Date: 9:53 AM 1/27/98 +0000
From: Sergio Briguglio
Subject: ddl asilo
Cari amici,
domani scade il termine per la presentazione
in Commissione degli
emendamenti relativi al ddl sul diritto di
asilo. Il Relatore ha gia'
fatto propri molti degli emendamenti
corrispondenti ai contenuti della
proposta CIR. Mi sembra che manchino ancora
alcuni punti. In
particolare, e' necessario
a) evitare lâesclusione dalla procedura di
riconoscimento di stranieri
che abbiano commesso solo reati irrilevanti, o
che siano meramente
sospettati di svolgere attivitaâ malavitose;
b) evitare che si possa essere esclusi dalla
concessione della
protezione umanitaria per il semplice fatto di
aver soggiornato in un
Paese aderente alla Convenzione di Ginevra ma
non disposto a riconoscere
tale tipo di protezione (non prevista dalla
suddetta Convenzione);
c) prevedere esplicitamente che
lâimpossibilitaâ di rimpatrio scatti, in
ossequio al dettato dellâart.17 del ddl
immigrazione, anche in assenza
di domanda di asilo;
d) escludere che il ricorrente contro il
diniego dellâasilo possa
risultare privo di mezzi di sostentamento nei
primi sei mesi successivi
alla presentazione del ricorso.
Vi mando il testo del resoconto dell'ultima
seduta della Commissione
(contiene anche il testo degli emendamenti), e
le proposte ulteriori che
ho fatto giungere oggi a Guerzoni. Vi prego,
se ne condividete i
contenuti, di dare sostegno a queste ultime.
Un intervento del CIR, in
particolare, sarebbe di grande utilita'.
Cordiali saluti
Sergio Briguglio
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AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTED’ 20 GENNAIO 1998
211a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
Intervengono i sottosegretari di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei
ministri Zoppi e per l'interno Giorgianni e
Vigneri.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE REFERENTE
(2425) Norme in materia di protezione
umanitaria e di diritto di asilo
(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del
diritto d'asilo
(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del
diritto di asilo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24
settembre 1997.
Il presidente VILLONE ricorda che nella seduta
precedente era stata avviata
l'illustrazione degli emendamenti.
Il relatore GUERZONI rimette al Governo una
valutazione di ordine
complessivo sugli emendamenti da lui
sottoscritti e presentati in identica
formulazione anche da altri senatori: in
particolare, il Governo dovrebbe
chiarire le modalità con le quali si intendono
attuare nella normativa
ordinaria le prescrizioni derivanti
dall'articolo 10 della Costituzione.
Il presidente VILLONE osserva che l'esigenza
di ulteriori approfondimenti
per alcuni parti del disegno di legge assunto
come testo base, d'iniziativa
del Governo, potrebbe condurre a concentrare
l'esame esclusivamente su
quelle disposizioni che non comportano alcun
dubbio di attualità o di
congruitÃ. Le parti suscettibili di
modificazioni potrebbero invece essere
sottoposte a un esame piÿ prolungato, che
tenga conto anche delle piÿ
recenti vicende inerenti all'arrivo in Italia
di profughi di etnia curda.
Il sottosegretario GIORGIANNI precisa che ¶
stata avviata una riflessione
congiunta tra i Ministeri competenti, sia
sugli emendamenti presentati sia
sullo stesso disegno di legge: lo scopo di
introdurre strumenti piÿ moderni
di tutela per gli stranieri che raggiungono
l'Italia fuggendo da situazioni
critiche, in una considerazione distinta da
quella del fenomeno
dell'immigrazione motivata da ragioni
economiche, ha determinato nuove
normative anche in altri paesi, come ad
esempio la Germania. Occorrono
tuttavia anche soluzioni concordate a livello
europeo, laddove il problema
dei rifugiati, già inserito nel cosiddetto
Terzo pilastro dell'unificazione,
¶ stato trasferito dopo le recenti revisioni
del Trattato nel cosiddetto
Primo pilastro, in modo da poter essere
risolto anche con decisioni
giuridicamente vincolanti. D'altra parte, la
disciplina della materia ¶
condizionata dalle prescrizioni derivanti
dall'articolo 10 della
Costituzione e dalle convenzioni
internazionali e non puù prescindere da
altre elaborazioni, come quelle del Consiglio
italiano per i rifugiati e
quelle fatte proprie da singoli parlamentari.
Quanto all'articolo 10 della
Costituzione, la giurisprudenza tradizionale e
prevalente lo ha interpretato
alla stregua di una disposizione
programmatica, ma una nota e importante
sentenza della Corte di Cassazione ne ha
viceversa riconosciuto l'efficacia
immediatamente precettiva. Il disegno di legge
del Governo ¶ rivolto a
disciplinare il diritto d'asilo in senso stretto,
escludendo dal proprio
ambito i casi di protezione umanitaria a
favore di gruppi di persone: si
tratta pertanto di una normativa organica sul
diritto d'asilo, aperta a ogni
contributo di miglioramento e da considerare
in relazione e in equilibrio
con la nuova normativa, in via di
approvazione, sul piÿ ampio fenomeno
dell'immigrazione. Chiarisce tuttavia che
alcune perplessità manifestate nel
corso della discussione e tradotte anche in
proposte emendative suscitano
l'interesse del Governo, che pertanto si
riserva di presentare propri
emendamenti nel volgere di pochi giorni,
tenendo conto anche dei piÿ recenti
episodi accaduti in Italia ad esempio quanto
al caso dei profughi curdi.
Il senatore BESOSTRI ritiene opportuno
approfondire ulteriormente alcuni
aspetti della normativa in esame, ma
sottolinea l'esigenza di procedere con
sollecitudine anche per l'evidente connessione
con la disciplina
dell'immigrazione. osserva quindi che
l'articolo 10 della Costituzione
rimette alla legge ordinaria la definizione delle
condizioni per la
concessione dell'asilo ma non la
determinazione dei presupposti, già fissati
o impliciti nella normativa costituzionale.
Egli motiva la presentazione di
numerosi emendamenti, da lui sottoscritti,
rivolti a distinguere lo status
di rifugiato da quello di coloro che hanno
diritto all'asilo, in conformitÃ
alla giurisprudenza che ne ha distinto le
relative situazioni soggettive,
rispettivamente in termini di interesse
legittimo e di diritto soggettivo.
Il PRESIDENTE ritiene opportuno riaprire il
termine per gli emendamenti fino
alla settimana successiva.
Il sottosegretario GIORGIANNI esprime il
consenso del Governo e precisa che
le proposte emendative da lui preannunciate si
riferiscono prevalentemente
agli articoli 1 e 2 del disegno di legge n.
2425.
Su proposta del PRESIDENTE, si conviene di
fissare per mercoledã 28 gennaio
alle ore 13 il termine per la presentazione di
ulteriori emendamenti.
Il seguito dell'esame congiunto ¶ infine
rinviato.
IN SEDE DELIBERANTE
(2232) DE LUCA Athos ed altri. - Istituzione
di una giornata nazionale
dedicata a tutti i deportati nei campi di
concentramento nel corso della
guerra del 1939-1945
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta
del 16 dicembre 1997.
Si passa quindi all'esame degli articoli.
Il senatore PASTORE rinuncia ad illustrare
l'emendamento 1.3, osservando
tuttavia che esso tiene conto del dibattito
storico in corso, il quale
dovrebbe portare alla condanna di ogni
crimine. I senatori SPERONI,
DENTAMARO e MAGNALB– rinunciano a loro volta
ad illustrare gli emendamenti
1.1, 1.4 e 1.2.
Il sottosegretario ZOPPI chiede un breve
rinvio della discussione, dovendosi
pronunciare sugli emendamenti presentati.
Il presidente VILLONE, in considerazione di questa
richiesta, prospetta un
rinvio alla settimana successiva.
Il senatore SPERONI coglie l'occasione per
chiedere un chiarimento al
presentatore in merito alla formula che
compare all'articolo 1. Risponde il
senatore Athos DE LUCA, dichiarandosi disponibile
ad introdurre un'altra
formulazione. Il senatore BESOSTRI suggerisce
il termine ‚deceduteé, anzich¶
‚ucciseé; in ogni caso dovrebbe essere tenuta
ferma, a suo avviso, la data
del 27 gennaio di ciascun anno.
Il seguito della discussione ¶ quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente VILLONE avverte che la
Commissione ¶ chiamata ad esprimere
parere sul disegno di legge n. 2793-quater,
rimesso alla sede plenaria da
parte della Sottocommissione, argomento che
non figura all'ordine del
giorno. Se non vi sono osservazioni, all'esame
stesso si puù procedere nel
corso della seduta.
Conviene la Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
(2793-quater) Disposizioni concernenti le
gestioni liquidatorie delle unitÃ
sanitarie locali soppresse, risultante dallo
stralcio deliberato
dall'Assemblea il 18 novembre 1997,
dell'articolo 24 d'iniziativa
governativa ‚Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblicaé
(Parere alla 12a Commissione: favorevole con
osservazione e condizione)
Introduce l'esame il presidente VILLONE,
segnalando varie riserve sul
contenuto del disegno di legge, il quale
deriva dallo stralcio di una
corrispondente disposizione del disegno di
legge collegato alla legge
finanziaria per il 1998.
Il senatore BESOSTRI osserva che i creditori
non sono ammessi alla fase di
determinazione dell'ammontare dei beni, sui
quali dovranno soddisfare i loro
diritti, con il conseguente rischio di veder
compromesse le loro legittime
aspettative. La disposizione non prevede
nemmeno il ristoro delle spese
legali sostenute per le procedure esecutive
dichiarate estinte. Aggiunge che
a suo avviso potrebbe ritenersi violato
l'articolo 113 della Costituzione,
in considerazione della mancata previsione di
una possibile impugnativa nei
confronti del programma di estinzione delle
passivitÃ.
Il senatore LUBRANO DI RICCO ricorda poi che
l'ordinamento contempla crediti
privilegiati, dei quali invece non si conosce
la sorte, in base alla
normativa in esame. Ž inoltre singolare che siano
i creditori stessi a
stabilire su quali beni debbano soddisfare i
loro diritti; non ¶ altresã
previsto un limite temporale per l'efficacia
del provvedimento. Dopo aver
apprezzato le considerazioni svolte dal
senatore Besostri, ritiene di dubbia
costituzionalità il disegno di legge anche
alla luce del principio
costituzionale di libertà economica e ricorda
una decisione della Corte
costituzionale nella quale si era posto a
carico della pubblica
amministrazione l'obbligo di liquidare le
spese legali derivanti dalle
procedure esecutive avviate.
La senatrice DENTAMARO nutre forti sospetti di
incostituzionalità sotto i
profili della tutela giurisdizionale dei
diritti e della disparità di
trattamento tra i creditori. Il disegno di
legge sembra inoltre stabilire un
limite massimo oltre il quale
l'amministrazione non ononerà i propri debiti.
Ricorda infine di aver presentato
un'interrogazione in proposito al Ministro
della sanitÃ, alla quale attende ancora
risposta.
Anche per il senatore PINGGERA resterebbero
frustrate le aspettative dei
creditori senza alcuna ragionevole
giustificazione.
Secondo il senatore PELLEGRINO il
provvedimento, per quanto criticabile, non
¶ senza precedenti, in quanto una legislazione
di carattere eccezionale ha
condotto piÿ volte alla sostanziale
inesigibilità di crediti nei confronti
della pubblica amministrazione. Auspica
pertanto che possano essere riviste
tali normative, una volta superata l'emergenza
finanziaria.
Il presidente VILLONE rileva che il disegno di
legge potrebbe essere
interpretato anche come obbligatorio, nei
confronti dell'amministrazione,
perch¶ questa metta a disposizione dei
creditori mezzi adeguati alla
soddisfazione dei relativi diritti. Propone
pertanto di esprimere un parere
favorevole, raccomandando alla Commissione di
merito di valutare se la
formulazione del disegno di legge sia idonea a
consentire l'integrale
soddisfacimento dei crediti maturati. Occorre
altresã condizionare il parere
stesso alla soppressione dell'ultimo periodo,
concernente l'estinzione delle
procedure esecutive in corso, in quanto
incostituzionale.
Conviene in tal senso la Commissione.
La seduta termina alle ore 16,15.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2425
Art. 1.
Sostituire l'articolo con il seguente:
‚Art. 1.
1. Lo Stato italiano garantisce il diritto di
asilo e la protezione
umanitaria nei modi stabiliti dalla presente
legge, in attuazione
dell'articolo 10, terzo comma, della
Costituzione e in conformità alle
convenzioni internazionali a cui l'Italia
aderisceé.
1.1
Il Relatore
1.2 (Identico all'em. 1.1)
Fumagalli Carulli
1.3 (Identico all'em. 1.1)
Lubrano di Ricco
Art. 2.
Al comma 1, sostituire l'alinea con il
seguente:
‚1. Ha diritto d'asilo nel territorio dello
Stato ed ¶ definito rifugiato lo
straniero al quale sia impedito, nel Paese di
origine o, nel caso di
apolide, di residenza, l'effettivo esercizio
delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ed in
particolare:é.
2.2
Il Relatore
2.6 (Identico all'em. 2.2)
Fumagalli Carulli
2.14 (Identico all'em. 2.2)
Lubrano di Ricco
Al comma 1, alinea, dopo la parola: ‚dirittoé,
inserire la seguente:
‚rispettivamenteé, e dopo la parola: ‚asiloé,
inserire le seguenti: ‚e di
riconoscimento dello status di rifugiatoé.
2.9
Besostri
Al comma 1, capoverso, premettere la seguente
lettera:
‚o a) lo straniero, al quale, ai sensi
dell'articolo 10, terzo comma della
Costituzione, sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle libertÃ
democraticheé.
2.10
Besostri
Al comma 1, lettera a), dopo le parole:
‚trovandosi fuori dal Paese di cui ¶
cittadinoé, inserire le seguenti: ‚o, se
apolide, trovandosi fuori dal Paese
di residenza abitualeé.
2.3
Il Relatore
2.7 (Identico all'em. 2.3)
Fumagalli Carulli
2.15 (Identico all'em. 2.3)
Lubrano di Ricco
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2.4
Il Relatore
2.12 (Identico all'em. 2.4)
Fumagalli Carulli
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
‚1-bis. Ha diritto alla protezione
umanitaria...é
ovvero
‚1-bis. Lo Stato garantisce la protezione
umanitaria allo straniero che, non
avendo i requisiti per ottenere il
riconoscimento dello status di rifugiato,
¶ stato obbligato a lasciare, o comunque non
puù rimanere nel Paese di
origine, o, se apolide, nel Paese di residenza
abituale, a causa di
conflitti bellici, gravissimi disordini di
natura politica, etnica o
religiosa, violazioni estese dei diritti
umanié.
2.5
Il Relatore
2.13 (Identico all'em. 2.5)
Lubrano di Ricco
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
‚1-bis. Salvo disposizioni diverse e
contrarie, ai fini della verifica delle
condizioni di riconoscimento del diritto di
asilo si applicano le norme per
lo status di rifugiatoé.
2.11
Besostri
Sostituire la rubrica con la seguente:
‚Titolari del diritto d'asilo e della
protezione umanitariaé.
2.R.1
Il Relatore
2.R.2 (Identico all'em. 2.R.1)
Fumagalli Carulli
2.R.3 (Identico all'em. 2.R.1)
Besostri
2.R.4 (Identico all'em. 2.R.1)
Lubrano di Ricco
Art. 3.
Al comma 1, dopo la parola: ‚asiloé, inserire
le seguenti: ‚e dello status
di rifugiato politicoé.
3.7
Besostri
Al comma 4, primo periodo, sostituire le
parole da: ‚professore
universitario espertoé, fino alla fine del
periodo, con le seguenti:
‚esperto in materia di diritti civili e umani,
designato dal Ministro
dell'internoé.
3.1
Il Relatore
3.5 (Identico all'em. 3.1)
Fumagalli Carulli
3.8 (Identico all'em. 3.1)
Lubrano di Ricco
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:
‚della commissioneé, inserire
le seguenti: ‚compreso il supplente del
professore universitarioé.
3.6
Il Relatore
Al comma 5, dopo le parole: ‚per i rifugiatié,
inserire le seguenti: ‚nonch¶
un rappresentante del Consiglio Italiano per i
Rifugiati o di altra
Organizzazione non governativa per la tutela
dei diritti umani e civilié.
3.2
Il Relatore
3.9 (Identico all'em. 3.2)
Lubrano di Ricco
Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire
il seguente: ‚Partecipano al
consiglio dei presidenza i rappresentanti
degli organismi con funzioni
consultiveé.
3.3
Il Relatore
3.10 (Identico all'em. 3.3)
Lubrano di Ricco
Nella rubrica, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: ‚e dello status di
rifugiato politicoé.
3.R.1
Besostri
Art. 4.
Al comma 1, alinea, dopo la parola: ‚asiloé,
inserire le seguenti: ‚o di
riconoscimento dello status di rifugiatoé.
4.6
Besostri
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, le
seguenti:
‚b-bis) alla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nello Stato di
cittadinanza o di dimora;
b-ter) al comandante di nave o aeromobile
italiana in navigazioneé.
4.1
Il Relatore
4.17 (Identico all'em. 4.1)
Lubrano di Ricco
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola:
‚asiloé, inserire le seguenti: ‚o
di riconoscimento dello status di rifugiatoé.
4.7
Besostri
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti
periodi: ‚Nell'ipotesi indicata
al comma 1 lettera c) l'autorità che riceve la
domanda provvede
all'audizione del richiedente asilo e
successivamente trasmette verbale alla
Commissione centrale per la decisione. Qualora
la Commissione ritenga che
sussistano motivi per il riconoscimento del
diritto di asilo, richiede al
Ministero degli affari esteri il rilascio
della documentazione necessaria
per il trasferimento del richiedente nel
territorio della Repubblica.
Nell'ipotesi indicata al comma 4 lettera d) e
qualora si tratti di vettore
aereo, il comandante invia la domanda alla
Commissione centrale per il
tramite dell'ufficio di polizia del primo
scalo nel territorio della
Repubblica ovvero, qualora si tratti di vettore
marittimo, la trasmette alla
rappresentanza diplomatica o consolare
italiana presso lo Stato di primo
scalo, per gli adempimenti previsti in questo
commaé.
4.2
Il Relatore
4.4 (Identico all'em. 4.2)
Fumagalli Carulli
4.16 (Identico all'em. 4.2)
Lubrano di Ricco
Al comma 4, primo rigo, sopprimere la parola:
‚asiloé.
4.8
Besostri
Al comma 4, secondo rigo, dopo la parola:
‚asiloé, inserire le seguenti: ‚o
di riconoscimento dello status di rifugiatoé.
4.9
Besostri
Al comma 5, sopprimere la parola: ‚asiloé.
4.10
Besostri
Al comma 6, dopo la parola: ‚asiloé, inserire
le seguenti: ‚o di
riconoscimento dello status di rifugiatoé.
4.11
Besostri
Al comma 6, sostituire le parole da: ‚al
trentesimoé, fino alla fine, con le
seguenti: ‚all'adozione della decisione
definitiva sulla sua domanda, salvo
quanto disposto dall'articolo 11é.
4.15
Lubrano di Ricco
Al comma 7, dopo la parola: ‚asiloé, inserire
le seguenti: ‚o di
riconoscimento dello status di rifugiatoé.
4.12
Besostri
Al comma 8, primo periodo, sopprimere la
parola: ‚asiloé.
4.13
Besostri
Al comma 8, secondo periodo, dopo la parola:
‚asiloé, inserire le seguenti:
‚o di riconoscimento dello status di
rifugiatoé.
4.14
Besostri
Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: ‚e di riconoscimento
dello status di rifugiatoé.
4.R.1
Besostri
Art. 5.
Al comma 2, dopo la parola: ‚asiloé, inserire
le seguenti: ‚o di
riconoscimento dello status di rifugiatoé.
5.2
Besostri
Al comma 3, dopo la parola: ‚asiloé, inserire
le seguenti: ‚o di
riconoscimento dello status di rifugiatoé.
5.3
Besostri
Al comma 4, sopprimere la parola: ‚asiloé.
Alla fine del comma aggiungere le seguenti
parole: ‚o di concessione
dell'asiloé.
5.4
Besostri
Nella rubrica, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: ‚e di riconoscimento
dello status di rifugiatoé.
5.R.1
Besostri
Art. 6.
Sopprimere l'articolo.
6.1
Lubrano di Ricco
Al comma 1, nell'alinea, dopo la parola:
‚chiedereé, inserire le seguenti:
‚asilo oé.
6.3
Besostri
Al comma 1, lettera b), dopo la parola:
‚definitivaé, inserire le seguenti:
‚salvo che per il regime dittatoriale
l'autorità giudiziaria che ha emesso
la decisione possa ritenersi non autonoma e
indipendenteé.
6.5
Lubrano di Ricco
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le
parole: ‚puù essere presentatoé,
con le seguenti: ‚l'istanza di sospensione del
provvedimento e i motivi
aggiunti possono essere presentatié.
6.4
Besostri
Nella rubrica, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: ‚e di riconoscimento
dello status di rifugiatoé.
6.R.1
Besostri
Art. 7.
Al comma 1, sostituire le parole da:
‚Qualoraé, fino a: ‚che ¶ svoltoé, con
le seguenti: ‚Il pre-esame della domanda
d'asilo ¶ svolto, ove esistano,
nell'ambito dei centri di informazione e
tutela alla frontiera,é.
7.1
Il Relatore
7.9 (Identico all'em. 7.1)
Fumagalli Carulli
7.10 (Identico all'em. 7.1)
Lubrano di Ricco
Al comma 1, terzo rigo, dopo la parola:
‚asiloé, inserire le seguenti: ‚o di
riconoscimento dello status di rifugiatoé.
7.6
Besostri
Al comma 2, lettera b), dopo la parola:
‚asiloé, inserire le seguenti: ‚o di
riconoscimento dello status di rifugiatoé.
7.7
Besostri
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le
seguenti:
‚b-bis) il richiedente sia stato giÃ
riconosciuto rifugiato in altro Stato
che assicuri adeguata protezione;
b-ter) sia stato condannato con sentenza anche
non definitiva per un crimine
contro la pace o contro l'umanità o un crimine
di guerra o un grave delitto
di diritto comune o si sia reso colpevole di
azioni contrarie ai fini e ai
princãpi delle Nazioni unite, come previsto
dall'articolo 1, paragrafo F)
della convenzione di Ginevra, ovvero risulti
perseguito per gli stessi fatti
da un tribunale internazionale istituito sulla
base di accordi
internazionali cui l'Italia aderisce;
b-quater) sia stato condannato in Italia con
sentenza anche non definitiva,
confermata in appello, per uno dei delitti
previsti dagli articoli 380 e 381
del codice di procedura penale, o risulti
pericoloso per la sicurezza dello
Stato, ovvero quando lo stesso appartenga ad
una delle categorie indicate
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, ovvero dall'articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero
qualora sia stata applicata
anche in via provvisoria una delle misure di
cui all'articolo 14 della legge
19 marzo 1990, n. 55é.
7.2
Il Relatore
7.4 (Identico all'em. 7.1)
Fumagalli Carulli
7.13 (Identico all'em. 7.1)
Lubrano di Ricco
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le
parole: ‚o di sua manifesta
infondatezzaé.
7.11
Lubrano di Ricco
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
‚4-bis. La Polizia di frontiera, qualora il
pre-esame o il respingimento non
possano essere effettuati entro due giorni,
dispone che lo straniero sia
trattenuto per il tempo strettamente
necessario e con le procedure o
garanzie previste, presso il centro di
permanenza temporanea e assistenza
piÿ vicino, di cui all'articolo 12 della legge
di |Disciplina
dell'immigrazione e norme sulle condizioni
dello straniero|é.
7.3
Il Relatore
7.5 (Identico all'em. 7.3)
Fumagalli Carulli
7.14 (Identico all'em. 7.3)
Lubrano di Ricco
Al comma 5, dopo la parola: ‚asiloé, inserire
le seguenti: ‚o di
riconoscimento dello status di rifugiatoé.
7.8
Besostri
Art. 8.
Al comma 1, alinea, primo rigo, dopo la
parola: ‚asiloé, inserire le
seguenti: ‚o di riconoscimento dello status di
rifugiatoé.
8.2
Besostri
Al comma 1, lettera a), dopo la parola:
‚asiloé, inserire le seguenti: ‚o di
riconoscimento dello status di rifugiatoé.
8.3
Besostri
Al comma 3, sopprimere la parola: ‚asiloé.
8.4
Besostri
Al comma 6, sopprimere la parola: ‚asiloé.
8.5
Besostri
Al comma 8, sopprimere la parola: ‚asiloé.
8.6
Besostri
Al comma 8, sostituire le parole: ‚da parteé,
con le seguenti: ‚con la
partecipazioneé.
8.8
Lubrano di Ricco
Al comma 9, sopprimere la parola: ‚asiloé.
8.7
Besostri
Nella rubrica, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: ‚o di riconoscimento
dello status di rifugiato.é
8.R.1
Besostri
Art. 9.
Al comma 1, capoverso, premettere la seguente
lettera:
‚0 a) accoglie la domanda di asiloé.
9.6
Besostri
Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola:
‚asiloé.
9.7
Besostri
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la
seguente:
‚b-bis) riconosce la protezione umanitaria al
richiedente che possegga i
requisiti richiesti dalla presente legge;é.
9.1
Il Relatore
9.3 (Identico all'em. 9.1)
Fumagalli Carulli
9.8 (Identico all'em. 9.1)
Lubrano di Ricco
Al comma 3, sostituire le parole: ‚¶ avvenuta
l'audizione dell'interessatoé,
con le seguenti: ‚¶ stata adottata la
decisione di cui al comma 1.é.
9.9
Lubrano di Ricco
Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti
parole: ‚che comunque non puù
protrarsi oltre i 60 giorni dalla data
dell'audizioneé.
9.2
Il Relatore
9.4 (Identico all'em. 9.2)
Fumagalli Carulli
9.11 (Identico all'em. 9.2)
Lubrano di Ricco
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
‚4-bis. La decisione ¶ notificata
contestualmente alla notificazione
all'interessato di cui al comma 3, anche
dall'associazione umanitaria con
sede piÿ vicina al luogo in cui si trova il
richiedenteé.
9.10
Lubrano di Ricco
Nella rubrica, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: ‚o di riconoscimento
dello status di rifugiatoé.
9.R.1
Besostri
Art. 10.
Al comma 1, dopo la parola: ‚necessarié,
inserire le seguenti: ‚per
concedere l'asilo oé.
10.1
Besostri
Al comma 3, primo periodo, sostituire dalle
parole: ‚in Paesié fino a:
‚rifugiatoé, con le seguenti: ‚nel Paese
d'origine che non consentano il
rimpatrioé.
10.2
Lubrano di Ricco
Al comma 3, sopprimere le parole da: ‚A tal
fineé, fino a: ‚concessoé, e
inserire, dopo le parole: ‚al comma 1é, le
seguenti: ‚viene concessoé.
10.3
Lubrano di Ricco
Art. 11.
Al comma 1, alla fine del primo periodo,
aggiungere le seguenti parole: ‚che
ha competenza esclusivaé.
11.3
Besostri
Al comma 3, dopo la parola: ‚asiloé, inserire
le seguenti: ‚o riconoscimento
dello status di rifugiatoé.
11.4
Besostri
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
‚6-bis. Le associazioni umanitarie possono
intervenire nei giudizi
amministrativi previsti dal presente
articoloé.
11.6
Lubrano di Ricco
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
‚7-bis. Il giudice amministrativo ha
giurisdizione esclusiva estesa al
meritoé.
11.1
Il Relatore
11.5 (Identico all'em. 11.1)
Lubrano di Ricco
Art. 12.
Al comma 1, dopo la parola: ‚riconosceé,
inserire le seguenti: ‚il diritto
di asilo oé.
12.4
Besostri
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
‚4-bis. Lo straniero al quale venga
riconosciuta la protezione umanitaria
puù richiedere al questore della provincia di
dimora un permesso di
soggiorno per il medesimo motivo, della durata
di un anno, esteso al lavoro
e studio, rinnovabile, fino alla cessazione
della protezione umanitaria
secondo quanto previsto dall'articolo 14 della
presente legge. Il
riconoscimento della protezione umanitaria in
favore del nucleo familiare
comporta il rilascio di un apposito certificato
di riconoscimento, nonch¶ di
un permesso di soggiorno a ciascuno dei suoi
componenti, salvo che per i
minori segnalati sui documenti dei genitori.
Dopo 5 anni di soggiorno
regolare nel territorio dello Stato, lo
straniero gode dei medesimi diritti,
previsti dalla presente legge, per i
rifugiatié.
12.2
Il Relatore
12.3 (Identico all'em. 12.2)
Fumagalli Carulli
12.5 (Identico all'em. 12.2)
Lubrano di Ricco
Sostituire la rubrica con la seguente:
‚Riconoscimento dello status di
rifugiato o della protezione umanitaria,
permesso di soggiorno e documento
di viaggioé.
12.R.1
Il Relatore
12.R.2 (Identico all'em. 12.R.1)
Fumagalli Carulli
12.R.3 (Identico all'em. 12.R.1)
Lubrano di Ricco
Art. 13.
Al comma 1, terzo rigo, sopprimere le parole:
‚per asiloé.
13.3
Besostri
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le
parole da: ‚rinnovaé, fino alla
fine del comma, con le seguenti: ‚rilascia su
richiesta la carta di
soggiorno di cui alla legge n. ..... |Disciplina
dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero|é.
13.1
Il Relatore
13.2 (Identico all'em. 13.1)
Lubrano di Ricco
Art. 14.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le
parole: ‚per asiloé.
14.4
Besostri
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
‚8-bis. Allo straniero al quale viene
riconosciuta la protezione umanitaria
si applicano le disposizioni di cui ai
precedenti commié.
14.2
Il Relatore
14.3 (Identico all'em. 14.2)
Fumagalli Carulli
14.5 (Identico all'em. 14.2)
Lubrano di Ricco
Sostituire la rubrica con la seguente:
‚Cessazione dello status di rifugiato
e della protezione umanitaria; revoca del
permesso di soggiornoé.
14.R.1
Il Relatore
14.R.2 (Identico all'em. 14.R.1)
Fumagalli Carulli
14.R.3 (Identico all'em. 14.R.1)
Lubrano di Ricco
Art. 15.
Al comma 1, sesto rigo, dopo la parola:
‚asiloé, inserire le seguenti: ‚o di
riconoscimento dello status di rifugiatoé.
15.1
Besostri
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la
parola: ‚asiloé.
15.2
Besostri
Al comma 2, secondo rigo, sopprimere la
parola: ‚asiloé.
15.3
Besostri
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la
parola: ‚asiloé.
15.4
Besostri
Al comma 2, quarto periodo, sopprimere la
parola: ‚asiloé.
15.5
Besostri
Al comma 3, primo rigo, sopprimere la parola:
‚asiloé.
15.6
Besostri
Al comma 5, dopo la parola: ‚asiloé, inserire
le seguenti: ‚o di
riconoscimento dello status di rifugiatoé.
15.7
Besostri
Art. 16.
Al comma 1, dopo le parole: ‚Il rifugiatoé,
inserire le seguenti: ‚e lo
straniero al quale ¶ riconosciuta la
protezione umanitariaé.
16.1
Il Relatore
16.3 (Identico all'em. 16.1)
Fumagalli Carulli
16.5 (Identico all'em. 16.1)
Lubrano di Ricco
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
‚6-bis. Allo straniero al quale ¶ riconosciuta
la protezione umanitaria si
applicano i commi 1 e 5. Per quanto non
previsto dal presente articolo, si
applicano le disposizioni previste dalla legge
|Disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero|é.
16.2
Il Relatore
16.4 (Identico all'em. 16.2)
Fumagalli Carulli
16.6 (Identico all'em. 16.2)
Lubrano di Ricco
Art. 17.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
‚interventi a favore dei
rifugiatié, inserire le seguenti: ‚e degli
stranieri ai quali ¶ riconosciuta
la protezione temporaneaé.
17.1
Il Relatore
17.2 (Identico all'em. 17.1)
Fumagalli Carulli
17.6 (Identico all'em. 17.1)
Lubrano di Ricco
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: ‚e di altri eventuali
servizi di assistenzaé.
17.5
Lubrano di Ricco
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
‚5-bis. Si prevede il collocamento lavorativo
dei rifugiati politici che
abbiano superato i 50 anni di età e che
abbiano i requisiti sotto indicati:
a) che siano in possesso della cittadinanza
italiana;
b) che abbiano conseguito una laurea nelle
università italiane;
c) che siano stati riconosciuti sotto il
mandato dell'ONU nel periodo della
limitazione geografica del diritto d'asilo in
Italia;
d) che siano iscritti nelle liste di
collocamento da piÿ di 5 anni;
e) che nulla risulti a loro carico nel
casellario giudiziario;
f) che siano residenti in Italia, in modo
continuativo, da oltre 10 annié.
17.3
Maggiore
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
‚6-bis. Ž istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri l'albo
delle associazioni di volontariato cosiddette
‚umanitarieé. Per l'iscrizione
in tale albo si applicano le richieste di
requisiti di cui agli articoli 3 e
6 della legge-quadro sul volontariato n. 266
del 1991. Le associazioni
iscritte all'albo possono partecipare ai
procedimenti amministrativi di cui
alla presente legge ai sensi degli articoli 7
e seguenti della legge n. 241
del 1990. Possono altresã impugnare atti
amministrativi illegittimi adottati
in violazione della presente legge ed intervenire
nei giudizi amministrativi
promossi dagli interessati. Ad esse si
applicano, inoltre, le disposizioni
di cui agli articoli 91 e seguenti del codice
di procedura penaleé.
17.4
Lubrano di Ricco
TITOLO
Sostituire il titolo del disegno di legge con
il seguente: ‚Norme in materia
di protezione umanitaria, di diritto di asilo
e di riconoscimento dello
status di rifugiatoé.
Tit. 1
Besostri
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2232
Art. 1.
Sostituire l'articolo con il seguente:
‚Art. 1.
1. La Repubblica italiana ravvisa
l'opportunità di dedicare ‚Un giorno della
memoriaé alle persone vittime dei sistemi
totalitari, decedute a causa di
deportazione nei campi istituiti dal fascismo,
dal nazionalsocialismo e dal
comunismoé.
1.3
Travaglia, Pastore, Maggiore
Al comma 1, sostituire le parole da: ‚in
deportazioneé sino alla fine del
comma con le seguenti: ‚nel corso di conflitti
a causa di deportazione per
razzismo, antisemitismo o per persecuzione
politica, etnica o religiosaé.
1.1
Speroni, Tirelli
Al comma 1, sostituire le parole da: ‚in
deportazioneé sino alla fine del
comma con le seguenti: ‚per razzismo o per
persecuzione politica,
ideologica, etnica o religiosaé.
1.4
Dentamaro, Folloni
Al comma 1, sostituire le parole da: ‚per
razzismoé fino alla fine del
comma, con le seguenti: ‚nei campi di
concentramento nel corso della guerra
1939/1945é.
1.2
Maceratini, Pasquali, Magnalbù, Lisi,
Siliquini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
‚Art. 1-bis.
1. La scelta del giorno, basata su criteri
altamente simbolici, viene
proclamata con decreto del Presidente della
Repubblica, sentito il parere
delle voci piÿ autorevoli, esponenti
dell'opposizione al totalitarismo
passato e presente, di ogni coloreé.
1.0.1
Travaglia, Pastore, Maggiore
Art. 2.
Al comma 1, sopprimere la parola:
‚annualmenteé.
2.1
Travaglia, Pastore, Maggiore
Al comma 1, sostituire le parole da:
‚tendentié fino alla fine comma, con le
seguenti: ‚al fine di testimoniare l'influenza
nefasta del totalitarismo
sulla convivenza democratica e sui valori di
libertà e civiltÃé.
2.2
Travaglia, Pastore, Maggiore
TITOLO
Sostituire le parole da: ‚tutti i deportatié,
fino alla fine, con le
seguenti: ‚tutte le vittime di persecuzione
razzista, politica, ideologica,
etnica o religiosaé.
Tit.1
Dentamaro, Folloni
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