DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale ((, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci)). (17G00095)
 
 Vigente al: 12-10-2017  
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  per  garantire  in  maniera  omogenea  sul   territorio
nazionale le attivita' dirette alla prevenzione,  al  contenimento  e
alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e di  assicurare  il
costante   mantenimento   di   adeguate   condizioni   di   sicurezza
epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale; 
  Ritenuto altresi' necessario garantire il rispetto  degli  obblighi
assunti  e  delle  strategie   concordate   a   livello   europeo   e
internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell'area  geografica
europea; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 maggio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con il  Ministro  della  giustizia,
con il Ministro per gli affari regionali con  delega  in  materia  di
politiche per la famiglia e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
               ((Disposizioni in materia di vaccini)) 
 
  ((1. Al fine di assicurare la tutela della  salute  pubblica  e  il
mantenimento di adeguate condizioni di  sicurezza  epidemiologica  in
termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonche' di  garantire
il conseguimento  degli  obiettivi  prioritari  del  Piano  nazionale
prevenzione vaccinale 2017/2019,  di  cui  all'intesa  sancita  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano in  data  19  gennaio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, ed il
rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed  internazionale,
per i minori di eta' compresa tra zero e sedici anni e  per  tutti  i
minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie  e  gratuite,  in
base alle specifiche indicazioni del Calendario  vaccinale  nazionale
relativo a ciascuna coorte di nascita,  le  vaccinazioni  di  seguito
indicate: 
    a) anti-poliomielitica; 
    b) anti-difterica; 
    c) anti-tetanica; 
    d) anti-epatite B; 
    e) anti-pertosse; 
    f) anti-Haemophilus influenzae tipo b.)) 
  ((1-bis. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori  di  eta'
compresa tra zero e sedici anni e per tutti i  minori  stranieri  non
accompagnati sono altresi' obbligatorie  e  gratuite,  in  base  alle
specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo  a
ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: 
    a) anti-morbillo; 
    b) anti-rosolia; 
    c) anti-parotite; 
    d) anti-varicella. 
  1-ter. Sulla base della verifica  dei  dati  epidemiologici,  delle
eventuali reazioni avverse  segnalate  in  attuazione  delle  vigenti
disposizioni di legge e delle coperture vaccinali  raggiunte  nonche'
degli eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle  vigenti
disposizioni  di  legge,  effettuata   dalla   Commissione   per   il
monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, istituita  con  decreto  del  Ministro  della  salute  19
gennaio 2017, il Ministro  della  salute,  con  decreto  da  adottare
decorsi tre anni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto  e  successivamente  con  cadenza
triennale, sentiti  il  Consiglio  superiore  di  sanita',  l'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), l'Istituto superiore  di  sanita'  e  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  previo  parere  delle
competenti Commissioni  parlamentari,  puo'  disporre  la  cessazione
dell'obbligatorieta' per una o piu'  delle  vaccinazioni  di  cui  al
comma 1-bis. In caso  di  mancata  presentazione  alle  Camere  degli
schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una
relazione recante le motivazioni della mancata presentazione  nonche'
i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali. 
  1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di  eta'
compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano assicurano l'offerta attiva e gratuita,  in  base
alle  specifiche  indicazioni  del  Calendario  vaccinale   nazionale
relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di  seguito
indicate: 
    a) anti-meningococcica B; 
    b) anti-meningococcica C; 
    c) anti-pneumococcica; 
    d) anti-rotavirus. 
  1-quinquies. Entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto e successivamente con
cadenza semestrale, il Ministero  della  salute,  sentito  l'Istituto
superiore di sanita', fornisce indicazioni operative per l'attuazione
del  comma  1-quater,  anche  sulla  base  della  verifica  dei  dati
epidemiologici e  delle  coperture  vaccinali  raggiunte,  effettuata
dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e  aggiornamento
dei livelli essenziali  di  assistenza,  istituita  con  decreto  del
Ministro della salute 19 gennaio 2017)). 
  2.  L'avvenuta  immunizzazione  a  seguito  di  malattia  naturale,
comprovata dalla notifica effettuata dal  medico  curante,  ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto del Ministro della  sanita'  15  dicembre
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8  gennaio  1991,
ovvero dagli esiti  dell'analisi  sierologica,  esonera  dall'obbligo
della   relativa   vaccinazione.   ((Conseguentemente   il   soggetto
immunizzato  adempie  all'obbligo  vaccinale  di  cui   al   presente
articolo, di norma e comunque nei  limiti  delle  disponibilita'  del
Servizio   sanitario   nazionale,   con   vaccini   in   formulazione
monocomponente o combinata in  cui  sia  assente  l'antigene  per  la
malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione)). 
  ((2-bis. Al fine di cui al comma  2,  le  procedure  accentrate  di
acquisto di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 548,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei  vaccini  obbligatori,
riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente. 
  2-ter. Annualmente l'AIFA pubblica nel proprio sito internet i dati
relativi   alla   disponibilita'   dei   vaccini   in    formulazione
monocomponente e parzialmente combinata)). 
  3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le  vaccinazioni  di  cui  al
comma 1 ((e al comma 1-bis)) possono essere omesse o  differite  solo
in  caso  di  accertato  pericolo  per  la  salute,  in  relazione  a
specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal  medico  di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta. 
  ((3-bis. L'AIFA, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,      provvede,      avvalendosi      della      Commissione
tecnico-scientifica, all'uopo integrata da esperti indipendenti e che
non si  trovino  in  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  e  in
collaborazione con l'Istituto superiore di sanita', a predisporre e a
trasmettere al Ministero  della  salute  una  relazione  annuale  sui
risultati del sistema di farmacovigilanza e  sui  dati  degli  eventi
avversi per i  quali  e'  stata  confermata  un'associazione  con  la
vaccinazione.  Il  Ministro  della  salute  trasmette   la   predetta
relazione alle Camere)). 
   4. ((In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale  di  cui
al  presente  articolo,  i  genitori  esercenti  la   responsabilita'
genitoriale,  i  tutori  o  i  soggetti  affidatari  sono   convocati
dall'azienda sanitaria  locale  territorialmente  competente  per  un
colloquio  al  fine   di   fornire   ulteriori   informazioni   sulle
vaccinazioni  e  di  sollecitarne  l'effettuazione.))  ((In  caso  di
mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1  e  1-bis,
ai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, ai tutori o  ai
soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983,  n.  184,  e'
comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a  euro
cinquecento)). Non incorrono  nella  sanzione  ((di  cui  al  secondo
periodo)) del presente comma i genitori esercenti la  responsabilita'
genitoriale ((, i tutori e i soggetti affidatari)) che, a seguito  di
contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente
competente,   provvedano,   nel   termine   indicato   nell'atto   di
contestazione, a far somministrare al minore  il  vaccino  ovvero  la
prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del
ciclo previsto per ciascuna  vaccinazione  obbligatoria  avvenga  nel
rispetto delle tempistiche  stabilite  dalla  schedula  vaccinale  in
relazione  all'eta'.   Per   l'accertamento,   la   contestazione   e
l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni  I  e  II,
della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e  successive  modificazioni.
((All'accertamento, alla contestazione e all'irrogazione  di  cui  al
periodo precedente provvedono gli  organi  competenti  in  base  alla
normativa delle regioni o delle province autonome)). 
  5. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2017, N. 119)). 
  6. E', comunque, fatta salva  l'adozione  da  parte  dell'autorita'
sanitaria di interventi di urgenza ai  sensi  dell'articolo  117  del
decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   112,   e   successive
modificazioni. 
  ((6-bis. I vaccini indicati nel Calendario vaccinale nazionale sono
sottoposti  alla  negoziazione  obbligatoria  dell'AIFA,   ai   sensi
dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326. 
  6-ter. La  Commissione  per  il  monitoraggio  dell'attuazione  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  definizione  e
aggiornamento dei livelli essenziali  di  assistenza,  istituita  con
decreto del Ministro  della  salute  19  gennaio  2017,  verifica  il
rispetto degli obiettivi del Calendario vaccinale nazionale  e  avvia
le misure  di  competenza  atte  a  garantire  la  piena  e  uniforme
erogazione dei livelli essenziali di assistenza previste per  i  casi
di mancata, ritardata o non corretta  applicazione.  In  presenza  di
specifiche condizioni di rischio elevato per la salute  pubblica,  il
Governo esercita i poteri sostitutivi, ai  sensi  dell'articolo  120,
secondo comma, della Costituzione  e  secondo  le  procedure  di  cui
all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131)). 
                               Art. 2 
 
    Iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni 
 
  1. A decorrere dal  1°  luglio  2017,  il  Ministero  della  salute
promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per
illustrare e favorire la conoscenza  delle  disposizioni  di  cui  al
presente decreto, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n.  150  ((,  e
per promuovere un'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni
previste dal Piano nazionale di prevenzione  vaccinale,  nonche'  per
diffondere nella popolazione  e  tra  gli  esercenti  le  professioni
sanitarie la cultura delle vaccinazioni, senza nuovi o maggiori oneri
a  carico  della  finanza  pubblica,  da  svolgersi  anche   con   la
collaborazione dei medici  di  medicina  generale,  dei  pediatri  di
libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite
le  rispettive  rappresentanze  ordinistiche  e  le  associazioni  di
categoria)). 
  ((1-bis. Ai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio  1975,
n. 405, e' affidato il compito di diffondere le informazioni relative
alle disposizioni di cui al presente decreto)). 
  2. Il  Ministero  della  salute  e  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per  l'anno  scolastico  2017/2018,
avviano altresi' iniziative di formazione del  personale  docente  ed
educativo nonche' di educazione delle alunne e  degli  alunni,  delle
studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione  sanitaria  e
in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento  delle
associazioni dei genitori ((e delle associazioni di  categoria  delle
professioni sanitarie)). 
  3. Ai fini di cui al comma 2,  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
duecentomila per l'anno 2017. 
  4. Le sanzioni amministrative pecuniarie  di  cui  all'articolo  1,
comma 4, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
dello Stato. Il cinquanta per cento dell'importo cosi'  acquisito  e'
riassegnato, per gli anni 2017 e 2018,  a  ciascuno  degli  stati  di
previsione   del   Ministero   della   salute   e    del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per i fini di  cui
al comma 2. 
                               Art. 3 
 
Adempimenti vaccinali  per  l'iscrizione  ai  servizi  educativi  per
l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione,  ai
centri di formazione professionale regionale e  alle  scuole  private
                            non paritarie 
 
  1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del  sistema  nazionale
di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia,
dei centri di  formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole
private non  paritarie  sono  tenuti,  all'atto  dell'iscrizione  del
minore di eta' compresa  tra  zero  e  sedici  anni  ((e  del  minore
straniero non accompagnato)), a richiedere ai genitori  esercenti  la
responsabilita' genitoriale ((, ai tutori o ai soggetti  affidatari))
la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione
delle vaccinazioni ((obbligatorie)) indicate all'articolo 1,  ((commi
1 e 1-bis)), ovvero l'esonero, l'omissione o  il  differimento  delle
stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o
la presentazione della formale richiesta di vaccinazione  all'azienda
sanitaria  locale  territorialmente  competente,  che  eseguira'   le
vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale  prevista  in
relazione all'eta', entro la  fine  dell'anno  scolastico  ((,  o  la
conclusione  del  calendario  annuale  dei  servizi   educativi   per
l'infanzia e dei corsi  per  i  centri  di  formazione  professionale
regionale)). La presentazione della documentazione di  cui  al  primo
periodo deve essere completata  entro  il  termine  di  scadenza  per
l'iscrizione. La  documentazione  comprovante  l'effettuazione  delle
vaccinazioni puo' essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
in tale caso, la  documentazione  comprovante  l'effettuazione  delle
vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni  anno.
((Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, per i casi in  cui  la
procedura di iscrizione avviene d'ufficio la documentazione di cui al
primo periodo del presente comma deve essere presentata entro  il  10
luglio  di  ciascun  anno,  senza  preventiva  presentazione  di  una
dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 2000)). 
   2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1
nei termini previsti, e' segnalata, entro i successivi dieci  giorni,
dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema  nazionale  di
istruzione e dai responsabili dei servizi educativi  per  l'infanzia,
dei centri di  formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole
private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che,  qualora  la
medesima o altra azienda sanitaria non si sia gia' attivata in ordine
alla  violazione  del  medesimo  obbligo  vaccinale,  provvede   agli
adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli  di
cui all'articolo 1, ((comma 4)). 
  3.  Per  i  servizi  educativi   per   l'infanzia   e   le   scuole
dell'infanzia,  ivi  incluse  quelle  private   non   paritarie,   la
presentazione della documentazione di  cui  al  comma  1  costituisce
requisito di accesso. Per gli altri gradi di  istruzione  ((e  per  i
centri di  formazione  professionale  regionale)),  la  presentazione
della documentazione di cui al comma 1 non costituisce  requisito  di
accesso alla scuola o ((, al centro ovvero agli esami)). 
  ((3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto,  gli  operatori  scolastici,
sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e  alle
aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale)). 
                             Art. 3-bis. 
 
((  (Misure  di  semplificazione  degli  adempimenti  vaccinali   per
l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai
servizi  educativi  per   l'infanzia,   ai   centri   di   formazione
professionale regionale  e  alle  scuole  private  non  paritarie,  a
                    decorrere dall'anno 2019).)) 
 
  ((1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonche' dall'inizio
del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i
centri di formazione professionale regionale 2019/2020,  i  dirigenti
scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i
responsabili dei servizi educativi  per  l'infanzia,  dei  centri  di
formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole  private   non
paritarie sono tenuti a trasmettere  alle  aziende  sanitarie  locali
territorialmente  competenti,  entro  il  10  marzo,  l'elenco  degli
iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di eta'
compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati. 
  2.  Le  aziende  sanitarie   locali   territorialmente   competenti
provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi  di  cui  al
comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti  che  risultano
non in regola con gli obblighi  vaccinali,  che  non  ricadono  nelle
condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in
relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e  che  non
abbiano presentato  formale  richiesta  di  vaccinazione  all'azienda
sanitaria locale competente. 
  3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione  degli  elenchi  di
cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del  sistema  nazionale
di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per  l'infanzia,
dei centri di  formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole
private   non   paritarie   invitano   i   genitori   esercenti    la
responsabilita' genitoriale, i tutori o  i  soggetti  affidatari  dei
minori indicati nei  suddetti  elenchi  a  depositare,  entro  il  10
luglio,   la   documentazione   comprovante   l'effettuazione   delle
vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o  il  differimento  delle
stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e  3,
o  la  presentazione  della   formale   richiesta   di   vaccinazione
all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. 
  4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni  del
sistema  nazionale  di  istruzione  e  i  responsabili  dei   servizi
educativi per l'infanzia,  dei  centri  di  formazione  professionale
regionale  e  delle  scuole  private  non  paritarie  trasmettono  la
documentazione di cui al comma  3  pervenuta,  ovvero  ne  comunicano
l'eventuale mancato deposito,  alla  azienda  sanitaria  locale  che,
qualora la medesima  o  altra  azienda  sanitaria  non  si  sia  gia'
attivata in ordine alla violazione del  medesimo  obbligo  vaccinale,
provvede  agli  adempimenti   di   competenza   e,   ricorrendone   i
presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4. 
  5.  Per  i  servizi  educativi   per   l'infanzia   e   le   scuole
dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie,  la  mancata
presentazione della documentazione di cui  al  comma  3  nei  termini
previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli  altri  gradi
di istruzione e per i centri di formazione  professionale  regionale,
la mancata presentazione della documentazione di' cui al comma 3  nei
termini previsti  non  determina  la  decadenza  dall'iscrizione  ne'
impedisce la partecipazione agli esami)). 
                               Art. 4 
 
   Ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche e educative 
 
  1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo  1,
comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti
solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il  numero  delle
classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di  cui
all'articolo 1, comma 201, della legge 13  luglio  2015,  n.  107,  e
all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  2. I dirigenti scolastici delle istituzioni del  sistema  nazionale
di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale
regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda
sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le  classi  nelle
quali sono presenti piu' di due ((minori non vaccinati)). 
                             Art. 4-bis. 
 
                 (( (Anagrafe nazionale vaccini).)) 
 
  ((1. Al fine di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul
territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita presso il
Ministero  della  salute,  anche  attraverso  il  riuso  di   sistemi
informatici  o  di  parte  di   essi   gia'   realizzati   da   altre
amministrazioni sanitarie, l'anagrafe nazionale vaccini, nella  quale
sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a  vaccinazione,
i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del presente  decreto,
nonche' le dosi e i  tempi  di  somministrazione  delle  vaccinazioni
effettuate e gli eventuali effetti indesiderati. 
  2. L'anagrafe nazionale vaccini di cui al comma 1 raccoglie i  dati
delle anagrafi regionali esistenti, i dati  relativi  alle  notifiche
effettuate dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1  del  decreto
del  Ministro  della  sanita'  15  dicembre  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  6  dell'8  gennaio  1991,  nonche'  i   dati
concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che
confluiscono nella rete  nazionale  di  farmacovigilanza  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  143  del  23  giugno  2015,  in   attuazione
dell'articolo 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  3. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  quantificati  in
300.000 euro per l'anno 2018 e  10.000  euro  a  decorrere  dall'anno
2019,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera
a),  del  decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  81,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, alle attivita'  di  cui
al presente articolo  il  Ministero  della  salute  provvede  con  le
risorse disponibili a legislazione vigente.)) 
                             Art. 4-ter. 
 
                       (( (Unita' di crisi).)) 
 
  ((1.  Per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  prevenzione  e
gestione delle emergenze sanitarie in materia di malattie  infettive,
entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  il  Ministro  della  salute,  con
proprio  decreto,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, integra gli obiettivi  e  la  composizione  dell'Unita'  di
crisi permanente di cui al decreto del  medesimo  Ministro  27  marzo
2015 al fine di renderli funzionali alle  esigenze  di  coordinamento
tra  tutti  i  soggetti  istituzionali  competenti  in   materia   di
prevenzione delle malattie infettive nonche' di regia  rispetto  alle
azioni  da  adottare  in  condizioni  di  rischio   o   allarme.   La
partecipazione  all'Unita'  di  crisi  e'  a  titolo  gratuito  e  ai
componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti,
comunque denominati)). 
                               Art. 5 
 
                Disposizioni transitorie ((e finali)) 
 
  1. ((Per l'anno  scolastico  2017/2018  e  per  il  calendario  dei
servizi educativi  per  l'infanzia  e  dei  corsi  per  i  centri  di
formazione professionale regionale 2017/2018)), la documentazione  di
cui all'articolo 3, comma 1,  deve  essere  presentata  entro  il  10
settembre  2017  ((presso  i  servizi  educativi  e  le  scuole   per
l'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il  31
ottobre  2017  presso  le  istituzioni  del  sistema   nazionale   di
istruzione  e  i  centri  di  formazione  professionale  regionale)),
((...)).  La   documentazione   comprovante   l'effettuazione   delle
vaccinazioni obbligatorie puo' essere sostituita dalla  dichiarazione
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445;  in  tale   caso,   la   documentazione   comprovante
l'effettuazione   delle   vaccinazioni   obbligatorie   deve   essere
presentata entro il 10 marzo 2018. 
  ((1-bis. Al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali  introdotti
dal presente decreto, le regioni e le province autonome di  Trento  e
di Bolzano possono  prevedere  che  la  prenotazione  gratuita  delle
vaccinazioni di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica, possa avvenire presso le farmacie  convenzionate
aperte al pubblico attraverso il  Centro  Unificato  di  Prenotazione
(Sistema CUP) di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e
al decreto  attuativo  del  Ministro  della  salute  8  luglio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  229  del  1°  ottobre  2011,
nonche' nell'ambito delle finalita'  di  cui  all'articolo  11  della
legge 18 giugno 2009, n. 69)). 
                             Art. 5-bis. 
 
(( (Controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino  e
                   somministrazione di farmaci).)) 
 
  ((1. Nei procedimenti relativi a  controversie  aventi  ad  oggetto
domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione di  cui  alla
legge 25 febbraio 1992, n. 210, e ad ogni altra controversia volta al
riconoscimento del danno da vaccinazione,  nonche'  nei  procedimenti
relativi a controversie aventi ad oggetto domande  di  autorizzazione
alla  somministrazione   di   presunti   farmaci   non   oggetto   di
sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente  a  carico
del Servizio sanitario nazionale o  di  enti  o  strutture  sanitarie
pubblici, e' litisconsorte necessario l'AIFA. 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado  a  partire  dal
trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge
di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
  3. Dalle disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.)) 
                             Art. 5-ter. 
 
(( (Definizione delle procedure di ristoro dei  soggetti  danneggiati
da  trasfusioni  o  da  emoderivati   infetti   o   da   vaccinazioni
                          obbligatorie).)) 
 
  ((1. Al fine di definire le procedure finalizzate  al  ristoro  dei
soggetti  danneggiati  da  trasfusioni   con   sangue   infetto,   da
somministrazione   di   emoderivati   infetti   o   da   vaccinazioni
obbligatorie, il  Ministero  della  salute,  per  le  esigenze  della
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle
cure, e' autorizzato ad avvalersi di  un  contingente  fino  a  venti
unita' di personale appartenente all'area III del comparto  Ministeri
in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17,  comma  14,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127,  da  individuare  prioritariamente  tra
quello in possesso di  professionalita'  giuridico-amministrativa  ed
economico-contabile. 
  2. All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di  euro  359.000
per l'anno 2017 e di euro 1.076.000  per  l'anno  2018,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.  244.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) 
                           Art. 5-quater. 
 
(( (Indennizzi a  favore  dei  soggetti  danneggiati  da  complicanze
                  irreversibili da vaccinazioni).)) 
 
  ((1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si
applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate
nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermita'  dalle  quali
sia   derivata    una    menomazione    permanente    dell'integrita'
psico-fisica)). 
                               Art. 6 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono abrogati: 
    a) l'articolo 47 del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1967, n. 1518, e successive modificazioni; 
    b) l'articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio  1966,  n.
51; 
    ((b-bis) l'articolo 3, secondo comma, della legge 20 marzo  1968,
n. 419)); 
    c) l'articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165. 
                               Art. 7 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dall'articolo  2,  comma  3,   pari   a
duecentomila   euro   per   l'anno   2017,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
  2.  Dall'attuazione  del  presente  decreto,  a   eccezione   delle
disposizioni di cui all'articolo 2,  comma  3,  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                             Art. 7-bis. 
 
                  (( (Clausola di salvaguardia).)) 
 
  ((1. Le disposizioni del presente decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3)). 
                               Art. 8 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 7 giugno 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                  Fedeli,  Ministro  dell'istruzione,
                                  dell'universita' e della ricerca 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                  Costa,  Ministro  per  gli   affari
                                  regionali con delega in materia  di
                                  politiche per la famiglia 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Orlando