MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1 settembre 2016 

Istituzione di centri governativi di prima  accoglienza  dedicati  ai
minori stranieri non accompagnati. (16A06605) 
(GU n.210 del 8-9-2016)
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto  2015,  n.  142  «Attuazione
della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'   della   Direttiva
2013/32/UE, recante procedure comuni ai  fini  del  riconoscimento  e
della revoca dello status di protezione internazionale»; 
  Visto l'art. 18, comma 1,  del  citato  decreto  legislativo  nella
parte  in  cui  dispone  che,  nell'applicazione  delle   misure   di
accoglienza previste per i minori stranieri non accompagnati,  assume
carattere di priorita' il superiore interesse del minore in  modo  da
assicurare condizioni di vita adeguate alla minore eta', con riguardo
alla protezione, al benessere ed  allo  sviluppo  anche  sociale  del
minore, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione
sui diritti del fanciullo del  20  novembre  1989,  ratificata  dalla
legge 27 maggio 1991, n. 176; 
  Visto l'art. 19 del citato decreto legislativo nella parte  in  cui
dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono
fissate le modalita' di  accoglienza,  gli  standard  strutturali  in
coerenza con la normativa regionale ed i  servizi  da  erogare  nelle
strutture governative di prima accoglienza per minori  stranieri  non
accompagnati,  istituite  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,
sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 «Diritto  del  minore  ad  una
famiglia» e successive modifiche; 
  Vista la legge 8  novembre  2000,  n.  328  «Legge  quadro  per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; 
  Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 -  Regolamento
concernente  «Requisiti  minimi  strutturali  e   organizzativi   per
l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a  ciclo
residenziale e semi residenziale, a norma dell'art. 11 della legge  8
novembre 2000, n. 328 «e, in particolare, le  disposizioni  contenute
nel Capo II; 
  Visto l'art. 1, comma 181, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190
«Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  pluriennale
dello Stato» (legge di stabilita' 2015); 
  Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112  «Istituzione  dell'Autorita'
garante per l'infanzia e l'adolescenza»; 
  Vista l'Intesa sancita  nella  seduta  del  10  luglio  2014  della
Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del  decreto  legislativo  20
agosto 1997, n. 281, sul Piano nazionale per fronteggiare  il  flusso
straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori
stranieri non accompagnati; 
  Ritenuto di dover fissare le modalita' di accoglienza, gli standard
strutturali ed i servizi da erogare nelle  strutture  governative  di
prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati; 
  Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione n. 32 del
20  gennaio  2016   recante   «Determinazione -   Linee   guida   per
l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle  cooperative
sociale»; 
 
                                Emana 
 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto fissa, per le strutture governative di prima
accoglienza di cui all'art. 19 comma 1  del  decreto  legislativo  n.
142/2015, le modalita' di accoglienza, gli standard  strutturali,  in
coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in  modo
da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore eta', nel  rispetto
dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'art. 18
del medesimo decreto legislativo. 
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende: 
    a) per minore straniero non accompagnato: il cittadino  di  Stati
non appartenenti all'Unione europea e  l'apolide  di  eta'  inferiore
agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio
nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale; 
    b) centro o struttura governativa di prima accoglienza: struttura
destinata, per le esigenze di soccorso  e  di  protezione  immediata,
all'ospitalita' di minori stranieri non  accompagnati,  istituita  ai
sensi dell'art. 19 comma 1 del decreto legislativo n. 142/2015; 
    c)  sede  del  centro  o  della  struttura   governativa:   luogo
autorizzato  o  accreditato,  destinato  all'accoglienza  dei  minori
stranieri non accompagnati, in cui  e'  articolato  il  centro  o  la
struttura governativa; 
    d) decreto legislativo: il decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142 «Attuazione della Direttiva  2013/33/UE  recante  norme  relative
all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'
della Direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale». 
                               Art. 3 
 
 
                  Requisiti strutturali dei centri 
 
  1. I centri, autorizzati  ai  sensi  della  normativa  nazionale  e
regionale, sono ubicati in luoghi facilmente raggiungibili e comunque
tali da garantire l'accesso  ai  servizi  e  alla  vita  sociale  del
territorio. 
  2. Ogni centro  assicura  la  permanenza  continuativa  del  minore
straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore, per un periodo non
superiore a sessanta giorni. 
  3. Ogni centro, nel rispetto della normativa regionale,  garantisce
l'ospitalita' di 50 minori in almeno due sedi alla  stessa  destinate
in via esclusiva. Ciascuna sede puo' accogliere fino ad un massimo di
30 minori. 
  4. Le strutture di prima accoglienza sono  attivate  dal  Ministero
dell'interno tramite procedura ad evidenza pubblica, in  accordo  con
gli enti locali nei cui territori sono situate le  sedi  di  ciascuna
struttura. 
                               Art. 4 
 
 
                               Servizi 
 
  1. Nel centro sono assicurati in modo omogeneo, in tutte le sedi in
cui e' articolato,  i  servizi  previsti  dall'art.  19  del  decreto
legislativo tra cui, in particolare: 
    a) gestione amministrativa  concernente  la  registrazione  degli
ospiti, al momento dell'ingresso e dell'uscita definitiva dal centro,
nonche'  la  registrazione  delle  uscite  giornaliere   del   minore
straniero non accompagnato dal centro. Fatti  salvi  gli  adempimenti
previsti dalle leggi nazionali e  regionali,  l'ingresso  del  minore
straniero non accompagnato nel centro e' immediatamente registrato  e
comunicato all'amministrazione dell'interno; 
    b) mensa, che tiene conto anche dei diversi regimi  alimentari  e
di eventuali prescrizioni mediche, e la fornitura dei beni  necessari
per la cura della persona e la permanenza nel centro; 
    c)  mediazione  linguistica  e  culturale,  che  consenta   anche
l'esercizio del diritto all'ascolto; 
    d) orientamento all'apprendimento della lingua italiana; 
    e) organizzazione del tempo libero, adeguato alle esigenze  della
minore eta', comprese quelle ricreative, con la previsione  di  spazi
dedicati; 
    f) supporto alle autorita' competenti al fine  del  completamento
delle  procedure  volte  alla  identificazione   e   all'accertamento
dell'eta' del minore straniero non accompagnato; 
    g)  supporto  alle  autorita'  competenti  nelle   procedure   di
affidamento e di nomina dei tutori; 
    h) informazione sui  servizi  di  cui  il  minore  straniero  non
accompagnato puo' avvalersi e sulle regole di convivenza fissate  nel
regolamento; 
    i) informazione, orientamento e idoneo supporto legale al  minore
straniero  non  accompagnato  in  materia  di  tutela   dei   minori,
immigrazione ed asilo, anche al  fine  dell'eventuale  individuazione
dei familiari; 
    j) interventi di prima assistenza sanitaria,  per  l'accertamento
delle condizioni di salute fisica e psichica e un colloquio  con  uno
psicologo dell'eta' evolutiva, ove  necessario,  in  presenza  di  un
mediatore culturale anche al fine  di  valutare  il  rischio  che  il
minore sia vittima di tratta nonche' delle  esigenze  particolari  di
cui all'art. 17 del decreto legislativo; 
    k) la tenuta di una scheda individuale nella quale sono riportate
le informazioni sulle prestazioni erogate. 
  2. Gli inserimenti e le dimissioni dal centro verso le strutture di
seconda accoglienza sono disposti dal Ministero  dell'interno,  anche
sentito il Servizio centrale SPRAR. 
  3. In caso di temporanea indisponibilita' dei centri governativi  e
nei progetti della  rete  SPRAR,  l'assistenza  e  l'accoglienza  del
minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica  autorita'  del
Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi  fissati  dal
Tavolo  di  coordinamento   previsto   dall'art.   16   del   decreto
legislativo. 
                               Art. 5 
 
 
                       Regolamento del centro 
 
  1. Il centro e' dotato di un regolamento che,  tenuto  conto  delle
singole specificita' strutturali e territoriali, fissa  le  modalita'
di erogazione dei servizi di accoglienza di cui all'art. 4 in modo da
assicurare  condizioni  di  vita  adeguate  alla  minore  eta'  e  al
benessere e allo sviluppo del minore straniero non accompagnato. 
  2. In particolare, sono disciplinate: 
    a) le uscite giornaliere; 
    b) le modalita' di compilazione della scheda individuale; 
    c) la programmazione delle attivita' destinate agli ospiti; 
    d) le modalita' dell'orientamento all'apprendimento della  lingua
italiana; 
    e) la turnazione di ciascuna figura  professionale,  nonche'  gli
adempimenti necessari a garantire la continuita' e la regolarita' dei
servizi,   anche    tramite    periodici    incontri    del    gruppo
multidisciplinare degli operatori; 
    f) l'erogazione dei pasti. 
                               Art. 6 
 
 
               Direttore e personale addetto al centro 
 
  1.  All'esito  delle  procedure  pubbliche  per  l'attivazione  del
centro, la gestione dello stesso e' affidata  dall'aggiudicatario  ad
un direttore  che  predispone  e  regola  i  servizi  erogati  ed  e'
responsabile della gestione degli stessi, fermi restando gli obblighi
per ciascun operatore derivanti dalla vigente normativa  in  tema  di
minori non accompagnati. 
  2. Al direttore del centro sono attribuiti  i  compiti  di  seguito
indicati: 
    a) designazione dei responsabili delle singole  sedi  in  cui  il
centro e' articolato, supervisione  e  coordinamento  delle  relative
attivita'; 
    b) elaborazione del regolamento di cui  all'art.  5  e  dei  suoi
aggiornamenti, vigilanza sull'osservanza dello stesso da parte  degli
operatori e degli ospiti del centro; 
    c) comunicazione mensile al Ministero dell'interno in ordine alle
attivita' svolte e informazione tempestiva,  al  medesimo  Ministero,
sulle criticita' emergenti; 
    d) raccordo periodico con i servizi sociali del  comune  dove  e'
ubicata la sede del centro governativo; 
    e) raccordo  con  le  autorita'  competenti  per  garantire,  nel
superiore  interesse  del  minore,  la  tempestiva   attuazione   dei
trasferimenti disposti ai sensi dell'art. 4, comma 2. 
  3.  Il  direttore  e  gli  operatori  del  centro  sono  dotati  di
competenza professionale in relazione alle funzioni  da  svolgere  ed
esperienza nel settore dell'accoglienza dei minori. 
  4. Nello svolgimento dei propri compiti  e  nei  rapporti  con  gli
ospiti, i gruppi  multidisciplinari  degli  operatori  tengono  conto
dell'eta', del grado  di  autonomia  e  della  maturita'  dei  minori
stranieri non accompagnati accolti. 
  5. Tutto il personale che opera presso il centro  ha  l'obbligo  di
riservatezza sui dati e sulle  informazioni  riguardanti  gli  ospiti
anche dopo che gli stessi hanno lasciato il centro. 
                               Art. 7 
 
 
                    Accesso ai centri governativi 
 
  1.  L'accesso  ai  centri  avviene   nel   rispetto   dei   diritti
fondamentali del minore e dei principi di cui all'art. 18 del decreto
legislativo. 
  2. Accedono ai centri i membri del Parlamento nazionale ed europeo,
in ragione del proprio mandato istituzionale, nonche' l'UNHCR, l'IOM,
l'EASO e l'Autorita'  garante  per  l'infanzia  e  l'adolescenza,  il
Sindaco o un soggetto da questi  delegato  in  ragione  dell'incarico
istituzionale da questi rivestito nell'ente locale, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni. 
  3. Possono, altresi', essere  autorizzati  ad  accedere  ai  centri
dalla prefettura competente per territorio, sentito  il  Dipartimento
per le liberta' civili e l'immigrazione del  Ministero  dell'interno,
nel rispetto delle disposizioni a tutela dei minori: 
    a) presidenti di provincia, presidenti di giunta o  di  consiglio
regionale e  soggetti  che,  in  ragione  dell'incarico  isituzionale
rivestito nell'ambito della regione  o  dell'ente  locale  nella  cui
circoscrizione e' collocata l'sede, ne abbiano motivato interesse; 
    b) enti di tutela dei minori con esperienza consolidata; 
    c) rappresentanti degli organi d'informazione; 
    d) altri soggetti che ne facciano motivata richiesta. 
                               Art. 8 
 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
                               Art. 9 
 
 
                  Disposizione transitoria e finale 
 
  1. In sede di prima applicazione del presente decreto, il bando  di
gara individua modalita' di attestazione dei requisiti strutturali di
cui all'art.  3  comma  3  tali  da  consentire  l'adeguamento  delle
strutture di accoglienza gia' autorizzate ai  sensi  della  normativa
nazionale e regionale in materia di minori. 
    Roma, 1° settembre 2016 
 
                                             Il Ministro dell'interno 
                                                      Alfano          
 
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
          Padoan