DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1989, n. 271

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
 
 Vigente al: 3-9-2016  
 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa
al Governo della Repubblica per  l'emanazione  del  nuovo  codice  di
procedura penale; 
   Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  settembre
1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 20 gennaio 1989; 
   Visto il parere espresso in data 21 marzo 1989  dalla  Commissione
parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge  n.
81 del 1987; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 19 maggio 1989; 
   Visto il parere espresso in data 23 giugno 1989 dalla  Commissione
parlamentare a norma degli articoli 8, comma  3,  e  9  della  citata
legge n. 81 del 1987; 
   Visti i pareri espressi in data 15 e 16 marzo e 28 giugno 1989 dal
Consiglio superiore della magistratura; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 21 luglio 1989; 
   Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                   il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
   1.  E'  approvato  il  testo  delle  norme   di   attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,  allegato
al presente decreto. 
   2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in   vigore
contestualmente al codice di procedura penale, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447. 
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Dato a Roma, addi' 28 luglio 1989 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI RELATIVE AL GIUDICE

                               Art. 1 
(( (Modalita' di determinazione della competenza per  i  procedimenti
                     riguardanti i magistrati). 
  1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il
distretto di corte d'appello nel cui capoluogo  ha  sede  il  giudice
competente e' determinato sulla base della tabella  A  allegata  alle
presenti norme)). 
                               Art. 2 
                       (Riunione di processi) 
  1.  Se  piu'  processi  che  possono   essere   riuniti   a   norma
dell'articolo 17 del codice pendono davanti a  diversi  giudici  o  a
diverse  sezioni  dello  stesso  ufficio  giudiziario,  il  dirigente
dell'ufficio o della sezione designa per  la  eventuale  riunione  il
giudice o la sezione  cui  e'  stato  assegnato  per  primo  uno  dei
processi, salvo che sussistano rilevanti esigenze di servizio  ovvero
la designazione possa pregiudicare la rapida definizione dei processi
medesimi. In tali ultime ipotesi provvede con decreto motivato. 
  ((1-bis. Fermo quanto previsto dalla seconda parte del comma 1, nel
caso indicato dall'articolo 17 comma 1-bis del  codice  il  dirigente
dell'ufficio o della sezione  designa  per  l'eventuale  riunione  il
giudice o la sezione che procede in composizione  collegiale  cui  e'
stato assegnato per primo uno dei processi. Se la riunione non  viene
disposta, gli atti sono restituiti.)) 

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO II
DISPOSIZIONI
RELATIVE AL PUBBLICO MINISTERO

                               Art. 3. 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2006, N. 106)) 
                               Art. 4 
                 (Contrasto tra pubblici ministeri) 
  1. Quando ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 54 comma  2  del
codice, il pubblico ministero trasmette immediatamente al procuratore
generale presso la corte di appello o presso la corte  di  cassazione
gli atti del procedimento in originale o in copia. 
                             Art. 4-bis. 
(( (Formalita' delle richieste  per  la  trasmissione  a  un  diverso
                   ufficio del pubblico ministero) 
 
  1.  La  richiesta  al  procuratore  generale  di  cui  all'articolo
54-quater, comma 3, del codice,  deve  essere  depositata  presso  la
segreteria  del  medesimo,  unitamente  a   copia   della   richiesta
presentata al pubblico ministero. 
  2. Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero
che deve procedere,  il  procuratore  generale  presso  la  corte  di
appello o presso la Corte di cassazione, verificata  l'ammissibilita'
della richiesta, puo' richiedere la trasmissione di copia degli  atti
del procedimento)). 

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO III
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

                               Art. 5 
         (Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria) 
  1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli  ufficiali
e dagli  agenti  di  polizia  giudiziaria  della  polizia  di  Stato,
dell'arma dei carabinieri  e  del  corpo  della  guardia  di  finanza
((nonche' del Corpo forestale dello Stato)). 
  2. Quando lo richiedono particolari  esigenze  di  specializzazione
dell'attivita' di polizia giudiziaria, su richiesta  del  procuratore
generale  presso  la  corte  di  appello  e  del  procuratore   della
Repubblica interessato, possono essere applicati presso  le  sezioni,
con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali  e
agenti di polizia  giudiziaria  di  altri  organi.  Si  osservano  le
disposizioni dell'articolo 8 in quanto applicabili. 
  3. Al personale indicato nel comma 2 si applicano  le  disposizioni
dell'articolo 10. 
                               Art. 6 
             (Costituzione dell'organico delle sezioni) 
  ((1. L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria e'  costituito
da personale  in  numero  non  inferiore  al  doppio  di  quello  dei
magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica.)) 
  2. Almeno due terzi dell'organico sono riservati  ad  ufficiali  di
polizia giudiziaria. 
  3. Fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2,  entro  il  15
gennaio di ogni  biennio  il  ministro  di  grazia  e  giustizia,  di
concerto con i ministri dell'interno, della difesa e  delle  finanze,
determina con decreto l'organico delle sezioni,  tenuto  conto  delle
esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria
e  sentito  il  procuratore  generale  presso  la  corte  di  appello
interessato. Nel decreto e' fissato, per ogni sezione, il contingente
assegnato a ciascuna forza di polizia, tenuto  conto  dei  rispettivi
organici. 
  4. Il personale applicato a norma dell'articolo 5 comma 2 non viene
calcolato nell'organico delle sezioni. 
                               Art. 7 
               (Ripianamento organico e posti vacanti) 
  1. Le amministrazioni  rispettivamente  interessate  provvedono  al
ripianamento organico entro novanta giorni  dalla  pubblicazione  del
decreto previsto dall'articolo 6 comma 3. 
  2. Quando si deve provvedere alla copertura delle vacanze, l'elenco
di   queste   e'   pubblicato   senza    ritardo    sul    bollettino
dell'amministrazione  interessata  su   richiesta   del   procuratore
generale presso la corte di appello. 
  3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2, l'amministrazione interessata
provvede alla copertura entro  novanta  giorni  dalla  richiesta  del
procuratore generale. 
                               Art. 8 
                     (Assegnazione alle sezioni) 
  1. Gli  interessati  alla  assegnazione  alle  sezioni  di  polizia
giudiziaria presentano domanda alla amministrazione  di  appartenenza
entro trenta giorni dalla pubblicazione delle vacanze  indicando,  se
lo ritengono, tre sedi di preferenza. 
  2. Le  domande,  con  il  parere  dell'ufficio  o  comando  da  cui
dipendono  gli  interessati,  sono   trasmesse   senza   ritardo   al
procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto  e'
stata dichiarata la vacanza. 
  3. Quando mancano le domande o queste sono in numero  inferiore  al
triplo delle vacanze, ciascuna amministrazione indica al  procuratore
generale, individuato a norma del comma 2, coloro che possono  essere
presi in considerazione ai fini della assegnazione alle sezioni  sino
a raggiungere, tenendo conto anche delle eventuali domande, un numero
triplo a quello delle vacanze. 
  4.  Un  terzo  dei  soggetti  indicati  dalla  amministrazione   di
appartenenza deve avere svolto attivita' di polizia  giudiziaria  per
almeno due anni nelle sezioni o nei servizi di polizia giudiziaria. 
  5. Per ogni candidato, l'amministrazione di appartenenza  trasmette
contestualmente copia della documentazione caratteristica. 
  6. L'assegnazione  e'  disposta  senza  ritardo  con  provvedimento
dell'amministrazione  di   appartenenza   su   richiesta   nominativa
congiunta del procuratore generale presso la corte di appello  e  del
procuratore della Repubblica interessato. 
  7. Non sono considerate le domande e  le  posizioni  rispetto  alle
quali  ricorrono  divieti  previsti  da  leggi   o   da   regolamenti
concernenti gli ordinamenti delle  amministrazioni  di  appartenenza.
((43)) 
    

--------------
    
AGGIORNAMENTO (43) 
  La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 3, comma 74)
che il presente articolo si  interpreta  nel  senso  che  la  domanda
prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria  della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza e' da considerare, ai fini dell'applicazione  della  legge
10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede. 
                               Art. 9 
              (Direzione e coordinamento delle sezioni) 
  1. Il capo dell'ufficio presso  cui  e'  istituita  la  sezione  la
dirige  e  ne  coordina  l'attivita'  in  relazione  alle   richieste
formulate dai singoli magistrati a norma dell'articolo 58 del codice. 
  2.  Per  ciascuna  forza  di  polizia  che  compone   la   sezione,
l'ufficiale di polizia  giudiziaria  piu'  elevato  in  grado  o  con
qualifica superiore e' responsabile del personale  appartenente  alla
propria amministrazione. 
                               Art. 10 
      (Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni) 
  1. Lo stato giuridico e la carriera  del  personale  delle  sezioni
sono  disciplinati  dagli  ordinamenti   delle   amministrazioni   di
appartenenza. 
  2. Ai fini della compilazione della  documentazione  caratteristica
del personale, nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il  capo
dell'ufficio presso cui e' istituita  la  sezione  fornisce  elementi
informativi che concorrono alla formazione della valutazione. 
  3. Il personale delle sezioni e' esonerato, quanto all'impiego, dai
compiti  e  dagli  obblighi   derivanti   dagli   ordinamenti   delle
amministrazioni di  apparte  nenza  non  inerenti  alle  funzioni  di
polizia giudiziaria, salvo che per casi eccezionali o per esigenze di
istruzione e addestrative,  previo  consenso  del  capo  dell'ufficio
presso il quale la sezione e' istituita. 
                               Art. 11 
             (Trasferimenti del personale delle sezioni) 
  1.  I  trasferimenti  del  personale  della  sezione   di   polizia
giudiziaria sono disposti  dall'amministrazione  di  appartenenza  su
proposta motivata del capo dell'ufficio presso cui  e'  istituita  la
sezione ovvero, su iniziativa  della  amministrazione,  previo  nulla
osta del medesimo e del  procuratore  generale  presso  la  corte  di
appello. 
  2. Qualora il trasferimento si renda necessario in  relazione  alla
progressione in carriera, e' sufficiente il tempestivo avviso al capo
dell'ufficio e al procuratore generale da parte dell'amministrazione. 
                               Art. 12 
                  (Servizi di polizia giudiziaria) 
  1. Agli effetti di quanto previsto  dall'articolo  56  del  codice,
sono servizi di polizia giudiziaria tutti gli uffici e le  unita'  ai
quali e' affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli  organismi
previsti dalla legge il compito di  svolgere  in  via  prioritaria  e
continuativa le funzioni indicate nell'articolo 55 del codice. 
  2. Entro il termine stabilito per l'entrata in vigore  del  codice,
((le amministrazioni o gli organismi dai quali  dipendono  i  servizi
indicati nel comma 1)) comunicano al procuratore generale  presso  la
corte  di  appello  e  al  procuratore  della  Repubblica  presso  il
tribunale il nome e il grado degli ufficiali che dirigono  i  servizi
di polizia giudiziaria e specifici settori o articolazioni di questi. 
  3.  Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  14,   ogni   variazione
dell'elenco  degli  ufficiali  indicati  nel  comma  2  deve   essere
comunicata senza ritardo. 
                               Art. 13 
       (Servizi operanti in ambito piu' vasto del circondario) 
  1. Quando i servizi di  polizia  giudiziaria  sono  costituiti  per
attivita'  da  svolgere  in  ambito  territoriale  piu'   vasto   del
circondario,  l'ufficiale   preposto   e'   responsabile   verso   il
procuratore generale del distretto dove ha sede il servizio. 
                               Art. 14 
             (Allontanamento dei dirigenti dei servizi) 
  1. Per allontanare anche provvisoriamente dalla sede o assegnare ad
altri uffici i dirigenti dei servizi  di  polizia  giudiziaria  o  di
specifici settori o articolazioni di questi, le amministrazioni dalle
quali essi dipendono devono  ottenere  il  consenso  del  procuratore
generale  presso  la  corte  di  appello  e  del  procuratore   della
Repubblica presso il tribunale. 
  2. Il diniego deve essere  motivato.  Qualora  l'allontanamento  si
renda necessario ai fini della progressione in carriera, il  consenso
non puo' essere negato. 
                               Art. 15 
                            (Promozioni) 
  1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia  giudiziaria
non  possono  essere  disposte  senza  il   parere   favorevole   del
procuratore  generale  presso  la  corte  di  appello  e   del   capo
dell'ufficio presso cui e' istituita la sezione. 
  2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici
settori o articolazioni di questi non possono essere  disposte  senza
il parere favorevole del procuratore  generale  presso  la  corte  di
appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale. 
  3. Le disposizioni dei commi  1  e  2  si  applicano  anche  quando
l'ufficiale  o  l'agente  ha  cessato  dalle  funzioni   di   polizia
giudiziaria da non piu' di due anni. 
                               Art. 16 
                       (Sanzioni disciplinari) 
  1. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  che  senza
giustificato  motivo  omettono  di  riferire  nel  termine   previsto
all'autorita' giudiziaria  la  notizia  del  reato,  che  omettono  o
ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorita' giudiziaria  o  lo
eseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque violano  ogni
altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni  di
polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione  disciplinare  della
censura e, nei casi piu' gravi, alla sospensione dall'impiego per  un
tempo non eccedente sei mesi. 
  2.  Nei  confronti  degli  ufficiali  e   degli   agenti   indicati
nell'articolo 56 comma 1 lettera b) del codice puo'  essere  altresi'
disposto l'esonero dal servizio presso le sezioni. 
  3. Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali  e
gli agenti di polizia giudiziaria rimangono  soggetti  alle  sanzioni
disciplinari stabilite dai propri ordinamenti. 
                               Art. 17 
                     (Procedimento disciplinare) 
  1. L'azione  disciplinare  e'  promossa  dal  procuratore  generale
presso la corte di appello nel cui distretto l'ufficiale  o  l'agente
presta  servizio.  Dell'inizio  dell'azione  disciplinare   e'   data
comunicazione all'amministrazione dalla quale dipende  l'ufficiale  o
l'agente di polizia giudiziaria. 
  2.  L'addebito  e'  contestato  all'incolpato  per   iscritto.   La
contestazione  indica  succintamente  il   fatto   e   la   specifica
trasgressione della quale l'incolpato e' chiamato a rispondere.  Essa
e' notificata all'incolpato e contiene l'avviso che,  fino  a  cinque
giorni prima dell'udienza, egli  puo'  presentare  memorie,  produrre
documenti e richiedere l'audizione di testimoni. 
  3. Competente a giudicare e' una commissione composta: 
   a) da un presidente di sezione  della  corte  di  appello  che  la
presiede e da un magistrato di tribunale, nominati ogni due anni  dal
consiglio giudiziario; 
   b) da un ufficiale  di  polizia  giudiziaria,  scelto,  a  seconda
dell'appartenenza  dell'incolpato,  fra  tre  ufficiali  di   polizia
giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal questore,  dal
comandante di legione dei carabinieri e dal comandante di zona  della
guardia di finanza. Se l'incolpato non  appartiene  alla  polizia  di
Stato, ai carabinieri o  alla  guardia  di  finanza,  a  comporre  la
commissione e' invece chiamato un ufficiale  di  polizia  giudiziaria
appartenente alla stessa amministrazione  dell'incolpato  e  nominato
ogni due anni dagli organi che la rappresentano. 
  4.  Nel  procedimento  disciplinare   si   osservano,   in   quanto
applicabili, le disposizioni dell'articolo 127 del  codice.  L'accusa
e' esercitata dal  procuratore  generale  che  ha  promosso  l'azione
disciplinare o da  un  suo  sostituto.  L'incolpato  ha  facolta'  di
nominare un  difensore  scelto  tra  gli  appartenenti  alla  propria
amministrazione ovvero tra gli  avvocati  e  i  procuratori  iscritti
negli albi professionali. In mancanza di tale nomina,  il  presidente
della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo
le modalita' previste dall'articolo 97 del codice. 
  5. Il procuratore generale presso la corte di  appello  comunica  i
provvedimenti all'amministrazione di  appartenenza  dell'ufficiale  o
agente di polizia giudiziaria nei cui  confronti  e'  stata  promossa
l'azione disciplinare. 
                               Art. 18 
                              (Ricorso) 
  1. Contro la decisione emessa a norma dell'articolo 17  l'incolpato
e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre
ricorso a una commissione che ha sede presso il ministero di grazia e
giustizia ed e' composta: 
   a) da un magistrato della corte di cassazione che la presiede e da
un magistrato che esercita funzioni di appello, nominati ogni quattro
anni dal Consiglio superiore della magistratura; 
   b) da un  ufficiale  di  polizia  giudiziaria  scelto,  a  seconda
dell'appartenenza dell'incolpato, fra i  tre  nominati  ogni  quattro
anni rispettivamente dal capo della polizia e dai comandanti generali
dei carabinieri e  della  guardia  di  finanza.  Se  l'incolpato  non
appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o  alla  guardia  di
finanza, a comporre  la  commissione  e'  chiamato  un  ufficiale  di
polizia  giudiziaria   appartenente   alla   stessa   amministrazione
dell'incolpato e nominato ogni  quattro  anni  dagli  organi  che  la
rappresentano. 
  2. L'accusa e' esercitata da un magistrato della  procura  generale
presso la corte di cassazione. 
  3. L'incolpato ha facolta' di nominare un difensore scelto tra  gli
avvocati e  i  procuratori  iscritti  negli  albi  professionali.  In
mancanza di tale nomina, il presidente della commissione  designa  un
difensore  di  ufficio  individuato  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 97 del codice. 
  4.  La  decisione  e'  immediatamente  trasmessa  per  l'esecuzione
all'amministrazione cui appartiene l'ufficiale o l'agente. 
  5. Contro la decisione l'incolpato e il procuratore generale presso
la corte di cassazione possono proporre ricorso  per  cassazione  per
violazione di legge.  Il  ricorso  non  sospende  l'esecuzione  della
decisione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 611 del codice,
in quanto applicabili. ((29)) 
    

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AGGIORNAMENTO (29) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre-4 dicembre  1998,
n.  394,  (in  G.U.  1a  s.s.  9/12/1998,  n.   49)   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma 5 del presente articolo. 
                               Art. 19 
                       (Sospensione cautelare) 
  1. Le commissioni previste dagli articoli 17 e 18 possono  disporre
la sospensione cautelare dell'ufficiale o dell'agente dalle  funzioni
di polizia giudiziaria. 
                               Art. 20 
                     (Disposizione transitoria) 
  1. Il personale di polizia giudiziaria attualmente operante  presso
gli uffici giudiziari e' mantenuto nelle sue funzioni fino a che  non
siano  costituite  per  la  prima  volta  le   sezioni   di   polizia
giudiziaria. 
  2. Per la prima costituzione delle sezioni di polizia  giudiziaria,
il decreto previsto dall'articolo 6 comma 3 e' emesso  non  oltre  un
mese prima della data di entrata in vigore del codice. 
  3. Il personale e' assegnato alle sezioni a norma degli articoli  7
e 8; tuttavia, al ripianamento si provvede entro  trenta  giorni  dal
decreto indicato nel comma 2 e  alla  assegnazione  si  provvede  non
oltre i sessanta giorni successivi. 

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLE PARTI PRIVATE E AI DIFENSORI

                               Art. 21 
(Notizie  da  chiedere  all'imputato  nel  primo  atto  cui  egli  e'
                              presente) 
  1. Quando procede a norma dell'articolo 66 del codice, il giudice o
il pubblico ministero invita l'imputato o la persona sottoposta  alle
indagini a dichiarare se ha un soprannome o  uno  pseudonimo,  se  ha
beni patrimoniali e quali sono le sue condizioni di vita individuale,
familiare e sociale. Lo invita inoltre a dichiarare se e'  sottoposto
ad altri processi penali, se ha  riportato  condanne  nello  Stato  o
all'estero e, quando ne e' il  caso,  se  esercita  o  ha  esercitato
uffici o servizi pubblici o  servizi  di  pubblica  necessita'  e  se
ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche. 
                               Art. 22 
(Comparizione  delle  persone  in  stato  di  arresto  o   detenzione
                            domiciliare) 
  1. Quando una persona in stato di arresto o detenzione  domiciliare
deve  comparire  per  ragioni  di  giustizia  davanti   all'autorita'
giudiziaria, il giudice competente  a  norma  dell'articolo  279  del
codice ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si  svolge
la detenzione, se non ritiene di dover disporre  l'accompagnamento  o
la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o  di
sicurezza, autorizza l'allontanamento  dal  luogo  di  arresto  o  di
detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le
opportune  prescrizioni  e  da'   comunicazione   del   provvedimento
all'ufficio di polizia giudiziaria  territorialmente  competente.  Il
giudice per le indagini  preliminari  provvede  sentito  il  pubblico
ministero. 
  2. L'autorizzazione prevista dal comma 1 puo' essere concessa anche
quando  la  traduzione  sia  stata  disposta   da   altra   autorita'
giudiziaria davanti alla quale la persona deve comparire. 
                               Art. 23 
         (Assenza delle parti private diverse dall'imputato) 
  1. L'assenza delle parti private diverse dall'imputato regolarmente
citate non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento, ne'
la  nuova  fissazione  della  udienza  preliminare  ((a  norma  degli
articoli 420-bis e 420-ter)) del codice. 
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo 82 comma 2 del  codice,  nel
caso  di   mancata   comparizione   delle   parti   private   diverse
dall'imputato, la sentenza e' notificata  alle  stesse  per  estratto
unitamente all'avviso di deposito della sentenza. 
                               Art. 24 
                     (Nomina di piu' difensori) 
  1. La nomina di ulteriori  difensori  si  considera  senza  effetto
finche' la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che
risultano in eccedenza rispetto al numero previsto dagli articoli 96,
100 e 101 del codice. 
                               Art. 25 
   (Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia) 
  1. Costituisce grave infrazione disciplinare per  gli  ufficiali  e
gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  e  per  tutti   i   dipendenti
dell'amministrazione degli istituti di prevenzione  e  di  pena  dare
consigli sulla scelta del difensore di fiducia. 
                               Art. 26 
(Nomina  del  difensore  nei  casi   di   uso   di   lingua   diversa
                           dall'italiano) 
  1. Anche nei casi  di  uso  di  lingua  diversa  dall'italiano  nel
procedimento, l'imputato e le altre parti private hanno il diritto di
nominare il difensore senza alcun limite derivante  dall'appartenenza
etnica o linguistica dello stesso. 
  2. Nei casi previsti dall'articolo 109 comma 2 del  codice,  quando
cio' serve ad assicurare  l'effettivita'  della  difesa,  l'autorita'
giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare
il sostituto del difensore a  norma  dell'articolo  97  comma  4  del
codice,  tiene   conto   dell'appartenenza   etnica   o   linguistica
dell'imputato. 
                               Art. 27 
            (Documentazione della qualita' di difensore) 
  1. Quando e' richiesto, il  difensore  documenta  la  sua  qualita'
esibendo: 
   a) la certificazione della nomina fatta  con  dichiarazione  orale
all'autorita' procedente; 
   b) la copia  della  nomina  recante  l'attestazione  dell'avvenuto
deposito, nel caso di consegna da parte del difensore; 
   c) la copia della nomina, certificata  conforme  all'originale  da
parte del difensore, e l'originale della ricevuta postale,  nel  caso
di trasmissione a mezzo di raccomandata; 
   d) la copia del verbale o dell'avviso indicati  nell'articolo  30,
nel caso di nomina di ufficio. 
                               Art. 28 
       (Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio) 
  1. Il nominativo del  difensore  di  ufficio  e'  comunicato  senza
ritardo all'imputato con l'avvertimento che puo' essere nominato,  in
qualunque momento, un difensore di fiducia. 
                               Art. 29 
            (Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio) 
 
  ((1. Il Consiglio nazionale  forense  predispone  e  aggiorna,  con
cadenza trimestrale,  l'elenco  alfabetico  degli  avvocati  iscritti
negli albi, disponibili ad assumere le difese d'ufficio. 
  1-bis. L'inserimento nell'elenco di cui  al  comma  1  e'  disposto
sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti: 
    a)  partecipazione  a  un  corso   biennale   di   formazione   e
aggiornamento  professionale  in  materia  penale,  organizzato   dal
Consiglio  dell'ordine  circondariale  o   da   una   Camera   penale
territoriale  o  dall'Unione  delle  Camere  penali,   della   durata
complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale; 
    b) iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed esperienza  nella
materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione; 
    c) conseguimento del titolo di  specialista  in  diritto  penale,
secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012,
n. 247.)) 
  ((1-ter. La domanda di inserimento nell'elenco nazionale di cui  al
comma 1 e'  presentata  al  Consiglio  dell'ordine  circondariale  di
appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato
parere, al Consiglio  nazionale  forense.  Avverso  la  decisione  di
rigetto della domanda e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 7
del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.
1199. 
  1-quater.  Ai  fini  della  permanenza  nell'elenco  dei  difensori
d'ufficio sono condizioni necessarie: 
    a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori
all'ammonimento; 
    b) l'esercizio  continuativo  di  attivita'  nel  settore  penale
comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci  udienze  camerali  o
dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio. 
  1-quinquies. Il professionista iscritto nell'elenco nazionale  deve
presentare,  con  cadenza  annuale,  la  relativa  documentazione  al
Consiglio dell'ordine circondariale, che  la  inoltra,  con  allegato
parere,  al  Consiglio  nazionale  forense.  In   caso   di   mancata
presentazione della documentazione, il professionista  e'  cancellato
d'ufficio dall'elenco nazionale. 
  1-sexies.  I  professionisti  iscritti  all'elenco  nazionale   non
possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del  termine  di
due anni.)) 
  2. E' istituito presso l'ordine forense di  ciascun  capoluogo  del
distretto  di  corte  d'appello  un  apposito  ufficio  con  recapito
centralizzato che, mediante linee telefoniche  dedicate,  fornisce  i
nominativi  dei  difensori  d'ufficio  a   richiesta   dell'autorita'
giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si  ricorre  al  sistema
informatizzato se il procedimento  concerne  materie  che  riguardano
competenze specifiche. 
  3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente  gli  elenchi
dei difensori d'ufficio  di  ciascun  ordine  forense  esistente  nel
distretto di corte d'appello. 
   4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire: 
    a) che l'indicazione  dei  nominativi  rispetti  un  criterio  di
rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1; 
    b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di  nomine,  ad  un
unico difensore,  per  procedimenti  pendenti  innanzi  ad  autorita'
giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque,  dislocate
in modo da non permettere l'effettivita' della difesa; 
    c) l'istituzione di un turno differenziato, per  gli  indagati  e
gli imputati  detenuti,  che  assicuri,  attraverso  un  criterio  di
rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilita' di  un  numero
di difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze. 
  5.  L'autorita'  giudiziaria  e,  nei  casi  previsti,  la  polizia
giudiziaria, individuano il  difensore  richiedendone  il  nominativo
all'ufficio di cui al comma 2. 
  6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un  componente
da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per  l'individuazione
e la designazione del difensore d'ufficio. 
  7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui  al  comma  4,
lettera c), hanno l'obbligo della reperibilita'. 
  8. COMMA ABROGATO DALLA L. 6 MARZO 2001, N. 60. 
  9. COMMA ABROGATO DALLA L. 6 MARZO 2001, N. 60. 
                               Art. 30 
               (Comunicazione al difensore di ufficio) 
  1.  Al  difensore  di   ufficio   e'   data   comunicazione   della
individuazione effettuata a norma dell'articolo 97  ((comma  3))  del
codice. 
  2. Allo stesso modo e' comunicata la designazione al sostituto  nei
casi previsti dall'articolo 97 comma 4 del codice. 
  3. Nel caso previsto  dall'articolo  97  comma  5  del  codice,  il
difensore di ufficio che si trova  nell'impossibilita'  di  adempiere
l'incarico ((e non  ha  nominato  un  sostituto))  deve  ((avvisare))
immediatamente  l'autorita'  giudiziaria,  indicandone  le   ragioni,
affinche' si provveda ((alla sostituzione)). 
                               Art. 31 
        (Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio) 
  1. Fermo quanto  previsto  dalle  norme  sul  gratuito  patrocinio,
l'attivita' del difensore di ufficio e' in ogni caso retribuita. 
                               Art. 32 
                (Recupero dei crediti professionali) 
  1.  Le  procedure  intraprese   per   il   recupero   dei   crediti
professionali vantati dai difensori  d'ufficio  nei  confronti  degli
indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da
bolli, imposte e spese. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)). 
                             Art. 32-bis 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)) 
                               Art. 33 
                  (Domicilio della persona offesa) 
  1. Il domicilio della persona offesa dal reato che  abbia  nominato
un difensore si intende eletto presso quest'ultimo. 
                               Art. 34 
             (Designazione del sostituto del difensore) 
  1.  Il  difensore  designa  il  sostituto  nelle   forme   indicate
nell'articolo 96 comma 2 del codice. 
                               Art. 35 
 (Corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l'imputato) 
  1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 6 del codice,
la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore  deve
riportare: 
   a) il nome e il cognome dell'imputato; 
   b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore; 
   c) la dicitura "corrispondenza per ragioni di  giustizia"  con  la
sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento  cui  la
corrispondenza si riferisce. 
  2.  Quando  mittente  e'  il  difensore,   la   sottoscrizione   e'
autenticata dal  presidente  del  consiglio  dell'ordine  forense  di
appartenenza o da un suo delegato. 
  3. Se l'imputato e' detenuto, l'autorita' che  ne  ha  la  custodia
appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che gia' reca  le
indicazioni  suddette,  senza  che  cio'  ritardi   l'inoltro   della
corrispondenza. 
  4. Alla corrispondenza tra l'imputato detenuto e il suo  difensore,
recante le indicazioni stabilite nei commi 1 e 2, non si applicano le
disposizioni dell'articolo 18 commi 8 e 9 della legge 26 luglio  1975
n. 354 e degli articoli 20 comma 1 e 36 commi 7 e 8 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431. 
  5. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 5 del codice,
quando sono autorizzati colloqui telefonici tra l'imputato detenuto e
il suo  difensore,  come  risultante  dall'indicazione  del  relativo
procedimento, non si applica la disposizione dell'articolo 37 comma 8
del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431. 
                               Art. 36 
            (Accesso del difensore al luogo di custodia) 
  1. Per conferire con la persona fermata, arrestata o  sottoposta  a
custodia cautelare, il difensore ha diritto di accedere ai luoghi  in
cui la persona stessa si trova custodita. 
  2. A tale fine  la  qualita'  di  difensore,  che  non  risulti  in
qualsiasi modo all'autorita' che esercita la custodia, e' documentata
a norma dell'articolo 27 o con altro mezzo equipollente. 
  3. Quando e' disposta la dilazione prevista dall'articolo 104 commi
3 e 4 del codice, copia del relativo  decreto  e'  consegnata  a  chi
esercita la custodia  ed  e'  da  questi  esibita  all'arrestato,  al
fermato, alla persona sottoposta a custodia cautelare o al  difensore
che richiedono il colloquio. 
                               Art. 37 
           (Procura speciale rilasciata in via preventiva) 
  1. La procura speciale prevista dall'articolo 122 del  codice  puo'
essere rilasciata anche preventivamente, per l'eventualita' in cui si
verifichino i presupposti per il compimento  dell'atto  al  quale  la
procura si riferisce. 
                               Art. 38 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 DICEMBRE 2000, N. 397)) 

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO V
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ATTI

                               Art. 39 
            (Autenticazione della sottoscrizione di atti) 
  1. Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l'autenticazione
della sottoscrizione di atti per  i  quali  il  codice  prevede  tale
formalita' puo' essere  effettuata,  oltre  che  dal  funzionario  di
cancelleria,  dal  notaio,  dal  difensore,  dal   sindaco,   da   un
funzionario  delegato  dal  sindaco,  dal  segretario  comunale,  dal
giudice  conciliatore,  dal  presidente  del  consiglio   dell'ordine
forense o da un consigliere da lui delegato. 
                               Art 40 
         (Copia dell'atto che surroga l'originale mancante) 
  1. Nel caso previsto dall'articolo  112  comma  1  del  codice,  la
cancelleria attesta sulla copia autentica dell'atto che si tratta  di
copia che tiene luogo, ad  ogni  effetto,  dell'originale  distrutto,
smarrito o sottratto. 
                               Art. 41 
                         (Atto ricostituito) 
  1. Quando si procede a norma dell'articolo 113  commi  1  e  2  del
codice,   sull'atto   ricostituito   sono   indicati   gli    estremi
dell'ordinanza che ha disposto la ricostituzione. 
                               Art. 42 
             (Trasmissione a distanza di copia di atti) 
  1. Il rilascio di copie di atti del procedimento, nei casi previsti
dalla legge, puo' avvenire mediante la trasmissione  a  distanza  con
mezzi tecnici idonei, previo accertamento  della  legittimazione  del
richiedente. In tal caso l'ufficio presso il quale  l'atto  si  trova
attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale. 
                               Art. 43 
            (Autorizzazione al rilascio di copia di atti) 
  1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 116 comma 2  del  codice
non e' richiesta nei casi in cui  e'  riconosciuto  espressamente  al
richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti  o  certificati
di atti. 
                               Art. 44 
(Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute  o
                             internate) 
  1. Le impugnazioni, le richieste e le altre dichiarazioni  previste
dall'articolo 123 del codice sono comunicate nel giorno stesso, o  al
piu'  tardi  nel   giorno   successivo,   all'autorita'   giudiziaria
competente mediante estratto o copia autentica, anche  per  mezzo  di
lettera raccomandata. Nei casi di speciale urgenza, la  comunicazione
puo' avvenire anche con telegramma confermato da lettera raccomandata
ovvero mediante l'uso di altri mezzi  tecnici  idonei.  In  tal  caso
l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad  esso,
di aver trasmesso il testo originale. 
                               Art. 45 
         (Relazione nel procedimento in camera di consiglio) 
  1. Nel procedimento in camera di consiglio davanti alle corti e  ai
tribunali, la relazione orale e' svolta,  appena  compiuti  gli  atti
introduttivi, da un componente del collegio previamente designato dal
presidente. 
                             Art. 45-bis 
 (Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza). 
  1. ((Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis)), la
partecipazione   dell'imputato   o   del    condannato    all'udienza
procedimento in camera di consiglio viene a distanza. 
  2. La partecipazione a distanza e' sposta dal giudice con ordinanza
o presidente del collegio con decreto m vato, che sono  comunicati  o
notificati unitamente all'avviso di cui all'articolo  127,  comma  1,
del codice. 
  3. Si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  previste
dall'articolo 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6. (27) ((33)) 
    

----------------
    
AGGIORNAMENTO (27) 
  La L. 7 gennaio 1998, n. 11 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che
la suddetta modifica ha efficacia dal 31 dicembre 2000. 
    

----------------
    
AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 7 gennaio 1998, n. 11, come modificata dal D.L.  24  novembre
2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio  2001,
n. 4, ha disposto (con l'art. 6, comma  1)  che  le  modifiche  dalla
stessa introdotte hanno efficacia dal 31 dicembre 2002. 
                               Art. 46 
             (Esecuzione dell'accompagnamento coattivo) 
  1. Il  provvedimento  che  dispone  l'accompagnamento  coattivo  e'
trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell'autorita'
giudiziaria che lo ha emesso, all'organo  che  deve  provvedere  alla
esecuzione. Copia del provvedimento e' consegnata all'interessato. 
                               Art. 47 
(Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse) 
  1. La condanna al pagamento di una somma a norma dell'articolo  133
del codice e' revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute
fondate le giustificazioni addotte dall'interessato. 
                               Art. 48 
          (Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti) 
  1. Le cancellature  che  occorre  eseguire  nelle  sentenze,  nelle
ordinanze, nei decreti, nei verbali o in altri atti del  procedimento
sono fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate. 
  2. Alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della
sottoscrizione si provvede con postille, che devono essere approvate. 
                               Art. 49 
 (Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi) 
  1. I nastri e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche  o
audiovisive sono racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate. 
  2. Ciascuna custodia, a sua volta, e' racchiusa  in  un  involucro,
sul quale e' trascritto il numero della custodia e sono indicati  gli
estremi del procedimento e le generalita' delle persone alle quali si
riferiscono le  riproduzioni  nonche'  la  data  in  cui  le  singole
riproduzioni sono state effettuate. 
  3. Al fine di evitarne il deterioramento, i  nastri  e  i  supporti
possono essere conservati anche in contenitori  separati  dagli  atti
processuali. 
                               Art. 50 
(Redazione del verbale in forma stenotipica  o  con  altro  strumento
                             meccanico) 
  1. Quando il verbale e' redatto in forma stenotipica  o  con  altro
strumento meccanico, esso puo' essere formato da piu' ausiliari o  da
piu' tecnici  autorizzati  a  norma  dell'articolo  135  del  codice,
ciascuno  dei  quali  lo  sottoscrive  per  la  parte  di  rispettiva
competenza. 
  2. Se lo strumento meccanico impiegato non  comporta  la  immediata
impressione di caratteri comuni di scrittura, il relativo  nastro  e'
sottoscritto dai soli verbalizzanti. 
                               Art. 51 
   (Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti) 
  1. Quando rileva  l'esigenza  di  avvalersi  di  personale  tecnico
estraneo all'amministrazione dello Stato per la documentazione  degli
atti, nei casi previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139
comma 4 del codice, l'autorita'  giudiziaria  ne  fa  richiesta  ((al
Presidente della Corte di appello)) perche' provveda alla scelta  del
personale idoneo. 
  ((2. Al fine indicato nel comma 1, il  Ministero  della  giustizia,
nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalita' di
cui al comma 3-bis, stipula contratti di durata biennale con  imprese
o cooperative di servizi specialistici.)) 
  ((3. Nell'ambito della politica di decentramento  amministrativo  e
di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma  2
possono essere delegate, per ciascun distretto, al  Presidente  della
Corte di appello.)) 
  ((3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni  e
dei servizi, al fine  di  attuare  la  delega  di  cui  al  comma  3,
individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale,  gli
schemi di contratto di cui al comma 2, nonche',  previo  monitoraggio
delle caratteristiche e del costo medio  di  mercato  di  prestazioni
analoghe od equivalenti, la  tipologia  ed  il  costo  massimo  delle
prestazioni.)) 
                             Art. 51-bis 
     (( (Assistenza dell'interprete e traduzione degli atti). )) 
 
  ((1. Per ciascuno dei casi previsti  dall'articolo  143,  comma  1,
secondo periodo, del codice,  l'imputato  ha  diritto  all'assistenza
gratuita dell'interprete per un colloquio con il  difensore.  Se  per
fatti o circostanze particolari l'esercizio  del  diritto  di  difesa
richiede lo svolgimento di piu' colloqui in riferimento al compimento
di   un   medesimo   atto    processuale,    l'assistenza    gratuita
dell'interprete puo' essere assicurata per piu' di un colloquio. 
  2. Quando  ricorrono  particolari  ragioni  di  urgenza  e  non  e'
possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di  cui
all'articolo  143,  comma  2,  del  codice  l'autorita'   giudiziaria
dispone, con decreto motivato, se cio' non pregiudica il  diritto  di
difesa  dell'imputato,  la   traduzione   orale,   anche   in   forma
riassuntiva, redigendo contestualmente verbale. 
  3. L'imputato puo'  rinunciare  espressamente,  anche  a  mezzo  di
procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti. La rinuncia
produce  effetti  solo  se   l'imputato   ha   consapevolezza   delle
conseguenze che  da  essa  derivano,  anche  per  avere  a  tal  fine
consultato il difensore. In tal  caso  il  contenuto  degli  atti  e'
tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva. 
  4. Nei casi di cui ai  commi  2  e  3  della  traduzione  orale  e'
effettuata anche la riproduzione fonografica. 
  5. Ove vi siano strumenti tecnici  idonei,  l'autorita'  procedente
puo' disporre l'assistenza dell'interprete mediante l'utilizzo  delle
tecnologie di comunicazione a distanza, salvo che cio' possa  causare
concreto pregiudizio al diritto di difesa.)) 
                               Art. 52 
                     (Citazione dell'interprete) 
  1. Con il provvedimento di  nomina  e'  disposta  la  notificazione
all'interprete del relativo decreto di citazione.  Nei  casi  urgenti
l'interprete  puo'  essere   citato   anche   oralmente   per   mezzo
dell'ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria. 
                               Art. 53 
(Sanzione pecuniaria inflitta all'interprete nel corso delle indagini
                            preliminari) 
  1.  Nel  corso  delle  indagini  preliminari,  quando  si  verifica
l'ipotesi prevista dall'articolo 147 comma 2 del codice, il  pubblico
ministero  richiede  al  giudice  per  le  indagini  preliminari   di
provvedere all'applicazione della sanzione pecuniaria. 
                               Art. 54 
                  (Copie degli atti da notificare) 
  1.  Quando  l'atto  da  notificare  viene  trasmesso  all'ufficiale
giudiziario, questi deve formarne un numero di copie uguale a  quello
dei destinatari della notificazione. 
  2. Tengono luogo  dell'originale  le  copie,  trasmesse  con  mezzi
tecnici idonei, quando l'ufficio che ha  emesso  l'atto  attesta,  in
calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale. 
  3. Quando la notificazione viene eseguita  a  mezzo  della  polizia
giudiziaria, l'atto e' trasmesso all'ufficio  di  polizia  competente
per territorio con numero di copie uguale a  quello  dei  destinatari
della notificazione. 
                               Art. 55 
(Modalita' di attuazione delle  notificazioni  urgenti  a  mezzo  del
                      telefono o del telegrafo) 
  1. Alla spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149  commi
4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria. 
  2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma e  il  testo
del fonogramma previsto dall'articolo 149 comma  2  del  codice,  con
l'indicazione della persona  che  lo  trasmette,  di  quella  che  lo
riceve, dell'ora e del giorno di  trasmissione,  sono  allegati  agli
atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria. 
                               Art. 56 
       (Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore) 
  1. Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il difensore  che
ha spedito l'atto da notificare con  lettera  raccomandata  documenta
tale spedizione depositando in cancelleria copia  dell'atto  inviato,
attestandone la conformita' all'originale, e l'avviso di ricevimento. 
  2. Il difensore indica altresi' se l'atto e' stato spedito in busta
chiusa o in piego. 
                               Art. 57 
  (Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto) 
  1. Gli atti che l'imputato detenuto si e' rifiutato di  ricevere  e
che devono essere  consegnati  al  direttore  dell'istituto  a  norma
dell'articolo 156 comma 2 del  codice  sono  inseriti  nel  fascicolo
personale  del  detenuto.  Se  l'imputato  richiede  che   gli   atti
depositati gli siano consegnati, della consegna e' fatta menzione  in
apposito registro. 
                               Art. 58 
     (Informazione all'imputato detenuto legittimamente assente) 
  1.  Il  direttore  dell'istituto  annota  nel   registro   indicato
nell'articolo 57 data, ora  e  modalita'  dell'informazione  prevista
dall'articolo 156 comma 2 del codice. 
                               Art. 59 
(Secondo  accesso  per  la  prima  notificazione   all'imputato   non
                              detenuto) 
  1. Nel caso previsto dall'articolo 157 comma 7  del  codice,  nella
relazione di notificazione  e'  indicata  anche  l'ora  in  cui  sono
avvenuti gli accessi. In caso di mancanza o inidoneita' delle persone
indicate nell'articolo 157 comma 1 del  codice,  il  secondo  accesso
deve avvenire in uno dei giorni successivi e  in  orario  diverso  da
quello del primo accesso. 
                               Art. 60 
(Informazione dell'avvenuta notificazione  all'imputato  in  servizio
                              militare) 
  1. Il comandante militare che ha  provveduto  alla  informazione  a
norma dell'articolo 158 del codice annota data, ora  e  modalita'  in
apposito registro. 
                               Art. 61 
         (Documentazione delle nuove ricerche dell'imputato) 
  1. La polizia giudiziaria, in caso di  nuove  ricerche  disposte  a
norma dell'articolo 159 del codice,  ne  fa  relazione  all'autorita'
richiedente, indicando i luoghi in cui le ricerche sono state svolte,
gli ufficiali e  gli  agenti  che  le  hanno  eseguite,  i  nomi  dei
familiari dell'imputato reperiti e le notizie  dagli  stessi  fornite
circa il luogo in cui il loro congiunto si trova. 
                               Art. 62 
         (Indicazione delle generalita' del domiciliatario) 
  1. Nell'eleggere il domicilio a norma dell'articolo 162 del codice,
l'imputato  e'  tenuto  a   indicare   anche   le   generalita'   del
domiciliatario. 
                               Art. 63 
 (Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero) 
  1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 169 comma 3 del codice,
all'avviso redatto in lingua italiana e  sottoscritto  dall'autorita'
giudiziaria che  procede  e'  allegata  la  traduzione  nella  lingua
ufficiale dello stato in cui l'imputato risulta essere nato. 
                               Art. 64 
                       (Comunicazione di atti) 
  1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si  esegue
mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con
avviso di  ricevimento  ovvero  mediante  consegna  al  personale  di
cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro  custodito
presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto. 
  2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero,  che
ha  sede  diversa  da  quella  del  giudice,   si   esegue   mediante
trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata  con  avviso
di ricevimento. 
  3. In  caso  di  urgenza  o  quando  l'atto  contiene  disposizioni
concernenti la liberta' personale, la comunicazione e'  eseguita  col
mezzo piu' celere nelle forme previste dagli articoli 149 e  150  del
codice ovvero e' eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna
di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria.  In  questo
ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale e'  trasmessa
al giudice che ha emesso l'atto. 
  4. Ai fini delle comunicazioni previste dai  commi  precedenti,  la
copia puo' essere trasmessa  con  mezzi  tecnici  idonei,  quando  il
funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto  attesta,
in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale. 
                              Art. 65. 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2001, N. 374, CONVERTITO, 
       CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 DICEMBRE 2001, N. 438)) 

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE
PROVE

                               Art. 66 
               Procedimento di esclusione del segreto 
  1. Nei fatti, notizie e documenti indicati nell'articolo 204  comma
1 del codice non sono compresi i nomi degli informatori. 
  ((2. Quando perviene la comunicazione prevista  dall'articolo  204,
comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  con
atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che  non  ricorrano  i
presupposti  indicati  nei  commi  1,  1-bis  e  1-ter  dello  stesso
articolo, perche' il fatto, la notizia o  il  documento  coperto  dal
segreto di Stato non  concerne  il  reato  per  cui  si  procede.  In
mancanza,   decorsi   trenta   giorni   dalla   notificazione   della
comunicazione, il  giudice  dispone  il  sequestro  del  documento  o
l'esame del soggetto interessato.)) 
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 AGOSTO 2007, N. 124)). 
                               Art. 67 
                (Albo dei periti presso il tribunale) 
 
  1. Presso ogni tribunale e' istituito un albo dei periti, diviso in
categorie. 
  2. Nell'albo sono  sempre  previste  le  categorie  di  esperti  in
medicina legale, psichiatria,  contabilita',  ingegneria  e  relative
specialita',  infortunistica  del  traffico  e   della   circolazione
stradale, balistica, chimica, analisi  e  comparazione  della  grafia
((interpretariato e traduzione.)). 
  3. Quando il giudice nomina come perito  un  esperto  non  iscritto
negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la  propria
attivita' professionale presso un ente pubblico. 
  4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica  specificamente
nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta. 
  5. In ogni caso il giudice  evita  di  designare  quale  perito  le
persone che svolgano o abbiano  svolto  attivita'  di  consulenti  di
parte in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del
codice. 
                             Art. 67-bis 
       (( (Elenco nazionale degli interpreti e traduttori). )) 
 
  ((1. Ogni tribunale trasmette per via telematica al Ministero della
giustizia  l'elenco  aggiornato,  in   formato   elettronico,   degli
interpreti e dei traduttori iscritti  nell'albo  dei  periti  di  cui
all'articolo 67. L'autorita' giudiziaria si  avvale  di  tale  elenco
nazionale e nomina interpreti e  traduttori  diversi  da  quelli  ivi
inseriti solo in presenza di specifiche e particolari esigenze. 
  2.  L'elenco  nazionale  di  cui  al  comma   1   e'   consultabile
dall'autorita'  giudiziaria,   dagli   avvocati   e   dalla   polizia
giudiziaria sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, nel
rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati  personali.
Le modalita' di consultazione dell'elenco nazionale sono definite con
decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro  il  termine
di  otto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione.)) 
                              Art. 68. 
            (Formazione e revisione dell'albo dei periti) 
 
  1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 e' tenuto a cura del
presidente del  tribunale  ed  e'  formato  da  un  comitato  da  lui
presieduto e composto dal  procuratore  della  Repubblica  presso  il
medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell'ordine forense,
dal presidente ((dell'ordine, del collegio ovvero delle  associazioni
rappresentative   a   livello   nazionale   delle   professioni   non
regolamentate)) a cui appartiene la categoria di esperti per la quale
si deve provvedere ovvero da loro delegati. 
  2.  Il  comitato  decide  sulla  richiesta  di  iscrizione   e   di
cancellazione dall'albo. 
  3. Il comitato puo' assumere informazioni e delibera a  maggioranza
dei voti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. 
  4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo  per
cancellare gli iscritti  per  i  quali  e'  venuto  meno  alcuno  dei
requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3 o e' sorto un impedimento
a esercitare l'ufficio di perito. 
                               Art. 69 
         (Requisiti per la iscrizione nell'albo dei periti) 
  1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione
nell'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia. 
  2. La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale,
deve essere accompagnata  dall'estratto  dell'atto  di  nascita,  dal
certificato generale del casellario giudiziale,  dal  certificato  di
residenza nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti
attestanti la speciale competenza del richiedente. 
  3. Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone: 
   a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione
per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
   b) che si trovano in una delle situazioni di incapacita'  previste
dall'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c) del codice; 
   c) cancellate  o  radiate  dal  rispettivo  albo  professionale  a
seguito di provvedimento disciplinare definitivo. 
  4. La richiesta di iscrizione nell'albo resta sospesa per il  tempo
in cui la persona e' imputata di delitto non colposo per il quale  e'
consentito l'arresto in flagranza ovvero e' sospesa dal relativo albo
professionale. 
                               Art. 70 
      (Sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti) 
  1. Agli iscritti nell'albo dei periti  che  non  abbiano  adempiuto
agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico possono essere
applicate,  su  segnalazione  del  giudice  procedente,  le  sanzioni
dell'avvertimento, della sospensione dall'albo  per  un  periodo  non
superiore a un anno o della cancellazione. 
  2. E' disposta la sospensione dall'albo nei confronti delle persone
che si trovano nelle situazioni previste dall'articolo 69 comma 4 per
il tempo in cui perdurano le situazioni medesime. 
  3. E'  disposta  la  cancellazione  dall'albo,  anche  prima  della
scadenza del termine stabilito  per  la  revisione  degli  albi,  nei
confronti degli iscritti per  i  quali  e'  venuto  meno  alcuno  dei
requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3. 
  4. Competente a decidere e' il comitato previsto dall'articolo 68. 
                               Art. 71 
          (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni) 
  1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste  dall'articolo
70,  il  presidente  del  tribunale  contesta  l'addebito  al  perito
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,  invitandolo
a fornire deduzioni scritte entro il termine di  dieci  giorni  dalla
ricezione della raccomandata. Decorso tale termine e assunte  se  del
caso informazioni, il comitato  delibera  a  norma  dell'articolo  68
comma 3. 
                               Art. 72 
             (Reclamo avverso le decisioni del comitato) 
  1. Entro quindici giorni dalla notificazione, contro  le  decisioni
del comitato puo'  essere  proposto  reclamo  sul  quale  decide  una
commissione composta dal presidente della corte di  appello  nel  cui
distretto  ha  sede  il  comitato,  dal  procuratore  generale  della
Repubblica presso la corte medesima,  dal  presidente  del  consiglio
dell'ordine  forense,  dal  presidente  dell'ordine  o  del  collegio
professionale cui l'interessato appartiene ovvero da loro delegati. 
  2. Della commissione non possono  far  parte  persone  che  abbiano
partecipato alla decisione oggetto del reclamo. 
  3. La commissione decide entro trenta giorni dalla ricezione  degli
atti. 
                             Art. 72-bis 
(( (Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori  e
                 su persone incapaci o interdette). 
  1. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis e 359-bis  del  codice,
se la persona da sottoporre a prelievo di  campioni  biologici  o  ad
accertamenti  medici  e'  minore,  incapace  ovvero  interdetta   per
infermita' di mente, il consenso  e'  prestato  dal  genitore  o  dal
tutore, i quali possono presenziare alle operazioni. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, se il genitore o il tutore mancano  o
non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi  con
la persona da sottoporre  a  prelievo  di  campioni  biologici  o  ad
accertamenti medici, il consenso e' prestato da un curatore  speciale
nominato dal giudice, il quale puo' presenziare alle operazioni. 
  3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli
articoli 224-bis e 359-bis del codice.)) 
                             Art. 72-ter 
            (( (Redazione del verbale delle operazioni). 
  1. Nel verbale relativo alle operazioni  di  prelievo  di  campioni
biologici  o  all'effettuazione  di  accertamenti  medici  e'   fatta
espressa menzione del consenso eventualmente prestato  dalla  persona
sottoposta ad esame.)) 
                           Art. 72-quater 
              (( (Distruzione dei campioni biologici). 
  1.  All'esito  della  perizia  su  campioni  biologici,  ai   sensi
dell'articolo 224-bis del  codice,  il  giudice  dispone  l'immediata
distruzione  del  campione  prelevato,  salvo  che  non  ritenga   la
conservazione  assolutamente  indispensabile.   La   distruzione   e'
effettuata a cura del perito il  quale  ha  proceduto  alla  relativa
analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti. 
  2.  Dopo  la  definizione   del   procedimento   con   decreto   di
archiviazione o dopo che  e'  stata  pronunciata  sentenza  non  piu'
soggetta ad impugnazione, la cancelleria  procede,  in  ogni  caso  e
senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici  prelevati  ai
sensi degli articoli 224-bis e 359-bis del codice)). 
                               Art. 73 
             (Consulente tecnico del pubblico ministero) 
  1. Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di
regola  una  persona  iscritta  negli  albi  dei   periti.   Per   la
liquidazione del compenso  al  consulente  tecnico  si  osservano  le
disposizioni previste per il perito. 
                               Art. 74 
                ( ((Consulenza o)) Perizia nummaria) 
  1. Nei procedimenti per la falsificazione di biglietti di  banca  o
di  monete   metalliche   e'   nominato   ((consulente   o))   perito
rispettivamente un  tecnico  della  direzione  generale  della  Banca
d'Italia o un tecnico della direzione generale del tesoro. 
  2. Se l'autorita' giudiziaria che ha disposto  la  perizia  non  ha
sede in Roma, puo' richiedere per il relativo espletamento il giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma. A  tal  fine
l'autorita' rogante  pronuncia  ordinanza  con  la  quale  formula  i
quesiti, indica le parti e i difensori da convocare e  trasmette  gli
atti, anche in copia, il corpo del reato e i documenti occorrenti per
l'espletamento della perizia. Il giudice per le indagini  preliminari
provvede nelle forme previste per l'incidente probatorio. 
                               Art. 75 
                     (Scritture di comparazione) 
  1. Nei procedimenti per falsita' in  atti,  il  giudice  ordina  la
presentazione di scritture di  comparazione  che  si  trovano  presso
pubblici ufficiali o  presso  incaricati  di  un  pubblico  servizio.
Ammette inoltre ogni altra scrittura quando non vi  e'  dubbio  sulla
sua autenticita', ordinando, se necessario, atti di  perquisizione  e
di sequestro. Analogamente provvede il pubblico ministero  nel  corso
delle indagini preliminari. 
  2. Il giudice puo'  disporre  che  l'imputato,  se  possibile  alla
presenza del perito, rilasci una scrittura  di  comparazione  facendo
menzione dell'eventuale rifiuto dell'imputato stesso e di quant'altro
interessi per valutare la genuinita' della scrittura. 
                               Art. 76 
        (Consegna al perito di documenti o di altri oggetti) 
  1. Quando il giudice ritiene necessario  disporre  la  consegna  al
perito di documenti in originale o di altri oggetti,  della  consegna
e' redatto verbale a cura del  funzionario  di  cancelleria.  In  tal
caso, il giudice puo' disporre che dei documenti venga estratta copia
autentica. 
                               Art. 77 
(Attivita' di investigazione della polizia in materia di  armi  e  di
                       sostanze stupefacenti) 
  1. Il dirigente del servizio di  polizia  giudiziaria  puo'  essere
autorizzato  dal  giudice  a  prelevare,  dopo  l'espletamento  della
perizia, armi,  munizioni,  esplosivi  e  altri  oggetti  o  sostanze
equiparati occorrenti ai fini  di  investigazione  o  di  prevenzione
nonche' alla raccolta ed elaborazione dei relativi dati,  sempre  che
tale attivita' non comporti modifiche o alterazioni degli  oggetti  o
delle sostanze medesime. Analoga autorizzazione puo' essere  concessa
anche dopo che e' stata disposta la confisca e la distruzione  ovvero
dopo la chiusura del giudizio di primo grado, se la  perizia  non  ha
avuto luogo. 
  2.  Dopo  il  provvedimento  di  archiviazione  perche'  e'  ignoto
l'autore  del  reato  ovvero  dopo  che  la  sentenza   e'   divenuta
inoppugnabile, il giudice puo' autorizzare il dirigente del  servizio
di polizia giudiziaria a prelevare gli oggetti e le sostanze indicate
nel comma 1 anche per l'espletamento di accertamenti tecnici  che  ne
determinano modifiche o alterazioni. 
  3. In ogni stato e grado del processo, il giudice puo'  autorizzare
il dirigente del servizio di polizia giudiziaria a prelevare, ai fini
previsti dal comma 1, campioni di sostanze stupefacenti o  psicotrope
sequestrate  o  confiscate,  se  il  quantitativo  lo  consente.  Nel
relativo verbale viene dato atto  del  quantitativo  e  della  natura
presunta della sostanza prelevata. 
  4. Delle operazioni di prelievo e di restituzione degli  oggetti  e
delle sostanze previsti dai commi 1 e 3 e' redatto verbale a cura del
pubblico ufficiale addetto alla cancelleria. 
                               Art. 78 
     (Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero) 
  1. La documentazione di atti di un procedimento penale compiuti  da
autorita'  giudiziaria  straniera  puo'  essere  acquisita  a   norma
dell'articolo 238 del codice. 
  2. Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono
essere acquisiti nel fascicolo per il dibattimento  se  le  parti  vi
consentono ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi,
compiuto anche mediante rogatoria all'estero in contraddittorio. 
                               Art. 79 
         (Esecuzione di perquisizioni e ispezioni personali) 
  1. Le perquisizioni e le ispezioni personali sono fatte eseguire da
persona dello stesso sesso di quella che vi e'  sottoposta,  salvi  i
casi di impossibilita' o di urgenza assoluta. 
  2. La disposizione del comma 1 non si applica quando le  operazioni
sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria. 
                               Art. 80 
                (Esecuzione di perquisizioni locali) 
  ((1. Se la copia del decreto di perquisizione locale e'  consegnata
al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di  cui
all'articolo 148, comma 3, del codice.)) 
  2. Se non si puo' provvedere a norma dell'articolo 250 comma 2  del
codice, la copia del decreto di perquisizione e' depositata presso la
cancelleria o la segreteria dell'autorita' giudiziaria che procede, e
di tale deposito e' affisso un avviso alla porta del  luogo  dove  e'
stata eseguita la perquisizione. 
                               Art. 81 
                (Redazione del verbale di sequestro) 
  1.  Il  verbale  di  sequestro   contiene   l'elenco   delle   cose
sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per assicurarle  e
l'indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti. 
  2. Le carte sono  numerate  e  sottoscritte  singolarmente  da  chi
procede al sequestro. Se cio' non e' possibile, esse  sono  rinchiuse
in uno o piu' pacchi sigillati, numerati e timbrati. 
  3.  Il  verbale  indica  anche  il   luogo   della   custodia.   Il
provvedimento previsto dall'articolo 259 comma 1 secondo periodo  del
codice puo' essere adottato, quando ne ricorrono le condizioni, anche
da chi ha provveduto al sequestro. Quando  e'  nominato  un  custode,
questi dichiara di assumere gli obblighi di legge  e  sottoscrive  il
verbale. L'inosservanza di queste formalita' non  esime  il  custode,
che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri e dalla
relativa responsabilita' disciplinare e penale. 
  4. Sulle cose sequestrate  ovvero  sui  pacchi  in  cui  esse  sono
rinchiuse e' apposta  l'indicazione  del  procedimento  al  quale  si
riferiscono. 
                               Art. 82 
  (Attivita' per il deposito e la custodia delle cose sequestrate) 
  1. Le cose sequestrate sono annotate in apposito registro nel quale
la cancelleria o la segreteria indica il numero  del  procedimento  a
cui si riferiscono,  il  cognome  e  il  nome  della  persona  a  cui
appartengono, se sono noti, e quelli della persona  il  cui  nome  e'
stato iscritto nel registro delle notizie di reato,  le  trasmissioni
ad altri uffici giudiziari e le restituzioni. 
  2. Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in  cui
sono custodite, se non nei casi  consentiti  dalla  legge.  Quando  i
sigilli appaiono rotti o  alterati,  si  procede  alla  verificazione
delle cose sequestrate, a cura della cancelleria o della  segreteria.
Di ogni verificazione e in tutti i casi di rimozione e  riapposizione
di sigilli e' redatto verbale. 
  3. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono  dettate  le
disposizioni regolamentari per il deposito e la custodia  delle  cose
sequestrate. 
  4. Fino alla data di entrata in vigore  del  decreto  previsto  dal
comma 3, le cose sequestrate,  che  a  norma  dell'articolo  259  del
codice andrebbero depositate nella segreteria del pubblico ministero,
sono depositate nella cancelleria ((...)) del  tribunale  e  annotate
nei relativi registri. La stessa cancelleria provvede  altresi'  agli
adempimenti previsti dall'articolo 83. 
                               Art. 83 
            (Vendita o distruzione delle cose deperibili) 
  1. La vendita delle cose indicate nell'articolo  260  comma  3  del
codice e' eseguita a cura della cancelleria o della segreteria  anche
a trattativa privata. 
  2. Allo stesso modo si  procede  per  la  distruzione  delle  cose.
Tuttavia a questa puo' procedersi anche avvalendosi di persona idonea
o della polizia giudiziaria  che  ha  eseguito  il  sequestro.  Delle
operazioni compiute e' redatto verbale da allegare agli atti. 
  3. L'autorita' giudiziaria, prima che si  proceda  alle  operazioni
indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo  dei  campioni,  quando
cio' e' possibile, dando avviso al difensore. 
                               Art. 84 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)) 
                               Art. 85 
           (Restituzione con imposizione di prescrizioni) 
  1. Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite
previa   esecuzione   di   specifiche    prescrizioni,    l'autorita'
giudiziaria, se l'interessato consente,  ne  ordina  la  restituzione
impartendo le prescrizioni del caso e imponendo una idonea cauzione a
garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito. 
  2. Scaduto il termine,  se  le  prescrizioni  non  sono  adempiute,
l'autorita' giudiziaria provvede a norma dell'articolo  260  comma  3
del codice qualora ne ricorrano le condizioni. 
                               Art. 86 
            (Vendita o distruzione delle cose confiscate) 
  1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui e'  stata
ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista  una  specifica
destinazione. 
  2. Il giudice dispone la distruzione delle cose  confiscate  se  la
vendita non e' opportuna. All'affidamento  dell'incarico  procede  la
cancelleria. Il giudice puo' disporre che alla distruzione proceda la
polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. 
                            Art. 86-bis. 
(( (Destinazione dei beni  informatici  o  telematici  sequestrati  o
confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei reati  di  cui
agli articoli 473, 474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies,  617-bis,
617-ter, 617-quater,  617-quinquies,  617-sexies,  635-bis,  635-ter,
635-quater,  635-quinquies,  640-ter  e  640-quinquies   del   codice
                              penale). 
 
  1. I beni e gli  strumenti  informatici  o  telematici  oggetto  di
sequestro che, a seguito di analisi tecnica forense, risultino essere
stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati  di
cui agli  articoli  473,  474,  615-ter,  615-quater,  615-quinquies,
617-bis, 617-ter,  617-quater,  617-quinquies,  617-sexies,  635-bis,
635-ter,  635-quater,  635-quinquies,  640-ter  e  640-quinquies  del
codice penale sono affidati dall'autorita'  giudiziaria  in  custodia
giudiziale  con  facolta'  d'uso,  salvo  che  vi   ostino   esigenze
processuali, agli organi di polizia che  ne  facciano  richiesta  per
l'impiego in attivita' di contrasto ai crimini informatici, ovvero ad
altri organi dello Stato per finalita' di giustizia. 
  2. I beni e gli strumenti di cui al comma 1,  ove  acquisiti  dallo
Stato  a  seguito  di  procedimento  definitivo  di  confisca,   sono
assegnati alle amministrazioni che ne facciano  richiesta  e  che  ne
abbiano avuto l'uso ovvero,  ove  non  vi  sia  stato  un  precedente
affidamento in custodia giudiziale, agli organi  di  polizia  che  ne
facciano richiesta per l'impiego in attivita' di contrasto ai crimini
informatici ovvero ad altri  organi  dello  Stato  per  finalita'  di
giustizia)). 
                               Art. 87 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)) 
                               Art. 88 
(Destinazione delle  monete  metalliche  e  dei  biglietti  di  banca
                             confiscati) 
  1. I biglietti di banca e le monete metalliche,  di  cui  e'  stata
accertata  la  falsita'  e  ordinata  la  confisca,  sono  trasferiti
rispettivamente alla filiale della  Banca  d'Italia  o  alla  sezione
della tesoreria provinciale piu' vicina, a  cura  della  cancellieria
del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente  dopo  che
questo e' divenuto esecutivo. 
  2. La disposizione del comma 1 si applica anche  agli  strumenti  e
agli altri oggetti destinati esclusivamente alla  falsificazione  dei
quali e' stata ordinata la confisca. 
                               Art. 89 
         (Verbale e nastri registrati delle intercettazioni) 
  1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268  comma  1
del codice contiene l'indicazione degli estremi del  decreto  che  ha
disposto  l'intercettazione,  la  descrizione  delle   modalita'   di
registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora  di  inizio  e  di
cessazione della intercettazione nonche' i nominativi  delle  persone
che hanno preso parte alle operazioni. 
  2. I nastri contenenti  le  registrazioni,  racchiusi  in  apposite
custodie numerate e sigillate, sono collocati  in  un  involucro  sul
quale sono indicati  il  numero  delle  registrazioni  contenute,  il
numero dell'apparecchio controllato,  i  nomi,  se  possibile,  delle
persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad  ascolto  e  il
numero che, con riferimento alla  registrazione  consentita,  risulta
dal registro delle intercettazioni previsto dall'articolo 267 comma 5
del codice. 
                               Art. 90 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) 

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO VII
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE
MISURE CAUTELARI

                               Art. 91 
        (Giudice competente in ordine alle misure cautelari) 
  1.  Nel  corso  degli   atti   preliminari   al   dibattimento,   i
provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati,  secondo
la rispettiva competenza, ((dal tribunale in composizione  collegiale
o monocratica)), dalla corte di assise,  dalla  corte  di  appello  o
dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza  e
prima della trasmissione degli atti a  norma  dell'articolo  590  del
codice, provvede il giudice che ha emesso  la  sentenza;  durante  la
pendenza del ricorso per  cassazione,  provvede  il  giudice  che  ha
emesso il provvedimento impugnato. 
                               Art. 92 
    (Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare) 
  1. L'ordinanza che dispone la misura  cautelare  e'  immediatamente
trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che
ha  emesso  il  provvedimento,   all'organo   che   deve   provvedere
all'esecuzione ovvero,  nel  corso  delle  indagini  preliminari,  al
pubblico ministero che ne  ha  fatto  richiesta,  il  quale  ne  cura
l'esecuzione. 
                               Art. 93 
              (Deposito del verbale di interrogatorio) 
  1.  Il  verbale  dell'interrogatorio  della  persona  in  stato  di
custodia cautelare e' trasmesso al pubblico  ministero.  I  difensori
hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia. 
                               Art. 94 
                 (Ingresso in istituti penitenziari) 
  1. Il pubblico ufficiale preposto a un istituto  penitenziario  non
puo'  ricevere  ne'  ritenervi  alcuno  se  non  in   forza   di   un
provvedimento dell'autorita' giudiziaria o di un avviso  di  consegna
da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria. 
  ((1-bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia
e' inserito nella  cartella  personale  del  detenuto.  All'atto  del
colloquio previsto dall'articolo 23, quarto  comma,  del  regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976,
n.  431,  o  anche  successivamente,  il  direttore   o   l'operatore
penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio  di
un  interprete,  che  l'interessato  abbia  precisa  conoscenza   del
provvedimento che ne dispone  la  custodia  e  gliene  illustra,  ove
occorra, i contenuti. 
  1-ter. L'autorita' giudiziaria che dispone la custodia cautelare in
carcere o che pronuncia un  provvedimento  da  cui  non  consegua  la
rimessione  in  liberta'  del  detenuto   dispone   che   copia   del
provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della
cancelleria,  al  direttore   dell'istituto   penitenziario   perche'
provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis. 
  1-quater. Il detenuto ha sempre diritto di  consultare  la  propria
cartella  personale   e   di   ottenere   copia   dei   provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria in essa contenuti)). 
  2. Nondimeno, se si presenta nell'istituto una persona che dichiari
di avere commesso un reato per il quale e' obbligatorio l'arresto  in
flagranza, vi deve essere trattenuto a norma  dell'articolo  349  del
codice ad opera degli  appartenenti  al  personale  di  custodia  che
abbiano qualita' di ufficiale o di agente di polizia  giudiziaria,  i
quali redigono verbale e ne  danno  immediata  notizia  all'autorita'
giudiziaria competente. 
  3. Allo stesso modo si procede nei confronti di un latitante che si
sia sottratto alla esecuzione della custodia cautelare, di un evaso o
di un condannato in via definitiva che non sia in grado  di  produrre
copia dell'ordine di esecuzione. 
                               Art. 95 
(Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell'internato per
                        misura di sicurezza) 
  1. Con l'ordinanza che dispone la custodia cautelare nei  confronti
di persona internata per misura di sicurezza, il giudice  ne  dispone
il trasferimento nell'istituto di  custodia,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 286 del codice. 
                               Art. 96 
                (Separazione degli imputati detenuti) 
  1.  Negli  istituti  di  custodia  gli  imputati  in   uno   stesso
procedimento o comunque di uno  stesso  reato  devono  essere  tenuti
separati tra loro, se l'autorita' giudiziaria abbia  cosi'  ordinato.
In mancanza di tale  ordine,  la  separazione  deve  essere  disposta
sempre che lo consentano le possibilita' dell'istituto. 
                               Art. 97 
               (Comunicazioni al servizio informatico) 
  1. I provvedimenti con i quali e'  disposta  una  misura  cautelare
personale sono comunicati, a cura della cancelleria del  giudice  che
li ha emessi, al  servizio  informatico  istituito  con  decreto  del
ministro di grazia e giustizia, quando la misura ha avuto esecuzione.
La stessa comunicazione e' altresi'  data  quando  e'  dichiarato  lo
stato di latitanza. 
  2. Nel caso di fermo o di arresto in flagranza, alla  comunicazione
prevista dal comma 1 provvede la direzione dell'istituto di  custodia
al quale il fermato o l'arrestato e' consegnato. 
  3. Deve essere altresi' data immediata  comunicazione  al  servizio
previsto dal comma  1  del  provvedimento  con  cui  e'  ordinata  la
immediata liberazione dell'arrestato o del fermato  nonche'  di  ogni
provvedimento  estintivo  o  modificativo  delle   misure   cautelari
personali. Alla comunicazione provvede la cancelleria o la segreteria
dell'autorita' giudiziaria che ha adottato il provvedimento. 
                             Art. 97-bis 
(( (Modalita' di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti
                          domiciliari). )) 
 
  ((1. A seguito del provvedimento che sostituisce  la  misura  della
custodia cautelare in carcere con quella degli  arresti  domiciliari,
l'imputato raggiunge senza accompagnamento  il  luogo  di  esecuzione
della misura, individuato ai sensi dell'articolo 284 del codice;  del
provvedimento emesso, il giudice informa il pubblico ministero  e  la
polizia  giudiziaria  che  possono,  anche  di  propria   iniziativa,
controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte. 
  2. Qualora il giudice, anche a seguito della  segnalazione  operata
dal pubblico ministero, dal direttore dell'istituto  penitenziario  o
dalle forze  di  polizia,  ritenga  sussistenti  specifiche  esigenze
processuali ovvero altre esigenze di sicurezza, con il  provvedimento
di sostituzione di cui  al  comma  1  dispone  che  l'imputato  venga
accompagnato dalle forze di polizia presso  il  luogo  di  esecuzione
degli arresti domiciliari)). 
                               Art. 98 
             (Cessazione delle misure cautelari estinte) 
  1. Quando l'imputato sottoposto a custodia  cautelare  deve  essere
liberato,  il  giudice,  con  il   provvedimento   emesso   a   norma
dell'articolo 306 del codice, ordina al  direttore  dell'istituto  di
custodia l'immediata dimissione. L'ordine e' trasmesso con urgenza. 
  2.  Nel  caso  di  imputato  custodito  in  luogo   di   cura,   il
provvedimento previsto dal comma 1  e'  trasmesso,  con  urgenza,  al
direttore del servizio psichiatrico ospedaliero  dove  l'imputato  e'
ricoverato  nonche'  alla  polizia   giudiziaria   incaricata   della
custodia, la quale provvede agli adempimenti  previsti  dall'articolo
161 comma 3 del codice. 
  3. Nel caso di imputato agli arresti domiciliari o sottoposto  alle
misure del divieto o dell'obbligo di dimora, il giudice comunica, con
urgenza,  il  provvedimento  previsto  dal   comma   1,   oltre   che
all'imputato, anche alla polizia giudiziaria competente a controllare
l'osservanza delle prescrizioni imposte con le suddette  misure.  Nel
caso  della  misura  dell'obbligo  di  presentazione   alla   polizia
giudiziaria, la comunicazione  della  cessazione  deve  essere  data,
oltre che all'imputato,  anche  all'ufficio  di  polizia  giudiziaria
competente. 
  4. In caso di cessazione della misura del  divieto  di  espatrio  e
delle misure interdittive, il giudice dispone  la  comunicazione  del
provvedimento  all'imputato  e,   se   del   caso,   rispettivamente,
all'organo competente ad assicurare la esecuzione della misura ovvero
a quello eventualmente competente a disporre  l'interdizione  in  via
ordinaria. 
                               Art. 99 
            (Inammissibilita' della richiesta di riesame) 
  1. La disposizione dell'articolo 585 comma 5 del codice si  applica
anche ai termini per  le  impugnazioni  previsti  dal  libro  IV  del
codice. 
                              Art. 100 
          (Trasmissione degli atti in caso di impugnazione) 
  1. Quando e' impugnato un  provvedimento  concernente  la  liberta'
personale, la cancelleria o la segreteria dell'autorita'  giudiziaria
procedente trasmette, in originale o in copia, al giudice  competente
gli atti necessari per  decidere  sull'impugnazione,  con  precedenza
assoluta su ogni altro affare e, comunque, entro il giorno successivo
alla  ricezione  dell'avviso  della  proposizione   dell'impugnazione
previsto dagli articoli 309, 310 e 311 del codice. 
                              Art. 101 
        (Termine per la decisione sulla richiesta di riesame) 
  1. Nel procedimento  previsto  dall'articolo  309  del  codice,  se
l'udienza e' rinviata a norma dell'articolo 127 comma 4  del  codice,
il termine per  la  decisione  sulla  richiesta  di  riesame  decorre
nuovamente dalla data in cui il giudice  riceve  comunicazione  della
cessazione dell'impedimento o comunque accerta  la  cessazione  dello
stesso. 
  2. Quando l'imputato e' detenuto o internato in luogo  posto  fuori
del  circondario  del  tribunale  competente,  il  termine   previsto
dall'articolo 309 comma 10 del codice  decorre  dal  momento  in  cui
pervengono  al  tribunale  gli  atti  assunti   dal   magistrato   di
sorveglianza a  norma  dell'articolo  127  comma  3  del  codice.  Il
magistrato di sorveglianza  senza  ritardo  assume  le  dichiarazioni
dell'imputato, previo tempestivo avviso al difensore e trasmette  gli
atti al tribunale con il mezzo piu' celere. 
                              Art. 102 
         (Domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione) 
  1.  La  domanda  di  riparazione  per  l'ingiusta   detenzione   e'
presentata presso la cancelleria  della  corte  di  appello  nel  cui
distretto e' stata pronunciata la  sentenza  o  il  provvedimento  di
archiviazione che ha definito il procedimento. Nel caso  di  sentenza
emessa dalla corte di cassazione, e' competente la corte  di  appello
nel cui distretto e' stato emesso il provvedimento impugnato. 
                            Art. 102-bis. 
((  (Reintegrazione  nel  posto  di  lavoro  perduto   per   ingiusta
                            detenzione). 
  1.  Chiunque  sia  stato  sottoposto  alla  misura  della  custodia
cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 285 del codice  ovvero  a
quella degli arresti  domiciliari  ai  sensi  dell'articolo  284  del
codice e sia stato per cio' stesso licenziato dal posto di lavoro che
occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto  di  essere
reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in
suo favore sentenza di assoluzione,  di  proscioglimento  o  di'  non
luogo  a   procedere   ovvero   venga   disposto   provvedimento   di
archiviazione)). 
                              Art. 103 
      (Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo) 
  1.  Per  la  trascrizione  e   la   cancellazione   del   sequestro
conservativo  richiesto  dal  pubblico   ministero,   l'ufficio   del
conservatore dei registri immobiliari non puo' esigere alcuna tassa o
diritto, salva l'azione contro il condannato. 
                              Art. 104 
              (( (Esecuzione del sequestro preventivo). 
  1. Il sequestro preventivo e' eseguito: 
    a) sui mobili e sui crediti,  secondo  le  forme  prescritte  dal
codice di procedura civile per il pignoramento presso il  debitore  o
presso il terzo in quanto applicabili; 
    b) sugli immobili o mobili registrati, con  la  trascrizione  del
provvedimento presso i competenti uffici; 
    c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di  un'impresa,
oltre che con le modalita' previste per i singoli  beni  sequestrati,
con l'immissione in possesso  dell'amministratore,  con  l'iscrizione
del provvedimento nel registro  delle  imprese  presso  il  quale  e'
iscritta l'impresa; 
    d) sulle azioni e sulle  quote  sociali,  con  l'annotazione  nei
libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; 
    e) sugli strumenti finanziari dematerializzati,  ivi  compresi  i
titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito  conto
tenuto dall'intermediario  ai  sensi  dell'articolo  34  del  decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo  10,  comma
3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. 
  2. Si applica altresi' la disposizione dell'articolo 92)). 
                            Art. 104-bis 
  (( (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo). 
  1. Nel caso in  cui  il  sequestro  preventivo  abbia  per  oggetto
aziende, societa'  ovvero  beni  di  cui  sia  necessario  assicurare
l'amministrazione, esclusi quelli destinati  ad  affluire  nel  Fondo
unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, l'autorita' giudiziaria nomina un amministratore
giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies,  comma  3,
della  legge  31  maggio  1965,  n.   575.   Con   decreto   motivato
dell'autorita'  giudiziaria  la  custodia  dei  beni  suddetti   puo'
tuttavia essere affidata a soggetti diversi  da  quelli  indicati  al
periodo precedente)). 

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO VIII
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE
INDAGINI PRELIMINARI

                              Art. 105 
(Registrazione e conservazione dei provvedimenti del giudice  per  le
                        indagini preliminari) 
  1. Con il regolamento  previsto  dall'articolo  206  comma  1  sono
stabiliti i casi e le modalita' di registrazione e  di  custodia  dei
provvedimenti del giudice per le indagini preliminari. ((1)) 
 
    
------------

    
AGGIORNAMENTO (1) 
  L'avviso di rettifica pubblicato in G.U.  28/09/1989,  n.  227,  ha
disposto che "la rubrica "Capo  VIII  -  Disposizioni  relative  alle
indagini preliminari" si intende inserita tra gli articoli 104 e  105
ed e'conseguentemente soppressa tra gli articoli 105 e 106". 
                              Art. 106 
(Informativa al  giudice  civile  o  amministrativo  che  ha  redatto
                         denuncia di reato) 
  1. Nel caso previsto dall'articolo  331  comma  4  del  codice,  il
procuratore della Repubblica informa senza ritardo il giudice  civile
o amministrativo delle richieste da lui  formulate  alla  conclusione
delle indagini preliminari. 
                              Art. 107 
(Attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della 
           mancata identificazione dell'autore del reato) 
  1. La persona che presenta una denuncia o che propone  una  querela
ha diritto di ottenere attestazione  della  ricezione  dall'autorita'
davanti alla quale la denuncia o la querela  e'  stata  presentata  o
proposta. L'attestazione puo' essere  apposta  in  calce  alla  copia
dell'atto. 
  2. Anche nel corso delle indagini preliminari, la persona offesa  e
il danneggiato dal reato  possono  ottenere  dal  pubblico  ministero
attestazione relativa alla mancata identificazione della persona alla
quale il reato e' attribuito, sempre che cio' non pregiudichi l'esito
delle indagini. 
                            Art. 107-bis 
                   (( (Denunce a carico di ignoti) 
 
  1. Le denunce a carico di  ignoti  sono  trasmesse  all'ufficio  di
procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente  agli
eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori
del reato, con elenchi mensili)). 
                            Art. 107-ter 
(( (Assistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di
                       denuncia o querela). )) 
 
  ((1. La persona offesa che  non  conosce  la  lingua  italiana,  se
presenta denuncia o  propone  querela  dinnanzi  alla  procura  della
Repubblica presso  il  tribunale  del  capoluogo  del  distretto,  ha
diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta. Negli stessi  casi
ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua
a lei conosciuta dell'attestazione  di  ricezione  della  denuncia  o
della querela)). 
                              Art. 108 
                 (Denunce e altri documenti anonimi) 
  1.  Con  regolamento  del  ministro  di  grazia  e  giustizia  sono
stabilite le modalita' di conservazione delle denunce anonime e degli
altri  documenti  anonimi  che  non  possono  essere  utilizzati  nel
procedimento. 
                            Art. 108-bis. 
 (( (Modalita' particolari di trasmissione della notizia di reato). 
 
  1. Tiene luogo della comunicazione scritta la  comunicazione  della
notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via
telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e  la  documentazione
previste dall'articolo 347 commi 1 e  2  del  codice  sono  trasmesse
senza ritardo. 
  2. Quando la comunicazione e' eseguita  nelle  forme  previste  dal
comma 1, la polizia giudiziaria indica altresi' la data di consegna e
di trasmissione.)) 
                            Art. 108-ter. 
(( (Denunce e querele per reati commessi in altro  Stato  dell'Unione
                            europea). )) 
 
  ((1.  Quando  la  persona  offesa  denunciante  o  querelante   sia
residente o  abbia  il  domicilio  nel  territorio  dello  Stato,  il
procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso
la Corte di appello le denunce o le querele  per  reati  commessi  in
altri  Stati  dell'Unione  europea,   affinche'   ne   curi   l'invio
all'autorita' giudiziaria competente)). 
                              Art. 109 
                 (Ricezione della notizia di reato) 
  1. La segreteria della procura della Repubblica annota  sugli  atti
che possono contenere notizia di reato la data e l'ora  in  cui  sono
pervenuti in ufficio e li  sottopone  immediatamente  al  procuratore
della  Repubblica  per  l'eventuale  iscrizione  nel  registro  delle
notizie di reato. 
                              Art. 110 
                     (Richiesta dei certificati) 
  1. Non appena  il  nome  della  persona  alla  quale  il  reato  e'
attribuito e' stato iscritto nel registro indicato nell'articolo  335
del codice, la segreteria richiede: 
   a) i certificati anagrafici; 
   b) il certificato previsto dall'articolo 688 del codice; 
   c) il certificato del casellario dei carichi pendenti. 
   ((c-bis) il certificato del casellario giudiziale europeo.)) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313. 
                            Art. 110-bis. 
          (( (Richiesta di comunicazione delle iscrizioni). 
  1.  Quando  vi  e'  richiesta  di  comunicazione  delle  iscrizioni
contenute nel registro delle notizie di reato a  norma  dell'articolo
335,  comma  3,  del  codice,  la  segreteria  della  procura   della
Repubblica,  se  la  risposta  e'  positiva  e  non  sussistono   gli
impedimenti a rispondere di cui all'articolo 335, commi 3 e 3-bis del
codice, fornisce le informazioni richieste precedute  dalla  formula:
"Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione".  In
caso contrario, risponde con la formula:  "Non  risultano  iscrizioni
suscettibili di comunicazione)). 
                              Art. 111 
      (Requisiti della richiesta di autorizzazione a procedere) 
  1. Con la richiesta di  autorizzazione  a  procedere,  il  pubblico
ministero enuncia il fatto per il quale intende procedere,  indicando
le norme di legge che si assumono violate, e  fornisce  all'autorita'
competente gli elementi sui quali la richiesta si fonda. 
                              Art. 112 
(Attivita' della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di
                           procedibilita) 
  1. La polizia  giudiziaria  riferisce  senza  ritardo  al  pubblico
ministero l'attivita' di  indagine  prevista  dall'articolo  346  del
codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta  di  taluno  dei
delitti indicati nell'articolo ((407, comma 2, lettera a), numeri  da
1) a 6) )) la comunicazione e' data  immediatamente  anche  in  forma
orale. La documentazione  delle  attivita'  compiute  e'  prontamente
trasmessa al pubblico ministero se questi ne fa richiesta. 
                               Art 113 
          (Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria) 
  1. Nei casi di particolare necessita' e urgenza, gli atti  previsti
dagli articoli 352 e 354 commi  2  e  3  del  codice  possono  essere
compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria. 
                               Art 114 
       (Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore) 
  1. Nel procedere al compimento degli  atti  indicati  nell'articolo
356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona  sottoposta
alle indagini, se presente, che ha facolta' di  farsi  assistere  dal
difensore di fiducia. 
                              Art. 115 
          (Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria) 
  1. Le annotazioni previste dall'articolo 357  comma  1  del  codice
contengono l'indicazione  dell'ufficiale  o  dell'agente  di  polizia
giudiziaria che ha compiuto le attivita'  di  indagine,  del  giorno,
dell'ora e del luogo in cui sono state  eseguite  e  la  enunciazione
succinta del  loro  risultato.  Quando  assume  dichiarazioni  ovvero
quando per il compimento di atti  si  avvale  di  altre  persone,  la
polizia giudiziaria annota altresi'  le  relative  generalita'  e  le
altre indicazioni personali utili per la identificazione. 
  ((1-bis. Le annotazioni di  cui  al  comma  1,  se  riguardanti  le
attivita' di indagine condotte  da  ufficiali  o  agenti  di  polizia
giudiziaria nel corso  delle  operazioni  sotto  copertura  ai  sensi
dell'articolo 9 della legge 16  marzo  2006,  n.  146,  e  successive
modificazioni, contengono le generalita' di  copertura  dagli  stessi
utilizzate nel corso delle attivita' medesime)). 
  2.  Copia  delle  annotazioni  e  dei  verbali  redatti   a   norma
dell'articolo 357  del  codice  e'  conservata  presso  l'ufficio  di
polizia giudiziaria. 
                              Art. 116 
(Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge  sospetto  di
                               reato) 
  1. Se per la morte di una  persona  sorge  sospetto  di  reato,  il
procuratore della Repubblica accerta la causa della morte  e,  se  lo
ravvisa necessario, ordina l'autopsia secondo le  modalita'  previste
dall'articolo  360  del  codice  ovvero  fa  richiesta  di  incidente
probatorio,  dopo  aver   compiuto   le   indagini   occorrenti   per
l'identificazione. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che  il
cadavere  sia  esposto  nel  luogo  pubblico  a  cio'  designato   e,
occorrendo, sia fotografato; descrive nel  verbale  le  vesti  e  gli
oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia.  Nei  predetti
casi la  sepoltura  non  puo'  essere  eseguita  senza  l'ordine  del
procuratore della Repubblica. 
  2. Il disseppellimento di un cadavere puo' essere ordinato, con  le
dovute cautele, dall'autorita' giudiziaria se vi sono gravi indizi di
reato. 
                              Art. 117 
(Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle  cose
                          o delle persone) 
  1.  Le  disposizioni  previste  dall'articolo  360  del  codice  si
applicano anche nei casi  in  cui  l'accertamento  tecnico  determina
modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da  rendere
l'atto non ripetibile. 
                              Art. 118 
  (Deposito di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari) 
  1. Gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, ai quali
i difensori hanno diritto di assistere, sono  raccolti  in  fascicolo
separato; sulla copertina  del  fascicolo  e'  segnata  la  data  del
deposito nella segreteria del pubblico ministero. Scaduto il  termine
fissato dalla legge, gli atti sono riuniti a quelli non depositati. 
                            Art. 118-bis 
                   (Coordinamento delle indagini). 
  1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a  indagini  per
taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera a) del
codice ((, nonche' per  i  delitti  di  cui  agli  articoli  452-bis,
452-quater, 452-sexies e 452-octies  del  codice  penale,)),  ne  da'
notizia al procuratore generale presso la corte di appello  ((nonche'
all'Agenzia delle entrate ai fini dei  necessari  accertamenti)).  Se
rileva trattarsi di indagini collegate, il  procuratore  generale  ne
da' segnalazione ai  procuratori  generali  e  ai  procuratori  della
Repubblica   del   distretto   interessati   al    coordinamento.((Il
procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti
di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del
codice penale e all'articolo 260 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, ne da' altresi' notizia  al
Procuratore nazionale antimafia)). 
  2. Quando, di  loro  iniziativa  o  a  seguito  della  segnalazione
prevista dal comma 1, piu' uffici del pubblico ministero procedono  a
indagini collegate, i procuratori della Repubblica ne  danno  notizia
al procuratore generale del rispettivo distretto. 
  3. Quando il coordinamento, di cui  ai  commi  precedenti,  non  e'
stato promosso o  non  risulta  effettivo,  il  procuratore  generale
presso  la  corte  di  appello  puo'  riunire  i  procuratori   della
Repubblica che procedono a indagini collegate. Se i procuratori della
Repubblica appartengono a distretti diversi, la riunione e'  promossa
dai procuratori generali presso le corti di appello  interessate,  di
intesa tra loro. 
                              Art. 119 
            (Annotazione di atti del pubblico ministero) 
  1. Per le annotazioni previste dall'articolo 373 comma 3 del codice
si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  dell'articolo
115 comma 1. 
                              Art. 120 
          (Adempimenti conseguenti all'arresto o al fermo) 
  1. Agli adempimenti previsti dall'articolo 386 del  codice  possono
provvedere anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da
quelli che hanno eseguito l'arresto o il fermo.  Se  l'arresto  o  il
fermo e' stato eseguito da  agenti  di  polizia  giudiziaria,  questi
provvedono  a  darne  immediata  notizia  all'ufficiale  di   polizia
giudiziaria competente ad adottare il  provvedimento  di  liberazione
previsto dall'articolo 389 comma 2 del codice. 
                              Art. 121 
             (Liberazione dell'arrestato o del fermato) 
  1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo  389  del  codice,  il
pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o  il
fermato sia posto immediatamente in liberta' quando  ritiene  di  non
dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive. 
  2. Nel caso di liberazione prevista dal comma 1,  il  giudice,  nel
fissare l'udienza di convalida, ne da' avviso, senza  ritardo,  anche
alla persona liberata. 
                              Art. 122 
             (Trasmissione della richiesta di convalida) 
  1. Con la richiesta di convalida  prevista  dall'articolo  390  del
codice, il pubblico ministero trasmette  al  giudice  il  verbale  di
arresto o di  fermo  e  copia  della  documentazione  attestante  che
l'arrestato o il fermato e' stato tempestivamente condotto nel  luogo
di custodia; trasmette altresi' il decreto di fermo  emesso  a  norma
dell'articolo 384 comma 1 del codice. 
                              Art. 123. 
((   (Luogo   di   svolgimento   dell'udienza    di    convalida    e
                  dell'interrogatorio del detenuto) 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'art.121, nonche' dagli artt.449 comma
1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel  luogo  dove
l'arrestato o il fermato e' custodito salvo che nel caso di  custodia
nel proprio domicilio o altro luogo di privata dimora.  Nel  medesimo
luogo si svolge  l'interrogatorio  della  persona  che  si  trovi,  a
qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono
eccezionali motivi di necessita' o di urgenza il giudice con  decreto
motivato puo' disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o
del detenuto per la comparizione davanti a se'. Il  procuratore  capo
della Repubblica predispone le necessarie  misure  organizzative  per
assicurare il rispetto  dei  termini  di  cui  all'articolo  558  del
codice)). 
                              Art. 124 
    (Ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio) 
  1.  Con  l'ordinanza  che  accoglie  la  richiesta   di   incidente
probatorio il giudice dispone la citazione delle persone  che  devono
comparire per l'assunzione della prova. Quando  occorre  procedere  a
una perizia, con la stessa ordinanza il giudice nomina il perito. 
                              Art. 125 
                    (Richiesta di archiviazione) 
  1. Il pubblico  ministero  presenta  al  giudice  la  richiesta  di
archiviazione quando ritiene l'infondatezza della  notizia  di  reato
perche' gli elementi acquisiti nelle indagini  preliminari  non  sono
idonei a sostenere l'accusa in giudizio. 
                              Art. 126 
    (Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione) 
  1. Nel caso previsto dall'articolo  408  comma  2  del  codice,  il
pubblico ministero trasmette gli atti  al  giudice  per  le  indagini
preliminari dopo  la  presentazione  dell'opposizione  della  persona
offesa ovvero dopo la scadenza del termine indicato nel comma  3  del
medesimo articolo. 
                              Art. 127 
   (Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale) 
  1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al
procuratore generale presso la  corte  di  appello  un  elenco  delle
notizie di reato contro persone  note  per  le  quali  non  e'  stata
esercitata l'azione  penale  o  richiesta  l'archiviazione  entro  il
termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice. 
                              Art. 128 
      (Fissazione della udienza preliminare nel caso di mancato 
             accoglimento della richiesta di archiviazione) 
 1. Nel caso previsto  dall'articolo  409  comma  5  del  codice,  il
giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa dal reato il
decreto di fissazione  della  udienza  preliminare,  nel  quale  sono
enunciati gli elementi previsti dall'articolo 417 comma 1 lettere a),
b), c) del codice. 
                              Art. 129 
                  (Informazioni sull'azione penale) 
 
  1. Quando esercita l'azione penale nei confronti  di  un  impiegato
dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico  ministero  informa
l'autorita'   da   cui    l'impiegato    dipende,    dando    notizia
dell'imputazione.  Quando  si  tratta  di  personale  dipendente  dai
servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne
da' comunicazione anche al comitato parlamentare  per  i  servizi  di
informazione e sicurezza e per il segreto di Stato. 
  2. Quando  l'azione  penale  e'  esercitata  nei  confronti  di  un
ecclesiastico o di un religioso del culto  cattolico,  l'informazione
e' inviata all'ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato. 
  3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un
danno per l'erario, il  pubblico  ministero  informa  il  procuratore
generale presso la Corte dei conti, dando notizia della  imputazione.
((Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli  articoli
317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,  322-bis,
346-bis, 353 e 353-bis  del  codice  penale,  il  pubblico  ministero
informa il presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione,  dando
notizia dell'imputazione)). 
  3-bis. Il pubblico ministero invia la  informazione  contenente  la
indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando
taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2  e'  stato  arrestato  o
fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare. 
  3-ter. Quando esercita l'azione penale per  i  reati  previsti  nel
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  ovvero  per  i  reati
previsti dal  codice  penale  o  da  leggi  speciali  comportanti  un
pericolo o un  pregiudizio  per  l'ambiente,  il  pubblico  ministero
informa il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare e la Regione nel cui territorio i fatti si sono  verificati.
Qualora i reati  di  cui  al  primo  periodo  arrechino  un  concreto
pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il
pubblico ministero informa anche  il  Ministero  della  salute  o  il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali.   Il
pubblico ministero, nell'informazione, indica le norme di  legge  che
si assumono violate. Le sentenze  e  i  provvedimenti  definitori  di
ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a  cura  della
cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi,  alle
amministrazioni indicate nei primi due periodi del presente comma.  I
procedimenti di competenza delle amministrazioni di  cui  ai  periodi
precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o  in  parte,  fatti  in
relazione ai quali procede l'autorita'  giudiziaria,  possono  essere
avviati o proseguiti anche in pendenza del  procedimento  penale,  in
conformita'  alle  norme  vigenti.  Per  le  infrazioni  di  maggiore
gravita', sanzionate  con  la  revoca  di  autorizzazioni  o  con  la
chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi  di  particolare
complessita' dell'accertamento dei fatti addebitati, puo'  sospendere
il procedimento amministrativo fino  al  termine  di  quello  penale,
salva la possibilita' di adottare strumenti cautelari. 
                              Art. 130 
(Contenuto del fascicolo trasmesso  dal  pubblico  ministero  con  la
                   richiesta di rinvio a giudizio) 
  1. Se gli atti di indagine preliminare riguardano  piu'  persone  o
piu' imputazioni, il pubblico ministero forma il  fascicolo  previsto
dall'articolo 416 comma  2  del  codice,  inserendovi  gli  atti  ivi
indicati  per  la  parte  che  si  riferisce  alle  persone  o   alle
imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale. 
  2. In ogni caso il pubblico ministero puo',  a  fini  di  indagine,
trattenere copia della  documentazione  e  degli  atti  trasmessi  al
giudice. 
                            Art. 130-bis. 
       (( (Separazione dei procedimenti in fase di indagine). 
 
  1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione  penale,
procede di  regola  separatamente  quando  ricorrono  le  ragioni  di
urgenza indicate  nell'articolo  18,  comma  1,  lettera  e-bis)  del
codice)). 
                              Art. 131 
           (Deposito degli atti per l'udienza preliminare) 
  1. Durante  il  termine  per  comparire  e  fino  alla  conclusione
dell'udienza preliminare, le parti, la persona offesa e  i  difensori
hanno facolta' di prendere visione, nel luogo dove si trovano,  degli
atti e delle cose indicati nell'articolo 419 commi 2 e 3 del codice e
di estrarre copia degli atti suddetti. 
                            Art. 131-bis. 
             (( (Liberazione dell'imputato prosciolto). 
  1. L'imputato detenuto nei cui confronti e' pronunciata la sentenza
di  cui  all'articolo  425  del   codice   e'   posto   in   liberta'
immediatamente dopo la  lettura  del  dispositivo.  Si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 154- bis.)) 
                              Art. 132 
(Decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di  assise  o  al
                             tribunale) 
  1. Quando la corte di assise o il tribunale e' diviso  in  sezioni,
il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della
sezione davanti alla quale le parti devono comparire. 
  2. Per ogni processo il presidente del tribunale, in  seguito  alla
richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica anche con
mezzi telematici, sulla base dei criteri  determinati  dal  Consiglio
superiore della magistratura, il giorno e l'ora della comparizione e,
quando occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che  dispone
il giudizio. 
                            Art. 132-bis. 
    (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi). 
 
  1. Nella formazione dei ruoli di udienza e  nella  trattazione  dei
processi e' assicurata la priorita' assoluta: 
    a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma
2, lettera a), del codice e ai delitti di  criminalita'  organizzata,
anche terroristica; 
    ((a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e  da  609-bis  a
609-octies e 612-bis del codice penale;)) 
    b) ai processi relativi ai delitti commessi in  violazione  delle
norme relative alla prevenzione  degli  infortuni  e  all'igiene  sul
lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai  delitti
di cui al testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai delitti puniti
con la pena della reclusione non  inferiore  nel  massimo  a  quattro
anni; 
    c) ai processi a carico di imputati  detenuti,  anche  per  reato
diverso da quello per cui si procede; 
    d) ai processi  nei  quali  l'imputato  e'  stato  sottoposto  ad
arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura  cautelare
personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata; 
    e) ai processi nei quali e'  contestata  la  recidiva,  ai  sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale; 
    f) ai processi da  celebrare  con  giudizio  direttissimo  e  con
giudizio immediato. 
  2. I dirigenti degli uffici  giudicanti  adottano  i  provvedimenti
organizzativi necessari per  assicurare  la  rapida  definizione  dei
processi per i quali e' prevista la trattazione prioritaria. 
                              Art. 133 
         (Notificazione del decreto che dispone il giudizio) 
  1. Il decreto che  dispone  il  giudizio  e'  notificato,  a  norma
dell'articolo 429 comma 4 del codice, anche alle altre parti  private
non presenti all'udienza preliminare. 
  1-bis. Il decreto e' altresi'  comunicato  alle  amministrazioni  o
enti di appartenenza quando e' emesso nei confronti di dipendenti  di
amministrazioni pubbliche  o  di  enti  pubblici  ovvero  di  enti  a
prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei  delitti  previsti
dagli  articoli  314,  primo  comma,  317,  318,  319,  319-ter   ((,
319-quater)) e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge  9
dicembre 1941, n. 1383. 

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO IX
DISPOSIZIONI
RELATIVE AI PROCEDIMENTI SPECIALI

                              Art. 134 
(Sentenza emessa nel giudizio abbreviato nei  confronti  di  imputato
                            non comparso) 
  1. La sentenza emessa nel giudizio  abbreviato  e'  notificata  per
estratto all'imputato non comparso, unitamente all'avviso di deposito
della sentenza medesima. 
                            Art. 134-bis 
       (( (Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato). 
 
  1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi  1  e  1-bis,  la
partecipazione dell'imputato  avviene  a  distanza  anche  quando  il
giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza.)) 
                              Art. 135 
(( (Decisione nel giudizio  sulla  richiesta  di  applicazione  della
                                pena) 
  1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di  applicazione  della
pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
di  primo  grado,  ordina  l'esibizione  degli  atti  contenuti   nel
fascicolo del pubblico ministero. Se la  richiesta  e'  accolta,  gli
atti esibiti vengono inseriti  nel  fascicolo  per  il  dibattimento;
altrimenti  gli  atti  sono  immediatamente  restituiti  al  pubblico
ministero)). 
                              Art. 136 
                   (Limiti all'effetto estintivo) 
  1. L'effetto estintivo  previsto  dall'articolo  445  comma  2  del
codice non si produce se la persona nei  cui  confronti  la  pena  e'
stata applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione. 
                              Art. 137 
                 (Concorso formale e continuazione) 
  1. Nel caso di applicazione della pena richiesta  dalle  parti  con
piu' sentenze per reati unificati a norma dell'articolo 81 del codice
penale, il termine di estinzione previsto dall'articolo 445  comma  2
del codice decorre nuovamente per tutti i reati dalla data in cui  e'
divenuta irrevocabile l'ultima sentenza. 
  2. La disciplina del concorso formale e  del  reato  continuato  e'
applicabile anche quando concorrono reati per  i  quali  la  pena  e'
applicata su richiesta delle parti e altri reati. 
                              Art. 138 
(Formazione  del  fascicolo  per   il   dibattimento   nel   giudizio
                            direttissimo) 
  1. In tutti i casi di giudizio direttissimo con imputato  in  stato
di arresto o di custodia cautelare, il pubblico  ministero  forma  il
fascicolo per il dibattimento a norma dell'articolo 431  del  codice.
Quando l'imputato e' presentato davanti al giudice  del  dibattimento
per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, il fascicolo
medesimo e' formato subito dopo il giudizio di convalida dal pubblico
ministero presente all'udienza. 
                              Art. 139 
(Facolta' dei difensori di prendere visione del  fascicolo  trasmesso
               con la richiesta di giudizio immediato) 
  1. Durante i termini previsti  dall'articolo  458  del  codice,  le
parti e i difensori hanno facolta' di prendere  visione  ed  estrarre
copia, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, del
fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 454 comma 2 del codice. 
                              Art. 140 
(Facolta' dei difensori di prendere visione del  fascicolo  trasmesso
           con la richiesta di decreto penale di condanna) 
  1. Durante il termine  per  proporre  opposizione,  le  parti  e  i
difensori hanno facolta' di prendere visione ed estrarre copia, nella
cancelleria del giudice per le indagini  preliminari,  del  fascicolo
trasmesso a norma dell'articolo 459 comma 1 del codice. 

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO X
DISPOSIZIONI RELATIVE
AL PROCEDIMENTO DI OBLAZIONE

                              Art. 141 
                     (Procedimento di oblazione) 
  1. Se la domanda di oblazione e' proposta nel corso delle  indagini
preliminari ((...)), il pubblico ministero la  trasmette,  unitamente
agli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari. 
  2. Il pubblico ministero, anche prima di  presentare  richiesta  di
decreto penale, puo'  avvisare  l'interessato,  ove  ne  ricorrano  i
presupposti,  che  ha  facolta'  di  chiedere   di   essere   ammesso
all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato. 
  3. Quando per il reato per il quale  si  e'  proceduto  e'  ammessa
l'oblazione e non e' stato dato l'avviso previsto dal  comma  2,  nel
decreto penale deve essere fatta  menzione  della  relativa  facolta'
dell'imputato. 
  4. Quando e' proposta domanda di oblazione, il  giudice,  acquisito
il parere del pubblico ministero, se respinge  la  domanda  pronuncia
ordinanza disponendo, se del caso,  la  restituzione  degli  atti  al
pubblico ministero; altrimenti  ammette  all'oblazione  e  fissa  con
ordinanza  la  somma  da  versare,  dandone  avviso  all'interessato.
Avvenuto il versamento della somma, il  giudice,  se  la  domanda  e'
stata proposta nel corso delle indagini  preliminari,  trasmette  gli
atti al pubblico ministero per le sue determinazioni; in  ogni  altro
caso dichiara con sentenza l'estinzione del reato. ((Non  si  applica
la disposizione dell'articolo, 75 comma 3, del codice)). 
  ((4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione  in  altra
per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato  e'  rimesso  in
termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda,
fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della
somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara
con sentenza l'estinzione del reato)). 

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
((CAPO X-BIS
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSA ALLA PROVA))

                            Art. 141-bis 
(( (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla
                        messa alla prova). )) 
 
  (( 1. Il pubblico ministero, anche  prima  di  esercitare  l'azione
penale, puo' avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i  presupposti,
che ha la facolta' di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi
dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della
prova estingue il reato. )) 
                            Art. 141-ter 
(( (Attivita' dei servizi sociali nei confronti degli adulti  ammessi
                           alla prova). )) 
 
  ((1. Le funzioni dei servizi  sociali  per  la  messa  alla  prova,
disposta ai sensi  dell'articolo  168-bis  del  codice  penale,  sono
svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei  modi  e
con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26  luglio  1975,
n. 354, e successive modificazioni. 
  2. Ai fini del comma 1, l'imputato  rivolge  richiesta  all'ufficio
locale di esecuzione penale esterna competente affinche'  predisponga
un programma di trattamento. L'imputato deposita gli  atti  rilevanti
del procedimento penale nonche' le osservazioni  e  le  proposte  che
ritenga di fare. 
  3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di  un'apposita  indagine
socio-familiare, redige il programma di  trattamento,  acquisendo  su
tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del
soggetto presso il quale l'imputato e' chiamato a svolgere le proprie
prestazioni. L'ufficio  trasmette  quindi  al  giudice  il  programma
accompagnandolo   con   l'indagine   socio-familiare   e    con    le
considerazioni   che   lo   sostengono.   Nell'indagine    e    nelle
considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilita'
economiche dell'imputato, sulla capacita'  e  sulla  possibilita'  di
svolgere  attivita'  riparatorie  nonche'   sulla   possibilita'   di
svolgimento di attivita' di mediazione, anche avvalendosi a tal  fine
di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio. 
  4. Quando e' disposta la sospensione  del  procedimento  con  messa
alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui  al  comma  2  informa  il
giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di  ammissione  e
comunque non superiore  a  tre  mesi,  dell'attivita'  svolta  e  del
comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al
programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero,  in
caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del  provvedimento
di sospensione. 
  5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma  2
trasmette  al  giudice  una  relazione  dettagliata  sul  decorso   e
sull'esito della prova medesima. 
  6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di  cui  al
comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno
di dieci giorni prima dell'udienza di  cui  all'articolo  464-septies
del codice, con  facolta'  per  le  parti  di  prenderne  visione  ed
estrarne copia)). 

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO XI
DISPOSIZIONI RELATIVE AL
DIBATTIMENTO

                              Art. 142 
((Citazione di testimoni, periti, interpreti,  consulenti  tecnici  e
               imputati di un procedimento connesso)) 
  1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 8 GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1992, N. 356)). 
  2. Quando per le notificazioni ((dei testimoni, dei  periti,  degli
interpreti,  dei  consulenti  tecnici  e   delle   persone   indicate
nell'articolo 210 del codice)) e' richiesto l'ufficiale  giudiziario,
le parti devono consegnare al medesimo gli atti di citazione in tempo
utile e nel numero di copie necessario. 
  3. L'atto di citazione contiene: 
  a) l'indicazione della parte richiedente  e  dell'imputato  nonche'
del decreto che ha autorizzato la citazione; 
  b) le generalita' e il domicilio della persona da citare; 
  c) il giorno, l'ora e il luogo  della  comparizione  e  il  giudice
davanti al quale la persona citata deve presentarsi; 
  ((d) l'indicazione degli obblighi e delle facolta'  previsti  dagli
articoli 198, 210 e 226 del codice;)) 
  e) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a
legittimo  impedimento,   la   persona   citata   potra',   a   norma
dell'articolo 133 del  codice,  essere  accompagnata  a  mezzo  della
polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una  somma  da  lire
centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende e alla
rifusione delle spese alle quali  la  mancata  comparizione  ha  dato
causa. 
  4. Quando la  citazione  e'  disposta  di  ufficio  il  decreto  di
citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere  b),  c),
d), e) nonche' l'indicazione dell'imputato. 
                              Art. 143 
              (Rinnovazione della citazione a giudizio) 
  1. Negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi  in  cui
occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la
relativa notificazione, vi provvede il presidente. 
                            Art. 143-bis 
(Adempimenti  in  caso  di  sospensione  del  processo  per   assenza
                           dell'imputato). 
 
  1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi  dell'articolo
420-quater  del  codice,  la  relativa  ordinanza  e  il  decreto  di
fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone  il
giudizio o il decreto di citazione a  giudizio  sono  trasmessi  alla
locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento  nel  Centro
elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile  1981,
n. 121, e successive modificazioni. 
                                                               ((65)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata  dalla  L.  11  agosto
2014, n. 118, ha disposto  (con  l'art.  15-bis,  comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti  in
corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  a
condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il
dispositivo della sentenza di primo grado". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In  deroga  a
quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data
di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e'  stato
emesso il decreto di irreperibilita'". 
                              Art. 144 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)) 
                              Art. 145 
           (Comparizione dei testimoni, periti, consulenti 
                        tecnici e interpreti) 
  1. I testimoni, i periti, i consulenti  tecnici  e  gli  interpreti
citati devono trovarsi presenti all'inizio dell'udienza. 
  2.  Se  il  dibattimento  deve  protrarsi  per  piu'   giorni,   il
presidente,  sentiti  il  pubblico  ministero  e  i  difensori,  puo'
stabilire il giorno in cui ciascuna persona deve comparire. 
                            Art. 145-bis 
                   (( (Aule di udienza protette). 
 
  1. Nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell'articolo 51,
comma 3-bis,  del  codice,  quando  e'  necessario,  per  ragioni  di
sicurezza, utilizzare aule protette e queste  non  siano  disponibili
nella sede giudiziaria  territorialmente  competente,  il  Presidente
della Corte d'appello, su  proposta  del  Presidente  del  Tribunale,
individua  l'aula  protetta  per  il  dibattimento  nell'ambito   del
distretto. Qualora l'aula protetta non  sia  disponibile  nell'ambito
del distretto, il Ministero della giustizia  fornisce  al  Presidente
della  Corte  d'appello  nel  cui  distretto  si  trova  il   giudice
competente  l'indicazione  dell'aula  disponibile   individuata   nel
distretto di corte d'appello piu' vicino. 
  2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono e' adottato prima
della notificazione del decreto di citazione che dispone il  giudizio
a norma dell'articolo 133.)) 
                              Art. 146 
                  (Aula di udienza dibattimentale) 
  1. Nelle aule di udienza per il dibattimento, i banchi riservati al
pubblico ministero e ai difensori sono posti allo stesso  livello  di
fronte all'organo giudicante. Le parti private siedono a  fianco  dei
propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio
delle persone  da  sottoporre  ad  esame  e'  collocato  in  modo  da
consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili  sia  dal
giudice che dalle parti. 
                            Art. 146-bis 
            (Partecipazione al dibattimento a distanza). 
  1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati  nell'articolo
51, comma 3-bis, nonche' nell'articolo 407, comma 2, lettera  a),  n.
4)) del codice, nei confronti di persona che si  trova,  a  qualsiasi
titolo, in stato di  detenzione  in  carcere,  la  partecipazione  al
dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi: 
    a) qualora sussistano gravi ragioni  di  sicurezza  o  di  ordine
pubblico; 
    b) qualora il dibattimento sia di particolari complessita'  e  la
partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare  ritardi  nel
suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento  del
dibattimento  e'  valutata  anche  in  relazione  al  fatto  che  nei
confronti dello stesso imputato  siano  contemporaneamente  in  corso
distinti processi presso diverse sedi giudiziarie; 
    c)  LETTERA  SOPPRESSA  DAL  D.L.  24  NOVEMBRE  2000,  N.   341,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 2001, N. 4. 
  ((1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione  al
dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti
di  detenuto  al  quale  sono  state  applicate  le  misure  di   cui
all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n.  354,  e
successive modificazioni, nonche',  ove  possibile,  quando  si  deve
udire, in qualita' di testimone, persona a qualunque titolo in  stato
di  detenzione  presso   un   istituto   penitenziario,   salvo,   in
quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice)). 
  2. La partecipazione al dibattimento a distanza e' disposta,  anche
d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di  assise  con
decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal
giudice con ordinanza nel  corso  del  dibattimento.  Il  decreto  e'
comunicato alle parti  e  ai  difensori  almeno  dieci  giorni  prima
dell'udienza. 
  3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza, e' attivato  un
collegamento audiovisivo tra l'aula  di  udienza  e  il  luogo  della
custodia, con modalita' da assicurare  la  contestuale,  effettiva  e
reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i  luoghi  e
la possibilita' di udire quanto vi viene detto. Se  il  provvedimento
e' adottato  nei  confronti  di  piu'  imputati  che  si  trovano,  a
qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi,  ciascuno
e' posto altresi' in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire
gli altri. 
  4. E sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di  essere
presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore  o  il  suo
sostituto  presenti  nell'aula  di  udienza  e   l'imputato   possono
consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. 
  5.  Il  luogo  dove  l'imputato  si  collega  in  audiovisione   e'
equiparato all'aula di udienza. 
  6. Un ausiliario abilitato  ad  assistere  il  giudice  in  udienza
designato dal giudice o,  in  caso  di  urgenza,  dal  presidente  e'
presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne  attesta  l'identita'
dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio
dei diritti e delle facolta' a lui spettanti. Egli da' atto  altresi'
della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed  al  secondo
periodo del comma 4 nonche',  se  ha  luogo  l'esame,  delle  cautele
adottate per assicurarne la regolarita' con riferimento al luogo  ove
si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato  ed  il  suo
difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad
esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il  presidente,
puo' designare ad essere presente nel luogo ove si trova  l'imputato,
in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia  giudiziaria  scelto
tra  coloro  che  non  svolgono,  ne'  hanno  svolto,  attivita'   di
investigazione o di protezione  con  riferimento  all'imputato  o  ai
fatti  a  lui  riferiti.  Delle  operazioni  svolte  l'ausiliario   o
l'ufficiale  di  polizia  giudiziaria  redigono   verbale   a   norma
dell'articolo 136 del codice. 
  7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione
dell'imputato o ad altro atto che implica  l'osservazione  della  sua
persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti,
dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per  il  tempo
necessario al compimento dell'atto. (27) (33) 
    

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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11 ha disposto (con l'art. 6, comma 1  che
la suddetta modifica ha efficacia dal 31 dicembre 2000.


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AGGIORNAMENTO (33)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11, come modificata dal D.L.  24  novembre
2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio  2001,
n. 4, ha disposto (con l'art. 6, comma  1)  che  le  modifiche  dalla
stessa introdotte hanno efficacia dal 31 dicembre 2002.

    
                              Art. 147 
               (Riprese audiovisive dei dibattimenti) 
  1. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca,  il  giudice  con
ordinanza, se le parti consentono, puo' autorizzare  in  tutto  o  in
parte la ripresa fotografica, fonografica  o  audiovisiva  ovvero  la
trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento,  purche'  non
ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o
alla decisione. 
  2. L'autorizzazione puo' essere data anche senza il consenso  delle
parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente  rilevante
alla conoscenza del dibattimento. 
  3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma  dei
commi 1 e 2, il presidente vieta la ripresa delle immagini di  parti,
testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti  e  di  ogni  altro
soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono  o
la legge ne fa divieto. 
  4. Non possono in ogni caso essere  autorizzate  le  riprese  o  le
trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse a  norma
dell'articolo 472 commi 1, 2 e 4 del codice. 
                            Art. 147-bis. 
(Esame  ((degli  operatori  sotto  copertura,))  delle  persone   che
  collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso). 
  1. L'esame in dibattimento delle  persone  ammesse,  in  base  alla
legge, a programmi o misure di protezione anche  di  tipo  urgente  o
provvisorio si svolge con le cautele  necessarie  alla  tutela  della
persona  sottoposta  all'esame,  determinate,  d'ufficio  ovvero   su
richiesta di parte o dell'autorita' che ha disposto il programma o le
misure di protezione,  dal  giudice  o,  nei  casi  di  urgenza,  dal
presidente del tribunale o della corte di assise. 
  ((1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti  di
polizia giudiziaria,  anche  appartenenti  ad  organismi  di  polizia
esteri, degli ausiliari  e  delle  interposte  persone,  che  abbiano
operato in attivita' sotto copertura ai sensi dell'articolo  9  della
legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive  modificazioni,  si  svolge
sempre con le cautele necessarie  alla  tutela  e  alla  riservatezza
della persona sottoposta all'esame e con  modalita'  determinate  dal
giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a
evitare che il volto di tali soggetti sia visibile)). 
  2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o  il
presidente, sentite le parti, puo'  disporre,  anche  d'ufficio,  che
l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento  audiovisivo  che
assicuri la contestuale visibilita' delle persone presenti nel  luogo
dove la persona sottoposta  ad  esame  si  trova.  In  tal  caso,  un
ausiliario abilitato ad assistere il giudice  in  udienza,  designato
dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente,  e'  presente  nel
luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame  e  ne  attesta  le
generalita', dando atto della osservanza delle disposizioni contenute
nel presente comma nonche' delle cautele adottate per  assicurare  la
regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove  egli  si  trova.
Delle  operazioni  svolte  l'ausiliario  redige   verbale   a   norma
dell'articolo 136 del codice. 
  3.  Salvo  che  il  giudice  ritenga  assolutamente  necessaria  la
presenza della persona da esaminare, l'esame  si  svolge  a  distanza
secondo le modalita' previste dal comma 2 nei seguenti casi: 
    ((a) quando l'esame e' disposto nei confronti di persone  ammesse
al piano provvisorio di protezione previsto dall'articolo  13,  comma
1,  del  decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  15  marzo  1991,  n.  82,  e  successive
modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al  citato
articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;)) 
    b) quando nei confronti della  persona  sottoposta  ad  esame  e'
stato emesso il decreto  di  cambiamento  delle  generalita'  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale
caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma
a quanto previsto dall'articolo 6,  comma  6,  del  medesimo  decreto
legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della
persona sia visibile; 
    c) quando nell'ambito di  un  processo  per  taluno  dei  delitti
previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, o dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), n. 4, del  codice  devono  essere  esaminate  le  persone
indicate dall'articolo 210 del codice nei cui  confronti  si  procede
per  uno  dei  delitti  previsti  dall'articolo  51,  comma  3-bis  o
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, anche se vi
e' stata separazione dei procedimenti. 
  ((c-bis) quando devono  essere  esaminati  ufficiali  o  agenti  di
polizia giudiziaria,  anche  appartenenti  ad  organismi  di  polizia
esteri, nonche'  ausiliari  e  interposte  persone,  in  ordine  alle
attivita' dai  medesimi  svolte  nel  corso  delle  operazioni  sotto
copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146,  e
successive modificazioni. In tali casi, il giudice  o  il  presidente
dispone le cautele idonee ad evitare che il volto  di  tali  soggetti
sia visibile)). 
  5. Le modaiita' di cui al comma 2 possono essere altresi' adottate,
a richiesta di parte, per l'esame  della  persona  di  cui  e'  stata
disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1,  del
codice,  o  quando  vi  siano  gravi  difficolta'  ad  assicurare  la
comparizione della persona da sottoporre ad esame. (27) (33) 
    

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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11 ha disposto (con l'art. 6, comma 1)  che
la suddetta modifica ha efficacia dal 31 dicembre 2000.


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AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 7 gennaio 1998, n. 11, come modificata dal D.L.  24  novembre
2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio  2001,
n. 4, ha disposto (con l'art. 6, comma  1)  che  le  modifiche  dalla
stessa introdotte hanno efficacia dal 31 dicembre 2002. 
                            Art. 147-ter 
(Ricognizione in dibattimento delle persone che  collaborano  con  la
                             giustizia). 
  1. Quando nel dibattimento occorre procedere a  ricognizione  della
persona nei cui confronti e' stato emesso il decreto  di  cambiamento
delle generalita' di cui all'articolo 3 del  decreto  legislativo  29
marzo 1993, n. 119, ovvero ad altro atto che  implica  l'osservazione
del corpo della medesima, il giudice, ove lo ritenga  indispensabile,
ne autorizza o ordina la citazione  o  ne  dispone  l'accompagnamento
coattivo per il tempo necessario al compimento dell'atto. 
  2. Durante tutto il tempo in cui la persona e'  presente  nell'aula
di udienza,  il  dibattimento  si  svolge  a  porte  chiuse  a  norma
dell'articolo 473, comma 2, del codice. 
  3. Se l'atto da assumere non ne rende necessaria l'osservazione, il
giudice dispone le cautele idonee  ad  evitare  che  il  volto  della
persona sia visibile. (27) ((33)) 
    

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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11 ha disposto (con l'art. 6, comma 1)  che
la suddetta modifica ha efficacia dal 31 dicembre 2000.


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AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 7 gennaio 1998, n. 11, come modificata dal D.L.  24  novembre
2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio  2001,
n. 4, ha disposto (con l'art. 6, comma  1)  che  le  modifiche  dalla
stessa introdotte hanno efficacia dal 31 dicembre 2002. 
                              Art. 148 
                 (Eliminazione di atti dal fascicolo 
                        per il dibattimento) 
  1. Gli atti del fascicolo per il dibattimento dei quali il  giudice
ha disposto la eliminazione a norma dell'articolo  491  comma  4  del
codice sono restituiti al pubblico ministero. 
                              Art. 149 
         (Regole da osservare prima dell'esame testimoniale) 
  1. L'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso  della
udienza  nessuna  delle  persone  citate  prima  di   deporre   possa
comunicare con alcuna delle parti o  con  i  difensori  o  consulenti
tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere o udire  o  essere
altrimenti informata di cio' che si fa nell'aula di udienza. 
                              Art. 150 
                     (Esame delle parti private) 
  1. L'esame delle parti private, nell'ordine previsto  dall'articolo
503 comma 1 del codice, ha luogo appena terminata l'assunzione  delle
prove a carico dell'imputato. 
                              Art. 151 
                     (Assunzione di nuove prove) 
  1. Nel caso previsto  dall'articolo  507  del  codice,  il  giudice
dispone l'assunzione  dei  nuovi  mezzi  di  prova  secondo  l'ordine
previsto dall'articolo  496  del  codice,  se  le  prove  sono  state
richieste dalle parti. 
  2. Quando e' stato disposto di ufficio l'esame di una  persona,  il
presidente vi provvede direttamente stabilendo, all'esito,  la  parte
che deve condurre l'esame diretto. 
                              Art. 152 
              (Facolta' delle parti nel caso di perizia 
                     disposta nel dibattimento) 
  1. Quando il giudice ha disposto la citazione del  perito  a  norma
dell'articolo 508 comma 1 del codice,  le  parti  hanno  facolta'  di
presentare  al  dibattimento,  anche  senza   citazione,   i   propri
consulenti tecnici a norma dell'articolo 225 del codice. 
                              Art. 153 
           (Liquidazione delle spese processuali in favore 
                         della parte civile) 
  1. Agli effetti dell'articolo 541 comma 1 del codice, le spese sono
liquidate dal giudice sulla base  della  nota  che  la  parte  civile
presenta al piu' tardi insieme alle conclusioni. 
                              Art. 154 
                 (Redazione non immediata dei motivi 
                           della sentenza) 
  1. Nei casi previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3 del  codice,  il
presidente provvede personalmente alla redazione della motivazione  o
designa un estensore tra i componenti del collegio. 
  2. L'estensore consegna la minuta della sentenza al  presidente  il
quale, se sorgono questioni sulla  motivazione,  ne  da'  lettura  al
collegio, che puo' designare un altro estensore. 
  3. La minuta, sottoscritta  dall'estensore  e  dal  presidente,  e'
consegnata alla cancelleria per la formazione dell'originale. 
  4.  Il  presidente  e  l'estensore,  verificata  la  corrispondenza
dell'originale alla minuta, sottoscrivono la sentenza. 
  ((4-bis. Il Presidente della corte  d'appello  puo'  prorogare,  su
richiesta motivata del giudice  che  deve  procedere  alla  redazione
della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del
codice, per una sola volta  e  per  un  periodo  massimo  di  novanta
giorni, esonerando, se necessario,  il  giudice  estensore  da  altri
incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede  il  presidente  del
tribunale. In ogni caso del provvedimento e'  data  comunicazione  al
Consiglio superiore della magistratura)). 
                            Art. 154-bis. 
              (((Liberazione dell'imputato prosciolto). 
  1. L'imputato detenuto e' posto in liberta' immediatamente dopo  la
lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento,
se non detenuto per altra causa. 
  2. L'imputato prosciolto e la persona di cui e'  comunque  disposta
l'immediata liberazione sono accompagnati, separatamente dai soggetti
da tradurre, presso l'istituto penitenziario, per il  disbrigo  delle
formalita' conseguenti  alla  liberazione;  se  ne  fanno  richiesta,
possono recarsi presso l'istituto  anche  senza  accompagnamento.  E'
vietato l'uso di qualsiasi mezzo di coercizione fisica.)) 
                            Art. 154-ter 
                 (( (Comunicazione della sentenza). 
  1. La cancelleria del giudice che ha  pronunciato  sentenza  penale
nei confronti  di  un  lavoratore  dipendente  di  un'amministrazione
pubblica  ne   comunica   il   dispositivo   all'amministrazione   di
appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del
provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con
modalita' telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.)) 

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO XII
((DISPOSIZIONI RELATIVE
AL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA))

                              Art. 155 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479)) 
                              Art. 156 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479)) 
                              Art. 157 
                  (Ulteriori indagini. Avocazione) 
  1. Quando emette  decreto  di  archiviazione,  il  giudice  per  le
indagini preliminari, se rileva l'esigenza di ulteriori indagini,  ne
informa il procuratore generale presso la corte di  appello.  Questi,
se ne ravvisa i presupposti, richiede la riapertura delle indagini  a
norma dell'articolo 414 del codice. 
  2. Quando e' accolta la  richiesta  del  procuratore  generale,  le
nuove indagini restano avocate. ((8)) 
    

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AGGIORNAMENTO (8) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre-12 ottobre 1990,
n.  445  (in  G.U.  1a  s.s.  17/10/1990,  n.  41),   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo. 
                              Art. 158 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479)) 
                              Art. 159 
         (Indicazione dei procedimenti speciali nel decreto 
                      di citazione a giudizio) 
  1. Nel decreto di citazione a giudizio sono indicati i procedimenti
speciali, e  i  relativi  articoli  di  legge,  che  possono  trovare
applicazione nel caso concreto. 
  ((2. Il pubblico ministero, nel decreto di  citazione  a  giudizio,
puo' manifestare il proprio consenso all'applicazione della  pena  su
richiesta, indicando gli elementi previsti dall'articolo 444,  comma"
1, del codice)). 
                              Art. 160 
(Determinazione  della  data  dell'udienza   dibattimentale   o   del
                       procedimento speciale) 
  1. Ai fini dell'emissione  del  decreto  di  citazione  a  giudizio
ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a
decreto penale, la richiesta prevista dall'articolo 132  comma  2  e'
proposta al presidente del  tribunale  rispettivamente  dal  pubblico
ministero o dal giudice per le indagini preliminari. 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479)). 
                              Art. 161 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479)) 
                              Art. 162 
            (Delega delle funzioni di pubblico ministero 
                     in udienza dibattimentale) 
  1. La delega prevista dall'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio
1941 n. 12 e' conferita con atto scritto di cui e' fatta  annotazione
in apposito registro ed e' esibita in dibattimento. 
  2. Nel  caso  di  giudizio  direttissimo,  la  delega  puo'  essere
conferita anche per la partecipazione  alla  contestuale  udienza  di
convalida. 
  3. Quando  si  presenta  la  necessita'  di  prestare  il  consenso
all'applicazione della pena su richiesta  o  al  giudizio  abbreviato
ovvero si deve procedere a nuove contestazioni, il pubblico ministero
delegato puo' procedere a  consultazioni  con  il  procuratore  della
Repubblica. 
  4. Il ((giudice)), nel caso previsto dal comma 3,  puo'  sospendere
l'udienza per il tempo strettamente necessario. 
                              Art. 163 
           (Presentazione dell'arrestato per la convalida) 
  1.  Nel  caso  previsto   dall'articolo   ((558))   comma   1,   la
presentazione  dell'arrestato  al  giudice  per  la  convalida  e  il
contestuale giudizio e' disposta dal procuratore della Repubblica con
l'atto mediante il quale formula l'imputazione. 
  2. Gli ufficiali o gli agenti  di  polizia  giudiziaria  che  hanno
eseguito l'arresto consegnano immediatamente  gli  atti  al  pubblico
ministero presente all'udienza. 

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
((CAPO XII-BIS
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SEZIONI DISTACCATE
DEL TRIBUNALE))

                            Art. 163-bis. 
(( (Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle  sezioni
                     distaccate del tribunale). 
  1. L'inosservanza delle  disposizioni  di  ordinamento  giudiziario
relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni  distaccate,
o tra diverse sezioni  distaccate,  dei  procedimenti  nei  quali  il
tribunale giudica in composizione monocratica e' rilevata  fino  alla
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. 
  2. Il giudice, se ravvisa l'inosservanza  o  ritiene  comunque  non
manifestamente infondata la relativa questione, rimette gli  atti  al
presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.)) 
                            Art. 163-ter. 
((  (Presentazione  dell'atto  di  impugnazione  presso  la   sezione
                            distaccata). 
  1. Nei casi previsti dagli articoli 461 comma 1 e 582 comma  2  del
codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere  presentate
anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.)) 

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO XIII
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLE IMPUGNAZIONI

                              Art. 164 
           (Deposito delle copie dell'atto di impugnazione 
                e formazione dei relativi fascicoli) 
  1. Le parti devono depositare le copie  dell'atto  di  impugnazione
occorrenti  per  la  notificazione  prevista  dall'articolo  584  del
codice. 
  2. Le parti devono inoltre depositare, presso  la  cancelleria  del
giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto
di impugnazione, nel caso di appello, e cinque  copie,  nel  caso  di
ricorso  per  cassazione,  oltre  a  una  copia  per  il  procuratore
generale. 
  3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi  1  e  2,  la
cancelleria  provvede  a  farle  a  spese  di   chi   ha   presentato
l'impugnazione. ((PERIODO ABROGATO DAL  D.P.R.  30  MAGGIO  2002,  N.
115)). ((PERIODO ABROGATO  DAL  D.P.R.  30  MAGGIO  2002,  N.  115)).
((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)). 
  4. A cura della cancelleria presso il  giudice  che  ha  emesso  il
provvedimento impugnato  sono  formati,  nel  caso  di  appello,  tre
fascicoli e, nel  caso  di  ricorso  per  cassazione,  sei  fascicoli
contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e  degli  atti
di impugnazione. 
                              Art. 165 
              (Annotazione della impugnazione in calce 
                     al provvedimento impugnato) 
  1. Prima della notificazione, l'impugnazione e' annotata  in  calce
al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi la ha  proposta
e della data della proposizione. 
  2. Le  copie  del  provvedimento  impugnato  trasmesse  al  giudice
dell'impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1. 
                              Art. 166 
               (Comunicazione al procuratore generale 
                     dell'appello dell'imputato) 
  1. Qualora  non  sia  stata  proposta  impugnazione  da  parte  del
procuratore generale, l'appello dell'imputato e' comunicato anche  al
procuratore generale agli effetti dell'articolo 595 del codice. 
                              Art. 167 
           (Nuovi motivi della impugnazione gia' proposta) 
  1. Nel caso di presentazione  di  motivi  nuovi,  si  applicano  le
disposizioni  dell'articolo  164  commi  2  e  3  e   devono   essere
specificati i capi e i punti  enunciati  a  norma  dell'articolo  581
comma 1 lettera a) del codice, ai quali i motivi si riferiscono. 
                              Art. 168 
                      (Disposizione di rinvio) 
  1. Nei giudizi di impugnazione si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado. 
                              Art. 169 
         (Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione) 
  1. Nei casi di urgenza, le parti possono chiedere la riduzione  dei
termini stabiliti per il giudizio di cassazione.  Il  presidente,  se
accoglie la richiesta, dispone con decreto la riduzione  dei  termini
in misura non superiore a un terzo. Del provvedimento di riduzione e'
fatta menzione negli avvisi. 
  2. Con l'atto di ricorso o anche successivamente le  parti  possono
rinunciare agli avvisi. 
                            Art. 169-bis 
((   (Sezione    della    corte    di    cassazione    per    l'esame
                 dell'inammissibilita' dei ricorsi). 
 
  1. La sezione di cui al comma 1 dell'articolo  610  del  codice  e'
predeterminata con rotazione  biennale  dal  provvedimento  tabellare
riguardante la corte di cassazione)). 
                              Art. 170 
                           (Sezioni unite) 
  1. Le sezioni unite sono convocate con decreto del presidente della
corte di cassazione o del presidente aggiunto da lui delegato e  sono
composte con magistrati di tutte le sezioni penali.  Il  collegio  e'
presieduto dal presidente della corte ovvero, su sua 
  delegazione, dal presidente aggiunto o da un presidente di sezione. 
                              Art. 171 
           (Questione dedotta nel corso della discussione) 
  1. Se una questione e' dedotta per la prima volta nel  corso  della
discussione, il presidente puo' concedere nuovamente la  parola  alle
parti gia' intervenute. 
                              Art. 172 
         (Restituzione alla sezione di ricorsi gia' rimessi 
                         alle sezioni unite) 
  1. Nel caso previsto dall'articolo 618 del  codice,  il  presidente
della corte di cassazione puo' restituire  alla  sezione  il  ricorso
qualora siano stati assegnati alle sezioni unite altri ricorsi  sulla
medesima questione o il contrasto giurisprudenziale risulti superato. 
  2. In nessun caso puo' essere restituito il ricorso che,  dopo  una
decisione delle sezioni unite, e' stato rimesso da una sezione  della
corte di cassazione con l'enunciazione delle ragioni che possono  dar
luogo a un nuovo contrasto giurisprudenziale. 
                              Art. 173 
              (Motivazione della sentenza. Enunciazione 
                      del principio di diritto) 
  1. Nella sentenza della corte di cassazione i  motivi  del  ricorso
sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 
  2. Nel  caso  di  annullamento  con  rinvio,  la  sentenza  enuncia
specificamente il principio di diritto al quale il giudice di  rinvio
deve uniformarsi. 
  3. Quando il ricorso  e'  stato  rimesso  alle  sezioni  unite,  la
sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa  la
decisione. 
                              Art. 174 
            (Rettifiche e integrazioni alla motivazione) 
  1. Nel caso previsto dall'articolo 617 comma  3  del  codice,  alla
redazione del testo rettificato o  integrato  provvede  la  corte  di
cassazione in camera di consiglio.  Quando  cio'  non  e'  possibile,
provvede un consigliere che  puo'  anche  essere  diverso  da  quello
precedentemente designato per la redazione della motivazione. 
                              Art. 175 
               (Determinazione del giudice di rinvio) 
  1. Per determinare ai fini del  giudizio  di  rinvio  la  corte  di
appello, la corte di assise di appello,  la  corte  di  assise  o  il
tribunale piu' vicino, si tiene  conto  della  distanza  chilometrica
ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi del  distretto
o, rispettivamente, del circolo o del circondario. 
                              Art. 176 
            (Rilascio dei documenti da unire alla domanda 
               di riparazione dell'errore giudiziario) 
  1. I documenti da unire alla  domanda  di  riparazione  dell'errore
giudiziario, a norma dell'articolo 645 del  codice,  sono  rilasciati
gratuitamente dagli uffici competenti e sono  esenti  da  imposta  di
bollo. 

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO XIV
DISPOSIZIONI RELATIVE
AL GIURI' D'ONORE

                              Art. 177 
           (Deferimento del giudizio a un giuri' d'onore) 
  1. Agli effetti dell'articolo 597 del codice penale, la facolta' di
deferire a un giuri' d'onore il  giudizio  sulla  verita'  del  fatto
s'intende esercitata quando i componenti il giuri' hanno accettato la
nomina. L'accettazione deve risultare da atto scritto. 
  2. Nel  deferire  il  giudizio  previsto  dal  comma  1,  le  parti
interessate, se non dichiarano espressamente di rinunciare al diritto
al risarcimento e alla riparazione, possono demandare  al  giuri'  il
relativo accertamento e le conseguenti pronunce in via equitativa. 
  3. Su richiesta delle parti interessate, la nomina  dei  componenti
il giuri' puo' essere fatta dal presidente del tribunale. 
  4. Su richiesta delle parti interessate, la nomina  dei  componenti
il giuri' puo' essere fatta da associazioni  legalmente  riconosciute
come enti morali. I componenti sono scelti fra le persone iscritte in
appositi albi formati  dalle  stesse  associazioni  e  approvati  dal
presidente del tribunale. 
  5. Se vengono a mancare per qualunque  causa  tutti  o  alcuni  dei
componenti il giuri', il presidente del tribunale o  le  associazioni
provvedono alla loro sostituzione. 
                              Art. 178 
                   (Componenti del giuri' d'onore. 
               Termine per la pronuncia del verdetto) 
  1. Il giuri' d'onore si compone di uno  o  piu'  membri  in  numero
dispari. 
  2. Il giuri' deve pronunciare il verdetto nel termine di  tre  mesi
dal giorno dell'accettazione. Il presidente del tribunale  per  gravi
motivi puo' prorogare questo termine fino ad altri tre mesi. 
                              Art. 179 
              (Procedimento davanti al giuri' d'onore) 
  1. Le sedute del giuri' non sono pubbliche. 
  2. I componenti del giuri' sono obbligati al segreto per tutto cio'
che concerne gli atti compiuti, salvo che per il verdetto. 
  3. E' vietata la pubblicazione, in tutto  o  in  parte,  anche  per
riassunto  o  a  guisa  di  informazione,  degli  atti  e   documenti
concernenti il  giudizio,  fatta  eccezione  per  il  verdetto.  Sono
applicabili gli articoli 684 e 685 del codice penale. 
  4. Quando lo ritiene necessario,  il  giuri'  puo',  anche  di  sua
iniziativa, sentire testimoni. 
  5.  Il  giuri',  quando  e'  stato  nominato  nei   modi   indicati
nell'articolo 177 commi 3 e 4, puo' chiedere documenti e informazioni
alle pubbliche amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli,
salvo che vi ostino gravi  ragioni  di  servizio,  e  compiere  altri
accertamenti. 
                              Art. 180 
                        (Sanzioni pecuniarie) 
  1. I componenti del  giuri'  che  violano  gli  obblighi  stabiliti
dall'articolo 178 comma 2 o dall'articolo 179 comma 2 possono  essere
condannati al pagamento di una somma da  lire  cinquantamila  a  lire
cinquecentomila a favore della cassa delle ammende. 
  2. Nel caso in cui il giuri' sia stato nominato nei  modi  indicati
nell'articolo 177  commi  3  e  4,  il  testimone  che  omette  senza
legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti,
puo'  essere  condannato  al  pagamento  di   una   somma   da   lire
venticinquemila a lire duecentocinquantamila  a  favore  della  cassa
delle ammende. 
  3. Le condanne previste dai  commi  1  e  2  sono  pronunciate  dal
presidente del  tribunale,  sentito  il  trasgressore,  e  alla  loro
esecuzione  provvede  la  cancelleria  del  tribunale,  osservate  le
disposizioni dell'articolo 664 del codice. 

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO XV
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA
ESECUZIONE

                              Art. 181 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)) 
                              Art. 182 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)) 
                              Art. 183 
           (Richiesta di applicazione di pena accessoria) 
  1. Quando alla condanna consegue di  diritto  una  pena  accessoria
predeterminata dalla legge nella specie e nella durata,  il  pubblico
ministero ne richiede l'applicazione al  giudice  dell'esecuzione  se
non si e' provveduto con la sentenza di condanna. 
                            Art. 183-bis 
((  (Esecuzione  della  misura  di  sicurezza   dell'espulsione   del
cittadino  di  uno  Stato  non  appartenente  all'Unione  europea   e
                           dell'apolide). 
  1.  L'espulsione  del  cittadino  di  uno  Stato  non  appartenente
all'Unione europea e  dell'apolide  dal  territorio  dello  Stato  e'
eseguita dal questore secondo le modalita' di  cui  all'articolo  13,
comma 4, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286.)) 
                          Articolo 183-ter. 
(Esecuzione  della  misura  di  sicurezza   dell'allontanamento   del
cittadino di uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  e  di  un  suo
                             familiare). 
 
  1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato  membro  dell'Unione
europea o di un suo familiare, di  cui  agli  articoli  2,  comma  1,
lettera b), e 3, comma 2, ((...)) del decreto legislativo 6  febbraio
2007, n. 30, e' disposto in conformita' ai criteri ed alle  modalita'
fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo. 
                              Art. 184 
               (Forma dei provvedimenti che applicano 
                     altre sanzioni pecuniarie) 
  1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti
dall'articolo 664 comma 1 del codice sono adottati con ordinanza. 
                              Art. 185 
              (Assunzione delle prove nel procedimento 
                           di esecuzione) 
  1. Il giudice, nell'assumere le prove  a  norma  dell'articolo  666
comma 5 del codice, procede senza particolari  formalita'  anche  per
quanto concerne la citazione e l'esame dei testimoni e l'espletamento
della perizia. 
                              Art. 186 
             (Applicazione della disciplina del concorso 
                   formale e del reato continuato) 
  1. Le copie delle sentenze o  decreti  irrevocabili,  se  non  sono
allegate alla  richiesta  prevista  dall'articolo  671  comma  1  del
codice, sono acquisite di ufficio. 
                              Art. 187 
                (Determinazione del reato piu' grave) 
  1. Per l'applicazione della disciplina del concorso formale  e  del
reato continuato da parte del giudice  dell'esecuzione  si  considera
violazione piu' grave quella per la quale e' stata inflitta  la  pena
piu' grave, anche  quando  per  alcuni  reati  si  e'  proceduto  con
giudizio abbreviato. 
                              Art. 188 
(Concorso formale e reato continuato nel caso  di  piu'  sentenze  di
          applicazione della pena su richiesta delle parti) 
  1. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  137,  nel  caso  di  piu'
sentenze  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  delle   parti
pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa
e il pubblico ministero possono chiedere al  giudice  dell'esecuzione
l'applicazione della disciplina del  concorso  formale  o  del  reato
continuato,  quando   concordano   sulla   entita'   della   sanzione
sostitutiva o della pena ((detentiva,  sempre  che  quest'ultima  non
superi  complessivamente  cinque  anni,  soli  o  congiunti  a   pena
pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria,  nei
casi previsti nel comma 1-bis dell'articolo  444  del  codice)).  Nel
caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo  ritiene
ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta. 
                              Art. 189 
            (Comunicazione dei provvedimenti del giudice 
                          di sorveglianza) 
  1. Il  dispositivo  dei  provvedimenti  esecutivi  del  giudice  di
sorveglianza che incidono sulla durata della pena, o  sulla  data  in
cui la stessa deve  avere  inizio  o  termine,  e'  comunicato  senza
ritardo, a cura della cancelleria  presso  il  giudice  medesimo,  al
pubblico ministero competente  per  l'esecuzione  della  sentenza  di
condanna. Le medesime  disposizioni  si  applicano  ai  provvedimenti
esecutivi del  giudice  di  sorveglianza  concernenti  le  misure  di
sicurezza. 
                              Art. 190 
               (Prescrizioni per la persona sottoposta 
                        a liberta' vigilata) 
  1. Il magistrato di sorveglianza stabilisce  le  prescrizioni  alle
quali deve attenersi la persona  sottoposta  a  liberta'  vigilata  a
norma dell'articolo 228 del codice penale. 
  2. Le prescrizioni sono trascritte in una carta precettiva  che  e'
consegnata  all'interessato  con  obbligo   di   conservarla   e   di
presentarla  ad   ogni   richiesta   dell'autorita'.   In   caso   di
irreperibilita', il  magistrato  di  sorveglianza  provvede  a  norma
dell'articolo 231 del codice penale. 
  3. Il vigilato non puo', senza  autorizzazione  del  magistrato  di
sorveglianza, trasferire la propria residenza o dimora in  un  comune
diverso e deve informare gli organi ai quali  e'  stata  affidata  la
vigilanza di ogni mutamento di abitazione nell'ambito del comune. 
  4.  In  caso  di  trasferimento  non  autorizzato,  di   successiva
irreperibilita'  e  di  altre   trasgressioni,   il   magistrato   di
sorveglianza provvede a norma dell'articolo 231 del codice penale. 
  5. Copia delle prescrizioni indicate nel comma 1 e' comunicata agli
organi e alle persone cui e' affidata  la  vigilanza  a  norma  degli
articoli 228 e 232 del codice penale nonche' al  centro  di  servizio
sociale. 
  6. La vigilanza e' esercitata in modo da non  rendere  difficoltosa
alla persona che vi e' sottoposta  la  ricerca  di  un  lavoro  e  da
consentirle di attendervi con la necessaria tranquillita'. 
                              Art. 191 
               (Applicazione del divieto di soggiorno) 
  1. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che  applica  il
divieto di soggiorno in determinati luoghi a norma dell'articolo  233
del codice penale e' immediatamente comunicato dalla cancelleria agli
organi di pubblica sicurezza dei  comuni  o  delle  province  cui  si
riferisce il divieto. Di ogni trasgressione gli organi predetti fanno
rapporto  al  magistrato  di   sorveglianza   per   i   provvedimenti
conseguenti. 
                              Art. 192 
                 (Annotazione del decreto di grazia) 
  1. Il pubblico ministero competente a norma dell'articolo 681 comma
4 del codice provvede senza ritardo affinche' il  decreto  di  grazia
sia annotato sull'originale della sentenza o del  decreto  penale  di
condanna. 
                              Art. 193 
          (Annotazione del provvedimento di riabilitazione 
               e di revoca delle sentenze di condanna) 
  ((1. Il  provvedimento  che  concede  la  riabilitazione,  divenuto
irrevocabile, e' annotato nella sentenza di  condanna  a  cura  della
cancelleria del giudice che la  ha  emessa.))  Allo  stesso  modo  si
procede per i provvedimenti di revoca adottati a norma degli articoli
669 e 673 del codice. 
                              Art. 194 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313)) 
                              Art. 195 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313)) 
                              Art. 196 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313)) 
                              Art. 197 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313)) 
                              Art. 198. 
      ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 GENNAIO 1991, N. 12)) 
                              Art. 199 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)) 
                              Art. 200 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)) 

TITOLO I
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO XVI
DISPOSIZIONI RELATIVE
AI RAPPORTI GIURISDIZIONALI
CON AUTORITA' STRANIERE

                              Art. 201 
                (Traduzione delle domande provenienti 
                     da un'autorita' straniera) 
  1. Le domande  provenienti  da  un'autorita'  straniera  nonche'  i
relativi atti e documenti sono  accompagnati  da  una  traduzione  in
lingua italiana. 
                              Art. 202 
            (Consenso dell'interessato alla estradizione 
                            per l'estero) 
  1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 703 e 717 del codice,  il
consenso dell'interessato alla estradizione e'  prestato  davanti  al
presidente  della  corte  di  appello  nel  rispetto  delle  garanzie
previste dall'articolo 701 comma 2. Il verbale e'  compilato  in  due
originali, uno dei quali e' trasmesso senza  ritardo,  a  cura  della
cancelleria, al ministro di grazia e giustizia. 
                              Art. 203 
          (Comunicazioni al ministro di grazia e giustizia 
                    in merito alla estradizione) 
  1. La cancelleria comunica senza ritardo al ministro  di  grazia  e
giustizia l'avvenuta scadenza del termine  per  l'impugnazione  della
sentenza della corte di appello o l'avvenuto deposito della  sentenza
della corte di cassazione. Trasmette, inoltre, al ministro di  grazia
e giustizia copia della sentenza della  corte  di  appello  non  piu'
soggetta a impugnazione ovvero copia della sentenza  della  corte  di
cassazione. 
                              Art. 204 
              (Comunicazioni all'autorita' giudiziaria 
              che ha trasmesso la rogatoria all'estero) 
  1. Le comunicazioni previste dall'articolo 727 comma 3  del  codice
devono pervenire all'autorita' giudiziaria richiedente senza ritardo.
Le  comunicazioni  dell'avvenuto  inoltro  della   rogatoria   ovvero
dell'emissione del decreto previsto dall'articolo  727  comma  2  del
codice devono comunque pervenire entro cinque giorni dalle rispettive
date di inoltro e di emissione. 
                            Art. 204-bis. 
 (( (Comunicazioni dell'autorita' giudiziaria in tema di rogatoria). 
 
  1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta
della richiesta di assistenza  giudiziaria,  l'autorita'  giudiziaria
indicata dagli articoli 724, 726 e  726-ter  del  codice  che  riceve
direttamente la richiesta ovvero l'autorita' giudiziaria che la invia
direttamente all'autorita' straniera ne trasmette senza ritardo copia
al Ministero della giustizia)). 
                              Art. 205 
              (Richiesta del testo di leggi straniere) 
  1. L'autorita' giudiziaria, per ragioni di ufficio, puo' richiedere
al ministro di grazia e giustizia il testo di leggi straniere. 
                            Art. 205-bis. 
((  (Irrevocabilita'  del  consenso  nell'ambito  di   procedure   di
                     cooperazione giudiziaria). 
 
  1. Quando e' previsto dal codice o da accordi  internazionali,  per
l'espletamento di determinati  atti,  che  l'interessato  esprima  il
proprio consenso in una procedura  di  cooperazione  giudiziaria,  il
consenso espresso non puo' essere revocato, salvo  che  l'interessato
ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua  decisione
ovvero esse si siano successivamente modificate.)) 
                            Art. 205-ter. 
(( (Partecipazione al processo a  distanza  per  l'imputato  detenuto
                            all'estero). 
 
  1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero,
che non possa essere trasferito in Italia,  ha  luogo  attraverso  il
collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e
secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente
disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione
dell'articolo 146-bis. 
  2. Non puo' procedersi  a  collegamento  audiovisivo  se  lo  Stato
estero non assicura la possibilita' di presenza del difensore o di un
sostituto nel luogo in cui viene assunto l'atto e se quest'ultimo non
ha possibilita' di colloquiare riservatamente con il suo assistito. 
  3. L'imputato ha  diritto  alla  presenza  dell'interprete  se  non
conosce la lingua del luogo ove l'atto e' compiuto o quella usata per
rivolgergli le domande. 
  4. La detenzione dell'imputato all'estero non  puo'  comportare  la
sospensione o il differimento dell'udienza  quando  e'  possibile  la
partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo, nei  casi  in
cui l'imputato non  da'  il  consenso  o  rifiuta  di  assistere.  Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo
420-ter del codice. 
  5.  La  partecipazione  all'udienza  attraverso   il   collegamento
audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalita'
e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non
espressamente disciplinato, si applica,  in  quanto  compatibile,  la
disposizione dell'articolo 147-bis)). 

TITOLO I
CAPO XVII
DISPOSIZIONE FINALE

                              Art. 206 
                     (Regolamento ministeriale) 
  1. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono adottate  le
disposizioni regolamentari che concernono: 
    a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e  degli
altri strumenti di registrazione in materia penale; 
    b) le modalita' di formazione e di  tenuta  dei  fascicoli  degli
uffici giudiziari penali; 
    c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del codice  non
disciplinate dal presente decreto. 
  2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto  dall'articolo
199 sono emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di
Stato deve pronunziarsi entro quindici  giorni  dalla  richiesta  del
parere. ((32)) 
    

-------------------
    
AGGIORNAMENTO (32) 
  La L. 7 dicembre 2000, n. 397 ha disposto (con l'art. 25, comma  1)
che  le  disposizioni   del   presente   articolo   sono   modificate
conformemente a quanto previsto dalla stessa L. 397/2000. 

TITOLO II
NORME DI COORDINAMENTO

                              Art. 207 
             (Ambito di applicazione delle disposizioni 
                             del codice) 
  1.  Le  disposizioni  del  codice  si  osservano  nei  procedimenti
relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi  speciali,  salvo
quanto diversamente stabilito in questo titolo e nel titolo III. 
                              Art. 208 
         (Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni 
                  del codice e del codice abrogato) 
  1. Quando nelle leggi o nei  decreti  sono  richiamati  istituti  o
disposizioni del codice abrogato, il  richiamo  si  intende  riferito
agli istituti o alle disposizioni  del  codice  che  disciplinano  la
corrispondente materia. 
                              Art. 209 
           (Corrispondenza tra uffici e organi del codice 
                       e del codice abrogato) 
  1. Quando leggi o decreti indicano uffici o organi  giudiziari  con
la  denominazione  del  codice  abrogato,  l'indicazione  si  intende
riferita agli uffici o agli organi  giudiziari  ai  quali  il  codice
attribuisce funzioni corrispondenti o analoghe. 
                              Art. 210 
                            (Competenza) 
  1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o  decreti  che
regolano la competenza per materia o per territorio  in  deroga  alla
disciplina del  codice  nonche'  le  disposizioni  che  prevedono  la
competenza del giudice penale in ordine a violazioni connesse a fatti
costituenti reato. 
                              Art. 211 
            (Rapporti tra azione civile e azione penale) 
  1. Salvo quanto disposto  dall'articolo  75  comma  2  del  codice,
quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria  del
processo civile  o  amministrativo  a  causa  della  pendenza  di  un
processo penale, il processo civile o amministrativo e' sospeso  fino
alla definizione del processo penale se questo puo' dare luogo a  una
sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se e'
gia' stata esercitata l'azione penale. 
                              Art. 212 
             (Costituzione di parte civile e intervento 
                            nel processo) 
  1. Quando leggi o  decreti  consentono  la  costituzione  di  parte
civile o l'intervento nel processo penale al di fuori  delle  ipotesi
indicate nell'articolo 74 del codice, e' consentito solo l'intervento
nei limiti e alle condizioni previsti dagli articoli 91, 92, 93 e  94
del codice. 
  2. Resta in vigore l'articolo 240 del regio decreto 16  marzo  1942
n. 267. 
                              Art. 213 
 (Responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a 
           motore e dei natanti e provvisoria esecuzione) 
  1. Continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 5 - bis  del
decreto-legge 23 dicembre 1976 n.  857,  convertito  nella  legge  26
febbraio 1977 n. 39. 
                              Art. 214 
                (Arresto o cattura da parte di organi 
                 che non esercitano funzioni penali) 
  1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti  che  prevedono
l'arresto o  la  cattura  da  parte  di  organi  giudiziari  che  non
esercitano funzioni penali. 
                              Art. 215 
                      (Rilascio del passaporto) 
  1. E' abrogato l'articolo 3 comma  1  lettera  c)  della  legge  21
novembre 1967 n. 1185. 
                              Art. 216 
         (Modalita' di esecuzione della custodia cautelare, 
               delle pene e delle misure di sicurezza) 
  1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o  decreti  che
prevedono  speciali  modalita'  per   l'esecuzione   della   custodia
cautelare, delle  pene  e  delle  misure  di  sicurezza  in  istituti
penitenziari. 
                              Art. 217 
            (Applicazione provvisoria di pene accessorie) 
  1. E' abrogato l'articolo 140 del codice penale. 
  2. E' abrogata,  altresi',  ogni  altra  disposizione  che  prevede
l'applicazione provvisoria di pene accessorie. 
                              Art. 218 
                          (Ipoteca legale) 
  1. Sono abrogate le disposizioni del codice  penale  che  prevedono
l'ipoteca legale. 
  2.  L'ipoteca  legale  per  illeciti  penali  prevista   da   altre
disposizioni di legge e' sostituita  con  il  sequestro  conservativo
secondo le norme del codice. 
                              Art. 219 
                       (Associazioni segrete) 
  1. Continuano a osservarsi le disposizioni processuali della  legge
25 gennaio 1982 n. 17. 
                              Art. 220 
                (Attivita' ispettive e di vigilanza) 
  1. Quando nel corso di attivita' ispettive o di vigilanza  previste
da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti  necessari  per
assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa  servire
per l'applicazione della legge penale sono compiuti con  l'osservanza
delle disposizioni del codice. 
                              Art. 221 
               (Modalita' particolari per la denuncia 
                       delle notizie di reato) 
  1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o  decreti  che
prevedono modalita' diverse da quelle indicate negli articoli  331  e
347 del codice per l'inoltro della denuncia all'autorita' giudiziaria
ovvero consentono di presentare la denuncia stessa ad altra autorita'
che a quella abbia l'obbligo di riferire. 
                              Art. 222 
                       (Investigatori privati) 
  1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori
privati,  l'autorizzazione   a   svolgere   le   attivita'   indicate
((nell'articolo 327-bis del codice)) e' rilasciata dal prefetto  agli
investigatori  che  abbiano   maturato   una   specifica   esperienza
professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attivita'. 
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135 del regio  decreto
18 giugno 1931  n.  773,  l'incarico  e'  iscritto  in  uno  speciale
registro, in cui sono annotate: 
    a) le generalita' e l'indirizzo del difensore committente; 
    b) la specie degli atti investigativi richiesti; 
    c)  la  durata  delle  indagini,  determinata  al   momento   del
conferimento dell'incarico. 
  3. Nell'ambito delle indagini previste dal presente articolo non si
applica la disposizione dell'articolo 139 del regio decreto 18 giugno
1931 n. 773. 
  ((4. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 103, commi 2 e 5, del
codice, il difensore comunica il conferimento dell'incarico  previsto
dal  comma  2  del  presente   articolo   all'autorita'   giudiziaria
procedente)). 
                              Art. 223 
         (Analisi di campioni e garanzie per l'interessato) 
  1. Qualora nel corso di attivita' ispettive o di vigilanza previste
da leggi o decreti si debbano eseguire analisi  di  campioni  per  le
quali non e' prevista la revisione, a cura dell'organo procedente  e'
dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora  e
del luogo  dove  le  analisi  verranno  effettuate.  L'interessato  o
persona di sua fiducia appositamente  designata  possono  presenziare
alle  analisi,  eventualmente  con  l'assistenza  di  un   consulente
tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo  230
del codice. 
  2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa
sia richiesta dall'interessato, a cura dell'organo  incaricato  della
revisione, almeno tre giorni  prima,  deve  essere  dato  avviso  del
giorno, dell'ora e  del  luogo  ove  la  medesima  verra'  effettuata
all'interessato  e  al   difensore   eventualmente   nominato.   Alle
operazioni di revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di
assistere personalmente, con l'assistenza eventuale di un  consulente
tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo  230
del codice. 
  3. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione  di
analisi sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento,  sempre  che
siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2. 
                              Art. 224 
       (Violazione del foglio di via da parte dello straniero) 
  1. Continuano a osservarsi le disposizioni  dell'articolo  152  del
regio decreto 18 giugno 1931 n. 773  che  prevedono  l'arresto  dello
straniero munito di foglio  di  via  obbligatorio  che  si  allontani
dall'itinerario prescritto. 
  2. Se l'arresto e' convalidato  e  ricorre  taluna  delle  esigenze
cautelari previste dall'articolo 274  lettere  a)  e  c)  del  codice
ovvero concreto pericolo  di  fuga,  in  deroga  a  quanto  stabilito
dall'articolo 280 del codice il giudice, su  richiesta  del  pubblico
ministero, dispone l'applicazione di una misura coercitiva. 
  3. Nei casi di applicazione di misure coercitive a norma del  comma
2, si applicano, ridotti di due terzi, i termini di  durata  previsti
dall'articolo 303 del codice per i delitti puniti con  la  reclusione
non superiore nel massimo a sei anni, ma la durata complessiva  delle
misure non puo' comunque superare il termine di tre mesi. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano non oltre  il
termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del codice. 
                              Art. 225 
                     (Perquisizioni domiciliari) 
  1. Continuano a osservarsi le  disposizioni  dell'articolo  41  del
regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e dell'articolo 33 della legge  7
gennaio 1929 n. 4. 
                              Art. 226 
    (Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni). 
 
  1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega,  i  responsabili  dei
Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge  13  maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
1991, n. 203, nonche' il questore o  il  comandante  provinciale  dei
Carabinieri e della Guardia di  finanza,  richiedono  al  procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del  distretto  in
cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero,  nel  caso
non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse  le  esigenze
di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni
o    conversazioni,    anche    per    via    telematica,     nonche'
all'intercettazione di comunicazioni  o  conversazioni  tra  presenti
anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo  614  del
codice penale quando sia necessario  per  l'acquisizione  di  notizie
concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407,  comma
2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis,  del  codice  ((,  nonche'  di
quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del  codice,  commessi
mediante l'impiego di tecnologie  informatiche  o  telematiche)).  Il
Ministro dell'interno  puo'  altresi'  delegare  il  Direttore  della
Direzione investigativa antimafia limitatamente  ai  delitti  di  cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice. 
  2. Il procuratore  della  Repubblica,  qualora  vi  siano  elementi
investigativi che  giustifichino  l'attivita'  di  prevenzione  e  lo
ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima
di giorni quaranta, prorogabile  per  periodi  successivi  di  giorni
venti ove permangano i presupposti di  legge.  L'autorizzazione  alla
prosecuzione delle operazioni e'  data  dal  pubblico  ministero  con
decreto motivato, nel quale deve essere  dato  chiaramente  atto  dei
motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni. 
  3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati e'  redatto
verbale  sintetico  che,  unitamente  ai  supporti   utilizzati,   e'
depositato presso il procuratore  che  ha  autorizzato  le  attivita'
entro cinque giorni dal termine delle stesse. ((Il  predetto  termine
e' di  dieci  giorni  se  sussistono  esigenze  di  traduzione  delle
comunicazioni  o  conversazioni.))  Il  procuratore,  verificata   la
conformita'  delle  attivita'  compiute  all'autorizzazione,  dispone
l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali. 
  ((3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma  3,  il  procuratore
puo' autorizzare, per un periodo non superiore a  ventiquattro  mesi,
la conservazione dei  dati  acquisiti,  anche  relativi  al  traffico
telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni,  quando
gli stessi sono indispensabili  per  la  prosecuzione  dell'attivita'
finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1)). 
  4. Con le modalita' e nei casi di cui ai commi 1 e 3,  puo'  essere
autorizzato  il  tracciamento  delle  comunicazioni   telefoniche   e
telematiche, nonche' l'acquisizione dei dati  esterni  relativi  alle
comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse  e  l'acquisizione
di ogni altra informazione  utile  in  possesso  degli  operatori  di
telecomunicazioni. 
  5. In ogni caso gli  elementi  acquisiti  attraverso  le  attivita'
preventive non possono essere utilizzati nel  procedimento  penale  ,
fatti salvi i fini  investigativi.  In  ogni  caso  le  attivita'  di
intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e  le  notizie
acquisite a seguito delle  attivita'  medesime,  non  possono  essere
menzionate in atti di indagine ne' costituire oggetto di  deposizione
ne' essere altrimenti divulgate. 
                              Art. 227 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990 N. 309)) 
                              Art. 228 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990 N. 309)) 
                              Art. 229 
            (Disposizioni speciali in tema di sequestri) 
  1. Continuano a osservarsi, se piu' brevi, i  termini  previsti  da
leggi  o  decreti  per  la  trasmissione  del  verbale  di  sequestro
effettuato dalla polizia giudiziaria e per la  successiva  convalida.
In  ogni  caso  i  provvedimenti  relativi  ai   sequestri   per   il
procedimento penale sono assoggettati soltanto ai rimedi previsti dal
codice. 
                              Art. 230 
                     (Fermo, arresto e cattura) 
  1. Le disposizioni dell'articolo 384 del codice si osservano  anche
quando leggi o decreti prevedono il fermo o l'arresto fuori dei  casi
di flagranza per delitti punibili con  la  reclusione  superiore  nel
massimo a tre anni. 
  2. Ai fini della determinazione di effetti giuridici diversi  dalla
cattura, se in leggi o decreti si fa riferimento a reati per i  quali
e' previsto  il  mandato  o  l'ordine  di  cattura  obbligatorio,  il
riferimento deve intendersi operato ai delitti non colposi  consumati
o tentati previsti dall'articolo 380 commi 1 e 2 lettere a), b),  d),
f), i) del codice nonche', se  la  legge  stabilisce  la  pena  della
reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni, dalle lettere  c),
g), h) dello stesso comma 2. Se il riferimento e' fatto a reati per i
quali e' previsto il mandato o l'ordine di cattura facoltativo,  esso
deve intendersi operato ai delitti  indicati  nell'articolo  280  del
codice diversi da quelli menzionati nel primo  periodo  del  presente
comma. 
  3. Restano in  vigore  l'articolo  133  comma  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393 e l'articolo  unico
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1980  n.
575. 
                              Art. 231 
          (Esercizio dell'azione penale da parte di organi 
                   diversi dal pubblico ministero) 
  1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti  che  prevedono
l'esercizio  dell'azione  penale  da  parte  di  organi  diversi  dal
pubblico ministero. 
                              Art. 232 
  (Corrispondenza tra sentenza istruttoria, sentenza di non luogo a 
             procedere e provvedimento di archiviazione) 
  1. Le sentenze istruttorie di non doversi procedere emesse a  norma
del codice abrogato sono  equiparate,  nei  corrispondenti  casi,  ai
provvedimenti di archiviazione per  mancanza  di  una  condizione  di
procedibilita' o per essere ignoto l'autore  del  reato  ovvero  alle
sentenze di non luogo a procedere previste dal codice. 
                              Art. 233 
                       (Giudizio direttissimo) 
  1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti  che  prevedono
il giudizio direttissimo in casi, con  forme  o  termini  diversi  da
quelli indicati nel codice. 
  2.  Tuttavia,   il   pubblico   ministero   procede   al   giudizio
direttissimo, anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e  566
del codice, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi e  per  i
reati commessi con il mezzo della stampa. ((12)) 
    

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AGGIORNAMENTO (12) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-8  febbraio  1991,
n.  68  (in  G.U.  1a  s.s.   13/2/1991,   n.   7),   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo. 
                              Art. 234 
                 (Richiesta di sanzioni sostitutive 
                       da parte dell'imputato) 
  1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono  abrogati
gli articoli 77, 78, 79 e 80 della legge 24 novembre 1981 n. 689. 
                              Art. 235 
                  (Violazioni di leggi finanziarie) 
  1. Nei procedimenti relativi a violazioni delle  leggi  finanziarie
continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 53 della legge  7
gennaio 1929 n. 4. 
                              Art. 236 
       (Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza) 
  1. Competente a dichiarare l'estinzione della pena  in  conseguenza
della  liberazione  condizionale  o  dell'affidamento  in  prova   al
servizio sociale e' il tribunale di sorveglianza. 
  2. Nelle  materie  di  competenza  del  tribunale  di  sorveglianza
continuano a osservarsi le disposizioni processuali  della  legge  26
luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II-  bis  del
titolo II della stessa legge. ((20)) 
    

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AGGIORNAMENTO (20) 
  La Corte costituzionale con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 53  (in
G.U.  1a  s.s.  24/2/1993,  n.  9)  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale del comma 2 del presente articolo, nella parte in  cui
non consente l'applicazione degli artt.  666  e  678  del  codice  di
procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il  decreto  del
magistrato di sorveglianza che esclude dal computo  della  detenzione
il periodo trascorsoin permesso-premio. 
                              Art. 237 
     ((ARTICOLO ABROGATO DALA D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313)) 
                              Art. 238 
     (Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le 
          indagini preliminari nei procedimenti di assise) 
  1. Per i reati di competenza della  corte  di  assise  le  indagini
preliminari sono svolte dal procuratore della  Repubblica  presso  il
tribunale individuato a norma degli articoli 8, 9, 10, 11  e  16  del
codice. Con i medesimi criteri  e'  individuato  il  giudice  per  le
indagini preliminari. ((E' fatto salvo quanto previsto dagli articoli
51 comma 3- bis e 328 comma 1- bis del codice.)) 
  2. Il procuratore della Repubblica indicato nel comma  1  partecipa
al dibattimento davanti alla corte di  assise  e,  nelle  ipotesi  di
giudizio direttissimo, presenta l'imputato  davanti  al  giudice  del
dibattimento. 
  3. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge 24 novembre 1951 n.
1324. 
                              Art. 239 
                  (Interruzione della prescrizione) 
  1. Il comma 2 dell'articolo 160 del codice penale e' sostituito dal
seguente: 
  "Interrompono pure  la  prescrizione  l'ordinanza  che  applica  le
misure  cautelari  personali  e  quella  di  convalida  del  fermo  o
dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico  ministero  o
al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per  rendere
l'interrogatorio,  il  provvedimento  del   giudice   di   fissazione
dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla  richiesta
di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio,  il  decreto  di
fissazione della udienza  preliminare,  l'ordinanza  che  dispone  il
giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della  udienza  per  la
decisione  sulla   richiesta   di   applicazione   della   pena,   la
presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto
che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio
e il decreto di citazione a giudizio". 
                              Art. 240 
                (Trattamento sanitario del detenuto) 
  1. Il provvedimento previsto dall'articolo 11 comma 2  della  legge
26 luglio 1975 n. 354 e'  adottato  con  ordinanza  dal  giudice  che
procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il  giudice
per le indagini preliminari. Dopo  la  pronuncia  della  sentenza  di
primo grado provvede il magistrato di sorveglianza. 
  2. Il provvedimento e' revocato appena sono cessate le ragioni  che
lo hanno determinato  e  puo'  essere  modificato  per  garantire  le
esigenze di sicurezza che siano sopravvenute. La  competenza  per  la
revoca e per la modifica e' determinata a norma del comma 1. 
                            Art. 240-bis 
    (( (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale). 
  1. L'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art.  2.  -  In  materia  penale  la   sospensione   dei   termini
procedurali, compresi quelli stabiliti per  la  fase  delle  indagini
preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato
di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla
sospensione dei termini. 
  Nei procedimenti per reati la cui prescrizione  maturi  durante  la
sospensione o nei  successivi  quarantacinque  giorni,  ovvero  nelle
ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a
scadere i termini della custodia cautelare, il  giudice  che  procede
pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con  la  quale
e' specificamente motivata e dichiarata l'urgenza  del  processo.  In
tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo  feriale,
dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle  indagini
preliminari l'urgenza e' dichiarata nella stessa forma dal giudice su
richiesta del pubblico ministero. 
  Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere  con
la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto
ai quali opera la sospensione dei termini stabilita dall'articolo  1,
il giudice per le indagini preliminari,  su  richiesta  del  pubblico
ministero  o  della  persona  sottoposta  alle  indagini  o  del  suo
difensore,  pronuncia  ordinanza  nella  quale  sono   specificamente
enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere.
Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto  motivato
quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'articolo
360 del codice di procedura penale. 
  Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori.  Essi  devono
far menzione dell'ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla
data di notificazione. 
  La  sospensione  dei  termini  non  opera  nelle  ipotesi  previste
dall'articolo 467 del codice di procedura penale. 
  Quando nel corso del dibattimento  si  presenta  la  necessita'  di
assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma  dell'articolo
467 del codice di procedura penale. Se le prove non sono  state  gia'
ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma
dell'articolo  495  dello  stesso   codice;   le   prove   dichiarate
inammissibili non possono essere utilizzate.")) 

TITOLO III
NORME TRANSITORIE

                              Art. 241 
          (Procedimenti in corso che si trovano in una fase 
                   diversa da quella istruttoria) 
  1. Salvo quanto previsto dal presente  titolo,  i  procedimenti  in
corso alla data di  entrata  in  vigore  del  codice  proseguono  con
l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se a  tale  data  e'
stata gia' richiesta la citazione a giudizio ovvero sono stati emessi
sentenza istruttoria di proscioglimento non  irrevocabile,  ordinanza
di rinvio a giudizio, decreto  di  citazione  a  giudizio  o  decreto
penale di condanna ovvero e' stato disposto il giudizio direttissimo. 
                              Art. 242 
(Procedimenti  in  fase  istruttoria  che  proseguono  con  le  norme
                       anteriormente vigenti) 
  1. La disposizione dell'articolo 241 si osserva altresi': 
    a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in  vigore  del
codice quando e' stato compiuto un atto di istruzione  del  quale  e'
previsto il deposito e il  fatto  e'  stato  contestato  all'imputato
ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto; 
    b) quando, prima dell'entrata in  vigore  del  codice,  e'  stato
eseguito l'arresto in flagranza o il fermo; 
    c) nei procedimenti connessi a norma dell'articolo 45 del  codice
abrogato per i quali le condizioni indicate nelle  lettere  a)  e  b)
ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati  o  imputati
ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di  entrata
in vigore del codice i procedimenti siano gia' riuniti. 
  2. Quando si procede  con  istruzione  sommaria,  se  entro  il  31
dicembre 1990 non e' stato ancora richiesto il decreto di citazione a
giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento o  non  e'  stato
disposto il giudizio direttissimo,  il  pubblico  ministero  entro  i
successivi  trenta  giorni  trasmette  il  fascicolo   con   le   sue
conclusioni al giudice istruttore. Questi provvede  agli  adempimenti
previsti dall'articolo 372 del  codice  abrogato  ed  entro  sessanta
giorni dalla scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza  di
proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio. 
  3. Quando si procede con istruzione  formale,  se  l'istruzione  e'
ancora in corso alla data del 31  dicembre  1990  ovvero,  quando  si
tratta dei reati indicati nell'articolo 407 comma 2  lettera  a)  del
codice, alla data del 30 giugno 1997,  il  giudice  istruttore  entro
cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al
pubblico ministero a norma dell'articolo  369  del  codice  abrogato.
Entro  sessanta  giorni   dalla   scadenza   del   termine   previsto
dall'articolo  372  del  codice  abrogato,  il   giudice   istrutture
pronuncia sentenza  di  proscioglimento  od  ordinanza  di  rinvio  a
giudizio. ((26)) 
  4. Nei procedimenti di competenza del pretore, se alla data del  31
dicembre 1990 l'istruzione e'  ancora  in  corso,  il  pretore  entro
trenta giorni  pronuncia  sentenza  di  proscioglimento,  decreto  di
citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero  dispone  il
giudizio direttissimo. 
    

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AGGIORNAMENTO (26) 
  La L. 27 giugno 1997, n. 183 ha disposto (con l'art.  1,  comma  1)
che il  termine  previsto  dal  comma  3  del  presente  articolo  e'
ulteriormente  prorogato  al  31  dicembre  1997,  limitatamente   ai
procedimenti nei quali siano  contestati  i  delitti  previsti  dagli
articoli 285, 286, 422 e 428 del codice penale. 
                              Art. 243 
             (Revoca delle sentenze di proscioglimento) 
  1.  Le  sentenze  istruttorie   di   proscioglimento   emesse   nei
procedimenti  indicati  nell'articolo  242  comma  1  possono  essere
revocate nei casi e con le forme previste dal titolo X  del  libro  V
del codice. 
  2. In caso di revoca di una sentenze istruttoria di proscioglimento
si  osservano  le  disposizioni  del  codice.  Gli  atti  di  polizia
giudiziaria e gli atti istruttori gia' compiuti sono  considerati  ad
ogni effetto come  compiuti  nel  corso  delle  indagini  preliminari
((...)) ((; tuttavia, quando si  tratta  di  esperimenti  giudiziali,
perizie o ricognizioni, anche compiuti all'estero  col  rispetto  del
contraddittorio, i  relativi  verbali  sono  raccolti  nel  fascicolo
previsto dall'articolo 431 del codice.)) 
                              Art. 244 
           (Disciplina applicabile in caso di regressione 
               dei procedimenti alla fase istruttoria) 
  ((1. Le disposizioni dell'articolo 243 comma 2 si  osservano  anche
quando, dopo la scadenza dei termini indicati nell'articolo 242 commi
2, 3 e 4, i procedimenti proseguiti con  l'applicazione  delle  norme
vigenti anteriormente alla data  di  entrata  in  vigore  del  codice
regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando
i termini suddetti non sono rispettati. In  tali  casi  si  osservano
altresi' le seguenti disposizioni:)) 
    a) i termini che, secondo il codice, decorrono dal momento in cui
e'  effettuata  taluna  delle  iscrizioni   nel   registro   previsto
dall'articolo  335,  sono  computati  a  partire   dalla   data   del
provvedimento che  dispone  la  regressione  del  procedimento  o  la
trasmissione degli atti al pubblico ministero; 
    b) alle nullita' relative verificatesi nel corso  dell'istruzione
si applica l'articolo 181 commi 1 e 2 del codice; 
    c)  alla  parte  civile  ritualmente  costituita  spettano  nelle
indagini preliminari i poteri  attribuiti  dal  codice  alla  persona
offesa. 
  2. Quando non sono rispettati i termini indicati nell'articolo  242
commi 2, 3 e 4, il pubblico ministero, il  giudice  istruttore  o  il
pretore comunica al procuratore generale presso la corte di  appello,
che ne informa il ministro di grazia  e  giustizia,  le  ragioni  che
hanno  impedito  l'osservanza  dei  predetti  termini  e  dispone  la
trasmissione degli atti al pubblico ministero. 
                              Art. 245 
        (Disposizioni del codice applicabili ai procedimenti 
         che proseguono con le norme anteriormente vigenti) 
  1. Nei procedimenti in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
codice che proseguono con l'applicazione  delle  norme  anteriormente
vigenti si osservano le disposizioni degli articoli  246,  247,  248,
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 e 257. 
  2. Nei procedimenti indicati nel comma 1 si osservano, inoltre,  le
seguenti disposizioni del codice: 
    a) articolo 104; 
    b) articolo 192; 
    c) articolo 200; 
    d) articolo 207; 
    e) articolo 296 comma 3, per i soli procedimenti  pendenti  nella
fase istruttoria; 
    f) articolo 298; 
    g) articoli 314 e 315; 
    h) articolo 476 comma 2; 
    i) articolo 486 comma 5; 
    l) articolo 508 commi 1 e 2; 
    m) articolo 564; 
    n) articolo 578; 
    o) articolo 586; 
    p) articolo 597 commi 4 e 5; 
    q) articolo 599. 
                              Art. 246 
                      (Questioni pregiudiziali) 
  1. Per la risoluzione delle questioni pregiudiziali si osservano le
disposizione del codice nonche' quelle delle  leggi  vigenti.  Se  e'
stata disposta la sospensione del  processo  e  questa  non  e'  piu'
consentita, la relativa ordinanza e' revocata. 
                              Art. 247 
                        (Giudizio abbreviato) 
  1. Prima che siano state compiute le  formalita'  di  apertura  del
dibattimento di primo grado, l'imputato puo'  chiedere,  nella  forma
prevista dall'articolo 438 del codice, che il processo  sia  definito
allo stato degli atti a norma dell'articolo 442 del codice. ((3)) 
  2. Alla  presentazione  della  richiesta  il  giudice,  sospese  le
formalita' di apertura del dibattimento  se  gia'  iniziate,  ne  da'
avviso al  pubblico  ministero,  che  nei  cinque  giorni  successivi
esprime o nega il proprio consenso. Se il consenso  interviene  e  il
giudice ritiene di poter decidere allo stato degli  atti,  fissa  con
ordinanza  l'udienza  in  camera  di  consiglio,  dandone  avviso  al
pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla  parte  civile.
All'udienza, il pubblico ministero e i difensori della parte civile e
dell'imputato illustrano,  nell'ordine,  le  rispettive  conclusioni;
l'imputato puo' chiedere di essere interrogato  dopo  le  conclusioni
del  pubblico  ministero.  Terminata  la  discussione,   il   giudice
pronuncia sentenza a norma dell'articolo 442 del codice. La  sentenza
ha autorita' di cosa giudicata nel giudizio civile se la parte civile
ha presentato le  sue  conclusioni  alla  udienza.  Si  osservano  le
disposizioni previste dall'articolo 443 del codice. ((3)) 
  3. Il giudice, se non vi e' il consenso del pubblico ministero o se
ritiene di non  poter  decidere  allo  stato  degli  atti,  pronuncia
ordinanza con la quale  dispone  procedersi  nelle  forme  ordinarie.
((3)) 
  4. Quando la richiesta prevista dal comma 1 e' formulata nel  corso
dell'istruzione,  la  competenza  a  provvedere  spetta  al   giudice
istruttore. Se si procede con istruzione sommaria,  la  richiesta  e'
depositata presso la segreteria del pubblico ministero il  quale,  se
esprime il proprio  consenso,  la  trasmette  al  giudice  istruttore
unitamente agli atti del processo. Nei procedimenti di competenza del
pretore il consenso  e'  espresso  dal  pubblico  ministero  indicato
nell'articolo 550 comma 1 lettera a) del codice. Si osservano in ogni
caso, in quanto applicabili, le disposizioni previste dai commi 1,  2
e 3. 
  5. Quando  si  procede  a  carico  di  piu'  imputati  o  per  piu'
imputazioni e sussistono i presupposti per definire il processo  allo
stato degli atti solo per alcuni degli imputati o  per  alcune  delle
imputazioni, il giudice, anche di ufficio, dispone con  ordinanza  la
separazione dei procedimenti. 
    

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AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio-8  febbraio  1990,
n.  66  (in  G.U.  1a  s.s.   14/2/1990,   n.   7),   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dei commi  1,  2  e  3  del  presente
articolo nella parte in cui non prevedono che il pubblico  ministero,
in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui
non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso,  ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico  ministero,  possa  applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2,
del codice di procedura penale del 1988. 
                              Art. 248 
         (Applicazione della pena su richiesta delle parti) 
  1.  Prima  che  siano  compiute  le  formalita'  di  apertura   del
dibattimento di primo  grado,  l'imputato  e  il  pubblico  ministero
possono  chiedere  al  giudice  l'applicazione  della  pena  a  norma
dell'articolo 444 del codice. Se la richiesta  non  e'  formulata  in
udienza, il giudice ne da' avviso all'altra  parte  che,  nei  cinque
giorni successivi, esprime o nega il proprio consenso. La richiesta e
il consenso sono espressi  nelle  forme  previste  dall'articolo  446
commi 2, 3 e 6 del codice. Il giudice, se non deve provvedere a norma
dell'articolo 421 del codice abrogato e sempre che  ne  sussistano  i
presupposti, pronuncia la sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2
del codice. Si osservano le disposizioni previste dagli articoli  444
comma 2, 445 e 448 del codice.  Quando  non  pronuncia  sentenza,  il
giudice dispone con ordinanza procedersi nelle forme ordinarie. 
  2. Se la richiesta  e'  formulata  nel  corso  dell'istruzione,  la
competenza a provvedere spetta al giudice istruttore,  osservate,  in
quanto compatibili, le disposizioni previste  dall'articolo  447  del
codice. Quando si  procede  con  istruzione  sommaria,  la  richiesta
dell'imputato  e'  depositata  presso  la  segreteria  del   pubblico
ministero il quale, se esprime il proprio consenso, la  trasmette  al
giudice istruttore unitamente  agli  atti  del  processo,  altrimenti
emette decreto motivato di dissenso.  Quando  il  pubblico  ministero
ritiene che  il  processo  possa  essere  definito  con  la  sentenza
prevista dall'articolo 444 del codice, notifica  all'imputato  avviso
di deposito della richiesta che  intende  rivolgere  al  giudice;  se
l'imputato  esprime  il  proprio  consenso,  il  pubblico   ministero
trasmette la richiesta, il consenso e gli atti  del  procedimento  al
giudice istruttore  che  provvede  a  norma  del  primo  periodo  del
presente comma.  Nei  procedimenti  di  competenza  del  pretore,  il
consenso o il dissenso motivato e' espresso  dal  pubblico  ministero
indicato nell'articolo 550 comma 1 lettera a) del codice. 
  3. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 247 comma 5. 
  4.  Continuano  ad  osservarsi  le   disposizioni   relative   alla
applicazione di sanzioni sostitutive su  richiesta  dell'imputato,  a
norma della legge 24 novembre 1981 n. 689, se la  richiesta  medesima
e' stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del  codice  e
sempre che l'interessato  non  si  avvalga  delle  facolta'  previste
dall'articolo 247 e dal presente articolo. 
                              Art. 249 
                     (Procedimento per decreto) 
  1. Quando ritiene di emettere decreto di condanna, il pretore  puo'
applicare una pena diminuita  sino  alla  meta'  rispetto  al  minimo
edittale. 
  2. Nei procedimenti di competenza del tribunale, sino alla chiusura
dell'istruzione  sommaria  o  formale,  il  pubblico  ministero  puo'
chiedere al giudice istruttore di emettere decreto  di  condanna  nei
casi previsti dall'articolo  459  del  codice,  anche  per  una  pena
diminuita fino alla meta' rispetto al minimo edittale. Se il  giudice
accoglie la  richiesta  emette  il  decreto,  altrimenti  si  procede
secondo le  forme  ordinarie.  Per  il  decreto  di  condanna  e  per
l'eventuale  giudizio  di  opposizione  davanti   al   tribunale   si
osservano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni   del   codice
abrogato. 
                              Art. 250 
           (Disciplina delle misure cautelari, del fermo, 
                dell'arresto e delle pene accessorie) 
  1. Successivamente alla data di entrata in vigore del  codice  puo'
procedersi al fermo solo nei casi  e  alle  condizioni  previste  dal
codice. I mandati di cattura e gli ordini  e  i  mandati  di  arresto
possono essere emessi solo se ricorrono i presupposti indicati  negli
articoli 273, 274 e 280 del codice. 
  2. I provvedimenti sulla liberta' personale disposti  anteriormente
alla data di entrata in  vigore  del  codice  sono  revocati  se  non
ricorrono i  presupposti  indicati  nell'ultima  parte  del  comma  1
ovvero, quando sono stati disposti con il provvedimento di  convalida
dell'arresto o di conferma della convalida, se sono relativi a  reati
per i quali il codice non consente l'arresto in flagranza. 
  3. Quando i provvedimenti indicati nel comma 2  sono  stati  emessi
esclusivamente al fine di  evitare  il  pericolo  per  l'acquisizione
della prova, il termine previsto dall'articolo  292  lettera  d)  del
codice e' fissato su richiesta di  parte  ovvero  di  ufficio  se  il
provvedimento non e' stato ancora eseguito. Competente a  fissare  il
suddetto  termine  e'  il  giudice   che   procede   o,   nel   corso
dell'istruzione sommaria, il  giudice  istruttore  su  richiesta  del
pubblico ministero o del pretore. 
  4. Alla data di entrata in vigore  del  codice  cessa  l'esecuzione
delle pene accessorie provvisoriamente applicate. Il giudice indicato
nel comma 3  puo'  disporre  in  sostituzione  di  esse,  qualora  ne
ricorrano le condizioni, le misure interdittive previste nel capo III
del titolo I del libro IV del codice. 
                              Art. 251 
            (Durata delle misure cautelari e restituzione 
                           della cauzione) 
  1. Quando si procede nei confronti di un imputato che si  trova  in
stato di custodia cautelare si osservano le disposizioni  del  codice
sui termini di durata della custodia  stessa  calcolati  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del codice. Tuttavia, la durata della
custodia cautelare non puo' superare i termini previsti  dalle  norme
del codice abrogato. 
  2.  Le  misure  previste  dall'articolo  282  comma  1  del  codice
abrogato, imposte anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del
codice, sono revocate quando dalla  loro  esecuzione  e'  decorso  un
periodo di tempo pari a quello indicato nell'articolo 308 comma 1 del
codice. 
  3. Se alla data di entrata  in  vigore  del  codice  non  e'  stata
pronunciata l'ordinanza prevista dal comma 4 ovvero  quella  prevista
dal comma 6 dell'articolo 292 del codice  abrogato,  la  cauzione  e'
restituita a richiesta dell'imputato o dei suoi eredi e i fideiussori
sono liberati. 
                              Art. 252 
           (Infermita' di mente sopravvenuta all'imputato) 
  1. Quando l'imputato si trova ricoverato per  infermita'  di  mente
sopravvenuta a norma dell'articolo 88  del  codice  abrogato  o  tale
infermita' e' accertata  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore del  codice,  si  osservano  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 72 e 73 commi 1, 2 e 3 del codice. 
  2. I provvedimenti previsti dall'articolo 73 commi 1,  2  e  3  del
codice sono adottati senza ritardo dal giudice anche di ufficio. 
                              Art. 253 
             (Trasferimento delle funzioni della sezione 
                            istruttoria) 
  1.  Le  funzioni  attribuite  dal  codice  abrogato  alla   sezione
istruttoria sono esercitate dalla corte di appello. 
                              Art. 254 
                    (Formule di proscioglimento) 
  1. Le sentenze di proscioglimento possono essere  pronunciate  solo
con le formule previste dal codice. 
                              Art. 255 
                 (Ricorso immediato per cassazione) 
  1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo  grado
puo' proporre direttamente ricorso per cassazione. Si  osservano,  in
quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 569 del codice. 
                              Art. 256 
                 (Criteri per il rinvio a giudizio) 
  1. La richiesta e  il  decreto  di  citazione  a  giudizio  nonche'
l'ordinanza di rinvio a giudizio sono emessi solo quando il  pubblico
ministero, il pretore o  il  giudice  istruttore  ritengono  che  gli
elementi di prova raccolti siano sufficienti a determinare, all'esito
della istruttoria dibattimentale, la condanna dell'imputato. 
                              Art. 257 
               (Criteri per l'emissione delle sentenze 
                         di proscioglimento) 
  1.  Ai  fini  della  pronuncia  delle   sentenze   istruttorie   di
proscioglimento ovvero  di  quelle  previste  dall'articolo  421  del
codice abrogato, il giudice puo' tenere conto  delle  diminuzioni  di
pena derivanti da circostanze attenuanti e applicare le  disposizioni
dell'articolo 69 del codice penale. 
                              Art. 258 
(( (Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice). 
  1. I  procedimenti  in  corso  diversi  da  quelli  indicati  negli
articoli 241 e 242 proseguono con l'osservanza delle disposizioni del
codice, ma i termini previsti dagli articoli 405 comma 2 e 553  comma
1 del codice sono di dodici mesi e il termine di durata massima delle
indagini preliminari scade il 31 dicembre 1991. 
  2. Il termine per  la  richiesta  di  giudizio  immediato  previsto
dall'articolo 454 comma 1 del codice e' di nove mesi; il termine  per
la richiesta di emissione del decreto  penale  di  condanna  previsto
dall'articolo 459 comma 1 del codice e' di dodici mesi. 
  3. Detti termini sono computati dalla data di entrata in vigore del
codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori
si osservano le disposizioni previste dagli articoli 243  comma  2  e
244 comma 1. 
  4. Qualora alla scadenza dei termini per le indagini preliminari il
pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale  o  richiesto
l'archiviazione, la proroga prevista dagli articoli 406 comma 1 e 553
comma 2 del codice opera di diritto fino al 31 dicembre  1991  per  i
procedimenti indicati nel comma 1 e per la durata di dodici mesi  per
i procedimenti relativi alle notizie di reato pervenute  agli  uffici
di procura della Repubblica dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
codice fino a tutto il 31 maggio 1990. Per i  suddetti  procedimenti,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 412 comma 1 del codice,  il
procuratore generale presso  la  corte  di  appello  ha  facolta'  di
avocare le indagini preliminari qualora  il  pubblico  ministero  non
abbia esercitato l'azione  penale  o  richiesto  l'archiviazione  nei
termini. Nei casi di proroga dei termini per le indagini  preliminari
previsti dal presente comma, la richiesta di  emissione  del  decreto
penale di condanna, in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  459
comma  1  del  codice,  puo'  essere  trasmessa  entro   il   termine
prorogato.)) 
                              Art. 259 
            (Disciplina della competenza e della riunione 
                          dei procedimenti) 
  1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e  per
territorio le disposizioni del codice si applicano solo per  i  reati
commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 
  2. La riunione non puo' essere disposta e la connessione non  opera
tra  i  procedimenti  che  proseguono  con  l'osservanza  del  codice
abrogato e quelli per i quali si applica il codice. 
                              Art. 260 
                            (Esecuzione) 
  1. Nelle materie regolate dal libro X del codice  si  osservano  le
disposizioni  ivi  previste  anche   per   i   provvedimenti   emessi
anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  codice  e  per  i
procedimenti gia' iniziati a tale data, ferma restando la  competenza
del giudice davanti al quale i procedimenti medesimi sono in corso. 
    

   Spostamenti di competenza  per i procedimenti penali  nei quali un
magistrato assume la  qualita' di persona sottoposta  ad indagini, di
imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.
                                                            Tabella A
=====================================================================
             Dal distretto di    |     Al distretto di
_________________________________|___________________________________
                 Roma            |         Perugia
                 Firenze         |         Genova
                 Genova          |         Torino
                 Torino          |         Milano
                 Milano          |         Brescia
                 Brescia         |         Venezia
                 Venezia         |         Trento
                 Trento          |         Trieste
                 Trieste         |         Bologna
                 Bologna         |         Ancona
                 Ancona          |         L'Aquila
                 L'Aquila        |         Campobasso
                 Campobasso      |         Bari
                 Bari            |         Lecce
                 Lecce           |         Potenza
                 Potenza         |         Catanzaro
                ((Cagliari))     |         ((Roma))
                 Palermo         |         Caltanissetta
                 Caltanissetta   |         Catania
                 Catania         |         Messina
                 Messina         |         Reggio Calabria
                 Reggio Calabria |         Catanzaro
                 Catanzaro       |         Salerno
                 Salerno         |         Napoli
                 Napoli          |         Roma.