso; Delibera Regione Toscana 23/2/2009: prorogata fino al 31/12/2009 lefficacia delle disposizioni della Delibera della Regione Toscana 3/3/2008; circ. Regione Toscana 8/1/2010: anticipa un'imminente delibera intesa a prorogare gli effetti delle delibere precedenti anche per il 2010, e invita le ASL a garantire l'accesso, col codice STP (nota!), per bulgari e rumeni privi di altro titolo
o circ. Regione Lazio 7/3/2008 include le prestazioni "comunque essenziali", prevede il rilascio del codice ENI (Europeo Non Iscritto) analogo al codice STP
o circ. Regione Lazio 2010: il codice ENI e' attribuito a tutti i comunitari non iscritti al SSR, privi di TEAM e in condizioni di fragilita' sociale; esenzione dal ticket come per italiano (per prestazioni di I livello, eta', gravidanza e interruzione volontaria di gravidanza, patologie e interventi di prevenzione collettiva)
o circ. Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008: include le prestazioni essenziali per il comunitario non iscritto; codice ENI (Europei Non Iscritti) rilasciato previa esibizione di documento di identita' (per i minori, anche fotocopia di documento che attesti la relazione di parentela col genitore) e dichiarazione (per il minore, resa dal genitore) di mancanza di requisiti per iscrizione al SSN, mancanza assicurazione e mancanza risorse sufficienti
o circ. Regione Sicilia 17/4/2008: prevede solo il rilascio del codice ENI (Europei Non Iscritti) in luogo del codice STP per i neocomunitari non iscritti (verosimilmente, anche il rilascio di codice ENI per tutti i comunitari non iscritti)
o circ. Regione Puglia 7/5/2008: include le prestazioni comunque essenziali, ai sensi di art. 35 T.U., per il comunitario non iscritto; richiesta esibizione del pasaporto, dichiarazione di domicilio nel territorio regionale e dichiarazione di momentanea impossibilita' di iscrizione al SSR; attribuzione del codice ENI (Europeo Non In regola); Delibera Regione Puglia: esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e alla spesa per la medicina specialistica per i comunitari aventi diritto al codice ENI, a prescindere da requisiti di eta'
o circ. Provincia di Bolzano 14/5/2008: prestazioni indifferibili ed urgenti per comunitari non iscritti; rilascio del codice CTA
o circ. Regione Emilia 27/4/2009: attribuzione del codice ENI e modalita' di rendicontazione analoghe a quelle previste per gli STP
o circ. Regione Molise 8/5/2008: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente, dichiarazione di domicilio nella Regione Molise e di mancanza dei requisiti per l'iscrizione al SSR; garantite anche le cure essenziali
o circ. Regione Lombardia Aprile 2008: precisazione che le disposizioni in materia di assistenza sanitaria di coloro che sono privi del diritto di soggiorno riguardano cittadini comunitari di qualunque provenienza, non solo neocomunitari; Rapp. NAGA sull'assistenza sanitaria per i comunitari in Lombardia: nei fatti, i cittadini comunitari privi di copertura assicurativa, se affetti da patologie rilevanti ma non tali da richiedere prestazioni urgenti (ad esempio, diabete, ipertensione, asma, epilessia, cardiopatie), possono ricevere assistenza sanitaria solo presso gli ambulatori gestiti dalle associazioni di volontariato
o circ. Regione Liguria 7/9/2009: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Liguria; garantite anche le cure essenziali
o Direttiva Regione Basilicata: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Basilicata; si fa riferimento solo a cure urgenti e indifferibili, e solo a bulgari e rumeni
o circ. Regione Sardegna 2008: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Sardegna; si fa riferimento solo a cure urgenti e indifferibili; si fa riferimento solo a bulgari e rumeni
o delib. Prov. Trento 13/5/2010, come modificata da delib. Prov. Trento 20/5/2011: ai cittadini comunitari stabilmente dimoranti nel territorio della Provincia, privi dei requisiti per l'iscrizione al SSP, sprovvisti di assicurazione sanitaria privata e di attestazione di diritto rilasciata dallo Stato membro di provenienza e indigenti sono assicurate le prestazioni previste da circ. Minsalute 19/2/2008, senza oneri a carico dei richiedenti, inclusa l'interruzione volontaria di gravidanza, a parita' di trattamento con le donne iscritte al SSN; eventuali ulteriori prestazioni non incluse neanche nei regolamenti comunitari e che rivestano carattere umanitario, potranno essere considerate nell'ambito della disciplina prevista dal art. 6, co. 3-bis della Legge sul servizio sanitario provinciale; iscrizione obbligatoria al SSP dei minori comunitari affidati ai servizi sociali ed inseriti in comunita' o famiglie di accoglienza
o la Regione Sicilia ha pubblicato una circolare che garantisce il pediatra a minori figli di STP o ENI (da Nagazzetta 5/2014)
o Circ. Regione Lombardia 21/1/2014: la Giunta regionale della Lombardia ha approvato, in relazione all'assistenza sanitaria dei minori di eta' inferiore a 14 anni di cittadinanza non italiana, una sperimentazione per tre anni con i seguenti contenuti:
iscrizione dei minori irregolari (di eta' inferiore ai 14 anni) al SSR, senza assegnazione del pediatra di libera scelta
ammissione dei minori irregolari al regime delle visite occasionali del pediatra di libera scelta; l'eventuale reiterazione di visite e notazioni non e' ostativa al rimborso al pediatra di libera scelta, cosi' da favorire la possibile continuita' assistenziale
attivazione da parte delle ASL di iniziative per l'assistenza di minori irregolari, anche in collaborazione con organizzazioni del volontariato, non profit, etc.
accesso diretto dei minori irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture accreditate (non solo tramite pronto soccorso)
l'accertamento dell'eta' avviene nei modi resi possibili dalle singole circostanze e in base a canoni di buon senso pratico
l'iscrizione al SSR non comporta l'emissione della TEAM ne' della TS/CNS (nota: che cos'e'?)
l'iscrizione scade al compimento del 14-esimo anno d'eta'
e' rilasciato un documento cartaceo attestante l'iscrizione, con il quale il minore puo' accedere gratuitamente alle visite occasionali del pediatra di libera scelta
l'accesso diretto dei minori irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture accreditate non richiede prescrizione del pediatra di libera scelta
anche per i minori irregolari iscritti al SSR vale l'esenzione dal ticket (esenzione E11)
sono inclusi anche i minori comunitari privi di copertura sanitaria da parte del paese di provenienza e dei requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)
per irregolare si intende qualunque straniero la cui presenza in Italia non sia conforme alle norme relative all'ingresso e soggiorno (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)
le indicazioni per l'accesso dei minori irregolari agli ambulatori del SSR per le prestazioni gia' previste dalla normativa vigente sono da intendersi come semplice estensione alla categoria di una modalita' di accesso al servizio sanitario in vigore per i minori regolari (Circ. Regione Lombardia 12/2/2014)
o se il cittadino comunitario non residente ne' in possesso dei requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN ne' assistito dallo Stato di provenienza e' impossibilitato a pagare la prestazione perche' indigente, autocertifica alla ASL l'assenza dei requisiti assistenziali (nota: l'autocertificazione e' possibile solo se si tratta di dati in possesso dell'amministrazione italiana) e dichiara la propria condizione di indigenza
o in questo caso viene rilasciato un tesserino, che consente l'erogazione delle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali (nota: in precedenza, circ. Minsalute 19/2/2008 faceva riferimento alle prestazioni "indifferibili ed urgenti"), anche se continuative, per malattia e infortunio, e delle prestazioni programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva
o in particolare, sono garantite le prestazioni esplicitamente previste da art. 35 D. Lgs. 286/1998 (prestazioni a tutela di minori, tutela della maternita', interruzione volontaria di gravidanza, vaccinazioni, interventi di profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive; da circ. Minsalute 19/2/2008)
o la prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti dei cittadini comunitari di cui sopra vengono effettuate con l'utilizzo di un codice regionale a sigla ENI (Europeo Non Iscritto), composto da 16 caratteri:
tre caratteri costituiti dalla sigla ENI
tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione
tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla ASL (Azienda Sanitaria) che attribuisce il codice
sette caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio
o il tesserino puo' essere rilasciato in occasione della prima erogazione delle prestazioni o, al fine di favorire l'accesso alle cure, su richiesta dell'interessato, a seguito di:
esibizione di documento di identita' ai sensi della normativa europea
dichiarazione sostitutiva di domicilio nel territorio regionale (da piu' di tre mesi; nota: dovrebbe essere da piu' di tre mesi nel territorio nazionale)
dichiarazione di non essere iscritto allanagrafe dei residenti
dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSN, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza
sottoscrizione della dichiarazione di indigenza
o il tesserino ha validita' semestrale sul territorio regionale di emissione ed e' rinnovabile
o il tesserino puo' essere utilizzato per
prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinico- strumentali, visite specialistiche)
prescrizione di farmaci erogabili, a parita' di condizioni di partecipazione alla spesa con cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate
la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle strutture del SSR
o le prestazioni sono erogate a parita' di condizioni con i cittadini italiani per quel che riguarda l'eventuale partecipazione alla spesa
o nel rispetto del principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, di art. 34, co. 1 D. Lgs. 286/1998 e delle corrispondenti disposizioni applicative (circ. Minsanita 24/3/2000), dovrebbe essere prevista l'iscrizione obbligatoria al SSN del cittadino comunitario che, anche privo diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi, rientri in una delle seguenti categorie:
minore inespellibile
donna in stato di gravidanza o di puerperio, o marito di questa con essa convivente
persona che soggiorni per riacquisto cittadinanza
o non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
Assistenza sanitaria: recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome (torna all'indice del capitolo)
Delibera Giunta regionale Regione Puglia 21/5/2013: Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per lassistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome"
La Giunta regionale Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito con delibera l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per lassistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome"
Delibera Giunta regionale Regione Campania 27/5/2013: Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per lassistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome"
Delibera della Giunta regionale Emilia Romagna in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: in alternativa al contratto di assicurazione sanitaria, il cittadino comunitario residente nel territorio della Regione puo' iscriversi al Servizio sanitario previo versamento degli importi previsti dal Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986; l'iscrizione ha validita' per l'anno solare, non e' frazionabile e non ha decorrenza retroattiva; per i cittadini comunitari iscritti ad un corso di studio, ai fini dell'iscrizione volontaria si prescinde dal requisito della residenza, essendo sufficiente la dichiarazione di domicilio; Circ. Regione Emilia Romagna 23/1/2014:
o per l'iscrizione volontaria dei cittadini comunitari, contributo minimo di 387,34 euro; in generale, calcolata applicando l'aliquota del 7,5% al reddito fino a 20.658,27 euro, e del 4% per la parte eccedente, fino al tetto di 51.645,69 euro (Decreto del Ministro della sanita 8/10/1986)
o per gli studenti comunitari, senza familiari a carico e privi di reddito diverso da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani, importo di 149,77 euro; per eventuali familiari a carico, contributo calcolato come per il comunitario non studente
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012 recepito anche da Lazio, Liguria, Basilicata, Calabria, Sicilia, Abruzzo; la Regione Sicilia ha pubblicato una circolare che garantisce il pediatra a minori figli di STP o ENI (da Nagazzetta 5/2014)
Diritto di voto (torna all'indice del capitolo)
I cittadini comunitari hanno il diritto di voto e di eleggibilit alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (art. 40 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea)
Nota (da Scheda Mininterno elezioni provinciali): i cittadini comunitari non hanno diritto di voto nelle elezioni provinciali o regionali
D. Lgs. 197/1996, che da' atuazione alla Direttiva 94/80/CE concernente le modalita' di esercizio del diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza:
o i cittadini comunitari che intendono partecipare alle elezioni del comune o della circoscrizione in cui risiedono devono presentare domanda (vedi, per esempio, modulo Comune di Milano; com. Mininterno: il Mininterno ha predisposto un modulo per l'eventuale compilazione online e stampa del modello di domanda) di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso il Comune (circ. Mininterno 7/2012: ove non l'abbiano gia' fatto nello stesso comune o in altro comune italiano)
o la domanda deve contenere anche la richiesta di iscrizione anagrafica, se il cittadino comunitario non e' gia' iscritto
o alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di un documento di identita'
o il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'Unione europea e il relativo personale dipendente possono chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte di altro comune (art. 1, co. 4 D. Lgs. 197/1996); questa previsione si applica anche ai cittadini comunitari conviventi con il personale diplomatico e consolare, purche' la loro presenza sia stata notificata alle autorita' locali, ai sensi delle convenzioni di Vienna, rispettivamente del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804 (da circ. Prefetto Reggio Calabria)
o l'iscrizione nella lista elettorale aggiunta consente l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilita' a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco (nota: non possono neanche accedere alla carica di sindaco, dato che questo comporterebbe l'esercizio di pubblici poteri; Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2012: per la stessa ragione, al consigliere comunale comunitario eventualmente eletto non possono essere delegate funzioni di stato civile)
o il Comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a: iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta e a comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione (con indicazione dell'organo cui presentare eventuale ricorso e del termine per la proposizione del ricorso stesso)
o in occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di iscrizione deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali; circ. Mininterno 7/2012: tale termine ha carattere prerentorio, dal momento che Sent. Cons. Stato 1193/2012 ha dichiarato inapplicabile ai cittadini comunitari l'art. 32-bis DPR 223/1967, che prevede l'ammissione al voto, con procedura speciale, a seguito di richiesta tardiva, con iscrizione nella lista elettorale entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione (in precedenza applicato, su indicazione del Mininterno, anche ai cittadini comunitari per consentire la piu' ampia partecipazione alle elezioni e il pieno rispetto del principio di parita' di trattamento tra cittadini italiani e cittadini comunitari; da circ. Prefetto Reggio Calabria)
o i cittadini comunitari, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio
o gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono
o i cittadini comunitari che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale o circoscrizionale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine e un attestato, in data non anteriore a 3 mesi, dell'autorita' amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non e' decaduto dal diritto di eleggibilita'; ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nei termini, della domanda di iscrizione
I cittadini comunitari residenti in Italia hanno diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (Direttiva 93/109/CE, che prevede l'elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, recepita con decreto-legge 408/1994)
Circ. Mininterno 22/1/2009: ai fini dell'esercizio del diritto di voto,
o i cittadini comunitari residenti in Italia devono presentare al sindaco del comune di residenza domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso comune, entro il novantesimo giorno anteriore a quello della votazione; l'iscrizione vale anche per successive elezioni
o non e' richiesto comprovare la dichiarazione di possesso della capacita' elettorale nello Stato membro di origine con alcuna attestazione rilasciata dall'autorita' nazionale competente
o la dichiarazione di assenza di provvedimenti giudiziari che possano comportare la perdita dell'elettorato attivo va fatta dal cittadino comunitario con esclusivo riferimento alle cause che limitano la capacita' elettorale nello Stato membro di origine, dato che L. 128/1998 ha soppresso l'obbligo per il cittadino comunitario di dichiarare l'assenza di provvedimenti giudiziari che comportino la perdita dell'elettorato attivo in Italia; il comune di residenza e' tenuto comunque (art. 2, co. 3 decreto-legge 408/1994) a verificare tempestivamente tale requisito mediante istruttoria presso il casellario giudiziale
Ai fini della candidatura in Italia, va presentata anche dichiarazione da cui risulti che l'interessato non e' decaduto dal diritto di eleggibilita' nello Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purche' quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale; l'Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello trasmette immediatamente la dichiarazione al referente individuato con decreto Mininterno, che provvede ad inviarla al referente dello Stato membro d'origine del dichiarante ai fini della verifica del diritto di eleggibilita' a parlamentare europeo, secondo il proprio ordinamento interno; se l'informazione relativa all'eventuale ineleggibilita' giunge all'Ufficio elettorale prima del 22-esimo giorno antecedente le elezioni, si procede a ricusazione; se giunge successivamente, si procede, in caso di ottenimento di un numero di voti sufficiente per l'elezione, alla dichiarazione di mancata proclamazione o, se la proclamazione e' gia' stata effettuata, alla dichiarazione di decadenza, ad opera dell'Ufficio elettorale nazionale (D. Lgs. 11/2014, di attuazione della Direttiva 93/109/CE)
I cittadini comunitari iscritti nella lista elettorale per le elezioni comunali nel Comune di Roma sono circa l'11% dei cittadini comunitari maggiorenni residenti nello stesso Comune (da un comunicato Stranieriinitalia)
Misure di protezione sociale
(torna all'indice del capitolo)
Le disposizioni in materia di protezione sociale si applicano, in quanto compatibili, anche al cittadino comunitario che si trovi in una situazione di gravita ed attualita di pericolo (art. 18, co. 6 bis T.U., introdotto da L. 17/2007)
Note:
o disposizione pleonastica, in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli; nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, tale principio possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali
o la limitazione al caso di pericolo farebbe escludere (salvo applicazione diretta del principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli) la possibilita' di autorizare il soggiorno (anche in mancanza dei requisiti per il diritto di soggiorno) del comunitario che abbia espiato una pena detentiva per reati commessi nella minore eta' (art. 18, co. 6)
Minori comunitari non
accompagnati: minori che esercitano la prostituzione, Accordo Romania-Italia e
Organismo centrale di raccordo (torna all'indice del
capitolo)
Le disposizioni relative al rimpatrio assistito dei minori stranieri non accompagnati si applicano, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie, anche ai minori comunitari non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo (L. 94/2009)
Accordo bilaterale Romania-Italia:
o finalita': migliorare la situazione dei minori rumeni non accompagnati o in difficolta' presenti in Italia (identificazione, protezione e integrazione sociale, facilitazione del rimpatrio), prevenire la formazione di tali situazioni, favorire lo scambio di dati ed informazioni rilevanti
o ai fini dell'accordo, per minore non accompagnato si intende il cittadino romeno minore entrato in Italia senza essere accompagnato da alcun genitore, ne' dal tutore, ne' da persona che sia il suo rappresentante legale secondo la legge romena
o i provvedimenti si applicano anche ai minori che si vengano a trovare in queste condizioni dopo l'ingresso in Italia, e a quelli che, comunque, non ricevono piu' l'assistenza da parte dei genitori o del tutore o del rappresentante legale designato, per incuria, negligenza o trascuratezza grave, rilevata e valutata come tale da parte della competente autorita' italiana a seguito della sussistenza di una situazione di rischio tale da pregiudicarne il percorso di crescita fisico, psicologico, morale o sociale
o al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie ed all'orientamento scolastico
o un Organismo centrale di raccordo (OCR), composto anche da rappresentanti degli Entilocali e delle associazioni di volontariato, coordina l'assistenza dei minori rumeni non accompagnati e vigila sul loro soggiorno
Istituito (Decr. Mininterno 8/10/2008) un organismo centrale di raccordo per la protezione dei minori comunitari non accompagnati e per l'attuazione dell'accordo bilaterale Romania-Italia, presso il Dipartimento per le Liberta' Civili e lImmigrazione del Mininterno, composto da membri in rappresentanza dei Ministeri degli Affari esteri, dell'interno, della giustizia e della solidarieta' sociale, dell'ANCI e dell'Unione province italiane (nota: non sono inclusi rappresentanti delle associazioni di volontariato, come invece stabilito dall'Accordo bilaterale Romania-Italia); compiti:
o garantire i diritti dei minori comunitari non accompagnati presenti in Italia
o attuazione dell'accordo bilaterale Romania-Italia
o valutare i progetti di accoglienza e di rimpatrio
Processo di gestione del minore rumeno non accompagnato o in difficolta' (circ. Mininterno 20/1/2009):
o ritrovamento
sul territorio
su segnalazione da parte di una struttura sanitaria o meno
su segnalazione di autorita' rumene
o identificazione
dati: generalita', nazionalita', minore eta', sesso, data e localita' del ritrovamento, espressione della volonta' del minore riguardo al rimpatrio
in caso di dati incongruenti o inverosimili forniti dal minore, si effettuano rilievi fotodattiloscopici; TAR Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero, che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei redditi allegata allistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013
se risulta che il minore non sia rumeno, l'OCR segnala il caso al Comitato minori (se il minore e' straniero) o al consolato competente (se il minore e' comunitario)
se il minore e' rumeno, viene segnalato al console rumeno, che tutelera' gli interessi del minore (nota: significa che il console e' nominato tutore?)
indagine su presenza di familiari in Italia e su precedenti ritrovamenti del minore; dell'esito delle indagini e' informata tempestivamente la Procura minorile
l'inserimento dei dati e' effettuato dall'autorita' di P.S. o, in caso di segnalazione da parte di autorita' rumene, dall'OCR
o segnalazione
destinatari: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Prefettura competente, OCR
effettuata dall'autorita' di P.S., ovvero, in caso di segnalazione da parte di autorita' rumene, dall'OCR o, in caso di segnalazione da parte di una struttura sul territorio alla prefettura, dalla prefettura stessa
il procuratore per i minorenni chiede al Tribunale per i minorenni l'apertura di un procedimento a tutela del minore
il Giudice minorile (o quello tutelare) dispone il collocamento in luogo sicuro, incaricando dell'esecuzione del provvedimento l'Ente locale competente (nota: la circolare dice "ovvero quello in cui e' avvenuto il ritrovamento; non si capisce se sia una spiegazione o un'alternativa)
il giudice competente, in caso di incertezza sull'effettiva minore eta', dispone l'accertamento presso la struttura o presidio sanitario competente sul territorio, abilitato all'indagine dal Minlavoro-salute-politiche-sociali
o affidamento a struttura di accoglienza
effettuato dall'autorita' di P.S.
la struttura e' quella di accoglienza indicata dall'Ente locale competente o, in mancanza, una struttura temporanea
l'OCR valuta il programma di rientro (nota: la circolare fa riferimento ai "programmi") e gestisce il colloquo con le autorita' rumene per la loro attuazione e per le richieste di rimpatrio dei minori al termine dei programmi (nota: non si capisce perche' "al termine") o, comunque, alla scadenza dei tempi prestabiliti (nota: non e' chiaro di quali tempi si tratti)
la prefettura incarica un assistente sociale, in servizio presso la prefettura, di definire e seguire in collaborazione con la struttura di accoglienza e gli Enti locali, un programma di protezione fino al rimpatrio
l'assistente sociale e' tenuto anche a collaborare alla definizione del programma di rimpatrio e di assistenza in Romania e al monitoraggio post-rimpatrio
l'Ente locale provvede al trasferimento materiale del minore e all'affidamento alla struttura di accoglienza (nota: in precedenza si afferma che l'affidamento e' effettuato dall'autorita' di P.S.)
la struttura sanitaria competente fornisce assistenza e cure necessarie
se la struttura di accoglienza, a seguito di colloqui, rileva che il soggetto non e' rumeno o non e' minorenne, lo comunica all'OCR; in caso di nazionalita' diversa da quella rumena, l'OCR segnala il caso al Comitato minori (minore straniero) o al consolato competente (minore comunitario)
in caso di minore sottoposto a procedimento penale, il ruolo dell'Ente locale e' giocato dal Servizio minorile del Dipartimento per la Giustizia Minorile; quello della struttura di accoglienza, quando il minore e' sottoposto a misura restrittiva della liberta' personale, dalla Struttura penale (Centro di prima accoglienza, Istituto penale per i minorenni, Comunita')
o gestione del programma di rientro
l'OCR coordina la definizione e l'attuazione di un programma di rientro e concorda con le autorita' rumene il progetto socio-educativo, la data e le modalita' del rimpatrio; nota: non vi e' traccia del rilievo da dare, ai fini della scelta di rimpatrio, all'opinione del minore o alle indagini su familiari e a situazione del minore
in caso di minore sottoposto a procedimento penale, il ruolo dell'OCR e' giocato dal Servizio minorile del Dipartimento per la Giustizia Minorile; le autorita' rumene provvedono a che il rimpatrio sia possibile all'atto della scarcerazione
o monitoraggio post-rientro
l'OCR registra i dati relativi al progetto socio-educativo e ne verifica l'attuazione e l'esito (anche mediante visite di esperti)
Circ. Mininterno 9/6/2009: raccordo tra Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, Prefetti e Sindaci finalizzato a
o ottenere una gestione coordinata e omogenea delle procedure
o valutare, nel rispetto del prioritario interesse dei minori per i quali e' stato richiesto li rimpatrio, le singole posizioni
o definire preventivamente le condizioni indispensabili per garantire il reinserimento in patria
TAR Lazio: illegittimo il provvedimento di rimpatrio assistito di una minore rumena che non si fondi su un piano di inserimento in Romania e non tenga conto della sentenza di adottabilita' pronunciata dal Tribunale per i minorenni in Italia; non persegue, infatti, il preminente interesse della minore
Denuncia alla Commissione
europea di inadempimenti del diritto comunitario (torna
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E' possibile denunciare alla Commissione europea inadempimenti del diritto comunitario, compilando un apposito modello di denuncia
SOLVIT (torna
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In ogni Stato membro dell'Unione europea (e in Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e' istituito il servizio gratuito SOLVIT, per la risoluzione di problemi online, in cui gli Stati membri collaborano per risolvere concretamente i problemi derivanti dall'applicazione scorretta delle norme sul mercato interno da parte delle amministrazioni pubbliche (da scheda informativa)
Il Centro SOLVIT italiano opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee, Piazza Nicosia, 20 - 00186 Roma, Tel: +39 06 6779 5844, Fax: +39 06 6779 5044, e-mail: solvit@palazzochigi.it (da Guida Dipartimento Politiche Comunitarie alla libera circolazione di servizi e professioni e Nota SOLVIT italiano)
Esito positivo del ricorso al SOLVIT di un docente francese, chiamato in Italia per insegnare all'Universita' degli Studi di Roma 2 Tor Vergata, contro il mancato riconoscimento di 11 mesi di insegnamento svolti in Francia e della corrispondente anzianita' a fini retributivi; SOLVIT ha fatto osservare come uno Stato membro sia obbligato a tener conto dell'esperienza professionale e dell'anzianita' maturata da un lavoratore comunitario nell'esercizio di analoga attivita' all'interno della pubblica amministrazione di un altro Stato membro (Sent. Corte Giust. C-371/04); l'amministrazione, accogliendo le osservazioni di Solvit ha corretto la propria decisione (da Comunicato Dipartimento Politiche comunitarie 26/5/2011)
Com. Dipartimento Politiche comunitarie 27/3/2012: alla cittadina comunitaria in possesso della tessera TEAM che debba partorire d'urgenza in uno Stato membro in cui si trovi temporaneamente non possono essere accollate spese sanitarie in eccesso rispetto al pagamento del ticket, a parta' con i cittadini di quello Stato, neanche in relazione all'assistenza al neonato: questi e' infatti coperto dalle disposizioni di cui all'art. 19 Regolamento CE 883/2004 e all'art. 25 Regolamento CE 987/2009, che assicurano copertura anche ai familiari del titolare di tessera TEAM, dovendosi considerare familiare ai sensi di articolo 1, lettera i Regolamento CE 883/2004, "qualsiasi persona definita o riconosciuta come componente il nucleo familiare" (caso risolto da SOLVIT)
Com. Dipartimento Politiche Comunitarie 19/12/2012: un ingegnere laureato in Italia (che in Italia puo' esercitare nel settore dell'architettura) ha ottenuto iscrizione Albo architetti britannico, sulla base del riconoscimento automatico del titolo, grazie all'intervento del SOLVIT
Com. Dipartimento delle Politiche europee 4/2/2014: un cittadino polacco (di padre italiano e madre polacca), che riceveva dall'Italia una pensione per superstiti dopo la morte del padre, al compimento del diciottesimo anno di eta' si e' visto interrompere la corresponsione della prestazione da parte dell'ufficio INPS di Cremona; trattandosi pero' di studente, ne ha diritto fino al comimento del 26-esimo anno di eta'; l'intervento del SOLVIT ha fatto si' che venisse ripristinato il pagamento della pensione
Limiti al diritto di
soggiorno (torna all'indice del capitolo)
o motivi di sicurezza dello Stato (inclusa l'appartenenza ad associazioni sovversive o terroristiche o l'agevolazione di associazioni terroristiche); si tiene conto anche di condanne in Italia per delitti contro la personalita' dello Stato (L. 129/2011)
o motivi imperativi di pubblica sicurezza (comportamenti che compromettono la tutela dei diritti fondamentali della persona ovvero lincolumita' pubblica); si tiene conto, se ricorrono tali motivi (L. 129/2011), di
condanne (anche a seguito di patteggiamento; in questo senso, sent. Cass. 4636/2012), in Italia o all'estero, per
- delitti non colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona
- delitti di cui all'art. 8 L. 69/2005 (reati per cui si pocede a consegna obbligatoria nell'ambito del mandato d'arresto europeo)
appartenenza a categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione
avvenuta adozione di misure di prevenzione
avvenuta adozione di provvedimenti di allontanamento da parte di autorita' straniere; nota: la disposizione deve essere interpretata alla luce di Sent. Corte Giust. C-33/07, secondo la quale un precedente provvedimento di allontanamento da parte di uno Stato membro non e' sufficiente a giustificare la limitazione del diritto di ingresso e di soggiorno di un cittadino comunitario in altro Stato membro, a meno che tale cittadino non rappresenti una minaccia per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o sicurezza pubblica (a maggior ragione non e' sufficiente quando il provvedimento di allontanamento sa stato adottato per semplice soggiorno illegale)
o altri motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza; tra i motivi di ordine pubblico e' incluso il non aver ottemperato all'ordine di allontanamento adottato per mancanza di requisiti e l'essere rintracciati nel territorio dello Stato oltre il termine fissato col provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato italiano (L. 129/2011; nota: la congiunzione "e" rende piu' stringente la condizione, impedendo di applicare questa disposizione quando non sia provato il mancato ottemperamento all'ordine di allontanamento)
o per motivi di sanita' pubblica, in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia (nota: la Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita' siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno)
Sent. Corte Giust. C-364/10: il rifiuto di ammissione sul territorio di un Capo di Stato di uno Stato membro non viola il diritto alla libera circolazione di cui alla Direttiva 2004/38/CE, se tale Capo di Stato intende viaggiare nella sua qualita' istituzionale, e non solo come cittadino UE
Sono previsti esplicitamente, quali misure di sicurezza, l'espulsione per lo straniero o l'allontanamento per il cittadino comunitario, quando l'interessato sia stato condannato alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni (art. 235 c.p., modificato da L. 125/2008) o condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per un delitto contro la personalita' dello Stato (art. 312 c.p.); il diritto di soggiorno puo' essere limitato, in questi casi, sia per il cittadino comunitario sia per il suo familiare straniero; si applicano le modalita' previste dal D. Lgs. 30/2007 per l'allontanamento basato sulla pericolosita' della persona, sia per il cittadino comunitario sia per qualunque familiare del cittadino comunitario che rientri tra coloro il cui soggiorno e' agevolato dallo Stato (art. 183-ter D. Lgs. 271/1989, come modificato da L. 97/2013: incluso il partner legato da un'unione stabile attestata con documentazione ufficiale); nota: in quanto misure di sicurezza, in ogni caso, sono applicabili, in base ad artt. 202 e 203 c.p., solo a seguito della valutazione di effettiva pericolosita')
Decr. Magistrato di sorveglianza Padova: lo straniero detenuto che sia diventato coniuge di cittadino comunitario, in quanto titolare di diritto di soggiorno non puo' essere soggetto ad espulsione quale misura alternativa alla detenzione (nota: dal momento che l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione riguarda solo stranieri che, se liberi, dovrebbero essere espulsi per irregolarita' del soggiorno, questa sentenza ha riacquistato rilevanza a seguito di Sent. Corte Cost. 245/2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano); Gdp Agrigento: annullato un provvedimento ordinario di espulsione per soggiorno illegale del coniuge straniero di cittadina comunitaria presente in Italia (nota: motivazione confusa, che fa riferimento improprio al possesso da parte dello straniero di un visto Schengen rilasciato dall'Olanda, per altro successivamente all'adozione del decreto di espulsione)
I titolari di diritto di soggiorno permanente sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza o gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (D. Lgs. 32/2008); Sent. Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di tale disposizione, la lotta contro le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti rientra nella nozione di gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 10 anni (verosimilmente, per tutti i 10 anni, salve le assenze da tollerare nel senso indicato da Sent. Corte Giust. C-145/09) sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza
Sent. Corte Giust. C-145/09: ai fini dell'applicazione di una protezione rafforzata contro l'allontanamento
o occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti nel caso in esame; in particolare, la durata di ciascuna delle assenze dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, le ragioni che hanno motivato le assenze e che possono determinare se esse comportino o meno lo spostamento verso un altro Stato del centro degli interessi personali, familiari o professionali dell'interessato
o la lotta contro le associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti puo' rientrare nella nozione di motivi imperativi di pubblica sicurezza
Concl. Avv. Gen. C-348/09: un cittadino comunitario (nota: verosimilmente, anche il suo familiare straniero) non puo' invocare il diritto a una protezione rafforzata contro l'allontanamento in forza della durata del suo soggiorno pregresso quando e' dimostrato che il prolungamento e' dovuto all'aver tenuto nascosto un comportamento delittuoso che costituisce una grave turbativa per l'ordine pubblico dello Stato membro
o il periodo di soggiorno decennale previsto ai fini di una protezione rafforzata contro l'allontanamento deve essere, in linea di principio, continuativo e calcolato a ritroso, a partire dalla data della decisione di allontanamento della persona di cui trattasi
o un periodo di detenzione della persona e', in linea di principio, idoneo ad interrompere la continuita' del soggiorno e ad incidere sulla concessione della protezione rafforzata contro l'allontanamento, compreso il caso in cui l'interessato abbia soggiornato nello Stato membro ospitante duranti i dieci anni precedenti la sua detenzione; tuttavia, tale circostanza puo' essere presa in considerazione nella valutazione globale richiesta per determinare se i legami di integrazione precedentemente creatisi con lo Stato membro ospitante siano stati o meno infranti
Sent. Corte Giust. C-348/09 (nota: sull'allontanamento dalla Germania di un italiano condannato per abusi sessuali su un minore):
o gli Stati membri possono considerare che reati come quelli di cui allarticolo 83, paragrafo 1, secondo comma, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nel caso in esame, lo sfruttamento sessuale di minori) costituiscono un attentato particolarmente grave a un interesse fondamentale della societa', tale da rappresentare una minaccia diretta per la tranquillita' e la sicurezza fisica della popolazione, e, pertanto, possono rientrare nella nozione di "motivi imperativi di pubblica sicurezza" atti a giustificare un provvedimento di allontanamento, a condizione che le modalita' con le quali tali reati sono stati commessi presentino caratteristiche particolarmente gravi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare sulla base di un esame individuale della fattispecie su cui esso e' chiamato a pronunciarsi; in proposito, Concl. Avv. Gen. C-348/09: l'abuso sessuale ai danni di minore di quattordici anni, la violenza sessuale e lo stupro non rientrano nella nozione di "motivi imperativi di pubblica sicurezza" quando tali atti non minacciano direttamente la tranquillita' e la sicurezza fisica della popolazione nel suo insieme o di una gran parte di essa (nella fattispecie, perche' perpetrati all'interno della famiglia)
o qualsiasi provvedimento di allontanamento e' subordinato alla circostanza che il comportamento della persona di cui trattasi rappresenti una minaccia reale e attuale per un interesse fondamentale della societa' o dello Stato membro ospitante, accertamento che implica, in generale, in capo all'interessato, l'esistenza di una tendenza a ripetere in futuro tale comportamento; prima di adottare una decisione di allontanamento, lo Stato membro ospitante deve tenere conto, in particolare, della durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, della sua eta', del suo stato di salute, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione sociale e culturale in tale Stato e dellimportanza dei suoi legami con il paese dorigine
I titolari di diritto di soggiorno (D. Lgs. 32/2008) minorenni sono allontanabili solo per motivi di sicurezza dello Stato o motivi imperativi di pubblica sicurezza, ovvero quando questo sia necessario a tutela del loro interesse
Ai fini dell'allontanamento per questi motivi (D. Lgs. 32/2008),
o si rispetta il principio di proporzionalita': il provvedimento restrittivo deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e non eccedere quanto necessario per conseguirlo (Sent. Corte Giust. C-33-07)
o rilevano comportamenti personali che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave (L. 129/2011) per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (coerente con una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia), la semplice esistenza di condanne penali non giustificandone automaticamente l'adozione (in questo senso, Trib. Torino e Trib. Firenze)
o si tiene conto di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 20, co. 17 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:
a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)
il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)
o si tiene conto di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine
o non si tiene conto di ragioni economiche (nota: il riferimento e' qui alla condizione economica del paese, non a quella dell'interessato, come invece interpretato da Trib. Torino e Trib. Firenze)
Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009:
o l'interpretazione delle misure che garantiscono la liberta' di circolazione deve essere ampia; quella delle misure che la limitano, restrittiva
o la nozione di sicurezza (interna ed esterna) fa riferimento alla preservazione dell'integrita' dello Stato e delle istituzioni; la nozione di ordine pubblico, alla prevenzione del disturbo dell'ordine sociale
o i cittadini comunitari e i loro familiari con diritto di soggiorno possono essere allontanati solo per condotte punite dalla legge o rispetto alle quali sono state adottate misure di contrasto effettive (Sent. Corte Giust. C-268-99)
o la mancata registrazione non puo' essere considerata di per se' minaccia alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico (Sent. Corte Giust. C-48-75)
o comportamenti pregressi possono essere tenuti in considerazione solo quando vi e' concreta possibilita' di reiterazione; la minaccia deve esistere al momento in cui la misura viene adottata o rivista dall'autorita' giudiziaria (Sent. Corte Giust. C-482-01 e Sent. Corte Giust. C-493-01); la sospensione della pena suggerisce che la minaccia non sia attuale
o l'appartenenza ad una organizzazione pericolosa per la sicurezza o per l'ordine pubblico e' rilevante se l'interessato prende parte alle attivita' di essa e si identifica con i suoi obiettivi o progetti (Sent. Corte Giust. C-482/01 and C-493/01)
o la commissione continuata di piccoli crimini puo' rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico; si deve tener conto, comunque, della frequenza dei crimini, della loro natura, del danno causato (Sent. Corte Giust. C-349-06)
o la buona condotta tenuta in prigione e' elemento rilevante nella valutazione della proporzionalita' delle restrizioni imposte
o occorre distinguere nettamente tra motivi ordinari, gravi e imperativi, ai fini dell'allontanamento di categorie protette (titolari di diritto di soggiorno permanente, residenti da oltre dieci anni, minori)
o nel computo del soggiorno pregresso, non e' necessario includere i periodi trascorsi in detenzione se l'interessato non ha stabilito legami con l'Italia
Trib.
Torino: la semplice esistenza di condanne, soprattutto se risalenti nel
tempo, non e' sufficiente a motivare l'allontanamento (nello stesso senso, Trib.
Firenze); rilevano i legami familiari in Italia
Sent.
Cons. Stato 5126/2013: legittimo
il provvedimento di allontanamento
di un cittadino comunitario che si sia reso reso responsabile di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale
durante una manifestazione; l'autorita' non e' tenuta al riesame del
provvedimento sulla base della successiva buona condotta processuale
dell'interessato
Sent. Cass. n. 27224/2008: la mera esistenza di una segnalazione al SIS e' insufficiente a legittimare il diniego del visto per ricongiungimento del coniuge straniero di cittadino italiano, anche in virtu' della Sent. Corte Giust. C-503-03; nello stesso senso, Sent. Corte Giust. C-33/07: un precedente provvedimento di allontanamento da parte di uno Stato membro non e' sufficiente a giustificare la limitazione del diritto di ingresso e di soggiorno di un cittadino comunitario (ne', verosimilmente, del suo familiare straniero) in altro Stato membro, a meno che tale cittadino non rappresenti una minaccia per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o sicurezza pubblica (a maggior ragione non e' sufficiente quando il provvedimento di allontanamento sa stato adottato per semplice soggiorno illegale); tuttavia, perche' il giudice possa disporre il rilascio del visto ex art. 30, co. 6 T.U., il ricorrente deve documentare il fatto che la segnalazione e' ininfluente ai fini del diniego del visto (nota: Sent. Corte Giust. C-503-03 afferma che e' lo Stato membro a dover fornire sufficienti motivi per il diniego)
Corte d'appello di Venezia: un'espulsione per soggiorno illegale pregressa e una condanna per detenzione di stupefacenti non sono segno di significativa pericolosita' per la sicurezza pubblica e non rappresentano motivo valido per negare l'ingresso dello straniero che sia diventato, nel frattempo, coniuge di cittadino italiano (nota: l'argomento fa riferimento al D. Lgs. 30/2007 e si applica in generale al familiare di cittadino comunitario)
Trib. Agrigento: lo straniero che, a seguito di espulsione, abbia fatto ingresso non autorizzato e che nel frattempo abbia sposato una cittadina comunitaria resta penalmente responsabile qualora non si sia attivato per veder riconosciuto il proprio diritto di ingresso e di soggiorno
Nota: per il cittadino straniero, il T.U. prevede la possibilita' di respingimento a seguito di controlli sanitari e, quindi, in linea teorica, la possibilita' di diniego di rilascio o rinnovo del permesso e di revoca dello stesso (e, indirettamente, la possibilita' di espulsione); su queste disposizioni prevale pero' l'obbligo di prestare le cure mediche (sia in caso di straniero presente sul territorio sia in caso di straniero che si presenti alla frontiera); discutibile, quindi, che si possa effettivamente allontanare il cittadino comunitario o il familiare straniero di cittadino italiano o di cittadino comunitario per motivi di sanita' pubblica
Nota: il fatto che non possano essere adottati provvedimenti limitativi del diritto di soggiorno a carico del cittadino comunitario e dei suoi familiari sulla base della scadenza del documento di identita' e' coerente con Sent. Corte Giust. C-459-1999
Scambio di informazioni tra
Stati membri sulla pericolosita' della persona (torna
all'indice del capitolo)
Modalita' di adozione ed
esecuzione del provvedimento di allontanamento fondato sulla pericolosita'
della persona (torna all'indice del capitolo)
o e' adottato dal Ministro dell'interno,
quando e' basato su motivi di sicurezza dello Stato (L. 129/2011)
quando e' basato su motivi imperativi di pubblica sicurezza e riguarda un titolare di diritto di soggiorno soggiornante da piu' di 10 anni o minorenne
o e' adottato dal Prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario negli altri casi
o e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009) da permettere l'esercizio del diritto di difesa
o e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)
o e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale
o nel caso in cui l'allontanamento risulti urgente perche' l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza (L. 129/2011)
o nel caso in cui l'interessato si sia trattenuto in Italia in violazione del termine prescrittogli con il provvedimento di allontanamento per lasciare l'Italia
o nel caso in cui il prefetto adotti un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico nei confronti del soggetto che non abbia ottemperato all'ordine di allontanamento adottato per mancanza di requisiti "e" sia stato rintracciato nel territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato (L. 129/2011); nota: la congiunzione "e" impone una condizione piu' stringente e impedisce di far rientrare questa previsione nella precedente
o comunicazione al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento entro 48 ore dalladozione
o esecuzione del provvedimento sospesa fino alla decisione sulla convalida
o l'interessato e' informato del suo diritto di essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di essere ammesso al gratuito patrocinio
o udienza in camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti
o nelle more della convalida, l'interessato e' trattenuto in un CIE, salvo che il procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento
o il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore successive alla comunicazione del provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata losservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti per i provvedimenti di allontanamento e di accompagnamento; in caso contrario, il provvedimento perde efficacia
o una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo
o decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lesecuzione dellallontanamento
o una volta verificata la sussistenza e l'efficacia dell'atto presupposto, compete al giudice della convalida il vaglio dei motivi che hanno indotto l'amministrazione procedente a disporre la peculiare modalita' esecutiva dell'allontanamento consistente nell'accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica
o la giustificazione di un allontanamento urgente deve essere reale e proporzionata (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4)
o non convalidato un provvedimento di accompagnamento alla frontiera di cittadino comunitario, perche' non adeguatamente motivato in merito al fatto che l'ulteriore permanenza sul territorio nazionale sarebbe incompatibile con la civile e sicura convivenza (motivazioni neanche desumibili dalla motivazione del provvedimento di allontanamento)
o benche' si tratti di persona gia' allontanata per mancanza dei requisiti di soggiorno, nel provvedimento di allontanamento non si fa menzione di art. 21 co. 4 D. Lgs. 30/2007 (allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico); per altro, secondo il giudice, per quella norma la dottrina ha evidenziato la difficile armonizzazione con la disciplina europea e la precaria coerenza interna del D. Lgs. 30/2007 proprio per l'automaticita' dellallontanamento immediato
o il questore richiede il nulla-osta allespulsione allautorita giudiziaria; se l'interessato si trova in stato di custodia cautelare in carcere (o, nel caso si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p., sottoposto, per qualunque motivo, a misura cautelare detentiva; inclusi, quindi, gli arresti domiciliari), la richiesta e' effettuata dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta la misura cautelare
o il nulla-osta e negato solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allinteresse della persona offesa (nota: la necessita' di celebrare il processo per direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?); in questo caso, l'esecuzione dellespulsione e' sospesa fino a comunicazione della cessazione delle esigenze processuali
o lautorita giudiziaria decide allatto della convalida dellarresto in flagranza o del fermo, o col provvedimento con cui si dichiara revocata o estinta la custodia cautelare (nota: questa disposizione non sembra compatibile con il fatto che la richiesta del questore e' effettuata dopo l'emanazione di tale provvedimento), o, negli altri casi, entro 7 gg. (L. 125/2008) dalla richiesta del questore (silenzio-assenso dopo i 7 gg. L. (125/2008); possibile il trattenimento in CIE in attesa della decisione)
o sentenza di non luogo a procedere in caso di avvenuto allontanamento prima del rinvio a giudizio, salvo che si proceda per reati di cui all'art. 380 c.p.p.; e' sempre disposta la confisca delle cose di cui all'art. 240 c.p.
o applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dellart. 345 c.p.p. (riproponibilita' dell'azione penale) in caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine (se successivo) per la prescrizione del reato piu grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti; ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini
o Sent. Cass. 41095/2014: non si applicano le disposizioni relative all'improcedibilita' al caso di procedimento penale instaurato per il delitto di reingresso illegale di cui all'art. 20 co. 14 D. Lgs. 30/2007 contro un soggetto precedentemente allontanato per motivi imperativi di pubblica sicurezza che sia stato intercettato in fase di rientro in Italia e immediatamente respinto (non trovandosi quindi piu' nel territorio dello Stato al tempo dell'emissione della citazione in giudizio)
Reingresso a seguito di
allontanamento fondato sulla pericolosita' della persona (torna
all'indice del capitolo)
o 10 anni, per motivi di sicurezza dello Stato
o 5 anni, negli altri casi
Allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare per mancanza dei requisiti (torna all'indice del capitolo)
o in base al principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli, tuttavia, dovrebbe essere autorizzato il soggiorno in tutti i casi in cui sussistano le condizioni richieste per il soggiorno dello straniero; in particolare, andrebbero disciplinati i casi di familiare straniero di cittadino italiano o comunitario
il cui soggiorno debba essere autorizzato in base a seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)
che sia non allontanabile per rischio di persecuzione, anche indiretta (art. 19, co. 1 T.U.)
che sia non allontanabile in quanto minore, o donna incinta o puerpera o marito di questa con lei convivente, o familiare entro il secondo (L. 94/2009) grado di italiano con lui convivente (art. 19, co. 2 T.U.), o necessitante di cure urgenti o essenziali (Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006; secondo Sent. Cass. 15830/2001, non rientrano tra tali cure quelle di cui necessita un tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta, in contrasto con circ. Minsanita 24/3/2000; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di patologia cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson; TAR Lombardia: fino alla completa guarigione; in senso parzialmente contrario, Sent. Cass. 1531/2008: solo il trattamento necessario a dare compimento o efficacia all'intervento urgente, non quello di mantenimento o di controllo, ancorche' indispensabili ad assicurare speranza di vita; secondo TAR Sicilia, se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia per motivi di cure; Sent. Cass. 7615/2012: spetta al giudice che decide sul ricorso contro l'espulsione dello straniero affetto da HIV accertare se sussista una terapia antiretrovirale in atto, se la cura antiretrovirale somministrata prima della espulsione non sia sospendibile senza esporre a rischio della vita lo straniero, se vi siano rischi nel caso in cui all'interruzione delle terapie faccia seguito l'impossibilita' di una loro prosecuzione nel paese di rimpatrio e se tale impossibilita' sia provata o quantomeno presumibile; TAR Lazio: l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma deambulazione; Sent. Cass. SS. UU. Civ. 14500/2013: il giudice di pace deve accertare se le cure alle quali e' sottoposto il ricorrente in Italia, incluso il trattamento retrovirale per l'HIV, siano essenziali alta luce del principio secondo cui per tali debbono intendersi anche le semplici somministrazioni di farmaci quando si tratti di terapie necessarie a eliminare rischi per la vita o il verificarsi di maggiori danni alla salute, in relazione all'indisponibilita' dei farmaci nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe essere espulso, e in presenza di valutazioni mediche dei consulenti tecnici e del medico curante, il giudice di pace deve indicare se siano condivisibili ovvero per quali ragioni non siano condivisibili); TAR Lombardia: quando lo straniero sia soggetto a cure essenziali salva-vita, e' anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del permesso, dato che non tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il pertinente titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure mediche d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche trattamenti di mantenimento e controllo
che sia genitore naturale di un minore regolarmente soggiornante in Italia (art. 29, co. 6 T.U.) con l'altro genitore (L. 94/2009)
la cui presenza sia necessaria per lo sviluppo psicofisico di un minore soggiornante in Italia (art. 31, co. 3 T.U.);
che sia affidato a comunita di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/1983 (art. 32 co. 1 T.U.);
che sia uno dei familiari di cui all'art. 29, co. 1 di titolare di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario (art. 28, co. 1 D. Lgs. T.U.)
la cui presenza sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allart. 380 c.p.p. o allart. 3 L. 75/1958 (art. 11, co. 1, lettera c-bis DPR 394/1999);
che debba espletare una misura compensativa per il riconoscimento di un titolo professionale (art. 49, co. 3 bis DPR 394/1999)
o riguardo al diritto all'unita' familiare, il principio di applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli e' sancito da art. 28, co. 2 T.U.; in generale, non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, esso possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,
presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali
Ai fini dell'allontanamento per assenza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto
o di segnalazioni motivate del Sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario (art. 21, co. 2 D. Lgs. 30/2007 e art. 54, co. 5 bis D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 125/2008); note:
a questo scopo, gli agenti di pubblica sicurezza della polizia municipale possono accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati (art. 16 quater, co. 1 L. 68/1993, come modificato da L. 125/2008)
il prefetto puo' adottare misure per assicurare il concorso delle Forze di polizia e disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (art. 54, co. 9 D. Lgs. 267/2000, come modificato da L. 217/2010)
circ. Mininterno 6/4/2007: il Comune, qualora nel corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione al Prefetto
o di durata del soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale in Italia, legami con il paese d'origine
o il limite dei 3 mesi continuativi di soggiorno deve essere verificato al momento dell'adozione del provvedimento
o non rilevano le intenzioni dello stesso cittadino in relazione alla durata del soggiorno
o e' necessario il rilievo formale del superamento del termine (in senso opposto, Trib. Roma: spetta all'interessato provare che la durata del soggiorno non ha superato i 3 mesi)
o non rileva la mancata iscrizione anagrafica, ma solo i requisiti sostanziali
o il provvedimento di allontanamento deve comunque essere proporzionato all'interesse da tutelare
o non si dovrebbe procedere ad allontanamento se la persona non e' diventata un onere eccessivo per lo Stato (la Corte d'appello richiama i criteri relativi a durata, situazione personale e importo contenuti in Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4)
o una persona che viva di lavori saltuari e di assistenza privata non costituisce onere eccessivo per l'assistenza sociale
Modalita' di adozione ed
esecuzione del provvedimento di allontanamento fondato sulla mancanza di
requisiti (torna all'indice del capitolo)
o e' adottato, con atto motivato, dal Prefetto, territorialmente competente in base alla residenza o alla dimora del destinatario (nota: rileva la dimora, per esempio, in caso di cittadino comunitario che prolunghi il suo soggiorno, senza averne i requisiti, per piu' di 3 mesi senza essere iscritto all'anagrafe)
o e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana, in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)
o e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, del termine per lasciare l'Italia (almeno un mese dalla data della notifica)
o non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale (nota: un provvedimento che non preveda un divieto di reingresso ha il solo effetto di interrompere la continuita' del soggiorno e, quindi, di ostacolare la maturazione del diritto di soggiorno permanente)
Cancellazione anagrafica a
seguito di allontanamento (torna all'indice del capitolo)
Impugnazione dei
provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine
pubblico; istanza di sospensione (torna all'indice del
capitolo)
Impugnazione dei provvedimenti
di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza o per assenza delle
condizioni che determinano il diritto di soggiorno; istanza di sospensione (torna all'indice del capitolo)
o sembra si tratti di uno stimolo all'azione tempestiva del giudice, dal momento che sono inclusi casi in cui la sospensione dell'esecuzione e' automatica
o nei casi in cui e' previsto l'accompagnamento immediato, il giudice deve decidere immediatamente?
Disposizioni comuni sui
ricorsi (torna all'indice del capitolo)
Matrimoni fittizi (torna all'indice del capitolo)
o un matrimonio e' di comodo se e' stato celebrato solo allo scopo di ottenere il diritto di soggiorno
o la qualita' della relazione e' irrilevante
o le misure adottate per combattere i matrimoni di comodo non possono essere tali da rappresentare un deterrente rispetto all'esercizio della liberta' di movimento dei cittadini UE o da comprimere indebitamente i loro legittimi diritti
o tali misure non possono minare l'effettivita' del diritto comunitario ne' discriminare sulla base della nazionalita'
o accertamenti in caso di sospetto abuso sono consentiti, ma non devono avere carattere sistematico (vietati gli accertamenti su tutti i migranti, come pure quelli su intere categorie di migranti)
o l'accertamento dell'abuso deve far riferimento al diritto comunitario, non alle leggi nazionali sull'immigrazione
o criteri utili per riconoscere un matrimonio genuino:
il coniuge straniero ha gia' soggiornato legalmente o non avrebbe difficolta' ad ottenere l'autorizzazione a soggiornare legalmente
la relazione tra i due coniugi e' o e' stata di lunga durata
la coppia ha avuto un domicilio comune per molto tempo (la convivenza attuale non e' richiesta: sent. Corte Giust. C-267-83)
la coppia ha assunto impegni finanziari o legali comuni a lungo termine
o criteri utili (solo indicativi) per individuare un possibile intento di abuso
i coniugi non si sono mai incontrati prima del matrimonio
i coniugi forniscono versioni incoerenti riguardo a dati personali rilevanti
i coniugi non parlano alcuna lingua comprensibile per entrambi
e' stata versata una somma di denaro allo scopo di celebrare il matrimonio (con eccezione della dote)
uno o entrambi i coniugi hanno precedenti relativi a frodi o abusi finalizzate ad ottenere il diritto di soggiorno
la vita familiare si e' sviluppata solo dopo che l'ordine di allontanamento e' stato adottato
la coppia divorzia poco tempo dopo che il coniuge straniero ha acquistato il diritto di soggiorno
o l'onere della prova dell'abuso spetta alle autorita' dello Stato membro
o il procedimento in corso per definire se il matrimonio sia di comodo non puo' portare a sospensione dei diritti associati alla condizione di coniuge; tali diritti possono essere revocati successivamente all'accertamento
o il fatto che una persona si ponga deliberatamente in una situazione che gli conferisce un diritto non e' di per se' una base sufficiente per assumere che vi sia abuso (Sent. Corte Giust. C-212-97)
Soggiorno illegale quale
aggravante: illegittimita' costituzionale (torna all'indice
del capitolo)
o illegittimita' costituzionale di art. 61, numero 11-bis c.p. (come modificato da L. 125/2008), che stabiliva come l'aver commesso il reato in condizioni di soggiorno illegale nel territorio dello Stato fosse da considerarsi circostanza aggravante comune; note:
l'aggravante associata alla
condizione di soggiorno illegale si riferiva solo ai cittadini stranieri
e agli apolidi, non ai cittadini comunitari
(in base alla modifica ulteriore introdotta da L. 94/2009); nota: la Commissione
europea aveva censurato (nel Comunicato
23/9/2008 e nel Rapporto
sull'applicazione della Direttiva 2004/38/CE) la norma che introduceva,
anche con riferimento ai cittadini comunitari, l'aggravante di soggiorno
illegale; restavano, pero', inclusi,
anche a seguito dell'entrata in vigore di L. 94/2009, i familiari stranieri di
cittadini comunitari
questione di legittimita' costituzionale sollevata da Trib. Latina, Trib. Ferrara e Trib. Livorno
prima della sentenza in esame, Ord. Corte Cost. 277/2009 e Ord. Corte Cost. 66/2010: l'introduzione del reato di ingresso o soggiorno illegale rende necessaria una rivalutazione, da parte del giudice a quo, della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
con la sentenza in esame, la Corte ha ritenuto irragionevole la
discriminazione posta dall'aggravante in questione nei confronti dello
straniero; paradossalmente, hanno giocato a sfavore della disposizione
censurata due novita' introdotte dalla L. 94/2009: l'esonero dall'aggravante
per il cittadino comunitario che soggiorni illegalmente (ad esempio, per non
aver ottemperato ad un ordine di allontanamento) e l'introduzione del reato di
soggiorno illegale; il primo rende evidente come l'aggravante non intenda
colpire la violazione delle norme su ingresso e soggiorno dei non cittadini, ma
piuttosto la condizione stessa di straniero; la seconda da' luogo a un rischio
di violazione del principio "ne bis
in idem", traducendosi in una doppia punizione per la medesima
infrazione
o illegittimita'
costituzionale, in via consequenziale,
di art. 656, co. 9, lettera a) c.p.p. (modificato da L. 125/2008), limitatamente
alle parole "e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art.
61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,"; tale
disposizione stabiliva come la sospensione
dell'esecuzione della pena detentiva non superiore, anche come residuo di
maggior pena, a tre anni (quattro, nei casi di reati di cui agli artt. 90 e 94 DPR
309/1990), non fosse disposta in
presenza della circostanza aggravante
costituita dall'aver commesso il fatto in condizioni di soggiorno illegale nel
territorio dello Stato
Consultazione da parte di
altro Stato membro riguardo alla pericolosita' (torna
all'indice del capitolo)
Trasferimento di persone
condannate (torna all'indice del capitolo)
o la persona e' cittadina del secondo Stato
o la sentenza e' definitiva
o la condanna e' a tempo indeterminato o, al momento in cui viene ricevuta la richiesta di trasferimento, restano da scontare almeno sei mesi (salvo casi eccezionali di durata minore per i quali vi sia l'accordo degli Stati contraenti; nota: tutti?)
o i due Stati danno il proprio consenso al trasferimento
o la persona (o il suo rappresentante legale, in ragione dell'eta' o delle condizioni di salute di essa) da' il suo consenso; si prescinde dal consenso (Prot. Add. 18/12/1997 alla Conv. Strasburgo 21/3/1983)
in caso di fuga, prima dell'esecuzione della sentenza, nel territorio del secondo Stato
in caso di adozione di un provvedimento di espulsione o di allontanamento (il consenso del secondo Stato puo' essere dato, in questo caso, solo dopo aver preso in considerazione l'opinione della persona)
o il fatto per cui la persona e' stata condannata costituisce crimine per
la legge del secondo Stato
o le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi gli articoli 6, 48 e 52, fanno parte del diritto primario dell'Unione; i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti sanciti dagli articoli 5, paragrafi 1, 3, 4 e 6, paragrafi 2 e 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, costituiscono principi generali del diritto dell'Unione
o la privazione della liberta' e la consegna coercitiva della persona ricercata insite nella procedura di esecuzione di un mandato d'arresto europeo costituiscono un'ingerenza nel diritto alla liberta' della persona ricercata ai sensi dellarticolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonche' dellarticolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
o di regola, tale ingerenza sara' giustificata quale misura "necessaria in una societa' democratica" in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; ciononostante, la detenzione ai sensi di tale disposizione, non deve essere arbitraria; per evitare di incorrere nell'arbitrarieta', tale detenzione deve essere disposta in buona fede, deve essere strettamente collegata ai motivi di detenzione cui fa riferimento l'autorita' giudiziaria dell'esecuzione; il luogo e le condizioni di detenzione devono essere adeguati e la durata della detenzione non puo' eccedere quanto sia ragionevolmente richiesto per conseguire l'obiettivo perseguito (deve cioe' superare l'esame di proporzionalita'); l'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato alla stregua dell'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
o la competente autorita' giudiziaria dello Stato membro di esecuzione di un mandato d'arresto europeo puo' respingere la richiesta di consegna, senza con cio' violare gli obblighi sanciti dai Trattati istitutivi e dalle altre norme di diritto dell'Unione, qualora venga dimostrato che i diritti umani della persona di cui e' chiesta la consegna sono stati violati o saranno violati, durante o in seguito al procedimento di consegna; tuttavia, tale rifiuto sara' giustificato solamente in circostanze eccezionali; nei casi riguardanti gli articoli 5 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e/o gli articoli 6, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la violazione in questione deve essere talmente grave da minare sostanzialmente l'equita' del processo; la persona che deduce una violazione deve convincere l'autorita' chiamata a decidere che le sue obiezioni sono fondate nel merito; le violazioni pregresse che siano sanabili non possono costituire il fondamento di una tale obiezione
o l'autorita' giudiziaria competente dello Stato di esecuzione di un mandato d'arresto europeo non puo' respingere la richiesta di consegna per mancata o errata trasposizione della decisione quadro da parte dello Stato di emissione del mandato d'arresto europeo senza con cio' violare gli obblighi sanciti dai Trattati istitutivi e dalle altre disposizioni del diritto dell'Unione
o nota (Punto 103): anche se, in linea di principio, le questioni riguardanti ladeguatezza della pena esulano ampiamente dal campo di applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, una condanna che risulti largamente sproporzionata potrebbe essere considerata un maltrattamento vietato dall'articolo 3, ma e' solamente in occasioni speciali e rare che tale condizione verrebbe soddisfatta (Sent. CEDU Vinter et al. c. Regno Unito)
o la Corte precisa come
il motivo di rifiuto mira ad accrescere le opportunita' di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa stata condannata; alla luce di questo intento, lo Stato membro e' legittimato a limitare il rifiuto alle "persone che abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento nella societa' di detto Stato membro" (Sent. Corte Giust. C-123/08)
gli Stati membri avevano la facolta' di prevedere o meno il rifiuto di consegna; una volta operata la scelta di prevedere il rifiuto, pero', una discriminazione in base alla nazionalita' e' legittima solo se ha una giustificazione legittima, ragionevole e proporzionata; un requisito relativo alla durata della residenza del cittadino di altro Stato membro puo' essere legittimo; non lo e' invece, perche' non proporzionata, la sua esclusione assoluta
spetti all'autorita' giudiziaria accertare la sussistenza del presupposto della residenza o della dimora (soggiorno prolungato atto a stabilire legami di intensita' pari a quelli che si instaurano nel caso di residenza; da Sent. Corte Giust. C-66/08), sulla base di durata, natura e modalita' della presenza in territorio italiano, nonche' dei legami familiari ed economici in Italia
spetti al legislatore la valutazione dell'opportunita' di precisare le condizioni di applicabilita' al non cittadino del rifiuto di consegna ai fini dellesecuzione della pena in Italia
o giurisprudenza precedente:
Sent. Cass. 46299/2009: art. 18, co. 1, lettera r, L. 69/2005, che prevede la possibilita' di scontare la pena detentiva in Italia in relazione a condanne penali subite allestero, e' applicabile al solo cittadino italiano e non anche al cittadino straniero residente in Italia; questo vale anche nei confronti dei cittadini comunitari, dato che la Decisione quadro 2002/584/GAI da' facolta', ma non obbliga gli Stati membri dell'Unione europea ad ampliare le garanzie riconosciute ai propri cittadini anche agli soggetti residenti sul loro territorio
questione di legittimita' costituzionale di art. 18, co. 1, lettera r, L. 69/2005 nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del residente non cittadino sollevata da Ord. Cass. 34213/2009
Sent. Cass. 14710/2010 (ora anche Sent. Cass. 45667/2010): la questione di legittimita' si pone solo con riferimento al caso di persona effettivamente residente (nel senso del radicamento, non del mero dato anagrafico, coerentemente con Sent. Corte Giust. C-66/08); il dato anagrafico sarebbe rilevante solo in caso di diritto di soggiorno permanente (Sent. Corte Giust. C-123/08)
Concessione della
cittadinanza (torna all'indice del capitolo)
La cittadinanza per naturalizzazione puo' essere concessa al cittadino di uno Stato membro dellUnione europea che risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni
Il decreto di conferimento della cittadinanza, per cittadini comunitari, reca le generalita' attribuite all'interessato al momento della nascita (in particolare, il doppio cognome per cittadini spagnoli e portoghesi), senza che sia necessaria un'esplicita richiesta: si presuppone la volonta' dell'interessato di scegliere il mantenimento delle generalita' originarie (Circ. Mininterno 12/6/2008, coerente con Sent. Corte Giust. C-148-02)
Dati (torna
all'indice del capitolo)
o per Stato membro di origine:
Austria: 140,0
Belgio: 110,7
Bulgaria:
232,4
Cipro: 21,4
Repubblica
ceca: 68,0
Germania:
388,3
Danimarca:
60,5
Estonia: 27,3
Grecia: 236,0
Spagna: 232,4
Finlandia:
45,0
Francia: 334,7
Croazia: 214,9
Ungheria:
154,3
Irlanda: 188,0
Italia: 677,3
Lituania:
158,1
Lussemburgo:
15,7
Lettonia: 78,0
Malta: 0
Paesi Bassi:
240,3
Polonia:
1059,2
Portogallo:
571,1
Romania:
1290,7
Svezia: 60,9
Slovenia: 18,6
Slovacchia:
121,1
Regno Unito: 318,6
o per Stato membro di residenza:
Austria: 283,0
Belgio: 315,6
Bulgaria: 0
Cipro: 44,8
Repubblica
ceca: 43,4
Germania:
1882,8
Danimarca:
87,8
Estonia: 2,3
Grecia: 53,8
Spagna: 764,6
Finlandia:
33,0
Francia: 597,7
Croazia: 0
Ungheria: 18,7
Irlanda: 204,4
Italia: 792,8
Lituania: 0
Lussemburgo:
109,6
Lettonia: 1,9
Malta: 2,4
Paesi Bassi:
172,6
Polonia: 10,4
Portogallo:
25,6
Romania: 0
Svezia: 132,1
Slovenia: 3,9
Slovacchia:
3,9
Regno Unito: 1481,7
o flussi: 1.166 milioni di euro (2007); 1.216 milioni di euro (2008);
1.187 (2009; estrapolazione su dati parziali)
o il flusso da Italia a Romania (2.013 miliono di euro nel 2007, 1.540 nel 2008) e' il principale flusso tra Stati membri UE
42.
Neocomunitari (torna all'indice)
-
Regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro
-
Effetto su espulsioni e su reati pregressi
-
Effetto sulle richieste di ricongiungimento
Regime transitorio per
l'accesso al mercato del lavoro (torna all'indice del
capitolo)
Regime transitorio (da circ. Mininterno-Minsolidarieta' 28/12/2006) per i cittadini dei nuovi Stati membri dellUnione europea (Romania e Bulgaria):
o libero accesso al lavoro subordinato per i settori agricolo e turistico-alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale ed altamente qualificato, stagionale (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 28/12/2006), e per i lavori di cui all'art. 27 T.U. (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 3/1/2007)
o per gli altri settori (inclusa pesca marittima, da circ. Minlavoro 15/2007), assunzione, senza limiti numerici, previa richiesta di nulla-osta (su apposito modulo) spedita con raccomandata A/R dal datore allo Sportello unico; consentita alle associazioni di rappresentanza dei datori la presentazione di richieste di nulla-osta per conto degli associati (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 3/1/2007); lo Sportello unico concede il nulla-osta dopo aver verificato le condizioni contrattuali; il nulla-osta deve essere esibito (in questura o all'ufficio postale) dal lavoratore per la richiesta di carta di soggiorno (verosimilmente, con l'entrata in vigore di D. Lgs. 30/2007, il nulla-osta deve essere esibito all'anagrafe ai fini dell'iscrizione anagrafica)
Allegato VII al Protocollo di adesione della Romania all'Unione europea (disposizioni analoghe valgono per in relazione alla Bulgaria:
o i cittadini rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali; anche i cittadini rumeni ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti; i diritti di accesso si perde qualora volontariamente si abbandoni il mercato del lavoro dello Stato membro in questione
o i cittadini rumeni occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che sono stati ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti
Richieste di nulla-osta gia' presentate nell'ambito del decreto flussi (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 3/1/2007):
o archiviate quelle per i settori aperti
o trattate d'ufficio come richieste per neo-comunitari (niente parere della questura)
Regime prorogato per il 2008 (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 4/1/2008)
Regime prorogato per il 2009 (circ. Mininterno-Minlavoro 14/1/2009)
Regime prorogato per il 2010 (circ. Mininterno 3/12/2009 e circ. Mininterno-Minlavoro 20/1/2010)
Regime prorogato per il 2011 (circ. Mininterno e Minlavoro 31/1/2011); nota: era stata approvata dalla XI Commissione della Camera una risoluzione che impegnava il Governo a valutare la possibilita' di una completa liberalizzazione, dal 1/1/2011, del lavoro subordinato (quanto meno) per i lavoratori rumeni
Approvata una risoluzione del Parlamento europeo che invita gli Stati membri a rimuovere le restrizioni sull'accesso al lavoro di rumeni e bulgari entro il 2011
Circ. Mininterno-Minlavoro 3/2/2012: l'Italia ha deciso di non prorogare il regime di restrizioni per l'accesso al mercato del lavoro dei cittadini rumeni e bulgari; dall'1/1/2012 le limitazioni devono considerarsi decadute
Sent. Corte Giust. C-15/11: le condizioni di accesso al mercato del lavoro degli studenti bulgari, durante l'applicazione del regime transitorio, non possono essere piu' restrittive di quelle previste per gli studenti stranieri dalla Direttiva 2004/114/CE; nota: nel caso in esame, veniva negato un permesso di impiego a favore di un cittadino bulgaro che compiva i propri studi in Austria e che intendeva svolgere in tale Stato il lavoro di conducente di automezzi pesanti a tempo parziale
Regime transitorio (da circ. Mininterno-Minlavoro 2/7/20013) per i cittadini della Croazia, Stato membro dell'Unione europea dall'1/7/2013:
o regime transitorio, per 2 anni, consentito dall'Allegato V dell'Atto di adesione, per l'accesso al lavoro subordinato
o privo di ogni limitazione il lavoro autonomo
o il regime transitorio non si applica, comunque, alle seguenti categorie (e le corrispondenti richieste di nulla-osta gia' presentate si intendono archiviate):
lavoratori di cui all'art. 27 co. 1 D. Lgs. 286/1998, ad eccezione delle lettere g) e i)
ricercatori
lavoratori altamente qualificati
lavoratori stagionali, inclusi coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale, ai sensi di art. 5 co. 3-ter D. Lgs. 286/1998
lavoratori domestici
o per i lavoratori croati rientranti nelle categorie di cui all'art. 27, co. 1 lettere g) (lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici) e i) (lavoratori dipendenti da datori di lavoro residenti o aventi sede all'estero, temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche residenti in Italia nell'ambito di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e i datori di lavoro residenti o aventi sede allestero) D. Lgs. 286/1998 la richiesta di nulla-osta al lavoro, nelle more dell'adozione di un'apposita procedura, corredata da specifica modulistica, e' inoltrata allo Sportello Unico, con le consuete modalita' informatiche; in applicazione del trattamento preferenziale da assicurare ai lavoratori della Croazia, rispetto ai lavoratori stranieri, l'istruttoria della pratica segue una procedura semplificata con il rilascio del parere soltanto da parte della Direzione Territoriale del Lavoro; ai datori di lavoro e' rilasciato dallo Sportello Unico della provincia dove sara' svolta l'attivita' lavorativa, il nulla-osta al lavoro, senza che si proceda alla sottoscrizione del contratto di soggiorno; il lavoratore croato deve richiedere l'iscrizione anagrafica al Comune, previa esibizione del nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico
o per tutti i settori produttivi non liberalizzati e non sottratti alle quote, qualora vengano programmate future quote di ingresso in vigenza del presente regime transitorio, saranno individuate le modalita' di presentazione delle richiesta di nulla osta al lavoro; nota: in mancanza di esplicita decisione sull'esistenza o meno di limiti numerici, l'ingresso non e' quindi consentito
o le restrizioni non sono comunque applicabili ai cittadini croati che, alla data dell'1/7/2013 o successivamente, risultino occupati legalmente e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo non inferiore a 12 mesi; tale condizione e' dimostrabile con il possesso di un permesso di soggiorno per motivi che abilitano al lavoro subordinato di durata non inferiore ai 12 mesi (anche per attesa occupazione)
o i cittadini croati, che alla data dell'1/7/2013 avessero un regolare rapporto di lavoro possono, in caso di cessazione del rapporto stesso, iscriversi ai Centri per l'impiego territorialmente competente (nota: non possono, pero', verosimilmente, accedere senza limitazioni ad altra occupazione che non rientri negli ambiti liberalizzati se non posseggono il requisito di ammissione pregressa al mercato del lavoro non inferiore a 12 mesi)
o i benefici (ossia, le deroghe individuali al regime transitorio) cessano in caso di abbandono volontario del mercato del lavoro italiano da parte del cittadino croato
Circ. INPS 117/2013: i datori di lavoro che intendono procedere all'assunzione di lavoratori domestici croati dovranno adempiere ai soli obblighi di comunicazione dell'assunzione all'INPS, previsti per qualunque rapporto di lavoro domestico
La Svizzera avrebbe raggiunto un accordo con l'Unione europea per estendere ai cittadini croati il trattamento riservato, in maeria di libera circolazione, dalla stessa Svizzera ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea (da un comunicato Stranieriinitalia)
Effetto su espulsioni e su
reati pregressi (torna all'indice del capitolo)
Cessati, per rumeni e bulgari, gli effetti delle espulsioni (salvo quelle per ordine pubblico o sicurezza dello Stato o per sanita' pubblica; da circ. Mininterno-Minsolidarieta' 28/12/2006)
Il favoreggiamento di immigrazione clandestina in relazione a persone diventate successivamente comunitarie (sent. Cass. 1815/2007) e la violazione, da parte di tali persone, dell'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 5 gg. (sent. Cass 2451/2007) conservano pero' rilevanza penale, non venendo meno il carattere illecito della condotta
Effetto sulle richieste di
ricongiungimento (torna all'indice del capitolo)
Richieste di nulla-osta al ricongiungimento per familiari di rumeni o bulgari archiviate (circ. Mininterno-Minsolidarieta' 3/1/2007)
Iscrizione anagrafica (torna all'indice del capitolo)
Ai fini dell'iscrizione anagrafica per soggiorni di durata > 3 mesi, i cittadini della Romania e della Bulgaria che svolgano attivita' di lavoro subordinato diverse da quelle dei settori immediatamente aperti (agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale) e che non fossero gia' regolarmente soggiornanti (verosimilmente, per un motivo in corrispondenza al quale sia consentito lo svolgimento di attivita' lavorativa) in Italia al 31/12/2006 (circ. Mininterno 8/8/2007) devono esibire anche il nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico (circ. Mininterno 6/4/2007); condizione confermata da circ. Mininterno 19/1/2009 a seguito della proroga fino al 31/12/2009 del regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro (circ. Mininterno-Minlavoro 14/1/2009)
Assistenza sanitaria (torna all'indice del capitolo)
Circ. Regione Lazio 2010: il certificato sostitutivo provvisorio della TEAM per cittadini rumeni, che puo' essere chiesto dall'interessato al National Health Insurance House di Bucarest, e ha valore di copertura retroattiva per le prestazioni effettuate nei tre anni precedenti il suo rilascio
Proroga dell'uso del codice STP per cure urgenti ed essenziali, ancorche' continuative, per il 2007, ai cittadini bulgari e rumeni che ne erano in possesso al 31 dicembre 2006, privi momentaneamente, anche per le loro condizioni di salute che impediscono l'esercizio di un'attivita' lavorativa, di altro titolo per l'accesso al SSN (circ. Minsalute 13/2/2007); dopo il 31/12/2007, non sono piu' rilasciabili codici STP (circ. Minsalute 3/8/2007)
Circ. Regione Friuli Venezia Giulia: in attesa di determinazioni del Minsalute, i minori rumeni e bulgari in possesso della tessera sanitaria alla data 31/12/2006 continuano a fruire dell'assistenza alle condizioni previste per i cittadini extracomunitari, in base ad art. 1, co. 2 T.U. (al tempo, applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); tali minori sono iscritti provvisoriamente al SSN, con tessera sanitaria valida fino al 31/12/2007
Delibera Regione Toscana: garantita temporaneamente l'assistenza sanitaria ai neocomunitari a parita' con lo straniero illegalmente presente, in base ad art. 1, co. 2 T.U. (al tempo, applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli); modalita' analoghe a quelle previste per gli stranieri: codice anonimo, di durata non protratta oltre un anno dall'entrata nell'UE del nuovo Stato, rilasciabile a prescindere dal possesso del codice STP anteriore alla data di ingresso nell'UE (nello stesso senso, Circ. Regione Piemonte (citata in lettera Regione Piemonte al Minsalute) con riferimento al caso particolare di rumeni e bulgari per l'anno 2007)
Delibera della Regione Toscana 3/3/2008: sembra limitare a rumeni e bulgari non aventi titolo all'iscrizione al SSN, e per il solo 2008, l'erogazione delle prestazioni (prevista, con riferimento a prestazioni urgenti e indifferibili, dalla circ. Minsalute 19/2/2008); include, d'altra parte, le prestazioni "comunque essenziali"; nella lettera di accompagnamento, pero', ribadisce, non tenendo conto della circ. Minsalute 19/2/2008, che le interruzioni di gravidanza non medicalmente necessaria sono erogate a titolo oneroso; Delibera Regione Toscana 23/2/2009: prorogata fino al 31/12/2009 lefficacia delle disposizioni della Delibera della Regione Toscana 3/3/2008; circ. Regione Toscana 8/1/2010: anticipa un'imminente delibera intesa a prorogare gli effetti delle delibere precedenti anche per il 2010, e invita le ASL a garantire l'accesso, col codice STP (nota!), per bulgari e rumeni privi di altro titolo
Circ. Regione Sicilia 17/4/2008: prevede il rilascio del codice ENI (Europei Non Iscritti) in luogo del codice STP per i neocomunitari non iscritti
Direttiva Regione Basilicata: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Basilicata; si fa riferimento solo a cure urgenti e indifferibili, e solo a bulgari e rumeni
circ. Regione Sardegna 2008: attribuzione del codice ENI, previa esibizione del passaporto o titolo equipollente e dichiarazione di domicilio nella Regione Sardegna; si fa riferimento solo a cure urgenti e indifferibili; si fa riferimento solo a bulgari e rumeni
Rapp. NAGA sull'assistenza sanitaria per i comunitari in Lombardia: nei fatti, i cittadini comunitari (in particolare, rumeni e bulgari) privi di copertura assicurativa, se affetti da patologie rilevanti ma non tali da richiedere prestazioni urgenti (ad esempio, diabete, ipertensione, asma, epilessia, cardiopatie), possono ricevere assistenza sanitaria solo presso gli ambulatori gestiti dalle associazioni di volontariato
Nota: non e' chiaro se, alla luce del diritto comunitario, il principio di applicabilita' ai cittadini comunitari delle disposizioni del T.U., se piu' favorevoli possa considerarsi legittimamente superato dalla modifica di art. 1, co. 2 T.U. operata da L. 133/2008; in proposito,
o presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
o Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, ed attengono a prestazioni concernenti la tutela di diritti fondamentali
Sicurezza sociale (torna all'indice del capitolo)
L'indennita' di disoccupazione ai sensi dell'art. 69 del Regolamento CEE 1408/1971 (nota: il riferimento dovrebbe essere ora all'art. 64 Regolamento CE 883/2004), verificate le condizioni richieste, e' corrisposta ai lavoratori bulgari e rumeni in possesso del formulario E303, solo se appartenenti alle categorie per le quali e' previsto l'immediato libero accesso al mercato del lavoro (circ. INPS 35/2007); nota: si tratta di indennita' di disoccupazione erogata in base alla legislazione dei rispettivi Stati di provenienza, e a carico di questi
o a decorrere dall'1/7/2013, Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009 si applicano anche alla Croazia
o e' possibile acquisire il diritto a prestazioni in virtu' della regolamentazione dell'Unione eueopea anche se tale diritto si riferisce ad eventi verificatisi anteriormente all'1/7/2013; la decorrenza del diritto e dei relativi effetti economici non puo' pero' essere fissata in data anteriore all'1/7/2013
o dall'1/7/2013 non possono essere corrisposte alle persone residenti in Croazia le maggiorazioni sociali, sia che si tratti di pensioni in regime nazionale, sia che si tratti di pensioni in regime internazionale, a prescindere dalla cittadinanza del beneficiario; tali prestazioni sono divenute infatti inesportabili anche in Croazia; restano, invece, esportabili gli assegni per l'assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilita'
o le disposizioni relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi non sono comprese nel coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale di Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009; pertanto, quanto previsto dalla Convenzione italo-croata in merito alla totalizzazione dei periodi di Stati terzi, continua ad essere applicabile dopo l'1/7/2013, anche se non indicato nell'allegato II del Regolamento CE 883/2004 relativo alle disposizioni di convenzioni mantenute in vigore; ne consegue che le norme riguardanti la totalizzazione ai fini pensionistici dei periodi assicurativi italiani, croati e degli Stati terzi, continuano a essere in vigore dopo l'1/7/2013 nei confronti dei soggetti cui era applicabile la convenzione italo-croata
o dall'1/7/2013, il diritto alle prestazioni di disoccupazione nei confronti dei cittadini croati che abbiano prestato attivita' lavorativa negli altri Stati membri o dei cittadini degli altri Stati membri che abbiano lavorato in Croazia sara' determinato in applicazione di Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009; pertanto, per l'erogazione della prestazione e la totalizzazione dei periodi di assicurazione non e' piu' richiesto il periodo di assicurazione minimo di 6 mesi nello Stato in cui viene richiesta la prestazione (previsto dalla previgente Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Croazia 27/6/1997)
o dall'1/7/2013, in materia di esportabilita' della prestazione di disoccupazione, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 64 Regolamento CE 883/2004; pertanto, in caso di esportabilita' del diritto alla prestazione di disoccupazione, non e' piu' previsto (come lo era dalla previgente Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Croazia 27/6/1997) il pagamento per conto dello Stato in cui si e' maturato il diritto alla prestazione, la prestazione essendo invece pagata direttamente dall'istituzione competente (di regola quella dello Stato di ultima occupazione, anche se l'interessato si reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro)
o dall'1/7/2013 trovano applicazione le disposizioni in materia di prestazioni familiari contenute Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009; pertanto, a differenza di quanto previsto dalla Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Croazia 27/6/1997, a decorrere da tale data, anche i titolari di indennita' di disoccupazione e i pensionati hanno diritto alle prestazioni per i familiari residenti all'estero; inoltre, per le prestazioni spettanti dall'1/7/2013, trovano applicazione le regole di priorita' anticumulo previste da Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009, in luogo di quelle che, nell'ambito della Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Croazia 27/6/1997, in caso di concorso del diritto a prestazioni in entrambi gli Stati, addossavano lonere in via esclusiva allo Stato di residenza dei familiari
[1] In precedenza, CE.
[2] In precedenza, l'quiparazione era stata prevista solo per il rifugiato, benche' art. 26, co. 3 Direttiva 2004/83/CE estenda l'equiparazione al destinatario di protezione sussidiaria; l'inadempienza era stata segnalata alla Commissione europea da un esposto ASGI; Risp. Commissione UE all'interrogazione di una parlamentare europea: l'accesso e' garantito anche al destinatario di protezione sussidiaria.
[3] In
precedenza, il termine era fissato all'1/1/2013; termine poi rinviato al
30/6/2013 da art. 1 co. 388 L.
228/2012 e Tabella 2 punto 21 del relativo allegato;
circ.
Mininterno 3/7/2013: ulteriormente rinviato al 31/12/2013 da DPCM
26/6/2013; rinviato ancora
al 30/6/2014 da L. 15/2014.
[4] In precedenza, era previsto che l'imputato avesse diritto all'interprete al fine di fare una dichiarazione.
[5] In precedenza, sulla base di un decreto MAE, che recepiva la disponibilita' degli atenei.
[6] In precedenza, nell'ambito della quota stabilita dal decreto di cui all'art. 39, co. 4 D. Lgs. 286/1998.
[7] In precedenza, era previsto quanto segue: i titolari di permessi rilasciati da altri Paesi UE possono soggiornare in Italia fino a 90 gg. (nell'arco di un semestre); obbligo di dichiarazione di soggiorno entro 8 gg. lavorativi; ammenda da lire 200.000 a lire 600.000 in caso di trasgressione; possibile espulsione trascorsi 60 gg., salvo che in caso di titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp, da D. Lgs. 3/2007 (nota: Sent. Corte Giust. C-261/08 chiariva pero' che non vi e' obbligo di espulsione, in questo caso, dal momento che art. 23, co. 1 Conv. Appl. Accordo Schengen privilegia l'allontanamento volontario, e art. 23, co. 2 stabilisce che il cittadino di un paese terzo che e' in possesso di un titolo di soggiorno temporaneo in corso di validita' rilasciato da un altro Stato membro deve recarsi senza indugio nel territorio di quest'ultimo).
[8] In precedenza, Decr. Mininterno 28/9/2009: il permesso di soggiorno e' rilasciato sui modelli di cui all'All. A al Decreto, conformi a quelli definiti dal Regolamento (CE) n. 1030/02, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, e con le caratteristiche di cui all'All. B al Decreto; il permesso puo' riportare anche dati biometrici, in conformita' con il Regolamento (CE) n. 1030/02; nota: era stata aperta contro l'Italia la Procedura di infrazione n. 2006/2075, per mancato rispetto del Regolamento (CE) n. 1030/02 (da Dossier Camera A.C. 2180)
[9] In precedenza, 20 giorni.
[10] In precedenza, euro 14,62.
[11] In precedenza, 3 anni.
[12] In precedenza, la condizione era che la richiesta fosse stata presentata entro i termini di legge. Sent. Cass. 18627/2013 ha dichiarato legittimo il recesso del datore di lavoro in un caso in cui lo straniero aveva presentato, prima delle modifiche introdotte da Direttiva Mininterno 5/8/2006 e da L. 214/2011, la richiesta di rinnovo dopo la scadenza del termine allora previsto.
[13] In precedenza, la conversione a seguito del conseguimento della laurea (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) in Italia era consentita, in detrazione dalle quote per l'anno successivo, e solo se l'intero corso era stato frequentato in Italia; secondo Sent. Cons. Stato 3622/2011, la richiesta di conversione successiva al conseguimento della laurea poteva essere presentata anche dopo la scadenza del permesso.
[14] In precedenza, 20 giorni.
[15] In precedenza, all. 1 circ. Mininterno 27/4/2012.
[16] In precedenza, la L. 129/2011 aveva stabilito che la situazione dovesse essere valutata con particolare riguardo alle spese relative all'alloggio (nota: il riferimento alle spese per l'alloggio significava, verosimilmente, che la disponibilita' di alloggio a titolo non oneroso contribuisce ad integrare il requisito di disponibilita' di risorse sufficienti).
[17] In precedenza, il D. Lgs. 3/2007, di recepimento della Direttiva 2003/109/CE, aveva disciplinato l'istituto del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, stabilendo che in tutte le disposizioni vigenti che facevano riferimento alla carta di soggiorno il richiamo si intende riferito a tale permesso.
[18] In precedenza, escluso anche lo straniero che soggiorni per asilo (da D. Lgs. 3/2007; preclusione ribadita da circ. Mininterno 9/2/2009) o protezione sussidiaria (da D. Lgs. 3/2007, interpretato in base a Direttiva 2003/109/CE).
[19] In precedenza, Lett. ASGI al Mininterno segnalava come la Questura di Trieste negasse il rilascio del permesso UE slp agli infermieri stranieri che hanno ottenuto un permesso per lavoro in base ad art. 27 D. Lgs. 286/1998, benche' questo permesso non possa rientrare nella categoria dei permessi temporanei di cui all'art. 3 co. 3 Direttiva 2003/109/CE, stante la possibilita' di stipulare contratti a tempo indeterminato e di ottenere un numero illimitato di rinnovi; Lett. ASGI al Mininterno e Lett. ASGI alla Commissione UE ribadivano la tesi, alla luce di Sent. Corte Giust. C-502/10.
[20] In precedenza, Decr. Mininterno 28/9/2009: il permesso UE slp e' rilasciato sui modelli di cui all'All. A al Decreto, conformi a quelli definiti dal Regolamento (CE) n. 1030/02, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, e con le caratteristiche di cui all'All. B al Decreto; il permesso puo' riportare anche dati biometrici, in conformita' con il Regolamento (CE) n. 1030/02; nota: era stata aperta contro l'Italia la Procedura di infrazione n. 2006/2075, per mancato rispetto del Regolamento (CE) n. 1030/02 (da Dossier Camera A.C. 2180)
[21] In precedenza, euro 14,62.
[22] In precedenza,
[23] In precedenza, il beneficio era riservato ai cittadini italiani residenti. Ne derivava la sospetta illegittimita' della disposizione, per contrasto, con riferimento ai titolari di permesso UE slp, con art. 11, co. 1, lettera f) Direttiva 2003/109/CE (risposta della Commissione europea ad una interrogazione di una parlamentare europea); nell'Esposto ASGI alla Commissione europea si denunciava la violazione del diritto dell'Unione europea derivante dalla preclusione dell'accesso degli stranieri titolari del permesso UE slp al beneficio della carta acquisti.
[24] In precedenza, l'accertamento di indisponibilita' era effettuato d'ufficio in sede di esame della richiesta.
[25] In precedenza, gli artt. 30-quinquies e 30-sexies DPR 394/1998 stabilivano che l'accertamento di indisponibilita' si svolgesse secondo le seguenti modalita' (art. 30 quinquies DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005):
il Centro per limpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilita di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies Regolamento; nota: rischio di sospensione a tempo indeterminato)
in caso di comunicazione negativa del Centro per l'impiego circa la disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. da tale comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per limpiego se intende revocare la richiesta di assunzione (art. 30 sexies Regolamento); nota: tale possibilita' di revoca e' da considerare come un'ultima possibilita' offerta al datore di lavoro di fermare la procedura, non consentita, pero', incomprensibilmente, in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per l'impiego
in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per limpiego ovvero di accertata indisponibilita (verosimilmente, in questo caso, se il datore non ha revocato la richiesta entro i 4 gg.; nello stesso senso, circ. Mininterno 9/2/2006) ovvero di conferma della richiesta, si procede
[26] In precedenza, art. 22 co. 4 D. Lgs. 286/1998 (abrogato da L. 99/2013 in corrispondenza alla modifica apportata all'art. 22 co. 2) e gli artt. 30-quinquies e 30-sexies DPR 394/1998 stabilivano che in caso di certificato rispetto dei limiti e di assenza di motivi ostativi, lo Sportello unico comunicasse la richiesta al Centro per limpiego (escluso il caso di richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione) per l'accertamento di indisponibilita', da svolgersi secondo le seguenti modalita' (art. 30 quinquies DPR 394/1999, circ. Mininterno 30/5/2005):
il Centro per limpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilita di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies Regolamento; nota: rischio di sospensione a tempo indeterminato)
in caso di comunicazione negativa del Centro per l'impiego circa la disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. da tale comunicazione, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per limpiego se intende revocare la richiesta di assunzione (art. 30 sexies Regolamento); nota: tale possibilita' di revoca e' da considerare come un'ultima possibilita' offerta al datore di lavoro di fermare la procedura, non consentita, pero', incomprensibilmente, in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per l'impiego
in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per limpiego ovvero di accertata indisponibilita (verosimilmente, in questo caso, se il datore non ha revocato la richiesta entro i 4 gg.; nello stesso senso, circ. Mininterno 9/2/2006) ovvero di conferma della richiesta, si procede
[27] In precedenza, entro 40 giorni.
[28] In precedenza, contratto di soggiorno per lavoro.
[29] In precedenza, contratto di soggiorno per lavoro.
[30] In precedenza, contratto di soggiorno per lavoro.
[31] In precedenza, la condizione era che la richiesta fosse stata presentata entro i termini di legge. Sent. Cass. 18627/2013 ha dichiarato legittimo il recesso del datore di lavoro in un caso in cui lo straniero aveva presentato, prima delle modifiche introdotte da Direttiva Mininterno 5/8/2006 e da L. 214/2011, la richiesta di rinnovo dopo la scadenza del termine allora previsto.
[32] In precedenza, era previsto l'obbligo di sottoscrizione di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro; era previsto anche che le parti concludessero il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, attestandolo con la comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011), e che il datore di lavoro consegnasse al lavoratore copia della comunicazione, da esibire ai fini del rinnovo o della conversione del permesso (da circ. Mininterno 5/12/2011 e circ. Mininterno 11/1/2012).
[33] In precedenza, art. 36-bis DPR 394/1999 imponeva, in caso di stipula di contratto di soggiorno, l'obbligo di comunicazione allo Sportello Unico entro 5 gg delle variazioni del rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza); l'obbligo era assolto con la relativa comunicazione al Centro per l'impiego o (per lavoro domestico) all'INPS.
[34] In precedenza, l'quiparazione era stata prevista solo per il rifugiato, benche' art. 26, co. 3 Direttiva 2004/83/CE estenda l'equiparazione al destinatario di protezione sussidiaria; l'inadempienza era stata segnalata alla Commissione europea da un esposto ASGI; Risp. Commissione UE all'interrogazione di una parlamentare europea: l'accesso e' garantito anche al destinatario di protezione sussidiaria.
[35] In precedenza, la conversione a seguito del conseguimento della laurea (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) in Italia era consentita, in detrazione dalle quote per l'anno successivo, e solo se l'intero corso era stato frequentato in Italia; secondo Sent. Cons. Stato 3622/2011, la richiesta di conversione successiva al conseguimento della laurea poteva essere presentata anche dopo la scadenza del permesso.
[36] In precedenza, possibilita' di regolarizzazione del rapporto, a seguito della diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (L. 183/2010), mediante l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno o part-time non inferiore a 20 ore settimanali (circ. Minlavoro 38/2010); in caso di ottemperamento alla diffida, si applicava la sanzione in misura ridotta (circ. Minlavoro 38/2010): 1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare; 1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato.
[37] In precedenza, la conversione a seguito del conseguimento della laurea (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) in Italia era consentita, in detrazione dalle quote per l'anno successivo, e solo se l'intero corso era stato frequentato in Italia; secondo Sent. Cons. Stato 3622/2011, la richiesta di conversione successiva al conseguimento della laurea poteva essere presentata anche dopo la scadenza del permesso.
[38] In precedenza, possibilita' di regolarizzazione del rapporto, a seguito della diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (L. 183/2010), mediante l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno o part-time non inferiore a 20 ore settimanali (circ. Minlavoro 38/2010); in caso di ottemperamento alla diffida, si applicava la sanzione in misura ridotta (circ. Minlavoro 38/2010): 1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare; 1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato.
[39] In precedenza, Lett. ASGI al Mininterno segnalava come la Questura di Trieste negasse il rilascio del permesso UE slp agli infermieri stranieri che hanno ottenuto un permesso per lavoro in base ad art. 27 D. Lgs. 286/1998, benche' questo permesso non possa rientrare nella categoria dei permessi temporanei di cui all'art. 3 co. 3 Direttiva 2003/109/CE, stante la possibilita' di stipulare contratti a tempo indeterminato e di ottenere un numero illimitato di rinnovi; Lett. ASGI al Mininterno e Lett. ASGI alla Commissione UE ribadivano la tesi, alla luce di Sent. Corte Giust. C-502/10.
[40] In precedenza: della relativa qualifica professionale.
[41] In precedenza: della relativa qualifica professionale.
[42] In precedenza, l'accertamento di indisponibilita' era effettuato d'ufficio in sede di esame della richiesta di nulla-osta (art. 27-quater co. 7 D. Lgs. 286/1998, che fa riferimento all'art. 22 co. 4 D. Lgs. 286/1998, abrogato da L. 99/2013).
[43] In precedenza, era previsto che le parti sottoscrivesseroo il modello Q , in caso di rinnovo con una nuova societa' sportiva, o il modello R, in caso di rinnovo con la stessa societa' (Circ. CONI 27/7/2011).
[44] In precedenza, nell'ambito della quota stabilita dal decreto di cui all'art. 39, co. 4 D. Lgs. 286/1998.
[45] In precedenza, gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Universita' degli studi di Roma, dalle Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena, dalla Universita' per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria e dalla Societa' Dante Alighieri, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura allestero o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre universita' che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni.
[46] In precedenza, gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Universita' degli studi di Roma, dalle Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena, dalla Universita' per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria e dalla Societa' Dante Alighieri, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura allestero o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre universita' che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni.
[47] In precedenza, gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d'Europa, dalla III Universita' degli studi di Roma e dalle Universita' per Stranieri di Perugia e di Siena dalla Universita' per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria e dalla Societa' Dante Alighieri, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura allestero o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre universita' che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni.
[48] In precedenza, i candidati in possesso di attestati di frequenza rilasciati da altre Universita' che abbiano istituito corsi, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni, ovvero di certificazioni o attestati di verifiche linguistiche rilasciati da altri soggetti o delle certificazioni di una adeguata conoscenza della lingua italiana obbligatoriamente conseguite in loco ai fini del rilascio del visto dingresso delle Universita' per stranieri di Perugia e di Siena, della Terza Universita' degli studi di Roma, dell'Universit per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria, e della Societa' Dante Alighieri, e i candidati in possesso di certificazione di una adeguata conoscenza della lingua italiana, obbligatoriamente conseguita in loco ai fini del rilascio del visto di ingresso, delle Universita' per Stranieri di Siena e di Perugia, della Terza Universita' degli studi di Roma, dell'Universita' per stranieri non statale Dante Alighieri di Reggio Calabria, e della Societa' Dante Alighieri.
[49] In precedenza, per le prove di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale in lingua italiana in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e ai corsi finalizzati alla formazione di architetto, i candidati presentano la domanda di preiscrizione presso le Rappresentanze diplomatico-consolari entro i termini del calendario previsto.
[50] In precedenza, una lettera ASGI al Ministro dell'Universita' e alla Commissione UE aveva segnalato come tale limitazione violasse il principio di parita' di trattamento tra cittadini comunitari (Sent. Corte Giust. C-308/89) e, per il soggiornanti di lungo periodo, la Direttiva 2003/109/CE, nonche' il divieto di discriminazione in relazione agli altri stranieri, non ravisandosi alcun motivo ragionevole per la loro esclusione (analoghi rilievi contenuti in Par. UNAR); la Commissione europea aveva comunicato, con una lettera all'ASGI, di aver avviato una procedura di consultazione e richiesta di informazioni in materia alle autorita' italiane, nell'ambito del meccanismo EU-Pilot, ritenendo che la generale esclusione di tutti i cittadini non italiani dalla possibilita' di ottenere tali borse di studio vada oltre la portata della deroga posta da art. 24 co. 2 Direttiva 2004/38/CE e violi le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE
[51] In precedenza, annuale.
[52] In precedenza, ogni anno.
[53] In precedenza, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.
[54] In precedenza, valeva la seguente norma transitoria: in sede di prima applicazione, nelle more dellemanazione del decreto, ma comunque entro il 30 giugno, sono autorizzati gli ingressi di coloro che dimostrano di avere i requisiti prescritti; il numero degli ingressi cosi autorizzati e portato in detrazione alla quota fissata col decreto.
[55] In precedenza, valeva la seguente disposizione: per gli anni successivi, sono rilasciabili, anteriormente alla emanazione del decreto, ma comunque entro il 30 giugno, visti di ingresso in numero non superiore a quelli rilasciati nel primo semestre dellanno precedente; nota: il visto puo' quindi essere chiesto in qualunque momento dell'anno.
[56] In precedenza, era previsto che in caso di mancata pubblicazione del decreto entro la scadenza, il Ministro del lavoro potesse provvedere transitoriamente, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per lanno precedente.
[57] In precedenza, circ. Mininterno 5/9/2011 disponeva quanto segue: il rilascio del permesso per attesa occupazione non e' consentito in favore di quegli studenti stranieri che abbiano proficuamente concluso gli studi universitari, senza pero' accedere a dottorati o master universitari di secondo livello.
[58] In precedenza, la conversione a seguito del conseguimento della laurea (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) in Italia era consentita, in detrazione dalle quote per l'anno successivo, e solo se l'intero corso era stato frequentato in Italia; secondo Sent. Cons. Stato 3622/2011, la richiesta di conversione successiva al conseguimento della laurea poteva essere presentata anche dopo la scadenza del permesso.
[59] In precedenza, del rifugiato.
[60] In precedenza, rifugiato. Per il richiedente beneficiario di protezione sussidiaria era previsto che la soglia di reddito non eccedesse comunque il doppio dell'importo dell'assegno sociale, anche se il numero di familiari era superiore a due.
[61] In precedenza, si richiedeva che l'unione stabile fosse debitamente attestata dallo Stato membro di appartenenza del cittadino (in violazione della Direttiva 2004/38/CE, che non specifica da quale autorita' l'unione stabile debba essere attestata).
[62] In precedenza, "con idonea documentazione, secondo la legislazione nazionale".
[63] In precedenza, euro 14,62.
[64] In precedenza, il Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri non accompagnati riportava le seguenti indicazioni: il parere del Comitato minori relativo alla conversione del permesso del minore identificato come non accompagnato e successivamente affidato o sottoposto a tutela e' richiesto dalla persona che ha in carico il minore prima del compimento della maggiore eta', mediante invio di un apposito modulo, accompagnato da una relazione sociale sul minore che ne descriva la storia e il percorso di integrazione effettuato, unitamente alle azioni necessarie a completarlo nell'immediato futuro, tenuto conto dei presupposti positivi evidenziati; il modulo consta delle parti seguenti:
"Documentazione relativa al soggiorno del minore": documenti che attestano l'identificazione del minore, la presa in carico da parte dei Servizi, lapertura della tutela, nonche' quelli relativi alla regolarizzazione del minore sul territorio italiano (permesso di soggiorno, ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno)
"Indagini familiari": informazioni riguardanti lo svolgimento (o l'impossibilita' di effettuazione) delle indagini familiari nel Paese di origine del minore, l'esito e l'eventuale volonta' del minore in relazione al rimpatrio, nonche' la modalita' con cui e' stata acquisita tale volonta'
"Percorso alfabetizzazione e scolastico" e "Percorso di formazione/inserimento lavorativo": informazioni riguardanti il percorso di integrazione del minore, con valorizzazione degli aspetti qualitativi e descrizione delle attivita' finalizzate all'inserimento lavorativo mediante l'attivazione di borse lavoro, tirocini formativi, contratti di apprendistato, etc. (va allegata la documentazione relativa: attestati di frequenza e/o di iscrizione a corsi scolastici e di alfabetizzazione, a corsi di formazione professionale, etc.)
[65] In precedenza, divieto di reingresso di durata non inferiore a 5 anni (in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE).
[66] In precedenza, era stata proposta l'abrogazione dell'art. 10-bis D. Lgs. 286/1998 dal Disegno di legge approntato dalla Commissione Fiorella (Gruppo di studio istituito da Decr. Mingiustizia 14/12/2012) per la revisione del sistema penale: l'istituzione del reato contravvenzionale di ingresso e/o soggiorno illegali ha una marcata impronta simbolica, cui si associano rilevanti effetti collaterali, connessi, in particolare, allobbligo di denuncia dello straniero irregolare; non persuade la Sent. Corte Cost. 250/2010, che ha salvato l'art. 10-bis, in quanto questa norma e' affine allaggravante ex art. 61 numero 11-bis c.p. dichiarata illegittima da Sent. Corte Cost. 249/2010; entrambe le norme sono espressione di colpevolezza d'autore e non per il fatto; si tratta di una norma penale del tutto inefficace e simbolica, che prevede un regime sanzionatorio irrazionale, in quanto alla pena principale, di carattere pecuniario, che sicuramente il soggetto non sara' in grado di pagare, viene sostituita la sanzione dell'espulsione, piu' grave della pena principale; a garantire la disciplina dei flussi in ingresso, e' quindi sufficiente il procedimento amministrativo di espulsione, presidiato anche dalla sanzione penale (per il mancato ottemperamento all'ordine del questore o per il rengresso non autorizzato).
[67] In precedenza, "con idonea documentazione, secondo la legislazione nazionale".
[68] In precedenza, l'adozione della misura era esclusa per tutti i delitti puniti dal D. Lgs. 286/1998.
[69] In precedenza, il decreto era comunicato solo allo straniero.
[70] In recedenza: "o di titolo equipollente".
[71] In precedenza, l'espulsione poteva essere adottata (Sent. Corte Giust. C-261/08 chiarisce pero' che non vi e' obbligo di espulsione, dal momento che art. 23, co. 1 Conv. Appl. Accordo Schengen privilegia l'allontanamento volontario) anche per lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno, o di titolo equipollente, rilasciato da altro Stato membro che avesse omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg. (salvo pero' il caso di titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp, da D. Lgs. 3/2007).
[72] In precedenza, era previsto quanto segue: ammenda da lire 200.000 a lire 600.000 in caso di trasgressione dell'obbligo di dichiarazione di presenza entro 8 gg lavorativi; possibile espulsione trascorsi 60 gg., salvo che in caso di titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp, da D. Lgs. 3/2007 (nota: Sent. Corte Giust. C-261/08 chiariva pero' che non vi e' obbligo di espulsione, in questo caso, dal momento che art. 23, co. 1 Conv. Appl. Accordo Schengen privilegia l'allontanamento volontario, e art. 23, co. 2 stabilisce che il cittadino di un paese terzo che e' in possesso di un titolo di soggiorno temporaneo in corso di validita' rilasciato da un altro Stato membro deve recarsi senza indugio nel territorio di quest'ultimo).
[73] In precedenza, l'espulsione poteva essere adottata (Sent. Corte Giust. C-261/08 chiarisce pero' che non vi e' obbligo di espulsione, dal momento che art. 23, co. 1 Conv. Appl. Accordo Schengen privilegia l'allontanamento volontario) anche per lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno, o di titolo equipollente, rilasciato da altro Stato membro che avesse omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg. (salvo pero' il caso di titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp, da D. Lgs. 3/2007).
[74] In precedenza, divieto di reingresso di durata non inferiore a 5 anni (in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE).
[75] In precedenza, divieto di reingresso di durata non inferiore a 5 anni (in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE).
[76] In precedenza, solo da Direttive del Ministro dell'interno.
[77] In precedenza, valevano le seguenti disposizioni: trascorsi i primi 60 gg. di trattenimento dello straniero nel CIE, se permangono le condizioni che lo hanno reso necessario, il trattenimento puo' essere prorogato dal giudice di pace per due volte, su richiesta del questore, di ulteriori 60 gg ogni volta (L. 129/2011); qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato (nota: formulazione abigua, interpretata, in base ad art. 15, co. 6, lettera a Direttiva 2008/115/CE, nel senso di "mancata cooperazione da parte del cittadino del Paese terzo interessato") o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo' chiedere al giudice ulteriori proroghe per non piu' di 60 gg ciascuna, fino a una durata complessiva ulteriore di 12 mesi (art. 14, co. 5 T.U., come modificato da L. 129/2011); in ogni caso, l'allontanamento puo' essere effettuato anche prima della scadenza del termine prorogato; in questo caso, il questore ne da' comunicazione senza ritardo al giudice di pace (art. 14, co. 5 T.U., come modificato da L. 94/2009); note:
Ord. Cass. 11451/2013: nullo il provvedimento di proroga del trattenimento in CIE per un periodo di durata superiore a 60 giorni; il limite normativo per ciascuna frazione temporale non puo' essere oltrepassato neanche quando si rientri nel limite finale complessivo, dal momento che la garanzia della liberta' personale dello straniero si estrinseca non solo nella determinazione di un termine finale, ma anche nella rigida predeterminazione dei singoli periodi, in modo da poter verificare con la cadenza normativa prevista, la persistenza delle ragioni che giustificano la limitazione di tale liberta'
due ordini del giorno del Senato, accettati dal Governo in sede di approvazone della L. 129/2011, impegnavano il Governo a valutare l'opportunita' di effettuare un monitoraggio sull'applicazione della disposizione relativa alla durata massima del trattenimento in CIE, anche al fine di prevedere una eventuale riduzione di tale durata
il Documento programmatico Mininterno sui CIE segnalava come sia maturato nella giurisprudenza dei giudici di pace un orientamento tendente a non convalidare il trattenimento se lo straniero non e stato identificato nei primi 12 mesi, atteso che, a decorrere dal settimo mese, i presupposti che legittimano iI trattenimento cambiano, riducendosi, in particolare, alla mancanza di cooperazione al rimpatrio dell'interessato e al ritardo nell'ottenere i documenti di espatrio
l'Assemblea della Camera, nella seduta del 9/12/2013, ha approvato, con parere favorevole del Governo, due mozioni e una risoluzione (primi firmatari, rispettivamente, gli Onorevoli Zampa, Costa, Di Lello), che impegnano lo stesso Governo, tra le altre cose, a ripensare gli attuali strumenti di gestione dell'immigrazione irregolare che risultano inefficaci (per quanto attiene all'effettivita' dei provvedimenti di espulsione) e costosi (tenendo conto che l'aumento dei costi e' incongruo rispetto agli obiettivi) e ad abbattere i tempi di permanenza nei centri di identificazione ed espulsione, oggi inaccettabili per durata e inutili, oltre il periodo iniziale, all'effettiva identificazione delle persone trattenute.
[78] In precedenza, divieto di reingresso di durata non inferiore a 5 anni (in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE).
[79] In precedenza, divieto di reingresso di durata non inferiore a 5 anni (in evidente contrasto con la Direttiva 2008/115/CE).
[80] In precedenza, solo da Direttive del Ministro dell'interno.
[81] In precedenza, possibilita' di regolarizzazione del rapporto, a seguito della diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004 (L. 183/2010), mediante l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno o part-time non inferiore a 20 ore settimanali (circ. Minlavoro 38/2010); in caso di ottemperamento alla diffida, si applicava la sanzione in misura ridotta (circ. Minlavoro 38/2010): 1500 euro per lavoratore piu' 37.50 euro per giornata lavorativa, in caso di rapporto assolutamente irregolare; 1000 euro piu' 7.50 euro, in caso di rapporto parzialmente regolarizzato.
[82] In precedenza, l'adozione della misura era esclusa per tutti i delitti puniti dal D. Lgs. 286/1998.
[83] In precedenza, il decreto era comunicato solo allo straniero.
[84] In precedenza, Reg. CE n. 343/2003.
[85] In precedenza, anche con la Croazia.
[86] In precedenza,
[87] In precedenza, il beneficio era riservato ai cittadini italiani residenti. Ne derivava la sospetta illegittimita' della disposizione, per contrasto con art. 11 co. 1 lettera f Direttiva 2003/109/CE con riferimento ai titolari di permesso UE slp (risposta della Commissione europea ad una interrogazione di una parlamentare europea), con art. 24 co. 1 Direttiva 2004/38/CE con riferimento ai cittadini comunitari e ai familiari stranieri di tali cittadini, con art. 23 Convenzione di Ginevra del 1951 e art. 28 Direttiva 2004/83/CE con riferimento ai destinatari di protezione internazionale. Nell'Esposto ASGI alla Commissione europea si denunciava la violazione del diritto dell'Unione europea derivante dalla preclusione dell'accesso al beneficio della carta acquisti di tali categorie. Trib. Trieste aveva concluso che la clausola di cittadinanza italiana contenuta nelle normative nazionali e regionali (nel caso in specie, art. 10 co. 78 Legge Friuli Venezia Giulia 17/2008) in materia di "carta acquisti" violava il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione tra cittadini comunitari e andava quindi disapplicata.
[88] In precedenza, secondo quanto disposto da art. 40 co. 6 D. Lgs. 286/1998. Non era chiaro, riguardo all'applicazione dell'art. 40, co. 6 D. Lgs. 286/1998, ai beneficiari di protezione internazionale, se questi godessero dei diritti ivi previsti solo a condizione che esercitassero attivita' di lavoro autonomo o subordinato (nel qual caso la disposizione in esame sarebbe stat assolutamente pleonastica) o se fossero trattati nello stesso modo dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - senza, cioe', imposizione di ulteriori condizioni.
[89] In precedenza, una lettera ASGI al Ministro dell'Universita' e alla Commissione UE aveva segnalato come tale limitazione violasse il principio di parita' di trattamento tra cittadini comunitari (Sent. Corte Giust. C-308/89) e, per il soggiornanti di lungo periodo, la Direttiva 2003/109/CE, nonche' il divieto di discriminazione in relazione agli altri stranieri, non ravisandosi alcun motivo ragionevole per la loro esclusione (analoghi rilievi contenuti in Par. UNAR); la Commissione europea aveva comunicato, con una lettera all'ASGI, di aver avviato una procedura di consultazione e richiesta di informazioni in materia alle autorita' italiane, nell'ambito del meccanismo EU-Pilot, ritenendo che la generale esclusione di tutti i cittadini non italiani dalla possibilita' di ottenere tali borse di studio vada oltre la portata della deroga posta da art. 24 co. 2 Direttiva 2004/38/CE e violi le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE
[90] In precedenza, a condizione che fossero a carico del beneficiario della protezione internazionale.
[91] In precedenza, prima del rilascio del permesso di soggiorno quale rifugiato.
[92] In precedenza, nel territorio italiano o all'estero.
[93] In precedenza, il supporto logistico e organizzativo era fornito dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno.
[94] In precedenza, 10.
[95] In precedenza, 10.
[96] In precedenza, "un rappresentante dell'ACNUR".
[97] In precedenza, analoga competenza era fissata da Decr. Mininterno 6/3/2008.
[98] In precedenza,
o Gorizia (per Friuli, Veneto, Trentino Alto Adige); Sezione di Verona (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Trento e Bolzano; da Decr. Mininterno 28/6/2011)
o
Milano (per Lombardia); Sezione di
Milano (Decr. mininterno 11/7/2011)
o
Torino (per Valle dAosta,
Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e - fino al 31/12/2011, per decisione della
Commissione Nazionale - Toscana); Sezione di Bologna (province dell'Emilia
Romagna e, verosimilmente fino al 31/12/2011, provincia di Prato; da Decr.
Mininterno 14/1/2010; proroga con Decr. Mininterno 10/2/2011) e di Torino (si
evince da Rapp.
Mininterno attivita' 2012)
o
Roma (per Lazio, Sardegna, Toscana
- dal 31/12/2011 -, Umbria); Sezione di Roma (Decr. Mininterno 14/10/2008,
proroga con Decr. Mininterno 10/2/2011), Roma II (Decr. Mininterno 5/10/2011) e
Firenze (per Toscana, come si evince da com.
Mininterno 25/10/2011; da Decr. Mininterno 12/8/2011)
o
Caserta (per Campania, Molise,
Abruzzo, Marche); Sezione di Caserta (si evince da Rapp.
Mininterno attivita' 2012)
o
Foggia (per le province di Foggia,
Barletta-Andria-Trani); Sezione di Foggia (Decr. Mininterno 14/1/2010; proroga
con Decr. Mininterno 10/2/2011)
o
Bari (per le province di Bari,
Brindisi, Lecce, Taranto); Sezione di Bari (cessata con Decr. Mininterno
14/1/2010; istituita nuovamente con Decr. Mininterno 10/2/2011)
o
Crotone (per Calabria e
Basilicata); Sezione di Crotone (Decr. Mininterno 14/10/2008; proroga con Decr.
Mininterno 10/2/2011)
o
Trapani (per le province di
Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna); Sezione di Trapani (cessata con
Decr. Mininterno 14/1/2010; istituita nuovamente con Decr. Mininterno
10/2/2011)
o
Siracusa (per le province di
Siracusa, Ragusa, Caltanisetta, Catania); Sezione di Siracusa (Decr. Mininterno
14/10/2008), dal 14/10/2008 al 25/4/2011; Sezione di Mineo dal 26/4/2011
(richiedenti ospitati nei CARA)
[99] In precedenza, Reg. CE n. 343/2003.
[100] In precedenza, i genitori o il tutore del richiedente o rifugiato minorenne non coniugato.
[101] In precedenza, in una lingua che possa essere sufficientemente compresa.
[102] In precedenza era previsto che qualsiasi Stato membro potesse, pur non essendo competente in applicazione dei criteri definiti da Reg. CE n. 343/2003, e previo consenso degli interessati, procedere al ricongiungimento dei membri di una stessa famiglia nonche' di altri parenti a carico, per ragioni umanitarie, fondate in particolare su motivi familiari o culturali; in tal caso tale Stato membro era tenuto a esamina, su richiesta di un altro Stato membro, la domanda di asilo dell'interessato.
[103] In precedenza, il riferimento era anche all'obbligo di esame della domanda.
[104] In precedenza, il riferimento era anche all'obbligo di portare a termine l'esame della domanda, in caso di esame in corso.
[105] In precedenza, il riferimento era anche all'obbligo di portare a termine l'esame della domanda, in caso di esame in corso.
[106] In precedenza era previsto che il ricorso non avesse effetto sospensivo, salvo che la sospensione fosse decisa dall'organo giurisdizionale competente, caso per caso, in base alla legge nazionale.
[107] In precedenza, "qualora il richiedente asilo si sia reso ireperibile".
[108] In precedenza, il richiedente poteva chiedere anche il "congelamento" dei dati.
[109] In precedenza, Reg. CE n. 343/2003.
[110] In precedenza era stabilito che la Commissione potesse decidere, su richiesta motivata dell'interessato, che il colloquio si svolgesse alla presenza di un solo componente della commissione e, se possibile, dello stesso sesso del richiedente.
[111] In precedenza, Reg. CE n. 343/2003.
[112] In precedenza, col rifugiato. Lo straniero beneficiario di protezione sussidiaria aveva diritto al ricongiungimento familiare alle condizioni previste per il ricongiungimento dello straniero; la soglia di reddito non poteva eccedere, pero', il doppio dell'importo dell'assegno sociale, anche se il numero di familiari era superiore a due.
[113] In precedenza, del rifugiato.
[114] In precedenza, ai familiari del titolare dello status di protezione sussidiaria.
[115] In precedenza, 3 anni.
[116] In recedenza, l'accesso al permesso UE slp era possibile, dopo 5 anni di soggiorno legale, ma solo dopo conversione del permesso per asilo (da D. Lgs. 3/2007 e circ. Mininterno 9/2/2009) o per protezione sussidiaria (da D. Lgs. 3/2007, interpretato in base a Direttiva 2003/109/CE) in permesso che consenta il rilascio del permesso UE slp, essendo precluso il rilascio diretto.
[117] In precedenza, solo per i cittadini italiani residenti.
[118] In precedenza, l'quiparazione era stata prevista solo per il rifugiato, benche' art. 26, co. 3 Direttiva 2004/83/CE estenda l'equiparazione al destinatario di protezione sussidiaria; l'inadempienza era stata segnalata alla Commissione europea da un esposto ASGI; Risp. Commissione UE all'interrogazione di una parlamentare europea: l'accesso e' garantito anche al destinatario di protezione sussidiaria.
[119] In precedenza, secondo quanto disposto da art. 40 co. 6 D. Lgs. 286/1998. Non era chiaro, riguardo all'applicazione dell'art. 40, co. 6 D. Lgs. 286/1998, ai beneficiari di protezione internazionale, se questi godessero dei diritti ivi previsti solo a condizione che esercitassero attivita' di lavoro autonomo o subordinato (nel qual caso la disposizione in esame sarebbe stat assolutamente pleonastica) o se fossero trattati nello stesso modo dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - senza, cioe', imposizione di ulteriori condizioni.
[120] In precedenza, si richiedeva che l'unione stabile fosse debitamente attestata dallo Stato membro di appartenenza del cittadino (in violazione della Direttiva 2004/38/CE, che non specifica da quale autorita' l'unione stabile debba essere attestata).
[121] In precedenza, "con idonea documentazione, secondo la legislazione nazionale".
[122] In precedenza, la L. 129/2011 aveva stabilito che la situazione dovesse essere valutata con particolare riguardo alle spese relative all'alloggio (nota: il riferimento alle spese per l'alloggio significava, verosimilmente, che la disponibilita' di alloggio a titolo non oneroso contribuisce ad integrare il requisito di disponibilita' di risorse sufficienti).
[123] In precedenza, all. 1 circ. Mininterno 27/4/2012.
[124] In precedenza, euro 14,62.
[125] In precedenza, una lettera ASGI al Ministro dell'Universita' e alla Commissione UE aveva segnalato come tale limitazione violasse il principio di parita' di trattamento tra cittadini comunitari (Sent. Corte Giust. C-308/89) e, per il soggiornanti di lungo periodo, la Direttiva 2003/109/CE, nonche' il divieto di discriminazione in relazione agli altri stranieri, non ravisandosi alcun motivo ragionevole per la loro esclusione (analoghi rilievi contenuti in Par. UNAR); la Commissione europea aveva comunicato, con una lettera all'ASGI, di aver avviato una procedura di consultazione e richiesta di informazioni in materia alle autorita' italiane, nell'ambito del meccanismo EU-Pilot, ritenendo che la generale esclusione di tutti i cittadini non italiani dalla possibilita' di ottenere tali borse di studio vada oltre la portata della deroga posta da art. 24 co. 2 Direttiva 2004/38/CE e violi le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE
[126] In precedenza, il beneficio era riservato ai cittadini italiani residenti. Ne derivava la sospetta illegittimita' della disposizione, per contrasto, con riferimento ai cittadini comunitari e ai familiari stranieri di tali cittadini, con art. 24 co. 1 Direttiva 2004/38/CE. Nell'Esposto ASGI alla Commissione europea si denunciava la violazione del diritto dell'Unione europea derivante dalla preclusione dell'accesso al beneficio della carta acquisti di tali categorie. Trib. Trieste aveva concluso che la clausola di cittadinanza italiana contenuta nelle normative nazionali e regionali (nel caso in specie, art. 10 co. 78 Legge Friuli Venezia Giulia 17/2008) in materia di "carta acquisti" violava il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione tra cittadini comunitari e andava quindi disapplicata.
[127] In precedenza, anche con la Croazia.