Dimissioni online, la novità non riguarda colf, badanti e babysitter - Colf e badanti

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Al lavoro domestico non si applica la procedura via internet in vigore dal 12 marzo. Ma le dimissioni o la risoluzione consensuale vanno comunque convalidate. I chiarimenti del Caf Confesercenti Servizi

 

Roma - 16 marzo 2016 - “A seguito delle riforme introdotte con il "Jobs Act" – spiega il Ministero del Lavoro - a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità telematica. Questo per contrastare il fenomeno delle "dimissioni in bianco" (far firmare le dimissioni al momento dell’assunzione e utilizzarle in qualsiasi momento).  La procedura è semplice. Il lavoratore potrà scegliere tra due opzioni:

-  inviare il nuovo modulo autonomamente tramite il sito del Ministero del Lavoro. In questo caso è necessario avere il Pin Inps Dispositivo, accedendo al portale dell’Istituto o recandosi in una delle sue sedi. Si potrà così accedere al form online che permetterà di recuperare le informazioni relative al rapporto di lavoro da cui si intende recedere dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie. Per i rapporti instaurati precedentemente al 2008 il lavoratore dovrà indicare la data di inizio del rapporto di lavoro, la tipologia contrattuale e i dati del datore, in particolare l'indirizzo email o PEC. Nell'ultima fase dovranno essere inseriti i dati relativi alle dimissioni o alla risoluzione consensuale o alla loro revoca.

-  rivolgersi ad un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione) che compilerà i dati e li invierà al Ministero del Lavoro”.

“Va sottolineato – dice il Caf Confesercenti Servizi – che questa è una pratica che non riguarda il lavoro domestico. Come riporta l’Inps, per colf e badanti, il rapporto di lavoro può cessare per libera volontà del lavoratore e del datore di lavoro, a condizione che si dia regolare preavviso all'altra parte.  In caso di licenziamento, per il rapporto di lavoro con impegno superiore a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere:

• 15 giorni di calendario, fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro; 

• 30 giorni di calendario, oltre i cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro. 

Per il rapporto di lavoro con impegno fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere: 

• 8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità; 

• 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità. 

Tali termini sono ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore. In caso di mancato preavviso da parte del datore di lavoro è dovuta al lavoratore un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante. In caso di dimissioni invece, al lavoratore che non effettua la prestazione nel periodo di preavviso viene trattenuta dalla liquidazione l’importo che gli sarebbe spettato in tale periodo”.

“Va specificato – prosegue il Caf – come spiega l’Inps che la legge di Riforma del mercato del lavoro, in vigore dal 18 luglio 2012, definisce all’art. 4, comma 17 e seguenti, le procedure da seguire ai fini della convalida della risoluzione consensuale o delle dimissioni volontarie dei lavoratori dipendenti, ivi compresi i lavoratori domestici. Le modalità da seguire sono due, l’una alternativa dell’altra:

• convalida del lavoratore presso la Direzione Territoriale del Lavoro o il Centro per l’Impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalla organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (comma 17);

• sottoscrizione da parte del lavoratore di apposita dichiarazione in calce alla ricevuta della comunicazione di cessazione inoltrata all’Inps (comma 18).

In mancanza della convalida presso gli enti previsti dalla norma o di sottoscrizione della ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione – dice l’Istituto - il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data della cessazione, deve spedire al lavoratore un invito scritto (raccomandata r.r. o a mano) contenente l’indicazione di presentarsi presso le sedi deputate per convalidare l’atto o, in alternativa, a sottoscrivere la comunicazione di cessazione trasmessa all’Inps. Se il datore di lavoro non provvede all’invito nei termini indicati, le dimissioni si considerano prive di effetto (comma 22)”.

 “Il lavoratore – conclude il Caf Confesercenti come sottolinea l’Inps, entro 7 giorni dalla ricezione, può: 

aderire all’invito e convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale;

• non aderire all’invito, ma il rapporto si intende comunque risolto (comma 19);

revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale (comma 21) in forma scritta; in questo caso il contratto di lavoro torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione di revoca”. 

 

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