MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 aprile 2015 

Modalita' di presentazione delle  domande  di  contributo,  da  parte
degli enti locali, per i servizi  finalizzati  all'accoglienza  nella
rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e  Rifugiati)
di minori stranieri non accompagnati. (15A03921) 
(GU n.118 del 23-5-2015)
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; 
  Vista la legge 4  maggio  1983,  n.  184,  e  successive  modifiche
introdotte dalla legge 28  marzo  2001,  n.  149,  sulla  «Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2003; 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2005,  n.  140,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme  minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri»  e
in particolare l'art. 13, comma 4, che prevede che  con  decreto  del
Ministro dell'interno «si provvede all'eventuale armonizzazione delle
linee guida e del formulario  di  cui  all'art.  1-sexies,  comma  3,
lettera a),  del  decreto-legge  con  le  disposizioni  del  medesimo
decreto legislativo n. 140», e che «con lo stesso decreto si provvede
a  fissare  un  termine  per  la  presentazione  delle   domande   di
contributo» da parte degli Enti Locali  per  la  partecipazione  alla
ripartizione del Fondo; 
  Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2013, adottato ai sensi
del citato art. 1-sexies, comma 2, per la presentazione delle domande
di contributo per il Fondo nazionale per le  politiche  e  i  servizi
dell'asilo (FNPSA) per il triennio 2014-2016; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e  successive
modifiche di attuazione  della  direttiva  2004/83/CE  recante  norme
minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica  di  rifugiato  o  di  persona  altrimenti   bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta; 
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25  e  successive
modifiche di attuazione  della  direttiva  2005/85/CE  recante  norme
minime per le procedure applicate negli  Stati  membri  ai  fini  del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato; 
  Vista la legge n.  190  del  23  dicembre  2014,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014; 
  Vista l'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza Unificata del
10 luglio 2014 con cui si approva il Piano  Operativo  nazionale  per
fronteggiare il flusso straordinario  di  cittadini  extracomunitari,
adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati; 
  Visto  l'avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  progetti  da
finanziare  a  valere  sul  Fondo  Asilo  Migrazione  e  Integrazione
2014-2020 - Assistenza emergenziale  «Miglioramento  della  capacita'
del  territorio  italiano  di   accogliere   minori   stranieri   non
accompagnati», adottato con decreto prot. n. 11934  del  23  dicembre
2014  dal  Ministero  dell'interno,  nella  persona  del   Capo   del
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; 
  Vista la graduatoria dei progetti, presentati a seguito del  citato
avviso pubblico e ammessi al finanziamento, approvata e pubblicata in
data 12 marzo 2015; 
  Ritenuta la necessita' di aumentare  in  maniera  congrua  i  posti
nella rete SPRAR specificamente dedicati all'accoglienza  dei  minori
stranieri non accompagnati; 
  Sentita la Conferenza unificata, di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 marzo 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  in  conformita'  al  decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, al decreto legislativo 19  novembre
2007, n. 251, di seguito nominato «decreto qualifiche» e  al  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  di  seguito  nominato  «decreto
procedure», si intende per: 
    a) «minori stranieri non accompagnati» - MSNA:  «i  cittadini  di
paesi terzi o gli apolidi di eta'  inferiore  ai  diciotto  anni  che
entrano nel territorio degli Stati membri senza  essere  accompagnati
da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli
usi, finche' non ne assuma effettivamente la custodia una persona per
essi  responsabile,  ovvero  i  minori  che   sono   lasciati   senza
accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri»; 
    b)  «domanda  di  protezione  internazionale»:  la   domanda   di
protezione presentata secondo  le  modalita'  previste  dal  «decreto
procedure» diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status  di
protezione sussidiaria; 
    c) «richiedente protezione internazionale»: il  cittadino  di  un
paese terzo o apolide che abbia chiesto  di  essere  ammesso  ad  una
forma di protezione internazionale; 
    d)  «status   di   rifugiato»:   la   protezione   internazionale
riconosciuta  al  cittadino  straniero  ai  sensi  dell'art.  11  del
«decreto qualifiche»; 
    e)  «protezione  sussidiaria»:   la   protezione   internazionale
riconosciuta  al  cittadino  straniero  ai  sensi  dell'art.  17  del
«decreto qualifiche»; 
    f) «protezione umanitaria»: la protezione di cui all'art. 32  del
«decreto procedure» concessa al cittadino di un paese  terzo  che  si
trovi in oggettive e gravi condizioni personali  che  non  consentono
l'allontanamento e a cui, qualora non venga  accolta  la  domanda  di
protezione internazionale, viene rilasciato dal questore un  permesso
di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286; 
    g) «Fondo»: il Fondo nazionale  per  le  politiche  e  i  servizi
dell'asilo  istituito  con  l'art.  1-septies  del  decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28  febbraio  1990,  n.
39; 
    h) «Capo Dipartimento»: il  Capo  Dipartimento  per  le  liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno; 
    i) «Direttore Centrale»: il Direttore  della  Direzione  Centrale
dei  servizi  civili  per  l'immigrazione  e  l'asilo  del  Ministero
dell'interno; 
    l) «Direzione Centrale»: la Direzione Centrale dei servizi civili
per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'interno; 
    m)  «SPRAR»:  Sistema  di  protezione  per  richiedenti  asilo  e
rifugiati; 
    n) «Servizio Centrale»: Servizio Centrale dello SPRAR; 
    o) «Enti Locali»: Enti Locali, anche eventualmente associati,  le
loro  unioni   o   consorzi,   che   prestano   servizi   finalizzati
all'accoglienza  dei  minori  stranieri   non   accompagnati,   anche
richiedenti/titolari di protezione internazionale  e  beneficiari  di
protezione umanitaria, che presentano i progetti; 
    p) «legale rappresentante»: sia il soggetto  legalmente  preposto
alla rappresentanza legale dell'Ente Locale  (Capofila  e/o  Partner)
(es.  Sindaco)  sia   il   Soggetto   eventualmente   delegato   alla
sottoscrizione da parte di quest'ultimo (es. dirigente o  funzionario
delegato dal Sindaco); 
    q)  «Soggetto  proponente»:  Ente  Locale  in  forma  singola   o
associata che presenta la domanda di contributo; 
    r) «Capofila»: in caso di Soggetto Proponente  Associato,  e'  il
soggetto che  risponde  per  la  realizzazione  dell'intero  progetto
presentato; 
    s) «Partner»: e' l'Ente Locale diverso dal  Soggetto  proponente,
coinvolto nella realizzazione del progetto; 
    t) «Ente Attuatore»: soggetto terzo individuato dall'Ente  Locale
per l'esecuzione di uno o piu' servizi del progetto. 
                               Art. 2 
 
         Soggetti proponenti e condizioni di partecipazione 
 
  1. Sono ammessi a presentare  proposte  progettuali  a  valere  sul
presente  decreto  gli  Enti  Locali,  come  definiti   dal   decreto
legislativo n.  267/2000  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
singolarmente ovvero in associazione formalmente costituita. 
  2. In  caso  di  progetto  presentato  da  un  Soggetto  Proponente
Associato deve essere individuato un «Capofila»  che  risponde,  come
unico  interlocutore  dell'Amministrazione,  per   la   realizzazione
dell'intero progetto. 
  3. Gli Enti Locali proponenti, nel rispetto di quanto stabilito dal
presente decreto, dalle «Linee Guida» e dalla  normativa  vigente  in
materia, possono  procedere  all'affidamento  ad  un  Soggetto  terzo
dell'esecuzione di uno o piu' servizi specifici del progetto. 
  4. Ciascun Soggetto proponente puo' individuare  uno  o  piu'  Enti
Attuatori indicandoli all'interno dell'apposita sezione  prevista  al
punto 8 dell'Allegato B - Modello di domanda di contributo. 
                               Art. 3 
 
                         Oggetto del decreto 
 
  1. Gli Enti Locali proponenti,  nella  domanda  di  contributo,  si
impegnano, nel superiore interesse dei minori,  ad  attivare  servizi
finalizzati all'accoglienza in favore dei  MSNA  e,  in  particolare,
sulla base delle «Linee Guida» (Allegato A), a garantire: 
    a) il  rispetto  dei  diritti  di  cui  e'  portatore  il  minore
straniero  non  accompagnato  secondo  la   normativa   nazionale   e
internazionale vigente; 
    b) l'avvio graduale del minore verso l'autonomia  e  l'inclusione
nel tessuto sociale del territorio. 
  2. L'Ente Locale proponente, in base  alle  proprie  prerogative  e
ferme restando le responsabilita' degli  altri  attori  istituzionali
del territorio a vario titolo coinvolti, dovra' prevedere  interventi
articolati nel periodo di  accoglienza  per  raggiungere  i  seguenti
obiettivi, riportati nelle «Linee Guida»: 
    collocamento  in  luogo  sicuro  del  minore,  sia  in  strutture
autorizzate, sia presso famiglie selezionate,  secondo  la  normativa
vigente, tenendo conto, in modo particolare dell'eta' e del paese  di
provenienza del minore; 
    supporto di mediatori linguistico-culturali; 
    iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; 
    assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale; 
    verifica  della  presenza  di  parenti,  connazionali  o  persone
disponibili, idonee secondo la normativa vigente,  ad  una  eventuale
presa in carico del minore; 
    apertura della tutela; 
    regolarizzazione dello status  giuridico  e  della  presenza  sul
territorio; 
    insegnamento di base della lingua italiana; 
    inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a
sostegno dell'integrazione socio-lavorativa del minore; 
    definizione di un progetto socio-educativo  individualizzato  per
ciascun minore che sara' formulato tenendo  sempre  presenti  le  sue
aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, oltre ad essere
preferibilmente condiviso  anche  dal  tutore  e  aggiornato  durante
l'intero periodo di accoglienza; 
    forme di  raccordo  con  gli  interventi  realizzati  nell'ambito
dell'Avviso pubblico «Miglioramento della  capacita'  del  territorio
italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati»  finanziato
a valere sul Fondo  asilo,  migrazione  e  integrazione  2014-2020  -
Assistenza emergenziale. 
  3. Le proposte progettuali finanziate dovranno  altresi'  prevedere
modalita' di confronto e di collaborazione con prefetture,  questure,
forze dell'ordine, tribunali per i minorenni, giudici tutelari,  ASL,
agenzie educative, nonche' con  comunita'  di  accoglienza,  famiglie
affidatarie, comunita' straniere, centri di formazione professionale,
agenzie per  l'impiego,  associazioni  di  promozione  sociale  e  di
volontariato  (sport,   cultura,   etc.)   ed   ogni   altro   attore
potenzialmente coinvolto. 
                               Art. 4 
 
      Capacita' ricettiva, durata degli interventi e contributi 
 
  1. Il Capo Dipartimento, con apposito provvedimento, stabilisce  la
capacita' ricettiva dello SPRAR in un numero  non  inferiore  a  1000
posti di accoglienza relativi ai MSNA anche  richiedenti/titolari  di
protezione internazionale. 
  2. Le proposte progettuali  dovranno  prevedere  la  realizzazione,
fino al 31 dicembre 2016, degli interventi di cui all'art.  3,  comma
2. 
  3. Il contributo per  l'accoglienza  e'  previsto  per  un  importo
massimo pari a euro 45 pro/die pro/capite, incrementato di un massimo
del 20 per cento per le spese per l'integrazione  e  spese  generali,
cosi' come previsto dal piano finanziario preventivo. 
  4. L'Ente Locale contribuisce,  a  titolo  di  cofinanziamento,  in
misura non inferiore al 20 per  cento  del  costo  complessivo  della
singola  proposta  progettuale  cosi'   come   indicato   nel   piano
finanziario di cui all'allegato «C». 
                               Art. 5 
 
                     Presentazione della domanda 
 
  1. Accedono  alla  ripartizione  delle  disponibilita'  del  Fondo,
riservate  al  sostegno  finanziario  dei  servizi  di  cui  all'art.
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,  convertito  con
modificazioni dalla legge n.  39/1990,  gli  Enti  Locali,  che,  nel
superiore interesse dei minori, si impegnano a  garantire  i  servizi
indicati nelle «Linee Guida». 
  2. Per accedere  alla  ripartizione  del  Fondo,  gli  Enti  Locali
presentano, in carta libera, domanda di contributo  sottoscritta  dal
rappresentante  dell'Ente  Locale,  utilizzando  esclusivamente   gli
appositi modelli «B», «B1», «B2», «C» e  «C1»  allegati  al  presente
decreto, di cui all'art. 17. 
  3. Gli Enti Locali devono inoltre produrre i seguenti documenti: 
    a) copia del documento di identita', in corso di  validita',  del
legale rappresentante dell'Ente Locale che ha presentato la domanda o
di un suo delegato; 
    b) lettere di adesione di  Enti  Locali  che  offrono  servizi  a
favore del progetto o sul cui territorio insistono  le  strutture  di
accoglienza; 
    c) dichiarazione di impegno dell'Ente Locale di avvalersi di  uno
o piu' Enti Attuatori con pluriennale, consecutiva  esperienza  nella
presa in carico di  MSNA  anche  richiedenti/titolari  di  protezione
internazionale comprovata da attivita' e servizi in essere al momento
della presentazione della domanda (nei  casi  in  cui  l'Ente  Locale
intenda avvalersi di Ente Attuatore); 
    d)  autorizzazione  e/o   accreditamento   della   struttura   di
accoglienza per i minori come previsto dalla  normativa  regionale  e
nazionale, laddove non sussista ancora un recepimento  regionale  del
decreto ministeriale n. 308/2001. 
  4. E' ammissibile una sola domanda  di  contributo  per  ogni  Ente
Locale anche se presentata in forma associata. 
  5. Le domande, in duplice copia, devono essere consegnate a mano  o
inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero
dell'interno - Dipartimento per liberta' civili  e  l'immigrazione  -
Direzione centrale per i servizi civili per l'immigrazione e l'asilo,
Piazza del Viminale s.n.c. - 00184  Roma,  entro  le  ore  16,00  del
sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
                               Art. 6 
 
              Cause di inammissibilita' e di esclusione 
 
  1. Sono inammissibili le domande: 
    a) presentate da soggetti in forma singola od associata,  diversi
da quelli legittimati cosi' come individuati al precedente art. 2; 
    b) pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 5  ultimo
comma; 
    c) non corredate dal piano finanziario redatto secondo lo  schema
di cui all'allegato «C»; 
    d) redatte su formulari  non  conformi  ai  modelli  allegati  al
presente decreto e/o privi della firma del legale rappresentante; 
    e) prive, in  caso  di  delega,  di  un  valido  atto  di  delega
sottoscritto dal Soggetto delegante e dal Soggetto delegato o recanti
atti di  delega  validi,  ma  non  accompagnati  dalla  copia  di  un
documento di identita' valido del Soggetto delegante e  del  Soggetto
delegato; 
    f) che prevedano una durata diversa da quella  indicata  all'art.
4, comma 2; 
    g) presentate  secondo  modalita'  difformi  da  quanto  indicato
all'art. 5 del presente decreto; 
    h) prive del/dei documento/i di  identita'  di  cui  all'art.  5,
comma 3, lettera A. 
  2. Nel caso di presentazione di piu' domande da parte del  medesimo
Ente Locale e' ammissibile quella pervenuta per prima secondo i tempi
e le modalita' stabilite dal precedente art. 5. 
  3. Sono escluse le domande: 
    a) che non prevedono gli interventi indicati all'art. 3, comma  2
del presente decreto e nelle «Linee Guida»; 
    b) prive di uno o piu' documenti o delle dichiarazioni  richiesti
dall'art. 5, comma 3, lettere b), c) e d); 
    c) prive  in  generale,  delle  informazioni  e/o  dei  documenti
richiesti obbligatoriamente dal presente decreto; 
    d) prive della dichiarazione di impegno  a  destinare  alla  rete
nazionale dello SPRAR una percentuale minima del  70  per  cento  dei
posti complessivi indicati nella proposta progettuale; 
    e) per le quali la Commissione ai sensi del successivo  comma  4,
abbia richiesto una integrazione documentale e l'Ente Locale  non  vi
abbia provveduto nei termini fissati. 
  4.   In   presenza   di   vizi   documentali    non    sostanziali,
l'Amministrazione si  riserva  la  facolta'  di  richiedere  all'Ente
Locale chiarimento e/o integrazioni. 
  5. In tali ipotesi l'Amministrazione assegna un termine  perentorio
entro il quale, pena l'esclusione, l'Ente Locale deve far pervenire i
chiarimenti o le integrazione richieste. In caso di mancata risposta,
da parte del proponente, entro il  termine  perentorio  concesso,  la
domanda si considerera' esclusa. 
                               Art. 7 
 
       Capacita' ricettiva dei singoli servizi di accoglienza 
 
  1. Gli Enti Locali che presentano  domanda  di  contributo  debbono
destinare allo SPRAR una percentuale minima  del  70  per  cento  dei
posti complessivi indicati nella proposta progettuale. 
  2.  All'assegnazione  di  tali  posti  provvede   direttamente   la
Direzione Centrale tramite il Servizio Centrale, anche  nel  rispetto
di quanto previsto dal decreto legislativo n. 140/2005  relativamente
ai minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale. 
  3. La capacita' ricettiva complessiva dei  servizi  di  accoglienza
non deve essere inferiore a 6 posti ne' superiore a 70: 
    a) fino ad un massimo di dieci posti di accoglienza per gli  Enti
Locali, singoli o consorziati, con  popolazione  complessiva  fino  a
5.000 abitanti; 
    b) fino ad un massimo di venti posti per i servizi di accoglienza
per gli Enti Locali,  singoli  o  consorziati,  con  una  popolazione
complessiva tra 5.001 e 15.000 abitanti; 
    c) fino ad un massimo di trenta posti di accoglienza per gli Enti
Locali, singoli o consorziati, con una  popolazione  complessiva  tra
15.001 e 50.000 abitanti; 
    d) fino ad un massimo di quaranta posti di  accoglienza  per  gli
Enti Locali, singoli o consorziati, con una  popolazione  complessiva
tra 50.001 e 200.000 abitanti; 
    e) fino ad un massimo di cinquanta posti di accoglienza  per  gli
Enti Locali, singoli o consorziati, con una  popolazione  complessiva
tra 200.001 e 500.000 abitanti; 
    f) fino ad un massimo di settanta posti di  accoglienza  per  gli
Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione  superiore  a
500.001 abitanti. 
  4. Nel caso in cui la domanda di contributo e' presentata  da  Enti
Locali in forma associata, il numero degli abitanti va  calcolato  in
base alla popolazione dei soli comuni nel cui territorio  sorgono  le
strutture di accoglienza. 
  5. Le strutture adibite all'accoglienza dei minori dovranno  essere
autorizzate/accreditate  ai  sensi  della   normativa   nazionale   e
regionale di settore. 
                               Art. 8 
 
               Capacita' ricettiva dei singoli servizi 
                      di accoglienza aggiuntivi 
 
  1. L'Ente Locale che presenta domanda di contributo ha facolta'  di
garantire, nel corso del periodo di vigenza del presente decreto e su
richiesta della  Direzione  Centrale  per  il  tramite  del  Servizio
Centrale, l'attivazione di una percentuale di posti  aggiuntivi  pari
ad un minimo del 20 per cento a un  massimo  del  50  per  cento  del
numero di posti effettivamente finanziati. 
  2. Nel caso in cui l'Ente Locale nella presentazione della  domanda
di contributo si impegni ad attivare i posti aggiuntivi ai sensi  del
comma 1, tale attivazione ha carattere obbligatorio. 
  3. Per i posti aggiuntivi non e'  richiesto  alcun  cofinanziamento
all'Ente Locale. Non e' necessario, inoltre, indicare  nella  domanda
di contributo, le strutture da destinare  all'attivazione  dei  posti
aggiuntivi, fermo restando  la  conformita'  delle  stesse  a  quanto
previsto dalle «Linee Guida» e dalle normative vigenti. 
  4. A partire dalla ricezione della  richiesta  di  attivazione  dei
posti aggiuntivi, gli Enti Locali sono tenuti ad  attivarli  entro  i
successivi 15 giorni lavorativi. 
  5.  Per  ogni  posto  aggiuntivo  attivato  viene  riconosciuto  un
contributo pro die/pro capite pari ad euro 45. 
                               Art. 9 
 
                         Costi inammissibili 
 
  1. Non sono ammissibili i costi: 
    a)  per  l'acquisto  di  immobili  o  relativi  al  pagamento  di
eventuali mutui accesi per l'acquisto degli stessi; 
    b) di adeguamento delle strutture da adibire all'accoglienza. 
                               Art. 10 
 
       Commissione di valutazione delle domande di contributo 
 
  1. Ai fini della selezione delle domande di  cui  all'art.  5,  con
provvedimento del Capo Dipartimento, e' istituita una Commissione  di
valutazione composta dal Direttore Centrale, che la presiede, o da un
suo delegato, da un dirigente della carriera prefettizia in  servizio
presso la Direzione Centrale e da un  dirigente  di  II  fascia,  dal
responsabile della Struttura di missione per l'accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati o da un suo delegato, da un rappresentante
dell'Associazione   Nazionale   Comuni   italiani   (ANCI),   da   un
rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia (UPI). Compongono,
inoltre, la Commissione  un  rappresentante  dell'Alto  Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati(ACNUR) ed un rappresentante delle
Regioni.  La  segreteria  della  Commissione  e'  assicurata  da   un
funzionario in servizio presso la Direzione Centrale. 
  2. Per le attivita' connesse  alla  valutazione  dei  progetti,  la
Commissione si avvale del supporto tecnico del Servizio Centrale. 
  3. La partecipazione  alla  Commissione  non  comporta  compensi  o
rimborsi. 
  4. La Commissione di valutazione e' validamente costituita  con  la
maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti;  in
caso di parita' prevale il voto del Presidente. 
  5. Al fine di garantire la piu' ampia distribuzione dei servizi  di
accoglienza sul territorio, l'Amministrazione puo' chiedere  all'Ente
Locale una riduzione dei  posti  in  accoglienza  rispetto  a  quelli
offerti nella domanda di partecipazione al bando. In tal caso, l'Ente
Locale che accoglie la richiesta rimodula in maniera  conseguente  il
progetto ed il relativo piano finanziario e fornisce alla Commissione
i chiarimenti o le integrazioni richieste. 
  6. All'esito dell'esame delle domande, la  Commissione  assegna  ai
singoli progetti i punteggi secondo le modalita' stabilite  dall'art.
11, forma ed approva la graduatoria  degli  Enti  Locali  ammessi  al
contributo. 
  7. La graduatoria finale degli Enti Locali  ammessi  al  contributo
verra' pubblicata sul sito del Ministero dell'interno e del  Servizio
Centrale, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
  8. Dell'assegnazione del contributo e' data altresi'  comunicazione
all'Ente Locale ammesso al finanziamento, nonche' alla Prefettura-UTG
territorialmente competente. 
  9.  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di  scorrere   la
graduatoria approvata in  caso  di  sopravvenute  necessita'  e/o  di
economie raggiunte,  nonche'  in  caso  di  ulteriori  disponibilita'
finanziarie. 
                               Art. 11 
 
            Punteggi per la formazione della graduatoria 
 
  1. Al fine della formazione della  graduatoria  la  Commissione  di
valutazione  assegna  ad  ogni  istanza  di  contributo  il  seguente
punteggio utile: 
    a) punti 0,5 nel caso in cui l'Ente  Locale  sia  finanziato  dal
Fondo nel triennio in corso  2014-2016,  per  un  progetto  destinato
all'accoglienza di  adulti  e/o  persone  disabili  e/o  con  disagio
mentale o psicologico e/o con  necessita'  di  assistenza  sanitaria,
sociale e domiciliare, specialistica o prolungata; 
    b) punti 2 nel caso in cui l'Ente Locale sia finanziato dal Fondo
nel triennio in corso 2014-2016,  prevedendo  servizi  esclusivamente
destinati ai minori stranieri non accompagnati  richiedenti  asilo  o
titolari di protezione internazionale o umanitaria; 
    c) punti 0,5 nel caso in cui l'Ente Locale abbia partecipato,  in
qualita' di partner, alla realizzazione di un progetto finanziato dal
Fondo nel triennio in corso 2014-2016; 
    d) punti da 1 a 3 nel caso in cui l'Ente Locale  titolare  di  un
progetto SPRAR ha messo a disposizione  posti  per  l'accoglienza  di
minori stranieri non accompagnati in seguito alla richiesta formulata
dal Ministero dell'interno con circolare del 23 luglio 2014; 
    e) punti 1,5 nel caso in cui l'Ente  Locale  non  sia  mai  stato
finanziato dal Fondo; 
    f) punti 1 nel caso in cui  l'Ente  Locale  proponente  offra  il
numero di posti massimo previsti dall'art. 7, comma  3  del  presente
decreto; 
    g) punti da 0,20 a 0,40 se l'Ente  Locale  mette  a  disposizione
posti per l'accoglienza di minori di genere femminile (massimo del 30
per cento del numero di posti complessivi del progetto); 
    h) punti da 1 a 3 se l'Ente Locale  mette  a  disposizione  della
rete nazionale una percentuale maggiore di posti rispetto  al  minimo
previsto dall'art. 7, comma 1 del presente decreto; 
    i) punti da 0,50 a 2 se l'Ente Locale mette a disposizione  posti
aggiuntivi su richiesta del Ministero  dell'interno  (minimo  20  per
cento - massimo 50 per cento dei posti complessivi del progetto); 
    l) punti 0,20 per ogni 5 per cento  in  piu'  di  cofinanziamento
rispetto al 20 per cento previsto dall'art.  1-sexies,  comma  2  del
decreto-legge  n.  416/1989  convertito  nella  legge  n.  39/1990  e
dettagliato secondo i criteri previsti dall'allegato «C1» fino ad  un
massimo 0,60; 
    m) punti da 0 a 5 per  la  qualita'  della  proposta  progettuale
presentata; 
    n) punti da 0 a  6  per  il  livello  di  aderenza  ai  parametri
previsti dalle «Linee Guida». 
  2. In caso di parita' di punteggio,  il  titolo  di  preferenza  e'
costituito dal maggior numero di posti riservati dall'Ente Locale  in
favore dello SPRAR.  In  caso  di  ulteriore  parita'  di  punteggio,
saranno  prioritariamente  ammessi  gli  Enti  Locali  ubicati  nelle
regioni dove  insistono  strutture  di  prima  accoglienza  per  MSNA
finanziate nell'ambito dell'avviso pubblico di cui all'art. 3,  comma
2. 
                               Art. 12 
 
                       Decreto di ripartizione 
 
  1. Il piano di ripartizione del Fondo e' definito dalla Commissione
di cui all'art. 10 che assegna  all'Ente  Locale,  sulla  base  della
graduatoria, un sostegno finanziario non superiore all'80  per  cento
del costo totale del singolo progetto territoriale. 
  2. Il Ministro dell'interno, acquisita la graduatoria redatta dalla
Commissione di valutazione e sentita la Conferenza Unificata, di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta  il
decreto di ripartizione del Fondo. 
  3. La  graduatoria  degli  Enti  Locali  ammessi  a  contributo  e'
pubblicata  sui  siti  internet  del  Ministero  dell'interno  e  del
Servizio Centrale. 
  4.   Dell'assegnazione   del   contributo   e'   data,    altresi',
comunicazione all'Ente Locale beneficiario, nonche' alla Prefettura -
UTG territorialmente competente. 
                               Art. 13 
 
                 Variazioni del servizio finanziato 
 
  1. I servizi indicati nei progetti  che,  entrati  in  graduatoria,
sono stati ammessi al riparto del Fondo, non  possono  subire,  nella
fase attuativa, variazioni nei loro elementi essenziali. 
  Costituiscono elementi essenziali: 
    a) il rapporto tra l'Ente Locale titolare del progetto  e  lo/gli
Ente/i attuatore/i; 
    b) la/le  struttura/e  d'accoglienza  indicata/e  nella  proposta
progettuale. 
  2.  In  presenza  di  gravi  motivi,  l'Ente  Locale   ammesso   al
finanziamento puo' sottoporre,  per  le  conseguenti  determinazioni,
proposta di variazioni dei suddetti elementi essenziali del progetto,
corredata da  idonea  documentazione,  alla  Direzione  Centrale  che
acquisisce il parere del Servizio Centrale. 
  3. Le variazioni non autorizzate, ai sensi del  presente  articolo,
comportano la revoca del contributo di cui all'art. 16. 
  4. La rimodulazione del piano finanziario preventivo, da presentare
al Servizio Centrale nel mese di novembre di entrambi  gli  anni  non
puo' pregiudicare la qualita' dei servizi offerti ai  minori  e  deve
obbligatoriamente  rispettare  la  percentuale  del  20   per   cento
relativamente alla voce di spesa di cui alla lettera b) del  suddetto
piano finanziario (integrazione e spese generali). 
                               Art. 14 
 
              Presentazione del rendiconto e controlli 
 
  1.  Il  rendiconto  delle  spese  sostenute  dall'Ente  Locale   e'
presentato alla Direzione Centrale, tramite il Servizio Centrale, con
le modalita' indicate nel «Manuale unico di rendicontazione SPRAR». 
  2.  Il  rendiconto  deve  essere  conforme  al  piano   finanziario
preventivo originario allegato alla domanda (allegato «C») o a quello
rimodulato successivamente come previsto agli art. 10, comma 5 e  13,
comma 4. 
  3. L'Ente Locale e' tenuto a conservare la documentazione contabile
relativa alle spese sostenute per i cinque anni successivi alla  data
di presentazione del rendiconto. 
  4. L'Ente Locale presenta,  con  cadenza  semestrale,  al  Servizio
Centrale per il  successivo  inoltro  alla  Direzione  Centrale,  una
scheda  di  monitoraggio  dei  servizi  erogati  ed   una   relazione
intermedia  e  una  finale  sull'attivita'  svolta  e  sui  risultati
raggiunti. 
  5. La Direzione Centrale, avvalendosi  del  supporto  del  Servizio
Centrale, dispone verifiche  ed  ispezioni  sui  servizi  degli  Enti
Locali assegnatari del contributo,  fermo  restando  quanto  disposto
dalle  vigenti  normative  nazionali  e  regionali,  in  materia   di
vigilanza e controllo. 
                               Art. 15 
 
                              Economie 
 
  1. Le eventuali economie maturate  nella  fase  di  attuazione  del
servizio  restano  acquisite  all'Ente  Locale  assegnatario  che  le
utilizza, previa autorizzazione della  Direzione  Centrale,  fino  ad
esaurimento dell'assegnazione finanziaria, per  le  stesse  finalita'
indicate nella domanda di contributo. 
  2.  In  sede  di  riparto   annuale   del   contributo,   ai   fini
dell'ottimizzazione delle risorse disponibili sul Fondo, la Direzione
Centrale  procede  ad  erogare  agli  Enti  Locali  assegnatari   del
finanziamento  un  contributo  calcolato  al  netto  delle  eventuali
economie maturate nelle annualita' precedenti,  il  cui  utilizzo  e'
stato autorizzato ai sensi del comma 1. 
                               Art. 16 
 
                        Revoca del contributo 
 
  1. All'atto dell'assegnazione del contributo,  a  ciascun  progetto
viene attribuito un punteggio complessivo di 20 punti. 
  2. Tale punteggio subisce decurtazioni nella misura indicata  nella
tabella «D», a seguito dell'accertata  inosservanza  di  uno  o  piu'
obblighi previsti dal presente  decreto  e  dalle  «Linee  Guida»,  a
fronte del monitoraggio effettuato dal Servizio  Centrale.  Per  ogni
inosservanza accertata verra' inviato all'Ente Locale  un  avviso  da
parte della Direzione Centrale, per il tramite del Servizio Centrale,
con l'invito ad  ottemperare  alle  inosservanze  rilevate  entro  il
termine  assegnato,  pena   la   decurtazione   del   punteggio.   La
decurtazione del punteggio  attribuito  puo'  comportare  la  revoca,
parziale o totale, del contributo, attraverso  un  provvedimento  del
Direttore    Centrale    in    misura    proporzionale    all'entita'
dell'inosservanza accertata. 
  3. La revoca parziale del contributo e' disposta in presenza di una
decurtazione di punteggio compresa tra 8 e 13 punti  complessivi.  La
revoca  totale  del  contributo  e'  disposta  in  presenza  di   una
decurtazione di punteggio compresa tra 14  e  20  punti  complessivi.
Qualora l'Ente Locale presenti domanda di contributo per il  triennio
successivo, le decurtazioni di  punteggio  e  la  revoca  parziale  o
totale saranno considerate dalla Commissione in sede  di  valutazione
della  proposta  progettuale   ai   fini   della   formazione   della
graduatoria. 
  4. In caso di revoca, l'importo del  contributo  da  restituire  e'
versato  dall'Ente  Locale  secondo  le   modalita'   contenute   nel
provvedimento di decadenza adottato dal Direttore Centrale. 
                               Art. 17 
 
