DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2017, n. 52 

Norme  di  attuazione  della  Convenzione   relativa   all'assistenza
giudiziaria in  materia  penale  tra  gli  Stati  membri  dell'Unione
europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000. (17G00065) 
(GU n.97 del 27-4-2017)
 
 Vigente al: 12-5-2017  
 

Titolo I
Disposizioni generali

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Vista la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia
penale tra gli stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il
29 maggio 2000; 
  Vista la  legge  21  luglio  2016,  n.  149,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza  giudiziaria  in
materia penale tra gli Stati  membri  dell'Unione  europea,  fatta  a
Bruxelles il  29  maggio  2000,  e  delega  al  Governo  per  la  sua
attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del  codice
di procedura  penale.  Modifiche  alle  disposizioni  in  materia  di
estradizione per l'estero: termine per la consegna e  durata  massima
delle misure coercitive e, in particolare, l'articolo 3; 
  Vista  la  legge  16  marzo  2006,  n.  146,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione e dei  Protocolli  delle  Nazioni  Unite
contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 febbraio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 marzo 2017; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro della giustizia e del Ministro degli affari esteri  e  della
cooperazione   internazionale,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto reca disposizioni per la compiuta attuazione
della Convenzione  relativa  all'assistenza  giudiziaria  in  materia
penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il
29 maggio 2000. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a)  «convenzione»:   la   convenzione   relativa   all'assistenza
giudiziaria in  materia  penale  tra  gli  Stati  membri  dell'Unione
europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000; 
    b) «autorita' competente di altro Stato Parte»: l'autorita'  che,
secondo l'ordinamento dello Stato nei cui confronti sia in vigore  la
convenzione,  e'  competente  a  dare  assistenza  ad  una  richiesta
proveniente  dall'autorita'  giudiziaria   o   dal   Ministro   della
giustizia; 
    c)  «autorita'  richiedente»:  l'autorita'  competente,   secondo
l'ordinamento   dello   Stato   Parte,   a   richiedere    assistenza
all'autorita' giudiziaria o al Ministro della giustizia. 
                               Art. 3 
 
              Richiesta di assistenza nei procedimenti 
            per l'applicazione di sanzioni amministrative 
 
  1.  Gli  organi  addetti   al   controllo   sull'osservanza   delle
disposizioni  per  la  cui  violazione  e'  prevista   una   sanzione
amministrativa possono richiedere, per il tramite del Ministro  della
giustizia,  alla  autorita'  competente  di  altro  Stato  Parte   il
compimento degli atti di accertamento di cui  all'articolo  13  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Con la richiesta sono  trasmessi  gli
atti del procedimento a tal fine necessari. 
  2. Il Ministro della giustizia da' corso alla richiesta se  ritiene
che  essa  non  comprometta  la  sovranita',  la  sicurezza  o  altri
interessi essenziali dello Stato. 
                               Art. 4 
 
           Richiesta di altro Stato Parte nei procedimenti 
            per l'applicazione di sanzioni amministrative 
 
  1.   Il   Ministro   della   giustizia,   ricevuta   la   richiesta
dell'autorita' competente di altro Stato Parte per il  compimento  di
atti di accertamento nell'ambito di un  procedimento  amministrativo,
ne dispone la trasmissione al prefetto del luogo in cui devono essere
compiuti gli  atti  richiesti,  ovvero,  quando  tale  luogo  non  e'
individuabile, al prefetto di Roma, sempre che: 
    a) contro la decisione dell'autorita' amministrativa sia  ammesso
ricorso dinnanzi all'autorita' giudiziaria; 
    b)  l'esecuzione  degli  atti  richiesti   non   comprometta   la
sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 
  2. Il prefetto si avvale, per l'esecuzione della  richiesta,  degli
organi  delle  singole   amministrazioni   pubbliche,   che   secondo
l'ordinamento interno hanno compiti di accertamento delle  violazioni
per cui e' prevista una  sanzione  amministrativa.  Si  applicano  le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
                               Art. 5 
 
     Richiesta di assistenza per le notificazioni a mezzo posta 
 
  1.  Le  notificazioni  di  atti  di  un   procedimento   penale   o
amministrativo, quando il destinatario risiede o dimora  abitualmente
in altro Stato Parte, sono effettuate a mezzo del servizio postale o,
quando possibile, a mezzo della posta elettronica certificata. 
  2.  L'autorita'  che  procede  fa  richiesta  di  assistenza   alla
autorita' competente di altro Stato  Parte  affinche'  provveda  alle
necessarie  ricerche  del  destinatario  o  alla  notificazione   con
modalita' diverse, quando  la  notificazione  a  mezzo  del  servizio
postale non risulta possibile, perche' l'indirizzo non e'  conosciuto
o e' incerto,  ovvero  e'  inidonea  ad  assicurare  la  prova  della
conoscenza dell'atto. 
  3. L'atto da notificare e' tradotto nella lingua  o  in  una  delle
lingue dello Stato Parte, quando l'autorita' che procede ha motivo di
ritenere che il destinatario non conosce la lingua italiana. 
  4. Se  l'autorita'  che  procede  ha  motivo  di  ritenere  che  il
destinatario non conosce neanche la lingua o le  lingue  dello  Stato
Parte, cura la traduzione  nella  lingua  che  risulta  essere  dallo
stesso conosciuta. 
                               Art. 6 
 
             Assistenza all'autorita' di uno Stato Parte 
                        per le notificazioni 
 
  1. Sulla richiesta di assistenza relativa alla notificazione  degli
atti  di  un  procedimento  penale  o  amministrativo   provvede   il
procuratore della Repubblica presso il Tribunale  del  capoluogo  del
distretto in cui la notificazione deve essere effettuata. 
  2. Il procuratore della Repubblica cura che  l'atto  sia  tradotto,
quando ricorrono i  casi  di  cui  all'articolo  143  del  codice  di
procedura penale o  vi  e'  richiesta  in  tal  senso  dell'autorita'
richiedente dello Stato Parte. Provvede  inoltre  a  dare  avviso  al
destinatario che ha facolta'  di  richiedere  informazioni  circa  il
procedimento all'autorita' che ha fatto richiesta di  assistenza  per
la notificazione. 
                               Art. 7 
 
       Modalita' di trasmissione della richiesta di assistenza 
 
  1.  Le  richieste  di  assistenza  sono  trasmesse   dall'autorita'
giudiziaria direttamente all'autorita' competente dello  Stato  Parte
unitamente alle indicazioni relative alle forme e  ai  modi  previsti
dalla  legge  per  l'assunzione  dell'atto  richiesto.  Copia   della
richiesta e' trasmessa al Ministro della giustizia. 
  2. La trasmissione  puo'  essere  effettuata  con  qualsiasi  mezzo
idoneo  a  garantire  l'autenticita'  della  documentazione  e  della
provenienza, anche con l'ausilio, se necessario, del Ministero  della
giustizia. 
  3. Le richieste di assistenza  dirette  alle  autorita'  del  Regno
Unito e dell'Irlanda, fin quando i predetti Stati  non  si  avvalgano
delle facolta' di trasmissione  diretta  ai  sensi  del  paragrafo  1
dell'articolo 6 della convenzione, sono trasmesse per il tramite  del
Ministero della giustizia. 
                               Art. 8 
 
              Esecuzione della richiesta di assistenza 
             di uno Stato Parte per attivita' probatoria 
 
  1. Sulle richieste di assistenza giudiziaria provvede  con  decreto
motivato e senza ritardo il procuratore della  Repubblica  presso  il
tribunale  del  capoluogo  del  distretto  nel  quale  devono  essere
compiuti gli atti richiesti. Copia della richiesta di  assistenza  e'
trasmessa  dal  procuratore  della  Repubblica  al   Ministro   della
giustizia. 
  2. Quando l'autorita' richiedente chiede che  l'atto  sia  compiuto
dal giudice o  quando  l'atto  richiesto  deve  essere  compiuto,  in
attuazione  dei  principi  fondamentali  dell'ordinamento   giuridico
italiano, dal giudice, il procuratore della  Repubblica  presenta  la
richiesta al giudice per le indagini preliminari. Il giudice provvede
senza ritardo. 
  3. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che  devono
essere  eseguiti  in  piu'  distretti,  all'esecuzione  provvede   il
procuratore della Repubblica del distretto nel quale  deve  compiersi
il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui
distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza  investigativa.
Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto  la  richiesta  di
assistenza ritiene che  l'esecuzione  spetti  ad  altro  ufficio  del
pubblico ministero, trasmette ad esso immediatamente gli atti,  dando
comunicazione all'autorita' richiedente;  in  caso  di  contrasto  si
applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del  codice  di  procedura
penale. Nel caso di piu' richieste di assistenza, tra loro collegate,
all'esecuzione provvede il procuratore della  Repubblica  individuato
in relazione alla prima richiesta. 
  4. Per l'esecuzione si osservano le  forme  espressamente  indicate
dall'autorita'  richiedente,  sempre  che  non  siano  contrarie   ai
principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. 
  5. Quando l'atto oggetto della richiesta  di  assistenza  non  puo'
essere compiuto alle condizioni ivi  indicate  perche'  contrarie  ai
principi  fondamentali   dell'ordinamento   giuridico   italiano   il
procuratore  della  Repubblica  ne  informa  prontamente  l'autorita'
richiedente, indicando le condizioni alle  quali  la  richiesta  puo'
essere accolta. 
  6. Il  procuratore  della  Repubblica  da'  altresi'  comunicazione
all'autorita' richiedente di ogni  ritardo  nell'esecuzione  e  delle
ragioni che impediscono  di  rispettare  il  termine  indicato  dalla
richiesta di assistenza, in particolare quando  dall'esecuzione  puo'
derivare pregiudizio alle indagini preliminari o a un  processo  gia'
in corso. 
                               Art. 9 
 
                  Scambio spontaneo di informazioni 
 
  1. E' consentito, nell'ambito di un procedimento  penale  o  di  un
procedimento  amministrativo,  lo  scambio  diretto  e  spontaneo  di
informazioni utili e di atti  con  l'autorita'  competente  di  altro
Stato Parte. 
  2. Le informazioni  e  gli  atti  ricevuti  sono  utilizzabili  nel
rispetto dei limiti indicati dall'autorita'  competente  dello  Stato
Parte. 
  3. Resta fermo quanto disposto  dall'articolo  78  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 

Titolo II
Forme specifiche di assistenza giudiziaria

                               Art. 10 
 
Richiesta di uno Stato Parte di restituzione  all'avente  diritto  di
                      beni provenienti da reato 
 
  1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 75 e seguenti del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il procuratore  della  Repubblica
provvede  sulla  richiesta  di  sequestro  di  cose   da   restituire
all'avente diritto proveniente dall'autorita' dello Stato Parte. 
  2. La richiesta di consegna e' accolta  quando  non  vi  e'  dubbio
sull'appartenenza delle cose e quando non e' necessario mantenere  il
sequestro a fini di prova o di confisca. 
                               Art. 11 
 
          Trasferimento temporaneo in territorio nazionale 
                         di persona detenuta 
 
  1. Quando per l'esecuzione di una richiesta di assistenza a fini di
acquisizione probatoria e' necessaria la  presenza  di  una  persona,
detenuta nello Stato Parte richiedente, questa, se  presta  consenso,
puo' essere temporaneamente trasferita  in  territorio  nazionale  su
iniziativa dell'autorita' richiedente. 
  2.  Il  Ministro  della  giustizia,  ricevuta   la   richiesta   di
trasferimento  temporaneo,  la   trasmette   al   procuratore   della
Repubblica a cui spetta l'esecuzione della richiesta  di  assistenza,
se  ritiene  che  l'esecuzione  non  comprometta  la  sovranita',  la
sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 
  3.  Il  procuratore  della  Repubblica  concorda  con   l'autorita'
richiedente le modalita' del trasferimento temporaneo e il termine di
rientro nello  Stato  richiedente.  Dispone  quindi  che  la  persona
temporaneamente  trasferita  sia  custodita,  per   la   durata   del
trasferimento temporaneo,  nella  casa  circondariale  del  luogo  di
esecuzione della richiesta. 
  4. Il procuratore della Repubblica da' esecuzione al  trasferimento
temporaneo a condizione che l'autorita' richiedente  trasmetta  copia
della dichiarazione di consenso della persona detenuta. 
  5. La persona detenuta, temporaneamente trasferita, non puo' essere
sottoposta a restrizione della liberta' personale  in  esecuzione  di
una pena o misura di  sicurezza  ne'  assoggettata  ad  altra  misura
restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso
da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto,
salvo che la persona,  avendone  avuta  la  possibilita',  non  abbia
lasciato il territorio  dello  Stato  trascorsi  quindici  giorni  da
quando la sua presenza non era piu' richiesta ovvero che, dopo averlo
lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno. 
                               Art. 12 
 
             Trasferimento temporaneo in uno Stato Parte 
                    di persona detenuta in Italia 
 
  1. L'autorita' giudiziaria, con la richiesta di assistenza  per  il
compimento di atti di acquisizione probatoria nel territorio di altro
Stato Parte, puo' concordare  con  l'autorita'  competente  di  detto
Stato il temporaneo trasferimento della persona detenuta o  internata
in Italia, a condizione che presti consenso, quando la  presenza  sia
necessaria  al  compimento  dell'atto  oggetto  della  richiesta   di
assistenza. 
  2.  Il  Ministro  della  giustizia  trasmette   la   richiesta   di
trasferimento temporaneo all'autorita' competente dello  Stato  Parte
se ritiene che essa non comprometta la  sovranita',  la  sicurezza  o
altri interessi essenziali dello Stato. 
  3. L'autorita' giudiziaria, in accordo con  l'autorita'  competente
dello Stato Parte, definisce le modalita' del trasferimento e  fissa,
nel rispetto dei termini massimi di custodia cautelare o del  termine
di cessazione della pena in esecuzione,  il  termine  di  rientro  in
Italia. 
  4. Il trasferimento temporaneo e' disposto  su  autorizzazione  del
giudice che procede,  individuato  ai  sensi  dell'articolo  279  del
codice di  procedura  penale.  Quando  il  soggetto  detenuto  e'  un
condannato  o  un  internato,  l'autorizzazione   e'   richiesta   al
magistrato di sorveglianza. 
  5. Il consenso al trasferimento deve risultare da atto  scritto  ed
e' validamente prestato a condizione che la  persona  detenuta  abbia
avuto la concreta possibilita' di conferire con il difensore. 
  6. Il periodo di detenzione trascorso  all'estero  e'  computato  a
ogni effetto nella durata della custodia cautelare. 
  7. Nel caso di detenuto in espiazione  della  pena  il  periodo  di
detenzione trascorso all'estero si considera trascorso in Italia. 
                               Art. 13 
 
            Audizione mediante videoconferenza richiesta 
                         da uno Stato Parte 
 
  1.   L'esecuzione   della   richiesta   di    audizione    mediante
videoconferenza della persona sottoposta ad indagini,  dell'imputato,
del testimone, del consulente tecnico o del perito  ha  luogo  previo
accordo   con   l'autorita'   richiedente    circa    le    modalita'
dell'audizione,  anche  con  riguardo  alle  misure   relative   alla
protezione della  persona  da  ascoltare.  E'  assicurata,  nei  casi
previsti dalla legge, la nomina di un interprete. Alla  richiesta  di
assunzione delle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini
o dell'imputato si da' corso soltanto se questi vi consentono. 
  2.  Il  procuratore  della  Repubblica  o  il   giudice,   ciascuno
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, provvedono a: 
    a) identificare la persona da ascoltare; 
    b) notificare l'ora e il luogo dell'audizione; 
    c) citare il testimone, il consulente tecnico o il perito; 
    d) invitare la persona sottoposta alle indagini  o  l'imputato  a
comparire con le modalita' stabilite dal codice di procedura penale e
ad informarlo  dei  diritti  e  delle  facolta'  a  lui  riconosciute
dall'ordinamento  dello  Stato  Parte   ed   espressamente   indicati
dall'autorita' richiedente. 
  3. L'audizione e' condotta direttamente dall'autorita'  richiedente
o, secondo il proprio ordinamento giuridico, sotto la sua  direzione.
Al testimone e' comunque assicurata la  facolta'  di  astensione  nei
casi previsti dalla legge italiana. 
  4. Il verbale dell'audizione e' trasmesso all'autorita' richiedente
dello Stato Parte. 
  5. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367,  368,  369,
371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi  nel  corso
dell'audizione in videoconferenza. 
                               Art. 14 
 
           Richiesta di audizione mediante videoconferenza 
                         in uno Stato Parte 
 
  1.  L'autorita'  giudiziaria  procedente  richiede  l'audizione   a
distanza del testimone, del perito, del consulente  tecnico  e  della
persona informata dei fatti, direttamente all'autorita' competente di
altro Stato Parte. 
  2. La richiesta puo' essere proposta: 
    a) quando il soggetto di cui al comma 1 si trova  nel  territorio
dello Stato Parte e ricorrono giustificati  motivi  che  rendono  non
opportuna la sua presenza nel territorio nazionale, oppure quando e',
a qualsiasi titolo, detenuto nello Stato Parte; 
    b)  nei  casi  previsti  dall'articolo  147-bis  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
                               Art. 15 
 
Audizione dei testimoni e dei periti mediante  conferenza  telefonica
                    richiesta da uno Stato Parte 
 
  1.  Nei  casi  di  cui  all'articolo  13,  su  conforme   richiesta
dell'autorita' dello Stato Parte, all'audizione  del  testimone,  del
consulente tecnico o del perito puo' procedersi  mediante  conferenza
telefonica.  Si  osservano,  in  tal  caso,  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 13, in quanto compatibili. 
  2. I verbali di dichiarazioni acquisite con le modalita' di cui  al
comma 1 non  possono  essere  utilizzati  dall'autorita'  giudiziaria
italiana. 
  3. La richiesta puo' essere accolta se il testimone, il  consulente
tecnico o il perito prestano il consenso alla conferenza telefonica. 
                               Art. 16 
 
        Ritardo o omissione degli atti di sequestro, arresto 
           e fermo e attivita' di indagine sotto copertura 
 
  1. Le consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della convenzione
e le  operazioni  di  infiltrazione  di  cui  all'articolo  14  della
convenzione sono regolate dall'articolo 9 della legge 16 marzo  2006,
n.146. 
                               Art. 17 
 
  Responsabilita' penale e civile del funzionario dello Stato Parte 
 
  1. Il funzionario dello Stato Parte che  partecipa  nel  territorio
dello Stato alle  attivita'  di  cui  all'articolo  16  assume,  agli
effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e  nei
suoi confronti si applica la speciale causa di non punibilita' di cui
all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146. 
  2. Lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi  dai
funzionari di altro Stato Parte che partecipano  alle  attivita'  nel
territorio nazionale salvo il diritto di rivalsa nei confronti  dello
Stato Parte. 
                               Art. 18 
 
                    Squadre investigative comuni 
 
  1.  La  costituzione  di  squadre  investigative  nell'ambito   dei
rapporti di cooperazione disciplinati dalla convenzione  e'  regolata
dal decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  34,  e  successive
modificazioni. 

Titolo III
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

                               Art. 19 
 
Esecuzione della richiesta  di  assistenza  tecnica  mediante  ordine
                        all'operatore di rete 
 
  1.  Il  procuratore   della   Repubblica,   quando   e'   richiesta
l'assistenza  tecnica  alle  operazioni  di  intercettazioni  che  si
svolgono  nel  territorio  dello  Stato  Parte  richiedente   o   nel
territorio di altro Stato  Parte  e  la  trasmissione  immediata  dei
flussi  comunicativi,  verifica  che  l'autorita'  richiedente  abbia
indicato: 
    a) l'autorita' che procede; 
    b) l'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo  svolgimento
delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del  reato  per
il quale si procede; 
    c) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni; 
    d) la durata dell'intercettazione. 
  2. Si da' esecuzione alla richiesta con l'ordine  all'operatore  di
rete di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1°  agosto  2003,
n. 259, di prestare l'assistenza tecnica necessaria. All'operatore di
rete  e'  trasmessa  copia  del  provvedimento  con  cui  l'autorita'
richiedente ha disposto le operazioni di intercettazione. 
                               Art. 20 
 
Esecuzione della richiesta di assistenza tecnica previo controllo del
                               giudice 
 
  1. Quando la richiesta ha ad oggetto l'assistenza in  relazione  ad
operazioni di intercettazione nei confronti di persona che  si  trova
nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica chiede al
giudice per le indagini preliminari  l'autorizzazione  all'esecuzione
della richiesta di assistenza. Il giudice  verifica  che  l'autorita'
richiedente abbia comunicato  le  informazioni  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 22, unitamente alla descrizione sommaria del fatto  per
cui si procede, e che l'intercettazione sia  disposta  per  un  reato
corrispondente ad  uno  o  piu'  tra  quelli  per  i  quali,  secondo
l'ordinamento interno, l'intercettazione e' consentita. Nei  casi  di
urgenza, il procuratore della Repubblica provvede alla  richiesta  di
assistenza con decreto motivato, che va comunicato  immediatamente  e
comunque non oltre le ventiquattro ore al  giudice  per  le  indagini
preliminari, il  quale,  entro  quarantotto  ore  dal  provvedimento,
decide sulla convalida con decreto motivato. 
  2.  Il  procuratore  della  Repubblica,  previa  consultazione  con
l'autorita' richiedente, provvede all'esecuzione con la  trasmissione
immediata dei flussi comunicativi o con  la  successiva  trasmissione
delle registrazioni. 
  3. In deroga a quanto previsto dal comma 2,  il  procuratore  della
Repubblica,  quando  sono  acquisite  comunicazioni  di  servizio  di
appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai
servizi di informazione per la sicurezza, provvede  agli  adempimenti
di cui all'articolo 270-bis del codice di procedura penale  prima  di
trasmettere all'autorita' richiedente i risultati delle operazioni di
intercettazione. 
  4. Il procuratore della Repubblica procede con le modalita' di  cui
al comma 1 quando la richiesta ha ad oggetto l'assistenza tecnica per
lo svolgimento delle operazioni di intercettazione,  registrazione  e
successiva trasmissione dei risultati. In tal caso,  all'esito  delle
operazioni, sono trasmessi, ove richiesto, i verbali delle operazioni
di intercettazione. 
                               Art. 21 
 
Intercettazione  disposta  ed  eseguita  da  uno  Stato   Parte   nel
                       territorio dello Stato 
 
  1. Quando l'autorita' competente dello  Stato  Parte  ha  disposto,
senza  richiesta  di  assistenza  tecnica,  l'intercettazione  di  un
dispositivo in uso a persona che si trova nel territorio dello Stato,
il procuratore della Repubblica,  ricevuta  notificazione  dell'avvio
delle  operazioni,  la  trasmette  al   giudice   per   le   indagini
preliminari. 
  2. Il giudice per le  indagini  preliminari  ordina,  con  decreto,
l'esecuzione o la prosecuzione delle operazioni, ovvero, fermo quanto
previsto  dall'articolo   20,   paragrafo   4,   della   convenzione,
l'immediata cessazione, se le intercettazioni sono state disposte  in
riferimento a un reato per il quale, secondo  l'ordinamento  interno,
esse non sono consentite. 
  3. Il procuratore della Repubblica senza ritardo da'  comunicazione
all'autorita' competente dello Stato Parte dei provvedimenti adottati
dal giudice per le indagini preliminari. 
                               Art. 22 
 
Richiesta di assistenza a  uno  Stato  Parte  per  le  operazioni  di
                           intercettazione 
 
  1. Quando e' necessario per ragioni d'ordine tecnico,  il  pubblico
ministero fa richiesta all'autorita' competente dello Stato Parte per
ottenere   assistenza   allo   svolgimento   delle   operazioni    di
intercettazione. A tal fine trasmette, unitamente alla  richiesta  di
assistenza, indicazioni relative: 
    a) all'autorita' giudiziaria che procede; 
    b)  all'esistenza  del  titolo  che  dispone   o   autorizza   lo
svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del
reato per il quale si procede; 
    c) ai dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni; 
    d) alla durata dell'intercettazione. 
                               Art. 23 
 
   Notifica a uno Stato Parte delle operazioni di intercettazione 
 
  1. Il pubblico ministero, quando  ha  notizia  che  il  dispositivo
controllato  si  trova  in  territorio  di  altro  Stato  Parte,  da'
esecuzione al decreto e ne informa l'autorita' competente  di  quello
Stato. 
  2. A tal fine trasmette copia del provvedimento di  intercettazione
e comunica: 
    a) l'autorita' giudiziaria che ha disposto l'intercettazione; 
    b) il titolo di reato per il quale si procede; 
    c) ogni informazione utile  ai  fini  dell'identificazione  della
persona che ha in uso il dispositivo controllato; 
    d) la durata prevista dell'intercettazione. 
  3. Agli adempimenti  di  cui  al  comma  2  il  pubblico  ministero
provvede  immediatamente  quando  acquisisce  notizia,   durante   lo
svolgimento delle operazioni di intercettazione, che  il  dispositivo
controllato si trova nel territorio di altro Stato Parte. 
  4. Il  pubblico  ministero  dispone  l'immediata  cessazione  delle
operazioni di intercettazione  quando  l'autorita'  competente  dello
Stato Parte da' comunicazione che non possono essere proseguite. 
  5. L'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, nei casi di
cui al comma 4, e' regolata secondo quanto previsto dall'articolo 20,
paragrafo 4, della convenzione. 

Titolo IV
Disposizioni finali

                               Art. 24 
 
                    Protezione dei dati personali 
 
  1. Il trattamento dei dati personali e' soggetto alle  disposizioni
contenute  nel  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   e
successive modificazioni. 
                               Art. 25 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 26 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto ha effetto dalla data dell'entrata in vigore
per l'Italia della Convenzione di cui all'articolo  1,  conformemente
all'articolo 27 della Convenzione medesima. Della data di entrata  in
vigore per l'Italia e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale. 
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 5 aprile 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                  Alfano,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando