LEGGE 11 giugno 1960, n. 885

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957.
 
 Vigente al: 4-1-2017  
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
Convenzione  tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni
sociali,  con  Protocollo  generale,  conclusa in Roma il 14 novembre
1957.
                               Art. 2.

  Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e Protocollo di
cui  all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore
in conformita' dell'art. 43 della Convenzione stessa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 giugno 1960

                               GRONCHI

                                                   TAMBRONI - SEGNI -
                                                           ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Convenzione tra la  Repubblica  italiana  e  la  Repubblica  Popolare
Federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali. 
 
               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
                                  E 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                   POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA 
 
animati dal desiderio di regolare i rapporti  tra  i  due  Paesi  nel
campo delle assicurazioni sociali, hanno convenuto di  concludere  in
proposito  una  Convenzione  ed  hanno,  quindi  nominato  come  loro
Plenipotenziari: 
  Il Presidente della Repubblica italiana: 
    l'Ambasciatore LUCIANO MASCIA, Direttore generale 
dell'Emigrazione; 
  Il Presidente della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia: 
    il sig. ZOENKO HAS, Direttore dell'Istituto federale per la 
previdenza sociale; 
  i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti 
in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione: 
    1) il termine "legislazione" designa le leggi, i regolamenti e le 
disposizioni  statutarie,  esistenti  e  future,  di  ciascun   Paese
contraente, che concernono  i  regimi  ed  i  rami  della  sicurezza,
sociale previsti ai paragrafi  1  e  2  dell'art.  2  della  presente
Convenzione; 
    2) il termine "Autorita' competente" significa, per quanto 
riguarda  l'Italia,  il  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza
Sociale, per quanto  riguarda  la  Jugoslavia,  il  Segretariato  del
Comitato  Federale  Esecutivo  competente  per  l'applicazione  della
legislazione indicata nell'art. 2 della presente Convenzione; 
    3) il termine "Organismo di assicurazione sociale" significa, per 
quanto riguarda l'Italia, l'Istituto di assicurazione cui e' affidata
la gestione di uno o piu' regimi assicurativi  italiani,  per  quanto
riguarda  la  Jugoslavia,  l'Istituto  Federale  per  l'Assicurazione
Sociale; 
    4) il termine "lavoratori" designa le persone che prestano opera 
retribuita alle dipendenze di altri nonche' tutte le altre persone  a
quelle assimilate che sono ammesse  ai  benefici  delle  legislazioni
specificate nell'art. 2, applicabili, a seconda dei casi, nell'uno  o
nell'altro Paese contraente; 
    5) il termine "aventi diritto" designa le persone di famiglia i 
cui diritti nell'assicurazione sociale derivano dall'assicurato; 
    6) il termine "periodi di assicurazione" comprende i periodi di 
contribuzione o di occupazione cosi' come sono definiti  o  presi  in
considerazione come periodi di assicurazione secondo la  legislazione
sotto l'impero della quale essi sono maturati; 
    7) il termine "periodi equivalenti" designa i periodi equivalenti 
ai periodi di assicurazione quali sono  definiti  dalla  legislazione
sotto la quale sono  stati  compiuti  e  nella  misura  in  cui  sono
riconosciuti  equivalenti  ai  periodi  di  assicurazione   da   tale
legislazione. 
                               Art. 2. 
 
  (1) La presente Convenzione si applica alle legislazioni 
concernenti: 
    in Italia: 
      a) l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i 
superstiti; 
      b) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali; 
      c) l'assicurazione malattie ivi comprese le indennita' 
funerarie e le prestazioni in natura per i beneficiari di pensioni  o
rendite; 
      d) l'assicurazione per la tubercolosi; 
      e) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri; 
      f) l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; 
      g) gli assegni familiari; 
      h) i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in 
quanto concernono rischi o  prestazioni  coperti  dalle  legislazioni
indicate alle lettere precedenti; 
      i) le assicurazioni volontarie previste dalle legislazioni 
indicate alle lettere precedenti; 
      in Jugoslavia: 
      a) le assicurazioni sociali; 
      b) gli assegni familiari; 
      c) le prestazioni agli operai e impiegati rimasti 
provvisoriamente disoccupati. 
  (2) La presente Convenzione si applichera' ugualmente a tutte le 
leggi ed altre disposizioni che hanno modificato o completato  o  che
modificheranno o completeranno le legislazioni indicate al  paragrafo
1: tuttavia essa non si applichera' alle leggi ed altre  disposizioni
che estendono i regimi esistenti a nuove categorie  di  lavoratori  o
che coprono un nuovo ramo delle  assicurazioni  sociali,  se  a  tale
riguardo il Governo di  un  Paese  contraente  notifichi  la  propria
opposizione al Governo dell'altro Paese entro  tre  mesi  dalla  data
(della pubblicazione ufficiale di detti provvedimenti se trattasi del
Paese che li  ha  emanati  o  dalla  data  della  loro  comunicazione
ufficiale se trattasi dell'altro Paese. 
  (3) La presente Convenzione non si applichera' alle modificazioni 
che saranno state apportate alle legislazioni indicate al paragrafo I
da Convenzioni  internazionali  di  sicurezza  sociale  stipulate  da
ciascun Paese contraente con i terzi Stati, a meno che non intervenga
al riguardo un accordo fra i due Paesi contraenti. 
                               Art. 3. 
 
  I cittadini italiani in Jugoslavia e i cittadini jugoslavi in 
Italia sono sottoposti alle  legislazioni  specificate  nell'art.  2,
applicabili  rispettivamente  in  Jugoslavia  ed  in  Italia,  e   ne
beneficiano alle stesse condizioni dei cittadini di ciascuno dei  due
Paesi. 
                               Art. 4. 
 
  (1) Il principio stabilito nell'articolo precedente subisce le 
seguenti eccezioni: 
    a) i lavoratori dipendenti da una impresa avente la propria sede 
in uno dei due Paesi contraenti, che siano inviati  nell'altro  Paese
per un limitato periodo di tempo,  continuano  ad  essere  sottoposti
alle legislazioni del Paese in cui  l'impresa  ha  la  propria  sede,
purche' la loro permanenza nell'altro Paese non superi il periodo  di
dodici mesi. La stessa norma vale per i lavoratori dipendenti da  una
impresa, avente la propria sede in lino dei due Paesi contraenti, che
soggiornano a piu' riprese nell'altro Paese a causa della particolare
natura del lavoro che  essi  devono  compiere  e  sempreche'  ciascun
periodo di soggiorno non superi i dodici mesi. 
  Nel caso in cui tale occupazione si dovesse prolungare per motivi 
imprevedibili al di la'  della  durata  originariamente  prevista  ed
eccedesse i dodici mesi, l'applicazione delle legislazioni in  vigore
nel Paese del luogo di lavoro abituale potra' eccezionalmente  essere
mantenuta col consenso dell'Autorita' competente  del  Paese  ove  ha
luogo il detto lavoro temporaneo; 
    b) i lavoratori dipendenti da una impresa che effettua, per conto 
proprio o di terzi, trasporti di passeggeri o di  merci,  ferroviari,
stradali, aerei o di navigazione interna e che abbia la propria  sede
nel territorio di uno  dei  due  Paesi  contraenti,  e  occupati  nel
territorio dell'altro Paese in qualita' di personale viaggiante, sono
sottoposti alle legislazioni del Paese nel cui  territorio  l'impresa
ha la propria sede; tuttavia, nel caso in cui l'impresa possieda  nel
territorio  dell'altro  Paese  contraente  una   succursale   o   una
rappresentanza permanente,  i  lavoratori  occupati  da  questa  sono
sottoposti alle legislazioni del Paese nel cui territorio si trova la
succursale o  la  rappresentanza  permanente;  nel  caso  in  cui  il
lavoratore  sia  occupato  esclusivamente   o   prevalentemente   nel
territorio di  uno  dei  due  Paesi  contraenti  e  ivi  risieda,  la
legislazione di tale Paese e' applicabile anche se l'impresa  che  lo
occupa non abbia sede succursale o rappresentanza permanente in  tale
territorio; 
    c) i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno 
dei due Paesi contraenti sono sottoposti alle legislazioni in  vigore
nel Paese di cui detta nave batte la bandiera; tuttavia, i lavoratori
assunti dalla detta nave  per  i  lavori  di  carico  e  scarico,  di
riparazioni a bordo o sorveglianza mentre essa si trova in  un  porto
dell'altro Paese, sono sottoposti  alle  legislazioni  del  Paese  al
quale appartiene il porto; 
    d) gli addetti a uffici pubblici (doganali, postali, controllo 
passaporti,  ecc.)  che  siano  da  questi  inviati  nel   territorio
dell'altro Paese, sono assicurati secondo le norme del Paese  da  cui
sono inviati. 
  (2) Le persone che esercitano una attivita' autonoma abitualmente 
nel territorio di uno dei due Paesi contraenti e  che  si  recano  ad
esercitare tale attivita' nel  territorio  dell'altro  Paese  per  un
limitato periodo di tempo, continuano ad essere  assicurati  in  base
alle  legislazioni  del  primo  Paese,  purche'  la  loro  permanenza
nell'altro Paese non superi il periodo di dodici mesi. 
  Nel caso in cui tale attivita' si dovesse prolungare per motivi 
imprevedibili  al  di  la'  dei  dodici  mesi,  l'applicazione  delle
legislazioni in vigore nel Paese di residenza abituale potra'  essere
mantenuta col consenso dell'Autorita' competente  del  Paese  ove  ha
luogo il temporaneo esercizio di detta attivita'. 
                               Art. 5. 
 
  Le disposizioni dell'art. 3 si applicano ai lavoratori di qualunque 
nazionalita' occupati nelle Rappresentanze diplomatiche  o  consolari
italiane o jugoslave o che sono al servizio personale di capi, membri
o impiegati di tali rappresentanze. 
  Tuttavia: 
    1) gli agenti diplomatici e consolari di carriera come pure i 
funzionari appartenenti al ruolo delle  cancellerie  sono  eccettuati
dall'applicazione del presente articolo; 
    2) i lavoratori, cittadini del Paese cui appartiene la 
Rappresentanza  diplomatica   o   consolare,   sono   soggetti   alla
legislazione del Paese di origine. Essi possono nondimeno chiedere di
essere sottoposti alla legislazione del Paese del luogo di lavoro. 
                               Art. 6. 
 
  Le Autorita' competenti dei due Paesi contraenti possono prevedere, 
di comune accordo, per alcuni lavoratori o gruppi di  lavoratori,  se
cio' e' nell'interesse di questi, delle eccezioni  alle  disposizioni
degli articoli da 4 a 5 della  presente  Convenzione,  riguardo  alla
legislazione applicabile. 

TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPITOLO I
Assicurazione malattie e maternita'

                               Art. 7. 
 
  I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o 
viceversa  beneficiano,   unitamente   ai   loro   familiari,   delle
prestazioni  delle  assicurazioni  malattie  in  Jugoslavia  e  delle
assicurazioni malattie e tubercolosi in Italia, qualora: 
    1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel 
Paese in cui si sono da ultimo trasferiti: 
    2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per 
beneficiare delle prestazioni, cumulando,  in  quanto  necessario,  i
periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Paese; 
    3) la malattia si sia manifestata posteriormente alla loro 
entrata  nel  Paese  del  nuovo  luogo  di  lavoro,  a  meno  che  la
legislazione applicabile non preveda condizioni piu' favorevoli. 
                               Art. 8. 
 
  I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o 
viceversa,  beneficiano,  unitamente   ai   loro   familiari,   delle
prestazioni di maternita' in Jugoslavia o in Italia, qualora: 
    1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel 
Paese in cui si sono da ultimo trasferiti; 
    2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per 
beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto  necessario,  i
periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Paese. 
 
                               Art. 9. 
 
  I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia, in Jugoslavia o 
viceversa hanno o danno diritto,  secondo  i  casi,  alle  indennita'
funerarie in Jugoslavia o in Italia, qualora: 
    1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nei 
Paese in cui si sono da ultimo trasferiti; 
    2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per 
beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto  necessario,  i
periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Paese. 
                               Art. 10 
 
  Le prestazioni per i familiari residenti nel Paese di origine del 
lavoratore che  si  trasferisce  nell'altro  Paese  sono  corrisposte
dall'Ente assicuratore competente del primo Paese  con  le  norme,  i
limiti e le modalita' in vigore per i familiari dei propri assicurati
e sono ad esso rimborsate dall'Ente assicuratore dell'altro. 
 
                               Art. 11 
 
  (1) Se il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in 
virtu' della legislazione di entrambi i Paesi contraenti risiede  nel
territorio del Paese in cui si  trova  uno  degli  istituti  debitori
della pensione  o  della  rendita,  le  prestazioni  in  natura  sono
corrisposte al titolare e ai suoi familiari dall'istituto  del  luogo
di residenza, come se egli fosse titolare di una pensione o di di una
rendita dovuta  in  virtu'  della  sola  legislazione  del  Paese  di
residenza. Dette prestazioni sono a carico dell'istituto del Paese di
residenza. 
  (2) Se il titolare di una pensione o di una, rendita dovuta in 
virtu' della legislazione di uno dei due Paesi contraenti risiede nel
territorio del Paese in cui non si trova  l'istituto  debitore  della
pensione o della rendita, le prestazioni in natura  sono  corrisposte
al titolare e ai suoi familiari dall'istituto del luogo di  residenza
come se egli fosse titolare di una pensione o di una  rendita  dovuta
in virtu' della legislazione del Paese di residenza.  Le  prestazioni
cosi'   corrisposte   saranno   rimborsate   dall'Ente   assicuratore
dell'altro Paese. 
 
                              Art. 12. 
 
  (1) L'assicurato o l'avente diritto che, dopo il verificarsi 
dell'evento coperto dall'assicurazione, si trasferisca nel territorio
dell'altro Paese, conserva il diritto alle prestazioni, a  condizione
che egli, prima del trasferimento abbia, ottenuto dal competente Ente
assicuratore il consenso al trasferimento. Tale consenso puo'  essere
negato  solo  per   ragioni   inerenti   allo   stato   di   malattia
dell'assicurato  o  dell'avente  diritto.  L'Ente  assicuratore  puo'
concedere  il  consenso   posticipatamente,   qualora   esistano   le
condizioni per la concessione dei consenso stesso  e  l'assicurato  o
l'avente diritto non abbia potuto chiederlo,  per  motivi  scusabili,
prima del trasferimento. 
  (2) L'assicurato o l'avente diritto conserva il diritto alle 
prestazioni nei confronti dell'Ente presso  il  quale  e'  assicurato
anche  se  l'evento  coperto  da  assicurazione  si   verifichi   nel
territorio dell'altro Paese, qualora il rapporto di assicurazione non
sia ancora terminato. 
  (3) Nei casi previsti dai paragrafi 1 e 2 l'Ente assicuratore 
obbligato delega l'Ente assicuratore competente  dell'altro  Paese  a
corrispondere le  prestazioni.  Le  prestazioni  in  natura,  saranno
corrisposte con gli stessi mezzi e della stessa  qualita'  di  quelle
corrisposte agli assicurati dell'Ente delegato. 
                              Art. 13. 
 
  Per il rimborso delle spese di cui agli articoli 10 a 12 potranno 
essere stabiliti compensi unitari pro-capite o globali sulla base dei
costi medi  nazionali  risultanti  dall'ultimo  bilancio  degli  enti
interessati.   Le   modalita'   saranno   determinate    nell'Accordo
amministrativo previsto all'art. 29. 

CAPITOLO II
Infortuni sul lavoro e malattie professionali

                              Art. 14. 
 
  (1) Le prestazioni per malattie professionali indennizzabili 
secondo la legislazione di  ognuno  dei  due  Paesi  contraenti  sono
dovute dall'Ente assicuratore del Paese nel cui territorio  e'  stata
esercitata da  ultimo  una,  lavorazione  che,  per  la  sua  natura,
comporti  il  rischio   specifico   dell'insorgere   delle   malattie
professionali. 
  (2) Qualora un assicurato, al quale e' stato corrisposto in uno dei 
due Paesi contraenti un indennizzo per  una  malattia  professionale,
chieda ulteriori  prestazioni  per  la  stessa  malattia,  nell'altro
Paese, l'Ente assicuratore del primo Paese rimane  obbligato  per  la
concessione di ulteriori prestazioni. Se pero'  detto  assicurato  e'
stato successivamente occupato nell'altro Paese  in  una  lavorazione
che comporti lo stesso rischio per il  quale  ha  ottenuto  il  primo
indennizzo  le  ulteriori  prestazioni  sono   a   carico   dell'Ente
assicuratore di quest'altro Paese. 
                              Art. 15. 
 
  Per la determinazione dell'obbligo delle prestazioni e del grado 
dell'incapacita' lavorativa per un infortunio sul lavoro  o  per  una
malattia  professionale  per  i  quali  deve  essere  applicata   la,
legislazione di uno dei due Paesi contraenti, si tiene conto in  base
alla stessa legislazione degli infortuni  sul  lavoro  nonche'  delle
malattie professionali, anteriormente verificatesi nell'altro  Paese.
Quali precedenti infortuni sul lavoro o malattie  professionali  sono
considerati sia gli infortuni o le malattie professionali per i quali
si concede un  indennizzo,  sia  quelli  per  i  quali  il  grado  di
incapacita' lavorativa rimane al di sotto del grado minimo  richiesto
per l'indennizzo. Un indennizzo per il successivo infortunio o per la
successiva malattia professionale e' tuttavia corrisposto soltanto se
la legislazione da applicarsi per lo infortunio  o  per  la  malattia
professionale lo prevede. 
                              Art. 16. 
 
  Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino 
di uno dei due Paesi contraenti occupato  nel  territorio  dell'altro
Paese e che abbia causato o che potra' causare sia la morte, sia  una
incapacita' permanente, totale o  parziale,  deve  essere  notificato
senza  indugio  da  parte  dell'Ente  assicuratore  competente   alla
rappresentanza  diplomatica,  o  consolare  del   Paese   nella   cui
giurisdizione rientra il caso e di cui l'infortunato sia cittadino. 
 
                              Art. 17. 
 
  L'infortunio subito da un cittadino di una dei due Paesi 
contraenti, mentre egli si reca, ad  assumere  lavoro,  con  regolare
contratto,  nell'altro  Paese,  deve   essere   risarcito   dall'Ente
assicuratore di quest'ultimo Paese in conformita' delle  disposizioni
concernenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,  qualora
il sinistro si verifichi durante il viaggio, ininterrotto  e  per  la
via piu' breve, dal luogo di partenza fino al  luogo  di  lavoro.  Lo
stesso vale per l'infortunio  subito  dal  lavoratore  quando  questi
ritorna nel Paese di origine subito dopo la  fine  dei  contratto  di
lavoro per effetto del quale si e' trasferito nell'altro Paese. 
 

CAPITOLO III
Assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti

                              Art. 18. 
 
  (1) Ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del 
diritto alle prestazioni, quando un assicurato  e'  stato  sottoposto
successivamente o alternativamente alla legislazione  di  entrambi  i
Paesi  contraenti,  i  periodici  di  assicurazione   e   i   periodi
equivalenti compiuti in virtu' della legislazione di ciascuno dei due
Paesi contraenti sono totalizzati, in quanto non si sovrappongono. 
  (2) Se la legislazione di uno dei due Paesi contraenti subordina la 
concessione di alcune prestazioni alla condizione che  i  periodi  di
assicurazione siano stati compiuti in una professione  sottoposta  ad
un regime speciale, sono totalizzati, in quanto non si sovrappongono,
per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni, soltanto i periodi
compiuti nella professione corrispondente anche se  nell'altro  Paese
non esiste un regime speciale di assicurazione per detta professione. 
Se, nonostante la totalizzazione di tali  periodi,  l'assicurato  non
soddisfa alle condizioni che gli consentono di beneficiare  di  dette
prestazioni, i periodi in  questione  sono  allora,  totalizzati  per
l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime  generale  dei
due Paesi contraenti. 
                              Art. 19. 
 
  Le prestazioni che un assicurato previsto all'art. 18 della 
presente Convenzione o i suoi superstiti possono ottenere  in  virtu'
delle  legislazioni  dei  due  Paesi  contraenti,  secondo  le  quali
l'assicurato  ha  compiuto  periodi  di   assicurazione   o   periodi
equivalenti, sono liquidate ne i modo seguente: 
    a) l'istituto di ciascuno dei due Paesi contraenti determina, in 
base  alla  propria  legislazione,  se  l'assicurato  soddisfa   alle
condizioni richieste per aver diritto alle  prestazioni  previste  da
tale legislazione, tenuto  conto  della  totalizzazione  dei  periodi
prevista all'articolo precedente; 
    b) se il diritto e' acquisito in virtu' della precedente lettera 
a), detto istituto determina l'ammontare  teorico  della  prestazione
cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione
o periodi equivalenti,  totalizzati  secondo  le  modalita'  previste
all'articolo precedente, fossero stati compiuti esclusivamente  sotto
la  propria  legislazione;  in  base  a  tale  ammontare   l'istituto
stabilisce l'ammontare dovuto al pro-rata della  durata  dei  periodi
compiuti sotto detta legislazione in rapporto alla durata totale  dei
periodi compiuti sotto le legislazioni dei due Paesi contraenti. 
 
                              Art. 20. 
 
  Qualora l'interessato, tenuto conto della totalita' dei periodi 
previsti all'art. 18, non possa far valere nello  stesso  momento  le
condizioni richieste dalle legislazioni dei due Paesi contraenti,  il
suo  diritto  a  pensione  e'  determinato  nei  riguardi   di   ogni
legislazione a mano a mano che egli puo' far valere tali condizioni. 
  Se la pensione da concedere in uno solo dei due Paesi non 
raggiuinge la pensione minima, l'Ente assicuratore che  la  determina
concede in aggiunta alla sua prestazione la  parte  della  differenza
tra la sua prestazione e  la  pensione  minima  che  corrisponde,  al
momento della determinazione della pensione, al rapporto dei  periodi
di assicurazione ed equivalenti compiuti  in  ciascun  Paese  con  la
somma totale dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti  in
entrambi i Paesi. 
 
                              Art. 21. 
 
  Se, ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione, l'assicurato 
matura un diritto a prestazioni a carico degli Enti  assicuratori  di
entrambi i Paesi contraenti e se la somma di queste  prestazioni  non
raggiunge la  pensione  minima  del  Paese  in  cui  il  beneficiario
risiede, l'Ente assicuratore di  questo  Paese  concede  in  aggiunta
l'importo necessario per raggiungere la pensione minima. 
  Tale importo aggiuntivo sara' corrisposto a carico degli Enti 
assicuratori di ciascuno dei due Paesi contraenti per  la  parte  che
corrisponde al rapporto dei periodi di assicurazione  ed  equivalenti
compiuti al momento della determinazione delle pensioni  in  ciascuno
dei due Paesi con la somma totale dei  periodi  di  assicurazione  ed
equivalenti compiuti in entrambi i Paesi. 
 
                              Art. 22. 
 
  (1) Ogni assicurato o avente diritto, nel momento in cui matura, il 
diritto a pensione, puo' rinunciare al beneficio  delle  disposizioni
dell'art.  18.  In  tal  caso   le   prestazioni   sono   determinate
separatamente dagli enti assicuratori  di  ciascun  Paese  contraente
secondo le legislazioni per  essi  vigenti  e  indipendentemente  dai
periodi compiuti nell'altro Paese. 
  (2) L'assicurato o avente diritto ha facolta' di scegliere 
nuovamente fra l'applicazione dell'art. 18 e quella del  paragrafo  1
del  presente  articolo  se  vi  abbia  interesse  a  causa  di   una
modificazione  della  legislazione  di  un  Paese  contraente  o  del
trasferimento della sua residenza da un Paese all'altro o,  nel  caso
previsto all'articolo 20, se matura un nuovo diritto  a  pensione  in
base ad una delle legislazioni a lui applicabili. 
 

CAPITOLO IV
Assegni familiari

                              Art. 23. 
 
  I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o 
viceversa hanno diritto agli  assegni  familiari  per  le  persone  a
carico rimaste nel Paese di origine, o in base alla legislazione  del
luogo di lavoro. 
                              Art. 24. 
 
  Qualora la legislazione di uno dei due Paesi subordini l'apertura 
del diritto agli  assegni  familiari  al  compimento  di  periodi  di
assicurazione ed equivalenti, si tiene conto a tale scopo dei periodi
compiuti tanto nell'uno che nell'altro Paese. 
 
                              Art. 25. 
 
  Nell'Accordo amministrativo previsto all'art. 29 saranno 
determinate  le  modalita'  necessarie  per  assicurare   l'immediato
pagamento degli assegni familiari. 
 

CAPITOLO V
Assicurazione disoccupazione

                              Art. 26. 
 
  (1) I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o 
viceversa  beneficiano  delle  prestazioni   di   disoccupazione   in
Jugoslavia o in Italia, qualora: 
    1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel 
Paese in cui si sono da ultimo trasferiti; 
    2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per 
beneficiare delle prestazioni, cumulando,  in  quanto  necessario,  i
periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Paese. 
  (2) Il disoccupato che, dopo aver acquisito il diritto alle 
prestazioni nell'altro Paese, ritorna nel proprio Paese  conserva  il
diritto  alle  prestazioni  che  gli  saranno  corrisposte  a  carico
dell'altro Paese per la  durata  massima  di  sei  mesi  ridotta  del
periodo in cui ha gia' goduto  delle  prestazioni  stesse  nell'altro
Paese. 

CAPITOLO VI
Disposizioni comuni

                              Art. 27. 
 
  Se, secondo la legislazione di uno dei due Paesi contraenti, le 
prestazioni sono calcolate in  rapporto  allo  ammontare  dei  salari
percepiti o dei contributi versati, i salari o i contributi  relativi
ai periodi di assicurazione compiuti in virtu' del regime  dell'altro
Paese  contraente,  sono  presi  in  considerazione   dall'Ente   che
determina, le prestazioni sulla base della media  dei  salari  o  dei
contributi accertati per  i  periodi  di  assicurazione  compiuti  in
virtu' del proprio regime. 
                              Art. 28. 
 
  Se la legislazione di uno dei due Paesi subordina, lo acquisto, il 
mantenimento o il  recupero  di  un  diritto  al  soggiorno  sul  suo
territorio, questa condizione non sara'  richiesta  per  i  cittadini
italiani o  jugoslavi  quando  risiedono  sul  territorio  dell'altro
Paese, salvo disposizione contraria della presente Convenzione. 
  Se in base alla legislazione di uno dei due Paesi il pagamento 
all'estero delle prestazioni e' subordinato al consenso dell'Istituto
assicuratore di questo Paese il  consenso  stesso  non  e'  richiesto
qualora si tratti di cittadini dell'altro Paese. 
  Le prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali di uno dei due 
Paesi saranno  corrisposte  ai  cittadini  dell'altro  Paese,  quando
risiedono sul territorio di un terzo Stato con le stesse condizioni e
la stessa misura applicate dal primo Paese ai  propri  cittadini  che
risiedono nel terzo Stato. 
 

TITOLO III
DISPOSIZIONI DIVERSE TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 29. 
 
  Le Autorita' competenti dei due Paesi contraenti stabiliranno di 
comune accordo le  disposizioni  per  l'applicazione  della  presente
Convenzione. Esse potranno, in  particolare,  stabilire  disposizioni
per  evitare  il  cumulo   delle   prestazioni,   per   regolare   la
totalizzazione  dei  periodi  e  per  organizzare  il  servizio   dei
pagamenti e dei controlli dall'uno all'altro Paese contraente. 
                              Art. 30. 
 
  (1) Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Paesi 
contraenti per 1 della presente  Convenzione  saranno  comunicate  in
duplice copia alla Autorita' competente dell'altro Paese. 
  (2) Le Autorita' competenti dei due Paesi contraenti si 
comunicheranno altresi' entro un mese dalla pubblicazione, in duplice
copia,  tutte  le  disposizioni  che  modifichino  o  completino   le
legislazioni indicate all'art. 2. 
 
                              Art. 31. 
 
  (1) Le Autorita' e gli organismi competenti dei due Paesi 
contraenti si prestano reciprocamente assistenza  per  l'applicazione
della presente Convenzione come  se  si  trattasse  dell'applicazione
delle rispettive legislazioni; tale reciproca assistenza e' gratuita. 
Essi possono anche valersi, quando siano necessari  mezzi  istruttori
nell'altro  Paese,  del  tramite  delle  Autorita'   diplomatiche   e
consolari. 
  (2) Gli accertamenti medici per conto degli organismi di un Paese 
contraente, che riguardano un interessato  che  si  trovi  nell'altro
Paese, saranno  eseguiti  su  richiesta  dei  detti  organismi  dagli
organismi  assicuratori  competenti  dell'altro  Paese.  Nell'Accordo
amministrativo saranno stabilite le disposizioni particolari  per  il
rimborso delle spese. 
 
                              Art. 32. 
 
  Le Autorita' diplomatiche e consolari dei due Paesi contraenti sono 
autorizzate ad intervenire direttamente presso  le  Autorita'  e  gli
organismi   competenti   dell'altro   Paese,   per   raccogliere   le
informazioni  utili  alla   tutela   degli   interessi   dei   propri
connazionali, come pure a rappresentarli senza speciale mandato. 
 
                              Art. 33. 
 
  (1) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle 
legislazioni di uno dei  due  Paesi  contraenti,  valgono  anche  per
l'applicazione della presente  Convenzione,  indipendentemente  dalla
nazionalita' e dalla residenza degli interessati. 
  (2) Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere 
prodotti per l'applicazione della presente Convenzione,  sono  esenti
dall'obbligo  del  visto  e  della  legalizzazione  da  parte   delle
Autorita' diplomatiche e consolari. 
 
                              Art. 34. 
 
  Le istanze come pure gli altri documenti che gli interessati 
indirizzano alle autorita' e agli organismi competenti di uno dei due
Paesi contraenti per l'applicazione della presente Convenzione o  per
l'applicazione delle legislazioni indicate all'art.  2,  non  possono
essere respinti per il fatto di essere redatti nella lingua ufficiale
dell'altro Paese. 
 
                              Art. 35. 
 
  Le domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti in materia di 
assicurazione sociale che avrebbero dovuto essere presentati entro un
termine determinato presso l'organismo  competente  di  uno  dei  due
Paesi  contraenti,  saranno  considerati  come  ricevibili  se   sono
presentati nello stesso termine presso un organismo di  assicurazione
sociale dell'altro Paese. 
  In tal caso quest'ultimo organismo trasmette senza indugio tali 
domande,  dichiarazioni  o  ricorsi  all'organismo  di  assicurazione
sociale competente del primo Paese, dandone notizia all'interessato. 
 
                              Art. 36. 
 
  Le Autorita' e gli organismi competenti dei due Paesi contraenti, 
per  l'applicazione   della   presente   Convenzione,   corrispondono
direttamente tra loro con gli assicurati e con i loro rappresentanti. 
Essi redigono la corrispondenza nella rispettiva lingua ufficiale. 
 
                              Art. 37. 
 
  (1) L'importo delle prestazioni dovute in applicazione della 
presente Convenzione sara' determinato dall'organismo debitore  nella
valuta del proprio Paese. 
  (2) Il trasferimento da un Paese all'altro delle somme dovute in 
applicazione della presente  Convenzione  avra'  luogo  conformemente
agli Accordi vigenti in materia tra i due Paesi contraenti al momento
del trasferimento stesso. 
  (3) Nel caso in cui siano emanate, nell'uno o nell'altro Paese 
contraente disposizioni intese a sottoporre a restrizione lo  scambio
delle valute, i  due  Governi  dovranno  adottare  immediatamente  le
misure necessarie per assicurare il trasferimento delle somme  dovute
in applicazione della presente Convenzione. 
 
                              Art. 38. 
 
  La riscossione dei contributi dovuti ad un Istituto di uno dei due 
Paesi contraenti puo' effettuarsi nel  territorio  dell'altro  Paese,
conformemente  alla  procedura  e  con  le  garanzie  e  i  privilegi
applicabili  alla  riscossione  dei  contributi  dovuti  all'Istituto
corrispondente  di  quest'ultimo  Paese.   L'applicazione   di   tale
disposizione formera' oggetto di uno speciale accordo. 
 
                              Art. 39. 
 
  (1) Le Autorita' competenti dei due Paesi contraenti risolveranno, 
di   comune   accordo,   tutte   le   difficolta'   che    sorgeranno
nell'applicazione della presente Convenzione. 
  (2) Nel caso che per tale via non si arrivi ad una soluzione, la 
controversia sara' decisa mediante una procedura arbitrale, stabilita
di comune accordo tra i Governi dei due  Paesi  contraenti.  L'organo
arbitrale dovra' risolvere la controversia secondo  lo  spirito  e  i
principi fondamentali della presente Convenzione.  La  sua  decisione
sara' obbligatoria e definitiva. 
 
                              Art. 40. 
 
  (1) Quando in relazione al diritto non contestato di un assicurato, 
sorga controversia tra le  autorita'  o  gli  organismi  assicuratori
competenti  dei  due   Paesi   contraenti   circa   la   legislazione
applicabile,  si  deve  concedere  all'interessato   una   assistenza
provvisoria fino a che  la  controversia  non  sia  stata  decisa  in
conformita' dell'articolo precedente. 
  (2) La corresponsione dell'assistenza provvisoria spetta 
all'organismo assicuratore  del  Paese  in  cui  l'assicurato  ha  la
propria residenza. 
  Tale organismo assicuratore corrispondera' le prestazioni in base 
alla propria legislazione. 
  (3) L'organismo assicuratore che in definitiva risultera' obbligato 
deve rimborsare in unica soluzione, all'organi sino assicuratore  che
ha corrisposto l'assistenza provvisoria, le spese  sostenute  a  tale
scopo. 
  (4) Se l'importo che e' stato versato al beneficiario a titolo di 
assistenza provvisoria e' superiore all'ammontare  delle  prestazioni
obbligatoriamente   spettanti   per   il   periodo    corrispondente,
l'organismo  assicuratore  che  in  definitiva  risultera'  obbligato
imputa la  differenza  sulle  rate  future  mediante  trattenute  non
superiori al quinto dell'ammontare di ciascuna rata. 
 
                              Art. 41. 
 
  (1) Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche 
agli venti assicurativi  che  si  sono  verificati  prima  della  sua
entrata  in  vigore.  Nell'applicazione  della  presente  Convenzione
devono  essere  presi  in   considerazione   anche   i   periodi   di
assicurazione ed equivalenti compiuti  prima  della  sua  entrata  in
vigore. 
  (2) Le prestazioni non ancora richieste alla data di entrata in 
vigore della presente Convenzione  sono  determinate  su  domanda  in
conformita' alla presente Convenzione e alle legislazioni interne. Le
prestazioni determinate o  richieste  prima  dell'entrata  in  vigore
della presente Convenzione sono concesse o eventualmente  determinate
di nuovo in conformita' alla presente Convenzione e alle legislazioni
interne;  non  costituisce  ostacolo  la   efficacia   giuridica   di
precedenti decisioni. 
  (3) Se i diritti anteriormente liquidati sono stati soddisfatti 
mediante pagamento forfettario a causa di un periodo di assicurazione
ed  equivalente  insufficiente  e  se,   con   l'applicazione   delle
disposizioni della  presente  Convenzione  sulla  totalizzazione  dei
periodi di assicurazione ed equivalenti l'interessato  soddisfa  alle
condizioni richieste per l'attribuzione di una  pensione,  egli  puo'
domandare la revisione del trattamento gia' fattogli. Detta revisione
sara' effettuata da  ciascun  Paese  contraente  secondo  la  propria
legislazione. 
  (4) Per i periodi anteriori alla entrata in vigore della presente 
Convenzione, non sono pagate prestazioni in base alle disposizioni in
essa  contenute,  salve  le  disposizioni   piu'   favorevoli   delle
legislazioni interne. 
  (5) Le disposizioni di cui al paragrafo 1) primo periodo, e ai 
paragrafi 2) e 3) valgono solo per le prestazioni  dell'assicurazione
invalidita', vecchiaia e superstiti e,  limitatamente  alle  rendite,
per l'assicurazioni infortuni, 
 
                              Art. 42. 
 
  Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione 
non puo' opporsi la  scadenza,  dei  termini  di  prescrizione  o  di
decadenza, se le domande necessarie sono presentate entro il  termine
di 2 anni dopo la entrata in vigore della presente Convenzione. 
 
                              Art. 43. 
 
  (1) La presente Convenzione sara' ratificata e gli stramenti di 
ratifica saranno scambiati appena possibile a Belgrado. 
  (2) La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del 
mese successivo a quello in cui avverra' lo scambio  degli  strumenti
di ratifica. 
  (3) La presente Convenzione e' conclusa per la durata di un anno a 
partire dalla data  in  cui  essa  entrera'  in  vigore.  Essa  sara'
rinnovata tacitamente di anno in  anno,  salvo  denuncia  che  dovra'
essere notificata almeno sei mesi prima della scadenza. 
  (4) In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione 
rimarranno  applicabili   ai   diritti   acquisiti,   nonostante   le
disposizioni restrittive che le legislazioni dei due Paesi contraenti
potranno prevedere in caso di nazionalita' straniera o di residenza o
soggiorno ai l'estero degli interessati. 
  (5) I diritti in corso di acquisizione afferenti i periodi di 
assicurazione ed equivalenti compiuti anteriormente alla  data  nella
quale la presente Convenzione cessera' di essere in  vigore,  saranno
mantenuti in conformita' ad accordi complementari. 
  In fede di che i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione 
delle loro firme e dei loro sigilli. 
 
  Fatto a Roma il 14 novembre 1957 in due originali, in lingua 
italiana ed in lingua serbo-croata,  i  cui  testi  fanno  ugualmente
fede. 
                                           Per la Repubblica italiana 
                                                   LUCIANO MASCIA 
 
  Per la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia 
                      Z. HAS 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                SEGNI 
                         Protocollo generale 
 
  Al momento della firma della Convenzione sulle assicurazioni 
sociali,  conclusa  tra,  la  Repubblica  italiana  e  la  Repubblica
Popolare-Federale di Jugoslavia,  i  Plenipotenziari  dei  due  Stati
contraenti dichiarano di essere d'accordo su quanto segue: 
    1) Le disposizioni della Convenzione non si applicano ai diritti 
derivanti da periodi di assicurazioni sociali compiuti  prima  del  5
ottobre 1956 in territori ai quali e' stata estesa  l'amministrazione
jugoslava ai sensi del Memorandum d'intesa tra  i  Governi  d'Italia,
del Regno Unito, degli Stati Uniti e di  Jugoslavia,  concernente  il
Territorio Libero di Trieste, firmato a Londra  il  5  ottobre  1954.
Tali diritti formeranno oggetto di apposito  regolamento  tra  i  due
Governi. 
    2) La Convenzione non porta pregiudizio alle disposizioni degli 
articoli da 54 a 56 dell'Accordo di Udine del  20  agosto  1955,  ne'
alle Convenzioni stipulate o che potrebbero  essere  stipulate  sulla
base dei detti articoli. 
    3) I periodi di assicurazione compiuti nella assicurazione 
italiana fra l'aprile 1941 ed il maggio  1945  in  quelle  parti  del
territorio jugoslavo nelle quali gli istituti italiani  assunsero  la
gestione delle assicurazioni sociali, sono a  carico  degli  istituti
assicuratori  italiani.  Le  relative  obbligazioni,  derivanti  agli
istituti assicuratori italiani prima  dell'entrata  in  vigore  della
Convenzione,  saranno  regolate  con  l'accordo  ulteriore   tra   le
Autorita' competenti di cui all'art. 1, n. 2, della Convenzione. 
    4) A tutti i casi che saranno espressamente contemplati nello 
Scambio di  Note  previsto  dal  punto  2  dell'art.  8  dell'Accordo
italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954 sul  regolamento  definitivo  di
tutte le obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario
derivanti dal  Trattato  di  Pace  e  dagli  Accordi  successivi,  le
disposizioni della Convenzione si  applicheranno  in  conformita'  al
contenuto delle stesse Note. 
 
  Il presente Protocollo forma, parte integrante della Convenzione; 
esso sara' ratificato ed entrera', in vigore contemporaneamente  alla
Convenzione. 
 
  Fatto a Roma il 14 novembre 1957 in due originali, in lingua 
italiana ed in lingua serbo-croata,  i  cui  testi  fanno  ugualmente
fede. 
 
                                           Per la Repubblica italiana 
                                                   LUCIANO MASCIA 
 
  Per la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia 
                      Z. HAS 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                SEGNI 
        Konvencia o Socijaluom osiguranju izmedju Federativne 
          Narodne Republike Jugoslavije i Republike Italije 
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico