LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.
 
 Vigente al: 3-9-2016  
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  giudice  pronuncia  lo  scioglimento del matrimonio contratto a
norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di
conciliazione  di  cui  al  successivo  articolo  4,  accerta  che la
comunione  spirituale  e  materiale  tra  i  coniugi  non puo' essere
mantenuta  o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste
dall'articolo 3.
                               Art. 2.

  Nei  casi  in  cui  il  matrimonio  sia  stato  celebrato  con rito
religioso  e  regolarmente  trascritto,  il giudice, quando, esperito
inutilmente  il  tentativo di conciliazione di cui al successivo art.
4,  accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non
puo'  essere  mantenuta  o  ricostituita per l'esistenza di una delle
cause previste dall'articolo 3, pronuncia la cessazione degli effetti
civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.
                               Art. 3. 
 
  Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
puo' essere domandato da uno dei coniugi: 
    1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio,  l'altro  coniuge
e' stato condannato, con sentenza passata  in  giudicato,  anche  per
fatti commessi in precedenza: 
      a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici,
anche con piu' sentenze, per uno o piu' delitti non colposi,  esclusi
i reati politici e quelli commessi per motivi di  particolare  valore
morale e sociale; 
      b)  a  qualsiasi  pena  detentiva  per  il   delitto   di   cui
all'articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui  agli
articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione,
costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione; 
      c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero
per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio; 
      d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu' condanne,  per  i
delitti di  cui  all'articolo  582,  quando  ricorra  la  circostanza
aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583, e agli articoli
570, 572 e 643 del codice penale,  in  danno  del  coniuge  o  di  un
figlio. 
  Nelle ipotesi previste alla lettera  d)  il  giudice  competente  a
pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili  del
matrimonio  accerta,  anche  in  considerazione   del   comportamento
successivo del  convenuto,  la  di  lui  inidoneita'  a  mantenere  o
ricostituire la convivenza familiare. 
  Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del  presente  articolo
la domanda non e' proponibile dal coniuge che  sia  stato  condannato
per concorso nel reato  ovvero  quando  la  convivenza  coniugale  e'
ripresa; 
  2) nei casi in cui: 
    a) l'altro coniuge e' stato assolto per vizio totale di mente  da
uno dei delitti previsti nelle lettere b) e  c)  del  numero  1)  del
presente articolo, quando il  giudice  competente  a  pronunciare  lo
scioglimento o la cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio
accerta l'inidoneita' del convenuto a  mantenere  o  ricostituire  la
convivenza familiare; 
    b) e' stata pronunciata con  sentenza  passata  in  giudicato  la
separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero e'  stata  omologata  la
separazione consensuale ovvero e' intervenuta  separazione  di  fatto
quando la separazione di fatto stessa e'  iniziata  almeno  due  anni
prima del 18 dicembre 1970. 
  In tutti i predetti casi, per  la  proposizione  della  domanda  di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,  le
separazioni devono  essersi  protratte  ininterrottamente  da  almeno
((dodici mesi  dall'avvenuta  comparizione  dei  coniugi  innanzi  al
presidente del tribunale nella procedura di separazione  personale  e
da sei mesi nel caso di  separazione  consensuale,  anche  quando  il
giudizio contenzioso si  sia  trasformato  in  consensuale)),  ovvero
dalla  data  certificata  nell'accordo  di  separazione  raggiunto  a
seguito di convenzione  di  negoziazione  assistita  da  un  avvocato
ovvero dalla  data  dell'atto  contenente  l'accordo  di  separazione
concluso  innanzi  all'ufficiale  dello  stato  civile.   L'eventuale
interruzione della  separazione  deve  essere  eccepita  dalla  parte
convenuta; nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi  del  comma
precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva  della
convivenza. (8) ((9)) 
    c) il procedimento penale promosso per i delitti  previsti  dalle
lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo  si  e'  concluso
con sentenza di non  doversi  procedere  per  estinzione  del  reato,
quando il giudice competente  a  pronunciare  lo  scioglimento  o  la
cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei  fatti
commessi sussistano gli  elementi  costitutivi  e  le  condizioni  di
punibilita' dei delitti stessi; 
    d) il procedimento penale per incesto si e' concluso con sentenza
di proscioglimento o di assoluzione  che  dichiari  non  punibile  il
fatto per mancanza di pubblico scandalo; 
    e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha  ottenuto  all'estero
l'annullamento o  lo  scioglimento  del  matrimonio  o  ha  contratto
all'estero nuovo matrimonio; 
    f) il matrimonio non e' stato consumato; 
    g)  e'  passata  in  giudicato  sentenza  di  rettificazione   di
attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164. 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n.  132,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 12,  comma
7) che la presente modifica si applica  a  decorrere  dal  trentesimo
giorno successivo all'entrata in vigore della  legge  di  conversione
del decreto medesimo. 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 6 maggio 2015, n. 55 ha disposto (con l'art. 3, comma 1)  che
le  modifiche  disposte  al  presente  articolo   si   applicano   ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, anche nei casi in cui il procedimento di  separazione  che  ne
costituisce il presupposto  risulti  ancora  pendente  alla  medesima
data. 
                               Art. 4. 
 
  1. La domanda per ottenere lo scioglimento o  la  cessazione  degli
effetti civili del matrimonio  si  propone  al  tribunale  del  luogo
dell'ultima residenza comune dei coniugi  ovvero,  in  mancanza,  del
luogo in cui il coniuge convenuto ha esidenza o domicilio. Qualora il
coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la
domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio
del  ricorrente  e,  se  anche  questi  e'  residente  all'estero,  a
qualunque tribunale  della  Repubblica.  La  domanda  congiunta  puo'
essere proposta al tribunale del luogo di residenza  o  di  domicilio
dell'uno o dell'altro coniuge. (6) 
  2.  La  domanda  si  propone  con  ricorso,  che   deve   contenere
l'esposizione dei fatti e degli elementi  di  diritto  sui  quali  la
domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli  effetti
civili dello stesso e' fondata. 
  3. Del ricorso il cancelliere da' comunicazione all'ufficiale dello
stato  civile  del  luogo  dove  il  matrimonio  fu  trascritto   per
l'annotazione in calce all'atto. 
  ((4. Nel ricorso deve  essere  indicata  l'esistenza  di  figli  di
entrambi i coniugi.)) 
  5. Il presidente del tribunale, nei  cinque  giorni  successivi  al
deposito in cancelleria, fissa con decreto la  data  di  comparizione
dei coniugi davanti a se', che deve avvenire entro novanta giorni dal
deposito del ricorso, il termine per la notificazione del  ricorso  e
del decreto ed  il  termine  entro  cui  il  coniuge  convenuto  puo'
depositare memoria difensiva e documenti.  Il  presidente  nomina  un
curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente o legalmente
incapace. 
  6. Al ricorso e alla  prima  memoria  difensiva  sono  allegate  le
ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate. 
  7. I coniugi devono comparire davanti al presidente  del  tribunale
personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di
un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda
non  ha  effetto.  Se  non  si  presenta  il  coniuge  convenuto,  il
presidente  puo'  fissare  un  nuovo  giorno  per  la   comparizione,
ordinando che la notificazione del ricorso  e  del  decreto  gli  sia
rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire  i
coniugi  prima  separatamente   poi   congiuntamente,   tentando   di
conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il  presidente  fa  redigere
processo verbale della conciliazione. 
  8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi
e i rispettivi difensori nonche',  ((disposto  l'ascolto  del  figlio
minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di  eta'  inferiore
ove capace di discernimento)), da', anche d'ufficio, con ordinanza  i
provvedimenti   temporanei   e   urgenti   che    reputa    opportuni
nell'interesse  dei  coniugi  e  della  prole,  nomina   il   giudice
istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi  a
questo. Nello stesso modo  il  presidente  provvede,  se  il  coniuge
convenuto non compare, sentito il  ricorrente  e  il  suo  difensore.
L'ordinanza del presidente puo'  essere  revocata  o  modificata  dal
giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle  disposizioni  di
attuazione del codice di procedura civile. 
  9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra  la  data  entro  cui  la
stessa deve essere notificata al convenuto  non  comparso,  e  quella
dell'udienza di comparizione  e  trattazione  devono  intercorrere  i
termini di cui all'articolo 163-bis del codice  di  procedura  civile
ridotti a meta'. 
  10. Con l'ordinanza di  cui  al  comma  8,  il  presidente  assegna
altresi' termine al ricorrente per  il  deposito  in  cancelleria  di
memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui  all'articolo
163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura
civile e termine al convenuto per  la  costituzione  in  giudizio  ai
sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma,  dello  stesso
codice nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali  e  di
merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere
l'avvertimento al convenuto che la  costituzione  oltre  il  suddetto
termine implica le decadenze di cui all'articolo 167  del  codice  di
procedura civile e che oltre il  termine  stesso  non  potranno  piu'
essere proposte le eccezioni processuali e di merito  non  rilevabili
d'ufficio. 
  11. All'udienza davanti  al  giudice  istruttore  si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 180 e 183,  commi  primo,  secondo,
quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura  civile.  Si
applica altresi' l'articolo 184 del medesimo codice. 
  12.  Nel  caso  in  cui  il  processo  debba  continuare   per   la
determinazione  dell'assegno,  il  tribunale  emette   sentenza   non
definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio. Avverso tale sentenza e' ammesso solo  appello
immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di
cui all'articolo 10. 
  13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva,  il  tribunale,
emettendo la sentenza che dispone  l'obbligo  della  somministrazione
dell'assegno, puo' disporre che tale obbligo produca effetti fin  dal
momento della domanda. 
  14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura  economica  la
sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva. 
  15. L'appello e' deciso in camera di consiglio. 
  16.  La  domanda  congiunta  dei  coniugi  di  scioglimento  o   di
cessazione degli effetti civili  del  matrimonio  che  indichi  anche
compiutamente  le  condizioni  inerenti  alla  prole  e  ai  rapporti
economici,  e'  proposta  con  ricorso  al  tribunale  in  camera  di
consiglio. Il tribunale, sentiti i  coniugi,  verificata  l'esistenza
dei presupposti di legge e valutata la rispondenza  delle  condizioni
all'interesse dei figli, decide con sentenza.  Qualora  il  tribunale
ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli
interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2008, n. 169 (in
G.U. 28/5/2008 n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita'  costituzionale
dell'art.  4,  comma  1,  della  legge  1°  dicembre  1970,  n.   898
(Disciplina dei casi  di  scioglimento  del  matrimonio),  nel  testo
sostituito dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di  azione  per  lo
sviluppo economico, sociale  e  territoriale)  comma  inserito  dalla
relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80  (Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto legge 14  marzo  2005,  n.  35,
recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione  per  lo
sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la
modifica del codice di procedura civile in  materia  di  processo  di
cassazione e di arbitrato  nonche'  per  la  riforma  organica  della
disciplina delle procedure concorsuali),  limitatamente  alle  parole
"del luogo  dell'ultima  residenza  comune  dei  coniugi  ovvero,  in
mancanza,". 
                               Art. 5. 
 
  Il  tribunale  adito,  in  contraddittorio  delle   parti   e   con
l'intervento  obbligatorio  del  pubblico  ministero,  accertata   la
sussistenza di uno dei casi di  cui  all'articolo  3,  pronuncia  con
sentenza lo scioglimento o la cessazione  degli  effetti  civili  del
matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del  luogo  ove
venne trascritto il matrimonio di procedere  alla  annotazione  della
sentenza. 
  ((La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito
del matrimonio. 
  Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo  scioglimento  o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio,  puo'  autorizzare
la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome  del  marito
aggiunto al proprio quando sussista un  interesse  suo  o  dei  Figli
meritevole di tutela. 
  La decisione di cui al comma precedente puo' essere modificata  con
successiva sentenza, per motivi di particolare gravita',  su  istanza
di una delle parti)). 
  La sentenza e' impugnabile da ciascuna  delle  parti.  Il  pubblico
ministero puo', ai sensi dell'articolo 72  del  codice  di  procedura
civile,   proporre   impugnazione   limitatamente   agli    interessi
patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci. 
  ((Con la sentenza che pronuncia lo  scioglimento  o  la  cessazione
degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle
condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare  ed
alla formazione del patrimonio di ciascuno o di  quello  comune,  del
reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti  elementi  anche  in
rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge
di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando
quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non  puo'  procurarseli
per ragioni oggettive. 
  La  sentenza  deve  stabilire  anche  un  criterio  di  adeguamento
automatico  dell'assegno,  almeno  con  riferimento  agli  indici  di
svalutazione  monetaria.  Il  tribunale  puo',  in  caso  di   palese
iniquita', escludere la previsione con motivata decisione. 
  Su accordo delle parti la corresponsione  puo'  avvenire  in  unica
soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non
puo'  essere  proposta  alcuna  successiva   domanda   di   contenuto
economico. 
  I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione  avanti  al
presidente del tribunale la dichiarazione  personale  dei  redditi  e
ogni documentazione relativa ai loro redditi  e  al  loro  patrimonio
personale e comune. In caso di  contestazioni  il  tribunale  dispone
indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di  vita,
valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria)). 
  L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se  il  coniuge,  al
quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze. 
  Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria  per  nessun
altro  titolo,  conserva   il   diritto   nei   confronti   dell'ente
mutualistico da cui sia assistito  l'altro  coniuge.  Il  diritto  si
estingue se egli passa a nuove nozze. 
                               Art. 6. 
 
  1. L'obbligo, ai sensi degli articoli  ((315-bis  e  316-bis))  del
codice civile, di mantenere, educare  ed  istruire  i  figli  nati  o
adottati durante il  matrimonio  di  cui  sia  stato  pronunciato  lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche  nel
caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori. 
  ((2. Il Tribunale che pronuncia lo  scioglimento  o  la  cessazione
degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo  ai  figli,  le
disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del  libro  primo,
del codice civile.)) 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)). 
  6. L'abitazione  nella  casa  familiare  spetta  di  preferenza  al
genitore cui vengono  affidati  i  figli  o  con  il  quale  i  figli
convivono  oltre  la  maggiore   eta'.   In   ogni   caso   ai   fini
dell'assegnazione il giudice dovra' valutare le condizioni economiche
dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il  coniuge  piu'
debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, e' opponibile al  terzo
acquirente ai sensi dell'articolo 1599 del codice civile. 
  7. Il tribunale da' inoltre  disposizioni  circa  l'amministrazione
dei  beni  dei  figli  e,  nell'ipotesi  in  cui  l'esercizio   della
((responsabilita' genitoriale)) sia affidato ad entrambi i  genitori,
circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale. 
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)). 
  9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)). 
  10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)). 
  11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)). 
  12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)). 
                               Art. 7.

  Il  secondo  comma  dell'articolo  252  del  codice civile e' cosi'
modificato:
  "I  figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore
che,  al  tempo del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il
matrimonio  sia  sciolto  per  effetto della morte dell'altro coniuge
ovvero  per  pronuncia  di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili  conseguenti  alla  trascrizione  del matrimonio celebrato con
rito religioso".
                               Art. 8.

  Il  tribunale  che  pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio puo' imporre allo obbligato di prestare
idonea  garanzia  reale  o  personale  se esiste il pericolo che egli
possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5
e 6.
  La   sentenza  costituisce  titolo  per  l'iscrizione  dell'ipoteca
giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.
  ((Il  coniuge  cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno,
dopo  la  costituzione  in  mora  a  mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento  del  coniuge  obbligato e inadempiente per un periodo di
almeno  trenta  giorni,  puo'  notificare  il provvedimento in cui e'
stabilita  la  misura  dell'assegno  ai  terzi tenuti a corrispondere
periodicamente  somme  di  denaro al coniuge obbligato con l'invito a
versargli  direttamente  le  somme  dovute,  dandone comunicazione al
coniuge inadempiente.
  Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia,
il  coniuge  creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti
per  il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento
ai sensi degli articoli 5 e 6.
  Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti
terzi  sia  stato  gia'  pignorato  al  momento  della notificazione,
all'assegnazione  e  alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui
spetta   la   corresponsione  periodica  dell'assegno,  il  creditore
precedente  e  i  creditori  intervenuti nell'esecuzione, provvede il
giudice dell'esecuzione.
  Lo  Stato e gli altri enti indicati nell'articolo 1 del testo unico
delle  leggi  concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione
degli  stipendi,  salari  e  pensioni  dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni,   approvato   con   decreto   del  Presidente  della
Repubblica  5  gennaio 1950, n. 180, nonche' gli altri enti datori di
lavoro  cui sia stato notificato il provvedimento in cui e' stabilita
la  misura  dell'assegno  e l'invito a pagare direttamente al coniuge
cui  spetta  la  corresponsione  periodica,  non  possono  versare  a
quest'ultimo  oltre la meta' delle somme dovute al coniuge obbligato,
comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori;
  Per  assicurare  che  siano soddisfatte o conservate le ragioni del
creditore  in  ordine  all'adempimento  degli  obblighi  di  cui agli
articoli  5  e  6,  su richiesta dell'avente diritto, il giudice puo'
disporre  il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare
l'assegno.   Le   somme   spettanti   al   coniuge   obbligato   alla
corresponsione  dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette
a  sequestro  e pignoramento fino alla concorrenza della meta' per il
soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6)).
                               Art. 9.

  1.  Qualora  sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che
pronuncia  lo  scioglimento  o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio,   il   tribunale,   in  camera  di  consiglio  e,  per  i
provvedimenti  relativi  ai figli, con la partecipazione del pubblico
ministero,  puo',  su  istanza  di parte, disporre la revisione delle
disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative
alla misura e alle modalita' dei contributi da corrispondere ai sensi
degli articoli 5 e 6.
  2.  In  caso  di  morte  dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge
superstite  avente  i requisiti per la pensione di reversibilita', il
coniuge   rispetto   al   quale  e'  stata  pronunciata  sentenza  di
scioglimento  o  di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha
diritto,  se  non  passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di
assegno  ai  sensi  dell'articolo 5, alla pensione di reversibilita',
sempre   che   il   rapporto  da  cui  trae  origine  il  trattamento
pensionistico sia anteriore alla sentenza. ((5))
  3.  Qualora  esista un coniuge superstite avente i requisiti per la
pensione  di  reversibilita',  una quota della pensione e degli altri
assegni a questi spettanti e' attribuita dal tribunale, tenendo conto
della  durata  del  rapporto,  al  coniuge rispetto al quale e' stata
pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili  del  matrimonio  e  che sia titolare dell'assegno di cui allo
articolo  5.  Se  in  tale  condizione  si  trovano  piu' persone, il
tribunale  provvede  a  ripartire  fra  tutti la pensione e gli altri
assegni, nonche' a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi
sia successivamente morto o passato a nuove nozze. ((5))
  4.  Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente,
i  diritti  spettanti  a  figli,  genitori o collaterali in merito al
trattamento di reversibilita'.
  5.  Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione
di  reversibilita'  o  di  parte di essa deve essere allegato un atto
notorio,  ai  sensi  della  legge  4  gennaio  1968, n. 15, dal quale
risultino  tutti  gli  aventi  diritto. In ogni caso, la sentenza che
accoglie  la  domanda  non  pregiudica  la  tutela, nei confronti dei
beneficiari,   degli   aventi  diritto  pretermessi,  salva  comunque
l'applicabilita' delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.
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AGGIORNAMENTO (1a)
  La  Corte  Costituzionale con sentenza 27 giugno-10 luglio 1975, n.
202   (in   G.U.   1a   s.s.   16/07/1975,   n.  188)  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  9, comma secondo, della
legge  1  dicembre  1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
del  matrimonio),  nella  parte  in  -  cui  non  consente il normale
esercizio di facolta' di prova".
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AGGIORNAMENTO (5)
  La  L.  28  dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 5)che "Le
disposizioni  di  cui  ai  commi  2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1
dicembre  1970,  n. 898, e successive modificaziioni, si interpretano
nel  senso  che per titolarita' dell'assegno ai sensi dell'articolo 5
deve  intendersi  l'avvenuto  riconoscimento dell'assegno medesimo da
parte  del  tribunale  ai  sensi del predetto articolo 5 della citata
legge n. 898 del 1970".
                             Art. 9-bis.

  ((A   colui   al  quale  e'  stato  riconosciuto  il  diritto  alla
corresponsione  periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 5,
qualora  versi  in  stato  di  bisogno, il tribunale, dopo il decesso
dell'obbligato,   puo'  attribuire  un  assegno  periodico  a  carico
dell'eredita'  tenendo  conto  dell'importo  di  quelle  somme, della
entita' del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilita', delle
sostanze  ereditarie, del numero e della qualita' degli eredi e delle
loro  condizioni  economiche.  L'assegno  non  spetta se gli obblighi
patrimoniali previsti dall'articolo 5 sono stati soddisfatti in unica
soluzione.
  Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno puo' avvenire
in  unica  soluzione.  Il  diritto  all'assegno  si  estingue  se  il
beneficiario  passa  a  nuove  nozze  o  viene  meno  il suo stato di
bisogno.  Qualora  risorga  lo stato di bisogno l'assegno puo' essere
nuovamente attribuito)).
                              Art. 10.

  La  sentenza  che  pronuncia  lo scioglimento o la cessazione degli
effetti  civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve
essere  trasmessa  in  copia  autentica,  a  cura del cancelliere del
tribunale  o  della  Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato
civile  del  comune  in  cui  il  matrimonio  fu  trascritto,  per le
annotazioni  e  le  ulteriori  incombenze  di  cui al regio decreto 9
luglio 1939, n. 1238.
  Lo   scioglimento   e   la  cessazione  degli  effetti  civili  del
matrimonio,  pronunciati  nei  casi  rispettivamente  previsti  dagli
articoli  1  e  2  della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli
effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza.
                              Art. 11.
         ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 MARZO 1987, N. 74))
                              Art. 12. 
 
  1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento  del
figlio ((nato fuori del matrimonio))  si  applicano,  per  quanto  di
ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 1 dicembre 1970 
 
                               SARAGAT 
 
                                                      COLOMBO - REALE 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE 
                            Art. 12-bis.

  ((1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di
scioglimento  o  di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha
diritto,  se  non  passato  a nuove nozze e in quanto sia titolare di
assegno  ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennita'
di   fine   rapporto  percepita  dall'altro  coniuge  all'atto  della
cessazione  del  rapporto  di  lavoro  anche  se l'indennita' viene a
maturare dopo la sentenza.
  2.  Tale  percentuale e' pari al quaranta per cento dell'indennita'
totale  riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro e' coinciso
con il matrimonio)).
                            Art. 12-ter.

  ((1.  In  caso  di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata
sentenza  di  scioglimento  o  di cessazione degli effetti civili del
matrimonio,  la  pensione  di reversibilita' spettante ad essi per la
morte  di  un  figlio  deceduto  per  fatti di servizio e' attribuita
automaticamente   dall'ente   erogante  in  parti  uguali  a  ciascun
genitore.
  2.  Alla  morte  di uno dei genitori, la quota parte di pensione si
consolida automaticamente in favore dell'altro.
  3.  Analogamente  si provvede, in presenza della predetta sentenza,
per  la  pensione  di  reversibilita' spettante al genitore del dante
causa  secondo  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 83 e 87 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)).
                           Art. 12-quater.

  ((1.  Per  le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla
presente  legge  e' competente anche il giudice del luogo in cui deve
essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio)).
                         Art. 12-quinquies.

  ((1.  Allo  straniero,  coniuge  di  cittadina  italiana,  la legge
nazionale  del  quale  non disciplina lo scioglimento o la cessazione
degli  effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di
cui alla presente legge)).
                           Art. 12-sexies. 
 
  ((1. Al  coniuge  che  si  sottrae  all'obbligo  di  corresponsione
dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge
si applicano le pene previste dall'articolo 570 del codice penale)).