DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113

Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. (16G00126)
 
 Vigente al: 27-9-2016  
 

Capo I

Norme in materia di enti territoriali

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' e urgenza di prevedere misure in materia  di
enti territoriali, anche in relazione alle conseguenze finanziarie di
calamita' naturali; 
  Ritenuta, altresi', la necessita' e urgenza di prevedere misure  in
materia di spesa sanitaria,  di  emergenze  ambientali,  di  sostegno
all'agricoltura e di attivita' culturali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 giugno 2016; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del  Ministro  dell'interno,
di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare,  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  e  per
gli affari regionali e le autonomie; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Disposizioni relative al Fondo di solidarieta' comunale 
 
  1. Al comma 380-sexies dell'articolo  1  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, le parole: «pari a 80 milioni di euro» sono  sostituite
dalle seguenti: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro». 
  2. Le disponibilita' residue  di  cui  all'accantonamento  previsto
dall'articolo 7, comma 1, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 10 settembre  2015,  «Fondo  di  solidarieta'  comunale.
Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno  2015»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  231
del 5 ottobre 2015, che risultino non utilizzate per le finalita'  di
cui alla norma citata, possono esserlo per le medesime finalita'  per
l'anno 2016. 
  3. Al comma 380-quater, dell'articolo 1, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, alla fine del terzo periodo sono aggiunte  le  seguenti
parole: «e si puo' applicare un correttivo statistico  finalizzato  a
limitare le variazioni, in aumento e in  diminuzione,  delle  risorse
attribuite a ciascun Comune». 
                             Art. 1-bis 
 
(( (Semplificazione del processo di  determinazione  delle  capacita'
                             fiscali).)) 
 
  ((1. Al  comma  5-quater  dell'articolo  43  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Con decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, sono adottate, anche separatamente, la  nota  metodologica
relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacita' fiscali
per  singolo  comune  delle  regioni  a  statuto  ordinario,  di  cui
all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, e successive modificazioni; lo schema di  decreto  e'  trasmesso
alla Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  per  l'intesa;
qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo  3  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il  decreto  medesimo  e'
comunque inviato alle Camere ai sensi del terzo periodo del  presente
comma.  Nel  caso  di  adozione   delle   sole   capacita'   fiscali,
rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi  e
di  tenere  progressivamente  conto  del  tax   gap   nonche'   della
variabilita' dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto  e'
inviato  alla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie   locali   per
l'intesa;  qualora  ricorra  la  condizione  di  cui   al   comma   3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  il
decreto medesimo e' comunque adottato"; 
    b) al secondo  periodo,  le  parole:  "periodo  precedente"  sono
sostituite dalle seguenti: "primo periodo"  e  le  parole:  "dopo  la
conclusione dell'intesa" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dopo  la
conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa"; 
    c) al terzo periodo, le parole: "secondo periodo" sono sostituite
dalle seguenti: "terzo periodo")). 
                             Art. 1-ter 
 
(( (Misure straordinarie di accoglienza per i  minori  stranieri  non
                          accompagnati).)) 
 
  ((1. All'articolo 19 del decreto legislativo  18  agosto  2015,  n.
142, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati  di  minori
non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa  essere  assicurata
dai comuni ai sensi del comma 3, e' disposta dal prefetto,  ai  sensi
dell'articolo 11, l'attivazione  di  strutture  ricettive  temporanee
esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una  capienza
massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in
ogni caso i servizi indicati nel  decreto  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee
non puo' essere disposta nei confronti del minore di  eta'  inferiore
agli anni quattordici ed e' limitata al tempo strettamente necessario
al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3  del  presente
articolo.  Dell'accoglienza  del  minore   non   accompagnato   nelle
strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo
e' data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui
si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi  del
territorio". 
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si  provvede
nei limiti degli stanziamenti  di  bilancio  allo  scopo  previsti  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica)). 
                               Art. 2 
 
 
 Applicazione graduale riduzioni del fondo di solidarieta' comunale 
 
  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  dopo  il
comma 436, sono inseriti i seguenti: 
  «436-bis, A decorrere dall'anno 2017, la riduzione di cui al  comma
435 che per gli anni 2015 e 2016 non e' stata applicata nei confronti
dei comuni di cui al comma 436, lettere a) e b), si applica a  carico
degli stessi con la seguente gradualita', fermo restando  l'obiettivo
complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435: 
    a) per l'anno 2017, in misura pari al 25 per  cento  dell'importo
della riduzione non applicata; 
    b) per l'anno 2018, in misura pari al 50 per  cento  dell'importo
della riduzione non applicata; 
    c) per l'anno 2019, in misura pari al 75 per  cento  dell'importo
della riduzione non applicata; 
    d) a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al  100  per  cento
dell'importo della riduzione non applicata. 
  436-ter, Nell'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435  che  per
gli anni 2015 e 2016 e' stata applicata nella misura del 50 per cento
nei confronti dei comuni di cui  al  comma  436,  lettera  c),  fermo
restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa  di  cui
al suddetto comma 435, si applica a carico  degli  stessi  comuni  in
misura pari al 60 per cento, per l'anno 2018 in  misura  pari  all'80
per cento e a decorrere dall'anno 2019 in  misura  pari  al  100  per
cento.». 
                             Art. 2-bis 
 
(( (Norme relative alla disciplina del dissesto delle amministrazioni
                           provinciali).)) 
 
  ((1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma  10,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per
le   amministrazioni    provinciali    in    stato    di    dissesto,
l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi  ai  fondi  a
gestione    vincolata    compete    all'organo    straordinario    di
liquidazione)). 
                               Art. 3 
 
 
      Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila 
 
  1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito
del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2016 e' assegnato  in  favore
del Comune dell'Aquila un contributo straordinario a copertura  delle
maggiori spese e delle minori entrate complessivamente di 16  milioni
di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis,  comma  1,
del  decreto-legge  26  aprile   2013,   n.   43,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e  successivi
rifinanziamenti, e con le modalita' ivi  previste.  Tale  contributo,
per quanto concerne le maggiori spese,  e'  destinato  alle  seguenti
finalita': 
    a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b) esigenze del settore sociale
e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; c)  esigenze
connesse alla viabilita';  d)  esigenze  per  il  Trasporto  pubblico
locale;  e)   ripristino   e   manutenzione   del   verde   pubblico.
Relativamente alle minori entrate, il citato contributo e'  destinato
al ristoro: per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di
rifiuti solidi urbani ((...)) e, per le entrate extra-tributarie, dei
proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti
e installazioni mezzi pubblicitari. 
    ((1-bis. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta il
contestuale  trasferimento  al  patrimonio  comunale  dell'abitazione
distrutta ovvero dei diritti di cui  al  quarto  comma  dell'articolo
1128 del codice civile. Se la volumetria  dell'edificio  ricostruito,
in conseguenza dell'acquisto dell'abitazione equivalente da parte  di
alcuno dei condomini, e' inferiore rispetto a quella  del  fabbricato
demolito, i diritti di cui al quarto  comma  dell'articolo  1128  del
codice civile sono proporzionalmente trasferiti di diritto agli altri
condomini; se tuttavia l'edificio  e'  ricostruito  con  l'originaria
volumetria a spese dei condomini, i diritti di cui al  citato  quarto
comma dell'articolo 1128 del codice civile sono trasferiti  a  coloro
che hanno sostenuto tali spese. Gli  atti  pubblici  e  le  scritture
private  autenticate  ricognitivi  dei  trasferimenti  al  patrimonio
comunale ovvero agli altri condomini di cui  ai  periodi  precedenti,
nonche' quelli con i quali vengono comunque  riassegnate  pro  diviso
agli originari condomini o loro aventi causa  le  unita'  immobiliari
facenti parte dei fabbricati ricostruiti,  costituiscono  titolo  per
trasferire sugli immobili ricostruiti,  riacquistati  o  riassegnati,
con le modalita' di cui  al  secondo  comma  dell'articolo  2825  del
codice civile, le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti
su quelli distrutti o demoliti.  Non  sono  soggetti  all'imposta  di
successione ne' alle imposte  e  tasse  ipotecarie  e  catastali  gli
immobili  demoliti  o  dichiarati  inagibili  costituenti  abitazione
principale del de cuius"; 
    b) all'articolo 14, comma 5-bis, il quarto periodo e'  sostituito
dal seguente: "La ricostruzione degli edifici civili privati  di  cui
al periodo precedente esclude l'applicazione dell'articolo 3". 
  1-ter.  All'articolo  67-quater,   comma   2,   lettera   a),   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il secondo periodo  e'  sostituito
dal  seguente:  "Decorso  inutilmente  tale  termine,  il  comune  si
sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione  temporanea
degli  immobili,  affida,  con  i  procedimenti  in  essere  per   la
ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in
danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri". 
  1-quater. All'articolo 67-quater, comma  5,  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, il quarto e il quinto periodo sono soppressi)). 
  2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila,  per
le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze
della ricostruzione, per  l'anno  2016  e'  destinato  un  contributo
((pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000
euro finalizzata alle spese per il  personale  impiegato  presso  gli
uffici territoriali per la  ricostruzione  (UTR)  per  l'espletamento
delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere)), a valere sulle
risorse di cui all'articolo 7-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  26
aprile 2013, n. 43, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le  modalita'
ivi previste. Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che  le
ripartisce  tra  i  singoli  beneficiari  previa  verifica  da  parte
dell'Ufficio speciale per la ricostruzione  dei  comuni  del  cratere
degli effettivi fabbisogni. 
  ((2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nella gestione  delle
risorse pubbliche, entro il 31 dicembre 2016 i comuni di cui ai commi
1  e  2,  destinatari  dei  contributi  straordinari  ivi   previsti,
pubblicano nel proprio sito internet istituzionale  le  modalita'  di
utilizzo delle predette risorse e i risultati conseguiti)). 
                             Art. 3-bis 
 
(( (Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20  e  29
                           maggio 2012).)) 
 
  ((1. All'articolo 1, comma 441, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti:  "30
settembre 2016". 
  2. Al fine di assicurare il completamento delle attivita'  connesse
alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20  e
29 maggio 2012, i commissari delegati delle  regioni  Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012,  n.  122,  i  comuni  colpiti  dal  sisma
individuati  ai  sensi  dell'articolo  1,   comma   1,   del   citato
decreto-legge  n.  74  del  2012  e  dell'articolo   67-septies   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,   e   le   prefetture-uffici
territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e
Reggio Emilia sono autorizzati ad assumere personale con contratto di
lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai  commi  557  e  562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  di  cui  al
comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
per le annualita' 2017 e 2018, nei medesimi limiti di spesa  previsti
per le annualita' 2015 e 2016 e con le modalita' di cui  al  comma  8
dell'articolo  3-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135.
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo
delle  risorse  gia'  disponibili  sulle  contabilita'  speciali  dei
Presidenti delle regioni in qualita' di commissari  delegati  per  la
ricostruzione, senza pregiudicare interventi  e  risorse  finanziarie
gia' programmati e da programmare di cui al  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122)). 
                               Art. 4 
 
 
Fondo per  contenziosi  connessi  a  sentenze  esecutive  relative  a
                        calamita' o cedimenti 
 
  1. Al fine di garantire la sostenibilita'  economico-finanziaria  e
prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, e' istituito
presso il Ministero dell'interno un fondo  denominato  «Fondo  per  i
contenziosi connessi a sentenze  esecutive  relative  a  calamita'  o
cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che,  a  seguito
di  sentenze  esecutive  di  risarcimento  conseguenti  a   calamita'
naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi  transattivi  ad  esse
collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare  complessivo
superiore al  50  per  cento  della  spesa  corrente  sostenuta  come
risultante dalla media degli  ultimi  tre  rendiconti  approvati.  Le
calamita' naturali, o i cedimenti strutturali di  cui  al  precedente
periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore
della presente disposizione. 
  ((1-bis. Limitatamente agli enti che comunicano le  fattispecie  di
cui al comma 1 secondo le modalita' e i termini previsti dal comma 2,
per l'anno 2016 i termini  per  l'approvazione  della  variazione  di
assestamento generale di cui all'articolo 175,  comma  8,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  per
l'adozione della delibera che da' atto del permanere degli  equilibri
generali di bilancio di cui all'articolo 193, comma 2,  del  medesimo
testo unico sono fissati al 30 settembre 2016)). 
  2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno,
entro il termine perentorio di quindici giorni successivi  alla  data
di entrata in vigore ((della  legge  di  conversione))  del  presente
decreto, per l'anno 2016, ed entro il 31  marzo  per  ciascuno  degli
anni dal 2017 al 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui  comma
1, ivi incluse le richieste non soddisfatte  negli  anni  precedenti,
con modalita' telematiche individuate dal Ministero dell'interno.  La
ripartizione  del  Fondo  avviene  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  finanze,  sentita   la
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da  adottare  entro
novanta giorni dal termine di invio  delle  richieste.  Le  richieste
sono soddisfatte per un massimo dell'80 per cento delle  stesse.  Nel
caso in cui l'80 per cento delle richieste superi  l'ammontare  annuo
complessivamente    assegnato,    le    risorse    sono    attribuite
proporzionalmente. Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste sia
invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente  assegnato,  la
quota residua  viene  riassegnata  tra  le  disponibilita'  dell'anno
successivo. 
                               Art. 5 
 
 
Disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il  5
                         maggio 1998 a Sarno 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 458 e 459 sono sostituiti dai seguenti: 
    «458. Alla Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del  Governo  di
Salerno e' assegnata la somma di 7,5 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2016 e 2017 per la stipulazione delle transazioni  di  cui
al comma 462, relativamente all'alluvione verificatasi  il  5  maggio
1998 a Sarno.  Le  somme  non  impegnate  nel  2016  possono  esserlo
nell'esercizio successivo. 
    459. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno,
nei  limiti  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  comma  458,
individua i familiari delle vittime, entro il  31  dicembre  2016,  e
determina, avvalendosi a tal fine anche dell'INPS,  dell'INAIL  e  di
altri enti competenti in materia infortunistica e  previdenziale,  la
somma spettante, nel  limite  di  euro  100.000  per  ciascuna  delle
vittime, nonche' la quota di rimborso delle  eventuali  spese  legali
sostenute e documentate. Il rimborso delle spese legali  e'  definito
previa acquisizione del parere di  congruita'  dell'Avvocatura  dello
Stato.»; 
    b) i commi 461, 462, 463 e 464 sono sostituiti dai seguenti: 
    «461. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari
ai sensi del comma 460, gli  eredi  in  successione  legittima  hanno
diritto al pagamento pro  quota  della  medesima  somma,  nei  limiti
individuati ai sensi dei commi 459 e  460,  previa  presentazione  di
documentazione  attestante  la  qualita'  di  erede  e  la  quota  di
partecipazione all'asse ereditario, secondo le  disposizioni  vigenti
in materia di successione legittima. 
    462. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno,
acquisito  il   parere   dell'Avvocatura   dello   Stato   ai   sensi
dell'articolo 14  del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,
congiuntamente  con  il  Comune  di  Sarno  stipula   appositi   atti
transattivi con i soggetti individuati ai sensi del comma 460 o,  ove
questi ultimi siano deceduti, con i soggetti di  cui  al  comma  461,
ferma restando l'applicazione  delle  norme  vigenti  in  materia  di
prescrizione. 
    463. Le transazioni ((di cui al  comma  462))  sono  stipulate  a
totale  soddisfazione   di   ogni   pretesa   nei   confronti   delle
Amministrazioni statali e  territoriali  individuate  nella  sentenza
della Corte di cassazione penale del 7 maggio 2013 e tengono conto di
quanto eventualmente gia' percepito a seguito di sentenze riguardanti
la responsabilita' civile dello Stato e del comune di Sarno. 
    464. I  procedimenti  giudiziari  in  corso,  anche  in  sede  di
esecuzione,  sono  sospesi  fino  alla  conclusione   degli   accordi
transattivi.  Successivamente  alla  stipulazione  degli   atti,   di
transazione, che deve intervenire entro e non oltre  il  31  dicembre
2017, tutti i processi sono estinti ai sensi della normativa vigente.
Ove le parti private non intendano stipulare gli accordi  transattivi
ne danno comunicazione scritta alla Prefettura - Ufficio territoriale
del Governo di Salerno e i processi in corso  proseguono  su  istanza
delle parti. Le transazioni sono esenti da ogni imposta o tassa e  le
relative somme sono assegnate in aggiunta a ogni altra  somma  cui  i
soggetti beneficiari abbiano diritto  a  qualsiasi  titolo  ai  sensi
della normativa vigente. Dopo la stipulazione degli atti  transattivi
la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno trasmette
un elenco riepilogativo al  Ministero  dell'interno  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze.». 
  2. Gli interventi di cui al presente articolo non  sono  cumulabili
con quelli di cui all'articolo 4. 
  3. Le somme gia' trasferite al Dipartimento della protezione civile
presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  relative  alle
speciali  elargizioni  in  favore   dei   familiari   delle   vittime
dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a  Sarno,  pari  a  euro
1.875.000, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per  la
successiva riassegnazione al Ministero dell'interno. 
  ((3-bis. Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2016  e  2017,
il Ministro dell'interno presenta alle Camere  un'apposita  relazione
che evidenzi l'effettivo utilizzo delle risorse  assegnate  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 458, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)). 
                             Art. 5-bis 
 
(( (Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del  disastro
                  ferroviario di Andria-Corato).)) 
 
  ((1. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno  2016
ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore  delle
famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato  del
12 luglio 2016 e in favore di coloro che a causa del  disastro  hanno
riportato lesioni gravi e gravissime. 
  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci
dei comuni di residenza  delle  vittime  e  dei  soggetti  che  hanno
riportato  lesioni  gravi  e  gravissime,   individua   le   famiglie
beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma
spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto. 
  3. A ciascuna delle famiglie delle vittime e' attribuita una  somma
non inferiore ad euro 200.000, che e' determinata tenuto conto  anche
dello stato di effettiva necessita'. 
  4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi  e  gravissime  e'
attribuita una somma determinata, nell'ambito  del  limite  di  spesa
complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravita' delle
lesioni subite e tenuto conto dello stato  di  effettiva  necessita'.
All'attribuzione  delle  speciali  elargizioni  di  cui  al  presente
articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa  di  cui
al comma 1. 
  5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle  famiglie  delle
vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine: 
    a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto  al
quale  sia  stata  pronunciata  sentenza  anche  non  definitiva   di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili  del  matrimonio  e
del coniuge cui sia stata  addebitata  la  separazione  con  sentenza
passata in giudicato, e ai figli se a carico; 
    b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite  o  nel  caso  di
coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata  sentenza  anche  non
definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti  civili  del
matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la  separazione  con
sentenza passata in giudicato; 
    c) ai genitori; 
    d) a fratelli e sorelle se conviventi a carico; 
    e) a  conviventi  a  carico  negli  ultimi  tre  anni  precedenti
l'evento; 
    f) al convivente more uxorio. 
  6. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti  di
convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 3 e'  assegnata
al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorita'  previsto
per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5. 
  7. Le elargizioni di cui al comma 1 sono  corrisposte  con  decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri.  Le  medesime  elargizioni
sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in  aggiunta  ad
ogni altra  somma  cui  i  soggetti  beneficiari  abbiano  diritto  a
qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente. 
  8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  si  provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio)). 
                               Art. 6 
 
Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a
seguito del sisma del  maggio  2012  per  il  pagamento  di  tributi,
contributi previdenziali e assistenziali e premi per  l'assicurazione
                            obbligatoria 
 
  1. Il pagamento della rata dei  finanziamenti  contratti  ai  sensi
dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012,
n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e  3,  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in scadenza il 30 giugno 2016,  e'
differito per pari importo al 31  ottobre  2016.  I  pagamenti  delle
successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30  giugno  e
il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino
al 30 giugno 2020. 
  2. I commissari delegati  individuati  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  provvedono  alla
rideterminazione,  per  effetto  di  quanto  disposto  dal  comma  1,
dell'entita' dell'aiuto di Stato nell'ambito delle decisioni  C(2014)
2356 del 7 marzo 2014 e n. C (2015) 7802 del 13 novembre 2015 e  alla
verifica dell'assenza di sovra compensazioni  dei  danni  subiti  per
effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,  tenendo  conto
anche degli eventuali indennizzi  assicurativi,  rispetto  ai  limiti
previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final
e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012, 
  3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A.  e  l'Associazione  bancaria
italiana adeguano le convenzioni che regolano i finanziamenti di  cui
al comma 1, in coerenza  con  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo.  I  finanziamenti  contratti  ai  sensi  delle   rispettive
disposizioni normative, come modificati per  effetto  dell'attuazione
del presente articolo, sono assistiti dalle garanzie dello  Stato  di
cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati  ai
sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10  ottobre  2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012,
n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, e dell'articolo 6, commi 2 e  3,  del  decreto-legge  26  aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2013, n. 71, senza ulteriori formalita' e con i  medesimi  criteri  e
modalita' operative stabiliti nei predetti decreti, 
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma  1  si
provvede  a  valere  sulle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122, e successive  modificazioni,  intestata  al  Presidente
della  Regione  Emilia   Romagna,   ricorrendo   eventualmente   alla
ridefinizione   degli   interventi   programmati    nella    medesima
contabilita'   speciale.   A   tal   fine,    previa    comunicazione
dell'effettivo onere derivante dal comma 1, da effettuarsi  da  parte
di Cassa depositi e prestiti S.p.A.  al  commissario  delegato  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2016, le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di  cui  al  presente
comma, sono versate, nell'anno 2016, per  un  corrispondente  importo
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ad
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  ((4-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10 e 11  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  dall'articolo  3-bis   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e  dall'articolo  67-octies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  si  applicano,  ove  risulti
l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20
e 29 maggio 2012, alle imprese ricadenti nel comune  di  Offlaga,  in
provincia di Brescia. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4-ter. Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,
n. 208, dopo le parole: "del 20 e 29 maggio 2012"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", nonche' per gli scopi di  cui  alle  lettere  a),  b)  e
b-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6  giugno  2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.
122")). 
                             Art. 6-bis 
 
(( (Misure urgenti per la funzionalita' e il potenziamento del  Corpo
                 nazionale dei vigili del fuoco).)) 
 
  ((1.  Per  assicurare  la  piena   efficienza   organizzativa   del
dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, e' autorizzata,
in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 193 unita' per l'anno 2016  a
valere sulle facolta' assunzionali del 2017,  previste  dall'articolo
66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, con decorrenza dal 31
dicembre 2016, attingendo in parti uguali  alle  graduatorie  di  cui
all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.  In  caso  di
incapienza della graduatoria relativa alla procedura  selettiva,  per
titoli ed accertamento dell'idoneita' motoria,  indetta  con  decreto
ministeriale 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 72 dell'11 settembre 2007, si attinge dalla  sola
graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di  vigile  del
fuoco, indetto con decreto ministeriale 6 novembre  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 90 del 18  novembre
2008.  Le  residue  facolta'  assunzionali  relative  all'anno   2017
previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente
comma, possono essere utilizzate in data non anteriore al 15 dicembre
2017. Al relativo onere, pari ad euro  21.000  per  l'anno  2016,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77. 
  2. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e
di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  in  relazione
alla crescente richiesta  di  sicurezza  proveniente  dal  territorio
nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del  fuoco
del predetto Corpo e' incrementata di 400 unita'. Conseguentemente la
dotazione organica del ruolo  dei  vigili  del  fuoco,  di  cui  alla
tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  e
successive modificazioni, e'  incrementata  di  400  unita'.  Per  la
copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile  del
fuoco ai sensi del presente comma e' autorizzata l'assunzione  di  un
corrispondente numero di unita' mediante il ricorso, in parti uguali,
alle graduatorie di cui all'articolo 8 del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125; gli oneri derivanti dalla  presente  disposizione  sono
determinati nel limite massimo  complessivo  di  euro  5.203.860  per
l'anno 2016, di euro 15.611.579 per l'anno 2017 e di euro  16.023.022
a decorrere dall'anno 2018. Ai predetti oneri  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti  di   spesa   per   la
retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei  vigili
del  fuoco,  iscritti  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile". L'impiego
del personale  volontario,  ai  sensi  dell'articolo  9  del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  e  successive  modificazioni,  e'
disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro
25.871.841 per l'anno 2016, a euro 15.464.121 per  l'anno  2017  e  a
euro 15.052.678 a decorrere dall'anno 2018. 
  3. Al fine di potenziare  la  capacita'  di  intervento  del  Corpo
nazionale dei  vigili  del  fuoco,  garantendo  ottimali  livelli  di
protezione e  sicurezza  del  personale  operativo,  e'  autorizzata,
nell'ambito  della  missione  "Soccorso  civile"   dello   stato   di
previsione del Ministero dell'interno, la  spesa  complessiva  di  10
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal  2016  al  2018,  per
provvedere  all'ammodernamento  dei  mezzi  e  dei   dispositivi   di
protezione individuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  3,  pari  a  10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno)). 
                               Art. 7 
 
(( (Rideterminazione delle sanzioni per le citta'  metropolitane,  le
province e i comuni che non hanno rispettato il patto  di  stabilita'
                     interno nell'anno 2015).)) 
 
  ((1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a),  dell'articolo  31
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non
trova applicazione  nei  confronti  delle  province  e  delle  citta'
metropolitane delle regioni  a  statuto  ordinario  e  delle  regioni
siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di  stabilita'
interno nell'anno 2015. 
  2. Nel 2016, ai  comuni  che  non  hanno  rispettato  il  patto  di
stabilita' interno per l'anno 2015, la sanzione di cui  alla  lettera
a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge  12  novembre  2011,  n.
183,  e  successive  modificazioni,  ferme  restando   le   rimanenti
sanzioni, si applica nella misura del 30 per cento  della  differenza
tra il saldo obiettivo del 2015 e  il  saldo  finanziario  conseguito
nello stesso anno. 
  3. La sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni,  da
applicare nell'anno 2016 ai comuni che non hanno rispettato il  patto
di stabilita' interno per l'anno 2015, e' ridotta di un importo  pari
alla spesa per l'edilizia scolastica sostenuta  nel  corso  dell'anno
2015, purche' non gia' oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno.  A  tale
fine, i comuni che  non  hanno  rispettato  il  patto  di  stabilita'
interno nell'anno 2015 comunicano al Ministero dell'economia e  delle
finanze, mediante il sistema  web  della  Ragioneria  generale  dello
Stato, entro il termine perentorio di trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
spese sostenute nell'anno 2015 per l'edilizia scolastica. 
  4. La sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non
trova applicazione nei confronti dei comuni che non hanno  rispettato
il patto di stabilita' interno nell'anno 2015 e  che  nell'anno  2016
risultino estinti a seguito di fusione. 
  5. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
e successive modificazioni, dopo il quarto  periodo  e'  inserito  il
seguente:  "Con  riferimento  all'anno  2015,  nel  caso  in  cui  la
certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito del 31  marzo
e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, la sanzione di
cui al comma 26, lettera d), del presente  articolo  non  si  applica
purche' la certificazione sia stata  trasmessa  entro  il  30  aprile
2016")). 
                             Art. 7-bis 
 
  (( (Finanziamento delle funzioni fondamentali delle province).)) 
 
  ((1. Per l'anno 2016,  nel  rispetto  degli  equilibri  di  finanza
pubblica,  per  l'esercizio  delle  funzioni  fondamentali   di   cui
all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.  56,  e'  attribuito  un
contributo alle province delle regioni a statuto ordinario pari a  48
milioni di euro. Agli  oneri  derivanti  dal  periodo  precedente  si
provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2016 nel
Fondo per il federalismo amministrativo di  parte  corrente,  di  cui
alla legge 15 marzo 1997,  n.  59,  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,  limitatamente
all'anno 2016, le risorse di cui all'articolo  1,  comma  656,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono assegnate  alle  province  delle
regioni  a  statuto  ordinario  per   l'attivita'   di   manutenzione
straordinaria della relativa rete viaria. Al relativo onere,  pari  a
100  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite secondo  criteri
e  importi  da  definire  previa  intesa  in   sede   di   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro il 30 settembre 2016)). 
                               Art. 8 
 
 
Riparto del contributo  alla  finanza  pubblica  di  province  citta'
                            metropolitane 
 
  1. Al comma 418 dell'articolo l della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Fermo restando
per ciascun ente il versamento relativo all'anno  2015,  l'incremento
di 900 milioni di euro del predetto versamento a  carico  degli  enti
appartenenti alle regioni  a  statuto  ordinario  e'  ripartito,  per
l'anno 2016, per 650 milioni di euro a  carico  degli  enti  di  area
vasta e delle province montane  e,  per  la  restante  quota  di  250
milioni di euro, a carico delle  citta'  metropolitane  e  di  Reggio
Calabria.». 
  ((1-bis. Per l'anno 2016, l'ammontare della riduzione  della  spesa
corrente  che  ciascuna  provincia  e   citta'   metropolitana   deve
conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1,
comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e'  stabilito  negli
importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto. 
  1-ter. Per l'anno 2016, l'ammontare del contributo di cui al  comma
754 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di
ciascuna provincia e citta' metropolitana  delle  regioni  a  statuto
ordinario  e'  stabilito  negli  importi  indicati  nella  tabella  2
allegata al presente decreto. 
  1-quater. Per l'anno 2016, l'ammontare della quota del 66 per cento
del fondo di cui al comma 764 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia delle regioni a  statuto
ordinario  e'  stabilito  negli  importi  indicati  nella  tabella  3
allegata al presente decreto)). 
                               Art. 9 
 
 
Prospetto verifica pareggio di bilancio ((e  norme  sul  pareggio  di
               bilancio atte a favorire la crescita)). 
 
  1. Dopo il comma 712, dell'articolo  1,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, ((sono inseriti i seguenti)): «712-bis. Per l'anno 2016
le regioni, le  province  autonome,  le  citta'  metropolitane  e  le
province conseguono il saldo di cui al comma  710  solo  in  sede  di
rendiconto e non sono tenute all'adempimento di  cui  al  comma  712.
((712-ter. Per l'anno 2016,  nel  saldo  di  cui  al  comma  710  non
rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati
dagli  utilizzi  del  risultato  di  amministrazione  relativo   alla
gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015))». 
  ((1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo  13,  comma  1,  della
legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  relativamente  alla  comunicazione
delle variazioni di bilancio, non si applicano agli enti territoriali
e non territoriali. 
  1-ter. All'articolo 18, comma 2, della legge  23  giugno  2011,  n.
118, le parole: ", le relative variazioni" sono soppresse. 
  1-quater. All'articolo 24, comma  2,  del  decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 91,  le  parole:  ",  le  relative  variazioni"  sono
soppresse. 
  1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini  previsti  per
l'approvazione dei  bilanci  di  previsione,  dei  rendiconti  e  del
bilancio consolidato e  del  termine  di  trenta  giorni  dalla  loro
approvazione per l'invio dei relativi  dati  alla  banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce  del  piano
dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma  restando  per  gli
enti locali che non  rispettano  i  termini  per  l'approvazione  dei
bilanci  di  previsione  e  dei  rendiconti  la  procedura   prevista
dall'articolo 141 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo,  con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e  di
somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
stabilizzazione in atto, fino a  quando  non  abbiano  adempiuto.  E'
fatto  altresi'  divieto  di  stipulare  contratti  di  servizio  con
soggetti privati che si configurino come elusivi  della  disposizione
del precedente periodo. 
  1-sexies. La misura di cui al comma  1-quinquies  si  applica  alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano  in  caso  di
ritardo  oltre  il  30  aprile   nell'approvazione   preventiva   del
rendiconto da parte della Giunta, per consentire la parifica da parte
delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai  sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011,  n.  118;  essa  non  si  applica  in  caso  di  ritardo
nell'approvazione definitiva del rendiconto da parte del Consiglio. 
  1-septies. Per le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, la misura di cui al comma 1-quinquies si applica sia in caso
di  ritardo  nella  trasmissione  dei  dati  relativi  al  rendiconto
approvato dalla Giunta  per  consentire  la  parifica  delle  sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti, sia in caso di  ritardo
nella trasmissione dei dati relativi  al  rendiconto  definitivamente
approvato dal Consiglio. 
  1-octies.  La  prima  applicazione  dei  commi  da  1-quinquies   a
1-septies e' effettuata con riferimento  al  bilancio  di  previsione
2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio  consolidato  2016.  Alle
autonomie  speciali  e  ai  loro  enti  che  applicano   il   decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a decorrere dall'esercizio  2016,
la sanzione  per  il  ritardo  dell'invio  dei  bilanci  e  dei  dati
aggregati per voce del piano dei  conti  integrato  alla  banca  dati
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, decorre,  rispettivamente,  dall'esercizio  in
cui sono  tenuti  all'adozione  dei  nuovi  schemi  di  bilancio  con
funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato  e  del  piano  dei
conti integrato)). 
                             Art. 9-bis 
 
(( (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
2000, n. 267, in materia  di  approvazione  dei  bilanci  degli  enti
                 locali e delle loro variazioni). )) 
 
  ((1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 174, comma 1: 
      1) le parole: "ed alla relazione dell'organo di revisione" sono
soppresse; 
      2) dopo le parole: "entro il 15 novembre  di  ogni  anno"  sono
aggiunte le seguenti: "secondo quanto stabilito  dal  regolamento  di
contabilita'"; 
    b) all'articolo 175, comma 5-bis, dopo la lettera e) e'  aggiunta
la seguente: 
    "e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati  dello  stesso
programma all'interno della stessa missione"; 
    c) all'articolo 175,  comma  5-quater,  dopo  la  lettera  e)  e'
aggiunta la seguente: 
    "e-bis) in caso di variazioni di  esigibilita'  della  spesa,  le
variazioni  relative  a  stanziamenti  riferiti   a   operazioni   di
indebitamento gia' autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo
l'andamento della correlata spesa, e  le  variazioni  a  stanziamenti
correlati ai contributi a rendicontazione,  escluse  quelle  previste
dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
118.   Le   suddette   variazioni   di   bilancio   sono   comunicate
trimestralmente alla giunta". 
    2. All'articolo 51, comma 4, del decreto  legislativo  23  giugno
2011,  n.  118,  dopo  le  parole:  "dall'articolo  3,  comma  4,  di
competenza della giunta" sono inserite le  seguenti:  ",  nonche'  le
variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative
a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione
o  riferiti  a  operazioni  di  indebitamento  gia'   autorizzate   o
perfezionate,  contabilizzate  secondo  l'andamento  della  correlata
spesa, necessarie a seguito delle variazioni  di  esigibilita'  della
spesa stessa".)) 
                             Art. 9-ter 
 
(( (Attenuazione degli indennizzi  per  l'estinzione  anticipata  dei
                        mutui dei comuni). )) 
 
  ((1.  Al  fine  di  consentire  l'erogazione  di   contributi   per
l'estinzione anticipata, totale  o  parziale,  di  mutui  e  prestiti
obbligazionari da parte dei comuni,  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno, un  fondo  con  una  dotazione
iniziale di 14 milioni di euro per l'anno 2016 e  di  48  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. 
  2. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il  sistema  web
del Ministero dell'interno le proprie richieste entro il  31  ottobre
2016, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno  degli  anni
2017 e 2018, con  criteri  e  modalita'  stabiliti  con  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, da emanare entro il 30 settembre 2016. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 14 milioni di euro  per
l'anno 2016 e a 48 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2017  e
2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante riduzione del  fondo  di
cui all'articolo 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,
e, per ciascuno degli anni  2017  e  2018,  mediante  utilizzo  delle
risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte
corrente dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui
alla legge 15 marzo 1997, n. 59. 
  4. Per l'anno 2016, la dotazione del fondo di cui  al  comma  1  e'
ulteriormente incrementata, fino ad un massimo di 26 milioni di euro,
con le risorse rivenienti dall'applicazione ai comuni della  sanzione
di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre
2011, n. 183, e successive modificazioni, in caso di mancato rispetto
del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2015 accertato,  al
30 settembre 2016, ai sensi del medesimo articolo 31 della  legge  n.
183 del 2011, e a tal fine mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del Fondo di solidarieta' comunale di  cui  all'articolo
1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228)). 
                               Art. 10 
 
 
Attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni  dell'11  febbraio
                                2016 
 
  1. Per l'anno 2016, le risorse  derivanti  dall'applicazione  delle
decurtazioni di cui all'articolo 3 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 11 marzo  2013,  e  successive  modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno  2013,  sono
destinate, in  deroga  all'articolo  4,  terzo  comma,  del  medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo  2013,  ad
incrementare la dotazione per il medesimo anno  del  Fondo  nazionale
per il concorso finanziario dello Stato,  agli  oneri  del  trasporto
pubblico  locale,  anche  ferroviario,  nelle   regioni   a   statuto
ordinario, di cui all'articolo  16-bis  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600 euro, e  comunque  nei
limiti dello stanziamento iscritto in bilancio. 
  2. Dopo il comma 710 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e' inserito il seguente: 
  «710-bis. A decorrere dall'anno 2017, alle regioni  che  rispettano
il vincolo sul pareggio di  bilancio  di  cui  al  comma  710  e  che
conseguono un saldo finale di  cassa  non  negativo  fra  le  entrate
finali e le spese finali, sono assegnate con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 luglio di ciascun  anno  le
eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30
giugno ai sensi della lettera b), comma 723, del  presente  articolo.
Nell'esercizio 2016, alle regioni che nel  2015  hanno  rispettato  i
vincoli sul pareggio di bilancio di cui al comma 463 dell'articolo  1
della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  sono  assegnate  le  risorse
incassate ai sensi della lettera a) del  comma  474  dell'articolo  1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle  risorse  per
ciascuna regione e' determinato d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono  il  saldo  finale  di
cassa non negativo, trasmettono al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  le
informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo  di
cui al comma 710, e la  certificazione  dei  relativi  risultati,  in
termini di competenza e in termini di cassa,  secondo,  le  modalita'
previste dal decreto di cui al comma 720. Ai fini del saldo di  cassa
rileva l'anticipazione erogata  dalla  tesoreria  statale  nel  corso
dell'esercizio  per  il  finanziamento   della   sanita'   registrata
nell'apposita voce delle partite di giro,  al  netto  delle  relative
regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio.». 
  3. Dopo il comma 688 dell'articolo l, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e' inserito il seguente: 
  «688-bis. Anche per l'esercizio  2016,  per  le  sole  regioni  che
nell'anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestivita'
dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalita'  stabilite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  22  settembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  265  del  14  novembre
2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4,  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con un valore  inferiore  rispetto
ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, e  successive  modificazioni,  sono  valide  le
disposizioni di  cui  al  comma  2,  dell'articolo  40,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con  riferimento  alla  copertura
degli investimenti autorizzati.». 
  4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo  3,  comma  7,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  le  risorse  presenti  sui  conti
intestati alle regioni, riferiti sia alla gestione ordinaria che alla
gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla  gestione  della
liquidita' regionale. Il ricorso ad anticipazioni  di'  tesoreria  e'
consentito solo nel caso di carenza globale di fondi. 
  5. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
  «9-bis.  Gli  enti  pubblici  strumentali  delle  regioni   possono
contrarre  anticipazioni  unicamente  allo  scopo   di   fronteggiare
temporanee deficienze di cassa, per un importo non  eccedente  il  10
per cento dell'ammontare  complessivo  delle  entrate  di  competenza
derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti  dalla
regione.». 
  6.  All'articolo  9  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  il
comma 9-bis e' abrogato e il comma 9-quater si  applica  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  7. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma
2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a  titolo
di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA  e
fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via
esclusiva al pagamento  della  tassa  automobilistica  regionale;  e'
configurabile la responsabilita' solidale della societa'  di  leasing
solo nella particolare ipotesi in cui  questa  abbia  provveduto,  in
base alle modalita'  stabilite  dall'ente  competente,  al  pagamento
cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle  tasse  dovute  per  i
periodi  compresi   nella   durata   del   contratto   di   locazione
finanziaria.». 
                             Art. 10-bis 
 
(( (Modifica all'articolo 7 della legge 5 giugno  2003,  n.  131,  in
materia di pareri della Corte dei conti  alle  regioni  e  agli  enti
                             locali). )) 
 
  ((1. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Richieste  di  parere  nella
medesima materia possono essere  rivolte  direttamente  alla  Sezione
delle  autonomie  della  Corte  dei  conti:  per  le  Regioni,  dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza
dei Presidenti delle Assemblee  legislative  delle  Regioni  e  delle
Province  autonome;  per  i  Comuni,  le   Province   e   le   Citta'
metropolitane,   dalle    rispettive    componenti    rappresentative
nell'ambito della Conferenza unificata")). 
                               Art. 11 
 
 
                          Regione Siciliana 
 
  1. In attuazione dell'accordo fra il Governo e la Regione Siciliana
sottoscritto in data 20 giugno  2016,  nelle  more  dell'approvazione
delle modifiche da apportare a decorrere dall'anno 2016 alle norme di
attuazione  dello  statuto  della   Regione   Siciliana,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 685, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,
viene assegnato alla Regione Siciliana, a  titolo  di  acconto  sulla
compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2016, un
importo pari a 5,61 decimi dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito  maturato  nel
territorio  regionale,  al  netto  degli  importi   attribuiti,   per
compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in  applicazione
della legislazione vigente, mediante attribuzione  diretta  da  parte
della struttura di gestione, individuata  dal  decreto  del  Ministro
delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare  sul  sottoconto
infruttifero della contabilita' speciale di tesoreria unica intestata
alla regione medesima -  gestione  ordinaria -  e  aperta  presso  la
tesoreria statale. 
  2. All'onere di cui al comma 1 per l'anno 2017, in termini di saldo
netto da finanziare, al fine di garantire  la  regolazione  contabile
delle somme accertate sul bilancio dello Stato nel 2016 e non versate
per  effetto  del  comma  1,  si  provvede  mediante   corrispondente
versamento all'entrata dei bilancio dello Stato delle somme  giacenti
sulla contabilita' speciale di cui  all'articolo  45,  comma  2,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalita' di
cui al medesimo articolo. 
  3.  Per  assicurare  la  neutralita'  sul  saldo  di  cassa   delle
amministrazioni pubbliche, nel 2016 la regione non puo' utilizzare le
risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla  contabilita'
speciale di cui al medesimo comma 1, se  non,  in  carenza  di  altra
liquidita' disponibile, per  far  fronte  ad  esigenze  indifferibili
legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente  e
delle  rate  di  ammortamento  di  mutui  che  scadono  nel  medesimo
esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito
riveniente dalle entrate devolute. 
  4.  Ai  fini  della  neutralita'  sull'indebitamento  netto   delle
pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce  un  saldo
positivo, secondo le modalita' di  cui  all'articolo  1,  comma  710,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016  pari  ad  euro
227.879.000. In caso di inadempienza della Regione  Siciliana,  anche
ai fini del comma 3, si applicano le sanzioni di  cui  al  comma  723
dell'articolo  1  della  citata  legge  n.  208/2015.  Alla   Regione
Siciliana non si applicano le disposizioni in  materia  di  patto  di
stabilita' interno in contrasto con il presente comma. 
                               Art. 12 
 
 
                        Regione Valle d'Aosta 
 
  1. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015
tra  il  Presidente  della  Regione  Valle  d'Aosta  e  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, a parziale compensazione della perdita
di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla Regione Valle
d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma
1, lettere a) e  b),  della  legge  26  novembre  1981,  n.  690,  e'
attribuito alla medesima regione l'importo  di  70  milioni  di  euro
nell'anno 2016. Conseguentemente, per l'anno 2016, il limite di spesa
di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, e' incrementato di 70 milioni. 
                               Art. 13 
 
 
                      Proroga termini contenuti 
            nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 
 
  1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale,  al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo  2,  al  comma  1,  la  parola:  «2017»,  ovunque
ricorra, e' sostituita dalla seguente: «2018»; 
    b) all'articolo 4: 
      1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni  dal  2011  al  2017»  e  le
parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle  seguenti:
«A decorrere dall'anno 2018»; 
      2) al comma 3, le parole: «A  decorrere  dall'anno  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»; 
    c) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, le parole: «A  decorrere  dall'anno  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»; 
      2) al comma 2, le parole: «  entro  il  31  luglio  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2017»; 
    d) all'articolo 15,  ai  commi  1  e  5,  la  parola:  «2017»  e'
sostituita dalla seguente: «2018». 
                             Art. 13-bis 
 
 
                  (( (Dilazione del pagamento). )) 
 
  ((1. Il  debitore  decaduto  alla  data  del  1°  luglio  2016  dal
beneficio della rateazione prevista dall'articolo 19, commi 1,  1-bis
e  1-quinquies,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, concessa in data antecedente o  successiva  a
quella di entrata in vigore  del  decreto  legislativo  24  settembre
2015, n. 159,  puo'  nuovamente  rateizzare  l'importo,  sino  ad  un
massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con  un  numero
di rate superiore a 72  gia'  precedentemente  approvati,  anche  se,
all'atto della presentazione della richiesta, le  rate  scadute  alla
stessa data non siano state integralmente saldate. La nuova richiesta
di rateazione deve essere presentata,  a  pena  di  decadenza,  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente   decreto.   Si   applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1-quater e
4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602. Si decade dalla rateazione di cui al presente comma  al  mancato
pagamento di due rate, anche non consecutive. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
applicano anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in  data
antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo  24
settembre 2015, n. 159. 
  3. Il debitore decaduto in data successiva al  15  ottobre  2015  e
fino alla data del 1° luglio 2016  dai  piani  di  rateazione,  nelle
ipotesi  di  definizione  degli  accertamenti  di  cui   al   decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o di  omessa  impugnazione  degli
stessi, puo' ottenere, a semplice richiesta, da presentare, a pena di
decadenza, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, la concessione di un
nuovo piano di rateazione  anche  se,  all'atto  della  presentazione
della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state
saldate. 
  4. All'articolo 19, comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni, le parole: "di importo superiore a cinquantamila euro"
sono sostituite  dalle  seguenti:  "di  importo  superiore  a  60.000
euro".)) 
                             Art. 13-ter 
 
 
(( (Riduzione dell'addizionale comunale sui diritti  di  imbarco  per
                          l'anno 2016). )) 
 
  ((1. Al fine di sostenere le prospettive di  crescita  del  settore
aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri,  l'applicazione
dell'incremento dell'addizionale  comunale  sui  diritti  di  imbarco
stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del  decreto-legge  23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 9, e' sospesa dal 1° settembre al 31 dicembre 2016. 
  2. All'onere derivante dal comma  1,  pari  complessivamente  a  60
milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per 25 milioni di  euro
per l'anno 2016, mediante versamento all'entrata del  bilancio  dello
Stato di una quota corrispondente dell'avanzo di amministrazione  del
Fondo di solidarieta' per  il  settore  del  trasporto  aereo  e  del
sistema aeroportuale, di cui all'articolo 1-ter del  decreto-legge  5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
dicembre 2004, n. 291, e, per 35 milioni di  euro  per  l'anno  2016,
mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Alla  compensazione  in  termini  di
indebitamento netto per  25  milioni  di  euro  per  l'anno  2016  si
provvede mediante riduzione del  Fondo  per  la  compensazione  degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  3. Al ristoro delle minori entrate  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS) provvede il Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali, nel cui stato di previsione e' iscritto  l'importo
di 60 milioni di euro per l'anno 2016. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. Per l'anno 2019, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di
cui all'articolo 6-quater, comma  2,  del  decreto-legge  31  gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, e' incrementata di 0,32 euro. Il gettito addizionale derivante
dal predetto incremento e' acquisito a patrimonio netto dal Fondo  di
solidarieta' per  il  settore  del  trasporto  aereo  e  del  sistema
aeroportuale, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge  5  ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  dicembre
2004, n. 291. 
  6. L'incremento di cui al comma 5 potra'  essere  rideterminato  in
riduzione,  tenuto  conto  dell'andamento  delle  entrate   e   delle
prestazioni del Fondo di solidarieta' per il  settore  del  trasporto
aereo e del sistema aeroportuale. A tal fine,  l'INPS,  per  ciascuno
degli esercizi 2016, 2017 e  2018,  trasmette,  entro  il  31  luglio
dell'anno successivo, al Ministero dell'economia e delle finanze e al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  una   relazione
contenente l'aggiornamento della situazione economico-finanziaria del
predetto Fondo sul periodo di otto anni individuato dall'articolo 35,
comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)). 
                               Art. 14 
 
 
         Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria 
 
  1. Ai comuni ((, alle province e alle  citta'  metropolitane))  che
hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1°  settembre
2011 e sino al 31 maggio 2016 e  che  hanno  aderito  alla  procedura
semplificata prevista dall'articolo 258 del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  attribuita,  previa
apposita  istanza  dell'ente   interessato,   un'anticipazione   fino
all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa  attiva
della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti  ammessi  con
le  modalita'  di  cui  all'anzidetto  articolo   258,   nei   limiti
dell'anticipazione erogata. Parimenti ai comuni ((, alle  province  e
alle  citta'  metropolitane))  che  hanno  deliberato   il   dissesto
finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre  2019
e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato
articolo 258, e' attribuita, previa  istanza  dell'ente  interessato,
un'anticipazione sino all'importo massimo annuo  di  150  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento
della massa attiva della gestione liquidatoria per il  pagamento  dei
debiti ammessi con le modalita' di cui  all'anzidetto  articolo  258,
nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione e'  ripartita,
nei limiti  della  massa  passiva  censita,  in  base  ad  una  quota
pro-capite determinata tenendo  conto  della  popolazione  residente,
calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla  dichiarazione
di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat,  ed  e'  concessa  con
decreto annuale non  regolamentare  del  Ministero  dell'interno  nel
limite di 150 milioni di  euro  per  ciascun  anno,  a  valere  sulla
dotazione del fondo di rotazione  di  cui  all'articolo  243-ter  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267.
L'importo attribuito e' erogato all'ente locale il quale e' tenuta  a
metterlo a disposizione  dell'organo  straordinario  di  liquidazione
entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione  provvede
al  pagamento  dei  debiti  ammessi,  nei  limiti  dell'anticipazione
erogata, entro novanta giorni dalla disponibilita' delle risorse.  La
restituzione  dell'anticipazione  e'   effettuata,   con   piano   di
ammortamento a rate costanti,  comprensive  degli  interessi,  in  un
periodo massimo di venti anni  a  decorrere  dall'anno  successivo  a
quello  in  cui  e'  erogata  la  medesima  anticipazione,   mediante
operazione di girofondi sull'apposita contabilita' speciale intestata
al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse  da  applicare  alle
suddette anticipazioni sara' determinato sulla base del rendimento di
mercato dei Buoni  poliennali  del  tesoro  a  5  anni  in  corso  di
emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare
e pubblicare sul sito internet del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro  i  termini
previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque
titolo dovute dal Ministero  dell'interno,  con  relativo  versamento
sulla predetta contabilita' speciale. Per  quanto  non  previsto  nel
presente comma si applica il decreto  del  Ministro  dell'interno  11
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  33  dell'8  febbraio  2013,  adottato   in   attuazione
dell'articolo 243-ter, comma 2, del  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267. 
  ((1-bis. Per le  province  e  le  citta'  metropolitane,  l'importo
massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 e' fissato  in  20  euro
per abitante. 
  1-ter. All'articolo 259, comma 1-ter, secondo  periodo,  del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  le
parole:  "quattro  anni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "cinque
anni")). 
                               Art. 15 
 
 
                   Piano riequilibrio finanziario 
 
  1. All'articolo l della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma  714,
((al primo periodo, le parole: "del 2013 o del 2014" sono  sostituite
dalle seguenti: "degli  anni  dal  2013  al  2015"  e,  al))  secondo
periodo, le parole «sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge» sono sostituite  dalle  seguenti:  «il  30  settembre
2016». 
  2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  dopo  il
comma 714 e' aggiunto il seguente: 
  «714-bis. Gli  enti  locali  che  hanno  presentato  il  piano  di'
riequilibrio  finanziario   pluriennale   o   ne   hanno   conseguito
l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con  delibera  da  adottarsi  dal
Consiglio dell'ente entro la data  del  30  settembre  2016,  possono
provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando
la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7  dell'articolo
243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per  tenere
conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato  o
dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli  188  e  194
del decreto  legislativo  n.  267  del  2000.  Dalla  adozione  della
delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3  e  4
dell'articolo 243-bis del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.». 
                             Art. 15-bis 
 
 
        (( (Norme relative alla disciplina del dissesto). )) 
 
  ((1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 256, comma 12, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo:  "Tra  le  misure  straordinarie  e'  data  la  possibilita'
all'ente  di  aderire  alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale prevista dall'articolo 243-bis"; 
    b) all'articolo 258, comma 3,  dopo  le  parole:  "puo'  definire
transattivamente le pretese dei relativi creditori," sono inserite le
seguenti: "ivi compreso l'erario,")). 
                               Art. 16 
 
 
              ((Disposizioni in materia di personale)) 
 
  1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
la lettera a) e' abrogata. 
  ((1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28  dicembre  2015,
n. 208, dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Ferme
restando le facolta' assunzionali  previste  dall'articolo  1,  comma
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno
2015 non erano sottoposti alla disciplina  del  patto  di  stabilita'
interno,  qualora  il   rapporto   dipendenti-popolazione   dell'anno
precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per
classe demografica, come definito triennalmente con  il  decreto  del
Ministro dell'interno di cui all'articolo 263,  comma  2,  del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  la
percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata  al  75  per
cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti". 
  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, nelle  regioni  in  cui  sia  stato
ricollocato il 90  per  cento  del  personale  soprannumerario  delle
province, i comuni e le citta' metropolitane  possono  riattivare  le
procedure di mobilita'. 
  1-quater. All'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "Sono in
ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal  presente  comma  le
spese sostenute per  le  assunzioni  a  tempo  determinato  ai  sensi
dell'articolo 110, comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267". 
  1-quinquies. All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole: "che abbiano un rapporto tra  spesa
di personale e  spesa  corrente  inferiore  al  30  per  cento"  sono
soppresse)). 
                               Art. 17 
 
 
                  Personale insegnante ed educativo 
 
  Dopo il comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, sono aggiunti i seguenti: 
  «228-bis. Per garantire la continuita' e assicurare la qualita' del
servizio educativo nelle scuole  dell'infanzia  e  negli  asili  nido
degli enti locali, in analogia con quanto  disposto  dalla  legge  13
luglio 2015, n.  107,  per  il  sistema  nazionale  di  istruzione  e
formazione, i comuni possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018,
ad  un  piano  triennale  straordinario   di   assunzioni   a   tempo
indeterminato di personale insegnante  ed  educativo  necessario  per
consentire il mantenimento dei  livelli  di  offerta  formativa,  nei
limiti delle disponibilita' di organico e della  spesa  di  personale
sostenuta per assicurare i relativi  servizi  nell'anno  educativo  e
scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi  del
saldo non negativo, in termini di competenza, tra  le  entrate  e  le
spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale. 
  228-ter. Al fine di ridurre  il  ricorso  ai  contratti  a  termine
nell'ambito  delle  scuole  dell'infanzia  e  degli  asili   nido   e
valorizzare la professionalita' acquisita dal personale  educativo  e
scolastico impiegato  nello  svolgimento  dei  predetti  servizi  con
rapporto di lavoro a  tempo  determinato,  i  comuni  possono,  ((nel
triennio  scolastico  2016-2019)),  assumere  personale  inserito  in
proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo  4,  comma
6,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione
dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
all'articolo 3, comma 90, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
nonche' personale inserito in altre proprie  graduatorie  definite  a
seguito di prove selettive per titoli ed  esami.  Fermo  restando  il
rispetto degli obiettivi  dei  saldo  non  negativo,  in  termini  di
competenza, tra  le  entrate  e  le  spese  finali,  e  le  norme  di
contenimento  della   spesa   di   personale,   qualora   le   stesse
amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di  personale  di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni, riferita a contratti di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato  sottoscritti  con  il   personale   destinatario   delle
assunzioni  di  cui  al  primo  periodo  del   presente   comma,   le
corrispondenti risorse, in misura non superiore  all'ammontare  medio
relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per
assunzioni a tempo indeterminato volte al  superamento  dei  medesimi
contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione  di  tale
valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo  9,  comma  28.
Per le finalita' del comma 228-bis e del  presente  comma,  i  comuni
possono, altresi', avviare nuove procedure selettive  per  titoli  ed
esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo  indeterminato,
riservate al personale insegnante ed educativo, che  abbia  maturato,
alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  tre  anni  di
servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione  che  indice
le procedure di reclutamento, nel limite massimo  del  cinquanta  per
cento delle facolta' di assunzione definite nel piano  triennale  del
comma 228-bis, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle
graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della spesa  di  cui
all'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge  n.  78  del  2010.  Le
graduatorie compilate in esito alle procedure  selettive  di  cui  al
precedente periodo sono composte da un numero di' soggetti  pari,  al
massimo, al numero  dei  posti  per  i  quali  queste  sono  bandite,
maggiorato del 10 per  cento.  Nelle  more  del  completamento  delle
procedure di cui al  presente  comma,  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni previste dall'articolo 29,  comma  2,  lettera  c),  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e  comunque  non  oltre  il
((31 dicembre 2019)). 
  ((228-quater. Nei tempi stabiliti dal comma 228-ter e comunque  non
oltre il 31 dicembre 2019, gli enti locali e  le  istituzioni  locali
possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa,  esperire
procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze
professionali maturate all'interno dei medesimi  enti  e  istituzioni
locali  che  gestiscono  servizi  per  l'infanzia.  Gli  enti  e   le
istituzioni di cui al periodo  precedente  possono  valorizzare  tali
esperienze  prevedendo,  anche  contestualmente,  la  proroga   delle
graduatorie vigenti per un massimo di  tre  anni  a  partire  dal  1°
settembre 2016 e il superamento della fase  preselettiva  per  coloro
che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno  centocinquanta
giorni di lavoro nell'amministrazione che  bandisce  il  concorso  ai
sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, e in applicazione dell'articolo 1, comma  558,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, comma 90,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  228-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter si
applicano anche ai comuni  che  non  hanno  rispettato  il  patto  di
stabilita' interno nell'anno 2015))». 
                               Art. 18 
 
 
                  Servizio riscossione enti locali 
 
  1. Nelle more del riordino della disciplina della  riscossione,  al
fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti  locali  senza
soluzione  di  continuita',  all'articolo  10,   comma   2-ter,   del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30  giugno  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». 
  ((1-bis. Ai gestori di servizi di trasporto  pubblico  regionale  e
locale e' consentito il ricorso alla  riscossione  coattiva  mediante
ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di  irregolarita'  di
viaggio  accertate  a  carico  degli  utenti   e   dalla   successiva
irrogazione delle previste sanzioni)). 
                               Art. 19 
 
 
       Copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d'Aosta 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e  12  del
presente decreto, pari complessivamente a  90  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2017
al 2019, si provvede: 
    a) quanto  a  90  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11  del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59; 
    b) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2017
al 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,  come
rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11  del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente decreto. 

Capo II

Norme in materia di spesa sanitaria

                               Art. 20 
 
 
                     Tempestivita' nei pagamenti 
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. A decorrere dall'anno 2017: 
    a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard  di  cui
al comma 1 avviene entro il 15 febbraio dell'anno di  riferimento  ed
e' aggiornata ove lo richieda l'eventuale ridefinizione  del  livello
del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale; 
    b) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma  l  entro
il predetto termine,  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi
entro  il  15  marzo  dell'anno  di  riferimento,  si  provvede  alla
determinazione  dei  costi  e  dei   fabbisogni   standard   in   via
provvisoria, facendosi  riferimento  alla  proposta  di  riparto  del
Ministero della salute presentata  in  Conferenza  Stato-regioni,  ed
assegnando alle singole regioni il valore regionale individuato nella
medesima proposta, al netto dello 0,5  per  cento.  Con  il  medesimo
decreto si provvede all'assegnazione alle regioni del  95  per  cento
del finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale; 
    c)  in   conseguenza   del   perfezionamento   del   decreto   di
determinazione provvisoria dei costi e  dei  fabbisogni  standard  il
Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad  erogare
alle regioni: 
      1) le risorse ivi previste a titolo di finanziamento indistinto
nelle percentuali di cui all'articolo 2, comma 68, lettera b),  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
      2) le risorse ivi previste  a  titolo  di  obiettivi  di  piano
sanitario   nazionale   nelle   percentuali    d'acconto    stabilite
dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    d) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma  1  entro
il 30 settembre dell'anno di riferimento, con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, e' adottata la determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard in via definitiva; 
    e) la  determinazione  definitiva  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard non puo' comportare per la singola regione  un  livello  del
finanziamento inferiore al livello individuato in via provvisoria con
il  richiamato   decreto   interministeriale,   ferma   restando   la
rideterminazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard,  e  delle
relative erogazioni in termini  di  cassa,  eventualmente  dovuta  ad
aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del  Servizio
sanitario nazionale.»; 
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente; 
  «5-bis. A decorrere dall'anno 2016 il  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie,  indica  le  cinque
regioni di cui al comma 5 entro il termine del 15 settembre dell'anno
precedente a quello di  riferimento  e  la  Conferenza  Stato-Regioni
individua le tre regioni di riferimento di cui al  medesimo  comma  5
entro il termine del 30 settembre dell'anno precedente  a  quello  di
riferimento. Qualora non sia raggiunta  l'intesa  sulle  tre  regioni
entro il predetto termine, le stesse sono automaticamente individuate
nelle prime tre.»; 
    c) al comma 7 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «A
decorrere dall'anno  2016,  qualora  non  siano  disponibili  i  dati
previsti dal primo e dal secondo periodo del presente comma in  tempo
utile a garantire il rispetto del termine di cui al comma  5-bis,  la
determinazione dei costi  e  dei  fabbisogni  standard  regionali  e'
effettuata individuando le regioni in equilibrio e i pesi sulla  base
rispettivamente dei risultati e dei valori ultimi disponibili.». 
  2. Nelle more del perfezionamento dei decreti  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri   di   determinazione   delle   quote   di
compartecipazione all'IVA delle Regioni, ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,  in  deroga
all'articolo 77-quater, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, nella legge  6  agosto  2008,  n.
133, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato
nell'esercizio  2016  ad  erogare  alle  regioni,  nei  limiti  delle
disponibilita' di cassa per il medesimo esercizio 2016, le  quote  di
compartecipazione all'IVA  relative  al  finanziamento  del  Servizio
sanitario nazionale degli esercizi 2014 e 2015 la cui erogazione  non
sia condizionata dalla verifica positiva  di  adempimenti  regionali.
Sono  autorizzati,  in  sede  di  conguaglio,   eventuali   necessari
recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per
gli esercizi successivi. 
  ((2-bis. Ai  fini  dell'effettiva  razionalizzazione  ed  efficacia
della spesa sanitaria, il programma di informatizzazione del Servizio
sanitario nazionale previsto dall'articolo 15 del Patto per la salute
per gli anni 2014-2016  e'  attuato  entro  le  scadenze  programmate
dall'Agenda  digitale,  con  particolare  riferimento  al   fascicolo
sanitario    elettronico,     alle     ricette     digitali,     alla
dematerializzazione  di  referti   e   cartelle   cliniche   e   alle
prenotazioni e ai pagamenti on line)). 
                               Art. 21 
 
Misure di governo  della  spesa  farmaceutica  e  di  efficientamento
dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco 
 
  1.  In  considerazione  della  rilevanza  strategica  del   settore
farmaceutico, ai fini degli obiettivi di politica  industriale  e  di
innovazione del Paese, e del contributo fornito dal predetto  settore
agli obiettivi di salute,  nell'ambito  dell'erogazione  dei  Livelli
essenziali    di    assistenza,    nonche'    dell'evoluzione     che
contraddistingue tale  settore,  in  relazione  all'esigenza  di  una
revisione, da compiersi entro  il  31  dicembre  2016,  del  relativo
sistema di governo in  coerenza  con  l'Intesa  sancita  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trenta e di Bolzano  il  2  luglio  2015,  fermi
restando gli equilibri di finanza pubblica  previsti  a  legislazione
vigente, alle  procedure  di  ripiano  della  spesa  farmaceutica  si
applicano i commi da 2 a 23. 
  2. Al fine di garantire il  rispetto  degli  equilibri  di  finanza
pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed
ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015,  l'Agenzia  italiana  del
farmaco (AIFA), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, pubblica sul  proprio  sito  Internet  l'elenco
contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano per ciascuno  degli
anni 2013, 2014, 2015, da parte delle aziende farmaceutiche  titolari
di  autorizzazione  all'immissione  in  commercio,   provvisoriamente
determinati  sulla  base  dei   flussi   informativi   utilizzati   a
legislazione vigente di cui al comma 4, lettere  a)  e  b).  Entro  i
successivi quindici giorni,  le  aziende  farmaceutiche  titolari  di
autorizzazione    all'immissione    in    commercio     corrispondono
provvisoriamente al Fondo di cui al comma 23 la quota  di  ripiano  a
proprio carico per ciascuno degli anni 2013, 2014 nella misura del 90
per  cento  e  per  l'anno  2015  nella  misura  dell'80  per   cento
dell'importo risultante dall'elenco di  cui  al  precedente  periodo,
salvo il successivo conguaglio di cui al comma 8. 
  3. L'AIFA procede all'adozione  delle  determinazioni  inerenti  al
ripiano definitivo degli sfondamenti dei tetti di spesa  farmaceutica
per gli anni 2013, 2014 e 2015, secondo le modalita' di cui ai  commi
seguenti. 
  4. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'AIFA provvede, con modalita'  concordate  con  il
Ministero  della  salute,  a  dare  accesso  completo  alle   aziende
farmaceutiche,  per  i   medicinali   di   cui   sono   titolari   di
autorizzazione  all'immissione  in  commercio  (AIC),  nonche'   alle
aziende della filiera distributiva e alle  relative  associazioni  di
categoria, limitatamente all'assistenza  farmaceutica  convenzionata,
dei seguenti dati riferiti agli  anni  2012,  2013,  2014  e  2015  e
aggregati per singola AIC, per mese, per Regione e, con  riguardo  ai
dati della distribuzione diretta e  per  conto  di  fascia  «A»,  per
azienda sanitaria: 
    a) con riferimento alla spesa farmaceutica territoriale,  i  dati
contenuti nel flusso OsMed,  istituito  ai  sensi  dell'articolo  68,
comma  9,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  e  successive
modificazioni; per la distribuzione diretta e per conto, i  dati  per
le  confezioni   classificate   in   classe   «A»   ai   fini   della
rimborsabilita' relativi al flusso informativo di cui al decreto  del
Ministro della salute  31  luglio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, e successive modificazioni,  nel
rispetto dei  codici  di  deontologia  e  di  buona  condotta  per  i
trattamenti di dati personali per scopi statistici o scientifici,  di
cui agli allegati A3 e A4 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196; 
    b) con riferimento alla spesa farmaceutica  ospedaliera,  i  dati
del Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero  della  salute,
ai sensi del decreto  dei  Ministro  della  salute  15  luglio  2004,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  4  gennaio  2005,
comprensivi del mittente  e  dei  destinatario  delle  forniture  dei
medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.  Se  sussistono
dati incompleti in ordine al valore economico delle movimentazioni, o
di parte  delle  stesse,  ne  viene  data  evidenza,  ai  fini  delle
procedure di rettifica di cui al comma 5. 
  5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
4, le aziende farmaceutiche interessate e, con riferimento alla spesa
farmaceutica convenzionata, le  aziende  della  filiera  distributiva
interessate e le relative associazioni di categoria, fermo  l'obbligo
di versamento di cui al comma 2, possono chiedere  la  rettifica  dei
dati, previa trasmissione  all'AIFA,  esclusivamente  a  mezzo  posta
elettronica   certificata   (PEC)    di    adeguata    documentazione
giustificativa. ((L'istanza  di  rettifica  e'  pubblicata  nei  siti
internet istituzionali della regione interessata  e  dell'AIFA)).  La
separazione della spesa imputabile al costo  dei  farmaci  da  quella
imputabile al costo dei servizi  eventualmente  connessi  ai  farmaci
stessi deve  essere  dimostrata  esclusivamente  tramite  istanza  di
rettifica. 
  6. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
5, ((dopo avere effettuato le opportune verifiche,)) l'AIFA approva e
pubblica, con determina del direttore generale,  tenuto  conto  delle
istanze di rettifica formulate dalle aziende, il documento recante il
monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per
gli anni 2013, 2014 e 2015, che  accerti  il  superamento  del  tetto
della  spesa  farmaceutica  territoriale  e  del  tetto  della  spesa
farmaceutica ospedaliera, secondo quanto disposto  dall'articolo  15,
commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  e  fatto  salvo
quanto previsto all'articolo 1, comma 569, della  legge  28  dicembre
2015, n. 208. Il predetto documento e' trasmesso da AIFA al Ministero
della salute, al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Balzano. 
  7. L'AIFA assegna a ciascun titolare di  AIC,  rispettivamente  per
gli anni 2013, 2014 e 2015, la quota, riferita a tutti i prodotti  di
ciascun titolare  di  AIC,  quale  base  di  calcolo  ai  fini  della
determinazione del ripiano del  superamento  del  tetto  della  spesa
farmaceutica  ospedaliera  e  del  tetto  della  spesa   farmaceutica
territoriale, individuati ai sensi del comma 6. La quota per gli anni
2013, 2014 e 2015 e' individuata sulla base dei dati  del  consuntivo
del  fatturato  dell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento  di
ciascuna azienda farmaceutica, aumentata o diminuita della variazione
percentuale tra il valore del tetto di spesa  farmaceutica  dell'anno
di attribuzione della quota e la spesa  farmaceutica  risultante  dal
documento di monitoraggio dell'anno precedente, tenendo  conto  delle
risorse  incrementali  rese  disponibili  dalla  riduzione  di  spesa
complessiva prevista per effetto  delle  decadenze  di  brevetto  che
avvengono nell'anno per il quale e' effettuata  l'attribuzione  della
quota di cui al primo periodo. A tal fine, si considerano i fatturati
a prezzi ex fabrica, al lordo dell'IVA e al lordo della riduzione  di
prezzo di cui alla determinazione AIFA 30 dicembre  2005,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3  gennaio  2006,  o  a  prezzi  di
aggiudicazione in caso di acquisti da parte delle strutture sanitarie
pubbliche. La  suddetta  quota  e'  proporzionalmente  ridotta  delle
risorse complessivamente attribuite per i farmaci  innovativi  e  del
fondo di garanzia previsti dall'articolo 15, comma 8, lettera b), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  e  dall'articolo  5,  comma  2,
lettera a), del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. 
  8. Entro il 15 settembre  2016,  il  direttore  generale  dell'AIFA
adotta, con riferimento agli anni 2013, 2014  e  2015,  la  determina
avente ad oggetto il ripiano definitivo  a  carico  di  ogni  singola
azienda titolare di AIC,  calcolato  in  proporzione  al  superamento
della quota a loro assegnata con le modalita'  del  comma  7.  L'AIFA
determina contestualmente, per ciascuna azienda  titolare  di  AIC  e
regione e provincia autonoma, il differenziale tra quanto versato  ai
sensi del comma 2 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del
presente comma nella misura del 100 per cento  sulla  base  dei  dati
accertati. Entro il successivo 15 ottobre le aziende titolari di  AIC
versano il differenziale negativo al Fondo di cui al comma 23  ovvero
ricevono il differenziale positivo dal medesimo Fondo. 
  9. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del  comma
5, i  dati  risultanti  dall'elenco  di  cui  al  comma  2  divengono
definitivi e l'importo corrisposto nella misura del 90 per cento  per
gli anni 2013 e 2014 e 80 per cento per l'anno 2015 prevista al comma
2, viene  trattenuto  a  titolo  definitivo,  senza  possibilita'  di
ulteriori  pretese  delle  regioni  e  delle  province  autonome  ne'
conguaglio. 
  10. Con l'elenco di cui al comma 2, l'AIFA  elabora,  altresi',  il
calcolo  della  quota  del  superamento   del   tetto   della   spesa
farmaceutica territoriale a carico  della  filiera  distributiva,  In
caso di variazione positiva  del  fatturato  per  medicinali  di  cui
all'articolo 8, comma 10, lettera a), della ((legge 24 dicembre 1993,
n. 537)), erogati  in  regime  di  assistenza  convenzionale,  l'AIFA
determina il ripiano a carico della  filiera  distributiva  calcolato
incrementando lo sconto dello 0,64 per cento a beneficio del  Sevizio
sanitario nazionale al fine di assicurare  il  recupero  del  90  per
cento di detta variazione, con riferimento ((all'anno 2013)) e  nella
misura dell'80 per cento con riferimento all'anno 2015, 
  11. Con la determina di cui al comma 8, l'AIFA  elabora,  altresi',
il calcolo della quota definitiva del  superamento  del  tetto  della
spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera  distributiva.
L'AIFA determina contestualmente l'eventuale differenziale di  sconto
tra  quanto  previsto  al  comma  10  e  quanto  determinato  in  via
definitiva ai sensi del presente comma, procedendo  alla  conseguente
variazione dello sconto, fatto salvo quanto previsto al comma 12. 
  12. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma
5, i  dati  risultanti  dall'elenco  di  cui  al  comma  2  divengono
definitivi e l'incremento di  sconto  determinato  nella  misura  ivi
prevista viene effettuato a titolo definitivo, senza possibilita'  di
ulteriori  pretese  delle  regioni  e  delle  province  autonome  ne'
conguaglio. 
  13. A conclusione della procedura di ripiano definitivo di  cui  al
comma 8 e al comma 23, le regioni e le province  autonome  effettuano
le relative regolazioni contabili sul  bilancio  2016,  ai  sensi  di
quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e  le
conseguenti iscrizioni sul modello CE 2016  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute 15  giugno  2012,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10  luglio  2012,  nelle
voci relative ai codici AA0900 e AA0910. 
  14. In caso  di  mancata  corresponsione  integrale  degli  importi
dovuti da parte delle aziende entro i termini di cui al comma 2 e  di
cui  al  comma  8,  si  applica  sia  con  riferimento   alla   spesa
farmaceutica   convenzionata   che   con   riferimento   alla   spesa
farmaceutica ospedaliera quanto previsto dall'articolo  5,  comma  3,
lettera d), del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. 
  15. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1,  comma  569,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro i termini di cui ai commi  2  e
8,  il  direttore  generale  dell'AIFA  determina,  con  riferimento,
rispettivamente, agli anni 2013, 2014 e 2015, anche il ripiano  della
quota di superamento del tetto della spesa  farmaceutica  ospedaliera
imputabile allo sforamento, da parte dei  farmaci  innovativi,  dello
specifico fondo di cui all'articolo 15,  comma  8,  lettera  b),  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ripartendola tra tutte le  aziende
titolari di AIC in proporzione ai rispettivi  fatturati  relativi  ai
medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da  brevetto.
Entro il medesimo termine, l'AIFA  determina,  altresi',  il  ripiano
della  quota  di  superamento  del  tetto  della  spesa  farmaceutica
territoriale,  imputabile  allo  sforamento,  da  parte  dei  farmaci
innovativi, dello specifico fondo di cui  all'articolo  5,  comma  2,
lettera a), del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ripartendola
tra tutte le aziende titolari di AIC in  proporzione  dei  rispettivi
fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da  brevetto.
In caso di superamento della quota assegnata da AIFA,  ai  sensi  del
primo periodo del comina 7, all'azienda titolare di farmaci orfani di
cui all'articolo 15, comma 8, lettere i) e i-bis), del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, l'AIFA  determina  il  ripiano  della  quota  di
superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera imputabile
alla spesa per tali farmaci ripartendola, al lordo di IVA  tra  tutte
le aziende titolari di AIC in proporzione  dei  rispettivi  fatturati
relativi ai medicinali non orfani e a quelli non  innovativi  coperti
da brevetto. Il ripiano di cui ai commi 2 e 8 e' determinato in  modo
tale che i nuovi titolari di AIC, che hanno  commercializzato  uno  o
piu' medicinali non orfani e non innovativi ((coperti  da  brevetto))
per la prima volta nell'anno  di  ripiano,  e  per  i  quali  non  e'
disponibile alcun dato di  fatturato  relativo  all'anno  precedente,
partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10  per  cento
della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali. 
  16. All'articolo 5, comma  3,  lettera  a),  del  decreto-legge  1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222,  e  successive  modificazioni,  dopo  l'ultimo
periodo, e' aggiunto il seguente: «a decorrere dal 2016, la quota  di
sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di  cui  al
periodo precedente, e' rispettivamente imputata in misura pari al  50
per cento a carico dell'azienda titolare di AIC relativa ai  medesimo
farmaco, e il restante 50 tra tutte le aziende  titolari  di  AIC  in
proporzione dei  rispettivi  fatturati  relativi  ai  medicinali  non
innovativi coperto da brevetto;». 
  17. Entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'AIFA, ai fini della  determinazione  del  ripiano
del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e  del
tetto della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2016,  assegna
a  ciascuna  Azienda  i   budget   aziendali   provvisori   previsti,
rispettivamente, dall'articolo 15, commi 7 e 8, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  2012,  n.  135,  e  dall'articolo  5,  commi  1  e   2,   del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,  utilizzando,  ai  fini  della
determinazione degli stessi, la quota assegnata in via provvisoria  a
ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 2. 
  18.  Entro  il  30  settembre   2016,   l'AIFA,   ai   fini   della
determinazione del ripiano del  superamento  del  tetto  della  spesa
farmaceutica  ospedaliera  e  del  tetto  della  spesa   farmaceutica
territoriale per l'anno 2016, assegna a  ciascuna  azienda  i  budget
aziendali definitivi  previsti,  rispettivamente,  dall'articolo  15,
commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo  5,
commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, utilizzando,
ai fini della determinazione  degli  stessi,  la  quota  assegnata  a
ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 7. 
  19. L'AIFA con propria  determina  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta
Ufficiale entro il 31 ottobre 2016, definisce per ciascuno dei  tetti
previsti l'eventuale sfondamento relativo al  periodo  1°  gennaio-31
luglio 2016 indicando per ciascuna delle aziende titolari di  AIC  la
quota di superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il  15
novembre 2016 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale,
l'onere  a  carico  della  filiera  distributiva  e  il   conseguente
incremento dello  sconto.  Conseguentemente  le  regioni  e  province
autonome accertano ed impegnano sul bilancio regionale dell'anno 2016
gli importi di propria spettanza e gli enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2,  lettere  b)  e  c),  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  iscrivono  le  predette
somme nel proprio conto economico dandone  evidenza  nel  modello  CE
2016, di cui al decreto del Ministro della  salute  15  giugno  2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  159
del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910. 
  20. L'AIFA con propria  determina  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta
Ufficiale entro il 31 marzo 2017, definisce per  ciascuno  dei  tetti
previsti lo sfondamento definitivo  relativo  all'intero  anno  2016,
indicando per ciascuna delle aziende titolari  di  AIC  la  quota  di
superamento a proprio carico, da corrispondersi entro  il  30  aprile
2017 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale,  l'onere
a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello
sconto, disponendo le relative operazioni di conguaglio. 
  21. A conclusione delle procedure di ripiano di cui al comma 20, le
regioni e le province autonome  effettuano  le  relative  regolazioni
contabili sul bilancio 2017, ai sensi di quanto disposto dal  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le conseguenti  iscrizioni  sul
modello CE 2017 di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
159 del 10 luglio 2012,  nelle  voci  relative  ai  codici  AA0900  e
AA0910. 
  22. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, ha accesso diretto ai flussi informativi  di
monitoraggio   dell'assistenza   farmaceutica   del   Nuovo   sistema
informativo sanitario (NSIS), secondo modalita' da concordare con  il
Ministero della salute. ((L'AIFA rende pubblici i dati  raccolti  nei
registri di monitoraggio  di  cui  all'articolo  15,  comma  10,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativi ai medicinali soggetti  a
rimborsabilita' condizionata)). 
  23. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e'  istituito
un apposito Fondo denominato «Fondo per  payback  2013-2014-2015»  al
quale sono riassegnati gli importi versati all'entrata  del  bilancio
dello Stato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC,  I  predetti
importi, a carico delle aziende farmaceutiche, sono  quelli  relativi
alle quote di ripiano, come determinati, in via provvisoria ai  sensi
di quanto disposto al comma 2 e in via definitiva ai sensi di  quanto
disposto ai commi 8 e 9,  e  sono  attribuiti,  a  conclusione  delle
procedure disciplinate dai commi da 2  a  15,  alle  regioni  e  alle
province autonome entro il 20 novembre 2016 nei limiti delle  risorse
disponibili. Le somme del  Fondo  eventualmente  non  impegnate  alla
chiusura dell'esercizio, possono esserlo in  quelli  successivi.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro della salute, da emanarsi entro quindici giorni  dalla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
modalita' operative di funzionamento del Fondo. 
  ((23-bis. L'AIFA e' altresi' tenuta a concludere entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto le negoziazioni  relative  a  contenziosi  derivanti
dall'applicazione dell'articolo 48, comma 33,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, ancora pendenti al 31 dicembre 2015)). 
                             Art. 21-bis 
 
((   (Semplificazione   delle   procedure   autorizzative   per    le
               apparecchiature a risonanza magnetica). 
 
  1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 1994, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, il comma 2 e' abrogato; 
    b) all'articolo 5, il comma 1 e' abrogato; 
    c) all'articolo 6: 
      1) il comma 1 e' abrogato; 
      2) al comma 2, la lettera a) e' abrogata; 
      3) al comma 3, la lettera f) e' abrogata; 
      4) il comma 4 e' abrogato. 
  2. Le apparecchiature a risonanza  magnetica  (RM)  con  valore  di
campo statico di induzione magnetica non superiore  a  4  tesla  sono
soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o
della provincia autonoma. 
  3. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione
magnetica  superiore  a  4  tesla  sono  soggette  all'autorizzazione
all'installazione e all'uso da  parte  del  Ministero  della  salute,
sentiti il Consiglio superiore di sanita',  l'Istituto  superiore  di
sanita'  e  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro   gli
infortuni sul lavoro. La collocazione di  apparecchiature  a  RM  con
valore di campo statico superiore a  4  tesla  e'  consentita  presso
grandi complessi di ricerca e studio  di  alto  livello  scientifico,
quali universita'  ed  enti  di  ricerca,  policlinici,  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, ai  fini  della  validazione
clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione
deve essere corredata della documentazione relativa  al  progetto  di
ricerca scientifica  o  clinica  programmata,  da  cui  risultino  le
motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori
a 4 tesla. L'autorizzazione ha validita' di cinque anni e puo' essere
rinnovata. 
  4. Il Ministro della salute,  con  regolamento  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  nel  rispetto
delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del  14
giugno 1993, disciplina le modalita' per l'installazione,  l'utilizzo
e la gestione delle apparecchiature a  RM  di  cui  al  comma  3  del
presente articolo da parte  delle  strutture  sanitarie,  assicurando
l'adeguamento  allo  sviluppo  tecnologico  e  all'evoluzione   delle
conoscenze scientifiche, con particolare riferimento  alla  sicurezza
d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione
all'intensita' del campo magnetico statico espressa in tesla. 
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente)). 
                             Art. 21-ter 
 
(( (Nuove disposizioni  in  materia  di  indennizzo  a  favore  delle
             persone affette da sindrome da talidomide). 
 
  1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363,  della  legge  24
dicembre 2007,  n.  244,  riconosciuto,  ai  sensi  del  comma  1-bis
dell'articolo  31  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14,
ai  soggetti  affetti  da  sindrome   da   talidomide   nelle   forme
dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della  micromelia  nati
negli anni dal 1959 al 1965, e' riconosciuto anche ai nati  nell'anno
1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  2. L'indennizzo di cui al comma  1  e'  riconosciuto,  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, anche ai soggetti che, ancorche' nati al  di  fuori
del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la
sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del  nesso  causale
tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni  o
l'infermita' da cui e' derivata la menomazione permanente nelle forme
dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia  e  della  micromelia,  i
predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti  al  giudizio
sanitario ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al  decreto
del Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali  2
ottobre 2009, n. 163. 
  3. Con il regolamento di cui al comma 4 si  provvede,  altresi',  a
definire i criteri di inclusione e di esclusione delle  malformazioni
ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per  i  soggetti
di cui al comma  2,  tenendo  conto  degli  studi  medico-scientifici
maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche  da
talidomide. 
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  con  proprio  regolamento,   il
Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo  salvi
gli indennizzi gia' erogati e le procedure in corso,  al  regolamento
di cui al decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163. 
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1
e 2, valutati in 3.960.000  euro  annui  a  decorrere  dal  2016,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto  a  3.285.000  euro
annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'economia e delle finanze  e,  quanto  a  675.000  euro  annui  a
decorrere dal 2016,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della
salute. 
  6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito  al  Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  di  cui
al comma 5 del presente articolo, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, sentito il  Ministro  della  salute,  provvede  con  proprio
decreto  alla  riduzione,  nella  misura  necessaria  alla  copertura
finanziaria  del   maggior   onere   risultante   dall'attivita'   di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte  corrente  di  cui
all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, nell'ambito della missione "Tutela della salute"  dello
stato di previsione del Ministero della salute. 
  7. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 6. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio)). 

Capo III

Norme in materia ambientale

                               Art. 22 
 
Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi
della sentenza di  condanna  della  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea del 2 dicembre 2014 relativa  alla  procedura  di  infrazione
comunitaria ((n. 2003/2077)). Disposizioni  per  gli  interventi  dei
commissari  straordinari  ai  sensi  della  direttiva  91/271/CEE  in
          materia di trattamento delle acque reflue urbane 
 
  1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per  la
realizzazione degli interventi attuativi della sentenza  di  condanna
della Corte di giustizia dell'Unione  europea  del  2  dicembre  2014
relativa alla procedura di infrazione comunitaria  ((n.  2003/2077)),
tutte le risorse finanziarie statali destinate, a  qualsiasi  titolo,
alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di
condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente
articolo, ancorche' gia' trasferite  alle  amministrazioni  locali  e
regionali o a contabilita' speciali, sono  revocate  e  assegnate  al
commissario  straordinario  nominato  ai  sensi   del   comma   2-bis
dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  su  specifico
conto   di   contabilita'   speciale,   intestato   al    commissario
straordinario, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato
di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare trasferisce sulla contabilita' speciale di cui al comma 1 le
risorse disponibili del Piano straordinario  -  sezione  attuativa  e
sezione programmatica - di cui all'articolo 1, comma 113, della legge
27 dicembre 2013, n. 147. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni destinatarie  delle  risorse  CIPE  di  cui  alla
delibera n. 60/2012 nonche' quelle destinatarie  dei  fondi  ordinari
MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia  e  Campo  sportivo  Augusta),
gia' trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle  sulla
contabilita' speciale intestata al commissario straordinario. 
  4. Le somme trasferite sulla contabilita' speciale sono destinate a
finanziare la realizzazione degli  interventi  di  adeguamento  delle
discariche abusive oggetto di commissariamento  ai  sensi  del  comma
2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e,  in
ragione  di  tale  finalita',  decadono  gli  eventuali  vincoli   di
destinazione esistenti su tali somme. 
  5.  Entro  il  30  settembre  2016,  il  commissario  straordinario
fornisce  al  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
economica ((e alle Commissioni parlamentari competenti))  informativa
sulle risorse trasferite a  seguito  dell'attuazione  della  presente
disposizione sulla contabilita' speciale di cui al comma 1. 
  6.  Il  commissario  straordinario  comunica  ((semestralmente   al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del  mare  nonche'  alle  Commissioni
parlamentari  competenti))  l'importo   delle   risorse   finanziarie
impegnate per la messa a norma delle discariche abusive  ai  fini  di
cui all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24  dicembre  2012,  n.
234 ((, e presenta un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento
dei lavori concernenti la  messa  a  norma  di  tutte  le  discariche
abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1)). 
  7. Le amministrazioni locali e regionali possono  contribuire  alle
attivita' di messa a  norma  delle  discariche  abusive  con  proprie
risorse  previa  sottoscrizione  di  specifici   accordi   ai   sensi
dell'articolo  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  con   il
commissario straordinario. La  sottoscrizione  di  tali  accordi  non
preclude   l'esercizio   del   potere    di    rivalsa    da    parte
dell'amministrazione statale. 
  ((7-bis. All'articolo 7, comma 6, del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
"e alle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di  infrazione
comunitaria n. 2003/2077"; 
    b) al secondo periodo: 
      1) dopo le parole: "dell'11  luglio  2012,"  sono  inserite  le
seguenti: "e dalla delibera del CIPE del 3 agosto 2012,  n.  87/2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2012,"; 
      2) le parole da: "destinate ad interventi" fino alla  fine  del
periodo sono sostituite dalle seguenti: "destinate ad interventi  nel
settore della depurazione delle acque e delle bonifiche nei siti  non
oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per  i
quali, alla data del 30  giugno  2016,  non  risultino  essere  stati
ancora assunti atti giuridicamente vincolanti"; 
    c) al terzo periodo, le parole: "della stessa delibera  del  CIPE
n. 60/2012  e"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ",  delle  stesse
delibere del CIPE n. 60/2012 e n. 87/2012 nonche'"; 
    d) il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi. 
  7-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, al fine di  garantire  la  massima  conoscenza  degli  atti
conseguenti alla procedura di  infrazione  comunitaria  n.  2003/2077
ovvero alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del
2 dicembre 2014 in merito alla causa C-196/13, istituisce nel proprio
sito  internet  istituzionale  un'apposita  sezione  con  il   titolo
"Discariche abusive", dove sono riportate le seguenti informazioni: 
    a) l'elenco  delle  discariche  abusive  oggetto  della  condanna
ovvero l'elenco aggiornato semestralmente dalla Commissione europea e
inviato al Governo italiano; 
    b) l'ammontare della multa forfetaria e  delle  multe  semestrali
comunicate dalla Commissione europea al Governo italiano; 
    c) l'attuazione del procedimento di  rivalsa,  di  cui  al  comma
9-bis dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a carico
delle  amministrazioni  responsabili  delle  violazioni   che   hanno
determinato le sentenze di condanna; 
    d)  lo  stato  delle  bonifiche  aggiornato  ad   ogni   semestre
successivo alla sentenza; 
    e) le risorse finanziarie impegnate per  ogni  discarica  abusiva
oggetto  della  sentenza,  in  quanto  utilizzate   dal   commissario
straordinario di cui al presente articolo. 
  7-quater. Le informazioni di cui al  comma  7-ter  sono  aggiornate
almeno ogni sei mesi dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto e sono riportate nei  siti  internet
istituzionali degli enti territoriali nei cui territori sono  ubicate
le discariche abusive oggetto della sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea)). 
  8. All'articolo 7 del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
  «7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che assicurano
la realizzazione degli interventi  con  le  risorse  destinate  dalla
delibera CIPE n. 60/2012  alla  depurazione  delle  acque,  procedono
senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza  pubblica,
di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  prescindendo
comunque dall'effettiva disponibilita' di cassa, e  dell'esito  delle
stesse informano il  competente  Dipartimento  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale. 
  7-ter. Le contabilita' speciali da essi  detenute  sono  alimentate
direttamente, per la  quota  coperta  con  le  risorse  di  cui  alla
predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per  cento  del  quadro
economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari,
e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino
al saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di dar conto
degli  interventi  affidati  e  di  verificare  la   coerenza   delle
dichiarazioni rese, i commissari hanno  l'obbligo  di  aggiornare  la
banca dati unitaria del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato,   di   cui
all'articolo 1, comma 703 della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
secondo le specifiche tecniche di cui alla circolare  n.  18  del  30
aprile 2015 del medesimo Ministero.». 

Capo IV

Norme in materia di agricoltura

                               Art. 23 
 
 
Misure di sostegno a favore dei produttori di  latte  e  di  prodotti
                          lattiero-caseari 
 
  1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione  delle
decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n.
2016/559 della Commissione dell'11 aprile  2016,  e'  autorizzata  la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per il  finanziamento  di
misure  di  sostegno  dei  produttori  di   latte   e   di   prodotti
lattiero-caseari interessati dai predetti accordi o decisioni. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono individuate le misure  di  sostegno
di cui al comma 1 e  ne  sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'
attuativi, compatibilmente con la normativa europea. 
  3. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di latte, il fondo
di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e' rifinanziato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e 4  milioni  di
euro per l'anno 2017. 
  4, L'efficacia delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  3  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, previa  notifica  della  misura  effettuata  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno  2016,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 3, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di
euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 6  milioni  di  euro  per
l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499,  e,
quanto a 4 milioni di euro per l'anno  2017,  mediante  utilizzo  del
fondo di conto  capitale  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  ((6-bis. All'articolo 1, comma 214, della legge 23  dicembre  2014,
n. 190, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Con  decreto
adottato ai sensi del presente comma, al fine di superare l'emergenza
e favorire la ripresa economica, alle imprese  operanti  nei  settori
suinicolo e  della  produzione  del  latte  bovino,  a  valere  sulle
disponibilita' del Fondo per l'anno 2017, e' prevista la  concessione
di un contributo destinato alla copertura  dei  costi  sostenuti  per
interessi sui mutui bancari negli anni 2015 e 2016". 
  6-ter. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative  a
livello     nazionale     nella      produzione,      trasformazione,
commercializzazione e  distribuzione  nel  settore  lattiero  possono
stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno  loro  conferito
apposito mandato e che non siano vincolate a conferire o a cedere  il
latte a cooperative od organizzazioni di produttori  riconosciute  ai
sensi della normativa vigente di cui sono soci, accordi quadro aventi
ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione  di  latte  crudo,
definendone le condizioni  contrattuali  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 2, del decreto-legge 5 maggio  2015,  n.  51,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2  luglio  2015,  n.  91.  Si  considerano
maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni  che
svolgono  le  proprie  attivita'  in  almeno  cinque  regioni  e  che
rappresentano una quota delle  attivita'  economiche,  riferita  alle
suddette imprese, pari ad almeno il 20 per cento del settore. 
  6-quater. All'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio  2015,  n.  51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    "4-bis. In applicazione  dell'articolo  15,  paragrafo  1,  primo
capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30
marzo 2004, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare  sul
latte  bovino,  di  cui  all'articolo  79  del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per  il  periodo
1°  aprile  2014-31  marzo  2015,  fermo  restando  quanto   disposto
all'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge 28  marzo
2003, n. 49, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  maggio
2003,  n.  119,  e'  effettuato  a   favore   dell'AGEA   in   misura
corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato  del
5 per cento. 
    4-ter. I produttori che hanno aderito alla rateizzazione  di  cui
al comma 1 ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016  ed
entro il 31 dicembre 2016,  la  restituzione  di  quanto  versato  in
eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono  tenuti
al pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie prestate ai
sensi del comma 1 sono restituite entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. 
    4-quater. I produttori che non hanno aderito  alla  rateizzazione
di cui al comma 1 e hanno gia'  provveduto  al  versamento  integrale
dell'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque  in
misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono
dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre
2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a  quanto
disposto dal comma 4-bis. 
    4-quinquies.  I   produttori   che   non   hanno   aderito   alla
rateizzazione di cui al comma 1 e non  hanno  versato  l'importo  del
prelievo supplementare loro imputato, o  comunque  hanno  versato  un
importo inferiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, versano
all'AGEA quanto dovuto entro il 1°  ottobre  2016.  I  produttori  di
latte che non rispettano il termine di versamento del 1º ottobre 2016
di cui al primo periodo sono soggetti  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000. 
    4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai produttori di
latte ai sensi del comma 4-bis, individuando quelli a cui spettano le
restituzioni previste dai commi 4-ter  e  4-quater  e  quelli  ancora
tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e  ne
da' comunicazione alle competenti  amministrazioni  regionali  per  i
conseguenti adempimenti"; 
      b) al comma 5, le parole: ", per effetto della rateizzazione di
cui al presente articolo," sono soppresse; 
      c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    "6. Il fondo di rotazione di cui al  comma  5  viene  reintegrato
dall'AGEA delle  anticipazioni  effettuate  a  valere  sulle  risorse
derivanti dai versamenti del prelievo  supplementare  effettuati  dai
produttori e non oggetto di restituzione")). 
  7. Al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi del sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) in conseguenza della cessazione
del regime europeo delle quote latte, l'Agenzia per le erogazioni  in
agricoltura (AGEA) provvede alla gestione e allo sviluppo del sistema
informativo attraverso la societa'  di  cui  all'articolo  14,  comma
10-bis,  del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.   99,   sino
all'espletamento da parte di CONSIP Spa della procedura  ad  evidenza
pubblica di cui all'articolo 1,  comma  6-bis,  del  decreto-legge  5
maggio 2015, n. 51, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
luglio 2015, n. 91. 
                             Art. 23-bis 
 
 
(( (Misure per la competitivita' della  filiera  e  il  miglioramento
    della qualita' dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari). 
 
  1. Al fine di superare l'emergenza del mercato del  frumento  e  di
migliorare  la  qualita'  dei  prodotti  lattiero-caseari  attraverso
un'alimentazione del bestiame basata su cereali, e'  istituito  nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali un Fondo volto a favorire la qualita' e la competitivita'
delle produzioni delle imprese  agricole  cerealicole  e  dell'intero
comparto cerealicolo, anche attraverso il  sostegno  ai  contratti  e
agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e
agli interventi infrastrutturali, con una dotazione iniziale pari a 3
milioni di euro per l'anno 2016 e a 7  milioni  di  euro  per  l'anno
2017. Entro quarantacinque giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto,  con  decreto  di
natura  non  regolamentare  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  adottato  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo. 
  2. Gli interventi finanziati con le risorse del  Fondo  di  cui  al
comma 1 devono soddisfare le  condizioni  stabilite  dal  regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  de   minimis,   dal
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  de  minimis  nel
settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108  del  Trattato,  e  dal  regolamento  (UE)  n.  702/2014  della
Commissione, del 25 giugno 2014,  che  dichiara  compatibili  con  il
mercato interno,  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune  categorie  di
aiuti nei settori agricolo e forestale e  nelle  zone  rurali  e  che
abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di
euro per l'anno 2017, si provvede: 
    a) quanto a  2,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499; 
    b) quanto a 500.000 euro per l'anno 2016 e a 7  milioni  di  euro
per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto
capitale iscritto nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo  49,
comma 2, lettera  d),  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio)). 

Capo V

Norme in materia di attivita' culturali

                               Art. 24 
 
 
Misure urgenti  per  il  patrimonio  e  le  attivita'  culturali  ((e
                            turistiche)) 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  le   migliori   condizioni   per   il
completamento del percorso di risanamento delle  gestioni  e  per  il
rilancio  delle   attivita'   delle   fondazioni   lirico-sinfoniche,
all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  al  comma  1,  alinea,  le  parole  da  «strutturalmente»   a
«economico-finanziario»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «non
compatibili con la necessita' di assicurare il pareggio economico, in
ciascun  esercizio,  ed  il  tendenziale  equilibrio  patrimoniale  e
finanziario»; 
    b) al comma 1, lettera a), le parole: «gli equilibri  strutturali
del   bilancio,   sia   sotto    il    profilo    patrimoniale    che
economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti:  «il  pareggio
economico,  in  ciascun  esercizio,  ed  il  tendenziale   equilibrio
patrimoniale e finanziario»; 
    c) al comma 9, lettera a), le parole: «gli equilibri  strutturali
del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale  che
economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti:  «il  pareggio
economico,  in  ciascun  esercizio,  e  il   tendenziale   equilibrio
patrimoniale e finanziario della fondazione»; 
    d) al comma 14, le parole: «entro l'esercizio 2016 condizioni  di
equilibrio  strutturale  del   bilancio,   sia   sotto   il   profilo
patrimoniale che economico-finanziario,  del  conto  economico»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «((il  pareggio  economico   e,   entro
l'esercizio  2018)),  il  tendenziale   equilibrio   patrimoniale   e
finanziario». 
  2. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  all'articolo  1,
comma  355,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  le  parole:
«dell'equilibrio  strutturale  di  bilancio,  sotto  il  profilo  sia
patrimoniale  sia  economico-finanziario»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «del  pareggio  economico,  in  ciascun  esercizio,  e  del
tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario». 
  3. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014 n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2014,  n.
106, e successive modificazioni, dopo le parole: «predetti  piani  di
risanamento» sono inserite le  seguenti:  «,  ancorche'  non  abbiano
proposto il piano di cui all'articolo 160 del regio decreto 16  marzo
1942, n. 267». 
  ((3-bis.  Al   fine   di   garantire   il   consolidamento   e   la
stabilizzazione del risanamento economico-finanziario di cui al comma
1, nonche' di prevenire il verificarsi  di  ulteriori  condizioni  di
crisi  gestionale  e  di  bilancio  nel  settore,  con  uno  o   piu'
regolamenti  da  adottare,  entro  il  30  giugno  2017,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, il Governo provvede, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza  pubblica,  alla  revisione  dell'assetto   ordinamentale   e
organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di  cui  al  decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge  11  novembre
2003,  n.  310,  anche  modificando  o  abrogando   le   disposizioni
legislative  vigenti  in  materia,  secondo  i  seguenti  criteri   e
principi: 
    a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci,
idonei a garantire la stabilita' economico-finanziaria; 
    b) individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle
fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2018, al fine
dell'inquadramento di tali enti, alternativamente,  come  "fondazione
lirico-sinfonica"  o  "teatro  lirico-sinfonico",   con   conseguente
revisione   delle   modalita'   di   organizzazione,    gestione    e
funzionamento,   secondo   principi   di    efficienza,    efficacia,
sostenibilita' economica e valorizzazione della qualita'; 
    c) previsione, tra i requisiti di  cui  alla  lettera  b),  anche
della    dimostrazione     del     raggiungimento     dell'equilibrio
economico-finanziario, della  capacita'  di  autofinanziamento  e  di
reperimento di  risorse  private  a  sostegno  dell'attivita',  della
realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del
livello di internazionalizzazione, della specificita' nella storia  e
nella cultura operistica e sinfonica italiana; 
    d)  definizione  delle  modalita'  attraverso  le   quali   viene
accertato il possesso dei requisiti e disposta  l'attribuzione  della
qualifica conseguente; 
    e)  previsione  che,  nell'attuazione  di  quanto  previsto  alla
lettera b), l'eventuale mantenimento  della  partecipazione  e  della
vigilanza dello Stato  nelle  forme  e  nei  limiti  stabiliti  dalla
legislazione vigente con riferimento agli  enti  di  cui  al  decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge  11  novembre
2003, n. 310, trovi applicazione  esclusivamente  con  riguardo  alle
fondazioni lirico-sinfoniche. 
  3-ter. Sugli schemi  di  regolamento  di  cui  al  comma  3-bis  e'
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo  8
della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di  Stato  e  delle
competenti Commissioni parlamentari. I  pareri  sono  espressi  entro
sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento
e' comunque emanato. Dalla data di  entrata  in  vigore  delle  norme
regolamentari di cui al comma 3-bis  sono  abrogate  le  disposizioni
vigenti,  anche  di  legge,  con   esse   incompatibili,   alla   cui
ricognizione si procede in sede di emanazione  delle  medesime  norme
regolamentari. 
  3-quater. Nelle more della revisione dell'assetto  ordinamentale  e
organizzativo  delle  fondazioni  lirico-sinfoniche,   al   fine   di
perseguire l'obiettivo della sostenibilita' economico-finanziaria  di
tali enti, sono previste le seguenti  misure  di  contenimento  della
spesa e risanamento: 
    a) al personale, anche direttivo, delle  fondazioni,  ove  queste
non raggiungano  il  pareggio  di  bilancio,  non  sono  riconosciuti
eventuali  contributi  o  premi  di  risultato  e  altri  trattamenti
economici  aggiuntivi  previsti  dalla  contrattazione   di   secondo
livello; 
    b) le fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono
tenute a prevedere opportune riduzioni  dell'attivita',  comprese  la
chiusura temporanea o  stagionale  e  la  conseguente  trasformazione
temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo,  da
tempo pieno a tempo parziale, allo scopo  di  assicurare,  a  partire
dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il
conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario; 
    c) il tetto massimo stabilito per il trattamento economico per le
missioni    all'estero    dei     dipendenti     delle     fondazioni
lirico-sinfoniche,  ai  sensi   dell'articolo   3,   comma   6,   del
decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, e' ridotto nella  misura  del  50
per cento; 
    d) all'articolo 2, comma 2, del  decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
    "d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione
e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di  cui
al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367". 
  3-quinquies. All'articolo 1, comma 420,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, dopo le parole:  "non  si  applica"  sono  inserite  le
seguenti: "alle istituzioni culturali, nonche'". 
  3-sexies. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8  agosto  2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.
112, si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei  beni  e
delle  attivita'  culturali  e  del   turismo,   ivi   previsto,   di
rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle  modalita'  per
la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo  dal
vivo finanziati a valere sul Fondo unico per  lo  spettacolo  di  cui
alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,  ha  la  stessa  natura  non
regolamentare di cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  18
febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
aprile 2003, n. 82, e di cui all'articolo 1, comma 3, della legge  15
novembre 2005, n. 239, nonche' nel senso che le  regole  tecniche  di
riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi  programmi  di
attivita' pluriennale presentati dagli enti e dagli  organismi  dello
spettacolo e possono  definire  apposite  categorie  tipologiche  dei
soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle
attivita'  di  danza,  delle  attivita'  musicali,  delle   attivita'
teatrali e delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante. 
  3-septies. Nelle more della revisione e del riordino della  materia
in conformita' ai principi  di  derivazione  europea,  per  garantire
certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare  l'interesse
pubblico  all'ordinata  gestione  del  demanio  senza  soluzione   di
continuita',  conservano  validita'  i  rapporti  gia'  instaurati  e
pendenti in base all'articolo  1,  comma  18,  del  decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 25. 
  3-octies. All'articolo 1, comma 484, primo periodo, della legge  28
dicembre 2015, n. 208, le parole: "alla data del 30  settembre  2016,
entro la  quale  si  provvede"  e  le  parole:  "il  rilascio,"  sono
soppresse)). 

Capo VI

Disposizioni finali

                               Art. 25 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 24 giugno 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del Consiglio dei 
                                ministri 
 
                                Padoan, Ministro dell'economia e 
                                delle finanze 
 
                                Alfano, Ministro dell'interno 
 
                                Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                Galletti, Ministro dell'ambiente e 
                                della tutela del territorio e del 
                                mare 
 
                                Martina, Ministro delle politiche 
                                agricole alimentari e forestali 
 
                                Franceschini, Ministro dei beni e 
                                delle attivita' culturali e del 
                                turismo 
 
                                Costa, Ministro per gli affari 
                                regionali e le autonomie 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                                                          ((TABELLA 1 
                                            (articolo 8, comma 1-bis) 
    

=====================================================================
|                                      |   RIDUZIONI DELLA SPESA    |
|                                      | CORRENTE CHE CIASCUN ENTE  |
|                                      | DEVE CONSEGUIRE PER L'ANNO |
|                                      |2016 AI SENSI DEL COMMA 418 |
|                                      |DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE |
|                                      |      N. 190 DEL 2014       |
+======================================+============================+
|                                      |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|REGIONI A STATUTO ORDINARIO           |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|ALESSANDRIA                           |               24.350.615,95|
+--------------------------------------+----------------------------+
|ANCONA                                |               10.459.334,54|
+--------------------------------------+----------------------------+
|AREZZO                                |               12.843.506,15|
+--------------------------------------+----------------------------+
|ASCOLI PICENO                         |                7.134.097,51|
+--------------------------------------+----------------------------+
|ASTI                                  |               11.877.480,33|
+--------------------------------------+----------------------------+
|AVELLINO                              |               18.049.353,28|
+--------------------------------------+----------------------------+
|BARLETTA-ANDRIA-TRANI                 |               14.058.210,41|
+--------------------------------------+----------------------------+
|BELLUNO                               |               21.001.824,35|
+--------------------------------------+----------------------------+
|BENEVENTO                             |               13.796.372,24|
+--------------------------------------+----------------------------+
|BERGAMO                               |               31.728.085,41|
+--------------------------------------+----------------------------+
|BRESCIA                               |               45.820.456,38|
+--------------------------------------+----------------------------+
|BRINDISI                              |                18.780.07123|
+--------------------------------------+----------------------------+
|CAMPOBASSO                            |               10.421.147,37|
+--------------------------------------+----------------------------+
|CASERTA                               |               41.581.176,99|
+--------------------------------------+----------------------------+
|CATANZARO                             |               21.317.276,31|
+--------------------------------------+----------------------------+
|CHIETI                                |                9.815.940,03|
+--------------------------------------+----------------------------+
|COMO                                  |               19.512.802,97|
+--------------------------------------+----------------------------+
|COSENZA                               |               20.133.633,13|
+--------------------------------------+----------------------------+
|CREMONA                               |               17.557.519,97|
+--------------------------------------+----------------------------+
|CROTONE                               |                8.808.227,24|
+--------------------------------------+----------------------------+
|CUNEO                                 |               12.937.040,99|
+--------------------------------------+----------------------------+
|FERMO                                 |                7.744.644,53|
+--------------------------------------+----------------------------+
|FERRARA                               |               19.096.861,28|
+--------------------------------------+----------------------------+
|FOGGIA                                |               15.929.163,11|
+--------------------------------------+----------------------------+
|FORLI'-CESENA                         |               15.354.624,05|
+--------------------------------------+----------------------------+
|FROSINONE                             |               14.458.221,46|
+--------------------------------------+----------------------------+
|GROSSETO                              |               20.136.983,13|
+--------------------------------------+----------------------------+
|IMPERIA                               |               11.635.164,66|
+--------------------------------------+----------------------------+
|ISERNIA                               |                6.875.921,31|
+--------------------------------------+----------------------------+
|LA SPEZIA                             |               14.195.412,94|
+--------------------------------------+----------------------------+
|L'AQUILA                              |               16.156.782,19|
+--------------------------------------+----------------------------+
|LATINA                                |               24.971.549,84|
+--------------------------------------+----------------------------+
|LECCE                                 |               36.632.207,64|
+--------------------------------------+----------------------------+
|LECCO                                 |               10.488.071,98|
+--------------------------------------+----------------------------+
|LIVORNO                               |               16.428.942,11|
+--------------------------------------+----------------------------+
|LODI                                  |                9.337.058,12|
+--------------------------------------+----------------------------+
|LUCCA                                 |               19.314.049,61|
+--------------------------------------+----------------------------+
|MACERATA                              |               15.207.946,86|
+--------------------------------------+----------------------------+
|MANTOVA                               |               19.611.097,39|
+--------------------------------------+----------------------------+
|MASSA E CARRARA                       |                8.913.247,33|
+--------------------------------------+----------------------------+
|MATERA                                |               16.681.723,40|
+--------------------------------------+----------------------------+
|MODENA                                |               23.050.241,40|
+--------------------------------------+----------------------------+
|MONZA E BRIANZA                       |               30.824.799,82|
+--------------------------------------+----------------------------+
|NOVARA                                |                6.954.505,38|
+--------------------------------------+----------------------------+
|PADOVA                                |               22.828.453,95|
+--------------------------------------+----------------------------+
|PARMA                                 |               14.791.211,63|
+--------------------------------------+----------------------------+
|PAVIA                                 |               24.606.488,57|
+--------------------------------------+----------------------------+
|PERUGIA                               |               22.003.683,10|
+--------------------------------------+----------------------------+
|PESARO E URBINO                       |               12.462.557,09|
+--------------------------------------+----------------------------+
|PESCARA                               |               12.805.317,49|
+--------------------------------------+----------------------------+
|PIACENZA                              |               10.413.058,08|
+--------------------------------------+----------------------------+
|PISA                                  |               18.844.678,36|
+--------------------------------------+----------------------------+
|PISTOIA                               |               19.880.406,35|
+--------------------------------------+----------------------------+
|POTENZA                               |                9.960.536,28|
+--------------------------------------+----------------------------+
|PRATO                                 |               14.090.938,08|
+--------------------------------------+----------------------------+
|RAVENNA                               |               19.478.167,84|
+--------------------------------------+----------------------------+
|REGGIO NELL'EMILIA                    |               19.726.419,38|
+--------------------------------------+----------------------------+
|RIETI                                 |               10.808.304,17|
+--------------------------------------+----------------------------+
|RIMINI                                |               15.371.191,98|
+--------------------------------------+----------------------------+
|ROVIGO                                |               11.468.548,95|
+--------------------------------------+----------------------------+
|SALERNO                               |               61.944.612,25|
+--------------------------------------+----------------------------+
|SAVONA                                |               14.692.257,12|
+--------------------------------------+----------------------------+
|SIENA                                 |               13.536.286,93|
+--------------------------------------+----------------------------+
|SONDRIO                               |                6.490.720,90|
+--------------------------------------+----------------------------+
|TARANTO                               |               23.543.309,97|
+--------------------------------------+----------------------------+
|TERAMO                                |               12.774.580,00|
+--------------------------------------+----------------------------+
|TERNI                                 |               12.766.843,54|
+--------------------------------------+----------------------------+
|TREVISO                               |               29.514.452,19|
+--------------------------------------+----------------------------+
|VARESE                                |                5.074.177,01|
+--------------------------------------+----------------------------+
|VERBANO-CUSIO-OSSOLA                  |                4.687.209,64|
+--------------------------------------+----------------------------+
|VERCELLI                              |                7.909.756,22|
+--------------------------------------+----------------------------+
|VERONA                                |               32.189.340,36|
+--------------------------------------+----------------------------+
|VICENZA                               |               27.359.829,28|
+--------------------------------------+----------------------------+
|VITERBO                               |               11.899.388,60|
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|TOTALE PROVINCE                       |            1.295.906.117,63|
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|BARI                                  |               39.663.448,97|
+--------------------------------------+----------------------------+
|BOLOGNA                               |               23.516.906,22|
+--------------------------------------+----------------------------+
|FIRENZE                               |               30.869.914,47|
+--------------------------------------+----------------------------+
|GENOVA                                |               17.259.894,56|
+--------------------------------------+----------------------------+
|MILANO                                |               43.613.645,05|
+--------------------------------------+----------------------------+
|NAPOLI                                |              113.626.626,67|
+--------------------------------------+----------------------------+
|REGGIO CALABRIA                       |               23.700.015,18|
+--------------------------------------+----------------------------+
|ROMA                                  |              132.387.780,41|
+--------------------------------------+----------------------------+
|TORINO                                |               52.558.137,86|
+--------------------------------------+----------------------------+
|VENEZIA                               |               26.897.512,97|
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|TOTALE CITTA' METROPOLITANE           |              504.093.882,37|
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|REGIONI SICILIANA E SARDEGNA          |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|AGRIGENNTO                            |               11.759.494,12|
+--------------------------------------+----------------------------+
|CALTANISSETTA                         |                8.134.563,22|
+--------------------------------------+----------------------------+
|CATANIA                               |               26.757.857,94|
+--------------------------------------+----------------------------+
|ENNA                                  |                6.670.783,16|
+--------------------------------------+----------------------------+
|MESSINA                               |               17.124.226,22|
+--------------------------------------+----------------------------+
|PALERMO                               |               29.156.122,68|
+--------------------------------------+----------------------------+
|RAGUSA                                |                9.147.941,60|
+--------------------------------------+----------------------------+
|SIRACUSA                              |               11.776.981,28|
+--------------------------------------+----------------------------+
|TRAPANI                               |               11.110.660,90|
+--------------------------------------+----------------------------+
|CAGLIARI                              |               19.905.798,82|
+--------------------------------------+----------------------------+
|NUORO                                 |                8.094.880,52|
+--------------------------------------+----------------------------+
|SASSARI                               |               13.373.397,36|
+--------------------------------------+----------------------------+
|ORISTANO                              |                8.639.322,04|
+--------------------------------------+----------------------------+
|CARBONIA-IGLESIAS                     |                3.708.313,78|
+--------------------------------------+----------------------------+
|MEDIO CAMPIDANO                       |                4.763.814,02|
+--------------------------------------+----------------------------+
|OGLIASTRA                             |                3.546.373,14|
+--------------------------------------+----------------------------+
|OLBIA-TEMPIO                          |                6.329.469,20|
+--------------------------------------+----------------------------+
|                                      |                            |
+--------------------------------------+----------------------------+
|TOTALE SICILIA E SARDEGNA             |              200.000.000,00|
+--------------------------------------+----------------------------+))
    
 
                                                          ((Tabella 2 
                                            (articolo 8, comma 1-ter) 
    

=====================================================================
|                                        |CONTRIBUTO DI CUI AL COMMA|
|                                        |754 DELL'ARTICOLO 1 DELLA |
|                                        |  LEGGE N. 208 DEL 2015   |
+========================================+==========================+
|ALESSANDRIA                             |              6.335.067,11|
+----------------------------------------+--------------------------+
|ANCONA                                  |              1.363.338,74|
+----------------------------------------+--------------------------+
|AREZZO                                  |              2.446.848,11|
+----------------------------------------+--------------------------+
|ASCOLI PICENO                           |              1.801.876,88|
+----------------------------------------+--------------------------+
|ASTI                                    |              1.423.628,49|
+----------------------------------------+--------------------------+
|AVELLINO                                |              2.148.320,65|
+----------------------------------------+--------------------------+
|BARLETTA-ANDRIA-TRANI                   |              2.764.415,34|
+----------------------------------------+--------------------------+
|BELLUNO                                 |              5.896.344,26|
+----------------------------------------+--------------------------+
|BENEVENTO                               |              2.532.900,98|
+----------------------------------------+--------------------------+
|BERGAMO                                 |              5.175.932,52|
+----------------------------------------+--------------------------+
|BIELLA                                  |                193.065,48|
+----------------------------------------+--------------------------+
|BRESCIA                                 |              8.529.721,56|
+----------------------------------------+--------------------------+
|BRINDISI                                |              4.395.601,20|
+----------------------------------------+--------------------------+
|CAMPOBASSO                              |              2.705.461,23|
+----------------------------------------+--------------------------+
|CASERTA                                 |              4.122.468,86|
+----------------------------------------+--------------------------+
|CATANZARO                               |              5.710.245,55|
+----------------------------------------+--------------------------+
|CHIETI                                  |              2.555.865,39|
+----------------------------------------+--------------------------+
|COMO                                    |              3.601.332,79|
+----------------------------------------+--------------------------+
|COSENZA                                 |              4.577.140,72|
+----------------------------------------+--------------------------+
|CREMONA                                 |              3.274.142,92|
+----------------------------------------+--------------------------+
|CROTONE                                 |              1.840.711,92|
+----------------------------------------+--------------------------+
|CUNEO                                   |              1.533.240,55|
+----------------------------------------+--------------------------+
|FERMO                                   |              1.331.858,28|
+----------------------------------------+--------------------------+
|FERRARA                                 |              4.562.836,68|
+----------------------------------------+--------------------------+
|FOGGIA                                  |              2.946.676,35|
+----------------------------------------+--------------------------+
|FORLI'-CESENA                           |              2.303.544,71|
+----------------------------------------+--------------------------+
|FROSINONE                               |              3.358.063,98|
+----------------------------------------+--------------------------+
|GROSSETO                                |              4.677.561,05|
+----------------------------------------+--------------------------+
|IMPERIA                                 |              2.353.585,03|
+----------------------------------------+--------------------------+
|ISERNIA                                 |              2.044.050,43|
+----------------------------------------+--------------------------+
|LA SPEZIA                               |              2.387.195,83|
+----------------------------------------+--------------------------+
|L'AQUILA                                |              4.423.616,69|
+----------------------------------------+--------------------------+
|LATINA                                  |              2.743.995,12|
+----------------------------------------+--------------------------+
|LECCE                                   |              4.893.077,54|
+----------------------------------------+--------------------------+
|LECCO                                   |              2.474.890,27|
+----------------------------------------+--------------------------+
|LIVORNO                                 |              3.430.056,45|
+----------------------------------------+--------------------------+
|LODI                                    |              2.212.440,63|
+----------------------------------------+--------------------------+
|LUCCA                                   |              4.208.975,67|
+----------------------------------------+--------------------------+
|MACERATA                                |              2.388.061,20|
+----------------------------------------+--------------------------+
|MANTOVA                                 |              3.149.241,34|
+----------------------------------------+--------------------------+
|MASSA E CARRARA                         |              2.258.897,26|
+----------------------------------------+--------------------------+
|MATERA                                  |              3.768.511,05|
+----------------------------------------+--------------------------+
|MODENA                                  |              3.489.084,17|
+----------------------------------------+--------------------------+
|MONZA E BRIANZA                         |              4.085.676,45|
+----------------------------------------+--------------------------+
|NOVARA                                  |              1.479.664,95|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PADOVA                                  |              2.412.473,44|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PARMA                                   |              3.510.156,62|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PAVIA                                   |              4.333.325,53|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PERUGIA                                 |              3.885.032,68|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PESARO E URBINO                         |              2.455.339,42|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PESCARA                                 |              2.416.577,58|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PIACENZA                                |              3.121.400,07|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PISA                                    |              5.727.514,39|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PISTOIA                                 |              4.006.979,63|
+----------------------------------------+--------------------------+
|POTENZA                                 |              2.492.895,80|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PRATO                                   |              2.567.937,69|
+----------------------------------------+--------------------------+
|RAVENNA                                 |              3.504.887,95|
+----------------------------------------+--------------------------+
|REGGIO NELL'EMILIA                      |              4.118.373,48|
+----------------------------------------+--------------------------+
|RIETI                                   |              3.112.537,99|
+----------------------------------------+--------------------------+
|RIMINI                                  |              2.211.390,42|
+----------------------------------------+--------------------------+
|ROVIGO                                  |              1.989.701,55|
+----------------------------------------+--------------------------+
|SALERNO                                 |             13.716.086,24|
+----------------------------------------+--------------------------+
|SAVONA                                  |              2.195.442,28|
+----------------------------------------+--------------------------+
|SIENA                                   |              3.679.401,88|
+----------------------------------------+--------------------------+
|SONDRIO                                 |              1.686.280,52|
+----------------------------------------+--------------------------+
|TARANTO                                 |              3.416.293,16|
+----------------------------------------+--------------------------+
|TERAMO                                  |              2.278.213,85|
+----------------------------------------+--------------------------+
|TERNI                                   |              2.173.097,17|
+----------------------------------------+--------------------------+
|TREVISO                                 |              4.063.385,79|
+----------------------------------------+--------------------------+
|VARESE                                  |                554.820,49|
+----------------------------------------+--------------------------+
|VERBANO-CUSIO-OSSOLA                    |              1.440.745,07|
+----------------------------------------+--------------------------+
|VERCELLI                                |              2.326.024,49|
+----------------------------------------+--------------------------+
|VERONA                                  |              3.427.484,44|
+----------------------------------------+--------------------------+
|VIBO VALENTIA                           |                128.463,41|
+----------------------------------------+--------------------------+
|VICENZA                                 |              4.540.898,92|
+----------------------------------------+--------------------------+
|VITERBO                                 |              1.607.605,70|
+----------------------------------------+--------------------------+
|                                        |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|TOTALE PROVINCE                         |            245.000.000,00|
+----------------------------------------+--------------------------+
|                                        |                          |
+----------------------------------------+--------------------------+
|BARI                                    |             25.222.815,53|
+----------------------------------------+--------------------------+
|BOLOGNA                                 |             14.845.737,52|
+----------------------------------------+--------------------------+
|FIRENZE                                 |              9.039.740,42|
+----------------------------------------+--------------------------+
|GENOVA                                  |              8.908.368,49|
+----------------------------------------+--------------------------+
|MILANO                                  |             15.915.158,06|
+----------------------------------------+--------------------------+
|NAPOLI                                  |             67.212.680,90|
+----------------------------------------+--------------------------+
|REGGIO CALABRIA                         |             14.580.203,88|
+----------------------------------------+--------------------------+
|ROMA                                    |             53.254.807,18|
+----------------------------------------+--------------------------+
|TORINO                                  |             24.617.035,53|
+----------------------------------------+--------------------------+
|VENEZIA                                 |             16.403.452,48|
+----------------------------------------+--------------------------+
|TOTALE CITTA' METROPOLITANE             |            250.000.000,00|
+----------------------------------------+--------------------------+))
    
 
                                                          ((Tabella 3 
                                         (articolo 8, comma 1-quater) 
    

=====================================================================
|                                        |QUOTA DEL 66 PER CENTO DEL|
|                                        |FONDO DI CUI AL COMMA 764 |
|                                        |  DELL'ARTICOLO 1 DELLA   |
|                                        |  LEGGE N. 208 DEL 2015   |
+========================================+==========================+
|ALESSANDRIA                             |              1.031.844,05|
+----------------------------------------+--------------------------+
|ANCONA                                  |              1.243.712,69|
+----------------------------------------+--------------------------+
|AREZZO                                  |                463.340,50|
+----------------------------------------+--------------------------+
|ASCOLI PICENO                           |                698.688,66|
+----------------------------------------+--------------------------+
|ASTI                                    |              1.296.939,44|
+----------------------------------------+--------------------------+
|AVELLINO                                |                435.191,15|
+----------------------------------------+--------------------------+
|BELLUNO                                 |                625.914,55|
+----------------------------------------+--------------------------+
|BRESCIA                                 |              1.888.151,19|
+----------------------------------------+--------------------------+
|CATANZARO                               |              1.205.715,47|
+----------------------------------------+--------------------------+
|CHIETI                                  |                  7.597,03|
+----------------------------------------+--------------------------+
|COMO                                    |                130.124,27|
+----------------------------------------+--------------------------+
|CROTONE                                 |              2.149.026,02|
+----------------------------------------+--------------------------+
|CUNEO                                   |              1.212.539,22|
+----------------------------------------+--------------------------+
|FERMO                                   |              1.153.721,52|
+----------------------------------------+--------------------------+
|FORLI'-CESENA                           |                419.960,78|
+----------------------------------------+--------------------------+
|IMPERIA                                 |                906.184,55|
+----------------------------------------+--------------------------+
|ISERNIA                                 |                429.815,98|
+----------------------------------------+--------------------------+
|LA SPEZIA                               |              1.845.377,93|
+----------------------------------------+--------------------------+
|LECCO                                   |                 83.882,96|
+----------------------------------------+--------------------------+
|LIVORNO                                 |                517.355,23|
+----------------------------------------+--------------------------+
|LODI                                    |                307.589,51|
+----------------------------------------+--------------------------+
|LUCCA                                   |              1.822.638,28|
+----------------------------------------+--------------------------+
|MACERATA                                |                200.956,04|
+----------------------------------------+--------------------------+
|MASSA E CARRARA                         |                612.936,48|
+----------------------------------------+--------------------------+
|MATERA                                  |                532.699,17|
+----------------------------------------+--------------------------+
|NOVARA                                  |              1.131.568,91|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PADOVA                                  |                305.078,56|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PAVIA                                   |                389.270,52|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PESARO E URBINO                         |                147.636,27|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PESCARA                                 |                101.633,21|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PISA                                    |              2.059.547,01|
+----------------------------------------+--------------------------+
|PISTOIA                                 |                582.916,93|
+----------------------------------------+--------------------------+
|POTENZA                                 |              1.519.381,68|
+----------------------------------------+--------------------------+
|RAVENNA                                 |              1.780.608,95|
+----------------------------------------+--------------------------+
|RIMINI                                  |                298.003,11|
+----------------------------------------+--------------------------+
|ROVIGO                                  |                661.877,54|
+----------------------------------------+--------------------------+
|SALERNO                                 |                971.952,85|
+----------------------------------------+--------------------------+
|SAVONA                                  |              1.227.510,49|
+----------------------------------------+--------------------------+
|SIENA                                   |                491.762,57|
+----------------------------------------+--------------------------+
|SONDRIO                                 |                829.329,20|
+----------------------------------------+--------------------------+
|TERAMO                                  |                251.126,04|
+----------------------------------------+--------------------------+
|TERNI                                   |                913.000,51|
+----------------------------------------+--------------------------+
|VARESE                                  |              2.335.516,56|
+----------------------------------------+--------------------------+
|VERBANO-CUSIO-OSSOLA                    |              1.127.764,51|
+----------------------------------------+--------------------------+
|VERCELLI                                |                229.666,28|
+----------------------------------------+--------------------------+
|VITERBO                                 |              1.022.945,64|
+----------------------------------------+--------------------------+
|TOTALE PROVINCE                         |             39.600.000,00|
+----------------------------------------+--------------------------+))