DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2016, n. 234 

Regolamento recante definizione dei meccanismi per la  determinazione
dell'eta'  dei  minori  non  accompagnati  vittime  di   tratta,   in
attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4  marzo
2014, n. 24. (16G00248) 
(GU n.298 del 22-12-2016)
 
 Vigente al: 6-1-2017  
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Vista  la  direttiva  2011/36/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del  5  aprile  2011,  concernente  la  prevenzione  e  la
repressione della tratta  di  esseri  umani  e  la  protezione  delle
vittime, e che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  24,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla  prevenzione  e
alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle
vittime, che sostituisce la  decisione  quadro  2002/629/GAI»,  e  in
particolare l'articolo 4, comma 2,  che  rinvia  ad  un  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
degli affari esteri, il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  della
giustizia, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  il
Ministro della salute, la definizione  dei  meccanismi  attraverso  i
quali, nei casi in cui sussistano fondati  dubbi  sulla  minore  eta'
della  vittima  e   l'eta'   non   sia   accertabile   da   documenti
identificativi, nel rispetto del superiore interesse del  minore,  si
procede alla determinazione dell'eta'  dei  minori  non  accompagnati
vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di
determinazione dell'eta'; 
  Visti gli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in
servitu'), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e  alienazione  di
schiavi) del codice penale; 
  Vista la legge  27  maggio  1991,  n.  176,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta  a  New
York il 20 novembre 1989»; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2015,  n.  212,  recante
«Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 25  ottobre  2012,  che  istituisce  norme  minime  in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato  e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero», nonche' il decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante  norme  di  attuazione  del
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,  a  norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448, recante «Approvazione delle disposizioni sul processo  penale
a carico di imputati minorenni», che all'articolo 8,  commi  1  e  2,
detta  norme  in  materia   di   accertamento   della   minore   eta'
dell'imputato; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 14 aprile 2016; 
  Acquisito  il  parere  dell'Autorita'  garante  per  l'infanzia   e
l'adolescenza, reso in data 26 gennaio 2016; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 13 luglio 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 19 maggio 2016; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2015,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio De  Vincenti,  e'
stata conferita la delega  per  talune  funzioni  di  competenza  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Di concerto con  il  Ministro  degli  affari  esteri,  il  Ministro
dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali e il Ministro della salute; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto,  in  attuazione   di   quanto   disposto
dall'articolo  4  del  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  24,
individua i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano
ragionevoli dubbi sulla minore eta' della presunta vittima di  tratta
e l'eta' del minore non accompagnato non sia accertabile da documenti
identificativi, si procede, nel rispetto del superiore interesse  del
minore, alla  determinazione  dell'eta',  se  del  caso  mediante  il
coinvolgimento delle autorita' diplomatiche, attraverso una procedura
multidisciplinare, condotta  da  personale  specializzato  e  secondo
procedure appropriate, che tengano  conto  anche  delle  specificita'
relative all'origine etnica e culturale del minore. 
                               Art. 2 
 
       Procedura di identificazione ed accertamento dell'eta' 
                        in via amministrativa 
 
  1. In tutte le procedure finalizzate all'accertamento dell'eta', il
superiore interesse del minore e' considerato criterio preminente. 
  2. Le Forze di Polizia, verificano l'eta' della persona interessata
sulla base dei documenti  ritenuti  idonei  ai  sensi  del  comma  3,
nonche', ove necessario,  attraverso  l'acquisizione  di  dati  utili
eventualmente presenti nelle banche dati del Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali, o in altre banche dati pubbliche, secondo le
modalita' di accesso per esse previste, nel rispetto del principio di
pertinenza del trattamento dei dati. 
  3. Sono ritenuti idonei ai fini dell'accertamento dell'eta',  salvo
sussistano ragionevoli dubbi sulla loro autenticita', il passaporto o
un documento di identita', anche non in corso  di  validita',  ovvero
altro documento di riconoscimento  munito  di  fotografia.  Documenti
differenti da quelli di cui al primo periodo costituiscono  principio
di prova ai fini della valutazione di cui all'articolo 3. 
  4. Fuori  dai  casi  in  cui  l'interessato  sia  in  possesso  dei
documenti idonei ai sensi del comma 3, ovvero sia possibile procedere
alla sua identificazione ed alla  determinazione  dell'eta'  mediante
l'accesso alle banche dati di cui al comma 2, le  Forze  di  Polizia,
fermi restando gli oneri informativi previsti da  altre  disposizioni
normative, procedono, con l'ausilio, ove necessario, di un  mediatore
culturale e di  un  interprete  ed  in  linguaggio  comprensibile  ed
adeguato al presunto minore, ad un colloquio  preliminare  nel  corso
del quale rappresentano all'interessato  l'importanza  di  dichiarare
corrette generalita' e le conseguenze giuridiche di una dichiarazione
mendace e lo informano in via generale sulla possibilita' che in caso
di ragionevoli dubbi l'Autorita' giudiziaria autorizzi lo svolgimento
di accertamenti anche sanitari per la determinazione della sua eta'. 
  5. Gli adempimenti di cui ai commi 2 e 4 sono effettuati  entro  il
termine di ventiquattro ore dal primo contatto con il presunto minore
vittima di tratta ai sensi  degli  articoli  600  e  601  del  codice
penale. 
  6. Ove occorra, e fuori dai casi di cui al comma 7, puo' procedersi
all'identificazione del presunto minore con il  coinvolgimento  delle
autorita'  diplomatico-consolari;  in  tale   ipotesi   la   Questura
competente in relazione al luogo  ove  e'  situata  la  struttura  di
accoglienza inoltra la richiesta, nel minor tempo possibile,  per  il
tramite del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale. 
  7. Quando il presunto minore manifesta la volonta' di richiedere  o
richiede  la  protezione  internazionale,  ovvero  emerge  nei   suoi
confronti una possibile esigenza  di  protezione  internazionale,  e'
precluso ogni intervento o accertamento  presso  le  istituzioni  del
Paese di appartenenza, presumibile  o  dichiarato,  dell'interessato,
nonche'   il    coinvolgimento    della    relativa    rappresentanza
diplomatico-consolare. 
                               Art. 3 
 
                Intervento dell'Autorita' giudiziaria 
 
  1. Quando, a conclusione  degli  adempimenti  di  cui  al  comma  5
dell'articolo  2,  permangono  ragionevoli  dubbi  circa  l'eta'  del
presunto minore non accompagnato  vittima  di  tratta,  la  Forza  di
Polizia richiede al Giudice competente per la tutela l'autorizzazione
all'avvio della procedura di cui all'articolo 5.  L'atto  informativo
rivolto al predetto Giudice contiene il resoconto  dettagliato  delle
attivita'  condotte  per  l'identificazione  del  presunto  minore  e
dell'esito del colloquio preliminare di cui al comma 4  dell'articolo
2. 
  2. Il Giudice decide sulla  richiesta  di  autorizzazione  nei  due
giorni successivi alla ricezione  dell'atto  informativo,  salvo  che
ritenga necessaria una integrazione degli accertamenti gia' condotti.
L'integrazione di cui al primo periodo  e'  svolta  immediatamente  e
comunque entro le successive quarantotto ore ed  il  termine  per  la
decisione  decorre  dalla  conoscenza  dell'esito   degli   ulteriori
accertamenti. 
  3. Quando il Giudice, sulla base dell'atto informativo  di  cui  al
comma 1  e  degli  accertamenti  svolti  ai  sensi  dell'articolo  2,
eventualmente integrati  ai  sensi  del  comma  2,  ritiene  che  non
sussistono  ragionevoli  dubbi  sulla  minore  eta'  della   presunta
vittima, emette provvedimento motivato di diniego dell'autorizzazione
all'avvio della procedura di cui all'articolo 5. 
  4. Quando il Giudice rilascia l'autorizzazione di cui al  comma  1,
indica il  soggetto  che  anche  temporaneamente  esercita  i  poteri
tutelari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma  6,
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; il Giudice individua,
altresi',  la  struttura  sanitaria   pubblica   dotata   di   equipe
multidisciplinare pediatrica presso la quale svolgere la procedura di
cui all'articolo  5,  avvalendosi,  ove  redatto,  di  un  elenco  di
strutture idonee indicate dalle regioni o dalle province  autonome  e
dettando le conseguenti disposizioni. 
                               Art. 4 
 
                      Diritto all'informazione 
 
  1. Il presunto minore e' preventivamente  informato,  da  personale
qualificato   della   struttura   sanitaria   designata   ai    sensi
dell'articolo 3,  comma  4,  circa  il  fatto  che  si  procedera'  a
determinare  la  sua  eta'  mediante  ricorso   alle   attivita'   di
accertamento di cui all'articolo 5. L'informazione  e'  data  in  una
lingua a lui comprensibile e in conformita' al suo grado di maturita'
e livello di alfabetizzazione, anche mediante materiale  di  supporto
multilingua  e,  ove  necessario,  con  l'ausilio  di  un   mediatore
culturale. In ogni caso, il presunto minore e' informato: 
    a) del fatto che la  sua  eta'  sara'  determinata  mediante  una
procedura  multidisciplinare   che   puo'   comportare   accertamenti
sanitari; 
    b) delle attivita' in cui si articola tale  procedura,  di  quali
siano i risultati attesi e di quali siano le conseguenze; 
    c)  del  diritto  a  formulare  ragioni   di   opposizione   allo
svolgimento di taluno degli accertamenti sanitari di cui all'articolo
5. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite in  presenza  del
tutore, o della persona che esercita anche temporaneamente  i  poteri
tutelari, che  assiste  il  presunto  minore  anche  nella  eventuale
formulazione di ragioni di opposizione ai sensi della lettera c). 
  3. Quando la procedura puo' essere  utilmente  esperita  senza  gli
accertamenti per i quali sono state espresse ragioni  di  opposizione
il personale sanitario procede omettendone l'esecuzione. 
  4. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3,  il  personale  sanitario
che raccoglie la dichiarazione del presunto minore informa il Giudice
della tutela delle ragioni di opposizione e indica quali accertamenti
sanitari siano nel caso specifico indispensabili e  sufficienti  alla
determinazione dell'eta', privilegiando quelli di minor invasivita'. 
  5. Il Giudice della tutela, valutate le ragioni  di  opposizione  e
gli elementi offerti dal personale della struttura sanitaria, dispone
a quali accertamenti procedere  ed  emette  gli  altri  provvedimenti
ritenuti opportuni. 
                               Art. 5 
 
      Procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'eta' 
 
  1. L'accertamento dell'eta'  e'  condotto  da  parte  di  personale
qualificato presso la struttura sanitaria  pubblica  individuata  dal
giudice ai sensi dell'articolo 3, comma 4, mediante la  procedura  di
cui al comma 2; agli accertamenti  sanitari  si  procede  secondo  un
criterio   di   invasivita'   progressiva.   In   tutte    le    fasi
dell'accertamento sono garantite la tutela e la protezione  riservate
ai minori considerando anche il sesso, la cultura e la religione. 
  2. La procedura per la  determinazione  dell'eta'  e'  condotta  da
un'equipe   multidisciplinare.   Tale   procedura   consiste    nello
svolgimento di un colloquio sociale, vertente anche  sulle  pregresse
esperienze di  vita  rilevanti  per  l'accertamento,  di  una  visita
pediatrica  auxologica   e   di   una   valutazione   psicologica   o
neuropsichiatrica, alla presenza,  se  necessario,  di  un  mediatore
culturale o di un interprete. Ove all'esito di ciascuna fase o stadio
della procedura emergano elementi certi in ordine  alla  minore  eta'
dell'interessato non si procede ad accertamenti successivi. 
  3.  La  procedura  e'  avviata  entro   tre   giorni   dalla   data
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  e
conclusa entro i successivi venti giorni.  La  relazione  conclusiva,
redatta  dall'equipe  multidisciplinare,  riporta  l'indicazione   di
attribuzione dell'eta' cronologica stimata specificando il margine di
errore  insito  nella  variabilita'  biologica  e   nelle   metodiche
utilizzate  ed  i  conseguenti  valori  minimo  e  massimo  dell'eta'
attribuibile. 
  4. Gli esiti della procedura  svolta  sono  comunicati  al  Giudice
della  tutela,  al  tutore  o  alla  persona  che   esercita,   anche
temporaneamente, i poteri tutelari e al presunto minore in una lingua
al medesimo comprensibile, tenendo conto della sua eta', maturita'  e
del suo livello di alfabetizzazione. 
                               Art. 6 
 
              Provvedimento conclusivo del procedimento 
                     di determinazione dell'eta' 
 
  1. Sulla base delle risultanze  della  procedura  multidisciplinare
espletata ai  sensi  dell'articolo  5  e  di  tutti  gli  altri  dati
acquisiti  il  Giudice  della  tutela  adotta  il  provvedimento   di
attribuzione dell'eta'. 
  2. Quando gli elementi raccolti non consentono di stabilire  al  di
la' di ogni ragionevole dubbio l'eta' del soggetto, il Giudice emette
il   provvedimento   conclusivo   del   procedimento    dando    atto
dell'impossibilita' di attribuire l'eta' e del valore minimo indicato
nella relazione conclusiva di cui all'articolo 5, comma 3. 
  3. Il provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 e 2  e'  notificato
all'interessato, con allegata traduzione in una  lingua  al  medesimo
comprensibile, ed al  tutore  o  alla  persona  che  esercita,  anche
temporaneamente, i poteri tutelari, e puo' essere oggetto di  reclamo
secondo la disciplina applicabile agli atti del giudice emittente. 
  4. Quando divenuto definitivo, il provvedimento e' comunicato  alla
Questura competente in relazione al luogo ove e' situata la struttura
di  accoglienza  e  alla  Forza   di   Polizia   che   ha   richiesto
l'autorizzazione  alla  procedura  multidisciplinare;  la   Questura,
ricorrendone i presupposti, da' comunicazione  del  provvedimento  al
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  per  l'aggiornamento
delle banche dati di cui all'articolo 2, comma 2. 
                               Art. 7 
 
Presunzione della minore eta' in pendenza ed in caso di esito  dubbio
  del procedimento di determinazione dell'eta' 
  1.  Nelle  more   dell'identificazione   e   della   determinazione
definitiva dell'eta', al fine dell'accesso immediato  all'assistenza,
al sostegno e alla protezione,  la  vittima  di  tratta  e'  comunque
considerata minore. 
  2. Per le medesime finalita' la  minore  eta'  dell'interessato  e'
altresi' presunta nel caso di cui all'articolo 6, comma 2. 
                               Art. 8 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le   pubbliche
amministrazioni  interessate  provvedono  ai  compiti  previsti   dal
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 10 novembre 2016 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                     Il Sottosegretario di Stato 
                             De Vincenti 
 
                  Il Ministro degli affari esteri e 
                  della cooperazione internazionale 
                          Gentiloni Silveri 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Alfano 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                               Orlando 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2016 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 3229