Pubblicato il 24/11/2017N. 07619/2017 REG.RIC.

N. 05105/2017 REG.PROV.CAU.

N. 07619/2017 REG.RIC.           

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7619 del 2017, proposto da:


Rex Benliro, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Terra, con domicilio eletto presso lo studio Matteo Megna in Roma, Piazzale Clodio 12;


contro

Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I TER n. 3976/2017, resa tra le parti, concernente diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, notificato

il 13 aprile 2017;


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Roma;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2017 il Cons. Giorgio Calderoni e udita, per le parti, l’avvocato dello Stato Paola Saulino;


Atteso che:

a) l’appellata ordinanza motiva la reiezione della domanda cautelare <in quanto il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato con riferimento alla scadenza del permesso di soggiorno posseduto dal ricorrente a far data dall’anno 2007, mentre il rinnovo è stato richiesto solo il 9.2.2016>;

b) in contrario, l’appellante:

- adduce “il gravissimo infortunio che ne ha reso impossibile l’attività lavorativa per anni e che, solo a seguito di attività riabilitativa, gli ha consentito di rientrare nel mercato del lavoro”;

- si richiama alla giurisprudenza di questo Consiglio in ordine alla natura non perentoria, bensì ordinatoria ed acceleratoria del termine di cui all’art. 5 comma 4 del d. Lgs n.286/1998;

- e sostiene che si tratterebbe di “un semplice ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo”;

Considerato che dette argomentazioni non possano che essere disattese, poiché:

aa) la causa giustificativa del ritardo addotta dall’appellante è smentita dalla stessa affermazione, contenuta nell’atto di appello, per cui “nel luglio del 2008 otteneva un attestato di frequenza al corso di assistenza familiare rilasciato dal Comune di Roma”: perlomeno da luglio 2008 egli sarebbe stato, pertanto, in grado di presentare agevolmente la domanda di rinnovo del proprio, scaduto titolo di soggiorno;

bb) il fatto che, invece, egli l’abbia inoltrata solo 8 anni dopo rende, all’evidenza, irrilevanti tutte le considerazioni svolte nel presente atto di appello circa la non perentorietà del relativo termine di presentazione, stabilito dall’art. 5 comma 4 T.U. Imm. (non perentorietà che non può significare totale arbitrarietà e noncuranza dello straniero, pena l’evidente disfunzionalità del sistema delineato dal legislatore e pena la perdita di qualsiasi significato della natura invece “acceleratoria”, che il medesimo atto di appello attribuisce a detto termine);

cc) per cui, in nessun caso, un ritardo di 8 anni da quando il ricorrente era nelle condizioni di presentare l’istanza può essere considerato un “semplice” ritardo;

Ritenuto, conclusivamente, di respingere il presente appello cautelare, pur potendosi compensare le spese di questa fase del giudizio stante anche la costituzione di stile dell’Amministrazione intimata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

Respinge l'appello (Ricorso numero: 7619/2017).

Compensa le spese della presente fase cautelare

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Giorgio Calderoni, Consigliere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Giorgio CalderoniMarco Lipari
 
 
 

IL SEGRETARIO