LEGGE 30 marzo 2001, n. 130

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.
 
 Vigente al: 3-9-2016  
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                              (Oggetto)

   1.  La  presente  legge  disciplina  la  pratica  funeraria  della
cremazione,  nonche',  nel  rispetto  della  volonta' del defunto, la
dispersione delle ceneri.
                               Art. 2.
           (Modifiche all'articolo 411 del codice penale)

   1.  All'articolo  411  del codice penale sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
   "Non  costituisce  reato  la  dispersione delle ceneri di cadavere
autorizzata  dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa
volonta' del defunto.
   La  dispersione  delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello
stato  civile,  o  effettuata con modalita' diverse rispetto a quanto
indicato  dal  defunto,  e' punita con la reclusione da due mesi a un
anno  e  con  la  multa  da  lire  cinque  milioni a lire venticinque
milioni".
                               Art. 3.
(Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto
     del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)

   1.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  con  regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro della sanita', sentiti il Ministro dell'interno
e  il  Ministro  della  giustizia,  previo  parere  delle  competenti
Commissioni  parlamentari,  si provvede alla modifica del regolamento
di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della
   Repubblica 10 settembre 1990,  n.  285,  sulla  base  dei seguenti
                             principi:
      a)  l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello
stato  civile  del  comune  di  decesso, che la rilascia acquisito un
certificato  in  carta libera del medico necroscopo dal quale risulti
escluso  il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte
improvvisa o sospetta segnalata all'autorita' giudiziaria, il nulla
      osta della  stessa  autorita'  giudiziaria,  recante  specifica
          indicazione che il cadavere puo' essere cremato;
      b) l'autorizzazione alla cremazione e' concessa nel rispetto
      della volonta' espressa   dal  defunto  o  dai  suoi  familiari
                    attraverso una delle seguenti modalita':
         1)  la  disposizione  testamentaria  del defunto, tranne nei
casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del
         defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a
              quella della disposizione testamentaria stessa;
         2)  l'iscrizione,  certificata dal rappresentante legale, ad
associazioni  riconosciute  che  abbiano  tra i propri fini statutari
quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei
casi  in  cui  i familiari presentino una dichiarazione autografa del
defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione
         all'associazione.  L'iscrizione  alle associazioni di cui al
          presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
         3)  in  mancanza  della  disposizione  testamentaria,  o  di
qualsiasi  altra  espressione  di  volonta'  da parte del defunto, la
volonta'  del  coniuge  o,  in  difetto,  del  parente  piu' prossimo
individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile
e,  in  caso di concorrenza di piu' parenti dello stesso grado, della
maggioranza  assoluta  di essi, manifestata all'ufficiale dello stato
civile  del  comune  di  decesso  o  di residenza. Nel caso in cui la
volonta'  sia  stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del
comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo
         verbale all'ufficiale  dello  stato  civile  del  comune  di
                       ultima residenza del defunto;
                  4)    la    volonta'    manifestata    dai   legali
                 rappresentanti   per  i  minori  e  per  le  persone
                 interdette;
      c)  la  dispersione  delle  ceneri  e' consentita, nel rispetto
della  volonta'  del defunto, unicamente in aree a cio' appositamente
destinate  all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la
dispersione  in  aree  private  deve  avvenire  all'aperto  e  con il
consenso dei proprietari, e non puo' comunque dare luogo ad attivita'
aventi  fini  di  lucro;  la dispersione delle ceneri e' in ogni caso
vietata  nei  centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1,
numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
      codice  della  strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei
     fiumi e' consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
      d)  la  dispersione  delle  ceneri e' eseguita dal coniuge o da
altro  familiare  avente  diritto, dall'esecutore testamentario o dal
rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b),
      numero 2), cui  il  defunto  risultava iscritto o, in mancanza,
                  dal personale autorizzato dal comune;
      e)  fermo  restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalita'
di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei
dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel
      rispetto della volonta' espressa dal defunto, alternativamente,
      la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
      f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non e' soggetto
      alle  misure  precauzionali igieniche previste per il trasporto
     delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorita' sanitaria;
      g)  l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti
di   cui   alla   lettera   b),   numero  3),  o,  in  caso  di  loro
irreperibilita',  dopo  trenta  giorni  dalla pubblicazione nell'albo
pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione
      delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate
                         da almeno venti anni;
      h)   obbligo  per  il  medico  necroscopo  di  raccogliere  dal
cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni
      di  liquidi  biologici  ed annessi cutanei, a prescindere dalla
 pratica  funeraria  prescelta,  per  eventuali indagini per causa di
 giustizia;
      i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire
      il rispetto dei riti di commemorazione   del   defunto   e   un
                              dignitoso commiato.
                               Art. 4.
(Modifica all'articolo  338  del  testo  unico  approvato  con  regio
                  decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

   1.  Al  primo  comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo
   le parole:   "almeno  duecento  metri  dai  centri  abitati"  sono
        inserite  le  seguenti:  ",  tranne  il  caso dei cimiteri di
        urne".
                               Art. 5.
                     (Tariffe per la cremazione)

   1.  Nei  casi  di  indigenza accertata del defunto, gli oneri e le
spese  derivanti  dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad
essa  connessi  possono  essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie
disponibilita' di bilancio, dal comune di ultima residenza del
   defunto,   indipendentemente   dal  luogo  nel  quale  avviene  la
      cremazione,  sulla  base  delle  tariffe stabilite ai sensi del
      comma 2.
   2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di concerto con il
Ministro  della  sanita', sentite l'Associazione nazionale dei comuni
italiani    (ANCI),   la   Confederazione   nazionale   dei   servizi
(CONFSERVIZI),  nonche'  le associazioni maggiormente rappresentative
che  abbiano  fra  i  propri  fini quello della cremazione dei propri
soci,  sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per
   la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree
                      all'interno dei cimiteri.
                               Art. 6.
               (Programmazione regionale, costruzione
                      e gestione dei crematori)

   1.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  le  regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la
realizzazione   dei   crematori   da   parte  dei  comuni,  anche  in
associazione  tra  essi,  tenendo  conto della popolazione residente,
dell'indice   di  mortalita'  e  dei  dati  statistici  sulla  scelta
crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale,
   prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per
                              regione.
   2.  La  gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano
attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Agli oneri connessi alla
   realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con
  i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 2.
                               Art. 7.
                     (Informazione ai cittadini)

   1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel
   proprio   territorio   le   informazioni  sulle  diverse  pratiche
 funerarie  previste  dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili
 economici.
   2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte
   fornisce  le  informazioni  specifiche ai familiari del defunto in
   ordine alle diverse possibilita' di disposizione del cadavere.
                               Art. 8.
                          (Norme tecniche)

   1.  Entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  con  decreto  del  Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro   dell'ambiente   e  con  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e dell'artigianato, sono definite le norme tecniche per la
realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione,
   agli impianti  e  agli  ambienti tecnologici, nonche' ai materiali
            per la costruzione delle bare per la cremazione.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E' fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e di
                  farla osservare come legge dello Stato.
                     Data a Roma, addi' 30 marzo 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino