Date: 10:56 PM 5/24/01 +0200
From: senzaconfine
Subject: contro la clandestinizzazione:
sindacati scrivono al Vi
Alle stesse associazioni che hanno ricevuto la
bozza di lettera da trasmettere al governo sui problemi aperti per i permessi e
la carta di soggiorno (correzioni ed osservazioni, per favore, entro le ore 13
di domani), trasmettiamo per conoscenza la lettera gi inviata sugli stessi
temi dai responsabili nazionali dei sindacati confederali.
Naturalmente non si tratta di una lettera
pubblica o da pubblicare.
Dino Frisullo
Roma, 23 maggio 2001
Al Capo della Polizia, Prefetto Gianni De
Gennaro
Al Direttore centrale, Prefetto Alessandro
Pansa
VIMINALE - ROMA
Con la presente vogliamo sollecitare la
soluzione di alcuni problemi di grandissimo rilievo in materia di immigrazione,
gi sollevati in altri incontri con il Ministero dellĠInterno.
Ci riferiamo in particolare ai rinnovi dei
permessi di soggiorno, al rilascio della carta di soggiorno, alle richieste di
regolarizzazione tuttora non definite positivamente.
Per quanto riguarda:
a.
il rinnovo dei permessi di soggiorno:
denunciamo nuovamente il pericolo che alcune
decine di migliaia di immigrati regolari vangano respinti nella clandestinit a
causa di una interpretazione dellĠart.13 comma 2 del Regolamento di attuazione
del T.U. che non tiene conto dello spirito e della lettera dellĠintera legge
sullĠimmigrazione.
A tale proposito ricordiamo: lĠart. 22, comma
9, del T.U. recita testualmente che "la perdita del posto di lavoro non
costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi
familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno" e la Convenzione
OIL n.143 ratificata dallĠItalia con legge 158/81 (cfr. art.2 comma 3 del T.U.)
vieta lĠespulsione dello straniero per perdita del lavoro.
Inoltre, come stato ripetutamente
sottolineato, il sopraccitato art. 13 del Regolamento prevede quale requisito
fondamentale per il rinnovo la documentazione, anche sulla base di una
dichiarazione temporaneamente sostitutiva, attestante la disponibilit di un
reddito da lavoro o da altra fonte lecita.
A tale riguardo non pu non essere considerata
fonte lecita, ad esempio, anche il sostegno erogato, a titolo di liberalit, da
privati, associazioni o enti pubblici a favore dello straniero.
Pertanto si chiede con forza che vengano date
urgenti disposizioni alle Questure, affinch si eviti un autentico snaturamento
di norme concepite per garantire uno stabile inserimento degli immigrati
regolari e non si violi quanto stabilito a pag. 54 dal documento programmatico,
pubblicato sulla G.U. del 16/5/2001 n.199 "creare le condizioni che permettano
di mantenere la stabilit della permanenza legale, evitando automatismi
nellĠapplicazione della legge che possano produrre "ricadute"
nellĠillegalit".
b.
Rilascio della carta di soggiorno:
chiediamo la scrupolosa applicazione
dellĠart.9 del T.U. e degli art. 16 e 17 del Regolamento di applicazione, dove
sono evidenziati chiaramente i 3 requisiti per il rilascio della carta di
soggiorno: 1) "soggiorno regolare da almeno cinque anni; 2) permesso di
soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi; 3) reddito
sufficiente, dichiarato nella denuncia dei redditi dellĠanno precedente.
A noi pare non rispecchiare la lettera e lo
spirito della legge, ad esempio, quanto previsto nella Vostra circolare del 4
aprile 2001 al punto 3; a questo proposito, chiediamo almeno un
approfondimento.
c.
Richieste di regolarizzazione:
Dopo 29 mesi dalla presentazione delle domande
di regolarizzazione deve essere comunque privilegiata lĠaspirazione,
chiaramente manifestata, ad uscire dalla clandestinit, anche sulla base di
principi etici che non possono non ispirare anche lĠattivit amministrativa.
Ci premesso invochiamo un intervento deciso e
responsabile del Ministero dellĠInterno, affinch si trovino le modalit per
risolvere positivamente le posizioni pendenti, comprese quelle nelle quali lo
straniero richiedente stato vittima di truffe o estorsioni, utilizzando le
possibilit offerta dallĠart.5 del Decreto Legislativo 286/1998, che consente:
a.
Il rilascio e rinnovo del permesso di
soggiorno richiesto, quando siano sopraggiunti nuovi elementi utili o quando ci
si trovi di fronte a irregolarit amministrative sanabili (art.5, co.5);
b.
Il rilascio e rinnovo di un permesso di
soggiorno per motivi umanitari (art.5, co.6);
c.
Il rilascio e rinnovo di permesso di soggiorno
diverso da quello richiesto, quando, mancando i requisiti per questĠultimo,
siano soddisfatti quelli previsti dalla legge per il primo (Art.5, co.9).
LĠapplicazione congiunta di queste
disposizioni consentirebbe di sottrarre alla clandestinit e al lavoro nero o
servile un gran numero di lavoratori stranieri, che attendono con fiducia una
speranza di futuro.
NellĠattesa di un riscontro, Vi preghiamo di
gradire i nostri migliori saluti,
per la CGIL per la CISL per la UIL
(Alioune Gueye) (Souleimane Sanghar) (Angelo
Masetti)