DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale. (17G00026)
 
 Vigente al: 19-2-2017  
 

Capo I
Istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure
per la celere definizione  dei  procedimenti  amministrativi  innanzi
alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della  protezione
internazionale  e  per  l'accelerazione  dei  relativi   procedimenti
giudiziari, nel rispetto del principio di  effettivita',  in  ragione
dell'aumento esponenziale delle domande di protezione  internazionale
e dell'incremento del numero delle impugnazioni giurisdizionali; 
  Ravvisata, altresi', la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
adottare misure idonee ad accelerare l'identificazione dei  cittadini
stranieri, per far fronte alle crescenti esigenze connesse alle crisi
internazionali in atto e alla necessita' di  definire  celermente  la
posizione giuridica  di  coloro  che  sono  condotti  nel  territorio
nazionale  in  occasione  di  salvataggi  in  mare  o  sono  comunque
rintracciati nel territorio nazionale; 
  Ritenuta,  infine,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
potenziare la rete dei centri di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  di  assicurare  al  Ministero
dell'interno le risorse  necessarie  per  garantire  la  effettivita'
dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e allontanamento  dei
cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2017; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dell'interno e del  Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Istituzione delle sezioni specializzate in materia  di  immigrazione,
protezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini
                         dell'Unione europea 
 
  1. Sono istituite presso i tribunali  ordinari  di  Bari,  Bologna,
Brescia,  Cagliari,  Catania,  Catanzaro,  Firenze,  Lecce,   Milano,
Palermo, Roma, Napoli, Torino  e  Venezia  sezioni  specializzate  in
materia  di  immigrazione,   protezione   internazionale   e   libera
circolazione  dei  cittadini   dell'Unione   europea,   senza   oneri
aggiuntivi per  la  finanza  pubblica  ne'  incrementi  di  dotazioni
organiche. 
                               Art. 2 
 
 
        Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti 
 
  1. I giudici che compongono le sezioni  specializzate  sono  scelti
tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore
della magistratura organizza, in collaborazione con l'ufficio europeo
di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE)  n.  439/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  maggio  2010,  e  con
l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i  rifugiati,  corsi  di
formazione per i magistrati che intendono acquisire  una  particolare
specializzazione in materia. Ai fini dell'assegnazione  alle  sezioni
specializzate, e' data preferenza ai magistrati che, per essere stati
gia' addetti alla trattazione dei procedimenti di cui all'articolo  3
per almeno due anni ovvero per avere partecipato ai corsi di  cui  al
periodo  precedente  o  per  altra  causa,  abbiano  una  particolare
competenza in materia. E' considerata positivamente, per le finalita'
di cui al periodo precedente, la conoscenza della lingua inglese. Nei
tre anni successivi all'assegnazione alla  sezione  specializzata,  i
giudici devono partecipare almeno una  volta  l'anno  a  sessioni  di
formazione professionale organizzate a norma del secondo periodo  del
presente comma. Per gli anni successivi,  i  medesimi  giudici  hanno
l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, ad un  corso
di aggiornamento professionale  organizzato  ai  sensi  del  presente
comma.  I  corsi  prevedono   specifiche   sessioni   dedicate   alla
valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di  svolgimento  del
colloquio. 
  2. All'organizzazione delle  sezioni  specializzate  provvede,  nel
rispetto del principio di specializzazione e  anche  in  deroga  alle
norme vigenti relative  al  numero  dei  giudici  da  assegnare  alle
sezioni  e  fermi  restando  i  limiti  del  ruolo   organico   della
magistratura ordinaria, il Consiglio  superiore  della  magistratura,
con delibera da adottarsi  entro  la  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 21, comma 1. 
  3. Con deliberazione del  Consiglio  superiore  della  magistratura
sono stabilite le  modalita'  con  cui  e'  assicurato,  con  cadenza
annuale, lo scambio  di  esperienze  giurisprudenziali  e  di  prassi
applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate. A tal  fine
e' autorizzata la spesa di 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017. 
                               Art. 3 
 
 
         Competenza per materia delle sezioni specializzate 
 
  1. Le sezioni specializzate sono competenti: 
  a) per le controversie in materia  di  mancato  riconoscimento  del
diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini
degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; 
  b)  per  le  controversie  aventi  ad  oggetto  l'impugnazione  del
provvedimento di  allontanamento  dei  cittadini  degli  altri  Stati
membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi
di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.  30,
ovvero per i motivi di  cui  all'articolo  21  del  medesimo  decreto
legislativo,  nonche'   per   i   procedimenti   di   convalida   dei
provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30; 
  c)  per  le  controversie  in  materia  di   riconoscimento   della
protezione  internazionale  di  cui  all'articolo  35   del   decreto
legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  per  i  procedimenti  per  la
convalida del provvedimento con  il  quale  il  questore  dispone  il
trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento   del   richiedente
protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5,
del decreto legislativo 18  agosto  2015,  n.  142,  e  dell'articolo
10-ter  del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,   come
introdotto  dal  presente  decreto,  nonche'  dell'articolo  28   del
regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 26 giugno 2013, nonche' per la convalida dei provvedimenti di cui
all'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del
2015; 
  d)  per  le  controversie  in  materia  di   riconoscimento   della
protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma  3,  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; 
  e) per le controversie in materia di  diniego  del  nulla  osta  al
ricongiungimento familiare e del permesso  di  soggiorno  per  motivi
familiari, nonche' relative agli altri  provvedimenti  dell'autorita'
amministrativa in materia di diritto  all'unita'  familiare,  di  cui
all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286. 
  2.  Le  sezioni  specializzate  sono  altresi'  competenti  per  le
controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia. 
  3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e
i procedimenti che presentano ragioni di connessione  con  quelli  di
cui ai commi 1 e 2. 
  4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis,  primo  comma,
numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di  cui
al  presente  articolo   il   tribunale   giudica   in   composizione
monocratica. 
                               Art. 4 
 
 
                Competenza territoriale delle sezioni 
 
  1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1,
sono  assegnate  alle  sezioni  specializzate  secondo  il   seguente
criterio: 
  a) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e'  compreso  nel  territorio  del  distretto
della Corte di appello di Bari e' competente la sezione specializzata
di Bari; 
  b) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e'  compreso  nel  territorio  delle  Regioni
Emilia-Romagna e Marche e' competente  la  sezione  specializzata  di
Bologna; 
  c) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e'  compreso  nel  territorio  del  distretto
della  Corte  di  appello  di  Brescia  e'  competente   la   sezione
specializzata di Brescia; 
  d) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e'  compreso  nel  territorio  della  Regione
Sardegna e' competente la sezione specializzata di Cagliari; 
  e) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e' compreso nel territorio delle province  di
Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa: e' competente  la  sezione
specializzata di Catania; 
  f) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e'  compreso  nel  territorio  della  Regione
Calabria e' competente la sezione specializzata di Catanzaro; 
  g) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e'  compreso  nel  territorio  delle  Regioni
Toscana e Umbria e' competente la sezione specializzata di Firenze; 
  h) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e'  compreso  nel  territorio  della  Regione
Basilicata e del  distretto  della  Corte  di  appello  di  Lecce  e'
competente la sezione specializzata di Lecce; 
  i) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e'  compreso  nel  territorio  del  distretto
della  Corte  di  appello  di  Milano  e'   competente   la   sezione
specializzata di Milano; 
  l) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e' compreso nel territorio delle province  di
Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani: e' competente la sezione
specializzata di Palermo; 
  m) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e'  compreso  nel  territorio  della  Regione
Lazio e della Regione Abruzzo e' competente la sezione  specializzata
di Roma; 
  n) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e'  compreso  nel  territorio  delle  Regioni
Campania e Molise e' competente la sezione specializzata di Napoli; 
  o) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e'  compreso  nel  territorio  delle  Regioni
Liguria,  Piemonte  e  Valle  d'Aosta  e'   competente   la   sezione
specializzata di Torino; 
  p) quando il luogo in cui ha sede l'autorita' che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato e'  compreso  nel  territorio  delle  Regioni
Friuli-Venezia Giulia, Trentino e Veneto  e'  competente  la  sezione
specializzata di Venezia. 
  2. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,  l'autorita'  di  cui  al
comma  1  e'  costituita  dalla  commissione  territoriale   per   il
riconoscimento della protezione internazionale o dalla sezione che ha
pronunciato il provvedimento impugnato ovvero  il  provvedimento  del
quale e' stata dichiarata la revoca o la cessazione. 
  3. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di  accoglienza
governativa o in una struttura  del  sistema  di  protezione  di  cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
ovvero trattenuti in un centro di cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica il  criterio  previsto
dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro
ha sede. 
  4. Per l'assegnazione dei  procedimenti  di  cui  all'articolo  14,
comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,  si  applica
il criterio di cui al comma 1, avendo riguardo al  luogo  in  cui  ha
sede  l'autorita'  che  ha  adottato  il  provvedimento  soggetto   a
convalida. 
  5. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2,  sono  assegnate
secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in
cui l'attore ha la dimora. 
                               Art. 5 
 
 
        Competenze del Presidente della sezione specializzata 
 
  1. Nelle materie di cui all'articolo  3,  le  competenze  riservate
dalla legge al Presidente del tribunale spettano al Presidente  delle
rispettive sezioni specializzate. 

Capo II
Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali

                               Capo II 
 
Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure  innanzi
alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della  protezione
internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonche'  per
la semplificazione e  l'efficienza  dei  procedimenti  giudiziari  di
riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta  e
degli   altri   procedimenti   giudiziari   connessi   ai    fenomeni
dell'immigrazione. Misure di supporto ad interventi  educativi  nella
    materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova 
 
                               Art. 6 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  «3.  Le  notificazioni  degli  atti   e   dei   provvedimenti   del
procedimento per il riconoscimento  della  protezione  internazionale
sono validamente  effettuate  nell'ultimo  domicilio  comunicato  dal
richiedente ai sensi del comma 2 e  dell'articolo  5,  comma  1,  del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero presso il centro o
la struttura in cui il richiedente e' accolto o trattenuto  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 
  3-bis.  Salvo  quanto  previsto  ai  commi  3-ter  e  3-quater,  le
notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per  il
riconoscimento della protezione internazionale  all'ultimo  domicilio
comunicato dal richiedente sono effettuate da parte della Commissione
territoriale a mezzo del servizio  postale  secondo  le  disposizioni
della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni.  In
caso di inidoneita' del domicilio dichiarato o  comunicato  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.
142, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene
alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui  risulta
l'impossibilita' della notificazione. 
  3-ter. Quando il richiedente e' accolto o trattenuto nei  centri  o
nelle  strutture  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  del   decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, gli atti e  i  provvedimenti  del
procedimento per il riconoscimento  della  protezione  internazionale
sono notificati, in forma di documento informatico  sottoscritto  con
firma digitale o di copia  informatica  per  immagine  del  documento
cartaceo, mediante posta elettronica  certificata  all'indirizzo  del
responsabile del centro o  della  struttura,  il  quale  ne  cura  la
consegna   al   destinatario,   facendone   sottoscrivere   ricevuta.
Dell'avvenuta  notificazione  il  responsabile  del  centro  o  della
struttura da' immediata comunicazione alla  Commissione  territoriale
mediante messaggio di posta  elettronica  certificata  contenente  la
data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti
di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta ovvero la  consegna
di copia dell'atto al richiedente sia impossibile per irreperibilita'
dello stesso, il responsabile del centro o  della  struttura  ne  da'
immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante  posta
elettronica certificata. La notificazione  si  intende  eseguita  nel
momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata  di  cui
al periodo precedente diviene  disponibile  nella  casella  di  posta
elettronica certificata della Commissione territoriale. 
  3-quater. Le notificazioni  degli  atti  e  dei  provvedimenti  del
procedimento possono altresi' eseguirsi, a  mezzo  posta  elettronica
certificata, all'indirizzo di posta  elettronica  certificata  a  tal
fine  indicato  dal  richiedente.  L'atto  o  il   provvedimento   e'
notificato nelle forme del  documento  informatico  sottoscritto  con
firma digitale o di copia per immagine del documento cartaceo. Quando
il messaggio di posta elettronica certificata non e' consegnabile per
causa  imputabile  al  destinatario,  la  comunicazione  si   intende
eseguita nel momento in cui nella casella di posta elettronica  della
Commissione territoriale  diviene  disponibile  l'avviso  di  mancata
consegna a norma dell'articolo 8 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 
  3-quinquies. Quando la notificazione e' eseguita ai sensi dei commi
3-bis, secondo periodo, 3-ter,  quarto  periodo,  e  3-quater,  terzo
periodo,  copia  dell'atto  notificato   e'   reso   disponibile   al
richiedente presso la Commissione territoriale. 
  3-sexies. Ai fini di cui al presente articolo,  il  richiedente  e'
informato, a cura della questura, al momento della  dichiarazione  di
domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto  legislativo
18 agosto 2015, n. 142, che in  caso  di  inidoneita'  del  domicilio
dichiarato o comunicato le  notificazioni  saranno  eseguite  secondo
quanto disposto dal presente articolo. Allo stesso  modo  si  procede
quando il richiedente dichiara di voler ricevere le notificazioni  ad
un  indirizzo  di   posta   elettronica   certificata.   Al   momento
dell'ingresso nei centri o nelle strutture  di  cui  all'articolo  5,
comma  2,  del  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  il
richiedente e' informato, a cura del responsabile del centro o  della
struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o
la struttura e che, in caso di  allontanamento  ingiustificato  o  di
sottrazione alla misura del trattenimento, le  notificazioni  saranno
eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. 
  3-septies. Nello svolgimento delle operazioni di  notificazione  di
cui al comma 3-ter, il responsabile del centro o della  struttura  e'
considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.»; 
    b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.   Le   Commissioni    territoriali    dispongono    l'audizione
dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalita' di
cui all'articolo 11, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.»; 
    c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Verbale del colloquio personale). - 1.  Il  colloquio  e'
videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana
con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento  vocale.  Della
trascrizione del colloquio e' data  lettura  al  richiedente  in  una
lingua a  lui  comprensibile  e  in  ogni  caso  tramite  interprete.
L'interprete, subito dopo la conclusione del colloquio,  verifica  la
correttezza della trascrizione ed apporta le  correzioni  necessarie,
tenuto conto delle osservazioni dell'interessato, anche relative alla
sussistenza di eventuali errori  di  trascrizione  o  di  traduzione,
delle quali e', in ogni caso,  dato  atto  in  calce  al  verbale  di
trascrizione. 
  2. Il verbale della trascrizione e' sottoscritto dal  presidente  o
dal componente della Commissione  territoriale  che  ha  condotto  il
colloquio e dall'interprete.  Il  richiedente  sottoscrive  eventuali
osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1. 
  3. Copia informatica del file contenente  la  videoregistrazione  e
del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre  anni,
in un apposito archivio informatico del Ministero  dell'interno,  con
modalita' che ne garantiscono l'integrita', la non modificabilita'  e
la certezza temporale del momento in cui sono stati formati. 
  4.  Il  richiedente  riceve  copia  della  trascrizione  in  lingua
italiana. 
  5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso  la  decisione  della
Commissione territoriale,  la  videoregistrazione  e  il  verbale  di
trascrizione  sono  resi  disponibili  all'autorita'  giudiziaria  in
conformita' alle  specifiche  tecniche  di  cui  al  comma  8  ed  e'
consentito al richiedente l'accesso alla videoregistrazione. 
  6. La commissione territoriale adotta idonee misure  per  garantire
la  riservatezza  dei  dati   che   riguardano   l'identita'   e   le
dichiarazioni dei richiedenti. 
  7. Quando il colloquio non puo' essere videoregistrato, per  motivi
tecnici,  dell'audizione  e'   redatto   verbale   sottoscritto   dal
richiedente e si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni
del presente articolo. Del motivo  per  cui  il  colloquio  non  puo'
essere videoregistrato e'  dato  atto  nel  verbale.  Il  rifiuto  di
sottoscrivere il contenuto del  verbale  e  le  motivazioni  di  tale
rifiuto sono registrati  nel  verbale  stesso  e  non  ostano  a  che
l'autorita' decidente adotti una decisione. 
  8. Le specifiche tecniche di cui al comma 5 sono stabilite d'intesa
tra  i  Ministeri  della  giustizia  e  dell'interno,   con   decreto
direttoriale, da adottarsi entro centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente articolo,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei  medesimi
Ministeri. Il provvedimento e'  adottato  sentito,  limitatamente  ai
profili inerenti alla protezione dei dati personali, il  Garante  per
la protezione dei dati personali.»; 
  d)  all'articolo  32,  comma  4,  le  parole:  «salvo  gli  effetti
dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo  1°  settembre
2011, n. 150» sono sostituite  dalle  seguenti:  «salvo  gli  effetti
dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4»; 
  e) all'articolo 33, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. La Commissione nazionale provvede alle notificazioni  degli
atti e dei provvedimenti del  procedimento  di  revoca  o  cessazione
della protezione internazionale con le modalita' di cui  all'articolo
11. Ove ricorrano motivi di ordine e  sicurezza  pubblica  ovvero  di
sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere eseguite a mezzo
delle forze di polizia.»; 
    f) all'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 2, le parole: «dall'articolo 19 del decreto legislativo
1°  settembre  2011,  n.  150»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dall'articolo 35-bis»; 
  2) al comma 2-bis, le parole: «dell'articolo 19, comma  9-bis,  del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite  dalle
seguenti: «dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13»; 
    g) dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente: 
  «Art. 35-bis (Delle controversie in materia di riconoscimento della
protezione internazionale). - 1. Le controversie  aventi  ad  oggetto
l'impugnazione dei  provvedimenti  previsti  dall'articolo  35,  sono
regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e  seguenti  del
codice  di  procedura  civile,  ove  non  diversamente  disposto  dal
presente articolo. 
  2. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
anche a mezzo del servizio postale  ovvero  per  il  tramite  di  una
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana.  In   tal   caso
l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro   all'autorita'
giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della
rappresentanza e  le  comunicazioni  relative  al  procedimento  sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale  al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. Nei
casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2,  e  nei  casi  in  cui  nei
confronti del  ricorrente  e'  stato  adottato  un  provvedimento  di
trattenimento ai sensi dell'articolo 6  del  decreto  legislativo  18
agosto 2015, n. 142, i  termini  previsti  dal  presente  comma  sono
ridotti della meta'. 
  3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia  esecutiva  del
provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui  il  ricorso
viene proposto: 
  a) da parte di un soggetto nei cui confronti e' stato  adottato  un
provvedimento di trattenimento in un centro di  cui  all'articolo  14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile  la  domanda
di riconoscimento della protezione internazionale; 
  c) avverso il provvedimento di rigetto per  manifesta  infondatezza
ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis); 
  d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti  di
cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c). 
  4. Nei casi previsti  dal  comma  3,  lettere  a),  b),  c)  e  d),
l'efficacia  esecutiva  del  provvedimento  impugnato   puo'   essere
sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni  e  assunte,
ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, pronunciato
entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e
senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il
quale e' concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato
e' notificato, a cura della cancelleria e con le modalita' di cui  al
comma 6, unitamente all'istanza di sospensione. Entro  cinque  giorni
dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro
i cinque giorni successivi  alla  scadenza  del  termine  di  cui  al
periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora
siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto  periodo  del
presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi  entro  i
successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti
gia' emanati. Il decreto emesso a norma del  presente  comma  non  e'
impugnabile. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d),  del  comma  3
quando  l'istanza  di  sospensione  e'  accolta,  al  ricorrente   e'
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. 
  5. La proposizione del ricorso o dell'istanza  cautelare  ai  sensi
del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento  che
dichiara,  per  la  seconda  volta,  inammissibile  la   domanda   di
riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo
29, comma 1, lettera b). 
  6. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria, al Ministero
dell'interno, presso la commissione o  la  sezione  che  ha  adottato
l'atto impugnato, nonche', limitatamente  ai  casi  di  cessazione  o
revoca della protezione internazionale,  alla  Commissione  nazionale
per il  diritto  di  asilo;  il  ricorso  e'  trasmesso  al  pubblico
ministero, che, entro venti giorni,  stende  le  sue  conclusioni,  a
norma dell'articolo 738,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura
civile,  rilevando  l'eventuale  sussistenza  di  cause  ostative  al
riconoscimento  dello  status  di  rifugiato   e   della   protezione
sussidiaria. 
  7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al  giudizio  di  primo
grado, puo' stare in  giudizio  avvalendosi  direttamente  di  propri
dipendenti o di un  rappresentante  designato  dal  presidente  della
Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica,  in  quanto
compatibile,  l'articolo  417-bis,  secondo  comma,  del  codice   di
procedura civile. Il Ministero dell'interno  puo'  depositare,  entro
venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. 
  8. La Commissione che ha adottato  l'atto  impugnato  e'  tenuta  a
rendere  disponibili  con  le  modalita'  previste  dalle  specifiche
tecniche di cui al comma 16, entro venti giorni  dalla  notificazione
del  ricorso,  copia  della  domanda  di  protezione   internazionale
presentata, della videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1,
del verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a  norma
del medesimo articolo 14, comma 1, nonche' dell'intera documentazione
comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui al  Capo
III, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione
socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti  di
cui all'articolo 8, comma 3, utilizzata. 
  9. Il procedimento e' trattato  in  camera  di  consiglio.  Per  la
decisione  il  giudice  si  avvale  anche  delle  informazioni  sulla
situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste
dall'articolo 8,  comma  3  che  la  Commissione  nazionale  aggiorna
costantemente  e  rende  disponibili  all'autorita'  giudiziaria  con
modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. 
  10.  E'  fissata  udienza   per   la   comparizione   delle   parti
esclusivamente quando il giudice: 
  a) visionata la videoregistrazione  di  cui  al  comma  8,  ritiene
necessario disporre l'audizione dell'interessato; 
  b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; 
  c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione
di mezzi di prova. 
  11. L'udienza e' altresi' disposta quando la videoregistrazione non
e' resa disponibile ovvero l'impugnazione si fonda  su  elementi  non
dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado. 
  12. Il ricorrente puo' depositare una nota difensiva entro i  venti
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7,  terzo
periodo. 
  13.  Entro  quattro  mesi  dalla  presentazione  del  ricorso,   il
Tribunale decide, sulla base  degli  elementi  esistenti  al  momento
della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero  riconosce
al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la
protezione sussidiaria. Il decreto non e' reclamabile. La sospensione
degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma  3,  viene
meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso  e'  rigettato.
La disposizione  di  cui  al  periodo  precedente  si  applica  anche
relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato  a
norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione  e'
di giorni trenta e decorre dalla comunicazione  del  decreto  a  cura
della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non
costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso  per
cassazione deve essere apposta in calce  o  a  margine  del  medesimo
ricorso e, qualora sia stata conferita al momento della  proposizione
del ricorso innanzi al tribunale, deve essere rinnovata,  a  pena  di
inammissibilita', nelle forme di cui al presente periodo. In caso  di
rigetto, la Corte di cassazione decide  sull'impugnazione  entro  sei
mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati  motivi,  il
giudice che ha pronunciato il  decreto  impugnato  puo'  disporre  la
sospensione degli  effetti  del  predetto  decreto,  con  conseguente
ripristino, in caso di  sospensione  di  decreto  di  rigetto,  della
sospensione   dell'efficacia   esecutiva   della   decisione    della
Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente e'  disposta
su  istanza  di  parte  da  depositarsi  entro  cinque  giorni  dalla
proposizione  del  ricorso  per  cassazione.  La   controparte   puo'
depositare una propria  nota  difensiva  entro  cinque  giorni  dalla
comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione.
Il giudice decide entro i successivi cinque giorni  con  decreto  non
impugnabile. 
  14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale  non
opera nei procedimenti di cui al presente articolo. 
  15. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. 
  16. Le specifiche  tecniche  di  cui  al  comma  8  sono  stabilite
d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con  decreto
direttoriale, da adottarsi entro centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente articolo,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei  medesimi
Ministeri. 
  17. Quando il ricorrente e' ammesso al  patrocinio  a  spese  dello
Stato e l'impugnazione ha ad oggetto  una  decisione  adottata  dalla
Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e  32,  comma  1,
lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il  ricorso,
indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002  n.  115,  le
ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente  manifestamente
infondate ai fini di cui  all'articolo  74,  comma  2,  del  predetto
decreto. 
  18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  provvedimento
con cui il responsabile dei  sistemi  informativi  automatizzati  del
Ministero della giustizia attesta la piena funzionalita' dei  sistemi
con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito
dei provvedimenti, degli atti di parte e dei  documenti  relativi  ai
medesimi  procedimenti  ha   luogo   esclusivamente   con   modalita'
telematiche,  nel  rispetto  della  normativa   anche   regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici. Resta salva la  facolta'  del  ricorrente  che
risieda all'estero  di  effettuare  il  deposito  con  modalita'  non
telematiche. In ogni caso, il giudice puo'  autorizzare  il  deposito
con modalita'  non  telematiche  quando  i  sistemi  informatici  del
dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste  una  indifferibile
urgenza.». 
                               Art. 7 
 
 
     Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 
 
  1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 16, comma 2, le parole: «del luogo  ove  dimora  il
ricorrente» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sede  della  sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea  del  luogo  in
cui il ricorrente ha la dimora»; 
  b)  all'articolo  17,  comma  2,  le  parole:  «,  in  composizione
monocratica,» sono sostituite dalle  seguenti:  «sede  della  sezione
specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale  e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»; 
  c) l'articolo 19 e' abrogato; 
  d) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: 
  «Art. 19-bis (Controversie in materia di accertamento  dello  stato
di apolidia). - 1. Le controversie in materia di  accertamento  dello
stato di apolidia sono regolate dal rito sommario di cognizione. 
  2. E' competente il tribunale sede della sezione  specializzata  in
materia  di  immigrazione,   protezione   internazionale   e   libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo  in  cui  il
ricorrente ha la dimora.»; 
    e)  all'articolo  20,  comma  2,  le  parole:  «in   composizione
monocratica del luogo in cui il  ricorrente  ha  la  residenza»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «sede  della  sezione  specializzata  in
materia  di   immigrazione   protezione   internazionale   e   libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in  cui  ha
sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato». 
                               Art. 8 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 
 
  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4, comma 1, le parole: «dell'articolo 19, commi 4 e
5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 35-bis,  commi  3  e  4,  del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»; 
  b) all'articolo 6: 
  1) al  comma  3,  le  parole:  «in  attesa  dell'esecuzione  di  un
provvedimento  di  espulsione»  fino  alla  fine  del  periodo   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «in  attesa   dell'esecuzione   di   un
provvedimento  di  respingimento  o  di  espulsione  ai  sensi  degli
articoli 10, 13 e 14 del medesimo  decreto  legislativo,  rimane  nel
centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la  domanda  e'
stata presentata al solo scopo di ritardare o  impedire  l'esecuzione
del respingimento o dell'espulsione»; 
  2)  al  comma  5  le  parole,  ovunque  ricorrano,  «tribunale   in
composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti:  «tribunale
sede  della  sezione  specializzata  in   materia   di   immigrazione
protezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini
dell'Unione europea»; 
  3) al comma 5, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti:  «La
partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida  avviene,
ove possibile, a distanza mediante un collegamento  audiovisivo,  tra
l'aula d'udienza e il centro  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli e'  trattenuto.  Il
collegamento audiovisivo si svolge  in  conformita'  alle  specifiche
tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i  Ministeri
della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni  caso,  con
modalita' tali da assicurare la contestuale,  effettiva  e  reciproca
visibilita'  delle  persone  presenti  in  entrambi  i  luoghi  e  la
possibilita' di udire quanto vi viene detto. E' sempre consentito  al
difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove  si
trova  il  richiedente.  Un  operatore   della   polizia   di   Stato
appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39,  secondo  comma,  della
legge 1° aprile 1981, n.121, e' presente nel luogo ove  si  trova  il
richiedente e ne attesta l'identita' dando atto che  non  sono  posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle  facolta'
a lui spettanti. Egli da' atto dell'osservanza delle disposizioni  di
cui al quarto  periodo  del  presente  comma  nonche',  se  ha  luogo
l'audizione del richiedente, delle cautele adottate  per  assicurarne
la regolarita' con riferimento al luogo ove  si  trova.  A  tal  fine
interpella, ove occorra, il richiedente e  il  suo  difensore.  Delle
operazioni svolte e' redatto verbale a cura  del  medesimo  operatore
della polizia di Stato.»; 
  4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta
ricorso  giurisdizionale  avverso  la  decisione  di  rigetto   della
Commissione territoriale ai sensi dell'articolo  35-bis  del  decreto
legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  e  successive  modificazioni,
rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma
4 del medesimo articolo 35-bis, nonche' per tutto il tempo in cui  e'
autorizzato a rimanere nel territorio nazionale  in  conseguenza  del
ricorso giurisdizionale proposto.»; 
    c) all'articolo 14: 
  1) al comma 4, secondo periodo le parole: «ai  sensi  dell'articolo
19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011,  n.  150»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-bis, commi
3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»; 
  2) al  comma  4,  terzo  periodo,  le  parole:  «Nei  casi  di  cui
all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre  2011,
n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo
35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»; 
  3) al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 5,  del
decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150,» sono sostituite  dalle
seguenti: «ai  sensi  dell'articolo  35-bis,  comma  4,  del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni,»; 
  4) al comma 6, le parole: «tribunale in  composizione  monocratica»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tribunale  sede  della   sezione
specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale  e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;»; 
    d) dopo l'articolo 22, e' inserito il seguente: 
  «Art.   22-bis   (Partecipazione   dei    richiedenti    protezione
internazionale ad attivita' di utilita' sociale).  -  1.  I  prefetti
promuovono, d'intesa con i Comuni, anche  nell'ambito  dell'attivita'
dei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui  all'articolo  3,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego
di richiedenti protezione  internazionale,  su  base  volontaria,  in
attivita' di utilita' sociale in favore delle  collettivita'  locali,
nel quadro delle disposizioni normative vigenti. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovono  la  diffusione
delle buone prassi e  di  strategie  congiunte  con  i  Comuni  e  le
organizzazioni del terzo settore,  anche  attraverso  la  stipula  di
appositi protocolli di intesa. 
  3. Per il coinvolgimento dei richiedenti protezione  internazionale
nelle attivita' di cui al comma  1,  i  Comuni  possono  predisporre,
anche in collaborazione con  le  organizzazioni  del  terzo  settore,
appositi progetti da finanziare  con  risorse  europee  destinate  al
settore dell'immigrazione e dell'asilo.  I  progetti  presentati  dai
Comuni che prestano i servizi  di  accoglienza  di  cui  all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39,  sono  esaminati
con priorita' ai fini  dell'assegnazione  delle  risorse  di  cui  al
presente comma.». 
                               Art. 9 
 
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di
  permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale 
 
  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9: 
      1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Il permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo   rilasciato   allo   straniero   titolare   di    protezione
internazionale come definita dall'articolo 2, comma  l,  lettera  a),
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica
"annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da
[nome dello Stato membro] il [data]". Se, successivamente al rilascio
del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo  periodo  allo
straniero titolare di protezione internazionale,  la  responsabilita'
della protezione internazionale, secondo le  norme  internazionali  e
nazionali che ne disciplinano  il  trasferimento,  e'  trasferita  ad
altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro,
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di  lungo  periodo,  su
richiesta dello stesso Stato, la dicitura "protezione  internazionale
riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]"  e'  aggiornata,
entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato  membro
a cui la stessa e' stata trasferita e la data del trasferimento.  Se,
successivamente  al  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  UE   per
soggiornante di lungo periodo, un altro  Stato  membro  riconosce  al
soggiornante la protezione  internazionale  prima  del  rilascio,  da
parte di  tale  Stato  membro,  del  permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro
tre mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" e'  apposta  la
dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato
membro] il [data]"»; 
      2) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  «11-bis.  Nei  confronti  dello  straniero,  il  cui  permesso   di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta  l'annotazione
relativa alla titolarita' di protezione internazionale,  e  dei  suoi
familiari, l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato  membro  che
ha riconosciuto la  protezione  internazionale,  previa  conferma  da
parte di tale Stato  della  attualita'  della  protezione.  Nel  caso
ricorrano  i  presupposti  di  cui  all'articolo   20   del   decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  l'allontanamento  puo'  essere
effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato
membro  che  ha  riconosciuto  la  protezione  internazionale,  fermo
restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1.»; 
    b) all'articolo 29: 
      1) al comma 7, il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
  «7.  La  domanda  di  nulla  osta  al  ricongiungimento  familiare,
corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al  comma
3, e' inviata, con modalita' informatiche, allo Sportello  unico  per
l'immigrazione  presso  la  prefettura  -  ufficio  territoriale  del
Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il  quale,
con le stesse modalita', ne rilascia ricevuta»; 
      2) al comma 8,  le  parole:  «entro  centottanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni». 
                               Art. 10 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 
 
  1. All'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.
30, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «in composizione monocratica» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «sede  della   sezione   specializzata   in   materia   di
immigrazione protezione  internazionale  e  libera  circolazione  dei
cittadini dell'Unione europea»; 
  b)  sono  aggiunti,  in   fine,   i   seguenti   periodi:   «Quando
l'interessato e' trattenuto in un centro di cui all'articolo  14  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  la  sua  partecipazione
all'udienza per la convalida  avviene,  ove  possibile,  a  distanza,
mediante un collegamento  audiovisivo,  tra  l'aula  d'udienza  e  il
centro. Il collegamento audiovisivo si  svolge  in  conformita'  alle
specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i
Ministeri della giustizia e  dell'interno  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,  e,  in
ogni caso, con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva
e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e
la possibilita' di udire quanto vi viene detto. E' sempre  consentito
al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo  ove
si  trova  il  richiedente.  Un  operatore  della  polizia  di  Stato
appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39,  secondo  comma,  della
legge 1° aprile 1981, n. 121, e' presente nel luogo ove si  trova  il
richiedente e ne attesta l'identita' dando atto che  non  sono  posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle  facolta'
a lui spettanti. Egli da' atto dell'osservanza delle disposizioni  di
cui al secondo periodo  del  presente  comma  nonche',  se  ha  luogo
l'audizione del richiedente, delle cautele adottate  per  assicurarne
la regolarita' con riferimento al luogo ove  si  trova.  A  tal  fine
interpella, ove occorra, il richiedente e  il  suo  difensore.  Delle
operazioni svolte e' redatto verbale a cura  del  medesimo  operatore
della polizia di Stato.». 
                               Art. 11 
 
Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con
  i  procedimenti  di  riconoscimento   dello   status   di   persona
  internazionalmente  protetta  e   altri   procedimenti   giudiziari
  connessi ai fenomeni dell'immigrazione 
 
  1.  In  deroga  alla  disciplina  degli  articoli  110  e  seguenti
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della
magistratura  predispone  un  piano  straordinario  di   applicazioni
extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del  numero  di
procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso  al
regime  di  protezione  internazionale  e  umanitaria  da  parte  dei
migranti presenti sul territorio nazionale e  di  altri  procedimenti
giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione.  A  tale  fine  il
Consiglio procede all'individuazione  degli  uffici  giudiziari  sede
della sezione specializzata in materia di immigrazione  e  protezione
internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione
europea interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti
e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di  venti
unita', e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalita'  per  la
procedura di interpello e la sua definizione. 
  2. In deroga a  quanto  previsto  dal  comma  5  dell'articolo  110
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata  di
diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore  a  ulteriori
sei mesi. 
  3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilita'  manifestata
con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini
di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianita' aggiuntivo pari
a 0,10 per ogni otto settimane di  effettivo  esercizio  di  funzioni
oltre  alla  misura  del  50  per  cento   dell'indennita'   di   cui
all'articolo 2 della legge  4  maggio  1998,  n.  133,  e  successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 391.209 per
l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di  euro  130.403  per
l'anno 2019. 
                               Art. 12 
 
Assunzione di personale da destinare agli  uffici  delle  Commissioni
  territoriali per il riconoscimento della protezione  internazionale
  e della Commissione nazionale per il diritto di asilo 
 
  1. Per far fronte  alle  indifferibili  esigenze  di  servizio,  di
particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli  impegni  connessi
all'eccezionale incremento del numero delle richieste  di  protezione
internazionale e al fine di garantire la continuita'  e  l'efficienza
dell'attivita'  degli  uffici  della  Commissione  nazionale  per  il
diritto  di  asilo  e   delle   Commissioni   territoriali   per   il
riconoscimento  della   protezione   internazionale,   il   Ministero
dell'interno e' autorizzato, per il biennio  2017-2018,  in  aggiunta
alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire
procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente
di  personale  a  tempo  indeterminato,  altamente  qualificato   per
l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla
terza area funzionale dell'Amministrazione civile  dell'Interno,  nel
limite complessivo di 250 unita', anche in deroga alle  procedure  di
mobilita' previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.  A  tal  fine,  e'  autorizzata  la  spesa  di
2.566.538 euro per l'anno 2017  e  di  10.266.150  euro  a  decorrere
dall'anno 2018. 
                               Art. 13 
 
Assunzione di funzionari della professionalita' giuridico pedagogica,
  di servizio sociale e mediatore culturale 
 
  1.  Al  fine  di  supportare  interventi  educativi,  programmi  di
inserimento   lavorativo,   misure    di    sostegno    all'attivita'
trattamentale e al fine di consentire  il  pieno  espletamento  delle
nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per  la  giustizia
minorile e di comunita' in materia di esecuzione penale esterna e  di
messa alla prova, il Ministero della  giustizia,  e'  autorizzato  ad
avviare nel biennio 2017-2018 le procedure concorsuali, anche  previo
scorrimento di graduatorie in corso di validita' alla data di entrata
in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo
di 60 unita' di personale da inquadrare nella Area III dei profili di
funzionario   della   professionalita'   giuridico   pedagogico,   di
funzionario della professionalita' di  servizio  sociale  nonche'  di
mediatore culturale e, comunque, nell'ambito  dell'attuale  dotazione
organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'. 
  2. Le procedure di cui al comma  1,  sono  disposte  in  deroga  ai
limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente  in  materia  di
turn over, alle previsioni  di  cui  all'articolo  4,  comma  5,  del
decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, nonche'  in  deroga  all'articolo
30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la  spesa  di
euro 1.200.000 per l'anno  2017  e  di  euro  2.400.000  a  decorrere
dall'anno 2018. 
                               Art. 14 
 
 
Disposizioni urgenti per la sicurezza  e  l'operativita'  della  rete
                       diplomatica e consolare 
 
  1. Per il potenziamento della  rete  diplomatica  e  consolare  nel
continente africano, il  contingente  di  cui  all'articolo  152  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  e'
incrementato di dieci unita'. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di
euro 101.500 per l'anno 2017, di euro 207.060  per  l'anno  2018,  di
euro 242.604 a decorrere dall'anno 2019. 

Capo III
Misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti

                               Art. 15 
 
 
                         Rifiuto di ingresso 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2,  lettera  b),
del regolamento (CE)  n.  1987/2006  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 dicembre 2006, la  decisione  di  inserimento  della
segnalazione nel  sistema  di  informazione  Schengen,  ai  fini  del
rifiuto di ingresso ai  sensi  dell'articolo  24,  paragrafo  1,  del
predetto regolamento,  e'  adottata  dal  direttore  della  Direzione
centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno,  su
parere del comitato  di  analisi  strategica  antiterrorismo  di  cui
all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124.». 
  2. All'articolo 135, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, dopo la lettera q-quater),  e'  inserita  la  seguente:
«q-quinquies) le controversie relative  alle  decisioni  adottate  ai
sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE)
n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del  20  dicembre
2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II)». 
                               Art. 16 
 
Disposizioni in materia di ricorso avverso il decreto  di  espulsione
  per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo 
 
  1. All'articolo 119, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, dopo la lettera m-quinquies) e' inserita la seguente: 
    «m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati
dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo  13,  comma  1,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  e  quelli  adottati  ai
sensi dell'articolo 3 del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155:». 
                               Art. 17 
 
Disposizioni   per   l'identificazione   dei   cittadini    stranieri
  rintracciati in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale
  o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare 
 
  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  dopo  l'articolo
10-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-ter  (Disposizioni  per  l'identificazione  dei  cittadini
stranieri rintracciati in posizione di irregolarita'  sul  territorio
nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare).
- 1. Lo  straniero  rintracciato  in  occasione  dell'attraversamento
irregolare della  frontiera  interna  o  esterna  ovvero  giunto  nel
territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio  in  mare
e' condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza  presso
appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di  cui
al  decreto-legge  30  ottobre  1995,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  1995,  n.  563,  e  delle
strutture di cui all'articolo 9 del  decreto  legislativo  18  agosto
2015, n.  142.  Presso  i  medesimi  punti  di  crisi  sono  altresi'
effettuate  le  operazioni  di   rilevamento   fotodattiloscopico   e
segnaletico,  anche  ai  fini  di  cui  agli  articoli  9  e  14  del
regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 ed e' assicurata  l'informazione  sulla  procedura  di
protezione internazionale, sul programma di ricollocazione  in  altri
Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilita' di  ricorso  al
rimpatrio volontario assistito. 
  2. Le operazioni di rilevamento  fotodattiloscopico  e  segnaletico
sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e
14 del regolamento UE  n.  603/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 26 giugno 2013, anche  nei  confronti  degli  stranieri
rintracciati in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale. 
  3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di
cui  ai  commi  1  e  2  configura  rischio  di  fuga  ai  fini   del
trattenimento nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento  e'
disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la
sua efficacia per una durata  massima  di  trenta  giorni  dalla  sua
adozione, salvo che non cessino prima le esigenze  per  le  quali  e'
stato disposto. Si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  medesimo
articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se  il  trattenimento  e'  disposto  nei
confronti di un richiedente protezione internazionale, come  definita
dall'articolo 2, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  19
novembre 2007, n. 251, e' competente alla convalida il Tribunale sede
della sezione specializzata in materia  di  immigrazione,  protezione
internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione
europea. 
  4. L'interessato e' informato  delle  conseguenze  del  rifiuto  di
sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.». 
                               Art. 18 
 
 
           Misure di contrasto dell'immigrazione illegale 
 
  1. All'articolo 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 9-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del  Ministero
dell'interno  assicura,  nell'ambito  delle  attivita'  di  contrasto
dell'immigrazione irregolare, la  gestione  e  il  monitoraggio,  con
modalita' informatiche, dei procedimenti  amministrativi  riguardanti
le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche  attraverso  il
Sistema Informativo Automatizzato. A tal  fine  sono  predisposte  le
necessarie  interconnessioni  con   il   Centro   elaborazione   dati
interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.  121,
con  il  Sistema  informativo  Schengen  di  cui  al  regolamento  CE
1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonche' con il  Sistema  Automatizzato
di Identificazione delle Impronte  ed  e'  assicurato  il  tempestivo
scambio di informazioni  con  il  Sistema  gestione  accoglienza  del
Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione  del  medesimo
Ministero dell'interno.». 
  2. Per l'attivazione del Sistema informativo automatizzato  di  cui
al comma 1 si provvede, per 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5
milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni  di  euro  per  l'anno
2019, a valere sulle risorse  del  Fondo  per  la  sicurezza  interna
cofinanziato  dall'Unione  europea   nell'ambito   del   periodo   di
programmazione 2014/2020. 
  3. All'articolo 51, comma 3-bis, del  codice  di  procedura  penale
dopo le parole: «416,  sesto  e  settimo  comma,»  sono  inserite  le
seguenti: «416,  realizzato  allo  scopo  di  commettere  taluno  dei
delitti di cui all'articolo 12, commi 3  e  3-ter,  del  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286,». 
                               Art. 19 
 
Disposizioni urgenti per assicurare l'effettivita' delle espulsioni e
  il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri 
 
  1. La denominazione: «centro di identificazione ed  espulsione»  di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,
e'  sostituita,  ovunque  presente  in  disposizioni   di   legge   o
regolamento, dalla seguente: «centro di permanenza per i rimpatri». 
  2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 14, comma 5, dopo il sesto periodo e'  inserito  il
seguente: «Tale termine e' prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa
convalida da parte del giudice  di  pace,  nei  casi  di  particolare
complessita' delle procedure di identificazione e  di  organizzazione
del rimpatrio.»; 
  b) all'articolo 16, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: 
  «9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5,  quando  non  e'  possibile
effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza  maggiore,
l'autorita'  giudiziaria  dispone  il  ripristino  dello   stato   di
detenzione per il tempo strettamente  necessario  all'esecuzione  del
provvedimento di espulsione.». 
  3.  Al  fine  di  assicurare  la  piu'  efficace   esecuzione   dei
provvedimenti   di   espulsione   dello   straniero,   il    Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adotta le iniziative  per  garantire  l'ampliamento  della  rete  dei
centri di cui all'articolo 14, comma 1, del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, in modo da  assicurare  la  distribuzione  delle
strutture  sull'intero  territorio  nazionale.  La  dislocazione  dei
centri di nuova istituzione  avviene,  sentito  il  presidente  della
regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri
urbani che risultino piu' facilmente raggiungibili e nei quali  siano
presenti strutture di proprieta' pubblica che possano  essere,  anche
mediante interventi di adeguamento o  ristrutturazione,  resi  idonei
allo scopo, tenendo conto della necessita' di realizzare strutture di
capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento  che
assicurino l'assoluto rispetto  della  dignita'  della  persona.  Nei
centri di cui al presente comma il Garante dei diritti delle  persone
detenute o private della liberta' personale esercita tutti  i  poteri
di verifica e di accesso di cui all'articolo 7, comma 5, lettera  e),
del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  146,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. 
  Per le spese di realizzazione dei centri,  pari  a  13  milioni  di
euro,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse  del  fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.  Per
le spese di gestione dei centri  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro  18.220.090
a decorrere dal 2019. 
  4. Al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione,
respingimento  o  allontanamento  degli  stranieri   irregolari   dal
territorio dello  Stato,  anche  in  considerazione  dell'eccezionale
afflusso di cittadini  stranieri  provenienti  dal  Nord  Africa,  e'
autorizzata in favore del Ministero dell'interno per l'anno 2017,  la
spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI  -
Fondo  Asilo,  migrazione  e  integrazione  cofinanziato  dall'Unione
europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020. 
  5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita'  umanitarie
presso i centri per i rimpatri dei cittadini stranieri e garantire la
gestione dei predetti centri e  di  quelli  per  l'accoglienza  degli
immigrati e dei richiedenti asilo, all'articolo  6,  comma  6,  primo
periodo, del decreto  legislativo  28  settembre  2012,  n.  178,  le
parole: «secondo periodo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «terzo
periodo». 

Capo IV
Disposizioni finanziarie transitorie e finali

                               Art. 20 
 
 
           Relazione del Governo sullo stato di attuazione 
 
  1. Entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni successivi alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Governo presenta  alle  Commissioni  parlamentari  competenti  una
relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni del
presente decreto, con particolare riferimento agli effetti prodotti e
ai risultati conseguiti. 
                               Art. 21 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, comma  1,  lettere
d), f) e g), 7, comma 1, lettere a),  b),  d)  ed  e),  8,  comma  1,
lettere a), b), numeri 2), 3) e 4), e c),  e  10  si  applicano  alle
cause e ai procedimenti  giudiziari  sorti  dopo  il  centottantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Alle
cause e ai  procedimenti  giudiziari  introdotti  anteriormente  alla
scadenza del termine di cui al periodo precedente  si  continuano  ad
applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera  c),  si
applicano relativamente alle  domande  di  protezione  internazionale
presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto.  Per   le   domande   di   protezione
internazionale presentate anteriormente alla scadenza del termine  di
cui al periodo precedente si continuano ad applicare le  disposizioni
vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Ai fini  dell'adeguamento  delle  specifiche  tecniche  connesse
all'attuazione delle disposizioni di cui  all'articolo  6,  comma  1,
lettere a), b) ed e), le notificazioni degli atti e dei provvedimenti
del   procedimento   per   il   riconoscimento    della    protezione
internazionale effettuate fino al novantesimo giorno successivo  alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuate con le
modalita' in vigore prima della predetta data. 
  4. Ai fini dei necessari adeguamenti del  sistema  informatico,  le
disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), si applicano
alle domande presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
                               Art. 22 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2,  comma  3,  6,  comma  1,
lettera a), b) ed e), 11, comma 3, 12, 13, 14 e 19, comma 3,  pari  a
8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018,  a
31.450.766 euro per l'anno 2019  e  a  31.320.363  euro  a  decorrere
dall'anno 2020, si provvede: 
  a) quanto a 184.734  euro  a  decorrere  dall'anno  2017,  mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  dei   proventi   di   cui
all'articolo 9-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, gia' iscritti
in  bilancio  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,   del   decreto
legislativo del 12 maggio 2016, n. 90; 
  b) quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500  euro  per
l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019,  mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  entrate   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23  febbraio  1999,
n. 44, affluite all'entrata del bilancio  dello  Stato,  che  restano
acquisite all'Erario; 
  c) quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a  3.135.457  euro  per
l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a  2.649.389  euro  a
decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2017, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle  finanze
per 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia per 1.591.209 euro per l'anno 2017,  per
2.921.612 euro per l'anno 2018, per 2.530.403 per l'anno 2019  e  per
2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale
per 101.500 euro per l'anno 2017, per 207.060 euro per l'anno 2018  e
per 242.604 euro a decorrere dall'anno 2019. 
  2. Le restanti disposizioni del provvedimento non comportano  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono alle relative attivita' con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 23 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 17 febbraio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Minniti, Ministro dell'interno 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                  Alfano,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando