DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2016, n. 129

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. (16G00142)
 
 Vigente al: 6-9-2016  
 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2010/64/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione   europea,   ed,   in
particolare, l'allegato B; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed,  in
particolare, l'articolo 31, comma 5; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  32,   recante
disposizioni  per  l'attuazione  della   direttiva   2010/64/UE   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010,  sul  diritto
alla interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 25 marzo 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministro  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Modifiche all'articolo 1 
             del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 4  marzo  2014,
n. 32, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) all'articolo  146,  dopo  il  comma  2,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "2-bis.  Quando  l'interprete  o  il   traduttore   risiede   nella
circoscrizione di altro tribunale, l'autorita'  procedente,  ove  non
ritenga di  procedere  personalmente,  richiede  al  giudice  per  le
indagini preliminari del luogo il compimento delle attivita'  di  cui
ai commi precedenti."». 
                               Art. 2 
 
 
                      Modifiche all'articolo 2 
             del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4  marzo  2014,
n. 32, prima della lettera a) e' premessa la seguente: 
    «0a) dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente: 
  "Art. 51-bis (Assistenza dell'interprete e traduzione degli  atti).
- 1. Per ciascuno dei  casi  previsti  dall'articolo  143,  comma  1,
secondo periodo, del codice,  l'imputato  ha  diritto  all'assistenza
gratuita dell'interprete per un colloquio con il  difensore.  Se  per
fatti o circostanze particolari l'esercizio  del  diritto  di  difesa
richiede lo svolgimento di piu' colloqui in riferimento al compimento
di   un   medesimo   atto    processuale,    l'assistenza    gratuita
dell'interprete puo' essere assicurata per piu' di un colloquio. 
  2. Quando  ricorrono  particolari  ragioni  di  urgenza  e  non  e'
possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di  cui
all'articolo  143,  comma  2,  del  codice  l'autorita'   giudiziaria
dispone, con decreto motivato, se cio' non pregiudica il  diritto  di
difesa  dell'imputato,  la   traduzione   orale,   anche   in   forma
riassuntiva, redigendo contestualmente verbale. 
  3. L'imputato puo'  rinunciare  espressamente,  anche  a  mezzo  di
procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti. La rinuncia
produce  effetti  solo  se   l'imputato   ha   consapevolezza   delle
conseguenze che  da  essa  derivano,  anche  per  avere  a  tal  fine
consultato il difensore. In tal  caso  il  contenuto  degli  atti  e'
tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva. 
  4. Nei casi di cui ai  commi  2  e  3  della  traduzione  orale  e'
effettuata anche la riproduzione fonografica. 
  5. Ove vi siano strumenti tecnici  idonei,  l'autorita'  procedente
puo' disporre l'assistenza dell'interprete mediante l'utilizzo  delle
tecnologie di comunicazione a distanza, salvo che cio' possa  causare
concreto pregiudizio al diritto di difesa."». 
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4  marzo  2014,
n. 32, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) dopo l'articolo 67 e' inserito il seguente: 
  "67-bis (Elenco nazionale degli interpreti e traduttori). - 1. Ogni
tribunale trasmette per via telematica al Ministero  della  giustizia
l'elenco aggiornato, in formato elettronico, degli interpreti  e  dei
traduttori iscritti nell'albo dei  periti  di  cui  all'articolo  67.
L'autorita' giudiziaria si avvale di tale elenco nazionale  e  nomina
interpreti e traduttori  diversi  da  quelli  ivi  inseriti  solo  in
presenza di specifiche e particolari esigenze. 
  2.  L'elenco  nazionale  di  cui  al  comma   1   e'   consultabile
dall'autorita'  giudiziaria,   dagli   avvocati   e   dalla   polizia
giudiziaria sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, nel
rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati  personali.
Le modalita' di consultazione dell'elenco nazionale sono definite con
decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro  il  termine
di  otto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione."». 
                               Art. 3 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 23 giugno 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Ministro   degli
                                affari esteri  e  della  cooperazione
                                internazionale 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando