LEGGE 7 luglio 2016, n. 122

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016. (16G00134)
 
 Vigente al: 6-9-2016  
 

Capo I
Disposizioni in materia di libera circolazione delle merci

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di qualita' e trasparenza della filiera degli
  oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI 
 
  1. Alla legge 13 gennaio 2013, n. 9,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. L'indicazione  dell'origine  delle  miscele  di  oli  di  oliva
originari di piu' di uno Stato membro dell'Unione  europea  o  di  un
Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2,  lettera  b),  del
regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione,  del  13
gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei  commi  2  e  3  del
presente articolo, in un punto evidente in modo da  essere  visibile,
chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve  essere  in  nessun
modo nascosta, oscurata, limitata o  separata  da  altre  indicazioni
scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire»; 
    b) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il termine minimo di conservazione entro il quale  gli  oli  di
oliva vergini mantengono le loro proprieta'  specifiche  in  adeguate
condizioni  di  conservazione  va  indicato  con  la  dicitura:   "da
consumarsi  preferibilmente  entro  il"  quando  la   data   comporta
l'indicazione del  giorno,  oppure:  "da  consumarsi  preferibilmente
entro fine" negli altri casi»; 
    c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «La violazione del divieto
di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle  seguenti:  «Il  termine
minimo di conservazione, di cui al comma 1, e' indicato da parte  del
produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilita'.  La
relativa dicitura va preceduta  dall'indicazione  della  campagna  di
raccolta, qualora il  100  per  cento  degli  oli  provenga  da  tale
raccolta. La previsione dell'indicazione della campagna  di  raccolta
non  si  applica  agli  oli  di   oliva   vergini   prodotti   ovvero
commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione  europea  o  in
Turchia  ne'   ai   prodotti   fabbricati   in   uno   Stato   membro
dell'Associazione  europea  di  libero   scambio   (EFTA),   aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle
disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'  punita   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000  e  la  confisca
del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2». 
                               Art. 2 
 
         Disposizioni relative all'etichettatura del miele. 
                     Caso EU Pilot 7400/15/AGRI 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004,  n.  179,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 2,  lettera  f),  non  si
applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri  nel
rispetto delle definizioni  e  delle  norme  di  cui  alla  direttiva
2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001». 
                               Art. 3 
 
Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in  materia  di
  immissione in commercio dei dispositivi medici 
 
  1. All'allegato I, punto 7.4, del decreto legislativo  24  febbraio
1997, n. 46, e successive modificazioni, le parole:  «costi/benefici»
sono sostituite dalle seguenti: «rischi/benefici». 
  2. All'allegato 1, punto 10, del decreto  legislativo  14  dicembre
1992, n. 507, e successive modificazioni, le parole: «costi/benefici»
sono sostituite dalle seguenti: «rischi/benefici». 
                               Art. 4 
 
Disciplina sanzionatoria per la  violazione  delle  disposizioni  del
  regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE)  n.
  1272/2008  in   materia   di   classificazione,   etichettatura   e
  imballaggio delle sostanze e delle miscele 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n.  186,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2  si  applica
anche alla violazione delle disposizioni di cui  all'articolo  1  del
regolamento (UE) n.  1297/2014  della  Commissione,  del  5  dicembre
2014». 

Capo II
Disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento

                               Art. 5 
 
            Disposizioni relative alle Societa' Organismi 
         di Attestazione. Procedura di infrazione 2013/4212) 
 
  1.  Le  Societa'  Organismi  di   Attestazione   disciplinate   dal
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207, e dall'articolo 84 del decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50,  devono  avere  una  sede  nel  territorio  della
Repubblica. 
  2. Al comma 1 dell'articolo 64 del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010,  le  parole:  «;  la
sede  legale  deve  essere  nel  territorio  della  Repubblica»  sono
soppresse. 
                               Art. 6 
 
Disposizioni  in  materia  di  tassazione  delle  vincite  da  gioco.
  Esecuzione della sentenza  della  Corte  di  giustizia  dell'Unione
  europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite  C-344/13  e  C-367/13.
  Caso EU Pilot 5571/13/TAXU 
 
  1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le
vincite  di  cui  alla  lettera  d)  del  comma  l  dell'articolo  67
costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di
imposta, senza alcuna deduzione. 
  1-bis. Le vincite corrisposte da case da  gioco  autorizzate  nello
Stato o negli altri Stati membri dell'Unione europea o in  uno  Stato
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono  a
formare il reddito per l'intero ammontare percepito  nel  periodo  di
imposta». 
  2. Il settimo comma dell'articolo 30  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' abrogato. 
  3. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutati in euro 3,96 milioni  per  l'anno  2017  e  2,32  milioni  a
decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle  maggiori
entrate  derivanti  dall'applicazione   della   disposizione   recata
dall'articolo 22. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Capo III
Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza

Sezione I

                               Art. 7 
 
Disposizioni  in  materia  di  obbligazioni  alimentari,  in  materia
  matrimoniale e in materia di responsabilita' genitoriale. Accesso e
  utilizzo delle informazioni da parte dell'autorita' centrale 
 
  1. Il Dipartimento per la giustizia minorile  e  di  comunita'  del
Ministero della giustizia, designato quale autorita' centrale a norma
dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18
dicembre 2008, dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del
Consiglio, del 27 novembre 2003, e dell'articolo 4 della  Convenzione
dell'Aia del 23 novembre 2007, nello svolgimento dei suoi compiti  si
avvale dei servizi  minorili  dell'Amministrazione  della  giustizia.
Puo'   chiedere   l'assistenza   degli    organi    della    pubblica
amministrazione e di tutti gli enti i cui  scopi  corrispondono  alle
funzioni che gli derivano dalle convenzioni e dai  regolamenti.  Puo'
accedere tramite tali organi  ed  enti  alle  informazioni  contenute
nelle banche  dati  in  uso  nell'ambito  dell'esercizio  delle  loro
attivita' istituzionali. Resta ferma la disciplina vigente in materia
di accesso ai dati  e  alle  informazioni  conservati  negli  archivi
automatizzati  del  Centro  elaborazione  dati  istituito  presso  il
Ministero dell'interno,  prevista  dall'articolo  9  della  legge  1°
aprile 1981, n. 121. 
  2. Le informazioni sulla situazione economica  e  patrimoniale  dei
soggetti interessati di cui al comma 1 sono  trasmesse  all'ufficiale
giudiziario   previa   autorizzazione   dell'autorita'    giudiziaria
competente ai sensi dell'articolo 492-bis  del  codice  di  procedura
civile. 
                               Art. 8 
 
         Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo 
 
  1. L'autorita' che ha formato  l'atto  pubblico  e'  competente  al
rilascio di ogni attestato,  estratto  e  certificato  richiesto  per
l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri  dell'Unione
europea. 
  2. In ogni caso in cui l'autorita' che ha formato  l'atto  pubblico
sia stata soppressa o sostituita, provvede  l'autorita'  nominata  in
sua vece o che sia tenuta alla  conservazione  dei  suoi  atti  e  al
rilascio delle loro copie, estratti e certificati. 
                               Art. 9 
 
Norme di adeguamento per l'ammissione al  patrocinio  a  spese  dello
  Stato nelle  cause  transfrontaliere  in  materia  di  obbligazioni
  alimentari e sottrazione internazionale di minori 
 
  1.  Per  le  domande  presentate  ai  sensi  del  capo  III   della
Convenzione dell'Aia del 23 novembre  2007,  il  patrocinio  a  spese
dello Stato e'  concesso  conformemente  al  decreto  legislativo  27
maggio 2005, n. 116, fatte salve le disposizioni di maggior favore di
cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione predetta. 
  2. Il patrocinio a spese dello Stato e' riconosciuto per  tutte  le
domande presentate ai sensi della Convenzione  sugli  aspetti  civili
della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma all'Aia
il 25 ottobre 1980, di cui alla legge 15 gennaio 1994, n. 64, tramite
l'autorita' centrale. 
  3. Le domande di ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato
presentate, tramite autorita' centrale, ai  sensi  dell'articolo  56,
paragrafo  1,  lettera  a),  del  regolamento  (CE)   n.   4/2009   e
dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione dell'Aia
del 23 novembre 2007, sono proposte al  consiglio  dell'ordine  degli
avvocati del luogo di esecuzione. 
  4. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutati in  euro  189.200  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   per   il
recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis  della
legge 24 dicembre 2012, n. 234. Ai sensi dell'articolo 17, comma  12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  il  Ministro  della  giustizia
provvede al monitoraggio degli  oneri  di  cui  al  primo  periodo  e
riferisce in merito al Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Nel
caso si verifichino o siano in procinto  di  verificarsi  scostamenti
rispetto alle previsioni  di  cui  al  presente  comma,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro  della  giustizia,
provvede,  con  proprio  decreto,  alla   riduzione,   nella   misura
necessaria alla copertura finanziaria del  maggior  onere  risultante
dall'attivita'   di   monitoraggio,   delle   dotazioni   finanziarie
rimodulabili di parte corrente  di  cui  all'articolo  21,  comma  5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  nell'ambito  del
programma «Giustizia civile  e  penale»  della  missione  «Giustizia»
dello stato di previsione del Ministero della giustizia. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 10 
 
       Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 31, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il figlio  minore  dello  straniero  con  questo  convivente  e
regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del  genitore
con il quale  convive  ovvero  la  piu'  favorevole  tra  quelle  dei
genitori con cui convive. Il minore che  risulta  affidato  ai  sensi
dell'articolo  4  della  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  segue  la
condizione giuridica dello straniero al quale e'  affidato,  se  piu'
favorevole. Al minore e' rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  per
motivi familiari valido fino al compimento della maggiore eta' ovvero
un permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di  lungo  periodo  ai
sensi  dell'articolo  9.  L'assenza  occasionale  e  temporanea   dal
territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza»; 
    b) all'articolo 31, il comma 2 e' abrogato; 
    c) all'articolo 32, comma 1, le parole: «le disposizioni  di  cui
all'articolo 31, commi 1 e 2,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «le
disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,». 
  2. All'articolo 28, comma 1, lettera a), del regolamento di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  e
successive modificazioni, le parole: «, salvo l'iscrizione del minore
degli anni quattordici nel  permesso  di  soggiorno  del  genitore  o
dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia»  sono
soppresse. 
  3. Al minore di anni quattordici, gia'  iscritto  nel  permesso  di
soggiorno del genitore o dell'affidatario alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  il  permesso  di  soggiorno  di  cui
all'articolo  31,  comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  come  sostituito  dal  comma  1,
lettera a), del presente  articolo,  e'  rilasciato  al  momento  del
rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario. 
  4. Per il rimborso dei costi di produzione sostenuti  dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. nel periodo di sperimentazione
del permesso di soggiorno elettronico rilasciato ai soggetti  di  cui
al comma 3, decorrente dal dicembre 2013 fino alla data di entrata in
vigore della presente legge, e' autorizzata la spesa di  3,3  milioni
di euro per l'anno 2016. Al predetto  onere  si  fa  fronte  mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il recepimento
della normativa europea di cui all'articolo  41-bis  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234. 

Sezione II

                               Art. 11 
 
Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati  intenzionali
  violenti, in attuazione della direttiva  2004/80/CE.  Procedura  di
  infrazione 2011/4147 
 
  1.  Fatte  salve  le  provvidenze  in  favore  delle   vittime   di
determinati reati previste da altre disposizioni di  legge,  se  piu'
favorevoli, e' riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico  dello
Stato alla vittima di un reato  doloso  commesso  con  violenza  alla
persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis  del  codice
penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582,  salvo
che ricorrano le circostanze aggravanti  previste  dall'articolo  583
del codice penale. 
  2. L'indennizzo e' elargito per la rifusione delle spese mediche  e
assistenziali, salvo che per  i  fatti  di  violenza  sessuale  e  di
omicidio, in favore delle cui vittime, ovvero degli  aventi  diritto,
l'indennizzo e' comunque elargito anche in assenza di spese mediche e
assistenziali. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'interno  e  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sono  determinati  gli   importi   dell'indennizzo,
comunque  nei  limiti  delle  disponibilita'   del   Fondo   di   cui
all'articolo 14, assicurando un  maggior  ristoro  alle  vittime  dei
reati di violenza sessuale e di omicidio. 
                               Art. 12 
 
               Condizioni per l'accesso all'indennizzo 
 
  1. L'indennizzo e' corrisposto alle seguenti condizioni: 
    a) che la vittima sia titolare di un  reddito  annuo,  risultante
dall'ultima  dichiarazione,  non  superiore  a  quello  previsto  per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 
    b) che la vittima abbia gia' esperito  infruttuosamente  l'azione
esecutiva  nei  confronti  dell'autore  del  reato  per  ottenere  il
risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di
condanna irrevocabile o di una condanna a  titolo  di  provvisionale,
salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto; 
    c) che la vittima non abbia concorso,  anche  colposamente,  alla
commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai  sensi
dell'art. 12 del codice di procedura penale; 
    d)  che  la  vittima  non  sia  stata  condannata  con   sentenza
definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non  sia
sottoposta a procedimento penale per uno dei reati  di  cui  all'art.
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per  reati
commessi in violazione delle norme per la  repressione  dell'evasione
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; 
    e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme
erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati. 
                               Art. 13 
 
                        Domanda di indennizzo 
 
  1. La domanda di indennizzo e' presentata dall'interessato, o dagli
aventi  diritto  in  caso  di  morte   della   vittima   del   reato,
personalmente o  a  mezzo  di  procuratore  speciale  e,  a  pena  di
inammissibilita',  deve  essere  corredata  dei   seguenti   atti   e
documenti: 
    a) copia della sentenza di condanna per  uno  dei  reati  di  cui
all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che  definisce  il
giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato; 
    b)   documentazione    attestante    l'infruttuoso    esperimento
dell'azione esecutiva per il risarcimento  del  danno  nei  confronti
dell'autore del reato; 
    c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta',  ai  sensi
dell'articolo 46 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  sull'assenza  delle
condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1,  lettere  d)  ed
e); 
    d)  certificazione  medica  attestante  le  spese  sostenute  per
prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della  vittima  del
reato. 
  2. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni
dalla decisione  che  ha  definito  il  giudizio  per  essere  ignoto
l'autore  del  reato  o  dall'ultimo   atto   dell'azione   esecutiva
infruttuosamente esperita. 
                               Art. 14 
 
           Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime 
 
  1. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati
di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e'  destinato
anche all'indennizzo delle vittime dei reati  previsti  dall'articolo
11  e  assume  la  denominazione  di  «Fondo  di  rotazione  per   la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle  richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti». 
  2. Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
febbraio  2014,  n.  60,  il  Fondo  e'  altresi'  alimentato  da  un
contributo annuale dello Stato pari  a  2.600.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2016. 
  3. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di
indennizzo agli aventi diritto, nei  diritti  della  parte  civile  o
dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. 
  4. In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti nell'anno di
riferimento a soddisfare gli aventi diritto,  e'  possibile  per  gli
stessi un accesso al Fondo in quota  proporzionale  e  l'integrazione
delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli  anni  successivi,
senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi. 
  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del  titolo
II del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
19 febbraio  2014,  n.  60.  Con  regolamento  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
apportate le necessarie modifiche al citato  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014. 
                               Art. 15 
 
           Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512, 
                      e 23 febbraio 1999, n. 44 
 
  1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3, nella rubrica e al  comma  1,  primo  periodo,
dopo la parola: «mafioso» sono aggiunte le  seguenti:  «e  dei  reati
intenzionali violenti»; 
    b) all'articolo 3,  comma  1,  lettera  b),  le  parole:  «da  un
rappresentante del Ministero di grazia e giustizia»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «da  due   rappresentanti   del   Ministero   della
giustizia»; 
    c) all'articolo  4,  comma  3,  dopo  le  parole:  «e  successive
modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero quando  risultano
escluse le condizioni di cui all'articolo 1,  comma  2,  lettera  b),
della legge 20 ottobre 1990, n. 302». 
  2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999,  n.  44,
dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis) da un rappresentante del Ministero della giustizia». 
  3. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), si  applica  alle
istanze non ancora definite alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
                               Art. 16 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e successive modificazioni, la parola: «2.000»  e'  sostituita  dalla
seguente: «1.943» e le parole: «1.000 nel corso dell'anno 2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «943 nel corso dell'anno 2016». 
  2. All'articolo 22, comma 1, alinea, del  decreto-legge  27  giugno
2015, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 132, la parola: «49.200.000» e' sostituita  dalla  seguente:
«46.578.000», la parola: «94.200.000» e' sostituita  dalla  seguente:
«91.578.000» e la parola: «93.200.000» e' sostituita dalla  seguente:
«90.578.000». 
  3. All'articolo 22, comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge  27
giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 132, le parole: «46.000.000 di euro» sono  sostituite
dalle seguenti: «43.378.000 euro» e le parole: «92.000.000  di  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «89.378.000 euro». 
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  all'articolo  14  e'
autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a  decorrere  dall'anno  2016,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione del  fondo  di  cui
all'articolo l, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Capo IV
Disposizioni in materia di trasporti

                               Art. 17 
 
Iscrizione nel Registro internazionale italiano di navi in regime  di
  temporanea dismissione di bandiera comunitaria 
 
  1. All'articolo 1,  comma  2,  lettera  c),  del  decreto-legge  30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: «appartengono a soggetti»  sono
inserite le seguenti: «comunitari o» e le parole: «registro straniero
non  comunitario»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «registro
comunitario o non comunitario». 
                               Art. 18 
 
Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le
  imprese ferroviarie e per gli operatori del  settore  nei  casi  di
  inosservanza  delle  norme  e  delle  raccomandazioni  dell'Agenzia
  nazionale per la sicurezza delle ferrovie 
 
  1. Le  inosservanze  da  parte  degli  operatori  ferroviari  delle
disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la  sicurezza  delle
ferrovie (ANSF) in materia di sicurezza ferroviaria sono  punite  con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro  5.000  a  euro  20.000
qualora: 
    a) riguardino la  gestione  della  circolazione  ferroviaria,  il
funzionamento  e  la  manutenzione   degli   elementi   del   sistema
ferroviario; 
    b) riguardino i  requisiti  e  la  qualificazione  del  personale
impiegato in attivita' di sicurezza della circolazione ferroviaria; 
    c) riguardino i certificati  e  le  autorizzazioni  di  sicurezza
rilasciati a norma degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo  10
agosto 2007, n. 162. 
  2. Le  inosservanze  da  parte  degli  operatori  ferroviari  degli
obblighi di  fornire  all'ANSF  assistenza  tecnica,  informazioni  o
documentazione sono punite con la sanzione amministrativa  pecuniaria
da euro 1.000 a euro 4.000. 
  3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione  delle  relative
sanzioni sono effettuati dall'ANSF, secondo le disposizioni di cui al
capo I, sezioni I e II, della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  in
quanto applicabili. L'ANSF e il Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza possono stipulare  una  convenzione  per  le
attivita' di accertamento delle violazioni  e  di  irrogazione  delle
relative sanzioni.  Qualora  il  comportamento  sanzionabile  arrechi
pregiudizio alla  sicurezza  del  sistema  ferroviario,  l'ANSF  puo'
adottare le misure cautelari  della  sospensione  totale  o  parziale
dell'efficacia del titolo, o inibire la circolazione  dei  veicoli  o
l'utilizzo del personale sino alla cessazione  delle  condizioni  che
hanno comportato l'applicazione della misura stessa. 
  4.  Senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  e
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente, il personale dell'ANSF incaricato dalla  stessa
di espletare gli accertamenti previsti assume nell'esercizio di  tali
funzioni la qualifica di pubblico ufficiale. 
  5. Per le procedure conseguenti all'accertamento delle  violazioni,
le  impugnazioni  e  la  tutela  giurisdizionale  si   applicano   le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tale  fine
il direttore dell'ANSF nomina un dirigente competente ad irrogare  le
sanzioni. Avverso l'accertamento e' ammesso il ricorso  al  direttore
dell'ANSF entro trenta giorni dalla contestazione  o  dalla  notifica
del provvedimento sanzionatorio. 
  6.  La  riscossione  delle  sanzioni   e'   effettuata   ai   sensi
dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  7. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato. 

Capo V
Disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato

                               Art. 19 
 
Disposizioni relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei
                in Italia. Caso EU Pilot 7192/14/TAXU 
 
  1. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio  1953,  n.  39,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8: 
      1) al quinto comma e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«Tale disposizione non trova applicazione per i veicoli immatricolati
in uno Stato membro dell'Unione  europea  o  in  uno  Stato  aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale  sussiste  un
adeguato scambio di informazioni»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Il veicolo da turismo, come definito dall'articolo 2, lettera  b),
della  direttiva  83/182/CEE  del  Consiglio,  del  28  marzo   1983,
immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea  o  nello  Stato
aderente all'Accordo sullo Spazio  economico  europeo  con  il  quale
sussiste  un  adeguato  scambio  di  informazioni,  in  cui   risiede
normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano,  e'
esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo
del corso di studi svolto in Italia»; 
    b) all'articolo 18, le parole: «, a condizione di reciprocita' di
trattamento,» sono soppresse ed e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «L'esenzione trimestrale  e'  subordinata  alla  sussistenza
della reciprocita' di  trattamento  da  parte  del  Paese  terzo  non
appartenente all'Unione europea  o  non  aderente  all'Accordo  sullo
Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di
informazioni». 
                               Art. 20 
 
Esenzioni  a  favore  dei  veicoli  per   il   trasporto   di   merci
  temporaneamente importate dall'Albania in  esecuzione  dell'accordo
  di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea 
 
  1. Alla legge 7 gennaio 2008, n. 10,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l' articolo 2 e' inserito il seguente: 
  «Art.  2-bis  (Adattamento  dell'ordinamento  interno).  -  1.   In
esecuzione dell'articolo 59 dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1  e
dell'articolo 13 del protocollo n. 5  all'Accordo,  con  decreti  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da  adottare   ai   sensi
dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, e dell'articolo
2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono concesse le  esenzioni,
rispettivamente, dalle tasse automobilistiche  e  dal  diritto  fisso
istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a trattori stradali,
autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti  internazionali  di
cose,  importati  temporaneamente  dalla  Repubblica  di  Albania   e
appartenenti a persone ivi stabilmente residenti»; 
    b) all'articolo 3, dopo il somma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Agli oneri recati dall'articolo  2-bis,  valutati  in  euro
3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 
  2. I decreti previsti dall'articolo 2-bis della  legge  n.  10  del
2008, introdotto dal comma 1 del  presente  articolo,  sono  adottati
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
                               Art. 21 
 
Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al  rosmarino  e
  alla salvia freschi  destinati  all'alimentazione.  Caso  EU  Pilot
  7292/15/TAXU 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla tabella A, parte II, il numero 12-bis) e' abrogato; 
    b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) e' aggiunto il
seguente: 
  «1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti  o
sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo  stato  vegetativo
di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07)»; 
    c) alla tabella A, parte III, il numero 38-bis) e' abrogato. 
  2. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutati in 135.000 euro a  decorrere  dall'anno  2016,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento  della
normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24  dicembre
2012, n. 234. 
                               Art. 22 
 
         Modifiche all'aliquota IVA applicabile ai preparati 
               per risotto. Caso EU Pilot 7293/15/TAXU 
 
  1. Al numero 9) della tabella A, parte II, allegata al decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, le parole: «, ex
21.07.02» sono soppresse. 
                               Art. 23 
 
Disposizioni in materia di consorzi agrari. Procedura di cooperazione
  n. 11/2010 per aiuti di Stato esistenti ai sensi  dell'articolo  17
  del regolamento (CE) n. 659/1999 
 
  1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b.1) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei
consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009,  n.
99;». 
  2. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso  al  31
dicembre 2014. 
                               Art. 24 
 
Modifiche al regime  di  determinazione  della  base  imponibile  per
  alcune imprese marittime. Decisione C (2015)  2457  del  13  aprile
  2015.  Delega  al  Governo  per  il  riordino  delle   disposizioni
  legislative  in  materia  di  incentivi  in  favore  delle  imprese
  marittime 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 157, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  «e,  comunque,  non  prima  del  quinto  periodo   d'imposta
successivo  a  quello  in  cui  e'  venuta  meno  l'opzione  di   cui
all'articolo l55»; 
    b) all'articolo 158: 
      1) al comma 1, le parole da: «; tuttavia,» fino alla  fine  del
comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «.  Tuttavia,  qualora  la
cessione   abbia   ad   oggetto   un'unita'   gia'   in    proprieta'
dell'utilizzatore in un periodo d'imposta  precedente  a  quello  nel
quale e' esercitata l'opzione per l'applicazione del presente regime,
all'imponibile determinato ai sensi  dell'articolo  156  deve  essere
aggiunto un ammontare pari  al  minore  importo  tra  la  plusvalenza
latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e  il
costo non  ammortizzato  della  stessa  rilevati  nell'ultimo  giorno
dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione e' esercitata,  e
la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, e, comunque, non
inferiore alla plusvalenza latente  diminuita  dei  redditi  relativi
alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente  capo
in  ciascun  periodo  d'imposta  di  efficacia  dell'opzione  fino  a
concorrenza  della  stessa  plusvalenza  latente.   Ai   fini   della
determinazione della plusvalenza realizzata  ai  sensi  dell'articolo
86, il costo non ammortizzato e' determinato secondo i valori fiscali
individuati  sulla  base  delle  disposizioni  vigenti   in   assenza
dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 155»; 
      2) al comma 2, le  parole:  «la  differenza  di  cui  al  comma
precedente e' aggiunta» sono sostituite  dalle  seguenti:  «l'importo
determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, e' aggiunto». 
  2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica per le
cause di decadenza verificatesi a decorrere dal periodo d'imposta  in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano  con
riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; a  tale
fine non rilevano i rinnovi  delle  opzioni  esercitate  nei  periodi
d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge. 
  4. Per i rinnovi delle opzioni  esercitate  nei  periodi  d'imposta
precedenti a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, nel caso di  cessione  di  navi  gia'  in  proprieta'
dell'utilizzatore in un  periodo  d'imposta  in  cui  lo  stesso  non
applicava le disposizioni del capo VI del titolo II del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  all'imponibile  determinato
secondo le disposizioni dell'articolo 156 del  medesimo  testo  unico
deve  essere   aggiunta   la   plusvalenza   determinata   ai   sensi
dell'articolo 158,  comma  1,  terzo  periodo.  Le  disposizioni  del
presente  comma  si  applicano  anche  alle  cessioni  di  navi   che
costituiscono un complesso  aziendale  ai  sensi  dell'articolo  158,
comma 3, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi. 
  5. Per le opzioni esercitate nei  periodi  d'imposta  precedenti  a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente  legge,
si applicano le disposizioni dell'articolo 158 del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo  vigente  prima  della
data di entrata in vigore della presente legge. 
  6. L'articolo 157, comma 3,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, non  si  applica  nel  caso  in  cui  l'omesso
versamento dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3,  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  23  giugno  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153  del  4  luglio  2005,  e'
inferiore al 10 per cento di quanto  dovuto  e,  in  ogni  caso,  non
superiore  all'importo  di  euro  10.000.  Sull'importo   dell'omesso
versamento si applica la sanzione del 50 per cento. 
  7. E' in ogni caso  possibile  regolarizzare  l'omesso  versamento,
totale o parziale, dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma
3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  23
giugno 2005, sempre che la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre
attivita' amministrative di accertamento, entro un anno  dal  termine
fissato dall'articolo 2, comma 2,  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 17  dicembre  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  65  del  19  marzo  2009.  Sull'importo  del
versamento omesso si  applica  la  sanzione  del  20  per  cento.  Il
pagamento della sanzione deve essere  eseguito  contestualmente  alla
regolarizzazione del versamento dovuto, nonche'  al  pagamento  degli
interessi moratori calcolati al tasso legale con  maturazione  giorno
per giorno. 
  8. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi  6
e 7 sono definite, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  con  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  9. Le disposizioni di cui ai  commi  da  6  a  8  si  applicano  ai
versamenti dovuti a decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
  10. Gli omessi o tardivi versamenti risultanti alla data di entrata
in vigore della presente legge  possono  essere  regolarizzati  entro
novanta giorni dalla medesima data con le modalita' definite ai sensi
del comma 8. 
  11. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un
decreto  legislativo   recante   il   riordino   delle   disposizioni
legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali  e
contributivi in  favore  delle  imprese  marittime  finalizzato  alla
definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi  gli
investimenti  nel  settore  marittimo   e   favorisca   la   crescita
dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale. 
  12.  Fermo  restando  il   rispetto   dei   principi   fondamentali
dell'Unione europea e, in particolare, delle disposizioni sugli aiuti
di Stato e sulla concorrenza, il decreto legislativo di cui al  comma
11  e'  adottato  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e   criteri
direttivi: 
    a)   semplificazione    e    accelerazione    dei    procedimenti
amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici  fiscali  da
parte delle imprese e dei lavoratori di settore; 
    b) per quanto attiene  alle  navi  traghetto  ro-ro  e  ro-ro/pax
adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti  al  territorio
nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o  in  precedenza
di un  viaggio  proveniente  da  o  diretto  verso  un  altro  Stato,
attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi di  cui
agli articoli 4 e 6 del  decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,  n.  30,
ed all'articolo 157 del testo unico di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  alle  sole  imprese  che
imbarcano  sulle   stesse   esclusivamente   personale   italiano   o
comunitario; 
    c)  semplificazione  e  riordino  della  normativa  di   settore,
assicurandone la coerenza logica e sistematica. 
  13. Il decreto legislativo di  cui  al  comma  11  e'  adottato  su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito  il
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i  profili
finanziari,  da  esprimere  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
trasmissione  del  relativo  schema,  decorsi  i  quali  il   decreto
legislativo puo' essere comunque  emanato.  Qualora  il  termine  per
l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma  scada
nei trenta giorni che precedono la scadenza del  termine  di  cui  al
comma 11 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi. 
  14. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo di cui al comma  11,  il  Governo  puo'  adottare
disposizioni  integrative   e   correttive   del   medesimo   decreto
legislativo nel rispetto dei principi e criteri direttivi di  cui  al
comma 12 e con la procedura di cui al comma 13. 
  15. Dall'attuazione della delega di cui  al  comma  11  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva
competenza  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. In conformita'  all'articolo  17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  qualora  il  decreto
legislativo di cui al comma 11 determini nuovi o maggiori  oneri  che
non trovino compensazione al proprio interno, il  decreto  stesso  e'
emanato solo successivamente o contestualmente alla data  di  entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che  stanzino  le  occorrenti
risorse finanziarie. 
                               Art. 25 
 
Attuazione  della  decisione  2009/917/GAI  del  Consiglio,  del   30
  novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale 
 
  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 10
della decisione 2009/917/GAI del Consiglio,  del  30  novembre  2009,
sull'uso dell'informatica nel settore doganale, e'  l'amministrazione
doganale competente, responsabile a  livello  nazionale  del  sistema
informativo doganale. 
  2. L'accesso diretto  ai  dati  inseriti  nel  sistema  informativo
doganale e' riservato,  ai  sensi  dell'articolo  7  della  decisione
2009/917/GAI, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualita'  di
amministrazione doganale responsabile a livello nazionale, nonche' al
Corpo della guardia di finanza,  in  qualita'  di  forza  di  polizia
economica e finanziaria a norma  del  decreto  legislativo  19  marzo
2001, n. 68. 
                               Art. 26 
 
Disposizioni  di  attuazione  della  direttiva  2014/86/UE  e   della
  direttiva  (UE)  2015/121  concernenti  il  regime  fiscale  comune
  applicabile alle societa' madri e figlie di Stati  membri  diversi.
  Procedura di infrazione 2016/0106 
 
  1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche: 
    a)  alle  remunerazioni  sui  titoli,  strumenti   finanziari   e
contratti indicati dall'articolo 109,  comma  9,  lettere  a)  e  b),
limitatamente al 95 per cento della quota di esse non  deducibile  ai
sensi dello stesso articolo 109; 
    b) alle remunerazioni  delle  partecipazioni  al  capitale  o  al
patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di  cui
all'articolo 44, provenienti  dai  soggetti  che  hanno  i  requisiti
individuati nel comma 3-ter del presente articolo,  limitatamente  al
95 per cento della quota di esse non deducibile nella  determinazione
del reddito del soggetto erogante. 
  3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del  comma  3-bis  si
applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una  societa'
che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A,  della
direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale
e' detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore  al
10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che: 
    a) risiede ai  fini  fiscali  in  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea, senza essere considerata, ai sensi  di  una  convenzione  in
materia di doppia  imposizione  sui  redditi  con  uno  Stato  terzo,
residente al di fuori dell'Unione europea; 
    b) e' soggetta, nello Stato di residenza, senza  possibilita'  di
fruire  di  regimi  di  opzione  o   di   esonero   che   non   siano
territorialmente  o  temporalmente  limitati,  a  una  delle  imposte
elencate nell'allegato  I,  parte  B,  della  citata  direttiva  o  a
qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate». 
  2. All'articolo 27-bis del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. La disposizione  del  comma  l  si  applica  altresi'  alle
remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-bis, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917,  in  misura  corrispondente  alla  quota  non  deducibile  nella
determinazione del reddito della  societa'  erogante,  sempreche'  la
remunerazione sia erogata a societa' con  i  requisiti  indicati  nel
comma 1»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio  2015,
e'  attuata  dall'ordinamento   nazionale   mediante   l'applicazione
dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212». 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  alle
remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016. 
                               Art. 27 
 
Modifiche alla legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di investimenti
  nelle imprese marittime. Procedura aiuti di Stato n. SA 38919 
 
  1. Gli articoli 2 e 3 della  legge  16  marzo  2001,  n.  88,  sono
abrogati. 
                               Art. 28 
 
Attuazione della direttiva  (UE)  2015/2060  del  Consiglio,  del  10
  novembre 2015, che abroga la direttiva  2003/48/CE  in  materia  di
  tassazione dei redditi da risparmio sotto  forma  di  pagamenti  di
  interessi 
 
  1. Il decreto legislativo 18 aprile  2005,  n.  84,  di  attuazione
della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione  dei  redditi  da
risparmio sotto forma  di  pagamenti  di  interessi,  e'  abrogato  a
decorrere dal 1° gennaio 2016. 
  2. Gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3, del  decreto
legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi  fino  al
30 aprile 2016. 
  3. Le disposizioni  dell'articolo  6  del  decreto  legislativo  18
aprile 2005, n. 84, continuano  ad  applicarsi  per  le  informazioni
relative all'anno 2015. 
  4. Le  comunicazioni  di  informazioni  relative  ai  pagamenti  di
interessi effettuati nell'anno 2015 devono essere effettuate entro il
30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 7 del decreto  legislativo  18
aprile 2005, n. 84. 
  5. Gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all'articolo  9,
comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, si  applicano
fino al 31 dicembre 2016. 
  6. Le disposizioni dell'articolo  10  del  decreto  legislativo  18
aprile 2005, n.  84,  continuano  ad  applicarsi  con  riguardo  alla
ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti. 
                               Art. 29 
 
Modifiche al trattamento fiscale  delle  attivita'  di  raccolta  dei
                 tartufi. Caso EU Pilot 8123/15/TAXU 
 
  1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo e il secondo periodo sono soppressi; 
    b) al terzo periodo, le parole: «dilettante od» sono soppresse. 
  2.  Dopo  l'articolo  25-ter  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente: 
  «Art. 25-quater (Ritenuta sui compensi corrisposti ai  raccoglitori
occasionali di tartufi). - 1. I soggetti  indicati  nel  primo  comma
dell'articolo 23 applicano ai compensi  corrisposti  ai  raccoglitori
occasionali di tartufi non  identificati  ai  fini  dell'imposta  sul
valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una  ritenuta
a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta  ritenuta  si
applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  per
il primo scaglione di reddito ed  e'  commisurata  all'ammontare  dei
corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo  di  deduzione
forfetaria delle spese di produzione del reddito». 
  3. Alla tabella A, parte III, allegata al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le  seguenti
modifiche: 
    a) dopo il numero 20) e' inserito il seguente: 
  «20-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua
salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne
temporaneamente la conservazione, ma non specialmente  preparati  per
il consumo immediato»; 
    b) al  numero  21),  le  parole:  «,  esclusi  i  tartufi,»  sono
soppresse; 
    c)  al  numero  70),  le  parole:  «(esclusi  i  tartufi)»   sono
soppresse. 
  4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017. 
  5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
2.660.000 euro per l'anno 2017, in 1.960.000 euro per l'anno  2018  e
in 2.200.000 euro a decorrere dall'anno 2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa
europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,  n.
234. 

Capo VI
Disposizioni in materia di occupazione

                               Art. 30 
 
Disposizioni in materia  di  diritti  dei  lavoratori  a  seguito  di
  subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL 
 
  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.
276, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. L'acquisizione del personale gia'  impiegato  nell'appalto  a
seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria  struttura
organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo
nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove  siano
presenti elementi di discontinuita'  che  determinano  una  specifica
identita' di impresa, non costituisce trasferimento  d'azienda  o  di
parte d'azienda». 

Capo VII
Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente

                               Art. 31 
 
Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma
  e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI 
 
  1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n.  157,  dopo  il
comma 12 e' aggiunto il seguente: 
    «12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve
essere annotata sul tesserino venatorio di cui  al  comma  12  subito
dopo l'abbattimento». 
                               Art. 32 
 
           Disposizioni relative allo stoccaggio geologico 
         di biossido di carbonio. Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM 
 
  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14: 
      1) al comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
        «g-bis) in caso di  piu'  siti  di  stoccaggio  nella  stessa
unita' idraulica, le potenziali interazioni di pressione  siano  tali
che tutti i  siti  rispettino  simultaneamente  le  prescrizioni  del
presente decreto»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Per  ciascuna  unita'  idraulica  puo'  essere  rilasciata
un'unica autorizzazione»; 
    b) all'articolo 17, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere  del
Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna  l'autorizzazione  allo
stoccaggio nei seguenti casi: 
    a) qualora risulti necessario in base ai piu'  recenti  risultati
scientifici e progressi tecnologici; 
    b) fatte salve  le  disposizioni  di  cui  alla  lettera  a)  del
presente comma e alle lettere da a) a d) del  comma  3,  cinque  anni
dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni»; 
    c) all'articolo 21, comma  6,  e'  aggiunto,  in  fine,  seguente
periodo: «Dette ispezioni riguardano  le  strutture  di  iniezione  e
monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del  complesso
di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana». 

Capo VIII
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 33 
 
Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto  energia.
                 Procedura di infrazione 2014/2286) 
 
  1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma  3  dell'articolo  37  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «non appartenenti all'Unione europea»; 
    b) all'articolo 39, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Le imprese che realizzano  a  proprio  carico  nuove  linee
elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati
membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali  gestori
di  sistemi  di  trasmissione  unicamente  a   seguito   della   loro
certificazione da parte dell'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il
gas e il sistema idrico secondo le procedure di cui all'articolo 10 o
all'articolo 11 della  direttiva  2009/72/CE  e  all'articolo  3  del
regolamento (CE) n. 714/2009, fatte  salve  le  temporanee  esenzioni
eventualmente  riconosciute  dalle  autorita'  competenti  ai   sensi
dell'articolo 17  del  regolamento  (CE)  n.  714/2009.  Resta  fermo
l'obbligo  per  tali  imprese  di  rispettare  tutte  le   condizioni
affinche' il gestore del sistema elettrico di trasmissione  nazionale
possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni  della
rete elettrica di trasmissione nazionale, ai  sensi  dell'articolo  3
del  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,   e   successive
modificazioni. Analogo obbligo vale nei  confronti  del  gestore  del
sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato
dalla interconnessione»; 
    c) all'articolo 45, comma 1: 
      1) alla lettera a), le parole: «articoli 13,  14,  15,  16  del
regolamento CE n. 714/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli
13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009»; 
      2) alla lettera b), le parole: «articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19
e 22 del regolamento CE n. 715/2009» sono sostituite dalle  seguenti:
«articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e  allegato  I  del
regolamento (CE) n. 715/2009». 
  2. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2,  la  parola:  «vulnerabili»  e'  sostituita  dalla
seguente: «protetti»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  Sono  considerati  clienti  vulnerabili  ai  sensi   della
direttiva 2009/73/CE i clienti domestici di cui all'articolo 1, comma
375, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  come  individuati  dal
decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  28  dicembre  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio  2008.  Per
essi vige l'obbligo di assicurare, col piu' alto livello di sicurezza
possibile, le forniture di gas naturale anche  in  zone  isolate,  in
momenti critici o in situazioni di  emergenza  del  sistema  del  gas
naturale». 

Capo IX
Altre disposizioni

                               Art. 34 
 
                      Modifiche all'articolo 19 
                della legge 24 dicembre 2012, n. 234 
 
  1. All'articolo 19 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi l e 4, le parole:  «direttore  della  Segreteria  del
CIAE di cui all'articolo 2, comma 9» sono sostituite dalle  seguenti:
«Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis»; 
    b) al comma 5, le parole: «responsabile della Segreteria del CIAE
di cui all'articolo 2,  comma  9»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis». 
                               Art. 35 
 
           Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, 
                    in materia di aiuti di Stato 
 
  1. All'articolo 45 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «1.  Le  amministrazioni  centrali  e  territoriali  che  intendono
concedere aiuti  di  Stato  soggetti  a  previa  notifica,  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo  le  modalita'
prescritte dalla normativa europea e la trasmettono  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per  le  politiche  europee
attraverso il sistema di notificazione elettronica.  Il  Dipartimento
per le politiche europee effettua un esame  della  completezza  della
documentazione contenuta nella notifica, entro  i  termini  stabiliti
dal decreto di cui al comma 3. Il successivo inoltro alla Commissione
europea e' effettuato conformemente alla normativa europea. 
  1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e
delle zone rurali,  la  completezza  della  documentazione  contenuta
nella  notifica  e'  verificata   direttamente   dall'amministrazione
competente»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare di concerto con il Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale  e  con  il  Ministro   dello   sviluppo
economico, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente disposizione, le modalita' di attuazione del  presente
articolo». 
  2. All'articolo 48 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «adottate in data successiva alla  data
di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al
comma l, entro quarantacinque  giorni  dalla  data  di  notifica,  il
Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua,  ove
necessario, i soggetti tenuti alla restituzione  dell'aiuto,  accerta
gli  importi  dovuti  e  determina  le  modalita'  e  i  termini  del
pagamento. Nel caso di piu' amministrazioni competenti, il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  nomina,  con  proprio  decreto,  entro
quindici giorni dalla data di notifica della decisione  di  recupero,
un  commissario  straordinario,  da  individuare  all'interno   delle
amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della  decisione
di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure  di
aiuto, e definisce le modalita'  di  attuazione  della  decisione  di
recupero di cui al comma 1. Il commissario straordinario, con proprio
provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto  di
nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto,  accerta  gli
importi dovuti e determina le modalita' e i termini del pagamento. Le
amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di
recupero forniscono tempestivamente al commissario straordinario,  su
sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla  corretta
esecuzione della  decisione  di  recupero  di  cui  al  comma  1.  Al
commissario straordinario non spetta alcun compenso.  Il  commissario
straordinario svolge le attivita' connesse all'incarico conferito con
le risorse umane, finanziarie  e  strumentali  delle  amministrazioni
competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del  Ministro
competente, il  provvedimento  del  commissario  straordinario  e  il
provvedimento di cui al comma 3 costituiscono  titoli  esecutivi  nei
confronti degli obbligati»; 
    c) al comma 3, le parole: «il provvedimento di cui  al  comma  2»
sono   sostituite   dalle    seguenti:    «il    provvedimento    per
l'individuazione dei soggetti tenuti  alla  restituzione  dell'aiuto,
l'accertamento  degli  importi  dovuti  e  la  determinazione   delle
modalita' e dei termini del pagamento». 
  3. Agli articoli 46, 48, 49 e 52 della legge 24 dicembre  2012,  n.
234, le parole: «articolo 14 del regolamento  (CE)  n.  659/1999  del
Consiglio, del 22 marzo 1999»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite
dalle seguenti: «articolo  16  del  regolamento  (UE)  2015/1589  del
Consiglio, del 13 luglio 2015». All'articolo 51 della medesima  legge
n. 234 del  2012,  le  parole:  «regolamento  (CE)  n.  659/1999  del
Consiglio,  del  22  marzo  1999»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015». 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente  articolo  si
applicano alle decisioni di recupero notificate a  decorrere  dal  1°
gennaio 2015. 
                               Art. 36 
 
Disposizioni  in  materia  di  finanziamento  del  Garante   per   la
  protezione dei dati personali nonche' in materia  di  funzionamento
  dell'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob 
 
  1. Al fine di  assicurare  il  funzionamento  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di
controllo ad esso affidati dalla normativa  dell'Unione  europea,  il
fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' incrementato nella  misura  di
12 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2017.  All'onere
derivante dall'attuazione del presente  comma  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  2. Allo scopo di dare piena attuazione  agli  obblighi  discendenti
dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 21 maggio 2013, nonche' dalla normativa nazionale di recepimento,
in  materia  di  risoluzione  alternativa  delle   controversie   dei
consumatori, secondo cui gli Stati membri  agevolano  l'accesso  alle
relative procedure, assicurando il regolare svolgimento  dei  compiti
affidati all'organismo di cui all'articolo 2, commi  5-bis  e  5-ter,
del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.  179,  la  Consob  procede
mediante selezione pubblica, nel limite di spesa di 625.000 euro  per
l'anno 2016 e di 1.250.000 euro annui  a  decorrere  dall'anno  2017,
all'assunzione, con corrispondente incremento nel limite  massimo  di
15  unita'  della  relativa  dotazione  della  pianta  organica   per
mantenere elevati livelli di  vigilanza,  di  personale  che,  per  i
titoli  professionali  o  di  servizio  posseduti,   risulti   idoneo
all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al
presente comma. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 625.000 euro per l'anno
2016 e a 1.250.000 euro  a  decorrere  dall'anno  2017,  si  provvede
mediante utilizzo delle risorse disponibili  a  legislazione  vigente
nel bilancio della Consob gia' destinate a finalita' assunzionali. 
                               Art. 37 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 9, 10, 16, 20, 21,
29 e 36, dall'attuazione della presente  legge  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti  previsti
dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 7 luglio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                                      Renzi, Presidente del Consiglio 
                                         dei ministri                 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando