DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2013, n. 159

Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (14G00009)
 
 Vigente al: 4-1-2017  
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  109,  e  successive
modificazioni, concernente criteri  unificati  di  valutazione  della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni  sociali
agevolate; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio
1999, n. 221, recante «Regolamento concernente le modalita' attuative
e gli ambiti di applicazione dei  criteri  unificati  di  valutazione
della situazione economica dei soggetti  che  richiedono  prestazioni
sociali agevolate», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  18
maggio 2001, con il quale sono stati approvati i  modelli-tipo  della
dichiarazione sostitutiva unica e  dell'attestazione,  nonche'  delle
relative istruzioni, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  6  luglio
2001, n. 155; 
  Visto l'articolo 65 della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  in
materia di assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; 
  Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,
in materia di assegno di maternita' di base; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all'articolo
5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
su proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, siano rivisti le modalita'
di determinazione e i campi  di  applicazione  dell'Indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE); 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  che:  all'articolo
23,  comma  12-bis,  disciplina  l'abrogazione  del  citato   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonche'  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n.  221,  a  far
data dai 30 giorni  dall'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  di
approvazione del nuovo modello  di  dichiarazione  sostitutiva  unica
concernente  le  informazioni  necessarie   per   la   determinazione
dell'ISEE, attuative del presente  decreto;  all'articolo  23,  comma
12-ter, prevede che le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo
7, sesto comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11,  del  citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, siano altresi'  utilizzate  ai
fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in  merito
alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica,  nonche'  in
sede  di  controllo  sulla  veridicita'  dei  dati  dichiarati  nella
medesima dichiarazione; 
  Ravvisata la necessita' di definire nel presente decreto,  al  fine
di una migliore  integrazione  con  le  modalita'  di  determinazione
dell'ISEE, anche le modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei
controlli  dell'ISEE  che,  ai  sensi  del  citato  articolo  5   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono da adottare  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali in data 22 novembre 2012; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella  seduta
del 13 giugno 2013 ai sensi  dell'articolo  3  del  medesimo  decreto
legislativo; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 dicembre e del
4 luglio 2013; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
  a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente; 
  b) «ISE»: indicatore della situazione economica; 
  c) «Scala di equivalenza»: la scala  di  cui  all'allegato  1,  che
costituisce parte integrante del presente decreto; 
  d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche'  dell'articolo
1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte  le  attivita'
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a
pagamento, o  di  prestazioni  economiche  destinate  a  rimuovere  e
superare le situazioni di bisogno e di  difficolta'  che  la  persona
umana incontra nel corso della  sua  vita,  escluse  soltanto  quelle
assicurate dal sistema previdenziale e da quello  sanitario,  nonche'
quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia; 
  e)  «Prestazioni  sociali  agevolate»:  prestazioni   sociali   non
destinate alla generalita' dei soggetti,  ma  limitate  a  coloro  in
possesso  di  particolari  requisiti  di  natura  economica,   ovvero
prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali  requisiti,  ma
comunque collegate nella misura o nel costo a determinate  situazioni
economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle  prestazioni
e dei servizi assicurati a tutti dalla  Costituzione  e  dalle  altre
disposizioni vigenti; 
  f) «Prestazioni agevolate di  natura  sociosanitaria»:  prestazioni
sociali agevolate assicurate nell'ambito  di  percorsi  assistenziali
integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con  disabilita'
e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi  in  favore  di  tali
soggetti: 
  1) di  sostegno  e  di  aiuto  domestico  familiare  finalizzati  a
favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio; 
  2) di  ospitalita'  alberghiera  presso  strutture  residenziali  e
semiresidenziali, incluse le prestazioni  strumentali  ed  accessorie
alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio; 
  3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di
natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi; 
  g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali
agevolate rivolte a  beneficiari  minorenni,  ovvero  motivate  dalla
presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni; 
  h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone  titolato  sulla  base
della disciplina vigente, effettua  la  richiesta  della  prestazione
sociale agevolata; 
  i) «Beneficiario»: il soggetto al quale e' rivolta  la  prestazione
sociale agevolata; 
  l) «Persone con disabilita' media, grave  o  non  autosufficienti»:
persone per  le  quali  sia  stata  accertata  una  delle  condizioni
descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte  integrante  del
presente decreto; 
  m)   «Ente   erogatore»:   ente    competente    alla    disciplina
dell'erogazione della prestazione sociale agevolata; 
  n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10; 
  o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero  appartenente  al
nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU. 
                               Art. 2 
 
                                ISEE 
 
  1. L'ISEE  e'  lo  strumento  di  valutazione,  attraverso  criteri
unificati,  della  situazione  economica  di  coloro  che  richiedono
prestazioni sociali agevolate.  La  determinazione  e  l'applicazione
dell'indicatore  ai  fini  dell'accesso  alle   prestazioni   sociali
agevolate, nonche' della definizione del livello di compartecipazione
al  costo  delle  medesime,  costituisce  livello  essenziale   delle
prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,  lettera  m),
della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di
normazione, programmazione  e  gestione  delle  politiche  sociali  e
socio-sanitarie e  ferme  restando  le  prerogative  dei  comuni.  In
relazione a tipologie di  prestazioni  che  per  la  loro  natura  lo
rendano necessario e ove non diversamente  disciplinato  in  sede  di
definizione dei livelli essenziali relativi alle  medesime  tipologie
di  prestazioni,  gli  enti  erogatori  possono  prevedere,   accanto
all'ISEE,  criteri  ulteriori  di  selezione  volti  ad  identificare
specifiche platee di beneficiari,  tenuto  conto  delle  disposizioni
regionali in materia e delle  attribuzioni  regionali  specificamente
dettate in tema di servizi  sociali  e  socio-sanitari.  E'  comunque
fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del
nucleo familiare attraverso l'ISEE. 
  2. L'ISEE e' calcolato, con  riferimento  al  nucleo  familiare  di
appartenenza del richiedente, di cui all'articolo  3,  come  rapporto
tra l'ISE, di  cui  al  comma  3,  e  il  parametro  della  scala  di
equivalenza corrispondente alla  specifica  composizione  del  nucleo
familiare. 
  3. L'ISE e' la somma dell'indicatore della  situazione  reddituale,
determinato  ai  sensi  dell'articolo  4,  e  del  venti  per   cento
dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato  ai  sensi
dell'articolo 5. 
  4. L'ISEE differisce sulla  base  della  tipologia  di  prestazione
richiesta, secondo le modalita' stabilite agli articoli  6,  7  e  8,
limitatamente alle seguenti: 
  a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria; 
  b) prestazioni  agevolate  rivolte  a  minorenni,  in  presenza  di
genitori non conviventi; 
  c) prestazioni per il diritto allo studio universitario. 
  5. L'ISEE puo' essere sostituito da  analogo  indicatore,  definito
«ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un  periodo  di  tempo
piu' ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 e secondo le  modalita'
ivi descritte. 
  6. L'ISEE e' calcolato sulla base delle informazioni  raccolte  con
il modello di DSU, di cui all'articolo 10, e delle altre informazioni
disponibili negli archivi  dell'INPS  e  dell'Agenzia  delle  entrate
acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai  sensi  dell'articolo
11. 
                               Art. 3 
 
                          Nucleo familiare 
 
  1. Il nucleo familiare del richiedente e' costituito  dai  soggetti
componenti la famiglia anagrafica alla data  di  presentazione  della
DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo. 
  2. I coniugi che hanno diversa  residenza  anagrafica  fanno  parte
dello stesso nucleo familiare. A tal  fine,  identificata  di  comune
accordo la residenza familiare, il coniuge con  residenza  anagrafica
diversa e' attratto ai fini del presente decreto nel  nucleo  la  cui
residenza anagrafica  coincide  con  quella  familiare.  In  caso  di
mancato accordo, la residenza familiare  e'  individuata  nell'ultima
residenza comune ovvero, in assenza di una  residenza  comune,  nella
residenza del coniuge di maggior durata. Il  coniuge  iscritto  nelle
anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi
della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini del presente
decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge. 
  3. I coniugi che hanno diversa residenza  anagrafica  costituiscono
nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: 
  a)  quando  e'  stata  pronunciata  separazione  giudiziale  o   e'
intervenuta l'omologazione della  separazione  consensuale  ai  sensi
dell'articolo 711 del codice di procedura civile,  ovvero  quando  e'
stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126  del  codice
civile; 
  b)  quando  la  diversa  residenza  e'  consentita  a  seguito  dei
provvedimenti temporanei ed  urgenti  di  cui  all'articolo  708  del
codice di procedura civile; 
  c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potesta' sui figli
o e' stato adottato, ai sensi dell'aricolo 333 del codice civile,  il
provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; 
  d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, e  successive  modificazioni,  ed  e'
stata proposta domanda di scioglimento  o  cessazione  degli  effetti
civili del matrimonio; 
  e)  quando  sussiste  abbandono  del  coniuge,  accertato  in  sede
giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in  materia  di
servizi sociali. 
  4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del  nucleo  familiare  del
genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in  affidamento
preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorche'
risulti  nella  famiglia  anagrafica  del  genitore.  Il  minore   in
affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4  maggio
1983, n. 184,  e  successive  modificazioni,  e'  considerato  nucleo
familiare  a  se'  stante,  fatta  salva  la  facolta'  del  genitore
affidatario di considerarlo parte del proprio  nucleo  familiare.  Il
minore in affidamento e collocato  presso  comunita'  e'  considerato
nucleo familiare a se' stante. 
  5. Il figlio maggiorenne non convivente con i  genitori  e  a  loro
carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non  abbia  figli,
fa parte del nucleo familiare  dei  genitori.  Nel  caso  i  genitori
appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a
carico di  entrambi,  fa  parte  del  nucleo  familiare  di  uno  dei
genitori, da lui identificato. 
  6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,  n.  223,  e'
considerato nucleo familiare a se' stante,  salvo  che  debba  essere
considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del
comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui
conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica,  fatto  salvo
quanto previsto al comma 4. Se della medesima  convivenza  anagrafica
fanno parte il  genitore  e  il  figlio  minorenne,  quest'ultimo  e'
considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore. 
                               Art. 4 
 
               Indicatore della situazione reddituale 
 
  1. L'indicatore della situazione reddituale  e'  determinato  sulla
base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti,
riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del
calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente  il  nucleo
familiare e' ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2  al  netto
degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi  di  cui  al
periodo precedente per l'insieme  dei  componenti  sono  detratte  le
spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4.
I redditi e gli importi di cui ai  commi  2  e  3  sono  riferiti  al
secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o
le franchigie di  cui  al  comma  4  sono  riferite  all'anno  solare
precedente la presentazione della DSU. 
  2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare e' ottenuto
sommando le seguenti componenti: 
  a) reddito complessivo ai fini IRPEF; 
  b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o  a  ritenuta  a  titolo
d'imposta; 
  c) ogni altra componente reddituale esente da  imposta,  nonche'  i
redditi   da   lavoro   dipendente   prestato   all'estero    tassati
esclusivamente nello stato estero in base  alle  vigenti  convenzioni
contro le doppie imposizioni; 
  d) i proventi derivanti da  attivita'  agricole,  svolte  anche  in
forma associata, per le quali sussiste l'obbligo  alla  presentazione
della dichiarazione IVA; a tal fine va  assunta  la  base  imponibile
determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei  costi  del  personale  a
qualunque titolo utilizzato; 
  e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti; 
  f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari,  incluse
carte di debito, a  qualunque  titolo  percepiti  da  amministrazioni
pubbliche, laddove non siano gia' inclusi nel reddito complessivo  di
cui alla lettera a); 
  g) redditi fondiari relativi  ai  beni  non  locati  soggetti  alla
disciplina dell'IMU, di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, nonche'  agli  articoli  8  e  9  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  se  compatibili  con  la  predetta
disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla  lettera
a), comma 1,  del  presente  articolo.  A  tal  fine  i  redditi  dei
fabbricati si assumono rivalutando la rendita  catastale  del  5  per
cento e i redditi dei terreni  si  assumono  rivalutando  il  reddito
dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e
del 70 per cento. Nell'importo devono essere  considerati  i  redditi
relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina
dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di  cui  al
comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1,
del presente articolo, assumendo la base  imponibile  determinata  ai
sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917; 
  h) il reddito figurativo delle attivita'  finanziarie,  determinato
applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo  familiare,
individuato secondo  quanto  indicato  all'articolo  5  con  la  sola
esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al
medesimo articolo 5, comma 4, lettera  a),  il  tasso  di  rendimento
medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il
tasso di interesse legale vigente al  1°  gennaio  maggiorato  di  un
punto percentuale; 
  i) il reddito  lordo  dichiarato  ai  fini  fiscali  nel  paese  di
residenza  da  parte  degli  appartenenti   al   nucleo,   ai   sensi
dell'articolo 3, comma  2,  iscritti  nelle  anagrafi  dei  cittadini
italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in  euro  al  cambio
vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito. 
  3. All'ammontare del  reddito  di  cui  al  comma  2,  deve  essere
sottratto fino a concorrenza: 
  a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti  al
coniuge, anche se residente all'estero, in seguito  alla  separazione
legale  ed  effettiva  o  allo  scioglimento,  annullamento  o   alla
cessazione degli effetti civili  del  matrimonio  come  indicato  nel
provvedimento dell'autorita' giudiziaria. Nell'importo devono  essere
considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli; 
  b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per
il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore,  nel  caso
in  cui  i  genitori  non  siano   coniugati,   ne'   legalmente   ed
effettivamente separati e non  vi  sia  provvedimento  dell'autorita'
giudiziaria che ne stabilisce l'importo; 
  c) fino ad un  massimo  di  5.000  euro,  le  spese  sanitarie  per
disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese  sostenute
per servizi  di  interpretariato  dai  soggetti  riconosciuti  sordi,
indicate in dichiarazione dei redditi  tra  le  spese  per  le  quali
spetta la  detrazione  d'imposta,  nonche'  le  spese  mediche  e  di
assistenza specifica per i disabili  indicate  in  dichiarazione  dei
redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione  dal
reddito complessivo; 
  d) l'importo dei redditi agrari relativi  alle  attivita'  indicate
dall'articolo  2135  del  codice  civile  svolte,  anche   in   forma
associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita  IVA,
obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA; 
  e) fino ad un massimo di 3.000  euro,  una  quota  dei  redditi  da
lavoro dipendente, nonche' degli altri  redditi  da  lavoro  ad  essi
assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi; 
  f) fino ad un massimo di 1.000 euro  e  alternativamente  a  quanto
previsto alla lettera e), una quota dei redditi da  pensione  inclusi
nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera  a),  nonche'  dei
trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per  cento  dei
redditi ovvero dei trattamenti medesimi. 
  4.  Dalla  somma  dei  redditi  dei  componenti  il  nucleo,   come
determinata ai sensi dei commi precedenti,  si  sottraggono,  fino  a
concorrenza, le  seguenti  spese  o  franchigie  riferite  al  nucleo
familiare: 
  a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione,
il valore del canone annuo previsto nel contratto di  locazione,  del
quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un  ammontare
massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500  euro
per ogni figlio convivente successivo al secondo;  la  detrazione  e'
alternativa  a  quella  per  i  nuclei  residenti  in  abitazione  di
proprieta', di cui all'articolo 5, comma 2. 
  b) nel caso del nucleo facciano parte persone non  autosufficienti,
per ciascuna di esse, la spesa sostenuta,  inclusiva  dei  contributi
versati,  per  collaboratori  domestici  e   addetti   all'assistenza
personale,  come  risultante  dalla   dichiarazione   di   assunzione
presentata all'INPS e dai contributi versati  al  medesimo  istituto,
nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2,  lettera
f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f),  di  cui
la persona non  autosufficiente  risulti  beneficiaria,  fatto  salvo
quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera  a).  Le  spese  per
assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi
anche nel caso di  acquisizione  dei  servizi  medesimi  presso  enti
fornitori, purche' sia  conservata  ed  esibita  a  richiesta  idonea
documentazione attestante  la  spesa  sostenuta  e  la  tipologia  di
servizio fornita; 
  c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del
nucleo facciano parte persone non autosufficienti,  per  ciascuna  di
esse, in caso di ricovero presso strutture  residenziali  nell'ambito
di  percorsi  assistenziali  integrati  di   natura   sociosanitaria,
l'ammontare della retta versata per l'ospitalita' alberghiera,  fatto
salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a); 
  d) nel caso del nucleo facciano parte: 
  1) persone  con  disabilita'  media,  per  ciascuna  di  esse,  una
franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni; 
  2) persone  con  disabilita'  grave,  per  ciascuna  di  esse,  una
franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni; 
  3)  persone  non  autosufficienti,  per  ciascuna  di   esse,   una
franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni. 
  Le  franchigie  di  cui  alla  presente  lettera   possono   essere
alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE. 
  5. Nel caso colui per il quale viene richiesta la  prestazione  sia
gia' beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma  2,  lettera
f),  ed  ai  soli  fini  dell'accertamento  dei  requisiti   per   il
mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE e' sottratto
dall'ente  erogatore  l'ammontare  del  trattamento   percepito   dal
beneficiario  nell'anno  precedente  la   presentazione   della   DSU
rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. 
                               Art. 5 
 
              Indicatore della situazione patrimoniale 
 
  1.  L'indicatore  della  situazione  patrimoniale  e'   determinato
sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore  del
patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonche' del  patrimonio
mobiliare di cui al comma 4. 
  2. Il patrimonio immobiliare e'  pari  al  valore  dei  fabbricati,
delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati  a  persone  fisiche
non esercenti attivita' d'impresa, quale definito ai fini IMU  al  31
dicembre dell'anno precedente a quello di  presentazione  della  DSU,
indipendentemente dal periodo di possesso  nell'anno.  Il  valore  e'
cosi'  determinato  anche  in  caso  di   esenzione   dal   pagamento
dell'imposta. Dal valore cosi'  determinato  di  ciascun  fabbricato,
area  o  terreno,  si  detrae,  fino   a   concorrenza,   l'ammontare
dell'eventuale debito residuo alla data  del  31  dicembre  dell'anno
precedente  la  presentazione  della  DSU  per  mutui  contratti  per
l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.  Per  i
nuclei familiari residenti in abitazione  di  proprieta',  il  valore
della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del  mutuo
residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se
inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro  per
ogni figlio convivente  successivo  al  secondo.  Se  superiore  alle
predette soglie, il valore rileva in misura pari a  due  terzi  della
parte eccedente. 
  3. Il patrimonio immobiliare all'estero e' pari a  quello  definito
ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero  di
cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n.  214,  riferito  alla  medesima  data   di   cui   al   comma   2,
indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore cosi'
determinato di ciascun  immobile,  si  detrae,  fino  a  concorrenza,
l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del  31  dicembre
dell'anno precedente la presentazione della DSU per  mutui  contratti
per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. 
  4. Il  patrimonio  mobiliare  e'  costituito  dalle  componenti  di
seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute  alla  data
del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione  della
DSU, fatto salvo  quanto  diversamente  disposto  con  riferimento  a
singole componenti: 
  a) depositi e conti correnti bancari e  postali,  per  i  quali  va
assunto  il  valore  del  saldo  contabile  attivo,  al  lordo  degli
interessi,  al  31  dicembre  dell'anno  precedente   a   quello   di
presentazione della  DSU,  ovvero,  se  superiore,  il  valore  della
consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora  nell'anno
precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio
immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento
di altre componenti del patrimonio  mobiliare,  di  cui  al  presente
comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della
consistenza media annua e del  saldo  al  31  dicembre,  puo'  essere
assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno
precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai  soli  fini
di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza  media
annua va comunque indicato; 
  b) titoli di Stato  ed  equiparati,  obbligazioni,  certificati  di
deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per  i  quali  va
assunto il  valore  nominale  delle  consistenze  alla  data  del  31
dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU; 
  c) azioni o  quote  di  organismi  di  investimento  collettivo  di
risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali  va  assunto  il
valore risultante dall'ultimo prospetto  redatto  dalla  societa'  di
gestione alla data di cui alla lettera b); 
  d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed estere  quotate
in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore  rilevato
alla data di cui alla lettera b), ovvero,  in  mancanza,  nel  giorno
antecedente piu' prossimo; 
  e) partecipazioni azionarie in  societa'  non  quotate  in  mercati
regolamentati e partecipazioni in  societa'  non  azionarie,  per  le
quali va assunto il  valore  della  frazione  del  patrimonio  netto,
determinato  sulla  base  delle   risultanze   dell'ultimo   bilancio
approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero,
in  caso  di  esonero  dall'obbligo  di   redazione   del   bilancio,
determinato  dalla  somma  delle  rimanenze  finali   e   dal   costo
complessivo  dei  beni  ammortizzabili,   al   netto   dei   relativi
ammortamenti, nonche' degli altri cespiti o beni patrimoniali; 
  f) masse patrimoniali, costituite da somme di  denaro  o  beni  non
relativi all'impresa, affidate in gestione ad un  soggetto  abilitato
ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali
va  assunto  il  valore  delle  consistenze  risultanti   dall'ultimo
rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti  dai  regolamenti
emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la  borsa,  dal
gestore del patrimonio anteriormente alla data di  cui  alla  lettera
b); 
  g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto  il
valore corrente alla data di cui alla lettera b),  nonche'  contratti
di  assicurazione  a  capitalizzazione  o  mista  sulla  vita  e   di
capitalizzazione  per  i  quali  va  assunto  l'importo   dei   premi
complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali
riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta
la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del  premio
versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista  sulla  vita
per i quali alla medesima data non  e'  esercitabile  il  diritto  di
riscatto; 
  h) il valore del patrimonio netto per  le  imprese  individuali  in
contabilita' ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del
costo  dei  beni  ammortizzabili  per  le  imprese   individuali   in
contabilita'  semplificata,  determinato  con  le  stesse   modalita'
indicate alla lettera e). 
  5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione
cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi,
il valore delle consistenze e' assunto per la quota di spettanza. 
  6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato  ai  sensi  del
comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari  a  6.000
euro, accresciuta  di  2.000  euro  per  ogni  componente  il  nucleo
familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro.  La
predetta soglia  e'  incrementata  di  1.000  euro  per  ogni  figlio
componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia
non si applica ai fini  della  determinazione  dell'indicatore  della
situazione reddituale, di cui all'articolo 4. 
                               Art. 6 
 
           Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 
 
  1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a
persone di maggiore eta',  l'ISEE  e'  calcolato  in  riferimento  al
nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo  quanto  previsto  al
comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni
18, l'ISEE e' calcolato nelle modalita' di cui all'articolo 7. 
  2. Esclusivamente ai fini delle  prestazioni  di  cui  al  presente
articolo e fatta comunque salva la possibilita' per  il  beneficiario
di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di  cui
all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario e' composto  dal
coniuge, dai figli minori di anni 18, nonche' dai figli  maggiorenni,
secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3. 
  3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo
continuativo, valgono le seguenti regole: 
  a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed  c),
non si applicano; 
  b) in caso di presenza di figli del beneficiario  non  inclusi  nel
nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE  e'  integrato  di  una
componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base  della
situazione  economica  dei  figli  medesimi,  avuto   riguardo   alle
necessita' del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalita'
di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante  del
presente decreto. La componente non e' calcolata: 
  1) quando al figlio ovvero ad un  componente  del  suo  nucleo  sia
stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3; 
  2)  quando  risulti  accertata  in  sede  giurisdizionale  o  dalla
pubblica autorita'  competente  in  materia  di  servizi  sociali  la
estraneita' del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici; 
    c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio  immobiliare  del
beneficiario avvenute  successivamente  alla  prima  richiesta  delle
prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate
nel patrimonio del donante. Allo stesso  modo  sono  valorizzate  nel
patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti
la richiesta di cui al periodo precedente, se in  favore  di  persone
tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. 
                               Art. 7 
 
              Prestazioni agevolate rivolte a minorenni 
 
  1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le  sole  prestazioni  sociali
agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel  nucleo
familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto
il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno  che  non
ricorra uno dei seguenti casi: 
  a)  quando  il  genitore  risulti  coniugato  con  persona  diversa
dall'altro genitore; 
  b) quando il genitore  risulti  avere  figli  con  persona  diversa
dall'altro genitore; 
  c) quando con provvedimento dell'autorita'  giudiziaria  sia  stato
stabilito  il  versamento   di   assegni   periodici   destinato   al
mantenimento dei figli; 
  d) quando sussiste esclusione dalla potesta' sui figli o  e'  stato
adottato,  ai  sensi  dell'articolo  333  del   codice   civile,   il
provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; 
  e)  quando  risulti  accertato  in  sede  giurisdizionale  o  dalla
pubblica autorita'  competente  in  materia  di  servizi  sociali  la
estraneita' in termini di rapporti affettivi ed economici; 
  2. Per le  prestazioni  sociali  agevolate  rivolte  ai  componenti
minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora  ricorrano
i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE e'  integrato
di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base  della  situazione
economica del genitore non convivente, secondo le  modalita'  di  cui
all'allegato  2,  comma  2,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
                               Art. 8 
 
        Prestazioni per il diritto allo studio universitario 
 
  1. Ai  fini  del  calcolo  dell'ISEE  per  le  prestazioni  erogate
nell'ambito  del   diritto   allo   studio   universitario,   trovano
applicazione le modalita' definite ai commi successivi. 
  2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa
richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare  dei
genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: 
  a) residenza fuori dall'unita' abitativa della famiglia di origine,
da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della  domanda
di iscrizione per la  prima  volta  a  ciascun  corso  di  studi,  in
alloggio non di proprieta' di un suo membro; 
  b) presenza di una adeguata capacita' di reddito, definita  con  il
decreto ministeriale di cui all'articolo  7,  comma  7,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 
  3. I genitori dello studente richiedente tra  loro  non  conviventi
fanno parte  dello  stesso  nucleo  familiare,  definito  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione  dei  casi  di
cui all'articolo 3,  comma  3,  se  coniugati,  e  dei  casi  di  cui
all'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano  i  casi
di cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE e' integrato di una componente
aggiuntiva, calcolata  sulla  base  della  condizione  economica  del
genitore non convivente, secondo le modalita' di cui all'allegato  2,
comma 2, parte integrante del presente decreto. 
  4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per  i  corsi  di
dottorato  di  ricerca  e'  formato   esclusivamente   dallo   stesso
richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni  18,  nonche'  dai
figli maggiorenni, secondo le regole  di  cui  ai  commi  da  2  a  5
dell'articolo 3, e  fatta  comunque  salva  la  possibilita'  per  il
beneficiario di costituire il  nucleo  familiare  secondo  le  regole
ordinarie di cui all'articolo 3. 
  5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del  decreto  legislativo  29
marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o
degli  studenti  italiani   residenti   all'estero   viene   definita
attraverso  l'Indicatore  della  situazione   economica   equivalente
all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti  all'estero
e del 20 per  cento  dei  patrimoni  posseduti  all'estero,  valutati
secondo le modalita' di cui all'articolo  7,  comma  7,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 
                               Art. 9 
 
                            ISEE corrente 
 
  1. In presenza di un  ISEE  in  corso  di  validita',  puo'  essere
calcolato un ISEE corrente, riferito ad  un  periodo  di  tempo  piu'
ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora  vi
sia una rilevante variazione  nell'indicatore,  come  determinata  ai
sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata,  per  almeno  uno
dei componenti  il  nucleo  familiare,  nei  18  mesi  precedenti  la
richiesta della prestazione,  una  delle  seguenti  variazioni  della
situazione lavorativa: 
  a)  lavoratore  dipendente  a  tempo  indeterminato  per  cui   sia
intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una  sospensione
dell'attivita' lavorativa o una riduzione della stessa; 
  b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero  impiegati  con
tipologie contrattuali flessibili, che risultino  non  occupati  alla
data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare  di  essere
stati occupati nelle forme di cui alla presente  lettera  per  almeno
120 giorni nei dodici  mesi  precedenti  la  conclusione  dell'ultimo
rapporto di lavoro; 
  c) lavoratori autonomi, non occupati  alla  data  di  presentazione
della DSU, che abbiano cessato la propria attivita', dopo aver svolto
l'attivita' medesima in via continuativa per almeno dodici mesi. 
  2. L'ISEE corrente puo' essere calcolato solo in caso di variazioni
superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale
corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore
della situazione reddituale calcolato  in  via  ordinaria,  ai  sensi
dell'articolo 4. 
  3. L'indicatore della situazione reddituale  corrente  e'  ottenuto
aggiornando i redditi per  ciascun  componente  il  nucleo  familiare
nelle condizioni di cui al comma  1,  mediante  la  compilazione  del
modulo sostitutivo, di cui all'articolo  10,  comma  4,  lettera  d),
facendo riferimento ai seguenti redditi: 
  a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati  conseguiti
nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione; 
  b) redditi derivanti da attivita' d'impresa o di  lavoro  autonomo,
svolte sia in forma individuale che  di  partecipazione,  individuati
secondo il principio di cassa  come  differenza  tra  i  ricavi  e  i
compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello  di  richiesta
della  prestazione  e  le  spese  sostenute  nello   stesso   periodo
nell'esercizio dell'attivita'; 
  c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari,  incluse
carte di debito, a  qualunque  titolo  percepiti  da  amministrazioni
pubbliche, non gia' inclusi nel  reddito  di  cui  alla  lettera  a),
conseguiti nei dodici mesi precedenti a  quello  di  richiesta  della
prestazione. 
  Nei casi di cui al comma  1,  lettera  a),  i  redditi  di  cui  al
presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i  redditi
conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU. 
  4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione  reddituale
corrente, per i componenti il nucleo familiare  nelle  condizioni  di
cui al comma 1, i  redditi  e  i  trattamenti  di  cui  al  comma  3,
sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura  utilizzati
per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria. 
  5. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale  e  il
parametro della scala di equivalenza,  l'ISEE  corrente  e'  ottenuto
sostituendo all'indicatore della situazione reddituale  calcolato  in
via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4. 
  6. Il richiedente l'ISEE  corrente,  oltre  al  modulo  sostitutivo
della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante  la
variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonche' le
componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3. 
  7. L'ISEE corrente ha validita'  di  due  mesi  dal  momento  della
presentazione  del  modulo  sostitutivo  della  DSU  ai  fini   della
successiva richiesta della erogazione delle prestazioni. 
                               Art. 10 
 
                Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) 
 
  1. Il richiedente presenta un'unica  dichiarazione  sostitutiva  in
riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai  sensi  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28   dicembre   2000,   n.   445,   e   successive
modificazioni,  concernente  le  informazioni   necessarie   per   la
determinazione dell'ISEE. La  DSU  ha  validita'  dal  momento  della
presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. 
  2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare entro il periodo
di validita' della DSU una nuova dichiarazione, qualora  intenda  far
rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini
del  calcolo  dell'ISEE  del  proprio  nucleo  familiare.  Gli   enti
erogatori possono stabilire per le prestazioni  da  essi  erogate  la
decorrenza degli effetti di tali  nuove  dichiarazioni.  E'  comunque
lasciata facolta' agli enti erogatori di chiedere la presentazione di
una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero
in presenza di elementi di informazione da cui risulti  il  possibile
verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9. 
  3. Con provvedimento del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e  il  Garante
per la protezione dei dati personali, e' approvato  il  modello  tipo
della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni  per
la  compilazione.  Il   modello   contiene   l'informativa   di   cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196.  Con
il  medesimo  provvedimento  si  definiscono  le  modalita'  con  cui
l'attestazione, il contenuto della DSU, nonche'  gli  altri  elementi
informativi  necessari  al  calcolo  dell'ISEE  possono  essere  resi
disponibili al dichiarante per il  tramite  dei  soggetti  incaricati
della ricezione della DSU ai sensi dell'articolo 11, comma 4. In sede
di prima applicazione, il provvedimento e' adottato entro  90  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di esso  viene
data adeguata pubblicita' dagli enti locali anche attraverso i propri
uffici di relazione con il pubblico e i propri siti internet. 
  4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di: 
  a) un modello base relativo al nucleo familiare; 
  b) fogli allegati relativi ai singoli componenti; 
  c) moduli aggiuntivi, di cui e' necessaria la compilazione  qualora
rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti  aggiuntive,  di
cui all'allegato 2; 
  d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente,  di
cui all'articolo 9; 
  e) moduli integrativi, nel caso si verifichino le condizioni di cui
all'articolo 11, commi 7 e 8, nonche' del comma 7, lettera e),  primo
periodo, del presente articolo. 
  I moduli  aggiuntivi,  sostitutivi  e  integrativi  possono  essere
compilati in via  complementare  successivamente  alla  presentazione
della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di cui ai commi 7 e
8 non siano variate rispetto ad  una  eventuale  DSU  precedente,  il
richiedente puo' presentare una dichiarazione semplificata. 
  5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate  di  natura
socio sanitaria, il dichiarante puo' compilare  la  DSU  riferita  al
nucleo  familiare  ristretto  definito  secondo  le  regole  di   cui
all'articolo 6, comma 2. Qualora nel corso di validita' di  tale  DSU
sia necessario reperire informazioni su altri soggetti  ai  fini  del
calcolo dell'ISEE per  la  richiesta  di  altre  prestazioni  sociali
agevolate, il dichiarante  integra  la  DSU  in  corso  di  validita'
mediante  la  compilazione  dei  soli  fogli  allegati  relativi   ai
componenti del nucleo non gia' inclusi. 
  6. La DSU e' presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale
previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualita' di  ente
erogatore al quale e' richiesta la  prima  prestazione  o  alla  sede
dell'INPS  competente  per  territorio.  E'  comunque  consentita  la
presentazione della DSU all'INPS, in via telematica,  direttamente  a
cura del richiedente. A tal fine, l'INPS rende disponibili  modalita'
di compilazione telematica assistita della DSU. 
  7. Ai fini della presentazione della DSU, sono  autodichiarate  dal
dichiarante: 
  a)  la  composizione  del  nucleo  familiare  e   le   informazioni
necessarie ai fini della determinazione del  valore  della  scala  di
equivalenza; 
  b) l'indicazione  di  eventuali  soggetti  rilevanti  ai  fini  del
calcolo delle componenti aggiuntive di cui all'allegato 2, nonche' le
informazioni di cui alle lettere successive  del  presente  comma  ad
essi riferite; 
  c) la eventuale condizione di disabilita' e non autosufficienza, di
cui all'allegato 3, dei componenti il nucleo; 
  d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare,
di cui all'articolo 5, comma 2; 
  e) il reddito complessivo di cui all'articolo 4, comma  2,  lettera
a), limitatamente  ai  casi  di  esonero  dalla  presentazione  della
dichiarazione ovvero di sospensione  degli  adempimenti  tributari  a
causa di eventi eccezionali, nonche' le componenti reddituali di  cui
all'articolo 4, comma 2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi
da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi,
al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori  in
mobilita' e al regime delle nuove  iniziative  imprenditoriali  e  di
lavoro autonomo, nonche' dai redditi  derivanti  dalla  locazione  di
immobili assoggettati all'imposta  sostitutiva  operata  nella  forma
della cedolare secca; 
  f) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettere
c), d), e), g), ed i); 
  g) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
f), limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS; 
  h) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti  di
cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b); 
  i) il valore del canone di locazione annuo di cui  all'articolo  4,
comma 4, lettera a); 
  l) le spese per assistenza  personale  nel  caso  di  acquisto  dei
servizi presso enti fornitori e la retta  versata  per  l'ospitalita'
alberghiera di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c); 
  m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'articolo  5,
commi 2 e 3, nonche' per ciascun cespite  l'ammontare  dell'eventuale
debito residuo; 
  n) in caso di richiesta di prestazioni di cui all'articolo 6, comma
3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma; 
  o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc  e
superiore,  nonche'  le  navi  e  imbarcazioni  da  diporto,  per  le
finalita' di cui all'articolo 11, comma 12. 
  8.  Nelle  more  della  piena  e  tempestiva  disponibilita'  delle
informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7,  sesto  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e
del comma 2, dell'articolo 11, del citato  decreto-legge  6  dicembre
2011,  n.  201  e  fermo  restando  l'utilizzo   delle   informazioni
disponibili  secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo  11,  sono
altresi' autodichiarate dal dichiarante le componenti del  patrimonio
mobiliare  di  cui  all'articolo  5,   comma   4.   Ai   fini   della
semplificazione nella  compilazione  della  DSU  e  alla  luce  della
evoluzione della disponibilita' delle informazioni di cui al presente
comma, con uno o piu'  decreti  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il primo dei  quali  da  adottare  entro  12  mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia  delle
entrate e il Garante per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono
identificate le  componenti  del  patrimonio  mobiliare  per  cui  e'
possibile  acquisire  il  dato,  sotto  forma  di  valore  sintetico,
direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria  prevista
dall'articolo 7,  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e conseguentemente sono riviste
le componenti di cui e' prevista l'autodichiarazione. 
  9. Fermo restando l'insieme delle informazioni  necessarie  per  il
calcolo dell'ISEE, definito ai sensi del presente decreto, con uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentiti  l'INPS,  l'Agenzia
delle entrate e il Garante per la protezione dei dati  personali,  in
relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto  dei
relativi flussi d'informazione, puo' essere modificato l'elenco delle
informazioni  di  cui  si  chiede  autodichiarazione  da  parte   del
dichiarante ai sensi del comma 7, nonche' puo'  essere  integrato  il
modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei
dati  autodichiarati.  Con  il  medesimo  provvedimento  puo'  essere
rivisto il periodo di riferimento dei redditi di cui all'articolo  4,
comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione  della  DSU,  e
conseguentemente puo' essere rivisto il periodo  di  validita'  della
DSU, di cui al comma 1 del presente articolo. 
                               Art. 11 
 
     Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE 
 
  1. I soggetti  incaricati  della  ricezione  della  DSU,  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per  via  telematica  entro  i
successivi quattro giorni lavorativi i  dati  in  essa  contenuti  al
sistema informativo  dell'ISEE  gestito  dall'INPS  e  rilasciano  al
dichiarante  esclusivamente   la   ricevuta   attestante   l'avvenuta
presentazione della DSU. La DSU e' conservata dai  soggetti  medesimi
ai soli fini di eventuali controlli  o  contestazioni,  nel  rispetto
delle disposizioni e dei limiti temporali  di  cui  all'articolo  12,
commi 3 e 5.  L'INPS  per  l'alimentazione  del  sistema  informativo
dell'ISEE puo' stipulare apposite convenzioni con i soggetti  di  cui
all'articolo 3, comma 3,  lettera  d),  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  ai
soli fini della trasmissione delle DSU e per  l'eventuale  assistenza
nella compilazione. 
  2. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo  dell'ISEE,  di
cui agli  articoli  4  e  5,  non  ricomprese  nell'elenco  dei  dati
autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, e  gia'  presenti
nel sistema  informativo  dell'anagrafe  tributaria,  sono  trasmesse
dall'Agenzia delle entrate all'INPS. Sono altresi' trasmesse, seppure
autodichiarate ai sensi dell'articolo 10, comma  8,  le  informazioni
relative all'esistenza di  rapporti  di  cui  all'articolo  7,  sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, nonche' il valore sintetico delle  componenti  il  patrimonio
mobiliare, di  cui  all'articolo  5,  comma  4,  laddove  disponibili
nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo
7, sesto comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605. A tal fine l'INPS, nel rispetto delle  misure
di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di  cui  all'articolo
12,  comma  2,  attiva  le  procedure  di  scambio  telematico  delle
informazioni con l'Agenzia delle entrate al momento della completa  e
valida ricezione dei dati  autodichiarati.  L'acquisizione  dei  dati
dell'anagrafe tributaria da parte del sistema  informativo  dell'ISEE
avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a  quello  della
ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della  richiesta  da
parte dell'INPS. 
  3. In relazione ai dati autodichiarati dal  dichiarante,  l'Agenzia
delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua
e rende disponibile all'INPS, negli stessi  tempi  e  con  le  stesse
modalita' di cui  al  comma  precedente,  l'esistenza  di  omissioni,
ovvero difformita' degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema
informativo  dell'anagrafe  tributaria,   inclusa   l'esistenza   non
dichiarata di rapporti  di  cui  all'articolo  7,  sesto  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  605,
laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il  valore
sintetico di cui al secondo  periodo  del  comma  precedente.  L'INPS
procede altresi' al controllo dei dati di cui all'articolo 10,  comma
8, di  concerto  con  l'Agenzia  delle  entrate,  con  riguardo  alla
concreta disponibilita' degli stessi. Per i  dati  autodichiarati  di
cui all'articolo 10, commi 7 e 8, per i quali l'Agenzia delle entrate
non dispone di informazioni utili, l'INPS stabilisce procedure per il
controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di  omissioni
ovvero  difformita',  mediante  la   consultazione   in   base   alle
disposizioni  vigenti  degli  archivi  amministrativi   delle   altre
amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti. 
  4.  L'INPS   determina   l'ISEE   sulla   base   delle   componenti
autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia
delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.
Il  valore  sintetico  di   componenti   il   patrimonio   mobiliare,
eventualmente acquisito ai sensi del comma 2, e' utilizzato  ai  fini
della   determinazione   dell'ISEE,   seppure   autodichiarato    dal
dichiarante. L'attestazione riportante  l'ISEE,  il  contenuto  della
DSU, nonche' gli elementi informativi necessari al calcolo  acquisiti
dagli  archivi  amministrativi,  e'  resa  disponibile  dall'INPS  al
dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero
mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali
competenti entro il secondo giorno  lavorativo  successivo  a  quello
dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria.  Sulla  base  di
specifico mandato conferito dal  dichiarante  con  manifestazione  di
consenso,  l'attestazione  e  le  informazioni  di  cui  al   periodo
precedente  possono  essere  resi  disponibili  al  dichiarante,  con
modalita' definite dal provvedimento di cui all'articolo 10 comma  3,
per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU,  ai
sensi dell'articolo 10, comma 6.  A  tale  riguardo  il  disciplinare
tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, individua le  misure  e  gli
accorgimenti atti a garantire che l'accesso alla attestazione e  alle
informazioni  digitali  da  parte  degli   operatori   dei   soggetti
incaricati della ricezione sia effettuato solo ai fini della consegna
al dichiarante, nonche' ad impedire la creazione di banche dati delle
DSU presso i soggetti medesimi. Nel caso di richiesta di  prestazioni
di cui agli articoli 6, 7 e 8, l'attestazione riporta anche il valore
dell'ISEE relativo alle medesime prestazioni. L'attestazione puo', in
ogni  caso,  essere  richiesta  da  qualunque  componente  il  nucleo
familiare, nel periodo di validita'  della  DSU,  all'INPS,  mediante
accesso  all'area  servizi  del  portale  web  o  tramite   le   sedi
territoriali competenti. 
  5. L'attestazione, di cui al comma 4, riporta analiticamente  anche
le eventuali omissioni ovvero difformita', di cui al comma 3, inclusa
l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo  7,  sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle  entrate
o  delle  altre  amministrazioni  pubbliche  in  possesso  dei   dati
rilevanti per la DSU. Alla luce delle  omissioni  ovvero  difformita'
rilevate, il soggetto richiedente la prestazione puo' presentare  una
nuova DSU, ovvero puo' comunque richiedere  la  prestazione  mediante
l'attestazione relativa  alla  dichiarazione  presentata  recante  le
omissioni o le difformita' rilevate. Tale dichiarazione e' valida  ai
fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto  degli
enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a  dimostrare
la completezza e veridicita' dei dati indicati nella dichiarazione. 
  6.  Gli  enti  erogatori  eseguono,  singolarmente  o  mediante  un
apposito servizio comune, tutti i  controlli  necessari,  diversi  da
quelli  gia'  effettuati  ai  sensi  dei  commi   precedenti,   sulle
informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai  sensi  dell'articolo
10, commi 7 e 8,  avvalendosi  degli  archivi  in  proprio  possesso,
nonche' i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente
della Repubblica, 28 dicembre 2000, n.  445,  e  provvedono  ad  ogni
adempimento conseguente alla non  veridicita'  dei  dati  dichiarati,
inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.
Anche in esito a tali controlli, possono  inviare  all'Agenzia  delle
entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo
criteri selettivi dell'attivita' di accertamento di cui al comma 13. 
  7. Il  dichiarante,  nel  caso  in  cui  rilevi  inesattezze  negli
elementi  acquisiti  dagli   archivi   amministrativi   dell'INPS   e
dell'Agenzia  delle   entrate   relativamente   agli   elementi   non
autodichiarati, nonche' relativamente al  valore  sintetico,  laddove
disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare,  acquisito  ai
sensi  del  comma  2,  puo'  produrre   per   iscritto   osservazioni
eventualmente corredate da  documenti,  in  particolare  copia  della
dichiarazione dei  redditi  o  certificazione  sostitutiva,  estratti
conto o altra documentazione riferita alla  situazione  reddituale  e
patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento  della
comunicazione dell'INPS. Il dichiarante puo'  altresi'  compilare  il
modulo integrativo, di cui all'articolo  10,  comma  4,  lettera  e),
autocertificando le componenti per cui  rilevi  inesattezze.  In  tal
caso, analogamente a  quanto  previsto  al  comma  5,  l'attestazione
dovra' riportare anche i dati acquisiti  dall'anagrafe  tributaria  e
dall'INPS per cui il dichiarante rilevi inesattezze. Con il  medesimo
provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, sono definite, ai fini
della  eventuale  rideterminazione   dell'ISEE,   le   modalita'   di
acquisizione  dei  dati  in  caso  di  difformita'  delle  componenti
reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante  rispetto  alle
informazioni in possesso del sistema informativo, nonche' i tempi per
la comunicazione al dichiarante dell'attestazione definitiva. 
  8. Il dichiarante che trascorsi quindici  giorni  lavorativi  dalla
data di  presentazione  della  DSU,  non  avesse  ricevuto  da  parte
dell'INPS   l'attestazione   di   cui   al   medesimo   comma,   puo'
autodichiarare tutte le componenti necessarie  al  calcolo  dell'ISEE
mediante la compilazione del modulo integrativo, di cui  all'articolo
10, comma 4, lettera e). In tal caso e' rilasciata al dichiarante una
attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento  di  invio
della attestazione di cui al comma 4. 
  9. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso  ad  una
prestazione sociale  agevolata,  i  componenti  il  nucleo  familiare
possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla  ricevuta
di presentazione della DSU, di  cui  al  comma  1.  L'ente  erogatore
potra' acquisire  successivamente  l'attestazione  relativa  all'ISEE
interrogando  il  sistema  informativo  ovvero,  laddove   vi   siano
impedimenti,  richiedendola   al   dichiarante   nell'interesse   del
medesimo. 
  10. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale
agevolata o altro componente  il  suo  nucleo  familiare  abbia  gia'
presentato la DSU, richiede  l'ISEE  all'INPS  accedendo  al  sistema
informativo. Ai fini dell'accertamento dei  requisiti,  l'INPS  rende
disponibile agli enti erogatori utilizzatori della DSU presso i quali
il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali
agevolate l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonche', ove
necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per
le medesime finalita'. L'ente  erogatore  richiede,  in  particolare,
all'INPS anche le informazioni analitiche necessarie contenute  nella
DSU quando procede  ai  controlli,  ai  sensi  del  comma  6,  ovvero
all'accertamento dei requisiti, ai sensi dell'articolo  4,  comma  5,
per il mantenimento dei trattamenti, di cui all'articolo 4, comma  2,
lettera  f),  da  esso  erogati,  nonche'  richiede  le  informazioni
analitiche  necessarie  ai  fini  di   programmazione   dei   singoli
interventi. 
  11. Laddove non sia gia' stato acquisito  il  valore  sintetico  di
componenti il patrimonio mobiliare ai sensi del comma 2, ai fini  dei
successivi  controlli  relativi  alla  consistenza   del   patrimonio
mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605, l'Agenzia  delle  entrate  effettua,  nei  modi  e  nei  termini
stabiliti con provvedimento del  direttore,  sulla  base  di  criteri
selettivi  tra  i  quali  la  presenza  di  specifiche  omissioni   o
difformita'  rilevate  ai  sensi  del  comma  3  sull'esistenza   non
dichiarata di rapporti con i medesimi operatori ovvero la presenza di
incongruenze tra la  componente  reddituale  e  quella  patrimoniale,
apposite richieste ai suddetti operatori di  informazioni  pertinenti
ai  fini  del  controllo,  avvalendosi   delle   relative   procedure
automatizzate di colloquio. I  nominativi  dei  richiedenti  nei  cui
confronti  emergono  divergenze  nella  consistenza  del   patrimonio
mobiliare  sono  comunicati  alla  Guardia  di  finanza  al  fine  di
assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti  dal
comma 13. 
  12. Ai soli fini della  programmazione  secondo  criteri  selettivi
dell'attivita'  di  accertamento   di   cui   al   comma   13,   sono
autodichiarati dal dichiarante gli autoveicoli, ovvero i  motoveicoli
di cilindrata di 500 cc e superiore, nonche' le navi  e  imbarcazioni
da diporto, intestati a componenti il nucleo familiare alla  data  di
presentazione della DSU. 
  13. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento
della Guardia di finanza, una quota delle verifiche e'  riservata  al
controllo sostanziale della posizione reddituale e  patrimoniale  dei
nuclei familiari dei soggetti  beneficiari  di  prestazioni,  secondo
criteri selettivi. 
  14. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle
entrate, nel rispetto delle disposizioni del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
personali, sono disciplinate le modalita' attuative e  le  specifiche
tecniche per lo scambio delle informazioni, nonche'  le  informazioni
medesime, necessarie all'attuazione delle disposizioni  del  presente
articolo. 
  15. Al fine di consentire la  semplificazione  e  il  miglioramento
degli adempimenti dei  richiedenti,  a  seguito  dell'evoluzione  dei
sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia  delle  entrate  possono
essere altresi'  previste  specifiche  attivita'  di  sperimentazione
finalizzate  a  sviluppare   l'assetto   dei   relativi   flussi   di
informazione,  con  modalita'  da  sottoporre  al  Garante   per   la
protezione  dei  dati  personali,  laddove   queste   comportino   il
trattamento di dati personali. 
  16. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS e
per l'Agenzia  delle  entrate  si  provvede  con  le  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 12 
 
             Trattamento dei dati e misure di sicurezza 
 
  1. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema
informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11, ed e',  a  tale  fine,
titolare del  trattamento  dei  dati,  secondo  quanto  previsto  dal
decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196.  L'ente  erogatore  e'
titolare  del  trattamento  dei  dati  relativi  agli  utenti   delle
prestazioni da  esso  erogate,  compreso  l'ISEE  e  le  informazioni
analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS. 
  2. Al fine dell'applicazione delle  disposizioni  sulle  misure  di
sicurezza,  ai  sensi  dell'articolo  31  e  seguenti   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  l'Agenzia  delle  entrate  e  il
Garante per la protezione dei dati  personali,  approva  con  decreto
direttoriale  il  disciplinare  tecnico  contenente  le   misure   di
sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita
anche accidentali dei dati stessi, di accesso non  autorizzato  o  di
trattamento non  consentito  o  non  conforme  alle  finalita'  della
raccolta.  In  particolare,  il  disciplinare  specifica  le   regole
tecniche in conformita' alle quali le procedure di sicurezza relative
al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza  dei
dati trattati nell'ambito del  sistema  informativo  ISEE,  anche  in
riferimento alle modalita' di accesso. 
  3.  I  singoli  centri  di  assistenza  fiscale   che,   ai   sensi
dell'articolo 10, comma 6, ricevono  la  DSU  possono  effettuare  il
trattamento dei dati al fine di comunicare i dati  all'INPS,  nonche'
di eventualmente assistere il dichiarante  nella  compilazione  della
DSU. I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato  cartaceo
o elettronico, dai centri medesimi al  solo  fine  di  consentire  le
verifiche del caso da parte dell'INPS  e  degli  enti  erogatori.  Ai
centri di assistenza fiscale non  e'  consentita  la  diffusione  dei
dati, ne' altre operazioni che non siano strettamente pertinenti  con
le suddette finalita'. Dopo due  anni  dalla  trasmissione  dei  dati
all'INPS, i centri di assistenza fiscale procedono  alla  distruzione
dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma  si  applicano,
altresi', ai comuni che ricevono DSU  per  prestazioni  da  essi  non
erogate. 
  4. L'INPS e gli  enti  erogatori  effettuano  elaborazioni  a  fini
statistici, di ricerca e di studio in forma anonima. L'INPS, ai  fini
della predisposizione da parte  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali   di   un   rapporto   annuale   di   monitoraggio
sull'attuazione  della  disciplina  dell'ISEE,  provvede  secondo  le
indicazioni del Ministero  alle  elaborazioni  volte  a  fornire  una
rappresentazione in forma aggregata dei dati, nonche' alla  fornitura
al medesimo  Ministero  di  un  campione  in  forma  individuale,  ma
anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle  DSU,  privo
di  ogni  riferimento  che  ne  permetta  il  collegamento  con   gli
interessati e comunque secondo modalita' che  rendono  questi  ultimi
non identificabili. Il campione puo' essere altresi'  utilizzato  dal
medesimo  Ministero   per   effettuare   elaborazioni   a   fini   di
programmazione, di ricerca e di studio. L'INPS fornisce  il  campione
in forma individuale, ma anonima, secondo le medesime modalita' e per
le medesime finalita' di cui al presente comma, alle regioni  e  alle
province autonome che ne  fanno  richiesta,  secondo  le  indicazioni
delle stesse, con  riferimento  al  proprio  ambito  territoriale  di
competenza. 
  5. Ai  fini  dello  svolgimento  dei  controlli,  anche  di  natura
sostanziale, i dati sono  conservati  dall'INPS,  dall'Agenzia  delle
entrate e dagli enti erogatori per un periodo di tempo non  superiore
a quello a tali fini necessario, ai sensi dell'articolo 11, comma  1,
lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  6.  Ai  fini  del  monitoraggio  sull'attuazione  della  disciplina
dell'ISEE e dell'eventuale proposta di correttivi, anche  sulla  base
delle evidenze del rapporto di cui  al  comma  4,  e'  istituito  con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali un comitato
consultivo  del  quale  fanno  parte  rappresentanti  dei   ministeri
interessati, dell'INPS, delle  regioni  e  delle  province  autonome,
dell'ANCI,  delle  parti  sociali  e  delle  associazioni   nazionali
portatrici di interessi. Dall'istituzione del comitato  non  derivano
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 13 
 
                       Revisione delle soglie 
 
  1. L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre  figli  minori,  di
cui all'articolo 65, della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,  fermi
restando i requisiti  diversi  da  quelli  relativi  alla  condizione
economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, e'
concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di  8.446
euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 
  2. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto integralmente  per  i
valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali  alla  differenza
tra la soglia ISE ottenuta moltiplicando il valore di cui al comma  1
per la scala di equivalenza del nucleo del beneficiario, e  l'importo
dell'assegno  su  base  annua,  ottenuto  moltiplicando  per  tredici
l'importo integrale mensile. Per  valori  dell'ISE  del  beneficiario
compresi tra la predetta differenza e la soglia  ISE  sopra  definita
l'assegno e' corrisposto in misura pari alla differenza tra la soglia
ISE medesima e l'ISE  del  beneficiario,  e  per  importi  annui  non
inferiori a 10,33 euro. 
  3. L'assegno di maternita' di base,  di  cui  all'articolo  74  del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermi restando i requisiti
diversi da quelli relativi alla  condizione  economica,  a  decorrere
dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, e'  concesso  alle  donne
con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da  rivalutarsi  sulla
base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo  per
le famiglie di operai e impiegati. 
  4. Gli importi degli assegni e dei requisiti economici  di  cui  al
presente  articolo  sono  rivalutati  annualmente  sulla  base  della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati. 
                               Art. 14 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Alla decorrenza dei 30 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, adottato  in  sede
di prima applicazione, l'ISEE e' rilasciato secondo le modalita'  del
presente decreto. Le DSU in corso di validita' alla  data  del  primo
periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi,
non  sono  piu'  utilizzabili  ai  fini  della  richiesta  di   nuove
prestazioni. 
  2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente  alla
data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto  ai
sensi del presente decreto. Gli enti  che  disciplinano  l'erogazione
delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di  cui  al
comma 1 gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove
prestazioni in conformita' con le disposizioni del  presente  decreto
nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. 
  3. Relativamente all'assegno ai nuclei  familiari  con  almeno  tre
figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23  dicembre  1998,
n. 448, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento
della presentazione della domanda, nel caso in cui la data di cui  al
comma 1, sia successiva al 1° gennaio  2014,  per  coloro  che  hanno
ottenuto il beneficio a seguito di domanda antecedente a  tale  data,
il beneficio e' limitato al semestre in cui e'  stata  presentata  la
domanda, con riferimento al periodo di  possesso  dei  requisiti.  Il
mantenimento del beneficio per il semestre successivo e' condizionato
al possesso del requisito economico con riferimento  alla  soglia  di
cui  all'articolo  13,  comma  1  e  all'ISEE  calcolato  secondo  le
modalita'  di  cui  al  presente  decreto.  Al  riguardo   i   comuni
assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con  il
pubblico,  l'informazione  al   richiedente   sulla   necessita'   di
ripresentare la DSU secondo le modalita' di cui al  presente  decreto
al fine di evitare la sospensione del beneficio. 
  4. Con  riferimento  all'assegno  di  maternita'  di  base  di  cui
all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  fermo
restando  il  rispetto  del  requisito  economico  al  momento  della
presentazione  della  domanda,  la  soglia  di   cui   al   comma   3
dell'articolo 13, si applica anche nei casi in  cui  la  nascita  del
figlio sia avvenuta precedentemente alla data di cui al comma  1,  ma
la domanda sia presentata successivamente a tale data. 
  5. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di  erogazione  sulla
base delle disposizioni vigenti alla data di entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  continuano   ad   essere   erogate   secondo   le
disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti  anche
normativi  che  disciplinano  l'erogazione  in  conformita'  con   le
disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre  dodici  mesi
dalla data di cui  al  comma  1,  nel  rispetto  degli  equilibri  di
bilancio programmati. 
  6. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano, fermo restando il rispetto dei livelli  essenziali  delle
prestazioni  sociali  agevolate  e  dei  criteri  unificati  per   la
valutazione della situazione economica di coloro  che  richiedono  di
accedervi, attuano le disposizioni di cui al presente  decreto  nelle
forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle  relative
norme di attuazione. 
                               Art. 15 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, a  far  data  dai  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di  approvazione  del
nuovo modello  di  dichiarazione  sostitutiva  unica  concernente  le
informazioni  necessarie  per  la  determinazione   dell'ISEE,   sono
abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221. 
  2. E' altresi' abrogato, a partire dalla medesima data  di  cui  al
comma 1, il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18
maggio  2001,  concernente:  «Approvazione  dei  modelli-tipo   della
dichiarazione sostitutiva unica e  dell'attestazione,  nonche'  delle
relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art.  4,  comma
6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal
decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 5 dicembre 2013 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                Letta 
 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                             Giovannini 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                             Saccomanni 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, foglio n. n. 191 
                                                           Allegato 1 
 
                        Scala di equivalenza 
                   (articolo 1, comma 1, lett. c) 
 
  I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero  di
componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi  dell'articolo
3, del presente decreto, sono i seguenti: 
    

|================================|==================================|
|        Numero componenti       |             Parametro            |
|================================|==================================|
|                1               |               1,00               |
|--------------------------------|----------------------------------|
|                2               |               1,57               |
|--------------------------------|----------------------------------|
|                3               |               2,04               |
|--------------------------------|----------------------------------|
|                4               |               2,46               |
|--------------------------------|----------------------------------|
|                5               |               2,85               |
|================================|==================================|

    
  Il parametro della scala di equivalenza e' incrementato di 0,35 per
ogni ulteriore componente. 
  Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni: 
 
    a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di
quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli; 
 
    b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in
presenza di almeno un figlio di eta' inferiore a tre  anni  compiuti,
in  cui  entrambi  i  genitori  o  l'unico  presente  abbiano  svolto
attivita' di lavoro o di impresa per almeno  sei  mesi  nell'anno  di
riferimento dei redditi dichiarati; 
 
    c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si  applica  anche  in
caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non
lavoratore e da figli minorenni; ai  soli  fini  della  verifica  del
requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare
anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore,
che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno  dei  casi
di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e). 
 
  Ai  fini  della  determinazione  del  parametro  della   scala   di
equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi  sia  un
componente  per  il  quale  siano  erogate  prestazioni  in  ambiente
residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in  convivenza
anagrafica ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa  la  scala
di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1. 
                                                           Allegato 2 
 
                        Componente aggiuntiva 
(articolo 6, comma 3, lett. b); articolo  7,  comma  2;  articolo  8,
     comma 3; articolo 10, comma 4, lett. c) e comma 7, lett. b) 
 
  1. Ai fini del computo dell'ISEE del beneficiario delle prestazioni
agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente  residenziale
a ciclo continuativo, per tener  conto,  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 3, lettera b), della situazione economica dei figli non inclusi
nel nucleo familiare del beneficiario medesimo, per  ogni  figlio  e'
calcolata una componente aggiuntiva, avuto riguardo  alle  necessita'
del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalita' seguenti: 
 
    a) e'  calcolato  l'ISE,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  3,
riferito al solo figlio, indipendentemente  da  redditi  e  patrimoni
appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare; 
 
    b) le donazioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera  c),  non
entrano nel calcolo di cui alla lettera a); 
 
    c) l'ISE di cui alla lettera a) e' diviso per il parametro  della
scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza; 
 
    d) al valore di cui al punto c) e' sottratto un ammontare di euro
9.000; 
 
    e) se la  differenza  di  cui  al  punto  d)  e'  positiva,  tale
differenza e' moltiplicata per 0,2; se la differenza e' negativa, non
vi e' componente aggiuntiva; 
 
    f) la componente aggiuntiva e' ottenuta dividendo l'ammontare  di
cui alla lettera e) per il parametro della scala di  equivalenza  del
nucleo familiare del beneficiario. 
  Le componenti aggiuntive, calcolate per ciascun figlio  secondo  le
modalita'  di  cui  al   presente   comma,   integrano   l'ISEE   del
beneficiario. 
  2. Ai  fini  del  computo  dell'ISEE  per  le  prestazioni  sociali
agevolate rivolte ai componenti minorenni, in  presenza  di  genitori
non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma
1, lettere a) e b), per tener conto della  situazione  economica  del
genitore non  convivente,  e'  calcolata  una  componente  aggiuntiva
secondo le modalita' seguenti: 
    a) e'  calcolato  l'ISE,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  3,
riferito  al  solo  genitore  non  convivente,  indipendentemente  da
redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti  il  suo  nucleo
familiare; 
    b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a)
e' diviso per il parametro della  scala  di  equivalenza  del  nucleo
familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3; 
    c) il valore di cui  alla  lettera  b)  e'  moltiplicato  per  un
fattore di proporzionalita', pari ad 1 nel caso di un solo figlio non
convivente e  maggiorato  di  0,5  per  ogni  figlio  non  convivente
successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno  parte  del
nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai  fini  del  calcolo
del fattore di proporzionalita'; 
    d) la componente aggiuntiva e' ottenuta dividendo l'ammontare  di
cui alla lettera c) per il parametro della scala di  equivalenza  del
nucleo familiare del beneficiario. 
  La componente aggiuntiva, calcolata secondo le modalita' di cui  al
presente comma, integra l' ISEE del  beneficiario  della  prestazione
richiesta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2. 
                                                           Allegato 3 
 
Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilita' media, grave
         e di non autosufficienza (articolo 1,  comma  1,  lett.  l);
         articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma  7,  lett.
         c)) 
 
 
    



|=============|================|================|===================|
|  CATEGORIE  |   Disabilita'  |   Disabilita'  |       Non         |
|             |      Media     |      Grave     |  autosufficienza  |
|=============|================|================|===================|
|Invalidi     |- Invalidi      |- Inabili totali|- Cittadini di eta'|
|civili       |67->99%         |(L. 118/71,     |compresa tra 18 e  |
|di eta'      |(D.Lgs. 509/88) |artt. 2 e 12)   |65 anni con diritto|
|compresa tra |                |                |all'indennita' di  |
|18 e 65 anni |                |                |accompagnamento    |
|             |                |                |(L. 508/88, art. 1,|
|             |                |                |comma 2, lettera b)|
|=============|================|================|===================|
|             |-Minori di eta' |- Minori di eta'|Minori di eta'     |
|             |con difficolta' |con difficolta' |con diritto        |
|             |persistenti a   |persistenti a   |all'indennita' di  |
|             |svolgere i      |svolgere i      |accompagnamento    |
|             |compiti e le    |compiti e le    |( L. 508/88,       |
|             |funzioni propri |funzioni proprie|art. 1)            |
|Invalidi     |della loro eta' |della loro eta' |                   |
|civili minori|(L. 118/71,     |e in cui        |                   |
|di eta'      |art. 2 - diritto|ricorrano le    |                   |
|             |all'indennita'  |condizioni di   |                   |
|             |di frequenza)   |cui alla L.     |                   |
|             |                |449/1997, art. 8|                   |
|             |                |o della L.      |                   |
|             |                |388/2000,       |                   |
|             |                |art. 30         |                   |
|             |                |                |                   |
|=============|================|================|===================|
|             |                |                |                   |
|             |- Ultrasessanta |- Ultrasessanta |- Cittadini        |
|             |-cinquenni con  |-cinquenni con  |ultrasessanta      |
|             |difficolta'     |difficolta'     |-cinquenni con     |
|             |persistenti a   |persistenti a   |diritto            |
|Invalidi     |svolgere i      |svolgere i      |all'indennita' di  |
|civili       |compiti e le    |compiti e le    |accompagnamento    |
|ultrasessanta|funzioni propri |funzioni propri |(L. 508/88, art. 1,|
|-cinquenni   |della loro eta',|della loro eta',|comma 2, lettera b)|
|             |invalidi 67->99%|inabili 100%    |                   |
|             |(D. Lgs. 124/98,|(D.Lgs. 124/98, |                   |
|             |art. 5, comma 7)|art. 5, comma 7)|                   |
|=============|================|================|===================|
|Ciechi civili|- Art 4 L.      |- Ciechi civili |- Ciechi civili    |
|             |138/2001        |parziali        |assoluti           |
|             |                |(L. 382/70 - L. |(L. 382/70 - L.    |
|             |                |508/88 - L.     |508/88 - L.        |
|             |                |138/2001)       |138/2001)          |
|=============|================|================|===================|
|             |- Invalidi      |- Sordi         |                   |
|             |Civili con      |pre-linguali,   |                   |
|             |cofosi esclusi  |di cui all'art. |                   |
|Sordi civili |dalla fornitura |50 L. 342/2000  |                   |
|             |protesica       |                |                   |
|             |(DM 27/8/1999,  |                |                   |
|             |n. 332)         |                |                   |
|             |                |                |                   |
|=============|================|================|===================|
|             |                |                |                   |
|             |- Invalidi      |- Inabili       |-Inabili con       |
|             |(L. 222/84,     |(L. 222/84,     |diritto all'assegno|
|INPS         |artt. 1 e 6 -   |artt. 2, 6 e 8) |per l'assistenza   |
|             |D.Lgs. 503/92,  |                |personale e        |
|             |art. 1, comma 8)|                |continuativa       |
|             |                |                |(L. 222/54, art. 5)|
|=============|================|================|===================|
|             |- Invalidi sul  |- Invalidi sul  |- Invalidi sul     |
|             |lavoro 50->79%  |lavoro 80->100% |lavoro con diritto |
|             |(DPR 1124/65,   |(DPR 1124/65,   |all'assegno per    |
|             |art. 66)        |art. 66)        |l'assistenza       |
|             |- Invalidi sul  |- Invalidi sul  |personale e        |
|INAIL        |lavoro 35->59 % |lavoro >59%     |continuativa       |
|             |(D.Lgs 38/2000, |(D.Lgs 38/2000, |(DPR 1124/65 -     |
|             |art.13 -        |art. 13 - DM    |art. 66)           |
|             |DM 12/7/2000 -  |12/7/2000 - L.  |- Invalidi sul     |
|             |L. 296/2006,    |296/2006, art 1,|lavoro con         |
|             |art 1,          |comma 782)      |menomazioni        |
|             |comma 782)      |                |dell'integrita'    |
|             |                |                |psicofisica di cui |
|             |                |                |alla L.296/2006,   |
|             |                |                |art 1, comma 782,  |
|             |                |                |punto 4            |
|             |                |                |                   |
|=============|================|================|===================|
|             |                |                |                   |
|             |- Inabili alle  |- Inabili       |                   |
|             |mansioni        |(L. 274/1991,   |                   |
|INPS gestione|(L. 379/55, DPR |art. 13 - L.    |                   |
|ex INPDAP    |73/92 e DPR     |335/95, art. 2) |                   |
|             |171/2011)       |                |                   |
|             |                |                |                   |
|=============|================|================|===================|
|             |- Invalidi con  |- Invalidi con  |- Invalidi con     |
|             |minorazioni     |minorazioni     |diritto all'assegno|
|             |globalmente     |globalmente     |di superinvalidita'|
|Trattamenti  |ascritte alla   |ascritte alla   |(Tabella E allegata|
|di privilegio|terza ed alla   |prima categoria |al DPR 834/81)     |
|ordinari e   |seconda         |Tab. A DPR      |                   |
|di guerra    |categoria Tab.  |834/81          |                   |
|             |A DPR 834/81    |(81->100%)      |                   |
|             |(71->80%)       |                |                   |
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|Handicap     |                |- Art 3 comma 3 |                   |
|             |                |L.104/92        |                   |
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