LEGGE 9 luglio 2015, n. 114 

Delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2014. (15G00127) 
(GU n.176 del 31-7-2015)
 
 Vigente al: 15-8-2015  
 
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
       Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee 
 
  1. Il Governo e' delegato  ad  adottare  secondo  le  procedure,  i
principi e i criteri direttivi di cui agli articoli  31  e  32  della
legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  i   decreti   legislativi   per
l'attuazione delle direttive elencate  negli  allegati  A  e  B  alla
presente legge. 
  2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma  1  sono
individuati ai sensi  dell'articolo  31,  comma  1,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234. 
  3. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia previsto  il
ricorso a  sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
direttive   elencate   nell'allegato   A,   sono   trasmessi,    dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,  alla  Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su  di  essi  sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
  4. Eventuali spese non contemplate  da  leggi  vigenti  e  che  non
riguardano l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali  o
regionali possono essere previste  nei  decreti  legislativi  recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B  nei  soli
limiti occorrenti per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione
delle  direttive  stesse;  alla  relativa  copertura,  nonche'   alla
copertura    delle    minori    entrate    eventualmente    derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non  sia  possibile  farvi
fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5  della
legge 16 aprile 1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo
si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali  derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente  all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano  le  occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma  2,  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196.  Gli  schemi  dei  predetti  decreti
legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti   al   parere   delle
Commissioni parlamentari competenti anche per i  profili  finanziari,
ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012,  n.
234. 
 
 
                               Art. 2 
 
 
Principi e criteri  direttivi  per  il  recepimento  della  direttiva
  2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre
  2014, relativa a determinate norme che regolano le  azioni  per  il
  risarcimento  del  danno  ai  sensi  del  diritto   nazionale   per
  violazioni delle disposizioni del diritto della  concorrenza  degli
  Stati membri e dell'Unione europea 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  26  novembre
2014, relativa a determinate norme che  regolano  le  azioni  per  il
risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per  violazioni
delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e
dell'Unione europea,  il  Governo  e'  tenuto  a  seguire,  oltre  ai
principi e criteri direttivi di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  in
quanto compatibili, e a quelli  indicati  dalla  medesima  direttiva,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) apportare all'articolo 1 della legge 10 ottobre 1990, n.  287,
le  modifiche   necessarie   a   consentire   l'applicazione,   anche
parallelamente, in relazione a uno stesso caso, degli articoli 101  e
102 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e  degli
articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n.  287,  in  materia  di
intese e di abuso di posizione dominante; 
    b)  estendere  l'applicazione  delle  disposizioni  adottate   in
attuazione della direttiva 2014/104/UE alle  azioni  di  risarcimento
dei danni derivanti da violazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonche' alle  azioni  di  risarcimento
dei danni derivanti da violazioni ai sensi dei predetti articoli 2  e
3 applicati parallelamente agli articoli 101 e 102 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
    c)  prevedere  l'applicazione  delle  disposizioni  adottate   in
attuazione della direttiva 2014/104/UE anche alle  azioni  collettive
previste  dall'articolo  140-bis  del  codice  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, quando ricadono nell'ambito  di
applicazione della direttiva stessa o comunque si tratta di azioni di
cui alla lettera b); 
    d)  prevedere  la  revisione  della  competenza   delle   sezioni
specializzate in materia di impresa di cui al decreto legislativo  27
giugno 2003, n.  168,  concentrando  le  controversie  relative  alle
violazioni disciplinate dal decreto  di  attuazione  della  direttiva
2014/104/UE  presso  un  numero   limitato   di   uffici   giudiziari
individuati in relazione al bacino di  utenza  e  alla  proporzionata
distribuzione sul territorio nazionale. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
                               Art. 3 
 
 
          Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria 
         di violazioni di atti normativi dell'Unione europea 
 
  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato  ad
adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012,  n.
234, e secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma
1, lettera d), della medesima legge, entro due  anni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di  obblighi  contenuti  in
direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o  in
regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, per le  quali  non  sono  gia'  previste
sanzioni penali o amministrative. 
                               Art. 4 
 
 
Delega al Governo per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale  al
  regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15  ottobre  2013,
  che attribuisce alla Banca centrale europea  compiti  specifici  in
  merito alle politiche in materia  di  vigilanza  prudenziale  degli
  enti creditizi. 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 1, comma 1, un  decreto  legislativo  recante  le  norme
occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale  al  regolamento
(UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce
alla  Banca  centrale  europea  compiti  specifici  in  merito   alle
politiche in materia di vigilanza prudenziale degli  enti  creditizi.
Nell'esercizio della delega il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai
principi e criteri direttivi di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  in
quanto compatibili, anche i seguenti  principi  e  criteri  direttivi
specifici: 
    a) apportare al testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,
e al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le  modifiche  e  le
integrazioni  necessarie  ad   assicurarne   la   coerenza   con   il
regolamento; 
    b) coordinare la disciplina delle  sanzioni  previste  dal  testo
unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,  n.  385,  con
quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento; 
    c)  apportare  alla  normativa  vigente  tutte  le  modifiche   e
integrazioni  occorrenti  ad  assicurare  il  coordinamento  con   le
disposizioni emanate in attuazione del presente articolo. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 5 
 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva
  2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  22  ottobre
  2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE  del  Parlamento
  europeo e del  Consiglio,  sull'armonizzazione  degli  obblighi  di
  trasparenza riguardanti  le  informazioni  sugli  emittenti  i  cui
  valori mobiliari sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
  regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo  e
  del Consiglio, relativa al prospetto da  pubblicare  per  l'offerta
  pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti  finanziari,
  e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che  stabilisce  le
  modalita' di applicazione di talune  disposizioni  della  direttiva
  2004/109/CE. 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2013/50/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  22  ottobre
2013, recante modifica della  direttiva  2004/109/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  sull'armonizzazione  degli  obblighi  di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui  valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato,
della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
relativa  al  prospetto  da  pubblicare  per  l'offerta  pubblica   o
l'ammissione alla  negoziazione  di  strumenti  finanziari,  e  della
direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
di applicazione di talune disposizioni della  direttiva  2004/109/CE,
il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi  e  criteri
direttivi specifici: 
    a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le  integrazioni  necessarie  al
corretto e integrale recepimento della  direttiva  e  delle  relative
misure di  esecuzione  nell'ordinamento  nazionale,  prevedendo,  ove
opportuno, il ricorso alla disciplina  secondaria  e  attribuendo  le
competenze e i poteri di vigilanza previsti nella direttiva  medesima
alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), quale
autorita' competente, secondo quanto previsto dal citato testo unico; 
    b) prevedere, ove opportuno, l'innalzamento della  soglia  minima
prevista dal citato testo unico di cui al decreto legislativo  n.  58
del  1998,  in   materia   di   obblighi   di   comunicazione   delle
partecipazioni rilevanti,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dalla
direttiva 2004/109/CE, come modificata  dalla  direttiva  2013/50/UE,
nonche' le occorrenti modificazioni al fine di realizzare il migliore
coordinamento con le altre disposizioni vigenti; 
    c) attribuire alla CONSOB il  potere  di  disporre,  con  proprio
regolamento e  in  conformita'  con  le  previsioni  della  direttiva
2013/50/UE, obblighi di pubblicazione delle informazioni  finanziarie
periodiche  aggiuntive  con  una  frequenza  maggiore  rispetto  alle
relazioni  finanziarie   annuali   e   alle   relazioni   finanziarie
semestrali; 
    d) prevedere, in conformita' alle definizioni e  alla  disciplina
della direttiva e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo
1, comma 1, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche
di derivazione europea, per i settori interessati dalla direttiva  da
attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre
disposizioni  vigenti,  e  di  assicurare  un  adeguato   regime   di
trasparenza in materia di informazione sugli emittenti garantendo  un
appropriato grado di protezione  dell'investitore  e  la  piu'  ampia
tutela della stabilita' finanziaria e  assicurando  i  piu'  adeguati
obblighi di informazione e correttezza. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica  e  le  autorita'
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
                               Art. 6 
 
 
Delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  2014/40/UE  del
  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  3  aprile  2014,  sul
  ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  e
  amministrative degli Stati membri relative alla  lavorazione,  alla
  presentazione e  alla  vendita  dei  prodotti  del  tabacco  e  dei
  prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, secondo le  procedure
previste dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  in
quanto compatibili, un decreto legislativo recante  attuazione  della
direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  3
aprile  2014,  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative,
regolamentari e  amministrative  degli  Stati  membri  relative  alla
lavorazione, alla presentazione  e  alla  vendita  dei  prodotti  del
tabacco  e  dei  prodotti  correlati  e  che  abroga   la   direttiva
2001/37/CE, su proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  Ministro  dello
sviluppo economico, del Ministro delle politiche agricole  alimentari
e forestali e del Ministro della salute, sotto il  coordinamento  del
Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del  Consiglio
dei  ministri,  previo  parere  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5,
6 e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, nel rispetto
delle categorie stabilite dagli articoli 39-terdecies e 62-quater del
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive
modificazioni. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 1, comma 1, in  quanto  compatibili,  anche  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici: 
    a) sostituire, abrogandolo espressamente, il decreto  legislativo
24 giugno 2003, n. 184, di  attuazione  della  direttiva  2001/37/CE,
interamente abrogata dalla direttiva 2014/40/UE; 
    b) tenere conto della peculiarita' dei prodotti del tabacco,  con
l'obiettivo di ostacolare un eccesso di offerta e la  diffusione  del
fumo tra i minori; 
    c) determinare la scelta del primo testo delle avvertenze di  cui
all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE, in  modo  da
informare il consumatore sui rischi potenziali  derivanti  dal  fumo,
assicurando un ampio livello di protezione della salute; 
    d) prevedere, in un'ottica di semplificazione, che  la  rotazione
del catalogo delle avvertenze sanitarie illustrate scelta dal Governo
italiano   rispetti   l'ordine   numerico   delle   serie    previsto
dall'allegato II della direttiva 2014/40/UE,  come  modificato  dalla
direttiva delegata 2014/109/UE  della  Commissione,  del  10  ottobre
2014; 
    e) escludere, ai sensi dell'articolo 32,  comma  1,  lettera  c),
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'introduzione  di  norme  piu'
severe  sul  confezionamento,  considerato   l'elevato   livello   di
protezione della salute umana offerto dalla direttiva 2014/40/UE; 
    f) prevedere, per quanto riguarda i prodotti di cui  all'articolo
39-terdecies del decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  un
coerente recepimento dell'articolo 19 della direttiva 2014/40/UE,  al
fine di stabilire anche un adeguato quadro normativo che riconosca il
potenziale  rischio  ridotto  dei  prodotti  del  tabacco  di   nuova
generazione, per i produttori che ne facciano richiesta; 
    g) consentire fino al termine  massimo  di  cui  all'articolo  30
della direttiva 2014/40/UE  la  vendita  al  consumatore  finale  dei
prodotti  non  conformi  alla  medesima  direttiva,   fabbricati   ed
etichettati prima del 20 maggio 2016, ed equiparare  i  prodotti  non
conformi eventualmente giacenti presso le rivendite dopo tale termine
ai  prodotti  con  difetti  di  condizionamento   e   confezionamento
all'origine;  in  considerazione   dell'articolazione   del   sistema
distributivo dei tabacchi lavorati, stabilire altresi' il termine del
20 agosto 2016 per il trasferimento di detti prodotti dal fabbricante
o importatore al depositario autorizzato e il termine del 20  ottobre
2016 per la vendita di detti  prodotti  dal  depositario  autorizzato
alle rivendite; 
    h) per i soli prodotti di cui  all'articolo  11  della  direttiva
2014/40/UE, in  ragione  dei  tempi  di  stagionatura  e  produzione,
prorogare, per  quanto  possibile  e  compatibile  con  la  normativa
europea, tutti i termini di cui alla lettera g),  ferme  restando  le
ulteriori condizioni. 
  3. Sullo schema di  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1  e'
acquisito il parere delle competenti Commissioni  parlamentari  della
Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica   ai   sensi
dell'articolo 31, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 7 
 
 
Principi e criteri  direttivi  per  il  recepimento  della  direttiva
  2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16  aprile
  2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2014/49/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile
2014, relativa ai sistemi di garanzia dei  depositi,  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, e a  quelli  indicati
dalla  medesima  direttiva,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici: 
    a) apportare alla disciplina nazionale in materia di  sistemi  di
garanzia dei depositi prevista dal testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1º  settembre
1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e
integrale recepimento della direttiva, avendo riguardo agli obiettivi
della  tutela  dei  risparmiatori  e  della  stabilita'  del  sistema
bancario, nonche' in conformita' con gli orientamenti  dell'Autorita'
bancaria europea e nel rispetto degli atti  delegati  adottati  dalla
Commissione europea; 
    b)  prevedere,  ove  opportuno,  il   ricorso   alla   disciplina
secondaria adottata dalla Banca d'Italia; 
    c) individuare nella Banca  d'Italia  l'autorita'  amministrativa
competente e l'autorita' designata, ai sensi degli  articoli  2  e  3
della direttiva; 
    d) definire le modalita' di intervento dei  sistemi  di  garanzia
dei depositi diverse dal rimborso ai depositanti; 
    e) determinare: 
      1)  le  caratteristiche  dei  depositi  che  beneficiano  della
copertura offerta dai sistemi di garanzia,  nonche'  l'importo  della
copertura e la tempistica dei rimborsi ai depositanti con le seguenti
precisazioni: 
        1.1) prevedere che i depositi su un conto di cui due  o  piu'
persone siano titolari come membri di una societa' di  persone  o  di
altra associazione o gruppo  di  natura  analoga  senza  personalita'
giuridica vengano cumulati e trattati come se fossero  effettuati  da
un unico depositante ai fini del calcolo del limite di  100.000  euro
previsto dalla direttiva; 
        1.2) prevedere che le posizioni debitorie del depositante nei
confronti dell'ente creditizio  siano  prese  in  considerazione  nel
calcolo dell'importo rimborsabile, se esigibili alla data in  cui  il
deposito viene dichiarato «indisponibile», nella  misura  in  cui  la
compensazione e' possibile a norma  delle  disposizioni  di  legge  o
contrattuali che disciplinano il contratto tra l'ente creditizio e il
depositante; 
        1.3) limitare il periodo entro il quale i depositanti, i  cui
depositi non sono stati rimborsati  o  riconosciuti  dai  sistemi  di
garanzia  dei  depositi,  possono  reclamare  il  rimborso  dei  loro
depositi; 
      2) le modalita' e la  tempistica  per  la  raccolta  dei  mezzi
finanziari da parte dei sistemi di garanzia dei depositi,  prevedendo
che i membri  di  un  sistema  di  protezione  istituzionale  versino
contributi piu' bassi a tali sistemi; 
      3) le modalita' di investimento dei mezzi  finanziari  raccolti
dai sistemi di garanzia dei depositi; 
      4) la concessione di prestiti da parte dei sistemi di  garanzia
dei depositi ad altri sistemi all'interno dell'Unione europea; 
      5) le procedure di condivisione di informazioni e comunicazioni
con sistemi di garanzia dei depositi e i  loro  membri  in  Italia  e
nell'Unione europea. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'
interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 8 
 
 
Principi e criteri  direttivi  per  il  recepimento  della  direttiva
  2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15  maggio
  2014, che istituisce un quadro di risanamento e  risoluzione  degli
  enti creditizi e delle imprese di investimento e  che  modifica  la
  direttiva 82/891/CEE del  Consiglio,  e  le  direttive  2001/24/CE,
  2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,   2007/36/CE,   2011/35/UE,
  2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
  648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2014/59/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15  maggio
2014, che istituisce un quadro di  risanamento  e  risoluzione  degli
enti creditizi e delle imprese di  investimento  e  che  modifica  la
direttiva  82/891/CEE  del  Consiglio,  e  le  direttive  2001/24/CE,
2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,    2007/36/CE,    2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e  (UE)  n.
648/2012, del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, quelli previsti dalla
direttiva 2014/59/UE  e  i  seguenti  principi  e  criteri  direttivi
specifici: 
    a) garantire la coerenza e la compatibilita'  tra  la  disciplina
nazionale di  recepimento  della  direttiva  e  il  quadro  normativo
europeo in materia di vigilanza  bancaria,  gestione  delle  crisi  e
tutela dei depositanti, assicurando, tra l'altro, che le facolta'  di
opzione previste nella direttiva 2014/59/UE siano esercitate in  modo
conforme a quanto eventualmente  previsto  dal  regolamento  (UE)  n.
806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio  2014,
che fissa norme e una procedura uniformi  per  la  risoluzione  degli
enti creditizi e di talune imprese di  investimento  nel  quadro  del
meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di  risoluzione  unico  e
che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010; 
    b) prevedere che lo strumento del bail-in di cui alla  sezione  5
del capo IV del titolo IV della direttiva si applichi a  partire  dal
1º  gennaio  2016,  valutando  inoltre  l'opportunita'  di  stabilire
modalita' applicative del bail-in coerenti con  la  forma  societaria
cooperativa; 
    c) definire l'ambito di applicazione della  disciplina  nazionale
di recepimento della  direttiva  in  coerenza  con  quello  delineato
dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva; 
    d) designare la Banca d'Italia  quale  autorita'  di  risoluzione
nazionale,  attribuendo  a  quest'ultima  tutti  i  poteri  assegnati
all'autorita' di risoluzione dalla direttiva 2014/59/UE,  assicurando
il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero  dell'economia
e  delle  finanze  e,  secondo  quanto  stabilito  dall'articolo   3,
paragrafo  6,   della   direttiva,   prevedendo   l'approvazione   di
quest'ultimo prima di dare attuazione  a  decisioni  che  abbiano  un
impatto  diretto  sul  bilancio   oppure   implicazioni   sistemiche;
prevedere inoltre  che  all'attuazione  delle  lettere  o)  e  p)  si
provveda nel rispetto  del  riparto  di  attribuzioni  tra  la  Banca
d'Italia e la CONSOB previste a legislazione vigente; 
    e)  prevedere,  ove  opportuno,  il   ricorso   alla   disciplina
secondaria adottata dalla Banca d'Italia; nell'esercizio  dei  poteri
regolamentari la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate
dall'Autorita' bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE; 
    f) assicurare che  nel  recepimento  della  direttiva  2014/59/UE
venga data applicazione al principio di proporzionalita' ai sensi del
considerando n. 14 e dell'articolo 1 della direttiva; 
    g) prevedere che il regime di responsabilita' di cui all'articolo
24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005,  n.  262,  sia  esteso
all'esercizio delle funzioni disciplinate dalla direttiva 2014/59/UE,
con riferimento alla Banca d'Italia, ai componenti dei  suoi  organi,
ai suoi dipendenti, nonche' agli organi delle procedure di intervento
precoce  e  risoluzione,  inclusi  i  commissari,  l'ente-ponte,   la
societa' veicolo per la gestione delle attivita' e i  componenti  dei
loro organi; 
    h) individuare, ove opportuno, nella Banca  d'Italia  l'autorita'
competente a  esercitare  le  opzioni  che  la  direttiva  2014/59/UE
attribuisce agli Stati membri con  riferimento  alla  disciplina  dei
piani di risanamento e di risoluzione nonche' del requisito minimo di
passivita' soggette a  conversione  o  riduzione,  nel  rispetto  del
principio di proporzionalita'; 
    i) non avvalersi della facolta' di imporre l'approvazione ex ante
da parte dell'autorita' giudiziaria della decisione di  adottare  una
misura  di  prevenzione  o   di   gestione   della   crisi   prevista
dall'articolo 85, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE; 
    l) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste  dalla
direttiva 2014/59/UE: 
      1) introdurre nell'ordinamento nazionale nuove  fattispecie  di
illeciti amministrativi corrispondenti alle fattispecie sanzionatorie
previste dalla direttiva 2014/59/UE, stabilendo: 
        1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie
a societa' o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni e  i
presupposti che determinano una responsabilita' da parte dei soggetti
che svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  o  controllo
nonche' dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti
che ne determinano  l'inserimento  nell'organizzazione  del  soggetto
vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
        1.2) l'entita' delle sanzioni amministrative  pecuniarie,  in
modo tale che: 
          1.2.1) la sanzione applicabile alle societa'  o  agli  enti
sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un  massimo  del  10  per
cento del fatturato; 
          1.2.2) la sanzione applicabile  alle  persone  fisiche  sia
compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo  di  5  milioni  di
euro; 
          1.2.3) qualora  il  vantaggio  ottenuto  dall'autore  della
violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri  1.2.1)
e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del
vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile; 
      2) attribuire alla Banca d'Italia  il  potere  di  irrogare  le
sanzioni  e  definire  i  criteri  cui  essa  deve  attenersi   nella
determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con  quanto
previsto  dalla  direttiva   2014/59/UE,   anche   in   deroga   alle
disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689; 
      3) prevedere le modalita' di  pubblicazione  dei  provvedimenti
che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio  di  informazioni
con l'Autorita' bancaria europea, in linea con quanto previsto  dalla
direttiva 2014/59/UE; 
      4)  attribuire  alla  Banca  d'Italia  il  potere  di  definire
disposizioni  attuative,   con   riferimento,   tra   l'altro,   alla
definizione della nozione di fatturato utile  per  la  determinazione
della sanzione, alla procedura  sanzionatoria  e  alle  modalita'  di
pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni; 
      5)  con  riferimento  alle  fattispecie  connotate  da   minore
effettiva offensivita' o pericolosita',  prevedere,  ove  compatibili
con la direttiva 2014/59/UE, efficaci strumenti per la deflazione del
contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione
della sanzione, anche conferendo alla Banca d'Italia la  facolta'  di
escludere  l'applicazione  della  sanzione  per  condotte  prive   di
effettiva offensivita' o pericolosita'; 
      6) attribuire alla Banca d'Italia  il  potere  di  adottare  le
misure previste dalla direttiva 2014/59/UE relative  alla  reprimenda
pubblica, all'ordine  di  cessare  o  di  porre  rimedio  a  condotte
irregolari e alla sospensione temporanea dell'incarico; 
      7) introdurre la possibilita' di una  dichiarazione  giudiziale
dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni  contenute  nel  titolo  VI  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, senza che  in  tal  caso  assuma
rilievo esimente l'eventuale superamento dello  stato  di  insolvenza
per effetto della risoluzione; stabilire l'applicabilita' agli organi
della risoluzione delle fattispecie penali previste nel titolo VI del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in  linea  con  l'articolo  237,
secondo comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942; 
    m) con riferimento alla disciplina dei fondi di risoluzione: 
      1) prevedere l'istituzione di uno o piu' fondi di risoluzione; 
      2) definire le  modalita'  di  calcolo  e  di  riscossione  dei
contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, in linea con
quanto previsto dalla direttiva  2014/59/UE  e  dagli  atti  delegati
adottati dalla Commissione europea; 
      3) determinare le modalita' di amministrazione dei fondi  e  la
struttura deputata alla loro gestione; 
      4) individuare, ove opportuno, nella Banca d'Italia l'autorita'
competente a esercitare le opzioni che gli articoli 103,  106  e  109
della  direttiva  2014/59/UE  attribuiscono  agli  Stati  membri  con
riferimento alla disciplina dei fondi di risoluzione; 
    n) prevedere adeguate forme di coordinamento tra  l'autorita'  di
risoluzione e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)
per  l'applicazione  di  misure  di   risoluzione   a   societa'   di
partecipazione finanziaria  mista  e,  ove  controllino  una  o  piu'
imprese  di  assicurazione   o   riassicurazione,   a   societa'   di
partecipazione mista; 
    o)  coordinare  la  disciplina  nazionale  di  recepimento  della
direttiva con il quadro normativo nazionale in  materia  di  gestione
delle crisi previsto dal testo unico delle leggi in materia  bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo  1º  settembre  1993,  n.
385,  e  dal  testo  unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, anche apportando ai  suddetti  testi  unici  le
modifiche e  le  integrazioni  necessarie  al  corretto  e  integrale
recepimento della direttiva 2014/59/UE; 
    p) fermo restando quanto previsto dalla lettera c), apportare  al
quadro  normativo  nazionale  in  materia  di  gestione  delle  crisi
previsto  dal  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,
e dal testo unico delle disposizioni in  materia  di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
ogni altra modifica necessaria o opportuna per chiarire la disciplina
applicabile e per assicurare maggiore efficacia  ed  efficienza  alla
gestione delle crisi di  tutti  gli  intermediari  ivi  disciplinati,
anche tenendo conto di quanto previsto dal  regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, e delle esigenze di proporzionalita' della disciplina e
di celerita' delle procedure; 
    q) coordinare, ove necessario, le norme nazionali di  recepimento
delle direttive modificate dal titolo X della direttiva 2014/59/UE. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'
interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 9 
 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva
  2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15  maggio
  2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica
  la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE,  anche  ai  fini
  dell'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni  del
  regolamento  (UE)  n.  600/2014  del  Parlamento  europeo   e   del
  Consiglio,  del  15  maggio  2014,  sui  mercati  degli   strumenti
  finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2014/65/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15  maggio
2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e  che  modifica
la direttiva 2002/92/CE e la  direttiva  2011/61/UE,  anche  ai  fini
dell'adeguamento della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 15 maggio 2014, sui mercati  degli  strumenti  finanziari  e  che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012,  il  Governo  e'  tenuto  a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1,
comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le  integrazioni  necessarie  al
corretto  e  integrale  recepimento  della  direttiva  2014/65/UE   e
all'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014  e  delle  inerenti
norme tecniche di regolamentazione e di attuazione; 
    b) designare, ai sensi degli articoli 67  e  68  della  direttiva
2014/65/UE, la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorita'  competenti
per lo svolgimento delle funzioni  previste  dalla  direttiva  e  dal
regolamento (UE) n. 600/2014, avuto riguardo alla ripartizione  delle
funzioni di vigilanza per finalita' prevista dal testo unico  di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  ed  apportando  le
modifiche  necessarie  per  rendere  piu'  efficiente   ed   efficace
l'assegnazione dei compiti  di  vigilanza,  secondo  quanto  previsto
dalle lettere da c) a u) del presente comma, perseguendo  l'obiettivo
di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati; 
    c)  prevedere,  ove  opportuno,  il   ricorso   alla   disciplina
secondaria adottata rispettivamente dalla CONSOB,  sentita  la  Banca
d'Italia, e dalla Banca  d'Italia,  sentita  la  CONSOB,  secondo  le
rispettive  competenze  e  in  ogni  caso   nell'ambito   di   quanto
specificamente previsto  dalla  direttiva  2014/65/UE;  a  tal  fine,
attribuire la potesta' regolamentare di  cui  all'articolo  6,  comma
2-bis, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
1998,  n.  58,  alla  Banca  d'Italia  o  alla  CONSOB   secondo   la
ripartizione delle competenze di vigilanza prevista dal  comma  2-ter
del medesimo articolo 6, come modificato ai sensi  della  lettera  e)
del presente comma; 
    d) attribuire alle autorita' designate ai sensi della lettera  b)
i  poteri  di  vigilanza  e  di  indagine  previsti  dalla  direttiva
2014/65/UE  e  dal  regolamento  (UE)  n.  600/2014,  avuto  riguardo
all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti
vigilati e indicando i casi in cui e' necessaria  l'acquisizione  del
parere dell'altra autorita'; 
    e) in applicazione del criterio di attribuzione delle  competenze
secondo le finalita' indicate nell'articolo 5, commi 2 e 3, del testo
unico di  cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
prevedere, per  specifici  aspetti  relativi  alle  materie  indicate
dall'articolo 6, comma 2-bis, lettere  a),  b),  h),  k)  e  l),  del
medesimo testo unico, l'intesa della Banca d'Italia e della CONSOB ai
fini dell'adozione  dei  regolamenti  di  cui  alla  lettera  c)  del
presente comma e, sugli aspetti oggetto di intesa, attribuire  poteri
di vigilanza e indagine all'autorita' che fornisce l'intesa; 
    f) fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e  delle
finanze, della CONSOB e della Banca d'Italia,  previste  dal  vigente
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,
con riguardo ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da  banche
e imprese di investimento e ferme restando le competenze di vigilanza
prudenziale della Banca d'Italia sulle  banche  e  sulle  imprese  di
investimento,  attribuire  alla  CONSOB  poteri  di  vigilanza  e  di
indagine e, ove opportuno, il potere di adottare,  sentita  la  Banca
d'Italia,  disposizioni  di  disciplina  secondaria   per   stabilire
specifici requisiti con riguardo ai sistemi e ai controlli, anche  di
natura organizzativa e procedurale, di cui devono dotarsi le banche e
le imprese di investimento per la gestione di sedi di negoziazione e,
in relazione all'attivita' di negoziazione  algoritmica  e  a  quanto
stabilito dall'articolo 17 della direttiva, i partecipanti alle  sedi
di negoziazione; 
    g) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine  e,
ove opportuno, il  potere  di  adottare  disposizioni  di  disciplina
secondaria in relazione ai soggetti che gestiscono il  consolidamento
dei  dati,  i  canali  di  pubblicazione  delle  informazioni   sulle
negoziazioni e  i  canali  per  la  segnalazione  alla  CONSOB  delle
informazioni sulle operazioni concluse su strumenti finanziari; 
    h) prevedere l'acquisizione obbligatoria  del  parere  preventivo
della CONSOB ai fini del  rilascio  dell'autorizzazione  alle  banche
alla prestazione dei servizi e delle attivita' d'investimento; 
    i) modificare la  disciplina  sull'operativita'  transfrontaliera
delle societa' di intermediazione mobiliare (SIM),  attribuendo  alla
CONSOB,  sentita  la   Banca   d'Italia,   i   relativi   poteri   di
autorizzazione; 
    l) modificare la disciplina  della  procedura  di  autorizzazione
delle imprese di investimento extracomunitarie per la prestazione  in
Italia di servizi e attivita' di investimento  con  o  senza  servizi
accessori nei confronti  dei  clienti  al  dettaglio  o  dei  clienti
professionali di cui alla sezione II dell'allegato II della direttiva
2014/65/UE, prevedendo, conformemente all'articolo 39 della direttiva
stessa, l'obbligo di stabilimento di  una  succursale  e  attribuendo
alla  CONSOB,  sentita  la  Banca  d'Italia,  i  relativi  poteri  di
autorizzazione; 
    m) apportare al codice delle assicurazioni  private,  di  cui  al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e al testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  le  modifiche  e  le
integrazioni  necessarie  al   corretto   e   integrale   recepimento
dell'articolo 91 della direttiva 2014/65/UE, che emenda la  direttiva
2002/92/CE sull'intermediazione  assicurativa,  prevedendo  anche  il
ricorso  alla  disciplina  secondaria  adottata  dall'IVASS  e  dalla
CONSOB, ove opportuno, e l'attribuzione alle autorita' anzidette  dei
relativi poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, secondo  le
rispettive competenze, con particolare riguardo, per quanto  concerne
la CONSOB, alle competenze sui prodotti di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera w-bis), del citato decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, nonche' sugli  altri  prodotti  rientranti  nella  nozione  di
prodotto di investimento assicurativo contenuta nel  citato  articolo
91, numero 1), lettera b), della direttiva 2014/65/UE; 
    n) modificare, ove necessario, il testo unico di cui  al  decreto
legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  al  fine  di  recepire  le
disposizioni della direttiva 2014/65/UE in materia di cooperazione  e
scambio di  informazioni  con  le  autorita'  competenti  dell'Unione
europea, degli Stati membri e degli Stati non appartenenti all'Unione
europea; 
    o)  apportare  le  opportune  modifiche  ed   integrazioni   alle
disposizioni del  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, in materia di consulenti  finanziari,  societa'
di consulenza finanziaria, promotori  finanziari,  assegnando  ad  un
unico  organismo   sottoposto   alla   vigilanza,   anche   di   tipo
sanzionatorio, della CONSOB, ordinato in forma  di  associazione  con
personalita' giuridica  di  diritto  privato,  la  tenuta  dell'albo,
nonche' i poteri  di  vigilanza  e  sanzionatori  nei  confronti  dei
soggetti  anzidetti,  e  ponendo  le  spese  relative  all'albo   dei
consulenti   finanziari   a   carico   dei   soggetti    interessati;
dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente  lettera  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica  ne'
minori entrate contributive per la CONSOB; 
    p) disciplinare  modalita'  di  segnalazione,  all'interno  degli
intermediari e verso l'autorita' di vigilanza, delle violazioni delle
disposizioni della direttiva 2014/65/UE e  del  regolamento  (UE)  n.
600/2014, tenendo anche  conto  dei  profili  di  riservatezza  e  di
protezione dei soggetti coinvolti,  eventualmente  prevedendo  misure
per  incoraggiare  le  segnalazioni  utili  ai  fini   dell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza ed eventualmente estendendo le  modalita'
di segnalazione anche ad altre violazioni; 
    q)  apportare  le  opportune  modifiche   e   integrazioni   alle
disposizioni del  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire  alla  Banca  d'Italia  e
alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare
le sanzioni e le misure  amministrative  previste  dall'articolo  70,
paragrafi 6  e  7,  della  direttiva  2014/65/UE  per  le  violazioni
indicate dai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo  articolo,  in  base  ai
criteri e nei limiti massimi ivi previsti e in  coerenza  con  quanto
stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettere l) e m),  della  legge  7
ottobre 2014, n. 154; 
    r) attribuire  alla  CONSOB  il  potere  di  applicare  misure  e
sanzioni amministrative previste dall'articolo 70, paragrafo 6, della
direttiva, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti,  per
il mancato o inesatto adempimento della richiesta di informazioni  di
cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014; 
    s) con riferimento  alla  disciplina  sanzionatoria  adottata  in
attuazione della lettera  q),  valutare  di  non  prevedere  sanzioni
amministrative per le  fattispecie  previste  dall'articolo  166  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
    t) prevedere, in conformita' alle  definizioni,  alla  disciplina
della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n.  600/2014  e  ai
principi  e  criteri  direttivi  previsti  dal  presente  comma,   le
occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione
europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare  e  per
la gestione collettiva  del  risparmio,  al  fine  di  realizzare  il
miglior coordinamento con le altre disposizioni vigenti,  assicurando
un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della
stabilita' finanziaria; 
    u) dare attuazione all'articolo  75  della  direttiva  2014/65/UE
riguardante  il  meccanismo  extragiudiziale  per   i   reclami   dei
consumatori, modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti  in
materia  di  risoluzione  extragiudiziale  delle  controversie  nelle
materie disciplinate dal citato decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, ed assicurando il coordinamento con le disposizioni del codice
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  e  con  le
altre disposizioni nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  21  maggio  2013,  sulla
risoluzione  alternativa  delle  controversie  dei  consumatori,  che
modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva  2009/22/CE.
Alla copertura delle relative spese  di  funzionamento  si  provvede,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  esclusivamente
con le risorse di cui  all'articolo  40,  comma  3,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,  nonche'  con  gli
importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
                               Art. 10 
 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva
  2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio
  2014, recante modifica della direttiva  2009/65/CE  concernente  il
  coordinamento  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari   e
  amministrative in  materia  di  taluni  organismi  di  investimento
  collettivo in valori mobiliari  (OICVM),  per  quanto  riguarda  le
  funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni. 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2014/91/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  luglio
2014, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici: 
    a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le  integrazioni  necessarie  al
corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/91/UE; 
    b)  prevedere,  ove  opportuno,  il   ricorso   alla   disciplina
secondaria adottata dalla CONSOB e dalla Banca  d'Italia  secondo  le
rispettive competenze e in ogni caso nell'ambito di  quanto  previsto
dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 13 luglio 2009, come modificata dalla direttiva 2014/91/UE; 
    c)  apportare  le  opportune  modifiche   e   integrazioni   alle
disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire
alla Banca d'Italia  e  alla  CONSOB,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, il potere di  imporre  le  sanzioni  e  le  altre  misure
amministrative per le violazioni delle disposizioni  della  direttiva
2014/91/UE con i criteri e i massimi edittali ivi previsti; 
    d) provvedere affinche' siano posti in atto i  dispositivi  e  le
procedure per la  segnalazione  di  violazioni  di  cui  all'articolo
99-quinquies della direttiva 2009/65/CE, introdotto  dalla  direttiva
2014/91/UE, tenendo anche conto dei  profili  di  riservatezza  e  di
protezione dei soggetti coinvolti; 
    e) adottare, in conformita'  alle  definizioni,  alla  disciplina
della direttiva 2014/91/UE e ai principi e criteri direttivi previsti
dal  presente  comma,  le  occorrenti  modificazioni  alla  normativa
vigente, anche di derivazione  europea,  per  i  settori  interessati
dalla direttiva  da  attuare,  al  fine  di  realizzare  il  migliore
coordinamento con  le  altre  disposizioni  vigenti,  assicurando  un
appropriato grado di protezione  dell'investitore,  di  tutela  della
stabilita' finanziaria e dell'integrita' dei mercati finanziari. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 11 
 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva
  2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16  aprile
  2014, relativa alle sanzioni penali in caso  di  abusi  di  mercato
  (direttiva abusi di mercato), anche ai fini dell'adeguamento  della
  normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  n.
  596/2014 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile
  2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento  sugli  abusi  di
  mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo
  e  del  Consiglio  e  le  direttive  2003/124/CE,   2003/125/CE   e
  2004/72/CE della Commissione 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2014/57/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile
2014, relativa alle sanzioni penali  in  caso  di  abusi  di  mercato
(direttiva abusi di mercato), anche ai  fini  dell'adeguamento  della
normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)   n.
596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile  2014,
relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e
che abroga la  direttiva  2003/6/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE  della
Commissione, il Governo e' tenuto a  seguire,  oltre  ai  principi  e
criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1,  anche  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici: 
    a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni  necessarie  per
dare attuazione alla direttiva 2014/57/UE  e  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) n.  596/2014  che  lo  richiedono  e  provvedere  ad
abrogare le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti
disciplinati dal regolamento anzidetto; 
    b) designare la CONSOB quale autorita'  competente  ai  fini  del
regolamento (UE) n. 596/2014, assicurando  che  la  stessa  autorita'
possa esercitare poteri di  vigilanza  e  di  indagine  di  cui  agli
articoli 22 e 23 e i poteri sanzionatori di cui all'articolo  30  del
regolamento; 
    c)  prevedere,  ove  opportuno,  il   ricorso   alla   disciplina
secondaria adottata dalla  CONSOB  nell'ambito  e  per  le  finalita'
specificamente previste  dal  regolamento  (UE)  n.  596/2014,  dalla
direttiva 2014/57/UE  e  dalla  legislazione  dell'Unione  europea  a
complemento degli stessi; 
    d) modificare, ove necessario, il citato testo unico  di  cui  al
decreto legislativo n.  58  del  1998  per  conformare  l'ordinamento
nazionale alle disposizioni di cui agli articoli  24,  25  e  26  del
regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di cooperazione e scambio  di
informazioni con l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati (ESMA), con  le  autorita'  competenti  degli  Stati  membri,
nonche' con le autorita' di vigilanza di Paesi terzi; 
    e) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni  e  le
altre misure amministrative per le violazioni espressamente  elencate
dall'articolo 30 del regolamento; 
    f) rivedere, in modo tale da assicurarne l'adeguatezza, i  minimi
edittali delle sanzioni di cui agli articoli 187-bis  e  187-ter  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,
fissandoli in misura non inferiore a 20.000 euro; 
    g) rivedere l'articolo 187-sexies  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  in  modo  tale  da
assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad
oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni
delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014; 
    h) prevedere che, per stabilire il tipo ed il livello di sanzione
amministrativa per  le  violazioni  delle  previsioni  stabilite  dal
regolamento (UE)  n.  596/2014,  si  tenga  conto  delle  circostanze
pertinenti, elencate dall'articolo 31 del medesimo regolamento; 
    i) prevedere che siano individuate, fermo restando un sistema  di
sanzioni  amministrative  proporzionato,   efficace   e   dissuasivo,
condotte dolose gravi di  abuso  di  mercato  punibili  con  sanzioni
penali effettive, proporzionate e dissuasive; 
    l) prevedere che l'individuazione delle condotte dolose gravi  di
abuso di mercato avvenga  sulla  base  dei  criteri  contenuti  nella
direttiva  2014/57/UE,  quale  la   qualificazione   soggettiva   dei
trasgressori, come nel caso in cui  essi  siano  esponenti  aziendali
degli emittenti, ovvero esponenti di  autorita'  di  vigilanza  o  di
governo, ovvero persone coinvolte in organizzazioni criminali  ovvero
persone che abbiano gia'  commesso  in  passato  lo  stesso  tipo  di
illecito di abuso di mercato; 
    m) evitare la duplicazione o  il  cumulo  di  sanzioni  penali  e
sanzioni amministrative per uno stesso fatto illecito, attraverso  la
distinzione delle fattispecie o attraverso previsioni che  consentano
l'applicazione della sola sanzione piu' grave  ovvero  che  impongano
all'autorita' giudiziaria o alla CONSOB di tenere conto,  al  momento
dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza,  delle  misure
punitive gia' irrogate; 
    n)  adottare  le  opportune  misure  per  dare  attuazione   alle
disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014,
che disciplina la segnalazione all'autorita' di vigilanza  competente
di violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento tenendo
anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei  soggetti
coinvolti; 
    o) valutare, ai  sensi  del  paragrafo  4  dell'articolo  32  del
regolamento (UE) n. 596/2014, se sia opportuno prevedere di concedere
incentivi finanziari a coloro  che  offrono  informazioni  pertinenti
riguardo a potenziali violazioni del regolamento stesso; 
    p) consentire, nei termini di cui all'articolo 34 del regolamento
(UE) n. 596/2014, la pubblicazione da parte della CONSOB nel  proprio
sito internet delle decisioni relative all'imposizione  di  misure  e
sanzioni amministrative per le violazioni di detto regolamento; 
    q) adottare, in conformita'  alle  definizioni,  alla  disciplina
della direttiva 2014/57/UE e del regolamento (UE) n.  596/2014  e  ai
principi  e  criteri  direttivi  previsti  dal  presente  comma,   le
occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione
europea, per i settori interessati dalla  normativa  da  attuare,  al
fine  di  realizzare  il  migliore   coordinamento   con   le   altre
disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di  protezione
dell'investitore,  di   tutela   della   stabilita'   finanziaria   e
dell'integrita' dei mercati finanziari. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  L'autorita'
interessata provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
                               Art. 12 
 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni  del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  del  Parlamento
  europeo  e  del  Consiglio,  del  23  luglio  2014,   relativo   al
  miglioramento del  regolamento  titoli  nell'Unione  europea  e  ai
  depositari centrali di titoli e recante  modifica  delle  direttive
  98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n.  236/2012,  per  il
  completamento  dell'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
  disposizioni  del  regolamento  (UE)  n.  648/2012  del  Parlamento
  europeo e  del  Consiglio,  del  4  luglio  2012,  sugli  strumenti
  derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di  dati  sulle
  negoziazioni nonche' per l'attuazione della direttiva 98/26/CE  del
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente
  il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento  e
  nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal  regolamento
  (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo  al  miglioramento  del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012, per il  completamento  dell'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4  luglio  2012,
sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e  i  repertori
di dati sulle negoziazioni nonche' per l'attuazione  della  direttiva
98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio  1998,
concernente il carattere definitivo del regolamento  nei  sistemi  di
pagamento e nei sistemi di regolamento titoli,  come  modificata  dai
predetti regolamenti.  Nell'esercizio  della  delega  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici: 
    a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni  necessarie  per
dare attuazione alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.  909/2014
che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri  e
provvedere, ove necessario, ad  abrogare  le  norme  dell'ordinamento
nazionale  riguardanti  gli  istituti  disciplinati  dal  regolamento
anzidetto; 
    b) designare la  CONSOB  e  la  Banca  d'Italia  quali  autorita'
competenti  ai  sensi  dell'articolo  11  del  regolamento  (UE)   n.
909/2014, attribuendo alle stesse i poteri di vigilanza e  d'indagine
necessari per l'esercizio  delle  loro  funzioni  e  individuando  la
CONSOB quale autorita' responsabile della cooperazione nonche'  quale
autorita' competente a ricevere la domanda di autorizzazione da parte
del depositario  centrale  di  titoli  e  a  comunicare  al  soggetto
richiedente, a seguito degli opportuni  coordinamenti  con  la  Banca
d'Italia, il relativo esito; 
    c)  apportare  le  opportune  modifiche   e   integrazioni   alle
disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di  cui
al decreto legislativo n. 58 del 1998 sulla base di  quanto  previsto
nel titolo V del regolamento (UE) n.  909/2014,  affinche'  la  Banca
d'Italia e la  CONSOB,  secondo  le  rispettive  competenze,  possano
imporre, in misura efficace, proporzionata e dissuasiva, le  sanzioni
e le  altre  misure  amministrative  previste  dall'articolo  63  del
regolamento (UE) n. 909/2014 in caso di violazione delle disposizioni
indicate dall'articolo 63 medesimo, garantendo che,  nello  stabilire
il  tipo  e  il  livello  delle  sanzioni  e   delle   altre   misure
amministrative, si tenga conto di tutte  le  circostanze  pertinenti,
secondo quanto previsto dall'articolo 64  del  medesimo  regolamento,
attenendosi, con riferimento  alle  sanzioni  pecuniarie,  ai  limiti
edittali indicati nel citato articolo 63; 
    d) consentire la  pubblicazione  delle  decisioni  che  impongono
sanzioni o altre misure  amministrative,  nei  limiti  e  secondo  le
previsioni dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 909/2014, nonche'
assicurare che  le  decisioni  e  le  misure  adottate  a  norma  del
regolamento siano adeguatamente motivate e  soggette  al  diritto  di
ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 66 del
medesimo regolamento; 
    e) disciplinare i meccanismi  di  segnalazione  delle  violazioni
secondo quanto previsto dall'articolo  65  del  regolamento  (UE)  n.
909/2014; 
    f) adottare, in conformita' alle definizioni  e  alla  disciplina
del regolamento (UE) n. 909/2014 e ai principi  e  criteri  direttivi
previsti  dal  presente  comma,  le  occorrenti  modificazioni   alla
normativa vigente,  anche  di  derivazione  europea,  per  i  settori
interessati  dalla  normativa  da  attuare,  in  particolare  per  le
infrastrutture di post trading, al fine  di  realizzare  il  migliore
coordinamento con  le  altre  disposizioni  vigenti,  assicurando  un
appropriato grado di protezione  dell'investitore,  di  tutela  della
stabilita' finanziaria e dell'integrita' dei mercati finanziari; 
    g) adottare  le  modifiche  e  le  integrazioni  della  normativa
vigente necessarie per attuare la modifica all'articolo 9,  paragrafo
1,  della  direttiva  98/26/CE,  apportata   dall'articolo   87   del
regolamento  (UE)  n.  648/2012,  ove  opportuno   anche   attraverso
l'introduzione  di   previsioni   che   deroghino   alla   disciplina
fallimentare, nonche' la modifica all'articolo 2, lettera  a),  primo
comma,   terzo   trattino,   della   direttiva   98/26/CE   apportata
dall'articolo 70 del regolamento  (UE)  n.  909/2014;  rivalutare  la
complessiva attuazione della direttiva 98/26/CE, in  particolare  con
riferimento   alle   previsioni   relative   all'irrevocabilita'   ed
opponibilita' degli ordini di trasferimento immessi in un  sistema  e
dell'eventuale compensazione e regolamento degli  stessi,  apportando
le  modifiche  necessarie,  anche  alla  luce  della  disciplina   di
attuazione adottata dagli altri  Stati  membri  e  in  considerazione
delle caratteristiche del mutato panorama europeo dei servizi di post
trading; ove necessario, coordinare la disciplina di attuazione della
direttiva 98/26/CE con le norme  previste  dall'ordinamento  interno,
incluse quelle adottate  in  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.
909/2014 e del regolamento (UE) n. 648/2012. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'
interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
                               Art. 13 
 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  1286/2014  del  Parlamento
  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  novembre  2014,  relativo  ai
  documenti  contenenti  le  informazioni  chiave  per   i   prodotti
  d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 1, comma 1, un  decreto  legislativo  per  l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.
1286/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  26  novembre
2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave  per  i
prodotti d'investimento al  dettaglio  e  assicurativi  preassemblati
(PRIIP). Nell'esercizio della delega il Governo e' tenuto a  seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo,  1,  comma
1, in  quanto  compatibili,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici: 
    a) prevedere, in conformita' alle definizioni e  alla  disciplina
del regolamento (UE) n. 1286/2014 e ai principi e  criteri  direttivi
di cui  all'articolo  1,  comma  1,  le  occorrenti  modificazioni  e
integrazioni alla normativa vigente, anche  di  derivazione  europea,
per i settori interessati dalla normativa  da  attuare,  al  fine  di
assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento  (UE)
n. 1286/2014 e realizzare il  migliore  coordinamento  con  le  altre
disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di  protezione
degli investitori al dettaglio; 
    b) designare, ai sensi dell'articolo 4 del  regolamento  (UE)  n.
1286/2014, la CONSOB e l'IVASS  quali  autorita'  competenti  per  lo
svolgimento delle funzioni  previste  dal  suddetto  regolamento,  in
relazione alle rispettive competenze, con particolare  riguardo,  per
quanto concerne la  CONSOB,  alle  competenze  sui  prodotti  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del testo unico  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  nonche'  sugli  altri
prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento medesimo, in relazione
agli  aspetti  relativi  alla  tutela  degli   investitori   e   alla
salvaguardia  dell'integrita'  e  dell'ordinato   funzionamento   dei
mercati finanziari,  perseguendo  l'obiettivo  di  semplificare,  ove
possibile, gli oneri per i soggetti vigilati; 
    c) attribuire alle autorita' designate ai sensi della lettera  b)
i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento (UE)  n.
1286/2014 e, ove opportuno, il potere  di  adottare  disposizioni  di
disciplina secondaria, avuto riguardo all'esigenza  di  semplificare,
ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla  ripartizione
delle competenze secondo i principi indicati nella lettera b),  anche
con  riferimento  ai  nuovi  poteri  previsti  dall'articolo  17  del
regolamento (UE) n. 1286/2014 in relazione ai prodotti d'investimento
assicurativi; 
    d) prevedere che il documento contenente le  informazioni  chiave
sia notificato ex ante dall'ideatore di PRIIP  o  dalla  persona  che
vende un PRIIP all'autorita' competente per i PRIIP  commercializzati
nel territorio italiano; 
    e)   introdurre   nell'ordinamento    nazionale    le    sanzioni
amministrative e le altre misure previste  dal  regolamento  (UE)  n.
1286/2014 per le violazioni degli obblighi contenuti nel  regolamento
medesimo, in base ai criteri  e  nei  limiti  ivi  previsti  e  avuto
riguardo alla ripartizione di competenze secondo i principi  indicati
nella lettera b). 
                               Art. 14 
 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva
  2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16  aprile
  2014,  che  modifica  la  direttiva   2011/92/UE   concernente   la
  valutazione  dell'impatto  ambientale   di   determinati   progetti
  pubblici e privati 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2014/52/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici  e  privati,
il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi  e  criteri
direttivi specifici: 
    a)  semplificazione,  armonizzazione  e  razionalizzazione  delle
procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione  al
coordinamento  e  all'integrazione  con  altre  procedure  volte   al
rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale; 
    b) rafforzamento della qualita' della procedura di valutazione di
impatto ambientale,  allineando  tale  procedura  ai  principi  della
regolamentazione intelligente (smart regulation) e della  coerenza  e
delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali; 
    c) revisione e razionalizzazione  del  sistema  sanzionatorio  da
adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE,  al  fine  di  definire
sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive  e  di  consentire  una
maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni; 
    d)   destinazione   dei   proventi   derivanti   dalle   sanzioni
amministrative  per  finalita'  connesse   al   potenziamento   delle
attivita' di vigilanza, prevenzione e monitoraggio  ambientale,  alla
verifica del rispetto delle condizioni previste nel  procedimento  di
valutazione  ambientale,  nonche'  alla  protezione  sanitaria  della
popolazione in caso di incidenti o calamita' naturali, senza nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 15 
 
 
                                    
 
Criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  2013/51/Euratom
  del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la
  tutela della salute della popolazione relativamente  alle  sostanze
  radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre  2013,  che  stabilisce
requisiti per la tutela della salute della popolazione  relativamente
alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate  al  consumo
umano, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche  i  seguenti  criteri
direttivi specifici: 
    a) introduzione, ove necessario e  in  linea  con  i  presupposti
della  direttiva  2013/51/Euratom,  di  misure  di  protezione  della
popolazione piu' rigorose rispetto alle norme minime  previste  dalla
direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione
delle merci; 
    b) previsione, nel caso di  esenzione  dai  controlli  di  alcune
tipologie  di  acque,  ai  sensi  dell'articolo  3  della   direttiva
2013/51/Euratom, oltre all'obbligo di informazione  alle  popolazioni
interessate sulla presenza di  acque  esentate  da  controlli,  anche
dell'obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle  autorita'
competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere, in concreto,
rischi per la salute  connessi  all'eventuale  presenza  di  sostanze
radioattive. 
                               Art. 16 
 
 
Criterio direttivo per l'attuazione della  direttiva  2013/35/UE  del
  Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  26  giugno  2013,  sulle
  disposizioni   minime   di   sicurezza   e   di   salute   relative
  all'esposizione dei lavoratori ai  rischi  derivanti  dagli  agenti
  fisici (campi elettromagnetici). 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2013/35/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  giugno
2013, sulle disposizioni minime di sicurezza  e  di  salute  relative
all'esposizione dei  lavoratori  ai  rischi  derivanti  dagli  agenti
fisici (campi elettromagnetici), il  Governo  e'  tenuto  a  seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1,
anche il seguente criterio  direttivo  specifico:  introduzione,  ove
necessario e in linea con i presupposti della  direttiva  2013/35/UE,
di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA)  e
per i valori limiti di esposizione (VLE) piu' rigorose rispetto  alle
norme minime previste dalla direttiva medesima. 
                               Art. 17 
 
 
Criterio direttivo per l'attuazione della  direttiva  2014/63/UE  del
  Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  15  maggio  2014,  che
  modifica la direttiva  2001/110/CE  del  Consiglio  concernente  il
  miele. 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2014/63/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15  maggio
2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente
il miele, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente  criterio
direttivo  specifico:   prevedere   norme   di   salvaguardia   sulla
completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele  e
dei prodotti apistici destinati al  consumo  umano  a  vantaggio  del
consumatore. 
                               Art. 18 
 
 
 
      Delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di  cui
all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012,  n.
234,  i  decreti  legislativi  recanti  le   norme   occorrenti   per
l'attuazione delle seguenti decisioni quadro: 
    a) decisione quadro 2002/465/GAI del  Consiglio,  del  13  giugno
2002, relativa alle squadre investigative comuni; 
    b) decisione quadro 2003/577/GAI del  Consiglio,  del  22  luglio
2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea  dei  provvedimenti
di blocco dei beni o di sequestro probatorio; 
    c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del  24  febbraio
2005, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; 
    d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del  27  novembre
2008,  relativa  all'applicazione   del   principio   del   reciproco
riconoscimento  alle  sentenze  e  alle  decisioni   di   sospensione
condizionale in vista della sorveglianza delle misure di  sospensione
condizionale e delle sanzioni sostitutive; 
    e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del  26  febbraio
2009, che modifica le decisioni  quadro  2002/584/GAI,  2005/214/GAI,
2006/783/GAI, 2008/909/GAI  e  2008/947/GAI,  rafforzando  i  diritti
processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del  principio
del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate  in  assenza
dell'interessato al processo; 
    f) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio,  del  23  ottobre
2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea  del
principio del reciproco riconoscimento alle  decisioni  sulle  misure
alternative alla detenzione cautelare; 
    g) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del  30  novembre
2009, sulla prevenzione  e  la  risoluzione  dei  conflitti  relativi
all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. 
  2. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati  nel
rispetto delle disposizioni previste dalle singole decisioni  quadro,
nonche' dei principi e criteri  direttivi  di  cui  all'articolo  32,
comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24  dicembre  2012,  n.
234. 
  3. Sugli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  recepimento  delle
decisioni quadro di cui al comma  1  e'  acquisito  il  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati  e  del
Senato  della  Repubblica  con  le  modalita'  ed  i  tempi  di   cui
all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a  legislazione  vigente,  ad  eccezione  del
comma 1, lettera a), ai cui oneri, pari a 310.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della  giustizia.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 19 
 
 
Delega  al  Governo   per   l'attuazione   della   decisione   quadro
  2009/315/GAI  del  Consiglio,  del  26  febbraio   2009,   relativa
  all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri
  di informazioni estratte dal casellario giudiziario. 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto  legislativo
recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro
2009/315/GAI  del  Consiglio,  del   26   febbraio   2009,   relativa
all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli  Stati  membri
di informazioni estratte dal  casellario  giudiziario,  nel  rispetto
delle  procedure  e  dei  principi  e  criteri   direttivi   generali
rispettivamente stabiliti  dall'articolo  31,  commi  2,  5  e  9,  e
dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g),  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234,  nonche'  delle  disposizioni  previste  dalla
decisione quadro medesima, nelle parti  in  cui  non  richiedono  uno
specifico adattamento dell'ordinamento italiano,  e  sulla  base  dei
seguenti principi  e  criteri  direttivi  specifici,  realizzando  il
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: 
    a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui  all'articolo
2 della decisione quadro; 
    b) prevedere che  l'autorita'  centrale  da  designare  ai  sensi
dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro sia  individuata
presso il Ministero della giustizia; 
    c)  prevedere  che  qualsiasi  condanna  penale  pronunciata  nel
territorio  italiano  e  iscritta  nel  casellario  giudiziale  venga
comunicata senza indugio all'autorita' centrale dello Stato membro di
cittadinanza della persona condannata o a piu' autorita' centrali  in
caso di cittadinanza plurima, ivi compreso il caso in cui la  persona
condannata abbia anche la cittadinanza italiana; 
    d) prevedere che le successive  modifiche  o  soppressioni  delle
informazioni contenute nel casellario giudiziale, gia'  inviate  allo
Stato o agli  Stati  membri  di  cittadinanza,  siano  immediatamente
trasmesse all'autorita' centrale di detti Stati; 
    e) prevedere che, se richiesto, sia fornita copia della  sentenza
e dei conseguenti provvedimenti nonche' qualsiasi altra  informazione
pertinente al riguardo, per consentirne l'esame ai fini dell'adozione
di eventuali provvedimenti a livello nazionale; 
    f) prevedere che le informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo
4,  paragrafi  2  e  3,  della  decisione  quadro  siano   conservate
integralmente dall'autorita' centrale individuata presso il Ministero
della giustizia nel  caso  di  cittadinanza  italiana  della  persona
condannata, conformemente all'articolo 11, paragrafi  1  e  2,  della
decisione  quadro,  ai  fini  della  loro  ritrasmissione   a   norma
dell'articolo 7 della medesima decisione quadro; 
    g)  introdurre  la  richiesta  di  informazioni  sulle  condanne,
conformemente al modulo allegato alla decisione  quadro,  secondo  le
seguenti modalita': 
      1) quando si richiedono informazioni al  casellario  giudiziale
italiano ai fini di un procedimento penale contro  una  persona  o  a
fini diversi da un procedimento  penale,  prevedere  che  l'autorita'
centrale individuata  presso  il  Ministero  della  giustizia  possa,
conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorita'  centrale
di un altro Stato membro un'istanza di estrazione di  informazioni  e
dati a esse attinenti dal casellario giudiziale; 
      2) qualora  sia  una  persona  a  richiedere  informazioni  sul
proprio casellario giudiziale,  prevedere  che  l'autorita'  centrale
individuata presso il Ministero della giustizia a cui la richiesta e'
stata presentata possa, conformemente al diritto nazionale, rivolgere
all'autorita' centrale di un altro  Stato  membro  una  richiesta  di
estrazione di informazioni e dati a  esse  attinenti  dal  casellario
giudiziale,  purche'  l'interessato  sia  o  sia  stato  residente  o
cittadino dello Stato italiano o dello Stato membro richiesto; 
      3) nel caso in cui una persona, cittadina di uno Stato  membro,
scaduto il  termine  di  cui  all'articolo  11,  paragrafo  7,  della
decisione  quadro,  richieda  informazioni  sul  proprio   casellario
giudiziale all'autorita' centrale  individuata  presso  il  Ministero
della giustizia senza essere cittadina  italiana,  prevedere  che  la
stessa autorita' possa rivolgere all'autorita' centrale  dello  Stato
membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni  e
dati a esse attinenti dal casellario giudiziale per  poter  includere
tali informazioni e dati a esse attinenti  nell'estratto  da  fornire
all'interessato; 
      4) prevedere che gli organi della giurisdizione penale italiana
possano rivolgere richiesta di  informazioni  all'autorita'  centrale
individuata presso il Ministero della giustizia sia in relazione alle
condanne dei cittadini italiani ricevute  ai  sensi  dell'articolo  4
della decisione  quadro,  sia  perche'  venga  rivolta  all'autorita'
centrale di un altro Stato membro  una  richiesta  di  estrazione  di
informazioni e dati sulle condanne in relazione  a  un  cittadino  di
quello  Stato  membro,  sia  perche'  venga  rivolta  alle  autorita'
centrali  di  piu'  Stati  membri  una  richiesta  di  estrazione  di
informazioni e dati sulle condanne in relazione a un cittadino di  un
Paese terzo o a un soggetto apolide; 
    h) introdurre la risposta a una richiesta di  informazioni  sulle
condanne, rivolta ai sensi dell'articolo 6  della  decisione  quadro,
conformemente al modulo ivi allegato, secondo le seguenti modalita': 
      1) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte
dal  casellario  giudiziale  sia   rivolta   all'autorita'   centrale
individuata presso il Ministero della giustizia  in  relazione  a  un
cittadino italiano ai fini di un procedimento penale, tale  autorita'
centrale  trasmetta  all'autorita'  centrale   dello   Stato   membro
richiedente le informazioni relative: 
        1.1)  alle  condanne  pronunciate  nello  Stato  italiano   e
iscritte nel casellario giudiziale; 
        1.2) alle condanne pronunciate da altri Stati membri  che  le
siano state trasmesse, in applicazione dell'articolo 4,  dopo  il  27
aprile 2012 e conservate, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e  2,
della decisione quadro; 
        1.3) alle condanne pronunciate in altri Stati membri  che  le
siano state trasmesse entro il 27  aprile  2012  e  che  siano  state
iscritte nel casellario giudiziale; 
        1.4) alle condanne pronunciate in Paesi terzi  di  cui  abbia
ricevuto  notifica  e  che  siano  state  iscritte   nel   casellario
giudiziale; 
      2) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte
dal  casellario  giudiziale  sia   rivolta   all'autorita'   centrale
individuata presso il Ministero della giustizia  in  relazione  a  un
cittadino italiano a fini diversi da  un  procedimento  penale,  tale
autorita' centrale risponda, in conformita' al  diritto  nazionale  e
per il fine e nei limiti in cui le informazioni sono state richieste,
indicando le condanne  pronunciate  nello  Stato  italiano  e  quelle
pronunciate in Paesi terzi che le siano state notificate e che  siano
state iscritte nel suo casellario  giudiziale  nonche'  che,  per  le
informazioni sulle condanne pronunciate  in  un  altro  Stato  membro
trasmesse allo Stato italiano, trasmetta quelle  conservate  a  norma
dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della  decisione  quadro  e  quelle
trasmesse entro il 27 aprile 2012 e iscritte nel  proprio  casellario
giudiziale; 
      3) prevedere che, nel caso di  una  richiesta  di  informazioni
estratte dal casellario  giudiziale  rivolta  all'autorita'  centrale
individuata presso il Ministero della giustizia  in  relazione  a  un
cittadino italiano a fini  diversi  da  un  procedimento  penale,  la
suddetta autorita' centrale, nel trasmettere le informazioni a  norma
dell'articolo  4  della  decisione  quadro,  possa  comunicare   alle
autorita'  centrali  degli  Stati  membri  di  cittadinanza  che   le
informazioni  relative  alle   condanne   pronunciate   nel   proprio
territorio e ad esse trasmesse non  possano  essere  ritrasmesse  per
fini diversi da un procedimento penale; 
      4) prevedere, nel caso in cui  una  richiesta  di  informazioni
estratte dal casellario giudiziale sia  rivolta  da  un  Paese  terzo
all'autorita'  centrale  individuata  presso   il   Ministero   della
giustizia in relazione a  un  cittadino  italiano,  che  quest'ultima
possa rispondere riguardo alle condanne trasmesse da un  altro  Stato
membro solo nei limiti applicabili alla trasmissione di  informazioni
ad altri Stati membri, conformemente al  caso  di  una  richiesta  di
informazioni estratte dal casellario giudiziale rivolta all'autorita'
centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione
a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale; 
      5) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte
dal  casellario  giudiziale  sia   rivolta   all'autorita'   centrale
individuata presso il Ministero della giustizia non in relazione a un
cittadino italiano,  quest'ultima  trasmetta  le  informazioni  sulle
condanne pronunciate al suo interno e sulle  condanne  pronunciate  a
carico di cittadini di Paesi terzi e  di  apolidi  iscritte  nel  suo
casellario giudiziale nella misura prevista  dall'articolo  13  della
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia  penale,  di
cui alla legge 23 febbraio 1961, n. 215; 
    i) prevedere che il termine di risposta  alla  richiesta  di  cui
all'articolo 6, paragrafo l,  della  decisione  quadro,  mediante  il
modulo ivi allegato, sia immediato e comunque non superiore  a  dieci
giorni lavorativi dalla data di  ricevimento  della  richiesta  o  di
ricevimento   delle   informazioni   complementari   necessarie   per
identificare la persona a cui la richiesta si  riferisce  nonche'  di
venti giorni nel caso di risposta alla richiesta di cui  all'articolo
6, paragrafo 2, della decisione quadro; 
    l) prevedere, ad eccezione del caso in  cui  si  tratti  di  dati
personali ottenuti da uno  Stato  membro  ai  sensi  della  decisione
quadro e provenienti dallo stesso Stato membro, che i dati  personali
trasmessi quale  risposta  a  una  richiesta  di  informazioni  sulle
condanne, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, della  decisione
quadro, ai fini di un procedimento penale o, ai  sensi  dell'articolo
7, paragrafi 2 e 4, della decisione quadro, per fini  diversi  da  un
procedimento  penale,  possano  essere  usati  dallo   Stato   membro
richiedente rispettivamente solo ai fini del procedimento penale  per
il quale sono stati richiesti ovvero per il fine e nei limiti in  cui
sono stati richiesti,  come  specificato  nel  modulo  allegato  alla
decisione quadro, salvo che siano usati  per  prevenire  un  pericolo
grave e  immediato  per  la  pubblica  sicurezza  nonche'  che  siano
soggetti agli stessi limiti di utilizzo i dati personali ricevuti  da
uno Stato membro e trasmessi a un Paese terzo, a norma  dell'articolo
7, paragrafo 3, della decisione quadro; 
    m) prevedere che nel  presentare  le  richieste  di  informazioni
sulle condanne nonche' nel rispondere a suddette richieste si adoperi
la  lingua  ufficiale  o  una  delle  lingue  ufficiali  dello  Stato
richiedente o richiesto ovvero la lingua accettata  da  entrambi  gli
Stati; 
    n) prevedere  che  costituiscano  informazioni  obbligatorie  che
devono sempre essere trasmesse, a meno che siano ignote all'autorita'
centrale: 
      1) le  informazioni  relative  alla  persona  condannata:  nome
completo, data e luogo di nascita, composto di citta' e Stato, sesso,
cittadinanza ed eventuali nomi precedenti; 
      2) le informazioni relative alla natura  della  condanna:  data
della condanna, nome dell'organo  giurisdizionale,  data  in  cui  la
decisione e' diventata definitiva; 
      3) le informazioni relative al  reato  che  ha  determinato  la
condanna:  data  del  reato  che  ha  determinato   la   condanna   e
denominazione  o   qualificazione   giuridica   del   reato   nonche'
riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili; 
      4) le informazioni relative al contenuto della condanna:  pena,
eventuali  misure  accessorie,  misure  di  sicurezza   e   decisioni
successive che modificano l'esecuzione della pena; 
    o)  prevedere  che  costituiscano  informazioni  facoltative  che
devono essere trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale: 
      1) il nome dei genitori della persona condannata; 
      2) il numero di riferimento della condanna; 
      3) il luogo del reato; 
      4) le interdizioni derivanti dalla condanna; 
    p) prevedere che  costituiscano  informazioni  supplementari  che
devono  essere  trasmesse  se  sono  a  disposizione   dell'autorita'
centrale: 
      1) il tipo e il numero del  documento  d'identificazione  della
persona condannata; 
      2) le impronte digitali della persona condannata; 
      3) eventuali pseudonimi della persona condannata; 
    q) prevedere che possano  essere  trasmesse  eventuali  ulteriori
informazioni relative a condanne iscritte nel casellario giudiziale; 
    r)  prevedere  che   tutte   le   informazioni   in   conformita'
dell'articolo 4, le richieste  in  conformita'  dell'articolo  6,  le
risposte in conformita' dell'articolo 7 della decisione quadro  e  le
altre informazioni pertinenti siano trasmesse per via elettronica, in
formato standardizzato o con qualsiasi mezzo che  lasci  una  traccia
scritta in modo tale da consentire all'autorita' centrale dello Stato
membro ricevente di  accertarne  l'autenticita',  qualora  con  detto
Stato membro non  sia  ancora  completa  l'operativita'  del  sistema
informatizzato di scambio di  informazioni  tra  Stati  membri  sulle
condanne, di cui all'articolo 1, lettera c), della decisione quadro. 
  2.  Sullo  schema  di  decreto  legislativo  di  recepimento  della
decisione quadro di cui al comma  1  e'  acquisito  il  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati  e  del
Senato  della  Repubblica  con  le  modalita'  e  i  tempi   di   cui
all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 20 
 
 
Delega  al  Governo   per   l'attuazione   della   decisione   quadro
  2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009,  che  istituisce  il
  sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in
  applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto  legislativo
recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro
2009/316/GAI del Consiglio, del 6  aprile  2009,  che  istituisce  il
sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari  (ECRIS)  in
applicazione dell'articolo 11 della  decisione  quadro  2009/315/GAI,
nel rispetto delle procedure  e  dei  principi  e  criteri  direttivi
generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 5 e  9,
e dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge  24
dicembre 2012, n. 234,  nonche'  delle  disposizioni  previste  dalla
decisione quadro medesima, nelle parti  in  cui  non  richiedono  uno
specifico adattamento dell'ordinamento italiano,  e  sulla  base  dei
seguenti principi  e  criteri  direttivi  specifici,  realizzando  il
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: 
    a) introdurre un sistema informatizzato che si interfacci con  il
sistema   europeo   di   informazione   sui   casellari   giudiziali,
conformemente all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3,  4,  5  e  6,  della
decisione quadro; 
    b) prevedere che la responsabilita' della  gestione  del  sistema
informatizzato di cui alla lettera  a)  sia  assegnata  all'autorita'
centrale istituita presso il Ministero della giustizia; 
    c)  prevedere  i   seguenti   formati   di   trasmissione   delle
informazioni,  ai  sensi  dell'articolo  4,  paragrafi  2  e   3,   e
dell'articolo 7 della decisione quadro 2009/315/GAI: 
      1) nel trasmettere le informazioni relative alla  denominazione
o qualificazione giuridica del reato e alle  disposizioni  giuridiche
applicabili, introdurre  la  menzione  del  codice  corrispondente  a
ciascuno dei reati indicati nella trasmissione in  base  alla  tavola
dei reati di cui all'allegato A della  decisione  quadro  o,  in  via
eccezionale,   qualora   il   reato   non   corrisponda   ad   alcuna
sottocategoria, usare il codice «categoria aperta» della pertinente o
piu' vicina categoria di reati  o,  in  mancanza,  un  codice  «altri
reati»; 
      2) nel trasmettere le informazioni relative al contenuto  della
condanna, segnatamente la pena, eventuali misure  accessorie,  misure
di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della
pena, introdurre la menzione del  codice  corrispondente  a  ciascuna
delle pene e misure richiamate nella trasmissione in base alla tavola
delle pene e misure di cui all'allegato B della decisione  quadro  o,
in via eccezionale, qualora la  pena  o  misura  non  corrisponda  ad
alcuna sottocategoria,  usare  il  codice  «categoria  aperta»  della
pertinente o piu' vicina categoria di pene e misure o,  in  mancanza,
il codice «altre pene e misure»; 
      3) realizzare una comparazione tra i reati e le  pene  previsti
dall'ordinamento italiano e quelli individuati rispettivamente  nelle
tavole di cui agli allegati  A  e  B  della  decisione  quadro  e  un
aggiornamento periodico della medesima; 
      4)  introdurre  la  possibilita'  di  fornire,   altresi',   le
informazioni disponibili riguardanti il livello di realizzazione  del
reato e il grado  di  partecipazione  alla  sua  consumazione  e,  se
pertinente, la sussistenza di cause  di  esonero  totale  o  parziale
dalla responsabilita' penale o della recidiva nonche' le informazioni
disponibili riguardanti la natura e le condizioni di esecuzione della
pena o della misura inflitta; 
      5) prevedere, inoltre, che il parametro «decisioni non  penali»
sia indicato soltanto nei casi in cui  lo  Stato  membro  di  cui  la
persona  interessata  abbia  la  cittadinanza   fornisca,   su   base
volontaria,  informazioni  su  dette  decisioni  in  risposta  a  una
richiesta di informazioni sulle condanne. 
  2.  Sullo  schema  di  decreto  legislativo  di  recepimento  della
decisione quadro di cui al comma  1  e'  acquisito  il  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati  e  del
Senato  della  Repubblica  con  le  modalita'  e  i  tempi   di   cui
all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 21 
 
 
Delega  al  Governo   per   l'attuazione   della   decisione   quadro
  2008/675/GAI del Consiglio,  del  24  luglio  2008,  relativa  alla
  considerazione  delle  decisioni  di  condanna  tra  Stati   membri
  dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto  legislativo
recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro
2008/675/GAI  del  Consiglio,  del  24  luglio  2008,  relativa  alla
considerazione  delle  decisioni  di  condanna   tra   Stati   membri
dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, nel
rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi  generali
rispettivamente stabiliti  dall'articolo  31,  commi  2,  5  e  9,  e
dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g),  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234,  nonche'  delle  disposizioni  previste  dalla
decisione quadro medesima, nelle parti  in  cui  non  richiedono  uno
specifico adattamento dell'ordinamento italiano,  e  sulla  base  dei
seguenti principi  e  criteri  direttivi  specifici,  realizzando  il
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: 
    a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui  all'articolo
2 della decisione quadro; 
    b) prevedere che, nel corso  di  un  procedimento  penale,  siano
prese  in  considerazione  le  precedenti  decisioni  definitive   di
condanna pronunciate da  autorita'  giurisdizionali  di  altri  Stati
membri nei confronti della stessa persona per fatti diversi da quelli
per i quali si procede, riguardo  alle  quali  siano  state  ottenute
informazioni in virtu'  degli  strumenti  applicabili  all'assistenza
giudiziaria reciproca o allo scambio  di  informazioni  estratte  dai
casellari giudiziali, nella misura in cui sono a loro volta prese  in
considerazione precedenti condanne nazionali, e che siano  attribuiti
ad  esse  effetti  giuridici  equivalenti  a  quelli   derivanti   da
precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale; 
    c) escludere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della
decisione quadro, che la presa in considerazione delle  decisioni  di
condanna di cui alla lettera b) possa interferire con tali decisioni,
comportandone la revoca o il riesame,  o  possa  interferire  con  le
decisioni relative alla loro esecuzione adottate in Italia. 
  2.  Sullo  schema  di  decreto  legislativo  di  recepimento  della
decisione quadro di cui al comma  1  e'  acquisito  il  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati  e  del
Senato  della  Repubblica  con  le  modalita'  e  i  tempi,  di   cui
all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 9 luglio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                                                           Allegato A 
 
                                                (articolo 1, comma 1) 
    1) 2014/111/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del  17
dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto
attiene   all'adozione   da   parte   dell'Organizzazione   marittima
internazionale (IMO) di  taluni  codici  e  relativi  emendamenti  di
alcuni protocolli e convenzioni (termine di recepimento  31  dicembre
2015). 
                                                           Allegato B 
 
                                                (articolo 1, comma 1) 
    1) 2010/53/UE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  7
luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e sicurezza degli organi
umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 27 agosto 2012); 
    2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della  Commissione,  del  9
ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo  scambio
tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti  (termine  di
recepimento 10 aprile 2014); 
    3) 2013/35/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  26
giugno 2013, sulle disposizioni  minime  di  sicurezza  e  di  salute
relative all'esposizione dei lavoratori  ai  rischi  derivanti  dagli
agenti   fisici   (campi   elettromagnetici)   (ventesima   direttiva
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1,  della  direttiva
89/391/CEE)  e  che  abroga  la  direttiva  2004/40/CE  (termine   di
recepimento 1º luglio 2016); 
    4) 2013/40/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  12
agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di  informazione
e che sostituisce la  decisione  quadro  2005/222/GAI  del  Consiglio
(termine di recepimento 4 settembre 2015); 
    5) 2013/48/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di  un  difensore  nel
procedimento penale e nel  procedimento  di  esecuzione  del  mandato
d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento  della
privazione della  liberta'  personale  e  al  diritto  delle  persone
private della liberta' personale di comunicare con  terzi  e  con  le
autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre 2016); 
    6) 2013/50/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  22
ottobre  2013,  recante  modifica  della  direttiva  2004/109/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   sull'armonizzazione   degli
obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i
cui valori mobiliari sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato
regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, relativa al  prospetto  da  pubblicare  per  l'offerta
pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari,  e
della direttiva  2007/14/CE  della  Commissione,  che  stabilisce  le
modalita' di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 
    7) 2013/51/Euratom  del  Consiglio,  del  22  ottobre  2013,  che
stabilisce requisiti per la tutela  della  salute  della  popolazione
relativamente  alle  sostanze  radioattive   presenti   nelle   acque
destinate al consumo umano (termine di recepimento 28 novembre 2015); 
    8) 2013/53/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  20
novembre 2013, relativa alle imbarcazioni  da  diporto  e  alle  moto
d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18
gennaio 2016); 
    9) 2013/54/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  20
novembre 2013, relativa  a  talune  responsabilita'  dello  Stato  di
bandiera ai  fini  della  conformita'  alla  convenzione  sul  lavoro
marittimo del 2006 e della sua applicazione (termine  di  recepimento
31 marzo 2015); 
    10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  20
novembre 2013, recante modifica della direttiva  2005/36/CE  relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali  e  del  regolamento
(UE)  n.  1024/2012   relativo   alla   cooperazione   amministrativa
attraverso  il  sistema   di   informazione   del   mercato   interno
(«regolamento IMI») (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
    11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  20
novembre 2013, che modifica la direttiva  2006/66/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e  ai  rifiuti
di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione  sul  mercato
di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a
essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili  e  di  pile  a
bottone con un basso tenore di mercurio, e che  abroga  la  decisione
2009/603/CE della  Commissione  (termine  di  recepimento  1º  luglio
2015); 
    12) 2013/59/Euratom del  Consiglio,  del  5  dicembre  2013,  che
stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative  alla  protezione
contro  i  pericoli  derivanti   dall'esposizione   alle   radiazioni
ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom,   97/43/Euratom   e   2003/122/Euratom   (termine   di
recepimento 6 febbraio 2018); 
    13) 2014/17/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
febbraio 2014, in merito  ai  contratti  di  credito  ai  consumatori
relativi a  beni  immobili  residenziali  e  recante  modifica  delle
direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010
(termine di recepimento 21 marzo 2016); 
    14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
febbraio  2014,  che  modifica  le  direttive  92/58/CEE,  92/85/CEE,
94/33/CE, 98/24/CE  del  Consiglio  e  la  direttiva  2004/37/CE  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  allo  scopo  di  allinearle  al
regolamento  (CE)  n.  1272/2008   relativo   alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
(termine di recepimento 1º giugno 2015); 
    15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni  degli
Stati membri relative alla messa a  disposizione  sul  mercato  e  al
controllo degli esplosivi per  uso  civile  (rifusione)  (termine  di
recepimento 19 aprile 2016); 
    16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni  degli
Stati membri relative  alla  messa  a  disposizione  sul  mercato  di
recipienti semplici a pressione (rifusione) (termine  di  recepimento
19 aprile 2016); 
    17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni  degli
Stati   membri   relative   alla   compatibilita'    elettromagnetica
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
    18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni  degli
Stati membri relative  alla  messa  a  disposizione  sul  mercato  di
strumenti per  pesare  a  funzionamento  non  automatico  (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016); 
    19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni  degli
Stati membri relative  alla  messa  a  disposizione  sul  mercato  di
strumenti di misura (rifusione) (termine  di  recepimento  19  aprile
2016); 
    20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni  degli
Stati  membri  relative  agli  apparecchi  e  sistemi  di  protezione
destinati a essere utilizzati in atmosfera  potenzialmente  esplosiva
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
    21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni  degli
Stati membri relative alla  messa  a  disposizione  sul  mercato  del
materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni  limiti
di tensione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
    22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
febbraio 2014, sulle  condizioni  di  ingresso  e  di  soggiorno  dei
cittadini di paesi  terzi  per  motivi  di  impiego  in  qualita'  di
lavoratori stagionali (termine di recepimento 30 settembre 2016); 
    23) 2014/41/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  3
aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale  (termine
di recepimento 22 maggio 2017); 
    24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica  la
direttiva  2003/48/CE  in  materia  di  tassazione  dei  redditi   da
risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di  interessi   (termine   di
recepimento 1º gennaio 2016); 
    25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16
aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione)
(termine di recepimento 3 luglio 2015); 
    26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16
aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilita'
dei lavoratori tra  Stati  membri  migliorando  l'acquisizione  e  la
salvaguardia  di  diritti  pensionistici  complementari  (termine  di
recepimento 21 maggio 2018); 
    27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16
aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE  e  i
regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n.  1095/2010
per quanto riguarda i  poteri  dell'Autorita'  europea  di  vigilanza
(Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni  aziendali  e
professionali)  e  dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'
europea  degli  strumenti  finanziari  e  dei  mercati)  (termine  di
recepimento 31 marzo 2015); 
    28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16
aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2011/92/UE  concernente  la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti  pubblici
e privati (termine di recepimento 16 maggio 2017); 
    29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16
aprile 2014, concernente l'armonizzazione  delle  legislazioni  degli
Stati membri relative  alla  messa  a  disposizione  sul  mercato  di
apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di
recepimento 12 giugno 2016); 
    30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16
aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei
diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera  circolazione
dei lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016); 
    31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16
aprile 2014, relativa alla  fatturazione  elettronica  negli  appalti
pubblici (termine di recepimento 27 novembre 2018); 
    32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16
aprile 2014, che  modifica  la  direttiva  2006/43/CE  relativa  alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti  consolidati  (termine
di recepimento 17 giugno 2016); 
    33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16
aprile 2014, relativa alle  sanzioni  penali  in  caso  di  abusi  di
mercato (direttiva abusi di mercato) (termine di recepimento 3 luglio
2016); 
    34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del  16
aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva  2007/23/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la  tracciabilita'
degli articoli pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015); 
    35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15
maggio 2014, che istituisce un quadro di  risanamento  e  risoluzione
degli enti creditizi e delle imprese di investimento e  che  modifica
la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e  le  direttive  2001/24/CE,
2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,    2007/36/CE,    2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e  (UE)  n.
648/2012,  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  (termine   di
recepimento 31 dicembre 2014); 
    36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15
maggio 2014, relativa alla restituzione  dei  beni  culturali  usciti
illecitamente dal territorio di uno Stato membro e  che  modifica  il
regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) (termine di recepimento  18
dicembre 2015); 
    37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15
maggio   2014,   recante   misure   volte   a   ridurre    i    costi
dell'installazione di  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta
velocita' (termine di recepimento 1º gennaio 2016); 
    38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15
maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro  e
di altre  monete  contro  la  falsificazione  e  che  sostituisce  la
decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (termine  di  recepimento
23 maggio 2016); 
    39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15
maggio 2014, che modifica  la  direttiva  2001/110/CE  del  Consiglio
concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015); 
    40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15
maggio 2014, relativa ai mercati degli  strumenti  finanziari  e  che
modifica  la  direttiva  2002/92/CE   e   la   direttiva   2011/61/UE
(rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2016); 
    41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15
maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di
paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (termine  di
recepimento 29 novembre 2016); 
    42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15
maggio 2014,  concernente  l'applicazione  della  direttiva  96/71/CE
relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di
servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla   cooperazione   amministrativa   attraverso   il   sistema   di
informazione del mercato  interno  («regolamento  IMI»)  (termine  di
recepimento 18 giugno 2016); 
    43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15
maggio 2014, concernente l'armonizzazione  delle  legislazioni  degli
Stati membri relative  alla  messa  a  disposizione  sul  mercato  di
attrezzature a  pressione  (rifusione)  (termine  di  recepimento  28
febbraio 2015); 
    44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e (UE) 2015/121
del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti modifica della  direttiva
2011/96/UE, concernente il regime  fiscale  comune  applicabile  alle
societa'  madri  e  figlie  di  Stati  membri  diversi  (termine   di
recepimento 31 dicembre 2015); 
    45)  2014/87/Euratom  del  Consiglio,  dell'8  luglio  2014,  che
modifica  la  direttiva  2009/71/Euratom  che  istituisce  un  quadro
comunitario  per  la  sicurezza  nucleare  degli  impianti   nucleari
(termine di recepimento 15 agosto 2017); 
    46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23
luglio 2014, che istituisce un quadro  per  la  pianificazione  dello
spazio marittimo (termine di recepimento 18 settembre 2016); 
    47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23
luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE  concernente
il coordinamento  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  e
amministrative  in  materia  di  taluni  organismi  di   investimento
collettivo in  valori  mobiliari  (OICVM),  per  quanto  riguarda  le
funzioni di depositario,  le  politiche  retributive  e  le  sanzioni
(termine di recepimento 18 marzo 2016); 
    48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  22
ottobre  2014,  sulla  realizzazione  di  un'infrastruttura   per   i
combustibili alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016); 
    49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per  quanto
riguarda  la  comunicazione  di   informazioni   di   carattere   non
finanziario e di informazioni sulla diversita'  da  parte  di  talune
imprese  e  di  taluni  gruppi  di  grandi  dimensioni  (termine   di
recepimento 6 dicembre 2016); 
    50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre  2014,  recante
modifica della direttiva 2002/59/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativa  all'istituzione  di  un  sistema  comunitario  di
monitoraggio  del  traffico  navale  e  d'informazione  (termine   di
recepimento 18 novembre 2015); 
    51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  26
novembre 2014, relativa a determinate norme che  regolano  le  azioni
per il risarcimento del danno ai  sensi  del  diritto  nazionale  per
violazioni delle disposizioni del  diritto  della  concorrenza  degli
Stati  membri  e  dell'Unione  europea  (termine  di  recepimento  27
dicembre 2016); 
    52) 2014/107/UE del  Consiglio,  del  9  dicembre  2014,  recante
modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto  riguarda  lo  scambio
automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale  (termine
di recepimento 31 dicembre 2015); 
    53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre  2014,  che  attua
l'accordo  europeo  concernente  taluni  aspetti  dell'organizzazione
dell'orario di lavoro  nel  trasporto  per  vie  navigabili  interne,
concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione  europea
dei capitani (ESO)  e  la  Federazione  europea  dei  lavoratori  dei
trasporti (ETF) (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 
    54) (UE) 2015/13 direttiva delegata  della  Commissione,  del  31
ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva  2014/32/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il  campo
di portata dei contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile
2016); 
    55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto  concerne
la possibilita' per  gli  Stati  membri  di  limitare  o  vietare  la
coltivazione di organismi geneticamente  modificati  (OGM)  sul  loro
territorio (senza termine di recepimento); 
    56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
marzo 2015,  intesa  ad  agevolare  lo  scambio  transfrontaliero  di
informazioni  sulle  infrazioni  in  materia  di  sicurezza  stradale
(termine di recepimento 6 maggio 2015).