Pubblicato il 24/11/2017N. 07540/2017 REG.RIC.

N. 05104/2017 REG.PROV.CAU.

N. 07540/2017 REG.RIC.           

logo

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7540 del 2017, proposto da:


Muhamet Brokaj, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Ferretti, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Sezionale Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I TER n. 4417/2017, resa tra le parti, concernente il decreto - datato 23/03/2017 e notificato in data 28/04/2017 - con il quale il Ministero dell'Interno respingeva l'istanza volta al rilascio della cittadinanza italiana, presentata in data 29/03/2011 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f);


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2017 il Cons. Giorgio Calderoni e udita, per le parti, l’Avvocato dello Stato Paola Saulino;


Considerato quanto segue in punto di fumus boni iuris:

1. La tesi centrale del presente appello cautelare consiste nel sostenere che l’estinzione del reato ex art. 445 comma 2 c.p.p. (pronunciata nel 2010 dal Tribunale di Reggio Emilia in relazione a due condanne irrevocabili ex art. 444 c.p. gravanti sull’appellante) sarebbe “equiparabile ad ogni effetto di legge alla riabilitazione” ex art. 178 e ss. c.p., con conseguente applicabilità, al caso di specie, dell’art. 6, comma 3 legge 91/1992, secondo cui <<la riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna>>;

2. Un simile argomento non è condivisibile alla stregua della più recente giurisprudenza di questa Sezione (sentenza 29/05/2017, n. 2552), la quale ritiene, all’opposto (cfr. capo 9 della sentenza citata) che:

- ai fini della riabilitazione non è sufficiente la mancata commissione di altri reati, come nel caso dell'estinzione conseguente al patteggiamento ai sensi dell'art. 445 c.p.p., ma occorre l'accertamento del "completo ravvedimento dispiegato nel tempo e mantenuto sino al momento della decisione, e tradotto anche nella eliminazione (ove possibile) delle conseguenze civili del reato" (Cass. Pen. Sez. I, 18 giugno 2009, n. 31089);

- la Cassazione ha precisato, infatti, che "mentre l'estinzione della pena patteggiata si produce con il solo mancato avveramento della condizione risolutiva nel previsto arco temporale ....la riabilitazione viene pronunziata all'esito di un effettivo approdo rieducativo del reo"; e ha inoltre riconosciuto al condannato, la cui pena sia stata medio tempore estinta ex art. 445 c. 2 c.p.a., l'interesse a chiedere la riabilitazione, in quanto correlato ad una completa valutazione post factum, non irrilevante sul piano dei diritti della persona;

- ne consegue che sebbene entrambi gli istituti assicurino al condannato la cessazione degli effetti penali della condanna, non possono però ritenersi sovrapponibili, in quanto solo con la riabilitazione si acquista la certezza dell'effettiva rieducazione del reo, poiché l'estinzione ex art. 445 c.p.p. deriva dal solo dato fattuale del mero decorso del tempo;

3. Tale rigorosa interpretazione - resa a proposito della c.d. legge “Severino” sull’incandidabilità alle cariche elettive - risulta assolutamente applicabile anche alla presente controversia, perché in entrambi i casi la normativa di riferimento (là, l’art. 15-comma 2 del D.Lgs. n. 235/2012; qui, il menzionato art. 6 legge 91/1992) fa esclusiva e tassativa menzione dell’istituto della riabilitazione;

Rilevato, altresì che - come osservato nell’ordinanza appellata - non ricorre il presupposto del danno grave e irreparabile, per l’assorbente considerazione che il cittadino straniero può - come precisato nella richiamata sentenza n. 31089/2009 della Corte di Cassazione - chiedere la riabilitazione e, ottenutala, presentare nuova istanza di concessione della cittadinanza italiana;

Ritenuto, conclusivamente, che l’appello cautelare vada respinto, potendosi, tuttavia, compensare le spese della presente fase del giudizio, avuto riguardo alla natura eminentemente interpretativa delle questioni da risolvere;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

Respinge l'appello (Ricorso numero: 7540/2017).

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Giorgio Calderoni, Consigliere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Giorgio CalderoniMarco Lipari
 
 
 

IL SEGRETARIO