DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 32

Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. (14G00041)
 
 Vigente al: 6-9-2016  
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2010/64/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 20 ottobre 2010,  sul  diritto  all'interpretazione  e
alla traduzione nei procedimenti penali; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115,  recante  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione  europea  -  Legge  di   delegazione   europea,   ed   in
particolare, l'allegato B; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia  e
delle finanze e degli affari esteri; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
447, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 104, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis. L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato  e
il fermato, che non  conoscono  la  lingua  italiana,  hanno  diritto
all'assistenza  gratuita  di  un  interprete  per  conferire  con  il
difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete
si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.»; 
    b) l'articolo 143 e' sostituito dal seguente: 
 
                            «Articolo 143 
 
   (Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali) 
 
  1. L'imputato che non conosce la  lingua  italiana  ha  diritto  di
farsi  assistere  gratuitamente,  indipendentemente  dall'esito   del
procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere  l'accusa
contro di lui formulata e di seguire il compimento degli  atti  e  lo
svolgimento  delle  udienze  cui  partecipa.  Ha   altresi'   diritto
all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con  il
difensore prima di rendere  un  interrogatorio,  ovvero  al  fine  di
presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento. 
  2. Negli stessi casi l'autorita' procedente dispone  la  traduzione
scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio  dei
diritti e della facolta' della difesa, dell'informazione di garanzia,
dell'informazione  sul  diritto  di  difesa,  dei  provvedimenti  che
dispongono misure cautelari  personali,  dell'avviso  di  conclusione
delle indagini preliminari,  dei  decreti  che  dispongono  l'udienza
preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e  dei  decreti
penali di condanna. 
  3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo  di  parte  di
essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le
accuse a suo carico, puo'  essere  disposta  dal  giudice,  anche  su
richiesta di parte, con atto motivato,  impugnabile  unitamente  alla
sentenza. 
  4.  L'accertamento  sulla  conoscenza  della  lingua  italiana   e'
compiuto  dall'autorita'  giudiziaria.  La  conoscenza  della  lingua
italiana e' presunta fino a prova contraria  per  chi  sia  cittadino
italiano. 
  5. L'interprete e il  traduttore  sono  nominati  anche  quando  il
giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di  polizia  giudiziaria
ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare. 
  6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e
3 e' regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente  titolo.  La
prestazione  dell'ufficio  di   interprete   e   di   traduttore   e'
obbligatoria.»; 
    ((b-bis) all'articolo 146,  dopo  il  comma  2,  e'  aggiunto  il
seguente: 
    "2-bis.  Quando  l'interprete  o  il  traduttore  risiede   nella
circoscrizione di altro tribunale, l'autorita'  procedente,  ove  non
ritenga di  procedere  personalmente,  richiede  al  giudice  per  le
indagini preliminari del luogo il compimento delle attivita'  di  cui
ai commi precedenti.")). 
                               Art. 2 
 
Modifiche alle disposizioni di attuazione  del  codice  di  procedura
                               penale 
 
  1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportare le
seguenti modificazioni: 
    ((0a) dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente: 
    "Art.  51-bis  (Assistenza  dell'interprete  e  traduzione  degli
atti). 
    - 1. Per ciascuno dei casi previsti dall'articolo 143,  comma  1,
secondo periodo, del codice,  l'imputato  ha  diritto  all'assistenza
gratuita dell'interprete per un colloquio con il  difensore.  Se  per
fatti o circostanze particolari l'esercizio  del  diritto  di  difesa
richiede lo svolgimento di piu' colloqui in riferimento al compimento
di   un   medesimo   atto    processuale,    l'assistenza    gratuita
dell'interprete puo' essere assicurata per piu' di un colloquio. 
    2. Quando ricorrono particolari  ragioni  di  urgenza  e  non  e'
possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di  cui
all'articolo  143,  comma  2,  del  codice  l'autorita'   giudiziaria
dispone, con decreto motivato, se cio' non pregiudica il  diritto  di
difesa  dell'imputato,  la   traduzione   orale,   anche   in   forma
riassuntiva, redigendo contestualmente verbale. 
    3. L'imputato puo' rinunciare espressamente,  anche  a  mezzo  di
procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti. La rinuncia
produce  effetti  solo  se   l'imputato   ha   consapevolezza   delle
conseguenze che  da  essa  derivano,  anche  per  avere  a  tal  fine
consultato il difensore. In tal  caso  il  contenuto  degli  atti  e'
tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva. 
    4. Nei casi di cui ai commi 2  e  3  della  traduzione  orale  e'
effettuata anche la riproduzione fonografica. 
    5. Ove vi siano strumenti tecnici idonei, l'autorita'  procedente
puo' disporre l'assistenza dell'interprete mediante l'utilizzo  delle
tecnologie di comunicazione a distanza, salvo che cio' possa  causare
concreto pregiudizio al diritto di difesa.")); 
    a) all'articolo 67, comma 2, dopo le parole: «comparazione  della
grafia», sono aggiunte le seguenti: «interpretariato e traduzione.»; 
    ((a-bis) dopo l'articolo 67 e' inserito il seguente: 
    "67-bis (Elenco nazionale degli interpreti e  traduttori).  -  1.
Ogni tribunale  trasmette  per  via  telematica  al  Ministero  della
giustizia  l'elenco  aggiornato,  in   formato   elettronico,   degli
interpreti e dei traduttori iscritti  nell'albo  dei  periti  di  cui
all'articolo 67. L'autorita' giudiziaria si  avvale  di  tale  elenco
nazionale e nomina interpreti e  traduttori  diversi  da  quelli  ivi
inseriti solo in presenza di specifiche e particolari esigenze. 
    2.  L'elenco  nazionale  di  cui  al  comma  1  e'   consultabile
dall'autorita'  giudiziaria,   dagli   avvocati   e   dalla   polizia
giudiziaria sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, nel
rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati  personali.
Le modalita' di consultazione dell'elenco nazionale sono definite con
decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro  il  termine
di  otto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione.")); 
    b) all'articolo 68,  comma  1,  le  parole:  «dell'ordine  o  del
collegio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordine, del  collegio
ovvero delle associazioni rappresentative a livello  nazionale  delle
professioni non regolamentate». 
                               Art. 3 
 
      Modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, lettera d), dopo  le  parole:  «ausiliari  del
magistrato,»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «ad   esclusione   degli
interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti  dall'articolo
143 codice di procedura penale;». 
                               Art. 4 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutati in euro 6.084.833,36 annui,  si  provvede  per  il  triennio
2014-2016 a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987,  n.  183,  mediante  corrispondente  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato. 
  2. A decorrere dal 2017, alla copertura degli oneri di cui al comma
1 si provvede mediante riduzione  delle  spese  rimodulabili  di  cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, nel programma «Giustizia  civile  e  penale»  della  missione
«Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. 
  3. Il Ministero della  giustizia  provvede  al  monitoraggio  degli
oneri derivanti dall'attuazione del presente  decreto.  Nel  caso  si
verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto
alle previsioni di cui al comma 1, il Ministero  della  giustizia  ne
da' tempestiva  comunicazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, il quale provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle
spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Orlando, Ministro della giustizia 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
                            Mogherini, Ministro degli affari esteri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando