26.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 7 aprile 2017 — X, Y/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-180/17)

(2017/C 202/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: X, Y

Resistente: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98); in prosieguo: la «direttiva sul rimpatrio»), in combinato disposto con gli articoli 4, 18, 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che il diritto dell’Unione europea impone che il mezzo del ricorso in appello, ove il diritto nazionale lo preveda in procedure avverso una decisione contenente una decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/115, abbia automaticamente effetto sospensivo quando il cittadino di un paese terzo sostiene che l’esecuzione della decisione di rimpatrio determina un grave rischio di violazione del principio di non respingimento. In altri termini, se in una siffatta ipotesi l’allontanamento dell’interessato, cittadino di un paese terzo, debba essere sospeso durante il termine per la presentazione del ricorso in appello, o, ove questo sia stato presentato, sino alla decisione su detto appello, senza che tale cittadino di un paese terzo sia tenuto a presentare una domanda separata.

2)

Se l’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 60) in combinato disposto con gli articoli 4, 18, 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che il diritto dell’Unione europea impone che il mezzo del ricorso in appello, ove il diritto nazionale lo preveda per le procedure vertenti sul rigetto di una domanda di riconoscimento di protezione internazionale, abbia automaticamente effetto sospensivo. In altri termini, se in una siffatta ipotesi l’allontanamento dell’interessato debba essere sospeso durante il termine per la presentazione del ricorso in appello, o, ove questo sia stato presentato, sino alla decisione sull’appello, senza che il cittadino di un paese terzo interessato sia tenuto a presentare una domanda separata.

3)

Se, per l’esistenza dell’effetto sospensivo automatico di cui sopra, sia rilevante se la domanda di protezione internazionale, che ha determinato le procedure di ricorso e successivamente di ricorso in appello, sia stata respinta per uno dei motivi enunciati all’articolo 46, paragrafo 6, della direttiva 2013/32/UE, oppure se detto requisito valga per tutte le categorie di decisioni in materia di asilo, indicate in tale direttiva.