LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1034

Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
 
 Vigente al: 3-9-2016  
 

TITOLO I
ISTITUZIONE E COMPETENZE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi  di
giustizia amministrativa di primo grado. 
  Le loro circoscrizioni sono regionali  e  comprendono  le  province
facenti parte delle singole regioni. Essi hanno sede  nei  capoluoghi
di regione. 
  Nelle  regioni  Lombardia,  ((...))  Campania,  Puglia,   Calabria,
Sicilia sono istituite  sezioni  staccate,  le  cui  sedi  e  le  cui
circoscrizioni saranno stabilite  nelle  norme  di  attuazione  della
presente legge previste nell'articolo 52. ((19)) 
  Una sezione staccata con ordinamento  speciale  e'  pure  istituita
nella regione Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a Bolzano e alla  sua
disciplina si provvede con altra legge. 
  Il tribunale amministrativo regionale  del  Lazio  ((...))  ha  tre
sezioni con sede a Roma. ((19)) 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 18, comma  2,  alinea)
che le presenti modifiche decorrono dal 1° luglio 2015. 
                             Art. 2
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 3
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 4
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 5
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 6
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 7
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 8 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)) 

TITOLO II
COMPOSIZIONE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI
REGIONALI

                               Art. 9.

  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il  Consiglio di
Presidenza  dei  tribunali  amministrativi regionali, e' nominato per
ciascun  tribunale amministrativo regionale, all'inizio di ogni anno,
il presidente, da scegliere tra i presidenti di sezione del Consiglio
di Stato o tra i consiglieri di Stato.
  Con  lo  stesso  decreto  e con le medesime modalita' sono nominati
presso  ciascun tribunale amministrativo regionale non meno di cinque
magistrati  amministrativi  regionali  appartenenti al ruolo previsto
dall'articolo 12.
  Per  i  tribunali amministrativi regionali formati di piu' sezioni,
nonche'   per  le  sezioni  istituite  nel  tribunale  amministrativo
regionale  del  Lazio  deve  essere  sempre nominato un presidente di
sezione del Consiglio di Stato.
                             Art. 10
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                              Art. 11.

  I  presidenti di sezione del Consiglio di Stato sono destinati alla
presidenza   dei  tribunali  amministrativi  regionali  con  il  loro
consenso, ovvero all'atto del conseguimento della nomina.
  I  presidenti  di  sezione  del  Consiglio  di  Stato  destinati  a
presiedere  i  tribunali amministrativi regionali cessano, a domanda,
da tale destinazione, secondo l'ordine di anzianita', e riassumono le
loro  funzioni  in  seno  al  Consiglio  di  Stato,  quando presso il
Consiglio  stesso  si  verificano  vacanze nei posti di presidente di
sezione.  Per  la  relativa sostituzione si procede nei modi previsti
dal comma precedente.
  I  consiglieri  di  Stato possono essere destinati, alla presidenza
dei  tribunali  amministrativi  regionali  solo se abbiano almeno due
anni  di  anzianita'  e  col loro consenso. Per le sedi che rimangono
scoperte  la  destinazione  potra'  avvenire  d'ufficio,  seguendo il
criterio  della minore anzianita' di qualifica, tra i consiglieri che
abbiano almeno due anni di anzianita'.
  I  consiglieri  di  Stato,  a  domanda,  possono riassumere le loro
funzioni  presso  il  Consiglio  di Stato non prima di tre anni dalla
loro   destinazione.   Possono  continuare  nella  destinazione  alla
presidenza  di  un  tribunale amministrativo regionale anche se siano
nominati presidenti di sezione del Consiglio di Stato.
                              Art. 12.

  Per l'assolvimento delle funzioni previste dalla presente legge:
    a)  i  posti  di  presidente  di  sezione  di  cui alla tabella A
allegata  alla  legge  21  dicembre  1950, n. 1018, sono aumentati di
dieci unita';
    b)  i  posti  di consigliere di Stato della tabella medesima sono
parimenti aumentati di quattordici unita';
    c) e' istituito il ruolo dei magistrati amministrativi regionali,
secondo la tabella allegata alla presente legge.
                              Art. 13.

  I   magistrati   amministrativi   regionali   si   distinguono   in
consiglieri, primi referendari e referendari.
  Per  quanto non diversamente disposto dalla presente legge, ad essi
sono  estese  le  norme  sullo  stato  giuridico  e  sul  trattamento
economico   del   personale   di   corrispondente   qualifica   della
magistratura  del Consiglio di Stato, nelle qualifiche corrispondenti
di consigliere, primo referendario e referendario.
  Per i magistrati amministrativi regionali il trasferimento ad altra
sede  puo' essere disposto, nelle forme indicate dall'articolo 9 e su
parere  del  Consiglio  di  Presidenza  dei  tribunali amministrativi
regionali per una delle seguenti ragioni:
    a) su domanda;
    b) in seguito ad avanzamento;
    c) in seguito all'insorgere di una situazione di incompatibilita'
prevista dalla legge;
    d)  per variazione nel numero dei magistrati da assegnare ai vari
tribunali.
  I  magistrati  amministrativi regionali non possono essere in alcun
caso  chiamati  ad esercitare funzioni o ad espletare compiti diversi
da quelli istituzionali.
  Ad  essi si estendono le altre cause di incompatibilita' e le cause
di ineleggibilita' previste per i magistrati ordinari.
                              Art. 14.

  Le  nomine  a referendario sono conferite a seguito di concorso per
titoli  ed  esami,  al quale possono partecipare, purche' non abbiano
superato il quarantacinquesimo anno di eta':
    1)  i  magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito
la  nomina  ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e
della giustizia militare di qualifica equiparata;
    2)  gli  avvocati  dello  Stato  e  i procuratori dello Stato con
qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato;
    3)   i   dipendenti   dello   Stato   muniti   della   laurea  in
giurisprudenza,  con qualifica non inferiore a direttore di sezione e
equiparata,  con  almeno  cinque  anni di effettivo servizio di ruolo
nella carriera direttiva;
    4) gli assistenti universitari di ruolo, alle cattedre di materie
giuridiche, con almeno 5 anni di servizio;
    5)  i  dipendenti  delle regioni, degli enti pubblici a carattere
nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza,
che  siano  stati  assunti  attraverso  concorsi  pubblici ed abbiano
almeno  cinque  anni  di  servizio  effettivo di ruolo nella carriera
direttiva;
    6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni; ((7))
    7)  i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della
laurea  in  giurisprudenza,  che abbiano esercitato tali funzioni per
almeno cinque anni;
    8)   gli   ex   componenti   elettivi  delle  giunte  provinciali
amministrative,  muniti  di  laurea  in  giurisprudenza,  che abbiano
esercitato le funzioni per almeno cinque anni.
  La  commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri ed e' composta da due consiglieri di Stato
e da tre docenti universitari.
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AGGIORNAMENTO (7)
  La  L.  24  febbraio 1997, n.27 ha disposto (con l'art. 5, comma 2)
che  "Il termine di cui all'articolo 14, primo comma, numero 6, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e' aumentato a otto anni".
                              Art. 15.

  Le  nomine  a  primo referendario sono conferite ai referendari con
almeno  sei  anni  di  effettivo  servizio,  per  due  terzi mediante
scrutinio  per  merito comparativo e per un terzo secondo il turno di
anzianita', previo giudizio di idoneita'.
  Le  nomine  vengono  disposte  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  Allo  scrutinio  per  merito comparativo e al giudizio di idoneita'
provvede  il  Consiglio  di  Presidenza  dei tribunali amministrativi
regionali.
                              Art. 16.

  I  consiglieri  amministrativi  regionali sono nominati con decreto
del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri  e  su  parere  del  Consiglio  di  Presidenza dei tribunali
amministrativi regionali.
  I   posti   che  si  rendono  vacanti  nel  ruolo  dei  consiglieri
amministrativi   regionali   sono   conferiti  ai  primi  referendari
regionali, che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio
nella qualifica.
                              Art. 17.

  A  decorrere  dal 1 gennaio del quarto anno successivo alla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, un quarto dei posti che si
rendano  vacanti  nel  ruolo dei consiglieri di Stato e' riservato ai
consiglieri  amministrativi  regionali  con  almeno  quattro  anni di
effettivo servizio nella qualifica.
  Il  trasferimento  di  ruolo e' disposto con decreto del Presidente
della  Repubblica,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri,  su  parere  del  Consiglio  di  Presidenza  dei  tribunali
amministrativi regionali.
  Il  magistrato  trasferito  conserva  l'anzianita' di carriera e di
qualifica   acquisita   nel   ruolo   dei  magistrati  amministrativi
regionali,  ed e' collocato nel nuovo ruolo nel posto che gli spetta,
secondo l'anzianita' nell'ultima qualifica gia' ricoperta.
                              Art. 18.

  Presso  ogni  tribunale  amministrativo  regionale e' costituito un
ufficio di segreteria, diretto da un segretario generale. I segretari
generali  sono  nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su designazione del Presidente del Consiglio di Stato:
    a)  tra  i  funzionari  della carriera direttiva del personale di
segreteria  del  Consiglio  di  Stato,  con qualifica non inferiore a
direttore di segreteria;
    b) tra i funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione
civile  dell'interno,  con  qualifica  non  inferiore  a direttore di
sezione.
  Agli  uffici  di  segreteria  sono addetti impiegati della carriera
direttiva,  di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione
civile   dell'interno,   nonche'   delle  amministrazioni  regionali,
provinciali e comunali delle rispettive circoscrizioni, il cui numero
e le cui qualifiche saranno stabilite, entro due mesi dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  per l'interno e per il tesoro. Nei limiti
dell'organico  determinato nelle forme sopra indicate, agli uffici di
segreteria  puo'  essere assegnato, col suo consenso, anche personale
di ruolo di segreteria del Consiglio di Stato.
  I  segretari  generali  e  gli  impiegati  addetti  agli  uffici di
segreteria sono collocati fuori del ruolo organico, cui appartengono,
per  tutta  la durata dell'ufficio, senza che siano lasciati scoperti
nella   qualifica   iniziale  dei  ruoli  organici  i  posti  di  cui
all'articolo  58,  comma  secondo,  del  decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  Gli   impiegati  delle  amministrazioni  regionali,  provinciali  e
comunali  sono  destinati  al  tribunale  amministrativo regionale in
posizione  di  comando,  con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, d'intesa con le amministrazioni interessate.
  Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge sara'
istituito con legge un ruolo organico del personale di segreteria dei
tribunali amministrativi regionali.

TITOLO III
NORME DI PROCEDURA

                             Art. 19 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)) 
                             Art. 20
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 21
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 21-bis
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 22
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 23
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 23-bis
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 24
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 25
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 26
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 27
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 28
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 29
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 30
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 31
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 32
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 33
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 34
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 35
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 36
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 37
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))

TITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

                             Art. 38
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 39
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 40

  ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
  L'appello  contro  le  sentenze  di  tale  tribunale  e' portato al
Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Nulla
e'  innovato  nelle  disposizioni  che attualmente disciplinano detto
Consiglio. (1)
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte  costituzionale con sentenza del 5 - 12 marzo 1975, N. 61
(in  G.U.  1a  s.s. 20/03/1975, n. 77) ha dichiarato "l'llegittimita'
costituzionale  dell'art.  40  della  legge  6 dicembre 1971, n. 1034
(Istituzione  dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in
cui  limita  la  competenza  del  tribunale  amministrativo regionale
istituito  nella Regione siciliana alle materie indicate nell'art. 2,
lett. a, e nell'art. 6 della legge medesima".
                              Art. 41.

  Il   tribunale  amministrativo  regionale  con  sede  in  Aosta  e'
competente  nelle  materie  indicate nella presente legge, nonche' in
quelle   attribuite  alla  competenza  della  giunta  giurisdizionale
amministrativa  della  Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 2, numeri
1)  e 2), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
novembre 1946, n. 367, e successive modificazioni.
                             Art. 42
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 43 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)) 
                             Art. 44
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 45
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 46
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 47
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 48
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 49 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)) 
                             Art. 50
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 51
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                             Art. 52
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
                              Art. 53.

  Le   spese   per  il  funzionamento  dei  tribunali  amministrativi
regionali,  comprese  quelle  relative  al  personale  di  segreteria
appartenente  ai ruoli delle amministrazioni regionali, provinciali e
comunali,  nonche' quelle per i locali, il loro arredamento e la loro
manutenzione   sono  a  carico  dello  Stato  e  sono  sostenute  dai
commissari  del  Governo  della regione o dalle autorita' governative
corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta.
  Ai  presidenti  di  sezione  e  ai consiglieri di Stato destinati a
presiedere  tribunali  amministrativi  regionali diversi da quello di
Roma,  nonche'  ai segretari generali dei tribunali medesimi, spetta,
per i primi sei mesi, l'indennita' di missione intera.
  Le  spese  di  funzionamento dei tribunali amministrativi regionali
gravano su un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro.
                              Art. 54.

  All'onere   derivante   dall'applicazione   della  presente  legge,
valutato  in  lire  1.600  milioni  per  l'anno  finanziario 1972, si
provvede  mediante  riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo
3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 dicembre 1971

                               SARAGAT

                                                  COLOMBO - RESTIVO -
                                                      FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
                               TABELLA 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 ((3)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.P.R. 6 aprile 1984, n.426, nel modificare (con l'art. 1, comma
6) la L. 27 aprile 1982, n.186, ha disposto conseguentemente che "Per
l'assolvimento delle funzioni del tribunale  regionale  di  giustizia
amministrativa di Trento i  posti  della  tabella  A,  alla  presente
legge, sono aumentati di tre unita' nella qualifica di consigliere di
tribunale amministrativo regionale". 
  Ha inoltre disposto (con art. 4, comma 3) che "I  magistrati  della
sezione autonoma di Bolzano sono collocati in un  ruolo  speciale  di
magistrati di carriera di sei unita' che viene aggiunto alla  tabella
A, alla presente legge, recante la seguente dizione: "Ruolo  speciale
dei consiglieri della sezione autonoma di Bolzano". 
  Ha, in fine, disposto (con art. 14, comma 6)  che  "Ai  fini  della
nomina dei consiglieri di  Stato  di  cui  al  presente  articolo  la
dotazione organica del ruolo dei consiglieri di Stato,  di  cui  alla
tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e' aumentata di
due unita'.