DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2016, n. 15

Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento  (UE)
n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione  del  mercato  interno  («Regolamento  IMI»).
(16G00021) 
 
 Vigente al: 28-2-2016  
 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  e,  in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Vista  la  direttiva  2013/55/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 20 novembre 2013,  recante  modifica  della  direttiva
2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
e del regolamento  (UE)  n.  1024/2012,  relativo  alla  cooperazione
amministrativa attraverso il  sistema  di  informazione  del  mercato
interno (Regolamento IMI); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  ottobre   2012,   relativo   alla   cooperazione
amministrativa attraverso il  sistema  di  informazione  del  mercato
interno e  che  abroga  la  decisione  2008/49/CE  della  Commissione
(«regolamento IMI»); 
  Vista  la  direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 7 settembre 2007,  relativa  al  riconoscimento  delle
qualifiche professionali; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
attuazione della  direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso nella seduta del 17 dicembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 gennaio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  della
salute, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali,  dello
sviluppo economico, dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno  e  delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri
degli  affari  esteri   e   della   cooperazione   internazionale   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 1 del  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.
206,dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Il presente decreto disciplina, altresi', il riconoscimento
delle qualifiche professionali gia' acquisite in  uno  o  piu'  Stati
membri dell'Unione europea e  che  permettono  al  titolare  di  tali
qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione
corrispondente, ai fini  dell'accesso  parziale  ad  una  professione
regolamentata sul territorio nazionale, nonche' i criteri relativi al
riconoscimento dei tirocini  professionali  effettuati  da  cittadini
italiani in un altro Stato membro.". 
                               Art. 2 
 
 
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    "1-bis. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  anche
ai cittadini italiani che hanno effettuato un tirocinio professionale
al di fuori del territorio nazionale. 
    1-ter. Gli articoli da 5-bis a 5-sexies si applicano: 
      a) ai cittadini italiani titolari di un qualifica professionale
conseguita o riconosciuta in Italia; 
      b) ai cittadini italiani o  europei  che  hanno  conseguito  le
qualifiche  professionali  in  piu'  di  uno  Stato  membro  tra  cui
l'Italia; 
      c) ai cittadini dell'Unione  europea  legalmente  stabiliti  in
Italia, che richiedono  il  rilascio  di  una  tessera  professionale
europea  ai  fini  della  libera  prestazione  di  servizi  o   dello
stabilimento in un altro Stato membro.". 
                               Art. 3 
 
 
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",  fatto
salvo quanto previsto  all'articolo  5-septies  in  tema  di  accesso
parziale". 
                               Art. 4 
 
 
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 4, comma 1,  del  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) la lettera e) e' sostituita dalla  seguente:  "e)  «formazione
regolamentata»: qualsiasi formazione  che,  secondo  le  prescrizioni
vigenti, e' specificamente orientata all'esercizio di una determinata
professione  e  consiste   in   un   ciclo   di   studi   completato,
eventualmente,  da  una  formazione   professionale,   un   tirocinio
professionale  o  una  pratica   professionale,   secondo   modalita'
stabilite dalla legge; 
    2) la lettera f) e' sostituita dalla  seguente:  "f)  «esperienza
professionale»: l'esercizio effettivo e legittimo  della  professione
in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un  periodo
equivalente;"; 
    3) la  lettera  h)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "h)  «prova
attitudinale»: una verifica riguardante le conoscenze, le  competenze
e  le  abilita'  professionali  del  richiedente   effettuata   dalle
autorita'  competenti  allo  scopo  di   valutare   l'idoneita'   del
richiedente ad esercitare una professione regolamentata;"; 
    4) la lettera n) e' abrogata; 
    5) dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti: 
      n-bis)  «tirocinio  professionale»:  un  periodo   di   pratica
professionale effettuato sotto supervisione, purche' costituisca  una
condizione per l'accesso a una professione regolamentata e  che  puo'
svolgersi in forma di tirocinio curriculare o in forma  di  tirocinio
extracurriculare o, laddove previsto, anche in apprendistato; 
      n-ter)  «tessera   professionale   europea»:   un   certificato
elettronico attestante o che il professionista ha  soddisfatto  tutte
le condizioni necessarie per fornire servizi, su  base  temporanea  e
occasionale, nel territorio dello Stato  o  il  riconoscimento  delle
qualifiche professionali ai fini dello  stabilimento  nel  territorio
dello Stato; 
      n-quater) «apprendimento  permanente»:  l'intero  complesso  di
istruzione   generale,   istruzione   e   formazione   professionale,
istruzione non formale  e  apprendimento  non  formale  e  informale,
intrapresi nel corso della vita, che comporta un miglioramento  delle
conoscenze, delle abilita' e delle  competenze,  che  puo'  includere
l'etica professionale; 
      n-quinquies) «motivi imperativi di interesse generale»:  motivi
riconosciuti tali  dalla  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea; 
      n-sexies) «Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei
crediti o crediti ECTS»:  il  sistema  di  crediti  per  l'istruzione
superiore utilizzato nello Spazio europeo dell'istruzione superiore; 
      n-septies) «legalmente  stabilito»:  un  cittadino  dell'Unione
europea e' legalmente  stabilito  nello  Stato  membro  di  residenza
quando ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale da
parte delle Autorita' competenti di detto Stato e non e' soggetto  ad
alcun divieto, neppure temporaneo,  all'esercizio  della  professione
sul territorio nazionale. E' possibile  essere  legalmente  stabiliti
come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente.". 
                               Art. 5 
 
 
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1)  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "a)   la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per  gli  affari
regionali, le autonomie e  lo  sport,  per  tutte  le  attivita'  che
riguardano il  settore  sportivo  e  per  quelle  esercitate  con  la
qualifica di professionista sportivo, ad accezione di quelle  di  cui
alla lettera l-septies);" 
      2) la lettera b) e' abrogata; 
      3)  alla  lettera  c),  le  parole:  "alla  lettera  g)"   sono
sostituite dalle seguenti: "alle lettere f) e l-sexies)"; 
      4) alla lettera f), le parole:  "il  Ministero  della  pubblica
istruzione"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" e, in  fine,  sono
aggiunte le seguenti parole: "nonche' per il personale ricercatore  e
per  le  professioni  di  architetto,   pianificatore   territoriale,
paesaggista, conservatore  dei  beni  architettonici  ed  ambientali,
architetto junior e pianificatore junior;"; 
      5) la lettera g) e' abrogata; 
      6) alla lettera h), le parole: "il Ministero dell'universita' e
della  ricerca"sono  sostituite   dalle   seguenti:   "il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca"; 
      7) alla lettera i), le parole: "il Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali" sono sostituite dalle  seguenti:  "il  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo" e, in fine,  sono
aggiunte le seguenti parole: "nonche' per le attivita' che riguardano
il settore turistico"; 
      8) alla lettera l) le parole: "il Ministero del lavoro e  della
previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero del
lavoro e delle politiche  sociali"  e,  in  fine,  sono  aggiunte  le
seguenti parole:  "nonche'  per  la  professione  di  consulente  del
lavoro, per le professioni  afferenti  alla  conduzione  di  impianti
termici e di generatori di vapore;"; 
      9) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti: 
        "l-bis)  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  per   la
professione di consulente in proprieta' industriale e per  quella  di
agente immobiliare; 
        l-ter) il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali per le professioni di allenatore, fantino  e  guidatore  di
cavalli da corsa, classificatore di carcasse suine  e  classificatore
di carcasse bovine; 
        l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
per  le  professioni  di  insegnante,  istruttore  di  autoscuola   e
assistente bagnante; 
        l-quinquies) il Ministero dell'interno,  per  le  professioni
afferenti all'area  dei  servizi  di  controllo  e  della  sicurezza,
nonche' per le professioni  di  investigatore  privato,  titolare  di
istituto di investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza
in ambito sportivo; 
        l-sexies) l'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  per  la
professione di spedizioniere doganale/doganalista; 
        l-septies) il Comitato olimpico nazionale  italiano,  per  le
professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore  atletico,
direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara". 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      "2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2, ciascuna
per le professioni di propria  competenza,  sono  altresi'  autorita'
competenti responsabili  della  gestione  delle  domande  di  tessera
professionale europea di cui agli articoli 5-ter e seguenti.  Per  la
professione  di  guida  alpina,  il  Dipartimento  per   gli   affari
regionali, le autonomie e lo sport e', inoltre, autorita'  competente
incaricata dell'assegnazione delle domande di  tessera  professionale
europea qualora vi siano piu' autorita' regionali  competenti,  cosi'
come previsto dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione  (UE)  n.
983/2015 della Commissione del 24 giugno 2015."; 
    c) al comma 3: 
      1) alla lettera a), le parole: " Dipartimento per le  politiche
giovanili e le attivita' sportive" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport"; 
      2) la lettera b) e' abrogata; 
      3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) il Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per le  attivita'
di cui all'allegato IV, Lista II e III, non  comprese  nelle  lettere
c), d), e) ed f)"; 
      4) alla lettera e), le parole: "il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali". 
                               Art. 6 
 
Introduzione degli  articoli  5-bis,  5-ter,  5-quater,  5-quinquies,
  5-sexies e 5-septies nel decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.
  206 
 
  Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo  5,
sono inseriti i seguenti: 
    "Art.  5-bis  (Tessera  professionale  europea  (EPC))  -  1.  E'
possibile richiedere il rilascio della tessera professionale  europea
alle autorita' competenti di cui all'articolo 5, per  le  professioni
di: 
      a) infermiere responsabile dell'assistenza generale; 
      b) farmacista; 
      c) fisioterapista; 
      d) guida alpina; 
      e) agente immobiliare. 
  2. La richiesta di rilascio  della  tessera  professionale  europea
viene gestita dall'autorita' competente di cui all'articolo 5 secondo
le procedure previste dal regolamento di esecuzione (UE) n.  2015/983
della Commissione del  24  giugno  2015,  attraverso  il  Sistema  di
informazione del mercato interno (IMI) di cui al regolamento (UE)  n.
1024/2012, del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  25  ottobre
2012. 
  3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari  di  una
qualifica professionale di cui al comma 1,  che  vogliano  effettuare
una libera prestazione di servizi o vogliano esercitare il diritto di
stabilimento in un altro Stato membro possono scegliere di presentare
domanda  per  la  tessera  professionale  europea  o  ricorrere  alle
procedure di cui alla normativa europea  vigente  sul  riconoscimento
delle qualifiche professionali. 
  4. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2,  comma  1-ter,
intendano prestare in un altro  Stato  membro  servizi  temporanei  e
occasionali  diversi   da   quelli   contemplati   all'articolo   11,
l'autorita'  competente,  individuata  all'articolo  5,  rilascia  la
tessera professionale europea conformemente  agli  articoli  5-ter  e
5-quater. La tessera professionale  europea  sostituisce,  in  questo
caso, la dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10. 
  5. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter,  titolari
di una qualifica professionale,  intendano  stabilirsi  in  un  altro
Stato membro o fornire servizi a norma dell'articolo 11,  l'autorita'
competente di cui all'articolo 5 completa tutte le fasi  preparatorie
concernenti il fascicolo personale del richiedente creato nell'ambito
del sistema di informazione del mercato interno  (IMI)  di  cui  agli
articoli 5-ter e 5-quinquies. In tal caso  la  tessera  professionale
europea e' rilasciata dall'autorita' competente  dello  Stato  membro
ospitante conformemente  alle  disposizioni  di  cui  alla  normativa
europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche  professionali  e
del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione  del
24 giugno 2015. Ai fini dello stabilimento, il rilascio della tessera
professionale  europea   non   conferisce   un   diritto   automatico
all'esercizio   della   professione   se   esistono   requisiti    di
registrazione o altre procedure di controllo gia' vigenti nello Stato
membro ospitante prima dell'introduzione della tessera  professionale
europea per quella professione. 
  Art. 5-ter  (Domanda di tessera professionale europea  e  creazione
di un fascicolo IMI) -  1.  La  domanda  di  rilascio  della  tessera
professionale europea puo' essere presentata esclusivamente online. 
  2. Le domande devono essere corredate dei documenti richiesti dallo
Stato membro ospitante ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n.
2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. 
  3. Entro una settimana dal ricevimento della  domanda,  l'autorita'
competente  da'  notizia  dell'avvenuta  ricezione  della  domanda  e
informa il richiedente di eventuali documenti mancanti. Se del  caso,
l'autorita' competente rilascia ogni certificato necessario  che  sia
gia' in proprio possesso, richiesto sulla base del presente  decreto.
L'autorita' competente verifica che  il  richiedente  sia  legalmente
stabilito  sul  territorio  nazionale  nonche'  l'autenticita'  e  la
validita' di tutti  i  documenti  necessari  rilasciati  dallo  Stato
stesso.  In  caso  di  dubbi  debitamente  giustificati,  l'autorita'
competente consulta  l'organismo  competente  che  ha  rilasciato  il
documento e  puo'  chiedere  al  richiedente  copie  certificate  dei
documenti. Se il richiedente presenta ulteriori domande  di  rilascio
di  tessera  professionale,  le  autorita'  competenti  non   possono
chiedere nuovamente la presentazione dei documenti gia'  inclusi  nel
fascicolo IMI e ancora validi. 
  Art. 5-quater (Tessera professionale  europea  per  la  prestazione
temporanea  e  occasionale  di  servizi  diversi  da  quelli  di  cui
all'articolo 11) - 1. L'autorita' competente di cui  all'articolo  5,
in qualita' di Stato membro di  origine,e'  tenuta  a  verificare  la
domanda e i documenti giustificativi  caricati  dal  richiedente  nel
fascicolo IMI e a rilasciare allo  stesso  la  tessera  professionale
europea per  la  prestazione  temporanea  e  occasionale  di  servizi
diversi da quelli previsti all'articolo 11, entro il termine  di  tre
settimane, che decorre dalla scadenza del termine  di  una  settimana
previsto all'articolo 5-ter, comma 3, o dal ricevimento dei documenti
mancanti. Essa  trasmette  immediatamente  la  tessera  professionale
europea all'autorita' competente di ciascuno Stato  membro  ospitante
interessato e ne informa il richiedente. Lo  Stato  membro  ospitante
non puo' chiedere le dichiarazioni  di  cui  all'articolo  10  per  i
successivi diciotto mesi. 
  2.  E'  ammesso  ricorso  sia  avverso  la  decisione  sia  avverso
l'assenza di decisione dell'autorita' competente di cui  all'articolo
5 sul rilascio della tessera professionale. 
  3. Il titolare di una tessera professionale  europea,  che  intenda
prestare  servizi  in  Stati  membri  diversi  da  quelli  menzionati
inizialmente nella domanda di cui al comma 1, puo' fare  domanda  per
l'estensione all'autorita' competente. In  tal  caso  si  seguono  le
procedure  di  cui  al  comma  1,  fermo  restando  quanto   previsto
all'articolo 5-ter, comma 3, ultimo capoverso.  Qualora  il  titolare
intenda continuare a prestare i servizi oltre il periodo di  diciotto
mesi indicato al comma  1,  ne  informa  l'autorita'  competente.  In
entrambi i casi, il titolare fornisce  anche  tutte  le  informazioni
relative  a  mutamenti  oggettivi  della  situazione  comprovata  nel
fascicolo IMI richieste dall'autorita' competente di cui all'articolo
5 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n.  2015/983  della
Commissione del 24 giugno 2015. L'autorita' competente  trasmette  la
tessera professionale europea aggiornata agli Stati membri  ospitanti
interessati. 
  4.  Qualora  l'autorita'  competente  di  cui  all'articolo  5,  in
qualita' di Stato membro  ospitante,  sia  informata,  attraverso  il
sistema IMI, del rilascio di un certificato di tessera  professionale
europea, da parte dell'autorita' competente di un altro Stato membro,
per i fini di cui  al  presente  articolo,  non  puo'  richiedere  le
dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi. 
  5.  La  tessera  professionale  europea   e'   valida   sull'intero
territorio nazionale,  per  tutto  il  tempo  in  cui  il  rispettivo
titolare conserva il diritto di esercitare, sulla base dei  documenti
e delle informazioni contenute nel fascicolo IMI. 
  Art. 5-quinquies (Tessera professionale europea per lo stabilimento
e per la prestazione temporanea  e  occasionale  di  servizi  di  cui
all'articolo 11) - 1. L'autorita' competente di cui  all'articolo  5,
in qualita' di Stato membro di origine, verifica l'autenticita' e  la
validita' dei documenti giustificativi caricati dal  richiedente  nel
fascicolo IMI ai fini  del  rilascio  di  una  tessera  professionale
europea per  lo  stabilimento  o  per  la  prestazione  temporanea  e
occasionale di servizi di  cui  all'articolo  11.  Tale  verifica  e'
effettuata entro un mese dal ricevimento  della  domanda  di  tessera
professionale europea o, nel caso di  documenti  mancanti,  entro  un
mese dal ricevimento degli  stessi,  ai  sensi  dell'articolo  5-ter,
comma 3. L'autorita' competente trasmette immediatamente  la  domanda
all'autorita' competente dello Stato membro nel quale il  richiedente
voglia stabilirsi o verso il quale voglia effettuare  la  prestazione
temporanea  e  occasionale  di  servizi  di  cui   all'articolo   11,
informando contestualmente il richiedente. 
  2. Nei casi  previsti  agli  articoli  27,  31,  58-bis  e  58-ter,
l'autorita' competente di cui all'articolo 5, in  qualita'  di  Stato
membro ospitante, decide, entro un mese  dalla  data  di  ricevimento
della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine,  se  rilasciare
la tessera  professionale  europea.  In  caso  di  dubbi  debitamente
giustificati, l'autorita'  competente  di  cui  all'articolo  5  puo'
chiedere  allo  Stato  membro  d'origine  ulteriori  informazioni   o
l'inclusione,  entro  due  settimane  dalla  richiesta,  della  copia
certificata di un documento; in tal caso, fatto salvo quanto previsto
al comma 5, il termine di un mese continua a decorrere. 
  3. Nei casi previsti all'articolo 11 e all'articolo 16, l'autorita'
competente di  cui  all'articolo  5,  in  qualita'  di  Stato  membro
ospitante, decide, entro  due  mesi  dal  ricevimento  della  domanda
trasmessa dallo Stato membro d'origine,  se  rilasciare  una  tessera
professionale  europea  oppure  assoggettare  il  titolare   di   una
qualifica professionale a misure compensative secondo la procedura di
cui all'articolo 22.  In  caso  di  dubbi  debitamente  giustificati,
l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' chiedereallo  Stato
membro d'origine ulteriori informazioni  o  l'inclusione,  entro  due
settimane dalla richiesta, della copia certificata di  un  documento;
in tal caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5,  il  termine  di
due mesi continua a decorrere. 
  4. Nel caso in cui l'autorita'  competente  non  riceva,  da  parte
dello Stato membro  d'origine  o  del  richiedente,  le  informazioni
necessarie  per  decidere  in  merito  al  rilascio   della   tessera
professionale europea, puo' rifiutare il rilascio della tessera. Tale
rifiuto e' debitamente giustificato. 
  5. Se l'autorita' competente non  adotta  una  decisione  entro  il
termine stabilito ai commi 2 e 3 o al  richiedente  non  e'  data  la
possibilita'  di  sostenere  una  prova  attitudinale   conformemente
all'articolo  11,  comma  4,  la  tessera  professionale  europea  si
considera rilasciata  ed  e'  inviata  automaticamente,  mediante  il
sistema IMI,  al  richiedente  stesso.  L'autorita'  competente  puo'
estendere di due settimane il termine di cui ai commi 2 e  3  per  il
rilascio della tessera professionale europea, motivando la  richiesta
di proroga e informandone il richiedente. Tale proroga e' ammessa per
una volta sola e unicamente quando  e'  strettamente  necessaria,  in
particolare  per  ragioni  attinenti  alla  salute  pubblica  o  alla
sicurezza dei destinatari del servizio. 
  6. Le misure intraprese dall'autorita' competente conformemente  al
comma 1, sostituiscono la domanda di riconoscimento  della  qualifica
professionale ai  sensi  della  legislazione  nazionale  dello  Stato
membro ospitante. 
  Art. 5-sexies  (Elaborazione  e  accesso  ai  dati  riguardanti  la
tessera professionale europea) - 1. Le autorita'  competenti  di  cui
all'articolo 5, in qualita' di Stato membro  d'origine  e  ospitante,
nel rispetto di quanto previsto dal  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, recante approvazione del Codice  in  materia  dei  dati
personali e fermo restando l'obbligo di allerta di  cui  all'articolo
8-bis, aggiornano tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI dei
titolari  di  tessera  professionale  europea  con  le   informazioni
riguardanti le sanzioni disciplinari e penali relative a un divieto o
una  restrizione,  che   hanno   conseguenze   sull'esercizio   delle
attivita'.  Gli  aggiornamenti  includono   la   soppressione   delle
informazioni  non  piu'  richieste.   Il   titolare   della   tessera
professionale europea e le autorita' competenti che hanno accesso  al
corrispondente fascicolo IMI devono essere  informate  immediatamente
di ogni aggiornamento. 
  2.  Le  autorita'  giudiziarie  nazionali  che  hanno   emesso   un
provvedimento che limita o vieta al titolare di tessera professionale
europea,  anche  solo  a  titolo  temporaneo,  l'esercizio  totale  o
parziale sul territorio, informano tempestivamente  gli  ordini  o  i
collegi professionali competenti e, nel caso  in  cui  per  una  data
professione   regolamentata   non   esistano   ordini    o    collegi
professionali, le autorita' competenti di cui all'articolo 5. 
  3. Gli ordini e i  collegi  professionali  informano  le  autorita'
competenti di cui all'articolo 5 dei provvedimenti di cui al comma  2
nonche' degli altri provvedimenti, di cui  siano  a  conoscenza,  che
limitano o vietano al  titolare  di  tessera  professionale  europea,
anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio  totale  o  parziale  sul
territorio. 
  4. Il contenuto degli aggiornamenti delle informazioni  di  cui  al
comma 1 si limita a indicare: 
    a) l'identita' del professionista; 
    b) la professione interessata; 
    c) le  informazioni  riguardanti  l'autorita'  nazionale  che  ha
adottato la decisione di divieto o restrizione; 
    d) l'ambito di applicazione della restrizione o del divieto; 
    e) il periodo nel quale si applica la restrizione o il divieto. 
  5. L'accesso alle  informazioni  contenute  nel  fascicolo  IMI  e'
limitato alle  autorita'  competenti  in  qualita'  di  Stato  membro
d'origine e  ospitante  conformemente  alla  direttiva  95/46/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  24  ottobre  1995,  relativa
alla tutela delle persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione  di  tali  dati.  Le
autorita'   competenti   rilasciano   al   titolare   della   tessera
professionale europea, se richiesto, informazioni sul  contenuto  del
fascicolo IMI. 
  6. Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si
limitano alle informazioni necessarie ad  accertare  il  diritto  del
titolare all'esercizio della professione per la quale la  tessera  e'
stata rilasciata, vale a dire nome, cognome, data e luogo di nascita,
professione, qualifiche formali del titolare  e  regime  applicabile,
autorita' competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di
sicurezza e riferimento  a  un  documento  di  identita'  valido.  Le
informazioni  relative  all'esperienza  professionale  acquisita  dal
titolare della tessera professionale europea e le misure compensative
superate sono incluse nel fascicolo IMI. 
  7. I dati  personali  inclusi  nel  fascicolo  IMI  possono  essere
trattati per tutto il tempo necessario ai  fini  della  procedura  di
riconoscimento e come prova del riconoscimento o  della  trasmissione
della dichiarazione prevista all'articolo 10. Le autorita' competenti
assicurano che il titolare della tessera professionale europea  abbia
il diritto di chiedere, in qualsivoglia momento  e  senza  costi,  la
rettifica di dati inesatti o incompleti oppure la soppressione  o  il
blocco del fascicolo IMI interessato. Il  titolare  e'  informato  di
tale diritto al momento  del  rilascio  della  tessera  professionale
europea e ogni due anni dopo il rilascio della tessera.  In  caso  di
richiesta di soppressione del fascicolo IMI da parte del titolare  di
una tessera professionale europea, rilasciata per lo  stabilimento  o
la  prestazione  temporanea  e  occasionale   di   servizi   di   cui
all'articolo 11, le autorita' competenti, in qualita' di Stato membro
ospitante interessato,  rilasciano  un  attestato  di  riconoscimento
delle proprie qualifiche professionali. 
  8. Con riguardo all'elaborazione di dati personali contenuti  nella
tessera  professionale  europea  e  in  tutti  i  fascicoli  IMI,  le
autorita' competenti sono considerate  responsabili  del  trattamento
dei dati ai sensi dell'articolo 4,comma 1, lettera  g),  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Per le procedure di cui ai  commi
da 1 a 4, la  Commissione  europea  e'  considerata  un'autorita'  di
controllo ai sensi dell'articolo 2,  paragrafo  1,  lettera  d),  del
regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche  in
relazione  al  trattamento  dei  dati  personali   da   parte   delle
istituzioni  e  degli  organismi  comunitari,   nonche'   la   libera
circolazione di tali dati. 
  9. Fatto salvo il comma 3, le  Autorita'  competenti  prevedono  la
possibilita' per datori di lavoro, consumatori,  pazienti,  autorita'
pubbliche e altre parti interessate di verificare l'autenticita' e la
validita' di una tessera professionale europea  presentata  loro  dal
titolare. Le norme in materia di accesso al fascicolo  IMI,  i  mezzi
tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma sono  quelli
stabiliti nel  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2015/983  della
Commissione del 24 giugno 2015. 
  Art. 5-septies (Accesso parziale) - 1. Le autorita'  competenti  di
cui all'articolo 5,  previa  valutazione  di  ciascun  singolo  caso,
accordano  l'accesso  parziale  a  un'attivita'   professionale   sul
territorio nazionale unicamente se sono soddisfatte congiuntamente le
seguenti condizioni: 
    a) il professionista e'  pienamente  qualificato  per  esercitare
nello Stato membro d'origine l'attivita' professionale per  la  quale
si chiede un accesso parziale; 
    b)  le  differenze  tra  l'attivita'   professionale   legalmente
esercitata  nello   Stato   membro   d'origine   e   la   professione
regolamentata in Italia sono cosi' rilevanti  che  l'applicazione  di
misure compensative comporterebbe per il  richiedente  di  portare  a
termine il programma completo di istruzione e formazione previsto sul
territorio nazionale  al  fine  di  avere  accesso  alla  professione
regolamentata nel suo complesso; 
    c) l'attivita' professionale puo' essere oggettivamente  separata
da altre attivita' che rientrano nella professione  regolamentata  in
Italia. In ogni caso un'attivita' verra' considerata separabile  solo
se  puo'  essere  esercitata  autonomamente  nello  Stato  membro  di
origine. 
  2. L'accesso parziale puo' essere rifiutato se cio' e' giustificato
da un motivo  imperativo  di  interesse  generale,  che  permette  di
conseguire l'obiettivo perseguito e si limita a quanto necessario per
raggiungere tale obiettivo. 
  3.  Le  domande  ai  fini   dello   stabilimento   sono   esaminate
conformemente alle disposizioni del titolo III, capi I e II. 
  4. Le domande ai fini della prestazione  di  servizi  temporanei  e
occasionali,   concernenti   attivita'   professionali   che    hanno
implicazioni a livello  di  salute  pubblica  o  di  sicurezza,  sono
oggetto di esame conformemente alle disposizioni di cui al titolo II. 
  5. In deroga alle disposizioni del presente  decreto  sull'uso  del
titolo professionale, l'attivita' professionale, una volta  accordato
l'accesso parziale, e' esercitata con il titolo  professionale  dello
Stato  membro  di   origine.   I   professionisti   che   beneficiano
dell'accesso  parziale  indicano  chiaramente  ai   destinatari   del
servizio l'ambito delle proprie attivita' professionali. 
  6. Il presente  articolo  non  si  applica  ai  professionisti  che
beneficiano   del   riconoscimento   automatico   delle    qualifiche
professionali a norma del titolo III, capi III , IV e IV-bis". 
                               Art. 7 
 
 
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.
                                 206 
 
  L'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206,  e'
sostituito dal seguente: 
    "Art. 6 (Centro di assistenza) - 1. La Presidenza  del  Consiglio
dei ministri -  Dipartimento  per  le  politiche  europee  assolve  i
compiti di: 
      a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea; 
      b) Centro di assistenza per il riconoscimento delle  qualifiche
professionali. 
  2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera  a),  ha  i  seguenti
compiti: 
    a) promuovere l'applicazione uniforme  del  presente  decreto  da
parte delle autorita' di cui all'articolo 5; 
    b)  favorire  la  circolazione  di  ogni  informazione  utile  ad
assicurare l'applicazione del presente decreto, in particolare quelle
relative alle condizioni d'accesso  alle  professioni  regolamentate,
anche sollecitando  l'aiuto  dei  centri  di  assistenza  di  cui  al
presente decreto; 
    c) esaminare proposte di quadri comuni di formazione e  di  prove
di formazione comune; 
    d)  scambiare  informazioni  e  migliori  prassi   al   fine   di
ottimizzare il continuo sviluppo professionale; 
    e) scambiare informazioni  e  migliori  prassi  sull'applicazione
delle  misure  compensative  di  cui  all'articolo  22  per  presente
decreto. 
  3. Le autorita' di cui all'articolo 5 mettono  a  disposizione  del
coordinatore di cui al comma 1, lettera a), le informazioni e i  dati
statistici necessari ai fini della  predisposizione  della  relazione
biennale sull'applicazione del presente decreto da  trasmettere  alla
Commissione europea. 
  4. Il centro di assistenza di cui al comma 1, lettera  b),  curando
il raccordo delle attivita' dei centri di assistenza di cui al  comma
5 e i rapporti con la Commissione europea: 
    a) fornisce ai cittadini e ai centri di  assistenza  degli  altri
Stati membri l'assistenza necessaria  in  materia  di  riconoscimento
delle qualifiche  professionali  interessate  dal  presente  decreto,
incluse le informazioni sulla legislazione nazionale  che  disciplina
le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione  sociale
ed eventuali norme deontologiche; 
    b) assiste, se  del  caso,  i  cittadini  per  l'ottenimento  dei
diritti  attribuiti  loro   dal   presente   decreto,   eventualmente
cooperando con il centro di assistenza dello Stato membro di  origine
nonche' con le autorita' competenti e con il punto di contatto  unico
di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59.
Su richiesta della  Commissione  europea,  il  centro  di  assistenza
assicura le  informazioni  sui  risultati  dell'assistenza  prestata,
entro due mesi dalla richiesta; 
    c) valuta le questioni di particolare rilevanza  o  complessita',
congiuntamente  con  un  rappresentante  delle  regioni  e   province
autonome designato in sede di  Conferenza  Stato-regioni  e  province
autonome di Trento e di Bolzano,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  5. Le autorita' competenti di cui all'articolo  5  istituiscono  un
proprio centro di assistenza che, in relazione ai  riconoscimenti  di
competenza, assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del  comma
4. I casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b), sono  comunicati
al centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b).". 
                               Art. 8 
 
 
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    "1-bis. Nel caso in cui la  professione  ha  ripercussioni  sulla
sicurezza dei pazienti, le Autorita' competenti di cui all'articolo 5
devono verificare la conoscenza della lingua  italiana.  I  controlli
devono essere effettuati anche relativamente  ad  altre  professioni,
nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio  in  merito  alla
sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua  italiana  con
riguardo all'attivita' che il professionista intende svolgere. 
    1-ter.  I  controlli  possono  essere  effettuati  solo  dopo  il
rilascio di una tessera professionale europea a  norma  dell'articolo
5-quinquies o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale. 
    1-quater. Il controllo linguistico e' proporzionato all'attivita'
da eseguire. Il professionista puo' presentare ricorso ai  sensi  del
diritto nazionale contro la decisione che dispone tali controlli. 
    1-quinquies.  Le  autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  5
possono stabilire con successivi atti regolamentari o amministrativi,
ciascuna  per  le  professioni  di  propria  competenza,  il  livello
linguistico necessario per il corretto svolgimento della  professione
e le modalita' di verifica.". 
                               Art. 9 
 
 
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al comma 1, ultimo periodo, le parole:  "puo'  avvenire  anche
per via telematica secondo modalita' definite con  l'Unione  europea"
sono sostituite dalle seguenti: "deve avvenire attraverso il  sistema
di Informazione del mercato interno (IMI)."; 
    2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      "3-bis. Nell'ambito  della  procedura  di  cui  al  titolo  II,
qualora le autorita' competenti di cui  all'articolo  5  decidano  di
procedere alla verifica delle qualifiche professionali del prestatore
come disposto  dall'articolo  11,  comma  4,  possono  chiedere  alle
competenti autorita' dello Stato membro di  stabilimento,  attraverso
il sistema IMI, informazioni circa i corsi di formazione seguiti  dal
prestatore,  nella  misura  necessaria  per  la   valutazione   delle
differenze  sostanziali   potenzialmente   pregiudizievoli   per   la
sicurezza o la sanita' pubblica.". 
                               Art. 10 
 
 
Introduzione dell'articolo 8-bis nel decreto legislativo  9  novembre
                            2007, n. 206 
 
  Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo  8,
e' inserito il seguente: 
    "Art. 8-bis (Meccanismo di allerta) - 1. Gli ordini o  i  collegi
professionali competenti e,  nel  caso  in  cui  per  la  professione
regolamentata  non  esistano  ordini  o  collegi  professionali,   le
autorita' competenti di cui all'articolo  5  informano  le  autorita'
competenti di tutti  gli  altri  Stati  membri,  mediante  un'allerta
attraverso il sistema IMI, dei provvedimenti che limitano  o  vietano
ad un professionista, anche solo  a  titolo  temporaneo,  l'esercizio
totale o parziale sul territorio nazionale delle  seguenti  attivita'
professionali: 
      a) medico e medico  generico,  in  possesso  di  un  titolo  di
formazione di cui all'allegato V, punti 5.1.1 e 5.1.4; 
      b)  medico  specialista,  in  possesso  di  un  titolo  di  cui
all'allegato V, punto 5.1.3; 
      c)  infermiere  responsabile   dell'assistenza   generale,   in
possesso di un titolo di formazione  di  cui  all'allegato  V,  punto
5.2.2; 
      d) dentista in possesso di  un  titolo  di  formazione  di  cui
all'allegato V, punto 5.3.2; 
      e) dentista specialista in possesso di un titolo di  formazione
di cui all'allegato V, punto 5.3.3; 
      f) veterinario in possesso di un titolo di  formazione  di  cui
all'allegato V, punto 5.4.2; 
      g) ostetrica in possesso di un  titolo  di  formazione  di  cui
all'allegato V, punto 5.5.2; 
      h) farmacista in possesso di un titolo  di  formazione  di  cui
all'allegato V, punto 5.6.2; 
      i) possessori dei certificati di cui all'articolo 17, comma  9,
attestanti  che  il  possessore  ha  completato  una  formazione  che
soddisfa i requisiti minimi di cui rispettivamente agli articoli  33,
34, 38, 41, 42, 44, 46 o 50, ma che e' iniziata prima delle  date  di
riferimento per i titoli di cui all'allegato V, punti  5.1.3,  5.1.4,
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2; 
      l) possessori di attestati di diritti  acquisiti  di  cui  agli
articoli 32, 35, 37, 40, 45, 33-bis, 43, 49 e 43-bis; 
      m)   tutti   i   professionisti   che   esercitano    attivita'
regolamentate aventi ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti; 
      n)  professionisti  che  esercitano   attivita'   regolamentate
relative  all'istruzione  dei  minori,   tra   cui   l'assistenza   e
l'istruzione della prima infanzia. 
  2. Le informazioni sono trasmesse entro il termine  di  tre  giorni
dal momento in cui i soggetti di cui al comma 1 vengono a  conoscenza
della decisione che limita o  vieta  l'esercizio  totale  o  parziale
dell'attivita' professionale. Tali informazioni riguardano: 
    a) l'identita' del professionista; 
    b) la professione in questione; 
    c) le informazioni circa l'autorita' o il giudice  nazionale  che
adotta la decisione sulla limitazione o il divieto; 
    d) l'ambito di applicazione della limitazione o del divieto; 
    e) il periodo durante il quale si applica  la  limitazione  o  il
divieto. 
  3.  Le  autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  5  informano,
altresi', entro al massimo tre giorni dalla data  in  cui  vengono  a
conoscenza della decisione del tribunale, le autorita' competenti  di
tutti gli altri  Stati  membri,  mediante  un'allerta  attraverso  il
sistema  IMI,  circa  l'identita'  dei   professionisti   che   hanno
presentato domanda di riconoscimento di una qualifica  ai  sensi  del
presente decreto e  che  sono  stati  successivamente  giudicati  dai
tribunali   responsabili   di   aver   falsificato   le    qualifiche
professionali in questo contesto. 
  4.  Le  autorita'  giudiziarie  nazionali  che  hanno   emesso   un
provvedimento che limita o vieta, ad  un  professionista  di  cui  al
comma 1,  anche  solo  a  titolo  temporaneo,  l'esercizio  totale  o
parziale sul territorio, o la decisione di cui al comma 3,  informano
tempestivamente gli Ordini o i Collegi professionali e  le  autorita'
competenti di cui all'articolo 5. 
  5. I messaggi di allerta in arrivo dalle autorita' competenti degli
altri Stati membri sono  gestiti  dal  Dipartimento  delle  politiche
europee, che ne  cura  l'assegnazione  senza  indebito  ritardo  alle
autorita' competenti nazionali di cui all'articolo 5 e agli Ordini  o
Collegi professionali interessati, incaricati del trattamento. 
  6. Il trattamento dei dati  personali  ai  fini  dello  scambio  di
informazioni di cui ai  commi  1  e  3  deve  essere  effettuato  nel
rispetto delle disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196. 
  7. Le autorita' competenti di tutti gli Stati membri sono informate
senza indugio circa la scadenza di un divieto o di una restrizione di
cui al comma 1. A tal fine,  i  soggetti  competenti  che  forniscono
l'informazione di cui al comma 1 sono altresi' tenuti  a  fornire  la
data di scadenza del divieto o della  limitazione,  cosi'  come  ogni
successiva modifica a tale data. 
  8. Gli Ordini o i Collegi professionali e le  autorita'  competenti
di cui all'articolo 5, contemporaneamente all'invio dell'allerta,  ne
informano per iscritto il professionista interessato. 
  9. Avverso l'allerta il professionista puo' presentare ricorso  per
chiederne la cancellazione o la rettifica, oltre al  risarcimento  di
eventuali danni causati da allerte ingiustificate.  In  tali  casi  i
soggetti di cui al comma 1 indicano, nel sistema IMI, che  contro  la
decisione sull'allerta il professionista ha intentato un ricorso. 
  10. I dati relativi ai messaggi di allerta possono essere  trattati
all'interno dell'IMI solo fintanto che sono validi. Le  allerte  sono
eliminate entro tre giorni dalla data di adozione della decisione  di
revoca o dalla scadenza del divieto o della  limitazione  di  cui  al
paragrafo 1. 
  11.  Le  disposizioni  sulle  autorita'  legittimate  a  inviare  o
ricevere allerte e sul ritiro e la conclusione delle stesse,  nonche'
sulle misure intese a garantire la sicurezza durante  il  periodo  di
trattamento sono stabilite dal  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.". 
                               Art. 11 
 
 
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), le parole: "due anni" sono  sostituite
dalle seguenti: "un anno"; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      "3-bis.  Nel  caso  di  attivita'  stagionali,   le   autorita'
competenti di cui all'articolo 5  possono  effettuare  controlli  per
verificare  il  carattere  temporaneo  ed  occasionale  dei   servizi
prestati sul tutto  il  territorio  nazionale.  A  tal  fine  possono
chiedere,  una  volta  l'anno,  informazioni  in  merito  ai  servizi
effettivamente prestati in  Italia,  qualora  tali  informazioni  non
siano gia' state comunicate su  base  volontaria  dal  prestatore  di
servizi.". 
                               Art. 12 
 
 
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) alla lettera d), le parole: "due anni" sono sostituite dalle
seguenti: "un anno"; 
      2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
        "e) per le  professioni  nel  settore  della  sicurezza,  nel
settore della sanita' e per le  professioni  inerenti  all'istruzione
dei minori, inclusa l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia,
un attestato che  comprovi  l'assenza  di  sospensioni  temporanee  o
definitive dall'esercizio della professione o di condanne penali."; 
      3) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: 
        "e-bis) per le professioni  che  hanno  implicazioni  per  la
sicurezza dei pazienti, una dichiarazione da parte del richiedente di
essere  in  possesso  della  conoscenza   della   lingua   necessaria
all'esercizio della professione; 
        e-ter) per le professioni riguardanti  le  attivita'  di  cui
all'articolo 27, contenute nell'elenco  notificato  alla  Commissione
europea, per le quali e' necessaria una  verifica  preliminare  delle
qualifiche professionali, un certificato concernente la natura  e  la
durata dell'attivita',  rilasciato  dall'autorita'  o  dall'organismo
competente dello Stato membro di stabilimento."; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      "2-bis. La presentazione della dichiarazione di cui al comma  1
consente al prestatore di avere accesso all'attivita' di  servizio  e
di esercitarla su tutto il territorio nazionale."; 
    c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      "4-bis.  Le  autorita'  competenti  di   cui   all'articolo   5
assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalita', fatta
eccezione  per  la  prova  attitudinale  prevista  dall'articolo  11,
possano essere espletate con facilita' mediante connessione remota  e
per  via  elettronica.  Cio'  non  impedisce  alle  stesse  autorita'
competenti di richiedere le copie autenticate in una fase successiva,
in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.". 
                               Art. 13 
 
 
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole "titolo III, capo  IV"  sono  sostituite
dalle seguenti: "titolo III, capi III, IV e IV-bis"; 
    b) al comma 4, dopo  le  parole:  "alla  sanita'  pubblica"  sono
inserite le seguenti: "e non possa essere compensata  dall'esperienza
professionale del prestatore o da conoscenze, abilita'  e  competenze
acquisite   attraverso   l'apprendimento   permanente,    formalmente
convalidate a tal fine da un organismo competente,". 
                               Art. 14 
 
 
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Nel caso l'autorita' competente riceva la  comunicazione,
tramite IMI, del rilascio di una tessera professionale da parte di un
altro Stato membro, per  la  prestazione  temporanea  in  Italia,  ne
informa il competente Ordine o Collegio professionale, se  esistente,
che provvede ad una iscrizione automatica in apposita  sezione  degli
albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il  consiglio
nazionale,  con  oneri  a  carico  dell'Ordine  o  Collegio   stessi.
Parimenti   l'autorita'   competente   che   rilascia   una   tessera
professionale  per  la  prestazione  temporanea  nei  casi   di   cui
all'articolo  11,  ne  informa  il  competente  Ordine   o   Collegio
professionale per l'iscrizione automatica.". 
                               Art. 15 
 
 
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 la parola: "indice" e' sostituita  dalle  seguenti:
"puo' indire"; 
    b) al comma 6: 
      1) le parole: "con  decreto  motivato"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "con proprio provvedimento"; 
      2)  le  parole:  "Il  decreto  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana" sono sostituite dalle  seguenti:
"Il provvedimento e' pubblicato nel sito  istituzionale  di  ciascuna
amministrazione competente."; 
    c) al comma 7 la parola: "decreto" e' sostituita dalla  seguente:
"provvedimento". 
                               Art. 16 
 
 
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole "o di condanne per  reati  penali"  sono
sostituite dalle seguenti: "o di condanne penali"; 
    b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
      "7-bis. In caso di fondato dubbio,  l'autorita'  competente  di
cui  all'articolo  5  puo'  chiedere,  attraverso  il  sistema   IMI,
all'autorita' competente dello Stato di  origine  o  di  provenienza,
conferma del fatto che il richiedente non e' oggetto di sospensione o
di divieto ad esercitare la professione a  causa  di  gravi  mancanze
professionali   o   di   condanne   penali   connesse   all'esercizio
dell'attivita' professionale."; 
    c) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
      "9-bis.  Le  autorita'  competenti  di   cui   all'articolo   5
assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalita' per il
riconoscimento di una qualifica professionale, fatta eccezione per lo
svolgimento del periodo di adattamento o  della  prova  attitudinale,
possano essere espletate, con facilita', mediante connessione  remota
e per via elettronica.  Cio'  non  impedisce  alle  stesse  autorita'
competenti  di  richiedere  le  copie   autenticate   dei   documenti
presentati in una fase successiva, in caso di dubbio  fondato  e  ove
strettamente necessario.". 
                               Art. 17 
 
 
            Introduzione dell'articolo 17-bis nel decreto 
                 legislativo 9 novembre 2007, n. 206 
 
  Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo  17
e' inserito il seguente: 
    "Art. 17-bis (Riconoscimento del tirocinio professionale) - 1. Se
l'accesso a una professione regolamentata in Italia e' subordinato al
compimento di un tirocinio professionale, le autorita' competenti  al
rilascio  delle  abilitazioni  per  l'esercizio  di  una  professione
regolamentata riconoscono i tirocini professionali effettuati  in  un
altro Stato membro, a condizione che il  tirocinio  si  attenga  alle
linee  guida  di  cui  al  comma  3  e  tengono  conto  dei  tirocini
professionali  svolti  in  un  Paese  terzo.  Le  suddette  autorita'
competenti stabiliscono un limite ragionevole alla durata della parte
del tirocinio professionale che puo' essere svolta all'estero,  fatte
salve le disposizioni di legge gia' vigenti in materia. 
  2. Il riconoscimento del tirocinio professionale non sostituisce  i
requisiti  previsti  per  superare  un  esame  al  fine  di  ottenere
l'accesso alla professione in questione. 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
per le professioni il cui tirocinio  professionale  e'  inserito  nel
corso di studi  universitari  o  post-universitari,  pubblica,  entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
articolo, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento  dei
tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro  o  in  un
Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore  del  tirocinio
professionale. 
  4. Per tutte le professioni che non rientrano nel comma 3, le linee
guida  sull'organizzazione   e   il   riconoscimento   dei   tirocini
professionali effettuati in un altro  Stato  membro  o  in  un  Paese
terzo,  in  particolare  sul  ruolo  del  supervisore  del  tirocinio
professionale, sono pubblicate, entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente articolo, dalle  autorita'  incaricate
di fissare i criteri e le modalita' per lo svolgimento del  tirocinio
in Italia sui rispettivi siti istituzionali". 
                               Art. 18 
 
 
Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) all'alinea, dopo le parole: "articolo 21" sono  inserite  le
seguenti: "e all'articolo 22, comma 8-bis"; 
      2) alla lettera c), il numero 2) e'  sostituito  dal  seguente:
"2) o di una formazione o un'istruzione regolamentata o, nel caso  di
professione regolamentata, di una formazione a struttura  particolare
con  competenze  che  vanno  oltre  quanto  previsto  al  livello  b,
equivalenti al livello di formazione indicato al numero 1),  se  tale
formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un
livello analogo di responsabilita' e funzioni, a condizione che detto
diploma sia  corredato  di  un  certificato  dello  Stato  membro  di
origine;". 
                               Art. 19 
 
 
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 20, comma 1, del  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206, le parole: "se sancisce una formazione acquisita  nella
Comunita',"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "che   sancisce   il
completamento con successo di una  formazione  acquisita  nell'Unione
europea, a tempo pieno o parziale,  nell'ambito  o  al  di  fuori  di
programmi formali, che e'". 
                               Art. 20 
 
 
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al secondo  periodo,  le  parole:  "soddisfano  le  seguenti
condizioni:  a)  essere  stati   rilasciati"sono   sostituite   dalle
seguenti: "sono rilasciati"; 
      2) la lettera b) e' abrogata; 
    b) al comma 2: 
      1) le parole: "per due anni" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"per un anno o, se a  tempo  parziale,  per  una  durata  complessiva
equivalente"; 
      2) la lettera b) e' abrogata; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Non  e'  necessario
l'anno di esperienza professionale di cui al comma 2 se i  titoli  di
formazione posseduti dal  richiedente  sanciscono  una  formazione  e
un'istruzione  regolamentata.  L'autorita'  competente   accetta   il
livello attestato ai sensi dell'articolo 19  dallo  Stato  membro  di
origine nonche' il certificato mediante il quale lo Stato  membro  di
origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata  o  la
formazione  professionale  con  una  struttura  particolare  di   cui
all'articolo 19, comma 1,  lettera  c),  numero  2),  e'  di  livello
equivalente a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera  c),
numero 1); 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. In deroga ai  commi
1 e 2 del presente articolo e all'articolo 22, l'autorita' competente
di cui all'articolo 5 puo' rifiutare  l'accesso  alla  professione  e
l'esercizio della stessa ai titolari di un  attestato  di  competenza
classificato a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera  a),  qualora
la qualifica professionale nazionale richiesta  per  esercitare  tale
professione in Italia sia  classificata  a  norma  dell'articolo  19,
comma 1, lettera e).". 
                               Art. 21 
 
 
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) la lettera a) e' abrogata; 
      2) alla lettera c) le parole: "la differenza e'  caratterizzata
da una formazione specifica, richiesta dalla  normativa  nazionale  e
relativa a" sono sostituite dalle seguenti: "la formazione  richiesta
dalla normativa nazionale riguarda"; 
    b) al comma 3 la parola: "decreto" e' sostituita dalla  seguente:
"provvedimento"; 
    c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
      "4-bis. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia
al richiedente il diritto di scelta, le autorita' competenti  di  cui
all'articolo 5 possono richiedere un tirocinio di adattamento  o  una
prova attitudinale nei confronti di: 
        a)  un  titolare  di  una  qualifica  professionale  di   cui
all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di
riconoscimento  delle  proprie  qualifiche   professionali,   se   la
qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata  a  norma
dell'articolo 19, comma 1, lettera c); 
        b) un titolare di una delle qualifiche professionali  di  cui
all'articolo 19, comma 1, lettera b), che abbia presentato domanda di
riconoscimento  delle  proprie  qualifiche   professionali,   se   la
qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata  a  norma
dell'articolo 19, comma 1, lettere d) od e). 
      4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica professionale  di
cui all'articolo 19,  comma  1,  lettera  a),  che  abbia  presentato
domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali,  se
la qualifica professionale  nazionale  richiesta  e'  classificata  a
norma dell'articolo 19, comma 1, lettera d),  l'autorita'  competente
di cui all'articolo  5  puo'  imporre  un  tirocinio  di  adattamento
unitamente a una prova attitudinale."; 
    d) al comma 6: 
      1) dopo la parola: "conoscenze," sono inserite le seguenti: "le
abilita' e le competenze formalmente convalidate a  tal  fine  da  un
organismo competente dello Stato membro di provenienza,"; 
      2) dopo le parole: "esperienza professionale" sono inserite  le
seguenti: "ovvero mediante apprendimento permanente"; 
    e) al comma 7 le parole: "Con decreto del  Ministro  interessato"
sono sostituite dalle  seguenti:  "Con  provvedimento  dell'autorita'
competente interessata"; 
    f) al comma 8 la parola: "decreto" e' sostituita dalla  seguente:
"provvedimento"; 
    g) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
      "8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di  adattamento  o
una prova attitudinale e' debitamente  motivata.  In  particolare  al
richiedente sono comunicate le seguenti informazioni: 
        a) il livello  di  qualifica  professionale  richiesto  dalla
normativa nazionale e il livello di qualifica professionale  detenuto
dal richiedente secondo la  classificazione  stabilita  dall'articolo
19; 
        b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e  le  ragioni
per  cui  tali  differenze  non  possono  essere   compensate   dalle
conoscenze, dalle abilita' e dalle  competenze  acquisite  nel  corso
dell'esperienza   professionale   ovvero    mediante    apprendimento
permanente  formalmente  convalidate  a  tal  fine  da  un  organismo
competente. 
      8-ter. Al richiedente dovra' essere  data  la  possibilita'  di
svolgere la prova attitudinale di cui al comma 1 entro sei mesi dalla
decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.". 
                               Art. 22 
 
 
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      "2-bis: Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorita'  competenti
di cui all'articolo 5 possono stabilire il numero di ripetizioni  cui
ha diritto il richiedente, tenendo conto  della  prassi  seguita  per
ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio
di non discriminazione.". 
                               Art. 23 
 
 
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 24, comma 1, del  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206, le parole: "decreto del Ministro  competente  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988  n.  400"  sono
sostituite dalle seguenti: "provvedimento dell'Autorita' competente". 
                               Art. 24 
 
 
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 25, comma 1, del  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206, dopo le parole: "delle misure previste"  sono  inserite
le seguenti: "dagli articoli da 5-bis a 5-sexies, nonche'". 
                               Art. 25 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono abrogati: 
    a) l'articolo 26; 
    b) gli allegati II e III. 
                               Art. 26 
 
 
Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 31 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "agli articoli 33, 34, 38, 41, 42,  44,
46 e 50," sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 33, 34,  38,
41, 42, 44, 50 e 52,"; 
    b) al comma 3, le parole: "agli articoli 32, 35, 37, 40, 43,  45,
49 e 55" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 32,  35,  37,
40, 43, 45 e 55"; 
    c)  al  comma  7  sono  aggiunte,  in  fine,le  seguenti  parole:
"attestante, se del caso,  l'acquisizione  nel  corso  della  propria
formazione complessiva,  da  parte  del  professionista  interessato,
delle conoscenze, delle abilita'  e  delle  competenze  di  cui  agli
articoli 33, comma 2, 38, commi 6 e 7, 41, comma 3, 44, comma 4,  46,
comma 3, e 50, comma 3."; 
    d) al comma 8: 
      1) le parole: "il Ministero dell'universita' e  della  ricerca"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca"; 
      2) dopo la parola: "notificano" sono inserite le  seguenti:  ",
attraverso il sistema IMI, per il tramite  del  Dipartimento  per  le
politiche europee,"; 
      3) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Le  suddette
notifiche  comprendono  informazioni  in  merito  alla  durata  e  al
contenuto dei programmi di formazione."; 
    e) al comma 9 le parole:  "una  comunicazione  della  Commissione
europea" sono sostituite dalle seguenti: "un atto  delegato  adottato
dalla Commissione europea"; 
    f) dopo  il  comma  11  e'  inserito  il  seguente:  "11-bis.  Il
Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il
Ministero della  salute,  ciascuno  per  le  professioni  di  propria
competenza, comunicano alla Commissione europea  le  misure  adottate
per   assicurare   l'aggiornamento    professionale    continuo    ai
professionisti   le   cui   qualifiche   rientrano   nell'ambito   di
applicazione  del  capo  IV,  garantendo  cosi'  la  possibilita'  di
aggiornare  le  rispettive  conoscenze,  abilita'  e  competenze  per
mantenere  prestazioni  professionali  sicure  ed  efficaci   nonche'
tenersi al passo con i progressi della professione.". 
                               Art. 27 
 
 
Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 33, comma 3, del  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206, le parole: "di sei anni o un minimo di" sono sostituite
dalle seguenti: "di cinque anni di studio  complessivi,  che  possono
essere espressi  in  aggiunta  anche  in  crediti  ECTS  equivalenti,
consistenti in almeno". 
                               Art. 28 
 
 
Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola: "sei"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"cinque"; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Ai  fini  del
conseguimento di un  titolo  di  medico  specialista  possono  essere
previste esenzioni parziali per alcune parti dei corsi di  formazione
medica specialistica, elencati al  punto  5.1.3  dell'allegato  V,  a
condizione che dette parti siano gia' state seguite in un altro corso
di specializzazione figurante  nell'elenco  di  cui  al  punto  5.1.3
dell'allegato V per il quale il professionista abbia gia' ottenuto la
qualifica professionale in uno Stato  membro.  L'esenzione  non  puo'
superare la meta' della durata minima del corso di formazione  medica
specialistica in questione. Il Ministero della salute, per il tramite
del  Dipartimento  delle  politiche  europee  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri, notifica alla Commissione e agli altri  Stati
membri la legislazione nazionale applicabile in  materia  per  ognuna
delle citate esenzioni parziali.". 
                               Art. 29 
 
 
Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il  Ministero  della
salute, previi opportuni  accertamenti,  attesta  il  possesso  delle
qualifiche di medico specialista acquisite in Italia ed  elencate  ai
punti 5.1.2 e 5.1.3 dell'allegato V, a chi ha iniziato la  formazione
specialistica in Italia dopo il 31  dicembre  1983  e  prima  del  1°
gennaio 1991. L'attestato deve certificare che il medico  specialista
interessato  ha  effettivamente  e  in  maniera   legale   esercitato
l'attivita' di  medico  specialista  in  Italia,  nella  stessa  area
specialistica in questione, per almeno sette anni consecutivi durante
i dieci anni che precedono il conferimento dell'attestato.". 
                               Art. 30 
 
 
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. L'ammissione alla  formazione  di  infermiere  responsabile
dell'assistenza generale e' subordinata: 
        a) al completamento di una formazione scolastica generale  di
dodici  anni  sancita  da  un  diploma,  attestato  o  altro   titolo
rilasciato da autorita' od organi competenti di uno Stato  membro,  o
da un certificato attestante il superamento di un  esame  di  livello
equivalente  che  dia  accesso  all'universita'  o  a   istituti   di
insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente; o 
        b) al completamento di una formazione scolastica generale  di
almeno dieci anni sancita da un diploma,  attestato  o  altro  titolo
rilasciato da autorita' od organi competenti di uno Stato  membro,  o
da un certificato attestante il superamento di un  esame  di  livello
equivalente che dia accesso alle scuole professionali o ai  programmi
di formazione professionale per infermieri."; 
    b) al comma 3, le parole: "tre anni di studi o"  sono  sostituite
dalle seguenti: "tre anni di studi complessivi,  che  possono  essere
espressi in aggiunta anche in crediti ECTS  equivalenti,  consistenti
in almeno"; 
    c) al comma 4, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"L'istruzione teorica e' la  parte  della  formazione  di  infermiere
dalla quale gli aspiranti infermieri  apprendono  le  conoscenze,  le
abilita' e le competenze professionali di cui ai commi 6 e 6-bis."; 
        d) al comma 5: 
      1) le parole: "in cure infermieristiche" sono sostituite  dalle
seguenti: "di infermiere"; 
      2) dopo la parola: "conoscenze" sono inserite le  seguenti:  ",
abilita'"; 
    e) al comma 6: 
      1) alla lettera a) le  parole:  "un'adeguata"  sono  sostituite
dalle seguenti: "un'estesa"; 
      2) alla lettera b) la parola: "sufficiente" e' soppressa; 
      3) alla lettera c) le parole:  "dovrebbe  essere  scelta"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "deve  essere  scelta"  e  le   parole:
"dovrebbe essere acquisita" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "deve
essere acquisita"; 
    f) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Il titolo  di
infermiere  responsabile   dell'assistenza   generale   sancisce   la
capacita' del professionista in  questione  di  applicare  almeno  le
seguenti competenze, a prescindere dal fatto che la formazione si sia
svolta in universita', in istituti di insegnamento  superiore  di  un
livello riconosciuto  come  equivalente  o  in  scuole  professionali
ovvero  nell'ambito  di   programmi   di   formazione   professionale
infermieristica: 
      a)  la  competenza  di  individuare   autonomamente   le   cure
infermieristiche necessarie  utilizzando  le  conoscenze  teoriche  e
cliniche attuali nonche' di pianificare, organizzare  e  prestare  le
cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti, sulla base  delle
conoscenze e delle abilita' acquisite ai sensi del comma  6,  lettere
a),  b)  e  c),  in  un'ottica   di   miglioramento   della   pratica
professionale; 
      b) la competenza di lavorare efficacemente con altri  operatori
del settore sanitario, anche per quanto  concerne  la  partecipazione
alla formazione pratica del  personale  sanitario  sulla  base  delle
conoscenze e delle abilita' acquisite ai sensi del comma  6,  lettere
d) ed e); 
      c) la competenza di  orientare  individui,  famiglie  e  gruppi
verso stili di vita sani e l'autoterapia, sulla base delle conoscenze
e delle abilita' acquisite ai sensi del comma 6, lettere a) e b); 
      d) la competenza di avviare autonomamente misure immediate  per
il mantenimento in vita e di intervenire in  situazioni  di  crisi  e
catastrofi; 
      e) la competenza di fornire autonomamente consigli, indicazioni
e supporto alle persone bisognose di  cure  e  alle  loro  figure  di
appoggio; 
      f) la competenza di garantire autonomamente la  qualita'  delle
cure infermieristiche e di valutarle; 
      g)  la  competenza  di   comunicare   in   modo   esaustivo   e
professionale e di cooperare con gli esponenti di  altre  professioni
del settore sanitario; 
      h) la competenza di analizzare la qualita'  dell'assistenza  in
un'ottica di miglioramento della propria pratica  professionale  come
infermiere responsabile dell'assistenza generale.". 
                               Art. 31 
 
 
Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 40 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 2, 3 e 4 sono soppressi; 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      "1-bis. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, allo scopo
di verificare che gli infermieri interessati siano in possesso di  un
livello di conoscenza e di competenza  paragonabile  a  quello  degli
infermieri in possesso delle qualifiche di  cui  alla  lista  per  la
Polonia, al punto 5.2.2 dell'allegato V, sono riconosciuti  i  titoli
di infermiere: 
        a)  rilasciati  in  Polonia  agli  infermieri   che   abbiano
completato  anteriormente  al  1º  maggio  2004   la   corrispondente
formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione  di  cui
all'articolo 31; 
        b) attestati dal diploma di «licenza di infermiere»  ottenuto
sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui: 
          1) all'articolo 11 della legge  del  20  aprile  2004,  che
modifica la legge sulle  professioni  di  infermiere  e  ostetrica  e
taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  di
Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237), e il
regolamento del Ministro della  sanita'  dell'11  maggio  2004  sulle
condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli  infermieri
e alle ostetriche, che sono titolari  di  un  certificato  di  scuola
secondaria (esame finale -  maturita')  e  che  hanno  conseguito  un
diploma di infermiere e di ostetrica presso un  liceo  medico  o  una
scuola professionale medica (Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  di
Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o 
          2) all'articolo 52, paragrafo 3, della legge del 15  luglio
2011 relativa alle professioni di infermiere  e  ostetrica  (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039)  e
al regolamento del Ministro della sanita' del 14  giugno  2012  sulle
condizioni   dettagliate   riguardanti   i   corsi   di    istruzione
universitaria impartiti agli infermieri e alle  ostetriche  che  sono
titolari di un certificato  di  scuola  secondaria  (esame  finale  -
maturita') e che hanno conseguito  un  diploma  di  infermiere  e  di
ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di  studi
superiori (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia  del  2012,
pag. 770). 
      1-ter. Per quanto riguarda la qualifica  rumena  di  infermiere
responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le  seguenti
disposizioni: ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che  hanno
completato in  Romania  una  formazione  di  infermiere  responsabile
dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi  di  cui
all'articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova  sufficiente
i  seguenti  titoli  di   formazione   di   infermiere   responsabile
dell'assistenza generale, a condizione che tale prova  sia  corredata
di un certificato da cui risulti che i cittadini di Stati  membri  in
questione  hanno  effettivamente   esercitato   in   maniera   legale
l'attivita' di infermiere responsabile  dell'assistenza  generale  in
Romania, con  piena  responsabilita'  anche  per  la  pianificazione,
l'organizzazione e la  prestazione  delle  cure  infermieristiche  ai
pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei
cinque anni precedenti la data di emissione dei seguenti certificati: 
        a) "Certificat de competenţe profesionale de asistent medical
generalist" conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una
"scoala postliceala", da cui si evinca che la formazione e'  iniziata
prima del 1° gennaio 2007; 
        b) "Diploma de  absolvire  de  asistent  medical  generalist"
conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si  evinca  che
la formazione e' iniziata prima del 1° ottobre 2003; 
        c)  "Diploma  de  licenţa  de  asistent  medical  generalist"
conseguito a seguito di corso di  laurea  specialistica,  da  cui  si
evinca che la formazione e' iniziata prima del 1° ottobre 2003.". 
                               Art. 32 
 
 
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 41, comma 2, del  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206, dopo le  parole:  "a  tempo  pieno"  sono  inserite  le
seguenti: "che possono essere espressi in aggiunta anche  in  crediti
ECTS equivalenti e consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento". 
                               Art. 33 
 
 
Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 43 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
    "6-bis. I titoli ufficiali di formazione di odontoiatra, ottenuti
in uno Stato membro, sono riconosciuti, a norma dell'articolo 31  del
presente decreto, ai cittadini di cui all'articolo  2,  comma  1,  se
hanno iniziato la propria  formazione  anteriormente  al  18  gennaio
2016. 
    6-ter.  Ai  cittadini  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  sono
riconosciuti i titoli di formazione inmedicina rilasciati  in  Spagna
ai professionisti che hanno iniziato la formazione  universitaria  in
medicina tra il 1° gennaio  1986  e  il  31  dicembre  1997,  purche'
accompagnati da un attestato rilasciato  dalle  competenti  autorita'
spagnole. Detto attestato  deve  confermare  il  rispetto  delle  tre
condizioni che seguono: 
      a) il  professionista  interessato  ha  concluso  proficuamente
almeno tre anni di studio,  certificato  dalle  competenti  autorita'
spagnole come equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41; 
      b) il professionista in questione ha esercitato effettivamente,
in maniera legale e a titolo principale in Spagna le attivita' di cui
all'articolo 41, comma 4, per almeno tre anni consecutivi  nel  corso
dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato; 
      c) il professionista in questione e' autorizzato a esercitare o
esercita effettivamente, in maniera legale e a titolo  principale  le
attivita' di cui all'articolo 41, comma 4, alle stesse condizioni dei
titolari del titolo di formazione indicato per la Spagna all'allegato
V, punto 5.3.2.". 
                               Art. 34 
 
 
Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 44 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole: "a tempo pieno," sono inserite  le
seguenti: "che possono essere in aggiunta anche espressi  in  crediti
ECTS equivalenti,"; 
    b) al comma 4: 
      1) all'alinea, la  parola:  "competenze"  e'  sostituita  dalla
seguente: "abilita'"; 
      2) alla lettera a) dopo le parole:  "medico  veterinario"  sono
aggiunte le seguenti: "e della pertinente legislazione dell'Unione"; 
      3) la lettera b) e' sostituita  dalla  seguente:  "b)  adeguate
conoscenze dell'anatomia, delle funzioni, del comportamento  e  delle
esigenze  fisiologiche  degli  animali,  nonche'  delle  abilita'   e
competenze richieste per il loro allevamento, la loro  alimentazione,
il  loro  benessere,  la  loro  riproduzione  e  la  loro  igiene  in
generale;"; 
      4) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c)  abilita'  e
competenze cliniche, epidemiologiche e analitiche necessarie ai  fini
della prevenzione, della diagnosi  e  delle  terapie  delle  malattie
degli animali, compresa anestesia, chirurgia asettica e  morte  senza
dolore,  sia  individualmente  che   collettivamente,   nonche'   una
conoscenza specifica delle malattie trasmissibili all'uomo;"; 
      5) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d)  conoscenze,
abilita'  e  competenze  necessarie   all'utilizzo   responsabile   e
ragionato dei prodotti medicinali veterinari, al fine di  trattare  e
assicurare la sicurezza  della  catena  alimentare  e  la  protezione
dell'ambiente;"; 
      6) la lettera e) e' sostituita  dalla  seguente:  "e)  adeguate
conoscenze, abilita' e competenze della medicina preventiva, tra  cui
competenze in materia di indagini e certificazione;"; 
      7) alla lettera f): 
        a) le parole: "i prodotti alimentari  animali  o  di  origine
animale" sono sostituite dalle  seguenti:  "i  mangimi  animali  o  i
prodotti alimentari di origine animale"; 
        b) dopo le parole: "consumo umano" sono aggiunte, in fine, le
seguenti:  ",  incluse  le  abilita'  e  competenze  necessarie  alla
comprensione e spiegazione delle buone prassi in materia;"; 
      8) le lettere g) ed h) sono abrogate. 
                               Art. 35 
 
 
Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 46 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera a), la parola: "dieci" e' sostituita dalla
seguente: "dodici" e dopo le parole: "formazione scolastica generale"
sono inserite le seguenti: "o possesso di un certificato che  attesti
il superamento di un esame, di livello equivalente, per  l'ammissione
a una scuola di ostetricia"; 
    b) al comma 3: 
      1) alla lettera a), le parole:  "un'adeguata  conoscenza"  sono
sostituite dalle seguenti: "una conoscenza  dettagliata"  e  dopo  le
parole " in special modo" sono inserite le seguenti:  "delle  scienze
ostetriche,"; 
      2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:  "c)  conoscenza
adeguata  di  nozioni  di  medicina  generale  (funzioni  biologiche,
anatomia e fisiologia) e di farmacologia nel settore  dell'ostetricia
e per quanto  riguarda  il  neonato,  nonche'  conoscenza  dei  nessi
esistenti tra lo stato  di  salute  e  l'ambiente  fisico  e  sociale
dell'essere umano e del proprio comportamento;"; 
      3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  "d)  esperienza
clinica adeguata  acquisita  presso  istituzioni  approvate  per  cui
l'ostetrica e' in grado, in modo  indipendente  e  sotto  la  propria
responsabilita', per quanto necessario  e  a  esclusione  del  quadro
patologico, di gestire l'assistenza prenatale, condurre il parto e le
sue conseguenze in istituzioni approvate e  controllare  travaglio  e
nascita, assistenza postnatale e  rianimazione  neonatale  in  attesa
dell'intervento di un medico;"; 
      4) alla lettera e), le  parole:  "la  necessaria  comprensione"
sono sostituite dalle seguenti: "una comprensione adeguata". 
                               Art. 36 
 
 
Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 47, comma 1, del  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) una formazione
a tempo pieno di ostetrica di almeno tre  anni,  che  possono  essere
anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente
in almeno 4.600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un
terzo della durata minima in pratica clinica diretta;"; 
    b) alla lettera b) la parola: "o" e' sostituita  dalle  seguenti:
"che possono essere anche espressi,  in  aggiunta,  in  crediti  ECTS
equivalenti, consistenti in almeno"; 
    c) alla lettera c), la parola: "o" e' sostituita dalle  seguenti:
"che possono essere anche espressi,  in  aggiunta,  in  crediti  ECTS
equivalenti, consistente in almeno". 
                               Art. 37 
 
 
Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 48, comma 2, lettera b), del decreto legislativo  9
novembre 2007, n. 206, le parole: "diagnosticata come" e  le  parole:
"da un soggetto abilitato alla professione medica" sono soppresse. 
                               Art. 38 
 
 
Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 49 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Ai  cittadini
di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso dei titoli di  formazione
in  ostetricia,  sono  riconosciute  automaticamente  le   qualifiche
professionali se il richiedente ha iniziato la formazione  prima  del
18 gennaio 2016 e i criteri di ammissione prevedevano all'epoca dieci
anni di formazione scolastica generale o un livello equivalente,  per
la possibilita' I, oppure ha completato la formazione come infermiere
responsabile dell'assistenza generale  confermato  da  un  titolo  di
formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2, prima di  iniziare  la
formazione in ostetricia, nell'ambito della possibilita' II."; 
    b) il comma 3 e' abrogato; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Ai cittadini di cui
all'articolo 2, comma 1, allo scopo di verificare che  le  ostetriche
interessate sono in  possesso  di  un  livello  di  conoscenze  e  di
competenze paragonabili a quello delle ostetriche in  possesso  delle
qualifiche di cui alla lista per la  Polonia  all'allegato  V,  punto
5.5.2, sono  riconosciuti  i  titoli  di  ostetrica  che  sono  stati
rilasciati in Polonia a ostetriche che hanno completato anteriormente
al 1° maggio 2004 la corrispondente formazione, che  non  soddisfa  i
requisiti minimi di formazione di cui all'articolo  40,  sancita  dal
titolo di «licenza di ostetrica» ottenuto sulla base di uno  speciale
programma di aggiornamento di cui: 
      a) all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che  modifica
la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e  taluni  altri
atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica  di  Polonia  del
2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237) e al  regolamento
del Ministro della  sanita'  dell'11  maggio  2004  sulle  condizioni
dettagliate riguardanti i corsi  impartiti  agli  infermieri  e  alle
ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola  secondaria
(esame finale - maturita') e che hanno conseguito un  diploma  presso
un liceo medico o una scuola professionale medica per  l'insegnamento
di una professione di  infermiere  e  ostetrica  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e  del  2010,
n. 65, pag. 420), o 
      b) all'articolo 53, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011
relativa  alle  professioni  di  infermiere  e  ostetrica   (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039)  e
al regolamento del Ministro della sanita' del 14  giugno  2012  sulle
condizioni  dettagliate   riguardanti   i   corsi   di   insegnamento
universitario impartiti agli infermieri e alle ostetriche,  che  sono
titolari di un certificato  di  scuola  secondaria  (esame  finale  -
maturita') e che hanno conseguito  un  diploma  di  infermiere  e  di
ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di  studi
superiori per l'insegnamento  di  una  professione  di  infermiere  e
ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia  del  2012,
pag. 770).". 
                               Art. 39 
 
 
Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 50 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) dopo le  parole:  "almeno  cinque  anni"  sono  inserite  le
seguenti: "che puo' essere anche espressa in aggiunta in crediti ECTS
equivalenti,"; 
      2) alla lettera b) prima delle parole: "sei mesi di  tirocinio"
sono inserite le seguenti: "durante o  al  termine  della  formazione
teorica e pratica,". 
                               Art. 40 
 
 
Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 51, comma 1, del  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la   lettera   e)   e'   sostituita   dalla   seguente:   "e)
approvvigionamento,   preparazione,   controllo,    immagazzinamento,
distribuzione e consegna di medicinali sicuri  e  di  qualita'  nelle
farmacie aperte al pubblico;"; 
    b) alla lettera g), le parole: "nel settore dei medicinali"  sono
sostituite dalle seguenti: "sui medicinali in quanto  tali,  compreso
il loro uso corretto"; 
    c) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: 
      "g-bis) segnalazione alle autorita'  competenti  degli  effetti
indesiderati dei prodotti farmaceutici; 
      g-ter)  accompagnamento   personalizzato   dei   pazienti   che
praticano l'automedicazione; 
      g-quater)  contributo  a  campagne  istituzionali  di   sanita'
pubblica.". 
                               Art. 41 
 
 
Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 52 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. La formazione di un architetto prevede alternativamente: 
        a)  almeno  cinque  anni  di  studi   a   tempo   pieno,   in
un'universita' o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal
superamento di un esame di livello universitario; 
        b) non meno di quattro  anni  di  studi  a  tempo  pieno,  in
un'universita' o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal
superamento di un esame di livello universitario, accompagnati da  un
attestato che certifica il completamento di  due  anni  di  tirocinio
professionale a norma del comma 4."; 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      "1-bis. L'architettura deve essere l'elemento principale  della
formazione di cui al comma 1. Questo insegnamento deve  mantenere  un
equilibrio tra gli aspetti teorici  e  pratici  della  formazione  in
architettura e deve garantire almeno  l'acquisizione  delle  seguenti
conoscenze, abilita' e competenze: 
        a)  capacita'  di  realizzare  progetti  architettonici   che
soddisfino le esigenze estetiche e tecniche; 
        b)  adeguata  conoscenza  della   storia   e   delle   teorie
dell'architettura nonche' delle arti, tecnologie e  scienze  umane  a
essa attinenti; 
        c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che  possono
influire sulla qualita' della concezione architettonica; 
        d)   adeguata   conoscenza   in   materia   di   urbanistica,
pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione; 
        e)  capacita'  di  cogliere  i  rapporti  tra  uomo  e  opere
architettoniche e tra  opere  architettoniche  e  il  loro  ambiente,
nonche' la capacita' di cogliere la necessita' di adeguare  tra  loro
opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura
dell'uomo; 
        f) capacita' di capire l'importanza della professione e delle
funzioni dell'architetto nella societa',  in  particolare  elaborando
progetti che tengano conto dei fattori sociali; 
        g) conoscenza dei metodi d'indagine  e  di  preparazione  del
progetto di costruzione; 
        h) conoscenza dei  problemi  di  concezione  strutturale,  di
costruzione e di ingegneria  civile  connessi  con  la  progettazione
degli edifici; 
        i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie
nonche'  della  funzione  degli  edifici,   in   modo   da   renderli
internamente confortevoli e proteggerli dai  fattori  climatici,  nel
contesto dello sviluppo sostenibile; 
        l) capacita' tecnica che consenta di progettare  edifici  che
rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore
costo e dai regolamenti in materia di costruzione; 
        m)  conoscenza  adeguata  delle  industrie,   organizzazioni,
regolamentazioni e procedure necessarie per  realizzare  progetti  di
edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale. 
      1-ter. Il numero di anni di insegnamento accademico di  cui  ai
commi 1 e 1-bis puo' essere anche espresso  in  aggiunta  in  crediti
ECTS equivalenti. 
      1-quater. Il tirocinio professionale di cui al comma 1, lettera
b), deve aver luogo solo dopo il completamento dei primi tre anni  di
insegnamento accademico. Almeno un anno del  tirocinio  professionale
deve  fare  riferimento  alle  conoscenze,  abilita'   e   competenze
acquisite nel corso dell'insegnamento di cui al comma  1-bis.  A  tal
fine il tirocinio  professionale  deve  essere  effettuato  sotto  la
supervisione di un professionista o  di  un  organismo  professionale
autorizzato dall'autorita' competente di cui  all'articolo  5.  Detto
tirocinio puo' essere anche effettuato in un  altro  Stato  membro  a
condizione che si attenga alle linee guida sul  tirocinio  pubblicate
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca.  Il
tirocinio professionale e' valutato dall'autorita' competente di  cui
all'articolo 5.". 
                               Art. 42 
 
 
Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 53 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono abrogati; 
    b) al comma 3 le parole: "soddisfare l'articolo" sono  sostituite
dalle seguenti: "soddisfacente ai sensi dell'articolo" e, al  secondo
periodo, le parole: "a quello di fine di studi  di  cui  all'articolo
52, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'esame finale di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera b).". 
                               Art. 43 
 
 
Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 55 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole:  "I  titoli  di  formazione"  sono
sostituite dalle seguenti: "Sono riconosciuti i titoli di formazione"
e le  parole:  "all'articolo  47"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"all'articolo 52"; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il comma 1 si
applica, inoltre, ai  titoli  di  formazione  di  architetto  di  cui
all'allegato V, qualora la formazione abbia avuto inizio prima del 18
gennaio 2016."; 
    c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      "2-bis.  Fatti  salvi  i  commi  1  e  2,  sono   riconosciuti,
attribuendo  loro  gli  stessi  effetti  dei  titoli  di   formazione
rilasciati  sul  territorio  italiano  per  accedere  ed   esercitare
l'attivita' professionale di architetto, con il titolo  professionale
di architetto, gli attestati  rilasciati  ai  cittadini  degli  Stati
membri da Stati membri  che  dispongono  di  norme  per  l'accesso  e
l'esercizio dell'attivita' di architetto, alle seguenti date: 
        a) 1° gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia; 
        b) 1° gennaio 2004 per la Repubblica  ceca,  Estonia,  Cipro,
Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia; 
        c) 1° luglio 2013 per la Croazia; 
        d) 5 agosto 1987 per gli altri Stati membri. 
      2-ter. Gli attestati di cui al comma 1 certificano che il  loro
titolare e' stato autorizzato a  usare  il  titolo  professionale  di
architetto  entro  tale  data  e,  nel  quadro  di  tali  norme,   ha
effettivamente esercitato l'attivita' in  questione  per  almeno  tre
anni consecutivi nel corso dei cinque  anni  precedenti  il  rilascio
dell'attestato. 
      2-quater. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attivita'
professionali   di   architetto,   sono   riconosciuti   titoli    di
completamento della formazione vigente al 5 agosto  1985  e  iniziata
non oltre il 17 gennaio 2014, impartita  da  «Fachhochschulen»  nella
Repubblica federale di Germania per un periodo di tre anni,  conforme
ai requisiti di cui all'articolo 52, comma 2,  e  idonea  all'accesso
alle attivita'  esercitate  in  detto  Stato  membro  con  il  titolo
professionale di «architetto» purche' la formazione sia completata da
un periodo di esperienza professionale di 4  anni,  nella  Repubblica
federale  di  Germania,  attestato  da  un   certificato   rilasciato
dall'autorita' competente cui e' iscritto l'architetto  che  desidera
beneficiare delle disposizioni del presente decreto.". 
                               Art. 44 
 
 
Introduzione di un nuovo capo nel titolo III del decreto  legislativo
                       9 novembre 2007, n. 206 
 
  1. Al titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206,
dopo l'articolo 58 e' inserito il seguente Capo: 
    "Capo IV-bis 
  RICONOSCIMENTO AUTOMATICO SULLA  BASE  DI  PRINCIPI  DI  FORMAZIONE
COMUNI 
      Art. 58-bis (Quadro comune di formazione)  -  1.  Si  definisce
quadro comune di formazione l'insieme delle  conoscenze,  abilita'  e
competenze minime  necessarie  per  l'esercizio  di  una  determinata
professione. 
  2. Il quadro comune di  formazione,  stabilito  con  atto  delegato
della Commissione europea, non si sostituisce ai programmi  nazionali
di  formazione.  Ai  fini   dell'accesso   e   dell'esercizio   della
professione le autorita' competenti di cui all'articolo  5  accordano
alle qualifiche professionali acquisite sulla base  di  detto  quadro
comune gli  stessi  effetti  riconosciuti  ai  titoli  di  formazione
rilasciati sul territorio nazionale. 
  3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  le
politiche  europee,  coordinando  le  Autorita'  competenti  di   cui
all'articolo 5, notifica alla Commissione  europea,  entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore dell'atto delegato  di  cui  al  comma  2,  le
qualifiche nazionali e, se del caso, i titoli professionali nazionali
conformi al quadro di formazione comune  o  la  richiesta  di  deroga
conforme alle disposizioni di  cui  al  comma  4,  corredata  di  una
motivazione che specifichi quali condizioni previste  da  tale  comma
siano state soddisfatte. Se entro tre mesi  la  Commissione  richiede
ulteriori   chiarimenti,    ritenendo    le    motivazioni    fornite
insufficienti,  la  Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento per  le  politiche  europee,  coordinando  le  Autorita'
competenti di cui all'articolo 5, trasmette la replica entro tre mesi
dalla richiesta. 
  4. E' possibile chiedere la deroga all'introduzione  di  un  quadro
comune di formazione e all'obbligo di  rilasciare  il  riconoscimento
automatico delle qualifiche  professionali  acquisito  a  titolo  del
quadro di formazione comune ove sia soddisfatta  una  delle  seguenti
condizioni: 
    a) non esistono istituzioni  di  insegnamento  o  formazione  che
offrono formazione per  la  professione  in  questione  su  tutto  il
territorio nazionale; 
    b) l'introduzione del quadro di formazione comune avrebbe effetti
avversi sull'organizzazione del sistema  nazionale  di  istruzione  e
formazione professionale; 
    c) sussistono differenze sostanziali tra il quadro di  formazione
comune e la formazione richiesta nel territorio nazionale, con  gravi
rischi per  l'ordine  pubblico,  la  pubblica  sicurezza,  la  salute
pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi o  la  protezione
dell'ambiente. 
  5. Le qualifiche e i titoli professionali nazionali  che  fruiscono
del riconoscimento automatico  ai  sensi  del  quadro  di  formazione
comune sono elencate nel regolamento di esecuzione della  Commissione
europea  sui  quadri  comuni  di   formazione   adottato   ai   sensi
dell'articolo 49-bis, paragrafo 6, della direttiva 2013/55/UE. 
  Art. 58-ter  (Prove  di  formazione  comuni)  -  1.  Per  prova  di
formazione comune si intende una  prova  attitudinale  standardizzata
disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari
di determinate qualifiche  professionali.  Il  superamento  di  detta
prova in uno Stato membro abilita  il  titolare  di  una  determinata
qualifica   professionale   all'esercizio   della   professione   nel
territorio italiano alle stesse condizioni applicabili ai  possessori
di qualifiche professionali acquisite sul territorio nazionale. 
  2. I contenuti di una prova professionale comune  e  le  condizioni
per prendervi parte e superarla sono fissati con atto delegato  della
Commissione europea. 
  3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  le
politiche  europee,  coordinando  le  Autorita'  competenti  di   cui
all'articolo 5, notifica, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore  dell'atto  delegato  di  cui  al  comma   2,   la   capacita'
organizzativa per effettuare dette prove o  la  richiesta  di  deroga
conforme alle disposizioni di  cui  al  comma  4,  corredata  di  una
motivazione in relazione a quali condizioni previste  da  tale  comma
siano state soddisfatte. Se entro tre  mesi  la  Commissione  europea
richiede ulteriori  chiarimenti,  ritenendo  le  motivazioni  fornite
insufficienti,  la  Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento per  le  politiche  europee,  coordinando  le  Autorita'
competenti di cui all'articolo 5, trasmette la replica entro tre mesi
dalla richiesta. 
  4. E' possibile chiedere la deroga dall'obbligo di organizzare  una
prova di formazione comune di  cui  al  comma  2  e  dall'obbligo  di
rilasciare il riconoscimento automatico ai professionisti  che  hanno
superato la prova di formazione comune, ove sia soddisfatta una delle
seguenti condizioni: 
    a) la professione in  questione  non  e'  regolamentata  nel  suo
territorio; 
    b) i contenuti della prova di formazione comune non attenuano  in
misura adeguata gravi rischi per la salute pubblica  o  la  sicurezza
dei destinatari dei servizi corrispondenti nel territorio nazionale; 
    c) i contenuti della  prova  di  formazione  comune  renderebbero
l'accesso alla professione significativamente meno attraente rispetto
ai requisiti nazionali. 
  5. L'elenco degli Stati membri in cui devono essere organizzate  le
prove di formazione comuni di cui al comma 2, la frequenza nel  corso
dell'anno e altri dettagli necessari all'organizzazione di  prove  di
formazione comuni sono contenuti nel regolamento di esecuzione  della
Commissione sulle  prove  di  formazione  comuni  adottato  ai  sensi
dell'articolo 49-ter, paragrafo 6, della direttiva 2013/55/UE.". 
                               Art. 45 
 
 
Introduzione degli articoli 59-bis e 59-ter nel decreto legislativo 9
                        novembre 2007, n. 206 
 
  1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo  l'articolo
59 sono inseriti i seguenti: 
    "Art. 59-bis (Accesso centralizzato online alle informazioni).  -
1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 garantiscono che  le
seguenti informazioni siano disponibili online attraverso il punto di
contatto unico, di cui all'articolo 25  del  decreto  legislativo  26
marzo 2010, n. 59, e che siano regolarmente aggiornate: 
      a) l'elenco di tutte le professioni regolamentate, che reca gli
estremi  delle  autorita'   competenti   per   ciascuna   professione
regolamentata e dei centri di assistenza di cui all'articolo 6; 
      b) l'elenco delle professioni per le quali e'  disponibile  una
tessera professionale europea, con  indicazione  delle  modalita'  di
funzionamento  della  tessera,  compresi  i  diritti  a  carico   dei
professionisti e delle autorita' competenti per il rilascio; 
      c) l'elenco di tutte le professioni per  le  quali  si  applica
l'articolo 11; 
      d) l'elenco delle formazioni regolamentate e delle formazioni a
struttura particolare di cui all'articolo 19, comma  1,  lettera  c),
numero 2); 
      e) i requisiti e le procedure indicati agli articoli 7, 11,  16
e  17  per  le  professioni  regolamentate,  compresi  i  diritti  da
corrispondere e i documenti da presentare alle autorita' competenti; 
      f) le modalita' di  ricorso,  conformemente  alle  disposizioni
legislative, regolamentari e  amministrative,  avverso  le  decisioni
delle autorita' competenti adottate ai sensi del presente decreto. 
    Art. 59-ter (Trasparenza). - 1. La Presidenza del  Consiglio  dei
ministri -  Dipartimento  per  le  politiche  europee  notifica  alla
Commissione europea: 
      a) le eventuali modifiche apportate all'elenco nazionale  delle
professioni regolamentate  e  all'elenco  nazionale  delle  tipologie
regolamentate di istruzione e formazione, nonche' di  formazione  con
una struttura particolare, di cui all'articolo 19, comma  1,  lettera
c), numero 2), gia'  inserite  nella  banca  dati  della  Commissione
europea; 
      b)  le   eventuali   modifiche   all'elenco   nazionale   delle
professioni,  gia'  inserite  nella  banca  dati  della   Commissione
europea, per le quali e' necessaria una  verifica  preliminare  delle
qualifiche  ai  sensi  dell'articolo  11,  corredate   da   specifica
motivazione. 
  2. Ogni due  anni  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per le  politiche  europee  trasmette  alla  Commissione
europea una relazione sui  requisiti,  stabiliti  dalla  legislazione
nazionale per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio
ai possessori  di  una  specifica  qualifica  professionale,  inclusi
l'impiego  di  titoli  professionali  e  le  attivita'  professionali
autorizzate in base a tale titolo, che sono stati  eliminati  o  resi
meno rigidi. 
  3. Entro sei mesi dalla loro adozione, la Presidenza del  Consiglio
- Dipartimento per le politiche europee  trasmette  alla  Commissione
europea informazioni sui nuovi requisiti di cui al comma 2 introdotti
e sui motivi per ritenerli conformi ai seguenti principi: 
    a) i requisiti non devono essere  direttamente  o  indirettamente
discriminatori  sulla  base  della  nazionalita'  o  del   luogo   di
residenza; 
    b) i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo
di interesse generale; 
    c) i requisiti devono essere tali da garantire il  raggiungimento
dell'obiettivo perseguito  e  non  vanno  al  di  la'  di  quanto  e'
necessario per raggiungere tale obiettivo.". 
                               Art. 46 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.   Le   amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono
all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 47 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Giannini,  Ministro  dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
 
                                Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
                                Guidi,   Ministro   dello    sviluppo
                                economico 
 
                                Franceschini,  Ministro  dei  beni  e
                                delle  attivita'  culturali   e   del
                                turismo 
 
                                Delrio, Ministro delle infrastrutture
                                e dei trasporti 
 
                                Alfano, Ministro dell'interno 
 
                                Martina,  Ministro  delle   politiche
                                agricole alimentari e forestali 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Ministro   degli
                                affari esteri  e  della  cooperazione
                                internazionale 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando