LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1948, n. 1

Norme sul giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
 
 Vigente al: 4-1-2017  
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 promulga la seguente legge costituzionale approvata dall'Assemblea
                   Costituente il 31 gennaio 1948:
                               Art. 1.

  La  questione  di  legittimita' costituzionale di una legge o di un
atto  avente  forza  di  legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o
sollevata  da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta
dal   giudice   manifestamente   infondata,  e'  rimessa  alla  Corte
costituzionale per la sua decisione.
                               Art. 2.

  Quando  una  Regione  ritenga che una legge ed atto avente forza di
legge  della  Repubblica  invada  la  sfera  della competenza ad essa
assegnata  dalla  Costituzione,  puo', con deliberazione della Giunta
regionale, promuovere l'azione di legittimita' costituzionale davanti
alla  Corte, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della legge
o dell'atto avente forza di legge.
  Una  legge  d'una  Regione puo' essere impugnata per illegittimita'
costituzionale,  oltre  che  nei  casi  e con le forme del precedente
articolo  e  dell'art.  127  della  Costituzione,  anche  da un'altra
Regione,  che  ritenga  lesa  da  tale  legge  la propria competenza.
L'azione  e'  proposta su deliberazione della Giunta regionale, entro
60 giorni dalla pubblicazione della legge.
                               Art. 3.

  ((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2))
  I  giudici  della  Corte costituzionale non possono essere rimossi,
ne'  sospesi  dal  loro ufficio se non con decisione della Corte, per
sopravvenuta  incapacita'  fisica  o  civile  o  per  gravi  mancanze
nell'esercizio delle loro funzioni.
  Finche'  durano  in  carica,  i  giudici della Corte costituzionale
godono della immunita' accordata nel secondo comma dell'art. 68 della
Costituzione a membri delle due Camere. L'autorizzazione ivi prevista
e' data dalla Corte costituzionale.
                               Art. 4.

  La   presente  legge  costituzionale  entra  in  vigore  il  giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 febbraio 1948

                              DE NICOLA

                           DE GASPERI - EINAUDI - SARAGAT - PACCIARDI
                                 - TOGNI - SFORZA - SCELBA - GRASSI -
                                  PELLA - DEL VECCHIO - FACCHINETTI -
                               GONELLA - TUPINI -- SEGNI - CORBELLINI
                                 - D'ARAGONA - TREMELLONI - FANFANI -
                                                    MERZAGORA - CAPPA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI