Nuovo Regolamento Eurodac (603/2013) per la raccolta e comparazione delle impronte digitali


In vigore dal 20 luglio 2015
 
 
 
A partire dal 20 luglio 2015, è entrato in vigore il nuovo Regolamento Eurodac (Regolamento UE n° 603/2013), approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 26 giugno 2013 contemporaneamente al nuovo Regolamento Dublino 3 (Regolamento UE n° 604/2013), entrato in vigore già dal 1° gennaio 2014. Dalla stessa data sono pertanto abrogati il vecchio Regolamento Eurodac (Regolamento CE n° 2725/2000) e il suo regolamento applicativo (il Regolamento CE n° 407/2002).
 
Tale regolamento instituisce l'«Eurodac», banca dati centrale informatizzata per le impronte digitali ("sistema centrale") destinata a garantire la piena e corretta applicazione del Regolamento UE n° 604/2013 (Cd. Regolamento Dublino), finalizzato a stabilire i criteri e la determinazione dello Stato competente per l’esame della domanda di protezione internazionale.
 
Il nuovo Regolamento prevede in particolare che:
 
- Ciascuno Stato membro “proceda tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a 14 anni, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale.” I dati sono conservati presso il sistema centrale per dieci anni;
 
- Ciascuno Stato membro “proceda tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a 14 anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento.” Anche questi dati devono essere trasmessi entro 72 ore dopo la data del fermo, salve alcune possibilità di proroga. Tali dati sono conservati per 18 mesi per essere confrontati con i dati relativi ai richiedenti protezione internazionale che verranno trasmessi al sistema centrale successivamente.
 
- Gli Stati possano trasmettere al sistema centrale i dati relativi alle impronte digitali rilevate a un cittadino di paese terzo o apolide di età non inferiore a 14 anni soggiornante irregolarmente nel loro territorio, al solo fine di stabilire se tale persona abbia precedentemente presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro. Tali dati non sono conservati nel sistema centrale.
 
Ulteriore obiettivo del nuovo regolamento è permettere l’accesso ai dati anche alle autorità preposte al contrasto al terrorismo o ad altri reati gravi. Tale accesso è prevede delle opportune limitazioni. Tra le garanzie specifiche rientrano l'obbligo di controllare in via preliminare le banche dati dei casellari giudiziari e di limitare le ricerche ai soli reati più gravi, quali l'omicidio e il terrorismo. I controlli da parte delle autorità di contrasto non possono essere effettuati in modo sistematico, ma soltanto in casi di estrema necessità. Prima di procedere ad una verifica Eurodac, le autorità di contrasto devono effettuare un confronto delle impronte digitali con i dati contenuti nel sistema di informazioni visti (laddove consentito).
 
All’art. 3 par. 5 viene disposto che il rilevamento delle impronte digitali debba avvenire “in conformità delle salvaguardie previste dalla Carta dei dritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo”
Con riferimento al trattamento dei dati, il regolamento prevede una serie di disposizioni legate alla sicurezza dei dati e sul divieto di trasferirli a Paesi Terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato.
 
Il regolamento 603/2013 si applica anche a Regno Unito e Danimarca, mentre l'Irlanda ha scelto di non esserne vincolata, rimanendo però vincolata alla versione precedente. Altresì vincolati sono gli Stati “associati” Schengen: Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein.
 
 
 
 
 
 
(27 agosto 2015)