DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2017 

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non
comunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2017. (17A01904) 
(GU n.60 del 13-3-2017)
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   Testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla  condizione  dello   straniero,   di   seguito   «testo   unico
dell'immigrazione»; 
   Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del  testo  unico
dell'immigrazione, il quale dispone  che  la  determinazione  annuale
delle quote massime di stranieri da ammettere  nel  territorio  dello
Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
sulla base  dei  criteri  generali  per  la  definizione  dei  flussi
d'ingresso  individuati  nel   documento   programmatico   triennale,
relativo  alla  politica  dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel
territorio dello Stato, ed inoltre dispone,  ai  sensi  della  stessa
norma,  che  «in  caso  di  mancata  pubblicazione  del  decreto   di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
provvedere in via transitoria,  con  proprio  decreto,  entro  il  30
novembre,  nel  limite  delle  quote  stabilite  nell'ultimo  decreto
emanato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  il  regolamento  di   attuazione   del   testo   unico
sull'immigrazione; 
   Considerato che il documento programmatico triennale non e'  stato
emanato; 
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  14
dicembre 2015, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del  2
febbraio 2016, concernente la programmazione transitoria  dei  flussi
d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio  dello  Stato
per l'anno 2016, che ha previsto una  quota  di  ingresso  di  17.850
cittadini  non  comunitari  per  motivi  di  lavoro  non  stagionale,
subordinato ed autonomo, ed una quota di ingresso di 13.000 cittadini
non comunitari per motivi di lavoro stagionale, autorizzando pertanto
una quota complessiva di 30.850 unita' per l'ingresso  in  Italia  di
lavoratori non comunitari; 
  Visto il decreto legislativo  29  ottobre  2016,  n.  203,  recante
attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso  e
di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi  di  impiego  in
qualita'  di  lavoratori  stagionali,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016; 
   Considerato che per l'anno 2017 e' necessario prevedere una  quota
di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro  non  stagionale,
residenti all'estero, che hanno partecipato  a  corsi  di  formazione
professionale  e  di  istruzione  nei  Paesi  di  origine,  ai  sensi
dell'art. 23 del citato testo unico  sull'immigrazione,  al  fine  di
assicurare continuita' ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi; 
   Rilevato che ai  sensi  dell'art.  21  del  medesimo  testo  unico
sull'immigrazione  e'  opportuno  prevedere  una   quota   d'ingresso
riservata ai lavoratori di origine italiana; 
   Tenuto  conto  inoltre  delle  esigenze   di   specifici   settori
produttivi  nazionali  che   richiedono   lavoratori   autonomi   per
particolari settori imprenditoriali e professionali; 
   Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione in  permessi  di
soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di
soggiorno rilasciati ad altro titolo; 
   Ravvisata infine la necessita' di prevedere una quota di  ingresso
di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale  da  ammettere  in
Italia per l'anno 2017, per le esigenze del settore  agricolo  e  del
settore turistico-alberghiero e che, allo scopo  di  semplificare  ed
ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali
da parte dei datori di lavoro, e' opportuno incentivare le  richieste
di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una  specifica  quota
all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale; 
   Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  adottare,  in  via  di
programmazione transitoria, nel limite  della  quota  complessiva  di
30.850  unita'  per  l'ingresso   di   lavoratori   non   comunitari,
autorizzata con il citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 14 dicembre 2015; 
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  16
dicembre 2016, con  il  quale  alla  Sottosegretaria  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri,  onorevole  avv.  Maria  Elena
Boschi,  e'  stata  conferita  la  delega  per  talune  funzioni  del
Presidente del Consiglio dei ministri, 
 
                               Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori non comunitari per l'anno 2017, sono  ammessi  in  Italia,
per motivi di lavoro subordinato stagionale e  non  stagionale  e  di
lavoro  autonomo,  i  cittadini  non  comunitari  entro   una   quota
complessiva massima di 30.850 unita'. 
                               Art. 2 
 
  1. Nell'ambito  della  quota  massima  indicata  all'art.  1,  sono
ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale  e
di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari  entro  una  quota  di
13.850 unita'. 
  2. Nell'ambito della quota indicata al comma  1,  sono  ammessi  in
Italia 500 cittadini stranieri non comunitari  residenti  all'estero,
che abbiano completato programmi  di  formazione  ed  istruzione  nei
Paesi d'origine ai sensi dell'art.  23  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286. 
  3. E' consentito inoltre l'ingresso in Italia per motivi di  lavoro
subordinato non stagionale e di lavoro  autonomo,  nell'ambito  della
quota indicata al comma 1, di 100 lavoratori di origine italiana  per
parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta
di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile. 
  4. Nell'ambito della quota prevista al comma 1, e'  autorizzata  la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: 
  a) 5.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 
  b) 4.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
professionale; 
  c) 500 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di  lungo  periodo
rilasciati  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro
dell'Unione europea. 
  5. E' inoltre autorizzata,  nell'ambito  della  quota  indicata  al
comma 1, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro  autonomo
di: 
  a) 500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio  e/o  formazione
professionale; 
  b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo,
rilasciati  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro
dell'Unione europea. 
                               Art. 3 
 
  1.  E'  consentito  l'ingresso  in  Italia  per  motivi  di  lavoro
autonomo, nell'ambito della quota prevista all'art. 2,  comma  1,  di
2.400 cittadini non  comunitari  residenti  all'estero,  appartenenti
alle seguenti categorie : 
  a) imprenditori che intendono attuare un piano di  investimento  di
interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego  di  risorse
proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da  fonti  lecite,
nonche' la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; 
  b)  liberi  professionisti  che  intendono  esercitare  professioni
regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a
livello nazionale da  associazioni  iscritte  in  elenchi  tenuti  da
pubbliche amministrazioni; 
  c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo
espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio  2011,
n. 850; 
  d)  artisti  di  chiara  fama  o  di  alta  e  nota  qualificazione
professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei
requisiti espressamente previsti  dal  decreto  interministeriale  11
maggio 2011, n. 850; 
    e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up
innovative» ai sensi  della  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  in
presenza dei  requisiti  previsti  dalla  stessa  legge  e  che  sono
titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa. 
                               Art. 4 
 
  1. Nell'ambito  della  quota  massima  indicata  all'art.  1,  sono
ammessi in Italia per motivi di  lavoro  subordinato  stagionale  nei
settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non  comunitari
residenti all'estero entro una quota di 17.000 unita'. 
  2. La quota indicata al comma 1 del presente  articolo  riguarda  i
lavoratori  subordinati  stagionali  non  comunitari   cittadini   di
Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea  (Repubblica  di  Corea),
Costa  d'Avorio,  Egitto,  Etiopia,  Ex   Repubblica   Jugoslava   di
Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India,  Kosovo,  Mali,
Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro,  Niger,  Nigeria,  Pakistan,
Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. 
  3. Nell'ambito  della  quota  indicata  al  comma  1  del  presente
articolo, e' riservata una quota di 2.000 unita' per i lavoratori non
comunitari, cittadini dei Paesi indicati  al  comma  2,  che  abbiano
fatto ingresso in Italia per prestare lavoro  subordinato  stagionale
almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali  il  datore
di lavoro presenti richiesta di nulla  osta  pluriennale  per  lavoro
subordinato stagionale. 
                               Art. 5 
 
  I termini per la presentazione delle domande ai sensi del  presente
decreto decorrono: 
  a) per le categorie dei lavoratori  non  comunitari  indicate  agli
articoli 2 e 3, dalle ore 9,00 del  settimo  giorno  successivo  alla
data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana; 
  b) per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all'art.  4,
dalle ore 9,00  del  quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
                               Art. 6 
 
  1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale  e  non  stagionale,
previste dal presente  decreto,  sono  ripartite  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali tra le  Direzioni  territoriali  del
lavoro, le Regioni e le Province autonome. 
  2.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana,
qualora il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  rilevi
quote significative non utilizzate tra quelle previste  dal  presente
decreto, puo' effettuarne una diversa suddivisione sulla  base  delle
effettive  necessita'  riscontrate  nel  mercato  del  lavoro,  fermo
restando il limite massimo complessivo indicato all'art. 1. 
  3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.   394   con
riferimento  alla  redistribuzione  della  quota  di  lavoratori  non
comunitari formati all'estero prevista dall'art. 2, comma 2. 
                               Art. 7 
 
  Le disposizioni attuative relative  all'applicazione  del  presente
decreto  saranno  definite,  in  un'ottica  di  semplificazione,  con
apposita  circolare  congiunta  del  Ministero  dell'interno  e   del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
    Roma, 13 febbraio 2017 
 
                                               p. Il Presidente       
                                          del Consiglio dei ministri  
                                          La Sottosegretaria di Stato 
                                                    Boschi            

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2017 
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reg.ne prev. n. 497