(Sergio Briguglio 22/4/2017)
NORME SU
IMMIGRAZIONE, ASILO, CITTADINANZA E TRATTA
Nota: in grassetto le modifiche
apportate durante la XVII Legislatura. Per un'analoga evidenziazione delle
modifiche apportate durante la XVI Legislatura si veda http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2013/gennaio/sinottico-normativa-34.html
-
D. LGS. 286/1998: Decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e
successive modificazioni introdotte da
o
Decreto
legislativo 19 ottobre 1998, n. 380,
Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40;
o
Decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998,
n. 40;
o
Legge 7 Giugno
2002, n. 106, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti
recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per
soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera;
o
Legge
30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo;
o
Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
(testo A) approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115;
o
Legge 27 Dicembre
2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
o
Legge 14 Febbraio
2003, n. 34, Ratifica ed esecuzione della Convenzione
internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante
utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a
New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
o
Decreto
legislativo 7 Aprile 2003, n. 87, Attuazione della direttiva 2001/51/CE che
integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa
dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985;
o
Legge 12 Novembre
2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di
immigrazione;
o
Legge
31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto
del terrorismo internazionale;
o
Legge 27 Dicembre
2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2007);
o
Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della
direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi
soggiornanti di lungo periodo;
o
Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della
direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;
o
Legge
26 Febbraio 2007, n. 17, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 Dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Disposizioni di delegazione legislativa;
o
Decreto
legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, Attuazione della direttiva 2004/38/CE
relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
o
Legge
6 Aprile 2007, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 15 Febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi
comunitari ed internazionali;
o
Decreto
legislativo 10 Agosto 2007, n. 154, Attuazione della
direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di
Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o
volontariato;
o
Decreto
legislativo 9 Gennaio 2008, n. 17, Attuazione della direttiva 2005/71/CE
relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di
cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica;
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge
6 Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno
2008, n. 112, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
o
Decreto
legislativo 3 Ottobre 2008,
n. 160, Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione
della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;
o
Legge
15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge
26 Febbraio 2010, n. 25, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative;
o
Legge
29 Giugno 2010, n. 100, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di
spettacolo e attivita' culturali;
o
Decreto
legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, Attuazione dell'articolo 44 della legge 18
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo;
o
Legge
4 Novembre 2010, n. 183, Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori
sociali, di servizi per lĠimpiego, di incentivi allĠoccupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;
o
Legge 2 Agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 Giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il
completamento dellĠattuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera
circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva
2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;
o
Decreto
legislativo 1
Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura
civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69;
o
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici;
o
Legge 4 Aprile 2012, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo;
o
Legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
o
Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, Attuazione della direttiva
2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi
che intendano svolgere lavori altamente qualificati;
o
Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, Attuazione della direttiva
2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei
confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui
soggiorno e' irregolare;
o
Legge 7 agosto 2012, n. 131, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire
la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno,
nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di
termine per l'esercizio di delega legislativa;
o
Legge 9 agosto 2013, n. 99, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per
la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione
sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti;
o
Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in
tema di protezione civile e di commissariamento delle province;
o
Legge 8 novembre 2013, n. 128, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia
di istruzione, universita' e ricerca;
o
Legge 21 febbraio 2014, n. 9 Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio
del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per
lĠinternazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese,
noncheĠ misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;
o
Legge 21 febbraio 2014, n. 10, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di
tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della
popolazione carceraria;
o
Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12, Attuazione della direttiva
2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne
l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale;
o
Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, Attuazione della direttiva
2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno
status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta;
o
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva
2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri
umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro
2002/629/GAI;
o
Decreto Legislativo
4 marzo 2014, n. 40 Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una
procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato
membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che
soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
o
Legge 30 ottobre
2014, n. 161, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis;
o
Legge 17 aprile
2015, n. 43, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo,
anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione;
o
Legge 29 luglio
2015, n. 115, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014;
o
Legge 7 luglio
2016, n. 122, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016;
o
Decreto Legislativo
29 ottobre 2016, n. 203, Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni
di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego
in qualita' di lavoratori stagionali;
o
Legge 11 dicembre
2016, n. 232, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
o
Decreto Legislativo
29 dicembre 2016, n. 253, Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni
di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in
formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari;
o
Legge 13 aprile
2017, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge
17 febbraio
2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto
dell'immigrazione illegale;
o
Legge 7 aprile
2017, n. 47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori
stranieri non accompagnati.
-
C. C. (disposizioni
rilevanti): Codice civile, come modificato da
o
Legge
15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
-
C. P. (disposizioni rilevanti in materia di
immigrazione): Codice penale, come
modificato da
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge
15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in
tema di protezione civile e di commissariamento delle province;
o
Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle
disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della
legge 10 dicembre 2012, n. 219;
o
Legge 29 ottobre
2016, n. 199, Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero,
dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo
nel settore agricolo.
-
C. P. P. (disposizioni
rilevanti in materia di immigrazione):
Codice di procedura penale, come modificato da
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 9 agosto 2013, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2013, recante disposizioni
urgenti in materia di esecuzione della pena;
o
Decreto
Legislativo 4 marzo 2014, n. 32, Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul
diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;
o
Legge 17 aprile
2015, n. 43, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo,
anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione;
o
Legge 13 aprile
2017, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge
17 febbraio
2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto
dell'immigrazione illegale.
-
D. LGS. 271/1989
(disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 28 Luglio 1989, n. 271, Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale, come
modificato da
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge
15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 2 Agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 Giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il
completamento dellĠattuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione
dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul
rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;
o
Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2013;
o
Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in
tema di protezione civile e di commissariamento delle province;
o
Decreto
Legislativo 4 marzo 2014, n. 32, Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul
diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;
o
Decreto
Legislativo 23 giugno 2016, n. 129, Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, recante attuazione della direttiva
2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti
penali.
-
L. 68/1993 (disposizioni
rilevanti): Legge 19 Marzo 1993, n.
68, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante
disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.
-
L. 448/1998 (disposizioni
rilevanti): Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2013.
-
L. 488/1999
(disposizioni rilevanti): Legge 23
Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)
-
D. LGS. 267/2000
(disposizioni
rilevanti): Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni
introdotte da
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 17 Dicembre 2010, n. 217, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre
2010 , n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;
o
Legge 18 aprile
2017, n. 48, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza
delle citta'.
-
D. LGS. 274/2000 (disposizioni
rilevanti): Decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274, Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo 14 della Legge 24 Novembre 1999, n. 468, e successive modificazioni
introdotte da
o
Legge
15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 2 Agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 Giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento
dellĠattuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei
cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul
rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.
-
L. 328/2000
(disposizioni rilevanti):
Legge 8 Novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali
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L. 388/2000
(disposizioni rilevanti): Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello (legge finanziaria 2001)
-
D. LGS. 165/2001 (disposizioni
rilevanti): Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
come modificato da
o
Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2013.
-
D. LGS. 231/2001 (disposizioni
rilevanti): Decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300
-
L. 103/2002 (disposizioni rilevanti): Legge 24 maggio 2002, n. 103, Norme in materia di docenti di scuole e universita'
straniere operanti in Italia
-
L. 189/2002 (ulteriori
disposizioni): Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo, e successive modificazioni
introdotte da
o
Legge 9 Ottobre
2002, n. 222, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni
urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari;
o
Legge 27 Dicembre
2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
o
Legge 12 Novembre
2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di
immigrazione.
-
L. 222/2002 (ulteriori
disposizioni): Legge 9 Ottobre 2002,
n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia
di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, e successive
modificazioni introdotte da
o
Legge 12 Novembre
2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di
immigrazione.
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D. LGS. 215/2003: Decreto legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e
successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la paritaĠ
di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine
etnica, e successive modificazioni introdotte da
o
Decreto
legislativo 2 Agosto 2004, n. 256, Correzione di
errori materiali nei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,
concernenti disposizioni per la paritaĠ di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, nonche' in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro;
o
Legge
6 Giugno 2008, n. 101, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 8 Aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per
l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee;
o
Decreto
legislativo 1
Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura
civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69.
-
D. LGS. 276/2003
(disposizioni rilevanti): Decreto
legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30, e successive modificazioni
introdotte da
o
Decreto
legislativo 6 Ottobre 2004, n. 251, Disposizioni
correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di
occupazione e mercato del lavoro;
o
Legge
14 Maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 Marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti
nellĠambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile
in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali;
o
Legge
2 Dicembre 2005, n. 248, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 Settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria;
o
Legge
23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
o
Legge
4 Agosto 2006, n. 248, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 4 Luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale;
o
Legge
6 Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno
2008, n. 112, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
o
Legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
o
Decreto
Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Disciplina organica dei contratti di lavoro
e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma
7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
-
L. 271/2004 (ulteriori
disposizioni): Legge 12 Novembre
2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
-
D. LGS. 12/2005: Decreto Legislativo 10 gennaio 2005, n.12,
Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle
decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi
-
L. 69/2005: Legge 22 aprile 2005, n. 69, Disposizioni per conformare il diritto
interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri
-
L. 80/2005 (disposizioni rilevanti): Legge 14 maggio 2005, n.
80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellĠambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la
modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali
-
D. LGS. 76/2005
(disposizioni rilevanti):
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76,
Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo
2003, n. 53
-
L. 155/2005 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Legge 31 luglio 2005, n.
155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale,
e successive modificazioni introdotte da
o
Legge 17 aprile
2015, n. 43, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo,
anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione.
-
L. 296/2006 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Legge 27
Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2007)
-
D. LGS. 3/2007 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della
direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi
soggiornanti di lungo periodo
-
D. LGS. 5/2007 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della
direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare
-
D. LGS. 24/2007: Decreto
Legislativo 25 Gennaio 2007, n.24, Attuazione della direttiva 2003/110/CE,
relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di
espulsione per via aerea
-
D. LGS. 30/2007: Decreto legislativo 6 Febbraio 2007, n.30,
Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, e successive modificazioni introdotte da
o
Decreto
legislativo 28 Febbraio 2008, n. 32, Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto
dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri;
o
Legge 2 Agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 Giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il
completamento dellĠattuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera
circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva
2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;
o
Decreto
legislativo 1
Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura
civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69;
o
Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2013;
o
Legge 13 aprile
2017, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge
17 febbraio
2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto
dell'immigrazione illegale.
-
L. 68/2007: Legge 28 Maggio 2007, n. 68, Disciplina dei
soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio
-
D. LGS. 206/2007: Decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, e successive
modificazioni introdotte da
o
Decreto
legislativo 26 Marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
o
Decreto legislativo
28 gennaio 2016, n. 15, Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n.
1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno (ÇRegolamento IMIÈ).
-
L. 125/2008
(ulteriori
disposizioni rilevanti):
Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, e
successive modificazioi introdotte da
o
Legge 13 aprile
2017, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge
17 febbraio
2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto
dell'immigrazione illegale.
-
L. 133/2008 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 6 Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n. 112, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria, e successive
modificazioni introdotte da
o
Legge
27 Dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)
-
L. 88/2009 (disposizioni
rilevanti): Legge 7 Luglio 2009, n. 88, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008
-
L. 94/2009 (ulteriori
disposizioni rilevanti):
Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
-
L. 102/2009 (disposizioni rilevanti): Legge 3 Agosto 2009, n. 102, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1 Luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a
missioni internazionali
-
D. LGS. 59/2010: Decreto legislativo 26 Marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno
-
L. 148/2011
(disposizioni rilevanti): Legge 14 Settembre 2011, n. 148, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.
Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio
degli uffici giudiziari, e successive
modificazioni introdotte da
o
Legge
26 aprile 2012, n. 44, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure
di accertamento
-
D. LGS. 150/2011 (disposizioni
rilevanti in materia di immigrazione): Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo
54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni introdotte da
o
Decreto legislativo
19 gennaio 2017, n. 5, Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello
stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche'
modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni
civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20
maggio 2016, n. 76;
o
Legge 13 aprile
2017, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge
17 febbraio
2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto
dell'immigrazione illegale.
-
L. 35/2012 (disposizioni rilevanti in materia di immigrazione):
Legge 4 Aprile
2012, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge
24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013);
o
Legge
27 febbraio 2014, n. 15 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative;
o
Legge 17 ottobre 2014, n. 146, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 22 Agosto 2014, n. 119, recante disposizioni
urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in
occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione
internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno;
o
Legge 27 febbraio
2015, n. 11, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative;
o
Legge 25 febbraio
2016, n. 21, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative;
o
Decreto
Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, Attuazione della direttiva 2014/36/UE
sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per
motivi di impiego in qualita' di lavoratori stagionali;
o
Legge 27 febbraio
2017, n. 19, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine
per l'esercizio di deleghe legislative.
-
D. LGS.
109/2012
(ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto
legislativo 16 Luglio 2012, n. 109, Attuazione della direttiva 2009/52/CE che
introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di
datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge 9 agosto 2013, n. 99, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per
la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione
sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti
-
L. 131/2012 (disposizioni rilevanti): Legge 7 agosto 2012, n. 131, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante
misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture
dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il
Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa
-
L. 97/2013 (ulteriori disposizioni
rilevanti): Legge 6 agosto 2013, n. 97,
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.
-
L. 99/2013 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge
9 agosto 2013, n. 99, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la
promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale,
nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti.
-
L. 128/2013 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 8 novembre 2013, n. 128, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca, e
successive modificazioni introdotte da
o
Decreto Legislativo 22 gennaio 2016, n. 10, Modifica e abrogazione di
disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi
di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
-
L. 9/2014 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 21 febbraio 2014, n. 9, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
recante interventi urgenti di avvio del piano ÇDestinazione ItaliaÈ, per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi
RC-auto, per lĠinternazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle
imprese, noncheĠ misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, e
successive modificazioni introdotte da
o
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)
-
L. 10/2014 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 21 febbraio 2014, n. 10,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei
detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
-
D. LGS.
12/2014 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 13 febbraio
2014, n. 12, Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva
2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale
-
D. LGS.
32/2014
(ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 32, Attuazione
della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione
nei procedimenti penali
-
D. LGS. 38/2014: Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 38, Attuazione
della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti
relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della direttiva
2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle
ricette mediche emesse in un altro stato membro
-
D. LGS. 40/2014 (ulteriori disposizioni
rilevanti): Decreto Legislativo 4
marzo 2014, n. 40 Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una
procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato
membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che
soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
-
L. 161/2014 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Legge 30 ottobre 2014, n. 161, Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2013-bis.
-
L. 190/2014 (disposizioni
rilevanti): Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015).
-
L. 43/2015 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Legge 17 aprile 2015, n. 43, Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale,
nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
-
D. LGS. 81/2015 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 15
giugno 2015, n. 81, Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183.
-
L. 107/2015 (disposizioni
rilevanti): Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti.
-
D. LGS. 151/2015 (disposizioni
rilevanti): Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, Disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto
di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183.
-
L. 208/2015 (disposizioni
rilevanti): Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), e successive modificazioni
introdotte da
o
Legge 26 maggio
2016, n. 89, Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,
recante disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema scolastico
e della ricerca.
-
L. 12/2016: Legge 20 gennaio 2016, n. 12, Disposizioni per
favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia
mediante l'ammissione nelle societa' sportive appartenenti alle federazioni nazionali,
alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva.
-
L. 45/2016: Legge 21 marzo 2016, n. 45, Istituzione della
Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione.
-
L. 76/2016: (disposizioni
rilevanti): Legge 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni
civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
-
L. 106/2016 (disposizioni
rilevanti): Legge 6 giugno 2016, n. 106, Delega al Governo per la riforma
del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile
universale.
-
L. 122/2016 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 7 luglio
2016, n. 122, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016.
-
D. LGS. 136/2016: Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136,
Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE
relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e
recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa
attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Çregolamento IMIÈ).
-
L. 199/2016 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Legge 29
ottobre 2016, n. 199, Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro
nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento
retributivo nel settore agricolo.
-
L. 232/2016 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per
il triennio 2017-2019.
-
D. LGS. 253/2016 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253,
Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno
dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi
terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari.
-
D. LGS. 5/2017 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto legislativo
19 gennaio 2017, n. 5, Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello
stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche'
modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni
civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20
maggio 2016, n. 76.
-
D. LGS. 7/2017 (disposizioni
rilevanti): Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 7, Modifiche e riordino
delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle
unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20
maggio 2016, n. 76.
-
D. LGS. 40/2017 (disposizioni
rilevanti): Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, Istituzione e
disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge
6 giugno 2016, n. 106.
-
L. 46/2017 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Legge 13 aprile 2017, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante
disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di
protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale.
-
DPR 394/1999: Decreto del Presidente
della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni introdotte da
o
Legge 11 Agosto
2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone;
o
Decreto
del Presidente della Repubblica 18
Ottobre 2004, n. 334, Regolamento recante modifiche
ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
o
Legge 4 Aprile 2012, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo
o
Decreto
Legislativo 4 marzo 2014, n. 40 Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a
una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che
consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio
di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi
terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
o
Legge 7 luglio
2016, n. 122, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016;
o
Decreto
Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, Attuazione della direttiva 2014/36/UE
sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per
motivi di impiego in qualita' di lavoratori stagionali;
o
Decreto Legislativo
29 dicembre 2016, n. 253, Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle
condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati,
lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti
intra-societari;
o
Legge 13 aprile
2017, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge
17 febbraio
2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto
dell'immigrazione illegale.
-
DPR 179/2011: Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre
2011, n. 179, Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di
integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286
-
DPCM 535/1999: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, Regolamento
concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma
dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni introdotte da
o
Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Settembre 2011, n. 191, Regolamento
concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma
dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
-
DPCM 12/1/2017 (disposizioni
rilevanti): Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio
2017, Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Asilo
-
L. 39/1990 (artt. 1 - 1
septies) Legge 28 Febbraio 1990, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi giaĠ presenti nel
territorio dello Stato, e sucessive modificazioni inrtrodotte da
o
Decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero;
o
Legge
30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo;
o
Decreto
Legislativo 19 novembre 2007, n.251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta;
o
Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
o
Legge 7 aprile
2017, n. 47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori
stranieri non accompagnati.
-
L. 563/1995 (disposizioni rilevanti): Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente:
Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate
in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
-
D. LGS. 85/2003: Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 85, Attuazione
della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in
ambito comunitario
-
D. LGS. 140/2005: Decreto Legislativo 30 maggio 2005,
n.140, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e successive
modificazioni introdotte da
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Decreto
Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai
fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale
-
D. LGS. 251/2007: Decreto Legislativo 19 novembre 2007,
n.251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche'
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e successive
modificazioni introdotte da
o
Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013;
o
Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, Attuazione della direttiva
2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno
status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione
riconosciuta.
-
D. LGS. 25/2008: Decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, Attuazione della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli
Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Decreto legislativo 3 Ottobre 2008, n. 159, Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva
2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
o
Legge
15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
o
Decreto
legislativo 1
Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura
civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69;
o
Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2013;
o
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva
2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri
umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro
2002/629/GAI;
o
Legge 17 ottobre 2014, n. 146, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 22 Agosto 2014, n. 119, recante disposizioni
urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in
occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione
internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero
dell'interno;
o
Decreto
Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai
fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale;
o
Legge 13 aprile
2017, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge
17 febbraio
2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto
dell'immigrazione illegale;
o
Legge 7 aprile
2017, n. 47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori
stranieri non accompagnati.
-
D. LGS. 150/2011 (disposizioni
rilevanti in materia di asilo): Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo
54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni introdotte da
o
Decreto
Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai
fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale;
o
Legge 13 aprile
2017, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge
17 febbraio
2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto
dell'immigrazione illegale.
-
D. LGS. 18/2014 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, Attuazione della direttiva
2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno
status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione
riconosciuta
-
L. 146/2014 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Legge 17 ottobre 2014, n. 146, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
agosto 2014, n. 119, recante
disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e
violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione
internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero
dell'interno
-
D. LGS. 142/2015 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE,
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status
di protezione internazionale, e successive
modificazioni introdotte da
o
Legge
7 agosto 2016, n. 160, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per
gli enti territoriali e il territorio;
o
Legge 13 aprile
2017, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge
17 febbraio
2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto
dell'immigrazione illegale;
o
Legge 7 aprile
2017, n. 47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori
stranieri non accompagnati.
-
DM 233/1996 (disposizioni
rilevanti): Decreto del Ministro dell'interno 2 Gennaio 1996 n. 233,
Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti
per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di
controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
-
DPR 303/2004: Decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, Regolamento
relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, e
successive modificazioni introdotte da
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Decreto
del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, Regolamento relativo
alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale
a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25
-
DPR 21/2015: Decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, Regolamento relativo alle procedure
per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma
dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Cittadinanza
-
L. 91/1992: Legge 5 Febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza, e successive modificazioni
introdotte da
o
Decreto
del Presidente della Repubblica 18 Aprile
1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei
procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana
o
Decreto
del Presidente della Repubblica 3
Novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e
la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.
o
Legge 14 dicembre
2000, n. 379, Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana
alle persone nate e gia' residenti nei territori appartenuti all'Impero
austro-ungarico e ai loro discendenti
o
Legge
8 marzo 2006, n.124, Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti
il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di
Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti
o
Legge
15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
-
L. 379/2000: Legge 14
dicembre 2000, n. 379, Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza
italiana alle persone nate e gia' residenti nei territori appartenuti
all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti
-
L. 51/2006 (disposizioni
rilevanti): Legge 23 Febbraio 2006, n. 51, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
recante definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni
urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative
-
L. 98/2013 (disposizioni
rilevanti): Legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia
-
DPR 572/1993: Decreto del Presidente
della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento
di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla
cittadinanza
-
DPR 362/1994: Decreto del Presidente
della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento
recante disciplina dei procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana
Tratta
-
C. P. (disposizioni rilevanti in materia di
tratta): Codice penale, come
modificato da
o
Legge 11 Agosto
2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone;
o
Legge
15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in
tema di protezione civile e di commissariamento delle province;
o
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva
2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri
umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;
o
Decreto
Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, Attuazione della direttiva 2012/29/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI;
o
Legge 29 ottobre
2016, n. 199, Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero,
dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo
nel settore agricolo.
-
C. P. P.
(disposizioni rilevanti in materia di tratta): Codice di procedura penale, come modificato da
o
Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in
tema di protezione civile e di commissariamento delle province;
o
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva
2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri
umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro
2002/629/GAI;
o
Decreto
Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, Attuazione della direttiva 2012/29/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI
-
D. LGS
271/1989 (disposizioni rilevanti in materia di tratta): Decreto Legislativo 28 Luglio 1989, n. 271, Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale, come
modificato da
o
Decreto
Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, Attuazione della direttiva 2012/29/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI
-
L. 228/2003
(ulteriori
disposizioni): Legge 11 Agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta
di persone, come modificata da:
o
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva
2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri
umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro
2002/629/GAI.
o
Legge 29 ottobre
2016, n. 199, Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero,
dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel
settore agricolo;
o
Legge 7 aprile
2017, n. 47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori
stranieri non accompagnati.
-
D. LGS. 24/2014 (ulteriori
disposizioni): Decreto Legislativo 4 marzo
2014, n. 24, Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e
alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime,
che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.
-
DPCM 234/2016: Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2016, n. 234,
Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'eta'
dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
D.
LGS. 286/1998 *
Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA L. 99/2013 L. 119/2013 L. 128/2013 L. 9/2014 L. 10/2014 D. Lgs. 12/2014 D. LGS. 18/2014 D. LGS. 24/2014 D. LGS. 40/2014 L. 161/2014 L. 43/2015 L. 115/2015 L. 122/2016 D. LGS. 203/2016 L. 232/2016 D. LGS. 253/2016 L. 46/2017 L. 47/2017 |
TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLĠIMMIGRAZIONE E NORME
SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO. |
|
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TITOLO I |
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|
PRINCIPI GENERALI |
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|
Art. 1 |
|
(Ambito di applicazione) |
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|
|
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1) |
|
|
|
1. Il presente testo unico, in attuazione
dellĠarticolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che
sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri. |
|
2. Il presente testo unico non si applica ai
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle
norme di attuazione dell'ordinamento comunitario. |
|
3. Quando altre disposizioni di legge fanno
riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella
italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti
previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne,
comunitarie e internazionali piuĠ favorevoli comunque vigenti nel territorio
dello Stato. |
|
4. Nelle materie di competenza legislativa delle
regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di
competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse
hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica. |
|
5. Le disposizioni del presente testo unico non si
applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato
di guerra. |
|
6. Il regolamento di attuazione del presente testo
unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, eĠ emanato ai sensi
dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. |
|
7. Prima dellĠemanazione, lo schema di regolamento
di cui al comma 6 eĠ trasmesso al Parlamento per lĠacquisizione del parere
delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta
giorni. Decorso tale termine, il regolamento eĠ emanato anche in mancanza del
parere. |
|
|
|
|
|
Art.2 |
|
(Diritti e doveri dello straniero) |
|
|
|
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2; |
|
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1) |
|
|
|
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera
o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della
persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni
internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti. |
|
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al
cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui
il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la
condizione di reciprocitaĠ, essa eĠ accertata secondo i criteri e le modalitaĠ
previste dal regolamento di attuazione. |
|
3. La Repubblica italiana, in attuazione della
convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile
1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie paritaĠ di trattamento e
piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. |
|
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa
alla vita pubblica locale. |
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5. Allo straniero eĠ riconosciuta paritaĠ di
trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi
previsti dalla legge. |
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6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei
provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti
sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero, quando cioĠ non sia possibile, nelle lingue francese,
inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato. |
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7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti
e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi
ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della
giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale,
ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le
autoritaĠ del Paese di cui eĠ cittadino e di essere in cioĠ agevolato da ogni
pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autoritaĠ giudiziaria,
l'autoritaĠ di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno
l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di
attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare piuĠ vicina del Paese a
cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad
adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertaĠ
personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei
minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di
ricovero ospedaliero urgente e hanno altresiĠ l'obbligo di far pervenire a
tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non
debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo
alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano
presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto
lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate
misure di protezione temporanea per motivi umanitari. |
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8. Gli accordi internazionali stipulati per le
finalitaĠ di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni
giuridiche piuĠ favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali
programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni
clandestine. |
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9. Lo straniero presente nel territorio italiano eĠ
comunque tenuto allĠosservanza degli obblighi previsti dalla normativa
vigente. |
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Articolo 2-bis |
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(Comitato per il
coordinamento e il monitoraggio) |
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1. EĠ istituito il
Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del
presente testo unico, di seguito denominato ÇComitatoÈ |
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2. Il Comitato eĠ presieduto
dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un
Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed eĠ composto
dai ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non
inferiore a quattro e da un Presidente di Regione o di Provincia autonoma
designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome. |
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3. Per
lĠistruttoria delle questioni di competenza del Comitato, eĠ istituito un
gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellĠinterno, composto dai
rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari opportunitaĠ
e delle politiche comunitarie, dellĠinnovazione e le tecnologie, e dei
Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, delle attivitaĠ
produttive, dellĠistruzione, dellĠuniversitaĠ e della ricerca, del lavoro e
delle politiche sociali, della difesa, dellĠeconomia e delle finanze, della
salute, delle politiche agricole e forestali, dei beni e delle attivitaĠ
culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro
per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza
unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame,
possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica
amministrazione interessata allĠattuazione delle disposizioni del presente
testo unico, noncheĠ degli enti e delle associazioni nazionali e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allĠarticolo 3,
comma 1. |
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4. Con
regolamento, da emanare ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
con il Ministro dellĠinterno e con il Ministro per le politiche comunitarie,
sono definite le modalitaĠ di coordinamento delle attivitaĠ del gruppo
tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. |
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Art. 3 |
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(Politiche migratorie) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3) |
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1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-cittaĠ e
autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nellĠassistenza e nellĠintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni tre anni, salva la
necessitaĠ di un termine piuĠ breve, il documento programmatico
relativo alla politica dellĠimmigrazione e degli stranieri nel territorio
dello Stato, che eĠ approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta
giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento
programmatico eĠ emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del
Presidente della Repubblica ed eĠ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il Ministro dellĠInterno presenta annualmente al
Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti
attuativi del documento programmatico. |
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2. Il documento programmatico indica le azioni e
gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri
Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con
le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone
di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di
accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresiĠ le misure di carattere
economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio
dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge. |
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3. Il documento individua inoltre i criteri generali
per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea
gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari,
l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in
Italia, nel rispetto delle diversitaĠ e delle identitaĠ culturali delle
persone, purcheĠ non confliggenti con lĠordinamento giuridico, e prevede ogni
possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. |
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4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui
allĠarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30
novembre dellĠanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base
dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellĠarticolo 20.
Qualora se ne ravvisi la opportunitaĠ, ulteriori decreti possono essere
emanati durante lĠanno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di
mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente
del Consiglio dei ministri puoĠ provvedere, in via transitoria, con proprio
decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo
decreto emanato.[1] |
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5. NellĠambito delle rispettive attribuzioni e
dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dellĠobbiettivo
di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento
dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio
dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti allĠalloggio, alla
lingua, allĠintegrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della
persona umana. |
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6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dellĠinterno, si provvede
allĠistituzione di Consigli territoriali per lĠimmigrazione, in cui siano
rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione,
gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e
nellĠassistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli
interventi da attuare a livello locale. |
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6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati
previsti per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, il
Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale
e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attivita' di
raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione
extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle
politiche migratorie. |
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7. Nella prima applicazione delle disposizioni del
presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 eĠ
predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono
adottati i decreti di cui al comma 4. |
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8. Lo schema del documento programmatico di cui al
comma 7 eĠ trasmesso al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni.
Decorso tale termine, il decreto eĠ emanato anche in mancanza del parere. |
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TITOLO II |
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DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E
L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO |
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CAPO I DISPOSIZIONI SULLĠINGRESSO E IL SOGGIORNO |
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Art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 4) |
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1. L'ingresso nel territorio dello Stato eĠ
consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento
equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e puoĠ
avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti. |
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2. Il visto di ingresso eĠ rilasciato
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine
o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre
mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle
autoritaĠ diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al
rilascio del visto di ingresso lĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana
consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui
comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che
illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi allĠingresso ed al
soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla
normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, lĠautoritaĠ
diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui
comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In
deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il
diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto
presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La
presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni
a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle
relative responsabilitaĠ penali, lĠinammissibilitaĠ della domanda. Per lo
straniero in possesso di permesso di soggiorno eĠ sufficiente, ai fini del
reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
allĠautoritaĠ di frontiera. |
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3. Ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con
lĠadesione a specifici accordi internazionali, consentiraĠ lĠingresso nel
proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di
idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del
soggiorno, noncheĠ la disponibilitaĠ di mezzi di sussistenza sufficienti per
la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per
motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di
sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro
dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione
di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non eĠ ammesso in
Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una
minaccia per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi
con i quali lĠItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che
risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444
del codice di procedura penale, per reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1
e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli
stupefacenti, la libertaĠ sessuale, il favoreggiamento dellĠimmigrazione
clandestina verso lĠItalia e dellĠemigrazione clandestina dallĠItalia verso
altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivitaĠ illecite. Impedisce
l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza
irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III,
capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla
tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale. Lo
straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi
dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia
concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione
dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. |
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4. LĠingresso
in Italia puoĠ essere consentito con visti per soggiorni di breve durata,
validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il
titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione
identica a quella menzionata nel visto[2].
Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi
esplicitamente indicati in visti rilasciati da autoritaĠ diplomatiche o
consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dallĠItalia ovvero a norme comunitarie. |
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5. Il
Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di
revisione o modifica dellĠelenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad
obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi
internazionali in vigore. |
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6. Non possono fare ingresso nel territorio dello
Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che
abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di
divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in
Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di
ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali. |
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6-bis.
Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento
(CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre
2006, la decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di informazione
Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai sensi dell'articolo 24, paragrafo
1, del predetto regolamento, e' adottata dal direttore della Direzione centrale
della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del
comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma
3, della legge 3 agosto 2007, n. 124.[3] |
7. L'ingresso eĠ comunque subordinato al rispetto
degli adempimenti e delle formalitaĠ prescritti con il regolamento di
attuazione. |
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Art. 4-bis |
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(Accordo di integrazione) |
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1. Ai fini di cui al presente testo
unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la
convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei
valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a
partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societa'. |
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1-bis.
Nell'ambito delle attivita' preordinate alla realizzazione del processo di
integrazione di cui al comma 1, sono fornite le informazioni sui diritti
conferiti allo straniero con il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5,
comma 8.1.[4] |
2. Entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la sottoscrizione, da
parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di
rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di
integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici
obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validita' del
permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta
condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita
integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e
l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal
questore secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione
dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di
asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi
familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di
carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea,
nonche' dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. |
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3. All'attuazione del presente
articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. |
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Art. 5 |
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(Permesso di soggiorno) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5) |
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1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato
gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti
di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, rilasciati e in corso di validitaĠ a norma del presente testo
unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dalla competente autoritaĠ di uno Stato appartenente all'Unione
europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. |
|
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalitaĠ previste nel regolamento di attuazione, al questore
della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal
suo ingresso nel territorio dello Stato ed eĠ rilasciato per le attivitaĠ
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di
attuazione puoĠ prevedere speciali modalitaĠ di rilascio relativamente ai
soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per lĠesercizio delle funzioni di ministro di culto noncheĠ
ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e altre
convivenze.[5] |
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2-bis. Lo straniero che richiede il
permesso di soggiorno eĠ sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.[6] |
|
2-ter. La richiesta di rilascio e di
rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200
euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del versamento
nonche' le modalita' di attuazione della disposizione di cui all'articolo
14-bis, comma 2. Non e' richiesto il versamento del contributo per il
rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di
asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari. |
|
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro eĠ
quella prevista dal visto dĠingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo
unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in
vigore. La durata non puoĠ comunque essere: |
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a) superiore
a tre mesi, per visite, affari e turismo;[7] |
|
b) (É); |
|
c) superiore
ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per
formazione debitamente certificata; il permesso eĠ tuttavia rinnovabile
annualmente nel caso di corsi pluriennali;[8] |
c) inferiore
al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di
istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la
verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di
attuazione. Il permesso puo' essere prolungato per ulteriori dodici mesi
oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto
dall'articolo 22, comma 11-bis;[9][10] |
d) (É); |
|
e) superiore
alle necessitaĠ specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal
presente testo unico o dal regolamento di attuazione. |
|
3-bis. Il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro eĠ rilasciato a seguito della stipula del
contratto di soggiorno per lavoro di cui allĠarticolo 5-bis. La durata del relativo
permesso di soggiorno per lavoro eĠ quella prevista dal contratto di
soggiorno e comunque non puoĠ superare: |
|
a) in relazione ad
uno o piuĠ contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi; |
|
b) in relazione ad un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno. |
|
c) in relazione ad un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. |
|
3-ter. Allo straniero
che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per
prestare lavoro stagionale puoĠ essere rilasciato, qualora si tratti di
impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre
annualitaĠ, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nellĠultimo
dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di
ingresso eĠ rilasciato ogni anno. Il permesso eĠ revocato immediatamente nel
caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico. |
3-ter[11].
Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti
per prestare lavoro stagionale e'
rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso
pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualita', con indicazione del periodo di validita' per ciascun anno. Il predetto permesso di soggiorno e'
revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al
termine della validita' annuale e alla data prevista dal visto di ingresso
per il rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di ingresso e'
rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24,
comma 11. |
3-quater. Possono inoltre
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di
soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione
della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della
sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 26 del presente testo unico.
Il permesso di soggiorno non puoĠ avere validitaĠ superiore ad un periodo di
due anni. |
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3-quinquies. La
rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di
ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dellĠarticolo 4,
ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dellĠarticolo 26, ne daĠ comunicazione anche in via telematica al Ministero
dellĠinterno e allĠINPS nonche' all'INAIL per lĠinserimento nellĠarchivio
previsto dal comma 9 dellĠarticolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento
della documentazione. Uguale comunicazione eĠ data al Ministero dellĠinterno
per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui allĠarticolo 29
entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. |
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3 sexies Nei casi di
ricongiungimento familiare, ai sensi dellĠarticolo 29, la durata del permesso
di soggiorno non puoĠ essere superiore a due anni |
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4. Il rinnovo del
permesso di soggiorno eĠ richiesto dallo straniero al questore della
provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza ed eĠ
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle
diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi
termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno eĠ rinnovato per una durata non superiore a quella
stabilita con rilascio iniziale. |
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4-bis. Lo straniero che
richiede il rinnovo del permesso di soggiorno eĠ sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici. [12] |
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5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno eĠ stato rilasciato, esso eĠ
revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per
lĠingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto
previsto dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolaritaĠ
amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del
rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero
del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto
della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e
dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine,
nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della
durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. |
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno eĠ stato rilasciato, esso eĠ
revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per
lĠingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto
previsto dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolaritaĠ
amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del
rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero
del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto
della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e
dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine,
nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della
durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.[13] |
5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello
straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi
con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai
fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali
condanne per i reati previsti dagli articoli 380,
commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3. |
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5-ter. Il permesso di soggiorno e'
rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui
all'articolo 29, comma 1-ter. |
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6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresiĠ adottati sulla base di convenzioni o accordi
internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario[14]
o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal
questore secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione. |
|
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dall'autoritaĠ di uno Stato appartenente
all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a
dichiarare la loro presenza al questore con le modalitaĠ e nei termini di cui
al comma 2. Agli stessi eĠ rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di
soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la
dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio
dello Stato puoĠ essere disposta l'espulsione amministrativa. |
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o
di altra autorizzazione che conferisce
il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro
presenza al questore entro il termine
di cui al comma 2. Agli stessi e'
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.[15] |
|
7-bis[16].
Allo straniero di cui al comma 7, che si e' trattenuto nel territorio
nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi
immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica
dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il
permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare,
in corso di validita'. |
|
7-ter[17].
Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma
7-bis e' adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri
dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento
e' eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno
o altra autorizzazione al soggiorno[18].
Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma
1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione e'
adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o
altra autorizzazione e l'allontanamento e' eseguito con destinazione fuori
del territorio dell'Unione europea. |
|
7-quater[19].
E' autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero
espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso
di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di
soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validita', a condizione che
non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. |
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
allĠarticolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia
avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare
con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro per
lĠinnovazione e le tecnologie in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002
del 13 giugno 2002, riguardante lĠadozione di un modello uniforme per i
permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di
soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformitaĠ ai predetti
modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identitaĠ e
gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. |
|
|
8.1. Nel permesso di soggiorno che
autorizza l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del presente
testo unico e del regolamento di attuazione e' inserita la dicitura:
"perm. unico lavoro".[20] |
|
8.2. La disposizione di cui al comma
8.1 non si applica: |
|
a) agli stranieri di cui agli articoli
9 e 9-ter; |
|
b) agli stranieri di cui all'articolo
24; |
|
c) agli stranieri di cui all'articolo
26; |
|
d) agli stranieri di cui all'articolo
27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r); |
|
e) agli stranieri che soggiornano a
titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, ovvero hanno
richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una
decisione su tale richiesta; |
|
f) agli stranieri che soggiornano a
titolo di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno
chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione
su tale richiesta; |
|
g) agli stranieri che soggiornano per motivi
di studio o formazione.[21] |
8-bis. Chiunque
contraffaĠ o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di
soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero
contraffaĠ o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto
di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di
soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti
contraffatti o alterati, eĠ punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la
falsitaĠ concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela
di falso la reclusione eĠ da tre a dieci anni. La pena eĠ aumentata se il
fatto eĠ commesso da un pubblico ufficiale. |
|
9. Il permesso di soggiorno eĠ rilasciato,
rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui eĠ stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di
soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso
da rilasciare in applicazione del presente testo unico. |
9. Il permesso di soggiorno eĠ rilasciato,
rinnovato o convertito entro sessanta[22]
giorni dalla data in cui eĠ stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente
testo unico. |
9-bis.[23]
In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non
venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il
lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello
Stato e svolgere temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale
comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al
datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al
rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui
sopra puo' svolgersi alle seguenti condizioni: |
9-bis.[24]
In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non
venga rispettato il termine di sessanta[25]
giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo'
legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere
temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro,
con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo
del permesso di soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui sopra puo' svolgersi
alle seguenti condizioni: |
a) che la richiesta del rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero
all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita'
previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la
richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi
del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza
dello stesso; |
|
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio
la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o
di rinnovo del permesso. |
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Articolo 5 bis |
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(Contratto di soggiorno per
lavoro subordinato) |
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1. Il contratto di
soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro,
cittadino di uno Stato non appartenente allĠUnione europea o apolide,
contiene (É): |
|
a) la garanzia da
parte del datore di lavoro della disponibilitaĠ di un alloggio per il
lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica; |
|
b) lĠimpegno al pagamento da parte del
datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel
Paese di provenienza. |
|
2. Non costituisce titolo valido per il
rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le
dichiarazioni di cui alla lettere a) e b) del comma 1. |
|
3. Il contratto di soggiorno
per lavoro eĠ sottoscritto in base a quanto previsto dallĠarticolo 22 presso
lo sportello unico per lĠimmigrazione della provincia nella quale risiede o
ha sede legale il datore di lavoro o dove avraĠ luogo la prestazione
lavorativa secondo le modalitaĠ previste nel regolamento di
attuazione. |
|
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Art. 6 |
|
(FacoltaĠ ed obblighi inerenti al soggiorno) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; |
|
r.d. 18
giugno 1931, n. 773, artt.144, comma 2Ħ, e 148) |
|
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|
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi
di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari puoĠ essere utilizzato
anche per le altre attivitaĠ consentite. Quello rilasciato per motivi di
studio e formazione puoĠ essere convertito, comunque prima della sua scadenza
e previa stipula del contratto di soggiorno per
lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza
dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3,
comma 4, secondo le modalitaĠ previste dal regolamento di attuazione. |
|
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti
attivitaĠ sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui
all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche
obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5,
comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai
fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. |
|
3. Lo straniero che, a richiesta degli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato
motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di
identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante
la regolare presenza nel territorio dello Stato eĠ punito con l'arresto fino
ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000. |
|
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identitaĠ
personale dello straniero, questi eĠ sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
e segnaletici. |
|
5. Per le verifiche previste dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione, l'autoritaĠ di pubblica sicurezza,
quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti
comprovanti la disponibilitaĠ di un reddito, da lavoro o da altra fonte
legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi
nel territorio dello Stato. |
|
6. Salvo quanto eĠ stabilito nelle leggi militari,
il Prefetto puoĠ vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in localitaĠ
che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto eĠ
comunicato agli stranieri per mezzo della autoritaĠ locale di pubblica
sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica. |
|
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello
straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni
dei cittadini italiani con le modalitaĠ previste dal regolamento di
attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale
anche in caso di documentata ospitalitaĠ da piuĠ di tre mesi presso un centro
di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio daĠ
comunicazione alla questura territorialmente competente. |
|
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri
che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore
competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali
variazioni del proprio domicilio abituale. |
|
9. Il documento di identificazione per stranieri eĠ
rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro
dell'interno. Esso non eĠ valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente
disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali. |
|
10. Contro i provvedimenti di cui allĠarticolo 5 e
al presente articolo eĠ ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente. |
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Art. 7 |
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(Obblighi dellĠospitante e del datore di lavoro) |
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(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147) |
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|
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio
ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede
allo stesso la proprietaĠ o il godimento di beni immobili, rustici o urbani,
posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta,
entro quarantotto ore, all'autoritaĠ locale di pubblica sicurezza.[26] |
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio ovvero
ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo
stesso la proprietaĠ o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti
nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro
quarantotto ore, all'autoritaĠ locale di pubblica sicurezza.[27][28] |
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalitaĠ
del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto
o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione
dell'immobile ceduto o in cui la persona eĠ alloggiata, ospitata o presta
servizio ed il titolo per il quale la comunicazione eĠ dovuta . |
|
2-bis. Le violazioni delle
disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100 euro. |
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Art. 8 |
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(Disposizioni particolari) |
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(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149) |
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1. Le disposizioni del presente capo non si
applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e
consolare. |
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Art. 9 |
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(Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7) |
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1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni,
di un permesso di soggiorno in corso di validitaĠ, che dimostra la
disponibilitaĠ di un reddito non inferiore allĠimporto annuo dellĠassegno
sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito
sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera
b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla
legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che
sia fornito dei requisiti di idoneitaĠ igienico-sanitaria accertati
dallĠAzienda unitaĠ sanitaria locale competente per territorio, puoĠ chiedere
al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, per seĠ e per i familiari di cui allĠarticolo 29, comma 1.[29]
|
|
|
1-bis. Il
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero
titolare di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma l,
lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella
rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale
riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]". Se,
successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di
lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilita'
della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali
che ne disciplinano il trasferimento, e' trasferita ad altro Stato membro
prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la
dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato
membro] il [data]" e' aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con
l'indicazione dello Stato membro a cui la stessa e' stata trasferita e la
data del trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno
UE per soggiornante di lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al soggiornante
la protezione internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato membro,
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta
dello stesso Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella rubrica
"annotazioni" e' apposta la dicitura "protezione
internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]".[30] |
|
1-ter. Ai
fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
di cui al comma 1-bis, non e' richiesta allo straniero titolare di protezione
internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa all'idoneita'
dell'alloggio di cui al comma 1, ferma restando la necessita' di indicare un
luogo di residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del
regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione
internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilita' di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la
disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini
assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati
riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito cui al
comma 1 nella misura del quindici per cento del relativo importo.[31] |
2 Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo eĠ a tempo indeterminato ed eĠ rilasciato entro novanta giorni
dalla richiesta. |
|
2-bis. Il rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo eĠ subordinato al superamento,
da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le
cui modalitaĠ di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universitaĠ e
della ricerca. |
2-bis. Il rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo eĠ subordinato al superamento,
da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le
cui modalitaĠ di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universitaĠ e
della ricerca. Nel caso di permesso di
soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivitaĠ di ricerca presso le
universitaĠ e gli enti vigilati dal Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversitaĠ
e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non eĠ
richiesto il superamento del test di cui al primo periodo.[32] |
|
2-ter.
La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica allo straniero titolare
di protezione internazionale.[33] |
3.La disposizione di cui al comma 1 non si applica
agli stranieri che: |
|
a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale; |
|
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o
per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale
titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; |
|
c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il
riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una
decisione definitiva circa tale richiesta; |
c) hanno
chiesto la protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251[34]
e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta; |
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di
breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di
attuazione; |
|
e) godono di uno status giuridico previsto dalla
convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla
convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione
del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla
rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni
internazionali di carattere universale. |
|
4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo non puoĠ essere rilasciato agli stranieri pericolosi per
lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita'
si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne,
anche non definitive, per i reati previsti dallĠarticolo 380 del codice di
procedura penale, noncheĠ, limitatamente ai delitti non colposi,
dallĠarticolo 381 del medesimo codice. Ai fini dellĠadozione di un
provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno di cui al
presente comma il questore tiene conto anche della durata del soggiorno nel
territorio nazionale e dellĠinserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero. |
|
|
4-bis. Salvo
i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo di cui al comma 1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi di
revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria
previsti dagli articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo
decreto legislativo, allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la cancellazione
dell'annotazione di cui al comma 1-bis ovvero un permesso di soggiorno ad
altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico.[35] |
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma
1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle
lettere d) ed e). |
|
|
5-bis. Il
calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1, per il rilascio del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma
1-bis, e' effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di
protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale e'
stata riconosciuta.[36] |
6. Le assenze dello straniero dal territorio
nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono
incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi
consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo
che detta interruzione sia dipesa dalla necessitaĠ di adempiere agli obblighi
militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e
comprovati motivi. |
|
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 eĠ
revocato: |
|
a) se eĠ stato acquisito
fraudolentemente; |
|
b) in caso di espulsione,
di cui al comma 9; |
|
c) quando mancano o vengano
a mancare i requisiti per il rilascio, di cui al comma 4; |
|
d) in caso di assenza
continuativa dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi
consecutivi; |
|
e) in caso di conferimento
di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro
dellĠUnione europea, previa comunicazione da parte di questĠultimo, e
comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo
superiore a sei anni. |
|
8. Lo straniero al quale eĠ stato revocato il
permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, puoĠ
riacquistarlo, con le stesse modalitaĠ di cui al presente articolo. In tal
caso, il periodo di cui al comma 1, eĠ ridotto a tre anni. |
|
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui
confronti non debba essere disposta lĠespulsione eĠ rilasciato un permesso di
soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico. |
|
10. Nei confronti del
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
lĠespulsione puoĠ essere disposta: |
|
a) per gravi motivi di
ordine pubblico o sicurezza dello Stato; |
|
b) nei casi di cui
allĠarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; |
|
c) quando lo straniero
appartiene ad una delle categorie indicate allĠarticolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, ovvero allĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965 n.
575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure
di cui allĠarticolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. |
|
|
10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso alla
protezione sussidiaria e titolare del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e' disciplinata
dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.[37] |
11. Ai fini dellĠadozione
del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dellĠetaĠ
dellĠinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle
conseguenze dellĠespulsione per lĠinteressato e i suoi familiari,
dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e
dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine. |
|
|
11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla
titolarita' di protezione internazionale, e dei suoi familiari,
l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione
internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualita' della
protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento puo' essere effettuato
fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto
la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui
all'articolo 19, comma 1.[38] |
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo puoĠ: |
|
a) fare
ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto e circolare
liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6,
comma 6; |
|
b) svolgere
nel territorio dello Stato ogni attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma
salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo
straniero. Per lo svolgimento di attivitaĠ di lavoro subordinato non eĠ
richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui allĠarticolo 5-bis.; |
|
c) usufruire
delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle
relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle
relative allĠaccesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso
lĠaccesso alla procedura per lĠottenimento di alloggi di edilizia
residenziale pubblica,salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia
dimostrata lĠeffettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale; |
|
d)
partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti
dalla vigente normativa. |
|
13. EĠ autorizzata la riammissione sul territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dellĠUnione europea
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo di cui
al comma 1 che non costituisce un pericolo per lĠordine pubblico e la
sicurezza dello Stato. |
|
|
13-bis. E'
autorizzata, altresi', la riammissione sul territorio nazionale dello
straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo titolare di protezione internazionale allontanato da altro Stato
membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando nella rubrica
"annotazioni" del medesimo permesso e' riportato che la protezione
internazionale e' stata riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal
ricevimento della relativa richiesta di informazione, si provvede a
comunicare allo Stato membro richiedente se lo straniero beneficia ancora
della protezione riconosciuta dall'Italia.[39] |
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Art.
9-bis |
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(Stranieri
in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo
rilasciato da altro Stato membro) |
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1. Lo straniero, titolare di un permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato
membro dellĠUnione europea e in corso di validitaĠ, puoĠ chiedere di
soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al
fine di: |
|
a) esercitare unĠattivitaĠ economica in qualitaĠ di
lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22
e 26. Le certificazioni di cui allĠarticolo 26 sono rilasciate dallo
Sportello unico per lĠimmigrazione; |
|
b) frequentare corsi di studio o di formazione
professionale, ai sensi della vigente normativa; |
|
c) soggiornare per altro scopo lecito previa
dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali,
di importo superiore al doppio dellĠimporto minimo previsto dalla legge per
lĠesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione
sanitaria per il periodo del soggiorno. |
|
2. Allo straniero di cui al comma 1 eĠ rilasciato
un permesso di soggiorno secondo le modalitaĠ previste dal presente testo
unico e dal regolamento di attuazione. |
|
3. Ai familiari dello straniero titolare del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di
un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, eĠ
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi
dellĠarticolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in
qualitaĠ di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato
membro e di essere in possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 29, comma 3. |
|
4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo
straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica lĠarticolo 5, comma 7, con
esclusione del quarto periodo. |
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5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 eĠ consentito
lĠingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal
requisito dellĠeffettiva residenza allĠestero per la procedura di rilascio
del nulla osta di cui allĠarticolo 22. |
|
6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 eĠ
rifiutato e, se rilasciato, eĠ revocato, agli stranieri pericolosi per
lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita'
si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne,
anche non definitive, per i reati previsti dallĠarticolo 380 del codice di
procedura penale, noncheĠ, limitatamente ai delitti non colposi,
dallĠarticolo 381 del medesimo codice. NellĠadottare il provvedimento si
tiene conto dellĠetaĠ dellĠinteressato, della durata del soggiorno sul
territorio nazionale, delle conseguenze dellĠespulsione per lĠinteressato e i
suoi familiari, dellĠesistenza di legami familiari e sociali nel territorio
nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine. |
|
7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 eĠ
adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2,
lettera b) e lĠallontanamento eĠ effettuato verso lo Stato membro dellĠUnione
europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i
presupposti per lĠadozione del provvedimento di espulsione ai sensi
dellĠarticolo 13, comma 1, e dellĠarticolo 3 comma 1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, lĠespulsione eĠ adottata sentito lo Stato membro che ha
rilasciato il permesso di soggiorno e lĠallontanamento eĠ effettuato fuori
dal territorio dellĠUnione europea. |
7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 eĠ
adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2,
lettera b) e lĠallontanamento eĠ effettuato verso lo Stato membro dellĠUnione
europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i
presupposti per lĠadozione del provvedimento di espulsione ai sensi
dellĠarticolo 13, comma 1, e dellĠarticolo 3 comma 1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, lĠespulsione eĠ adottata sentito lo Stato membro che ha
rilasciato il permesso di soggiorno e lĠallontanamento eĠ effettuato fuori
dal territorio dellĠUnione europea. Nei
confronti dello straniero il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea riporta
l'annotazione relativa alla titolarita' di protezione internazionale, come
definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, e dei suoi familiari l'allontanamento e' effettuato
verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale,
previa conferma da parte di tale Stato della attualita' della protezione. Nel
caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento puo' essere effettuato fuori dal territorio
dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la
protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui
all'articolo 19, comma 1.[40] |
8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in
possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 9 e' rilasciato, entro novanta
giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo
periodo. DellĠavvenuto rilascio eĠ informato lo Stato membro che ha
rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo
periodo. |
8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in
possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 9 e' rilasciato, entro novanta
giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo
periodo. DellĠavvenuto rilascio eĠ informato lo Stato membro che ha
rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo
periodo.
Se il precedente permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato
membro riporta, nella rubrica "annotazioni", la titolarita' di
protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai sensi del presente comma
riporta la medesima annotazione precedentemente inserita. A tal fine, si
richiede allo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di confermare se lo straniero
benefici ancora della protezione internazionale ovvero se tale protezione sia
stata revocata con decisione definitiva. Se, successivamente al rilascio del
permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, e' trasferita
all'Italia la responsabilita' della protezione internazionale, secondo le norme
internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, la rubrica
"annotazioni" del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo e' aggiornata entro tre mesi in conformita' a tale
trasferimento.[41] |
|
8-bis. Entro
trenta giorni dalla relativa richiesta, sono fornite agli altri Stati membri
dell'Unione europea le informazioni in merito allo status di protezione
internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri che hanno ottenuto un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in tali Stati
membri.[42] |
|
8-ter. Entro
trenta giorni dal riconoscimento della protezione internazionale ovvero dal
trasferimento all'Italia della responsabilita' della protezione
internazionale di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione
europea, si provvede a richiedere a tale Stato membro l'inserimento ovvero la
modifica della relativa annotazione sul permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo.[43] |
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Art. 9-ter |
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(Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i
titolari di Carta blu UE) |
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1. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata
da un altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia alle
condizioni previste dall'articolo 27-quater, puo' chiedere al Questore il
rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di
cui all'articolo 9. |
|
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica
agli stranieri che dimostrino: |
|
a) di aver soggiornato, legalmente ed
ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto
titolari di Carta blu UE; |
|
b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un
permesso Carta blu UE ai sensi dell'articolo 27-quater. Le assenze dello
straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la durata del periodo
di cui al presente comma e sono incluse nel computo del medesimo periodo
quando sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano
complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui alla lettera a). |
|
3. Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei
requisiti previsti al comma 2, e' rilasciato dal questore un permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, recante la dicitura, nella
rubrica 'annotazioni', 'Ex titolare di Carta blu UE'. |
|
4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e'
revocato nelle ipotesi previste all'articolo 9, comma 7, lettere a), b), c)
ed e), nonche' nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo
di ventiquattro mesi consecutivi. |
|
5. Ai familiari dello straniero titolare di un
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, concesso ai sensi
del presente articolo, in possesso di un valido documento, e' rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi degli articoli 5, comma
3-sexies, e 30, commi 2 e 6, previa dimostrazione di essere in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 29, comma 3. |
|
6. Ai familiari dello straniero titolare di un
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi
del presente articolo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma
1, e' rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo qualora abbiano soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per
cinque anni nel territorio dell'Unione di cui gli ultimi due nel territorio
nazionale. |
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CAPO II |
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CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO |
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ED ESPULSIONE |
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Art. 10 |
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(Respingimento) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8) |
|
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|
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri
che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti
dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. |
|
2. Il respingimento con accompagnamento alla
frontiera eĠ altresiĠ disposto dal questore nei confronti degli stranieri: |
|
a) che
entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera,
sono fermati allĠingresso o subito dopo; |
|
b) che, nelle
circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel
territorio per necessitaĠ di pubblico soccorso. |
|
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno
straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere
comunque respinto a norma del presente articolo eĠ tenuto a prenderlo
immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in
quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso
dello straniero. Tale disposizione si applica anche
quando l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il vettore
che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di
imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato
l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato. |
|
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle
dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle
disposizioni vigenti che disciplinano lĠasilo politico, il riconoscimento
dello status di rifugiato ovvero lĠadozione di misure di protezione
temporanea per motivi umanitari. |
|
5. Per lo straniero respinto eĠ prevista
lĠassistenza necessaria presso i valichi di frontiera. |
|
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono
registrati dallĠautoritaĠ di pubblica sicurezza. |
|
|
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Art. 10-bis |
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(Ingresso e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato) |
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1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio
dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico
nonche' di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, e'
punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente
comma non si applica l'articolo 162 del codice penale. |
|
2. Le disposizioni di cui al comma 1
non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di
respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero
identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal
territorio nazionale. |
|
3. Al procedimento penale per il reato
di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis,
20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. |
|
4. Ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte
dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il
questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del
respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autoritaĠ giudiziaria
competente all'accertamento del reato. |
|
5. Il giudice, acquisita la
notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo
straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di
procedura penale. |
|
6. Nel caso di presentazione di
una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, il procedimento e' sospeso. Acquisita la comunicazione
del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di
soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo
unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. |
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Art.
10-ter[44] |
|
Disposizioni
per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di
irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di
salvataggio in mare |
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1. Lo
straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della
frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito
di operazioni di salvataggio in mare e' condotto per le esigenze di soccorso
e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito
delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i
medesimi punti di crisi sono altresi' effettuate le operazioni di rilevamento
fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14
del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
giugno 2013 ed e' assicurata l'informazione sulla procedura di protezione
internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri
dell'Unione europea e sulla possibilita' di ricorso al rimpatrio volontario
assistito. |
|
2. Le operazioni
di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite, in adempimento
degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti
degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarita' sul territorio
nazionale. |
|
3. Il
rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1
e 2 configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui
all'articolo 14. Il trattenimento e' disposto caso per caso, con
provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata
massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le
esigenze per le quali e' stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui
al medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento e' disposto nei
confronti di un richiedente protezione internazionale, come definita
dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, e' competente alla convalida il Tribunale sede della sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea. |
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4.
L'interessato e' informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi
di cui ai commi 1 e 2. |
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Art. 11 |
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(Potenziamento e coordinamento dei controlli di
frontiera) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9) |
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1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli
affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il
potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle
procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito
delle compatibilitaĠ con i sistemi informativi di livello extranazionale
previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali . |
|
1.-bis Il Ministro dellĠinterno, sentito, ove necessario, il
Comitato nazionale per lĠordine e la sicurezza pubblica, emana le misure
necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera
marittima e terrestre italiana. Il Ministro dellĠinterno promuove altresiĠ
apposite misure di coordinamento tra le autoritaĠ italiane competenti in
materia di controlli sullĠimmigrazione e le autoritaĠ europee competenti in
materia di controlli sullĠimmigrazione ai sensi dellĠAccordo di Schengen,
ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388. |
|
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi
informativi automatizzati e dei relativi contratti eĠ data comunicazione
all'AutoritaĠ per l'informatica nella pubblica amministrazione. |
|
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive
adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine
terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla
frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei
controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con
i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti
delle zone di polizia di frontiera, noncheĠ le autoritaĠ marittime e militari
ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle
direttive emanate in materia. |
|
4. Il Ministero degli
affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative
occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare
l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente
necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente
testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto
dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione
possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autoritaĠ dei Paesi
interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei
limiti delle compatibilitaĠ funzionali e finanziarie definite dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi
accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente. |
|
5. Il Ministero
dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche
preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata
provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel
territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto
di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano. |
|
5-bis. Il Ministero dellĠinterno,
nellĠambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di
contrasto allĠimmigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza,
contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio
dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi
irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano. |
|
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti
servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli
stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia
per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a
disposizione, ove possibile, allĠinterno della zona di transito. |
|
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|
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|
Art. 12 |
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(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10) |
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|
|
1. Salvo che il fatto costituisca piuĠ
grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo
unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di
stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a
procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di
altro Stato del quale la persona non eĠ cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, eĠ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con
la multa di 15.000 euro per ogni persona. |
|
2. Fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 54
del codice penale, non costituiscono reato le attivitaĠ di soccorso e
assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. |
|
3. Salvo che il fatto costituisca piuĠ
grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo
unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di
stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a
procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di
altro Stato del quale la persona non eĠ cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, eĠ punito con la reclusione da cinque a quindici anni e
con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: |
|
a) il fatto riguarda l'ingresso o la
permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piuĠ persone; |
|
b) la persona trasportata eĠ stata
esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumitaĠ per procurarne
l'ingresso o la permanenza illegale; |
|
c) la persona trasportata eĠ stata
sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la
permanenza illegale; |
|
d) il fatto eĠ commesso da tre o piuĠ
persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente
ottenuti; |
|
e) gli autori del fatto hanno la
disponibilitaĠ di armi o materie esplodenti. |
|
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3
sono commessi ricorrendo due o piuĠ delle ipotesi di cui alle lettere a), b),
c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista eĠ aumentata. |
|
3-ter. La pena detentiva e' aumentata
da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona
se i fatti di cui ai commi 1 e 3: |
|
a) sono commessi al fine di reclutare
persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale
o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivitaĠ
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; |
|
b) sono commessi al fine di trarne
profitto, anche indiretto. |
|
3-quater. Le circostanze attenuanti,
diverse da quella prevista dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni
di pena si operano sulla quantitaĠ di pena risultante dallĠaumento
conseguente alle predette aggravanti. |
|
3-quinquies. Per i delitti previsti dai
commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metaĠ nei confronti
dellĠimputato che si adopera per evitare che lĠattivitaĠ delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente lĠautoritaĠ di
polizia o lĠautoritaĠ giudiziaria nella raccolta di elementi di prova
decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lĠindividuazione o la cattura di
uno o piuĠ autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla
consumazione dei delitti. |
|
3-sexies. AllĠarticolo 4-bis, comma 1,
terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole: Ò609-octies del codice penaleÒ sono inserite
le seguenti: ÒnoncheĠ dallĠarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,Ò. |
|
3-septies. In relazione ai procedimenti per i
delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dellĠarticolo 10
della legge 11 agosto 2003, n. 228. LĠesecuzione delle operazioni eĠ
disposta dĠintesa con la Direzione centrale dellĠimmigrazione e della polizia
delle frontiere. |
|
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 eĠ
obbligatorio l'arresto in flagranza. |
|
4-bis. Quando sussistono gravi indizi
di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, eĠ applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari.[45] |
|
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e
3 eĠ sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per
commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta
delle parti. |
|
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e
salvo che il fatto non costituisca piuĠ grave reato, chiunque, al fine di
trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalitaĠ dello straniero o
nellĠambito delle attivitaĠ punite a norma del presente articolo, favorisce
la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme
del presente testo unico, eĠ punito con la reclusione fino a quattro anni e
con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto eĠ commesso in
concorso da due o piuĠ persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piuĠ
persone, la pena eĠ aumentata da un terzo alla metaĠ. |
|
5-bis. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre
ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile
ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della
stipula o del rinnovo del contratto di locazione, e' punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero
l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444
del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione
condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona
estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme
di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono
destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei
reati in tema di immigrazione clandestina. |
|
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, eĠ
tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei
documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, noncheĠ a
riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo
dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente
comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli
stranieri trasportati. Nei casi piuĠ gravi eĠ disposta la sospensione da uno
a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciata dallĠautoritaĠ amministrativa italiana inerenti allĠattivitaĠ
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . |
|
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate
al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nellĠambito delle
direttive di cui allĠarticolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali
possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e
delle cose trasportate, ancorcheĠ soggetti a speciale regime doganale,
quando, anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo,
sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno
dei reati previsti dal presente articolo. DellĠesito dei controlli e delle
ispezioni eĠ redatto processo verbale in appositi moduli, che eĠ trasmesso
entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne
ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle
medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresiĠ
procedere a perquisizioni, con lĠosservanza delle disposizioni di cui
allĠarticolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. |
|
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di
polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal
presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in
custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di
polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia
ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di
giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto
non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309. |
|
8-bis. Nel caso che non siano state
presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si
applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni. |
|
8-ter. La distruzione puoĠ essere
direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla
autoritaĠ da lui delegata, previo nullaosta dell'autoritaĠ giudiziaria
procedente. |
|
8-quater. Con il provvedimento che
dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresiĠ fissate le
modalitaĠ di esecuzione. |
|
8-quinquies. I beni acquisiti dallo
Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta,
assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto
l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di
trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalitaĠ di cui al comma 8,
sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini
della determinazione dell'eventuale indennitaĠ, si applica il comma 5
dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. |
|
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di
condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, noncheĠ le somme
di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono
destinate al potenziamento delle attivitaĠ di prevenzione e repressione dei
medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le
forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad
apposito capitolo dellĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dellĠinterno, rubrica ÒSicurezza pubblicaÓ. |
|
9-bis. La nave italiana in servizio di
polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave,
di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel
trasporto illecito di migranti, puoĠ fermarla, sottoporla ad ispezione e, se
vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un
traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello
Stato. |
|
9-ter. Le navi della Marina militare,
ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
possono essere utilizzate per concorrere alle attivitaĠ di cui al comma
9-bis. |
|
9-quater. I poteri di cui al comma
9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre
che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in
servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto
internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la
bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una
nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. |
|
9-quinquies. Le modalitaĠ di intervento
delle navi della Marina militare noncheĠ quelle di raccordo con le attivitaĠ
svolte dalle altre unitaĠ navali in servizio di polizia sono definite con
decreto interministeriale dei Ministri dellĠinterno, della difesa,
dellĠeconomia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. |
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9-sexies. Le disposizioni di cui ai
commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo. |
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9-septies.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura,
nell'ambito delle attivita' di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione
e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei procedimenti amministrativi
riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il
Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni
con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1Ħ
aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento
CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonche' con il Sistema Automatizzato di
Identificazione delle Impronte ed e' assicurato il tempestivo scambio di
informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.[46] |
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Art. 13 |
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(Espulsione amministrativa) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11) |
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1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato, il Ministro dellĠinterno puoĠ disporre lĠespulsione dello
straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva
notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari
esteri. |
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2. LĠespulsione e' disposta dal prefetto, caso per
caso, quando lo straniero: |
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a) eĠ entrato
nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non eĠ
stato respinto ai sensi dellĠarticolo 10; |
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b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza
avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il
ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno
e' stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da piuĠ di
sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero
si e' trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1,
comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68; |
|
c) appartiene
a taluna delle categorie indicate nellĠarticolo 1 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, come sostituito dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nellĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dallĠarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. |
c) appartiene
a taluna delle categorie indicate negli
articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159[47]. |
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione
ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e
della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del
suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami
familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. |
|
2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita
coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti
dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i
controlli di polizia alle frontiere esterne. |
|
3. LĠespulsione eĠ disposta in ogni caso con
decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o
impugnativa da parte dellĠinteressato. Quando lo straniero eĠ sottoposto a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere,
il questore, prima di eseguire lĠespulsione, richiede il nulla osta
allĠautoritaĠ giudiziaria, che puoĠ negarlo solo in presenza di inderogabili
esigenze processuali valutate in relazione allĠaccertamento della
responsabilitaĠ di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e allĠinteresse della persona offesa. In tal caso
lĠesecuzione del provvedimento eĠ sospesa fino a quando lĠautoritaĠ
giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore,
ottenuto il nulla osta, provvede allĠespulsione con le modalitaĠ di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lĠautoritaĠ giudiziaria
non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In
attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puoĠ
adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione ed
espulsione, ai sensi dellĠarticolo 14. |
3. LĠespulsione eĠ disposta in ogni caso con
decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o
impugnativa da parte dellĠinteressato. Quando lo straniero eĠ sottoposto a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere,
il questore, prima di eseguire lĠespulsione, richiede il nulla osta
allĠautoritaĠ giudiziaria, che puoĠ negarlo solo in presenza di inderogabili
esigenze processuali valutate in relazione allĠaccertamento della
responsabilitaĠ di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e allĠinteresse della persona offesa. In tal caso
lĠesecuzione del provvedimento eĠ sospesa fino a quando lĠautoritaĠ
giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore,
ottenuto il nulla osta, provvede allĠespulsione con le modalitaĠ di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lĠautoritaĠ giudiziaria
non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In
attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puoĠ
adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri[48], ai sensi dellĠarticolo
14. |
3 bis. Nel caso di
arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta allĠatto
della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dellĠarticolo 391, comma 5, del codice di procedura penale,
o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta puoĠ essere negato
ai sensi del comma 3. |
|
3 ter. Le disposizioni di
cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento
penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi
confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o
dichiara lĠestinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
allĠesecuzione dellĠespulsione. Il provvedimento eĠ immediatamente comunicato
al questore. |
|
3 quater. Nei casi
previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova
dellĠavvenuta espulsione, se non eĠ ancora stato emesso il provvedimento che
dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. EĠ sempre
disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellĠarticolo 240
del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis,
13-ter e 14. |
|
3 quinquies. Se lo
straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del
termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del
termine di prescrizione del reato piuĠ grave per il quale si era proceduto
nei suoi confronti, si applica lĠarticolo 345 del codice di procedura penale.
Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
massima della custodia cautelare, questĠultima eĠ ripristinata a norma
dellĠarticolo 307 del codice di procedura penale. |
|
3 sexies. (...) |
|
|
3-septies.[49]
Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza
domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' per i reati di cui all'articolo
10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione prevista dal
presente articolo e' eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza
domiciliare o di lavoro di pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella
corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei
commi 2 e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. |
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica: |
|
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155; |
|
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al
comma 4-bis; |
|
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e'
stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; |
|
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo
straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria,
di cui al comma 5; |
|
e) quando lo straniero abbia violato anche una
delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis; |
|
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e
nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero
come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale; |
|
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. |
|
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al
comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da
cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa
sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione: |
|
a) mancato possesso del passaporto o di altro
documento equipollente, in corso di validitaĠ; |
|
b) mancanza di idonea documentazione atta a
dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente
rintracciato; |
|
c) avere in precedenza dichiarato o attestato
falsamente le proprie generalita'; |
|
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti
emessi dalla competente autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, noncheĠ
dell'articolo 14; |
|
e) avere violato anche una delle misure di cui al
comma 5.2. |
|
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione,
qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla
frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai fini
dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza
volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito,
di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo
stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare
volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30
giorni. Tale termine puo' essere prorogato, ove necessario, per un periodo
congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali
la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che
frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche'
l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui
all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio
dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento
del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del
medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano,
comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento,
di cui all'articolo 10. |
|
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la
questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facolta'
di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede
informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine,
l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4. |
|
5.2. Laddove sia concesso un termine per la
partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la
disponibilita' di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite,
per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre
mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi', una o
piuĠ delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa
essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed
orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente
competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato,
disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante
l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di
difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e'
comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per
territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato,
sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di
pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con
la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione
dello straniero, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma
3 da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato.
Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche
mediante le modalita' previste all'articolo 14. |
|
5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il
questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua
adozione al giudice
di pace territorialmente competente il provvedimento
con il quale eĠ disposto l'accompagnamento alla frontiera. LĠesecuzione
del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale eĠ
sospesa fino alla decisione sulla convalida. LĠudienza per la convalida si
svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un
difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato eĠ
anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice
tiene lĠudienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da
parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e'
altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal
giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento
puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto
motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei
termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e
sentito lĠinteressato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso eĠ trattenuto in uno dei
centri di identificazione ed espulsione, di cui allĠarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito
nel luogo in cui eĠ stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la
convalida eĠ concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa
esecutivo. Se la convalida non eĠ concessa ovvero non eĠ osservato il termine
per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso
il decreto di convalida eĠ proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il
quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. |
5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il
questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua
adozione al giudice
di pace territorialmente competente il
provvedimento con il quale eĠ disposto l'accompagnamento alla frontiera. LĠesecuzione
del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale eĠ
sospesa fino alla decisione sulla convalida. LĠudienza per la convalida si
svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un
difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato eĠ
anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice
tiene lĠudienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da
parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e'
altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal
giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il
provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di
funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con
decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata
lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente
articolo e sentito lĠinteressato, se comparso. In attesa della definizione
del procedimento di convalida, lo straniero espulso eĠ trattenuto in uno dei
centri di permanenza per i rimpatri[50], di cui allĠarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito
nel luogo in cui eĠ stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la
convalida eĠ concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera
diventa esecutivo. Se la convalida non eĠ concessa ovvero non eĠ osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida eĠ proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il
quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. |
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivitaĠ del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed
allĠarticolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei
limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilitaĠ
di un locale idoneo. |
|
6. (É). |
|
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di
cui al comma 1 dellĠarticolo 14, noncheĠ ogni altro atto concernente
lĠingresso, il soggiorno e lĠespulsione, sono comunicati allĠinteressato
unitamente allĠindicazione delle modalitaĠ di impugnazione e ad una
traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in
lingua francese, inglese o spagnola. |
|
8. Avverso il decreto di
espulsione puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria
ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate
dall'articolo 18 del decreto legislativo 1Ħ settembre 2011, n. 150. |
|
9. (É). |
|
10 (É). |
|
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma
1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata
dal codice del processo amministrativo. |
|
12. Fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 19,
lo straniero espulso eĠ rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando
cioĠ non sia possibile, allo Stato di provenienza. |
|
13. Lo straniero destinatario
di un provvedimento di espulsione non puoĠ rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In caso di
trasgressione lo straniero eĠ punito con la reclusione da un anno a quattro
anni ed eĠ nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo
periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia'
espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e'
stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. |
|
13 bis. Nel caso di
espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso eĠ
punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, giaĠ
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso
sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque
anni. |
|
13 ter. Per i reati di
cui ai commi 13 e 13-bis eĠ obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto
anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. |
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14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un
periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata
eĠ determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo
caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, puoĠ essere previsto un termine superiore a
cinque anni, la cui durata eĠ determinata tenendo conto di tutte le
circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di
cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del
termine assegnato e puoĠ essere revocato, su istanza dell'interessato, a
condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale
entro il termine di cui al comma 5. |
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14-bis.[51]
Il divieto di cui al comma 13 e' registrato dall'autorita' di pubblica
sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui alla
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con
legge 30 settembre 1993, n. 388. |
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14-ter.[52]
In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione
europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero
che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 puo' essere rinviato verso
tali Stati. |
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si
applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di
essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puoĠ
adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1. |
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16. LĠonere derivante dal comma 10 del presente
articolo eĠ valutato in lire 4 miliardi per lĠanno 1997 e in lire 8 miliardi
annui a decorrere dallĠanno 1998. |
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Art. l3-bis |
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(...) |
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Art. 14 |
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(Esecuzione dellĠespulsione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12) |
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1. Quando non eĠ possibile eseguire con
immediatezza lĠespulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il
respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la
preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore
dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario
presso il centro di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra quelli
individuati o costituiti con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che
legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo
13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessitaĠ di prestare
soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine
alla sua identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il
viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo. |
1. Quando non eĠ possibile eseguire con
immediatezza lĠespulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il
respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la
preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore
dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario
presso il centro di permanenza per i rimpatri[53] piu' vicino, tra quelli
individuati o costituiti con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che
legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo
13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessitaĠ di prestare
soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine
alla sua identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il
viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo. |
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso
di passaporto o altro documento equipollente in corso di validita' e
l'espulsione non e' stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,
lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui
al comma 1, puo' disporre una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del
passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da
restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo
preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c)
obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio
della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo
periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla
notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del
regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della
convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i
presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le
misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad
una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In
tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e' richiesto il
rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3 da parte
dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non
sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita' di
cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o
5-bis del presente articolo. |
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2. Lo straniero eĠ trattenuto nel centro con
modalitaĠ tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto
della sua dignitaĠ. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, eĠ
assicurata in ogni caso la libertaĠ di corrispondenza anche telefonica con
l'esterno. |
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3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente,
per la convalida, , senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore
dallĠadozione del provvedimento. |
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4. LĠudienza per la convalida si svolge in camera
di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato eĠ anchĠesso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene
lĠudienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura
speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita'
che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche
avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede
alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti
dallĠarticolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della
vicinanza del centro di identificazione ed
espulsione di cui al comma 1, e sentito lĠinteressato, se comparso. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il
termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in
occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera,
nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
4. LĠudienza per la convalida si svolge in camera
di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato eĠ anchĠesso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene
lĠudienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura
speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita'
che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche
avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede
alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti
dallĠarticolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della
vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri[54] di cui al comma 1, e
sentito lĠinteressato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni
effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida
puo' essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di
accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso avverso
il provvedimento di espulsione. |
5. La convalida comporta
la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
lĠaccertamento dellĠidentitaĠ e della nazionalitaĠ, ovvero lĠacquisizione di
documenti per il viaggio presenti gravi difficoltaĠ, il giudice, su richiesta
del questore, puoĠ prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue lĠespulsione o il respingimento,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale
termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore puoĠ
chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo
ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al
quarto periodo, il questore puoĠ chiedere al giudice un'ulteriore proroga di
sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non puoĠ
essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile
procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole
sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del
Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria
documentazione dai Paesi terzi, il questore puoĠ chiedere al giudice di pace la
proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a
sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il
questore, in ogni caso, puoĠ eseguire l'espulsione e il respingimento anche
prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza
ritardo al giudice di pace. |
5. La convalida comporta
la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione di
documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta
del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, (...) il questore puo' chiedere al
giudice di pace una o piu' proroghe
qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile
l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni
di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello
straniero all'interno del centro di
permanenza per i rimpatri[55] non puo' essere superiore a novanta giorni. Lo
straniero che sia gia' stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un
periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, puo'
essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. Tale termine e' prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida
da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessita' delle
procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio.[56] Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo
detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del
luogo le informazioni sull'identita' e sulla nazionalita' dello stesso. Nei
medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando
le competenti autorita' diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione,
l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del
detenuto presso il piu' vicino posto di polizia per il tempo strettamente
necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro
dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di
coordinamento.[57] |
5-bis. Allo scopo di
porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure
necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile
trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal
territorio nazionale. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante
l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie.
L'ordine del questore puo' essere accompagnato dalla consegna
all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per
raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in
Italia, anche se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di appartenenza
ovvero, quando cioĠ non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso
il titolo di viaggio. |
5-bis. Allo scopo di
porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure
necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile
trattenerlo in un Centro di permanenza per i rimpatri[58], ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal
territorio nazionale, ovvero dalle
circostanze concrete non emerga pi alcuna prospettiva ragionevole che
l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere
riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza[59].
L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di
violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore puo'
essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta,
della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza
diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche' per rientrare
nello Stato di appartenenza ovvero, quando cioĠ non sia possibile, nello
Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. |
5-ter. La violazione dell'ordine di cui
al comma 5-bis e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la
multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta
ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi
di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia
sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione e'
stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e
tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi
in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo
provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento
adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla
frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del
presente articolo, nonche', ricorrendone i
presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.[60] |
|
5-quater. La violazione dell'ordine
disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in
ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.[61] |
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5-quater.1. Nella valutazione della
condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui
ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna
all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione
resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di
allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea
documentazione. |
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5-quinquies. Al procedimento penale per
i reati di cui ai commi 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274. |
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5-sexies. Ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e
5-quater, non eĠ richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13,
comma 3, da parte dell'autoritaĠ giudiziaria competente all'accertamento del
medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
all'autoritaĠ giudiziaria competente all'accertamento del reato. |
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5-septies. Il giudice, acquisita la
notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato
prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo
345 del codice di procedura penale. |
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6. Contro i decreti di convalida e di proroga di
cui al comma 5 eĠ proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende lĠesecuzione della misura. |
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7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affincheĠ lo straniero non si allontani
indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a
ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento
di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo
provvedimento e' computato nel termine massimo per il trattenimento indicato
dal comma 5. |
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8. Ai fini dellĠaccompagnamento anche collettivo
alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che
esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che
svolgono attivitaĠ di assistenza per stranieri. |
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9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro
dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto
disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre
amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni, noncheĠ per la
fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in
materia finanziaria e di contabilitaĠ sono adottate di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il
Ministro dellĠinterno promuove inoltre le intese occorrenti per gli
interventi di competenza di altri Ministri. |
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Art. 14-bis |
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(Fondo rimpatri) |
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1. EĠ' istituito, presso il Ministero
dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il
rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. |
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2. Nel Fondo di cui al comma 1
confluiscono la meta' del gettito conseguito attraverso la riscossione del
contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i contributi
eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalita' del Fondo
medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5,
comma 2-ter, e' assegnata allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti al
rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno. |
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Art. 14-ter |
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(Programmi di rimpatrio assistito) |
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1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle
risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le
organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei
rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli
immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di
origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto
al comma 3. |
|
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio
volontario ed assistito, fissando criteri di priorita' che tengano conto
innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita' dello straniero di cui
all'articolo 19, comma 2-bis, nonche' i criteri per l'individuazione delle
organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del
presente articolo. |
|
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente
presente nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma
1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne da' comunicazione, senza
ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo
quanto previsto al comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi
ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. EĠ'
sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi
degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere
ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica,
dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria
competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai
fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.
|
|
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al
programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal
questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalita' previste dall'articolo 14. |
|
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri che: |
|
a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al
comma 1; |
|
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo
13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo
13, comma 4-bis, lettere d) ed e); |
|
c) siano destinatari di un provvedimento di
espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale
ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo
o di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale. |
|
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio
di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione
rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima
prevista dall'articolo 14, comma 5. |
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio
di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di
permanenza per i rimpatri[62] rimangono nel Centro fino
alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14,
comma 5. |
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio
volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti: |
|
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di
cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro
dell'interno; |
|
b) delle risorse disponibili dei fondi europei
destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di gestione. |
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Art. 15 |
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(Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per lĠesecuzione dellĠespulsione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13) |
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1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il
giudice puoĠ ordinare lĠespulsione dello straniero che sia condannato per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, sempre che risulti socialmente pericoloso. |
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1-bis. Della emissione del provvedimento
di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena
detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari
viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autoritaĠ
consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero
e consentire, in presenza dei requisiti di legge, lĠesecuzione della
espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di
detenzione. |
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Art. 16 |
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(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione) |
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1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna
per un reato non colposo o nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi
dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello
straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13,
comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite
di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione
condizionale della pena ai sensi dellĠarticolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato
di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative
indicate nellĠarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, puo'
sostituire la medesima pena con la misura dellĠespulsione per un periodo non
inferiore a cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano,
in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter
e 5-quater. |
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna
per un reato non colposo o nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi
dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello
straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13,
comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite
di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione
condizionale della pena ai sensi dellĠarticolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato
di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative
indicate nellĠarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, puo'
sostituire la medesima pena con la misura dellĠespulsione (...)[63].
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di
condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater. |
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1-bis.[64]
In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 10-bis o
all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, la misura dell'espulsione di cui al
comma 1 puo' essere disposta per la durata stabilita dall'articolo 13, comma
14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione puo' essere
disposta per un periodo non inferiore a cinque anni. |
2. LĠespulsione di cui al
comma 1 eĠ eseguita dal questore anche se la sentenza non eĠ
irrevocabile, secondo le modalitaĠ di cui allĠarticolo 13, comma 4. |
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3. LĠespulsione di cui al
comma 1 non puoĠ essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o
piuĠ delitti previsti dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti
con pena edittale superiore nel massimo a due anni. |
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4. Se lo straniero
espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato
prima del termine previsto dallĠarticolo 13, comma 14, la sanzione
sostitutiva eĠ revocata dal giudice competente. |
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5. Nei confronti dello
straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni
indicate nellĠarticolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva,
anche residua, non superiore a due anni, eĠ disposta lĠespulsione. Essa non
puoĠ essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o piuĠ delitti
previsti dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto. |
5. Nei confronti dello
straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni
indicate nellĠarticolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva,
anche residua, non superiore a due anni, eĠ disposta lĠespulsione. Essa non
puoĠ essere disposta nei casi di
condanna per i delitti previsti dallĠarticolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter,
del presente testo unico, ovvero per uno o piuĠ delitti previsti
dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o
tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del
codice. In caso di concorso di
reati o di unificazione di pene concorrenti, lĠespulsione eĠ disposta anche
quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati
che non la consentono.[65] |
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5-bis. Nei
casi di cui al comma 5, allĠatto dellĠingresso in carcere di un cittadino
straniero, la direzione dellĠistituto penitenziario richiede al questore del
luogo le informazioni sulla identitaĠ e nazionalitaĠ dello stesso. Nei
medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando
le competenti autoritaĠ diplomatiche e procede allĠeventuale espulsione dei
cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed
il Ministro dellĠinterno adottano i necessari strumenti di coordinamento.[66] |
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5-ter. Le
informazioni sulla identitaĠ e nazionalitaĠ del detenuto straniero sono
inserite nella cartella personale dello stesso prevista dallĠarticolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.[67] |
6. Competente a disporre
lĠespulsione di cui al comma 5 eĠ il magistrato di sorveglianza, che decide
con decreto motivato, senza formalitaĠ, acquisite le informazioni degli
organi di polizia sullĠidentitaĠ e sulla nazionalitaĠ dello straniero. Il
decreto di espulsione eĠ comunicato allo straniero che, entro il termine di
dieci giorni, puoĠ proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza.
Il tribunale decide nel termine di venti giorni. |
6. Salvo che
il questore comunichi che non eĠ stato possibile procedere
allĠidentificazione dello straniero, la direzione dellĠistituto penitenziario
trasmette gli atti utili per lĠadozione del provvedimento di espulsione al
magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del
condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalitaĠ.
Il decreto (...) eĠ comunicato al pubblico ministero, allo straniero
e al suo difensore, i quali, entro
il termine di dieci giorni, possono
proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non eĠ assistito da un
difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore
dĠufficio. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.[68] |
7. LĠesecuzione del
decreto di espulsione di cui al comma 6 eĠ sospesa fino alla decorrenza dei
termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e,
comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati
acquisiti i necessari documenti di viaggio. LĠespulsione eĠ eseguita dal questore
competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalitaĠ
dellĠaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. |
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8. La pena eĠ estinta
alla scadenza del termine di dieci anni dallĠesecuzione dellĠespulsione di
cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente
nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione eĠ
ripristinato e riprende lĠesecuzione della pena. |
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9. LĠespulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui
allĠarticolo 19. |
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9-bis.
Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non e' possibile effettuare il
rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorita' giudiziaria
dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario
all'esecuzione del provvedimento di espulsione.[69] |
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Art.17 |
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(Diritto di difesa) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15) |
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1. Lo straniero parte
offesa ovvero sottoposto a procedimento penale eĠ autorizzato a
rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per lĠesercizio del
diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di
atti per i quali eĠ necessaria la sua presenza. LĠautorizzazione eĠ
rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare su documentata richiesta della
parte offesa o dellĠimputato o del difensore. |
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CAPO III |
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO |
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Art. 18 |
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(Soggiorno per motivi di protezione sociale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16) |
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1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di
indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui allĠarticolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dallĠarticolo 380
del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali
dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza
o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti
pericoli per la sua incolumitaĠ, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai
condizionamenti di unĠassociazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il
questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere
favorevole della stessa autoritaĠ, rilascia uno speciale permesso di
soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai
condizionamenti dellĠorganizzazione criminale e di partecipare ad un programma
di assistenza ed integrazione sociale. |
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di
indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui allĠarticolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dallĠarticolo 380
del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali
dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza
o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti
pericoli per la sua incolumitaĠ, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai
condizionamenti di unĠassociazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il
questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere
favorevole della stessa autoritaĠ, rilascia uno speciale permesso di
soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai
condizionamenti dellĠorganizzazione criminale e di partecipare ad un
programma di assistenza ed integrazione sociale.[70] |
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1,
sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravitaĠ ed
attualitaĠ del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo
straniero per lĠefficace contrasto dellĠorganizzazione criminale ovvero per
la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello
stesso comma. Le modalitaĠ di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione
sociale sono comunicate al Sindaco. |
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3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite
le disposizioni occorrenti per lĠaffidamento della realizzazione del
programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi
sociali dellĠente locale, e per lĠespletamento dei relativi controlli. Con lo
stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la
competenza e la capacitaĠ di favorire lĠassistenza e lĠintegrazione sociale,
noncheĠ la disponibilitaĠ di adeguate strutture organizzative dei soggetti
predetti. |
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3-bis. Per
gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del presente articolo,
vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che
versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica,
sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave
sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della
legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione, assistenza e
integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni
di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 13
della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione
dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al
presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa
con la Conferenza Unificata, e' definito il programma di emersione,
assistenza e di protezione sociale di cui al presente comma e le relative
modalita' di attuazione e finanziamento.[71] |
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo ha la durata di sei mesi e puoĠ essere rinnovato per un
anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso eĠ
revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile
con le finalitaĠ dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o,
per quanto di competenza, dal servizio sociale dellĠente locale, o comunque
accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne
hanno giustificato il rilascio. |
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5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo consente lĠaccesso ai servizi assistenziali e allo studio, noncheĠ
lĠiscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro
subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di etaĠ. Qualora, alla scadenza
del permesso di soggiorno, lĠinteressato risulti avere in corso un rapporto
di lavoro, il permesso puoĠ essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la
durata del rapporto medesimo o, se questo eĠ a tempo indeterminato, con le
modalitaĠ stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo puoĠ essere altresiĠ convertito in permesso di
soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso
regolare di studi. |
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6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo puoĠ essere altresiĠ rilasciato, allĠatto delle dimissioni
dallĠistituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o
del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo
straniero che ha terminato lĠespiazione di una pena detentiva, inflitta per
reati commessi durante la minore etaĠ, e ha dato prova concreta di
partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale. |
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6-bis. Le disposizioni del presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati
membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravitaĠ ed
attualitaĠ di pericolo. |
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7. LĠonere derivante dal presente articolo eĠ
valutato in lire 5 miliardi per lĠanno 1997 e in lire 10 miliardi annui a
decorrere dallĠanno 1998. |
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Art. 18-bis[72] |
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(Permesso di
soggiorno per le vittime di violenza domestica) |
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1. Quando,
nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605,
609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio
nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di
violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed
attuale pericolo per la sua incolumita', come conseguenza della scelta di
sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel
corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere
favorevole dell'autorita' giudiziaria procedente ovvero su proposta di
quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5,
comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del
presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o piu' atti, gravi
ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica
che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra
persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da
una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali
atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. |
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2. Con la
proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli
elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con
particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo per
l'incolumita' personale. |
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3. Il
medesimo permesso di soggiorno puo' essere rilasciato dal questore quando le
situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali
dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi
sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso
la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e'
valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi
sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque richiesto
il parere dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma 1. |
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4. Il
permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e' revocato in caso di condotta
incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della
Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al coma 3,
o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni
che ne hanno giustificato il rilascio. |
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4-bis. Nei
confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti
di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza
domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e
l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico. |
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5. Le
disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche
ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari. |
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Art.19 |
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(Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17) |
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1. In nessun caso puoĠ disporsi lĠespulsione o il
respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa
rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto
dalla persecuzione. |
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1-bis[73].
In nessun caso puo' disporsi il respingimento alla frontiera di minori
stranieri non accompagnati. |
2. Non eĠ consentita l'espulsione, salvo che nei
casi previsti dallĠarticolo 13, comma 1, nei confronti: |
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a) degli
stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o
l'affidatario espulsi; |
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b) degli
stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto
dellĠarticolo 9; |
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c) degli
stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di
nazionalitaĠ italiana; |
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d) delle
donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del
figlio cui provvedono. |
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2-bis. Il respingimento o l'esecuzione
dell'espulsione di persone affette da disabilita', degli anziani, dei minori,
dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonche' dei minori,
ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono
effettuate con modalita' compatibili con le singole situazioni personali,
debitamente accertate. |
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Art. 20 |
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(Misure straordinarie di accoglienza per eventi
eccezionali) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18) |
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1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato dĠintesa con i Ministri degli affari esteri, dellĠinterno,
per la solidarietaĠ sociale, e con gli altri Ministri eventualmente
interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nellĠambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione
temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo
unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri
naturali o altri eventi di particolare gravitaĠ in Paesi non appartenenti
allĠUnione Europea. |
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2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un
Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento
sull'attuazione delle misure adottate. |
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TITOLO III |
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