Date: 9:53 AM 1/27/98 +0000

From: Sergio Briguglio

Subject: ddl asilo

 

Cari amici,

domani scade il termine per la presentazione in Commissione degli

emendamenti relativi al ddl sul diritto di asilo. Il Relatore ha gia'

fatto propri molti degli emendamenti corrispondenti ai contenuti della

proposta CIR. Mi sembra che manchino ancora alcuni punti. In

particolare, e' necessario

 

a) evitare lâesclusione dalla procedura di riconoscimento di stranieri

che abbiano commesso solo reati irrilevanti, o che siano meramente

sospettati di svolgere attivitaâ malavitose;

 

b) evitare che si possa essere esclusi dalla concessione della

protezione umanitaria per il semplice fatto di aver soggiornato in un

Paese aderente alla Convenzione di Ginevra ma non disposto a riconoscere

tale tipo di protezione (non prevista dalla suddetta Convenzione);

 

c) prevedere esplicitamente che lâimpossibilitaâ di rimpatrio scatti, in

ossequio al dettato dellâart.17 del ddl immigrazione, anche in assenza

di domanda di asilo;

 

d) escludere che il ricorrente contro il diniego dellâasilo possa

risultare privo di mezzi di sostentamento nei primi sei mesi successivi

alla presentazione del ricorso.

 

Vi mando il testo del resoconto dell'ultima seduta della Commissione

(contiene anche il testo degli emendamenti), e le proposte ulteriori che

ho fatto giungere oggi a Guerzoni. Vi prego, se ne condividete i

contenuti, di dare sostegno a queste ultime. Un intervento del CIR, in

particolare, sarebbe di grande utilita'.

 

Cordiali saluti

 

Sergio Briguglio

 

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AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MARTED’ 20 GENNAIO 1998

 

211a Seduta

 

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri Zoppi e per l'interno Giorgianni e Vigneri.

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE REFERENTE

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo

(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre 1997.

 

Il presidente VILLONE ricorda che nella seduta precedente era stata avviata

l'illustrazione degli emendamenti.

 

Il relatore GUERZONI rimette al Governo una valutazione di ordine

complessivo sugli emendamenti da lui sottoscritti e presentati in identica

formulazione anche da altri senatori: in particolare, il Governo dovrebbe

chiarire le modalità con le quali si intendono attuare nella normativa

ordinaria le prescrizioni derivanti dall'articolo 10 della Costituzione.

 

Il presidente VILLONE osserva che l'esigenza di ulteriori approfondimenti

per alcuni parti del disegno di legge assunto come testo base, d'iniziativa

del Governo, potrebbe condurre a concentrare l'esame esclusivamente su

quelle disposizioni che non comportano alcun dubbio di attualità o di

congruitÃ. Le parti suscettibili di modificazioni potrebbero invece essere

sottoposte a un esame piÿ prolungato, che tenga conto anche delle piÿ

recenti vicende inerenti all'arrivo in Italia di profughi di etnia curda.

 

Il sottosegretario GIORGIANNI precisa che ¶ stata avviata una riflessione

congiunta tra i Ministeri competenti, sia sugli emendamenti presentati sia

sullo stesso disegno di legge: lo scopo di introdurre strumenti piÿ moderni

di tutela per gli stranieri che raggiungono l'Italia fuggendo da situazioni

critiche, in una considerazione distinta da quella del fenomeno

dell'immigrazione motivata da ragioni economiche, ha determinato nuove

normative anche in altri paesi, come ad esempio la Germania. Occorrono

tuttavia anche soluzioni concordate a livello europeo, laddove il problema

dei rifugiati, già inserito nel cosiddetto Terzo pilastro dell'unificazione,

¶ stato trasferito dopo le recenti revisioni del Trattato nel cosiddetto

Primo pilastro, in modo da poter essere risolto anche con decisioni

giuridicamente vincolanti. D'altra parte, la disciplina della materia ¶

condizionata dalle prescrizioni derivanti dall'articolo 10 della

Costituzione e dalle convenzioni internazionali e non puù prescindere da

altre elaborazioni, come quelle del Consiglio italiano per i rifugiati e

quelle fatte proprie da singoli parlamentari. Quanto all'articolo 10 della

Costituzione, la giurisprudenza tradizionale e prevalente lo ha interpretato

alla stregua di una disposizione programmatica, ma una nota e importante

sentenza della Corte di Cassazione ne ha viceversa riconosciuto l'efficacia

immediatamente precettiva. Il disegno di legge del Governo ¶ rivolto a

disciplinare il diritto d'asilo in senso stretto, escludendo dal proprio

ambito i casi di protezione umanitaria a favore di gruppi di persone: si

tratta pertanto di una normativa organica sul diritto d'asilo, aperta a ogni

contributo di miglioramento e da considerare in relazione e in equilibrio

con la nuova normativa, in via di approvazione, sul piÿ ampio fenomeno

dell'immigrazione. Chiarisce tuttavia che alcune perplessità manifestate nel

corso della discussione e tradotte anche in proposte emendative suscitano

l'interesse del Governo, che pertanto si riserva di presentare propri

emendamenti nel volgere di pochi giorni, tenendo conto anche dei piÿ recenti

episodi accaduti in Italia ad esempio quanto al caso dei profughi curdi.

 

Il senatore BESOSTRI ritiene opportuno approfondire ulteriormente alcuni

aspetti della normativa in esame, ma sottolinea l'esigenza di procedere con

sollecitudine anche per l'evidente connessione con la disciplina

dell'immigrazione. osserva quindi che l'articolo 10 della Costituzione

rimette alla legge ordinaria la definizione delle condizioni per la

concessione dell'asilo ma non la determinazione dei presupposti, già fissati

o impliciti nella normativa costituzionale. Egli motiva la presentazione di

numerosi emendamenti, da lui sottoscritti, rivolti a distinguere lo status

di rifugiato da quello di coloro che hanno diritto all'asilo, in conformitÃ

alla giurisprudenza che ne ha distinto le relative situazioni soggettive,

rispettivamente in termini di interesse legittimo e di diritto soggettivo.

 

Il PRESIDENTE ritiene opportuno riaprire il termine per gli emendamenti fino

alla settimana successiva.

 

Il sottosegretario GIORGIANNI esprime il consenso del Governo e precisa che

le proposte emendative da lui preannunciate si riferiscono prevalentemente

agli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 2425.

 

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene di fissare per mercoledã 28 gennaio

alle ore 13 il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti.

 

Il seguito dell'esame congiunto ¶ infine rinviato.

 

IN SEDE DELIBERANTE

(2232) DE LUCA Athos ed altri. - Istituzione di una giornata nazionale

dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della

guerra del 1939-1945

(Seguito della discussione e rinvio)

 

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 dicembre 1997.

 

Si passa quindi all'esame degli articoli.

 

Il senatore PASTORE rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.3, osservando

tuttavia che esso tiene conto del dibattito storico in corso, il quale

dovrebbe portare alla condanna di ogni crimine. I senatori SPERONI,

DENTAMARO e MAGNALB– rinunciano a loro volta ad illustrare gli emendamenti

1.1, 1.4 e 1.2.

 

Il sottosegretario ZOPPI chiede un breve rinvio della discussione, dovendosi

pronunciare sugli emendamenti presentati.

 

Il presidente VILLONE, in considerazione di questa richiesta, prospetta un

rinvio alla settimana successiva.

 

Il senatore SPERONI coglie l'occasione per chiedere un chiarimento al

presentatore in merito alla formula che compare all'articolo 1. Risponde il

senatore Athos DE LUCA, dichiarandosi disponibile ad introdurre un'altra

formulazione. Il senatore BESOSTRI suggerisce il termine ‚deceduteé, anzich¶

‚ucciseé; in ogni caso dovrebbe essere tenuta ferma, a suo avviso, la data

del 27 gennaio di ciascun anno.

 

Il seguito della discussione ¶ quindi rinviato.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

Il presidente VILLONE avverte che la Commissione ¶ chiamata ad esprimere

parere sul disegno di legge n. 2793-quater, rimesso alla sede plenaria da

parte della Sottocommissione, argomento che non figura all'ordine del

giorno. Se non vi sono osservazioni, all'esame stesso si puù procedere nel

corso della seduta.

 

Conviene la Commissione.

 

IN SEDE CONSULTIVA

(2793-quater) Disposizioni concernenti le gestioni liquidatorie delle unitÃ

sanitarie locali soppresse, risultante dallo stralcio deliberato

dall'Assemblea il 18 novembre 1997, dell'articolo 24 d'iniziativa

governativa ‚Misure per la stabilizzazione della finanza pubblicaé

(Parere alla 12a Commissione: favorevole con osservazione e condizione)

 

Introduce l'esame il presidente VILLONE, segnalando varie riserve sul

contenuto del disegno di legge, il quale deriva dallo stralcio di una

corrispondente disposizione del disegno di legge collegato alla legge

finanziaria per il 1998.

 

Il senatore BESOSTRI osserva che i creditori non sono ammessi alla fase di

determinazione dell'ammontare dei beni, sui quali dovranno soddisfare i loro

diritti, con il conseguente rischio di veder compromesse le loro legittime

aspettative. La disposizione non prevede nemmeno il ristoro delle spese

legali sostenute per le procedure esecutive dichiarate estinte. Aggiunge che

a suo avviso potrebbe ritenersi violato l'articolo 113 della Costituzione,

in considerazione della mancata previsione di una possibile impugnativa nei

confronti del programma di estinzione delle passivitÃ.

 

Il senatore LUBRANO DI RICCO ricorda poi che l'ordinamento contempla crediti

privilegiati, dei quali invece non si conosce la sorte, in base alla

normativa in esame. Ž inoltre singolare che siano i creditori stessi a

stabilire su quali beni debbano soddisfare i loro diritti; non ¶ altresã

previsto un limite temporale per l'efficacia del provvedimento. Dopo aver

apprezzato le considerazioni svolte dal senatore Besostri, ritiene di dubbia

costituzionalità il disegno di legge anche alla luce del principio

costituzionale di libertà economica e ricorda una decisione della Corte

costituzionale nella quale si era posto a carico della pubblica

amministrazione l'obbligo di liquidare le spese legali derivanti dalle

procedure esecutive avviate.

 

La senatrice DENTAMARO nutre forti sospetti di incostituzionalità sotto i

profili della tutela giurisdizionale dei diritti e della disparità di

trattamento tra i creditori. Il disegno di legge sembra inoltre stabilire un

limite massimo oltre il quale l'amministrazione non ononerà i propri debiti.

Ricorda infine di aver presentato un'interrogazione in proposito al Ministro

della sanitÃ, alla quale attende ancora risposta.

 

Anche per il senatore PINGGERA resterebbero frustrate le aspettative dei

creditori senza alcuna ragionevole giustificazione.

 

Secondo il senatore PELLEGRINO il provvedimento, per quanto criticabile, non

¶ senza precedenti, in quanto una legislazione di carattere eccezionale ha

condotto piÿ volte alla sostanziale inesigibilità di crediti nei confronti

della pubblica amministrazione. Auspica pertanto che possano essere riviste

tali normative, una volta superata l'emergenza finanziaria.

 

Il presidente VILLONE rileva che il disegno di legge potrebbe essere

interpretato anche come obbligatorio, nei confronti dell'amministrazione,

perch¶ questa metta a disposizione dei creditori mezzi adeguati alla

soddisfazione dei relativi diritti. Propone pertanto di esprimere un parere

favorevole, raccomandando alla Commissione di merito di valutare se la

formulazione del disegno di legge sia idonea a consentire l'integrale

soddisfacimento dei crediti maturati. Occorre altresã condizionare il parere

stesso alla soppressione dell'ultimo periodo, concernente l'estinzione delle

procedure esecutive in corso, in quanto incostituzionale.

 

Conviene in tal senso la Commissione.

 

La seduta termina alle ore 16,15.

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2425

 

Art. 1.

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

‚Art. 1.

 

1. Lo Stato italiano garantisce il diritto di asilo e la protezione

umanitaria nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione

dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione e in conformità alle

convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisceé.

1.1

Il Relatore

 

1.2 (Identico all'em. 1.1)

Fumagalli Carulli

 

1.3 (Identico all'em. 1.1)

Lubrano di Ricco

 

Art. 2.

 

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

 

‚1. Ha diritto d'asilo nel territorio dello Stato ed ¶ definito rifugiato lo

straniero al quale sia impedito, nel Paese di origine o, nel caso di

apolide, di residenza, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche

garantite dalla Costituzione italiana, ed in particolare:é.

2.2

Il Relatore

 

2.6 (Identico all'em. 2.2)

Fumagalli Carulli

 

2.14 (Identico all'em. 2.2)

Lubrano di Ricco

 

Al comma 1, alinea, dopo la parola: ‚dirittoé, inserire la seguente:

‚rispettivamenteé, e dopo la parola: ‚asiloé, inserire le seguenti: ‚e di

riconoscimento dello status di rifugiatoé.

2.9

Besostri

 

Al comma 1, capoverso, premettere la seguente lettera:

 

‚o a) lo straniero, al quale, ai sensi dell'articolo 10, terzo comma della

Costituzione, sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertÃ

democraticheé.

2.10

Besostri

 

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: ‚trovandosi fuori dal Paese di cui ¶

cittadinoé, inserire le seguenti: ‚o, se apolide, trovandosi fuori dal Paese

di residenza abitualeé.

2.3

Il Relatore

 

2.7 (Identico all'em. 2.3)

Fumagalli Carulli

 

2.15 (Identico all'em. 2.3)

Lubrano di Ricco

 

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.4

Il Relatore

 

2.12 (Identico all'em. 2.4)

Fumagalli Carulli

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

‚1-bis. Ha diritto alla protezione umanitaria...é

ovvero

 

‚1-bis. Lo Stato garantisce la protezione umanitaria allo straniero che, non

avendo i requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato,

¶ stato obbligato a lasciare, o comunque non puù rimanere nel Paese di

origine, o, se apolide, nel Paese di residenza abituale, a causa di

conflitti bellici, gravissimi disordini di natura politica, etnica o

religiosa, violazioni estese dei diritti umanié.

2.5

Il Relatore

 

2.13 (Identico all'em. 2.5)

Lubrano di Ricco

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

‚1-bis. Salvo disposizioni diverse e contrarie, ai fini della verifica delle

condizioni di riconoscimento del diritto di asilo si applicano le norme per

lo status di rifugiatoé.

2.11

Besostri

 

Sostituire la rubrica con la seguente: ‚Titolari del diritto d'asilo e della

protezione umanitariaé.

2.R.1

Il Relatore

 

2.R.2 (Identico all'em. 2.R.1)

Fumagalli Carulli

 

2.R.3 (Identico all'em. 2.R.1)

Besostri

 

2.R.4 (Identico all'em. 2.R.1)

Lubrano di Ricco

 

Art. 3.

 

Al comma 1, dopo la parola: ‚asiloé, inserire le seguenti: ‚e dello status

di rifugiato politicoé.

3.7

Besostri

 

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: ‚professore

universitario espertoé, fino alla fine del periodo, con le seguenti:

‚esperto in materia di diritti civili e umani, designato dal Ministro

dell'internoé.

3.1

Il Relatore

 

3.5 (Identico all'em. 3.1)

Fumagalli Carulli

 

3.8 (Identico all'em. 3.1)

Lubrano di Ricco

 

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: ‚della commissioneé, inserire

le seguenti: ‚compreso il supplente del professore universitarioé.

3.6

Il Relatore

 

Al comma 5, dopo le parole: ‚per i rifugiatié, inserire le seguenti: ‚nonch¶

un rappresentante del Consiglio Italiano per i Rifugiati o di altra

Organizzazione non governativa per la tutela dei diritti umani e civilié.

3.2

Il Relatore

 

3.9 (Identico all'em. 3.2)

Lubrano di Ricco

 

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ‚Partecipano al

consiglio dei presidenza i rappresentanti degli organismi con funzioni

consultiveé.

3.3

Il Relatore

 

3.10 (Identico all'em. 3.3)

Lubrano di Ricco

 

Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ‚e dello status di

rifugiato politicoé.

3.R.1

Besostri

 

Art. 4.

 

Al comma 1, alinea, dopo la parola: ‚asiloé, inserire le seguenti: ‚o di

riconoscimento dello status di rifugiatoé.

4.6

Besostri

 

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, le seguenti:

 

‚b-bis) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di

cittadinanza o di dimora;

b-ter) al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazioneé.

4.1

Il Relatore

 

4.17 (Identico all'em. 4.1)

Lubrano di Ricco

 

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: ‚asiloé, inserire le seguenti: ‚o

di riconoscimento dello status di rifugiatoé.

4.7

Besostri

 

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: ‚Nell'ipotesi indicata

al comma 1 lettera c) l'autorità che riceve la domanda provvede

all'audizione del richiedente asilo e successivamente trasmette verbale alla

Commissione centrale per la decisione. Qualora la Commissione ritenga che

sussistano motivi per il riconoscimento del diritto di asilo, richiede al

Ministero degli affari esteri il rilascio della documentazione necessaria

per il trasferimento del richiedente nel territorio della Repubblica.

Nell'ipotesi indicata al comma 4 lettera d) e qualora si tratti di vettore

aereo, il comandante invia la domanda alla Commissione centrale per il

tramite dell'ufficio di polizia del primo scalo nel territorio della

Repubblica ovvero, qualora si tratti di vettore marittimo, la trasmette alla

rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso lo Stato di primo

scalo, per gli adempimenti previsti in questo commaé.

4.2

Il Relatore

 

4.4 (Identico all'em. 4.2)

Fumagalli Carulli

 

4.16 (Identico all'em. 4.2)

Lubrano di Ricco

 

Al comma 4, primo rigo, sopprimere la parola: ‚asiloé.

4.8

Besostri

 

Al comma 4, secondo rigo, dopo la parola: ‚asiloé, inserire le seguenti: ‚o

di riconoscimento dello status di rifugiatoé.

4.9

Besostri

 

Al comma 5, sopprimere la parola: ‚asiloé.

4.10

Besostri

 

Al comma 6, dopo la parola: ‚asiloé, inserire le seguenti: ‚o di

riconoscimento dello status di rifugiatoé.

4.11

Besostri

 

Al comma 6, sostituire le parole da: ‚al trentesimoé, fino alla fine, con le

seguenti: ‚all'adozione della decisione definitiva sulla sua domanda, salvo

quanto disposto dall'articolo 11é.

4.15

Lubrano di Ricco

 

Al comma 7, dopo la parola: ‚asiloé, inserire le seguenti: ‚o di

riconoscimento dello status di rifugiatoé.

4.12

Besostri

 

Al comma 8, primo periodo, sopprimere la parola: ‚asiloé.

4.13

Besostri

 

Al comma 8, secondo periodo, dopo la parola: ‚asiloé, inserire le seguenti:

‚o di riconoscimento dello status di rifugiatoé.

4.14

Besostri

 

Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ‚e di riconoscimento

dello status di rifugiatoé.

4.R.1

Besostri

 

Art. 5.

 

Al comma 2, dopo la parola: ‚asiloé, inserire le seguenti: ‚o di

riconoscimento dello status di rifugiatoé.

5.2

Besostri

 

Al comma 3, dopo la parola: ‚asiloé, inserire le seguenti: ‚o di

riconoscimento dello status di rifugiatoé.

5.3

Besostri

 

Al comma 4, sopprimere la parola: ‚asiloé.

 

Alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: ‚o di concessione

dell'asiloé.

5.4

Besostri

 

Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ‚e di riconoscimento

dello status di rifugiatoé.

5.R.1

Besostri

 

Art. 6.

 

Sopprimere l'articolo.

6.1

Lubrano di Ricco

 

Al comma 1, nell'alinea, dopo la parola: ‚chiedereé, inserire le seguenti:

‚asilo oé.

6.3

Besostri

 

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: ‚definitivaé, inserire le seguenti:

‚salvo che per il regime dittatoriale l'autorità giudiziaria che ha emesso

la decisione possa ritenersi non autonoma e indipendenteé.

6.5

Lubrano di Ricco

 

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ‚puù essere presentatoé,

con le seguenti: ‚l'istanza di sospensione del provvedimento e i motivi

aggiunti possono essere presentatié.

6.4

Besostri

 

Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ‚e di riconoscimento

dello status di rifugiatoé.

6.R.1

Besostri

 

Art. 7.

 

Al comma 1, sostituire le parole da: ‚Qualoraé, fino a: ‚che ¶ svoltoé, con

le seguenti: ‚Il pre-esame della domanda d'asilo ¶ svolto, ove esistano,

nell'ambito dei centri di informazione e tutela alla frontiera,é.

7.1

Il Relatore

 

7.9 (Identico all'em. 7.1)

Fumagalli Carulli

 

7.10 (Identico all'em. 7.1)

Lubrano di Ricco

 

Al comma 1, terzo rigo, dopo la parola: ‚asiloé, inserire le seguenti: ‚o di

riconoscimento dello status di rifugiatoé.

7.6

Besostri

 

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: ‚asiloé, inserire le seguenti: ‚o di

riconoscimento dello status di rifugiatoé.

7.7

Besostri

 

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

 

‚b-bis) il richiedente sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato

che assicuri adeguata protezione;

b-ter) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine

contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto

di diritto comune o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai

princãpi delle Nazioni unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F)

della convenzione di Ginevra, ovvero risulti perseguito per gli stessi fatti

da un tribunale internazionale istituito sulla base di accordi

internazionali cui l'Italia aderisce;

b-quater) sia stato condannato in Italia con sentenza anche non definitiva,

confermata in appello, per uno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381

del codice di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello

Stato, ovvero quando lo stesso appartenga ad una delle categorie indicate

dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dall'articolo

1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero qualora sia stata applicata

anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge

19 marzo 1990, n. 55é.

7.2

Il Relatore

 

7.4 (Identico all'em. 7.1)

Fumagalli Carulli

 

7.13 (Identico all'em. 7.1)

Lubrano di Ricco

 

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: ‚o di sua manifesta

infondatezzaé.

7.11

Lubrano di Ricco

 

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

 

‚4-bis. La Polizia di frontiera, qualora il pre-esame o il respingimento non

possano essere effettuati entro due giorni, dispone che lo straniero sia

trattenuto per il tempo strettamente necessario e con le procedure o

garanzie previste, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza

piÿ vicino, di cui all'articolo 12 della legge di |Disciplina

dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero|é.

7.3

Il Relatore

 

7.5 (Identico all'em. 7.3)

Fumagalli Carulli

 

7.14 (Identico all'em. 7.3)

Lubrano di Ricco

 

Al comma 5, dopo la parola: ‚asiloé, inserire le seguenti: ‚o di

riconoscimento dello status di rifugiatoé.

7.8

Besostri

 

Art. 8.

 

Al comma 1, alinea, primo rigo, dopo la parola: ‚asiloé, inserire le

seguenti: ‚o di riconoscimento dello status di rifugiatoé.

8.2

Besostri

 

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: ‚asiloé, inserire le seguenti: ‚o di

riconoscimento dello status di rifugiatoé.

8.3

Besostri

 

Al comma 3, sopprimere la parola: ‚asiloé.

8.4

Besostri

 

Al comma 6, sopprimere la parola: ‚asiloé.

8.5

Besostri

 

Al comma 8, sopprimere la parola: ‚asiloé.

8.6

Besostri

 

Al comma 8, sostituire le parole: ‚da parteé, con le seguenti: ‚con la

partecipazioneé.

8.8

Lubrano di Ricco

 

Al comma 9, sopprimere la parola: ‚asiloé.

8.7

Besostri

 

Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ‚o di riconoscimento

dello status di rifugiato.é

8.R.1

Besostri

 

Art. 9.

 

Al comma 1, capoverso, premettere la seguente lettera:

 

‚0 a) accoglie la domanda di asiloé.

9.6

Besostri

 

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: ‚asiloé.

9.7

Besostri

 

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

 

‚b-bis) riconosce la protezione umanitaria al richiedente che possegga i

requisiti richiesti dalla presente legge;é.

9.1

Il Relatore

 

9.3 (Identico all'em. 9.1)

Fumagalli Carulli

 

9.8 (Identico all'em. 9.1)

Lubrano di Ricco

 

Al comma 3, sostituire le parole: ‚¶ avvenuta l'audizione dell'interessatoé,

con le seguenti: ‚¶ stata adottata la decisione di cui al comma 1.é.

9.9

Lubrano di Ricco

 

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ‚che comunque non puù

protrarsi oltre i 60 giorni dalla data dell'audizioneé.

9.2

Il Relatore

 

9.4 (Identico all'em. 9.2)

Fumagalli Carulli

 

9.11 (Identico all'em. 9.2)

Lubrano di Ricco

 

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

 

‚4-bis. La decisione ¶ notificata contestualmente alla notificazione

all'interessato di cui al comma 3, anche dall'associazione umanitaria con

sede piÿ vicina al luogo in cui si trova il richiedenteé.

9.10

Lubrano di Ricco

 

Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ‚o di riconoscimento

dello status di rifugiatoé.

9.R.1

Besostri

 

Art. 10.

 

Al comma 1, dopo la parola: ‚necessarié, inserire le seguenti: ‚per

concedere l'asilo oé.

10.1

Besostri

 

Al comma 3, primo periodo, sostituire dalle parole: ‚in Paesié fino a:

‚rifugiatoé, con le seguenti: ‚nel Paese d'origine che non consentano il

rimpatrioé.

10.2

Lubrano di Ricco

 

Al comma 3, sopprimere le parole da: ‚A tal fineé, fino a: ‚concessoé, e

inserire, dopo le parole: ‚al comma 1é, le seguenti: ‚viene concessoé.

10.3

Lubrano di Ricco

 

Art. 11.

 

Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: ‚che

ha competenza esclusivaé.

11.3

Besostri

 

Al comma 3, dopo la parola: ‚asiloé, inserire le seguenti: ‚o riconoscimento

dello status di rifugiatoé.

11.4

Besostri

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

 

‚6-bis. Le associazioni umanitarie possono intervenire nei giudizi

amministrativi previsti dal presente articoloé.

11.6

Lubrano di Ricco

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

 

‚7-bis. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al

meritoé.

11.1

Il Relatore

 

11.5 (Identico all'em. 11.1)

Lubrano di Ricco

 

Art. 12.

 

Al comma 1, dopo la parola: ‚riconosceé, inserire le seguenti: ‚il diritto

di asilo oé.

12.4

Besostri

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

 

‚4-bis. Lo straniero al quale venga riconosciuta la protezione umanitaria

puù richiedere al questore della provincia di dimora un permesso di

soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro

e studio, rinnovabile, fino alla cessazione della protezione umanitaria

secondo quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge. Il

riconoscimento della protezione umanitaria in favore del nucleo familiare

comporta il rilascio di un apposito certificato di riconoscimento, nonch¶ di

un permesso di soggiorno a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i

minori segnalati sui documenti dei genitori. Dopo 5 anni di soggiorno

regolare nel territorio dello Stato, lo straniero gode dei medesimi diritti,

previsti dalla presente legge, per i rifugiatié.

12.2

Il Relatore

 

12.3 (Identico all'em. 12.2)

Fumagalli Carulli

 

12.5 (Identico all'em. 12.2)

Lubrano di Ricco

 

Sostituire la rubrica con la seguente: ‚Riconoscimento dello status di

rifugiato o della protezione umanitaria, permesso di soggiorno e documento

di viaggioé.

12.R.1

Il Relatore

 

12.R.2 (Identico all'em. 12.R.1)

Fumagalli Carulli

 

12.R.3 (Identico all'em. 12.R.1)

Lubrano di Ricco

 

Art. 13.

 

Al comma 1, terzo rigo, sopprimere le parole: ‚per asiloé.

13.3

Besostri

 

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: ‚rinnovaé, fino alla

fine del comma, con le seguenti: ‚rilascia su richiesta la carta di

soggiorno di cui alla legge n. ..... |Disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero|é.

13.1

Il Relatore

 

13.2 (Identico all'em. 13.1)

Lubrano di Ricco

 

Art. 14.

 

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ‚per asiloé.

14.4

Besostri

 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

 

‚8-bis. Allo straniero al quale viene riconosciuta la protezione umanitaria

si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commié.

14.2

Il Relatore

 

14.3 (Identico all'em. 14.2)

Fumagalli Carulli

 

14.5 (Identico all'em. 14.2)

Lubrano di Ricco

 

Sostituire la rubrica con la seguente: ‚Cessazione dello status di rifugiato

e della protezione umanitaria; revoca del permesso di soggiornoé.

14.R.1

Il Relatore

 

14.R.2 (Identico all'em. 14.R.1)

Fumagalli Carulli

 

14.R.3 (Identico all'em. 14.R.1)

Lubrano di Ricco

 

Art. 15.

 

Al comma 1, sesto rigo, dopo la parola: ‚asiloé, inserire le seguenti: ‚o di

riconoscimento dello status di rifugiatoé.

15.1

Besostri

 

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: ‚asiloé.

15.2

Besostri

 

Al comma 2, secondo rigo, sopprimere la parola: ‚asiloé.

15.3

Besostri

 

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: ‚asiloé.

15.4

Besostri

 

Al comma 2, quarto periodo, sopprimere la parola: ‚asiloé.

15.5

Besostri

 

Al comma 3, primo rigo, sopprimere la parola: ‚asiloé.

15.6

Besostri

 

Al comma 5, dopo la parola: ‚asiloé, inserire le seguenti: ‚o di

riconoscimento dello status di rifugiatoé.

15.7

Besostri

 

Art. 16.

 

Al comma 1, dopo le parole: ‚Il rifugiatoé, inserire le seguenti: ‚e lo

straniero al quale ¶ riconosciuta la protezione umanitariaé.

16.1

Il Relatore

 

16.3 (Identico all'em. 16.1)

Fumagalli Carulli

 

16.5 (Identico all'em. 16.1)

Lubrano di Ricco

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

 

‚6-bis. Allo straniero al quale ¶ riconosciuta la protezione umanitaria si

applicano i commi 1 e 5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si

applicano le disposizioni previste dalla legge |Disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero|é.

16.2

Il Relatore

 

16.4 (Identico all'em. 16.2)

Fumagalli Carulli

 

16.6 (Identico all'em. 16.2)

Lubrano di Ricco

 

Art. 17.

 

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ‚interventi a favore dei

rifugiatié, inserire le seguenti: ‚e degli stranieri ai quali ¶ riconosciuta

la protezione temporaneaé.

17.1

Il Relatore

 

17.2 (Identico all'em. 17.1)

Fumagalli Carulli

 

17.6 (Identico all'em. 17.1)

Lubrano di Ricco

 

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ‚e di altri eventuali

servizi di assistenzaé.

17.5

Lubrano di Ricco

 

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

 

‚5-bis. Si prevede il collocamento lavorativo dei rifugiati politici che

abbiano superato i 50 anni di età e che abbiano i requisiti sotto indicati:

 

a) che siano in possesso della cittadinanza italiana;

b) che abbiano conseguito una laurea nelle università italiane;

c) che siano stati riconosciuti sotto il mandato dell'ONU nel periodo della

limitazione geografica del diritto d'asilo in Italia;

d) che siano iscritti nelle liste di collocamento da piÿ di 5 anni;

e) che nulla risulti a loro carico nel casellario giudiziario;

f) che siano residenti in Italia, in modo continuativo, da oltre 10 annié.

17.3

Maggiore

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

 

‚6-bis. Ž istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'albo

delle associazioni di volontariato cosiddette ‚umanitarieé. Per l'iscrizione

in tale albo si applicano le richieste di requisiti di cui agli articoli 3 e

6 della legge-quadro sul volontariato n. 266 del 1991. Le associazioni

iscritte all'albo possono partecipare ai procedimenti amministrativi di cui

alla presente legge ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241

del 1990. Possono altresã impugnare atti amministrativi illegittimi adottati

in violazione della presente legge ed intervenire nei giudizi amministrativi

promossi dagli interessati. Ad esse si applicano, inoltre, le disposizioni

di cui agli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penaleé.

17.4

Lubrano di Ricco

 

TITOLO

 

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: ‚Norme in materia

di protezione umanitaria, di diritto di asilo e di riconoscimento dello

status di rifugiatoé.

Tit. 1

Besostri

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2232

 

Art. 1.

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

‚Art. 1.

 

1. La Repubblica italiana ravvisa l'opportunità di dedicare ‚Un giorno della

memoriaé alle persone vittime dei sistemi totalitari, decedute a causa di

deportazione nei campi istituiti dal fascismo, dal nazionalsocialismo e dal

comunismoé.

1.3

Travaglia, Pastore, Maggiore

 

Al comma 1, sostituire le parole da: ‚in deportazioneé sino alla fine del

comma con le seguenti: ‚nel corso di conflitti a causa di deportazione per

razzismo, antisemitismo o per persecuzione politica, etnica o religiosaé.

1.1

Speroni, Tirelli

 

Al comma 1, sostituire le parole da: ‚in deportazioneé sino alla fine del

comma con le seguenti: ‚per razzismo o per persecuzione politica,

ideologica, etnica o religiosaé.

1.4

Dentamaro, Folloni

 

Al comma 1, sostituire le parole da: ‚per razzismoé fino alla fine del

comma, con le seguenti: ‚nei campi di concentramento nel corso della guerra

1939/1945é.

1.2

Maceratini, Pasquali, Magnalbù, Lisi, Siliquini

 

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

 

‚Art. 1-bis.

 

1. La scelta del giorno, basata su criteri altamente simbolici, viene

proclamata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere

delle voci piÿ autorevoli, esponenti dell'opposizione al totalitarismo

passato e presente, di ogni coloreé.

1.0.1

Travaglia, Pastore, Maggiore

 

Art. 2.

 

Al comma 1, sopprimere la parola: ‚annualmenteé.

2.1

Travaglia, Pastore, Maggiore

 

Al comma 1, sostituire le parole da: ‚tendentié fino alla fine comma, con le

seguenti: ‚al fine di testimoniare l'influenza nefasta del totalitarismo

sulla convivenza democratica e sui valori di libertà e civiltÃé.

2.2

Travaglia, Pastore, Maggiore

 

TITOLO

 

Sostituire le parole da: ‚tutti i deportatié, fino alla fine, con le

seguenti: ‚tutte le vittime di persecuzione razzista, politica, ideologica,

etnica o religiosaé.

Tit.1

Dentamaro, Folloni

 

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