                              Allegati 
 
  1. Costituiscono parte integrante del presente decreto  i  seguenti
allegati: 
    Allegato A - Linee Guida; 
    Allegato B - Modello di domanda del contributo; 
    Allegato B1 - Scheda strutture e relativa documentazione; 
    Allegato B2 - Dichiarazione sostitutiva; 
    Allegato C - Piano finanziario; 
    Allegato C1 - Relazione descrittiva del cofinanziamento; 
    Allegato D - Tabella per la revoca del contributo. 
                               Art. 18 
 
                            Pubblicazione 
 
  1. Il presente  decreto  sara'  inviato  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e  sui  siti  del  Ministero  dell'interno  e  del  Servizio
Centrale dello SPRAR. 
    Roma, 27 aprile 2015 
 
                                                  Il Ministro: Alfano 

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2015 
Ministero interno, foglio n. 1074 
                                                           Allegato A 
 
 
    Linee guida per la presentazione delle domande di contributo 
   per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo 
       per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati 
 
 
  1. I minori stranieri non accompagnati nello SPRAR 
 
  1.1 Finalita' delle Linee guida 
  Le presenti Linee guida sono concepite come  strumento  a  supporto
degli Enti locali coinvolti nell'accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati, richiedenti asilo e non, e comprendono  le  indicazioni
operative relative sia  alla  progettazione  sia  alla  realizzazione
delle attivita' a favore dei minori accolti. 
  Gli  Enti  locali,  in  collaborazione   con   enti   del   privato
sociale/terzo settore si impegnano ad attivare  servizi  destinati  a
garantire i diritti di cui i  minori  sono  portatori  attraverso  un
articolato  percorso  di  accoglienza  che  mira  ad  incentivare  la
collaborazione  tra  tutti  i  soggetti  a  vario  titolo   coinvolti
nell'accoglienza e nella protezione dei msna, al fine di  giungere  a
risultati  sostenibili  e  riproducibili  su  tutto   il   territorio
nazionale. A totale beneficio di un percorso di accoglienza che  miri
all'integrazione  e  all'inclusione  sociale  dei  minori  ospiti  si
valorizza  l'approccio  di  "accoglienza  integrata"  sperimentato  e
sviluppato negli anni nell'ambito dello SPRAR. 
  Per  quanto  riguarda  ulteriori  approfondimenti   rispetto   alle
modalita' di attivazione e di  gestione  di  servizi  di  accoglienza
integrata, in aggiunta  alle  presenti  Linee  guida,  si  rinvia  al
"Manuale operativo per l'attivazione e la  gestione  dei  servizi  di
accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari  di  protezione
internazionale", di seguito denominato "Manuale operativo SPRAR" e al
"Manuale unico di rendicontazione" (a  cura  dal  Servizio  Centrale,
disponibili sul sito web: http://www.serviziocentrale.it). 
 
  1.2 I minori stranieri non accompagnati e le azioni a loro tutela 
  Il  beneficiario  degli  interventi  e'  il  Minore  straniero  non
accompagnato (MSNA) in quanto cittadino di paesi terzi o  apolide  di
eta' inferiore ai diciotto anni che entra nel territorio degli  Stati
membri dell'UE  senza  essere  accompagnato  da  una  persona  adulta
responsabile per esso in base alla legge o agli usi, finche'  non  ne
assuma effettivamente la custodia una persona per esso  responsabile,
ovvero il minore che viene lasciato senza accompagnamento  una  volta
entrato nel territorio di uno Stato  membro  (vd.  Dlgs  n.85  del  7
aprile 2003 art. 2). 
  Uno  degli  obiettivi  degli  interventi  e'  proprio   quello   di
verificare l'effettiva condizione di non accompagnato del minore  ed,
eventualmente, prevedere  per  lo  stesso  un  adeguato  percorso  di
integrazione socio-educativa. Puo' accadere infatti  che,  nel  corso
del periodo di accoglienza, subentrino alcuni  elementi  (ad  esempio
l'opportunita' di inoltrare richiesta di protezione internazionale  o
la  presenza  di  parenti),  che  determinano  una  nuova  condizione
giuridica e sociale del minore. In  questo  caso,  al  minore  dovra'
essere garantito il percorso specifico per  assicurargli  la  miglior
protezione. 
  Gli Enti locali nella presa in  carico  del  minore  straniero  non
accompagnato dovranno assicurare servizi destinati a garantire: 
 • i diritti di cui e' portatore il minore straniero non accompagnato
   secondo la normativa nazionale e internazionale vigente; 
 • la regolarizzazione dello status giuridico del minore,  altrimenti
   esposto ad una condizione di rischio e debolezza; 
 • l'avvio graduale del minore verso l'autonomia e  l'inclusione  nel
   tessuto sociale del territorio  tenendo  sempre  presente  il  suo
   superiore interesse. 
 
  L'Ente locale titolare del progetto SPRAR,  in  base  alle  proprie
prerogative e ferme restando le responsabilita'  degli  altri  attori
istituzionali  del  territorio  a  vario  titolo  coinvolti,   dovra'
prevedere  interventi  articolati  nel  periodo  di  accoglienza  per
raggiungere le seguenti finalita'/obiettivi: 
 • collocamento  in  luogo  sicuro  del  minore,  sia  in   strutture
   autorizzate sia presso famiglie individuate e selezionate  secondo
   criteri prestabiliti  in  base  a  norme  e  regolamenti  vigenti,
   tenendo conto, in modo  particolare,  dell'eta'  e  del  paese  di
   provenienza del minore; 
 • assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale; 
 • supporto di mediatori linguistico-culturali; 
 • verifica  della  presenza  di  parenti,  connazionali  o   persone
   disponibili ad una eventuale presa in carico del minore; 
 • apertura della tutela; 
 • regolarizzazione dello  status  giuridico  e  della  presenza  sul
   territorio; 
 • iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; 
 • insegnamento di base della lingua italiana; 
 • inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi  a
   sostegno dell'integrazione socio-lavorativa del minore; 
 • definizione di un progetto  socio-educativo  individualizzato  per
   ciascun minore che sara'  formulato  tenendo  sempre  presente  il
   supremo interesse del minore, le sue aspettative e competenze,  il
   suo progetto migratorio, oltre ad essere preferibilmente condiviso
   anche  dal  tutore  e  aggiornato  durante  l'intero  periodo   di
   accoglienza. 
 
  2. Azioni previste ed elementi qualitativi 
 
  2.1. Collocamento in luogo sicuro e accoglienza integrata 
  Sono ammesse tutte  le  modalita'  di  accoglienza  previste  dalla
normativa in vigore  e  che  rispondono  alle  prassi  operative  che
ciascun Ente  locale  adotta  in  materia  di  minori  stranieri  non
accompagnati. Nel caso di accoglienza in struttura: 
 • dovra'  essere  regolarmente  autorizzata  e  certificata  a   tal
   funzione secondo la normativa regionale  e  nazionale  vigente  in
   materia di strutture residenziali per minori; 
 • dovra' essere dotata di  un  regolamento  interno  tradotto  nelle
   lingue comprese dagli ospiti, condiviso con ogni minore accolto  e
   dallo stesso sottoscritto; 
 • dovra' essere rispettato il rapporto tra il numero  del  personale
   stabilmente presente nella struttura e quello degli  utenti  sulla
   base della normativa regionale e nazionale  di  riferimento  cosi'
   come le singole professionalita' coinvolte; 
 • dovranno essere rispettate le  tradizioni  culturali  e  religiose
   degli ospiti; 
 • dovra' essere garantita la fornitura di beni di  prima  necessita'
   quali prodotti per l'igiene personale e vestiario; 
 • dovra' essere previsto un "pocket money" da erogarsi in base  alle
   modalita' educative definite dal progetto. 
 
  Altra possibile forma di accoglienza  e'  l'affidamento  familiare,
che si  raffigura  come  intervento  di  sostegno  caratterizzato  da
stabilita', continuita' e progettualita' per permettere al minore  di
trovare in un'altra  famiglia  il  supporto  educativo,  affettivo  e
materiale che la propria non e' momentaneamente in grado di dargli. 
  In tal caso l'Ente locale puo' progettare interventi specifici  che
tengano conto in modo particolare,  oltre  a  quanto  gia'  di  norma
previsto: 
 • dell'eta', del genere e della cultura di origine dei minori; 
 • potranno essere considerate tutte le possibilita'  previste  dalla
   legge sia relativamente alla scelta dei nuclei affidatari  (coppie
   con o senza  figli,  sposate  o  conviventi,  adulti  singoli,  di
   nazionalita' italiana o straniera); 
 • potranno  essere  previste  tutte  le  tipologie  di   affidamento
   (residenziale, part-time, diurno per parte della giornata o  della
   settimana, etc.). 
 
  Per un approfondimento sull'affidamento familiare si rinvia al sito
del  Servizio  Centrale  sul  quale  sono  disponibili  pubblicazioni
specifiche. 
  Quale che sia la modalita' prevista dal progetto per  l'accoglienza
del  minore,  quest'ultimo  dovra'  essere  inserito  in   un   clima
familiare, accogliente e rispettoso della sua individualita' e  della
sua cultura, anche  al  fine  di  incidere  positivamente  sulle  sue
motivazioni ad aderire al  progetto  proposto,  facendogli  percepire
l'utile finalita' delle attivita' svolte  all'interno  della  propria
dimensione di vita. In tale direzione  dovranno  pertanto  prevedersi
attivita' pedagogiche e ludico-ricreative per  favorire  e  sostenere
l'integrazione  nel  tessuto  sociale.  Sara'   altresi'   importante
favorire momenti di raccordo con la cultura di  appartenenza  e,  ove
possibile, con la  famiglia  d'origine,  anche  attraverso  l'uso  di
strumenti informatici (internet). L'insieme  delle  attivita'  dovra'
essere affidato a figure professionali specifiche,  quali  assistenti
sociali, educatori, mediatori interculturali e psicologi. 
 
  2.2 Assistenza socio-psicologica e sanitaria 
  Ciascun minore non accompagnato dovra' ricevere adeguata assistenza
socio-psicologica e sanitaria dal momento della presa in carico e per
tutto l'arco temporale dell'accoglienza. 
  A tal fine, una volta accolto il minore, e' necessario procedere in
tempi rapidi all'avvio dei colloqui utili a: 
 • verificarne la condizione psico-fisica; 
 • raccogliere  informazioni  sulla  sua  identita',   sul   percorso
   migratorio e sulla storia familiare; 
 • accertare la presenza di eventuali familiari o  altre  persone  di
   riferimento sul territorio italiano; 
 • verificare l'eventualita' che il minore sia vittima di tratta  e/o
   sfruttamento; 
 • verificare l'eventuale timore di persecuzioni o di subire un danno
   grave nel paese  di  origine,  al  fine  di  orientarlo  verso  la
   richiesta di protezione  internazionale  qualora  non  fosse  gia'
   stata presentata; 
 • acquisire informazioni utili  alla  realizzazione  delle  indagini
   familiari,  in  caso  di   non   richiedente   asilo,   informando
   correttamente il minore in merito alla possibilita' del  rimpatrio
   assistito o della sua permanenza regolare in Italia; 
 • raccogliere informazioni sulle sue aspettative e competenze; 
 • informare ed orientare correttamente il minore  riguardo  ai  suoi
   diritti e doveri, con particolare riferimento alle possibilita' di
   integrazione in Italia. 
  Nei colloqui  con  il  minore  e'  necessario  impiegare  personale
specializzato che tenga conto dell'eta' del  minore,  sia  rispettoso
della sua cultura di provenienza, della sua  identita'  di  genere  e
agisca attraverso un lavoro d'equipe utile a stabilire  un  clima  di
empatia e fiducia. 
 
  2.3 Tutela legale 
  Al minore non accompagnato dovra' essere garantito il  servizio  di
orientamento e tutela legale dal momento della presa in carico e  per
tutto l'arco temporale dell'accoglienza. 
  A tal fine, una volta accolto il minore, si dovra' procedere a: 
 • supportarlo nell'espletamento delle procedure di  identificazione.
   Si sottolinea che, se il riconoscimento dell'identita' in  assenza
   di un documento valido e' di competenza della Questura, un  lavoro
   mirato in sede di colloquio  con  il  minore  puo'  permettere  di
   acquisire  informazioni  utili  all'identificazione  e  quindi  ad
   incrementare l'azione di protezione  e  tutela  anche  nella  fasi
   successive; 
 • supportarlo nell'espletamento delle  procedure  di  richiesta  del
   permesso di soggiorno.  La  regolarizzazione  della  presenza  sul
   territorio del minore straniero  non  accompagnato,  inespellibile
   per  legge,  e'  condizione  indispensabile  per  programmare  gli
   interventi durante la fase dell'accoglienza ed avviarlo  verso  un
   percorso  di  integrazione  sociale.  La  richiesta  deve   essere
   pertanto presentata nella Questura territorialmente competente  in
   tempi  rapidi,  corredata  del  maggior  numero  di   informazioni
   possibili, utili ad accelerare la procedura; 
 • qualora il minore manifesti  la  propria  volonta'  di  richiedere
   protezione    internazionale,    garantire    l'orientamento     e
   l'accompagnamento nelle diverse fasi della procedura; 
 • garantire l'informazione sulla normativa italiana  in  materia  di
   ricongiungimento   familiare,   il   supporto    e    l'assistenza
   all'espletamento della procedura; 
 • garantire  l'orientamento  e  l'accompagnamento  in   materia   di
   procedure burocratico-amministative; 
 • garantire  l'informazione  sui  diritti   e   i   doveri   sanciti
   dall'ordinamento italiano; 
 • garantire l'informazione sui programmi di  rimpatrio  assistito  e
   volontario. 
 
  2.4 Segnalazioni di legge e richiesta di apertura della tutela 
  Il minore  accolto  dovra'  essere  immediatamente  segnalato  alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni  e,  nel
caso di minori stranieri che non abbiano manifestato l'intenzione  di
richiedere protezione internazionale, dovra' essere inviata anche  la
segnalazione alla DG immigrazione e politiche  dell'integrazione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali seguendo le  procedure
indicate sul sito del suddetto Ministero. 
  Il  minore  dovra'  essere  segnalato  al  Giudice   Tutelare   per
l'apertura della tutela ed e' necessario  che  tale  procedura  venga
avviata e realizzata in tempi  solleciti  al  fine  di  garantire  al
minore  la  maggior  protezione   possibile   anche   ai   fini   del
perfezionamento della procedura  per  il  rilascio  del  permesso  di
soggiorno, per  la  richiesta  di  protezione  internazionale  e  per
l'audizione presso la competente Commissione territoriale. 
 
  2.5 Mediazione linguistico-culturale 
  In ragione di una presa  in  carico  adeguata  ed  efficace  e  nel
rispetto delle  esigenze  culturali,  linguistiche  e  religiose  dei
minori e' fondamentale l'impiego di  mediatori  linguistico-culturali
intesi come figure trasversali e necessarie  ai  diversi  livelli  di
servizi erogati, al fine di: 
 • costruire aree  di  relazione  su  cui  fondare  il  lavoro  degli
   operatori impiegati nel progetto; 
 • disporre di figure che  possano  rappresentare  un  ponte  tra  le
   diverse culture, quella del contesto che accoglie e quelle di  cui
   sono portatori i minori. 
  La mediazione interculturale deve essere  quindi  intesa  come  una
forma  di  intervento  integrato  nell'equipe  multidisciplinare,   a
sostegno dei minori stranieri non accompagnati e dell'equipe medesima
sia nel rapporto con le istituzioni e con i servizi, sia nei percorsi
di integrazione sociale dei minori. 
  In sintesi, la presenza del mediatore dovrebbe essere prevista: 
 • durante il colloquio effettuato dall'assistente  sociale  o  dallo
   psicologo nella fase di presa in carico del minore  da  parte  del
   servizio, anche al fine di far emergere  tutti  gli  elementi  che
   possano agevolare l'individuazione di eventuali vissuti di  tratta
   e/o sfruttamento o timori di persecuzione nel paese di origine; 
 • a supporto dell'accoglienza del minore, sia  presso  la  struttura
   sia presso la famiglia; 
 • nelle comunicazioni con i familiari del minore (nel  caso  in  cui
   queste  siano  possibili)  allo  scopo  di  informarli  sulla  sua
   situazione,  di  raccogliere  informazioni  utili  alle  eventuali
   indagini familiari e incoraggiare il contatto tra il  minore  e  i
   familiari stessi; 
 • qualora il  minore  debba  ricorrere  a  visite  ambulatoriali  od
   ospedaliere,  al  fine  di  facilitare  l'anamnesi  medica  e  una
   corretta comprensione dell'eventuale terapia; 
 • durante  l'accompagnamento  del  minore  in  Questura   da   parte
   dell'operatore di riferimento per la  richiesta  del  permesso  di
   soggiorno o per la formalizzazione della richiesta  di  protezione
   internazionale; 
 • ogni qualvolta si renda necessario fornire un adeguato supporto al
   tutore nello svolgimento delle sue funzioni; 
 • in   fase   di   elaborazione   del    progetto    socio-educativo
   individualizzato, al fine di cogliere al meglio le aspirazioni del
   minore e di informarlo adeguatamente circa le opportunita' offerte
   e i vincoli che esse comportano. 
  Si suggerisce inoltre di tenere in considerazione il  supporto  del
mediatore nei rapporti con il mondo della scuola, dello sport e nelle
attivita' ludico ricreative. 
 
  2.6 Insegnamento di base della lingua italiana 
  L'Ente  locale  dovra'  prevedere  per  il   minore   un   supporto
linguistico attraverso l'insegnamento della lingua  italiana,  almeno
per 10 ore settimanali, al fine di fornire  al  minore  straniero  lo
strumento essenziale  per  la  comunicazione,  l'interazione  con  il
contesto  sociale  di  accoglienza  e  l'avvio  di  un  percorso   di
inclusione sociale. 
  E' quindi auspicabile prevederne l'attivazione nel piu' breve tempo
possibile,   preferibilmente   beneficiando   dei   corsi    previsti
all'interno  di  strutture  pubbliche   a   cio'   preposte   (Centri
Territoriali  Permanenti)  anche  al   fine   di   acquisire   idonea
certificazione. 
 
  2.7 Attivita' a sostegno dell'integrazione 
  L'Ente locale dovra' avviare  tutte  le  procedure  necessarie  per
l'inserimento scolastico del minore, anche se  temporaneamente  privo
di permesso di soggiorno. I minori stranieri  non  accompagnati  sono
infatti soggetti all'obbligo scolastico e  hanno  diritto  ad  essere
iscritti alle scuole di ogni ordine e  grado  secondo  i  modi  e  le
condizioni previsti per i minori italiani. L'iscrizione  puo'  essere
richiesta  in  qualunque  periodo  dell'anno  scolastico  per  quanto
riguarda  le  scuole  dell'obbligo  e   in   mancanza   di   relativa
documentazione anagrafica i minori sono iscritti con riserva. 
  E' opportuno che l'Ente  locale,  sulla  base  delle  competenze  e
predisposizioni del minore, individui gli ambiti  su  cui  sviluppare
eventuali interventi formativi che tengano conto della  sua  volonta'
di inserimento nel mercato del lavoro. 
  L'apprendimento della lingua italiana e l'inserimento scolastico  e
professionale    sono    indispensabili    attivita'    propedeutiche
all'inclusione  sociale  del  minore  nel  contesto  territoriale  di
accoglienza e sara' opportuno avviare il  minore  ad  ogni  attivita'
utile alla sua integrazione sociale (attivita' sportive e artistico -
culturali). 
  L'inserimento  socio-lavorativo  attraverso  corsi  di   formazione
professionale,  tirocini  formativi  e  borse  lavoro,  promossi   in
collaborazione con i soggetti del territorio pubblici e/o del privato
sociale deputati a tali tipologie di  interventi,  rappresentera'  il
necessario  completamento   dell'intero   percorso   di   accoglienza
integrata. 
 
  2.8 La rete locale nell'accoglienza integrata dei msna 
  Per porre in essere le azioni di  cui  sopra  e'  necessario  poter
contare su un prerequisito indispensabile come  la  presenza  di  una
buona rete locale. Il lavoro sinergico tra tutti gli attori coinvolti
nell'accoglienza dei msna costituisce il  valore  aggiunto  che  ogni
territorio puo' esprimere nella progettazione degli interventi ed e',
in  questo   senso,   condizione   necessaria   al   consolidarsi   e
all'innalzarsi degli standard qualitativi delle  attivita'  di  norma
previste a favore dei minori  stranieri  non  accompagnati,  sia  sul
territorio dell'Ente locale sia a livello nazionale. 
  Una solida rete locale dovrebbe coinvolgere: Prefettura, Questura e
Forze dell'Ordine, Tribunale per i minorenni, Giudice Tutelare,  ASL,
Agenzie educative, Comunita' di  accoglienza,  famiglie  affidatarie;
comunita' straniere; centri di formazione professionale, agenzie  per
l'impiego, associazioni  di  promozione  sociale  e  di  volontariato
(sport, cultura, etc.),  preferibilmente  attraverso  la  stipula  di
accordi e protocolli di intesa. 
  Le azioni da attivare nell'ambito della rete locale comprendono: 
 • la valorizzazione delle specificita' locali; 
 • il rafforzamento delle collaborazioni gia' in atto; 
 • il coinvolgimento di nuovi soggetti nel territorio; 
 • la promozione di nuovi modelli di coordinamento. 
  Simili  obiettivi  potrebbero  essere  perseguiti   attraverso   la
promozione di momenti di confronto e scambio tra tutti  i  componenti
della rete locale, oltre che settoriali e/o operativi; la  promozione
di tavoli inter-istituzionali territoriali; la diffusione  tempestiva
di informazioni complete tra soggetti della rete;  la  promozione  di
attivita'  di  sensibilizzazione  del  territorio   sulle   tematiche
riguardanti i minori stranieri. 
 
  2.9 Tempi e proroghe dell'accoglienza 
  In  conformita'  a  quanto  previsto   dall'ordinamento   giuridico
italiano  il   minore   straniero   non   accompagnato   ha   diritto
all'accoglienza fino al compimento della maggiore eta'. Nel  caso  in
cui per il neomaggiorenne ricorrano le condizioni previste  dall'art.
32 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo  unico  delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e  piu'  in
generale   le   ipotesi   previste   dal   medesimo    testo    unico
sull'immigrazione o nel caso in cui il neomaggiorenne sia richiedente
o titolare di protezione internazionale,  l'accoglienza  puo'  essere
prorogata fino al massimo di ulteriori sei mesi. 
  Ulteriori  proroghe  sono  consentite,  previa  autorizzazione  del
Ministero  dell'Interno  per  il  tramite  del   Servizio   Centrale,
esclusivamente nel caso in cui il neomaggiorenne  sia  richiedente  o
titolare di protezione internazionale e se ne ravvisi  la  necessita'
amministrativa  in  conformita'  a  quanto   previsto   dal   Decreto
legislativo n. 140/2005 e dalle  Linee  Guida  allegate  al  D.M.  30
luglio 2013. 
 
  2.10 Trasferimento del minore presso altro progetto SPRAR 
  Qualora nel corso dell'accoglienza,  attraverso  il  lavoro  mirato
all'individuazione dell'eventuale presenza di  punti  di  riferimento
parentali  e/o  amicali,  emergesse  la  propensione  del  minore   a
trasferirsi, gli Enti locali,  se  lo  riterranno  opportuno  per  la
migliore realizzazione  del  progetto  individualizzato  del  minore,
potranno avanzare al Servizio Centrale la richiesta di  trasferimento
del minore presso l'Ente locale  in  cui  risiedono  tali  figure  di
riferimento. 
  Ai fini di una buona  riuscita  della  presa  in  carico  da  parte
dell'Ente locale di destinazione e' fondamentale l'instaurarsi di una
collaborazione proficua  tra  l'Ente  locale  inviante  e  quello  di
destinazione nel passaggio  di  competenze  sul  minore,  che  dovra'
essere realizzato in ottemperanza a quanto previsto dalla legge. 
  Raggiunta la maggiore eta', qualora se  ne  ravvisi  la  necessita'
amministrativa  in  conformita'  a  quanto   previsto   dal   Decreto
legislativo n. 140/2005 e dalle  Linee  Guida  allegate  al  D.M.  30
luglio 2013, il neomaggiorenne richiedente o titolare  di  protezione
internazionale e/o umanitaria e'  inseribile  dal  Servizio  Centrale
all'interno di una progettualita' Sprar dedicata ai maggiorenni. 
 
  3. Relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti
finanziari 
  Gli enti locali che fanno parte dello SPRAR hanno l'obbligo di: 
 • presentare al Servizio Centrale le relazioni annuali (intermedie e
   finali) sulle attivita' svolte dal progetto, compilate in  maniera
   esauriente e completa, sulla  base  dei  modelli  previsti  e  nei
   termini stabiliti; 
 • presentare al Servizio Centrale, nei termini stabiliti, la  scheda
   semestrale di monitoraggio della Banca Dati relativa alle presenze
   e ai servizi erogati; 
 • presentare  i  rendiconti  finanziari  al  Servizio  Centrale  nei
   termini stabiliti  e  sulla  base  delle  modalita'  previste  nel
   Manuale  unico  di  rendicontazione  (scaricabile  dal  sito  web:
   http://www.serviziocentrale.it). 
 
  4. Modalita' di raccolta, archiviazione e gestione dati 
  Gli enti locali che fanno parte dello SPRAR hanno l'obbligo di: 
 • garantire  la  raccolta,  l'archiviazione  delle  informazioni   e
   l'accesso  a  tutta  la   documentazione   relativa   ai   singoli
   beneficiari e  ai  servizi  offerti,  in  osservanza  del  decreto
   legislativo del 30 giugno 2003 n. 196; 
 • mettere  a   disposizione   del   Servizio   Centrale   tutta   la
   documentazione relativa al progetto territoriale  di  accoglienza,
   laddove necessario o richiesto; 
 • aderire  alla  rete  informatica  gestita  dal  Servizio  Centrale
   assicurando, in conformita' alla normativa vigente per la privacy,
   la disponibilita' dei  mezzi  tecnici  necessari  al  collegamento
   informatico; 
 • aggiornare  in  maniera  tempestiva  la  Banca  Dati,   garantendo
   l'attendibilita'  e  la  veridicita'  dei   dati   inseriti,   sia
   relativamente ai  beneficiari  accolti  che  ai  servizi  offerti,
   avendone designato un responsabile; 
 • registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro  tre
   giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita. 
  Fermo restando quanto previsto dall'art.13 del DM ogni modifica e/o
variazione progettuale dovra' essere  preventivamente  comunicata  al
Servizio centrale e, se del caso, debitamente autorizzata. 
 
                                                           Allegato B 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          Allegato B1 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          Allegato B2 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato C 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          Allegato C1 
 
 
MODALITA'  DA  SEGUIRE   PER   IL   DETTAGLIO   DEL   COFINANZIAMENTO
OBBLIGATORIO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  DI  CONTRIBUTO  A  VALERE  SUL
       FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO. 
 
 
  Il  cofinanziamento  obbligatorio   indicato   nella   domanda   di
contributo presentata dall'Ente  Locale  puo'  essere  apportato  sia
dallo stesso Ente Locale oppure dall'eventuale Ente gestore  o  anche
da altri Enti indicati nel progetto  e  dei  quali  sia  allegata  la
formale lettera di adesione. 
  Il cofinanziamento, sia che consista nella valorizzazione di' beni,
servizi o personale messi a disposizione gratuitamente del progetto o
che si sostanzi invece in spese  da  sostenere  effettivamente  o  in
entrambe  le  formulazioni,  dovra'   essere   comunque   dettagliato
analiticamente  in  una  breve  relazione  da  allegare  al  presente
modello. 
  Nel Piano  Finanziario  Preventivo  allegato  alla  domanda  dovra'
invece essere indicato alla Voce C soltanto l'importo complessivo. 
 
  PERSONALE  -  Il  cofinanziamento  e'  consentito   solo   mediante
personale  dell'Ente  Locale,  indicando,  per  ciascuna  unita',  la
mansione, il numero di ore settimanali, il costo orario  (comprensivo
degli oneri fiscali e contributivi), e di conseguenza il costo totale
previsto che scaturisce, per  ciascuna  unita'  di  personale,  dalla
moltiplicazione delle ore per il costo orario. 
 
  AFFITTO STRUTTURE - Nel caso che il  cofinanziamento  consista  nel
canone annuo di locazione della struttura accreditata previsto da  un
contratto   gia'   stipulato    in    precedenza,    dovra'    essere
obbligatoriamente allegato alla domanda il contratto stesso. 
  Qualora invece la struttura accreditata sia di proprieta' dell'Ente
Locale o dell'Ente gestore o anche di Enti terzi pubblici o privati e
venga messa a disposizione gratuitamente, il  documento  da  allegare
alla domanda sara' la perizia di  stima  del  virtuale  canone  annuo
d'affitto calcolato al valore  di  mercato,  effettuata  dall'Ufficio
Tecnico dell'Ente Locale nel  caso  d'immobili  di  proprieta'  dello
stesso o da eventuale soggetto professionalmente abilitato  nel  caso
d'immobili di proprieta'  di  privati  o  di  altri  enti,  sia  essi
pubblici che privati. 
  Nel caso di immobili non di proprieta'  dell'Ente  Locale  titolare
del  progetto,  la  perizia  di   stima   predisposta   dal   tecnico
professionalmente   abilitato   dovra'    essere    obbligatoriamente
asseverata con giuramento. 
 
  COSTI DI TRASPORTO - Nel caso di spese  di  trasporto  o  di  altri
servizi  messi  a  disposizione  dall'Ente  Locale,  Ente  gestore  o
partner,  sara'  necessario   indicare   il   criterio   di   calcolo
dell'importo valorizzato come cofinanziamento 
 
  POCKET- MONEY - Sara' necessario indicare  il  contributo  unitario
giornaliero previsto per i beneficiari e l'indicazione  della  misura
del cofinanziamerito, che  potrebbe  essere  anche  parziale  ma  che
chiaramente potra' essere solo in denaro. 
 
  COSTI E CONSULENZE OCCASIONALI - In caso di consulenze di qualsiasi
natura si dovra' comunque indicare il costo presuntivamente  previsto
per il singolo intervento, moltiplicandolo per il numero d'interventi
previsti nell'anno. 
 
  CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - E' possibile cofinanziare  tale
tipologia di spesa mediante il pagamento anche parziale  della  quota
d'iscrizione  ai  suddetti  corsi,  che  possono  essere  organizzati
soltanto da Enti accreditati dalla Regione 
 
  BORSE  LAVORO  E  TIROCINI   FORMATIVI   -   Qualora   s'intendesse
cofinanziare in  denaro  la  microvoce  in  questione  e'  necessario
prevedere l'ammontare del rimborso che s'intende erogare  al  singolo
tirocinante oltre all'importo dell'assicurazione obbligatoria per gli
infortuni  sul  lavoro,  qualora  quest'ultima   non   fosse   pagata
dall'azienda presso la quale  si  svolge  il  tirocinio  o  la  borsa
lavoro. 
 
  SPESE GENERALI - Il costo delle spese telefoniche del  personale  e
di  cancelleria   imputate   come   cofinanziamento   dovra'   essere
parametrato al reale fabbisogno del progetto. 
    

  RELAZIONE:
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              Parte di provvedimento in formato grafico