LEGGE 26 luglio 1975, n. 354

Norme  sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta'.
 
 Vigente al: 30-1-2016  
 

TITOLO I
TRATTAMENTO PENITENZIARIO

Capo I
PRINCIPI DIRETTIVI

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                     Trattamento e rieducazione

  Il  trattamento  penitenziario  deve  essere conforme ad umanita' e
deve assicurare il rispetto della dignita' della persona.
  Il  trattamento  e'  improntato  ad  assoluta  imparzialita', senza
discriminazioni   in   ordine  a  nazionalita',  razza  e  condizioni
economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.
  Negli  istituti  devono  essere mantenuti l'ordine e la disciplina.
Non  possono  essere  adottate  restrizioni non giustificabili con le
esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili
a fini giudiziari.
  I  detenuti  e  gli  internati sono chiamati o indicati con il loro
nome.
  Il  trattamento  degli imputati deve essere rigorosamente informato
al  principio  che  essi  non  sono  considerati  colpevoli sino alla
condanna definitiva.
  Nei  confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato
un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con
l'ambiente   esterno,  al  reinserimento  sociale  degli  stessi.  Il
trattamento  e' attuato secondo un criterio di individualizzazione in
rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.
                               Art. 2.
Spese per l'esecuzione delle pene   e   delle   misure  di  sicurezza
                              detentive

  Le  spese  per  l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza
detentive sono a carico dello Stato.
  Il  rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si
effettua  ai  termini  degli  articoli 145, 188, 189 e 191 del codice
penale e 274 del codice di procedura penale.
  Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si
effettua  mediante  prelievo di una quota della remunerazione a norma
del  penultimo  capoverso dell'articolo 213 del codice penale, ovvero
per   effetto   della   disposizione  sul  rimborso  delle  spese  di
spedalita', richiamata nell'ultima parte dell'articolo 213 del codice
penale.
  Sono  spese  di  mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il
corredo.
  Il  rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non
superiore  ai  due terzi del costo reale. Il Ministro per la grazia e
giustizia,  al  principio  di  ogni esercizio finanziario, determina,
sentito il Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento dei
detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica.
                               Art. 3.
        Parita' di condizioni fra i detenuti e gli internati

  Negli  istituti  penitenziari  e'  assicurata  ai  detenuti ed agli
internati   parita'   di   condizioni  di  vita.  In  particolare  il
regolamento   stabilisce  limitazioni  in  ordine  all'ammontare  del
peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno.
                               Art. 4.
        Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati

  I  detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro
derivanti  dalla  presente  legge  anche  se  si  trovano in stato di
interdizione legale.
                             Art. 4-bis 
(Divieto  di  concessione   dei   benefici   e   accertamento   della
      pericolosita' sociale dei condannati per taluni delitti). 
 
  1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i  permessi  premio  e  le
misure alternative alla detenzione previste dal capo VI,  esclusa  la
liberazione  anticipata,  possono  essere  concessi  ai  detenuti   e
internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati collaborino con la giustizia a norma  dell'articolo  58-ter
della presente legge: delitti commessi per finalita'  di  terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante
il compimento di atti di  violenza,  delitti  di  cui  agli  articoli
416-bis e 416-ter del codice  penale,  delitti  commessi  avvalendosi
delle condizioni previste dallo stesso articolo  ovvero  al  fine  di
agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di
cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo
comma, 601, 602, 609-octies e 630  del  codice  penale,((all'articolo
12, commi 1 e 3, del testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e
successive modificazioni,)) all'articolo 291-quater del  testo  unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,   n.   43,   e
all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.  Sono
fatte salve le disposizioni degli articoli  16-nonies  e  17-bis  del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. (80) 
  1-bis. I benefici di cui al comma  1  possono  essere  concessi  ai
detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purche'  siano
stati  acquisiti  elementi  tali   da   escludere   l'attualita'   di
collegamenti  con  la  criminalita'   organizzata,   terroristica   o
eversiva, altresi' nei casi in  cui  la  limitata  partecipazione  al
fatto  criminoso,  accertata  nella  sentenza  di  condanna,   ovvero
l'integrale accertamento dei fatti e delle  responsabilita',  operato
con sentenza  irrevocabile,  rendono  comunque  impossibile  un'utile
collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi in cui, anche se la
collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente  irrilevante,
nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia  stata  applicata
una delle circostanze attenuanti previste  dall'articolo  62,  numero
6), anche qualora il risarcimento del  danno  sia  avvenuto  dopo  la
sentenza di condanna, dall'articolo  114  ovvero  dall'articolo  116,
secondo comma, del codice penale. 
  1-ter. I benefici di  cui  al  comma  1  possono  essere  concessi,
purche' non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza  di
collegamenti  con  la  criminalita'   organizzata,   terroristica   o
eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli  articoli
575,  600-bis,  secondo  e  terzo  comma,   600-ter,   terzo   comma,
600-quinquies, 628, terzo comma, e 629,  secondo  comma,  del  codice
penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,  all'articolo
73 del citato testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  ottobre  1990,  n.309,  e  successive   modificazioni,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma
2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e  terzo  comma,
del codice  penale,  realizzato  allo  scopo  di  commettere  delitti
previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo
416 del codice penale, realizzato allo scopo  di  commettere  delitti
previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del  medesimo
codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e  609-octies  del  codice
penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter,  del  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 
  1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere  concessi  ai
detenuti o internati per i delitti  di  cui  agli  articoli  600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis,  609-ter,  609-quater  ,
609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla
base dei risultati dell'osservazione scientifica  della  personalita'
condotta  collegialmente  per   almeno   un   anno   anche   con   la
partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo  80
della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si
applicano in ordine al delitto  previsto  dall'articolo  609-bis  del
codice penale salvo che risulti applicata la  circostanza  attenuante
dallo stesso contemplata. 
  1-quinquies. Salvo quanto previsto  dal  comma  1,  ai  fini  della
concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui
agli articoli  600-bis,  600-ter,  anche  se  relativo  al  materiale
pornografico  di  cui   all'articolo   600-quater.1,   600-quinquies,
609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice  penale,  nonche'
agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice,  se  commessi
in danno di persona minorenne, il magistrato  di  sorveglianza  o  il
tribunale  di  sorveglianza  valuta  la  positiva  partecipazione  al
programma di riabilitazione  specifica  di  cui  all'articolo  13-bis
della presente legge. 
  2. Ai fini della concessione dei benefici di  cui  al  comma  1  il
magistrato di sorveglianza o  il  tribunale  di  sorveglianza  decide
acquisite  dettagliate  informazioni  per  il  tramite  del  comitato
provinciale per  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica  competente  in
relazione al luogo di detenzione del  condannato.  In  ogni  caso  il
giudice  decide  trascorsi  trenta  giorni  dalla   richiesta   delle
informazioni. Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a
partecipare  il  direttore  dell'istituto  penitenziario  in  cui  il
condannato e' detenuto. 
  2-bis. Ai fini della concessione  dei  benefici  di  cui  al  comma
1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale  di  sorveglianza
decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni  caso
il giudice decide  trascorsi  trenta  giorni  dalla  richiesta  delle
informazioni. 
  3. Quando il comitato ritiene che sussistano  particolari  esigenze
di sicurezza ovvero che i collegamenti  potrebbero  essere  mantenuti
con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne
da' comunicazione al giudice e il  termine  di  cui  al  comma  2  e'
prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali. 
  3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le
misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non  possono
essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il
Procuratore  nazionale  antimafia  o  il   procuratore   distrettuale
comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo  di
detenzione  o  internamento,  l'attualita'  di  collegamenti  con  la
criminalita' organizzata. In tal caso si  prescinde  dalle  procedure
previste dai commi 2 e 3. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 357  (in
G.U. 1a s.s.  03/08/19949,  n.  32)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo  periodo,  della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario  e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'),
come  sostituito  dall'art.  15,  primo  comma,   lettera   a),   del
decreto-legge 8 giugno 1992,  n.  306  (Modifiche  urgenti  al  nuovo
codice  di  procedura  penale  e  provvedimenti  di  contrasto   alla
criminalita' mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n.  356,
nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo
del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in  cui  la
limitata partecipazione al  fatto  criminoso,  come  accertata  nella
sentenza di condanna, renda impossibile un'utile  collaborazione  con
la giustizia, sempre che  siano  stati  acquisiti  elementi  tali  da
escludere in  maniera  certa  l'attualita'  di  collegamenti  con  la
criminalita' organizzata. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 22 febbraio - 1 marzo 1995, n.
68 (in G.U. 1a s.s. 08/03/1995, n. 10) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo  periodo,  della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario  e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'),
come  sostituito  dall'art.  15,  primo  comma,   lettera   a),   del
decreto-legge 8 giugno 1992,  n.  306  (Modifiche  urgenti  al  nuovo
codice  di  procedura  penale  e  provvedimenti  di  contrasto   alla
criminalita' mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n.  356,
nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo
del medesimo comma possano essere concessi  anche  nel  caso  in  cui
l'integrale accertamento dei fatti e  delle  responsabilita'  operato
con sentenza irrevocabile renda impossibile  un'utile  collaborazione
con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi  tali  da
escludere in  maniera  certa  l'attualita'  di  collegamenti  con  la
criminalita' organizzata. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (30a) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 11-14 dicembre  1995,  n.  504
(in G.U. 1ยช s.s. 20/12/1995, n. 52) ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio  1975,
n. 354, nel testo sostituito ad opera  dell'art.  15,  comma  1,  del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7  agosto
1992, n. 356, nella parte  in  cui  prevede  che  la  concessione  di
ulteriori permessi premio sia negata nei confronti dei condannati per
i delitti indicati nel primo periodo del comma 1  dello  stesso  art.
4-bis,  che  non  si  trovino  nelle  condizioni  per  l'applicazione
dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  anche  quando
essi ne abbiano gia' fruito in precedenza  e  non  sia  accertata  la
sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (34) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 16-30 dicembre  1997,  n.  445
(in G.U. 1a s.s. 07/01/1998, n.  1)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio  1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non
prevede che il beneficio della semiliberta' possa essere concesso nei
confronti dei condannati che, prima della data di entrata  in  vigore
dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,
con modificazioni,  nella  legge  7  agosto  1992,  n.  356,  abbiano
raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto  e
per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti  attuali
con la criminalita' organizzata. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (39) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 137 (in
G.U. 1a  s.s.  28/04/1999,  n.  17)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio  1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non
prevede che il beneficio del permesso premio  possa  essere  concesso
nei confronti dei condannati  che,  prima  della  entrata  in  vigore
dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  1992,  n.  356,  abbiano
raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto  e
per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti  attuali
con la criminalita' organizzata. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (80) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre 2014, n.  239  (in
G.U. 1a  s.s.  29/10/2014,  n.  45)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, comma 1, "nella  parte  in  cui
non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari,  da
esso stabilito,  la  misura  della  detenzione  domiciliare  speciale
prevista dall'art. 47-quinquies della medesima legge". 
  Ha inoltre dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge  11
marzo 1953,  n.  87,  l'illegittimita'  costituzionale  del  presente
articolo, comma 1, "nella parte in cui non  esclude  dal  divieto  di
concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito,  la  misura
della detenzione domiciliare  prevista  dall'art.  47-ter,  comma  1,
lettere a) e b), della medesima legge, ferma restando  la  condizione
dell'insussistenza  di  un  concreto  pericolo  di   commissione   di
ulteriori delitti". 

Capo II
CONDIZIONI GENERALI

                               Art. 5.
             Caratteristiche degli edifici penitenziari

  Gli  istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da
accogliere un numero non elevato di detenuti o internati.
  Gli  edifici penitenziari devono essere dotati, oltre che di locali
per  le  esigenze  di  vita  individuale,  anche  di  locali  per  lo
svolgimento di attivita' in comune.
                               Art. 6.
               Locali di soggiorno e di pernottamento

  I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati
devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e
artificiale  in  modo  da  permettere il lavoro e la lettura; aerati,
riscaldati  ove  le  condizioni  climatiche  lo  esigono, e dotati di
servizi  igienici  riservati,  decenti  e  di tipo razionale. I detti
locali  devono  essere  tenuti  in  buono stato di conservazione e di
pulizia.
  I  locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di
uno o piu' posti.
  Particolare  cura  e'  impiegata  nella scelta di quei soggetti che
sono collocati in camere a piu' posti.
  Agli  imputati  deve essere garantito il pernottamento in camere ad
un  posto  a  meno che la situazione particolare dell'istituto non lo
consenta.
  Ciascun  detenuto  e  internato  dispone di adeguato corredo per il
proprio letto.
                               Art. 7.
                         Vestiario e corredo

  Ciascun  soggetto  e'  fornito  di  biancheria,  di  vestiario e di
effetti   di   uso  in  quantita'  sufficiente,  in  buono  stato  di
conservazione  e  di  pulizia  e  tali da assicurare la soddisfazione
delle normali esigenze di vita.
  L'abito e' di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa.
  E' concesso l'abito di lavoro quando e' reso necessario
dall'attivita' svolta.
  Gli  imputati  e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno
possono   indossare  abiti  di  loro  proprieta',  purche'  puliti  e
convenienti.  L'abito  fornito  agli  imputati  deve  essere comunque
diverso da quello dei condannati e degli internati.
  I  detenuti  e  gli  internati  possono essere ammessi a far uso di
corredo  di  loro  proprieta'  e  di  oggetti che abbiano particolare
valore morale o affettivo.
                               Art. 8. 
                          Igiene personale 
 
  E' assicurato  ai  detenuti  e  agli  internati  l'uso  adeguato  e
sufficiente di lavabi e di bagni o docce, nonche' degli altri oggetti
necessari alla cura e alla pulizia della persona. 
  In ciascun Istituto sono organizzati i  servizi  per  il  periodico
taglio dei capelli e la rasatura della barba. 
  Puo' essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale. 
  Il taglio dei capelli e della barba puo'  essere  imposto  soltanto
per particolari ragioni igienico-sanitarie. 
                               Art. 9.
                            Alimentazione

  Ai  detenuti e agli internati e' assicurata un'alimentazione sana e
sufficiente,  adeguata  all'eta',  al sesso, allo stato di salute, al
lavoro, alla stagione, al clima.
  Il vitto e' somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.
  I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua
potabile.
  La  quantita'  e la qualita' del vitto giornaliero sono determinate
da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.
  Il  servizio  di vettovagliamento e' di regola gestito direttamente
dall'amministrazione penitenziaria.
  Una  rappresentanza  dei  detenuti  o  degli  internati,  designata
mensilmente  per  sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e
la preparazione del vitto.
  Ai  detenuti  e  agli internati e' consentito l'acquisto, a proprie
spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal
regolamento.  La  vendita  dei  generi  alimentari o di conforto deve
essere   affidata   di   regola   a   spacci   gestiti   direttamente
dall'amministrazione  carceraria  o  da  imprese  che  esercitano  la
vendita  a  prezzi  controllati dall'autorita' comunale. I prezzi non
possono  essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in
cui  e'  sito  l'istituto.  La rappresentanza indicata nel precedente
comma,  integrata  da  un  delegato  del  direttore,  scelto  tra  il
personale  civile  dell'istituto,  controlla  qualita'  e  prezzi dei
generi venduti nell'istituto.
                              Art. 10.
                        Permanenza all'aperto

  Ai  soggetti  che  non  prestano lavoro all'aperto e' consentito di
permanere  almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo
di  tempo puo' essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto
per motivi eccezionali.
  La  permanenza  all'aria  aperta e' effettuata in gruppi a meno che
non  ricorrano  i casi indicati nell'articolo 33 e nei numeri 4) e 5)
dell'articolo 39 ed e' dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.
                              Art. 11.
                         Servizio sanitario

  Ogni  Istituto  penitenziario  e'  dotato  di  servizio medico e di
servizio  farmaceutico  rispondenti  alle esigenze profilattiche e di
cura  della  salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre,
dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.
  Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono
essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e
gli  internati  sono  trasferiti, con provvedimento del magistrato di
sorveglianza,  in  ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura.
Per   gli  imputati,  detti  trasferimenti  sono  disposti,  dopo  la
pronunzia   della   sentenza   di  primo  grado,  dal  magistrato  di
sorveglianza;  prima  della  pronunzia della sentenza di primo grado,
dal  giudice  istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico
ministero,  durante  l'istruzione  sommaria  e,  in  caso di giudizio
direttissimo,  fino  alla presentazione dell'imputato in udienza; dal
presidente,  durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del
giudizio;  dal  pretore,  nei  procedimenti  di  sua  competenza; dal
presidente  della  corte di appello, nel corso degli atti preliminari
al  giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della
corte   stessa   e   dal  presidente  di  essa  successivamente  alla
convocazione.
  ((L'autorita'  giudiziaria competente ai sensi del comma precedente
puo'  disporre,  quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e
gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni
di  cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore
dell'istituto  nei  casi  di assoluta urgenza, non siano sottoposti a
piantonamento  durante  la  degenza,  salvo che sia necessario per la
tutela della loro incolumita' personale.
  Il   detenuto   o   l'internato   che,  non  essendo  sottoposto  a
piantonamento,  si  allontana  dal  luogo  di cura senza giustificato
motivo  e'  punibile  a  norma  del primo comma dell'articolo 385 del
codice penale)).
  All'atto  dell'ingresso  nell'istituto i soggetti sono sottoposti a
visita  medica  generale  allo  scopo di accertare eventuali malattie
fisiche  o  psichiche.  L'assistenza sanitaria e' prestata, nel corso
della  permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri,
indipendentemente dalle richieste degli interessati.
  Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne
facciano  richiesta;  deve  segnalare  immediatamente  la presenza di
malattie  che  richiedono particolari indagini e cure specialistiche;
deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneita' dei soggetti ai
lavori cui sono addetti.
  I  detenuti  e  gli  internati  sospetti  o riconosciuti affetti da
malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto
di  malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del
caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e
la sanita' mentale.
  In  ogni  istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi
speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.
  Alle  madri  e'  consentito  di  tenere  presso  di si i figli fino
all'eta'  di  tre  anni.  Per la cura e l'assistenza dei bambini sono
organizzati appositi asili nido.
  L'amministrazione  penitenziaria,  per  l'organizzazione  e  per il
funzionamento    dei   servizi   sanitari,   puo'   avvalersi   della
collaborazione  dei  servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed
extra  ospedalieri,  d'intesa  con la regione e secondo gli indirizzi
del Ministero della sanita'.
  I  detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a
proprie  spese  da  un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati e'
necessaria  l'autorizzazione  del  magistrato  che procede, sino alla
pronuncia della sentenza di primo grado.
  Il  medico  provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti
di   prevenzione   e  di  pena  allo  scopo  di  accertare  lo  stato
igienico-sanitario,  l'adeguatezza  delle misure di profilassi contro
le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e
le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti.
  Il  medico  provinciale  riferisce  sulle  visite  compiute  e  sui
provvedimenti  da  adottare  al Ministero della sanita' e a quello di
grazia e giustizia, informando altresi' i competenti uffici regionali
e il magistrato di sorveglianza.
                              Art. 12. 
 Attrezzature per attivita' di lavoro di istruzione e di ricreazione 
 
  Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze  del  trattamento,
sono  approntate  attrezzature  per  lo  svolgimento   di   attivita'
lavorative, di istruzione  scolastica  e  professionale,  ricreative,
culturali e di ogni altra attivita' in comune. 
  Gli istituti  devono  inoltre  essere  forniti  di  una  biblioteca
costituita da libri e periodici, scelti  dalla  commissione  prevista
dal secondo comma dell'articolo 16. 
  Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti
dei detenuti e degli internati. 

Capo III
MODALITA' DEL TRATTAMENTO

                              Art. 13.
                 Individualizzazione del trattamento

  Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni
della personalita' di ciascun soggetto.
  Nei  confronti  dei  condannati  e  degli  internati e' predisposta
l'osservazione scientifica della personalita' per rilevare le carenze
fisiopsichiche   e   le   altre  cause  del  disadattamento  sociale.
L'osservazione  e' compiuta all'inizio dell'esecuzione proseguita nel
corso di essa.
  Per   ciascun   condannato   e  internato,  in  base  ai  risultati
dell'osservazione,   sono   formulate   indicazioni   in   merito  al
trattamento  rieducativo  da  effettuare  ed e' compilato il relativo
programma,  che  e' integrato o modificato secondo le esigenze che si
prospettano nel corso dell'esecuzione.
  Le   indicazioni   generali  e  particolari  del  trattamento  sono
inserite,  unitamente  ai dati giudiziari, biografi e sanitari, nella
cartella  personale,  nella  quale  sono successivamente annotati gli
sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.
  Deve  essere  favorita  la  collaborazione  dei  condannati e degli
internati alle attivita' di osservazione e di trattamento.
                             Art. 13-bis 
(( (Trattamento psicologico per i condannati per  reati  sessuali  in
                        danno di minori). )) 
 
  ((1. Le persone condannate per  i  delitti  di  cui  agli  articoli
600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di  cui
all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e
609-undecies del codice  penale,  nonche'  agli  articoli  609-bis  e
609-octies del medesimo codice,  se  commessi  in  danno  di  persona
minorenne,  possono  sottoporsi  a  un  trattamento  psicologico  con
finalita' di  recupero  e  di  sostegno.  La  partecipazione  a  tale
trattamento  e'  valutata  ai  sensi   dell'articolo   4-bis,   comma
1-quinquies, della presente  legge  ai  fini  della  concessione  dei
benefici previsti dalla medesima disposizione)). 
                              Art. 14. 
Assegnazione,  raggruppamento  e  categorie  dei  detenuti  e   degli
                              internati 
 
  Il numero dei detenuti e degli internati  negli  istituti  e  nelle
sezioni  deve  essere  limitato  e,  comunque,   tale   da   favorire
l'individualizzazione del trattamento. 
  L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti
e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto  sono  disposti
con  particolare  riguardo  alla  possibilita'  di  procedere  ad  un
trattamento rieducativo comune e all'esigenza  di  evitare  influenze
nocive reciproche. Per le assegnazioni sono,  inoltre,  applicati  di
norma i criteri di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 42. 
  E' assicurata  la  separazione  degli  imputati  dai  condannati  e
internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli  adulti,
dei condannati dagli  internati  e  dei  condannati  all'arresto  dai
condannati alla reclusione. 
  E' consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti
e di internati ad attivita'  organizzate  per  categorie  diverse  da
quelle di appartenenza. 
  Le donne sono ospitate in istituti separati o in  apposite  sezioni
di istituto. 
                             Art. 14-bis
               (((Regime di sorveglianza particolare).

  1.  Possono  essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare
per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche piu' volte
in  misura  non  superiore  ogni  volta a tre mesi, i condannati, gli
internati e gli imputati:
    a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero
turbano l'ordine negli istituti;
    b)  che con la violenza o minaccia impediscono le attivita' degli
altri detenuti o internati;
    c)  che  nella  vita  penitenziaria  si  avvalgono dello stato di
soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.
  2.  Il  regime  di  cui  al  precedente  comma  1  e'  disposto con
provvedimento   motivato  dell'amministrazione  penitenziaria  previo
parere  del  consiglio  di disciplina, integrato da due degli esperti
previsti dal quarto comma dell'articolo 80.
  3.   Nei   confronti  degli  imputati  il  regime  di  sorveglianza
particolare  e'  disposto  sentita  anche l'autorita' giudiziaria che
procede.
  4. In caso di necessita' ed urgenza l'amministrazione puo' disporre
in  via  provvisoria  la  sorveglianza  particolare  prima dei pareri
prescritti,  che  comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni
dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione,
acquisiti  i  pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci
giorni  decorsi  i  quali, senza che sia intervenuta la decisione, il
provvedimento provvisorio decade.
  5.  Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare,
fin  dal  momento  del  loro  ingresso in istituto, i condannati, gli
internati  e  gli  imputati,  sulla  base di precedenti comportamenti
penitenziari    o    di    altri   concreti   comportamenti   tenuti,
indipendentemente  dalla  natura  dell'imputazione,  nello  stato  di
liberta'.  L'autorita'  giudiziaria  segnala gli eventuali elementi a
sua   conoscenza   all'amministrazione   penitenziaria   che   decide
sull'adozione dei provvedimenti di sua competenza.
  6.  Il  provvedimento  che  dispone  il  regime  di cui al presente
articolo  e'  comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza
ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza)).
                             Art. 14-ter
                             (Reclamo).

  1.  Avverso  il  provvedimento  che  dispone o proroga il regime di
sorveglianza   particolare   puo'  essere  proposto  dall'interessato
reclamo  al  tribunale  di  sorveglianza  nel termine di dieci giorni
dalla  comunicazione  del  provvedimento  definitivo.  Il reclamo non
sospende l'esecuzione del provvedimento.((24))
  2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di
consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo. ((24))
  3.  Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e
del    pubblico    ministero.   L'interessato   e   l'amministrazione
penitenziaria possono presentare memorie. ((24))
  4.   Per   quanto   non   diversamente  disposto  si  applicano  le
disposizioni del capo II-bis del titolo II.
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
  La  Corte Costituzionale con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 53 (in
G.U.  1a  s.s.  24/02/1993,  n.  9)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  dell'14-ter,  primo,  secondo e terzo comma, e 30-bis
della   legge   26   luglio  1975,  n.  354  (Norme  sull'ordinamento
penitenziario  e  sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della  liberta'),  nella  parte  in cui non consentono l'applicazione
degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento
di  reclamo  avverso  il  decreto  del magistrato di sorveglianza che
esclude   dal  computo  della  detenzione  il  periodo  trascorso  in
permesso-premio.
                           Art. 14-quater
                (Contenuti del regime di sorveglianza
particolare).

  1.  Il  regime  di sorveglianza particolare comporta le restrizioni
strettamente  necessarie  per  il  mantenimento  dell'ordine  e della
sicurezza, all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e
alle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario.
  ((2.  Per  quanto  concerne  la  corrispondenza  dei  detenuti,  si
applicano le disposizioni dell'articolo 18-ter)).
  3.  Le  restrizioni  di  cui ai commi precedenti sono motivatamente
stabilite  nel  provvedimento  che  dispone il regime di sorveglianza
particolare.
  4.  In  ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l'igiene e
le  esigenze  della  salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il
possesso, l'acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal
regolamento interno, nei limiti in cui cio' non comporta pericolo per
la  sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto;
l'uso   di  apparecchi  radio  del  tipo  consentito;  la  permanenza
all'aperto  per  almeno  due  ore  al  giorno  salvo  quanto disposto
dall'articolo  10;  i colloqui con i difensori, nonche' quelli con il
coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.
  5.  Se  il  regime  di  sorveglianza  particolare  non e' attuabile
nell'istituto    ove    il   detenuto   o   l'internato   si   trova,
l'amministrazione  penitenziaria  puo'  disporre,  con  provvedimento
motivato,  il  trasferimento  in altro istituto idoneo, con il minimo
pregiudizio  possibile  per  la  difesa  e  per  i familiari, dandone
immediato  avviso  al magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al
Ministro in ordine ad eventuali casi di infondatezza dei motivi posti
a base del trasferimento.
                              Art. 15.
                      Elementi del trattamento

  Il   trattamento   del   condannato   e  dell'internato  e'  svolto
avvalendosi   principalmente   dell'istruzione,   del  lavoro,  della
religione,   delle  attivita'  culturali,  ricreative  e  sportive  e
agevolando  opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con
la famiglia.
  Ai  fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilita',
al condannato e all'internato e' assicurato il lavoro.
  Gli  imputati  sono  ammessi,  a  loro  richiesta, a partecipare ad
attivita'  educative,  culturali  e  ricreative e, salvo giustificati
motivi   o   contrarie  disposizioni  dell'autorita'  giudiziaria,  a
svolgere    attivita'   lavorativa   di   formazione   professionale,
possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla
loro posizione giuridica.
                              Art. 16.
                      Regolamento dell'istituto

  In  ciascun  istituto  il  trattamento penitenziario e' organizzato
secondo  le  direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce
con  riguardo  alle  esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi
ristretti.
  Le  modalita'  del  trattamento da seguire in ciascun Istituto sono
disciplinate nel regolamento interno, che e' predisposto e modificato
da  una  commissione  composta dal magistrato di sorveglianza, che la
presiede,  dal  direttore,  dal  medico, dal cappellano, dal preposto
alle  attivita'  lavorative,  da  un  educatore  e  da  un assistente
sociale.  La  commissione  puo'  avvalersi della collaborazione degli
esperti indicati nel quarto comma dell'articolo 80.
  Il regolamento interno disciplina, altresi', i controlli cui devono
sottoporsi   tutti   coloro   che,   a   qualsiasi  titolo,  accedono
all'istituto o ne escono.
  Il  regolamento  interno  e le sue modificazioni sono approvati dal
Ministro per la grazia e giustizia.
                              Art. 17.
    Partecipazione della comunita' esterna all'azione rieducativa

  La  finalita'  del  reinserimento  sociale  dei  condannati e degli
internati  deve  essere perseguita anche sollecitando ed organizzando
la   partecipazione  di  privati  e  di  istituzioni  o  associazioni
pubbliche o private all'azione rieducativa.
  Sono   ammessi   a   frequentare   gli  istituti  penitenziari  con
l'autorizzazione   e   secondo   le   direttive   del  magistrato  di
sorveglianza,  su  parere  favorevole del direttore, tutti coloro che
avendo  concreto  interesse  per  l'opera  di  risocializzazione  dei
detenuti  dimostrino  di  potere utilmente promuovere lo sviluppo dei
contatti tra la comunita' carceraria e la societa' libera.
  Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo
del direttore.
                              Art. 18. 
               Colloqui, corrispondenza e informazione 
 
  ((I detenuti e gli internati  sono  ammessi  ad  avere  colloqui  e
corrispondenza con i congiunti e con altre persone,  nonche'  con  il
garante dei diritti dei detenuti, anche  al  fine  di  compiere  atti
giuridici)). 
  I colloqui si svolgono in appositi  locali  sotto  il  controllo  a
vista e non auditivo del personale di custodia. 
  Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari. 
  L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti  e
degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti  di  cancelleria
necessari per la corrispondenza. 
  Puo' essere autorizzata nei rapporti con i  familiari  e,  in  casi
particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalita'  e
le cautele previste dal regolamento. 
  I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di  se'
i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita  all'esterno  e
ad avvalersi di altri mezzi di informazione. 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 2004, N. 95. 
  Salvo quanto disposto dall'articolo  18-bis,  per  gli  imputati  i
permessi di colloquio fino alla pronuncia  della  sentenza  di  primo
grado e le autorizzazioni  alla  corrispondenza  telefonica  sono  di
competenza dell'autorita' giudiziaria, ai sensi di  quanto  stabilito
nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della  sentenza
di primo grado  i  permessi  di  colloquio  sono  di  competenza  del
direttore dell'istituto. 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 2004, N. 95. 
                                                                 (32) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (32) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno-3  luglio  1997,  n.
212  (in  G.U.   1a   s.s.   09/07/1997,   n.   28)   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18 della  legge  26  luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e  sull'esecuzione
delle misure privative e limitative della liberta'), come  sostituito
dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1977,  n.  1  (Modificazioni  alla
legge 26 luglio  1975,  n.  354,  sull'ordinamento  penitenziario,  e
all'art. 385 del codice penale), e modificato dall'art. 4 della legge
10 ottobre  1986,  n.  663  (Modifiche  alla  legge  sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e  limitative
della liberta' personale), nella parte in  cui  non  prevede  che  il
detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con  il
difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena. 
                             Art. 18-bis 
                  (Colloqui a fini investigativi). 
 
  1. Il personale della  Direzione  investigativa  antimafia  di  cui
all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito,
con modificazioni, nella legge  30  dicembre  1991,  n.  410,  e  dei
servizi centrali  e  interprovinciali  di  cui  all'articolo  12  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonche' gli ufficiali di  polizia
giudiziaria designati dai responsabili,  a  livello  centrale,  delle
predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facolta' di visitare
gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a  norma  del
comma 2, del presente  articolo,  ad  avere  colloqui  personali  con
detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per  la
prevenzione e repressione dei delitti di criminalita' organizzata. 
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  anche  ai
responsabili di livello almeno provinciale  degli  uffici  o  reparti
della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per  lo
svolgimento di  indagini  in  materia  di  terrorismo,  nonche'  agli
ufficiali  di  polizia  giudiziaria  designati  dai  responsabili  di
livello  centrale  e,  limitatamente   agli   aspetti   connessi   al
finanziamento del terrorismo, a quelli del  Corpo  della  guardia  di
finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al  fine  di
acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni  utili  per  la
prevenzione e repressione  dei  delitti  commessi  per  finalita'  di
terrorismo,  anche  internazionale,  o   di   eversione   dell'ordine
democratico. 
  2.  Al  personale  di  polizia  indicato  nei  commi  1  e   1-bis,
l'autorizzazione ai colloqui e' rilasciata: 
    a) quando si tratta di internati, di condannati  o  di  imputati,
dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato; 
    b) quando si  tratta  di  persone  sottoposte  ad  indagini,  dal
pubblico ministero. 
  3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma  2  sono  anno-
tate  in  apposito  registro  riservato  tenuto  presso   l'autorita'
competente al rilascio. 
  4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento  del
Ministro dell'interno o, per sua  delega,  dal  Capo  della  Polizia,
l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera a), non e'  richiesta,
e del colloquio e' data  immediata  comunicazione  all'autorita'  ivi
indicata, che provvede all'annotazione nel registro riservato di  cui
al comma 3. 
  5. La facolta' di procedere a colloqui  personali  con  detenuti  e
internati e' attribuita, senza necessita' di autorizzazione, altresi'
al Procuratore  nazionale  antimafia  ((e  antiterrorismo))  ai  fini
dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento  previste
dall'articolo 371-bis del codice di  procedura  penale;  al  medesimo
Procuratore nazionale antimafia sono comunicati  i  provvedimenti  di
cui ai  commi  2  e  4,  qualora  concernenti  colloqui  con  persone
sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei  delitti
indicati ((nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater)), del codice  di
procedura penale. 
                             Art. 18-ter
          (((Limitazioni e controlli della corrispondenza).

  1.  Per  esigenze  attinenti  le  indagini  o  investigative  o  di
prevenzione  dei  reati,  ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine
dell'istituto,  possono  essere  disposti,  nei confronti dei singoli
detenuti  o  internati,  per  un  periodo  non  superiore a sei mesi,
prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:
    a)  limitazioni  nella  corrispondenza epistolare e telegrafica e
nella ricezione della stampa;
    b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;
    c)  il  controllo  del  contenuto  delle buste che racchiudono la
corrispondenza, senza lettura della medesima.
    2.  Le  disposizioni  del  comma  1  non  si applicano qualora la
corrispondenza  epistolare  o telegrafica sia indirizzata ai soggetti
indicati  nel  comma  5  dell'articolo  103  del  codice di procedura
penale,    all'autorita'   giudiziaria,   alle   autorita'   indicate
nell'articolo 35 della presente legge, ai membri del Parlamento, alle
Rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  dello  Stato  di  cui gli
interessati   sono   cittadini   ed   agli  organismi  internazionali
amministrativi   o   giudiziari  preposti  alla  tutela  dei  diritti
dell'uomo di cui l'Italia fa parte.
  3.  I  provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto
motivato,  su  richiesta  del  pubblico  ministero  o su proposta del
direttore dell'istituto:
    a)  nei  confronti  dei condannati e degli internati, nonche' nei
confronti  degli  imputati  dopo la pronuncia della sentenza di primo
grado, dal magistrato di sorveglianza;
    b)  nei  confronti  degli  imputati,  fino  alla  pronuncia della
sentenza  di  primo grado, dal giudice indicato nell'articolo 279 del
codice  di  procedura  penale;  se  procede un giudice collegiale, il
provvedimento  e' adottato dal presidente del tribunale o della corte
di assise.
  4.  L'autorita'  giudiziaria  indicata nel comma 3, nel disporre la
sottoposizione  della  corrispondenza  a  visto  di controllo, se non
ritiene  di  provvedere  direttamente,  puo' delegare il controllo al
direttore  o  ad  un  appartenente  all'amministrazione penitenziaria
designato dallo stesso direttore.
  5.   Qualora,   in  seguito  al  visto  di  controllo,  l'autorita'
giudiziaria  indicata  nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la
stampa  non  debba  essere  consegnata  o  inoltrata al destinatario,
dispone  che  la  stessa  sia  trattenuta.  Il detenuto e l'internato
vengono immediatamente informati.
  6.  Contro  i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 puo'
essere  proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo
14-ter,  al  tribunale di sorveglianza, se il provvedimento e' emesso
dal   magistrato  di  sorveglianza,  ovvero,  negli  altri  casi,  al
tribunale  nel  cui  circondario  ha sede il giudice che ha emesso il
provvedimento.  Del  collegio  non  puo' fare parte il giudice che ha
emesso  il  provvedimento.  Per  quanto non diversamente disposto dal
presente  comma  si  applicano  le disposizioni dell'articolo 666 del
codice di procedura penale.
  7. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l'apertura delle
buste  che  racchiudono  la  corrispondenza avviene alla presenza del
detenuto o dell'internato)).
                              Art. 19.
                             Istruzione

  Negli    istituti    penitenziari   la   formazione   culturale   e
professionale,  e'  curata  mediante  l'organizzazione de corsi della
scuola  d'obbligo  e di corsi di addestramento professionale, secondo
gli  orientamenti  vigenti  e  cui  l'ausilio di metodi adeguati alla
condizione dei soggetti.
  Particolare   cura   e'   dedicata   alla  formazione  culturale  e
professionale dei detenuti di eta' inferiore a venticinque anni.
  Con  le  procedure  previste  dagli  ordinamenti scolastici possono
essere  istituite  scuole  di  istruzione secondaria di secondo grado
negli istituti penitenziari.
  E'  agevolato  il  compimento degli studi dei corsi universitari ed
equiparati  ed  e'  favorita  la  frequenza  a  corsi  scolastici per
corrispondenza, per radio e per televisione.
  E'   favorito   l'accesso   alle   pubblicazioni   contenute  nella
biblioteca, con piena liberta' di scelta delle letture.
                              Art. 20. 
                               Lavoro 
 
  Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo  la
destinazione dei detenuti e degli  internati  al  lavoro  e  la  loro
partecipazione a corsi  di  formazione  professionale.  A  tal  fine,
possono  essere   istituite   lavorazioni   organizzate   e   gestite
direttamente  da  imprese  pubbliche  o  private  e  possono   essere
istituiti corsi di formazione professionale organizzati e  svolti  da
aziende pubbliche, o anche da aziende private  convenzionate  con  la
regione. 
  Il  lavoro  penitenziario  non  ha  carattere  afflittivo   ed   e'
remunerato. 
  Il lavoro e' obbligatorio per i condannati e per i sottoposti  alle
misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro. 
  I sottoposti alle misure di sicurezza  della  casa  di  cura  e  di
custodia e  dell'ospedale  psichiatrico  giudiziario  possono  essere
assegnati al lavoro quando questo risponda a finalita' terapeutiche. 
  L'organizzazione  e  i  metodi  del  lavoro  penitenziario   devono
riflettere quelli del lavoro nella societa' libera  al  fine  di  far
acquisire ai soggetti una preparazione  professionale  adeguata  alle
normali  condizioni  lavorative  per  agevolarne   il   reinserimento
sociale. 
  Nell'assegnazione dei  soggetti  al  lavoro  si  deve  tener  conto
esclusivamente dell'anzianita' di disoccupazione durante lo stato  di
detenzione  o  di  internamento,   dei   carichi   familiari,   della
professionalita', nonche' delle precedenti  e  documentate  attivita'
svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la  dimissione,
con l'esclusione dei detenuti e internati  sottoposti  al  regime  di
sorveglianza particolare di  cui  all'art.  14-  bis  della  presente
legge. 
  Il collocamento al lavoro da  svolgersi  all'interno  dell'istituto
avviene nel rispetto di graduatorie fissate in  due  apposite  liste,
delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere. 
  Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste  e  per
il nulla-osta agli  organismi  competenti  per  il  collocamento,  e'
istituita,  presso  ogni  istituto,  una  commissione  composta   dal
direttore,  da  un  appartenente  al  ruolo  degli  ispettori  o  dei
sovrintendenti  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria   e   da   una
rappresentante del  personale  educativo,  eletti  all'interno  della
categoria  di  appartenenza,  da  un   rappresentante   unitariamente
designato dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul pi-
ano nazionale,  da  un  rappresentante  designato  dalla  commissione
circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente  e  da  un
rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali. 
  Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo
un rappresentante dei  detenuti  e  degli  internati,  designato  per
sorteggio secondo  le  modalita'  indicate  nel  regolamento  interno
dell'istituto. 
  Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o  designato
secondo i criteri in precedenza indicati. 
  Al lavoro all'esterno  si  applicano  la  disciplina  generale  sul
collocamento ordinario ed agricolo, nonche' l'articolo 19 della legge
28 febbraio 1987, n. 56. 
  Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si  applica  la
disciplina generale sul collocamento. 
  Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano
apposite convenzioni con soggetti pubblici o  privati  o  cooperative
sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunita'  di
lavoro. Le convenzioni disciplinano  l'oggetto  e  le  condizioni  di
svolgimento dell'attivita' lavorativa, la formazione e il trattamento
retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. 
  Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle  norme  di
contabilita'  generale  dello  Stato  e  di  quelle  di  contabilita'
speciale, possono, previa autorizzazione del  Ministro  di  grazia  e
giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a  prezzo
pari o anche inferiore  al  loro  costo,  tenuto  conto,  per  quanto
possibile, dei  prezzi  praticati  per  prodotti  corrispondenti  nel
mercato all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto. 
  I detenuti e gli internati  che  mostrino  attitudini  artigianali,
culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro  ordinario
ed  essere  ammessi  ad  esercitare,  per  proprio  conto,  attivita'
artigianali, intellettuali o artistiche. 
  I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche  possono
essere ammessi a un tirocinio retribuito. 
  La durata delle prestazioni lavorative non puo' superare  i  limiti
stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di
tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa
e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi
di formazione professionale di cui al comma primo e'  garantita,  nei
limiti degli stanziamenti regionali, la tutela  assicurativa  e  ogni
altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti  in  ordine  a  tali
corsi. ((46)) 
  Agli effetti  della  presente  legge,  per  la  costituzione  e  lo
svolgimento di rapporti di  lavoro  nonche'  per  l'assunzione  della
qualita' di socio nelle cooperative  sociali  di  cui  alla  legge  8
novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacita'  derivanti  da
condanne penali o civili. 
  Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di  grazia  e  giustizia
trasmette al Parlamento una analitica relazione  circa  lo  stato  di
attuazione  delle  disposizioni  di  legge  relative  al  lavoro  dei
detenuti nell'anno precedente. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (46) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 10-22 maggio 2001, n. 158  (in
G.U. 1a  s.s.  23/05/2001,  n.  20)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 20, sedicesimo comma, della legge 26  luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della liberta),  nella  parte  in
cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto
che  presti  la  propria   attivita'   lavorativa   alle   dipendenze
dell'amministrazione carceraria. 
                             Art. 20-bis
             (((Modalita' di organizzazione del lavoro).

  1.  Il  provveditore  regionale  dell'Amministrazione penitenziaria
puo'  affidare,  con  contratto  d'opera,  la direzione tecnica delle
lavorazioni  a persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, le
quali  curano  anche  la  specifica formazione dei responsabili delle
lavorazioni   e  concorrono  alla  qualificazione  professionale  dei
detenuti,  d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite,
a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario,
dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le
relative progettazioni.
  2.  L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, applicando, in quanto
compatibili,    le   disposizioni   di   cui   all'undicesimo   comma
dell'articolo 20 , promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni
penitenziarie  anche  mediante  apposite convenzioni da stipulare con
imprese  pubbliche  o  private,  che  abbiano  una  propria  rete  di
distribuzione commerciale.
  3.  Previo  assenso  della  direzione  dell'istituto, i privati che
commissionano forniture all'Amministrazione penitenziaria possono, in
deroga  alle norme di contabilita' generale dello Stato e a quelle di
contabilita'  speciale,  effettuare  pagamenti differiti, secondo gli
usi e le consuetudini vigenti.
  4. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971 , e
l'articolo  611  delle  disposizioni  approvate  con regio decreto 16
maggio 1920, n. 1908)).
                              Art. 21. 
                        (Lavoro all'esterno). 
 
  1. I detenuti e gli internati possono essere  assegnati  al  lavoro
all'esterno in condizioni idonee a  garantire  l'attuazione  positiva
degli scopi previsti dall'articolo 15.  Tuttavia,  se  si  tratta  di
persona condannata alla pena della reclusione  per  uno  dei  delitti
indicati  nei  commi  1,  1-ter  e  1quater  dell'articolo  4-   bis,
l'assegnazione  al  lavoro  all'esterno  puo'  essere  disposta  dopo
l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non  oltre
cinque   anni.   Nei   confronti   dei    condannati    all'ergastolo
l'assegnazione puo' avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni. 
  2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno  sono
avviati a prestare la loro opera senza scorta,  salvo  che  essa  sia
ritenuta necessaria  per  motivi  di  sicurezza.  Gli  imputati  sono
ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della  competente
autorita' giudiziaria. 
  3. Quando si tratta di imprese private, il  lavoro  deve  svolgersi
sotto il diretto controllo della direzione  dell'istituto  a  cui  il
detenuto o l'internato e' assegnato, la quale puo'  avvalersi  a  tal
fine del personale dipendente e del servizio sociale. 
  4.  Per  ciascun  condannato  o  internato  il   provvedimento   di
ammissione   al   lavoro   all'esterno   diviene    esecutivo    dopo
l'approvazione del magistrato di sorveglianza. 
  4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione
di cui al secondo periodo del comma sedicesimo  dell'articolo  20  si
applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi  a  frequentare
corsi  di  formazione  professionale   all'esterno   degli   istituti
penitenziari. 
  ((4-ter. I  detenuti  e  gli  internati  di  norma  possono  essere
assegnati a prestare la  propria  attivita'  a  titolo  volontario  e
gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche  professionalita'
e attitudini lavorative,  nell'esecuzione  di  progetti  di  pubblica
utilita' in favore della collettivita' da svolgere presso  lo  Stato,
le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, le unioni di
comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti  o  organizzazioni,
anche  internazionali,  di  assistenza  sociale,   sanitaria   e   di
volontariato. I detenuti  e  gli  internati  possono  essere  inoltre
assegnati a prestare la  propria  attivita'  a  titolo  volontario  e
gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei  reati  da  loro
commessi. L'attivita' e' in ogni caso svolta con  modalita'  che  non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di  studio,  di  famiglia  e  di
salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle  previsioni
del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto  di  cui
all'articolo 416-bis del codice  penale  e  per  i  delitti  commessi
avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste. Si
applicano, in quanto compatibili, le modalita' previste nell'articolo
54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)). 
                             Art. 21-bis
            (((Assistenza all'esterno dei figli minori).

  1.  Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e
all'assistenza  all'esterno dei figli di eta' non superiore agli anni
dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21.
  2.   Si   applicano   tutte  le  disposizioni  relative  al  lavoro
all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili.
  3. La misura dell'assistenza all'esterno puo' essere concessa, alle
stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre e' deceduta o
impossibilitata e non vi e' modo di affidare la prole ad altri che al
padre)).
                            Art. 21-ter. 
(Visite al minore infermo ((o al  figlio,  al  coniuge  o  convivente
         affetto da handicap in situazione di gravita')) ). 
 
  1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi  condizioni  di
salute del figlio minore, anche non convivente, ((ovvero nel caso  in
cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di  gravita',  ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge,))  la  madre
condannata, imputata o internata, ovvero il  padre  che  versi  nelle
stesse condizioni della madre, sono  autorizzati,  con  provvedimento
del magistrato di sorveglianza o, in caso di  assoluta  urgenza,  del
direttore dell'istituto, a  recarsi,  con  le  cautele  previste  dal
regolamento, a visitare l'infermo ((o il figlio affetto  da  handicap
grave)). In caso di ricovero ospedaliero, le modalita'  della  visita
sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e  del  decorso
della patologia. 
  2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un  bambino  di
eta' inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, ((o  di
figlio affetto da  handicap  in  situazione  di  gravita',  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge,)) ovvero  il
padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta
o assolutamente impossibilitata a dare assistenza  alla  prole,  sono
autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da  parte  del  giudice
competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla  data  della
visita e con  le  modalita'  operative  dallo  stesso  stabilite,  ad
assistere il figlio durante  le  visite  specialistiche,  relative  a
gravi condizioni di salute. 
  ((2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  anche
nel caso di coniuge o convivente affetto da handicap grave  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)). 
                              Art. 22.
                  (((Determinazione delle mercedi).

  1.   Le   mercedi   per   ciascuna   categoria  di  lavoranti  sono
equitativamente  stabilite in relazione alla quantita' e qualita' del
lavoro  effettivamente  prestato,  alla  organizzazione e al tipo del
lavoro  del  detenuto  in  misura  non  inferiore  ai  due  terzi del
trattamento  economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A
tale  fine  e'  costituita  una  commissione  composta  dal direttore
generale  degli  istituti  di prevenzione e di pena, che la presiede,
dal  direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati
della  direzione  generale per gli istituti di prevenzione e di pena,
da  un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da
un  rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per
ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali  piu'  rappresentative sul
piano nazionale.
  2.  L'ispettore  generale  degli  istituti di prevenzione e di pena
funge da segretario della commissione.
  3.  La medesima commissione stabilisce il trattamento economico dei
tirocinanti.
  4. La commissione stabilisce, altresi', il numero massimo di ore di
permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalita'
di  fruizione  delle  stesse  da parte dei detenuti e degli internati
addetti  alle  lavorazioni,  interne  o  esterne,  o  ai  servizi  di
istituto,  i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle
scuole  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  o i corsi di
addestramento  professionale,  ove  tali  corsi  si  svolgano,  negli
istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario)).
                              Art. 23.
                  Remunerazione e assegni familiari

  COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.
  COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.
  COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.
  Ai  detenuti  e  agli  internati  che  lavorano sono dovuti, per le
persone  a  carico,  gli  assegni familiari nella misura e secondo le
modalita' di legge.
  Gli  assegni  familiari  sono  versati  direttamente alle persone a
carico con le modalita' fissate dal regolamento. ((20))
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
  La  Corte Costituzionale con sentenza 3-18 febbraio 1992, n. 49 (in
G.U.  1a  s.s.  26/02/1992,  n.  9)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 23 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme
sull'ordinamento   penitenziario   e   sull'esecuzione  delle  misure
privative e limitative della liberta'), nella parte in cui stabilisce
una  riduzione dei tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro
dei  detenuti  da  versarsi alla Cassa per il soccorso e l'assistenza
alle vittime dei delitti e, dopo la sua soppressione, alle regioni ed
agli enti locali (province e comuni).
                              Art. 24.
        Pignorabilita' e sequestrabilita' della remunerazione

  Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme
dovute  a  titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese
di  procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli
internati  sono  altresi'  prelevate  le  somme  dovute  ai sensi del
secondo e del terzo comma dell'articolo 2.
  In  ogni  caso  deve  essere  riservata a favore dei condannati una
quota  pari a tre quinti. Tale quota non e' soggetta a pignoramento o
a  sequestro,  salvo  che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a
prelievo  per  il  risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o
immobili dell'amministrazione.
  La  remunerazione  dovuta  agli  internati  e  agli imputati non e'
soggetta  a  pignoramento  o  a sequestro, salvo che per obbligazioni
derivanti  da  alimenti,  o  a prelievo per il risarcimento del danno
arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.
                              Art. 25.
                               Peculio

  Il peculio dei detenuti e degli internati e' costituito dalla parte
della  remunerazione  ad  essi  riservata  ai  sensi  del  precedente
articolo, dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da
quello  ricavato  dalla  vendita  degli  oggetti di loro proprieta' o
inviato  dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di
sussidio.
  Le  somme  costituite  in  peculio  producono a favore dei titolari
interessi legali.
  Il peculio e' tenuto in deposito dalla direzione dell'istituto.
  Il regolamento deve prevedere le modalita' del deposito e stabilire
la  parte  di  peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per
acquisti  autorizzati  di  oggetti  personali  o invii ai familiari o
conviventi,  e  la  parte  da  consegnare  agli stessi all'atto della
dimissione dagli istituti.
                             Art. 25-bis
               (((Commissioni regionali per il lavoro
                           penitenziario).

  1.   Sono   istituite   le  commissioni  regionali  per  il  lavoro
penitenziario.   Esse  sono  presiedute  dal  provveditore  regionale
dell'Amministrazione    penitenziaria    e    sono    composte    dai
rappresentanti,  in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e
delle associazioni cooperative e dai rappresentanti della regione che
operino  nel settore del lavoro e della formazione professionale. Per
il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale interviene un
funzionario in servizio presso l'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione.
  2.  Le  lavorazioni  penitenziarie  sono organizzate, sulla base di
direttive,    dai   provveditorati   regionali   dell'Amministrazione
penitenziaria,   sentite  le  commissioni  regionali  per  il  lavoro
penitenziario nonche' le direzioni dei singoli istituti.
  3. I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria
devono  essere quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle
effettive esigenze di ogni singolo istituto. Essi sono fissati in una
tabella  predisposta  dalla direzione dell'istituto, nella quale sono
separatamente  elencati  i  posti  relativi  alle lavorazioni interne
industriali, agricole ed ai servizi di istituto.
  4.  Nella  tabella di cui al comma 3 sono altresi' indicati i posti
di  lavoro disponibili all'esterno presso imprese pubbliche o private
o  associazioni  cooperative nonche' i posti relativi alle produzioni
che  imprese private o associazioni cooperative intendono organizzare
e gestire direttamente all'interno degli istituti.
  5.  Annualmente  la  direzione  dell'istituto  elabora ed indica il
piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del
personale  civile  e  di  polizia  penitenziaria  disponibile  e alle
strutture produttive.
  6.  La tabella, che puo' essere modificata secondo il variare della
situazione,  ed  il  piano  di  lavoro  annuale  sono  approvati  dal
provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, sentita la
commissione regionale per il lavoro penitenziario.
  7.  Nel  regolamento di ciascun istituto sono indicate le attivita'
lavorative  che  possono  avere  esecuzione  in  luoghi  a  sicurezza
attenuata)).
                              Art. 26.
                    Religione e pratiche di culto

  I  detenuti e gli internati hanno liberta' di professare la propria
fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.
  Negli  istituti  e'  assicurata  la celebrazione dei riti del culto
cattolico.
  A ciascun istituto e' addetto almeno un cappellano.
  Gli  appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto
di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio
culto e di celebrarne i riti. ((48))
-----------------
AGGIORNAMENTO (48)
  Il  D.P.R.  30  maggio 2002, n. 115, come modificato dall'avviso di
rettifica ha conseguentemente disposto la reintroduzione del presente
articolo.
                              Art. 27.
             Attivita' culturali, ricreative e sportive

  Negli  istituti  devono  essere  favorite  e  organizzate attivita'
culturali,  sportive  e  ricreative e ogni altra attivita' volta alla
realizzazione  della  personalita'  dei  detenuti  e degli internati,
anche nel quadro del trattamento rieducativo.
  Una   commissione   composta  dal  direttore  dell'istituto,  dagli
educatori  e  dagli  assistenti  sociali  e  dai  rappresentanti  dei
detenuti  e degli internati cura la organizzazione delle attivita' di
cui  al  precedente  comma,  anche  mantenendo  contatti con il mondo
esterno utili al reinserimento sociale.
                              Art. 28.
                      Rapporti con la famiglia

  Particolare  cura e' dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire
le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.
                              Art. 29.
Comunicazioni dello stato  di  detenzione,  dei  trasferimenti, delle
                       malattie e dei decessi

  I  detenuti  e  gli  internati  sono  posti  in  grado  d'informare
immediatamente  i  congiunti e le altre persone da essi eventualmente
indicate   del   loro   ingresso   in  un  istituto  penitenziario  o
dell'avvenuto trasferimento.
  In  caso  di  decesso o di grave infermita' fisica o psichica di un
detenuto  o  di  un internato, deve essere data tempestiva notizia ai
congiunti  ed  alle  altre  persone  eventualmente  da  lui indicate;
analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente
informati  del  decesso o della grave infermita' delle persone di cui
al comma precedente.
                              Art. 30.
                              Permessi

  Nel  caso  di  imminente  pericolo  di vita di un familiare o di un
convivente,  ai  condannati e agli internati puo' essere concesso dal
magistrato  di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le
cautele   previste  dal  regolamento,  l'infermo.  Agli  imputati  il
permesso  e'  concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle
medesime  autorita' giudiziarie competenti ai sensi del secondo comma
dell'articolo  11  a  disporre  il trasferimento in luoghi esterni di
cura  degli  imputati  fino  alla  pronuncia  della sentenza di primo
grado.  Durante il procedimento di appello provvede il presidente del
collegio  e,  nel  corso  di  quello  di  cassazione,  il  presidente
dell'ufficio giudiziario presso il quale si e' svolto il procedimento
di appello.
  ((Analoghi  permessi  possono  essere  concessi eccezionalmente per
eventi familiari di particolare gravita')).
  Il  detenuto  che non rientra in istituto allo scadere del permesso
senza  giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore
e per non piu' di dodici, e' punito in via disciplinare; se l'assenza
si protrae per un tempo maggiore, e' punibile a norma del primo comma
dell'articolo 385 del codice penale ed e' applicabile la disposizione
dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.
  L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del
permesso senza giustificato motivo e' punito in via disciplinare.
                             Art. 30-bis
          (Provvedimenti e reclami in materia di permessi).

  Prima   di   pronunciarsi  sull'istanza  di  permesso,  l'autorita'
competente  deve  assumere  informazioni sulla sussistenza dei motivi
addotti,  a  mezzo  delle  autorita' di pubblica sicurezza, anche del
luogo in cui l'istante chiede di recarsi.
  La decisione sull'istanza e' adottata con provvedimento motivato.
  Il  provvedimento  e'  comunicato  immediatamente senza formalita',
anche  a  mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e
all'interessato, i quali, entro ventiquattro ore dalla comunicazione,
possono  proporre  reclamo,  se  il provvedimento e' stato emesso dal
magistrato  di  sorveglianza,  alla sezione di sorveglianza, o, se il
provvedimento e' stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte
di appello.
  La  sezione  di sorveglianza o la corte di appello, assunte, se del
caso,  sommarie  informazioni,  provvede  entro  dieci  giorni  dalla
ricezione  del  reclamo  dandone immediata comunicazione ai sensi del
comma precedente.
  Il   magistrato  di  sorveglianza,  o  il  presidente  della  corte
d'appello,  non  fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso
il provvedimento da lui emesso.
  Quando  per  effetto  della  disposizione  contenuta nel precedente
comma  non  e'  possibile  comporre  la sezione di sorveglianza con i
magistrati di sorveglianza del distretto, si procede all'integrazione
della sezione ai sensi dell'articolo 68, terzo e quarto comma.
  L'esecuzione del permesso e' sospesa sino alla scadenza del termine
stabilito  dal  terzo  comma  e  durante il procedimento previsto dal
quarto comma, sino alla scadenza del termine ivi previsto.
  Le  disposizioni  del comma precedente non si applicano ai permessi
concessi  ai  sensi del primo comma dell'articolo 30. In tale caso e'
obbligatoria la scorta.
  Il  procuratore generale presso la corte d'appello e' informato dei
permessi  concessi  e  del relativo esito, con relazione trimestrale,
degli organi che li hanno rilasciati.((24))
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
  La  Corte Costituzionale con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 53 (in
G.U.  1a  s.s.  24/02/01993,  n.  9)  ha  dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  dell'14-ter,  primo,  secondo e terzo comma, e 30-bis
della   legge   26   luglio  1975,  n.  354  (Norme  sull'ordinamento
penitenziario  e  sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della  liberta'),  nella  parte  in cui non consentono l'applicazione
degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento
di  reclamo  avverso  il  decreto  del magistrato di sorveglianza che
esclude   dal  computo  della  detenzione  il  periodo  trascorso  in
permesso-premio.
                             Art. 30-ter 
                         (Permessi premio). 
 
  1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta  ai  sensi  del
successivo comma 8 e che non  risultano  socialmente  pericolose,  il
magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto,  puo'
concedere permessi premio  di  durata  non  superiore  ogni  volta  a
quindici giorni per  consentire  di  coltivare  interessi  affettivi,
culturali o di lavoro. La  durata  dei  permessi  non  puo'  superare
complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione. 
  1-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 203. 
  2. Per i condannati minori di eta' la durata  dei  permessi  premio
non puo'  superare  ogni  volta  i  ((trenta))  giorni  e  la  durata
complessiva non puo' eccedere i ((cento)) giorni in ciascun  anno  di
espiazione. 
  3.  L'esperienza  dei  permessi  premio  e'  parte  integrante  del
programma di trattamento e deve  essere  seguita  dagli  educatori  e
assistenti sociali penitenziari in collaborazione con  gli  operatori
sociali del territorio. (30) 
  4. La concessione dei permessi e' ammessa: 
    ((a) nei confronti dei condannati all'arresto o  alla  reclusione
non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto; 
    b) nei confronti  dei  condannati  alla  reclusione  superiore  a
quattro  anni,  salvo  quanto  previsto  dalla   lettera   c),   dopo
l'espiazione di almeno un quarto della pena)); 
    c) nei confronti dei condannati alla reclusione  per  taluno  dei
delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater  dell'articolo  4-bis,
dopo l'espiazione di almeno meta' della  pena  e,  comunque,  di  non
oltre dieci anni; (37) 
    d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo  l'espiazione
di almeno dieci anni. 
  5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o
delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per
delitto  doloso  commesso   durante   l'espiazione   della   pena   o
l'esecuzione di una misura restrittiva della liberta'  personale,  la
concessione e' ammessa soltanto decorsi due  anni  dalla  commissione
del fatto. (33) 
  6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per  i  permessi
di cui al primo comma dell'articolo  30;  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo. 
  7. Il provvedimento relativo  ai  permessi  premio  e'  soggetto  a
reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo  le  procedure  di  cui
all'articolo 30-bis. 
  8. La condotta  dei  condannati  si  considera  regolare  quando  i
soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso  di
responsabilita' e  correttezza  nel  comportamento  personale,  nelle
attivita' organizzate negli  istituti  e  nelle  eventuali  attivita'
lavorative o culturali. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (30) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 2-6 giugno 1995,  n.  227  (in
G.U. 1a  s.s.  14/06/1995,  n.  25)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 30-ter, quarto comma, della legge 26  luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure  privative  e  limitative  della  liberta'),  introdotto
dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative  della  liberta'),  nella  parte  in  cui  non
prevede  l'ammissione  al  permesso  premio   dei   condannati   alla
reclusione militare. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (33) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 10-17 dicembre 1997,  n.  403,
(in G.U. 1a s.s. 24/12/1997, n. 52)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975,
n. 354, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986,  n.  663,
nella parte in cui si riferisce ai minorenni. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (37) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 16-30 dicembre  1998,  n.  450
(in G.U. 1a s.s. 07/01/1999, n.  1)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 30-ter, comma 4, lettera c) della  legge  26
luglio  1975,  n.  354  (Norme   sull'ordinamento   penitenziario   e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative  della  liberta')
nella parte in cui si riferisce ai minorenni. 
                           Art. 30-quater 
           (Concessione dei permessi premio ai recidivi). 
 
  1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai  quali
sia stata applicata la recidiva  prevista  dall'articolo  99,  quarto
comma, del codice penale, nei seguenti  casi  previsti  dal  comma  4
dell'articolo 30-ter: 
    a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena; 
    b) alla lettera b) dopo l'espiazione della meta' della pena; 
    c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena
e, comunque, di non oltre quindici anni. ((59)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (59) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno - 4 luglio 2006, n.
257  (in  G.U.   1a   s.s.   12/07/2006,   n.   28)   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30-quater  della  legge  26
luglio  1975,  n.  354  (Norme   sull'ordinamento   penitenziario   e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative  della  liberta),
introdotto dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche
al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in  materia  di
attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione  delle
circostanze di reato per i recidivi, di  usura  e  di  prescrizione),
nella parte in cui non prevede che il beneficio del  permesso  premio
possa essere concesso  sulla  base  della  normativa  previgente  nei
confronti dei condannati che, prima della  entrata  in  vigore  della
citata  legge  n.  251  del  2005,  abbiano  raggiunto  un  grado  di
rieducazione adeguato al beneficio richiesto. 
                              Art. 31. 
  Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati 
 
  Le rappresentanze dei detenuti e  degli  internati  previste  dagli
articoli 12 e 27 sono nominate per  sorteggio  secondo  le  modalita'
indicate dal regolamento interno dell'istituto. 

Capo IV
REGIME PENITENZIARIO

                              Art. 32. 
Norme  di  condotta  dei  detenuti  e  degli  internati  Obbligo   di
                       risarcimento del danno 
 
  I detenuti e  gli  internati,  all'atto  del  loro  ingresso  negli
istituti e, quando sia necessario,  successivamente,  sono  informati
delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e
doveri, alla disciplina e al trattamento. 
  Essi devono osservare le norme e le disposizioni  che  regolano  la
vita penitenziaria. 
  Nessun detenuto o internato puo' avere, nei servizi  dell'istituto,
mansioni  che  importino  un  potere  disciplinare  o  consentano  la
acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri. 
  I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi  a
loro disposizione e astenersi da  qualsiasi  danneggiamento  di  cose
altrui. 
  I detenuti e gli internati che arrecano danno alle  cose  mobili  o
immobili dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a  risarcirlo
senza pregiudizio dello eventuale procedimento penale e disciplinare. 
                              Art. 33.
                             Isolamento

  Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo e' ammesso:
    1) quando e' prescritto per ragioni sanitarie;
    2)  durante  l'esecuzione  della  sanzione della esclusione dalle
attivita' in comune;
    3) per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel
procedimento  di  prevenzione,  se  e fino a quando cio' sia ritenuto
necessario dall'autorita' giudiziaria.
                              Art. 34.
                       Perquisizione personale

  I   detenuti   e   gli   internati   possono  essere  sottoposti  a
perquisizione personale per motivi di sicurezza.
  La   perquisizione  personale  deve  essere  effettuata  nel  pieno
rispetto della personalita'.
                              Art. 35. 
                     (( (Diritto di reclamo).)) 
 
  ((I detenuti e gli internati possono rivolgere  istanze  o  reclami
orali o scritti, anche in busta chiusa: 
    1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo
del dipartimento dell'amministrazione  penitenziaria  e  al  Ministro
della giustizia; 
    2) alle autorita' giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto; 
    3) al garante nazionale e  ai  garanti  regionali  o  locali  dei
diritti dei detenuti; 
    4) al presidente della giunta regionale; 
    5) al magistrato di sorveglianza; 
    6) al Capo dello Stato.)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  La Corte Costituzionale con sentenza del 8-11 febbraio 1999, n.  26
(in G.U. 1a s.s. 17/02/1999, n.  7)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale degli artt. degli artt. 35 e 69 della legge 26  luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e  limitative  della  liberta'),  quest'ultimo
come sostituito dall'art. 21 della legge 10  ottobre  1986,  n.  663,
nella parte in cui  non  prevedono  una  tutela  giurisdizionale  nei
confronti degli atti della amministrazione  penitenziaria  lesivi  di
diritti di coloro che sono sottoposti a  restrizione  della  liberta'
personale. 
                             Art. 35-bis 
                   (( (Reclamo giurisdizionale).)) 
 
  ((1. Il procedimento relativo al reclamo di  cui  all'articolo  69,
comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678  del  codice  di
procedura penale. Salvi i casi di  manifesta  inammissibilita'  della
richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura
penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne
fa dare avviso anche all'amministrazione interessata, che ha  diritto
di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste. 
  2. Il reclamo di cui  all'articolo  69,  comma  6,  lettera  a)  e'
proposto  nel  termine  di  dieci  giorni  dalla  comunicazione   del
provvedimento. 
  3. In caso di accoglimento, il magistrato  di  sorveglianza,  nelle
ipotesi  di  cui  all'articolo  69,  comma  6,  lettera  a),  dispone
l'annullamento  del  provvedimento  di  irrogazione  della   sanzione
disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6,  lettera
b), accertate la sussistenza e l'attualita' del  pregiudizio,  ordina
all'amministrazione di porre rimedio entro il  termine  indicato  dal
giudice. 
  4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza  e'  ammesso
reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di  quindici  giorni
dalla notificazione o comunicazione  dell'avviso  di  deposito  della
decisione stessa. 
  4-bis. La decisione del tribunale di  sorveglianza  e'  ricorribile
per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni
dalla notificazione o comunicazione  dell'avviso  di  deposito  della
decisione stessa. 
  5. In  caso  di  mancata  esecuzione  del  provvedimento  non  piu'
soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito  di
procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al  magistrato  di
sorveglianza  che  ha  emesso  il  provvedimento.  Si  osservano   le
disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice  di  procedura
penale. 
  6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta: 
    a)  ordina  l'ottemperanza,  indicando  modalita'  e   tempi   di
adempimento,  tenuto  conto  del  programma   attuativo   predisposto
dall'amministrazione al fine di  dare  esecuzione  al  provvedimento,
sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del
diritto; 
    b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del
provvedimento rimasto ineseguito; 
    c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 10; 
    d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta. 
  7. Il magistrato di sorveglianza  conosce  di  tutte  le  questioni
relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle  inerenti  agli
atti del commissario. 
  8. Avverso il provvedimento  emesso  in  sede  di  ottemperanza  e'
sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.)) 
                            Art. 35-ter. 
(( (Rimedi risarcitori conseguenti alla  violazione  dell'articolo  3
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali nei  confronti  di  soggetti  detenuti  o
                           internati). )) 
 
  ((1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma  6,  lett.
b), consiste, per un periodo  di  tempo  non  inferiore  ai  quindici
giorni, in condizioni di detenzione  tali  da  violare  l'articolo  3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955,
n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti  dell'uomo,
su istanza presentata  dal  detenuto,  personalmente  ovvero  tramite
difensore munito di procura speciale, il magistrato  di  sorveglianza
dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena
detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per  ogni
dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio. 
  2. Quando il periodo di pena ancora  da  espiare  e'  tale  da  non
consentire la detrazione dell'intera misura  percentuale  di  cui  al
comma  1,  il  magistrato  di  sorveglianza   liquida   altresi'   al
richiedente,  in  relazione  al  residuo  periodo  e  a   titolo   di
risarcimento del danno, una somma di denaro  pari  a  euro  8,00  per
ciascuna giornata nella quale questi ha  subito  il  pregiudizio.  Il
magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in  cui
il periodo di  detenzione  espiato  in  condizioni  non  conformi  ai
criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per  la  salvaguardia
dei  diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali  sia  stato
inferiore ai quindici giorni. 
  3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui  al  comma  1,  in
stato  di  custodia  cautelare  in  carcere  non  computabile   nella
determinazione  della  pena  da  espiare  ovvero  coloro  che   hanno
terminato di espiare la pena detentiva in  carcere  possono  proporre
azione, personalmente ovvero  tramite  difensore  munito  di  procura
speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel  cui
territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a  pena
di  decadenza,  entro  sei  mesi  dalla  cessazione  dello  stato  di
detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide
in composizione monocratica nelle forme di cui agli  articoli  737  e
seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce  il
procedimento non e' soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno  e'
liquidato nella misura prevista dal comma 2.)) 
                              Art. 36.
                         Regime disciplinare

  Il  regime disciplinare e' attuato in modo da stimolare il senso di
responsabilita' e la capacita' di autocontrollo.
 Esso e' adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti.
                              Art. 37.
                             Ricompense

  Le   ricompense   costituiscono  il  riconoscimento  del  senso  di
responsabilita' dimostrato nella condotta personale e nelle attivita'
organizzate negli istituti.
  Le  ricompense  e  gli organi competenti a concederle sono previsti
dal regolamento.
                              Art. 38.
                       Infrazioni disciplinari

  I  detenuti  e gli internati non possono essere puniti per un fatto
che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.
  Nessuna  sanzione  puo'  essere  inflitta  se non con provvedimento
motivato  dopo  la  contestazione  dell'addebito  all'interessato, il
quale e' ammesso ad esporre le proprie discolpe.
  Nell'applicazione  delle  sanzioni  bisogna  tener conto, oltre che
della  natura  e  della gravita' del fatto, del comportamento e delle
condizioni personali del soggetto.
  Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalita'.
                              Art. 39.
                        Sanzioni disciplinari

  Le  infrazioni  disciplinari  possono  dar luogo solo alle seguenti
sanzioni:
    1) richiamo del direttore;
    2)   ammonizione,   rivolta   dal  direttore,  alla  presenza  di
appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;
    3)  esclusione da attivita' ricreative e sportive per non piu' di
dieci giorni;
    4)  isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non piu'
di dieci giorni;
    5)  esclusione dalle attivita' in comune per non piu' di quindici
giorni.
  La  sanzione  della  esclusione  dalle attivita' in comune non puo'
essere  eseguita  senza  la  certificazione  scritta,  rilasciata dal
sanitario,  attestante  che il soggetto puo' sopportarla. Il soggetto
escluso  dalle attivita' in comune e' sottoposto a costante controllo
sanitario.
  L'esecuzione  della  sanzione  della  esclusione dalle attivita' in
comune e' sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere
fino a sei mesi, e delle madri che allattino la propria prole fino ad
un anno.
                              Art. 40.
            Autorita' competente a deliberare le sanzioni

  Le  sanzioni  del  richiamo e della ammonizione sono deliberate dal
direttore.
  Le  altre  sanzioni  sono  deliberate  dal consiglio di disciplina,
composto  dal  direttore  o,  in  caso  di suo legittimo impedimento,
dall'impiegato piu' elevato in grado, con funzioni di presidente, dal
sanitario e dall'educatore.
                              Art. 41.
      Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione

  Non  e'  consentito  l'impiego della forza fisica nei confronti dei
detenuti  e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o
impedire  atti  di violenza, per impedire tentativi di evasione o per
vincere  la  resistenza,  anche  passiva, all'esecuzione degli ordini
impartiti.
  Il personale che, per qualsiasi motivo; abbia fatto uso della forza
fisica   nei   confronti   dei   detenuti   o  degli  internati  deve
immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone,
senza  indugio,  accertamenti  sanitari e procede alle altre indagini
del caso.
  Non puo' essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia
espressamente  previsto  dal  regolamento e, comunque, non vi si puo'
far  ricorso  a  fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a
persone  o  cose o di garantire la incolumita' dello stesso soggetto.
L'uso  deve  essere  limitato al tempo strettamente necessario e deve
essere costantemente controllato dal sanitario.
  Gli  agenti  in  servizio  nell'interno  degli istituti non possono
portare  armi  se non nei casi eccezionali in cui cio' venga ordinato
dal direttore.
                             Art. 41-bis 
                     (Situazioni di emergenza). 
 
  1. In casi eccezionali di rivolta o di altre  gravi  situazioni  di
emergenza, il Ministro della  giustizia  ha  facolta'  di  sospendere
nell'istituto interessato o in parte  di  esso  l'applicazione  delle
normali regole di trattamento dei  detenuti  e  degli  internati.  La
sospensione deve essere motivata  dalla  necessita'  di  ripristinare
l'ordine e la sicurezza e ha la  durata  strettamente  necessaria  al
conseguimento del fine suddetto. 
  2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica,
anche a  richiesta  del  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  della
giustizia ha altresi' la facolta' di sospendere, in tutto o in parte,
nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di  cui
al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis o  comunque  per  un
delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine
di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi
siano elementi tali da far ritenere la  sussistenza  di  collegamenti
con   un'associazione    criminale,    terroristica    o    eversiva,
l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti  previsti
dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto  con  le
esigenze di  ordine  e  di  sicurezza.  La  sospensione  comporta  le
restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze
e per impedire i collegamenti con l'associazione di  cui  al  periodo
precedente.  In  caso  di  unificazione  di  pene  concorrenti  o  di
concorrenza di piu' titoli di custodia cautelare, la sospensione puo'
essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o  di
misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis. 
  2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 e' adottato con
decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del
Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico  ministero  che
procede alle indagini preliminari ovvero  quello  presso  il  giudice
procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione  presso  la
Direzione nazionale antimafia,  gli  organi  di  polizia  centrali  e
quelli  specializzati  nell'azione  di  contrasto  alla  criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a  quattro  anni
ed e' prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno
pari a due anni.  La  proroga  e'  disposta  quando  risulta  che  la
capacita' di mantenere  collegamenti  con  l'associazione  criminale,
terroristica o eversiva non e' venuta meno, tenuto  conto  anche  del
profilo criminale e della posizione rivestita dal  soggetto  in  seno
all'associazione,  della  perdurante   operativita'   del   sodalizio
criminale,  della  sopravvenienza   di   nuove   incriminazioni   non
precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e
del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso  del
tempo non costituisce, di per se', elemento sufficiente per escludere
la  capacita'  di  mantenere  i  collegamenti  con  l'associazione  o
dimostrare il venir meno dell'operativita' della stessa. 
  2-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94. 
  2-quater. I detenuti sottoposti al regime  speciale  di  detenzione
devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente
dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque
all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate  dal  resto
dell'istituto e custoditi  da  reparti  specializzati  della  polizia
penitenziaria. La sospensione delle regole  di  trattamento  e  degli
istituti di cui al comma 2 prevede: 
    a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed  esterna,
con riguardo principalmente alla necessita' di prevenire contatti con
l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale  riferimento,
contrasti con elementi di  organizzazioni  contrapposte,  interazione
con  altri  detenuti   o   internati   appartenenti   alla   medesima
organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate; 
    b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno  al  mese  da
svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati  in
modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con
persone diverse dai familiari e conviventi,  salvo  casi  eccezionali
determinati volta per volta dal direttore dell'istituto  ovvero,  per
gli imputati fino alla  pronuncia  della  sentenza  di  primo  grado,
dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi  di  quanto  stabilito
nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui vengono  sottoposti  a
controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione
dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi del  medesimo  secondo
comma dell'articolo 11; solo per coloro che non  effettuano  colloqui
puo' essere autorizzato, con  provvedimento  motivato  del  direttore
dell'istituto ovvero, per gli  imputati  fino  alla  pronuncia  della
sentenza di primo grado,  dall'autorita'  giudiziaria  competente  ai
sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e  solo
dopo i primi  sei  mesi  di  applicazione,  un  colloquio  telefonico
mensile con i familiari e conviventi della durata  massima  di  dieci
minuti  sottoposto,  comunque,  a  registrazione.  I  colloqui   sono
comunque video-registrati. Le disposizioni della presente lettera non
si  applicano  ai  colloqui  con  i  difensori  con  i  quali  potra'
effettuarsi, fino ad un massimo di  tre  volte  alla  settimana,  una
telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti  con
i familiari; ((75)) 
    c) la limitazione delle somme,  dei  beni  e  degli  oggetti  che
possono essere ricevuti dall'esterno; 
    d)  l'esclusione  dalle  rappresentanze  dei  detenuti  e   degli
internati; 
    e) la sottoposizione a visto  di  censura  della  corrispondenza,
salvo quella con i membri del Parlamento o con  autorita'  europee  o
nazionali aventi competenza in materia di giustizia; 
    f) la limitazione  della  permanenza  all'aperto,  che  non  puo'
svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad  una  durata  non
superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di  cui
al primo comma dell'articolo 10. Saranno inoltre  adottate  tutte  le
necessarie misure di  sicurezza,  anche  attraverso  accorgimenti  di
natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che  sia
assicurata la assoluta  impossibilita'  di  comunicare  tra  detenuti
appartenenti a diversi gruppi  di  socialita',  scambiare  oggetti  e
cuocere cibi. 
  2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del  quale  e'
stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al  comma
2,  ovvero  il  difensore,  possono  propone   reclamo   avverso   il
procedimento applicativo. Il reclamo e'  presentato  nel  termine  di
venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su  di  esso  e'
competente a decidere  il  tribunale  di  sorveglianza  di  Roma.  Il
reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento. 
  2-sexies. Il tribunale, entro  dieci  giorni  dal  ricevimento  del
reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera  di  consiglio,
nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura
penale,  sulla  sussistenza  dei  presupposti  per   l'adozione   del
provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero  possono
essere  altresi'  svolte  da  un  rappresentante   dell'ufficio   del
procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del  procuratore
nazionale  antimafia.  Il   procuratore   nazionale   antimafia,   il
procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso  la
corte d'appello, il detenuto,  l'internato  o  il  difensore  possono
propone, entro dieci giorni  dalla  sua  comunicazione,  ricorso  per
cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge.
Il  ricorso  non  sospende  l'esecuzione  del  provvedimento  ed   e'
trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene
accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre  un  nuovo
provvedimento ai  sensi  del  comma  2,  deve,  tenendo  conto  della
decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o
non valutati in sede di reclamo. 
  2-septies. Per la  partecipazione  del  detenuto  o  dell'internato
all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo  146-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  La L. 16 febbraio 1995, n.  36  ha  disposto  (con  l'art.  1)  che
"L'efficacia delle disposizioni  di  cui  al  comma  2  dell'articolo
41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,  introdotto  dall'articolo
10  della  legge  10  ottobre  1986,  n.  663,   e   modificato   dal
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e' prorogata fino al  31  dicembre
1999". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (35) 
  La L. 7 gennaio 1998, n. 11 ha disposto (con l'art. 6 comma 1)  che
il termine di efficacia della modifica introdotta e' posto alla  data
del 31 dicembre 2000. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (35a) 
  La L. 7 gennaio 1998, n. 11 come modificata dalla  L.  26  novembre
1999, n.446 ha disposto (con l'art. 6 comma 1-bis) che "Il termine di
efficacia di cui al comma 1 si applica anche al comma 2 dell'articolo
41-bis  della  legge  26  luglio   1975,   n.   354,   e   successive
modificazioni." 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (35b) 
  La L. 7 gennaio 1998, n. 11 come modificata dalla  L.  24  novembre
2000, n. 341 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che  "Il  termine  di
efficacia delle disposizioni della presente legge e' posto alla  data
del 31 dicembre 2002." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (75) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 17 - 20 giugno  2013,  n.  143
(in G.U. 1a s.s. 26/06/2013, n. 26) ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo  41-bis,  comma  2-quater,  lettera  b),
ultimo  periodo,  della  legge  26  luglio  1975,   n.   354   (Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e   sull'esecuzione   delle   misure
privative e limitative della liberta'), come modificato dall'articolo
2, comma 25, lettera f), numero 2), della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica),  limitatamente  alle
parole ยซcon i quali potra' effettuarsi, fino ad  un  massimo  di  tre
volte alla settimana, una telefonata  o  un  colloquio  della  stessa
durata di quelli previsti con i familiariยป". 
                              Art. 42.
                         (((Trasferimenti)))

  I  trasferimenti  sono  disposti  per  gravi e comprovati motivi di
sicurezza,  per  esigenze  dell'istituto, per motivi di giustizia, di
salute, di studio e familiari.
  Nel  disporre  i  trasferimenti deve essere favorito il criterio di
destinare  i  soggetti  in  istituti  prossimi  alla  residenza delle
famiglie.
  I  detenuti  e  gli  internati  debbono  essere  trasferiti  con il
bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 1992, N. 492)).
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 1992, N. 492)).
                             Art. 42-bis
                           (((Traduzioni).

  1.  Sono traduzioni tutte le attivita' di accompagnamento coattivo,
da  un  luogo  ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati,
arrestati  o  comunque  in  condizione  di restrizione della liberta'
personale.
  2.  Le  traduzioni  dei  detenuti  e  degli  internati  adulti sono
eseguite,  nel  tempo  piu'  breve  possibile,  dal  Corpo di polizia
penitenziaria,   con   le  modalita'  stabilite  dalle  leggi  e  dai
regolamenti  e,  se  trattasi di donne, con l'assistenza di personale
femminile.
  3.  Le  traduzioni  di  soggetti che rientrano nella competenza dei
servizi   dei   centri  per  la  giustizia  minorile  possono  essere
richieste,  nelle  sedi  in  cui non sono disponibili contingenti del
Corpo  di  polizia  penitenziaria  assegnati  al settore minorile, ad
altre forze di polizia.
  4.   Nelle  traduzioni  sono  adottate  le  opportune  cautele  per
proteggere  i  soggetti  tradotti  dalla curiosita' del pubblico e da
ogni  specie  di  pubblicita',  nonche'  per  evitare ad essi inutili
disagi.   L'inosservanza   della  presente  disposizione  costituisce
comportamento valutabile ai fini disciplinari.
  5.  Nelle  traduzioni  individuali  l'uso delle manette ai polsi e'
obbligatorio  quando lo richiedono la pericolosita' del soggetto o il
pericolo  di  fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la
traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di
qualsiasi  altro  mezzo di coercizione fisica e' vietato. Nel caso di
traduzioni  individuali  di detenuti o internati la valutazione della
pericolosita'  del  soggetto  o  del  pericolo  di  fuga e' compiuta,
all'atto  di  disporre  la  traduzione,  dall'autorita' giudiziaria o
dalla   direzione  penitenziaria  competente,  le  quali  dettano  le
conseguenti prescrizioni.
  6.  Nelle  traduzioni  collettive  e'  sempre obbligatorio l'uso di
manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale.
E' vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica.
  7.  Nelle  traduzioni  individuali  e collettive e' consentito, nei
casi  indicati  dal regolamento, l'uso di abiti civili. Le traduzioni
dei  soggetti  di  cui  al comma 3 sono eseguite, di regola, in abiti
civili)).
                              Art. 43.
                             Dimissione

  La  dimissione  dei  detenuti  e  degli internati e' eseguita senza
indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della
competente autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza.
  Il  direttore  dell'istituto da' notizia della prevista dimissione,
almeno  tre  mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di
servizio  sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del
luogo   dove   il   soggetto  intende  stabilire  la  sua  residenza,
comunicando  tutti  i  dati  necessari  per  gli opportuni interventi
assistenziali.  Nel caso in cui il momento della dimissione non possa
essere  previsto  tre  mesi  prima,  il  direttore  da' le prescritte
notizie non appena viene a conoscenza della relativa decisione.
  ((Oltre  a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il
direttore  informa  anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il
questore  e  l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni
dimissione anche temporanea dall'istituto.))
  Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione
o   successivamente,  rilascia  al  soggetto,  che  lo  richieda,  un
attestato  con  l'eventuale qualificazione professionale conseguita e
notizie obiettive circa la condotta tenuta.
  I  soggetti,  che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di
vestiario civile.
                              Art. 44.
                     Nascite, matrimoni, decessi

  Negli  atti  di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle
nascite  e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si
fa menzione dell'istituto.
  La  direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso
di un detenuto o di un internato all'autorita' giudiziaria del luogo,
a  quella  da  cui  il  soggetto dipendeva e al Ministero di grazia e
giustizia.
  La salma e' messa immediatamente a disposizione dei congiunti.

Capo V
ASSISTENZA

                              Art. 45.
                      Assistenza alle famiglie

  Il  trattamento  dei  detenuti  e  degli  internati e' integrato da
un'azione di assistenza alle loro famiglie.
  Tale azione e' rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni
dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficolta' che possono
ostacolarne il reinserimento sociale.
  E'  utilizzata,  all'uopo,  la collaborazione degli enti pubblici e
privati qualificati nell'assistenza sociale.
                              Art. 46.
                    Assistenza post-penitenziaria

  I  detenuti  e  gli  internati  ricevono  un  particolare aiuto nel
periodo  di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per
un congruo periodo a questa successivo.
  Il  definitivo  reinserimento  nella  vita  libera  e' agevolato da
interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli
enti indicati nell'articolo precedente.
  I  dimessi  affetti  da  gravi infermita' fisiche o da infermita' o
anormalita'  psichiche  sono segnalati, per la necessaria assistenza,
anche agli organi preposti alla tutela della sanita' pubblica.

Capo VI
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E REMISSIONE DEL DEBITO

                              Art. 47. 
             (Affidamento in prova al servizio sociale). 
 
  1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato
puo' essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto  per  un
periodo uguale a quello della pena da scontare.(13) (22) 
  2. Il provvedimento e' adottato  sulla  base  dei  risultati  della
osservazione della personalita', condotta collegialmente  per  almeno
un mese in istituto,  nei  casi  in  cui  si  puo'  ritenere  che  il
provvedimento stesso, anche attraverso  le  prescrizioni  di  cui  al
comma 5,  contribuisca  alla  rieducazione  del  reo  e  assicuri  la
prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. 
  3. L'affidamento in prova al servizio sociale puo' essere  disposto
senza procedere all'osservazione in istituto  quando  il  condannato,
dopo la commissione del  reato,  ha  serbato  comportamento  tale  da
consentire il giudizio di cui al comma 2. 
  ((3-bis. L'affidamento in prova puo', altresi', essere concesso  al
condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore  a
quattro  anni  di  detenzione,  quando  abbia   serbato,   quantomeno
nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in
espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare  ovvero  in
liberta', un comportamento tale da consentire il giudizio di  cui  al
comma 2.)) 
  ((4. L'istanza di affidamento  in  prova  al  servizio  sociale  e'
proposta, dopo che  ha  avuto  inizio  l'esecuzione  della  pena,  al
tribunale  di  sorveglianza  competente   in   relazione   al   luogo
dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla
protrazione dello stato di detenzione, l'istanza puo' essere proposta
al magistrato di sorveglianza competente in  relazione  al  luogo  di
detenzione.  Il  magistrato  di  sorveglianza,  quando  sono  offerte
concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei  presupposti  per
l'ammissione  all'affidamento  in  prova  e  al   grave   pregiudizio
derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e  non  vi  sia
pericolo  di  fuga,  dispone  la   liberazione   del   condannato   e
l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova  con  ordinanza.
L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del  tribunale  di
sorveglianza, cui il magistrato trasmette  immediatamente  gli  atti,
che decide entro sessanta giorni.)) 
  5. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui sono dettate
le prescrizioni che il soggetto dovra'  seguire  in  ordine  ai  suoi
rapporti con il servizio  sociale,  alla  dimora,  alla  liberta'  di
locomozione, al divieto  di  frequentare  determinati  locali  ed  al
lavoro. 
  6. Con lo stesso provvedimento puo'  essere  disposto  che  durante
tutto o parte del periodo di affidamento in prova il  condannato  non
soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune determinato;
in  particolare  sono  stabilite  prescrizioni  che  impediscano   al
soggetto di svolgere attivita' o  di  avere  rapporti  personali  che
possono portare al compimento di altri reati. 
  7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si  adoperi  in
quanto possibile in favore della vittima del  suo  reato  ed  adempia
puntualmente agli obblighi di assistenza familiare. 
  8.  Nel  corso  dell'affidamento  le  prescrizioni  possono  essere
modificate dal magistrato di sorveglianza.  ((Le  deroghe  temporanee
alle  prescrizioni  sono  autorizzate,  nei  casi  di  urgenza,   dal
direttore dell'ufficio di  esecuzione  penale  esterna,  che  ne  da'
immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne  riferisce
nella relazione di cui al comma 10.)) 
  9. Il servizio sociale controlla la  condotta  del  soggetto  e  lo
aiuta a superare le difficolta' di  adattamento  alla  vita  sociale,
anche mettendosi in relazione con la sua famiglia  e  con  gli  altri
suoi ambienti di vita. 
  10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al  magistrato  di
sorveglianza sul comportamento del soggetto. (11) 
  11.  L'affidamento  e'  revocato  qualora  il   comportamento   del
soggetto, contrario alla legge o alle  prescrizioni  dettate,  appaia
incompatibile con la prosecuzione della prova. 
  12.  L'esito  positivo  del  periodo  di  prova  estingue  la  pena
detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza,
qualora l'interessato si trovi in  disagiate  condizioni  economiche,
puo' dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che  non  sia  stata
gia' riscossa. 
  12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale  che  abbia  dato
prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale,
desumibile da comportamenti rivelatori del positivo  evolversi  della
sua personalita', puo' essere concessa la detrazione di pena  di  cui
all'articolo 54. Si applicano gli articoli  69,  comma  8,  e  69-bis
nonche' l'articolo 54, comma 3. (61) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (11) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 15-29 ottobre 1987, n.  343(in
G.U. 1a  s.s.  04/11/1987,  n.  46)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del decimo comma dell'art. 47 della  legge  26  luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della liberta'), nella  parte  in
cui  -  in  caso  di   revoca   del   provvedimento   di   ammissione
all'affidamento in  prova  per  comportamento  incompatibile  con  la
prosecuzione della prova - non consente al Tribunale di  sorveglianza
di determinare la residua pena detentiva  da  espiare,  tenuto  conto
della durata delle  limitazioni  patite  dal  condannato  e  del  suo
comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 4-11 luglio 1989, n.  386  (in
G.U. 1a  s.s.  19/07/1989,  n.  29)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (cosi' come sostituito dall'art. 11  della  legge  10  ottobre
1986 n. 663 - Modifiche alla legge sull'ordinamento  penitenziario  e
sulle misure privative e limitative della liberta' -), nella parte in
cui  non  prevede  che  nel  computo  delle  pene,  ai   fini   della
determinazione del limite dei tre anni,  non  si  debba  tener  conto
anche delle pene espiate. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 13-22 dicembre  1989,  n.  569
(in G.U. 1a s.s. 27/12/1989, n. 52)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art.47, terzo comma, della legge 26 luglio  1975,
n. 354 (Ordinamento penitenziario), cosi' come  modificato  dall'art.
11 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, nella parte in cui non prevede
che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di  pena
o  per  custodia  cautelare,  il  condannato  possa  essere   ammesso
all'affidamento in prova al servizio sociale se,  in  presenza  delle
altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale  da  consentire
il giudizio di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 1992, n. 356 ha disposto  (con  l'art.  14-bis)  che  "La
disposizione del primo comma dell'articolo 47 della legge  26  luglio
1975, n. 354, nella parte in cui indica i limiti che la pena inflitta
non  deve  superare   perche'   il   condannato   possa   beneficiare
dell'affidamento in prova al servizio sociale,  va  interpretata  nel
senso che deve trattarsi della pena da espiare  in  concreto,  tenuto
conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (61) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 16 marzo 2007, n. 78  (in
G.U.  1a  s.s.  21.03.2007  n.  12)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n.
354 (Norme sull'ordinamento  penitenziario  e  sull'esecuzione  delle
misure privative e limitative della liberta),  ove  interpretati  nel
senso che allo straniero extracomunitario, entrato  illegalmente  nel
territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni
caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste. 
                             Art. 47-bis 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 27 MAGGIO 1998, N.165)) 
                             Art. 47-ter 
                      (Detenzione domiciliare). 
 
  01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad  eccezione  di
quelli previsti dal libro II, titolo XII,  capo  III,  sezione  I,  e
dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies  del  codice  penale,
dall'articolo 51, comma 3-bis,  del  codice  di  procedura  penale  e
dall'articolo 4-bis della presente legge, puo' essere  espiata  nella
propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura,  assistenza  ed
accoglienza, quando trattasi di persona che, al  momento  dell'inizio
dell'esecuzione della pena,  o  dopo  l'inizio  della  stessa,  abbia
compiuto i settanta anni di eta' purche'  non  sia  stato  dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza ne' sia stato  mai
condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale. 
  1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche  se
costituente  parte  residua  di  maggior  pena,   nonche'   la   pena
dell'arresto, possono essere espiate nella propria  abitazione  o  in
altro luogo di privata dimora  ovvero  in  luogo  pubblico  di  cura,
assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a),
in case famiglia protette, quando trattasi di: 
    a) donna incinta o madre di prole di eta' inferiore ad anni dieci
con lei convivente; (65) 
    b) padre, esercente la potesta', di prole di  eta'  inferiore  ad
anni dieci con  lui  convivente,  quando  la  madre  sia  deceduta  o
altrimenti  assolutamente  impossibilitata  a  dare  assistenza  alla
prole; 
    c) persona in condizioni di  salute  particolarmente  gravi,  che
richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; 
    d) persona di eta' superiore a sessanta anni,  se  inabile  anche
parzialmente; 
    e) persona minore di anni  ventuno  per  comprovate  esigenze  di
salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 
  1.1. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 LUGLIO 2013, N. 78, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 94. 
  1-bis.  La  detenzione  domiciliare  puo'  essere   applicata   per
l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore  a
due anni,  anche  se  costituente  parte  residua  di  maggior  pena,
indipendentemente dalle condizioni di  cui  al  comma  1  quando  non
ricorrono i  presupposti  per  l'affidamento  in  prova  al  servizio
sociale e sempre che tale misura sia idonea ad  evitare  il  pericolo
che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione  non
si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis. 
  1-ter. Quando potrebbe essere disposto  il  rinvio  obbligatorio  o
facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e
147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena
supera il limite di cui al comma 1,  puo'  disporre  la  applicazione
della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale
applicazione, termine che puo' essere prorogato.  L'esecuzione  della
pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare. 
  1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare e'
rivolta, dopo  che  ha  avuto  inizio  l'esecuzione  della  pena,  al
tribunale  di  sorveglianza  competente  in  relazione  al  luogo  di
esecuzione. Nei casi in cui vi sia  un  grave  pregiudizio  derivante
dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di  detenzione
domiciliare di cui ai precedenti  commi  01,  1,  1-bis  e  1-ter  e'
rivolta   al   magistrato   di   sorveglianza   che   puo'   disporre
l'applicazione provvisoria della  misura.  Si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA l. 12 LUGLIO 1991, N. 203. 
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 MAGGIO 1998, N. 165. 
  4.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  nel  disporre  la  detenzione
domiciliare,  ne  fissa  le  modalita'   secondo   quanto   stabilito
dall'articolo  284  del  codice  di  procedura  penale.  Determina  e
impartisce altresi' le disposizioni per gli interventi  del  servizio
sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono  essere  modificate
dal magistrato di sorveglianza competente per  il  luogo  in  cui  si
svolge la detenzione domiciliare. 
  4-bis.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  23  DICEMBRE  2013,  N.  146,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 10)). 
  5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la  detenzione
domiciliare non e' sottoposto al regime penitenziario previsto  dalla
presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere
grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura
e l'assistenza  medica  del  condannato  che  trovasi  in  detenzione
domiciliare. 
  6. La detenzione domiciliare e' revocata se  il  comportamento  del
soggetto, contrario alla legge o alle  prescrizioni  dettate,  appare
incompatibile con la prosecuzione delle misure. 
  7. Deve  essere  inoltre  revocata  quando  vengono  a  cessare  le
condizioni previste nei commi 1 e 1-bis. 
  8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella  propria
abitazione o in un altro dei luoghi  indicati  nel  comma  1,  se  ne
allontana, e' punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si
applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo. (65) 
  9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto
non sia di lieve entita', importa la revoca del beneficio. 
  9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis e' revocata ai sensi  dei
commi precedenti la pena residua non puo' essere sostituita con altra
misura. 
                                                                 (19) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 4-13 aprile 1990, n.  215  (in
G.U. 1a  s.s.  18/04/1990,  n.  16)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 47- ter, primo comma, n. 1, della  legge  26
luglio 1975 n. 354  (Norme  sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), cosi'
come aggiunto dall'art.  13  della  legge  10  ottobre  1986  n.  663
(Modifiche  alla  legge  sull'ordinamento   penitenziario   e   sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella
parte in cui non prevede che la detenzione  domiciliare,  concedibile
alla madre di prole di eta' inferiore a tre anni con lei  convivente,
possa essere  concessa,  nelle  stesse  condizioni,  anche  al  padre
detenuto, qualora la madre sia deceduta  o  altrimenti  assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  La Corte costituzionale con sentenza 6-19 novembre 1991, n. 414 (in
G.U. 1a  s.s.  27/11/1991,  n.  47)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 47-ter della legge 26 luglio  1975,  n.  354
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle  misure
privative  e  limitative  della  liberta'),  nel   testo   introdotto
dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in  cui
non prevede che la reclusione  militare  sia  espiata  in  detenzione
domiciliare quando trattasi  di  "persona  in  condizioni  di  salute
particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i  presidi
sanitari territoriali". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (53) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 24 novembre-5 dicembre  2003,
n.  350  (in  G.U.  1a  s.s.  10/12/2003,  n.   49)   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47-ter,  comma  1,  lettera
a), della legge  26  luglio  1975,  n.  354  (Norme  sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative  e  limitative
della liberta), nella parte in cui non prevede la  concessione  della
detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata, e,
nei casi previsti dal comma 1,  lettera  b),  del  padre  condannato,
conviventi  con  un   figlio   portatore   di   handicap   totalmente
invalidante. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 10- 12 giugno  2009,  n.  177
(in G.U. 1a s.s. 17/06/2009, n. 24)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 47-ter, commi 1, lettera a), seconda  parte,
e 8, della legge 26  luglio  1975,  n.  354  (Norme  sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative  e  limitative
della liberta'), nella parte in cui  non  limita  la  punibilita'  ai
sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento  che  si
protragga per piu' di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies,
comma 2, della suddetta legge n. 354 del 1975,  sul  presupposto,  di
cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della  medesima  legge,  che  non
sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. 
                           Art. 47-quater
         (((Misure alternative alla detenzione nei confronti
    dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza
                            immunitaria).

  1.  Le  misure  previste  dagli articoli 47 e 47-ter possono essere
applicate,  anche  oltre  i  limiti  di pena ivi previsti, su istanza
dell'interessato  o  del  suo  difensore, nei confronti di coloro che
sono  affetti  da  AIDS  conclamata o da grave deficienza immunitaria
accertate  ai  sensi  dell'articolo  286-bis,  comma 2, del codice di
procedura  penale  e  che hanno in corso o intendono intraprendere un
programma di cura e assistenza presso le unita' operative di malattie
infettive  ospedaliere  ed  universitarie  o  altre  unita' operative
prevalentemente  impegnate  secondo i piani regionali nell'assistenza
ai casi di AIDS.
  2.   L'istanza   di  cui  al  comma  1  deve  essere  corredata  da
certificazione  del  servizio  sanitario  pubblico  competente  o del
servizio  sanitario  penitenziario,  che attesti la sussistenza delle
condizioni  di  salute  ivi  indicate  e la concreta attuabilita' del
programma  di  cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le
unita' operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o
altre  unita'  operative  prevalentemente  impegnate  secondo i piani
regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.
  3.  Le  prescrizioni  da  impartire  per  l'esecuzione della misura
alternativa  devono contenere anche quelle relative alle modalita' di
esecuzione del programma.
  4.   In   caso   di  applicazione  della  misura  della  detenzione
domiciliare,  i  centri  di  servizio  sociale  per  adulti  svolgono
l'attivita' di sostegno e controllo circa l'attuazione del programma.
  5.  Nei casi previsti dal comma 1, il giudice puo' non applicare la
misura alternativa qualora l'interessato abbia gia' fruito di analoga
misura e questa sia stata revocata da meno di un anno.
  6. Il giudice puo' revocare la misura alternativa disposta ai sensi
del  comma  1  qualora  il  soggetto  risulti  imputato  o  sia stato
sottoposto   a   misura   cautelare  per  uno  dei  delitti  previsti
dall'articolo  380  del  codice  di procedura penale, relativamente a
fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio.
  7.  Il  giudice,  quando  non  applica  o  quando  revoca la misura
alternativa  per  uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il
soggetto sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto
attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.
  8.  Per  quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si
applicano le disposizioni dell'articolo 47-ter.
  9.  Ai  fini  del  presente  articolo  non si applica il divieto di
concessione dei benefici previsto dall'articolo 4-bis, fermi restando
gli  accertamenti  previsti  dai  commi  2,  2-bis  e  3 dello stesso
articolo.
  10.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
persone internate)).
                          Art. 47-quinquies 
                 (Detenzione domiciliare speciale). 
 
  1. Quando non ricorrono le condizioni di cui  all'articolo  47-ter,
le condannate madri di prole di eta' non superiore ad anni dieci,  se
non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti
e se vi e' la possibilita' di ripristinare la convivenza con i figli,
possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o
in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza
o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza  dei
figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della  pena  ovvero  dopo
l'espiazione  di  almeno  quindici  anni   nel   caso   di   condanna
all'ergastolo ((, secondo le modalita' di cui al comma 1-bis)). 
((1-bis. Salvo che nei confronti delle madri  condannate  per  taluno
dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, l'espiazione di  almeno  un
terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1  del
presente articolo,  puo'  avvenire  presso  un  istituto  a  custodia
attenuata per detenute madri ovvero,  se  non  sussiste  un  concreto
pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria
abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero  in  luogo  di
cura, assistenza o accoglienza, al fine di  provvedere  alla  cura  e
all'assistenza dei figli. In caso di  impossibilita'  di  espiare  la
pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora,  la
stessa  puo'  essere  espiata  nelle  case  famiglia  protette,   ove
istituite)). 
  2. Per la condannata nei cui confronti e'  disposta  la  detenzione
domiciliare  speciale,  nessun   onere   grava   sull'amministrazione
penitenziaria per il mantenimento,  la  cura  e  l'assistenza  medica
della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale. 
  3.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  nel  disporre  la  detenzione
domiciliare speciale,  fissa  le  modalita'  di  attuazione,  secondo
quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di  procedura
penale, precisa il periodo di tempo che la persona  puo'  trascorrere
all'esterno del proprio domicilio,  detta  le  prescrizioni  relative
agli  interventi  del   servizio   sociale.   Tali   prescrizioni   e
disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza
competente per il luogo in  cui  si  svolge  la  misura.  Si  applica
l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale. 
  4. All'atto della scarcerazione e'  redatto  verbale  in  cui  sono
dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con
il servizio sociale. 
  5. Il servizio sociale controlla la  condotta  del  soggetto  e  lo
aiuta a superare le difficolta' di  adattamento  alla  vita  sociale,
anche mettendosi in relazione con la sua famiglia  e  con  gli  altri
suoi ambienti di vita;  riferisce  periodicamente  al  magistrato  di
sorveglianza sul comportamento del soggetto. 
  6.  La  detenzione  domiciliare  speciale   e'   revocata   se   il
comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle  prescrizioni
dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura. 
  7. La detenzione domiciliare speciale puo'  essere  concessa,  alle
stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto,  se
la madre e' deceduta o impossibilitata e non vi e' modo  di  affidare
la prole ad altri che al padre. 
  8. Al compimento del decimo anno di eta' del figlio, su domanda del
soggetto  gia'  ammesso  alla  detenzione  domiciliare  speciale,  il
tribunale di sorveglianza puo': 
    a) disporre la proroga del beneficio, se  ricorrono  i  requisiti
per l'applicazione della semiliberta' di cui all'articolo  50,  commi
2, 3 e 5; 
    b) disporre l'ammissione  all'assistenza  all'esterno  dei  figli
minori di cui all'articolo 21-bis,  tenuto  conto  del  comportamento
dell'interessato nel corso  della  misura,  desunto  dalle  relazioni
redatte dal servizio sociale, ai sensi del  comma  5,  nonche'  della
durata della misura e dell'entita' della pena residua. 
                           Art. 47-sexies
         (((Allontanamento dal domicilio senza giustificato
                              motivo).

  1.  La  condannata  ammessa  al regime della detenzione domiciliare
speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato
motivo,  per  non  piu'  di  dodici  ore, puo' essere proposta per la
revoca della misura.
  2.  Se  l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata e'
punita  ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed
e'   applicabile  la  disposizione  dell'ultimo  comma  dello  stesso
articolo.
  3.  La  condanna  per il delitto di evasione comporta la revoca del
beneficio.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo si applicano al
padre  detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa
a questi, ai sensi dell'articolo 47-quinquies, comma 7)).
                              Art. 48.
                       Regime di semiliberta'

  Il  regime di semiliberta' consiste nella concessione al condannato
e  all'internato  di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto
per  partecipare ad attivita' lavorative, istruttive o comunque utili
al reinserimento sociale.
  I condannati e gli internati ammessi al regime di semiliberta' sono
assegnati  in  appositi  istituti  o  apposite  sezioni  autonome  di
istituti ordinari e indossano abiti civili. ((61))
  COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663.
----------------
AGGIORNAMENTO (61)
  La  Corte Costituzionale con sentenza 5-16 marzo, n. 78 (in G.U. 1a
s.s. 21/03/2007, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
degli  artt.  47,  48  e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento   penitenziario   e   sull'esecuzione  delle  misure
privative e limitative della liberta), ove interpretati nel senso che
allo  straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio
dello  Stato  o  privo  del  permesso  di soggiorno, sia in ogni caso
precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste.
                              Art. 49.
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689))
                              Art. 50.
                   (Ammissione alla semiliberta').

  1.  Possono  essere  espiate  in  regime  di  semiliberta'  la pena
dell'arresto  e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se
il condannato non e' affidato in prova al servizio sociale.
  2.  Fuori  dei casi previsti dal comma 1, il condannato puo' essere
ammesso  al  regime  di  semiliberta'  soltanto  dopo l'espiazione di
almeno meta' della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno
((dei  delitti  indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater)) dell'articolo
4- bis, di almeno due terzi di essa. L'internato puo' esservi ammesso
in  ogni  tempo.  Tuttavia,  nei  casi  previsti dall'articolo 47, se
mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale,
il  condannato  per  un  reato diverso da quelli indicati nel comma 1
dell'articolo  4-  bis  puo' essere ammesso al regime di semiliberta'
anche prima dell'espiazione di meta' della pena.
  3.  Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della
pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.
  4.  L'ammissione al regime di semiliberta' e' disposta in relazione
ai  progressi  compiuti  nel corso del trattamento, quando vi sono le
condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella societa'.
  5.  Il  condannato  all'ergastolo  puo' essere ammesso al regime di
semiliberta' dopo avere espiato almeno venti anni di pena.
  6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la
propria volonta' di reinserimento nella vita sociale, la semiliberta'
puo'    essere    altresi'    disposta   successivamente   all'inizio
dell'esecuzione  della  pena.  Si  applica l'articolo 47, comma 4, in
quanto compatibile.
  7. Se l'ammissione alla semiliberta' riguarda una detenuta madre di
un  figlio di eta' inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire
della  casa per la semiliberta' di cui all'ultimo comma dell'articolo
92  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.
431. (61)
----------------
AGGIORNAMENTO (61)
  La  Corte Costituzionale con sentenza 5-16 marzo, n. 78 (in G.U. 1a
s.s. 21/03/2007, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
degli  artt.  47,  48  e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento   penitenziario   e   sull'esecuzione  delle  misure
privative e limitative della liberta), ove interpretati nel senso che
allo  straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio
dello  Stato  o  privo  del  permesso  di soggiorno, sia in ogni caso
precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste.
                             Art. 50-bis 
 
         ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2013, N. 78, 
    CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 94)) 
                              Art. 51.
           Sospensione e revoca del regime di semiliberta'

  Il provvedimento di semiliberta' puo' essere in ogni tempo revocato
quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.
  Il  condannato,  ammesso  al  regime  di  semiliberta',  che rimane
assente  dall'istituto  senza  giustificato  motivo,  per non piu' di
dodici  ore, e' punito in via disciplinare e puo' essere proposto per
la revoca della concessione.
  Se  l'assenza  si  protrae  per un tempo maggiore, il condannato e'
punibile  a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale
ed  e' applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso
articolo.
  La  denuncia  per  il delitto di cui al precedente comma importa la
sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.
  All'internato  ammesso al regime di semiliberta' che rimane assente
dall'istituto  senza  giustificato  motivo,  per  oltre  tre  ore, si
applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 53.
                             Art. 51-bis 
 (( (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della liberta').)) 
 
  ((1. Quando, durante  l'attuazione  dell'affidamento  in  prova  al
servizio sociale o della detenzione domiciliare  o  della  detenzione
domiciliare speciale o del regime  di  semiliberta',  sopravviene  un
titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il  pubblico  ministero
informa immediatamente  il  magistrato  di  sorveglianza,  formulando
contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di  sorveglianza,
se rileva, tenuto conto del cumulo  delle  pene,  che  permangono  le
condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o ai commi  1  e  1-bis
dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies o ai
primi  tre  commi  dell'articolo  50,  dispone   con   ordinanza   la
prosecuzione della misura in corso; in caso contrario, ne dispone  la
cessazione. 
  2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 e' ammesso reclamo ai
sensi dell'articolo 69-bis.)) 
                             Art. 51-ter
         (Sospensione cautelativa delle misure alternative)

  1. Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al regime
di  semiliberta'  o  di  detenzione  domiciliare  ((o  di  detenzione
domiciliare   speciale))   pone   in  essere  comportamenti  tali  da
determinare  la  revoca  della  misura, il magistrato di sorveglianza
nella  cui  giurisdizione  essa  e'  in  corso ne dispone con decreto
motivato  la provvisoria sospensione, ordinando l'accompagnamento del
trasgressore in istituto. Trasmette quindi immediatamente gli atti al
tribunale   di  sorveglianza  per  le  decisioni  di  competenza.  Il
provvedimento  di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di
avere  efficacia  se  la  decisione del tribunale di sorveglianza non
interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
                              Art. 52.
       Licenza al condannato ammesso al regime di semiliberta'

  Al  condannato  ammesso  al  regime  di semiliberta' possono essere
concesse  a  titolo  di  premio  una  o  piu'  licenze  di durata non
superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno.
  Durante  la  licenza  il  condannato  e' sottoposto al regime della
liberta' vigilata.
  Se  il  condannato  durante  la  licenza trasgredisce agli obblighi
impostigli,  la  licenza puo' essere revocata indipendentemente dalla
revoca della semiliberta'.
  Al  condannato  che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di
essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui
al precedente articolo.
                              Art. 53.
                       Licenze agli internati

  Agli  internati  puo'  essere  concessa una licenza di sei mesi nel
periodo  immediatamente  precedente  alla  scadenza  fissata  per  il
riesame di pericolosita'.
  Ai  medesimi  puo'  essere concessa, per gravi esigenze personali o
familiari,  una  licenza  di  durata non superiore a giorni quindici;
puo'  essere  inoltre  concessa una licenza di durata non superiore a
giorni   trenta,   una  volta  all'anno,  al  fine  di  favorirne  il
riadattamento sociale.
  Agli  internati  ammessi  al regime di semiliberta' possono inoltre
essere  concesse,  a  titolo di premio, le licenze previste nel primo
comma dell'articolo precedente.
  Durante  la  licenza  l'internato  e'  sottoposto  al  regime della
liberta' vigilata.
  Se  l'internato  durante  la  licenza  trasgredisce  agli  obblighi
impostigli,  la  licenza puo' essere revocata indipendentemente dalla
revoca della semiliberta'.
  L'internato  che  rientra  in  istituto  dopo tre ore dallo scadere
della   licenza,   senza   giustificato  motivo,  e'  punito  in  via
disciplinare  e,  se in regime di semiliberta', puo' subire la revoca
della concessione.
                             Art. 53-bis
            (((Computo del periodo di permesso o licenza)

  1.  Il  tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o
licenza  e'  computato  a  ogni  effetto  nella  durata  delle misure
restrittive della liberta' personale, salvi i casi di mancato rientro
o  di altri gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si
e'    dimostrato   meritevole   del   beneficio.   In   questi   casi
sull'esclusione   dal   computo  decide,  con  decreto  motivato,  il
magistrato di sorveglianza.
  2. Avverso il decreto puo' essere proposto dall'interessato reclamo
al tribunale di sorveglianza secondo la procedura di cui all'articolo
14-ter. il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del
Collegio)).
                              Art. 54. 
                      (Liberazione anticipata). 
 
  1.  Al  condannato  a  pena  detentiva  che  ha   dato   prova   di
partecipazione  all'opera  di   rieducazione   e'   concessa,   quale
riconoscimento di  tale  partecipazione,  e  ai  fini  del  suo  piu'
efficace   reinserimento   nella   societa',   una   detrazione    di
quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena  scontata.  A
tal fine e' valutato anche il periodo trascorso in stato di  custodia
cautelare o di detenzione domiciliare. 
  2. La concessione  del  beneficio  e'  comunicata  all'ufficio  del
pubblico ministero presso la corte d'appello o il  tribunale  che  ha
emesso  il  provvedimento  di  esecuzione  o  al  pretore   se   tale
provvedimento e' stato da lui emesso. 
  3.  La  condanna  per  delitto  non  colposo  commesso  nel   corso
dell'esecuzione successivamente alla  concessione  del  beneficio  ne
comporta la revoca.(29) 
  4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre  avere
espiato per essere ammessi ai benefici  dei  permessi  premio,  della
semiliberta' e della  liberazione  condizionale,  la  parte  di  pena
detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente
disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo. ((77)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 21-27 settembre 1983, n.  274
(in G.U. 1a s.s. 05/10/1983, n. 274) ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative  della  liberta'),  nella  parte  in  cui  non
prevede  la   possibilita'   di   concedere   anche   al   condannato
all'ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini  del  computo  della
quantita' di pena cosi' detratta nella quantita' scontata,  richiesta
per l'ammissione alla liberazione condizionale. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 17-23 maggio 1995, n. 186  (in
G.U. 1a  s.s.  31/05/1995,  n.  23)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 54, terzo comma, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'),  nella  parte  in  cui
prevede la revoca della liberazione anticipata nel caso  di  condanna
per  delitto  non  colposo   commesso   nel   corso   dell'esecuzione
successivamente alla concessione del beneficio anziche' stabilire che
la liberazione anticipata e' revocata se la condotta del soggetto, in
relazione  alla  condanna  subita,  appare   incompatibile   con   il
mantenimento del beneficio. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (77) 
  Il D.L. 23 dicembre 2013,  n.  146,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "Ad esclusione dei condannati per  taluno  dei  delitti  previsti
dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e  successive
modificazioni, per un periodo di due anni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, la detrazione di pena  concessa  con  la
liberazione anticipata  prevista  dall'articolo  54  della  legge  26
luglio 1975, n. 354 e' pari a settantacinque giorni per ogni  singolo
semestre di pena scontata". 
                              Art. 55.
          (((Interventi del servizio sociale nella liberta'
                             vigilata.)

  Nei confronti dei sottoposti alla liberta' vigilata, ferme restando
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  228  del  codice  penale, il
servizio  sociale  svolge  interventi  di sostegno e di assistenza al
fine del loro reinserimento sociale)).
                              Art. 56.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R 30 MAGGIO 2002, N. 115))
                              Art. 57.
             Legittimazione alfa richiesta dei benefici

  Il  trattamento  ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53,
54  ((...)) possono essere richiesti dal condannato, dall'internato e
dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina.
                              Art. 58. 
          Comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza 
 
  Dei provvedimenti  previsti  dal  presente  capo  ed  adottati  dal
magistrato  o  dalla  sezione  di  sorveglianza,  ((...)),  e'   data
immediata  comunicazione  all'autorita'   provinciale   di   pubblica
sicurezza a cura della cancelleria. 
                             Art. 58-bis 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313)) 
                             Art. 58-ter
             (Persone che collaborano con la giustizia)

  1.  I  limiti  di  pena  previsti  dalle  disposizioni  del comma 1
dell'articolo  21,  del  comma  4 dell'articolo 30- ter e del comma 2
dell'articolo  50, concernenti le persone condannate per taluno ((dei
delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater)) dell'articolo 4- bis,
non  si  applicano  a  coloro  che,  anche  dopo la condanna, si sono
adoperati  per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata a
conseguenze  ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorita'
di  polizia  o  l'autorita'  giudiziaria  nella  raccolta di elementi
decisivi  per  la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la
cattura degli autori dei reati.
  2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di
sorveglianza,   assunte  le  necessarie  informazioni  e  sentito  il
pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine
ai quali e' stata prestata la collaborazione.
                           Art. 58-quater 
                (Divieto di concessione di benefici). 
 
  1.  L'assegnazione  al  lavoro  all'esterno,  i  permessi   premio,
l'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale,  nei  casi  previsti
dall'articolo 47, la detenzione domiciliare  e  la  semiliberta'  non
possono essere concessi al  condannato  che  sia  stato  riconosciuto
colpevole di una condotta punibile  a  norma  dell'articolo  385  del
codice penale. (62) 
  2. La disposizione del comma 1 si applica anche al  condannato  nei
cui confronti e' stata disposta la revoca di una  misura  alternativa
ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47- ter, comma  6,
o dell'articolo 51, primo comma. (39 A) 
  3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un  periodo  di
tre anni dal momento in cui e' ripresa l'esecuzione della custodia  o
della pena o e' stato emesso il provvedimento di revoca indicato  nel
comma 2. 
  4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289- bis  e  630
del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato  non
sono  ammessi  ad  alcuno  dei  benefici   indicati   nel   comma   1
dell'articolo 4- bis se non abbiano effettivamente espiato  almeno  i
due terzi della pena irrogata  o,  nel  caso  dell'ergastolo,  almeno
ventisei anni. 
  5. Oltre a quanto previsto dai  commi  1  e  3,  l'assegnazione  al
lavoro all'esterno, i permessi premio e le  misure  alternative  alla
detenzione previste dal capo VI non possono  essere  concessi,  o  se
gia' concessi sono revocati, ai condannati per taluni  ((dei  delitti
indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater)) dell'articolo 4-bis, nei  cui
confronti si pro- cede o  e'  pronunciata  condanna  per  un  delitto
doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel  massimo
a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta  punibile
a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il  lavoro
all'esterno o la fruizione di un permesso  premio  o  di  una  misura
alternativa alla detenzione. 
  6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma  5,
l'autorita' che procede per il nuovo delitto ne da' comunicazione  al
magistrato  di  sorveglianza   del   luogo   di   ultima   detenzione
dell'imputato. 
  7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma  5  opera
per un  periodo  di  cinque  anni  dal  momento  in  cui  e'  ripresa
l'esecuzione della custodia  o  della  pena  o  e'  stato  emesso  il
provvedimento di revoca della misura. 
  7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti
dall'articolo 47, la detenzione domiciliare  e  la  semiliberta'  non
possono essere concessi piu' di una volta al condannato al quale  sia
stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto  comma,
del codice penale. (62) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (39 A) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 22 novembre-1  dicembre  1999,
n.  436  (in  G.U.  1a   s.s.09/12/1999,   n.   49)   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. dell'art. 58-quater,  comma
2, della  legge  26  luglio  1975,  n.  354  (Norme  sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative  e  limitative
della liberta'), nella parte in cui si riferisce ai minorenni. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (62) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5-16  marzo  2007,  n.79  (in
G.U. 1a s.s. 21/03/2007, n. 12) come modificata dal  Comunicato  5-16
marzo 2007, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 28/03/2007, n. 13)  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dei  commi  1  e  7-bis   dell'art.
58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme  sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative  e  limitative
della liberta), introdotti dall'art. 7, commi 6 e 7,  della  legge  5
dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale  e  alla  legge  26
luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva,
di  giudizio  di  comparazione  delle  circostanze  di  reato  per  i
recidivi, di usura  e  di  prescrizione),  nella  parte  in  cui  non
prevedono che i benefici in essi indicati  possano  essere  concessi,
sulla base della normativa previgente, nei confronti  dei  condannati
che, prima della entrata in vigore della  citata  legge  n.  251  del
2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici
richiesti. 
                          Art. 58-quinquies 
((  (Particolari  modalita'  di   controllo   nell'esecuzione   della
                      detenzione domiciliare). 
 
  1. Nel disporre la  detenzione  domiciliare,  il  magistrato  o  il
tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di  controllo
anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici,  conformi
alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui  le
Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilita'. Allo stesso modo
puo'  provvedersi  nel  corso  dell'esecuzione   della   misura.   Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
275-bis del codice di procedura penale.)) ((77)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (77) 
  Il D.L. 23 dicembre 2013,  n.  146,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, ha disposto (con l'art. 3, comma 2)
che l'efficacia della modifica  disposta  al  presente  articolo  "e'
differita al giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana   della   legge   di
conversione del presente decreto". 

TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA

Capo I
ISTITUTI PENITENZIARI

                              Art. 59.
                         Istituti per adulti

  Gli    istituti    per   adulti   dipendenti   dall'amministrazione
penitenziaria si distinguono in:
    1) istituti di custodia preventiva;
    2) istituti per l'esecuzione delle pene;
    3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
    4) centri di osservazione.
                              Art. 60.
                   Istituti di custodia preventiva

  Gli   istituti  di  custodia  preventiva  si  distinguono  in  case
mandamentali e circondariali.
  Le  case  mandamentali  assicurano  la  custodia  degli  imputati a
disposizione  del  pretore.  Esse  sono  istituite  nei capoluoghi di
mandamento che non sono sede di case circondariali.
  Le  case  circondariali  assicurano  la  custodia  degli imputati a
disposizione  di  ogni autorita' giudiziaria. Esse sono istituite nei
capoluoghi di circondario.
  Le   case  mandamentali  e  circondariali  assicurano  altresi'  la
custodia delle persone fermate o arrestate dall'autorita' di pubblica
sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti
e degli internati in transito.
  Puo'  essere  istituita  una sola casa mandamentale o circondariale
rispettivamente per piu' mandamenti o circondari.
                              Art. 61.
                Istituti per l'esecuzione delle pene

  Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:
    1) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.
  Sezioni  di case di arresto possono essere istituite presso le case
di custodia mandamentali o circondariali;
    2)   case  di  reclusione,  per  l'esecuzione  della  pena  della
reclusione.
  Sezioni  di  case  di reclusione possono essere istituite presso le
case di custodia circondariali.
  Per  esigenze particolari, e nei limiti e con le modalita' previste
dal   regolamento,  i  condannati  alla  pena  dell'arresto  o  della
reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva;
i  condannati  alla  pena  della  reclusione  possono essere altresi'
assegnati alle case di arresto.
                              Art. 62.
    Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive

  Gli  istituti  per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive
si distinguono in:
    colonie agricole;
    case di lavoro;
    case di cura e custodia;
    ospedali psichiatrici giudiziari.
  In   detti   istituti   si   eseguono   le   misure   di  sicurezza
rispettivamente  previste  dai  numeri  1,  2 e 3 del primo capoverso
dell'articolo 215 del codice penale.
  Possono essere istituite:
    sezioni  per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia
agricola presso una casa di lavoro e viceversa;
    sezioni  per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di
cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;
    sezioni  per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia
agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.
                              Art. 63.
                       Centri di osservazione

  I  centri  di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o
come sezioni di altri istituti.
  I  predetti  svolgono  direttamente  le  attivita'  di osservazione
indicate  nell'articolo  13  e  prestano  consulenze  per le analoghe
attivita' di osservazione svolte nei singoli istituti.
  Le   risultanze  dell'osservazione  sono  inserite  nella  cartella
personale.
  Su richiesta dell'autorita' giudiziaria possono essere assegnate ai
detti  centri  per  la  esecuzione  di perizie medico-legali anche le
persone sottoposte a procedimento penale.
  I  centri  di osservazione svolgono, altresi', attivita' di ricerca
scientifica.
                              Art. 64.
Differenziazione degli istituti  per  l'esecuzione delle pene e delle
                         misure di sicurezza

  I  singoli  istituti  devono essere organizzati con caratteristiche
differenziate  in  relazione  alla posizione giuridica dei detenuti e
degli  internati  e  alle  necessita' di trattamento individuale o di
gruppo degli stessi.
                              Art. 65.
                   Istituti per infermi e minorati

  I  soggetti affetti da infermita' o minorazioni fisiche o psichiche
devono  essere  assegnati  ad  istituti o sezioni speciali per idoneo
trattamento.
  A  tali  istituti  o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa
delle  loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli
istituti ordinari.
                              Art. 66.
     Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti

  La  costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti
penitenziari   nonche'   delle  sezioni  sono  disposte  con  decreto
ministeriale.
                              Art. 67. 
                        Visite agli istituti 
 
  Gli   istituti   penitenziari   possono   essere   visitati   senza
autorizzazione da: 
    a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della
Corte costituzionale; 
    b)  i  ministri,  i  giudici  della   Corte   costituzionale,   i
Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i  componenti  del
Consiglio superiore della magistratura; 
    c) il presidente della corte d'appello, il  procuratore  generale
della  Repubblica  presso  la  corte  d'appello,  il  presidente  del
tribunale e il procuratore della Repubblica presso il  tribunale,  il
pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito  delle  rispettive
giurisdizioni;  ogni  altro  magistrato  per  l'esercizio  delle  sue
funzioni; 
    d) i consiglieri regionali e il commissario  di  Governo  per  la
regione, nell'ambito della loro circoscrizione; 
    e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero; 
    f)  il  prefetto  e  il  questore  della  provincia;  il   medico
provinciale; 
    g) il direttore generale per gli istituti  di  prevenzione  e  di
pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati; 
    h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria; 
    i) l'ispettore dei cappellani; 
    l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia. 
    l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati. 
    ((l-ter) i membri del Parlamento europeo)) 
  L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le
persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per
il personale indicato nell'articolo 18-bis. 
  Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono  accedere
agli istituti, per ragioni del loro  ufficio,  previa  autorizzazione
dell'autorita' giudiziaria. 
  Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore,
i ministri del culto cattolico e di altri culti. 
                             Art. 67-bis 
                (( (Visite alle camere di sicurezza). 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano  anche  alle
camere di sicurezza)). 

Capo II
GIUDICI DI SORVEGLIANZA

                              Art. 68. 
                      (Uffici di sorveglianza). 
 
  1. Gli uffici di sorveglianza sono costituiti  nelle  sedi  di  cui
alla tabella A allegata alla presente  legge  e  hanno  giurisdizione
sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati. 
  2.   Ai   suddetti   uffici,   per   l'esercizio   delle   funzioni
rispettivamente  elencate  negli  articoli  69,  70  e  70-bis,  sono
assegnati magistrati di cassazione, di appello e di tribunale nonche'
personale del ruolo delle  cancellerie  e  segreterie  giudiziarie  e
personale esecutivo e subalterno. 
  3. Con decreto del presidente della Corte di  appello  puo'  essere
temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato  di
sorveglianza mancante o impedito un giudice avente  la  qualifica  di
magistrato di cassazione, di appello o di tribunale. 
  4. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono
essere adibiti ad  altre  funzioni  giudiziarie.  ((Possono  altresi'
avvalersi, con compiti meramente ausiliari nell'esercizio delle  loro
funzioni, di assistenti volontari individuati sulla base dei  criteri
indicati  nell'articolo  78,  la  cui  attivita'  non   puo'   essere
retribuita.)) 
                              Art. 69. 
     (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza). 
 
  1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione  degli
istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze
dei vari  servizi,  con  particolare  riguardo  alla  attuazione  del
trattamento rieducativo. 
  2. Esercita, altresi',  la  vigilanza  diretta  ad  assicurare  che
l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformita'
delle leggi e dei regolamenti. 
  3. Sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali. 
  4. Provvede al riesame della pericolosita' ai  sensi  del  primo  e
secondo  comma  dell'articolo  208   del   codice   penale,   nonche'
all'applicazione,  esecuzione,   trasformazione   o   revoca,   anche
anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresi', con decreto
motivato, in occasione dei provvedimenti  anzidetti,  alla  eventuale
revoca della dichiarazione di delinquenza abituale,  professionale  o
per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice
penale. 
  5. Approva, con decreto, il programma  di  trattamento  di  cui  al
terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che
costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato,
lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova  formulazione.
Approva, con  decreto,  il  provvedimento  di  ammissione  al  lavoro
all'esterno. Impartisce, inoltre, ((...)),  disposizioni  dirette  ad
eliminare eventuali violazioni dei diritti  dei  condannati  e  degli
internati. 
  ((6. Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti
e degli internati concernenti: 
    a)  le  condizioni  di  esercizio  del  potere  disciplinare,  la
costituzione   e   la   competenza   dell'organo   disciplinare,   la
contestazione degli addebiti e la facolta' di discolpa; nei  casi  di
cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e  5,  e'  valutato  anche  il
merito dei provvedimenti adottati; 
    b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione  di  disposizioni
previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale
derivi al detenuto o all'internato un  attuale  e  grave  pregiudizio
all'esercizio dei diritti.)) 
  7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle  licenze  ai
detenuti semiliberi ed agli internati,  e  sulle  modifiche  relative
all'affidamento in  prova  al  servizio  sociale  e  alla  detenzione
domiciliare. 
  8.  Provvede  con  ordinanza  sulla  riduzione  di  pena   per   la
liberazione anticipata e sulla remissione  del  debito,  nonche'  sui
ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale. 
  9. Esprime motivato parere sulle proposte e le  istanze  di  grazia
concernenti i detenuti. 
  10. Svolge, inoltre, tutte le altre  funzioni  attribuitegli  dalla
Legge. (38) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  La Corte Costituzionale con sentenza del 8-11 febbraio 1999, n.  26
(in G.U. 1a s.s. 17/02/1999, n.  7)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale degli artt. degli artt. 35 e 69 della legge 26  luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e  limitative  della  liberta'),  quest'ultimo
come sostituito dall'art. 21 della legge 10  ottobre  1986,  n.  663,
nella parte in cui  non  prevedono  una  tutela  giurisdizionale  nei
confronti degli atti della amministrazione  penitenziaria  lesivi  di
diritti di coloro che sono sottoposti a  restrizione  della  liberta'
personale. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (60) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 23-27 ottobre  2006,  n.  341
(in G.U. 1a s.s. 02/11/2006, n. 1000) come modificata dal  Comunicato
23 ottobre 2006, n. 341  (in  G.U.  1a  s.s.  8/11/2006,  n.  44)  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, sesto comma,
lettera  a),  della   legge   26   luglio   1975,   n.   354   (Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e   sull'esecuzione   delle   misure
privative e limitative della liberta). 
                             Art. 69-bis
        (Procedimento in materia di liberazione anticipata).

  1.  Sull'istanza  di  concessione  della liberazione anticipata, il
magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera
di  consiglio  senza  la  presenza  delle  parti, che e' comunicata o
notificata  senza  ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del
codice di procedura penale.
  2.  Il  magistrato  di  sorveglianza  decide  non prima di quindici
giorni  dalla  richiesta  del parere al pubblico ministero e anche in
assenza di esso. ((71))
  3.   Avverso   l'ordinanza   di   cui  al  comma  1  il  difensore,
l'interessato  e  il  pubblico  ministero possono, entro dieci giorni
dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di
sorveglianza competente per territorio.
  4.  Il  tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678
del  codice  di  procedura  penale.  Si applicano le disposizioni del
quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.
  5.  Il  tribunale  di  sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti
previsti  dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per
la  concessione  della  liberazione  anticipata, puo' trasmetterla al
magistrato di sorveglianza.

-------------
AGGIORNAMENTO (71)
  La  L. 26 novembre 2010, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 5)
che  "Il  magistrato  di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo
69-bis  della  legge  26 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al
comma 2 del predetto articolo e' ridotto a cinque giorni".
                              Art. 70.
      (Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza).

  1.   In   ciascun  distretto  di  corte  d'appello  e  in  ciascuna
circoscrizione  territoriale di sezione distaccata di corte d'appello
e'   costituito   un   tribunale   di   sorveglianza  competente  per
l'affidamento   in   prova   al   servizio   sociale,  la  detenzione
domiciliare,  la detenzione domiciliare speciale, la semiliberta', la
liberazione condizionale, ((...)) la revoca o cessazione dei suddetti
benefici  ((nonche'  della  riduzione  di  pena  per  la  liberazione
anticipata)),  il  rinvio  obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione
delle  pene  detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e
3),  del  codice penale, nonche' per ogni altro provvedimento ad esso
attribuito dalla legge.
  2.  Il  tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello
sui  ricorsi  avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo
69.  Il  magistrato  che  ha emesso il provvedimento non fa parte del
collegio.
  3.  Il  tribunale e' composto da tutti i magistrati di sorveglianza
in  servizio  nel distretto o nella circoscrizione territoriale della
sezione  distaccata  di  corte  d'appello  e da esperti scelti fra le
categorie  indicate  nel  quarto  comma dell'articolo 80, nonche' fra
docenti di scienze criminalistiche.
  4.  Gli  esperti  effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio
superiore  della  magistratura in numero adeguato alle necessita' del
servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.
  5.  I  provvedimenti  del  tribunale  sono  adottati da un collegio
composto  dal  presidente  o,  in  sua  assenza  o  impedimento,  dal
magistrato  di  sorveglianza  che lo segue nell'ordine delle funzioni
giudiziarie   e,  a  parita'  di  funzioni,  nell'anzianita';  da  un
magistrato  di  sorveglianza  e  da  due  fra  gli  esperti di cui al
precedente comma 4.
  6.  Uno  dei  due  magistrati ordinari deve essere il magistrato di
sorveglianza  sotto  la  cui  giurisdizione  e' posto il condannato o
l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.
  7.   La   composizione   dei   collegi  giudicanti  e'  annualmente
determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.
  8.  Le  decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera
di  consiglio;  in  caso  di  parita'  di  voti  prevale  il voto del
presidente.
  9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
                             Art. 70-bis
            (((Presidente del tribunale di sorveglianza).

  1.  Le  funzioni  di  presidente del tribunale di sorveglianza sono
conferite  a un magistrato di cassazione o, per i tribunali istituiti
nelle   sezioni  distaccate  di  corte  d'appello,  a  un  magistrato
d'appello.
  2. Il presidente del tribunale, fermo l'espletamento delle funzioni
di magistrato di sorveglianza nell'ufficio di appartenenza, provvede:
    a)  a  dirigere  e  ad  organizzare le attivita' del tribunale di
sorveglianza;
    b)  a  coordinare, in via organizzativa, in funzione del disbrigo
degli affari di competenza del tribunale, l'attivita' degli uffici di
sorveglianza compresi nella giurisdizione del tribunale medesimo;
    c)  a  disporre  le  applicazioni  dei magistrati e del personale
ausiliario  nell'ambito  dei  vari uffici di sorveglianza nei casi di
assenza, impedimento o urgenti necessita' di servizio;
    d) a richiedere al presidente della corte di appello l'emanazione
dei provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 68;
    e) a proporre al Consiglio superiore della magistratura la nomina
degli  esperti  effettivi  o  supplenti  componenti del tribunale e a
compilare le tabelle per gli emolumenti loro spettanti;
    f)  a  svolgere  tutte  le  altre attivita' a lui riservate dalla
legge e dai regolamenti)).
                             Art. 70-ter
                      (((Nuove denominazioni).

  1.  Le  denominazioni  "sezione  di  sorveglianza"  e  "giudice  di
sorveglianza"   di   cui  alle  leggi  vigenti  sono  rispettivamente
sostituite  dalle seguenti: "tribunale di sorveglianza" e "magistrato
di sorveglianza".
  2. Per il funzionamento del tribunale di sorveglianza nonche' degli
uffici  di  sorveglianza  di  cui  all'articolo  68  si  provvede con
assegnazioni  dirette  di  fondi  e di attrezzature mediante prelievo
delle  somme  necessarie  dagli  appositi  capitoli  del  bilancio di
previsione del Ministero di grazia e giustizia)).

((Capo II-bis
PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA))

                              Art. 71. 
                         (((Norme generali). 
 
  1. Per l'adozione dei provvedimenti di competenza del tribunale  di
sorveglianza espressamente indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 70,
nonche' dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza  in  materia
di remissione del debito, di ricoveri di  cui  all'articolo  148  del
codice penale, di applicazione, esecuzione, trasformazione  o  revoca
anche anticipata delle misure  di  sicurezza  e  di  quelli  relativi
all'accertamento dell'identita' personale ai fini delle dette misure,
si applica il procedimento di cui ai commi e agli articoli seguenti. 
  2. Il presidente del tribunale o il magistrato di  sorveglianza,  a
seguito  di  richiesta  o  di  proposta  ovvero  di  ufficio,  invita
l'interessato ad esercitare la facolta' di nominare un difensore.  Se
l'interessato non vi provvede entro cinque giorni dalla comunicazione
dell'invito, il difensore e nominato di ufficio  dal  presidente  del
tribunale  o  dal  magistrato  di  sorveglianza.  Successivamente  il
presidente del tribunale o il magistrato di  sorveglianza  fissa  con
decreto il giorno della trattazione e  ne  fa  comunicare  avviso  al
pubblico ministero, all'interessato  e  al  difensore  almeno  cinque
giorni prima di quello stabilito. 
  3.  La  competenza  spetta  al  tribunale  o   al   magistrato   di
sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di  prevenzione  o
di pena in cui si trova  l'interessato  all'atto  della  richiesta  o
della proposta o all'inizio d'ufficio del procedimento. 
  4. Se l'interessato non e'  detenuto  o  internato,  la  competenza
spetta al  tribunale  o  al  magistrato  di  sorveglianza  che  hanno
giurisdizione nel luogo in cui l'interessato ha  la  residenza  o  il
domicilio.  Nel  caso  in  cui  non  sia  possibile  determinare   la
competenza  secondo  il  criterio  sopra  indicato,  si  applica   la
disposizione del  secondo  comma  dell'articolo  635  del  codice  di
procedura penale. 
  5. Le disposizioni contenute nel capo I del titolo V del  libro  IV
del codice  di  procedura  penale  sono  applicabili  in  quanto  non
diversamente disposto dalla presente legge. L'articolo 641 del codice
di procedura penale resta in vigore  limitatamente  ai  casi  di  cui
all'articolo 212 dello stesso codice)). 
                             Art. 71-bis 
                            (((Udienza). 
 
  L'udienza si svolge con  la  partecipazione  del  difensore  e  del
rappresentante dell'ufficio  del  pubblico  ministero.  L'interessato
puo' partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie. 
  Le funzioni di pubblico ministero  sono  esercitate,  davanti  alla
sezione di sorveglianza, dal procuratore  generale  presso  la  corte
d'appello e, davanti al magistrato di sorveglianza,  dal  procuratore
della Repubblica presso  il  tribunale  della  sede  dell'ufficio  di
sorveglianza. 
  I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono
emessi sulla base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi
all'osservazione e al trattamento nonche', quando occorre,  svolgendo
i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei  tecnici
del trattamento. 
  L'ordinanza  che  conclude  il  procedimento  di  sorveglianza   e'
comunicata al pubblico ministero, all'interessato e al difensore  nel
termine di dieci giorni dalla data della deliberazione)). 
                             Art. 71-ter
                     (((Ricorso per cassazione).

  1.  Avverso  le  ordinanze  del  tribunale  di  sorveglianza  e del
magistrato  di  sorveglianza, il pubblico ministero, l'interessato e,
nei casi di cui agli articoli 14-ter e 69, comma 6, l'amministrazione
penitenziaria, possono proporre ricorso per cassazione per violazione
di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si
applicano  le  disposizioni  del  terzo  comma  dell'articolo 640 del
codice  di  procedura  penale.  Si  applica, altresi', l'ultimo comma
dell'articolo 631 del codice di procedura penale)).
                           Art. 71-quater
                         (((Comunicazioni).

  Le  comunicazioni  all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti
previsti   negli   articoli   precedenti  sono  effettuati  ai  sensi
dell'articolo 645 del codice di procedura penale)).
                          Art. 71-quinquies
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663)).
                           Art. 71-sexies 
                        (((Inammissibilita'). 
 
  Qualora l'istanza per l'adozione  dei  provvedimenti  indicati  nel
primo comma dell'articolo 71,  appaia  manifestamente  infondata  per
difetto  delle  condizioni  di   legge,   ovvero   costituisca   mera
riproposizione di una istanza gia'  rigettata,  basata  sui  medesimi
elementi,  il  presidente,  sentito  il  pubblico  ministero,  emette
decreto motivato con il  quale  dichiara  inammissibile  l'istanza  e
dispone non farsi luogo a procedimento di sorveglianza. 
  Il decreto e' comunicato entro cinque  giorni  all'interessato,  il
quale ha facolta' di  proporre  opposizione  nel  termine  di  cinque
giorni dalla comunicazione stessa facendo richiesta di trattazione. 
  A seguito dell'opposizione, il presidente della sezione  da'  corso
al procedimento di sorveglianza)). 

Capo III
((ESECUZIONE PENALE ESTERNA ED ASSISTENZA))

                              Art. 72.
           (((Uffici locali di esecuzione penale esterna).

  1.  Gli  uffici  locali  di esecuzione penale esterna dipendono dal
Ministero  della  giustizia  e la loro organizzazione e' disciplinata
con  regolamento  adottato  dal  Ministro  ai sensi dell'articolo 17,
comma   3,   della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni.
  2. Gli uffici:
    a)   svolgono,   su   richiesta  dell'autorita'  giudiziaria,  le
inchieste  utili  a  fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la
modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;
    b)  svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle
misure alternative alla detenzione ai condannati;
    c)   propongono   all'autorita'   giudiziaria   il  programma  di
trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi
all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;
    d)  controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi
alle  misure  alternative,  ne riferiscono all'autorita' giudiziaria,
proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;
    e)  su  richiesta  delle  direzioni  degli istituti penitenziari,
prestano  consulenza  per  favorire  il  buon  esito  del trattamento
penitenziario;
    f)  svolgono  ogni  altra  attivita' prescritta dalla legge e dal
regolamento)).
                              Art. 73.
    Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto

  Presso  la  direzione generale per gli istituti di prevenzione e di
pena  e'  istituita  la  cassa  per  il  soccorso e l'assistenza alle
vittime del delitto.
  La  cassa  ha  personalita' giuridica, e' amministrata con le norme
della   contabilita'   di  Stato  e  puo'  avvalersi  del  patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato.
  Per  il  bilancio,  l'amministrazione  e il servizio della cassa si
applicano  le  norme  previste  dall'articolo  4 della legge 9 maggio
1932, n. 547.
  La cassa e' amministrata da un consiglio composto:
    1)  dal  direttore  generale per gli istituti di prevenzione e di
pena, presidente;
    2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
    3) da un rappresentante del Ministero dell'interno.
  Le   funzioni   di   segretario   sono   esercitate  dal  direttore
dell'ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione
e di pena, competente per l'assistenza.
 Nessuna indennita' o retribuzione e' dovuta alle persone suddette.
  Il  patrimonio  della  cassa  e' costituito, oltre che dai lasciti,
donazioni   o   altre   contribuzioni,  dalle  somme  costituenti  le
differenze fra mercede e remunerazione di cui all'articolo 23.
  I  fondi  della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le
vittime  che  a  causa  del  delitto  si  trovino  in  condizioni  di
comprovato bisogno.
                              Art. 74.
                      Consigli di aiuto sociale

  Nel  capoluogo di ciascun circondario e' costituito un consiglio di
aiuto  sociale,  presieduto  dal  presidente  del  tribunale  o da un
magistrato  da  lui delegato, e composto dal presidente del tribunale
dei  minorenni  o  da  un  altro  magistrato  da lui designato, da un
magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della regione, da un
rappresentante     della     provincia,     da     un     funzionario
dell'amministrazione  civile dell'interno designato dal prefetto, dal
sindaco  o  da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente
dell'ufficio  provinciale  del  lavoro, da un delegato dell'ordinario
diocesano, dai direttori degli istituti penitenziari del circondario.
Ne  fanno  parte, inoltre, sei componenti nominati dal presidente del
tribunale  fra  i  designati  da  enti pubblici e privati qualificati
nell'assistenza sociale.
  Il  consiglio  di  aiuto  sociale  ha  personalita'  giuridica,  e'
sottoposto  alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e puo'
avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
  I  componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera
gratuitamente.
  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per  la grazia e giustizia, puo' essere disposta la fusione
di piu' consigli di aiuto sociale in un unico ente.
  Alle  spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio
di   aiuto   sociale  nel  settore  dell'assistenza  penitenziaria  e
post-penitenziaria si provvede:
    1)   con  le  assegnazioni  della  cassa  delle  ammende  di  cui
all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;
    2)  con  lo  stanziamento  annuale previsto dalla legge 23 maggio
1956, n. 491;
    3)   con   i  proventi  delle  manifatture  carcerarie  assegnati
annualmente con decreto del Ministro per il tesoro sul bilancio della
cassa  delle  ammende  nella  misura del cinquanta per cento del loro
ammontare;
    4) con i fondi ordinari di bilancio;
    5) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente.
  Alle  spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio
di  aiuto  sociale  nel  settore  del soccorso e dell'assistenza alle
vittime  del  delitto  si  provvede  con  le assegnazioni della cassa
prevista  dall'articolo  precedente  e  con  i  fondi  costituiti  da
lasciti,  donazioni  o  altre contribuzioni ricevuti dall'ente a tale
scopo.
  Il  regolamento  stabilisce l'organizzazione interna e le modalita'
del funzionamento del consiglio di aiuto sociale, che delibera con la
presenza di almeno sette componenti.
                              Art. 75. 
Attivita'  del  consiglio   di   aiuto   sociale   per   l'assistenza
                 penitenziaria e post-penitenziaria 
 
  Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attivita': 
    1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di
favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella
vita sociale; 
    2) cura che  siano  raccolte  tutte  le  notizie  occorrenti  per
accertare  i  reali  bisogni  dei  liberandi  e  studia  il  modo  di
provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari; 
    3) assume notizie sulle possibilita' di  collocamento  al  lavoro
nel  circondario  e  svolge,  anche  a  mezzo  del  comitato  di  cui
all'articolo 77, opera  diretta  ad  assicurare  una  occupazione  ai
liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso; 
4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi 
di addestramento e attivita' lavorative  per  i  liberati  che  hanno
bisogno di integrare la loro preparazione  professionale  e  che  non
possono immediatamente trovare lavoro; promuove altresi' la frequenza
dei liberati ai  normali  corsi  di  addestramento  e  di  avviamento
professionale predisposti dalle regioni; 
    5) cura il mantenimento delle  relazioni  dei  detenuti  e  degli
internati con le loro famiglie; 
    6) segnala alle autorita' e agli enti competenti i bisogni  delle
famiglie dei  detenuti  e  degli  internati,  che  rendono  necessari
speciali interventi; 
    7) concede sussidi in denaro o in natura; 
    8)  collabora  con  i  competenti  organi  per  il  coordinamento
dell'attivita'  assistenziale  degli  enti   e   delle   associazioni
pubbliche e private nonche'  delle  persone  che  svolgono  opera  di
assistenza e beneficenza diretta ad assicurare  il  piu'  efficace  e
appropriato intervento in favore dei liberati  e  dei  familiari  dei
detenuti e degli internati. 
                              Art. 76.
Attivita' del consiglio   di   aiuto   sociale   per  il  soccorso  e
                l'assistenza alle vittime del delitto

  Il  consiglio  di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione
di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede
all'assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.
                              Art. 77.
Comitato per l'occupazione degli  assistiti  dal  consiglio  di aiuto
                               sociale

  Al  fine  di  favorire  l'avviamento  al  lavoro  dei dimessi dagli
istituiti  di  prevenzione  e di pena, presso ogni consiglio di aiuto
sociale,  ovvero  presso  l'ente di cui al quarto comma dell'articolo
74,  e'  istituito  il comitato per l'occupazione degli assistiti dal
consiglio di aiuto sociale.
  Di  tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto
sociale  o  da  un  magistrato  da  lui delegato, fanno parte quattro
rappresentanti   rispettivamente   dell'industria,   del   commercio,
dell'agricoltura  e dell'artigianato locale, designati dal presidente
della  camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tre
rappresentanti   dei  datori  di  lavoro  e  tre  rappresentanti  dei
prestatori  d'opera,  designati  dalle  organizzazioni sindacali piu'
rappresentative   sul   piano   nazionale,   un   rappresentante  dei
coltivatori diretti, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro
e  della  massima  occupazione, un impiegato della carriera direttiva
dell'amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro
di servizio sociale di cui all'articolo 72.
  I   componenti  del  comitato  sono  nominati  dal  presidente  del
consiglio di aiuto sociale.
  Il comitato delibera con la presenza di almeno cinque componenti.
                              Art. 78.
                        Assistenti volontari

  L'amministrazione penitenziaria puo', su proposta del magistrato di
sorveglianza,    autorizzare    persone   idonee   all'assistenza   e
all'educazione  a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di
partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli
internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.
  Gli   assistenti   volontari   possono  cooperare  nelle  attivita'
culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il
quale  ne  coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto
al trattamento.
  L'attivita'   prevista   nei   commi  precedenti  non  puo'  essere
retribuita.
  Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio
sociale  per  l'affidamento in prova, per il regime di semiliberta' e
per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

                              Art. 79.
(((Minori   degli   anni   diciotto   sottoposti   a  misure  penali.
                   Magistratura di sorveglianza).

  Le  norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei
minori  degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando
non sara' provveduto con apposita legge.
  Nei  confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti
maggiorenni  che  commisero  il  reato quando erano minori degli anni
diciotto,  le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato
di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i
minorenni  e  dal  giudice  di sorveglianza presso il tribunale per i
minorenni.
  Al  giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo
comma dell'articolo 68)).
                              Art. 80.
Personale dell'amministrazione degli  istituti  di  prevenzione  e di
                                pena

  Presso  gli  istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al
personale  previsto  dalle  leggi  vigenti, operano gli educatori per
adulti  e  gli  assistenti  sociali dipendenti dai centri di servizio
sociale previsti dall'articolo 72.
  L'amministrazione  penitenziaria puo' avvalersi, per lo svolgimento
delle  attivita'  di  osservazione  e  di  trattamento,  di personale
incaricato   giornaliero,   entro   limiti   numerici  da  concordare
annualmente, con il Ministero del tesoro.
  Al   personale  incaricato  giornaliero  e'  attribuito  lo  stesso
trattamento  ragguagliato  a  giornata previsto per il corrispondente
personale incaricato.
  Per   lo   svolgimento   delle   attivita'  di  osservazione  e  di
trattamento,   l'amministrazione   penitenziaria  puo'  avvalersi  di
professionisti  esperti  in  psicologia, servizio sociale, pedagogia,
psichiatria  e  criminologia  clinica, corrispondendo ad essi onorari
proporzionati alle singole prestazioni effettuate.
  ((Il  servizio infermieristico degli istituti penitenziari previsti
dall'art.  59,  e'  assicurato  mediante  operai specializzati con la
qualifica di infermieri)).
  A  tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione
degli  istituti  di  prevenzione  e  di  pena,  di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma
dell'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e' incrementata
di  800  unita'  riservate  alla suddetta categoria. Tali unita' sono
attribuite  nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai
capi operai.
  Le  modalita'  relative  all'assunzione  di detto personale saranno
stabilite dal regolamento di esecuzione.
                              Art. 81.
                Attribuzioni degli assistenti sociali

  Gli  assistenti  sociali  della  carriera  direttiva  esercitano le
attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio
1962,  n.  1085,  anche  nell'ambito  dei  centri di servizio sociale
previsti dall'articolo 72 della presente legge.
  ((Gli  assistenti  sociali della carriera di concetto esercitano le
attivita'  indicate nell'articolo 72 della presente legge nell'ambito
dei centri di servizio sociale. Essi espletano compiti di vigilanza e
di  assistenza nei confronti dei sottoposti a misure alternative alla
detenzione  nonche' compiti di sostegno e di assistenza nei confronti
dei  sottoposti  alla  liberta'  vigilata; partecipano, inoltre, alle
attivita' di assistenza ai dimessi)).
                              Art. 82.
                    Attribuzioni degli educatori

  Gli    educatori    partecipano   all'attivita'   di   gruppo   per
l'osservazione  scientifica  della  personalita' dei detenuti e degli
internati  e  attendono  al  trattamento rieducativo individuale o di
gruppo,  coordinando  la loro azione con quella di tutto il personale
addetto alle attivita' concernenti la rieducazione.
  Essi svolgono, quando sia consentito, attivita' educative anche nei
confronti degli imputati.
  Collaborano,   inoltre,  nella  tenuta  della  biblioteca  e  nella
distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali.
                              Art. 83.
 Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori

  La  tabella dell'organico del personale della carriera direttiva di
servizio  sociale,  annessa  alla  legge  16 luglio 1962, n. 1085, e'
sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.
  Sono  istituiti  i  ruoli organici delle carriere di concetto degli
educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.
  Le  dotazioni organiche dei ruoli, di cui al precedente comma, sono
stabilite  rispettivamente dalle tabelle C e D allegate alla presente
legge.
  Al  personale  delle carriere suddette si applicano le disposizioni
concernenti  lo  statuto degli impiegati civili dello Stato, nonche',
in quanto compatibili, quelle di cui al regio decreto 30 luglio 1940,
n.  2041,  e  successive  modificazioni;  lo stesso personale dipende
direttamente  dall'amministrazione  penitenziaria  e  dai suoi organi
periferici.
  Gli impiegati della carriera direttiva di servizio sociale che al 1
luglio  1970  rivestivano la qualifica di direttore, al conseguimento
dell'anzianita'  di  cui  al primo comma dell'articolo 22 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1972,  n.  748,  sono
esonerati,  per  la  nomina  alla qualifica di primo dirigente, dalla
partecipazione  al  corso previsto dagli articoli 22 e 23 del decreto
stesso.
  La  nomina  e'  effettuata,  nei  limiti dei posti disponibili, con
decreto  del  Ministro,  previo  parere  favorevole  del consiglio di
amministrazione  sulla  base  dei  rapporti informativi e dei giudizi
complessivi conseguiti dagli interessati.
                              Art. 84.
Concorso per esame  speciale per l'accesso al ruolo della carriera di
            concetto degli assistenti sociali per adulti

  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il  Ministro per la grazia e giustizia indira' un concorso, per esame
speciale,  di  accesso  al  ruolo  della  carriera  di concetto degli
assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel
limite  del  cinquanta per cento della complessiva dotazione organica
del ruolo stesso.
  Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge sara'
indetto  un  concorso  pubblico di accesso al ruolo della carriera di
concetto  degli assistenti sociali per adulti, nel limite del residuo
cinquanta  per  cento  della complessiva dotazione organica del ruolo
stesso.  A  tale  concorso  sono ammessi anche gli assistenti sociali
immessi  nel  ruolo  del servizio sociale per i minorenni per effetto
del  concorso  a  160  posti di assistente sociale, di cui al decreto
ministeriale 21 giugno 1971.
  Il concorso previsto al primo comma e' riservato, indipendentemente
dai  limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso
agli  impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata in
vigore   della  presente  legge,  svolgano  attivita'  retribuita  di
assistente  sociale  presso gli istituti di prevenzione e di pena per
adulti  e  siano  forniti  di  diploma  di  istituto di istruzione di
secondo  grado nonche' di certificato di qualificazione professionale
rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale.
  Il  concorso  consiste  in  una  prova  orale avente per oggetto le
seguenti materie:
    1) teoria e pratica del servizio sociale;
    2) psicologia;
    3) nozioni di diritto e procedura penale;
    4) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.
  La  commissione  esaminatrice  e' presieduta dal direttore generale
per  gli istituti di prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa
le veci ed e' composta dai seguenti membri:
    un  magistrato di corte d'appello addetto alla direzione generale
per gli istituti di prevenzione e di pena;
    un docente universitario in neuropsichiatria o in psicologia o in
criminologia o in antropologia criminale;
    un  ispettore  generale  dell'amministrazione  degli  istituti di
prevenzione e di pena;
    un docente di materie di servizio sociale.
  Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo
amministrativo  della  carriera direttiva della detta amministrazione
con  qualifica  non  inferiore  a  direttore  alla  seconda classe di
stipendio (ex coefficiente 257).
  La prova si considera superata dai candidati che hanno riportato un
punteggio non inferiore a sei decimi.
  I vincitori del concorso sono nominati:
    a)  alla  prima classe di stipendio della qualifica di assistente
sociale  se abbiano prestato servizio continuativo ai sensi del terzo
comma del presente articolo per almeno due anni;
    b) alla seconda classe di stipendio della qualifica di assistente
sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno quattro anni;
    c)  alla  terza classe di stipendio della qualifica di assistente
sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno otto anni.
  Nei  confronti  di  coloro  che sono inquadrati nella prima o nella
seconda  classe di stipendio, ai sensi del comma precedente, gli anni
di  servizio  di assistente sociale prestato in modo continuativo, ai
sensi   del  terzo  comma  del  presente  articolo,  oltre  i  limiti
rispettivi   di   due   e   quattro   anni  sono  computati  ai  fini
dell'inquadramento   nella   classe   di  stipendio  immediata  mente
superiore.
  Entro  tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i
vincitori  del  concorso hanno facolta' di chiedere il riscatto degli
anni  di  servizio  prestato  ai  sensi  del terzo comma del presente
articolo, ai fini del trattamento di quiescenza e della indennita' di
buonuscita.
                              Art. 85. 
         Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale 
 
  Alla lettera e) dell'articolo 5 della  legge  16  luglio  1962,  n.
1085, sono soppresse le parole "istituita o autorizzata  a  norma  di
legge". 
                              Art. 86.
              Personale per gli uffici di sorveglianza

  Con  decreti  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per  la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per
il  tesoro,  e'  determinato,  entro sei mesi dalla entrata in vigore
della  presente  legge, il contingente dai magistrati e del personale
di cui all'articolo 68 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza
nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.
                              Art. 87.
                         Norme di esecuzione

  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per  la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per
il  tesoro,  entro  sei  mesi  dalla entrata in vigore della presente
legge,  sara'  emanato  il  regolamento  di  esecuzione.  Per  quanto
concerne  la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e
di  pena il regolamento di esecuzione sara' emanato di concerto anche
con il Ministro per la pubblica istruzione.
  Fino  all'emanazione  del suddetto regolamento restano applicabili,
in  quanto  non  incompatibili  con le norme della presente legge, le
disposizioni del regolamento vigente.
  Entro  il  termine indicato nel primo comma dovranno essere emanate
le  norme  che  disciplinano lo ingresso in carriera del personale di
concetto  dei  ruoli  degli  educatori  per adulti e degli assistenti
sociali per adulti.
  Le  disposizioni concernenti l'affidamento al servizio sociale e il
regime   di  semiliberta'  entreranno  in  vigore  un  anno  dopo  la
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
                              Art. 88.
                 Attuazione dei ruoli del personale

  L'istituzione  del  ruolo  organico  del  personale  di concetto di
servizio  sociale  per  adulti,  l'ampliamento del ruolo organico del
personale  direttivo  di  servizio  sociale,  l'istituzione del ruolo
organico  della  carriera  di  concetto  degli educatori per adulti e
l'ampliamento  del  ruolo  degli  operai  specializzati  addetti agli
ospedali  psichiatrici  e  alle  case di cura e di custodia, previsti
dalla presente legge, saranno attuati entro un periodo di sette anni.
                              Art. 89.
                           Norme abrogate

  Sono  abrogati  gli  articoli  141,  142,  143, 144, 149 e l'ultimo
capoverso  dell'articolo  207  del  codice penale, l'articolo 585 del
codice di procedura penale nonche' ogni altra norma incompatibile con
la presente legge.
                              Art. 90.
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663))
                              Art. 91. 
                        Copertura finanziaria 
 
  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,  valutato
in lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante
riduzione di pari importo dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo
6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero  del  tesoro
per l'anno finanziario medesimo. 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere,  con  propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 26 luglio 1975. 
 
                                LEONE 
 
                                               MORO - REALE - COLOMBO 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE 
                                                            Tabella A 
    

((
=====================================================================
|                      |      Ufficio di      |                     |
|     Distretto di     |     Sorveglianza     |    Tribunale di     |
+======================+======================+=====================+
|                      |ANCONA                |PESARO URBINO        |
|ANCONA                |----------------------+---------------------+
|                      |                      |MACERATA ASCOLI      |
|                      |MACERATA              |PICENO FERMO         |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|                      |BARI                  |TRANI                |
|BARI                  |----------------------+---------------------+
|                      |FOGGIA                |FOGGIA               |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|                      |                      |BOLOGNA FERRARA      |
|                      |BOLOGNA               |FORLI' RAVENNA RIMINI|
|                      |----------------------+---------------------+
|BOLOGNA               |MODENA                |MODENA               |
|                      |----------------------+---------------------+
|                      |                      |REGGIO EMILIA PARMA  |
|                      |REGGIO EMILIA         |PIACENZA             |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|BOLZANO/BOZEN         |BOLZANO/BOZEN         |BOLZANO/BOZEN        |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|                      |BRESCIA               |BRESCIA BERGAMO      |
|BRESCIA               |----------------------+---------------------+
|                      |MANTOVA               |MANTOVA CREMONA      |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|                      |                      |CAGLIARI LANUSEI     |
|CAGLIARI              |CAGLIARI              |ORISTANO             |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|                      |                      |CALTANISSETTA ENNA   |
|CALTANISSETTA         |CALTANISSETTA         |GELA                 |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|                      |                      |CAMPOBASSO ISERNIA   |
|CAMPOBASSO            |CAMPOBASSO            |LARINO               |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|                      |CATANIA               |CATANIA CALTAGIRONE  |
|CATANIA               |----------------------+---------------------+
|                      |SIRACUSA              |SIRACUSA RAGUSA      |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|                      |                      |CATANZARO CROTONE    |
|                      |                      |LAMEZIA TERME VIBO   |
|CATANZARO             |CATANZARO             |VALENTIA             |
|                      |----------------------+---------------------+
|                      |                      |COSENZA CASTROVILLARI|
|                      |COSENZA               |PAOLA                |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|                      |                      |FIRENZE AREZZO PRATO |
|                      |FIRENZE               |PISTOIA              |
|                      |----------------------+---------------------+
|                      |LIVORNO               |LIVORNO              |
|FIRENZE               |----------------------+---------------------+
|                      |PISA                  |PISA LUCCA           |
|                      |----------------------+---------------------+
|                      |SIENA                 |SIENA GROSSETO       |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|                      |GENOVA                |GENOVA IMPERIA SAVONA|
|GENOVA                |----------------------+---------------------+
|                      |MASSA                 |MASSA LA SPEZIA      |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|                      |L'AQUILA              |L'AQUILA             |
|L'AQUILA              |----------------------+---------------------+
|                      |PESCARA               |PESCARA CHIETI TERAMO|
+----------------------+----------------------+---------------------+
|LECCE                 |LECCE                 |LECCE BRINDISI       |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|                      |                      |MESSINA BARCELLONA   |
|MESSINA               |MESSINA               |POZZO DI GOTTO PATTI |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|                      |MILANO                |MILANO LODI MONZA    |
|                      |----------------------+---------------------+
|                      |PAVIA                 |PAVIA                |
|MILANO                |----------------------+---------------------+
|                      |                      |VARESE BUSTO ARSIZIO |
|                      |VARESE                |COMO LECCO SONDRIO   |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|                      |                      |NAPOLI NAPOLI NORD   |
|                      |NAPOLI                |NOLA TORRE ANNUNZIATA|
|                      |----------------------+---------------------+
|NAPOLI                |AVELLINO              |AVELLINO BENEVENTO   |
|                      |----------------------+---------------------+
|                      |SANTA MARIA CAPUA     |SANTA MARIA CAPUA    |
|                      |VETERE                |VETERE               |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|                      |                      |PALERMO TERMINI      |
|                      |PALERMO               |IMERESE              |
|                      |----------------------+---------------------+
|PALERMO               |AGRIGENTO             |AGRIGENTO SCIACCA    |
|                      |----------------------+---------------------+
|                      |TRAPANI               |TRAPANI MARSALA      |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|                      |PERUGIA               |PERUGIA              |
|PERUGIA               |----------------------+---------------------+
|                      |SPOLETO               |SPOLETO TERNI        |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|                      |                      |POTENZA LAGONEGRO    |
|POTENZA               |POTENZA               |MATERA               |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|                      |                      |REGGIO CALABRIA LOCRI|
|REGGIO CALABRIA       |REGGIO CALABRIA       |PALMI                |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|                      |                      |CIVITAVECCHIA LATINA |
|                      |ROMA                  |TIVOLI VELLETRI      |
|                      |----------------------+---------------------+
|ROMA                  |FROSINONE             |FROSINONE CASSINO    |
|                      |----------------------+---------------------+
|                      |VITERBO               |VITERBO RIETI        |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|                      |                      |SALERNO NOCERA       |
|                      |                      |INFERIORE VALLO DELLA|
|SALERNO               |SALERNO               |LUCANIA              |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|                      |                      |SASSARI TEMPIO       |
|SASSARI               |SASSARI               |PAUSANIA             |
|                      |----------------------+---------------------+
|                      |NUORO                 |NUORO                |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|TARANTO               |TARANTO               |TARANTO              |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|                      |TORINO                |TORINO ASTI          |
|                      |----------------------+---------------------+
|                      |ALESSANDRIA           |ALESSANDRIA          |
|                      |----------------------+---------------------+
|TORINO                |CUNEO                 |CUNEO                |
|                      |----------------------+---------------------+
|                      |NOVARA                |NOVARA AOSTA VERBANIA|
|                      |----------------------+---------------------+
|                      |VERCELLI              |VERCELLI BIELLA IVREA|
+----------------------+----------------------+---------------------+
|TRENTO                |TRENTO                |TRENTO ROVERETO      |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|                      |TRIESTE               |TRIESTE              |
|                      |----------------------+---------------------+
|TRIESTE               |                      |UDINE GORIZIA        |
|                      |UDINE                 |PORDENONE            |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|                      |                      |VENEZIA BELLUNO      |
|                      |VENEZIA               |TREVISO              |
|                      |----------------------+---------------------+
|VENEZIA               |PADOVA                |PADOVA ROVIGO        |
|                      |----------------------+---------------------+
|                      |VERONA                |VERONA VICENZA       |
+----------------------+----------------------+---------------------+
))

    
 
                              TABELLA B 
 
  RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
                              TABELLA C 
 
     RUOLO DEGLI EDUCATORI PER ADULTI DELLA CARRIERA DI CONCETTO 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
                              TABELLA D 
 
RUOLO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI PER ADULTI DELLA CARRIERA DI CONCETTO 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (93) 
  Il D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155  ha  disposto  (con  l'art.  11,
comma 2) che "Salvo quanto previsto al comma 3,  le  disposizioni  di
cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5  e  7  acquistano  efficacia  decorsi
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".