Infortuni e malattie professionali, ora il certificato lo manda il medico - Colf e badanti

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Il datore di lavoro domestico non deve più allegarlo alla denuncia. La novità in vigore dal 22 marzo

 

Roma – 31 marzo 2016 – Una formalità in meno, per i datori di lavoro, in caso di infortuni  o malattie professionali della colf, della badante o della babysitter.

Dal 22 marzo scorso (quando è entrato in vigore l’articolo 21 del D.Lgs n. 151/2015), non sono più obbligati ad allegare alla denuncia all’INAIL anche il certificato medico. Questo dovrà invece essere spedito via internet all’Inail dal medico che per primo assiste la lavoratrice. A ricordarlo è l’ Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, Assindatcolf. 

L’Associazione ricorda, inoltre, che il datore di lavoro domestico è obbligato ad inviare la denuncia di infortunio, (Mod 4bis - prest) all’INAIL ed all’Autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore per eventi con prognosi superiore a tre giorni. Nella denuncia, tra l’altro, deve indicare i dati relativi ai soggetti interessati, la dinamica dell'evento ed i parametri economici e orari del rapporto di lavoro domestico. 

A denuncia di infortunio può essere presentata di persona oppure per raccomandata a/r. Il settore domestico è escluso dall’obbligo di comunicazione telematica.

Nulla è cambiato, invece per quanto riguarda la procedura di convalida delle dimissioni e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Questa va effettuata presso le Direzioni Territoriali del lavoro, i Centri per l’impiego o, ancora, sottoscrivendo copia della denuncia di cessazione del rapporto, inoltrata dal datore di lavoro all’INPS. 

Potrebbe accadere, però, nota Assindatcolf, che non si riesca a far convalidare dal proprio collaboratore domestico le dimissioni o la risoluzione consensuale. Come deve comportarsi, in quel caso, il datore di lavoro?  Egli  dovrà inviare al lavoratore, entro trenta giorni, una lettera raccomandata A.R. con la quale lo si invita alla convalida entro sette giorni dalla ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, le dimissioni o la risoluzione consensuale saranno perfezionate e si ritengono esauriti gli obblighi del datore di lavoro, senza alcuna conseguenza per lo stesso.