DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 

Misure urgenti per il contrasto  del  terrorismo,  anche  di  matrice
internazionale, nonche' proroga delle missioni  internazionali  delle
Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno  ai  processi  di  ricostruzione   e   partecipazione   alle
iniziative delle Organizzazioni internazionali per il  consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione. (15G00019) 
(GU n.41 del 19-2-2015)
 
 Vigente al: 20-2-2015  
 

Capo I

Norme per il contrasto del terrorismo anche internazionale

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la Risoluzione n. 2178 adottata dal  Consiglio  di  sicurezza
delle Nazioni unite il 24 settembre 2014 ai sensi del Capo VII  della
Carta delle Nazioni unite; 
  Visto il decreto-legge 1° agosto  2014,  n.  109,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141,  recante  proroga
delle missioni  internazionali  delle  Forze  armate  e  di  polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno  ai  processi  di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative  delle  Organizzazioni
internazionali per il  consolidamento  dei  processi  di  pace  e  di
stabilizzazione, nonche' disposizioni  urgenti  per  il  rinnovo  dei
Comitati degli italiani all'estero; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza,  anche  alla  luce
dei  recenti   gravissimi   episodi   verificatisi   all'estero,   di
perfezionare gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo,
anche attraverso la semplificazione delle modalita' di trattamento di
dati personali da parte delle Forze  di  polizia,  nel  rispetto  dei
diritti riconosciuti ai soggetti interessati dalle norme  vigenti  in
materia; 
  Ritenuta in particolare, la straordinaria  necessita'  di  adottare
misure  urgenti,  anche  di  carattere  sanzionatorio,  al  fine   di
prevenire il reclutamento nelle  organizzazioni  terroristiche  e  il
compimento di atti terroristici, rafforzando altresi' l'attivita' del
Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
disposizioni per assicurare il coordinamento dei procedimenti  penali
e di prevenzione in materia di terrorismo, anche internazionale; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
emanare disposizioni per assicurare la partecipazione  del  personale
delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di   polizia   alle   missioni
internazionali,  le  iniziative  di  cooperazione  allo  sviluppo   e
sostegno ai  processi  di  ricostruzione  e  la  partecipazione  alle
iniziative delle Organizzazioni internazionali per il  consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2015; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'interno, del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, del Ministro della difesa e del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo 
 
  1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il  primo  comma
e' aggiunto il seguente: 
    «Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il  caso  di
addestramento, la persona arruolata  e'  punita  con  la  pena  della
reclusione da tre a sei anni.». 
  2. Dopo l'articolo 270-quater del  codice  penale  e'  inserito  il
seguente: 
 
                         «Art. 270-quater.1 
     Organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo 
 
  Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater,  chiunque
organizza, finanzia o propaganda  viaggi  finalizzati  al  compimento
delle condotte  con  finalita'  di  terrorismo  di  cui  all'articolo
270-sexies, e' punito con la reclusione da tre a sei anni.». 
  3. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) alla fine del primo comma,  dopo  le  parole:  «della  persona
addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' della  persona  che
avendo  acquisito,  anche  autonomamente,  le   istruzioni   per   il
compimento degli atti  di  cui  al  primo  periodo,  pone  in  essere
comportamenti finalizzati alla  commissione  delle  condotte  di  cui
all'articolo 270-sexies»; 
    b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Le pene previste
dal  presente  articolo  sono  aumentate  se  il  fatto  e'  commesso
attraverso strumenti informatici o telematici.». 
                               Art. 2 
 
 
Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle  attivita'
                            terroristiche 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 302, primo comma, e' aggiunto, infine, il  seguente
periodo: «La pena e' aumentata se il  fatto  e'  commesso  attraverso
strumenti informatici o telematici.»; 
  b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al terzo comma e' aggiunto, infine,  il  seguente  periodo:  «La
pena prevista dal presente comma nonche'  dal  primo  e  dal  secondo
comma e' aumentata se  il  fatto  e'  commesso  attraverso  strumenti
informatici o telematici.»; 
  2) al quarto comma e' aggiunto, infine, il  seguente  periodo:  «La
pena e' aumentata fino a due terzi se il fatto e' commesso attraverso
strumenti informatici o telematici.». 
  2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 9,
commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n.  146,  svolte
dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi  indicati,  nonche'  delle
attivita' di prevenzione e repressione delle attivita'  terroristiche
o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2,
del  decreto-legge  27  luglio  2005,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31  luglio  2005,  n.  155,  l'organo  del
Ministero dell'interno per la sicurezza  e  per  la  regolarita'  dei
servizi  di  telecomunicazione,  fatte  salve  le  iniziative  e   le
determinazioni dell'autorita' giudiziaria, aggiorna costantemente  un
elenco di siti utilizzati per le attivita' e le condotte di cui  agli
articoli  270-bis  e  270-sexies  del  codice   penale,   nel   quale
confluiscono le  segnalazioni  effettuate  dagli  organi  di  polizia
giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo  7-bis  del
decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 155 del 2005. 
  3.  I  fornitori  di  connettivita',  su  richiesta  dell'autorita'
giudiziaria  procedente,  inibiscono  l'accesso  ai   siti   inseriti
nell'elenco di cui al comma 2, secondo le modalita',  i  tempi  e  le
soluzioni tecniche individuate e definite  con  il  decreto  previsto
dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269. 
  4. Quando si procede per i delitti di cui  agli  articoli  270-bis,
270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le
finalita' di terrorismo di cui  all'articolo  270-sexies  del  codice
penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che
alcuno  compia  dette  attivita'  per  via  telematica,  il  pubblico
ministero ordina, con decreto motivato, ai fornitori  di  servizi  di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9  aprile  2003,  n.  70,
ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi  di  immissione  e
gestione, attraverso i quali  il  contenuto  relativo  alle  medesime
attivita'  e'  reso  accessibile  al  pubblico,  di  provvedere  alla
rimozione  dello   stesso.   I   destinatari   adempiono   all'ordine
immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore  dal  ricevimento
della  notifica.  In  caso  di  mancato   adempimento,   si   dispone
l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con  le
modalita' di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale. 
  5. All'articolo 9, comma 9, del  decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di finanza» sono  inserite  le
seguenti:   «,   nonche'   al   Comitato   di   analisi    strategica
antiterrorismo». 
                               Art. 3 
 
 
Integrazione della  disciplina  dei  reati  concernenti  l'uso  e  la
                   custodia di sostanze esplodenti 
 
  1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 678-bis 
            Detenzione abusiva di precursori di esplosivi 
 
  Chiunque, senza  averne  titolo,  introduce  nel  territorio  dello
Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le  sostanze  o
le miscele che le contengono indicate come  precursori  di  esplosivi
nell'allegato I  del  regolamento  (CE)  n.  98/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e' punito con l'arresto
fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 247.». 
  2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 679-bis 
           Omissioni in materia di precursori di esplosivi 
 
  Chiunque  omette  di  denunciare  all'Autorita'  il  furto   o   la
sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi  negli
Allegati I e II  del  Regolamento  (CE)  n.  98/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze
che le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi  o  con
l'ammenda fino a euro 371.». 
  3. Si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  1.000  a
5.000  euro  nei  confronti   di   chiunque   omette   di   segnalare
all'Autorita'  le  transazioni  sospette,  relative   alle   sostanze
indicate negli allegati I e II del regolamento (CE)  n.  98/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele
o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le
transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di
cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento. 
                               Art. 4 
 
Modifiche  in  materia  di  misure  di  prevenzione  personali  e  di
  espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole:  «nonche'
alla  commissione  dei  reati  con  finalita'  di  terrorismo   anche
internazionale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a  prendere  parte
ad un conflitto in territorio estero a sostegno di  un'organizzazione
che  persegue  le  finalita'  terroristiche   di   cui   all'articolo
270-sexies del codice penale»; 
    b) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Nei casi di necessita' e urgenza, il Questore, all'atto
della presentazione della proposta di applicazione  delle  misure  di
prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo  di  soggiorno
nel comune di residenza o di  dimora  abituale  nei  confronti  delle
persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), puo' disporre  il
temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita'  ai
fini  dell'espatrio  di  ogni  altro   documento   equipollente.   Il
temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita'  ai
fini  dell'espatrio  di  ogni  altro  documento   equipollente   sono
comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica  presso  il
tribunale del capoluogo del  distretto  ove  dimora  la  persona,  il
quale, se non ritiene di  disporne  la  cessazione,  ne  richiede  la
convalida, entro quarantotto ore, al  presidente  del  tribunale  del
capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle
successive quarantotto ore con le modalita' di cui  al  comma  1.  Il
ritiro del passaporto  e  la  sospensione  della  validita'  ai  fini
dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano  di  avere
effetto  se  la  convalida  non  interviene  nelle   novantasei   ore
successive alla loro adozione.»; 
    c)  all'articolo  71,  comma  1,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» sono
inserite le seguenti: «270-bis,  270-ter,  270-quater,  270-quater.1,
270-quinquies,»; 
      2) dopo le parole: «648-ter, del codice penale,» sono  inserite
le seguenti: «nonche' per i delitti  commessi  con  le  finalita'  di
terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale,»; 
    d) dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 75-bis 
     Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza 
 
  1. Il contravventore alle misure imposte  con  i  provvedimenti  di
urgenza di cui all'articolo 9 e' punito con la reclusione  da  uno  a
tre anni. Nelle ipotesi di cui  ai  commi  1  e  2-bis  del  predetto
articolo 9 e' consentito l'arresto nei casi di flagranza.». 
  2. All'articolo 13, comma 2, del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) appartiene a taluna delle categorie indicate  negli  articoli
1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;». 
  3. All'articolo 226, comma 3, del  decreto  legislativo  28  luglio
1989, n. 271, dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Il
predetto termine  e'  di  dieci  giorni  se  sussistono  esigenze  di
traduzione delle comunicazioni o conversazioni.». 
                               Art. 5 
 
 
Potenziamento  e  proroga   dell'impiego   del   personale   militare
                   appartenente alle Forze armate 
 
  1. Al fine di consentire un maggiore  impiego  di  personale  delle
forze  di  polizia  per  il  contrasto  della   criminalita'   e   la
prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e  75,
del  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche'  di  quelli
previsti dall'articolo 3, comma  2,  del  decreto-legge  10  dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  febbraio
2014, n.  6,  anche  in  relazione  alle  straordinarie  esigenze  di
sicurezza  connesse  alla  realizzazione  dell'Expo  2015,  il  piano
d'impiego di cui all'articolo 7-bis,  comma  1,  terzo  periodo,  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008,  n.  125,  limitatamente  ai  servizi  di
vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo' essere  prorogato  fino
al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000  unita'  e'
incrementato  di  1.800  unita',  in  relazione  alle   straordinarie
esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Per  le  esigenze
previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del
2013, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unita'
puo'  essere  ulteriormente  prorogato  fino  al  31  dicembre  2015,
limitatamente a  un  contingente  non  superiore  a  200  unita'.  Si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, commi 1, 2
e 3, del  decreto-legge  n.  92  del  2008.  L'impiego  dei  predetti
contingenti e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi
del comma 2. 
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la  spesa  di
29.661.258,00 di euro per l'anno 2015 con specifica  destinazione  di
28.861.258,00 di euro per il personale di cui al comma 74  e  di  0,8
milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo  24
del  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al  relativo  onere
si provvede, quanto a  euro  14.830.629,00,  mediante  corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le  politiche  e  i
servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990,  n.  39,  e,  quanto  a  euro  14.830.629,00  mediante
corrispondente riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo
21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  della  difesa.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove si  svolge
l'evento Expo 2015, e' altresi' autorizzato l'impiego, con le  stesse
modalita' di cui al comma 1,  di  un  ulteriore  contingente  di  600
unita' di militari delle Forze  Armate  dal  15  aprile  2015  al  1°
novembre 2015. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 7.243.189,00
di  euro,  per  l'anno  2015,  si  provvede  mediante  due   appositi
versamenti, di pari importo, all'entrata del bilancio dello Stato, da
effettuarsi, nell'ambito delle  risorse  finalizzate  all'evento,  da
parte della societa' Expo, rispettivamente, entro il 30 aprile 2015 e
il 30 giugno 2015, per la  successiva  riassegnazione  ai  pertinenti
capitoli dello stato di previsione del  Ministero  della  difesa.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 6 
 
Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 
 
  1. Al  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1,  dopo  le  parole:  «o  di  eversione
dell'ordine  democratico»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero  di
criminalita' transnazionale»; 
    b) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Fino al 31 gennaio 2016, il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale  del  Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza, puo' richiedere che i  direttori
dei servizi di informazione per la sicurezza di cui  all'articolo  2,
comma 2,  della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  ovvero  personale
dipendente  espressamente  delegato,  siano  autorizzati  a  colloqui
personali con  detenuti  e  internati,  al  solo  fine  di  acquisire
informazioni per la prevenzione di delitti con finalita' terroristica
di matrice internazionale. 
      2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis e'  concessa  dal
procuratore generale di cui al comma 2 quando sussistano specifici  e
concreti   elementi    informativi    che    rendano    assolutamente
indispensabile l'attivita' di prevenzione. 
      2-quater. Dello svolgimento del colloquio e' data comunicazione
scritta al procuratore generale di cui al comma 2 nel termine di  cui
al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio  1989,
n. 271. Le autorizzazioni di cui  al  comma  2-bis  e  le  successive
comunicazioni sono annotate in  apposito  registro  riservato  tenuto
presso l'ufficio del  procuratore  generale.  Dello  svolgimento  del
colloquio e'  data  informazione  al  Comitato  parlamentare  per  la
sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo  i
termini e le modalita' di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge
3 agosto 2007, n. 124. 
      2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6,  7
e 8 dell'articolo 23 della legge  3  agosto  2007,  n.  124,  nonche'
quelle di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.». 
                               Art. 7 
 
 
Nuove norme in materia di trattamento  di  dati  personali  da  parte
                       delle Forze di polizia 
 
  1. L'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e'
sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 53 
            Ambito applicativo e titolari dei trattamenti 
 
  1. Agli effetti del presente codice  si  intendono  effettuati  per
finalita' di polizia i trattamenti  di  dati  personali  direttamente
correlati all'esercizio dei compiti di  polizia  di  prevenzione  dei
reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,  nonche'  di
polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale,
per la prevenzione e repressione dei reati. 
  2. Ai trattamenti di dati personali  previsti  da  disposizioni  di
legge, di regolamento, nonche' individuati  dal  decreto  di  cui  al
comma 3, effettuati dal Centro  elaborazione  dati  del  Dipartimento
della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati  destinati  a
confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o  altri  soggetti
pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da  disposizioni
di legge o di regolamento non si  applicano,  se  il  trattamento  e'
effettuato per finalita' di polizia,  le  seguenti  disposizioni  del
codice: 
  a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5,
e da 39 a 45; 
  b) articoli da 145 a 151. 
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno   sono   individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di
cui al comma 2 effettuati con  strumenti  elettronici  e  i  relativi
titolari.». 
                               Art. 8 
 
Disposizioni in materia di garanzie funzionali  e  di  tutela,  anche
  processuale,  del  personale  e  delle  strutture  dei  servizi  di
  informazione per la sicurezza 
 
  1. All'articolo 497, comma 2-bis, del codice di  procedura  penale,
dopo le parole: «di polizia esteri,» sono inserite  le  seguenti:  «i
dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza,» e  dopo  le
parole: «della legge  16  marzo  2006,  n.  146,»  sono  inserite  le
seguenti: «e della legge 3 agosto 2007, n. 124,». 
  2. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 17, il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.
Non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo  18,  condotte
previste dalla legge come reato per le quali  non  e'  opponibile  il
segreto di Stato a norma dell'articolo 39,  comma  11,  ad  eccezione
delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo  comma,  270-bis,
secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302,
306, secondo comma, 414, quarto comma, e 416-bis,  primo  comma,  del
codice penale.»; 
    b) all'articolo 23, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Con le stesse modalita' la qualifica di agente di  pubblica
sicurezza, con  funzione  di  polizia  di  prevenzione,  puo'  essere
attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia gia'
in possesso, che sia adibito, ai sensi dell'articolo 12, al  concorso
alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi  di
informazione per la sicurezza.»; 
    c) all'articolo 24, dopo il comma 1,  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Le identita' di copertura di cui al comma  1  possono  essere
utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19,
dandone   comunicazione   con   modalita'   riservate   all'autorita'
giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di
giustificazione.»; 
    d) all'articolo 27, dopo il comma  3  e'  inserito  il  seguente:
«3-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  497,  comma
2-bis, del codice di procedura penale,  l'autorita'  giudiziaria,  su
richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'AISE  o
dell'AISI,  quando  sia  necessaria  mantenerne  segreta   la   reale
identita' nell'interesse  della  sicurezza  della  Repubblica  o  per
tutelarne l'incolumita', autorizza gli addetti agli organismi di  cui
agli articoli  4,  6  e  7  a  deporre  in  ogni  stato  o  grado  di
procedimento con identita' di copertura.». 

Capo II

Coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti
di terrorismo, anche internazionale

                               Art. 9 
 
 
Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante: "Approvazione
                   del codice di procedura penale" 
 
  1. All'articolo 54-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale  antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo». 
  2. All'articolo 54-quater, comma 3, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica  22  settembre  1988,  n.  447,  dopo  le
parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater». 
  3. All'articolo 117, comma 2-bis, del decreto del Presidente  della
Repubblica 22 settembre 1988, n.  447,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  dopo  le  parole:  «procuratore  nazionale  antimafia»   sono
inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; 
    b) le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono  sostituite
dalle seguenti: «procure distrettuali,». 
  4. All'articolo 371-bis del decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, dopo la parola:  «antimafia»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e antiterrorismo»; 
    b) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale  antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «comma
3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le parole:
«prevenzione   antimafia»   sono    inserite    le    seguenti:    «e
antiterrorismo»;  le  parole: «A  tal  fine»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «In  relazione  ai  procedimenti  per  i  delitti  di  cui
all'articolo 51, comma 3-bis»; 
    c) al comma 2, dopo le parole: «procuratore nazionale  antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; 
    d) al comma 3, dopo le parole: «procuratore nazionale  antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera a),  dopo
le parole: «direzione nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti:
«e antiterrorismo»; alla  lettera  b),  dopo  le  parole:  «direzione
nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo», e
le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono  sostituite  dalle
seguenti: «procure  distrettuali»;  alla  lettera  c),  infine,  sono
aggiunte le seguenti parole:  «e  ai  delitti  di  terrorismo,  anche
internazionale»; alla lettera h), dopo le parole: «comma 3-bis»  sono
inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; 
    e) al  comma  4,  dopo  le  parole:  «nazionale  antimafia»  sono
inserite le seguenti: «e  antiterrorismo»  e  le  parole:  «direzione
nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo». 
                               Art. 10 
 
Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  recante:
  Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione 
 
  1. L'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' sostituito dal seguente: 
 
                             «Art. 103. 
           Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo 
 
    1.  Nell'ambito  della  procura  generale  presso  la  Corte   di
cassazione  e'  istituita  la   Direzione   nazionale   antimafia   e
antiterrorismo. 
    2. Alla Direzione sono preposti un magistrato,  con  funzioni  di
Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni  di  procuratore
aggiunto, nonche', quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito
la terza valutazione di professionalita'. 
    3.  I  magistrati   della   Direzione   nazionale   antimafia   e
antiterrorismo sono scelti tra coloro che  hanno  svolto,  anche  non
continuativamente, funzioni di pubblico ministero  per  almeno  dieci
anni e che abbiano specifiche attitudini, capacita' organizzative  ed
esperienze  nella  trattazione  di   procedimenti   in   materia   di
criminalita' organizzata e terroristica. L'anzianita' nel ruolo  puo'
essere  valutata  solo  ove   risultino   equivalenti   i   requisiti
professionali. 
    4. Alla nomina del  procuratore  nazionale  si  provvede  con  la
procedura prevista dall'articolo 11,  terzo  comma,  della  legge  24
marzo 1958, n. 195. 
    5. Gli  incarichi  di  procuratore  nazionale  e  di  procuratore
aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere  rinnovati
una sola volta. 
    6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni  previste
dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.». 
  2. All'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite  le
seguenti: «e antiterrorismo». 
  3. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite  le  seguenti:  «e
comma 3-quater»; dopo le parole:  «procuratore  nazionale  antimafia»
sono inserite  le  seguenti:  «e  antiterrorismo»;  dopo  le  parole:
«direzione  nazionale  antimafia»  sono  inserite  le  seguenti:   «e
antiterrorismo»; dopo le parole: «direzioni  distrettuali  antimafia»
sono inserite le  seguenti:  «oltre  che  quelli  addetti  presso  le
procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in  materia  di
terrorismo anche internazionale»; infine, dopo le parole: «comunicato
al procuratore nazionale antimafia» sono  aggiunte  le  seguenti:  «e
antiterrorismo». 
  4. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159, sono  apportate  le  seguenti  modificazioni:  dopo  le
parole: «procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le  seguenti:
«e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione  nazionale  antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo». 

Capo III

Missioni internazionali delle Forze Armate e di Polizia

                               Art. 11 
 
 
                               Europa 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro  59.170.314  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alle missioni  nei  Balcani,  di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  1°  agosto  2014,  n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre  2014,  n.
141, di seguito elencate: 
    a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union  Rule  of
Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo; 
    b) Joint Enterprise. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la  spesa  di  euro  206.133  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito
opera la missione denominata Integrated Police  Unit  (IPU),  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° agosto  2014,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 4.316.740 per  la  prosecuzione  dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in  Albania
e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3,  del
decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la  spesa  di  euro  955.330  per  la  proroga  della
partecipazione di personale della  Polizia  di  Stato  alla  missione
dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission  in
Kosovo  (EULEX  Kosovo)  e  di  euro  46.210  per  la  proroga  della
partecipazione di personale della  Polizia  di  Stato  alla  missione
delle Nazioni Unite  denominata  United  Nations  Mission  in  Kosovo
(UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1°  agosto
2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  ottobre
2014, n. 141. 
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  31
marzo  2015,  la  spesa  di  euro  65.505  per   la   proroga   della
partecipazione di personale  militare  alla  missione  delle  Nazioni
Unite  denominata  United  Nations  Peacekeeping  Force   in   Cyprus
(UNFICYP), di cui all'articolo  1,  comma  5,  del  decreto-legge  1°
agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°
ottobre 2014, n. 141. 
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro  19.105.564  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alla missione  nel  Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui  all'articolo  1,  comma  6,  del
decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 
  7. E' autorizzata, fino  al  31  agosto  2015,  la  spesa  di  euro
6.993.960 per la partecipazione di personale militare  alla  missione
della NATO denominata Baltic Air Policing. 
                               Art. 12 
 
 
                                Asia 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 126.406.473 per la partecipazione di
personale  militare  alla  missione  della   NATO   in   Afghanistan,
denominata Resolute Support Mission (RSM), di  cui  alla  risoluzione
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per  la
proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° agosto  2014,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre  2015,  la  spesa  di  euro  14.384.195  per   la   proroga
dell'impiego di personale militare  negli  Emirati  Arabi  Uniti,  in
Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le  missioni
internazionali in Medio Oriente e Asia. 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 519.084 per l'impiego  di  personale
appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere
volontarie della Croce Rossa Italiana per  le  esigenze  di  supporto
sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia. 
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 119.477.897  per  la  proroga  della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione  delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim  Force  in
Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita'  navali  nella  UNIFIL
Maritime Task Force, e  per  la  proroga  dell'impiego  di  personale
militare in attivita' di addestramento delle forze  armate  libanesi,
di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014,  n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre  2014,  n.
141. 
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di  euro  1.868.802  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla   missione   denominata
Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per  la  proroga
dell'impiego di personale  militare  in  attivita'  di  addestramento
delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5,
del  decreto-legge  1°  agosto  2014,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015,  la  spesa  di  euro  90.655  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione
europea  di  assistenza  alle  frontiere  per  il  valico  di  Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in  Rafah  (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  1°  agosto
2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  ottobre
2014, n. 141. 
  7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la  spesa  di  euro  142.170  per  la  proroga  della
partecipazione di personale della  Polizia  di  Stato  alla  missione
dell'Unione europea in Palestina, denominata  European  Union  Police
Mission  for  the  Palestinian  Territories  (EUPOL  COPPS),  di  cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 1° agosto  2014,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 
  8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  31
marzo  2015,  la  spesa  di  euro  92.594  per   la   proroga   della
partecipazione di  personale  militare  alla  missione  di  vigilanza
dell'Unione europea in  Georgia,  denominata  EUMM  Georgia,  di  cui
all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1° agosto  2014,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 
  9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di
personale militare alle attivita' della coalizione internazionale  di
contrasto alla minaccia terroristica dell'Islamic State in  Iraq  and
the Levant (ISIL). E' altresi' autorizzata la ulteriore spesa di euro
2.219.355 per il personale militare che ha partecipato alle  medesime
attivita' nel periodo dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2014. 
                               Art. 13 
 
 
                               Africa 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di  euro  1.348.239  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione
europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission
in Libya (EUBAM Libya), e per la proroga  dell'impiego  di  personale
militare in attivita' di  assistenza,  supporto  e  formazione  delle
forze  armate  libiche,  di  cui  all'articolo  3,   comma   1,   del
decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di  euro  4.364.181  per  la  proroga  della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di  finanza  alla
missione in Libia, per  garantire  la  manutenzione  ordinaria  delle
unita' navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per  lo
svolgimento di attivita' addestrativa  del  personale  della  Guardia
costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione  tra  il
Governo italiano e il Governo libico  per  fronteggiare  il  fenomeno
dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri  umani,  di
cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge  1°  agosto  2014,  n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre  2014,  n.
141. 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro  29.474.175  per  la  proroga  della
partecipazione  di   personale   militare   all'operazione   militare
dell'Unione europea  per  il  contrasto  della  pirateria  denominata
Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° agosto
2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  ottobre
2014, n. 141. 
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro  21.235.771  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alle  missioni   dell'Unione
europea denominate EUTM Somalia  e  EUCAP  Nestor  e  alle  ulteriori
iniziative dell'Unione europea  per  la  Regional  maritime  capacity
building  nel  Corno  d'Africa  e  nell'Oceano  indiano  occidentale,
nonche' per il funzionamento  della  base  militare  nazionale  nella
Repubblica di Gibuti e  per  la  proroga  dell'impiego  di  personale
militare in attivita' di addestramento delle forze di polizia  somale
e gibutiane, di cui all'articolo 3, comma  5,  del  decreto-legge  1°
agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°
ottobre 2014, n. 141. 
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di  euro  2.055.462  per  la  proroga  della
partecipazione di personale  militare  alla  missione  delle  Nazioni
Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional  Integrated
Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni  dell'Unione
europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel  Mali,
di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014,  n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre  2014,  n.
141. 
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di  euro  1.401.305  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione
europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di  cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 1° agosto  2014,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 
  7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la  spesa  di  euro  448.766  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare   al   Gruppo   militare   di
osservatori internazionali della cessazione delle ostilita'  militari
nella  Repubblica  del   Mozambico,   denominato   EMOCHM,   di   cui
all'articolo 3, comma 7-ter, del decreto-legge  1°  agosto  2014,  n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre  2014,  n.
141. 
                               Art. 14 
 
 
Assicurazioni,   trasporto,   infrastrutture,   AISE,    cooperazione
                      civile-militare, cessioni 
 
  1. E' autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 73.457.600 per
la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto  e  per
la  realizzazione   di   infrastrutture,   relativi   alle   missioni
internazionali di cui al presente decreto. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 8.600.000 per  il  mantenimento  del
dispositivo  info-operativo  dell'Agenzia  informazioni  e  sicurezza
esterna  (AISE)  a  protezione  del  personale  delle  Forze   armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni
affidate all'AISE dall'articolo 6, comma  2,  della  legge  3  agosto
2007, n. 124. 
  3. Al fine di  sopperire  a  esigenze  di  prima  necessita'  della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata, per l'anno 2015 la spesa complessiva di  euro  2.060.000
per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire  in  economia,
anche in deroga alle  disposizioni  di  contabilita'  generale  dello
Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai  comandanti  dei
contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali nei
Balcani, in Afghanistan, Libano, Libia e Corno d'Africa,  di  cui  al
presente decreto. 
  4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese: 
    a) euro 91.000, per la cessione, a titolo  gratuito,  di  quattro
VBL PUMA 4X4 e undici kit per la manutenzione alle Forze armate della
Repubblica di Gibuti; 
    b) euro 220.000, per la cessione, a titolo gratuito, di materiale
di armamento alla Repubblica d'Iraq; 
    c) euro 795.000, per la cessione, a titolo gratuito, di  settanta
visori notturni alla Repubblica tunisina. 
  5. E' autorizzata, per l'anno 2015, la cessione, a titolo gratuito,
di quattro veicoli multiruolo, di cui un VM90  PROTETTO  e  tre  VM90
TORPEDO, nonche' di effetti  di  vestiario  ed  equipaggiamento  alle
Forze armate della Repubblica federale di Somalia. 
  6. Le cessioni di cui all'articolo 1, comma 32,  del  decreto-legge
28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla  legge
1° febbraio 2013, n. 12, all'articolo 4, comma  4,  lettera  d),  del
decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, e all'articolo 4, comma 3,  lettera
d), del  decreto-legge  1°  agosto  2014,  n.  109,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n.  141,  possono  essere
effettuate nell'anno 2015, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
                               Art. 15 
 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali  di  cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea,  a
5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6,
del  decreto-legge  4  novembre  2009,  n.   152,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 
  2. L'indennita' di  missione,  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
alinea, della legge 3 agosto  2009,  n.  108,  e'  corrisposta  nella
misura del 98 per cento o nella misura intera,  incrementata  del  30
per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di  vitto
e alloggio gratuiti. 
  3.  Per  il  personale  che  partecipa  alle  missioni  di  seguito
elencate, l'indennita' di missione di cui al  comma  2  e'  calcolata
sulle diarie indicate a fianco delle stesse: 
    a)  missioni  Resolute  Support  ed  EUPOL  Afghanistan,  UNIFIL,
compreso il personale facente parte della struttura  attivata  presso
le  Nazioni  Unite  e  il  personale  impiegato   in   attivita'   di
addestramento  delle  forze  armate   libanesi,   missione   di   cui
all'articolo 12,  comma  9,  nonche'  il  personale  impiegato  negli
Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in  servizio  di
sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul  e  di  Herat:  diaria
prevista con riferimento ad Arabia Saudita,  Emirati  Arabi  Uniti  e
Oman; 
    b) nell'ambito delle missioni per il contrasto  della  pirateria,
per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria
prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra; 
    c) missione EUMM Georgia: diaria prevista  con  riferimento  alla
Turchia; 
    d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger,  EUFOR
RCA, MINUSMA, EUTM  Mali,  EUCAP  Sahel  Mali,  ulteriori  iniziative
dell'Unione europea per la Regional maritime  capacity  building  nel
Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonche' al personale  impiegato
nel  Gruppo  militare  di  osservatori  internazionali   EMOCHM,   in
attivita' di addestramento delle forze di polizia somale e  gibutiane
e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica
di  Gibuti:  diaria  prevista   con   riferimento   alla   Repubblica
democratica del Congo; 
    e) EUBAM Libya, compreso il personale impiegato nella  Repubblica
tunisina: diaria prevista con riferimento alla Libia; 
    f) nell'ambito della missione  EUTM  Somalia,  per  il  personale
impiegato presso l'Head Quarter di  Bruxelles:  diaria  prevista  con
riferimento al Belgio-Bruxelles. 
  4. Al personale che partecipa alle missioni di  cui  agli  articoli
11, comma 6, e 13, comma 3, del presente decreto  e  all'articolo  5,
comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.  107,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  2  agosto  2011,  n.  130,  il  compenso
forfettario di impiego e la  retribuzione  per  lavoro  straordinario
sono  corrisposti  in  deroga,  rispettivamente,  ai  limiti  di  cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica
11 settembre 2007, n. 171, e  ai  limiti  orari  individuali  di  cui
all'articolo 10, comma 3, della legge  8  agosto  1990,  n.  231.  Al
personale  di  cui  all'articolo  1791,  commi  1  e  2,  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e'  attribuito  nella
misura di cui all'articolo 9, comma 4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 171 del 2007. 
  5. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di  cui  al
presente decreto, nonche'  al  personale  inviato  in  supporto  alle
medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo  5
del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  209,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2009,  n.  12,  e  successive
modificazioni, e all'articolo 4,  commi  1-sexies  e  1-septies,  del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 
  6. Le disposizioni  di  cui  al  comma  5  si  applicano  anche  al
personale impiegato nelle missioni  delle  Nazioni  Unite  denominate
United  Nations  Military  Observer  Group  in  India  and   Pakistan
(UNMOGIP), United Nations Truce Supervision  Organization  in  Middle
East (UNTSO), United Nations Mission for the  Referendum  in  Western
Sahara  (MINURSO)  e   nella   missione   multinazionale   denominata
Multinational Force and Observers  in  Egitto  (MFO),  nonche'  nelle
missioni Interim Air Policing della NATO. 
                               Art. 16 
 
 
                  Disposizioni in materia contabile 
 
  1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, e del Corpo della  guardia  di  finanza  di  cui  al
presente decreto si applicano le disposizioni  in  materia  contabile
previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge  4  novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2009, n. 197. 
  2. Per assicurare la  prosecuzione  delle  missioni  internazionali
senza soluzione di continuita', entro  dieci  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  su  richiesta  delle  Amministrazioni   interessate,
dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla  meta'  delle
spese autorizzate dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e  18,  a  valere
sullo stanziamento di cui all'articolo 20, comma 6. 

Capo IV

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione

                               Art. 17 
 
 
              Iniziative di cooperazione allo sviluppo 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di  euro  68.000.000  a  integrazione  degli
stanziamenti di  cui  alla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  come
determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014,  n.
190 (legge di stabilita' 2015), per iniziative di cooperazione  volte
a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati,
nonche' a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan,
Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar,  Pakistan,
Sierra Leone, Siria, Somalia,  Sudan,  Sud  Sudan,  Palestina  e,  in
relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto  degli  obiettivi
prioritari, delle direttive e dei principi  di  cui  all'articolo  8,
comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n.  109,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1°  ottobre  2014,  n.  141.  Le  relative
informazioni  e  i  risultati  ottenuti  sono  pubblicati  sul   sito
istituzionale del Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale. 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 1.700.000 per  la  realizzazione  di
programmi integrati di sminamento umanitario, di  cui  alla  legge  7
marzo 2001, n. 58. 
                               Art. 18 
 
Sostegno  ai  processi  di  ricostruzione   e   partecipazione   alle
  iniziative   delle    organizzazioni    internazionali    per    il
  consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione 
 
  1.   Nel   quadro   dell'impegno   finanziario   della    comunita'
internazionale per l'Afghanistan dopo la conclusione  della  missione
ISAF,  e'  autorizzata  per  l'anno  2015,  mediante   i   meccanismi
finanziari  istituiti  nel  quadro   delle   intese   internazionali,
l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000  a  sostegno  delle
forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 1.490.676  per  interventi  volti  a
sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi  in  situazione  di
fragilita', di conflitto o post-conflitto. 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti  per  l'attuazione
della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro  2.000.000  per
iniziative a sostegno dei processi di pace e di  rafforzamento  della
sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica. 
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di  euro  2.300.000  per  la  partecipazione
finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite  e  della
NATO, per contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il
Libano, nonche' per la costituzione nello  stato  di  previsione  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  di
un fondo per la campagna di promozione della candidatura italiana  al
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015,  la  spesa  di  euro  10.781.848  per  assicurare  la
partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE
e di altre organizzazioni internazionali, al  fondo  fiduciario  InCE
istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo,
alla Fondazione  Segretariato  Permanente  dell'Iniziativa  Adriatico
Ionica, nonche' allo European Institute of Peace. 
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 9.187.296 per  interventi  operativi
di emergenza e di sicurezza destinati alla  tutela  dei  cittadini  e
degli interessi italiani all'estero. 
  7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 23.000.000 per il finanziamento  del
fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale in  servizio  in  aree  di
crisi  la  sistemazione,  per  ragioni  di  sicurezza,   in   alloggi
provvisori. 
  8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 700.000 per  la  prosecuzione  della
realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio,
con  le  modalita'  di  cui  all'articolo   9,   comma   6-bis,   del
decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 
  9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 1.372.327 per l'invio in missione  o
in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri
in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle  operazioni
internazionali di gestione delle  crisi,  nonche'  per  le  spese  di
funzionamento e per il reclutamento di personale  locale  a  supporto
del personale del Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale inviato in localita' dove non operi una rappresentanza
diplomatico-consolare. L'ammontare del  trattamento  economico  e  le
spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui  al  presente
comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi  previsti  e  atti  a
garantire la trasparenza nel rispetto della vigente  legislazione  in
materia di protezione dei dati personali. 
                               Art. 19 
 
Regime   degli   interventi,   nonche'   disposizioni   urgenti   per
  l'operativita' dell'amministrazione degli  affari  esteri  e  della
  cooperazione internazionale 
 
  1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita'  e  nei  limiti
temporali di cui agli articoli 17 e 18, si applica la  disciplina  di
cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1°  agosto  2014,  n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre  2014,  n.
141. 
  2. Nei limiti delle risorse di cui agli  articoli  17  e  18,  sono
convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e  le  prestazioni
gia' effettuate dal 1° gennaio 2015 fino  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla
disciplina contenuta nel presente decreto. 

Capo V

Disposizioni finali

                               Art. 20 
 
 
            Norme transitorie e di copertura finanziaria 
 
  1. L'incarico di procuratore nazionale antimafia  e  antiterrorismo
e' assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto,  dal
procuratore nazionale antimafia. 
  2. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.  160,
dopo il  comma  7  e'  inserito  il  seguente:  «7-bis.  Le  funzioni
semidirettive requirenti di coordinamento nazionale  sono  quelle  di
procuratore nazionale aggiunto.». 
  3. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160, dopo le parole: «commi 5,  6,»  sono  inserite  le  seguenti:
«7-bis,». 
  4. A decorrere dalla data di cui al  comma  1,  nelle  disposizioni
vigenti  le  parole:  «procuratore  nazionale   antimafia»,   ovunque
ricorrono,  si  intendono  sostituite  dalle  seguenti:  «procuratore
nazionale  antimafia  e  antiterrorismo»  e  le  parole:   «Direzione
nazionale  antimafia»  si  intendono   sostituite   dalle   seguenti:
«Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo». 
  5. I procuratori aggiunti designati dal  procuratore  nazionale  in
applicazione delle previgenti disposizioni restano in carica  fino  a
che il Consiglio superiore della magistratura  non  abbia  provveduto
alla nomina, e, comunque, per un periodo non  superiore  a  sei  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  6. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13,  14,  17  e  18,
pari  complessivamente  a  euro  874.926.998  per  l'anno  2015,   si
provvede: 
    a) quanto a euro 843.900.891, mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; 
    b) quanto a euro  1.000.000,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 di cui  all'articolo  1,
comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento all'entrata delle
somme conservate nel conto dei  residui  dello  stanziamento  di  cui
all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    d) quanto a euro 15.000.000, mediante versamento  all'entrata  di
quota  corrispondente  delle  somme   accreditate   al   capo   della
delegazione di cui all'articolo  1,  comma  secondo,  della  legge  5
giugno 1984, n. 208; 
    e) quanto a euro  5.032.147,  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2015-2017,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
    f)  quanto  a  euro  6.993.960,  mediante  utilizzo  delle  somme
relative ai rimborsi corrisposti  dall'organizzazione  delle  Nazioni
Unite, quale corrispettivo di prestazioni  rese  dalle  Forze  armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di  cui
all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto-legge,  non
sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1,  comma  1240,
della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e  che  restano  acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato.  Nelle  more  dell'accertamento
dei predetti versamenti in entrata, l'importo di  euro  6.993.960  e'
accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza  e  cassa,
nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni
di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma  5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli  esiti
degli accertamenti di entrata, il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze provvede al disaccantonamento  ovvero  alla  riduzione  delle
risorse necessarie per assicurare la copertura di cui  alla  presente
lettera. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9 e 10 non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica.  Le   Amministrazioni   interessate
provvedono agli adempimenti connessi mediante  l'utilizzazione  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
                               Art. 21 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Alfano, Ministro dell'interno 
 
                            Gentiloni, Ministro degli affari esteri e
                            della cooperazione internazionale 
 
                            Pinotti, Ministro della difesa 
 
                            Orlando, Ministro della giustizia 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando