MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 dicembre 2015 

Modalita' tecniche di emissione della Carta d'identita'  elettronica.
(15A09809) 
(GU n.302 del 30-12-2015)
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
                           di concerto con 
IL MINISTRO  DELL'ECONOMIA  E  DELLE  FINANZE,  IL  MINISTRO  PER  LA
            SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto l'art. 3 del regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  seguito  TULPS,  ed  il
relativo regolamento di esecuzione del 6 maggio 1940, n. 635; 
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559  e  in  particolare  l'art.2,
comma 8; 
  Visto il decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito  con
modificazioni in legge 31 marzo 2005, n. 43; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
ottobre 1999, n. 437; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  23  aprile   2002,
istitutivo del Centro nazionale per i servizi demografici  presso  il
Dipartimento per  gli  Affari  interni  e  territoriali  -  Direzione
centrale per i servizi demografici; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
novembre  2014,  n.  194,  recante  "modalita'  di  attuazione  e  di
funzionamento dell'Anagrafe  nazionale  della  popolazione  residente
(ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro  dell'ANPR
alle anagrafi della popolazione residente"; 
  Visto l'art. 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,
recante  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  enti  territoriali"
convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto  2015,  n.125
che prevede che l'emissione della carta  d'identita'  elettronica  e'
riservata al Ministero dell'interno  che  vi  provvede  nel  rispetto
delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti  di
sicurezza  della  Repubblica  e  degli  standard  internazionali   di
sicurezza; 
  Visto il medesimo art. 10, comma 3, del citato d.l. n. 78 del 2015,
che stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione
e il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  l'Agenzia  per
l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali  e
la  Conferenza  Stato-citta'  autonomie  locali,  siano  definite  le
caratteristiche tecniche, le modalita' di produzione,  di  emissione,
di rilascio della carta d'identita' elettronica,  nonche'  di  tenuta
del relativo archivio informatizzato; 
  Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  22  giugno  1998,  modificata  dalla  direttiva   98/48/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla
legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto  legislativo  23
novembre 2000, n. 427; 
  Vista la legge 1° aprile 1999,  n.  91,  recante  "Disposizioni  in
materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti"; 
  Visto il decreto del Ministro della  sanita'  dell'8  aprile  2000,
recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi
e  di   tessuti,   attuativo   delle   prescrizioni   relative   alla
dichiarazione di volonta' dei cittadini sulla donazione di  organi  a
scopo di trapianto", come modificato dal decreto del  Ministro  della
salute dell'11 marzo 2008; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante "Codice per la protezione dei dati personali"; 
  Visto il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  4
agosto 2003 e successive modificazioni, recante "Nuove istruzioni per
la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo  sulla  produzione
delle carte valori,  degli  stampati  a  rigoroso  rendiconto,  degli
stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali"; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  23
dicembre 2013 recante "individuazione delle  carte  valori  ai  sensi
dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e  b)  della  legge  13  luglio
1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni"; 
  Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale  che  si  e'  espressa  con
determinazione n. 169/2015 del 14 dicembre 2015; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che  si  e'
espresso con parere n. 656, in data 17 dicembre 2015; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali  in  data  17
dicembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente decreto si intende per: 
    a) "ANPR": l'Anagrafe Nazionale della Popolazione  Residente,  di
cui all'articolo 62 del CAD; 
    b)  "Autenticazione  in  rete":   l'identificazione   informatica
tramite la CIE,  ai  sensi  dell'articolo  64  del  CAD,  finalizzata
all'accesso   ai   servizi   erogati   in   rete   dalle    pubbliche
amministrazioni; 
    c) "CA Autenticazione": la struttura di  Certification  Authority
del  CNSD  che  emette  i  certificati  di  autenticazione  in  rete,
componente della piattaforma e  dell'infrastruttura  per  l'emissione
della CIE; 
    d) "CAD": il  Codice  dell'Amministrazione  digitale  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche; 
    e) "Cartellino elettronico": la trasposizione in formato digitale
del cartellino cartaceo di cui all'articolo 290 del regio  decreto  6
maggio 1940, n. 635; 
    f) "Centro  Nazionale  Trapianti":  il  Centro  nazionale  per  i
trapianti istituito dall'articolo 8 della legge 1 aprile 1999, n. 91,
e successive modificazioni; 
    g)  "Certificato  di  Autenticazione":  il  certificato  digitale
rilasciato dalla "CA Autenticazione" necessario per  l'autenticazione
in rete; 
    h) "CIE":  il  documento  d'identita'  personale  rilasciato  dal
Ministero dell'interno denominato "Carta d'Identita' Elettronica"; 
    i)  "CNSD":  il  Centro  Nazionale   dei   Servizi   Demografici,
costituito con il decreto ministeriale  23  aprile  2002,  presso  il
Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali; 
    j) "CP-CIE": il centro di produzione della CIE, componente  della
piattaforma e dell'infrastruttura per l'emissione della CIE; 
    k)  "Dati   di   identificazione":   i   dati   memorizzati   sul
microprocessore ai fini della verifica dell'identita'; 
    l)  "Elementi  biometrici  primari":  l'immagine  del  volto  del
titolare della CIE, secondo quanto indicato nell'allegato B; 
    m) "Elementi biometrici  secondari":  l'immagine  delle  impronte
digitali del titolare della CIE ai sensi dell'art.3 del regio decreto
18 giugno 1931, n.773, secondo quanto indicato nell'allegato B; 
    n) "PKI-CIE": l'insieme delle infrastrutture  a  chiave  pubblica
(Public  Key  Infrastructure  -   PKI),   delle   infrastrutture   di
comunicazione e pubblicazione dei certificati, costituite da sistemi,
entita' e procedure operative preposte a garantire la  certificazione
dei  dati  di  identificazione  contenuti  nel  microprocessore,   la
protezione dei dati stessi e la sicurezza del circuito di emissione e
controllo    della    CIE,    componente    della    piattaforma    e
dell'infrastruttura per l'emissione della CIE; 
    o) "IPZS": l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; 
    p) "PIN": il codice segreto personale necessario  alla  fruizione
dei servizi che richiedono l'autenticazione in rete; 
    q) "CIEonLine": l'infrastruttura informatica e di rete che  rende
disponibili i servizi di supporto al processo di emissione e gestione
della CIE, componente della  piattaforma  e  dell'infrastruttura  per
l'emissione della CIE; 
    r) "Portale": il sito web della CIE, componente della piattaforma
e dell'infrastruttura per l'emissione della CIE; 
    s)  "Postazione":  l'apparato  hardware   e   software   dedicato
all'acquisizione dei dati previsti; 
    t)  "PUK":  la  chiave  personale  non  modificabile  di  sblocco
necessaria alla riabilitazione del PIN a seguito di relativo blocco; 
    u)   "RIPA":   la    Rete    Internazionale    delle    Pubbliche
Amministrazioni; 
    v) "Sistema  Informativo  dei  Trapianti"  o  "SIT",  il  sistema
istituito nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario Nazionale  in
base all'articolo 7 della legge 1° aprile 1999, n. 91,  che  consente
la raccolta, in un'unica banca dati, delle manifestazioni di volonta'
in tema di donazione degli organi e tessuti espresse dai cittadini; 
    w) "SPC": il Sistema Pubblico di Connettivita' di cui al CAD; 
    x) "SSCE": il sistema di servizi del  CNSD  per  il  circuito  di
emissione    della    CIE,    componente    della    piattaforma    e
dell'infrastruttura per l'emissione della CIE. 
                               Art. 2 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto definisce le procedure  di  emissione  della
CIE determinando le  caratteristiche  tecniche  della  piattaforma  e
dell'architettura    logica    dell'infrastruttura,    disciplinando,
altresi',  le  modalita'  tecniche  di   produzione,   distribuzione,
gestione e supporto all'utilizzo della CIE. 
                               Art. 3 
 
 
                      Caratteristiche della CIE 
 
  1. La CIE ha le caratteristiche grafiche previste  dal  modello  di
cui  all'allegato  A.  Tale  modello  e'   aggiornato   con   decreto
direttoriale  del  Ministero  dell'interno,  sentiti  l'Agenzia   per
l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati  personali,
e pubblicato sul proprio sito istituzionale. 
  2. Il supporto fisico della  CIE  e'  realizzato  con  le  tecniche
tipiche  della  produzione  di  carte  valori,   integrato   con   un
microprocessore per la memorizzazione delle  informazioni  necessarie
per la verifica dell'identita' del  titolare,  inclusi  gli  elementi
biometrici primari e secondari, nonche' per l'autenticazione in rete,
secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato  B  che  sono
aggiornate  con  decreto  direttoriale  del  Ministero  dell'interno,
sentiti  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  e  il  Garante  per   la
protezione  dei  dati  personali,  e  pubblicato  sul  proprio   sito
istituzionale. 
  3. Gli elementi biometrici  primari  e  secondari  memorizzati  nel
microprocessore  sono  utilizzati   esclusivamente   per   verificare
l'autenticita'  della  CIE  e  l'identita'  del  titolare  attraverso
elementi comparativi direttamente disponibili ed escludendo confronti
in modalita' "uno a molti" a fini di identificazione. 
                               Art. 4 
 
 
               Presentazione della richiesta della CIE 
 
  La richiesta di rilascio della CIE e' presentata dal  cittadino  (o
dai genitori o tutori in caso di minore) presso l'ufficio  anagrafico
del Comune di residenza o di dimora, ai  sensi  dell'articolo  3  del
regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  o  presso  il  Consolato  se
cittadino italiano residente all'estero ed iscritto in ANPR 
    1. residente all'estero, in caso di: 
      a) primo rilascio; 
      b) smarrimento o furto della CIE o della carta  d'identita'  in
corso di validita', previa presentazione della relativa denuncia; 
      c) deterioramento della CIE o della carta d'identita' in  corso
di  validita',  previa  verifica  del   relativo   stato   da   parte
dell'Ufficiale di anagrafe; 
      d) scadenza della carta d'identita'. 
    2. Il cittadino (o i genitori o i tutori in caso di minori)  puo'
prenotare  la  richiesta  di  rilascio  della  CIE  collegandosi   al
CIEOnline secondo le modalita' indicate sul Portale. 
    3.  Il  Comune  o  il  Consolato,  verificata   l'identita'   del
richiedente,  accerta  l'assenza  di  eventuali  motivi  ostativi  al
rilascio della CIE per il tramite del SSCE, secondo  quanto  indicato
nell'allegato B. 
                               Art. 5 
 
 
            Acquisizione dei dati del richiedente la CIE 
 
  1. Per il rilascio della CIE, il Comune  o  il  Consolato  effettua
l'acquisizione delle seguenti informazioni del richiedente: 
    a) elementi biometrici primari; 
    b) elementi biometrici secondari; 
    c) firma autografa nei casi previsti; 
    d) dato relativo all'autorizzazione o meno all'espatrio; 
    e) dato facoltativo relativo alla volonta' di donazione o diniego
di organi e/o di tessuti; 
    f) eventuali indirizzi di recapito della CIE o  di  contatto  del
richiedente  per  ricevere  comunicazioni  inerenti  allo  stato   di
avanzamento della pratica di rilascio della CIE. 
  2. Al termine dell'operazione di acquisizione dei dati  di  cui  al
comma 1, il Comune o il Consolato rilascia al richiedente la ricevuta
della richiesta della CIE, comprensiva del  numero  della  pratica  e
della prima parte dei codici PIN/PUK associati alla CIE. 
                               Art. 6 
 
 
                         Consegna della CIE 
 
  1. La consegna della CIE e della seconda parte dei  codici  PIN/PUK
associati ad  essa  avviene,  entro  sei  giorni  lavorativi,  presso
l'indirizzo  indicato  all'atto  dell'acquisizione   dei   dati   del
richiedente.  Per  i  cittadini  italiani  residenti  all'estero   ed
iscritti in ANPR la consegna della CIE avverra' secondo le  modalita'
stabilite dall'art. 17 del presente decreto. 
                               Art. 7 
 
 
              Interdizione dell'operativita' della CIE 
 
  1. In caso di furto o smarrimento, il cittadino effettua il  blocco
della propria CIE per inibirne l'utilizzo  ai  fini  dell'accesso  ai
servizi in rete, contattando il servizio di help  desk  della  CIE  e
sporge regolare denuncia presso le Forze di Polizia. 
                               Art. 8 
 
 
                       Cartellino elettronico 
 
  1. Il cartellino  elettronico,  conservato  da  SSCE,  contiene  le
informazioni anagrafiche, la fotografia,  la  scansione  della  firma
autografa, il numero di protocollo  della  pratica,  le  informazioni
relative al processo di rilascio e il numero univoco nazionale  della
CIE. 
  2. Le Questure accedono alle informazioni contenute nel  cartellino
elettronico esclusivamente tramite il CNSD. 
                               Art. 9 
 
 
                         Soggetti coinvolti 
 
  1. Le funzioni per lo svolgimento delle  attivita'  di  produzione,
distribuzione, gestione e supporto  all'utilizzo  della  CIE  vengono
svolte dal Ministero  dell'interno,  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, dai Comuni, dai Consolati e da IPZS. 
  2. E' istituita, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per
gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale per i  servizi
demografici, la Commissione interministeriale permanente  della  CIE,
preposta agli indirizzi strategici e al monitoraggio delle varie fasi
del progetto. 
                               Art. 10 
 
 
                 Funzioni del Ministero dell'interno 
 
  1. Il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, assicura
il supporto necessario ai Comuni, ai Consolati e alle Questure per il
corretto espletamento delle  attivita'  connesse  all'attuazione  del
presente   decreto   mettendo    a    disposizione,    avendone    la
responsabilita', l'infrastruttura informatica ubicata  nel  CNSD  che
comprende: 
    a) il circuito di emissione (SSCE) della CIE; 
    b) il sistema finalizzato a garantire l'integrita' e la sicurezza
delle comunicazioni telematiche tra il CNSD  ("sistema  di  sicurezza
del CNSD") ed i vari enti coinvolti nel processo di  emissione  della
CIE  secondo  quanto  indicato  nell'allegato  B,  paragrafo  6,   in
sostituzione del sistema infrastrutturale previsto dal  DM  2  agosto
del 2005; 
    c) la Certification Authority (CA Autenticazione e PKI-CIE); 
    d) il servizio di convalida  dei  dati  anagrafici  al  CIEonLine
tramite il collegamento con l'ANPR; 
    e) il numero univoco nazionale di inizializzazione della  CIE  al
CP-CIE; 
    f) il servizio di validazione dei certificati  di  autenticazione
ai sistemi che erogano servizi on line accessibili tramite la CIE; 
    g) il CIEonline; 
    h) il Portale; 
    i) la banca dati della CIE. 
                               Art. 11 
 
 
                 Funzioni dei Comuni e dei Consolati 
 
  1. I Comuni e i Consolati identificano il soggetto  richiedente  la
CIE e, nel rispetto delle regole tecniche  e  di  sicurezza  indicate
nell'allegato B, ne  acquisiscono  i  dati  di  cui  all'articolo  5,
attraverso le apposite postazioni collegate con il CIEonLine  di  cui
all'art.12,  comma  4,  e  richiedono  la  produzione  della  CIE  al
Ministero dell'interno, tramite il CNSD. 
  2. Per lo svolgimento delle attivita' di competenza nell'ambito del
processo  di  emissione  della  CIE,  eventuali  dotazioni   hardware
aggiuntive  devono  essere  conformi  alle  caratteristiche  tecniche
definite dalla Commissione di cui all'art.13. 
                               Art. 12 
 
 
                          Funzioni di IPZS 
 
  1.  IPZS  mette  a  disposizione  del   CNSD   la   piattaforma   e
l'infrastruttura, di cui all'articolo 2, descritta  nell'allegato  B,
assicurandone la  realizzazione,  la  manutenzione  e  la  conduzione
operativa. 
  2. Per lo svolgimento delle attivita' connesse  all'attuazione  del
presente decreto, IPZS fornisce al  CNSD  ed  al  personale  comunale
addetto, adeguata documentazione, formazione del relativo personale e
supporto tecnico. 
  3. IPZS  fornisce  al  CNSD  gli  strumenti  necessari  per  quanto
previsto all'articolo 10. 
  4. IPZS mette a disposizione dei  Comuni,  dei  Consolati  e  delle
Questure un servizio di help desk per  fornire  il  supporto  tecnico
necessario al  corretto  espletamento  delle  attivita'  connesse  al
rilascio ed al controllo del ciclo di vita della CIE. 
  5. IPZS mette a disposizione dei cittadini un servizio di help desk
telefonico attraverso il quale attivare la procedura di  interdizione
in caso di smarrimento o furto  della  CIE  secondo  quanto  indicato
nell'allegato B. 
  6. Per lo svolgimento delle attivita' di competenza nell'ambito del
processo di emissione della CIE, IPZS fornisce ai Comuni le dotazioni
hardware e software delle postazioni, conformi  alle  caratteristiche
tecniche definite dalla Commissione  di  cui  all'art.13,  nonche'  i
relativi aggiornamenti e i servizi di installazione, di  manutenzione
e di supporto tecnico e informativo. 
  7. Il numero di postazioni e la relativa ubicazione  sono  definite
dal Ministero dell'interno. 
  8. IPZS provvede  alla  produzione  e  alla  spedizione  della  CIE
secondo quanto previsto dall'articolo 6 e  in  conformita'  a  quanto
stabilito nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del
4 agosto 2003. 
                               Art. 13 
 
 
         Commissione interministeriale permanente della CIE 
 
  1. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 2: 
    a) supporta il Ministero dell'interno nella definizione del piano
di graduale avvio del rilascio della CIE presso Comuni e Consolati; 
    b) verifica lo stato di  avanzamento  del  progetto  nei  diversi
ambiti e aspetti; 
    c) definisce le modalita' di adozione degli standard tecnologici,
delle linee guida e  delle  specifiche  tecniche  e  delle  eventuali
funzionalita' aggiuntive, sentito il Garante per  la  protezione  dei
dati personali, per i soli aspetti  concernenti  il  trattamento  dei
dati personali; 
    d) definisce, sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, per i soli aspetti concernenti la sicurezza dei dati e del
sistema e il  trattamento  dei  dati  personali,  le  caratteristiche
tecniche delle dotazioni hardware e  software  delle  postazioni  dei
Comuni e dei Consolati; 
    e) garantisce, sentito il Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, per i soli aspetti concernenti la sicurezza dei dati e del
sistema e  il  trattamento  dei  dati  personali,  l'aggiornamento  e
l'allineamento del sistema in relazione  all'evoluzione  tecnologica,
alle direttive europee e alle possibili interazioni con altri sistemi
di  identificazione  elettronica  ed  altre  iniziative   governative
strategiche di interesse nazionale ed internazionale. 
  2. La Commissione  e'  costituita  dal  Presidente,  designato  dal
Ministero dell'interno, e dai seguenti componenti: 
    a) un rappresentante del Ministero dell'interno e un supplente; 
    b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze
e un supplente; 
    c) un rappresentante del Ministero degli esteri e un supplente; 
    d)   un   rappresentante   designato   dal   Ministro   per    la
semplificazione e la pubblica amministrazione e un supplente; 
    e) un rappresentante designato dall'Agenzia per l'Italia digitale
e un supplente; 
    f) un rappresentante designato dall'IPZS e un supplente; 
    g) un rappresentante designato  dall'Associazione  Nazionale  dei
Comuni Italiani (ANCI) e un supplente. 
  3. Il Presidente e i  componenti  della  Commissione  rimangono  in
carica per un triennio e  svolgono  il  mandato  a  titolo  gratuito.
L'incarico e' rinnovabile. 
  4.  Alle  sedute  della  Commissione  possono  essere  invitati   a
partecipare esperti anche di altre Amministrazioni, Enti e  Organismi
per gli aspetti tecnologici connessi al progetto. 
  5. Fino alla costituzione della  Commissione  di  cui  al  presente
articolo i compiti di cui al comma 1 sono svolti dal  Gruppo  tecnico
di lavoro istituito dal Direttore centrale per i servizi  demografici
del  Dipartimento  Affari  interni  e  territoriali   del   Ministero
dell'interno. 
                               Art. 14 
 
 
                Piano di graduale rilascio della CIE 
 
  1. I Comuni che, alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  emettono  la  carta  d'identita'   elettronica   ai   sensi
dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31  marzo  2005,  n.  43,
avviano il processo di rilascio della CIE secondo le regole  tecniche
e di sicurezza previste dal  presente  decreto,  nei  tempi  e  nelle
modalita' stabilite dalla Commissione di cui all'articolo 13. 
  2. Nei restanti Comuni e nei Consolati, il rilascio  della  CIE  e'
avviato secondo il piano definito dal Ministero dell'interno  sentita
la Commissione di cui all'articolo 13. 
                               Art. 15 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. Ai fini della produzione, del rilascio e  della  gestione  della
CIE, il trattamento dei dati personali  e'  effettuato  nel  rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
196 e successive modifiche. 
  1. Il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  Affari  interni  e
territoriali, il Ministero dell'economia e delle finanze, i Comuni  e
il Ministero degli affari esteri sono  titolari  del  trattamento  di
dati personali di propria competenza. 
  3.  Il  Ministero  dell'interno,  le  Amministrazioni  e  gli  Enti
coinvolti nel processo di emissione non procedono in  alcun  caso  al
tracciamento e/o alla registrazione centralizzata  di  dati  relativi
all'utilizzo della CIE per l'accesso  ai  servizi  erogati  da  altri
soggetti. 
                               Art. 16 
 
 
                    Donazione di organi e tessuti 
 
  1. Il cittadino maggiorenne, in sede  di  richiesta  al  Comune  di
rilascio della CIE, ha facolta'  di  indicare  il  proprio  consenso,
ovvero diniego, alla donazione di organi e tessuti in caso di morte. 
  2. L'indicazione di cui al comma  1  e'  trasmessa  dal  comune  al
Sistema Informativo Trapianti con le modalita' indicate nell'allegato
B. 
  3. Nel caso in cui  il  cittadino  intenda  modificare  la  propria
volonta' precedentemente registrata nel SIT, si deve recare presso la
propria ASL di appartenenza  oppure  le  aziende  ospedaliere  o  gli
ambulatori dei medici di medicina generale o i Centri Regionali per i
Trapianti (CRT), o - limitatamente al momento di rinnovo della CIE  -
anche presso il Comune. 
                               Art. 17 
 
 
             Emissione della CIE da parte dei Consolati 
 
  1. I Consolati sono  autorizzati  all'emissione  della  CIE  per  i
cittadini italiani residenti all'estero che ne fanno richiesta presso
gli Uffici consolari stessi. 
  2. Il Ministro dell'interno  e  il  Ministro  degli  affari  esteri
definiscono congiuntamente le modalita' organizzative e  tecniche  di
dettaglio per l'emissione della CIE da parte degli Uffici consolari. 
                               Art. 18 
 
 
                   Abrogazioni e norme transitorie 
 
  1.  Il  presente  decreto  sostituisce  integralmente  il   decreto
ministeriale 8 novembre 2007. 
  2.  Le  carte  d'identita'  in  formato  cartaceo  ed   elettronico
rilasciate fino all'emissione della CIE di cui  al  presente  decreto
mantengono la propria validita' fino alla scadenza. 
                               Art. 19 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  Le attivita' del presente decreto saranno realizzate con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, che sara' trasmesso ai  competenti  organi  di
controllo, entra  in  vigore  il  giorno  della  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 dicembre 2015 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Alfano 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
  Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
                                Madia 
 

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2015 
Interno, registro n. 1, foglio n. 2392 
                                                             Allegato 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico