(Sergio Briguglio 11/3/2016)

 

SCHEMA DEI PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA

 

(Master MIM, Venezia, 13 e 14 Marzo 2017)

 

 

Sommario

á      Ingressi

á      Soggiorno

á      Diritti

á      Immigrazione illegale

á      Asilo

á      Cittadini comunitari

á      Cittadinanza

á      Apolidia

á      Appendice

 

 

I. Ingressi

 

1. Politica dei flussi

 

Diritto e interesse legittimo all'ingresso

 

á      Ingressi per "interesse legittimo" all'inserimento (concorrenziale o non concorrenziale) o per "diritto":

o   interesse legittimo (ricorso al TAR)

¤  all'inserimento concorrenziale: lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, formazione professionale; quote, requisiti

¤  all'inserimento non concorrenziale: turismo, affari, motivi religiosi, etc.; non limitati numericamente, autosufficienza

o   diritto (ricorso al giudice ordinario): asilo e protezione sussidiaria, unita' familiare (ricongiungimento); non limitati numericamente, requisiti

 

Numeri

 

á      Numeri:

o   lavoro subordinato non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010

o   lavoro subordinato stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel 2006-2010, 60.000 nel 2011, 35.000 nel 2012, 30.000 nel 2013, 15.000 nel 2014

o   lavoro autonomo: circa 4.000 nel 2010, circa 3.000 nel 2011, circa 2.500 nel 2012, circa 2.000 nel 2013, circa 2.000 nel 2014

o   studio: circa 54.000 nel 2010, circa 50.000 nel 2011 e nel 2012, circa 52.500 nel 2013, circa 52.000 nel 2014, circa 52.000 nel 2015

o   motivi religiosi: circa 9.000 nel 2012, circa 8.000 nel 2013, circa 9.000 nel 2014, circa 9.000 nel 2015

o   turismo: circa 1.400.000 nel 2012, circa 1.600.000 nel 2013, circa 1.800.000 nel 2014, circa 1.600.000 nel 2015

o   affari: circa 200.000 nel 2012, circa 200.000 nel 2013, circa 190.000 nel 2014, circa 180.000 nel 205

o   invito: circa 22.000 nel 2012, circa 19.000 nel 2013, circa 17.000 nel 2014, circa 19.000 nel 2015

o   missione: circa 21.000 nel 2012, circa 20.000 nel 2013, circa 19.000 nel 2014, circa 26.000 nel 2015

o   cure mediche: circa 3.000 nel 2012, circa 2.000 nel 2013, circa 2.000 nel 2014, circa 2.000 nel 2015

o   residenza elettiva: circa 1.000 nel 2012, circa 1.000 nel 2013, circa 1.000 nel 2014, circa 1.000 nel 2015

o   ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel 2007, circa 123.000 nel 2008, circa 107.000 nel 2009, circa 91.000 nel 2010, circa 84.000 nel 2011, circa 81.000 nel 2012, circa 76.000 nel 2013, circa 58.000 nel 2014, circa 47.000 nel 2015

á      Decreto flussi:

 

Interferenze

 

á      Interferenze tra flussi:

 

 

2. In generale...

 

Visto di ingresso

 

á      Requisiti per il visto:

á      Esonero dal visto:

o   soggiorni brevi (fino a 90 gg) per stranieri provenienti da alcuni paesi (Andorra, Argentina, Antigua e Barbuda, Australia, Bahamas, Barbados, Brasile, Brunei Darussalam, Canada, Cile, Corea del sud, Costa Rica, El Salvador, Ex repubblica jugoslava di Macedonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Mauritius, Messico, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, San Marino, Stato della Citta' del Vaticano, Seychelles, Serbia, Singapore, Stati Uniti d'America, Uruguay, Venezuela, Hong Kong, Macao, British Overseas, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Moldavia)

o   richiesta di protezione internazionale

o   titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro o suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro (esclusi permessi rilasciati da Regno Unito, Irlanda e Danimarca)

o   titolare di un permesso di soggiorno per studio rilasciato da altro Stato membro che si trasferisca in Italia per proseguire o integrare gli studi

o   titolare ammesso per ricerca scientifica in altro Stato membro che si trasferisca in Italia per completare il programma di ricerca

o   titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro che faccia ingresso per esercitare attivita' di lavoro qualificato, e i familiari che abbiano soggiornato con lui nell'altro Stato membro (purche' siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio)

o   titolare di permesso ICT rilasciato da altro Stato UE, in mobilita' intra-UE

á      Per soggiorni di durata inferiore a 90 gg. validi anche visti uniformi Schengen o titoli di soggiorno (indicati da ciascun paese in apposito elenco) rilasciati da Paesi Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia e Svizzera; ingresso di Romania e Bulgaria nell'Area Schengen rinviato per veti di Olanda, Finlandia, Germania e Belgio), a condizione di possesso di documento di viaggio valido, disponibilita' di risorse per soggiorno e viaggio (nella misura indicata da ciascun paese), insussistenza di pericolosita' e assenza di segnalazioni per la non ammissione in area Schengen; nota: Reg. UE 265/2010 estende liberta' di transito e circolazione in Area Schengen per titolari di visto di ingresso di durata > 3 mesi (anche in attesa di primo rilascio)

á      Lo straniero altamente qualificato che sia entrato legalmente in Italia (anche in esonero di visto) puo' ottenere, in presenza dei requisiti, la Carta Blu UE, senza che debba munirsi di visto di ingresso apposito

 

Motivi ostativi

 

á      Ingresso: non ammesso lo straniero

o   pericoloso per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato

o   che non soddisfi requisiti Schengen (mancanza di passaporto o di risorse; minaccia per la sicurezza degli Stati; segnalazione per la non ammissione, dovute, per esempio, ad espulsioni pregresse con divieto di reingresso), salvo deroghe per motivi umanitari, costituzionali o internazionali

o   condannato (anche patteggiamento) reati 380, co. 1 e 2, c.p.p., o riguardanti stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento minori per attivita' illecite o persone per prostituzione o per sfruttamento prostituzione

o   condannato (defintivamente) per vendita marchi contraffatti o violazione delle norme sul diritto d'autore

á      In caso di ricongiungimento, rileva solo pericolo per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o di Stato Schengen

á      Diniego di visto (escluso famiglia, lavoro, cura, studio) per ordine pubblico o sicurezza Stato senza obbligo motivazione (prassi: assenza di motivazione per qualsiasi motivo); nota: disposizione immediatamente disapplicabile perche' in contrasto con Reg. CE 810/2009, che impone l'obbligo di motivazione di ogni rifiuto (le motivazioni relative alla sicurezza degli Stati Schengen sono espresse pero' in modo sintetico e privo di riferimenti alla situazione specifica)

á      Deroga al divieto di ingresso in caso di presentazione di domanda di asilo o di applicazione del regime di protezione temporanea

 

 

3. Lavoro subordinato

 

Programmazione dei flussi

 

á      Uno o piu' decreti annuali (mancata pubblicazione: DPCM < quote precedenti, salvo stagionali, per i quali la quota puo' essere superata)

á      Le Regioni possono trasmettere un rapporto annuale su flussi sostenibili

á      Possibilita' di quote riservate, per

á      Possibilita' di limitazioni per paesi che non collaborano

á      Liste (accordi, formati all'estero, discendenti da italiani)

 

Richiesta di nulla-osta

 

á      Richiesta di nulla-osta al lavoro da parte del datore di lavoro (per via telematica; click day) per lavoratore residente all'estero allo Sportello unico presso l'UTG:

¤  garanzia alloggio idoneo (allentamento dei requisiti in alcuni Comuni), con eventuale partecipazione alla spesa e limitata decurtazione del salario

¤  spese rimpatrio (solo se coattivo, in base al testo del contratto di soggiorno)

¤  comunicazione variazioni (come per italiani)

á      Lo Sportello Unico verifica il rispetto dei minimi stabiliti dal CCNL e la sussistenza dei requisiti relativi al reddito del datore di lavoro, per le sole richieste che rientrino nella quota assegnata (D. Lgs. 40/2014)

á      La Questura verifica l'assenza di motivi ostativi in capo a datore di lavoro e lavoratore

á      Nulla-osta rifiutato o revocato

 

 

Ingressi extra-quota

 

á      Ingressi extra-quota:

á      Semplice comunicazione allo Sportello unico da parte del datore di lavoro convenzionato, in luogo della richiesta di nulla-osta, per l'assunzione extra-quota di dirigenti o personale altamente specializzato, professori universitari e per l'ingresso di lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano (L. 94/2009)

á      Ingresso per ricerca scientifica: richiesta di nulla-osta presentata da un istituto di ricerca iscritto in apposito elenco tenuto dal Minuniversita', per straniero (anche gia' legalmente presente in Italia) in possesso di un titolo di studio superiore che consenta l'accesso ai programmi di dottorato; istituto e ricercatore stipulano una convenzione di accoglienza, con cui il ricercatore si impegna a realizzare un progetto di ricerca e l'istituto mette a disposizione del ricercatore risorse > 2*assegno sociale, copertura spese di viaggio e assicurazione sanitaria (anche per i familiari) o iscrizione al SSN; permesso di durata pari al programma di ricerca, prorogabile; possibile rapporto di lavoro subordinato, autonomo o borsa di addestramento (in questo caso, l'accesso al permesso UE slp e' regolato come per gli studenti); il programma di ricerca puo' prevedere prosecuzione in altro Stato membro (ingresso in esonero di visto; richiesta nuova convenzione per soggiorni di durata > 3 mesi)

á      Ingresso e soggiorno di lavoratori altamente qualificati ("Carta blu UE"; D. Lgs. 108/2012, di attuazione della Direttiva 2009/50/CE) per attivita' di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata (o attivita' assimilate):

¤  proposta di contratto di durata non inferiore a un anno per attivita' che richieda una qualifica professionale superiore

¤  indicazione del titolo di istruzione e della qualifica professionale dello straniero

¤  retribuzione non inferiore al triplo (24.789 euro per anno) della soglia per l'esenzione dal ticket

¤  per frode o falsificazione o contraffazione di documenti

¤  quando il lavoratore non si rechi allo Sportello Unico entro 8 gg dall'ingresso (e per chi si trovi gia' in Italia?) per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, salvo cause di forza maggiore

¤  per condanne a carico del datore di lavoro, negli ultimi 5 anni, per reati relativi a favoreggiamento dell'immigrazione illegale, prostituzione, sfruttamento di minori, sfruttamento del lavoro, occupazione illegale di straniero

¤  un ordinario permesso per motivi familiari di durata non superiore a 2 anni a condizione che siano in possesso di un valido documento (verosimilmente, di viaggio) e che siano soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio

¤  un permesso UE slp, se soggiornano legalmente e ininterrottamente nel territorio dell'Unione europea da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in Italia, e se sono soddisfatti i requisiti di reddito e alloggio

á      Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari

o   consentito ingresso e soggiorno di lavoratori extra quota per lo svolgimento di prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari in qualita' di dirigenti, lavoratori specializzati o lavoratori in formazione (laureati, trasferiti a fini di sviluppo di carriera o acquisizione di conoscenze relative all'impresa)

o   il trasferimento intra-societario consiste nel distacco da un'impresa stabilita in paese straniero a un'entita' ospitante, stabilita in Italia, legata alla stessa impresa o gruppo di imprese; il trasferimento include i casi di mobilita' tra entita' ospitanti stabilite in diversi Stati UE

o   la richiesta di nulla-osta al trasferimento e' presentata dall'entita' ospitante allo Sportello Unico

o   lo Sportello Unico rilascia o nega il nulla-osta entro 45 gg dalla presentazione della documentazione che correda la richiesta, previa acqusizione del parere della questura; il nulla-osta va utilizzato entro 6 mesi

o   richiesta di nulla-osta sostituita da comunicazione allo Sportello Unico in presenza di protocollo stipulato dall'entita' ospitante col Mininterno; lo Sportello Unico acquisisce comunque il parere della questura

o   il lavoratore dichiara la propria presenza allo Sportello Unico entro 8 gg dall'ingresso ai fini del rilascio del permesso

o   durata massima del trasferimento: 3 anni per dirigenti e lavoratori specializzati; un anno per lavoratori in formazione; tra un trasferimento e il successivo, per lo stesso lavoratore, devono trascorrere almeno 3 mesi

o   i lavoratori non accedono all'edilizia pubblica ne' ai servizi dei CPI

o   il permesso di soggiorno reca la dicitura "ICT"; ha durata pari a quella del trasferimento, e puo' essere rinnovato, entro i limiti massimi, in caso di proroga di tale trasferimento; il rinnovo e' consentito (entro i limiti massimi) anche in caso di svolgimento di attivita' lavorativa in altro Stato UE

o   se l'altro Stato UE si oppone alla mobilita', il titolare di permesso ICT e' riammesso in Italia (anche quando il permesso ICT e' scaduto o e' stato revocato)

o   consentito il ricongiungimento familiare e l'ingresso al seguito, a prescindere dalla durata del permesso

o   il titolare di permesso ICT rilasciato da altro Stato UE e' autorizzato a soggiornare e lavorare in Italia per mobilita' intra-UE per un periodo massimo di 90 gg in un arco temporale di 180 gg (mobilita' di breve durata); per periodi di durata superiore (mobilita' di lunga durata) e' necessario il rilascio di nulla-osta (che puo' essere chiesto anche per straniero gia' presente sul territorio per mobilita' di breve durata, entro 90 gg dall'ingresso); l'ingresso e' consentito in esenzione dal visto

o   richiesta di nulla-osta sostituita da comunicazione allo Sportello Unico in presenza di protocollo stipulato dall'entita' ospitante col Mininterno

o   in caso di mobilita' di lunga durata, il lavoratore dichiara la sua presenza in Italia entro 8 gg dal rilascio del nulla-osta, ovvero, in presenza di protocollo, dell'apposito invito da parte dello Sportello Unico; verosimilmente, il termine e' di 8 gg dall'ingresso, se il lavoratore non si trovava gia' in Italia

o   al lavoratore in mobilita' di lunga durata e' rilasciato, entro 45 gg, un permesso con la dicitura "mobile ICT"; nelle more del rilascio del permesso, il lavoratore puo' svolgere l'attivita' lavorativa richiesta, purche' il permesso ICT rilasciato dall'altro Stato UE non sia scaduto

o   la durata del permesso "mobile ICT" ha durata pari a quella del periodo di mobilita' richiesta, ed e' rinnovabile in caso di proroga di questa; si applicano comunque il limite rappresentato dalla durata del permesso ICT rilasciato dall'altro Stato UE e dal limite generale

o   consentito il ricongiungimento familiare; se i familiari hanno soggiornato nell'altro Stato UE in qualita' di familiari del titolare del permesso ICT, l'ingresso e' consentito in esenzione dal visto

 

Ingressi con quota specifica

 

á      Ingresso con quota specifica per sportivi professionisti (DPCM su proposta del CONI)

 

Osservazioni generali

 

á      Osservazioni:

o   criterio piu' restrittivo: residenza all'estero del lavoratore (non realistico)

 

 

4. Lavoro stagionale

 

Ambito di applicazione

 

á      La disciplina si applica al lavoro stagionale nel settore agricolo e turistico-alberghiero

 

Ingresso

 

á      Programmazione dei flussi e modalita' analoghe a quelle previste per lavoro subordinato ordinario

á      Abbreviazione dei termini per la procedura

á      Silenzio-assenso in caso di richiesta da parte dello stesso datore della stagione precedente, conclusa regolarmente

á      Accelerazione dell'istruttoria delle domande in caso di inizio imminente dell'attivita' lavorativa o di rientro di lavoratore gia' autorizzato nell'anno precedente

 

Diritto di precedenza

 

á      Precedenza del lavoratore che sia entrato in Italia per lavoro stagionale almeno una volta negli ultimi 5 anni sui connazionali mai entrati in Italia per lavoro stagionale, a condizione di rimpatrio nei termini, per le richieste da parte degli stessi datori di lavoro (nota: assurdo, se il lavoratore ha lavorato male!) o per chiamate numeriche

 

Nulla-osta e permesso triennali

 

á      Dopo due anni (anche non consecutivi) di soggiorno per lavoro stagionale (a partire dal 2008), possibile rilascio di nulla-osta triennale (anche su richiesta di nuovo datore di lavoro)

á      Visto rilasciato ogni anno, previa conferma della richiesta da parte del datore o richiesta di assunzione da parte di altro datore, a prescindere dalla pubblicazione del decreto flussi

á      Permesso triennale; revocato in caso di mancato rispetto termini

 

 

5. Lavoro autonomo

 

Requisiti per l'ingresso

 

á      Requisiti:

o   dichiarazione di assenza di motivi ostativi al rilascio del titolo autorizzatorio (es.: licenza o iscrizione ad albo, ordine o collegio); iscrizione ad albo subordinata al rispetto della quota fissata dal decreto-flussi e al riconoscimento del titolo (extra-quota)

o   nulla-osta della questura all'ingresso

o   attestazione delle risorse necessarie allo svolgimento dell'attivita', da parte dell'autorita' competente (camera di commercio, ordine professionale, etc.); per attivita' per le quali non e' richiesto titolo autorizzatorio, risorse pari a capitalizzazione su base annua assegno sociale; per quelle per cui e' richiesto il titolo autorizzatorio, risorse non inferiori al triplo di questo importo (decr. MAE 11/5/2011)

o   reddito > esenzione ticket (in sede di rilascio di visto)

o   risorse > risorse indicate dall'attestazione (in sede di rilascio di visto)

o   disponibilita' alloggio idoneo (in sede di rilascio di visto)

 

Requisiti in casi particolari

 

á      Casi particolari:

o   attestazione delle risorse non richiesta per liberi professionisti

o   per soci e/o amministratori di cooperative, prestatori d'opera o consulenti: in luogo di dichiarazione e attestazione, compenso superiore alla soglia di reddito, garantito dal rappresentante della cooperativa o dal committente

 

Reciprocita'

 

á      Non richiesta la condizione di reciprocita'

 

Rilascio della certificazione

 

á      Certificazione requisiti rilasciata da Rappresentanza italiana (salvo conversione da studio, per la quale provvede lo Sportello Unico; nota: certificazione non richiesta per conversione da altri permessi)

 

Quote riservate per formati all'estero

 

á      Quota riservata per iscritti in liste di lavoratori formati all'estero

 

 

6. Ricongiungimento familiare

 

Titolari del diritto

 

á      Titolari del diritto: permesso UE slp, lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi, motivi familiari, di durata > 1 anno; permesso per ricerca scientifica o Carta blu UE o ICT di qualsiasi durata

 

Familiari ammessi

 

á      Familiari:

 

Familiari di comunitari o italiani

 

á      Familiari di comunitari e italiani: si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 30/2007, se piu' favorevoli; Sent. Cass. 17346/2010, Ord. Cass. 6315/2012, Sent. Corte Cost. 202/2013 (che cita sent. Cass. 17346/2010) e Sent. Cass. 10383/2013: quelle disposizioni sono invocabili solo dopo che il familiare straniero di cittadino italiano abbia ottenuto la carta di soggiorno di cui al D. Lgs. 30/2007, dovendosi fino a quel momento applicare invece il D. Lgs. 286/1998, inlcuso, ove previsto, il requisito di convivenza (nota: interpretazione in contrasto con art. 23 e art. 19 co. 4 D. Lgs. 30/2007 e art. 14 bis co. 1 L. 11/2005); piu' debolmente, Sent. Cass. 5303/2014: disposizioni invocabili anche dallo straniero in sede di rinnovo del permesso

á      Si applicano al familiare straniero di cittadino comunitario o italiano le disposizioni di cui al D. Lgs. 286/1998 e al DPR 394/1999, se piu' favorevoli; SS. UU. Cass. 21108/2013: solo riguardo alle modalita' di ricongiungimento, non al novero di familiari

á      Inespellibile, se non per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, il coniuge o familiare entro il II grado di italiano (Cass. 19464/2011: anche di minore italiano), purche' convivente

 

Ingresso al seguito

 

á      Possibilita' di ingresso al seguito del titolare di permesso UE slp o di permesso per lavoro subordinato (> 1 anno), lavoro autonomo, studio, religiosi e, verosimilmente, ricerca scientifica (DPR 394/1999 lo prevede per "attivita' scientifica")

 

Nulla-osta

 

á      Richiesta di nulla-osta presso lo Sportello unico (per ingresso al seguito: procuratore); termine per il nulla osta: 180 gg. (non vale piu' il "silenzio-assenso"; Decreto-legge 13/2017: 90 gg)

á      Requisiti (esclusi il caso di beneficiario di protezione internazionale - da D. Lgs. 18/2014):

o   reddito (rilevano anche redditi di familiari gia' conviventi)

¤  assegno sociale per il richiedente + 0.5 x assegno sociale x numero membri ulteriori del nucleo familiare

¤  per figli di eta' < 14 anni, quota specifica comunque limitata da assegno sociale

o   alloggio, anche in comodato o in altra forma di disponibilita', anche diverso da quello dove risiede il richiedente, in possesso dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali (criteri: Decr. Sanita' 5/7/1975; es.: altezza minima interna: m. 2.70, soggiorno di almeno 14 mq., illuminazione diretta in tutte le camere da letto, presenza del bidet, etc.; nei fatti, si da' rilievo di norma alla sola metratura); non richiesto per titolare di permesso per ricerca scientifica (L. 9/2014)

o   assicurazione sanitaria o iscrizione SSN (contributo fisso, da determinare con DM, non ancora emanato; nelle more, fissato a 387,34 euro da Regione Emilia Romagna, Regione Veneto, Regione Friuli Venezia-Giulia; Trib. Milano: Regione Lombardia obbligata a consentire l'iscrizione al SSN previo versamento di un contributo dello stesso importo) per genitori di eta' > 65 anni

á      Al soddisfacimento dei requisiti (da dimostrare, comunque, prima dell'ingresso) per il genitore naturale puo' contribuire l'altro genitore regolarmente soggiornante

á      Motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen

á      Allo straniero espulso per ingresso o soggiorno illegale per il quale sia successivamente rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento non si applica il divieto di reingresso

á      Ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo di residenza del ricorrente; si applica il rito sommario di cognizione (Decreto-legge 13/2017: tribunale sede della sezione specializzata del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato); il giudice puo' ordinare il rilascio del visto anche in assenza del nulla-osta

 

7. Studio e formazione

 

Tipi di studio o formazione consentiti

 

á      Consentito ingresso per

 

Studio universitario

 

á      Requisiti:

 

 

8. Reingresso

 

Casi di reingresso

 

á      Consentito in caso di

¤  Reg. UE 265/2010 estende liberta' di transito e circolazione in Area Schengen per titolari di visto di ingresso di durata > 3 mesi rilasciati conformemente allo stesso Regolamento (anche in attesa di primo rilascio)

¤  CGUE C-606/10 sembra negare questa possibilita' (forse in caso di visto non rilasciato conformemente a Reg. UE 265/2010)

¤  in caso di permesso di soggiorno smarrito o rubato

¤  in caso di permesso di soggiorno scaduto da < 60 gg. (se chiesto il rinnovo); nota: senza restrizioni relative ad attraversamento frontiere

¤  in caso di permesso di soggiorno scaduto da < 6 mesi e in presenza di gravi motivi di salute (anche di coniuge e familiari I grado), purche' sussistano i requisiti per il rinnovo

¤  in caso di permesso di soggiorno scaduto per assolvimento di obblighi militari (decr. MAE 11/5/2011: previo nulla-osta questura se il permesso e' scaduto da oltre 6 mesi)

 

 

II. Soggiorno legale

 

1. Permesso di soggiorno

 

Richiesta e rilascio

 

á      Richiesta entro 8 gg. (da ciascun ingresso)

á      Rilascio (lavoro subordinato e familiari: Sportello unico) entro 60 gg. (D. Lgs. 40/2014; termine ordinatorio); trascorso il termine previsto per il procedimento, possibile chiedere l'intervento sostitutivo del soggetto individuato dall'amministrazione; accolti dai TAR alcuni ricorsi contro il silenzio-inadempimento (il ricorso va presentato entro un anno dalla scadenza del termine)

á      Illegittima (Cons. Stato 4487/2016), perche' sproporzionata (CGUE C-309/14), e, quindi, da rideterminare, la richiesta di contributo di 80 euro per permessi fino a un anno, 100 euro per permessi da uno a due anni, 200 euro per dirigenti e permesso UE slp; era comunque previsto l'esonero per minori, figli minori ricongiunti e permessi per cure mediche (inclusi accompagnatori), protezione o richiesta di protezione; note:

á      Richiesta spedita tramite Poste (per alcuni permessi, presentata in questura); lavoro subordinato e motivi familiari: prima istanza predisposta da Sportello Unico; circ. Mininterno 27/1/2012: in mancanza del versamento del contributo, la domanda e' comunque ricevibile

á      Ricevuta di spedizione + passaporto: regolarita' del soggiorno

á      Convocazione in commissariato per impronte e consegna foto; appuntamento per comunicazione esito

á      Problema nella prassi: nel caso del lavoro subordinato, appuntamento anche per la presentazione presso lo Sportello Unico (vanificata la previsione di diritti per chi abbia richiesto il rilascio del permesso)

 

Accordo di integrazione

 

á      Sottoscrizione di accordo di integrazione ai fini del rilascio del permesso (presso lo Sportello Unico; in questura, se la richiesta di permesso si presenta li')

 

Facolta' e diritti nelle more del rilascio

 

á      Nelle more del rilascio di permesso

¤  avvio del rapporto lavorativo autorizzato (L. 214/2011: fino a eventuale notificazione, al datore di lavoro, dell'esistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso)

¤  iscrizione anagrafica

¤  iscrizione al SSN (Accordo Governo-Regioni 20/12/2012: per qualunque permesso comporti l'iscrizione obbligatoria)

¤  esami di guida e ottenimento patente e libretto di circolazione

¤  reingresso da frontiera esterna

¤  avvio dell'attivita' lavorativa

¤  reingresso da frontiera esterna

¤  iscrizione anagrafica

¤  reingresso da frontiera esterna

á      Nota: Reg. UE 265/2010 estende liberta' di transito e circolazione in Area Schengen per titolari di visto di ingresso di durata > 3 mesi (anche in attesa di primo rilascio); Sent. CGUE C-606/10 sembra negare questa possibilita' (forse in caso di visto non rilasciato conformemente a Reg. UE 265/2010)

 

Dichiarazione di soggiorno

 

á      Turismo, visite, affari e studio < 3 mesi:

á      Titolari di permesso rilasciato da altro Stato membro: dichiarazione di soggiorno al questore entro 8 gg; trasgressione: ammenda fino a 309 euro (L. 161/2014)

 

Adempimenti per altri soggiorni brevi

 

á      Altri soggiorni < 30 gg. (es.: lavoro per < 30 gg.): ai fini della regolarita' del soggiorno, sufficienti la ricevuta di richiesta permesso e il passaporto

 

Durata massima dei permessi

 

á      Durata massima:

 

Altri permessi non corrispondenti a visto di ingresso

 

á      Altri permessi rilasciabili: motivi umanitari (anche per protezione sociale, sfruttamento lavorativo, violenza domestica; rilasciato anche, nella prassi, per meriti particolari), minore eta', integrazione minore, assistenza minore (art. 31, co. 3 T.U.), cure mediche, sicurezza pubblica, richiesta asilo, attesa riconoscimento status di apolide (Trib. Roma: anche in assenza di altro permesso), acquisto cittadinanza, etc.

 

Affidamento preadottivo ad italiano

 

á      Non richiesto permesso per affidamento preadottivo ad italiano

 

Variazione di domicilio

 

á      Obbligo segnalazione variazione di domicilio entro 15 gg. (esclusi soggiorni < 30 gg.), salvo iscrizione anagrafica

 

Richiesta di rinnovo

 

á      Richiesta: 60 gg. prima; non oltre 60 gg. dopo (Cassazione: anche dopo, purche' il ritardo non sia finalizzato alla maturazione dei requisiti)

á      Illegittima (Cons. Stato 4487/2016), perche' sproporzionata (CGUE C-309/14), e, quindi, da rideterminare, la richiesta di contributo di 80 euro per permessi fino a un anno, 100 euro per permessi da uno a due anni, 200 euro per dirigenti e permesso UE slp; era comunque previsto l'esonero per minori, figli minori ricongiunti e permessi per cure mediche (inclusi accompagnatori), protezione o richiesta di protezione

á      Richiesta spedita tramite Poste (per alcuni permessi, presentata in questura); la busta contiene copia del permesso in scadenza

á      Ricevuta e originale permesso in scadenza: regolarita' del soggiorno

 

Cessazione del rapporto di lavoro

 

á      Licenziamento o dimissioni (anche rapporto a tempo determinato, per giusta causa) => mantenimento del permesso; alla scadenza, se necessario, il permesso e' rinnovato per attesa occupazione in modo da consentire il completamento di 1 anno di iscrizione nelle liste di mobilita' o nelle liste per il collocamento obbligatorio o nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione, o della maggior durata della prestazione di sostegno al reddito percepita (L. 92/2012), previa dichiarazione di disponibilita' al Centro per l'impiego entro 40 gg.; anche piu' volte, a seguito di recesso da successivi rapporti

á      Mantenimento diritti permesso per lavoro subordinato (prassi?)

á      Possibilita' di rinnovo ulteriore in presenza di risorse lecite come per ricongiungimento (L. 92/2012) o di sussistenza di nuovo contratto di lavoro (D. Lgs. 40/2014; verosimilmente, corrispondente a reddito sufficiente; sufficiente copia della comunicazione di avvio del rapporto: UNILAV o, per lavoro domestico, comunicazione all'INPS)

 

Requisiti per il rinnovo

 

á      Reddito (salvo disoccupazione tollerata; autocertificazione; Trib. Bologna: rileva positivamente la disponibilita' di alloggio in comodato gratuito), anche per familiari a carico (come per ricongiungimento); giurisprudenza:

á      Per lavoro subordinato: non piu' richiesta l'esistenza di contratto di soggiorno (D. Lgs. 40/2014), ma gli impegni relativi sono comunque assunti dal datore con la compilazione del modello UNILAV o con la comunicazione all'INPS

á      Assenza di motivi ostativi al soggiorno (condanne, anche non definitive, anche patteggiate, per reati 380, co. 1 e 2, c.p.p., o riguardanti stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento minori per attivita' illecite o persone per prostituzione o per sfruttamento prostituzione, reati contro il diritto d'autore, pericolosita' per sicurezza dello Stato, segnalazioni SIS)

 

Limiti al rinnovo del permesso

 

á      Rinnovo del permesso non consentito allo straniero che si assenti per > 6 mesi continuativi (se il permesso e' di durata < 2 anni) o per > meta' della durata (se il permesso e' di durata > 2 anni), salvo gravi motivi o adempimento obblighi militari

 

Durata del permesso rinnovato

 

á      Durata del permesso rinnovato < durata al rilascio, salvi i casi di diversa durata esplicitamente prevista da T.U. o Regolamento (es.: per lavoro subordinato)

 

Facolta' e diritti nelle more del rinnovo

 

á      Mantenimento di tutti i diritti nelle more del rinnovo (Direttiva Mininterno 5/8/2006); in particolare:

 

Rilevamento impronte

 

á      Per rilascio o rinnovo (esclusi cure, < 3 mesi diversi da lavoro, stagionali < 30 gg)

 

Utilizzazione

 

á      Permessi utilizzabili per motivi diversi da quello di rilascio:

o   lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo, protezione sussidiaria, affidamento, integrazione minore: per studio e lavoro subordinato o autonomo (salvo limiti di eta')

o   motivi umanitari: per lavoro subordinato o autonomo; verosimilmente anche per studio (in caso contrario, sarebbe distinguibile il permesso per motivi umanitari rilasciato per protezione sociale)

o   ricerca scientifica: per insegnamento collegato al programma di ricerca

o   richiesta asilo: per lavoro subordinato o autonomo, quando siano trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda (anche se in fase di ricorso); per formazione (a condizione di inserimento nei servizi di accoglienza)

o   protezione sociale: per studio e lavoro subordinato

o   assistenza minore: per lavoro subordinato o autonomo

o   minore eta': per studio (e, forse, per lavoro con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione)

o   studio o formazione: per lavoro subordinato (< 1040 ore annuali)

o   acquisto cittadinanza: per lavoro subordinato o autonomo (giurisprudenza e orientamenti di DPL Modena; in senso opposto, Mininterno)

o   attesa adozione: per lavoro subordinato o autonomo (DPL Modena) e, verosimilmente, per studio

á      Nota: stipula di contratto di soggiorno nei casi in cui e' consentito il lavoro subordinato richiesta solo a fini di conversione (sufficiente copia della comunicazione di avvio del rapporto); sopravvive a D. Lgs. 40/2014?

 

Conversione

 

á      La richiesta di conversione non era gravata dall'onere del contributo previsto per rilascio e rinnovo del permesso, poi dichiarato illegittimo, perche' sproporzionato, da CGUE C-309/14 e da Cons. Stato 4487/2016

á      Art. 5 co. 5 e 9 T.U.; generalmente disatteso; eccezioni:

á      Extra quote (o entro quote anno sucessivo):

¤  il minore e' stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato minori ha dato parere favorevole

¤  il gestore del programma di integrazione, attuato da ente con rappresentanza nazionale iscritto registro art. 42 T.U., certifica con idonea documentazione

-       presenza in Italia > 3 anni

-       inserimento > 2 anni programma integrazione

-       disponibilita' di alloggio

-       regolare attivita' di studio o lavoro in corso, o contratto di lavoro

á      Entro quote (giurisprudenza: salvo attivita' sottratte alle quote; nota: previste, negli ultimi decreti-flussi, quote riservate):

 

Rifiuto o revoca: presupposti, elementi rilevanti

 

á      Mancanza requisiti per ingresso e soggiorno (anche in relazione ad altri Stati Schengen)

á      Reati ostativi:

á      Rilevano:

 

Caso particolare: presenza di familiari in Italia

 

á      Titolare di diritto al ricongiungimento e suo familiare (Sent. Corte Cost. 202/2013: anche straniero che abbia legami familiari in Italia; in precedenza, Cons. Stato: chiunque abbia un familiare regolarmente soggiornante in Italia o in via di regolarizzazione):

á      Note:

 

Caso particolare: titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e suo familiare

 

á      Titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e suoi familiari: ai fini di rifiuto o revoca fondati su motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato si tiene conto di eta', durata del soggiorno pregresso, conseguenze dell'allontanamento per lo straniero e per i familiari, legami familiari e sociali, soggiorno pregresso e legami con il paese d'origine

 

Impugnazione dei provvedimenti negativi

 

á      Ricorso al TAR; ricorso al Tribunale ordinario (Decreto-legge 13/2017: sede della sezione specializzata), senza termini di decadenza, quando si tratti di permesso richiesto o rilasciato a tutela del diritto all'unita' familiare (giurisprudenza: non in caso di conversione da motivi familiari ad altri motivi) o del diritto alla protezione internazionale, ovvero per motivi umanitari

 

Conseguenze dei provvedimenti negativi

 

á      Rifiuto => espulsione (ma, verosimilmente, solo se non si aderisce all'invito a lasciare l'Italia entro un termine < 15 gg, o in caso di richiesta fraudolenta o manifestamente infondata)

á      Annullamento o revoca => espulsione

 

Iscrizione anagrafica: parita' con l'italiano

 

á      Parita' con l'italiano (domicilio; verosimilmente, anche senza fissa dimora; es.: lavoratore autonomo o titolare di permesso UE slp che abbiano perso l'alloggio) per lo straniero regolarmente soggiornante

á      In caso di dimora abituale, l'iscrizione anagrafica e' un diritto-dovere; in caso di dimora temporanea, sussiste il solo diritto

á      Dimora abituale: richiesto un permesso di durata > 3 mesi o rinnovabile; requisito integrato anche in caso di ospitalita' in centro di accoglienza > 3 mesi

á      L. 35/2012 (e circ. Mininterno 27/4/2012):

á      Possibile la verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio (circ. Mininterno 14/1/2013: l'esito negativo non puo' comportare il diniego dell'iscrizione)

á      Possibilita' di iscrizione nelle more del rilascio di permesso per lavoro subordinato o familiari, o nelle more del rinnovo di qualunque permesso

á      Controversie in materia di iscrizioni e variazioni anagrafiche di competenza del giudice ordinario

 

Iscrizione anagrafica e rinnovo del permesso

 

á      L'iscrizione non decade in fase di rinnovo

á      Necessario rinnovo dichiarazione di dimora entro 60 gg. dal rinnovo del permesso; cancellazione per irreperibilita' in seguito a censimento o ripetuti controlli ovvero, previo avviso da parte dell'ufficio con invito a provvedere in 30 gg., per mancato rinnovo della dichiarazione, trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso

 

Residenza e iscrizione anagrafica

 

á      Nota: ai sensi del codice civile, la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, dove l'abitualita' della dimora e' da intendersi come stabilita' della permanenza nel luogo; l'iscrizione anagrafica non ha di per se' valore costitutivo, presumendosi, solo fino a prova contraria, la coincidenza fra residenza anagrafica e residenza effettiva della persona; e' consentito provare con ogni mezzo che l'effettiva residenza non coincide con quella anagrafica (Cassazione)

á      Consentita l'iscrizione anagrafica della persona "senza fissa dimora" che abbia eletto domicilio (centro degli interessi; da documentare) nel Comune

 

Iscrizione anagrafica e cittadinanza

 

á      Il requisito di residenza legale per acquisto cittadinanza e' integrato dal soddisfacimento delle condizioni e degli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica (art. 1 DPR 572/1993); nota: incompatibile con art. 16 L. 91/1992 (diritti degli apolidi legalmente residenti: diritti che la Convenzione di New York 1954 riconosce anche agli apolidi legalmente presenti)

á      Nel senso della rilevanza della nozione civilistica di residenza (presenza effettiva e inserimento nel tessuto socio-culturale), giurisprudenza ordinaria (in relazione allo ius soli del neo-18-enne) e L. 98/2013

á      In caso di discendente di ex cittadino italiano che intenda riacquistare la cittadinanza, si prescinde, per l'iscrizione anagrafica dalla durata del permesso; sufficiente anche la ricevuta di dichiarazione di presenza

 

Obbligo e onere di esibizione del permesso

 

á      Obbligo, salvo giustificato motivo, di esibizione, su richiesta dellÕautoritaÕ di pubblica sicurezza del passaporto o altro documento identificativo e (L. 94/2009) del permesso di soggiorno o altro documento attestante la regolarita' del soggiorno in Italia; ammenda di 2.000 euro e arresto fino a un anno per mancata esibizione (SS.UU. Cassazione 15643/2011: parziale abolitio criminis, dal momento che il reato e' integrato dalla mancata esibizione di entrambi i documenti e lo straniero illegalmene soggiornante, per definizione privo del permesso, non e' incriminabile; Sent. Corte Cost. 230/2012: mutamento interpretativo insufficiente a rendere necessaria la revoca delle condanne pregresse)

 

á      Onere di esibizione del permesso di soggiorno per provvedimenti della pubblica amministrazione di interesse dello straniero, esclusi quelli relativi a sanita' per irregolari e prestazioni scolastiche obbligatorie; note:

á      Esibizione del permesso richiesta in occasione di trasferimento di denaro; in mancanza, comunicazione dei dati al commissariato di P.S.; abrogata (L. 44/2012) l'imposta di bollo del 2% sui trasferimenti in denaro verso paesi non appartenenti alla UE effettuati da soggetti privi di matricola INPS o di codice fiscale

á      Sent. Corte Cost. 245/2011: illegittima l'imposizione, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, della presentazione di un documento che dimostri la regolarita' del soggiorno; nello stesso senso, in precedenza, Sent. CEDU O'Donoghue c. UK; nota: il problema potrebbe continuare a sussistere ai fini delle pubblicazioni matrimoniali (secondo Trib. Brescia, pero', l'onere di esibizione non si applica, non trattandosi di autorizzazione; l'onere potrebbe essere escluso, coerentemente con circ. DAP 21/12/2009, per il fatto che si tratta di esercizio di un diritto e non di fruizione di un servizio)

 

 

2. Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo

 

Requisiti per il rilascio

 

á      Requisiti:

o   5 anni continuativi di soggiorno legale, anche da minorenne; non rilevano soggiorni con permessi brevi (< 3 mesi?) o per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali o per volontariato; sono incluse assenze < 6 mesi consecutivi e 10 mesi complessivi (anche piu', per motivi gravi)

o   titolarita', al momento della richiesta, di permesso di durata > 3 mesi, diverso da studio o formazione (o ricerca scientifica per il titolare di borsa di addestramento), motivi umanitari, protezione temporanea, richiesta asilo; escluso anche il caso di soggiorno per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali o in attesa di una decisione sulla richiesta di permesso per protezione temporanea o per motivi umanitari; note:

¤  non rileva l'eventuale tipo di rapporto di lavoro

¤  D. Lgs. 12/2014 (recepimento di Direttiva 2011/51/CE) estende l'accesso ai beneficiari di protezione internazionale; ai fini del computo dei 5 anni, rileva la data di presentazione della domanda di protezione internazionale

¤  Sent. CGUE C-502/10: non possono essere esclusi i titolari di permesso che, rilasciato con limitazioni che non consentirebbero un soggiorno a tempo indeterminato, permette pero' di fatto, con successive proroghe, un soggiorno legale duraturo; nota: dirigenti, personale altamente specializzato, professori universitari, traduttori, interprete, giornalisti corrispondenti (che entrano in base ad art. 27 D. Lgs. 286/1998) sono esplicitamente citati da Decr. Mininterno 4/6/2010 indica che queste categorie possono accedere al permesso UE slp

o   reddito > assegno sociale (incluso potenziale trattamento pensionistico per invalidita'); per i titolari di protezione internazionale vulnerabili, la disponibilita' di un alloggio gratuito concesso per ragioni assistenziali o caritative equivale al 15% della soglia di reddito

o   assenza di pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato: si tiene conto (ma senza automatismi), per la valutazione, anche di applicabilita' di misure di prevenzione, esistenza di condanne, anche non definitive, artt. 380 e 381 (non colposi) c.p.p., durata del soggiorno, inserimento sociale, familiare e lavorativo

o   superamento di un test di conoscenza della lingua italiana (su richiesta dello straniero; effettuato con modalita' informatiche o, comunque, per iscritto; richiesto livello A2); esonero per infra-14-enni, titolari di attestati di conoscenza, studenti universitari, dirigenti, personale altamente qualificato, professori universitari, ricercatori presso universita' o enti vigiliati dal MIUR (L. 9/2014), beneficiario di protezione internazionale (D. Lgs. 12/2014), traduttori e interpreti, giornalisti corrispondenti, soggetti con gravi limitazioni della capacita' di apprendimento per eta', patologie o handicap

 

Rilascio ai familiari

 

á      La richiesta puo' riguardare anche i familiari inclusi nel novero di quelli ricongiungibili (anche quelli entrati successivamente al rilascio del permesso UE slp al soggiornante di lungo periodo? Secondo TAR Puglia, si', benche' sia stata soppressa la previsione esplicita da D. Lgs. 3/2007); requisiti ulteriori: reddito e alloggio come per ricongiungimento (per i titolari di protezione internazionale, sufficiente indicare il luogo di residenza; non e' chiaro se valga l'esonero dal requisito di reddito)

á      Ai familiari si applica il requisito di 5 anni di soggiorno pregresso (CGUE C-469/13, coerente con Direttiva 2003/109/CE, che garantisce il diritto all'unita' familiare del soggiornante di lungo periodo, non il rilascio di un permesso UE slp ai familiari a prescindere dalla durata del soggiorno pregresso; nello stesso senso, gia' prima, prassi di alcune questure); in precedenza, il tenore della disposizione contenuta nel D. Lgs. 286/1998 aveva indotto Trib. Verona a ritenere che il permesso fosse rilasciabile, non consentendo pero' la libera circolazione di lunga durata intraeuropea

 

Presentazione della richiesta e rilascio

 

á      Richiesta presentabile tramite Poste in qualunque momento dopo la maturazione dei requisiti

á      Rilascio o rifiuto entro 90 gg; TAR Lazio: Mininterno condannato, a seguito di class action, a rimediare entro un anno alla situazione di sistematico superamento del termine

á      Illegittima (Cons. Stato 4487/2016), perche' sproporzionata (CGUE C-309/14), e, quindi, da rideterminare, la richiesta di contributo di 200 euro per permesso UE slp; in precedenza, anche CGUE C-508/10: illegittimo esigere contributi sproporzionati rispetto a quelli richiesti per il rilascio di una carta di identita' al cittadino nazionale per il rilascio al soggiornante di lungo periodo di un permesso UE slp

á      In caso di beneficiario di protezione internazionale, il permesso UE slp reca apposita annotazione (cancellata in caso di cessazione o revoca dello status)

 

Durata del permesso UE slp; rinnovo

 

á      Durata del permesso UE slp: tempo indeterminato; rinnovo ogni 5 anni, quale documento di identita' (dati e foto, non verifica requisiti)

 

Provvedimenti negativi

 

á      Espulsione:

á      Revoca:

¤  espulsione o sopravvenuta pericolosita' (si tiene conto di eta', soggiorno pregresso, conseguenze per titolare e familiari, legami sociali e familiari in Italia e nel paese d'origine)

¤  assenza dalla UE > 12 mesi consecutivi o dall'Italia > 6 anni (verosimilmente, consecutivi)

¤  conferimento permesso UE slp da altro Stato membro UE

 

Diritti e facolta' del titolare

 

á      Accesso a tutte le attivita' lavorative non vietate allo straniero ne' riservate all'italiano (esercizio di pubblici poteri o tutela interesse nazionale)

á      L. 97/2013: accesso al pubblico impiego a parita' con il comunitario (esclusione di certi posti o funzioni di vertice corrispondenti a esercizio di pubblici poteri o tutela interesse nazionale); nota: la Direttiva 2003/109/CE consentirebbe solo l'esclusione delle attivita' che comportino l'esercizio, anche occasionale, di pubblici poteri (CGUE C-270/13: precluse solo le attivita' per le quali tale esercizio sia non occasionale)

á      Esonero dalla stipulazione del contratto di soggiorno

á      Accesso a prestazioni di assistenza sociale e di previdenza sociale e a quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale; accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compresa la procedura per lÕottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e a condizione di effettiva residenza in Italia; note:

á      Iscrizione obbligatoria al SSN (non prevista esplicitamente, ma desumibile per via interpretativa e dall'Accordo Governo-Regioni 20/12/2012)

á      Cons. Stato 6352/2012, Cons. Stato 4659/2014: il rilascio del permesso UE slp ha carattere costitutivo dello status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della Direttiva 2003/109/CE; in senso opposto, per esempio, Cons. Stato 1637/2014 e Ord. Corte Cost. 58/2014 (che da' rilievo a questo orientamento): per uno straniero che soggiorni da molto tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione, in sede di rinnovo del permesso i principi per i soggiornanti di lungo periodo

 

Circolazione in ambito UE

 

á      Possibilita' di stabilirsi in Italia, per i titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato UE (esclusi Regno Unito, Irlanda e Danimarca), per studio, lavoro (entro quote, ma in esonero dal requisito di residenza all'estero) o (purche' in possesso di assicurazione sanitaria e di mezzi > 2 x soglia esenzione ticket) altro motivo

á      Simmetricamente, consentito il soggiorno per titolari di permesso UE slp rilasciato dall'Italia in altro Stato UE, esclusi Regno Unito, Irlanda e Danimarca

 

 

III. Diritti:

 

1. Sanita'

 

Iscrizione obbligatoria al SSN; eccezioni; disposizioni applicabili

 

á      Parita' col cittadino italiano per il titolare di permesso UE slp (art. 9, co. 12 T.U.; Accordo Governo-Regioni 20/12/2012) e di Carta Blu UE (art. 27-quater co. 15 T.U.)

á      Iscritti obbligatoriamente:

o   regolare lavoro in corso o iscrizione al collocamento (es.: assistenza del minore, motivi religiosi o ricerca scientifica)

o   regolarmente soggiornanti per

¤  lavoro subordinato o autonomo

¤  motivi familiari (escluso genitore a carico entrato per ricongiungimento dopo i 65 anni dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009)

¤  asilo (anche art. 19, co.1)

¤  protezione sussidiaria

¤  asilo umanitario (art. 18; minori inespellibili, donne incinte o puerpere inespellibili e marito convivente; art. 20; nota: non citato art. 5 co. 6)

¤  attesa adozione (anche senza permesso, per affidamento preadottivo a italiano)

¤  affidamento (a comunita' familiare o istituto di assistenza)

¤  acquisto cittadinanza

o   richiedenti asilo (D. Lgs. 142/2015; diritto alle prestazioni urgenti o comunque essenziali nelle more dell'iscrizione al SSN)

o   detenuti (anche in semiliberta' o misure alternative)

á      Non obbligatoria l'iscrizione, salvo che siano obbligati a corrispondere l'IRPEF in Italia, per dirigenti o personale altamente specializzato, dipendenti di appaltatore con sede all'estero, giornalisti di testate estere

á      Disposizioni applicabili agli iscritti obbligatoriamente:

o   parita' con gli italiani per assistenza in Italia (all'estero, solo assistenza  indiretta), contribuzione, validita' temporale, assistenza protesica e riabilitativa

o   iscrizione alla ASL del luogo di dimora (residenza legale o domicilio da permesso di soggiorno)

o   iscrizione (definitiva in caso di permesso per lavoro subordinato; provvisoria negli altri casi?) nelle more del rilascio del primo permesso (requisito necessario per il rilascio)

o   l'iscrizione permane in fase di rinnovo (cessa per espulsione, mancato rinnovo, revoca o annullamento definitivi)

o   retroattivita' (diritto) dalla data di ingresso in Italia, a condizione di regolare richiesta di permesso

o   copertura per familiari a carico (escluso il caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009)

o   il 18-enne gia' titolare di permesso per motivi familiari conserva l'iscrizione (senza pagamento contributo) anche in caso di rilascio di permesso per studio

 

Assicurazione obbligatoria

 

á      Assicurati obbligatoriamente (infortunio, malattia, maternita'): tutti i regolari (anche soggiorni < 3 mesi; es.: turismo, affari)

 

Iscrizione facoltativa al SSN; eccezioni; disposizioni applicabili

 

á      Iscritti facoltativamente: altri regolarmente soggiornanti per > 3 mesi; in particolare: per studio, alla pari, residenza elettiva, religiosi, assistenza del minore, personale rappresentanze diplomatiche e simili, permesso UE slp rilasciato da altro Stato (?); genitore a carico entrato per ricongiungimento dopo i 65 anni

á      Iscrizione preclusa ai titolari di permesso per motivi di cura (eccezione: iscrizione obbligatoria in caso di inespellibilita' per gravidanza o puerperio)

á      Disposizioni applicabili agli iscritti facoltativamente:

o   contribuzione: proporzionale a reddito, ma > minimo fissato con DM (387,34 euro); studio, alla pari e genitore ultra-65-enne: contribuzione forfetaria; per studio, 149,77 euro; per persone alla pari, 219,49 euro; per il genitore ultra-65-enne, contributo da fissare con DM (non emanato; nelle more, fissato, pari a 387,34, euro da Regione Emilia Romagna, Regione Veneto, Regione Friuli Venezia-Giulia; Trib. Milano: Regione Lombardia obbligata a consentire l'iscrizione al SSN previo versamento di un contributo dello stesso importo)

o   dimora e parita', come per iscritti obbligatoriamente

o   durata: 1 anno (Accordo Governo-Regioni 20/12/2012: solare), rinnovabile

o   assenza di retroattivita'

o   copertura per familiari a carico (escluso il caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009; per studio, previo pagamento del contributo minimo completo di 387,34 euro)

 

Prestazioni per non iscritti al SSN

 

á      Prestazioni per i non iscritti:

 

Prestazioni per irregolari

 

á      Prestazioni per gli irregolari:

¤  prestazioni di primo livello accessibili senza impegnativa e senza appuntamento (es.: medicina generale, SERT, Dipartimenti di salute mentale, consultori familiari)

¤  urgenze

¤  gravidanza e maternita'

¤  determinate patologie

¤  prestazioni di prevenzione (vaccini, screening, prevenzione HIV)

¤  eta'

¤  invalidita'

¤  reddito (per determinate prestazioni)

¤  terapia del dolore

¤  singola prestazione ambulatoriale urgente o comunque essenziale per straniero irregolare incapace di pagare il ticket (Decr. Mineconomia 17/3/2008, come interpretata da Accordo Governo-Regioni 20/12/2012)

á      Sent. Corte Cost. 252/2001: l'espulsione dello straniero che ha bisogno di cure urgenti o essenziali deve essere sospesa (giurisprudenza contrastante riguardo alle cure di matenimento o di controllo, ancorche' indispensabili per la vita; Cass. 14500/2013: la somministrazione di farmaci retrovirali e' cura "essenziale" se atta ad eliminare rischi per la vita o anche solo un maggior danno alla salute; Cons. Stato 5286/2011 e giurisprudenza prevalente: diritto al rilascio o alla conversione del permesso; motivi: umanitari o cure?)

 

Accordo Governo-Regioni 20/12/2012

 

á      Recepito finora da Puglia, Friuli Venezia-Giulia, Campania, Emilia Romagna (parzialmente), Lazio, Liguria, Basilicata, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Provincia di Trento, Toscana, Marche, Piemonte

á      Principali elementi:

¤  minori, a prescindere da regolarita' del soggiorno (attuato da alcune Regioni; in alcune, solo in presenza di codice fiscale)

¤  titolari di permesso per attesa occupazione

¤  titolari di permessi per motivi di giustizia

¤  titolare dello status di apolide

¤  titolare di permesso per residenza elettiva e pensione contributiva italiana

¤  titolare di permesso per motivi di salute o per motivi umanitari rilasciato a stranieri privi di altro permesso affetti da patologie incompatibili con il rimpatrio

¤  il marito convivente della donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi (nota: nel testo si fa riferimento, impropriamente, al padre del bambino), a prescindere dal tipo di permesso di soggiorno

¤  lo straniero internato in ospedali psichiatrici giudiziari

¤  il richiedente asilo "Convenzione di Dublino"

 

Ingresso e soggiorno per cure mediche

 

á      Ingresso e soggiorno per cure mediche

¤  nell'ambito di interventi umanitari (Minsanita' o Regioni)

¤  a condizione di dichiarazione da parte della struttura sanitaria che indichi il tipo di cura e la durata, pagamento anticipato del 30% del costo previsto, disponibilita' di mezzi di sostentamento (per convalescenza, accompagnatore e rimpatrio; anche sponsorizzazione), certificazione patologia, rilasciata all'estero nel rispetto della privacy

 

 

2. Lavoro e previdenza

 

Obblighi di comunicazione relativi al rapporto di lavoro

 

á      Obbligo di comunicazione al CPI (all'INPS, per lavoro domestico) entro il giorno precedente l'inizio dell'attivita' lavorativa

á      Obbligo di comunicazione delle variazioni del rapporto, entro 5 gg da ogni variazione (inclusa la cessazione)

 

Sanzioni

 

á      Reclusione (da 6 mesi a 3 anni) e multa (5.000 euro) per ogni lavoratore straniero privo di permesso idoneo impiegato; necessario il dolo; punibile anche l'impiego occasionale; non punibile chi impieghi il detenuto straniero ammesso ad attivita' lavorative intra o extra-murarie

á      Pene aumentate da un terzo alla meta' se i lavoratori sono piu' di 3 o se sono minori in eta' non lavorativa o in presenza di condizioni di particolare sfruttamento (lavoratori esposti a situazioni di grave pericolo); pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore (verosimilmente, solo se da rimpatriare)

á      Maxi-sanzione per mancata comunicazione di assunzione:

o   per ciascun lavoratore irregolare, ammenda da 1.500 a 9.000 euro per impiego del lavoratore fino a 30 giorni di lavoro effettivo, da 3.000 a 18.000 euro per impiego da 31 a 60 gg, da 6.000 a 36.000 euro per impiego oltre i 60 gg; sanzione aumentata del 20% in caso di impiego di stranieri privi di idoneo permesso di soggiorno o di minori in eta' non lavorativa

o   non si applica in caso di

¤  rapporto di lavoro domestico

¤  rapporto genuinamente autonomo (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione con apporto di lavoro); l'omessa comunicazione resta pero' sanzionabile, come resta applicabile, anche ai rapporti di tipo autonomo, la sanzione della sospensione dell'attivita' imprenditoriale di cui all'art. 14 D. Lgs. 81/2008

¤  scorretta qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo, debitamente documentato, che si riveli, al controllo, quale rapporto di lavoro subordinato

¤  regolarizzazione spontanea dell'intero rapporto, da parte del datore di lavoro, prima di ispezioni o convocazioni per il tentativo di conciliazione monocratica; in particolare,

-       prima della scadenza per il primo adempimento contributivo, sufficiente la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva)

-       dopo la scadenza per il primo adempimento contributivo, necessari la denuncia, da parte del datore, della propria posizione debitoria entro 12 mesi ulteriori, il pagamento di quanto dovuto entro 30 gg. dalla denuncia e la comunicazione al CPI da cui risulti la data effettiva di instaurazione (con sanzionabilita' della comunicazione tardiva)

¤  evidente volonta' da parte del datore di lavoro di non occultare il rapporto, risultante dall'assolvimento degli adempimenti di carattere contributivo (L. 183/2010 e circ. Minlavoro 38/2010; es.: rapporto di lavoro originariamente qualificato come parasubordinato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione preventiva e che risulti essere, a seguito di ispezione, di tipo subordinato; non si applica la maxisanzione se e' stato effettuato, nei termini, il versamento alla gestione separata); esclusa la rilevanza di documentazione diversa da quella relativa agli adempimenti di carattere contributivo

o   si applica anche in caso di

¤  falso lavoro domestico

¤  rapporto di lavoro accessorio

¤  asserita attivazione di prestazione occasionale in assenza di documentazione che dimostri l'autonomia del rapporto (iscrizione Camera di Commercio, possesso di partita IVA, produzione di valida documentazione fiscale precedente l'accertamento)

¤  somministrazione di lavoro

o   il datore di lavoro sanzionato deve essere ammesso all'estinzione agevolata mediante pagamento della sanzione in misura ridotta: euro 3000 per lavoratore

o   nei casi  in cui e' lecito instaurare il rapporto di lavoro subordinato, si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 D. Lgs. 124/2004: possibilita' di regolarizzazione del rapporto mediante stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi, nonche' il mantenimento in servizio degli stessi per almeno 3 mesi; in caso di ottemperamento, la sanzione e' ridotta a un quarto

 

Diritti del lavoratore straniero

 

á      Parita' di diritti, in materia di lavoro, con il lavoratore italiano (inclusa iscrizione al SSN)

á      Diritto al recupero delle retribuzioni e contribuzioni non corrisposte

á      Possibilita' di avere un permesso per motivi umanitari in caso di denuncia del datore di lavoro nell'ambito di un procedimento penale per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, quando si applichi l'aggravante di grave sfruttamento (D. Lgs. 109/2012); durata: 6 mesi, rinnovabile per tutto il periodo necessario alla definizione del procedimento penale; permesso verosimilmente convertibile

á      Accesso all'edilizia popolare in presenza di attivita' lavorativa regolare in corso e di permesso di durata non inferiore a 2 anni

á      Accesso alle prestazioni di assistenza sociale, a parita' con il cittadino italiano: discrezionali (art. 41 D. Lgs. 286/1998); diritti soggettivi (Corte Cost. e CEDU Dhahbi c. Italia; Direttiva 2011/98/UE, mal recepita)

á      Accesso al pubblico impiego:

o   escluso in ogni caso se comporta l'esercizio (CGUE C-270/13: non occasionale) di pubblici poteri o se esistono motivi attinenti alla tutela dell'interesse nazionale (es.: sicurezza)

o   certamente esclusi i posti di vertice delle amministrazioni, i posti di avvocato dello Stato o di magistrato

o   negli altri casi, esplicitamente consentito al titolare di permesso UE slp, al destinatario di protezione internazionale e al familiare straniero di cittadino UE, oltre che al cittadino UE (L. 97/2013)

o   dovrebbe essere consentito anche al titolare di Carta Blu UE (art. 27-quater co. 14 D. Lgs. 286/1998)

o   piu' in generale (Conv. OIL 143/1975), dovrebbe essere consentito a qualunque lavoratore gia' ammesso al mercato del lavoro (Ord. Corte Cost. 139/2011); in questo senso, giurisprudenza precedente la riforma; in senso contrario, giurisprudenza successiva (Sent. Cass. 18523/2014)

 

Divieto di licenziamento per la lavoratrice madre; dimissioni della lavoratrice madre; lavoratrici domestiche

 

á      Lavoro subordinato ordinario:

o   nullo il licenziamento della lavoratrice in gravidanza o nel primo anno di vita del figlio, salvo il caso di licenziamento per giusta causa, di cessazione dell'azienda, di raggiuntimento del termine di un contratto a tempo determinato o di esito negativo del periodo di prova

o   dimissioni e risoluzione consensuale  devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro

á      Lavoro domestico:

o   Sent. Cass. 6199/1998: licenziamento nullo nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (di norma: 2 mesi prima del parto, 3 mesi dopo il parto)

o   CCNL: licenziamento nullo dall'inizio della gravidanza (purche' intervenuta nel corso del rapporto di lavoro) fino alla fine del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro; dimissioni e risoluzione consensuale  devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro

 

Modalita' di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale al di fuori della tutela della maternita'

 

á      Dimissioni e risoluzione consensuale (salvo che siano concluse davanti alle sedi conciliative) vanno comunicate dal lavoratore al datore di lavoro a alla DTL per via telematica, direttamente (tramite PIN) o tramite un patronato, un sindacato, un ente bilaterale o una commissione di certificazione

á      7 gg di tempo per revocare, sempre per via telematica, le dimissioni e la risoluzione consensuale

á      Nota: il datore di lavoro potrebbe esigere dal lavoratore, in sede di assunzione, di conoscerne il PIN (che poi potrebbe modificare, assumendo il controllo della procedura); resterebbe comunque in mano al lavoratore la possibilita' di revocare le dimissioni tramite i soggetti abilitati ( condizione che ne venga a conoscenza in tempo)

 

Previdenza: parita' con gli italiani; eccezioni

 

á      Parita' con italiani (eccezione: allo stagionale non spettano assegno per il nucleo familiare e trattamento di disoccupazione)

á      assegni familiari: lo straniero (salvo il beneficiario di protezione internazionale o in presenza di accordi di reciprocita') ne gode solo per i familiari residenti in Italia; giurisprudenza: anche il titolare di permesso UE slp gode degli assegni familiari per familiari non residenti

 

Diritti in caso di rimpatrio

 

á      In caso di rimpatrio:

á      Accordi o convenzioni con Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Citta' del Vaticano, Corea del Sud (senza cumulo), Isole di Capo Verde, Israele (senza cumulo), Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Serbia, Montenegro, Kossovo, Macedonia e Bosnia-Erzegovina), Messico (senza cumulo), Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela

 

 

3. Assistenza sociale

 

Accesso alle prestazioni che costituiscano diritto soggettivo

 

á      Assegno sociale (per 2015, 448,52 euro per 13 mensilita'; L. 133/2008: richiesti dieci anni di soggiorno legale continuativo, anche remoto) e provvidenze che siano diritti soggettivi in base a normativa assistenza sociale (tipicamente, richiesta anche residenza) riservati a

¤  apolidi o rifugiati residenti in uno Stato UE, e loro familiari o superstiti

¤  a superstiti di altri soggetti, purche' tali superstiti siano apolidi o rifugiati residenti in uno Stato UE

¤  cittadini degli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e della Svizzera

á      Direttiva 2011/98/UE: estende la parita' di trattamento con i cittadini nazionali, prevista da Reg. CE 883/2004 ai lavoratori stranieri la cui situazione sia basata in un unico Stato membro; possibile prevedere, in sede di recepimento, limitazioni in materia di sicurezza sociale, ma non per i lavoratori occupati o che lo siano stati per oltre 6 mesi; possibile anche negare i sussidi familiari a stranieri ammessi per studio o per un lavoro di durata < 6 mesi; D. Lgs. 40/2014 non recepisce la parificazione

á      Cass. 13576/2013: ai fini dell'ammissione al godimento dell'assegno sociale il reddito da prendere a riferimento e' quello esclusivo del richiedente, anche se si tratta di straniero ricongiunto come familiare a carico

 

Accesso alle altre prestazioni

 

á      Parita' con gli italiani per le altre prestazioni erogate discrezionalmente (es.: reddito minimo di inserimento, assunzioni obbligatorie, sussidi erogati dai comuni), per titolare di permesso > 1 anno e minori iscritti nel permesso (art. 41 D. Lgs. 286/1998)

á      Prestazioni destinate a italiani e comunitari da disposizioni successive ad art. 41 D. Lgs. 286/1998 si dovrebbero estendere a familiari stranieri con diritto di soggiorno di cittadino UE (art. 19 co. 2 D. Lgs. 30/2007), beneficiari di protezione internazionale, titolari di permesso UE slp (salvo esclusione esplicita, da art. 9 D. Lgs. 286/1998; giurisprudenza) e a cittadini di Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia residenti o legalmente impiegati e loro familiari (accordi euromediterranei; giurisprudenza); prassi amministrativa: si estendono solo quando esplicitamente previsto

á      Assegno per famiglie con almeno 3 figli esteso esplicitamente a familiari stranieri con diritto di soggiorno di cittadino UE, beneficiari di protezione internazionale e titolari di permesso UE slp (L. 97/2013)

á      Carta acquisti estesa esplicitamente a familiari stranieri con diritto di soggiorno di cittadino UE e titolari di permesso UE slp (L. 147/2013)

á      Bonus bebe' previsto esplicitamente per titolari di permesso UE slp (L. 190/2014)

 

Giurisprudenza costituzionale

 

á      Sent. Corte Cost. 306/2008 e 11/2009: illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 e art. 9, co. 1 D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui impongono un requisito di reddito superiore a una determinata soglia ai fini del godimento di indennita' di accompagnamento (condizionato a inabilita' al lavoro totale) e di pensione di inabilita' (condizionato alla disponibilita' di un reddito inferiore a una certa soglia)

á      Sent. Corte Cost. 187/2010: illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui condiziona l'erogazione dell'assegno mensile di invalidita' alla titolarita' del permesso UE slp (ossia al requisito di soggiorno pregresso di 5 anni), dato che il godimento di una misura mirata al sostentamento essenziale deve essere assicurato senza distinzione di nazionalita', condizionato solo al soggiorno legale e non di breve durata, in base ad art. 14 CEDU e art. 1 Prot. add. n.1, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo; nello stesso senso, Sent. Corte Cost. 61/2011, in relazione alla fruizione dei servizi sociali, e Sent. Corte Cost. 172/2013, in relazione a prestazioni assistenziali della Provincia autonoma di Trento; nello stesso senso anche Sent. Corte Cost. 40/2013 (e Cass. 26380/2013 e Mess. INPS 13983/2013), con riferimento a indennita' di accompagnamento e pensione di inabilita'; nota: il requisito di soggiorno pregresso di 5 anni potrebbe sopravvivere per misure di pura integrazione del reddito

á      Estensione per via giurisprudenziale alle altre prestazioni (es.: Trib. Firenze, con riferimento all'assegno di maternita' erogato dai Comuni, Trib. Bologna, a proposito dell'assegno sociale; Trib. Bari per assegno di invalidita', Trib. Urbino per pensione di inabilita' e indennita' di accompagnamento per ciechi assoluti)

á      Sent. Corte Cost. 329/2011: illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui condiziona l'erogazione dell'indennita' di frequenza per minori disabili legalmente soggiornanti alla titolarita' del permesso UE slp (ossia al requisito di soggiorno pregresso di 5 anni): non e' ammessa discriminazione rispetto a misure mirate a tutelare un diritto fondamentale, ossia finalizzate a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari della persona umana (non solo il suo sostentamento, come in Sent. Corte Cost. 187/2010), ne' un differimento di tale tutela quando questo possa pregiudicare irreparabilmente il godimento del diritto

á      Sent. Corte Cost. 61/2011: interventi delle Regioni mirati a realizzare la parita' delle persone, a prescindere dalla regolarita' del soggiorno, in materia di diritti fondamentali (inclusi assistenza sociale, istruzione, salute, abitazione) sono legittimi; e' escluso che possa essere richiesta la titolarita' di un particolare tipo di permesso di soggiorno per fruire dei servizi sociali

á      Mess. INPS 13983/2013: a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale, indennita' di accompagnamento, pensione di inabilita', assegno mensile di invalidita' e indennita' mensile di frequenza sono erogati anche al titolare di permesso di soggiorno di durata > 1 anno

á      Sent. Corte Cost. 4/2013: prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale possono essere erogate in modo differenziato (es.: in base al possesso di un requisito particolare), allo scopo di conciliare la fruibilita' del beneficio con la limitatezza delle risorse; i criteri di differenziazione devono pero' essere ragionevolmente correlati alle finalita' della prestazione (nel caso: irragionevole un criterio legato al tipo di permesso, non essendo questo correlato alla situazione di bisogno)

á      Sent. CEDU Dhahbi c. Italia: l'esclusione dello straniero da misure di sicurezza sociale di carattere non contributivo e' legittima solo se sorretta da una motivazione ragionevole e perseguita in modo proporzionato; pur essendo la motivazione di contenimento della spesa pubblica legittima, non e' proporzionata l'esclusione dello straniero il cui soggiorno sia legale e non di breve durata

á      Ord. Corte Cost. 22/2015: illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui condiziona l'erogazione della pensione e dell'indennita' di accompagnamento per ciechi civili legalmente soggiornanti alla titolarita' del permesso UE slp (e, in particolare, al requisito di soggiorno pregresso di 5 anni): non e' ammessa discriminazione rispetto a misure mirate a tutelare un diritto fondamentale ne' un differimento della tutela quando questo possa pregiudicare irreparabilmente il godimento del diritto

á      Sent. Corte Cost. 230/2015: illegittimita' costituzionale di art. 80 co. 19 L. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidita' civile per sordi e della indennita' di comunicazione; si formula l'auspicio che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, il Legislatore modifichi la normativa

á      Trib. Bologna: si solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, co. 19 L. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' della carta di soggiorno UE slp la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello stato da almeno 10 anni, del beneficio dell'assegno sociale; Ord. Corte Cost. 180/2016: manifestamente inammissibile la questione sollevata da Trib. Bologna; il giudice rimettente non ha considerato che

o   L. 388/2000 ha introdotto un requisito di soggiorno decennale in Italia, applicabile a tutti i cittadini, a prescindere dalla cittadinanza (non essendovi quindi alcun elemento di discriminazione tra cittadini italiani e stranieri) e, per quanto riguarda gli stranieri, a prescindere dal fatto che siano o meno titolari del permesso UE slp (nota: la Corte non considera che il decorso dei 10 anni di soggiorno non garantisce la titolarita' del permesso UE slp)

o   il requisito di soggiorno decennale appare mirato, non a intenti meramente restrittivi, ma a far corrispondere il diritto alla prestazione a un piu' alto livello di radicamento, per altro corrispondente alla durata di residenza legale richiesta per la naturalizzazione (nota: questo secondo argomento appare in contraddizione col precedente, dal momento che sembra ammettere che il requisito sia mirato proprio a realizzare una discriminazione indiretta a danno dello straniero)

 

 

4. Alloggio

 

Accoglienza per irregolari

 

á      Accoglienza irregolari (puo' essere disposta, in casi di emergenza, dal sindaco, fino a completamento rete CIE)

 

Accesso agli alloggi di edilizia popolare

 

á      Edilizia popolare, servizi di intermediazione e credito agevolato: parita' con gli italiani per

 

Accesso ai contributi integrativi per i locatari

 

á      Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, i requisiti minimi (fissati con decreto Minlavori-pubblici; nota: il Decr. Minlavori-pubblici 4/8/2011 non li fissa) necessari perche' il locatario benefici dei contributi integrativi devono prevedere per gli immigrati la residenza > 10 anni in Italia o > 5 anni nella regione (L. 133/2008)

á      Nota: discriminazione diretta - potenzialmente legittima secondo la Corte Costituzionale se giustificata e proporzionata, illegittima secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia - e contrasto, per titolari di permesso UE slp o beneficiari di protezione internazionale, con Direttive 2003/109/CE e 2004/83/CE; nel senso del contrasto con Direttiva 2003/109/CE, in mancanza di una limitazione esplicita della parificazione dei titolari di permesso UE slp alle sole prestazioni essenziali, CGUE C-571/10

 

Diritto all'alloggio: giurisprudenza

 

á      Sent. Corte Cost. 61/2011: il diritto ad una sistemazione alloggiativa, sia pur precaria e temporanea, e' da ritenersi incluso tra i diritti inviolabili dell'uomo

á      TAR Lombardia: benche', in materia di diritto alla casa, data la limitatezza delle risorse, siano legittimi criteri legati alla regolarita' del soggiorno e alla durata della residenza, rilevano, una volta ottenuta la regolarita', anche i periodi di soggiorno illegale

 

 

5. Scuola

 

Accesso dei minori stranieri alla scuola

 

á      Minori, anche irregolari, titolari del diritto e soggetti all'obbligo di istruzione e formazione, e ammessi alla scuola di ogni ordine e grado (inclusi esami; forse anche dopo il compimento dei 18 anni, a dispetto dell'irregolarita', in base a Sent. Cons. Stato 1734/2007, Sent. Cons. Stato 5434/2009 e TAR Sicilia: si tratta di un diritto garantito dalla Costituzione, e solo le sue limitazioni devono essere esplicitamente previste dalla legge; Legge Provincia Bolzano garantisce il diritto di completare gli studi; nello stesso senso, Note MIUR)

á      Lo studente di eta' < 16 anni e' iscritto tendenzialmente nella classe corrispondente all'eta'; quello di eta' > 16 anni che abbia compiuto studi regolari nel suo Paese e' inserito nella scuola secondaria di II grado in base alla preparazione ed e' ammesso all'esame di Stato senza che debba prima superare l'esame conclusivo del I ciclo

á      Circ. Miur 8/1/2010: limite (indicativo) del 30% alla percentuale di alunni stranieri in ogni calsse

á      Trib. Milano: l'istruzione include la scuola d'infanzia (nota: sara' indiscutibilmente cosi' quando entrera' in vigore la riforma che introduce il progetto integrato 0-6)

á      Nota: verosimilmente incluso l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione

á      Esonero dall'esibizione del titolo di soggiorno ai fini dell'adozione di provvedimenti nell'interesse dello straniero quando si tratti di provvedimenti in materia di prestazioni scolastiche obbligatorie (obbligo in capo all'istituzione pubblica); nota: se l'onere sussiste solo in caso di interesse esclusivo dello straniero, l'esonero si estende ai provvedimenti in materia di asili nido

 

 

6. Studio universitario

 

Misure a sostegno del diritto allo studio

 

á      Parita' con gli italiani per le misure a sostegno del diritto allo studio

á      Borse anche da anni successivi al primo (non disciplinato dal Regolamento)

á      Nota: L. 161/2014 ha modificato art. 5 L. 398/1989, che riservava ai cittadini italiani l'accesso alle borse di studio per attivita' di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, sopprimendo la limitazione relativa alla cittadinanza

 

Durata e rinnovo del permesso

 

á      Durata del permesso: stessa durata del corso (L. 128/2013), ma solo a seguito di modifica del DPR 394/1999 (entro 6 mesi dall'entrata in vigore di L. 128/2013: non attuata); fino ad allora: durata < 1 anno, rinnovabile

á      Rinnovo del permesso:

¤  1 esame, primo anno; 2 esami, anni successivi (basta uno, in presenza di motivi di forza maggiore)

¤  < 3 anni fuori corso

¤  proseguire gli studi, con iscrizione ad un corso di laurea diverso (non corsi privati o corsi singoli, salvo che questi siano necessari per accedere a scuole di specializzazione o master o dottorati, ne' corsi di italiano), prima o dopo il conseguimento del titolo per il quale e' stato autorizzato l'ingresso (previa autorizzazione della prima Universita', in caso di trasferimento ad altra sede); TAR Toscana: gli anni fuori corso si cumulano ai fini dell'applicazione del limite al rinnovo

¤  conseguire specializzazione o dottorato (fino a un anno oltre la durata dei corsi)

á      Rinnovo consentito, anche in caso di assenza di durata > 6 mesi, per lo studente che rientri in Italia dopo aver svolto una parte degli studi in altro Stato membro (es.: Erasmus)

 

Riconoscimento dei titoli di studio

 

á      Riconoscimento titoli ai fini della prosecuzione degli studi: Universita'; esito possibile: equipollenza totale, equipollenza parziale (con abbreviazione del corso di studi), esito negativo

á      In caso di inerzia o di esito negativo, possibile appello a MIUR, TAR o Capo dello Stato

 

Abilitazione in Italia

 

á      Visto e permesso per esami di abilitazione per laureati in Italia

á      Abilitati in Italia, con soggiorno pregresso > 5 anni: precedenza per l'iscrizione agli albi professionali (entro quote)

 

Accesso allo studio universitario extra-quota

 

á      Accesso a parita' con gli italiani (incluse specializzazioni; UNAR e Trib. Udine: inclusi anche i corsi triennali  di specializzazione in medicina generale) per

¤  UE slp

¤  lavoro

¤  motivi familiari

¤  asilo

¤  protezione sussidiaria

¤  motivi umanitari (certamente in caso di permesso rilasciato per protezione sociale)

¤  religiosi

 

Accesso al lavoro

 

á      Permesso utilizzabile per lavoro subordinato (< 1040 ore in un anno); verosimilmente, utilizzabile anche per lavoro autonomo (Direttiva 2004/114/CE)

á      A seguito del consegumento di dottorato o il master universitario o la laurea triennale o specialistica (verosimilmente, anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia; inclusi, verosimilmente anche il diploma di specializzazione e l'attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, per i quali e' comunque prevista la conversione entro quote anno successivo, se il corso e' stato frequentato interamente in Italia), alla scadenza del permesso per studio, consentita la conversione in permesso per lavoro o l'iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione, per un periodo < 12 mesi (L. 94/2009 e L. 99/2013) e il conseguente rilascio di permesso per attesa occupazione

 

Titolare di permesso rilasciato da altro Stato membro

 

á      Consentito l'ingresso senza visto di straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da altro Stato membro e dei requisiti per il soggiorno per studio in Italia, per proseguire o integrare gli studi in Italia, a condizione di

 

 

7. Professioni

 

Professioni regolamentate

 

á      Definizione di professione regolamentata: quella il cui svolgimento richiede una delle seguenti condizioni:

 

Accesso allo svolgimento della professione: passi tipici

 

á      Passi successivi tipici:

o   titolo di studio (es.: laurea)

o   titolo abilitante (es.: esame di Stato) o riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero

o   iscrizione nell'albo (es.: iscrizione all'ordine dei medici) o, in mancanza, in elenco speciale, e svolgimento della professione

 

Riconoscimento del titolo conseguito in Stato extra-UE

 

á      Riconoscimento titoli abilitanti conseguiti in uno Stato extra-UE

 

Iscrizione all'albo professionale

 

á      Iscrizione agli albi: entro quote (precedenza per abilitati in Italia con soggiorno pregresso di almeno 5 anni); extra quota per beneficiari di protezione internazionale e loro familiari e, verosimilmente, per ingressi ex art. 27;  nella prassi: extra quota per titolari di soggiorno che consenta l'accesso al lavoro o, verosimilmente, la conversione in un permesso per lavoro extra-quota

á      L'abilitazione, in Italia, per professioni sanitarie non e' sufficiente per iscrizione in albo e svolgimento professione: necesario preventivo benestare Minsalute (nota: la disposizione contrasta con quanto previsto, anche per medici, ostetrici, infermieri e farmacisti, dalla Direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimento automatico di titoli conseguiti in un paese UE ai fini dello svolgimento di professione sulla base del coordinamento UE delle condizioni minime di formazione)

á      Il riconoscimento del titolo professionale sanitario perde valore in mancanza di iscrizione nell'albo e svolgimento professione entro 2 anni

 

Deroga per sanitari al seguito di delegazioni sportive o gruppi organizzati

 

á      Consentito a medici e sanitari al seguito di delegazioni sportive (in caso di manifestazione sportiva ufficiale) e gruppi organizzati (in casi da determinare con decreto ministeriale) lo svolgimento della professione a vantaggio della delegazione o gruppo in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli (L. 183/2010)

 

 

8. Discriminazione

 

Norme di riferimento

 

á      Norme di riferimento:

o   art. 43 T.U.: divieto di discriminazione fondata su razza, colore, origine nazionale o etnica, religione o cittadinanza

o   D. Lgs. 215/2003 (modificato da L. 101/2008): parita' di trattamento tra persone indipendentemente da razza e origine etnica (nota: non da nazionalita'; in senso contario, Trib. Bergamo) in materia di accesso all'occupazione, condizioni di lavoro, formazione e riqualificazione professionale, appartenenza a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro, protezione e sicurezza sociale, assistenza sanitaria, prestazioni sociali, istruzione, accesso a beni, servizi e alloggio

o   D. Lgs. 216/2003: parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, indipendentemente da religione (nonche' convinzioni personali, handicap, eta', orientamento sessuale)

o   CEDU: divieto di discriminazione (anche rispetto a nazionalita') in materia di diritti fondamentali

o   art. 44 T.U. e art. 28 D. Lgs. 150/2011: tutela giurisdizionale

 

Divieti di discriminazione diretta e indiretta; limiti

 

á      Divieto di discriminazione

á      Sono considerate discriminazioni anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, nonche' le ritorsioni contro una precedente azione giudiziale e le ingiuste reazioni contro un precedente tentativo di affermare il diritto alla parita' di trattamento

á      Impregiudicate le differenze di trattamento basate sulla nazionalita' e le disposizioni sulle condizioni relative a ingresso, soggiorno, accesso all'occupazione, assistenza e previdenza di stranieri e apolidi; impregiudicato anche il trattamento, basato sulla legge, derivante dalla condizione giuridica di stranieri e apolidi

á      Legittime le differenze di trattamento sulla base della razza o dell'origine etnica giustificate oggettivamente da finalita' legittime (in particolare, quando si tratti di requisiti essenziali in ambito lavorativo) perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari

á      Corte Cost.: legittime le differenze di trattamento (anche direttamente discriminatorie) giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi proporzionati; CGUE: legittime, a queste condizioni, solo le discriminazioni indirette

á      Sent. Cass.18523/2014: se il comportamento di una amministrazione e' tenuto in esecuzione di disposizioni normative, non puo' configurarsi discriminazione, che, per definizione, e' comportamento illecito

 

Azione civile contro la discriminazione

 

á      Azione civile, ricorso al giudice del luogo di domicilio del ricorrente (anche da parte di associazioni iscritte in apposito elenco o, in caso di discriminazioni collettive, di sindacati); si applica il rito sommario di cognizione

á      In caso di discriminazione indiretta,

á      Il giudice puo' condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento o dell'atto discriminatorio, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti

 

Requisito di residenza e discriminazione indiretta

 

á      Art. 41 T.U. impone parita' tra italiani e stranieri con permesso > 1 anno per l'accesso ai sussidi erogati discrezionalmente dagli enti locali; se i sussidi sono erogati in base a criteri economici, e' facile che gli stranieri ne beneficino in proporzione superiore a quella degli italiani; rischio di effetto-attrazione; filtro adottato da diversi comuni: imporre un requisito di residenza pregressa pluriennale

á      Giurisprudenza prevalente: l'imposizione di un requisito di residenza pregressa pluriennale per il godimento di un beneficio erogato dalla pubblica amministrazione da' luogo, generalmente, a discriminazione indiretta illecita, per mancanza di proporzionalita' e/o ragionevolezza (cosi' anche sent. Corte Cost. 2/2013, 133/2013, 172/2013 e 222/2013), il criterio non essendo coerente con le finalita' delle misue assistenziali, ne' la finalita' del contenimento della spesa pubblica essendo sufficiente a giustificare il criterio (nota: sent. Corte Cost. 40/2011 ne afferma invece, almeno in linea di principio, la potenziale sufficienza)

á      Rischio: effetto richiamo nei comuni che erogano sussidi e spesa fuori controllo (con conseguente guerra contro i poveri), ovvero soppressione dei sussidi erogati discrezionalmente o diminuzione del loro importo individuale (con conseguente guerra tra poveri)

á      Nota: il requisito economico di per se' puo' produrre discriminazione indiretta a danno degli italiani, ma si tratta probabilmente di discriminazione lecita, dato che il requisito e' correlato strettamente alla finalita' della misura

á      Possibile soluzione per evitare l'effetto-attrazione: requisito di residenza a una certa data

 

Emergenza nomadi

 

á      Cons. Stato 6050/2011: benche' il DPCM 21/5/2008, che dichiara lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti "nomadi" in Lombardia, Lazio e Campania, sia illegittimo, perche' non sufficientemente motivato, e che negli atti preparatori si faccia spesso riferimento all'etnia Rom, non si ravvisa carattere discriminatorio, dal momento che le misure si applicano a tutti coloro che si trovano nei campi nomadi

á      Cass. 9687/2013: rigettato il ricorso del Governo contro Cons. Stato 6050/2011, dal momento che tale sentenza non e' fondata solo su una valutazione (discutibile), nel merito, dell'effettiva portata della situazione emergenziale, ma anche sull'esistenza di un difetto di istruttoria, non recando traccia, il provvedimento impugnato, di un pregresso infruttuoso tentativo di impiego di strumenti ordinari per far fronte alla situazione di emarginazione e disagio sociale collegata agli insediamenti di comunita' nomadi nelle regioni interessate

 

Accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e servizio civile

 

á      Accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione (controverso):

¤  posti di vertice dell'amministrazione, di magistrato e di avvocato dello Stato

¤  funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito

á      Abrogato il requisito di cittadinanza italiana per il lavoro nel settore del trasporto pubblico locale (D. Lgs. 40/2014)

 

á      Accesso al Servizio civile:

o   art. 8 L. 106/2016 delega il Governo ad adottare, con decreto legislativo, una revisione della disciplina del servizio civile che preveda, in particolare, l'ammissione dei giovani tra i 18 e i 28 anni che siano cittadini italiani o stranieri (ossia, non italiani) regolarmente soggiornanti

o   Comunicato Consiglio dei Ministri 9/11/2016: approvato lo schema di decreto legislativo di revisione della disciplina del servizio civile; dispone che

¤  sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di eta'

¤  l'ammissione al servizio civile universale non costituisce in alcun caso, per il cittadino straniero, presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno

 

 

9. Minori

 

Tutela dell'unita' familiare

 

á      Deroga ingresso e soggiorno familiare del minore soggiornante a tutela dello sviluppo psicofisico (Tribunale minorenni): permesso per motivi di assistenza minore (utilizzabile per lavoro; non convertibile in permesso per lavoro; iscrizione al SSN in presenza di attivita' lavorativa); Sent. Cass. SS.UU.Civ. 21799/2010: non si richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma e' sufficiente qualsiasi rischio di danno grave (ambiguita' rispetto alla durata della situazione di rischio: situazioni non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilita'; glissa sulla durata Ord. Cass. 15025/2012; Ord. Cass. 4721/2013 considera tollerabile il disagio che normalmente consegue ad un rimpatrio dei minori medesimi o ad un allontanamento paterno!); note:

á      Tutela delle unioni di fatto in presenza di prole (ricongiungimento genitore naturale, purche' il minore soggiorni legalmente in Italia con l'altro genitore)

á      Ricongiungimento anche per i figli del coniuge

á      Minori affidati o sottoposti a tutela equiparati a figli ai fini della tutela dell'unita' familiare (inclusi quelli affidati con provvedimento di Kafalah deciso od omologato da un giudice)

 

Tutela relativa al permesso di soggiorno

 

á      Rilascio di autonomo permesso per motivi familiari (anche in mancanza di passaporto), valido fino ai 18 anni (L. 122/2016); al minore di anni 14, gia' iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario alla data di entrata in vigore della L. 122/2016, il permesso di soggiorno per motivi familiari e' rilasciato al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario (art. 10 co. 3 L. 122/2016)

á      Consentito anche il rinnovo del permesso (per una sola volta) per motivi familiari al compimento dei 18 anni in caso di neo-maggiorenne ancora a carico di genitore in possesso dei requisiti di reddito e alloggio (circ. Mininterno 28/3/2008); nota: ulteriori rinnovi effettuabili in base ad art. 5, co. 5 T.U.

á      Conversione del permesso per motivi familiari al compimento dei 18 anni, o in caso di cessazione vincoli o morte familiare; conversione del permesso per i minori affidati al compimento dei 18 anni (entro quote anno successivo; Sent. Corte Cost. 198/2003: anche affidamento di fatto o tutela)

 

Inespellibilita'

 

á      Divieto di espulsione, salvo motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; rimpatrio col familiare espulso; iscrizione minore irregolare < 14 anni permesso genitore o affidatario (o permesso per motivi familiari per > 14 anni); permesso per minore eta' negli altri casi (incluso minore non accompagnato, fino a completamento indagini sui familiari in patria)

á      Nelle more dell'accertamento dell'eta' o in caso di dubbio, si presume la minore eta'

á      Quando non sia possibile determinare l'eta' del presunto minore sulla base di documenti di identita', si da' luogo ad una procedura ondotta da un'equipe multidisciplinare, che consiste nello svolgimento di un colloquio sulle pregresse esperienze di vita, in una visita pediatrica auxologica e in una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza, se necessario, di un mediatore culturale o di un interprete

á      Divieto di respingimento non previsto esplicitamente; anzi, L. 129/2011 prescrive l'adozione di modalita' idonee in caso di respingimento di minore; in precedenza, circ. Mininterno 9/7/2007 sembrava escluderlo

 

Minore non accompagnato: rimpatrio assistito; permesso per integrazione minore

 

á      Definizione: minore privo di assistenza e rappresentanza (simultaneamente?) da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili secondo la legge italiana (DPCM 535/1999)

á      Rimpatrio assistito del minore non accompagnato deciso da Comitato minori (Linee-guida Minlavoro: a condizione di espressa volonta' del minore in tal senso, se capace di discernimento) se e' possibile riaffidare il minore ai familiari o alle autorita' del suo paese

á      Permesso per integrazione minore al minore non accompagnato inserito in progetto gestito da ente autorizzato; utilizzabilita' per lavoro

á      Convertibilita' del permesso per il minore intercettato come non accompagnato (verosimilmente, qualunque sia il titolo) entro quote anno successivo, a condizione (L. 129/2011) di 3 anni di presenza in Italia, 2 anni di inserimento in progetto autorizzato, ovvero, in alternativa, provvedimento di affidamento ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o tutela e parere favorevole del Comitato minori (circ. Mininterno: il parere del Comitato minori va prodotto al momento della presentazione dell'istanza di conversione; TAR Liguria: la mancanza emissione del parere non motiva il diniego di conversione)

 

Interesse superiore del fanciullo

 

á      Interesse superiore del fanciullo in tutti i provvedimenti relativi a unita' familiare (incluso rimpatrio assistito)

 

 

10. Protezione sociale, regime premiale per giustizia o sicurezza pubblica, protezione dallo sfruttamento lavorativo, protezione dalla violenza domestica

 

Protezione sociale: presupposti; permesso; facolta'

 

á      Rischio per l'incolumita' (anche a seguito di eventuale rimpatrio) derivante da dichiarazioni rese in indagini o nel giudizio relativi a delitti di cui ad art. 3 L. 75/1958 (in materia di prostituzione) o art. 380 c.p.p., o dal tentativo di sottrarsi al condizionamento criminale (anche in caso di violenza o grave sfruttamento in ambito lavorativo), ovvero condanna per reato commesso in eta' minore e partecipazione a un programma di integrazione sociale:

 

Vittime di tratta: risarcimento

 

á      Vittime di tratta risarcibili (art. 600 septies c.p. e art. 13 Direttiva 2011/36/UE; in questo senso, Corte App. L'Aquila, Corte App. Bologna)

á      Alla vittima di tratta che non abbia ottenuto dal colpevole il risarcimento stabilito con la sentenza di condanna, nononstante l'esperimento delle procedure previste, spetta un indennizzo di 1.500 euro (erogato nei limiti delle disponibilita' di un apposito Fondo) a condizione di avanzare la richiesta entro 5 anni (D. Lgs. 24/2014)

 

Collaborazione anti-terrorismo

 

á      Collaborazione in indagini o procedimenti relativi a delitti di natura terroristica, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico ovvero di criminalita' transnazionale:

 

Rilascio del permesso in caso di sfruttamento del lavoro

 

á      Possibile il rilascio di un permesso per motivi umanitari della durata di 6 mesi, rinnovabile per un anno o piu' fino alla definizione del procedimento penale a carico del datore (e verosimilmente convertibile in permesso per lavoro), quando si applichi l'aggravante di particolare sfruttamento lavorativo per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p., allo straniero che abbia denunciato il datore e cooperi al procedimento penale instaurato a carico di questo (D. Lgs. 109/2012)

á      Il permesso e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso permesso o a seguito del venir meno delle condizioni che ne hanno giustificato il rilascio (D. Lgs. 109/2012)

 

Rilascio del permesso a favore di vittime di violenza domestica

 

á      Possibile il rilascio di un permesso per motivi umanitari allo straniero per il quale, nel corso di indagini o di un procedimento per violenza domestica o di interventi assistenziali dei centri antiviolenza o dei servizi sociali, siano accertate situazioni di violenza o abuso, un pericolo per l'incolumita', a causa della scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini o del giudizio (art. 18-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 119/2013)

á      Ai fini del rilascio del permesso non e' richiesto che la vittima cooperi nell'attivita' investigativa ne' che il procedimento penale sia gia' in corso (circ. Mininterno 26/8/2013)

á      Non luogo a procedere per il reato di soggiorno illegale in caso di rilascio del permesso (circ. Mininterno 21/10/2013)

á      Permesso di durata annuale, rinnovabile finche' perdurino le esigenze; consente l'accesso al lavoro; convertibile in permesso per lavoro  (circ. Mininterno 21/10/2013)

á      Permesso revocato in caso di condotta incompatibile con le sue finalita'

á      Alla condanna anche non definitiva per violenza domestica (in base ad art. 44 Convenzione COE e art. 7 c.p., la condanna potrebbe aver luogo anche per delitti commessi all'estero) possono seguire la revoca del permesso e l'espulsione

 

 

11. Autocertificazione

 

á      Lo straniero regolarmente soggiornante puo' (rectius: deve) autocertificare dati o fatti richiesti da una amministrazione pubblica o da un concessionario di pubblici servizi se tali dati o fatti sono in possesso di una qualunque amministrazione pubblica, con eccezione per la certificazione richiesta dalle norme sull'immigrazione; tale eccezione, che dovrebbe essere soppressa dal 31/12/2017 (nota: il termine, originariamente fissato, da L. 35/2012, all'1/1/2013, ha subito gia' sei rinvii: L. 228/2012, DPCM 26/6/2013, L. 15/2014, L. 146/2014. L. 11/2015, L. 21/2016, L. 19/2017), non si applica comunque alla certificazione richiesta dalle norme sulla cittadinanza, per la quale deve essere quindi utilizzata da subito l'autocertificazione (circ. Ministro Pubbl. Amministrazione 17/4/2012); l'attestato di idoneita' abitativa richiesto ai fini del rilascio di nulla-osta al ricongiungimento non ha pero' natura di certificato, e non potra' essere sostituito da autocertificazione (circ. Ministro Pubbl. Amministrazione 17/4/2012)

 

 

IV. Immigrazione illegale

 

1. Controllo e sanzioni

 

Controllo del territorio

 

á      Possibile per i sindaci avvalersi di associazioni non armate per la segnalazione alla polizia locale o di Stato di eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana o di situazioni di disagio sociale (Sent. Corte Cost. 226/2010: illegittima la segnalazione di stuazioni di disagio sociale); le associazioni sono iscritte in apposito elenco, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti con decreto Mininterno[1] (L. 94/2009)

á      Il sindaco segnala alle competenti autorita' la condizione di soggiorno irregolare dello straniero ai fini dell'allontanamento dall'Italia; gli agenti di polizia municipale accedono alle banche dati sui permessi (L. 125/2008)

 

Sanzioni

 

á      Reato di ingresso e/o soggiorno illegale:

¤  in caso di espulsione amministrativa eseguita o di avvenuto rimpatrio a seguito di concessione di un termine per il rimpatrio volontario o a seguito di rimpatrio assistito

¤  in caso di riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria (circ. Mininterno 21/10/2013: incluso il caso di rilascio del permesso per motivi umanitari a vittime di violenza domestica)

á      Reclusione da 6 mesi a 3 anni (e possibile confisca dell'immobile) per chi dia alloggio a titolo oneroso a straniero irregolare (al momento della stipula o del rinnovo del contratto) al fine di trarne un ingiusto profitto (condizioni vessatorie rispetto a quelle di mercato, imposte - giurisprudenza oscillante sul punto - grazie alla condizione di irregolarita' dello straniero)

á      Reclusione da 6 mesi a 3 anni, e multa di 5000 euro per ogni lavoratore per il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lo straniero non autorizzato (purche' vi sia il dolo), e pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore (D. Lgs. 109/2012); ai fini del pagamento di quanto dovuto a titolo retributivo, contributivo e fiscale si presume una durata minima del rapporto di 3 mesi, salvo prova contraria (D. Lgs. 109/2012); con decreto ministeriale saranno determinate le modalita' di informazione degli stranieri interessati sulla possibilita' di recuperare i crediti da lavoro (D. Lgs. 109/2012)

á      Pene per il reato di occupazione alle proprie dipendenze di straniero non autorizzato aumentate da un terzo alla meta' se i lavoratori occupati (D. Lgs. 109/2012) sono piu' di 3, o sono minori in eta' non lavorativa, o sono sottoposti ad altre condizioni di particolare sfruttamento (verosimilmente, le condizioni in cui i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro)

á      Reclusione da 5 a 8 anni, multa da 1.000 a 2.000 euro e arresto obligatorio in flagranza per il reclutamento di manodopera (non necessariamente straniera) o la sua organizzazione in condizioni di grave sfruttamento, messe in atto approfittando dello stato di bisogno o di necessita' dei lavoratori (art. 12 L. 148/2011)

á      Reclusione fino a 15 anni (piu' possibile aumento fino alla meta') e arresto obligatorio in flagranza per il favoreggiamento dell'ingresso illegale in Italia o in altro Stato di cui lo straniero non sia cittadino

á      Reclusione fino a 4 anni e arresto obligatorio in flagranza per il favoreggiamento della permanenza illegale finalizzato all'ottenimento di un ingiusto profitto; non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza umanitaria; note

á      Sent. Corte Cost. 249/2010: illegittima la disposizione (L. 125/2008) in base alla quale il soggiorno illegale e' considerato circostanza aggravante comune

 

 

2. Respingimento alla frontiera

 

Presupposti

 

á      Adottato per straniero

á      In caso di impossibilita' di esecuzione immediata a causa di impedimenti (inclusi necessita' di prestare soccorso, mancanza documenti, incertezze sull'identita' o nazionalita', indisponibilita' di un vettore, rischio di fuga; nota: il rischio di fuga di per se' non e' un impedimento all'esecuzione immediata), trattenimento in CIE; nota: negli anni scorsi, si e' dato luogo al trattenimento di migranti a bordo di navi

 

Oneri e sanzioni per il vettore

 

á      Oneri (rimpatrio respinti) e sanzioni (per mancato controllo documenti o - "e"? - mancata segnalazione documenti irregolari) per il vettore che trasporti straniero da respingere

 

Tutela dei diritti

 

á      Deroga in caso di applicazione di un regime di protezione temporanea o di presentazione di domanda di asilo: non si applicano le disposizioni su presupposti (incluse disponibilita' di mezzi, assenza di condanne e pericolosita' e assenza di divieti di reingresso) ed esecuzione del respingimento, ne' su oneri a carico del vettore (nota: al momento dell'imbarco, il vettore pero' non sa se verra' presentata domanda d'asilo)

á      Divieto assoluto di respingimento, anche indiretto, verso un paese in cui vi sia rischio di persecuzione per razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali

á      Assistenza alla frontiera allo straniero respinto

á      Il respingimento di disabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali, sono effettuati con modalita' adatte al caso particolare; nota: sembra escluso che sussista un implicito divieto di respingimento del minore (come si evinceva, invece, da circ. Mininterno 9/7/2007)

á      Gdp Agrigento estende al respingimento il divieto di espulsione per coniuge di donna incinta (Sent. Corte Cost. 376/2000)

 

Respingimenti in mare

 

á      Stranieri respinti in alto mare verso la Libia:

 

Tutela giurisdizionale

 

á      Non prevista convalida per il respingimento: possibile assenza di controllo giurisdizionale effettivo su misure limitative della liberta' in caso di respingimento differito per meno di 48 ore

á      Non si applicano le tutele previste per l'espulsione da L. 129/2011 (Gdp Agrigento: i presupposti del respingimento differito devono quindi essere interpretati in modo restrittivo; illegittimo il respingimento adottato a distanza di molti giorni dall'intercettazione dello straniero)

á      Sent. Cass. SS. UU. Civ. 15115/2013: dato che il respingimento incide su diritti soggettivi della persona, delle norme sulla protezione internazionale o umanitaria, rispetto a cui l'amministrazione non ha potere discrezionale, competente per il ricorso contro il provvedimento di respingimento differito (e, verosimilmente, di respingimento immediato; in questo senso, Sent. Cons. Stato 4543/2013) e' il Tribunale ordinario territorialmente competente (non il giudice di pace: Sent. Cass. SS. UU. Civ. 15115/2013 esclude che si possa stabilire un'analogia tra provvedimento di respingimento e provvedimento di espulsione); in precedenza, orientamenti contrastanti:

 

Conseguenze del respingimento

 

á      Non previsto divieto di reingresso a seguito di respingimento

 

 

3. Espulsione

 

Presupposti

 

á      Provvedimento di espulsione adottabile per:

¤  ingresso in elusione dei controlli di frontiera

¤  mancata richiesta del permesso entro 8 gg dall'ingresso

¤  annullamento o revoca del permesso

¤  mancata richiesta di rinnovo entro 60 gg (Sent. Cass. 7892/2003: la richiesta tardiva va comunque valutata, e accolta, in presenza dei requisiti, se il ritardo non e' strumentale)

¤  rifiuto di rilascio o rinnovo del permesso (verosimilmente, solo in caso di mancato rispetto del termine, non superiore a 15 gg, indicato dal questore, e in caso di richiesta fraudolenta o manifestamente infondata)

¤  mancata dichiarazione di presenza per soggiorni brevi per visite, affari, turismo, studio, ovvero prolungamento illegale del soggiorno oltre il termine di 3 mesi (verosimilmente, dall'ingresso in Area Schengen) o quello piu' breve indicato nel visto di ingresso

¤  permanenza nel territorio dello Stato in assenza di comunicazione allo Sportello Unico per dipendenti da appaltatore con sede in altro Stato UE (nota: comunicazione propedeutica alla richiesta di permesso e indipendente dal comportamento dello straniero; verosimilmente, l'espulsione e' adottata solo in mancanza di tale richiesta)

¤  mancato ottemperamento all'intimazione a lasciare l'Italia entro 7 gg da parte dello straniero in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da altro Stato Schengen che si sia trattenuto illegalmente oltre i 3 mesi (L. 161/2014), o, verosimilmente, per il quale non sussistano le condizioni di soggiorno di breve durata (Reg. CE/562/2006: documento di viaggio valido; risorse adeguate per soggiorno e viaggio; assenza di pericolosita' e di segnalazione per la non ammissione nell'Area Schengen)

¤  violazione del termine per il rimpatrio volontario

¤  violazione di una delle misure limitative della liberta' personale adottate dal questore in caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE

¤  violazione, senza giustificato motivo, dell'ordine del questore di lasciare lÕItalia entro 7 gg.

¤  elusione degli obblighi previsti da un programma di rimpatrio volontario

¤  violazione del divieto di reingresso

 

Esonero

 

á      Nessun provvedimento e' applicato a carico dell'irregolare intercettato in uscita ai controlli di frontiera esterna (nota: consacrazione dell'overstaying; il motivo della limitazione alla sola frontiera "esterna" e' che l'Italia non puo' favorire l'attraversamento illegale di una frontiera Schengen)

 

Effetti della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva 2008/115/CE

 

á      Modalita' (prima della L. 129/2011):

á      Sent. CGUE C-61/11: incompatibile con Direttiva 2008/115/CE la disposizione che prevede la sanzione della reclusione per il mancato ottemperamento all'ordine del questore (nota: la Corte censura la disposizione sotto il profilo dell'efficacia)

á      Giurisprudenza: trascorso il termine per il recepimento di Direttiva 2008/115/CE, disapplicazione delle disposizioni nazionali in contrasto con la Direttiva

 

Modalita' (L. 129/2011)

 

á      Concessione (su richiesta; schede informative) di un termine tra 7 e 30 gg (prorogabile in base al caso specifico) per il rimpatrio volontario (salvo che esistano i presupposti per l'accompagnamento coattivo):

¤  convalida del giudice di pace

¤  violazione: multa da 3.000 a 18.000 euro (giudice di pace) ed espulsione coattiva

á      Espulsione coattiva in caso di

¤  assenza di documento di viaggio valido

¤  incapacita' di dimostrazione di disponibilita' di alloggio (e di risorse da fonti lecite?)

¤  dichiarazione di false generalita'

¤  violazione del termine per il rimpatrio volontario o del divieto di reingresso o dell'ordine del questore o delle misure limitative

 

Categorie vulnerabili

 

á      L'espulsione di disabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali, e' effettuata con modalita' adatte al caso particolare

 

Caso particolare: titolare di diritto al ricongiungimento e suo familiare

 

á      Ai fini dell'espulsione per soggiorno illegale di titolare di diritto al ricongiungimento o di familiare ricongiunto (e, verosimilmente, di familiare, regolarmente soggiornante, anche se nato o acquisito in Italia) si tiene conto di vincoli familiari, durata del soggiorno pregresso e legami socio-familiari con il paese d'origine (nota: non si applica ai fini dell'espulsione sostitutiva dell'ammenda per il reato di soggiorno illegale)

 

Convalida dell'accompagnamento immediato; sospensione

 

á      Convalida da parte del giudice di pace entro 48 ore per l'accompagnamento immediato; nelle more, sospensione dell'esecuzione

á      Diritto dello straniero ad essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e ad essere ammesso al gratuito patrocinio

á      Diritto ad essere assistito da interprete (Sent. Corte Cost. 254/2007: anche di fiducia; da disciplinare con legge)

 

Trattenimento in CIE

 

á      Trattenimento nel CIE (Decreto-legge 13/2017: centro di permanenza per i rimpatri; previsto l'ampliamento della rete di tali centri)

-       quando e' impossibile eseguire immediatamente l'espulsione con accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di impedimenti, inclusi

¤  necessita' di soccorrere lo straniero

¤  necessita' di accertamenti su identita' o nazionalita'

¤  necessita' di acquisire documenti per il viaggio

¤  mancanza di vettore

¤  rischio di fuga (nota: improprio includerlo tra gli impedimenti)

-       in attesa della convalida dell'accompagnamento (se e' impossibile il trattenimento in questura)

-       30 gg

-       prorogabile per altri 30 gg in caso di gravi difficolta' nell'accertamento di identita' o nazionalita' o nell'acquisizione dei documenti di viaggio

-       possibili ulteriori proroghe, fino a una durata massima complessiva del trattenimento di 90 gg (L. 161/2014), se sono emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero quando esse siano necessarie per organizzare le operazioni di rimpatrio

-       non consentita alcuna proroga se lo straniero e' gia' stato trattenuto presso strutture carcerarie per un periodo > 90 gg (L. 161/2014); per lo straniero detenuto si avvia subito la procedura di identificazione da parte della questura (L. 161/2014); Decreto-legge 13/2017: consentita una proroga di 15 gg, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessita' delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio

-       in caso di allontanamento indebito: ripristino della misura, senza azzeramento del computo del tempo (nota: si rinuncia a qualunque elemento di dissuasione)

¤  personale addetto alla gestione dei centri, appartenenti alla forza pubblica, autoritaÕ di pubblica sicurezza, personale della ASL competente, personale della prefettura, dipendenti delle ditte appaltatrici di servizi

¤  familiari conviventi (nota: Decr. Mininterno 20/10/2014 non richiede il requisito di convivenza)

¤  difensore dello straniero

¤  membri del Governo e del Parlamento o del Parlamento europeo, anche accompagnati da un assistente, giudice competente, magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, delegato ACNUR o suoi rappresentanti autorizzati, Garante nazionale per la tutela delle persone detenute (L. 10/2014 e Decr. Mininterno 20/10/2014: senza restrizioni, previa segnalazione alla prefettura)

¤  membri degli organismi ammessi a svolgervi attivitaÕ di assistenza e garanti regionali per la tutela dei diritti dei detenuti con riferimento ai CIE situati nel territorio di competenza (Decr. Mininterno 20/10/2014: previa autorizzazione della prefettura)

¤  ministri di culto (su richiesta del trattenuto), personale della rappresentanza diplomatica o consolare (su richiesta del trattenuto), giornalisti, foto-operatori e cine-operatori e altri soggetti che ne facciano motivata richiesta (Decr. Mininterno 20/10/2014: previo nulla-osta della questura e autorizzazione della prefettura); riprese video-fotografiche e registrazioni audio consentite previa espressa autorizzazione della prefettura (Decr. Mininterno 20/10/2014)

¤  rappresentanti delle organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali, come OIM e Croce Rossa Italiana (Direttiva Mininterno 24/4/2007)

¤  Sindaci, Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio regionale (Direttiva Mininterno 24/4/2007; previsione ripristinata da Direttiva Mininterno 13/12/2011 dopo che era stata soppressa da circ. Mininterno 1/4/2011, poi annullata da TAR Lazio)

o   il trattenuto ha diritto (Decr. Mininterno 20/10/2014)

¤  alla tutela della salute psico-fisica

¤  ad esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota o comunque in inglese, francese, spagnolo e arabo, eventualmente tramite mediatori

¤  ad ottenere assistenza da personale dello stesso sesso

¤  ad essere informato, al momento dell'ingresso nel CIE, sui motivi del trattenimento e sulla possibilita' di chiedere asilo

¤  ad essere informato della possibilita' di ricevere assistenza di un difensore di fiducia, con eventuale ammissione al gratuito patrocinio o, in mancanza, di un difensore d'ufficio

¤  a comunicare con l'autorita' consolare del paese di appartenenza e di segnalare l'avvenuto trattenimento a familiari o conoscenti

¤  al colloquio, durante tutto il periodo di trattenimento, con il personale dell'Ufficio immigrazione

¤  alla liberta' di colloquio all'interno del CIE e con visitatori provenienti dall'esterno, nei giorni e negli orari stabiliti, a seguito di autorizzazione della prefettura

¤  al colloquio con rappresentanti istituzionali, con il rappresentante dell'ACNUR e con il personale specializzato dell'Ente gestore e con le associazioni che operano nel CIE con fini di assistenza legale, sociale e psicologica

¤  alla liberta' di corrispondenza epistolare e telefonica, tramite gli apparecchi telefonici installati nel CIE, e alla riservatezza di colloqui

¤  alla liberta' di culto, all'assistenza religiosa e al rispetto delle prescrizioni legate al culto religioso per i pasti

¤  alla tutela del rischio di pregiudizio derivante dall'identita' sessuale

¤  al recupero degli effetti e dei risparmi personali

¤  all'assistenza medica, infermieristica e farmacologica, alla fornitura di prodotti necessari per l'igiene e per la comunicazione telefonica, postale o telegrafica

¤  ad effettuare acquisiti di vari generi mediante il buono economico fornito dal gestore o a proprie spese

¤  l'accesso, su richiesta dello straniero, di cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti che intendano far visita agli stranieri trattenuti

¤  che lo straniero debba avere accesso ai servizi di interpretariato e alla possibilitaÕ di colloquio con i membri degli organismi ammessi al CIE prima o nelle more della procedura di convalida del trattenimento, che ogni elemento a tutela dei diritti dello straniero possa essere sottoposto alla questura e al difensore dello straniero, e che ogni nuovo elemento di rilievo possa essere comunicato anche successivamente alla convalida

¤  che sia garantito il rispetto delle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita la cui compressione possa determinare una lesione dellÕidentita'

¤  che il nucleo familiare sottoposto a trattenimento sia ospitato nello stesso CIE e con godimento di spazi propri; e che, in mancanza, si proceda a trasferimento in altro CIE adeguato

¤  che il minore possa essere trattenuto solo a tutela del suo diritto allÕunita' familiare, su richiesta di un genitore o su decisione del Tribunale per i minorenni; e che, negli altri casi, il minore sia affidato a struttura protetta indicata dal Tribunale per i minorenni

¤  ordine del questore di lasciare l'Italia entro 7 gg; giurisprudenza: provvedimento legittimo se l'impossibilita' (o, verosimilmente, l'inutilita') e' motivata e se le cause che hanno impedito l'allontanamento non costituiscono impedimento per lo straniero

¤  il questore puo' consegnare allo straniero documentazione utile a raggiungere la rappresentanza consolare e il biglietto di viaggio

á      Trib. Milano: concesse attenuanti a stranieri che hanno danneggiato il CIE, in base al mancato rispetto della liberta' di comunicazione (mancanza interprete e divieto dell'uso di cellulari); Trib. Crotone: assolti stranieri dal reato di danneggiamento aggravato e di violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, perche' i loro atti sono stati determinati dalla necessita' di tutelare dignita' e liberta' personale, ingiustamente lese

á      Nota: l'accoglienza nei Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA), spesso adottata a Lampedusa, non era disciplinata dalla legge ne' sottoposta a convalida giudiziale

 

Reato di mancato ottemperamento dell'ordine del questore

 

á      Mancato ottemperamento:

á      Nota: secondo Sent. CGUE C-329/11, se e' esaurita la procedura prevista da Direttiva 2008/115/CE, sarebbe legittimo prevedere la reclusione dello straniero che si trattenga nel territorio dello Stato membro, se nulla gli impedisce di lasciarlo

 

Rimpatrio assistito

 

á      Possibile l'attivazione di programmi di rimpatrio assistito da parte del Mininterno, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e intergovernative, enti locali, associazioni

á      Esclusa l'ammissione di stranieri

á      Nota: puo' essere ammesso lo straniero espulso coattivamente per rischio di fuga (associato a mancanza passaporto o alloggio, a dichiarazione di false generalita') o per richiesta di permesso fraudolenta o manifestamente infondata o per mancata richiesta del termine per il rimpatrio volontario

á      Condizione necessaria per l'ammissione: avvenuta identificazione dello straniero (nota: incentiva la collaborazione)

á      L'ammissione dello straniero illegalmente soggiornante non e' condizionata alla preventiva adozione di un provvedimento di allontanamento (circ. Mininterno 7/1/2013)

á      In caso di ammissione, sospesi il provvedimento di respingimento o espulsione (circ. Mininterno 7/1/2013: e, quindi, l'applicazione di un divieto di reingresso), l'ordine del questore e le misure limitative (non il trattenimento in CIE)

á      Ammissione al programma di rimpatrio assistito in base alle seguenti priorita' (Decr. Mininterno 27/10/2011):

¤  non e' specificato quando tali stranieri vengano informati della possibilita' di accedere al rimpatrio assistito

¤  dimenticati ingiustamente gli stranieri espulsi coattivamente, immediatamente allontanabili (questo incentiva il rendersi, almeno temporaneamente, non allontanabili, con l'occultamento del documento di viaggio)

á      Il programma puo' prevedere la corresponsione di un contributo economico e/o la cooperazione con il paese di destinazione a sostegno dell'inserimento dello straniero (Decr. Mininterno 27/10/2011)

á      In caso di rimpatrio effettuato, interrotto il procedimento per reato di soggiorno illegale

á      Espulsione coattiva in caso di sottrazione al rimpatrio assistito

 

Tutela giurisdizionale rispetto all'espulsione

 

á      Ricorso

¤  ordine pubblico o sicurezza dello Stato

¤  sospetto coinvolgimento o agevolazione attivita' terroristiche (non ammessa la sospensione cautelare; non e' chiaro se questa disposizione sopravviva a Decreto-legge 13/2017)

¤  misura di sicurezza (possibile anche la revoca da parte del magistrato o del Tribunale di sorveglianza)

¤  sostitutiva della pena

á      Difensore di fiducia o, in mancanza, difensore d'ufficio, e ammissione al gratuito patrocinio per ricorso e convalide

á      Assistenza interprete (Sent. Corte Cost. 254/2007: anche di fiducia; da disciplinare con legge)

 

Divieto di reingresso; violazione

 

á      Divieto di reingresso:

¤  non e' chiaro se possa essere negata

¤  trattamento comunque ingiustamente deteriore rispetto al caso di rimpatrio assistito, per il quale non c'e' divieto di reingresso

á      Reingresso non autorizzato dell'espulso: reclusione 1-4 anni (reiterazione: reclusione 1–5 anni); espulsione coattiva

á      Giurisprudenza:

á      Sent. Corte Giust. C-290/14: legittima, in linea di principio, una disposizione che preveda l'irrogazione di una pena detentiva a seguito della violazione di un divieto di reingresso; tuttavia, se l'allontanamento rientrava nell'ambito di applicazione della Direttiva 2008/115/CE, l'irrogazione della pena detentiva e' ammissibile solo a condizione che il divieto di reingresso sia conforme alle disposizioni della Direttiva

 

Carente recepimento della Direttiva 2008/115/CE

 

á      Elementi di residuo contrasto con la Direttiva 2008/115/CE:

 

Divieti di espulsione

 

á      Divieto di espulsione

o   rischio, anche a seguito di rinvio indiretto, di persecuzione per razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali

¤  minori (Gdp Roma: "minore" nell'accezione prevista dalla legge del paese di appartenenza)

¤  gravide e puerpere (che provvedono al figlio < 6 mesi), e marito convivente (Sent. Corte Cost. 376/2000)

¤  coniuge (revoca dell'espulsione in seguito a successivo matrimonio; in senso contrario, Ord. Cass. 11582/2012) e familiari di italiani < II grado conviventi (Cass. 19464/2011 e seguenti: incluso il caso di convivenza con familiare italiano minorenne); nota: ulteriore rispetto al diritto di soggiorno (es.: fratello)

¤  permesso UE slp (espulsione possibile solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o applicazione misure di prevenzione)

á      Corrispondente rilascio di permesso di soggiorno (nei diversi casi: motivi umanitari, motivi familiari o minore eta', cure, motivi familiari o carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE, cure o motivi umanitari?)

á      I divieti di espulsione si applicano anche alle espulsioni giudiziali (Cass. 3607/2011), con obbligo di sostituire, se necessario, la misura di sicurezza dell'espulsione con altra misura (Mag. Sorv. Alessandria)

á      CEDU Hamidovic c. Italia: Italia condannata per aver espulso (in violazione di una interim measure) una bosniaca nata e vissuta in un campo nomadi in Italia, nonostante avesse in Italia marito e cinque figli (violazione di art. 8 CEDU)

 

 

V. Asilo

 

1.  Beneficiari della protezione

 

Definizione dello status

 

á      Protezione internazionale:

á      Ord. Corte App. Cagliari: non manifestamente infondata, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, l'equiparazione tra il cittadino libico e il cittadino di altro paese che vivesse stabilmente in Libia per ragioni economiche (nello stesso senso, circ. Mininterno 30/10/2012)

 

Agente statale e non statale

 

á      Ai fini della protezione internazionale, rilevanti le persecuzioni o i danni gravi che ricadono sotto la responsabilita' dello Stato o dei partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, ovvero da agenti non statali, se ne' i soggetti precedenti ne' le organizzazioni internazionali forniscono sufficiente protezione contro persecuzioni o danni gravi

 

Protezione in altra regione del paese di provenienza

 

á      La protezione internazionale non puo' essere negata per il fatto che lo straniero potrebbe trasferirsi in altra zona sicura del proprio paese, dato che la disposizione di cui all'art. 8 Direttiva 2011/95/UE non e' stata recepita dal D. Lgs. 251/2007 (Cass. 13172/2013), ne' dalle successive modifiche

 

Cause di esclusione, diniego, cessazione e revoca per lo status di rifugiato

 

á      Esclusione dallo status di rifugiato per

o   responsabilita' in crimini contro la pace o l'umanita', crimini di guerra

o   condanne all'estero per reati gravi (pena prevista in Italia: minimo > 4 anni o massimo > 10 anni)

o   atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite

á      Diniego dello status di rifugiato per

á      Cessazione dello status di rifugiato per

o   ricorso alla protezione del paese nel quale vi era rischio di persecuzione

o   acquisizione della cittadinanza di un paese che fornisca protezione

o   cessazione del rischio di persecuzione

á      Revoca dello status di rifugiato

á      Nota: il rientro temporaneo nel Paese puo' essere, in quanto prova della mancanza dei presupposti (in particolare del fondato timore di subire persecuzione), tra i motivi di revoca dello status di rifugiato

 

Cause di esclusione, diniego, cessazione e revoca per la protezione sussidiaria

 

á      Esclusione dalla protezione sussidiaria per

o   responsabilita' in crimini contro la pace o l'umanita', crimini di guerra

o   condanne all'estero per reati gravi (pena prevista in Italia: minimo > 4 anni o massimo > 10 anni)

o   atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite

o   pericolo per ordine pubblico, sicurezza pubblica o sicurezza dello Stato

á      Diniego della protezione sussidiaria per

á      Cessazione della protezione sussidiaria per cessazione del rischio di subire un danno grave; cessazione non dichiarata in presenza di gravi motivi umanitari che impediscano il rimpatrio

á      Revoca della protezione sussidiaria in presenza di una delle clausole di esclusione o in caso di riconoscimento determinato da comportamento fraudolento del richiedente

á      Nota: il rientro temporaneo nel Paese, in quanto al piu' prova della mancanza dei presupposti (in particolare, il rischio di subire un danno grave), non puo' essere tra i motivi di revoca della protezione sussidiaria

 

 

2. Procedura

 

Tutela dal respingimento

 

á      Deroga alle disposizioni sul respingimento quando si applichino quelle su protezione temporanea o asilo: non contano i requisiti di disponibilita' di mezzi, ne' i divieti di ingresso; non si respinge lo straniero privo di requisiti (inclusa assenza di condanne e di pericolosita'); non si applicano oneri al vettore

á      Nota: il vettore non sa se verra' presentata domanda d'asilo => nega comunque l'imbarco allo straniero che fugge senza requisiti per l'ingresso => necessario il ricorso ai trafficanti

 

Presentazione della domanda; verbalizzazione

 

á      Art. 6, co. 5 Direttiva 2005/85/CE prevede che le autorita' cui lo straniero potrebbe rivolgersi per presentare domanda dovrebbero essere in grado di fornire indicazioni su come e dove presentare la domanda e/o chiedere che le autorita' stesse trasmettano la domanda all'autorita' competente; nota: disposizione attuata solo in relazione alle domande presentate ai valichi di frontiera

á      Allo straniero che manifesta la volonta' di chiedere protezione internazionale, anche ai valichi di frontiera e nelle zone di transito, sono fornite le informazioni necessarie in relazione alla procedura; a questo scopo e' consentito l'accesso dell'ACNUR ai valichi di frontiera

á      La domanda e' presentata alla polizia di frontiera o alla questura

á      La domanda non puo' essere respinta o esclusa dall'esame per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente

á      La domanda e' verbalizzata nelle strutture governative di prima accoglienza, alle quali il richiedente e' avviato dal prefetto (anche in caso di domanda presentata in questura?), entro 3 o 6 gg dalla manifestazione di volonta' di chiedere protezione, a seconda che questa sia stata effettuata in questura o in frontiera (termini prorogati di 10 gg in presenza di elevato numero di domande); il verbale e' approvato e sottoscritto dal richiedente, cui viene rilasciata copia del verbale e della documentazione allegata

á      Segnalata da ACNUR, OIM e Save the Children l'impossibilita', in numerosi casi, di entrare in contatto con persone sbarcate in Italia, allo scopo di fornire loro informazione sui diritti in materia di protezione internazionale

 

Trattenimento in CIE; prima accoglienza nelle strutture governative

 

á      Trattenimento in CIE per il richiedente

o   per il quale si applichi una delle clausole di esclusione di cui alla Convenzione di Ginevra (crimini di guerra o contro la pace o contro l'umanita', gravi delitti di diritto comune all'estero, atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite)

o   per il quale ricorrano i presupposti per l'espulsione permotivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, prevenzione o terrorismo

o   pericoloso per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica; si tiene conto di eventuali condanne (anche a seguito di patteggiamento) per reati 380, co. 1 e 2, c.p.p., o riguardanti stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento minori per attivita' illecite o persone per prostituzione o per sfruttamento prostituzione

o   per il quale sussista rischio di fuga, avendo il richiedente fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni false sulle proprie generalita' al solo fine di evitare l'allontanamento, o per violazione di una delle misure questorili adottate in sede di allontanamento

o   gia' trattenuto ai fini dell'espulsione (nota: non del respingimento differito; in questo senso, Trib. Torino; Decreto-legge 13/2017: anche del respingimento differito), se si ritiene che la domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'allontanamento; in questo caso, i termini del trattenimento sono sospesi e viene richiesta al Tribunale una nuova convalida per ulteriori 60 gg (verosimilmente prorogabili) per consentire l'esame della domanda (Trib. Torino: la sospensione dei termini scatta dal momento in cui e' trasmessa la richiesta di nuova convalida)

á      Il trattenimento non puo' protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda, salvo che debba prolungarsi in relazione alle procedure di allontanamento; eventuali ritardi nelle procedure di esame non imputabili al richiedente non giustificano la proroga del trattenimento

á      Negli altri casi (anche in caso di domanda presentata in questura da richiedente gia' soggiornante legalmente in Italia?), il richiedente asilo e' accolto nelle strutture governative di prima accoglienza (centri o strutture temporanee; gli ex CARA sono utilizzati come centri) per il tempo necessario a identificazione, verbalizzazione della domanda, avvio della procedura di esame, accertamento delle condizioni di salute e di eventuali situazioni di vulnerabilita'

á      Decreto-legge 13/2017: le strutture governative di prima accoglienza sono utilizzate anche per l'identitificazione e il fotosegnalamento di tutti gli stranieri intercettati in condizioni di ingresso e/o soggiorno illegale, o soccorsi in mare; nei centri e' assicurata l'informazione in materia di asilo e di rimpatrio volontario assistito; il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e' considerato (previa informazione dello straniero) presupposto del rischio di fuga ai fini del trattenimento; in questi casi, il trattenimento, disposto caso per caso, non puo' protrarsi oltre i 30 gg, e cessa se vengono meno i presupposti; in caso di straniero che abbia chiesto asilo la convalida e' effettuata dalla sezioen specializzata del tribunale

á      E' consentita l'uscita dalle strutture governative di prima accoglienza in ore diurne, con rientro nelle ore notturne; ulteriori assenze vanno preventivamente autorizzate

á      Allontanamento ingiustificato del richiedente dalle strutture di accoglienza governative o dal CIE: sospensione della domanda da parte della Commissione; il richiedente puo' chiedere la riapertura del procedimento una sola volta, entro 12 mesi dalla sospensione; trascorso il termine, estinzione del procedimento; una domanda presentata successivamente si considera domanda reiterata (e viene esaminata preliminarmente, per valutare se siano stati addotti nuovi elementi)

á      L'allontanamento ingiustificato dalle strutture di accoglienza governative comporta anche sospensione delle misure di accoglienza; le misure di accoglienza possono essere ripristinate solo se l'allontanamento e' stato motivato da cause di forza maggiore, caso fortuito o gravi motivi personali

á      Alle strutture governative di accoglienza possono accedere rappresentanti dell'ACNUR o di organizzazioni che operano per conto dell'ACNUR, rappresentanti di enti di tutela, avvocati, familiari, ministri di culto e i soggetti per i quali e' ammesso l'accesso ai CIE

 

Attestato e permesso per richiesta asilo

 

á      Attestato nominativo al richiedente trattenuto in CIE

á      Negli altri casi, permesso per richiesta asilo, di 6 mesi, rinnovabile fino alla decisione sulla domanda e per tutto l'eventuale periodo successivo in cui il richiedente sia autorizzato a rimanere sul territorio nazionale (non richiesti requisiti ulteriori; possibile limitazione della circolazione)

á      La ricevuta della verbalizzazione della domanda costituisce permesso di soggiorno provvisorio

á      In presenza di gravi ragioni umanitarie, al richiedente asilo puo' essere rilasciato un documento di viaggio

 

Applicazione del Regolamento Dublino III

 

á      L'Italia puo' dichiararsi competente per l'esame della domanda in caso di trattenimento in CIE; negli altri casi, la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente in base al Regolamento Dublino III (Reg. UE 604/2013)

á      Determinazione dello Stato competente, in base all'applicazione successiva dei seguenti criteri:

á      Se lo Stato determinato in base a questi criteri non risulta uno Stato sicuro (anche per carenze del suo sistema di asilo), si procede nella ricerca di altro Stato membro (CGUE C-411/10) e, in mancanza di uno Stato formalmente competente sicuro (CGUE C-4/11: ma solo in questo caso), lo Stato in cui e' stata presentata la domanda e' tenuto ad assumere la responsabilita' dell'esame

á      Uno Stato membro puo' assumere, senza che gli spetti, la responsabilita' dell'esame di una domanda (solo se e' destinatario della domanda?); in tal caso informa gli altri Stati membri coinvolti

á      Lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente o lo Stato membro competente possono, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non e' competente in base ai criteri previsti

á      Se non e' possibile eseguire il trasferimento verso lo Stato membro designato come competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente

á      CGUE C-63/15: il richiedente puo' invocare, nellÕambito di un ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, l'errata applicazione di un criterio di competenza (in precedenza, in senso contrario, ma in applicazione del Regolamento Dublino II, CGUE C-394/12)

á      Di norma, lo Stato membro competente e' tenuto a prendere in carico (per avviare l'esame della domanda) il richiedente che non si trovi gia' sul suo territorio e ad effettuare l'esame della domanda e l'esperimento dei mezzi di impugnazione, o riprendere in carico (quando l'esame sia stato gia' avviato o concluso negativamente) il richiedente che non si trovi piu' sul suo territorio

á      Di norma, la presa in carico e la ripresa in carico vanno chieste entro 3 mesi (2 mesi, se si e' ottenuta informazione risolutiva da Eurodac) e la risposta va data entro 2 mesi (presa in carico) o 1 mese (ripresa in carico); il superamento dei termini comporta la responsabilita' dell'esame della domanda da parte dello Stato che non ha rispettato i termini

á      Giurisprudenza: accolti ricorsi contro il trasferimento in Grecia, in Ungheria, nonche', in via cautelare, una richiesta di sospensione di trasferimento a Malta

á      Sospesi i trasferimenti di minori richiedenti asilo da Finlandia (anche a seguito di provvedimento cautelare della CEDU) e Danimarca verso l'Italia per le gravi carenze del sistema asilo italiano segnalate; analoghi provvedimenti della Germania (anche a seguito di provvedimento cautelare della CEDU); in senso contrario, Corte del Regno Unito e CEDU Hussein c. Olanda e Italia (in relazione a un trasferimento dai Paesi Bassi); in senso intermedio, CEDU Tarakhel c. Svizzera: in caso di trasferimenti verso l'Italia di soggetti vulnerabili, le autorita' devono accertarsi che siano presi in carico in modo adeguato

 

Deroga al Regolamento Dublino III: ricollocazione di richiedenti

 

á      Decisioni Consiglio UE 1523/2015 e 1601/2016:

 

Commissioni territoriali e Commissione nazionale

 

á      Commissioni territoriali, in numero massimo di 20 (L. 146/2014), con competenza per l'esame delle domande presentate nella circoscrizione o da richiedenti trattenuti in CIE o presenti in strutture di accoglienza nella circoscrizione, salvo diversa assegnazione, prima del colloquio, da parte del Presidente della Commissione nazionale; in caso di trasferimento del richiedente, la competenza e' trasferita solo se non e' stato gia' effettuato il colloquio):

á      In caso di eccezionali aumenti del numero di domande possibile l'istituzione, per il tempo necessario, di sezioni, per un massimo di 30 (L. 146/2014), composte dai membri supplenti della rispettiva Commissione territoriale; attualmente:

á      Commissioni territoriali composte da

o   un funzionario di carriera prefettizia, con funzioni di presidente

o   un funzionario della polizia di Stato

o   un rappresentante dell'ente territoriale

o   un rappresentante designato dall'ACNUR (L. 146/2014)

o   un funzionario del MAE (su richiesta del Presidente della Commissione nazionale)

á      Commissione nazionale per il diritto d'asilo, competente in materia di revoca e cessazione dello status di protezione internazionale, con compiti di indirizzo (inclusa l'individuazione di Paesi per i quali il riconoscimento della protezione sussidiaria non richiede colloquio), definizione di un codice di condotta nell'ambito delle Commissioni territoriali, formazione e aggiornamento delle Commissioni territoriali; presieduta da un prefetto e composta da

o   un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

o   un funzionario della carriera diplomatica

o   un funzionario di carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno

o   un dirigente del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Mininterno

á      Alle riunioni della Commissione nazionale partecipa un rappresentante del delegato ACNUR, con funzioni consultive

 

Diritti del richiedente

 

á      Garantiti al richiedente: contatti con l'ACNUR, assistenza di un interprete, assistenza di un avvocato (a spese del richiedente in sede di esame della Commissione; accesso al gratuito patrocinio, in sede di ricorso)

 

Esame prioritario delle domande

 

á      La Commissione esamina in via prioritaria, su indicazione del Presidente della Commissione, le domande

 

Domande inammissibili ed esame preliminare

 

á      Domanda inammissibile (ma non irricevibile; decisione presa dalla Commissione)

á      Il Presidente della Commissione effettua un esame preliminare per valutare se sussistano elementi rilevanti a sostegno della domanda

á      In caso di richiedente gia' riconosciuto rifugiato, il Presidente della Commissione procede all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilita' della domanda nel caso specifico

á      In caso di domanda reiterata, la Commissione comunica al richiedente che puo' presentare entro 3 gg osservazioni a sostegno dell'ammissibilita' della domanda, in mancanza delle quali sara' adottata la decisione di inammissibilita' (nota: non e' chiaro se la comunicazione venga effettuata ai fini dell'esame preliminare o solo se questo ha dato esito negativo)

 

Audizione

 

á      Colloquio con la Commissione:

o   la Commissione puo' omettere l'audizione se ritiene di avere elementi sufficienti per il riconoscimento dello status di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria (provenendo il richiedente da uno dei Paesi indicati, a questo scopo, dalla Commissione nazionale; in questo caso, il richiedente, informato, puo' chiedere entro 3 gg di essere ascoltato comunque (nota: ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato)

o   il colloquio e' effettuato

¤  di norma, entro 30 gg dal ricevimento della documentazione

¤  entro 7 gg (salvo superamento necessario per assicurare un esame adeguato), in caso di richiedente trattenuto in CIE

¤  entro 14 gg (salvo superamento necessario per assicurare un esame adeguato), in caso di

-       domanda manifestamente infondata (sostenuta solo da elementi non attinenti ai presupposti della protezione internazionale; nota: la domanda potrebbe essere sostenuta da elementi atti al riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria)

-       domanda reiterata senza adduzione di nuovi elementi (nota: non e' chiaro per quale motivo debba essere effettuata l'audizione se non sono stati rilevati, in sede di riesame, nuovi elementi)

-       domanda strumentale (presentata, al solo scopo di evitare l'allontanamento, da straniero intercettato durante il tentativo di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale)

o   in seduta non pubblica, con garanzia di riservatezza

o   rinviabile per motivi di salute o altri gravi motivi (in caso di mancata presentazione e mancata richiesta di rinvio, la Commissione decide comunque sulla base degli elementi in suo possesso)

o   l'audizione si svolge di norma alla presenza di un solo componente della Commissione, possibilmente dello stesso sesso del richiedente; su decisione del Presidente o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi all'intera Commissione (L. 146/2014)

o   possibile chiedere l'ammissione di personale di sostegno da parte di soggetti portatori di particolari esigenze

o   redatto verbale, sottoscritto dal richiedente (gliene viene data lettura in lingua per lui comprensibile e con assistenza di interprete; le sue eventuali osservazioni sono riportate in calce; il rifiuto di sottoscrizione non preclude la decisione della Commissione) e a lui consegnato in copia

o   Decreto-legge 13/2017: audizione videoregistrata e trascritta in italiano mediante sistemi automatici di riconoscimento della voce; della trascrizione del colloquio e' data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete; l'interprete verifica la correttezza della trascrizione ed apporta le correzioni necessarie, tenuto conto delle osservazioni dell'interessato, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o di traduzione, delle quali e', in ogni caso, dato atto in calce al verbale di trascrizione

á      Giurisprudenza (Cass. 27310/2008 e seguenti): il richiedente ha l'onere di provare, almeno presuntivamente, il concreto pericolo cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio; a fronte di una esposizione dei fatti ritenuta attendibile, in presenza di una carenza probatoria, la Commissione e, in sede di ricorso, il giudice devono cooperare all'accertamento dei fatti, in applicazione della Direttiva 2011/95/UE (nello stesso senso, ora, L. 146/2014); accertata, in qualunque modo, l'esistenza del rischio di persecuzione o di danno grave, la mancanza di credibilita' non e' rilevante

 

Decisione della Commissione territoriale

 

á      La decisione e' adottata

o   entro 2 gg dall'audizione, in caso di richiedente trattenuto in CIE; il termine e' pero' di

¤  2 mesi dall'audizione, se necessario acquisire nuovi elementi; termine prorogabile di ulteriori 3 mesi se

-       l'esame e' particolarmente complesso

-       sono state presentate molte domande nello stesso periodo

-       il richiedente non ha ottemperato all'obbligo di collaborazione

¤  6 mesi dall'audizione, in casi eccezionali, se necessario per assicurare un esame adeguato della domanda

o   entro 4 gg dall'audizione (salvo superamento necessario per assicurare un esame adeguato), in caso di

¤  domanda manifestamente infondata (sostenuta solo da elementi non attinenti ai presupposti della protezione internazionale)

¤  domanda reiterata senza adduzione di nuovi elementi (nota: non e' chiaro per quale motivo debba essere effettuata l'audizione se non sono stati rilevati, in sede di riesame, nuovi elementi)

¤  domanda strumentale (presentata, al solo scopo di evitare l'allontanamento, da straniero intercettato durante il tentativo di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale)

¤  l'esame e' particolarmente complesso

¤  sono state presentate molte domande nello stesso periodo

¤  il richiedente non ha ottemperato all'obbligo di collaborazione

á      Possibili decisioni:

o   riconoscimento dello status di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria

o   rigetto per (nota: due definizioni diverse dei motivi di diniego tra D. Lgs. 251/2007 e D. Lgs. 25/2008; D. Lgs. 25/2008 non contempla la pericolosita' per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o sicurezza pubblica)

¤  mancanza presupposti

¤  sussistenza clausola di cessazione o di esclusione

¤  manifesta infondatezza (domanda sostenuta solo da elementi non attinenti ai presupposti della protezione internazionale)

á      In caso di rigetto, se sussistono gravi motivi umanitari, trasmissione degli atti al questore per eventuale rilascio di permesso per motivi umanitari della durata di 2 anni ex art. 5, co. 6 T.U.; il questore valuta solo l'esistenza degli altri presupposti per il rilascio (nota: non e chiaro quali siano; Trib. Roma: non la pericolosita' ne' l'esistenza di condanne ostative); Sent. Cass. 19393/2009: il rilascio del permesso per motivi umanitari corrisponde a un diritto soggettivo (ricorso contro il diniego al giudice ordinario), di cui ha valore ricognitivo, non costitutivo; ai fini del rinnovo, la questura chiede il parere alla Commissione territoriale (dopo 15 gg: silenzio-assenso al rinnovo; se pero' ha effettuato segnalazioni relative a motivi ostativi in materia di sicurezza, la questura e' tenuta ad attendere il parere)

á      Numero di domande ed esito (nota: ciascuna domanda d'asilo puo' corrispondere a piu' richiedenti, in caso di nucleo familiare):

o   1990: 4573 richiedenti (3.617 domande); 1727 domande esaminate; 992 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 712 dinieghi; 0 irreperibili; 22 esiti diversi

o   1991: 28400 richiedenti (24.437 domande); 23464 domande esaminate; 1527 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4 casi di protezione umanitaria; 21877 dinieghi; 0 irreperibili; 56 esiti diversi

o   1992: 2970 richiedenti (2.586 domande); 8397 domande esaminate; 483 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 7909 dinieghi; 1 irreperibile; 3 esiti diversi

o   1993: 1736 richiedenti (1.564 domande); 2178 domande esaminate; 189 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 1977 dinieghi; 0 irreperibili; 11 esiti diversi

o   1994: 2259 richiedenti (1.841 domande); 2103 domande esaminate; 399 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 1703 dinieghi; 0 irreperibili; 0 esiti diversi

o   1995: 2039 richiedenti (1.744 domande); 2051 domande esaminate; 376 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2 casi di protezione umanitaria; 1653 dinieghi; 0 irreperibili; 20 esiti diversi

o   1996: 844 richiedenti (680 domande); 811 domande esaminate; 223 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 0 casi di protezione umanitaria; 574 dinieghi; 0 irreperibili; 14 esiti diversi

o   1997: 2595 richiedenti (1.875 domande); 2209 domande esaminate; 463 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5 casi di protezione umanitaria; 1707 dinieghi; 0 irreperibili; 34 esiti diversi

o   1998: 18496 richiedenti (13.193 domande); 5066 domande esaminate; 1438 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 26 casi di protezione umanitaria; 3523 dinieghi; 0 irreperibili; 79 esiti diversi

o   1999: 37318 richiedenti (24.810 domande); 11838 domande esaminate; 1118 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1192 casi di protezione umanitaria; 9489 dinieghi; 0 irreperibili; 39 esiti diversi

o   2000: 24296 richiedenti (18.363 domande); 36776 domande esaminate; 2356 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1407 casi di protezione umanitaria; 32785 dinieghi; 14 irreperibili; 214 esiti diversi

o   2001: 21575 richiedenti (17.406 domande); 17610 domande esaminate; 2988 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1653 casi di protezione umanitaria; 9258 dinieghi; 3622 irreperibili; 89 esiti diversi

o   2002: 18754 richiedenti (16.102 domande); 21552 domande esaminate; 1619 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1191 casi di protezione umanitaria; 5515 dinieghi; 13090 irreperibili; 137 esiti diversi

o   2003: 15274 richiedenti (13.931 domande); 13441 domande esaminate; 954 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2262 casi di protezione umanitaria; 2943 dinieghi; 7187 irreperibili; 95 esiti diversi

o   2004: 10869 richiedenti (9.817 domande); 9446 domande esaminate; 1011 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 3075 casi di protezione umanitaria; 2958 dinieghi; 2310 irreperibili; 92 esiti diversi

o   2005: 10704 richiedenti (9.583 domande); 14052 domande esaminate; 1072 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4281 casi di protezione umanitaria; 5378 dinieghi; 3142 irreperibili; 179 esiti diversi

o   2006: 10026 richiedenti (9.234 domande); 14254 domande esaminate; 1145 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5140 casi di protezione umanitaria; 4419 dinieghi; 3282 irreperibili; 268 esiti diversi

o   2007: 13310 richiedenti (12.451 domande); 21198 domande esaminate; 1627 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 10103 casi di protezione umanitaria; 5056 dinieghi; 4038 irreperibili; 374 esiti diversi

o   2008: 31723 richiedenti (31.100 domande); 23175 domande esaminate; 2009 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 6946 casi di protezione sussidiaria; 3621 casi di protezione umanitaria; 9219 dinieghi; 917 irreperibili; 463 esiti diversi

o   2009: 19090 richiedenti (15.918 domande); 25113 domande esaminate; 2328 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5331 casi di protezione sussidiaria; 2411 casi di protezione umanitaria; 11193 dinieghi; 1667 irreperibili; 2183 esiti diversi

o   2010: 12121 richiedenti (8.897 domande); 14042 domande esaminate; 2094 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1789 casi di protezione sussidiaria; 3675 casi di protezione umanitaria; 4698 dinieghi; 520 irreperibili; 1266 esiti diversi

o   2011: 37350 richiedenti (32.645 domande); 25626 domande esaminate; 2057 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2569 casi di protezione sussidiaria; 5662 casi di protezione umanitaria; 11131 dinieghi; 2339 irreperibili; 1868 esiti diversi

o   2012: 17.352 richiedenti (15.886 domande); 29.969 domande esaminate; 2.048 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4.497 casi di protezione sussidiaria; 15.486 casi di protezione umanitaria; 5.259 dinieghi; 1.196 irreperibili; 1.483 esiti diversi

o   2013: 26.620 richiedenti (25.207 domande); 23.634 domande esaminate; 3.078 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5.564 casi di protezione sussidiaria; 5.750 casi di protezione umanitaria; 6.765 dinieghi; 2.410 irreperibili; 67 esiti diversi

o   2014: 63.456 richiedenti (61.711 domande); 36.270 domande esaminate; 3.641 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 8.338 casi di protezione sussidiaria; 10.034 casi di protezione umanitaria; 13.122 dinieghi; 1.095 irreperibili; 40 esiti diversi

o   2015: 83.970 richiedenti; 71.117 domande esaminate; 3.555 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 10.225 casi di protezione sussidiaria; 15.768 casi di protezione umanitaria; 37.400 dinieghi; 4.103 irreperibili; 66 esiti diversi

 

Conseguenze della decisione negativa

 

á      In caso di rigetto o di ritiro o di inammissibilita' della domanda, salvo il caso di rilascio di altro permesso e trascorso inutilmente il termine per l'eventuale impugnazione, si procede ad allontanamento con accompagnamento alla frontiera o con la concessione di un termine per il rimpatrio volontario (con eventuale ammissione ad un programma di rimpatrio assistito)

á      Nota: sembra improprio adottare in tutti i casi provevdimenti di allontanamento, gravati da divieto di reingresso

 

Ricorso contro la decisione di I grado

 

á      Decreto-legge 13/2017:

o   sono istituite presso i tribunali ordinari di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia sezioni specializzate

o   le sezioni specializzate sono competenti per tutte le controversie in materia di asilo, immigrazione, diritto di ingresso e soggiorno di cittadini UE e loro familiari e apolidia gia' di competenza del tribunale ordinario (nota: non del giudice di pace), e per le cause e i procedimenti connessi con queste controversie; in tutti questi procedimenti, il tribunale giudica in composizione monocratica

á      Si applica il rito sommario di cognizione

á      Il ricorso e' presentato al tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello (Decreto-legge 13/2017: alla sezione specializzata competente per quel distretto) in cui ha sede

á      Il ricorso e' ammissibile solo se presentato entro 30 gg dalla notificazione del provvedimento (60 gg, in caso di presentazione del ricorso dall'estero; nota: dubbia la legittimita' di un termine per il ricorso in materia di diritti soggettivi); termini dimezzati

o   se per il richiedente e' stato dottato un provvedimento di trattenimento in CIE

o   in caso di

¤  domanda manifestamente infondata (sostenuta solo da elementi non attinenti ai presupposti della protezione internazionale)

¤  domanda reiterata senza adduzione di nuovi elementi

¤  domanda strumentale (presentata, al solo scopo di evitare l'allontanamento, da straniero intercettato durante il tentativo di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale)

á      Decreto-legge 13/2017: il ricorso e' trasmesso al pubblico ministero, che, entro 20 gg, rileva l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento del diritto alla protezione internazionale

á      Il ricorso sospende l'allontanamento, salvo che nei casi seguenti:

o   per il richiedente e' stato dottato un provvedimento di trattenimento in CIE

o   domanda giudicata inammissibile

o   domanda rigettata per manifesta infondatezza

o   domanda giudicata strumentale (presentata, al solo scopo di evitare l'allontanamento, da straniero intercettato durante il tentativo di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale)

á      In mancanza di effetto sospensivo automatico, il richiedente puo' chiedere la sospensione del provvedimento al giudice competente per il ricorso; in caso di accoglimento dell'istanza (ordinanza adottata entro 5 gg; Decreto-legge 13/2017: possibile la presentazione, entro 5 gg dalla notifica della decisione sull'istanza, di note difensive e, entro ulteriori 5 gg, di note di replica; in presenza di note, il giudice conferma o modifica la decisione), al richiedente per il quale non sia stato adottato un trattenimento in CIE e' rilasciato un permesso per richiesta asilo

á      Il richiedente per il quale sia stato disposto il trattenimento o il prolungamento del trattenimento in CIE, rimane nel CIE per tutto il periodo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale, previa convalida di sucessive proroghe per periodi < 60 gg per volta; il trattenimento non puo' comunque superare i 12 mesi; quando vengono meno i presupposti del trattenimento, il richiedente e' accolto nelle strutture di accoglienza governative (al richiedente e' rinnovato l'attestato nominativo; in caso di pericolosita', il richiedente e' sottoposto a misure di sicurezza questorili, come in caso di alternativa al trattenimento in CIE dell'espellendo)

á      La presentazione dell'istanza cautelare non sospende l'efficacia del provvedimento che dichiara per la seconda volta inammissibile la domanda reiterata senza adduzione di elementi nuovi (nota: ammesso il reingresso in caso di accoglimento dell'istanza da parte del giudice?)

á      Il ricorso e' trattato in ogni grado in via d'urgenza

á      Il Tribunale decide entro 6 mesi (Decreto-legge 13/2017: entro 4 mesi)

á      In caso di impugnazione della decisione del Tribunale, la Corte d'Appello decide entro 6 mesi

á      In caso di impugnazione della decisione della Corte d'Appello, la Cassazione decide entro 6 mesi

á      Nota: va presentata nuova istanza di sospensione del provvedimento, per ogni grado di giudizio, nei casi in cui la sospensione non e' automatica? Il richiedente trattenuto in CIE che ottenga la sospensione riuscira' verosimilmente a ottenere il trasferimento in una struttura di accoglienza governativa, per superamento del termine massimo di trattenimento, e a dileguarsi

á      Decreto-legge 13/2017: la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato cessa se il ricorso e' rigettato; decisione del Tribunale non reclamabile; possibile solo il ricorso in Cassazione, da presentare entro 30 gg dalla comunicazione del decreto del Tribunale; il giudice di primo grado puo' disporre la sospensione degli effetti del decreto di rigetto, con conseguente ripristino della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione; la sospensione e' disposta su istanza di parte da depositarsi entro 5 gg dalla proposizione del ricorso per cassazione; la controparte puo' depositare una propria nota difensiva entro 5 gg dalla comunicazione dell'istanza di sospensione; il giudice decide entro i successivi 5 gg con decreto non impugnabile

á      Sent. Cass. 19393/2009: competenza del giudice ordinario in merito ai ricorsi avverso i provvedimenti relativi al rilascio di permesso umanitario ex art. 5, co. 6

 

 

3. Accoglienza dei richiedenti asilo

 

Condizioni per l'accesso alle misure di accoglienza

 

á      Il titolare di permesso per richiesta asilo privo di mezzi sufficienti per se' e per i familiari (valutati con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale) accede con i familiari alle misure di accoglienza; a tal fine, informato dall'ufficio che riceve la domanda di asilo, presenta richiesta di accesso per se' e per i familiari al momento della presentazione della domanda di asilo

á      Si intendono "familiari" i seguenti componenti del nucleo formato prima dell'ingresso in Italia e presenti in Italia on connessione con la domanda di asilo: coniuge, figli minori o minori affidati o sottoposti a tutela, non coniugati, genitore o adulto legalmente responsabile del minore richiedente non coniugato

á      Le misure di accoglienza si applicano anche in caso di manifestazione della volonta' di chiedere asilo effettuata nelle acque territoriali

á      Le misure di accoglienza si applicano anche al richiedente asilo che attenda la determinazione dello Stato competente; Sent. CGUE C-179/11: l'obbligo di accoglienza permane fino al trasferimento nello Stato responsabile per l'esame della domanda

á      Espletate le operazioni nella struttura governativa di prima accoglienza, se sussistono i requisiti per l'accesso alle misure di accoglienza, il richiedente e suoi familiari sono trasferiti nelle strutture dello SPRAR, individuate tenendo conto di eventuali condizioni di vulnerabilita'; in caso di temporanea mancanza di posti, gli interessati rimangono nelle strutture governative di prima accoglienza per il tempo strettamente necessario a individuare posti disponibili (hanno priorita' i trasferimenti di persone in condizioni di vulnerabilita')

á      L'accoglienza e' condizionata alla permanenza nella struttura individuata, salvo che venga deciso il trasferimento in altra struttura

á      La struttura di accoglienza individuata rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica

á      L'indirizzo della struttura di accoglienza rappresenta il domicilio valevole per la notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda e alle procedure di accoglienza

 

Strutture di accoglienza: dimensioni; diritti; accesso a istruzione e formazione professionale

 

á      Predisposti servizi di accoglienza territoriali per richiedenti asilo; per il 2008, 2.541 posti da parte dello SPRAR e 1.847 da parte degli enti locali, con 8.412 beneficiari; per il 2009, 3.694 posti da parte dello SPRAR, con 7.845 beneficiari; per il 2010, 3.000 posti da parte dello SPRAR, di cui 501 per le categorie vulnerabili, e 146 per le categorie vulnerabili finanziati dall'8 per mille, con 6.975 beneficiari; per il triennio 2011-2013, messi a disposizione 3000 posti da parte dello SPRAR, di cui 500 per le categorie piu' vulnerabili; per il triennio 2014-2016, messi a disposizione 16.000 posti da parte dello SPRAR

á      Garantiti 573 posti giornalieri, di cui 323 rivolti in via esclusiva a soggetti vulnerabili, per l'accoglienza dei richiedenti asilo che giungono, in applicazione del Regolamento Dublino, negli aeroporti di Bari Palese, Bologna, Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo

á      E' consentito l'accesso nelle strutture dello SPRAR ai rappresentanti dell'ACNUR e degli enti di tutela al fine di prestare assistenza ai richiedenti (nota: non piu' previsto l'accesso degli avvocati)

á      Le strutture di accoglienza garantiscono, nei limiti del possibile, la tutela della vita familiare e della sua integrita' e il rispetto delle esigenze delle persone vulnerabili

á      I minori richiedenti asilo o figli di richiedenti asilo sono soggetti all'obbligo scolastico e accedono alle iniziative per l'insegnamento della lingua italiana

á      I richiedenti asilo inseriti nei servizi di accoglienza possono frequentare i corsi di formazione professionale eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente asilo

 

Accesso al lavoro

 

á      Se il procedimento di esame della domanda di asilo non e' concluso entro 60 gg dalla presentazione della domanda il permesso per richiesta asilo (e, verosimilmente, il permesso provvisorio) consente di svolgere attivita' lavorativa, se il ritardo non e' addebitabile al richiedente (nota: non sono definiti i casi di ritardo addebitabile al richiedente; in precedenza, erano considerati i casi di presentazione di documenti falsi, reticenza su identita' e nazionalita', mancata presentazione all'audizione senza valida giustificazione); il permesso non puo' essere convertito in permesso per lavoro

á      Nota: in precedenza era previso che il richiedente asilo che svolga attivita' lavorativa potesse continuare ad usufruire dell'accoglienza a condizione di contribuire alle spese; ora, la situazione non e' disciplinata esplicitamente

á      Giurisprudenza: le disposizioni sull'accesso al lavoro si applicano anche al richiedente asilo che attenda la determinazione dello Stato competente

á      Decreto-legge 13/2017: i prefetti promuovono ogni iniziativa finalizzata all'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attivita' di utilita' sociale in favore delle collettivita' locali

 

Richiedente che abbia presentato ricorso: accesso al lavoro, alla formazione e all'accoglienza

 

á      In caso di rigetto della domanda di asilo, le misure di accoglienza sono assicurate fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione

á      Nei casi in cui il ricorso non abbia effetto sospensivo automatico, il ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova fino alla decisione sull'istanza di sospensione

á      Salvo che il richiedente debba essere trattenuto in CIE, in caso di ricorso giurisdizionale il ricorrente privo di mezzi sufficienti usufruisce delle misure di accoglienza per il tempo in cui e' autorizzato (nota: automaticamente o a seguito dell'accoglimento dell'istanza di sospensione) a rimanere nel territorio nazionale

 

 

4. Diritti dei beneficiari di protezione internazionale

 

Tutela rispetto all'espulsione

 

á      Il beneficiario di protezione internazionale e' espulso solo quando rappresenti un pericolo

o   per la sicurezza dello Stato

o   per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale e' prevista la pena della reclusione > 4 anni nel minimo o > 10 anni nel massimo

á      Nota: si tratta di motivi di revoca dello status; interpretazione: l'espulsione e' adottabile anche prima che sia stata adottata la revoca

á      Divieto assoluto di allontanamento, anche indiretto, verso un paese in cui vi sia rischio di persecuzione per razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali

á      Decreto-legge 13/2017: il beneficiario di protezione internazionale titolare di permesso UE slp e i suoi familiari sono rinviati, in caso di espulsione, nello Stato membro che ha accordato la protezione, salvo che si tratti di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine e sicurezza pubblica, nel qual caso puo' essere allontanato verso un paese esterno alla UE

 

Tutela dell'unita' familiare

 

á      Ricongiungimento familiare con il beneficiario di protezione internazionale senza vincolo di dimostrazione dei requisiti di reddito e alloggio (D. Lgs. 18/2014)

á      Rilassamento, per il ricongiungimento con beneficiario di protezione internazionale, delle disposizioni che prevedono la produzione di certificati attestanti l'esistenza di vincoli familiari (sostituibili e non strettamente indispensabili)

á      Consentito l'ingresso per ricongiungimento degli ascendenti diretti di primo grado del beneficiario di protezione internazionale minore non accompagnato (D. Lgs. 18/2014)

á      Possibile coesione familiare con il rifugiato per il familiare per il quale potrebbe essere chiesto il ricongiungimento presente in Italia, anche illegalmente (art. 30, co. 1, lettera c, T.U.)

á      Ai familiari (coniuge e figli minori o minori affidati non coniugati, presenti in Italia in connessione con la domanda di asilo) del beneficiario di protezione sussidiaria che individualmente non hanno diritto a tale status e' rilasciato un permesso per motivi familiari (D. Lgs. 251/2007)

á      I familiari (coniuge e figli minori o minori affidati non coniugati, gia' presenti in Italia al momento della richiesta di asilo; in pratica, verosimilmente, anche gli altri ricongiungibili) del beneficiario di protezione internazionale che non hanno individualmente diritto allo status godono degli stessi diritti riconosciuti al beneficiario (verosimilmente, non in modo autonomo)

 

Permesso di soggiorno

 

á      Al titolare dello status di rifugiato e' rilasciato un permesso di soggiorno per asilo della durata di 5 anni, rinnovabile (e verosimilmente convertibile in permesso di soggiorno per lavoro in presenza dei requisiti)

á      Al beneficiario di protezione sussidiaria e' rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria della durata di 5 anni (D. Lgs. 18/2014), rinnovabile previa verifica (verosimilmente da parte della Commissione territoriale) della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento del diritto alla protezione, utilizzabile per lavoro e studio e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro in presenza dei requisiti

á      Accesso al permesso UE slp, dopo 5 anni di soggiorno legale (D. Lgs. 12/2014); il permesso UE slp reca apposita annotazione (cancellata in caso di cessazione o revoca dello status); ai fini del computo dei 5 anni, rileva la data di presentazione della domanda di protezione internazionale; non richiesto il test di conoscenza della lingua italiana ne' il pagamento del contributo di 200 euro; per i titolari di protezione internazionale vulnerabili, la disponibilita' di un alloggio gratuito concesso per ragioni assistenziali o caritative equivale al 15% della soglia di reddito; ai fini del rilascio ai familiari, disponibilita' di alloggio non richiesta: sufficiente indicare il luogo di residenza (non e' chiaro se valga l'esonero dal requisito di reddito)

 

Titolo di viaggio

 

á      Al rifugiato la questura rilascia un titolo di viaggio conforme al modello allegato alla Convenzione di Ginevra, della durata di 5 anni, rinnovabile

á      Se il beneficiario di protezione sussidiaria e' impossibilitato a chiedere il passaporto alle autorita' del proprio paese, la questura rilascia un titolo di viaggio per stranieri (nota: durata non specificata); il titolo di viaggio e' rifiutato o ritirato se sussistono gravissimi motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico o ragionevoli dubbi sull'identita' dell'interessato (giurisprudenza: tali dubbi debbono ritenersi insussistenti se e' stato rilasciato il permesso di soggiorno)

 

Naturalizzazione

 

á      Accesso alla cittadinanza per naturalizzazione dopo 5 anni di residenza legale per il rifugiato, dopo 10 anni per il beneficiario di protezione sussidiaria

 

Accesso a lavoro, professioni, riconoscimento titoli, assistenza, studio, alloggio

 

á      Il beneficiario di protezione internazionale e' equiparato al cittadino italiano in materia di

o   lavoro subordinato o autonomo

o   iscrizione agli albi professionali

o   formazione professionale (D. Lgs. 18/2014: compresi i corsi di aggiornamento) e tirocinio sul luogo di lavoro (nota: circ. Minlavoro 24/2011, che dichiara non applicabili le restrizioni di cui ad art. 11 L. 148/2011, si pone in contrasto con questa disposizione; nota: disposizione dichiarata illegittima da Sent. Corte Cost. 287/2012)

o   accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (D. Lgs. 18/2014: anche professionali; con individuazione di criteri di valutazione appropriati, qualora sia impossibile acquisire certificazione da parte dello Stato in cui e' stato conseguito il titolo)

o   assistenza sociale

o   assistenza sanitaria

o   accesso ai benefici relativi all'alloggio (D. Lgs. 18/2014)

á      Il beneficiario di protezione internazionale e' equiparato al cittadino comunitario riguardo all'accesso al pubblico impiego (esclusi esercizio di pubblici poteri, tutela sicurezza nazionale, corrispondenti a determinati posti e funzioni di vertice)

á      L'accesso ai corsi universitari per il titolare di permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria o asilo umanitario (verosimilmente il riferimento e' al permesso per motivi umanitari) e' condizionato al solo possesso del titolo di studio necessario, con dichiarazione di equipollenza se conseguito all'estero (art. 39, co. 5, T.U.)

 

Accoglienza

 

á      Predisposti servizi di accoglienza territoriali per beneficiari di protezione internazionale; la permanenza assistita e' di durata

o   < 6 mesi, prorogabili eccezionalmente per < 6 mesi (9 mesi per nuclei familiari; anche ulteriormente per categorie vulnerabili), per i beneficiari di protezione internazionale o umanitaria (verosimilmente, i titolari di permesso per motivi umanitari)

o   fino a 6 mesi dopo il compimento della maggiore eta', per i minori non accompagnati beneficiari di protezione internazionale o umanitaria (verosimilmente, i titolari di permesso per motivi umanitari)

 

 

5. Proposte di riforma della Commisisone UE

 

á      Dublino IV:

o   usuali criteri (con l'eccezione del criterio di 12 mesi di clandestinita', oltre i quali la competenza dello Stato che l'ha tollerata si perde; come pure di quello dei 5 mesi di clandestinita' che fanno scattare in capo a un secondo Stato la competenza)

o   definizione della percentuale standard per ogni Stato UE, basata al 50% sul PIL, al 50% sulla popolazione

o   se il numero di "domande" (escluse quelle giudicate non ammissibili o da trattare con procedura accelerata) eccede il 150% delle percentuale standard, l'eccesso viene ricollocato tra gli Stati UE nei quali la percentuale e' al di sotto di quella standard

o   se uno Stato UE rifuta la ricollocazione di un richiedente, paga allo Stato UE che se lo accolla 250.000 euro

 

á      Procedure:

o   rifiuto di depositare le impronte e omissione di formalizzazione della domanda di asilo equivalgono a rinuncia alla domanda

o   pre-esame delle domande a carico dello Stato di presentazione della domanda (nota: non di primo ingresso; possibile collusione tra Stato di primo ingresso e profugo)

o   inammissibilita': esistenza di un paese di primo asilo o di un paese terzo sicuro (attraversato senza presentare domanda)

o   manifesta infondatezza (e procedura accelerata): paese di origine sicuro

o   lista dei paesi sicuri: per 5 anni, ogni Stato UE puo' adottare o mantenere una propria lista; la UE propone Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Kossovo, Montenegro, Serbia, Turchia

o   decisione sul pre-esame appellabile

 

á      Status:

o   permesso per rifugiati: almeno 3 anni, rinnovabile (primo rinnovo sottoposto a riesame)

o   permesso per protezione sussidiaria: 1 anno, rinnovabile (primo e secondo rinnovo sottoposti a riesame) per 2 anni ogni volta

o   il computo degli anni per l'ottenimento del permesso UE slp si azzera se il beneficiario della protezioen viene trovato in condizioni di soggiorno illegale in altro Stato UE

 

á      Accoglienza:

o   detenzione per chi abbandoni il luogo di accoglienza

 

 

6. Altre forme di protezione

 

Deroghe alle norme restrittive su ingresso e soggiorno

 

á      Divieto di allontanamento (art. 19, co. 1, T.U.; senza considerazione delle clausole di esclusione, di diniego, di cessazione o di revoca della protezione internazionale) verso un paese in cui lo straniero

o   possa essere perseguitato per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali, condizioni sociali

o   rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione

á      Deroga alle restrizioni Schengen per rilascio o rinnovo del permesso, per motivi umanitari, obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6, T.U.); sent. Cass. 19393/2009: il rilascio del permesso corrisponde a un diritto soggettivo (ricorso contro il diniego al giudice ordinario), di cui ha valore ricognitivo, non costitutivo

á      Permesso per motivi umanitari in caso di impossibilita' di allontanamento (in applicazione di art. 5, co. 6 e art. 19, co. 1, T.U.), previa acquisizione dall'interessato di documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono l'allontanamento; Ord. Cass. 11586/2012: se e' stato accolto, con provvedimento passato in giudicato, il ricorso contro l'espulsione sulla base del rischio di persecuzione, la domanda di protezione non puo' essere rigettata, in mancanza di fatti che superino il giudicato, per presunta carenza di prove

á      Permesso per la persona che abbia bisogno di cure (Sent. Corte Cost. 252/2001 e orientamento prevalente della successiva giurisprudenza); Trib. Trieste, Trib. Milano, Trib. Prato: rilascio di permesso per motivi umanitari (nota: piu' vantaggioso di quello per motivi di cure; Accordo Governo-Regioni 20/12/2012 prevede comunque iscrizione obbligatoria al SSN in entrambi i casi)

 

Diritto d'asilo costituzionale

 

á      Diritto d'asilo costituzionale (art. 10 Cost.): lo straniero al quale sia effettivamente impedito l'esercizio delle liberta' democratiche garantite dalla Costituzione (quelle della I Parte Cost.) ha diritto d'asilo nel territorio dello Stato alle condizioni stabilite dalla legge

á      Immediata precettivita' del diritto costituzionale (Sent. Cass. 4674/1997): categoria dei rifugiati piu' ristretta; L. 39/1990 non applicabile, in mancanza di legge attuativa, alle richieste di asilo costituzionale, ma non incostituzionale perche' non pretendeva di disciplinare tale diritto

á      Conseguenze della sentenza:

o   la legge non puo' essere considerata attuativa di art. 10 Cost. se pone restrizioni al diritto ivi sancito

o   competenza del giudice ordinario per il riconoscimento del diritto d'asilo (diritto soggettivo perfetto), anche per il ricorso nell'ambito del riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria (sent. Cass. 19393/2009); non vi sono termini di prescrizione ne' di decadenza (Trib. Catania, in probabile contrasto con D. Lgs. 25/2008 e D. Lgs. 150/2011)

á      Necessaria la richiesta di permesso di soggiorno, al fine di evitare l'espulsione, non essendo sufficiente la proposizione della domanda di asilo costituzionale (Sent. Cass. 8423/2004; in senso contrario, Trib. Catania)

á      In senso restrittivo, Cass. 18549/2006: il diritto d'asilo costituzionale comporta solo il rilascio di un permesso di soggiorno finalizzato all'espletamento della procedura d'asilo (diritto all'esame della domanda di protezione); una volta negata la protezione internazionale, il permesso deve essere ritirato, e non residua spazio per la richiesta di riconoscimento dell'asilo costituzionale

á      Ord. Cass. 10686/2012, Sent. Cass. 25873/2013, Trib. Torino: il diritto di asilo e' oggi interamente attuato e regolato, attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti di protezione (riconoscimento dello status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria, relativa a tutte le situazioni da tutelare per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessita' di adeguare la disciplina al diritto costituzionale o internazionale in materia di diritti dell'uomo), cosicche' non residua alcun margine di diretta applicazione della norma costituzionale di cui all'art. 10 Cost.

 

Protezione temporanea

 

á      Possibile accoglienza e protezione temporanea, per motivi umanitari, in caso di conflitti, disastri o altri eventi di particolare gravita'

á      Disposizioni adottate con DPCM, anche in deroga alle altre disposizioni di legge

á      Adottata

¤  permesso per motivi umanitari della durata di 6 mesi (rinnovato, anche tacitamente, per altri 6 mesi in base a DPCM 6/10/2011, poi per ulteriori 6 mesi in base a DPCM 15/5/2012, poi fino al 31/3/2013 o alla successiva conclusione delle procedure di rimpatrio assistito dal DPCM 28/2/2013)

¤  titolo di viaggio a chi ne e' sprovvisto (necessario per la libera circolazione di breve periodo in Area Schengen; altri requisiti: titolo di viaggio, risorse sufficienti, assenza di pericolosita' e di segnalazioni per la non ammissione), rinnovato, su richiesta, per l'ulteriore periodo di 6 mesi autorizzato (verosimilmente, anche per i successivi periodi autorizzati)

¤  esclusione in caso di pericolosita' sociale

¤  necessaria la rinuncia all'eventuale richiesta di protezione internazionale; possibile invece la richiesta di protezione internazionale successiva al rilascio del permesso per motivi umanitari; nota: si intende sgombrare il campo dalle richieste di protezione internazionale strumentali

¤  facolta' di svolgimento di attivita' di lavoro subordinato o autonomo (consentita, nei fatti, la conversione in permesso per lavoro)

¤  accoglienza

¤  iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione temporanea

¤  rimpatrio assistito (biglietto aereo e 200 euro), su richiesta, per i beneficiari della protezione (entro un limite di 600 persone)

¤  riconoscimento di una forma di protezione internazionale o umanitaria (anche con revisione di precedente diniego) a richiedenti non libici provenienti dalla Libia, sulla base delle rilevanti esigenze umanitarie connesse alla rescissione dei legami col paese d'origine e alla perdurante instabilita' della situazione libica (circ. Mininterno 30/10/2012)

¤  rilasciabile un titolo di viaggio per stranieri agli stranieri accolti, se sono nell'impossibilita' di ottenere un titolo di viaggio dal proprio paese, purche' non abbiano pendenze nei confronti della giustizia ne' obblighi verso la famiglia e non siano pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica (circ. Mininterno 18/2/2013)

¤  DPCM 28/2/2013: in chiusura dell'Emergenza Nordafrica, gli stranieri accolti possono chiedere, entro il 31/3/2013, di accedere al rimpatrio assistito o di convertire il permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, famiglia, studio e formazione professionale; per coloro che non avanzano alcuna richiesta, si procede all'allontanamento, salvo che si tratti di soggetti inespellibili, o che sussistano gravi motivi di salute che imediscono il rimpatrio (finche' perdurano tali motivi) o altri gravi motivi umanitari che lo rendono impossibile o irragionevole, o che si tratti di componenti di nuclei familiari con minori che frequentano la scuola (fino al termine dell'anno scolastico)

¤  beneficiari accolti nelle strutture: 64.717; richieste di conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per altri motivi: 6.438

 

Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati

 

á      Adozione del DPCM per la protezione temporanea in caso di accertamento, con decisione del Consiglio europeo, di afflusso massiccio di sfollati (eventualmente agevolato da un programma di evacuazione), ai sensi della Direttiva 2001/55/CE (D. Lgs. 85/2003): protezione accordata, nei limiti della disponibilita' dichiarata dal Governo italiano ai sensi della Direttiva, per un anno, prorogabile per un secondo anno in base a decisione del Consiglio europeo

á      Nei casi in cui la decisione sulle domande di asilo presentate da sfollati non sia differita, sulla base del DPCM, al termine del periodo di protezione, lo sfollato richiedente asilo puo' godere del regime di protezione solo se rinuncia alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato (verosimilmente, "della protezione internazionale") o in caso di esito negativo dell'esame

á      Uno sfollato

o   puo' essere escluso dal regime di protezione quando lo si possa ritenere responsabile di un crimine contro la pace, o un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', di un reato grave non politico commesso all'estero, di un atto contrario ai principi e alle finalita' delle Nazioni Unite

o   e' escluso quando sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche in seguito a patteggiamento, per reati ostativi all'ingresso (esclusi quelli relativi al diritto d'autore e alla vendita di marchi contraffatti)

 

 

VI. Cittadini comunitari

 

1. Norme di riferimento e ambito di applicazione

 

Stati membri dell'Unione europea

 

á      Stati membri dell'UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

 

Norme applicabili

 

á      Riferimento normativo: D. Lgs. 30/2007, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE; le disposizioni si applicano anche

á      Le disposizioni del D. Lgs. 286/1998 si applicano ai cittadini comunitari se cosi' previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario (art. 1, co. 2 T.U., modificato da L. 133/2008; disposizione pleonastica)

á      Le disposizioni del D. Lgs. 286/1998 in materia di familiari si applicano, se piu' favorevoli, anche a quelli di cittadini italiani o comunitari (art. 28, co. 2 T.U.; Cass. SS. UU. 21108/2013: solo quanto a modalita', non a novero dei familiari)

á      Parita' di trattamento degli italiani rispetto ai comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale: inapplicabili norme o prassi che producano un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani (art. 14 bis, co. 1 e 2 L. 11/2005)

 

Titolari del diritto di circolazione; nozione di familiare

 

á      Titolari: comunitario e familiare anche straniero (coniuge; discendenti del comunitario o del coniuge di eta' < 21 anni o a carico; ascendenti diretti, del comunitario o del coniuge, a carico); note:

á      Com. Comm. UE COM(2009) 313/4: la nozione di familiari ascendenti e discendenti diretti include le relazioni adottive e di affidamento di minori a un affidatario permanente; in caso di affidamento temporaneo, il diritto di soggiorno dipende dall'intensita' del legame; nota: orientamento non esplicitamente recepito dalla normativa italiana, ma condiviso da Cass. 4868/2010 per l'affidato all'italiano ex L. 184/1983

á      Facilitazione di ingresso e soggiorno per altri familiari stranieri a carico o conviventi (L. 97/2013: incluso il partner con relazione stabile attestata con documentazione ufficiale; nota: L. 76/2016 ha introdotto in Italia il contratto di convivenza; erroneamente, Cass. 44182/2016 ritiene che tale contratto se stipulato con cittadino italiano sia equiparabile, ai fini del divieto di espulsione, al matrimonio) o necessitanti, per ragioni di salute, di assistenza da parte del cittadino comunitario; CGUE C-83/11: la situazione di dipendenza, per i familiari a carico, deve sussistere nel paese di provenienza del familiare interessato, quanto meno nel momento in cui egli chiede di raggiungere il cittadino dell'Unione, e lo Stato membro puo' imporre requisiti atti ad assicurare che tale condizione sia reale e stabile (CGUE C-423/12: non puo' imporre pero' un onere della prova eccessivo; non osta alla condizione di familiare a carico la prospettiva di trovare lavoro nello Stato membro ospitante;  C-1/05: la condizione di carico puo' essere provata con qualunque mezzo "adeguato"); Trib. Verona: nullo il diniego della carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE nei confronti del familiare "facilitato", se sono presenti i requisiti (nel caso, relazione stabile ufficilmente documentata) e sono assenti motivi ostativi

á      SS. UU. Cass. 21108/2013: il minore affidato all'italiano con provvedimento di Kafalah giudiziale puo' fare ingresso come familiare facilitato, a condizione che sia a carico del cittadino italiano o con lui convivente nel paese di provenienza, o che gravi motivi di salute impongano che debba essere assistito personalmente da tale cittadino

 

 

2. Diritto di ingresso

 

Requisiti per l'ingresso

 

á      Requisiti:

á      In caso di mancanza di mancanza di documento di viaggio valido o di visto di ingresso, se richiesto, non si respinge alla frontiera l'interessato se dimostra entro 24 ore (termine censurato informalmente dalla Commissione UE) il suo status

á      Nota: non disciplinata la facilitazione dell'ingresso per altri familiari stranieri

á      Circ. MAE 6/8/2013: dato che il visto di ingresso non e' piu' condizione necessaria perche' valga il diritto di soggiorno (ne', strettamente parlando, quello di ingresso) del familiare straniero di cittadino UE o italiano, ne' per la sua iscrizione anagrafica, non vengono piu' rilasciati, per gli stranieri per cui sia verificato il vincolo di parentela o coniugio, visti di lunga durata (tipo D), ma solo visti Schengen di breve durata (fino a 90 gg, tipo C) per turismo con ingressi multipli, gratuiti

 

 

3. Diritto di soggiorno fino a tre mesi

 

Requisiti per il diritto di soggiorno di durata < 3 mesi

 

á      Requisiti:

á      Nota: non disciplinata la facilitazione del soggiorno breve per altri familiari stranieri

 

Perdita del diritto di soggiorno di durata < 3 mesi

 

á      Il diritto di soggiorno viene meno in caso di onere (effettivamente) eccessivo per l'assistenza pubblica (desunto, in contrasto con Direttiva 2004/38/CE, da disponibilita' di mezzi inferiore a quella prevista per il ricongiungimento degli stranieri) o per pericolosita' per ordine pubblico o sicurezza pubblica

 

Dichiarazione facoltativa di presenza

 

á      Possibilita' di presentare dichiarazione di presenza all'ingresso (con modalita' da definirsi con DM, ad oggi non adottato); in mancanza, si presume, fino a prova contraria che il soggiorno sia durato piu' di 3 mesi

á      Nota: una volta fissato il termine per la presentazione di dichiarazione di presenza (che non potrebbe essere inferiore a quello, di 8 gg, previsto per il turista straniero), impossibile, di fatto, dimostrare che sia scaduto tale termine

 

Tutela giurisdizionale

 

á      Ricorso contro il rifiuto o la revoca del riconoscimento del diritto di soggiorno di competenza del tribunale ordinario del luogo di dimora del ricorrente (Decreto-legge 13/2017: tribunale sede della sezione speciale del luogo di dimora del ricorrente)

 

 

4. Diritto di soggiorno oltre i tre mesi

 

Requisiti per il soggiorno di durata > 3 mesi

 

á      Requisiti: una delle condizioni seguenti

á      Nota:

á      Giurisprudenza della CGUE: deve essere considerato lavoratore ogni persona che svolga attivita' reali ed effettive, ad esclusione di attivita' talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie, fornendo, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in cambio di retribuzione

á      CGUE C-127/08: ai fini del diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle sue modalita' di ingresso, dal fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, dalla data e dal luogo in cui si e' costituito il legame familiare

á      CGUE C-200/02: il comunitario minorenne in tenera eta', con assicurazione sanitaria e a carico di genitore straniero con risorse sufficienti per evitare oneri eccessivi per l'assistenza pubblica ha diritto di soggiorno di durata indeterminata nello Stato membro ospitante (CGUE C-86/12: se vi ha fatto ingresso dopo la nascita, non se e' nato e vissuto sempre in tale Stato); il genitore, benche' non sia "ascendente a carico", ha anch'egli diritto di soggiornare con il minore (se cosi' non fosse, risulterebbe svuotato di ogni effetto il diritto di soggiorno in capo al minore); Trib. Roma: rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE a uno straniero, padre convivente di minori UE, a carico della madre, in base alla Sent. CGUE C-200/02, in nome del diritto dei minori stessi, che non gravano sulla finanza pubblica, di vivere con il proprio padre, e non solo col genitore di cui sono a carico

á      CGUE C-256/11 e CGUE C-40/11: non si puo' negare il diritto di soggiorno al cittadino straniero, familiare di cittadino comunitario, benche' non rientri nel novero ordinario dei familiari con diritto di soggiorno, qualora, come conseguenza di tale diniego, il cittadino comunitario si trovi obbligato, di fatto, ad abbandonare il territorio dell'Unione europea nel suo complesso

á      CGUE C-529/11: il genitore di un figlio che abbia esercitato il diritto di accesso all'istruzione sul fondamento di Direttiva 2004/38/CE, puo' continuare a godere di un diritto derivato di soggiorno, anche dopo il raggiungimento della maggiore eta' da parte del figlio, qualora la sua presenza e le sue cure permangano necessarie a tale figlio per consentirgli di proseguire e terminare i suoi studi

á      La qualita' di titolare di diritto di soggiorno puo' essere dimostrata in qualunque modo consentito dalla legge; il possesso del relativo documento non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un diritto (L. 129/2011)

 

Soggiorno di durata > 3 mesi per familiari stranieri "facilitati"

 

á      Altri familiari stranieri a carico o conviventi (L. 97/2013: incluso il partner con relazione stabile attestata con documentazione ufficiale; nota: L. 76/2016 ha introdotto in Italia il contratto di convivenza; erroneamente, Cass. 44182/2016 ritiene che tale contratto se stipulato con cittadino italiano sia equiparabile, ai fini del divieto di espulsione, al matrimonio) o necessitanti, per ragioni di salute, di assistenza da parte del cittadino comunitario possono essere ammessi a soggiornare in Italia per residenza elettiva (nota: di fatto, non sono previste facilitazioni per l'ingresso; le disposizioni che prevedono il rilascio di una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE anche a questi soggetti, a condizione che esibiscano un documento rilasciato dall'autorita' competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare "facilitato", ma a prescindere dal possesso del visto, lasciano pero' intendere che si prescinde da un ingresso legale per autorizzarne il soggiorno); Trib. Verona: nullo il diniego della carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE nei confronti del familiare "facilitato", se sono presenti i requisiti (nel caso, relazione stabile ufficilmente documentata) e sono assenti motivi ostativi

 

Mantenimento del diritto di soggiorno di durata > 3 mesi

 

á      Il cittadino comunitario e i suoi familiari non possono essere allontanati quando il cittadino sia in fase di disoccupazione iniziale (fino a 6 mesi di iscrizione al Centro per l'impiego o, una volta resa dichiarazione di disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa, finche' non sia stato escluso dalla condizione di disoccupazione)

á      Il diritto di soggiorno si mantiene in caso di

¤  acquisizione del diritto di soggiorno permanente in conseguenza del decesso del familiare comunitario lavoratore in attivita'

¤  iscrizione scolastica del figlio; vale per il figlio e per il genitore affidatario

¤  soggiorno pregresso di almeno un anno, unitamente a svolgimento di attivita' lavorativa o capacita' di mantenimento per se' e per i familiari

á      In caso di morte o divorzio o annullamento del matrimonio, ove manchino i requisiti per il mantenimento del diritto di soggiorno, il familiare straniero puo' ottenere un permesso per lavoro o studio

 

Perdita del diritto di soggiorno di durata > 3 mesi

 

á      Il diritto di soggiorno viene meno per il venir meno delle condizioni o per pericolosita' per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o pubblica sicurezza

á      La verifica della sussistenza delle condizioni puo' essere effettuata solo in presenza di ragionevoli dubbi sulla loro persistenza (L. 129/2011)

á      Il ricorso al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso (L. 129/2011)

á      Direttiva 2004/38/CE prevede che lo scadere del documento di identita' o del passaporto non giustifichino l'allontanamento (coerentemente con CGUE C-215-03, secondo la quale il diritto di soggiorno non e' pregiudicato dalla mancanza di un documento di identificazione valido, se la persona puo' provare la propria identita' con ogni mezzo consentito dal diritto nazionale dello Stato membro in cui si trova)

 

Tutela giurisdizionale

 

á      Ricorso contro il rifiuto o la revoca del riconoscimento del diritto di soggiorno di competenza del tribunale ordinario del luogo di dimora del ricorrente (Decreto-legge 13/2017: tribunale sede della sezione speciale del luogo di dimora del ricorrente)

 

Obbligo di iscrizione anagrafica (cittadino comunitario) o richiesta di carta di soggiorno (familiare straniero)

 

á      Dopo 3 mesi di soggiorno

á      Nota: superamento della soglia dei 3 mesi da parte del comunitario presunto (in teoria) in mancanza di dichiarazione di presenza (facoltativa e non disciplinata)

 

Condizioni per l'iscrizione anagrafica; casi particolari

 

á      Iscrizione anagrafica subordinata, oltre che alle normali condizioni, alla dimostrazione del possesso di documento di identita' o passaporto valido e dei requisiti che integrano il diritto di soggiorno o l'appartenenza ad una delle categorie il cui soggiorno e' facilitato (inclusi, eventualmente, il legame familiare con il titolare di autonomo diritto di soggiorno o l'appartenenza al suo nucleo familiare, le condizioni di vivenza a carico, le condizioni di salute, da certificare con documento rilasciato dall'autorita' del paese d'origine o di provenienza, ovvero l'esistenza di una relazione stabile, da attestare con documentazione ufficiale)

á      Condizioni facilitate per l'iscrizione anagrafica di comunitari che siano religiosi (assunzione oneri da parte della comunita'), minori non accompagnati (decisione dell'autorita' giudiziaria minorile) o genitori di minore italiano (senza verifica requisiti)

á      Iscrizione (di 1 anno) nelle liste della popolazione temporanea per i lavoratori stagionali

á      Iscrizione (anche > 1 anno) nelle liste della popolazione temporanea per il comunitario che non intenda trasferire la propria residenza (es.: studente o lavoratore distaccato); ai fini dell'assicurazione sanitaria, sufficiente la tessera TEAM

 

Carta di soggiorno per familiare straniero: condizioni; durata

 

á      Ai fini del rilascio della carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE, necessario il possesso di passaporto valido (nota: non di visto; possibile il rilascio anche a chi sia entrato illegalmente, coerentemente con CGUE C-127/08) e la presentazione di un documento rilasciato dall'autorita' del paese d'origine o di provenienza che attesti la qualita' di familiare con diritto di soggiorno o il possesso dei requisiti per l'appartenenza ad una delle categorie il cui soggiorno e' facilitato (inclusi, eventualmente, il legame familiare con il titolare di autonomo diritto di soggiorno o l'appartenenza al suo nucleo familiare, le condizioni di vivenza a carico, le condizioni di salute, ovvero l'esistenza di una relazione stabile attestata da documentazione ufficiale)

á      Durata della carta di soggiorno: 5 anni; decade per assenze > 6 mesi in un anno (limite di 12 mesi consecutivi, se l'assenza e' dovuta a seri motivi; nessun limite se e' dovuta all'assolvimento di obblighi militari; onere dell'interessato documentare la sussistenza di tali motivi)

á      Nota: il D. Lgs. 30/2007 ha abrogato l'art. 30, co. 4, T.U., che disponeva il rilascio di una carta di soggiorno al familiare straniero ricongiunto con cittadino italiano o comunitario; resta cosi' non disciplinato esplicitamente il caso in cui tale familiare non rientri tra quelli con diritto di soggiorno ne' tra quelli "facilitati", ma sia ammesso ai sensi dell'art. 28, co. 2 T.U. (applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del T.U. se piu' favorevoli; es.: il genitore naturale straniero di minore comunitario soggiornante in Italia con l'altro genitore; tuttavia, Cass. SS. UU. 21108/2013 esclude che l'applicazione di art. 28 co. 2 T.U. amplii il novero dei familiari); verosimilmente, anche in tali casi e' rilasciata una carta di soggiorno

 

 

5. Diritto di soggiorno permanente

 

Requisiti

 

á      Requisiti:

á      Rilevano positivamente, ai fini del computo, le assenze < 6 mesi in un anno, o per obblighi militari, o < 12 mesi consecutivi per motivi seri, nonche', per i neocomunitari, i soggiorni pregressi legali in qualita' di stranieri (circ. Mininterno 18/7/2007: sufficiente il titolo di soggiorno valido; in contrasto con CGUE C-424/10: solo se in possesso dei requisiti che conferiscono un diritto di soggiorno)

á      La continuita' del soggiorno si considera comunque interrotta in caso di adozione di un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato

 

Attestato di diritto di soggiorno permanente e carta di soggiorno permanente

 

á      Ai titolari e' rilasciato un attestato (per il comunitario), dal Comune di residenza, o una carta di soggiorno permanente (per il familiare straniero), dalla questura

 

Perdita del diritto di soggiorno permanente

 

á      Il diritto di soggiorno permanente si perde per assenze di durata > 2 anni consecutivi

 

 

6. Attivita' economiche, assistenza sociale, previdenza

 

Diritto di esercitare attivia' economiche non riservate al cittadino italiano

 

á      I titolari di diritto di soggiorno (temporaneo o permanente) hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma autonoma o subordinata, che non sia riservata per legge al cittadino italiano (attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/2001; nel pubblico impiego, tali attivita' corrispondono ai posti di vertice dell'amministrazione, di magistrato e di avvocato dello Stato e alle funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito)

 

Parita' di trattamento con l'italiano per le materie del Trattato CE; deroghe

 

á      Il cittadino comunitario con diritto di soggiorno gode di parita' di trattamento con il cittadino italiano per le materie previste dal Trattato CE e dal diritto derivato (es.: sicurezza sociale), salve le eccezioni previste dallo stesso Trattato o dal diritto derivato; il beneficio di tale parificazione si estende (CGUE C-316/85: indirettamente; solo, cioe', se essi sono familiari con diritto di soggiorno del cittadino comunitario, non quando quella condizione cessa) ai familiari stranieri con diritto di soggiorno; nota: il beneficio e' conservato dal familiare straniero che acquista un diritto di soggiorno autonomo (es.: diritto di soggiorno permanente acquisito successivamente al decesso del cittadino comunitario o a divorzio da questi), ma verosimilmente non e' utilizzabile per soddisfare un requisito cui il diritto e' condizionato (es.: possesso di risorse); Trib. Trieste: disapplicate le disposizioni che, prima della L. 147/2013, riservavano all'italiano il beneficio della carta acquisti

á      Prevista esplicitamente la parificazione al cittadino italiano del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno e del suo familiare ai fini del godimento della carta acquisti (L. 147/2013)

á      In deroga al principio di parita' trattamento, il cittadino comunitario e i suoi familiari stranieri non hanno diritto alle prestazioni di assistenza sociale (escluse quelle finanziarie destinate a facilitare l'accesso al mercato del lavoro) durante i primi 3 mesi di soggiorno in Italia ne', in caso di cittadino comunitario venuto in Italia in cerca di lavoro, durante tutta la fase di prima ricerca di lavoro, salvo che tale diritto derivi loro autonomamente per l'attivita' esercitata o per altre disposizioni di legge; CGUE C-140/12: all'infuori di tale deroga, non e' legittimo negare automaticamente misure assistenziali sul presupposto che il diritto di soggiorno richieda per definizione il non essere un onere per l'assistenza pubblica (la Direttiva 2004/38/CE ammette una certa solidarietˆ finanziaria dei cittadini dello Stato membro ospitante verso quelli degli altri Stati membri; in particolare, se le difficolta' incontrate dal beneficiario del diritto di soggiorno sono temporanee)

á      In materia di sicurezza sociale (prestazioni previdenziali e prestazioni di carattere non contributivo) si applica il coordinamento dei sistemi nazionali (Reg. CE 883/2004) a

á      Il coordinamento si applica alle seguenti prestazioni:

á      Se uno Stato membro richiede determinati periodi di assicurazione, occupazione, lavoro autonomo o residenza ai fini del godimento delle prestazioni, si cumulano gli analoghi periodi trascorsi sotto la legislazione di altri Stati membri

á      Le prestazioni di sicurezza sociale di carattere contributivo sono esportabili: si prescinde, per il godimento, dal requisito di residenza nello Stato membro erogante, salve certe condizioni

á      Le prestazioni speciali in danaro di carattere non contributivo elencate nell'Allegato X del Reg. CE 883/2004 non sono esportabili; per l'Italia sono le seguenti:

á      Le prestazioni speciali in danaro di carattere contributivo non elencate nell'Allegato X del Reg. CE 883/2004 sono esportabili (Sent. CGUE C-503/09 e circ. INPS 110/2012)

 

 

7. Assistenza sanitaria

 

Assistenza per soggiorni di durata < 3 mesi

 

á      Soggiorni < 3 mesi:

 

Assistenza per soggiorni di durata > 3 mesi; assistenza per irregolari

 

á      Soggiorni > 3 mesi:

¤  lavoratori e loro familiari

¤  gia' lavoratori, involontariamente disoccupati o iscritti a corsi di formazione o iscritti in iste di mobilita', con diritto di soggiorno

¤  titolari di attestati E106 (lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati), E109 (familiari), E120 (in attesa di pensione in altro Stato UE), E121 (pensionati in altro Stato UE); nota: attestati ora sostituiti dal documento portatile S1

¤  titolare di diritto di soggiorno permanente

¤  vittime di tratta e beneficiari di protezione sociale

¤  familiari di cittadino italiano

¤  disposizione a rischio in base a modifica art. 1, co. 2 T.U. (L. 133/2008); tuttavia, circ. Minsalute 19/2/2008 fa riferimento all'obbligo costituzionale di tutela della salute, e Sent. Corte Cost. 299/2010 la cita, consacrandola: le norme sul soggiorno dei comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali, che garantiscono la tutela della salute e cure gratuite agli indigenti

¤  la copertura dovrebbe riguardare anche i cittadini comunitari e i loro familiari durante la fase di prima ricerca di lavoro nella quale non sono allontanabili per mancanza di requisiti

 

Assistenza sanitaria: Accordo Governo-Regioni 20/12/2012

 

á      Recepito finora da Puglia, Friuli Venezia-Giulia, Campania, Emilia Romagna (parzialmente), Lazio, Liguria, Basilicata, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Provincia di Trento, Toscana, Marche, Piemonte

á      Principali elementi:

 

 

8. Allontanamento

 

Presupposti dell'allontanamento

 

á      Presupposti:

¤  condanne (anche patteggiate), in Italia o all'estero, per

-       delitti non colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona

-       delitti di cui all'art. 8 L. 69/2005 (delitti per i quali, nell'ambito delle norme su mandato di arresto europeo, e' prevista la consegna obbligatoria)

¤  appartenenza a categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione

¤  avvenuta adozione di misure di prevenzione

¤  avvenuta adozione di provvedimenti di allontanamento da parte di autorita' straniere (verosimilmente, per motivi imperativi di pubblica sicurezza)

 

Criteri per l'allontanamento per pericolosita'

 

á      Ai fini dell'allontanamento per pericolosita',

¤  di comportamenti individuali, che costituiscano minaccia concreta effettiva e sufficientemente grave per ordine pubblico o sicurezza pubblica (non sufficienti condanne)

¤  di segnalazioni motivate del Sindaco

¤  di soggiorno pregresso, eta', situazione familiare ed economica, salute, integrazione, legami con il paese d'origine

á      Note (Commissione UE):

 

Competenza per l'allontanamento per motivi di pericolosita'

 

á      Provvedimento di allontanamento adottato

o   dal Ministro dell'interno,

¤  per motivi di sicurezza dello Stato

¤  per motivi imperativi di pubblica sicurezza a carico di titolari di diritto di soggiorno soggiornanti da > 10 anni o minorenni (nota: previsione meno favorevole che per il minore straniero, il cui allontanamento puo' essere decretato solo dal Tribunale per i minorenni, in base ad art. 31 co. 4 D. Lgs. 286/1998)

o   dal Prefetto del luogo di residenza o di dimora del destinatario, negli altri casi

 

Termini per l'allontanamento per motivi di pericolosita'

 

á      Termine per lasciare l'Italia: di norma, > un mese o, in caso urgente, > 10 gg.

á      Accompagnamento immediato (previa convalida del giudice ordinario; nelle more, e solo a questo fine, e' consentito il trattenimento in CIE)

o   nel caso in cui l'allontanamento risulti urgente perche' l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza (L. 129/2011)

o   in caso di violazione del termine concesso per lasciare l'Italia

o   in caso di allontanamento (per motivi di ordine pubblico) di persona che non abbia ottemperato all'ordine di allontanamento e sia individuato sul territorio dello Stato dopo la scadenza del termine per l'allontanamento senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato (L. 129/2011; discrezionale; Trib Reggio Emilia: escluso ogni automatismo, dubbi sulla compatibilita' con Direttiva 2004/38/CE)

 

Divieto di reingresso in caso di allontanamento per motivi di pericolosita'

 

á      Durata massima del divieto di reingresso:

o   10 anni, per motivi di sicurezza dello Stato

o   5 anni, negli altri casi

á      Violazione del divieto di reingresso: reclusione < un anno (< 2 anni per motivi di sicurezza dello Stato) o allontanamento con accompagnamento immediato, con divieto di reingresso da 5 a 10 anni

á      Violazione del divieto di reingresso applicato in sostituzione della pena detentiva: reclusione < 3 anni

á      Violazione del divieto di reingresso in caso di applicazione della misura di sicurezza a seguito di condanna a > 2 anni di reclusione ovvero a pena restrittiva della liberta' per delitti contro la personalita' dello Stato: reclusione da 1 a 4 anni

á      Possibile chiedere la revoca del divieto dopo meta' periodo (o, comunque, dopo 3 anni) sulla base di documentazione che dimostri il mutamento della situazione

 

Allontanamento per mancanza di requisiti

 

á      In caso di allontanamento per mancanza di requisiti,

á      Ai fini dell'allontanamento per mancanza di requisiti si tiene conto

 

Tutela giurisdizionale

 

á      Ricorso

á      Possibile presentare istanza di sospensione:

¤  sembra si tratti di uno stimolo all'azione tempestiva del giudice, dal momento che sono inclusi casi in cui la sospensione dell'esecuzione e' automatica

¤  nei casi in cui e' previsto l'accompagnamento immediato, il giudice deve decidere immediatamente?

 

Conseguenze dell'allontanamento

 

á      L'allontanamento interrompe la continuita' del soggiorno ed e' motivo di cancellazione anagrafica

 

Allontanamento dei familiari stranieri di cittadino comunitario

 

á      Le disposizioni sull'allontanamento si applicano anche ai familiari stranieri del comunitario (verosimilmente, anche i familiari il cui soggiorno e' facilitato; da L. 97/2013)

 

 

VII. Cittadinanza

 

Cittadinanza per nascita

 

á      Cittadino per nascita:

á      E' considerato cittadino italiano per nascita chi e' trovato in Italia come figlio di ignoti, se non puo' essere provato il possesso di altra cittadinanza

á      Nota: L. 555/1912 prevedeva

 

Riconoscimento e acquisto della cittadinanza

 

á      Riconoscimento o acquisto della cittadinanza:

¤  essere stato legalmente residente in Italia per 2 anni successivamente al matrimonio (L. 94/2009), ovvero aver celebrato il matrimonio da almeno 3 anni; tempi dimezzati in presenza di figli nati o adottati dalla coppia; in caso di separazione seguita da riconciliazione, il periodo di residenza o di coniugio va computato a partire dalla riconciliazione espressa (circ. Mininterno 17/5/2011); si applica anche al caso in cui il matrimonio sia stato celebrato quando entrambi i coniugi erano stranieri (circ. Mininterno 7/10/2009; circ. Mininterno 2/11/2009: il periodo di residenza o di coniugio va computato pero' da quando uno dei coniugi possiede il requisito di cittadinanza)

¤  assenza di motivi ostativi relativi alla sicurezza dello Stato (valutazione discrezionale; Cons. Stato: all'interessato devono essere dati, in giudizio, elementi sufficienti per contestare la valutazione)

¤  assenza di condanne (ovvero successiva riabilitazione) per determinati reati (delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'esercizio dei diritti politici dei cittadini italiani; reati non colposi per i quali la legge preveda una pena massima > 3 anni di reclusione; reati non politici, con condanna all'estero ad una pena detentiva > 1 anno e sentenza riconosciuta in Italia)

¤  assenza di separazione legale e di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (es.: per morte del coniuge) fino al momento dell'adozione del decreto

¤  avere un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita

¤  soddisfare una delle seguenti condizioni ulteriori:

-       aver prestato effettivamente (salvo il caso di interruzione dipendente da cause di forza maggiore) servizio militare o civile in Italia e aver dichiarato preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; nota: si ammetteva esplicitamente, anche prima di Sent. Corte Cost. 119/2015, l'ammissione dello straniero allo svolgimento del servizio civile

-       ricoprire un impiego statale, anche all'estero, e aver dichiarato preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; nota: si ammette esplicitamente l'ammissione dello straniero al lavoro alle dipendenze dello Stato

-       essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni e dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro il compimento dei 19 anni

¤  essere nato in Italia

¤  essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei 18 anni; circ. Mininterno 7/11/2007: l'iscrizione anagrafica tardiva del minore e brevi interruzioni della regolarita' del soggiorno non sono motivi ostativi, purche' sia documentata l'effettiva presenza del minore, l'iscrizione anagrafica sia ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e la stessa nascita sia stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residenti in Italia; L. 98/2013 (coerente con giurisprudenza): rileva la residenza di fatto e non sono imputabili al minore responsabilita' dei genitori o di terzi in relazione al mancato adempimento di obblighi in materia di soggiorno o di iscrizione anagrafica

¤  dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro il compimento dei 19 anni; L. 98/2013: l'ufficiale di stato civile e' tenuto a informare l'interessato in relazione al diritto e al termine per l'esercizio nei sei mesi che precedono il compimento dei 18 anni (in mancanza di tale comunicazione, il termine del compimento dei 19 anni non si applica; Trib. Firenze e, piu' debolmente, Trib. Roma: possibile l'applicazione retroattiva)

¤  essere stati cittadini italiani residenti in quei territori, in possesso dei requisiti per il diritto di opzione ex Trattato di pace di Parigi e Trattato di Osimo, ovvero essere di lingua e cultura italiane e discendere da tali cittadini

¤  presentare istanza documentata al Comune o al consolato italiano

¤  essere nati e aver risieduto in quei territori ed essere emigrati all'estero (Austria esclusa) prima del 16/7/1920, ovvero discendere da tali soggetti

¤  aver presentato, entro il 20/12/2010, dichiarazione all'Ufficiale di stato civile del comune o al consolato italiano

¤  riconoscimento automatico, salvo esplicita rinuncia dell'ascendente

 

Naturalizzazione

 

á      Concessione della cittadinanza per naturalizzazione

á      L'istanza di naturalizzazione non e' inammissibile per il solo fatto di essere stata firmata dall'amministratore di sostegno dell'interessato disabile, che, al piu', puo' motivare la richiesta di una prova della preventiva comunicazione o autorizzazione del giudice tutelare (Trib. Roma, che tuttavia ritiene imprescindibile l'accertamento della volonta' dell'interessato, sia pure nelle forme consentite dalla disabilita')

á      Nota: la giurisprudenza che ritiene l'istanza di naturalizzazione o l'elezione della cittadinanza atti personalissimi (stante l'onere connesso all'acquisto della cittadinanza) rispetto ai quali la persona interdetta non puo' essere sostituita dal legale rappresentante, in mancanza di una norma esplicita che lo consenta, non tiene conto del fatto che, se cosi' fosse, risulterebbe preclusa la sostituzione dell'interdetto ai fini della rinuncia alla cittadinanza italiana, al compimento della maggiore eta', da parte della persona che l'abbia acquistata automaticamente in quanto figlio minore di un naturalizzato (art. 14 co. 1 L. 91/1992); ma in questo modo si impedirebbe all'interdetto figlio minore di un naturalizzato di disfarsi, da maggiorenne, dell'onere connesso all'essere cittadino, rendendo immodificabile la scelta operata, per quella persona, da altri; l'unico modo per risolvere questa contraddizione sembra ammettere che l'assenza di una norma esplicita che vieti l'intervento surrogatorio da parte del legale rappresentante dell'interdetto rende legittimo questo intervento

 

Nozione di residenza legale

 

á      Si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica (art. 1, co. 2, lettera a, DPR 572/1993)

á      Nota:

 

Competenza per la decisione sull'istanza di acquisto per matrimonio

 

á      L'accoglimento dell'istanza di acquisto per matrimonio e il suo rigetto per motivi diversi da quelli relativi alla sicurezza dello Stato sono di competenza

o   del Prefetto se il coniuge e' residente in Italia

o   del Capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Mininterno, se il coniuge risiede all'estero

á      Il rigetto dell'istanza per motivi relativi alla sicurezza dello Stato e il suo accoglimento nel caso in cui il Consiglio di Stato, richiesto del parere, ritenga insussistenti tali ragioni sono di competenza del Ministro dell'interno (Direttiva Mininterno 7/3/2012)

 

Limiti per il rigetto dell'istanza di acquisto per matrimonio

 

á      L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza di acquisto di cittadinanza per matrimonio e' preclusa se dalla data di presentazione dell'istanza corredata della prescritta documentazione sono trascorsi 2 anni (TAR Lazio: salvo il caso di responsabilita' del richiedente); possibilita' di adire il giudice per la dichiarazione relativa, previa verifica dei requisiti (nota: l'esistenza di condanne preclusive e' comunque ostativa, essendo la valutazione discrezionale dell'Amministrazione limitata a valutare la presenza di pericoli per la sicurezza dello Stato; in senso contrario, TAR Lazio)

 

Naturalizzazione per discendenza: iscrizione anagrafica e permesso per acquisto cittadinanza

 

á      Tipico percorso per l'acquisto della cittadinanza nei casi in cui rilevano insieme la discendenza e la residenza legale in Italia:

o   ingresso per turismo

o   presentazione della dichiarazione di presenza ex L. 68/2007

o   iscrizione anagrafica a condizioni semplificate (anche in assenza di permesso di soggiorno di durata > 3 mesi), previa dimostrazione dei requisiti relativi alla discendenza

o   ottenimento, ai sensi di art. 11, co. 1, lettera c, DPR 394/1999 (verosimilmente, per lo straniero che ha effettuato dichiarazione di presenza ex L. 68/2007, a dispetto dell'assenza di altro permesso), di un permesso per acquisto cittadinanza, che consente il prolungamento legale del soggiorno e, quindi, la maturazione del requisito di residenza prolungata

á      Il documento di viaggio e la documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio, mezzi di sostentamento e alloggio non sono richiesti per il rilascio, allo straniero gia' regolarmente soggiornante, del permesso per acquisto cittadinanza

á      Iscrizione obbligatoria al SSN, possibilita' di svolgere attivita' lavorativa (giurisprudenza; prassi controversa) e diritto al ricongiungimento familiare (giurisprudenza) per titolare di permesso per acquisto cittadinanza

 

Cittadinanza per naturalizzazione; criteri

 

á      Istanza di naturalizzazione presentata al Prefetto o, per lo straniero residente all'estero, al consolato italiano

á      La concessione della cittadinanza e' atto pienamente discrezionale, basato su una valutazione complessiva e insindacabile della persona dello straniero e della sua integrazione nella comunita' nazionale, che tiene conto dell'autosufficienza economica, dell'assenza di elementi che evidenzino inaffidabilita' sotto il profilo della convivenza civile (in particolare, precedenti penali rilevanti), dell'affidabilita' dal punto di vista fiscale, etc.; illegittimo tener conto di scelte e convinzioni personali (giurisprudenza); legittimo il diniego per motivi di sicurezza dello Stato (valutazione discrezionale; Cons. Stato: all'interessato devono essere dati, in giudizio, elementi sufficienti per contestare la valutazione)

á      Requisiti di reddito (orientamento del Consiglio di Stato e circ. Mininterno 5/1/2007): > soglia per l'esenzione dal ticket (8.263,31 euro per anno circa; 3.098,74 in piu' per il coniuge a carico; 516,46 euro in piu' per ogni figlio a carico) da valutare con riferimento all'intero nucleo familiare (circ. Mininterno 5/1/2007; possibile soddisfacimento del requisito, quindi, anche nel caso in cui il richiedente sia a carico del coniuge, come nel caso di casalinga; Sent. Cons. Stato 3306/2012: rileva, in questi casi, la prevedibile permanenza di un sostegno economico); in senso piu' indulgente, Sent. Cons. Stato 1175/2009: illegittima l'imposizione di una precisa soglia di reddito ai fini della naturalizzazione, dovendosi valutare l'inserimento complessivo

á      Il requisito di residenza legale ininterrotta, se richiesta, deve essere posseduto gia' al momento della presentazione dell'istanza di naturalizzazione

á      Ai fini della concessione della cittadinanza rilevano anche la commissione di reati o il verificarsi di situazioni di irregolarita' in relazione a soggiorno o iscrizione anagrafica successivi alla presentazione dell'istanza

á      Giurisprudenza relativa all'ostativita' dei reati:

á      Ai fini dell'applicazione della L. 241/1990, il termine per la definizione dei procedimenti relativi all'esame delle istanze di concessione della cittadinanza per naturalizzazione e' fissato in 730 gg. (Regolamento, DPR 362/94); trascorso inutilmente il termine e' possibile chiedere l'intervento sostitutivo del Capo dell'Ispettorato Generale di Amministrazione del Minnterno; tale soggetto conclude, entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario (L. 35/2012)

 

Presentazione delle istanze

 

á      Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, presentate dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, sono soggette al pagamento di un contributo di 200 euro (L. 94/2009); il contributo non e' dovuto

¤  persona nata in Italia da ignoti o apolidi o genitori che non trasmettano la cittadinanza

¤  persona trovata sul territorio dello Stato, senza che sia provato il possesso di altra cittadinanza

¤  riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione nella minore eta'

¤  minore adottato da italiano

¤  figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza

¤  riacquisto a seguito di ristabilimento della residenza in Italia da un anno

á      L'istanza o dichiarazione e' accompagnata da autocertificazione se il dato richiesto e' in possesso dell'amministrazione italiana (art. 15 L. 83/2011 e art. 17 L. 35/2012, interpretati da Circ. Mininterno e Dip. Pubbl. Amministrazione 17/4/2012: la disciplina speciale di cui all'art. 3 DPR 445/2000 non e' applicabile al caso della cittadinanza); se pero' il dato richiesto attiene ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un consolato italiano, deve essere allegata la certificazione prodotta dal Paese straniero, tradotta e legalizzata all'estero

 

Svincolo

 

á      Non piu' richiesto lo svincolo dalla cittadinanza d'origine (Decreto Mininterno 7/10/2004)

 

Giuramento di fedelta' alla Repubblica

 

á      Il DPR di concessione della cittadinanza per naturalizzazione o di conferimento della cittadinanza per matrimonio non ha effetto se l'interessato non presta, entro 6 mesi dalla notifica del Decreto, giuramento di fedelta' alla Repubblica

 

Tutela giurisdizionale

 

á      Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza e' possibile il ricorso al TAR del Lazio

á      Nel caso (ed entro i limiti) in cui l'acquisto o il riconoscimento di configuri come un diritto (es.: discendenza da italiani o ius soli o matrimonio, salvo il caso di pericolosita' per la sicurezza dello Stato), il riconoscimento dello status di cittadino puo' essere chiesto, in seguito a rigetto da parte dell'autorita' amministrativa, al giudice ordinario; e' invece di competenza del TAR del Lazio il ricorso contro il rigetto dell'istanza di acquisto per matrimonio per motivi di sicurezza dello Stato

á      Il ricorso per lÕannullamento del silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione sull'istanza di acquisto della cittadinanza italiana e' di competenza del TAR del Lazio; va presentato, a pena di inammissibilita', entro un anno dalla scadenza del termine previsto per il procedimento

 

Perdita della cittadinanza

 

á      Il cittadino perde la cittadinanza

o   se decide di rinunciarvi, essendo in possesso di altra cittadinanza ed avendo stabilito la residenza all'estero; la riacquista

-       se ristabilisce per almeno un anno la residenza in Italia

-       se dichiara di volerla riacquistare e, entro un anno dalla dichiarazione, ristabilisce la residenza in Italia o presta servizio militare o assume un impiego pubblico (anche all'estero) per lo Stato italiano

o   se, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale cui l'Italia non partecipi, o prestando servizio militare per uno Stato estero, non obbedisce all'eventuale intimazione, da parte del Governo italiano, a lasciare l'impiego o la carica o il servizio militare; la riacquista se dimostra di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare e se ha ristabilito da almeno 2 anni la residenza in Italia

o   se, in caso di guerra tra l'Italia e uno Stato estero, accetta o mantiene un impiego pubblico o una carica pubblica o se presta, senza esservi costretto, servizio militare per quello Stato, o ne acquista volontariamente la cittadinanza (la perdita della cittadinanza decorre dalla cessazione dello stato di guerra); in questo caso non e' possibile riacquistare la cittadinanza

o   se l'ha acquistata in quanto minore adottato da italiano e l'adozione e' revocata per sua responsabilita' (pero', sent. Corte Cost. 346/1992: l'adozione legittimante non puo' essere revocata), sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza

á      La perdita della cittadinanza da parte del genitore non comporta analoga perdita per il figlio (Doss. Mininterno Cittadinanza)

 

 

VIII. Apolidia

 

Status di apolide

 

á      Norme di riferimento:

á      E' apolide la persona che nessuno Stato riconosce come proprio cittadino; giurisprudenza: sufficiente provare che non si possiede la cittadinanza degli Stati con i quali si sono intrattenuti rapporti rilevanti

á      L'apolide riceve un trattamento non meno favorevole di quello riservato allo straniero in generale (verosimilmente, al titolare di permesso per lavoro), in materia di

o   esercizio di professioni salariate

o   esercizio di professioni non salariate e creazioni di societaÕ commerciali e industriali

o   esercizio di professioni liberali (previo riconoscimento dei titoli abilitanti)

á      All'apolide regolarmente residente nel territorio dello Stato eÕ rilasciata la carta di identitaÕ (art. 27 Conv. New York 1954) e, salvo motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, un titolo di viaggio (art. 28 Conv. New York 1954)

á      Il titolo di viaggio puoÕ essere rilasciato anche allÕapolide comunque presente; in particolare, in caso di impossibilitaÕ, per lÕapolide, di ottenerne uno dal paese di regolare residenza (art. 28 Conv. New York 1954)

á      Esonero dall'obbligo di visto, ai fini dell'ingresso per soggiorno di durata non superiore a 90 gg, per apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalita' di alcun paese residenti in uno Stato membro UE e titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro (Regolamento CE 539/2001)

á      Il titolare dello status di apolide e' iscritto obbligatoriamente al SSN (Accordo Governo-Regioni 20/12/2012)

á      L'apolide conserva i diritti maturati prima del riconoscimento dello status, purche' si tratti di diritti di cui avrebbe continuato a godere in mancanza di riconoscimento

á      L'apolide non puoÕ essere espulso, se non per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (Convenzione di New York del 1954, art. 31); salvo motivi di sicurezza dello Stato, deve poter presentare ricorso ed avere un tempo adeguato per cercare paese sicuro di destinazione (escluso lÕaccompagnamento immediato)

á      Possibilita' di chiedere la cittadinanza per naturalizzazione dopo 5 anni (anziche' 10) di residenza legale

á      Chi nasce in Italia da genitori apolidi e' cittadino italiano

 

Riconoscimento dello status di apolide

 

 

 

IX. Appendice

 

1. Quale politica?

 

Illegalita' obbligata

 

 

Reazione politica: restrizione ulteriore

 

 

Soluzione pratica: sanatorie; sanatorie mascherate

 

 

Ulteriore elemento: onere per il welfare

 

 

Perturbazione dei luoghi comuni: allargamento UE

 

 

Probelmi relativi alla protezione internazionale

 

 



[1] Decr. Mininterno 8/8/2009; tra le altre disposizioni:

á       le associazioni di osservatori non possono essere emanazione di partiti o movimenti politici, ne' di organizzazioni sindacali (art. 1, co. 2, lettera b del decreto in questione) o tifoserie (art. 1, co. 2, lettera c), ne' possono ricevere da tali soggetti risorse economiche (art. 1, co. 2, lettera e)

á       gli osservatori operano in nuclei formati da non piu' di tre elementi, non troppo giovani (almeno diciotto anni; art. 5, co. 1, lettera b) ne', verosimilmente, troppo vecchi (richiesta buona salute fisica e mentale; art. 5, co. 1, lettera b); indossano casacche giallo-fluorescente (art. 2, co. 3), con la scritta "osservatore volontario"

á       sono esclusi i daltonici (art. 5, co. 1, lettera b)

á       sono esclusi coloro che fanno uso di stupefacenti, delinquenti e quanti presentino o abbiano presentato in passato sintomi di malattia mentale (art. 5, co. 1, lettere c e d)

á       gli ossevatori non possono usare cani ne' altri animali (art. 2, co. 2)

á       gli osservatori devono avere integre capacita' olfattive e uditive (art. 5, co. 1, lettera b) e una adeguata capacita' di espressione visiva (art. 5, co. 1, lettera b)

á       quando sia necessario effettuare una segnalazione, gli osservatori devono fare uso di cellulare o, se autorizzati preventivamente, di radio rice-trasmittenti (art. 2, co. 4)

á       il sindaco che voglia impiegare gli osservatori deve curare che i vigili urbani rispondano alle chiamate effettuate dagli osservatori (art. 2, co. 5)