DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42

Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema scolastico e della ricerca. (16G00053)
 
 Vigente al: 6-9-2016  
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge  7  aprile  2014,  n.  58,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5  giugno  2014,  n.  87,  recante  misure
urgenti  per  garantire  il   regolare   svolgimento   del   servizio
scolastico; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  garantire  il
mantenimento del decoro e della funzionalita' degli immobili sede  di
istituti scolastici, nonche' per  assicurare  la  prosecuzione  degli
interventi di ripristino degli edifici scolastici che si  trovano  in
condizioni  non  decorose   migliorandone   la   vivibilita'   e   la
gradevolezza degli  ambienti  come  previsto  dal  programma  «Scuole
belle»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per rendere stabile la Scuola sperimentale di  dottorato
internazionale  «Gran  Sasso  Science  Institute»  (GSSI),  istituita
dall'articolo  31-bis  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  e
garantire  la  prosecuzione  delle  attivita'   di   alto   contenuto
scientifico  e  tecnologico  in   considerazione   degli   importanti
risultati  ottenuti  per  il  rilancio  dello  sviluppo  del  sistema
didattico e produttivo dei territori terremotati dell'Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 25 marzo 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  per  il  decoro  degli  edifici  scolastici  e  per  lo
svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole 
 
  1. Al fine di assicurare la prosecuzione dal 1° aprile 2016  al  30
novembre 2016 degli interventi di mantenimento  del  decoro  e  della
funzionalita'  degli  immobili  adibiti   a   sede   di   istituzioni
scolastiche ed educative statali di cui all'articolo 2, commi 2-bis e
2-bis.1, del decreto-legge 7 aprile  2014,  n.  58,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87,  e'  autorizzata  la
spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2016. 
  2.  All'articolo  2  del  decreto-legge  7  aprile  2014,  n.   58,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «nell'anno scolastico  2015/2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2016/2017»; dopo  le
parole: «ovvero sia stata sospesa» sono inserite le seguenti: «o  sia
scaduta» e le parole: «e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non  oltre  il  31
dicembre 2016»; 
    ((a-bis) al comma 2 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Nei  territori  ove  la  convenzione  Consip  sia  scaduta   trovano
applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed  economiche
gia' previste nella medesima convenzione scaduta")). 
    b) al  comma  2-bis.1  dopo  le  parole:  «la  convenzione-quadro
Consip» sono inserite le seguenti: «ovvero la stessa sia scaduta». 
                             Art. 1-bis 
 
    (( (Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria). )) 
 
  ((1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  quarto  periodo,  le  parole:   "Limitatamente   all'anno
scolastico 2015/2016" sono sostituite dalle seguenti:  "Limitatamente
agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017" e le parole:  "2014/2015"
sono sostituite dalle seguenti: "2015/2016"; 
    b) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti:  "Per  l'anno
scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria  di  cui  ai  periodi
precedenti   puo'   essere   richiesta   sui   posti    dell'organico
dell'autonomia nonche' sul contingente di posti di cui  al  comma  69
del  presente  articolo.  Nel  caso  dovesse   emergere   una   spesa
complessiva superiore a quella  prevista  dalla  presente  legge,  si
applicano i commi 206 e 207 del presente articolo")). 
                             Art. 1-ter 
 
(( (Misure urgenti in materia di assunzioni del personale docente per
                  l'anno scolastico 2016/2017). )) 
 
  ((1.  Per  l'anno  scolastico  2016/2017,  le  assunzioni  a  tempo
indeterminato  del  personale  docente  della  scuola  statale   sono
effettuate entro il 15 settembre 2016. La  decorrenza  economica  del
contratto di lavoro consegue alla  presa  di  servizio.  Le  funzioni
connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina  del  personale
docente  attribuite  ai  dirigenti  territorialmente  competenti  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  sono
conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016. 
  2. Per il concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13
luglio 2015, n. 107, il triennio di validita' delle  graduatorie,  se
approvate entro il 15 settembre 2016,  decorre  dall'anno  scolastico
2016/2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 400, comma
01, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
297, e successive modificazioni)). 
                            Art. 1-quater 
 
(( (Disposizioni riguardanti i docenti della  scuola  dell'infanzia).
                                 )) 
 
  ((  1.  Fino  all'approvazione  delle  graduatorie   della   scuola
dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1,  comma  114,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, i  soggetti  inseriti  a  pieno  titolo
nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia  del  concorso
bandito  con  decreto  direttoriale  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  n.  82  del  24  settembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del  25
settembre 2012, che non sono stati assunti nei  ruoli  regionali  per
incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399,  comma  1,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  e
successive modificazioni, sono assunti, in deroga  all'articolo  399,
comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni
diverse da  quella  per  cui  hanno  concorso  e  nei  ruoli  di  cui
all'articolo 1, comma 66, della citata legge n. 107 del 2015, con  le
seguenti condizioni e modalita': 
    a) le assunzioni avvengono  in  subordine  rispetto  ai  soggetti
ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai
sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale  massima  per
ciascuna  regione  del  50  per  cento  dei  posti,  riservata   allo
scorrimento delle graduatorie dei concorsi per  titoli  ed  esami,  e
comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per
cento,  rispetto  ai  posti   disponibili   per   ciascuna   regione,
individuata con il decreto di cui al comma 2; 
    b) i soggetti di cui al presente comma,  nei  termini  e  con  le
modalita' stabiliti con  il  decreto  di  cui  al  comma  2,  possono
presentare   apposita   istanza   al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nella quale  indicano  l'ordine  di
preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
definiti i termini e le modalita' attuative del comma 1. 
  3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al
comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie  di
merito e ad esaurimento. 
  4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti,  anche  in
caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al  comma  1,  le
graduatorie di merito del concorso bandito con  decreto  direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82
del 24 settembre 2012, sono soppresse. 
  5. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso
di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
per  il  triennio  2016/2017,  2017/2018  e  2018/2019,   in   deroga
all'articolo 400, comma  19,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,  sono
valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e  disponibili,  in
luogo di quelli  messi  a  concorso.  All'assunzione  dalle  medesime
graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria)). 
                          Art. 1-quinquies 
 
(( (Contribuzione alle scuole  paritarie  che  accolgono  alunni  con
                          disabilita'). )) 
 
  ((1. A decorrere dall'anno 2017, e' corrisposto un contributo  alle
scuole paritarie  di  cui  alla  legge  10  marzo  2000,  n.  62,  in
proporzione agli alunni con disabilita' frequentanti, nel  limite  di
spesa di 12,2 milioni di euro annui. 
  2. Ai fini  della  verifica  del  mantenimento  della  parita',  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  accerta
annualmente,  con  le  risorse  umane,  finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di  cui
all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10  marzo  2000,  n.
62. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2  milioni  di  euro
annui a decorrere  dal  2017,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge  13
luglio 2015, n. 107)). 
                            Art. 1-sexies 
 
          (( (Incarichi di supplenza breve e saltuaria). )) 
 
  ((1. Fermo restando quanto disposto  dall'articolo  1,  comma  129,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi  79  e
85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche  e
le   competenti   articolazioni   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  e  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione
al fine di  garantire,  ciascuna  per  la  parte  di  competenza,  la
tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed
il pagamento mensile delle  somme  spettanti  al  personale  a  tempo
determinato per  le  prestazioni  di  lavoro  rese,  con  particolare
riferimento agli  incarichi  di  supplenza  breve  e  saltuaria,  nel
rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il
pagamento  deve  comunque  avvenire  entro   il   trentesimo   giorno
successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma  restando
la disponibilita' delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento
delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e  saltuaria.
Gli adempimenti e il  rispetto  dei  termini  previsti  dal  predetto
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  concorrono  alla
valutazione   dei   dirigenti   scolastici   e   di   quelli    delle
amministrazioni   coinvolte   e   sono   fonte   di   responsabilita'
dirigenziale ove le  violazioni  riscontrate  siano  riconducibili  a
cause imputabili al loro operato. 
  2. Al fine di assicurare  un'efficiente  e  corretta  gestione  del
personale supplente, e' assegnato un codice identificativo univoco al
personale docente  e  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  (ATA),
individuato quale destinatario di  incarichi  di  supplenza  breve  e
saltuaria, che resta invariato per tutta la durata del  contratto  ed
accompagna la vita lavorativa del supplente breve  e  saltuario  fino
all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola  e
conseguente ottenimento della partita di spesa fissa. E' garantita la
corrispondenza tra i codici univoci  e  le  partite  stipendiali  del
supplente breve e saltuario in modo da semplificare ed ottimizzare le
procedure di gestione di stato giuridico del personale scolastico)). 
                           Art. 1-septies 
 
(( (Disposizioni in materia di ordinamento professionale  dei  periti
                          industriali). )) 
 
  ((1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma  1,  le  parole:  "ai  licenziati  degli
istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma  secondo
gli ordinamenti scolastici" sono sostituite dalle seguenti: "a coloro
che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55,  comma  1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  5
giugno 2001, n. 328"; 
    b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole:  "del  diploma
di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: "della  laurea
di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328"; 
    c) all'articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati; 
    d) all'articolo 3, il comma 3 e' abrogato. 
  2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge  2
febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i
periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini
dell'ammissione all'esame di Stato per  l'abilitazione  all'esercizio
della libera professione,  nonche'  i  provvedimenti  adottati  dagli
organi professionali dei periti industriali e dei periti  industriali
laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di  entrata
in vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  per  un
periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo  periodo,
conservano  il  diritto  di   accedere   all'esame   di   Stato   per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione   anche   i
soggetti che conseguono un titolo di studio  valido  a  tal  fine  ai
sensi della normativa previgente)). 
                               Art. 2 
 
Disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della  Scuola
  sperimentale  di  dottorato  internazionale  Gran   Sasso   Science
  Institute 
 
  1. Per la stabilizzazione della Scuola  sperimentale  di  dottorato
internazionale  Gran  Sasso  Science   Institute   (GSSI),   di   cui
all'articolo  31-bis,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  e
per il riconoscimento delle sue attivita', e' assegnato un contributo
di 3 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2016,  ad  integrazione
delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015. 
  2.  La  Scuola,   con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato  ai  sensi  del  comma  6,
dell'articolo 31-bis,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  a
seguito del quale e' reso disponibile  il  finanziamento  di  cui  al
comma 1, assume carattere di stabilita' come istituto universitario a
ordinamento speciale. 
  3. Fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di spesa, pari
all'80  per  cento  dei  contributi   ordinari   statali   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo  2012,  n.
49, la Scuola puo' procedere al reclutamento di  personale  anche  in
deroga alle  limitazioni  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 31  dicembre  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2015, n. 66. 
  4. All'articolo 31-bis del decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  i
commi 2-bis e 5-bis sono abrogati e al comma 6 le parole: «di cui  al
comma 2-bis» sono soppresse. 
                             Art. 2-bis 
 
           (( (Scuole di specializzazione non mediche). )) 
 
  ((1. Nelle more di  una  definizione  organica  della  materia,  le
scuole di specializzazione di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 marzo  1982,  n.  162,  riservate  alle  categorie  dei
veterinari,  odontoiatri,  farmacisti,  biologi,  chimici,  fisici  e
psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica)). 
                             Art. 2-ter 
 
(( (Riconoscimento di crediti formativi universitari  negli  istituti
                       tecnici superiori). )) 
 
  ((1. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n.  107,
all'ultimo periodo, la parola: "cento" e' sostituita dalla  seguente:
"quaranta"  e  la  parola:  "centocinquanta"  e'   sostituita   dalla
seguente: "sessantadue")). 
                            Art. 2-quater 
 
(( (Incremento dei compensi ai commissari del concorso per  docenti).
                                 )) 
 
  ((1. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, con decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi  per
i  componenti  delle  commissioni  di  esame  del  concorso  di   cui
all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  entro
il limite di spesa determinato dagli stanziamenti a tal fine iscritti
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  incluse  le  risorse   di   cui
all'articolo 1, comma 112, della medesima  legge  n.  107  del  2015,
incrementati di ulteriori 8 milioni di euro per l'anno 2016. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di  8  milioni
di euro per l'anno 2016.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione,  per  l'anno  2016,  del  fondo   per   il
funzionamento di cui  all'articolo  1,  comma  601,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
  3. Il fondo di cui al secondo periodo del comma 2  e'  incrementato
di 8 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di  cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107)). 
                          Art. 2-quinquies 
 
(( (Modifica all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015,
                             n. 208). )) 
 
  ((1. All'articolo 1, comma 979, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, al primo periodo, le parole:  "cittadini  italiani  o  di  altri
Paesi membri dell'Unione europea" sono soppresse e  dopo  le  parole:
"territorio nazionale," sono inserite le seguenti: "in possesso,  ove
previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita'")). 
                            Art. 2-sexies 
 
  (( (ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilita'). )) 
 
  ((1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato,  sezione
IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016,  nel  calcolo  dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)  del  nucleo  familiare
che  ha  tra  i  suoi  componenti  persone  con  disabilita'  o   non
autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai  fini
del  riconoscimento  di  prestazioni  scolastiche   agevolate,   sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  i  trattamenti  assistenziali,
previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque
titolo  percepiti  da  amministrazioni  pubbliche  in  ragione  della
condizione  di  disabilita',  laddove  non  rientranti  nel   reddito
complessivo ai fini dell'IRPEF; 
    b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4,  lettere
b), c) e d), del citato decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 159 del 2013, e' applicata la maggiorazione dello 0,5  al
parametro della scala  di  equivalenza  di  cui  all'allegato  1  del
predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con  disabilita'
media, grave o non autosufficiente. 
  2. I trattamenti di cui al  comma  1,  lettera  a),  percepiti  per
ragioni diverse dalla condizione di disabilita', restano inclusi  nel
reddito disponibile di cui all'articolo 5 del  decreto-legge  n.  201
del  2011.  Gli  enti  erogatori  di  tali  trattamenti,  anche   con
riferimento a prestazioni per il diritto allo  studio  universitario,
ai fini dell'accertamento  dei  requisiti  per  il  mantenimento  del
trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare  del
trattamento  percepito  dal  beneficiario  eventualmente  valorizzato
nell'ISEE medesimo,  rapportato  al  corrispondente  parametro  della
scala di equivalenza. 
  3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali
agevolate adottano entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche
normativi  necessari  all'erogazione  delle  nuove   prestazioni   in
conformita' con le disposizioni del presente articolo,  nel  rispetto
degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino  a  tale
data, le prestazioni sociali agevolate in corso di  erogazione  sulla
base delle disposizioni previgenti. 
  4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far
data dal  quarantacinquesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione
delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione
sostitutiva unica  concernente  le  informazioni  necessarie  per  la
determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1. 
  5.  Al  maggior  onere  derivante  dall'attuazione   del   presente
articolo, per gli effetti stimati sul numero  dei  beneficiari  delle
prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro
annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno  tre
figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e pari a 700.000  euro  annui  con  riferimento  all'assegno  di
maternita' di base, di cui all'articolo 74 del testo unico di cui  al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per complessivi 1  milione
di  euro  annui  a  decorrere  dal   2016,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale  per  le
politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma  8,  della  legge  8
novembre 2000, n. 328. 
  6. Fermo restando quanto previsto al comma  5,  le  amministrazioni
interessate  provvedono  agli  adempimenti  derivanti  dal   presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
finanza pubblica)). 
                               Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, pari a 64 milioni
di euro per l'anno 2016, si provvede: 
    a) per 15  milioni  di  euro  mediante  parziale  utilizzo  delle
economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98; 
    b) per 49 milioni di euro mediante riduzione  dell'autorizzazione
di spesa, per il funzionamento, di cui  all'articolo  1,  comma  601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2016. 
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1,  si  provvede,  a
decorrere  dal  2016,  quanto  a   2   milioni   di   euro   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.  537  e  quanto  a  1
milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204. 
                               Art. 4 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 marzo 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Giannini,    Ministro    dell'istruzione,
                            dell'universita' e della ricerca 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
                            Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle
                            politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando