LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

Organizzazione  dei  servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio.
 
 Vigente al: 24-10-2015  
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                 (Servizi di distribuzione e vendita
dell'Amministrazione dei monopoli)

  I  servizi di distribuzione e vendita, dei generi di monopolio sono
disimpegnati da:
    a) Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato;
    b) Depositi;
    c) Sezioni vendita dei depositi;
    d) Magazzini di vendita;
    e) Rivendite.
  ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 FEBBRAIO 2000, N. 115)). ((13))
  I  depositi,  le  sezioni  vendita  ed  i magazzini di vendita sono
istituiti e soppressi con decreto del Ministro per le finanze.
  Le  rivendite  sono  istituite  e soppresse con provvedimenti degli
Ispettorati compartimentali, secondo le norme di questa legge.
  I  depositi,  le  sezioni  vendita,  i  magazzini  di  vendita e le
rivendite dipendono direttamente dagli Ispettorati compartimentali.
  Per  quanto  concerne  l'approvvigionamento  dei  generi le sezioni
vendita,   i   magazzini   di   vendita   e  le  rivendite  dipendono
rispettivamente  dal deposito, sezione vendita o magazzino di vendita
cui sono aggregati.
  Il   regolamento   stabilisce   le  attribuzioni  amministrative  e
contabili  dei  funzionari preposti agli Ispettorati compartimentali,
al   depositi   ed   alle   sezioni   vendita,  nonche'  le  relative
responsabilita'.
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AGGIORNAMENTO (13)
  Il  D.P.R.  7  febbraio  2000,  n.  115  ha disposto (con l'art. 1)
l'abrogazione  del  comma  2 del presente articolo "A decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6".
                               Art. 2.
                   (Attribuzioni degli Ispettorati
               compartimentali dei monopoli di Stato)

  Gli   Ispettorati  compartimentali  sovraintendono  ai  servizi  di
distribuzione  e  vendita  dei  generi di monopolio; secondo le norme
impartite  dalla  Direzione  generale  organizzano  detti  servizi  e
vigilano  sul  loro  regolare  svolgimento.  Studiano  i fenomeni che
possono  influenzare  gli  introiti  ed assolvono tutti gli incarichi
loro demandati dall'Amministrazione.
  Ad  essi  sono  preposti  funzionari  amministrativi della carriera
direttiva,  i  quali  esercitano il potere disciplinare sul personale
dell'ufficio,   degli   organi   dipendenti   e  sui  magazzinieri  e
rivenditori.
  Il  funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale interviene
in  rappresentanza dell'Amministrazione in materia di contratti e per
la  prevenzione  e  repressione delle frodi fiscali, entro i limiti e
con le modalita' stabilite dal regolamento.
                               Art. 3.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.15 DICEMBRE 2003, N. 385))
                               Art. 4.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.15 DICEMBRE 2003, N. 385))
                               Art. 5.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.15 DICEMBRE 2003, N. 385))
                               Art. 6. 
    (Cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita) 
 
  Non puo' gestire un magazzino chi: 
    1)  sia  minore  di  eta',  salvo   che   non   sia   autorizzato
all'esercizio di impresa commerciale; 
    2) non abbia la cittadinanza di  uno  degli  Stati  membri  delle
Comunita' europee; 
    3) sia inabilitato o interdetto; 
    4) sia stato  dichiarato  fallito  fino  a  che  non  ottenga  la
cancellazione dal registro dei falliti; 
    5) non sia immune da malattie infettive o contagiose; ((18)) 
    6) abbia riportato condanne: 
      a) per offese alla persona del Presidente della  Repubblica  ed
alle Assemblee legislative; 
      b) per delitto punibile con la  reclusione  non  inferiore  nel
minimo ad anni tre, ancorche', per effetto di circostanze attenuanti,
sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per  delitto  per
cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione  perpetua
dai pubblici uffici; 
      c) per delitto contro il patrimonio, la moralita' pubblica,  il
buon  costume,  la  fede  pubblica,  la   pubblica   Amministrazione,
l'industria ed il commercio, tanto  se  previsto  dal  Codice  penale
quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta
giorni di reclusione ovvero ad una multa  commutabile,  a  norma  del
Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a  meno
che, in entrambi i casi, il condannato  non  goda  della  sospensione
condizionale della pena; 
      d) per contrabbando, qualunque sia la pena, inflitta; 
    7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla  gestione  di
un magazzino; 
    8)  abbia  definito  in  sede  amministrativa  procedimento   per
contrabbando di generi di monopolio a  suo  carico.  E'  in  facolta'
dell'Amministrazione consentire la gestione  quando  siano  trascorsi
almeno cinque anni dall'avvenuta, estinzione del reato; 
    9) sia stato rimosso dalla  qualita'  di  gestore,  coadiutore  o
commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni
inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei monopoli di  Stato,  se
non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione. 
  9-bis) non abbia  conseguito,  entro  sei  mesi  dall'assegnazione,
l'idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di rivenditore
di generi di monopolio all'esito  di  appositi  corsi  di  formazione
disciplinati   sulla    base    di    convenzione    stipulata    tra
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le  organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative. 
 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L.
9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 4)  che  "Sono
abrogate le disposizioni relative all'obbligatorieta' del certificato
per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6,  primo
comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293". 
                               Art. 7.
 (Cause di incompatibilita' alla gestione dei magazzini di vendita)

  Non puo' gestire un magazzino chi:
    1)  presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo,
alle dipendenze altrui;
    2)  eserciti,  a  qualunque  titolo,  altro magazzino, rivendita,
banco  lotto,  ricevitoria  o collettoria postale, oppure conviva con
persona  esercente  altro  magazzino  o comunque addetta ad ufficio o
stabilimento  dei  Monopoli  di  Stato,  ovvero appartenente al Corpo
della guardia di finanza;
    3)  rivesta la qualita' di concessionario per la coltivazione del
tabacco,  sia  coltivatore di tabacco o conviva con persona che abbia
l'una o l'altra di dette qualita'.
  L'incompatibilita'    cessa   se,   entro   i   termini   stabiliti
dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.
                               Art. 8.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.15 DICEMBRE 2003, N. 385))
                               Art. 9.
                  (Gestione personale - Coadiutore)

  Il magazzino deve essere gestito personalmente dal magazziniere.
  ((L'Amministrazione puo' consentire la presenza nel magazzino di un
parente entro il quarto grado o di un affine entro il terzo grado del
magazziniere,   autorizzato   a   coadiuvarlo   e  sostituirlo  nelle
temporanee assenze od impedimenti.
  Oltre  al  coadiutore  di  cui  al  comma  precedente  puo'  essere
consentita  nel  magazzino  la  presenza di un secondo coadiutore che
puo'  usufruire  delle  disposizioni  di cui ai commi seguenti. A tal
fine  si  cumulano i periodi di servizio purche' consecutivi compiuti
come coadiutore e secondo coadiutore)).
  In caso di vacanza del magazzino, il coadiutore, che abbia compiuto
almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, puo' ottenerne
l'appalto    a   trattativa   privata   alle   condizioni   stabilite
dall'Amministrazione.
  L'appalto  deve  essere  preceduto da un periodo di prova di almeno
sei mesi, svolto con soddisfazione dell'Amministrazione.
  Al coadiutore sono estese le disposizioni degli articoli 6 e 7.
                              Art. 10.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.15 DICEMBRE 2003, N. 385))
                              Art. 11.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.15 DICEMBRE 2003, N. 385))
                              Art. 12.
            (Sospensione dei magazzinieri dalla gestione)

  E'  in  facolta'  dell'Amministrazione  sospendere  dal servizio il
magazziniere  denunziato  per  uno dei reati di cui all'art. 6, n. 6,
lettere a), b), c) e d).
  La  riammissione  in  servizio  non  da'  diritto  ad  indennizzo o
risarcimento ed ha luogo con le modalita' previste dal regolamento.
  Nel caso di dichiarazione di fallimento del magazziniere, ovvero di
condanna  che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, la
sospensione e' obbligatoria.
                              Art. 13.
                     (Decadenza dalla gestione)

  Il magazziniere decade dalla gestione:
    a) quando ricorra nei di lui confronti uno dei casi di esclusione
previsti dall'art. 6;
    b)   quando  ricorra  nei  di  lui  confronti  uno  dei  casi  di
incompatibilita'  previsti  dall'art.  7  e  non provveda a rimuovere
l'incompatibilita' nei termini assegnatigli dall'Amministrazione;
    c)  quando  non  abbia ottenuto la cancellazione dal registro dei
falliti entro due anni dalla sentenza dichiarativa del fallimento;
    d)  quando  abbia  riportato  condanna  che  importi interdizione
temporanea dai pubblici uffici per un periodo superiore a due anni.
                              Art. 14.
                    (Disdetta, revoca e rinunzia)

  L'Amministrazione   puo'  procedere  alla  disdetta  del  contratto
d'appalto   ovvero   alla   revoca  della  reggenza  provvisoria  del
magazzino, quando il magazziniere:
    1)  non  risiede  nella  sede  del magazzino senza autorizzazione
dell'Amministrazione, ovvero non conduca personalmente il magazzino o
    ne    affidi    la    gestione    a   persona   non   autorizzata
    dall'Amministrazione;
2) siasi fatto rappresentare, per ragioni di malattia o per
motivi  di  famiglia, nella gestione del magazzino, per un periodo di
tempo  che  ecceda,  complessivamente  due  anni  durante la medesima
gestione contrattuale;
    3)   non   gestisca   il   magazzino  secondo  le  norme  emanate
dall'Amministrazione  o  contenute  nel  capitolo di oneri, ovvero si
opponga     alle     ispezioni    o    verifiche    dei    funzionari
dell'Amministrazione o della Guardia di finanza;
    4)  effettui  riscossioni  o  versamenti irregolarmente o in modo
diverso   dal   prescritto,  indipendentemente  dall'eventuale  danno
provocato all'Amministrazione;
    5)  sia  riconosciuto  responsabile di deficienza nella dotazione
affidatagli    o    nell'importo    delle   riscossioni   effettuate,
indipendentemente   dall'obbligo   di  pareggiare  immediatamente  la
deficienza  stessa,  ovvero  non  provveda  nel  casi  prescritti,  a
reintegrare la cauzione nel termine stabilito.
  Il   magazziniere   puo'  procedere  alla  disdetta  del  contratto
d'appalto ovvero alla rinunzia della reggenza quando:
    a)  non trovi conveniente proseguire nella gestione anche in caso
di variazione del corrispettivo stabilito dall'Amministrazione;
    b)  per  gravi motivi di famiglia, cambiamento di residenza o per
sopravvenuta invalidita' fisica permanente.
  L'Amministrazione   ed   il  magazziniere  possono  procedere  alla
disdetta  del  contratto  di appalto o rispettivamente alla revoca ed
alla   rinuncia   della   reggenza,   in  caso  di  variazione  della
circoscrizione  del  magazzino che comporti diminuzione nel movimento
dei generi superiore al venti per cento.
  In  tutti  i  casi  sopraindicati  l'Amministrazione puo' procedere
all'incameramento totale o parziale della cauzione. Tuttavia nel caso
di   cui   alla   lettera   a)   l'Amministrazione  dovra'  procedere
all'incameramento della cauzione in misura non inferiore ad un quarto
dello ammontare della cauzione stessa.
  Nessun  indennizzo  spetta  al  magazziniere  in  caso  di disdetta
dell'appalto o di revoca della reggenza.
  Il   regolamento   stabilisce  le  modalita'  e  la  procedura  per
l'adozione dei provvedimenti innanzi citati.
                              Art. 15.
                   (Pene pecuniarie disciplinari)

  L'Amministrazione  puo'  infliggere  al  magazziniere  una sanzione
pecuniaria,  da  un minimo di lire 5000 a un massimo di lire 100.000,
con  le  modalita'  e  la  procedura  stabilite  dal regolamento, per
irregolarita'   di   gestione,   ivi  comprese  quelle  previste  nel
precedente articolo, che non siano ritenute di natura o gravita' tali
da  comportare  la disdetta del contratto o la revoca della reggenza.
((10))
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AGGIORNAMENTO (10)
  La  L.  29 gennaio 1986, n. 25 ha disposto (con l'art. 14, comma 1)
che  gli  importi  delle  pene  pecuniarie  disciplinari  di cui agli
articoli  15  e  35  della  legge  22  dicembre  1957,  n.  1293 sono
decuplicati.
                              Art. 16. 
                        (Sistemi di vendita) 
 
  La vendita al pubblico di generi di monopolio e' effettuata a mezzo
di rivendite o di patentini. 
  ((I punti vendita di cui al primo comma sono istituiti dall'Ufficio
regionale  secondo  i  criteri   e   le   modalita'   stabiliti   con
provvedimento del Direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato.)) 
                              Art. 17.
                              (Insegna)

  Le   rivendite  devono  tenere  all'esterno  del  locale  l'insegna
prescritta dall'Amministrazione.
  ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 639)).
                              Art. 18.
          (Cause di esclusione dalla gestione di rivendite
        e cause d'incompatibilita' - Sospensione - Decadenza)

  Alla rivendite si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7, 12
e 13.
                              Art. 19.
          (Rivendite di generi di monopolio - Distinzione)

  Le rivendite di generi di monopolio si distinguono:
    a) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 13 MAGGIO 1983, N. 198;
    b) rivendite ordinarie;
    c) rivendite speciali.
  Le prime sono gestite in economia dalla Amministrazione.
  Le  seconde sono affidate a privati in appalto o gestione di durata
non superiore ad un novennio.
  Le  rivendite  speciali  sono  anch'esse  affidate,  in  genere,  a
privati,  a  trattativa  privata,  per  la durata non superiore ad un
novennio,  dietro  pagamento  della  somma  di danaro stabilita dalla
commissione  prevista  dall'articolo  1,  lettera  b), della legge 23
luglio 1980, n. 384.
  ((Nei casi di rinnovo delle concessioni di cui al precedente comma,
il  concessionario  e' tenuto a corrispondere all'Amministrazione una
somma  di denaro una tantum pari al 50 per cento dell'aggio percepito
per la vendita dei tabacchi lavorati nell'anno finanziario precedente
la  stipulazione  dell'atto di rinnovo della concessione. Nel caso di
rinnovi  per  periodi  di tempo inferiori al novennio la somma di cui
sopra  e'  proporzionalmente  ridotta. Per il rinnovo novennale delle
rivendite  site  in  stazioni  ferroviarie la somma una tantum di cui
sopra  e'  ragguagliata  al  17  per  cento  dell'aggio  sui tabacchi
conseguito nell'anno finanziario precedente)).
                              Art. 20.
       ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 MAGGIO 1983, N. 198))
                              Art. 21.
               (Istituzione delle rivendite ordinarie)

  Le    rivendite    ordinarie   sono   istituite   dove   e   quando
l'Amministrazione  lo  ritenga  utile ed opportuno nell'interesse del
servizio.
  Nei  Comuni  con  popolazione  non  superiore ai 30.000 abitanti le
rivendite   ordinarie   di   nuova   istituzione  sono  assegnate  in
esperimento  mediante  concorso  riservato  agli  invalidi di guerra,
vedove  di  guerra e categorie equiparate per legge ed ai decorati al
valor militare.
  Negli  altri  Comuni  e  nei  capoluoghi  di provincia le rivendite
ordinarie sono appaltate in esperimento mediante asta pubblica.
  La  rivendita  e'  aggiudicata  ai  concorrente  che,  osservati  i
requisiti  posti  nell'avviso  di  asta,  offra  il  sopracanone piu'
elevato.
  L'esperimento  di  cui  ai  precedenti commi dura un triennio, allo
scadere  del  quale  la  rivendita,  se  non  e'  stata soppressa, e'
classificata  ai  sensi  dell'art.  25  e  puo'  essere  appaltata  a
trattativa privata o assegnata direttamente allo stesso titolare.
                              Art. 22.
               (Istituzione delle rivendite speciali)

  Le  rivendite  speciali  sono  istituite per soddisfare particolari
esigenze  del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando,
a  giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere
alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un
patentino.
                              Art. 23.
         (Patentino per la vendita dei generi di monopolio)

  Salvo  quanto  previsto  per  le  rivendite  ordinarie  e speciali,
l'Amministrazione  puo' consentire la vendita dei generi di monopolio
nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci
cooperativi.
  L'autorizzazione e' effettuata a mezzo di patentino.
  La  rivendita  ordinaria  piu'  vicina al locale cui e' concesso il
patentino   rifornisce   quest'ultimo   dei   generi,  salvo  diversa
determinazione dell'Amministrazione.
                              Art. 24.
    Acquisto o vendita dei generi di monopolio Aggi e indennita'

  I generi di Monopolio devono essere pagati dal rivenditore all'atto
dell'acquisto,  con  le  modalita' prescritte dall'Amministrazione, e
sono  venduti  al  pubblico  ai  prezzi  stabiliti  dalla  tariffa di
vendita.
  E'  in  facolta' dell'Amministrazione concedere, al rivenditore che
ne  faccia  richiesta,  una  dilazione  al  pagamento  dei  generi di
monopolio,  previa  costituzione  di  cauzione  pari  all'importo dei
generi prelevati.
  La  misura  della cauzione puo' essere ridotta fino ad un ventesimo
di  detto  importo ove venga, prestata collettivamente e solidalmente
da piu' rivenditori e per un importo minimo di lire cinque milioni.
  I  rivenditori  sono retribuiti ad aggio e hanno inoltre diritto ad
una indennita' per il trasporto dei sali. (7)
  Con  decreto  del  Ministro  per  le  finanze,  di  concerto con il
Ministro  per  il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei
monopoli, vengono fissate la misura degli aggi e delle indennita' per
il  trasporto  dei  sali,  le modalita' per la loro corresponsione ai
rivenditori  e  quelle  per  la  prestazione della cauzione di cui al
secondo e terzo comma del presente articolo. (9) (10) (12) ((15))
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AGGIORNAMENTO (7)
  La  L.  23 luglio 1980, n. 384 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e
2)  che  "A decorrere dal 1 gennaio 1982 [...] A partire dalla stessa
data   e'   soppressa   l'indennita'   di   trasporto  sali  prevista
dall'articolo  24,  quarto  comma,  della  legge 22 dicembre 1957, n.
1293, e successive modificazioni.
  Le  disposizioni  di  cui  al  precedente  comma  si applicano agli
esperimenti  di  trasporto fino alla rivendita, in atto dal 1 ottobre
1979".
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AGGIORNAMENTO (9)
  La  L.  7 marzo 1985, n. 76 ha disposto (con l'art. 8) che "L'aggio
ai  rivenditori  di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957,
n.  1293, e' stabilito nella misura dell'otto per cento del prezzo di
vendita al pubblico dei tabacchi lavorati".
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AGGIORNAMENTO (10)
  La  L.  29 gennaio 1986, n. 25 ha disposto (con l'art. 13, comma 2)
che  "L'aggio  ai  rivenditori  di cui all'articolo 24 della legge 22
dicembre 1957, n. 1293, e' stabilito nella misura dell'8,50 per cento
del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati".
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AGGIORNAMENTO (12)
  La  L.  5  febbraio 1992, n. 81 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che   "L'aggio   ai  rivenditori  dei  generi  di  monopolio  di  cui
all'articolo  24  della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive
modificazioni,  e'  elevato al 9,5 per cento dalla data di entrata in
vigore della presente legge e al 10 per cento dal 1° gennaio 1993".
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AGGIORNAMENTO (15)
  Il  D.LGS.  26  ottobre 1995, n. 504, come modificato dal D.LGS. 29
marzo  2010,  n. 48, ha disposto (con l'art. 39-septies) che "L'aggio
ai  rivenditori  di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957,
n,  1293,  e'  stabilito  nella misura del 10 per cento del prezzo di
vendita al pubblico dei tabacchi lavorati".
                              Art. 25.
   (Classificazione delle rivendite ordinarie secondo il reddito)

  Le  rivendite  ordinarie  sono  classificate  in  base  al  reddito
prodotto nell'ultimo esercizio finanziario, nelle seguenti categorie:
   1ª categoria: rivendite con reddito di lire 400.000 e superiore;
   2ª categoria: rivendite con reddito inferiore a lire 400.000.
  Il  reddito  i  costituito  soltanto  dagli aggi sui tabacchi e sui
prodotti derivati dal tabacco.
  Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta
del  Ministro  per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro,
sentito  il  Consiglio  del  Ministri,  puo'  essere variato entro il
limite  del  venti  per  cento  in  piu' o in meno il reddito di lire
400.000.
  ((E'   in  facolta'  dell'Amministrazione  assegnare  le  rivendite
ordinarie,  vacanti  del  titolare e del coadiutore avente titolo, al
coniuge, al parente entro il quarto grado o all'affine entro il terzo
grado  che  abbia  la  disponibilita'  del  locale  ove e' ubicata la
rivendita.
  Qualora  non  si  verifichi  quanto previsto al precedente comma si
applicano le disposizioni di cui ai successivi commi)).
  Le rivendite di 1ª categoria vacanti del titolare sono appaltate ad
asta  pubblica.  L'appalto  non  puo'  avere durata superiore ai nove
anni;   alla  scadenza  l'Amministrazione  puo'  rinnovarlo  mediante
trattativa privata.
  Le  rivendite  di  2ª  categoria  vacanti del titolare sono date in
gestione  a  seguito  di  concorso riservato agli invalidi di guerra,
vedove  di guerra e categorie equiparate per legge, decorati al valor
militare,  ciechi civili, profughi gia' in possesso di licenza per la
vendita dei generi di monopolio nei territori di provenienza.
  La  gestione  non  puo' avere durata superiore ai nove anni e, alla
scadenza, puo' essere rinnovata di novennio in novennio.
  Il regolamento stabilisce le modalita' per l'espletamento dell'asta
e del concorso di cui innanzi, nonche' l'ordine di graduatoria tra le
categorie  di  persone cui il concorso medesimo e' riservato. (4) (6)
((10))
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AGGIORNAMENTO (4)
  La  L.  5  febbraio  1968,  n. 64 ha disposto (con l'art. 2) che "I
limiti  di  valore  indicati nell'articolo 25 della legge 22 dicembre
1957, n. 1293, sono elevati da lire 400.000 a lire 500.000".
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AGGIORNAMENTO (6)
  La  L.  6  giugno  1973,  n.  312 ha disposto (con l'art. 2) che "I
limiti  di  valore  indicati nell'articolo 25 della legge 22 dicembre
1957,  n.  1293,  gia'  modificati  con  l'articolo  2  della legge 5
febbraio  1968,  n.  64,  sono  elevati  da  lire  500  mila  a  lire
1.000.000".
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AGGIORNAMENTO (10)
  La  L.  29  gennaio 1986, n. 25 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)
che  "I  limiti  di  valore  indicati nell'articolo 25 della legge 22
dicembre  1957,  n.  1293,  modificati  dall'articolo 2 della legge 5
febbraio  1968, n. 64 e dall'articolo 2 della legge 6 giugno 1973, n.
312, sono elevati da lire un milione a lire dieci milioni".
                              Art. 26.
            (Canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori)

  ((Le  rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un
canone  annuo all'Amministrazione quando nell'esercizio precedente il
reddito  abbia superato le lire 1.000.000. Oltre tale somma il canone
e' dovuto nella seguente misura:
    sulla parte di reddito:
      da lire 1.000.001 a lire 2.000.000, il 20 per cento;
      da lire 2.000.001 a lire 3.000.000, il 12 per cento;
      da lire 3.000.001 a lire 6.000.000, il 24 per cento;
      da lire 6.000.001 a lire 10.000.000, il 27 per cento;
      oltre lire 10.000.000, il 30 per cento.
  Il canone minimo e' stabilito in lire 1.000 annue.
  Le  rivendite  ordinarie  e speciali tenute al pagamento del canone
debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo)).
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.P.R. 14 settembre 1959, n. 936 ha disposto (con l'art. 1) che
"La  scala  graduale  dei  canoni dovuti dai rivenditori di generi di
monopolio   quando   il   reddito   della  rivendita  abbia  superato
nell'esercizio  precedente le L. 400.000, ai sensi dell'art. 26 della
legge 22 dicembre 1957, numero 1293, e' cosi' modificata:
    sulla  parte  di  reddito  eccedente  le  L. 400.000 il canone e'
dovuto nella seguente misura:
      da L. 400.001 a L. 500.000 il 15%
      da L. 500.001 a L. 1.000.000 il 19%
      da L. 1.000.001 a L. 2.000.000 il 21%
      da L. 2.000.001 a L. 3.000.000 il 25%
      oltre L. 3.000.000 il 28%
  Lo  stesso  D.P.R.  ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  2) che "La
disposizione  contenuta  nell'art. 1 avra' applicazione dal primo del
mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.P.R.  28 marzo 1962, n. 572 ha disposto (con l'art. 1) che La
scala  graduale  dei  canoni  dovuti  dai  rivenditori  di  generi di
Monopolio,   quando   il   reddito  della  rivendita  abbia  superato
nell'esercizio  precedente  le  lire  400.000,  ai sensi dell'art. 26
della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' cosi' modificata:
      da L. 400.001 a L. 500.000 il 12 %
      " 500.001 " 1.000.000 " 15 %
      " 1.000.001 " 2.000.000 " 19 %
      " 2.000.001 " 3.000.000 " 22 %
      oltre " 3.000.000.................... " 24 %
  Lo  stesso  D.P.R.  ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  2) che "La
disposizione  contenuta  nell'art. 1 avra' applicazione dal primo del
mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto".
                              Art. 27.
(Deserzione o infruttuosita' delle    gare    o    dei   concorsi   -
                            Soppressione)

  In  caso  di deserzione o infruttuosita', delle aste o dei concorsi
previsti  dagli articoli 21 e 25, l'Amministrazione puo' assegnare la
rivendita a trattativa privata.
  In  questo  caso  non  opera la riserva prevista, dal secondo comma
dell'art. 21 e dal quinto comma dell'art. 25.
  Le  rivendite  rimaste inattive per un intero esercizio finanziario
possono essere soppresse.
                              Art. 28.
           (Gestione personale - Coadiutore - Assistenti)

  Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari,
i quali sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione.
  L'Amministrazione  puo'  consentire  la presenza nella rivendita di
persona  di  famiglia  del  rivenditore,  autorizzata a coadiuvarlo e
sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti.
  In  caso  di  vacanza  della  rivendita,  al  coadiutore  che abbia
compiuto  almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, puo'
essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata.
  ((Oltre  al  coadiutore  puo'  essere consentita nella rivendita la
presenza  di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo
comma  del  presente  articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e
di assistenti per il materiale servizio di vendita.
  Il  secondo  coadiutore  puo' usufruire della facolta' prevista dal
terzo  comma del presente articolo e dall'articolo 65 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  14  ottobre  1958, n. 1074, in caso di
premorienza o rinunzia del coadiutore.
  A  tal fine si cumulano i periodi di servizio, purche' consecutivi,
compiuti  come  coadiutore  e  come  secondo coadiutore, anche se con
titolari diversi)).
  In deroga al primo comma sono dispensati dalla gestione personale i
grandi  invalidi  di  guerra  e  i  ciechi  civili che possono essere
sostituiti in via permanente dal coadiutore.
  Al  coadiutore  ed  agli  assistenti  sono  estese  le disposizioni
dell'art. 6 e dell'art. 7, numeri 2) e 3).
                              Art. 29.
                (Gerenza provvisoria della rivendite)

  In  caso  di  vacanza  della  rivendita  e fino alla sua definitiva
sistemazione,   la   gerenza  provvisoria  puo'  essere  affidata  al
rivenditore in servizio al momento della vacanza, o al suo coadiutore
o,   in   mancanza,   ad   altra  persona  in  possesso,  a  giudizio
dell'Amministrazione, dei prescritti requisiti.
                              Art. 30.

            (Appalto a trattativa privata delle rivendite
            ordinarie vacanti di particolare importanza).

  Salvo   il  disposto  degli  articoli  25  e  28,  e'  in  facolta'
dell'Amministrazione appaltare a trattativa privata, dietro pagamento
di  un  congruo  sopracanone  annuo  per  la  durata dell'appalto, le
rivendite  ordinarie  vacanti che effettuino un prelevamento annuo di
tabacchi  non  inferiore  a  lire 25 milioni e siano ubicate in vie o
localita'  che,  a  giudizio  dell'Amministrazione,  si  rivelino  di
eccezionale utilita' per lo svolgimento del servizio.
                              Art. 31.
                     (Cessione delle rivendite)

  ((Le  rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo
essere cedute.
  Quando  si  verifichi  cessione  dell'azienda  ubicata nello stesso
locale  della  rivendita,  l'Amministrazione  puo'  consentire che il
rivenditore  rinunci  alla  gestione ed il cessionario consegua, alle
condizioni  in  vigore,  l'assegnazione della rivendita a trattativa,
privata)).
                              Art. 32.
                             (Cauzione)

  ((I  titolari  di  rivendita ordinaria di prima categoria, all'atto
della   stipulazione  del  contratto,  sono  tenuti  a  prestare  una
cauzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione, pari ad
un  ventesimo  del  reddito  conseguito  nell'ultimo  anno  solare di
funzionamento della rivendita)).
                              Art. 33.
                      (Orario delle rivendite)

  L'orario giornaliero delle rivendite e' determinato dal funzionario
preposto   all'Ispettorato   compartimentale,   sentito   il   parere
dell'Autorita' comunale.
  Le  rivendite  debbono rimanere aperte solo nei giorni feriali. Nei
giorni festivi saranno stabiliti turni di apertura obbligatoria delle
rivendite, per sopperire alle esigenze di servizio, senza pregiudizio
degli  obblighi  imposti  agli  esercenti  di  concedere al personale
dipendente il riposo settimanale previsto dalle norme in vigore.
                              Art. 34.
                    (Disdetta, revoca e rinunzia)

  L'Amministrazione   puo'  procedere  alla  disdetta  del  contratto
d'appalto  o  alla revoca della gestione delle rivendite nei seguenti
casi:
    1)  violazione  all'obbligo  della gestione personale o abbandono
del servizio;
    2)   mancata   ripresa  della  gestione  personale  dopo  che  il
rivenditore   abbia   usufruito   della   rappresentanza  autorizzata
dall'Amministrazione per un periodo di due anni entro un novennio;
    3)    mancata    vigilanza    sull'operato   del   coadiutore   o
dell'assistente  quando questi abbia commesso nella rivendita uno dei
reati che comporti esclusione ai sensi dell'art. 6;
    4)    opposizione    alle    verifiche   dei   funzionari   della
Amministrazione   o   della   Guardia   di  finanza;  occultamento  o
sottrazione  di  generi  di  monopolio  in  occasione delle verifiche
stesse,  quando  costituisca  danno  per la Amministrazione, anche se
commessi dal coadiutore o assistente;
    5) mancata riattivazione della rivendita nel locale e nel termine
prescritto    dall'Amministrazione,   dopo   un   trasferimento   non
autorizzato, per il quale sia stata gia' applicata la pena pecuniaria
disciplinare;
    6) cessione non autorizzata della rivendita;
    7)  pagamento dei generi di monopolio e dei canoni, effettuato in
maniera  diversa  da  quella prescritta, quando ne sia derivato danno
all'Amministrazione.
    8)  acquisto  dei  generi  non  dall'organo  di distribuzione del
monopolio assegnato, quando ne sia derivato danno all'Amministrazione
ovvero  trattisi  di  acquisto  o detenzione di generi provenienti da
furto;
    9)  violazione  abituale delle norme relative alla gestione ed al
funzionamento delle rivendite. L'abitualita' si realizza quando, dopo
tre  trasgressioni  della stessa indole commesse entro un biennio, il
rivenditore  ne  commetta un'altra, pure della stessa indole, nei sei
mesi successivi all'ultima delle violazioni precedenti;
    10)  violazione persistente delle norme relative alla gestione ed
al  funzionamento  delle rivendite che si verifica allorquando, entro
un  biennio,  il  rivenditore  abbia  commesso quattro trasgressioni,
anche  di indole diversa, per ciascuna delle quali sia stata irrogata
una pena pecuniaria disciplinare non inferiore a lire 2000.
  Il  rivenditore  puo'  procedere alla disdetta, dell'appalto o alla
rinunzia della gestione nei seguenti casi:
    a)  quando  per  ragioni  non  imputabili a sua colpa, il reddito
abbia  subito  una  contrazione del venti per cento rispetto a quello
conseguito all'inizio della gestione;
    b)  per  gravi  motivi  di  famiglia,  cambiamento  di residenza,
sopravvenuta, invalidita' fisica permanente, ovvero per aver compiuto
65 anni di eta'.
  In  tutti  i  casi  sopraindicati  l'Amministrazione puo' procedere
all'incameramento totale o parziale della cauzione.
  Nessun  indennizzo  compete  al  rivenditore  in  caso  di disdetta
dell'appalto ovvero di revoca della gestione.
  Le  norme del presente articolo si applicano anche alle provvisorie
gerenze delle rivendite.
  Il   regolamento   stabilisce  le  modalita'  e  la  procedura  per
l'adozione dei provvedimenti innanzi citati.
                              Art. 35.
                   (Pene pecuniarie disciplinari)

  L'Amministrazione puo' infliggere una pena pecuniaria, disciplinare
da  un  minimo  di  lire  1000  ad  un  massimo di lire 50.000 con le
modalita'  e  la  procedura  stabilite dal regolamento, per qualsiasi
irregolarita'   di   gestione,   ivi  comprese  quelle  previste  nel
precedente articolo, che non siano ritenute di natura e gravita' tali
da comportare la disdetta o la revoca della gestione. ((10))
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AGGIORNAMENTO (10)
  La  L.  29 gennaio 1986, n. 25 ha disposto (con l'art. 14, comma 1)
che  gli  importi  delle  pene  pecuniarie  disciplinari  di cui agli
articoli  15  e  35  della  legge  22  dicembre  1957,  n.  1293 sono
decuplicati.
                              Art. 36. 
                        (Ricorso gerarchico) 
 
  Avverso i provvedimenti dei funzionari  preposti  agli  Ispettorati
compartimentali, adottati in materia  di  magazzini  e  rivendite  ai
sensi di questa legge, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro  per
le finanze. 
  La disposizione di cui al precedente  comma  si  applica  anche  ai
procedimenti d'asta per l'appalto di magazzini e rivendite. 
 

Disposizioni transitorie

                              Art. 37.

  I  magazzinieri  ed i rivenditori, in servizio alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  possono  conseguire  la  diretta
assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita che
rispettivamente gestiscono.
  I  coadiutori  di  magazzini  o rivendite, in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, possono conseguire, entro sei
mesi  dalla  data  medesima,  la diretta assegnazione dei magazzini e
rivendite   presso   cui  prestano  servizio,  nel  caso  di  vacanza
verificatasi entro lo stesso periodo.
                              Art. 38.

  La  disposizione  di  cui  all'art. 26 avra' applicazione dal primo
luglio successivo alla data di pubblicazione della presente legge.
                              Art. 39.

  Col  regolamento  saranno  emanate  le  disposizioni necessarie per
l'esecuzione della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1957.

                                                              GRONCHI
                                                     ZOLI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA