Costituisce discriminazione vincolare il diritto di dimora alla presentazione di un certificato sanitario

Con ordinanza del  28 luglio 2017 il tribunale di Genova ha accolto il ricorso presentato da ARCI, Avvocati di Strada, ASGI e Federazione di Solidarietà e Lavoro contro le cd. ordinanze “anti ebola” del Comune di Alassio e del Comune di Carcare.

Le due analoghe ordinanze vietavano rispettivamente: “alle persone prive di fissa dimora, provenienti da paesi dell’area africana, asiatica e sud americana, se non in possesso di regolare certificato sanitario attestante la negatività delle malattie infettive trasmissibili, di insediarsi anche occasionalmente nel territorio comunale”  (Comune di Alassio – ordinanza n. 831 del 1 luglio 2015) e   la dimora, anche occasionale, di persone provenienti da paesi dell’area africana o asiatica presso qualsiasi struttura di accoglienza, prive di regolare certificato sanitario attestante le condizioni sanitarie e l’idoneità a soggiornare” (Comune di Carcare – ordinanza n. 27 del 25 giugno 2016).

Le associazioni avevano chiesto al giudice di riconoscere il carattere discriminatorio di tali provvedimenti, che colpivano in maniera quasi esclusiva i cittadini stranieri, in violazione degli artt. 2 e 43 TU Immigrazione che prevedono il principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri e il divieto di discriminazione etnico – razziali.

Il Tribunale di Genova ha accolto la richiesta dei ricorrenti affermando che la “correlazione operata, del tutto automaticamente, nella ordinanza de quibus tra la – solo potenziale – insorgenza di malattie infettive e l’origine etnica e la provenienza geografica dei soggetti ivi citati, non potendo i problemi connessi alle malattie infettive, anche qualora effettivamente accertati, essere collegati in modo esclusivo al fenomeno dell’immigrazione bensì’ ”ad altri fattori quali la povertà o l’emarginazione sociale che purtroppo colpiscono, senza alcuna distinzione di nazionalità, etnia o razza, chi è costretto a vivere in condizioni igienico sanitarie precarie”  è discriminatoria.

Inoltre il giudice ha affermato che la richiesta di presentare un certificato medico che accerti l’assenza di qualunque malattia infettiva è una richiesta di difficile se non impossibile attuazione, discriminatoria in quanto indirizzata prevalentemente agli stranieri.

I due Comuni, secondo quanto previsto dal giudice, devono quindi revocare le ordinanze con effetto ex tunc, pubblicando la decisione  adottata dal tribunale di Genova su un quotidiano a tiratura nazionale, nonché pubblicare l’intero provvedimento sull’homepage del sito comunale.

L’ordinanza

Su analoghe questioni si vedano:

ASGI- ordinanza anti- ebola Padova

ASGI- ordinanza anti- ebola Telgate

 

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