DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 6

Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00012)
 
 Vigente al: 21-2-2017  
 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 28, lettera c),  della  legge  20  maggio
2016, n. 76, che delega il Governo all'adozione di  modificazioni  ed
integrazioni  normative  per  il  necessario  coordinamento  con   la
presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi,  negli  atti
aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 ottobre 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 gennaio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 307, quarto comma, dopo le parole: «il  coniuge,»
sono inserite le seguenti: «la parte di un'unione civile tra  persone
dello stesso sesso,»; 
    b) dopo l'articolo 574-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 574-ter. (Costituzione di un'unione civile agli effetti della
legge  penale).  -  Agli  effetti  della  legge  penale  il   termine
matrimonio si intende riferito anche alla costituzione  di  un'unione
civile tra persone dello stesso sesso. 
  Quando la legge  penale  considera  la  qualita'  di  coniuge  come
elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un  reato  essa
si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra  persone
dello stesso sesso. »; 
    c) all'articolo 649, primo comma, dopo il numero 1)  e'  inserito
il seguente: «1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso;»; 
    d) all'articolo 649, secondo comma, dopo le parole: «del  coniuge
legalmente separato»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  della  parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel  caso  in  cui
sia  stata  manifestata   la   volonta'   di   scioglimento   dinanzi
all'ufficiale  dello  stato  civile  e   non   sia   intervenuto   lo
scioglimento della stessa». 
                               Art. 2 
 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo 199, comma  3,  del  codice  di  procedura  penale,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, dopo  le  parole:  «convivenza  coniugale»
sono inserite le seguenti:  «o  derivante  da  un'unione  civile  tra
persone dello stesso sesso»; 
    b) alla lettera c) le parole: «cessazione  degli  effetti  civili
del  matrimonio  contratto  con  l'imputato»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio   o
dell'unione civile tra  persone  dello  stesso  sesso  contratti  con
l'imputato». 
                               Art. 3 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto  con  le
risorse umane, strumentali  e  finanziarie  previste  a  legislazione
vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 19 gennaio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                  Minniti, Ministro dell'interno 
 
                                  Poletti,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Alfano,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando