DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285

Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.
 
 Vigente al: 3-9-2016  
 
  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 358 del testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  1975,
n. 803, recante regolamento di polizia mortuaria; 
  Udito il parere del Consiglio superiore di sanita'; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 22 marzo 1990; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 agosto 1990; 
  Sulla proposta del  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; 
                   E M A N A il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. E' approvato l'unito regolamento di polizia mortuaria,  composto
di centootto articoli e vistato dal Ministro proponente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 10 settembre 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  DE LORENZO, Ministro della sanita' 
                                  GAVA, Ministro dell'interno 
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
  Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1990 
  Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 10 

Capo I
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE
E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

                               Art. 1. 
  1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso
di morte da parte dei familiari e  di  chi  per  essi  contenute  nel
titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento
dello stato civile, i medici, a norma  dell'art.  103,  sub  a),  del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato  con  regio  decreto  27
luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte  di  persona  da
loro  assistita  denunciare  al  sindaco  la  malattia  che,  a  loro
giudizio, ne sarebbe stata la causa. 
  2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa  nell'apposito
elenco pubblicato dal Ministero della sanita', il comune  deve  darne
informazione  immediatamente  all'unita'  sanitaria  locale  dove  e'
avvenuto il decesso. 
  3. Nel caso di morte di persona  cui  siano  somministrati  nuclidi
radioattivi la denuncia  della  causa  di  morte  deve  contenere  le
indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. 
  4. Nel caso di decesso senza assistenza medica  la  denuncia  della
presunta causa di  morte  e'  fatta  dal  medico  necroscopo  di  cui
all'art. 4. 
  5. L'obbligo della denuncia della causa di morte e' fatto anche  ai
medici  incaricati  di  eseguire  autopsie  disposte   dall'autorita'
giudiziaria o per riscontro diagnostico. 
  6. La denuncia della causa di morte, di cui  ai  commi  precedenti,
deve essere fatta entro  24  ore  dall'accertamento  del  decesso  su
apposita scheda di  morte  stabilita  dal  Ministero  della  sanita',
d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica. 
  7. Copia della scheda di morte deve essere  inviata,  entro  trenta
giorni, dal comune ove e' avvenuto il decesso alla  unita'  sanitaria
locale nel cui territorio detto  comune  e'  ricompreso.  Qualora  il
deceduto fosse residente  nel  territorio  di  una  unita'  sanitaria
locale diversa da quella ove e'  avvenuto  il  decesso,  quest'ultima
deve inviare copia della scheda di morte alla unita' sanitaria locale
di residenza. Nel caso di comuni comprendenti piu'  unita'  sanitarie
locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai  sensi
del secondo periodo del comma 8. 
  8. Entro tre anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento ogni unita' sanitaria  locale  deve  istituire  e  tenere
aggiornato un registro per ogni comune  incluso  nel  suo  territorio
contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e  la  relativa  causa  di
morte. Nel caso di comuni comprendenti piu' unita'  sanitarie  locali
la regione, entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento, dovra' individuare la unita'  sanitaria  locale
competente alla tenuta del registro in questione. 
  9. Le schede di morte  hanno  esclusivamente  finalita'  sanitarie,
epidemiologiche e statistiche. 
                               Art. 2. 
  1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma
5 dell'art. 1 si  devono  osservare,  a  seconda  che  si  tratti  di
autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia  giudiziaria,
le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45. 
                               Art. 3. 
  1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365  del
codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque  il
sospetto che la morte sia dovuta  a  reato,  il  sindaco  deve  darne
immediata comunicazione alla autorita'  giudiziaria  e  a  quella  di
pubblica sicurezza. 
                               Art. 4. 
  1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141  del  regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato  civile,
sono esercitate da un medico nominato dalla unita'  sanitaria  locale
competente. 
  2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo  e'  svolta  dal
direttore sanitario o da un medico da lui delegato. 
  3.  I  medici  necroscopi  dipendono   per   tale   attivita'   dal
coordinatore sanitario dell'unita' sanitaria locale che ha provveduto
alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio,
anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale. 
  4. Il medico necroscopo  ha  il  compito  di  accertare  la  morte,
redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141. 
  5. La visita del medico necroscopo deve  sempre  essere  effettuata
non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli
8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore. 
.art)4; 
                               Art. 5. 
  1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche  di  resti
mortali o di ossa umane,  chi  ne  fa  la  scoperta  deve  informarne
immediatamente il  sindaco  il  quale  ne  da'  subito  comunicazione
all'autorita'  giudiziaria,  a  quella  di   pubblica   sicurezza   e
all'unita' sanitaria locale competente per territorio. 
  2. Salvo diverse disposizioni dell'autorita' giudiziaria,  l'unita'
sanitaria locale  incarica  dell'esame  del  materiale  rinvenuto  il
medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti  eseguiti
al sindaco  ed  alla  stessa  autorita'  giudiziaria  perche'  questa
rilasci il nulla osta per la sepoltura. 
                               Art. 6. 
  1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero e' rilasciata,  a
norma dell'art. 141  del  regio  decreto  9  luglio  1939,  n.  1238,
sull'ordinamento  dello  stato  civile,  dall'ufficiale  dello  stato
civile. 
  2. La medesima autorizzazione e' necessaria per  la  sepoltura  nel
cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5. 
                               Art. 7. 
  1. Per i nati morti, ferme restando le  disposizioni  dell'art.  74
del regio decreto 9 luglio  1939,  n.  1238,  sull'ordinamento  dello
stato civile, si seguono le  disposizioni  stabilite  dagli  articoli
precedenti. 
  2. Per la sepoltura dei  prodotti  abortivi  di  presunta  eta'  di
gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano
presubilmente compiuto  28  settimane  di  eta'  intrauterina  e  che
all'ufficiale di stato civile non siano stati  dichiarati  come  nati
morti, i permessi di trasporto e  di  seppellimento  sono  rilasciati
dall'unita' sanitaria locale. 
  3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono  essere  raccolti
con la stessa procedura anche prodotti del concepimento  di  presunta
eta' inferiore alle 20 settimane. 
  4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono
tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od  estrazione  del
feto,  domanda  di  seppellimento  alla   unita'   sanitaria   locale
accompagnata da certificato medico che indichi la  presunta  eta'  di
gestazione ed il peso del feto. 

Capo II
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

                               Art. 8. 
  1.  Nessun  cadavere  puo'  essere  chiuso  in  cassa,  ne'  essere
sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi,  a  conservazione
in celle frigorifere, ne' essere inumato,  tumulato,  cremato,  prima
che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i  casi  di
decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali  il  medico
necroscopo avra' accertato  la  morte  anche  mediante  l'ausilio  di
elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere  una  durata  non
inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui  alla
legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni. 
                               Art. 9. 
  1. Nei casi di morte improvvisa ed in  quelli  in  cui  si  abbiano
dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a
48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei  modi
previsti dall'art. 8. 
                              Art. 10. 
  1.  Nei  casi   in   cui   la   morte   sia   dovuta   a   malattia
infettiva-diffusiva  compresa  nell'apposito  elenco  pubblicato  dal
Ministero della sanita' o il  cadavere  presenti  segni  di  iniziata
putrefazione, o quando  altre  ragioni  speciali  lo  richiedano,  su
proposta del coordinatore sanitario dell'unita' sanitaria  locale  il
sindaco puo' ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. 
                              Art. 11. 
  1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in
condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di  vita.
Nel  caso  di  deceduti  per  malattia  infettiva-diffusiva  compresa
nell'apposito  elenco  pubblicato  dal  Ministero  della  sanita'  il
coordinatore sanitario dell'unita' sanitaria locale adotta le  misure
cautelative necessarie. 

Capo III
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

                              Art. 12. 
  1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e  tenere  in
osservazione per il periodo prescritto le salme di persone: 
    a) morte in abitazioni inadatte  e  nelle  quali  sia  pericoloso
mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; 
    b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in
luogo pubblico; 
    c) ignote, di cui debba farsi  esposizione  al  pubblico  per  il
riconoscimento. 
  2. Durante il periodo di osservazione  deve  essere  assicurata  la
sorveglianza   anche   ai   fini   del   rilevamento   di   eventuali
manifestazioni di vita. 
                              Art. 13. 
  1. I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle
seguenti funzioni obitoriali: 
    a) mantenimento  in  osservazione  e  riscontro  diagnostico  dei
cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; 
    b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione
dell'autorita'   giudiziaria   per   autopsie   giudiziarie   e   per
accertamenti    medico-legali,    riconoscimento    e     trattamento
igienico-conservativo; 
    c) deposito,  riscontro  diagnostico  o  autopsia  giudiziaria  o
trattamento  igienico   conservativo   di   cadaveri   portatori   di
radioattivita'. 
                              Art. 14. 
  1.  I  depositi  di  osservazione  e  gli  obitori  possono  essere
istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o  presso  ospedali  od
altri istituti sanitari ovvero in  particolare  edificio  rispondente
allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. 
  2. Nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila  abitanti  il
locale destinato a deposito  di  osservazione  deve  essere  distinto
dall'obitorio. 
  3. I comuni costituitisi in consorio per l'esercizio  di  un  unico
cimitero a norma dell'art. 49, comma 3,  possono  consorziarsi  anche
per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio. 
  4. Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione 
fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene 
conto della popolazione complessiva dei 
comuni interessati. 
                              Art. 15. 
  1. Il mantenimento in osservazione di salme  di  persone  cui  sono
stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in  modo  che
sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le  prescrizioni
disposte caso per caso dall'unita'  sanitaria  locale  competente  in
relazione agli elementi risultanti nel certificato di  morte  di  cui
all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio
1964, n. 185. 
  2. L'unita' sanitaria locale comprendente piu' comuni individua gli
obitori e i depositi di osservazione che  debbono  essere  dotati  di
celle  frigorifere  per  la  conservazione  dei  cadaveri;  al   loro
allestimento ed all'esercizio  provvede  il  comune  cui  obitorio  e
deposito di osservazione appartengono.  Nel  territorio  di  ciascuna
unita' sanitaria locale le celle frigorifere debbono essere non  meno
di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di  cinque.  Nel
caso di un comune il cui territorio coincide con quello di una unita'
sanitaria locale, oppure comprende piu' unita' sanitarie  locali,  le
determinazioni in proposito sono assunte dal  comune  e  il  rapporto
quantitativo di cui sopra e' riferito  alla  popolazione  complessiva
del comune. 
  3. Con le stesse modalita' si provvede  a  dotare  gli  obitori  di
celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di  radioattivita'
o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una  ogni  centomila
abitanti. 

Capo IV
TRASPORTO DEI CADAVERI

                              Art. 16. 
  1.  Il  traporto  delle  salme,  salvo  speciali  disposizioni  dei
regolamenti comunali, e': 
    a) a pagamento,  secondo  una  tariffa  stabilita  dall'autorita'
comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali; 
    b) a carico del comune in ogni  altro  caso.  Il  trasporto  deve
essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro  del
servizio. 
  2. L'unita' sanitaria  locale  competente  vigila  e  controlla  il
servizio di  trasporto  delle  salme,  ne  riferisce  annualmente  al
sindaco e gli propone i provvedimenti  necessari  ad  assicurarne  la
regolarita'. 
                              Art. 17. 
  1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso  il
periodo di osservazione prescritto dalle  disposizioni  del  capo  II
deve essere eseguito in condizioni tali da non  ostacolare  eventuali
manifestazioni di vita. 
                              Art. 18. 
  1.  Quando   la   morte   e'   dovuta   ad   una   delle   malattie
infettive-diffusive  comprese  nell'apposito  elenco  pubblicato  dal
Ministero  della  sanita',  il  cadavere,  trascorso  il  periodo  di
osservazione, deve essere deposto nella cassa con  gli  indumenti  di
cui e' rivestito ed avvolto in  un  lenzuolo  imbevuto  di  soluzione
disinfettante. 
  2. E'  consentito  di  rendere  al  defunto  le  estreme  onoranze,
osservando le prescrizioni dell'autorita' sanitaria, salvo che questa
le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia
che ha causato la morte. 
  3. Quando dalla denuncia  della  causa  di  morte  risulti  che  il
cadavere e' portatore di radioattivita', la unita'  sanitaria  locale
competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione
delle  salme  siano  effettuati  osservando  le   necessarie   misure
protettive di volta  in  volta  prescritte  al  fine  di  evitare  la
contaminazione ambientale. 
                              Art. 19. 
  1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al  deposito  di
osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del comune,
in carro chiuso, sempre che non sia richiesto  dagli  interessati  di
servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16,  comma
1, lettera a). 
  2. Nei casi previsti dall'art. 16, comma  1,  lettera  a),  ove  il
servizio dei trasporti con mezzi  speciali  non  sia  esercitato  dal
comune e con diritto di privativa, il comune per i trasporti  funebri
che consenta di eseguire a terzi nel territorio  comunale,  e  sempre
che non si tratti di trasporti eseguiti da  confraternite  con  mezzi
propri, puo' imporre il pagamento di un diritto fisso la cui  entita'
non puo' superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria. 
  3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da  comune  ad  altro
comune o all'estero con  mezzi  di  terzi  e  sempreche'  esso  venga
effettuato con gli automezzi di cui all'art. 20, i comuni di partenza
e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un  diritto
fisso la cui  entita'  non  puo'  superare  quella  stabilita  per  i
trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale. 
  4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti  di  salme
di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri. 
                              Art. 20. 
  1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri  su  strada  debbono
essere  internamente  rivestiti  di  lamiera  metallica  o  di  altro
materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile. 
  2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni
e dei privati solo dopo che siano  stati  riconosciuti  idonei  dalle
unita' sanitarie locali competenti, che  devono  controllarne  almeno
una volta all'anno lo stato di manutenzione. 
  3. Un apposito registro, dal  quale  risulti  la  dichiarazione  di
idoneita', deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento
per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza. 
                              Art. 21. 
  1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate  in  localita'
individuate con provvedimento del sindaco in osservanza  delle  norme
dei regolamenti locali. 
  2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per
la pulizia e la disinfezione dei carri stessi. 
  3.   Salva   l'osservanza   delle   disposizioni   di    competenza
dell'autorita' di  pubblica  sicurezza  e  del  servizio  antincendi,
l'idoneita' dei locali adibiti a rimessa di  carri  funebri  e  delle
relative attrezzature e' accertata dal coordinatore  sanitario  della
unita' sanitaria locale competente. 
                              Art. 22. 
  1. Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le
modalita' ed i percorsi consentiti, nonche' il luogo e  le  modalita'
per la sosta dei cadaveri in transito. 
                              Art. 23. 
  1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito  di
apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere  consegnata
al custode del cimitero. 
                              Art. 24. 
  1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o  di  ossa  umane
entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o  fuori  dal
comune e' autorizzato dal sindaco secondo le  prescrizioni  stabilite
negli articoli seguenti. 
  2. Il decreto di autorizzazione e' comunicato al sindaco del comune
in cui deve avvenire il seppellimento. 
  3. Qualora sia richiesta la  sosta  della  salma  in  altri  comuni
intermedi per il tributo di speciali onoranze,  tale  decreto  dovra'
essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni. 
                              Art. 25. 
  1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui  all'apposito
elenco pubblicato dal Ministero della  sanita',  l'autorizzazione  al
trasporto prevista dall'art. 24  puo'  essere  data  soltanto  quando
risulti  accertato  che  il  cadavere,  trascorso   il   periodo   di
osservazione, e' stato composto nella duplice  cassa  prevista  dagli
articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32. 
  2. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  ai
trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli  articoli  27,
28  e  29  quando  la  morte  sia  dovuta  ad  una   delle   malattie
infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1. 
                              Art. 26. 
  1. Il trasporto di un  cadavere  da  comune  a  comune  per  essere
cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri  al  luogo  del  loro
definitivo deposito sono autorizzati con unico  decreto  del  sindaco
del comune nella cui circoscrizione e' avvenuto il decesso. 
  2. All'infuori di questo caso, il  trasporto  delle  ceneri  di  un
cadavere da comune a comune e' sottoposto all'autorizzazione  di  cui
all'art. 24. 
                              Art. 27. 
  1. I trasporti di salme da o per  uno  degli  Stati  aderenti  alla
convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937,  approvata  e
resa esecutiva in Italia con regio decreto 1ø luglio 1937,  n.  1379,
sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni  sanitarie  previste
da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal
passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima. 
  2. Tale passaporto e' rilasciato per  le  salme  da  estradare  dal
territorio nazionale dal prefetto e per le salme  da  introdurre  nel
territorio nazionale e' rilasciato  dalla  competente  autorita'  del
luogo da cui la salma viene estradata. 
  3. Nei casi previsti dal presente articolo il  prefetto  agisce  in
qualita' di autorita' delegata dal Ministero della sanita'. 
  4. Il trasporto delle salme da o per  lo  Stato  della  Citta'  del
Vaticano e' regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra
la Santa Sede e  l'Italia,  approvata  e  resa  esecutiva  con  regio
decreto 16 giugno 1938, n. 1055. 
                              Art. 28. 
  1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da  uno  degli
Stati  non  aderenti  alla  convenzione  internazionale  di  Berlino,
l'interessato  alla   traslazione   della   salma   deve   presentare
all'autorita' consolare italiana apposita domanda corredata: 
    a) di un certificato della competente autorita' sanitaria locale,
dal quale risulti che sono state osservate  le  prescrizioni  di  cui
all'art. 30; 
    b)  degli  altri  eventuali  documenti  e  dichiarazioni  che  il
Ministero della sanita' dovesse prescrivere in rapporto a  situazioni
determinate. 
  2. L'autorita' consolare italiana, constatata la regolarita'  della
documentazione  presentata,  trasmette  la  domanda   corredata   dai
documenti,  ovvero   inoltra   telegraficamente   la   richiesta,   e
contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero  degli
affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma e' diretta,
che  concede  l'autorizzazione  informandone  la   stessa   autorita'
consolare, tramite il Ministero degli affari esteri,  e  il  prefetto
della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare. 
                              Art. 29. 
  1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette  verso  Stati  non
aderenti alla convenzione internazionale  di  Berlino,  l'interessato
deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il
comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti: 
    a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorita' consolare dello
Stato verso il quale la salma e' diretta; 
    b) certificato dell'unita' sanitaria locale attestante  che  sono
state osservate le disposizioni di cui all'art. 30; 
    c) altri eventuali documenti e  dichiarazioni  che  il  Ministero
della  sanita'  dovesse  prescrivere   in   rapporto   a   situazioni
determinate. 
  2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come  sopra,  concede
l'autorizzazione,  informandone  il  prefetto  della   provincia   di
frontiera attraverso la quale la salma dovra' transitare. 
  3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come  delegato
del Ministero della sanita'. 
                              Art. 30. 
  1. Per il  trasporto  all'estero  o  dall'estero,  fuori  dei  casi
previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da  comune  a
comune, la salma deve essere racchiusa in  duplice  cassa,  l'una  di
metallo e l'altra di tavole di legno massiccio. 
  2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da
questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura
e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto  uno  strato  di
torba polverizzata o di  segatura  di  legno  o  di  altro  materiale
assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo. 
  3. Le saldature devono  essere  continue  ed  estese  su  tutta  la
periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. 
  4. Lo spessore di lamiera della cassa  metallica  non  deve  essere
inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo. 
  5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno  non  deve  essere
inferiore a 25  mm.  Eventuali  intagli  sono  consentiti  quando  lo
spessore iniziale delle tavole e' tale che per effetto degli  intagli
medesimi in ogni punto sia  assicurato  lo  spessore  minimo  di  cui
sopra. 
  6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o  piu'  tavole,
di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite  al  massimo  nel
numero di cinque nel  senso  della  larghezza,  fra  loro  saldamente
congiunte con collante di sicura e duratura presa. 
  7. Il coperchio della cassa deve  essere  formato  da  una  o  piu'
tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. 
  8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da piu' facce che si
trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite  da
tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. 
  9. Le pareti laterali della  cassa  comprese  tra  il  fondo  e  il
coperchio devono essere formate da una o piu' tavole di un solo pezzo
nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro  nel
senso della larghezza con le medesime modalita' tecniche delle tavole
formanti il fondo.  Le  suddette  pareti  laterali  devono  parimenti
essere saldamente  congiunte  tra  loro  con  collante  di  sicura  e
duratura presa. 
  10. Il coperchio  deve  essere  saldamente  congiunto  alle  pareti
laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve
essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20  in  20
centimetri ed assicurato con un mastice idoneo. 
  11. La cassa cosi' confezionata deve essere cerchiata con liste  di
lamiera di ferro, larghe non meno di  2  centimetri,  distanti  l'una
dall'altra non piu' di 50  centimetri,  saldamente  fissate  mediante
chiodi o viti. 
  12. Sia la cassa di legno sia quella  di  metallo  debbono  portare
impresso ben visibile sulla parte esterna del  proprio  coperchio  il
marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. 
  13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti  non
piu' di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e  sempre
che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero
possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre,  si  impiega  la
sola cassa di legno. 
                              Art. 31. 
  1.  Il  Ministero  della  sanita',   anche   su   richiesta   degli
interessati,  sentito  il  Consiglio  superiore  di   sanita',   puo'
autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le
casse  di  materiali  diversi  da  quelli  previsti   dall'art.   30,
prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine  di
assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilita' del feretro. 
                              Art. 32. 
  1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio,
giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte
a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle  cavita'
corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo  che  sia  trascorso
l'eventuale periodo di osservazione. 
  2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per
le salme che devono essere trasportate in localita' che, con il mezzo
di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di  tempo,  oppure
quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso. 
  3. Le prescrizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione. 
                              Art. 33. 
  1. E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli
effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di
navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale. 
                              Art. 34. 
  1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune  deve
essere munito del decreto di autorizzazione  del  sindaco  del  luogo
dove e' avvenuto il decesso. 
  2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o  per
aereo, il decreto anzidetto  deve  restare  in  consegna  al  vettore
durante il trasporto stesso. 
                              Art. 35. 
  1. Per il trasporto entro il territorio  comunale  e  da  comune  a
comune dei  cadaveri  destinati  all'insegnamento  ed  alle  indagini
scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti. 
  2. Il direttore  dell'istituto  o  del  dipartimento  universitario
prende in consegna  la  salma  dell'incaricato  del  trasporto  e  la
riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per  le
indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura  e
ricollocata  nel  feretro,  al  servizio  comunale  per  i  trasporti
funebri, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco. 
                              Art. 36. 
  1.  Il  trasporto  di  ossa  umane  e  di   altri   resti   mortali
assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui  agli  articoli
24, 27, 28 e 29, non e' soggetto alle misure precauzionali  igieniche
stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25. 
  2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono  in
ogni caso essere raccolti in  cassetta  di  zinco,  di  spessore  non
inferiore a mm 0,660 e  chiusa  con  saldatura,  recante  il  nome  e
cognome del defunto. 
  3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento  e  non
sia possibile l'identificazione  del  defunto  cui  appartennero,  la
cassetta dovra' recare l'indicazione del luogo e della  data  in  cui
sono stati rinvenuti. 

Capo V
RISCONTRO DIAGNOSTICO

                              Art. 37. 
  1. Fatti salvi i poteri dell'autorita' giudiziaria, sono sottoposte
al riscontro diagnostico, secondo le norme della  legge  15  febbraio
1961, n. 83, i  cadaveri  delle  persone  decedute  senza  assistenza
medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o
ad un obitorio, nonche'  i  cadaveri  delle  persone  decedute  negli
ospedali, nelle cliniche  universitarie  e  negli  istituti  di  cura
privati quando i rispettivi direttori, primari o  medici  curanti  lo
dispongano per il controllo della diagnosi o per  il  chiarimento  di
quesiti clinico-scientifici. 
  2. Il coordinatore sanitario puo' disporre il riscontro diagnostico
anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte
sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo,  o
a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle  cause
di morte. 
  3. Il riscontro diagnostico e' eseguito, alla presenza del primario
o medico curante, ove questi lo ritenga  necessario,  nelle  cliniche
universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario  od
ospedaliero ovvero  da  altro  sanitario  competente  incaricato  del
servizio,  i  quali  devono  evitare  mutilazioni  e  dissezioni  non
necessaria a raggiungere l'accertamento della causa di morte. 
  4. Eseguito il  riscontro  diagnostico,  il  cadavere  deve  essere
ricomposto con la migliore cura. 
  5. Le spese per il riscontro diagnostico sono  a  carico  dell'ente
che lo ha richiesto. 
                              Art. 38. 
  1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattivita'
devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti  in
materia di controllo della radioattivita' ambientale ed adottando  le
misure concernenti la sorveglianza fisica del personale  operatore  a
norma degli articoli 6, 69 e 74  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili. 
                              Art. 39. 
  1.  I  risultati  dei  riscontri  diagnostici  devono  essere,  dal
direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al
sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 
1. Il sindaco provvede altresi' alla comunicazione dei risultati  dei
riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art.  1,  comma
7. 
  2. Quando come causa di morte  risulta  una  malattia  infettiva  e
diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa  vale
come denuncia ai sensi dell'art. 254  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265,  e
successive modifiche. 
  3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato,  il
medico settore  deve  sospendere  le  operazioni  e  darne  immediata
comunicazione all'autorita' giudiziaria. 

Capo VI
RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

                              Art. 40. 
  1. La consegna alle  sale  anatomiche  universitarie  dei  cadaveri
destinati, a norma dell'art. 32 del testo  unico  delle  leggi  sulla
istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.
1592, all'insegnamento ed alle indagini  scientifiche  deve  avvenire
dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto  dagli  articoli
8, 9 e 10. 
  2. Ai cadaveri di cui  al  presente  articolo  deve  essere  sempre
assicurata una targhetta che rechi annotate le generalita'. 
                              Art. 41. 
  1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono  annotare
in apposito registro  le  generalita'  dei  deceduti,  messi  a  loro
disposizione a norma dell'art. 40,  indicando  specificatamente,  per
ciascuno di essi, lo  scheletro,  le  parti  ed  organi  che  vengono
eventualmente  prelevati   per   essere   conservati   a   scopo   di
dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che  nei
musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso  altri  istituti
universitari ed ospedalieri che ne facciano  richiesta  scritta  agli
istituti anatomici. 
  2. Il prelevamento e  la  conservazione  di  cadaveri  e  di  pezzi
anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta  in
volta autorizzati dall'autorita' sanitaria  locale  sempreche'  nulla
osti da parte degli aventi titolo. 
  3. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi,  ai  quali
puo' essere concessa la facolta' di  avere  a  disposizione  i  pezzi
anatomici per un tempo determinato. 
                              Art. 42. 
  1. Dopo eseguite le  indagini  e  gli  studi,  i  cadaveri  di  cui
all'art.  40,  ricomposti  per  quanto   possibile,   devono   essere
consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero. 
                              Art. 43. 
  1. Il coordinatore sanitario  della  unita'  sanitaria  locale,  su
richiesta  scritta  dei  direttori  delle   sale   anatomiche,   puo'
autorizzare la consegna all'istituto universitario  di  ossa  deposte
nell'ossario comune del cimitero. 
  2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in
carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporra'  a  scopo
didattico e di studio. 
  3. In nessun altro caso e' permesso asportare ossa dai cimiteri. 
  4. E' vietato il commercio di ossa umane. 

Capo VII
PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE
A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

                              Art. 44. 
  1.  Il  prelievo  di  parti  di  cadavere  a  scopo  di   trapianto
terapeutico anche per  quanto  concerne  l'accertamento  della  morte
segue le norme della legge 2 dicembre  1975,  n.  644,  e  successive
modificazioni. 

Capo VIII
AUTOPSIE E TRATTAMENTI
PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

                              Art. 45. 
  1. Le  autopsie,  anche  se  ordinate  dall'autorita'  giudiziaria,
devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati  all'esercizio
professionale. 
  2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e
da quest'ultimo al  coordinatore  sanitario  della  unita'  sanitaria
locale o delle unita' sanitarie locali interessate per  la  eventuale
rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della
comunicazione deve essere limitato alle  notizie  indispensabili  per
l'eventuale rettifica della scheda. 
  3.   Quando   come   causa   di   morte   risulta   una    malattia
infettiva-diffusiva  compresa  nell'apposito  elenco  pubblicato  dal
Ministero della sanita', il medico che ha effettuato l'autopsia  deve
darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore  sanitario
dell'unita' sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai
sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie,  approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche. 
  4. Le autopsie  su  cadaveri  portatori  di  radioattivita'  devono
essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38. 
  5. Quando nel corso di una  autopsia  non  ordinata  dall'autorita'
giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato,  il
medico settore  deve  sospendere  le  operazioni  e  darne  immediata
comunicazione all'autorita' giudiziaria. 
                              Art. 46. 
  1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere  devono
essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario  della
unita' sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio
professionale e possono essere iniziati solo dopo che  sia  trascorso
il periodo di osservazione. 
  2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere
richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia  previa
presentazione di: 
    a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione  con
l'indicazione del procedimento  che  intende  seguire,  del  luogo  e
dell'ora in cui la effettuera'; 
    b)  distinti  certificati  del  medico  curante  e   del   medico
necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato. 
                              Art. 47. 
  1.  L'imbalsamazione  di  cadaveri  portatori  di   radioattivita',
qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata,  osservando
le prescrizioni di  leggi  vigenti  in  materia  di  controllo  della
radioattivita'  ambientale  e  adottando  le   misure   precauzionali
concernenti la sorveglianza fisica  degli  operatori  a  norma  degli
articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili. 
                              Art. 48. 
  1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32  e'  eseguito
dal coordinatore sanitario  o  da  altro  personale  tecnico  da  lui
delegato, dopo che sia trascorso il periodo di  osservazione  di  cui
agli articoli 8, 9 e 10. 

Capo IX
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

                              Art. 49. 
  1. A norma dell'art. 337 del testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ogni comune deve
avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione. 
  2. I comuni che abbiano frazioni dalle  quali  il  trasporto  delle
salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficolta' di
comunicazione devono avere appositi cimiteri per tali frazioni. 
  3.  I  piccoli  comuni  possono  costituirsi   in   consorzio   per
l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in
tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra  i
comuni consorziati in ragione della loro popolazione. 
                              Art. 50. 
  1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non  venga  richiesta
altra destinazione: 
    a) i cadaveri delle persone  morte  nel  territorio  del  comune,
qualunque ne fosse in vita la residenza; 
    b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi  in
esso, in vita, la residenza; 
    c) i cadaveri delle persone non residenti in vita  nel  comune  e
morte fuori di esso,  ma  aventi  diritto  al  seppellimento  in  una
sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso; 
    d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
    e) i resti mortali delle persone sopra elencate. 
                              Art. 51. 
  1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei  cimiteri  spettano
al sindaco e se il cimitero e' consorziale al sindaco del comune dove
si trova il cimitero. 
  2.  Il  coordinatore  sanitario  della  unita'   sanitaria   locale
controlla il funzionamento  dei  cimiteri  e  propone  al  sindaco  i
provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. 
                              Art. 52. 
  1.  Tutti  i  cimiteri,  sia  comunali  che   consorziali,   devono
assicurare un servizio di custodia. 
  2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira
e conserva presso di se' l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre,
iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco  in
doppio esemplare: 
    a) le  inumazioni  che  vengono  eseguite,  precisando  il  nome,
cognome, eta', luogo e data di nascita del  defunto,  secondo  quanto
risulta dall'atto di autorizzazione di cui  all'art.  6,  l'anno,  il
giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e
il numero d'ordine della bolletta di seppellimento; 
    b) le generalita', come sopra, delle persone i cui cadaveri 
    vengono tumulati, con l'indicazione  del  sito  dove  sono  stati
    deposti; 
c) le generalita', come sopra, delle persone i cui cadaveri 
vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri
nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori  dal
cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco; 
    d)  qualsiasi  variazione  avvenuta  in  seguito  ad  esumazione,
estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri. 
                              Art. 53. 
  1. I registri indicati nell'art. 52 debbono  essere  presentati  ad
ogni richiesta degli organi di controllo. 
  2. un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad  ogni  fine
anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio  di
custodia. 

Capo X
COSTRUZIONE DEI CIMITERI.PIANI CIMITERIALI
DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

                              Art. 54. 
  1. Gli uffici  comunali  o  consorziali  competenti  devono  essere
dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri  esistenti  nel
territorio  del  comune,   estesa   anche   alle   zone   circostanti
comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. 
  2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o  quando
siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o  quando
a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti. 
                              Art. 55. 
  1.  I  progetti  di  ampliamento  dei  cimiteri  esistenti   e   di
costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno  studio  tecnico
delle  localita',  specialmente  per  quanto  riguarda  l'ubicazione,
l'orografia, l'estensione dell'area e la  natura  fisico-chimica  del
terreno, la profondita' e la direzione della falda  idrica  e  devono
essere deliberati dal consiglio comunale. 
  2. All'approvazione dei progetti si procede  a  norma  delle  leggi
sanitarie. 
                              Art. 56. 
  1. La relazione tecnico-sanitaria  che  accompagna  i  progetti  di
ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in
base  ai  quali  l'amministrazione   comunale   ha   programmato   la
distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura. 
  2. Tale relazione deve contenere la  descrizione  dell'area,  della
via di accesso,  delle  zone  di  parcheggio,  degli  spazi  e  viali
destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie
previste quali deposito di osservazione, camera  mortuaria,  sale  di
autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e
agli operatori cimiteriali, alloggio del  custode,  nonche'  impianti
tecnici. 
  3. Gli elaborati grafici devono, in scala  adeguata,  rappresentare
sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali
che gli impianti tecnici. 
                               Art. 57 
 
  1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante  la  zona
di rispetto prevista  dall'art.  338  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265,  e
successive modificazioni. 
  2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla  legge
4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche. 
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 1 AGOSTO 2002, N. 166)) 
  4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 1 AGOSTO 2002, N. 166)) 
  5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto  sino  alla
profondita' di metri 2,50 o capace di essere  reso  tale  con  facili
opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado  di
porosita' e di capacita' per l'acqua, per  favorire  il  processo  di
mineralizzazione dei cadaveri. 
  6. Tali condizioni possono essere  artificialmente  realizzate  con
riporto di terreni estranei. 
  7. La falda deve trovarsi  a  conveniente  distanza  dal  piano  di
campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col  piu'
alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a  distanza
di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione. 
                              Art. 58. 
  1. La superfice  dei  lotti  di  terreno,  destinati  ai  campi  di
inumazione, deve essere prevista in modo da  superare  di  almeno  la
meta' l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle
inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per
il normale periodo di  rotazione  di  dieci  anni.  Se  il  tempo  di
rotazione e' stato fissato  per  un  periodo  diverso  dal  decennio,
l'area viene calcolata proporzionalmente. 
  2. Nella determinazione  della  superficie  dei  lotti  di  terreno
destinati ai campi di inumazione, occorre tenere  presenti  anche  le
inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di  cui  all'art.
86. Si tiene anche conto dell'eventualita' di eventi straordinari che
possono richiedere un gran numero di inumazioni. 
                              Art. 59. 
  1. Nell'area di cui all'art. 58 non deve essere calcolato lo spazio
eventualmente riservato: 
    a) alla  costruzione  di  manufatti  destinati  alla  tumulazione
oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o  di
sepolture private; 
    b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio; 
    c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa  la  cappella,
adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e  degli
addetti al cimitero; 
    d) a qualsiasi altra finalita' diversa dalla inumazione. 
                              Art. 60. 
  1. Il cimitero deve essere  approvvigionato  di  acqua  potabile  e
dotato  di  servizi  igienici  a  disposizione  del  pubblico  e  del
personale addetto al cimitero. 
  2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente  provveduto
di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque 
meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno 
drenaggio, purche'  questo  non  provochi  una  eccessiva  privazione
dell'umidita' del terreno destinato a campo  di  inumazione  tale  da
nuocere al regolare andamento del processo  di  mineralizzazione  dei
cadaveri. 
                              Art. 61. 
  1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un  muro
o altra idonea recinzione avente un'altezza  non  inferiore  a  metri
2,50 dal piano esterno di campagna. 
                              Art. 62. 
  1.  Sulle  aree  concesse  per  sepolture  private  possono  essere
innalzati monumenti ed applicate  lapidi  secondo  speciali  norme  e
condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene. 
                              Art. 63. 
  1. I concessionari devono mantenere a  loro  spese,  per  tutto  il
tempo della concessione, in buono stato di conservazione i  manufatti
di loro proprieta'. 
  2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata  per  incuria,  o  per
morte degli aventi diritto, il comune puo' provvedere alla  rimozione
dei  manufatti  pericolanti,  previa  diffida  ai  componenti   della
famiglia  del  concessionario,  da  farsi,  ove  occorra,  anche  per
pubbliche affissioni. 

Capo XI
CAMERA MORTUARIA

                              Art. 64. 
  1. Ogni cimitero deve avere una camera  mortuaria  per  l'eventuale
sosta dei feretri prima del seppellimento. 
  2. Essa deve essere  costruita  in  prossimita'  dell'alloggio  del
custode ove  esista  e  deve  essere  provveduta  di  arredi  per  la
deposizione dei feretri. 
  3.  Nei  casi  in  cui  il  cimitero  non  abbia  il  deposito   di
osservazione previsto dall'art. 12,  funziona  come  tale  la  camera
mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto  nelle  condizioni
di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12,
comma 2. 
                              Art. 65. 
  1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo
di ampie finestre aperte direttamente verso  la  superficie  scoperta
del cimitero e dotata di acqua corrente. 
  2. Le pareti di essa,  fino  all'altezza  di  m  2,  devono  essere
rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale
ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice
a smalto o da altro  materiale  facilmente  lavabile;  il  pavimento,
costituito anch'esso da materiale liscio,  impermeabile,  ben  unito,
lavabile, deve essere, inoltre, disposto in  modo  da  assicurare  il
facile scolo delle acque  di  lavaggio,  di  cui  deve  anche  essere
assicurato il facile ed innocuo smaltimento. 

Capo XII
SALA PER AUTOPSIE

                              Art. 66. 
  1. La sala per  autopsie  deve  rispondere  ai  medesimi  requisiti
prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 65. 
  2. Nella sala munito di idonea  illuminazione  vi  deve  essere  un
tavolo anatomico, in gres, in ceramica,  in  marmo,  in  ardesia,  in
pietra artificiale  ben  levigata  o  in  metallo,  che  deve  essere
provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento  dei  liquidi
cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed
innocuo smaltimento, nonche' di sistema di aspirazione dei gas e loro
innocuizzazione. 

Capo XIII
OSSARIO COMUNE

                              Art. 67. 
  1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un  manufatto
destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si
trovino nelle condizioni previste dal comma  5  dell'art.  86  e  non
richieste  dai  familiari  per  altra  destinazione   nel   cimitero.
L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa  siano  sottratte
alla vista del pubblico. 

Capo XIV
INUMAZIONE

                              Art. 68. 
  1. I campi destinati  all'inumazione,  all'aperto  ed  al  coperto,
devono essere ubicati in  suolo  idoneo  per  struttura  geologica  e
mineralogica, per proprieta' meccaniche e fisiche e  per  il  livello
della falda idrica. 
                              Art. 69. 
  1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e  l'utilizzazione
delle fosse deve farsi  cominciando  da  una  easremita'  di  ciascun
riquadro e successivamente fila per fila procedendo  senza  soluzione
di continuita'. 
                              Art. 70. 
  1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere  contraddistinta,
a cura del comune, da un cippo  costituito  da  materiale  resistente
alla azione disgregatrice degli  agenti  atmosferici  e  portante  un
numero progressivo. 
  2. Sul cippo, a cura del comune, verra' applicata una targhetta  di
materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della
data di nascita e di morte del defunto. 
                              Art. 71. 
  1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di
profondita' dal piano di superficie del cimitero e, dopo che  vi  sia
stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo  che  la  terra
scavata alla  superficie  sia  messa  attorno  al  feretro  e  quella
affiorata dalla profondita' venga alla superficie. 
                              Art. 72. 
  1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone  di  oltre  dieci
anni di eta' devono avere una profondita' non inferiore  a  metri  2.
Nella parte piu' profonda devono avere la lunghezza di metri  2,20  e
la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una  dall'altra  almeno
metri 0,50 da ogni lato. 
  2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato
all'accoglimento delle salme, ma devono  essere  tracciati  lungo  il
percorso delle spalle di metri 0,50 che separano  fossa  da  fossa  e
devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati  a  convogliare
le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione. 
                              Art. 73. 
  1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di eta' inferiore
a dieci anni devono avere una profondita' non inferiore a metri  due.
Nella parte piu' profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed
una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra  almeno
metri 0,50 da ogni lato. 
                              Art. 74. 
  1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve  essere  chiuso  in
cassa di legno e sepolto in  fossa  separata  dalle  altre;  soltanto
madre e neonato, morti in  concomitanza  del  parto,  possono  essere
chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. 
                              Art. 75. 
  1. Per le inumazioni non e' consentito l'uso di casse di metallo  o
di altro materiale non biodegradabile. 
  2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero  o  da  altro
comune per le  quali  sussiste  l'obbligo  della  duplice  cassa,  le
inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa
metallica,  di  tagli  di  opportune  dimensioni   anche   asportando
temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. 
  3. L'impiego di materiale biodegradabile  diverso  dal  legno  deve
essere autorizzato con decreto del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio superiore di sanita'. 
  4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno  non  deve  essere
inferiore a centimetri 2. 
  5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso  della  lunghezza
potranno  essere  riunite  nel  numero  di  cinque  nel  senso  della
larghezza, fra loro saldamente congiunte con  collante  di  sicura  e
duratura presa. 
  6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali  con  chiodi
disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice. 
  7. Il coperchio sara'  congiunto  a  queste  tavole  mediante  viti
disposte di 40 in 40 centimetri. 
  8.  Le  pareti  laterali  della  cassa  devono  essere   saldamente
congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. 
  9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti
decorative delle casse. 
  10. Ogni cassa deve portare il timbro  a  fuoco  con  l'indicazione
della ditta costruttrice e del fornitore. 
  11. Sulla cassa deve essere apposta  una  targhetta  metallica  con
l'indicazione del nome, cognome, data  di  nascita  e  di  morte  del
defunto. 

Capo XV
TUMULAZIONI

                              Art. 76. 
  1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere  posto  in  loculo  o
tumulo o nicchia separati. 
  2. I loculi possono essere a piu' piani sovrapposti. 
  3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il  diretto
accesso al feretro. 
  4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita
interamente in opera o che sia costituita da elementi  prefabbricati,
deve rispondere  ai  requisiti  richiesti  per  la  resistenza  delle
strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per
la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. 
  5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate 
per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato. 
  6. Le pareti dei loculi,  sia  verticali  che  orizzontali,  devono
avere caratteristiche di impermeabilita' ai  liquidi  ed  ai  gas  ed
essere in grado di mantenere nel tempo tali proprieta'. 
  7. I piani di appoggio dei feretri devono  essere  inclinati  verso
l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido. 
  8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata  con  muratura  di
mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. 
  9. E' consentita, altresi'  la  chiusura  con  elemento  in  pietra
naturale o con lastra di cemento armato  vibrato  o  altro  materiale
avente le stesse caratteristiche di stabilita', di spessori  atti  ad
assicurare la dovuta resistenza meccanica  e  sigillati  in  modo  da
rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica. 
                              Art. 77. 
  1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere  racchiuse  in
duplice cassa, l'una di legno,  l'altra  di  metallo  secondo  quanto
disposto dagli articoli 30 e 31. 
  2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta  metallica
con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di  morte  del
defunto. 
  3. Il Ministro della sanita', sentito  il  Consiglio  superiore  di
sanita', puo' autorizzare l'uso di valvole  o  di  altri  dispositivi
idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione. 

Capo XVI
CREMAZIONI

                              Art. 78. 
  1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri
e sono soggetti alla vigilanza del sindaco. 
  2.  Il  progetto  di  costruzione  di  un  crematorio  deve  essere
corredato  da  una  relazione  nella  quale  vengono  illustrate   le
caratteristiche   ambientali    del    sito,    le    caratteristiche
tecnico-sanitarie dell'impianto ed  i  sistemi  di  tutela  dell'aria
dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia. 
  3. I progetti di costruzione  dei  crematori  sono  deliberati  dal
consiglio comunale. 
                              Art. 79. 
  1. La cremazione di ciascun cadavere deve  essere  autorizzata  dal
sindaco sulla base della volonta' testamentaria espressa in tal senso
dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria,  la  volonta'
deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal  parente  piu'
prossimo individuato secondo gli articoli 74 e  seguenti  del  codice
civile e, nel caso di concorrenza di piu' parenti nello stesso grado,
da tutti gli stessi. 
  2. La volonta' del coniuge o dei parenti  deve  risultare  da  atto
scritto con sottoscrizione  autenticata  da  notaio  o  dai  pubblici
ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15. 
  3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad
associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello  della
cremazione dei cadaveri  dei  propri  associati,  e'  sufficiente  la
presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e  datata,
sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia  in
grado  di  scrivere,  confermata  da  due  testimoni,   dalla   quale
chiaramente risulti la volonta' di essere cremato.  La  dichiarazione
deve essere convalidata dal presidente dell'associazione. 
  4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non puo' essere concessa se 
la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto
dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal 
coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di 
morte dovuta a reato. 
  5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la  presentazione
del nulla osta dell'autorita' giudiziaria. 
                              Art. 80. 
  1. La cremazione deve essere eseguita  da  personale  appositamente
autorizzato dall'autorita' comunale, ponendo nel crematorio  l'intero
feretro. 
  2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere  devono
essere raccolte in apposita urna cineraria  portante  all'esterno  il
nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. 
  3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per  accogliere
queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati  in
concessione ad enti morali o privati. 
  4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di
questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali. 
  5. Il trasporto delle urne contenenti i residui  della  cremazione,
ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24,  27,  28  e
29, non e' soggetto ad alcuna delle  misure  precauzionali  igieniche
stabilite per il trasporto delle salme, salvo  eventuali  indicazioni
del  coordinatore  sanitario  nel  caso  di   presenza   di   nuclidi
radioattivi. 
  6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la  raccolta  e
la conservazione in perpetuo e collettiva  delle  ceneri  provenienti
dalla cremazione delle salme, per le  quali  sia  stata  espressa  la
volonta' del defunto di scegliere tale forma di dispersione  dopo  la
cremazione oppure per le quali i familiari del  defunto  non  abbiano
provveduto ad altra destinazione. 
                              Art. 81. 
  1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti  dell'articolo  343
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale  redatto  in
tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal  responsabile
del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna  e  il
terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile. 
  2.  Il  secondo  esemplare  del  verbale  deve  essere   conservato
dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui  vengono
custodite le ceneri. 

Capo XVII
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

                              Art. 82. 
  1. Le esumazioni ordinarie  si  eseguono  dopo  un  decennio  dalla
inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro,  si  utilizzano
per nuove inumazioni. 
  2. Qualora si accerti che  col  turno  di  rotazione  decennale  la
mineralizzazione  dei  cadeveri  e'  incompleta,  esso  deve   essere
prolungato per il periodo determinato  dal  Ministro  della  sanita'.
Decorso il termine fissato senza che  si  sia  ottenuta  la  completa
mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanita' dispone  per
la  correzione  della  struttura  fisica  del  terreno   o   per   il
trasferimento del cimitero. 
  3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni
di composizione e di struttura del terreno, la  mineralizzazione  dei
cadaveri si compie in  un  periodo  piu'  breve,  il  Ministro  della
sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', puo'  autorizzare
l'abbreviazione del turno  di  rotazione,  che,  comunque,  non  puo'
essere inferiore a cinque anni. 
  4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco. 
                              Art. 83. 
  1. Le salme possono essere esumate prima del  prescritto  turno  di
rotazione  per  ordine  dell'autorita'   giudiziaria   per   indagini
nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del  sindaco,
per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. 
  2.  Per  le  esumazioni   straordinarie   ordinate   dall'autorita'
giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica  con
l'osservanza delle norme da detta autorita' eventualmente suggerite. 
  3.  Tali  esumazioni  devono  essere  eseguite  alla  presenza  del
coordinatore   sanitario   della   unita'    sanitaria    locale    e
dell'incaricato del servizio di custodia. 
                              Art. 84. 
  1. Salvo i casi ordinati  dall'autorita'  giudiziaria  non  possono
essere eseguite esumazioni straordinarie: 
    a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno
che non si tratti di cimitero di comune montano, il  cui  regolamento
di igiene consenta di procedere a  tale  operazione  anche  nei  mesi
suindicati; 
    b) quando trattasi della  salma  di  persona  morta  di  malattia
infettiva contagiosa, a meno che siano gia' trascorsi due anni  dalla
morte e il coordinatore  sanitario  dichiari  che  essa  puo'  essere
eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. 
                              Art. 85. 
  1.  Le  ossa  che  si  rinvengono  in  occasione  delle  esumazioni
ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune,  a
meno  che  coloro  che  vi  abbiano  interesse  facciano  domanda  di
raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il  recinto
del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le  ossa  devono
essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall'art. 36. 
  2. Tutti  i  rifiuti  risultanti  dall'attivita'  cimiteriale  sono
equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono  essere  smaltiti  nel
rispetto della suddetta normativa. 
                              Art. 86. 
  1. Le estumulazioni, quando non si  tratti  di  salme  tumulate  in
sepolture private la concessione perpetua, si eseguono  allo  scadere
del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco. 
  2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private  a
concessione perpetua,  devono  essere  inumati  dopo  che  sia  stata
praticata nella cassa metallica una opportuna  apertura  al  fine  di
consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. 
  3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata
di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno puo' essere 
abbreviato al termine minimo di 
cinque anni. 
  4. Il Ministro della sanita', sentito  il  Consiglio  superiore  di
sanita', puo' autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le
condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82. 
  5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa
mineralizzazione puo' provvedersi alla immediata raccolta  dei  resti
mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario. 
                              Art. 87. 
  1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni  tendenti  a
ridurre il cadavere entro contenitori di misura  inferiore  a  quello
delle casse con le quali fu collocato nel  loculo  al  momento  della
tumulazione. 
  2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero e'  tenuto
a denunciare all'autorita' giudiziaria ed al sindaco chiunque  esegue
sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto  di
reato di vilipendio di cadavere previsto  dall'art.  410  del  codice
penale. 
                              Art. 88. 
  1. Il sindaco puo' autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo  ed
in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati  ad
essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il  tumulo,
il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del  feretro  e
dichiari che il suo trasferimento in  altra  sede  puo'  farsi  senza
alcun pregiudizio per la salute pubblica. 
  2. Qualora la predetta autorita' sanitaria constati la non perfetta
tenuta del  feretro,  puo'  ugualmente  consentire  il  trasferimento
previa idonea sistemazione del  feretro  nel  rispetto  del  presente
regolamento. 
                              Art. 89. 
  1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per  le
esumazioni dall'art. 83. 

Capo XVIII
SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

                              Art. 90. 
  1. Il comune puo' concedere a privati e ad enti l'uso di  aree  per
la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per
famiglie e collettivita'. 
  2. Nelle aree avute in concessione, i privati e  gli  enti  possono
impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi  di
inumazione per famiglie e collettivita',  purche'  tali  campi  siano
dotati ciascuno di adeguato ossario. 
  3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano,
a seconda che esse siano a sistema di  tumulazione  o  a  sistema  di
inumazione,  le  disposizioni   generali   stabilite   dal   presente
regolamento  sia  per  le  tumulazioni  e  inumazioni,  sia  per   le
estumulazioni ed esamazioni. 
                              Art. 91. 
  1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private  debbono
essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli
54 e seguenti. 
                              Art. 92. 
  1. Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato  e
di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. 
  2. Le concessioni  a  tempo  determinato  di  durata  eventualmente
eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  1975,
n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla
tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave  situazione
di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non
sia  possibile  provvedere  tempestivamente  all'ampliamento  o  alla
costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con
la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98. 
  3. Con  l'atto  della  concessione  il  comune  puo'  importare  ai
concessionari determinati obblighi, tra cui quello  di  costruire  la
sepoltura  entro  un  tempo  determinato  pena  la  decadenza   della
concessione. 
  4. Non puo' essere fatta concessione di aree per sepolture  private
a persone o ad enti  che  mirino  a  farne  oggetto  di  lucro  e  di
speculazione. 
                              Art. 93. 
  1. Il diritto di uso delle sepolture  private  concesse  a  persone
fisiche e' riservato  alle  persone  dei  concessionari  e  dei  loro
familiari; di quelle concesse  ad  enti  e'  riservato  alle  persone
contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di  concessione.  In
ogni caso, tale diritto  si  esercita  fino  al  completamento  della
capienza del sepolcro. 
  2. Puo' altresi' essere consentita, su richiesta di  concessionari,
la tumulazione di salme di persone che  risultino  essere  state  con
loro conviventi, nonche' di salme di persone  che  abbiano  acquisito
particolari benemerenze nei confronti dei  concessionari,  secondo  i
criteri stabiliti nei regolamenti comunali. 
                              Art. 94. 
  1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture  private  debbono
essere approvati dal sindaco su  conforme  parere  della  commissione
edilizia e del coordinatore sanitario della unita'  sanitaria  locale
competente. 
  2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il  numero
di salme che possono essere accolte nel sepolcro. 
  3. Le sepolture private non debbono avere il  diretto  accesso  con
l'esterno del cimitero. 
                              Art. 95. 
  1. Quando il  cimitero  e'  consortile,  i  comuni  consorziati  si
ripartiscono i proventi delle concessioni delle aree per le sepolture
private in ragione  delle  spese  sostenute  da  ciascun  comune  per
l'impianto del cimitero. 

Capo XIX
SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

                              Art. 96. 
  1. Nessun cimitero, che si trovi nelle  condizioni  prescritte  dal
testo unico delle leggi sanitarie e dal  presente  regolamento,  puo'
essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessita'. 
  2. Tale  soppressione  viene  deliberata  dal  consiglio  comunale,
sentito il  coordinatore  sanitario  della  unita'  sanitaria  locale
competente per territorio. 
                              Art. 97. 
  1. Il terreno di  un  cimitero  di  cui  sia  stata  deliberata  la
soppressione non puo' essere destinato ad  altro  uso  se  non  siano
trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione.  Per  la  durata  di
tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorita' comunale e
deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione. 
  2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere  destinato  ad
altro  uso,  il  terreno   del   cimitero   soppresso   deve   essere
diligentemente dissodato per la profondita' di metri due  e  le  ossa
che si rinvengono debbono essere depositate nell'ossario  comune  del
nuovo cimitero. 
                              Art. 98. 
  1. In caso di soppressione del  cimitero  gli  enti  o  le  persone
fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i  quali  i
comuni siano legati da regolare atto di concessione,  hanno  soltanto
diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel  nuovo  cimitero,  per  il
tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione,  o  per  la
durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuita'  della
concessione estinta, un posto corrispondente in superficie  a  quello
precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed  al  gratuito
trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo  cimitero,  da
effettuare a cura del comune. 
  2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti
sepolcrali e quelle per le pompe  funebri  che  siano  richieste  nel
trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono  tutte
a carico dei concessionari, salvo i patti  speciali  stabiliti  prima
della data di entrata in vigore del presente regolamento. 
                              Art. 99. 
  1. Il materiale dei  monumenti  ed  i  segni  funebri  posti  sulle
sepolture  private  esistenti  nei  cimiteri  soppressi  restano   di
proprieta' dei  concessionari,  che  possono  trasferirli  nel  nuovo
cimitero. 
  2. Qualora i  concessionari  rifiutino  di  farlo,  tali  materiali
passano in proprieta' del comune. 

Capo XX
REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

                              Art. 100. 
  1. I piani  regolatori  cimiteriali  di  cui  all'art.  54  possono
prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di
persone professanti un culto diverso da quello cattolico. 
  2. Alle comunita' straniere, che fanno domanda di avere un  reparto
proprio per la sepoltura delle  salme  dei  loro  connazionali,  puo'
parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel
cimitero. 

Capo XXI
SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

                              Art. 101. 
  1. Per la costruzione delle cappelle  private  fuori  dal  cimitero
destinate ad accogliere salme o resti mortali, di  cui  all'art.  340
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione  del  sindaco,  previa
deliberazione  del  consiglio  comunale,  sentito   il   coordinatore
sanitario dell'unita' sanitaria locale. Il richiedente fara' eseguire
a proprie spese apposita ispezione tecnica. 
                              Art. 102. 
  1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui  all'art.  101,
oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, occorre il nulla  osta  del
sindaco, il quale lo rilascia dopo  aver  accertato  che  il  defunto
aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella. 
                              Art. 103. 
  1. I comuni  non  possono  imporre  tasse  di  concessione  per  la
deposizione di  salme  nelle  cappelle  private  superiori  a  quelle
previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri. 
                              Art. 104. 
  1.  Le  cappelle  private  costruite  fuori  dal  cimitero   devono
rispondere a tutti i requisiti prescritti  dal  presente  regolamento
per le sepolture private esistenti nei cimiteri. 
  2. La loro costruzione ed il  loro  uso  sono  consentiti  soltanto
quando siano attorniate per un  raggio  di  metri  200  da  fondi  di
proprieta' delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui  quali
gli  stessi   assumano   il   vincolo   di   inalienabilita'   e   di
inedificabilita'. 
  3. Venendo meno le condizioni di fatto  previste  dal  comma  2,  i
titolari  delle  concessioni  decadono  dal  diritto  di  uso   delle
cappelle. 
  4. Le cappelle private costruite  fuori  dal  cimitero,  nonche'  i
cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato  con  regio  decreto  27
luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri  comunali,  alla
vigilanza dell'autorita' comunale. 
                              Art. 105. 
  1. A norma dall'art. 341 del testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265,  Il  Ministro
della sanita', di concerto con il  Ministro  dell'interno,  udito  il
parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio  superiore
di sanita', puo' autorizzare, con apposito  decreto,  la  tumulazione
dei  cadaveri  e  dei  resti  mortali  in  localita'  differenti  dal
cimitero, sempre che la tumulazione avvenga  con  l'osservanza  delle
norme stabilite nel  presente  regolamento.  Detta  tumulazione  puo'
essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di  speciali
onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi  abbia  acquisito
in vita eccezionali benemerenze. 

Capo XXII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

                              Art. 106. 
  1. Il Ministro della sanita', sentito  il  Consiglio  superiore  di
sanita' e d'intesa con l'unita'  sanitaria  locale  competente,  puo'
autorizzare speciali  prescrizioni  tecniche  per  la  costruzione  e
ristrutturazione dei  cimiteri,  nonche'  per  l'utilizzazione  delle
strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento. 
                              Art. 107. 
  1.  Salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  per   i   fatti
costituenti reato, la  violazione  delle  disposizioni  del  presente
regolamento e' soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma
degli articoli 338, 339, 340  e  358  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,  come
modificati per effetto dell'art. 3 della legge  12  luglio  1961,  n.
603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
                              Art. 108. 
  1. Il regolamento di polizia mortuaria, approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, come  modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica  25  settembre  1981,  n.
627, e' abrogato. 
  2. E' abrogata altresi'  ogni  disposizione  contraria  o  comunque
incompatibile con le disposizioni del presente regolamento. 
  3.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel   regio
decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389,  convertito  dalla  legge  15
marzo 1928, n. 833, concernenti  la  polizia  mortuaria  in  caso  di
disastri tellurici o di altra  natura,  resta  fermo  il  regolamento
approvato con decreto del Ministro dei lavori  pubblici  in  data  15
dicembre 1927, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  48  del  27
febbraio 1928. 
                  Visto, il Ministro della sanita' 
                             DE LORENZO