LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293
Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.
Vigente al: 24-10-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Servizi di distribuzione e vendita dell'Amministrazione dei monopoli) I servizi di distribuzione e vendita, dei generi di monopolio sono disimpegnati da: a) Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato; b) Depositi; c) Sezioni vendita dei depositi; d) Magazzini di vendita; e) Rivendite. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 FEBBRAIO 2000, N. 115)). ((13)) I depositi, le sezioni vendita ed i magazzini di vendita sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro per le finanze. Le rivendite sono istituite e soppresse con provvedimenti degli Ispettorati compartimentali, secondo le norme di questa legge. I depositi, le sezioni vendita, i magazzini di vendita e le rivendite dipendono direttamente dagli Ispettorati compartimentali. Per quanto concerne l'approvvigionamento dei generi le sezioni vendita, i magazzini di vendita e le rivendite dipendono rispettivamente dal deposito, sezione vendita o magazzino di vendita cui sono aggregati. Il regolamento stabilisce le attribuzioni amministrative e contabili dei funzionari preposti agli Ispettorati compartimentali, al depositi ed alle sezioni vendita, nonche' le relative responsabilita'. ----------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.P.R. 7 febbraio 2000, n. 115 ha disposto (con l'art. 1) l'abrogazione del comma 2 del presente articolo "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6".
Art. 2. (Attribuzioni degli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato) Gli Ispettorati compartimentali sovraintendono ai servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; secondo le norme impartite dalla Direzione generale organizzano detti servizi e vigilano sul loro regolare svolgimento. Studiano i fenomeni che possono influenzare gli introiti ed assolvono tutti gli incarichi loro demandati dall'Amministrazione. Ad essi sono preposti funzionari amministrativi della carriera direttiva, i quali esercitano il potere disciplinare sul personale dell'ufficio, degli organi dipendenti e sui magazzinieri e rivenditori. Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale interviene in rappresentanza dell'Amministrazione in materia di contratti e per la prevenzione e repressione delle frodi fiscali, entro i limiti e con le modalita' stabilite dal regolamento.
Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.15 DICEMBRE 2003, N. 385))
Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.15 DICEMBRE 2003, N. 385))
Art. 5. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.15 DICEMBRE 2003, N. 385))
Art. 6. (Cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita) Non puo' gestire un magazzino chi: 1) sia minore di eta', salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale; 2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri delle Comunita' europee; 3) sia inabilitato o interdetto; 4) sia stato dichiarato fallito fino a che non ottenga la cancellazione dal registro dei falliti; 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose; ((18)) 6) abbia riportato condanne: a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative; b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorche', per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; c) per delitto contro il patrimonio, la moralita' pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena; d) per contrabbando, qualunque sia la pena, inflitta; 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino; 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in facolta' dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta, estinzione del reato; 9) sia stato rimosso dalla qualita' di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione. 9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. --------------- AGGIORNAMENTO (18) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 4) che "Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorieta' del certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293".
Art. 7. (Cause di incompatibilita' alla gestione dei magazzini di vendita) Non puo' gestire un magazzino chi: 1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui; 2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino, rivendita, banco lotto, ricevitoria o collettoria postale, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della guardia di finanza; 3) rivesta la qualita' di concessionario per la coltivazione del tabacco, sia coltivatore di tabacco o conviva con persona che abbia l'una o l'altra di dette qualita'. L'incompatibilita' cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.
Art. 8. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.15 DICEMBRE 2003, N. 385))
Art. 9. (Gestione personale - Coadiutore) Il magazzino deve essere gestito personalmente dal magazziniere. ((L'Amministrazione puo' consentire la presenza nel magazzino di un parente entro il quarto grado o di un affine entro il terzo grado del magazziniere, autorizzato a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze od impedimenti. Oltre al coadiutore di cui al comma precedente puo' essere consentita nel magazzino la presenza di un secondo coadiutore che puo' usufruire delle disposizioni di cui ai commi seguenti. A tal fine si cumulano i periodi di servizio purche' consecutivi compiuti come coadiutore e secondo coadiutore)). In caso di vacanza del magazzino, il coadiutore, che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, puo' ottenerne l'appalto a trattativa privata alle condizioni stabilite dall'Amministrazione. L'appalto deve essere preceduto da un periodo di prova di almeno sei mesi, svolto con soddisfazione dell'Amministrazione. Al coadiutore sono estese le disposizioni degli articoli 6 e 7.
Art. 10. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.15 DICEMBRE 2003, N. 385))
Art. 11. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.15 DICEMBRE 2003, N. 385))
Art. 12. (Sospensione dei magazzinieri dalla gestione) E' in facolta' dell'Amministrazione sospendere dal servizio il magazziniere denunziato per uno dei reati di cui all'art. 6, n. 6, lettere a), b), c) e d). La riammissione in servizio non da' diritto ad indennizzo o risarcimento ed ha luogo con le modalita' previste dal regolamento. Nel caso di dichiarazione di fallimento del magazziniere, ovvero di condanna che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, la sospensione e' obbligatoria.
Art. 13. (Decadenza dalla gestione) Il magazziniere decade dalla gestione: a) quando ricorra nei di lui confronti uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 6; b) quando ricorra nei di lui confronti uno dei casi di incompatibilita' previsti dall'art. 7 e non provveda a rimuovere l'incompatibilita' nei termini assegnatigli dall'Amministrazione; c) quando non abbia ottenuto la cancellazione dal registro dei falliti entro due anni dalla sentenza dichiarativa del fallimento; d) quando abbia riportato condanna che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici per un periodo superiore a due anni.
Art. 14. (Disdetta, revoca e rinunzia) L'Amministrazione puo' procedere alla disdetta del contratto d'appalto ovvero alla revoca della reggenza provvisoria del magazzino, quando il magazziniere: 1) non risiede nella sede del magazzino senza autorizzazione dell'Amministrazione, ovvero non conduca personalmente il magazzino o ne affidi la gestione a persona non autorizzata dall'Amministrazione; 2) siasi fatto rappresentare, per ragioni di malattia o per motivi di famiglia, nella gestione del magazzino, per un periodo di tempo che ecceda, complessivamente due anni durante la medesima gestione contrattuale; 3) non gestisca il magazzino secondo le norme emanate dall'Amministrazione o contenute nel capitolo di oneri, ovvero si opponga alle ispezioni o verifiche dei funzionari dell'Amministrazione o della Guardia di finanza; 4) effettui riscossioni o versamenti irregolarmente o in modo diverso dal prescritto, indipendentemente dall'eventuale danno provocato all'Amministrazione; 5) sia riconosciuto responsabile di deficienza nella dotazione affidatagli o nell'importo delle riscossioni effettuate, indipendentemente dall'obbligo di pareggiare immediatamente la deficienza stessa, ovvero non provveda nel casi prescritti, a reintegrare la cauzione nel termine stabilito. Il magazziniere puo' procedere alla disdetta del contratto d'appalto ovvero alla rinunzia della reggenza quando: a) non trovi conveniente proseguire nella gestione anche in caso di variazione del corrispettivo stabilito dall'Amministrazione; b) per gravi motivi di famiglia, cambiamento di residenza o per sopravvenuta invalidita' fisica permanente. L'Amministrazione ed il magazziniere possono procedere alla disdetta del contratto di appalto o rispettivamente alla revoca ed alla rinuncia della reggenza, in caso di variazione della circoscrizione del magazzino che comporti diminuzione nel movimento dei generi superiore al venti per cento. In tutti i casi sopraindicati l'Amministrazione puo' procedere all'incameramento totale o parziale della cauzione. Tuttavia nel caso di cui alla lettera a) l'Amministrazione dovra' procedere all'incameramento della cauzione in misura non inferiore ad un quarto dello ammontare della cauzione stessa. Nessun indennizzo spetta al magazziniere in caso di disdetta dell'appalto o di revoca della reggenza. Il regolamento stabilisce le modalita' e la procedura per l'adozione dei provvedimenti innanzi citati.
Art. 15. (Pene pecuniarie disciplinari) L'Amministrazione puo' infliggere al magazziniere una sanzione pecuniaria, da un minimo di lire 5000 a un massimo di lire 100.000, con le modalita' e la procedura stabilite dal regolamento, per irregolarita' di gestione, ivi comprese quelle previste nel precedente articolo, che non siano ritenute di natura o gravita' tali da comportare la disdetta del contratto o la revoca della reggenza. ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 29 gennaio 1986, n. 25 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che gli importi delle pene pecuniarie disciplinari di cui agli articoli 15 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 sono decuplicati.
Art. 16. (Sistemi di vendita) La vendita al pubblico di generi di monopolio e' effettuata a mezzo di rivendite o di patentini. ((I punti vendita di cui al primo comma sono istituiti dall'Ufficio regionale secondo i criteri e le modalita' stabiliti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.))
Art. 17. (Insegna) Le rivendite devono tenere all'esterno del locale l'insegna prescritta dall'Amministrazione. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 639)).
Art. 18. (Cause di esclusione dalla gestione di rivendite e cause d'incompatibilita' - Sospensione - Decadenza) Alla rivendite si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7, 12 e 13.
Art. 19. (Rivendite di generi di monopolio - Distinzione) Le rivendite di generi di monopolio si distinguono: a) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 13 MAGGIO 1983, N. 198; b) rivendite ordinarie; c) rivendite speciali. Le prime sono gestite in economia dalla Amministrazione. Le seconde sono affidate a privati in appalto o gestione di durata non superiore ad un novennio. Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata, per la durata non superiore ad un novennio, dietro pagamento della somma di danaro stabilita dalla commissione prevista dall'articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384. ((Nei casi di rinnovo delle concessioni di cui al precedente comma, il concessionario e' tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro una tantum pari al 50 per cento dell'aggio percepito per la vendita dei tabacchi lavorati nell'anno finanziario precedente la stipulazione dell'atto di rinnovo della concessione. Nel caso di rinnovi per periodi di tempo inferiori al novennio la somma di cui sopra e' proporzionalmente ridotta. Per il rinnovo novennale delle rivendite site in stazioni ferroviarie la somma una tantum di cui sopra e' ragguagliata al 17 per cento dell'aggio sui tabacchi conseguito nell'anno finanziario precedente)).
Art. 20. ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 MAGGIO 1983, N. 198))
Art. 21. (Istituzione delle rivendite ordinarie) Le rivendite ordinarie sono istituite dove e quando l'Amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell'interesse del servizio. Nei Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti le rivendite ordinarie di nuova istituzione sono assegnate in esperimento mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge ed ai decorati al valor militare. Negli altri Comuni e nei capoluoghi di provincia le rivendite ordinarie sono appaltate in esperimento mediante asta pubblica. La rivendita e' aggiudicata ai concorrente che, osservati i requisiti posti nell'avviso di asta, offra il sopracanone piu' elevato. L'esperimento di cui ai precedenti commi dura un triennio, allo scadere del quale la rivendita, se non e' stata soppressa, e' classificata ai sensi dell'art. 25 e puo' essere appaltata a trattativa privata o assegnata direttamente allo stesso titolare.
Art. 22. (Istituzione delle rivendite speciali) Le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino.
Art. 23. (Patentino per la vendita dei generi di monopolio) Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione puo' consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi. L'autorizzazione e' effettuata a mezzo di patentino. La rivendita ordinaria piu' vicina al locale cui e' concesso il patentino rifornisce quest'ultimo dei generi, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione.
Art. 24. Acquisto o vendita dei generi di monopolio Aggi e indennita' I generi di Monopolio devono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, con le modalita' prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita. E' in facolta' dell'Amministrazione concedere, al rivenditore che ne faccia richiesta, una dilazione al pagamento dei generi di monopolio, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei generi prelevati. La misura della cauzione puo' essere ridotta fino ad un ventesimo di detto importo ove venga, prestata collettivamente e solidalmente da piu' rivenditori e per un importo minimo di lire cinque milioni. I rivenditori sono retribuiti ad aggio e hanno inoltre diritto ad una indennita' per il trasporto dei sali. (7) Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli, vengono fissate la misura degli aggi e delle indennita' per il trasporto dei sali, le modalita' per la loro corresponsione ai rivenditori e quelle per la prestazione della cauzione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo. (9) (10) (12) ((15)) ----------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 23 luglio 1980, n. 384 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1982 [...] A partire dalla stessa data e' soppressa l'indennita' di trasporto sali prevista dall'articolo 24, quarto comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli esperimenti di trasporto fino alla rivendita, in atto dal 1 ottobre 1979". ----------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 7 marzo 1985, n. 76 ha disposto (con l'art. 8) che "L'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' stabilito nella misura dell'otto per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati". ----------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 29 gennaio 1986, n. 25 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "L'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' stabilito nella misura dell'8,50 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati". ----------------- AGGIORNAMENTO (12) La L. 5 febbraio 1992, n. 81 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e' elevato al 9,5 per cento dalla data di entrata in vigore della presente legge e al 10 per cento dal 1° gennaio 1993". ----------------- AGGIORNAMENTO (15) Il D.LGS. 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal D.LGS. 29 marzo 2010, n. 48, ha disposto (con l'art. 39-septies) che "L'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n, 1293, e' stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati".
Art. 25. (Classificazione delle rivendite ordinarie secondo il reddito) Le rivendite ordinarie sono classificate in base al reddito prodotto nell'ultimo esercizio finanziario, nelle seguenti categorie: 1ª categoria: rivendite con reddito di lire 400.000 e superiore; 2ª categoria: rivendite con reddito inferiore a lire 400.000. Il reddito i costituito soltanto dagli aggi sui tabacchi e sui prodotti derivati dal tabacco. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio del Ministri, puo' essere variato entro il limite del venti per cento in piu' o in meno il reddito di lire 400.000. ((E' in facolta' dell'Amministrazione assegnare le rivendite ordinarie, vacanti del titolare e del coadiutore avente titolo, al coniuge, al parente entro il quarto grado o all'affine entro il terzo grado che abbia la disponibilita' del locale ove e' ubicata la rivendita. Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente comma si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi)). Le rivendite di 1ª categoria vacanti del titolare sono appaltate ad asta pubblica. L'appalto non puo' avere durata superiore ai nove anni; alla scadenza l'Amministrazione puo' rinnovarlo mediante trattativa privata. Le rivendite di 2ª categoria vacanti del titolare sono date in gestione a seguito di concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge, decorati al valor militare, ciechi civili, profughi gia' in possesso di licenza per la vendita dei generi di monopolio nei territori di provenienza. La gestione non puo' avere durata superiore ai nove anni e, alla scadenza, puo' essere rinnovata di novennio in novennio. Il regolamento stabilisce le modalita' per l'espletamento dell'asta e del concorso di cui innanzi, nonche' l'ordine di graduatoria tra le categorie di persone cui il concorso medesimo e' riservato. (4) (6) ((10)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 5 febbraio 1968, n. 64 ha disposto (con l'art. 2) che "I limiti di valore indicati nell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono elevati da lire 400.000 a lire 500.000". ---------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 6 giugno 1973, n. 312 ha disposto (con l'art. 2) che "I limiti di valore indicati nell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, gia' modificati con l'articolo 2 della legge 5 febbraio 1968, n. 64, sono elevati da lire 500 mila a lire 1.000.000". ---------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 29 gennaio 1986, n. 25 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I limiti di valore indicati nell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, modificati dall'articolo 2 della legge 5 febbraio 1968, n. 64 e dall'articolo 2 della legge 6 giugno 1973, n. 312, sono elevati da lire un milione a lire dieci milioni".
Art. 26. (Canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori) ((Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo all'Amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 1.000.000. Oltre tale somma il canone e' dovuto nella seguente misura: sulla parte di reddito: da lire 1.000.001 a lire 2.000.000, il 20 per cento; da lire 2.000.001 a lire 3.000.000, il 12 per cento; da lire 3.000.001 a lire 6.000.000, il 24 per cento; da lire 6.000.001 a lire 10.000.000, il 27 per cento; oltre lire 10.000.000, il 30 per cento. Il canone minimo e' stabilito in lire 1.000 annue. Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo)). ---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 14 settembre 1959, n. 936 ha disposto (con l'art. 1) che "La scala graduale dei canoni dovuti dai rivenditori di generi di monopolio quando il reddito della rivendita abbia superato nell'esercizio precedente le L. 400.000, ai sensi dell'art. 26 della legge 22 dicembre 1957, numero 1293, e' cosi' modificata: sulla parte di reddito eccedente le L. 400.000 il canone e' dovuto nella seguente misura: da L. 400.001 a L. 500.000 il 15% da L. 500.001 a L. 1.000.000 il 19% da L. 1.000.001 a L. 2.000.000 il 21% da L. 2.000.001 a L. 3.000.000 il 25% oltre L. 3.000.000 il 28% Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "La disposizione contenuta nell'art. 1 avra' applicazione dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto". ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 28 marzo 1962, n. 572 ha disposto (con l'art. 1) che La scala graduale dei canoni dovuti dai rivenditori di generi di Monopolio, quando il reddito della rivendita abbia superato nell'esercizio precedente le lire 400.000, ai sensi dell'art. 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' cosi' modificata: da L. 400.001 a L. 500.000 il 12 % " 500.001 " 1.000.000 " 15 % " 1.000.001 " 2.000.000 " 19 % " 2.000.001 " 3.000.000 " 22 % oltre " 3.000.000.................... " 24 % Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "La disposizione contenuta nell'art. 1 avra' applicazione dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto".
Art. 27. (Deserzione o infruttuosita' delle gare o dei concorsi - Soppressione) In caso di deserzione o infruttuosita', delle aste o dei concorsi previsti dagli articoli 21 e 25, l'Amministrazione puo' assegnare la rivendita a trattativa privata. In questo caso non opera la riserva prevista, dal secondo comma dell'art. 21 e dal quinto comma dell'art. 25. Le rivendite rimaste inattive per un intero esercizio finanziario possono essere soppresse.
Art. 28. (Gestione personale - Coadiutore - Assistenti) Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione. L'Amministrazione puo' consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti. In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, puo' essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata. ((Oltre al coadiutore puo' essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita. Il secondo coadiutore puo' usufruire della facolta' prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinunzia del coadiutore. A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purche' consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi)). In deroga al primo comma sono dispensati dalla gestione personale i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili che possono essere sostituiti in via permanente dal coadiutore. Al coadiutore ed agli assistenti sono estese le disposizioni dell'art. 6 e dell'art. 7, numeri 2) e 3).
Art. 29. (Gerenza provvisoria della rivendite) In caso di vacanza della rivendita e fino alla sua definitiva sistemazione, la gerenza provvisoria puo' essere affidata al rivenditore in servizio al momento della vacanza, o al suo coadiutore o, in mancanza, ad altra persona in possesso, a giudizio dell'Amministrazione, dei prescritti requisiti.
Art. 30. (Appalto a trattativa privata delle rivendite ordinarie vacanti di particolare importanza). Salvo il disposto degli articoli 25 e 28, e' in facolta' dell'Amministrazione appaltare a trattativa privata, dietro pagamento di un congruo sopracanone annuo per la durata dell'appalto, le rivendite ordinarie vacanti che effettuino un prelevamento annuo di tabacchi non inferiore a lire 25 milioni e siano ubicate in vie o localita' che, a giudizio dell'Amministrazione, si rivelino di eccezionale utilita' per lo svolgimento del servizio.
Art. 31. (Cessione delle rivendite) ((Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute. Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione puo' consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa, privata)).
Art. 32. (Cauzione) ((I titolari di rivendita ordinaria di prima categoria, all'atto della stipulazione del contratto, sono tenuti a prestare una cauzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione, pari ad un ventesimo del reddito conseguito nell'ultimo anno solare di funzionamento della rivendita)).
Art. 33. (Orario delle rivendite) L'orario giornaliero delle rivendite e' determinato dal funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale, sentito il parere dell'Autorita' comunale. Le rivendite debbono rimanere aperte solo nei giorni feriali. Nei giorni festivi saranno stabiliti turni di apertura obbligatoria delle rivendite, per sopperire alle esigenze di servizio, senza pregiudizio degli obblighi imposti agli esercenti di concedere al personale dipendente il riposo settimanale previsto dalle norme in vigore.
Art. 34. (Disdetta, revoca e rinunzia) L'Amministrazione puo' procedere alla disdetta del contratto d'appalto o alla revoca della gestione delle rivendite nei seguenti casi: 1) violazione all'obbligo della gestione personale o abbandono del servizio; 2) mancata ripresa della gestione personale dopo che il rivenditore abbia usufruito della rappresentanza autorizzata dall'Amministrazione per un periodo di due anni entro un novennio; 3) mancata vigilanza sull'operato del coadiutore o dell'assistente quando questi abbia commesso nella rivendita uno dei reati che comporti esclusione ai sensi dell'art. 6; 4) opposizione alle verifiche dei funzionari della Amministrazione o della Guardia di finanza; occultamento o sottrazione di generi di monopolio in occasione delle verifiche stesse, quando costituisca danno per la Amministrazione, anche se commessi dal coadiutore o assistente; 5) mancata riattivazione della rivendita nel locale e nel termine prescritto dall'Amministrazione, dopo un trasferimento non autorizzato, per il quale sia stata gia' applicata la pena pecuniaria disciplinare; 6) cessione non autorizzata della rivendita; 7) pagamento dei generi di monopolio e dei canoni, effettuato in maniera diversa da quella prescritta, quando ne sia derivato danno all'Amministrazione. 8) acquisto dei generi non dall'organo di distribuzione del monopolio assegnato, quando ne sia derivato danno all'Amministrazione ovvero trattisi di acquisto o detenzione di generi provenienti da furto; 9) violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite. L'abitualita' si realizza quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, il rivenditore ne commetta un'altra, pure della stessa indole, nei sei mesi successivi all'ultima delle violazioni precedenti; 10) violazione persistente delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite che si verifica allorquando, entro un biennio, il rivenditore abbia commesso quattro trasgressioni, anche di indole diversa, per ciascuna delle quali sia stata irrogata una pena pecuniaria disciplinare non inferiore a lire 2000. Il rivenditore puo' procedere alla disdetta, dell'appalto o alla rinunzia della gestione nei seguenti casi: a) quando per ragioni non imputabili a sua colpa, il reddito abbia subito una contrazione del venti per cento rispetto a quello conseguito all'inizio della gestione; b) per gravi motivi di famiglia, cambiamento di residenza, sopravvenuta, invalidita' fisica permanente, ovvero per aver compiuto 65 anni di eta'. In tutti i casi sopraindicati l'Amministrazione puo' procedere all'incameramento totale o parziale della cauzione. Nessun indennizzo compete al rivenditore in caso di disdetta dell'appalto ovvero di revoca della gestione. Le norme del presente articolo si applicano anche alle provvisorie gerenze delle rivendite. Il regolamento stabilisce le modalita' e la procedura per l'adozione dei provvedimenti innanzi citati.
Art. 35. (Pene pecuniarie disciplinari) L'Amministrazione puo' infliggere una pena pecuniaria, disciplinare da un minimo di lire 1000 ad un massimo di lire 50.000 con le modalita' e la procedura stabilite dal regolamento, per qualsiasi irregolarita' di gestione, ivi comprese quelle previste nel precedente articolo, che non siano ritenute di natura e gravita' tali da comportare la disdetta o la revoca della gestione. ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 29 gennaio 1986, n. 25 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che gli importi delle pene pecuniarie disciplinari di cui agli articoli 15 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 sono decuplicati.
Art. 36. (Ricorso gerarchico) Avverso i provvedimenti dei funzionari preposti agli Ispettorati compartimentali, adottati in materia di magazzini e rivendite ai sensi di questa legge, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro per le finanze. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai procedimenti d'asta per l'appalto di magazzini e rivendite.
Disposizioni transitorie
Art. 37. I magazzinieri ed i rivenditori, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita che rispettivamente gestiscono. I coadiutori di magazzini o rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire, entro sei mesi dalla data medesima, la diretta assegnazione dei magazzini e rivendite presso cui prestano servizio, nel caso di vacanza verificatasi entro lo stesso periodo.
Art. 38. La disposizione di cui all'art. 26 avra' applicazione dal primo luglio successivo alla data di pubblicazione della presente legge.
Art. 39. Col regolamento saranno emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 dicembre 1957. GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA