Date: 5:37 PM 4/1/03 +0200
From: dino frisullo
Subject: PROFUGHI DI GUERRA: NOTE TECNICHE E
MATERIALI UTILI
Ai deputati, agli operatori
dellassociazionismo, ai giuristi, al movimento contro la guerra
NOTA TECNICA SUL DIBATTITO IN CORSO IN
PARLAMENTO SULLA QUESTIONE UMANITARIA, E SPECIFICAMENTE SULLA QUESTIONE DEI
PROFUGHI DI GUERRA
Attualmente le mozioni di sinistra e
centrosinistra sul tappeto, riportate qui sotto nellAllegato 1, sono quattro,
di cui per una specifica sui problemi dellinfanzia in Iraq. Salvo evoluzioni,
siamo dunque davanti a tre mozioni: Ulivo, Pdci, Prc.
La moltiplicazione delle mozioni avvenuta,
legittimamente, a fronte di posizioni diverse sulla necessit di un cessate il
fuoco anche a fini umanitari. Essa riduce per ovviamente le chances che passi
una posizione vincolante per il governo sullo spinoso problema dei profughi
(quanto spinoso, lo dimostra il primo strappo esplicito della Lega nel governo,
ma anche la presa di posizione del sottosegretario DAl di An, in consonanza
con Castelli: aiutiamoli in zona di guerra: su questo, vedi le Ansa in Allegato
6).
E' attualmente in corso un tentativo di
rielaborazione unitaria di ambedue le questioni da parte dell'insieme
dell'opposizione. Anche a questo fine (ma pure nel caso che le mozioni restino
distinte e possano poi convergere sul punto in aula), spero siano utili le note
che seguono.
Nel merito delle tre mozioni (esaminate ora
dal solo punto di vista dello status e dellaccoglienza dei profughi), va detto
che il Pdci dovrebbe comunque riformulare la sua, in quanto vi si parla di
diritto dasilo (che va comunque tutelato) e non di protezione umanitaria,
che ci che va richiesto in situazioni demergenza come lattuale.
Di conseguenza, mentre tutte le tre mozioni
contengono l'importante estensione del provvedimento anche a coloro che sono
gi qui in Italia (rifugiati "sur-place"), mancano, nella mozione del
Pdci, le necessarie specificazioni previste invece dalle mozioni del Prc e
dell'Ulivo: 1) permesso di soggiorno subito, abilitante per studio, lavoro e
ricongiungimento, 2) protezione anche per renitenti alla leva e disertori dai
paesi mobilitati nellarea (come avvenne con la 390/92 per gli ex jugoslavi: v.
Allegati 4-5), 3) possibilit di richiedere asilo, protezione o
ricongiungimento anche presso i consolati italiani in loco.
In compenso la mozione del Pdci contiene un
punto che nelle altre due manca: la sospensione della validit delle espulsioni
comminate verso tutti i paesi dellarea in guerra. Era prevista ad es., con
qualche limitazione temporale, nel Dpcm sui profughi kossovari del 99 (v.
Allegato 3). Andrebbe aggiunta anche la richiesta di immediata sospensione di
tutti i provvedimenti, formali o informali (come quasi sempre sono), di
respingimento dai valichi di frontiera di cittadini irakeni o di etnia kurda o
comunque provenienti dallarea di guerra.
Oltre a questo, alcuni punti assenti in tutte
le tre mozioni, e da inserire in uneventuale riformulazione unitaria o
distinta, sono, a mio parere (il punto a) pu anche essere posto in una mozione
a parte, se esigenze tattico-parlamentari lo richiedessero):
a) la critica in via di principio
(ed ai sensi del diritto internazionale!) alla pretesa illegittima e cinica del
governo di prendere spunto dalle recenti decisioni in Grecia del Gruppo
informale dei ministri della Giustizia della Ue per prevedere, e magari
favorire (cosa sta facendo esattamente la Protezioni civile italiana in
Turchia?), il confinamento forzoso dei profughi nei campi predisposti dai paesi
confinanti allinterno dei confini irakeni (in zona di guerra e di pericolo) o
comunque nei paesi immediatamente confinanti (che, ad eccezione della Grecia,
non garantiscono asilo n protezione giuridica, e sono a rischio di facile
rimpatrio nellimmediato dopoguerra);
b) la richiesta (appena accennata
nella mozione dellUlivo) di una concertazione europea dellaccoglienza dei
profughi, che rompa per le maglie strette degli accordi (Schengen e Dublino)
che impediscono a un profugo sbarcato in Italia di vivere e chiedere asilo e
protezione laddove ha i suoi affetti (su questo cՏ il precedente della
ripartizione di quote di cittadini della ex-Jugoslavia negli anni 90) vedi
il documento di Amnesty ed altri, in allegato 2;
c) la richiesta esplicita che il
regime di protezione umanitaria sia concesso fermo restando leventuale
esercizio del diritto di asilo: il decreto del maggio 99 sui profughi
kossovari, ad esempio, impose invece assurdamente a chi otteneva protezione di
rinunciare alle procedure dasilo (All. 3), mentre la circolare applicativa
della civile legge 390 del 92 prevedeva correttamente la conservazione del
diritto dasilo (All. 5);
d) la previsione di rinnovabilit
del permesso di soggiorno fino a quando non siano cadute le necessit di
protezione umanitaria, ed in quel momento, la sua convertibilit con permesso
di soggiorno per altra causa in presenza delle condizioni necessarie.
Cari saluti a tutti/e
Dino Frisullo (Ass. Senzaconfine)
ALLEGATI CHE POSSONO ESSERE UTILI
1. LE MOZIONI IN
DISCUSSIONE ALLA CAMERA
2. DOCUMENTO DI AMNESTY,
ICS, MSF
3. TESTO DEL DPCM DEL
MAGGIO 99 SULLA PROTEZIONE DEI PROFUGHI KOSSOVARI
4. TESTO DELLA LEGGE 390/92
SULLACCOGLIENZA AI PROFUGHI DI GUERRA EX-JUGOSLAVI
5. CIRCOLARE APPLICATIVA
DEL VIMINALE DELLA LEGGE 390
6. LANCI DAGENZIA SULLA
RIUNIONE UE IN GRECIA E IL CONTENIMENTO DEI PROFUGHI
________________________________________________________________________________
ALLEGATO 1
MOZIONI SULLE QUESTIONI UMANITARIE CONSEGUENTI ALLA SITUAZIONE IRACHENA
(AL 1.4.03)
1.
PDCI
La Camera,
premesso che:
la guerra in Iraq continua e, per ammissione
della stessa amministrazione Bush,
potrebbe continuare anche diversi mesi;
gli scenari di questa guerra, gi oggi cos
drammatici per i costi umani
altissimi a causa dei bombardamenti, si
prefigurano per il futuro - come
affermano tutte le organizzazione di tutela
dei diritti umani e di assistenza ai
rifugiati ed alle vittime di guerra - come una
vera catastrofe umanitaria;
anche il nostro Paese si trova a fronteggiare
l'emergenza profughi iracheni;
il fenomeno interessa soprattutto i cittadini
curdi costretti a pagare il prezzo
pi alto di questa guerra e che gi in
centinaia di migliaia si stanno muovendo
dai loro villaggi in cerca di una via di fuga;
i cittadini curdi in fuga non sono sfollati ma
profughi di guerra in cerca di
asilo: essi infatti scappano dai
bombardamenti, scappano dal rischio di
invasione dell'esercito turco nel Nord
dell'Iraq, scappano dalle possibili
rappresaglie del regime di Saddam;
il Governo italiano si trover a fronteggiare
tale emergenza senza avere una
adeguata legislazione in materia di diritto di
asilo. La legge 30 luglio 2002,
n. 189 sull'immigrazione (cosiddetta legge
Bossi-Fini) non prevede un'adeguata
tutela per i profughi;
impegna il Governo:
a richiedere con urgenza un pronunciamento
delle Nazioni unite per l'immediata
cessazione dei bombardamenti, delle operazioni
militari e per l'apertura di
corridoi umanitari che consentano di portare
soccorso alle popolazioni;
ad emanare con urgenza un decreto-legge atto a
fronteggiare l'emergenza
rappresentata dal possibile arrivo nel nostro
Paese di profughi di guerra,
affinch sia garantito anche nel nostro
ordinamento giuridico il riconoscimento
di un effettivo diritto di asilo a tutti i
cittadini iracheni e curdi in fuga
dai territori teatro di guerra (con
riferimento sia a coloro che stanno
arrivando che a coloro che sono gi arrivati
nel nostro Paese per sfuggire alle
persecuzioni ed al conflitto militare);
a sospendere le espulsioni nei confronti di
quanti gi presenti sul nostro
territorio verso le aree del conflitto,
secondo quanto sarebbe previsto dalla
disciplina attualmente vigente in materia di
immigrazione.
(1-00175) (Nuova formulazione) Maura
Cossutta, Rizzo, Diliberto, Armando
Cossutta, Bellillo, Nesi, Pistone, Sgobio,
Vertone, Petrella.
(24 marzo 2003)
.
2.
