Date: 9:51 AM 9/17/97 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: richiesta di aiuto sul ddl immigrazione

 

Cari amici,

serve un vostro intervento immediato. Oggi si vota in Commissione

sull'articolo 8 (respingimenti).

 

I punti cruciali (che il Governo non vuole accettare o vuole accettare solo

in parte) sono i seguenti:

 

1) diritto di ricorso (non sospensivo) contro il respingimento e - connesso

con questo - provvedimento di respingimento scritto e motivato. Il Governo

e' assolutatamente non disponibile.

 

2) limitazione degli obblighi del vettore relativamente al rimpatrio dei

respinti al caso di mancata segnalazione da parte del vettore stesso di

presenza a bordo di straniero privo di documenti validi per l'ingresso (il

rischio e' che il vettore stesso impedisca l'imbarco di stranieri che

aspirano a chiedere asilo, volendo detto vettore evitare di incorrere

nell'obbligo di rimpatrio in caso di respingimento; nell'ipotesi piu'

rosea, sarebbe lo stesso vettore ad esaminare l'ammissibilita' della

domanda d'asilo, allo scopo di non imbarcare coloro per i quali tale

ammissibilita' sia dubbia. Si affida cosi' al vettore un compito che deve

essere di pertinenza della Commissione nazionale per l'asilo!). Il Governo

su questo ha accettato solo di introdurre una norma di salvaguardia sul

diritto di asilo, che pero' e' blanda e imprecisa, e nulla modificherebbe

nei comportamenti del vettore.

 

3) istituzione di centri di assistenza e informazione ai valichi di

frontiera, ai fini dell'informazione degli stranieri che intendono fare

ingresso in Italia riguardo ai loro diritti (in particolar modo, il diritto

d'asilo) e della presentazione di ricorsi (vedi punto 1), con

posizionamento, negli aeroporti, nella zona di transito (consultabili,

cioe', dallo straniero, anche prima che il respingimento abbia avuto

luogo). Il Governo accetta l'istituzione (non ai fini dell'assistenza per

la presentazione di ricorsi (vedi punto 1)), ma limita la previsione sul

posizionamento nella zona di transito ai soli casi in cui cio' e'

possibile.

 

Vi prego di osservare come il principio di non refoulement sia previsto,

all'art. 17, per il solo caso di espulsione (e non per il respingimento) e

per i soli rischi di persecuzione personale (a prescindere, cioe',

dall'esistenza di situazioni di violenza generalizzata). Mi sembra quindi

che non risultino adeguatamente tutelati ne' il diritto d'asilo, ne'

l'incolumita' delle persone.

 

Conto sul vostro intervento (sul Governo e sui gruppi di maggioranza).

 

Saluti

Sergio Briguglio