DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2016, n. 144

Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76. (16G00156)
 
 Vigente al: 5-11-2016  
 
 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 20 maggio 2016,  n.  76,  recante  «Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze»; 
  Visto in particolare l'articolo 1, comma 34, della legge n. 76  del
2016 che prevede che con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno,  sono  stabilite  le
disposizioni  transitorie  necessarie  per  la  tenuta  dei  registri
nell'archivio dello stato civile nelle more  dell'entrata  in  vigore
dei decreti legislativi di cui allo  stesso  articolo  1,  comma  28,
lettera a); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396, recante «Regolamento per la revisione  e  la  semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo  2,  comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  recante  «Misure
urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la
definizione  dell'arretrato   in   materia   di   processo   civile»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014,  n.  162
ed, in particolare, gli articoli 6 e 12; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio 2016; 
  Su proposta del Ministro dell'interno; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Richiesta di costituzione dell'unione civile 
 
  1. Al fine di costituire un'unione civile, ai sensi della legge  20
maggio  2016,  n.  76,  di  seguito  denominata  legge,  due  persone
maggiorenni  dello  stesso  sesso  fanno   congiuntamente   richiesta
all'ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta. 
  2. Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare: 
    a) il nome e il cognome, la  data  e  il  luogo  di  nascita;  la
cittadinanza; il luogo di residenza; 
    b)  l'insussistenza  delle  cause  impeditive  alla  costituzione
dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge. 
  3. L'ufficiale dello stato civile, verificati i presupposti di  cui
al comma 1, redige immediatamente processo verbale della richiesta  e
lo sottoscrive unitamente alle parti, che invita, dandone  conto  nel
verbale, a comparire di fronte a se'  in  una  data,  indicata  dalle
parti, immediatamente successiva al termine di  cui  all'articolo  2,
comma 1, per  rendere  congiuntamente  la  dichiarazione  costitutiva
dell'unione. 
  4.  Se  una  delle  parti,  per  infermita'  o   altro   comprovato
impedimento, e' nell'impossibilita' di recarsi  alla  casa  comunale,
l'ufficiale si trasferisce  nel  luogo  in  cui  si  trova  la  parte
impedita e riceve la richiesta  di  cui  al  presente  articolo,  ivi
presentata congiuntamente da entrambe le parti. 
                               Art. 2 
 
 
                              Verifiche 
 
  1. Entro  quindici  giorni  dalla  presentazione  della  richiesta,
l'ufficiale   dello   stato   civile   verifica   l'esattezza   delle
dichiarazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  e  puo'  acquisire
d'ufficio eventuali  documenti  che  ritenga  necessari  per  provare
l'inesistenza delle cause impeditive indicate nell'articolo 1,  comma
4, della legge. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 l'ufficiale adotta ogni misura per  il
sollecito svolgimento dell'istruttoria e puo' chiedere  la  rettifica
di  dichiarazioni  erronee  o  incomplete  nonche'  l'esibizione   di
documenti. 
  3. Se e' accertata l'insussistenza dei presupposti o la sussistenza
di una causa impeditiva, l'ufficiale ne da' a  ciascuna  delle  parti
immediata comunicazione. 
                               Art. 3 
 
 
Costituzione dell'unione e  registrazione  degli  atti  nell'archivio
                         dello stato civile 
 
  1. Le parti, nel giorno indicato nell'invito, rendono personalmente
e  congiuntamente,   alla   presenza   di   due   testimoni,   avanti
all'ufficiale dello stato civile del comune ove e'  stata  presentata
la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un'unione  civile.
Nella dichiarazione le parti confermano l'assenza di cause impeditive
di cui all'articolo 1, comma 4, della legge. 
  2. L'ufficiale, ricevuta la dichiarazione di cui al comma 1,  fatta
menzione del contenuto dei commi 11 e 12 dell'articolo 1 della legge,
redige apposito processo verbale, sottoscritto unitamente alle  parti
e ai testimoni, cui allega il verbale della richiesta. 
  3. La registrazione degli atti dell'unione  civile,  costituita  ai
sensi del comma 2,  e'  eseguita  mediante  iscrizione  nel  registro
provvisorio delle unioni civili  di  cui  all'articolo  9.  Gli  atti
iscritti sono inoltre oggetto di annotazione nell'atto di nascita  di
ciascuna delle parti. A tal  fine,  l'ufficiale  che  ha  redatto  il
processo verbale di cui al comma 2  lo  trasmette  immediatamente  al
comune di nascita di ciascuna delle parti, conservandone  l'originale
nei propri archivi. 
  4. Nella dichiarazione di cui al presente articolo le parti possono
rendere la dichiarazione di  scelta  del  regime  patrimoniale  della
separazione dei beni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge. 
  5. La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o  di
entrambe  le  parti  nel  giorno  indicato  nell'invito  equivale   a
rinuncia. L'ufficiale redige  processo  verbale,  sottoscritto  anche
dalla parte e dai testimoni ove presenti, e lo archivia unitamente al
verbale della richiesta nel registro provvisorio. 
  6. Se una delle  parti,  per  infermita'  o  per  altro  comprovato
impedimento, e' nell'impossibilita' di recarsi  alla  casa  comunale,
l'ufficiale si trasferisce  nel  luogo  in  cui  si  trova  la  parte
impedita  e,  ivi,  alla  presenza  di  due  testimoni,   riceve   la
dichiarazione costitutiva di cui al presente articolo. 
  7. Nel caso di imminente  pericolo  di  vita  di  una  delle  parti
l'ufficiale dello stato civile riceve  la  dichiarazione  costitutiva
anche in assenza di richiesta, previo giuramento delle  parti  stesse
sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione  dell'unione  e
sull'assenza di cause impeditive di  cui  all'articolo  1,  comma  4,
della legge. 
                               Art. 4 
 
 
                      Scelta del cognome comune 
 
  1. Nella dichiarazione di cui  all'articolo  3,  le  parti  possono
indicare il cognome  comune  che  hanno  stabilito  di  assumere  per
l'intera durata dell'unione ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della
legge. La parte puo' dichiarare  all'ufficiale  di  stato  civile  di
voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso,  a  quello
comune. 
  2. A seguito della dichiarazione di cui al  comma  1  i  competenti
uffici  procedono   alla   annotazione   nell'atto   di   nascita   e
all'aggiornamento della scheda anagrafica. 
                               Art. 5 
 
 
Unione costituita a seguito della rettificazione di sesso di uno  dei
                               coniugi 
 
  1. I coniugi che, a seguito della rettificazione di sesso di uno di
loro, intendano avvalersi di quanto disposto dall'articolo  1,  comma
27,  della  legge,  rendono  personalmente   apposita   dichiarazione
congiunta all'ufficiale dello stato civile del comune  nel  quale  fu
iscritto o trascritto l'atto di matrimonio. 
  2. Per l'eventuale scelta del cognome comune si applica  l'articolo
4. 
  3. Gli atti dell'unione civile di cui  al  presente  articolo  sono
annotati nell'atto di matrimonio delle parti e nei relativi  atti  di
nascita. 
                               Art. 6 
 
 
       Scioglimento dell'unione civile per accordo delle parti 
 
  1. L'accordo delle parti concluso, ai sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   132,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,  ai  fini  dello
scioglimento dell'unione civile e' ricevuto dall'ufficiale  di  stato
civile del comune di residenza di una delle parti o del comune presso
cui  e'  iscritta   o   trascritta   la   dichiarazione   costitutiva
dell'unione. L'accordo e' iscritto  nel  registro  provvisorio  delle
unioni civili ed e' annotato negli atti di nascita di ciascuna  delle
parti, a cura dei competenti uffici. 
  2. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione di  negoziazione
assistita, conclusa ai sensi dell'articolo  6  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre  2014,  n.  162,  deve  essere   trascritto   nel   registro
provvisorio delle unioni civili ed annotato negli atti di nascita  di
ciascuna delle parti, a cura dei competenti uffici. 
  3.  Qualora  lo  scioglimento  abbia  ad  oggetto  l'unione  civile
costituita con le modalita' di  cui  al  precedente  articolo  5,  lo
scioglimento e' annotato anche nell'atto di matrimonio delle parti. 
  4. Ai fini dello scioglimento di  cui  all'articolo  1,  comma  24,
della legge, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del
presente articolo. 
                               Art. 7 
 
 
          Documento attestante la costituzione dell'unione 
 
  1.  Spetta  all'ufficiale  dello  stato  civile  il  rilascio   del
documento attestante la  costituzione  dell'unione,  recante  i  dati
anagrafici delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della
residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza  dei  testimoni
ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge. 
  2. Nei documenti e atti in  cui  e'  prevista  l'indicazione  dello
stato civile, per le  parti  dell'unione  civile  sono  riportate,  a
richiesta degli interessati, le seguenti formule: «unito  civilmente»
o «unita civilmente». 
                               Art. 8 
 
 
                      Trascrizioni e nulla osta 
 
  1. Sono trascritte negli  archivi  dello  stato  civile  le  unioni
civili costituite all'estero secondo la  legge  italiana  davanti  al
capo dell'ufficio consolare, competente in base alla residenza di una
delle due parti. 
  2. Lo straniero che vuole costituire  in  Italia  un'unione  civile
deve presentare all'ufficiale dello stato civile, nella richiesta  di
cui all'articolo 1, anche una dichiarazione dell'autorita' competente
del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta  le  leggi  cui  e'
sottoposto, nulla osta all'unione civile. 
  3.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  legislativi  di   cui
all'articolo 1, comma  28,  lettera  a),  della  legge  gli  atti  di
matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso  formati
all'estero,  sono  trasmessi  dall'autorita'  consolare,   ai   sensi
dell'articolo 17  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
novembre 2000, n.  396,  ai  fini  della  trascrizione  nel  registro
provvisorio di cui all'articolo 9. 
                               Art. 9 
 
 
         Registro provvisorio delle unioni civili e formule 
 
  1. E' istituito presso ciascun comune il registro provvisorio delle
unioni civili. 
  2. Gli atti di stato civile di cui al presente decreto sono redatti
secondo le apposite formule da approvare  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 12 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, adottato entro  il  termine
di cinque giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
                               Art. 10 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  fino
all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti  nell'articolo
1, comma 28, della legge. 
  2. All'attuazione delle disposizioni del  presente  regolamento  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
                               Art. 11 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 23 luglio 2016 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                 dei ministri         
                                                     Renzi            
Il Ministro dell'interno 
           Alfano        
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2016 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 2093