LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977

Tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti.
 
 Vigente al: 3-9-2016  
 

CAMPO DI APPLICAZIONE

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((1.  La  presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di
seguito  indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di
lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.
  2. Ai fini della presente legge si intende per:
    a)  bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di eta'
o che e' ancora soggetto all'obbligo scolastico;
    b)  adolescente:  il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni
di eta' e che non e' piu' soggetto all'obbligo scolastico;
    c)  orario  di  lavoro:  qualsiasi periodo in cui il minore e' al
lavoro,  a  disposizione  del datore di lavoro e nell'esercizio della
sua attivita' o delle sue funzioni;
    d)   periodo   di  riposo:  qualsiasi  periodo  che  non  rientra
nell'orario di lavoro)).
                               Art. 2.

  ((1.   Le   norme  della  presente  legge  non  si  applicano  agli
adolescenti   addetti   a   lavori  occasionali  o  di  breve  durata
concernenti:
    a) servizi domestici prestati in ambito familiare;
    b)  prestazioni  di  lavoro  non nocivo, ne' pregiudizievole, ne'
pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare;
  2.  Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si
applicano  le  disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n.  645,  ove  assicurino  un  trattamento  piu' favorevole di quello
previsto dalla presente legge.
  3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve
le  specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di
sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale)).

REQUISITI DI ETA' E DI ISTRUZIONE

                               Art. 3.

  ((1. L'eta' minima per l'ammissione al lavoro e' fissata al momento
in  cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e
comunque non puo' essere inferiore ai 15 anni compiuti)).
                               Art. 4.

  1.  E'  vietato  adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto
dal comma 2.
  2.  La  direzione  provinciale  del lavoro puo' autorizzare, previo
assenso  scritto  dei  titolari della potesta' genitoriale, l'impiego
dei minori in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico,
sportivo  o  pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purche' si
tratti  di  attivita' che non pregiudicano la sicurezza, l'integrita'
psicofisica  e  lo  sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la
partecipazione   a   programmi   di   orientamento  o  di  formazione
professionale. ((5))
  3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  decreto 27 aprile 2006, n. 218 ha disposto (con l'art. 4, comma
2)   che   "Fatte  salve  le  sanzioni  di  cui  all'articolo  3,  le
autorizzazioni  di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 17 ottobre
1967,  n.  977  e successive modificazioni per l'impiego di minori di
anni  quattordici in programmi televisivi e radiofonici sono revocate
di  diritto  in caso di accertata violazione del presente regolamento
ai danni del minore autorizzato".
                               Art. 5.

      ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345 ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.Lgs.  4  agosto  1999,  n.  345 come modificato dal D.Lgs. 18
agosto  2000,  n.  262 ha disposto (con l'at. 16) che "fino alla data
del   20  ottobre  2000  non  trovano  applicazione  le  disposizioni
dell'articolo  7,  nella  parte  in  cui  sostituisce  i  commi 1 e 2
dell'articolo  6  della  legge  17  ottobre 1967, n. 977, nonche' del
comma  2,  lettera  a), limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5
della legge n. 977 del 1967, e della lettera c)".
                               Art. 6.

  ((1.  E'  vietato  adibire  gli  adolescenti  alle  lavorazioni, ai
processi e ai lavori indicati nell'Allegato I. ((3))
  2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i
lavori   indicati   nell'Allegato   I  possono  essere  svolti  dagli
adolescenti  per  indispensabili  motivi  didattici  o  di formazione
professionale  e  soltanto  per il tempo strettamente necessario alla
formazione  stessa  svolta  in  aula  o  in  laboratorio  adibiti  ad
attivita'  formativa,  oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta
pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purche' siano svolti
sotto  la  sorveglianza  di  formatori competenti anche in materia di
prevenzione  e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di
sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione. ((3))
  3.  Fatta  eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione
professionale,   l'attivita'   di   cui   al   comma  2  deve  essere
preventivamente  autorizzata  dalla direzione provinciale del lavoro,
previo  parere  dell'azienda  unita'  sanitaria locale competente per
territorio,  in  ordine  al  rispetto  da  parte del datore di lavoro
richiedente  della  normativa in materia di igiene e di sicurezza sul
lavoro.
  4.  Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si
applicano  le  disposizioni  di  cui  al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230.
  5.  In  caso  di esposizione media giornaliera degli adolescenti al
rumore  superiore  a  80  decibel  LEP-d  il  datore di lavoro, fermo
restando   l'obbligo   di   ridurre  al  minimo  i  rischi  derivanti
dall'esposizione  al rumore mediante misure tecniche, organizzative e
procedurali,  concretamente  attuabili,  privilegiando gli interventi
alla  fonte,  fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito e
una  adeguata  formazione  all'uso  degli  stessi.  In  tale  caso, i
lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.
  6.  L'Allegato  I e' adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione
della  normativa  comunitaria  con  decreto del Ministro del lavoro e
della   previdenza   sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  della
sanita'.))
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.Lgs.  4  agosto  1999,  n.  345 come modificato dal D.Lgs. 18
agosto  2000,  n. 262 ha disposto (con l'art. 16) che "fino alla data
del   20  ottobre  2000  non  trovano  applicazione  le  disposizioni
dell'articolo  7,  nella  parte  in  cui  sostituisce  i  commi 1 e 2
dell'articolo  6  della  legge  17  ottobre 1967, n. 977, nonche' del
comma  2,  lettera  a), limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5
della legge n. 977 del 1967, e della lettera c)".
                               Art. 7.

  ((1.  Il  datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a
ogni  modifica  rilevante  delle  condizioni  di  lavoro, effettua la
valutazione   dei   rischi   prevista  dall'articolo  4  del  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:
    a)  sviluppo  non  ancora  completo,  mancanza di esperienza e di
consapevolezza  nei  riguardi  dei  rischi  lavorativi,  esistenti  o
possibili, in relazione all'eta';
    b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
    c)  natura,  grado  e  durata di esposizione agli agenti chimici,
biologici e fisici;
    d) movimentazione manuale dei carichi;
    e)  sistemazione,  scelta,  utilizzazione  e  manipolazione delle
attrezzature   di   lavoro,  specificatamente  di  agenti,  macchine,
apparecchi e strumenti;
    f)  pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del
lavoro  e  della  loro  interazione  sull'organizzazione generale del
lavoro;
   g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.
  2.  Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21
del  decreto  legislativo  n.  626  del  1994  sono  fornite anche ai
titolari della potesta' genitoriale)).

VISITA MEDICA PREVENTIVA E PERIODICA

                               Art. 8. 
 
  1. I bambini nei casi  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  e  gli
adolescenti,  possono  essere  ammessi  al   lavoro   purche'   siano
riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa cui  saranno  adibiti  a
seguito di visita medica. 
  2.  L'idoneita'  dei  minori  indicati  al  comma  1  all'attivita'
lavorativa cui sono addetti deve  essere  accertata  mediante  visite
periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno. 
  3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a
cura e spese del datore di lavoro,  presso  un  medico  del  Servizio
sanitario nazionale. 
  4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2  deve  essere
comprovato da apposito certificato. 
  5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non  sia  idoneo  a
tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo  6,  comma  2,  deve
specificare nel certificato i lavori ai  quali  lo  stesso  non  puo'
essere adibito. 
  6.  Il  giudizio  sull'idoneita'  o  sull'inidoneita'  parziale   o
temporanea o totale del minore al lavoro deve essere  comunicato  per
iscritto al datore di lavoro,  al  lavoratore  e  ai  titolari  della
potesta' genitoriale. Questi  ultimi  hanno  facolta'  di  richiedere
copia della documen-tazione sanitaria. 
  7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano  non  idonei
ad un determinato lavoro non  possono  essere  ulteriormente  adibiti
allo stesso. 
  8. Agli adolescenti adibiti alle attivita' lavorative soggette alle
norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I,
capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le
disposizioni dei commi da 1 a 7. 
  9. Il controllo sanitario di cui  all'articolo  44,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 277 del 1991, si applica agli  adolescenti  la
cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel.
In tale caso il controllo sanitario ha periodicita' almeno biennale. 
  10. In deroga all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo  n.
277 del 1991, per gli adolescenti la  cui  esposizione  personale  al
rumore sia compresa fra 85 e 90 decibel, gli intervalli del controllo
sanitario non possono essere superiori all'anno. 
                                                                ((6)) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazione dalla L.
9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera b))
che, fermi restando  gli  obblighi  di  certificazione  previsti  dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti  a
sorveglianza sanitaria, e' abrogata, limitatamente  alle  lavorazioni
non a rischio, la disposizione concernente l'obbligo del  certificato
di idoneita' per l'assunzione di cui al presente articolo. 
                               Art. 9.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))
                              Art. 10.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))
                              Art. 11.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))
                              Art. 12.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))
                              Art. 13.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))

TRASPORTO E SOLLEVAMENTO PESI

                              Art. 14.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))

LAVORO NOTTURNO

                              Art. 15.

  ((1.  E'  vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto
disposto dall'articolo 17.
  2.  Con il termine ''notte'' si intende un periodo di almeno 12 ore
consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra
le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi
di  attivita'  caratterizzate  da  periodi  di lavoro frazionati o di
breve durata nella giornata)).
                              Art. 16.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))
                              Art. 17.

  ((1.  In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15, la prestazione
lavorativa  del  minore impiegato nelle attivita' di cui all'articolo
4,  comma  2,  puo'  protrarsi  non  oltre le ore 24. In tale caso il
minore  deve  godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo
di almeno 14 ore consecutive.
  2.  Gli  adolescenti  che  hanno  compiuto  16 anni possono essere,
eccezionalmente  e  per  il tempo strettamente necessario, adibiti al
lavoro  notturno  quando  si  verifica  un caso di forza maggiore che
ostacola  il  funzionamento  dell'azienda,  purche'  tale  lavoro sia
temporaneo  e  non  ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori
adulti  e  siano  concessi periodi equivalenti di riposo compensativo
entro  tre  settimane.  Il  datore  di  lavoro  deve  dare  immediata
comunicazione  alla  direzione  provinciale  del  lavoro  indicando i
nominativi   dei  lavoratori,  le  condizioni  costituenti  la  forza
maggiore, le ore di lavoro)).

ORARIO DI LAVORO

                              Art. 18.

  Per  i  ((bambini)),  liberi  da  obblighi  scolastici, l'orario di
lavoro non puo' superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
  Per  gli  adolescenti l'orario di lavoro non puo' superare le 8 ore
giornaliere e le 40 settimanali.
                              Art. 19.

  ((.  . . )) gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto
di  pesi  per piu' di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a
vuoto.
  ((. . . )) gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni
effettuate  con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di
lavorazione  sia  consentite  dai  contratti collettivi di lavoro, la
partecipazione  dei  ((bambini))  e  degli  adolescenti  puo'  essere
autorizzata dall'((Direzione provinciale del lavoro)).

RIPOSI INTERMEDI

                              Art. 20.

  L'orario  di  lavoro  dei  ((bambini)) e degli adolescenti non puo'
durare  senza  interruzione piu' di 4 ore e mezza Qualora l'orario di
lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da
un riposo intermedio della durata di un'ora almeno.
  I  contratti  collettivi  possono  ridurre  la  durata del riposo a
mezz'ora.
  La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni
di  contratti  collettivi,  puo' essere autorizzata dalla ((Direzione
provinciale   del   lavoro)),sentite   le   competenti   associazioni
sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosita' o
gravosita'.
  La ((Direzione provinciale del lavoro)) puo' proibire la permanenza
nei  locali  di  lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti durante i
riposi intermedi.
                              Art. 21.

  In  deroga  a  quanto  disposto  dall'articolo  20,  la ((Direzione
provinciale  del  lavoro))  puo',  nei casi in cui il lavoro presenti
carattere  di  pericolosita'  o gravosita', prescrivere che il lavoro
dei  ((bambini)) e degli adolescenti non duri senza interruzione piu'
di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.

RIPOSO SETTIMANALE

                              Art. 22.

  Il  riposo domenicale e settimanale dei minori e disciplinato dalle
disposizioni vigenti in materia.
  ((Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale
di  almeno  due  giorni,  se possibile consecutivi, e comprendente la
domenica.  Per  comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo,
il periodo minimo di riposo puo' essere ridotto, ma non puo' comunque
essere  inferiore  a  36 ore consecutive. Tali periodi possono essere
interrotti  nei casi di attivita' caratterizzate da periodi di lavoro
frazionati o di breve durata nella giornata.
  Ai minori impiegati in attivita' lavorative di carattere culturale,
artistico,  sportivo  o pubblicitario o nel settore dello spettacolo,
nonche',  con  esclusivo  riferimento  agli  adolescenti, nei settori
turistico,  alberghiero  o  della ristorazione, il riposo settimanale
puo' essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica)).

FERIE ANNUALI

                              Art. 23.

  I ((bambini)) e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale
di  ferie  retribuite  che  non puo' essere inferiore a giorni 30 per
coloro  che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che
hanno superato i 16 anni di eta'.
  I  contratti  collettivi di lavoro possono regolare le modalita' di
godimento delle ferie.

TUTELA PREVIDENZIALE

                              Art. 24.

  I  ((bambini))  di  qualsiasi  eta',  anche se adibiti al lavoro in
violazione  delle  norme  sull'eta'  minima di ammissione di cui alla
presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste
  dalle   vigenti   norme   in   materia   di  assicurazioni  sociali
  obbligatorie.
Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di
rivalsa  nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo
delle   prestazioni   corrisposte   al   minore,  detratta  la  somma
corrisposta a titolo di contributi omessi.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI FANCIULLI

                              Art. 25.

  I  ((bambini))  di  14  anni  compiuti possono essere ammessi dagli
Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per
il  primo  avviamento  al  lavoro,  riconosciuti  idonei a fornire ai
((bambini)) stessi un'adeguata formazione professionale.
  Gli  Uffici del lavoro dovranno sollecitare i ((bambini)) che hanno
superato  i  14  anni,  che  non proseguono gli studi e che sono alla
ricerca di un'occupazione, a frequentare detti corsi.

SANZIONI

                              Art. 26.

  ((1.  L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4,
comma  1;  6, comma 1; 8, comma 7, e' punita con l'arresto fino a sei
mesi.
  2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6,
comma  2;  7, comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1;
18;  21;  22  e'  punita con l'arresto non superiore a sei mesi o con
l'ammenda fino a lire dieci milioni.
  3.  L'inosservanza  delle  disposizioni contenute negli articoli 8,
comma  6; 17, comma 2; 19; 20, primo e secondo comma e' punita con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria da lire un milione a lire cinque
milioni.
  4.   Chiunque  adibisce  al  lavoro  i  minori  nei  casi  previsti
dall'articolo  4,  comma  2,  senza  l'autorizzazione della direzione
provinciale del lavoro, e' punito con la sanzione amministrativa fino
a lire cinque milioni.
  5.  Chiunque  adibisce  al lavoro gli adolescenti nei casi previsti
dall'articolo  6,  comma  3,  senza  l'autorizzazione della direzione
provinciale del lavoro, e' punito con la sanzione amministrativa fino
a lire cinque milioni.
  6.  Le  sanzioni  previste per l'inosservanza delle disposizioni di
cui  agli  articoli 3; 4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura
non  inferiore alla meta' del massimo a chi, rivestito di autorita' o
incaricato  della  vigilanza  sopra un minore, ne consente l'avvio al
lavoro  in  violazione  delle  disposizioni  contenute  nei  medesimi
articoli.
  7.  L'autorita' competente a ricevere il rapporto con le violazioni
amministrative   previste   dal   presente  articolo  e  ad  emettere
l'ordinanzaingiunzione e' la direzione provinciale del lavoro.
  8.  Alle  contravvenzioni  di  cui  al  comma  2  si  applicano  le
disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758)).(2)
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.  Lgs  9  settembre  1994, n. 566 ha disposto (con l' art. 1,
comma  2)  che  "Per  le  violazioni di cui agli articoli 19, 20 e 23
della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sanzionate ai sensi dell'art. 26
della  medesima  legge,come  sostituito  dal  comma  1  del  presente
articolo,  non  e'  ammesso  il  pagamento in misura ridotta previsto
dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

DISPOSIZIONI. FINALI

                              Art. 27.

  Sono  abrogate  le  norme  della  legge  29 novembre 1961, n. 1325,
nonche'  le  norme  della  legge 26 aprile 1934, n. 653, per la parte
relativa alla tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti.
  E' abrogata altresi' ogni disposizione in contrasto con la presente
legge.
                              Art. 28.

  Fino  all'emanazione  del  decreto  del Presidente della Repubblica
previsto  all'articolo 6, mentre per le attivita' industriali restano
ferme  le  tabelle  allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720,
per   le   altre   attivita'   la  valutazione  della  pericolosita',
faticosita'  e  gravosita' dei lavori e' rimessa temporaneamente alla
((Direzione provinciale del lavoro)).
                              Art. 29.

  La  vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata al
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale che la esercita
attraverso  l'Ispettorato  del  lavoro,  salve  le attribuzioni degli
organi di polizia.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 ottobre 1967

                               SARAGAT

                                           MORO - BOSCO - REALE - GUI
- RESTIVO - ANDREOTTI -
BO - MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
                                                          Allegato I. 
I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti: 
  1. Agenti fisici: 
  a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in
contenitori sotto pressione, immersione sottomarina,  fermo  restando
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica  20
marzo 1956, n. 321; 
  b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90  decibel
LEP-d. 
  ((2. Agenti biologici: 
  a)  agenti  biologici  dei  gruppi  di  rischio  3  e  4  ai  sensi
dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.)) 
  ((3. Agenti chimici: 
  a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri  di  classificazione
del regolamento (CE)  n.  1272/2008  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio in una o piu' delle seguenti classi di pericolo e categorie
di pericolo con una o piu' delle seguenti indicazioni di pericolo: 
  - tossicita' acuta, categorie 1, 2 o 3  (H300,  H310,  H330,  H301,
H311, H331); 
  - corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314); 
  - gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221); 
  - aerosol infiammabili, categoria 1 (H222); 
  - liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225); 
  - esplosivi, categoria "esplosivo  instabile",  o  esplosivi  delle
divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5  (H200,  H201,  H202,  H203,  H204,
H205); 
  - sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241,
H242); 
  - perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241); 
  -  tossicita'  specifica  per  organi  bersaglio  dopo  esposizione
singola, categorie 1 o 2 (H370, H371); 
  -  tossicita'  specifica  per  organi  bersaglio  dopo  esposizione
ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373); 
  -  sensibilizzazione   delle   vie   respiratorie,   categoria   1,
sottocategorie 1 A o 1 B (H334); 
  - sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A  o
1B (H317); 
  - cancerogenicita', categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351); 
  - mutagenicita' sulle cellule germinali, categorie 1 A,  1  B  o  2
(H340, H341); 
  - tossicita' per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F,
H360FD, H360Fd, H360D, H360Df). 
  b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX,  Capo  II,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  c) piombo e composti; 
  d) amianto.)) 
II. Processi e lavori: 
  ((1) Processi  e  lavori  di  cui  all'allegato  XLII  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.)) 
  2) Lavori di  fabbricazione  e  di  manipolazione  di  dispositivi,
ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi,  fermo  restando  le
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  19
marzo 1956, n. 302. 
  3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi  nonche'
condotta e governo di tori e stalloni. 
  4) Lavori di mattatoio. 
  5)  Lavori  comportanti  la  manipolazione  di  apparecchiature  di
produzione, di  immagazzinamento  o  di  impiego  di  gas  compressi,
liquidi o in soluzione. 
  6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti
agenti chimici di cui al punto I.3. 
  7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e  smontaggio
delle armature esterne alle costruzioni. 
  8) Lavori  comportanti  rischi  elettrici  da  alta  tensione  come
definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547. 
  9) Lavori il cui ritmo e' determinato dalla  macchina  e  che  sono
pagati a cottimo. 
  10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a  500  C  come  ad
esempio quelli per  la  produzione  di  ghisa,  ferroleghe,  ferro  o
acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli
stessi; lavoro ai laminatoi. 
  11) Lavorazioni nelle fonderie. 
  12) Processi elettrolitici. 
  13) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 262 
  14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe. 
  15) Produzione e lavorazione dello zolfo. 
  16)  Lavorazioni  di  escavazione,  comprese   le   operazioni   di
estirpazione  del  materiale,  di  collocamento  e  smontaggio  delle
armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio  dei
massi. 
  17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere,  torbiere  e  industria
estrattiva in genere. 
  18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente
alle fasi di taglio,  frantumazione,  polverizzazione,  vagliatura  a
secco dei prodotti polverulenti. 
  19) Lavorazione dei tabacchi. 
  20)   Lavori   di   costruzione,    trasformazione,    riparazione,
manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori  di  officina
eseguiti nei reparti a terra. 
  21) Produzione di calce ventilata. 
  22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno. 
  23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione  meccanica,
ad eccezione di ascensori e montacarichi. 
  24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili. 
  25) Lavori nei magazzini frigoriferi. 
  26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione
a prodotti farmaceutici. 
  27)  Condotta  dei  veicoli  di  trasporto,   con   esclusione   di
ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a  quanto  previsto
dall'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e
di macchine operatrici semoventi con propulsione  meccanica,  nonche'
lavori di pulizia  e  di  servizio  dei  motori  e  degli  organi  di
trasmissione che sono in moto. 
  28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo. 
  29) Legaggio ed abbattimento degli alberi. 
  30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione. 
  31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre  tessili,
del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli. 
  32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali. 
  33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata  senza
l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale. 
  34) Lavori con impieghi di  martelli  pneumatici,  mole  ad  albero
flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi  di
elevata potenza. 
  35) Produzione di polveri metalliche. 
  36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con  fiamma
ossidrica o ossiacetilenica. 
  37) Lavori  nelle  macellerie  che  comportano  l'uso  di  utensili
taglienti, seghe e macchine per tritare.