Ulivo (riformulata)
La Camera,
premesso che:
tutte le organizzazioni di tutela dei diritti
umani e di assistenza ai rifugiati
e alle vittime di guerra, e prioritariamente
l'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati (Unhcr) e la Croce Rossa
internazionale, confermano che la
guerra contro l'Iraq tale da provocare una
catastrofe umanitaria, prevedendo
un afflusso di sfollati e profughi pari a
centinaia di migliaia di persone in
fuga dal solo territorio iracheno, senza
considerare gli effetti a catena che si
potranno determinare nell'intera area;
seppur la maggior parte dell'esodo di persone
provenienti dall'Iraq si riverser
sui Paesi confinanti prevedibile che parte
di tale esodo si riverser in
Europa, e dunque anche in Italia, che potrebbe
rappresentare per la sua
posizione geografica il principale punto di
ingresso, insieme alla Grecia,
nell'Unione europea;
nel caso in cui in Turchia si verifichi un
aumento della tensione interna tra il
Governo e la popolazione kurda, che aspira a
una maggiore autonomia, la gravit
complessiva dell'esodo verso occidente
potrebbe ulteriormente accentuarsi,
coinvolgendo anche i kurdi di quest'ultimo
Paese, specie considerando che nel
territorio del Kurdistan turco stato
proclamato lo stato di emergenza e che
recentemente il partito dell'HADEP, uno dei
maggiori partiti politici kurdi,
stato dichiarato fuori legge dalla
magistratura turca;
l'appello di Amnesty International,
ICS-Consorzio Italiano di Solidariet e
Medici Senza Frontiere, promotori della
campagna Diritto d'Asilo: una questione
di solidariet, richiama l'attenzione sul
fatto che l'esodo verso l'Europa e
l'Italia potrebbe non avvenire in tempi brevi,
considerato che tanto la
situazione di guerra aperta quanto le distanze
geografiche potrebbero, in una
prima fase, rallentare gli spostamenti di
popolazione, dilatando nel tempo un
flusso continuo, anche se non immediatamente e
drammaticamente visibile. Ci
trova conferma nel forte aumento di arrivi in
Europa e in Italia, registrato
negli ultimi mesi, di cittadini iracheni e di
kurdi provenienti sia dalla
Turchia che dall'Iraq;
alla luce dell'articolo 10 della Costituzione
italiana, della Convenzione di
Ginevra, relativamente al riconoscimento dello
status di rifugiati e della
Dichiarazione universale dei diritti umani,
l'Italia e la comunit
internazionale devono garantire, anche
accogliendo i rifugiati e assicurando
assistenza alle vittime della guerra che
arriveranno ai nostri confini, la
massima assistenza umanitaria alla popolazione
civile irachena, stremata da
trent'anni di repressione brutale e da dodici
anni di sanzioni economiche,
nonch da ultimo da un conflitto subito;
all'interno del richiamato dramma della guerra
e delle emergenze prodotte, si
inserisce la particolare condizione
dell'infanzia irachena che - su una
popolazione totale di circa 27 milioni di cui
la met ha meno di 18 anni - conta
oltre tre milioni e mezzo di bambini sotto i
cinque anni, e le cui gi precarie
condizioni di vita sono ora aggravate dal
conflitto in corso, con conseguenze
devastanti sulle possibilit di sopravvivenza,
sull'alimentazione, sulle
condizioni igienico-sanitarie e sul loro stato
emotivo, tanto che l'UNICEF stima
necessari per gli interventi umanitari dei
prossimi 6 mesi oltre 144 milioni di
dollari, cifra per la quale chiede
un'immediata e ampia mobilitazione;
nel corso degli ultimi dieci anni, in Iraq
stato registrato, anche in
conseguenza dell'embargo, un grave
deterioramento delle condizioni di vita:
a) il tasso di mortalit infantile oggi due
volte e mezzo quello del 1990,
tanto che in Iraq un bambino su otto muore
prima di raggiungere il quinto anno
d'et;
b) il tasso di mortalit materna raddoppiato
rispetto al 1990 e la mortalit
per complicazioni legate alla gravidanza o al
parto la causa di un terzo di
tutte le morti tra le donne di et compresa
tra i 15 e i 49 anni d'et;
c) la percentuale di bambini nati sottopeso
cresciuta vertiginosamente negli
ultimi 10 anni, passando dal 4,5 per cento nel
1990 al 24,7 per cento nel 2001;
questo fenomeno e l'uso diffuso
dell'allattamento artificiale - anche in
relazione all'alta incidenza delle donne
afflitte da anemia - rendono
estremamente vulnerabili i lattanti, che
dipendono quindi dalle razioni
alimentari di latte formulato;
impegna il Governo:
ad adottare, anche alla luce di quanto
disposto dall'articolo 20 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (misure
straordinarie di accoglienza per
eventi eccezionali), per tutta la durata del
conflitto, nonch per quella
successiva, gli opportuni provvedimenti al
fine di:
a) assicurare a tutti i cittadini iracheni e
curdi che siano o giungano in
Italia un permesso di soggiorno temporaneo,
rinnovabile per motivi di protezione
umanitaria, abilitante al lavoro e al
ricongiungimento familiare, senza
pregiudizio alcuno per l'eventuale richiesta
di asilo politico in Italia;
b) riconoscere un analogo permesso ai
cittadini di etnia kurda provenienti da
altri paesi dell'area, ed in particolare dalla
Turchia, nonch a coloro che,
venendo da paesi coinvolti nel teatro di
guerra, si dichiarino obiettori o
renitenti alla leva, in analogia con quanto
avvenuto con le chiare disposizioni
che furono previste dall'articolo 2 comma
2-bis della legge n. 390 del 1992,
durante il conflitto nei territori della ex
Jugoslavia;
c) dare disposizioni alle autorit consolari
italiane dei paesi confinanti con
il teatro di guerra, affinch in via
eccezionale e con procedura d'urgenza
queste prendano immediatamente in esame le
eventuali richieste di protezione
umanitaria e di asilo politico, nonch di
ricongiungimento familiare, con
persone che abbiano richiesto o ottenuto in
Italia l'asilo politico, attribuendo
agli interessati, se del caso, un visto
temporaneo per l'ingresso in Italia;
d) a farsi promotore di una iniziativa europea
tesa a stabilire modalit comuni
di azione dei paesi dell'Unione per garantire
accoglienza e protezione ai
profughi di guerra, anche in attuazione di
quanto previsto dalla Direttiva
europea 2001/55/CE concernente misure di
protezione temporanea europea nei casi
di afflusso di sfollati e profughi, che
sebbene non ancora recepita
dall'ordinamento italiano, va considerata
obbligatoria nei fini e quindi
vincolante per tutti gli Stati membri;
e) a sostenere, con adeguato contributo
economico, al pari di altri paesi della
comunit internazionale, l'azione umanitaria
delle agenzie delle Nazioni Unite
(UNHCR; WFP; UNICEF) impegnate in attivit di
sostegno ed aiuto alla popolazione
civile nei paesi limitrofi alla zona del
conflitto;
a cooperare con i paesi direttamente coinvolti
nel conflitto e con gli altri
paesi europei per garantire l'attuazione del
piano di emergenza predisposto
dalle organizzazioni umanitarie e dall'UNICEF,
sia attraverso l'attivit del
personale operativo all'interno del paese, sia
attraverso l'invio di personale
internazionale in grado di fornire speciale
protezione ai bambini sfollati sotto
il profilo nutrizionale e sanitario, idrico e
igienico-sanitario e
dell'equilibrio emotivo, anche attraverso la
messa a punto delle condizioni
essenziali per assicurare continuit
nell'istruzione;
a intervenire in tutte le sedi internazionali
affinch le azioni di guerra e i
bombardamenti non impediscano il trasporto a
Baghdad e nelle altre zone colpite
di generi alimentari di prima necessit,
medicinali, prodotti sanitari e altri
generi salvavita, nonch prodotti per la
potabilizzazione dell'acqua;
a contribuire alla raccolta degli oltre 144
milioni di dollari stimati necessari
dall'UNICEF per gli interventi umanitari dei
prossimi 6 mesi per salvare la vita
di milioni di bambini e di donne irachene
vittime della guerra e a stanziare
risorse, nonch a predisporre opportuni
strumenti nel Piano d'azione per
l'infanzia, legge 23 dicembre 1997, n. 451, per
la cooperazione allo sviluppo e
per la tutela dei minori vittime delle guerre.
(1-00177) (Nuova formulazione) Violante,
Castagnetti, Boato, Rizzo, Intini,
Pisicchio, Turco, Giovanni Bianchi, Sereni,
Folena, Capitelli, Giacco,
Bolognesi, Pisa, Agostini, Bogi, Calzolaio,
Innocenti, Magnolfi, Montecchi,
Nicola Rossi, Ruzzante, Pollastrini, Angioni,
Minniti, Ranieri, Spini.
(26 marzo 2003)
3.
PRC
La Camera,
premesso che:
ogni giorno di guerra in Iraq aggiunge alla
gi pesante lista di morti, feriti,
orfani e vedove nuovi lutti e distruzioni;
drammatica la situazione nelle citt
sottoposte all'assedio e ai
bombardamenti;
l'acquedotto di Bassora, che serve due milioni
di abitanti, stato distrutto
dall'aviazione alleata e non arriva pi n
energia elettrica, n acqua potabile:
le agenzie delle Nazioni Unite e la Croce
rossa internazionale ritengono
imminente una catastrofe umanitaria nella
seconda citt dell'Iraq;
all'illusione di una guerra lampo si
rapidamente sostituita la realt di una
guerra di logoramento, la cui durata nessuno
sa prevedere. Si tratta di una
guerra fatta di combattimenti casa per casa,
di bombardamenti sui mercati, di
assedio alle citt con l'obiettivo di
strangolare la resistenza irachena
attraverso le immani sofferenze inferte alle
popolazioni civili;
prevedibile che la ferocia della guerra
spinga un numero crescente di iracheni
e curdi a riversarsi nei Paesi confinanti e da
questi - via mare- anche verso i
Paesi dell'Unione europea, come la Grecia e la
stessa Italia;
impossibile, oltre che impensabile, chiedere
alle agenzie dell'Onu ed alla
Croce rossa internazionale di portare soccorso
allo popolazioni civili, senza
l'istituzione preventiva di corridoi umanitari
ed un cessate il fuoco che
consenta l'afflusso dei convogli nelle citt
assediate;
impegna il Governo:
ad assumere, in proprio o insieme all'Unione
europea, un'iniziativa politica
tesa:
1) ad ottenere l'immediato cessate il fuoco e
l'istituzione di corridoi
umanitari, che consentano alle agenzie delle
Nazioni Unite ed alla Croce rossa
internazionale di portare soccorso alle
popolazioni assediate;
2) a pretendere dalle forze assedianti e, pi
in generale, da tutti i
contendenti il rispetto della Convenzione di
Ginevra, incluso il ripristino
dell'approvvigionamento idrico ed elettrico
alle citt irachene;
3) a stanziare risorse adeguate e
proporzionate al peso economico dell'Italia a
favore delle popolazioni dell'Iraq,
finanziando i piani di emergenza e di
assistenza dell'Onu e della Croce rossa
internazionale;
ad assicurare a tutti i cittadini iracheni e
curdi, che siano o giungano in
Italia, un permesso di soggiorno temporaneo,
rinnovabile per motivi di
protezione umanitaria, abilitante al lavoro ed
al ricongiungimento familiare,
accogliendo le eventuali richieste di asilo
politico in Italia;
a riconoscere un analogo permesso ai cittadini
di etnia curda provenienti da
altri Paesi dell'area, Turchia inclusa, nonch
a tutti coloro, che, venendo da
Paesi coinvolti dalla guerra, si dichiarino
obiettori o disertori dei rispettivi
eserciti, in analogia con quanto avvenuto
durante il conflitto della ex
Jugoslavia (articolo2, comma 2-bis, della
legge n. 390 del 1992);
ad impartire precise disposizioni alle
autorit consolari ed alle ambasciate dei
Paesi confinanti con il teatro di guerra,
affinch, in via di urgenza e con
procedura eccezionale, esaminino le richieste
di protezione umanitaria e di
asilo politico, nonch il ricongiungimento
familiare, attribuendo agli
interessati un visto temporaneo per l'ingresso
in Italia.
(1-00183) Bertinotti, Giordano, Mantovani,
Russo Spena, Mascia, Deiana, Titti
De Simone, Alfonso Gianni, Pisapia, Valpiana,
Vendola.
(31 marzo 2003
4.
(ALCUNE DEPUTATE, SPECIFICA SUI BAMBINI IN
IRAQ)
La Camera,
premesso che:
in corso presso la Commissione parlamentare
per l'infanzia l'esame del piano
nazionale d'azione e di interventi per la
tutela dei diritti e lo sviluppo dei
soggetti in et evolutiva di cui all'articolo
2 della legge 23 dicembre 1997, n.
451, che ha tra i suoi obiettivi il
rafforzamento della cooperazione per lo
sviluppo dell'infanzia nel mondo, individuando
le modalit di finanziamento
degli interventi previsti;
il decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 1998, n. 369, articolo 2,
comma 3, prevede che, al fine di rafforzare la
cooperazione per lo sviluppo
dell'infanzia nel mondo, il ministero degli
affari esteri predisponga, per
quanto di sua competenza, un dettagliato
programma di interventi, che diviene
parte integrante del piano nazionale d'azione,
indicando anche le risorse
finanziarie destinate allo scopo;
l'Unicef ha lanciato un appello a sostenere i
suoi sforzi per fornire aiuti e
assistenza ai bambini iracheni, la cui
sopravvivenza definita dalla stessa
organizzazione delle Nazioni Unite in grave
rischio;
si deve tener conto dei dodici anni di privazioni
di ogni genere in campo
sanitario, alimentare e di supporti
scolastici, nei quali i bambini iracheni
sono stati tenuti dal regime;
nonostante il programma Oil for food fosse
esplicitamente dedicato
all'assistenza dei soggetti pi deboli e siano
stati attuati numerosi progetti
di assistenza e di cooperazione, molto
probabile che i proventi della vendita
di petrolio siano stati impiegati dal regime
anche per scopi militari e di
riarmo;
impegna il Governo:
a prevedere, nell'ambito del programma di
interventi per il rafforzamento della
cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel
mondo che, ai sensi dell'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 1998, n. 369,
costituisce parte integrante del piano
nazionale d'azione e di interventi per la
tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti
in et evolutiva, un adeguato
stanziamento a favore degli interventi
umanitari per i bambini in Iraq;
ad assumere iniziative in sede di Unione
europea, anche in vista del prossimo
semestre di presidenza italiana, per
programmare ed attuare efficaci azioni
umanitarie in Iraq, anche sostenendo
l'attivit di organismi internazionali e di
organizzazioni non governative.
(1-00182) Burani Procaccini, Antonio Leone,
Anna Maria Leone, Francesca
Martini, Castellani, Ricciotti.
(27 marzo 2003)
___________________________________________________________________________
ALLEGATO 2
AMNESTY INTERNATIONAL
ICS - CONSORZIO ITALIANO DI SOLIDARIET MEDICI
SENZA FRONTIERE
APPELLO PER LA PROTEZIONE UMANITARIA ALLE
VITTIME DELLA GUERRA
Come confermato da tutte le organizzazioni di
tutela dei diritti umani
e di assistenza ai rifugiati e alle vittime di
guerra, e
prioritariamente dallAlto Commissariato delle
Nazioni Unite per i
Rifugiati (Unhcr) e dalla Croce Rossa
internazionale, la guerra
scatenata contro lIraq in grado di
provocare una "catastrofe
umanitaria", con una previsione di
sfollati e profughi pari a
centinaia di migliaia di persone in fuga dal
solo territorio iracheno,
senza dimenticare gli effetti a catena che si
scateneranno nellintera
area.
Anche se la maggior parte dellesodo dallIraq
si riverser sui Paesi
vicini, e segnatamente Iran, Turchia e
Giordania, prevedibile che
parte di tale esodo si diriger verso
lEuropa, quindi anche verso
lItalia. Il nostro paese, anzi, potrebbe
rappresentare per la sua
posizione geografica il principale punto di
ingresso, insieme alla
Grecia, nellUnione europea. La gravit
complessiva dellesodo verso
Occidente potrebbe aggravarsi, coinvolgendo
anche i kurdi della
Turchia. Questo soprattutto nel caso in cui in
Turchia si verifichi un
aumento della tensione interna tra il Governo
e la popolazione kurda,
che aspira a una maggiore autonomia.
Gianfranco Schiavone dellICS
ricorda a questo proposito che nel territorio
del Kurdistan turco
stato proclamato lo stato di emergenza e che
recentemente il partito
dellHADEP, uno dei maggiori partiti politici
kurdi, stato
dichiarato fuori legge dalla magistratura
turca.
Amnesty International, ICS-Consorzio Italiano
di Solidariet e Medici
Senza Frontiere, promotori della campagna
"Diritto dAsilo: una
questione di solidariet", richiamano
lattenzione sul fatto che non
necessariamente lesodo verso lEuropa e
lItalia avverr in tempi
brevi. La situazione di guerra aperta e le
distanze geografiche
potrebbero, in una prima fase, rallentare gli
spostamenti di
popolazione. Il che vorrebbe dire che la fuga
dei profughi e dei
rifugiati potrebbe dilatarsi nel tempo e
investire i nostri paesi con
un flusso continuo anche se non subito
drammaticamente visibile. Che
un esodo verso Occidente sia gi in atto
comprovato dal forte
aumento di arrivi in Europa e in Italia,
registrato negli ultimi mesi,
di cittadini iracheni e di kurdi provenienti
sia dalla Turchia che
dallIraq.
In questo senso, afferma Loris De Filippi di
Medici Senza Frontiere,
troviamo sconcertanti e censurabili le
esternazioni del ministro
Umberto Bossi, apparse sul quotidiano "La
Repubblica" in data gioved
20 marzo 2003, secondo cui i profughi in fuga
dal conflitto iracheno
debbano "restarsene a casa loro".
Con questa affermazione il ministro
Bossi, uno dei padri della legge 189/2002
(detta appunto Bossi-Fini),
che le nostre organizzazioni considerano
lacunosa e complessivamente
insoddisfacente, dimostra di non tenere in
considerazione larticolo
10 della Costituzione italiana, la Convenzione
di Ginevra relativa alo
status di rifugiato e la Dichiarazione
universale dei diritti umani.
Una volta di pi riteniamo determinante
portare allattenzione
dellopinione pubblica quanto sia grave che in
Italia, unico tra i
Paesi membri dellUnione europea, negli ultimi
cinquantanni non sia
stata approvata una legge organica sul diritto
dasilo.
LItalia deve fare la sua parte per garantire
la massima assistenza
umanitaria alla popolazione civile irachena,
stremata da trentanni di
repressione brutale e da dodici anni di
sanzioni economiche, vittima
di un conflitto che non ha in alcun modo
contribuito a provocare.
Questa assistenza dovr concretizzarsi nella
richiesta agli Stati
confinanti con lIraq di tenere aperte le frontiere,
nellaiuto a
questi ultimi affinch siano in grado di
accogliere i rifugiati e in
misure immediate di assistenza alle vittime
della guerra che
arriveranno ai nostri confini, ha dichiarato
Marco Bertotto di
Amnesty International.
Sulla base delle ragioni sopra esposte,
Amnesty International,
ICS-Consorzio Italiano di Solidariet e Medici
Senza Frontiere
lanciano un appello al Governo e al Parlamento
italiani affinch siano
adottate le seguenti misure urgenti:
1. vengano emessi gli atti legislativi e
amministrativi previsti dalla
legislazione vigente, e segnatamente dallart.
20 (misure
straordinarie di accoglienza per eventi
eccezionali) della L. 189/02,
affinch per tutta la durata del conflitto e
del dopoguerra in Iraq
sia attribuito a tutti i cittadini iracheni in
fuga dal Paese un
permesso di soggiorno temporaneo e rinnovabile
per motivi di
protezione umanitaria, abilitante al lavoro e
al ricongiungimento
familiare, senza pregiudizio per leventuale
richiesta di asilo
politico in Italia o in altri paesi;
2. un analogo permesso sia riconosciuto ai
cittadini di etnia kurda
provenienti da altri paesi dellarea, ed in
particolare dalla Turchia,
nonch a coloro che, venendo dai paesi
coinvolti nel teatro di guerra,
si dichiarino obiettori o renitenti alla leva,
in analogia con quanto
avvenuto con le chiare disposizioni che furono
previste dalla L.
390/92 art. 2 bis, durante il confitto nei
territori della ex
Jugoslavia;
3. vengano impartite istruzioni alle autorit
consolari italiane in
Iran, Giordania, Siria e Turchia, affinch in
via eccezionale si
prendano in esame "in loco" con
procedura durgenza eventuali
richieste di protezione umanitaria e/o di
asilo politico, nonch di
ricongiungimento familiare, con persone che
abbiano richiesto o
ottenuto in Italia lasilo politico,
attribuendo agli interessati, se
del caso, un visto temporaneo per lingresso
in Italia;
4. venga attuato immediatamente un piano
nazionale di emergenza per
laccoglienza dei profughi dalla guerra e sia
istituito un tavolo di
coordinamento degli interventi tra le
istituzioni e gli enti e gli
organismi umanitari maggiormente
rappresentativi. Ferma restando la
necessaria condivisione europea e quindi la
necessit di distribuire
laccoglienza nei vari paesi in base a criteri
di unit familiare e
coesione comunitaria, anche in deroga alle
norme generalmente valide
sulla scelta del paese dasilo,
nellattuazione del piano nazionale di
accoglienza andr evitato il pi possibile il
ricorso allutilizzo di
grandi strutture demaniali, privilegiando le
forme di accoglienza
diffusa, coinvolgendo gli enti locali e
lassociazionismo attraverso
una possibile estensione dellesperienza
positiva del Programma
Nazionale Asilo (Pna)
ALLEGATO 4
Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri - 12 maggio 1999
Misure di protezione temporanea, a fini
umanitari, da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore delle persone
provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Gazzetta Ufficiale del 26.5.99
Visto l'art. 20 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
Considerato che con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 26 marzo 1999, stato dichiarato lo stato di emergenza
per fronteggiare un eventuale eccezionale esodo delle popolazioni provenienti
dalle zone di guerra dell'area balcanica;
Ritenuta la necessit di adottare misure di
protezione temporanea per le rilevanti esigenze umanitarie connesse agli eventi
di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 20 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso, soggiorno
ed assistenza;
Sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per
la solidariet sociale;
Decreta
Art. 1
Misure di protezione temporanea
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le misure di
protezione temporanea, ai fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello
Stato a favore delle persone provenienti dalle zone di guerra dell'area
balcanica.
Art. 2
Accoglienza sul territorio italiano
1. Gli stranieri di cui all'art. 1, che
entrano nel territorio dello Stato sono inviati, quando necessario, alle
strutture di primo soccorso individuate o realizzate sul territorio nazionale.
Il questore, verificata, possibilmente, la provenienza e la nazionalit degli
interessati, rilascia un permesso di soggiorno per motivi di protezione
temporanea valido per la permanenza nel solo territorio nazionale fino al 31
dicembre 1999, salvo che si tratti di persone per le quali l'ingresso ed il
soggiorno nel territorio dello Stato non possono essere consentiti. Il permesso
di soggiorno pu essere rilasciato anche a coloro che, entrati in Italia dopo
l'inizio degli eventi bellici, sono stati destinatari di provvedimenti di
espulsione.
2. Nei confronti degli stranieri cui non
rilasciato o revocato il permesso di cui al comma 1, esaurite le necessit di
primo soccorso, sono disposti il respingimento o l'espulsione secondo le
disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Gli stranieri di cui al presente decreto,
gi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, compreso
quello per richiesta di asilo, possono richiedere la conversione degli stessi
nel permesso di soggiorno di cui al comma 1. Il rilascio di detto titolo di
soggiorno, a seguito di conversione, comporta l'estinzione della procedura
relativa al riconoscimento dello status di rifugiato.
4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1
esteso allo studio e al lavoro ed eventualmente rinnovato, dopo la prima
scadenza, con cadenza semestrale, nel caso perduri lo stato di emergenza
conseguente al conflitto e, comunque, sino al permanere delle esigenze di
protezione.
Art. 3
Attivit di soccorso e assistenza
1. Fatto salvo quanto disposto dall'ordinanza
del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n.
2967 del 26 marzo 1999, Il Ministero dell'interno, il Dipartimento della
protezione civile, il Dipartimento per gli affari sociali ed i prefetti delle
provincie interessate pongono in essere, nei confronti degli stranieri di cui
al presente decreto, che versino in stato di bisogno ed in mancanza di altri
soggetti pubblici o privati che possano garantire l'assistenza, tutti gli
interventi necessari al soccorso e all'accoglienza, ivi compresi quelli a
carattere sanitario.
2. Le attivit di cui al comma 1 sono attuate,
in via preferenziale ed ove possibile attraverso il ricorso agli enti locali,
ad altri enti pubblici o privati, senza scopo di lucro, alle organizzazioni di
volontariato, nonch alle associazioni di tutela degli stranieri, previa
definizione di accordi sulle prestazioni erogate e sui relativi costi.
3. Negli interventi di cui al presente decreto
sono altres ricompresi quelli connessi alla temporanea assistenza di profughi
provenienti dalle zone di crisi, in base a programmi di accoglienza predisposti
da altri Stati e che transitano sul territorio nazionale per raggiungere i
luoghi di destinazione.
Art. 4
Rimpatrio
1. Il rimpatrio degli stranieri di cui al
presente decreto successivamente alla cessazione del regime di protezione, deve
avvenire in condizioni che assicurino il pieno rispetto della dignit degli
interessati e della loro sicurezza. Vengono comunque assicurati sostegno ed
assistenza ai rimpatri volontari che dovessero verificarsi prima della
cessazione dello stato di emergenza. Le operazioni di rimpatrio possono
avvenire con la collaborazione di organizzazioni nazionali, internazionali o
intergovernative specializzate.
Art. 5
Disposizioni finali e finanziarie
1. Sono convalidati gli atti adottati, le
attivit svolte e le prestazioni effettuate, per motivi di urgenza, fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzato all'attuazione
degli interventi di cui ai precedenti articoli.
2. Agli oneri conseguenti all'attuazione del
presente decreto si provvede, per l'anno 1999, utilizzando il fondo nazionale
per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, nei limiti delle disponibilit preordinate allo scopo,
fermo restando quanto disposto dall'ordinanza del Ministro dell'interno
delegato al coordinamento della protezione civile n. 2967 del 26 marzo 1999.
Roma, 12 maggio 1999
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema
Il Ministro degli affari esteri Dini
Il Ministro dell'interno Russo Jervolino
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica Ciampi
Il Ministro per la solidariet sociale Turco
ALLEGATO 4
LEGGE 24 settembre 1992 N. 390
Conversione in legge, con modificazioni, del
decretolegge 24 luglio 1992, n. 350, recante interventi straordinari di
carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei
territori dell'ex Jugoslavia, nonch misure urgenti in materia di rapporti
internazionali e di italiani all'estero.
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227
del 26 settembre 1992)
Capo I
INTERVENTI A FAVORE DEGLI SFOLLATI DELLE
REPUBBLICHE SORTE NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA
Art. 1. Interventi straordinari
1. Per far fronte alla grave situazione in cui
si trovano gli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex
Jugoslavia, il Governo autorizzato ad effettuare interventi di carattere
straordinario. Essi sono aggiuntivi rispetto a quelli effettuabili ai sensi
della legislazione vigente. Gli interventi straordinari dovranno essere
ripartiti senza alcuna discriminazione, in particolare di carattere etnico e
religioso.
2. Gli interventi straordinari sono diretti a
contribuire a fronteggiare le necessit di soccorso, di accoglienza ed
assistenza degli sfollati nel territorio delle Repubbliche di cui al comma 1,
anche attraverso la partecipazione ad iniziative di organismi internazionali.
3. Gli interventi straordinari sono inoltre
diretti a fronteggiare le esigenze degli sfollati di cui al comma 1 accolti sul
territorio nazionale, connesse alla ricezione, al trasporto, all'alloggio, al
vitto, al vestiario, all'assistenza igienico sanitaria, all'assistenza
socioeconomica e a quella in favore dei minori non accompagnati, nonch al
rimpatrio o trasferimento degli stessi.
4. Per le finalit di cui al presente capo e
per l'effettuazione dei conseguenti interventi, il Presidente del Consiglio dei
Ministri promuove e coordina l'attivit dei Ministri competenti, delle
amministrazioni dello Stato, degli enti locali, della Croce Rossa Italiana e di
ogni altra istituzione e organizazzione operante per finalit umanitarie.
5. Gli interventi sono promossi d'intesa con
le amministrazioni competenti. Per le finalit di cui al comma 3 sono
prioritariamente utilizzati immobili o aree demaniali e altri edifici di
propriet pubblica, all'uopo mantenuti o rimessi in efficienza, compatibilmente
alle esigenze da fronteggiare.
Art. 1 bis. Procedure di attuazione
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, il Ministro dell'interno, definisce le modalit di
consultazione delle regioni, degli enti locali, delle organizzazioni non
governative (ONG) e delle associazioni di volontariato in merito al coordinamento
degli interventi per l'accoglienza dei profughi.
Art. 2. Controllo degli ingressi
1. Il Ministero dell'interno, fatte salve le
competenze in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicureza dello
Stato, cura l'avvio degli sfollati alle strutture di accoglienza individuate
sul territorio nazionale secondo le priorit dell'articolo 1.
2. Gli organi di polizia, sulla base della
previa verifica della provenienza dei soggetti dai territori di cui
all'articolo 1, e salva l'applicazione delle disposizioni in vigore circa
l'esistenza di circostanze ostative all'entrata in Italia, possono rilasciare
un nulla osta provvisorio di ingresso in territorio nazionale rinnovabile,
valido sessanta giorni, in conformit alle direttive fissate dal Consiglio dei
Ministri.
2 bis. La Repubblica italiana impegnata a
garantire comunque l'ingresso e l'ospitalit ai giovani cittadini delle
Repubbliche ex jugoslave che siano in et di leva o richiamali alle armi, che
risultino disertori o obiettori di coscienza.
Art. 3. Finanziamento degli interventi
1. Per far fronte agli interventi straordinari
di cui all'articolo 1, autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per l'anno
1992, da stanziare in apposito capitolo dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non impegnate nell'anno possono
esserlo nell'esercizio finanziario successivo.
2. I contributi e i versamenti di fondi di
enti e privati specificamente destinati al soccorso degli sfollati stranieri
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con
decreto del Ministro del tesoro, al capitolo di cui al comma 1.
3. Il Ministero degli affari esteri cura
l'invio degli aiuti in natura nei territori delle Repubbliche di cui
all'articolo 1, in accordo con le altre amministrazioni competenti. Il Ministero
degli affari esteri cura le necessarie intese con le competenti autorit dei
Paesi interessati e con gli organismi internazionali.
4. Ai fini delle attivit di volontariato si
applicano l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le disposizioni
ivi richiamate.
Art. 4. Ordini di accreditamento
1. Per l'attuazione degli interventi connessi
con le attivit indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri ripartisce le disponibilit di cui all'articolo 3, comma 1, tra le
amministrazioni interessate, che provvedono alle attivit di rispettiva
competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della
pubblica amministrazione, con ordini di accreditamento anche in deroga ai
limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilit generale dello Stato.
2. I funzionari di cui al comma 1, delegati
dai Ministri competenti ad impegnare e ordinare spese poste a carico
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a rendere, per
semestri, i rendiconti amministrativi alle competenti ragionerie regionali
dello Stato unitamente ad una relazione.
Art. 5. Ordinanze
1. In caso di emergenza non fronteggiabile con
i mezzi disponibili in via ordinaria, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale vengono indicati i
mezzi di finanziamento necessari, richiede al Ministro per il coordinamento
della protezione civile l'adozione di ordinanze in deroga alle disposizioni
vigenti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992. n. 225.
Art. 6. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del
presente capo, pari a lire 125 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, per il medesimo anno, all'uopo
parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi connessi
con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani
all'estero".
2. Il Ministro del tesoro autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Il titolo II non viene riportato in quanto
non riguarda il problema specifico)
DIRETTIVA DEL 14 aprile 1994
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari Sociali
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
"Controllo degli ingressi sul territorio
nazionale degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex
Jugoslavia"
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista
la legge 23 agosto 1988, n.400; visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, in data 13 maggio 1993, recante delega di funzioni al Ministro
per gli Affari Sociali avv. Fernanda Contri; visti gli articoli 2 e 2 bis del
decretolegge 24 luglio 1992, n.350, convertito con modificazioni con legge 24
settembre 1992, n.390, recante: "Interventi straordinari di carattere
umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della
ex Jugoslavia, nonch misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di
italiani all'estero"; d'intesa con il Ministro dell'Interno e con il
Ministro degli Affari Esteri;
DISPONE
Art. 1 Criteri per il controllo degli ingressi
degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia.
1. considerato "sfollato", ai fini
della applicazione delle disposizioni di cui infra il cittadino della
Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia che, a causa di eventi
bellici o di disordine pubblico generalizzato, diffuse violazioni dei diritti
umani, gravi forme di discriminazione in base all'appartenenza ad una comunit
etnica o religiosa, stato costretto ad abbandonare il luogo di abituale
residenza ed i propri beni.
2. Colui che si trovi nella condizione di
sfollato, cos come indicata al comma 1, pu essere ammesso nel territorio
nazionale.
Art. 2 Soggetti ammessi nel territorio
nazionale
1. Sono in ogni caso ammessi nel territorio
nazionale, fatte salve le competenze in materia di tutela dell'ordine pubblico
e della sicurezza dello Stato.
a) i disertori, i renitenti alla leva e gli
obiettori di coscienza provenienti dai territori delle Repubbliche ex
jugoslave, salvo successiva verifica della propria posizione secondo quanto
indicato dal successivo articolo 3, comma 2;
b) i minori non accompagnati e in stato di
abbandono. In tal caso deve essere data tempestivamente comunicazione al
Tribunale dei minori competente per territorio ed al Comitato per la tutela dei
minori stranieri presso la presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
per gli Affari Sociali;
c) i feriti, i malati, gli accompagnatori
degli stessi, o gli altri soggetti interessati da programmi straordinari di
accoglienza promossi o almeno preventivamente autorizzati dal Governo italiano;
d) i coniugi, figli o genitori di sfollati gi
accolti nel territorio nazionale, salvo successiva verifica della propria
posizione secondo il successivo articolo 3, comma 2;
e) i soggetti che dispongano di una lettera di
accompagnamento rilasciata da un ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati (Acnur) operante nel territorio delle Repubbliche ex
jugoslave, secondo le modalit indicate dal successivo art. 3, comma 1, ed
altri soggetti in situazione di incombente pericolo per la propria vita e la
propria sicurezza personale, salvo successiva verifica della propria posizione
secondo quanto indicato dal successivo art. 3, comma 2;
2. Qualora i soggetti provengano da un Paese
terzo, sono ammessi nel territorio nazionale, salvo successiva verifica della
propria posizione secondo quanto indicato dal successivo art. 3 comma 2, a
condizione di:
a) soggetti gi riconosciuti sfollati nel
Paese di prima accoglienza, che intendano sottrarsi a violazioni dei propri
diritti fondamentali, subite in quel Paese;
b) soggetti provenienti da un Paese terzo, nei
cui confronti risulti un rifiuto di protezione e assistenza, la violazione dei
diritti umani fondamentali e il rischio di respingimento in un Paese che non
garantisca protezione dalle cause che hanno provocato la condizione di
sfollato;
3. Al momento della verifica della provenienza
dei soggetti dai territori delle Repubbliche ex jugoslave, ai sensi dell'art. 1
della legge n.390/92, non sono considerati sfollati i soggetti muniti di
passaporto della Repubblica di Slovenia e quei soggetti muniti di passaporto
della Repubblica di Croazia che risultino residenti nelle contee istriana
(capoluogo Pisino) e litoraneo (capoluogo Fiume), a meno che non sussistano le
condizioni indicate dai commi 1 e 2 del presente articolo
Art. 3 Documenti e modalit per la verifica
della condizione di sfollato
1. La lettera di accompagnamento un
documento personale rilasciato agli uffici dell'ACNUR nella ex Jugoslavia, agli
sfollati che si trovino in accertate condizioni di pericolo o siano vittime di
violazione dei diritti sanciti dalle convenzioni e dal diritto internazionale.
Salvo i casi di comprovata urgenza, il rilascio della lettera di
accompagnamento va comunicato, almeno 48 ore prima della partenza, alla pi
vicina rappresentanza diplomatica italiana che, qualora nulla osti,
trasmetteranno tempestivamente alle autorit competenti in materia di ingresso
nel territorio nazionale la lettera di accompagnamento.
2. Qualora sussista la necessit di una
successiva verifica dell'effettiva posizione di un soggetto, secondo quanto
indicato nell'articolo 2 della presente direttiva, tale verifica sar compiuta
dalla Commissione centrale per i rifugiati;
3. Qualora dalla dichiarazione del soggetto
non risulti nessun elemento attinente alle condizioni indicate nell'articolo 2,
la domanda di ingresso sul territorio nazionale quale sfollato viene
considerata manifestamente infondata, e, in mancanza di altro titolo per
l'ingresso, potr procedersi al respingimento;
4. Resta fermo il diritto di ogni straniero di
presentare richiesta al fine di ottenere il riconoscimento della condizione di
rifugiato in base alle disposizioni di cui al decreto legge 30 dicembre 1989,
n.416, convertito con modificazioni con legge 28 febbraio 1990, n.39.
Art. 4 Assistenza degli sfollati
1. Agli sfollati ammessi sul territorio
nazionale viene rilasciato dalle Questure, ai sensi della legge n. 390/92, un
permesso di soggiorno per motivi straordinari, valido a fini di studio e di
lavoro. Il permesso di soggiorno non comporta automaticamente l'assistenza
presso le strutture pubbliche o comunque finanziate dello Stato, in conformit
alla legge n.390/92. Tale assistenza deve essere preventivamente autorizzata
dal Ministero dell'Interno. Nel caso in cui l'autorit di polizia verifichi che
lo sfollato, ammesso nel territorio nazionale, sia privo di una garanzia di
assistenza, pubblica o privata, ovvero manchi di mezzi economici adeguati al
proprio sostentamento, le autorit di polizia inviano l'interessato ad un
centro di prima accoglienza, a gestione pubblica o privata o di enti locali;
ove attender la definizione dell'inoltro della domanda di avvio ad un campo
per sfollati gestito da o per conto del Ministero dell'Interno.
2. L'autorit di polizia dovr verificare la
conformit ai criteri della presente direttiva delle iniziative di assistenza
ed accoglienza svolte da soggetti privati.
Per delega del Presidente del Consiglio dei
Ministri
Il Ministro per gli Affari Sociali
Roma, 14 aprile 1994
ALLEGATO 5
MISURE STRAORDINARIE DI ACCOGLIENZA PER LE
PERSONE PROVENIENTI DAL TERRITORIO
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI JUGOSLAVIA
Art.1
(Categorie di cittadini della Repubblica
Federale di Jugoslavia destinatari
delle misure straordinarie di accoglienza)
1. Le misure straordinarie di accoglienza
previste nel presente decreto, adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 20
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano alle persone che
hanno dovuto abbandonare il loro luogo di abituale dimora a causa del conflitto
nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia e che appartengono ad
una delle categorie indicate dagli art. 2, 3, 4 e 6.
2. Qualora gli interessati non dispongano di
un valido passaporto o di altro documento di viaggio o di identit, e siano
impossibilitati ad ottenerli, detti documenti possono essere sostituiti da
idonea certificazione rilasciata dagli enti gestori dei campi o centri di
accoglienza di rifugiati in Albania, nella Repubblica ex-jugoslava di Macedonia
e in Montenegro ovvero in altri Paesi o da altri organismi, appositamente
autorizzati, che assistono in quelle zone i rifugiati fuori dai campi. Per
quanto possibile tali certificazioni sono rilasciate in collaborazione con
lAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con lOrganizzazione
Internazionale per le Migrazioni o il Comitato Internazionale della Croce
Rossa, e si basano sulla registrazione effettuata da detti organismi.
3. Le disposizioni del presente decreto si
osservano in deroga alle diverse disposizioni previste dal decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
4. Le disposizioni del presente decreto si
osservano senza alcuna distinzione di appartenenza etnica, linguistica o
religiosa delle persone.
Art. 2
(Ricongiungimento familiare)
1. Il ricongiungimento familiare con le
persone di cui all'art. 1 puo` essere chiesto dal familiare cittadino italiano
o di uno Stato membro dell`Unione Europea residente in Italia ovvero dal
familiare straniero regolarmente soggiornante in Italia o che abbia ottenuto un
permesso di soggiorno ai sensi dell`art. 7, comma 1. Il ricongiungimento pu
essere chiesto altres dal familiare straniero richiedente asilo, presente in
Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nelle more della
decisione definitiva sul ricorso avverso il provvedimento di diniego sul
riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero dal familiare straniero che
abbia presentato istanza di regolarizzazione ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998.
2. Unicamente ai fini dell'ammissione in
Italia ai sensi del presente decreto e limitatamente al caso di richiedente gi
presente in Italia alla data di entrata in vigore di detto decreto, per
"familiari" si intendono il coniuge non legalmente separato e i
parenti entro il quarto grado. Negli altri casi si applicano i comma 1 e 2
dell`art. 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Unicamente ai fini dell'ammissione in
Italia ai sensi del presente decreto, il familiare soggiornante in Italia che
chiede il ricongiungimento esonerato dall'obbligo di cui al comma 3, lettere
a) e b), dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Qualora non sia oggettivamente possibile
la certificazione, da parte degli interessati, dei legami di parentela di cui
al comma 2 del presente articolo, essa pu essere sostituita da idonea
certificazione, rilasciata secondo le modalit di cui al comma 2 dellarticolo
1 e da corrispondente dichiarazione resa dal familiare di cui al comma 1. Il
limite di tempo di cui all'art. 29, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e' ridotto a quindici giorni.
5. Alle persone che si sono ricongiunte in
Italia e' rilasciato un permesso
di soggiorno per motivi familiari della durata di un anno, rinnovabile se
persistono i motivi per i quali stato rilasciato ovvero se, alla scadenza del
permesso, risulta comunque impossibile il rientro, in condizioni di dignit e
di sicurezza, nel luogo di provenienza nel territorio della Repubblica Federale
di Jugoslavia. Detto permesso di soggiorno consente l'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale secondo il disposto dell'art. 34, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l`accesso ai servizi assistenziali,
l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione
nelle liste di collocamento, lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato
o autonomo, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di tali
attivit`.
6.
Le persone che si
sono ricongiunte con i familiari in Italia hanno diritto a beneficiare delle
misure di accoglienza e di assistenza previste dall'articolo 7 del presente
decreto.
7. Gli organismi non-governativi e di
volontariato possono essere delegati dalle persone interessate a presentare o
richiedere la documentazione e le autorizzazioni necessarie all`applicazione
del presente articolo.
Art. 3
(Accoglienza di persone che si trovano in
situazioni particolarmente vulnerabili e di disertori e renitenti alla leva)
1. Sono ammesse nel territorio nazionale,
fatte salve le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e di sicurezza dello
Stato, le persone di cui all'art.1 che si trovino in condizioni di particolare
vulnerabilit.
2. I criteri per l'individuazione delle
persone di cui al comma precedente, nonch le procedure per il loro
trasferimento in Italia sono definite con decreto del Ministro dell'Interno, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e della solidarieta`
sociale, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati, con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e il Comitato
Internazionale della Croce Rossa, con particolare riguardo alle seguenti
categorie:
a) persone che necessitano di cure mediche o
assistenza non disponibili in loco, e loro accompagnatori;
b) minori non accompagnati e bisognosi di
assistenza non disponibile "in loco"; previa segnalazione agli
organismi internazionali competenti;
c) donne o persone anziane, bisognose di
assistenza non disponibile "in loco";
d) altre persone in situazioni di particolare
vulnerabilit segnalate alle autorit italiane dall'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati.
3. Fatte salve le esigenze di tutela
dell'ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, sono comunque garantiti
lingresso e lospitalit dei cittadini della Repubblica Federale di
Jugoslavia, in et di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori o
renitenti alla leva o obiettori di coscienza.
4. Alle persone di cui ai commi 1 e 3 del
presente articolo rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari
della durata di un anno, rinnovabile se persistono i motivi per i quali stato
rilasciato ovvero se, alla scadenza del permesso, risulta comunque impossibile
il rientro, in condizioni di dignit e di sicurezza, nel luogo di provenienza
nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia. Detto permesso consente
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale secondo il disposto dell'art. 34,
comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'accesso ai servizi
assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale,
l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di attivita' di lavoro
subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di
tali attivit`.
Art. 4
(Accoglienza sulla base di iniziative di
solidariet promosse da privati, enti, organismi e associazioni)
1. I cittadini italiani, i cittadini
appartenenti ad uno Stato membro dell`Unione Europea e residenti in Italia, gli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, titolari di carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno avente durata non inferiore ad un anno, gli Enti
Locali, gli organismi non-governativi e le associazioni di volontariato
operanti nel settore, le associazioni professionali e sindacali, segnalano la
propria disponibilit ad ospitare per non meno di un anno una o pi persone di
cui all'articolo 1 alla Prefettura competente per il luogo in cui gli stranieri
saranno accolti.
2. A tal fine i soggetti pubblici o privati
di cui al comma 1 si impegnano ad assicurare, per tutto il periodo proposto,
vitto, alloggio, ed adeguata assistenza alle persone accolte ai sensi del
presente articolo.
3. La verifica dei requisiti e la decisione
sull'idoneit dell`offerta di accoglienza e` effettuata dalla Prefettura
competente per territorio, che, entro quindici giorni dalla richiesta, rilascia
o nega il nulla osta all'ingresso in Italia, indicante il numero e i nomi delle
persone da ospitare e il luogo di accoglienza. Copia del nulla-osta e' inviata
alla Questura della Provincia in cui si trova il luogo di accoglienza e al
Ministero dell'interno.
4. Il Questore rilascia alle persone che sono
accolte in Italia in base al presente articolo un permesso di soggiorno per
motivi umanitari, con le medesime caratteristiche indicate dall' art. 3, comma
4. Il permesso per motivi umanitari e' rinnovabile, anche a prescindere dal
permanere delle condizioni di ospitalit, qualora, alla scadenza del permesso
stesso, risulti impossibile il rientro, in condizioni dignit e di sicurezza,
nel luogo di provenienza nel territorio della Repubblica Federale di
Jugoslavia.
Art. 5
(Modalit del rilascio dei visti e di
eventuali titoli di viaggio
e di trasferimento in Italia)
1. Alle persone che si trovano nelle
condizioni previste, per l`ingresso in Italia, dal presente decreto,
rilasciato dalle autorit diplomatiche italiane, un visto di ingresso, per
ricongiungimento familiare o per motivi umanitari e, ove necessario, un
apposito lasciapassare. Sono previste, inoltre, modalit' semplificate per il
rilascio del visto di ingresso e del lasciapassare, nei casi in cui agli
interessati non sia possibile recarsi presso la rappresentanza diplomatica o
consolare competente.
2. I visti di ingresso per motivi umanitari
rilasciati in base al presente decreto hanno validita' territoriale limitata
alla sola Repubblica italiana.
3. Il viaggio delle persone autorizzate ad
entrare in Italia in base al presente decreto gratuito sui mezzi messi a
disposizione dalle autorit italiane operanti "in loco". Qualora non
sia disponibile il trasporto su tali mezzi, i costi per il trasporto su vettori
di linea sono rimborsabili fino al primo punto di arrivo in Italia.
4. Ai fini della copertura delle spese di
viaggio sostenute ai sensi del commi 3 del presente articolo si provvede
mediante utilizzazione delle somme messe a disposizione secondo le disposizioni
del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, secondo speciali e semplificate
modalit amministrative e contabili disciplinate con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri
dell'interno, degli affari esteri, della difesa, dei trasporti e della
navigazione e per la solidariet sociale.
Art. 6
(Disposizioni in materia di soggiorno dei
cittadini della Repubblica Federale di Jugoslavia presenti in Italia)
1. Nei casi in cui non sia possibile il
rientro nel luogo di provenienza, in condizioni di dignit e di sicurezza, di
un cittadino della Repubblica Federale di Jugoslavia presente in Italia alla
data di entrata in vigore del presente decreto, anche se destinatario di un
provvedimento amministrativo di espulsione, e salvo che non sia possibile il
rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno ad altro titolo,
all`interessato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari,
avente le medesime caratteristiche indicate al comma 4 dell`art.3.
2. Ai cittadini della Repubblica Federale di
Jugoslavia presenti in Italia a qualunque titolo, anche se destinatari di un
provvedimento amministrativo di espulsione, per i quali siano soddisfatti i criteri
per l'ammissione in Italia di cui agli articoli 2, 3, o 4 e' rilasciato, su
richiesta, un permesso di soggiorno per i motivi e con le caratteristiche
previsti negli stessi articoli nei casi in cui non sia possibile il rientro nel
luogo di provenienza, in condizioni di dignit e di sicurezza.
Art. 7
(Misure di accoglienza e di assistenza)
1. Le persone alle quali sia stato rilasciato
un permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 2, 3, e 6 del presente decreto
e quelle per le quali sia stato rinnovato il permesso di soggiorno ai sensi del
comma 4 dell'articolo 4, ove non dispongano di mezzi autonomi di sostentamento,
sono ospitate e assistite presso i centri di prima accoglienza istituiti ai
sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 1999,
n. 2967, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove necessario, il
Ministero dell'interno pu predisporre, di concerto con il Dipartimento per gli
Affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i Ministeri
della sanit, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica
istruzione, ulteriori programmi di assistenza per le persone accolte in base ai
commi 2 e 3 dellarticolo 3 del presente decreto.
2. Per la gestione dei centri di prima
accoglienza e degli altri programmi di assistenza di cui al presente articolo
il Ministero dell'interno pu anche avvalersi della collaborazione degli Enti
Locali e di organismi non-governativi qualificati, stipulando apposite
convenzioni.
3. Alle spese relative all'assistenza sociale
e sanitaria delle persone accolte in Italia ai sensi del presente decreto e
alla gestione dei centri di prima accoglienza si provvede anche mediante
l'utilizzazione delle somme residue stanziate per il 1998 e per il 1999 per le
misure straordinarie di accoglienza, nell'ambito del Fondo nazionale per le
politiche migratorie istituito ai sensi dell'art. 45 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, nonch mediante l'utilizzazione, secondo le modalita' previste dalla
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 1999 e successive
modificazioni ed integrazioni, di parte dei fondi raccolti attraverso la
sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la "Missione
Arcobaleno".
Art. 8
(Diritto d'asilo)
1.
Le misure previste dal presente decreto non pregiudicano, per le persone
di cui all'articolo 1, la possibilit di presentare in Italia, in qualsiasi
momento, domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o comunque di
godere del diritto d'asilo ai sensi della normativa internazionale e nazionale
in vigore
ALLEGATO 6
IRAQ: CASTELLI, PROBLEMA RIFUGIATI VA
AFFRONTATO IN SEDE UE
LEGGE ITALIANA AD HOC SAREBBE DANNOSA
(ANSA) - VERIA (GRECIA), 28 MAR - Il problema degli eventuali
profughi generati dalla guerra in Iraq va
affrontato
dall'insieme dell'Unione europea, e i
rifugiati dovranno essere
accolti in centri accoglienza piu' vicini
possibili all'Iraq: lo
afferma il ministro della giustizia Roberto
Castelli,
sottolineando che su questa impostazione c'e'
l'accordo di tutti
i partner europei, i cui ministri della
giustizia e dell'interno
sono oggi riuniti in Consiglio informale a
Veria nel nord della
Grecia.
In questa prospettiva, afferma Castelli in un comunicato
diffuso a Veria, ''si evincono
indubitabilmente due conseguenze.
Primo, qualsiasi legge ad hoc predisposta
dall'Italia sarebbe
non solo inutile, ma anche dannosa perche'
andrebbe contro la
politica europea. Secondo, le prese di
posizione della sinistra
per aprire le frontiere italiane sono prive di
qualsiasi
fondamento, strumentali e mirate a far entrare
surrettiziamente
ulteriori clandestini sotto le mentite spoglie
di profughi''.
(SEGUE).
NS
28-MAR-03 11:32 NNNN
IRAQ:CASTELLI, PROBLEMA RIFUGIATI VA
AFFRONTATO IN SEDE UE (2)
(ANSA) - VERIA (GRECIA), 28 MAR - Durante le discussioni del
Consiglio giustizia e affari interni dell'Ue,
dedicato ai
problemi dell'immigrazione, i partner europei
hanno anche
affrontato la possibile emergenza Iraq,
sottolinea il ministro.
''Dalla discussione - si legge nel comunicato del ministro -
e' emerso che tutti i componenti del consiglio
sono d'accordo
sul fatto che il problema va affrontato dall'Ue nel suo
insieme
e che gli eventuali profughi andranno accolti
nei centri di
accoglienza situati il piu' vicino possibile
alle regioni di
provenienza e non in Europa''. A questo
proposito, si ricorda,
la Commissione europea ha gia' stanziato un
cifra consistente
per sostenere questo piano.
''In ogni caso - sottolinea Castelli - al momento non
risultano significativi movimenti di
profughi''. (ANSA).
28-MAR-03 11:59 NNNN
ApB-IRAQ/ PROFUGHI, VOLONTE': URGENTE
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE
"Le strade indicate dal centrosinistra
non sono percorribili"
Roma, 28 mar. (Ap.Biscom) - Riferendosi al
dibattito sul
probabile esodo e sulla sorte degli sfollati e
dei rifugiati che
giungeranno in Europa dall'Iraq, il Capogruppo
dell' UDC alla
Camera, Luca Volont, ha dichiarato che
"le strade indicate dal
centrosinistra non sono percorribili: non
pensabile un
potenziamento delle disposizioni ancora in
vigore della
Turco-Napolitano o sospendere la Legge
Bossi-Fini-Giovanardi, n
tanto meno si pu far finta di niente
ritenendo che il problema
non riguardi il nostro Paese".
"Esiste - aggiunge Volont - una terza via, ed quella
dell'immediata attuazione della direttiva
2001/55/CE che doveva
essere recepita entro il 31 dicembre scorso.
L'applicazione di un
comune regime europeo di asilo credo che sia
la garanzia migliore
per la tutela immediata e transitoria di tali
persone oltre a
garantire un equilibrio degli sforzi tra gli
stati membri che
accolgono gli sfollati e i rifugiati".
Red/Pol
IRAQ: CASTELLI, IN EUROPA SIAMO
D'ACCORDO SU PROFUGHI =
''PROBLEMA SPETTA AD UE, VANNO ACCOLTI VICINO
A PAESI PROVENIENZA''
Roma, 28 mar. - (Adnkronos) - Su
eventuali arrivi di profughi
dall'Iraq i ministri europei della Giustizia e
dell'Interno sono
''d'accordo'': ''Il problema va affrontato
dall'Unione Europea nel
suo insieme e gli eventuali profughi andranno
accolti nei centri di
accoglienza situati il piu' vicino
possibile alle regioni di
provenienza e non in Europa''. Da Veria, dove partecipa al
consiglio
Gai, il ministro della Giustizia Roberto
Castelli riferisce la
posizione emersa durante la riunione di stamattina,
dedicata in
generale alle questioni legate
all'immigrazione in Ue.
In una nota, il Guardasigilli
italiano spiega anche che il
commissario europeo alla Giustizia e agli
Affari interni Vittorino ha
informato i ministri che ''la Commissione ha
gia' stanziato una
consistente cifra'' per sostenere il piano di
accoglienza dei
profughi
iracheni. ''In ogni caso -ha precisato Castelli- al momento
non risultano significativi movimenti di
profughi''.
''Da tutto cio' -osserva ancora
Castelli- si evincono
indubitabilmente due conseguenze: primo,
qualsiasi legge ad hoc
predisposta dall'Italia sarebbe non solo
inutile, ma anche dannosa
perche' andrebbe contro la politica europea;
secondo, le prese di
posizione della sinistra per apire le
frontiere italiane sono prive
di qualsiasi fondamento, strumentali e mirate
a far entrare
surrettiziamente ulteriori clandestini sotto le mentite
spoglie di
profughi''.
(Sin-Arc/Pn/Adnkronos)
28-MAR-03 12:20
ApB-IRAQ/ UE AIUTERA' PROFUGHI, MA SENZA CHE
LASCINO LA REGIONE
Progetto di 'contenimento' regionale emerge da
vertice a Veria
Veria, 28 mar. (Ap) - L'Unione Europea
promette aiuti concreti ai
profughi della guerra in Iraq, ma da distribuire
senza che gli
sfollati lascino la regione. Un progetto 'di
contenimento' della
probabile ondata di profughi iracheni emerso
dal vertice dei
ministri della Giustizia e degli Interni Ue,
riuniti a Veria,
cittadina della Grecia del Nord.
A nome della presidenza di turno Ue, il
ministro greco della
Giustizia ha ufficializzato la linea che i
Quindici intendono
seguire: "la posizione della presidenza
Ue - ha detto Philippos
Petsalnikos - di creare centri per i
profughi nei Paesi
confinanti, in modo da permettere un veloce
ritorno ai luoghi
d'origine". Il ministro greco dell'Ordine
Pubblico, Michalis
Chrisohoidis, ha aggiunto: "tutti i
quindici ministri concordano
sulla prospettiva di aiutare i profughi
creando nella regione
centri di ospitalit, sia in territorio
iracheno che nei Paesi
vicini". (segue)
Orm 1444
GOVERNO: LA LOGGIA, 'NO' LEGA NON MINANO
TENUTA MAGGIORANZA =
(ASCA) - Cernobbio, 28 mar - I 'no'
pronunciati oggi dalla
Lega in Consiglio dei Ministri al decreto del
governo sulle
quote latte e al recepimento della direttiva
comunitaria sui
profughi non preoccupano il ministro per gli
Affari
regionali, Enrico La Loggia che, arrivando a
Cernobbio per
il Forum di Confcommercio, dice con chiarezza:
''Talvolta la
Lega mantiene una sua posizione autonoma ma
non mi pare che
questo influisca minimamente ne' sulla tenuta
della
maggioranza ne' sull'efficacia dei
provvedimenti del
governo''.
fdv/bad/arg (segue)
281658 MAR 03
AGI0262 3 POL 0 R01 / + VQZ PI01
GOVERNO: MARONI, DA LEGA NON DISSENSO MA
OPINIONE DIVERSA =
(AGI) - Cernobbio, 28 mar. - "Il nostro
non e' un dissenso, ma
solo un'opinione diversa". Cosi' il
ministro del Welfare,
Roberto Maroni, minimizza la presa di
posizione della Lega
emersa oggi in Consiglio dei Ministri sulla
questione quote
latte e sui provvedimenti che riguardano i
profughi del
conflitto iracheno.
Il provvedimento sulle quote latte - ha detto
Maroni a
margine di un convegno di Confcommercio - va
migliorato e noi
cercheremao di migliorarlo in Parlamento
perche' non tiene conto
delle richieste fatte per la regolarizzazione
delle posizioni
pregresse cosi' come era stato
richiesto".
Riferendosi alle conseguenze del conflitto in
Iraq, Maroni
ha ribadito che la preoccupazione della Lega
"e' di evitare che
la guerra determini situazioni incontrollabili
che nulla hanno a
che vedere con la questione dei
profughi". "Abbiamo voluto
sottolineare questo - ha concluso il ministro
- il nostro non e'
un dissenso, e' una opinione diversa".
(AGI)
Mgm/Glc
281743 MAR 03
AGI0265 3 POL 0 R01 / + VQZ PI01
IRAQ: FORMIGONI, SU PROFUGHI ITALIA DOVRA'
FARE IL SUO DOVERE =
(AGI) - Cernobbio (Co), 28 mar. - L'Italia,
come gli altri Paesi
occidentali "fara' senz'altro il proprio
dovere" per accogliere
i profughi che dovessero giungere dall'Iraq a
causa della
guerra. Lo ha affermato, a margine di un
convegno della
Confcommercio, il presidente della Regione
Lombardia, Roberto
Formigoni.
"Se vengono fatte sul territorio azioni
forti ed efficaci -
ha detto Formigoni - non penso che dovremmo
avere una grande
ondata di profughi. Inoltre - ha aggiunto - i
Paesi che per
primi dovranno ospitare i profughi sono quelli
confinanti".
Se tutte queste condizioni non saranno
sufficienti - ha
sottilineato - l'Italia e i Paesi occidentali,
dovra' e fara'
senz'altro il proprio dovere. Formigoni infine
ha detto di
"condividere la speranza di tanti che si
possa arrivare presto
alla fine delle ostilita'" e ha aggiunto
che e' necessario fare
in modo che "la transizione del
dopoguerra sia affidata alla
Comunita' Internazionale. Auspico - ha
concluso - che l'Onu
sappia ritrovare un linguaggio comune e
garantire la transizione
verso un Iraq libero e democratico".
(AGI)
Mgm-Pag/Glc
281748 MAR 03
ADN0929 5 POL 0 RT1 POL NAZ
IRAQ: UNHCR, SODDISFAZIONE PER
PROVVEDIMENTO SU PROFUGHI =
MAHIGA, CONFERMA DISPONIBILITA' E IMPEGNO DEL GOVERNO
Roma, 28 mar. (Adnkronos) -
Soddisfazione e' stata espressa da
Augustine Mahiga, rappresentante in Italia
dell'Alto commissariato
per le Nazioni unite per i Rifugiati (Unhcr),
per la decisione del
Consiglio dei ministri di recepire la
direttiva comunitaria sulla
concessione della protezione temporanea in
caso di un afflusso
massiccio di profughi in Italia.
Secondo Mahiga, infatti, tale
decisione ''e' in linea con
quanto richiesto dall'Unhcr nell'incontro
della scorsa settimana con
il vicepremier Gianfranco Fini e, conferma la
disponibilita' e
l'impegno del governo italiano a riconoscere i
diritti di possibili
rifugiati e richiedenti asilo in fuga dalla
crisi in Iraq''.
Il rappresentante dell'Unhcr, oltre
a ricordare che l'Ente
nella regione del Golfo ha gia' predisposto
gia' aiuti per 300mila
persone, ha ''auspicato di poter incontrare quanto prima
rappresentanti del governo per conoscere e
discutere nel dettaglio le
modalita' di attuazione del provvedimento''
(Sin/Gs/Adnkronos)
28-MAR-03 17:57
ADN0932 5 POL 0 RT1 PPR NAZ
IRAQ: MARGHERITA, LEGA UN PROBLEMA
PER PRESIDENZA ITALIANA UE =
PISTELLI, NO A DIRETTIVA PROFUGHI NON FACILITERA' LE COSE
Roma, 28 mar. (Adnkronos)- ''Temo
che questi comportamenti non
contribuiranno a spianare la strada per una
efficace conduzione del
semestre di presidenza italiana della Ue''. Il
responsabile Esteri
della Margherita Lapo Pistelli, invita a non
sottovalutare il no
della Lega in Consiglio dei ministri al
decreto attuativo della
direttiva europea per gli aiuti ai profughi e
sulle quote latte.
''Il riemergere della Lega di lotta
e di governo -afferma-
non spacca il centrodestra, ma rischia di
creare molti problemi al
profilo europeo del prossimo semestre. Non si
difende il prestigio
del Paese sparecchiando qua e la' il proprio
veto sui tavoli
comunitari. Non lo si difende, rifiutando
preventivamente le
assunzioni di responsabilita' sulle
conseguenze di questo
conflitto''.
(Pol-Tor/Gs/Adnkronos)
281406 mar 03GMT
IRAQ: FRISULLO, GARANTIRE PROTEZIONE
TEMPORANEA PER PROFUGHI
SENZA CONFINE, IN FUGA CITTADINI E RENITENTI A
LEVA
(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Un provvedimento straordinario,
previsto dalla legge Bossi-Fini e gi
sperimentato nel '92 per
i profughi ex jugoslavi, che garantisca
protezione temporanea ai
cittadini iracheni e alle minoranze in fuga
dal conflitto in
Iraq. A sollecitare l'intervento del governo
il presidente
dell'associazione 'Senza Confin Dino
Frisullo.
Il provvedimento, sottolinea Frisullo, pu essere
riproposto come protezione temporanea europea,
fermo restando il
diritto di asilo, in base alla direttiva
2001/55 del Consiglio
d'Europa, chiedendo alla Ue di ripartire le
spese e distribuire
i profughi anche in deroga alle strette maglie
attuali.
Per il responsabile dell'associazione, i profughi
kurdo-irakeni condotti da Lampedusa a Crotone,
come quelli
sbarcati invece ad Ancona e tradotti con mezzi
militari a Foggia
e Bari per essere respinti in Grecia, non sono
che le
avanguardie pi evidenti di un enorme esodo di
guerra che
gradualmente nelle prossime settimane
investir l'Italia e
l'Europa. Secondo Frisullo, sono in
movimento non solo i
cittadini irakeni, sia curdi che arabi, ma
anche i giovani
renitenti alla leva e le minoranze curde
d'Iran, Siria e Turchia
dove la repressione si intensificata, dai
processi politici
in Siria agli omicidi in carcere in Iran, alla
restaurazione
dello stato d'emergenza e allo scioglimento
del partito Hadep in
Turchia.(ANSA).
XFC
24-MAR-03 18:48 NNN
IRAQ: PROFUGHI; GASPARRI, ACCOGLIERLI IN ZONE
LIMITROFE
MA SE ITALIA COINVOLTA, NON POSSIAMO TIRARCI
INDIETRO
(ANSA) - ROMA, 31 MAR - I profughi iracheni devono essere
accolti possibilmente nelle zone limitrofe, ma
se questo non
fosse possibile e anche l'area del nostro
Paese dovesse essere
coinvolta, non possiamo tirarci indietro.
Questa, in sintesi,
l'opinione espressa dal ministro delle
Comunicazioni Maurizio
Gasparri nel corso di un'intervista a Radio
Radicale.
L'aiuto ai profughi, ha detto Gasparri, deve essere
effettuato rispettando le regole
internazionali. L'Italia quindi
deve fare quello che le regole dicono, n pi
n meno.
L'auspicio del ministro, in ogni caso, che
di profughi ce
ne siano il meno possibile, nel senso che se
la guerra si
conclude rapidamente con la vittoria della
democrazia e della
libert non saranno curdi e iracheni a dovere
scappare
dall'Iraq, ma saranno curdi e iracheni che
potranno tornare in
Iraq.
D'altro canto, ha aggiunto, mi auguro anche che se dovesse
esserci la necessit di accogliere
popolazioni, vengano accolte
nelle zone limitrofe per dare una maggiore
possibilit di
ritorno. Portare persone a migliaia di
chilometri di distanza ha
poco senso, vuol dire sradicarle. Il buon
senso - ha concluso -
pu dunque trovare una sintesi tra le
preoccupazioni espresse
dalla Lega e il senso di responsabilit che il
governo deve
avere comunque.