DECRETO LEGISLATIVO 8 agosto 1991, n. 257
Vigente al: 3-9-2016
Art. 1. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 368))
Art. 2. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 368))
Art. 3. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 368)) ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 ha disposto (con l'art. 46, comma 3) che "Sono abrogate [...] il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2".
Art. 4. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 368))
Art. 5. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 368))
Art. 6. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 368))
Art. 7. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 368))
Art. 8. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 368)) ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 ha disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 39 e 41 si applicano dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1; fino all'entrata in vigore del predetto provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257".