DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150

Disposizioni per il riordino della normativa in  materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,  comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162) 
 
 Vigente al: 18-3-2016  
 

Capo I

RETE DEI SERVIZI PER LE POLITICHE DEL LAVORO

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
che allo scopo di garantire la fruizione dei  servizi  essenziali  in
materia  di  politica  attiva  del  lavoro  su  tutto  il  territorio
nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle  relative
funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare,  su  proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i
profili di rispettiva competenza, con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi  finalizzati  al  riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro  e  di  politiche
attive; 
  Visto l'articolo 1, comma 4, della citata legge n.  183  del  2014,
recante  il  criterio  di  delega   relativo,   tra   l'altro,   alla
razionalizzazione degli incentivi all'assunzione;  alla  istituzione,
anche ai sensi dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, di un'Agenzia nazionale per  l'occupazione  partecipata  da
Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali; all'attribuzione all'Agenzia di competenze
gestionali in materia di servizi per l'impiego,  politiche  attive  e
ASpI; al rafforzamento delle funzioni di monitoraggio  e  valutazione
delle politiche e dei servizi; alla valorizzazione delle sinergie tra
servizi pubblici e privati; alla introduzione di principi di politica
attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento  tra
misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o  disoccupata
e misure volte al  suo  inserimento  nel  tessuto  produttivo,  anche
attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano
come parte le agenzie per il lavoro o  altri  operatori  accreditati,
con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti
e  forme  di  remunerazione,  proporzionate   alla   difficolta'   di
collocamento, a  fronte  dell'effettivo  inserimento  almeno  per  un
congruo periodo, a carico di fondi regionali a cio' destinati,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica  statale  o
regionale; alla semplificazione amministrativa in materia di lavoro e
politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche; 
  Visto l'articolo  15  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78
convertito con modificazioni  dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125
recante  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  enti  territoriali.
Disposizioni  per  garantire  la  continuita'  dei   dispositivi   di
sicurezza e di  controllo  del  territorio.  Razionalizzazione  delle
spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme  in  materia  di
rifiuti e di emissioni industriali"; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 2015; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281, nella seduta del 30 luglio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 settembre 2015; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro 
 
  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni  e
province autonome, per le parti di rispettiva competenza,  esercitano
il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per  il
lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorita'
che identificano la politica nazionale in materia,  ivi  comprese  le
attivita' relative al collocamento dei disabili di cui alla legge  12
marzo 1999, n. 68. 
  2. La rete dei servizi per le politiche del  lavoro  e'  costituita
dai seguenti soggetti, pubblici o privati: 
    a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui
all'articolo 4 del presente decreto, di seguito denominata «ANPAL»; 
    b) le strutture regionali per le Politiche Attive del  Lavoro  di
cui all'articolo 11 del presente decreto; 
    c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e
strumenti a sostegno del reddito; 
    d)  l'INAIL,  in  relazione  alle  competenze   in   materia   di
reinserimento  e  di  integrazione  lavorativa  delle   persone   con
disabilita' da lavoro; 
    e) le Agenzie per il lavoro, di cui all'articolo  4  del  decreto
legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e  gli  altri   soggetti
autorizzati all'attivita' di intermediazione ai  sensi  dell'articolo
12 del presente decreto; 
    f) i fondi interprofessionali per la formazione continua  di  cui
all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
    g) i fondi bilaterali  di  cui  all'articolo  12,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 276 del 2003; 
    h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale  dei
lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro S.p.A.; 
    i) il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, le universita' e gli istituti di  scuola  secondaria  di
secondo grado. 
  3. La rete  dei  servizi  per  le  politiche  del  lavoro  promuove
l'effettivita'  dei   diritti   al   lavoro,   alla   formazione   ed
all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4,  35  e  37
della Costituzione ed il diritto di  ogni  individuo  ad  accedere  a
servizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della  Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante  interventi  e
servizi volti a  migliorare  l'efficienza  del  mercato  del  lavoro,
assicurando, tramite l'attivita'  posta  in  essere  dalle  strutture
pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori  di  lavoro
il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai  lavoratori  il
sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro. 
  4. L'ANPAL esercita  il  ruolo  di  coordinamento  della  rete  dei
servizi per le politiche del lavoro, nel  rispetto  delle  competenze
costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome
di Trento e Bolzano 
  5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano esercitano nelle materie disciplinate dal presente decreto le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi  statuti,  delle
relative norme di attuazione e delle norme speciali  recanti  deleghe
di funzioni e, in riferimento alla  provincia  autonoma  di  Bolzano,
anche in materia di uso della lingua tedesca e  della  lingua  ladina
nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione. 
                               Art. 2 
 
 
    Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro 
 
  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate: 
    a) le linee  di  indirizzo  triennali  e  gli  obiettivi  annuali
dell'azione in materia di politiche attive, con particolare  riguardo
alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai  tempi  di
servizio, alla quota di intermediazione  tra  domanda  e  offerta  di
lavoro; 
    b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che
debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale. 
  2. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono,  altresi',  essere
determinati i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse
categorie di  utenti,  ivi  compresi  i  disoccupati  che  non  siano
beneficiari di prestazioni a  sostegno  del  reddito  collegate  allo
stato  di  disoccupazione,  nonche'  i  tempi  e  le   modalita'   di
definizione del relativo percorso di inserimento o  di  reinserimento
lavorativo, prevedendo opportuni  margini  di  adeguamento  da  parte
delle regioni e province autonome. 
                               Art. 3 
 
 
        Competenze del Ministero del lavoro e delle politiche 
          sociali in materia di politiche attive del lavoro 
 
  1. Al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  spettano,
oltre a quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  1,  il  potere  di
indirizzo e vigilanza sull'ANPAL, nonche' le competenze in materia di
verifica e  controllo  del  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il  territorio
nazionale, nonche' quelle in materia di monitoraggio delle  politiche
occupazionali e del lavoro. 
  2. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  esprime
parere preventivo sui seguenti atti dell'ANPAL: 
    a) circolari e altri atti interpretativi  di  norme  di  legge  o
regolamento; 
    b) modalita' operative e ammontare  dell'assegno  individuale  di
ricollocazione di cui all'articolo 23 del presente decreto; 
    c) atti di programmazione  e  riprogrammazione  in  relazione  ai
programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in qualita' di  autorita'  di
gestione. 
  3. Al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  compete
inoltre, anche su proposta dell'ANPAL, l'adozione dei seguenti atti: 
    a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua, ai fini
di cui all'articolo 25 del presente decreto, in relazione al grado di
vicinanza rispetto alla specifica professionalita', alla distanza dal
domicilio e ai tempi di trasporto con mezzi  pubblici,  tenuto  conto
della durata della disoccupazione; 
    b) definizione delle linee di indirizzo  per  l'attuazione  della
normativa nazionale  in  materia  di  politiche  attive  del  lavoro,
servizi pubblici per il  lavoro,  ivi  comprese  quelle  inerenti  il
collocamento della gente di mare di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica del 18 aprile 2006,  n.  231,  di  concerto  con  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il  collocamento  dei
disabili di cui alla legge n. 68 del 1999 e l'inserimento  lavorativo
dei lavoratori stranieri; 
    c) indirizzo sul sistema della formazione professionale continua,
ivi compresa quella finanziata dai fondi  interprofessionali  di  cui
all'articolo 118 della legge n.  388  del  2000,  nonche'  dai  fondi
bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del  decreto  legislativo
n. 276 del 2003. 
  4. Con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono  definite
linee guida per l'accreditamento degli enti di formazione. 
                               Art. 4 
 
 
                 Istituzione dell'Agenzia Nazionale 
                 per le Politiche Attive del Lavoro 
 
  1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio  2016,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  l'ANPAL,  al  cui
funzionamento  si  provvede  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Per  quanto  non
specificamente  previsto  dal  presente  decreto,  si  applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 300. 
  2.  L'ANPAL  e'  dotata  di   personalita'   giuridica,   autonomia
organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio
ed e' posta sotto la vigilanza  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi  e  la
corretta gestione delle risorse finanziarie. 
  3. L'ANPAL è sottoposta al controllo  della  Corte  dei  conti  ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni. 
  4. La dotazione organica dell'ANPAL, non  superiore  a  395  unita'
ripartite  tra  le  diverse   qualifiche,   incluse   le   qualifiche
dirigenziali,  e'  definita  con  i  decreti  di  cui  al  comma   9.
Nell'ambito  della  predetta  dotazione  organica  e'  prevista   una
posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttore
generale, e sette posizioni dirigenziali  di  livello  non  generale,
corrispondenti a quelle trasferite ai sensi del comma 5. Al personale
dirigenziale e non  dirigenziale  di  ruolo  dell'ANPAL  si  applica,
rispettivamente,  la  contrattazione  collettiva  dell'Area  I  e  la
contrattazione collettiva del comparto Ministeri. 
  5. In relazione al trasferimento di funzioni all'ANPAL la direzione
generale per le politiche attive,  i  servizi  per  il  lavoro  e  la
formazione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
soppressa e i relativi posti funzione  di  un  dirigente  di  livello
generale e cinque dirigenti di livello non generale  sono  trasferiti
all'ANPAL. Sono altresi' trasferiti all'ANPAL  ulteriori  due  uffici
dirigenziali di livello non generale  dalla  direzione  generale  dei
sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione  nonche'
dalla  direzione   generale   per   le   politiche   del   personale,
l'innovazione  organizzativa,  il  bilancio  -  ufficio  procedimenti
disciplinari. 
  6.  L'ISFOL,  negli  anni  2016  e  2017,  non  puo'  procedere  ad
assunzioni in relazione alle cessazioni di personale, avvenute  negli
anni 2015 e 2016, presso il medesimo Istituto e i risparmi  derivanti
da tali mancate assunzioni  affluiscono  al  bilancio  dell'ANPAL,  a
copertura  degli  oneri  di   funzionamento.   Conseguentemente,   il
contributo istituzionale per l'ISFOL e' ridotto per un  importo  pari
ai risparmi conseguiti a decorrere dall'anno 2016  ed  e'  trasferito
all'ANPAL. Concorrono alla copertura di tali oneri  di  funzionamento
anche le risorse derivanti  dalle  economie  per  le  cessazioni  del
personale delle aree funzionali, gia' in servizio presso la Direzione
generale per le politiche attive,  i  servizi  per  il  lavoro  e  la
formazione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
soppressa ai sensi del comma 5, avvenute nell'anno 2015, in relazione
alle quali l'ANPAL,  nell'anno  2016,  non  puo'  procedere  a  nuove
assunzioni. 
  7. In relazione ai trasferimenti di  personale  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, con i decreti  di  cui
al comma 9 sono trasferite al bilancio dell'ANPAL le  somme  relative
alla copertura degli oneri  di  funzionamento  e  di  personale,  ivi
inclusa le componenti accessorie della retribuzione. 
  8. L'ANPAL ha sede in Roma e, in fase di prima applicazione e  fino
alla definizione di un piano logistico generale  relativo  agli  enti
coinvolti nella riorganizzazione utilizza le  sedi  gia'  in  uso  al
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL. 
  9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di  entrata
in vigore del  presente  decreto,  con  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze  e  il  Ministro  per  la  semplificazione  e   la   pubblica
amministrazione si provvede alla  individuazione  dei  beni  e  delle
risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal  Ministero
del lavoro e dalle politiche  sociali  e  dell'ISFOL  all'ANPAL,  ivi
compresa la cessione dei contratti ancora  in  corso,  nonche'  delle
modalita' e  procedure  di  trasferimento.  Gli  schemi  di  decreto,
corredati da  relazione  tecnica,  sono  trasmessi  alla  Camera  dei
deputati ed al Senato della  Repubblica  perche'  su  di  essi  siano
espressi, entro trenta giorni dalla data  di  assegnazione  i  pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili  finanziari.
Ai dipendenti transitati nei  ruoli  dell'ANPAL  e'  riconosciuto  il
diritto  di  opzione  per  il  regime  previdenziale   dell'ente   di
provenienza. I dipendenti trasferiti ad ANPAL da enti  che  applicano
un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti  in  ruoli
ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di
provenienza. 
  10. Con i decreti ed entro il termine di cui al successivo comma 11
sono determinate le conseguenti riduzioni delle  dotazioni  organiche
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL. 
  11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo  1,
comma 7, lettera l), della legge n. 183  del  2014,  in  applicazione
delle disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  legislativo  sono
apportate, entro il termine di novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, le conseguenti modifiche  al  decreto
di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
anche in relazione alla individuazione della struttura  dello  stesso
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  assegnataria  dei
compiti di cui al comma 2. Per  i  medesimi  scopi  si  provvede  per
l'ISFOL ai sensi dell'articolo 10. I provvedimenti di cui al presente
comma sono adottati in modo da garantire l'invarianza di spesa  della
finanza pubblica. 
  12. Entro il termine di sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  con  decreti  del  Presidente  della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
su proposta del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
nominato il presidente dell'ANPAL di cui al successivo articolo 6. 
  13. A far data dalla nomina di cui  al  comma  12,  ANPAL  subentra
nella titolarita' delle azioni di Italia  Lavoro  S.p.A.  ed  il  suo
presidente ne diviene amministratore unico, senza diritto a compensi,
con contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di  Italia
Lavoro S.p.A. Nei successivi  trenta  giorni,  Italia  Lavoro  S.p.A.
adotta il nuovo statuto, che prevede  forme  di  controllo  da  parte
ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in house di  Italia
Lavoro S.p.A., ed e'  soggetto  all'approvazione  del  Ministero  del
lavoro e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  14. ANPAL non puo' trasferire la titolarita' delle azioni di Italia
Lavoro S.p.A., ne' i diritti  di  opzione  in  sede  di  aumento  del
capitale sociale, ne' i diritti di prelazione dei diritti inoptati, e
non puo' concedere alcun altro diritto sulle azioni. 
  15. Una quota non inferiore al 50  per  cento  dei  posti  messi  a
concorso  dall'ANPAL  sono  riservati  a  personale  in  possesso  di
specifici requisiti di professionalita' e competenza acquisiti presso
enti di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali e
del lavoro, ovvero enti per la formazione e la gestione di azioni nel
campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione,
per un periodo non inferiore a un anno. 
  16. In relazione alle attivita' di cui all'articolo  14,  comma  4,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  l'ANPAL  si  avvale
dell'Organismo Indipendente  di  Valutazione  della  Performance  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  17. L'ANPAL, al fine di promuovere possibili  sinergie  logistiche,
stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con: 
    a)  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  in   relazione   allo
svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo; 
    b) l'INPS, allo scopo di realizzare la necessaria  collaborazione
con l'Istituto, in relazione allo svolgimento di funzioni  e  compiti
di gestione coordinata dei sistemi informativi; 
    c) l'INAIL, allo scopo di raccordare le attivita' in  materia  di
collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilita'
da lavoro; 
    d) l'ISFOL, al fine di coordinare le attivita' istituzionali  fra
i due enti e il Ministero vigilante. 
  18. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto e' adottato lo statuto dell'ANPAL, con decreto del Presidente
della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23
agosto 1988, n. 400, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con  il  Ministro  dell'economia  delle
finanze e con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, in conformita' ai principi e  ai  criteri  direttivi
stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto  legislativo  n.  300
del 1999. 
                               Art. 5 
 
 
             Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale 
                 per le Politiche Attive del Lavoro 
 
  1.  Le  risorse  complessive  attribuite  all'ANPAL   a   decorrere
dall'anno 2016 sono costituite: 
    a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento  dell'Agenzia,
iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali; 
    b)  dal  Fondo  per  le  politiche  attive  del  lavoro  di   cui
all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    c) dal Fondo di rotazione di cui all'articolo  9,  comma  5,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 
    d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre  amministrazioni
secondo  quanto  disposto  dall'articolo  9,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 300 del 1999. 
  2. A decorrere dal 2016 le entrate del contributo  integrativo,  di
cui  all'articolo  25  della  legge  21  dicembre  1978,  n.  845,  e
successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro  non  aderenti
ai fondi interprofessionali per la formazione continua, sono  versate
per il 50 per cento al predetto Fondo di rotazione e per il  restante
50 per cento al Fondo sociale per l'occupazione e la  formazione,  di
cui all'articolo 18  del  decreto-legge  29  novembre  2008  n.  185,
convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  3. Con il  decreto  di  cui  al  successivo  comma  4  puo'  essere
individuata una quota non superiore al 20  per  cento  delle  entrate
annue del Fondo di rotazione di cui  all'articolo  9,  comma  5,  del
decreto-legge n. 148 del 1993, destinata a  far  fronte  ad  esigenze
gestionali e operative,  ivi  incluso  l'incremento  della  dotazione
organica. 
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, possono  essere  assegnate
all'ANPAL quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016: 
    a) alla  quota  parte  del  Fondo  per  l'occupazione  alimentata
secondo i criteri stabiliti con il comma 2; 
    b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), della  legge  17  maggio
1999, n. 144; 
    c)  alle  somme  gia'  destinate  al  piano  gestionale  di   cui
all'articolo 29, comma 2, del presente decreto. 
                               Art. 6 
 
 
                    Organi dell'Agenzia Nazionale 
                 per le Politiche Attive del Lavoro 
 
  1. Sono  organi  dell'ANPAL  e  restano  in  carica  per  tre  anni
rinnovabili per una sola volta: 
    a) il presidente; 
    b) il consiglio di amministrazione; 
    c) il consiglio di vigilanza; 
    d) il collegio dei revisori. 
  2. Il presidente, scelto tra personalita' di comprovata  esperienza
e professionalita' nel campo delle politiche e delle istituzioni  del
mercato del lavoro, e' nominato  per  un  triennio  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
ministri, adottata su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali.  Il  trattamento  economico  del  presidente   e'
determinato con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e  da
due membri, nominati per tre anni  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri,  uno  su  proposta  della  Conferenza  delle
regioni e province autonome, uno su proposta del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali. I membri del consiglio di  amministrazione
sono   scelti   tra   personalita'   di   comprovata   esperienza   e
professionalita' nel campo delle politiche e  delle  istituzioni  del
mercato  del  lavoro  e  cessano  dalle  funzioni  allo  scadere  del
triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di
altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il  trattamento
economico dei  consiglieri  di  amministrazione  e'  determinato  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  a  valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e  comunque  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  4. Il consiglio di vigilanza, composto da dieci membri  scelti  tra
esperti di comprovata esperienza e professionalita' nel  campo  delle
politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, designati dalle
associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  dipendenti
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e  nominati
per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I  membri
del consiglio di vigilanza cessano dalle funzioni  allo  scadere  del
triennio, anche se nominati nel corso  di  esso  in  sostituzione  di
altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.  I  membri  del
consiglio di vigilanza non percepiscono alcun  compenso,  indennita',
gettone di presenza o altro emolumento comunque  denominato  e  hanno
diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta
dal luogo di residenza. Il consiglio di vigilanza elegge  al  proprio
interno il presidente. 
  5. Il collegio dei revisori e' nominato con  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ed e'  composto  da  tre  membri
effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  e  uno  in  rappresentanza  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono  nominati
i membri  supplenti  in  rappresentanza  dei  predetti  Ministeri.  I
componenti del collegio  sono  scelti  tra  dirigenti  incaricati  di
funzioni di livello dirigenziale non generale  delle  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo  3  del  medesimo
decreto legislativo, iscritti al Registro dei revisori legali di  cui
al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero tra soggetti in
possesso di specifica professionalita'  in  materia  di  controllo  e
contabilita'  pubblica.  Ai  componenti  del  collegio  dei  revisori
compete,  per  lo  svolgimento  della  loro  attivita',  un  compenso
determinato con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  a
valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e  comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6. All'onere per gli organi dell'ANPAL  si  fa  fronte  mediante  i
risparmi di spesa di cui all'articolo 4, comma 6, e all'articolo  10,
comma 1. 
                               Art. 7 
 
 
          Attribuzioni degli organi dell'Agenzia Nazionale 
                 per le Politiche Attive del Lavoro 
 
  1. Il presidente ha la rappresentanza legale  dell'ANPAL,  presiede
il consiglio  di  amministrazione,  di  cui  convoca  e  presiede  le
riunioni e definisce l'ordine del giorno, puo' assistere alle  sedute
del consiglio di sorveglianza. 
  2. Il presidente e' interlocutore unico del governo, dei ministeri,
degli altri enti e istituzioni. 
  3.  Il  consiglio  di  amministrazione  approva  i  piani   annuali
dell'azione in materia di  politiche  attive,  da  adottarsi  con  il
decreto di cui all'articolo  2  del  presente  decreto,  delibera  il
bilancio preventivo e il conto consuntivo, delibera i piani d'impiego
dei fondi disponibili e adotta, su proposta del direttore generale, i
regolamenti  di  contabilita'  e  di  organizzazione.  Il   consiglio
esercita, inoltre, ogni altra funzione che  non  sia  compresa  nella
sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL. 
  4. Il consiglio  di  vigilanza  formula  proposte  sulle  linee  di
indirizzo generale, propone gli obiettivi  strategici  e  vigila  sul
perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi  strategici  adottati
dal consiglio di amministrazione. 
                               Art. 8 
 
 
                         Direttore generale 
 
  1. Il direttore generale e' scelto tra esperti ovvero tra personale
incaricato  di  funzioni  di  livello  dirigenziale  generale   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 o altro personale di cui  all'articolo  3
del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e
professionalita'  nelle  materie  di  competenza  dell'ANPAL  ed   e'
nominato  con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e,  se  dipendente   delle
amministrazioni   pubbliche,   previo   collocamento   fuori   ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i
rispettivi ordinamenti. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria
e' reso indisponibile nella dotazione  organica  dell'amministrazione
di provenienza e per tutta la durata del collocamento fuori ruolo  un
numero  di  posti  equivalente  dal  punto  di   vista   finanziario.
Conformemente  a  quanto  previsto  dall'articolo  21   del   decreto
legislativo  n.  165  del  2001,  il  mancato  raggiungimento   degli
obiettivi,  accertato  attraverso  le  risultanze  del   sistema   di
valutazione di cui al Titolo II del decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.  15,  ovvero
l'inosservanza   delle   direttive   impartite   dal   consiglio   di
amministrazione comportano, previa  contestazione  e  ferma  restando
l'eventuale  responsabilita'  disciplinare  secondo   la   disciplina
contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello
stesso incarico dirigenziale, nonche', in relazione alla gravita' dei
casi, la revoca dell'incarico. 
  2.  Il  direttore  generale  predispone   il   bilancio,   coordina
l'organizzazione interna del personale, degli uffici e  dei  servizi,
assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo, puo' assistere  alle
sedute del consiglio  di  amministrazione  su  invito  dello  stesso,
formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL,
consistenza degli organici e promozione dei  dirigenti,  ed  esercita
ogni altro potere attribuitogli dal presidente  e  dal  consiglio  di
amministrazione. 
  3. Il direttore generale resta in carica  per  un  periodo  di  tre
anni, rinnovabile per una sola volta. 
                               Art. 9 
 
 
              Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale 
                 per le Politiche Attive del Lavoro 
 
  1. All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni: 
    a) coordinamento della gestione  dell'Assicurazione  Sociale  per
l'Impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento  dei  disabili
di cui alla  legge  n.  68  del  1999,  nonche'  delle  politiche  di
attivazione dei lavoratori disoccupati, con  particolare  riferimento
ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate  alla
cessazione del rapporto di lavoro; 
    b) definizione degli  standard  di  servizio  in  relazione  alle
misure di cui all'articolo 18 del presente decreto; 
    c) determinazione  delle  modalita'  operative  e  dell'ammontare
dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei
privati accreditati ai sensi dell'articolo 12; 
    d) coordinamento dell'attivita' della rete  Eures,  di  cui  alla
decisione di esecuzione della Commissione del 26  novembre  2012  che
attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento  europeo  e  del
consiglio del 5 aprile 2011; 
    e) definizione delle metodologie di  profilazione  degli  utenti,
allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilita',  in
linea con i  migliori  standard  internazionali,  nonche'  dei  costi
standard applicabili ai servizi e alle misure di cui all'articolo  18
del presente decreto; 
    f) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia  per  la
coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal  Fondo  Sociale
Europeo, nonche' di programmi cofinanziati con fondi nazionali  negli
ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo; 
    g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro,  di  cui  all'articolo  13  del  presente
decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per
il supporto all'attivita' di intermediazione tra domanda e offerta di
lavoro  e  l'interconnessione  con  gli  altri  soggetti  pubblici  e
privati; 
    h) gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo n. 276 del 2003; 
    i) gestione dei programmi operativi nazionali  nelle  materie  di
competenza, nonche' di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari; 
    l) definizione e gestione  di  programmi  per  il  riallineamento
delle aree per le quali non siano  rispettati  i  livelli  essenziali
delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi  sia
un rischio di mancato rispetto  dei  medesimi  livelli  essenziali  e
supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non
siano stati assicurati, mediante interventi di gestione  diretta  dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro; 
    m) definizione di metodologie di  incentivazione  alla  mobilita'
territoriale; 
    n) vigilanza  sui  fondi  interprofessionali  per  la  formazione
continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonche'
dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 276 del 2003; 
    o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di  aziende
aventi unita' produttive ubicate in  diverse  province  della  stessa
regione o in piu' regioni e, a richiesta del gruppo di  coordinamento
e  controllo  del  progetto  di  riconversione   e   riqualificazione
industriale, assistenza  e  consulenza  nella  gestione  delle  crisi
aziendali complesse di  cui  all'articolo  27  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134; 
    p)  gestione  di  programmi  di  reimpiego  e  ricollocazione  in
relazione a crisi di aziende  aventi  unita'  produttive  ubicate  in
diverse province della stessa regione o in piu' regioni, di programmi
per l'adeguamento alla  globalizzazione  cofinanziati  con  il  Fondo
Europeo  di  adeguamento  alla  globalizzazione  (FEG),  nonche'   di
programmi sperimentali di politica attiva del lavoro; 
    q)   gestione   del   Repertorio   nazionale   degli    incentivi
all'occupazione, di cui all'articolo 30. 
  2. In aggiunta ai compiti di cui  al  comma  1,  all'ANPAL  possono
essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante  la  stipula
di apposite convenzioni con le regioni e  le  province  autonome,  in
materia di gestione  diretta  dei  servizi  per  il  lavoro  e  delle
politiche attive del lavoro. 
                               Art. 10 
 
 
          Funzioni e compiti dell'Istituto per lo sviluppo 
            della formazione professionale dei lavoratori 
 
  1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali
provvede al  rinnovo  degli  organi  dell'ISFOL,  con  riduzione  del
consiglio di amministrazione a tre membri, di cui due  designati  dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra cui il presidente,
e uno dalla Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni,  individuati
nell'ambito degli  assessorati  regionali  competenti  nelle  materie
oggetto di attivita' dell'Istituto. In relazione a tale riduzione, il
contributo istituzionale per l'ISFOL e' ridotto di euro  centomila  a
decorrere dall'anno 2016 e trasferito all'ANPAL. 
  2. Entro i sessanta  giorni  successivi  al  rinnovo  degli  organi
dell'ISFOL di cui al comma 1, si provvede alla modifica dello statuto
e del regolamento dell'ISFOL cui sono assegnate le seguenti funzioni: 
    a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con
gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in
materia di  istruzione  e  formazione  professionale,  formazione  in
apprendistato  e  percorsi  formativi   in   alternanza,   formazione
continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro,  inclusione
sociale dei soggetti che presentano maggiori difficolta' e misure  di
contrasto alla poverta', servizi per il lavoro e politiche attive del
lavoro, anche avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13; 
    b) studio, ricerca, monitoraggio e  valutazione  delle  politiche
del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la  verifica  del
raggiungimento degli obiettivi da  parte  dell'ANPAL,  nonche'  delle
spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione,  studio,
monitoraggio  e  valutazione  delle  altre  politiche  pubbliche  che
direttamente o  indirettamente  producono  effetti  sul  mercato  del
lavoro; 
    c) studio, ricerca, monitoraggio  e  valutazione  in  materia  di
terzo settore; 
    d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione,  con
enti, istituzioni pubbliche, universita' o soggetti privati  operanti
nel campo della istruzione, formazione e della ricerca. 
  3. Per il monitoraggio e la valutazione delle  politiche  pubbliche
di rispettiva competenza, l'INPS garantisce al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, all'ANPAL e all'ISFOL il  pieno  accesso  ai
dati contenuti nei propri archivi gestionali. 
                               Art. 11 
 
Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del
  lavoro a livello regionale e delle Province Autonome 
 
  1. Allo  scopo  di  garantire  livelli  essenziali  di  prestazioni
attraverso  meccanismi  coordinati  di  gestione  amministrativa,  il
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  stipula,  con  ogni
regione  e  con  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  una
convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi  in
relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e  delle  politiche
attive del lavoro nel territorio della regione o provincia  autonoma,
nel rispetto del presente decreto nonche' dei seguenti principi: 
    a) attribuzione delle funzioni e dei  compiti  amministrativi  in
materia di politiche attive del lavoro alle regioni e  alle  province
autonome, che garantiscono  l'esistenza  e  funzionalita'  di  uffici
territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego; 
    b) individuazione, da parte delle strutture regionali, di  misure
di attivazione dei beneficiari di  ammortizzatori  sociali  residenti
nel territorio della regione o provincia  autonoma,  ai  sensi  degli
articoli 21 e 22; 
    c) disponibilita' di servizi e  misure  di  politica  attiva  del
lavoro a tutti i residenti sul  territorio  italiano,  a  prescindere
dalla regione o provincia autonoma di residenza; 
    d) attribuzione alle regioni e province autonome delle funzioni e
dei compiti di cui all'articolo 18, nonche' dei seguenti compiti: 
      1. servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla  legge
n. 68 del 1999; 
      2. avviamento a selezione nei casi  previsti  dall'articolo  16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56; 
    e)  possibilita'  di  attribuire  all'ANPAL,  sulla  base   della
convenzione, una o piu' funzioni di cui alla lettera d). 
  2. Alle regioni e province autonome restano  inoltre  assegnate  le
competenze in materia  di  programmazione  di  politiche  attive  del
lavoro, e in particolare: 
    a) identificazione della strategia regionale  per  l'occupazione,
in  coerenza  con  gli   indirizzi   generali   definiti   ai   sensi
dell'articolo 2 del presente decreto; 
    b) accreditamento  degli  enti  di  formazione,  nell'ambito  dei
criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4. 
  3. Nel definire l'offerta formativa, le regioni e province autonome
riservano una congrua quota di  accesso  alle  persone  in  cerca  di
occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego. 
  4. In via transitoria le convenzioni di  cui  al  comma  1  possono
prevedere che i compiti, le funzioni e gli  obblighi  in  materia  di
politiche attive del lavoro, siano attribuiti, in tutto o in parte, a
soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12. 
                               Art. 12 
 
 
              Accreditamento dei servizi per il lavoro 
 
  1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di
accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto  legislativo  n.
276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previa  intesa  in  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi: 
    a) coerenza con il sistema  di  autorizzazione  allo  svolgimento
delle  attivita'  di  somministrazione,  intermediazione,  ricerca  e
selezione del personale, supporto alla ricollocazione  professionale,
di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003; 
    b) definizione di requisiti  minimi  di  solidita'  economica  ed
organizzativa, nonche' di esperienza professionale  degli  operatori,
in relazione ai compiti da svolgere; 
    c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di  cui
all'articolo 13 del presente decreto, nonche'  l'invio  all'ANPAL  di
ogni informazione utile a garantire un efficace  coordinamento  della
rete dei servizi per le politiche del lavoro; 
    d) raccordo con il  sistema  regionale  di  accreditamento  degli
organismi di formazione; 
    e) definizione della procedura  di  accreditamento  dei  soggetti
abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di  ricollocazione
di cui all'articolo 23. 
  2. Qualora ne facciano  richiesta  all'ANPAL,  le  agenzie  per  il
lavoro di cui alle lettere a) e c)  dell'articolo  4,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 276 del 2003 vengono  accreditate  ai  servizi
per il lavoro su tutto il territorio nazionale. 
  3. ANPAL istituisce l'albo nazionale  dei  soggetti  accreditati  a
svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro
secondo i criteri di cui al comma 1, nel quale  vengono  iscritte  le
agenzie per il lavoro di cui  al  comma  2  nonche'  le  agenzie  che
intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito
un proprio regime di accreditamento. 
  4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, dopo  il
comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  "5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'articolo  4,
comma 1, lettera c),  dei  soggetti  autorizzati  secondo  il  regime
particolare di cui al comma 1, lettere c),  d),  e),  f),  e  f-bis),
nonche' al comma 2 del presente  articolo,  comporta  automaticamente
l'iscrizione degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle  lettere
d) ed e) dell'articolo 4, comma 1". 
                               Art. 13 
 
 
       Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro 
 
  1. In attesa della realizzazione di un sistema  informativo  unico,
l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, le regioni,  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti
informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il  sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro, che si  compone  del
nodo  di  coordinamento  nazionale  e  dei  nodi   di   coordinamento
regionali, nonche' il portale unico per la  registrazione  alla  Rete
nazionale dei servizi per le politiche del lavoro. 
  2. Costituiscono elementi  del  sistema  informativo  unitario  dei
servizi per il lavoro: 
    a)  il  sistema  informativo  dei  percettori  di  ammortizzatori
sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012,
n. 92; 
    b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; 
    c) i dati relativi alla gestione dei  servizi  per  il  lavoro  e
delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e
professionale di cui al comma 3; 
    d) il sistema informativo della formazione professionale, di  cui
all'articolo 15 del presente decreto. 
  3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei  lavoratori,
di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,  n.
181,  viene  definita  dall'ANPAL,  unitamente  alle   modalita'   di
interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema  informativo
unitario delle politiche del lavoro. 
  4. Allo scopo di semplificare  gli  adempimenti  per  i  datori  di
lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione  e  cessazione
dei  rapporti  di  lavoro  di  cui  all'articolo  4-bis  del  decreto
legislativo n.  181  del  2000,  all'articolo  9-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del Decreto del
Presidente  della  Repubblica  18  aprile  2006,  n.   231,   nonche'
all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264,  sono  comunicate
per via telematica all'ANPAL che le mette a disposizione  dei  centri
per l'impiego, del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,
dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per  le
attivita' di rispettiva competenza. 
  5. Allo scopo di certificare i  percorsi  formativi  seguiti  e  le
esperienze  lavorative   effettuate,   l'ANPAL   definisce   apposite
modalita' di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di
altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla  protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
196. 
  6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani  in
uscita da percorsi di istruzione e formazione,  l'ANPAL  stipula  una
convenzione con  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  per  lo  scambio  reciproco   dei   dati
individuali e dei relativi risultati statistici. 
  7.  Il  sistema  di  cui  al  presente  articolo  viene  sviluppato
nell'ambito  dei   programmi   operativi   cofinanziati   con   fondi
strutturali,  nel  rispetto  dei  regolamenti   e   degli   atti   di
programmazione approvati dalla Commissione Europea. 
                               Art. 14 
 
 
        Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento 
                       dei sistemi informativi 
 
  1. Le informazioni del sistema informativo unitario delle politiche
del  lavoro  costituiscono  il  patrimonio  informativo  comune   del
Ministero  del  lavoro  e   delle   politiche   sociali,   dell'INPS,
dell'INAIL, dell'ISFOL, delle regioni e  province  autonome,  nonche'
dei centri per l'impiego, per lo svolgimento dei  rispettivi  compiti
istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base  informativa  per
la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore,
contenente  le  informazioni  relative  ai   percorsi   educativi   e
formativi, ai  periodi  lavorativi,  alla  fruizione  di  provvidenze
pubbliche e ai versamenti contributivi ai  fini  della  fruizione  di
ammortizzatori sociali. Il fascicolo e'  liberamente  accessibile,  a
titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte  dei
singoli soggetti interessati. 
  2. L'ANPAL partecipa al Sistema Statistico  Nazionale  (SISTAN)  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  accede  alla
banca dati istituita  presso  l'ANPAL  di  cui  all'articolo  13  del
presente   decreto,   al   fine   dello   svolgimento   dei   compiti
istituzionali, nonche' ai fini statistici e  del  monitoraggio  sulle
politiche attive e  passive  del  lavoro  e  sulle  attivita'  svolte
dall'ANPAL. 
  4. Al fine  di  garantire  la  interconnessione  sistematica  delle
banche dati in possesso del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL  in  tema  di
lavoro e la piena accessibilita' reciproca delle stesse, e'  istituto
un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
cosi' costituito: 
    a) il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  o  un  suo
delegato, che lo presiede; 
    b) il Direttore generale dell'ANPAL o un suo delegato; 
    c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato; 
    d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo delegato; 
    e) il Presidente dell'ISFOL; 
    f) un rappresentante dell'AGID; 
    g)  tre  rappresentanti  delle  regioni  e   province   autonome,
designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome. 
  5.  Ai  componenti  del  comitato  non   spetta   alcun   compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese  o  altro  emolumento
comunque denominato. 
  6. Su  indicazione  del  comitato  di  cui  al  comma  4  gli  enti
partecipanti stipulano convenzioni con  altri  soggetti  del  sistema
statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati. 
                               Art. 15 
 
Albo  nazionale  degli  enti  accreditati  a  svolgere  attivita'  di
  formazione professionale e  sistema  informativo  della  formazione
  professionale 
 
  1. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore
di cui all'articolo 14, l'ANPAL gestisce l'albo nazionale degli  enti
di  formazione  accreditati  dalle  regioni  e   province   autonome,
definendo le procedure per il conferimento dei dati  da  parte  delle
regioni e province  autonome  e  realizza,  in  cooperazione  con  il
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  le  regioni,  le
province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita'   e   della   Ricerca,   l'ISFOL    ed    i    fondi
interprofessionali per la formazione continua, un sistema informativo
della formazione  professionale,  ove  siano  registrati  i  percorsi
formativi svolti dai soggetti  residenti  in  Italia,  finanziati  in
tutto o in parte con risorse pubbliche. 
  2. Per la realizzazione del sistema informativo di cui al comma  1,
l'ANPAL definisce le modalita' e gli  standard  di  conferimento  dei
dati da parte dei soggetti che vi partecipano. 
  3.  Le  informazioni  contenute  nel  sistema   informativo   della
formazione professionale sono messe a disposizione  delle  regioni  e
province autonome. 
  4. Le disposizioni della legislazione vigente  che  si  riferiscono
alla registrazione dei dati all'interno del libretto formativo di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo  n.  276
del 2003, sono da intendersi riferite al  fascicolo  elettronico  del
lavoratore di cui al presente articolo. 
  5. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
                               Art. 16 
 
 
                     Monitoraggio e valutazione 
 
  1. L'ANPAL svolge attivita' di  monitoraggio  e  valutazione  sulla
gestione delle politiche attive e i servizi per il lavoro nonche' sui
risultati conseguiti dai soggetti pubblici o  privati  accreditati  a
svolgere tali funzioni, utilizzando il  sistema  informativo  di  cui
all'articolo 13. 
  2. A fini di monitoraggio e valutazione il Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali ha accesso a tutti i dati gestionali trattati
dall'ANPAL. Per le medesime finalita' l'ANPAL  mette  a  disposizione
dell'ISFOL i dati di cui al comma 1, nonche' l'intera  base  dati  di
cui all'articolo 13. 
  3. L'ANPAL assicura, con cadenza  almeno  annuale,  rapporti  sullo
stato  di  attuazione  delle  singole   misure.   Dagli   esiti   del
monitoraggio e della valutazione di cui ai commi 1 e 2  sono  desunti
elementi per l'implementazione ovvero per eventuali correzioni  delle
misure e degli interventi introdotti, anche alla luce dell'evoluzione
del  quadro  macroeconomico,  degli   andamenti   produttivi,   delle
dinamiche del mercato del lavoro  e,  piu'  in  generale,  di  quelle
sociali. 
  4. Allo scopo  di  assicurare  la  valutazione  indipendente  delle
politiche del lavoro, l'ANPAL organizza  banche  dati  informatizzate
anonime, rendendole disponibili, a scopo di  ricerca  scientifica,  a
gruppi di ricerca collegati a universita', enti di ricerca o enti che
hanno anche finalita' di ricerca  italiani  ed  esteri.  I  risultati
delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle  banche  dati  sono
resi pubblici e comunicati all'ANPAL ed al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. 
  5. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 17 
 
 
         Fondi interprofessionali per la formazione continua 
 
  1. I primi due periodi dell'articolo 118, comma 2, della  legge  n.
388 del 2000 sono cosi'  riformulati:  "L'attivazione  dei  fondi  e'
subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, previa verifica  della  conformita'
alle finalita' di cui al  comma  1  dei  criteri  di  gestione  delle
strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalita'
dei gestori, nonche' dell'adozione di criteri di gestione  improntati
al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi e'
esercitata dall'ANPAL, istituita ai sensi dell'articolo 1,  comma  4,
lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183,  che  ne  riferisce
gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali". 

Capo II

PRINCIPI GENERALI E COMUNI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

                               Art. 18 
 
 
           Servizi e misure di politica attiva del lavoro 
 
  1.  Allo  scopo  di  costruire  i  percorsi   piu'   adeguati   per
l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri  uffici
territoriali, denominati centri per l'impiego, per svolgere in  forma
integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori  beneficiari  di
strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro  e
a rischio di disoccupazione, le seguenti attivita': 
    a) orientamento di base, analisi delle  competenze  in  relazione
alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione; 
    b) ausilio  alla  ricerca  di  una  occupazione,  anche  mediante
sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione; 
    c)  orientamento  specialistico  e   individualizzato,   mediante
bilancio delle competenze ed analisi degli  eventuali  fabbisogni  in
termini di  formazione,  esperienze  di  lavoro  o  altre  misure  di
politica attiva  del  lavoro,  con  riferimento  all'adeguatezza  del
profilo alla domanda  di  lavoro  espressa  a  livello  territoriale,
nazionale ed europea; 
    d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per
le fasi successive all'avvio dell'impresa; 
    e)  avviamento  ad  attivita'  di  formazione   ai   fini   della
qualificazione e riqualificazione professionale,  dell'autoimpiego  e
dell'immediato inserimento lavorativo; 
    f)  accompagnamento  al  lavoro,  anche   attraverso   l'utilizzo
dell'assegno individuale di ricollocazione; 
    g) promozione di esperienze lavorative ai fini di  un  incremento
delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio; 
    h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attivita'
di lavoro autonomo; 
    i) gestione di incentivi alla mobilita' territoriale; 
    l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi
di lavoro con gli obblighi di cura  nei  confronti  di  minori  o  di
soggetti non autosufficienti; 
    m) promozione di prestazioni  di  lavoro  socialmente  utile,  ai
sensi dell'articolo 26 del presente decreto. 
  2. Le regioni e le province autonome svolgono le attivita'  di  cui
al comma 1 direttamente ovvero, con l'esclusione di  quelle  previste
dagli articoli 20 e 23,  comma  2,  mediante  il  coinvolgimento  dei
soggetti privati accreditati sulla base dei costi  standard  definiti
dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facolta' di scelta. 
  3. Le norme del presente Capo  si  applicano  al  collocamento  dei
disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, in quanto compatibili. 
                               Art. 19 
 
 
                       Stato di disoccupazione 
 
  1. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di  impiego  che
dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche
del  lavoro  di   cui   all'articolo   13,   la   propria   immediata
disponibilita' allo  svolgimento  di  attivita'  lavorativa  ed  alla
partecipazione alle misure di politica attiva del  lavoro  concordate
con il centro per l'impiego. 
  2. I riferimenti normativi allo stato di  disoccupazione  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n.  181
del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui  al  presente
articolo. 
  3. Lo stato di disoccupazione e' sospeso in  caso  di  rapporto  di
lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. 
  4. Allo scopo di  accelerare  la  presa  in  carico,  i  lavoratori
dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1  dal
momento della ricezione della comunicazione di  licenziamento,  anche
in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi  di  cui  al  presente
comma i lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione". 
  5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di  registrazione,
gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una  classe
di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilita',
secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea
con i migliori standard internazionali. 
  6. La classe di profilazione  e'  aggiornata  automaticamente  ogni
novanta giorni, tenendo conto della  durata  della  disoccupazione  e
delle altre informazioni raccolte mediante le attivita' di servizio. 
  7.  Allo  scopo  di  evitare  l'ingiustificata  registrazione  come
disoccupato da parte di soggetti  non  disponibili  allo  svolgimento
dell'attivita' lavorativa, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto le  norme  nazionali  o  regionali  ed  i
regolamenti  comunali  che  condizionano  prestazioni  di   carattere
sociale allo stato  di  disoccupazione  si  intendono  riferite  alla
condizione di non occupazione. Sulla base di  specifiche  convenzioni
l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso
ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non
occupazione. 
                               Art. 20 
 
 
                  Patto di servizio personalizzato 
 
  1.  Allo  scopo  di  confermare  lo  stato  di  disoccupazione,   i
lavoratori disoccupati contattano i  centri  per  l'impiego,  con  le
modalita' definite da  questi,  entro  30  giorni  dalla  data  della
dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1, e, in  mancanza,  sono
convocati dai centri per l'impiego, entro il termine stabilito con il
decreto di cui all'articolo 2, comma 1,  per  la  profilazione  e  la
stipula di un patto di servizio personalizzato. 
  2. Il patto di cui al comma 1  deve  contenere  almeno  i  seguenti
elementi: 
    a) l'individuazione di un responsabile delle attivita'; 
    b) la definizione del profilo personale di occupabilita'  secondo
le modalita' tecniche predisposte dall'ANPAL; 
    c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono  essere
compiuti e la tempistica degli stessi; 
    d) la frequenza ordinaria di contatti con il  responsabile  delle
attivita'; 
    e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro e' dimostrata
al responsabile delle attivita'. 
  3. Nel patto di cui al comma 1 deve  essere  inoltre  riportata  la
disponibilita' del richiedente alle seguenti attivita': 
    a) partecipazione a iniziative e laboratori per il  rafforzamento
delle competenze  nella  ricerca  attiva  di  lavoro  quali,  in  via
esemplificativa, la stesura del curriculum vitae  e  la  preparazione
per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento; 
    b) partecipazione  a  iniziative  di  carattere  formativo  o  di
riqualificazione  o  altra  iniziativa  di  politica  attiva   o   di
attivazione; 
    c) accettazione di congrue offerte di lavoro,  come  definite  ai
sensi dell'articolo 25 del presente decreto. 
  4. Trascorsi sessanta giorni dalla data  di  registrazione  di  cui
all'articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia stato  convocato
dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere  all'ANPAL,  tramite
posta  elettronica,  le  credenziali  personalizzate  per   l'accesso
diretto  alla  procedura  telematica  di   profilazione   predisposta
dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno  di  ricollocazione  di  cui
all'articolo 23. 
                               Art. 21 
 
Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e livelli  essenziali
  delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di  sostegno
  al reddito 
 
  1. La domanda  di  Assicurazione  Sociale  per  l'Impiego,  di  cui
all'articolo 2 della legge n. 92 del  2012,  di  Nuova  Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennita' di  disoccupazione  per  i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata  (DIS-COLL),  di
cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
e la domanda di indennita' di mobilita' di cui all'articolo  7  della
legge  23  luglio  1991,  n.  223,  resa  dall'interessato  all'INPS,
equivale a dichiarazione di immediata disponibilita', ed e' trasmessa
dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo
unitario delle politiche attive. 
  2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al
comma 1,  ancora  privi  di  occupazione,  contattano  i  centri  per
l'impiego, con le modalita' definite da questi, entro il  termine  di
15 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui  al  comma
1, e, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego  entro  il
termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1,  per
stipulare il patto di servizio di cui all'articolo 20. 
  3. Ai fini della concessione dell'Assegno di disoccupazione  (ASDI)
di cui all'articolo 16 del decreto legislativo  n.  22  del  2015  e'
necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio
personalizzato, redatto dal centro per l'impiego,  in  collaborazione
con il richiedente, a seguito di uno o piu' colloqui individuali. 
  4. Il  beneficiario  di  prestazioni  e'  tenuto  ad  attenersi  ai
comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato,  di  cui
all'articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi  gli
obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo. 
  5. Oltre agli obblighi derivanti  dalla  specifica  disciplina,  il
lavoratore  che  fruisce   di   benefici   legati   allo   stato   di
disoccupazione soggiace agli obblighi di cui al presente articolo. 
  6. Oltre che per i contatti con il responsabile delle attivita'  di
cui all'articolo 20, comma 2,  lettera  d),  previsti  dal  patto  di
servizio personalizzato, il beneficiario puo'  essere  convocato  nei
giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso  di
almeno 24 ore e non piu' di 72 ore secondo modalita'  concordate  nel
medesimo patto di servizio personalizzato. 
  7. Con riferimento all'Assicurazione Sociale  per  l'Impiego,  alla
Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), alla Indennita' di
disoccupazione  per  i  lavoratori  con  rapporto  di  collaborazione
coordinata (DIS-COLL) e all'indennita' di mobilita', si applicano  le
seguenti sanzioni: 
    a) in caso di mancata presentazione, in assenza  di  giustificato
motivo,  alle  convocazioni   ovvero   agli   appuntamenti   di   cui
all'articolo 20, commi 1 e 2,  lettera  d), e  di commi  2  e  6  del
presente articolo: 
      1) la decurtazione di un quarto di una mensilita', in  caso  di
prima mancata presentazione; 
      2) la decurtazione di  una  mensilita',  alla  seconda  mancata
presentazione; 
      3)  la  decadenza  dalla   prestazione   e   dallo   stato   di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione; 
    b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di  giustificato
motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma
3, lettera a), le medesime conseguenze di cui  alla  lettera  a)  del
presente comma 7; 
    c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di  giustificato
motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b): 
      1) la  decurtazione  di  una  mensilita',  alla  prima  mancata
partecipazione; 
      2)  la  decadenza  dalla   prestazione   e   dallo   stato   di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione; 
    d) in caso  di  mancata  accettazione  di  un'offerta  di  lavoro
congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c),  in  assenza  di
giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione. 
  8.  Con  riferimento  all'Assegno  di  disoccupazione   (ASDI)   si
applicano le seguenti sanzioni: 
    a) in caso di mancata presentazione, in assenza  di  giustificato
motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3: 
      1) la  decurtazione  di  un  quarto  di  una  mensilita'  e  la
concessione dei soli incrementi per carichi  familiari,  in  caso  di
prima mancata presentazione; 
      2) la decurtazione di una mensilita' e la concessione dei  soli
incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione; 
      3)  la  decadenza  dalla   prestazione   e   dallo   stato   di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione; 
    b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di  giustificato
motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma
3, lettera a): 
      1) la decurtazione di una mensilita' e la concessione dei  soli
incrementi  per  carichi  familiari,  in  caso   di   prima   mancata
presentazione; 
      2)  la  decadenza  dalla   prestazione   e   dallo   stato   di
disoccupazione; 
    c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di  giustificato
motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera  b),
la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione; 
    d) in caso  di  mancata  accettazione  di  un'offerta  di  lavoro
congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c),  in  assenza  di
giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione e dallo stato  di
disoccupazione. 
  9. In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai
sensi dei commi 7, 8 e dell'articolo 23, comma 4,  non  e'  possibile
una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi. 
  10. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8,  il
centro per l'impiego adotta le  relative  sanzioni,  inviando  pronta
comunicazione,  per  il  tramite  del  sistema  informativo  di   cui
all'articolo 13, all'ANPAL ed all'INPS, che  emette  i  provvedimenti
conseguenti e provvede a recuperare le somme  indebite  eventualmente
erogate. 
  11.  La  mancata  adozione  dei  provvedimenti  di  decurtazione  o
decadenza della prestazione determina responsabilita' disciplinare  e
contabile del funzionario  responsabile,  ai  sensi  dell'articolo  1
della legge n. 20 del 1994. 
  12. Avverso il provvedimento del centro per  l'impiego  di  cui  al
comma 10 e' ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad  istituire  un
apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. 
  13. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in
relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti  di  decurtazione  o
decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui
all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147  del  2013,  e  per  il
restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo
i centri per l'impiego che hanno adottato i  relativi  provvedimenti,
per l'impiego in strumenti di incentivazione del  personale  connessi
al raggiungimento di particolari obiettivi. 
                               Art. 22 
 
Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e livelli  essenziali
  delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di  sostegno
  al reddito in costanza di rapporto di lavoro 
 
  1. I lavoratori dipendenti per  i  quali  la  riduzione  di  orario
connessa all'attivazione di una procedura di sospensione o  riduzione
dell'attivita' lavorativa per integrazione  salariale,  contratto  di
solidarieta', o intervento dei fondi  di  solidarieta'  di  cui  agli
articoli 26 e 28  del  decreto  legislativo  adottato  in  attuazione
dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge  n.  183  del  2014  ,  sia
superiore al 50 per cento dell'orario  di  lavoro,  calcolato  in  un
periodo di dodici mesi, devono essere convocati in orario compatibile
con la prestazione  lavorativa,  dal  centro  per  l'impiego  con  le
modalita' ed i termini stabiliti con il decreto di  cui  all'articolo
2, comma 1, per stipulare il patto di servizio personalizzato di  cui
all'articolo 20, ad esclusione degli elementi  di  cui  al  comma  2,
lettere c) ed e) del predetto articolo. 
  2. Allo scopo di mantenere o  sviluppare  le  competenze  in  vista
della  conclusione  della  procedura  di  sospensione   o   riduzione
dell'attivita' lavorativa ed in connessione con la domanda di  lavoro
espressa dal territorio, il patto  di  servizio  personalizzato  puo'
essere stipulato sentito  il  datore  di  lavoro  e  con  l'eventuale
concorso dei fondi interprofessionali per la formazione  continua  di
cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e il lavoratore  di
cui al comma 1 puo' essere avviato alle attivita' di cui all'articolo
20, comma 3, lettera a) e b), ovvero alle attivita' socialmente utili
di cui all'articolo 26, comma 1, del presente decreto. 
  3. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, si applicano le
seguenti sanzioni: 
    a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli
appuntamenti  di  cui  al  comma  1  e  mancata  partecipazione  alle
iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma  3,  lettera
a), in assenza di giustificato motivo: 
      1) la decurtazione di un quarto di una mensilita' per la  prima
mancata presentazione; 
      2) la decurtazione di una mensilita', per  la  seconda  mancata
presentazione; 
      3) la decadenza dalla  prestazione  per  la  ulteriore  mancata
presentazione; 
    b) in caso di  mancata  partecipazione  alle  iniziative  di  cui
all'articolo 20, comma 3, lettera b), ovvero alle iniziative  di  cui
all'articolo 26: 
      1) la decurtazione di  una  mensilita'  per  la  prima  mancata
partecipazione; 
      2) la decadenza dalla  prestazione  per  la  ulteriore  mancata
presentazione. 
  4. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 3,  trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, commi  da  10  a
13. 
  5. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate  in
relazione a prestazioni oggetto di  provvedimenti  di  sospensione  o
decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui
all'articolo 1, comma 215, della legge n.  147  del  2013  e  per  il
restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo
i centri per l'impiego che hanno adottato i  relativi  provvedimenti,
per essere impiegate in strumenti  di  incentivazione  del  personale
connessi al raggiungimento di particolari obiettivi. 
                               Art. 23 
 
 
                      Assegno di ricollocazione 
 
  1.  Ai  disoccupati   percettori   della   Nuova   prestazione   di
Assicurazione  Sociale  per  l'Impiego  (NASpI)  di  cui  al  decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22,  la  cui  durata  di  disoccupazione
eccede i quattro mesi e' riconosciuta, qualora ne facciano  richiesta
al centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il  patto  di
servizio personalizzato di  cui  all'articolo  20,  comma  1,  ovvero
mediante la procedura di cui all'articolo  20,  comma  4,  una  somma
denominata  «assegno  individuale  di  ricollocazione»,  graduata  in
funzione del profilo personale di occupabilita', spendibile presso  i
centri  per  l'impiego  o  presso  i  servizi  accreditati  ai  sensi
dell'articolo 12.  L'assegno  di  ricollocazione  e'  rilasciato  nei
limiti delle disponibilita' assegnate a tale finalita' per la regione
o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24. 
  2.  L'assegno  di  ricollocazione  e'  rilasciato  dal  centro  per
l'impiego sulla base degli esiti  della  procedura  di  profilazione,
ovvero alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 20,
comma 4. 
  3. L'assegno di ricollocazione non  concorre  alla  formazione  del
reddito complessivo ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone
fisiche  e  non  e'  assoggettato  a  contribuzione  previdenziale  e
assistenziale. 
  4. L'assegno di cui al comma 1 e' spendibile al fine di ottenere un
servizio di assistenza intensiva nella ricerca  di  lavoro  presso  i
centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi
dell'articolo 12 del presente decreto, fatto  salvo  quanto  previsto
dal successivo  comma  7.  La  scelta  del  centro  per  l'impiego  o
dell'operatore  accreditato  e'  riservata  al  disoccupato  titolare
dell'assegno  di  ricollocazione.  Il  servizio  e'   richiesto   dal
disoccupato, a pena di decadenza  dallo  stato  di  disoccupazione  e
dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi  dalla  data
di rilascio dell'assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per
altri sei  nel  caso  non  sia  stato  consumato  l'intero  ammontare
dell'assegno. 
  5. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per
tutta la sua durata, sospende il  patto  di  servizio  personalizzato
eventualmente stipulato ai sensi dell'articolo  20.  Il  servizio  di
assistenza alla ricollocazione deve prevedere: 
    a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1; 
    b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la
relativa   area,   con   eventuale   percorso   di   riqualificazione
professionale mirata  a  sbocchi  occupazionali  esistenti  nell'area
stessa; 
    c) l'assunzione dell'onere del soggetto di  cui  al  comma  1  di
svolgere le attivita' individuate dal tutor; 
    d) l'assunzione dell'onere del soggetto di  cui  al  comma  1  di
accettare l'offerta di lavoro congrua rispetto  alle  sue  capacita',
aspirazioni, e possibilita' effettive, in  rapporto  alle  condizioni
del mercato del lavoro  nel  territorio  di  riferimento  nonche'  al
periodo di disoccupazione; 
    e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare
al centro per l'impiego e all'ANPAL  il  rifiuto  ingiustificato,  da
parte della persona interessata, di svolgere una delle  attivita'  di
cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma  del
punto d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo
21, commi 7 e 8; 
    f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o
a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale
conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi. 
  6. In caso di utilizzo dell'assegno  di  ricollocazione  presso  un
soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12, lo stesso e' tenuto a
darne  immediata  comunicazione  al  centro  per  l'impiego  che   ha
rilasciato al disoccupato l'assegno di ricollocazione. Il centro  per
l'impiego  e'  di  conseguenza  tenuto  ad  aggiornare  il  patto  di
servizio. 
  7.  Le  modalita'   operative   e   l'ammontare   dell'assegno   di
ricollocazione,   sono   definite   con   delibera    consiglio    di
amministrazione dell'ANPAL,  previa  approvazione  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei seguenti principi: 
    a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione  prevalentemente
a risultato occupazionale ottenuto; 
    b) definizione dell'ammontare dell'assegno di  ricollocazione  in
maniera da mantenere l'economicita' dell'attivita', considerando  una
ragionevole percentuale di casi per i quali l'attivita'  propedeutica
alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale; 
    c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di  ricollocazione  in
relazione al profilo personale di occupabilita'; 
    d) obbligo, per il soggetto erogatore  del  servizio  di  cui  al
comma 5, di fornire un'assistenza  appropriata  nella  ricerca  della
nuova occupazione, programmata,  strutturata  e  gestita  secondo  le
migliori tecniche del settore; 
    e) obbligo, per il soggetto erogatore  del  servizio  di  cui  al
comma 5, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei  confronti
degli aventi diritto. 
  8. L'ANPAL realizza il monitoraggio e  la  valutazione  comparativa
dei  soggetti  erogatori  del  servizio  di  cui  al  comma  5,   con
riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel  breve  e  nel
medio periodo per ogni profilo di occupabilita'. A tal fine,  l'ANPAL
istituisce un sistema informatico al quale i centri per l'impiego e i
soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5  sono  obbligati  a
conferire le informazioni relative  alle  richieste,  all'utilizzo  e
all'esito del servizio. Gli esiti della valutazione sono  pubblici  e
l'ANPAL ne cura la distribuzione ai  centri  per  l'impiego.  L'ANPAL
segnala ai soggetti erogatori del servizio di  cui  al  comma  5  gli
elementi di criticita' riscontrati nella fase di valutazione al  fine
di consentire le opportune azioni correttive. Decorso un  anno  dalla
segnalazione, ove le criticita' permangano, l'ANPAL valuta la  revoca
dalla  facolta'  di  operare  con  lo   strumento   dell'assegno   di
ricollocazione. 
                               Art. 24 
 
 
            Finanziamento dell'assegno di ricollocazione 
 
  1. Al finanziamento dell'assegno di  ricollocazione  concorrono  le
seguenti risorse: 
    a) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n.  147
del 2013; 
    b)  risorse  dei  programmi  operativi  cofinanziati  con   fondi
strutturali, nella misura da determinare ai sensi del comma 2. 
  2.  Allo  scopo  di  garantire  il  finanziamento  dell'assegno  di
ricollocazione, il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,
previa verifica delle compatibilita' finanziaria  e  dell'assenza  di
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, le regioni  e  le  province  autonome,
definiscono, con intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, un  piano  di  utilizzo  coordinato  di  fondi  nazionali  e
regionali, nonche' dei programmi  operativi  cofinanziati  dal  Fondo
Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con  fondi  nazionali  negli
ambiti di intervento del Fondo  Sociale  Europeo,  nel  rispetto  dei
regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi strutturali. 
  3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge n.  92
del 2012, l'INPS versa all'ANPAL una somma pari al trenta  per  cento
dell'indennita' mensile residua  che  sarebbe  stata  corrisposta  al
lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive  del  lavoro
di cui all'articolo 1, comma  215,  della  legge  n.  147  del  2013.
All'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012,  le  parole
"cinquanta per cento" sono  sostituite  dalle  seguenti:  «venti  per
cento». 
                               Art. 25 
 
 
                      Offerta di lavoro congrua 
 
  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede  alla
definizione di offerta di lavoro  congrua,  su  proposta  dell'ANPAL,
sulla base dei seguenti principi: 
    a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate; 
    b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi
di trasporto pubblico; 
    c) durata della disoccupazione; 
    d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla
indennita' percepita nell'ultimo mese precedente, da computare  senza
considerare  l'eventuale  integrazione  a   carico   dei   fondi   di
solidarieta',  di  cui  agli  articoli  26  e  seguenti  del  decreto
legislativo attuativo della delega di cui all'articolo  1,  comma  2,
della legge n. 183 del 2014. 
  2. I fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26 e  seguenti  del
decreto legislativo attuativo della delega  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, della legge n.  183  del  2014,  possono  prevedere  che  le
prestazioni integrative di cui all'articolo 3, comma 11, lettera  a),
della legge n. 92 del 2012,  continuino  ad  applicarsi  in  caso  di
accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella  misura  massima
della differenza tra l'indennita' complessiva inizialmente  prevista,
aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione. 
  3. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al comma  1,
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 41,
e 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
                               Art. 26 
 
 
Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno  al
                               reddito 
 
  ((1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo  sviluppo  delle
competenze acquisite, i lavoratori  che  fruiscono  di  strumenti  di
sostegno del reddito in costanza di  rapporto  di  lavoro  nonche'  i
lavoratori  sottoposti  a  procedure  di  mobilita'  possono   essere
chiamati a svolgere attivita' a fini di pubblica utilita' a beneficio
della comunita' territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il
coordinamento di amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  e  successive
modificazioni, nel territorio del comune ove siano residenti)). 
  2. Allo scopo di dar corso alle attivita' di cui  al  comma  1,  le
regioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del  2001,
operanti sul territorio, specifiche  convenzioni,  sulla  base  della
convenzione quadro predisposta dall'ANPAL. 
  3. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attivita' di cui al comma 1
non determina  l'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  e  deve
avvenire in  modo  da  non  incidere  sul  corretto  svolgimento  del
rapporto di lavoro in corso. 
  4. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti  di  sostegno
al reddito, sono impegnati nei limiti massimi di  orario  settimanale
corrispondente alla  proporzione  tra  il  trattamento  stesso  e  il
livello retributivo  iniziale,  calcolato  al  netto  delle  ritenute
previdenziali  ed  assistenziali,  previsto  per  i  dipendenti   che
svolgono   attivita'   analoghe   presso   il   soggetto    promotore
dell'intervento. 
  5. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere  l'adibizione
alle attivita' di cui al comma 1, da parte di lavoratori disoccupati,
con piu' di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto
al pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavoratori  di  cui  al
presente comma, utilizzati in  attivita'  di  cui  al  comma  1,  non
possono eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali e  ad  essi
compete un importo mensile pari  all'assegno  sociale,  eventualmente
riproporzionato in caso di orario di lavoro  inferiore  alle  20  ore
settimanali. Tale assegno e' erogato dall'INPS previa  certificazione
delle  presenze  secondo  le  modalita'  fissate  dall'INPS  a   cura
dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non
diversamente  disposto,  le  disposizioni   in   materia   di   Nuova
Assicurazione Sociale per l'Impiego. Gli oneri restano a carico delle
amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti. 
  6. All'assegno di cui al comma 5 si applicano  le  disposizioni  di
cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015. 
  7. L'assegno di cui al comma 5 e' incompatibile con  i  trattamenti
pensionistici   diretti   a   carico   dell'assicurazione    generale
obbligatoria per l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei
lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi  ed
esclusivi  dell'assicurazione  medesima,   nonche'   delle   gestioni
speciali  dei  lavoratori  autonomi,   e   con   i   trattamenti   di
pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attivita' di  cui  al
comma 1, i titolari di assegno o di pensione di  invalidita'  possono
optare per il trattamento di cui al comma 5. Sono  invece  cumulabili
con il trattamento di cui al predetto  comma  5,  gli  assegni  e  le
pensioni di invalidita' civile nonche' le pensioni  privilegiate  per
infermita' contratta a causa del servizio obbligatorio di leva. 
  8.  I  soggetti  utilizzatori  attivano  in  favore  dei   soggetti
coinvolti  nelle  attivita'  di  cui  al  comma  1  idonee  coperture
assicurative presso l'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e  le  malattie
professionali connesse allo  svolgimento  dell'attivita'  lavorativa,
nonche' per la responsabilita' civile verso terzi. 
  9. Le attivita' di cui al comma 1 sono organizzate in modo  che  il
lavoratore possa godere di un adeguato periodo  di  riposo,  entro  i
termini di durata  dell'impegno.  Durante  i  periodi  di  riposo  e'
corrisposto l'assegno. 
  10. Le assenze per malattia, purche' documentate, non comportano la
sospensione dell'assegno di cui al comma 5. I  soggetti  utilizzatori
stabiliscono tra le condizioni di  utilizzo  il  periodo  massimo  di
assenze per malattia compatibile con il buon andamento del  progetto.
Le  assenze  dovute  a  motivi  personali,  anche  se   giustificate,
comportano la  sospensione  dell'assegno.  E  facolta'  del  soggetto
utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e
in tal caso non viene operata detta sospensione. Nel caso di  assenze
protratte e ripetute nel tempo  che  compromettano  i  risultati  del
progetto,  e'  facolta'  del  soggetto  utilizzatore  richiedere   la
sostituzione del lavoratore. Nel caso di  assenze  per  infortunio  o
malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno  per
le giornate non coperte dall'indennita' erogata  dall'INAIL  e  viene
riconosciuto il diritto a partecipare alle attivita'  progettuali  al
termine del periodo di inabilita'. 
  11. Per i periodi di impegno nelle attivita' di lavori  socialmente
utili per i quali e' erogato l'assegno  di  cui  al  comma  5,  trova
applicazione  il  riconoscimento  d'ufficio  di  cui   al   comma   9
dell'articolo  7  della  legge  n.  223  del  1991,  ai   soli   fini
dell'acquisizione  dei  requisiti  assicurativi  per  il  diritto  al
pensionamento. E' comunque consentita la possibilita' di riscatto dei
periodi  di  utilizzazione  nei  lavori  socialmente  utili  ai  fini
pensionistici, ai sensi  della  normativa  vigente  in  materia,  con
particolare  riguardo  agli  articoli  5  e  seguenti   del   decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184. 
  12. Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, si applicano ai soli progetti di attivita' e lavori  socialmente
utili che hanno avuto inizio  prima  della  data  di  adozione  della
convenzione quadro di cui al comma 2. 
                               Art. 27 
 
 
                  Collocamento della gente di mare 
 
  1. Al collocamento della gente di mare si applicano  le  norme  del
presente decreto. 
  2.  Le  Capitanerie  di  porto  possono   svolgere   attivita'   di
intermediazione  tra  domanda  ed  offerta   di   lavoro   ai   sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in  raccordo
con le strutture regionali e con l'ANPAL. 
  3. Sulla base di specifiche convenzioni tra l'ANPAL e il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   vengono   individuate   le
Capitanerie  di   porto   autorizzate   a   svolgere   attivita'   di
intermediazione  ai  sensi  del  comma  2,  prevedendo  altresi'   le
modalita' di accesso al sistema informativo di  cui  all'articolo  14
del presente decreto. 
                               Art. 28 
 
 
                Livelli essenziali delle prestazioni 
 
  1. Ferma restando le necessita' di prevedere obiettivi  annuali  ai
sensi dell'articolo 2 del presente decreto, anche al  fine  di  tener
conto della situazione di fatto e  delle  peculiarita'  territoriali,
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le norme contenute
nei seguenti articoli del presente decreto: 
    a) articolo 11, comma 1, lettere da a) a d); 
    b) articolo 18; 
    c) articolo 20; 
    d) articolo 21, comma 2; 
    e) articolo 23. 

Capo III

RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

                               Art. 29 
 
 
                      Riordino degli incentivi 
 
  1.  L'articolo  1  del  decreto-legge  28  giugno  2013,   n.   76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99,  e'
abrogato. Sono fatti salvi gli effetti in relazione alle assunzioni e
trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del  presente
decreto, fino a completa fruizione degli incentivi spettanti. 
  2. Presso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  n.  185  del
2008, viene creato un apposito piano gestionale per il  finanziamento
di politiche attive del lavoro. 
  3. Sul piano gestionale di cui al comma 2 affluiscono  le  seguenti
risorse: 
    a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del  decreto-legge
n. 76 del 2013, relative agli anni 2015 e 2016; 
    b) le risorse di cui all'articolo 32, comma 5. 
                               Art. 30 
 
 
        Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione 
 
  1. Allo scopo di assicurare la trasparenza e il coordinamento degli
incentivi  all'occupazione,  e'   istituito,   presso   l'ANPAL,   il
repertorio nazionale degli  incentivi  occupazionali  e  del  lavoro,
contenente, in relazione a ciascuno schema  incentivante,  almeno  le
seguenti informazioni: 
    a) categorie di lavoratori interessati; 
    b) categorie di datori di lavoro interessati; 
    c) modalita' di corresponsione dell'incentivo; 
    d) importo e durata dell'incentivo; 
    e) ambito territoriale interessato; 
    f) conformita' alla normativa in materia di aiuti di stato. 
  2.  Ai  fini   del   presente   decreto   costituiscono   incentivi
all'occupazione i benefici  normativi  o  economici  riconosciuti  ai
datori di lavoro in relazione all'assunzione di specifiche  categorie
di lavoratori. 
  3. Le regioni e le province autonome  che  intendano  prevedere  un
incentivo all'occupazione ne danno comunicazione all'ANPAL. 
  4. Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e  la  riduzione
degli oneri amministrativi,  i  benefici  economici  connessi  ad  un
incentivo  all'occupazione  sono  riconosciuti  di  regola   mediante
conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali. 
                               Art. 31 
 
 
           Principi generali di fruizione degli incentivi 
 
  1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si
definiscono i seguenti principi: 
    a)  gli  incentivi  non  spettano  se  l'assunzione   costituisce
attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge  o
della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il  lavoratore
avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto  di
somministrazione; 
    b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di
precedenza, stabilito dalla legge o dal  contratto  collettivo,  alla
riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel  caso  in
cui, prima dell'utilizzo  di  un  lavoratore  mediante  contratto  di
somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la
riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di  precedenza  per
essere stato  precedentemente  licenziato  da  un  rapporto  a  tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine; 
    c)  gli  incentivi  non  spettano  se  il  datore  di  lavoro   o
l'utilizzatore  con  contratto  di  somministrazione  hanno  in  atto
sospensioni dal lavoro  connesse  ad  una  crisi  o  riorganizzazione
aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione  o  la
somministrazione  siano  finalizzate  all'assunzione  di   lavoratori
inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto  dai  lavoratori
sospesi o da impiegare in diverse unita' produttive; 
    d) gli incentivi non spettano con riferimento a  quei  lavoratori
che sono stati licenziati nei sei mesi  precedenti  da  parte  di  un
datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta  assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti  con  quelli  del  datore  di
lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta  con
quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; 
    e) con riferimento al contratto di  somministrazione  i  benefici
economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto
di lavoro sono trasferiti in capo  all'utilizzatore  e,  in  caso  di
incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato
in capo all'utilizzatore; 
    f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento
occupazionale  netto  della  forza  lavoro  mediamente  occupata,  il
calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori
dipendenti equivalente a tempo pieno  del  mese  di  riferimento  con
quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla  nozione
di  "impresa  unica"  di  cui  all'articolo  2,  paragrafo   2,   del
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
escludendo dal computo della base occupazionale media di  riferimento
sono esclusi i lavoratori che  nel  periodo  di  riferimento  abbiano
abbandonato il posto di lavoro  a  causa  di  dimissioni  volontarie,
invalidita', pensionamento per  raggiunti  limiti  d'eta',  riduzione
volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. 
  2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e  della
loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore  ha  prestato
l'attivita' in favore dello  stesso  soggetto,  a  titolo  di  lavoro
subordinato o  somministrato;  non  si  cumulano  le  prestazioni  in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti  di
diversi utilizzatori, anche se  fornite  dalla  medesima  agenzia  di
somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma  1,  lettere
a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che  tra  gli
utilizzatori   ricorrano    assetti    proprietari    sostanzialmente
coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. 
  3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni  telematiche  obbligatorie
inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o  di
somministrazione producono la perdita di quella parte  dell'incentivo
relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato
e la data della tardiva comunicazione. 
                               Art. 32 
 
Incentivi per il contratto di  apprendistato  per  la  qualifica,  il
  diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di
  alta formazione e ricerca 
 
  1. A titolo  sperimentale,  per  le  assunzioni  con  contratto  di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di   istruzione   secondaria   superiore   e   il   certificato    di
specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di  entrata
in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre  2016,  si
applicano i seguenti benefici: 
    a) non trova applicazione il contributo di licenziamento  di  cui
all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012; 
    b) l'aliquota contributiva del 10 per cento di  cui  all'articolo
1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta  al  5
per cento; 
    c) e' riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico  del
datore di lavoro di finanziamento dell'ASpI di cui  all'articolo  42,
comma 6, lettera f), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81  e
dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della  legge  n.  845
del 1978. 
  2. Agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di
cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2015. 
  3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina  organica
dei contratti di lavoro e la revisione della  normativa  in  tema  di
mansioni, a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le  risorse
di cui di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a),  della  legge  n.
144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di  euro  per  ciascuna
annualita' da destinare al finanziamento dei percorsi formativi degli
anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all'apprendistato per la qualifica
e il diploma  professionale,  il  diploma  di  istruzione  secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica  superiore,  e
dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai  sensi
dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del  2014  e
del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La sperimentazione  di
cui al primo periodo del presente comma e'  finalizzata  a  elaborare
modelli per l'occupazione dei giovani di cui all'articolo  43,  comma
1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed e'  promossa  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca,  d'intesa
con le Regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  anche
avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, nei
limiti delle risorse di cui al primo periodo del  presente  comma  da
destinare prioritariamente ai percorsi di formazione nell'ambito  del
sistema di istruzione e formazione professionale. 
  4. All'articolo 22, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.  183,
le parole da «di cui il 50 per cento» fino alla fine del  comma  sono
soppresse. 
  5. All'articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53  il  comma  4  e'
abrogato. Le conseguenti relative risorse, pari a 7.500.000 euro  per
l'anno 2015 e a  14.993.706,97  euro  annui  a  decorrere  dal  2016,
restano a carico del Fondo sociale per occupazione  e  formazione  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009,  n.  2  ed  affluiscono  al  piano  gestionale  di  cui
all'articolo 29, comma 2. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del  presente  articolo,
pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni  2015  e  2016  per
quanto attiene al comma 3 e valutati  in  0,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, 6,2 milioni di euro per l'anno  2016,  10,7  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 per  quanto  attiene
ai commi 1 e 2,si provvede: 
    a)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2015  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  107,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    b)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2016  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
    c) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,2 milioni  di
euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019  e  0,1  milioni  di
euro  per  l'anno  2020  mediante  corrispondente   riduzione   degli
stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3. 
  7. Ai sensi dell'articolo 17, comma  12  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del
sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012,  provvedono  al
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di
cui ai commi 1 e  2  del  presente  articolo.  Nel  caso  in  cui  si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti  rispetto
alle  previsioni  delle  minori   relative   entrate,   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze  provvede,  sentito  il  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con   proprio   decreto   alla
rideterminazione dei benefici contributivi di cui al comma 1. 
  8. Per gli  anni  2016  e  2017,  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul  lavoro  e  le  malattie  professionali  degli  allievi
iscritti  ai  corsi  ordinamentali   di   istruzione   e   formazione
professionale curati dalle istituzioni  formative  e  dagli  istituti
scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per  l'erogazione  dei
percorsi di istruzione e formazione professionale, e' dovuto, in  via
sperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio  speciale
unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U.  1124/1965.  Con  Decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL,  sono
stabiliti  l'ammontare  del  premio  speciale  e  le   modalita'   di
applicazione tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del limite
di spesa di cui al quarto periodo del presente comma. Ai  fini  della
determinazione del  premio  e  del  suo  aggiornamento  annuo  si  fa
riferimento  al  minimale  giornaliero  di  rendita.   Per   favorire
l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la  determinazione  del
predetto premio speciale unitario non si  tiene  conto  dei  maggiori
oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti
negli ambienti di lavoro nel limite massimo  di  minori  entrate  per
premi per l'INAIL pari a 5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2016 e 2017, in relazione alle quali e' previsto un trasferimento  di
pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato. Ai  relativi
oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 si
provvede: 
    a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a  5  milioni  di
euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del  fondo  di
cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    b)  quanto  a  1  milione  di  euro  per  l'anno  2016   mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui  all'articolo  29,
comma 3; 
    c)  quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2016   mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge  29   novembre   2008,   n.    185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

Capo IV

DISPOSIZIONI URGENTI E FINALI

                               Art. 33 
 
 
                        Centri per l'impiego 
 
  1. Allo scopo di garantire livelli  essenziali  di  prestazioni  in
materia di servizi e politiche attive del lavoro,  l'importo  di  cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 19  giugno  2015  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  e'
incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2015  e
2016. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 e' apportata una riduzione pari  a  50
milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 della  dotazione  di  cui
all'articolo 1, comma 12, lettera a), del  decreto-legge  n.  76  del
2013. Le predette risorse sono versate al Fondo di rotazione  di  cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
                               Art. 34 
 
 
                Abrogazioni e norme di coordinamento 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) articolo 2, comma 1, lettera i), del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276; 
    b) articolo 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
    c) articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno  1997,
n. 196; 
    d) decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468; 
    e) decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; 
    f) articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144; 
    g) decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ad eccezione degli
articoli 1-bis e 4-bis; 
    h) articolo 4, commi 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
    l) articolo 17, commi da 2 a 7, del decreto legislativo  4  marzo
2015, n. 22. 
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, le disposizioni
di cui all'articolo 4, commi da 40 a 45, della legge 28 giugno  2012,
n. 92, sono abrogate a far data dall'adozione del decreto di cui agli
articoli 20, comma 1, 21, comma 2 e  22,  comma  2,  e  non  trovano,
comunque, applicazione a far data dalla stipula del patto di servizio
personalizzato. 
  3. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9,  comma  3,  le  parole  «il  cui  reddito  sia
inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato  di
disoccupazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  cui  reddito
corrisponda a un'imposta  lorda  pari  o  inferiore  alle  detrazioni
spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917»; 
    b) agli articoli 10, comma 1, e  15,  comma  12,  le  parole  «un
reddito inferiore al limite utile ai fini della  conservazione  dello
stato di disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: « un reddito
che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore  alle  detrazioni
spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917». 
                               Art. 35 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 settembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando