LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185

Norme sui passaporti.
 
 Vigente al: 30-1-2016  
 

DISPOSIZIONI GENERALI

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ogni  cittadino  e'  libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire
dal  territorio  della  Repubblica,  valendosi  di  passaporto  o  di
documento  equipollente  ai  sensi delle disposizioni in vigore, e di
rientrarvi.
                               Art. 2.

  Il  passaporto  e'  valido  per  tutti  i  Paesi i cui Governi sono
riconosciuti  dal  Governo  italiano,  salvo  le limitazioni previste
dalla  presente  legge. A domanda dell'interessato il passaporto puo'
essere   reso  valido,  mediante  l'indicazione  delle  localita'  di
destinazione, per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti.
                               Art. 3. 
 
  Non possono ottenere il passaporto: 
    a)  coloro  che,  essendo  a  norma  di  legge  sottoposti   alla
((responsabilita' genitoriale)) o alla potesta' tutoria, siano  privi
dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento
a persona diversa, dell'assenso  anche  di  questa;  o,  in  difetto,
dell'autorizzazione del giudice tutelare; 
    b)  i  genitori  che,  avendo   prole   minore,   non   ottengano
l'autorizzazione  del  giudice  tutelare;  l'autorizzazione  non   e'
necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore,
o quando sia titolare esclusivo della  ((responsabilita'  genitoriale
sul figlio)) ovvero, ai soli fini  del  rilascio  del  passaporto  di
servizio,  quando  sia  militare  impiegato  in   missioni   militari
internazionali; 
    c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271. 
    d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della liberta'
personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per  questi  ultimi
il nulla osta  dell'autorita'  che  deve  curare  l'esecuzione  della
sentenza, sempreche' la  multa  o  l'ammenda  non  siano  gia'  state
convertite in pena restrittiva della liberta' personale,  o  la  loro
conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2
di arresto; 
    e) coloro  che  siano  sottoposti  ad  una  misura  di  sicurezza
detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli
3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
    f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127. 
    g) coloro che, essendo  residenti  all'estero  e  richiedendo  il
passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di
eta',  non  abbiano  regolarizzato  la  loro  posizione  in  rapporto
all'obbligo del servizio militare. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1997,  n.  464
(in G.U. 1a s.s. 07/01/1998, n.  1)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale "dell'articolo 3, lettera b), della legge 21  novembre
1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), nella parte in cui non  esclude
la necessita' dell'autorizzazione del giudice  tutelare  al  rilascio
del  passaporto  quando  il  genitore  naturale   richiedente   abbia
l'assenso  dell'altro  genitore  con  lui  convivente  ed   esercente
congiuntamente la potesta' genitoriale,  che  dimori  nel  territorio
della Repubblica". 
                               Art. 4.

  I provvedimenti di volontaria giurisdizione previsti dal precedente
articolo   sono   emessi,   nei  confronti  dei  cittadini  residenti
all'estero,  dal capo dell'ufficio consolare di prima categoria nella
cui  giurisdizione  territoriale risiedono, ai sensi dell'articolo 35
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
                               Art. 5.

  Il  passaporto  e' rilasciato, rinnovato, ritirato o restituito dal
Ministro per gli affari esteri e, per sua delega:
    a)  in  Italia:  dai  questori  e,  in  casi  eccezionali,  dagli
ispettori di frontiera per gli italiani all'estero;
    b) all'estero: dai rappresentanti diplomatici e consolari.
                               Art. 6.

  Le domande relative ai passaporti vengono presentate:
    a)  in  Italia:  nel  luogo  dove  il  richiedente  ha residenza,
domicilio  o dimora, alla questura o all'ufficio locale distaccato di
pubblica  sicurezza, ovvero, in mancanza di questi, al comando locale
dei  carabinieri  o  al  comune,  o  anche, in casi eccezionali, agli
Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero;
    b) all'estero: alle rappresentanze diplomatiche a consolari.
  Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta.
                               Art. 7.

  L'autorita'   competente  a  provvedere  sulle  domande  e'  quella
preposta  all'ufficio  o  alla  rappresentanza  all'estero  nella cui
circoscrizione   risiede   il   richiedente.   In   casi  particolari
l'autorita'  di  residenza  puo'  delegare  a  provvedere l'autorita'
competente per domicilio o per dimora.
                               Art. 8.

  La  domanda  di  passaporto  presentata  ad  un  ufficio  ammesso a
riceverla  ma  non  competente  al  rilascio e' trasmessa, insieme ad
eventuali  accertamenti  istruttori, all'ufficio competente non oltre
cinque giorni dalla presentazione.
  L'ufficio  competente,  entro quindici giorni dal ricevimento della
domanda,  corredata  dalla  prescritta  documentazione,  rilascia  il
passaporto,    richiede,    ove    necessario,    il    completamento
dell'istruttoria, o rigetta la istanza, indicando le cause che ostano
al rilascio.
  Ove  si  renda  necessario  il  completamento  dell'istruttoria, il
termine  di  cui  sopra,  previa  comunicazione  all'interessato,  e'
prorogato di altri quindici giorni.
  Il passaporto e' consegnato al richiedente tramite l'ufficio cui la
domanda   e'  stata  presentata  o  anche  direttamente  dall'ufficio
competente per il rilascio.
                               Art. 9.

  Il Ministro per gli affari esteri puo' con proprio decreto adottare
particolari  disposizioni  per  il  rilascio  del  passaporto,  o  di
documento  equipollente,  a coloro che sono da considerarsi emigranti
ai  sensi  delle  norme sull'emigrazione, nell'interesse generale del
lavoro italiano all'estero e per la tutela dei lavoratori.
  Il  Ministro per gli affari esteri, in circostanze eccezionali, con
proprio  decreto motivato, puo' sospendere temporaneamente o limitare
il  rilascio  dei passaporti o disporre il ritiro dei passaporti gia'
rilasciati, o limitarne la validita' territoriale:
    a) per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato;
    b) per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito
il Ministro per l'interno;
    c)  quando  la  vita,  la  liberta', gli interessi economici o la
salute  dei  cittadini  possano correre grave pericolo in determinati
paesi.
  L'espatrio   dei   cittadini   aventi  obblighi  militari  puo'  in
circostanze eccezionali essere temporaneamente sospeso secondo quanto
previsto dalle norme sulla leva e il reclutamento delle forze armate.
                              Art. 10.

  Contro   i   provvedimenti   delle   autorita'  delegate  ai  sensi
dell'articolo 5 e' ammesso ricorso al Ministro per gli affari esteri,
nel  termine  di 30 giorni dalla data di notificazione o di ricezione
della  comunicazione  amministrativa  del  provvedimento  di  rigetto
previsto  dall'articolo  8.  Sul  ricorso  il Ministro per gli affari
esteri provvede con decreto motivato.
  Trascorsi i 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza
che  la  decisione  del  Ministro  per  gli  affari  esteri sia stata
comunicata  al  domicilio  eletto nel ricorso, decorre il termine per
l'impugnativa in sede giurisdizionale.
  Il  termine  di  30  giorni e' prorogato fino a 45 giorni quando la
sede dell'autorita' competente al rilascio del passaporto si trovi in
un Paese extraeuropeo.
  Contro   i   provvedimenti   delle   autorita'  delegate  ai  sensi
dell'articolo   5,  lettera  a),  per  i  motivi  ostativi  enunciati
nell'articolo  3  e  per  i  casi  di  ritiro del passaporto previsti
dall'articolo  12,  l'interessato  puo'  presentare  ricorso,  in via
alternativa,  al  tribunale  amministrativo  regionale competente per
territorio, negli stessi termini di cui ai precedenti commi.
                              Art. 11.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                              Art. 12.

  Il  passaporto  e' ritirato, a cura di una delle autorita' indicate
all'articolo  5,  quando sopravvengono circostanze che ai sensi della
presente legge ne avrebbero legittimato il diniego.
  Il  passaporto  e'  altresi'  ritirato  quando il titolare si trovi
all'estero  e,  ad  istanza degli aventi diritto, non sia in grado di
offrire  la  prova  dell'adempimento  degli  obblighi  alimentari che
derivano  da pronuncia della autorita' giudiziaria o che riguardino i
discendenti di eta' minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e
il coniuge non legalmente separato.
  Il  passaporto  puo'  essere infine ritirato quando il titolare del
passaporto  sia  un  minore e venga accertato che abitualmente svolge
all'estero  attivita'  immorali  o  vi  presti  lavoro  in  industrie
pericolose o nocive alla salute.
  Il passaporto ritirato viene restituito al titolare a sua richiesta
non appena vengano meno i motivi del ritiro.
                              Art. 13.

  Chi  smarrisce  il passaporto deve farne circostanziata denuncia ad
una delle autorita' indicate all'articolo 5:
    egli ha peraltro diritto ad ottenere un duplicato entro i termini
di cui all'articolo 8.

PASSAPORTI ORDINARI

                              Art. 14.
  ((1.  Il  passaporto  ordinario e' individuale. Esso spetta ad ogni
cittadino,  fatte  salve le cause ostative contemplate nella presente
legge.
  2.  Per i minori di eta' inferiore agli anni quattordici, l'uso del
passaporto  e'  subordinato alla condizione che viaggino in compagnia
di  uno  dei  genitori  o  di  chi  ne  fa  le veci, oppure che venga
menzionato  sul  passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi
puo'  dare  l'assenso  o  l'autorizzazione  ai sensi dell'articolo 3,
lettera  a),  il  nome  della persona, dell'ente o della compagnia di
trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
  3.  La  sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da
una autorita' competente al rilascio del passaporto)).
                              Art. 15.

  Il passaporto ordinario:
    a)  indica  nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del
titolare;
    b)  descrive  le  caratteristiche  somatiche  del  titolare  e ne
contiene la fotografia, firmata ed autenticata.
                              Art. 16.

  All'atto  della  presentazione  della  domanda,  l'interessato deve
comprovare  nei  modi  di  legge  la sua identita', il possesso della
cittadinanza italiana e lo stato di famiglia. Deve inoltre dichiarare
per iscritto se sia o meno sottoposto a procedimento penale.
  Alla  domanda  devono  essere  uniti  i  nulla  osta  e gli assensi
previsti  dalla  presente  legge,  nonche'  due fotografie di cui una
autenticata.
                              Art. 17.

  ((1. Il passaporto ordinario e' valido per dieci anni. La validita'
del   passaporto   puo'   essere   tuttavia  ridotta  a  norma  delle
disposizioni  in vigore o su domanda di chi ne abbia facolta' a norma
di legge.
  2.  Per  i  minori  di  eta' inferiore a tre anni, la validita' del
passaporto  e'  di  tre anni; per i minori di eta' compresa tra tre e
diciotto anni, la validita' del passaporto e' di cinque anni.
  3.  In  caso di urgenza ovvero in caso di impossibilita' temporanea
alla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze,
puo'  essere  emesso  un  passaporto  temporaneo, di validita' pari o
inferiore a dodici mesi)).
                              Art. 18. 
 
  ((1.  Per  il  rilascio  del  passaporto  ordinario  e'  dovuto  un
contributo amministrativo di euro 73,50, oltre al costo del libretto. 
  2. Il contributo amministrativo e' dovuto in occasione del rilascio
del  libretto  e  va  corrisposto  non  oltre  la  consegna  di  esso
all'interessato. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri,  sono  determinati  il
costo del libretto  e  l'aggiornamento,  con  cadenza  biennale,  del
contributo di cui al comma 1. 
  4. All'estero la riscossione avviene in valuta locale,  secondo  le
norme dell'ordinamento consolare, con facolta' per il Ministero degli
affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento)). 
                              Art. 19.

  Nessuna tassa e' dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto
ordinario, in Italia od all'estero:
    a)  da  coloro  che  sono da considerare emigranti ai sensi delle
norme sull'emigrazione;
    b) dagli italiani all'estero che fruiscano di rimpatrio consolare
o rientrino per prestare servizio militare;
    c) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;
    d) dagli indigenti.
  Il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette
categorie e' gratuito.
  Gli  atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo
del  passaporto  in  favore delle persone di cui al presente articolo
sono  redatti  in  carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o
tassa.

PASSAPORTI SPECIALI

                              Art. 20.

  A  gruppi  da cinque a cinquanta persone puo' essere rilasciato per
motivi  culturali,  religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti
da accordi internazionali, un passaporto collettivo. Tale passaporto,
non rinnovabile, e' valido per il solo viaggio all'estero al quale il
  documento  si  riferisce,  ed  e' di durata non superiore a quattro
  mesi.
Nel passaporto collettivo, che deve indicare i nominativi dei
componenti il gruppo, possono essere iscritti anche i minori, con gli
assensi o l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera a).
  Non  possono  esservi  iscritti coloro che, secondo le disposizioni
della   presente   legge,   non  potrebbero  ottenere  il  passaporto
ordinario.
 Il gruppo deve avere un capogruppo munito di passaporto ordinario.
  Gli  altri  componenti  del gruppo esclusi quelli di eta' inferiore
agli   anni   quattordici   devono  essere  muniti  di  documento  di
identificazione valido a norma di legge.
 La domanda del passaporto collettivo e' presentata dal capogruppo.
  Per  ogni  componente il gruppo - esclusi il capogruppo ed i minori
degli anni dieci - e' dovuta una tassa di lire trecento.
                              Art. 21.

  Possono   essere   rilasciati   e  rinnovati  passaporti  speciali,
lasciapassare   ed   altri   consimili   documenti,  equipollenti  al
passaporto,  in  favore  di  stranieri  e di apolidi, quando cio' sia
previsto da accordi internazionali.
                              Art. 22.

  A  chi  risieda  o  dimori nella fascia di frontiera possono essere
rilasciate  o rinnovate carte di frontiera, tessere di turismo alpino
e  consimili  documenti  equipollenti  al passaporto, quando cio' sia
previsto da accordi internazionali.

PASSAPORTI DIPLOMATICI E DI SERVIZIO

                              Art. 23.

  Il  Ministro  per  gli  affari  esteri  puo'  stabilire  che  siano
rilasciati   passaporti   diplomatici   o   di  servizio  secondo  un
regolamento  da  emanare  entro  sei  mesi  dalla pubblicazione della
presente legge.

DISPOSIZIONI PENALI

                              Art. 24.

  Chiunque  esce  dal  territorio dello Stato senza essersi munito di
passaporto   o   di  altro  documento  equipollente  ai  sensi  delle
disposizioni  in  vigore,  ovvero con passaporto la cui validita' sia
stata  sospesa  ai sensi della presente legge, e' punito, se il fatto
non  costituisce  piu' grave reato, con l'ammenda da lire diecimila a
lire centomila.
  La  pena  e'  dell'arresto  fino  a sei mesi o dell'ammenda da lire
venticinquemila a lire trecentomila se il passaporto era stata negato
o ritirato.
  La pena e' dell'arresto da un mese a un anno e dell'ammenda da lire
cinquantamila  a lire cinquecentomila se il colpevole, al momento del
suo  espatrio,  si trovava nelle condizioni previste dall'articolo 3,
lettere  c),  d),  e), ovvero se egli non aveva ancora adempiuto agli
obblighi di leva.
                              Art. 25.

  Salvo   che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque,
richiedendo   un   passaporto   individuale   o   collettivo,   rende
affermazioni non veritiere, e' punito con l'ammenda da lire diecimila
a lire centomila.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 26.

  I passaporti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente
legge restano validi sino alla loro scadenza.
                              Art. 27.

  Nulla  e'  innovato  alle  disposizioni  del decreto del Presidente
della   Repubblica   30   dicembre  1965,  n.  1656,  concernente  la
circolazione  e  il  soggiorno dei cittadini degli Stati membri della
Comunita' economica europea.
                              Art. 28.
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 GENNAIO 2003, N. 3))

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 novembre 1967

                               SARAGAT

                                                     MORO - FANFANI -
                                                    TAVIANI - REALE -
PRETI - COLOMBO -
TREMELLONI - Bosco

Visto, il Guardasigilli: REALE