DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142 

Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE   recante   norme   relative
all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale. (15G00158) 
(GU n.214 del 15-9-2015)
 
 Vigente al: 30-9-2015  
 

Capo I
Disposizioni di attuazione della direttiva 2013/33 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2013/33/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione); 
  Vista  la  direttiva  2013/32/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale (rifusione); 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea  -  legge  di  delegazione  europea  2013  -
secondo semestre, che ha delegato il Governo  a  recepire  le  citate
direttive  2013/33/UE  e  2013/32/UE,  comprese  nell'elenco  di  cui
all'allegato B della medesima legge; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  recante  il
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,   e
successive modificazioni; 
  Visti gli  articoli  1-sexies  e  1-septies  del  decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2005,  n.  140,  recante
attuazione della direttiva 2003/9/CE,  che  stabilisce  norme  minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  concernente
attuazione  della   direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  di  rifugiato  o  di  persona  altrimenti   bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,  concernente
attuazione della direttiva 2005/85/CE recante  norme  minime  per  le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento  e
della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione
del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,  a  norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  gennaio  2015,
n.  21,  recante  il  regolamento  relativo  alle  procedure  per  il
riconoscimento e la revoca della protezione  internazionale  a  norma
dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,
n. 25; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 18 maggio 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 16 luglio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della giustizia,  della  salute,
del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                   Finalita' e ambito applicativo 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le norme relative all'accoglienza
dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione  europea  e  degli
apolidi  richiedenti   protezione   internazionale   nel   territorio
nazionale, comprese le frontiere e  le  relative  zone  di  transito,
nonche' le acque territoriali, e dei  loro  familiari  inclusi  nella
domanda di protezione internazionale. 
  2. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano
dal momento  della  manifestazione  della  volonta'  di  chiedere  la
protezione internazionale. 
  3. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano
anche  ai   richiedenti   protezione   internazionale   soggetti   al
procedimento  previsto  dal  regolamento  (UE)   n.   604/2013,   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  giugno  2013,   che
stabilisce i criteri e i meccanismi  di  determinazione  dello  Stato
membro  competente  per  l'esame  di  una   domanda   di   protezione
internazionale. 
  4. Il presente decreto non si  applica  nell'ipotesi  in  cui  sono
operative le misure di protezione temporanea, disposte ai  sensi  del
decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85,  recante  attuazione  della
direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione  della  protezione
temporanea  in  caso  di  afflusso  massiccio  di  sfollati  ed  alla
cooperazione in ambito comunitario. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto s'intende per: 
    a)  richiedente  protezione  internazionale  o  richiedente:   lo
straniero che ha presentato domanda di protezione  internazionale  su
cui non e' stata ancora adottata una decisione definitiva  ovvero  ha
manifestato la volonta' di chiedere tale protezione; 
    b) straniero: il cittadino di Stati non  appartenenti  all'Unione
europea e l'apolide; 
    c) domanda di protezione internazionale  o  domanda:  la  domanda
presentata ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e
successive modificazioni, diretta ad ottenere il riconoscimento dello
status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria; 
    d) Commissione territoriale: la Commissione territoriale  per  il
riconoscimento della protezione internazionale; 
    e) minore non accompagnato: lo straniero di eta'  inferiore  agli
anni diciotto, che si trova,  per  qualsiasi  causa,  nel  territorio
nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale; 
    f)  familiari:  i  seguenti  soggetti  appartenenti   al   nucleo
familiare del  richiedente  gia'  costituito  prima  dell'arrivo  nel
territorio nazionale, che si  trovano  nel  territorio  nazionale  in
connessione alla domanda di protezione internazionale: 
      1) il coniuge del richiedente; 
      2) i figli minori del richiedente, anche adottati o nati  fuori
dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati
o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli; 
      3) il genitore o altro adulto legalmente responsabile ai  sensi
degli articoli 343 e  seguenti  del  codice  civile  del  richiedente
minore non coniugato; 
    g)  centro  o  struttura  di  accoglienza:  struttura   destinata
all'alloggiamento collettivo di richiedenti  ai  sensi  del  presente
decreto; 
    h)  richiedente  con  esigenze  di  accoglienza  particolari:  il
richiedente  che  rientra  nelle   categorie   vulnerabili   indicate
nell'articolo 17 e che necessita di forme di  assistenza  particolari
nella prestazione delle misure di accoglienza; 
    i) UNHCR: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. 
                               Art. 3 
 
                            Informazione 
 
  1. L'ufficio di polizia che riceve la domanda provvede ad informare
il richiedente sulle  condizioni  di  accoglienza,  con  la  consegna
all'interessato dell'opuscolo di  cui  all'articolo  10  del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. 
  2. L'opuscolo di cui al comma 1 e' consegnato  nella  prima  lingua
indicata dal richiedente o, se cio' non e'  possibile,  nella  lingua
che ragionevolmente si suppone  che  comprenda  tra  quelle  indicate
nell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25  gennaio  2008,
n. 25, e successive modificazioni. 
  3. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite,  ove  necessario
con l'ausilio di un interprete o di  un  mediatore  culturale,  anche
presso  i  centri  di  accoglienza,  entro  un  termine  ragionevole,
comunque non superiore a quindici giorni  dalla  presentazione  della
domanda. 
  4. Le informazioni  di  cui  al  presente  articolo  comprendono  i
riferimenti dell'UNHCR e delle principali  organizzazioni  di  tutela
dei richiedenti protezione internazionale. 
                               Art. 4 
 
                           Documentazione 
 
  1. Al richiedente  e'  rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  per
richiesta  asilo  valido  nel  territorio  nazionale  per  sei  mesi,
rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo
in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio  nazionale  ai  sensi
dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo  1°  settembre
2011, n. 150. 
  2. In caso di trattenimento ai sensi dell'articolo 6,  la  questura
rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua
qualita' di richiedente protezione  internazionale.  L'attestato  non
certifica l'identita' del richiedente. 
  3. La ricevuta  attestante  la  presentazione  della  richiesta  di
protezione    internazionale    rilasciata    contestualmente    alla
verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis,
del  decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  e  successive
modificazioni, come  introdotto  dal  presente  decreto,  costituisce
permesso di soggiorno provvisorio. 
  4. L'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del  permesso
di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza
di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti  dal
presente decreto. 
  5. La questura puo' fornire al richiedente un documento di  viaggio
ai sensi dell'articolo 21 della legge  21  novembre  1967,  n.  1185,
quando sussistono gravi ragioni umanitarie che ne rendono  necessaria
la presenza in un altro Stato. 
                               Art. 5 
 
                              Domicilio 
 
  1. Salvo quanto previsto al comma 2, l'obbligo di  comunicare  alla
questura il proprio domicilio o residenza e' assolto dal  richiedente
tramite  dichiarazione  da  riportare  nella  domanda  di  protezione
internazionale. Ogni eventuale successivo mutamento del  domicilio  o
residenza e' comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla
questura competente per il nuovo domicilio o residenza  ai  fini  del
rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1. 
  2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri  o  strutture
di  cui  agli  articoli  6,  9,  11  e  14,  l'indirizzo  del  centro
costituisce  il  luogo  di  domicilio  valevole  agli  effetti  della
notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di
esame della  domanda,  nonche'  di  ogni  altro  atto  relativo  alle
procedure di trattenimento  o  di  accoglienza  di  cui  al  presente
decreto. L'indirizzo del centro ovvero il diverso domicilio di cui al
comma 1 e' comunicato dalla questura alla Commissione territoriale. 
  3. Per il richiedente accolto nei centri o strutture  di  cui  agli
articoli 9, 11 e 14,  a  cui  e'  stato  rilasciato  il  permesso  di
soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta  di  cui
all'articolo 4, comma 3, il centro o la struttura  rappresenta  luogo
di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  e
dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286. 
  4. Il prefetto competente in base al luogo di  presentazione  della
domanda  ovvero  alla  sede  della  struttura  di  accoglienza   puo'
stabilire, con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con
le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5, un luogo di residenza  o
un'area geografica ove il richiedente puo' circolare. 
  5.  Ai  fini  dell'applicazione  nei  confronti   del   richiedente
protezione internazionale dell'articolo 284 del codice  di  procedura
penale e degli articoli 47-ter, 47-quater e 47-quinquies della  legge
26 luglio 1975,  n.  354,  e  successive  modificazioni,  l'autorita'
giudiziaria valuta preliminarmente, sentito  il  prefetto  competente
per territorio, l'idoneita' a tal fine dei centri e  delle  strutture
di cui agli articoli 6, 9 e 14. 
                               Art. 6 
 
                            Trattenimento 
 
  1. Il richiedente non  puo'  essere  trattenuto  al  solo  fine  di
esaminare la sua domanda. 
  2. Il richiedente e' trattenuto, ove possibile in  appositi  spazi,
nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo  25  luglio
1998, n. 286, sulla base di una valutazione caso per caso, quando: 
    a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1,  paragrafo
F della Convenzione relativa allo  status  di  rifugiato,  firmata  a
Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n.
722, e modificata dal protocollo di New York  del  31  gennaio  1967,
ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95; 
    b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2,
lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e  nei
casi di cui all'articolo 3, comma  1,  del  decreto-legge  27  luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31  luglio
2005, n. 155; 
    c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza  pubblica.
Nella valutazione della pericolosita' si  tiene  conto  di  eventuali
condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
a  seguito  di  applicazione  della  pena  su  richiesta   ai   sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti
indicati dall'articolo 380, commi 1 e  2,  del  codice  di  procedura
penale ovvero per reati inerenti  agli  stupefacenti,  alla  liberta'
sessuale, al  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina  o  per
reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
impiegare in attivita' illecite; 
    d) sussiste rischio di fuga del richiedente. La valutazione sulla
sussistenza del rischio di fuga e' effettuata, caso per caso,  quando
il richiedente ha in  precedenza  fatto  ricorso  sistematicamente  a
dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalita' al  solo
fine di evitare l'adozione o  l'esecuzione  di  un  provvedimento  di
espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di  cui
all'articolo 13, commi 5, 5.2  e  13,  nonche'  all'articolo  14  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente  che
si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento
di espulsione ai sensi degli articoli 13 e 14  del  medesimo  decreto
legislativo, rimane nel centro quando  vi  sono  fondati  motivi  per
ritenere che  la  domanda  e'  stata  presentata  al  solo  scopo  di
ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione. 
  4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui  all'articolo  14  del
decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  riceve,  a  cura  del
gestore, le informazioni sulla possibilita' di richiedere  protezione
internazionale. Al richiedente trattenuto nei  medesimi  centri  sono
fornite le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,  con  la  consegna  dell'opuscolo
informativo previsto dal medesimo articolo 10. 
  5.  Il  provvedimento  con  il  quale  il   questore   dispone   il
trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento  e'  adottato   per
iscritto, corredato  da  motivazione  e  reca  l'indicazione  che  il
richiedente ha facolta' di presentare  personalmente  o  a  mezzo  di
difensore  memorie  o  deduzioni   al   Tribunale   in   composizione
monocratica competente alla convalida. Il provvedimento e' comunicato
al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o  in  una
lingua  che  ragionevolmente  si  suppone  che  comprenda  ai   sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,
n.  25,  e  successive  modificazioni.   Si   applica,   per   quanto
compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, comprese le  misure  alternative  di  cui  al  comma  1-bis  del
medesimo articolo 14. Quando il trattenimento e'  gia'  in  corso  al
momento  della  presentazione  della  domanda,  i  termini   previsti
dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al  tribunale  in
composizione monocratica per la convalida del  trattenimento  per  un
periodo  massimo  di  ulteriori  sessanta  giorni,   per   consentire
l'espletamento della procedura di esame della domanda. 
  6. Il trattenimento o la  proroga  del  trattenimento  non  possono
protrarsi oltre il  tempo  strettamente  necessario  all'esame  della
domanda ai sensi dell'articolo 28-bis,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni,  come
introdotto dal  presente  decreto,  salvo  che  sussistano  ulteriori
motivi  di  trattenimento  ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo   25   luglio   1998,   n.   286.    Eventuali    ritardi
nell'espletamento   delle   procedure   amministrative    preordinate
all'esame  della  domanda,  non  imputabili   al   richiedente,   non
giustificano la proroga del trattenimento. 
  7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che  presenta
ricorso  giurisdizionale  avverso  la  decisione  di  rigetto   della
Commissione  territoriale  ai  sensi  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150,  e  successive  modificazioni,
rimane nel centro fino all'adozione del  provvedimento  di  cui  agli
articoli 5 e 19, comma 5, del medesimo decreto  legislativo,  nonche'
per tutto il tempo in cui e' autorizzato a  rimanere  nel  territorio
nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto. 
  8. Ai fini di cui al comma 7, il questore  chiede  la  proroga  del
trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta
giorni di volta in  volta  prorogabili  da  parte  del  tribunale  in
composizione monocratica, finche' permangono le condizioni di cui  al
comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento  ai  sensi
dei commi 5 e 7 non puo' superare complessivamente dodici mesi. 
  9. Il trattenimento e'  mantenuto  soltanto  finche'  sussistono  i
motivi di cui ai commi 2, 3 e 7. In  ogni  caso,  nei  confronti  del
richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese  di
origine o  provenienza  e'  immediatamente  adottato  o  eseguito  il
provvedimento di espulsione con  accompagnamento  alla  frontiera  ai
sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5-bis, del decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286. La richiesta  di  rimpatrio  equivale  a  ritiro
della domanda di protezione internazionale. 
  10.  Nel  caso  in  cui  il  richiedente  e'  destinatario  di   un
provvedimento di espulsione da eseguirsi  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 13, commi 5 e 5.2, del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, il termine per la partenza volontaria fissato ai  sensi
del medesimo articolo 13, comma 5, e' sospeso per il tempo occorrente
all'esame della domanda. In tal caso il richiedente ha  accesso  alle
misure di accoglienza previste dal presente decreto in  presenza  dei
requisiti di cui all'articolo 14. 
                               Art. 7 
 
                     Condizioni di trattenimento 
 
  1. Il richiedente e' trattenuto nei centri di  cui  all'articolo  6
con modalita' che assicurano la  necessaria  assistenza  e  il  pieno
rispetto della sua dignita', secondo  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 14 del testo unico e 21 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  e  successive  modificazioni.  E'
assicurata in ogni caso alle richiedenti una  sistemazione  separata,
nonche' il rispetto delle differenze di  genere.  Ove  possibile,  e'
preservata  l'unita'  del  nucleo   familiare.   E'   assicurata   la
fruibilita' di spazi all'aria aperta. 
  2. E' consentito l'accesso ai centri di cui all'articolo 6, nonche'
la  liberta'  di  colloquio  con  i  richiedenti  ai   rappresentanti
dell'UNHCR o alle organizzazioni che operano per conto dell'UNHCR  in
base ad accordi con la medesima organizzazione,  ai  familiari,  agli
avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela  dei
titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata  nel
settore, ai ministri di culto, nonche' agli altri  soggetti  indicati
nelle  direttive  del  Ministro  dell'interno   adottate   ai   sensi
dell'articolo  21,  comma  8,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con le modalita'  specificate  con
le medesime direttive. 
  3. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico, o comunque per ragioni
connesse alla corretta gestione  amministrativa  dei  centri  di  cui
all'articolo 6, l'accesso ai centri puo' essere limitato, purche' non
impedito completamente, secondo le direttive di cui al comma 2. 
  4. Il richiedente e' informato  delle  regole  vigenti  nel  centro
nonche' dei suoi diritti  ed  obblighi  nella  prima  lingua  da  lui
indicata o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda
ai sensi dell'articolo  10,  comma  4,  del  decreto  legislativo  28
gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. 
  5. Non possono essere trattenuti nei centri di cui all'articolo 6 i
richiedenti le cui condizioni di salute  sono  incompatibili  con  il
trattenimento. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari  garantiti  nei
centri e' assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di
condizioni di vulnerabilita'  che  richiedono  misure  di  assistenza
particolari. 
                               Art. 8 
 
                       Sistema di accoglienza 
 
  1.  Il  sistema   di   accoglienza   per   richiedenti   protezione
internazionale si basa sulla leale collaborazione tra  i  livelli  di
governo interessati, secondo le forme di  coordinamento  nazionale  e
regionale di cui all'articolo 16, e si articola in una fase di  prima
accoglienza assicurata nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11  e
una fase di seconda  accoglienza  disposta  nelle  strutture  di  cui
all'articolo 14. 
  2.  Le  funzioni  di  soccorso  e  prima  assistenza,  nonche'   di
identificazione continuano ad essere svolte nelle strutture allestite
ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563. 
                               Art. 9 
 
                     Misure di prima accoglienza 
 
  1. Per le esigenze di prima accoglienza e per l'espletamento  delle
operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica,  lo
straniero e' accolto nei  centri  governativi  di  prima  accoglienza
istituiti  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   sentita   la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  secondo  la  programmazione  e   i   criteri
individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale  e  dai  Tavoli  di
coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 16. 
  2. La gestione dei centri di cui al comma 1 puo' essere affidata ad
enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi  di  comuni,  ad
enti pubblici o privati che operano nel  settore  dell'assistenza  ai
richiedenti asilo o agli  immigrati  o  nel  settore  dell'assistenza
sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. 
  3. Le strutture allestite ai sensi  del  decreto-legge  30  ottobre
1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
1995, n. 563, possono essere  destinate,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, alle finalita' di cui al presente articolo. I centri di
accoglienza per richiedenti asilo gia' istituiti alla data di entrata
in vigore del  presente  decreto  svolgono  le  funzioni  di  cui  al
presente articolo. 
  4. Il prefetto, sentito il Dipartimento per le  liberta'  civili  e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia il richiedente nelle
strutture di cui al comma 1. Il richiedente e' accolto per  il  tempo
necessario, all'espletamento delle operazioni di identificazione, ove
non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda ed
all'avvio della procedura di esame della  medesima  domanda,  nonche'
all'accertamento  delle  condizioni  di  salute   diretto   anche   a
verificare,  fin  dal  momento  dell'ingresso  nelle   strutture   di
accoglienza, la sussistenza di situazioni di vulnerabilita'  ai  fini
di cui all'articolo 17, comma 3. 
  5. Espletate le operazioni e gli adempimenti di cui al comma 4,  il
richiedente che ne faccia richiesta,  anche  in  pendenza  dell'esame
della domanda, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 15, e'
trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14, individuate  anche
tenendo conto delle  particolari  esigenze  del  richiedente  di  cui
all'articolo 17. In caso  di  temporanea  indisponibilita'  di  posti
nelle strutture di cui all'articolo 14,  il  richiedente  rimane  nei
centri di  cui  al  presente  articolo,  per  il  tempo  strettamente
necessario  al  trasferimento.   Il   richiedente   portatore   delle
particolari esigenze di cui all'articolo  17  e'  trasferito  in  via
prioritaria nelle strutture di cui all'articolo 14. 
                               Art. 10 
 
                      Modalita' di accoglienza 
 
  1. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1,  sono  assicurati  il
rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle
esigenze connesse all'eta', la tutela della salute fisica  e  mentale
dei richiedenti, l'unita' dei nuclei familiari composti da coniugi  e
da  parenti  entro  il  primo  grado,  l'apprestamento  delle  misure
necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi
dell'articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni  forma
di  violenza  e  a  garantire  la  sicurezza  e  la  protezione   dei
richiedenti. 
  2. E' consentita l'uscita dal centro nelle ore  diurne  secondo  le
modalita' indicate nel regolamento di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con obbligo di rientro nelle  ore
notturne. Il  richiedente  puo'  chiedere  al  prefetto  un  permesso
temporaneo di allontanamento dal  centro  per  un  periodo  di  tempo
diverso  o  superiore  a  quello  di  uscita,  per  rilevanti  motivi
personali  o  per  motivi  attinenti  all'esame  della  domanda.   Il
provvedimento  di   diniego   sulla   richiesta   di   autorizzazione
all'allontanamento e' motivato e comunicato all'interessato ai  sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,
n. 25, e successive modificazioni. 
  3. E' assicurata la facolta' di  comunicare  con  i  rappresentanti
dell'UNHCR,  degli  enti  di  tutela  dei  titolari   di   protezione
internazionale con esperienza consolidata nel settore, con i ministri
di culto, nonche' con gli avvocati e i familiari dei richiedenti. 
  4.  E'  assicurato  l'accesso  ai  centri  dei  soggetti   di   cui
all'articolo 7, comma 2, nonche' degli altri  soggetti  previsti  dal
regolamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, fatte salve le limitazioni giustificate dalla necessita'
di garantire la sicurezza dei locali e dei richiedenti  presenti  nel
centro. 
  5. Il personale che opera nei centri e' adeguatamente formato ed ha
l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i
richiedenti presenti nel centro. 
                               Art. 11 
 
                 Misure straordinarie di accoglienza 
 
  1. Nel caso in cui e' temporaneamente esaurita la disponibilita' di
posti all'interno delle strutture di cui agli  articoli  9  e  14,  a
causa  di  arrivi   consistenti   e   ravvicinati   di   richiedenti,
l'accoglienza  puo'  essere  disposta  dal   prefetto,   sentito   il
Dipartimento per le liberta' civili e  l'immigrazione  del  Ministero
dell'interno,  in  strutture  temporanee,  appositamente   allestite,
previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente,  anche
al fine di  accertare  la  sussistenza  di  esigenze  particolari  di
accoglienza. 
  2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali
di accoglienza nel rispetto dei  principi  di  cui  all'articolo  10,
comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali  del
Governo, sentito l'ente locale  nel  cui  territorio  e'  situata  la
struttura,  secondo  le  procedure  di  affidamento   dei   contratti
pubblici. E' consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle
procedure di  affidamento  diretto  ai  sensi  del  decreto-legge  30
ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione. 
  3. L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 e'  limitata  al
tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente  nelle
strutture di  cui  all'articolo  9  ovvero  nelle  strutture  di  cui
all'articolo 14. 
  4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione della domanda
sono  espletate  presso  la  questura  piu'  vicina   al   luogo   di
accoglienza. 
                               Art. 12 
 
                 Condizioni materiali di accoglienza 
 
  1. Con decreto del Ministro dell'interno e' adottato lo  schema  di
capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei  servizi
relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma
2, 9 e 11, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi  nel
territorio nazionale, in  relazione  alle  peculiarita'  di  ciascuna
tipologia di centro. 
  2. Sullo schema di capitolato di cui al comma 1 sono  acquisite  le
valutazioni del Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo
16. 
  3. Con il regolamento di  cui  all'articolo  30,  sono  individuate
forme di partecipazione e di  coinvolgimento  dei  richiedenti  nello
svolgimento della vita nelle strutture di cui agli articoli 9,  11  e
14. 
                               Art. 13 
 
              Allontanamento ingiustificato dai centri 
 
  1. L'allontanamento ingiustificato  dalle  strutture  di  cui  agli
articoli 9 e 11 comporta la revoca delle condizioni di accoglienza di
cui  al  presente  decreto,  adottata  con  le   modalita'   di   cui
all'articolo 23,  comma  1,  lettera  a),  con  gli  effetti  di  cui
all'articolo 23-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e
successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto. 
                               Art. 14 
 
            Sistema di accoglienza territoriale - Sistema 
           di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 
 
  1. Il richiedente che ha formalizzato  la  domanda  e  che  risulta
privo di mezzi sufficienti a garantire una qualita' di vita  adeguata
per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso,  con
i familiari, alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli  enti  locali
ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990,
n. 39, e finanziate dal  Fondo  di  cui  all'articolo  1-septies  del
medesimo decreto anche in deroga al limite dell'80 per cento  di  cui
al comma 2 del medesimo articolo 1-sexies. 
  2. Con decreto del Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, che si esprime entro trenta  giorni,  sono  fissate  le
modalita' di presentazione da parte degli enti locali  delle  domande
di contributo per la realizzazione dei progetti di accoglienza di cui
al comma  1.  Il  medesimo  decreto  detta  le  linee  guida  per  la
predisposizione dei servizi da assicurare, compresi quelli  destinati
alle persone portatrici di esigenze particolari di  cui  all'articolo
17. 
  3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi  di  sussistenza  di
cui al comma 1 e' effettuata dalla prefettura - Ufficio  territoriale
del Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale. 
  4. Le misure di accoglienza  sono  assicurate  per  la  durata  del
procedimento di  esame  della  domanda  da  parte  della  Commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,  e
successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino  alla  scadenza
del termine per l'impugnazione della decisione. Salvo quanto previsto
dall'articolo 6, comma 7, in caso di ricorso giurisdizionale proposto
ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25,  e  successive  modificazioni,  il  ricorrente,  privo  di  mezzi
sufficienti  ai  sensi  del  comma  1,  usufruisce  delle  misure  di
accoglienza di cui al  presente  decreto  per  il  tempo  in  cui  e'
autorizzato  a   rimanere   nel   territorio   nazionale   ai   sensi
dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo  1°  settembre
2011, n. 150. Nei casi di cui all'articolo 19, comma 5,  del  decreto
legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150,   fino   alla   decisione
sull'istanza di sospensione, il ricorrente rimane nella  struttura  o
nel centro in cui si trova. 
  5. Quando vengono meno  i  presupposti  per  il  trattenimento  nei
centri di cui all'articolo 6,  il  richiedente  che  ha  ottenuto  la
sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi  dell'articolo  19,
comma 5, del decreto  legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150,  ha
accoglienza nei centri o strutture di cui all'articolo 9. 
  6. Al richiedente di cui al comma  5,  e'  prorogata  la  validita'
dell'attestato nominativo di cui  all'articolo  4,  comma  2.  Quando
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2,  lettere  a),
b) e c), al medesimo richiedente possono essere imposte le misure  di
cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo  25  luglio
1998, n. 286. In tal caso competente alla convalida delle misure,  se
ne  ricorrono  i  presupposti,  e'  il  tribunale   in   composizione
monocratica. 
                               Art. 15 
 
Modalita' di accesso al sistema di accoglienza territoriale - Sistema
  di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 
 
  1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 14, comma  1,  il  richiedente
presenta richiesta di accesso all'accoglienza per se' e per i  propri
familiari, previa dichiarazione, al momento della presentazione della
domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza. 
  2. La prefettura - ufficio  territoriale  del  Governo,  cui  viene
trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma
1,  valutata  l'insufficienza  dei  mezzi  di  sussistenza,  accerta,
secondo  le  modalita'  stabilite  con  provvedimento  del  Capo  del
Dipartimento per  liberta'  civili  e  l'immigrazione  del  Ministero
dell'interno, la disponibilita' di posti all'interno del  Sistema  di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14. 
  3. La  prefettura  -  ufficio  territoriale  del  Governo  provvede
all'invio  del  richiedente  nella   struttura   individuata,   anche
avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal gestore. 
  4. L'accoglienza e' disposta  nella  struttura  individuata  ed  e'
subordinata  all'effettiva  permanenza  del  richiedente  in   quella
struttura, salvo il trasferimento in altro centro,  che  puo'  essere
disposto,  per  motivate  ragioni,   dalla   prefettura   -   ufficio
territoriale del Governo in cui ha sede la struttura  di  accoglienza
che ospita il richiedente. Il trasferimento in un centro collocato in
una provincia diversa e' disposto dal Dipartimento  per  le  liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. 
  5. L'indirizzo della struttura di accoglienza e' comunicato, a cura
della prefettura - ufficio territoriale del Governo,  alla  Questura,
nonche' alla Commissione territoriale  per  il  riconoscimento  della
protezione  internazionale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all'articolo 5, comma 2. E' nella facolta' del richiedente comunicare
l'indirizzo della struttura al proprio difensore o consulente legale.
E' consentito l'accesso nelle medesime strutture dell'UNHCR,  nonche'
dei rappresentanti degli enti di tutela dei  titolari  di  protezione
internazionale al fine di prestare assistenza ai richiedenti. 
  6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di  accoglienza
e'   ammesso   ricorso   al   Tribunale   amministrativo    regionale
territorialmente competente. 
                               Art. 16 
 
            Forme di coordinamento nazionale e regionale 
 
  1. Il  Tavolo  di  coordinamento  nazionale,  insediato  presso  il
Ministero dell'interno  -  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e
l'immigrazione,  di  cui  all'articolo  29,  comma  3,  del   decreto
legislativo 19 novembre 2007, n.  251,  e  successive  modificazioni,
individua le linee di indirizzo e predispone la programmazione  degli
interventi diretti a ottimizzare il sistema di  accoglienza  previsto
dal presente decreto, compresi i criteri  di  ripartizione  regionale
dei posti da destinare  alle  finalita'  di  accoglienza  di  cui  al
presente decreto. I criteri di ripartizione regionale individuati dal
Tavolo sono fissati d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  2. Ai fini di cui al comma 1,  il  Tavolo  predispone  annualmente,
salva la necessita' di un termine piu' breve, un Piano nazionale  per
l'accoglienza che, sulla base  delle  previsioni  di  arrivo  per  il
periodo considerato, individua il fabbisogno dei posti  da  destinare
alle finalita' di accoglienza di cui al presente decreto. 
  3. Le linee di indirizzo e la programmazione predisposti dal Tavolo
di cui al comma 1 sono  attuati  a  livello  territoriale  attraverso
Tavoli di coordinamento regionale insediati presso  le  prefetture  -
uffici  territoriali  del  Governo  del  capoluogo  di  Regione,  che
individuano, i criteri di localizzazione delle strutture di cui  agli
articoli 9 e 11, nonche' i criteri di ripartizione, all'interno della
Regione, dei posti da destinare alle finalita' di accoglienza di  cui
al presente decreto,  tenuto  conto  dei  posti  gia'  attivati,  nel
territorio di riferimento, nell'ambito del Sistema di protezione  per
richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14. 
  4. Ai fini dello svolgimento delle  funzioni  di  cui  al  presente
articolo, la composizione e le modalita' operative dei Tavoli di  cui
ai commi 1 e 3 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. 
  5. La partecipazione alle sedute dei Tavoli di cui ai commi 1  e  3
non da' luogo alla corresponsione di compensi,  gettoni,  emolumenti,
indennita' o rimborsi spese comunque denominati. 
                               Art. 17 
 
      Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari 
 
  1. Le misure di accoglienza previste dal presente  decreto  tengono
conto della specifica situazione delle persone vulnerabili,  quali  i
minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le  donne
in stato di gravidanza, i  genitori  singoli  con  figli  minori,  le
vittime della tratta di esseri umani, le  persone  affette  da  gravi
malattie o da disturbi mentali, le persone  per  le  quali  e'  stato
accertato che hanno subito torture, stupri o  altre  forme  gravi  di
violenza psicologica, fisica o  sessuale  o  legata  all'orientamento
sessuale  o  all'identita'  di  genere,  le  vittime  di  mutilazioni
genitali. 
  2.  Ai  richiedenti  protezione  internazionale  identificati  come
vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di
emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo  18,
comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  3. Nei centri di cui all'articolo 9 sono previsti servizi  speciali
di accoglienza  delle  persone  vulnerabili  portatrici  di  esigenze
particolari,  individuati  con  il  decreto   ministeriale   di   cui
all'articolo 12,  assicurati  anche  in  collaborazione  con  la  ASL
competente  per  territorio.   Tali   servizi   garantiscono   misure
assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico. 
  4. Nell'ambito del  sistema  di  accoglienza  territoriale  di  cui
all'articolo 14, sono attivati servizi speciali di accoglienza per  i
richiedenti portatori di esigenze  particolari,  individuati  con  il
decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo  14,  comma  2,
che tengono  conto  delle  misure  assistenziali  da  garantire  alla
persona in relazione alle sue specifiche esigenze. 
  5. Ove  possibile,  i  richiedenti  adulti  portatori  di  esigenze
particolari sono alloggiati insieme ai parenti adulti  gia'  presenti
nelle strutture di accoglienza. 
  6. I servizi predisposti ai sensi dei commi 3 e 4 garantiscono  una
valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle
condizioni di cui al comma 1, da parte di personale qualificato. 
  7. La sussistenza di esigenze particolari e' comunicata dal gestore
del centro alla prefettura presso cui  e'  insediata  la  Commissione
territoriale competente, per l'eventuale  apprestamento  di  garanzie
procedurali particolari ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  2,  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 
  8. Le persone che hanno subito danni  in  conseguenza  di  torture,
stupri o altri gravi atti di violenza accedono ad assistenza  o  cure
mediche e psicologiche appropriate, secondo le  linee  guida  di  cui
all'articolo 27, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  19  novembre
2007, n. 251, e  successive  modificazioni.  Il  personale  sanitario
riceve una specifica formazione ai sensi del  medesimo  articolo  27,
comma 1-bis, ed e' tenuto all'obbligo di riservatezza. 
                               Art. 18 
 
                       Disposizioni sui minori 
 
  1. Nell'applicazione  delle  misure  di  accoglienza  previste  dal
presente decreto assume carattere di priorita' il superiore interesse
del minore in modo da assicurare condizioni  di  vita  adeguate  alla
minore eta', con riguardo  alla  protezione,  al  benessere  ed  allo
sviluppo anche sociale del minore, conformemente  a  quanto  previsto
dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del  fanciullo  del  20
novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176. 
  2. Per la valutazione dell'interesse superiore del  minore  occorre
procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua  eta',  del
suo grado di maturita' e di sviluppo  personale,  anche  al  fine  di
conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore
sia vittima di tratta  di  esseri  umani,  nonche'  a  verificare  la
possibilita' di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo  8,
paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' corrisponda  all'interesse
superiore del minore. 
  3. I figli minori dei  richiedenti  e  i  richiedenti  minori  sono
alloggiati con i genitori, i fratelli minori non  coniugati  o  altro
adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti
del codice civile. 
  4. Nella predisposizione delle misure  di  accoglienza  di  cui  al
presente decreto sono  assicurati  servizi  destinati  alle  esigenze
della minore eta', comprese quelle ricreative. 
  5. Gli operatori che si occupano dei minori  sono  in  possesso  di
idonea qualifica o comunque ricevono una specifica formazione e  sono
soggetti all'obbligo di riservatezza sui dati  e  sulle  informazioni
riguardanti i minori. 
                               Art. 19 
 
               Accoglienza dei minori non accompagnati 
 
  1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i  minori
non accompagnati sono  accolti  in  strutture  governative  di  prima
accoglienza, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
27 agosto  1997,  n.  281,  per  il  tempo  strettamente  necessario,
comunque non superiore a  sessanta  giorni,  alla  identificazione  e
all'eventuale  accertamento  dell'eta',  nonche'  a   ricevere,   con
modalita' adeguate alla loro  eta',  ogni  informazione  sui  diritti
riconosciuti al  minore  e  sulle  modalita'  di  esercizio  di  tali
diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le
strutture  di  prima  accoglienza   sono   attivate   dal   Ministero
dell'interno, in accordo con l'ente  locale  nel  cui  territorio  e'
situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno  anche  in
convenzione  con  gli  enti  locali.   Con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze per i  profili  finanziari,  sono  fissati  le  modalita'  di
accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con  la  normativa
regionale,  e  i  servizi  da  erogare,   in   modo   da   assicurare
un'accoglienza adeguata alla minore eta', nel  rispetto  dei  diritti
fondamentali del minore  e  dei  principi  di  cui  all'articolo  18.
Durante  la  permanenza  nella  struttura  di  prima  accoglienza  e'
garantito un colloquio con uno  psicologo  dell'eta'  evolutiva,  ove
necessario in presenza di un mediatore culturale,  per  accertare  la
situazione personale del minore, i  motivi  e  le  circostanze  della
partenza dal suo Paese di origine e del viaggio  effettuato,  nonche'
le sue  aspettative  future.  La  prosecuzione  dell'accoglienza  del
minore e' assicurata ai sensi del comma 2. 
  2. I minori non accompagnati richiedenti protezione  internazionale
hanno accesso alle  misure  di  accoglienza  predisposte  dagli  enti
locali ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1990, n. 39,  fermo  restando  per  i  minori  non  accompagnati  non
richiedenti protezione internazionale l'accesso alle medesime  misure
di accoglienza nei limiti di cui all'articolo  1,  comma  183,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.  A  tal  fine  gli  enti  locali  che
partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche  e
i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del  decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza
riservati ai minori non accompagnati. 
  3. In caso di temporanea indisponibilita' nelle strutture di cui ai
commi  1  e  2,  l'assistenza  e  l'accoglienza   del   minore   sono
temporaneamente assicurate dalla pubblica autorita' del Comune in cui
il minore si trova, secondo  gli  indirizzi  fissati  dal  Tavolo  di
coordinamento  di  cui  all'articolo  16.  I  Comuni  che  assicurano
l'attivita' di accoglienza ai sensi del presente  comma  accedono  ai
contributi disposti dal Ministero dell'interno  a  valere  sul  Fondo
nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati  di
cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,
nel limite delle risorse del medesimo Fondo. 
  4. Il minore non accompagnato non puo' essere trattenuto o  accolto
presso i centri di cui agli articoli 6 e 9. 
  5. L'autorita' di pubblica sicurezza  da'  immediata  comunicazione
della presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare  per
l'apertura della tutela e per la nomina  del  tutore  a  norma  degli
articoli 343 e seguenti  del  codice  civile,  al  Procuratore  della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale  per  i
minorenni per la ratifica delle misure  di  accoglienza  predisposte,
nonche' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con  mezzi
idonei a  garantirne  la  riservatezza,  al  fine  di  assicurare  il
censimento  e  il  monitoraggio  della  presenza   dei   minori   non
accompagnati. 
  6. Il tutore possiede  le  competenze  necessarie  per  l'esercizio
delle proprie funzioni e svolge i propri compiti  in  conformita'  al
principio dell'interesse superiore del  minore.  Non  possono  essere
nominati tutori individui o organizzazioni i cui  interessi  sono  in
contrasto anche potenziale con quelli  del  minore.  Il  tutore  puo'
essere sostituito solo in caso di necessita'. 
  7.  Al  fine  di  garantire  il  diritto  all'unita'  familiare  e'
tempestivamente avviata  ogni  iniziativa  per  l'individuazione  dei
familiari  del  minore  non   accompagnato   richiedente   protezione
internazionale. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni,  sulla
base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e
i   servizi   dell'asilo,    con    organizzazioni    internazionali,
intergovernative  e  associazioni  umanitarie,  per  l'attuazione  di
programmi  diretti  a  rintracciare  i  familiari  dei   minori   non
accompagnati. Le ricerche ed i programmi  diretti  a  rintracciare  i
familiari sono svolti  nel  superiore  interesse  dei  minori  e  con
l'obbligo  della  assoluta  riservatezza,  in  modo  da  tutelare  la
sicurezza del richiedente e dei familiari. 
                               Art. 20 
 
                      Monitoraggio e controllo 
 
  1. Ferme restando le attivita' svolte dal Servizio centrale di  cui
all'articolo 1-sexies, comma 4, del decreto-legge 30  dicembre  1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990,
n. 39, il Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione  del
Ministero dell'interno svolge, anche tramite le prefetture  -  uffici
territoriali del Governo, attivita' di controllo e monitoraggio della
gestione  delle  strutture  di  accoglienza  previste  dal   presente
decreto. Le prefetture possono a tal fine avvalersi anche dei servizi
sociali del comune. 
  2. L'attivita' di cui al comma 1 ha per oggetto la  verifica  della
qualita' dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di  assistenza
e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui  all'articolo
21, comma 8, del decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
1999, n. 394, e successive modificazioni, e agli articoli  12  e  14,
comma 2, con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie
vulnerabili e ai minori, nonche'  le  modalita'  di  affidamento  dei
servizi di accoglienza previsti dall'articolo 14 a soggetti attuatori
da parte degli enti locali che partecipano  alla  ripartizione  delle
risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 39. 
  3. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2,
il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno puo'  avvalersi  di  qualificate  figure  professionali,
selezionate anche tra funzionari della  pubblica  amministrazione  in
posizione di collocamento a riposo, fermo  restando  quanto  disposto
dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive  modificazioni,  ovvero   di   competenti   organizzazioni
internazionali o intergovernative. Ai relativi oneri si provvede  con
le risorse  del  medesimo  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e
l'immigrazione  disponibili  a  legislazione  vigente,  comprese   le
risorse a tal fine destinate nell'ambito dei fondi europei. 
  4. Degli esiti dell'attivita' di cui ai commi 1 e 2, e'  dato  atto
nella relazione di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge
22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
ottobre 2014, n. 146. 
                               Art. 21 
 
            Assistenza sanitaria e istruzione dei minori 
 
  1. I richiedenti hanno  accesso  all'assistenza  sanitaria  secondo
quanto previsto dall'articolo 34 del decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, fermo  restando  l'applicazione  dell'articolo  35  del
medesimo decreto legislativo nelle more dell'iscrizione  al  servizio
sanitario nazionale. 
  2. I minori richiedenti protezione internazionale o i minori  figli
di richiedenti protezione internazionale  sono  soggetti  all'obbligo
scolastico, ai sensi dell'articolo  38  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, e  accedono  ai  corsi  e  alle  iniziative  per
l'apprendimento della lingua italiana di cui al comma 2 del  medesimo
articolo. 
                               Art. 22 
 
                  Lavoro e formazione professionale 
 
  1. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo
4 consente  di  svolgere  attivita'  lavorativa,  trascorsi  sessanta
giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame
della  domanda  non  e'  concluso  ed  il  ritardo  non  puo'  essere
attribuito al richiedente. 
  2. Il permesso di soggiorno di cui  al  comma  1  non  puo'  essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 
  3. I richiedenti, che  usufruiscono  delle  misure  di  accoglienza
erogate ai sensi  dell'articolo  14,  possono  frequentare  corsi  di
formazione  professionale,  eventualmente  previsti   dal   programma
dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente. 
                               Art. 23 
 
               Revoca delle condizioni di accoglienza 
 
  1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede  le  strutture  di
cui all'articolo 14, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca
delle misure d'accoglienza in caso di: 
    a) mancata presentazione presso la struttura  individuata  ovvero
abbandono del centro di accoglienza da parte del  richiedente,  senza
preventiva  motivata  comunicazione   alla   prefettura   -   ufficio
territoriale del Governo competente; 
    b) mancata presentazione del  richiedente  all'audizione  davanti
all'organo di esame della domanda; 
    c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi  dell'articolo
29 del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25,  e  successive
modificazioni; 
    d) accertamento della disponibilita' da parte del richiedente  di
mezzi economici sufficienti; 
    e) violazione grave o ripetuta delle regole  delle  strutture  in
cui  e'  accolto  da  parte  del  richiedente  asilo,   compreso   il
danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti
gravemente violenti. 
  2. Nell'adozione del provvedimento di revoca si tiene  conto  della
situazione  del  richiedente   con   particolare   riferimento   alle
condizioni di cui all'articolo 17. 
  3. Nell'ipotesi di cui al comma  1,  lettera  a),  il  gestore  del
centro e' tenuto a  comunicare,  immediatamente,  alla  prefettura  -
ufficio  territoriale  del  Governo  la   mancata   presentazione   o
l'abbandono  della  struttura  da  parte  del  richiedente.   Se   il
richiedente asilo e' rintracciato o si presenta volontariamente  alle
Forze  dell'ordine  o  al  centro  di   assegnazione,   il   prefetto
territorialmente  competente  dispone,  con  provvedimento  motivato,
sulla  base  degli  elementi  addotti  dal  richiedente,  l'eventuale
ripristino delle misure di accoglienza.  Il  ripristino  e'  disposto
soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati
da forza  maggiore  o  caso  fortuito  o  comunque  da  gravi  motivi
personali. 
  4. Nell'ipotesi di cui al comma  1,  lettera  e),  il  gestore  del
centro trasmette alla prefettura - ufficio territoriale  del  Governo
una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale  revoca,
entro tre giorni dal loro verificarsi. 
  5. Il provvedimento  di  revoca  delle  misure  di  accoglienza  ha
effetto dal momento della sua comunicazione, ai  sensi  dell'articolo
5, comma 2. Il provvedimento e' comunicato altresi'  al  gestore  del
centro. Avverso il provvedimento di  revoca  e'  ammesso  ricorso  al
Tribunale amministrativo regionale competente. 
  6. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma  1,  lettera
d), il richiedente e' tenuto a rimborsare i costi  sostenuti  per  le
misure di cui ha indebitamente usufruito. 
  7. Quando la sussistenza dei  presupposti  per  la  valutazione  di
pericolosita' del richiedente ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2,
emerge successivamente all'invio nelle strutture di cui agli articoli
9, 11 e 14, il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza
ai sensi del presente articolo e ne da' comunicazione al questore per
l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6. 
                               Art. 24 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono o restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9,
10, 11, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140. 

Capo II
Disposizioni di attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

                               Art. 25 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, dopo le parole:  "territorio  nazionale"  sono
inserite le seguenti: "comprese le frontiere, e le relative  zone  di
transito, nonche' le acque territoriali"; 
    b) all'articolo 2: 
      1) dopo la lettera h) e' inserita la seguente: 
        "h-bis)   «persone   vulnerabili»:   minori;    minori    non
accompagnati;  disabili,  anziani,  donne  in  stato  di  gravidanza,
genitori singoli con figli minori, vittime  della  tratta  di  esseri
umani, persone affette da  gravi  malattie  o  da  disturbi  mentali;
persone per le quali e' accertato che hanno subito torture, stupri  o
altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime
di mutilazioni genitali;"; 
      2) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: 
        "i-bis)  «EASO»:  european  asylum   support   office/ufficio
europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal  regolamento  (UE)  n.
439/2010 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  19  maggio
2010."; 
      3) la lettera m) e' soppressa; 
    c) all'articolo 4: 
      1) al comma 3, il secondo e il terzo  periodo  sono  sostituiti
dai seguenti: "In situazioni di  urgenza,  il  Ministro  dell'interno
nomina   il   rappresentante   dell'ente   locale   su    indicazione
dell'Associazione nazionale dei  comuni  italiani  (ANCI)  e  ne  da'
tempestiva comunicazione alla Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali. Il decreto di nomina  dei  componenti  della  Commissione  e'
adottato  previa  valutazione   dell'insussistenza   di   motivi   di
incompatibilita' derivanti da situazioni di conflitto  di  interessi,
diretto o indiretto, anche potenziale. Per  ciascun  componente  sono
nominati uno o piu' componenti supplenti. I componenti effettivi e  i
componenti  supplenti  sono  designati  in  base  alle  esperienze  o
formazione acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o  in
quello della tutela dei diritti umani."; 
      2) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: 
        "3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura
la predisposizione  di  corsi  di  formazione  per  componente  delle
Commissioni territoriali, anche mediante  convenzioni  stipulate  dal
Ministero dell'interno con le Universita' degli studi.  I  componenti
che  hanno  partecipato  ai  corsi  di  cui  al  presente  comma  non
partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui  all'articolo  15,
comma 1."; 
      3) al comma 5, il primo, il secondo e  il  terzo  periodo  sono
sostituiti   dai   seguenti:   "La   competenza   delle   Commissioni
territoriali  e'  determinata   sulla   base   della   circoscrizione
territoriale in cui e' presentata la domanda ai  sensi  dell'articolo
26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti  in  una  struttura  di
accoglienza governativa o in una struttura del sistema di  protezione
di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.
39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la competenza e'  determinata  in
base alla  circoscrizione  territoriale  in  cui  sono  collocati  la
struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della
procedura si rende necessario il trasferimento  del  richiedente,  la
competenza all'esame della domanda e' assunta dalla Commissione nella
cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il
centro di nuova destinazione."; 
    d) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "La
Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di
informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorita'
degli altri Stati membri."; 
      2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
        "1-bis.   Nell'esercizio   dei   compiti   di   indirizzo   e
coordinamento di cui  al  comma  1,  la  Commissione  nazionale  puo'
individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei  richiedenti  o
parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12, commi 2 e 2-bis. 
        1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di  condotta
per i componenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e
per il personale di supporto delle medesime  Commissioni  e  pubblica
annualmente  un  rapporto  sulle  attivita'  svolte  dalla   medesima
Commissione e dalle Commissioni territoriali."; 
    e) all'articolo 6: 
      1) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "La
domanda puo' essere presentata direttamente dal  minore,  tramite  il
genitore."; 
      2) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "La
domanda del minore non accompagnato puo' essere  altresi'  presentata
direttamente dal tutore sulla base  di  una  valutazione  individuale
della situazione personale del minore."; 
    f) all'articolo 7: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        "1. Il richiedente e' autorizzato a rimanere  nel  territorio
dello Stato fino alla decisione  della  Commissione  territoriale  ai
sensi dell'articolo 32."; 
    g) all'articolo 8: 
      1) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto  il  seguente:
"La Commissione territoriale accerta in primo luogo se sussistono  le
condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato  ai  sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  e
successivamente se sussistono le  condizioni  per  il  riconoscimento
dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17  del
medesimo decreto legislativo."; 
      2) al comma 3, dopo le parole: "dall'ACNUR"  sono  inserite  le
seguenti: "dall'EASO,"; 
      3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
        "3-bis. Ove necessario ai fini dell'esame della  domanda,  la
Commissione  territoriale  puo'   consultare   esperti   su   aspetti
particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di
genere o  inerenti  ai  minori.  La  Commissione,  sulla  base  degli
elementi forniti dal  richiedente,  puo'  altresi'  disporre,  previo
consenso del richiedente, visite mediche  dirette  ad  accertare  gli
esiti di persecuzioni o danni  gravi  subiti  effettuate  secondo  le
linee  guida  di  cui  all'articolo  27,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni.  Se
la Commissione non dispone una visita  medica,  il  richiedente  puo'
effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporne i  risultati
alla Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda."; 
    h) all'articolo 10: 
      1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        "1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di cui al  comma
1   riceve   una   formazione   adeguata   ai   propri   compiti    e
responsabilita'."; 
      2)  al  comma   2,   lettera   a),   le   parole:   "protezione
internazionale;"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "protezione
internazionale,   comprese   le    conseguenze    dell'allontanamento
ingiustificato dai centri;"; 
      3)  al  comma   2,   lettera   d),   le   parole:   "protezione
internazionale."  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "protezione
internazionale, nonche' informazioni sul servizio  di  cui  al  comma
2-bis."; 
      4) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        "2-bis. Al fine  di  garantire  al  richiedente  un  servizio
gratuito di informazione sulla procedura di esame  della  domanda  da
parte delle Commissioni  territoriali,  nonche'  sulle  procedure  di
revoca e sulle modalita' di  impugnazione  delle  decisioni  in  sede
giurisdizionale,   il   Ministero   dell'interno   stipula   apposite
convenzioni con  l'UNHCR  o  con  enti  di  tutela  dei  titolari  di
protezione internazionale con  esperienza  consolidata  nel  settore,
anche ad integrazione dei  servizi  di  informazione  assicurati  dal
gestore  nelle  strutture  di  accoglienza  previste   dal   presente
decreto."; 
      5) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Ove
necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta
dal richiedente in ogni fase della procedura."; 
        i) dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-bis (Informazione e servizi di accoglienza ai  valichi  di
frontiera). - 1. Le informazioni di cui  all'articolo  10,  comma  1,
sono fornite allo straniero che manifesta  la  volonta'  di  chiedere
protezione internazionale ai valichi di frontiera  e  nelle  relative
zone di transito nell'ambito  dei  servizi  di  accoglienza  previsti
dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286. 
  2. E'  assicurato   l'accesso   ai   valichi   di   frontiera   dei
rappresentanti dell'UNHCR e degli enti  di  tutela  dei  titolari  di
protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per
motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni  connesse
alla gestione amministrativa, l'accesso puo' essere limitato, purche'
non impedito completamente.» 
    l) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      "2-bis. Fuori dei casi previsti dal  comma  2,  la  Commissione
territoriale puo' omettere l'audizione del richiedente proveniente da
uno dei Paesi individuati ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1-bis,
quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo  status
di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo  possesso.
In tal caso, la Commissione prima di adottare  la  decisione  formale
comunica all'interessato che  ha  facolta'  di  chiedere,  entro  tre
giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e  che  in
mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la decisione."; 
    m) all'articolo 13: 
      1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        "1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente e' assicurata
la possibilita' di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti
a fondamento della domanda  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251."; 
    2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un  componente
della  Commissione  con  specifica  formazione,  alla  presenza   del
genitore che esercita la responsabilita' genitoriale  o  del  tutore,
nonche' del personale di cui al comma 2. In presenza di  giustificati
motivi,  la  Commissione  territoriale  puo'   procedere   nuovamente
all'ascolto del minore anche senza la presenza  del  genitore  o  del
tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al  comma  2,
se lo ritiene necessario in relazione alla situazione  personale  del
minore e al suo grado di  maturita'  e  di  sviluppo,  nell'esclusivo
interesse del minore."; 
      3) al comma 4, le parole: "al colloquio." sono sostituite dalle
seguenti: "al colloquio e  puo'  chiedere  di  prendere  visione  del
verbale e di acquisirne copia."; 
    n) all'articolo 14: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        "1. Dell'audizione e'  redatto  verbale  di  cui  viene  data
lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e,  in  ogni
caso, tramite interprete. Il verbale  e'  confermato  e  sottoscritto
dall'interessato e contiene le informazioni di  cui  all'articolo  3,
comma 2, del  decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251.  Il
richiedente riceve copia del  verbale  e  ha  facolta'  di  formulare
osservazioni che sono  riportate  in  calce  al  verbale,  anche  per
rilevare  eventuali  errori  di  traduzione  o  di  trascrizione.  La
Commissione  territoriale  adotta  idonee  misure  per  garantire  la
riservatezza dei dati che riguardano l'identita' e  le  dichiarazioni
dei richiedenti."; 
      2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
        "2-bis.  Il  colloquio  puo'  essere  registrato  con   mezzi
meccanici. La registrazione puo' essere acquisita in sede di  ricorso
giurisdizionale avverso la decisione della Commissione  territoriale.
Ove  la  registrazione  sia   trascritta,   non   e'   richiesta   la
sottoscrizione  del  verbale  di  cui  al  comma  1  da   parte   del
richiedente."; 
    o) l'articolo 20 e' abrogato; 
    p) l'articolo 21 e' abrogato; 
    q) l'articolo 22 e' abrogato; 
    r) dopo l'articolo 23, e' inserito il seguente: 
  «Art. 23-bis (Allontanamento ingiustificato). - 1. Nel caso in  cui
il richiedente si allontana senza giustificato motivo dalle strutture
di accoglienza ovvero si sottrae alla misura  del  trattenimento  nei
centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, senza aver sostenuto il colloquio di cui all'articolo 12,  la
Commissione territoriale sospende l'esame della domanda. 
  2. Il richiedente puo' chiedere per una sola  volta  la  riapertura
del procedimento sospeso ai sensi del  comma  1,  entro  dodici  mesi
dalla   sospensione.   Trascorso   tale   termine,   la   Commissione
territoriale  dichiara  l'estinzione  del  procedimento.  La  domanda
presentata dal  richiedente  successivamente  alla  dichiarazione  di
estinzione del procedimento e' sottoposta  ad  esame  preliminare  ai
sensi dell'articolo 29, comma 1-bis. In  sede  di  esame  preliminare
sono valutati i motivi addotti a sostegno  dell'ammissibilita'  della
domanda comprese le ragioni dell'allontanamento.»; 
    s) all'articolo 26: 
      1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        "2-bis. Il verbale di cui al comma 2  e'  redatto  entro  tre
giorni lavorativi dalla manifestazione della volonta' di chiedere  la
protezione ovvero entro sei giorni lavorativi  nel  caso  in  cui  la
volonta' e'  manifestata  all'Ufficio  di  polizia  di  frontiera.  I
termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza  di  un
elevato numero di domande in  conseguenza  di  arrivi  consistenti  e
ravvicinati di richiedenti."; 
      2) il comma 4 e' abrogato; 
      3) al comma 5, le parole: "del codice  civile,  ed  informa  il
Comitato per i minori stranieri"  fino  alla  fine  del  comma,  sono
sostituite dalle seguenti: "del codice civile.  Il  giudice  tutelare
nelle quarantottore  successive  alla  comunicazione  della  questura
provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato  contatto
con il minore per informarlo della propria nomina e con  la  questura
per la conferma  della  domanda  ai  fini  dell'ulteriore  corso  del
procedimento di esame della domanda."; 
      4) al comma 6, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    t) all'articolo 27: 
      1) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "In
tal caso, la procedura di esame della domanda e' conclusa  entro  sei
mesi. Il termine e' prorogato di ulteriori nove mesi quando: 
        a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni
complesse in fatto o in diritto; 
        b) in presenza di un numero  elevato  di  domande  presentate
simultaneamente; 
        c) il ritardo e' da attribuire all'inosservanza da parte  del
richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 11."; 
      2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
        "3-bis. In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine
di nove mesi di cui al comma 3 puo' essere ulteriormente prorogato di
tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato  e  completo
della domanda."; 
    u) all'articolo 28: 
      1) al comma 1,  le  lettere  b)  e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        "b) la domanda e' presentata da un richiedente appartenente a
categorie di persone vulnerabili, in particolare  da  un  minore  non
accompagnato,  ovvero   che   necessita   di   garanzie   procedurali
particolari; 
        c) la domanda e' presentata da un richiedente per il quale e'
stato disposto il trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;"; 
      2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
        "c-bis) la domanda e' esaminata ai  sensi  dell'articolo  12,
comma 2-bis."; 
      3) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        "1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui  al
comma 1  e  all'articolo  28-bis,  il  Presidente  della  Commissione
territoriale, sulla base della documentazione in  atti,  individua  i
casi di procedura prioritaria o accelerata."; 
      4) il comma 2 e' abrogato; 
    v) dopo l'articolo 28, e' inserito il seguente: 
  «Art.  28-bis  (Procedure  accelerate).  -  1.  Nel  caso  previsto
dall'articolo 28, comma 1, lettera c), appena ricevuta la domanda, la
questura   provvede   immediatamente    alla    trasmissione    della
documentazione necessaria alla Commissione  territoriale  che,  entro
sette giorni dalla data di ricezione della  documentazione,  provvede
all'audizione. La  decisione  e'  adottata  entro  i  successivi  due
giorni. 
  2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando: 
    a)  la  domanda  e'  manifestamente  infondata   in   quanto   il
richiedente ha  sollevato  esclusivamente  questioni  che  non  hanno
alcuna attinenza  con  i  presupposti  per  il  riconoscimento  della
protezione  internazionale  ai  sensi  del  decreto  legislativo   19
novembre 2007, n. 251; 
    b) la domanda e' reiterata ai sensi dell'articolo  29,  comma  1,
lettera b); 
    c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo  essere  stato
fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera
ovvero  dopo  essere  stato  fermato  in  condizioni   di   soggiorno
irregolare, al solo  scopo  di  ritardare  o  impedire  l'adozione  o
l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. 
  3. I termini di cui ai commi 1 e  2  possono  essere  superati  ove
necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda,
fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27,  commi  3  e
3-bis. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo  27,
commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.» 
    z) all'articolo 29, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      "1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda e' sottoposta ad
esame preliminare da parte del Presidente della  Commisione,  diretto
ad  accertare  se  emergono  o  sono  stati  addotti,  da  parte  del
richiedente, nuovi elementi, rilevanti  ai  fini  del  riconoscimento
della protezione internazionale. Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  1,
lettera  a),  il   Presidente   della   Commissione   procede   anche
all'audizione  del  richiedente  sui  motivi   addotti   a   sostegno
dell'ammissibilita'   della   domanda   nel   suo   caso   specifico.
Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima  di
adottare la decisione di inammissibilita' comunica al richiedente che
ha facolta' di presentare,  entro  tre  giorni  dalla  comunicazione,
osservazioni a sostegno dell'ammissibilita' della domanda e  che,  in
mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione."; 
    aa) all'articolo 30, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      "1-bis. Quando e' accertata la competenza dell'Italia all'esame
della domanda di cui al comma 1, i termini  di  cui  all'articolo  27
decorrono dal  momento  in  cui  e'  accertata  la  competenza  e  il
richiedente e' preso  in  carico  ai  sensi  del  regolamento  UE  n.
604/2013."; 
    bb) all'articolo 32: 
      1) al comma 1, lettera b), le parole: ", ovvero il  richiedente
provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia  addotto  i  gravi
motivi di cui al comma 2" sono soppresse; 
      2) al comma 1, la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente: 
        "b-bis) rigetta la domanda  per  manifesta  infondatezza  nei
casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a)."; 
      3) il comma 2 e' abrogato; 
      4) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
"A tale fine,  alla  scadenza  del  termine  per  l'impugnazione,  si
provvede  ai  sensi  dell'articolo  13,  commi  4  e  5  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo gli  effetti  dell'articolo
19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150."; 
    cc) all'articolo 35, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      "2-bis. I provvedimenti comunicati alla  Commissione  nazionale
ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell'articolo 19, comma
9-bis, del decreto  legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150,  sono
tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni  territoriali  o
nazionali  al  questore  del  luogo  di  domicilio  del   ricorrente,
risultante  agli  atti  della  Commissione,   per   gli   adempimenti
conseguenti."; 
    dd) l'articolo 36 e' abrogato. 
                               Art. 26 
 
                    Disposizioni di aggiornamento 
 
  1. Nel decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25,  le  parole:
"regolamento (CE) n. 343/2003, del Consiglio, del 18 febbraio  2003,"
ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti:  "regolamento  (UE)
n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  giugno
2013". 
  2. Nel decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25,  la  parola:
"ACNUR" ovunque presente, e' sostituita dalla seguente: "UNHCR". 
                               Art. 27 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      1° settembre 2011, n. 150 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 1°  settembre  2011,  n.
150, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1)   al   primo   periodo,   dopo   le   parole:    "protezione
internazionale" sono aggiunte le seguenti: "o la sezione"; 
      2)  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "la   Commissione
territoriale" sono inserite le seguenti: "o la sezione"; 
      3) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  "Nel  caso  di
ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o  in
una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo  1-sexies
del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti
in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e' competente il tribunale in composizione monocratica,
che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui  ha
sede la struttura ovvero il centro."; 
    b) al comma 3, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Nei
casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo  28
gennaio 2008, n. 25, e nei casi in cui nei confronti  del  ricorrente
e' stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  i
termini previsti dal presente comma sono ridotti della meta'."; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      "4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia  esecutiva
del provvedimento impugnato, tranne  che  nelle  ipotesi  in  cui  il
ricorso viene proposto: 
        a) da parte  di  un  soggetto  nei  cui  confronti  e'  stato
adottato un provvedimento  di  trattenimento  in  un  centro  di  cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
        b) avverso il provvedimento  che  dichiara  inammissibile  la
domanda di riconoscimento della protezione internazionale; 
        c)  avverso  il  provvedimento  di  rigetto   per   manifesta
infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis),  del
decreto  legislativo  28  gennaio   2008,   n.   25,   e   successive
modificazioni; 
        d)  avverso  il  provvedimento  adottato  nei  confronti  dei
soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni."; 
    d) al comma 5, il secondo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
"L'ordinanza di cui all'articolo 5, comma  1,  e'  adottata  entro  5
giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione. Nei  casi  di
cui alle lettere b), c) e  d),  del  comma  4,  quando  l'istanza  di
sospensione e' accolta, al ricorrente e' rilasciato  un  permesso  di
soggiorno per richiesta asilo."; 
    e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
      "5-bis. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai
sensi  del  comma  5   non   sospende   l'efficacia   esecutiva   del
provvedimento che dichiara, per la seconda  volta,  inammissibile  la
domanda di riconoscimento della protezione  internazionale  ai  sensi
dell'articolo 29, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  28
gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni."; 
    f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
      "9.  Entro  sei  mesi  dalla  presentazione  del  ricorso,   il
Tribunale decide, sulla base  degli  elementi  esistenti  al  momento
della  decisione,  con  ordinanza  che  rigetta  il  ricorso   ovvero
riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di  persona  cui  e'
accordata la protezione sussidiaria. In caso  di  rigetto,  la  Corte
d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal  deposito  del
ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla
impugnazione del provvedimento di  rigetto  pronunciato  dalla  Corte
d'Appello."; 
    g) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
      "9-bis. L'ordinanza di cui al comma 9, nonche' i  provvedimenti
di cui all'articolo  5  sono  comunicati  alle  parti  a  cura  della
cancelleria.". 

Capo III
Disposizioni finali

                               Art. 28 
 
                            Norma finale 
 
  1. Il  riferimento  all'articolo  5,  commi  2  e  7,  del  decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140, contenuto nell'articolo 13, comma
1, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi  sostituito  dal
riferimento all'articolo 14, commi 1 e 4, del presente decreto. 
  2. Il riferimento all'articolo 6, comma 4, del decreto  legislativo
30 maggio 2005, n. 140, contenuto  nell'articolo  13,  comma  2,  del
medesimo  decreto  legislativo,  deve   intendersi   sostituito   dal
riferimento all'articolo 15, comma 3, del presente decreto. 
  3. Il riferimento agli articoli 20, commi 2, 3 e  4,  nonche'  agli
articoli 35 e 36, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25,
contenuto  nell'articolo  39,   comma   5,   del   medesimo   decreto
legislativo,   deve   intendersi    sostituito    dal    riferimento,
rispettivamente, agli articoli 9 e 14, comma 4, del presente decreto. 
                               Art. 29 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti degli
stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente e
comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
                               Art. 30 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma
1, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono apportate al regolamento di  cui  all'articolo  38
del  decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  le  modifiche
occorrenti all'attuazione del presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Palermo, addi' 18 agosto 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Alfano, Ministro dell'interno 
 
                            Gentiloni Silveri, Ministro degli  affari
                            esteri     e      della      cooperazione
                            internazionale 
 
                            Orlando, Ministro della giustizia 
 
                            Lorenzin, Ministro della salute 
 
                            Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle
                            politiche sociali 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando