LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (16G00242)
 
 Vigente al: 29-1-2017  
 

Parte I
Sezione I
Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Risultati differenziali. Norme in materia di entrata  e  di  spesa  e
                 altre disposizioni. Fondi speciali 
 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza  e  di  cassa,  di  cui
all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a),  della  legge  31  dicembre
2009, n.  196,  per  gli  anni  2017,  2018  e  2019,  sono  indicati
nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso
al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al  fine
di rimborsare prima della  scadenza  o  di  ristrutturare  passivita'
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 
  2.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi
di efficienza energetica: 
      1) le parole: «31  dicembre  2016»,  ovunque  ricorrono,  salvo
quanto previsto dal numero 2) della presente lettera, sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
      2) al comma 2, lettera a), le parole: «31 dicembre  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
      3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: 
  «2-quater. Per le  spese  sostenute  dal  1º  gennaio  2017  al  31
dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di  parti
comuni  degli  edifici  condominiali,  che  interessino   l'involucro
dell'edificio con  un'incidenza  superiore  al  25  per  cento  della
superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di
cui al comma 1 spetta nella misura del  70  per  cento.  La  medesima
detrazione spetta, nella misura  del  75  per  cento,  per  le  spese
sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle
parti comuni di edifici  condominiali  finalizzati  a  migliorare  la
prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la
qualita'  media  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n.  39
alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le  detrazioni  di
cui al presente articolo sono calcolate su un  ammontare  complessivo
delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato  per  il  numero
delle unita' immobiliari che compongono l'edificio. 
  2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al primo  e  al
secondo periodo del comma 2-quater e'  asseverata  da  professionisti
abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica  degli
edifici  di  cui  al  citato  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  26  giugno  2015.  L'Agenzia  nazionale   per   le   nuove
tecnologie, l'energia e  lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)
effettua controlli, anche  a  campione,  su  tali  dichiarazioni.  La
mancata  veridicita'  dell'attestazione  comporta  la  decadenza  dal
beneficio, ferma restando la responsabilita'  del  professionista  ai
sensi delle disposizioni vigenti. 
  2-sexies. Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a  decorrere
dal  1º  gennaio  2017,  in  luogo  della  detrazione,   i   soggetti
beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito
ai fornitori che hanno effettuato  gli  interventi  ovvero  ad  altri
soggetti privati, con la facolta' di successiva cessione del credito.
Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e  ad  intermediari
finanziari. Le  modalita'  di  attuazione  del  presente  comma  sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione. 
  2-septies. Le detrazioni di cui al comma 2-quater sono  usufruibili
anche  dagli  istituti  autonomi  per  le  case  popolari,   comunque
denominati, per interventi realizzati su immobili di loro  proprieta'
adibiti ad edilizia residenziale pubblica»; 
    b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
    c) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi
di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili: 
      1) al comma 1, le parole: «31 dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
      2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al  31  dicembre
2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1,  lettera
i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986,  n.  917,  le  cui  procedure  autorizzatorie  sono
iniziate  dopo  la  data  di  entrata  in   vigore   della   presente
disposizione,  su  edifici  ubicati  nelle  zone  sismiche  ad   alta
pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3274 del  20  marzo  2003,  pubblicata  nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8
maggio 2003, riferite  a  costruzioni  adibite  ad  abitazione  e  ad
attivita' produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda  nella
misura del 50 per cento,  fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle
stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita'  immobiliare  per
ciascun anno. La detrazione e' ripartita in cinque quote  annuali  di
pari importo nell'anno  di  sostenimento  delle  spese  e  in  quelli
successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al  presente  comma
realizzati in ciascun anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di
interventi iniziati in anni  precedenti,  ai  fini  del  computo  del
limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene
conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le  quali  si
e' gia' fruito della detrazione»; 
      3) dopo il comma 1-bis, come sostituito  dal  numero  2)  della
presente lettera, sono inseriti i seguenti: 
  «1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021,
le disposizioni del comma  1-bis  si  applicano  anche  agli  edifici
ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3274 del  20  marzo  2003,  pubblicata  nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8
maggio 2003. 
  1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi  di  cui  ai
commi 1-bis e 1-ter derivi una  riduzione  del  rischio  sismico  che
determini il  passaggio  ad  una  classe  di  rischio  inferiore,  la
detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70  per  cento  della
spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi
di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura  dell'80  per
cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore
dei  lavori  pubblici,  sono  stabilite  le  linee   guida   per   la
classificazione di  rischio  sismico  delle  costruzioni  nonche'  le
modalita' per l'attestazione, da parte di  professionisti  abilitati,
dell'efficacia degli interventi effettuati. 
  1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater  siano
realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le  detrazioni
dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo  comma
1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per  cento  e
dell'85  per  cento.  Le  predette  detrazioni  si  applicano  su  un
ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il
numero  delle  unita'  immobiliari  di  ciascun  edificio.  Per  tali
interventi,  a  decorrere  dal  1º  gennaio  2017,  in  luogo   della
detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione  del
corrispondente  credito  ai  fornitori  che  hanno   effettuato   gli
interventi ovvero ad altri  soggetti  privati,  con  la  facolta'  di
successiva cessione  del  credito.  Rimane  esclusa  la  cessione  ad
istituti di credito e ad intermediari  finanziari.  Le  modalita'  di
attuazione del presente comma sono  definite  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 
  1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese  detraibili
per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater
e  1-quinquies  rientrano  anche   le   spese   effettuate   per   la
classificazione e verifica sismica degli immobili»; 
      4) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al  comma
1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio  edilizio
iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016,  e'  altresi'  riconosciuta
una  detrazione  dall'imposta  lorda,  fino  a  concorrenza  del  suo
ammontare, per le ulteriori  spese  documentate  sostenute  nell'anno
2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di  classe
non inferiore ad A+, nonche' A per i forni,  per  le  apparecchiature
per  le  quali  sia  prevista  l'etichetta  energetica,   finalizzati
all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.  La  detrazione
di cui al presente comma, da ripartire  tra  gli  aventi  diritto  in
dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del  50  per
cento  delle  spese  sostenute  ed  e'  calcolata  su  un   ammontare
complessivo  non  superiore  a  10.000  euro,  considerato,  per  gli
interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli  iniziati  nel
medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle  spese  sostenute
nell'anno 2016 per le quali si e' fruito della  detrazione.  Ai  fini
della fruizione della detrazione dall'imposta, le  spese  di  cui  al
presente comma sono computate  indipendentemente  dall'importo  delle
spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono  delle
detrazioni di cui al comma 1». 
  3. Le detrazioni  di  cui  all'articolo  16,  commi  1-bis,  1-ter,
1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,
come  modificato  dal  comma  2  del  presente  articolo,  non   sono
cumulabili con agevolazioni gia' spettanti per le medesime  finalita'
sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi
sismici. 
  4. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2014, n. 106, e' riconosciuto anche per  i  periodi  d'imposta
2017 e 2018, nella misura del 65 per  cento,  a  condizione  che  gli
interventi abbiano anche le finalita' di cui al comma 2 del  presente
articolo. Sono comprese tra i beneficiari del  credito  d'imposta  di
cui al periodo precedente anche le strutture che  svolgono  attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e
dalle pertinenti norme regionali. 
  5. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  4,  come  prorogato  e
modificato dal medesimo comma, e' ripartito in due quote  annuali  di
pari importo  e  puo'  essere  utilizzato  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a  quello  in  cui  gli  interventi  sono  stati
realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno  2018,
di 120 milioni di euro  nell'anno  2019  e  di  60  milioni  di  euro
nell'anno 2020. 
  6. Per quanto non diversamente previsto dai commi 4 e 5  continuano
ad  applicarsi  le  disposizioni  contenute  nell'articolo   10   del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla  data
di   entrata   in   vigore   della   presente   legge   si   provvede
all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10,  comma  4,  del
citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 106 del 2014. 
  7. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2014,  n.
106, le parole: «e di 50 milioni di euro per gli  anni  dal  2016  al
2019» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni  di  euro  per
l'anno 2016, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e  2018  e  di
16,7 milioni di euro per l'anno 2019». 
  8. Le disposizioni  dell'articolo  1,  comma  91,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti  in  beni
materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri  mezzi  di
trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis),  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  effettuati
entro il  31  dicembre  2017,  ovvero  entro  il  30  giugno  2018  a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo  ordine
risulti accettato dal  venditore  e  sia  avvenuto  il  pagamento  di
acconti  in  misura  almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di
acquisizione. 
  9. Al fine di favorire processi  di  trasformazione  tecnologica  e
digitale secondo il modello «Industria 4.0»,  per  gli  investimenti,
effettuati nel  periodo  indicato  al  comma  8,  in  beni  materiali
strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A  annesso
alla presente legge, il costo di acquisizione e' maggiorato  del  150
per cento. 
  10. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione  di  cui  al
comma  9  e  che,  nel  periodo  indicato  al  comma  8,   effettuano
investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco  di
cui  all'allegato  B  annesso  alla  presente  legge,  il  costo   di
acquisizione di tali beni e' maggiorato del 40 per cento. 
  11. Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa
e' tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante
ai  sensi  del  testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore
a  500.000  euro,  una  perizia  tecnica  giurata  rilasciata  da  un
ingegnere o da un perito industriale  iscritti  nei  rispettivi  albi
professionali o da un ente di certificazione accreditato,  attestante
che il bene possiede  caratteristiche  tecniche  tali  da  includerlo
negli elenchi di cui all'allegato A o  all'allegato  B  annessi  alla
presente legge ed e' interconnesso al sistema aziendale  di  gestione
della produzione o alla rete di fornitura. 
  12. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2017 e per quello  successivo  e'  effettuata
considerando quale imposta  del  periodo  precedente  quella  che  si
sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi  8,
9 e 10. 
  13.  Resta  ferma  l'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  14. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
    b) al comma 3, le parole: «e del 20 per cento  per  l'anno  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «, del 20 per cento per l'anno 2016 e
del 15 per cento per l'anno 2017». 
  15. All'articolo 3 del decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
riguardante il credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «fino a quello in corso al 31  dicembre
2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quello in corso  al  31
dicembre 2020» e le parole: «nella misura  del  25  per  cento  delle
spese» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 50 per cento
delle spese»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1  spetta  anche  alle
imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio  dello
Stato di soggetti non residenti che eseguono le attivita' di  ricerca
e sviluppo nel caso di contratti stipulati con  imprese  residenti  o
localizzate in altri Stati membri dell'Unione  europea,  negli  Stati
aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero  in  Stati
compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle  finanze  4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  220  del  19
settembre 1996»; 
    c) al comma 3, le parole: «euro 5 milioni» sono sostituite  dalle
seguenti: «euro 20 milioni»; 
    d) al comma 6, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca  e  sviluppo  di
cui al comma 4»; 
    e) il comma 7 e' abrogato; 
    f) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati
sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo». 
  16. Le disposizioni di cui al comma 15, ad esclusione di quella  di
cui  alla  lettera  f),  hanno  efficacia  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 
  17. All'articolo 66 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, concernente  le  imprese  minori,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le  disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, applicano il regime di contabilita' semplificata, e'  costituito
dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85  e
degli altri proventi di cui all'articolo  89  percepiti  nel  periodo
d'imposta  e  quello  delle  spese  sostenute  nel   periodo   stesso
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa. La differenza  e'  aumentata
dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di  cui  all'articolo
90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e
delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita  delle
minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101»; 
    b) al comma 3: 
      1) al primo periodo, le parole: «109, commi 1, 2,  5,  7  e  9,
lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «109, commi  5,  7  e  9,
lettera b),»; 
      2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi. 
  18. Il reddito  del  periodo  d'imposta  in  cui  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 66  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, come modificato  dal  comma  17  del  presente
articolo, e' ridotto dell'importo delle rimanenze  finali  che  hanno
concorso a formare il reddito dell'esercizio  precedente  secondo  il
principio della competenza. 
  19. Al fine di evitare salti o  duplicazioni  di  imposizione,  nel
caso  di  passaggio   da   un   periodo   d'imposta   soggetto   alla
determinazione  del   reddito   delle   imprese   minori   ai   sensi
dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  a
un periodo d'imposta soggetto a  regime  ordinario,  e  viceversa,  i
ricavi, i compensi e le spese che hanno gia' concorso alla formazione
del reddito, in base alle regole del  regime  di  determinazione  del
reddito   d'impresa   adottato,   non   assumono   rilevanza    nella
determinazione del reddito degli anni successivi. 
  20. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, concernente la determinazione del valore della produzione  netta
delle societa' di persone e delle imprese  individuali  agli  effetti
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente: 
  «1-bis. Per i soggetti di  cui  al  comma  1,  che  determinano  il
reddito ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, la base imponibile  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo e' determinata con i criteri  previsti  dal  citato
articolo 66». 
  21. Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive per i soggetti di cui  al  comma
1-bis dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
n. 446, introdotto dal comma 20 del presente articolo, si  applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 18  e  19  del
presente articolo. 
  22. L'articolo 18 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 18 (Contabilita' semplificata per le imprese minori). - 1. Le
disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche  ai  soggetti
che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta  delle
scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia,  i  soggetti
indicati alle lettere c) e  d)  del  primo  comma  dell'articolo  13,
qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti  in  un  anno  intero,
ovvero  conseguiti  nell'ultimo  anno  di  applicazione  dei  criteri
previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo  testo  unico,  non
abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per  le  imprese  aventi
per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di  700.000  euro  per  le
imprese aventi per oggetto altre attivita', sono esonerati per l'anno
successivo dalla tenuta  delle  scritture  contabili  prescritte  dai
precedenti articoli, salvi gli obblighi  di  tenuta  delle  scritture
previste  da  disposizioni  diverse  dal  presente  decreto.  Per   i
contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi
e altre attivita' si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi
all'attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione  dei
ricavi,  si  considerano  prevalenti  le  attivita'   diverse   dalle
prestazioni di servizi. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze sono stabiliti i  criteri  per  l'individuazione  delle
attivita' consistenti nella prestazione di servizi. 
  2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al comma  1  devono
annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi  percepiti
indicando  per  ciascun  incasso:  a)  il  relativo  importo;  b)  le
generalita', l'indirizzo e il  comune  di  residenza  anagrafica  del
soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi  della  fattura  o
altro   documento   emesso.   Devono   essere    altresi'    annotate
cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data  di
pagamento, le spese  sostenute  nell'esercizio.  Per  ciascuna  spesa
devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c)  del
primo periodo. 
  3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi  da  quelli
indicati al comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al
medesimo  comma  2  entro   il   termine   di   presentazione   della
dichiarazione dei redditi. 
  4. I registri tenuti  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
sostituiscono i registri  indicati  al  comma  2,  qualora  vi  siano
iscritte  separate  annotazioni  delle  operazioni  non  soggette   a
registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle  singole
annotazioni relative a  incassi  e  pagamenti,  nell'ipotesi  in  cui
l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione,
nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei  mancati
incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui  le  operazioni
si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i  costi  sostenuti
devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel  periodo
d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai  sensi  del
comma 2, lettera c), il documento contabile gia' registrato  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto. 
  5.  Previa  opzione,  vincolante  per   almeno   un   triennio,   i
contribuenti possono tenere  i  registri  ai  fini  dell'imposta  sul
valore aggiunto  senza  operare  annotazioni  relative  a  incassi  e
pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione  delle
operazioni non  soggette  a  registrazione  ai  fini  della  suddetta
imposta. In tal caso, per finalita' di semplificazione si presume che
la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui  e'
intervenuto il relativo incasso o pagamento. 
  6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta  sul
valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del  Presidente
della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  non  sono  tenuti  ad
osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 
  7. Il regime di contabilita'  semplificata  previsto  nel  presente
articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati  gli
importi indicati nel comma 1. 
  8. Il contribuente ha facolta' di optare per il  regime  ordinario.
L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso  del
quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e,  in  ogni  caso,
per il periodo stesso e per i due successivi. 
  9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale,
qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare,  ragguagliato
ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per
il primo anno, tenere la contabilita' semplificata di cui al presente
articolo. 
  10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali,
di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per
i distributori di carburante, ai  fini  del  calcolo  dei  limiti  di
ammissione ai regimi semplificati di contabilita', i ricavi percepiti
si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti
beni. Per le cessioni  di  generi  di  monopolio,  valori  bollati  e
postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi
gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori. 
  11.  Ai  fini  del  presente  articolo  si  assumono  come   ricavi
conseguiti nel periodo d'imposta le somme  incassate  registrate  nel
registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui
al comma 4». 
  23. Le disposizioni di cui ai commi da  17  a  22  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre  2016.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, possono essere adottate disposizioni per l'attuazione
dei predetti commi. 
  24. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.
633, dopo l'articolo 70 e' inserito il seguente titolo: 
 
                            «TITOLO V-bis 
                             GRUPPO IVA 
 
  Art. 70-bis (Requisiti soggettivi per la costituzione di un  gruppo
IVA). - 1. I soggetti passivi stabiliti nel  territorio  dello  Stato
esercenti attivita'  d'impresa,  arte  o  professione,  per  i  quali
ricorrano  congiuntamente  i   vincoli   finanziario,   economico   e
organizzativo di cui all'articolo 70-ter, possono divenire  un  unico
soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA". 
  2. Non possono partecipare a un gruppo IVA: 
    a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero; 
    b)  i  soggetti  la  cui  azienda  sia  sottoposta  a   sequestro
giudiziario ai  sensi  dell'articolo  670  del  codice  di  procedura
civile; in caso di pluralita' di aziende, la disposizione opera anche
se oggetto di sequestro e' una sola di esse; 
    c) i soggetti sottoposti  a  una  procedura  concorsuale  di  cui
all'articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo; 
    d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria. 
  Art. 70-ter  (Vincolo  finanziario,  vincolo  economico  e  vincolo
organizzativo). - 1. Si considera sussistente un vincolo  finanziario
tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando,  ai
sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e
almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente: 
    a) tra detti soggetti esiste, direttamente o  indirettamente,  un
rapporto di controllo; 
    b)   detti   soggetti   sono    controllati,    direttamente    o
indirettamente,  dal  medesimo  soggetto,   purche'   residente   nel
territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale  l'Italia  ha
stipulato  un  accordo  che  assicura   un   effettivo   scambio   di
informazioni. 
  2. Si considera  sussistente  un  vincolo  economico  tra  soggetti
passivi   stabiliti   nel   territorio   dello   Stato   sulla   base
dell'esistenza di almeno una delle  seguenti  forme  di  cooperazione
economica: 
    a) svolgimento di un'attivita' principale dello stesso genere; 
    b) svolgimento di attivita' complementari o interdipendenti; 
    c) svolgimento  di  attivita'  che  avvantaggiano,  pienamente  o
sostanzialmente, uno o piu' di essi. 
  3. Si considera sussistente un vincolo organizzativo  tra  soggetti
passivi  stabiliti  nel  territorio  dello  Stato  quando  tra  detti
soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai  sensi  delle
disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo  IX,  del  codice
civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali  degli  stessi,
ancorche' tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto. 
  4. Salvo quanto disposto dal comma 5, se  tra  i  soggetti  passivi
intercorre il vincolo finanziario di cui al  comma  1,  si  presumono
sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e  organizzativo
di cui ai commi 2 e 3. 
  5. Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello
organizzativo, e' presentata all'Agenzia  delle  entrate  istanza  di
interpello ai sensi dell'articolo 11,  comma  1,  lettera  b),  della
legge 27 luglio 2000, n. 212. 
  6. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per
i soggetti per i quali il vincolo  finanziario  di  cui  al  comma  1
ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite  nell'ambito  degli
interventi finalizzati al  recupero  di  crediti  o  derivanti  dalla
conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in
temporanea difficolta' finanziaria, di cui all'articolo 113, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per  dimostrare
la sussistenza del vincolo economico e' presentata all'Agenzia  delle
entrate istanza di interpello ai sensi  dell'articolo  11,  comma  1,
lettera b), della citata legge n. 212 del 2000. 
  Art. 70-quater (Costituzione del gruppo IVA). - 1. Il gruppo IVA e'
costituito a seguito di un'opzione esercitata  da  tutti  i  soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato per  i  quali  ricorrano
congiuntamente i vincoli finanziario, economico  e  organizzativo  di
cui all'articolo 70-ter. In caso di mancato esercizio dell'opzione da
parte di uno o piu' dei soggetti di cui al periodo precedente: 
    a) e' recuperato a carico del gruppo  IVA  l'effettivo  vantaggio
fiscale conseguito; 
    b) il gruppo IVA cessa a partire dall'anno successivo rispetto  a
quello in cui viene accertato il mancato  esercizio  dell'opzione,  a
meno che i predetti soggetti non esercitino l'opzione per partecipare
al gruppo medesimo. 
  2.  L'opzione  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  mediante   la
presentazione, in via telematica, da  parte  del  rappresentante  del
gruppo, della dichiarazione di cui all'articolo  70-duodecies,  comma
5, nella quale sono indicati: 
    a) la denominazione del gruppo IVA; 
    b) i dati identificativi del rappresentante del  gruppo  IVA,  di
seguito  denominato  "rappresentante  di  gruppo",  e  dei   soggetti
partecipanti al gruppo medesimo; 
    c) l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti  partecipanti
al gruppo, dei vincoli di cui all'articolo 70-ter; 
    d) l'attivita' o le attivita' che saranno svolte dal gruppo IVA; 
    e) l'elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo  da
parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo  medesimo,  ai  fini
della notifica degli atti e dei  provvedimenti  relativi  ai  periodi
d'imposta  per  i  quali  e'  esercitata  l'opzione;  l'elezione   di
domicilio e' irrevocabile fino al termine del  periodo  di  decadenza
dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni  relative
all'ultimo anno di validita' dell'opzione; 
    f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo,  che  presenta
la dichiarazione, e degli altri soggetti di cui al presente comma. 
  3. Se la dichiarazione di cui al  comma  2  e'  presentata  dal  1º
gennaio al 30 settembre, l'opzione di cui al comma  1  ha  effetto  a
decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 2
e' presentata dal 1º ottobre al 31  dicembre,  l'opzione  di  cui  al
comma 1 ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo. 
  4. Permanendo i vincoli di cui all'articolo  70-ter,  l'opzione  e'
vincolante per un triennio decorrente dall'anno in cui la  stessa  ha
effetto.  Trascorso  il  primo   triennio,   l'opzione   si   rinnova
automaticamente per ciascun anno successivo, fino  a  quando  non  e'
esercitata la revoca  di  cui  all'articolo  70-novies.  Resta  fermo
quanto disposto dal comma 1, lettera b). 
  5. Se negli anni di validita' dell'opzione di  cui  al  comma  1  i
vincoli economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, commi 2
e 3, si instaurano nei riguardi dei soggetti che erano stati  esclusi
dal gruppo IVA ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, ovvero  se
il vincolo finanziario  di  cui  all'articolo  70-ter,  comma  1,  si
instaura nei riguardi di soggetti passivi  stabiliti  nel  territorio
dello  Stato  relativamente  ai   quali   non   sussisteva   all'atto
dell'esercizio  dell'opzione,  i  predetti  soggetti  partecipano  al
gruppo IVA a decorrere dall'anno successivo  a  quello  in  cui  tali
vincoli si sono instaurati. In tal caso, la dichiarazione di  cui  al
comma 2 deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo
a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In caso  di  mancata
inclusione di un soggetto di cui al primo periodo nel gruppo IVA,  si
applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1. 
  Art. 70-quinquies (Operazioni  effettuate  dal  gruppo  IVA  e  nei
confronti di esso). - 1. Le cessioni di  beni  e  le  prestazioni  di
servizi effettuate da un soggetto partecipante a un  gruppo  IVA  nei
confronti di un altro soggetto partecipante allo  stesso  gruppo  IVA
non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di  servizi  agli
effetti degli articoli 2 e 3. 
  2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un
soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti  di  un  soggetto
che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA. 
  3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi  effettuate  nei
confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un  soggetto
che non ne fa parte  si  considerano  effettuate  nei  confronti  del
gruppo IVA. 
  4. Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme
in materia di imposta sul valore aggiunto  sono,  rispettivamente,  a
carico e a favore del gruppo IVA. 
  Art.   70-sexies    (Eccedenze    creditorie    antecedenti    alla
partecipazione al gruppo IVA). - 1. L'eccedenza di imposta detraibile
risultante dalla dichiarazione annuale relativa  all'anno  precedente
al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si  trasferisce  al
gruppo medesimo, ma puo' essere chiesta a rimborso, anche in mancanza
delle condizioni di cui all'articolo 30 del presente decreto,  ovvero
compensata a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241. La disposizione di cui al primo periodo non si  applica
per  la  parte  dell'eccedenza  detraibile  di  ammontare   pari   ai
versamenti  dell'imposta   sul   valore   aggiunto   effettuati   con
riferimento a tale precedente anno. 
  Art. 70-septies (Adempimenti). - 1.  Il  rappresentante  di  gruppo
adempie gli obblighi  ed  esercita  i  diritti  di  cui  all'articolo
70-quinquies, comma 4, nei modi ordinari. 
  2. Il rappresentante di gruppo  e'  il  soggetto  che  esercita  il
controllo di  cui  all'articolo  70-ter,  comma  1.  Se  il  predetto
soggetto non puo' esercitare l'opzione, e' rappresentante  di  gruppo
il soggetto partecipante con volume d'affari o  ammontare  di  ricavi
piu' elevato nel periodo  precedente  alla  costituzione  del  gruppo
medesimo. 
  3. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA
senza che  vengano  meno  gli  effetti  dell'opzione  per  gli  altri
partecipanti,  subentra  quale  rappresentante  di  gruppo  un  altro
soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato ai sensi  del  comma
2,  con   riferimento   all'ultima   dichiarazione   presentata.   La
sostituzione ha effetto dal giorno  successivo  alla  cessazione  del
precedente rappresentante  di  gruppo  ed  e'  comunicata  dal  nuovo
rappresentante di gruppo con la  dichiarazione  di  cui  all'articolo
70-duodecies, comma 5, entro trenta giorni. 
  Art. 70-octies (Responsabilita'). - 1. Il rappresentante di  gruppo
e'   responsabile   per   l'adempimento   degli   obblighi   connessi
all'esercizio dell'opzione. 
  2. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono  responsabili
in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che  risultano
dovute a titolo di imposta, interessi  e  sanzioni  a  seguito  delle
attivita' di liquidazione e controllo. 
  Art. 70-novies (Disposizioni in materia di opzioni e revoche). - 1.
La revoca dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 70-quater e'
comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione  di  cui
all'articolo 70-duodecies, comma 5, sottoscritta  anche  dagli  altri
soggetti partecipanti al gruppo IVA. 
  2. La revoca dell'opzione opera nei riguardi di  tutti  i  soggetti
partecipanti al gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al comma 1  e'
presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, la  revoca  ha  effetto  a
decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 1
e' presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, la revoca ha  effetto  a
decorrere dal secondo anno successivo. 
  3. Alle opzioni e alle revoche previste dal presente titolo non  si
applicano le disposizioni del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. 
  4.  L'esercizio  da  parte  di  un  soggetto  dell'opzione  di  cui
all'articolo 70-quater comporta il venir  meno  degli  effetti  delle
opzioni in materia di imposta sul valore  aggiunto  esercitate  dallo
stesso in precedenza, anche se non e' decorso il  periodo  minimo  di
permanenza nel particolare regime prescelto. 
  Art. 70-decies (Esclusione dalla partecipazione al gruppo  IVA).  -
1. L'opzione di cui all'articolo 70-quater, comma 1, da parte  di  un
soggetto, per il quale non sussistono i requisiti di cui all'articolo
70-bis, e' priva di effetti limitatamente a tale soggetto. 
  2.  Ciascun  soggetto  partecipante  a  un  gruppo  IVA  cessa   di
partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi: 
    a) viene  meno  il  vincolo  finanziario  nei  riguardi  di  tale
soggetto; 
    b) e' riconosciuto, ai sensi dell'articolo 70-ter,  comma  5,  il
venir meno del vincolo economico od  organizzativo  nei  riguardi  di
tale soggetto; 
    c) tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell'azienda ai
sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile; 
    d) tale soggetto e' sottoposto a una procedura concorsuale; 
    e) tale soggetto e' posto in liquidazione ordinaria. 
  3. La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data  in
cui si verificano gli eventi previsti nel comma 2, lettere a), c), d)
o e), e ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e le
importazioni annotati a partire da tale data. Nell'ipotesi di cui  al
comma 2,  lettera  b),  la  partecipazione  al  gruppo  IVA  cessa  a
decorrere dall'anno successivo a quello in  cui  e'  riconosciuto  il
venir meno del vincolo. Per l'individuazione della  data  in  cui  si
verifica l'evento, nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) o e)  del
comma 2, si fa riferimento alla data di efficacia  del  provvedimento
che dispone  il  sequestro  giudiziario,  alla  data  della  sentenza
dichiarativa del fallimento, alla data del decreto di  ammissione  al
concordato preventivo, alla data  del  provvedimento  che  ordina  la
liquidazione coatta amministrativa, alla data del decreto che dispone
la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi o alla data di  assunzione  della  delibera  assembleare  della
liquidazione ordinaria. 
  4. Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralita' dei soggetti
partecipanti. In tal caso, l'eccedenza  detraibile  risultante  dalla
dichiarazione del gruppo IVA non chiesta a rimborso e'  computata  in
detrazione  dal  soggetto  partecipante  che  agiva  in  qualita'  di
rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o  nella  propria
dichiarazione annuale. 
  5. La  cessazione  di  cui  ai  commi  2  e  4  e'  comunicata  dal
rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla  data  in  cui  si
sono verificati gli eventi, con la dichiarazione di cui  all'articolo
70-duodecies, comma 5. 
  Art. 70-undecies (Attivita' di controllo). - 1. Per  le  annualita'
di validita' dell'opzione,  l'esercizio  dei  poteri  previsti  dagli
articoli 51 e seguenti nei confronti del gruppo IVA e' demandato alle
strutture,  gia'  esistenti,  individuate  con  il   regolamento   di
amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui  all'articolo  71,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
  2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attivita' di: 
    a) liquidazione prevista dall'articolo 54-bis; 
    b) controllo sostanziale; 
    c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati  in  compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241; 
    d)  gestione  del  contenzioso  relativo  a  tutti  gli  atti  di
competenza delle strutture stesse; 
    e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto. 
  3.  Ai  fini  delle  attivita'  di   controllo,   nell'ipotesi   di
disconoscimento della validita' dell'opzione il recupero dell'imposta
avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito. 
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia
delle attivita' di controllo. 
  Art. 70-duodecies (Disposizioni speciali e di attuazione). - 1.  Le
modalita'  e  i  termini  speciali  di   emissione,   numerazione   e
registrazione delle fatture nonche' di esecuzione delle  liquidazioni
e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati
ai sensi degli articoli 22, secondo comma, 73 e 74 si applicano  alle
operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA. 
  2. Se al gruppo IVA partecipano una o piu' banche, alle  operazioni
riferibili  a  queste  ultime  si  applicano  le   disposizioni   del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 12 febbraio 2004, n. 75. 
  3. Se al gruppo IVA partecipano una o piu'  societa'  assicurative,
alle  operazioni  riferibili  a  queste  ultime   si   applicano   le
disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze  30  maggio
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo,  quarto
e quinto periodo,  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
si applicano anche nei casi in cui una societa' di gestione di  fondi
partecipi a un gruppo IVA. 
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di  cui
al presente titolo nonche' le modalita' e le specifiche tecniche  per
la trasmissione telematica delle stesse. 
  6. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le disposizioni necessarie per  l'attuazione  del  presente
titolo». 
  25. Nella tabella di cui all'allegato B al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, indicante atti, documenti e
registri  esenti  dall'imposta  di  bollo  in  modo  assoluto,   dopo
l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis. Fatture, note, conti,  ricevute,  quietanze  e  simili
documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni
di beni e prestazioni di  servizi  tra  soggetti  partecipanti  a  un
gruppo IVA. La disposizione si  applica  per  le  operazioni  per  le
quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante  a
un gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di cui agli articoli 6
e  15  della  presente  tabella  e  all'articolo  66,  comma  5,  del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427». 
  26. Al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Le  scritture  private  non  autenticate   sono   soggette   a
registrazione  in  caso  d'uso  se  tutte  le  disposizioni  in  esse
contemplate sono  relative  a  operazioni  soggette  all'imposta  sul
valore aggiunto.  Si  considerano  soggette  all'imposta  sul  valore
aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti
a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali  l'imposta
non e' dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di  cui
al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione  del  periodo  precedente
non si applica alle operazioni  esenti  e  imponibili  ai  sensi  dei
numeri  8),  8-bis),  8-ter)  e   27-quinquies)   del   primo   comma
dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle  locazioni
di immobili esenti ai sensi del secondo comma del  medesimo  articolo
10, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di  servizi  tra
soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei
confronti  di  un  soggetto  non  partecipante  al  gruppo  IVA,   si
applicherebbero le suddette disposizioni»; 
    b) all'articolo 40: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per gli atti relativi a  cessioni  di  beni  e  prestazioni  di
servizi  soggetti  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  l'imposta  si
applica in misura fissa.  Si  considerano  soggette  all'imposta  sul
valore aggiunto anche le  cessioni  e  le  prestazioni  tra  soggetti
partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e  le  prestazioni  per  le
quali l'imposta non e' dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633  del  1972.  La  disposizione  del
periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei
numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo  comma  dell'articolo  10
del citato decreto n. 633 del  1972  e  alle  locazioni  di  immobili
esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo  10,  nonche'
alle cessioni di beni e alle  prestazioni  di  servizi  tra  soggetti
partecipanti a  un  gruppo  IVA  per  le  quali,  se  effettuate  nei
confronti  di  un  soggetto  non  partecipante  al  gruppo  IVA,   si
applicherebbero le suddette disposizioni»; 
      2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Sono soggette  all'imposta  proporzionale  di  registro  le
locazioni di immobili  strumentali  di  cui  all'articolo  10,  primo
comma, numero 8), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633,  ancorche'  siano  imponibili  agli  effetti
dell'imposta sul valore aggiunto  ovvero  intervengano  tra  soggetti
partecipanti a un gruppo IVA». 
  27. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Ministro delle finanze», ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»; 
    b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con propri
decreti,  stabilendo  le  relative  modalita',   che   i   versamenti
periodici, compreso quello di cui  all'articolo  6,  comma  2,  della
legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i versamenti dell'imposta dovuta in
base  alla  dichiarazione  annuale  siano  eseguiti  per  l'ammontare
complessivamente dovuto dall'ente o societa' commerciale controllante
e dagli enti o  societa'  commerciali  controllati,  al  netto  delle
eccedenze detraibili;  l'ente  o  societa'  commerciale  controllante
comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio  dell'opzione  per  la
predetta  procedura  di  versamento  con  la  dichiarazione  ai  fini
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  presentata  nell'anno  solare  a
decorrere dal quale intende esercitare l'opzione.  Agli  effetti  dei
versamenti di cui al precedente periodo  non  si  tiene  conto  delle
eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative
al periodo d'imposta precedente, degli enti  e  societa'  diversi  da
quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o  societa'
controllante si e' avvalso della facolta' di cui al  presente  comma.
Alle eccedenze detraibili degli enti e delle  societa'  per  i  quali
trova applicazione la disposizione di cui al  precedente  periodo  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 30. Restano  fermi  gli
altri obblighi e le responsabilita' delle  societa'  controllate.  Si
considera  controllata  la  societa'  le  cui  azioni  o  quote  sono
possedute per  oltre  la  meta'  dall'altra,  almeno  dal  1º  luglio
dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione». 
  28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,
adegua  le  vigenti  disposizioni  ministeriali  alle   modificazioni
introdotte dal comma 27, lettera b). 
  29. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia  delle  entrate,
di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto  legislativo  30  luglio
1999,  n.  300,  puo'  attribuire  alle  medesime   strutture,   gia'
esistenti, di cui al comma 1 dell'articolo  70-undecies  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  introdotto
dal comma 24 del presente articolo, nell'ambito delle risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  i
poteri  previsti  dagli  articoli  31  e  seguenti  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei  confronti
dei soggetti che aderiscono al gruppo IVA. 
  30. Le disposizioni di cui ai commi 27 e 28  si  applicano  dal  1º
gennaio 2017; le altre disposizioni di cui ai commi 24, 25, 26  e  29
si applicano dal 1º gennaio 2018. 
  31.  Per  le  disposizioni  di  cui  al  comma  24   il   Ministero
dell'economia e delle finanze procede alla consultazione del Comitato
consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, ai  sensi  dell'articolo
11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. 
  32. All'articolo 16 del decreto-legge  14  febbraio  2016,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole:  «due  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «cinque anni»; 
    b) al comma 2, la parola: «biennio» e' sostituita dalla seguente:
«quinquennio»; 
    c) al comma 3, le parole:  «31  dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2017». 
  33. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, comma 1, numero  14),  le  parole:  «o  altri
mezzi  di  trasporto  abilitati  ad  eseguire  servizi  di  trasporto
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare» sono soppresse; 
    b) alla tabella  A,  parte  II-bis,  dopo  il  numero  1-bis)  e'
aggiunto il seguente: 
  «1-ter) prestazioni  di  trasporto  urbano  di  persone  effettuate
mediante  mezzi  di  trasporto  abilitati  ad  eseguire  servizi   di
trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare»; 
    c) alla tabella A, parte III, numero 127-novies), dopo la parola:
«escluse» sono inserite le seguenti: «quelle di cui alla  tabella  A,
parte II-bis, numero 1-ter), e». 
  34. La tariffa amministrata per i servizi di  trasporto  marittimo,
lacuale, fluviale e lagunare e' comunque comprensiva dell'imposta sul
valore aggiunto. 
  35. Le disposizioni di cui ai commi  33  e  34  si  applicano  alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2017. 
  36. Dopo il comma 2 dell'articolo 25-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto  dall'articolo
1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «2-bis.  Il  versamento  della  ritenuta  di  cui  al  comma  1  e'
effettuato  dal   condominio   quale   sostituto   d'imposta   quando
l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di  euro  500.
Il condominio e' comunque tenuto all'obbligo di versamento  entro  il
30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non  sia  stato
raggiunto l'importo stabilito al primo periodo. 
  2-ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere
eseguito dai condomini tramite conti correnti  bancari  o  postali  a
loro intestati ovvero secondo altre  modalita'  idonee  a  consentire
all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,
che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
legge  23  agosto  1988,  n.  400.  L'inosservanza   della   presente
disposizione comporta  l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dal
comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471». 
  37. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo  e'  sostituito
dal seguente: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni
di lire sono elevati  rispettivamente  a  euro  25.822,84  e  a  euro
5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di
commercio». 
  38. Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle tasse
automobilistiche,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, la facolta' di pagamento cumulativo ai sensi  dell'articolo
7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' estesa alle aziende
con  flotte  di  auto  e  camion  delle  quali  siano   proprietarie,
usufruttuarie, acquirenti  con  patto  di  riservato  dominio  ovvero
utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria. 
  39. I versamenti  cumulativi  di  cui  al  comma  38  del  presente
articolo e all'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n.  99,  devono
in ogni caso essere eseguiti in  favore  della  regione  o  provincia
autonoma  competente  in  relazione  rispettivamente  al   luogo   di
immatricolazione del veicolo o, in caso di locazione finanziaria,  al
luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo medesimo. 
  40. Per l'anno 2017, la  misura  del  canone  di  abbonamento  alla
televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880,  e'  pari
complessivamente all'importo di euro 90. 
  41. All'articolo 3, numero 1), della legge 17 luglio 1942, n.  907,
dopo le parole: «La concessione» sono inserite  le  seguenti:  «,  ad
eccezione  di   quella   relativa   all'estrazione   del   sale   dai
giacimenti,». 
  42. All'articolo 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 26, le parole:  «per  l'anno  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»; 
    b) al comma 28, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per
l'anno 2017, i comuni che  hanno  deliberato  ai  sensi  del  periodo
precedente possono continuare a mantenere con espressa  deliberazione
del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per  l'anno
2016». 
  43. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2014,  n.
50, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2017». 
  44. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali  e  agrari
non  concorrono  alla  formazione  della  base  imponibile  ai   fini
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  dei  coltivatori
diretti  e  degli  imprenditori   agricoli   professionali   di   cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti
nella previdenza agricola. 
  45. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  da  adottare  entro  il  31  gennaio   2017,   ai   sensi
dell'articolo  34,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali  di  compensazione
applicabili agli animali  vivi  delle  specie  bovina  e  suina  sono
innalzate, per l'anno 2017, rispettivamente in misura  non  superiore
al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione  delle  disposizioni
di cui al precedente  periodo  non  puo'  comportare  minori  entrate
superiori a 20 milioni di euro. 
  46. Il comma 3 dell'articolo 66 della legge 27  dicembre  2002,  n.
289, e'  abrogato.  Le  risorse  residue  disponibili  del  Fondo  di
investimento  nel  capitale  di  rischio  previsto  dal  decreto  del
Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182,
per gli interventi di cui al citato comma 3  dell'articolo  66  della
legge n. 289 del 2002, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, sono versate dall'ISMEA all'entrata  del
bilancio dello Stato, nel limite di 9  milioni  di  euro  per  l'anno
2017. 
  47. All'articolo 10, comma 4,  del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  e  delle
disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601». 
  48. A decorrere dal 1º gennaio  2017  l'aliquota  di  accisa  sulla
birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata  in  euro  3,02
per ettolitro e per grado-Plato. 
  49. All'articolo 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 65, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87,» sono inserite le seguenti: «escluse le societa'
di gestione dei fondi comuni d'investimento di  cui  al  testo  unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»; 
    b) il comma 67 e' sostituito dal seguente: 
  «67. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
"Gli interessi passivi sostenuti dalle  imprese  di  assicurazione  e
dalle societa' capogruppo di gruppi assicurativi e dalle societa'  di
gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al testo unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  sono  deducibili  nel
limite del 96 per cento del loro ammontare"». 
  50. All'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere  dal  periodo
di imposta in corso alla data  del  1º  gennaio  2017,  l'importo  e'
elevato a 400.000 euro». 
  51. Dopo l'articolo 111 del testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1º  settembre
1993, n. 385, e' inserito il seguente: 
  «Art. 111-bis (Finanza etica e sostenibile). -  1.  Sono  operatori
bancari di finanza etica e sostenibile le banche  che  conformano  la
propria attivita' ai seguenti principi: 
    a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche  secondo
standard  di  rating  etico  internazionalmente   riconosciuti,   con
particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale; 
    b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente,  anche  via  web,
dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto  delle
vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali; 
    c) devolvono almeno il 20 per cento del  proprio  portafoglio  di
crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con
personalita' giuridica, come definite dalla normativa vigente; 
    d) non distribuiscono profitti e  li  reinvestono  nella  propria
attivita'; 
    e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a
forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da  un
azionariato diffuso; 
    f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo  la
differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della  banca,
il cui rapporto comunque non puo' superare il valore di 5. 
  2.  Non  concorre  a  formare  il  reddito  imponibile   ai   sensi
dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari
al 75 per cento delle  somme  destinate  a  incremento  del  capitale
proprio. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca
d'Italia, stabilisce, con proprio decreto,  le  norme  di  attuazione
delle disposizioni del presente articolo,  dalle  quali  non  possono
derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1  milione
di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017. 
  4. L'agevolazione di cui al presente articolo e'  riconosciuta  nel
rispetto dei limiti di cui al regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis"». 
  52. Il termine per la concessione dei finanziamenti per  l'acquisto
di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e
medie imprese di cui all'articolo 2, comma 2,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31 dicembre 2018. 
  53. Per fare fronte agli  oneri  derivanti  dalla  concessione  dei
contributi previsti dall'articolo 2, comma 4,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, e dai commi da 52 a 57 del presente articolo,  e'
autorizzata la spesa di 28 milioni di euro per  l'anno  2017,  di  84
milioni di euro per l'anno 2018, di 112 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l'anno 2022  e
di 28 milioni di euro per l'anno 2023. 
  54. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 53
e' riservata alla concessione dei contributi di cui al comma  56.  Le
risorse che, alla data del 30 giugno 2018, non  risultano  utilizzate
per la predetta riserva rientrano nella disponibilita' della misura. 
  55. Al fine di  favorire  la  transizione  del  sistema  produttivo
nazionale  verso  la   manifattura   digitale   e   di   incrementare
l'innovazione  e  l'efficienza  del  sistema  imprenditoriale,  anche
tramite l'innovazione di processo o di prodotto, le imprese di micro,
piccola e media dimensione possono accedere  ai  finanziamenti  e  ai
contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
per l'acquisto  di  macchinari,  impianti  e  attrezzature  nuovi  di
fabbrica aventi come finalita' la realizzazione  di  investimenti  in
tecnologie, compresi gli investimenti in big data,  cloud  computing,
banda ultralarga, cybersecurity, robotica  avanzata  e  meccatronica,
realta' aumentata, manifattura  4D,  Radio  frequency  identification
(RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 
  56.  A  fronte  della  realizzazione  di  investimenti  aventi   le
finalita' di cui al comma 55 del presente articolo, il contributo  di
cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  e'
concesso secondo le modalita' di  cui  alle  disposizioni  attuative,
adottate ai sensi del  medesimo  articolo  2,  comma  5,  del  citato
decreto-legge n. 69 del 2013, con una maggiorazione pari  al  30  per
cento della misura massima ivi stabilita, fermo restando il  rispetto
delle  intensita'  massime  di   aiuto   previste   dalla   normativa
dell'Unione europea applicabile in materia di aiuti di Stato. 
  57. L'importo massimo dei  finanziamenti  di  cui  all'articolo  2,
comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  puo'  essere
incrementato, in funzione delle richieste di finanziamento  a  valere
sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti Spa e,  comunque,  fino  a  un  massimo  di
ulteriori 7 miliardi di euro. 
  58. Per il potenziamento delle azioni di  promozione  all'estero  e
l'internazionalizzazione delle imprese  italiane,  l'importo  di  cui
all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, e' incrementato di 1 milione di euro per  l'anno  2017.
Il  Ministro  dello  sviluppo  economico  presenta  alle  Camere  una
relazione  annuale  nella  quale  rende  conto  in   modo   analitico
dell'utilizzazione di tali somme. 
  59. Ai soggetti di cui all'articolo 1,  comma  1,  della  legge  25
giugno 2003, n. 155, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della
legge 19 agosto 2016, n. 166, che  acquistano  in  Italia,  anche  in
locazione   finanziaria,   beni   mobili    strumentali    utilizzati
direttamente ed esclusivamente per le finalita' di cui alla  medesima
legge n. 155 del 2003, e' riconosciuto un contributo fino al  15  per
cento del prezzo di acquisto, per un massimo di 3.500 euro annui, nel
limite delle risorse di cui al comma 63 del presente articolo per gli
anni 2017 e 2018. 
  60.  Il  contributo   e'   corrisposto   dal   venditore   mediante
compensazione con il prezzo di acquisto. 
  61. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili  di  cui
al comma 59  rimborsano  al  venditore  l'importo  del  contributo  e
recuperano tale importo quale credito  d'imposta  per  il  versamento
delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate
in qualita' di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro  dipendente,
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul
reddito delle societa' e dell'imposta  sul  valore  aggiunto  dovute,
anche in acconto, per l'esercizio in cui e' effettuato l'acquisto. 
  62. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in  cui
e' stata emessa la fattura di  vendita,  le  imprese  costruttrici  o
importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto
di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore. 
  63. Per provvedere all'erogazione del  credito  d'imposta  previsto
dai commi da 59 a 64 e' autorizzata la spesa di 10  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2017 e 2018. 
  64. Con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite  le  modalita'  per  la
preventiva autorizzazione all'erogazione dei contributi previsti e le
condizioni per la  loro  fruizione.  Con  il  medesimo  decreto  sono
definite modalita' di monitoraggio e di controllo  per  garantire  il
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 63. 
  65. All'articolo 4, comma  10-bis,  del  decreto-legge  24  gennaio
2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 33, le parole: «dall'articolo 24» sono sostituite dalle  seguenti:
«dagli articoli 24 e 25». 
  66. All'articolo 29 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  A  decorrere  dall'anno   2017,   l'investimento   massimo
detraibile di cui al comma 3 e' aumentato a euro 1.000.000»; 
    b) ai commi 3 e 5, le parole: «due anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «tre anni»; 
    c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui ai commi  1,
4 e 7 sono aumentate al 30 per cento»; 
    d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e
7-bis, si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016». 
  67. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 66, lettere a) e
c), del presente articolo, e'  subordinata,  ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta  a  cura  del
Ministero dello sviluppo economico. 
  68. All'articolo  4  del  decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9, le parole da: «che operano»  fino  alla  fine  del
comma sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle  condizioni
e dei  limiti  previsti  dagli  Orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato
destinati a promuovere gli  investimenti  per  il  finanziamento  del
rischio, di cui alla comunicazione 2014/C  19/04  della  Commissione,
del 22 gennaio 2014»; 
    b) il comma 9-bis e' abrogato; 
    c) al comma 12, le parole: «dai commi 9 e 9-bis» sono  sostituite
dalle seguenti: «dal comma 9»; 
    d) al comma 12-bis, le parole da: «e i requisiti» fino alla  fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 9»; 
    e) al comma 12-ter, le  parole:  «comma  9-bis»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 9». 
  69. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «L'atto  costitutivo
della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma
10-bis, del decreto-legge 24 gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,  nonche'  di  quella
costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella
citata sezione speciale di cui all'articolo 25, comma  8,  e'  esente
dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria». 
  70. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5-novies dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  «5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le PMI"  si
intende una piattaforma on line che abbia come finalita' esclusiva la
facilitazione della raccolta di capitale di rischio  da  parte  delle
PMI come  definite  dalla  disciplina  dell'Unione  europea  e  degli
organismi di investimento collettivo del risparmio o  altre  societa'
che investono prevalentemente in PMI»; 
    b)  all'articolo  50-quinquies,  le  parole:  «per  le   start-up
innovative,  per  le  PMI  innovative»   sono   sostituite,   ovunque
ricorrono, dalle seguenti: «per le  PMI»,  le  parole:  «in  start-up
innovative e in PMI innovative» sono sostituite,  ovunque  ricorrono,
dalle seguenti: «in PMI» e, alla rubrica, le  parole:  «per  start-up
innovative e PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «per  le
PMI»; 
    c) alla rubrica del capo III-quater del titolo  III  della  parte
II, le parole: «per le start-up innovative e le PMI innovative»  sono
sostituite dalle seguenti: «per le PMI». 
  71. Per il finanziamento delle iniziative di cui al titolo I,  capo
0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' autorizzata la
spesa di 47,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di  47,5  milioni  di
euro per l'anno 2018. Le predette risorse sono iscritte  nello  stato
di previsione del  Ministero  dello  sviluppo  economico  per  essere
successivamente  accreditate  su  un  conto  corrente   infruttifero,
intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo  d'impresa  Spa-INVITALIA,  aperto  presso  la  tesoreria
centrale dello Stato e dedicato al citato  titolo  I,  capo  0I,  del
decreto legislativo n. 185 del  2000.  Sul  medesimo  conto  corrente
sono, altresi', accreditate le  disponibilita'  finanziarie  presenti
nel fondo rotativo depositato sul  conto  corrente  di  tesoreria  n.
22048, istituito ai sensi dell'articolo 4 del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  30  novembre  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio  2005,  nella  misura  di  un
terzo delle risorse complessive, nonche' i rientri dei  finanziamenti
erogati dalla citata Agenzia ai sensi delle disposizioni del titolo I
del citato decreto legislativo n. 185 del 2000. 
  72. La dotazione del Fondo per  la  crescita  sostenibile,  di  cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'
incrementata di 47,5 milioni di  euro  per  l'anno  2017  e  di  47,5
milioni di euro per l'anno  2018,  da  destinare  all'erogazione  dei
finanziamenti agevolati per gli interventi  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, per il sostegno  alla
nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative. 
  73. Il Ministero dello sviluppo  economico  e  le  regioni  possono
destinare, nell'anno 2017, alle misure  di  cui  ai  commi  71  e  72
risorse  a  valere  sul  programma  operativo  nazionale  imprese   e
competitivita', sui programmi operativi regionali  e  sulla  connessa
programmazione nazionale 2014-2020, fino a complessivi 120 milioni di
euro, di cui 70 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 71
e 50 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 72.  Al  fine
di coordinare e ottimizzare la predetta destinazione di  risorse,  il
Ministero dello sviluppo economico promuove specifici accordi con  le
regioni. 
  74.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'  del  sostegno   alla
promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente crescita
dei livelli di occupazione, di cui  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  4  dicembre  2014,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n.  2  del  3  gennaio  2015,  al  Fondo  per  la  crescita
sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, sono assegnati 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni  di
euro per  l'anno  2018,  destinati  all'erogazione  di  finanziamenti
agevolati a societa' cooperative costituite da lavoratori di  aziende
in crisi, di cooperative sociali  e  di  cooperative  che  gestiscono
aziende  confiscate  alla  criminalita'  organizzata,  nonche'   allo
sviluppo e al consolidamento di societa'  cooperative  ubicate  nelle
regioni del Mezzogiorno. 
  75. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari  di  intervento  e
favorire la capitalizzazione dell'impresa  da  parte  di  lavoratori,
all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Con le risorse apportate ai sensi  del  comma  2,  le  societa'
finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee  di  minoranza
nelle cooperative, anche in piu' soluzioni, con priorita' per  quelle
costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere
alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni  finanziarie  in
conformita' alla disciplina dell'Unione europea in  materia,  per  la
realizzazione di progetti di impresa»; 
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Le societa' finanziarie possono,  altresi',  sottoscrivere,
anche successivamente all'assunzione delle  partecipazioni,  prestiti
subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui
all'articolo 2526 del codice civile, nonche'  svolgere  attivita'  di
servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici.  In
deroga a quanto previsto dall'articolo 2522  del  codice  civile,  le
societa' finanziarie possono intervenire nelle  societa'  cooperative
costituite da meno di nove soci». 
  76. Per  le  societa'  fra  le  quali  intercorre  un  rapporto  di
partecipazione che  preveda  una  percentuale  del  diritto  di  voto
esercitabile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli  utili
non inferiore al 20 per cento e' ammessa la possibilita' di cedere le
perdite fiscali di cui all'articolo 84 del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  con  le  stesse  modalita'  previste  per  la
cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 43-bis del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  a
condizione che le azioni della societa' cessionaria, o della societa'
che controlla direttamente o indirettamente la societa'  cessionaria,
siano  negoziate  in  un  mercato  regolamentato  o  in  un   sistema
multilaterale di negoziazione di uno degli Stati  membri  dell'Unione
europea e degli Stati aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico
europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri
un effettivo scambio di informazioni e che la  societa'  cedente  non
svolga in via prevalente  attivita'  immobiliare.  La  cessione  deve
riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali. 
  77. Le perdite fiscali trasferibili sono solo quelle realizzate nei
primi  tre  esercizi  della  societa'  cedente,  subordinatamente  al
verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni: 
    a) sussistenza di identita' dell'esercizio sociale della societa'
cedente e della societa' cessionaria; 
    b) sussistenza del requisito partecipativo del 20  per  cento  al
termine del periodo d'imposta relativamente al quale le  societa'  si
avvalgono della possibilita' di cui al comma 76; 
    c)  perfezionamento  della   cessione   entro   il   termine   di
presentazione della dichiarazione dei redditi. 
  78. Le perdite di cui al comma 76 relative a un  periodo  d'imposta
sono computate dalla societa' cessionaria in diminuzione del  reddito
complessivo dello stesso periodo d'imposta e, per la differenza,  nei
successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi
e per l'intero importo che trova capienza nel reddito  imponibile  di
ciascuno di essi a condizione che le suddette perdite si  riferiscano
a una nuova attivita' produttiva ai sensi dell'articolo 84, comma  2,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  79. La societa' cessionaria e' obbligata a remunerare  la  societa'
cedente del vantaggio fiscale ricevuto, determinato,  in  ogni  caso,
mediante  applicazione,  all'ammontare   delle   perdite   acquisite,
dell'aliquota  dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'   di   cui
all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
relativa al periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite
dalla societa' cedente,  entro  trenta  giorni  dal  termine  per  il
versamento del saldo relativo  allo  stesso  periodo  d'imposta.  Non
concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto escluse,
le somme percepite o versate tra le societa' di cui al comma  76  del
presente articolo in contropartita dei vantaggi  fiscali  ricevuti  o
attribuiti. 
  80. La societa' cedente non puo' optare per i regimi  di  cui  agli
articoli 115, 117 e 130 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, in relazione ai periodi d'imposta nei  quali  ha  conseguito  le
perdite fiscali cedute ai sensi dei commi da 76  a  79  del  presente
articolo. 
  81. L'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 182-ter (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). -
1. Con il piano di cui all'articolo 160 il  debitore,  esclusivamente
mediante proposta presentata ai sensi  del  presente  articolo,  puo'
proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato,  dei  tributi  e
dei relativi accessori amministrati dalle  agenzie  fiscali,  nonche'
dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se  il  piano  ne
prevede  la  soddisfazione  in  misura   non   inferiore   a   quella
realizzabile,  in  ragione  della  collocazione  preferenziale,   sul
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti sui  quali  sussiste  la  causa  di
prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se  il
credito tributario o contributivo  e'  assistito  da  privilegio,  la
percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono
essere inferiori o meno vantaggiosi  rispetto  a  quelli  offerti  ai
creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a  quelli  che
hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli
delle  agenzie  e  degli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza  e
assistenza obbligatorie; se il credito tributario o  contributivo  ha
natura chirografaria, il trattamento non  puo'  essere  differenziato
rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso
di suddivisione  in  classi,  dei  creditori  rispetto  ai  quali  e'
previsto un trattamento piu' favorevole. Nel caso in cui sia proposto
il  pagamento  parziale  di  un  credito  tributario  o  contributivo
privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere
inserita in un'apposita classe. 
  2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale,
copia della domanda e della relativa documentazione,  contestualmente
al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente
agente  della  riscossione  e  all'ufficio  competente   sulla   base
dell'ultimo domicilio fiscale del  debitore,  unitamente  alla  copia
delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei
controlli automatici nonche' delle dichiarazioni integrative relative
al periodo fino alla data di presentazione  della  domanda.  L'agente
della  riscossione,  non  oltre  trenta  giorni  dalla   data   della
presentazione,  deve  trasmettere  al  debitore  una   certificazione
attestante l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto  o  sospeso.
L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei
tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica  dei  relativi
avvisi di irregolarita', unitamente a una  certificazione  attestante
l'entita' del debito derivante da atti di accertamento, ancorche' non
definitivi, per la parte non iscritta  a  ruolo,  nonche'  dai  ruoli
vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione.  Dopo
l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di
irregolarita'  e  delle  certificazioni  deve  essere  trasmessa   al
commissario giudiziale per gli adempimenti  previsti  dagli  articoli
171, primo comma, e 172. In particolare, per i  tributi  amministrati
dall'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,  l'ufficio  competente  a
ricevere copia della domanda con la relativa documentazione  prevista
al primo periodo, nonche' a rilasciare la certificazione  di  cui  al
terzo periodo, si identifica  con  l'ufficio  che  ha  notificato  al
debitore gli atti di accertamento. 
  3. Relativamente al credito tributario complessivo, il  voto  sulla
proposta  concordataria  e'  espresso  dall'ufficio,  previo   parere
conforme della competente direzione regionale, in  sede  di  adunanza
dei creditori, ovvero nei modi  previsti  dall'articolo  178,  quarto
comma. 
  4. Il voto e' espresso dall'agente della riscossione  limitatamente
agli  oneri  di  riscossione  di  cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
  5. Il debitore puo' effettuare la proposta di cui al comma 1  anche
nell'ambito  delle   trattative   che   precedono   la   stipulazione
dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. In tali
casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-bis,  primo  comma,
relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla  convenienza
del trattamento  proposto  rispetto  alle  alternative  concretamente
praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica  valutazione
da  parte  del  tribunale.  La  proposta  di   transazione   fiscale,
unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, e' depositata
presso gli uffici indicati al comma 2  del  presente  articolo.  Alla
proposta  di   transazione   deve   altresi'   essere   allegata   la
dichiarazione  sostitutiva,  resa  dal  debitore  o  dal  suo  legale
rappresentante ai  sensi  dell'articolo  47  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445,  che  la  documentazione  di  cui  al  periodo
precedente  rappresenta  fedelmente  e  integralmente  la  situazione
dell'impresa,  con  particolare  riguardo  alle  poste   attive   del
patrimonio. L'adesione alla proposta e' espressa, su parere  conforme
della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto
negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto e' sottoscritto
anche dall'agente della riscossione in ordine  al  trattamento  degli
oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo
13  aprile  1999,  n.  112.  L'assenso  cosi'  espresso  equivale   a
sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. 
  6. La transazione  fiscale  conclusa  nell'ambito  dell'accordo  di
ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' risolta di diritto se
il debitore non esegue  integralmente,  entro  novanta  giorni  dalle
scadenze previste, i pagamenti dovuti alle  Agenzie  fiscali  e  agli
enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie». 
  82.  Per   le   proprie   finalita',   l'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  previa
adozione di un apposito  regolamento  di  disciplina,  da  sottoporre
all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' sottoscrivere quote
di  fondi  comuni   di   investimento   di   tipo   chiuso   dedicati
all'attivazione di start-up innovative, di cui  al  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, ovvero costituire e partecipare a start-up  di
tipo  societario  finalizzate   all'utilizzazione   industriale   dei
risultati della ricerca,  anche  con  soggetti  pubblici  e  privati,
italiani  e   stranieri,   operanti   nei   settori   funzionali   al
raggiungimento  del  proprio  scopo,  aventi  quale  oggetto  sociale
esclusivo  o   prevalente   lo   sviluppo,   la   produzione   e   la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di  alto  valore
tecnologico, anche rivolte alla realizzazione di progetti in  settori
tecnologici altamente strategici, previa autorizzazione del Ministero
del lavoro e delle  politiche  sociali,  d'intesa  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  83. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 82,  l'INAIL
opera nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  84.  Al  fine  di  favorire  l'efficiente  utilizzo  delle  risorse
previste dal comma 3 dell'articolo  33  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, le  percentuali  destinate  alla  sottoscrizione  delle
quote dei fondi di cui al comma 82 del presente articolo e di  quelli
di cui ai commi 8-ter  e  8-quater  del  citato  articolo  33,  fermo
restando il complessivo limite  del  40  per  cento,  possono  essere
rimodulate, tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei  diversi
fondi, su proposta della  societa'  di  gestione  del  risparmio  ivi
prevista. 
  85. L'INAIL, nell'ambito degli  investimenti  immobiliari  previsti
dal piano di impiego dei fondi disponibili  di  cui  all'articolo  65
della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina 100 milioni di  euro  per
la  realizzazione  di  nuove  strutture   scolastiche.   Le   regioni
dichiarano la propria disponibilita' ad aderire all'operazione per la
costruzione di nuove  strutture  scolastiche,  facendosi  carico  del
canone di locazione, comunicandola formalmente  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e
impulso   nell'attuazione   di   interventi    di    riqualificazione
dell'edilizia scolastica, entro il termine perentorio del 20  gennaio
2017, secondo modalita' individuate e pubblicate  nel  sito  internet
istituzionale  della   medesima   Struttura.   Successivamente   alla
ricezione delle dichiarazioni di disponibilita'  delle  regioni,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate  le  regioni  ammesse
alla ripartizione, sono  assegnate  le  risorse  disponibili  e  sono
stabiliti i criteri di selezione dei progetti. 
  86. All'articolo 1, comma 312, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, dopo le parole: «legge 26 luglio 1975, n. 354,» sono inserite le
seguenti: «dei soggetti impegnati in lavori di pubblica  utilita'  ai
sensi dell'articolo 186, comma  9-bis,  e  dell'articolo  187,  comma
8-bis, del codice della strada, di  cui  al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del  testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
309, e dell'articolo 168-bis del codice penale». 
  87. Per le finalita' di cui al comma 86 del presente  articolo,  il
Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e' integrato di euro 3 milioni per l'anno 2017. 
  88.  Gli  enti  di  previdenza  obbligatoria  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5  per  cento
dell'attivo patrimoniale  risultante  dal  rendiconto  dell'esercizio
precedente, agli investimenti qualificati indicati al  comma  89  del
presente articolo. 
  89. Le somme indicate al comma 88 devono essere investite in: 
    a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato
ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea  o  in  Stati  aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione
nel territorio medesimo; 
    b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo  del
risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  o  in  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo
Spazio  economico  europeo,  che  investono   prevalentemente   negli
strumenti finanziari di cui alla lettera a). 
  90.  I  redditi,  diversi  da  quelli  relativi  a   partecipazioni
qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera  c),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,   n.   917,   generati   dagli
investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente  articolo,
sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito. 
  91. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai
sensi del comma 88 devono essere detenuti per almeno cinque anni.  In
caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto  di  investimento
agevolato prima dei cinque anni, i redditi realizzati  attraverso  la
cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento
sono soggetti a imposizione secondo le regole  ordinarie,  unitamente
agli  interessi,  senza  applicazione  di  sanzioni,  e  il  relativo
versamento deve essere effettuato dai soggetti di  cui  al  comma  88
entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso
di rimborso o di scadenza dei titoli oggetto  di  investimento  prima
dei cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite  negli
strumenti finanziari di cui al comma 89 entro novanta giorni. 
  92.  Le  forme  di  previdenza  complementare  di  cui  al  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al
5  per  cento  dell'attivo  patrimoniale  risultante  dal  rendiconto
dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati  al
comma 89 del presente articolo. 
  93. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai
sensi del comma 92 devono essere detenuti per almeno cinque anni. 
  94.  I  redditi,  diversi  da  quelli  relativi  a   partecipazioni
qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera  c),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   derivanti   dagli
investimenti di cui al comma 92 del presente articolo sono esenti  ai
fini  dell'imposta  sul  reddito  e  pertanto  non  concorrono   alla
formazione della base imponibile dell'imposta prevista  dall'articolo
17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252.  Ai  fini  della
formazione delle prestazioni pensionistiche erogate  dalle  forme  di
previdenza complementare i redditi derivanti  dagli  investimenti  di
cui  al  comma  92  del  presente  articolo  incrementano  la   parte
corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta.  In  caso  di
cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei
cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che
non hanno concorso alla formazione della predetta base imponibile  ai
sensi del primo periodo durante il periodo  minimo  di  investimento,
sono soggetti a imposta sostitutiva delle  imposte  sui  redditi  con
aliquota pari a quella di cui  al  citato  articolo  17  del  decreto
legislativo n. 252 del 2005, senza applicazione  di  sanzioni,  e  il
relativo  versamento,  unitamente   agli   interessi,   deve   essere
effettuato dai soggetti di cui al comma 8 del  medesimo  articolo  17
entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso
di rimborso o di  scadenza  degli  strumenti  finanziari  oggetto  di
investimento prima del quinquennio, il controvalore  conseguito  deve
essere reinvestito negli strumenti finanziari di cui al comma 89  del
presente articolo entro novanta giorni dal rimborso. 
  95. La ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  l'imposta  sostitutiva
di cui all'articolo 27-ter del medesimo decreto non si applicano agli
utili corrisposti ai soggetti indicati al secondo periodo del comma 3
del citato articolo 27 derivanti dagli  investimenti  qualificati  di
cui al comma 89 del presente articolo fino al 5 per cento dell'attivo
patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente  nel
rispetto della condizione di cui al comma 93 del  presente  articolo.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo,
il soggetto non residente beneficiario  effettivo  degli  utili  deve
produrre   una   dichiarazione   dalla   quale   risultino   i   dati
identificativi del soggetto medesimo e la  sussistenza  di  tutte  le
condizioni alle quali e' subordinata l'agevolazione di cui  ai  commi
da 88 a 114 del presente articolo, nonche' l'impegno a  detenere  gli
strumenti finanziari oggetto  dell'investimento  qualificato  per  il
periodo di tempo richiesto dalla  legge.  Il  predetto  soggetto  non
residente deve fornire, altresi', copia dei prospetti  contabili  che
consentano di verificare l'osservanza delle  predette  condizioni.  I
soggetti indicati agli articoli 27 e 27-ter del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che  corrispondono  utili
ai soggetti non residenti di cui al medesimo articolo  27,  comma  3,
secondo   periodo,   sono   obbligati   a   comunicare    annualmente
all'amministrazione  finanziaria  i  dati  relativi  alle  operazioni
compiute nell'anno precedente. 
  96. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi da
91 a 94 sono abrogati. 
  97. All'articolo 2, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  giugno
1994, n. 509, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dei
provvedimenti  di  cui   ai   periodi   precedenti   la   Commissione
parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori di  forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai  Ministeri
vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui  e'
venuta  a  conoscenza  nell'esercizio  delle  proprie   funzioni   di
controllo dei bilanci di tali enti ai sensi  dell'articolo  56  della
legge 9 marzo 1989, n. 88». 
  98. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: «per ogni frazione inferiore a
mille» sono  inserite  le  seguenti:  «e  nel  massimo  di  cinquanta
unita'». 
  99. All'articolo 17 del decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.
252, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
  «9-bis. Le operazioni di costituzione, trasformazione,  scorporo  e
concentrazione tra fondi  pensione  sono  soggette  alle  imposte  di
registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200  euro  per
ciascuna di esse». 
  100. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale  di  cui
all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate e  i  redditi
diversi di cui all'articolo 67,  comma  1,  lettere  c-bis),  c-ter),
c-quater) e c-quinquies), del medesimo testo unico, conseguiti, al di
fuori dell'esercizio  di  impresa  commerciale,  da  persone  fisiche
residenti nel territorio dello Stato,  derivanti  dagli  investimenti
nei piani di risparmio a lungo termine, con  l'esclusione  di  quelli
che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile. Ai
fini del presente comma e  dei  commi  da  101  a  113  del  presente
articolo si considerano qualificati le partecipazioni e i  diritti  o
titoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato
testo unico, tenendo conto anche delle percentuali di  partecipazione
o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica  di
cui al comma 5 dell'articolo 5  del  medesimo  testo  unico  e  delle
societa' o enti da loro direttamente o indirettamente controllati  ai
sensi dei numeri 1) e 2)  del  primo  comma  dell'articolo  2359  del
codice civile. 
  101. Il piano di risparmio a lungo termine si  costituisce  con  la
destinazione di somme o valori  per  un  importo  non  superiore,  in
ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non
superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati  indicati  al
comma 90 del presente articolo, attraverso l'apertura di un  rapporto
di custodia o amministrazione o di gestione  di  portafogli  o  altro
stabile rapporto con esercizio dell'opzione  per  l'applicazione  del
regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6  del  decreto
legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  o  di  un  contratto   di
assicurazione  sulla  vita  o  di  capitalizzazione,  avvalendosi  di
intermediari abilitati o imprese di assicurazione  residenti,  ovvero
non residenti operanti nel territorio  dello  Stato  tramite  stabile
organizzazione o in regime  di  libera  prestazione  di  servizi  con
nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra  i  predetti
soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli  stessi  termini  e
con le stesse modalita' previsti per i suindicati soggetti residenti.
Il conferimento  di  valori  nel  piano  di  risparmio  si  considera
cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo
le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n.  461
del 1997. 
  102. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno  i  due
terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati  nel  piano  di
risparmio a lungo termine devono essere investiti per  almeno  il  70
per cento del valore complessivo in strumenti finanziari,  anche  non
negoziati nei mercati regolamentati o nei  sistemi  multilaterali  di
negoziazione, emessi o stipulati con imprese che  svolgono  attivita'
diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio  dello  Stato
ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea  o  in  Stati  aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni
nel territorio medesimo; la predetta quota  del  70  per  cento  deve
essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in
strumenti  finanziari  di  imprese   diverse   da   quelle   inserite
nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti  di
altri mercati regolamentati. Ai fini dei  commi  da  100  a  113  del
presente articolo si presume, senza possibilita' di prova  contraria,
impresa che svolge attivita' immobiliare quella il cui patrimonio  e'
prevalentemente costituito da beni immobili diversi  da  quelli  alla
cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attivita'
di impresa, dagli impianti e dai fabbricati  utilizzati  direttamente
nell'esercizio di impresa.  Si  considerano  direttamente  utilizzati
nell'esercizio  di  impresa  gli  immobili  concessi   in   locazione
finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attivita' agricola. 
  103. Le somme o i valori destinati nel  piano  non  possono  essere
investiti per una quota superiore al  10  per  cento  del  totale  in
strumenti finanziari di uno  stesso  emittente  o  stipulati  con  la
stessa controparte o con  altra  societa'  appartenente  al  medesimo
gruppo dell'emittente o della  controparte  o  in  depositi  e  conti
correnti. 
  104. Sono considerati investimenti qualificati  anche  le  quote  o
azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo   del   risparmio
residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo  73  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  o  in  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo
Spazio economico europeo, che investono per almeno il  70  per  cento
dell'attivo  in  strumenti  finanziari  indicati  al  comma  102  del
presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103. 
  105. Le somme o valori  destinati  nel  piano  non  possono  essere
investiti in strumenti finanziari emessi  o  stipulati  con  soggetti
residenti in Stati o territori diversi da quelli  che  consentono  un
adeguato scambio di informazioni. 
  106. Gli strumenti finanziari in cui e' investito il  piano  devono
essere detenuti per almeno cinque anni. In  caso  di  cessione  degli
strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i
redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti  durante
il  periodo  minimo  di  investimento  del  piano  sono  soggetti   a
imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente  agli  interessi,
senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve  essere
effettuato dai soggetti di cui al comma 101 entro il  giorno  16  del
secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 101
recuperano le imposte dovute attraverso  adeguati  disinvestimenti  o
chiedendone la provvista al  titolare.  In  caso  di  rimborso  degli
strumenti finanziari oggetto di investimento prima  del  quinquennio,
il controvalore  conseguito  deve  essere  reinvestito  in  strumenti
finanziari indicati ai commi  102  e  104  entro  trenta  giorni  dal
rimborso. 
  107. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 102, 103 e 104
comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai  redditi
degli strumenti finanziari detenuti  nel  piano  stesso,  diversi  da
quelli investiti nel  medesimo  piano  nel  rispetto  delle  suddette
condizioni per il periodo di tempo indicato al comma 106, e l'obbligo
di corrispondere le imposte non pagate,  unitamente  agli  interessi,
senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto al comma 106. 
  108. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive  eventualmente
applicate e non dovute fanno sorgere in capo al titolare del piano il
diritto a ricevere una somma corrispondente. I  soggetti  di  cui  al
comma 101 presso  i  quali  e'  costituito  il  piano  provvedono  al
pagamento della  predetta  somma,  computandola  in  diminuzione  dal
versamento  delle  ritenute  e  delle  imposte  dovute  dai  medesimi
soggetti. Ai fini del predetto computo non si applicano i  limiti  di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  109.  Le  minusvalenze,  le  perdite  e  i  differenziali  negativi
realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero  rimborso  degli
strumenti finanziari nei quali e' investito il piano sono  deducibili
dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle
successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo  piano
e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi 106 e 107  nello  stesso
periodo d'imposta e nei successivi  ma  non  oltre  il  quarto.  Alla
chiusura del piano le minusvalenze, perdite o differenziali  negativi
possono essere portati in  deduzione  non  oltre  il  quarto  periodo
d'imposta  successivo  a  quello  del  realizzo  dalle   plusvalenze,
proventi e differenziali positivi  realizzati  nell'ambito  di  altro
rapporto con esercizio dell'opzione  ai  sensi  dell'articolo  6  del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestato  allo  stesso
titolare del piano, ovvero portati in deduzione ai sensi del comma  5
dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  110. In caso di strumenti  finanziari  appartenenti  alla  medesima
categoria  omogenea,  si  considerano  ceduti  per  primi  i   titoli
acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato
dell'anno di acquisto. 
  111. Il trasferimento  del  piano  di  risparmio  a  lungo  termine
dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione presso il quale e'
stato costituito ad altro soggetto di cui al comma 101 non rileva  ai
fini del computo  dei  cinque  anni  di  detenzione  degli  strumenti
finanziari. 
  112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100  non  puo'  essere
titolare di piu' di un piano di risparmio a lungo termine  e  ciascun
piano di risparmio  a  lungo  termine  non  puo'  avere  piu'  di  un
titolare. L'intermediario o  l'impresa  di  assicurazione  presso  il
quale e' costituito il piano di risparmio a lungo  termine,  all'atto
dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione  con  la
quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano  di
risparmio a lungo termine. 
  113. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso  il  quale
e' costituito il piano di risparmio a lungo  termine  tiene  separata
evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti. 
  114. Il trasferimento a causa di morte degli  strumenti  finanziari
detenuti nel piano non e' soggetto all'imposta  sulle  successioni  e
donazioni di  cui  al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,  di   cui   al   decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 
  115.  Con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da  adottare
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono definite le modalita' di costituzione e le forme
di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017  e  di
10 milioni di euro per il 2018,  di  centri  di  competenza  ad  alta
specializzazione,  nella  forma  del  partenariato  pubblico-privato,
aventi lo scopo  di  promuovere  e  realizzare  progetti  di  ricerca
applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie
avanzate, nel quadro degli interventi  connessi  al  Piano  nazionale
Industria 4.0. 
  116. Al fine di incrementare gli investimenti  pubblici  e  privati
nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute,
coerentemente con il Programma nazionale per  la  ricerca  (PNR),  e'
istituita  la  Fondazione  per  la  creazione  di   un'infrastruttura
scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e
integrata    nei    settori    della    salute,    della    genomica,
dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e  per
la  realizzazione  del  progetto  scientifico  e  di  ricerca   Human
technopole di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre  2015,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  gennaio  2016,
n. 9, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 settembre 2016 di approvazione del progetto esecutivo, di  seguito
denominata «Fondazione». Per il raggiungimento dei  propri  scopi  la
Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in  Italia
e all'estero. 
  117. Sono membri  fondatori  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministero della salute e  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  ai  quali  viene  attribuita  la
vigilanza sulla Fondazione. 
  118. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 predispone lo schema  di
statuto della Fondazione che e' approvato con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro della  salute.  Lo
statuto stabilisce la denominazione della  Fondazione  e  disciplina,
tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici
e privati,  nonche'  le  modalita'  con  cui  tali  soggetti  possono
partecipare   finanziariamente   al   progetto   scientifico    Human
technopole. 
  119. Il patrimonio della Fondazione e' costituito  da  apporti  dei
Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori apporti dello  Stato,
nonche' dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.  Le
attivita', oltre che dai mezzi propri, possono essere  finanziate  da
contributi di enti pubblici e di  privati.  Alla  Fondazione  possono
essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e
del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento
in comodato di beni di particolare valore artistico  e  storico  alla
Fondazione e' effettuato  dall'amministrazione  competente,  d'intesa
con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo,
fermo restando  il  relativo  regime  giuridico  dei  beni  demaniali
affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del  codice
civile. 
  120. Per lo svolgimento  dei  propri  compiti  la  Fondazione  puo'
avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, all'uopo messo
a disposizione su richiesta della stessa, secondo le  norme  previste
dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri  soggetti  individuati
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.
196. La Fondazione puo' avvalersi, inoltre, della  collaborazione  di
esperti e di societa' di consulenza nazionali ed  estere,  ovvero  di
universita' e di istituti universitari e di ricerca. 
  121. Per la costituzione della Fondazione e  per  la  realizzazione
del progetto Human technopole di cui al comma 116 e'  autorizzata  la
spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per
il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di  112,1  milioni  di
euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro  per  il  2021,  di  133,6
milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di  euro  a  decorrere
dal 2023.  Il  contributo  e'  erogato  sulla  base  dello  stato  di
avanzamento del progetto Human technopole di cui al comma 116. 
  122. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione  della
Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa  sono  esclusi
da  ogni  tributo  e  diritto  e  vengono  effettuati  in  regime  di
neutralita' fiscale. 
  123. I criteri e le modalita' di attuazione dei commi da 116 a  122
del presente  articolo,  compresa  la  disciplina  dei  rapporti  con
l'Istituto  italiano  di  tecnologia  in  ordine  al  progetto  Human
technopole di cui al medesimo comma  116,  e  il  trasferimento  alla
Fondazione delle risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2,  del
decreto-legge   25   novembre   2015,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro
della salute. 
  124. La  gestione  dell'infrastruttura  di  ricerca  FERMI  rientra
nell'esercizio dei compiti  istituzionali  di  cui  all'articolo  10,
comma 4, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370,  e  non  ha
natura commerciale. Ad essa si applicano le disposizioni  di  cui  al
medesimo articolo 10, comma 4, della legge n. 370 del 1999 e  il  suo
valore non e' soggetto ad ammortamento. 
  125. Alla societa' di cui all'articolo 10, comma 4, della legge  19
ottobre 1999,  n.  370,  e  alle  amministrazioni  pubbliche  che  vi
partecipano   non   si   applicano,   limitatamente   alla   predetta
partecipazione,  le  disposizioni  del  testo  unico  in  materia  di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo  19
agosto 2016, n. 175. 
  126. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
e' nominato il Commissario straordinario per  la  liquidazione  della
societa' EXPO 2015 Spa in liquidazione. 
  127.  Gli  organi  sociali  della  societa'  EXPO   2015   Spa   in
liquidazione decadono alla data di entrata in vigore del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 126. 
  128. I poteri attribuiti  al  collegio  dei  liquidatori  ai  sensi
dell'articolo 2489, primo comma, del codice civile sono  assunti  dal
Commissario straordinario per la  liquidazione  della  societa'  EXPO
2015 Spa  in  liquidazione.  Al  fine  di  limitare  l'assunzione  di
ulteriori oneri a carico della procedura liquidatoria della  societa'
EXPO  2015  Spa  in  liquidazione,  contenendone  gli  effetti  sulle
pubbliche finanze, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi  da
126 a 139 del presente  articolo,  il  Commissario  straordinario  si
avvale del personale e delle strutture di cui all'articolo  2,  comma
3, del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  6  maggio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013. 
  129. Il contributo economico-patrimoniale a carico dei  soci  della
societa' EXPO 2015 Spa in liquidazione, come individuato nel progetto
di liquidazione adottato dal collegio dei liquidatori, non  puo',  in
nessun caso, essere complessivamente superiore a 23.690.000 euro. 
  130.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  la  regione
Lombardia, il comune di Milano, la citta' metropolitana di  Milano  e
la camera di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di
Milano assicurano, ciascuno in  proporzione  alla  partecipazione  al
capitale  della  societa',  le   risorse   necessarie   all'integrale
copertura del fondo di liquidazione, nella misura massima di  cui  al
comma 129. 
  131. Il contributo economico-patrimoniale a carico dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e'
individuato in misura non superiore a  9.460.000  euro.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  132. In deroga a quanto previsto all'articolo  2490,  primo  comma,
del  codice  civile,  le  risorse   di   competenza   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, fissate nella misura massima di cui al
comma 131, primo periodo,  destinate  alla  copertura  del  Fondo  di
liquidazione della  societa'  EXPO  2015  Spa  in  liquidazione  sono
riconosciute, per  ciascuna  delle  annualita'  comprese  tra  il  1º
gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, in via anticipata,  nella  misura
massima, rispettivamente, di 4.810.000 euro per il 2017, di 1.480.000
euro per il 2018, di 1.230.000 euro per il 2019,  di  1.060.000  euro
per  il  2020  e  di  880.000  euro  per  il  2021.  Il   Commissario
straordinario presenta, con  cadenza  annuale,  al  Dipartimento  del
Tesoro del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  il  rendiconto
delle attivita' di liquidazione, che dovranno  concludersi  entro  il
2021.  Fermo  restando  quanto  previsto  ai  commi  129  e  131,  il
riconoscimento, entro il loro limite massimo,  delle  somme  relative
alle annualita' successive al 2017  e'  posto  a  conguaglio  con  la
differenza  tra   quanto   gia'   corrisposto   in   via   anticipata
nell'annualita' precedente e gli oneri effettivamente  sostenuti  dal
Commissario straordinario nello stesso periodo di riferimento. 
  133.  Agli  oneri  di  cui  al  comma  132  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  134.  Al  fine  di  dare  compiuta  attuazione   al   progetto   di
valorizzazione  dell'area  utilizzata  per   l'EXPO   2015   di   cui
all'articolo  5  del  decreto-legge  25  novembre   2015,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9,  e'
autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per  il  2017  per  l'avvio
delle attivita' di  progettazione  propedeutiche  alla  realizzazione
delle strutture per il  trasferimento  dei  dipartimenti  scientifici
dell'Universita' degli studi di Milano. 
  135. Agli oneri di cui al comma 134 si provvede, per l'importo di 3
milioni    di     euro,     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
d), della legge 19 ottobre 1999,  n.  370,  e,  per  l'importo  di  5
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per  gli
investimenti  nella  ricerca  scientifica  e   tecnologica   di   cui
all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  136.  La  societa'  AREXPO  Spa  puo'  avvalersi,  sulla  base   di
convenzioni,   della   collaborazione   degli   uffici   tecnici    e
amministrativi dei propri soci  pubblici,  nonche'  delle  rispettive
societa' in house. 
  137. All'articolo  1  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 49, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) al comma 49-bis, il quinto periodo e' soppresso; 
    c) al comma 49-ter, il quarto e quinto periodo sono soppressi. 
  138. Il comma 775 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, e' abrogato. 
  139. Gli enti pubblici non economici strumentali degli enti  locali
e regionali soci della  societa'  EXPO  2015  Spa  per  le  attivita'
strettamente  funzionali  alla  manutenzione  degli  investimenti  di
compensazione ambientale e per il  paesaggio  rurale  realizzati  per
l'esposizione universale, fermo restando il rispetto degli  obiettivi
di  finanza  pubblica,  possono  procedere,  anche  in  deroga   agli
specifici  vincoli   assunzionali   e   finanziari   previsti   dalla
legislazione in materia di personale, ad assunzione  di  personale  a
tempo determinato con durata fino al 31 dicembre 2019. 
  140. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze  e'  istituito  un  apposito  fondo  da  ripartire,  con  una
dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150  milioni
di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno  2019  e
di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2020  al  2032,
per assicurare il finanziamento  degli  investimenti  e  lo  sviluppo
infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione
delle  questioni  oggetto  di  procedure  di  infrazione   da   parte
dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a:  a)  trasporti,
viabilita',    mobilita'     sostenibile,     sicurezza     stradale,
riqualificazione e  accessibilita'  delle  stazioni  ferroviarie;  b)
infrastrutture, anche relative alla  rete  idrica  e  alle  opere  di
collettamento, fognatura e depurazione; c)  ricerca;  d)  difesa  del
suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e)
edilizia  pubblica,  compresa   quella   scolastica;   f)   attivita'
industriali ad alta  tecnologia  e  sostegno  alle  esportazioni;  g)
informatizzazione dell'amministrazione  giudiziaria;  h)  prevenzione
del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e
per la sicurezza delle periferie delle  citta'  metropolitane  e  dei
comuni  capoluogo  di  provincia;  l)  eliminazione  delle   barriere
architettoniche. L'utilizzo del fondo di  cui  al  primo  periodo  e'
disposto con uno o piu' decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con  i  Ministri  interessati,  in  relazione  ai  programmi
presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei
decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari  competenti  per
materia, le quali esprimono il proprio  parere  entro  trenta  giorni
dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono
essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi
decreti sono individuati gli interventi da finanziare  e  i  relativi
importi, indicando, ove necessario,  le  modalita'  di  utilizzo  dei
contributi, sulla base di criteri di economicita' e  di  contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni  finanziarie  con  oneri  di
ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca  europea
per  gli  investimenti,  con  la  Banca  di  sviluppo  del  Consiglio
d'Europa, con la Cassa depositi e  prestiti  Spa  e  con  i  soggetti
autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º  settembre  1993,  n.  385,  compatibilmente  con  gli
obiettivi programmati di finanza pubblica. 
  141. Al fine di garantire il completo  finanziamento  dei  progetti
selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per
la riqualificazione urbana  e  la  sicurezza  delle  periferie  delle
citta' metropolitane e dei comuni  capoluogo  di  provincia,  di  cui
all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, a integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo di
spesa e di quelle assegnate ai  sensi  del  comma  140  del  presente
articolo,  con  delibera  del  Comitato  interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) sono destinate  ulteriori  risorse  a
valere sulle risorse disponibili del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione per il periodo di programmazione 2014-2020. 
  142. Gli interventi di cui ai commi 140 e 141 del presente articolo
sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229. 
  143.  Presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare e' istituito  un  fondo  per  la  realizzazione
degli investimenti per la conservazione della fauna e della  flora  e
per la salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino  con
una dotazione finanziaria di 3 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2017 al 2021. 
  144. Per lo sviluppo del sistema nazionale di  ciclovie  turistiche
di cui all'articolo 1, comma  640,  primo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni
di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018  e  di
40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. 
  145.  Le  risorse  di  cui  al  comma  144  sono   destinate   alla
realizzazione di progetti individuati con decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  146. All'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016,  n.  122,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e,  in  particolare,  ai
figli della vittima in caso di omicidio commesso dal  coniuge,  anche
separato o divorziato, o da persona che  e'  o  e'  stata  legata  da
relazione affettiva alla persona offesa». 
  147. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre
2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  22  gennaio
2016, n. 9, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Nel  caso  in  cui  il  progetto  ammesso  sia  gia'  stato
finanziato con altre risorse pubbliche diverse  da  quelle  stanziate
dal presente articolo, il relativo intervento e'  escluso  dal  piano
pluriennale degli interventi. Resta salva  la  possibilita'  che,  in
sede di rimodulazione annuale del piano, le risorse equivalenti siano
destinate, su richiesta del proponente, previa valutazione  da  parte
del  CONI  dei  requisiti  necessari  e  previo  accordo  con  l'ente
proprietario,  al  finanziamento  di  altri  interventi  relativi   a
proposte presentate dallo stesso soggetto  proponente,  negli  stessi
modi e  termini  gia'  previsti  dal  CONI,  che  abbiano  analogo  o
inferiore importo e che posseggano i requisiti previsti». 
  148. Al testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  dopo  l'articolo  26  e'
inserito il seguente: 
  «Art.  26-bis  (Ingresso  e  soggiorno  per  investitori).   -   1.
L'ingresso e il soggiorno per  periodi  superiori  a  tre  mesi  sono
consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3,  comma  4,
agli stranieri che intendono effettuare: 
    a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi  dal
Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni; 
    b)  un  investimento  di  almeno  euro  1.000.000  in   strumenti
rappresentativi del capitale di una societa' costituita e operante in
Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di  almeno  euro  500.000
nel caso tale societa' sia una  start-up  innovativa  iscritta  nella
sezione speciale del registro delle imprese di cui  all'articolo  25,
comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    c)  una  donazione  a  carattere  filantropico  di  almeno   euro
1.000.000 a sostegno  di  un  progetto  di  pubblico  interesse,  nei
settori  della  cultura,  istruzione,   gestione   dell'immigrazione,
ricerca scientifica, recupero di beni  culturali  e  paesaggistici  e
che: 
      1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di  un
importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di  cui  alla  lettera
a), o euro 1.000.000, nei casi di cui alla lettera b) e alla presente
lettera, importo che  deve  essere  in  ciascun  caso  disponibile  e
trasferibile in Italia; 
      2) presentano una dichiarazione scritta in cui si  impegnano  a
utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento
o una donazione filantropica che rispettino i  criteri  di  cui  alle
lettere a) e b) e alla presente lettera, entro tre mesi dalla data di
ingresso in Italia; 
      3)  dimostrano  di  avere  risorse  sufficienti,  in   aggiunta
rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al
livello  minimo  previsto   dalla   legge   per   l'esenzione   dalla
partecipazione alla spesa  sanitaria,  per  il  proprio  mantenimento
durante il soggiorno in Italia. 
  2. Per l'accertamento  dei  requisiti  previsti  dal  comma  1,  lo
straniero richiedente deve presentare mediante procedura da  definire
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri  e  della
cooperazione internazionale, da emanare entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della  presente  disposizione,  i  seguenti
documenti: 
    a) copia del documento di  viaggio  in  corso  di  validita'  con
scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto; 
    b)  documentazione  comprovante  la  disponibilita'  della  somma
minima prevista al comma 1, lettera c), numero 1), e che  tale  somma
puo' essere trasferita in Italia; 
    c) certificazione della provenienza lecita dei fondi  di  cui  al
comma 1, lettera c), numero 1); 
    d) dichiarazione scritta di cui al comma 1,  lettera  c),  numero
2), contenente una descrizione dettagliata  delle  caratteristiche  e
dei destinatari dell'investimento o della donazione. 
  3. L'autorita' amministrativa individuata con il decreto di cui  al
comma 2, all'esito di una valutazione positiva  della  documentazione
ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza  diplomatica  o
consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di
rito, rilascia il visto di ingresso per  investitori  con  l'espressa
indicazione "visto investitori". 
  4.  Ferma  restando  l'applicazione  del  decreto  legislativo   21
novembre 2007, n. 231,  ai  fini  della  preliminare  verifica  sulla
sussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta di cui al
comma 3, l'autorita' amministrativa individuata con il decreto di cui
al comma 2 del presente articolo trasmette tempestivamente all'Unita'
di  informazione  finanziaria  le  comunicazioni  che  attestano   la
provenienza lecita dei fondi unitamente ad ogni  altra  informazione,
documento o atto disponibile sul soggetto che intende avvalersi della
procedura di cui al medesimo comma 2, che  siano  ritenuti  utili  ai
fini della verifica. Con il decreto di cui al comma 2  sono  altresi'
disciplinate le forme e le modalita'  di  attuazione  delle  predette
verifiche preliminari, da  concludere  entro  quindici  giorni  dalla
trasmissione della  documentazione  di  cui  al  primo  periodo,  del
relativo scambio di informazioni  e  della  partecipazione  richiesta
agli organi di cui all'articolo 8,  comma  2,  del  medesimo  decreto
legislativo n. 231 del 2007. 
  5.  Al  titolare  del  visto  per  investitori  e'  rilasciato,  in
conformita' alle disposizioni del presente testo unico,  un  permesso
di  soggiorno  biennale  recante  la  dicitura   "per   investitori",
revocabile   anche   prima   della   scadenza   quando    l'autorita'
amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2  comunica
alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o  la
donazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di ingresso  in
Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del  termine
di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b). 
  6. Il permesso di soggiorno  per  investitori  e'  rinnovabile  per
periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, da  parte
dell'autorita' amministrativa individuata con il decreto  di  cui  al
comma 2, della documentazione comprovante che  la  somma  di  cui  al
comma 1 e' stata interamente impiegata entro tre mesi dalla  data  di
ingresso in Italia e che risulta  ancora  investita  negli  strumenti
finanziari di cui al comma 1. 
  7. Ai fini del  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno,  l'autorita'
amministrativa  individuata  con  il  decreto  di  cui  al  comma  2,
all'esito di una valutazione positiva della documentazione  ricevuta,
trasmette il nulla osta alla  questura  della  provincia  in  cui  il
richiedente  dimora,  che  provvede  al  rinnovo  del   permesso   di
soggiorno. 
  8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, e' consentito l'ingresso, al
seguito dello straniero detentore  del  visto  per  investitori,  dei
familiari con i quali e'  consentito  il  ricongiungimento  ai  sensi
dello stesso articolo 29. Ai familiari e'  rilasciato  un  visto  per
motivi familiari ai sensi dell'articolo 30. 
  9.  Chiunque,  nell'ambito  della  procedura  di  cui  al  presente
articolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o  in
parte, ovvero fornisce dati e notizie  non  rispondenti  al  vero  e'
punito con la reclusione da un  anno  e  sei  mesi  a  sei  anni.  In
relazione alla certificazione di cui al  comma  2,  lettera  c),  del
presente  articolo,  resta  ferma  l'applicabilita'  degli   articoli
648-bis, 648-ter  e  648-ter.1  del  codice  penale  e  dell'articolo
12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356». 
  149. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ed entro i sette anni solari successivi» sono soppresse. 
  150. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea: 
      1) le parole: «Il reddito di lavoro dipendente  prodotto»  sono
sostituite dalle seguenti: «I  redditi  di  lavoro  dipendente  e  di
lavoro autonomo prodotti»; 
      2) le  parole:  «settanta  per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «cinquanta per cento»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e  d),  non  si
applicano ai lavoratori autonomi»; 
    c) al comma 2 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1  si  applica
anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione
europea, con i quali sia in vigore una  convenzione  per  evitare  le
doppie imposizioni in  materia  di  imposte  sul  reddito  ovvero  un
accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso
di  un  diploma  di  laurea,  che  hanno   svolto   continuativamente
un'attivita' di lavoro dipendente, di lavoro autonomo  o  di  impresa
fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro  mesi  ovvero  che  hanno
svolto continuativamente un'attivita'  di  studio  fuori  dall'Italia
negli ultimi ventiquattro mesi o  piu',  conseguendo  un  diploma  di
laurea o una specializzazione post lauream». 
  151. Le disposizioni di cui al comma 150, lettera a), numero 2),  e
lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta  in  corso
al 1º gennaio 2017. Le medesime disposizioni di  cui  al  comma  150,
lettera a), numero 2), si applicano, per i periodi d'imposta dal 2017
al 2020, anche ai lavoratori  dipendenti  che  nell'anno  2016  hanno
trasferito  la  residenza  nel  territorio  dello  Stato   ai   sensi
dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
ai soggetti che nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l'opzione  ai
sensi del  comma  4  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147. 
  152. Al capo I del titolo I  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: 
  «Art.  24-bis  (Opzione  per  l'imposta  sostitutiva  sui   redditi
prodotti all'estero realizzati da persone fisiche  che  trasferiscono
la propria residenza fiscale in Italia). - 1. Le persone fisiche  che
trasferiscono la propria residenza in Italia ai  sensi  dell'articolo
2,  comma  2,  possono  optare  per   l'assoggettamento   all'imposta
sostitutiva, di cui al comma 2 del  presente  articolo,  dei  redditi
prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo
165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente  residenti
in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2,  per  un  tempo  almeno
pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio
del periodo di validita' dell'opzione. L'imposta sostitutiva  non  si
applica ai redditi di cui  all'articolo  67,  comma  1,  lettera  c),
realizzati  nei  primi  cinque   periodi   d'imposta   di   validita'
dell'opzione,  che  rimangono  soggetti  al   regime   ordinario   di
imposizione di cui all'articolo 68, comma 3. 
  2. Per effetto dell'esercizio  dell'opzione  di  cui  al  comma  1,
relativamente ai redditi prodotti all'estero di cui  al  comma  1  e'
dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle  persone
fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere  dall'importo  dei
redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per  ciascun  periodo
d'imposta in cui e' valida  la  predetta  opzione.  Tale  importo  e'
ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno  dei
familiari di cui  al  comma  6.  L'imposta  e'  versata  in  un'unica
soluzione entro la data prevista per il versamento  del  saldo  delle
imposte  sui  redditi.  Per  l'accertamento,   la   riscossione,   il
contenzioso e le sanzioni si applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle   persone
fisiche. L'imposta  non  e'  deducibile  da  nessun'altra  imposta  o
contributo. 
  3. L'opzione di cui al comma 1 deve  essere  esercitata  dopo  aver
ottenuto  risposta  favorevole  a  specifica  istanza  di  interpello
presentata all'Agenzia delle  entrate,  ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  entro  il
termine per la presentazione della dichiarazione relativa al  periodo
d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del
comma 1 del presente articolo ed e'  efficace  a  decorrere  da  tale
periodo d'imposta. Le persone fisiche di  cui  al  comma  1  indicano
nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui  hanno  avuto
l'ultima  residenza  fiscale  prima   dell'esercizio   di   validita'
dell'opzione. L'Agenzia delle entrate  trasmette  tali  informazioni,
attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa,  alle
autorita' fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo  di  ultima
residenza fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione. 
  4. L'opzione di cui al comma 1 e' revocabile e  comunque  cessa  di
produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di
validita' dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso
in ipotesi di omesso o parziale versamento,  in  tutto  o  in  parte,
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono  fatti  salvi  gli
effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti.  La  revoca  o  la
decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione. 
  5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per se' o per uno  o  piu'
dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la  facolta'  di
non  avvalersi   dell'applicazione   dell'imposta   sostitutiva   con
riferimento ai redditi prodotti in  uno  o  piu'  Stati  o  territori
esteri,  dandone  specifica  indicazione   in   sede   di   esercizio
dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in
tal caso, per i redditi  prodotti  nei  suddetti  Stati  o  territori
esteri si applica il regime ordinario e compete il credito  d'imposta
per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione  dello
Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano
i medesimi criteri di cui all'articolo 23. 
  6. Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione di cui al comma
1, l'opzione ivi prevista puo' essere estesa nel corso  di  tutto  il
periodo dell'opzione a uno o piu' dei familiari di  cui  all'articolo
433 del codice civile, purche' soddisfino le  condizioni  di  cui  al
comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita  l'opzione  indica  la
giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si  estende
il  regime  avevano  l'ultima  residenza  prima   dell'esercizio   di
validita'  dell'opzione.  L'estensione   dell'opzione   puo'   essere
revocata in relazione a uno  o  piu'  familiari  di  cui  al  periodo
precedente. La revoca dall'opzione o  la  decadenza  dal  regime  del
soggetto che esercita l'opzione si estendono anche ai  familiari.  La
decadenza dal regime di  uno  o  piu'  dei  familiari  per  omesso  o
parziale  versamento  dell'imposta  sostitutiva  loro  riferita   non
comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al  comma
1». 
  153. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-bis
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto  dal
comma 152 del presente articolo, per i periodi d'imposta di validita'
dell'opzione  ivi  prevista,  non  sono  tenuti  agli   obblighi   di
dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,  n.
227, e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi  13
e 18, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214.  La  presente
disposizione si applica anche ai familiari di  cui  al  comma  6  del
citato articolo  24-bis  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
  154. Gli effetti dell'opzione di cui all'articolo 24-bis del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal  comma  152
del presente  articolo,  non  sono  cumulabili  con  quelli  previsti
dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio   2010,   n.   122,   e
dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 
  155. Al fine di favorire l'ingresso di  significativi  investimenti
in Italia, anche preordinati ad accrescere i  livelli  occupazionali,
con decreto del Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  sono
individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande  di
visto di ingresso e  di  permesso  di  soggiorno  applicabili  a  chi
trasferisce  la  propria  residenza  fiscale  in  Italia   ai   sensi
dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, introdotto dal comma 152 del presente articolo. 
  156.  Con  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione   internazionale,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'interno, sono individuate, nel rispetto della normativa  vigente
nazionale ed europea, forme di agevolazione nella  trattazione  delle
domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse  con
start-up innovative, con  iniziative  d'investimento,  di  formazione
avanzata, di  ricerca  o  di  mecenatismo,  da  realizzare  anche  in
partenariato con  imprese,  universita',  enti  di  ricerca  e  altri
soggetti pubblici o privati italiani. 
  157. Le modalita' applicative per l'esercizio,  la  modifica  o  la
revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal  comma  152
del presente articolo, e per il versamento  dell'imposta  sostitutiva
di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis sono  individuate  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge. 
  158. Per le  successioni  aperte  e  le  donazioni  effettuate  nei
periodi d'imposta di  validita'  dell'opzione  esercitata  dal  dante
causa, ai sensi dell'articolo 24-bis del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  introdotto  dal  comma  152  del  presente
articolo, l'imposta sulle successioni e donazioni  di  cui  al  testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta  sulle  successioni  e
donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,  e'
dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti  nello  Stato  al
momento della successione o della donazione. 
  159. Le disposizioni di cui ai commi da 148 a 158 si applicano  per
la  prima  volta  con  riferimento  alle  dichiarazioni  dei  redditi
relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge. 
  160. All'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 182, le parole: «2.000 euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «3.000 euro»; 
    b) al comma 184 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le
somme e i  valori  di  cui  al  comma  4  del  medesimo  articolo  51
concorrono a formare il  reddito  di  lavoro  dipendente  secondo  le
regole ivi previste  e  non  sono  soggetti  all'imposta  sostitutiva
disciplinata dai commi da 182 a  191  del  presente  articolo,  anche
nell'eventualita' in cui gli stessi  siano  fruiti,  per  scelta  del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di  cui
al comma 182»; 
    c) dopo il comma 184 e' inserito il seguente: 
  «184-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a
formare  il  reddito  di  lavoro  dipendente,   ne'   sono   soggetti
all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191: 
    a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta  del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di  cui
al comma 182 del presente  articolo,  anche  se  eccedenti  i  limiti
indicati  all'articolo  8,  commi  4  e  6,  del   medesimo   decreto
legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare
la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai
fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma
6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005; 
    b) i contributi di assistenza sanitaria di cui  all'articolo  51,
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al comma 182 del presente  articolo,  anche
se eccedenti i limiti indicati nel medesimo  articolo  51,  comma  2,
lettera a); 
    c) il valore delle  azioni  di  cui  all'articolo  51,  comma  2,
lettera g), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto  o  in
parte, delle somme di cui al comma 182 del presente  articolo,  anche
se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo  51,  comma  2,
lettera  g),  e  indipendentemente  dalle  condizioni  dallo   stesso
stabilite»; 
    d) al comma 186, le parole: «euro 50.000» sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro 80.000»; 
    e) al comma 189, le parole: «2.500 euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «4.000 euro». 
  161. All'articolo 51, comma 2, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986,  n.  917,  dopo  la  lettera  f-ter)  e'  inserita  la
seguente: 
  «f-quater) i contributi e i premi versati dal datore  di  lavoro  a
favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di  dipendenti
per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per  oggetto  il
rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti  della  vita
quotidiana, le cui caratteristiche  sono  definite  dall'articolo  2,
comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del  decreto  del  Ministro  del
lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali  27  ottobre  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12  del  16  gennaio  2010,  o
aventi per oggetto il rischio di gravi patologie». 
  162. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2,  lettera  f),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da  ultimo
modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano  nel
senso  che  le  stesse  si  applicano  anche  alle  opere  e  servizi
riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in
conformita' a  disposizioni  di  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro,  di  accordo  interconfederale  o  di  contratto   collettivo
territoriale. 
  163.  Per  consentire  il  completamento  delle  procedure  di  cui
all'articolo 1, comma 207, terzo periodo,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, da concludere inderogabilmente  entro  il  31  dicembre
2017, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno  2017,
a titolo  di  compartecipazione  dello  Stato.  La  regione  Calabria
dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico
del bilancio della regione medesima degli ulteriori  oneri  necessari
derivanti  da  quanto  previsto  dal  primo  periodo  e  assicura  la
compatibilita'  dell'intervento  con  il  raggiungimento  dei  propri
obiettivi di finanza pubblica. 
  164. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,
le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti:
«A decorrere dal 1º gennaio 2013». 
  165.  A  decorrere  dall'anno  2017,  per  i  lavoratori  autonomi,
titolari  di  posizione  fiscale  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, iscritti alla Gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  che  non  risultano
iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati,
l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della  legge
24 dicembre 2007, n. 247, e' stabilita  in  misura  pari  al  25  per
cento. 
  166. A decorrere dal 1º maggio 2017, in via sperimentale fino al 31
dicembre  2018,  e'  istituito  l'anticipo  finanziario  a   garanzia
pensionistica (APE). L'APE e' un prestito corrisposto a quote mensili
per dodici mensilita' a un soggetto in possesso dei requisiti di  cui
al comma 167 del presente articolo fino alla maturazione del  diritto
alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e  7,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La  restituzione  del  prestito
avviene a partire dalla maturazione  del  diritto  alla  pensione  di
vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata  di  venti
anni. Il prestito e' coperto da una polizza assicurativa obbligatoria
per il rischio di premorienza. 
  167. L'APE puo' essere richiesto dagli  iscritti  all'assicurazione
generale obbligatoria, alle  forme  sostitutive  ed  esclusive  della
medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al momento della richiesta di
APE, hanno un'eta' anagrafica minima di 63 anni  e  che  maturano  il
diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e  7  mesi,  purche'
siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti  anni  e
la loro pensione, al netto della rata di ammortamento  corrispondente
all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla
prestazione,   a   1,4   volte   il   trattamento   minimo   previsto
nell'assicurazione generale obbligatoria. Non possono ottenere  l'APE
coloro  che  sono  gia'  titolari  di  un  trattamento  pensionistico
diretto. 
  168.  Il  soggetto   richiedente,   direttamente   o   tramite   un
intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152,
presenta all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),
tramite  il  suo  portale,  domanda  di  certificazione  del  diritto
all'APE. L'INPS, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma
167 del  presente  articolo,  certifica  il  diritto  e  comunica  al
soggetto richiedente l'importo minimo e  l'importo  massimo  dell'APE
ottenibile. 
  169. Il soggetto in possesso della certificazione di cui  al  comma
168 del presente articolo, direttamente o  tramite  un  intermediario
autorizzato ai sensi della legge 30 marzo  2001,  n.  152,  presenta,
attraverso l'uso dell'identita' digitale SPID di secondo livello,  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  24  ottobre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014,
e con i modelli da  approvare  con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma  175  del  presente  articolo,
domanda di APE e domanda di pensione di  vecchiaia  da  liquidare  al
raggiungimento dei requisiti  di  legge.  La  domanda  di  APE  e  di
pensione di cui al periodo precedente non sono revocabili,  salvo  in
caso di esercizio del diritto di recesso di cui agli articoli 125-ter
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e 67-duodecies  del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005,
n. 206. In deroga all'articolo 67-duodecies, comma 2, del codice  del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  il
termine per recedere dal contratto di assicurazione di cui  ai  commi
da 166 a 186 del presente  articolo  e'  di  quattordici  giorni.  La
facolta' di estinzione anticipata dell'APE e'  regolata  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma  175  del
presente articolo. Nella domanda il soggetto  richiedente  indica  il
finanziatore cui richiedere  l'APE,  nonche'  l'impresa  assicurativa
alla quale richiedere la copertura del  rischio  di  premorienza.  Le
informazioni precontrattuali e  contrattuali  previste  ai  sensi  di
legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, al
soggetto  richiedente  dall'INPS,  per  conto  del   finanziatore   e
dell'impresa assicurativa; il finanziatore e  l'impresa  assicurativa
forniscono all'INPS, in tempo utile, la documentazione necessaria.  I
finanziatori e le imprese assicurative sono  scelti  tra  quelli  che
aderiscono agli accordi-quadro da stipulare, a  seguito  dell'entrata
in vigore del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
cui al comma 175 del presente articolo, tra il Ministro dell'economia
e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e,
rispettivamente, l'Associazione bancaria  italiana  e  l'Associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici e altre  imprese  assicurative
primarie. L'attivita' svolta dall'INPS ai sensi dei commi  da  166  a
186 del presente articolo non costituisce  esercizio  di  agenzia  in
attivita'  finanziaria,  ne'  di  mediazione   creditizia,   ne'   di
intermediazione assicurativa. 
  170. La durata minima dell'APE e' di sei mesi. L'entita'  minima  e
l'entita' massima di APE richiedibile sono stabilite dal decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  175  del
presente articolo. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  del
titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º  settembre
1993, n. 385, il prestito costituisce credito ai consumatori. Per  le
finalita' di cui al decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,
l'operazione di finanziamento e' sottoposta a  obblighi  semplificati
di adeguata  verifica  della  clientela.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sentito  il  Comitato  di  sicurezza
finanziaria, sono definite le modalita' semplificate  di  adempimento
dei predetti obblighi, tenuto conto della natura del  prodotto  e  di
ogni altra circostanza riferibile  al  profilo  di  rischio  connesso
all'operazione  di  finanziamento.  Il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al  comma  175  del  presente  articolo
disciplina le  comunicazioni  periodiche  al  soggetto  finanziato  e
assicurato, anche in deroga a quanto previsto dalla legge. 
  171. L'istituto  finanziatore  trasmette  all'INPS  e  al  soggetto
richiedente   il   contratto   di   prestito,   ovvero    l'eventuale
comunicazione  di  reiezione  dello  stesso.  L'identificazione   del
soggetto richiedente e' effettuata  dall'INPS  con  il  sistema  SPID
anche ai sensi dell'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo  21
novembre 2007, n.  231,  per  il  perfezionamento  del  contratto  di
finanziamento  e  della   polizza   assicurativa   del   rischio   di
premorienza. In caso di concessione  del  prestito,  dalla  data  del
perfezionamento decorre il termine di cui agli articoli  125-ter  del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,
e 67-duodecies del codice di cui al decreto legislativo  6  settembre
2005, n. 206, se il soggetto richiedente ha ricevuto dall'INPS  tutte
le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai  sensi  di
legge. In caso di reiezione della richiesta,  ovvero  di  recesso  da
parte del soggetto richiedente, la domanda di pensione  e'  priva  di
effetti. L'erogazione del prestito  ha  inizio  entro  trenta  giorni
lavorativi dalla data del predetto perfezionamento. L'INPS  trattiene
a partire dalla prima pensione mensile l'importo della  rata  per  il
rimborso   del   finanziamento   e   lo   riversa   al   finanziatore
tempestivamente e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di
scadenza della medesima rata. 
  172. I datori di lavoro del settore privato  del  richiedente,  gli
enti bilaterali o i fondi di solidarieta' di cui agli articoli  26  e
27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, previo
accordo individuale  con  il  lavoratore,  incrementare  il  montante
contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando  all'INPS
in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per  il  pagamento  dei
contributi del mese di erogazione della prima mensilita' dell'APE, un
contributo non inferiore, per ciascun anno  o  frazione  di  anno  di
anticipo rispetto alla  maturazione  del  diritto  alla  pensione  di
vecchiaia, all'importo  determinato  ai  sensi  dell'articolo  7  del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Al contributo di  cui  al
periodo precedente si applicano le disposizioni  sanzionatorie  e  di
riscossione previste dall'articolo 116, comma 8,  lettera  a),  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388,  nel  caso  di  mancato  o  ritardato
pagamento dei contributi previdenziali obbligatori. 
  173.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un  Fondo  di  garanzia  per  l'accesso
all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70  milioni  di  euro  per
l'anno 2017. Le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma
32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  sono  versate  all'entrata
del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70  milioni
di euro nell'anno 2017.  Per  le  finalita'  del  presente  comma  e'
autorizzata l'istituzione di un apposito  conto  corrente  presso  la
tesoreria dello Stato. Il Fondo di garanzia per l'accesso all'APE  e'
ulteriormente alimentato con  le  commissioni  di  accesso  al  Fondo
stesso, che a tal fine sono versate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per la successiva riassegnazione  al  Fondo.  Tali  somme  sono
versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato  istituito
ai sensi del terzo periodo del presente comma. La garanzia del  Fondo
copre l'80 per cento del  finanziamento  di  cui  al  comma  166  del
presente articolo e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo  e'
a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa.
Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia  dello  Stato,
avente  le  medesime  caratteristiche  di  quella  del  Fondo,  quale
garanzia di ultima istanza. Il finanziamento  e'  altresi'  assistito
automaticamente dal privilegio di cui all'articolo  2751-bis,  numero
1),  del  codice  civile.  La  garanzia  dello  Stato   e'   elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31  dicembre  2009,
n. 196. Il Fondo e' surrogato di diritto alla  banca,  per  l'importo
pagato, nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, numero 1),
del codice civile. Tale finanziamento e le formalita' a esso connesse
nell'intero svolgimento del  rapporto  sono  esenti  dall'imposta  di
registro, dall'imposta di bollo e da ogni  altra  imposta  indiretta,
nonche' da ogni altro tributo o diritto. 
  174. All'APE si applica il tasso  di  interesse  e  la  misura  del
premio  assicurativo  relativa  all'assicurazione  di  copertura  del
rischio di premorienza indicati negli accordi-quadro di cui al  comma
169. 
  175. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai  commi
da 165 a 174 e gli ulteriori criteri, condizioni  e  adempimenti  per
l'accesso al finanziamento, nonche' i criteri,  le  condizioni  e  le
modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma  173
e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
  176. La gestione del Fondo di garanzia  di  cui  al  comma  173  e'
affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da  stipulare
tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze  e
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
  177. Le somme erogate in quote mensili di  cui  al  comma  166  del
presente articolo  non  concorrono  a  formare  il  reddito  ai  fini
dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche.  A  fronte  degli
interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura
del rischio di  premorienza  corrisposti  al  soggetto  erogatore  e'
riconosciuto, alle condizioni di cui al presente  comma,  un  credito
d'imposta annuo nella misura massima del 50  per  cento  dell'importo
pari  a  un  ventesimo  degli  interessi  e  dei  premi  assicurativi
complessivamente  pattuiti  nei  relativi  contratti.  Tale   credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte sui redditi ed e' riconosciuto dall'INPS per l'intero importo
rapportato a mese a partire dal primo pagamento  del  trattamento  di
pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi  sulle  ritenute  da
versare  mensilmente  all'erario  nella  sua  qualita'  di  sostituto
d'imposta. All'APE si applicano gli articoli da 15 a 22  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
  178. Gli effetti della trattenuta di cui al sesto periodo del comma
171  non  rilevano  ai  fini  del   riconoscimento   di   prestazioni
assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi. 
  179. In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al 31  dicembre
2018, agli iscritti  all'assicurazione  generale  obbligatoria,  alle
forme  sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  e  alla  Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da
a) a d) del presente comma, al compimento  del  requisito  anagrafico
dei 63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi  185  e
186 del presente articolo, un'indennita' per una durata non superiore
al periodo intercorrente tra la data di accesso  al  beneficio  e  il
conseguimento  dell'eta'  anagrafica  prevista   per   l'accesso   al
trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24,  comma
6, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
    a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di  cessazione
del  rapporto  di  lavoro  per   licenziamento,   anche   collettivo,
dimissioni per giusta causa  o  risoluzione  consensuale  nell'ambito
della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,  n.
604,   hanno   concluso   integralmente   la   prestazione   per   la
disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono  in  possesso
di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni; 
    b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il
coniuge o un parente  di  primo  grado  convivente  con  handicap  in
situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio  1992,  n.  104,  e  sono  in  possesso  di  un'anzianita'
contributiva di almeno 30 anni; 
    c) hanno una  riduzione  della  capacita'  lavorativa,  accertata
dalle competenti commissioni per il  riconoscimento  dell'invalidita'
civile, superiore o uguale al 74 per cento  e  sono  in  possesso  di
un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni; 
    d)  sono  lavoratori  dipendenti,  al  momento  della  decorrenza
dell'indennita' di cui al comma 181,  all'interno  delle  professioni
indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono  da
almeno sei anni in via continuativa attivita' lavorative per le quali
e' richiesto un impegno tale da rendere particolarmente  difficoltoso
e rischioso il loro  svolgimento  in  modo  continuativo  e  sono  in
possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni. 
  180.  La  concessione  dell'indennita'  di  cui  al  comma  179  e'
subordinata alla cessazione dell'attivita' lavorativa e non spetta  a
coloro  che  sono  gia'  titolari  di  un  trattamento  pensionistico
diretto. 
  181. L'indennita' di cui al comma 179  e'  erogata  mensilmente  su
dodici mensilita' nell'anno ed e' pari all'importo della rata mensile
della pensione calcolata al momento  dell'accesso  alla  prestazione.
L'importo dell'indennita' non puo' in ogni  caso  superare  l'importo
massimo mensile di 1.500 euro e non e' soggetto a rivalutazione. 
  182. L'indennita' di cui al comma 179 del presente articolo non  e'
compatibile con i trattamenti di sostegno al  reddito  connessi  allo
stato di disoccupazione  involontaria,  con  il  trattamento  di  cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,  nonche'
con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo  28
marzo 1996, n. 207. 
  183. Il beneficiario decade dal diritto all'indennita' nel caso  di
raggiungimento  dei  requisiti  per  il   pensionamento   anticipato.
L'indennita' e' compatibile con la percezione dei redditi  da  lavoro
dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000  euro  annui  e  dei
redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo nel limite di 4.800
euro annui. 
  184. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,  comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'  per  il
personale degli enti pubblici di  ricerca,  che  cessano  l'attivita'
lavorativa e richiedono l'indennita' di cui al comma 179 del presente
articolo i termini di pagamento delle  indennita'  di  fine  servizio
comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28  marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
1997, n. 140, iniziano a decorrere al  compimento  dell'eta'  di  cui
all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e sulla base della disciplina vigente in  materia  di  corresponsione
del trattamento di fine servizio comunque denominato. 
  185. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai  commi
da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di  spesa  annuali  di  cui  al
comma 186, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, avuto particolare riguardo a: 
    a)  la  determinazione  delle  caratteristiche  specifiche  delle
attivita' lavorative di cui al comma 179, lettera d); 
    b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso
al  beneficio  di  cui  ai  commi  da  179  a  186  e   la   relativa
documentazione da presentare a tali fini; 
    c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da  179
a 186, con particolare riferimento: 
      1) all'attivita' di monitoraggio e alla  procedura  di  cui  al
comma 186 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di
cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
      2) alla disciplina del procedimento di  accertamento  anche  in
relazione  alla  documentazione  da  presentare   per   accedere   al
beneficio; 
      3)  alle  comunicazioni  che  l'ente  previdenziale   erogatore
dell'indennita' di cui al comma 179 fornisce all'interessato in esito
alla presentazione della domanda di accesso al beneficio; 
      4)   alla    predisposizione    dei    criteri    da    seguire
nell'espletamento dell'attivita' di verifica ispettiva da  parte  del
personale ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali nonche' degli enti  che  gestiscono  forme  di  assicurazione
obbligatoria; 
      5) alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente  previdenziale
delle   informazioni   relative    alla    dimensione,    all'assetto
organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali,
anche  come  risultanti  dall'analisi  dei  dati  amministrativi   in
possesso degli enti previdenziali, ivi compresi  quelli  assicuratori
nei confronti degli infortuni sul lavoro; 
      6) all'individuazione dei criteri di priorita' di cui al  comma
186; 
      7) alle forme  e  modalita'  di  collaborazione  tra  enti  che
gestiscono  forme  di  assicurazione  obbligatoria,  con  particolare
riferimento allo scambio di dati ed elementi  conoscitivi  in  ordine
alle tipologie di lavoratori interessati. 
  186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai sensi  dei  commi
da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel limite di 300  milioni  di
euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di  647
milioni di euro per l'anno anno 2019, di  462  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023.  Qualora
dal  monitoraggio  delle  domande  presentate  e  accolte  emerga  il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del  numero  di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del
presente comma,  la  decorrenza  dell'indennita'  e'  differita,  con
criteri di priorita' in ragione della maturazione  dei  requisiti  di
cui al comma 180, individuati  con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui  al  comma  185,  e,  a  parita'  degli
stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine
di garantire un numero di accessi  all'indennita'  non  superiore  al
numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. 
  187. Al  decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) la tabella A e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato
D annesso alla presente legge; 
    b) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, le parole: «e  spetta
a condizione che il soggetto  non  possieda  un  reddito  complessivo
individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il
trattamento minimo annuo del Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti»
sono sostituite dalle seguenti: «e spetta: nella misura  prevista  al
punto 1) della predetta  tabella  A  a  condizione  che  il  soggetto
possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno  stesso
non superiore a una volta e mezza il  trattamento  minimo  annuo  del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito
dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella
A a condizione  che  il  soggetto  possieda  un  reddito  complessivo
individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e
due volte il trattamento minimo annuo del Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti»; 
    c) il comma 2 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di  cui
al  comma  1  e  per  i  quali  l'importo  complessivo  del   reddito
individuale annuo, al netto  dei  trattamenti  di  famiglia,  risulti
superiore a una volta e mezza il trattamento  minimo  e  inferiore  a
tale  limite  incrementato  dell'importo   della   somma   aggiuntiva
spettante, l'importo e' comunque attribuito fino  a  concorrenza  del
predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano
le condizioni di cui al comma 1 e per i quali  l'importo  complessivo
del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di  famiglia,
risulti superiore a due volte il trattamento  minimo  e  inferiore  a
tale  limite  incrementato  dell'importo   della   somma   aggiuntiva
spettante, l'importo e' attribuito fino a  concorrenza  del  predetto
limite maggiorato». 
  188. A decorrere dal 1º maggio 2017, in via sperimentale fino al 31
dicembre 2018, per i lavoratori in possesso dei  requisiti  di  eta',
contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia  di
cui  al  comma  167  del  presente  articolo  e  in  possesso   della
certificazione di cui al comma 168 del presente articolo,  a  seguito
della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni  delle  forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, con esclusione  di  quelle  in  regime  di  prestazione
definita, possono essere erogate, in tutto o in parte,  su  richiesta
dell'aderente, in forma di rendita  temporanea,  denominata  «Rendita
integrativa temporanea anticipata»  (RITA),  decorrente  dal  momento
dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei  predetti
requisiti di accesso  alle  prestazioni  nel  regime  obbligatorio  e
consistente nell'erogazione frazionata, per il  periodo  considerato,
del montante accumulato richiesto. 
  189. La parte  imponibile  della  rendita  di  cui  al  comma  188,
determinata  secondo  le  disposizioni   vigenti   nei   periodi   di
maturazione  della  prestazione   pensionistica   complementare,   e'
assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota  del  15
per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni
anno  eccedente  il  quindicesimo  anno  di  partecipazione  a  forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di  6
punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di
previdenza complementare e' anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di
iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. 
  190. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della
determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi
della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000  e,  per
la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31
dicembre 2006 e successivamente a  quelli  maturati  dal  1º  gennaio
2007. 
  191. Le disposizioni di cui ai commi 188, 189 e  190  si  applicano
anche  ai  dipendenti  pubblici  che   hanno   aderito   alle   forme
pensionistiche complementari loro destinate. 
  192. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,  comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'  per  il
personale degli enti pubblici di  ricerca,  che  accedono  a  RITA  e
cessano dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e  di
fine servizio sono corrisposti al momento in cui il soggetto  avrebbe
maturato il diritto  alla  corresponsione  degli  stessi  secondo  le
disposizioni dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e la disciplina vigente in  materia  di  corresponsione
del trattamento di fine servizio comunque denominato. 
  193. Il Governo trasmette alle Camere entro il  10  settembre  2018
una  relazione  nella   quale   da'   conto   dei   risultati   delle
sperimentazioni relative alle misure di cui ai commi da 166 a  186  e
da 188 a 192  e  formula  proposte  in  ordine  alla  loro  eventuale
prosecuzione. 
  194. Con effetto sui trattamenti pensionistici  decorrenti  dal  1º
gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo
e  quarto  periodo,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
in materia di riduzione percentuale  dei  trattamenti  pensionistici,
non trovano applicazione. 
  195. All'articolo 1, comma 239, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti:  «nonche'  agli
enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» e le parole:
«, qualora non siano in possesso dei  requisiti  per  il  diritto  al
trattamento pensionistico» sono soppresse; 
    b) il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «La  predetta
facolta' puo' essere esercitata per la liquidazione  del  trattamento
pensionistico a  condizione  che  il  soggetto  interessato  abbia  i
requisiti anagrafici  previsti  dal  comma  6  dell'articolo  24  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo  di
cui al comma 7 del medesimo articolo  24,  ovvero,  indipendentemente
dal possesso dei requisiti anagrafici,  abbia  maturato  l'anzianita'
contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata
agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per la  liquidazione  dei
trattamenti per inabilita' e ai superstiti di assicurato deceduto». 
  196. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,  comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'  per  il
personale degli enti pubblici di  ricerca,  che  si  avvalgono  della
facolta' di cui all'articolo 1, comma 239, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, come modificato dal comma 195 del presente articolo,  i
termini di pagamento  delle  indennita'  di  fine  servizio  comunque
denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  maggio  1997,  n.
140, iniziano a decorrere al compimento dell'eta' di cui all'articolo
24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  197. Per i casi di esercizio della facolta'  di  ricongiunzione  di
cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da  parte
dei soggetti, titolari di piu' periodi  assicurativi  che  consentono
l'accesso al trattamento pensionistico a seguito di  quanto  previsto
all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  per
effetto  delle  modifiche  introdotte  dal  comma  195  del  presente
articolo, sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso
e la restituzione di quanto gia' versato, solo nei casi in cui non si
sia perfezionato  il  pagamento  integrale  dell'importo  dovuto.  La
restituzione  di  quanto  versato  e'  effettuata  a  decorrere   dal
dodicesimo mese dalla data della richiesta  di  rimborso  in  quattro
rate annuali, non maggiorate di  interessi.  Il  recesso  di  cui  al
presente comma non puo', comunque, essere esercitato oltre il termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei
casi in cui abbia gia' dato titolo alla liquidazione del  trattamento
pensionistico. 
  198.  I  soggetti,  titolari  di  piu'  periodi  assicurativi   che
consentono   l'accesso   al   trattamento   pensionistico    previsto
all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  a
seguito  delle  modifiche  introdotte  dal  comma  195  del  presente
articolo, che hanno presentato domanda di pensione in  totalizzazione
ai  sensi  del  decreto  legislativo  2   febbraio   2006,   n.   42,
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente  legge  e
per i quali il relativo procedimento amministrativo  non  sia  ancora
concluso, possono,  previa  rinuncia  alla  domanda  di  pensione  in
totalizzazione, accedere al  trattamento  pensionistico  previsto  al
medesimo articolo 1, comma 239, come modificato  dal  comma  195  del
presente articolo. 
  199. A decorrere dal 1º maggio 2017, il requisito  contributivo  di
cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del  medesimo  articolo
24 per effetto degli adeguamenti  applicati  con  decorrenza  2013  e
2016, e' ridotto a 41 anni per i lavoratori di  cui  all'articolo  1,
commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12
mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo  precedenti  il
raggiungimento del diciannovesimo anno di eta' e che  si  trovano  in
una delle seguenti condizioni di cui alle lettere  da  a)  a  d)  del
presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202
del presente articolo: 
    a) sono in stato di disoccupazione a seguito  di  cessazione  del
rapporto di lavoro per licenziamento,  anche  collettivo,  dimissioni
per  giusta  causa  o  risoluzione  consensuale   nell'ambito   della
procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
hanno concluso integralmente la  prestazione  per  la  disoccupazione
loro spettante da almeno tre mesi; 
    b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il
coniuge o un parente  di  primo  grado  convivente  con  handicap  in
situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104; 
    c) hanno una  riduzione  della  capacita'  lavorativa,  accertata
dalle competenti commissioni per il  riconoscimento  dell'invalidita'
civile, superiore o uguale al 74 per cento; 
    d) sono lavoratori dipendenti di cui  alle  professioni  indicate
all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono,  al  momento
del pensionamento, da almeno sei anni in via  continuativa  attivita'
lavorative per le quali e'  richiesto  un  impegno  tale  da  rendere
particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in  modo
continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le  condizioni  di
cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile
2011, n. 67. 
  200. Al requisito contributivo ridotto di  cui  al  comma  199  del
presente articolo  continuano  ad  applicarsi  gli  adeguamenti  alla
speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. 
  201. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,  comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'  per  il
personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i  requisiti
di cui al comma 199 del presente  articolo,  le  indennita'  di  fine
servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del  decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui  il  soggetto
avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse  secondo
le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n.  214,  e  sulla  base  della  disciplina  vigente  in  materia  di
corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. 
  202. Le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi da 199
a 205 del presente articolo, nel rispetto dei limiti di spesa annuali
di cui al comma 203, sono disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, avuto particolare riguardo: 
    a) alla determinazione  delle  caratteristiche  specifiche  delle
attivita' lavorative di cui al comma 199, lettera d); 
    b)  alle  procedure  per  l'accertamento  delle  condizioni   per
l'accesso al beneficio di cui ai commi da 199 a 205 e  alla  relativa
documentazione da presentare a tali fini; 
    c) all'attivita' di monitoraggio e alla procedura di cui al comma
203 del presente articolo, da effettuare con il procedimento  di  cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    d) alle comunicazioni  che  l'ente  previdenziale  erogatore  del
trattamento pensionistico  fornisce  all'interessato  in  esito  alla
presentazione della domanda di accesso al beneficio; 
    e) alla predisposizione dei criteri da seguire nello  svolgimento
dell'attivita' di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' degli enti
che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria; 
    f) alle modalita' di utilizzo da  parte  dell'ente  previdenziale
delle   informazioni   relative    alla    dimensione,    all'assetto
organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali,
anche  come  risultanti  dall'analisi  dei  dati  amministrativi   in
possesso degli enti previdenziali, ivi compresi  quelli  assicuratori
nei confronti degli infortuni sul lavoro; 
    g) all'individuazione dei criteri di priorita' di  cui  al  comma
203; 
    h)  alle  forme  e  modalita'  di  collaborazione  tra  enti  che
gestiscono  forme  di  assicurazione  obbligatoria,  con  particolare
riferimento allo scambio di dati ed elementi  conoscitivi  in  ordine
alle tipologie di lavoratori interessati. 
  203. Il beneficio dell'anticipo  del  pensionamento  ai  sensi  dei
commi da 199 a 202 e'  riconosciuto  a  domanda  nel  limite  di  360
milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di  euro  per  l'anno
2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno  2020.  Qualora  dal  monitoraggio  delle
domande presentate ed accolte emerga il verificarsi  di  scostamenti,
anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse
finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza
dei trattamenti e' differita, con criteri  di  priorita'  in  ragione
della maturazione dei  requisiti  agevolati  di  cui  al  comma  199,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in ragione della data
di presentazione della domanda, al fine di  garantire  un  numero  di
accessi  al  pensionamento,  sulla  base   dei   predetti   requisiti
agevolati, non superiore al numero di  pensionamenti  programmato  in
relazione alle predette risorse finanziarie. 
  204. A far data dalla sua decorrenza il  trattamento  pensionistico
di cui al comma 199 del  presente  articolo  non  e'  cumulabile  con
redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un  periodo  di  tempo
corrispondente alla differenza tra l'anzianita' contributiva  di  cui
all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e l'anzianita' contributiva al momento del pensionamento. 
  205. Il beneficio di cui ai commi da 199 a 204  non  e'  cumulabile
con altre maggiorazioni previste per le attivita' di lavoro di cui al
comma 199 del  presente  articolo,  fermo  restando  quanto  previsto
all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  206. Con effetto dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge: 
    a) l'articolo 24, comma  17-bis,  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e' abrogato; 
    b) all'articolo 1, comma 2, del  decreto  legislativo  21  aprile
2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  alla  lettera  a),  le  parole:  «,  compreso   l'anno   di
maturazione dei requisiti,» sono  soppresse  e  le  parole:  «per  le
pensioni  aventi  decorrenza  entro  il  31  dicembre   2017;»   sono
sostituite dalla seguente: «ovvero»; 
      2) alla lettera b),  le  parole:  «,  per  le  pensioni  aventi
decorrenza dal 1º gennaio 2018» sono soppresse; 
    c) all'articolo 1, comma 4, del  decreto  legislativo  21  aprile
2011, n. 67, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «In  via
transitoria, con riferimento ai requisiti di cui  al  presente  comma
non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
al citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del  2010,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per gli anni
2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi  dell'articolo  24,  comma  13,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; 
    d) all'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  21  aprile
2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla lettera b), le parole:  «a  decorrere  dal  1º  gennaio
2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»; 
      2) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
  «b-bis) entro il 1º marzo dell'anno di  maturazione  dei  requisiti
agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel  corso  dell'anno
2017; 
  b-ter)  entro  il  1º  maggio  dell'anno  precedente  a  quello  di
maturazione dei requisiti  agevolati  qualora  tali  requisiti  siano
maturati a decorrere dal 1º gennaio 2018». 
  207. Per effetto di quanto stabilito dal  comma  206  del  presente
articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera  f),  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' incrementato di  84,5  milioni  di
euro per l'anno 2017, di 86,3 milioni di euro  per  l'anno  2018,  di
124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 126,6 milioni di  euro  per
l'anno 2020, di 123,8 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  di  144,4
milioni di euro per l'anno 2022, di 145,2 milioni di euro per  l'anno
2023, di 151,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 155,4  milioni  di
euro per l'anno 2025 e di 170,5 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2026,  con  conseguente  corrispondente  incremento  degli
importi di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto  legislativo  21
aprile 2011, n. 67. 
  208. Ai fini della corretta attuazione dei commi 206 e  207,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
apportate le necessarie modificazioni al  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali 20 settembre 2011, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre  2011,  anche  introducendo
eventuali semplificazioni  nella  documentazione  necessaria  per  la
richiesta  di  accesso  al  beneficio,  fermi  restando  i  contenuti
informativi previsti per la certificazione del beneficio medesimo  ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. 
  209. Con effetto dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, le
parole: «In attesa  della  legge  di  riforma  generale  del  sistema
pensionistico,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «nonche' all'incremento dell'eta' anagrafica a cui  applicare
il coefficiente di trasformazione  per  il  calcolo  della  quota  di
pensione nel sistema  contributivo  come  previsto  dall'articolo  1,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335». 
  210. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
dicembre 1986, n. 917, sono sostituiti dal seguente: 
  «3. Se alla formazione del reddito  complessivo  concorrono  uno  o
piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a),
spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile  con  quella
prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al  periodo  di
pensione nell'anno, pari a: 
    a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera  8.000  euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 713 euro; 
    b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto fra 15.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e'
superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; 
    c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a  15.000
euro ma non  a  55.000  euro.  La  detrazione  spetta  per  la  parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  55.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro». 
  211. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere
e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980,  n.
466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi  563
e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i  benefici
fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge  23  novembre
1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto  2004,
n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi. 
  212. A seguito dell'attivita' di monitoraggio e  verifica  relativa
alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 24, comma 14,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  dall'articolo   22   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi  da  231  a
234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   102,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo  1,
commi  da  194  a  198,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.   147,
dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e  dai  relativi
decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e  14  febbraio  2014,
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171  del  24
luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio  2013  e
n. 89 del 16 aprile 2014, nonche' dall'articolo 1,  commi  da  265  a
276, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  resa  possibile  in
relazione alle misure per le quali la certificazione del  diritto  al
beneficio e' da ritenere conclusa  nonche'  a  quanto  stabilito  dal
comma 213 del presente articolo, i complessivi  importi  indicati  al
quarto periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n.  228  del
2012 sono rideterminati in 243,4 milioni di  euro  per  l'anno  2013,
908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.796,2 milioni
di euro per l'anno 2017, 1.270,6 milioni di  euro  per  l'anno  2018,
734,8 milioni di euro per l'anno 2019,  388,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, 194,8 milioni di euro per l'anno 2021, 103,5 milioni  di
euro per l'anno 2022 e 9,9 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  cui
corrisponde  la  rideterminazione  del  limite  numerico  massimo  in
137.095 soggetti. La ripartizione dei complessivi limiti di  spesa  e
numerici di cui al primo periodo del presente comma e' effettuata  ai
sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge n.  147  del  2013.  Ai
sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge  n.
228 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al primo  periodo  del
predetto comma 235 e' incrementata di  641,85  milioni  di  euro  per
l'anno 2017, di 405,7 milioni di euro  per  l'anno  2018,  di  106,54
milioni di euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per  l'anno
2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,48  milioni  di
euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023. 
  213. In considerazione del limitato utilizzo, come anche  accertato
ai sensi dell'articolo 1, comma 263, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti  e  le
decorrenze  vigenti  prima  della   data   di   entrata   in   vigore
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera  a),  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  nonche'  della  circostanza  che
risultano trascorsi i termini  decadenziali  di  comunicazione  degli
elenchi nominativi di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 8  ottobre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, all'articolo 22,  comma
1, alinea, del citato decreto-legge n. 95 del 2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 135 del  2012,  le  parole:  «ulteriori
35.000 soggetti» sono sostituite dalle  seguenti:  «ulteriori  19.741
soggetti». 
  214. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ferme restando, nei limiti  definiti  ai  sensi  del  comma  212  del
presente  articolo,  le  salvaguardie  ivi  indicate,  continuano  ad
applicarsi ai seguenti soggetti  che  maturano  i  requisiti  per  il
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: 
    a) nel limite di 11.000  soggetti,  ai  lavoratori  collocati  in
mobilita' o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli  4,
11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi  dell'articolo
3  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,  n.  451,  a  seguito  di
accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre
2011, ovvero  da  aziende  cessate  o  interessate  dall'attivazione,
precedente  alla  data  di  licenziamento,  delle  vigenti  procedure
concorsuali  quali  il  fallimento,  il  concordato  preventivo,   la
liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o
l'amministrazione straordinaria  speciale,  previa  esibizione  della
documentazione  attestante  la  data   di   avvio   della   procedura
concorsuale,  anche  in  mancanza  dei  predetti   accordi,   cessati
dall'attivita'  lavorativa  entro  il  31   dicembre   2014   e   che
perfezionano, anche mediante il versamento di  contributi  volontari,
entro  trentasei  mesi  dalla   fine   del   periodo   di   fruizione
dell'indennita' di mobilita' o  del  trattamento  speciale  edile,  i
requisiti  vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui
alla  presente   lettera,   anche   in   deroga   alle   disposizioni
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.
184, puo' riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la
domanda di autorizzazione stessa e puo'  comunque  essere  effettuato
solo con riferimento ai  trentasei  mesi  successivi  al  termine  di
fruizione dell'indennita' di mobilita'  o  del  trattamento  speciale
edile  indicato  dalla  presente  lettera.   Eventuali   periodi   di
sospensione dell'indennita' di mobilita', ai sensi  dell'articolo  8,
commi 6 e 7, della legge n.  223  del  1991  e  dell'articolo  3  del
decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 451 del 1994, intervenuti entro la data di entrata in vigore
della presente legge per svolgere attivita' di lavoro subordinato,  a
tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato
mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini
del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennita'  stessa  e
non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui  al
presente comma; 
    b)  nel  limite  di  9.200  soggetti,  ai   lavoratori   di   cui
all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre  2013,
n. 147, i quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a  comportare  la
decorrenza  del  trattamento  pensionistico,  secondo  la  disciplina
vigente prima della data di entrata in  vigore  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214,  entro  l'ottantaquattresimo  mese  successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201  del
2011; 
    c)  nel  limite  di  1.200  soggetti,  ai   lavoratori   di   cui
all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre  2013,
n. 147, i quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a  comportare  la
decorrenza  del  trattamento  pensionistico,  secondo  la  disciplina
vigente prima della data di entrata in  vigore  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, entro il settantaduesimo mese successivo  alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011; 
    d)  nel  limite  di  7.800  soggetti,  ai   lavoratori   di   cui
all'articolo 1, comma 194, lettere  b),  c)  e  d),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, i  quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a
comportare la decorrenza del trattamento  pensionistico,  secondo  la
disciplina  vigente  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l'ottantaquattresimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo  decreto-legge
n. 201 del 2011; 
    e) nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori di cui  all'articolo
24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere  figli  con
disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno  della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare  la
decorrenza  del  trattamento  pensionistico,  secondo  la  disciplina
vigente prima della data di entrata in vigore  del  decreto-legge  n.
201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011; 
    f) nel  limite  di  800  soggetti,  con  esclusione  del  settore
agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai  lavoratori
con contratto di lavoro  a  tempo  determinato  e  ai  lavoratori  in
somministrazione con  contratto  a  tempo  determinato,  cessati  dal
lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a
tempo  indeterminato,  i  quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a
comportare la decorrenza del trattamento  pensionistico,  secondo  la
disciplina  vigente  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il  settantaduesimo  mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo  decreto-legge
n. 201 del 2011. 
  215. Per i lavoratori di cui al comma 214, lettera  a),  che  siano
gia' stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente  a
quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali  siano
decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei
versamenti relativi  ai  trentasei  mesi  successivi  alla  fine  del
periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' o  del  trattamento
speciale edile come specificato nel medesimo comma 214. 
  216. Ai  fini  della  presentazione  delle  istanze  da  parte  dei
lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza  di  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si
applicano per  ciascuna  categoria  di  lavoratori  salvaguardati  le
specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia
di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore  dell'articolo  24  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14  febbraio  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.  L'INPS
provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai
lavoratori di cui al comma 214 del presente  articolo  che  intendono
avvalersi dei requisiti di accesso  e  del  regime  delle  decorrenze
vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore   del   medesimo
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 214 del 2011,  sulla  base  della  data  di  cessazione  del
rapporto  di  lavoro,  e  provvede  a  pubblicare  nel  proprio  sito
internet, in  forma  aggregata  al  fine  di  rispettare  le  vigenti
disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti
a seguito dell'attivita' di monitoraggio, avendo cura di  evidenziare
le domande  accolte,  quelle  respinte  e  le  relative  motivazioni.
Qualora  dal  monitoraggio  risulti  il  raggiungimento  del   limite
numerico delle domande di pensione e dei limiti di  spesa,  anche  in
via prospettica, determinati ai sensi dei  commi  214  e  218,  primo
periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame  ulteriori
domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici
previsti dai commi da 214 a 218 del presente articolo. 
  217. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto  dall'INPS
ai sensi del comma 216 del presente articolo sono utilizzati ai  fini
della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5,
della legge 10 ottobre 2014, n. 147. 
  218. I benefici di cui al comma 214 sono riconosciuti nel limite di
30.700 soggetti e nel limite massimo  di  137  milioni  di  euro  per
l'anno 2017, di 305 milioni di euro per l'anno 2018, di  368  milioni
di euro per l'anno 2019, di 333 milioni di euro per l'anno  2020,  di
261 milioni di euro per l'anno 2021,  di  171  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, di 72 milioni di euro per l'anno 2023, di 21 milioni  di
euro per l'anno 2024, di 9 milioni di euro per l'anno  2025  e  di  3
milioni di euro per l'anno 2026.  Conseguentemente,  all'articolo  1,
comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati
al quarto periodo,  come  modificati  ai  sensi  del  comma  212  del
presente  articolo,  sono  corrispondentemente   incrementati   degli
importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a
243,4 milioni di euro per l'anno 2013,  908,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni
di euro per l'anno 2016, 1.933,2 milioni di  euro  per  l'anno  2017,
1.575,6 milioni di euro per l'anno 2018, 1.102,8 milioni di euro  per
l'anno 2019, 721,1 milioni di euro per l'anno 2020, 455,8 milioni  di
euro per l'anno 2021, 274,5 milioni di euro  per  l'anno  2022,  81,9
milioni di euro per l'anno 2023, 21 milioni di euro per l'anno  2024,
9 milioni di euro per l'anno 2025 e 3  milioni  di  euro  per  l'anno
2026, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo
in 167.795 soggetti. 
  219. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti  dai
commi da 214 a 218 del presente articolo, l'autorizzazione  di  spesa
di cui all'articolo 1, comma  235,  primo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata anche ai sensi del comma 212
del presente articolo, e' ridotta di 134 milioni di euro  per  l'anno
2017, di 295 milioni di euro per l'anno 2018, di  106,54  milioni  di
euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per  l'anno  2020,  di
50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 57,10 milioni di  euro  per
l'anno 2022 e di 54 milioni di euro per l'anno 2023. 
  220. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti  dai
commi da 214  a  218  del  presente  articolo  si  provvede  altresi'
mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, per 3 milioni di euro per l'anno 2017, per 10 milioni di euro
per l'anno 2018, per 22 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  per  30
milioni di euro per l'anno 2020, per 31 milioni di  euro  per  l'anno
2021, per 28 milioni di euro per l'anno 2022, per 18 milioni di  euro
per l'anno 2023, per 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  per  6
milioni di euro per l'anno 2025 e per 3 milioni di  euro  per  l'anno
2026. 
  221.  Le  risorse  residue  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 235, primo periodo,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, come conseguenti dai commi da 212 a  219  del  presente
articolo, concorrono alla  copertura  dei  maggiori  oneri  derivanti
dalle misure in materia pensionistica previste dalla presente  legge,
e, conseguentemente,  all'articolo  1,  comma  235,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, sono soppressi  i  primi  tre  periodi  e  gli
ultimi due periodi. Qualora dall'attivita' di monitoraggio di cui  al
comma 216 del presente articolo dovessero venire accertate, anche  in
via prospettica, economie rispetto ai limiti di spesa di cui al comma
218, primo periodo, del presente articolo, le stesse confluiscono nel
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  222. Al fine di portare a conclusione  la  sperimentazione  di  cui
all'articolo 1, comma 9, della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  la
facolta' prevista dal medesimo articolo 1, comma 9,  e'  estesa  alle
lavoratrici che non hanno  maturato  entro  il  31  dicembre  2015  i
requisiti  previsti  dalla  stessa  disposizione  per  effetto  degli
incrementi  della  speranza  di  vita  di  cui  all'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  223. Per le lavoratrici di cui al comma 222 del  presente  articolo
restano fermi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico,  il
regime degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  il  regime  delle
decorrenze, nonche' il sistema di calcolo delle prestazioni applicati
al pensionamento di anzianita' di cui all'articolo 1, comma 9,  della
legge 23 agosto 2004, n. 243. 
  224. Gli oneri derivanti dai commi 222 e 223 sono valutati in  18,3
milioni di euro per l'anno 2017, in 47,2 milioni di euro  per  l'anno
2018, in 87,5 milioni di euro per l'anno 2019,  in  68,6  milioni  di
euro per l'anno 2020, in 34,1 milioni di euro per l'anno  2021  e  in
1,7 milioni di euro per l'anno 2022. 
  225. A quota parte degli oneri di cui al comma 224 si provvede: 
    a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di
euro per l'anno 2020, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 e  a  0,2
milioni di  euro  per  l'anno  2022,  mediante  le  maggiori  entrate
derivanti dalle misure di cui ai commi 222 e 223; 
    b) quanto a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5  milioni
di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di  euro  per  l'anno  2020,
mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da  parte
dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo  5  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  di  una  quota  pari  a  22,2
milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di  euro  per  l'anno
2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020 delle entrate derivanti
dall'aumento contributivo di  cui  all'articolo  25  della  legge  21
dicembre 1978, n.  845,  con  esclusione  delle  somme  destinate  al
finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali  nazionali  per
la formazione  continua  di  cui  all'articolo  118  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388; 
    c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2018, a 30,5 milioni di
euro per l'anno 2019, a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020, a  33,2
milioni di euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di  euro  per  l'anno
2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
  226. Nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo  2,
comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per il  sostegno  degli
oneri derivanti dalle  prestazioni  di  vecchiaia  anticipata  per  i
giornalisti   dipendenti   da   aziende   in    ristrutturazione    o
riorganizzazione per crisi aziendale, di cui  all'articolo  37  della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e' autorizzata la spesa di  5,5  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di  5  milioni  di
euro per l'anno 2020 e di 1,5 milioni di euro  per  l'anno  2021,  in
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114. Sono  conseguentemente  aumentati  i  limiti  di
spesa di cui all'articolo  41-bis,  comma  7,  del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009, n. 14. 
  227. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui ai commi da 226 a
232 del presente articolo sono erogati ai giornalisti interessati dai
piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali prima della data di  entrata  in
vigore della presente legge, ancorche' ne siano esauriti i termini di
durata. In tal caso, non si tiene conto, ai fini della decorrenza dei
trattamenti ovvero della decadenza del  termine  di  sessanta  giorni
previsto dall'alinea del comma  1  dell'articolo  37  della  legge  5
agosto 1981, n.  416,  del  periodo  intercorrente  tra  la  data  di
scadenza del piano di ristrutturazione o riorganizzazione e quella di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  dalla  quale  inizia  a
decorrere nuovamente il predetto  termine.  L'Istituto  nazionale  di
previdenza dei  giornalisti  italiani  prende  in  considerazione  le
domande   di   pensionamento   secondo   l'ordine   cronologico    di
presentazione dei piani, nel rispetto dei limiti di spesa di  cui  al
comma  226  del  presente  articolo  e  delle   condizioni   di   cui
all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
  228. Agli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata
finanziate ai sensi dei commi da 226  a  232  del  presente  articolo
concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori  di  lavoro  di
cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del  decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 febbraio 2009, n. 14. 
  229. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di
cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche  in  forma
di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione
di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i  giornalisti
che  abbiano  optato  per  i  trattamenti  di  vecchiaia   anticipata
finanziati ai sensi dei commi da 226  a  232  del  presente  articolo
comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in  cui
il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda  diversa  facente
capo al medesimo gruppo editoriale. 
  230. All'onere derivante dall'attuazione del comma 226 si provvede: 
    a) quanto a  5,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  mediante
corrispondente riduzione della quota del Fondo per  il  pluralismo  e
l'innovazione  dell'informazione  destinata  per  l'anno  2017   agli
interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei  ministri
ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26  ottobre  2016,  n.
198; 
    b) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di
euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno  2020  e  a  1,5
milioni di euro per l'anno 2021, mediante  corrispondente  versamento
all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  pari  importo  e  per  i
medesimi anni, delle risorse  disponibili  su  apposita  contabilita'
speciale, su cui affluiscono 17,5 milioni di  euro  della  quota  del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione  dell'informazione  destinata
per l'anno 2017 agli interventi di competenza  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge
26 ottobre 2016, n. 198. 
  231. Alla compensazione  dei  conseguenti  effetti  finanziari  sui
saldi di finanza pubblica recati dal comma 230 del presente  articolo
si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  del  Fondo  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,  n.  189,
pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per
l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5  milioni  di
euro per l'anno 2021. 
  232. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 17,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2017. 
  233. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  284,
quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'  ridotta  di
100 milioni di euro per l'anno 2017 e  di  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e, conseguentemente,  le  somme  versate  in  entrata  al
bilancio dello Stato ai sensi dell'undicesimo  periodo  del  medesimo
comma 284, in misura pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017  e  a
60 milioni di euro  per  l'anno  2018,  sono  trasferite  all'INPS  a
copertura dei maggiori oneri derivanti dallo stesso comma  284  nella
misura di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni di  euro
per l'anno 2018 e rimangono acquisite al  bilancio  dello  Stato  per
l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50  milioni  di
euro per l'anno 2018. 
  234. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del  decreto-legge  3
maggio 2016, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
giugno 2016, n. 119, le parole: «2016 e 2017» sono  sostituite  dalle
seguenti: «2016, 2017, 2018 e 2019». Le disposizioni di cui al  primo
periodo del presente comma sono estese anche al Fondo di solidarieta'
per il sostegno dell'occupabilita', dell'occupazione  e  del  reddito
del  personale  del   credito   cooperativo.   L'operativita'   delle
disposizioni di cui ai  primi  due  periodi  del  presente  comma  e'
subordinata  all'emanazione  dei  regolamenti  di  adeguamento  della
disciplina dei Fondi ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, da adottare  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente  legge.  Dall'attuazione  di
quanto previsto dal  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  235. Fino al 31 dicembre  2019,  con  riferimento  alle  imprese  o
gruppi  di  imprese  coinvolti  in  processi  di  ristrutturazione  o
fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarieta'
di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
148, e interessati da provvedimenti legislativi relativi  a  processi
di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilita'  e  rafforzarne
la patrimonializzazione, il contributo  straordinario  a  carico  del
datore di lavoro previsto dall'articolo 33,  comma  3,  del  predetto
decreto legislativo n. 148 del 2015 per l'assegno  straordinario  per
il sostegno al reddito di cui all'articolo 26, comma 9,  lettera  b),
del medesimo decreto legislativo n.  148  del  2015,  e'  ridotto,  a
domanda da presentare dallo stesso datore di lavoro e  nei  limiti  e
alle condizioni di cui al comma 236  del  presente  articolo,  di  un
importo pari all'85 per cento  dell'importo  equivalente  alla  somma
della prestazione di cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  4
marzo  2015,  n.  22,  e  della  contribuzione  figurativa   di   cui
all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015,  per
i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017, e pari al 50  per
cento dell'importo equivalente  alla  medesima  somma,  per  i  nuovi
accessi  all'assegno  straordinario  negli  anni  2018  e  2019,  con
riferimento a un limite massimo complessivo  di  25.000  accessi  nel
triennio  2017-2019.  Detto  importo  e'   calcolato,   per   ciascun
lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all'esodo, ai sensi
degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 22  del  2015,  e  in
ogni caso relativamente  a  un  periodo  non  superiore  alla  durata
dell'assegno straordinario. All'integrazione del finanziamento  degli
assegni straordinari  necessaria  per  effetto  della  riduzione  del
contributo straordinario di cui al primo periodo del  presente  comma
provvede la Gestione degli interventi  assistenziali  e  di  sostegno
alle  gestioni  previdenziali,  istituita  presso  l'INPS  ai   sensi
dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
  236. Il beneficio di cui al comma 235 e' riconosciuto ai datori  di
lavoro nel limite di 174 milioni di euro  per  l'anno  2017,  di  224
milioni di euro per l'anno 2018, di 139 milioni di  euro  per  l'anno
2019, di 87 milioni di euro per l'anno 2020 e di 24 milioni  di  euro
per l'anno  2021.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  delle  domande
presentate ai sensi del comma 235 ai fini del rispetto dei limiti  di
spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma e del limite
numerico complessivo di cui al comma 235. Fermo  restando  il  limite
numerico complessivo di cui al comma 235,  qualora  dal  monitoraggio
risulti il raggiungimento, anche in via prospettica,  dei  limiti  di
spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS  non
prende  in  esame  ulteriori  domande  finalizzate  a  usufruire  del
beneficio di  cui  al  comma  235.  Alle  attivita'  previste  l'INPS
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  237. Per il triennio 2017-2019, i Fondi di solidarieta' di  cui  al
comma 234 provvedono, a loro  carico  e  previo  il  versamento  agli
stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori
di lavoro ai sensi  del  secondo  periodo  del  presente  comma,  nei
confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per  il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei  successivi  sette  anni,
anche al versamento della contribuzione correlata  a  periodi,  utili
per il conseguimento  del  diritto  alla  pensione  anticipata  o  di
vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti  all'accesso  ai
Fondi di solidarieta'. Gli oneri di  finanziamento  sono  versati  ai
Fondi dal  datore  di  lavoro  e  costituiscono  specifica  fonte  di
finanziamento con destinazione riservata alle  finalita'  di  cui  al
primo periodo del presente comma. L'operativita'  della  disposizione
di cui ai  primi  due  periodi  del  presente  comma  e'  subordinata
all'emanazione dei regolamenti di adeguamento  della  disciplina  dei
Fondi di cui al comma 234, da adottare con decreto del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente  legge.  Dall'attuazione  di  quanto
previsto dal presente comma non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  238. Lo stanziamento  del  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementato  di  150  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2017. L'autorizzazione di  spesa  di  cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.
22,  come  rifinanziata  dall'articolo  43,  comma  5,  del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' ridotta di 150  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2017. 
  239. Nelle more dell'attuazione dei  provvedimenti  legislativi  di
cui all'articolo 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, per l'anno  2017  sono  definiti,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili nel Fondo per la lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della citata legge n.  208
del 2015, nuovi criteri di accesso  alla  misura  di  contrasto  alla
poverta' di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della medesima
legge n. 208 del 2015, anche  al  fine  di  ampliare  la  platea  nel
rispetto delle priorita' previste dalla legislazione vigente. Con  il
medesimo decreto sono stabilite le modalita'  di  prosecuzione  della
sperimentazione  dell'assegno  di  disoccupazione  (ASDI),   di   cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22,  anche
mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse  disponibili
nel predetto Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
sociale. 
  240. A valere sulle risorse del Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  si  provvede,  nei
limiti degli importi rispettivamente indicati: 
    a)  alla   restituzione   dell'anticipazione   effettuata   dalla
Presidenza del Consiglio dei  ministri  per  interventi  di  pubblica
utilita' e socialmente utili nei  territori  di  Genova  Cornigliano,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017; 
    b) all'estensione degli incentivi di cui all'articolo  32,  comma
1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alle assunzioni
effettuate fino al 31 dicembre 2017; a tal  fine  e'  autorizzata  la
spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,6 milioni di  euro
per  l'anno  2018  e  di  3  milioni  di  euro   per   l'anno   2019;
conseguentemente, all'articolo 32,  comma  3,  primo  periodo,  dello
stesso decreto legislativo n. 150 del 2015, le parole: «2015 e  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016  e  2017»  e  le  parole:
«sono incrementate di 27 milioni di euro per  l'anno  2015  e  di  27
milioni di euro per l'anno  2016»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sono incrementate di 27 milioni di  euro  per  l'anno  2015,  di  27
milioni di euro per l'anno 2016 e di 27 milioni di  euro  per  l'anno
2017»; 
    c) all'incremento di 15 milioni di euro annui  del  finanziamento
della misura di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 1º
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
novembre 1996, n. 608,  introdotto  dall'articolo  5,  comma  1,  del
decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 16 maggio 2014, n. 78; conseguentemente, al  comma  4-bis
dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, le  parole:
«euro 15 milioni annui» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «euro  30
milioni annui»; 
    d) al finanziamento delle misure di sostegno  al  reddito  per  i
lavoratori dipendenti dalle  imprese  del  settore  del  call-center,
previste dall'articolo  44,  comma  7,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno
2017. 
  241. Il diritto all'astensione dal lavoro di cui  all'articolo  24,
comma  1,  del  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  80,   e'
riconosciuto alle lavoratrici autonome nella misura  massima  di  tre
mesi. 
  242. Durante il  periodo  di  congedo  di  cui  al  comma  241,  la
lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennita' giornaliera
pari all'80  per  cento  del  salario  minimo  giornaliero  stabilito
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con modificazioni, dalla legge  26  settembre  1981,  n.  537,  nella
misura risultante, per la qualifica di  impiegato,  dalla  tabella  A
allegata al medesimo decreto e dai decreti  ministeriali  di  cui  al
secondo comma del medesimo articolo 1. 
  243. L'articolo 24-bis del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 24-bis (Misure a sostegno della tutela  dei  dati  personali,
della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle
attivita' svolte da  call  center).  -  1.  Le  misure  del  presente
articolo  si  applicano  alle  attivita'  svolte   da   call   center
indipendentemente dal numero di dipendenti occupati. 
  2. Qualora un operatore  economico  decida  di  localizzare,  anche
mediante affidamento a terzi, l'attivita' di call  center  fuori  dal
territorio nazionale in  un  Paese  che  non  e'  membro  dell'Unione
europea, deve darne comunicazione, almeno  trenta  giorni  prima  del
trasferimento: 
    a) al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  nonche'
all'Ispettorato nazionale del lavoro a decorrere dalla data della sua
effettiva operativita' a seguito dell'adozione  dei  decreti  di  cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  149,
indicando  i  lavoratori  coinvolti;  la  predetta  comunicazione  e'
effettuata dal soggetto che svolge il servizio di call center; 
    b)  al  Ministero  dello   sviluppo   economico,   indicando   le
numerazioni  telefoniche  messe  a  disposizione   del   pubblico   e
utilizzate per i servizi delocalizzati; 
    c) al Garante per la protezione dei dati personali, indicando  le
misure  adottate  per  garantire  il  rispetto   della   legislazione
nazionale, e in particolare delle disposizioni del codice in  materia
di protezione dei dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30
giugno 2003,  n.  196,  nonche'  delle  disposizioni  concernenti  il
registro  pubblico  delle  opposizioni,  istituito   ai   sensi   del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre 2010, n. 178. 
  3. Gli operatori  economici  che,  antecedentemente  alla  data  di
entrata in vigore della  presente  disposizione,  hanno  localizzato,
anche mediante affidamento a terzi, l'attivita' di call center  fuori
dal territorio nazionale in un Paese che non  e'  membro  dell'Unione
europea, devono darne comunicazione ai soggetti di  cui  al  comma  2
entro sessanta giorni dalla  medesima  data  di  entrata  in  vigore,
indicando  le  numerazioni  telefoniche  messe  a  disposizione   del
pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati. In caso di  omessa
o  tardiva  comunicazione  si  applica  la  sanzione   amministrativa
pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo. 
  4. In attesa di procedere  alla  ridefinizione  del  sistema  degli
incentivi  all'occupazione  nel  settore  dei  call  center,   nessun
beneficio, anche fiscale o previdenziale, previsto per tale tipologia
di attivita' puo' essere erogato a operatori economici che,  dopo  la
data di entrata in vigore della presente disposizione,  delocalizzano
l'attivita' di call center in un Paese che non e' membro  dell'Unione
europea. 
  5. Quando un soggetto effettua una chiamata a un call  center  deve
essere informato preliminarmente sul Paese in cui l'operatore con cui
parla e' fisicamente collocato nonche', a decorrere  dal  novantesimo
giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, nell'ipotesi di  localizzazione  dell'operatore  in  un
Paese che non e' membro dell'Unione europea,  della  possibilita'  di
richiedere che il servizio sia reso tramite  un  operatore  collocato
nel territorio nazionale o di un Paese membro dell'Unione europea, di
cui deve  essere  garantita  l'immediata  disponibilita'  nell'ambito
della medesima chiamata. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  quando
un cittadino e' destinatario di una chiamata proveniente da  un  call
center. 
  7. In caso di omessa o tardiva comunicazione di cui al comma  2  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per
ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma  2,
lettera a), la sanzione e' irrogata dal Ministero del lavoro e  delle
politiche  sociali   ovvero,   dalla   data   della   sua   effettiva
operativita', dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di  cui
al  comma  2,  lettere  b)   e   c),   la   sanzione   e'   irrogata,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Garante
per la protezione dei  dati  personali.  Il  mancato  rispetto  delle
disposizioni dei commi 5 e  6  comporta  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria pari a  50.000  euro  per  ogni  giornata  di  violazione;
all'accertamento delle violazioni delle disposizioni dei commi 5 e  6
e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede il Ministero dello
sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 161 del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  ove  la
mancata informazione di cui ai commi 5  e  6  del  presente  articolo
integri, altresi', la violazione di cui all'articolo 13 del  medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 196  del  2003.  Al  fine  di
consentire l'applicazione delle predette disposizioni,  il  Ministero
dello sviluppo economico comunica al Garante per  la  protezione  dei
dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione. 
  8. Ai fini dell'applicazione  del  presente  articolo,  nonche'  di
quanto previsto dall'articolo  130  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche il soggetto che ha affidato
lo svolgimento  di  propri  servizi  a  un  call  center  esterno  e'
considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma
1, lettera f), e 28 del medesimo codice di cui al decreto legislativo
n. 196 del 2003 ed e' conseguentemente responsabile in solido con  il
soggetto gestore.  La  constatazione  della  violazione  puo'  essere
notificata all'affidatario estero per il tramite del committente. 
  9. Qualunque operatore economico che svolge o si avvale di  servizi
di call center e' tenuto a comunicare, su richiesta del Ministero del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  del  Ministero  dello  sviluppo
economico o del Garante per la protezione dei dati  personali,  entro
dieci giorni dalla  richiesta,  la  localizzazione  del  call  center
destinatario della chiamata o dal quale origina la stessa. Il mancato
rispetto delle disposizioni del presente comma comporta  la  sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni violazione. 
  10. Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti  aggiudicatori
che procedono ad affidamenti di servizi a operatori  di  call  center
l'offerta migliore e' determinata al netto delle  spese  relative  al
costo del personale, determinato ai sensi dell'articolo 23, comma 16,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero sulla  base  di
accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
  11. Tutti gli operatori economici che svolgono  attivita'  di  call
center su numerazioni nazionali devono, entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, iscriversi  al
Registro degli  operatori  di  comunicazione  di  cui  alla  delibera
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del
26  novembre  2008,  comunicando,  altresi',  tutte  le   numerazioni
telefoniche messe a disposizione del  pubblico  e  utilizzate  per  i
servizi di call center. L'obbligo  di  iscrizione  sussiste  anche  a
carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi  di  call  center  e
deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio. 
  12.  L'inosservanza  dell'obbligo  di  cui  al  comma  11  comporta
l'applicazione di  una  sanzione  pecuniaria  amministrativa  pari  a
50.000 euro». 
  244.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'  del  reddito  degli
operatori del settore della  pesca,  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, da adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di sottoscrizione di accordi  e  contratti  collettivi  da
parte delle organizzazioni sindacali e  imprenditoriali  del  settore
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,  ai  sensi
dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e
comunque entro il 31 marzo 2017, presso l'INPS e' istituito il  Fondo
di solidarieta' per il settore della pesca (FOSPE). 
  245. Il FOSPE e' costituito da una  dotazione  iniziale  pari  a  1
milione di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno  2017  e
da  contribuzione  ordinaria,  ripartita  tra  datori  di  lavoro   e
lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo,
in misura tale da garantire un flusso costante di risorse sufficiente
all'avvio dell'attivita' e alla  gestione  del  Fondo  a  regime,  da
individuare anche in relazione all'importo stimato delle  prestazioni
da erogare,  alle  compatibilita'  finanziarie  e  agli  obblighi  di
equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, nonche' ai livelli  retributivi  stabiliti
dalla  contrattazione  collettiva  nazionale   delle   organizzazioni
sindacali e imprenditoriali  comparativamente  piu'  rappresentative,
nel  limite  massimo  pari  a  due   terzi   dell'aliquota   prevista
dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457. 
  246. Il FOSPE eroga prestazioni e relative coperture figurative  ai
dipendenti e comunque a tutti gli imbarcati delle  imprese  di  pesca
nonche'  a  quelli  delle  cooperative  di  pesca,  compresi  i  soci
lavoratori e i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla
legge  13  marzo  1958,  n.  250,  nel  caso  di  arresto  temporaneo
obbligatorio deciso dalle autorita' pubbliche competenti e  nel  caso
di sospensioni temporanee  dell'attivita'  di  pesca  per  condizioni
meteorologiche avverse  o  per  ogni  altra  causa,  organizzativa  o
ambientale, non  imputabile  al  datore  di  lavoro,  prevista  dagli
accordi e  contratti  collettivi  sottoscritti  dalle  organizzazioni
sindacali  e  imprenditoriali  del  settore   comparativamente   piu'
rappresentative a livello nazionale. 
  247. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  effettua  un
monitoraggio sul tasso di adesione al FOSPE da parte dei soggetti  di
cui al comma 246 e presenta alle Camere, entro il  31  ottobre  2017,
una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  del  Fondo,   sul   suo
funzionamento e sul tasso di adesione rilevato. 
  248. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 244  a  247
del presente articolo si  applicano  al  FOSPE  le  disposizioni  del
titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  249.  Le  pensioni  a  favore  dei  superstiti  di   assicurato   e
pensionato,  nell'ambito  del  regime   dell'assicurazione   generale
obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive  di  tale  regime,
nonche' della Gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, limitatamente a  quelle  percepite
dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito  complessivo  di
cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
per l'importo eccedente euro 1.000. 
  250. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge e nei limiti previsti dagli ultimi  tre  periodi  del  presente
comma, il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria
o alle forme  esclusive  e  sostitutive  della  medesima  affetto  da
mesotelioma  pleurico  (c45.0),  mesotelioma   pericardico   (c45.2),
mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma  della  tunica  vaginale
del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e  asbestosi  (c61),
riconosciuti  di  origine  professionale,  ovvero  quale   causa   di
servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di  inabilita',
ancorche' non si trovi nell'assoluta e permanente  impossibilita'  di
svolgere qualsiasi attivita' lavorativa. Ai  fini  del  conseguimento
del diritto alla pensione di inabilita' di cui al primo  periodo,  il
requisito  contributivo  si  intende  perfezionato  quando  risultino
versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera  vita
lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi  due  periodi,
che non e' cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla
normativa vigente, e' riconosciuto,  a  domanda,  nel  limite  di  20
milioni di euro per l'anno 2017 e di  30  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate
e accolte,  emerga  il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse  finanziarie
di  cui  al  terzo  periodo   il   riconoscimento   del   trattamento
pensionistico e' differito,  con  criteri  di  priorita'  in  ragione
dell'eta' anagrafica, dell'anzianita' contributiva e,  infine,  della
data di presentazione della  domanda,  allo  scopo  di  garantire  un
numero di  accessi  al  pensionamento  non  superiore  al  numero  di
pensionamenti  programmato  in  relazione   alle   predette   risorse
finanziarie. Per i lavoratori di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  e
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, nonche' per il personale degli enti  pubblici  di  ricerca,  che
rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del  presente
comma, le indennita' di fine  servizio  comunque  denominate  di  cui
all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.  79,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140,   sono
corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto
alla   corresponsione   delle   stesse   secondo   le    disposizioni
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e sulla base della disciplina vigente in  materia  di  corresponsione
del trattamento di fine servizio comunque denominato. Entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono  emanate
le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. 
  251. Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di
cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68,  gia'
trasferite alle regioni e alle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano ed eventualmente non impegnate  in  favore  dei  beneficiari,
sono riattribuite ai Fondi regionali per l'occupazione dei  disabili,
di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima legge n. 68 del  1999
e sono prioritariamente  utilizzate  allo  scopo  di  finanziare  gli
incentivi alle assunzioni delle persone con disabilita' successive al
1º gennaio 2015 non coperte dal predetto Fondo  di  cui  all'articolo
13, comma 4, della legge n. 68 del 1999. 
  252. Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale  delle
universita' statali  contribuiscono  alla  copertura  dei  costi  dei
servizi  didattici,  scientifici   e   amministrativi   mediante   un
contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi
corsi di laurea e di laurea magistrale,  da  versare  all'universita'
alla quale sono iscritti.  Restano  ferme  le  norme  in  materia  di
imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei
contributi, di cui all'articolo 9 del decreto  legislativo  29  marzo
2012, n. 68, nonche' le norme sulla tassa regionale  per  il  diritto
allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge  28
dicembre 1995, n. 549.  Sono  comunque  ricompresi,  all'interno  del
contributo  onnicomprensivo  annuale,  i  contributi  per   attivita'
sportive. 
  253. L'importo del contributo onnicomprensivo annuale e'  stabilito
da ciascuna universita' statale con il regolamento di  cui  al  comma
254 del presente articolo. Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro
che ne sono esonerati ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge
28 dicembre 1995, n.  549,  sono  tenuti  al  pagamento  della  tassa
regionale per il diritto allo studio. 
  254. Ciascuna universita'  statale,  nell'esercizio  della  propria
autonomia  normativa,  approva   il   regolamento   in   materia   di
contribuzione studentesca,  nel  rispetto  dei  criteri  di  equita',
gradualita' e progressivita', nonche' delle disposizioni dei commi da
252 a 267.  In  sede  di  prima  applicazione,  ciascuna  universita'
statale approva il proprio regolamento in  materia  di  contribuzione
studentesca entro il 31 marzo  2017.  Il  regolamento  si  applica  a
decorrere  dall'anno  accademico  2017/2018.  In  caso   di   mancata
approvazione del regolamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque
applicazione le disposizioni dei commi da 255 a 258. 
  255. Sono esonerati dal pagamento  del  contributo  onnicomprensivo
annuale  gli  studenti  che  soddisfano  congiuntamente  i   seguenti
requisiti: 
    a) appartengono a un nucleo familiare  il  cui  Indicatore  della
situazione  economica  equivalente  (ISEE),  calcolato   secondo   le
modalita' previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.  159,
nonche' dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29  marzo  2016,  n.
42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89,
e' inferiore o eguale a 13.000 euro; 
    b) sono iscritti all'universita' di appartenenza da un numero  di
anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del  corso  di
studio, aumentata di uno; 
    c) nel caso di iscrizione  al  secondo  anno  accademico  abbiano
conseguito, entro la data del 10 agosto del  primo  anno,  almeno  10
crediti formativi  universitari;  nel  caso  di  iscrizione  ad  anni
accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici  mesi
antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa  iscrizione,
almeno 25 crediti formativi. 
  256. Nel caso di  iscrizione  al  primo  anno  accademico,  l'unico
requisito da soddisfare e' quello di cui al comma 255, lettera a). 
  257. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui
ISEE sia compreso tra 13.001 euro e  30.000  euro  e  che  soddisfano
entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del  comma  255,  il
contributo onnicomprensivo annuale non puo' superare il 7  per  cento
della quota di ISEE eccedente 13.000 euro. 
  258. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui
ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui
alla lettera c) del comma 255, ma non quello di cui alla  lettera  b)
del medesimo comma 255, il  contributo  onnicomprensivo  annuale  non
puo' superare quello ((determinato ai sensi  dei  commi  255  e  257,
aumentato del)) 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro. 
  259. Il regolamento di cui al comma 254 stabilisce, nel rispetto di
quanto previsto dai commi da 255 a 258 e del principio di  equilibrio
di bilancio di ciascuna universita' statale: 
    a) eventuali  ulteriori  casi  di  esonero,  o  graduazione,  del
contributo  onnicomprensivo  annuale,  per  specifiche  categorie  di
studenti,  individuate  in  relazione  alla  carriera   universitaria
individuale o alla particolare situazione personale; 
    b) le modalita'  di  versamento  del  contributo  onnicomprensivo
annuale, in una o piu' rate, unitamente alle maggiorazioni dovute  in
caso di ritardo nel versamento. 
  260. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale di cui comma  252,
le universita'  statali  non  possono  istituire  ulteriori  tasse  o
contributi a carico degli  studenti,  fino  al  rilascio  del  titolo
finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati  su
richiesta dello  studente  per  esigenze  individuali  e  le  imposte
erariali. 
  261. Nel caso di studenti  aventi  la  cittadinanza  di  Stati  non
appartenenti all'Unione europea, e non residenti  in  Italia,  per  i
quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare
di appartenenza ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013, n. 159, l'importo del  contributo  onnicomprensivo  annuale  e'
stabilito dalle singole  universita'  statali,  anche  in  deroga  ai
criteri individuati nei commi da 255 a 258 del presente articolo. 
  262. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca  che  non  sono
beneficiari di borsa di studio sono  esonerati  dal  pagamento  delle
tasse o contributi a favore dell'universita'. Il regolamento  di  cui
al comma 254 stabilisce il contributo annuale dovuto  dagli  iscritti
ai corsi o scuole di specializzazione. 
  263. Gli articoli 2 e 3 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono abrogati. 
  264. A  decorrere  dall'anno  accademico  2020/2021,  i  limiti  di
importo ISEE di cui ai commi 255, 257 e 258 sono aggiornati ogni  tre
anni, con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  a  seguito  del   monitoraggio   dell'attuazione   e
dell'efficacia delle norme dei  commi  da  252  a  267  del  presente
articolo. 
  265. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita',  di
cui  all'articolo  5  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e'
incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2017 e di  105  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2018. Le somme di cui al primo  periodo
sono ripartite tra le  universita'  statali,  a  decorrere  dall'anno
2017,   con   riferimento   all'anno    accademico    2016/2017,    e
conseguentemente per gli anni successivi, in  proporzione  al  numero
degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui  si
aggiunge, a  decorrere  dall'anno  2018,  il  numero  degli  studenti
esonerati dal pagamento del  contributo  onnicomprensivo  annuale  ai
sensi del comma 255 del presente articolo, moltiplicati per il  costo
standard di ateneo per studente in corso. 
  266. Le disposizioni dei commi da 252 a 267 del  presente  articolo
non si applicano  alle  universita'  non  statali,  alle  universita'
telematiche e alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale,
nonche' all'universita' degli studi di Trento. 
  267.  Le  istituzioni  statali  dell'alta   formazione   artistica,
musicale e coreutica, entro il  31  marzo  2017,  adeguano  i  propri
regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle disposizioni
dei commi da 252 a 266. In caso di mancato adeguamento  entro  il  31
marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni  dei  commi
da 255 a 258. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, nella ripartizione del fondo annuale  di  dotazione  tra  le
istituzioni di cui al presente  comma,  tiene  conto  degli  studenti
esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di  quelli  esonerati
dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. 
  268. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'universita',  e
in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti,  il
fondo integrativo statale per la concessione di borse di  studio,  di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  29
marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' incrementato di
50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. 
  269. Ai  fini  della  gestione  delle  risorse  del  fondo  di  cui
all'articolo 18  del  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,
ciascuna regione razionalizza l'organizzazione degli  enti  erogatori
dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di  un
unico ente erogatore dei medesimi servizi,  prevedendo  comunque  una
rappresentanza degli studenti nei  relativi  organi  direttivi.  Sono
comunque  fatti  salvi  i  modelli  sperimentali  di  gestione  degli
interventi di cui all'articolo 12 del decreto  legislativo  29  marzo
2012, n. 68. 
  270. La norma del comma 269 costituisce principio  fondamentale  di
coordinamento della finanza pubblica. 
  271. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo  7,
comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e  allo  scopo
di consentire che l'assegnazione delle risorse del fondo  di  cui  al
comma 268 del presente articolo avvenga, in attuazione  dell'articolo
18, commi 1, lettera a), e 3, del medesimo decreto legislativo n.  68
del 2012, in misura proporzionale  al  fabbisogno  finanziario  delle
regioni,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, con decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata  in
vigore  della  presente  legge,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo  parere  della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto  puo'  essere
comunque adottato, determina i fabbisogni finanziari regionali. 
  272. Le risorse del fondo di cui all'articolo 18, comma 1,  lettera
a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68,  sono  direttamente
attribuite al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi  per
il diritto allo studio, a norma del comma 269 del presente  articolo,
entro  il  30  settembre  di   ciascun   anno.   Nelle   more   della
razionalizzazione di cui al medesimo comma  269,  tali  risorse  sono
comunque  trasferite  direttamente  agli  enti  regionali  erogatori,
previa indicazione da  parte  di  ciascuna  regione  della  quota  da
trasferire a ciascuno di essi. 
  273. A decorrere dal 1º gennaio 2017, la Fondazione per il  Merito,
di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106, assume la denominazione di «Fondazione Articolo  34».  La  nuova
denominazione  sostituisce  la  precedente,  ovunque  presente,   nel
medesimo decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  n.  106  del  2011,  e  in  ogni  altro   provvedimento
legislativo o regolamentare. 
  274. All'articolo 9  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione e  il  suo
presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze»; 
    b) al comma 6 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «e-bis) i criteri e le metodologie per l'assegnazione  delle  borse
di studio nazionali per il merito e la mobilita'». 
  275. Entro il 30 aprile di ogni anno, la «Fondazione Articolo  34»,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  bandisce
almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore  di  15.000
euro annuali, destinate a studenti  capaci,  meritevoli  e  privi  di
mezzi, al fine di favorirne l'immatricolazione e la frequenza a corsi
di laurea o di laurea magistrale a  ciclo  unico,  nelle  universita'
statali, o  a  corsi  di  diploma  accademico  di  I  livello,  nelle
istituzioni  statali  dell'alta  formazione  artistica,  musicale   e
coreutica, aventi sedi anche differenti  dalla  residenza  anagrafica
del nucleo familiare dello studente. 
  276. Sono ammessi a partecipare al bando di cui al  comma  275  gli
studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di  secondo
grado che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti: 
    a) l'ISEE, alla data di emanazione del bando, calcolato ai  sensi
dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonche' dell'articolo
2-sexies del decreto-legge 29 marzo  2016,  n.  42,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016,  n.  89,  e'  inferiore  o
eguale a 20.000 euro; 
    b) le medie dei voti ottenuti in tutte le materie, negli scrutini
finali del penultimo e del terzultimo anno della scuola secondaria di
secondo grado, nonche' negli  scrutini  intermedi  dell'ultimo  anno,
purche' comunque effettuati entro la data di scadenza del bando, sono
tutte eguali o superiori a 8/10; 
    c) i punteggi riportati nelle prove dell'Istituto  nazionale  per
la valutazione del sistema educativo di istruzione  e  di  formazione
(INVALSI), relative alle materie di italiano e  matematica,  ricadono
nel primo quartile dei risultati INVALSI della regione ove ha sede la
scuola di appartenenza. 
  277. Il limite di importo dell'ISEE di cui al  comma  276,  lettera
a), puo' essere aggiornato con  cadenza  triennale  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a  seguito
del monitoraggio dell'attuazione e  dell'efficacia  delle  norme  dei
commi da 273 a 289. 
  278. Sono altresi' ammessi a partecipare al bando di cui  al  comma
275,  in  numero  non  superiore  a  due  per  ciascuna   istituzione
scolastica, gli studenti che soddisfano le condizioni di cui al comma
276, lettere a) e c), e che, pur non soddisfacendo la  condizione  di
cui al comma 276, lettera b),  sono  motivatamente  qualificati  come
eccezionalmente meritevoli  dal  dirigente  scolastico  della  scuola
secondaria di secondo grado di appartenenza, su proposta del collegio
dei docenti. 
  279. I candidati ammessi a partecipare al bando ai sensi dei  commi
276 e 278 sono inclusi in un'unica graduatoria nazionale  di  merito.
Il punteggio assegnato a ciascun candidato e'  calcolato  sulla  base
dei criteri di valutazione stabiliti nel bando e fondati  sui  valori
di cui al comma 276, lettere a), b) e c), nonche'  sulla  motivazione
del giudizio di  merito  eccezionale  di  cui  al  comma  278.  Nella
fissazione dei predetti criteri, i valori delle medie di cui al comma
276, lettera b), sono rapportati ai valori delle medesime medie nelle
scuole della provincia di appartenenza, come calcolati dall'INVALSI. 
  280. Le borse di  studio  di  cui  ai  commi  da  273  a  289  sono
assegnate, nell'ordine della graduatoria nazionale di  merito,  entro
il 31 agosto di ogni anno e sono corrisposte allo  studente  in  rate
semestrali anticipate, previa verifica del rispetto delle  condizioni
di cui ai commi 281 e 282. 
  281. La prima rata  e'  versata  allo  studente  al  momento  della
comunicazione dell'avvenuta immatricolazione a un corso di  laurea  o
di laurea magistrale a ciclo unico o a un  diploma  accademico  di  I
livello,  scelto  liberamente  dallo  studente,  fermo  restando   il
superamento delle prove di ammissione, ove previste. La seconda  rata
e' versata allo studente entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  282. Le borse di  studio  di  cui  ai  commi  da  273  a  289  sono
confermate, negli anni accademici successivi al primo, per  tutta  la
durata normale del  relativo  corso  di  laurea  o  corso  di  laurea
magistrale a ciclo unico, o corso di diploma accademico di I livello,
e sono versate in due rate semestrali annuali, entro il 30  settembre
dell'anno di riferimento ed entro il 31 marzo dell'anno successivo, a
condizione che lo studente, al 10 agosto  di  ogni  anno  accademico,
abbia conseguito: 
    a) tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti; 
    b) almeno 40 crediti formativi dell'anno accademico in corso, con
una media dei  voti  riportati  in  tutti  gli  esami  sostenuti  non
inferiore a 28/30 e nessun voto inferiore a 24/30. 
  283. Gli studenti beneficiari delle borse di studio di cui ai commi
da 273 a 289 del presente articolo sono esonerati dal pagamento della
tassa regionale per il diritto allo studio  di  cui  all'articolo  3,
commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  nonche'
delle  tasse  e  dei  contributi  previsti  dagli  ordinamenti  delle
universita' statali o delle istituzioni statali dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica di appartenenza,  ferma  restando  la
disciplina dell'imposta di bollo. 
  284. Le borse di  studio  di  cui  ai  commi  da  273  a  289  sono
incompatibili con ogni altra borsa di studio, ad eccezione di  quelle
destinate a sostenere finanziariamente lo studente per  soggiorni  di
studio all'estero, con tutti gli strumenti e i  servizi  del  diritto
allo studio di cui al decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,
nonche'  con   l'ammissione   alle   istituzioni   universitarie   ad
ordinamento speciale o ad altre consimili strutture universitarie che
offrano gratuitamente agli studenti vitto  e  alloggio.  Lo  studente
puo' comunque chiedere di usufruire dei servizi  offerti  dagli  enti
regionali per il diritto allo studio, al costo stabilito dai medesimi
enti. 
  285. Alle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 del presente
articolo  si  applicano,  in   materia   fiscale,   le   disposizioni
dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. 
  286. Per il finanziamento delle borse di studio di cui ai commi  da
273 a 289 del presente articolo,  sono  attribuiti  alla  «Fondazione
Articolo 34» 6 milioni di euro per l'anno 2017, 13  milioni  di  euro
per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. 
  287.  Al  finanziamento  dell'organizzazione  e   delle   attivita'
ordinarie della «Fondazione Articolo 34» sono attribuiti 2 milioni di
euro per l'anno 2017 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018. 
  288. Nelle more del raggiungimento della piena  operativita'  della
«Fondazione Articolo 34»  e  della  nomina  dei  relativi  organi  di
amministrazione, al fine di attuare tempestivamente le finalita'  dei
commi da 273 a 289 con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  e'  istituita,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, una cabina di regia,  composta  da  tre  membri  designati,
rispettivamente, dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dal
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze   e    dal    Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  incaricata  di
attivare le procedure relative all'emanazione del  bando  di  cui  al
comma 275, ai fini dell'assegnazione e del versamento delle borse  di
studio  agli  studenti  vincitori.  Con  il  medesimo   decreto   del
Presidente del Consiglio dei  ministri  sono  definiti  le  modalita'
operative e  organizzative  della  cabina  di  regia  e  il  supporto
amministrativo e tecnico alle  attivita'  della  stessa,  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Al raggiungimento della piena operativita' della  Fondazione  e  alla
nomina dei relativi organi di amministrazione,  la  cabina  di  regia
decade automaticamente dalle sue funzioni. 
  289. La quota parte delle risorse di cui al comma 286 eventualmente
non utilizzate per le finalita' di cui ai commi  da  273  a  288,  da
accertare entro  il  15  settembre  di  ogni  anno  con  decreto  del
Ministero  dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,
confluisce,  nel  medesimo  esercizio  finanziario,  nel   Fondo   di
intervento integrativo per la  concessione  dei  prestiti  d'onore  e
delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  290. In attuazione dell'articolo 6,  comma  1,  lettera  a),  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' dell'articolo 3  del  decreto
legislativo 14 gennaio  2008,  n.  21,  sulla  base  degli  obiettivi
indicati dal comma 1 del medesimo articolo 3,  le  universita'  e  le
istituzioni dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
organizzano  specifici  corsi  di  orientamento  pre-universitario  o
pre-accademico   destinati   agli   studenti,   da    svolgere,    in
collaborazione con le scuole e  senza  interferenze  con  l'attivita'
scolastica ordinaria, durante gli ultimi  due  anni  di  corso  della
scuola secondaria di secondo grado o nel periodo intercorrente tra il
conseguimento del diploma e l'immatricolazione. 
  291. All'articolo 11, comma 1, del  decreto  legislativo  29  marzo
2012, n. 68, dopo le parole: «connesse ai servizi» sono  inserite  le
seguenti: «e al tutorato  di  cui  all'articolo  13  della  legge  19
novembre 1990, n. 341». 
  292. In attuazione dell'articolo 13 della legge 19  novembre  1990,
n. 341, e ai fini di cui al comma 2  del  medesimo  articolo  13,  le
universita' organizzano specifiche attivita' di tutorato riservate  a
studenti iscritti al primo o al secondo anno di un corso di laurea  o
di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano  riscontrato  ostacoli
formativi iniziali, anche con  collaborazioni  a  tempo  parziale  di
studenti dei corsi di studio o  degli  anni  superiori  assegnate  ai
sensi  e  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  11  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, come modificato dal comma  291  del
presente articolo. 
  293. Per le finalita' dei commi da 290 a 292 del presente articolo,
il Fondo per il finanziamento ordinario  delle  universita',  di  cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'  incrementato
di 5 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2017.  Tale  importo  e'
ripartito  annualmente  tra  le  universita'  tenendo   conto   delle
attivita' organizzate dalle stesse per attuare piani  pluriennali  di
interventi integrati di orientamento pre-universitario,  di  sostegno
didattico e di tutorato adottati ai sensi dell'articolo 2,  comma  2,
del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, e dei commi da 290  a
292 del presente articolo, nonche' dei risultati raggiunti. 
  294. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), dopo  le  parole:
«nonche' a favore» sono inserite le seguenti: «degli istituti tecnici
superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  86  dell'11
aprile 2008,»; 
    b) all'articolo 100, comma 2, lettera o-bis), dopo le parole:  «e
successive modificazioni,» sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  a
favore degli  istituti  tecnici  superiori  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  25  gennaio  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,». 
  295. Al fine di incentivare l'attivita' base di ricerca dei docenti
delle universita' statali, nel Fondo per il  finanziamento  ordinario
delle universita', di cui all'articolo  5  della  legge  24  dicembre
1993, n. 537,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e'  istituita  una
apposita  sezione  denominata  «Fondo  per  il  finanziamento   delle
attivita' base di ricerca», con uno stanziamento  di  45  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2017. 
  296. Il Fondo di cui al comma 295  e'  destinato  al  finanziamento
annuale delle  attivita'  base  di  ricerca  dei  ricercatori  e  dei
professori di seconda fascia in servizio nelle universita' statali. 
  297. Sono esclusi dal  finanziamento  annuale  i  ricercatori  e  i
professori di seconda fascia che, alla data  di  presentazione  della
domanda di cui al comma 301 del presente articolo, sono in regime  di
impegno a tempo  definito,  sono  collocati  in  aspettativa  o  sono
risultati vincitori delle procedure di cui all'articolo 1,  commi  da
207 a 212, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero  usufruiscono
di finanziamenti provenienti dallo European Research  Council  (ERC),
da progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o  da  ulteriori
finanziamenti pubblici, nazionali, europei o internazionali, comunque
denominati. 
  298. L'importo individuale del  finanziamento  annuale  e'  pari  a
3.000 euro,  per  un  totale  di  15.000  finanziamenti  individuali.
L'assegnazione del finanziamento deve  tenere  conto  dell'ordine  di
elenchi di cui al comma 300, lettere b) e c), in modo che le  domande
di cui al comma 301 siano soddisfatte nella misura del 75  per  cento
di quelle presentate dai ricercatori e del 25  per  cento  di  quelle
presentate dai professori associati. 
  299. Entro il 31  luglio  di  ogni  anno,  l'Agenzia  nazionale  di
valutazione del sistema universitario e della  ricerca  (ANVUR),  con
riferimento a ciascun  settore  scientifico-disciplinare,  predispone
gli elenchi dei ricercatori e dei professori di  seconda  fascia  che
possono  richiedere  il  finanziamento  annuale   individuale   delle
attivita' base di ricerca. 
  300. Nel limite delle disponibilita' finanziarie di  cui  al  comma
295 e fermo restando l'importo del finanziamento individuale  di  cui
al comma 298, l'ANVUR predispone gli elenchi  di  cui  al  comma  299
sulla base dei seguenti criteri: 
    a) la verifica della sussistenza, per ognuno  dei  ricercatori  e
dei professori di seconda fascia, delle condizioni di  cui  al  comma
297; 
    b)  l'inclusione,  nell'elenco  dei  ricercatori  appartenenti  a
ciascun settore scientifico-disciplinare, di tutti i  ricercatori  la
cui produzione scientifica individuale, relativa agli  ultimi  cinque
anni, e' pari o superiore a un apposito indicatore  della  produzione
scientifica  dei   ricercatori   appartenenti   a   ciascun   settore
scientifico-disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla  base  dei  dati
disponibili per l'ultimo triennio; 
    c) l'inclusione, nell'elenco dei  professori  di  seconda  fascia
appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di  tutti  i
professori  di  seconda  fascia   la   cui   produzione   scientifica
individuale, relativa agli ultimi cinque anni, e' pari o superiore  a
un apposito indicatore della produzione scientifica dei professori di
seconda     fascia      appartenenti      a      ciascun      settore
scientifico-disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla  base  dei  dati
disponibili per l'ultimo triennio. 
  301. Entro il 30 settembre  di  ogni  anno  ciascun  ricercatore  e
professore di seconda fascia incluso  negli  elenchi  predisposti  ai
sensi  dei  commi  299  e  300,  esclusivamente  tramite   l'apposita
procedura telematica  accessibile  dal  sito  internet  istituzionale
dell'ANVUR,  puo'  presentare  la  domanda  diretta  a  ottenere   il
finanziamento annuale individuale delle attivita' base di ricerca. 
  302.  Entro  il  30   novembre   di   ogni   anno,   il   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  trasferisce  a
ciascuna universita' le risorse per il  finanziamento  annuale  delle
attivita' base di ricerca spettante ai ricercatori e ai professori di
seconda fascia. 
  303. Al fine di favorire lo sviluppo  delle  attivita'  di  ricerca
nelle universita' statali e di valorizzare le attivita'  di  supporto
allo svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per  lo  Stato,  a
decorrere dall'anno 2017: 
    a) gli atti e i contratti di cui all'articolo  7,  comma  6,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   stipulati   dalle
universita'  statali  non  sono  soggetti   al   controllo   previsto
dall'articolo 3, comma 1, lettera  f-bis),  della  legge  14  gennaio
1994, n. 20; 
    b) all'articolo 6  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al
comma 12, quarto periodo,  le  parole:  «dalle  universita'  e»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dalle  universita'  nonche'  a  quella
effettuata» e, al comma 13, quarto periodo, sono aggiunte,  in  fine,
le seguenti  parole:  «,  nonche'  dalle  universita'».  Al  fine  di
assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma  21,
del decreto-legge n. 78  del  2010,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 122 del 2010, in termini  di  minori  entrate  per  lo
Stato con riferimento a quanto previsto dal  periodo  precedente,  lo
stanziamento  del  Fondo  per  il   finanziamento   ordinario   delle
universita', di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre  1993,  n.
537, e' ridotto di 12 milioni di euro; 
    c) all'articolo 1, comma 1, lettere a)  e  b),  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 31  dicembre  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, le parole: «30  per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento». 
  304.  Le  somme  destinate,  a  qualsiasi  titolo,  dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  al  finanziamento
delle attivita' di ricerca non sono soggette ad  esecuzione  forzata.
Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui  ai
commi da 295 a 305 sono nulli e la nullita' e' rilevabile d'ufficio. 
  305. La dotazione finanziaria del Fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, e'  incrementata  di  25  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2018, da destinare al  sostegno  specifico  delle
«Attivita' di ricerca a valenza internazionale». 
  306. Al fine di consentire  il  regolare  svolgimento  dei  compiti
attribuiti  all'ANVUR,  e'  autorizzata  l'assunzione,  a   decorrere
dall'anno 2017, di ulteriori 15 unita'  appartenenti  all'area  terza
del contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  (CCNL)  -  comparto
Ministeri, di cui 13 funzionari valutatori  tecnici  e  2  funzionari
amministrativi, e di ulteriori 2 unita' appartenenti all'area seconda
del medesimo CCNL - comparto Ministeri,  mediante  scorrimento  delle
graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e,  per  l'eventuale
quota non coperta, mediante avvio  di  nuove  procedure  concorsuali,
previo espletamento delle procedure di mobilita' di cui  all'articolo
30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  307.  Al  fine  di  contribuire  al   funzionamento   dell'Istituto
nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004,  n.  81,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e' autorizzata
a decorrere dall'anno 2017 una spesa ulteriore di 1 milione  di  euro
annui. 
  308. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai  datori
di  lavoro  privati,  con  riferimento  alle  nuove  assunzioni   con
contratto di lavoro a tempo indeterminato,  anche  in  apprendistato,
con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi
agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1º gennaio  2017  al
31  dicembre  2018,  e'  riconosciuto,  per  un  periodo  massimo  di
trentasei  mesi,  ferma  restando   l'aliquota   di   computo   delle
prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei  complessivi
contributi  previdenziali  a  carico  dei  datori  di   lavoro,   con
esclusione dei  premi  e  contributi  dovuti  all'INAIL,  nel  limite
massimo di un importo di esonero pari a 3.250  euro  su  base  annua.
L'esonero  di  cui  al  presente  comma  spetta,  a  domanda  e  alle
condizioni di cui al comma 309 del presente articolo,  ai  datori  di
lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo  quanto  stabilito
al primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall'acquisizione
del titolo di studio, studenti che hanno svolto  presso  il  medesimo
datore di lavoro attivita' di alternanza scuola-lavoro pari almeno al
30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi  dell'articolo
1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero  pari  almeno
al 30 per cento del monte ore previsto per le attivita' di alternanza
all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo  III  del  decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari  almeno  al  30  per
cento  del  monte  ore  previsto  per  le  attivita'  di   alternanza
realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri  25  gennaio  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  86  dell'11  aprile  2008,  ovvero  pari
almeno al  30  per  cento  del  monte  ore  previsto  dai  rispettivi
ordinamenti per le attivita' di alternanza nei percorsi universitari.
L'esonero di cui al primo  periodo  del  presente  comma  si  applica
inoltre ai datori di  lavoro  che  assumono  a  tempo  indeterminato,
secondo quanto stabilito al medesimo primo periodo,  entro  sei  mesi
dall'acquisizione del titolo di studio, studenti  che  hanno  svolto,
presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per  la
qualifica e  il  diploma  professionale,  il  diploma  di  istruzione
secondaria superiore,  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
superiore o periodi  di  apprendistato  in  alta  formazione.  L'INPS
provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, anche  ai  fini  di  cui  al  comma  309  del
presente  articolo,  al  monitoraggio   del   numero   di   contratti
incentivati ai sensi del presente comma e  delle  conseguenti  minori
entrate contributive, inviando relazioni  mensili  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. 
  309. Il beneficio contributivo di cui al comma 308 e'  riconosciuto
nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per  l'anno  2017,
di 40,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 86,9 milioni di euro  per
l'anno 2019, di 84 milioni di euro per l'anno 2020, di  50,7  milioni
di euro per l'anno 2021 e di 4,3 milioni di  euro  per  l'anno  2022.
Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del  numero  di
domande rispetto alle risorse finanziarie determinate  ai  sensi  del
primo  periodo  del  presente  comma,  l'INPS  non  prende  in  esame
ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 308. 
  310. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati  del
beneficio di cui ai commi 308 e 309, al fine  di  una  sua  eventuale
prosecuzione. 
  311. Il secondo periodo del comma 39 dell'articolo 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107, e' sostituito dal  seguente:  «Le  risorse  sono
ripartite tra le istituzioni scolastiche  del  sistema  nazionale  di
istruzione». 
  312. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  dopo  il
comma 616-bis e' inserito il seguente: 
  «616-ter. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, relativamente  al  programma  operativo  nazionale  "Per  la
scuola - competenze  e  ambienti  per  l'apprendimento"  riferito  al
periodo di programmazione 2014/2020, puo' condurre  le  verifiche  di
cui all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.  1303/2013
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17  dicembre  2013,
avvalendosi dei revisori dei conti di cui al comma 616  del  presente
articolo, rispettando il principio della separazione  delle  funzioni
previsto  dalla  normativa   dell'Unione   europea   che   disciplina
l'intervento dei Fondi strutturali». 
  313. Nel programma operativo nazionale «Per la scuola -  competenze
e   ambienti   per   l'apprendimento»,   riferito   al   periodo   di
programmazione 2014/2020, di cui  alla  decisione  della  Commissione
europea  C(2014)  9952  del  17  dicembre  2014,   per   «istituzioni
scolastiche»  si  intendono  tutte  le  istituzioni  scolastiche  che
costituiscono  il  sistema  nazionale   di   istruzione,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62. 
  314. Al fine di  incentivare  l'attivita'  dei  dipartimenti  delle
universita' statali che  si  caratterizzano  per  l'eccellenza  nella
qualita'  della   ricerca   e   nella   progettualita'   scientifica,
organizzativa e didattica, nonche' con riferimento alle finalita'  di
ricerca di «Industria 4.0», nel Fondo per il finanziamento  ordinario
delle universita', di cui all'articolo  5  della  legge  24  dicembre
1993, n. 537,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  e'  istituita
un'apposita  sezione  denominata  «Fondo  per  il  finanziamento  dei
dipartimenti universitari di eccellenza», con uno stanziamento di 271
milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 
  315. Il Fondo di cui al comma 314  e'  destinato  al  finanziamento
quinquennale  dei  dipartimenti  di  eccellenza   delle   universita'
statali, come individuati e selezionati ai sensi e  per  gli  effetti
dei commi da 318 a 331. 
  316.  La  quota  parte  delle  risorse  di  cui   al   comma   314,
eventualmente non utilizzata per le finalita' di cui ai commi da  318
a 339 del  presente  articolo,  confluisce,  nel  medesimo  esercizio
finanziario,  nel  Fondo  per  il   finanziamento   ordinario   delle
universita', di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre  1993,  n.
537. 
  317.  Per  le  istituzioni  universitarie  statali  ad  ordinamento
speciale, ai fini dell'applicazione  dei  commi  da  318  a  339,  il
riferimento ai dipartimenti si  intende  sostituito  dal  riferimento
alle classi. 
  318. Entro il  31  dicembre  del  quarto  anno  di  erogazione  del
finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, con decreto del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  e'  nominata  una
commissione deputata allo svolgimento delle attivita' di cui ai commi
da 325 a 328. La commissione e' composta da sette membri, di cui: 
    a) due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di cui uno con funzioni di presidente; 
    b)    quattro    designati    dal    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  nell'ambito  di  due  rose  di  tre
membri ciascuna, indicate rispettivamente dall'ANVUR e  dal  Comitato
nazionale dei garanti della ricerca, di  cui  all'articolo  21  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
    c) uno indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
  319. Entro la medesima data di  cui  al  comma  318,  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca richiede all'ANVUR,
sulla base dei risultati ottenuti, all'esito dell'ultima  valutazione
della qualita'  della  ricerca  (VQR),  dai  docenti  appartenenti  a
ciascun dipartimento delle universita' statali: 
    a)  la  definizione  del  calcolo  di  un  apposito   «Indicatore
standardizzato della performance dipartimentale»  (ISPD),  che  tenga
conto della posizione dei dipartimenti nella distribuzione  nazionale
della VQR, nei rispettivi settori scientifico-disciplinari; 
    b) l'attribuzione a ognuno  dei  dipartimenti  delle  universita'
statali del relativo ISPD. 
  320. All'esito delle procedure di cui al comma  319,  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  redige  e  rende
pubblica, nel proprio sito internet istituzionale, la graduatoria dei
dipartimenti  delle  universita'  statali,  in   ordine   decrescente
rispetto all'ISPD attribuito al singolo dipartimento. 
  321. Dal 1º maggio al 31 luglio del quinto anno di  erogazione  del
finanziamento di cui ai commi da 314 a  317,  esclusivamente  tramite
l'apposita  procedura  telematica  accessibile  dal   sito   internet
istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, le universita'  statali  di  appartenenza  dei  dipartimenti
collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria di cui al comma
320, come aggiornata agli esiti dei pareri negativi di cui  al  comma
337, terzo periodo, possono presentare la domanda diretta a ottenere,
per ognuno dei medesimi dipartimenti,  il  finanziamento  di  cui  ai
commi da 314 a 317. 
  322. Il numero massimo di domande ammissibili, per  i  dipartimenti
appartenenti alla stessa universita' statale, e' pari a 15. Nel  caso
in  cui  i  dipartimenti  per  i  quali  l'universita'  statale  puo'
presentare la domanda di cui al  comma  321  siano  superiori  a  15,
l'universita' stessa procede a una selezione  delle  proprie  domande
dipartimentali, nel numero massimo di  15,  motivando  la  scelta  in
ragione dell'ISPD attribuito  al  singolo  dipartimento,  nonche'  di
ulteriori criteri  demandati  all'autonoma  valutazione  del  singolo
ateneo. 
  323. La domanda di cui ai commi 321 e 322: 
    a) e' presentata, per ciascun dipartimento, con riferimento a una
sola delle quattordici aree disciplinari del Consiglio  universitario
nazionale (CUN); 
    b) contiene un progetto dipartimentale di sviluppo, avente durata
quinquennale, e relativo: agli obiettivi  di  carattere  scientifico;
all'utilizzo del finanziamento per il reclutamento,  ai  sensi  degli
articoli  18  e  24  della  legge  30  dicembre  2010,  n.   240,   e
dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005,  n.  230,  del
personale docente, ovvero per il reclutamento di personale tecnico  e
amministrativo; alla premialita',  ai  sensi  dell'articolo  9  della
legge n. 240 del 2010;  all'investimento  in  infrastrutture  per  la
ricerca;  allo  svolgimento  di  attivita'  didattiche   di   elevata
qualificazione; alla presenza di eventuali cofinanziamenti attribuiti
al progetto dipartimentale; 
    c)  qualora,  al  medesimo  dipartimento,   afferissero   docenti
appartenenti a piu'  aree  disciplinari,  il  progetto  di  cui  alla
lettera b) deve dare preminenza  alle  aree  disciplinari  che  hanno
ottenuto, all'esito dell'ultima VQR, i migliori risultati. 
  324. Il numero complessivo dei dipartimenti che possono ottenere il
finanziamento di cui ai commi da 314 a 317 e' pari a 180.  Il  numero
dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree
disciplinari del CUN, non puo' essere inferiore a 5 ne'  superiore  a
20. La suddivisione  del  numero  dei  dipartimenti  finanziati,  con
riferimento a  ciascuna  delle  14  aree  disciplinari  del  CUN,  e'
stabilita, nel limite delle risorse economiche di cui ai commi da 314
a 317, con il decreto di cui al comma 318, e tenuto conto: 
    a) della numerosita' della singola area disciplinare, in  termini
di dipartimenti ad essa riferibili; 
    b) di criteri informati ad obiettivi di crescita e  miglioramento
di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana. 
  325. La valutazione delle domande presentate  ai  sensi  dei  commi
321, 322 e 323 per la selezione dei dipartimenti di cui al comma  324
e' affidata alla commissione di cui al comma 318 e si svolge mediante
due fasi successive. 
  326. Nella prima fase, la commissione procede a valutare le domande
presentate da ciascuna  universita'  statale  in  relazione  al  solo
dipartimento che ha ottenuto la migliore collocazione nelle prime 350
posizioni della graduatoria di cui al comma 320. La valutazione della
domanda ha ad oggetto il progetto dipartimentale di sviluppo  di  cui
al comma 323, lettere b)  e  c).  Esclusivamente  in  caso  di  esito
positivo della valutazione, il dipartimento consegue il finanziamento
di cui ai commi da 314  a  317,  nei  limiti  massimi  delle  risorse
finanziarie assegnate a ciascuna delle 14 aree disciplinari  del  CUN
ai sensi del comma 324. 
  327. Nella seconda fase, tenuto conto del numero  dei  dipartimenti
ammessi e di quelli esclusi dal finanziamento ai sensi del comma 326,
la commissione valuta le rimanenti domande  assegnando  a  ognuna  di
esse un punteggio da 1 a 100, di cui 70 punti sono attribuiti in base
all'ISPD del singolo dipartimento e 30 punti sono attribuiti in  base
al progetto dipartimentale di sviluppo di cui al comma  323,  lettere
b) e c), in relazione alla coerenza e alla fattibilita' dei contenuti
del medesimo progetto. La graduatoria risultante all'esito di  questa
seconda fase suddivide i dipartimenti  in  base  alla  relativa  area
disciplinare di appartenenza e assegna il  finanziamento  di  cui  ai
commi da 314 a  317  ai  dipartimenti  che,  nei  limiti  del  numero
complessivo di cui al comma 324, sono utilmente posizionati. 
  328. Entro il  31  dicembre  del  quinto  anno  di  erogazione  del
finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, la commissione  pubblica,
nel sito internet istituzionale dell'ANVUR, l'elenco dei dipartimenti
che sono risultati assegnatari del finanziamento di cui ai  commi  da
314 a 317. Entro il 31 marzo di ognuno  dei  cinque  anni  successivi
alla   predetta   pubblicazione,   il   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca trasferisce alle universita' statali
cui  appartengono   i   dipartimenti   il   relativo   finanziamento.
L'universita' e' vincolata all'utilizzo di queste  risorse  a  favore
dei dipartimenti finanziati. 
  329. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 9 della  legge  30
dicembre 2010, n. 240, e' sostituito dal seguente: «In tal  caso,  le
universita' possono prevedere,  con  appositi  regolamenti,  compensi
aggiuntivi per il personale  docente  e  tecnico  amministrativo  che
contribuisce all'acquisizione  di  commesse  conto  terzi  ovvero  di
finanziamenti pubblici o privati». 
  330. La selezione di cui ai commi 326 e 327 e' svolta  con  cadenza
quinquennale. Le attivita' di supporto alla  commissione  di  cui  al
comma 318 da parte della competente direzione generale del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   sono   svolte
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente.  Per  la  partecipazione  alle
riunioni della commissione  non  sono  dovuti  compensi,  gettoni  di
presenza o altri emolumenti comunque denominati.  Eventuali  rimborsi
di spese di missione sono posti a carico  delle  risorse  finanziarie
disponibili a legislazione  vigente  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  331. Per il primo quinquennio di istituzione del Fondo  di  cui  ai
commi da 314 a 317 e relativamente agli anni 2018-2022: 
    a) il decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di cui al comma 318, e' adottato entro  il  30  aprile
2017; 
    b) le attivita' di cui ai commi  319  e  320  devono  concludersi
entro il 30 aprile 2017; 
    c) il termine per la presentazione delle domande di cui al  comma
321 e' fissato al 31 luglio 2017; 
    d) il termine per la pubblicazione dell'elenco di  cui  al  comma
328, primo periodo, e' fissato al 31 dicembre 2017; i termini per  il
trasferimento del finanziamento annuale di cui al comma 328,  secondo
periodo, sono fissati al 31 marzo 2018, al 31 marzo 2019, al 31 marzo
2020, al 31 marzo 2021 e al 31 marzo 2022. 
  332. L'importo annuale del finanziamento di cui ai commi da  314  a
331 e' pari a 1.350.000 euro. 
  333. L'importo di cui al comma 332: 
    a) e' ridotto del 20 per cento per il primo  quintile,  calcolato
in base all'organico su base  nazionale,  dei  dipartimenti  che,  ai
sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento; 
    b) e' ridotto del 10 per cento per il secondo quintile, calcolato
in base all'organico su base  nazionale,  dei  dipartimenti  che,  ai
sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento; 
    c) e' mantenuto invariato per il  terzo  quintile,  calcolato  in
base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che,  ai  sensi
del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento; 
    d) e'  aumentato  del  10  per  cento  per  il  quarto  quintile,
calcolato in base all'organico su base  nazionale,  dei  dipartimenti
che,  ai  sensi  del  comma  327,  sono  risultati  assegnatari   del
finanziamento; 
    e) e'  aumentato  del  20  per  cento  per  il  quinto  quintile,
calcolato in base all'organico su base  nazionale,  dei  dipartimenti
che,  ai  sensi  del  comma  327,  sono  risultati  assegnatari   del
finanziamento. 
  334. Per i dipartimenti appartenenti alle aree disciplinari dal  n.
1 al n. 9 del CUN, l'importo di cui al  comma  332  e'  aumentato  di
250.000  euro,  utilizzabili  esclusivamente  per   investimenti   in
infrastrutture per la ricerca. 
  335. L'importo complessivo del finanziamento quinquennale di cui ai
commi da 314 a 317 e  di  cui  al  comma  332  e'  assoggettato  alle
seguenti modalita' di utilizzazione: 
    a) non piu' del 70 per cento, tenuto  conto  di  quanto  previsto
all'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  puo'
essere impiegato per le chiamate dei professori e per il reclutamento
di ricercatori, a norma degli articoli 18 e 24 della  medesima  legge
n. 240 del 2010, e  per  il  reclutamento  del  personale  tecnico  e
amministrativo; 
    b) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a) del
presente comma, almeno il 25 per cento deve essere impiegato  per  le
chiamate di professori  esterni  all'universita'  cui  appartiene  il
dipartimento ai sensi dell'articolo  18,  comma  4,  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240; 
    c) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a) del
presente comma, almeno il 25 per cento deve essere impiegato  per  il
reclutamento di ricercatori,  a  norma  dell'articolo  24,  comma  3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
    d) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a) del
presente comma, per  le  chiamate  dirette  di  professori  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230. 
  336.  L'erogazione  del  finanziamento  di  cui  al  comma  332  e'
interrotta a seguito del mutamento di denominazione del  dipartimento
e in conseguenza della sua cessazione. 
  337. Entro  il  31  gennaio  dell'ultimo  anno  di  erogazione  del
finanziamento  di  cui  al  comma  332,   l'universita',   per   ogni
dipartimento, e' tenuta a presentare alla commissione di cui al comma
318   una   relazione   contenente    il    rendiconto    concernente
l'utilizzazione  delle  risorse  economiche  derivanti  dal  medesimo
finanziamento  e  i  risultati   ottenuti   rispetto   ai   contenuti
individuati nel progetto di cui al comma 323, lettere  b)  e  c).  La
commissione, entro tre  mesi  dalla  presentazione  della  relazione,
riscontrata  la  corrispondenza  tra  l'utilizzazione  delle  risorse
economiche e gli obiettivi del progetto, verificato il rispetto delle
modalita' di utilizzazione di cui al comma 335,  esprime  il  proprio
motivato giudizio. In caso di giudizio  negativo,  l'universita'  non
puo'  presentare  per  lo  stesso  dipartimento  la  domanda  diretta
all'ottenimento, per il quinquennio successivo, del finanziamento  di
cui ai commi da 314 a 317. 
  338. Al fine di favorire l'utilizzazione dei finanziamenti  di  cui
ai commi da 314 a 337 del presente articolo, alla legge  30  dicembre
2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 23, comma 4, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, ma consente di computare le eventuali chiamate  di  coloro
che sono stati  titolari  dei  contratti  nell'ambito  delle  risorse
vincolate di cui all'articolo 18, comma 4»; 
    b) all'articolo 24, comma 3, la lettera b)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno  usufruito
dei contratti di cui alla lettera a),  ovvero  che  hanno  conseguito
l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di  professore  di
prima o di seconda fascia  di  cui  all'articolo  16  della  presente
legge, ovvero che sono in possesso  del  titolo  di  specializzazione
medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi,  hanno
usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51,  comma  6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di  cui
all'articolo 22 della presente legge, o di  borse  post-dottorato  ai
sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di
analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri». 
  339. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, e' aggiunta,  in
fine, la seguente lettera: 
  «i-bis) svolge, con  cadenza  quinquennale,  la  valutazione  della
qualita' della ricerca delle universita' e  degli  enti  di  ricerca,
sulla base di  un  apposito  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno
successivo  al  quinquennio  oggetto  di  valutazione,  e  diretto  a
individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della  medesima
valutazione e  le  risorse  economiche  a  tal  fine  necessarie.  La
valutazione della qualita' della ricerca deve essere  conclusa  entro
il 31 dicembre dell'anno successivo all'emanazione del decreto di cui
al precedente periodo». 
  340. Al fine di consentire  la  definizione  dei  progetti  avviati
nell'ambito dell'ufficio per il processo con  la  partecipazione  dei
soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis,  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento  di
cui al predetto comma, e' autorizzato, a domanda, lo svolgimento,  da
parte  dei  medesimi   soggetti,   di   un   ulteriore   periodo   di
perfezionamento, per  una  durata  non  superiore  a  dodici  mesi  a
decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
presso gli stessi uffici giudiziari  ove  sono  stati  assegnati  con
decreto del Ministro della  giustizia  20  ottobre  2015,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 257  del  4  novembre  2015.  Durante  il
periodo autorizzato a norma del presente  comma  e'  riconosciuto  il
diritto all'attribuzione della borsa di studio per l'importo e con le
modalita' di cui all'articolo 9 del citato decreto del Ministro della
giustizia 20 ottobre 2015. 
  341. La domanda di cui al comma 340 e' redatta e trasmessa  secondo
le modalita' stabilite con provvedimento del direttore  generale  del
personale e della formazione del Ministero della  giustizia  e  fatta
pervenire al predetto Ministero, entro quindici giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, corredata di  un'attestazione
del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale  si  e'  svolto  il
periodo di perfezionamento di cui all'articolo 50, comma  1-bis,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014,  n.  114,  dalla  quale  risulti  che  lo
svolgimento  da  parte  del  richiedente  dell'ulteriore  periodo  di
perfezionamento  di  cui  al  comma  340  del  presente  articolo  e'
funzionale alle esigenze dell'ufficio. 
  342. Per i soggetti di cui al comma 340 del presente articolo resta
fermo il riconoscimento dei titoli  di  preferenza  e  di  merito  in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 50, comma  1-quater,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
  343. Per le finalita' di cui al comma 340 e' autorizzata  la  spesa
di  euro  5.807.509  per  l'anno  2017,  cui  si  provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   prevista
all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
limitatamente agli anni 2016 e 2017. 
  344. Al fine di promuovere forme di imprenditoria  in  agricoltura,
ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali  di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,  con
eta' inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni
nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2017 e  il  31
dicembre 2017, e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di  computo
delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei
mesi, l'esonero dal  versamento  del  100  per  cento  dell'accredito
contributivo  presso  l'assicurazione   generale   obbligatoria   per
l'invalidita', la vecchiaia ed i  superstiti.  L'esonero  di  cui  al
primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, e' riconosciuto per un
periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e  per  un
periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento.
L'esonero di cui al presente comma spetta ai  coltivatori  diretti  e
agli imprenditori agricoli professionali,  in  presenza  delle  nuove
iscrizioni di cui al primo periodo, nonche' ai coltivatori diretti  e
agli imprenditori agricoli professionali di eta' inferiore a quaranta
anni  che  nell'anno  2016  hanno   effettuato   l'iscrizione   nella
previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi  dell'articolo
15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. L'esonero di cui al presente
comma non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle  aliquote
di finanziamento previsti dalla normativa vigente.  L'INPS  provvede,
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove  iscrizioni
effettuate ai sensi del presente comma  e  delle  conseguenti  minori
entrate contributive, inviando relazioni mensili al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  345. Le disposizioni di cui al comma 344 del presente  articolo  si
applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e  n.
1408/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativi
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 
  346. Al fine di garantire un sostegno al reddito per  i  lavoratori
dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi  i  soci
lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo  1958,  n.  250,  nel  periodo  di  sospensione  dell'attivita'
lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio  e'
riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite  di
spesa di 11 milioni di  euro  per  il  medesimo  anno,  un'indennita'
giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. 
  347. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
disciplinate le modalita' relative al  pagamento  dell'indennita'  di
cui al comma 346. 
  348.  Al  fine  di  sostenere  le  famiglie  e  di  incentivare  la
natalita', e'  istituito  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri un apposito fondo rotativo, denominato  «Fondo  di  sostegno
alla natalita'» volto a favorire l'accesso al credito delle  famiglie
con uno o piu' figli, nati o adottati  a  decorrere  dal  1º  gennaio
2017, mediante il rilascio di garanzie dirette,  anche  fideiussorie,
alle banche e agli intermediari finanziari. 
  349. La dotazione del Fondo di sostegno alla natalita' e' pari a 14
milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni di euro per l'anno  2018,
23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni  di  euro  per  l'anno
2020 e 6 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021.  Con
decreto del Ministro con  delega  in  materia  di  politiche  per  la
famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le   modalita'   di
organizzazione e  di  funzionamento  del  Fondo,  nonche'  quelli  di
rilascio e di operativita' delle garanzie. 
  350. Ai fini della  predisposizione  e  dell'attuazione  del  terzo
Piano di azione da adottare in ottemperanza della risoluzione n. 1325
(2000) del Consiglio di sicurezza delle  Nazioni  Unite  (S/RES/1325)
sulle donne, la pace e la sicurezza  e  delle  risoluzioni  seguenti,
incluse le azioni  di  promozione,  monitoraggio  e  valutazione,  e'
autorizzata la spesa di 1 milione  di  euro  per  l'anno  2017  e  di
500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 
  351. Al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'importo dovuto a titolo  di  sanzione  pecuniaria  civile  e'
recuperato secondo le disposizioni  stabilite  dalla  parte  VII  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»; 
    b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «devoluto a favore  della
Cassa  delle  ammende»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «versato
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnato  al
pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del  Ministero
dell'interno riguardante il Fondo di rotazione  per  la  solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso,  delle  richieste  estorsive,
dell'usura e dei reati intenzionali violenti, per le finalita' di cui
all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122». 
  352. All'articolo 1, comma 367, alinea,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, dopo le parole: «30 maggio 2002, n. 115,» sono inserite
le seguenti: «nonche' alle  sanzioni  pecuniarie  civili  di  cui  al
decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7,». 
  353. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e' riconosciuto un premio alla
nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio,
che non concorre alla  formazione  del  reddito  complessivo  di  cui
all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  e'
corrisposto dall'INPS in unica soluzione,  su  domanda  della  futura
madre, al compimento  del  settimo  mese  di  gravidanza  o  all'atto
dell'adozione. 
  354.  L'applicazione  delle  disposizioni  concernenti  il  congedo
obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da  fruire  entro  i
cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via  sperimentale
per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a),
della legge  28  giugno  2012,  n.  92,  nonche',  per  l'anno  2016,
dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e'
prorogata anche per gli anni 2017  e  2018.  La  durata  del  congedo
obbligatorio per il padre lavoratore dipendente e'  aumentata  a  due
giorni per l'anno 2017 e  a  quattro  giorni  per  l'anno  2018,  che
possono essere goduti anche in  via  non  continuativa;  al  medesimo
congedo si applica la disciplina di cui al decreto del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.  Per  l'anno  2018  il
padre lavoratore dipendente puo' astenersi per un  periodo  ulteriore
di un giorno previo accordo con la madre e  in  sua  sostituzione  in
relazione  al  periodo  di  astensione   obbligatoria   spettante   a
quest'ultima. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dai  primi  tre
periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno
2017 e alla parziale copertura degli oneri derivanti  dai  primi  tre
periodi del presente comma, valutati in  41,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017
e a 31,2 milioni di euro per  l'anno  2018,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo sociale per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
  355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio  2016,  per
il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido  pubblici
e privati, nonche' per l'introduzione di forme di supporto presso  la
propria abitazione in favore dei bambini al di sotto  dei  tre  anni,
affetti  da  gravi  patologie  croniche,  e'  attribuito,  a  partire
dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato  a
undici mensilita'. Il buono  e'  corrisposto  dall'INPS  al  genitore
richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante
l'iscrizione e il pagamento  della  retta  a  strutture  pubbliche  o
private. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente  comma
e' riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per  l'anno
2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a  decorrere  dal  2020.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro con delega in materia  di  politiche  per  la  famiglia,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabilite,  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
le disposizioni  necessarie  per  l'attuazione  del  presente  comma.
L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori  oneri  derivanti  dalle
disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili alla
Presidenza del Consiglio dei ministri,  al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Nel caso in cui,  in  sede  di  attuazione  del  presente  comma,  si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche  in
via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS  non
prende in  esame  ulteriori  domande  finalizzate  ad  usufruire  del
beneficio di cui al presente comma. Il beneficio di cui  al  presente
comma non e' cumulabile con la detrazione prevista  dall'articolo  1,
comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e  dall'articolo  2,
comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio di cui al
presente comma  non  e'  altresi'  fruibile  contestualmente  con  il
beneficio di cui ai commi 356 e 357 del presente articolo. 
  356. Al fine di sostenere la  genitorialita',  verificato  il  buon
risultato del periodo sperimentale, il beneficio di cui  all'articolo
4, comma 24, lettera b), della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  e'
riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2017 e  2018,  ferme  restando  le  relative  disposizioni
attuative. 
  357. Ai medesimi fini di cui al comma 356 del presente articolo, il
beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28
giugno 2012, n. 92, e'  riconosciuto,  nel  limite  di  spesa  di  10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,  ferme  restando
le relative disposizioni  attuative,  anche  alle  madri  lavoratrici
autonome o imprenditrici. 
  358. Al  finanziamento  delle  iniziative  per  l'attuazione  delle
politiche in materia di  pari  opportunita'  e  non  discriminazione,
oltre alle risorse destinate alle predette iniziative gia'  stanziate
nella parte II (sezione II) della presente  legge,  per  l'anno  2017
possono concorrere ulteriori risorse, fino a complessivi  20  milioni
di euro, a valere sulle risorse dei  pertinenti  programmi  operativi
cofinanziati  dai  fondi  strutturali  e  di   investimento   europei
2014/2020. 
  359. Al fine di sostenere le attivita'  di  assistenza  e  sostegno
alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di  cui  all'articolo
5, comma 2, lettera d), del decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119,
sono destinati a favore del Piano d'azione  straordinario  contro  la
violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali,  dei  centri
antiviolenza e dei  servizi  di  assistenza  alle  donne  vittime  di
violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis del  medesimo  decreto-legge
n. 93 del 2013, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017,  2018
e 2019, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita'. A tal fine la dotazione  del  Fondo
di cui al periodo precedente e' incrementata di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. 
  360. Le risorse del Fondo per la cura  dei  soggetti  con  disturbo
dello spettro autistico, di cui  all'articolo  1,  comma  401,  della
legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  non  utilizzate  per  l'anno  2016
confluiscono per l'anno 2017 nel Fondo medesimo. 
  361. Il Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 5 milioni di  euro
nell'anno 2017. 
  362.  In  relazione  agli  interventi  per   la   riparazione,   la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica
nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016: 
    a) e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017
e 200 milioni di euro annui dall'anno  2018  all'anno  2047,  per  la
concessione del credito d'imposta maturato in  relazione  all'accesso
ai  finanziamenti  agevolati,  di  durata  venticinquennale,  per  la
ricostruzione privata di cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189; 
    b) e' autorizzata la spesa di 200  milioni  di  euro  per  l'anno
2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di  euro
per l'anno 2019 e di 150 milioni di  euro  per  l'anno  2020  per  la
concessione dei contributi di cui all'articolo 14  del  decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189. 
  363. Le regioni colpite, in  coerenza  con  la  programmazione  del
Commissario  per   la   ricostruzione   dei   territori   interessati
dall'evento sismico del 24  agosto  2016  nominato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di  cui  al  comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228  del  29  settembre  2016,
possono destinare, nell'ambito  dei  pertinenti  programmi  operativi
cofinanziati  dai  fondi  strutturali  e  di   investimento   europei
2014/2020  e  per  il  conseguimento  delle  finalita'  dagli  stessi
previste, ulteriori risorse, incluso  il  cofinanziamento  nazionale,
per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere  su  quelle
aggiuntive  destinate  dall'Unione  europea   all'Italia   ai   sensi
dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 
  364. Per il pubblico impiego sono complessivamente  stanziati,  per
le finalita' di cui ai commi 365 e 366, 1.920,8 milioni di  euro  per
l'anno 2017 e 2.633 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 
  365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo da ripartire con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sentiti   il   Ministro
dell'interno e il Ministro della difesa, da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con  una
dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': 
    a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018,  degli
oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo  1,  comma
466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a  300  milioni  di
euro  annui,  posti  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  per   la
contrattazione  collettiva  relativa   al   triennio   2016-2018   in
applicazione dell'articolo 48, comma 1, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e per i  miglioramenti  economici  del  personale
dipendente  dalle  amministrazioni  statali  in  regime  di   diritto
pubblico; 
    b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del
finanziamento  da  destinare  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato, in aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello  Stato,
ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di  cui  agli  articoli
62, 63 e 64 del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
l'Agenzia italiana  per  la  cooperazione  allo  sviluppo,  gli  enti
pubblici non economici e gli enti pubblici di  cui  all'articolo  70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto  conto
delle  specifiche  richieste  volte  a   fronteggiare   indifferibili
esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in  relazione
agli effettivi fabbisogni,  nei  limiti  delle  vacanze  di  organico
nonche' nel rispetto dell'articolo  30  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4  del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze; 
    c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento
previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione  di
quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5,  della
legge 31 dicembre 2012, n.  244,  ovvero,  per  il  solo  anno  2017,
proroga del contributo straordinario di  cui  all'articolo  1,  comma
972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con  la  disciplina  e  le
modalita' ivi previste. Al riordino delle carriere del personale  non
dirigente  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del   fuoco   e   alla
valorizzazione delle peculiari condizioni  di  impiego  professionale
del personale medesimo nelle attivita'  di  soccorso  pubblico,  rese
anche in contesti emergenziali, sono  altresi'  destinati  una  quota
parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti  del  predetto
personale aventi carattere di certezza, continuita' e stabilita', per
un  importo  massimo  annuo  di  5,3  milioni  di  euro,  i  risparmi
strutturali   di   spesa   corrente   gia'   conseguiti,    derivanti
dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei  settori  di  spesa
del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  relativi  alle  locazioni
passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai
servizi  assicurativi   finalizzati   alla   copertura   dei   rischi
aeronautici,  nonche'   una   quota   parte   del   fondo   istituito
dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. In sede di prima  applicazione,  le  risorse  destinate
alle finalita' di cui  al  precedente  periodo  sono  determinate  in
misura non inferiore a 10 milioni di euro. 
  366. Per il concorso  alle  finalita'  di  cui  al  comma  364  del
presente  articolo,  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  e'  iscritto  un
fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di  euro  per  l'anno
2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018,  da  destinare
all'incremento dell'organico dell'autonomia di  cui  all'articolo  1,
comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto  del  fondo
si   provvede   con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  367. Con il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
cui al comma 365 del presente articolo si provvede  ad  aggiornare  i
criteri  di  determinazione  degli  oneri  di  cui  al  decreto   del
Presidente del Consiglio dei  ministri  18  aprile  2016,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016, in  coerenza  con
quanto previsto dalla lettera a) del medesimo comma 365. 
  368. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, la parola: «2016» e' sostituita  dalla  seguente:  «2017».  Sono
altresi' prorogate, fino al 31 dicembre 2017, le graduatorie  vigenti
del personale dei corpi di cui  all'articolo  66,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  369. All'articolo 1, comma 466, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, dopo le parole: «30  marzo  2001,  n.  165,»  sono  inserite  le
seguenti: «e per i miglioramenti economici del  personale  dipendente
dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico,» e  sono
soppresse le parole da: «, di cui 74  milioni»  fino  alla  fine  del
comma. 
  370. Per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non hanno
assolto per gli anni 2011-2014 ai vincoli in materia di personale  ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, il riversamento di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2017, e' pari al  16  per  cento  e
soddisfa gli obblighi di cui al predetto articolo 9. 
  371. La dotazione del  Fondo  per  le  misure  anti-tratta  di  cui
all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228,  e'  incrementata
di 5 milioni di euro per l'anno 2017. 
  372. Nelle more della conclusione dei processi di mobilita' di  cui
all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  e
nel limite delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  il
Ministero della giustizia, per il triennio 2017-2019, e'  autorizzato
ad  assumere  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  un
contingente di  personale  amministrativo  non  dirigenziale  per  un
massimo di 1.000 unita' da inquadrare nei ruoli  dell'Amministrazione
giudiziaria, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante procedure
concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante  l'utilizzo  di
graduatorie in corso di validita' alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  373. L'incremento della dotazione dell'organico  dell'autonomia  di
cui al comma 366 avviene in misura corrispondente  ad  una  quota  di
posti derivante, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici  e
quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario  aggregabili
fino a formare una cattedra o un posto interi, anche  costituiti  tra
piu' scuole. La predetta quota di posti  viene  sottratta  in  misura
numericamente pari dal contingente  previsto  in  organico  di  fatto
all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  374. Resta fermo  quanto  previsto  dai  regolamenti  adottati  con
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.  81,  sulla
formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale,
e con decreto del Presidente della Repubblica 14  febbraio  2016,  n.
19, sulla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso,
tenuto conto del mantenimento delle economie  previste  dall'articolo
64  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  375. L'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015,  n.  107,
si interpreta nel senso che i contratti di cui tenere  conto  per  il
computo della durata complessiva  del  servizio  gia'  maturato  sono
quelli sottoscritti a decorrere dal 1º settembre 2016. 
  376. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  132,  della  legge  13
luglio 2015, n. 107, e' rifinanziato nella misura  di  2  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. 
  377. Al fine di assicurare, anche in relazione  alle  straordinarie
esigenze  di  prevenzione  e  contrasto  della  criminalita'  e   del
terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse  allo  svolgimento  del
prossimo vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), la
prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e  75,
del  decreto-legge  1º  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche'  di  quelli
previsti dall'articolo 3, comma  2,  del  decreto-legge  10  dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  febbraio
2014, n. 6, e' prorogato fino al 31 dicembre 2017,  limitatamente  ai
servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego  di  un
contingente pari a 7.050 unita' di personale delle Forze  armate.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e  3,
del  decreto-legge  23  maggio   2008,   n.   92,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.  Per  l'attuazione
del presente comma e' autorizzata la spesa di  euro  123.000.000  per
l'anno 2017, con specifica destinazione di euro  120.536.797  per  il
personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale  di
cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
  378. Al fine di sostenere le prospettive di  crescita  del  settore
aereo e di ridurre gli oneri a carico  dei  passeggeri,  l'incremento
dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23  dicembre  2013,  n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
9, e' soppresso a decorrere dal 1º gennaio  2017.  Al  ristoro  della
diminuzione di entrate  derivante  all'INPS  dal  primo  periodo  del
presente comma provvede il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, nel cui stato di previsione e'  iscritto  l'importo  di  184
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. 
  379. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2016, n.
42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89,
le parole: «30 novembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
agosto 2017» e dopo le parole: «per l'anno  2016»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e di 128 milioni di euro per l'anno 2017». 
  380. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n.
58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n.  87,
le parole: «e comunque fino a non oltre il  31  dicembre  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non oltre il 31  agosto
2017». 
  381. Per l'attuazione degli interventi relativi  all'organizzazione
e  allo  svolgimento  del  vertice  tra  i   sette   maggiori   Paesi
industrializzati   (G7),   anche   per    adeguamenti    di    natura
infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza, e'  istituito  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  un
fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei  ministri.  Per
le finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la  spesa  di  45
milioni di euro per l'anno 2017. 
  382. All'articolo 12 del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 15, le parole: «ovvero partecipare alla  definizione,
realizzazione   ed   utilizzo   dell'infrastruttura   nazionale   per
l'interoperabilita' per il FSE  conforme  ai  criteri  stabiliti  dai
decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia
digitale»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «ovvero   utilizzare
l'infrastruttura  nazionale  di  cui  al  comma  15-ter,  da  rendere
conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7»; 
    b) il comma 15-ter e' sostituito dal seguente: 
  «15-ter. Ferme restando le funzioni del  Commissario  straordinario
per l'attuazione dell'Agenda digitale  di  cui  all'articolo  63  del
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179,  l'Agenzia  per  l'Italia
digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle  regioni  e  dalle
province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo
con il Ministero della salute e il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e con le regioni e le  province  autonome,  la  progettazione
dell'infrastruttura     nazionale     necessaria     a      garantire
l'interoperabilita' dei FSE,  la  cui  realizzazione  e'  curata  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   attraverso   l'utilizzo
dell'infrastruttura  del  Sistema  Tessera  sanitaria  realizzato  in
attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, e del decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  2
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  264  del  12
novembre 2011, garantendo: 
    1)  l'interoperabilita'  dei  FSE  e  dei  dossier   farmaceutici
regionali; 
    2) l'identificazione  dell'assistito,  attraverso  l'allineamento
con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), di  cui  all'articolo
62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
istituita nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della
realizzazione   dell'ANA,   l'identificazione    dell'assistito    e'
assicurata attraverso l'allineamento  con  l'elenco  degli  assistiti
gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi dell'articolo 50  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
    3) per le regioni e province autonome  che,  entro  il  31  marzo
2017, comunicano al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  al
Ministero  della  salute  di  volersi  avvalere   dell'infrastruttura
nazionale ai sensi del comma 15, l'interconnessione dei  soggetti  di
cui al presente articolo per la trasmissione telematica dei  dati  di
cui ai decreti attuativi del comma 7, ad esclusione dei dati  di  cui
al comma 15-septies, per la successiva alimentazione e  consultazione
del FSE da parte delle medesime regioni e province autonome,  secondo
le modalita' da stabilire con decreto del Ministero  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute; 
    4) a partire dal 30 aprile  2017,  la  gestione  delle  codifiche
nazionali e regionali stabilite dai decreti di cui al comma  7,  rese
disponibili dalle amministrazioni ed enti che le  detengono,  secondo
le modalita' da stabilire con decreto del Ministero  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute»; 
    c) al comma 15-quater, le parole: «e il Ministero  della  salute»
sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministero  della  salute  e  il
Ministero dell'economia e delle finanze» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, congiuntamente  con  il  Tavolo  tecnico  per  la
verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12  della  predetta
intesa del 23 marzo 2005»; 
    d) dopo il comma 15-quinquies sono aggiunti i seguenti: 
  «15-sexies. Qualora la regione, sulla base  della  valutazione  del
Comitato e del Tavolo tecnico di cui al comma  15-quater,  non  abbia
adempiuto nei termini  previsti  dal  medesimo  comma  15-quater,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita l'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  diffida  la  regione  ad
adempiere entro i successivi trenta giorni. Qualora, sulla base delle
valutazioni operate  dai  medesimi  Comitato  e  Tavolo  tecnico,  la
regione  non  abbia  adempiuto,  il  Presidente  della  regione,  nei
successivi trenta giorni in qualita' di commissario ad  acta,  adotta
gli atti  necessari  all'adempimento  e  ne  da'  comunicazione  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e ai citati Comitato  e  Tavolo
tecnico. 
  15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato  in  attuazione
dell'articolo  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
entro il 30 aprile 2017,  rende  disponibile  ai  FSE  e  ai  dossier
farmaceutici regionali, attraverso l'infrastruttura nazionale di  cui
al comma 15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema
Tessera  sanitaria  relativi  alle  esenzioni  dell'assistito,   alle
prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica  a
carico del Servizio sanitario nazionale, ai certificati  di  malattia
telematici e alle prestazioni  di  assistenza  protesica,  termale  e
integrativa». 
  383.  Per  l'attuazione  del  comma  15-ter  dell'articolo  12  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal  comma  382
del presente articolo, e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2017. 
  384. L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  12,  comma
15-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  e'  ridotta
di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 4,92  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 
  385. Ferme restando le disposizioni inerenti all'accesso alla quota
premiale del Servizio sanitario nazionale  di  cui  all'articolo  15,
comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  nonche'  le
disposizioni in materia di piani di rientro, di cui  all'articolo  2,
commi da 77 a 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  al  fine  di
promuovere e conseguire una  maggiore  efficienza  ed  efficacia  dei
servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita
e  di  sviluppo  del  Servizio  sanitario  nazionale,  la  quota   di
premialita' di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della  legge
23 dicembre 2009, n. 191, e' incrementata, a livello sperimentale per
l'anno 2017, di una quota pari allo 0,1 per  cento  del  livello  del
finanziamento del Servizio  sanitario  nazionale.  Sempre  a  livello
sperimentale per l'anno 2017, ogni regione puo' proporre al  Comitato
paritetico permanente per la  verifica  dell'erogazione  dei  Livelli
Essenziali di Assistenza, di seguito denominato  «Comitato  LEA»,  di
cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 23  marzo  2005,  pubblicata  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  105  del  7  maggio
2005, un programma di miglioramento e riqualificazione di determinate
aree  del  servizio  sanitario  regionale,  anche  sulla  base  delle
valutazioni operate dal Comitato stesso in ordine all'erogazione  dei
Livelli  Essenziali  di  Assistenza  (LEA)  e  tenuto   conto   delle
valutazioni del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. 
  386. I programmi di  cui  al  comma  385,  di  durata  annuale,  da
presentare entro due mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge e da approvare entro i  successivi  trenta  giorni  da
parte del Comitato LEA,  individuano  aree  prioritarie  d'intervento
specifiche  di  ciascun  contesto  regionale,  definendo  i  relativi
indicatori di valutazione. Per  le  regioni  sottoposte  a  piano  di
rientro, tali  programmi  integrano,  ove  necessario,  il  programma
operativo di prosecuzione del piano di rientro e sono  approvati  dal
Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo  tecnico  per  la  verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  del  23  marzo
2005. 
  387. I programmi di cui al comma 385 recano altresi': 
    a) le modalita' e i tempi per  la  verifica  della  realizzazione
degli obiettivi indicati; 
    b) le forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi e finali da
effettuare da parte del Comitato LEA e, per le regioni  sottoposte  a
piano di rientro, da parte del Comitato  LEA  congiuntamente  con  il
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti. 
  388. Con accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2017, in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  disciplinate  le
modalita' di riparto  tra  le  regioni  dell'incremento  sperimentale
della quota di premialita'  per  il  2017  di  cui  al  comma  385  e
l'accesso alle forme premiali in attuazione dei programmi di  cui  al
medesimo comma. La mancata  presentazione  del  programma  ovvero  la
verifica negativa  annuale  dell'attuazione  del  programma  medesimo
determina, per la regione interessata, la perdita,  per  il  medesimo
anno 2017, del diritto di  accesso  alla  quota  prevista.  Le  somme
eventualmente rese disponibili in conseguenza dell'applicazione della
disposizione del periodo precedente sono  integralmente  riattribuite
alle restanti regioni in maniera proporzionale all'accesso previsto. 
  389. Il Comitato LEA redige una relazione in  ordine  all'attivita'
sperimentale di cui ai commi da 385 a 388. 
  390.  Al  fine  di  migliorare  le  performance  e  di   perseguire
l'efficienza dei fattori produttivi e dell'allocazione delle  risorse
delle aziende ospedaliere, delle aziende  ospedaliere  universitarie,
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici  o
degli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura,
all'articolo 1, comma 524, lettera a), della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, le parole: «pari o superiore al 10  per  cento  dei  suddetti
ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno  10  milioni  di  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al 7 per cento  dei
suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 7  milioni  di
euro». 
  391. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 536  dell'articolo  1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si  applicano  alle  regioni  a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che
provvedono al finanziamento del servizio sanitario esclusivamente con
risorse dei propri bilanci, compatibilmente con le  disposizioni  dei
rispettivi statuti e delle conseguenti norme di attuazione. 
  392. Per gli anni 2017 e 2018, il  livello  del  finanziamento  del
fabbisogno  sanitario  nazionale  standard  cui  concorre  lo  Stato,
indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione
dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e'
rideterminato rispettivamente in 113.000 milioni di euro e in 114.000
milioni di euro. Per l'anno 2019 il  livello  del  finanziamento  del
fabbisogno sanitario nazionale standard  cui  concorre  lo  Stato  e'
stabilito in 115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano  assicurano  gli  effetti
finanziari previsti dal presente comma, mediante la sottoscrizione di
singoli accordi con lo Stato, da stipulare entro il 31 gennaio  2017.
Per la regione Trentino-Alto Adige e  per  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano l'applicazione del  presente  comma  avviene  nel
rispetto dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i  predetti  enti
in data 15 ottobre 2014 e recepito con legge  23  dicembre  2014,  n.
190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto  dai
commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge. 
  393.  A  decorrere  dall'anno  2017  una  quota  del  livello   del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato ai sensi del comma 392, pari  a  1.000  milioni  di
euro, e' destinata alle finalita' di cui ai commi  400,  401,  408  e
409. 
  394. Con i medesimi accordi di  cui  al  comma  392  le  regioni  a
statuto speciale assicurano il  contributo  a  loro  carico  previsto
dall'intesa dell'11 febbraio 2016; decorso il termine del 31  gennaio
2017, all'esito degli accordi sottoscritti, il Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della  salute,  entro  i
successivi trenta giorni, con proprio decreto attua  quanto  previsto
per gli anni 2017 e successivi dalla citata intesa  dell'11  febbraio
2016,  al  fine  di   garantire   il   conseguimento   dell'obiettivo
programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario. 
  395. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, le disposizioni di cui al  comma  569  dell'articolo  1  della
legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  non  si  applicano  alle  regioni
commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1º
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222.  Il  Comitato  e  il  Tavolo  tecnico  di  cui
rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  del  23  marzo
2005, con cadenza semestrale, in occasione delle periodiche  riunioni
di verifica, predispongono, per le medesime regioni, una relazione ai
Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al  Consiglio  dei   ministri,   con   particolare   riferimento   al
monitoraggio  dell'equilibrio  di  bilancio  e  dell'erogazione   dei
livelli essenziali di assistenza, anche al fine delle  determinazioni
di cui all'articolo 2, comma 84, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191. 
  396. Il comma 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, e' abrogato. 
  397. In considerazione di quanto previsto dall'articolo  21,  comma
1,  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2016,  n.  160,  e  di  quanto
convenuto nell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n.  113/CSR),  fermi  restando
gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, al
governo del settore farmaceutico si applicano i commi da  398  a  407
del presente articolo. 
  398. A decorrere dall'anno 2017, il tetto della spesa  farmaceutica
ospedaliera di cui all'articolo 5,  comma  5,  del  decreto-legge  1º
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222, e'  calcolato  al  lordo  della  spesa  per  i
farmaci di classe A in  distribuzione  diretta  e  distribuzione  per
conto,  ed  e'  rideterminato  nella  misura  del  6,89  per   cento.
Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera assume
la denominazione di «tetto  della  spesa  farmaceutica  per  acquisti
diretti». 
  399. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto  dal  comma  398
del  presente   articolo,   il   tetto   della   spesa   farmaceutica
territoriale, di cui all'articolo  5  del  decreto-legge  1º  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, e' rideterminato  nella  misura  del  7,96  per  cento.
Conseguentemente  il  tetto  della  spesa  farmaceutica  territoriale
assume  la  denominazione  di   «tetto   della   spesa   farmaceutica
convenzionata». 
  400. A decorrere dal 1º gennaio 2017, nello stato di previsione del
Ministero della salute e' istituito  un  Fondo  per  il  concorso  al
rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali  innovativi,  con
una dotazione di 500 milioni di euro annui. Tale Fondo e'  finanziato
rispettivamente per 325 milioni di euro per l'anno 2017, 223  milioni
di euro per l'anno 2018, 164 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2019, mediante utilizzo delle risorse  del  comma  393  del  presente
articolo, e per 175 milioni di euro per l'anno 2017, 277  milioni  di
euro per l'anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019,
mediante utilizzo  delle  risorse  destinate  alla  realizzazione  di
specifici  obiettivi  del  Piano  sanitario   nazionale,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  401. A decorrere dal 1º gennaio 2017, nello stato di previsione del
Ministero della salute e' istituito  un  Fondo  per  il  concorso  al
rimborso  alle  regioni  per  l'acquisto  dei  medicinali  oncologici
innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui,  mediante
utilizzo delle risorse del comma 393. 
  402. Per gli effetti di quanto previsto ai commi  400  e  401,  con
determinazione  del  direttore  generale  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco  (AIFA),   previo   parere   della   Commissione   consultiva
tecnico-scientifica,  da  adottare  entro  il  31  marzo  2017,  sono
stabiliti i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a
innovativita' condizionata e dei farmaci oncologici  innovativi.  Con
la  medesima  determinazione  sono  definite  le  modalita'  per   la
valutazione  degli  effetti  dei  predetti  farmaci  ai  fini   della
permanenza del requisito di  innovativita'  e  le  modalita'  per  la
eventuale riduzione del prezzo di  rimborso  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale. Nelle more dell'adozione della determinazione di
cui al presente comma e comunque entro e non oltre il 31 marzo  2017,
i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi validi ai fini
della presente procedura sono quelli gia' individuati dall'AIFA. 
  403. Il requisito di innovativita' permane per un  periodo  massimo
di 36 mesi. 
  404. I farmaci di cui al comma 402 sono soggetti a monitoraggio dei
registri AIFA. 
  405. Le risorse dei fondi di cui ai commi 400 e 401 sono versate in
favore delle  regioni  in  proporzione  alla  spesa  sostenuta  dalle
regioni medesime per l'acquisto dei medicinali di cui ai citati commi
400 e 401, secondo le modalita' individuate con apposito decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. 
  406. La spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e  dei  farmaci
oncologici innovativi concorre  al  raggiungimento  del  tetto  della
spesa farmaceutica per acquisti diretti  di  cui  al  comma  398  per
l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi  di
cui ai commi 400 e 401. 
  407. All'articolo 15  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
dopo il comma 11-ter e' inserito il seguente: 
  «11-quater. L'esistenza di un rapporto  di  biosimilarita'  tra  un
farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento  sussiste  solo
ove accertato dalla European Medicine  Agency  (EMA)  o  dall'Agenzia
italiana del farmaco, tenuto conto delle rispettive  competenze.  Non
e' consentita la sostituibilita' automatica tra farmaco biologico  di
riferimento e un suo biosimilare ne' tra biosimilari. Nelle procedure
pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari  non  possono  essere
posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se
aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al fine di  razionalizzare
la spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per
i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si
applicano le seguenti disposizioni: 
    a) le procedure pubbliche di acquisto devono  svolgersi  mediante
utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i
medicinali sono piu' di tre a base del medesimo principio  attivo.  A
tal fine le centrali  regionali  d'acquisto  predispongono  un  lotto
unico  per  la  costituzione  del  quale  si  devono  considerare  lo
specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio  e
via di somministrazione; 
    b) al fine  di  garantire  un'effettiva  razionalizzazione  della
spesa  e  nel  contempo  un'ampia  disponibilita'  delle  terapie,  i
pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre  farmaci  nella
graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del
minor prezzo  o  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa.  Il
medico e' comunque libero  di  prescrivere  il  farmaco,  tra  quelli
inclusi nella procedura di cui alla lettera  a),  ritenuto  idoneo  a
garantire la continuita' terapeutica ai pazienti; 
    c) in  caso  di  scadenza  del  brevetto  o  del  certificato  di
protezione complementare di un farmaco biologico durante  il  periodo
di validita' del contratto di  fornitura,  l'ente  appaltante,  entro
sessanta giorni dal momento dell'immissione in  commercio  di  uno  o
piu' farmaci biosimilari contenenti  il  medesimo  principio  attivo,
apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco  originatore
di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere  a)  e
b); 
    d) l'ente appaltante e' tenuto ad erogare ai centri  prescrittori
i  prodotti  aggiudicati  con  le  procedure  previste  dal   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    e) eventuali oneri economici aggiuntivi,  derivanti  dal  mancato
rispetto delle disposizioni del presente comma,  non  possono  essere
posti a carico del Servizio sanitario nazionale». 
  408. A decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento  del
Servizio   sanitario   nazionale   e'    prevista    una    specifica
finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per  l'anno  2017,  a  127
milioni di euro per l'anno 2018 e a 186 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno  2019,  per  il  concorso  al  rimborso  alle  regioni  per
l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo  piano  nazionale  vaccini
(NPNV) di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano il 7 settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/CSR). Le somme  di
cui al presente comma sono ripartite a  favore  delle  regioni  sulla
base dei criteri  individuati  con  intesa  da  sancire  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017. 
  409. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo  1,  comma  541,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  a  decorrere  dall'anno  2017,
nell'ambito del finanziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  e'
prevista una specifica finalizzazione, pari a 75 milioni di euro  per
l'anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno  2018,  per
il concorso al rimborso alle regioni  per  gli  oneri  derivanti  dai
processi di assunzione e stabilizzazione del personale  del  Servizio
sanitario nazionale da svolgere ai sensi  delle  disposizioni  recate
dal primo e secondo periodo del comma 543  del  medesimo  articolo  1
della legge n. 208 del 2015. Le somme di cui al presente  comma  sono
ripartite a favore delle regioni sulla base dei  criteri  individuati
con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano entro il 31 gennaio 2017. 
  410. Al  fine  di  garantire  la  continuita'  delle  attivita'  di
ricerca, in deroga  a  quanto  disposto  dall'articolo  2,  comma  4,
secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  e  gli  Istituti
zooprofilattici sperimentali  possono  continuare  ad  avvalersi  del
personale addetto alla ricerca, sia con qualifica di ricercatore, sia
con qualifiche afferenti alle professionalita' della ricerca, assunto
con contratti flessibili, in servizio presso tali istituti alla  data
del 31 dicembre 2016. 
  411. In sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo  per  le
non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, previsti  dall'articolo  1,  comma  3,  del
decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016 e' compresa  la
condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer. 
  412. Ai fini della copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali
del personale  dipendente  e  convenzionato  del  Servizio  sanitario
nazionale, come determinati a seguito dell'aggiornamento dei  criteri
di cui al comma 367, e' vincolata, a decorrere dalla data di adozione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
365, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392. 
  413. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  nell'ambito  del
Programma  di  razionalizzazione  degli   acquisti   della   pubblica
amministrazione, avvia, tramite la societa'  Consip  Spa,  un'analisi
volta ad individuare nuovi strumenti  di  acquisto  centralizzato  di
beni e correlati servizi, anche mediante  modelli  organizzativi  che
prevedano  l'acquisizione  di  beni   durevoli   e   la   concessione
dell'utilizzo degli stessi  da  parte  delle  amministrazioni  o  dei
soggetti  pubblici  interessati  senza  che  dai   suddetti   modelli
organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le
piccole imprese. 
  414. Dalla disposizione di cui al comma  413  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  415.  Al  fine  di  migliorare  l'efficienza,  la  rapidita'  e  il
monitoraggio dei processi di approvvigionamento  di  beni  e  servizi
delle amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle
finanze,  nell'ambito  del  Programma  di   razionalizzazione   degli
acquisti,  avvia  una  sperimentazione,  che  non   deve   comportare
discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese, sulla
cui  base  procede  come  acquirente   unico   per   le   merceologie
dell'energia elettrica e del servizio sostitutivo di  mensa  mediante
buoni  pasto,  per  il  medesimo  Ministero  e   per   il   Ministero
dell'interno e le loro rispettive articolazioni territoriali. 
  416. Con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  sono
definiti le modalita' e i tempi di attuazione, nonche'  le  strutture
dei Ministeri coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 415. 
  417. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  i
Ministri   interessati,   possono   essere   individuate    ulteriori
amministrazioni e ulteriori categorie merceologiche cui e'  applicata
la sperimentazione di cui al comma 415. 
  418. Dalle disposizioni di cui ai commi da 415  a  417  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  419. All'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)   al   comma   512,   le   parole:   «provvedono   ai   propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip  SpA  o  i  soggetti
aggregatori» sono sostituite dalle seguenti:  «provvedono  ai  propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e
di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori»; 
    b) dopo il comma 514 e' inserito il seguente: 
  «514-bis.  Per  i  beni  e  servizi  la  cui  acquisizione  riveste
particolare rilevanza strategica secondo quanto  indicato  nel  Piano
triennale di cui al comma 513, le amministrazioni statali, centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti  e  delle  scuole  di  ogni
ordine e grado,  delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni
universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza ed assistenza
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300,  ricorrono  a  Consip  Spa,  nell'ambito  del
Programma  di  razionalizzazione  degli   acquisti   della   pubblica
amministrazione del Ministero dell'economia e delle  finanze.  A  tal
fine Consip  Spa  puo'  supportare  i  soggetti  di  cui  al  periodo
precedente   nell'individuazione   di   specifici    interventi    di
semplificazione, innovazione  e  riduzione  dei  costi  dei  processi
amministrativi. Per le attivita' di cui al presente comma e' previsto
un  incremento  delle  dotazioni  destinate  al   finanziamento   del
Programma  di  razionalizzazione  degli   acquisti   della   pubblica
amministrazione del Ministero dell'economia e delle  finanze  pari  a
euro 3.000.000 per l'anno 2017 e a euro  7.000.000  a  decorrere  dal
2018»; 
    c) al comma 515, dopo le parole: «di  cui  al  comma  513,»  sono
inserite le seguenti: «compresa quella relativa alle acquisizioni  di
particolare rilevanza strategica di cui al comma 514-bis,». 
  420. All'articolo 9  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nell'ambito del Tavolo  tecnico  dei  soggetti  aggregatori
opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai  compiti
previsti  dal  medesimo  decreto,  fornisce  attraverso  linee  guida
indicazioni utili per favorire lo sviluppo  delle  migliori  pratiche
con riferimento alle procedure  di  cui  al  comma  3  da  parte  dei
soggetti  aggregatori  di  cui  ai  commi  1  e  2,  ivi  inclusa  la
determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta  e  delle
modalita' per non discriminare o escludere  le  micro  e  le  piccole
imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono  al
Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di  cui
al periodo precedente, una  preventiva  comunicazione  specificamente
motivata  sulla  quale  il  Comitato  guida  puo'  esprimere  proprie
osservazioni». 
  421. All'articolo 9  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip
Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del  comma  3  possono
procedere, qualora non siano  disponibili  i  relativi  contratti  di
Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso
di motivata  urgenza,  allo  svolgimento  di  autonome  procedure  di
acquisto dirette alla stipula di contratti  aventi  durata  e  misura
strettamente  necessaria.  In   tale   caso   l'Autorita'   nazionale
anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG)». 
  422. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  che  tengono  conto
anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui  ai
commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida  fornite  ai  sensi
del comma 2-bis del presente articolo». 
  423. Con Accordo da sancire in sede di Conferenza permanente tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro
il 28 febbraio 2017 sono definite le attivita' da porre in essere per
pervenire   alla   definizione   di   linee    di    indirizzo    per
l'efficientamento e la definizione di  standard  con  riferimento  ai
magazzini   e   alla   logistica   distributiva,   alle    tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nonche' alle politiche  e  ai
processi di gestione delle risorse umane. 
  424.  L'obbligo  di  approvazione  del  programma  biennale   degli
acquisti di beni e  servizi,  di  cui  all'articolo  21  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla  vigente  normativa
sugli allegati al bilancio degli enti  locali,  stabilita  dal  testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118,  si  applica  a  decorrere  dal  bilancio  di
previsione per l'esercizio finanziario 2018. 
  425. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  dei  Ministri  competenti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, le riduzioni di spesa apportate con la
presente legge,  quale  concorso  dei  Ministeri  agli  obiettivi  di
finanza  pubblica,  possono   essere   rimodulate   nell'ambito   dei
pertinenti  stati  di  previsione  della  spesa,  fermo  restando  il
conseguimento  dei  risparmi  di  spesa  realizzati  in  termini   di
indebitamento netto della pubblica amministrazione. 
  426. All'articolo 1, comma 624, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017  e
2018» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 26 milioni per ciascuno
degli anni 2017 e 2018 ed euro 16 milioni per l'anno 2019»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Nelle  more  del
versamento delle predette  risorse  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
accantonare e a rendere indisponibile per gli anni 2017, 2018 e 2019,
nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri  e  della
cooperazione internazionale, a valere  sulle  disponibilita'  di  cui
all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014,  n.
125, la somma di 26 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2017  e
2018 e di 16 milioni di euro per l'anno  2019,  al  netto  di  quanto
effettivamente versato per ciascun anno del triennio 2017-2019». 
  427. All'articolo 1, comma 623, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, le parole: «per ciascuno degli  anni  dal  2016  al  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2016». 
  428.  Le  maggiori  entrate  accertate  e  riscosse  dagli   uffici
all'estero del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, rispetto all'esercizio  finanziario  2014,  derivanti
dall'applicazione della tariffa  dei  diritti  consolari  di  cui  al
decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e  dall'articolo  41-bis,
comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a 4 milioni di
euro a decorrere dal 2017, rimangono acquisite all'entrata e  non  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  568,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche'  all'articolo  2,  comma  58,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 41-bis, comma 2,
del citato decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83.  Nelle  more  del
versamento delle predette  risorse  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
accantonare e a rendere indisponibile a  decorrere  dal  2017,  nello
stato di  previsione  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, a valere  sulle  disponibilita'  di  cui
all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014,  n.
125, la somma di 4 milioni di euro al netto di quanto  effettivamente
versato in ciascun anno dal 2017. 
  429. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato  da
persona maggiorenne a corredo della domanda di  riconoscimento  della
cittadinanza italiana, di cui  all'articolo  7-bis  della  sezione  I
della tabella dei  diritti  consolari  da  riscuotersi  dagli  uffici
diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo  3  febbraio
2011, n. 71, introdotto  dall'articolo  5-bis  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del 30 per cento, a
decorrere dall'anno 2017, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in
corso  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale. Il Ministro degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale, con proprio decreto, trasferisce le risorse  ricevute
dal Ministero dell'economia e delle finanze agli uffici dei consolati
di ciascuna circoscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento
del contributo di 300 euro di cui al primo periodo in proporzione  ai
versamenti ricevuti. Le somme accreditate ai consolati sono destinate
al rafforzamento dei  servizi  consolari  per  i  cittadini  italiani
residenti   o   presenti   all'estero,   con   priorita'    per    la
contrattualizzazione  di  personale  locale  da  adibire,  sotto   le
direttive e il controllo dei funzionari consolari,  allo  smaltimento
dell'arretrato riguardante le  pratiche  di  cittadinanza  presentate
presso i medesimi uffici consolari. 
  430. Il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera  c),
della legge 11 agosto 2014, n. 125, e' ridotto di 0,8 milioni di euro
per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2018. 
  431. A decorrere dall'anno 2017 i benefici di  cui  all'articolo  6
del  decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono  corrisposti
nel limite del 48,7 per cento. 
  432. Ai fini della razionalizzazione della spesa del Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e dell'efficientamento
delle modalita' di  bigliettazione  degli  istituti  e  luoghi  della
cultura di rilevante interesse nazionale, le Soprintendenze  speciali
di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto  2014,
n. 171, si adeguano, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, agli standard internazionali in materia di musei  e  luoghi
della cultura, di cui all'articolo 14  del  decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge  sono  apportate,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  le
necessarie modificazioni al decreto del Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  59  dell'11  marzo  2016,  nei  limiti  delle
dotazioni  organiche  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
culturali e del turismo, di cui alle tabelle A e B allegate al citato
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 171 del 2014. 
  433.  Nello  stato  di  previsione  della   spesa   del   Ministero
dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  fondo,  denominato
«Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli
Enti territoriali solo in termini  di  saldo  netto  da  finanziare»,
alimentato dalle seguenti risorse: 
    a) le risorse in conto residui di cui al comma  13  dell'articolo
11  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99,  non  erogate  alla
data di entrata in vigore della presente legge; 
    b) le  risorse  in  conto  residui  di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64,  e  successivi  modificazioni  e
rifinanziamenti,  ivi  comprese  le  somme  di   cui   al   comma   2
dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,  n.  125,  non  erogate
alla data di entrata in vigore della presente legge; 
    c) le  risorse  in  conto  residui  di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e rifinanziamenti, ivi comprese  le
quote funzionali all'attuazione dell'articolo 35 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, non erogate alla data di entrata in vigore  della
presente legge; 
    d) le  somme  disponibili  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non
utilizzate per le finalita' di cui al medesimo  articolo  nonche'  di
cui al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2016,  n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  2016,  n.
160, alla data del 31 dicembre 2016. 
  434. Il comma 714 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, e' sostituito dal seguente: 
  «714. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori,  gli  enti
locali che hanno presentato  il  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale  o  ne   hanno   conseguito   l'approvazione   ai   sensi
dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione  del  rendiconto  per
l'esercizio   2014,   se   alla   data    della    presentazione    o
dell'approvazione del  medesimo  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale  non  avevano  ancora   provveduto   ad   effettuare   il
riaccertamento straordinario dei residui  attivi  e  passivi  di  cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il  31
maggio 2017, scorporando  la  quota  di  disavanzo  risultante  dalla
revisione straordinaria dei  residui  di  cui  all'articolo  243-bis,
comma 8, lettera e),  limitatamente  ai  residui  antecedenti  al  1º
gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le  modalita'  previste
dal decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  2  aprile
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17  aprile  2015.
La restituzione delle anticipazioni di liquidita' erogate  agli  enti
di cui al periodo precedente,  ai  sensi  degli  articoli  243-ter  e
243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, e' effettuata in un  periodo  massimo  di  trenta  anni
decorrente dall'anno successivo a quello  in  cui  e'  stata  erogata
l'anticipazione.  A  decorrere  dalla   data   di   rimodulazione   o
riformulazione del piano, gli  enti  di  cui  ai  periodi  precedenti
presentano alla Commissione di  cui  all'articolo  155  del  medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267  del  2000  apposita
attestazione  del  rispetto  dei  tempi  di  pagamento  di  cui  alla
direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16
febbraio 2011». 
  435. Fermi restando i tempi di pagamento dei  creditori,  gli  enti
locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, per effetto di
espressa pronuncia della Corte dei conti, nel  corso  degli  esercizi
2012, 2013 o 2014, antecedentemente al  riaccertamento  straordinario
di cui all'articolo 3, comma 7, del  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118,  determinando  un  piano  triennale  di  copertura  del
disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo  193  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono riformulare  tale  piano,
entro il 31 marzo 2017, per la parte non ancora attuata,  secondo  le
modalita' e nell'arco temporale previsti dal  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  2  aprile  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. A decorrere  dalla  data
di riformulazione del piano, gli enti di cui  al  periodo  precedente
presentano alla sezione regionale  della  Corte  dei  conti  apposita
attestazione  del  rispetto  dei  tempi  di  pagamento  di  cui  alla
direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16
febbraio 2011. 
  436. Al comma 9 dell'articolo 243-bis del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: 
    «b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno  del  10
per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni  di  servizi
di  cui  al  macroaggregato  03  della  spesa  corrente,   finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale  di
riduzione, dalla  base  di  calcolo  sono  esclusi  gli  stanziamenti
destinati: 
      1) alla  copertura  dei  costi  di  gestione  del  servizio  di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
      2) alla  copertura  dei  costi  di  gestione  del  servizio  di
acquedotto; 
      3) al servizio di trasporto pubblico locale; 
      4) al servizio di illuminazione pubblica; 
      5) al finanziamento delle spese  relative  all'accoglienza,  su
disposizione della competente autorita'  giudiziaria,  di  minori  in
strutture protette in regime di convitto e semiconvitto; 
    c) entro il termine di un quinquennio, riduzione  almeno  del  25
per cento delle spese per trasferimenti di cui al  macroaggregato  04
della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai  fini
del computo della percentuale di riduzione,  dalla  base  di  calcolo
sono escluse le somme relative a  trasferimenti  destinati  ad  altri
livelli    istituzionali,    a    enti,    agenzie    o    fondazioni
lirico-sinfoniche»; 
    b) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
    «c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle riduzioni indicate
nelle lettere b) e c), l'ente  locale  ha  facolta'  di  procedere  a
compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la  piena  equivalenza
delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della  spesa
per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle  medesime
lettere  b)  e  c)  del  presente  comma.  Tali  compensazioni   sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato». 
  437. Le risorse di cui al comma 433 sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnate  al  Fondo
di cui al comma  433.  Ciascun  ente  territoriale  beneficiario  del
Fondo, ai sensi dell'articolo 9, comma 5,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 243, consegue un valore positivo del saldo di cui  al  comma
466 del presente articolo in misura pari al Fondo stesso. 
  438.  Nello  stato  di  previsione  della   spesa   del   Ministero
dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  fondo,  denominato
«Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli
Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di  935  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2047. 
  439. I beneficiari, le finalita',  i  criteri  e  le  modalita'  di
riparto dei fondi di cui ai commi 433 e 438 sono disciplinati con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro  il  31
gennaio 2017, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  440. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
le parole: «Per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«Per gli anni 2015, 2016 e 2017». 
  441.  Per  l'anno  2017  gli  enti  locali  possono  realizzare  le
operazioni di rinegoziazione di mutui di cui  all'articolo  1,  commi
430 e 537, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  anche  nel  corso
dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  fermo  restando
l'obbligo, a carico dei medesimi  enti,  di  effettuare  le  relative
iscrizioni nel bilancio di previsione. 
  442. All'articolo 1, comma 430, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, le parole: «negli  anni  2015  e  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «negli anni 2015, 2016 e 2017». 
  443. I commi 433, 437, 438, 439 e  il  presente  comma  entrano  in
vigore il giorno stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge
nella Gazzetta Ufficiale. 
  444. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «Le  riduzioni  da
applicare  a  ciascun  comune  a  decorrere   dall'anno   2013   sono
determinate, con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con  la
Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali.  In  caso  di  mancata
intesa entro quarantacinque giorni dalla  data  di  prima  iscrizione
all'ordine del giorno  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali della proposta di riparto delle riduzioni di  cui  al  periodo
precedente, il decreto del  Ministero  dell'interno  puo',  comunque,
essere adottato ripartendo le riduzioni  in  proporzione  alla  media
delle spese sostenute per consumi intermedi nel  triennio  2010-2012,
desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione  per  abitante  di
ciascun ente non puo' assumere valore  superiore  al  250  per  cento
della media costituita dal rapporto  fra  riduzioni  calcolate  sulla
base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di  tutti  i
comuni,  relativamente  a  ciascuna   classe   demografica   di   cui
all'articolo 156 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267». 
  445. All'articolo 1, comma 347, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle spese  relative
al personale assunto  con  contratto  a  tempo  determinato  ai  fini
dell'attuazione del presente comma, fermo restando il rispetto  degli
obiettivi di finanza pubblica previsti  per  gli  enti  territoriali,
fino  al  31  dicembre  2019  non  si  applicano  i  limiti  di   cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
le vigenti disposizioni in materia di  contenimento  della  spesa  di
personale». 
  446. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  dopo  il
comma 380-octies e' inserito il seguente: 
  «380-novies. Le disposizioni di cui ai commi da  380  a  380-octies
che riguardano i criteri di ripartizione del  Fondo  di  solidarieta'
comunale, ad eccezione di quelle di cui al comma 380-ter, lettera a),
riguardanti il contributo di 30 milioni di euro annui spettante  alle
unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge  23
dicembre 2000, n. 388, nonche' il contributo di 30  milioni  di  euro
annui destinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, ai comuni  istituiti  a  seguito  di  fusione,  trovano
applicazione sino  alla  determinazione  del  Fondo  stesso  relativo
all'anno 2016». 
  447. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «commisurato al 40 per cento dei
trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010,» sono inserite  le
seguenti: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017,». 
  448.  A  decorrere  dall'anno  2017,  la  dotazione  del  Fondo  di
solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo  1  della
legge 24  dicembre  2012,  n.  228,  al  netto  dell'eventuale  quota
dell'imposta  municipale  propria  (IMU)  di  spettanza  dei   comuni
connessa alla regolazione dei rapporti  finanziari  e'  stabilita  in
euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una
quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo  13  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  eventualmente  variata  della
quota derivante dalla regolazione dei  rapporti  finanziari  connessi
con la metodologia di riparto tra  i  comuni  interessati  del  Fondo
stesso. 
  449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 448 e': 
    a)  ripartito,  quanto  a  euro  3.767.450.000,  tra   i   comuni
interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e  del  tributo
per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno  2015  derivante
dall'applicazione dei commi  da  10  a  16,  e  dei  commi  53  e  54
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    b) ripartito, nell'importo massimo di 80 milioni di euro,  tra  i
comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non
assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito  della  TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale  importo
e' ripartito in modo da garantire a ciascuno dei  comuni  di  cui  al
precedente   periodo   l'equivalente   del   gettito    della    TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base; 
    c)   destinato,   per   euro   1.885.643.345,70,    eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera  b)  non  distribuita  e
della quota dell'imposta municipale propria di spettanza  dei  comuni
connessa alla regolazione dei rapporti finanziari,  ai  comuni  delle
regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno  2017,
il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per  cento  per  l'anno  2019,
l'85 per cento per l'anno  2020  e  il  100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della
differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati
dalla Commissione tecnica per  i  fabbisogni  standard  entro  il  30
settembre dell'anno precedente a quello di  riferimento.  L'ammontare
complessivo della capacita'  fiscale  perequabile  dei  comuni  delle
regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari al  50  per
cento  dell'ammontare  complessivo   della   capacita'   fiscale   da
perequare. La restante quota e', invece,  distribuita  assicurando  a
ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima
componente del Fondo di solidarieta' comunale  dell'anno  precedente,
eventualmente rettificata,  variato  in  misura  corrispondente  alla
variazione della quota di fondo non ripartita secondo  i  criteri  di
cui al primo periodo; 
    d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati
della quota di cui alla lettera b)  non  distribuita  e  della  quota
dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti
finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale  importo
e'  ripartito  assicurando  a   ciascun   comune   una   somma   pari
all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di  solidarieta'  comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificato,  variata  in  misura
corrispondente alla variazione del  Fondo  di  solidarieta'  comunale
complessivo. 
  450. Con riferimento ai comuni delle regioni a  statuto  ordinario,
nel caso in cui l'applicazione dei criteri di  riparto  di  cui  alla
lettera c) del comma 449 determini una variazione  delle  risorse  di
riferimento, tra un anno e  l'altro,  superiore  a  +8  per  cento  o
inferiore  a  -8  per  cento  rispetto  all'ammontare  delle  risorse
storiche di riferimento, si puo' applicare un correttivo  finalizzato
a limitare le predette variazioni. Le  risorse  di  riferimento  sono
definite dai gettiti dell'IMU e  della  TASI,  entrambi  valutati  ad
aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo  di  solidarieta'
comunale. Per il calcolo delle risorse  storiche  di  riferimento  la
dotazione netta del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  e'  calcolata
considerando  pari  a  zero  la  percentuale  di  applicazione  della
differenza tra capacita' fiscali e fabbisogni standard  di  cui  alla
lettera  c)  del  comma  449.  Ai  fini  di  cui  al  primo  periodo,
nell'ambito del Fondo di  solidarieta'  comunale,  e'  costituito  un
accantonamento alimentato dai comuni  che  registrano  un  incremento
delle risorse  complessive  rispetto  all'anno  precedente  superiore
all'8 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale
all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza  di  risorse
rispetto alla  soglia  dell'8  per  cento  e,  comunque,  nel  limite
complessivo  delle  risorse  necessarie  per  ridurre  le  variazioni
negative dei comuni con una perdita superiore  all'8  per  cento.  Il
predetto accantonamento e' ripartito proporzionalmente tra  i  comuni
che registrano  una  riduzione  delle  risorse  complessive  rispetto
all'anno precedente  superiore  all'8  per  cento  nei  limiti  delle
risorse accantonate. 
  451. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro dell'interno,  previo  accordo  da  sancire  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  entro  il  15  ottobre
dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31
ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono  stabiliti
i criteri di riparto del Fondo di solidarieta'  comunale  di  cui  al
comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al  periodo  precedente  e',  comunque,
emanato entro  il  15  novembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
riferimento. 
  452. Con il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
cui al comma 451, puo' essere previsto un accantonamento sul Fondo di
solidarieta' comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro,  da
destinare per eventuali  conguagli  a  singoli  comuni  derivanti  da
rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto  del  fondo.  Le
rettifiche  decorrono  dall'anno  di   riferimento   del   Fondo   di
solidarieta' comunale cui si riferiscono. 
  453. L'articolo 14, comma 7,  del  decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, si interpreta nel senso che il  gestore  uscente  resta
obbligato  al  pagamento  del  canone  di  concessione  previsto  dal
contratto. Le  risorse  derivanti  dall'applicazione  della  presente
disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di  finanza
pubblica da parte degli enti locali. 
  454. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244)). 
  455.  Per  l'esercizio  finanziario  2017,  il   termine   per   la
deliberazione della nota di  aggiornamento  del  Documento  unico  di
programmazione degli enti locali, di cui all'articolo 170  del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'
differito al 31 dicembre 2016. 
  456. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  186,
lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i consorzi  di  cui
all'articolo 31 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al
fine  della  gestione  associata  dei  servizi  sociali   assicurando
comunque risparmi di spesa. 
  457. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma  10,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per
i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e
passivi relativi ai fondi a  gestione  vincolata  compete  all'organo
straordinario di liquidazione. 
  458. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo  26  novembre
2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Societa' per gli studi  di  settore-Sose  s.p.a.»,
ovunque  ricorrono,  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «Societa'
Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a.»; 
    b)  alla  lettera  a),  le  parole:  «Comuni  e  Province»   sono
sostituite dalle seguenti: «Enti locali»; 
    c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) ai fini di cui alle lettere a) e b),  la  Societa'  Soluzioni
per il sistema economico -  Sose  s.p.a.  puo'  predisporre  appositi
sistemi di rilevazione di informazioni  funzionali  a  raccogliere  i
dati necessari per il calcolo  dei  fabbisogni  standard  degli  Enti
locali.  Ove   predisposti   e   somministrati,   gli   Enti   locali
restituiscono  per  via  telematica,  entro  sessanta  giorni   dalla
pubblicazione, le  informazioni  richieste.  Il  mancato  invio,  nel
termine  predetto,  delle   informazioni   e'   sanzionato   con   la
sospensione,  sino  all'adempimento  dell'obbligo  di   invio   delle
informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo  erogati  all'Ente
locale e la pubblicazione dell'ente inadempiente  nel  sito  internet
del Ministero dell'interno. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e
b), anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo  161
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard»; 
    d) alla lettera d), la parola: «questionari» e' sostituita  dalle
seguenti: «sistemi di rilevazione di informazioni» e le  parole:  «ai
Comuni e alle Province» sono sostituite dalle  seguenti:  «agli  Enti
locali»; 
    e) alla lettera e), primo periodo, dopo le  parole:  «Commissione
tecnica per i fabbisogni standard»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre
2015, n. 208,» e, al secondo periodo, dopo  le  parole:  «Commissione
tecnica» sono inserite le seguenti: «per i fabbisogni standard»; 
    f) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
    «f) i dati raccolti ed elaborati  per  le  attivita'  di  cui  al
presente   articolo,   ai   sensi   dell'articolo   60   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, confluiscono  nella  banca  dati  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.
196, nonche' in quella di cui all'articolo 5, comma  1,  lettera  g),
della legge 5 maggio 2009, n. 42, e sono,  altresi',  pubblicati  nel
sito "www.opencivitas.it", il quale consente  ai  cittadini  ed  agli
Enti locali di  accedere  ai  dati  monitorati  e  alle  elaborazioni
relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del citato codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'invio  delle  informazioni
di cui alla lettera c) costituisce espressa adozione di  una  licenza
di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettere  e)  e  h),  del  decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36». 
  459. All'articolo 47, comma 9, lettera  a),  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n.  89,  dopo  le  parole:  «relativa  ai  codici  SIOPE
indicati nella tabella A allegata al presente decreto.» sono inseriti
i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno  2018,  qualora  la  spesa
relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A sia stata sostenuta da
comuni che gestiscono, in quanto  capofila,  funzioni  e  servizi  in
forma associata per conto  dei  comuni  facenti  parte  della  stessa
gestione associata, le riduzioni di cui alla  presente  lettera  sono
applicate  a  tutti  i  comuni  compresi  nella  gestione  associata,
proporzionalmente alla quota di spesa ad essi riferibile. A tal fine,
la regione acquisisce dal comune capofila idonea certificazione della
quota di spesa riferibile ai  comuni  facenti  parte  della  gestione
associata e la trasmette, entro il 30 aprile dell'anno  precedente  a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle  finanze  e
al  Ministero  dell'interno,  che  ne  tengono  conto  in   sede   di
predisposizione del decreto annuale del Presidente del Consiglio  dei
ministri per la determinazione del Fondo di solidarieta' comunale. In
caso di  mancata  comunicazione  da  parte  della  regione  entro  il
predetto termine del 30 aprile, il  riparto  non  tiene  conto  della
ripartizione proporzionale  tra  i  comuni  compresi  nella  gestione
associata; restano in tal caso confermate le modalita' di riparto  di
cui al presente articolo». 
  460. A decorrere  dal  1º  gennaio  2018,  i  proventi  dei  titoli
abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,
sono  destinati  esclusivamente  e  senza  vincoli   temporali   alla
realizzazione e alla manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle
opere di urbanizzazione primaria  e  secondaria,  al  risanamento  di
complessi edilizi compresi  nei  centri  storici  e  nelle  periferie
degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi  di
demolizione  di  costruzioni   abusive,   all'acquisizione   e   alla
realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di
tutela e riqualificazione dell'ambiente e  del  paesaggio,  anche  ai
fini della prevenzione e della mitigazione del rischio  idrogeologico
e sismico e della tutela e  riqualificazione  del  patrimonio  rurale
pubblico, nonche' a interventi volti  a  favorire  l'insediamento  di
attivita' di agricoltura nell'ambito urbano. 
  461. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, e' abrogato  alla  data  indicata  al  comma  460  del  presente
articolo. 
  462. In attuazione della sentenza della terza sezione del Consiglio
di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015 e in  riferimento  al  ricorso  n.
7234 del 2014 pendente innanzi al tribunale amministrativo  regionale
del Lazio, e' istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione di 8,52 milioni di  euro  per
l'anno 2017 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse  del
predetto   fondo   sono   erogate    dal    Ministero    dell'interno
subordinatamente  alla   rinuncia   al   contenzioso   amministrativo
pendente. 
  463. A decorrere dall'anno 2017 cessano  di  avere  applicazione  i
commi da 709 a 712 e da 719 a 734  dell'articolo  1  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208.  Restano  fermi  gli  adempimenti  degli  enti
territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo
di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208,  nonche'  l'applicazione  delle  sanzioni  in  caso  di  mancato
conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato
ai sensi dei commi da 720  a  727  dell'articolo  1  della  legge  28
dicembre  2015,  n.  208.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  connessi
all'applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarieta' di  cui  ai
commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre  2015,  n.
208. 
  464. L'ultimo periodo del comma 721 dell'articolo 1 della legge  28
dicembre 2015, n. 208, e' soppresso. 
  465. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica  e
ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre  2012,  n.  243,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  le  citta'
metropolitane, le province e i comuni concorrono  alla  realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto  delle  disposizioni
di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono
principi fondamentali di coordinamento  della  finanza  pubblica,  ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,  secondo  comma,  della
Costituzione. 
  466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al  comma  465  del
presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini
di competenza, tra le entrate finali e  le  spese  finali,  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  243.  Ai
sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di  bilancio
previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e  le  spese
finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema
di bilancio. Per gli anni 2017-2019,  nelle  entrate  e  nelle  spese
finali in termini di competenza e' considerato il  fondo  pluriennale
vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal
ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio  2020,  tra  le
entrate e le spese finali e' incluso il fondo  pluriennale  vincolato
di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la
quota del fondo pluriennale vincolato di  entrata  che  finanzia  gli
impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto
dell'anno precedente. 
  467.  Le  risorse  accantonate  nel  fondo  pluriennale  di   spesa
dell'esercizio 2015 in  applicazione  del  punto  5.4  del  principio
contabile applicato concernente la contabilita'  finanziaria  di  cui
all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici  relative
a  investimenti  per  lavori  pubblici  e  quelle  per  procedure  di
affidamento  gia'  attivate,  se  non   utilizzate   possono   essere
conservate nel fondo pluriennale vincolato  di  spesa  dell'esercizio
2016 purche' riguardanti opere  per  le  quali  l'ente  disponga  del
progetto  esecutivo  degli  investimenti  redatto   e   validato   in
conformita' alla vigente normativa, completo  del  cronoprogramma  di
spesa e a condizione che il  bilancio  di  previsione  2017-2019  sia
approvato entro il 31 gennaio 2017.  Tali  risorse  confluiscono  nel
risultato di amministrazione  se  entro  l'esercizio  2017  non  sono
assunti i relativi impegni di spesa. 
  468. Al fine di garantire l'equilibrio di  cui  al  comma  466  del
presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del  comma
1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243,  al  bilancio
di previsione e' allegato il prospetto dimostrativo del rispetto  del
saldo di cui al citato comma 466, previsto  nell'allegato  n.  9  del
decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  vigente  alla  data
dell'approvazione  di  tale  documento  contabile.  A  tal  fine,  il
prospetto allegato  al  bilancio  di  previsione  non  considera  gli
stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del  fondo
crediti di dubbia esigibilita' e dei  fondi  spese  e  rischi  futuri
concernenti accantonamenti destinati a  confluire  nel  risultato  di
amministrazione.   Il   prospetto   e'   aggiornato   dal   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato a seguito  di  successivi  interventi  normativi
volti  a  modificare  le  regole  vigenti  di  riferimento,   dandone
comunicazione  alla  Commissione  per  l'armonizzazione  degli   enti
territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il  Consiglio
approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Nel corso
dell'esercizio, ai fini della verifica del  rispetto  del  saldo,  il
prospetto di cui al terzo periodo  e'  allegato  alle  variazioni  di
bilancio approvate dal Consiglio e a quelle di cui: 
    a) all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del testo unico  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
    b) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se relativa  al
Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo di cui al
comma 466 del presente articolo; 
    c) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera  e-bis),  del  testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
riguardanti le operazioni di indebitamento; 
    d) all'articolo 51,  comma  2,  lettere  a)  e  g),  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
    e) all'articolo 51, comma 4, del decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, riguardanti la reiscrizione di economie di spesa  e  il
fondo pluriennale vincolato. 
  469. Per  il  monitoraggio  degli  adempimenti  relativi  a  quanto
disposto dai commi da 463 a 484  e  per  l'acquisizione  di  elementi
informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui  al  comma
465  trasmettono  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  le  informazioni
riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466, con tempi  e
modalita'  definiti  con  decreti  del  predetto  Ministero  sentite,
rispettivamente, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  470. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo  di  saldo,
ciascun ente  e'  tenuto  a  inviare,  utilizzando  il  sistema  web,
appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it»,
entro il termine perentorio  del  31  marzo  dell'anno  successivo  a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione
dei   risultati   conseguiti,   firmata   digitalmente,   ai    sensi
dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal  rappresentante  legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di  revisione
economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto  e  con  le
modalita' definiti dai decreti di  cui  al  comma  469  del  presente
articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione  ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45,  comma  1,  del  medesimo
codice di cui al decreto legislativo  n.  82  del  2005.  La  mancata
trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del  31
marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio.
Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia  trasmessa
entro  il  successivo  30   aprile   e   attesti   il   conseguimento
dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici
mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni  di  cui  al
comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di  personale  a
tempo indeterminato. 
  471. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da  parte
dell'ente locale della certificazione, il presidente  dell'organo  di
revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale  ovvero
l'unico revisore nel caso  di  organo  monocratico,  in  qualita'  di
commissario ad  acta,  provvede,  pena  la  decadenza  dal  ruolo  di
revisore,  ad  assicurare   l'assolvimento   dell'adempimento   e   a
trasmettere la predetta  certificazione  entro  i  successivi  trenta
giorni.  Nel  caso  in  cui  la  certificazione  sia  trasmessa   dal
commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine  stabilito  per
l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il  conseguimento
dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466,  si  applicano  le  sole
disposizioni di cui al comma 475, lettere  e)  e  f),  tenendo  conto
della  gradualita'  prevista  al  comma  476.  Sino  alla   data   di
trasmissione da parte del  commissario  ad  acta,  le  erogazioni  di
risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno  relative
all'anno successivo a quello di riferimento sono  sospese  e,  a  tal
fine, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale  dello  Stato  provvede  a  trasmettere  apposita
comunicazione al predetto Ministero. 
  472. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da  parte
delle regioni e  delle  province  autonome  della  certificazione  si
procede al blocco di qualsiasi prelievo  dai  conti  della  tesoreria
statale sino a quando la certificazione non e' acquisita. 
  473. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo
di cui al comma 466, trasmessi con la certificazione dei risultati di
cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto
di gestione. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il
termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle  risultanze
del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova
certificazione,  a  rettifica  della  precedente,  entro  il  termine
perentorio di sessanta giorni  dall'approvazione  del  rendiconto  e,
comunque, non oltre il 30 giugno  del  medesimo  anno  per  gli  enti
locali e il 30 settembre per le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
  474. Decorsi i termini previsti dal comma 473, sono comunque tenuti
ad inviare una nuova certificazione, a  rettifica  della  precedente,
solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto  gia'  certificato,  un
peggioramento del proprio posizionamento  rispetto  all'obiettivo  di
saldo di cui al comma 466. 
  475. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo  di  cui  al
comma 466 del presente articolo: 
    a) l'ente locale e'  assoggettato  ad  una  riduzione  del  fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale  in
misura pari all'importo corrispondente allo  scostamento  registrato.
Le province della Regione siciliana e  della  regione  Sardegna  sono
assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali  nella  misura
indicata al primo periodo.  Gli  enti  locali  delle  regioni  Friuli
Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento  e
di Bolzano sono  assoggettati  ad  una  riduzione  dei  trasferimenti
correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura
pari  all'importo  corrispondente  allo  scostamento  registrato.  Le
riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di  cui
all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono
applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza  in  quote
costanti. In caso di incapienza, per uno o piu' anni del triennio  di
riferimento, gli enti locali sono tenuti a  versare  all'entrata  del
bilancio dello Stato le somme  residue  di  ciascuna  quota  annuale,
entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X  dell'entrata
del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2.  In  caso  di
mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo,
il recupero e' operato con le procedure di cui ai  commi  128  e  129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
    b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma  e'
tenuta ad effettuare un versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato,  di  importo  corrispondente  a  un  terzo  dello  scostamento
registrato, che assicura il recupero di cui all'articolo 9, comma  2,
della legge 24 dicembre 2012, n. 243.  Il  versamento  e'  effettuato
entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo  a  quello
di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero
di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate  a  qualsiasi
titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale; 
    c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non  puo'
impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per  la
sanita', in misura superiore all'importo dei  corrispondenti  impegni
dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica
con riferimento agli impegni riguardanti le  funzioni  esercitate  in
entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli  impegni  correnti
dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione
sono  determinati  al  netto  di  quelli  connessi  a  funzioni   non
esercitate in entrambi gli esercizi, nonche' al netto  degli  impegni
relativi ai  versamenti  al  bilancio  dello  Stato  effettuati  come
contributo alla finanza pubblica; 
    d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non  puo'
ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,  restano  esclusi  i  mutui
gia' autorizzati e  non  ancora  contratti.  I  mutui  e  i  prestiti
obbligazionari  posti  in  essere  con   istituzioni   creditizie   o
finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture  di
linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione  da
cui risulti il rispetto del saldo di cui  al  comma  466.  L'istituto
finanziatore o l'intermediario  finanziario  non  puo'  procedere  al
finanziamento  o  al  collocamento  del  prestito  in  assenza  della
predetta attestazione; 
    e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non  puo'
procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,   con
qualsivoglia  tipologia  contrattuale,   compresi   i   rapporti   di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche
con riferimento ai processi di  stabilizzazione  in  atto.  E'  fatto
altresi' divieto agli enti di stipulare  contratti  di  servizio  con
soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della  presente
disposizione. Le regioni, le citta' metropolitane e i comuni  possono
comunque procedere ad assunzioni di personale  a  tempo  determinato,
con contratti di durata massima fino  al  31  dicembre  del  medesimo
esercizio,  necessari  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni  di
protezione civile, di polizia locale, di istruzione  pubblica  e  del
settore sociale nel rispetto del limite di  spesa  di  cui  al  primo
periodo del comma 28 dell'articolo  9  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
    f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il  presidente,
il sindaco e i componenti della giunta in  carica  nell'esercizio  in
cui e' avvenuta la violazione  sono  tenuti  a  versare  al  bilancio
dell'ente il 30 per cento delle indennita' di funzione e dei  gettoni
di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. 
  476. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di  cui  al
comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli  accertamenti  delle
entrate finali dell'esercizio del mancato  conseguimento  del  saldo,
nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al
comma 475, lettera c), e' applicata imponendo agli impegni  di  parte
corrente, per le regioni al  netto  della  sanita',  un  limite  pari
all'importo  dei  corrispondenti  impegni  dell'anno  precedente;  la
sanzione di cui al comma 475,  lettera  e),  e'  applicata  solo  per
assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui  al
comma 475, lettera f), e' applicata dal presidente, dal sindaco e dai
componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui  e'  avvenuta
la violazione versando al bilancio dell'ente il 10  per  cento  delle
indennita'  di  funzione  e  dei  gettoni   di   presenza   spettanti
nell'esercizio della violazione.  Resta  ferma  l'applicazione  delle
restanti sanzioni di cui al comma 475. 
  477. Agli enti per i quali il mancato conseguimento  del  saldo  di
cui al comma 466 sia accertato dalla Corte dei conti  successivamente
all'anno seguente  a  quello  cui  la  violazione  si  riferisce,  le
sanzioni di cui al comma 475  si  applicano  nell'anno  successivo  a
quello della comunicazione del mancato conseguimento  del  saldo,  di
cui al comma 478. 
  478. Gli enti  di  cui  al  comma  477  sono  tenuti  a  comunicare
l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione
mediante  l'invio  di   una   nuova   certificazione   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato. 
  479. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4,  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  243,  a  decorrere  dall'anno  2018,  con  riferimento  ai
risultati dell'anno  precedente  e  a  condizione  del  rispetto  dei
termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473: 
    a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che
conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e  le
spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, entro il 30 luglio di  ciascun  anno,  le  eventuali
risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai
sensi  del  comma  475,  lettera  b),  per  essere   destinate   alla
realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna
regione  e'  determinato  mediante  intesa  in  sede  di   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono  il  saldo
finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo  di
cui al comma 466 e  la  certificazione  dei  relativi  risultati,  in
termini di competenza e in termini di  cassa,  secondo  le  modalita'
previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di  cassa
rileva l'anticipazione erogata  dalla  tesoreria  statale  nel  corso
dell'esercizio  per  il  finanziamento   della   sanita'   registrata
nell'apposita voce delle partite di giro,  al  netto  delle  relative
regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio; 
    b) alle citta' metropolitane, alle  province  e  ai  comuni,  che
rispettano il saldo di cui al comma 466 e  che  conseguono  un  saldo
finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali,
sono assegnate, con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, entro il 30 luglio di ciascun  anno,  le  eventuali  risorse
derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale  di  riequilibrio  o
del fondo di solidarieta'  comunale  e  dai  versamenti  e  recuperi,
effettivamente incassati, di cui al comma 475, lettera a), per essere
destinate  alla  realizzazione  di  investimenti.  L'ammontare  delle
risorse per ciascuna citta'  metropolitana,  provincia  e  comune  e'
determinato d'intesa con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali.  Le  citta'  metropolitane,  le  province  e  i  comuni   che
conseguono il saldo finale  di  cassa  non  negativo  trasmettono  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato  le  informazioni  concernenti  il
monitoraggio al 31 dicembre del saldo  di  cui  al  comma  466  e  la
certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e  in
termini di cassa, secondo le modalita' previste dai decreti di cui al
comma 469; 
    c) per le regioni e le citta'  metropolitane  che  rispettano  il
saldo di cui al comma 466, lasciando  spazi  finanziari  inutilizzati
inferiori all'1 per cento degli  accertamenti  delle  entrate  finali
dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo  saldo,  nell'anno
successivo  la  spesa  per  rapporti  di  lavoro  flessibile  di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
puo' essere innalzata del 10 per cento  della  spesa  sostenibile  ai
sensi del predetto comma 28; 
    d) per i comuni che rispettano il saldo  di  cui  al  comma  466,
lasciando spazi finanziari inutilizzati  inferiori  all'1  per  cento
degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel  quale  e'
rispettato il medesimo saldo,  nell'anno  successivo  la  percentuale
stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, e' innalzata al 75  per  cento  qualora  il
rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al
rapporto medio dipendenti-popolazione per  classe  demografica,  come
definito triennalmente con il decreto del  Ministro  dell'interno  di
cui all'articolo 263, comma 2, del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  480. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli
enti, che si configurano come elusivi delle regole di cui ai commi da
463 a 484, sono nulli. 
  481. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della  Corte  dei
conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 463 a
484 e' stato artificiosamente conseguito mediante  una  non  corretta
applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo  23
giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse  irrogano  agli
amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle  predette
regole la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a  un  massimo  di
dieci volte l'indennita' di carica percepita al  momento  in  cui  e'
stata  commessa  l'elusione   e   al   responsabile   amministrativo,
individuato dalla  stessa  sezione  giurisdizionale  regionale  della
Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a  tre  mensilita'  del
trattamento   retributivo,   al   netto   degli   oneri   fiscali   e
previdenziali.  Gli  importi  di  cui  al  periodo  precedente   sono
acquisiti al bilancio dell'ente. 
  482. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del  monitoraggio
di cui al comma 469, andamenti di spesa degli enti non  coerenti  con
gli impegni finanziari assunti  con  l'Unione  europea,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali e la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa. 
  483. Per le regioni Friuli Venezia Giulia  e  Trentino-Alto  Adige,
nonche' per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  non  si
applicano le disposizioni di cui ai commi  475  e  479  del  presente
articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilita'  interno
recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con  lo  Stato.
Ai fini del  saldo  di  competenza  mista  previsto  per  la  regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al
netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. 
  484. Alla regione Valle d'Aosta non si applicano le disposizioni in
materia di patto di stabilita' interno di cui all'articolo  1,  commi
454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  485. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti
e il ricorso al  debito,  per  gli  anni  2017,  2018  e  2019,  sono
assegnati agli enti locali spazi  finanziari  nell'ambito  dei  patti
nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge  24  dicembre
2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di
cui  300  milioni  di  euro  destinati  a  interventi   di   edilizia
scolastica. 
  486. Gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari per le
finalita' di investimento di cui ai commi da 463 a  508,  qualora  le
operazioni   di   investimento,    realizzate    con    il    ricorso
all'indebitamento e all'utilizzo  dei  risultati  di  amministrazione
degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del
proprio saldo di cui al  comma  1  dell'articolo  9  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243. 
  487. Gli  enti  locali  comunicano  gli  spazi  finanziari  di  cui
necessitano, entro il termine perentorio del 20  gennaio  di  ciascun
anno, alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Struttura  di
missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi
di riqualificazione dell'edilizia scolastica. 
  488. La Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Struttura  di
missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi
di riqualificazione dell'edilizia scolastica  attribuisce  a  ciascun
ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del  seguente  ordine
prioritario: 
    a) interventi di edilizia scolastica gia' avviati,  a  valere  su
risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i  quali  sono
stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2016 ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016; 
    b) interventi di nuova costruzione di edifici  scolastici  per  i
quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto  e  validato
in conformita' alla vigente normativa,  completo  del  cronoprogramma
della spesa e che non  abbiano  pubblicato  il  bando  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge; 
    c) interventi  di  edilizia  scolastica  per  i  quali  gli  enti
dispongono del progetto esecutivo redatto e validato  in  conformita'
alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che
non abbiano pubblicato il bando di  gara  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  489. La Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Struttura  di
missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi
di  riqualificazione  dell'edilizia  scolastica  comunica,  entro  il
termine perentorio del 5  febbraio  di  ciascun  anno,  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, gli spazi finanziari da  attribuire  a  ciascun
ente locale. 
  490. Gli  enti  locali  comunicano  gli  spazi  finanziari  di  cui
necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del  20
gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato,   mediante
l'applicativo     web     appositamente     previsto     nel     sito
«http://pareggiobilancio.mef.gov.it». 
  491. Le richieste di spazi finanziari di cui al comma 490,  per  la
quota non riferita agli interventi di edilizia scolastica di  cui  ai
commi da 487 a 489, sono completi delle informazioni relative: 
    a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; 
    b)  all'avanzo  di  amministrazione,   al   netto   della   quota
accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante  dal
rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente. 
  492. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente
locale e' determinato, entro il 15  febbraio  di  ciascun  anno,  con
decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato,  tenendo  conto  del  seguente
ordine prioritario: 
    ((0a) investimenti dei comuni, individuati dal  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  nonche'  di  quelli  individuati  ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto   2012,   n.   122,   e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
finalizzati a  fronteggiare  gli  eccezionali  eventi  sismici  e  la
ricostruzione,  finanziati  con  avanzo  di  amministrazione   o   da
operazioni di indebitamento, per  i  quali  gli  enti  dispongono  di
progetti esecutivi redatti e validati  in  conformita'  alla  vigente
normativa, completi del cronoprogramma della spesa;)) 
    a)  investimenti  finanziati  con  avanzo  di  amministrazione  o
mediante operazioni di indebitamento: 
      1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di
riferimento,  a  seguito  dei  processi  di  fusione  previsti  dalla
legislazione vigente; per ciascun esercizio del  triennio  2017-2019,
sono considerati esclusivamente i comuni per i quali  i  processi  di
fusione si sono  conclusi  entro  il  1º  gennaio  dell'esercizio  di
riferimento; 
      2) dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i
quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in
conformita' alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della
spesa; 
    b) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli  spazi
finanziari concessi ai sensi dei commi da 487 a 489; 
    c) investimenti finalizzati all'adeguamento  e  al  miglioramento
sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per
i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato
in conformita' alla vigente normativa,  completo  del  cronoprogramma
della spesa; 
    d)  investimenti  finalizzati  alla   prevenzione   del   rischio
idrogeologico e alla messa in  sicurezza  e  alla  bonifica  di  siti
inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per
il  loro  rilevante  impatto  sanitario,  finanziati  con  avanzo  di
amministrazione,  per  i  quali  gli  enti  dispongono  del  progetto
esecutivo redatto e validato in conformita' alla  vigente  normativa,
completo del cronoprogramma della spesa. 
  493. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a), b),  c)  e
d) del comma 492, qualora l'entita' delle richieste  pervenute  dagli
enti   locali   superi   l'ammontare   degli    spazi    disponibili,
l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti  che  presentano  la
maggiore  incidenza  del  fondo  di  cassa  rispetto  all'avanzo   di
amministrazione. 
  494. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017,  i  termini  di
cui ai commi 487,  489,  490  e  492  sono,  rispettivamente,  il  20
febbraio, il 5 marzo, il 20 febbraio e il 15 marzo. 
  495. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti
e il ricorso al  debito,  per  gli  anni  2017,  2018  e  2019,  sono
assegnati  alle  regioni  spazi  finanziari  nell'ambito  dei   patti
nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge  24  dicembre
2012, n. 243, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui. 
  496. Le regioni non possono  richiedere  spazi  finanziari  per  le
finalita' di investimento di cui al comma 495, qualora le  operazioni
di  investimento,  realizzate  con  il  ricorso  all'indebitamento  e
all'utilizzo  dei  risultati  di   amministrazione   degli   esercizi
precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio  saldo
di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24  dicembre  2012,  n.
243. 
  497. Gli enti di cui al comma 495 comunicano gli  spazi  finanziari
di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine  perentorio
del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello   Stato,
mediante  l'applicativo   web   appositamente   previsto   nel   sito
«http://pareggiobilancio.mef.gov.it». 
  498. Le richieste di spazi finanziari di  cui  al  comma  497  sono
complete delle informazioni relative: 
    a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; 
    b)  all'avanzo  di  amministrazione,   al   netto   della   quota
accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante  dal
rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente. 
  499. L'ammontare dello spazio  finanziario  attribuito  a  ciascuna
regione e' determinato, entro il 15 febbraio  di  ciascun  anno,  con
decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato,  tenendo  conto  del  seguente
ordine prioritario: 
    a) investimenti finalizzati all'adeguamento  e  al  miglioramento
sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per
i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato
in conformita' alla vigente normativa,  completo  del  cronoprogramma
della spesa; 
    b)  investimenti  finalizzati  alla   prevenzione   del   rischio
idrogeologico e alla messa in  sicurezza  e  alla  bonifica  di  siti
inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per
il  loro  rilevante  impatto  sanitario,  finanziati  con  avanzo  di
amministrazione,  per  i  quali  gli  enti  dispongono  del  progetto
esecutivo redatto e validato in conformita' alla  vigente  normativa,
completo del cronoprogramma della spesa. 
  500. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a)  e  b)  del
comma 499, qualora l'entita' delle richieste pervenute dalle  regioni
e dalle province autonome superi l'ammontare degli spazi disponibili,
l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti  che  presentano  la
maggiore  incidenza  del  fondo  di  cassa  rispetto  all'avanzo   di
amministrazione. 
  501. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017,  i  termini  di
cui ai commi 497 e 499 sono, rispettivamente, il 20 febbraio e il  15
marzo. 
  502. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge  24
dicembre 2012, n. 243, e in coerenza con il patto di cui  alla  legge
23 dicembre 2014, n. 190, al fine di favorire  gli  investimenti,  da
realizzare attraverso l'utilizzo  dei  risultati  di  amministrazione
degli esercizi precedenti, per  gli  anni  dal  2017  al  2030,  sono
assegnati alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  e
per gli effetti dell'articolo 10 della citata legge n. 243 del  2012,
spazi finanziari nell'importo di 70  milioni  di  euro  per  ciascuna
provincia nell'anno 2017 e 50 milioni  di  euro  annui  per  ciascuna
provincia negli anni dal 2018 al 2030. 
  503. Il concorso della regione Trentino-Alto Adige e delle province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare a decorrere dall'esercizio 2017  e  in  termini  anche  di
indebitamento netto a decorrere dal 2018, previsto  dall'articolo  79
del testo unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto  1972,  n.  670,  puo'  essere  assicurato
attraverso  contributi  posti  a  carico   dei   medesimi   enti   da
corrispondere anche mediante compensazioni a valere su  somme  dovute
dallo Stato a qualsiasi titolo, con esclusione  dei  residui  passivi
perenti e compresi i gettiti  arretrati  inerenti  a  devoluzioni  di
tributi erariali, previa intesa  tra  ciascun  ente  e  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno. 
  504. Le disposizioni dei commi 502 e 503 del presente articolo sono
approvate ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  104  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  31  agosto
1972, n. 670. 
  505. Alla compensazione degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 502,  pari  a
50 milioni di euro nel 2017, a 73 milioni di  euro  nel  2018,  a  98
milioni di euro nel 2019, a 103 milioni  di  euro  nel  2020,  a  101
milioni di euro nel 2021, a 100 milioni di euro  annui  dal  2022  al
2030, a 65 milioni di euro nel 2031, a 38 milioni di euro nel 2032  e
a 12 milioni di euro nel 2033, si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  506. Alle regioni e alle province autonome di Trento e  di  Bolzano
che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo  10,  comma
5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, si applicano, nell'esercizio
al quale si riferisce la mancata intesa, le sanzioni di cui al  comma
475, lettere c) ed e), del presente articolo. 
  507. Qualora gli spazi  finanziari  concessi  in  attuazione  delle
intese  e  dei  patti  di  solidarieta'  previsti  dal  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo  10,  comma
5, della legge  24  dicembre  2012,  n.  243,  non  siano  totalmente
utilizzati,  l'ente  territoriale  non  puo'  beneficiare  di   spazi
finanziari nell'esercizio finanziario successivo. 
  508. Qualora l'ente territoriale beneficiario di  spazi  finanziari
concessi in attuazione delle  intese  e  dei  patti  di  solidarieta'
previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.  243,  non
effettui la trasmissione delle informazioni  richieste  dal  medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non puo' procedere
ad  assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato,   anche   con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non
abbia adempiuto. 
  509. In applicazione del punto 1 dell'Accordo in materia di finanza
pubblica con il Governo, sottoscritto in  data  20  giugno  2016,  la
Regione siciliana garantisce un saldo positivo non inferiore ad  euro
577.512.000 per l'anno 2017 e  un  saldo  non  negativo  a  decorrere
dall'anno 2018, calcolato secondo le modalita' di cui al  comma  466.
In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui ai commi 475
e 476. Alla Regione siciliana non si  applicano  le  disposizioni  in
materia  di  patto  di  stabilita'  interno  in  contrasto   con   le
disposizioni del presente comma. 
  510. Al fine di riqualificare la  spesa  regionale  e  favorire  il
progressivo incremento della spesa destinata  agli  investimenti,  la
Regione siciliana provvede, in attuazione del  punto  2  dell'Accordo
sottoscritto con il Governo in data 20 giugno 2016, a realizzare, per
gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa corrente
in misura non inferiore al 3 per  cento  per  ciascun  anno  rispetto
all'anno precedente. Qualora in un anno la riduzione sia maggiore del
3 per cento, la parte eccedente puo' essere  portata  in  diminuzione
della riduzione dell'anno successivo. Resta fermo  che  la  riduzione
della spesa corrente non puo' in nessun caso essere  inferiore  al  2
per cento annuo. Tale riduzione  avviene  mediante  una  compressione
degli impegni di parte corrente risultanti dal  consuntivo  dell'anno
precedente, a parita' di funzioni attribuite alla regione, e al netto
delle esclusioni elencate al punto 2 del citato Accordo. 
  511. La riduzione della spesa di cui al  comma  510  e'  realizzata
attraverso le modalita' di cui al punto 3 dell'Accordo con la Regione
siciliana  sottoscritto  in  data  20  giugno  2016.   Il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello  Stato  verifica  annualmente,  previa  certificazione
regionale, il rispetto dei saldi di bilancio di cui al comma 509 e il
rispetto delle riduzioni strutturali della spesa  corrente  regionale
prevista al punto 2 dell'Accordo sottoscritto in data 20 giugno  2016
tra il Governo e la Regione  siciliana;  con  la  stessa  cadenza  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica verifica, previa certificazione regionale, il rispetto delle
misure regionali previste al punto 3 del predetto Accordo. 
  512. In caso di mancato raggiungimento  dell'obiettivo  annuale  di
riduzione degli impegni di spesa di parte corrente di  cui  al  comma
510, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite
dell'Agenzia delle  entrate  -  Ufficio  struttura  di  gestione,  e'
autorizzato a trattenere il corrispettivo importo dello sforamento  a
valere  sulle  somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti  alla   Regione
siciliana. 
  513. La Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 31, comma 3,  del
decreto   legislativo   6   maggio   2011,   n.   68,   nelle    more
dell'applicazione  delle  modalita'  attraverso  le  quali  lo  Stato
assicura  il  conseguimento   degli   obiettivi   costituzionali   di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto  speciale  ai
sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 maggio  2009,  n.  42,
pone in essere le azioni necessarie affinche'  gli  enti  locali  del
territorio regionale si sottopongano, anche ai sensi dell'articolo  8
della legge regionale 7  maggio  2015,  n.  9,  alle  rilevazioni  in
materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni  standard  poste
in essere dalla SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico Spa,  nelle
modalita' previste dalle norme richiamate a  partire  dalla  prossima
rilevazione. 
  514. In applicazione delle norme di attuazione dello Statuto  della
Regione siciliana in materia finanziaria, approvate dalla Commissione
paritetica in data 3  ottobre  2016,  viene  assegnato  alla  Regione
siciliana un importo pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e pari a 7,10
decimi a decorrere dall'anno  2018  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone  fisiche  (IRPEF)  determinata  con  riferimento  al  gettito
maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione  diretta  da
parte della struttura di gestione, individuata dal regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio  1998,  n.  183,  nei
modi e nei tempi  da  definire  con  apposito  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione. 
  515. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare,  con  proprio  decreto,  le  conseguenti  variazioni   di
bilancio. 
  516. A decorrere dall'anno 2018, nel caso in cui il regime  di  cui
all'articolo 17-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629,  lettera
b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, venga prorogato, la Regione
siciliana versa, entro il 30 ottobre di  ciascun  anno  e  fino  alla
scadenza della proroga, al capo X,  capitolo  n.  3465,  articolo  1,
dello stato di previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,
l'importo di 285 milioni di euro  annui.  In  mancanza  del  predetto
versamento nei termini previsti dai commi da 509 a 534  del  presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze,  anche  per  il
tramite dell'Agenzia delle entrate - Ufficio struttura  di  gestione,
e' autorizzato a trattenere il corrispettivo importo a  valere  sulle
somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione. 
  517. Sono restituiti alla regione Valle d'Aosta gli  accantonamenti
effettuati per gli anni dal 2012 al 2015, ai sensi dell'articolo  15,
comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo  1,
comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non sono applicati
nei confronti della stessa regione gli accantonamenti previsti  dalla
predetta normativa a decorrere dall'anno 2017. 
  518. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato  il  21  luglio
2015 tra il presidente della regione  Valle  d'Aosta  e  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  a  definitiva  compensazione  della
perdita di gettito subita, per gli  anni  dal  2011  al  2014,  dalla
regione  Valle  d'Aosta  nella  determinazione  dell'accisa  di   cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),  della  legge  26  novembre
1981,  n.  690,  e'  attribuito  alla  medesima   regione   l'importo
complessivo di 448,8 milioni di euro da corrispondere nell'importo di
74,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 65,8  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e di  45  milioni  di  euro  per
l'anno 2023. 
  519. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli
Venezia Giulia procedono, mediante intesa da raggiungere entro il  30
giugno  2017,  alla  verifica  della  misura   degli   accantonamenti
effettuati nei confronti della  regione  Friuli  Venezia  Giulia,  ai
sensi dell'articolo 1, commi 711, 712 e 729, della legge 27  dicembre
2013, n. 147, per gli anni  dal  2012  al  2015,  per  effetto  delle
modifiche  intervenute  rispetto  all'anno   2010   in   materia   di
imposizione locale immobiliare. 
  520. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica  e
per la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, con l'intesa
di cui al  comma  519  sono  definite  le  modalita'  alternative  di
concorso della regione Friuli Venezia Giulia per gli anni dal 2016 al
2020. Nelle  more  dell'intesa  di  cui  al  periodo  precedente,  in
applicazione del principio di equita'  sostanziale,  con  riferimento
all'incremento del carico fiscale sostenuto nei comuni  del  restante
territorio nazionale, il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato a recuperare il maggior gettito  comunale  connesso  alle
modifiche  intervenute  rispetto  all'anno   2010   in   materia   di
imposizione   locale   immobiliare,   provvisoriamente   quantificato
nell'importo pari a  72  milioni  di  euro  annui  salvo  conguaglio,
mediante corrispondente riduzione  delle  somme  a  qualsiasi  titolo
spettanti alla regione. 
  521. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, e' sostituito dal seguente: 
  «456.  In  considerazione  degli  effetti  positivi   sul   proprio
disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti  di  cui  al  comma
454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte
e' costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del
bilancio gestionale, con una dotazione annua di 151 milioni  di  euro
per l'anno 2015, di 222.500.000 euro per l'anno 2016 e di 218.309.385
euro a decorrere dall'anno 2017 e fino  all'esercizio  2045,  per  il
concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale». 
  522. Il comma  521  determina  oneri  pari  a  4.190.615  euro  per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2045. 
  523. Al comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«e risulti pagata l'ultima rata dell'ammortamento delle anticipazioni
di liquidita'»; 
    b) dopo il primo periodo sono inseriti i  seguenti:  «Le  risorse
residue  al  31  dicembre  2016  sulla  contabilita'  speciale  della
gestione commissariale derivanti dall'applicazione del  comma  456  e
inerenti al contributo ivi disciplinato, sono trasferite al  bilancio
della regione Piemonte. A valere sulle relative  entrate  la  regione
consegue un valore positivo del saldo di  cui  all'articolo  9  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243». 
  524. Nel caso in cui il pagamento  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2013 risulti  inferiore  rispetto
alle anticipazioni di liquidita' ricevute a tal  fine  dalle  regioni
beneficiarie ai sensi dell'articolo  2  del  decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, e successivi  rifinanziamenti,  nonche'  dalla  gestione
commissariale istituita dall'articolo 1, commi da 452  a  458,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risorse eccedenti  possono  essere
utilizzate per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di
cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. 
  525. Ciascuna amministrazione pubblica interessata fornisce formale
certificazione  al  Tavolo  tecnico  di  cui   all'articolo   2   del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,  dell'avvenuto  pagamento  dei
rispettivi debiti di cui al comma 524 del presente articolo  e  delle
relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017. 
  526. Le somme ricevute a titolo di anticipazione di liquidita'  per
il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del  31
dicembre 2013 e alla data del  31  dicembre  2014,  non  rendicontate
entro  il  31  marzo  2017,  costituiscono  oggetto   di   estinzione
anticipata entro la data del 30 giugno 2017, da parte delle regioni e
delle province autonome. 
  527. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, al primo e al terzo periodo,  la  parola:  «2019»  e'  sostituita
dalla seguente: «2020». 
  528. Al comma 680 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, al primo periodo, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «2018, 2019 e 2020» e, al secondo periodo, dopo le  parole:
«modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato,»  sono
inserite  le  seguenti:  «inclusa  la   possibilita'   di   prevedere
versamenti da parte delle regioni interessate,». 
  529. Al comma 13-duodecies dell'articolo  8  del  decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Il riparto del contributo fra le regioni e le province  autonome  e'
effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni e  dalle
province autonome in sede di auto-coordinamento, anche tenendo  conto
delle  elaborazioni  fornite  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento  delle  finanze,  da  approvare  entro  il  30
settembre di ciascun anno  mediante  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano». 
  530. Le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli esercizi 2013
e precedenti, alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo
77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  per  assicurare
mensilmente il finanziamento della spesa  sanitaria  e  non  regolate
alla data di entrata in vigore della presente legge  a  valere  sulle
somme della compartecipazione all'IVA assegnate alle  regioni  per  i
medesimi esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle regioni
a titolo di compartecipazione all'IVA, nei  limiti  dell'importo  dei
residui   passivi   perenti   relativi   a   trasferimenti   per   la
compartecipazione all'IVA iscritti nel conto  del  patrimonio  al  31
dicembre 2016. 
  531. Alle sistemazioni contabili  derivanti  dall'applicazione  del
comma 530 provvede, per lo Stato, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze con proprio decreto. Le relative registrazioni contabili sono
riportate nel rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2016. 
  532. Le  sistemazioni  contabili  derivanti  dall'applicazione  del
comma 530 del presente articolo sono registrate dalle  regioni  nelle
scritture contabili dell'esercizio 2016, e non rilevano ai  fini  del
saldo individuato dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre
2015, n. 208. 
  533. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo  il
comma 8 sono inseriti i seguenti: 
  «8-bis. Al fine di favorire  il  monitoraggio  del  ciclo  completo
delle entrate e delle spese, le  amministrazioni  pubbliche  ordinano
gli  incassi  e  i  pagamenti  al  proprio   tesoriere   o   cassiere
esclusivamente attraverso ordinativi informatici  emessi  secondo  lo
standard Ordinativo Informatico  emanato  dall'Agenzia  per  l'Italia
digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca  dati
SIOPE gestita  dalla  Banca  d'Italia  nell'ambito  del  servizio  di
tesoreria statale. Le modalita' con cui enti  e  tesorieri  scambiano
gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE  sono  definite
da apposite regole di colloquio definite congiuntamente con l'AGID  e
disponibili  nelle  sezioni  dedicate  al  SIOPE  del  sito  internet
istituzionale  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri  e  i
cassieri  non  possono  accettare  disposizioni  di   pagamento   con
modalita' differenti da quelle descritte nel periodo precedente. 
  8-ter. Con decreti del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
sentite la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabiliti le modalita'
e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis». 
  534.  In  virtu'  dell'articolo  51,  secondo  comma,  della  legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n.  1,  e'  attribuita  alla  regione
Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal  1º  gennaio  2017,  l'imposta
sulle formalita'  di  trascrizione,  iscrizione  ed  annotazione  dei
veicoli  richieste  al  pubblico  registro  automobilistico,   avente
competenza nel territorio  regionale,  di  cui  all'articolo  56  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e ad essa sono  versate
le  relative  entrate.  La   regione   Friuli-Venezia   Giulia   puo'
disciplinare, nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 446  del
1997, l'imposta  di  cui  al  periodo  precedente,  ivi  compresa  la
denominazione della medesima. Fino alla data  di  entrata  in  vigore
della  disciplina  regionale  continua  a  trovare  applicazione   la
normativa vigente in ciascuna provincia, con attribuzione del gettito
direttamente alla regione Friuli-Venezia Giulia. 
  535. Al testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente: 
  «15-bis. Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di
prodotti sottoposti ad accisa in regime  sospensivo  sono  munite  di
sistemi di  tracciamento  della  posizione  e  di  misurazione  delle
quantita' scaricate. Con determinazione  del  Direttore  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i termini e  le  modalita'
di applicazione della predetta disposizione»; 
    b) all'articolo 8, comma 1,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «presso il  proprio  deposito.  I  prodotti
sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo sono separatamente
detenuti e contabilizzati rispetto a quelli  assoggettati  ad  accisa
ricevuti nel medesimo deposito»; 
    c) all'articolo 12, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Alle autobotti e alle bettoline utilizzate per il trasporto
di prodotti assoggettati  ad  accisa  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 6, comma 15-bis»; 
    d) all'articolo  18,  comma  1,  dopo  le  parole:  «e  presso  i
destinatari registrati» sono inserite le  seguenti:  «nonche'  presso
gli altri impianti soggetti  a  denuncia»  e  dopo  le  parole:  «del
destinatario registrato» sono inserite  le  seguenti:  «ovvero  degli
altri soggetti obbligati alla denuncia»; 
    e) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 23 (Depositi fiscali di prodotti energetici). - 1. Il  regime
del deposito fiscale e' consentito: 
    a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti  di  produzione
dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma
2, ovvero i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 3,  ove
destinati a carburazione e combustione, nonche' i prodotti sottoposti
ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5; 
    b) per gli impianti petrolchimici. 
  2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 e'  subordinato  al
rilascio della licenza di cui all'articolo 63. 
  3.  La  gestione  in  regime  di  deposito  fiscale   puo'   essere
autorizzata, laddove sussistano effettive necessita' operative  e  di
approvvigionamento dell'impianto, per i depositi commerciali  di  gas
di petrolio liquefatti di capacita' non inferiore a 400 metri cubi  e
per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di  capacita'
non inferiore a 10.000 metri cubi. 
  4. La gestione in regime di deposito fiscale puo' essere, altresi',
autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio  liquefatti
di capacita' inferiore a 400 metri cubi e per i depositi  commerciali
di altri prodotti energetici di capacita' inferiore  a  10.000  metri
cubi quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3,  ricorra  almeno
una delle seguenti condizioni: 
    a) il deposito effettui forniture di  prodotto  in  esenzione  da
accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di  prodotti  energetici
in  regime  sospensivo  verso  Paesi   dell'Unione   europea   ovvero
esportazioni verso Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea,  in
misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento  del  totale  delle
estrazioni di un biennio; 
    b) il deposito sia propaggine  di  un  deposito  fiscale  ubicato
nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo  societario
o, se di diversa titolarita', sia stabilmente destinato ad operare al
servizio del predetto deposito. 
  5. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei  commi
3 e 4 e' subordinato al rilascio della licenza  di  cui  all'articolo
63. 
  6. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' negata ai soggetti nei
cui confronti, nel quinquennio antecedente la  richiesta,  sia  stata
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi  dell'articolo
648 del codice di procedura penale,  ovvero  sentenza  definitiva  di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444  del
codice  di  procedura  penale,  per  reati  di   natura   tributaria,
finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi  previsti  dai
titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del  codice  penale,
per i quali sia  prevista  la  pena  della  reclusione.  La  predetta
autorizzazione e' altresi' negata ai soggetti nei confronti dei quali
siano  in  corso  procedure  concorsuali  o  siano   state   definite
nell'ultimo quinquennio, nonche' ai  soggetti  che  abbiano  commesso
violazioni gravi  e  ripetute,  per  loro  natura  od  entita',  alle
disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto
e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state  contestate
sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio. 
  7. L'istruttoria per il  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  ai
commi 3 e 4 e' sospesa fino al passaggio in giudicato della  sentenza
conclusiva  del  procedimento  penale,  qualora  nei  confronti   del
soggetto istante sia stato emesso, ai  sensi  dell'articolo  424  del
codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio  per  uno
dei reati indicati nel comma 6. 
  8. L'autorizzazione di cui ai commi  3  e  4  puo'  essere  sospesa
dall'Autorita' giudiziaria, anche  su  richiesta  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli, nei confronti del depositario autorizzato  per
il quale sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del  codice  di
procedura penale, decreto che dispone il giudizio per reati di natura
tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione  di  cui  al
primo periodo e' in ogni caso sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli laddove venga  pronunciata  nei  confronti  del  depositario
autorizzato sentenza di condanna  non  definitiva,  con  applicazione
della  pena  della  reclusione,  per  reati  di  natura   tributaria,
finanziaria  e  fallimentare.  Il  provvedimento  di  sospensione  ha
effetto fino alla emissione della sentenza irrevocabile. 
  9. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' revocata  ai  soggetti
nei cui confronti  e'  stata  pronunciata  sentenza  irrevocabile  di
condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di  procedura  penale,
ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena  su  richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per  reati
di natura tributaria, finanziaria e fallimentare,  per  i  quali  sia
prevista la pena della reclusione. 
  10. La licenza di cui al comma 2  e'  negata,  sospesa  e  revocata
allorche' ricorrano rispettivamente le condizioni di cui ai commi  6,
8 e 9 e l'istruttoria per il rilascio e' sospesa allorche'  ricorrano
le condizioni di cui al comma 7. 
  11. Nel caso di persone giuridiche e di societa',  l'autorizzazione
e la licenza sono negate, revocate o sospese, ovvero il  procedimento
per il rilascio delle stesse e' sospeso, allorche' le  situazioni  di
cui ai commi da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivi  previste,  con
riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione, nonche' a persone che ne  esercitano,
anche di fatto, la gestione e il controllo. 
  12. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli  verifica  la  permanenza
delle condizioni previste dal comma 4 e, nel caso  esse  non  possano
ritenersi sussistenti, l'autorizzazione  di  cui  al  medesimo  comma
viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro
il termine di un  anno,  alla  scadenza  del  quale  viene  revocata.
Contestualmente all'emissione del provvedimento di sospensione di cui
al periodo precedente, viene rilasciata, su richiesta  dell'esercente
il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4. 
  13. Per il controllo della produzione,  della  trasformazione,  del
trasferimento e dell'impiego dei prodotti energetici, l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli puo' prescrivere l'installazione di strumenti e
apparecchiature per la misura e per il  campionamento  delle  materie
prime e dei prodotti semilavorati e finiti; puo', altresi',  adottare
sistemi  di  verifica  e  di  controllo  con  l'impiego  di  tecniche
telematiche ed informatiche. 
  14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4  dotati  di  un  idoneo
sistema informatizzato di controllo in tempo reale  del  processo  di
gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei  prodotti,
l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli   procede   al   controllo
dell'accertamento e della liquidazione dell'imposta  avvalendosi  dei
dati necessari alla determinazione della quantita' e  della  qualita'
dei prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con accesso  in
modo autonomo e diretto. 
  15. Nei recinti dei depositi fiscali non  possono  essere  detenuti
prodotti energetici di cui  all'articolo  21,  comma  2,  ad  imposta
assolta, eccetto quelli strettamente necessari per  il  funzionamento
degli impianti, stabiliti per quantita'  e  qualita'  dal  competente
ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
  16. Per i prodotti immessi in consumo che devono essere  sottoposti
ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni  in  un  impianto  di
lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito fiscale,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13. 
  17. La presente disposizione non si applica al gas naturale (codici
NC 2711 11 00 e 2711 21  00),  al  carbone  (codice  NC  2701),  alla
lignite (codice NC 2702) e al coke (codice NC 2704)». 
  536. Per i depositi  commerciali  gestiti  in  regime  di  deposito
fiscale, di cui all'articolo 23 del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dal  comma  535,
lettera e), del presente articolo, le disposizioni del  comma  4  del
citato articolo 23, come sostituito dal comma 535,  lettera  e),  del
presente  articolo,  hanno  effetto  a  decorrere  dal   terzo   anno
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 
  537.  All'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo il comma 3
e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Lo scontrino  fiscale  e  la  ricevuta  fiscale  contengono
l'indicazione  del  numero  di  codice  fiscale  del  cessionario   o
committente, se  richiesto  dal  cliente  non  oltre  il  momento  di
effettuazione dell'operazione». 
  538. In attuazione di quanto disposto dal comma 537, con successivo
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono  adeguati
i decreti che disciplinano il contenuto  dello  scontrino  fiscale  e
della ricevuta fiscale. 
  539. La disposizione di cui al comma 537 si applica alle operazioni
effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2018. 
  540. A decorrere  dal  1º  gennaio  2018  i  contribuenti,  persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano  acquisti
di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa,  arte
o professione, presso esercenti che hanno optato per la  trasmissione
telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2, comma  1,  del
decreto legislativo  5  agosto  2015,  n.  127,  possono  partecipare
all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria
nazionale.  Per  partecipare  all'estrazione  e'  necessario  che   i
contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice
fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia  delle
entrate i dati  della  singola  cessione  o  prestazione  secondo  le
modalita' di  cui  ai  commi  3  e  4  dell'articolo  2  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 
  541. La partecipazione all'estrazione a sorte di cui al  comma  540
e' consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti  di  beni  o
servizi, effettuati fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, arte
o professione, documentati con fattura, a condizione che  i  dati  di
quest'ultima  siano  trasmessi  telematicamente   all'Agenzia   delle
entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122,  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  3,   del   decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 
  542. Al fine di incentivare l'utilizzo di  strumenti  di  pagamento
elettronici da parte dei consumatori, la probabilita' di vincita  dei
premi di cui al comma 540 e' aumentata del  20  per  cento,  rispetto
alle  transazioni  effettuate  mediante  denaro  contante,   per   le
transazioni  effettuate  attraverso  strumenti  che   consentano   il
pagamento con carta di debito  e  di  credito,  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 
  543. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 540, a
decorrere dal 1º marzo 2017, la lotteria nazionale e' attuata,  senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello  Stato,  in  via  sperimentale
limitatamente agli acquisti di beni o servizi,  fuori  dell'esercizio
di  attivita'  d'impresa,  arte   o   professione,   effettuati   dai
contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio  dello  Stato,
mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito  e
di credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 127. 
  544. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' emanato,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un regolamento disciplinante  le  modalita'  tecniche  relative  alle
operazioni di estrazione, l'entita' e il numero  dei  premi  messi  a
disposizione,  nonche'  ogni  altra   disposizione   necessaria   per
l'attuazione della lotteria. 
  545. Al  fine  di  contrastare  l'elusione  e  l'evasione  fiscale,
nonche' di assicurare la tutela dei consumatori e garantire  l'ordine
pubblico, la vendita o  qualsiasi  altra  forma  di  collocamento  di
titoli di accesso ad attivita' di spettacolo effettuata  da  soggetto
diverso dai titolari,  anche  sulla  base  di  apposito  contratto  o
convenzione, dei sistemi per la loro emissione e' punita,  salvo  che
il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con
sanzioni amministrative pecuniarie da  5.000  euro  a  180.000  euro,
nonche', ove  la  condotta  sia  effettuata  attraverso  le  reti  di
comunicazione elettronica, secondo le modalita' stabilite  dal  comma
546, con la rimozione dei contenuti, o,  nei  casi  piu'  gravi,  con
l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione  e'
stata  posta  in  essere,  fatte  salve   le   azioni   risarcitorie.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e le altre  autorita'
competenti effettuano i necessari accertamenti e  interventi,  agendo
d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non  e'  comunque
sanzionata la vendita o qualsiasi  altra  forma  di  collocamento  di
titoli di accesso  ad  attivita'  di  spettacolo  effettuata  da  una
persona  fisica  in  modo  occasionale,   purche'   senza   finalita'
commerciali. 
  546. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dei beni e
delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  da  emanare,   sentite
l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  la  Societa'
italiana degli autori ed editori, entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono adottate,  nel  rispetto
della normativa  dell'Unione  europea,  le  specificazioni  e  regole
tecniche attuative del comma 545, in particolare al fine di aumentare
l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei  titoli  di
accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonche'  di
assicurare la tutela dei consumatori. 
  547. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 23, comma 1, lettera g),  dopo  le  parole:  «non
residenti» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  quelli  di  cui
all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo»; 
    b) dopo l'articolo 55 e' inserito il seguente: 
  «Art. 55-bis (Imposta sul  reddito  d'impresa).  -  1.  Il  reddito
d'impresa degli imprenditori individuali e  delle  societa'  in  nome
collettivo e  in  accomandita  semplice  in  regime  di  contabilita'
ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, e'  escluso  dalla
formazione  del  reddito  complessivo  e  assoggettato  a  tassazione
separata  con  l'aliquota  prevista  dall'articolo  77.  Dal  reddito
d'impresa sono ammesse in deduzione  le  somme  prelevate,  a  carico
dell'utile di esercizio e delle riserve  di  utili,  nei  limiti  del
reddito del periodo d'imposta  e  dei  periodi  d'imposta  precedenti
assoggettati a tassazione separata al  netto  delle  perdite  residue
computabili  in  diminuzione  dei  redditi  dei   periodi   d'imposta
successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o
dei soci. 
  2. In deroga all'articolo 8,  comma  3,  le  perdite  maturate  nei
periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui al  comma
1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei
periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova  capienza
in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento  di  fuoriuscita
dal  regime  di  cui  al  presente  articolo  sono   computabili   in
diminuzione  dai  redditi  ai  sensi  dell'articolo   8,   comma   3,
considerando l'ultimo anno di permanenza  nel  regime  come  anno  di
maturazione delle stesse. Nel caso di societa' in nome  collettivo  e
in accomandita semplice tali perdite sono imputate  a  ciascun  socio
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 
  3. Le somme prelevate a carico dell'utile  dell'esercizio  e  delle
riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi
d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non  ancora
prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari  o
dei soci costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a
formare il reddito complessivo dell'imprenditore,  dei  collaboratori
familiari o dei soci. 
  4.  Gli  imprenditori  e  le  societa'  in  nome  collettivo  e  in
accomandita semplice in  regime  di  contabilita'  ordinaria  possono
optare per l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo. L'opzione ha durata pari a  cinque  periodi  d'imposta,  e'
rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi,
con effetto dal periodo d'imposta cui e' riferita la dichiarazione. 
  5.   L'applicazione   del   presente   articolo   esclude    quella
dell'articolo 5 limitatamente all'imputazione e alla  tassazione  del
reddito indipendentemente dalla sua percezione. 
  6. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei  periodi
d'imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo;  le
riserve da  cui  sono  prelevate  le  somme  si  considerano  formate
prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta»; 
    c) all'articolo 116: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Opzioni  per  le
societa' a ristretta base proprietaria»; 
      2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. In alternativa a quanto  disposto  dai  commi  1  e  2,  le
societa' ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione
del regime di cui all'articolo 55-bis. Gli utili di  esercizio  e  le
riserve di utili derivanti dalle partecipazioni  nelle  societa'  che
esercitano  l'opzione  di  cui  all'articolo  55-bis  si  considerano
equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo». 
  548.  Per  i  soggetti  che  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
introdotto dal comma  547  del  presente  articolo,  l'ammontare  del
contributo annuo dovuto dai soggetti  di  cui  all'articolo  1  della
legge 2 agosto 1990, n. 233, e' determinato senza tenere conto  delle
disposizioni di cui al citato articolo 55-bis. 
  549. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 84, comma 3, alinea, dopo il secondo  periodo  e'
inserito il seguente: «La limitazione si applica anche alle eccedenze
oggetto di riporto in avanti di cui  al  comma  4  dell'articolo  96,
relativamente agli interessi indeducibili, nonche' a  quelle  di  cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
relativamente all'aiuto alla crescita economica»; 
    b) all'articolo 88, comma 4-ter, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: «In caso di concordato di risanamento,  di  accordo  di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo  182-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato
ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato  regio
decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o  di
procedure estere  a  queste  equivalenti,  la  riduzione  dei  debiti
dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la  parte  che
eccede le perdite, pregresse e di periodo, di  cui  all'articolo  84,
senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la  deduzione  di
periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita  economica  di
cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui
al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico»; 
    c) all'articolo 172, comma 7, il quinto periodo e' sostituito dal
seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli
interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4
dell'articolo 96 del  presente  testo  unico,  nonche'  all'eccedenza
relativa all'aiuto alla crescita economica  di  cui  all'articolo  1,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; 
    d) all'articolo 173, comma 10,  dopo  le  parole:  «Alle  perdite
fiscali» sono inserite le seguenti: «,  agli  interessi  indeducibili
oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo  96  del
presente testo unico, nonche' all'eccedenza relativa  all'aiuto  alla
crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214,»; 
    e) all'articolo  181,  comma  1,  dopo  le  parole:  «le  perdite
fiscali» sono inserite  le  seguenti:  «,  l'eccedenza  di  interessi
indeducibili  oggetto  di  riporto  in  avanti  di  cui  al  comma  4
dell'articolo  96  del  presente  testo  unico,  nonche'  l'eccedenza
relativa all'aiuto alla crescita economica  di  cui  all'articolo  1,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,». 
  550. All'articolo 1 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e'  valutato
mediante applicazione dell'aliquota percentuale di  cui  al  comma  3
alla variazione in aumento del capitale  proprio  rispetto  a  quello
esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010»; 
    b) il comma 2-bis e' abrogato; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Dall'ottavo periodo d'imposta  l'aliquota  percentuale  per  il
calcolo del  rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale  proprio  e'
fissata al 2,7 per cento. In via transitoria, per il  primo  triennio
di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento; per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre  2015,  al  31
dicembre  2016  e  al  31  dicembre  2017  l'aliquota   e'   fissata,
rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per  cento
e al 2,3 per cento»; 
    d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Per i soggetti diversi dalle  banche  e  dalle  imprese  di
assicurazione la variazione in aumento del capitale  proprio  non  ha
effetto fino a  concorrenza  dell'incremento  delle  consistenze  dei
titoli e valori mobiliari diversi  dalle  partecipazioni  rispetto  a
quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al  31
dicembre 2010»; 
    e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Il presente articolo si applica anche al reddito  d'impresa  di
persone  fisiche,  societa'  in  nome  collettivo  e  in  accomandita
semplice in regime di contabilita' ordinaria». 
  551. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,
le disposizioni di cui al comma 550, lettere d) ed e),  del  presente
articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2015. 
  552.  Per  i  soggetti  di  cui  all'articolo  1,  comma   7,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito  dalla  lettera
e) del comma  550  del  presente  articolo,  a  partire  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso  alla  data  del  31  dicembre
2015,  rileva,  come  incremento  di  capitale  proprio,   anche   la
differenza  fra  il  patrimonio  netto  al  31  dicembre  2015  e  il
patrimonio netto al 31 dicembre 2010. 
  553. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui
redditi delle societa' relativo al  periodo  d'imposta  successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2016 e' effettuata considerando  quale
imposta del periodo precedente  quella  che  si  sarebbe  determinata
applicando le disposizioni di cui al comma 550. 
  554. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24  dicembre  2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,
n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2017»; 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «30  giugno  2016»   sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»; 
    c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2016» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2017». 
  555. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non  negoziate  in
mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o  con  destinazione
agricola, rideterminati con le modalita' e nei termini  indicati  dal
comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.  27,
come modificato dal comma 554  del  presente  articolo,  le  aliquote
delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448,  sono  pari  entrambe  all'8  per  cento  e
l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della  medesima  legge  e'
raddoppiata. 
  556. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,  lettere  a)  e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che  non
adottano i principi  contabili  internazionali  nella  redazione  del
bilancio, possono, anche  in  deroga  all'articolo  2426  del  codice
civile e ad ogni altra disposizione  di  legge  vigente  in  materia,
rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla  sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000,  n.  342,  ad  esclusione
degli immobili alla cui  produzione  o  al  cui  scambio  e'  diretta
l'attivita' di impresa, risultanti  dal  bilancio  dell'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2015. 
  557.  La  rivalutazione  deve  essere  eseguita  nel   bilancio   o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui  al  comma  556,
per il quale il termine di approvazione  scade  successivamente  alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti
i beni appartenenti alla stessa  categoria  omogenea  e  deve  essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. 
  558. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in
tutto o in  parte,  con  l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di
un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento da versare con le modalita' indicate al comma
561. 
  559. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di  rivalutazione
si considera  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  a  decorrere  dal
terzo esercizio successivo a  quello  con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale  sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura  del  16
per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non
ammortizzabili. 
  560. Nel caso di cessione a  titolo  oneroso,  di  assegnazione  ai
soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare  dell'imprenditore  dei  beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto  esercizio
successivo a quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione  e'  stata
eseguita,  ai  fini  della   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze  si  ha  riguardo  al  costo  del   bene   prima   della
rivalutazione. 
  561. Le imposte sostitutive di cui ai commi 558 e 559 sono  versate
in un'unica rata entro il  termine  di  versamento  del  saldo  delle
imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta  con  riferimento
al quale la rivalutazione e' eseguita. Gli importi da versare possono
essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
241. 
  562. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  13
aprile 2001, n. 162, nonche' le disposizioni del regolamento  di  cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002,
n. 86, e dei commi 475, 477 e 478  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311. 
  563. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti  in
bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre  2000,  n.
342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in
corso alla data del 1º dicembre 2018. 
  564. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge  21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con  riferimento  alle  partecipazioni,  in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie  ai  sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.   917.   Per   tali   soggetti,   per   l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell'imposta sostitutiva di  cui  al  comma  559,  e'  vincolata  una
riserva in sospensione d'imposta ai  fini  fiscali  che  puo'  essere
affrancata ai sensi del comma 558. 
  565. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da  115  a  120,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni,
trasformazioni e cessioni  poste  in  essere  successivamente  al  30
settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017.  I  versamenti  rateali
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del  citato  articolo  1
della legge n. 208 del 2015 sono effettuati,  rispettivamente,  entro
il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018. 
  566. Le disposizioni dell'articolo 1, comma  121,  della  legge  28
dicembre 2015,  n.  208,  si  applicano  anche  alle  esclusioni  dal
patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati,  posseduti  alla  data
del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 1º gennaio 2017 al 31 maggio
2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui  al  comma
121  del  citato  articolo  1  della  legge  n.  208  del  2015  sono
effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno
2018. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli
effetti dell'estromissione decorrono dal 1º gennaio 2017. 
  567. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2,  dopo  le  parole:  «rescissione  e  simili»  sono
inserite le seguenti: «o per mancato pagamento in tutto o in parte  a
causa di procedure concorsuali o di procedure  esecutive  individuali
rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei
debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto  16
marzo  1942,  n.  267,  ovvero  di  un  piano  attestato   ai   sensi
dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto
n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese»; 
    b) al comma 8, le parole: «ai commi 2, 3, 4 e 5» sono  sostituite
dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 5»; 
    c) al comma 12, alinea, le parole: «Ai fini del comma 4,  lettera
b),» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 2»; 
    d) i commi 4, 6 e 11 sono abrogati e il secondo periodo del comma
5 e' soppresso. 
  568. Al fine di favorire lo sviluppo dei servizi e delle tecnologie
di tipo a banda larga e di garantire una maggiore efficienza nell'uso
dello spettro, i diritti d'uso delle frequenze in banda  900  e  1800
Mhz in scadenza al 30 giugno 2018 possono, su domanda  dei  titolari,
essere oggetto di revisione delle condizioni tecniche  e  di  proroga
con decorrenza dal 1º luglio  2017  nel  rispetto  del  principio  di
neutralita' tecnologica. 
  569. Ai sensi di quanto previsto dal  comma  568,  i  titolari  dei
diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza  al
30 giugno 2018 possono richiedere l'autorizzazione  al  cambio  della
tecnologia sull'intera banda attribuita a far data dal 1º luglio 2017
e contestualmente la proroga alle nuove  condizioni  tecniche  al  31
dicembre  2029  della  durata  dei  suddetti  diritti  d'uso,  previa
presentazione di un'unica istanza ai sensi dell'articolo 25, comma 6,
del codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al  decreto
legislativo 1º agosto  2003,  n.  259,  da  presentare  entro  il  15
febbraio 2017, corredata di un dettagliato piano tecnico finanziario. 
  570.  La  proroga  di  cui  all'articolo  25   del   codice   delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1º  agosto
2003,  n.  259,  comporta  il  pagamento  anticipato  e  in  un'unica
soluzione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze  di  cui
all'articolo 35 del medesimo codice, da effettuare entro e non  oltre
il 30 settembre 2017. La misura dei suddetti  contributi,  rapportati
alla quantita' di banda e alla durata, e' data dal valore fissato per
le suddette frequenze dalle delibere dell'Autorita' per  le  garanzie
nelle comunicazioni 541/08/CONS del 17 settembre 2008  e  282/11/CONS
del 18 maggio 2011, maggiorato del 30 per cento. 
  571. Il contributo di cui al comma 570 e' attualizzato al tasso  di
rendimento dei buoni del Tesoro poliennali decennali registrato  alla
data dell'ultima asta dei buoni  del  tesoro  poliennali  antecedente
alla data di presentazione dell'istanza. 
  572. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma  569,  il
Ministero dello sviluppo economico  provvede  a  rilasciare  i  nuovi
diritti d'uso con decorrenza dal 1º luglio 2017 e con scadenza al  31
dicembre 2029 con recupero degli eventuali  importi  gia'  versati  e
dovuti per il primo semestre del 2017 per le autorizzazioni al cambio
della tecnologia sulle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in  scadenza
al 30 giugno 2018. 
  573. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 569, fino
al 30 giugno 2018 i gestori radiomobili autorizzati al  cambio  della
tecnologia sono, comunque, tenuti al rispetto degli obblighi  di  cui
alle rispettive licenze di global system  for  mobile  communications
(GSM) e in considerazione di tale onere i contributi di cui al  comma
570 sono decurtati di un importo pari  al  30  per  cento  in  misura
proporzionale alla percentuale di  banda  utilizzata  sul  territorio
nazionale con tecnologia GSM fino alla suddetta data. 
  574. I diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello
sviluppo economico non riceve istanze o  non  concede  proroghe  sono
messi a gara pubblica entro il 30 giugno 2017 e assegnati entro il 31
ottobre 2017,  secondo  i  criteri  adottati  dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni entro e non oltre il 31 marzo 2017,  con
importo minimo di base d'asta pari ad almeno il valore dei contributi
previsto dal comma 570, ulteriormente maggiorato del 10 per cento. 
  575. I maggiori introiti per il 2017 derivanti dai commi da  568  a
574 sono quantificati in 2.010 milioni di euro. Al fine di  garantire
la  realizzazione  integrale  dei  predetti  maggiori  introiti,  con
riferimento ai diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero
dello sviluppo economico non riceve istanze o non  concede  proroghe,
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base   delle
informazioni  comunicate  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,
provvede  entro  il  15  aprile  2017  ad   accantonare   e   rendere
indisponibili  le  corrispondenti  somme  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
Qualora, a seguito degli esiti della gara di cui al comma  574,  come
comunicati tempestivamente dal Ministero  dello  sviluppo  economico,
gli introiti di cui al periodo precedente non  dovessero  realizzarsi
in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze si provvede alla riduzione degli stanziamenti accantonati  in
misura  corrispondente  per  assicurare  la  copertura  delle  minori
entrate accertate per il 2017. Nel caso in cui  gli  stanziamenti  da
ridurre  siano  di  importo   tale   da   recare   pregiudizio   alla
funzionalita' e all'operativita' delle  amministrazioni  interessate,
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede,  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 13, della citata legge n. 196  del  2009,  ad
assicurare il conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,
assumendo tempestivamente le conseguenti iniziative  legislative.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza  ritardo  alle
Camere con apposita relazione in merito alle cause dello  scostamento
e all'adozione delle misure di cui al presente comma. 
  576.  Per  garantire  la  tutela  degli  interessi  pubblici  nelle
attivita' di raccolta del gioco, nel rispetto  dei  principi  di  cui
alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione,
nonche' dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, la gestione di tali attivita' e' affidata a uno o  piu'  soggetti
scelti mediante procedure aperte, competitive e non  discriminatorie.
Conseguentemente, in vista della scadenza della concessione  vigente,
la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi
complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione  a
distanza, nonche' di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico
totalizzatore  a  livello  nazionale,  e'  affidata  in   concessione
aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  nel  rispetto
dei principi e delle regole europei e nazionali,  a  una  qualificata
impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta  di  gioco
ovvero in possesso  di  una  capacita'  tecnico-infrastrutturale  non
inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico, con sede  legale
in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita  di  idonei
requisiti di affidabilita'  tecnica  ed  economica,  scelta  mediante
procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria.  La
procedura e' indetta alle seguenti condizioni essenziali: 
    a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile; 
    b) selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa e, quanto alla componente del prezzo, base d'asta, per le
offerte al rialzo, di 100 milioni di euro; 
    c) versamento del prezzo indicato  nell'offerta  del  concorrente
risultato primo  in  graduatoria,  nella  misura  del  50  per  cento
all'atto  dell'aggiudicazione  e   della   quota   residua   all'atto
dell'effettiva  assunzione  del   servizio   del   gioco   da   parte
dell'aggiudicatario; 
    d) aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta
con offerta al ribasso; 
    e) espressa previsione, negli atti di gara, delle pratiche o  dei
rapporti negoziali consentiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2,  del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73; 
    f) facolta' per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la
rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette  o  indirette,  di
servizi diversi  dalla  raccolta  del  gioco,  previa  autorizzazione
dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  in  ragione  della  loro
compatibilita' con la raccolta stessa; 
    g) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete  e
dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che  garantiscano
la massima sicurezza e affidabilita', secondo il piano d'investimento
che costituisce parte dell'offerta tecnica; 
    h) obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario
delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano  di
cui alla lettera g) e delle  somme  addebitate  in  violazione  delle
previsioni dei bandi di gara ai sensi della lettera e). 
  577. Al fine di rendere effettiva  l'assunzione  del  servizio  del
gioco da parte dell'aggiudicatario, con riferimento alla  devoluzione
della rete allo Stato, prevista dall'articolo 1,  comma  90,  lettera
e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Agenzia  delle  dogane  e
dei monopoli puo' disporre il passaggio  diretto  del  diritto  d'uso
della rete tra il concessionario uscente  e  l'aggiudicatario,  fermo
restando che il diritto d'uso ha termine alla  scadenza  della  nuova
concessione. 
  578. Alle fondazioni bancarie di  cui  al  decreto  legislativo  17
maggio 1999, n. 153, e' riconosciuto, per l'anno 2017, un contributo,
sotto  forma  di  credito  d'imposta,  pari  al  100  per  cento  dei
versamenti volontari effettuati, nell'ambito della propria  attivita'
istituzionale, in favore  dei  fondi  speciali  istituiti  presso  le
regioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. 
  579. Il contributo di  cui  al  comma  578  e'  assegnato,  fino  a
esaurimento delle risorse disponibili, pari a  10  milioni  di  euro,
secondo  l'ordine  temporale  con  cui   le   fondazioni   comunicano
all'Associazione di fondazioni e di casse  di  risparmio  Spa  (ACRI)
l'impegno a effettuare i versamenti di cui al comma 578. Al  fine  di
consentire la  fruizione  del  credito  d'imposta,  l'ACRI  trasmette
all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per
le quali sia stata riscontrata  la  corretta  delibera  d'impegno  in
ordine cronologico di presentazione. Il  riconoscimento  del  credito
d'imposta e' comunicato dall'Agenzia delle entrate a ogni  fondazione
finanziatrice e per conoscenza all'ACRI. 
  580. Il credito d'imposta puo' essere utilizzato esclusivamente  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel  quale  lo
stesso e' stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente
comma e' cedibile dai soggetti di cui  al  comma  578,  nel  rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e  seguenti  del  codice
civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettivita' del  diritto
al  credito  medesimo,   a   intermediari   bancari,   finanziari   e
assicurativi.  La  cessione   del   credito   d'imposta   e'   esente
dall'imposta di registro. Al credito d'imposta  non  si  applicano  i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  581. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definite  le  disposizioni  applicative   necessarie,   comprese   le
procedure per la concessione del contributo nel rispetto  del  limite
di spesa stabilito. 
  582. Al fine di consentire la partecipazione italiana a  centri  di
ricerca europei e  internazionali  e  alle  iniziative  promosse  dai
gruppi  intergovernatori  informali,  dalle   istituzioni   e   dagli
organismi dell'Unione europea e dalle banche e dai fondi di  sviluppo
e  di  investimento  europei,  comunque   denominati,   nonche'   per
assicurare l'adempimento degli  oneri  connessi  alla  partecipazione
italiana  ai  predetti  soggetti,  anche  in  esecuzione  di  accordi
internazionali approvati e resi esecutivi, e' autorizzata la spesa di
10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni  di  euro
per l'anno 2019. 
  583.  Al  fine  di  ridurre  il  debito  fiscale  delle  fondazioni
lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni  liberali  assoggettate
all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  31
maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2014, n. 106, e' autorizzata la spesa, in favore di tali enti,
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e  2018  e  di  15
milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Con decreto del  Ministro
dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  da  emanare
((entro novanta giorni))  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono stabilite le  regole  tecniche  di  ripartizione
delle risorse di cui al precedente periodo, anche in modo da  erogare
prioritariamente  a  ciascun  ente  una  quota   pari,   o   comunque
proporzionalmente   commisurata,   all'ammontare    dei    rispettivi
contributi provenienti da soggetti privati,  dalle  regioni  e  dagli
enti locali. ((3)) 
  584. Al fine di assicurare il pieno ed efficace  svolgimento  delle
attivita' strumentali alle funzioni di tutela  e  valorizzazione  del
patrimonio culturale  esercitate  dal  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, alla societa' ALES - Arte lavoro e
servizi Spa non si applicano le norme  di  contenimento  delle  spese
previste  a  legislazione  vigente  a  carico  dei  soggetti  inclusi
nell'elenco  dell'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT)  delle
amministrazioni pubbliche, di cui  all'articolo  1,  comma  2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  585. Per il supporto alle attivita' del  Commissario  straordinario
per l'attuazione dell'Agenda digitale  di  cui  all'articolo  63  del
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, e' autorizzata  la  spesa
di 11 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20  milioni  di  euro  per
l'anno 2018. Le risorse di cui al primo periodo  sono  trasferite  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  con
autonoma evidenza contabile. 
  586. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 585  possono
concorrere ulteriori risorse per l'anno 2017, fino  a  complessivi  9
milioni di euro, a valere  sulle  risorse  dei  pertinenti  programmi
operativi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali  e  di  investimento
europei 2014/2020. 
  587. E' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  degli
affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  un  fondo  da
ripartire con una dotazione finanziaria di 20  milioni  di  euro  per
l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento  della
promozione della cultura e della lingua italiane all'estero. 
  588. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del
turismo, sono individuati gli interventi da finanziare con  il  fondo
di cui al comma 587. 
  589. A favore degli italiani nel mondo e' autorizzata la spesa di 4
milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per  la  promozione  della
lingua  e  della  cultura  italiane   all'estero,   con   particolare
riferimento al sostegno degli enti  gestori  di  corsi  di  lingua  e
cultura italiane all'estero. 
  590. Al fine di assicurare il  sostegno  alle  famiglie  che  hanno
concluso le procedure di adozione internazionale,  il  Fondo  per  le
adozioni internazionali, di cui al comma 411  dell'articolo  1  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 5 milioni di  euro
per l'anno 2017. 
  591. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017,
di 32 milioni di euro per l'anno 2018 e di 42  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2019  al  2022,  quale  contributo  al  nuovo
contratto  di  programma  -  Parte  investimenti  2017-2021  tra   il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e  Rete  ferroviaria
italiana (RFI) Spa, con destinazione  al  finanziamento  della  nuova
linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella. 
  592. Allo scopo di favorire la  promozione  della  lingua  e  della
cultura italiane nel mondo attraverso la stampa italiana  all'estero,
per l'anno 2017 e' autorizzata la spesa di: 
    a) 300.000 euro, in favore  delle  agenzie  specializzate  per  i
servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero; 
    b) 1 milione di euro, a integrazione della dotazione  finanziaria
per i contributi diretti in favore della stampa  italiana  all'estero
di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio  2012,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. 
  593. E' assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un
contributo annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli  anni  2017,
2018 e 2019, destinato allo  sviluppo  dei  settori  giovanili  delle
societa' di  pallacanestro  e  al  sostegno  degli  investimenti  per
l'impiantistica dedicata alla pallacanestro. 
  594. All'articolo 8  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Fatti salvi gli investimenti a reddito  da  effettuare  in  via
indiretta  in  Abruzzo  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  3,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate
dai predetti enti previdenziali all'acquisto di  immobili,  anche  di
proprieta'   di   amministrazioni   pubbliche,    come    individuate
dall'articolo 1, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
adibiti  o  da  adibire  ad  ufficio  in   locazione   passiva   alle
amministrazioni   pubbliche,   secondo   le    indicazioni    fornite
dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di
cui al comma 3.  Con  riferimento  agli  immobili  di  proprieta'  di
amministrazioni pubbliche, possono essere compresi nelle procedure di
acquisto di cui al presente comma solo  gli  immobili  di  proprieta'
delle medesime per i quali non siano in corso contratti di  locazione
a terzi. L'Agenzia del demanio esprime apposito parere di  congruita'
in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere  o  da
rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Eventuali opere
e interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili  sono
realizzati a cura e spese dei medesimi enti sulla base di un progetto
elaborato dall'Agenzia del demanio. Ai contratti di  locazione  degli
immobili acquistati ai sensi del presente comma non si  applicano  le
riduzioni del canone previste dall'articolo  3  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite  le  modalita'
di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi  strutturali
di finanza pubblica». 
  595. La societa' Italia  Lavoro  Spa  assume  la  denominazione  di
«ANPAL Servizi Spa». 
  596. L'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui
al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 2195 (Contributi a favore di Associazioni combattentistiche).
- 1. Al fine di sostenere le finalita' istituzionali e  le  attivita'
di promozione sociale e di tutela degli associati delle  Associazioni
combattentistiche, sottoposte  alla  vigilanza  del  Ministero  della
difesa, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, e'  autorizzata  la
spesa di 1 milione di euro per  ciascuno  degli  anni  2017,  2018  e
2019». 
  597. Al fine di ridurre il debito dell'Ente strumentale alla  Croce
Rossa  italiana  nei  confronti   del   sistema   bancario,   inclusa
l'anticipazione  bancaria,  in  essere  al  28  febbraio   2017,   e'
autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per  l'anno  2017,
da iscrivere in un fondo nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  598. All'erogazione della somma di cui al comma 597 si provvede per
l'importo  risultante  da  istanza   congiunta   del   presidente   e
dell'amministratore dell'Ente strumentale alla Croce Rossa  italiana,
presentata al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
del tesoro, corredata di specifica deliberazione del  medesimo  Ente,
approvata dal Ministero della salute ai  sensi  dell'articolo  7  del
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e certificazione della
posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, inclusa
l'anticipazione bancaria, asseverata dal collegio  dei  revisori  dei
conti. 
  599. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito
un fondo per  l'incremento  degli  assegni  al  nucleo  familiare  in
presenza di quattro  o  piu'  figli  da  corrispondere  al  cittadino
italiano lavoratore in un Paese membro dell'Unione europea,  con  una
dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno  2017  e  di  3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono  definiti  i
criteri e le modalita' di  erogazione  dell'agevolazione  di  cui  al
presente comma. 
  600. Il fondo per la  concessione  di  un  assegno  sostitutivo  ai
grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della
legge 27 dicembre 2002, n. 288, e' incrementato  di  300.000  euro  a
decorrere dal 1º gennaio 2017. 
  601. La dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del  piano
nazionale per le  citta',  di  cui  all'articolo  12,  comma  5,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata per l'anno 2017 di
euro 7 milioni. 
  602. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro il 30 giugno 2017,  su  proposta  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, sono individuate le iniziative urgenti di  elevata  utilita'
sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, anche con riferimento alle
sinergie tra i servizi sanitari regionali e  l'INAIL,  valutabili  da
quest'ultimo  ente  nell'ambito  dei  propri   piani   triennali   di
investimento immobiliare. 
  603. Per le finalita' di cui al comma 602, l'INAIL, allo  scopo  di
definire le risorse finanziarie necessarie, tiene anche  conto  dello
stato di attuazione  degli  investimenti  attivati  per  effetto  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23  dicembre  2015,
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. 
  604. Ai fini delle necessita'  di  adeguamento  della  rete  viaria
interessata dai progetti sportivi delle finali di coppa del mondo  di
sci del marzo 2020 e  dei  campionati  mondiali  di  sci  alpino  del
febbraio 2021, e' autorizzata la spesa di  20  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. 
  605. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43,  della  legge
27 dicembre 2013, n. 147, disposti per il  triennio  2014-2016  dalla
delibera del CIPE 1º agosto  2014,  n.  34,  sono  prorogati  per  il
quadriennio 2017-2020. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione  a  valere  sulle  disponibilita'
relative al periodo di programmazione 2014-2020, provvede con propria
delibera all'assegnazione delle  risorse  nel  limite  massimo  di  2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. 
  606. Per la partecipazione  italiana  ai  programmi  di  ricerca  e
sviluppo dell'Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel
campo  della  meteorologia  e  della  climatologia,  nonche'  per  la
realizzazione  delle  infrastrutture  necessarie  a   sostenerne   il
relativo progetto di localizzazione, e' autorizzata una spesa pari  a
15 milioni di euro per l'anno 2017, a 20 milioni di euro  per  l'anno
2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e  a  2  milioni  di  euro
annui  a  decorrere  dall'anno  2020.  Con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono attribuite  le
risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture  di  cui
al periodo  precedente  e  sono  definiti  gli  ulteriori  interventi
previsti dal medesimo periodo. 
  607. Le somme delle quali sia eventualmente disposta la confisca ai
sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
nell'ambito di procedimenti penali per reati  ambientali  o  connessi
all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti
delle societa' del Gruppo ILVA e delle persone giuridiche che,  prima
del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2013,  n.  89,
abbiano esercitato attivita' di gestione, amministrazione o direzione
e coordinamento di tali societa', sono destinate al finanziamento  di
interventi  di  decontaminazione  e  di  bonifica  ambientale   degli
stabilimenti  di  interesse  strategico  nazionale   delle   medesime
societa'. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  608. Ai fini dell'attuazione  della  direttiva  (UE)  2016/681  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso  dei
dati  del  codice  di  prenotazione  (PNR)  a  fini  di  prevenzione,
accertamento, indagine e azione penale nei  confronti  dei  reati  di
terrorismo e dei reati gravi, e nelle more del  suo  recepimento,  e'
autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2017 e  di  16
milioni  di  euro  per  l'anno  2018  per  la   realizzazione   della
piattaforma informatica  necessaria  e  di  4,5  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2019 per la  gestione  e  la  manutenzione  della
stessa. Le risorse di cui al periodo  precedente  sono  assegnate  al
Ministero dell'interno -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  e
iscritte nello stato  di  previsione  del  medesimo  Ministero  nella
missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma  «Pianificazione  e
coordinamento Forze di polizia». 
  609. All'articolo 1, comma  6-bis,  del  decreto-legge  4  dicembre
2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º  febbraio
2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «maggiorato di uno spread pari al 3 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «maggiorato di uno spread pari al 4,1  per
cento»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «I  finanziamenti
statali concessi ai sensi del presente comma e non erogati cessano di
avere efficacia  a  decorrere  dalla  data  di  sottoscrizione  delle
obbligazioni  emesse  ai  sensi  dell'articolo  3,   comma   1,   del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20». 
  610. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo  2015,  n.  20,
dopo le parole: «alla realizzazione del piano delle  misure  e  delle
attivita'  di  tutela  ambientale   e   sanitaria   dell'impresa   in
amministrazione straordinaria» sono inserite le seguenti:  «,  previa
restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo  1,  comma
6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015,  n.  191,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016,  n.  13,  per  la  parte
eventualmente erogata,». 
  611. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge,  l'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata provvede alla predisposizione della  strategia  nazionale
per la valorizzazione  dei  beni  e  delle  aziende  confiscati  alla
criminalita' organizzata, in collaborazione  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche  di  coesione,
in coerenza con le indicazioni adottate dal  Programma  nazionale  di
riforma contenuto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2015
e per l'anno 2016. Il documento di strategia nazionale, con  allegati
le strategie di area e i relativi piani di  azione  territoriali,  e'
sottoposto  all'approvazione  del   CIPE,   sentita   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento  e  di  Bolzano.  In  coerenza  con  la  strategia
nazionale approvata  dal  CIPE,  i  soggetti  titolari  di  programmi
cofinanziati da fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020
pianificano, con le modalita' di cui al  comma  194  dell'articolo  1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, specifiche  azioni  volte  alla
valorizzazione dei predetti beni e aziende. Entro il 30 settembre  di
ciascun  anno,  l'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione   e   la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata presenta al CIPE una  relazione  annuale  sull'attuazione
della strategia nazionale per la  valorizzazione  dei  beni  e  delle
aziende confiscati alla criminalita'  organizzata,  nella  quale  da'
evidenza dei risultati  conseguiti  e  dell'utilizzo  delle  relative
risorse assegnate. I fondi di cui al comma 196 del citato articolo  1
della legge n. 208 del 2015 possono essere incrementati  con  risorse
previste dai Programmi operativi nazionali e  regionali  cofinanziati
dalla  Commissione  europea  2014/2020,   dai   programmi   operativi
complementari di cui alla delibera  CIPE  28  gennaio  2015,  n.  10,
nonche' dal Fondo per lo sviluppo e la coesione  attraverso  i  Piani
operativi e i Patti per il Sud, previa verifica di  coerenza  con  le
priorita' e gli obiettivi riportati nei suddetti strumenti. 
  612. Al fine di assicurare il sostegno alle aziende  sequestrate  e
confiscate alla criminalita' organizzata l'autorizzazione di spesa di
cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, e' incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2019,
incremento che confluisce nelle apposite sezioni dei Fondi di cui  al
comma 196 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015,  con  le
modalita' dallo stesso riportate e con la medesima ripartizione delle
risorse tra le sezioni. 
  613. Al fine di realizzare  un  Piano  strategico  nazionale  della
mobilita' sostenibile destinato al rinnovo del  parco  degli  autobus
dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione
e  al  miglioramento  della   qualita'   dell'aria   con   tecnologie
innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonche'  degli
orientamenti e della normativa dell'Unione europea, il Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e'
incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Per  la  promozione
dello  sviluppo  e  della  diffusione  di  autobus  ad  alimentazione
alternativa, il Fondo puo' essere destinato  anche  al  finanziamento
delle relative infrastrutture tecnologiche di  supporto.  Nell'ambito
del Piano strategico nazionale e' previsto un programma di interventi
finalizzati ad aumentare la competitivita' delle imprese  produttrici
di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su
gomma e dei sistemi intelligenti  per  il  trasporto,  attraverso  il
sostegno agli investimenti produttivi  finalizzati  alla  transizione
verso forme produttive piu' moderne e  sostenibili,  con  particolare
riferimento  alla  ricerca  e   allo   sviluppo   di   modalita'   di
alimentazione alternativa, per il quale e' autorizzata la spesa di  2
milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2018 e 2019. 
  614. A valere sulle risorse di cui al comma 613, ultimo periodo, il
Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  puo'   immediatamente   stipulare
convenzioni  con   l'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo  d'impresa-Invitalia  e  con  dipartimenti
universitari specializzati nella mobilita' sostenibile per analisi  e
studi in ordine ai costi e ai benefici degli interventi previsti e ai
fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il  Piano  strategico
nazionale e il programma di interventi di cui al  comma  613,  ultimo
periodo. 
  615.  Con  apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'  approvato
entro il 30 giugno 2017 il Piano strategico nazionale della mobilita'
sostenibile. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31
dicembre 2017, sono disciplinati gli interventi di cui al comma  613,
ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale. 
  616. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo  2016,  n.
42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89,
il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «1. A decorrere dall'anno 2017 e' corrisposto  un  contributo  alle
scuole paritarie di  cui  alla  legge  10  marzo  2000,  n.  62,  che
accolgono alunni con disabilita', nel limite di spesa di 23,4 milioni
di euro annui. 
  1-bis. Il contributo  di  cui  al  comma  1  e'  ripartito  secondo
modalita'   e   criteri   definiti   con   decreto    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, tenendo  conto,  per  ciascuna  scuola  paritaria,  del
numero degli alunni con disabilita' accolti e  della  percentuale  di
alunni con disabilita' rispetto al numero  complessivo  degli  alunni
frequentanti». 
  617. All'articolo 15, comma 1,  lettera  e-bis),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  le  parole:  «400  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «564 euro per l'anno 2016, a 717 euro  per
l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e  a  800  euro  a  decorrere
dall'anno 2019». 
  618. All'articolo 1, comma 330, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190,  le  parole:  «2017/2018»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«2019/2020». 
  619. Per l'anno 2017 e' assegnato alle scuole materne paritarie  un
contributo aggiuntivo  di  50  milioni  di  euro.  Il  contributo  e'
ripartito secondo  modalita'  e  criteri  definiti  con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge.  Il  contributo  e'  erogato  entro  il  31  ottobre
dell'anno scolastico di riferimento. 
  620. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015,  n.  107,  dopo  il
comma 148 sono inseriti i seguenti: 
  «148-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 148, le  erogazioni
liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate  in  favore
delle scuole paritarie sono effettuate su un conto corrente  bancario
o postale intestato alle scuole paritarie  beneficiarie  stesse,  con
sistemi di pagamento tracciabili. In tal caso le scuole  beneficiarie
sono tenute a: 
    a)   comunicare   mensilmente   al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  l'ammontare   delle   erogazioni
liberali ricevute nel mese di  riferimento,  provvedendo  altresi'  a
dare  pubblica  comunicazione  di  tale  ammontare,   nonche'   della
destinazione e  dell'utilizzo  delle  erogazioni  stesse  tramite  il
proprio  sito  internet  istituzionale,  nell'ambito  di  una  pagina
dedicata e facilmente individuabile, e  sul  portale  telematico  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  nel
rispetto delle disposizioni del codice in materia di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    b) versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle  erogazioni
liberali di cui alla lettera a), il 10 per cento nel fondo di cui  al
comma 148 stesso per  le  finalita'  di  cui  al  terzo  periodo  del
medesimo comma. 
  148-ter. All'attuazione del comma 148-bis si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato». 
  621. E' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo  con  una
dotazione finanziaria di 200 milioni di euro  per  l'anno  2017,  per
interventi  straordinari  volti  a  rilanciare  il   dialogo   e   la
cooperazione con i Paesi africani  d'importanza  prioritaria  per  le
rotte migratorie. 
  622. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 8: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Una quota del fondo rotativo di cui al comma  1,  stabilita
dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 15 nel  limite  di
50 milioni di euro, e' destinata a costituire un  fondo  di  garanzia
per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai  sensi
dell'articolo 22, comma 4. Con decreto di  natura  non  regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri  e
le modalita' di operativita' del predetto fondo di garanzia»; 
      2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Le risorse dei fondi  di  cui  al  presente  articolo  sono
impignorabili»; 
    b) all'articolo 27, comma 3, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «c) costituire un fondo  di  garanzia  per  prestiti  a  favore  di
imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla  Cassa
depositi e prestiti Spa, da banche dell'Unione europea, da banche  di
Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla  vigilanza
prudenziale dell'autorita' competente del Paese in  cui  si  effettua
l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente  partecipati  o
promossi dai predetti soggetti». 
  623. Per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali, anche
utilizzando i meccanismi di centralizzazione acquisti  attraverso  la
societa' Consip Spa,  in  uso  alle  Forze  di  polizia  e  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante  leasing  finanziario,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 70 milioni di
euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di euro annui  per  il  periodo
2018-2030. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle
richieste del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e  del
Ministro della giustizia, da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono  individuate  le
amministrazioni cui destinare le predette somme. 
  624. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1,  del  decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, e' ridotto di  4.260  milioni  di  euro  per
l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per  l'anno  2018,  di  3.270
milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020. 
  625. Il Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 63,95 milioni di  euro  per
il 2017, di 91,75 milioni di euro per il 2018, di 105,402 milioni  di
euro per il 2019, di 114,45 milioni di euro per il  2020,  di  108,45
milioni di euro per il 2021, di 99,45 milioni di euro per il 2022, di
90,45 milioni di euro per il 2023, di 78,45 milioni di  euro  per  il
2024, di 65,45 milioni di euro per il 2025 e di 51,45 milioni di euro
annui a decorrere dal 2026. 
  626. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della  legge
28 dicembre 2015,  n.  208,  trovano  applicazione  nei  termini  ivi
previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni
di  eta'  nell'anno  2017,  i  quali  possono  utilizzare  la   Carta
elettronica di cui al citato  comma  979,  anche  per  l'acquisto  di
musica registrata, nonche' di corsi di musica, di teatro o di  lingua
straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge  sono  apportate  le  necessarie   modificazioni   al
regolamento di attuazione emanato ai sensi  dell'ultimo  periodo  del
predetto  comma  979,  nei  limiti  degli  stanziamenti  iscritti  in
bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge. Per l'anno
2017, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, secondo i criteri
e le modalita' di cui all'articolo  1,  comma  984,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, agli studenti iscritti  ai  licei  musicali  e
agli  studenti  iscritti  ai  corsi  preaccademici,  ai   corsi   del
precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei
conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali  e
delle istituzioni di formazione musicale e  coreutica  autorizzate  a
rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e  coreutica
ai sensi dell'articolo 11 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.  212,  e'  concesso  un
contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per  un
massimo di euro 2.500,  per  l'acquisto  di  uno  strumento  musicale
nuovo,  coerente  con  il  corso  di  studi.  Con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono  definiti
le modalita' attuative,  comprese  le  modalita'  per  usufruire  del
credito  d'imposta,  il  regime  dei  controlli  nonche'  ogni  altra
disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione  e  per
il rispetto del limite di spesa previsto. 
  627. Nello stato di previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo e' istituito il Fondo nazionale per
la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste
e attivita' nonche' alla valorizzazione dei beni culturali attraverso
la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.  L'accesso  alle  risorse  del
Fondo e' consentito in via diretta  alle  regioni,  ai  comuni,  alle
istituzioni culturali e alle  associazioni  di  rievocazione  storica
riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i
comuni o gia' operanti da  almeno  dieci  anni,  in  base  a  criteri
determinati con decreto del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo da emanare entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  628. All'articolo 1, comma  243,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, le parole: «500 milioni di  euro  annui»  sono
sostituite dalle seguenti: «1 miliardo di euro all'anno». 
  629. All'articolo 1, comma 249, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, dopo la parola: «2016» sono inserite le seguenti: «nonche'  fino
al limite di 40 milioni di euro per l'anno 2017». 
  630. Ulteriori risorse, fino all'importo massimo di 280 milioni  di
euro, oltre a quelle gia' stanziate nella parte II (sezione II) della
presente  legge  per  le  attivita'  di  accoglienza,  inclusione   e
integrazione  in  materia  di  trattenimento  e  di  accoglienza  per
stranieri irregolari, possono essere destinate a valere sui programmi
operativi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali  e  di  investimento
europei 2014/2020. 
  631. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), le parole: «1º gennaio 2017» sono  sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2018»; 
    b) alla lettera b), le parole: «di due punti percentuali  dal  1º
gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio 2018»
sono sostituite dalle seguenti: «di  tre  punti  percentuali  dal  1º
gennaio 2018 e di ulteriori 0,9  punti  percentuali  dal  1º  gennaio
2019». 
  632. Il comma 626 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.
147, e' abrogato. 
  633. Le maggiori entrate per l'anno 2017 derivanti dall'articolo  7
del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,  sono   quantificate
nell'importo di 1.600 milioni di euro. 
  634. Qualora dal monitoraggio effettuato sulla base  delle  istanze
presentate alla data del  31  luglio  2017,  ai  sensi  dell'articolo
5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  1990,  n.  227,   introdotto
dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193,
risulti che il gettito atteso dai conseguenti versamenti non consenta
la realizzazione integrale dell'importo  di  cui  al  comma  633  del
presente articolo, alla compensazione  dell'eventuale  differenza  si
provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti  negli  stati
di  previsione  della  spesa  disposta,  su  proposta  del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri da adottare entro il 31 agosto 2017. Lo schema  del  decreto
di  cui  al  periodo  precedente  e'  trasmesso   alle   Camere   per
l'espressione del parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti
per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni
dalla  data  della  trasmissione.  Qualora  le  Commissioni  non   si
esprimano entro il termine di cui al periodo precedente,  il  decreto
puo' essere adottato in via definitiva. 
  635.  Nel  caso  di  scostamenti   non   compensabili   nel   corso
dell'esercizio con le  misure  di  cui  al  comma  634,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, qualora riscontri  che  dalla  mancata
integrale compensazione delle minori entrate di cui al medesimo comma
634 derivi un pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 13,  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, ad assumere, entro il 30 settembre 2017, le
conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il  rispetto
dell'articolo 81 della Costituzione. 
  636. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello
scostamento e all'adozione delle misure di cui al comma 634. 
  637.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui
all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi  che
si prevede possano essere approvati nel  triennio  2017-2019  restano
determinati, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nelle  misure
indicate  nelle  tabelle  A  e  B  allegate  alla   presente   legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 
  638. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 ha disposto (con l'art. 11,  comma
3) che per le medesime finalita' di cui al  comma  583  del  presente
articolo e' autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro  per
l'anno 2017. 

Parte II
Sezione II
Approvazione degli stati di previsione

                               Art. 2 
 
                  Stato di previsione dell'entrata 
 
  1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario  2017,
relative a imposte, tasse, contributi di ogni  specie  e  ogni  altro
provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello  Stato,  in
virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta
dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1). 
                               Art. 3 
 
Stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e
                        disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2017,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 
  2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in  Italia  e
all'estero, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie, e'  stabilito,  per  l'anno  2017,  in  59.500
milioni di euro. ((2)) 
  3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla  SACE
Spa - Servizi assicurativi del commercio  estero,  sono  fissati  per
l'anno finanziario 2017, rispettivamente, in 5.000  milioni  di  euro
per le garanzie di durata  fino  a  ventiquattro  mesi  e  in  14.000
milioni di euro per le garanzie di durata  superiore  a  ventiquattro
mesi. 
  4. La SACE Spa e'  altresi'  autorizzata,  per  l'anno  finanziario
2017, a rilasciare garanzie e  coperture  assicurative  relativamente
alle  attivita'  di  cui  all'articolo  11-quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno  dei  limiti  indicati  al  comma  3  del  presente
articolo. 
  5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27,  28  e  29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel  programma  «Fondi
di  riserva  e  speciali»,  nell'ambito  della  missione  «Fondi   da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  stabiliti,  per   l'anno   finanziario   2017,
rispettivamente, in 1.000 milioni di euro,  1.200  milioni  di  euro,
2.000 milioni di euro, 400 milioni di euro e 6.920 milioni di euro. 
  6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  sono  considerate  spese  obbligatorie,  per  l'anno
finanziario 2017, quelle descritte nell'elenco n.  1,  allegato  allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  7. Le spese per le quali si puo' esercitare  la  facolta'  prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate,
per l'anno finanziario 2017, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per  la  mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,  lettera  b),  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,   n.   502,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso  dello  Stato  al
finanziamento della  spesa  sanitaria»,  nell'ambito  della  missione
«Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio  dello
Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  9. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma
«Protezione sociale per particolari categorie», azione «Promozione  e
garanzia  delle  pari  opportunita'»,  nell'ambito   della   missione
«Diritti sociali,  politiche  sociali  e  famiglia»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
finanziario 2017, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato, derivanti dai contributi destinati  dall'Unione  europea  alle
attivita' poste in essere dalla Commissione per le pari  opportunita'
fra uomo e donna. 
  10. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento   delle   somme
occorrenti   per   l'effettuazione    delle    elezioni    politiche,
amministrative  e  dei  membri  del  Parlamento   europeo   spettanti
all'Italia e per l'attuazione dei referendum, dal programma «Fondi da
assegnare», nell'ambito della missione  «Fondi  da  ripartire»  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno finanziario 2017,  ai  competenti  programmi  degli  stati  di
previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale, dell'interno  e  della  difesa  per  lo  stesso  anno
finanziario, per  l'effettuazione  di  spese  relative  a  competenze
spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche  dei
presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi
agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a  indennita'
e competenze varie spettanti alle Forze di  polizia,  a  trasferte  e
trasporto delle Forze di polizia, a  rimborsi  per  facilitazioni  di
viaggio agli elettori, a spese di ufficio,  a  spese  telegrafiche  e
telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a  manutenzione
e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico  e  ad
altre   esigenze   derivanti   dall'effettuazione   delle    predette
consultazioni elettorali. 
  11. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, con propri decreti, per  l'anno  2017,  ai  capitoli  del
titolo III  (Rimborso  di  passivita'  finanziarie)  degli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate le somme  iscritte,  per
competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito  statale»,
nell'ambito  della  missione  «Debito  pubblico»   dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in  relazione
agli oneri connessi alle  operazioni  di  rimborso  anticipato  o  di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale  carico  dello
Stato. 
  12. Nell'elenco  n.  5,  allegato  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le  spese  per
le  quali  si  possono  effettuare,  per  l'anno  finanziario   2017,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo  9,  comma
4, della legge 1º dicembre  1986,  n.  831,  iscritto  nel  programma
«Prevenzione e  repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  agli
obblighi   fiscali»,   nell'ambito    della    missione    «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica»,
nonche'  nel  programma  «Concorso  della  Guardia  di  Finanza  alla
sicurezza pubblica», nell'ambito della missione  «Ordine  pubblico  e
sicurezza» del medesimo stato di previsione. 
  13. Il numero massimo degli ufficiali  ausiliari  del  Corpo  della
guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma  1  dell'articolo
937  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio  nell'anno
2017, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in
70 unita'. 
  14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera  alle
amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2017,  destinate
alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici,  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,  negli  stati
di previsione delle amministrazioni medesime. 
  15. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, per  l'anno  finanziario  2017,  alla
riassegnazione  ad  apposito  capitolo  di  spesa  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella  misura
stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito  della
voce  «Entrate  derivanti   dal   controllo   e   repressione   delle
irregolarita'  e  degli   illeciti»   dello   stato   di   previsione
dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia  Spa,  a  titolo  di
utili  relativi  alla  gestione  finanziaria   del   fondo   di   cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri  decreti,
provvede,   nell'anno   finanziario   2017,   all'adeguamento   degli
stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei  premi  e  delle
vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle  lotterie,  in
corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni. 
  17. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma
«Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche
di    bilancio»,    nell'ambito     della     missione     «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza  pubblica»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2017,  delle  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato relative alla gestione  liquidatoria  del  Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed  alla  gestione
liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze,  anche
di ordine pubblico, della citta' di Palermo». 
  18. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei  capitoli  2214  e
2223 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per l'anno finanziario 2017, iscritti  nel  programma  «Oneri
per il servizio del  debito  statale»  e  tra  gli  stanziamenti  dei
capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione,  iscritti  nel
programma «Rimborsi del debito statale», al fine di  provvedere  alla
copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione  di
mutui  ovvero  da  analoghe  operazioni  finanziarie,  qualora   tale
modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente  per  la  finanza
pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 23 dicembre 2016, n. 237, ha disposto (con l'art. 27, comma
1) che per l'anno 2017, l'importo  massimo  di  emissione  di  titoli
pubblici, in Italia e all'estero di  cui  al  comma  2  del  presente
articolo, e' incrementato di 20 miliardi di euro. 
                               Art. 4 
 
                  Stato di previsione del Ministero 
          dello sviluppo economico e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario  2017,  in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). 
  2. Le  somme  impegnate  in  relazione  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.  410,  convertito
dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante  interventi  urgenti  a
sostegno dell'occupazione nelle aree  di  crisi  siderurgica,  resesi
disponibili a  seguito  di  provvedimenti  di  revoca,  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere   riassegnate,
nell'anno finanziario 2017, con decreti del Ministro dell'economia  e
delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello  sviluppo
economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n.
410 del 1993. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  dello
sviluppo  economico,  per   l'anno   finanziario   2017,   variazioni
compensative in termini di residui, di competenza e di  cassa  tra  i
capitoli dello stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, anche tra missioni e programmi diversi,  ivi  compresa  la
modifica  della   denominazione   dei   centri   di   responsabilita'
amministrativa, connesse con l'attuazione del decreto legislativo  18
agosto 2015, n. 145. 
                               Art. 5 
 
            Stato di previsione del Ministero del lavoro 
          e delle politiche sociali e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   per   l'anno
finanziario 2017, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 4). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, su proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017,  variazioni
compensative in termini di residui, di competenza e di  cassa  tra  i
capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, anche tra missioni e programmi  diversi,  connesse
con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149  e
n. 150. 
                               Art. 6 
 
          Stato di previsione del Ministero della giustizia 
                       e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  della  giustizia,  per   l'anno   finanziario   2017,   in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione,  in  termini  di
competenza e di cassa, delle  somme  versate  dal  Comitato  olimpico
nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai  comuni
e da altri enti pubblici e privati  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza
e per la rieducazione di detenuti e internati, per gli  interventi  e
gli  investimenti  finalizzati  al  miglioramento  delle   condizioni
detentive e delle attivita' trattamentali, nonche' per  le  attivita'
sportive del personale  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  e  di
detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e
nel programma «Giustizia minorile e di comunita'», nell'ambito  della
missione «Giustizia» dello stato di previsione  del  Ministero  della
giustizia per l'anno finanziario 2017. 
                               Art. 7 
 
Stato di  previsione  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
  cooperazione internazionale e disposizioni relative 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
per l'anno finanziario 2017,  in  conformita'  all'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 6). 
  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale e' autorizzato ad effettuare,  previe  intese  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta  estera
non  convertibile  pari  alle  disponibilita'  esistenti  nei   conti
correnti  valuta   Tesoro   costituiti   presso   le   rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo  5  della
legge 6 febbraio 1985, n.  15,  e  successive  modificazioni,  e  che
risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni  locali.
Il  relativo  controvalore  in  euro  e'  acquisito  all'entrata  del
bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle  indicazioni
del   Ministero   degli   affari   esteri   e   della    cooperazione
internazionale, nei pertinenti programmi dello  stato  di  previsione
del   medesimo   Ministero   per   l'anno   finanziario   2017,   per
l'effettuazione di spese connesse  alle  esigenze  di  funzionamento,
mantenimento e acquisto delle sedi diplomatiche  e  consolari,  degli
istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e'  altresi'
autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita',  operazioni  in
valuta estera pari alle disponibilita' esistenti nei  conti  correnti
valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili  individuate,
ai fini delle operazioni di cui al presente comma,  dal  Dipartimento
del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze  su  richiesta
della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale. 
                               Art. 8 
 
         Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  per
l'anno  finanziario  2017,  in  conformita'  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 7). 
                               Art. 9 
 
           Stato di previsione del Ministero dell'interno 
                       e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2017,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 
  2. Le somme  versate  dal  CONI  nell'ambito  della  voce  «Entrate
derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello  stato
di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal  rischio
e soccorso pubblico», nell'ambito della  missione  «Soccorso  civile»
dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'interno  per  l'anno
finanziario  2017,  per  essere   destinate   alle   spese   relative
all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione,  al
completamento   e   all'adattamento   di   infrastrutture    sportive
concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno,  sono  indicate  le  spese  per  le  quali  si  possono
effettuare, per l'anno finanziario 2017,  prelevamenti  dal  fondo  a
disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo  1  della
legge  12  dicembre   1969,   n.   1001,   iscritto   nel   programma
«Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito  della
missione «Ordine pubblico e sicurezza». 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2017,  le
variazioni compensative di bilancio anche tra i  titoli  della  spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti  per
l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e  successive  modificazioni,
dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio  1999,  n.  133,  e
successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della  legge  3
maggio 1999, n. 124, relative ai  trasferimenti  erariali  agli  enti
locali. 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire,  con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati  per
l'anno finanziario 2017,  le  risorse  iscritte  nel  capitolo  2313,
istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo
della  coesione  sociale,  garanzia  dei  diritti,  rapporti  con  le
confessioni religiose»,  nell'ambito  della  missione  «Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel  programma
«Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito  della
missione  «Ordine  pubblico  e  sicurezza»  del  medesimo  stato   di
previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge  23
dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1º  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma  106,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, per l'anno finanziario 2017,  con  propri  decreti,  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  le   variazioni
compensative di bilancio anche tra i titoli della  spesa,  occorrenti
per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14
marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di  federalismo
fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province. 
  7. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, con  propri  decreti,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, per l'anno  finanziario  2017,  i  contributi
relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno,  di  cui
all'articolo 5, comma 2-ter,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del  bilancio
dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis  del  medesimo
testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per
il rimpatrio degli stranieri verso  i  Paesi  di  origine  ovvero  di
provenienza. 
  8. Al fine di reperire le risorse occorrenti per  il  finanziamento
dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito  di  cittadini  di
Paesi terzi verso il Paese di origine  o  di  provenienza,  ai  sensi
dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, per l'anno  finanziario  2017,  le  occorrenti
variazioni compensative di bilancio, nello stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi. 
  9. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di  erogazione
unificata di competenze fisse e  accessorie  al  personale  da  parte
delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione
nell'anno successivo delle somme  rimaste  da  pagare  alla  fine  di
ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie,  per
tutti  gli  appartenenti  alle  Forze  di  polizia  si  applicano  le
disposizioni di cui al  comma  3  dell'articolo  2  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º dicembre  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2017,  le
variazioni compensative di bilancio tra i programmi  di  spesa  dello
stato  di  previsione  del  Ministero   dell'interno   «Elaborazione,
quantificazione  e  assegnazione   delle   risorse   finanziarie   da
attribuire agli enti locali»  e  «Gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali  e  provinciali»,  in  relazione  alle  minori  o   maggiori
occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali
e comunali necessarie ai sensi dell'articolo  7,  comma  31-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  dell'articolo  10   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
                               Art. 10 
 
           Stato di previsione del Ministero dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
l'anno  finanziario  2017,  in  conformita'  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 9). 
                               Art. 11 
 
       Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture 
               e dei trasporti e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   per   l'anno
finanziario 2017, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 10). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, le  variazioni  di  competenza  e  di
cassa  nello  stato  di  previsione  dell'entrata  e  in  quello  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   per   l'anno
finanziario 2017, per gli adempimenti previsti dalla legge  6  giugno
1974, n. 298, nonche' dall'articolo 10  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre  1994,  n.  634,
concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio  di
informatica del centro  elaborazione  dati  del  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed  il  personale  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  3. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  del  Corpo  delle
capitanerie di porto  da  mantenere  in  servizio  come  forza  media
nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo  803  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilito  come  segue:
200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla  lettera
c) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti  di  complemento,  di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice  di  cui
al decreto legislativo n. 66 del 2010. 
  4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle  capitanerie  di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2017,  e'
fissato in 136 unita'. 
  5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti,  riguardante  il  Corpo  delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per  le  quali  possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2017, i prelevamenti dal fondo  a
disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei  mari,
nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico
e sicurezza» del medesimo stato di previsione. 
  6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di  cassa
e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto  6
febbraio 1933, n. 391,  i  fondi  di  qualsiasi  provenienza  possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. 
  7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso  il
Ministero della difesa si  applicano,  in  quanto  compatibili,  alla
gestione dei fondi di pertinenza delle  Capitanerie  di  porto.  Alle
spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici,  terrestri
e aerei e  per  attrezzature  tecniche,  materiali  e  infrastrutture
occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza  dei  porti  e  delle
caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza  e
controllo nei mari, nei  porti  e  sulle  coste»,  nell'ambito  della
missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  si  applicano,  per
l'anno finanziario 2017, le  disposizioni  dell'articolo  61-bis  del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita'  generale
dello Stato. 
                               Art. 12 
 
           Stato di previsione del Ministero della difesa 
                       e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). 
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  da  mantenere  in
servizio come forza media nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo  803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'
stabilito come segue: 
    a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del  comma  1
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66  del
2010: 
      1) Esercito n. 56; 
      2) Marina n. 27; 
      3) Aeronautica n. 63; 
      4) Carabinieri n. 0; 
    b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera
b) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
      1) Esercito n. 0; 
      2) Marina n. 22; 
      3) Aeronautica n. 13; 
    c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui  alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
      1) Esercito n. 98; 
      2) Marina n. 18; 
      3) Aeronautica n. 25; 
      4) Carabinieri n. 10. 
  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle  accademie
delle Forze armate, compresa l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  e  successive  modificazioni,  e'
fissata, per l'anno 2017, come segue: 
    1) Esercito n. 280; 
    2) Marina n. 290; 
    3) Aeronautica n. 245; 
    4) Carabinieri n. 105. 
  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali
delle Forze armate, esclusa  l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilita,  per  l'anno
2017, come segue: 
    1) Esercito n. 420; 
    2) Marina n. 306; 
    3) Aeronautica n. 286. 
  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari,  di
cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del  codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e'  stabilita,  per
l'anno 2017, come segue: 
    1) Esercito n. 480; 
    2) Marina n. 195; 
    3) Aeronautica n. 135. 
  6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente  afferenti
alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di
cui al programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di
competenza», nell'ambito  della  missione  «Servizi  istituzionali  e
generali   delle   amministrazioni   pubbliche»   ed   ai   programmi
«Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza»  e
«Pianificazione generale  delle  Forze  Armate  e  approvvigionamenti
militari»,  nell'ambito  della  missione  «Difesa  e  sicurezza   del
territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa,  si
applicano, per l'anno 2017, le disposizioni  contenute  nell'articolo
61-bis  del  regio  decreto  18  novembre  1923,   n.   2440,   sulla
contabilita' generale dello Stato. 
  7. Alle spese per  le  infrastrutture  multinazionali  della  NATO,
sostenute a carico dei programmi «Servizi ed affari generali  per  le
amministrazioni di competenza», «Approntamento e impiego  Carabinieri
per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle  Forze
Armate e approvvigionamenti  militari»,  nell'ambito  della  missione
«Difesa e sicurezza del territorio» dello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, si applicano  le
direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse  dalla
NATO in materia di affidamento dei lavori. 
  8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione  del
Ministero della difesa sono  descritte  le  spese  per  le  quali  si
possono effettuare, per l'anno finanziario 2017, i  prelevamenti  dai
fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate  e  all'Arma  dei
carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  9. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero della  difesa,  per
l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal CONI, destinate alle attivita' sportive del personale
militare e civile della difesa. 
  10. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
capitoli del programma «Approntamento e impiego  Carabinieri  per  la
difesa  e  la  sicurezza»,  nell'ambito  della  missione  «Difesa   e
sicurezza del territorio» dello stato  di  previsione  del  Ministero
della difesa,  per  l'anno  finanziario  2017,  delle  somme  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  dalla  Banca  d'Italia  per  i
servizi di vigilanza e custodia  resi  presso  le  proprie  sedi  dal
personale dell'Arma dei carabinieri. 
                               Art. 13 
 
          Stato di previsione del Ministero delle politiche 
       agricole alimentari e forestali e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno
finanziario 2017, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 12). 
  2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
e del decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  100,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'ambito della parte corrente  e  nell'ambito  del  conto
capitale dello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  per  l'anno  finanziario  2017,  le
variazioni compensative di bilancio, in termini di  competenza  e  di
cassa, occorrenti per la modifica della  ripartizione  delle  risorse
tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e
dell'acquacoltura. 
  3. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte
nel capitolo 2827 del programma «Politiche europee ed  internazionali
e dello sviluppo rurale», nell'ambito  della  missione  «Agricoltura,
politiche agroalimentari e  pesca»  dello  stato  di  previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per  l'anno
finanziario 2017, ai competenti capitoli dello  stato  di  previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per  il
medesimo  anno,  secondo   la   ripartizione   percentuale   indicata
all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
  4. Per l'anno finanziario 2017 il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello  stato
di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, le variazioni compensative  di  bilancio,  in  termini  di
competenza  e  di  cassa,  occorrenti  per  l'attuazione  di   quanto
stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione
e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero. 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, per l'anno  finanziario  2017,  tra  i
pertinenti programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e  forestali,  le  somme  iscritte,  in
termini di residui, di competenza  e  di  cassa,  nel  capitolo  7810
«Somme da ripartire per assicurare la  continuita'  degli  interventi
pubblici nel settore agricolo e forestale»  istituito  nel  programma
«Politiche competitive, della qualita' agroalimentare,  della  pesca,
dell'ippica  e  mezzi  tecnici  di  produzione»,  nell'ambito   della
missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo
stato di previsione, destinato alle finalita' di cui  alla  legge  23
dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel
settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale. 
  6. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla  riassegnazione,  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario  2017,  delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni
ed enti pubblici in virtu' di accordi di  programma,  convenzioni  ed
intese per il  raggiungimento  di  finalita'  comuni  in  materia  di
telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno  1998,  n.
191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della  legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
                               Art. 14 
 
    Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' 
           culturali e del turismo e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo,  per
l'anno  finanziario  2017,  in  conformita'  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 13). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2017,
le variazioni compensative di bilancio, in  termini  di  residui,  di
competenza  e  di  cassa,  tra  i  capitoli  iscritti  nel  programma
«Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello  spettacolo  dal
vivo» e nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del  settore
cinema  e  audiovisivo»,  nell'ambito  della   missione   «Tutela   e
valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici»  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo relativi al Fondo unico per lo spettacolo. 
  3.  Ai  fini  di  una  razionale  utilizzazione  delle  risorse  di
bilancio, per l'anno finanziario 2017, il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,
adottati  su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e  del  turismo,  comunicati  alle  competenti  Commissioni
parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per  la  registrazione,
le occorrenti variazioni compensative  di  bilancio,  in  termini  di
competenza e  di  cassa,  tra  i  capitoli  iscritti  nei  pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, relativi  agli  acquisti  ed  alle
espropriazioni per pubblica utilita',  nonche'  per  l'esercizio  del
diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili  di  interesse
archeologico e monumentale e  su  cose  di  arte  antica,  medievale,
moderna e contemporanea e di interesse artistico e  storico,  nonche'
su  materiale  archivistico  pregevole  e  materiale   bibliografico,
raccolte   bibliografiche,   libri,    documenti,    manoscritti    e
pubblicazioni   periodiche,   ivi   comprese   le   spese   derivanti
dall'esercizio del diritto di prelazione,  del  diritto  di  acquisto
delle cose denunciate per  l'esportazione  e  dell'espropriazione,  a
norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro. 
                               Art. 15 
 
           Stato di previsione del Ministero della salute 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della salute, per l'anno finanziario 2017,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). 
                               Art. 16 
 
                     Totale generale della spesa 
 
  1. Sono approvati, rispettivamente,  in  euro  861.047.385.808,  in
euro  840.467.437.456  e  in  euro  846.363.079.483  in  termini   di
competenza, nonche' in euro 879.681.277.369, in euro  846.168.154.985
e in euro 850.418.146.132 in termini  di  cassa,  i  totali  generali
della spesa dello Stato per il triennio 2017-2019. 
                               Art. 17 
 
                     Quadro generale riassuntivo 
 
  1. E' approvato, in termini  di  competenza  e  di  cassa,  per  il
triennio 2017-2019, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello
Stato, con le tabelle allegate. 
                               Art. 18 
 
                        Disposizioni diverse 
 
  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di  spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i  corrispondenti
capitoli  nell'ambito  dei   programmi   interessati,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  istituire  gli
occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con  propri  decreti  da
comunicare alla Corte dei conti. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri  decreti,
su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2017, le
disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione
delle amministrazioni  competenti  a  favore  di  appositi  programmi
destinati  all'attuazione  di  interventi  cofinanziati   dall'Unione
europea. 
  3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle  amministrazioni
pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei
Ministri competenti, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
da comunicare alle Commissioni parlamentari  competenti,  per  l'anno
finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio  in  termini
di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione,  la
modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in
relazione  all'accorpamento  di  funzioni  o  al   trasferimento   di
competenze. 
  4. Su proposta del Ministro competente, con  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  comunicare  alle   Commissioni
parlamentari competenti, negli stati di previsione  della  spesa  che
nell'esercizio finanziario 2017 e in  quello  in  corso  siano  stati
interessati dai processi di  ristrutturazione  di  cui  al  comma  3,
nonche' da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere
effettuate  variazioni  compensative,  in  termini  di  residui,   di
competenza e di cassa, limitatamente  alle  autorizzazioni  di  spesa
aventi natura di fabbisogno, nonche' tra capitoli di programmi  dello
stesso stato di previsione limitatamente alle spese di  funzionamento
per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente
connessi con l'operativita' delle amministrazioni. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2017,  le
variazioni  di  bilancio  connesse  con  l'attuazione  dei  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  del  personale  dipendente   dalle
amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di
concertazione,  adottati  ai  sensi  dell'articolo  2   del   decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive  modificazioni,  per
quanto concerne il trattamento economico  fondamentale  e  accessorio
del personale interessato. 
  6.   Le   risorse   finanziarie   relative   ai   fondi   destinati
all'incentivazione del personale  civile  dello  Stato,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di
polizia,  nonche'  quelle  per  la  corresponsione  del   trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate  alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto  dei  residui  per
essere   utilizzate   nell'esercizio    successivo.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, per l'anno  finanziario  2017,  le  variazioni  di  bilancio
occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. 
  7. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli  stati  di
previsione delle  amministrazioni  statali  interessate,  per  l'anno
finanziario 2017, delle somme rimborsate  dalla  Commissione  europea
per spese sostenute  dalle  amministrazioni  medesime  a  carico  dei
pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite  al
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183, e successivamente  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2017,  le
variazioni   di   bilancio   negli   stati   di   previsione    delle
amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei  decreti
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   emanati   ai   sensi
dell'articolo 7 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il  conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e  agli
enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59  del
1997, e successive modificazioni. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi  degli  stati
di  previsione  delle   amministrazioni   interessate,   per   l'anno
finanziario  2017,  le  variazioni   di   bilancio   occorrenti   per
l'applicazione del decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,
concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale. 
  10. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2017, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione  alle
spese  di   gestione   degli   asili   nido   istituiti   presso   le
amministrazioni statali ai sensi dell'articolo  70,  comma  5,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di
contribuzione  alle  spese  di  gestione  di  servizi  ed  iniziative
finalizzati al benessere del personale. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di  previsione
di ciascun Ministero, per  l'anno  finanziario  2017,  le  variazioni
compensative di bilancio tra  i  capitoli  interessati  al  pagamento
delle competenze fisse e accessorie  mediante  ordini  collettivi  di
pagamento con  il  sistema  denominato  «cedolino  unico»,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  12. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2017,   le
variazioni  di  bilancio  compensative  occorrenti  per  l'attuazione
dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  13. In  attuazione  dell'articolo  30,  comma  4,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno  finanziario
2017, le variazioni compensative,  in  termini  di  competenza  e  di
cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli  stati  di  previsione
dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e  per  rimborso  di
passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il  cui  onere
di ammortamento e' posto a carico dello Stato. 
  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2017,   le
variazioni di bilancio  compensative  occorrenti  in  relazione  alle
riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive modificazioni. 
  15. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, per l'anno finanziario 2017, con propri  decreti,  negli
stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che
subentrano, ai sensi della normativa vigente,  nella  gestione  delle
residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo
Stato,  sottoposti  a  liquidazione  coatta  amministrativa  in  base
all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive modificazioni, le somme  residuali  al  31  dicembre  2016
versate  all'entrata  del  bilancio  dello   Stato   dai   commissari
liquidatori cessati dall'incarico. 
  16. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il
finanziamento dello  sport,  e  sul  capitolo  2295  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  destinate  agli  interventi  gia'  di  competenza   della
soppressa  Agenzia  per  lo  sviluppo  del  settore  ippico,  per  il
finanziamento del  monte  premi  delle  corse,  in  caso  di  mancata
adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  o,  comunque,
nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione
della quota parte delle entrate erariali ed  extraerariali  derivanti
da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo
Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della  legge  n.
311 del 2004. 
  17. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2017,  le
variazioni   di   bilancio   negli   stati   di   previsione    delle
amministrazioni    interessate,    occorrenti    per     l'attuazione
dell'articolo  10  del  decreto-legge  31  agosto   2013,   n.   101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
relativo  al  trasferimento  delle  risorse  umane,   strumentali   e
finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione  economica
del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del  Consiglio
dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale. 
  18.  Le  risorse  finanziarie  iscritte  nei  fondi  connessi  alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto  sospeso  nonche'  da
destinare alle regioni, alle province  autonome  e  agli  altri  enti
territoriali, istituiti  negli  stati  di  previsione  dei  Ministeri
interessati, in relazione all'eliminazione  dei  residui  passivi  di
bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a  seguito
dell'attivita' di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49,
comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
sono ripartite con decreti del Ministro competente. 
  19. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative  per  il
triennio 2017-2019 tra i programmi  degli  stati  di  previsione  dei
Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato  di
previsione dell'entrata, in  relazione  al  contributo  alla  finanza
pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, e successive  modificazioni,  da  attribuire  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  a  carico  delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  20. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2017,  le
variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse
finalita' di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di
previsione del Ministero dello sviluppo  economico  e  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in  attuazione
dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013,
n. 30. 
  21. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2017,   le
variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti
dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto  di  beni  e
servizi in applicazione di quanto  disposto  dall'articolo  2,  comma
222-quater, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e  successive
modificazioni. 
  22.  Le  assegnazioni  disposte  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri   per    corrispondere    a    eccezionali
indilazionabili esigenze di servizio, per  l'anno  finanziario  2017,
tengono conto anche  delle  risorse  finanziarie  gia'  iscritte  sui
pertinenti  capitoli  degli  stati  di   previsione   dei   Ministeri
interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione  delle
somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle  risorse
complessivamente autorizzate  per  le  medesime  finalita'  nell'anno
2016. L'utilizzazione delle risorse e' subordinata alla registrazione
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte
dei competenti organi di controllo. 
  23. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta dei  Ministri  competenti,
per l'anno finanziario 2017, le variazioni  compensative,  anche  tra
programmi diversi del medesimo stato di  previsione,  in  termini  di
residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso
di sentenze definitive  anche  relative  ad  esecuzione  forzata  nei
confronti delle amministrazioni dello Stato. 
  24. In relazione al pagamento delle competenze accessorie  mediante
ordini collettivi di pagamento con il  sistema  denominato  «cedolino
unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23  dicembre
2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta
del Ministro dell'interno, e' autorizzato  a  ripartire,  con  propri
decreti,  fra  gli  stati   di   previsione   delle   amministrazioni
interessate, per l'anno finanziario  2017,  i  fondi  iscritti  nello
stato di previsione del  Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della
missione  «Ordine  pubblico   e   sicurezza»,   programma   «Servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine  e  la
sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze
di polizia», concernenti  il  trattamento  accessorio  del  personale
delle  Forze  di  polizia  e  del  personale  alle  dipendenze  della
Direzione investigativa antimafia. 
  25. In relazione al pagamento delle competenze fisse  e  accessorie
mediante ordini collettivi di pagamento  con  il  sistema  denominato
«cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato a riassegnare nello stato  di  previsione  del  Ministero
della difesa, per  l'anno  finanziario  2017,  le  somme  versate  in
entrata concernenti le competenze fisse e  accessorie  del  personale
dell'Arma dei carabinieri in  forza  extraorganica  presso  le  altre
amministrazioni. 
  26.  Su   proposta   del   Ministro   dell'interno,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, per l'anno
finanziario  2017,  le  variazioni  compensative   negli   stati   di
previsione delle amministrazioni interessate, tra  le  spese  per  la
manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche
e logistiche per le esigenze delle sezioni  di  polizia  giudiziaria,
iscritte nell'ambito della missione «Ordine  pubblico  e  sicurezza»,
programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica». 
  27. Ai fini dell'attuazione del programma  di  interventi  previsto
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.
102, finanziato ai sensi del  comma  12  del  medesimo  articolo,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro   dello   sviluppo
economico, per l'anno finanziario 2017, variazioni  compensative,  in
termini di residui, di competenza e di cassa, tra  i  capitoli  dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico  relativi
all'attuazione del citato  programma  di  interventi  e  i  correlati
capitoli degli stati di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  28. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e
all'assorbimento  del  Corpo  forestale  dello  Stato  nell'Arma  dei
carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2017,  le  opportune
variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle
amministrazioni interessate. 
  29. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2017, delle  somme  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  stato
dall'Unione  europea,  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  da  enti
pubblici  e  privati,  a  titolo  di  contribuzione  alle  spese   di
promozione della conciliazione dei tempi di vita e  di  lavoro  nelle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
2015, n. 124. 
  30. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati,  le
risorse  del  capitolo  «Fondo  da  ripartire  per  la   sistemazione
contabile delle partite iscritte al conto  sospeso»,  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno finanziario 2017. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate
nel corso dello stesso  esercizio  sono  conservate  in  bilancio  al
termine  dell'anno  2017   per   essere   utilizzate   nell'esercizio
successivo. 
                               Art. 19 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra  in
vigore il 1º gennaio 2017. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 11 dicembre 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                       Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri   
 
                       Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

                                                           ALLEGATO 1 
                                                (Articolo 1, comma 1) 
                                         (importi in milioni di euro) 
 
 
    

+-------------------------------------------------------------------+
|                      RISULTATI DIFFERENZIALI                      |
+-------------------------------------------------------------------+
|                          - COMPETENZA -                           |
+-------------------------------------------------------------------+
|   Descrizione del risultato   |           |           |           |
|         differenziale         |   2017    |   2018    |   2019    |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Livello massimo del saldo netto|           |           |           |
|da finanziare, tenuto conto    |           |           |           |
|degli effetti derivanti dalla  |           |           |           |
|presente legge (*)             |   - 38.601|   - 27.249|    - 8.628|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Livello massimo del ricorso al |           |           |           |
|mercato finanziario, tenuto    |           |           |           |
|conto degli effetti derivanti  |           |           |           |
|dalla presente legge (**)      |    293.097|    254.485|    249.527|
+-------------------------------------------------------------------+
|                             - CASSA -                             |
+-------------------------------------------------------------------+
|   Descrizione del risultato   |           |           |           |
|         differenziale         |   2017    |   2018    |   2019    |
+===============================+===========+===========+===========+
|Livello massimo del saldo netto|           |           |           |
|da finanziare, tenuto conto    |           |           |           |
|degli effetti derivanti dalla  |           |           |           |
|presente legge (*)             |  - 102.627|   - 77.490|   - 57.246|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Livello massimo del ricorso al |           |           |           |
|mercato finanziario, tenuto    |           |           |           |
|conto degli effetti derivanti  |           |           |           |
|dalla presente legge (**)      |    356.551|    304.132|    297.551|
+-------------------------------------------------------------------+
|   (*) Il saldo netto da finanziare e' coerente con  un  livello di|
|indebitamento netto pari a - 2,3%  del  prodotto interno lordo  nel|
|2017.                                                              |
|   (**) Al netto delle operazioni effettuate al fine  di rimborsare|
|prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con|
|ammortamento a carico dello Stato.                                 |
+-------------------------------------------------------------------+

    
                                                                ((2)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 23 dicembre 2016, n. 237, ha disposto (con l'art. 27, comma
1) che per l'anno  2017,  il  livello  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare del bilancio dello Stato e il livello massimo del  ricorso
al mercato finanziario, di competenza e di cassa, di cui al  presente
allegato e' incrementato di 20 miliardi di euro. 
                                                           ALLEGATO A 
                                                (Articolo 1, comma 9) 
 
Beni funzionali alla  trasformazione  tecnologica  e  digitale  delle
             imprese secondo il modello «Industria 4.0» 
 
  Beni strumentali il cui funzionamento  e'  controllato  da  sistemi
computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti: 
    macchine utensili per asportazione, 
    macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di
energia  (ad  esempio  plasma,  waterjet,   fascio   di   elettroni),
elettroerosione, processi elettrochimici, 
    macchine utensili e impianti per  la  realizzazione  di  prodotti
mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime, 
    macchine utensili per la  deformazione  plastica  dei  metalli  e
altri materiali, 
    macchine  utensili  per  l'assemblaggio,  la   giunzione   e   la
saldatura, macchine per il confezionamento e l'imballaggio, 
    macchine  utensili  di  de-produzione  e  riconfezionamento   per
recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e  prodotti  di
ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il  disassemblaggio,  la
separazione, la frantumazione, il recupero chimico), 
    robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot, 
    macchine utensili e sistemi per il  conferimento  o  la  modifica
delle   caratteristiche    superficiali    dei    prodotti    o    la
funzionalizzazione delle superfici, 
    macchine  per  la  manifattura  additiva  utilizzate  in   ambito
industriale, 
    macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per
il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e  la  cernita
automatica dei pezzi, dispositivi  di  sollevamento  e  manipolazione
automatizzati, AGV  e  sistemi  di  convogliamento  e  movimentazione
flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio  RFID,
visori e sistemi di visione e meccatronici), 
    magazzini automatizzati interconnessi ai  sistemi  gestionali  di
fabbrica. 
  Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle  seguenti
caratteristiche: 
    controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control)  e/o  PLC
(Programmable Logic Controller), 
    interconnessione  ai  sistemi   informatici   di   fabbrica   con
caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, 
    integrazione  automatizzata  con  il  sistema   logistico   della
fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del  ciclo
produttivo, 
    interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive, 
    rispondenza ai piu' recenti  parametri  di  sicurezza,  salute  e
igiene del lavoro. 
  Inoltre tutte le macchine sopra  citate  devono  essere  dotate  di
almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle  assimilabili
o integrabili a sistemi cyberfisici: 
    sistemi di telemanutenzione e/o  telediagnosi  e/o  controllo  in
remoto, 
    monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei  parametri
di processo mediante opportuni set  di  sensori  e  adattivita'  alle
derive di processo, 
    caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o  impianto
con la modellizzazione e/o la simulazione del  proprio  comportamento
nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico), 
    dispositivi, strumentazione e  componentistica  intelligente  per
l'integrazione,  la  sensorizzazione  e/o  l'interconnessione  e   il
controllo    automatico     dei     processi     utilizzati     anche
nell'ammodernamento  o  nel  revamping  dei  sistemi  di   produzione
esistenti, 
    filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria,  olio,
sostanze chimiche e organiche, polveri con  sistemi  di  segnalazione
dell'efficienza filtrante e della presenza  di  anomalie  o  sostanze
aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica
e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le  attivita'  di
macchine e impianti. 
  Sistemi per l'assicurazione della qualita' e della sostenibilita': 
    sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a  contatto,
multi-sensore o basati su tomografia computerizzata  tridimensionale)
e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro
geometrici di prodotto per qualunque livello  di  scala  dimensionale
(dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica)  al  fine
di assicurare e tracciare la qualita' del prodotto e  che  consentono
di qualificare i processi di produzione in  maniera  documentabile  e
connessa al sistema informativo di fabbrica, 
    altri  sistemi  di  monitoraggio  in  process  per  assicurare  e
tracciare la qualita' del prodotto o del processo  produttivo  e  che
consentono  di  qualificare  i  processi  di  produzione  in  maniera
documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica, 
    sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali  (ad
esempio macchine di prova materiali, macchine  per  il  collaudo  dei
prodotti realizzati, sistemi per prove o  collaudi  non  distruttivi,
tomografia) in grado di verificare le caratteristiche  dei  materiali
in ingresso o in uscita al processo  e  che  vanno  a  costituire  il
prodotto risultante  a  livello  macro  (ad  esempio  caratteristiche
meccaniche) o micro (ad esempio porosita', inclusioni) e di  generare
opportuni report di collaudo  da  inserire  nel  sistema  informativo
aziendale, 
    dispositivi intelligenti per il test delle polveri  metalliche  e
sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di  qualificare  i
processi di produzione mediante tecnologie additive, 
    sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilita' dei
lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio  RFID  -  Radio
Frequency Identification), 
    sistemi di monitoraggio e controllo delle  condizioni  di  lavoro
delle macchine (ad esempio forze, coppia e  potenza  di  lavorazione;
usura tridimensionale degli  utensili  a  bordo  macchina;  stato  di
componenti  o  sotto-insiemi  delle  macchine)  e  dei   sistemi   di
produzione interfacciati con i sistemi informativi  di  fabbrica  e/o
con soluzioni cloud, 
    strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione  o
la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il  codice
e  la  matricola  del  prodotto  stesso  in  modo  da  consentire  ai
manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei  prodotti
nel tempo e  di  agire  sul  processo  di  progettazione  dei  futuri
prodotti in maniera sinergica, consentendo il  richiamo  di  prodotti
difettosi o dannosi, 
    componenti, sistemi e soluzioni  intelligenti  per  la  gestione,
l'utilizzo efficiente e il  monitoraggio  dei  consumi  energetici  e
idrici e per la riduzione delle emissioni, 
    filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria,  olio,
sostanze   chimiche,   polveri   con    sistemi    di    segnalazione
dell'efficienza filtrante e della presenza  di  anomalie  o  sostanze
aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica
e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le  attivita'  di
macchine e impianti. 
  Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il  miglioramento
dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»: 
    banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche  in
grado di adattarli  in  maniera  automatizzata  alle  caratteristiche
fisiche degli  operatori  (ad  esempio  caratteristiche  biometriche,
eta', presenza di disabilita'), 
    sistemi  per  il  sollevamento/traslazione  di  parti  pesanti  o
oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in  maniera
intelligente/ robotizzata/interattiva il compito dell'operatore, 
    dispositivi  wearable,  apparecchiature  di   comunicazione   tra
operatore/ operatori e sistema  produttivo,  dispositivi  di  realta'
aumentata e virtual reality, 
    interfacce  uomo-macchina  (HMI)  intelligenti   che   coadiuvano
l'operatore a fini di sicurezza ed  efficienza  delle  operazioni  di
lavorazione, manutenzione, logistica. 
                                                           ALLEGATO B 
                                               (Articolo 1, comma 10) 
 
Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme
e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali  «Industria
                                4.0» 
 
    Software,   sistemi,   piattaforme   e   applicazioni   per    la
progettazione,   definizione/qualificazione   delle   prestazioni   e
produzione di manufatti in materiali  non  convenzionali  o  ad  alte
prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione
3D, la  simulazione,  la  sperimentazione,  la  prototipazione  e  la
verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue
caratteristiche   (funzionali   e   di   impatto   ambientale)    e/o
l'archiviazione  digitale  e  integrata   nel   sistema   informativo
aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita  del  prodotto
(sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics), 
    software,   sistemi,   piattaforme   e   applicazioni   per    la
progettazione  e  la  ri-progettazione  dei  sistemi  produttivi  che
tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni, 
    software, sistemi, piattaforme e applicazioni  di  supporto  alle
decisioni in grado  di  interpretare  dati  analizzati  dal  campo  e
visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare
la qualita' del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione, 
    software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la  gestione  e
il coordinamento della  produzione  con  elevate  caratteristiche  di
integrazione delle  attivita'  di  servizio,  come  la  logistica  di
fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione
intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA,  sistemi  MES,
sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche  riconducibili
ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing), 
    software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio
e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e  dei  sistemi
di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o
con soluzioni cloud, 
    software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realta' virtuale
per lo studio realistico di componenti e operazioni  (ad  esempio  di
assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali, 
    software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling
and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali, 
    software,  sistemi,  piattaforme  e  applicazioni  in  grado   di
comunicare e condividere dati e informazioni sia  tra  loro  che  con
l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet  of  Things)
grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, 
    software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il  dispatching
delle  attivita'  e  l'instradamento   dei   prodotti   nei   sistemi
produttivi, 
    software, sistemi, piattaforme e  applicazioni  per  la  gestione
della qualita'  a  livello  di  sistema  produttivo  e  dei  relativi
processi, 
    software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a  un
insieme  virtualizzato,  condiviso  e  configurabile  di  risorse   a
supporto di processi produttivi e di gestione  della  produzione  e/o
della supply chain (cloud computing), 
    software, sistemi,  piattaforme  e  applicazioni  per  industrial
analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione  dei  big  data
provenienti dalla sensoristica IoT applicata  in  ambito  industriale
(Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting), 
    software,  sistemi,  piattaforme  e  applicazioni  di  artificial
intelligence & machine  learning  che  consentono  alle  macchine  di
mostrare un'abilita' e/o attivita' intelligente in campi specifici  a
garanzia della qualita' del processo produttivo e  del  funzionamento
affidabile del macchinario e/o dell'impianto, 
    software, sistemi, piattaforme e applicazioni per  la  produzione
automatizzata e intelligente,  caratterizzata  da  elevata  capacita'
cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e
riconfigurabilita' (cybersystem), 
    software, sistemi,  piattaforme  e  applicazioni  per  l'utilizzo
lungo le linee produttive di robot, robot  collaborativi  e  macchine
intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualita'
dei prodotti finali e la manutenzione predittiva, 
    software, sistemi, piattaforme e  applicazioni  per  la  gestione
della realta' aumentata tramite wearable device, 
    software, sistemi, piattaforme e applicazioni per  dispositivi  e
nuove interfacce tra uomo e macchina che  consentano  l'acquisizione,
la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in  formato  vocale,
visuale e tattile, 
    software, sistemi, piattaforme e applicazioni per  l'intelligenza
degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e
di decentralizzazione in cui  la  produzione  e/o  lo  stoccaggio  di
energia possono essere anche  demandate  (almeno  parzialmente)  alla
fabbrica, 
    software, sistemi, piattaforme e applicazioni per  la  protezione
di reti, dati, programmi, macchine e impianti da  attacchi,  danni  e
accessi non autorizzati (cybersecurity), 
    software,  sistemi,  piattaforme  e   applicazioni   di   virtual
industrialization che, simulando virtualmente  il  nuovo  ambiente  e
caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte
le verifiche, consentono di evitare ore di test e di  fermi  macchina
lungo le linee produttive reali. 
                                                           ALLEGATO C 
                                  (Articolo 1, comma 179, lettera d)) 
 
    A.  Operai  dell'industria  estrattiva,  dell'edilizia  e   della
manutenzione degli edifici 
    B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per  la  perforazione
nelle costruzioni 
    C. Conciatori di pelli e di pellicce 
    D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante 
    E. Conduttori di mezzi pesanti e camion 
    F. Personale  delle  professioni  sanitarie  infermieristiche  ed
ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni 
    G. Addetti all'assistenza personale di persone in  condizioni  di
non autosufficienza 
    H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli  asili
nido 
    I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati 
    L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia 
    M. Operatori ecologici  e  altri  raccoglitori  e  separatori  di
rifiuti 
                                                           ALLEGATO D 
                                  (Articolo 1, comma 187, lettera a)) 
                                                           «Tabella A 
    

+===================================================================+
|               |               |           |   Somma   |           |
|               |               |           |  aggiun-  |           |
|               |               |   Somma   | tiva (in  |   Somma   |
|  Lavoratori   |   Lavoratori  |  aggiun-  |  euro) -  |  aggiun-  |
|  dipendenti - |autonomi - Anni| tiva (in  | Anni dal  | tiva (in  |
|Anni di contri-|  di contri-   |  euro) -  |  2008 al  |   euro) - |
|    buzione    |    buzione    | Anno 2007 |   2016    |  Dal 2017 |
+===================================================================+
| 1) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo                         |
+-------------------------------------------------------------------+
|   Fino a 15   |   Fino a 18   |    262    |    336    |    437    |
+---------------+---------------+-----------+-----------+-----------+
|Oltre 15 fino a|Oltre 18 fino a|           |           |           |
|      25       |      28       |    327    |    420    |    546    |
+---------------+---------------+-----------+-----------+-----------+
|   Oltre 25    |   Oltre 28    |    392    |    504    |    655    |
+-------------------------------------------------------------------+
|Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo                       |
+-------------------------------------------------------------------+
|   Fino a 15   |   Fino a 18   |           |           |    336    |
+---------------+---------------+-----------+-----------+-----------+
|Oltre 15 fino a|Oltre 18 fino a|           |           |           |
|      25       |      28       |           |           |    420    |
+---------------+---------------+-----------+-----------+-----------+
|   Oltre 25    |   Oltre 28    |           |           |    504    |
+-------------------------------------------------------------------+
».

    
                                                           ALLEGATO E 
                                  (Articolo 1, comma 199, lettera d)) 
 
    A.  Operai  dell'industria  estrattiva,  dell'edilizia  e   della
manutenzione degli edifici 
    B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per  la  perforazione
nelle costruzioni 
    C. Conciatori di pelli e di pellicce 
    D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante 
    E. Conduttori di mezzi pesanti e camion 
    F. Personale  delle  professioni  sanitarie  infermieristiche  ed
ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni 
    G. Addetti all'assistenza personale di persone in  condizioni  di
non autosufficienza 
    H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli  asili
nido 
    I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 
    L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia 
    M. Operatori ecologici  e  altri  raccoglitori  e  separatori  di
rifiuti 
                                                            TABELLA A 
 
INDICAZIONE DELLE VOCI DA  INCLUDERE  NEL  FONDO  SPECIALE  DI  PARTE
                              CORRENTE 
    

=====================================================================
|      OGGETTO DEL       |              |             |             |
|     PROVVEDIMENTO      |     2017     |    2018     |    2019     |
+========================+==============+=============+=============+
|ACCANTONAMENTI PER NUOVE|              |             |             |
|O MAGGIORI SPESE O      |              |             |             |
|RIDUZIONI DI ENTRATE    |              |             |             |
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|MINISTERO DELL'ECONOMIA |              |             |             |
|E DELLE FINANZE         |    75.324.319|  177.237.319|  156.267.319|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|MINISTERO DELLO SVILUPPO|              |             |             |
|ECONOMICO               |     2.480.000|    2.480.000|    2.480.000|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|MINISTERO DEL LAVORO E  |              |             |             |
|DELLE POLITICHE SOCIALI |     5.000.000|    5.000.000|    5.000.000|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|MINISTERO DELLA         |              |             |             |
|GIUSTIZIA               |     3.300.952|   10.871.794|   10.871.794|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|MINISTERO DEGLI AFFARI  |              |             |             |
|ESTERI E DELLA          |              |             |             |
|COOPERAZIONE            |              |             |             |
|INTERNAZIONALE          |    51.981.299|   61.979.719|   71.979.719|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|MINISTERO DELL'AMBIENTE |              |             |             |
|E DELLA TUTELA DEL      |              |             |             |
|TERRITORIO E DEL MARE   |    10.470.500|   10.470.500|    8.470.500|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|MINISTERO DELLE         |              |             |             |
|INFRASTRUTTURE E DEI    |              |             |             |
|TRASPORTI               |    10.000.000|   15.000.000|   15.000.000|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|MINISTERO DELLE         |              |             |             |
|POLITICHE AGRICOLE      |              |             |             |
|ALIMENTARI E FORESTALI  |     1.000.000|            -|            -|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|MINISTERO DELLA SALUTE  |    11.359.860|   11.559.860|   11.559.860|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|TOTALE ACCANTONAMENTI   |              |             |             |
|PER NUOVE O MAGGIORI    |              |             |             |
|SPESE O RIDUZIONI DI    |              |             |             |
|ENTRATE                 |   170.916.930|  294.599.192|  281.629.192|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|      DI CUI REGOLAZIONE|              |             |             |
|               DEBITORIA|             -|            -|            -|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|   DI CUI LIMITE IMPEGNO|             -|            -|            -|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+

    
 
                                                            TABELLA B 
 
INDICAZIONE DELLE VOCI DA  INCLUDERE  NEL  FONDO  SPECIALE  DI  CONTO
                              CAPITALE 
    

=====================================================================
|     OGGETTO DEL      |              |              |              |
|    PROVVEDIMENTO     |     2017     |     2018     |     2019     |
+======================+==============+==============+==============+
|ACCANTONAMENTI PER    |              |              |              |
|NUOVE O MAGGIORI SPESE|              |              |              |
|O RIDUZIONI DI ENTRATE|              |              |              |
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|MINISTERO             |              |              |              |
|DELL'ECONOMIA E DELLE |              |              |              |
|FINANZE               |   287.400.000|   263.400.000|   253.400.000|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|MINISTERO DELLO       |              |              |              |
|SVILUPPO ECONOMICO    |    30.000.000|    43.000.000|    43.000.000|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|MINISTERO DEL LAVORO E|              |              |              |
|DELLE POLITICHE       |              |              |              |
|SOCIALI               |    27.753.000|    27.753.000|    27.753.000|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|MINISTERO DELLA       |              |              |              |
|GIUSTIZIA             |    20.000.000|    30.000.000|    40.000.000|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|MINISTERO             |              |              |              |
|DELL'ISTRUZIONE,      |              |              |              |
|DELL'UNIVERSITA' E    |              |              |              |
|DELLA RICERCA         |    10.000.000|    20.000.000|    30.000.000|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|MINISTERO DELL'INTERNO|     4.500.000|    14.000.000|    40.000.000|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|MINISTERO             |              |              |              |
|DELL'AMBIENTE E DELLA |              |              |              |
|TUTELA DEL TERRITORIO |              |              |              |
|E DEL MARE            |    52.748.000|    77.748.000|    47.748.000|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|MINISTERO DELLA SALUTE|    13.000.000|    23.000.000|    23.000.000|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|TOTALE ACCANTONAMENTI |              |              |              |
|PER NUOVE O MAGGIORI  |              |              |              |
|SPESE O RIDUZIONI DI  |              |              |              |
|ENTRATE               |   445.401.000|   498.901.000|   504.901.000|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
|    DI CUI REGOLAZIONE|              |              |              |
|             DEBITORIA|             -|             -|             -|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+
 |DI CUI LIMITE IMPEGNO|             -|             -|             -|
+----------------------+--------------+--------------+--------------+

    
                     QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI 
 
 
                  A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
                     DEL BILANCIO DI COMPETENZA 
                      PER IL TRIENNIO 2017-2019 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                  B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
                        DEL BILANCIO DI CASSA 
                      PER IL TRIENNIO 2017-2019 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                 C) BILANCIO PROGRAMMATICO 2017-2019 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
                         STATI DI PREVISIONE 
 
 
                            TABELLA N. 1 
 
                  STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLA N. 2 
 
               MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLA N. 3 
 
                 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLA N. 4 
 
           MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLA N. 5 
 
                      MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLA N. 6 
 
  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLA N. 7 
 
     MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLA N. 8 
 
                       MINISTERO DELL'INTERNO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLA N. 9 
 
  MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLA N. 10 
 
           MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLA N. 11 
 
                       MINISTERO DELLA DIFESA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLA N. 12 
 
      MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLA N. 13 
 
    MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                            TABELLA N. 14 
 
                       MINISTERO DELLA SALUTE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico