Pubblicato il 10/10/2017

N. 04694/2017REG.PROV.COLL.

N. 05623/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 5623 del 2017, proposto da:
Param Jit Singh, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Terza Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Verona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 00110/2017, resa tra le parti, concernente il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato disposto dalla Questura di Verona con decreto 8.08.2016, notificato al ricorrente in data 21.09.2016


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Verona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito per la parte appellata l’Avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;

Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con istanza del 12 aprile 2016 il signor Singh Param Jit, cittadino indiano, entrato regolarmente in Italia il 10 dicembre 2009 (munito di visto per lavoro subordinato rilasciato dall’Ambasciata Italiana) e residente a Nogara (VR), ha chiesto alla Questura di Verona il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciatogli dalla Questura di Bergamo nel giugno 2015 ed in scadenza il 14 aprile 2016.

All’istanza di rinnovo l’immigrato allegava una dichiarazione relativa ai redditi percepiti nel 2015, per un importo di euro 1.493,80 ed una comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro come domestico, inoltrata ad INPS in data 25 giugno 2015, nonché un contratto di lavoro stipulato il 2 marzo 2016 come bracciante agricolo con datore di lavoro connazionale con una durata di circa 45 giorni, depositando la busta paga di marzo 2016 per un importo di circa euro 455.

A seguito di preavviso di rigetto del 25 luglio 2016 per esiguità del reddito percepito, l’immigrato depositava documentazione integrativa tra cui la proroga del contratto di lavoro come bracciante fino al dicembre 2016, nonché le buste di maggio e giugno 2016.

1.1. Ritenuta la documentazione insufficiente a dimostrare il possesso del reddito minimo considerato necessario per vivere e visto che dalla banca dati dell’Agenzia delle Entrate risultavano dichiarati redditi fino al 2013, la Questura di Verona, considerato che l’immigrato “ha una situazione di grave carenza reddituale che si protrae ormai da tempo” ha respinto l’istanza di rinnovo con decreto 8 agosto 2016.

1.2. Avverso tale decreto l’immigrato ha proposto ricorso al TAR Veneto, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con due articolati motivi per violazione della legge n.241/1990, art.10 bis, nonché violazione del D.LGS.n.286/1998, artt.4 e 5, e la carenza di istruttoria e di motivazione.

Con sentenza semplificata n.110/2017 il TAR Veneto ha respinto il ricorso, ponendo le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre gli oneri accessori, a carico del ricorrente soccombente.

1.3. Avverso tale sentenza l’interessato ha proposto l’appello in epigrafe, chiedendone la riforma, previa sospensione dell’esecutività, con unico articolato motivo con il quale censura puntualmente le statuizioni della sentenza impugnata in ordine alla rilevata mancanza in capo all’immigrato dei mezzi economici minimi di sussistenza, rappresentando, altresì, di aver presentato il 6 ottobre 2016 alla Questura di Verona istanza di riesame rimasta senza esito; inoltre il difensore dell’immigrato formula istanza di acquisizione del fascicolo di primo grado e rappresenta che è stato chiesto il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

1.4. In rappresentanza del Ministero dell’Interno e della Questura di Verona si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato, che, con atto di mera forma, ha chiesto il rigetto dell’appello.

Alla camera di consiglio del 14 settembre 2017, chiamata la causa per la trattazione della istanza cautelare ed avvisato l’Avvocato dello Stato presente circa la possibile decisione della controversia nel merito ai sensi dell’art.60 cpa, la causa è stata introita per la decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto preliminarmente il Collegio, avvisato l’Avvocato dello Stato presente nella camera di consiglio, in applicazione dell’art.60 cpa decide direttamente nel merito la presente controversia.

La sentenza appellata ha respinto il ricorso, rilevando, sotto il profilo procedimentale, che non sussiste la dedotta violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di motivare l’inidoneità della documentazione integrativa a superare i motivi ostativi rappresentati, essendo sufficiente “una motivazione complessiva e globale (anche se sintetica) in ordine alla compiuta motivazione della documentazione integrativa prodotta dall’istante, come appunto è avvenuto nella presente fattispecie”.

Poi, sotto il profilo sostanziale, il giudice di primo grado ha rilevato che, “anche a voler ammettere un certo margine di flessibilità nella valutazione del requisito reddituale”, tuttavia, poiché la situazione di grave carenza di reddito si protrae da tempo, il diniego impugnato, comunque, risultava immune dai vizi di difetto di motivazione e di istruttoria dedotti dal ricorrente.

2.1. Ad avviso del Collegio vanno accolte le censure formulate avverso la sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistenti i vizi di carenza di istruttoria e di motivazione dedotti nel ricorso di primo grado.

Infatti, pur considerando che l’immigrato (titolare dal 2009 di un permesso di soggiorno per lavoro dipendente), alla data di presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, per il 2015 aveva percepito un modesto reddito di euro 1.493,00 circa, tuttavia la Questura non ha adeguatamente valutato la circostanza che ( a seguito del preavviso di rigetto per reddito insufficiente) l’istante ha integrato la documentazione a corredo dell’istanza di rinnovo, presentando in data 1 agosto 2016 la comunicazione fatta in data 26 giugno 2016 dal suo datore di lavoro (connazionale) al SUI di Verona (con modello S3), in cui dichiara la intervenuta proroga da marzo a dicembre 2016 del contratto di lavoro subordinato stipulato nel marzo 2016 con l’immigrato come bracciante agricolo a tempo pieno, per la raccolta di ortaggi e frutta nel di lui fondo agricolo sito in comune di Oppeano (VR), precisando che la retribuzione mensile era fissata in euro 662,00 e che il reddito presunto per l’anno 2016 ammontava ad euro 6.046,00.

2.2. Pertanto, in contrasto con quanto rilevato dalla Questura, dagli atti del giudizio emerge che, al momento dell’adozione del diniego impugnato, l’immigrato aveva un rapporto di lavoro fino alla fine del 2016 con una prospettiva di reddito che non solo gli consentiva di soddisfare il requisito della generica disponibilità di mezzi di sussistenza per la durata del soggiorno (come prescrive l’art.5, comma 5, D.LGS. n.286/1998), ma, altresì, superiore al limite dell’assegno sociale, fissato in euro 5.825,00 per il 2016 ed indicato dalla normativa vigente quale parametro per valutare il reddito minimo sufficiente richiesto in presenza di situazioni qualificate come le richieste di ricongiungimento familiare .

2.3. Infatti, considerato che la busta paga di giugno 2016 era di euro 662,14 netti, con una prospettiva di imponibile Irpef di euro 2.047, poiché il rapporto di lavoro era stato prorogato fino al 31 dicembre 2016, ne consegue che per l’anno in corso l’immigrato avrebbe percepito un reddito da lavoro certamente superiore ad euro 6.000,00 e, quindi, sufficiente per la propria sussistenza (anche in assenza di familiari in Italia).

2.4. Né risulta significativa di una mancata produzione di reddito la circostanza che nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate non risultano dichiarati redditi successivi al 2013, in quanto l’appellante, che ha lavorato come domestico dal settembre 2014 al giugno 2015 (vedi al riguardo la relativa comunicazione UNILAV agli atti), avendo un reddito annuo inferiore al limite di euro 8.000,00 era esentato dall’obbligo della denuncia dei redditi ai fini IRPEF.

2.5. Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza di questo giudice di appello, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in ordine al possesso del requisito di un reddito minimo per il sostentamento, la valutazione dell’Amministrazione, più che limitarsi ad una mera ricognizione della sussistenza di redditi adeguati nei periodi pregressi, deve consistere sopratutto in un giudizio prognostico, che tenga conto anche delle occasioni lavorative favorevoli sopravvenute nelle more dell’adozione del rigetto e, quindi, consenta una adeguata valutazione delle prospettive di integrazione del lavoratore straniero nel tessuto socio economico dell’area in cui risiede (vedi ex multis CdS III n.3880/2016 e n.2730/2016).

2.6. D’altra parte lo stesso Ministero dell’Interno, nella circolare adottata in data 3 ottobre 2016 sul rilascio dei permessi per attesa occupazione, ha richiamato il suddetto orientamento del Consiglio di Stato in ordine alla esigenza che nel rinnovo del permesso di soggiorno la valutazione del requisito del reddito deve avere un prevalente profilo prognostico.

2.7. Infine, in punto di fatto, a conferma della stabile disponibilità di un reddito adeguato, la difesa dell’appellante evidenzia che dalla denuncia dei redditi del 2016, presentata nel 2017 nelle more della trattazione dell’appello, emerge che l’immigrato ha percepito redditi da lavoro dipendente per euro 6.230,88 nel periodo dal marzo al dicembre 2016 .

3. In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni, assorbito per economia di mezzi ogni altro profilo di censura non esaminato, il Collegio, decidendo nell’odierna camera di consiglio la presente controversia nel merito in applicazione dell’art.60 cpa, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto 8 agosto 2016, cat.A 12 n.61426234946, con cui il Questore di Verona ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dall’appellante in data 12 aprile 2016.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e pertanto, liquidate in euro 2.500,00, oltre gli oneri di legge (ed al rimborso del contributo unificato), sono poste a carico del Ministero dell’Interno.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto 8 agosto 2016, cat.A 12 n.61426234946 con cui il Questore di Verona ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dall’appellante in data 12 aprile 2016.

Pone le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 2.500,00 oltre gli oneri di legge ed al rimborso del contributo unificato, a carico del Ministero dell’Interno.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

Giulio Veltri, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Oswald Leitner, Consigliere

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Lydia Ada Orsola SpieziaMarco Lipari
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO