(Sergio
Briguglio 11/3/2016)
SCHEMA
DEI PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA
(Master
MIM, Venezia, 13 e 14 Marzo 2017)
Sommario
á Ingressi
á Soggiorno
á Diritti
á Immigrazione
illegale
á Asilo
á Cittadini
comunitari
á Cittadinanza
á Apolidia
á Appendice
1.
Politica dei flussi
Diritto
e interesse legittimo all'ingresso
á Ingressi per
"interesse legittimo"
all'inserimento (concorrenziale o non concorrenziale) o per "diritto":
o interesse legittimo (ricorso al
TAR)
¤ all'inserimento concorrenziale: lavoro
subordinato, lavoro autonomo, studio, formazione professionale; quote, requisiti
¤ all'inserimento non concorrenziale: turismo,
affari, motivi religiosi, etc.; non
limitati numericamente, autosufficienza
o diritto (ricorso al giudice ordinario): asilo e
protezione sussidiaria, unita' familiare (ricongiungimento); non limitati numericamente, requisiti
Numeri
á
Numeri:
o lavoro
subordinato non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000
nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010
o lavoro
subordinato stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel
2006-2010, 60.000 nel 2011, 35.000 nel 2012, 30.000 nel 2013, 15.000 nel 2014
o lavoro
autonomo: circa 4.000 nel 2010, circa 3.000 nel 2011, circa 2.500 nel 2012,
circa 2.000 nel 2013, circa 2.000 nel 2014
o studio: circa
54.000 nel 2010, circa 50.000 nel 2011 e nel 2012, circa 52.500 nel 2013, circa
52.000 nel 2014, circa 52.000 nel
2015
o motivi
religiosi: circa 9.000 nel 2012, circa 8.000 nel 2013, circa 9.000 nel 2014,
circa 9.000 nel 2015
o turismo: circa
1.400.000 nel 2012, circa 1.600.000 nel 2013, circa 1.800.000 nel 2014,
circa 1.600.000 nel 2015
o affari: circa
200.000 nel 2012, circa 200.000 nel 2013, circa 190.000 nel 2014, circa 180.000 nel 205
o invito: circa
22.000 nel 2012, circa 19.000 nel 2013, circa 17.000 nel 2014, circa
19.000 nel 2015
o missione: circa
21.000 nel 2012, circa 20.000 nel 2013, circa 19.000 nel 2014, circa
26.000 nel 2015
o cure mediche:
circa 3.000 nel 2012, circa 2.000 nel 2013, circa 2.000 nel 2014, circa
2.000 nel 2015
o residenza
elettiva: circa 1.000 nel 2012, circa 1.000 nel 2013, circa 1.000 nel 2014,
circa 1.000 nel 2015
o ricongiungimento:
circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel 2007,
circa 123.000 nel 2008, circa 107.000 nel 2009, circa 91.000 nel 2010, circa
84.000 nel 2011, circa 81.000 nel 2012, circa 76.000 nel 2013, circa
58.000 nel 2014, circa 47.000 nel
2015
á
Decreto flussi:
Interferenze
á
Interferenze tra flussi:
Visto
di ingresso
á
Requisiti per il visto:
á Esonero dal visto:
o soggiorni brevi (fino a 90 gg)
per stranieri provenienti da alcuni
paesi (Andorra, Argentina, Antigua e Barbuda, Australia, Bahamas, Barbados,
Brasile, Brunei Darussalam, Canada, Cile, Corea del sud, Costa Rica, El
Salvador, Ex repubblica jugoslava di Macedonia, Giappone, Guatemala, Honduras,
Israele, Malesia, Mauritius, Messico, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova
Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, San Marino, Stato della Citta'
del Vaticano, Seychelles, Serbia, Singapore, Stati Uniti d'America, Uruguay,
Venezuela, Hong Kong, Macao, British Overseas, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Moldavia)
o richiesta di protezione internazionale
o titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro o suoi familiari
in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro (esclusi
permessi rilasciati da Regno Unito, Irlanda e Danimarca)
o titolare di un
permesso di soggiorno per studio
rilasciato da altro Stato membro che
si trasferisca in Italia per proseguire o integrare gli studi
o titolare
ammesso per ricerca scientifica in
altro Stato membro che si trasferisca in Italia per completare il programma
di ricerca
o titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato
membro che faccia ingresso per esercitare attivita' di lavoro qualificato, e i familiari che abbiano soggiornato con
lui nell'altro Stato membro (purche' siano soddisfatti i requisiti di reddito e
alloggio)
o titolare
di permesso ICT rilasciato da altro
Stato UE, in mobilita' intra-UE
á Per soggiorni
di durata inferiore a 90 gg. validi anche visti
uniformi Schengen o titoli di
soggiorno (indicati da ciascun paese in apposito elenco) rilasciati da
Paesi Schengen (Austria, Belgio,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia e Svizzera;
ingresso di Romania e Bulgaria nell'Area Schengen rinviato per veti di Olanda,
Finlandia, Germania e Belgio), a
condizione di possesso di documento
di viaggio valido, disponibilita' di risorse
per soggiorno e viaggio (nella misura indicata da ciascun paese), insussistenza di pericolosita' e assenza di segnalazioni
per la non ammissione in area Schengen; nota: Reg. UE 265/2010 estende liberta' di transito e circolazione in
Area Schengen per titolari di visto
di ingresso di durata > 3 mesi (anche
in attesa di primo rilascio)
á Lo straniero
altamente qualificato che sia entrato legalmente in Italia (anche in esonero di
visto) puo' ottenere, in presenza dei requisiti, la Carta Blu UE, senza che debba munirsi di visto di ingresso apposito
Motivi
ostativi
á Ingresso: non ammesso lo straniero
o pericoloso per
l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato
o che non
soddisfi requisiti Schengen
(mancanza di passaporto o di risorse; minaccia per la sicurezza degli Stati;
segnalazione per la non ammissione, dovute, per esempio, ad espulsioni
pregresse con divieto di reingresso), salvo deroghe per motivi umanitari,
costituzionali o internazionali
o condannato
(anche patteggiamento) reati 380,
co. 1 e 2, c.p.p., o riguardanti stupefacenti, liberta' sessuale,
favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento minori per attivita'
illecite o persone per prostituzione o per sfruttamento prostituzione
o condannato
(defintivamente) per vendita marchi
contraffatti o violazione delle norme sul diritto d'autore
á
In caso di ricongiungimento,
rileva solo pericolo per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o di Stato
Schengen
á
Diniego di visto (escluso famiglia, lavoro,
cura, studio) per ordine pubblico o sicurezza
Stato senza obbligo motivazione (prassi: assenza di motivazione per
qualsiasi motivo); nota:
disposizione immediatamente disapplicabile perche' in contrasto con Reg. CE
810/2009, che impone l'obbligo di
motivazione di ogni rifiuto (le motivazioni relative alla sicurezza degli
Stati Schengen sono espresse pero' in modo sintetico e privo di riferimenti
alla situazione specifica)
á
Deroga al divieto di
ingresso in caso di presentazione di domanda di asilo o di applicazione del regime di protezione temporanea
3.
Lavoro subordinato
Programmazione
dei flussi
á
Uno o piu' decreti
annuali (mancata pubblicazione: DPCM < quote precedenti, salvo
stagionali, per i quali la quota puo' essere superata)
á
Le Regioni
possono trasmettere un rapporto annuale
su flussi sostenibili
á
Possibilita' di quote riservate, per
á
Possibilita' di limitazioni per paesi che non collaborano
á
Liste (accordi,
formati all'estero, discendenti da italiani)
Richiesta
di nulla-osta
á
Richiesta di nulla-osta al lavoro da parte del
datore di lavoro (per via telematica;
click day) per lavoratore residente
all'estero allo Sportello unico
presso l'UTG:
¤ garanzia alloggio idoneo (allentamento dei
requisiti in alcuni Comuni), con eventuale partecipazione alla spesa e limitata
decurtazione del salario
¤ spese rimpatrio (solo se
coattivo, in base al testo del contratto di soggiorno)
¤ comunicazione
variazioni (come per italiani)
á
Lo Sportello
Unico verifica il rispetto dei minimi stabiliti dal CCNL e la sussistenza
dei requisiti relativi al reddito
del datore di lavoro, per le sole richieste che rientrino nella quota assegnata
(D. Lgs. 40/2014)
á
La Questura
verifica l'assenza di motivi ostativi
in capo a datore di lavoro e lavoratore
á
Nulla-osta rifiutato
o revocato
Ingressi
extra-quota
á
Ingressi extra-quota:
á Semplice comunicazione allo Sportello
unico da parte del datore di lavoro convenzionato, in luogo della richiesta di
nulla-osta, per l'assunzione extra-quota di dirigenti o personale altamente specializzato, professori universitari e per
l'ingresso di lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese
operanti nel territorio italiano (L. 94/2009)
á Ingresso per ricerca scientifica: richiesta di
nulla-osta presentata da un istituto di
ricerca iscritto in apposito elenco
tenuto dal Minuniversita', per straniero (anche gia' legalmente presente in
Italia) in possesso di un titolo di studio superiore che consenta l'accesso ai
programmi di dottorato; istituto e ricercatore stipulano una convenzione di accoglienza, con cui il
ricercatore si impegna a realizzare un progetto di ricerca e l'istituto mette a
disposizione del ricercatore risorse > 2*assegno sociale, copertura spese di viaggio e assicurazione sanitaria (anche per i familiari) o iscrizione al SSN; permesso di durata pari al programma di
ricerca, prorogabile; possibile rapporto di lavoro subordinato, autonomo o borsa di addestramento (in questo caso,
l'accesso al permesso UE slp e'
regolato come per gli studenti); il programma di ricerca puo' prevedere
prosecuzione in altro Stato membro
(ingresso in esonero di visto; richiesta nuova convenzione per soggiorni di
durata > 3 mesi)
á Ingresso e
soggiorno di lavoratori altamente
qualificati ("Carta blu UE";
D. Lgs. 108/2012, di attuazione della Direttiva
2009/50/CE) per attivita' di lavoro subordinato o di collaborazione
coordinata (o attivita' assimilate):
¤ proposta di
contratto di durata non inferiore a un
anno per attivita' che richieda una qualifica professionale superiore
¤ indicazione del
titolo di istruzione e della qualifica professionale dello straniero
¤ retribuzione non inferiore al triplo (24.789 euro
per anno) della soglia per l'esenzione dal ticket
¤ per frode o
falsificazione o contraffazione di documenti
¤ quando il
lavoratore non si rechi allo Sportello Unico entro 8 gg dall'ingresso (e per
chi si trovi gia' in Italia?) per la sottoscrizione del contratto di soggiorno,
salvo cause di forza maggiore
¤ per condanne a
carico del datore di lavoro, negli ultimi 5 anni, per reati relativi a
favoreggiamento dell'immigrazione illegale, prostituzione, sfruttamento di
minori, sfruttamento del lavoro, occupazione illegale di straniero
¤ un ordinario
permesso per motivi familiari di
durata non superiore a 2 anni a condizione che siano in possesso di un valido
documento (verosimilmente, di viaggio) e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio
¤ un permesso UE slp, se soggiornano legalmente e ininterrottamente nel territorio dell'Unione europea da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in Italia, e se sono soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio
á Ingresso
e soggiorno nell'ambito di trasferimenti
intra-societari
o consentito ingresso e soggiorno di lavoratori extra quota per lo svolgimento di prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari in qualita' di dirigenti, lavoratori specializzati o lavoratori in formazione (laureati, trasferiti a fini di sviluppo di carriera o acquisizione di conoscenze relative all'impresa)
o il trasferimento intra-societario consiste nel distacco da un'impresa stabilita in paese straniero a un'entita' ospitante, stabilita in Italia, legata alla stessa impresa o gruppo di imprese; il trasferimento include i casi di mobilita' tra entita' ospitanti stabilite in diversi Stati UE
o la richiesta di nulla-osta al trasferimento e' presentata dall'entita' ospitante allo Sportello Unico
o lo Sportello Unico rilascia o nega il nulla-osta entro 45 gg dalla presentazione della documentazione che correda la richiesta, previa acqusizione del parere della questura; il nulla-osta va utilizzato entro 6 mesi
o richiesta di nulla-osta sostituita da comunicazione allo Sportello Unico in presenza di protocollo stipulato dall'entita' ospitante col Mininterno; lo Sportello Unico acquisisce comunque il parere della questura
o il lavoratore dichiara la propria presenza allo Sportello Unico entro 8 gg dall'ingresso ai fini del rilascio del permesso
o durata massima del trasferimento: 3 anni per dirigenti e lavoratori specializzati; un anno per lavoratori in formazione; tra un trasferimento e il successivo, per lo stesso lavoratore, devono trascorrere almeno 3 mesi
o i lavoratori non accedono all'edilizia pubblica ne' ai servizi dei CPI
o il permesso di soggiorno reca la dicitura "ICT"; ha durata pari a quella del trasferimento, e puo' essere rinnovato, entro i limiti massimi, in caso di proroga di tale trasferimento; il rinnovo e' consentito (entro i limiti massimi) anche in caso di svolgimento di attivita' lavorativa in altro Stato UE
o se l'altro Stato UE si oppone alla mobilita', il titolare di permesso ICT e' riammesso in Italia (anche quando il permesso ICT e' scaduto o e' stato revocato)
o consentito il ricongiungimento familiare e l'ingresso al seguito, a prescindere dalla durata del permesso
o il titolare di permesso ICT rilasciato da altro Stato UE e' autorizzato a soggiornare e lavorare in Italia per mobilita' intra-UE per un periodo massimo di 90 gg in un arco temporale di 180 gg (mobilita' di breve durata); per periodi di durata superiore (mobilita' di lunga durata) e' necessario il rilascio di nulla-osta (che puo' essere chiesto anche per straniero gia' presente sul territorio per mobilita' di breve durata, entro 90 gg dall'ingresso); l'ingresso e' consentito in esenzione dal visto
o richiesta di nulla-osta sostituita da comunicazione allo Sportello Unico in presenza di protocollo stipulato dall'entita' ospitante col Mininterno
o in caso di mobilita' di lunga durata, il lavoratore dichiara la sua presenza in Italia entro 8 gg dal rilascio del nulla-osta, ovvero, in presenza di protocollo, dell'apposito invito da parte dello Sportello Unico; verosimilmente, il termine e' di 8 gg dall'ingresso, se il lavoratore non si trovava gia' in Italia
o al lavoratore in mobilita' di lunga durata e' rilasciato, entro 45 gg, un permesso con la dicitura "mobile ICT"; nelle more del rilascio del permesso, il lavoratore puo' svolgere l'attivita' lavorativa richiesta, purche' il permesso ICT rilasciato dall'altro Stato UE non sia scaduto
o la durata del permesso "mobile ICT" ha durata pari a quella del periodo di mobilita' richiesta, ed e' rinnovabile in caso di proroga di questa; si applicano comunque il limite rappresentato dalla durata del permesso ICT rilasciato dall'altro Stato UE e dal limite generale
o consentito il ricongiungimento familiare; se i familiari hanno soggiornato nell'altro Stato UE in qualita' di familiari del titolare del permesso ICT, l'ingresso e' consentito in esenzione dal visto
Ingressi
con quota specifica
á
Ingresso con quota specifica per sportivi
professionisti (DPCM su proposta del CONI)
Osservazioni
generali
á
Osservazioni:
o criterio piu'
restrittivo: residenza all'estero del
lavoratore (non realistico)
4.
Lavoro stagionale
Ambito
di applicazione
á
La disciplina si applica al lavoro stagionale
nel settore agricolo e turistico-alberghiero
Ingresso
á
Programmazione dei flussi e modalita' analoghe a
quelle previste per lavoro subordinato ordinario
á
Abbreviazione dei termini per la procedura
á
Silenzio-assenso in caso di richiesta da parte
dello stesso datore della stagione precedente, conclusa regolarmente
á
Accelerazione dell'istruttoria delle domande in
caso di inizio imminente dell'attivita' lavorativa o di rientro di lavoratore
gia' autorizzato nell'anno precedente
Diritto
di precedenza
á
Precedenza del lavoratore che sia entrato in
Italia per lavoro stagionale almeno una volta negli ultimi 5 anni sui
connazionali mai entrati in Italia per lavoro stagionale, a condizione di rimpatrio nei termini,
per le richieste da parte degli stessi datori di lavoro (nota: assurdo,
se il lavoratore ha lavorato male!) o per chiamate numeriche
Nulla-osta
e permesso triennali
á
Dopo due anni (anche non consecutivi) di
soggiorno per lavoro stagionale (a partire dal 2008), possibile rilascio di
nulla-osta triennale (anche su richiesta di nuovo datore di lavoro)
á
Visto rilasciato ogni anno, previa conferma
della richiesta da parte del datore o richiesta di assunzione da parte di altro
datore, a prescindere dalla
pubblicazione del decreto flussi
á
Permesso triennale; revocato in caso di mancato
rispetto termini
Requisiti
per l'ingresso
á
Requisiti:
o dichiarazione di assenza di motivi ostativi al rilascio
del titolo autorizzatorio (es.: licenza o iscrizione ad albo, ordine o
collegio); iscrizione ad albo
subordinata al rispetto della quota
fissata dal decreto-flussi e al riconoscimento
del titolo (extra-quota)
o nulla-osta della questura all'ingresso
o attestazione delle risorse necessarie allo svolgimento
dell'attivita', da parte dell'autorita' competente (camera di commercio, ordine
professionale, etc.); per attivita' per le quali non e' richiesto titolo
autorizzatorio, risorse pari a capitalizzazione su base annua assegno sociale; per quelle per cui e'
richiesto il titolo autorizzatorio, risorse non inferiori al triplo di questo importo (decr. MAE
11/5/2011)
o reddito > esenzione ticket (in sede di
rilascio di visto)
o risorse > risorse indicate
dall'attestazione (in sede di rilascio di visto)
o disponibilita' alloggio idoneo (in sede di rilascio
di visto)
Requisiti
in casi particolari
á
Casi particolari:
o attestazione
delle risorse non richiesta per liberi
professionisti
o per soci e/o amministratori di cooperative,
prestatori d'opera o consulenti: in luogo di dichiarazione e
attestazione, compenso superiore
alla soglia di reddito, garantito dal rappresentante della cooperativa o dal
committente
Reciprocita'
á
Non richiesta la condizione di reciprocita'
Rilascio
della certificazione
á
Certificazione requisiti rilasciata da
Rappresentanza italiana (salvo conversione da studio, per la quale provvede lo
Sportello Unico; nota: certificazione non richiesta per conversione da altri
permessi)
Quote
riservate per formati all'estero
á
Quota riservata per iscritti in liste di
lavoratori formati all'estero
Titolari
del diritto
á
Titolari del diritto: permesso UE slp, lavoro
subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi, motivi familiari, di durata > 1 anno; permesso per ricerca scientifica o Carta
blu UE o ICT di qualsiasi durata
Familiari
ammessi
á
Familiari:
Familiari
di comunitari o italiani
á
Familiari di comunitari e italiani:
si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 30/2007, se piu' favorevoli; Sent.
Cass. 17346/2010, Ord.
Cass. 6315/2012, Sent. Corte Cost.
202/2013 (che cita sent. Cass. 17346/2010) e Sent. Cass. 10383/2013: quelle
disposizioni sono invocabili solo dopo
che il familiare straniero di cittadino italiano abbia ottenuto la carta di soggiorno di cui al D. Lgs.
30/2007, dovendosi fino a quel momento applicare invece il D. Lgs. 286/1998,
inlcuso, ove previsto, il requisito di convivenza (nota: interpretazione in
contrasto con art. 23 e art. 19 co. 4 D. Lgs. 30/2007 e art. 14 bis co. 1 L.
11/2005); piu' debolmente, Sent.
Cass. 5303/2014: disposizioni invocabili
anche dallo straniero in sede di rinnovo del permesso
á
Si
applicano al familiare straniero di cittadino comunitario o italiano le
disposizioni di cui al D. Lgs. 286/1998
e al DPR 394/1999, se piu' favorevoli;
SS. UU. Cass. 21108/2013: solo
riguardo alle modalita' di ricongiungimento, non al novero di familiari
á
Inespellibile, se non per
motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, il coniuge o familiare entro
il II grado di italiano (Cass.
19464/2011: anche di minore italiano), purche' convivente
Ingresso
al seguito
á
Possibilita' di ingresso al seguito del titolare di permesso UE slp o di permesso
per lavoro subordinato (> 1 anno), lavoro autonomo, studio, religiosi
e, verosimilmente, ricerca scientifica (DPR 394/1999 lo prevede per
"attivita' scientifica")
Nulla-osta
á
Richiesta di nulla-osta presso lo Sportello unico (per ingresso al seguito:
procuratore); termine per il nulla osta: 180
gg. (non vale piu' il "silenzio-assenso"; Decreto-legge 13/2017: 90 gg)
á Requisiti
(esclusi il caso di beneficiario di
protezione internazionale - da D. Lgs. 18/2014):
o reddito (rilevano anche redditi di familiari gia'
conviventi)
¤ assegno sociale per il
richiedente + 0.5 x assegno sociale x numero membri ulteriori del nucleo familiare
¤ per figli di
eta' < 14 anni, quota
specifica comunque limitata da assegno sociale
o alloggio, anche in comodato o in altra forma di disponibilita', anche diverso da
quello dove risiede il richiedente, in possesso dei requisiti igienico-sanitari e
di idoneita' abitativa, accertati
dai competenti uffici comunali (criteri: Decr. Sanita' 5/7/1975; es.: altezza
minima interna: m. 2.70, soggiorno di almeno 14 mq., illuminazione diretta in
tutte le camere da letto, presenza del bidet, etc.; nei fatti, si da' rilievo
di norma alla sola metratura); non richiesto per titolare di permesso
per ricerca scientifica (L. 9/2014)
o assicurazione sanitaria o iscrizione SSN (contributo fisso, da
determinare con DM, non ancora emanato; nelle more, fissato a 387,34 euro da
Regione Emilia Romagna, Regione Veneto, Regione Friuli Venezia-Giulia; Trib.
Milano: Regione Lombardia obbligata a consentire l'iscrizione al SSN previo
versamento di un contributo dello stesso importo) per genitori di eta' > 65
anni
á Al
soddisfacimento dei requisiti (da dimostrare, comunque, prima dell'ingresso) per il genitore
naturale puo' contribuire l'altro genitore regolarmente soggiornante
á Motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per
l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area
Schengen
á Allo straniero espulso per ingresso o soggiorno illegale per il quale sia
successivamente rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento non si applica il divieto di reingresso
á Ricorso al tribunale
in composizione monocratica del luogo di residenza del ricorrente; si applica
il rito sommario di cognizione (Decreto-legge
13/2017: tribunale sede della sezione
specializzata del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il
provvedimento impugnato); il giudice puo' ordinare il rilascio del visto anche in assenza del nulla-osta
Tipi
di studio o formazione consentiti
á
Consentito ingresso per
Studio
universitario
á
Requisiti:
Casi
di reingresso
á
Consentito in caso di
¤ Reg. UE 265/2010 estende
liberta' di transito e circolazione in Area Schengen per titolari di visto di ingresso di durata > 3 mesi rilasciati conformemente allo stesso Regolamento (anche in attesa di primo rilascio)
¤ CGUE C-606/10
sembra negare questa possibilita' (forse in caso di visto non rilasciato
conformemente a Reg. UE 265/2010)
¤ in caso di
permesso di soggiorno smarrito o rubato
¤ in caso di
permesso di soggiorno scaduto da <
60 gg. (se chiesto il rinnovo); nota: senza restrizioni relative ad
attraversamento frontiere
¤ in caso di
permesso di soggiorno scaduto da <
6 mesi e in presenza di gravi motivi di salute (anche di coniuge e familiari I grado), purche' sussistano i
requisiti per il rinnovo
¤ in caso di
permesso di soggiorno scaduto per
assolvimento di obblighi militari
(decr. MAE 11/5/2011: previo nulla-osta questura se il permesso e' scaduto da
oltre 6 mesi)
á
Richiesta entro 8 gg. (da ciascun ingresso)
á
Rilascio (lavoro subordinato
e familiari: Sportello unico) entro 60
gg. (D. Lgs. 40/2014; termine ordinatorio); trascorso il termine
previsto per il procedimento,
possibile chiedere l'intervento
sostitutivo del soggetto
individuato dall'amministrazione;
accolti dai TAR alcuni ricorsi contro il silenzio-inadempimento
(il ricorso va presentato entro un anno dalla scadenza del
termine)
á Illegittima
(Cons. Stato 4487/2016), perche' sproporzionata (CGUE
C-309/14), e, quindi, da rideterminare, la richiesta di contributo di 80 euro per permessi fino a un anno, 100 euro per permessi da uno a due anni, 200 euro per dirigenti e permesso UE slp; era comunque previsto
l'esonero per minori, figli minori ricongiunti e permessi per cure mediche
(inclusi accompagnatori), protezione o richiesta di protezione; note:
á
Richiesta spedita tramite Poste (per alcuni permessi, presentata in questura); lavoro
subordinato e motivi familiari: prima istanza predisposta da Sportello Unico;
circ. Mininterno 27/1/2012: in mancanza
del versamento del contributo, la
domanda e' comunque ricevibile
á
Ricevuta di spedizione
+ passaporto: regolarita' del
soggiorno
á
Convocazione in commissariato
per impronte e consegna foto; appuntamento per comunicazione esito
á
Problema nella prassi: nel caso del lavoro
subordinato, appuntamento anche per la presentazione presso lo Sportello Unico
(vanificata la previsione di diritti per chi abbia richiesto il rilascio del
permesso)
á Sottoscrizione
di accordo di integrazione ai fini
del rilascio del permesso (presso lo Sportello Unico; in questura, se la
richiesta di permesso si presenta li')
Facolta'
e diritti nelle more del rilascio
á
Nelle more
del rilascio di permesso
¤
avvio del
rapporto lavorativo autorizzato (L. 214/2011: fino a eventuale notificazione, al datore di lavoro,
dell'esistenza di motivi ostativi al
rilascio del permesso)
¤
iscrizione anagrafica
¤
iscrizione al SSN (Accordo Governo-Regioni 20/12/2012: per qualunque permesso
comporti l'iscrizione obbligatoria)
¤
esami di guida
e ottenimento patente e libretto di circolazione
¤
reingresso da frontiera
esterna
¤
avvio dell'attivita'
lavorativa
¤
reingresso da frontiera
esterna
¤
iscrizione anagrafica
¤
reingresso da frontiera
esterna
á
Nota:
Reg. UE 265/2010 estende liberta' di transito e circolazione in Area
Schengen per titolari di visto di
ingresso di durata > 3 mesi (anche
in attesa di primo rilascio); Sent. CGUE C-606/10 sembra negare questa
possibilita' (forse in caso di visto non rilasciato conformemente a Reg. UE
265/2010)
Dichiarazione
di soggiorno
á
Turismo,
visite, affari e studio < 3 mesi:
á Titolari di permesso rilasciato da altro Stato membro:
dichiarazione di soggiorno al
questore entro 8 gg; trasgressione: ammenda fino a 309 euro (L. 161/2014)
Adempimenti
per altri soggiorni brevi
á
Altri soggiorni
< 30 gg. (es.: lavoro per <
30 gg.): ai fini della regolarita' del soggiorno, sufficienti la ricevuta di
richiesta permesso e il passaporto
Durata
massima dei permessi
á
Durata massima:
Altri
permessi non corrispondenti a visto di ingresso
á
Altri permessi rilasciabili: motivi umanitari (anche per protezione
sociale, sfruttamento lavorativo, violenza domestica; rilasciato anche, nella
prassi, per meriti particolari), minore
eta', integrazione minore, assistenza minore (art. 31, co. 3
T.U.), cure mediche, sicurezza pubblica, richiesta asilo, attesa riconoscimento
status di apolide (Trib. Roma: anche in assenza di altro permesso), acquisto
cittadinanza, etc.
Affidamento
preadottivo ad italiano
á
Non richiesto permesso per affidamento
preadottivo ad italiano
Variazione
di domicilio
á
Obbligo segnalazione variazione di domicilio entro 15 gg. (esclusi soggiorni < 30
gg.), salvo iscrizione anagrafica
Richiesta di
rinnovo
á
Richiesta: 60
gg. prima; non oltre 60 gg. dopo
(Cassazione: anche dopo, purche' il ritardo non sia finalizzato alla
maturazione dei requisiti)
á
Illegittima (Cons.
Stato 4487/2016), perche' sproporzionata
(CGUE C-309/14), e, quindi, da
rideterminare, la richiesta di contributo
di 80 euro per permessi fino a un
anno, 100 euro per permessi da uno a
due anni, 200 euro per dirigenti e
permesso UE slp; era comunque previsto l'esonero per minori, figli minori
ricongiunti e permessi per cure mediche (inclusi accompagnatori), protezione o
richiesta di protezione
á
Richiesta spedita tramite Poste (per alcuni permessi, presentata in questura); la busta
contiene copia del permesso in
scadenza
á
Ricevuta e originale permesso in scadenza:
regolarita' del soggiorno
Cessazione del rapporto di lavoro
á Licenziamento o dimissioni (anche
rapporto a tempo determinato, per giusta causa) => mantenimento del permesso;
alla scadenza, se necessario, il permesso e' rinnovato per attesa occupazione in modo da consentire il completamento di 1 anno di iscrizione nelle liste di
mobilita' o nelle liste per il collocamento obbligatorio o nell'elenco
anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione, o della maggior durata della prestazione di sostegno al reddito percepita (L. 92/2012), previa dichiarazione di disponibilita' al
Centro per l'impiego entro 40 gg.; anche
piu' volte, a seguito di recesso da successivi rapporti
á Mantenimento
diritti permesso per lavoro subordinato (prassi?)
á Possibilita' di
rinnovo ulteriore in presenza di risorse lecite come per
ricongiungimento (L. 92/2012) o di
sussistenza di nuovo contratto di lavoro
(D. Lgs. 40/2014; verosimilmente, corrispondente a reddito sufficiente; sufficiente
copia della comunicazione di avvio del rapporto: UNILAV o, per lavoro domestico,
comunicazione all'INPS)
Requisiti
per il rinnovo
á
Reddito (salvo
disoccupazione tollerata; autocertificazione; Trib. Bologna: rileva
positivamente la disponibilita' di alloggio in comodato gratuito), anche per familiari a carico (come per ricongiungimento);
giurisprudenza:
á
Per lavoro
subordinato: non piu' richiesta
l'esistenza di contratto di soggiorno
(D. Lgs. 40/2014), ma gli impegni relativi sono comunque assunti dal datore con
la compilazione del modello UNILAV o con la comunicazione all'INPS
á
Assenza di motivi
ostativi al soggiorno (condanne,
anche non definitive, anche patteggiate, per reati 380, co. 1 e 2, c.p.p., o riguardanti stupefacenti, liberta'
sessuale, favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento minori per
attivita' illecite o persone per prostituzione o per sfruttamento
prostituzione, reati contro il diritto
d'autore, pericolosita' per
sicurezza dello Stato, segnalazioni SIS)
Limiti
al rinnovo del permesso
á
Rinnovo del permesso
non consentito allo straniero che si assenti per > 6 mesi continuativi
(se il permesso e' di durata < 2 anni) o per > meta' della durata
(se il permesso e' di durata > 2 anni), salvo gravi motivi o
adempimento obblighi militari
Durata
del permesso rinnovato
á
Durata del permesso
rinnovato < durata al rilascio, salvi i casi di diversa
durata esplicitamente prevista da T.U. o Regolamento (es.: per lavoro
subordinato)
Facolta'
e diritti nelle more del rinnovo
á
Mantenimento di tutti i diritti nelle more del
rinnovo (Direttiva Mininterno 5/8/2006); in particolare:
Rilevamento impronte
á
Per rilascio
o rinnovo (esclusi cure, <
3 mesi diversi da lavoro, stagionali < 30 gg)
Utilizzazione
á Permessi
utilizzabili per motivi diversi da
quello di rilascio:
o lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi
familiari, asilo, protezione sussidiaria, affidamento, integrazione minore: per studio e
lavoro subordinato o autonomo (salvo limiti di eta')
o motivi umanitari: per lavoro
subordinato o autonomo; verosimilmente anche per studio (in caso contrario,
sarebbe distinguibile il permesso per motivi umanitari rilasciato per
protezione sociale)
o ricerca scientifica: per
insegnamento collegato al programma di ricerca
o richiesta asilo: per lavoro
subordinato o autonomo, quando siano trascorsi 60 gg dalla presentazione della
domanda (anche se in fase di ricorso); per formazione (a condizione di
inserimento nei servizi di accoglienza)
o protezione sociale: per studio e
lavoro subordinato
o assistenza minore: per lavoro
subordinato o autonomo
o minore eta': per studio (e, forse, per lavoro con
contratto di apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale, per l'assolvimento dell'obbligo di
istruzione)
o studio o formazione: per lavoro
subordinato (< 1040 ore annuali)
o acquisto cittadinanza: per lavoro
subordinato o autonomo (giurisprudenza e orientamenti di DPL Modena; in senso
opposto, Mininterno)
o attesa adozione: per lavoro
subordinato o autonomo (DPL Modena) e, verosimilmente, per studio
á Nota: stipula
di contratto di soggiorno nei casi
in cui e' consentito il lavoro subordinato richiesta solo a fini di conversione (sufficiente copia della comunicazione di
avvio del rapporto); sopravvive a D. Lgs. 40/2014?
Conversione
á
La richiesta di conversione non era gravata dall'onere del contributo
previsto per rilascio e rinnovo del permesso, poi dichiarato illegittimo,
perche' sproporzionato, da CGUE C-309/14 e da Cons. Stato 4487/2016
á
Art. 5 co. 5 e 9 T.U.; generalmente disatteso;
eccezioni:
á
Extra quote (o entro quote anno sucessivo):
¤ il minore e'
stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il
Comitato minori ha dato parere favorevole
¤ il gestore del
programma di integrazione, attuato da ente con rappresentanza nazionale
iscritto registro art. 42 T.U., certifica con idonea documentazione
-
presenza in Italia > 3 anni
-
inserimento > 2 anni programma
integrazione
-
disponibilita' di alloggio
-
regolare attivita' di studio o lavoro in corso,
o contratto di lavoro
á
Entro quote (giurisprudenza: salvo attivita'
sottratte alle quote; nota:
previste, negli ultimi decreti-flussi, quote riservate):
Rifiuto o
revoca: presupposti, elementi rilevanti
á
Mancanza
requisiti per
ingresso e soggiorno (anche in relazione ad altri Stati Schengen)
á
Reati ostativi:
á
Rilevano:
Caso
particolare: presenza di familiari in Italia
á
Titolare di diritto al ricongiungimento e suo familiare
(Sent. Corte Cost. 202/2013: anche straniero che abbia legami familiari in Italia; in precedenza, Cons. Stato: chiunque
abbia un familiare regolarmente
soggiornante in Italia o in via di regolarizzazione):
á
Note:
Caso
particolare: titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e suo
familiare
á
Titolare di permesso
UE slp rilasciato da altro Stato
membro e suoi familiari: ai fini di
rifiuto o revoca fondati su motivi di ordine
pubblico o sicurezza dello Stato
si tiene conto di eta', durata del soggiorno pregresso, conseguenze dell'allontanamento per lo
straniero e per i familiari, legami
familiari e sociali, soggiorno pregresso e legami
con il paese d'origine
Impugnazione
dei provvedimenti negativi
á
Ricorso al TAR;
ricorso al Tribunale ordinario (Decreto-legge 13/2017: sede della sezione specializzata), senza termini
di decadenza, quando si tratti di permesso richiesto o rilasciato a tutela del
diritto all'unita' familiare
(giurisprudenza: non in caso di conversione da motivi familiari ad altri
motivi) o del diritto alla protezione
internazionale, ovvero per motivi
umanitari
Conseguenze
dei provvedimenti negativi
á
Rifiuto =>
espulsione (ma, verosimilmente, solo se non si aderisce all'invito a lasciare
l'Italia entro un termine < 15 gg, o in caso di richiesta fraudolenta
o manifestamente infondata)
á
Annullamento o revoca => espulsione
Iscrizione
anagrafica: parita' con l'italiano
á
Parita' con l'italiano
(domicilio; verosimilmente, anche senza fissa dimora; es.: lavoratore autonomo
o titolare di permesso UE slp che abbiano perso l'alloggio) per lo straniero
regolarmente soggiornante
á
In caso di dimora
abituale, l'iscrizione anagrafica e' un diritto-dovere; in caso di dimora temporanea, sussiste il solo diritto
á
Dimora abituale: richiesto un
permesso di durata > 3 mesi o rinnovabile; requisito integrato anche
in caso di ospitalita' in centro di accoglienza > 3 mesi
á
L. 35/2012 (e circ. Mininterno 27/4/2012):
á
Possibile la verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio (circ. Mininterno
14/1/2013: l'esito negativo non puo' comportare il diniego dell'iscrizione)
á
Possibilita' di iscrizione nelle more del rilascio di permesso per lavoro subordinato o familiari,
o nelle more del rinnovo di
qualunque permesso
á
Controversie in materia di
iscrizioni e variazioni anagrafiche di competenza del giudice ordinario
Iscrizione
anagrafica e rinnovo del permesso
á
L'iscrizione non decade in fase di rinnovo
á
Necessario rinnovo dichiarazione di dimora entro
60 gg. dal rinnovo del permesso;
cancellazione per irreperibilita' in
seguito a censimento o ripetuti
controlli ovvero, previo avviso da parte dell'ufficio con invito a provvedere
in 30 gg., per mancato rinnovo della dichiarazione, trascorsi 6 mesi dalla
scadenza del permesso
Residenza
e iscrizione anagrafica
á Nota: ai sensi
del codice civile, la residenza e'
nel luogo in cui la persona ha la dimora
abituale, dove l'abitualita' della dimora e' da intendersi come stabilita'
della permanenza nel luogo; l'iscrizione anagrafica non ha di per se' valore
costitutivo, presumendosi, solo fino a prova contraria, la coincidenza fra
residenza anagrafica e residenza effettiva della persona; e' consentito provare con ogni mezzo che
l'effettiva residenza non coincide
con quella anagrafica (Cassazione)
á Consentita
l'iscrizione anagrafica della persona "senza fissa dimora" che abbia eletto domicilio (centro degli interessi; da documentare) nel Comune
Iscrizione
anagrafica e cittadinanza
á
Il requisito di residenza legale per acquisto
cittadinanza e' integrato dal soddisfacimento
delle condizioni e degli adempimenti previsti dalle norme in
materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri e da quelle
in materia d'iscrizione anagrafica
(art. 1 DPR 572/1993); nota: incompatibile
con art. 16 L. 91/1992 (diritti degli apolidi legalmente residenti: diritti che
la Convenzione di New York 1954 riconosce anche agli apolidi legalmente
presenti)
á
Nel senso della rilevanza della nozione civilistica di residenza (presenza
effettiva e inserimento nel tessuto socio-culturale), giurisprudenza ordinaria (in relazione allo ius soli del neo-18-enne) e L.
98/2013
á
In caso di discendente
di ex cittadino italiano che intenda riacquistare la cittadinanza, si
prescinde, per l'iscrizione anagrafica dalla durata del permesso; sufficiente
anche la ricevuta di dichiarazione di
presenza
Obbligo
e onere di esibizione del permesso
á Obbligo, salvo giustificato motivo, di esibizione, su richiesta dellÕautoritaÕ
di pubblica sicurezza del passaporto
o altro documento identificativo e
(L. 94/2009) del permesso di
soggiorno o altro documento attestante la regolarita' del soggiorno in Italia;
ammenda di 2.000 euro e arresto fino a un anno per mancata esibizione (SS.UU. Cassazione 15643/2011: parziale abolitio
criminis, dal momento che il reato e' integrato dalla mancata
esibizione di entrambi i documenti e lo straniero illegalmene soggiornante, per
definizione privo del permesso, non e' incriminabile; Sent. Corte Cost.
230/2012: mutamento interpretativo insufficiente a rendere necessaria la revoca
delle condanne pregresse)
á Onere di
esibizione del permesso di
soggiorno per provvedimenti della
pubblica amministrazione di interesse
dello straniero, esclusi quelli relativi a sanita' per irregolari e prestazioni
scolastiche obbligatorie; note:
á Esibizione del
permesso richiesta in occasione di trasferimento
di denaro; in mancanza, comunicazione dei dati al commissariato di P.S.; abrogata (L. 44/2012) l'imposta di bollo del 2% sui trasferimenti in denaro verso paesi non
appartenenti alla UE effettuati da soggetti privi di matricola INPS o di codice
fiscale
á Sent. Corte Cost. 245/2011: illegittima l'imposizione, ai fini
della celebrazione del matrimonio dello
straniero in Italia, della presentazione di un documento che dimostri la regolarita' del soggiorno; nello stesso
senso, in precedenza, Sent. CEDU
O'Donoghue c. UK; nota: il problema potrebbe continuare a sussistere ai
fini delle pubblicazioni matrimoniali
(secondo Trib. Brescia, pero', l'onere di esibizione non si applica, non
trattandosi di autorizzazione; l'onere potrebbe essere escluso, coerentemente
con circ. DAP 21/12/2009, per il fatto che si tratta di esercizio di un diritto
e non di fruizione di un servizio)
2.
Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo
Requisiti
per il rilascio
á Requisiti:
o 5 anni continuativi di soggiorno legale, anche
da minorenne; non rilevano soggiorni
con permessi brevi (< 3
mesi?) o per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di
organizzazioni internazionali o per volontariato; sono incluse assenze < 6 mesi consecutivi e 10 mesi
complessivi (anche piu', per motivi gravi)
o titolarita', al
momento della richiesta, di permesso
di durata > 3 mesi, diverso
da studio o formazione (o ricerca scientifica per il titolare di borsa di
addestramento), motivi umanitari, protezione temporanea, richiesta asilo;
escluso anche il caso di soggiorno per motivi diplomatici o per missioni
speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali o in attesa di
una decisione sulla richiesta di permesso per protezione temporanea o per
motivi umanitari; note:
¤ non rileva l'eventuale tipo di rapporto di lavoro
¤ D. Lgs. 12/2014 (recepimento
di Direttiva 2011/51/CE) estende
l'accesso ai beneficiari di protezione
internazionale; ai fini del computo
dei 5 anni, rileva la data di presentazione della domanda di protezione internazionale
¤ Sent. CGUE C-502/10: non possono
essere esclusi i titolari di permesso che, rilasciato con limitazioni che non
consentirebbero un soggiorno a tempo indeterminato, permette pero' di fatto,
con successive proroghe, un soggiorno legale duraturo; nota: dirigenti, personale altamente specializzato, professori
universitari, traduttori, interprete, giornalisti corrispondenti (che entrano
in base ad art. 27 D. Lgs. 286/1998)
sono esplicitamente citati da Decr. Mininterno 4/6/2010 indica che queste
categorie possono accedere al permesso UE slp
o reddito > assegno sociale (incluso
potenziale trattamento pensionistico per invalidita'); per i titolari di protezione internazionale vulnerabili,
la disponibilita' di un alloggio gratuito concesso per ragioni assistenziali o
caritative equivale al 15% della soglia di reddito
o assenza di pericolo per ordine pubblico o sicurezza
dello Stato: si tiene conto (ma senza
automatismi), per la valutazione, anche di applicabilita' di misure di prevenzione, esistenza di condanne, anche non definitive, artt.
380 e 381 (non colposi) c.p.p., durata
del soggiorno, inserimento sociale,
familiare e lavorativo
o superamento di
un test di conoscenza della lingua italiana (su richiesta dello straniero;
effettuato con modalita' informatiche
o, comunque, per iscritto; richiesto livello A2); esonero per
infra-14-enni, titolari di attestati di conoscenza, studenti universitari,
dirigenti, personale altamente qualificato, professori universitari, ricercatori presso universita' o enti
vigiliati dal MIUR (L. 9/2014), beneficiario di protezione internazionale (D. Lgs. 12/2014), traduttori e
interpreti, giornalisti corrispondenti, soggetti con gravi limitazioni della capacita' di apprendimento per eta', patologie
o handicap
Rilascio
ai familiari
á La richiesta
puo' riguardare anche i familiari
inclusi nel novero di quelli ricongiungibili (anche quelli entrati
successivamente al rilascio del permesso UE slp al soggiornante di lungo
periodo? Secondo TAR Puglia, si', benche' sia stata soppressa la previsione
esplicita da D. Lgs. 3/2007); requisiti ulteriori: reddito e alloggio come
per ricongiungimento (per i titolari di protezione
internazionale, sufficiente indicare il luogo di residenza; non e' chiaro se valga l'esonero dal requisito
di reddito)
á Ai familiari si applica il requisito di 5 anni di soggiorno pregresso (CGUE C-469/13, coerente con Direttiva
2003/109/CE, che garantisce il diritto all'unita' familiare del soggiornante di
lungo periodo, non il rilascio di un permesso UE slp ai familiari a prescindere
dalla durata del soggiorno pregresso; nello stesso senso, gia' prima, prassi di
alcune questure); in precedenza, il
tenore della disposizione contenuta nel D. Lgs. 286/1998 aveva indotto Trib.
Verona a ritenere che il permesso fosse rilasciabile, non consentendo pero' la
libera circolazione di lunga durata intraeuropea
Presentazione
della richiesta e rilascio
á Richiesta presentabile tramite Poste in qualunque momento dopo la maturazione dei requisiti
á Rilascio o
rifiuto entro 90 gg; TAR Lazio:
Mininterno condannato, a seguito di class
action, a rimediare entro un anno alla situazione di sistematico
superamento del termine
á Illegittima
(Cons. Stato 4487/2016), perche' sproporzionata (CGUE
C-309/14), e, quindi, da rideterminare, la richiesta di contributo di 200 euro per permesso UE slp; in precedenza, anche CGUE C-508/10: illegittimo esigere contributi
sproporzionati rispetto a quelli richiesti per il rilascio di una carta di identita' al cittadino
nazionale per il rilascio al soggiornante di lungo periodo di un permesso UE slp
á In caso di
beneficiario di protezione
internazionale, il permesso UE slp reca apposita annotazione (cancellata in caso di cessazione o revoca dello
status)
Durata
del permesso UE slp; rinnovo
á Durata del permesso UE slp: tempo indeterminato; rinnovo ogni 5
anni, quale documento di identita' (dati e foto, non verifica requisiti)
Provvedimenti
negativi
á Espulsione:
á Revoca:
¤
espulsione o sopravvenuta pericolosita' (si tiene
conto di eta', soggiorno pregresso, conseguenze
per titolare e familiari, legami
sociali e familiari in Italia e nel paese d'origine)
¤
assenza dalla UE >
12 mesi consecutivi o dall'Italia > 6 anni (verosimilmente,
consecutivi)
¤
conferimento permesso UE slp da altro Stato membro UE
Diritti
e facolta' del titolare
á Accesso a tutte
le attivita' lavorative non vietate allo straniero ne' riservate all'italiano (esercizio
di pubblici poteri o tutela interesse nazionale)
á L. 97/2013: accesso al pubblico impiego a parita' con il comunitario (esclusione di certi posti o funzioni di vertice corrispondenti a esercizio di pubblici poteri o tutela interesse nazionale); nota: la
Direttiva 2003/109/CE consentirebbe solo
l'esclusione delle attivita' che
comportino l'esercizio, anche occasionale, di pubblici poteri (CGUE C-270/13: precluse solo le attivita'
per le quali tale esercizio sia non occasionale)
á Esonero dalla stipulazione del contratto di soggiorno
á Accesso a prestazioni
di assistenza sociale e di previdenza sociale e a quelle relative
ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale;
accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compresa la procedura per
lÕottenimento di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e a condizione
di effettiva residenza in Italia; note:
á Iscrizione obbligatoria al SSN (non prevista esplicitamente, ma desumibile
per via interpretativa e dall'Accordo Governo-Regioni 20/12/2012)
á Cons. Stato
6352/2012, Cons. Stato 4659/2014: il rilascio
del permesso UE slp ha carattere
costitutivo dello status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della
Direttiva 2003/109/CE; in senso opposto,
per esempio, Cons. Stato 1637/2014 e Ord.
Corte Cost. 58/2014 (che da' rilievo a questo orientamento): per uno
straniero che soggiorni da molto tempo in Italia, devono trovare comunque
applicazione, in sede di rinnovo del
permesso i principi per i soggiornanti di lungo periodo
Circolazione
in ambito UE
á Possibilita' di
stabilirsi in Italia, per i titolari
di permesso UE slp rilasciato da altro
Stato UE (esclusi Regno Unito, Irlanda e Danimarca), per studio, lavoro (entro quote, ma in esonero dal requisito di residenza
all'estero) o (purche' in possesso di assicurazione
sanitaria e di mezzi >
2 x soglia esenzione ticket) altro
motivo
á Simmetricamente,
consentito il soggiorno per titolari di permesso UE slp rilasciato dall'Italia in altro
Stato UE, esclusi Regno Unito, Irlanda e Danimarca
III.
Diritti:
Iscrizione
obbligatoria al SSN; eccezioni; disposizioni applicabili
á
Parita' col cittadino italiano
per il titolare di permesso UE slp
(art. 9, co. 12 T.U.; Accordo
Governo-Regioni 20/12/2012) e di Carta
Blu UE (art. 27-quater co. 15 T.U.)
á
Iscritti
obbligatoriamente:
o
regolare
lavoro in corso o iscrizione al collocamento (es.: assistenza del
minore, motivi religiosi o ricerca scientifica)
o
regolarmente
soggiornanti
per
¤
lavoro
subordinato o autonomo
¤
motivi
familiari (escluso genitore a carico entrato per ricongiungimento dopo i 65
anni dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009)
¤
asilo
(anche art. 19, co.1)
¤
protezione
sussidiaria
¤
asilo
umanitario (art. 18; minori inespellibili, donne incinte o puerpere
inespellibili e marito convivente; art. 20; nota: non citato art. 5 co. 6)
¤
attesa
adozione (anche senza permesso, per affidamento preadottivo a italiano)
¤
affidamento
(a comunita' familiare o istituto di assistenza)
¤
acquisto
cittadinanza
o
richiedenti asilo (D. Lgs. 142/2015; diritto
alle prestazioni urgenti o comunque essenziali nelle more dell'iscrizione al
SSN)
o
detenuti (anche in semiliberta'
o misure alternative)
á
Non obbligatoria l'iscrizione, salvo che
siano obbligati a corrispondere l'IRPEF in Italia, per dirigenti o personale altamente specializzato, dipendenti di appaltatore
con sede all'estero, giornalisti di
testate estere
á
Disposizioni
applicabili agli iscritti obbligatoriamente:
o
parita' con gli italiani per
assistenza in Italia (all'estero, solo assistenza indiretta), contribuzione, validita' temporale,
assistenza protesica e riabilitativa
o
iscrizione
alla ASL del luogo di dimora
(residenza legale o domicilio da
permesso di soggiorno)
o
iscrizione
(definitiva in caso di permesso per lavoro subordinato; provvisoria negli altri
casi?) nelle more del rilascio del
primo permesso (requisito necessario per il rilascio)
o
l'iscrizione
permane in fase di rinnovo (cessa
per espulsione, mancato rinnovo, revoca o annullamento definitivi)
o
retroattivita' (diritto) dalla data di ingresso in Italia, a
condizione di regolare richiesta di permesso
o
copertura
per familiari a carico (escluso il
caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne dopo l'entrata in vigore della L.
94/2009)
o
il
18-enne gia' titolare di permesso
per motivi familiari conserva
l'iscrizione (senza pagamento contributo) anche in caso di rilascio di permesso
per studio
Assicurazione
obbligatoria
á Assicurati obbligatoriamente (infortunio,
malattia, maternita'): tutti i regolari (anche soggiorni < 3 mesi;
es.: turismo, affari)
Iscrizione
facoltativa al SSN; eccezioni; disposizioni applicabili
á
Iscritti
facoltativamente: altri regolarmente
soggiornanti per > 3 mesi; in particolare: per studio, alla pari, residenza elettiva, religiosi, assistenza
del minore, personale rappresentanze diplomatiche e simili,
permesso UE slp rilasciato da altro Stato (?); genitore a carico entrato per ricongiungimento dopo i 65 anni
á
Iscrizione
preclusa ai titolari di permesso per
motivi di cura (eccezione:
iscrizione obbligatoria in caso di inespellibilita' per gravidanza o puerperio)
á
Disposizioni
applicabili agli iscritti facoltativamente:
o
contribuzione: proporzionale a
reddito, ma > minimo fissato con DM (387,34 euro); studio, alla pari
e genitore ultra-65-enne: contribuzione forfetaria;
per studio, 149,77 euro; per persone alla pari, 219,49 euro; per il genitore
ultra-65-enne, contributo da fissare con DM (non emanato; nelle more, fissato,
pari a 387,34, euro da Regione Emilia Romagna, Regione Veneto, Regione Friuli
Venezia-Giulia; Trib. Milano: Regione Lombardia obbligata a consentire
l'iscrizione al SSN previo versamento di un contributo dello stesso importo)
o
dimora e parita', come per iscritti
obbligatoriamente
o
durata: 1 anno (Accordo
Governo-Regioni 20/12/2012: solare), rinnovabile
o
assenza di retroattivita'
o
copertura
per familiari a carico (escluso il
caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne dopo l'entrata in vigore della L.
94/2009; per studio, previo pagamento del contributo minimo
completo di 387,34 euro)
Prestazioni
per non iscritti al SSN
á Prestazioni per
i non iscritti:
Prestazioni
per irregolari
á Prestazioni per
gli irregolari:
¤ prestazioni di
primo livello accessibili senza impegnativa e senza appuntamento (es.: medicina
generale, SERT, Dipartimenti di salute mentale, consultori familiari)
¤ urgenze
¤ gravidanza e
maternita'
¤ determinate patologie
¤ prestazioni di
prevenzione (vaccini, screening, prevenzione HIV)
¤ eta'
¤ invalidita'
¤ reddito (per
determinate prestazioni)
¤ terapia del
dolore
¤ singola
prestazione ambulatoriale urgente o comunque essenziale per straniero
irregolare incapace di pagare il ticket (Decr. Mineconomia 17/3/2008, come
interpretata da Accordo Governo-Regioni 20/12/2012)
á
Sent.
Corte Cost. 252/2001: l'espulsione
dello straniero che ha bisogno di cure
urgenti o essenziali deve essere sospesa (giurisprudenza contrastante
riguardo alle cure di matenimento o di controllo, ancorche' indispensabili per
la vita; Cass. 14500/2013: la somministrazione di farmaci retrovirali e' cura
"essenziale" se atta ad eliminare rischi per la vita o anche solo un
maggior danno alla salute; Cons. Stato 5286/2011 e giurisprudenza prevalente:
diritto al rilascio o alla conversione del permesso; motivi: umanitari o cure?)
Accordo
Governo-Regioni 20/12/2012
á
Recepito finora da Puglia, Friuli
Venezia-Giulia, Campania, Emilia Romagna (parzialmente), Lazio, Liguria, Basilicata, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Provincia di Trento, Toscana, Marche, Piemonte
á
Principali elementi:
¤ minori, a prescindere da regolarita' del
soggiorno (attuato da alcune Regioni; in alcune, solo in presenza di codice
fiscale)
¤ titolari di
permesso per attesa occupazione
¤ titolari di
permessi per motivi di giustizia
¤ titolare dello
status di apolide
¤ titolare di
permesso per residenza elettiva e
pensione contributiva italiana
¤ titolare di
permesso per motivi di salute o per
motivi umanitari rilasciato a
stranieri privi di altro permesso affetti da patologie incompatibili con il rimpatrio
¤ il marito convivente della donna incinta o
che abbia partorito da meno di sei mesi (nota: nel testo si fa riferimento,
impropriamente, al padre del bambino), a prescindere dal tipo di permesso di
soggiorno
¤ lo straniero
internato in ospedali psichiatrici
giudiziari
¤ il richiedente
asilo "Convenzione di Dublino"
Ingresso
e soggiorno per cure mediche
á
Ingresso e soggiorno per cure mediche
¤ nell'ambito di interventi umanitari (Minsanita' o
Regioni)
¤ a condizione di
dichiarazione da parte della
struttura sanitaria che indichi il tipo di cura e la durata, pagamento anticipato del 30% del costo
previsto, disponibilita' di mezzi di
sostentamento (per convalescenza, accompagnatore e rimpatrio; anche
sponsorizzazione), certificazione patologia, rilasciata all'estero nel rispetto della privacy
Obblighi di comunicazione relativi al rapporto di lavoro
á Obbligo di comunicazione al CPI (all'INPS, per lavoro domestico) entro il giorno precedente l'inizio dell'attivita' lavorativa
á Obbligo di comunicazione delle variazioni del rapporto, entro 5 gg da ogni variazione (inclusa la cessazione)
Sanzioni
á Reclusione (da 6 mesi a 3 anni) e multa (5.000 euro) per ogni lavoratore straniero privo di permesso idoneo impiegato; necessario il dolo; punibile anche l'impiego occasionale; non punibile chi impieghi il detenuto straniero ammesso ad attivita' lavorative intra o extra-murarie
á Pene aumentate da un terzo alla meta' se i lavoratori sono piu' di 3 o se sono minori in eta' non lavorativa o in presenza di condizioni di particolare sfruttamento (lavoratori esposti a situazioni di grave pericolo); pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore (verosimilmente, solo se da rimpatriare)
á Maxi-sanzione per mancata comunicazione di assunzione:
o per ciascun lavoratore irregolare, ammenda da 1.500 a 9.000 euro per impiego del lavoratore fino a 30 giorni di lavoro effettivo, da 3.000 a 18.000 euro per impiego da 31 a 60 gg, da 6.000 a 36.000 euro per impiego oltre i 60 gg; sanzione aumentata del 20% in caso di impiego di stranieri privi di idoneo permesso di soggiorno o di minori in eta' non lavorativa
o non si applica in caso di
¤ rapporto di lavoro domestico
¤ rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro); l'omessa comunicazione resta pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D. Lgs. 81/2008
¤ scorretta qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato
¤ regolarizzazione spontanea dell'intero rapporto, da parte del datore di lavoro, prima di ispezioni o convocazioni per il tentativo di conciliazione monocratica; in particolare,
- prima della scadenza per il primo adempimento contributivo, sufficiente la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva)
- dopo la scadenza per il primo adempimento contributivo, necessari la denuncia, da parte del datore, della propria posizione debitoria entro 12 mesi ulteriori, il pagamento di quanto dovuto entro 30 gg. dalla denuncia e la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva)
¤ evidente volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato; non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo
o si applica anche in caso di
¤
falso
lavoro domestico
¤ rapporto di lavoro accessorio
¤ asserita attivazione di prestazione occasionale in assenza di documentazione che dimostri l'autonomia del rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente l'accertamento)
¤ somministrazione di lavoro
o il datore di lavoro sanzionato deve essere ammesso all'estinzione agevolata mediante pagamento della sanzione in misura ridotta: euro 3000 per lavoratore
o nei casi in cui e' lecito instaurare il rapporto di lavoro subordinato, si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004: possibilita' di regolarizzazione del rapporto mediante stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi, nonche' il mantenimento in servizio degli stessi per almeno 3 mesi; in caso di ottemperamento, la sanzione e' ridotta a un quarto
Diritti del lavoratore straniero
á Parita' di diritti, in materia di lavoro, con il lavoratore italiano (inclusa iscrizione al SSN)
á Diritto al recupero delle retribuzioni e contribuzioni non corrisposte
á Possibilita' di avere un permesso per motivi umanitari in caso di denuncia del datore di lavoro nell'ambito di un procedimento penale per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, quando si applichi l'aggravante di grave sfruttamento (D. Lgs. 109/2012); durata: 6 mesi, rinnovabile per tutto il periodo necessario alla definizione del procedimento penale; permesso verosimilmente convertibile
á Accesso all'edilizia popolare in presenza di attivita' lavorativa regolare in corso e di permesso di durata non inferiore a 2 anni
á Accesso alle prestazioni di assistenza sociale, a parita' con il cittadino italiano: discrezionali (art. 41 D. Lgs. 286/1998); diritti soggettivi (Corte Cost. e CEDU Dhahbi c. Italia; Direttiva 2011/98/UE, mal recepita)
á Accesso al pubblico impiego:
o escluso in ogni caso se comporta l'esercizio (CGUE C-270/13: non occasionale) di pubblici poteri o se esistono motivi attinenti alla tutela dell'interesse nazionale (es.: sicurezza)
o certamente esclusi i posti di vertice delle amministrazioni, i posti di avvocato dello Stato o di magistrato
o negli altri casi, esplicitamente consentito al titolare di permesso UE slp, al destinatario di protezione internazionale e al familiare straniero di cittadino UE, oltre che al cittadino UE (L. 97/2013)
o dovrebbe essere consentito anche al titolare di Carta Blu UE (art. 27-quater co. 14 D. Lgs. 286/1998)
o piu' in generale (Conv. OIL 143/1975), dovrebbe essere consentito a qualunque lavoratore gia' ammesso al mercato del lavoro (Ord. Corte Cost. 139/2011); in questo senso, giurisprudenza precedente la riforma; in senso contrario, giurisprudenza successiva (Sent. Cass. 18523/2014)
Divieto di licenziamento per la lavoratrice madre; dimissioni della lavoratrice
madre; lavoratrici domestiche
á Lavoro subordinato ordinario:
o nullo il licenziamento della lavoratrice in gravidanza o nel primo anno di vita del figlio, salvo il caso di licenziamento per giusta causa, di cessazione dell'azienda, di raggiuntimento del termine di un contratto a tempo determinato o di esito negativo del periodo di prova
o dimissioni e risoluzione consensuale devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro
á Lavoro domestico:
o Sent. Cass. 6199/1998: licenziamento nullo nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (di norma: 2 mesi prima del parto, 3 mesi dopo il parto)
o CCNL: licenziamento nullo dall'inizio della gravidanza (purche' intervenuta nel corso del rapporto di lavoro) fino alla fine del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro; dimissioni e risoluzione consensuale devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro
Modalita' di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione
consensuale al di fuori della tutela della maternita'
á Dimissioni e risoluzione consensuale (salvo che siano concluse davanti alle sedi conciliative) vanno comunicate dal lavoratore al datore di lavoro a alla DTL per via telematica, direttamente (tramite PIN) o tramite un patronato, un sindacato, un ente bilaterale o una commissione di certificazione
á 7 gg di tempo per revocare, sempre per via telematica, le dimissioni e la risoluzione consensuale
á Nota: il datore di lavoro potrebbe esigere dal lavoratore, in sede di assunzione, di conoscerne il PIN (che poi potrebbe modificare, assumendo il controllo della procedura); resterebbe comunque in mano al lavoratore la possibilita' di revocare le dimissioni tramite i soggetti abilitati ( condizione che ne venga a conoscenza in tempo)
Previdenza:
parita' con gli italiani; eccezioni
á
Parita' con italiani
(eccezione: allo stagionale non spettano assegno per il nucleo familiare e
trattamento di disoccupazione)
á
assegni
familiari:
lo straniero (salvo il beneficiario di protezione internazionale o in
presenza di accordi di reciprocita') ne gode solo per i familiari residenti in Italia; giurisprudenza:
anche il titolare di permesso UE slp gode degli assegni familiari per familiari
non residenti
Diritti
in caso di rimpatrio
á
In caso di rimpatrio:
á
Accordi o convenzioni
con Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Argentina, Australia, Brasile, Canada e
Quebec, Citta' del Vaticano, Corea del Sud (senza cumulo), Isole di Capo Verde, Israele (senza cumulo), Jersey e Isole del
Canale, Jugoslavia (con Serbia, Montenegro, Kossovo, Macedonia e Bosnia-Erzegovina), Messico (senza cumulo), Principato di Monaco,
San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela
Accesso
alle prestazioni che costituiscano diritto soggettivo
á Assegno sociale (per 2015,
448,52 euro per 13 mensilita'; L. 133/2008: richiesti dieci anni di soggiorno legale continuativo, anche remoto) e provvidenze che siano diritti
soggettivi in base a normativa assistenza sociale (tipicamente, richiesta anche
residenza) riservati a
¤ apolidi o rifugiati residenti in uno Stato UE, e loro familiari o superstiti
¤ a superstiti di altri soggetti, purche' tali superstiti siano apolidi o rifugiati residenti in uno Stato UE
¤ cittadini degli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e della Svizzera
á Direttiva 2011/98/UE: estende la
parita' di trattamento con i cittadini nazionali, prevista da Reg.
CE 883/2004 ai
lavoratori stranieri la cui situazione sia basata in un unico Stato membro; possibile prevedere, in sede di recepimento,
limitazioni in materia di sicurezza sociale, ma non per i lavoratori occupati o
che lo siano stati per oltre 6 mesi; possibile anche negare i sussidi familiari
a stranieri ammessi per studio o per un lavoro di durata < 6 mesi; D.
Lgs. 40/2014 non recepisce la parificazione
á Cass. 13576/2013: ai fini
dell'ammissione al godimento dell'assegno
sociale il reddito da prendere a
riferimento e' quello esclusivo del
richiedente, anche se si tratta di straniero ricongiunto come familiare a carico
Accesso
alle altre prestazioni
á Parita' con gli italiani per le altre prestazioni erogate discrezionalmente (es.: reddito minimo di inserimento, assunzioni
obbligatorie, sussidi erogati dai comuni),
per titolare di permesso > 1
anno e minori iscritti nel permesso (art. 41 D. Lgs. 286/1998)
á Prestazioni destinate a italiani e comunitari da disposizioni successive ad art. 41 D. Lgs.
286/1998 si dovrebbero estendere a familiari stranieri con diritto di
soggiorno di cittadino UE (art. 19
co. 2 D. Lgs. 30/2007), beneficiari di protezione internazionale,
titolari di permesso UE slp (salvo
esclusione esplicita, da art. 9 D. Lgs. 286/1998; giurisprudenza) e a cittadini
di Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia residenti o legalmente
impiegati e loro familiari (accordi euromediterranei; giurisprudenza); prassi amministrativa: si estendono
solo quando esplicitamente previsto
á
Assegno per famiglie con almeno 3 figli esteso esplicitamente a familiari stranieri con diritto di soggiorno di cittadino UE, beneficiari di protezione
internazionale e titolari di permesso
UE slp (L. 97/2013)
á
Carta acquisti estesa esplicitamente a familiari stranieri con diritto di
soggiorno di cittadino UE e titolari di permesso
UE slp (L. 147/2013)
á
Bonus bebe' previsto esplicitamente per titolari di permesso UE slp (L. 190/2014)
Giurisprudenza
costituzionale
á Sent. Corte Cost. 306/2008 e 11/2009: illegittimo art. 80, co. 19
L. 388/2000 e art. 9, co. 1 D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui impongono un
requisito di reddito superiore a una
determinata soglia ai fini del godimento di indennita' di accompagnamento (condizionato a inabilita' al lavoro
totale) e di pensione di inabilita' (condizionato
alla disponibilita' di un reddito inferiore a una certa soglia)
á Sent. Corte Cost. 187/2010: illegittimo
art. 80, co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui condiziona l'erogazione dell'assegno mensile di invalidita' alla
titolarita' del permesso UE slp (ossia al requisito di soggiorno pregresso di 5 anni), dato che il godimento di una misura
mirata al sostentamento essenziale deve essere assicurato senza distinzione di
nazionalita', condizionato
solo al soggiorno legale e non di breve durata, in base ad art. 14 CEDU e art. 1 Prot.
add. n.1, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo; nello
stesso senso, Sent. Corte Cost. 61/2011,
in relazione alla fruizione dei servizi
sociali, e Sent. Corte Cost.
172/2013, in relazione a prestazioni assistenziali della Provincia autonoma
di Trento; nello stesso senso anche Sent.
Corte Cost. 40/2013 (e Cass.
26380/2013 e Mess. INPS 13983/2013),
con riferimento a indennita' di
accompagnamento e pensione di
inabilita'; nota: il requisito
di soggiorno pregresso di 5 anni potrebbe sopravvivere per misure di pura
integrazione del reddito
á Estensione per via giurisprudenziale alle altre prestazioni (es.: Trib. Firenze,
con riferimento all'assegno di maternita' erogato dai Comuni, Trib. Bologna, a proposito
dell'assegno sociale; Trib. Bari per assegno di invalidita', Trib. Urbino per
pensione di inabilita' e indennita' di accompagnamento per ciechi assoluti)
á Sent. Corte Cost. 329/2011: illegittimo
art. 80, co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui condiziona l'erogazione dell'indennita' di frequenza per minori disabili
legalmente soggiornanti alla titolarita' del permesso UE slp (ossia al
requisito di soggiorno pregresso di 5
anni): non e' ammessa discriminazione rispetto a misure mirate a tutelare
un diritto fondamentale, ossia
finalizzate a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari della persona umana (non solo il suo sostentamento,
come in Sent. Corte Cost. 187/2010), ne'
un differimento di tale tutela
quando questo possa pregiudicare irreparabilmente il godimento del diritto
á Sent.
Corte Cost. 61/2011:
interventi delle Regioni mirati a realizzare la parita' delle persone, a
prescindere dalla regolarita' del soggiorno,
in materia di diritti fondamentali (inclusi assistenza sociale, istruzione,
salute, abitazione) sono legittimi;
e' escluso che possa essere richiesta la titolarita' di un particolare tipo di permesso
di soggiorno per fruire dei servizi
sociali
á Mess.
INPS 13983/2013: a
seguito delle sentenze della Corte Costituzionale, indennita' di
accompagnamento, pensione di inabilita', assegno mensile di invalidita' e
indennita' mensile di frequenza sono erogati anche al titolare di permesso di
soggiorno di durata > 1 anno
á Sent. Corte
Cost. 4/2013: prestazioni eccedenti
i limiti dell'essenziale possono
essere erogate in modo differenziato (es.: in base al possesso di un requisito
particolare), allo scopo di conciliare la fruibilita' del beneficio con la
limitatezza delle risorse; i criteri di differenziazione
devono pero' essere ragionevolmente
correlati alle finalita' della
prestazione (nel caso: irragionevole un criterio legato al tipo di permesso,
non essendo questo correlato alla situazione di bisogno)
á Sent.
CEDU Dhahbi c. Italia:
l'esclusione dello straniero da misure di sicurezza sociale di carattere non
contributivo e' legittima solo se sorretta da una motivazione ragionevole e
perseguita in modo proporzionato; pur essendo la motivazione di contenimento
della spesa pubblica legittima, non
e' proporzionata l'esclusione dello straniero il cui soggiorno sia legale e non di breve durata
á Ord.
Corte Cost. 22/2015: illegittimo
art. 80, co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui condiziona l'erogazione della pensione e dell'indennita' di accompagnamento per ciechi civili legalmente soggiornanti alla titolarita' del
permesso UE slp (e, in particolare, al requisito di soggiorno pregresso di 5 anni): non e' ammessa discriminazione
rispetto a misure mirate a tutelare un diritto
fondamentale ne' un differimento della tutela quando questo
possa pregiudicare irreparabilmente il godimento del diritto
á Sent. Corte Cost. 230/2015:
illegittimita' costituzionale di art. 80 co. 19 L. 388/2000, nella parte in cui
subordina al requisito della titolarita' della carta di soggiorno la
concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato
della pensione di invalidita' civile per sordi e della indennita' di comunicazione;
si formula l'auspicio che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, il
Legislatore modifichi la normativa
á Trib. Bologna: si solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, co. 19 L.
388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' della
carta di soggiorno UE slp la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti
nel territorio dello stato da almeno 10 anni, del beneficio dell'assegno sociale; Ord. Corte Cost. 180/2016: manifestamente
inammissibile la questione sollevata da Trib. Bologna; il giudice
rimettente non ha considerato che
o
L. 388/2000 ha introdotto un requisito di
soggiorno decennale in Italia, applicabile a tutti i cittadini, a prescindere
dalla cittadinanza (non essendovi quindi alcun elemento di discriminazione tra
cittadini italiani e stranieri) e, per quanto riguarda gli stranieri, a prescindere
dal fatto che siano o meno titolari del permesso UE slp (nota: la Corte non considera che il decorso dei 10 anni di
soggiorno non garantisce la titolarita' del permesso UE slp)
o il requisito di soggiorno
decennale appare mirato, non a intenti meramente restrittivi, ma a far
corrispondere il diritto alla prestazione a un piu' alto livello di
radicamento, per altro corrispondente alla durata di residenza legale richiesta
per la naturalizzazione (nota:
questo secondo argomento appare in contraddizione col precedente, dal momento che sembra ammettere che il requisito
sia mirato proprio a realizzare una discriminazione
indiretta a danno dello straniero)
Accoglienza
per irregolari
á Accoglienza
irregolari (puo' essere disposta, in casi di emergenza, dal sindaco, fino a completamento rete CIE)
Accesso
agli alloggi di edilizia popolare
á Edilizia popolare, servizi di
intermediazione e credito agevolato: parita' con gli italiani per
Accesso
ai contributi integrativi per i locatari
á Ai fini del
riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione, i requisiti minimi (fissati con decreto
Minlavori-pubblici; nota: il Decr.
Minlavori-pubblici 4/8/2011 non li fissa) necessari perche' il locatario
benefici dei contributi integrativi devono prevedere per gli immigrati la residenza > 10 anni in Italia o > 5 anni nella
regione (L. 133/2008)
á Nota: discriminazione diretta -
potenzialmente legittima secondo la Corte Costituzionale se giustificata e
proporzionata, illegittima secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia -
e contrasto, per titolari di permesso UE
slp o beneficiari di protezione
internazionale, con Direttive 2003/109/CE e 2004/83/CE; nel senso del
contrasto con Direttiva 2003/109/CE, in mancanza di una limitazione esplicita
della parificazione dei titolari di permesso
UE slp alle sole prestazioni essenziali, CGUE C-571/10
Diritto
all'alloggio: giurisprudenza
á Sent. Corte Cost. 61/2011: il diritto ad una sistemazione alloggiativa, sia pur precaria e temporanea, e' da
ritenersi incluso tra i diritti
inviolabili dell'uomo
á TAR Lombardia: benche', in materia di diritto alla casa, data la limitatezza
delle risorse, siano legittimi criteri legati alla regolarita' del soggiorno e
alla durata della residenza, rilevano,
una volta ottenuta la regolarita', anche i periodi di soggiorno illegale
5.
Scuola
Accesso
dei minori stranieri alla scuola
á
Minori, anche irregolari, titolari del diritto
e soggetti all'obbligo di istruzione e
formazione, e ammessi alla scuola di ogni ordine e grado (inclusi esami; forse anche dopo il compimento
dei 18 anni, a dispetto dell'irregolarita', in base a Sent. Cons. Stato
1734/2007, Sent. Cons. Stato 5434/2009
e TAR Sicilia: si tratta di un diritto garantito dalla Costituzione, e solo le sue limitazioni devono essere esplicitamente previste dalla legge;
Legge Provincia Bolzano garantisce il diritto di completare gli studi; nello stesso senso, Note MIUR)
á
Lo studente di eta' < 16 anni e' iscritto tendenzialmente nella classe corrispondente all'eta'; quello di eta' > 16 anni che abbia compiuto studi regolari nel suo Paese e' inserito nella scuola secondaria di II grado in base alla preparazione ed e' ammesso all'esame di Stato senza che debba prima
superare l'esame conclusivo del I ciclo
á
Circ. Miur 8/1/2010: limite (indicativo) del 30%
alla percentuale di alunni stranieri in ogni calsse
á
Trib. Milano: l'istruzione include la scuola d'infanzia (nota: sara'
indiscutibilmente cosi' quando entrera' in vigore la riforma che introduce il progetto integrato 0-6)
á
Nota: verosimilmente incluso l'apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale, per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione
á
Esonero
dall'esibizione del titolo di soggiorno
ai fini dell'adozione di provvedimenti nell'interesse dello straniero quando si
tratti di provvedimenti in materia di prestazioni
scolastiche obbligatorie (obbligo in capo all'istituzione pubblica); nota:
se l'onere sussiste solo in caso di interesse
esclusivo dello straniero, l'esonero
si estende ai provvedimenti in materia di asili
nido
Misure
a sostegno del diritto allo studio
á
Parita' con gli
italiani per le misure a sostegno del diritto
allo studio
á
Borse anche da anni successivi al primo (non
disciplinato dal Regolamento)
á
Nota: L.
161/2014 ha modificato art. 5 L. 398/1989,
che riservava ai cittadini italiani l'accesso alle borse di studio per attivita' di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di
livello universitario, sopprimendo
la limitazione relativa alla cittadinanza
Durata
e rinnovo del permesso
á
Durata del permesso: stessa durata del corso (L. 128/2013),
ma solo a seguito di modifica del DPR
394/1999 (entro 6 mesi dall'entrata in vigore di L. 128/2013: non attuata);
fino ad allora: durata < 1
anno, rinnovabile
á
Rinnovo del permesso:
¤ 1 esame, primo
anno; 2 esami, anni successivi (basta uno, in presenza di motivi di forza
maggiore)
¤ < 3 anni fuori
corso
¤ proseguire gli
studi, con iscrizione ad un corso di
laurea diverso (non corsi privati o corsi singoli, salvo che questi siano
necessari per accedere a scuole di specializzazione o master o dottorati, ne'
corsi di italiano), prima o dopo il conseguimento del titolo per il quale e'
stato autorizzato l'ingresso (previa autorizzazione della prima Universita', in
caso di trasferimento ad altra sede); TAR Toscana: gli anni fuori corso si
cumulano ai fini dell'applicazione del limite al rinnovo
¤ conseguire specializzazione o dottorato (fino a un anno oltre la durata dei corsi)
á Rinnovo consentito, anche in caso di assenza di
durata > 6 mesi, per lo studente che rientri
in Italia dopo aver svolto una parte
degli studi in altro Stato membro
(es.: Erasmus)
Riconoscimento
dei titoli di studio
á
Riconoscimento titoli ai fini della prosecuzione
degli studi: Universita'; esito possibile: equipollenza totale, equipollenza
parziale (con abbreviazione del corso di studi), esito negativo
á
In caso di inerzia o di esito negativo,
possibile appello a MIUR, TAR o Capo dello Stato
Abilitazione
in Italia
á
Visto e permesso per esami di abilitazione per laureati in Italia
á
Abilitati in
Italia,
con soggiorno pregresso > 5 anni: precedenza per l'iscrizione agli albi professionali
(entro quote)
Accesso
allo studio universitario extra-quota
á
Accesso a parita' con
gli italiani (incluse specializzazioni; UNAR e Trib. Udine: inclusi anche i
corsi triennali di specializzazione in medicina generale) per
¤ UE slp
¤ lavoro
¤ motivi
familiari
¤ asilo
¤ protezione
sussidiaria
¤ motivi
umanitari (certamente in caso di permesso rilasciato per protezione sociale)
¤ religiosi
Accesso
al lavoro
á
Permesso utilizzabile
per lavoro subordinato (< 1040 ore in un anno); verosimilmente,
utilizzabile anche per lavoro autonomo (Direttiva 2004/114/CE)
á
A seguito del
consegumento di dottorato o il master universitario o la laurea triennale o specialistica
(verosimilmente, anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia;
inclusi, verosimilmente anche il diploma di specializzazione e l'attestato o
diploma di perfezionamento di durata annuale, per i quali e' comunque prevista
la conversione entro quote anno successivo, se il corso e' stato frequentato
interamente in Italia), alla scadenza del permesso per studio, consentita la conversione in permesso per lavoro o l'iscrizione nell'elenco
anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione, per un periodo <
12 mesi
(L. 94/2009 e L. 99/2013) e il conseguente rilascio di permesso per attesa occupazione
Titolare
di permesso rilasciato da altro Stato membro
á
Consentito l'ingresso senza visto di straniero in possesso di un titolo di soggiorno per
studio rilasciato da altro Stato membro
e dei requisiti per il soggiorno per studio in Italia, per proseguire o integrare gli studi in Italia, a condizione di
Professioni
regolamentate
á
Definizione di professione regolamentata: quella il cui svolgimento richiede una
delle seguenti condizioni:
Accesso
allo svolgimento della professione: passi tipici
á
Passi successivi tipici:
o titolo di studio (es.: laurea)
o titolo abilitante (es.: esame di
Stato) o riconoscimento dei titoli conseguiti
all'estero
o iscrizione nell'albo (es.:
iscrizione all'ordine dei medici) o, in mancanza, in elenco speciale, e
svolgimento della professione
Riconoscimento
del titolo conseguito in Stato extra-UE
á Riconoscimento titoli abilitanti
conseguiti in uno Stato extra-UE
Iscrizione
all'albo professionale
á Iscrizione agli
albi: entro quote (precedenza per
abilitati in Italia con soggiorno pregresso di almeno 5 anni); extra quota per beneficiari di protezione internazionale e loro
familiari e, verosimilmente, per ingressi ex art. 27; nella prassi: extra quota per titolari di soggiorno che consenta l'accesso al lavoro o, verosimilmente, la
conversione in un permesso per lavoro extra-quota
á L'abilitazione, in Italia, per
professioni sanitarie non e'
sufficiente per iscrizione in albo e svolgimento professione: necesario preventivo benestare Minsalute (nota: la disposizione contrasta con quanto
previsto, anche per medici, ostetrici, infermieri e farmacisti, dalla Direttiva
2005/36/CE in materia di riconoscimento automatico di titoli conseguiti in un
paese UE ai fini dello svolgimento di professione sulla base del coordinamento
UE delle condizioni minime di formazione)
á Il riconoscimento del titolo professionale sanitario
perde valore in mancanza di
iscrizione nell'albo e svolgimento professione entro 2 anni
Deroga
per sanitari al seguito di delegazioni sportive o gruppi organizzati
á Consentito a
medici e sanitari al seguito di delegazioni sportive (in caso di manifestazione
sportiva ufficiale) e gruppi organizzati (in casi da determinare con decreto
ministeriale) lo svolgimento della professione a vantaggio della delegazione o
gruppo in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli (L. 183/2010)
Norme
di riferimento
á Norme di riferimento:
o art. 43 T.U.: divieto di discriminazione fondata su
razza, colore, origine nazionale o etnica, religione o cittadinanza
o D. Lgs. 215/2003 (modificato da
L. 101/2008): parita' di trattamento tra persone indipendentemente da razza e
origine etnica (nota: non da
nazionalita'; in senso contario, Trib. Bergamo) in materia di accesso
all'occupazione, condizioni di lavoro, formazione e riqualificazione
professionale, appartenenza a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro,
protezione e sicurezza sociale, assistenza sanitaria, prestazioni sociali,
istruzione, accesso a beni, servizi e alloggio
o D. Lgs. 216/2003: parita' di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,
indipendentemente da religione (nonche' convinzioni personali, handicap, eta',
orientamento sessuale)
o CEDU: divieto di discriminazione (anche
rispetto a nazionalita') in materia
di diritti fondamentali
o art. 44 T.U. e art.
28 D. Lgs. 150/2011: tutela giurisdizionale
Divieti
di discriminazione diretta e indiretta; limiti
á
Divieto di
discriminazione
á
Sono considerate discriminazioni anche le molestie ovvero quei comportamenti
indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi
lo scopo o l'effetto di violare la
dignita' di una persona e di creare un clima
intimidatorio, ostile, degradante,
umiliante o offensivo, nonche' le ritorsioni contro una precedente azione
giudiziale e le ingiuste reazioni
contro un precedente tentativo di affermare il diritto alla parita' di
trattamento
á
Impregiudicate le differenze
di trattamento basate sulla nazionalita'
e le disposizioni sulle condizioni
relative a ingresso, soggiorno, accesso all'occupazione, assistenza e previdenza
di stranieri e apolidi; impregiudicato anche il trattamento, basato sulla legge, derivante dalla condizione
giuridica di stranieri e apolidi
á
Legittime le differenze
di trattamento sulla base della razza
o dell'origine etnica giustificate oggettivamente da finalita' legittime (in particolare, quando si tratti di requisiti essenziali in ambito lavorativo) perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari
á
Corte Cost.: legittime le differenze di trattamento
(anche direttamente discriminatorie) giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite
attraverso mezzi proporzionati; CGUE: legittime, a queste condizioni, solo le discriminazioni indirette
á
Sent.
Cass.18523/2014: se il comportamento di una amministrazione e' tenuto in
esecuzione di disposizioni normative, non puo' configurarsi discriminazione,
che, per definizione, e' comportamento illecito
Azione
civile contro la discriminazione
á
Azione civile, ricorso al giudice del luogo di domicilio del ricorrente (anche da
parte di associazioni iscritte in apposito elenco o, in caso di discriminazioni
collettive, di sindacati); si applica il rito sommario di cognizione
á
In caso di discriminazione
indiretta,
á
Il giudice puo' condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non
patrimoniale e ordinare la cessazione
del comportamento o dell'atto discriminatorio, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni provvedimento idoneo a rimuoverne
gli effetti
Requisito
di residenza e discriminazione indiretta
á
Art. 41 T.U. impone parita' tra italiani e stranieri con
permesso > 1 anno per l'accesso ai sussidi
erogati discrezionalmente dagli enti
locali; se i sussidi sono erogati in base a criteri economici, e' facile che gli stranieri ne beneficino in proporzione
superiore a quella degli italiani; rischio
di effetto-attrazione; filtro
adottato da diversi comuni: imporre un requisito
di residenza pregressa pluriennale
á
Giurisprudenza prevalente:
l'imposizione di un requisito di residenza
pregressa pluriennale per il godimento di un beneficio erogato dalla
pubblica amministrazione da' luogo, generalmente, a discriminazione indiretta illecita, per mancanza di proporzionalita' e/o ragionevolezza (cosi' anche sent. Corte
Cost. 2/2013, 133/2013, 172/2013 e 222/2013), il criterio non essendo coerente con le finalita' delle
misue assistenziali, ne' la finalita' del contenimento della spesa pubblica essendo
sufficiente a giustificare il criterio (nota:
sent. Corte Cost. 40/2011 ne afferma invece, almeno in linea di principio, la
potenziale sufficienza)
á
Rischio: effetto richiamo nei comuni che erogano
sussidi e spesa fuori controllo (con conseguente guerra contro i poveri), ovvero soppressione dei sussidi erogati
discrezionalmente o diminuzione del loro importo individuale (con conseguente guerra tra poveri)
á
Nota: il requisito
economico di per se' puo' produrre discriminazione indiretta a danno degli
italiani, ma si tratta probabilmente di discriminazione lecita, dato che il
requisito e' correlato strettamente alla finalita' della misura
á
Possibile soluzione
per evitare l'effetto-attrazione: requisito di residenza a una certa data
Emergenza
nomadi
á
Cons. Stato
6050/2011:
benche' il DPCM 21/5/2008, che
dichiara lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti
"nomadi" in Lombardia, Lazio e Campania, sia illegittimo, perche' non
sufficientemente motivato, e che
negli atti preparatori si faccia spesso riferimento all'etnia Rom, non si ravvisa carattere discriminatorio, dal momento che le
misure si applicano a tutti coloro
che si trovano nei campi nomadi
á
Cass. 9687/2013: rigettato il
ricorso del Governo contro Cons. Stato 6050/2011, dal momento che tale sentenza
non e' fondata solo su una valutazione (discutibile), nel merito,
dell'effettiva portata della situazione emergenziale, ma anche sull'esistenza
di un difetto di istruttoria, non recando traccia, il provvedimento impugnato,
di un pregresso infruttuoso tentativo di impiego di strumenti ordinari per far
fronte alla situazione di emarginazione e disagio sociale collegata agli insediamenti
di comunita' nomadi nelle regioni interessate
Accesso
al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e servizio civile
á
Accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione (controverso):
¤ posti di vertice dell'amministrazione,
di magistrato e di avvocato dello Stato
¤ funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e
coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito
á
Abrogato il requisito
di cittadinanza italiana per il
lavoro nel settore del trasporto
pubblico locale (D. Lgs. 40/2014)
á
Accesso
al Servizio civile:
o art. 8 L. 106/2016 delega il Governo ad adottare, con decreto legislativo, una revisione della disciplina del servizio civile che preveda, in particolare, l'ammissione dei giovani tra i 18 e i 28 anni che siano cittadini italiani o stranieri (ossia, non italiani) regolarmente soggiornanti
o Comunicato Consiglio dei Ministri 9/11/2016: approvato lo schema di decreto legislativo di revisione della disciplina del servizio civile; dispone che
¤ sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di eta'
¤ l'ammissione al servizio civile universale non costituisce in alcun caso, per il cittadino straniero, presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno
Tutela
dell'unita' familiare
á Deroga ingresso e soggiorno familiare del
minore soggiornante a tutela dello sviluppo
psicofisico (Tribunale minorenni):
permesso per motivi di assistenza minore
(utilizzabile per lavoro; non convertibile in permesso per lavoro; iscrizione
al SSN in presenza di
attivita' lavorativa); Sent. Cass.
SS.UU.Civ. 21799/2010: non si
richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla
sua salute, ma e' sufficiente
qualsiasi rischio di danno grave (ambiguita' rispetto alla durata della situazione di rischio:
situazioni non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale
stabilita'; glissa sulla durata Ord. Cass. 15025/2012; Ord. Cass. 4721/2013
considera tollerabile il disagio che normalmente consegue ad un rimpatrio dei
minori medesimi o ad un allontanamento paterno!); note:
á Tutela delle unioni di fatto in presenza di prole (ricongiungimento
genitore naturale, purche' il minore soggiorni legalmente in Italia con l'altro
genitore)
á Ricongiungimento
anche per i figli del coniuge
á Minori affidati o sottoposti a tutela equiparati a figli ai fini della
tutela dell'unita' familiare (inclusi quelli affidati con provvedimento di
Kafalah deciso od omologato da un giudice)
Tutela
relativa al permesso di soggiorno
á Rilascio di autonomo permesso per motivi familiari (anche in mancanza di
passaporto), valido fino ai 18 anni
(L. 122/2016); al minore di anni 14,
gia' iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario alla data di entrata in vigore della L. 122/2016, il permesso di soggiorno per motivi
familiari e' rilasciato al momento del rinnovo del permesso di
soggiorno del genitore o dell'affidatario (art. 10 co. 3 L. 122/2016)
á Consentito
anche il rinnovo del permesso (per una
sola volta) per motivi familiari al
compimento dei 18 anni in caso di
neo-maggiorenne ancora a carico di
genitore in possesso dei requisiti di reddito e alloggio (circ. Mininterno
28/3/2008); nota: ulteriori rinnovi
effettuabili in base ad art. 5, co. 5
T.U.
á Conversione del permesso per motivi familiari al
compimento dei 18 anni, o in caso di
cessazione vincoli o morte familiare; conversione del permesso per i minori affidati al compimento dei 18 anni
(entro quote anno successivo; Sent. Corte Cost. 198/2003: anche affidamento di fatto o tutela)
Inespellibilita'
á Divieto di espulsione, salvo motivi
di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; rimpatrio col familiare espulso;
iscrizione minore irregolare < 14 anni permesso genitore o
affidatario (o permesso per motivi familiari per > 14 anni); permesso per minore eta' negli altri casi (incluso
minore non accompagnato, fino a completamento indagini sui familiari in patria)
á Nelle more dell'accertamento dell'eta' o in
caso di dubbio, si presume la minore eta'
á Quando non sia
possibile determinare l'eta' del presunto minore sulla base di documenti di
identita', si da' luogo ad una procedura
ondotta da un'equipe multidisciplinare,
che consiste nello svolgimento di un colloquio sulle pregresse esperienze di
vita, in una visita pediatrica auxologica e in una valutazione psicologica o
neuropsichiatrica, alla presenza, se necessario, di un mediatore culturale o di
un interprete
á Divieto di respingimento
non previsto esplicitamente; anzi,
L. 129/2011 prescrive l'adozione di modalita' idonee in caso di respingimento
di minore; in precedenza, circ. Mininterno 9/7/2007 sembrava escluderlo
Minore
non accompagnato: rimpatrio assistito; permesso per integrazione minore
á Definizione:
minore privo di assistenza e rappresentanza (simultaneamente?) da parte dei
genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili secondo la legge
italiana (DPCM 535/1999)
á Rimpatrio assistito del minore non
accompagnato deciso da Comitato minori
(Linee-guida Minlavoro: a
condizione di espressa volonta' del
minore in tal senso, se capace di discernimento) se e' possibile riaffidare il
minore ai familiari o alle autorita' del suo paese
á Permesso per integrazione minore al minore non
accompagnato inserito in progetto gestito da ente autorizzato; utilizzabilita'
per lavoro
á Convertibilita' del permesso per il minore intercettato come non
accompagnato
(verosimilmente, qualunque sia il titolo) entro quote anno successivo, a
condizione (L. 129/2011) di 3 anni
di presenza in Italia, 2
anni di inserimento in progetto autorizzato, ovvero, in alternativa, provvedimento di affidamento
ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o tutela
e parere favorevole del Comitato minori (circ. Mininterno: il
parere del Comitato minori va prodotto al momento della presentazione dell'istanza
di conversione; TAR Liguria: la mancanza emissione del parere non motiva il
diniego di conversione)
Interesse
superiore del fanciullo
á Interesse superiore del fanciullo
in tutti i provvedimenti relativi a unita' familiare (incluso rimpatrio assistito)
Protezione
sociale: presupposti; permesso; facolta'
á Rischio per l'incolumita' (anche a seguito di
eventuale rimpatrio) derivante da dichiarazioni
rese in indagini o nel giudizio relativi a delitti di cui ad
art. 3 L. 75/1958 (in materia di prostituzione) o art. 380 c.p.p., o dal tentativo di sottrarsi al
condizionamento criminale (anche in caso di violenza o grave sfruttamento in
ambito lavorativo), ovvero condanna per
reato commesso in eta' minore e
partecipazione a un programma di integrazione sociale:
Vittime
di tratta: risarcimento
á Vittime di tratta risarcibili (art. 600 septies
c.p. e art. 13 Direttiva 2011/36/UE; in questo senso, Corte App. L'Aquila,
Corte App. Bologna)
á Alla vittima di
tratta che non abbia ottenuto dal colpevole il risarcimento stabilito con la
sentenza di condanna, nononstante l'esperimento delle procedure previste,
spetta un indennizzo di 1.500 euro
(erogato nei limiti delle disponibilita' di un apposito Fondo) a condizione di avanzare la richiesta entro 5 anni (D. Lgs. 24/2014)
Collaborazione
anti-terrorismo
á Collaborazione in indagini o procedimenti relativi a
delitti di natura terroristica, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico ovvero di criminalita'
transnazionale:
Rilascio
del permesso in caso di sfruttamento del lavoro
á Possibile il
rilascio di un permesso per motivi
umanitari della durata di 6 mesi,
rinnovabile per un anno o piu' fino alla definizione del procedimento penale a carico del
datore (e verosimilmente convertibile
in permesso per lavoro), quando si applichi l'aggravante di particolare
sfruttamento lavorativo per il reato di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p., allo straniero che abbia denunciato il datore e cooperi al procedimento penale
instaurato a carico di questo (D. Lgs. 109/2012)
á Il permesso e' revocato in caso di condotta
incompatibile con le finalita' dello stesso permesso o a seguito del venir meno delle condizioni che ne
hanno giustificato il rilascio (D. Lgs. 109/2012)
Rilascio
del permesso a favore di vittime di violenza domestica
á Possibile il
rilascio di un permesso per motivi
umanitari allo straniero per il quale, nel corso di indagini o di un
procedimento per violenza domestica o
di interventi assistenziali dei
centri antiviolenza o dei servizi sociali, siano accertate situazioni di
violenza o abuso, un pericolo per
l'incolumita', a causa della scelta di
sottrarsi alla violenza o per
effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini o del
giudizio (art. 18-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 119/2013)
á Ai fini del
rilascio del permesso non e' richiesto
che la vittima cooperi
nell'attivita' investigativa ne' che il procedimento penale sia gia' in corso
(circ. Mininterno 26/8/2013)
á Non luogo a
procedere per il reato di soggiorno
illegale in caso di rilascio del permesso (circ. Mininterno 21/10/2013)
á Permesso di durata annuale, rinnovabile finche' perdurino le esigenze; consente l'accesso al lavoro; convertibile in permesso per
lavoro (circ. Mininterno
21/10/2013)
á Permesso revocato in caso di condotta
incompatibile con le sue finalita'
á Alla condanna
anche non definitiva per violenza domestica (in base ad art. 44 Convenzione COE
e art. 7 c.p., la condanna potrebbe aver luogo anche per delitti commessi
all'estero) possono seguire la revoca
del permesso e l'espulsione
á Lo straniero
regolarmente soggiornante puo' (rectius:
deve) autocertificare dati o fatti
richiesti da una amministrazione
pubblica o da un concessionario di
pubblici servizi se tali dati o fatti sono in possesso di una qualunque amministrazione
pubblica, con eccezione per la
certificazione richiesta dalle norme
sull'immigrazione; tale eccezione,
che dovrebbe essere
soppressa dal 31/12/2017 (nota: il termine, originariamente fissato, da L. 35/2012, all'1/1/2013, ha subito gia' sei rinvii: L. 228/2012,
DPCM 26/6/2013, L. 15/2014, L. 146/2014. L. 11/2015, L. 21/2016, L. 19/2017),
non si applica comunque alla certificazione richiesta dalle norme sulla cittadinanza, per la quale deve essere
quindi utilizzata da subito l'autocertificazione
(circ. Ministro Pubbl. Amministrazione 17/4/2012); l'attestato di idoneita' abitativa richiesto ai fini
del rilascio di nulla-osta al ricongiungimento non ha pero' natura di
certificato, e non potra' essere sostituito da autocertificazione (circ.
Ministro Pubbl. Amministrazione 17/4/2012)
1.
Controllo e sanzioni
Controllo
del territorio
á Possibile per i
sindaci avvalersi di associazioni non armate per la segnalazione
alla polizia locale o di Stato di eventi che possano arrecare danno alla
sicurezza urbana o di situazioni di disagio sociale (Sent. Corte Cost. 226/2010: illegittima
la segnalazione di stuazioni di disagio
sociale); le associazioni sono iscritte in apposito elenco, previa verifica
del possesso dei requisiti stabiliti
con decreto Mininterno[1]
(L. 94/2009)
á Il sindaco segnala alle competenti autorita' la condizione di soggiorno
irregolare dello straniero ai fini dell'allontanamento
dall'Italia; gli agenti di polizia
municipale accedono alle banche dati
sui permessi (L. 125/2008)
Sanzioni
á Reato di ingresso e/o soggiorno illegale:
¤ in caso di espulsione amministrativa eseguita o di avvenuto rimpatrio
a seguito di concessione di un termine
per il rimpatrio volontario o a
seguito di rimpatrio assistito
¤ in caso di riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria (circ. Mininterno 21/10/2013:
incluso il caso di rilascio del permesso per motivi umanitari a vittime di violenza domestica)
á Reclusione da 6 mesi a 3 anni (e possibile confisca
dell'immobile) per chi dia alloggio
a titolo oneroso a straniero irregolare (al momento della stipula o del rinnovo
del contratto) al fine di trarne un ingiusto
profitto (condizioni vessatorie rispetto a quelle di mercato, imposte -
giurisprudenza oscillante sul punto - grazie alla condizione di irregolarita'
dello straniero)
á Reclusione da 6 mesi a 3 anni, e multa di 5000 euro
per ogni lavoratore per il datore di
lavoro che occupi alle proprie dipendenze lo straniero non autorizzato
(purche' vi sia il dolo), e
pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore (D. Lgs.
109/2012); ai fini del pagamento di quanto dovuto a titolo retributivo,
contributivo e fiscale si presume una durata minima del rapporto di 3 mesi,
salvo prova contraria (D. Lgs. 109/2012); con decreto ministeriale saranno
determinate le modalita' di informazione degli stranieri interessati sulla
possibilita' di recuperare i crediti da lavoro (D. Lgs. 109/2012)
á Pene per il reato di occupazione alle proprie
dipendenze di straniero non autorizzato aumentate
da un terzo alla meta' se i lavoratori occupati (D. Lgs. 109/2012) sono piu' di 3, o sono minori in eta' non lavorativa, o sono sottoposti ad altre condizioni di particolare
sfruttamento (verosimilmente, le condizioni in cui i lavoratori sono
esposti a situazioni di grave pericolo,
avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle
condizioni di lavoro)
á Reclusione da 5 a 8 anni, multa da 1.000 a 2.000
euro e arresto obligatorio in flagranza per il reclutamento di manodopera
(non necessariamente straniera) o la sua organizzazione
in condizioni di grave sfruttamento,
messe in atto approfittando dello stato
di bisogno o di necessita' dei lavoratori (art. 12 L. 148/2011)
á Reclusione fino a 15 anni (piu' possibile aumento
fino alla meta') e arresto
obligatorio in flagranza per il favoreggiamento
dell'ingresso illegale in Italia o in altro Stato di cui lo
straniero non sia cittadino
á Reclusione fino a 4 anni e arresto obligatorio in flagranza per il favoreggiamento
della permanenza illegale finalizzato all'ottenimento di un ingiusto profitto; non costituiscono reato le attivita'
di soccorso e assistenza umanitaria; note
á Sent. Corte Cost. 249/2010: illegittima la disposizione (L.
125/2008) in base alla quale il soggiorno illegale e' considerato circostanza aggravante comune
Presupposti
á
Adottato per straniero
á
In caso di impossibilita'
di esecuzione immediata a causa
di impedimenti (inclusi necessita' di prestare soccorso, mancanza documenti,
incertezze sull'identita' o nazionalita', indisponibilita' di un vettore, rischio di fuga; nota: il rischio di
fuga di per se' non e' un impedimento all'esecuzione immediata), trattenimento in CIE; nota: negli anni scorsi, si e' dato
luogo al trattenimento di migranti a bordo di navi
Oneri
e sanzioni per il vettore
á
Oneri (rimpatrio
respinti) e sanzioni (per mancato
controllo documenti o - "e"? - mancata segnalazione documenti
irregolari) per il vettore che
trasporti straniero da respingere
Tutela
dei diritti
á
Deroga in caso di
applicazione di un regime di protezione
temporanea o di presentazione di domanda di asilo: non si applicano le disposizioni su presupposti (incluse
disponibilita' di mezzi, assenza di condanne e pericolosita' e assenza di
divieti di reingresso) ed esecuzione del respingimento, ne' su oneri a carico
del vettore (nota: al momento dell'imbarco, il vettore pero' non sa se verra'
presentata domanda d'asilo)
á
Divieto assoluto di
respingimento, anche indiretto,
verso un paese in cui vi sia rischio di persecuzione
per razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche,
condizioni personali o sociali
á
Assistenza alla frontiera allo straniero
respinto
á
Il respingimento di disabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli
minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o
sessuali, sono effettuati con modalita'
adatte al caso particolare; nota:
sembra escluso che sussista un
implicito divieto di respingimento
del minore (come si evinceva,
invece, da circ. Mininterno 9/7/2007)
á
Gdp Agrigento estende al respingimento il
divieto di espulsione per coniuge di donna incinta (Sent. Corte Cost. 376/2000)
Respingimenti
in mare
á Stranieri respinti in alto mare verso la Libia:
Tutela
giurisdizionale
á
Non prevista convalida per il respingimento:
possibile assenza di controllo giurisdizionale effettivo su misure limitative
della liberta' in caso di respingimento differito per meno di 48 ore
á
Non si
applicano
le tutele previste per l'espulsione da L. 129/2011 (Gdp Agrigento: i presupposti del respingimento differito
devono quindi essere interpretati in
modo restrittivo; illegittimo il
respingimento adottato a distanza di molti giorni dall'intercettazione dello
straniero)
á
Sent. Cass. SS. UU. Civ. 15115/2013: dato che il respingimento incide su diritti soggettivi della persona, delle norme
sulla protezione internazionale o umanitaria, rispetto a cui l'amministrazione non ha potere
discrezionale, competente per il ricorso
contro il provvedimento di respingimento
differito (e, verosimilmente, di respingimento
immediato; in questo senso, Sent.
Cons. Stato 4543/2013) e' il Tribunale
ordinario territorialmente competente (non il giudice di pace: Sent. Cass.
SS. UU. Civ. 15115/2013 esclude che si possa stabilire un'analogia tra
provvedimento di respingimento e provvedimento di espulsione); in
precedenza, orientamenti contrastanti:
Conseguenze
del respingimento
á
Non previsto divieto di reingresso a seguito di
respingimento
Presupposti
á Provvedimento
di espulsione adottabile per:
¤ ingresso in
elusione dei controlli di frontiera
¤ mancata richiesta del permesso
entro 8 gg dall'ingresso
¤ annullamento o revoca
del permesso
¤ mancata richiesta di rinnovo entro 60 gg (Sent. Cass.
7892/2003: la richiesta tardiva va comunque valutata, e accolta, in presenza
dei requisiti, se il ritardo non e' strumentale)
¤ rifiuto di rilascio o rinnovo del permesso
(verosimilmente, solo in caso di mancato rispetto del termine, non superiore a
15 gg, indicato dal questore, e in caso di richiesta fraudolenta o
manifestamente infondata)
¤ mancata dichiarazione di presenza per soggiorni
brevi per visite, affari, turismo, studio, ovvero prolungamento illegale del
soggiorno oltre il termine di 3 mesi
(verosimilmente, dall'ingresso in Area Schengen) o quello piu' breve indicato
nel visto di ingresso
¤ permanenza nel
territorio dello Stato in assenza di
comunicazione allo Sportello Unico per dipendenti da appaltatore con sede
in altro Stato UE (nota: comunicazione propedeutica alla richiesta di permesso
e indipendente dal comportamento dello straniero; verosimilmente, l'espulsione
e' adottata solo in mancanza di tale richiesta)
¤ mancato
ottemperamento all'intimazione a lasciare l'Italia entro 7 gg da parte dello straniero in possesso di
un titolo di soggiorno rilasciato da altro Stato Schengen che si sia trattenuto
illegalmente oltre i 3 mesi (L.
161/2014), o, verosimilmente, per il quale non sussistano le condizioni di soggiorno di breve durata
(Reg. CE/562/2006: documento di viaggio valido; risorse adeguate per soggiorno
e viaggio; assenza di pericolosita' e di segnalazione per la non ammissione
nell'Area Schengen)
¤ violazione del termine
per il rimpatrio volontario
¤ violazione di una delle misure limitative della liberta' personale adottate dal questore in
caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del
trattenimento in CIE
¤ violazione, senza giustificato motivo, dell'ordine del questore di lasciare
lÕItalia entro 7 gg.
¤ elusione degli obblighi previsti da un programma
di rimpatrio volontario
¤ violazione del divieto
di reingresso
Esonero
á Nessun
provvedimento e' applicato a carico dell'irregolare intercettato in uscita ai controlli di frontiera esterna (nota: consacrazione dell'overstaying; il motivo della limitazione
alla sola frontiera "esterna" e' che l'Italia non puo' favorire
l'attraversamento illegale di una frontiera Schengen)
Effetti
della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE
á Modalita' (prima della L. 129/2011):
á Sent. CGUE C-61/11: incompatibile con Direttiva 2008/115/CE la disposizione che prevede la sanzione
della reclusione per il mancato ottemperamento all'ordine del
questore (nota: la Corte censura la disposizione sotto il profilo dell'efficacia)
á Giurisprudenza: trascorso il termine per il recepimento
di Direttiva 2008/115/CE, disapplicazione delle disposizioni
nazionali in contrasto con la
Direttiva
Modalita'
(L. 129/2011)
á Concessione (su richiesta; schede informative) di un
termine tra 7 e 30 gg (prorogabile
in base al caso specifico) per il rimpatrio
volontario (salvo che esistano i
presupposti per l'accompagnamento coattivo):
¤ convalida del giudice di pace
¤ violazione: multa da 3.000 a 18.000 euro (giudice
di pace) ed espulsione coattiva
á Espulsione coattiva in caso di
¤ assenza di documento di viaggio valido
¤ incapacita' di
dimostrazione di disponibilita' di
alloggio (e di risorse da fonti lecite?)
¤ dichiarazione
di false generalita'
¤ violazione del termine per il rimpatrio volontario
o del divieto di reingresso o dell'ordine del questore o delle misure
limitative
Categorie
vulnerabili
á L'espulsione di
disabili, anziani, minori,
componenti di famiglie monoparentali
con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o
sessuali, e' effettuata con modalita' adatte al caso particolare
Caso
particolare: titolare di diritto al ricongiungimento e suo familiare
á Ai fini
dell'espulsione per soggiorno illegale
di titolare di diritto al ricongiungimento o di familiare ricongiunto (e, verosimilmente, di familiare,
regolarmente soggiornante, anche se nato o acquisito in Italia) si tiene conto
di vincoli familiari, durata del soggiorno pregresso e legami socio-familiari
con il paese d'origine (nota: non si
applica ai fini dell'espulsione sostitutiva
dell'ammenda per il reato di soggiorno illegale)
Convalida
dell'accompagnamento immediato; sospensione
á Convalida da parte del giudice di pace entro 48 ore per l'accompagnamento immediato; nelle more, sospensione dell'esecuzione
á Diritto dello
straniero ad essere assistito dal difensore
di fiducia o, in mancanza, d'ufficio,
e ad essere ammesso al gratuito
patrocinio
á Diritto ad
essere assistito da interprete
(Sent. Corte Cost. 254/2007: anche di fiducia; da disciplinare con legge)
Trattenimento
in CIE
á Trattenimento nel CIE (Decreto-legge 13/2017: centro di permanenza per i rimpatri;
previsto l'ampliamento della rete di tali centri)
- quando e' impossibile eseguire immediatamente l'espulsione
con accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
a causa di impedimenti, inclusi
¤ necessita' di
soccorrere lo straniero
¤ necessita' di
accertamenti su identita' o nazionalita'
¤ necessita' di
acquisire documenti per il viaggio
¤ mancanza di
vettore
¤ rischio di fuga (nota:
improprio includerlo tra gli impedimenti)
- in attesa della
convalida dell'accompagnamento (se
e' impossibile il trattenimento in questura)
- 30
gg
- prorogabile per altri 30 gg in caso di gravi difficolta' nell'accertamento di identita' o nazionalita' o
nell'acquisizione dei documenti di viaggio
- possibili ulteriori proroghe, fino a una durata massima complessiva del
trattenimento di 90 gg (L. 161/2014),
se sono emersi elementi concreti che
consentano di ritenere probabile
l'identificazione ovvero quando esse siano necessarie per organizzare
le operazioni di rimpatrio
- non
consentita alcuna proroga se lo straniero e' gia' stato trattenuto presso strutture carcerarie per un periodo > 90 gg (L.
161/2014); per lo straniero detenuto si avvia subito la procedura di
identificazione da parte della questura (L. 161/2014); Decreto-legge 13/2017: consentita una proroga di 15 gg, previa
convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessita'
delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio
-
in caso di allontanamento
indebito: ripristino della misura, senza
azzeramento del computo del tempo
(nota: si rinuncia a qualunque elemento di dissuasione)
¤
personale
addetto alla gestione dei centri, appartenenti alla forza pubblica, autoritaÕ
di pubblica sicurezza, personale della ASL competente, personale della prefettura,
dipendenti delle ditte appaltatrici di servizi
¤
familiari conviventi (nota: Decr. Mininterno
20/10/2014 non richiede il requisito di convivenza)
¤
difensore
dello straniero
¤
membri
del Governo e del Parlamento o del Parlamento europeo, anche accompagnati da un assistente, giudice
competente, magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, delegato ACNUR o suoi rappresentanti
autorizzati, Garante nazionale per
la tutela delle persone detenute (L. 10/2014 e Decr. Mininterno 20/10/2014:
senza restrizioni, previa segnalazione alla prefettura)
¤
membri
degli organismi ammessi a svolgervi
attivitaÕ di assistenza e garanti regionali per la tutela dei
diritti dei detenuti con riferimento ai CIE situati nel territorio di
competenza (Decr. Mininterno 20/10/2014: previa autorizzazione della prefettura)
¤
ministri di culto (su richiesta del trattenuto), personale
della rappresentanza diplomatica o consolare (su richiesta del trattenuto), giornalisti, foto-operatori e
cine-operatori e altri soggetti che ne facciano motivata richiesta (Decr.
Mininterno 20/10/2014: previo nulla-osta della questura e autorizzazione della
prefettura); riprese video-fotografiche e registrazioni audio consentite
previa espressa autorizzazione della prefettura (Decr.
Mininterno 20/10/2014)
¤
rappresentanti
delle organizzazioni umanitarie
internazionali e nazionali, come OIM e Croce Rossa Italiana (Direttiva
Mininterno 24/4/2007)
¤
Sindaci, Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio regionale (Direttiva Mininterno 24/4/2007; previsione
ripristinata da Direttiva Mininterno 13/12/2011 dopo che era stata soppressa da
circ. Mininterno 1/4/2011, poi annullata da TAR Lazio)
o il trattenuto ha diritto (Decr. Mininterno
20/10/2014)
¤
alla
tutela della salute psico-fisica
¤
ad
esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota o comunque in inglese,
francese, spagnolo e arabo, eventualmente tramite mediatori
¤
ad
ottenere assistenza da personale dello stesso sesso
¤
ad
essere informato, al momento dell'ingresso nel CIE, sui motivi del
trattenimento e sulla possibilita' di chiedere asilo
¤
ad
essere informato della possibilita' di ricevere assistenza di un difensore di
fiducia, con eventuale ammissione al gratuito patrocinio o, in mancanza, di un
difensore d'ufficio
¤
a
comunicare con l'autorita' consolare del paese di appartenenza e di segnalare
l'avvenuto trattenimento a familiari o conoscenti
¤
al
colloquio, durante tutto il periodo di trattenimento, con il personale dell'Ufficio
immigrazione
¤
alla
liberta' di colloquio all'interno del CIE e con visitatori provenienti
dall'esterno, nei giorni e negli orari stabiliti, a seguito di autorizzazione
della prefettura
¤
al
colloquio con rappresentanti istituzionali, con il rappresentante dell'ACNUR e
con il personale specializzato dell'Ente gestore e con le associazioni che
operano nel CIE con fini di assistenza legale, sociale e psicologica
¤
alla
liberta' di corrispondenza epistolare e telefonica, tramite gli apparecchi
telefonici installati nel CIE, e alla riservatezza di colloqui
¤
alla
liberta' di culto, all'assistenza religiosa e al rispetto delle prescrizioni
legate al culto religioso per i pasti
¤
alla
tutela del rischio di pregiudizio derivante dall'identita' sessuale
¤
al
recupero degli effetti e dei risparmi personali
¤
all'assistenza
medica, infermieristica e farmacologica, alla fornitura di prodotti necessari
per l'igiene e per la comunicazione telefonica, postale o telegrafica
¤
ad
effettuare acquisiti di vari generi mediante il buono economico fornito dal
gestore o a proprie spese
¤
l'accesso,
su richiesta dello straniero, di cittadini italiani
o stranieri regolarmente soggiornanti che intendano far visita agli stranieri trattenuti
¤
che
lo straniero debba avere accesso ai servizi di interpretariato e alla possibilitaÕ di colloquio con i membri degli organismi
ammessi al CIE prima o nelle more
della procedura di convalida del
trattenimento, che ogni elemento a tutela dei diritti dello straniero possa
essere sottoposto alla questura e al difensore dello straniero, e che ogni
nuovo elemento di rilievo possa essere comunicato anche successivamente alla
convalida
¤
che
sia garantito il rispetto delle caratteristiche personali, di razza o
di abitudini di vita la cui compressione possa determinare una lesione
dellÕidentita'
¤
che
il nucleo familiare sottoposto a
trattenimento sia ospitato nello stesso
CIE e con godimento di spazi propri;
e che, in mancanza, si proceda a trasferimento in altro CIE adeguato
¤
che il
minore possa essere trattenuto solo a tutela del suo diritto allÕunita' familiare, su richiesta di un genitore o su decisione del
Tribunale per i minorenni; e che, negli altri casi, il minore sia affidato a
struttura protetta indicata dal Tribunale per i minorenni
¤
ordine del questore di lasciare l'Italia entro 7 gg; giurisprudenza: provvedimento
legittimo se l'impossibilita' (o, verosimilmente, l'inutilita') e' motivata e se le cause che hanno impedito l'allontanamento non costituiscono impedimento
per lo straniero
¤
il
questore puo' consegnare allo straniero documentazione utile a raggiungere la
rappresentanza consolare e il biglietto di viaggio
á Trib. Milano: concesse attenuanti a stranieri che
hanno danneggiato il CIE, in base al mancato rispetto della liberta' di
comunicazione (mancanza interprete e divieto dell'uso di cellulari); Trib. Crotone: assolti stranieri dal
reato di danneggiamento aggravato e di violenza e oltraggio a pubblico
ufficiale, perche' i loro atti sono stati determinati dalla necessita' di
tutelare dignita' e liberta' personale, ingiustamente lese
á Nota: l'accoglienza nei Centri di primo
soccorso e accoglienza (CPSA),
spesso adottata a Lampedusa, non era
disciplinata dalla legge ne' sottoposta
a convalida giudiziale
Reato
di mancato ottemperamento dell'ordine del questore
á Mancato ottemperamento:
á Nota: secondo Sent. CGUE C-329/11, se e' esaurita la
procedura prevista da Direttiva 2008/115/CE, sarebbe legittimo prevedere la
reclusione dello straniero che si trattenga nel territorio dello Stato membro,
se nulla gli impedisce di lasciarlo
Rimpatrio
assistito
á Possibile
l'attivazione di programmi di rimpatrio assistito da parte del
Mininterno, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e
intergovernative, enti locali, associazioni
á Esclusa l'ammissione di stranieri
á Nota: puo' essere ammesso lo straniero espulso coattivamente per rischio di fuga (associato a mancanza passaporto o alloggio, a
dichiarazione di false generalita') o per richiesta di permesso fraudolenta o manifestamente infondata o per mancata
richiesta del termine per il rimpatrio volontario
á Condizione necessaria per l'ammissione: avvenuta identificazione dello straniero (nota: incentiva la collaborazione)
á L'ammissione dello straniero illegalmente soggiornante non e' condizionata alla preventiva adozione di un provvedimento di allontanamento
(circ. Mininterno 7/1/2013)
á In caso di
ammissione, sospesi il provvedimento
di respingimento o espulsione (circ. Mininterno 7/1/2013:
e, quindi, l'applicazione di un divieto di reingresso), l'ordine del questore e le
misure limitative (non il
trattenimento in CIE)
á Ammissione al programma di rimpatrio assistito in
base alle seguenti priorita' (Decr.
Mininterno 27/10/2011):
¤
non
e' specificato quando tali stranieri vengano informati della possibilita' di accedere
al rimpatrio assistito
¤
dimenticati ingiustamente gli stranieri espulsi
coattivamente, immediatamente
allontanabili (questo incentiva il rendersi, almeno temporaneamente, non
allontanabili, con l'occultamento del documento di viaggio)
á Il programma
puo' prevedere la corresponsione di un contributo
economico e/o la cooperazione
con il paese di destinazione a sostegno dell'inserimento dello straniero (Decr.
Mininterno 27/10/2011)
á In caso di
rimpatrio effettuato, interrotto il
procedimento per reato di soggiorno illegale
á Espulsione coattiva in caso di sottrazione al rimpatrio assistito
Tutela
giurisdizionale rispetto all'espulsione
á
Ricorso
¤ ordine pubblico
o sicurezza dello Stato
¤ sospetto
coinvolgimento o agevolazione attivita' terroristiche (non ammessa la
sospensione cautelare; non e' chiaro se questa disposizione sopravviva a Decreto-legge 13/2017)
¤ misura di
sicurezza (possibile anche la revoca da parte del magistrato o del Tribunale di
sorveglianza)
¤ sostitutiva
della pena
á Difensore di fiducia o, in
mancanza, difensore d'ufficio, e
ammissione al gratuito patrocinio
per ricorso e convalide
á Assistenza interprete (Sent. Corte Cost. 254/2007:
anche di fiducia; da disciplinare con legge)
Divieto
di reingresso; violazione
á Divieto di reingresso:
¤ non e' chiaro se possa essere negata
¤ trattamento
comunque ingiustamente deteriore
rispetto al caso di rimpatrio assistito, per il quale non c'e' divieto di
reingresso
á Reingresso non autorizzato dell'espulso: reclusione
1-4 anni (reiterazione: reclusione 1–5 anni); espulsione coattiva
á Giurisprudenza:
á Sent. Corte Giust. C-290/14: legittima, in linea di principio, una
disposizione che preveda l'irrogazione di una pena detentiva a seguito della violazione
di un divieto di reingresso; tuttavia,
se l'allontanamento rientrava nell'ambito di applicazione della Direttiva
2008/115/CE, l'irrogazione della pena detentiva e' ammissibile solo a
condizione che il divieto di reingresso sia conforme alle disposizioni della
Direttiva
Carente
recepimento della Direttiva 2008/115/CE
á Elementi di
residuo contrasto con la
Direttiva 2008/115/CE:
Divieti
di espulsione
á Divieto di espulsione
o rischio, anche a seguito di rinvio indiretto, di
persecuzione per razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni
politiche, condizioni personali
o sociali
¤ minori (Gdp Roma: "minore"
nell'accezione prevista dalla legge del paese di appartenenza)
¤ gravide e puerpere (che provvedono al figlio <
6 mesi), e marito convivente (Sent.
Corte Cost. 376/2000)
¤ coniuge (revoca dell'espulsione in seguito a
successivo matrimonio; in senso contrario, Ord. Cass. 11582/2012) e familiari di italiani < II grado conviventi (Cass. 19464/2011 e seguenti: incluso il caso di
convivenza con familiare italiano
minorenne); nota: ulteriore rispetto al diritto di soggiorno (es.:
fratello)
¤ permesso UE slp (espulsione
possibile solo per gravi motivi di
ordine pubblico o sicurezza dello Stato o applicazione
misure di prevenzione)
á Corrispondente
rilascio di permesso di soggiorno (nei diversi casi: motivi umanitari, motivi
familiari o minore eta', cure, motivi familiari o carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino UE, cure o motivi umanitari?)
á I divieti di
espulsione si applicano anche alle espulsioni
giudiziali (Cass. 3607/2011), con obbligo di sostituire, se necessario, la
misura di sicurezza dell'espulsione con altra misura (Mag. Sorv. Alessandria)
á CEDU Hamidovic c. Italia: Italia
condannata per aver espulso (in violazione di una interim measure) una bosniaca nata e vissuta in un campo nomadi in
Italia, nonostante avesse in Italia marito e cinque figli (violazione di art. 8
CEDU)
1. Beneficiari della protezione
Definizione
dello status
á Protezione
internazionale:
á Ord. Corte App.
Cagliari: non manifestamente infondata, ai fini del riconoscimento della
protezione internazionale, l'equiparazione tra il cittadino libico e il
cittadino di altro paese che vivesse
stabilmente in Libia per ragioni economiche (nello stesso senso, circ. Mininterno
30/10/2012)
Agente
statale e non statale
á Ai fini della
protezione internazionale, rilevanti
le persecuzioni o i danni gravi che ricadono sotto la responsabilita' dello Stato o dei partiti o organizzazioni
che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, ovvero da agenti non statali, se ne' i soggetti
precedenti ne' le organizzazioni internazionali forniscono sufficiente protezione contro persecuzioni o danni gravi
Protezione
in altra regione del paese di provenienza
á La protezione
internazionale non puo' essere negata
per il fatto che lo straniero potrebbe trasferirsi in altra zona sicura del proprio paese, dato che la disposizione di
cui all'art. 8 Direttiva 2011/95/UE non
e' stata recepita dal D. Lgs.
251/2007 (Cass. 13172/2013), ne'
dalle successive modifiche
Cause
di esclusione, diniego, cessazione e revoca per lo status di rifugiato
á Esclusione dallo status di rifugiato per
o responsabilita'
in crimini contro la pace o l'umanita', crimini di guerra
o condanne
all'estero per reati gravi (pena prevista in Italia: minimo > 4 anni
o massimo > 10 anni)
o atti contrari
alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite
á Diniego dello status di rifugiato per
á Cessazione dello status di rifugiato per
o ricorso alla
protezione del paese nel quale vi era rischio di persecuzione
o acquisizione
della cittadinanza di un paese che fornisca protezione
o cessazione del
rischio di persecuzione
á Revoca dello status di rifugiato
á Nota: il rientro temporaneo nel Paese puo' essere, in quanto prova della
mancanza dei presupposti (in particolare del fondato timore di subire persecuzione),
tra i motivi di revoca dello status
di rifugiato
Cause
di esclusione, diniego, cessazione e revoca per la protezione sussidiaria
á Esclusione dalla protezione sussidiaria per
o responsabilita'
in crimini contro la pace o l'umanita', crimini di guerra
o condanne
all'estero per reati gravi (pena prevista in Italia: minimo > 4 anni
o massimo > 10 anni)
o atti contrari
alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite
o pericolo per
ordine pubblico, sicurezza pubblica o sicurezza dello Stato
á Diniego della protezione sussidiaria per
á Cessazione della protezione sussidiaria per cessazione del rischio di subire un
danno grave; cessazione non dichiarata
in presenza di gravi motivi umanitari
che impediscano il rimpatrio
á Revoca della protezione sussidiaria in presenza di una delle clausole di esclusione o in caso di riconoscimento
determinato da comportamento fraudolento
del richiedente
á Nota: il rientro temporaneo nel Paese, in quanto
al piu' prova della mancanza dei presupposti (in particolare, il rischio di
subire un danno grave), non puo' essere
tra i motivi di revoca della protezione sussidiaria
2. Procedura
Tutela dal
respingimento
á Deroga alle disposizioni sul respingimento
quando si applichino quelle su
protezione temporanea o asilo:
non contano i requisiti di disponibilita' di mezzi, ne' i divieti di ingresso;
non si respinge lo straniero privo di requisiti (inclusa assenza di condanne e
di pericolosita'); non si applicano oneri al vettore
á Nota: il vettore non sa se verra' presentata
domanda d'asilo => nega comunque l'imbarco allo straniero che fugge senza
requisiti per l'ingresso => necessario il ricorso ai trafficanti
Presentazione
della domanda; verbalizzazione
á Art. 6, co. 5 Direttiva 2005/85/CE prevede che le
autorita' cui lo straniero potrebbe rivolgersi per presentare domanda
dovrebbero essere in grado di fornire indicazioni su come e dove presentare la
domanda e/o chiedere che le autorita' stesse trasmettano la domanda all'autorita' competente; nota: disposizione attuata solo in relazione
alle domande presentate ai valichi di
frontiera
á Allo straniero
che manifesta la volonta' di chiedere protezione internazionale, anche ai valichi di frontiera e nelle zone di
transito, sono fornite le informazioni
necessarie in relazione alla procedura; a questo scopo e' consentito l'accesso
dell'ACNUR ai valichi di frontiera
á La domanda e' presentata alla polizia di frontiera o alla questura
á La domanda non puo' essere respinta o esclusa
dall'esame per il solo fatto di non
essere stata presentata tempestivamente
á La domanda e' verbalizzata nelle strutture governative di prima
accoglienza, alle quali il richiedente e' avviato dal prefetto (anche in
caso di domanda presentata in questura?), entro
3 o 6 gg dalla manifestazione di volonta' di chiedere protezione, a seconda
che questa sia stata effettuata in questura o in frontiera (termini prorogati di 10 gg in presenza
di elevato numero di domande); il
verbale e' approvato e sottoscritto dal richiedente, cui viene rilasciata copia del verbale e della
documentazione allegata
á Segnalata da ACNUR, OIM e Save the Children
l'impossibilita', in numerosi casi,
di entrare in contatto con persone
sbarcate in Italia, allo scopo di fornire loro informazione sui diritti in materia di protezione internazionale
Trattenimento
in CIE; prima accoglienza nelle strutture governative
á Trattenimento in CIE
per il richiedente
o per il quale si
applichi una delle clausole di esclusione
di cui alla Convenzione di Ginevra (crimini di guerra o contro la pace o contro
l'umanita', gravi delitti di diritto comune all'estero, atti contrari alle
finalita' e ai principi delle Nazioni Unite)
o per il quale
ricorrano i presupposti per l'espulsione permotivi di ordine pubblico e sicurezza
dello Stato, prevenzione o terrorismo
o pericoloso per
l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica; si tiene conto di eventuali
condanne (anche a seguito di patteggiamento) per reati 380, co. 1 e 2, c.p.p., o riguardanti stupefacenti, liberta'
sessuale, favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento minori per
attivita' illecite o persone per prostituzione o per sfruttamento prostituzione
o per il quale
sussista rischio di fuga, avendo il
richiedente fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni false sulle proprie generalita' al solo fine di evitare
l'allontanamento, o per violazione
di una delle misure questorili
adottate in sede di allontanamento
o gia' trattenuto ai fini dell'espulsione (nota: non del respingimento
differito; in questo senso, Trib. Torino; Decreto-legge
13/2017: anche del respingimento differito), se si ritiene che la domanda
sia stata presentata al solo scopo
di ritardare o impedire l'allontanamento; in questo caso, i termini del
trattenimento sono sospesi e viene richiesta al Tribunale una nuova convalida per ulteriori 60 gg (verosimilmente prorogabili) per consentire l'esame
della domanda (Trib. Torino: la sospensione dei termini scatta dal momento in
cui e' trasmessa la richiesta di nuova convalida)
á Il
trattenimento non puo' protrarsi oltre il tempo
strettamente necessario all'esame
della domanda, salvo che debba prolungarsi in relazione alle procedure di
allontanamento; eventuali ritardi
nelle procedure di esame non imputabili
al richiedente non giustificano la proroga del trattenimento
á Negli altri casi (anche in caso di domanda
presentata in questura da richiedente gia' soggiornante legalmente in Italia?),
il richiedente asilo e' accolto nelle strutture
governative di prima accoglienza
(centri o strutture temporanee; gli ex CARA sono utilizzati come centri) per il
tempo necessario a identificazione, verbalizzazione della domanda, avvio
della procedura di esame, accertamento delle condizioni di salute e di eventuali situazioni di vulnerabilita'
á Decreto-legge 13/2017: le strutture
governative di prima accoglienza sono utilizzate anche per l'identitificazione
e il fotosegnalamento di tutti gli stranieri intercettati in condizioni di
ingresso e/o soggiorno illegale, o soccorsi in mare; nei centri e' assicurata
l'informazione in materia di asilo e di rimpatrio volontario assistito; il
rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi al rilevamento
fotodattiloscopico e segnaletico e' considerato (previa informazione dello
straniero) presupposto del rischio di fuga ai fini del trattenimento; in questi
casi, il trattenimento, disposto caso per caso, non puo' protrarsi oltre i 30
gg, e cessa se vengono meno i presupposti; in caso di straniero che abbia
chiesto asilo la convalida e' effettuata dalla sezioen specializzata del
tribunale
á E' consentita
l'uscita dalle strutture governative
di prima accoglienza in ore diurne, con rientro
nelle ore notturne; ulteriori assenze vanno preventivamente autorizzate
á Allontanamento ingiustificato del richiedente
dalle strutture di accoglienza governative o dal CIE: sospensione della domanda da parte della Commissione; il
richiedente puo' chiedere la riapertura
del procedimento una sola volta, entro
12 mesi dalla sospensione; trascorso il termine, estinzione del procedimento; una domanda presentata successivamente
si considera domanda reiterata (e
viene esaminata preliminarmente, per valutare se siano stati addotti nuovi
elementi)
á L'allontanamento ingiustificato dalle strutture di accoglienza governative comporta
anche sospensione delle misure di accoglienza; le misure di accoglienza
possono essere ripristinate solo se l'allontanamento e' stato
motivato da cause di forza maggiore,
caso fortuito o gravi motivi personali
á Alle strutture
governative di accoglienza possono accedere rappresentanti dell'ACNUR o di
organizzazioni che operano per conto dell'ACNUR, rappresentanti di enti di
tutela, avvocati, familiari, ministri di culto e i soggetti per i quali e'
ammesso l'accesso ai CIE
Attestato
e permesso per richiesta asilo
á Attestato nominativo al richiedente
trattenuto in CIE
á Negli altri
casi, permesso per richiesta asilo, di 6 mesi, rinnovabile fino alla decisione sulla domanda e per tutto
l'eventuale periodo successivo in cui il richiedente sia autorizzato a rimanere sul territorio nazionale (non richiesti requisiti
ulteriori; possibile limitazione
della circolazione)
á La ricevuta della verbalizzazione della domanda costituisce permesso di soggiorno provvisorio
á In presenza di
gravi ragioni umanitarie, al richiedente asilo puo' essere rilasciato un documento di viaggio
Applicazione
del Regolamento Dublino III
á L'Italia puo'
dichiararsi competente per l'esame
della domanda in caso di trattenimento in CIE;
negli altri casi, la questura avvia
le procedure per la determinazione dello
Stato competente in base al Regolamento Dublino
III (Reg. UE 604/2013)
á Determinazione dello Stato competente, in base all'applicazione successiva dei seguenti criteri:
á Se lo Stato
determinato in base a questi criteri non
risulta uno Stato sicuro (anche per
carenze del suo sistema di asilo), si procede nella ricerca di altro Stato
membro (CGUE C-411/10) e, in
mancanza di uno Stato formalmente competente sicuro (CGUE C-4/11: ma solo in
questo caso), lo Stato in cui e' stata presentata la domanda e' tenuto ad assumere la responsabilita' dell'esame
á Uno Stato
membro puo' assumere, senza che gli spetti, la responsabilita' dell'esame di
una domanda (solo se e' destinatario della domanda?); in tal caso informa gli
altri Stati membri coinvolti
á Lo Stato membro
che procede alla determinazione dello Stato membro competente o lo Stato membro
competente possono, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione
sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un
richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da
qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare
su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non e'
competente in base ai criteri previsti
á Se non e'
possibile eseguire il trasferimento verso lo Stato membro designato come
competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione
diventa lo Stato membro competente
á CGUE C-63/15: il richiedente puo' invocare,
nellÕambito di un ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento
adottata nei suoi confronti, l'errata applicazione di un criterio di competenza
(in precedenza, in senso contrario, ma in applicazione del Regolamento Dublino
II, CGUE C-394/12)
á Di norma, lo
Stato membro competente e' tenuto a prendere
in carico (per avviare l'esame della domanda) il richiedente che non si
trovi gia' sul suo territorio e ad effettuare l'esame della domanda e
l'esperimento dei mezzi di impugnazione, o riprendere
in carico (quando l'esame sia stato gia' avviato o concluso negativamente)
il richiedente che non si trovi piu' sul suo territorio
á Di norma, la presa in carico e la ripresa in carico vanno chieste entro 3 mesi (2 mesi, se si e' ottenuta
informazione risolutiva da Eurodac) e la risposta
va data entro 2 mesi (presa in
carico) o 1 mese (ripresa in
carico); il superamento dei termini comporta la responsabilita' dell'esame della domanda da parte dello
Stato che non ha rispettato i termini
á Giurisprudenza: accolti ricorsi contro il trasferimento
in Grecia, in Ungheria, nonche', in via cautelare, una richiesta di sospensione
di trasferimento a Malta
á Sospesi i
trasferimenti di minori richiedenti asilo da Finlandia (anche a seguito di
provvedimento cautelare della CEDU) e Danimarca verso l'Italia per le gravi
carenze del sistema asilo italiano segnalate; analoghi provvedimenti della
Germania (anche a seguito di provvedimento cautelare della CEDU); in senso contrario, Corte del Regno
Unito e CEDU Hussein c. Olanda e Italia (in relazione a un trasferimento dai
Paesi Bassi); in senso intermedio,
CEDU Tarakhel c. Svizzera: in caso di trasferimenti verso l'Italia di soggetti vulnerabili, le autorita'
devono accertarsi che siano presi in carico in modo adeguato
Deroga
al Regolamento Dublino III: ricollocazione di richiedenti
á Decisioni Consiglio UE 1523/2015 e 1601/2016:
Commissioni
territoriali e Commissione nazionale
á Commissioni territoriali, in numero massimo di 20 (L. 146/2014), con
competenza per l'esame delle domande presentate nella circoscrizione o da
richiedenti trattenuti in CIE o presenti
in strutture di accoglienza nella
circoscrizione, salvo diversa assegnazione, prima del colloquio, da parte del
Presidente della Commissione nazionale; in caso di trasferimento del richiedente, la competenza e' trasferita solo se
non e' stato gia' effettuato il colloquio):
á
In caso di eccezionali
aumenti del numero di domande possibile l'istituzione, per il tempo necessario,
di sezioni, per un massimo di 30 (L.
146/2014), composte dai membri
supplenti della rispettiva Commissione territoriale; attualmente:
á Commissioni territoriali composte da
o un funzionario
di carriera prefettizia, con
funzioni di presidente
o un funzionario
della polizia di Stato
o un
rappresentante dell'ente territoriale
o un
rappresentante designato dall'ACNUR (L. 146/2014)
o un funzionario
del MAE (su richiesta del Presidente
della Commissione nazionale)
á Commissione nazionale per il diritto d'asilo, competente in
materia di revoca e cessazione dello status di protezione
internazionale, con compiti di
indirizzo (inclusa l'individuazione di Paesi per i quali il riconoscimento della
protezione sussidiaria non richiede colloquio), definizione di un codice di
condotta nell'ambito delle Commissioni territoriali, formazione e aggiornamento
delle Commissioni territoriali; presieduta
da un prefetto e composta da
o un dirigente in
servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri
o un funzionario
della carriera diplomatica
o un funzionario
di carriera prefettizia in servizio
presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno
o un dirigente
del Dipartimento di Pubblica sicurezza
del Mininterno
á Alle riunioni
della Commissione nazionale partecipa un rappresentante del delegato ACNUR, con funzioni consultive
Diritti
del richiedente
á Garantiti al richiedente: contatti con l'ACNUR, assistenza di un interprete, assistenza di un avvocato
(a spese del richiedente in sede di esame della Commissione; accesso al gratuito patrocinio, in sede di ricorso)
Esame
prioritario delle domande
á La Commissione
esamina in via prioritaria, su
indicazione del Presidente della Commissione, le domande
Domande
inammissibili ed esame preliminare
á Domanda inammissibile (ma non irricevibile;
decisione presa dalla Commissione)
á Il Presidente
della Commissione effettua un esame
preliminare per valutare se sussistano elementi rilevanti a sostegno della
domanda
á In caso di
richiedente gia' riconosciuto rifugiato, il Presidente della
Commissione procede all'audizione
del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilita' della domanda nel caso specifico
á In caso di domanda reiterata, la Commissione
comunica al richiedente che puo' presentare entro 3 gg osservazioni
a sostegno dell'ammissibilita' della
domanda, in mancanza delle quali sara' adottata la decisione di
inammissibilita' (nota: non e' chiaro se la comunicazione venga effettuata ai
fini dell'esame preliminare o solo se questo ha dato esito negativo)
Audizione
á Colloquio con la Commissione:
o la Commissione
puo' omettere l'audizione se ritiene
di avere elementi sufficienti per il
riconoscimento dello status di rifugiato
o del diritto alla protezione
sussidiaria (provenendo il richiedente da uno dei Paesi indicati, a questo
scopo, dalla Commissione nazionale; in questo caso, il richiedente, informato,
puo' chiedere entro 3 gg di essere
ascoltato comunque (nota: ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato)
o il colloquio e'
effettuato
¤ di norma, entro 30 gg dal ricevimento della
documentazione
¤ entro 7 gg (salvo superamento necessario per
assicurare un esame adeguato), in caso di richiedente trattenuto in CIE
¤ entro 14 gg (salvo superamento necessario per
assicurare un esame adeguato), in caso di
-
domanda manifestamente
infondata (sostenuta solo da elementi non attinenti ai presupposti della
protezione internazionale; nota: la
domanda potrebbe essere sostenuta da elementi atti al riconoscimento del
diritto alla protezione umanitaria)
-
domanda reiterata
senza adduzione di nuovi elementi (nota:
non e' chiaro per quale motivo debba essere effettuata l'audizione se non sono
stati rilevati, in sede di riesame, nuovi elementi)
-
domanda strumentale
(presentata, al solo scopo di evitare l'allontanamento, da straniero
intercettato durante il tentativo di ingresso illegale o in condizioni di
soggiorno illegale)
o in seduta non
pubblica, con garanzia di riservatezza
o rinviabile per
motivi di salute o altri gravi motivi (in caso di mancata presentazione e
mancata richiesta di rinvio, la Commissione decide comunque sulla base degli
elementi in suo possesso)
o l'audizione si
svolge di norma alla presenza di un solo componente della Commissione, possibilmente
dello stesso sesso del richiedente; su decisione del Presidente o su richiesta
dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi
all'intera Commissione (L. 146/2014)
o possibile
chiedere l'ammissione di personale di sostegno da parte di soggetti portatori
di particolari esigenze
o redatto
verbale, sottoscritto dal richiedente (gliene viene data lettura in lingua per
lui comprensibile e con assistenza di interprete; le sue eventuali osservazioni
sono riportate in calce; il rifiuto di sottoscrizione non preclude la decisione
della Commissione) e a lui consegnato in copia
o Decreto-legge 13/2017: audizione
videoregistrata e trascritta in italiano mediante sistemi automatici di
riconoscimento della voce; della
trascrizione del colloquio e' data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile
e in ogni caso tramite interprete; l'interprete verifica la correttezza della
trascrizione ed apporta le correzioni necessarie, tenuto conto delle
osservazioni dell'interessato, anche relative alla sussistenza di eventuali
errori di trascrizione o di traduzione, delle quali e', in ogni caso, dato atto
in calce al verbale di trascrizione
á Giurisprudenza
(Cass. 27310/2008 e seguenti): il richiedente ha l'onere di provare, almeno
presuntivamente, il concreto
pericolo cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio; a fronte di una
esposizione dei fatti ritenuta attendibile,
in presenza di una carenza probatoria, la Commissione
e, in sede di ricorso, il giudice
devono cooperare all'accertamento
dei fatti, in applicazione della Direttiva 2011/95/UE (nello stesso senso, ora,
L. 146/2014); accertata, in
qualunque modo, l'esistenza del rischio di persecuzione o di danno grave, la
mancanza di credibilita' non e' rilevante
Decisione
della Commissione territoriale
á La decisione e' adottata
o entro 2 gg dall'audizione, in caso di richiedente trattenuto in CIE; il termine e' pero'
di
¤ 2 mesi dall'audizione, se necessario acquisire
nuovi elementi; termine prorogabile di ulteriori
3 mesi se
-
l'esame e' particolarmente complesso
-
sono state presentate molte domande nello stesso
periodo
-
il richiedente non ha ottemperato all'obbligo di
collaborazione
¤ 6 mesi dall'audizione, in casi eccezionali, se
necessario per assicurare un esame adeguato della domanda
o entro 4 gg dall'audizione (salvo superamento
necessario per assicurare un esame adeguato), in caso di
¤ domanda manifestamente infondata (sostenuta
solo da elementi non attinenti ai presupposti della protezione internazionale)
¤ domanda reiterata senza adduzione di nuovi
elementi (nota: non e' chiaro per
quale motivo debba essere effettuata l'audizione se non sono stati rilevati, in
sede di riesame, nuovi elementi)
¤ domanda strumentale (presentata, al solo scopo di evitare l'allontanamento, da straniero intercettato durante il
tentativo di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale)
¤ l'esame e'
particolarmente complesso
¤ sono state
presentate molte domande nello stesso periodo
¤ il richiedente
non ha ottemperato all'obbligo di collaborazione
á Possibili decisioni:
o riconoscimento dello status di rifugiato o del diritto
alla protezione sussidiaria
o rigetto per (nota: due definizioni diverse dei
motivi di diniego tra D. Lgs. 251/2007 e D. Lgs. 25/2008; D. Lgs. 25/2008 non contempla la pericolosita' per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o
sicurezza pubblica)
¤ mancanza presupposti
¤ sussistenza
clausola di cessazione o di esclusione
¤ manifesta infondatezza (domanda
sostenuta solo da elementi non attinenti ai presupposti della protezione
internazionale)
á In caso di rigetto, se sussistono gravi motivi
umanitari, trasmissione degli atti al questore per eventuale rilascio di permesso per motivi umanitari della durata di 2 anni ex art. 5, co. 6 T.U.; il questore valuta solo l'esistenza
degli altri presupposti per il rilascio (nota: non e chiaro quali siano; Trib.
Roma: non la pericolosita' ne' l'esistenza di condanne ostative); Sent. Cass. 19393/2009: il rilascio del
permesso per motivi umanitari corrisponde a un diritto soggettivo (ricorso contro il diniego al giudice
ordinario), di cui ha valore ricognitivo, non costitutivo; ai fini del rinnovo, la questura chiede il parere alla Commissione territoriale (dopo
15 gg: silenzio-assenso al rinnovo; se pero' ha effettuato segnalazioni
relative a motivi ostativi in materia di sicurezza, la questura e' tenuta ad
attendere il parere)
á Numero di domande ed esito (nota: ciascuna domanda d'asilo puo' corrispondere a
piu' richiedenti, in caso di nucleo familiare):
o 1990: 4573 richiedenti (3.617 domande); 1727 domande esaminate; 992 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 712 dinieghi; 0 irreperibili; 22 esiti diversi
o 1991: 28400 richiedenti (24.437 domande); 23464 domande esaminate; 1527 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4 casi di protezione umanitaria; 21877 dinieghi; 0 irreperibili; 56 esiti diversi
o 1992: 2970 richiedenti (2.586 domande); 8397 domande esaminate; 483 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 7909 dinieghi; 1 irreperibile; 3 esiti diversi
o 1993: 1736 richiedenti (1.564 domande); 2178 domande esaminate; 189 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 1977 dinieghi; 0 irreperibili; 11 esiti diversi
o 1994: 2259 richiedenti (1.841 domande); 2103 domande esaminate; 399 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 1703 dinieghi; 0 irreperibili; 0 esiti diversi
o 1995: 2039 richiedenti (1.744 domande); 2051 domande esaminate; 376 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2 casi di protezione umanitaria; 1653 dinieghi; 0 irreperibili; 20 esiti diversi
o 1996: 844 richiedenti (680 domande); 811 domande esaminate; 223 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 0 casi di protezione umanitaria; 574 dinieghi; 0 irreperibili; 14 esiti diversi
o 1997: 2595 richiedenti (1.875 domande); 2209 domande esaminate; 463 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5 casi di protezione umanitaria; 1707 dinieghi; 0 irreperibili; 34 esiti diversi
o 1998: 18496 richiedenti (13.193 domande); 5066 domande esaminate; 1438 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 26 casi di protezione umanitaria; 3523 dinieghi; 0 irreperibili; 79 esiti diversi
o 1999: 37318 richiedenti (24.810 domande); 11838 domande esaminate; 1118 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1192 casi di protezione umanitaria; 9489 dinieghi; 0 irreperibili; 39 esiti diversi
o 2000: 24296 richiedenti (18.363 domande); 36776 domande esaminate; 2356 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1407 casi di protezione umanitaria; 32785 dinieghi; 14 irreperibili; 214 esiti diversi
o 2001: 21575 richiedenti (17.406 domande); 17610 domande esaminate; 2988 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1653 casi di protezione umanitaria; 9258 dinieghi; 3622 irreperibili; 89 esiti diversi
o 2002: 18754 richiedenti (16.102 domande); 21552 domande esaminate; 1619 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1191 casi di protezione umanitaria; 5515 dinieghi; 13090 irreperibili; 137 esiti diversi
o 2003: 15274 richiedenti (13.931 domande); 13441 domande esaminate; 954 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2262 casi di protezione umanitaria; 2943 dinieghi; 7187 irreperibili; 95 esiti diversi
o 2004: 10869 richiedenti (9.817 domande); 9446 domande esaminate; 1011 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 3075 casi di protezione umanitaria; 2958 dinieghi; 2310 irreperibili; 92 esiti diversi
o 2005: 10704 richiedenti (9.583 domande); 14052 domande esaminate; 1072 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4281 casi di protezione umanitaria; 5378 dinieghi; 3142 irreperibili; 179 esiti diversi
o 2006: 10026 richiedenti (9.234 domande); 14254 domande esaminate; 1145 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5140 casi di protezione umanitaria; 4419 dinieghi; 3282 irreperibili; 268 esiti diversi
o 2007: 13310 richiedenti (12.451 domande); 21198 domande esaminate; 1627 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 10103 casi di protezione umanitaria; 5056 dinieghi; 4038 irreperibili; 374 esiti diversi
o 2008: 31723 richiedenti (31.100 domande); 23175 domande esaminate; 2009 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 6946 casi di protezione sussidiaria; 3621 casi di protezione umanitaria; 9219 dinieghi; 917 irreperibili; 463 esiti diversi
o 2009: 19090 richiedenti (15.918 domande); 25113 domande esaminate; 2328 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5331 casi di protezione sussidiaria; 2411 casi di protezione umanitaria; 11193 dinieghi; 1667 irreperibili; 2183 esiti diversi
o 2010: 12121 richiedenti (8.897 domande); 14042 domande esaminate; 2094 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1789 casi di protezione sussidiaria; 3675 casi di protezione umanitaria; 4698 dinieghi; 520 irreperibili; 1266 esiti diversi
o 2011: 37350 richiedenti (32.645 domande); 25626 domande esaminate; 2057 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2569 casi di protezione sussidiaria; 5662 casi di protezione umanitaria; 11131 dinieghi; 2339 irreperibili; 1868 esiti diversi
o 2012: 17.352 richiedenti (15.886 domande); 29.969 domande esaminate; 2.048 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4.497 casi di protezione sussidiaria; 15.486 casi di protezione umanitaria; 5.259 dinieghi; 1.196 irreperibili; 1.483 esiti diversi
o 2013: 26.620 richiedenti (25.207 domande); 23.634 domande esaminate; 3.078 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5.564 casi di protezione sussidiaria; 5.750 casi di protezione umanitaria; 6.765 dinieghi; 2.410 irreperibili; 67 esiti diversi
o 2014: 63.456 richiedenti (61.711 domande); 36.270 domande esaminate; 3.641 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 8.338 casi di protezione sussidiaria; 10.034 casi di protezione umanitaria; 13.122 dinieghi; 1.095 irreperibili; 40 esiti diversi
o 2015: 83.970 richiedenti; 71.117 domande esaminate; 3.555 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 10.225 casi di protezione sussidiaria; 15.768 casi di protezione umanitaria; 37.400 dinieghi; 4.103 irreperibili; 66 esiti diversi
Conseguenze
della decisione negativa
á In caso di rigetto o di ritiro o di inammissibilita'
della domanda, salvo il caso di rilascio di altro permesso e trascorso inutilmente il termine per
l'eventuale impugnazione, si procede
ad allontanamento con accompagnamento alla frontiera o con la concessione di un termine per il rimpatrio
volontario (con eventuale ammissione ad un programma di rimpatrio assistito)
á Nota: sembra improprio adottare in tutti i
casi provevdimenti di allontanamento, gravati da divieto di reingresso
Ricorso
contro la decisione di I grado
á Decreto-legge 13/2017:
o sono istituite presso i tribunali ordinari
di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano,
Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia sezioni
specializzate
o le sezioni specializzate sono competenti
per tutte le controversie in materia di asilo,
immigrazione, diritto di ingresso e soggiorno di cittadini UE e loro familiari e apolidia gia' di competenza del tribunale ordinario (nota: non del
giudice di pace), e per le cause e i procedimenti connessi con queste
controversie; in tutti questi procedimenti, il tribunale giudica in
composizione monocratica
á Si applica il rito sommario di cognizione
á Il ricorso e' presentato al tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello
(Decreto-legge 13/2017: alla sezione specializzata competente per
quel distretto) in cui ha sede
á Il ricorso e' ammissibile solo se presentato entro 30 gg dalla notificazione del
provvedimento (60 gg, in caso di
presentazione del ricorso dall'estero; nota: dubbia la legittimita'
di un termine per il ricorso in materia di diritti soggettivi); termini dimezzati
o se per il
richiedente e' stato dottato un provvedimento di trattenimento in CIE
o in caso di
¤ domanda manifestamente infondata (sostenuta
solo da elementi non attinenti ai presupposti della protezione internazionale)
¤ domanda reiterata senza adduzione di nuovi
elementi
¤ domanda strumentale (presentata, al solo scopo di evitare l'allontanamento, da straniero intercettato durante il
tentativo di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale)
á Decreto-legge 13/2017: il ricorso e' trasmesso al pubblico ministero, che, entro 20 gg,
rileva l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento del diritto
alla protezione internazionale
á Il ricorso sospende l'allontanamento, salvo che nei casi seguenti:
o per il
richiedente e' stato dottato un provvedimento di trattenimento in CIE
o domanda
giudicata inammissibile
o domanda
rigettata per manifesta infondatezza
o domanda giudicata
strumentale (presentata, al solo scopo di evitare l'allontanamento, da straniero intercettato durante il
tentativo di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale)
á In mancanza di effetto sospensivo automatico, il
richiedente puo' chiedere la sospensione del provvedimento al giudice competente per il ricorso; in
caso di accoglimento dell'istanza
(ordinanza adottata entro 5 gg; Decreto-legge 13/2017: possibile la
presentazione, entro 5 gg dalla notifica della decisione sull'istanza, di note
difensive e, entro ulteriori 5 gg, di note di replica; in presenza di note, il
giudice conferma o modifica la decisione), al richiedente per il quale non sia stato adottato un trattenimento in
CIE e' rilasciato un permesso
per richiesta asilo
á Il richiedente
per il quale sia stato disposto il trattenimento o il prolungamento del trattenimento in CIE, rimane nel CIE per tutto il periodo in
cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale, previa convalida di sucessive proroghe per periodi <
60 gg per volta; il trattenimento non puo' comunque superare i 12 mesi; quando vengono meno i presupposti del trattenimento, il richiedente e'
accolto nelle strutture di accoglienza
governative (al richiedente e' rinnovato l'attestato nominativo; in caso di
pericolosita', il richiedente e' sottoposto a misure di sicurezza questorili,
come in caso di alternativa al trattenimento in CIE dell'espellendo)
á La
presentazione dell'istanza cautelare
non sospende l'efficacia del
provvedimento che dichiara per la seconda
volta inammissibile la domanda reiterata
senza adduzione di elementi nuovi (nota: ammesso il reingresso in caso di
accoglimento dell'istanza da parte del giudice?)
á Il ricorso e'
trattato in ogni grado in via d'urgenza
á Il Tribunale
decide entro 6 mesi (Decreto-legge 13/2017: entro 4 mesi)
á In caso di
impugnazione della decisione del Tribunale, la Corte d'Appello decide entro
6 mesi
á In caso di
impugnazione della decisione della Corte d'Appello, la Cassazione decide entro 6
mesi
á Nota: va presentata nuova istanza di
sospensione del provvedimento, per ogni grado di giudizio, nei casi in cui la
sospensione non e' automatica? Il richiedente trattenuto in CIE che ottenga la
sospensione riuscira' verosimilmente a ottenere il trasferimento in una struttura
di accoglienza governativa, per superamento del termine massimo di
trattenimento, e a dileguarsi
á Decreto-legge 13/2017: la sospensione
degli effetti del provvedimento impugnato cessa
se il ricorso e' rigettato; decisione del
Tribunale non reclamabile; possibile
solo il ricorso in Cassazione, da presentare entro 30 gg
dalla comunicazione del decreto del Tribunale; il giudice di primo grado puo' disporre la sospensione degli effetti del
decreto di rigetto, con conseguente ripristino della sospensione dell'efficacia
esecutiva della decisione della Commissione; la sospensione e' disposta su istanza
di parte da depositarsi entro 5 gg dalla proposizione del ricorso per cassazione;
la controparte puo' depositare una propria nota difensiva entro 5 gg dalla
comunicazione dell'istanza di sospensione; il giudice decide entro i successivi
5 gg con decreto non impugnabile
á Sent. Cass. 19393/2009: competenza
del giudice ordinario in merito ai
ricorsi avverso i provvedimenti relativi al rilascio di permesso umanitario ex art. 5, co. 6
3. Accoglienza
dei richiedenti asilo
Condizioni
per l'accesso alle misure di accoglienza
á Il titolare di permesso per richiesta asilo privo di mezzi sufficienti per se' e
per i familiari (valutati con riferimento all'importo annuo dell'assegno
sociale) accede con i familiari alle misure
di accoglienza; a tal fine, informato
dall'ufficio che riceve la domanda di asilo, presenta richiesta di accesso per se' e per i familiari al momento della presentazione della domanda di asilo
á Si intendono
"familiari" i seguenti
componenti del nucleo formato prima dell'ingresso in Italia e presenti in
Italia on connessione con la domanda di asilo: coniuge, figli minori o minori
affidati o sottoposti a tutela, non coniugati, genitore o adulto legalmente
responsabile del minore richiedente non coniugato
á Le misure di
accoglienza si applicano anche in caso di manifestazione della volonta' di
chiedere asilo effettuata nelle acque
territoriali
á Le misure di
accoglienza si applicano anche al richiedente asilo che attenda la determinazione dello Stato competente; Sent. CGUE C-179/11:
l'obbligo di accoglienza permane fino al
trasferimento nello Stato responsabile per l'esame della domanda
á Espletate le operazioni
nella struttura governativa di prima
accoglienza, se sussistono i requisiti per l'accesso alle misure di
accoglienza, il richiedente e suoi familiari sono trasferiti nelle strutture dello SPRAR, individuate tenendo conto di eventuali condizioni di
vulnerabilita'; in caso di temporanea
mancanza di posti, gli
interessati rimangono nelle strutture governative di prima
accoglienza per il tempo strettamente
necessario a individuare posti disponibili (hanno priorita' i trasferimenti di persone in condizioni di vulnerabilita')
á L'accoglienza e' condizionata alla permanenza
nella struttura individuata, salvo che venga deciso il trasferimento in altra
struttura
á La struttura di
accoglienza individuata rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione
anagrafica
á L'indirizzo
della struttura di accoglienza rappresenta il domicilio valevole per la notifica e delle comunicazioni degli atti
relativi al procedimento di esame della domanda e alle procedure di accoglienza
Strutture
di accoglienza: dimensioni; diritti; accesso a istruzione e formazione
professionale
á Predisposti servizi di accoglienza territoriali per
richiedenti asilo; per il 2008, 2.541 posti da parte dello SPRAR
e 1.847 da parte degli enti locali, con 8.412
beneficiari; per il 2009, 3.694
posti da parte dello SPRAR, con 7.845
beneficiari; per il 2010, 3.000
posti da parte dello SPRAR, di cui 501 per le categorie vulnerabili, e 146 per
le categorie vulnerabili finanziati dall'8 per mille, con 6.975 beneficiari; per il triennio 2011-2013, messi a disposizione 3000 posti da parte dello SPRAR, di
cui 500 per le categorie piu' vulnerabili; per il triennio 2014-2016, messi a disposizione 16.000 posti da parte dello SPRAR
á Garantiti 573
posti giornalieri, di cui 323 rivolti in via esclusiva a soggetti vulnerabili,
per l'accoglienza dei richiedenti asilo che giungono, in applicazione del
Regolamento Dublino, negli aeroporti di Bari Palese, Bologna, Milano Malpensa,
Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo
á E' consentito
l'accesso nelle strutture dello SPRAR ai rappresentanti dell'ACNUR e degli enti di tutela al fine di prestare assistenza ai richiedenti (nota:
non piu' previsto l'accesso degli avvocati)
á Le strutture di
accoglienza garantiscono, nei limiti del possibile, la tutela della vita familiare e della sua integrita' e il rispetto delle esigenze delle persone vulnerabili
á I minori richiedenti asilo o figli di
richiedenti asilo sono soggetti all'obbligo
scolastico e accedono alle iniziative per l'insegnamento della lingua italiana
á I richiedenti
asilo inseriti nei servizi di accoglienza possono frequentare i corsi di formazione professionale eventualmente
previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del
richiedente asilo
Accesso
al lavoro
á Se il
procedimento di esame della domanda
di asilo non e' concluso entro 60 gg dalla presentazione della
domanda il permesso per richiesta
asilo (e, verosimilmente, il permesso
provvisorio) consente di svolgere attivita'
lavorativa, se il ritardo non e' addebitabile al richiedente (nota: non sono definiti i casi di ritardo
addebitabile al richiedente; in precedenza, erano considerati i casi di
presentazione di documenti falsi, reticenza su identita' e nazionalita',
mancata presentazione all'audizione senza valida giustificazione); il permesso non puo' essere convertito in permesso per lavoro
á Nota: in
precedenza era previso che il richiedente asilo che svolga attivita' lavorativa potesse continuare ad usufruire dell'accoglienza a condizione di contribuire alle spese; ora, la situazione non e' disciplinata
esplicitamente
á Giurisprudenza:
le disposizioni sull'accesso al lavoro
si applicano anche al richiedente asilo che attenda la determinazione dello Stato
competente
á Decreto-legge 13/2017: i prefetti
promuovono ogni iniziativa finalizzata all'impiego di richiedenti protezione
internazionale, su base volontaria, in attivita' di utilita' sociale in favore
delle collettivita' locali
Richiedente
che abbia presentato ricorso: accesso al lavoro, alla formazione e
all'accoglienza
á In caso di
rigetto della domanda di asilo, le misure
di accoglienza sono assicurate fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione
á Nei casi in cui
il ricorso non abbia effetto sospensivo automatico, il
ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova fino alla decisione sull'istanza di sospensione
á Salvo che il richiedente debba essere
trattenuto in CIE, in caso di ricorso
giurisdizionale il ricorrente privo di mezzi sufficienti usufruisce delle misure di accoglienza per il tempo
in cui e' autorizzato (nota:
automaticamente o a seguito dell'accoglimento dell'istanza di sospensione) a rimanere nel territorio nazionale
4. Diritti dei
beneficiari di protezione internazionale
Tutela rispetto
all'espulsione
á Il beneficiario
di protezione internazionale e' espulso solo quando rappresenti un
pericolo
o per la sicurezza dello Stato
o per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale e'
prevista la pena della reclusione > 4 anni nel minimo o >
10 anni nel massimo
á Nota: si tratta
di motivi di revoca dello status;
interpretazione: l'espulsione e'
adottabile anche prima che sia stata
adottata la revoca
á Divieto assoluto di allontanamento, anche indiretto, verso un paese in cui
vi sia rischio di persecuzione per
razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni
personali o sociali
á Decreto-legge 13/2017: il
beneficiario di protezione internazionale titolare di permesso UE slp e i suoi
familiari sono rinviati, in caso di espulsione, nello Stato membro che ha
accordato la protezione, salvo che si tratti di espulsione per motivi di
sicurezza dello Stato o di ordine e sicurezza pubblica, nel qual caso puo'
essere allontanato verso un paese esterno alla UE
Tutela
dell'unita' familiare
á Ricongiungimento familiare con
il beneficiario di protezione
internazionale senza vincolo di dimostrazione dei requisiti di reddito e alloggio (D. Lgs. 18/2014)
á Rilassamento, per il ricongiungimento con beneficiario
di protezione internazionale, delle
disposizioni che prevedono la produzione di certificati attestanti l'esistenza
di vincoli familiari (sostituibili e
non strettamente indispensabili)
á Consentito l'ingresso per ricongiungimento degli ascendenti
diretti di primo grado del beneficiario di protezione internazionale minore non accompagnato (D. Lgs. 18/2014)
á Possibile coesione familiare con il rifugiato per il familiare per il quale
potrebbe essere chiesto il ricongiungimento presente in Italia, anche illegalmente
(art. 30, co. 1, lettera c, T.U.)
á Ai familiari (coniuge e figli minori o
minori affidati non coniugati, presenti
in Italia in connessione con la domanda di asilo) del beneficiario di protezione
sussidiaria che individualmente non hanno diritto a tale status e'
rilasciato un permesso per motivi
familiari (D. Lgs. 251/2007)
á I familiari (coniuge e figli minori o
minori affidati non coniugati, gia' presenti in Italia al momento della
richiesta di asilo; in pratica, verosimilmente, anche gli altri
ricongiungibili) del beneficiario di protezione
internazionale che non hanno individualmente diritto allo status godono degli stessi diritti
riconosciuti al beneficiario (verosimilmente, non in modo autonomo)
Permesso
di soggiorno
á Al titolare
dello status di rifugiato e'
rilasciato un permesso di soggiorno per
asilo della durata di 5 anni, rinnovabile (e verosimilmente convertibile in permesso di soggiorno
per lavoro in presenza dei
requisiti)
á Al beneficiario
di protezione sussidiaria e'
rilasciato un permesso di soggiorno per
protezione sussidiaria della durata di 5
anni (D. Lgs. 18/2014), rinnovabile previa verifica
(verosimilmente da parte della Commissione territoriale) della permanenza delle
condizioni che hanno consentito il riconoscimento del diritto alla protezione,
utilizzabile per lavoro e studio e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro in presenza dei requisiti
á Accesso al permesso UE slp, dopo 5 anni di soggiorno legale (D.
Lgs. 12/2014);
il permesso UE slp reca
apposita annotazione (cancellata in
caso di cessazione o revoca dello status); ai fini del computo dei 5 anni,
rileva la data di presentazione
della domanda di protezione internazionale;
non richiesto il test di conoscenza della lingua italiana ne' il pagamento del contributo
di 200 euro; per
i titolari di protezione internazionale
vulnerabili, la disponibilita' di un alloggio gratuito concesso per ragioni
assistenziali o caritative equivale al 15% della soglia di reddito; ai fini del
rilascio ai familiari, disponibilita' di alloggio non richiesta: sufficiente indicare il luogo di residenza (non e' chiaro se
valga l'esonero dal requisito di reddito)
Titolo
di viaggio
á Al rifugiato la questura rilascia un titolo di viaggio conforme al modello
allegato alla Convenzione di Ginevra,
della durata di 5 anni, rinnovabile
á Se il beneficiario
di protezione sussidiaria e'
impossibilitato a chiedere il passaporto alle autorita' del proprio paese, la
questura rilascia un titolo di viaggio
per stranieri (nota: durata non specificata); il titolo di viaggio e'
rifiutato o ritirato se sussistono gravissimi motivi di sicurezza dello Stato o
di ordine pubblico o ragionevoli dubbi
sull'identita' dell'interessato (giurisprudenza:
tali dubbi debbono ritenersi insussistenti
se e' stato rilasciato il permesso di soggiorno)
Naturalizzazione
á Accesso alla cittadinanza per naturalizzazione dopo 5 anni di residenza legale per il rifugiato,
dopo 10 anni per il beneficiario di protezione sussidiaria
Accesso
a lavoro, professioni, riconoscimento titoli, assistenza, studio, alloggio
á Il beneficiario
di protezione internazionale e' equiparato al cittadino italiano in materia di
o lavoro subordinato o autonomo
o iscrizione agli
albi professionali
o formazione professionale (D. Lgs.
18/2014: compresi i corsi di
aggiornamento) e tirocinio sul
luogo di lavoro (nota: circ.
Minlavoro 24/2011, che dichiara non applicabili le restrizioni di cui ad art.
11 L. 148/2011, si pone in contrasto con questa disposizione; nota: disposizione dichiarata
illegittima da Sent. Corte Cost. 287/2012)
o accesso al riconoscimento di diplomi, certificati
ed altri titoli stranieri (D. Lgs. 18/2014:
anche professionali; con individuazione di criteri di valutazione appropriati,
qualora sia impossibile acquisire certificazione da parte dello Stato in cui e'
stato conseguito il titolo)
o assistenza sociale
o assistenza sanitaria
o accesso ai benefici relativi all'alloggio (D. Lgs. 18/2014)
á Il beneficiario
di protezione internazionale e' equiparato al cittadino comunitario riguardo all'accesso al
pubblico impiego (esclusi esercizio di pubblici poteri, tutela sicurezza
nazionale, corrispondenti a determinati posti e funzioni di vertice)
á L'accesso ai corsi universitari per il titolare di
permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria o asilo
umanitario (verosimilmente il riferimento e' al permesso per motivi umanitari)
e' condizionato al solo possesso del titolo
di studio necessario, con dichiarazione di equipollenza se conseguito
all'estero (art. 39, co. 5, T.U.)
Accoglienza
á Predisposti servizi di accoglienza territoriali per
beneficiari di protezione internazionale;
la permanenza assistita e' di durata
o < 6 mesi, prorogabili
eccezionalmente per < 6 mesi
(9 mesi per nuclei familiari; anche
ulteriormente per categorie
vulnerabili), per i beneficiari di protezione
internazionale o umanitaria
(verosimilmente, i titolari di permesso per motivi umanitari)
o fino a 6 mesi dopo il compimento della maggiore eta', per i minori non accompagnati beneficiari di
protezione internazionale o umanitaria (verosimilmente, i titolari di permesso
per motivi umanitari)
5. Proposte di
riforma della Commisisone UE
á Dublino IV:
o usuali criteri
(con l'eccezione del criterio di 12 mesi di clandestinita', oltre i quali la
competenza dello Stato che l'ha tollerata si perde; come pure di quello dei 5
mesi di clandestinita' che fanno scattare in capo a un secondo Stato la
competenza)
o definizione
della percentuale standard per ogni Stato UE, basata al 50% sul PIL, al 50%
sulla popolazione
o se il numero di
"domande" (escluse quelle giudicate non ammissibili o da trattare con
procedura accelerata) eccede il 150% delle percentuale standard, l'eccesso
viene ricollocato tra gli Stati UE nei quali la percentuale e' al di sotto di
quella standard
o se uno Stato UE
rifuta la ricollocazione di un richiedente, paga allo Stato UE che se lo
accolla 250.000 euro
á Procedure:
o rifiuto di
depositare le impronte e omissione di formalizzazione della domanda di asilo
equivalgono a rinuncia alla domanda
o pre-esame delle
domande a carico dello Stato di presentazione della domanda (nota: non di primo
ingresso; possibile collusione tra Stato di primo ingresso e profugo)
o inammissibilita':
esistenza di un paese di primo asilo o di un paese terzo sicuro (attraversato
senza presentare domanda)
o manifesta
infondatezza (e procedura accelerata): paese di origine sicuro
o lista dei paesi
sicuri: per 5 anni, ogni Stato UE puo' adottare o mantenere una propria lista;
la UE propone Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Kossovo, Montenegro,
Serbia, Turchia
o decisione sul
pre-esame appellabile
á Status:
o permesso per
rifugiati: almeno 3 anni, rinnovabile (primo rinnovo sottoposto a riesame)
o permesso per
protezione sussidiaria: 1 anno, rinnovabile (primo e secondo rinnovo sottoposti
a riesame) per 2 anni ogni volta
o il computo
degli anni per l'ottenimento del permesso UE slp si azzera se il beneficiario
della protezioen viene trovato in condizioni di soggiorno illegale in altro
Stato UE
á Accoglienza:
o detenzione per
chi abbandoni il luogo di accoglienza
6. Altre forme
di protezione
Deroghe alle
norme restrittive su ingresso e soggiorno
á Divieto di allontanamento (art. 19, co.
1, T.U.; senza considerazione delle clausole di esclusione, di diniego, di
cessazione o di revoca della protezione internazionale) verso un paese in cui
lo straniero
o possa essere perseguitato per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali, condizioni
sociali
o rischi di
essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto
dalla persecuzione
á Deroga alle restrizioni Schengen per rilascio o
rinnovo del permesso, per motivi
umanitari, obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6, T.U.);
sent. Cass. 19393/2009: il rilascio del permesso corrisponde a un diritto soggettivo (ricorso contro il
diniego al giudice ordinario), di cui ha valore ricognitivo, non costitutivo
á Permesso per motivi umanitari in caso di impossibilita' di allontanamento (in
applicazione di art. 5, co. 6 e art. 19, co. 1, T.U.), previa acquisizione dall'interessato di documentazione relativa ai
gravi motivi che impediscono l'allontanamento; Ord. Cass. 11586/2012: se e'
stato accolto, con provvedimento passato in giudicato, il ricorso contro
l'espulsione sulla base del rischio di persecuzione, la domanda di protezione
non puo' essere rigettata, in mancanza di fatti che superino il giudicato, per
presunta carenza di prove
á Permesso per la persona che abbia bisogno di cure (Sent. Corte Cost. 252/2001 e orientamento prevalente della
successiva giurisprudenza); Trib. Trieste, Trib. Milano, Trib. Prato: rilascio
di permesso per motivi umanitari (nota: piu' vantaggioso di quello per motivi
di cure; Accordo Governo-Regioni 20/12/2012 prevede comunque iscrizione
obbligatoria al SSN in entrambi i casi)
Diritto d'asilo
costituzionale
á Diritto d'asilo costituzionale (art. 10
Cost.): lo straniero al quale sia effettivamente
impedito l'esercizio delle liberta'
democratiche garantite dalla Costituzione (quelle della I Parte Cost.) ha
diritto d'asilo nel territorio dello Stato alle condizioni stabilite dalla legge
á Immediata precettivita' del diritto
costituzionale (Sent. Cass. 4674/1997): categoria dei
rifugiati piu' ristretta; L. 39/1990 non applicabile, in mancanza di legge
attuativa, alle richieste di asilo costituzionale, ma non incostituzionale perche' non
pretendeva di disciplinare tale diritto
á Conseguenze della sentenza:
o la legge non puo' essere considerata attuativa
di art. 10 Cost. se pone restrizioni
al diritto ivi sancito
o competenza del giudice ordinario per il riconoscimento
del diritto d'asilo (diritto soggettivo perfetto), anche per il ricorso nell'ambito del riconoscimento
della protezione internazionale e di
quella umanitaria (sent. Cass.
19393/2009); non vi sono termini di prescrizione ne' di decadenza (Trib.
Catania, in probabile contrasto con D. Lgs. 25/2008 e D. Lgs. 150/2011)
á Necessaria la richiesta
di permesso di soggiorno, al fine di evitare
l'espulsione, non essendo sufficiente la proposizione della domanda di
asilo costituzionale (Sent. Cass. 8423/2004; in senso contrario, Trib. Catania)
á In senso restrittivo, Cass. 18549/2006:
il diritto d'asilo costituzionale comporta solo
il rilascio di un permesso di soggiorno finalizzato all'espletamento della
procedura d'asilo (diritto all'esame della domanda di protezione);
una volta negata la protezione internazionale, il permesso deve essere
ritirato, e non residua spazio per la richiesta di riconoscimento dell'asilo
costituzionale
á Ord.
Cass. 10686/2012, Sent. Cass. 25873/2013, Trib. Torino:
il diritto di asilo e' oggi interamente attuato e regolato,
attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti di
protezione (riconoscimento dello status
di rifugiato, protezione sussidiaria
e protezione umanitaria, relativa a
tutte le situazioni da tutelare per motivi umanitari, eventualmente connessi
alla necessita' di adeguare la disciplina al diritto costituzionale o internazionale
in materia di diritti dell'uomo), cosicche' non residua alcun margine di diretta
applicazione della norma costituzionale di cui all'art. 10 Cost.
Protezione
temporanea
á Possibile accoglienza e protezione temporanea, per motivi
umanitari, in caso di conflitti,
disastri o altri eventi di particolare gravita'
á Disposizioni
adottate con DPCM, anche in deroga alle altre disposizioni di legge
á Adottata
¤ permesso per
motivi umanitari della durata di 6 mesi (rinnovato, anche tacitamente, per
altri 6 mesi in base a DPCM 6/10/2011, poi per ulteriori 6 mesi in base a DPCM
15/5/2012, poi fino al 31/3/2013 o alla successiva conclusione delle procedure
di rimpatrio assistito dal DPCM 28/2/2013)
¤ titolo di
viaggio a chi ne e' sprovvisto (necessario per la libera circolazione di breve
periodo in Area Schengen; altri requisiti: titolo di viaggio, risorse
sufficienti, assenza di pericolosita' e di segnalazioni per la non ammissione),
rinnovato, su richiesta, per l'ulteriore periodo di 6 mesi autorizzato
(verosimilmente, anche per i successivi periodi autorizzati)
¤ esclusione in caso
di pericolosita' sociale
¤ necessaria la
rinuncia all'eventuale richiesta di protezione internazionale; possibile invece
la richiesta di protezione internazionale successiva al rilascio del permesso
per motivi umanitari; nota: si intende sgombrare il campo dalle richieste di
protezione internazionale strumentali
¤ facolta' di
svolgimento di attivita' di lavoro subordinato o autonomo (consentita, nei
fatti, la conversione in permesso per lavoro)
¤ accoglienza
¤ iscrizione
anagrafica nelle liste della popolazione temporanea
¤ rimpatrio
assistito (biglietto aereo e 200 euro), su richiesta, per i beneficiari della
protezione (entro un limite di 600 persone)
¤ riconoscimento
di una forma di protezione internazionale o umanitaria (anche con revisione di
precedente diniego) a richiedenti non libici provenienti dalla Libia, sulla
base delle rilevanti esigenze umanitarie connesse alla rescissione dei legami
col paese d'origine e alla perdurante instabilita' della situazione libica
(circ. Mininterno 30/10/2012)
¤ rilasciabile un
titolo di viaggio per stranieri agli stranieri accolti, se sono
nell'impossibilita' di ottenere un titolo di viaggio dal proprio paese, purche'
non abbiano pendenze nei confronti della giustizia ne' obblighi verso la
famiglia e non siano pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica (circ.
Mininterno 18/2/2013)
¤ DPCM 28/2/2013:
in chiusura dell'Emergenza Nordafrica, gli stranieri accolti possono chiedere,
entro il 31/3/2013, di accedere al rimpatrio assistito o di convertire il
permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, famiglia, studio e
formazione professionale; per coloro che non avanzano alcuna richiesta, si
procede all'allontanamento, salvo che si tratti di soggetti inespellibili, o
che sussistano gravi motivi di salute che imediscono il rimpatrio (finche'
perdurano tali motivi) o altri gravi motivi umanitari che lo rendono
impossibile o irragionevole, o che si tratti di componenti di nuclei familiari
con minori che frequentano la scuola (fino al termine dell'anno scolastico)
¤ beneficiari accolti
nelle strutture: 64.717; richieste di conversione del permesso per motivi
umanitari in permesso per altri motivi: 6.438
Protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
á Adozione del DPCM per la protezione temporanea in
caso di accertamento, con decisione
del Consiglio europeo, di afflusso massiccio di sfollati (eventualmente agevolato da un programma di evacuazione), ai sensi
della Direttiva 2001/55/CE (D. Lgs.
85/2003): protezione accordata, nei limiti
della disponibilita' dichiarata dal Governo italiano ai sensi della Direttiva,
per un anno, prorogabile per un secondo anno in base a decisione del Consiglio
europeo
á Nei casi in cui
la decisione sulle domande di asilo
presentate da sfollati non sia differita, sulla base del DPCM, al termine
del periodo di protezione, lo sfollato richiedente asilo puo' godere del regime
di protezione solo se rinuncia alla
domanda di riconoscimento dello status di rifugiato (verosimilmente,
"della protezione internazionale") o in caso di esito negativo dell'esame
á Uno sfollato
o puo' essere escluso dal regime di
protezione quando lo si possa ritenere responsabile di un crimine contro la pace, o un crimine di guerra o un crimine contro
l'umanita', di un reato grave non
politico commesso all'estero, di un atto
contrario ai principi e alle finalita' delle Nazioni Unite
o e' escluso quando sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche in
seguito a patteggiamento, per reati
ostativi all'ingresso (esclusi quelli relativi al diritto d'autore e alla
vendita di marchi contraffatti)
Stati membri
dell'Unione europea
á Stati membri dell'UE: Austria, Belgio, Bulgaria,
Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Ungheria
Norme
applicabili
á Riferimento normativo: D. Lgs. 30/2007, che recepisce la
Direttiva 2004/38/CE; le disposizioni si
applicano anche
á Le disposizioni
del D. Lgs. 286/1998 si applicano ai
cittadini comunitari se cosi' previsto
dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario (art. 1, co. 2 T.U., modificato da L.
133/2008; disposizione pleonastica)
á Le disposizioni
del D. Lgs. 286/1998 in materia di familiari si applicano, se piu'
favorevoli, anche a quelli di cittadini italiani o comunitari (art. 28, co. 2 T.U.; Cass.
SS. UU. 21108/2013: solo quanto a modalita', non a novero dei familiari)
á Parita' di trattamento degli italiani rispetto ai comunitari residenti o stabiliti nel
territorio nazionale: inapplicabili
norme o prassi che producano un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani
(art. 14 bis, co. 1 e 2 L. 11/2005)
Titolari
del diritto di circolazione; nozione di familiare
á
Titolari: comunitario
e familiare anche straniero (coniuge; discendenti del
comunitario o del coniuge di eta' <
21 anni o a carico; ascendenti
diretti, del comunitario o del coniuge, a
carico); note:
á
Com. Comm. UE COM(2009) 313/4: la nozione di familiari ascendenti e discendenti
diretti include le relazioni adottive e di affidamento di minori a un affidatario permanente; in caso di affidamento
temporaneo, il diritto di soggiorno dipende dall'intensita' del legame; nota: orientamento non esplicitamente
recepito dalla normativa italiana, ma condiviso da Cass. 4868/2010 per
l'affidato all'italiano ex L. 184/1983
á
Facilitazione di ingresso e
soggiorno per altri familiari stranieri a
carico o conviventi (L. 97/2013: incluso il partner con relazione stabile attestata con documentazione ufficiale; nota: L. 76/2016 ha introdotto in Italia
il contratto di convivenza;
erroneamente, Cass. 44182/2016 ritiene che tale contratto se stipulato con
cittadino italiano sia equiparabile, ai fini del divieto di espulsione, al
matrimonio) o necessitanti, per ragioni di salute, di assistenza da parte del cittadino comunitario; CGUE C-83/11: la situazione di dipendenza, per i familiari a carico, deve sussistere nel paese di provenienza del familiare
interessato, quanto meno nel momento
in cui egli chiede di raggiungere il
cittadino dell'Unione, e lo Stato membro puo' imporre requisiti atti ad
assicurare che tale condizione sia reale e stabile (CGUE C-423/12: non puo'
imporre pero' un onere della prova
eccessivo; non osta alla
condizione di familiare a carico la prospettiva
di trovare lavoro nello Stato membro
ospitante; C-1/05: la condizione di carico puo' essere provata con qualunque mezzo
"adeguato"); Trib. Verona: nullo il diniego della carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino UE nei confronti del familiare
"facilitato", se sono presenti i requisiti (nel caso, relazione
stabile ufficilmente documentata) e sono assenti motivi ostativi
á
SS. UU. Cass. 21108/2013: il
minore affidato all'italiano con
provvedimento di Kafalah giudiziale
puo' fare ingresso come familiare
facilitato, a condizione che sia a carico
del cittadino italiano o con lui convivente nel paese di provenienza, o che gravi motivi di salute impongano
che debba essere assistito
personalmente da tale cittadino
Requisiti
per l'ingresso
á
Requisiti:
á
In caso di mancanza di mancanza di documento di viaggio valido o di visto di ingresso, se richiesto, non si respinge alla frontiera
l'interessato se dimostra entro 24 ore
(termine censurato informalmente dalla Commissione UE) il suo status
á
Nota: non
disciplinata la facilitazione
dell'ingresso per altri familiari stranieri
á
Circ. MAE
6/8/2013:
dato che il visto di ingresso non e' piu' condizione necessaria perche' valga
il diritto di soggiorno (ne', strettamente parlando, quello di ingresso) del familiare straniero di cittadino UE o
italiano, ne' per la sua iscrizione anagrafica, non vengono piu'
rilasciati, per gli stranieri per cui sia verificato il vincolo di parentela o
coniugio, visti di lunga durata (tipo D), ma solo visti Schengen di breve durata (fino a 90 gg, tipo C) per turismo
con ingressi multipli, gratuiti
Requisiti
per il diritto di soggiorno di durata < 3 mesi
á
Requisiti:
á
Nota: non
disciplinata la facilitazione del
soggiorno breve per altri familiari stranieri
Perdita
del diritto di soggiorno di durata < 3 mesi
á
Il diritto di soggiorno viene meno in caso di onere (effettivamente)
eccessivo per l'assistenza pubblica
(desunto, in contrasto con Direttiva 2004/38/CE, da disponibilita' di mezzi inferiore a quella prevista per
il ricongiungimento degli stranieri)
o per pericolosita' per ordine pubblico
o sicurezza pubblica
Dichiarazione
facoltativa di presenza
á
Possibilita' di presentare dichiarazione di presenza all'ingresso (con modalita' da definirsi
con DM, ad oggi non adottato); in mancanza, si presume, fino a prova contraria che il soggiorno sia durato piu' di
3 mesi
á
Nota: una volta
fissato il termine per la presentazione di dichiarazione di presenza (che non
potrebbe essere inferiore a quello, di 8 gg, previsto per il turista
straniero), impossibile, di fatto, dimostrare che sia scaduto tale termine
Tutela
giurisdizionale
á
Ricorso contro il rifiuto o la revoca del
riconoscimento del diritto di soggiorno di competenza del tribunale ordinario
del luogo di dimora del ricorrente (Decreto-legge
13/2017: tribunale sede della sezione speciale del luogo di dimora del
ricorrente)
Requisiti
per il soggiorno di durata > 3 mesi
á Requisiti: una delle condizioni seguenti
á Nota:
á Giurisprudenza
della CGUE: deve essere considerato lavoratore ogni persona che svolga attivita' reali ed effettive, ad esclusione
di attivita' talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie, fornendo, per un certo
periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto
la direzione di quest'ultima, prestazioni in cambio di retribuzione
á CGUE C-127/08: ai fini del diritto di ingresso e di
soggiorno del familiare si prescinde
dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro
ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare
á CGUE C-200/02: il comunitario minorenne in tenera eta', con assicurazione sanitaria e a carico di
genitore straniero con risorse
sufficienti per evitare oneri eccessivi per l'assistenza pubblica ha diritto di soggiorno di durata
indeterminata nello Stato membro ospitante (CGUE C-86/12: se vi ha fatto ingresso dopo la nascita, non se e'
nato e vissuto sempre in tale Stato); il genitore,
benche' non sia "ascendente a carico", ha anch'egli diritto di soggiornare con il minore
(se cosi' non fosse, risulterebbe svuotato di ogni effetto il diritto di
soggiorno in capo al minore); Trib. Roma:
rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE a uno
straniero, padre convivente di minori UE, a carico della madre, in base alla
Sent. CGUE C-200/02, in nome del diritto dei minori stessi, che non gravano
sulla finanza pubblica, di vivere con il proprio padre, e non solo col genitore
di cui sono a carico
á CGUE C-256/11 e CGUE C-40/11: non si puo' negare il diritto di soggiorno al cittadino straniero, familiare di cittadino comunitario, benche' non rientri nel novero
ordinario dei familiari con diritto di soggiorno, qualora, come conseguenza di tale diniego, il cittadino comunitario si trovi obbligato,
di fatto, ad abbandonare il
territorio dell'Unione europea nel
suo complesso
á CGUE C-529/11: il genitore
di un figlio che abbia esercitato il
diritto di accesso all'istruzione
sul fondamento di Direttiva 2004/38/CE, puo' continuare a godere di un diritto derivato di soggiorno, anche dopo
il raggiungimento della maggiore
eta' da parte del figlio, qualora la sua presenza e le sue cure permangano
necessarie a tale figlio per consentirgli di proseguire e terminare i suoi
studi
á La qualita' di titolare di diritto di
soggiorno puo' essere dimostrata in qualunque modo consentito dalla legge;
il possesso del relativo documento non costituisce condizione necessaria
per l'esercizio di un diritto (L.
129/2011)
Soggiorno
di durata > 3 mesi per familiari stranieri "facilitati"
á Altri familiari stranieri a carico o conviventi (L. 97/2013: incluso il partner con relazione stabile attestata con documentazione ufficiale; nota: L. 76/2016 ha introdotto in Italia
il contratto di convivenza;
erroneamente, Cass. 44182/2016 ritiene che tale contratto se stipulato con
cittadino italiano sia equiparabile, ai fini del divieto di espulsione, al
matrimonio) o necessitanti, per ragioni di salute, di assistenza da parte del cittadino comunitario possono essere
ammessi a soggiornare in Italia per residenza
elettiva (nota: di fatto, non sono previste facilitazioni per l'ingresso;
le disposizioni che prevedono il rilascio di una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE anche a
questi soggetti, a condizione che esibiscano un documento rilasciato
dall'autorita' competente del Paese di origine o provenienza che attesti la
qualita' di familiare "facilitato", ma a prescindere dal possesso del visto, lasciano pero' intendere che
si prescinde da un ingresso legale per autorizzarne il soggiorno); Trib.
Verona: nullo il diniego
della carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE nei confronti
del familiare "facilitato", se sono presenti i requisiti (nel caso,
relazione stabile ufficilmente documentata) e sono assenti motivi ostativi
Mantenimento
del diritto di soggiorno di durata > 3 mesi
á Il cittadino
comunitario e i suoi familiari non possono essere allontanati quando il
cittadino sia in fase di disoccupazione
iniziale (fino a 6 mesi di iscrizione al Centro per l'impiego o, una volta
resa dichiarazione di disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa, finche' non sia stato escluso dalla condizione di disoccupazione)
á Il diritto di
soggiorno si mantiene in caso di
¤ acquisizione
del diritto di soggiorno permanente in conseguenza del decesso del familiare
comunitario lavoratore in attivita'
¤ iscrizione
scolastica del figlio; vale per il figlio e per il genitore affidatario
¤ soggiorno
pregresso di almeno un anno, unitamente a svolgimento di attivita' lavorativa o
capacita' di mantenimento per se' e per i familiari
á In caso di morte o divorzio o annullamento del matrimonio, ove manchino i requisiti
per il mantenimento del diritto di soggiorno, il familiare straniero puo' ottenere un permesso per lavoro o studio
Perdita
del diritto di soggiorno di durata > 3 mesi
á Il diritto di
soggiorno viene meno per il venir meno
delle condizioni o per pericolosita' per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o pubblica sicurezza
á La verifica della sussistenza delle condizioni puo' essere effettuata solo in presenza di ragionevoli dubbi sulla loro
persistenza (L. 129/2011)
á Il ricorso al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente
causa di allontanamento, ma deve
essere valutato caso per caso (L. 129/2011)
á Direttiva
2004/38/CE prevede che lo scadere del documento
di identita' o del passaporto
non giustifichino l'allontanamento (coerentemente con CGUE C-215-03, secondo la
quale il diritto di soggiorno non e' pregiudicato dalla mancanza
di un documento di identificazione valido, se la persona puo' provare la
propria identita' con ogni mezzo consentito dal diritto nazionale dello Stato
membro in cui si trova)
Tutela
giurisdizionale
á
Ricorso contro il rifiuto o la revoca del
riconoscimento del diritto di soggiorno di competenza del tribunale ordinario
del luogo di dimora del ricorrente (Decreto-legge
13/2017: tribunale sede della sezione speciale del luogo di dimora del
ricorrente)
Obbligo
di iscrizione anagrafica (cittadino comunitario) o richiesta di carta di
soggiorno (familiare straniero)
á Dopo 3 mesi di
soggiorno
á Nota:
superamento della soglia dei 3 mesi
da parte del comunitario presunto (in teoria) in mancanza di dichiarazione di
presenza (facoltativa e non disciplinata)
Condizioni
per l'iscrizione anagrafica; casi particolari
á Iscrizione
anagrafica subordinata, oltre che alle normali condizioni, alla dimostrazione
del possesso di documento di identita' o
passaporto valido e dei requisiti
che integrano il diritto di soggiorno
o l'appartenenza ad una delle categorie il cui soggiorno e' facilitato
(inclusi, eventualmente, il legame familiare con il titolare di autonomo
diritto di soggiorno o l'appartenenza al suo nucleo familiare, le condizioni di
vivenza a carico, le condizioni di salute, da certificare con documento
rilasciato dall'autorita' del paese d'origine o di provenienza, ovvero
l'esistenza di una relazione stabile, da attestare con documentazione ufficiale)
á Condizioni facilitate per
l'iscrizione anagrafica di comunitari che siano religiosi (assunzione oneri da parte della comunita'), minori non accompagnati (decisione
dell'autorita' giudiziaria minorile) o genitori
di minore italiano (senza verifica requisiti)
á Iscrizione (di
1 anno) nelle liste della popolazione
temporanea per i lavoratori stagionali
á Iscrizione
(anche > 1 anno) nelle liste della popolazione
temporanea per il comunitario che non intenda trasferire la propria
residenza (es.: studente o lavoratore distaccato); ai fini dell'assicurazione
sanitaria, sufficiente la tessera TEAM
Carta
di soggiorno per familiare straniero: condizioni; durata
á Ai fini del
rilascio della carta di soggiorno
per familiare straniero di cittadino
UE, necessario il possesso di passaporto
valido (nota: non di visto; possibile il rilascio anche a chi sia entrato illegalmente, coerentemente con CGUE
C-127/08) e la presentazione di un documento
rilasciato dall'autorita' del paese
d'origine o di provenienza che attesti la qualita' di familiare con diritto di soggiorno o il possesso dei
requisiti per l'appartenenza ad una delle categorie il cui soggiorno e' facilitato (inclusi,
eventualmente, il legame familiare con il titolare di autonomo diritto di
soggiorno o l'appartenenza al suo nucleo familiare, le condizioni di vivenza a
carico, le condizioni di salute, ovvero l'esistenza di una relazione stabile
attestata da documentazione ufficiale)
á Durata della carta di soggiorno: 5 anni; decade per assenze > 6
mesi in un anno (limite di 12 mesi consecutivi, se l'assenza e'
dovuta a seri motivi; nessun limite se e' dovuta
all'assolvimento di obblighi militari;
onere dell'interessato documentare la sussistenza di tali motivi)
á Nota: il D. Lgs. 30/2007 ha abrogato l'art. 30, co. 4, T.U., che disponeva
il rilascio di una carta di soggiorno al familiare straniero ricongiunto con
cittadino italiano o comunitario; resta cosi' non disciplinato esplicitamente il caso in cui tale familiare non rientri tra quelli con diritto di soggiorno ne' tra quelli "facilitati", ma sia ammesso ai
sensi dell'art. 28, co. 2 T.U. (applicabilita' ai cittadini italiani o
comunitari delle disposizioni del T.U.
se piu' favorevoli; es.: il genitore naturale straniero di minore comunitario soggiornante in Italia con l'altro
genitore; tuttavia, Cass. SS. UU. 21108/2013 esclude che l'applicazione di art.
28 co. 2 T.U. amplii il novero dei familiari); verosimilmente, anche in tali
casi e' rilasciata una carta di
soggiorno
Requisiti
á Requisiti:
á Rilevano positivamente, ai fini del computo, le assenze < 6 mesi in un anno,
o per obblighi militari, o < 12 mesi consecutivi per motivi seri,
nonche', per i neocomunitari, i soggiorni pregressi legali in qualita'
di stranieri (circ. Mininterno 18/7/2007:
sufficiente il titolo di soggiorno valido; in contrasto con CGUE C-424/10: solo se in possesso dei requisiti che conferiscono un diritto di soggiorno)
á La continuita' del soggiorno si considera
comunque interrotta in caso di adozione di un provvedimento di allontanamento dal territorio dello
Stato
Attestato
di diritto di soggiorno permanente e carta di soggiorno permanente
á Ai titolari e'
rilasciato un attestato (per il
comunitario), dal Comune di residenza, o una carta di soggiorno permanente (per il familiare straniero), dalla
questura
Perdita
del diritto di soggiorno permanente
á Il diritto di
soggiorno permanente si perde per assenze di durata > 2 anni consecutivi
Diritto
di esercitare attivia' economiche non riservate al cittadino italiano
á I titolari di diritto di soggiorno
(temporaneo o permanente) hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma
autonoma o subordinata, che non sia riservata per legge al cittadino italiano (attivita' che
comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela
dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/2001; nel pubblico impiego,
tali attivita' corrispondono ai posti di vertice dell'amministrazione, di
magistrato e di avvocato dello Stato e alle funzioni relative a provvedimenti
autorizzativi e coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito)
Parita'
di trattamento con l'italiano per le materie del Trattato CE; deroghe
á Il cittadino comunitario con diritto di
soggiorno gode di parita' di
trattamento con il cittadino italiano
per le materie previste dal Trattato CE
e dal diritto derivato (es.: sicurezza sociale), salve le eccezioni
previste dallo stesso Trattato o dal diritto derivato; il beneficio di tale
parificazione si estende (CGUE
C-316/85: indirettamente; solo, cioe', se essi sono familiari con diritto di
soggiorno del cittadino comunitario, non quando quella condizione cessa) ai familiari stranieri con diritto di
soggiorno; nota: il beneficio e' conservato dal familiare straniero che
acquista un diritto di soggiorno autonomo (es.: diritto di soggiorno permanente
acquisito successivamente al decesso del cittadino comunitario o a divorzio da
questi), ma verosimilmente non e' utilizzabile per soddisfare un requisito cui
il diritto e' condizionato (es.: possesso di risorse); Trib. Trieste: disapplicate le disposizioni che, prima
della L. 147/2013, riservavano
all'italiano il beneficio della carta
acquisti
á Prevista
esplicitamente la parificazione al
cittadino italiano del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno e
del suo familiare ai fini del godimento della carta acquisti (L. 147/2013)
á In deroga al principio di parita'
trattamento, il cittadino comunitario e i suoi familiari stranieri non hanno diritto alle prestazioni di assistenza sociale (escluse quelle
finanziarie destinate a facilitare l'accesso al mercato del lavoro) durante i primi 3 mesi di soggiorno in Italia
ne', in caso di cittadino comunitario venuto in Italia in cerca di lavoro,
durante tutta la fase di prima ricerca
di lavoro, salvo che tale diritto derivi loro autonomamente per l'attivita'
esercitata o per altre disposizioni di legge; CGUE C-140/12: all'infuori di tale deroga, non e' legittimo negare automaticamente misure assistenziali sul
presupposto che il diritto di soggiorno richieda per definizione il non essere
un onere per l'assistenza pubblica (la Direttiva 2004/38/CE ammette una certa
solidarietˆ finanziaria dei cittadini dello Stato membro ospitante verso quelli
degli altri Stati membri; in particolare, se le difficolta' incontrate dal
beneficiario del diritto di soggiorno sono temporanee)
á In materia di sicurezza sociale (prestazioni previdenziali e prestazioni di
carattere non contributivo) si
applica il coordinamento dei sistemi nazionali (Reg. CE 883/2004) a
á Il coordinamento si applica alle seguenti
prestazioni:
á Se uno Stato
membro richiede determinati periodi
di assicurazione, occupazione, lavoro autonomo o residenza ai fini del
godimento delle prestazioni, si cumulano
gli analoghi periodi trascorsi sotto
la legislazione di altri Stati membri
á Le prestazioni di sicurezza sociale di
carattere contributivo sono esportabili: si prescinde, per il
godimento, dal requisito di residenza nello Stato membro erogante, salve certe
condizioni
á Le prestazioni speciali in danaro di
carattere non contributivo elencate
nell'Allegato X del Reg. CE 883/2004
non sono esportabili; per l'Italia sono le seguenti:
á Le prestazioni speciali in danaro di
carattere contributivo non elencate nell'Allegato X del Reg.
CE 883/2004 sono esportabili (Sent. CGUE C-503/09 e circ. INPS 110/2012)
Assistenza per
soggiorni di durata < 3 mesi
á Soggiorni < 3 mesi:
Assistenza per
soggiorni di durata > 3 mesi; assistenza per irregolari
á Soggiorni > 3 mesi:
¤
lavoratori e loro familiari
¤
gia'
lavoratori, involontariamente disoccupati o iscritti a corsi di formazione o
iscritti in iste di mobilita', con diritto di soggiorno
¤
titolari di attestati E106 (lavoratori
distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di
disoccupati),
E109 (familiari), E120 (in attesa di pensione in altro Stato UE), E121
(pensionati in altro Stato UE); nota: attestati ora sostituiti dal documento
portatile S1
¤
titolare di diritto di soggiorno permanente
¤
vittime di tratta e beneficiari di protezione
sociale
¤
familiari di cittadino italiano
¤ disposizione a rischio in base a
modifica art. 1, co. 2 T.U. (L. 133/2008);
tuttavia, circ. Minsalute 19/2/2008 fa riferimento all'obbligo costituzionale
di tutela della salute, e Sent. Corte
Cost. 299/2010 la cita, consacrandola: le norme sul soggiorno dei
comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali, che
garantiscono la tutela della salute e cure
gratuite agli indigenti
¤ la copertura
dovrebbe riguardare anche i cittadini comunitari e i loro familiari durante la
fase di prima ricerca di lavoro
nella quale non sono allontanabili per mancanza di requisiti
Assistenza
sanitaria: Accordo Governo-Regioni 20/12/2012
á
Recepito finora da Puglia, Friuli
Venezia-Giulia, Campania, Emilia Romagna (parzialmente), Lazio, Liguria, Basilicata, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Provincia di Trento, Toscana, Marche, Piemonte
á
Principali elementi:
Presupposti
dell'allontanamento
á Presupposti:
¤ condanne (anche
patteggiate), in Italia o all'estero, per
-
delitti non colposi, consumati o tentati contro vita
o incolumita' della persona
-
delitti di cui all'art. 8 L. 69/2005 (delitti
per i quali, nell'ambito delle norme su mandato di arresto europeo, e' prevista
la consegna obbligatoria)
¤ appartenenza a
categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione
¤ avvenuta
adozione di misure di prevenzione
¤ avvenuta
adozione di provvedimenti di allontanamento da parte di autorita' straniere
(verosimilmente, per motivi imperativi di pubblica sicurezza)
Criteri
per l'allontanamento per pericolosita'
á Ai fini
dell'allontanamento per pericolosita',
¤ di
comportamenti individuali, che costituiscano minaccia concreta effettiva e sufficientemente
grave per ordine pubblico o sicurezza pubblica (non sufficienti condanne)
¤ di segnalazioni
motivate del Sindaco
¤ di soggiorno
pregresso, eta', situazione familiare ed economica, salute, integrazione, legami con il paese d'origine
á Note
(Commissione UE):
Competenza
per l'allontanamento per motivi di pericolosita'
á
Provvedimento
di allontanamento adottato
o dal Ministro
dell'interno,
¤
per motivi di sicurezza dello Stato
¤
per motivi imperativi
di pubblica sicurezza a carico di titolari di diritto di soggiorno soggiornanti da > 10 anni o minorenni
(nota: previsione meno favorevole che per il minore straniero, il cui
allontanamento puo' essere decretato solo dal Tribunale per i minorenni, in
base ad art. 31 co. 4 D. Lgs. 286/1998)
o dal Prefetto del luogo di residenza o di
dimora del destinatario, negli altri casi
Termini per l'allontanamento per motivi di
pericolosita'
á
Termine per lasciare
l'Italia: di norma, > un mese o, in caso urgente, >
10 gg.
á
Accompagnamento
immediato
(previa convalida del giudice
ordinario; nelle more, e solo a questo
fine, e' consentito il trattenimento in CIE)
o nel caso in cui
l'allontanamento risulti urgente
perche' l'ulteriore permanenza sul
territorio e' incompatibile con la
civile e sicura convivenza (L. 129/2011)
o in caso di violazione del termine concesso per
lasciare l'Italia
o in caso di allontanamento (per motivi di ordine pubblico) di persona che non abbia ottemperato all'ordine di
allontanamento e sia individuato sul territorio dello Stato dopo la scadenza del termine per l'allontanamento senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al
consolato (L. 129/2011; discrezionale; Trib Reggio Emilia: escluso ogni automatismo,
dubbi sulla compatibilita' con
Direttiva 2004/38/CE)
Divieto
di reingresso in caso di allontanamento per motivi di pericolosita'
á
Durata massima del divieto di reingresso:
o 10 anni, per motivi di sicurezza dello Stato
o 5 anni, negli altri casi
á Violazione del divieto di reingresso: reclusione < un anno (< 2 anni per motivi di sicurezza dello Stato) o allontanamento
con accompagnamento immediato, con divieto
di reingresso da 5 a 10 anni
á Violazione del divieto di reingresso applicato in sostituzione della pena detentiva:
reclusione < 3 anni
á Violazione del divieto di reingresso in caso di
applicazione della misura di sicurezza
a seguito di condanna a > 2 anni di reclusione ovvero a pena restrittiva
della liberta' per delitti contro la personalita' dello Stato: reclusione da 1 a 4 anni
á Possibile
chiedere la revoca del divieto dopo meta' periodo (o, comunque, dopo 3 anni) sulla base di documentazione
che dimostri il mutamento della situazione
Allontanamento
per mancanza di requisiti
á In caso di
allontanamento per mancanza di requisiti,
á Ai fini
dell'allontanamento per mancanza di requisiti si tiene conto
Tutela
giurisdizionale
á Ricorso
á Possibile
presentare istanza di sospensione:
¤ sembra si
tratti di uno stimolo all'azione tempestiva del giudice, dal momento che sono
inclusi casi in cui la sospensione dell'esecuzione e' automatica
¤ nei casi in cui
e' previsto l'accompagnamento immediato, il giudice deve decidere
immediatamente?
Conseguenze
dell'allontanamento
á L'allontanamento
interrompe la continuita' del
soggiorno ed e' motivo di cancellazione anagrafica
Allontanamento dei familiari stranieri di cittadino
comunitario
á
Le
disposizioni sull'allontanamento si applicano anche ai familiari stranieri del comunitario (verosimilmente, anche i
familiari il cui soggiorno e' facilitato;
da L. 97/2013)
Cittadinanza
per nascita
á Cittadino per nascita:
á E' considerato cittadino italiano per nascita chi e' trovato in Italia come figlio di ignoti, se non puo' essere provato il possesso di altra
cittadinanza
á Nota: L. 555/1912 prevedeva
Riconoscimento
e acquisto della cittadinanza
á Riconoscimento o acquisto
della cittadinanza:
¤ essere stato legalmente residente in Italia per 2 anni successivamente al matrimonio
(L. 94/2009), ovvero aver celebrato il matrimonio da almeno 3 anni; tempi dimezzati in presenza di figli
nati o adottati dalla coppia; in caso di separazione seguita da
riconciliazione, il periodo di residenza o di coniugio va computato a partire
dalla riconciliazione espressa (circ. Mininterno 17/5/2011); si applica anche
al caso in cui il matrimonio sia
stato celebrato quando entrambi i
coniugi erano stranieri (circ.
Mininterno 7/10/2009; circ. Mininterno 2/11/2009: il periodo di residenza o di coniugio va computato pero' da quando uno dei coniugi possiede il
requisito di cittadinanza)
¤ assenza di
motivi ostativi relativi alla sicurezza
dello Stato (valutazione discrezionale; Cons. Stato: all'interessato devono
essere dati, in giudizio, elementi sufficienti per contestare la valutazione)
¤ assenza di condanne (ovvero successiva
riabilitazione) per determinati reati (delitti contro la personalita' dello
Stato o contro l'esercizio dei diritti politici dei cittadini italiani; reati
non colposi per i quali la legge preveda una pena massima > 3 anni di
reclusione; reati non politici, con condanna all'estero ad una pena detentiva
> 1 anno e sentenza riconosciuta in Italia)
¤ assenza di separazione legale e di scioglimento,
annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (es.: per morte
del coniuge) fino al momento dell'adozione
del decreto
¤ avere un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita
¤ soddisfare una
delle seguenti condizioni ulteriori:
-
aver prestato effettivamente (salvo il caso di
interruzione dipendente da cause di forza maggiore) servizio militare o civile in Italia e aver dichiarato preventivamente di voler acquistare la
cittadinanza italiana; nota: si ammetteva esplicitamente, anche prima di Sent.
Corte Cost. 119/2015, l'ammissione dello straniero allo svolgimento del
servizio civile
-
ricoprire un impiego statale, anche all'estero, e aver dichiarato preventivamente di voler acquistare la
cittadinanza italiana; nota: si ammette esplicitamente l'ammissione dello straniero
al lavoro alle dipendenze dello Stato
-
essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni e dichiarare di scegliere la
cittadinanza italiana entro il
compimento dei 19 anni
¤ essere nato in Italia
¤ essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento
dei 18 anni; circ. Mininterno
7/11/2007: l'iscrizione anagrafica tardiva del minore e brevi interruzioni
della regolarita' del soggiorno non sono motivi ostativi, purche' sia documentata
l'effettiva presenza del minore, l'iscrizione anagrafica sia ragionevolmente
ricollegabile al momento della nascita e la stessa nascita sia stata
regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori
legalmente residenti in Italia; L.
98/2013 (coerente con giurisprudenza):
rileva la residenza di fatto e non sono imputabili al minore responsabilita' dei genitori o di terzi in
relazione al mancato adempimento di obblighi in materia di soggiorno o di
iscrizione anagrafica
¤ dichiarare di
scegliere la cittadinanza italiana entro
il compimento dei 19 anni; L. 98/2013: l'ufficiale di stato civile
e' tenuto a informare l'interessato
in relazione al diritto e al termine per l'esercizio nei sei mesi che precedono
il compimento dei 18 anni (in mancanza di tale comunicazione, il termine del compimento dei 19 anni non si applica; Trib. Firenze e, piu' debolmente, Trib. Roma: possibile l'applicazione retroattiva)
¤ essere stati
cittadini italiani residenti in quei territori, in possesso dei requisiti per
il diritto di opzione ex Trattato di pace di Parigi e Trattato di Osimo, ovvero
essere di lingua e cultura italiane e discendere da tali cittadini
¤ presentare
istanza documentata al Comune o al consolato italiano
¤ essere nati e
aver risieduto in quei territori ed essere emigrati all'estero (Austria
esclusa) prima del 16/7/1920, ovvero discendere da tali soggetti
¤ aver
presentato, entro il 20/12/2010, dichiarazione all'Ufficiale di stato civile
del comune o al consolato italiano
¤ riconoscimento
automatico, salvo esplicita rinuncia dell'ascendente
Naturalizzazione
á Concessione della cittadinanza per naturalizzazione
á L'istanza di
naturalizzazione non e' inammissibile per il solo fatto di essere
stata firmata dall'amministratore di
sostegno dell'interessato disabile,
che, al piu', puo' motivare la richiesta di una prova della preventiva
comunicazione o autorizzazione del giudice tutelare (Trib. Roma, che tuttavia
ritiene imprescindibile l'accertamento della volonta' dell'interessato, sia pure nelle forme consentite dalla
disabilita')
á Nota: la giurisprudenza che ritiene l'istanza
di naturalizzazione o l'elezione della cittadinanza atti personalissimi (stante l'onere connesso all'acquisto della
cittadinanza) rispetto ai quali la persona interdetta non puo' essere
sostituita dal legale rappresentante, in mancanza di una norma esplicita che lo
consenta, non tiene conto del fatto che, se cosi' fosse, risulterebbe preclusa
la sostituzione dell'interdetto ai fini della rinuncia alla cittadinanza
italiana, al compimento della maggiore eta', da parte della persona che l'abbia
acquistata automaticamente in quanto figlio minore di un naturalizzato (art. 14
co. 1 L. 91/1992); ma in questo modo si impedirebbe all'interdetto figlio
minore di un naturalizzato di disfarsi, da maggiorenne, dell'onere connesso
all'essere cittadino, rendendo immodificabile la scelta operata, per quella
persona, da altri; l'unico modo per risolvere questa contraddizione sembra
ammettere che l'assenza di una norma esplicita che vieti l'intervento surrogatorio da parte del legale rappresentante
dell'interdetto rende legittimo
questo intervento
Nozione
di residenza legale
á Si considera legalmente residente nel territorio
dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti
previsti dalle norme in materia d'ingresso
e di soggiorno degli stranieri in
Italia e da quelle in materia d'iscrizione
anagrafica (art. 1, co. 2, lettera a, DPR 572/1993)
á Nota:
Competenza
per la decisione sull'istanza di acquisto per matrimonio
á L'accoglimento
dell'istanza di acquisto per matrimonio
e il suo rigetto per motivi diversi da quelli relativi alla sicurezza dello
Stato sono di competenza
o del Prefetto se il coniuge e' residente in Italia
o del Capo del Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione del Mininterno, se il coniuge risiede all'estero
á Il rigetto
dell'istanza per motivi relativi alla sicurezza
dello Stato e il suo accoglimento nel caso in cui il Consiglio di Stato,
richiesto del parere, ritenga insussistenti tali ragioni sono di competenza del
Ministro dell'interno (Direttiva
Mininterno 7/3/2012)
Limiti
per il rigetto dell'istanza di acquisto per matrimonio
á L'emanazione
del decreto di rigetto dell'istanza
di acquisto di cittadinanza per matrimonio
e' preclusa se dalla data di
presentazione dell'istanza corredata della prescritta documentazione sono
trascorsi 2 anni (TAR Lazio: salvo
il caso di responsabilita' del richiedente); possibilita' di adire il giudice per la dichiarazione
relativa, previa verifica dei requisiti (nota:
l'esistenza di condanne preclusive
e' comunque ostativa, essendo la
valutazione discrezionale dell'Amministrazione limitata a valutare la presenza
di pericoli per la sicurezza dello Stato; in senso contrario, TAR Lazio)
Naturalizzazione
per discendenza: iscrizione anagrafica e permesso per acquisto cittadinanza
á Tipico percorso per l'acquisto della
cittadinanza nei casi in cui rilevano insieme la discendenza e la residenza
legale in Italia:
o ingresso per turismo
o presentazione
della dichiarazione di presenza ex
L. 68/2007
o iscrizione anagrafica a condizioni
semplificate (anche in assenza di permesso di soggiorno di durata > 3 mesi),
previa dimostrazione dei requisiti relativi alla discendenza
o ottenimento, ai
sensi di art. 11, co. 1, lettera c, DPR 394/1999 (verosimilmente, per lo
straniero che ha effettuato dichiarazione di presenza ex L. 68/2007, a dispetto
dell'assenza di altro permesso), di un permesso
per acquisto cittadinanza, che
consente il prolungamento legale del soggiorno e, quindi, la maturazione del
requisito di residenza prolungata
á Il documento di viaggio e la documentazione relativa a mezzi per il
rimpatrio, mezzi di sostentamento e alloggio non sono richiesti per
il rilascio, allo straniero gia'
regolarmente soggiornante, del permesso
per acquisto cittadinanza
á Iscrizione
obbligatoria al SSN, possibilita' di
svolgere attivita' lavorativa
(giurisprudenza; prassi controversa) e diritto al ricongiungimento familiare (giurisprudenza) per titolare di
permesso per acquisto cittadinanza
Cittadinanza
per naturalizzazione; criteri
á Istanza di naturalizzazione
presentata al Prefetto o, per lo
straniero residente all'estero, al consolato
italiano
á La concessione della cittadinanza e' atto
pienamente discrezionale, basato su
una valutazione complessiva e insindacabile della persona dello straniero e
della sua integrazione nella comunita' nazionale, che tiene conto dell'autosufficienza economica, dell'assenza
di elementi che evidenzino inaffidabilita' sotto il profilo della convivenza civile (in particolare, precedenti penali rilevanti),
dell'affidabilita' dal punto di vista fiscale,
etc.; illegittimo tener conto di scelte e convinzioni personali (giurisprudenza); legittimo il diniego per motivi di sicurezza dello Stato (valutazione
discrezionale; Cons. Stato: all'interessato devono essere dati, in giudizio,
elementi sufficienti per contestare la valutazione)
á Requisiti di reddito (orientamento del Consiglio di
Stato e circ. Mininterno 5/1/2007): > soglia per l'esenzione dal ticket (8.263,31 euro per
anno circa; 3.098,74 in piu' per il coniuge a carico; 516,46 euro in piu' per
ogni figlio a carico) da valutare
con riferimento all'intero nucleo
familiare (circ. Mininterno 5/1/2007; possibile soddisfacimento del
requisito, quindi, anche nel caso in cui il richiedente sia a carico del
coniuge, come nel caso di casalinga;
Sent. Cons. Stato 3306/2012: rileva, in questi casi, la prevedibile permanenza di un sostegno economico); in senso piu' indulgente, Sent. Cons. Stato
1175/2009: illegittima l'imposizione
di una precisa soglia di reddito ai
fini della naturalizzazione, dovendosi valutare l'inserimento complessivo
á Il requisito di
residenza legale ininterrotta, se richiesta, deve essere
posseduto gia' al momento della
presentazione dell'istanza di
naturalizzazione
á Ai fini della
concessione della cittadinanza rilevano anche la commissione di reati o il verificarsi di situazioni di
irregolarita' in relazione a soggiorno
o iscrizione anagrafica successivi
alla presentazione dell'istanza
á Giurisprudenza relativa all'ostativita' dei reati:
á Ai fini
dell'applicazione della L. 241/1990, il
termine per la definizione dei
procedimenti relativi all'esame delle istanze di concessione della cittadinanza
per naturalizzazione e' fissato in 730 gg. (Regolamento, DPR 362/94);
trascorso inutilmente il termine e' possibile chiedere l'intervento sostitutivo del Capo dell'Ispettorato Generale di
Amministrazione del Minnterno; tale soggetto conclude, entro un termine pari
alla meta' di quello originariamente previsto, il procedimento attraverso le
strutture competenti o con la nomina di un commissario (L. 35/2012)
Presentazione
delle istanze
á Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o
concessione della cittadinanza, presentate dopo
l'entrata in vigore della L. 94/2009, sono soggette al pagamento di un contributo di 200 euro (L. 94/2009); il contributo non e' dovuto
¤ persona nata in
Italia da ignoti o apolidi o genitori che non trasmettano la cittadinanza
¤ persona trovata
sul territorio dello Stato, senza che sia provato il possesso di altra
cittadinanza
¤ riconoscimento
o dichiarazione giudiziale di filiazione nella minore eta'
¤ minore adottato
da italiano
¤ figlio minore
di chi acquista o riacquista la cittadinanza
¤ riacquisto a
seguito di ristabilimento della residenza in Italia da un anno
á L'istanza o
dichiarazione e' accompagnata da autocertificazione
se il dato richiesto e' in possesso
dell'amministrazione italiana (art.
15 L. 83/2011 e art. 17 L. 35/2012, interpretati da Circ. Mininterno e Dip.
Pubbl. Amministrazione 17/4/2012: la disciplina speciale di cui all'art. 3 DPR
445/2000 non e' applicabile al caso della cittadinanza); se pero' il dato
richiesto attiene ad atti formati all'estero
e non registrati in Italia o presso un consolato italiano, deve essere allegata
la certificazione prodotta dal Paese straniero, tradotta e legalizzata
all'estero
Svincolo
á Non piu' richiesto lo svincolo dalla
cittadinanza d'origine (Decreto Mininterno 7/10/2004)
Giuramento
di fedelta' alla Repubblica
á Il DPR di
concessione della cittadinanza per naturalizzazione
o di conferimento della cittadinanza per matrimonio
non ha effetto se l'interessato non presta, entro 6 mesi dalla notifica del Decreto, giuramento di fedelta' alla Repubblica
Tutela
giurisdizionale
á Avverso il
provvedimento di rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza e'
possibile il ricorso al TAR del Lazio
á Nel caso (ed
entro i limiti) in cui l'acquisto o il riconoscimento di configuri come un diritto (es.: discendenza da italiani o
ius soli o matrimonio, salvo il caso
di pericolosita' per la sicurezza dello Stato), il riconoscimento dello status
di cittadino puo' essere chiesto, in seguito a rigetto da parte dell'autorita'
amministrativa, al giudice ordinario;
e' invece di competenza del TAR del
Lazio il ricorso contro il rigetto dell'istanza di acquisto per matrimonio
per motivi di sicurezza dello Stato
á Il ricorso per lÕannullamento del silenzio-inadempimento serbato
dall'amministrazione sull'istanza di acquisto della cittadinanza italiana e' di
competenza del TAR del Lazio; va
presentato, a pena di inammissibilita',
entro un anno dalla scadenza del
termine previsto per il procedimento
Perdita della
cittadinanza
á Il cittadino perde la cittadinanza
o se decide di rinunciarvi, essendo in possesso di
altra cittadinanza ed avendo stabilito la residenza all'estero; la riacquista
-
se ristabilisce
per almeno un anno la residenza in Italia
-
se dichiara
di volerla riacquistare e, entro un anno
dalla dichiarazione, ristabilisce la
residenza in Italia o presta servizio militare o assume un impiego pubblico (anche all'estero) per
lo Stato italiano
o se, avendo
accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, da
un ente pubblico estero o da un ente internazionale cui l'Italia non partecipi,
o prestando servizio militare per
uno Stato estero, non obbedisce
all'eventuale intimazione, da parte del Governo italiano, a lasciare l'impiego
o la carica o il servizio militare; la
riacquista se dimostra di aver abbandonato l'impiego o la carica o il
servizio militare e se ha ristabilito
da almeno 2 anni la residenza in Italia
o se, in caso di guerra tra l'Italia e uno Stato estero,
accetta o mantiene un impiego
pubblico o una carica pubblica o se
presta, senza esservi costretto, servizio
militare per quello Stato, o ne acquista volontariamente la cittadinanza (la perdita della
cittadinanza decorre dalla cessazione dello stato di guerra); in questo caso non e' possibile riacquistare la cittadinanza
o se l'ha
acquistata in quanto minore adottato
da italiano e l'adozione e' revocata
per sua responsabilita' (pero', sent.
Corte Cost. 346/1992: l'adozione legittimante non puo' essere revocata),
sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza
á La perdita della cittadinanza da parte del
genitore non comporta analoga
perdita per il figlio (Doss.
Mininterno Cittadinanza)
Status di
apolide
á Norme di
riferimento:
á E' apolide la
persona che nessuno Stato riconosce come proprio cittadino; giurisprudenza: sufficiente provare che
non si possiede la cittadinanza degli Stati con i quali si sono intrattenuti
rapporti rilevanti
á L'apolide
riceve un trattamento non meno favorevole di quello riservato allo straniero in
generale (verosimilmente, al titolare di permesso per lavoro), in materia di
o esercizio di professioni salariate
o esercizio di professioni non salariate e creazioni
di societaÕ commerciali e
industriali
o esercizio di professioni liberali (previo
riconoscimento dei titoli abilitanti)
á All'apolide regolarmente residente nel territorio
dello Stato eÕ rilasciata la carta di
identitaÕ (art. 27 Conv. New York 1954) e, salvo motivi di ordine pubblico
e sicurezza dello Stato, un titolo di
viaggio (art. 28 Conv. New York 1954)
á Il titolo di
viaggio puoÕ essere rilasciato anche allÕapolide comunque presente; in particolare, in caso di impossibilitaÕ, per lÕapolide, di ottenerne uno dal paese di
regolare residenza (art. 28 Conv. New York 1954)
á Esonero dall'obbligo di visto, ai fini dell'ingresso per soggiorno di durata non superiore
a 90 gg, per apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalita' di alcun
paese residenti in uno Stato membro UE e titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro (Regolamento CE 539/2001)
á Il titolare
dello status di apolide e' iscritto
obbligatoriamente al SSN (Accordo
Governo-Regioni 20/12/2012)
á L'apolide
conserva i diritti maturati prima
del riconoscimento dello status, purche' si tratti di diritti di cui avrebbe
continuato a godere in mancanza di riconoscimento
á L'apolide non puoÕ essere espulso, se non
per motivi di ordine pubblico e
sicurezza dello Stato (Convenzione di New York del 1954, art. 31); salvo motivi
di sicurezza dello Stato, deve poter presentare ricorso ed avere un tempo
adeguato per cercare paese sicuro di destinazione (escluso lÕaccompagnamento immediato)
á Possibilita' di
chiedere la cittadinanza per
naturalizzazione dopo 5 anni
(anziche' 10) di residenza legale
á Chi nasce in Italia da genitori apolidi e' cittadino
italiano
Riconoscimento
dello status di apolide
1.
Quale politica?
Illegalita'
obbligata
Reazione
politica: restrizione ulteriore
Soluzione
pratica: sanatorie; sanatorie mascherate
Ulteriore
elemento: onere per il welfare
Perturbazione
dei luoghi comuni: allargamento UE
Probelmi
relativi alla protezione internazionale
[1] Decr. Mininterno
8/8/2009; tra le altre disposizioni:
á le
associazioni di osservatori non possono essere emanazione di partiti o
movimenti politici, ne' di organizzazioni sindacali (art. 1, co. 2, lettera b
del decreto in questione) o tifoserie (art. 1, co. 2, lettera c), ne' possono
ricevere da tali soggetti risorse economiche (art. 1, co. 2, lettera e)
á gli
osservatori operano in nuclei formati da non piu' di tre elementi, non troppo
giovani (almeno diciotto anni; art. 5, co. 1, lettera b) ne', verosimilmente,
troppo vecchi (richiesta buona salute fisica e mentale; art. 5, co. 1, lettera
b); indossano casacche giallo-fluorescente (art. 2, co. 3), con la scritta
"osservatore volontario"
á sono esclusi
i daltonici (art. 5, co. 1, lettera b)
á sono esclusi
coloro che fanno uso di stupefacenti, delinquenti e quanti presentino o abbiano
presentato in passato sintomi di malattia mentale (art. 5, co. 1, lettere c e
d)
á gli
ossevatori non possono usare cani ne' altri animali (art. 2, co. 2)
á gli
osservatori devono avere integre capacita' olfattive e uditive (art. 5, co. 1,
lettera b) e una adeguata capacita' di
espressione visiva (art. 5, co. 1, lettera b)
á quando sia
necessario effettuare una segnalazione, gli osservatori devono fare uso di
cellulare o, se autorizzati preventivamente, di radio rice-trasmittenti (art.
2, co. 4)
á il sindaco
che voglia impiegare gli osservatori deve curare che i vigili urbani rispondano
alle chiamate effettuate dagli osservatori (art. 2, co. 5)