DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 147 

Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di  contrasto
alla poverta'. (17G00161) 
(GU n.240 del 13-10-2017)
 
 Vigente al: 14-10-2017  
 

Capo I
DEFINIZIONI

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 quinto comma, e 117, terzo  comma,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 15 marzo 2017, n. 33, recante: «Delega recante norme
relative al contrasto della poverta', al riordino delle prestazioni e
al sistema degli interventi e dei servizi sociali»; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)», ed in particolare l'articolo 1, comma 386,  che
istituisce, tra l'altro, il  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale; 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019, ed in  particolare  l'articolo
1,  comma  238,  che  dispone,  tra   l'altro,   l'incremento   dello
stanziamento del Fondo per la lotta alla  poverta'  e  all'esclusione
sociale; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria», e in particolare l'articolo 81, comma 29  e
seguenti, che istituisce la carta acquisti e il relativo Fondo; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  recante:  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», e in particolare l'articolo 13,  commi  da  1  a  5,  che
istituisce il casellario dell'assistenza; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,  recante:
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione  involontaria  e  di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della  legge
10 dicembre 2014,  n.  183»,  e  in  particolare  l'articolo  16  che
istituisce l'assegno di disoccupazione (ASDI); 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  150,  recante:
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,  comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, recante: «Regolamento concernente la revisione
delle  modalita'  di  determinazione  e  i  campi   di   applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 9 giugno 2017; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella  seduta
del 6 luglio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 agosto 2017; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  nonche'
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione
quanto  alla  riorganizzazione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
  Sentito il Ministro della salute in ordine  alla  promozione  degli
accordi territoriali tra i  servizi  sociali  e  gli  altri  enti  od
organismi competenti per la salute; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del presente decreto legislativo  si  applicano  le
seguenti definizioni: 
    a)  «poverta'»:  la  condizione  del  nucleo  familiare  la   cui
situazione economica non permette di disporre dell'insieme di beni  e
servizi necessari a condurre  un  livello  di  vita  dignitoso,  come
definita,  ai  soli  fini  dell'accesso  al  reddito  di  inclusione,
all'articolo 3; 
    b) «cittadino dell'Unione o suo familiare»:  i  soggetti  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; 
    c)  «ambiti  territoriali»:  gli  ambiti  territoriali,  di   cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000,  n.
328; 
    d) «INPS»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale; 
    e) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni,  l'ISEE  e'
calcolato ai sensi dell'articolo 7 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;  in  tutti  gli  altri  casi,
l'ISEE e' calcolato in via ordinaria ai sensi dell'articolo 2,  commi
2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  159
del 2013; 
    f)  «ISR»:  l'indicatore  della  situazione  reddituale,  di  cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
n. 159 del 2013; 
    g) «scala di  equivalenza»:  la  scala  di  equivalenza,  di  cui
all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
n. 159 del 2013; 
    h)  «ISRE»:  l'ISR  diviso  per  il  parametro  della  scala   di
equivalenza corrispondente alla  specifica  composizione  del  nucleo
familiare; 
    i) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di  cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013, utilizzata per l'accesso al Reddito di inclusione  -
ReI; 
    l)  «casa  di  abitazione»:  la  casa  indicata  come   residenza
familiare nella DSU; 
    m) «patrimonio immobiliare»: il valore del patrimonio immobiliare
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
    n) «patrimonio mobiliare»: il  valore  del  patrimonio  mobiliare
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
    o) «persona con disabilita'»: persona  per  la  quale  sia  stata
accertata una  condizione  di  disabilita'  media,  grave  o  di  non
autosufficienza, come definita  ai  fini  ISEE  dall'allegato  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
    p) «trattamenti»: il valore delle prestazioni sociali  di  natura
monetaria percepite dai componenti il nucleo familiare; 
    q) «presa in carico»: funzione esercitata  dal  servizio  sociale
professionale in favore di una persona o di un  nucleo  familiare  in
risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati
di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di  prestazioni
sociali, nonche' attivazione di interventi in rete con altre  risorse
e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di  identificare
percorsi di accompagnamento verso l'autonomia; 
    r) «Fondo Poverta'»: il  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208; 
    s) «Fondo carta acquisti»: il Fondo di cui all'articolo 81, comma
29, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    t) «carta acquisti»: la carta acquisti di  cui  all'articolo  81,
comma  32,  del  decreto-legge  n.  112  del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, con le caratteristiche di
cui al decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  del
Ministero del lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali  16
settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008,
n. 281, e successive modificazioni; 
    u) «stato di disoccupazione»: lo stato di disoccupazione definito
ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 150, come integrato dalla previsione di cui all'articolo 3,  comma
3; 
    v) «SIA»: la misura di contrasto  alla  poverta'  da  avviare  su
tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo  1,  comma  387,
lettera a), della legge n. 208  del  2015,  intesa  come  estensione,
rafforzamento  e  consolidamento   della   sperimentazione   di   cui
all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, gia'  denominata
sostegno per l'inclusione attiva (SIA) dall'articolo  1,  comma  216,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    z) «ASDI»: l'assegno di disoccupazione di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; 
    aa) «NASpI»: la Nuova prestazione di  assicurazione  sociale  per
l'impiego di cui all'articolo 1 del decreto  legislativo  n.  22  del
2015. 

Capo II
MISURA NAZIONALE UNICA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ

                               Art. 2 
 
                     Reddito di inclusione - ReI 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2018,  e'  istituito  il  Reddito  di
inclusione, di seguito denominato «ReI», quale misura unica a livello
nazionale di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale. 
  2. Il ReI e' una misura a carattere universale,  condizionata  alla
prova dei mezzi  e  all'adesione  a  un  progetto  personalizzato  di
attivazione  e  di  inclusione  sociale  e   lavorativa   finalizzato
all'affrancamento dalla condizione di poverta'. 
  3. Il ReI e' riconosciuto ai nuclei familiari in una condizione  di
poverta',  come  definita,  ai  soli  fini   dell'accesso   al   ReI,
all'articolo 3, ed e' articolato in due componenti: 
    a) un beneficio economico, definito ai sensi dell'articolo 4; 
    b) una componente di servizi alla persona identificata, in  esito
ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare
di  cui  all'articolo  5,  nel   progetto   personalizzato   di   cui
all'articolo 6. 
  4. I servizi previsti nel progetto personalizzato,  afferenti  alla
rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge n.  328
del 2000, sono rafforzati a valere su una  quota  delle  risorse  del
Fondo poverta', ai sensi dell'articolo 7. 
  5. La progressiva estensione della  platea  dei  beneficiari  e  il
graduale incremento dell'entita' del beneficio economico, nei  limiti
delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul  Fondo
Poverta', sono disciplinati con il Piano nazionale per la lotta  alla
poverta' e all'esclusione sociale, definito ai sensi dell'articolo 8. 
  6. Il  ReI  e'  richiesto  presso  specifici  punti  per  l'accesso
identificati dai  comuni  che  si  coordinano  a  livello  di  ambito
territoriale, e' riconosciuto dall'INPS previa verifica del  possesso
dei requisiti ed e' erogato, per la componente di  cui  al  comma  3,
lettera a), per il tramite di uno strumento di pagamento  elettronico
secondo le modalita' di cui all'articolo 9. 
  7. Al fine di semplificare gli adempimenti e migliorare la fedelta'
nelle dichiarazioni, la situazione economica e'  dichiarata  mediante
DSU precompilata  sulla  base  delle  informazioni  gia'  disponibili
presso  l'INPS  e  l'anagrafe   tributaria,   avuto   riguardo   alla
possibilita' di  aggiornare  la  situazione  reddituale,  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 10. 
  8. Il ReI e' compatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa
secondo i limiti definiti ai sensi dell'articolo 11. 
  9. Il progetto personalizzato connesso al ReI prevede impegni a cui
i beneficiari sono tenuti ad  attenersi,  pena  l'applicazione  delle
sanzioni di cui all'articolo 12. Sanzioni sono altresi' applicate  ai
sensi del medesimo articolo nel caso in cui si accertino  discordanze
tra le componenti reddituali e patrimoniali  rilevanti  a  fini  ISEE
effettivamente possedute e quanto indicato  nella  DSU,  per  effetto
delle  quali  si  accede  illegittimamente  alla  prestazione  o   si
incrementa il beneficio economico. 
  10.  All'attuazione  territoriale  del  ReI  provvedono  i   comuni
coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgendo le funzioni
di cui all'articolo 13. Le regioni e le  province  autonome  adottano
specifici  atti  di  programmazione  per  l'attuazione  del  ReI  con
riferimento ai servizi territoriali di competenza, anche nella  forma
di un Piano regionale per la lotta alla poverta', di cui all'articolo
14. Le regioni e le province autonome possono rafforzare il  ReI  con
riferimento ai  propri  residenti  a  valere  su  risorse  regionali,
secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 14. 
  11.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   e'
responsabile dell'attuazione, del monitoraggio  e  della  valutazione
del ReI nelle modalita' di cui all'articolo 15. 
  12.  Al  fine  di  agevolare  l'attuazione  del  ReI,  nonche'   di
promuovere forme partecipate di programmazione e  monitoraggio,  sono
istituiti un Comitato per la lotta  alla  poverta',  che  riunisce  i
diversi livelli di governo, e un Osservatorio  sulle  poverta',  che,
oltre alle  istituzioni  competenti,  riunisce  rappresentanti  delle
parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. Le  modalita'
di funzionamento  del  Comitato  e  dell'Osservatorio  sono  definite
all'articolo 16. 
  13. Il ReI costituisce livello  essenziale  delle  prestazioni,  ai
sensi  dell'articolo  117,   secondo   comma,   lettera   m),   della
Costituzione,  nel  limite  delle  risorse  disponibili   nel   Fondo
Poverta'. 
                               Art. 3 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Il ReI e' riconosciuto, su richiesta, ai  nuclei  familiari  che
risultano, al momento della presentazione della richiesta e per tutta
la durata dell'erogazione del beneficio, in  possesso  congiuntamente
dei seguenti requisiti: 
    a) con riferimento ai requisiti di residenza e di  soggiorno,  il
componente che richiede la misura deve essere congiuntamente: 
      1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia  titolare  del
diritto di soggiorno o del diritto di  soggiorno  permanente,  ovvero
cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo; 
      2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni
al momento di presentazione della domanda; 
    b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare
del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di: 
      1) un valore dell'ISEE, in corso di validita', non superiore ad
euro 6.000; 
      2) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000; 
      3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa  di
abitazione, non superiore ad euro 20.000; 
      4) un valore del patrimonio mobiliare,  non  superiore  ad  una
soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per  ogni  componente
il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo  di  euro
10.000; 
      5) un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1  e  2
relativamente  all'ISEE  e  all'ISRE  riferiti  ad   una   situazione
economica aggiornata nei casi e secondo  le  modalita'  di  cui  agli
articoli 10 e 11; 
    c) con riferimento al godimento  di  beni  durevoli  e  ad  altri
indicatori del tenore di vita,  il  nucleo  familiare  deve  trovarsi
congiuntamente nelle seguenti condizioni: 
      1) nessun componente intestatario a qualunque titolo  o  avente
piena disponibilita' di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati
la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta,  fatti
salvi gli autoveicoli  e  i  motoveicoli  per  cui  e'  prevista  una
agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi
della disciplina vigente; 
      2) nessun componente intestatario a qualunque titolo  o  avente
piena disponibilita'  di  navi  e  imbarcazioni  da  diporto  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.
171. 
  2. Oltre ai  requisiti  di  cui  al  comma  1,  in  sede  di  prima
applicazione, ai fini dell'accesso al ReI il  nucleo  familiare,  con
riferimento alla sua composizione come  risultante  nella  DSU,  deve
trovarsi al momento della richiesta in una delle seguenti condizioni: 
    a) presenza di un componente di eta' minore di anni 18; 
    b) presenza di una persona con disabilita' e  di  almeno  un  suo
genitore ovvero di un suo tutore; 
    c) presenza di una donna in stato  di  gravidanza  accertata.  La
documentazione medica attestante lo stato di  gravidanza  e  la  data
presunta del parto e' rilasciata da una struttura pubblica e allegata
alla richiesta del beneficio, che puo' essere presentata non prima di
quattro mesi dalla data presunta del parto; 
    d) presenza di almeno un lavoratore di eta' pari o superiore a 55
anni, che si trovi in  stato  di  disoccupazione  per  licenziamento,
anche  collettivo,  dimissioni  per  giusta   causa   o   risoluzione
consensuale  intervenuta   nell'ambito   della   procedura   di   cui
all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia  cessato,
da almeno tre mesi, di beneficiare  dell'intera  prestazione  per  la
disoccupazione,  ovvero,  nel  caso  in  cui  non  abbia  diritto  di
conseguire alcuna prestazione  di  disoccupazione  per  mancanza  dei
necessari requisiti, si trovi in stato di  disoccupazione  da  almeno
tre mesi. 
  3. Per le finalita' di cui al presente decreto, si  considerano  in
stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito  da  lavoro
dipendente  o  autonomo  corrisponde  ad  un'imposta  lorda  pari   o
inferiore alle detrazioni spettanti ai  sensi  dell'articolo  13  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  4. Il ReI non e' in ogni  caso  compatibile  con  la  contemporanea
fruizione, da parte di  qualsiasi  componente  il  nucleo  familiare,
della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per  la  disoccupazione
involontaria. 
                               Art. 4 
 
                         Beneficio economico 
 
  1. Il beneficio economico del ReI e' pari, su base annua, al valore
di  euro  3.000  moltiplicato  per  il  parametro  della   scala   di
equivalenza corrispondente alla  specifica  composizione  del  nucleo
familiare, al netto delle maggiorazioni di  cui  all'allegato  1  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159  del  2013,
nonche' per un parametro pari, in sede di prima applicazione,  al  75
per  cento.  Il  beneficio  non  puo'  eccedere,  in  sede  di  prima
applicazione, il limite dell'ammontare  su  base  annua  dell'assegno
sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8  agosto  1995,
n. 335. Il valore mensile del ReI e' pari ad un dodicesimo del valore
su base annua. 
  2. In caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte
di componenti il nucleo familiare, il valore mensile del ReI  di  cui
al comma 1 e' ridotto del valore mensile  dei  medesimi  trattamenti,
esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. A tal  fine,  nel
caso di erogazioni che hanno periodicita' diversa da quella  mensile,
l'ammontare dei trattamenti considerato e'  calcolato  posteriormente
all'erogazione in proporzione al numero di mesi a cui  si  riferisce.
In caso di erogazioni in una unica soluzione, incluse  le  mensilita'
aggiuntive  erogate  ai  titolari  di  trattamenti  con  periodicita'
mensile, tali trattamenti sono considerati  in  ciascuno  dei  dodici
mesi successivi all'erogazione per un dodicesimo del loro valore. 
  3. Nel valore mensile dei  trattamenti  di  cui  al  comma  2,  non
rilevano: 
    a) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati; 
    b)  le  indennita'  per  i  tirocini  finalizzati  all'inclusione
sociale, all'autonomia delle persone e alla  riabilitazione,  di  cui
all'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e Bolzano; 
    c) le specifiche misure  di  sostegno  economico,  aggiuntive  al
beneficio economico del ReI,  individuate  nell'ambito  del  progetto
personalizzato di cui all'articolo 6 a valere su risorse del comune o
dell'ambito territoriale; 
    d) le riduzioni nella compartecipazione  al  costo  dei  servizi,
nonche' eventuali  esenzioni  e  agevolazioni  per  il  pagamento  di
tributi; 
    e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di  spese  sostenute
ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o  altri  titoli  che
svolgono la funzione di sostituzione di servizi. 
  4. In caso di percezione di redditi  da  parte  dei  componenti  il
nucleo familiare, il beneficio  di  cui  al  comma  1,  eventualmente
ridotto ai  sensi  del  comma  2,  e'  ridotto  dell'ISR  del  nucleo
familiare,  al  netto  dei  trattamenti  assistenziali  eventualmente
inclusi nel medesimo indicatore. I  redditi  eventualmente  non  gia'
compresi  nell'ISR  sono  dichiarati  all'atto  della  richiesta  del
beneficio e valutati secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  11,
comma 3. 
  5. Il beneficio economico del ReI e' riconosciuto  per  un  periodo
continuativo non superiore a diciotto mesi e, superati  tali  limiti,
non puo' essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da  quando
ne e' cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata e' fissata,
in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a  dodici
mesi. Il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e  all'esclusione
sociale, anche in esito  a  valutazioni  sull'efficacia  del  ReI  in
termini di fuoriuscita dall'area della  poverta'  in  relazione  alla
durata del beneficio, puo' prevedere  la  possibilita'  di  rinnovare
ulteriormente il beneficio per le durate e con  sospensioni  definite
dal Piano medesimo, ferma restando la durata massima di cui al  primo
periodo per  ciascun  rinnovo  e  la  previsione  di  un  periodo  di
sospensione antecedente al rinnovo. 
  6. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione
del beneficio, fermi restando il  mantenimento  dei  requisiti  e  la
presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla  variazione,
i limiti temporali di cui al comma 5 si applicano al nucleo familiare
modificato ovvero a ciascun  nucleo  familiare  formatosi  a  seguito
della variazione. 
  7. Nell'ipotesi di  interruzione  nella  fruizione  del  beneficio,
diversa dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo  12,  il
beneficio puo' essere richiesto nuovamente per una durata complessiva
non superiore al periodo residuo non goduto. 
                               Art. 5 
 
     Punti per l'accesso al ReI e valutazione multidimensionale 
 
  1. Nel  rispetto  delle  modalita'  organizzative  regionali  e  di
confronto con le autonomie locali, le regioni e le province  autonome
di Trento e Bolzano individuano, mediante gli atti di  programmazione
di cui all'articolo 14, comma 1, punti per l'accesso al ReI, presso i
quali in ogni ambito territoriale e' offerta informazione, consulenza
e  orientamento  ai  nuclei  familiari  sulla  rete  integrata  degli
interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le  condizioni,
assistenza nella presentazione della richiesta del ReI. I  punti  per
l'accesso  sono  concretamente  identificati  dai   comuni   che   si
coordinano a livello  di  ambito  territoriale  e  comunicati,  entro
novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  da
ciascun ambito territoriale all'INPS, alla regione di competenza e al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne da' diffusione
sul proprio sito istituzionale. 
  2. Agli interventi di cui al presente decreto, i  nuclei  familiari
accedono  previa   valutazione   multidimensionale   finalizzata   ad
identificare i bisogni del nucleo familiare e  dei  suoi  componenti,
tenuto conto delle  risorse  e  dei  fattori  di  vulnerabilita'  del
nucleo, nonche' dei fattori ambientali e  di  sostegno  presenti.  In
particolare, sono oggetto di analisi: 
    a) condizioni e funzionamenti personali e sociali; 
    b) situazione economica; 
    c) situazione lavorativa e profilo di occupabilita'; 
    d) educazione, istruzione e formazione; 
    e) condizione abitativa; 
    f) reti familiari, di prossimita' e sociali. 
  3. La valutazione multidimensionale e'  organizzata  in  un'analisi
preliminare, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI,  e  in  un
quadro di analisi  approfondito,  laddove  necessario  in  base  alla
condizione del nucleo. 
  4. In caso di esito  positivo  delle  verifiche  sul  possesso  dei
requisiti, ai sensi dell'articolo 9, commi  3  e  4,  e'  programmata
l'analisi preliminare, entro il termine di 25 giorni lavorativi dalla
richiesta del ReI, presso i punti per  l'accesso  o  altra  struttura
all'uopo identificata, al fine di orientare, mediante  colloquio  con
il nucleo familiare, le successive scelte relative  alla  definizione
del progetto personalizzato. L'analisi preliminare e'  effettuata  da
operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Laddove, in esito  all'analisi  preliminare,  la  situazione  di
poverta' emerga come esclusivamente  connessa  alla  sola  dimensione
della situazione lavorativa, il progetto personalizzato e' sostituito
dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
n. 150 del  2015,  ovvero  dal  programma  di  ricerca  intensiva  di
occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo,
qualora il patto di  servizio  sia  sospeso  ai  sensi  dello  stesso
articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare
abile al lavoro non occupato. 
  6. Nei casi  di  cui  al  comma  5,  il  responsabile  dell'analisi
preliminare verifica l'esistenza del patto  o  del  programma  e,  in
mancanza, contatta nel piu'  breve  tempo  consentito  il  competente
centro per l'impiego, affinche' gli interessati siano convocati e  il
patto di servizio venga redatto entro  il  termine  di  venti  giorni
lavorativi  dalla  data  in  cui  e'   stata   effettuata   l'analisi
preliminare. Entro il medesimo termine, il  patto  e'  comunicato  ai
competenti  servizi  dell'ambito  territoriale  per   le   successive
comunicazioni all'INPS ai fini della erogazione  del  ReI,  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 1. 
  7. Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la  necessita'
di sviluppare un quadro di analisi approfondito,  e'  costituita  una
equipe   multidisciplinare   composta   da   un   operatore   sociale
identificato dal servizio sociale competente  e  da  altri  operatori
afferenti  alla  rete  dei  servizi  territoriali,  identificati  dal
servizio sociale a seconda dei  bisogni  del  nucleo  piu'  rilevanti
emersi  a   seguito   dell'analisi   preliminare,   con   particolare
riferimento ai servizi per l'impiego,  la  formazione,  le  politiche
abitative, la tutela della salute e l'istruzione. Nel caso la persona
sia stata gia' valutata da altri servizi e disponga  di  un  progetto
per  finalita'  diverse,  la  valutazione  e  la  progettazione  sono
acquisite ai fini della valutazione di  cui  al  presente  comma.  Le
equipe multidisciplinari operano a  livello  di  ambito  territoriale
secondo le modalita' di cui all'articolo 14,  comma  4,  disciplinate
dalle regioni e dalle province autonome senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  8. Non si da' luogo alla costituzione di equipe  multidisciplinari,
oltre che nei casi di  cui  al  comma  5,  anche  laddove,  in  esito
all'analisi preliminare e all'assenza di bisogni  complessi,  non  ne
emerga  la  necessita'.  In  tal  caso,  al  progetto  personalizzato
eventualmente in versione semplificata, provvede il servizio sociale. 
  9. Al fine di assicurare omogeneita' nei  criteri  di  valutazione,
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  su
proposta del Comitato per la lotta alla poverta', e previa intesa  in
sede di Conferenza unificata,  sono  approvate  linee  guida  per  la
definizione   degli   strumenti   operativi   per   la    valutazione
multidimensionale. 
  10.  I  servizi  per  l'informazione  e  l'accesso  al  ReI  e   la
valutazione multidimensionale costituiscono livelli essenziali  delle
prestazioni nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. 
                               Art. 6 
 
                       Progetto personalizzato 
 
  1. In esito alla  valutazione  multidimensionale,  e'  definito  un
progetto  personalizzato,  sottoscritto  dai  componenti  il   nucleo
familiare entro venti giorni lavorativi dalla data in  cui  e'  stata
effettuata  l'analisi   preliminare.   Entro   lo   stesso   termine,
contestualmente alla sottoscrizione del progetto, eventualmente nelle
forme di cui all'articolo 5, comma 5, la medesima  sottoscrizione  e'
comunicata dagli ambiti territoriali all'INPS ai fini dell'erogazione
del beneficio economico del ReI. In  assenza  di  sottoscrizione  del
progetto, il ReI non e' erogato, fatto salvo quanto previsto in  sede
di prima applicazione all'articolo 25, comma 2. 
  2. Il progetto individua, sulla  base  dei  fabbisogni  del  nucleo
familiare    come    emersi     nell'ambito     della     valutazione
multidimensionale: 
    a)  gli  obiettivi  generali  e  i  risultati  specifici  che  si
intendono raggiungere in  un  percorso  volto  al  superamento  della
condizione di poverta', all'inserimento o reinserimento lavorativo  e
all'inclusione sociale; 
    b) i sostegni, in termini di specifici interventi e  servizi,  di
cui il nucleo necessita, oltre al  beneficio  economico  connesso  al
ReI; 
    c)  gli  impegni  a  svolgere  specifiche  attivita',  a  cui  il
beneficio economico e'  condizionato,  da  parte  dei  componenti  il
nucleo familiare. 
  3. Gli obiettivi e i risultati di cui al comma 2, lettera a),  sono
definiti nel progetto personalizzato e devono: 
    a) esprimere in maniera specifica e concreta i cambiamenti che si
intendono perseguire come effetto dei sostegni attivati; 
    b) costituire l'esito  di  un  processo  di  negoziazione  con  i
beneficiari, di cui  si  favorisce  la  piena  condivisione  evitando
espressioni tecniche, generiche e astratte; 
    c) essere individuati coerentemente con quanto emerso in sede  di
valutazione, con l'indicazione dei tempi attesi di realizzazione. 
  4. I sostegni  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  includono  gli
interventi e i servizi sociali per il contrasto alla poverta' di  cui
all'articolo 7, nonche' gli interventi afferenti alle  politiche  del
lavoro, della formazione,  sanitarie  e  socio-sanitarie,  educative,
abitative, e delle altre aree di intervento  eventualmente  coinvolte
nella valutazione  e  progettazione,  a  cui  i  beneficiari  possono
accedere ai sensi della legislazione vigente. I beneficiari  del  ReI
accedono,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a   legislazione
vigente, all'assegno di ricollocazione, di cui  all'articolo  23  del
decreto legislativo n. 150 del 2015. I sostegni sono  richiamati  nel
progetto personalizzato in maniera non generica con riferimento  agli
specifici interventi, azioni e dispositivi adottati. 
  5. Gli impegni a svolgere specifiche attivita', di cui al comma  2,
lettera  c),  sono  dettagliati  nel  progetto   personalizzato   con
riferimento almeno alle seguenti aree: 
    a) frequenza di contatti con i  competenti  servizi  responsabili
del progetto; di norma la frequenza e' mensile, se  non  diversamente
specificato   nel   progetto   personalizzato   in   ragione    delle
caratteristiche   del   nucleo   beneficiario   o   delle   modalita'
organizzative dell'ufficio; 
    b) atti  di  ricerca  attiva  di  lavoro  e  disponibilita'  alle
attivita' di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n.
150 del 2015. A tal fine il progetto personalizzato rimanda al  patto
di  servizio  stipulato  ai  sensi  dell'articolo  20   del   decreto
legislativo n. 150 del 2015 ovvero al programma di ricerca  intensiva
di  occupazione,  di  cui  all'articolo  23  del   medesimo   decreto
legislativo e, in caso si rendano opportune integrazioni, e'  redatto
in accordo con i competenti centri per l'impiego; 
    c) frequenza e impegno scolastico; 
    d) comportamenti di prevenzione e cura volti  alla  tutela  della
salute, individuati da professionisti sanitari. 
  6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli  enti
del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016,  n.  106,  attivi
nel  contrasto  alla  poverta'.   L'attivita'   di   tali   enti   e'
riconosciuta,  agevolata  e  valorizzata  da  parte  dei   competenti
servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco  riconoscimento
a  livello   di   ambito   territoriale   o   comunale,   le   equipe
multidisciplinari includono nella progettazione  personalizzata,  ove
opportuno, attivita' svolte dagli enti del Terzo settore o  presso  i
medesimi.  Sono  in  particolare   promosse   specifiche   forme   di
collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione  alimentare  a
valere sulle risorse del  Programma  operativo  del  Fondo  di  aiuti
europei agli indigenti (FEAD), anche al fine di facilitare  l'accesso
al ReI dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le
condizioni. 
  7. Il  progetto  e'  definito,  anche  nella  sua  durata,  secondo
principi di proporzionalita', appropriatezza e non eccedenza rispetto
alle  necessita'  di  sostegno  del  nucleo  familiare  rilevate,  in
coerenza con  la  valutazione  multidimensionale  e  con  le  risorse
disponibili, in funzione della  corretta  allocazione  delle  risorse
medesime.  La  durata  del  progetto  puo'  eccedere  la  durata  del
beneficio economico. 
  8. Il  progetto  personalizzato  e'  definito  con  la  piu'  ampia
partecipazione del  nucleo  familiare,  in  considerazione  dei  suoi
desideri,  aspettative  e  preferenze  con  la  previsione  del   suo
coinvolgimento  nel  successivo  monitoraggio  e  nella  valutazione,
nonche'  promuovendo,  laddove  possibile,  anche  il  coinvolgimento
attivo dei minorenni per la parte del progetto a loro rivolto. 
  9. Il progetto personalizzato individua, sulla  base  della  natura
del  bisogno  prevalente  emergente  dalle  necessita'  di   sostegni
definite nel progetto, una figura  di  riferimento  che  ne  curi  la
realizzazione  e  il  monitoraggio,  attraverso  il  coordinamento  e
l'attivita' di impulso  verso  i  vari  soggetti  responsabili  della
realizzazione dello stesso. 
  10. Il progetto definisce  metodologie  di  monitoraggio,  verifica
periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione  e
delle preferenze dei componenti il nucleo familiare. 
  11. Nel caso il componente del  nucleo  familiare  sia  gia'  stato
valutato  dai  competenti  servizi  territoriali  e  disponga  di  un
progetto per finalita' diverse da quelle di cui al presente decreto a
seguito  di  precedente  presa  in  carico,  la  valutazione   e   la
progettazione sono integrate secondo i principi e con gli  interventi
e i servizi di cui al presente articolo. 
  12.  Al   fine   di   assicurare   omogeneita'   e   appropriatezza
nell'individuazione degli obiettivi e dei  risultati,  dei  sostegni,
nonche' degli impegni, di cui al comma 2, con  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la
lotta alla poverta' e d'intesa  con  la  Conferenza  unificata,  sono
approvate linee guida per la definizione dei progetti personalizzati,
redatte anche in esito al primo periodo di applicazione del ReI. 
  13. Il progetto  personalizzato  e  i  sostegni  in  esso  previsti
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 7 
 
     Interventi e servizi sociali per il contrasto alla poverta' 
 
  1. I servizi per  l'accesso  e  la  valutazione  e  i  sostegni  da
individuare  nel  progetto  personalizzato   afferenti   al   sistema
integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge  n.  328
del 2000, includono: 
    a) segretariato sociale, inclusi i servizi per  l'informazione  e
l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1; 
    b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa
la componente sociale  della  valutazione  multidimensionale  di  cui
all'articolo 5, comma 2; 
    c) tirocini  finalizzati  all'inclusione  sociale,  all'autonomia
delle persone e alla riabilitazione,  di  cui  alle  regolamentazioni
regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano; 
    d) sostegno socio-educativo domiciliare o  territoriale,  incluso
il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; 
    e)  assistenza  domiciliare  socio-assistenziale  e  servizi   di
prossimita'; 
    f)  sostegno  alla  genitorialita'  e  servizio   di   mediazione
familiare; 
    g) servizio di mediazione culturale; 
    h) servizio di pronto intervento sociale. 
  2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di  cui
agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Poverta' e' attribuita  agli
ambiti  territoriali  delle  regioni  per  il   finanziamento   degli
interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti
alle  politiche   del   lavoro,   della   formazione,   sanitarie   e
socio-sanitarie,  educative,  abitative,  nonche'  delle  altre  aree
eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti  a
legislazione vigente. 
  3. La quota del Fondo Poverta'  destinata  al  rafforzamento  degli
interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, e' pari, in sede
di prima applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018 e  277  milioni
di euro annui a decorrere dal 2019, inclusivi delle risorse di cui al
comma 9. La quota puo' essere rideterminata, in esito al monitoraggio
sui fabbisogni e  sull'utilizzo  delle  risorse,  mediante  il  Piano
nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di  cui
all'articolo 8. Gli specifici rafforzamenti  finanziabili,  a  valere
sulla quota del Fondo Poverta' attribuita agli ambiti territoriali di
ogni regione e nei limiti della medesima, sono definiti nell'atto  di
programmazione ovvero nel Piano regionale  di  cui  all'articolo  14,
comma 1, sulla base delle indicazioni  programmatiche  contenute  nel
Piano per gli interventi  e  i  servizi  sociali  di  contrasto  alla
poverta', di cui all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro  e
delle  politiche  sociali  procede   all'erogazione   delle   risorse
spettanti agli ambiti territoriali  di  ciascuna  Regione  una  volta
valutata la coerenza dello schema dell'atto di programmazione  ovvero
del Piano regionale con le finalita' del Piano per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta'. 
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono i  criteri
di riparto della quota di cui al comma 2 con riferimento al complesso
degli  ambiti  di  ciascuna  regione,   nonche'   le   modalita'   di
monitoraggio e rendicontazione  delle  risorse  trasferite.  Ciascuna
regione comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  i
criteri ai fini della successiva attribuzione delle risorse da  parte
del  Ministero  medesimo  agli  ambiti  territoriali  di   rispettiva
competenza. 
  5. Le regioni possono integrare per le finalita' di cui al presente
articolo, a valere su risorse proprie, la quota del Fondo Poverta' di
cui al comma 2.  In  tal  caso,  le  regioni  possono  richiedere  il
versamento  della  quota  medesima  sul  bilancio  regionale  per  il
successivo riparto, integrato con le  risorse  proprie,  agli  ambiti
territoriali di competenza, da effettuarsi  entro  il  termine  di 60
giorni dall'effettivo versamento delle risorse alle regioni da  parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  6. I  comuni,  coordinandosi  a  livello  di  ambito  territoriale,
concorrono con risorse proprie alla realizzazione dei servizi di  cui
al  comma  1,  nell'ambito  delle  risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente  e  nell'ambito  degli
equilibri di finanza pubblica programmati. I servizi di cui al  comma
1 sono programmati nei limiti delle risorse disponibili ai sensi  del
presente articolo. Le risorse di cui al primo periodo sono comunicate
al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   ai   sensi
dell'articolo 15, comma 3. 
  7. Alle finalita' di cui al  presente  articolo,  in  coerenza  con
quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei, concorrono  altresi'
le  risorse  afferenti  ai  Programmi  operativi  nazionali  (PON)  e
regionali (POR) riferite  all'obiettivo  tematico  della  lotta  alla
poverta' e della promozione dell'inclusione sociale,  fermo  restando
quanto previsto all'articolo 15, comma 6. Le regioni  e  le  province
autonome  individuano  le  modalita'  attraverso  le  quali   i   POR
rafforzano gli interventi e i servizi di  cui  al  presente  decreto,
includendo, ove opportuno e compatibile, i beneficiari del ReI tra  i
destinatari degli interventi,  anche  con  riferimento  all'obiettivo
tematico della promozione dell'occupazione sostenibile e di qualita'. 
  8. In deroga a quanto stabilito ai commi 3 e 4, per l'anno 2017, al
fine  di  permettere  una  adeguata  implementazione  del  ReI  e  di
garantirne la tempestiva operativita' mediante un  rafforzamento  dei
servizi  sociali  territoriali,  inclusi  quelli  di  contrasto  alla
poverta' e all'esclusione sociale, sono attribuite  alle  regioni,  a
valere sul Fondo Poverta',  risorse  pari  a  212  milioni  di  euro,
secondo i criteri di riparto e con le medesime modalita' adottate per
il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo  20,
comma 8, della legge n. 328 del 2000. 
  9. Nell'ambito della quota del Fondo Poverta' di  cui  al  comma  2
viene riservato un ammontare pari a  20  milioni  di  euro  annui,  a
decorrere dall'anno 2018, per  interventi  e  servizi  in  favore  di
persone in condizione di poverta' estrema  e  senza  dimora.  Con  il
medesimo decreto di cui al comma 4,  si  stabiliscono  i  criteri  di
riparto della quota di cui al presente comma, avuto  prioritariamente
riguardo  alla  distribuzione  territoriale  dei  senza  dimora,   in
particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il
maggior numero degli stessi.  In  sede  di  riparto,  si  definiscono
altresi' le condizioni di poverta' estrema, nonche' si  indentificano
le priorita' di intervento a  valere  sulle  risorse  trasferite,  in
coerenza con le "Linee di  indirizzo  per  il  contrasto  alla  grave
emarginazione adulta in  Italia",  oggetto  di  accordo  in  sede  di
Conferenza Unificata del 5 novembre  2015,  ed  eventuali  successive
iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8.  Gli  interventi  e  i
servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte
del sistema  informativo  di  cui  all'articolo  24  e  di  specifico
monitoraggio da parte del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, che ne da' conto nel Rapporto di cui all'articolo 15,  comma
4. 
                               Art. 8 
 
             Piano nazionale per la lotta alla poverta' 
                      e all'esclusione sociale 
 
  1.  Ai  fini  della  progressiva  estensione   della   platea   dei
beneficiari e del  graduale  incremento  dell'entita'  del  beneficio
economico,  nei  limiti   delle   ulteriori   risorse   eventualmente
disponibili a valere sul Fondo Poverta', il Piano  nazionale  per  la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di  seguito  denominato
«Piano»,  puo'  modificare,  con  cadenza  triennale   ed   eventuali
aggiornamenti annuali, i seguenti elementi: 
    a)  le  soglie  degli  indicatori  della  condizione   economica,
incrementando i valori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); 
    b) gli indicatori del tenore di  vita,  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera c); 
    c) l'estensione della  platea  dei  beneficiari  oltre  i  nuclei
familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 3,  comma  2,  a
partire da quelli con persone di eta' pari o  superiore  a  55  anni,
prive  dei  requisiti  di  cui  al  medesimo  articolo  3,  comma  2,
eventualmente mediante l'utilizzo di una  scala  di  valutazione  del
bisogno, di cui al comma 2; 
    d) il valore di euro 3.000, di cui all'articolo 4,  comma  1,  in
coerenza con le modifiche  delle  soglie  di  cui  alla  lettera  a),
nonche' il parametro per cui tale valore e'  moltiplicato,  pari,  in
sede  di  prima  applicazione,  al  settantacinque  per  cento,  fino
all'unita'; 
    e) la previsione di incremento delle  soglie  di  accesso  e  del
beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione
automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione  generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti; 
    f)  il  massimale  del  beneficio  economico  erogabile,  di  cui
all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le  modifiche  di  cui  alla
lettera d), assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a
due volte l'ammontare, su base  annua,  dell'assegno  sociale  per  i
nuclei familiari con cinque o piu' componenti; a decorrere dal  terzo
Piano il massimale del beneficio economico puo' essere elevato  oltre
detto ammontare; 
    g) l'elenco degli interventi e dei servizi  sociali  territoriali
di contrasto alla poverta', di cui all'articolo  7,  comma  1,  e  la
quota, comunque non inferiore al quindici per  cento,  delle  risorse
disponibili a valere sul Fondo Poverta', di cui all'articolo 7, comma
2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e  dei  servizi
sociali; deroghe al limite inferiore della  quota  di  cui  al  primo
periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli
incrementi  della  dotazione  del  Fondo   Poverta'   non   destinati
all'ampliamento del numero dei beneficiari; 
    h) le modalita' di rinnovo del beneficio ai  sensi  dell'articolo
4, comma 5; 
    i) i termini  temporali  per  la  definizione  della  valutazione
multidimensionale, della progettazione personalizzata, per lo scambio
dei dati, la verifica dei requisiti e il riconoscimento del beneficio
di cui all'articolo 9; 
    l) il limite mensile di prelievo di contante  mediante  la  Carta
ReI, nonche' le categorie di  beni  e  servizi  di  prima  necessita'
acquistabili mediante la medesima Carta. 
  2. Ai fini della progressiva estensione dei beneficiari del ReI, in
caso le eventuali  risorse  aggiuntive  non  siano  sufficienti  alla
universale copertura di tutti i nuclei familiari nelle condizioni  di
cui all'articolo 3, comma 1, il Piano puo' introdurre  una  scala  di
valutazione del bisogno per individuare,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili le caratteristiche dei nuclei. La scala di valutazione e'
costruita  avuto  riguardo  alla  condizione  economica,  ai  carichi
familiari e di cura e alla situazione occupazionale. 
  3. Il Piano puo' procedere  all'aggiornamento  degli  indicatori  e
degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di  risorse
disponibili  a  valere  sul  Fondo  Poverta',  laddove  in  esito  al
monitoraggio  della  spesa  emerga  una  certificata  e   strutturale
capienza  del  Fondo,  sulla  base  della  dotazione  a  legislazione
vigente, in relazione all'estensione della  platea  o  all'incremento
del  beneficio  che  si   produce   a   seguito   dell'aggiornamento.
L'estensione della  platea  e'  individuata  prioritariamente  tra  i
nuclei familiari con persone di eta' pari o superiore a 55  anni  non
gia' inclusi all'articolo 3, comma 2. 
  4. Il Piano e' adottato con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo n. 281 del 1997. 
                               Art. 9 
 
           Richiesta, riconoscimento ed erogazione del ReI 
 
  1. Il ReI  e'  richiesto  presso  i  punti  per  l'accesso  di  cui
all'articolo 5, comma 1, ovvero presso altra  struttura  identificata
dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sulla base di apposito
modulo di domanda predisposto dall'INPS,  sentito  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Con  riferimento   alle
informazioni gia' dichiarate dal nucleo familiare  a  fini  ISEE,  il
modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui  la  domanda
e' successivamente associata dall' INPS. 
  2. Gli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni
che li compongono, entro quindici giorni lavorativi dalla data  della
richiesta  del  ReI  e  nel  rispetto  dell'ordine   cronologico   di
presentazione, comunicano all'INPS, anche attraverso  il  sistema  di
gestione  delle  agevolazioni  sulle  tariffe  energetiche   (SGATE),
secondo adeguate modalita' telematiche predisposte dall'Istituto  non
oltre il 31 ottobre 2017, le informazioni  contenute  nel  modulo  di
domanda del ReI, inclusive del codice  fiscale  del  richiedente,  in
assenza del quale le richieste non sono esaminate. 
  3. Gli ambiti territoriali e i  comuni  procedono,  contestualmente
alle attivita' di cui al comma 2,  alla  verifica  dei  requisiti  di
residenza e di soggiorno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  a).
L'esito delle verifiche e' comunicato all'INPS nelle modalita' di cui
al comma 2 e, comunque, non oltre i quindici giorni lavorativi  dalla
richiesta del ReI. 
  4.  L'INPS  verifica,  entro   cinque   giorni   lavorativi   dalla
comunicazione di cui al  comma  2,  il  possesso  dei  requisiti  per
l'accesso al ReI sulla base delle informazioni disponibili nei propri
archivi e in quelli  delle  amministrazioni  collegate.  A  tal  fine
l'INPS acquisisce, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,   dall'Anagrafe   tributaria,   dal    Pubblico    registro
automobilistico e dalle altre  amministrazioni  pubbliche  detentrici
dei dati, le informazioni rilevanti ai  fini  della  concessione  del
ReI. Il possesso dei requisiti, anche ai  fini  della  determinazione
del beneficio, e' verificato dall'INPS con cadenza  trimestrale,  ove
non  diversamente  specificato,  ferma  restando  la  necessita'   di
aggiornare  l'ISEE   alla   scadenza   del   periodo   di   validita'
dell'indicatore. 
  5. In caso di esito positivo  delle  verifiche  di  competenza  dei
comuni e degli ambiti territoriali, comunicate all'INPS ai sensi  del
comma 3, nonche' delle verifiche effettuate dall'INPS, ai  sensi  del
comma 4, il ReI e'  riconosciuto  dall'INPS,  condizionatamente  alla
sottoscrizione del progetto personalizzato, eventualmente nelle forme
del patto di  servizio  o  del  programma  di  ricerca  intensiva  di
occupazione, ai sensi dell'articolo 5,  comma  5.  Il  riconoscimento
condizionato  del  beneficio  e'  comunicato  dall'INPS  agli  ambiti
territoriali e ai comuni interessati entro il termine di cui al comma
4, primo periodo. 
  6.   Il   versamento   del   beneficio   e'   disposto    dall'INPS
successivamente alla comunicazione dell'avvenuta  sottoscrizione  del
progetto personalizzato ai sensi  dell'articolo  6,  comma  1,  fatto
salvo quanto previsto in sede di prima applicazione all'articolo  25,
comma 2, e decorre dal mese successivo alla richiesta del  beneficio.
Le erogazioni sono disposte mensilmente. 
  7. Il beneficio economico e' erogato per  il  tramite  della  Carta
acquisti, ridenominata per le finalita' del presente  decreto  «Carta
ReI». Oltre che per l'acquisto  dei  generi  previsti  per  la  Carta
acquisti, la Carta ReI garantisce  la  possibilita'  di  prelievi  di
contante entro  un  limite  mensile  non  superiore  alla  meta'  del
beneficio massimo attribuibile.  In  esito  al  monitoraggio  e  alla
valutazione del ReI,  il  limite  mensile  di  prelievo  puo'  essere
rideterminato dal Piano nazionale per la lotta alla poverta'. 
  8. Alla Carta ReI possono essere associate specifiche  agevolazioni
e servizi definiti mediante convenzioni con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia  e  delle
finanze. 
  9. Al fine di permettere l'erogazione nelle  modalita'  di  cui  al
comma 7, le disponibilita' del Fondo Poverta', al netto  della  quota
di cui all'articolo  7,  comma  2,  e  fatto  salvo  quanto  previsto
all'articolo 20, comma 2, affluiscono in un apposito  conto  corrente
infruttifero presso la Tesoreria centrale  dello  Stato,  per  essere
eventualmente trasferite  su  un  conto  acceso  presso  il  soggetto
incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti  e
dei relativi rapporti amministrativi di cui  all'articolo  81,  comma
35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, dal quale sono  prelevate
le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio. 
  10. I  beneficiari  del  ReI  accedono  all'assegno  per  i  nuclei
familiari con tre o piu' figli di eta' inferiore ai 18 anni,  qualora
ricorrano le  condizioni  previste  dalla  rispettiva  disciplina,  a
prescindere dalla presentazione di apposita domanda. 
  11. Le agevolazioni relative alle tariffe  elettriche  riconosciute
alle famiglie economicamente svantaggiate,  di  cui  all'articolo  1,
comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  e  quelle  relative
alla compensazione per  la  fornitura  di  gas  naturale,  estese  ai
medesimi soggetti dall'articolo 3,  comma  9,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla  legge  28
gennaio 2009, n. 2, sono attivate in favore dei beneficiari del  ReI,
secondo le modalita' previste per i beneficiari della Carta acquisti,
ai quali e' parimenti estesa l'agevolazione per la fornitura  di  gas
naturale. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico  e  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema  idrico,  possono  essere
adottate modalita' semplificate di estensione del beneficio. 
  12. Le attivita' di cui al  presente  articolo  sono  svolte  dagli
ambiti  territoriali,   dai   comuni,   dall'INPS   e   dalle   altre
amministrazioni  interessate   nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e
nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. 
                               Art. 10 
 
                  ISEE precompilato e aggiornamento 
                     della situazione economica 
 
  1. A decorrere dal 2018, l'INPS precompila la  DSU  cooperando  con
l'Agenzia delle entrate. A tal fine sono utilizzate  le  informazioni
disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel  Catasto  e  negli  archivi
dell'INPS, nonche' le informazioni su  saldi  e  giacenze  medie  del
patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai
sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo  11,  comma  2,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati
i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa. 
  2. La DSU precompilata puo' essere accettata  o  modificata,  fatta
eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS  e  per  le  componenti
gia' dichiarate a fini fiscali, per le quali e' assunto il  valore  a
tal fine dichiarato. Laddove la dichiarazione  dei  redditi  non  sia
stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE
possono essere  modificate,  fatta  salva  la  verifica  di  coerenza
rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata  e
le eventuali sanzioni  in  caso  di  dichiarazione  mendace.  La  DSU
precompilata  dall'INPS  e'  resa  disponibile  mediante  i   servizi
telematici  dell'Istituto  direttamente  al   cittadino,   che   puo'
accedervi anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate
attraverso sistemi di autenticazione federata, o, conferendo apposita
delega, tramite un centro di assistenza fiscale di  cui  all'articolo
32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  Con  provvedimento
congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia  delle
entrate, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,
sono individuate le modalita' tecniche per consentire al cittadino di
accedere alla dichiarazione  precompilata  resa  disponibile  in  via
telematica dall'INPS. 
  3. Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4, con decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto
nel provvedimento di cui al comma 2, e' stabilita la data  a  partire
dalla quale e' possibile, in  via  sperimentale  per  un  periodo  di
almeno  sei   mesi,   accedere   alla   modalita'   precompilata   di
presentazione della DSU, anche ai soli fini  del  rilascio  dell'ISEE
corrente ai sensi del comma 5. Con il medesimo decreto sono stabilite
le componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e  non
precompilate, suscettibili di successivo aggiornamento  in  relazione
alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto  dei  relativi
flussi d'informazione. 
  4. A decorrere dal 1°  settembre  2018  la  modalita'  precompilata
rappresenta l'unica modalita' di presentazione della DSU. A decorrere
dalla  medesima  data,  la  DSU  ha  validita'  dal   momento   della
presentazione  fino  al  successivo  31  agosto.  In  ciascun   anno,
all'avvio del periodo di validita' fissato al 1°  settembre,  i  dati
sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a
riferimento l'anno precedente. 
  5. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al  comma  3,
l'ISEE corrente e la sua componente reddituale  ISRE  possono  essere
calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validita',  qualora  si
sia verificata una variazione della  situazione  lavorativa,  di  cui
all'articolo 9, comma  1,  lettere  a),  b)  e  c)  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159  del  2013,  ovvero  una
variazione  dell'indicatore  della  situazione  reddituale   corrente
superiore al venticinque per cento, di cui al  medesimo  articolo  9,
comma 2.  La  variazione  della  situazione  lavorativa  deve  essere
avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si  riferisce  il
reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria  di  cui  si
chiede  la   sostituzione   con   l'ISEE   corrente.   Resta   ferma,
anteriormente alla data indicata nel decreto di cui al  comma  3,  la
possibilita' di richiedere l'ISEE corrente alle  condizioni  previste
dalla disciplina vigente. 
  6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5  cessa  dal
giorno successivo a quello di entrata in vigore delle  corrispondenti
modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159
del 2013, da adottarsi entro il termine di sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di cui al comma  3,
al  fine  di  agevolare  la  precompilazione  della  DSU  per  l'ISEE
corrente, nonche' la verifica delle comunicazioni di cui all'articolo
11, comma 2, da parte dell'INPS e per  la  verifica  dello  stato  di
disoccupazione di cui all'articolo 3, comma 3, da parte degli  organi
competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo  9-bis
del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.   510,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, devono contenere
l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. 
                               Art. 11 
 
      Compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorativa 
 
  1. Fermi restando i requisiti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera b), il ReI e' compatibile con  lo  svolgimento  di  attivita'
lavorativa da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare. 
  2. In caso di variazione  della  situazione  lavorativa  nel  corso
dell'erogazione del ReI, i componenti  del  nucleo  familiare  per  i
quali la situazione e' variata, sono tenuti, a pena di decadenza  dal
beneficio, a comunicare all'INPS  il  reddito  annuo  previsto  entro
trenta giorni dall'inizio  dell'attivita'  e,  comunque,  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 9, comma 2, o all'articolo 10, comma 1,
primo periodo, del decreto legislativo n. 22 del 2015. 
  3. Le comunicazioni  di  cui  al  comma  2  sono  effettuate  anche
all'atto della richiesta del beneficio in caso  vi  siano  componenti
del nucleo familiare in possesso di redditi da  lavoro  non  rilevati
per l'intera annualita' nell'ISEE in corso  di  validita'  utilizzato
per l'accesso al beneficio. 
  4. Nei casi di  cui  al  comma  2,  esclusivamente  al  fine  della
verifica della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3,  comma
1, lettera b), numeri 1) e 2), il valore  dell'ISEE  e  dell'ISRE  e'
aggiornato dall'INPS sostituendo il reddito annuo  previsto,  oggetto
della comunicazione ai sensi  del  medesimo  comma  2,  a  quello  di
analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria. 
  5. In caso di permanenza dei requisiti ai sensi  del  comma  3,  il
valore del beneficio economico connesso al ReI e' corrispondentemente
rideterminato tenuto conto dell'ISR aggiornato. 
                               Art. 12 
 
                  Sanzioni, sospensione e decadenza 
 
  1. I componenti il  nucleo  familiare  beneficiario  del  ReI  sono
tenuti  ad  attenersi  ai   comportamenti   previsti   nel   progetto
personalizzato. 
  2. Oltre che per i contatti previsti nel progetto personalizzato ai
sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera  a),  i  componenti  in  eta'
attiva del nucleo beneficiario possono essere  convocati  nei  giorni
feriali con preavviso di almeno 24 ore e non piu' di 72  ore  secondo
modalita' concordate nel medesimo progetto personalizzato. 
  3. In caso di mancata presentazione,  in  assenza  di  giustificato
motivo, alle convocazioni di cui al comma 2 ovvero agli  appuntamenti
previsti nel progetto, di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), da
parte anche di un solo componente il nucleo familiare,  si  applicano
le seguenti sanzioni: 
    a) la decurtazione di un quarto di una mensilita'  del  beneficio
economico del ReI, in caso di prima mancata presentazione; 
    b)  la  decurtazione  di  una  mensilita'  alla  seconda  mancata
presentazione; 
    c) la decadenza dalla prestazione, in caso di  ulteriore  mancata
presentazione. 
  4. In caso di mancata partecipazione, in  assenza  di  giustificato
motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma
3, lettera a) del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche
di un solo componente il nucleo familiare, si applicano  le  seguenti
sanzioni: 
    a) la decurtazione di una mensilita', in caso  di  prima  mancata
presentazione; 
    b) la decadenza dalla prestazione  e,  per  gli  interessati,  la
decadenza dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata
presentazione. 
  5. La mancata partecipazione, in assenza  di  giustificato  motivo,
alle iniziative di carattere formativo o  di  riqualificazione  o  ad
altra  iniziativa  di  politica  attiva  o  di  attivazione,  di  cui
all'articolo 20, comma 3, lettera b), e  all'articolo  23,  comma  5,
lettera e), del decreto  legislativo  n.  150  del  2015,  ovvero  la
mancata accettazione di un'offerta di  lavoro  congrua,  definita  ai
sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo,  in  assenza
di giustificato motivo, da parte  anche  di  un  solo  componente  il
nucleo familiare, comporta la decadenza  dal  beneficio  e,  per  gli
interessati, la decadenza dallo stato di disoccupazione. 
  6. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui all'articolo 6,
comma 5, lettere c) e d), ovvero di  altri  impegni  specificati  nel
progetto personalizzato, in assenza di giustificato motivo, da  parte
anche di un  solo  componente  il  nucleo  familiare,  la  figura  di
riferimento del progetto di cui all'articolo  6,  comma  9,  richiama
formalmente il nucleo familiare al rispetto degli  impegni  medesimi.
Nel caso in cui il  richiamo  non  produca  l'adesione  agli  impegni
previsti, la figura di riferimento effettua un nuovo richiamo in  cui
si esplicitano puntualmente gli impegni e i tempi in cui adeguarsi, a
pena  di  sospensione  dal  beneficio.  In  caso  sia   adottato   il
provvedimento di sospensione, sono specificati impegni e tempi per il
ripristino del beneficio per la durata residua  prevista  al  momento
della sospensione. In caso di reiterati comportamenti  inconciliabili
con  gli  impegni  richiamati,   successivi   al   provvedimento   di
sospensione, e' disposta la decadenza dal beneficio. 
  7. Nel caso in cui si accerti una  discordanza  tra  le  componenti
reddituali  e  patrimoniali  rilevanti  a  fini  ISEE  effettivamente
possedute e quanto indicato nella DSU, per  effetto  della  quale  il
nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico  del  ReI  in
misura  maggiore  rispetto  a  quanto  gli  sarebbe  spettato,  fermo
restando il recupero di quanto versato in eccesso, non si applica  la
sanzione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e si applicano le seguenti sanzioni: 
    a) la decurtazione di una mensilita', nel caso in cui per effetto
della  accertata  discordanza  si  sia  prodotto  un  incremento  del
beneficio su base mensile inferiore a 100 euro; 
    b) la decurtazione di due mensilita', nel caso in cui per effetto
della  accertata  discordanza  si  sia  prodotto  un  incremento  del
beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro; 
    c) la decadenza dal beneficio, nel caso in cui per effetto  della
accertata discordanza si sia prodotto un incremento del beneficio  su
base mensile pari o superiore a 200 euro. 
  8. Nel caso in cui si accerti una  discordanza  tra  le  componenti
reddituali  e  patrimoniali  rilevanti  a  fini  ISEE  effettivamente
possedute e quanto indicato nella DSU, per  effetto  della  quale  il
nucleo familiare abbia percepito illegittimamente  il  beneficio  del
ReI,  altrimenti  non  spettante,  ferma  restando  la   restituzione
dell'indebito e la  decadenza  dal  beneficio,  la  sanzione  di  cui
all'articolo  38,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  78  del   2010,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  122  del  2010,  si
applica nei seguenti ammontari: 
    a) nella misura  minima,  nel  caso  in  cui  per  effetto  della
accertata discordanza si sia prodotto un beneficio  su  base  mensile
inferiore a 100 euro; 
    b) nella misura di 1.000 euro, nel caso in cui per effetto  della
accertata discordanza si sia prodotto un beneficio su base mensile da
100 euro a meno di 200 euro; 
    c) nella misura di 2.000 euro, nel caso in cui per effetto  della
accertata discordanza si sia prodotto un beneficio su base mensile da
200 euro a meno di 300 euro; 
    d) nella misura di 3.000 euro, nel caso in cui per effetto  della
accertata discordanza si sia prodotto un incremento del beneficio  su
base mensile pari a 300 euro o superiore; 
    e) la sanzione e' comunque applicata  nella  misura  massima  nel
caso in cui i valori dell'ISEE, o delle sue componenti  reddituali  o
patrimoniali accertati, siano pari o superiori a due volte le  soglie
indicate all'articolo 3, comma 1, lettera b). 
  9. In caso di variazioni nella composizione del  nucleo  familiare,
rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE,  i  nuclei  familiari  sono
tenuti  a  presentare,  entro  due  mesi  dalla  variazione  una  DSU
aggiornata, a pena delle sanzioni di cui ai commi 7 e  8  in  ragione
dell'ammontare del beneficio su base mensile indebitamente percepito. 
  10. L'irrogazione delle  sanzioni  di  cui  al  presente  articolo,
nonche' il recupero dell'indebito, di cui ai commi 7 e 8, avviene  ad
opera dell' INPS. Gli indebiti  recuperati  e  le  sanzioni  irrogate
nelle modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n.
78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  122  del
2010, al netto delle spese  di  recupero,  sono  riversate  dall'INPS
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al  Fondo
Poverta'. L'INPS dispone altresi',  ove  prevista  la  decadenza  dal
beneficio, la disattivazione della Carta ReI. 
  11. In caso di  decadenza  dal  beneficio  ai  sensi  del  presente
articolo, il ReI puo' essere richiesto solo  decorso  un  anno  dalla
data del provvedimento di decadenza nei casi di cui  al  comma  8,  e
decorsi sei mesi negli altri casi. 
  12. I servizi competenti comunicano all'INPS i  fatti  suscettibili
di dar luogo alle sanzioni di cui ai commi da 3 a 6, ivi  compresi  i
casi di cui  all'articolo  23,  comma  5,  lettera  e),  del  decreto
legislativo n. 150 del 2015, nelle modalita' stabilite  dal  medesimo
Istituto, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal  verificarsi
dell'evento da sanzionare e, comunque, in tempo utile ad  evitare  il
versamento della mensilita' successiva. L'INPS rende noto agli ambiti
territoriali gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal
beneficio. 
  13. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili  di  dar  luogo
alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina
responsabilita'   disciplinare   e    contabile    del    funzionario
responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14  gennaio  1994,
n. 20. 
                               Art. 13 
 
           Funzioni dei comuni e degli ambiti territoriali 
                      per l'attuazione del ReI 
 
  1.  I  comuni,  in  forma  singola   o   associata,   rappresentano
congiuntamente con l'INPS i soggetti  attuatori  del  ReI.  I  comuni
cooperano con riferimento all'attuazione del ReI a livello di  ambito
territoriale, come  identificato  dalla  regione  e  dalla  provincia
autonoma ai sensi dell'articolo 23, comma 2, al  fine  di  rafforzare
l'efficacia  e  l'efficienza  della  gestione  e  di   agevolare   la
programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi
sociali con quelli degli  altri  enti  od  organismi  competenti  per
l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le  politiche
abitative e la salute. 
  2. I  comuni,  coordinandosi  a  livello  di  ambito  territoriale,
svolgono inoltre le seguenti funzioni: 
    a)  favoriscono  con  la  propria  attivita'   istituzionale   la
conoscenza del ReI  tra  i  potenziali  beneficiari,  anche  mediante
campagne  informative  nell'ambito  dell'attivita'  di  comunicazione
istituzionale; 
    b) assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore,  di
cui alla legge n. 106 del 2016,  delle  parti  sociali,  delle  forze
produttive del  territorio  e  della  comunita'  territoriale,  nelle
attivita' di promozione degli interventi di lotta alla poverta'; 
    c)  effettuano  le  verifiche  di  competenza  sul  possesso  dei
requisiti per la concessione del ReI da parte dei  nuclei  familiari,
ai sensi dell'articolo 9, comma 3, nonche' ogni  altro  controllo  di
competenza, in particolare con  riguardo  all'effettiva  composizione
del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato in sede ISEE,  atto
a verificare l'effettiva situazione di bisogno; 
    d) adottano atti di programmazione, ordinariamente nella forma di
una sezione specificamente dedicata alla poverta' nel piano  di  zona
di cui all'articolo 19 della legge n. 328 del 2000,  e  comunque,  in
sede di prima applicazione, specificamente in attuazione dell'atto di
programmazione o del Piano regionale  per  la  lotta  alla  poverta',
entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo, in cui a livello di
ambito territoriale si definiscono  gli  specifici  rafforzamenti  su
base triennale del sistema di interventi e  servizi  sociali  per  il
contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7, comma 1,  finanziabili
a valere sulla quota del  Fondo  Poverta'  di  cui  al  comma  2  del
medesimo articolo 7, integrando  la  programmazione  con  le  risorse
disponibili  a  legislazione  vigente  e  le  risorse  afferenti   ai
Programmi  operativi  nazionali  (PON)  e  regionali  (POR)  riferite
all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e  della  promozione
dell'inclusione sociale; 
    e) favoriscono la piu' ampia partecipazione dei nuclei  familiari
beneficiari del ReI nell'adozione degli interventi che li riguardano,
secondo i principi di cui all'articolo 6, comma 8; 
    f) operano in stretto raccordo con gli enti  del  Terzo  settore,
secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 6,  nell'attuazione
degli interventi,  favorendo  la  co-progettazione,  avendo  cura  di
evitare conflitti di interesse e assicurando il rispetto dei principi
di imparzialita', trasparenza e concorrenza; 
    g) facilitano e semplificano l'accesso dei  beneficiari  del  ReI
alle altre prestazioni sociali di cui il comune  ha  la  titolarita',
ove ricorrano le condizioni stabilite dalla relativa disciplina. 
                               Art. 14 
 
          Funzioni delle regioni e delle province autonome 
                      per l'attuazione del ReI 
 
  1. Fatte salve le competenze regionali in materia di  normazione  e
programmazione delle politiche sociali,  le  regioni  e  le  province
autonome  adottano  con  cadenza  triennale,  ed  in  sede  di  prima
applicazione entro centocinquanta giorni dall'entrata in  vigore  del
presente decreto, un atto, anche nella forma di  un  Piano  regionale
per la lotta alla poverta', di programmazione dei  servizi  necessari
per l'attuazione del ReI come livello essenziale  delle  prestazioni,
nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  nel   rispetto   e   nella
valorizzazione delle modalita' di confronto con le autonomie locali e
favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo
settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla
poverta'. L'atto di  programmazione  ovvero  il  Piano  regionale  e'
comunicato al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  entro
trenta giorni dalla sua adozione. 
  2.  Gli  ambiti  territoriali  e  i  comuni  che   li   compongono,
individuati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, anche per la gestione
associata del ReI, sono comunicati al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, anche ai fini del riparto  della  quota  del  Fondo
Poverta' di cui all'articolo 7, comma 2. Ogni  successiva  variazione
nella composizione degli ambiti e' comunicata entro i  trenta  giorni
successivi alla determinazione della variazione. 
  3. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano  regionale  per  la
lotta alla poverta', le  regioni  definiscono,  in  particolare,  gli
specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e
servizi sociali per il contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7,
comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Poverta' di  cui
al comma 2 del medesimo articolo 7, tenuto  conto  delle  indicazioni
contenute nel Piano  per  gli  interventi  e  i  servizi  sociali  di
contrasto alla poverta'. 
  4. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano  regionale  per  la
lotta alla poverta' le regioni e le  province  autonome  individuano,
qualora non gia'  definite,  le  modalita'  di  collaborazione  e  di
cooperazione tra i servizi sociali e  gli  altri  enti  od  organismi
competenti  per   l'inserimento   lavorativo,   l'istruzione   e   la
formazione,  le  politiche  abitative   e   la   salute,   necessarie
all'attuazione del ReI, disciplinando  in  particolare  le  modalita'
operative per la costituzione delle equipe multidisciplinari  di  cui
all'articolo 5, comma 7, e per il lavoro  in  rete  finalizzato  alla
realizzazione  dei  progetti  personalizzati.  In  caso   di   ambiti
territoriali sociali, sanitari e del lavoro  non  coincidenti,  nelle
more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 23, comma 2,
le regioni e le province autonome  individuano  specifiche  modalita'
per  favorire  la  progettazione  integrata  in  favore  dei   nuclei
familiari residenti in comuni appartenenti ad ambiti territoriali non
coincidenti. 
  5. Nei casi in cui, in esito al monitoraggio  di  cui  all'articolo
15, comma 2, gli ambiti territoriali ovvero uno  o  piu'  comuni  tra
quelli   che   li   compongono,   siano    gravemente    inadempienti
nell'attuazione del ReI, e non risulti possibile  avviare  interventi
di tutoraggio da parte della regione o  provincia  autonoma,  ne'  da
parte del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 2, lettera  d),  le  regioni  e  le  province
autonome esercitano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma
3, lettera o), della legge n. 328 del 2000. Le modalita' di esercizio
dei poteri sostitutivi sono indicate nel Piano regionale  di  cui  al
comma 1. 
  6. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  con
riferimento ai propri residenti, possono integrare il ReI,  a  valere
su risorse regionali, con misure regionali di contrasto alla poverta'
dalle caratteristiche di cui all'articolo 2, commi  1,  2  e  3,  che
amplino la platea dei  beneficiari  o  incrementino  l'ammontare  del
beneficio economico. A tal fine la regione o  la  provincia  autonoma
integra il Fondo Poverta' con le  risorse  necessarie  all'intervento
richiesto. Tali risorse affluiscono in  un  apposito  conto  corrente
infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato nelle modalita'
di cui all'articolo 9, comma 9. 
  7. Con protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione o  della
Provincia autonoma  e  il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, sentito il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabilite le modalita' di  utilizzo,  in  favore  dei  residenti  nel
territorio di competenza, delle risorse versate ad  integrazione  del
Fondo Poverta', ai sensi del comma  6.  I  rapporti  finanziari  sono
regolati con apposita convenzione tra l'amministrazione  regionale  e
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  8. Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle  forme
previste al comma 7,  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
secondo i rispettivi statuti  e  le  relative  norme  di  attuazione,
possono, in favore dei residenti  nei  propri  territori,  permettere
l'accesso coordinato al ReI e alle misure locali  di  contrasto  alla
poverta' disciplinate con normativa provinciale,  anche  mediante  un
unico modello di domanda e l'anticipazione  dell'erogazione  del  ReI
unitariamente alla prestazione provinciale, della quale non si  tiene
conto in sede di accesso  alla  misura  nazionale.  Restano  fermi  i
requisiti stabiliti dal presente decreto e i flussi  informativi  con
l'INPS al fine della verifica  degli  stessi  e  del  rimborso  delle
anticipazioni della Provincia autonoma. 
                               Art. 15 
 
Funzioni del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  per
                        l'attuazione del ReI 
 
  1.  Al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   sono
attribuite le competenze in  materia  di  verifica  e  controllo  del
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che  devono  essere
garantiti in tutto il territorio nazionale, definiti con  riferimento
al ReI agli articoli da 3 a 6 del presente decreto. 
  2. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  favorisce
l'attuazione del ReI attivando, nell'ambito della Direzione  generale
per la lotta alla poverta' e per la  programmazione  sociale  di  cui
all'articolo 22, un apposito servizio  di  informazione,  promozione,
consulenza e supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le
seguenti funzioni: 
    a) e' responsabile del monitoraggio  dell'attuazione  del  ReI  e
predispone il Rapporto  annuale  di  cui  al  comma  4;  a  tal  fine
definisce entro la data di avvio del ReI, sentito il Comitato per  la
lotta   alla   poverta',   gli   indicatori   per   il   monitoraggio
dell'attuazione del ReI  con  riferimento  al  rispetto  dei  livelli
essenziali di cui agli articoli da 3 a 6; 
    b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la  qualita'  degli
interventi, anche mediante atti di coordinamento  operativo,  sentito
il Comitato per la lotta alla poverta'; 
    c) predispone protocolli formativi e operativi, previo parere del
Comitato per la lotta alla poverta' e successiva intesa  in  sede  di
Conferenza unificata; 
    d) identifica gli ambiti territoriali che presentano  particolari
criticita' nell'attuazione del ReI, sulla base delle evidenze  emerse
in sede di monitoraggio e analisi dei dati, segnala i  medesimi  alle
regioni interessate e, su richiesta dell'ambito  e  d'intesa  con  la
regione, fermi restando i poteri sostitutivi di cui all'articolo  14,
comma 5, sostiene interventi di tutoraggio;  nel  monitoraggio  delle
criticita', specifica attenzione e' rivolta alla presenza in organico
di adeguate professionalita' in materia sociale e alle ragioni  delle
eventuali carenze; 
    e) fornisce segreteria tecnica al  Comitato  per  la  lotta  alla
poverta'  e  all'Osservatorio  sulle  poverta',   anche   avvalendosi
dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche  pubbliche  (di
seguito denominato «INAPP»),  di  cui  all'articolo  10  del  decreto
legislativo n. 150 del 2015. 
  3. Anche al fine di facilitare l'esercizio delle competenze di  cui
al  comma  1,  per  l'identificazione  di  ambiti  territoriali   che
presentino le particolari criticita' di cui al comma 2,  lettera  d),
per la predisposizione del  rapporto  di  cui  al  comma  4,  per  il
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma
2, e' costituita una apposita sezione denominata «Banca dati ReI» del
Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di cui all'articolo
24, secondo  le  modalita'  ivi  definite,  alimentata  dagli  ambiti
territoriali,  eventualmente  per  il  tramite  dei  comuni  che   li
compongono, con informazioni, per  ciascun  nucleo  familiare,  sulla
valutazione multidimensionale,  sui  progetti  personalizzati,  sugli
esiti dei progetti medesimi, nonche', con riferimento all'ambito, con
informazioni sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi,
incluse le professionalita' impiegate. 
  4. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  sentito  il
Comitato per la lotta alla poverta',  predispone,  sulla  base  delle
informazioni di cui al comma 3 e delle altre informazioni disponibili
in materia, un Rapporto annuale di monitoraggio  sull'attuazione  del
ReI, nonche' sulle altre prestazioni finalizzate  al  contrasto  alla
poverta', pubblicato sul sito internet istituzionale. 
  5.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali   e'
responsabile della valutazione del ReI. La  valutazione  e'  operata,
anche avvalendosi dell'INAPP secondo un apposito progetto di  ricerca
redatto in conformita' all'articolo 3 del  Codice  di  deontologia  e
buona  condotta  per  i  trattamenti  di  dati  personali  per  scopi
statistici e scientifici,  allegato  A4  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196. Con provvedimento del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali,  sentito  il  Comitato  per  la  lotta  alla
poverta',  e'  individuato  un  campione  di   ambiti   territoriali,
corrispondente a non piu' del dieci per cento dei nuclei beneficiari,
nel  quale  e'  effettuata  la  somministrazione  di  questionari  di
valutazione, previo parere del Garante per  la  protezione  dei  dati
personali, e sono individuate le modalita' di composizione dei gruppi
di controllo, mediante procedura di selezione casuale, unicamente per
i quali, in deroga a quanto previsto ordinariamente, l'erogazione del
beneficio  puo'  non  essere  condizionata  alla  sottoscrizione  del
progetto personalizzato. I  dati  raccolti  con  i  questionari  sono
acquisiti dalla  Banca  dati  ReI  di  cui  al  comma  3  e  messi  a
disposizione, con le modalita' di cui all'articolo 24, comma  4,  del
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  al  solo  fine  di
elaborazione  statistica  per  lo  svolgimento  delle  attivita'   di
valutazione previste dal progetto di ricerca. I dati anonimi  possono
essere altresi' messi a disposizione di universita' e enti di ricerca
su richiesta motivata, per finalita' di ricerca e valutazione. 
  6. Ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero del  lavoro
e  delle  politiche  sociali  provvede  nei  limiti   delle   risorse
finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente
e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  con
esclusione di quanto previsto all'articolo 20,  comma  5,  e  con  il
concorso delle risorse afferenti  al  Programma  operativo  nazionale
«Inclusione»  riferito  all'obiettivo  tematico  della   lotta   alla
poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in  coerenza  con
quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei. 
                               Art. 16 
 
                 Comitato per la lotta alla poverta' 
                    e Osservatorio sulle poverta' 
 
  1. Al fine di agevolare  l'attuazione  del  ReI,  e'  istituito  il
Comitato  per  la  lotta  alla  poverta',   di   seguito   denominato
«Comitato», come organismo di  confronto  permanente  tra  i  diversi
livelli  di  governo.   Il   Comitato   costituisce   una   specifica
articolazione tecnica della Rete della protezione  e  dell'inclusione
sociale di cui all'articolo 21. 
  2. Il Comitato e' presieduto  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali - Direzione generale per la lotta alla  poverta'  e
per la programmazione sociale, ed e' composto  da  un  rappresentante
per ciascuna delle amministrazioni in seno alla Rete della protezione
e dell'inclusione sociale. La composizione del Comitato  e'  definita
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
designazione  dei  rappresentanti  da  parte  delle   amministrazioni
competenti. 
  3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni: 
    a)  rappresenta  il  principale  organismo  di  condivisione   di
esperienze, metodi e strumenti di lavoro, adottati a  livello  locale
nel contrasto alla poverta'; 
    b) propone, per la successiva adozione  le  linee  guida  di  cui
all'articolo 5, comma 9, e all'articolo 6, comma 12; 
    c) esprime il proprio parere su atti di  coordinamento  operativo
per l'attuazione del ReI, inclusi protocolli formativi e operativi di
cui all'articolo 15, comma 2, lettera c); 
    d) collabora al monitoraggio  dell'attuazione  del  ReI  e  delle
altre prestazioni finalizzate al contrasto della poverta' ed  esprime
il   proprio   parere   sul   Rapporto   annuale   di    monitoraggio
sull'attuazione del ReI, di cui all'articolo 15, comma 4. 
  4. Al fine di promuovere  forme  partecipate  di  programmazione  e
monitoraggio del ReI, nonche' degli  altri  interventi  di  contrasto
alla poverta' e all'esclusione sociale, e' istituito un  Osservatorio
sulle poverta', di seguito denominato «Osservatorio», presieduto  dal
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  che  costituisce  un
gruppo  di  lavoro  permanente  della   Rete   della   protezione   e
dell'inclusione sociale. 
  5.   L'Osservatorio   e'   costituito   da   rappresentanti   delle
amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione
sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, delle parti sociali e degli enti  del
Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla  poverta',
per un numero  massimo  di  venti  componenti,  inclusi  tre  esperti
eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali.  La   composizione   e   le   modalita'   di   funzionamento
dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e'
rinnovabile. 
  6. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: 
    a) predispone un Rapporto biennale sulla poverta', trasmesso alle
Camere, in cui sono  formulate  analisi  e  proposte  in  materia  di
contrasto  alla  poverta',  anche  con  riferimento   alla   poverta'
educativa, alla poverta' alimentare e alla poverta' estrema; 
    b)  promuove  l'attuazione  del   ReI,   evidenziando   eventuali
problematiche riscontrate, anche a livello territoriale; 
    c) esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio
sull'attuazione del ReI. 
  7.  Dalla  istituzione  e  dal   funzionamento   del   Comitato   e
dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica. Ai componenti del Comitato e dell'Osservatorio  non
spetta alcun compenso,  indennita',  gettone  di  presenza,  rimborso
spese o altro emolumento comunque denominato. 

Capo III
RIORDINO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI FINALIZZATE AL CONTRASTO ALLA POVERTÀ

                               Art. 17 
 
                                 SIA 
 
  1. A far data dal 1° gennaio 2018, il SIA non e' piu' riconosciuto. 
  2. Per coloro ai quali  il  SIA  sia  stato  riconosciuto  in  data
anteriore al 1° gennaio 2018, il beneficio continua ad essere erogato
per la durata e secondo le modalita' stabilite  dal  decreto  di  cui
all'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208  del  2015,
come modificato dal decreto di cui all'articolo 1, comma  239,  della
legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  fatta  salva  la  possibilita'  di
richiedere il ReI con le modalita' di cui al comma 3. Ai soggetti  di
cui al presente comma e' consentita la possibilita'  di  prelievi  di
contante entro il limite mensile di cui all'articolo 9, comma 7. 
  3. I soggetti di cui al comma 2 in possesso dei  requisiti  per  la
richiesta del ReI ai sensi dell'articolo  3,  possono  richiedere  la
trasformazione  del  SIA  in  ReI  secondo  le   modalita'   di   cui
all'articolo 9, fatta salva la fruizione del beneficio maggiore.  Per
l'anno 2018 e' posta  a  carico  del  Fondo  Poverta'  esclusivamente
l'eventuale integrazione del beneficio economico nella trasformazione
del SIA in ReI. La durata del beneficio economico del  ReI  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 5, e' corrispondentemente ridotta  del  numero
di mesi per i quali si e' goduto del SIA, fatto  salvo  l'adeguamento
del progetto personalizzato secondo le modalita' di cui  all'articolo
6, ove necessario. Nei  casi  in  cui  non  sia  stata  richiesta  la
trasformazione del SIA in ReI nel corso di fruizione  del  beneficio,
il ReI puo' essere comunque richiesto senza soluzione di  continuita'
nell'erogazione, ove ricorrano i requisiti di cui  all'articolo  3  e
comunque non prima della  data  di  cui  all'articolo  25,  comma  1.
L'intero periodo di fruizione  del  SIA  e'  comunque  dedotto  dalla
durata del ReI come definita dall'articolo 4, comma 5. 
                               Art. 18 
 
                                ASDI 
 
  1. A far data dal 1° gennaio 2018, l'ASDI non e' piu' riconosciuto,
fatti salvi gli aventi diritto  che  entro  la  medesima  data  hanno
maturato i requisiti richiesti. 
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma  7,  del
decreto legislativo n. 22 del  2015,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, confluisce integralmente nel Fondo Poverta' a decorrere
dal 2019. 
  3. Per gli effetti delle previsioni di cui al  comma  1,  nell'anno
2018 e' accantonata una quota di 15 milioni di euro  a  valere  sulle
risorse del Fondo Poverta'. In relazione all'effettivo utilizzo delle
risorse di cui al primo periodo, a seguito di comunicazione dell'INPS
dell'esaurimento    delle    erogazioni,    nonche'    dell'ammontare
complessivamente erogato, la quota non utilizzata e'  disaccantonata.
Ogni altro accantonamento disposto sulle risorse del Fondo Poverta' a
legislazione vigente a partire dall'anno 2018 e' rimosso. 
                               Art. 19 
 
                           Carta acquisti 
 
  1. A far  data  dal  1°  gennaio  2018,  ai  nuclei  familiari  con
componenti minorenni beneficiari della  carta  acquisti  che  abbiano
fatto richiesta del ReI, il beneficio economico connesso  al  ReI  e'
erogato sulla medesima carta, assorbendo integralmente  il  beneficio
della carta acquisti eventualmente gia' riconosciuto. 
  2. Per effetto delle previsioni di cui al comma  1,  i  risparmi  a
valere sulle risorse attribuite al Fondo carta acquisti dall'articolo
1, comma 156, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, confluiscono  nel
Fondo Poverta' che e' conseguentemente integrato per  55  milioni  di
euro nel 2018 e per 93 milioni di euro annui a  decorrere  dal  2019.
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma  pari  a  55
milioni di euro nel 2018 e 93 milioni di euro annui a  decorrere  dal
2019    si     provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 156,  della
legge n. 190 del 2014. 
  3. In relazione all'effettivo numero  di  beneficiari  della  carta
acquisti, laddove, in esito al monitoraggio della spesa, effettuato a
cura del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   sulla   base   delle
rendicontazioni  inviate  dall'  INPS,  emerga  una   strutturale   e
certificata possibilita' di far  fronte  ai  relativi  oneri  con  un
ammontare di risorse inferiore all'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1,  comma  156,  della  legge  n.  190  del  2014,  come
rideterminata ai sensi del comma 2,  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono rideterminati l'integrazione  del
Fondo Poverta' di cui al medesimo comma 2 e i conseguenti  limiti  di
spesa di cui all'articolo 20, comma 1. 
                               Art. 20 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Per gli effetti degli articoli 18 e 19, la dotazione  del  Fondo
Poverta' e' rideterminata in 1.759 milioni di euro nel 2018,  di  cui
15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in
1.845  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dal  2019.   Ai   fini
dell'erogazione del beneficio economico del ReI di  cui  all'articolo
4, i limiti di spesa sono determinati in 1.482 milioni  di  euro  nel
2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle  somme  di  cui
all'articolo 18, comma  3,  e  in  1.568  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2019. 
  2. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma
1, l'INPS accantona, alla concessione di ogni beneficio economico del
ReI,  un  ammontare  di  risorse  pari  alle   mensilita'   spettanti
nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il beneficio e' erogato. In
caso di esaurimento delle  risorse  disponibili  per  l'esercizio  di
riferimento ai sensi del comma 1, secondo periodo e non  accantonate,
con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi
entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita
la compatibilita' finanziaria mediante  rimodulazione  dell'ammontare
del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo
periodo,  l'acquisizione  di  nuove  domande  e  le  erogazioni  sono
sospese.  La  rimodulazione  dell'ammontare   del   beneficio   opera
esclusivamente  nei  confronti   delle   erogazioni   del   beneficio
successive all'esaurimento delle risorse non accantonate. 
  3. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni  del  beneficio
economico  del  ReI,  inviando  entro  il  10  di  ciascun  mese   la
rendicontazione con  riferimento  alla  mensilita'  precedente  delle
domande  accolte,  dei  relativi   oneri,   nonche'   delle   risorse
accantonate ai sensi del comma 2, al Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
secondo  le  indicazioni  fornite  dai  medesimi  Ministeri.   L'INPS
comunica, in ogni caso, nel piu' breve tempo consentito, al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  il  raggiungimento,  da  parte   dell'ammontare   di
accantonamenti disposti ai sensi del comma 2, del novanta  per  cento
delle risorse disponibili ai sensi del comma 1, secondo periodo. 
  4.  Le  risorse  afferenti  al  Fondo  Poverta'  eventualmente  non
impegnate nell'esercizio di competenza,  possono  esserlo  in  quello
successivo, con priorita' rispetto a quelle impegnabili nel  medesimo
esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti  di
spesa di cui al comma 1. 
  5. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1,  le  risorse
non destinate al beneficio economico del ReI, ai sensi degli articoli
3 e 4,  ovvero  al  rafforzamento  degli  interventi  e  dei  servizi
territoriali per il contrasto alla poverta', ai  sensi  dell'articolo
7,  possono  essere   destinate   al   finanziamento   di   programmi
straordinari volti a rafforzare e a favorire soluzioni innovative nei
servizi di  presa  in  carico,  in  particolare,  mediante  specifico
supporto tecnico e di formazione sulla base dei protocolli  formativi
e operativi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c),  nonche'  al
finanziamento degli interventi di tutoraggio di cui all'articolo  15,
comma 2, lettera d). Le risorse possono  altresi'  essere  utilizzate
per  agevolare  l'implementazione  della  Banca  dati  ReI,  per   la
valutazione degli interventi ai  sensi  dell'articolo  15,  comma  5,
nonche' per le iniziative di comunicazione e  informazione  sul  ReI.
Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
individuate le risorse di cui  al  presente  comma  e  gli  specifici
utilizzi in ciascun anno. 

Capo IV
RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

                               Art. 21 
 
           Rete della protezione e dell'inclusione sociale 
 
  1. Al  fine  di  favorire  una  maggiore  omogeneita'  territoriale
nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida  per  gli
interventi, e' istituita, presso il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  la  Rete  della  protezione  e   dell'inclusione
sociale,  di  seguito   denominata   «Rete»,   quale   organismo   di
coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi  sociali  di
cui alla legge n. 328 del 2000. 
  2. La Rete e' presieduta dal Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali e ne fanno parte, oltre ad un  rappresentante  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  della  salute,  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per
le politiche  della  famiglia  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri: 
    a) un componente per ciascuna  delle  giunte  regionali  e  delle
province autonome, designato dal Presidente; 
    b) venti componenti  designati  dall'Associazione  nazionale  dei
comuni d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei comuni e  degli  ambiti
territoriali. Fra i venti  componenti,  cinque  sono  individuati  in
rappresentanza dei comuni capoluogo delle citta' metropolitane di cui
all'articolo 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56,  e  cinque
in rappresentanza di comuni il cui  territorio  sia  coincidente  con
quello del relativo ambito territoriale. 
  3. Alle riunioni della Rete  partecipa,  in  qualita'  di  invitato
permanente, un rappresentante dell'INPS  e  possono  essere  invitati
altri membri del Governo, nonche' rappresentanti  di  amministrazioni
statali, locali o di enti pubblici. 
  4.  La  Rete  consulta   le   parti   sociali   e   gli   organismi
rappresentativi del Terzo settore periodicamente e, comunque,  almeno
una volta l'anno nonche' in occasione dell'adozione dei Piani di  cui
al comma 6 e delle linee di indirizzo di cui al comma 8. Al  fine  di
formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani  e
delle linee di indirizzo, la Rete puo' costituire  gruppi  di  lavoro
con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma. 
  5. Nel  rispetto  delle  modalita'  organizzative  regionali  e  di
confronto con le autonomie locali, la  Rete  si  articola  in  tavoli
regionali e a livello di  ambito  territoriale.  Ciascuna  regione  e
provincia  autonoma  definisce  le  modalita'   di   costituzione   e
funzionamento dei tavoli, nonche' la partecipazione  e  consultazione
dei soggetti di cui al comma 4, avendo cura di evitare  conflitti  di
interesse e ispirandosi a principi di partecipazione  e  condivisione
delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonche' del  monitoraggio
e della valutazione territoriale in materia di politiche sociali. Gli
atti che disciplinano la costituzione e il funzionamento della Rete a
livello territoriale sono comunicati al Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali. 
  6. La Rete e' responsabile dell'elaborazione dei seguenti Piani: 
    a) un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico  per
l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000; 
    b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali  di  contrasto
alla poverta', quale strumento  programmatico  per  l'utilizzo  delle
risorse della quota del Fondo Poverta' di cui all'articolo  7,  comma
2; 
    c)  un  Piano  per  la  non  autosufficienza,   quale   strumento
programmatico per l'utilizzo delle  risorse  del  Fondo  per  le  non
autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
  7. I Piani di cui al comma 6, di  natura  triennale  con  eventuali
aggiornamenti annuali, individuano lo  sviluppo  degli  interventi  a
valere sulle risorse dei fondi cui si riferiscono nell'ottica di  una
progressione graduale, nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  nel
raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni  assistenziali
da garantire su tutto il territorio nazionale. A tal  fine,  i  Piani
individuano le  priorita'  di  finanziamento,  l'articolazione  delle
risorse dei fondi tra le  diverse  linee  di  intervento,  nonche'  i
flussi informativi e gli  indicatori  finalizzati  a  specificare  le
politiche finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di
riferimento. Su proposta della Rete,  i  Piani  sono  adottati  nelle
medesime modalita' con le quali  i  fondi  cui  si  riferiscono  sono
ripartiti alle regioni. 
  8. La  Rete  elabora  linee  di  indirizzo  negli  specifici  campi
d'intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi  e
dei servizi sociali. Le linee di indirizzo si affiancano ai Piani  di
cui al comma 6 e costituiscono strumenti operativi che  orientano  le
pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione delle
esperienze, dei metodi e  degli  strumenti  di  lavoro,  al  fine  di
assicurare maggiore omogeneita' nell'erogazione delle prestazioni. Su
proposta della Rete, le linee di indirizzo sono adottate con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite  le  altre
amministrazioni per i profili di competenza e previa intesa  in  sede
di Conferenza unificata. 
  9. Ferme restando le competenze della Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, la Rete  puo'
formulare proposte e pareri in merito ad atti che  producono  effetti
sul sistema degli interventi e dei servizi sociali. La Rete  esprime,
in particolare, il proprio parere sul Piano nazionale  per  la  lotta
alla poverta', prima dell'iscrizione all'ordine  del  giorno  per  la
prevista intesa. 
  10. Le riunioni della Rete sono convocate dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. Le modalita' di funzionamento sono stabilite
con regolamento interno, approvato dalla maggioranza dei  componenti.
La segreteria tecnica della Rete e il  coordinamento  dei  gruppi  di
lavoro di cui al comma 4 sono assicurate dalla Direzione generale per
la lotta  alla  poverta'  e  per  la  programmazione  sociale.  Dalla
costituzione della Rete e della sua articolazione in tavoli regionali
e territoriali non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. Per la partecipazione ai lavori della Rete, anche a
livello  regionale  e  territoriale,  non  spetta   alcun   compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese  o  altro  emolumento
comunque denominato. 
                               Art. 22 
 
              Riorganizzazione del Ministero del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
 
  1. In relazione ai  compiti  attribuiti  dal  presente  decreto  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  nelle  more  di  una
riorganizzazione del medesimo Ministero  ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituita
la  Direzione  generale  per  la  lotta  alla  poverta'  e   per   la
programmazione sociale, a  cui  sono  trasferite  le  funzioni  della
Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e i  posti
di funzione di un dirigente  di  livello  generale  e  cinque  uffici
dirigenziali di livello non generale. Alla Direzione generale per  la
lotta alla poverta' e  per  la  programmazione  sociale  e'  altresi'
trasferito un ufficio dirigenziale  di  livello  non  generale  dagli
uffici di diretta collaborazione del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  ai  fini  della  costituzione  del  servizio   di
informazione,  promozione,  consulenza   e   supporto   tecnico   per
l'attuazione del ReI di cui all'articolo 15, comma 2, fermi i  limiti
della dotazione organica  vigente  e  nei  limiti  del  personale  in
servizio presso il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali.
All'atto della costituzione della Direzione  generale  per  la  lotta
alla poverta' e per  la  programmazione  sociale  e'  contestualmente
soppressa la Direzione  generale  per  l'inclusione  e  le  politiche
sociali e sono contestualmente trasferite le relative risorse  umane,
finanziarie e strumentali. 
  2. All'individuazione delle funzioni degli uffici  dirigenziali  di
livello non generale di cui al comma 1  si  provvede  entro  sessanta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  su
proposta del  Segretario  generale,  sentita  la  Direzione  generale
interessata, previa informativa alle  organizzazioni  sindacali,  con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e  dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto
legislativo, n. 300 del 1999. 
  3. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  assicura,
attraverso  l'ANPAL  sulla  base  di   appositi   atti   d'indirizzo,
nell'ambito dei programmi cofinanziati  dal  Fondo  sociale  europeo,
nonche' dei programmi cofinanziati con fondi nazionali  negli  ambiti
di intervento del Fondo sociale europeo, la programmazione  integrata
e il coordinamento tra le politiche per la lotta alla poverta'  e  la
promozione  dell'inclusione  sociale,  le  politiche  di   promozione
dell'occupazione sostenibile e di qualita' e  le  politiche  relative
agli altri obiettivi tematici. 
  4. L'efficacia della  disposizione  di  cui  al  comma  1,  secondo
periodo, cessa a far data dall'entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente della Repubblica recante il regolamento di  organizzazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che  recepisce  le
conseguenti modifiche, da emanarsi entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
                               Art. 23 
 
               Coordinamento dei servizi territoriali 
              e gestione associata dei servizi sociali 
 
  1. Nel  rispetto  delle  modalita'  organizzative  regionali  e  di
confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province  autonome
di Trento e Bolzano promuovono con propri atti di  indirizzo  accordi
territoriali tra i servizi sociali e  gli  altri  enti  od  organismi
competenti  per   l'inserimento   lavorativo,   l'istruzione   e   la
formazione, le politiche  abitative  e  la  salute  finalizzati  alla
realizzazione di un'offerta integrata di interventi e di servizi. 
  2. Nel  rispetto  delle  modalita'  organizzative  regionali  e  di
confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province  autonome
di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non gia'  previsto,
ambiti  territoriali  di  programmazione  omogenei  per  il  comparto
sociale, sanitario e delle politiche per il  lavoro,  prevedendo  che
gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le  attivita'
di programmazione ed erogazione integrata  degli  interventi  con  le
delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e  dei  centri  per
l'impiego. 
  3. Sulla base di principi di riconoscimento reciproco, gli  accordi
di cui al comma 1 a livello di  ambito  territoriale  includono,  ove
opportuno, le attivita' svolte dagli enti del Terzo settore impegnati
nell'ambito delle politiche sociali. 
  4. L'offerta integrata di interventi e servizi secondo le modalita'
coordinate definite dalle regioni e province autonome  ai  sensi  del
presente articolo, costituisce livello essenziale  delle  prestazioni
nei limiti delle risorse disponibili. 
  5. Nel  rispetto  delle  modalita'  organizzative  regionali  e  di
confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province  autonome
di Trento e Bolzano procedono, ove non gia' previsto  nei  rispettivi
ordinamenti, all'individuazione di specifiche forme  strumentali  per
la gestione  associata  dei  servizi  sociali  a  livello  di  ambito
territoriale sulla base della legislazione vigente, inclusa la  forma
del consorzio ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 232
del   2016,   finalizzate   ad   assicurare   autonomia   gestionale,
amministrativa e finanziaria, e continuita' nella gestione  associata
all'ente che ne e' responsabile, fermo restando  che  dalla  medesima
gestione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6. Nel  rispetto  delle  modalita'  organizzative  regionali  e  di
confronto con le autonomie locali, le regioni e le province  autonome
individuano  altresi'  strumenti  di  rafforzamento  della   gestione
associata nella programmazione e nella gestione  degli  interventi  a
livello di ambito  territoriale,  anche  mediante  la  previsione  di
meccanismi  premiali   nella   distribuzione   delle   risorse,   ove
compatibili  e  riferite  all'obiettivo  tematico  della  lotta  alla
poverta' e della promozione  dell'inclusione  sociale,  afferenti  ai
programmi operativi regionali previsti dall'Accordo  di  partenariato
per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti
degli ambiti territoriali che abbiano adottato o  adottino  forme  di
gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino  l'efficacia
e l'efficienza. Analoghi meccanismi premiali possono essere  previsti
dai programmi operativi nazionali. 
                               Art. 24 
 
          Sistema informativo unitario dei servizi sociali 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' istituito, presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, il Sistema informativo  unitario  dei  servizi  sociali,  di
seguito denominato «SIUSS», per le seguenti finalita': 
    a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle
prestazioni erogate dal sistema  integrato  degli  interventi  e  dei
servizi  sociali  e  di  tutte  le   informazioni   necessarie   alla
programmazione, alla gestione, al  monitoraggio  e  alla  valutazione
delle politiche sociali; 
    b)  monitorare  il  rispetto   dei   livelli   essenziali   delle
prestazioni; 
    c)  rafforzare  i  controlli  sulle   prestazioni   indebitamente
percepite; 
    d)  disporre  di  una  base  unitaria  di  dati  funzionale  alla
programmazione  e  alla  progettazione  integrata  degli   interventi
mediante l'integrazione  con  i  sistemi  informativi  sanitari,  del
lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti  per  le  politiche
sociali,  nonche'  con  i  sistemi  informativi  di  gestione   delle
prestazioni gia' nella disponibilita' dei comuni; 
    e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio. 
  2. Il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, il sistema informativo dei servizi  sociali,  di
cui all'articolo 21 della legge n. 328  del  2000,  e  il  casellario
dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n.  78  del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che
sono conseguentemente soppressi. 
  3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti: 
    a) Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a
sua volta articolato in: 
      1) Banca dati delle prestazioni sociali; 
      2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate; 
      3) Sistema informativo dell'ISEE, di cui  all'articolo  11  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
    b) Sistema informativo dell'offerta dei servizi  sociali,  a  sua
volta articolato in: 
      1) Banca dati dei servizi attivati; 
      2) Banca dati delle professioni e degli operatori sociali. 
  4. Il sistema informativo  di  cui  al  comma  3,  lettera  a),  e'
organizzato su base  individuale.  I  dati  e  le  informazioni  sono
raccolti, conservati  e  gestiti  dall'INPS  e  resi  disponibili  al
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  anche  attraverso
servizi di cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi di
ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli  interessati
e comunque secondo modalita' che, pur consentendo il collegamento nel
tempo delle informazioni  riferite  ai  medesimi  individui,  rendono
questi ultimi non identificabili. 
  5. I dati e le informazioni  di  cui  al  comma  4  sono  trasmessi
all'INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite
delle regioni e  province  autonome,  ove  previsto  dalla  normativa
regionale, e da ogni altro ente  erogatore  di  prestazioni  sociali,
incluse tutte le prestazioni erogate  mediante  ISEE,  e  prestazioni
che, per natura  e  obiettivi,  sono  assimilabili  alle  prestazioni
sociali. Il mancato invio dei dati e delle  informazioni  costituisce
illecito  disciplinare  e  determina,  in  caso  di  accertamento  di
fruizione illegittima di prestazioni non comunicate,  responsabilita'
erariale del funzionario responsabile dell'invio. 
  6. Le modalita' attuative del sistema informativo di cui  al  comma
3, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali di cui al  decreto
legislativo n. 196 del 2003, con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito
il Garante per la  protezione  dei  dati  personali.  Le  prestazioni
sociali oggetto della banca dati di  cui  al  comma  3,  lettera  a),
numero 1, sono quelle di cui agli articoli 3  e  4  del  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16  dicembre  2014,  n.
206. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al  presente  comma,
resta ferma, con riferimento alle banche dati  di  cui  al  comma  3,
lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al  decreto  n.  206
del 2014, e, con riferimento al  sistema  informativo  dell'ISEE,  la
disciplina di cui all'articolo 11  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. 
  7. Il sistema informativo  di  cui  al  comma  3,  lettera  b),  e'
organizzato avendo come unita' di rilevazione l'ambito territoriale e
assicura una compiuta conoscenza della tipologia, dell'organizzazione
e delle caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i  servizi  per
l'accesso e la presa in carico, i servizi per favorire la  permanenza
a  domicilio,  i  servizi  territoriali  comunitari   e   i   servizi
territoriali residenziali per le fragilita',  anche  nella  forma  di
accreditamento   e   autorizzazione,   nonche'   le   caratteristiche
quantitative e qualitative del lavoro professionale impiegato. 
  8. I dati e le informazioni  di  cui  al  comma  7  sono  raccolti,
conservati e gestiti dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e sono trasmessi dai  comuni  e  dagli  ambiti  territoriali,
anche per il tramite delle regioni  e  delle  province  autonome.  Le
modalita' attuative del comma 7 sono  disciplinate  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in  sede
di Conferenza unificata. 
  9. Con  riferimento  ai  beneficiari  del  ReI,  sono  identificate
specifiche sezioni dei sistemi informativi di cui al comma 3, lettere
a) e b), che costituiscono la Banca dati ReI.  Le  informazioni  sono
integrate dall'INPS con le altre informazioni relative ai beneficiari
del  ReI  disponibili  nel  SIUSS,  nonche'   con   le   informazioni
disponibili nel sistema  informativo  unitario  delle  politiche  del
lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto  legislativo  n.  150  del
2015, nella banca dati  delle  politiche  attive  e  passive  di  cui
all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n.  76,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nella banca dati
del collocamento mirato, di cui all'articolo 9,  comma  6-bis,  della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e nei sistemi informativi  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  con
riferimento ai dati sulla frequenza  e  il  successo  scolastico.  Le
informazioni  integrate  ai  sensi  del  presente  comma  sono   rese
disponibili dall'INPS al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali nelle modalita' previste al comma 4. Le  modalita'  attuative
della  Banca  dati  ReI  sono  disciplinate,   nel   rispetto   delle
disposizioni del Codice in materia di protezione dei  dati  personali
di cui al decreto legislativo  n.  196  del  2003,  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione  dei  dati
personali, da adottarsi entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  10.  Con  riferimento  alle   persone   con   disabilita'   e   non
autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera a), anche
sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione
e  della  programmazione  di  prestazioni  e  di  servizi  sociali  e
socio-sanitari attivati a loro favore sono, senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate  dall'INPS  con
quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dalla banca
dati del collocamento mirato, di cui  all'articolo  9,  comma  6-bis,
della legge n. 68 del 1999. Le informazioni integrate  ai  sensi  del
presente comma sono  rese  disponibili  dall'INPS  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  della  salute  nelle
modalita' previste al comma 4. Le modalita'  attuative  del  presente
comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze e con il Ministro della salute,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione  dei  dati
personali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  11. Per la programmazione dei servizi  e  per  le  altre  finalita'
istituzionali  di  competenza,  nonche'  per  elaborazioni   a   fini
statistici, di ricerca e  di  studio,  le  informazioni  relative  ai
beneficiari, incluse quelle di  cui  ai  commi  9  e  10,  sono  rese
disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  alle
regioni e alle province autonome con  riferimento  ai  residenti  nei
territori di competenza, con le modalita'  di  cui  al  comma  4.  Le
medesime informazioni sono rese disponibili agli ambiti  territoriali
e ai comuni da parte delle regioni  e  delle  province  autonome  con
riferimento ai residenti nei territori di competenza. 
  12.  Al  fine  di  migliorare  l'efficienza  e  l'efficacia   delle
politiche sociali degli enti locali, attesa la complementarieta'  tra
le prestazioni erogate dall'INPS e quelle erogate a  livello  locale,
l'Istituto rende disponibili ai comuni  che  ne  facciano  richiesta,
anche  attraverso  servizi  di   cooperazione   applicativa   e   con
riferimento ai relativi  residenti,  le  informazioni,  corredate  di
codice fiscale,  sulle  prestazioni  erogate  dal  medesimo  Istituto
presenti nel SIUSS, oltre a quelle erogate dal comune stesso. 
  13. Al fine di una migliore programmazione delle politiche  sociali
e a supporto delle scelte legislative, sulla base delle  informazioni
del SIUSS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  presenta
alle Camere, entro il 30 giugno  di  ogni  anno,  un  Rapporto  sulle
politiche sociali, riferito all'anno precedente. 
  14. Le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  adempiono  agli
obblighi informativi previsti dal presente articolo secondo procedure
e modelli concordati con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, nel rispetto delle competenze ad esse  attribuite,  comunque
provvedendo nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali
gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 25 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. A far data dal 1° dicembre 2017, il ReI  puo'  essere  richiesto
nelle modalita' di cui all'articolo 9. Per coloro che  effettuano  la
richiesta del  ReI  nel  mese  di  dicembre  2017  e  non  sono  gia'
beneficiari del SIA, l'ISEE deve essere aggiornato entro  il  termine
del primo trimestre 2018. 
  2. In sede di avvio del ReI, per l'anno 2018, in  deroga  a  quanto
previsto all'articolo 9, comma 6, l'INPS dispone  il  versamento  del
beneficio economico pur in assenza della comunicazione  dell'avvenuta
sottoscrizione del progetto personalizzato prevista  all'articolo  6,
comma  1.  Il  beneficio  e'  comunque  sospeso  in   assenza   della
comunicazione di cui al primo periodo decorsi sei mesi  dal  mese  di
prima erogazione. Il Piano nazionale per la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione  sociale,  sulla  base  del  monitoraggio  dei  flussi
informativi tra INPS, ambiti territoriali e centri  per  l'impiego  e
dei tempi di definizione dei progetti, nonche' dei patti di servizio,
puo' rideterminare il periodo per cui  e'  prevista  la  deroga  alle
previsioni di cui all'articolo  9,  comma  6,  nonche'  prevedere  un
periodo piu' breve decorso il quale, in assenza di comunicazione,  il
beneficio e' sospeso ai sensi del secondo periodo. 
  3. Ai soggetti che hanno esaurito la fruizione del  SIA  alla  data
del 1° dicembre 2017 in possesso dei requisiti per la  richiesta  del
ReI ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), l'INPS dispone  il
versamento di  un  bimestre  aggiuntivo  al  fine  di  permettere  ai
medesimi soggetti la richiesta del ReI senza soluzione di continuita'
nelle erogazioni. L'intero periodo di fruizione del SIA  e'  comunque
dedotto dalla durata del ReI come definita dall'articolo 4, comma 5. 
  4. Ai fini della detrazione dei trattamenti  assistenziali  di  cui
all'articolo 4, comma 2, nel caso in cui nel nucleo  familiare  siano
presenti beneficiari dell'assegno di cui all'articolo 1,  comma  125,
della legge n. 190 del 2014, e' dedotto dal ReI  il  solo  incremento
dell'assegno previsto  per  i  nuclei  familiari  in  una  condizione
economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a  7.000
euro annui. 
  5. Alle attivita' previste dal presente decreto, con esclusione  di
quanto stabilito ai  sensi  dell'articolo  7,  commi  2,  3  e  8,  e
all'articolo  20,  comma  1,  secondo  periodo,  le   amministrazioni
pubbliche   interessate   provvedono   nei   limiti   delle   risorse
finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente
e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6. Ai  fini  dell'attuazione  del  presente  decreto,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le opportune variazioni di bilancio. 
  7. Sono in ogni  caso  fatte  salve  le  potesta'  attribuite  alle
regioni a statuto speciale e  alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano dai rispettivi statuti speciali e  dalle  relative  norme  di
attuazione. 
                               Art. 26 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) articoli 21 e 23 della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
    b) articolo 16, commi da 1 a  4,  del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35. 
  2. A far data dal 1° gennaio  2018,  fatto  salvo  quanto  disposto
all'articolo 18, sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; 
    b) articolo 21, commi 3 e 8, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150. 
                               Art. 27 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
  Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 settembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Poletti,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione 
Visto, il Guardasigilli: Orlando