Date: 5:37 PM 4/1/03 +0200

From: dino frisullo

Subject: PROFUGHI DI GUERRA: NOTE TECNICHE E MATERIALI UTILI

 

Ai deputati, agli operatori dellassociazionismo, ai giuristi, al movimento contro la guerra

 

NOTA TECNICA SUL DIBATTITO IN CORSO IN PARLAMENTO SULLA QUESTIONE UMANITARIA, E SPECIFICAMENTE SULLA QUESTIONE DEI PROFUGHI DI GUERRA

 

Attualmente le mozioni di sinistra e centrosinistra sul tappeto, riportate qui sotto nellAllegato 1, sono quattro, di cui per una specifica sui problemi dellinfanzia in Iraq. Salvo evoluzioni, siamo dunque davanti a tre mozioni: Ulivo, Pdci, Prc.

 

La moltiplicazione delle mozioni avvenuta, legittimamente, a fronte di posizioni diverse sulla necessit di un cessate il fuoco anche a fini umanitari. Essa riduce per ovviamente le chances che passi una posizione vincolante per il governo sullo spinoso problema dei profughi (quanto spinoso, lo dimostra il primo strappo esplicito della Lega nel governo, ma anche la presa di posizione del sottosegretario DAl di An, in consonanza con Castelli: aiutiamoli in zona di guerra: su questo, vedi le Ansa in Allegato 6).

 

E' attualmente in corso un tentativo di rielaborazione unitaria di ambedue le questioni da parte dell'insieme dell'opposizione. Anche a questo fine (ma pure nel caso che le mozioni restino distinte e possano poi convergere sul punto in aula), spero siano utili le note che seguono.

 

Nel merito delle tre mozioni (esaminate ora dal solo punto di vista dello status e dellaccoglienza dei profughi), va detto che il Pdci dovrebbe comunque riformulare la sua, in quanto vi si parla di diritto dasilo (che va comunque tutelato) e non di protezione umanitaria, che ci che va richiesto in situazioni demergenza come lattuale.

 

Di conseguenza, mentre tutte le tre mozioni contengono l'importante estensione del provvedimento anche a coloro che sono gi qui in Italia (rifugiati "sur-place"), mancano, nella mozione del Pdci, le necessarie specificazioni previste invece dalle mozioni del Prc e dell'Ulivo: 1) permesso di soggiorno subito, abilitante per studio, lavoro e ricongiungimento, 2) protezione anche per renitenti alla leva e disertori dai paesi mobilitati nellarea (come avvenne con la 390/92 per gli ex jugoslavi: v. Allegati 4-5), 3) possibilit di richiedere asilo, protezione o ricongiungimento anche presso i consolati italiani in loco.

 

In compenso la mozione del Pdci contiene un punto che nelle altre due manca: la sospensione della validit delle espulsioni comminate verso tutti i paesi dellarea in guerra. Era prevista ad es., con qualche limitazione temporale, nel Dpcm sui profughi kossovari del 99 (v. Allegato 3). Andrebbe aggiunta anche la richiesta di immediata sospensione di tutti i provvedimenti, formali o informali (come quasi sempre sono), di respingimento dai valichi di frontiera di cittadini irakeni o di etnia kurda o comunque provenienti dallarea di guerra.

 

Oltre a questo, alcuni punti assenti in tutte le tre mozioni, e da inserire in uneventuale riformulazione unitaria o distinta, sono, a mio parere (il punto a) pu anche essere posto in una mozione a parte, se esigenze tattico-parlamentari lo richiedessero):

 

a)       la critica in via di principio (ed ai sensi del diritto internazionale!) alla pretesa illegittima e cinica del governo di prendere spunto dalle recenti decisioni in Grecia del Gruppo informale dei ministri della Giustizia della Ue per prevedere, e magari favorire (cosa sta facendo esattamente la Protezioni civile italiana in Turchia?), il confinamento forzoso dei profughi nei campi predisposti dai paesi confinanti allinterno dei confini irakeni (in zona di guerra e di pericolo) o comunque nei paesi immediatamente confinanti (che, ad eccezione della Grecia, non garantiscono asilo n protezione giuridica, e sono a rischio di facile rimpatrio nellimmediato dopoguerra);

 

b)       la richiesta (appena accennata nella mozione dellUlivo) di una concertazione europea dellaccoglienza dei profughi, che rompa per le maglie strette degli accordi (Schengen e Dublino) che impediscono a un profugo sbarcato in Italia di vivere e chiedere asilo e protezione laddove ha i suoi affetti (su questo cՏ il precedente della ripartizione di quote di cittadini della ex-Jugoslavia negli anni 90) vedi il documento di Amnesty ed altri, in allegato 2;

 

c)       la richiesta esplicita che il regime di protezione umanitaria sia concesso fermo restando leventuale esercizio del diritto di asilo: il decreto del maggio 99 sui profughi kossovari, ad esempio, impose invece assurdamente a chi otteneva protezione di rinunciare alle procedure dasilo (All. 3), mentre la circolare applicativa della civile legge 390 del 92 prevedeva correttamente la conservazione del diritto dasilo (All. 5);

 

d)       la previsione di rinnovabilit del permesso di soggiorno fino a quando non siano cadute le necessit di protezione umanitaria, ed in quel momento, la sua convertibilit con permesso di soggiorno per altra causa in presenza delle condizioni necessarie.

 

 

 

Cari saluti a tutti/e

 

Dino Frisullo (Ass. Senzaconfine)

 

 

 

ALLEGATI CHE POSSONO ESSERE UTILI

 

1.        LE MOZIONI IN DISCUSSIONE ALLA CAMERA

 

2.        DOCUMENTO DI AMNESTY, ICS, MSF

 

3.        TESTO DEL DPCM DEL MAGGIO 99 SULLA PROTEZIONE DEI PROFUGHI KOSSOVARI

 

4.        TESTO DELLA LEGGE 390/92 SULLACCOGLIENZA AI PROFUGHI DI GUERRA EX-JUGOSLAVI

 

5.        CIRCOLARE APPLICATIVA DEL VIMINALE DELLA LEGGE 390

 

6.        LANCI DAGENZIA SULLA RIUNIONE UE IN GRECIA E IL CONTENIMENTO DEI PROFUGHI

 

________________________________________________________________________________

 

ALLEGATO 1

 

MOZIONI SULLE QUESTIONI UMANITARIE  CONSEGUENTI ALLA SITUAZIONE IRACHENA (AL 1.4.03)

 

1.

 

PDCI

 

La Camera,

 

premesso che:

 

la guerra in Iraq continua e, per ammissione della stessa amministrazione Bush,

 

potrebbe continuare anche diversi mesi;

 

gli scenari di questa guerra, gi oggi cos drammatici per i costi umani

 

altissimi a causa dei bombardamenti, si prefigurano per il futuro - come

 

affermano tutte le organizzazione di tutela dei diritti umani e di assistenza ai

 

rifugiati ed alle vittime di guerra - come una vera catastrofe umanitaria;

 

anche il nostro Paese si trova a fronteggiare l'emergenza profughi iracheni;

 

il fenomeno interessa soprattutto i cittadini curdi costretti a pagare il prezzo

 

pi alto di questa guerra e che gi in centinaia di migliaia si stanno muovendo

 

dai loro villaggi in cerca di una via di fuga;

 

i cittadini curdi in fuga non sono sfollati ma profughi di guerra in cerca di

 

asilo: essi infatti scappano dai bombardamenti, scappano dal rischio di

 

invasione dell'esercito turco nel Nord dell'Iraq, scappano dalle possibili

 

rappresaglie del regime di Saddam;

 

il Governo italiano si trover a fronteggiare tale emergenza senza avere una

 

adeguata legislazione in materia di diritto di asilo. La legge 30 luglio 2002,

 

n. 189 sull'immigrazione (cosiddetta legge Bossi-Fini) non prevede un'adeguata

 

tutela per i profughi;

 

impegna il Governo:

 

a richiedere con urgenza un pronunciamento delle Nazioni unite per l'immediata

 

cessazione dei bombardamenti, delle operazioni militari e per l'apertura di

 

corridoi umanitari che consentano di portare soccorso alle popolazioni;

 

ad emanare con urgenza un decreto-legge atto a fronteggiare l'emergenza

 

rappresentata dal possibile arrivo nel nostro Paese di profughi di guerra,

 

affinch sia garantito anche nel nostro ordinamento giuridico il riconoscimento

 

di un effettivo diritto di asilo a tutti i cittadini iracheni e curdi in fuga

 

dai territori teatro di guerra (con riferimento sia a coloro che stanno

 

arrivando che a coloro che sono gi arrivati nel nostro Paese per sfuggire alle

 

persecuzioni ed al conflitto militare);

 

a sospendere le espulsioni nei confronti di quanti gi presenti sul nostro

 

territorio verso le aree del conflitto, secondo quanto sarebbe previsto dalla

 

disciplina attualmente vigente in materia di immigrazione.

 

(1-00175) (Nuova formulazione) Maura Cossutta, Rizzo, Diliberto, Armando

 

Cossutta, Bellillo, Nesi, Pistone, Sgobio, Vertone, Petrella.

 

(24 marzo 2003)

 

.

 

2.

 

Ulivo (riformulata)

 

La Camera,

 

premesso che:

 

tutte le organizzazioni di tutela dei diritti umani e di assistenza ai rifugiati

 

e alle vittime di guerra, e prioritariamente l'Alto Commissariato delle Nazioni

 

Unite per i Rifugiati (Unhcr) e la Croce Rossa internazionale, confermano che la

 

guerra contro l'Iraq tale da provocare una catastrofe umanitaria, prevedendo

 

un afflusso di sfollati e profughi pari a centinaia di migliaia di persone in

 

fuga dal solo territorio iracheno, senza considerare gli effetti a catena che si

 

potranno determinare nell'intera area;

 

seppur la maggior parte dell'esodo di persone provenienti dall'Iraq si riverser

 

sui Paesi confinanti prevedibile che parte di tale esodo si riverser in

 

Europa, e dunque anche in Italia, che potrebbe rappresentare per la sua

 

posizione geografica il principale punto di ingresso, insieme alla Grecia,

 

nell'Unione europea;

 

nel caso in cui in Turchia si verifichi un aumento della tensione interna tra il

 

Governo e la popolazione kurda, che aspira a una maggiore autonomia, la gravit

 

complessiva dell'esodo verso occidente potrebbe ulteriormente accentuarsi,

 

coinvolgendo anche i kurdi di quest'ultimo Paese, specie considerando che nel

 

territorio del Kurdistan turco stato proclamato lo stato di emergenza e che

 

recentemente il partito dell'HADEP, uno dei maggiori partiti politici kurdi,

 

stato dichiarato fuori legge dalla magistratura turca;

 

l'appello di Amnesty International, ICS-Consorzio Italiano di Solidariet e

 

Medici Senza Frontiere, promotori della campagna Diritto d'Asilo: una questione

 

di solidariet, richiama l'attenzione sul fatto che l'esodo verso l'Europa e

 

l'Italia potrebbe non avvenire in tempi brevi, considerato che tanto la

 

situazione di guerra aperta quanto le distanze geografiche potrebbero, in una

 

prima fase, rallentare gli spostamenti di popolazione, dilatando nel tempo un

 

flusso continuo, anche se non immediatamente e drammaticamente visibile. Ci

 

trova conferma nel forte aumento di arrivi in Europa e in Italia, registrato

 

negli ultimi mesi, di cittadini iracheni e di kurdi provenienti sia dalla

 

Turchia che dall'Iraq;

 

alla luce dell'articolo 10 della Costituzione italiana, della Convenzione di

 

Ginevra, relativamente al riconoscimento dello status di rifugiati e della

 

Dichiarazione universale dei diritti umani, l'Italia e la comunit

 

internazionale devono garantire, anche accogliendo i rifugiati e assicurando

 

assistenza alle vittime della guerra che arriveranno ai nostri confini, la

 

massima assistenza umanitaria alla popolazione civile irachena, stremata da

 

trent'anni di repressione brutale e da dodici anni di sanzioni economiche,

 

nonch da ultimo da un conflitto subito;

 

all'interno del richiamato dramma della guerra e delle emergenze prodotte, si

 

inserisce la particolare condizione dell'infanzia irachena che - su una

 

popolazione totale di circa 27 milioni di cui la met ha meno di 18 anni - conta

 

oltre tre milioni e mezzo di bambini sotto i cinque anni, e le cui gi precarie

 

condizioni di vita sono ora aggravate dal conflitto in corso, con conseguenze

 

devastanti sulle possibilit di sopravvivenza, sull'alimentazione, sulle

 

condizioni igienico-sanitarie e sul loro stato emotivo, tanto che l'UNICEF stima

 

necessari per gli interventi umanitari dei prossimi 6 mesi oltre 144 milioni di

 

dollari, cifra per la quale chiede un'immediata e ampia mobilitazione;

 

nel corso degli ultimi dieci anni, in Iraq stato registrato, anche in

 

conseguenza dell'embargo, un grave deterioramento delle condizioni di vita:

 

a) il tasso di mortalit infantile oggi due volte e mezzo quello del 1990,

 

tanto che in Iraq un bambino su otto muore prima di raggiungere il quinto anno

 

d'et;

 

b) il tasso di mortalit materna raddoppiato rispetto al 1990 e la mortalit

 

per complicazioni legate alla gravidanza o al parto la causa di un terzo di

 

tutte le morti tra le donne di et compresa tra i 15 e i 49 anni d'et;

 

c) la percentuale di bambini nati sottopeso cresciuta vertiginosamente negli

 

ultimi 10 anni, passando dal 4,5 per cento nel 1990 al 24,7 per cento nel 2001;

 

questo fenomeno e l'uso diffuso dell'allattamento artificiale - anche in

 

relazione all'alta incidenza delle donne afflitte da anemia - rendono

 

estremamente vulnerabili i lattanti, che dipendono quindi dalle razioni

 

alimentari di latte formulato;

 

impegna il Governo:

 

ad adottare, anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 20 del decreto

 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (misure straordinarie di accoglienza per

 

eventi eccezionali), per tutta la durata del conflitto, nonch per quella

 

successiva, gli opportuni provvedimenti al fine di:

 

a) assicurare a tutti i cittadini iracheni e curdi che siano o giungano in

 

Italia un permesso di soggiorno temporaneo, rinnovabile per motivi di protezione

 

umanitaria, abilitante al lavoro e al ricongiungimento familiare, senza

 

pregiudizio alcuno per l'eventuale richiesta di asilo politico in Italia;

 

b) riconoscere un analogo permesso ai cittadini di etnia kurda provenienti da

 

altri paesi dell'area, ed in particolare dalla Turchia, nonch a coloro che,

 

venendo da paesi coinvolti nel teatro di guerra, si dichiarino obiettori o

 

renitenti alla leva, in analogia con quanto avvenuto con le chiare disposizioni

 

che furono previste dall'articolo 2 comma 2-bis della legge n. 390 del 1992,

 

durante il conflitto nei territori della ex Jugoslavia;

 

c) dare disposizioni alle autorit consolari italiane dei paesi confinanti con

 

il teatro di guerra, affinch in via eccezionale e con procedura d'urgenza

 

queste prendano immediatamente in esame le eventuali richieste di protezione

 

umanitaria e di asilo politico, nonch di ricongiungimento familiare, con

 

persone che abbiano richiesto o ottenuto in Italia l'asilo politico, attribuendo

 

agli interessati, se del caso, un visto temporaneo per l'ingresso in Italia;

 

d) a farsi promotore di una iniziativa europea tesa a stabilire modalit comuni

 

di azione dei paesi dell'Unione per garantire accoglienza e protezione ai

 

profughi di guerra, anche in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva

 

europea 2001/55/CE concernente misure di protezione temporanea europea nei casi

 

di afflusso di sfollati e profughi, che sebbene non ancora recepita

 

dall'ordinamento italiano, va considerata obbligatoria nei fini e quindi

 

vincolante per tutti gli Stati membri;

 

e) a sostenere, con adeguato contributo economico, al pari di altri paesi della

 

comunit internazionale, l'azione umanitaria delle agenzie delle Nazioni Unite

 

(UNHCR; WFP; UNICEF) impegnate in attivit di sostegno ed aiuto alla popolazione

 

civile nei paesi limitrofi alla zona del conflitto;

 

a cooperare con i paesi direttamente coinvolti nel conflitto e con gli altri

 

paesi europei per garantire l'attuazione del piano di emergenza predisposto

 

dalle organizzazioni umanitarie e dall'UNICEF, sia attraverso l'attivit del

 

personale operativo all'interno del paese, sia attraverso l'invio di personale

 

internazionale in grado di fornire speciale protezione ai bambini sfollati sotto

 

il profilo nutrizionale e sanitario, idrico e igienico-sanitario e

 

dell'equilibrio emotivo, anche attraverso la messa a punto delle condizioni

 

essenziali per assicurare continuit nell'istruzione;

 

a intervenire in tutte le sedi internazionali affinch le azioni di guerra e i

 

bombardamenti non impediscano il trasporto a Baghdad e nelle altre zone colpite

 

di generi alimentari di prima necessit, medicinali, prodotti sanitari e altri

 

generi salvavita, nonch prodotti per la potabilizzazione dell'acqua;

 

a contribuire alla raccolta degli oltre 144 milioni di dollari stimati necessari

 

dall'UNICEF per gli interventi umanitari dei prossimi 6 mesi per salvare la vita

 

di milioni di bambini e di donne irachene vittime della guerra e a stanziare

 

risorse, nonch a predisporre opportuni strumenti nel Piano d'azione per

 

l'infanzia, legge 23 dicembre 1997, n. 451, per la cooperazione allo sviluppo e

 

per la tutela dei minori vittime delle guerre.

 

(1-00177) (Nuova formulazione) Violante, Castagnetti, Boato, Rizzo, Intini,

 

Pisicchio, Turco, Giovanni Bianchi, Sereni, Folena, Capitelli, Giacco,

 

Bolognesi, Pisa, Agostini, Bogi, Calzolaio, Innocenti, Magnolfi, Montecchi,

 

Nicola Rossi, Ruzzante, Pollastrini, Angioni, Minniti, Ranieri, Spini.

 

(26 marzo 2003)

 

 

 

3.

 

PRC

 

 

 

La Camera,

 

premesso che:

 

ogni giorno di guerra in Iraq aggiunge alla gi pesante lista di morti, feriti,

 

orfani e vedove nuovi lutti e distruzioni;

 

drammatica la situazione nelle citt sottoposte all'assedio e ai

 

bombardamenti;

 

l'acquedotto di Bassora, che serve due milioni di abitanti, stato distrutto

 

dall'aviazione alleata e non arriva pi n energia elettrica, n acqua potabile:

 

le agenzie delle Nazioni Unite e la Croce rossa internazionale ritengono

 

imminente una catastrofe umanitaria nella seconda citt dell'Iraq;

 

all'illusione di una guerra lampo si rapidamente sostituita la realt di una

 

guerra di logoramento, la cui durata nessuno sa prevedere. Si tratta di una

 

guerra fatta di combattimenti casa per casa, di bombardamenti sui mercati, di

 

assedio alle citt con l'obiettivo di strangolare la resistenza irachena

 

attraverso le immani sofferenze inferte alle popolazioni civili;

 

prevedibile che la ferocia della guerra spinga un numero crescente di iracheni

 

e curdi a riversarsi nei Paesi confinanti e da questi - via mare- anche verso i

 

Paesi dell'Unione europea, come la Grecia e la stessa Italia;

 

impossibile, oltre che impensabile, chiedere alle agenzie dell'Onu ed alla

 

Croce rossa internazionale di portare soccorso allo popolazioni civili, senza

 

l'istituzione preventiva di corridoi umanitari ed un cessate il fuoco che

 

consenta l'afflusso dei convogli nelle citt assediate;

 

impegna il Governo:

 

ad assumere, in proprio o insieme all'Unione europea, un'iniziativa politica

 

tesa:

 

1) ad ottenere l'immediato cessate il fuoco e l'istituzione di corridoi

 

umanitari, che consentano alle agenzie delle Nazioni Unite ed alla Croce rossa

 

internazionale di portare soccorso alle popolazioni assediate;

 

2) a pretendere dalle forze assedianti e, pi in generale, da tutti i

 

contendenti il rispetto della Convenzione di Ginevra, incluso il ripristino

 

dell'approvvigionamento idrico ed elettrico alle citt irachene;

 

3) a stanziare risorse adeguate e proporzionate al peso economico dell'Italia a

 

favore delle popolazioni dell'Iraq, finanziando i piani di emergenza e di

 

assistenza dell'Onu e della Croce rossa internazionale;

 

ad assicurare a tutti i cittadini iracheni e curdi, che siano o giungano in

 

Italia, un permesso di soggiorno temporaneo, rinnovabile per motivi di

 

protezione umanitaria, abilitante al lavoro ed al ricongiungimento familiare,

 

accogliendo le eventuali richieste di asilo politico in Italia;

 

a riconoscere un analogo permesso ai cittadini di etnia curda provenienti da

 

altri Paesi dell'area, Turchia inclusa, nonch a tutti coloro, che, venendo da

 

Paesi coinvolti dalla guerra, si dichiarino obiettori o disertori dei rispettivi

 

eserciti, in analogia con quanto avvenuto durante il conflitto della ex

 

Jugoslavia (articolo2, comma 2-bis, della legge n. 390 del 1992);

 

ad impartire precise disposizioni alle autorit consolari ed alle ambasciate dei

 

Paesi confinanti con il teatro di guerra, affinch, in via di urgenza e con

 

procedura eccezionale, esaminino le richieste di protezione umanitaria e di

 

asilo politico, nonch il ricongiungimento familiare, attribuendo agli

 

interessati un visto temporaneo per l'ingresso in Italia.

 

(1-00183) Bertinotti, Giordano, Mantovani, Russo Spena, Mascia, Deiana, Titti

 

De Simone, Alfonso Gianni, Pisapia, Valpiana, Vendola.

 

(31 marzo 2003

 

 

 

4.

 

 

 

(ALCUNE DEPUTATE, SPECIFICA SUI BAMBINI IN IRAQ)

 

 

 

La Camera,

 

premesso che:

 

in corso presso la Commissione parlamentare per l'infanzia l'esame del piano

 

nazionale d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei

 

soggetti in et evolutiva di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n.

 

451, che ha tra i suoi obiettivi il rafforzamento della cooperazione per lo

 

sviluppo dell'infanzia nel mondo, individuando le modalit di finanziamento

 

degli interventi previsti;

 

il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369, articolo 2,

 

comma 3, prevede che, al fine di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo

 

dell'infanzia nel mondo, il ministero degli affari esteri predisponga, per

 

quanto di sua competenza, un dettagliato programma di interventi, che diviene

 

parte integrante del piano nazionale d'azione, indicando anche le risorse

 

finanziarie destinate allo scopo;

 

l'Unicef ha lanciato un appello a sostenere i suoi sforzi per fornire aiuti e

 

assistenza ai bambini iracheni, la cui sopravvivenza definita dalla stessa

 

organizzazione delle Nazioni Unite in grave rischio;

 

si deve tener conto dei dodici anni di privazioni di ogni genere in campo

 

sanitario, alimentare e di supporti scolastici, nei quali i bambini iracheni

 

sono stati tenuti dal regime;

 

nonostante il programma Oil for food fosse esplicitamente dedicato

 

all'assistenza dei soggetti pi deboli e siano stati attuati numerosi progetti

 

di assistenza e di cooperazione, molto probabile che i proventi della vendita

 

di petrolio siano stati impiegati dal regime anche per scopi militari e di

 

riarmo;

 

impegna il Governo:

 

a prevedere, nell'ambito del programma di interventi per il rafforzamento della

 

cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo che, ai sensi dell'articolo

 

2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369,

 

costituisce parte integrante del piano nazionale d'azione e di interventi per la

 

tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in et evolutiva, un adeguato

 

stanziamento a favore degli interventi umanitari per i bambini in Iraq;

 

ad assumere iniziative in sede di Unione europea, anche in vista del prossimo

 

semestre di presidenza italiana, per programmare ed attuare efficaci azioni

 

umanitarie in Iraq, anche sostenendo l'attivit di organismi internazionali e di

 

organizzazioni non governative.

 

(1-00182) Burani Procaccini, Antonio Leone, Anna Maria Leone, Francesca

 

Martini, Castellani, Ricciotti.

 

(27 marzo 2003)

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

ALLEGATO 2

 

 

 

AMNESTY INTERNATIONAL

ICS - CONSORZIO ITALIANO DI SOLIDARIET MEDICI SENZA FRONTIERE

 

 

APPELLO PER LA PROTEZIONE UMANITARIA ALLE VITTIME DELLA GUERRA

 

Come confermato da tutte le organizzazioni di tutela dei diritti umani

e di assistenza ai rifugiati e alle vittime di guerra, e

prioritariamente dallAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i

Rifugiati (Unhcr) e dalla Croce Rossa internazionale, la guerra

scatenata contro lIraq in grado di provocare una "catastrofe

umanitaria", con una previsione di sfollati e profughi pari a

centinaia di migliaia di persone in fuga dal solo territorio iracheno,

senza dimenticare gli effetti a catena che si scateneranno nellintera

area.

 

Anche se la maggior parte dellesodo dallIraq si riverser sui Paesi

vicini, e segnatamente Iran, Turchia e Giordania, prevedibile che

parte di tale esodo si diriger verso lEuropa, quindi anche verso

lItalia. Il nostro paese, anzi, potrebbe rappresentare per la sua

posizione geografica il principale punto di ingresso, insieme alla

Grecia, nellUnione europea. La gravit complessiva dellesodo verso

Occidente potrebbe aggravarsi, coinvolgendo anche i kurdi della

Turchia. Questo soprattutto nel caso in cui in Turchia si verifichi un

aumento della tensione interna tra il Governo e la popolazione kurda,

che aspira a una maggiore autonomia. Gianfranco Schiavone dellICS

ricorda a questo proposito che nel territorio del Kurdistan turco

stato proclamato lo stato di emergenza e che recentemente il partito

dellHADEP, uno dei maggiori partiti politici kurdi, stato

dichiarato fuori legge dalla magistratura turca.

 

Amnesty International, ICS-Consorzio Italiano di Solidariet e Medici

Senza Frontiere, promotori della campagna "Diritto dAsilo: una

questione di solidariet", richiamano lattenzione sul fatto che non

necessariamente lesodo verso lEuropa e lItalia avverr in tempi

brevi. La situazione di guerra aperta e le distanze geografiche

potrebbero, in una prima fase, rallentare gli spostamenti di

popolazione. Il che vorrebbe dire che la fuga dei profughi e dei

rifugiati potrebbe dilatarsi nel tempo e investire i nostri paesi con

un flusso continuo anche se non subito drammaticamente visibile. Che

un esodo verso Occidente sia gi in atto comprovato dal forte

aumento di arrivi in Europa e in Italia, registrato negli ultimi mesi,

di cittadini iracheni e di kurdi provenienti sia dalla Turchia che

dallIraq.

 

In questo senso, afferma Loris De Filippi di Medici Senza Frontiere,

troviamo sconcertanti e censurabili le esternazioni del ministro

Umberto Bossi, apparse sul quotidiano "La Repubblica" in data gioved

20 marzo 2003, secondo cui i profughi in fuga dal conflitto iracheno

debbano "restarsene a casa loro". Con questa affermazione il ministro

Bossi, uno dei padri della legge 189/2002 (detta appunto Bossi-Fini),

che le nostre organizzazioni considerano lacunosa e complessivamente

insoddisfacente, dimostra di non tenere in considerazione larticolo

10 della Costituzione italiana, la Convenzione di Ginevra relativa alo

status di rifugiato e la Dichiarazione universale dei diritti umani.

Una volta di pi riteniamo determinante portare allattenzione

dellopinione pubblica quanto sia grave che in Italia, unico tra i

Paesi membri dellUnione europea, negli ultimi cinquantanni non sia

stata approvata una legge organica sul diritto dasilo.

 

LItalia deve fare la sua parte per garantire la massima assistenza

umanitaria alla popolazione civile irachena, stremata da trentanni di

repressione brutale e da dodici anni di sanzioni economiche, vittima

di un conflitto che non ha in alcun modo contribuito a provocare.

Questa assistenza dovr concretizzarsi nella richiesta agli Stati

confinanti con lIraq di tenere aperte le frontiere, nellaiuto a

questi ultimi affinch siano in grado di accogliere i rifugiati e in

misure immediate di assistenza alle vittime della guerra che

arriveranno ai nostri confini, ha dichiarato Marco Bertotto di

Amnesty International.

 

Sulla base delle ragioni sopra esposte, Amnesty International,

ICS-Consorzio Italiano di Solidariet e Medici Senza Frontiere

lanciano un appello al Governo e al Parlamento italiani affinch siano

adottate le seguenti misure urgenti:

 

1. vengano emessi gli atti legislativi e amministrativi previsti dalla

legislazione vigente, e segnatamente dallart. 20 (misure

straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali) della L. 189/02,

affinch per tutta la durata del conflitto e del dopoguerra in Iraq

sia attribuito a tutti i cittadini iracheni in fuga dal Paese un

permesso di soggiorno temporaneo e rinnovabile per motivi di

protezione umanitaria, abilitante al lavoro e al ricongiungimento

familiare, senza pregiudizio per leventuale richiesta di asilo

politico in Italia o in altri paesi;

 

2. un analogo permesso sia riconosciuto ai cittadini di etnia kurda

provenienti da altri paesi dellarea, ed in particolare dalla Turchia,

nonch a coloro che, venendo dai paesi coinvolti nel teatro di guerra,

si dichiarino obiettori o renitenti alla leva, in analogia con quanto

avvenuto con le chiare disposizioni che furono previste dalla L.

390/92 art. 2 bis, durante il confitto nei territori della ex

Jugoslavia;

 

3. vengano impartite istruzioni alle autorit consolari italiane in

Iran, Giordania, Siria e Turchia, affinch in via eccezionale si

prendano in esame "in loco" con procedura durgenza eventuali

richieste di protezione umanitaria e/o di asilo politico, nonch di

ricongiungimento familiare, con persone che abbiano richiesto o

ottenuto in Italia lasilo politico, attribuendo agli interessati, se

del caso, un visto temporaneo per lingresso in Italia;

 

4. venga attuato immediatamente un piano nazionale di emergenza per

laccoglienza dei profughi dalla guerra e sia istituito un tavolo di

coordinamento degli interventi tra le istituzioni e gli enti e gli

organismi umanitari maggiormente rappresentativi. Ferma restando la

necessaria condivisione europea e quindi la necessit di distribuire

laccoglienza nei vari paesi in base a criteri di unit familiare e

coesione comunitaria, anche in deroga alle norme generalmente valide

sulla scelta del paese dasilo, nellattuazione del piano nazionale di

accoglienza andr evitato il pi possibile il ricorso allutilizzo di

grandi strutture demaniali, privilegiando le forme di accoglienza

diffusa, coinvolgendo gli enti locali e lassociazionismo attraverso

una possibile estensione dellesperienza positiva del Programma

Nazionale Asilo (Pna)

 

 

 

 

 

ALLEGATO 4

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 12 maggio 1999

 

Misure di protezione temporanea, a fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore delle persone provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Gazzetta Ufficiale del 26.5.99

 

 

 

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

 

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 1999, stato dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare un eventuale eccezionale esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica;

 

Ritenuta la necessit di adottare misure di protezione temporanea per le rilevanti esigenze umanitarie connesse agli eventi di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso, soggiorno ed assistenza;

 

Sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidariet sociale;

 

Decreta

Art. 1

Misure di protezione temporanea

 

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le misure di protezione temporanea, ai fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore delle persone provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica.

 

Art. 2

Accoglienza sul territorio italiano

 

1. Gli stranieri di cui all'art. 1, che entrano nel territorio dello Stato sono inviati, quando necessario, alle strutture di primo soccorso individuate o realizzate sul territorio nazionale. Il questore, verificata, possibilmente, la provenienza e la nazionalit degli interessati, rilascia un permesso di soggiorno per motivi di protezione temporanea valido per la permanenza nel solo territorio nazionale fino al 31 dicembre 1999, salvo che si tratti di persone per le quali l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato non possono essere consentiti. Il permesso di soggiorno pu essere rilasciato anche a coloro che, entrati in Italia dopo l'inizio degli eventi bellici, sono stati destinatari di provvedimenti di espulsione.

 

2. Nei confronti degli stranieri cui non rilasciato o revocato il permesso di cui al comma 1, esaurite le necessit di primo soccorso, sono disposti il respingimento o l'espulsione secondo le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

3. Gli stranieri di cui al presente decreto, gi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, compreso quello per richiesta di asilo, possono richiedere la conversione degli stessi nel permesso di soggiorno di cui al comma 1. Il rilascio di detto titolo di soggiorno, a seguito di conversione, comporta l'estinzione della procedura relativa al riconoscimento dello status di rifugiato.

 

4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 esteso allo studio e al lavoro ed eventualmente rinnovato, dopo la prima scadenza, con cadenza semestrale, nel caso perduri lo stato di emergenza conseguente al conflitto e, comunque, sino al permanere delle esigenze di protezione.

 

Art. 3

Attivit di soccorso e assistenza

 

1. Fatto salvo quanto disposto dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2967 del 26 marzo 1999, Il Ministero dell'interno, il Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento per gli affari sociali ed i prefetti delle provincie interessate pongono in essere, nei confronti degli stranieri di cui al presente decreto, che versino in stato di bisogno ed in mancanza di altri soggetti pubblici o privati che possano garantire l'assistenza, tutti gli interventi necessari al soccorso e all'accoglienza, ivi compresi quelli a carattere sanitario.

 

2. Le attivit di cui al comma 1 sono attuate, in via preferenziale ed ove possibile attraverso il ricorso agli enti locali, ad altri enti pubblici o privati, senza scopo di lucro, alle organizzazioni di volontariato, nonch alle associazioni di tutela degli stranieri, previa definizione di accordi sulle prestazioni erogate e sui relativi costi.

 

3. Negli interventi di cui al presente decreto sono altres ricompresi quelli connessi alla temporanea assistenza di profughi provenienti dalle zone di crisi, in base a programmi di accoglienza predisposti da altri Stati e che transitano sul territorio nazionale per raggiungere i luoghi di destinazione.

 

Art. 4

Rimpatrio

 

1. Il rimpatrio degli stranieri di cui al presente decreto successivamente alla cessazione del regime di protezione, deve avvenire in condizioni che assicurino il pieno rispetto della dignit degli interessati e della loro sicurezza. Vengono comunque assicurati sostegno ed assistenza ai rimpatri volontari che dovessero verificarsi prima della cessazione dello stato di emergenza. Le operazioni di rimpatrio possono avvenire con la collaborazione di organizzazioni nazionali, internazionali o intergovernative specializzate.

 

Art. 5

Disposizioni finali e finanziarie

 

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attivit svolte e le prestazioni effettuate, per motivi di urgenza, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzato all'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli.

 

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente decreto si provvede, per l'anno 1999, utilizzando il fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti delle disponibilit preordinate allo scopo, fermo restando quanto disposto dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2967 del 26 marzo 1999.

 

Roma, 12 maggio 1999

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema

Il Ministro degli affari esteri Dini

Il Ministro dell'interno Russo Jervolino

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi

Il Ministro per la solidariet sociale Turco

 

 

 

 

 

ALLEGATO 4

 

 

 

LEGGE 24 settembre 1992 N. 390

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 24 luglio 1992, n. 350, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori dell'ex Jugoslavia, nonch misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.

 

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 26 settembre 1992)

 

Capo I

 

INTERVENTI A FAVORE DEGLI SFOLLATI DELLE REPUBBLICHE SORTE NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA

 

Art. 1. Interventi straordinari

 

1. Per far fronte alla grave situazione in cui si trovano gli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, il Governo autorizzato ad effettuare interventi di carattere straordinario. Essi sono aggiuntivi rispetto a quelli effettuabili ai sensi della legislazione vigente. Gli interventi straordinari dovranno essere ripartiti senza alcuna discriminazione, in particolare di carattere etnico e religioso.

 

2. Gli interventi straordinari sono diretti a contribuire a fronteggiare le necessit di soccorso, di accoglienza ed assistenza degli sfollati nel territorio delle Repubbliche di cui al comma 1, anche attraverso la partecipazione ad iniziative di organismi internazionali.

 

3. Gli interventi straordinari sono inoltre diretti a fronteggiare le esigenze degli sfollati di cui al comma 1 accolti sul territorio nazionale, connesse alla ricezione, al trasporto, all'alloggio, al vitto, al vestiario, all'assistenza igienico sanitaria, all'assistenza socioeconomica e a quella in favore dei minori non accompagnati, nonch al rimpatrio o trasferimento degli stessi.

 

4. Per le finalit di cui al presente capo e per l'effettuazione dei conseguenti interventi, il Presidente del Consiglio dei Ministri promuove e coordina l'attivit dei Ministri competenti, delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, della Croce Rossa Italiana e di ogni altra istituzione e organizazzione operante per finalit umanitarie.

 

5. Gli interventi sono promossi d'intesa con le amministrazioni competenti. Per le finalit di cui al comma 3 sono prioritariamente utilizzati immobili o aree demaniali e altri edifici di propriet pubblica, all'uopo mantenuti o rimessi in efficienza, compatibilmente alle esigenze da fronteggiare.

 

Art. 1 bis. Procedure di attuazione

 

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro dell'interno, definisce le modalit di consultazione delle regioni, degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) e delle associazioni di volontariato in merito al coordinamento degli interventi per l'accoglienza dei profughi.

 

Art. 2. Controllo degli ingressi

 

1. Il Ministero dell'interno, fatte salve le competenze in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicureza dello Stato, cura l'avvio degli sfollati alle strutture di accoglienza individuate sul territorio nazionale secondo le priorit dell'articolo 1.

 

2. Gli organi di polizia, sulla base della previa verifica della provenienza dei soggetti dai territori di cui all'articolo 1, e salva l'applicazione delle disposizioni in vigore circa l'esistenza di circostanze ostative all'entrata in Italia, possono rilasciare un nulla osta provvisorio di ingresso in territorio nazionale rinnovabile, valido sessanta giorni, in conformit alle direttive fissate dal Consiglio dei Ministri.

 

2 bis. La Repubblica italiana impegnata a garantire comunque l'ingresso e l'ospitalit ai giovani cittadini delle Repubbliche ex jugoslave che siano in et di leva o richiamali alle armi, che risultino disertori o obiettori di coscienza.

 

Art. 3. Finanziamento degli interventi

 

1. Per far fronte agli interventi straordinari di cui all'articolo 1, autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per l'anno 1992, da stanziare in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non impegnate nell'anno possono esserlo nell'esercizio finanziario successivo.

 

2. I contributi e i versamenti di fondi di enti e privati specificamente destinati al soccorso degli sfollati stranieri affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo di cui al comma 1.

 

3. Il Ministero degli affari esteri cura l'invio degli aiuti in natura nei territori delle Repubbliche di cui all'articolo 1, in accordo con le altre amministrazioni competenti. Il Ministero degli affari esteri cura le necessarie intese con le competenti autorit dei Paesi interessati e con gli organismi internazionali.

 

4. Ai fini delle attivit di volontariato si applicano l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le disposizioni ivi richiamate.

 

Art. 4. Ordini di accreditamento

 

1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attivit indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilit di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate, che provvedono alle attivit di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione, con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilit generale dello Stato.

 

2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri competenti ad impegnare e ordinare spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a rendere, per semestri, i rendiconti amministrativi alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione.

 

Art. 5. Ordinanze

 

1. In caso di emergenza non fronteggiabile con i mezzi disponibili in via ordinaria, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale vengono indicati i mezzi di finanziamento necessari, richiede al Ministro per il coordinamento della protezione civile l'adozione di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992. n. 225.

 

Art. 6. Copertura finanziaria

 

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente capo, pari a lire 125 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero".

 

2. Il Ministro del tesoro autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

(Il titolo II non viene riportato in quanto non riguarda il problema specifico)

 

 

 

DIRETTIVA DEL 14 aprile 1994

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Dipartimento per gli Affari Sociali

 

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

"Controllo degli ingressi sul territorio nazionale degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia"

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n.400; visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 13 maggio 1993, recante delega di funzioni al Ministro per gli Affari Sociali avv. Fernanda Contri; visti gli articoli 2 e 2 bis del decretolegge 24 luglio 1992, n.350, convertito con modificazioni con legge 24 settembre 1992, n.390, recante: "Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonch misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero"; d'intesa con il Ministro dell'Interno e con il Ministro degli Affari Esteri;

 

DISPONE

 

Art. 1 Criteri per il controllo degli ingressi degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia.

 

1. considerato "sfollato", ai fini della applicazione delle disposizioni di cui infra il cittadino della Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia che, a causa di eventi bellici o di disordine pubblico generalizzato, diffuse violazioni dei diritti umani, gravi forme di discriminazione in base all'appartenenza ad una comunit etnica o religiosa, stato costretto ad abbandonare il luogo di abituale residenza ed i propri beni.

 

2. Colui che si trovi nella condizione di sfollato, cos come indicata al comma 1, pu essere ammesso nel territorio nazionale.

 

Art. 2 Soggetti ammessi nel territorio nazionale

 

1. Sono in ogni caso ammessi nel territorio nazionale, fatte salve le competenze in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato.

 

a) i disertori, i renitenti alla leva e gli obiettori di coscienza provenienti dai territori delle Repubbliche ex jugoslave, salvo successiva verifica della propria posizione secondo quanto indicato dal successivo articolo 3, comma 2;

 

b) i minori non accompagnati e in stato di abbandono. In tal caso deve essere data tempestivamente comunicazione al Tribunale dei minori competente per territorio ed al Comitato per la tutela dei minori stranieri presso la presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Sociali;

 

c) i feriti, i malati, gli accompagnatori degli stessi, o gli altri soggetti interessati da programmi straordinari di accoglienza promossi o almeno preventivamente autorizzati dal Governo italiano;

 

d) i coniugi, figli o genitori di sfollati gi accolti nel territorio nazionale, salvo successiva verifica della propria posizione secondo il successivo articolo 3, comma 2;

 

e) i soggetti che dispongano di una lettera di accompagnamento rilasciata da un ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Acnur) operante nel territorio delle Repubbliche ex jugoslave, secondo le modalit indicate dal successivo art. 3, comma 1, ed altri soggetti in situazione di incombente pericolo per la propria vita e la propria sicurezza personale, salvo successiva verifica della propria posizione secondo quanto indicato dal successivo art. 3, comma 2;

 

2. Qualora i soggetti provengano da un Paese terzo, sono ammessi nel territorio nazionale, salvo successiva verifica della propria posizione secondo quanto indicato dal successivo art. 3 comma 2, a condizione di:

 

a) soggetti gi riconosciuti sfollati nel Paese di prima accoglienza, che intendano sottrarsi a violazioni dei propri diritti fondamentali, subite in quel Paese;

 

b) soggetti provenienti da un Paese terzo, nei cui confronti risulti un rifiuto di protezione e assistenza, la violazione dei diritti umani fondamentali e il rischio di respingimento in un Paese che non garantisca protezione dalle cause che hanno provocato la condizione di sfollato;

 

3. Al momento della verifica della provenienza dei soggetti dai territori delle Repubbliche ex jugoslave, ai sensi dell'art. 1 della legge n.390/92, non sono considerati sfollati i soggetti muniti di passaporto della Repubblica di Slovenia e quei soggetti muniti di passaporto della Repubblica di Croazia che risultino residenti nelle contee istriana (capoluogo Pisino) e litoraneo (capoluogo Fiume), a meno che non sussistano le condizioni indicate dai commi 1 e 2 del presente articolo

 

Art. 3 Documenti e modalit per la verifica della condizione di sfollato

 

1. La lettera di accompagnamento un documento personale rilasciato agli uffici dell'ACNUR nella ex Jugoslavia, agli sfollati che si trovino in accertate condizioni di pericolo o siano vittime di violazione dei diritti sanciti dalle convenzioni e dal diritto internazionale. Salvo i casi di comprovata urgenza, il rilascio della lettera di accompagnamento va comunicato, almeno 48 ore prima della partenza, alla pi vicina rappresentanza diplomatica italiana che, qualora nulla osti, trasmetteranno tempestivamente alle autorit competenti in materia di ingresso nel territorio nazionale la lettera di accompagnamento.

 

2. Qualora sussista la necessit di una successiva verifica dell'effettiva posizione di un soggetto, secondo quanto indicato nell'articolo 2 della presente direttiva, tale verifica sar compiuta dalla Commissione centrale per i rifugiati;

 

3. Qualora dalla dichiarazione del soggetto non risulti nessun elemento attinente alle condizioni indicate nell'articolo 2, la domanda di ingresso sul territorio nazionale quale sfollato viene considerata manifestamente infondata, e, in mancanza di altro titolo per l'ingresso, potr procedersi al respingimento;

 

4. Resta fermo il diritto di ogni straniero di presentare richiesta al fine di ottenere il riconoscimento della condizione di rifugiato in base alle disposizioni di cui al decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni con legge 28 febbraio 1990, n.39.

 

Art. 4 Assistenza degli sfollati

 

1. Agli sfollati ammessi sul territorio nazionale viene rilasciato dalle Questure, ai sensi della legge n. 390/92, un permesso di soggiorno per motivi straordinari, valido a fini di studio e di lavoro. Il permesso di soggiorno non comporta automaticamente l'assistenza presso le strutture pubbliche o comunque finanziate dello Stato, in conformit alla legge n.390/92. Tale assistenza deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero dell'Interno. Nel caso in cui l'autorit di polizia verifichi che lo sfollato, ammesso nel territorio nazionale, sia privo di una garanzia di assistenza, pubblica o privata, ovvero manchi di mezzi economici adeguati al proprio sostentamento, le autorit di polizia inviano l'interessato ad un centro di prima accoglienza, a gestione pubblica o privata o di enti locali; ove attender la definizione dell'inoltro della domanda di avvio ad un campo per sfollati gestito da o per conto del Ministero dell'Interno.

 

2. L'autorit di polizia dovr verificare la conformit ai criteri della presente direttiva delle iniziative di assistenza ed accoglienza svolte da soggetti privati.

 

Per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

 

Il Ministro per gli Affari Sociali

 

Roma, 14 aprile 1994

 

 

 

 

 

ALLEGATO 5

 

 

 

 

MISURE STRAORDINARIE DI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE PROVENIENTI DAL TERRITORIO

 

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI JUGOSLAVIA

 

 

 

 

 

Art.1

 

 

 

(Categorie di cittadini della Repubblica Federale di Jugoslavia destinatari

 

delle misure straordinarie di accoglienza)

 

 

 

1.     Le misure straordinarie di accoglienza previste nel presente decreto, adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano alle persone che hanno dovuto abbandonare il loro luogo di abituale dimora a causa del conflitto nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia e che appartengono ad una delle categorie indicate dagli art. 2, 3, 4 e 6.

 

 

 

2.     Qualora gli interessati non dispongano di un valido passaporto o di altro documento di viaggio o di identit, e siano impossibilitati ad ottenerli, detti documenti possono essere sostituiti da idonea certificazione rilasciata dagli enti gestori dei campi o centri di accoglienza di rifugiati in Albania, nella Repubblica ex-jugoslava di Macedonia e in Montenegro ovvero in altri Paesi o da altri organismi, appositamente autorizzati, che assistono in quelle zone i rifugiati fuori dai campi. Per quanto possibile tali certificazioni sono rilasciate in collaborazione con lAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con lOrganizzazione Internazionale per le Migrazioni o il Comitato Internazionale della Croce Rossa, e si basano sulla registrazione effettuata da detti organismi.

 

 

 

3.     Le disposizioni del presente decreto si osservano in deroga alle diverse disposizioni previste dal decreto legislativo  25 luglio 1998, n. 286.

 

 

 

4.     Le disposizioni del presente decreto si osservano senza alcuna distinzione di appartenenza etnica, linguistica o religiosa delle persone.

 

 

 

 

 

Art. 2

 

 

 

 (Ricongiungimento familiare)

 

 

 

1.     Il ricongiungimento familiare con le persone di cui all'art. 1 puo` essere chiesto dal familiare cittadino italiano o di uno Stato membro dell`Unione Europea residente in Italia ovvero dal familiare straniero regolarmente soggiornante in Italia o che abbia ottenuto un permesso di soggiorno ai sensi dell`art. 7, comma 1. Il ricongiungimento pu essere chiesto altres dal familiare straniero richiedente asilo, presente in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nelle more della decisione definitiva sul ricorso avverso il provvedimento di diniego sul riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero dal familiare straniero che abbia presentato istanza di regolarizzazione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998.

 

 

 

2.     Unicamente ai fini dell'ammissione in Italia ai sensi del presente decreto e limitatamente al caso di richiedente gi presente in Italia alla data di entrata in vigore di detto decreto, per "familiari" si intendono il coniuge non legalmente separato e i parenti entro il quarto grado. Negli altri casi si applicano i comma 1 e 2 dell`art. 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

 

 

3.     Unicamente ai fini dell'ammissione in Italia ai sensi del presente decreto, il familiare soggiornante in Italia che chiede il ricongiungimento esonerato dall'obbligo di cui al comma 3, lettere a) e b), dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

 

 

4.     Qualora non sia oggettivamente possibile la certificazione, da parte degli interessati, dei legami di parentela di cui al comma 2 del presente articolo, essa pu essere sostituita da idonea certificazione, rilasciata secondo le modalit di cui al comma 2 dellarticolo 1 e da corrispondente dichiarazione resa dal familiare di cui al comma 1. Il limite di tempo di cui all'art. 29, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' ridotto a quindici giorni.

 

 

 

5.     Alle persone che si sono ricongiunte in Italia e' rilasciato un  permesso di soggiorno per motivi familiari della durata di un anno, rinnovabile se persistono i motivi per i quali stato rilasciato ovvero se, alla scadenza del permesso, risulta comunque impossibile il rientro, in condizioni di dignit e di sicurezza, nel luogo di provenienza nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia. Detto permesso di soggiorno consente l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale secondo il disposto dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l`accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di tali attivit`.

 

 

 

6.     Le persone che si sono ricongiunte con i familiari in Italia hanno diritto a beneficiare delle misure di accoglienza e di assistenza previste dall'articolo 7 del presente decreto.

 

 

 

7.     Gli organismi non-governativi e di volontariato possono essere delegati dalle persone interessate a presentare o richiedere la documentazione e le autorizzazioni necessarie all`applicazione del presente articolo.

 

 

 

 

 

Art. 3

 

 

 

(Accoglienza di persone che si trovano in situazioni particolarmente vulnerabili e di disertori e renitenti alla leva)

 

 

 

1.     Sono ammesse nel territorio nazionale, fatte salve le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, le persone di cui all'art.1 che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilit.

 

 

 

 

 

2.     I criteri per l'individuazione delle persone di cui al comma precedente, nonch le procedure per il loro trasferimento in Italia sono definite con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e della solidarieta` sociale, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e il Comitato Internazionale della Croce Rossa, con particolare riguardo alle seguenti categorie:

 

a)     persone che necessitano di cure mediche o assistenza non disponibili in loco, e loro accompagnatori;

 

b)     minori non accompagnati e bisognosi di assistenza non disponibile "in loco"; previa segnalazione agli organismi internazionali competenti;

 

c)     donne o persone anziane, bisognose di assistenza non disponibile "in loco";

 

d)     altre persone in situazioni di particolare vulnerabilit segnalate alle autorit italiane dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

 

 

 

3.     Fatte salve le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, sono comunque garantiti lingresso e lospitalit dei cittadini della Repubblica Federale di Jugoslavia, in et di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori o renitenti alla leva o obiettori di coscienza.

 

 

 

4.     Alle persone di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di un anno, rinnovabile se persistono i motivi per i quali stato rilasciato ovvero se, alla scadenza del permesso, risulta comunque impossibile il rientro, in condizioni di dignit e di sicurezza, nel luogo di provenienza nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia. Detto permesso consente l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale secondo il disposto dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di tali attivit`.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4

 

 

 

(Accoglienza sulla base di iniziative di solidariet promosse da privati, enti, organismi e associazioni)

 

 

 

1.     I cittadini italiani, i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell`Unione Europea e residenti in Italia, gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno avente durata non inferiore ad un anno, gli Enti Locali, gli organismi non-governativi e le associazioni di volontariato operanti nel settore, le associazioni professionali e sindacali, segnalano la propria disponibilit ad ospitare per non meno di un anno una o pi persone di cui all'articolo 1 alla Prefettura competente per il luogo in cui gli stranieri saranno accolti.

 

 

 

 

 

 

 

2.     A tal fine i soggetti pubblici o privati di cui al comma 1 si impegnano ad assicurare, per tutto il periodo proposto, vitto, alloggio, ed adeguata assistenza alle persone accolte ai sensi del presente articolo.

 

 

 

3.     La verifica dei requisiti e la decisione sull'idoneit dell`offerta di accoglienza e` effettuata dalla Prefettura competente per territorio, che, entro quindici giorni dalla richiesta, rilascia o nega il nulla osta all'ingresso in Italia, indicante il numero e i nomi delle persone da ospitare e il luogo di accoglienza. Copia del nulla-osta e' inviata alla Questura della Provincia in cui si trova il luogo di accoglienza e al Ministero dell'interno.

 

 

 

4.     Il Questore rilascia alle persone che sono accolte in Italia in base al presente articolo un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con le medesime caratteristiche indicate dall' art. 3, comma 4. Il permesso per motivi umanitari e' rinnovabile, anche a prescindere dal permanere delle condizioni di ospitalit, qualora, alla scadenza del permesso stesso, risulti impossibile il rientro, in condizioni dignit e di sicurezza, nel luogo di provenienza nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia.

 

 

 

 

 

Art. 5

 

 

 

(Modalit del rilascio dei visti e di eventuali titoli di viaggio

 

e di trasferimento in Italia)

 

 

 

1.     Alle persone che si trovano nelle condizioni previste, per l`ingresso in Italia, dal presente decreto, rilasciato dalle autorit diplomatiche italiane, un visto di ingresso, per ricongiungimento familiare o per motivi umanitari e, ove necessario, un apposito lasciapassare. Sono previste, inoltre, modalit' semplificate per il rilascio del visto di ingresso e del lasciapassare, nei casi in cui agli interessati non sia possibile recarsi presso la rappresentanza diplomatica o consolare competente.

 

 

 

2.     I visti di ingresso per motivi umanitari rilasciati in base al presente decreto hanno validita' territoriale limitata alla sola Repubblica italiana.

 

 

 

3.     Il viaggio delle persone autorizzate ad entrare in Italia in base al presente decreto gratuito sui mezzi messi a disposizione dalle autorit italiane operanti "in loco". Qualora non sia disponibile il trasporto su tali mezzi, i costi per il trasporto su vettori di linea sono rimborsabili fino al primo punto di arrivo in Italia.

 

 

 

4.     Ai fini della copertura delle spese di viaggio sostenute ai sensi del commi 3 del presente articolo si provvede mediante utilizzazione delle somme messe a disposizione secondo le disposizioni del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, secondo speciali e semplificate modalit amministrative e contabili disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri, della difesa, dei trasporti e della navigazione e per la solidariet sociale.

 

 

 

 

 

Art. 6

 

 

 

(Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini della Repubblica Federale di Jugoslavia presenti in Italia)

 

 

 

1.     Nei casi in cui non sia possibile il rientro nel luogo di provenienza, in condizioni di dignit e di sicurezza, di un cittadino della Repubblica Federale di Jugoslavia presente in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se destinatario di un provvedimento amministrativo di espulsione, e salvo che non sia possibile il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno ad altro titolo, all`interessato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari, avente le medesime caratteristiche indicate al comma 4 dell`art.3.

 

 

 

2.     Ai cittadini della Repubblica Federale di Jugoslavia presenti in Italia a qualunque titolo, anche se destinatari di un provvedimento amministrativo di espulsione, per i quali siano soddisfatti i criteri per l'ammissione in Italia di cui agli articoli 2, 3, o 4 e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per i motivi e con le caratteristiche previsti negli stessi articoli nei casi in cui non sia possibile il rientro nel luogo di provenienza, in condizioni di dignit e di sicurezza.

 

 

 

 

 

Art. 7

 

 

 

(Misure di accoglienza e di assistenza)

 

 

 

1.     Le persone alle quali sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 2, 3, e 6 del presente decreto e quelle per le quali sia stato rinnovato il permesso di soggiorno ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, ove non dispongano di mezzi autonomi di sostentamento, sono ospitate e assistite presso i centri di prima accoglienza istituiti ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 1999, n. 2967, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove necessario, il Ministero dell'interno pu predisporre, di concerto con il Dipartimento per gli Affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i Ministeri della sanit, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, ulteriori programmi di assistenza per le persone accolte in base ai commi 2 e 3 dellarticolo 3 del presente decreto.

 

 

 

2.     Per la gestione dei centri di prima accoglienza e degli altri programmi di assistenza di cui al presente articolo il Ministero dell'interno pu anche avvalersi della collaborazione degli Enti Locali e di organismi non-governativi qualificati, stipulando apposite convenzioni.

 

 

 

3.     Alle spese relative all'assistenza sociale e sanitaria delle persone accolte in Italia ai sensi del presente decreto e alla gestione dei centri di prima accoglienza si provvede anche mediante l'utilizzazione delle somme residue stanziate per il 1998 e per il 1999 per le misure straordinarie di accoglienza, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche migratorie istituito ai sensi dell'art. 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonch mediante l'utilizzazione, secondo le modalita' previste dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, di parte dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la "Missione Arcobaleno".

 

 

 

 

 

Art. 8

 

 

 

 (Diritto d'asilo)

 

 

 

1.                 Le misure previste dal presente decreto non pregiudicano, per le persone di cui all'articolo 1, la possibilit di presentare in Italia, in qualsiasi momento, domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o comunque di godere del diritto d'asilo ai sensi della normativa internazionale e nazionale in vigore

 

 

 

 

 

ALLEGATO 6

 

 

 

IRAQ: CASTELLI, PROBLEMA RIFUGIATI VA AFFRONTATO IN SEDE UE

 

LEGGE ITALIANA AD HOC SAREBBE DANNOSA

 

   (ANSA) - VERIA (GRECIA), 28 MAR - Il problema degli eventuali

 

profughi generati dalla guerra in Iraq va affrontato

 

dall'insieme dell'Unione europea, e i rifugiati dovranno essere

 

accolti in centri accoglienza piu' vicini possibili all'Iraq: lo

 

afferma il ministro della giustizia Roberto Castelli,

 

sottolineando che su questa impostazione c'e' l'accordo di tutti

 

i partner europei, i cui ministri della giustizia e dell'interno

 

sono oggi riuniti in Consiglio informale a Veria nel nord della

 

Grecia.

 

   In questa prospettiva, afferma Castelli in un comunicato

 

diffuso a Veria, ''si evincono indubitabilmente due conseguenze.

 

Primo, qualsiasi legge ad hoc predisposta dall'Italia sarebbe

 

non solo inutile, ma anche dannosa perche' andrebbe contro la

 

politica europea. Secondo, le prese di posizione della sinistra

 

per aprire le frontiere italiane sono prive di qualsiasi

 

fondamento, strumentali e mirate a far entrare surrettiziamente

 

ulteriori clandestini sotto le mentite spoglie di profughi''.

 

(SEGUE).

 

 

 

     NS

 

28-MAR-03 11:32 NNNN

 

 

 

 

 

IRAQ:CASTELLI, PROBLEMA RIFUGIATI VA AFFRONTATO IN SEDE UE  (2)

 

 

 

   (ANSA) - VERIA (GRECIA), 28 MAR - Durante le discussioni del

 

Consiglio giustizia e affari interni dell'Ue, dedicato ai

 

problemi dell'immigrazione, i partner europei hanno anche

 

affrontato la possibile emergenza Iraq, sottolinea il ministro.

 

   ''Dalla discussione - si legge nel comunicato del ministro -

 

e' emerso che tutti i componenti del consiglio sono d'accordo

 

 sul fatto che il problema va affrontato dall'Ue nel suo insieme

 

e che gli eventuali profughi andranno accolti nei centri di

 

accoglienza situati il piu' vicino possibile alle regioni di

 

provenienza e non in Europa''. A questo proposito, si ricorda,

 

la Commissione europea ha gia' stanziato un cifra consistente

 

per sostenere questo piano.

 

   ''In ogni caso - sottolinea Castelli - al momento non

 

risultano significativi movimenti di profughi''. (ANSA).

 

 

 

 

 

28-MAR-03 11:59 NNNN

 

 

 

ApB-IRAQ/ PROFUGHI, VOLONTE': URGENTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE

 

"Le strade indicate dal centrosinistra non sono percorribili"

 

 

 

Roma, 28 mar. (Ap.Biscom) - Riferendosi al dibattito sul

 

probabile esodo e sulla sorte degli sfollati e dei rifugiati che

 

giungeranno in Europa dall'Iraq, il Capogruppo dell' UDC alla

 

Camera, Luca Volont, ha dichiarato che "le strade indicate dal

 

centrosinistra non sono percorribili: non pensabile un

 

potenziamento delle disposizioni ancora in vigore della

 

Turco-Napolitano o sospendere la Legge Bossi-Fini-Giovanardi, n

 

tanto meno si pu far finta di niente ritenendo che il problema

 

non riguardi il nostro Paese".

 

 

 

 "Esiste - aggiunge Volont - una terza via, ed quella

 

dell'immediata attuazione della direttiva 2001/55/CE che doveva

 

essere recepita entro il 31 dicembre scorso. L'applicazione di un

 

comune regime europeo di asilo credo che sia la garanzia migliore

 

per la tutela immediata e transitoria di tali persone oltre a

 

garantire un equilibrio degli sforzi tra gli stati membri che

 

accolgono gli sfollati e i rifugiati".

 

Red/Pol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      IRAQ: CASTELLI, IN EUROPA SIAMO D'ACCORDO SU PROFUGHI =

 

''PROBLEMA SPETTA AD UE, VANNO ACCOLTI VICINO A PAESI PROVENIENZA''

 

 

 

      Roma, 28 mar. - (Adnkronos) - Su eventuali arrivi di profughi

 

dall'Iraq i ministri europei della Giustizia e dell'Interno sono

 

''d'accordo'': ''Il problema va affrontato dall'Unione Europea nel

 

suo insieme e gli eventuali profughi andranno accolti nei centri di

 

accoglienza situati il piu' vicino possibile  alle regioni di

 

 provenienza e non in Europa''. Da Veria, dove partecipa al consiglio

 

Gai, il ministro della Giustizia Roberto Castelli riferisce la

 

posizione emersa durante la riunione di stamattina, dedicata in

 

generale alle questioni legate all'immigrazione in Ue.

 

 

 

      In una nota, il Guardasigilli italiano spiega anche che il

 

commissario europeo alla Giustizia e agli Affari interni Vittorino ha

 

informato i ministri che ''la Commissione ha gia' stanziato una

 

consistente cifra'' per sostenere il piano di accoglienza dei

 

profughi  iracheni. ''In ogni caso -ha precisato Castelli- al momento

 

non risultano significativi movimenti di profughi''.

 

 

 

      ''Da tutto cio' -osserva ancora Castelli- si evincono

 

indubitabilmente due conseguenze: primo, qualsiasi legge ad hoc

 

predisposta dall'Italia sarebbe non solo inutile, ma anche dannosa

 

perche' andrebbe contro la politica europea; secondo, le prese di

 

posizione della sinistra per apire le frontiere italiane sono prive

 

di qualsiasi fondamento, strumentali e mirate a far entrare

 

 surrettiziamente ulteriori clandestini sotto le mentite spoglie di

 

profughi''.

 

      (Sin-Arc/Pn/Adnkronos)

 

28-MAR-03 12:20

 

ApB-IRAQ/ UE AIUTERA' PROFUGHI, MA SENZA CHE LASCINO LA REGIONE

 

Progetto di 'contenimento' regionale emerge da vertice a Veria

 

 

 

Veria, 28 mar. (Ap) - L'Unione Europea promette aiuti concreti ai

 

profughi della guerra in Iraq, ma da distribuire senza che gli

 

sfollati lascino la regione. Un progetto 'di contenimento' della

 

probabile ondata di profughi iracheni emerso dal vertice dei

 

ministri della Giustizia e degli Interni Ue, riuniti a Veria,

 

cittadina della Grecia del Nord.

 

 

 

A nome della presidenza di turno Ue, il ministro greco della

 

Giustizia ha ufficializzato la linea che i Quindici intendono

 

seguire: "la posizione della presidenza Ue - ha detto Philippos

 

Petsalnikos - di creare centri per i profughi nei Paesi

 

confinanti, in modo da permettere un veloce ritorno ai luoghi

 

d'origine". Il ministro greco dell'Ordine Pubblico, Michalis

 

Chrisohoidis, ha aggiunto: "tutti i quindici ministri concordano

 

sulla prospettiva di aiutare i profughi creando nella regione

 

centri di ospitalit, sia in territorio iracheno che nei Paesi

 

vicini". (segue)

 

Orm 1444

 

 

 

GOVERNO: LA LOGGIA, 'NO' LEGA NON MINANO TENUTA MAGGIORANZA =

 

 

 

(ASCA) - Cernobbio, 28 mar - I 'no' pronunciati oggi dalla

 

Lega in Consiglio dei Ministri al decreto del governo sulle

 

quote latte e al recepimento della direttiva comunitaria sui

 

profughi non preoccupano il ministro per gli Affari

 

regionali, Enrico La Loggia che, arrivando a Cernobbio per

 

il Forum di Confcommercio, dice con chiarezza: ''Talvolta la

 

Lega mantiene una sua posizione autonoma ma non mi pare che

 

questo influisca minimamente ne' sulla tenuta della

 

maggioranza ne' sull'efficacia dei provvedimenti del

 

governo''.

 

fdv/bad/arg (segue)

 

281658 MAR 03

 

 

 

AGI0262 3 POL 0 R01 /    + VQZ PI01

 

 

 

GOVERNO: MARONI, DA LEGA NON DISSENSO MA OPINIONE DIVERSA =

 

(AGI) - Cernobbio, 28 mar. - "Il nostro non e' un dissenso, ma

 

solo un'opinione diversa". Cosi' il ministro del Welfare,

 

Roberto Maroni, minimizza la presa di posizione della Lega

 

emersa oggi in Consiglio dei Ministri sulla questione quote

 

latte e sui provvedimenti che riguardano i profughi del

 

conflitto iracheno.

 

    Il provvedimento sulle quote latte - ha detto Maroni a

 

margine di un convegno di Confcommercio - va migliorato e noi

 

cercheremao di migliorarlo in Parlamento perche' non tiene conto

 

delle richieste fatte per la regolarizzazione delle posizioni

 

pregresse cosi' come era stato richiesto".

 

    Riferendosi alle conseguenze del conflitto in Iraq, Maroni

 

ha ribadito che la preoccupazione della Lega "e' di evitare che

 

la guerra determini situazioni incontrollabili che nulla hanno a

 

che vedere con la questione dei profughi". "Abbiamo voluto

 

sottolineare questo - ha concluso il ministro - il nostro non e'

 

un dissenso, e' una opinione diversa". (AGI)

 

 Mgm/Glc

 

281743 MAR 03

 

AGI0265 3 POL 0 R01 /    + VQZ PI01

 

 

 

IRAQ: FORMIGONI, SU PROFUGHI ITALIA DOVRA' FARE IL SUO DOVERE =

 

(AGI) - Cernobbio (Co), 28 mar. - L'Italia, come gli altri Paesi

 

occidentali "fara' senz'altro il proprio dovere" per accogliere

 

i profughi che dovessero giungere dall'Iraq a causa della

 

guerra. Lo ha affermato, a margine di un convegno della

 

Confcommercio, il presidente della Regione Lombardia, Roberto

 

Formigoni.

 

    "Se vengono fatte sul territorio azioni forti ed efficaci -

 

ha detto Formigoni - non penso che dovremmo avere una grande

 

ondata di profughi. Inoltre - ha aggiunto - i Paesi che per

 

primi dovranno ospitare i profughi sono quelli confinanti".

 

    Se tutte queste condizioni non saranno sufficienti - ha

 

sottilineato - l'Italia e i Paesi occidentali, dovra' e fara'

 

senz'altro il proprio dovere. Formigoni infine ha detto di

 

"condividere la speranza di tanti che si possa arrivare presto

 

alla fine delle ostilita'" e ha aggiunto che e' necessario fare

 

in modo che "la transizione del dopoguerra sia affidata alla

 

Comunita' Internazionale. Auspico - ha concluso - che l'Onu

 

sappia ritrovare un linguaggio comune e garantire la transizione

 

verso un Iraq libero e democratico". (AGI)

 

 Mgm-Pag/Glc

 

281748 MAR 03

 

 

 

ADN0929 5 POL 0 RT1 POL NAZ

 

 

 

      IRAQ: UNHCR, SODDISFAZIONE PER PROVVEDIMENTO SU PROFUGHI =

 

            MAHIGA, CONFERMA DISPONIBILITA' E IMPEGNO DEL GOVERNO

 

 

 

      Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Soddisfazione e' stata espressa da

 

Augustine Mahiga, rappresentante in Italia dell'Alto commissariato

 

per le Nazioni unite per i Rifugiati (Unhcr), per la decisione del

 

Consiglio dei ministri di recepire la direttiva comunitaria sulla

 

concessione della protezione temporanea in caso di un afflusso

 

 massiccio di profughi in Italia.

 

 

 

      Secondo Mahiga, infatti, tale decisione ''e' in linea con

 

quanto richiesto dall'Unhcr nell'incontro della scorsa settimana con

 

il vicepremier Gianfranco Fini e, conferma la disponibilita' e

 

l'impegno del governo italiano a riconoscere i diritti di possibili

 

rifugiati e richiedenti asilo in fuga dalla crisi in Iraq''.

 

 

 

      Il rappresentante dell'Unhcr, oltre a ricordare che l'Ente

 

nella regione del Golfo ha gia' predisposto gia' aiuti per 300mila

 

 persone, ha ''auspicato di poter incontrare quanto prima

 

rappresentanti del governo per conoscere e discutere nel dettaglio le

 

modalita' di attuazione del provvedimento''

 

      (Sin/Gs/Adnkronos)

 

28-MAR-03 17:57

 

 

 

ADN0932 5 POL 0 RT1 PPR NAZ

 

 

 

      IRAQ: MARGHERITA, LEGA UN PROBLEMA PER PRESIDENZA ITALIANA UE =

 

            PISTELLI, NO A DIRETTIVA PROFUGHI NON FACILITERA' LE COSE

 

 

 

      Roma, 28 mar. (Adnkronos)- ''Temo che questi comportamenti non

 

contribuiranno a spianare la strada per una efficace conduzione del

 

semestre di presidenza italiana della Ue''. Il responsabile Esteri

 

della Margherita Lapo Pistelli, invita a non sottovalutare il no

 

della Lega in Consiglio dei ministri al decreto attuativo della

 

direttiva europea per gli aiuti ai profughi e sulle quote latte.

 

 

 

      ''Il riemergere della Lega di lotta e di governo -afferma-

 

non spacca il centrodestra, ma rischia di creare molti problemi al

 

profilo europeo del prossimo semestre. Non si difende il prestigio

 

del Paese sparecchiando qua e la' il proprio veto sui tavoli

 

comunitari. Non lo si difende, rifiutando preventivamente le

 

assunzioni di responsabilita' sulle conseguenze di questo

 

conflitto''.

 

      (Pol-Tor/Gs/Adnkronos)

 

 

 

 

 

 281406 mar 03GMT

 

IRAQ: FRISULLO, GARANTIRE PROTEZIONE TEMPORANEA PER PROFUGHI

SENZA CONFINE, IN FUGA CITTADINI E RENITENTI A LEVA

   (ANSA) - ROMA, 24 MAR - Un provvedimento straordinario,

previsto dalla legge Bossi-Fini e gi sperimentato nel '92 per

i profughi ex jugoslavi, che garantisca protezione temporanea ai

cittadini iracheni e alle minoranze in fuga dal conflitto in

Iraq. A sollecitare l'intervento del governo il presidente

dell'associazione 'Senza Confin Dino Frisullo.

   Il provvedimento, sottolinea Frisullo, pu essere

riproposto come protezione temporanea europea, fermo restando il

diritto di asilo, in base alla direttiva 2001/55 del Consiglio

d'Europa, chiedendo alla Ue di ripartire le spese e distribuire

i profughi anche in deroga alle strette maglie attuali.

   Per il responsabile dell'associazione, i profughi

kurdo-irakeni condotti da Lampedusa a Crotone, come quelli

sbarcati invece ad Ancona e tradotti con mezzi militari a Foggia

e Bari per essere respinti in Grecia, non sono che le

avanguardie pi evidenti di un enorme esodo di guerra che

gradualmente nelle prossime settimane investir l'Italia e

l'Europa. Secondo Frisullo, sono in movimento non solo i

cittadini irakeni, sia curdi che arabi, ma anche i giovani

renitenti alla leva e le minoranze curde d'Iran, Siria e Turchia

dove la repressione si intensificata, dai processi politici

in Siria agli omicidi in carcere in Iran, alla restaurazione

dello stato d'emergenza e allo scioglimento del partito Hadep in

Turchia.(ANSA).

     XFC

24-MAR-03 18:48 NNN

 

 

 

 

IRAQ: PROFUGHI; GASPARRI, ACCOGLIERLI IN ZONE LIMITROFE

 

MA SE ITALIA COINVOLTA, NON POSSIAMO TIRARCI INDIETRO

   (ANSA) - ROMA, 31 MAR - I profughi iracheni devono essere

accolti possibilmente nelle zone limitrofe, ma se questo non

fosse possibile e anche l'area del nostro Paese dovesse essere

coinvolta, non possiamo tirarci indietro. Questa, in sintesi,

l'opinione espressa dal ministro delle Comunicazioni Maurizio

Gasparri nel corso di un'intervista a Radio Radicale.

   L'aiuto ai profughi, ha detto Gasparri, deve essere

effettuato rispettando le regole internazionali. L'Italia quindi

deve fare quello che le regole dicono, n pi n meno.

L'auspicio del ministro, in ogni caso, che di profughi ce

ne siano il meno possibile, nel senso che se la guerra si

conclude rapidamente con la vittoria della democrazia e della

libert non saranno curdi e iracheni a dovere scappare

dall'Iraq, ma saranno curdi e iracheni che potranno tornare in

Iraq.

   D'altro canto, ha aggiunto, mi auguro anche che se dovesse

esserci la necessit di accogliere popolazioni, vengano accolte

nelle zone limitrofe per dare una maggiore possibilit di

ritorno. Portare persone a migliaia di chilometri di distanza ha

poco senso, vuol dire sradicarle. Il buon senso - ha concluso -

pu dunque trovare una sintesi tra le preoccupazioni espresse

dalla Lega e il senso di responsabilit che il governo deve

avere comunque.